ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 83

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
13 marzo 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 83/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9665 — General Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV) ( 1 )

1

2020/C 83/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9590 — Oaktree/RAFI) ( 1 )

2

2020/C 83/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 83/04

Tassi di cambio dell'euro — 12 marzo 2020

4

2020/C 83/05

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 aprile 2020, [Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 ( GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1 )]

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 83/06

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

6

2020/C 83/07

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Bestwina-Czechowice

10

2020/C 83/08

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Pyrzyce

21

2020/C 83/09

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Żabowo

32

2020/C 83/10

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Złoczew

44

2020/C 83/11

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di Królówka

56


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 83/12

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9755 — MAIF 2/PSP/AirTrunk), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

69

2020/C 83/13

Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9747 — Lagardère Travel Retail/BTA/JV), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

71

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 83/14

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

73

2020/C 83/15

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

77


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9665 — General Real Estate/Apleona Real Estate/Property Management JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 83/01)

Il 5 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9665. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9590 — Oaktree/RAFI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 83/02)

Il 11 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9590. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 83/03)

Il 6 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9740. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 marzo 2020

(2020/C 83/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1240

JPY

yen giapponesi

116,84

DKK

corone danesi

7,4727

GBP

sterline inglesi

0,88623

SEK

corone svedesi

10,8945

CHF

franchi svizzeri

1,0549

ISK

corone islandesi

148,64

NOK

corone norvegesi

11,3682

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,203

HUF

fiorini ungheresi

338,37

PLN

zloty polacchi

4,3599

RON

leu rumeni

4,8213

TRY

lire turche

7,0361

AUD

dollari australiani

1,7674

CAD

dollari canadesi

1,5524

HKD

dollari di Hong Kong

8,7466

NZD

dollari neozelandesi

1,8173

SGD

dollari di Singapore

1,5779

KRW

won sudcoreani

1 359,40

ZAR

rand sudafricani

18,4447

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8877

HRK

kuna croata

7,6000

IDR

rupia indonesiana

16 434,00

MYR

ringgit malese

4,7944

PHP

peso filippino

57,645

RUB

rublo russo

84,0284

THB

baht thailandese

35,586

BRL

real brasiliano

5,5081

MXN

peso messicano

24,8028

INR

rupia indiana

83,4680


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/5


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1 aprile 2020

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2020/C 83/05)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 64 del 27.2.2020, pag. 16.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.4.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,05

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,40

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,26

-0,31

-0,31

0,94

1.3.2020

31.3.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,05

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,30

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,26

-0,31

-0,31

0,94

1.2.2020

29.2.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,07

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,30

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,18

-0,31

-0,31

0,94

1.1.2020

31.1.2020

-0,31

-0,31

0,00

-0,31

2,25

-0,31

-0,12

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

0,26

0,30

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

-0,31

1,84

-0,31

3,21

0,11

-0,31

-0,31

0,94


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/6


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2020/C 83/06)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale da giacimenti

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49ec, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, punto 868 e successive modifiche)

2.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU UE L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: ministero del Clima

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 922 Varsavia, Polonia

Telefono: +48 223692449

Fax +48 223692460

Indirizzo Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Informazioni relative alla presentazione delle offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione:

L’amministrazione aggiudicatrice ha ricevuto una domanda per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Lubycza Królewska».

2)   Settore di attività per il quale deve essere attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Lubycza Królewska», parte dei blocchi 359, 379, 380 e 400.

3)   Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

301 500,83

806 150,65

2

302 437,73

807 201,96

3

305 929,52

811 824,28

4

303 415,49

814 790,78

5

280 479,47

828 419,49

lungo i confini di Stato

6

273 128,78

822 130,05

7

280 963,52

818 796,91

8

289 140,35

813 815,29

9

298 418,29

808 664,90

La superficie della proiezione verticale dell’area è di 258,22 km2.

Ubicazione amministrativa:

regione di Lublino; distretto di Tomaszów, comunità rurali di Bełżec, Jarczów, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, il comune urbano-rurale di: Lubycza Królewska, il comune urbano di: Tomaszów Lubelski;

regione dei Precarpati; distretto di Lubaczów, comune rurale di Horyniec Zdrój.

