ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
16 marzo 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 86/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9719 — FFHL/OMERS/Riverstone) ( 1 )

1

2020/C 86/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain Recycling Assets)) ( 1 )

2

2020/C 86/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9417 — Volvo Cars/AB Volvo/World of Volvo JV) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 86/04

Tassi di cambio dell'euro — 13 marzo 2020

4

2020/C 86/05

Nomina di un consigliere-auditore

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2020/C 86/06

Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni

6

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 86/07

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9662 — Generali/Klesia/JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2020/C 86/08

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9675 — Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9719 — FFHL/OMERS/Riverstone)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 86/01)

Il 25 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9719. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9649 — TSR Recycling/Sims Metal Management (Certain Recycling Assets))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 86/02)

Il 6 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9649. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9417 — Volvo Cars/AB Volvo/World of Volvo JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 86/03)

Il 23 gennaio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9417. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 marzo 2020

(2020/C 86/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1104

JPY

yen giapponesi

119,11

DKK

corone danesi

7,4732

GBP

sterline inglesi

0,89070

SEK

corone svedesi

10,8453

CHF

franchi svizzeri

1,0608

ISK

corone islandesi

150,00

NOK

corone norvegesi

11,0966

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,042

HUF

fiorini ungheresi

338,88

PLN

zloty polacchi

4,3570

RON

leu rumeni

4,8213

TRY

lire turche

6,9850

AUD

dollari australiani

1,7684

CAD

dollari canadesi

1,5389

HKD

dollari di Hong Kong

8,6255

NZD

dollari neozelandesi

1,8120

SGD

dollari di Singapore

1,5684

KRW

won sudcoreani

1 341,38

ZAR

rand sudafricani

17,9235

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7587

HRK

kuna croata

7,5630

IDR

rupia indonesiana

16 400,61

MYR

ringgit malese

4,7508

PHP

peso filippino

56,453

RUB

rublo russo

80,7385

THB

baht thailandese

35,244

BRL

real brasiliano

5,2042

MXN

peso messicano

23,7835

INR

rupia indiana

81,8765


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/5


Nomina di un consigliere-auditore

(2020/C 86/05)

A seguito del pensionamento di Joos STRAGIER, e in conformità all’articolo 1 della decisione del presidente della Commissione europea del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29), la Commissione ha nominato Dorothe DALHEIMER consigliere‐auditore a decorrere dal 16 marzo 2020.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

16.3.2020   

IT

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C 86/6


Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni

(2020/C 86/06)

1.   Contesto

Le misure di sicurezza applicate per contrastare la diffusione dell'epidemia di COVID-19 possono avere un'incidenza sulle inchieste di difesa commerciale principalmente in due modi: per quanto riguarda 1) le verifiche in loco e 2) i termini entro i quali le parti interessate devono rispondere alle richieste di informazioni della Commissione.

L'epidemia di COVID-19, che ha inizialmente colpito soprattutto la Repubblica popolare cinese, si è diffusa in molte altre regioni del mondo. Le misure di sicurezza volte a limitare la diffusione della COVID-19 hanno un'incidenza sulle parti coinvolte in inchieste di difesa commerciale, stabilite in zone colpite dal virus o che intrattengono stretti legami con tali zone. Il presente avviso è rivolto pertanto a tutte le suddette parti.

2.   Incidenza del coronavirus sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni

a)   Verifiche in loco

L’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) e l’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («i regolamenti di base») precisano che «la Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate».

A seguito dell'epidemia di COVID-19, la Commissione europea ha deciso di sospendere tutti i viaggi non indispensabili nelle zone colpite e di rinviare tutte le riunioni presenziali con visitatori provenienti da tali zone.

Qualora le restrizioni di viaggio o le altre misure di sicurezza adottate impediscano di verificare in loco le informazioni fornite dai produttori esportatori stabiliti nelle zone colpite da COVID-19, la Commissione si adopererà per esaminare le informazioni adeguatamente presentate dalle parti e per effettuare un controllo incrociato di tali informazioni con altre informazioni eventualmente disponibili. Se non ritiene sufficientemente accurate o complete le informazioni trasmesse, la Commissione dovrà basare le sue conclusioni solo su dati verificati o emersi dall'inchiesta.

