ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 87

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
16 marzo 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2020/C 87/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2020/C 87/02

Causa C-569/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza (Italia) il 26 luglio 2019 — OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a.,

2

2020/C 87/03

Causa C-829/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 13 novembre 2019 — XY / KLM Cityhopper BV

2

2020/C 87/04

Causa C-836/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gera (Germania) il 18 novembre 2019 — Toropet Ltd. / Landkreis Greiz

3

2020/C 87/05

Causa C-854/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 22 novembre 2019 — Vodafone GmbH / Repubblica federale di Germania

3

2020/C 87/06

Causa C-869/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 novembre 2019 — L / Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

5

2020/C 87/07

Causa C-873/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Germania) il 29 novembre 2019 — Deutsche Umwelthilfe e. V. / Repubblica federale di Germania

5

2020/C 87/08

Causa C-880/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 3 decembre 2019 — VZ e a. / Eurowings GmbH

6

2020/C 87/09

Causa C-882/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 3 dicembre 2019 — Sumal, S.L. / Mercedes Benz Trucks España, S.L.

7

2020/C 87/10

Causa C-901/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 10 dicembre 2019 — CF, DN / Repubblica di Germania

7

2020/C 87/11

Causa C-907/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l’11 dicembre 2019 — Q-GmbH / Finanzamt Z

8

2020/C 87/12

Causa C-914/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. / GN

9

2020/C 87/13

Causa C-919/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 16 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di X.Y.

9

2020/C 87/14

Causa C-931/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 20 dicembre 2019 — Titanium Ltd

10

2020/C 87/15

Causa C-933/19 P: Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 da Autostrada Wielkopolska S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. / Commissione

11

2020/C 87/16

Causa C-934/19 P: Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 dall’Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, Causa T-2/19, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / CRU

12

2020/C 87/17

Causa C-947/19 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2019 da Carmen Liaño Reig avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-557/17, Liaño Reig/CRU

13

2020/C 87/18

Causa C-6/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 7 gennaio 2020 — Sotsiaalministeerium / Innove SA

15

2020/C 87/19

Causa C-8/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Germania) il 9 gennaio 2020 — L.R. / Repubblica federale di Germania

15

2020/C 87/20

Causa C-13/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 14 gennaio 2020 — Top System SA / État belge

16

2020/C 87/21

Causa C-22/20: Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 — Commissione europea / Regno di Svezia

16

2020/C 87/22

Causa C-51/20: Ricorso proposto il 29 gennaio 2020 — Commissione europea / Repubblica ellenica

18

2020/C 87/23

Causa C-57/20: Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

18

 

Tribunale

2020/C 87/24

Causa T-619/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 dicembre 2019 — KF/CSUE (Decisione di procedere a un'indagine amministrativa – Domanda di sospensione di una decisione – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità – Insussistenza dell’urgenza)

20

2020/C 87/25

Causa T-873/19: Ricorso proposto l’11 dicembre 2019 — Multi-Service / Commissione

20

2020/C 87/26

Causa T-881/19: Ricorso proposto il 31 dicembre 2019 — GABO:mi / Commissione

21

2020/C 87/27

Causa T-4/20: Ricorso proposto il 3 gennaio 2020 — Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii / Commissione

22

2020/C 87/28

Causa T-7/20: Ricorso proposto il 7 gennaio 2020 — Global Translation Solutions / Parlamento

23

2020/C 87/29

Causa T-31/20: Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 — West End Drinks / EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO)

24

2020/C 87/30

Causa T-43/20: Ricorso proposto il 27 gennaio 2020 — AV e AW / Parlamento

25

2020/C 87/31

Causa T-48/20: Ricorso proposto il 28 gennaio 2020 — Sahaj Marg Spirituality Foundation / EUIPO (Heartfulness)

26

2020/C 87/32

Causa T-49/20: Ricorso proposto il 29 gennaio 2020 — Rothenberger / EUIPO — Paper Point (ROBOX)

26

2020/C 87/33

Causa T-51/20: Ricorso proposto il 31 gennaio 2020 — Mélin / Parlamento

27

2020/C 87/34

Causa T-56/20: Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Bezos Family Foundation / EUIPO — SNCF Mobilités (VROOM)

28

2020/C 87/35

Causa T-57/20: Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

29

2020/C 87/36

Causa T-61/20: Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Sonova/EUIPO — Digitmarket (B-Direct)

30


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2020/C 87/01)

Ultima pubblicazione

GU C 77 del 9.3.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 68 del 2.3.2020

GU C 61 del 24.2.2020

GU C 54 del 17.2.2020

GU C 45 del 10.2.2020

GU C 36 del 3.2.2020

GU C 27 del 27.1.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza (Italia) il 26 luglio 2019 — OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a.,

(Causa C-569/19)

(2020/C 87/02)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Potenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: OM

Convenuti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con ordinanza del 7 novembre 2019 la Corte (Nona Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza manifestamente irricevibile.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 13 novembre 2019 — XY / KLM Cityhopper BV

(Causa C-829/19)

(2020/C 87/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: XY

Resistente: KLM Cityhopper BV

Con ordinanza del Presidente della Corte del 17 gennaio 2020 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gera (Germania) il 18 novembre 2019 — Toropet Ltd. / Landkreis Greiz

(Causa C-836/19)

(2020/C 87/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Gera

Parti

Ricorrente: Toropet Ltd.

Resistente: Landkreis Greiz

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (1) debba essere interpretato nel senso che, qualora venga meno l’idoneità al consumo umano a causa di decomposizione e deterioramento, si perda la classificazione originaria come materiali della categoria 3.

2)

Se l’articolo 10, lettera f), del regolamento n. 1069/2009 debba essere interpretato nel senso che, per i prodotti di origine animale o i prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, qualora a causa di successivi processi di decomposizione o deterioramento da tali materiali possano derivare rischi per la salute pubblica e degli animali, si perda la classificazione originaria come materiali della categoria 3.

3)

Se la disposizione di cui all’articolo 9, lettera d), del regolamento n. 1069/2009 debba essere interpretata in modo restrittivo nel senso che i materiali mescolati con corpi estranei, quali la segatura, debbano essere classificati come materiali di categoria 2 solo se si tratta di materiali da trasformare destinati all’uso come mangimi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU 2009, L 300, pag. 1).


