ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 091I

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
20 marzo 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 91 I/01

Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

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2020/C 91 I/02

Comunicazione della Commissione, Nota di orientamento agli Stati membri in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione

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IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 91/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

(2020/C 91 I/01)

1.   L’EPIDEMIA DI COVID-19, I SUOI EFFETTI SULL’ECONOMIA E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE

1.1.   L’epidemia di COVID-19 e i suoi effetti sull’economia

1.

L’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell’Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull’economia dell’UE.

2.

L’impatto sull’economia avviene attraverso diversi canali; c’è uno shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l’effetto negativo dell’incertezza sui piani di investimento e l’impatto dei problemi di liquidità per le imprese.

3.

Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati membri, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l’isolamento, sono volte a far sì che lo shock sia il più possibile breve e limitato. Tali misure hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell’offerta e penalizzano imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio e dei trasporti. Al di là degli effetti immediati sulla mobilità e sugli scambi commerciali, l’epidemia di COVID-19 colpisce sempre più le imprese di tutti i settori e di tutti i tipi, le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese. L’impatto si fa sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità. Tali effetti non si limiteranno a un determinato Stato membro, ma avranno un impatto dirompente sull’economia dell’Unione nel suo complesso.

4.

Nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza.

5.

Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell’epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all’economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l’attività economica subirà un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell’UE.

6.

Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali aiuti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell’epidemia di COVID-19 (1) non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato (4)applicabili nel settore bancario (5).

7.

Se, a causa dell’epidemia di COVID-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno diretto sotto forma di ricapitalizzazione della liquidità o di misure per le attività deteriorate, occorrerebbe valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii) della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca che riceve tale sostegno diretto non sarebbe considerata in condizione di dissesto o rischio di dissesto. Dal momento che si tratta di misure prese per affrontare problemi legati all’epidemia di COVID-19, rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario (6), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

8.

È possibile che le imprese non solo debbano affrontare una carenza di liquidità, ma subiscano anche danni significativi a causa dell’epidemia di COVID-19. La natura eccezionale dell’epidemia di COVID-19 dipende dal fatto che tali danni non potevano essere previsti, sono di notevole entità e hanno pertanto fatto sì che le imprese si trovassero in condizioni che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente. Anche le imprese sane, ben preparate ad affrontare i rischi inerenti alla normale attività imprenditoriale, possono trovarsi a dover far fronte a queste circostanze eccezionali, al punto che la loro sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio.

9.

L’epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19. In considerazione dell’entità limitata delle risorse di bilancio dell’UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell’epidemia di COVID-19.

1.2.   Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

10.

L’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell’UE serve ad assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese colpite durante l’epidemia di COVID-19, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell’UE. Analogamente, il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce che il mercato interno dell’UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L’integrità del mercato interno è un altro fattore che contribuisce a una ripresa più rapida. Inoltre, evita pericolose corse alle sovvenzioni, in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’Unione.

1.3.   Necessità di misure di aiuto adeguate

11.

Nell’ambito dell’impegno complessivamente prodigato dagli Stati membri per far fronte agli effetti dell’epidemia di COVID-19 sulla loro economia, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell’UE per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un’improvvisa carenza di credito in questo periodo, per consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale.

12.

Nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’epidemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 (7) la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato dell’UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

13.

Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente al regolamento generale di esenzione per categoria (8) senza il coinvolgimento della Commissione.

14.

Inoltre, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e come ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall’epidemia di COVID-19 (9).

15.

Inoltre, sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell’accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE (10). Il principio «una tantum» (11) degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non è applicabile agli aiuti che la Commissione dichiara compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, dal momento che gli aiuti di quest’ultimo tipo non sono «aiuti al salvataggio, aiuti alla ristrutturazione o aiuti temporanei alla ristrutturazione» ai sensi del punto 71 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Pertanto, a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono compensare i danni derivanti direttamente dall’epidemia di COVID-19 alle imprese che hanno ottenuto aiuti sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

16.

