ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
27 marzo 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 100/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9788 — JAB/Jacobs Douwe Egberts) ( 1 )

1

2020/C 100/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9764 — Red Rock Power/Capman Infra Lux Management/NH-Amundi Asset Management/JV) ( 1 )

2

2020/C 100/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9734 — HPS/MDP/Arachas) ( 1 )

3

2020/C 100/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9729 — Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 100/05

Tassi di cambio dell'euro — 26 marzo 2020

5

2020/C 100/06

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2020, che rettifica la decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Dealurile Sătmarului (IGP))

6

2020/C 100/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), [pubblicata a norma dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

14


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 100/08

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9791 — Signa Retail/Central Group/Globus), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9788 — JAB/Jacobs Douwe Egberts)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 100/01)

Il 20 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9788. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9764 — Red Rock Power/Capman Infra Lux Management/NH-Amundi Asset Management/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 100/02)

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9764. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9734 — HPS/MDP/Arachas)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 100/03)

Il 20 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9734. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9729 — Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 100/04)

Il 26 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9729. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 marzo 2020

(2020/C 100/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0981

JPY

yen giapponesi

120,18

DKK

corone danesi

7,4659

GBP

sterline inglesi

0,91348

SEK

corone svedesi

11,0070

CHF

franchi svizzeri

1,0634

ISK

corone islandesi

153,50

NOK

corone norvegesi

11,5273

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,550

HUF

fiorini ungheresi

354,99

PLN

zloty polacchi

4,5748

RON

leu rumeni

4,8335

TRY

lire turche

7,0407

AUD

dollari australiani

1,8162

CAD

dollari canadesi

1,5466

HKD

dollari di Hong Kong

8,5136

NZD

dollari neozelandesi

1,8530

SGD

dollari di Singapore

1,5759

KRW

won sudcoreani

1 336,46

ZAR

rand sudafricani

19,1484

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7675

HRK

kuna croata

7,6115

IDR

rupia indonesiana

17 686,00

MYR

ringgit malese

4,7603

PHP

peso filippino

55,981

RUB

rublo russo

85,3100

THB

baht thailandese

35,836

BRL

real brasiliano

5,4806

MXN

peso messicano

26,0735

INR

rupia indiana

82,5345


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/6


DECISIONE DI ESECUZIONEDELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2020

che rettifica la decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Dealurile Sătmarului (IGP))

(2020/C 100/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Romania ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dealurile Sătmarului», con riferimento PGI-RO-A0107-AM01, a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dealurile Sătmarului» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) il 2 luglio 2019.

(4)

Successivamente a tale pubblicazione, è stato constatato che il documento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non era l’ultima versione della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dealurile Sătmarului» trasmessa dalla Romania.

(5)

È pertanto opportuno pubblicare l’ultima versione della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dealurile Sătmarului», con riferimento PGI-RO-A0107-AM01, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e consentire a tutte le parti interessate di presentare dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla base della nuova domanda pubblicata,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dealurile Sătmarului» (IGP), a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2020.

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 221 del 2.7.2019, pag. 3.


ALLEGATO

«DEALURILE SĂTMARULUI»

PGI-RO-A0107-AM01

Data della domanda: 10 giugno 2015

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Ridefinizione della zona geografica delimitata

L’associazione dei produttori di vino dei vigneti tradizionali del Satu Mare ha presentato una domanda di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului», al fine di ampliare la zona delimitata di produzione a località aventi le stesse caratteristiche pedoclimatiche della zona delimitata.

Quanto sopra è corroborato da informazioni relative ai vini della zona vitivinicola di «Dealurile Sătmarului», in particolare di Rătești, prodotti da lungo tempo e conosciuti con la denominazione «Dealurile Răteștilor» o «Vinul de Halmeu».

Le colline del Satu Mare (ad esempio nelle località di Ardud, Beltiug, Hurez, Hodod, Tășnad) sono caratterizzate da fianchi più ripidi con terrazze che ne attenuano la pendenza, suoli pleistocenici di argille rosse, versanti esposti a nord con declivi più dolci ricoperti da suoli più podzolici e influenze mediterranee. Tali fattori specifici di tipo orografico e climatico determinano lo sviluppo e la produzione di vini con caratteristiche analoghe a quelle di vini ottenuti in altre località che rientrano nella zona dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului».