16.3.2020   

IT

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C 87/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 22 novembre 2019 — Vodafone GmbH / Repubblica federale di Germania

(Causa C-854/19)

(2020/C 87/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Vodafone GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se la nozione di servizio di dati in roaming, regolamentato ai sensi dell’articolo 6 bis in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 531/2012 (1) in un caso nel quale una tariffa di telefonia mobile, utilizzabile dal cliente all’estero e comprendente un volume mensile di dati incluso per il traffico mobile, dal cui esaurimento deriva una diminuzione della velocità di trasmissione, possa essere integrata con un’opzione tariffaria gratuita, che consenta l’utilizzazione sul territorio nazionale di determinati servizi forniti da imprese partner della società di telecomunicazioni, senza che il volume di dati consumato per l’utilizzo di tali servizi sia detratto dal volume mensile di dati incluso nella tariffa di telefonia mobile, laddove all’estero la detrazione viene invece operata, debba essere interpretato nel senso che la tariffa di telefonia mobile e l’opzione tariffaria siano qualificabili congiuntamente come un servizio unitario regolamentato di dati in roaming, con conseguente inammissibilità della non-detrazione, limitata al solo territorio nazionale, del volume di dati consumato per l’utilizzo dei servizi forniti dall’impresa partner dal volume mensile incluso nella tariffa.

b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a): se l’articolo 6 bis del regolamento n. 531/2012, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che la detrazione del volume di dati consumato all’estero per l’utilizzo dei servizi forniti dall’impresa partner dal volume incluso nella tariffa di telefonia mobile sia qualificabile come addebito di un corrispettivo aggiuntivo.

c)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a) e b): se ciò sia applicabile anche al caso in cui, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, venga richiesto un corrispettivo per l’opzione tariffaria.

2.

a)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, sub a): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che sia consentita l’applicazione di criteri di corretto utilizzo («fair use policy») al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati anche con riguardo all’opzione tariffaria.

b)

In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e di risposta negativa alla seconda questione sub a): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che sia consentita l’applicazione di crieri comuni di corretto utilizzo («fair use policy») al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati con riguardo sia alla tariffa di telefonia mobile sia all’opzione tariffaria, con la conseguenza che il prezzo complessivo al dettaglio della tariffa di telefonia mobile nel territorio nazionale ovvero la somma dei prezzi complessivi al dettaglio nazionale della tariffa di telefonia mobile e dell’opzione tariffaria debba costituire la base di calcolo del volume di dati da mettere a disposizione nell’ambito di una comune «fair use policy».

c)

In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e di risposta negativa alla seconda questione sub a) e sub b): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 2016/2286 (2), in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, possa essere applicato in via analogica in modo tale da poter prevedere l’applicazione di criteri di corretto utilizzo («fair use policy») all’opzione tariffaria, di per sé considerata.

3.

a)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a) o sub c): se la nozione del pacchetto dati illimitato ai sensi dell’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione n. 2016/2286 debba essere interpretata nel senso che un’opzione tariffaria, per la quale venga richiesto un corrispettivo, sia qualificabile, di per sé considerata, come un pacchetto dati illimitato.

b)

In caso di risposta affermativa alla terza questione sub a): se ciò si applichi ad una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento anche nel caso in cui non venga richiesto alcun corrispettivo per l’opzione tariffaria.

4.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a) o sub c) e di risposta negativa alla terza questione sub a) o sub b): se l’articolo 6 ter, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 531/2012 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 2016/2286, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, debba essere interpretato nel senso che il prezzo complessivo al dettaglio nazionale della tariffa di telefonia mobile debba essere considerato ai fini del calcolo anche di quel volume che debba essere messo a disposizione del cliente in roaming nell’ambito di una «fair use policy» relativa esclusivamente all’opzione tariffaria di per sé considerata.


(1)  Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 , relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU 2012, L 172, pag. 10).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU 2016, L 344, pag. 46).


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 novembre 2019 — L / Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

(Causa C-869/19)

(2020/C 87/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: L

Convenuto: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) osti all’applicazione dei principi procedurali del dispositivo, di congruenza e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice adito con un ricorso proposto dalla banca avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una «clausola di tasso minimo» dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme e quindi di peggiorare la posizione del ricorrente, per il motivo che tale limitazione non è stata impugnata dal consumatore.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Germania) il 29 novembre 2019 — Deutsche Umwelthilfe e. V. / Repubblica federale di Germania

(Causa C-873/19)

(2020/C 87/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe e. V.

Resistente: Repubblica federale di Germania

con l’intervento di: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (1), firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in linea di principio, le associazioni ambientaliste sono legittimate ad impugnare in via giurisdizionale un provvedimento con il quale sia consentita la produzione di veicoli diesel dotati di impianti di manipolazione — eventualmente in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)

Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo debba essere interpretato nel senso che, con riguardo alla questione della necessità di un impianto di manipolazione ai fini della protezione del motore da danni o avarie e del funzionamento sicuro dei veicoli, sia determinante, in linea di principio, lo stato dell’arte della tecnologia ovvero quanto sia tecnicamente realizzabile al momento del rilascio dell’omologazione CE.

b)

Se, oltre allo stato dell’arte della tecnologia, debbano essere prese in considerazione altre circostanze che possono determinare la liceità di un impianto di manipolazione, anche se, valutato soltanto alla luce del rispettivo stato dell’arte attuale della tecnologia, non si giustificherebbe «per la necessità» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.


(1)  Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2005, L 124, pag. 1).

(2)  GU 2007, L 171, pag. 1.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 3 decembre 2019 — VZ e a. / Eurowings GmbH

(Causa C-880/19)

(2020/C 87/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: VZ e a.

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che il volo alternativo ivi indicato, il quale consente al passeggero di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto, debba aver luogo dallo stesso punto di partenza del collegamento aereo prenotato ovvero se sia invece ipotizzabile una partenza da un aeroporto diverso.

2)

Nel caso in cui sia ipotizzabile anche una partenza da un diverso aeroporto, se rilevi unicamente il fatto che la partenza abbia luogo non più di un’ora prima dell’orario programmato, a prescindere dalla durata del trasporto del passeggero verso l’aeroporto ovvero se la differenza temporale debba essere calcolata anche tenendo conto del trasporto del passeggero verso l’aeroporto.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


16.3.2020   

IT

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C 87/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 3 dicembre 2019 — Sumal, S.L. / Mercedes Benz Trucks España, S.L.

(Causa C-882/19)

(2020/C 87/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Attrice: Sumal, S.L.

Convenuta: Mercedes Benz Trucks España, S.L.

Questioni pregiudiziali

A)

Se la dottrina dell’unità economica che deriva dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia dell’Unione europea giustifichi l’estensione della responsabilità della società controllante alla società controllata oppure se tale dottrina si applichi solo ai fini di estendere la responsabilità delle società controllate alla società controllante.

B)

Se la nozione di unità economica debba essere estesa nell’ambito dei rapporti infragruppo facendo esclusivamente riferimento a fattori relativi al controllo o se possa fondarsi anche su altri criteri, tra cui il fatto che la società controllata abbia potuto trarre beneficio dalle infrazioni.

C)

Nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di estendere la responsabilità della società controllante alla società controllata, quali siano i relativi requisiti.