Al fine di integrare le suddette possibilità, la Commissione espone, nella presente comunicazione, ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che possono essere approvate molto rapidamente dopo la notifica da parte dello Stato membro interessato. Inoltre, rimane possibile notificare provvedimenti alternativi, che siano regimi di aiuto o singole misure individuali. Obiettivo della presente comunicazione è stabilire un quadro che consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle imprese, preservando al contempo l’integrità del mercato interno dell’UE e garantendo condizioni di parità.

2.   APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

17.

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (12). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (13).

18.

Considerando che l’epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

19.

Nella presente comunicazione la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione.

20.

Gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.1 possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 della presente comunicazione (14).

3.   MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

3.1.   Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

21.

Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a.

l’aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c.

l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (15)) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19;

d.

l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (16);

e.

gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (17) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

23.

In deroga al punto 22, ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:

a.

l’aiuto non supera 120 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (18) o 100 000 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (19); tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c.

gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (20);

d.

se un’impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a), lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile;

e.

si applicano tutte le altre condizioni di cui al punto 22 (21).

3.2.   Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

24.

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

25.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

a.

per i premi di garanzia è fissato un livello minimo secondo le modalità seguenti:

Tipo di beneficiario

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

b.

in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);

c.

le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d.

per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito non supera:

i.

il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o

ii.

il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

iii.

con una giustificazione adeguata e in base a un’autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità (22), l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;

e.

per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata;

f.

la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i.

il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; o

ii.

il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); e

iii.

in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g.

la garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

h.

la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (23)) al 31 dicembre 2019; può essere concessa a imprese che non sono in difficoltà e/o a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19. i.

3.3.   Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti

26.

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l’applicazione di tassi di interesse agevolati - per un periodo limitato e per importi di prestito limitati - può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Per lo stesso prestito sottostante, gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 non possono essere cumulati.

27.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione (24)) applicabile il 1o gennaio 2020, più i margini di rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di beneficiario

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni

PMI

25 punti base (25)

50 punti base (26)

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

b.

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi tenendo conto della suddetta tabella come base, con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);

c.

I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni;

d.

Per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l’importo del prestito non supera:

i.

il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell’ultimo anno per cui sono disponibili dati. Nel caso di imprese create dopo il 1o gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o

ii.

il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o

iii.

sulla base di un’opportuna giustificazione e di un’autocertificazione da parte del beneficiario relativa al proprio fabbisogno di liquidità (27), l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

e.

Per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quello previsto al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata.

f.

il prestito può riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio;

g.

il prestito può essere concesso a imprese che non si trovavano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (28)) il 31 dicembre 2019; esso può essere concesso a imprese che non si trovano in difficoltà e/o a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell’epidemia di COVID-19.

3.4.   Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari

28.

Gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse agevolati di cui alla sezione 3.2 e alla sezione 3.3 della presente comunicazione possono essere forniti alle imprese che si trovano ad affrontare un’improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità intermediari finanziari. In quest’ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni.

29.

Anche se sono direttamente destinati alle imprese che devono far fronte a un’improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o ad altri enti finanziari, gli aiuti in oggetto possono anche costituire un vantaggio indiretto per questi ultimi. Tuttavia, tali aiuti indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario - ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico - e che non dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (29).

30.

In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno introdurre alcune salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari.

31.

Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori. Quando sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

3.5.   Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

32.

Conformemente alla comunicazione della Commissione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC) (30), i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno degli Stati membri (31). A causa dell’attuale epidemia non si può escludere che in certi paesi la copertura per i rischi assicurabili sul mercato sia temporaneamente indisponibile (32).

33.

In tale contesto gli Stati membri possono dimostrare la carenza di mercato fornendo prove sufficienti dell’indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato. Il ricorso alla clausola di salvaguardia per i rischi non assicurabili di cui al punto 18, lettera d), della STEC è comunque ritenuto giustificato se:

a.

una grande e nota impresa privata internazionale di assicurazione del credito all’esportazione e un assicuratore dei crediti nazionale forniscono prove dell’indisponibilità di tale copertura, o

b.

almeno quattro affermati esportatori dello Stato membro forniscono la prova del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per specifiche operazioni.