I vini presentano aromi floreali o fruttati (frutti di bosco nel Pinot noir, nel Merlot e nel Burgund mare) nonché sentori pepati o erbacei con note primarie piacevoli (Fetească albă e Furmint). I sapori sono varietali: i vini sono rotondi, corposi, tannici, vellutati con un’astringenza moderata. I bianchi presentano una spiccata freschezza dovuta all’acidità del suolo.

La zona delimitata dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului» è modificata per comprendere le seguenti località nella provincia del Satu Mare:

Beltiug (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra);

Ardud (villaggi di Ardud, Ardud Vii e Gerăușa);

Viile Satu Mare (villaggi di Viile Satu Mare e Tătărăști);

Socond (villaggi di Socond e Hodișa);

Supur (villaggi di Dobra, Hurezu Mare e Racova);

Acâș (villaggio di Unimăt);

Bogdand (villaggi di Bogdand, Babța, Ser e Corund);

Hodod (villaggi di Hodod, Nadișu Hododului, Lelei e Giurtelecu Hododului);

la cittadina di Carei, con la località di Carei;

Pir (villaggio di Pir);

Săuca (villaggio di Săuca);

Cehal (villaggi di Cehal, Cehăluț e Orbău);

la cittadina di Tășnad, con la località di Tășnad;

Sanislău (villaggio di Sanislău).

In Romania, durante il periodo del regime comunista, l’organizzazione delle località prevedeva una suddivisione in vigneti e centri vitivinicoli. Un centro vitivinicolo molto conosciuto era quello di Valea lui Mihai, a cavallo delle due province di Satu Mare e Bihor. Considerata la definizione precisa ed esatta della zona, l’elencazione dei centri vitivinicoli e dei vigneti tra le località non è più pertinente, in quanto la delimitazione si basa sulle località (città, cittadine, villaggi).

Con la ridefinizione della zona delimitata dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului» mediante l’inclusione delle predette località ubicate nel territorio della provincia del Satu Mare, la zona delimitata di coltura e produzione, in cui sono elaborati i vini dell’indicazione geografica, comprende:

1.

La provincia del Satu Mare, che include le seguenti località:

Halmeu (villaggi di Halmeu e Halmeu-Vii);

Orașu Nou (villaggi di Orașu Nou-Vii, Remetea Oașului e Orașu Nou);

Târna Mare (villaggio di Târna Mare);

Bătarci (villaggio di Tămășeni);

Turulung (villaggio di Turulung-Vii);

Beltiug (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra);

Ardud (villaggi di Ardud, Ardud Vii e Gerăușa);

Viile Satu Mare (villaggi di Viile Satu Mare e Tătărăști);

Socond (villaggi di Socond e Hodișa);

Supur (villaggi di Dobra, Hurezu Mare e Racova);

Acâș (villaggio di Unimăt);

Bogdand (villaggi di Bogdand, Babța, Ser e Corund);

Hodod (villaggi di Hodod, Nadișu Hododului, Lelei e Giurtelecu Hododului);

Pir (villaggio di Pir);

Săuca (villaggio di Săuca);

Cehal (villaggi di Cehal, Cehăluț e Orbău);

la cittadina di Tășnad, con la località di Tășnad;

la cittadina di Carei, con la località di Carei;

il comune di Sanislău (villaggio di Sanislău);

2.

La provincia di Maramureș, che include le seguenti località:

la cittadina di Seini (località di Seini, villaggi di Săbișa e Viile Apei);

Cicârlău (villaggi di Cicârlău e Ilba);

Tăuții - Măgheruș (località di Tăuții, villaggio di Măgheruș, villaggio di Băița);

la cittadina di Baia Mare (villaggio di Săsar);

Remetea Chioarului (villaggio di Remetea Chioarului);

Bicaz (villaggi di Bicaz, Corni e Ciuta);

Băsești (villaggi di Băsești e Odești);

Oarța de Jos (villaggi di Ortița e Oarța de Sus);

i villaggi di Mânau, Arduzel, Someșu Uileac, Vilcea e Tohat;

Asuaju de Sus (villaggio di Asuaju de Sus);

Șomcuta Mare (villaggi di Vălenii Șomcutei e Finteușu Mare).

