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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2020/C 98/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 98/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2020/C 98/10 |
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2020/C 98/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 98/12 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9439 — Warner Bros/Universal/Home Entertainment JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2020/C 98/13 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9746 — Fyffes Limited/van Wylick GmbH), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2020/C 98/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 marzo 2020
al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Latvijas Banka (BCE/2020/14)
(2020/C 98/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE. |
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(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Latvijas Banka terminerà con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2019. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2020. |
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(3) |
La Latvijas Banka ha selezionato SIA Ernst & Young Baltic quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2024, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda la nomina di SIA Ernst & Young Baltic quale revisore esterno della Latvijas Banka per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2024.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 marzo 2020.
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9655 — HG/GA/Argus)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/02)
Il 6 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9655. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/03)
Il 12 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9710. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9655 — HG/GA/Argus)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/04)
Il 6 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9655. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9683 — Colony Capital/PSP/Etix)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/05)
Il 16 gennaio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9683. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9424 — NVIDIA/Mellanox)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/06)
Il 19 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9424. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/7 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9758 — Toyota Financial Services Corporation/Mitsui & Co/KINTO Brasil)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/07)
Il 13 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9758. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/8 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/08)
Il 12.Marzo.2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9724. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/9 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 marzo 2020
(2020/C 98/09)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0843 |
|
JPY |
yen giapponesi |
119,99 |
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DKK |
corone danesi |
7,4669 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,92100 |
|
SEK |
corone svedesi |
11,0888 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0572 |
|
ISK |
corone islandesi |
151,70 |
|
NOK |
corone norvegesi |
11,9745 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,808 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
353,07 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,6146 |
|
RON |
leu rumeni |
4,8357 |
|
TRY |
lire turche |
7,0110 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,8315 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5716 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4088 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8676 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5692 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 346,65 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
19,0754 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6549 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6118 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
17 701,20 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,8040 |
|
PHP |
peso filippino |
55,375 |
|
RUB |
rublo russo |
85,1561 |
|
THB |
baht thailandese |
35,533 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,5116 |
|
MXN |
peso messicano |
26,9302 |
|
INR |
rupia indiana |
82,3580 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/10 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2020/C 98/10)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Fogli di alluminio |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio |
19.12.2020 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
|
25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/11 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2020/C 98/11)
1.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2.
ProceduraI produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3.
TermineIn base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Fogli di alluminio |
Russia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2385 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione Russa |
19.12.2020 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9439 — Warner Bros/Universal/Home Entertainment JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/12)
1.
In data 13 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Warner Bros. Home Entertainment Inc. ("Warner Bros", Stati Uniti d'America), controllata in ultima istanza da AT&T Inc. ("AT&T", Stati Uniti d'America), |
|
— |
Universal City Studios Productions LLLP ("Universal", Stati Uniti d'America), controllata in ultima istanza da Comcast Corporation ("Comcast", Stati Uniti d'America), |
Warner Bros e Universal acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Warner Bros: produzione e distribuzione di programmi televisivi e film e rilascio delle relative licenze, distribuzione di prodotti di intrattenimento domestico in formato fisico e digitale, produzione e distribuzione di videogiochi e beni di consumo, concessione di licenze su marchi; |
|
— |
AT&T: prestazione di servizi globali di telecomunicazione e intrattenimento digitale; |
|
— |
Universal: produzione e distribuzione di programmi televisivi e film e rilascio delle relative licenze, fornitura all'ingrosso di canali televisivi e servizi a richiesta, contenuti generici di intrattenimento e contenuti informativi, concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a produttori e distributori di beni di consumo; |
|
— |
Comcast: prestazione di servizi relativi a media, tecnologia e intrattenimento; |
|
— |
impresa comune: produzione e distribuzione di contenuti fisici di intrattenimento domestico negli Stati Uniti e in Canada. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9439 — Warner Bros/Universal/Home Entertainment JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").
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25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9746 — Fyffes Limited/van Wylick GmbH)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 98/13)
1.