4.   MONITORAGGIO E RELAZIONI

34.

Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (33) su ogni singolo aiuto concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato entro 12 mesi dal momento della concessione.

35.

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (34).

36.

Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.

37.

Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

38.

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

5.   DISPOSIZIONI FINALI

39.

La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020, tenendo conto dell’impatto economico dell’epidemia di COVID-19, che ha richiesto un’azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020. La Commissione può modificarla prima di tale data sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se necessario o opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

40.

La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure notificate rilevanti a decorrere dal 19 marzo 2020, anche qualora le misure siano state notificate prima di tale data.

41.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali (35), la Commissione applica, in caso di aiuti non notificati:

a.

la presente comunicazione, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 1o febbraio 2020;

b.

le norme in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

42.

La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

(1)  Tali aiuti devono essere notificati dagli Stati membri e la Commissione li valuterà ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.

(2)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(3)  GU L 225 del 30.7.2014, articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («Comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario («comunicazione sulle attività deteriorate») (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («comunicazione sulla ristrutturazione») (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione sull’applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2010») (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione sull’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(5)  Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che non rientri nell’ambito di applicazione della presente comunicazione o che non sia contemplata dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario.

(6)  Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020.

(8)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(9)  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). La Commissione ha autorizzato diversi regimi in nove Stati membri diversi.

(10)  Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione SA. 56685, Danimarca - Regime di compensazione per l’annullamento di eventi collegati al COVID-19,

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf

(11)  Cfr. il punto 3.6.1 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione.

(12)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1999:326, punto 167.

(13)  Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 relativa all’aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

(14)  Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento de minimis, GU L 352 del 24.12.2013.

(15)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(16)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020.

(17)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(18)  Prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(19)  Tutti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell’acquacoltura (cfr. la nota 18).

(20)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

(21)  Il riferimento alla definizione di «impresa in difficoltà» di cui al punto 22, lettera c), e alla nota 15 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

(22)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(23)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(24)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(25)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

(26)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

(27)  Il fabbisogno di liquidità può riguardare sia i costi del capitale di esercizio sia i costi degli investimenti.

(28)  In base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(29)  Cfr. il punto 6 del presente quadro di riferimento temporaneo.

(30)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

(31)  I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato alla STEC, con una durata massima del rischio inferiore a due anni.

(32)  La sezione 4.2 della STEC descrive le eccezioni alla definizione dei rischi assicurabili sul mercato per i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato, mentre la sezione 4.3 definisce le condizioni relative alla copertura dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato. La sezione 5 stabilisce i requisiti procedurali, in particolare nei casi in cui è necessaria una notifica, e il livello degli elementi di prova richiesti.

(33)  Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

(34)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(35)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


20.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 91/10


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Nota di orientamento agli Stati membri in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione

(2020/C 91 I/02)

Il 15 marzo 2020, nell’ambito della risposta alle conseguenze dell’insorgenza della crisi epidemiologica causata dal coronavirus, la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 (1) (di seguito «il regolamento di esecuzione») che subordina l’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato una modifica del regolamento di esecuzione.

Poiché il regolamento di esecuzione modificato comporta, per le autorità competenti degli Stati membri e per gli operatori economici, nuovi obblighi applicabili dal giorno della pubblicazione, sono stati elaborati i presenti orientamenti al fine di assisterli nel processo di attuazione.

I presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti e hanno esclusivamente scopo informativo. Non sostituiscono il regolamento di esecuzione modificato e non pregiudicano l’interpretazione del regolamento da parte della Corte di giustizia.

1.   Procedura

La Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione e la relativa modifica con procedura d’urgenza a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (2).

Il regolamento è valido per un periodo di sei settimane, durante il quale gli Stati membri saranno consultati in sede di comitato per le misure di salvaguardia per i) confermare l’approccio scelto e ii) decidere in merito alla necessità di adottare misure appropriate per il periodo successivo.