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome da registrare

Dealurile Sătmarului

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini bianchi

Muscat Ottonel: giallo paglierino o giallo intenso, con sentori floreali, tipico aroma muschiato, fine, delicato, rotondo e vellutato.

Sauvignon: giallo verdolino, raffinato aroma di sambuco, fruttato.

Traminer roz: colore verde giallastro, aroma di petali di rosa, armonico, con caratteristiche proprie dell’affinamento in bottiglia.

Pinot gris: bianco verdolino, giallognolo, piacevole aroma primario di mela appena tagliata, sapore di crosta di pane di segale e fiori di acacia.

Fetească regală: giallo verdolino o dorato, aroma di mela estiva acidula, se leggermente invecchiato presenta sentori di fieno appena tagliato e miele, corposo, leggermente etereo con l’invecchiamento.

Fetească albă: bianco verdolino, sapore piacevole di mele estive.

Riesling varietale (Riesling de Rhin, Riesling italian): bianco verdolino, minerale a maturità, fruttato, fresco, piacevolmente acido.

Chardonnay: giallo dorato, aroma di acacia, morbido, untuoso, rotondo, vellutato.

Mustoasă de Măderat: giallo verdolino (limone acerbo), se affinato in bottiglia diventa giallo pallido, naso di mela verde cruda, fresco, con note di fiori di vite, rinfrescante, vivace, con acidità elevata, non è indispensabile l’invecchiamento.

Furmint: bianco verdolino, giallo pallido, piacevole aroma primario di frutta esotica.

Iordană: giallo verdolino, aroma di mela verde cruda, fresco, vivace.

I vitigni possono essere utilizzati come varietà principali per la produzione di vini e in uvaggio con altre varietà. Se sono la varietà principale, devono rappresentare almeno il 50 % del prodotto finale. I vini sono freschi, con aromi primari fruttati e sentori floreali.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

1,2

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

300

Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini rossi

Cabernet Sauvignon: rosso rubino, spiccato aroma vegetale ed erbaceo, grossolano, tannico, duro, diventa piacevolmente vellutato, rotondo e più morbido con l’invecchiamento.

Merlot: rosso rubino, brillante, aroma piacevole di frutti di bosco, lampone fresco, meno astringente rispetto al Cabernet Sauvignon e con la trama vellutata tipica di questa varietà.

Pinot noir: rosso ciliegia scuro, aroma che passa dalla ciliegia all’amarena matura con l’invecchiamento, fine, vellutato, delicato.

Fetească neagră: rosso granato intenso, aroma complesso, ben fatto, piacevole e sufficientemente corposo, gradevole al palato.

Burgund mare: rosso granato con riflessi violacei, colore intenso, aroma di frutti di bosco maturi: ribes rosso, mirtilli rossi, more e mirtilli, equilibrato, consistente e persistente.

Cadarcă: rosso acceso, brillante, aroma tipico di frutta fresca, estrattivo, consistente, pieno, corposo, vellutato, talvolta acido.

Syrah: rosso acceso, bouquet floreale con aroma intenso di pepe, tannico, corposo.

Per gli uvaggi che possono essere ottenuti dai vitigni a bacca rossa elencati nel disciplinare di produzione, la percentuale della varietà principale non deve essere inferiore al 50 %. I vini si presentano di colore intenso, vellutati con l’invecchiamento, corposi, con aroma di frutti di bosco.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

1,2

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

300

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Non è consentita alcuna aggiunta di saccarosio per la produzione dei vini dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului».

b.   Rese massime

Produzione di uve - per le varietà Fetească regală, Iordană, Mustoasă de Măderat:

15 000 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Fetească albă, Furmint, Riesling de Rhin, Riesling italian:

12 500 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Merlot, Fetească neagră, Cadarcă, Burgund mare:

12 500 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Muscat Ottonel, Pinot gris, Chardonnay, Sauvignon e Traminer roz:

10 000 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Cabernet Sauvignon, Pinot noir e Syrah:

10 000 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di vino - vini bianchi:

95 ettolitri per ettaro

Produzione di vino - vini rossi:

85 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

1.