4)   Termine per la presentazione delle domande per l’attribuzione della concessione da parte degli altri enti interessati all’attività oggetto della concessione (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)

Le domande per l’attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero del Clima non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5)   Criteri per la valutazione e la ponderazione delle offerte stabiliti dall’articolo 49k, paragrafo 1, 1a e 3 della legge geologica e mineraria:

Le domande ricevute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

30 %:

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20 %:

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20 %:

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e finanziamenti esterni;

20 %:

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

5 %:

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

5 %:

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI

IV.1)   Le offerte devono essere inviate a:

Ministero del Clima

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia

IV.2)   Per ulteriori informazioni consultare:

il sito Internet del ministero del Clima: https://www.gov.pl/web/klimat

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia

tel. (+ 48 22) 36 92 449,

fax (+ 48 22) 36 92 460

e-mail: dgk@mos.gov.pl

IV.3)   Decisione di qualificazione:

Le domande per l’attribuzione della concessione possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17 della legge geologica e mineraria.

IV.4)   Importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per la costituzione del diritto di usufrutto minerario per l’area di «Lubycza Królewska» per il periodo quinquennale di base della fase di prospezione e ricerca è di 57 838,70 PLN (in lettere: cinquantasettemilaottocentotrentotto zloty e settanta groszy) l’anno. L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca).

IV.5)   Attribuzione della concessione e stabilimento dei diritti di sfruttamento minerario

Dopo aver ottenuto il parere o l’accordo come previsto dalla legge geologica e mineraria, l’amministrazione aggiudicatrice attribuisce la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi:

1)

a favore dell’entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto, o

2)

nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità - a seguito della notifica all’amministrazione aggiudicatrice di un accordo di cooperazione - a favore delle parti che hanno concluso tale accordo

e contestualmente rifiuta di attribuire la concessione ad altre entità (articolo 49ee, paragrafo 1 della legge geologica e mineraria).

L’amministrazione aggiudicatrice conclude un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario con l’entità la cui domanda di attribuzione della concessione ha ottenuto il punteggio più alto e, nel caso in cui il punteggio più alto sia stato ottenuto da una domanda di attribuzione della concessione presentata congiuntamente da più entità, con tutte queste entità (articolo 49ee, paragrafo 2 della legge geologica e mineraria). Per poter effettuare le attività di prospezione e la ricerca dei giacimenti di idrocarburi e di estrazione di idrocarburi sul territorio della Polonia, l’impresa che si aggiudica l’appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

IV.6)   Requisiti che devono essere soddisfatti dalla domanda di attribuzione della concessione e dai documenti richiesti al richiedente:

Gli elementi che devono far parte della domanda di attribuzione della concessione sono definiti all’articolo 49eb della legge geologica e mineraria.

In vista dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche, è opportuno identificare l’età delle formazioni geologiche (obiettivo geologico) in cui saranno realizzati tali lavori.

IV.7)   Categoria minima per la prospezione dei giacimenti

La categoria minima per la prospezione nell’area di «Lubycza Królewska» dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/10


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2020/C 83/07)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bestwina-Czechowice»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, punto 868, e successive modifiche)

2.

Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU UE L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: ministero del Clima

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonia

Telefono: +48 22 3692449

Fax +48 22 3692460

Indirizzo Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bestwina-Czechowice», parte dei blocchi 410 e 411.

2)   Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

Sistema 1992

X

Y

1

229 422,37

493 418,39

2

229 341,87

499 174,04

3

229 313,02

499 187,43

4

229 289,57

500 124,17

5

226 858,38

500 124,08

6

226 943,36

507 622,42

7

222 293,28

507 622,86

8

222 190,12

494 662,22

9

222 153,81

493 303,33

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 83,25 km2.

Il limite inferiore dei territori è una profondità di 2 500 m. sotto il livello del suolo.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del devoniano, del miocene e del carbonifero è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3)   Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4)   Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 % - portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20 %- portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20 %- capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

20 %- tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %- capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

5 %- esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5)   Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Ai fini della presentazione di un’offerta per la gara d’appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l’impresa che si aggiudica l’appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l’esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l’attività.

6)   Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

7)   Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Esecuzione, elaborazione e interpretazione oppure ripresa dell’elaborazione e interpretazione di studi geofisici/test sismici 2D (30 km) oppure di studi geofisici/test sismici 3D (15 km2).

Esecuzione di un foro di trivellazione fino ad una profondità massima di 2 500 m.