2.   Obiettivo delle misure

Queste misure sono state adottate in considerazione del crescente fabbisogno di DPI e in base al presupposto che la domanda di tali prodotti continuerà a registrare un notevole aumento in futuro, oltre a provocare situazioni di penuria in molti Stati membri dell’UE.

Nonostante sia stato incoraggiato l’aumento della produzione, l’attuale livello di produzione dell’Unione e le scorte esistenti non saranno sufficienti a soddisfare la domanda all’interno dell’Unione. Ciò è particolarmente vero in ragione del fatto che i DPI possono essere esportati senza restrizioni in altre parti del mondo, mentre alcuni paesi terzi hanno deciso, ufficialmente o informalmente, di limitare le esportazioni di DPI. Alcuni di questi paesi sono anche fornitori tradizionali del mercato dell’Unione e ciò esercita un’ulteriore pressione su quest’ultimo.

I DPI costituiscono un prodotto essenziale per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.

L’obiettivo di queste misure eccezionali è pertanto porre rimedio a una situazione critica e prevenirla.

Al tempo stesso, l’Unione non intende limitare le esportazioni più dello stretto necessario, ed è anzi suo auspicio difendere il principio di solidarietà internazionale in questa situazione di pandemia mondiale. È per questo motivo che gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di esportazione, e sarebbero tenuti a farlo, non solo nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, ma anche qualora la spedizione di cui trattasi non costituisca una minaccia per il reale fabbisogno di DPI nell’Unione e serva a soddisfare una legittima esigenza legata all’uso medico professionale o ufficiale in un paese terzo.

Per qualsiasi quesito relativo alla fornitura di DPI all’interno dell’UE, gli Stati membri possono rivolgersi al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) (3).

3.   Relazione con le misure degli Stati membri (4)

La penuria di DPI verificatasi negli ultimi giorni ha indotto alcuni Stati membri ad adottare determinate misure a livello nazionale. Al tempo stesso, preservare l’integrità del mercato unico è uno degli obiettivi perseguiti dalla Commissione durante la crisi attuale per rafforzare congiuntamente la risposta alla sfida della protezione della salute in una situazione in cui le forniture di DPI sono limitate.

Il regolamento di esecuzione è stato adottato con l’intesa che gli Stati membri revochino le eventuali misure restrittive adottate a livello nazionale, formalmente o informalmente, riguardanti le esportazioni verso paesi terzi o gli scambi tra gli Stati membri all’interno del mercato unico, che vanno oltre le azioni finalizzate a garantire l’accesso prioritario a tale materiale a coloro che ne hanno maggiormente bisogno (ad esempio ospedali, pazienti, operatori sanitari, autorità di protezione civile) (5).

4.   Orientamenti pratici

4.1.   Prodotti interessati

L’obbligo di autorizzazione di esportazione riguarda i prodotti elencati nella tabella di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione, nella colonna «Descrizione».

Tale allegato illustra in dettaglio i dispositivi di protezione individuale per i quali, all’interno dell’Unione, vi è una vitale necessità per quanto riguarda ospedali, pazienti, operatori del settore, autorità di protezione civile.

La Commissione può rivedere il suddetto elenco alla luce degli sviluppi sia in termini di nuove prove sulla scarsità di forniture, sia in termini di maggiori capacità di produzione che consentano di dissipare le preoccupazioni in merito alla penuria di scorte. In tal caso, la Commissione modificherà il regolamento di esecuzione o adotterà un nuovo regolamento.

Le informazioni sulla situazione aggiornata della risposta della Commissione al coronavirus sono disponibili sul sito web dedicato: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it#latest. Le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori economici sono pertanto invitati a consultarlo quotidianamente.

Il regolamento di esecuzione si applica indipendentemente dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno dell’Unione.

4.2.   Attività interessata

Il regolamento di esecuzione si applica a tutte le esportazioni fuori dall’Unione.