La provincia del Satu Mare, che include le seguenti località:

Halmeu (villaggi di Halmeu e Halmeu-Vii);

Orașu Nou (villaggi di Orașu Nou-Vii, Remetea Oașului e Orașu Nou);

Târna Mare (villaggio di Târna Mare);

Bătarci (villaggio di Tămășeni);

Turulung (villaggio di Turulung-Vii);

Beltiug (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra);

Ardud (villaggi di Ardud, Ardud Vii e Gerăușa);

Viile Satu Mare (villaggi di Viile Satu Mare e Tătărăști);

Socond (villaggi di Socond e Hodișa);

Supur (villaggi di Dobra, Hurezu Mare e Racova);

Acâș (villaggio di Unimăt);

Bogdand (villaggi di Bogdand, Babța, Ser e Corund);

Hodod (villaggi di Hodod, Nadișu Hododului, Lelei e Giurtelecu Hododului);

Pir (villaggio di Pir);

Săuca (villaggio di Săuca);

Cehal (villaggi di Cehal, Cehăluț e Orbău);

la cittadina di Tășnad, con la località di Tășnad;

la cittadina di Carei, con la località di Carei;

il comune di Sanislău (villaggio di Sanislău);

2.

La provincia di Maramureș, che include le seguenti località:

la cittadina di Seini (località di Seini, villaggi di Săbișa e Viile Apei);

Cicârlău (villaggi di Cicârlău e Ilba);

Tăuții - Măgheruș (località di Tăuții, villaggio di Măgheruș, villaggio di Băița);

la cittadina di Baia Mare (villaggio di Săsar);

Remetea Chioarului (villaggio di Remetea Chioarului);

Bicaz (villaggi di Bicaz, Corni e Ciuta);

Băsești (villaggi di Băsești e Odești);

Oarța de Jos (villaggi di Ortița e Oarța de Sus);

i villaggi di Mânau, Arduzel, Someșu Uileac, Vilcea e Tohat;

Asuaju de Sus (villaggio di Asuaju de Sus);

Șomcuta Mare (villaggi di Vălenii Șomcutei e Finteușu Mare).

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Burgund Mare N - Grosser burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Cadarcă N - Schwarzer Kadarka, Rubinroter Kadarka, Lugojană, Gâmză, Fekete budai

Merlot N - Bigney rouge

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero

Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Sauvignon B - Sauvignon verde

Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer

Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka

Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Mustoasă de Măderat B - Lampau, Lampor, Mustafer, Mustos Feher, Straftraube

Furmint B - Furmin, Şom szalai, Szegszolo

Iordană B - Iordovană, Iordan

8.   Descrizione del legame/dei legami

Legame con la zona geografica - informazioni sulla zona geografica

Dal punto di vista naturale, la zona è caratterizzata principalmente dalle colline del Maramureș, cui si devono una certa attenuazione delle temperature e una maggiore variabilità delle precipitazioni. Gli inverni sono infatti più miti e le zone vitivinicole godono di un significativo soleggiamento, riparate inoltre dai venti e dalle correnti fredde.

Ciò si nota nei versanti più soleggiati, in cui le temperature medie si mantengono al di sopra dei 10,0 °C (forse anche più alte a Rătești), con punte di 20,0 °C in luglio. La disposizione dei vigneti secondo l’orientamento del versante consente loro di godere di temperature più elevate.

La media multiannuale delle precipitazioni nella zona è compresa tra 650 e 700 mm.

La maturazione delle uve è influenzata sia dal numero di giorni di sole (con un totale di 2 000 ore/anno) sia dai venti, che soffiano prevalentemente da nord-ovest in primavera e da est e da nord-est in autunno e in inverno.

La rete idrografica della zona delimitata alimenta i vigneti nei bacini di Crasna, Someș, Tur e Ier, con i maggiori tributari che costeggiano i versanti su cui crescono le viti.