8)   Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9)   Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 24 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

L’inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10)   Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11)   Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Bestwina-Czechowice» per il periodo quinquennale di base è di 18 647,17 PLN (in lettere: diciottomilaseicentoquarantasette zloty e diciassette groszy) l’anno.

Le modalità di pagamento figurano nell’allegato di cui al punto 10.

12)   Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1.

Le offerte devono specificare:

1)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2)

l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3)

il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l’indicazione della data di inizio delle attività;

4)

lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare;

5)

il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;

6)

la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7)

i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;

8)

l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;

9)

i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10)

la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11)

l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

12)

le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

13)

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15)

l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato nel bando della procedura di appalto;

16)

se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:

a)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b)

l’operatore;

c)

le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2.

Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.

3.

L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1)

documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;

2)

la prova della costituzione della garanzia;

3)

una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria;

4)

allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;

5)

qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla procedura di appalto;

6)

2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4.

Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.

5.

I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6.

I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.

7.

L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara.

8.

Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13)   Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1000 PLN (a lettere: mille zloty) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1)   Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2)   Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3)   Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych do postepowania przetargowego – obszar przetargowy Bestwina-Czechowice», consultabile alla pagina Internet del ministero del Clima (https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/czwarta-runda-przetargow-2019/) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonia

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460


ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bestwina-Czechowice», parte dei blocchi 410 e 411 (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …, tra:

Il Tesoro di Stato, ………, di seguito «Il Tesoro di Stato»,

e

…(denominazione dell’impresa) con … (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziac, con un capitale sociale di …, rappresentata da … (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1.

Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i comuni di: Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Bestwina, Wilamowice i Goczałkowice-Zdrój e la città di Bielsko-Biała nella regione della Slesia, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-9) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

229 422,37

493 418,39

2

229 341,87

499 174,04

3

229 313,02

499 187,43

4

229 289,57

500 124,17

5

226 858,38

500 124,08

6

226 943,36

507 622,42

7

222 293,28

507 622,86

8

222 190,12

494 662,22

9

222 153,81

493 303,33

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 2 500 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bestwina-Czechowice» (parte dei blocchi 410 e 411) entro un anno dalla stipula del contratto.

2.

Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.

3.

Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1)

nelle formazioni del miocene e del paleozoico (devoniano, carbonifero): a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;

2)

nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del miocene e del paleozoico (devoniano, carbonifero).

4.

La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 83,25 km2.

5.

Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 esclusivamente allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti petroliferi e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tale fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (GU del giugno 2019, punto 868, e successive modifiche), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1.

Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2.

L’usufrutto ha una durata di 30 anni, 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3.

Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:

a)

(indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha … PLN (import…), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b)

(indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal gior… PLN (), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha PLN (import…), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d)

(indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a let…), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui… PLN (…), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

conformemente all’articolo 2.

2.

Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.

4.

Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5.

Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6.

Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

7.

I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del Tesoro… (nome della banca), num…con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione nell’area di «Bestwina-Czechowice».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9.

Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.

10.

La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Articolo 8

1.

Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2.

Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.

4.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.

5.

Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.

6.

La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7.

Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1.

Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1)

per il Tesoro di Stato:

…(indirizzo).

2)

per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

…(indirizzo).

2.

Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3.

Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4.

Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1.

Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2.

In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/21


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2020/C 83/08)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Pyrzyce»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, punto 868, e successive modifiche)

2.

Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU UE L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: ministero del Clima

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonia

Telefono: +48 22 3692449

Fax +48 22 3692460

Indirizzo Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Pyrzyce», blocco 142 e parte del blocco 162.

2)   Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

Sistema 1992

X

Y

1

607 760,99

199 928,41

2

605 776,69

233 253,30

3

570 804,18

231 298,33

4

572 915,76

197 736,11

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 1171,72 km2.

Il limite inferiore dei territori è una profondità di 4 200 m.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano e del carbonifero è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3)   Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4)   Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20 %

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20 %

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

20 %

tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % estinato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

5 %

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5)   Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Ai fini della presentazione di un’offerta per la gara d’appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l’impresa che si aggiudica l’appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l’esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l’attività.

6)   Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

7)   Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Esecuzione, elaborazione e interpretazione oppure ripresa dell’elaborazione e interpretazione di studi geofisici/test sismici 2D (50 km) oppure di studi geofisici/test sismici 3D (25 km2).

Esecuzione di un foro di trivellazione fino ad una profondità massima di 4 200 m.