Sono interessati tutti i paesi terzi, compresi i partner preferenziali.

Tuttavia, in considerazione della forte integrazione del mercato interno con tutti i quattro Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché dell’integrazione delle catene di valore della produzione e delle reti di distribuzione con i medesimi paesi, il regolamento di esecuzione non si applica alle esportazioni verso questi quattro paesi, che rimangono pertanto liberi da restrizioni. Tenuto conto della particolare dipendenza dei paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato, nonché delle Fær Øer, dalle catene di approvvigionamento metropolitane degli Stati membri, e della particolare dipendenza di Andorra, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano dalle catene di approvvigionamento degli Stati membri confinanti, ad essi si applica il medesimo principio.

Il regolamento di esecuzione non si applica agli scambi tra gli Stati membri dell’UE. A norma dell’articolo 127, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord deve essere considerato uno Stato membro e non un paese terzo.

Il regolamento di esecuzione non si applica alle importazioni nell’Unione dei DPI individuati nell’allegato I del medesimo regolamento. Al fine di agevolare le importazioni ed evitare ritardi, la Commissione ha presentato la raccomandazione (UE) 2020/403 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19 (6).

4.3.   Obbligo di presentazione delle domande

L’esportatore deve presentare una domanda di autorizzazione di esportazione.

Gli Stati membri definiscono il contenuto del modulo di domanda. Le informazioni richieste nel modulo dovrebbero consentire allo Stato membro di rilasciare un’autorizzazione di esportazione conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione. Al fine di favorire un approccio più coordinato, l’allegato I dei presenti orientamenti fornisce a titolo esemplificativo un possibile modello di modulo di domanda.

Gli Stati membri dovrebbero consentire, nella misura del possibile, la presentazione delle domande per via elettronica.

5.   Autorità competenti degli Stati membri

La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito.

Se i dispositivi di protezione si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Se si trovano in più luoghi, vanno indicati tutti i luoghi.

Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla direzione generale del Commercio della Commissione europea, entro la mezzanotte del 20 marzo 2020, i nomi e i recapiti delle autorità competenti incaricate del rilascio delle autorizzazioni di esportazione. Tali informazioni saranno pubblicate sul sito web della direzione generale del Commercio (7). La comunicazione deve essere effettuata per via elettronica utilizzando la casella funzionale indicata al punto 6.

5.1.   Valutazione della domanda da parte delle autorità competenti

Il sistema non costituisce un divieto di esportazione. Tutte le esportazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sono tuttavia subordinate alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.

Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione, gli Stati membri devono rispettare l’obiettivo dell’atto di esecuzione, ossia garantire che le forniture dell’Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale di DPI.

In altri termini, le autorizzazioni di esportazione possono essere concesse solo qualora la spedizione di cui trattasi non costituisca una minaccia per la disponibilità di DPI nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione, al fine di conseguire l’obiettivo del regolamento.

Nell’ambito di questo obiettivo generale, le autorità competenti dispongono di un margine di discrezionalità e l’esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti DPI può essere autorizzata in circostanze particolari, in funzione delle esigenze degli Stati membri.

L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comprende un elenco indicativo di considerazioni di cui tenere conto, se del caso, nel decidere se un’autorizzazione di esportazione possa essere rilasciata.

Tali considerazioni riguardano, tra l’altro, l’adempimento di un obbligo di fornitura nell’ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta da parte dell’Unione e degli Stati membri, il sostegno alle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il sostegno a risposte coordinate a livello dell’UE a situazioni di crisi o la richiesta di assistenza da parte di paesi terzi o organizzazioni internazionali, comprese le forniture di emergenza necessarie alle organizzazioni umanitarie non governative o alle organizzazioni internazionali per effettuare le proprie operazioni di assistenza umanitaria in paesi terzi.