D)

Se la risposta alle precedenti questioni fosse favorevole a riconoscere l’estensione alle società controllate della responsabilità delle società controllanti per le condotte poste in essere da queste ultime, se sia compatibile con tale orientamento della Corte di giustizia una norma nazionale, come l’articolo 71, paragrafo 2, della legge sulla tutela della concorrenza, che contempla unicamente la possibilità di estendere la responsabilità della società controllata alla società controllante, purché sussista una situazione di controllo della società controllante sulla società controllata.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 10 dicembre 2019 — CF, DN / Repubblica di Germania

(Causa C-901/19)

(2020/C 87/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: CF, DN

Resistente: Repubblica di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, lettera c), e l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95/UE (1) ostino all’interpretazione e all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale secondo la quale una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (nel senso che un civile, per la sua sola presenza nella zona interessata, correrebbe un rischio effettivo di subire una siffatta minaccia), nei casi in cui detta persona non sia interessata in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, può sussistere solo se è già stato accertato un numero minimo di vittime civili (morti e feriti).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la valutazione dell’eventualità di una minaccia in tal senso debba essere effettuata sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso specifico. In caso di risposta negativa: quali altri criteri del diritto dell’Unione debbano essere applicati nell’ambito di tale valutazione.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


16.3.2020   

IT

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C 87/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l’11 dicembre 2019 — Q-GmbH / Finanzamt Z

(Causa C-907/19)

(2020/C 87/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Q-GmbH

Resistente: Finanzamt Z

Questione pregiudiziale

Se sussista una prestazione di servizio relativa a operazioni di assicurazione e riassicurazione effettuata da mediatori e intermediari di assicurazione esente da imposta ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), quando un soggetto passivo che svolge servizi di intermediazione per una compagnia di assicurazione mette a disposizione di tale compagnia, a titolo supplementare, anche il prodotto assicurativo oggetto di intermediazione.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


16.3.2020   

IT

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C 87/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 dicembre 2019 — Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. / GN

(Causa C-914/19)

(2020/C 87/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

Convenuto: GN

nei confronti di: HM, JL, JJ

Questione pregiudiziale

Se l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 10 TFUE e l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 2000/78/CE (1) del 27 novembre 2000, nella parte in cui vietano discriminazioni in base all’età nell’accesso all’occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all’accesso alla professione di notaio.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).


16.3.2020   

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C 87/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 16 dicembre 2019 — Procedimento penale a carico di X.Y.

(Causa C-919/19)

(2020/C 87/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, X.Y.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro (1) debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso previsti sono soddisfatti solo nel caso in cui la persona condannata abbia nello Stato membro di cui ha la cittadinanza legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo, in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il suo reinserimento sociale, e che quindi esso osta a una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011 (nella versione in vigore al 31 dicembre 2019), che consente in tali circostanze di riconoscere ed eseguire una sentenza in base alla sola residenza abituale quale formalmente registrata nello Stato di esecuzione, senza considerare se la persona condannata abbia in tale Stato legami concreti che possano rafforzare il suo reinserimento sociale.

2)

In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi disciplinata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, l’autorità competente dello Stato di emissione è tenuta a verificare, prima ancora della trasmissione della sentenza e del certificato, che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, e nel contempo a riportare [la suddetta autorità] le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato, in particolare se la persona condannata, nell’opinione espressa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, afferma di avere concreti legami familiari, sociali o di lavoro nello Stato di emissione.

3)

In caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che sussiste un motivo di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza anche quando, nell’ipotesi prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, non è dimostrata, nonostante la consultazione di cui al paragrafo 3 di tale disposizione e all’occorrenza la divulgazione delle altre necessarie informazioni, l’esistenza di legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata.


(1)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2009/299/GAI, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).


16.3.2020   

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C 87/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 20 dicembre 2019 — Titanium Ltd

(Causa C-931/19)

(2020/C 87/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente:. Titanium Ltd

Resistente: Finanzamt Wien 1/23

Questione pregiudiziale (1)

Se la nozione di «stabile organizzazione» debba essere interpretata nel senso che è sempre necessaria la presenza di mezzi umani e tecnici e che, pertanto, nell’organizzazione deve essere presente necessariamente personale proprio del prestatore del servizio o se, nel caso specifico della locazione imponibile di un bene immobile situato nel territorio nazionale, la quale costituisce una mera prestazione passiva di permettere, tale bene immobile possa essere considerato come «stabile organizzazione» anche in assenza di mezzi umani.


(1)  Sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2008/8/CE (GU 2008, L 44, pag. 11), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112 (GU 2011, L 77, pag. 1).


16.3.2020   

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C 87/11


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 da Autostrada Wielkopolska S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-778/17, Autostrada Wielkopolska S.A. / Commissione

(Causa C-933/19 P)

(2020/C 87/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Autostrada Wielkopolska S.A (rappresentanti: O. Geiss, Rechtsanwalt, T. Siakka, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della Commissione (UE) 2018/556, del 25 agosto 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di Autostrada Wielkopolska SA o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e, in ogni caso,

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e nel procedimento nella causa T-778/17 dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti quattro motivi.

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore manifesto di diritto nel respingere il primo motivo della ricorrente, in quanto, dopo aver correttamente concluso che la Commissione avrebbe dovuto dare alla ricorrente la possibilità di presentare nuovamente osservazioni durante il procedimento amministrativo (una conclusione che non viene rimessa in discussione nella presente impugnazione), ha applicato un criterio giuridico errato (richiedendo che venga provato un effetto potenziale sulla decisione), ha travisato il contenuto della decisione impugnata e non ha fornito un’adeguata motivazione laddove ha concluso che (il criterio errato) non era stato applicato.

Secondo motivo: gli errori manifesti di diritto del Tribunale comprendono la mancata valutazione dell’applicazione, da parte della Commissione, del criterio dell’investitore privato alla luce del corretto standard di legge, in violazione dell’articolo 107 , paragrafo 1, TFUE, eccedendo i limiti del proprio potere di controllo in quanto ha sostituito il proprio ragionamento a quello della decisione impugnata, ha invertito l’onere della prova, ha dato una motivazione inadeguata, ha snaturato gli elementi di prova, non ha rispettato le norme in materia di prove (relativamente alla sua conclusione e al suo obbligo di valutare l’esame della Commissione alla luce dello standard di legge applicabile) e ha violato il principio fondamentale del primato del diritto dell’Unione. Più specificamente, gli errori riguardano la conclusione secondo la quale la Commissione non era tenuta a tenere in considerazione e valutare il cambiamento dell’inflazione e del rischio di cambio, l’affidamento del Tribunale sulla legge del 28 luglio 2005, quale limitazione al criterio dell’investitore privato, la conclusione secondo cui la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione e valutare il rischio di terminazione e di contenzioso ed errori relativi alla valutazione del Tribunale del terzo elemento nel considerando 152.

Terzo motivo: respingendo la seconda parte del secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha manifestamente commesso un errore di diritto in quanto ha applicato erroneamente il criterio applicabile, ha sostituito illegittimamente il proprio ragionamento a quello della Commissione, ha invertito l’onere della prova, ha fornito una motivazione inadeguata e non ha rispettato le norme in materia di prove.

Quarto motivo: respingendo il primo argomento del quinto motivo di ricorso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha snaturato il chiaro significato degli elementi di prova e ha fornito una motivazione inadeguata.