In data 13 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Fyffes Limited ("Fyffes", Irlanda), controllata al 100 % di Sumitomo Corporation ("Sumitomo", Giappone), |
|
— |
Frutchimport van Wylick GmbH ("van Wylick", Germania). |
Fyffes acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di van Wylick.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Fyffes: acquisto, trasporto, importazione e vendita all'ingrosso di banane. Nel SEE Fyffes importa anche altra frutta, ad esempio gli ananas, e presta alcuni servizi limitati di maturazione e trasporto delle banane a terzi, |
|
— |
Sumitomo: investimenti in vari settori quali il commercio di prodotti metallici, i trasporti e le costruzioni, i prodotti chimici ed elettronici, i media, le risorse minerarie e l'energia, |
|
— |
van Wylick: prestazione di servizi di maturazione delle banane e distribuzione di frutta fresca. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9746 — Fyffes Limited/van Wylick GmbH
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax (+32-2) 2964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
25.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 98/15 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 98/14)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Languedoc»
PDO-FR-A0922-AM06
Data della comunicazione: 19 dicembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Superficie parcellare delimitata
Nel capitolo I, sezione IV, paragrafo 2 del disciplinare relativo alle aree e zone della denominazione, viene aggiunto il riferimento alla consultazione del comitato nazionale competente dal 9 al 16 luglio 2018 e del 19 giugno 2019.
Questa modifica mira a inserire le date di approvazione, da parte dell’autorità competente, delle modifiche della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine «Languedoc».
Questa modifica non incide sul documento unico.
2. Pratiche enologiche
Per l’elaborazione dei vini rosati, è ammesso l’impiego, da parte del vinificatore, del carbone per uso enologico da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati, esclusivamente nei mosti provenienti dalla pressa e nei vini ancora in fermentazione, in una proporzione non superiore al 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a dosi inferiori o uguali a 30 g/hl per il volume trattato.
Il punto «Pratiche enologiche specifiche» del documento unico viene aggiornato di conseguenza.
3. Tipo di vitigni
Nel capitolo I, sezione V, del disciplinare, vengono inserite alcune varietà secondarie per la produzione dei vini della denominazione.
Queste varietà aggiunte come secondarie sono in linea con il profilo dei vini della denominazione e sono capaci di adattarsi alla siccità e alle malattie crittogamiche. Esse consentono un minore utilizzo dei prodotti fitosanitari.
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Per la produzione dei vini bianchi: Grenache gris G, Muscat à petits grains blancs B, Assyrtiko B, Carignan gris G, Clairette rose Rs, Piquepoul gris G, Rivairenc blanc B, Ri-vairenc gris G, Terret gris G. |
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Per la produzione dei vini rossi: Agiorgitiko N, Calabrese N, Marselan N. |
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Per la produzione dei vini rosati: Carignan gris G, Clairette rose Rs, Marselan N, Piquepoul gris G, Rivairenc blanc B, Rivairenc gris G, Terret gris G. |
Questa modifica non incide sul documento unico.
4. Data di commercializzazione dei vini prima dell’immissione in commercio
Vengono cancellate le date di commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati con cui si limitava la commercializzazione dei vini prima dell’immissione in commercio.
Questa modifica non incide sul documento unico.
5. Rese dei vini rosati
Nella sezione VIII, punto 1, del disciplinare, le rese di base dei vini rosati sono portate da 50 a 54 hl/ha per soddisfare un incremento del mercato dei vini rosati. Questa modifica non incide sul documento unico. Le rese massime specificate nel documento unico restano invariate.
6. Obblighi di dichiarazione
Nel capitolo 2 del disciplinare sono state inserite delle aggiunte, a livello degli obblighi di dichiarazione dei produttori, per consentire una buona tracciabilità dei volumi di vino che erano stati precedentemente dichiarati in una denominazione gerarchica all’interno della denominazione «Languedoc» e che alla fine saranno commercializzati come DOP «Languedoc». Il disciplinare prevede una dichiarazione «di riclassificazione» e una dichiarazione «di rinuncia a produrre» per la tracciabilità dei volumi dichiarati relativamente a una denominazione organizzata all’interno della zona geografica «Languedoc».
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Languedoc
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Caratteristiche analitiche
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I vini della denominazione «Languedoc» sono vini secchi fermi, rossi, rosati e bianchi. |
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Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è dell’11,5 %. |
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I vini rossi destinati a essere commercializzati sfusi o confezionati, ad eccezione dei vini ammissibili a beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» (vino novello), presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro. |
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I vini destinati a essere commercializzati sfusi o confezionati presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) in linea con i valori di seguito indicati: |
Tenori massimi di zuccheri fermentescibili:
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Vini bianchi, rosati e rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %: 4 g/l. |
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Vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %: 3 g/l. |
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Vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau»: 2 g/l. |
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I vini non confezionati, che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau», presentano un tenore di acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 meq/litro. |
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Il tenore di acidità totale, il tenore di acidità volatile dei vini diversi da quelli con menzione «primeur»e il tenore di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.
