ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 112I

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
4 aprile 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 112 I/01

Comunicazione della Commissione — Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

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IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 112/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

(2020/C 112 I/01)

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID‐19" (1) (il "quadro temporaneo") che, tra l'altro, illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese ("PMI"), le quali in questo periodo si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito, al fine di consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale. L'obiettivo è definire un quadro che consenta agli Stati membri di sostenere le imprese che incontrano difficoltà a causa dell'attuale pandemia di COVID-19, mantenendo al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.

2.

L'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE serve ad assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell'aiutare le imprese colpite durante l'epidemia di COVID-19, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'UE.

3.

Obiettivo della presente comunicazione è individuare ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE alla luce della pandemia di COVID-19.

4.

La Commissione ritiene che, oltre a garantire l'accesso alla liquidità e ai finanziamenti, sia anche cruciale agevolare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e sostenere la costruzione e l'ammodernamento degli impianti di prova per prodotti connessi al COVID-19 nonché la creazione di capacità supplementari per la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. Tali prodotti comprendono: i medicinali (inclusi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi e le materie prime per uso farmaceutico; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione e gli strumenti di raccolta e trattamento dei dati.

5.

È inoltre fondamentale, nell'attuale contingenza, preservare l'occupazione. Differire il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali può rappresentare uno strumento prezioso per ridurre i problemi di liquidità delle imprese e preservare l'occupazione. Se riguardano tutta l'economia, tali differimenti di pagamento esulano dal campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. Se conferiscono a talune imprese un vantaggio selettivo, il che può verificarsi se sono limitati a determinati settori (come i trasporti, il turismo e la sanità), regioni o tipi di imprese, tali regimi si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

6.

Analogamente, gli Stati membri, al fine di preservare l'occupazione, possono prevedere contributi ai costi salariali delle imprese che, a causa della pandemia di COVID-19, dovrebbero altrimenti licenziare del personale. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato. Se sono limitati ad esempio a determinati settori (come i trasporti, il turismo e la sanità), regioni o tipi di imprese, tali regimi si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.

La Commissione guarda con favore alle misure adottate dagli Stati membri per aumentare la flessicurezza ed evitare licenziamenti di massa. I regimi per la sospensione temporanea del lavoro di applicazione generale, che mirano a fornire ai dipendenti un indennizzo totale o parziale per la perdita della retribuzione in caso di sospensione dell'attività, di norma non sarebbero selettivi.

8.

Inoltre, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda talune disposizioni, in particolare nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO

9.

Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 3 aprile 2020.

10.

È inserito il punto 16 bis:

"16 bis. La Commissione ritiene che al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sia anche essenziale accelerare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, sostenere le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi al COVID-19, nonché sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. La presente comunicazione stabilisce pertanto le condizioni alle quali la Commissione considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione ha tenuto debitamente conto dell'obiettivo comune perseguito da tali misure di aiuto e dei loro effetti positivi per affrontare la crisi sanitaria provocata dalla pandemia di COVID-19 quando li ha soppesati rispetto ai potenziali effetti negativi delle misure sul mercato interno."

11.

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20. Tutti gli aiuti di cui alle varie sezioni della presente comunicazione possono essere cumulati l'uno con l'altro tranne:

a.

gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.2 e della sezione 3.3, se l'aiuto è concesso per lo stesso prestito sottostante e se l'importo complessivo del prestito per impresa supera le soglie di cui al punto 25, lettera d) o al punto 27, lettera d), della presente comunicazione; e

b.

gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.6, della sezione 3.7 e della sezione 3.8, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili (2)."

12.

Il paragrafo introduttivo del punto 22 e le relative lettere a) e c) sono sostituiti dai seguenti:

"22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a.

l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;"

"c.

l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (3)) il 31 dicembre 2019."

13.

Il punto 23 è sostituito dal seguente:

"23. In deroga al punto 22, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti condizioni specifiche:

a.

l'aiuto complessivo non supera 120 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (4) o 100 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (5); l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 120 000 EUR o 100 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c.

gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (6)."

14.

È aggiunto il seguente punto 23 bis:

"23 bis. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano massimali diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente."

15.

Il punto 25 è sostituito dal seguente:

"25. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche su prestiti individuali da erogare in risposta alla pandemia di COVID-19, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

a.

per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di beneficiario

Per il primo anno

Per il 2o - 3o anno

Per il 4°- 6° anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

b.

in alternativa, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella precedente come base, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale, in quanto una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore; un premio fisso può essere applicato per l'intera durata della garanzia, se esso è superiore ai premi minimi indicati nella tabella precedente per il 1o anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo;

c.

le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d.

per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

i.

il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

ii.

il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

iii.

sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del beneficiario relativa al proprio fabbisogno di liquidità (7), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;

e.

per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata;

f.

la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 25, lettera b), è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i.

il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o

ii.

il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e

iii.

in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g.

la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

h.

la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (8)) il 31 dicembre 2019."

16.