16.3.2020   

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C 87/12


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 dall’Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, Causa T-2/19, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / CRU

(Causa C-934/19 P)

(2020/C 87/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC (rappresentanti: T. Soames, avocat, N. Chesaites, advocaat, R. East, Solicitor, D. Mackersie, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico («CRU»)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare il punto 1) del dispositivo dell’ordinanza impugnata;

annullare il punto 2) del dispositivo dell’ordinanza impugnata e condannare il CRU a farsi carico delle proprie spese e di quelle delle ricorrenti, relative sia al procedimento di primo grado sia alla presente impugnazione, e

riconoscere che le ricorrenti hanno legittimazione ad agire per chiedere l’annullamento della decisione controversa, impugnata dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono che, nel dichiarare la mancanza di incidenza diretta nei loro confronti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, interpretando erroneamente l’articolo 20, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 806/2014 (1) («regolamento sul meccanismo di risoluzione unico»), nonché ha violato i diritti di proprietà delle ricorrenti.

L’interpretazione del Tribunale ha portato a concludere erroneamente che in circostanze come quelle di cui trattasi nel caso di specie: 1) le parti espropriate, come le ricorrenti, sono legittimate a contestare la mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post soltanto qualora possano ottenere un indennizzo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, secondo comma, lettera b) del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico; 2) l’indennizzo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, secondo comma, lettera b), è dovuto soltanto qualora il programma di risoluzione applicato utilizzi lo strumento del bail-in, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, lo strumento dell'ente-ponte, ai sensi dell’articolo 25 dello stesso regolamento, o lo strumento di separazione delle attività, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo regolamento; 3) pertanto, i creditori (e gli azionisti) non avranno legittimazione ad agire. Di conseguenza, in circostanze come quelle di cui al caso di specie, in cui è difficile immaginare che altre parti, diverse dagli azionisti espropriati e dai creditori, siano legittimate ad agire per contestare la mancata esecuzione da parte del CRU di una valutazione definitiva ex post, il CRU è autorizzato a fondarsi su valutazioni provvisorie profondamente viziate e totalmente inattendibili. La decisione di non condurre una valutazione definitiva riguarda direttamente le ricorrenti perché è molto probabile che una valutazione definitiva ex post 1 e 2 confermi che la Banca sia stata valutata in modo non corretto, circostanza che richiederebbe che il CRU prenda in considerazione la questione se indennizzare le ricorrenti tramite un ripristino del valore dei crediti dei creditori o tramite un incremento del valore del corrispettivo pagato dalla Santander ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Se il CRU esercitasse il suo potere discrezionale di non concedere un indennizzo, anche tale decisione potrebbe essere impugnata e oggetto di un ricorso per il risarcimento del danno.

L’interpretazione operata dal Tribunale dell’articolo 20, paragrafo 11 viola altresì il diritto di proprietà, sancito all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto una valutazione definitiva ex post è necessaria al fine di garantire che: 1) l’espropriazione delle obbligazioni AT1 e T2 delle ricorrenti sia effettuata alle condizioni previste dalla legge, e, 2) sia corrisposto un equo indennizzo, ossia tramite la determinazione del valore della banca sulla base di una valutazione definitiva ex post.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti affermano che, in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giungere alla conclusione che le ricorrenti non avrebbero diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, interpretando pertanto erroneamente tale disposizione e violando il principio di non discriminazione.

Le ricorrenti sostengono che nell’ambito della risoluzione di una banca, l’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), dovrebbe comprendere circostanze in cui strumenti di capitale pertinenti (ad esempio, le obbligazioni AT1 e T2) siano svalutati al 100 % (come nel caso di specie), indipendentemente dal fatto che essi siano svalutati ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, o ai sensi dello strumento del bail-in, per due motivi. In primo luogo, tale approccio è coerente con il fatto che un «bail-in» del 100 % e una «svalutazione» / «conversione» del 100 % delle obbligazioni AT1 e T2 sono effettivamente e sostanzialmente la stessa cosa (con gli stessi effetti economici), in quanto entrambi svalutano il debito di una banca nei confronti dei suoi creditori o lo convertono in capitale. In secondo luogo, sarebbe discriminatorio e irragionevole se i creditori / azionisti i cui strumenti di debito siano stati svalutati e convertiti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico non potessero ottenere l’indennizzo, mentre quelli soggetti a un bail-in ai sensi dell’articolo 27 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico potessero ottenerlo, nonostante il fatto che: (1) il meccanismo giuridico per una svalutazione e conversione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico e i suoi effetti pratici sono gli stessi di un bail-in ai sensi dell’articolo 27 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e (2) entrambe le misure sono basate sulla stessa valutazione provvisoria.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


16.3.2020   

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C 87/13


Impugnazione proposta il 23 dicembre 2019 da Carmen Liaño Reig avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019, causa T-557/17, Liaño Reig/CRU

(Causa C-947/19 P)

(2020/C 87/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carmen Liaño Reig (rappresentante: F. López Antón, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

(i)

accogliere la presente impugnazione e annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 emessa nella causa T-557/17 (Carmen Liaño Reig/Comitato di risoluzione unico), nella parte in cui il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale è dichiarato irricevibile e la ricorrente viene condannata alle spese sostenute dal CRU, come consta, rispettivamente, nei punti 1) e 3) del dispositivo dell’ordinanza;

(ii)

conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, statuire definitivamente sulla controversia oggetto del ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale in detta causa, accogliendo in toto le conclusioni formulate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure, in caso contrario, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, riservando la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A)   Sull’irricevibilità del ricorso per il motivo che, in base all’ordinanza, l’annullamento parziale della Decisione di risoluzione [SRB/EES/2017/08] richiesto dalla ricorrente non può essere separato dagli altri elementi del programma di risoluzione senza che venga modificata la sostanza della decisione di risoluzione.

1o Il punto 40 dell’ordinanza è insufficientemente motivato.

2o L’affermazione di cui al punto 40 dell’ordinanza è erronea e infondata, in quanto non tiene conto dei dati relativi agli importi degli strumenti di capitale di classe 2 cui si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della Decisione di risoluzione oggetto di conversione in azioni del Banco Popular.

3o L’ordinanza non prende in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la modifica della sostanza dell’atto deve essere valutata sul fondamento di un criterio oggettivo.

4o I punti 30 e 35 dell’ordinanza non sono sufficientemente motivati in relazione all’asserita necessità di conversione di tutti gli strumenti di capitale di classe 2 come prerequisito essenziale per l’esecuzione dello strumento di risoluzione consistente nella vendita dell’attività d’impresa.

5o L’ordinanza è viziata da un errore di diritto, poiché si basa sull’offerta di acquisto presentata dal Banco de Santander, che non fa parte dei documenti del fascicolo.

6o L’ordinanza è viziata da un errore di diritto, poiché non prende in considerazione, ai punti 31 e 32, gli argomenti della ricorrente relativi all’efficacia della valutazione 2 e non esamina i documenti del fascicolo a sostegno di tali argomenti.

7o Il punto 42 dell’ordinanza è viziato da un errore di diritto per difetto di motivazione.

8o L’ordinanza non tiene conto dell’argomento della ricorrente vertente sull’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento [(UE) n. 806/2014] in relazione al rispetto del requisito di separabilità, tale che la motivazione del punto 42 dell’ordinanza risulta erronea.

B)   Sull’irricevibilità del ricorso per il motivo che, in base all’ordinanza, l’annullamento parziale della Decisione di risoluzione richiesto dalla ricorrente è contrario al principio della parità di trattamento tra creditori della stessa categoria.