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Caratteristiche organolettiche
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I vini rossi, ottenuti sempre dall’assemblaggio di più vitigni, presentano un colore di intensità da media a forte, una gamma di aromi che vanno dai frutti rossi e neri alle note speziate e tostate e una struttura sostenuta con presenza di tannini maturi. Il loro potenziale di conservazione è mediamente di 2-5 anni, ad eccezione dei vini «primeur» o «nouveau», che devono essere consumati nei mesi successivi alla loro produzione. |
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I vini rosati sono ottenuti da un assemblaggio di almeno due vitigni, tra cui principalmente Syrah N, Cinsaut N e Grenache N. Sono vinificati mediante pressatura diretta, macerazione breve o salasso e presentano un colore naturalmente brillante. Si distinguono per complessità aromatica e sono rotondi e carezzevoli al palato. |
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Anche i vini bianchi sono secchi e ottenuti mediante assemblaggio. Il più delle volte presentano un colore chiaro, una rotondità tipica della Linguadoca e aromi che ricordano la frutta esotica, gli agrumi, i fiori bianchi o la frutta secca. |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
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Per la produzione dei vini rosati, è ammesso l’impiego, da parte del vinificatore, del carbone per uso enologico da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati, esclusivamente nei mosti provenienti dalla pressa e nei vini ancora in fermentazione, in una proporzione non superiore al 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a dosi inferiori o uguali a 30 g/hl per il volume trattato. |
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Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima). |
Pratica colturale
La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.
Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.
La potatura è effettuata prima dello stadio E (tre foglie distese sulle prime due gemme franche). Le viti sono potate corte, a sperone, con un massimo di 12 gemme franche per pianta e ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.
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Il vitigno Syrah N può essere potato a Guyot semplice, con un massimo di 10 gemme franche per ceppo, di cui massimo 6 gemme franche sul capo a frutto e 1 o 2 speroni di riserva recanti, ciascuno, al massimo 1 o 2 gemme franche. |
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Per il vitigno Grenache N, i ceppi soggetti a cascola possono essere potati con un capo a frutto recante al massimo 5 gemme franche. |
L’irrigazione può essere autorizzata conformemente alle disposizioni dell’articolo D. 645-5 del codice rurale e della pesca marittima.
b. Rese massime
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Rese dei vini rossi e rosati: |
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60 ettolitri per ettaro |
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Rese dei vini bianchi: |
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70 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
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a) |
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini rossi e rosati hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni:
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b) |
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini bianchi hanno luogo sul territorio dei comuni menzionati per la vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini rossi e rosati, oltre che sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell’Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols. |
7. Varietà principale/i di uve da vino
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Syrah N - Shiraz |
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Bourboulenc B - Doucillon blanc |
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Clairette B |
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Grenache blanc B |
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Marsanne B |
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Piquepoul blanc B |
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Roussanne B |
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Tourbat B |
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Vermentino B - Rolle |
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Grenache N |
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Lledoner pelut N |
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Mourvèdre N - Monastrell |
8. Descrizione del legame/dei legami
Nella storia della viticoltura della Linguadoca, la coltivazione della vite sui pendii delle colline con terreni aridi e sassosi è rimasta costante fin dalla sua introduzione.
Le contingenze storiche e l’influenza dei monasteri e delle abbazie, i vincoli economici legati ai vigneti in area collinare e le dinamiche umane hanno determinato la diversità e l’evoluzione dei prodotti fin dall’epoca romana portando, nel tempo, a una produzione di vini dolci, mutizzati, secchi, rossi e bianchi o a una produzione di uve da tavola, con la necessità per tutte queste uve di raggiungere un buon grado di maturazione.
Con il passare delle generazioni è stata individuata, su questi pendii, una serie di siti particolari, riconosciuti per la qualità e l’originalità della loro produzione.
Dalla cittadina di Collioure fino alle porte di Nîmes, i pendii soleggiati delle colline sono costellati di vigne da oltre 2 000 anni, con innumerevoli testimonianze della qualità e dell’identità di questi vini.
Nel corso della loro storia, i vini di queste colline hanno acquisito una reputazione che è spesso nata dalle abbazie (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide, ecc.): “Saint-Saturnin e Cabrières hanno come origine un religioso vicino a San Benedetto d’Aniane, mentre Montpeyroux era già, dal XIV secolo, un possedimento e una residenza dei vescovi di Montpellier da cui questi ultimi ricavavano vini prestigiosi. Lo stesso vale per Saint-Aignan (Saint-Chinian), scriveva Jean Clavel in «Histoire et Avenir des vins en Languedoc» (ed. Privat -1985).