A tal fine, per formulare le sue conclusioni in relazione alle importazioni oggetto dell'inchiesta, la Commissione esaminerà attentamente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

la denuncia e le informazioni verificate in essa contenute, presentate a nome dell'industria dell'Unione a norma degli articoli 5 o 10 dei rispettivi regolamenti di base,

le informazioni presentate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 11, paragrafo 2, dei rispettivi regolamenti di base da altre parti interessate, in particolare i produttori esportatori, che possono essere adeguatamente verificate dai servizi della Commissione di Bruxelles.

A tale riguardo, sarà necessario che le parti interessate assicurino la massima collaborazione, in particolare fornendo informazioni sufficientemente dettagliate che possano essere sottoposte a controllo incrociato con fonti indipendenti e verificabili e che siano pienamente e adeguatamente certificate.

Per quanto riguarda le risposte ai questionari fornite dai produttori esportatori soggetti alla metodologia di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base, si chiede ai produttori esportatori di prestare particolare attenzione onde ottemperare alle istruzioni generali del questionario, in particolare il punto (1): «Per consentire di verificare la risposta e di metterla in relazione con la documentazione contabile e di gestione, presentare tutti i fogli di lavoro (in genere file Excel e/o altre estrazioni di dati dalle banche dati della società) utilizzati per preparare i dati per il presente questionario unitamente alla risposta al medesimo e fornire una spiegazione dettagliata del modo in cui i fogli di lavoro sono stati compilati e delle modalità di riconciliazione delle cifre e dei dati nei fogli di lavoro con le cifre e i dati presentati nel questionario e nelle tabelle allegate.»

Se le parti interessate non possono fornire le informazioni necessarie, la Commissione può formulare le proprie conclusioni in base ai dati disponibili, conformemente agli articoli 18 e 28 dei rispettivi regolamenti di base.

In tale contesto, la Commissione presterà particolare attenzione affinché siano rispettati il principio della trasparenza e i diritti della difesa.

b)   Incidenza sui termini

I produttori esportatori e le altre parti stabilite nelle zone colpite da COVID-19 possono essere assoggettati a misure di sicurezza che impediscano loro di esercitare attività commerciali per periodi di tempo prolungati o che ne limitino la possibilità di esercitarla. Ciò potrebbe avere un'incidenza sulla capacità delle parti di rispettare i termini previsti per compilare i questionari e per rispondere ad altre richieste di informazioni avanzate nel corso di inchieste di difesa commerciale. L'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2, dei rispettivi regolamenti di base specificano i termini per la compilazione dei questionari. Le sezioni da 5 a 9 degli avvisi di apertura stabiliscono ulteriori disposizioni per la presentazione di informazioni e il calendario dell'inchiesta.

La sezione 9 degli avvisi di apertura prevede la possibilità di concedere una proroga di sette giorni in circostanze eccezionali. Poiché l'epidemia di COVID-19 è un evento imprevisto che costituisce un caso di forza maggiore tale da poter impedire agli operatori economici interessati di rispettare i pertinenti termini per la presentazione delle informazioni, può essere concessa una proroga di sette giorni. A tal fine, le parti richiedenti devono spiegare dettagliatamente in che modo le misure connesse alla COVID-19 influiscono sulla loro capacità di fornire le informazioni richieste.

Gli operatori economici stabiliti in regioni particolarmente colpite dall'epidemia di COVID-19 possono inoltre essere assoggettati a rilevanti misure di sicurezza supplementari, quali periodi di quarantena e/o chiusure obbligatorie degli stabilimenti, che impediscono loro di ottemperare alle richieste della Commissione. In tali casi eccezionali, la Commissione può decidere in via straordinaria di prorogare la scadenza oltre il periodo di sette giorni. La parte richiedente deve debitamente documentare il modo in cui le rilevanti misure di sicurezza supplementari incidono sulla sua capacità di fornire le informazioni specifiche richieste. In tali situazioni eccezionali, le parti richiedenti dovrebbero anche indicare in che modo il tempo supplementare concesso consentirebbe loro di preparare una risposta significativa al questionario della Commissione o ad altre richieste di informazioni. La Commissione deciderà quindi caso per caso se accordare tale ulteriore proroga.