L’obiettivo di quest’ultimo punto è garantire, per quanto possibile, la disponibilità di DPI ove necessari al di fuori dell’Unione in paesi terzi che potrebbero trovarsi di fronte a un’impellente necessità di DPI in un determinato momento. Si tratta di espressioni del principio di solidarietà internazionale in generale e in una situazione di pandemia globale con ripercussioni in tutto il mondo, come pure del fatto che il commercio internazionale può contribuire ad assicurare la disponibilità di prodotti ove e quando siano necessari.

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, non è esaustivo e gli Stati membri possono tenere conto di altri elementi. Essi devono tuttavia rispettare l’obiettivo generale del regolamento di esecuzione, come ricordato sopra.

In particolare, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del grado di integrazione del mercato raggiunto per i prodotti in questione nell’ambito di un accordo o di un’intesa che istituisce una zona di libero scambio con il paese cui è destinata l’esportazione. Sarebbe controproducente perturbare le catene del valore e le reti di distribuzione fortemente integrate già stabilite sulla base di tali accordi o intese, in particolare nel caso delle economie e dei paesi vicini. La Commissione esorta pertanto vivamente gli Stati membri a concedere autorizzazioni nella misura necessaria a prevenire tali perturbazioni.

Tra gli altri elementi che le autorità competenti potrebbero valutare è se la spedizione in questione serva ad adempiere obblighi contrattuali assunti prima di un determinato periodo di riferimento. Per favorire un approccio coordinato in tutta l’UE, gli Stati membri potrebbero utilizzare come riferimento l’anno civile precedente (ossia il 2019). Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che le esigenze dell’UE, qualora non possano essere soddisfatte altrimenti, ricevano attenzione prioritaria rispetto a tali elementi aggiuntivi.

5.2.   Termini pertinenti

Gli Stati membri devono trattare le domande di autorizzazione di esportazione entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie.

Il termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi in circostanze debitamente giustificate.

Se il prodotto si trova in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, lo Stato membro al quale è stata presentata la domanda dovrebbe consultare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e fornire le informazioni pertinenti.

Le autorità consultate devono comunicare per iscritto, entro 10 giorni lavorativi, eventuali obiezioni che possano avere alla concessione dell’autorizzazione. Tali obiezioni vincolano lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

Al contempo, dati i bisogni urgenti derivanti dall’epidemia di coronavirus, gli Stati membri sono invitati a trattare le domande al più presto e in anticipo rispetto ai termini di cinque o 10 giorni lavorativi indicati.

5.3.   Autorizzazione di esportazione

Senza la presentazione di un’autorizzazione di esportazione, l’esportazione è vietata.

Al fine di favorire un approccio coordinato in tutta l’UE, il modello per l’autorizzazione di esportazione figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione.

6.   Notifica

L’obiettivo di queste misure eccezionali è garantire forniture adeguate in tutti gli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno di DPI.

Al fine di assicurare la trasparenza del processo, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione per via elettronica le autorizzazioni concesse e non concesse in base al modello di cui all’allegato II. Tale notifica dovrebbe essere effettuata immediatamente dopo la decisione in merito all’autorizzazione.

Le informazioni dovrebbero essere trasmesse per via elettronica alla seguente casella funzionale:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

La casella funzionale dovrebbe essere utilizzata anche per eventuali quesiti sull’applicazione del sistema.

I presenti orientamenti costituiscono un documento dinamico e potrebbero essere aggiornati man mano che nuove questioni e nuovi quesiti saranno segnalati alla Commissione.


(1)  GU L 77 I del 15.3.2020, pag. 1.

(2)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(3)  ECHO-ERCC@ec.europa.eu.

(4)  Il 16 marzo 2020 la Commissione ha pubblicato orientamenti per gli Stati membri in cui definisce una serie di principi fondamentali per un approccio integrato ad una gestione efficace delle frontiere al fine di tutelare la salute preservando nel contempo l’integrità del mercato unico [Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, C(2020) 1753].

(5)  Cfr. anche gli orientamenti sulle misure nazionali contenuti nell’allegato 2 della comunicazione «Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19», del 13 marzo 2020 [COM(2020) 112 final].

(6)  GU L 79 I del 16.3.2020, pag. 1.