Nel 1788, in una relazione destinata al re, l’intendente Ballainvillers dichiarava: «Sono tutti vini a denominazione che con il nome generico di ’vini di Narbonne’ erano giustamente apprezzati fuori dai confini provinciali e fuori dal regno; erano soprattutto i vini di Lapalme, Leucate, Fitou...».
Nel 1816, in «Topographie de tous les vignobles connus», A. Jullien osserva la specificità dei vini legata alla loro origine e cita i vigneti situati a nord della Têt, fino a Espira-de-l’Agly e Rivesaltes, e i vigneti di «Saint-Christol», «Saint-Georges d’Orques» e «Saint-Drézéry»: «i vini presentano un gusto piacevole e franco, hanno corpo, gradazione alcolica e dopo 5 o 6 anni di invecchiamento sono eccellenti ...».
Per ottenere tale specificità legata all’origine di questi vini, la superficie parcellare delimitata per la vendemmia classifica le parcelle che presentano terreni senza vincoli di attecchimento e capaci di garantire un apporto idrico moderato e regolare alla pianta per resistere alle estati calde e secche. La superficie parcellare delimitata classifica le parcelle terrazzate situate tra il lungomare e un’altitudine di 400 metri con esposizione favorevole.
Sono privilegiate le parcelle situate sui pendii delle colline, vicino al mare oppure quelle sulle colline più ripide della zona pre-montuosa, talvolta coltivate a terrazze.
La superficie di questa zona delimitata con precisione rappresenta meno di un terzo della superficie totale dei vigneti della regione e la sua produzione equivale a meno del 15 % dei volumi regionali prodotti.
Le condizioni climatiche e la natura dei terreni hanno condizionato il luogo d’impianto e la scelta dei vitigni. Questi ultimi presentano un ciclo vegetativo piuttosto lungo, una sufficiente resistenza alla siccità e al calore e la capacità di ottimizzare una costante termica elevata. Il controllo della produzione, che si riflette nella definizione di rese moderate, assicura una buona maturazione delle uve prima delle piogge autunnali, mentre la presenza dei venti contribuisce a preservare le caratteristiche sanitarie dell’uva.
Il particolare clima mediterraneo, caldo e secco, garantisce ai vini rossi la presenza di tannini maturi, mentre regala ai vini bianchi e rosati una caratteristica rotondità.
All’indomani della Seconda guerra mondiale, il necessario rinnovo di gran parte dei vigneti impiantati sui pendii ha condotto a un rafforzamento della presenza dei vitigni tradizionali. Con questo rinnovo inizia una dinamica collettiva basata sulla ricostruzione della viticoltura storica e che vede la partecipazione di cantine cooperative e di tenute indipendenti riunite in sindacati.
L’introduzione della meccanizzazione e lo sviluppo della coltivazione di un vitigno a tralci lunghi come il Syrah N, necessariamente da palizzare, hanno condotto a un’evoluzione delle pratiche colturali. Nella maggior parte dei casi le parcelle di vigne, un tempo piantate a quadrato e non palizzate, sono state sostituite da parcelle caratterizzate da una distanza interfilare non superiore a 2,50 metri e con una densità minima d’impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Si è tuttavia mantenuto il metodo di potatura, fondamentalmente corta, e in ogni caso con un numero limitato di gemme franche per ceppo.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura
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Quadro normativo: |
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legislazione nazionale |
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Tipo di condizione ulteriore: |
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disposizioni supplementari in materia di etichettatura |
Descrizione della condizione:
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Il nome della denominazione di origine controllata «Languedoc» può essere integrato dalla menzione «primeur» o «nouveau», nel qual caso i vini devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata. |
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I vini della denominazione di origine controllata «Languedoc», con o senza le denominazioni geografiche complementari «Cabrières», «Grés de Montpellier», «La Méjanelle», «Montpeyroux», «Pézenas», «Quatourze», «Saint-Christol», «Saint-Drézéry», «Saint-Georges-d’Orques», «Saint-Saturnin» o «Sommières», e presentati con la suddetta denominazione di origine controllata, possono essere dichiarati dopo la raccolta, proposti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti solo se tale denominazione di origine controllata è iscritta nei documenti di accompagnamento, nella dichiarazione di scorta, su annunci, prospetti, etichette, fatture e contenitori di qualsiasi tipo, eventualmente integrata dalle denominazioni geografiche complementari. |
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:
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Dipartimento dell’Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d’Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d’Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d’Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande; |
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Dipartimento del Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze; |
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Dipartimento dell’Hérault: Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d’Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d’Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort; |
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Dipartimento dei Pirenei Orientali: L’Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d’Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira. |
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0b3e8099-c716-4fba-aa3a-bf1572cf9fab