9o L’ordinanza, ai punti 48 e 51, è viziata da un errore di valutazione degli argomenti formulati dalla ricorrente.

10o Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 45 e 46 dell’ordinanza, avendo applicato indebitamente, in relazione alle obbligazioni BPEF, il principio generale di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento.

11o L’ordinanza, ai punti da 44 a 46 e 51, è viziata da un errore di diritto, essendo stato applicato erroneamente il principio della parità di trattamento in relazione alle obbligazioni BPEF, ed è inoltre viziata da un difetto di motivazione.

C)   Sull’irricevibilità, secondo l’ordinanza, della domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2

12o L’ordinanza (punto 55) motiva l’irricevibilità della domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2 esclusivamente sull’irricevibilità della domanda di annullamento parziale della Decisione di risoluzione formulata dalla ricorrente.

D)   Sull’irricevibilità, secondo l’ordinanza, della domanda di compensazione

13o L’ordinanza (punto 66) motiva l’irricevibilità della domanda di compensazione formulata dalla ricorrente esclusivamente sull’irricevibilità della domanda di annullamento relativa alla conversione delle obbligazioni BPEF in azioni del Banco Popular.


16.3.2020   

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C 87/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 7 gennaio 2020 — Sotsiaalministeerium / Innove SA

(Causa C-6/20)

(2020/C 87/18)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Sotsiaalministeerium

Resistente: Innove SA

Questioni pregiudiziali

1.

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali — come l’articolo 41, paragrafo 3, del Riigihangete seadus (RHS) (legge sugli appalti pubblici) — secondo cui, quando la legge prevede requisiti specifici per le attività da svolgersi in forza di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando di gara le registrazioni o le autorizzazioni necessarie ai fini dell’ammissione dell’offerente, deve richiedere nel bando stesso la presentazione di una prova dell’autorizzazione o della registrazione ai fini della verifica del soddisfacimento degli specifici requisiti di legge e deve respingere, come non ammissibile, l’offerente qualora quest’ultimo non disponga della corrispondente autorizzazione o registrazione.

2.

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati congiuntamente nel senso che, nel caso di un appalto per l’acquisto di aiuti alimentari eccedente la soglia internazionale, non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di prevedere per gli offerenti un criterio di scelta secondo cui tutti gli offerenti, già all’atto della presentazione delle offerte e a prescindere dal loro pregresso luogo di attività, devono disporre di un’autorizzazione o di una registrazione nel paese in cui l’aiuto alimentare è concesso anche se in precedenza essi non operavano in detto Stato membro.

3.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede:

a)

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere considerati come disposizioni tanto chiare da precludere la possibilità di opporre, contro di esse, il principio della tutela del legittimo affidamento.

b)

Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati nel senso che una situazione in cui, nel quadro di un appalto pubblico concernente aiuti alimentari, l’amministrazione aggiudicatrice richiede agli offerenti, a norma della legge relativa ai prodotti alimentari, di disporre, già all’atto della presentazione dell’offerta, di un’autorizzazione, possa essere considerata come violazione manifesta della normativa vigente, negligenza o abuso che osta all’azionamento del principio della tutela del legittimo affidamento.


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).


16.3.2020   

IT

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C 87/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Germania) il 9 gennaio 2020 — L.R. / Repubblica federale di Germania

(Causa C-8/20)

(2020/C 87/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: L.R.

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE (1) una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima infruttuosa procedura di asilo non sia stata condotta in uno Stato membro dell’UE, bensì in Norvegia.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).


16.3.2020   

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C 87/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 14 gennaio 2020 — Top System SA / État belge

(Causa C-13/20)

(2020/C 87/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Top System SA

Appellato: État belge

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (1), debba essere interpretato nel senso di consentire al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di decompilarlo, in tutto o in parte, qualora tale decompilazione sia necessaria per consentirgli di correggere errori che incidono sul funzionamento di detto programma, anche quando la correzione consista nel disattivare una funzione che incide sul corretto funzionamento dell’applicazione di cui fa parte il programma stesso.

2)

In caso di risposta affermativa, se egli debba soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva o altri requisiti.


(1)  GU 1991, L 122, pag. 42.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/16


Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 — Commissione europea / Regno di Svezia

(Causa C-22/20)

(2020/C 87/21)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, C. Hermes, E. Ljung Rasmussen e K. Simonsson)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, non avendo fornito alla Commissione le necessarie informazioni per poter valutare l’esattezza degli argomenti secondo cui gli agglomerati di Habo e Töreboda soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1);

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15, della direttiva 91/271/CEE, non avendo garantito che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Lycksele, Malå, Mockfjärd, Pajala, Robertsfors e Tänndalen prima dell’emissione subiscano un trattamento secondario oppure un trattamento equivalente, in base ai requisiti della direttiva;

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della direttiva 91/271/CEE, non avendo garantito che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Borås, Skoghall, Habo e Töreboda prima dell’emissione subiscano un trattamento più ampio di quello derivante dall’articolo 4 della direttiva, ai sensi dei requisiti fissati dalla direttiva stessa, nonché

condannare Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, a garantire che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati di determinate dimensioni siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Gli Stati membri, inoltre, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, a garantire che le acque reflue provenienti da agglomerati urbani di determinate dimensioni siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4.

All’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con il punto B.2 e con la tabella 1 dell’allegato I alla direttiva — e all’articolo 5, paragrafo 3, in combinato disposto con il punto B.3 e con la tabella 2 dell’allegato I alla direttiva, per il caso in cui le acque reflue provengano da agglomerati urbani con più di 10 000 abitanti equivalenti — è previsto il requisito valido per le emissioni di acque reflue trattate (in prosieguo: il «requisito per le emissioni»). Tale requisito stabilisce, per gli aspetti rilevanti nella presente causa, quali sono i valori limite per la domanda biochimica di ossigeno (BOD), per la domanda chimica di ossigeno (COD) e per l’azoto.

All’articolo 15, in combinato disposto con il punto D dell’allegato I alla direttiva sono indicate le esigenze fissate per il monitoraggio e la valutazione dell’applicazione del requisito per le emissioni. Tale requisito indica la percentuale di campionamenti annuali e l’intervallo dei campionamenti giornalieri (in prosieguo: i «requisiti relativi ai controlli»).

All’articolo 10 della direttiva sono indicati i requisiti validi per lo sviluppo, la costruzione, l’utilizzo e la manutenzione dell’impianto di trattamento in parola al fine di soddisfare il requisito per le emissioni.

La Commissione considera, dopo aver valutato le informazioni che la Svezia ha fornito, che quest’ultima non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della direttiva in parola, con riferimento a sei agglomerati urbani, in base al fatto che non erano soddisfatti i requisiti per le emissioni e/o i requisiti relativi ai controlli.

La Commissione considera anche, dopo aver valutato le informazioni che la Svezia ha fornito, che quest’ultima non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 10 e 15 della direttiva in parola, con riferimento ad altri quattro agglomerati urbani, in base al fatto che i requisiti per le emissioni non sono stati soddisfatti.