I suoli delle colline di Ardud-Beltiug-Hurez (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra, Ardud, Ardud Vii e Gherăușa, Hurez) sono composti da depositi argillosi, oltre a suoli giallastri, bruni o rossastri con ghiaia e sabbia nelle zone più erose.

Legame con la zona geografica - interazione causale

Il clima termico assicura un buono sviluppo del contenuto di zuccheri e dell’acidità delle uve e migliora la qualità degli aromi, garantendo buoni valori alla fine del periodo di maturazione.

I vini di qualità presentano aromi floreali o fruttati (frutti di bosco) e piacevoli sentori primari, quali note pepate, erbacee e varietali. Gli aromi rotondi ed equilibrati di tali vini si sviluppano grazie alla stagione vegetativa che è caratterizzata da temperature medie giornaliere superiori a 10 °C, abbastanza elevate da favorire la maturazione.

Gli aromi fruttati e corposi (frutti di bosco, ribes rossi, more, mirtilli) si riscontrano nei vini rossi, in particolare in quelli prodotti nei suoli delle colline di Hodod (ad esempio, nei villaggi di Hodod e Nadișu Hododului), composti da sedimenti argillosi, spesso carbonatici, ricchi di nutrienti, che consentono l’accumulo di grandi quantità di antociani, da cui traggono beneficio i vini.

I suoli acidi e l’esposizione a sud (a Rătești), unitamente agli inverni miti, contribuiscono a produrre vini bianchi freschi (con un’acidità vivace, aromi tipici di sambuco, mela verde, miele e acacia) e vini rossi equilibrati (aromi fruttati, caratteristici della varietà se invecchiati in botte) con potenziale di invecchiamento (note fini di vaniglia, se invecchiati per 12 mesi in botti di rovere, e di spezie).

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Condizioni di commercializzazione

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

i vini con l’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului» devono avere un’etichetta principale quando condizionati ed etichettati. L’utilizzo della controetichetta è facoltativo.

Link al disciplinare del prodotto

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_ig_dealurile_satmarului_cf_notific_din_24.07.2018_no_track_changes.pdf


27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/14


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata a norma dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 100/07)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione  (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numeri di autorizzazione

Usi autorizzati

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2020)16 56

20 marzo 2020

Triossido di cromo N. CE 215-607-8; N. CAS: 1333-82-0

Mahle Ventiltrieb GmbH, Industriestrasse 40, DE-61200 Wölfersheim, Germania

REACH/20/9/0

Uso nella cromatura funzionale di valvole utilizzate nei motori a benzina e diesel per veicoli leggeri e nei motori a combustione diesel per veicoli pesanti

20 marzo 2032

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee

Mahle Polska Sp. z o.o., ul. Mahle 6, 63-700 Krotoszyn, Polonia

REACH/20/9/1


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9791 — Signa Retail/Central Group/Globus)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 100/08)

1.   

In data 16 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SIGNA Retail Selection AG e SIGNA Prime Selection AG («Signa Group», Svizzera, Austria), di proprietà del gruppo SIGNA Holding GmbH, controllato in ultima istanza da Familie Benko Privatstiftung,

Harng Central Department Store Ltd. («Central Group», Thailandia), controllato in ultima istanza dalla famiglia Chirathivat,

Magazine zum Globus AG («Globus», Svizzera).

Signa Group and Central Group acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Globus.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di attivi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Signa Group: vendita al dettaglio, anche attraverso diversi grandi magazzini in Germania («GALERIA Karstadt Kaufhof») e in Belgio e attraverso negozi di arredamento in Austria, e vendita di proprietà immobiliari, soprattutto in Austria e in Germania.

Central Group: merchandising, proprietà immobiliari, vendita al dettaglio, servizi alberghieri e ristorazione, principalmente nel sud-est asiatico e commercio al dettaglio in Italia, Danimarca e Germania attraverso i grandi magazzini di lusso appartenenti al KaDeWe Group.

Globus: grandi magazzini operativi e altri negozi (di moda) in Svizzera.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9791 — Signa Retail/Central Group/Globus

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.