Va osservato che la Commissione può respingere le richieste di proroga o abbreviare il termine concesso nel caso in cui la conclusione tempestiva dell'inchiesta rischi di essere compromessa da tali proroghe più lunghe per causa di forza maggiore o da tali misure di sicurezza supplementari.

c)   Svolgimento delle inchieste interessate e processo decisionale

L'approccio descritto nel presente avviso per quanto riguarda le visite di verifica e la proroga dei termini si applicherà fino a quando i viaggi nelle zone colpite da COVID-19 non saranno considerati sicuri o fino a quando non saranno più applicabili misure restrittive di prevenzione alle parti stabilite in tali zone o altrimenti oggetto delle misure connesse all'epidemia di COVID-19. La Commissione monitorerà attentamente gli sviluppi della situazione. Le parti interessate sono tuttavia invitate a informare la Commissione di qualsiasi modifica che possa migliorare il processo di verifica e la presentazione di informazioni.

Se, nel corso di un'inchiesta, i viaggi in determinate zone colpite da COVID-19 non sono più considerati a rischio, le visite di verifica saranno di nuovo effettuate a condizione che ciò sia ancora fattibile in considerazione dei termini applicabili alle inchieste.

Nel caso in cui l'inchiesta sia stata conclusa e siano state istituite misure definitive sulla base dei dati disponibili, la Commissione, non appena i viaggi in determinate zone in cui i produttori esportatori sono stabiliti non saranno più considerati a rischio, può avviare d'ufficio un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 1, dei regolamenti di base.

Le parti interessate possono presentare osservazioni in merito al suddetto approccio. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9662 — Generali/Klesia/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 86/07)

1.   

In data 9 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Assicurazioni Generali S.p.A. («Generali», Italia), che controlla segnatamente Generali Vie S.A. («Generali Vie», Francia) e

gruppo paritario di protezione sociale Klesia («Klesia», Francia), che controlla segnatamente Klesia Prévoyance, CARCEPT Prévoyance, IPRIAC e la mutua Klesia Mut’ (collettivamente denominati «Klesia Prévoyance», Francia).

Generali e Klesia acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune del comparto pensioni e assicurazione sanitaria collettiva di Generali Vie e del comparto pensioni e salute di Klesia Prévoyance (l’impresa comune, «JV»).

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Generali: offerta di prodotti assicurativi per privati e imprese polizze di assicurazione individuali, prodotti assicurativi vita e polizze di assicurazione contro i rischi commerciali e industriali delle imprese nonché riassicurazione e distribuzione di prodotti assicurativi,

Klesia: principalmente offerta di prodotti assicurativi vita e prodotti pensionistici integrativi,

JV: offerta di prodotti assicurativi pensionistici e sanitari tramite Generali Vie e Klesia Prévoyance.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9662 — Generali/Klesia/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9675 — Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 86/08)

1.   

In data 6 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Apollo Capital Management L.P. («Apollo», Stati Uniti),

Invertur Helsan, S.L.U. («Lopesan», Spagna), capogruppo di Lopesan Group,

Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel («IFA Faro Hotel») e Abora Buenaventura By Lopesan Hotels («IFA Buenaventura Hotel») (collettivamente gli «alberghi interessati», Gran Canaria, Spagna).

Apollo e Lopesan acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’Hotel Faro e dell’Hotel Buenaventura.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e accordo di gestione alberghiera.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Apollo: investimenti in imprese che operano su scala mondiale in diversi settori, tra cui il settore chimico, ospedaliero, della sicurezza, assicurativo, dei servizi finanziari e immobiliare,

Lopesan Group: conglomerato spagnolo con sede a Gran Canaria che possiede società nei settori delle costruzioni, del turismo, della promozione immobiliare, del tempo libero e dell’agricoltura. Possiede e gestisce 15 alberghi distribuiti tra Gran Canaria, Fuerteventura, Germania, Austria e Repubblica dominicana. Inoltre, Lopesan Group gestisce sei alberghi di proprietà di terzi a Gran Canaria,

alberghi interessati: alberghi a quattro e cinque stelle che offrono servizi di alloggio, ristorante, bar e sale conferenze a San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria (Spagna).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9675 — Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/IFA Buenaventura Hotel

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 222964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.