Il Regno di Svezia afferma, riguardo a due degli agglomerati, che il requisito per le emissioni dell’azoto è soddisfatto grazie alla ritenzione naturale. La Svezia non ha, nel frattempo, fornito alla Commissione le informazioni necessarie perché essa possa valutare l’esattezza dei suoi argomenti relativi all’estensione della ritenzione naturale e relativi all’adempimento del requisito della direttiva in merito al trattamento dell’azoto sulla stessa base. La Commissione considera che, così facendo, il Regno di Svezia ha violato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato UE.


(1)  GU 1991, L 135, pag. 40.


16.3.2020   

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C 87/18


Ricorso proposto il 29 gennaio 2020 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-51/20)

(2020/C 87/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2017 nella causa C-481/16, Commissione/Grecia EU:C:2017:845, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della sentenza stessa e dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE,

disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione una penalità pari a EUR 26 697,89 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2017 nella causa C-481/16, per il periodo dal giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa sino al giorno in cui sarà stata data integrale esecuzione alla sentenza del 9 novembre 2017,

disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 3 709,23 per il numero di giorni trascorsi dalla pronuncia della sentenza del 9 novembre 2017 fino al giorno della pronuncia della sentenza nel presente caso,

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente alla decisione della Commissione europea del 27 marzo 2014 nel procedimento SA.34572, la Repubblica ellenica avrebbe dovuto recuperare entro quattro mesi gli aiuti incompatibili concessi alla società Larco e informare a sufficienza di diritto la Commissione dell’adozione delle misure necessarie a tal fine. Gli aiuti in parola consistevano in garanzie statali alla Larco per il 2008, il 2010 e il 2011 e nella partecipazione pubblica all’aumento di capitale della società nel 2009.

Il 2 settembre 2016, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte per violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (causa C-481/16). La Corte ha statuito, il 9 novembre 2017, che la Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini impartiti, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione della Commissione e non avendo informato la Commissione delle misure adottate in applicazione di detta decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 3 a 5 della decisione in parola nonché del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Non avendo adottato le misure ai fini dell’esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2017, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della decisione stessa e dell’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


16.3.2020   

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C 87/18


Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-57/20) (1)

(2020/C 87/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Pethke e J. Jokubauskaitė, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato al regime forfettario tutti i produttori agricoli, quale regola generale, indipendentemente dal fatto che l’assoggettamento al regime normale dell’imposta sul volume d’affari o al regime speciale delle piccole imprese arrechi loro difficoltà, e inoltre, avendo applicato un’aliquota forfettaria di compensazione che comporta una sovracompensazione strutturale dell’imposta assolta a monte, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 296, paragrafo 1, e 299 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo — Violazione dell’articolo 296, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

Con il suo primo motivo, la Commissione fa valere che la Repubblica federale di Germania avrebbe violato l’articolo 296, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, avendo assoggettato al regime forfettario tutti i produttori agricoli, indipendentemente dal fatto che l’assoggettamento al regime normale dell’IVA o al regime speciale delle piccole imprese arrechi loro eventuali difficoltà.

L’articolo 296 della direttiva 2006/112 richiederebbe un'adeguata differenziazione dei produttori agricoli che potrebbero beneficiare del regime forfettario. Pertanto, il criterio di qualificazione dovrebbe essere costituito dalle difficoltà che i produttori agricoli beneficiari incontrano nell’assoggettamento al regime normale dell’IVA o al regime speciale di cui al capo 1. La Repubblica federale di Germania non avrebbe effettuato la selezione così qualificata dei produttori agricoli beneficiari.

Con il secondo motivo, la Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania avrebbe violato l’articolo 299 della direttiva 2006/112, poiché l’aliquota forfettaria di compensazione da essa fissata avrebbe comportato una sovracompensazione strutturale dell’imposta a monte effettivamente versata dagli agricoltori forfettari.

Ai fini del calcolo, da un lato, le prestazioni agricole fornite da imprenditori contoterzisti sarebbero detratte dal fatturato dell’intero settore agricolo, ma, dall’altro, l’IVA a monte dell’intero settore agricolo sarebbe ridotta soltanto dell’IVA a monte degli agricoltori soggetti a tassazione ordinaria, ma non anche dell’IVA a monte degli imprenditori contoterzisti. Da ciò sarebbe risultata una sovracompensazione strutturale mediante il rimborso forfettario dell’IVA a monte degli agricoltori forfettari.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


Tribunale

16.3.2020   

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C 87/20


Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 dicembre 2019 — KF/CSUE

(Causa T-619/19 R)

(«Decisione di procedere a un'indagine amministrativa - Domanda di sospensione di una decisione - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità - Insussistenza dell’urgenza»)

(2020/C 87/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KF (rappresentanti: A. Kunst, avvocato e N. Macaulay, barrister)

Resistente: Centro satellitare dell'Unione europea (rappresentante: A. Guillerme, agente)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del direttore del Centro satellitare dell'Unione europea del 3 luglio 2019 di riaprire un’indagine amministrativa contro KF.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


16.3.2020   

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C 87/20


Ricorso proposto l’11 dicembre 2019 — Multi-Service / Commissione

(Causa T-873/19)

(2020/C 87/25)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Multi-Service S.A. (Kwidzyn, Polonia) (rappresentanti: P. Jankowski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione ARES (2019) 6103796 della Commissione del 3 ottobre 2019 relativa all’iscrizione nel registro ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, Registry ID 9920, e ripristinare l’iscrizione dell’impresa nel registro,

condannare la Commissione alle spese,

ammettere come prova la lettera del 23 ottobre 2019.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente rimprovera alla convenuta la violazione dell’articolo 17 del regolamento n. 517/2014 in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione 2019/661 per aver cancellato indebitamente la registrazione dell’impresa ricorrente dal registro degli idrofluorocarburi (HFC).


16.3.2020   

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C 87/21


Ricorso proposto il 31 dicembre 2019 — GABO:mi / Commissione

(Causa T-881/19)

(2020/C 87/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentante: C. Mayer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 1 680 681,82 maggiorato degli interessi di EUR 76 552,60;

condannare la convenuta a sopportare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le spese ammissibili devono essere rimborsate dalla convenuta.

La ricorrente ha prestato i propri servizi nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione del sesto e del settimo programma-quadro. Tra il 1o agosto 2015 e il 30 aprile 2016, la ricorrente ha lavorato a un totale di 37 progetti di ricerca. Dal 1o maggio 2016 al 30 giugno 2016, la ricorrente ha svolto attività in un totale di 38 progetti di ricerca. Tutte le spese sostenute durante tali intervalli temporali rispettano i criteri di ammissibilità contenuti nelle convenzioni di sovvenzione stipulate dalle parti (articolo II.14.1). Dette spese non sono state rimborsate dalla convenuta. La convenuta è tenuta a rimborsare tali spese conformemente alle convenzioni di sovvenzione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le compensazioni durante il periodo che intercorre tra agosto 2015 e aprile 2016 sarebbero inefficaci.