(7)  https://ec.europa.eu/trade/.


ALLEGATO I

Modello per la domanda di autorizzazione di esportazione

UNIONE EUROPEA

Esportazione di dispositivi di protezione individuale [regolamento (UE) 2020/402]

1.

Esportatore (numero EORI, se del caso)

 

5.

Paese di destinazione

6.

Destinatario finale

7.

Codice della merce

8.

Quantità

9.

Unità

10.

Descrizione delle merci

11.

Luogo

12.

Data dell’esportazione programmata

 

 

13.

Firma, luogo e data, timbro

Note esplicative sul modulo di autorizzazione di esportazione

Casella 1 - Esportatore: nome e indirizzo completi dell’esportatore per il quale è rilasciata l’autorizzazione + numero EORI, se del caso.

Casella 4 - Autorità che rilascia l’autorizzazione: nome e indirizzo completi dell’autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione.

Casella 5 - Paese di destinazione: codice di geonomenclatura a 2 lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l’autorizzazione.

Casella 6 - Destinatario finale: nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell’autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.

Casella 7 - Codice della merce: il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (2) utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Casella 8 - Quantità: la quantità di merci misurata nell’unità di cui alla casella 9.

Casella 9 - Unità: l’unità di misura in cui è espressa la quantità di merci dichiarata nella casella 8. Le unità da utilizzare sono «P/ST» per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine) e «PA» per i prodotti contati a paio (ad esempio, i guanti).

Casella 10 - Descrizione delle merci: descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l’identificazione delle merci.

Casella 11 - Luogo: il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.

Casella 12: data in cui le merci per le quali è richiesta l’autorizzazione devono essere esportate.

Casella 13 - Firma, timbro, luogo e data: la firma e il timbro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione. Il luogo e la data di rilascio dell’autorizzazione.


ALLEGATO II

Modello per le notifiche degli Stati membri

UNIONE EUROPEA

Esportazione di dispositivi di protezione individuale [regolamento (UE) 2020/402]

0.

Nome e recapiti dell’autorità competente

1.

Esportatore (numero EORI, se del caso)

 

2.

Paese di destinazione

3.

Destinatario finale

4.

Codice della merce

5.

Quantità

6.

Unità

7.

Descrizione delle merci

8.

Luogo

 

 

 

Autorizzazione all’esportazione concessa? (Sì/No)

Motivi della concessione/della mancata concessione:

Eventuali informazioni pertinenti relative alla consultazione di altri Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione:

Casella 0: nome e indirizzo completi dell’autorità dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione di esportazione.

Casella 1 - Esportatore: nome e indirizzo completi dell’esportatore per il quale è rilasciata l’autorizzazione + numero EORI, se del caso.

Casella 2 - Paese di destinazione: codice di geonomenclatura a 2 lettere del paese di destinazione delle merci per le quali è rilasciata l’autorizzazione.

Casella 3 - Destinatario finale: nome e indirizzo completi del destinatario finale delle merci, se noto al momento del rilascio dell’autorizzazione + numero EORI, se del caso. Se il destinatario finale non è noto al momento del rilascio, la casella è lasciata vuota.

Casella 4 - Codice della merce: il codice numerico del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata utilizzato per classificare le merci da esportare al momento del rilascio dell’autorizzazione.

Casella 5 - Quantità: la quantità di merci misurata nell’unità di cui alla casella 6.

Casella 6 - Unità: l’unità di misura in cui è espressa la quantità di merci dichiarata nella casella 5. Le unità da utilizzare sono «P/ST» per i prodotti contati a singolo pezzo (ad esempio, le mascherine) e «PA» per i prodotti contati a paio (ad esempio, i guanti).

Casella 7 - Descrizione delle merci: descrizione in un linguaggio semplice e sufficientemente preciso da consentire l’identificazione delle merci.

Casella 8 - Luogo: il codice di geonomenclatura dello Stato membro in cui si trovano le merci. Se le merci sono ubicate nello Stato membro dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, questa casella è lasciata vuota.