Il punto 27 è sostituito dal seguente:

"27. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato in risposta alla pandemia di COVID-19 sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) (9) applicabile il 1 gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario

Margine per il rischio di credito per il 1o anno

Margine per il rischio di credito per il 2o-3° anno

Margine per il rischio di credito per il 4o-6° anno

PMI

25 punti base (10)

50 punti base (11)

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

b.

in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l'intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1o anno per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo (12);

c.

i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 27, lettera b);

d.

per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:

i.

il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1o gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o

ii.

il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

iii.

sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del beneficiario relativa al proprio fabbisogno di liquidità (13), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;

e.

per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito per beneficiario può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata;

f.

il prestito riguarda il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

g.

il prestito non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (14)) il 31 dicembre 2019."

17.

La sezione 3.5 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 3.5 Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

32.

Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine ("STEC"), i rischi assicurabili sul mercato non sono coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito dell'attuale pandemia di COVID-19 e dopo aver condotto la consultazione pubblica sulla disponibilità di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine per le esportazioni verso tutti i paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha constatato la mancanza di sufficienti capacità di assicurazione privata per i crediti all'esportazione a breve termine in generale e la temporanea indisponibilità della copertura per i rischi assicurabili sul mercato.

33.

In tale contesto, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2020, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC (15)."

18.

È inserita la sezione seguente:

"Sezione 3.6 Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

34.

Oltre alle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale facilitare la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 al fine di affrontare l'attuale emergenza sanitaria.

35.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (16), in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19 che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020;

b.

per i progetti di ricerca e sviluppo avviati a partire dal 1o febbraio 2020 o per i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1o febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

c.

i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico;

d.

l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale (17);

e.

l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese;

f.

gli aiuti nell'ambito di questa misura possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle precedenti lettere d) ed e);

g.

il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE;

h.

l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (18)) il 31 dicembre 2019."

19.

È inserita la sezione seguente:

"Sezione 3.7 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

36.

Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale sostenere le infrastrutture di prova e di upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19.

37.

La Commissione considererà pertanto compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19, come indicato nella sezione 3.8, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono concessi per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati;

b.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;

c.

per i progetti avviati a partire dal 1o febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1o febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

d.

il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

e.

i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui alla lettera a). L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili;

f.

l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;

g.

gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;

h.

una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento. l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;

i.

il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato;

j.

le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli;

k.

l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (19)) il 31 dicembre 2019."

20.

È inserita la sezione seguente:

"Sezione 3.8 Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

38.

Oltre alle possibilità esistenti previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, è essenziale agevolare la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende: i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati.

39.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti agli investimenti sono concessi per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti, i loro prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; strumenti di raccolta/trattamento dei dati;

b.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili prima del 31 dicembre 2020;

c.

per i progetti avviati a partire dal 1o febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione; per i progetti avviati prima del 1o febbraio 2020, si ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione se è necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto. In tali casi saranno ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto;

d.

il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto;

e.

i costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui alla lettera a) e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L'intensità di aiuto non supera l'80 % dei costi ammissibili;

f.

l'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali;

g.

gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili;

h.

una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro;

i.

l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (20)) il 31 dicembre 2019. "

21.

È inserita la sezione seguente:

"Sezione 3.9 Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali

40.

Il differimento del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali può essere uno strumento prezioso per ridurre i vincoli di liquidità delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) e proteggere l'occupazione. Ove sia di portata generale e non favorisca talune imprese o la produzione di determinati beni, tale differimento non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Se si limita ad esempio a determinati settori, regioni o tipi di imprese, esso si configura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (21).

41.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti sono concessi prima del 31 dicembre 2020 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022."

22.

È inserita la sezione seguente:

"Sezione 3.10 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

42.

Al fine di proteggere l'occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Se riguardano tutta l'economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell'Unione sugli aiuti di Stato. Se conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se sono limitati a determinati settori, regioni o tipi di imprese, essi comportano aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

43.

Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

gli aiuti sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19;

b.

gli aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19;

c.

la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto;

d.

la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. Gli Stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;

e.

la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali."

23.

Il punto 34 è rinumerato come punto 44 e sostituito dal testo seguente:

"44. Ad eccezione degli aiuti di cui alle sezioni 3.9 e 3.10, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (22) relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o lo strumento informatico della Commissione (23) entro 12 mesi dal momento della concessione."

24.

I punti da 35 a 42 sono rinumerati come punti da 45 a 52.

(1)  Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020, pag. 1).

(2)  A condizione che siano rispettate le regole sul cumulo previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (il "regolamento generale di esenzione per categoria") e dai diversi regolamenti "de minimis", le misure temporanee di aiuto previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle norme sul cumulo definite dal regolamento generale di esenzione per categoria e dai diversi regolamenti "de minimis", segnatamente il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) e il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114, 26.4.2012, p. 8).

(3)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

(4)  Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190, 28.6.2014, pag. 45).

(5)  Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura.

(6)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190, 28.6.2014, pag. 45).

(7)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(8)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(9)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(10)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(11)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(12)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

(13)  Il fabbisogno di liquidità può riguardare sia i costi del capitale di esercizio sia i costi degli investimenti.

(14)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(15)  Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 101I, 28.3.2020, pag. 1)

(16)  Della ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

(17)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(18)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(19)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(20)  In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187, 26.6.2014, pag. 1).

(21)  Cfr. anche il punto 118 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea C/2016/2946 (GU C 262, 19.7.2016, pag. 1).

(22)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante può essere inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(23)  https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.