Le compensazioni durante il periodo che intercorre tra agosto 2015 e aprile 2016 sono inefficaci conformemente alla normativa tedesca in materia di insolvenza. Per quanto riguarda l’importo parziale di EUR 274 248,27, l’inefficacia delle compensazioni nei confronti dei crediti della ricorrente risulta dalla Sezione 95 (1) 3 della legge tedesca in materia di insolvenza (in prosieguo: «InsO»). Per la parte in cui le compensazioni riguardano il restante importo di EUR 1 144 394,33, in base alla sentenza del 25 settembre 2018 nella causa GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG / Commissione (T-10/16, EU:T:2018:600), la compensazione è considerata inefficace ai sensi della sezione 96 (1) 3 InsO, in combinato disposto con la sezione 133 (1) InsO (precedente versione).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le compensazioni nella procedura preliminare di insolvenza (da maggio a giugno 2016) sarebbero inefficaci.

Le compensazioni della convenuta durante il periodo che intercorre tra maggio 2016 e giugno 2016 sono inefficaci ai sensi della sezione 96 (1) 3 InsO, in combinato disposto con la sezione 130 (1) n.o2 InsO. La sezione 96 (1) 3 InsO dispone l’inefficacia in caso di insolvenza delle compensazioni dichiarate prima dell’avvio della procedura d’insolvenza o successivamente, laddove il diritto alla compensazione sia stato ottenuto in modo annullabile.


16.3.2020   

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C 87/22


Ricorso proposto il 3 gennaio 2020 — Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii / Commissione

(Causa T-4/20)

(2020/C 87/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sieć Badawcza Łukasiewicz — Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (Wrocław, Polonia) (rappresentante: Ł. Stępkowski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

constatare l’inesistenza del credito contrattuale di cui alla lettera del 13 novembre 2019 (rif. Ares (2019)6993009), datata 12 novembre 2019, e alle sei note di addebito emesse dalla convenuta, corredate da una lettera di accompagnamento, per un importo complessivo di EUR 180 893,90, costituito da EUR 164 449 a titolo di capitale e da EUR 16 444,90 a titolo di risarcimento del danno; e, di conseguenza:

dichiarare che i costi del personale oggetto della domanda sono spese ammissibili a carico della convenuta; e

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di EUR 180 893,90 oltre agli interessi di mora al tasso legale dell’8 % all’anno, conformemente al diritto belga, dal 24 dicembre 2019 compreso sino alla data del pagamento dell’importo capitale; e

in subordine, nella misura in cui la lettera della convenuta del 13 novembre 2019 (rif. Ares (2019)6993009) costituisce un atto impugnabile, annullare la decisione della Commissione contenuta in detta lettera.

in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo in via principale, vertente su una violazione del contratto: violazione dell’articolo II.14(1)(a)(b), letto in combinato disposto con gli articoli II.6(6), II.22(6) e II.24(1) dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione numero 248577-C2POWER, 257626-ACROPOLIS e 215669-EUWB.

2.

Secondo motivo in via principale, vertente sulla violazione del diritto applicabile, ovverosia del diritto belga: violazione degli articoli 1134, 1135 e 1315 del codice civile belga.

3.

Terzo motivo in via principale, vertente sulla violazione del diritto applicabile, ovverosia del diritto polacco: violazione degli articoli 113, 18§ 2 e 140 del codice del lavoro polacco.

4.

Quarto motivo in via principale, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe tenuta al pagamento interessi legali, in base a un principio generale del diritto dell’Unione sull’interesse di mora e ai sensi del diritto belga.

5.

Quinto motivo in via principale, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la convenuta avrebbe fornito rassicurazioni precise e incondizionate che non sono state rispettate.

6.

Sesto motivo in via principale, relativo alle spese, in cui viene chiesto che la convenuta sia condannata al pagamento delle spese in quanto parte soccombente.

7.

Primo motivo in via subordinata, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la convenuta non avrebbe fornito alcuna prova e non avrebbe ascoltato la ricorrente.

8.

Secondo motivo in via subordinata, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la convenuta avrebbe commesso errori di fatto e non avrebbe prodotto un insieme di prove concordanti.

9.

Terzo motivo in via subordinata, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la convenuta non avrebbe fornito una motivazione e avrebbe rifiutato di spiegare la propria posizione.

10.

Quarto motivo in via subordinata, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la convenuta avrebbe fornito rassicurazioni precise e incondizionate che non sono state rispettate.

11.

Quinto motivo in via subordinata, relativo alle spese, in cui viene chiesto che la convenuta sia condannata al pagamento delle spese in quanto parte soccombente.


16.3.2020   

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C 87/23


Ricorso proposto il 7 gennaio 2020 — Global Translation Solutions / Parlamento

(Causa T-7/20)

(2020/C 87/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Global Translation Solutions ltd. (Valletta, Malta) (rappresentante C. Mifsud-Bonnici, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto del 28 ottobre 2019 con cui respinge l’offerta della ricorrente per il Lotto 15 in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto TRA/EU19/2019 (1);

in subordine, annullare la decisione del convenuto del 5 dicembre 2019 di aggiudicazione del Lotto 15 in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto TRA/EU19/2019 a un unico operatore economico; e,

condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto del 28 ottobre 2019 di respingere l’offerta della ricorrente per il Lotto 15 in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto TRA/EU19/2019 sarebbe illegittima in quanto si baserebbe su una errata determinazione in fatto — vale a dire che il formato di file «.doc» non avrebbe soddisfatto i termini dei documenti dell’appalto –, per la ragione che:

i documenti dell’appalto non erano redatti in termini sufficientemente chiari, precisi e inequivoci; e/o,

il formato file «.doc» è funzionalmente equivalente al formato file «.docx».

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto del 28 ottobre 2019 di respingere l’offerta della ricorrente per il Lotto 15 in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto TRA/EU19/2019 sarebbe illegittima per la ragione che:

la condotta del convenuto avrebbe violato la legge, segnatamente l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione della Commissione (2), e sarebbe stata in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione, incluso il principio dell’evidenza pubblica e, fra gli altri, quello di proporzionalità; e/o,

la condotta del convenuto ha violato la legge, segnatamente, l’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento finanziario (3) e i principi generali del diritto dell’Unione, incluso il principio di buona amministrazione e, tra l’altro, il dovere di diligenza.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del convenuto del 5 dicembre 2019 di aggiudicazione del Lotto 15 in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto TRA/EU19/2019 a un unico operatore economico sarebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione, incluso il principio dell’evidenza pubblica, e sarebbe contraria ai termini della procedura di aggiudicazione dell’appalto.


(1)  GU 2019/S 54-123613

(2)  Regolamento delegato (UE) n.o1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n.o966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012 L 362, pag. 1)

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n.o966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002) (GU 2012 L 298, pag. 1)


16.3.2020   

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C 87/24


Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 — West End Drinks / EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO)

(Causa T-31/20)

(2020/C 87/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: West End Drinks Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Hawkes, Solicitor e C. Hall, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pernod Ricard SA (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo The King of SOHO di colore oro, giallo scuro, giallo chiaro e crema — Domanda di registrazione n. 11 539 103

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 ottobre 2019 nel procedimento R 1543/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione della divisione di opposizione;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.3.2020   

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C 87/25


Ricorso proposto il 27 gennaio 2020 — AV e AW / Parlamento

(Causa T-43/20)

(2020/C 87/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: AV e AW (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare le decisioni impugnate e ricordare al convenuto, per quanto necessario, l'obbligo ad esso incombente di trarne tutte le conseguenze nei confronti dei ricorrenti, ai sensi dell'articolo 266 TFUE, in particolare in materia di retribuzione e promozione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dei loro ricorsi avverso le decisioni del 21 giugno 2019, con le quali il Parlamento ha inflitto loro la sanzione disciplinare della retrocessione, rispettivamente, di quattro gradi e di due gradi, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio, in quanto i ricorrenti non sono stati sentiti dall'autorità competente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione.

3.

Terzo motivo, vertente su irregolarità negli atti preparatori delle decisioni impugnate. A tale riguardo, i ricorrenti fanno valere l'irregolarità del rapporto d'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e del parere della commissione di disciplina.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4 e 16 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e dei principi di attribuzione di poteri e di autonomia procedurale degli Stati membri. I ricorrenti sostengono che la commissione di disciplina e l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») erano tenute a verificare la validità, alla luce del diritto portoghese, del mandato dell'avvocato all'udienza del 20 febbraio 2018. Essi aggiungono che, in ogni caso, una volta informate dell'invalidità del mandato, la commissione di disciplina e l’APN avrebbero dovuto trarre le conseguenze necessarie per il procedimento disciplinare, in particolare per quanto riguarda la mancata accettazione da parte dei ricorrenti dei fatti contestati e delle conclusioni dell'OLAF e degli inquirenti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10 dell'allegato dello Statuto, in quanto le sanzioni non sarebbero proporzionate alla gravità delle mancanze commesse.


16.3.2020   

IT

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C 87/26


Ricorso proposto il 28 gennaio 2020 — Sahaj Marg Spirituality Foundation / EUIPO (Heartfulness)

(Causa T-48/20)

(2020/C 87/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sahaj Marg Spirituality Foundation (Manapakkam, India) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo Heartfulness — Domanda di registrazione n. 1 433 232

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2019 nel procedimento R 1266/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.3.2020   

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C 87/26


Ricorso proposto il 29 gennaio 2020 — Rothenberger / EUIPO — Paper Point (ROBOX)

(Causa T-49/20)

(2020/C 87/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rothenberger AG (Kelkheim, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Paper Point Snc di Daria Fabbroni e Simone Borghini (Arezzo, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ROBOX — Domanda di registrazione n. 16 462 971

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2019 nel procedimento R 210/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenisse nel procedimento, a farsi carico delle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.3.2020   

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C 87/27


Ricorso proposto il 31 gennaio 2020 — Mélin / Parlamento

(Causa T-51/20)

(2020/C 87/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joëlle Mélin (Aubagne, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile l'eccezione di illegittimità e dichiarare l'illegittimità dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, delle MASD [misure di attuazione dello statuto dei deputati];

dichiarare pertanto che la decisione del Segretario Generale del 17 dicembre 2019 è priva di fondamento giuridico e annullarla;

in subordine, dichiarare che il Segretario generale ha violato l'articolo 68, paragrafo 2, delle MASD e annullare la decisione del 17 dicembre 2019;

in via principale:

dichiarare che Joëlle Mélin ha fornito la prova che il lavoro della sua assistente è conforme all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, delle MASD e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

di conseguenza,

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019, notificata il 18 dicembre 2019 con lettera n. D202484, adottata a norma dell'articolo 68 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, 2009/C 159/01, «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», come modificata, che stabilisce un credito nei confronti della ricorrente di EUR 130 339,35 per importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare e ne motiva il recupero;

annullare la nota di addebito n. 2019-2081 con cui si informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in applicazione della decisione del Segretario generale del 17 dicembre 2019, recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare, applicazione dell'articolo 68 delle MAS e degli articoli 98-101 del regolamento finanziario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’eccezione d'illegittimità per violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento da parte degli articoli 33 e 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (in prosieguo: le «misure di attuazione») adottate con decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008, in particolare a causa della loro mancanza di chiarezza e precisione. La ricorrente sostiene che la mancanza di precisione delle disposizioni impugnate si traduce in un inquadramento pretoriano della norma giuridica delle misure di esecuzione. Orbene, il dettaglio della prova del lavoro di un assistente parlamentare non è stato chiarito dalla giurisprudenza Montel fino al 2017, atteso che la giurisprudenza Gorostiaga del 2005 riguarda solo la prova del pagamento degli stipendi da parte del terzo pagante. Pertanto, le disposizioni impugnate già nel 2008 presentavano elementi di incertezza e di mancanza di chiarezza. La ricorrente aggiunge che, nonostante i rischi di incertezza giuridica, il Parlamento europeo non ha disciplinato in modo preciso e chiaro la procedura di controllo dell'assistenza parlamentare, né ha formalizzato l'obbligo del deputato di istituire e tenere registri, e nemmeno il regime di prove accettabili, identificabili e datate.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa. La ricorrente sostiene che il Segretario generale ha rinunciato a qualsiasi audizione e a qualsiasi procedura prima della sua nuova decisione, che non le ha chiesto spiegazioni e che il fascicolo sottoposto a suo esame non tiene conto dei documenti supplementari da lei forniti a sostegno della sua domanda del 7 dicembre 2018. Essa ritiene inoltre che, non avendo rispettato la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, delle misure di esecuzione, il Segretario generale l'abbia privata della possibilità di presentargli tali documenti supplementari e le abbia quindi fatto sopportare il rischio che tali documenti fossero respinti dal Tribunale in quanto non erano stati sottoposti alla valutazione del Segretario generale all'inizio del procedimento di recupero.


16.3.2020   

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C 87/28


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Bezos Family Foundation / EUIPO — SNCF Mobilités (VROOM)

(Causa T-56/20)

(2020/C 87/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bezos Family Foundation (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett e M. Schaffner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial (Saint-Denis, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VROOM — Domanda di registrazione n. 17 569 997

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 novembre 2019 nel procedimento R 1288/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione n. B 3 051 050;

autorizzare la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea «VROOM» n. 17 569 997;

condannare l’EUIPO alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi all’EUIPO (commissione di ricorso e divisione di opposizione), incluse le spese necessarie sostenute dalla ricorrente in tali procedimenti.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.3.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/29


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Group/EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

(Causa T-57/20)

(2020/C 87/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Group EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: D. Dragiev e A. Andreev, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Kosta Iliev (Sofia, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «GROUP Company TOURISM & TRAVEL» nei colori lilla, grigio, nero, violetto, arancione, rosso e giallo –– Domanda di registrazione n. 10 640 449

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2019, nel procedimento R 2059/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO, e l’eventuale parte interveniente, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.3.2020   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/30


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Sonova/EUIPO — Digitmarket (B-Direct)

(Causa T-61/20)

(2020/C 87/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sonova AG (Stäfa, Svizzera) (rappresentante: A. Sabellek, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Digitmarket — Sistemas de lnformação SA (Maia, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo B-Direct — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 342 390

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 novembre 2019 nel procedimento R 88/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.