8)   Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9)   Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 24 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

L’inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10)   Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11)   Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Pyrzyce» per il periodo quinquennale di base è di 262.453,56 PLN (in lettere: duecentosessantaduemilaquattrocentocinquantatre zloty e 56 groszy) l’anno.

Le modalità di pagamento figurano nell’allegato di cui al punto 10.

12)   Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1.

Le offerte devono specificare:

1)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2)

l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3)

il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l’indicazione della data di inizio delle attività;

4)

lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,

5)

il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;

6)

la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7)

i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;

8)

l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;

9)

i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10)

la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11)

l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

12)

le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

13)

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15)

l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato nel bando della procedura di appalto;

16)

se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:

a)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b)

l’operatore;

c)

le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2.

Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.

3.

L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1)

documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare,gli estratti dei relativi registri;

2)

la prova della costituzione della garanzia;

3)

una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria;

4)

allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;

5)

qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla procedura di appalto;

6)

2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4.

Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.

5.

I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6.

I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.

7.

L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara.

8.

Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13)   Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1000 PLN (a lettere: mille zloty) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1)   Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2)   Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3)   Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych do postepowania przetargowego – obszar przetargowy Pyrzyce», consultabile alla pagina Internet del ministero del Clima (https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/czwarta-runda-przetargow-2019/) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa/Varsavia

POLSKA/POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460


ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Pyrzyce», blocco 142 e parte del blocco 162 (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …, tra:

Il Tesoro di Stato, ………,di seguito «Il Tesoro di Stato»,

e

…(denominazione dell’impresa) con sede in… (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale … con il numero … con un capitale sociale di … rappresentata da … (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1.

1.

Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i comuni di: Stare Czarnowo, Widuchowa, Banie, Nowogródek Pomorski, Przelewice, Warnice, Bielice, Kozielice, Stargard e le città e comuni di: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Gryfino, Myślibórz, Lipiany, Pyrzyce nella regione della Pomerania occidentale, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-4) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

607 760,99

199 928,41

2

605 776,69

233 253,30

3

570 804,18

231 298,33

4

572 915,76

197 736,11

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 4200 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Pyrzyce» (blocco 142 e parte del blocco 162) entro un anno dalla stipula del contratto.

2.

Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.

3.

Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1)

nelle formazioni del permiano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;

2)

nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano.

4.

La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 1171,72 km2.

5.

Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 esclusivamente allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti petroliferi e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tale fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (GU del giugno 2019, punto 868, e successive modofiche), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3.

1.

Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2.

L’usufrutto ha una durata di 30 anni, 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3.

Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

Articolo 4.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5.

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7.

1.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:

a)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: … entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: … entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: … entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: … entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: … entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

conformemente all’articolo 2.

2.

Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.

4.

Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5.

Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6.

Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

7.

I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del Tesoro di Stato, presso la … (nome della banca), numero: …con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione nell’area di «Pyrzyce».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9.

Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.

10.

La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Articolo 8.

1.

Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.

Articolo 9.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10.

1.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2.

Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.

4.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.

5.

Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.

6.

La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7.

Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11.

1.

Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1)

per il Tesoro di Stato:

indirizzo).

2)

per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

indirizzo).

2.

Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3.

Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4.

Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12.

1.

Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2.

In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

Articolo 13.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Articolo 14.

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15.

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16.

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.

Articolo 17.

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18.

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19.

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/32


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2020/C 83/09)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Żabowo»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, punto 868, e successive modifiche)

2.

Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU UE L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: ministero del Clima

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonia

Telefono: +48 22 3692449

Fax +48 22 3692460

Indirizzo Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Żabowo», parte dei blocchi 83 e 103.

2)   Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

Sistema 1992

X

Y

1

673 948,18

266 614,09

2

669 360,76

269 798,54

3

643 263,52

268 511,84

4

645 106,88

235 462,62

5

661 436,72

236 382,04

6

661 143,42

240 603,82

7

664 525,57

238 976,42

8

664 755,54

236 443,29

9

675 598,09

237 055,20

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 990,32 km2.

Il limite inferiore dei territori è una profondità di 6 000 m.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3)   Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4)   Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %:

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20 %:

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20 %:

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

20 %:

tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %:

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

5 %:

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5)   Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Ai fini della presentazione di un’offerta per la gara d’appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l’impresa che si aggiudica l’appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l’esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l’attività.

6)   Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

7)   Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Esecuzione, elaborazione e interpretazione oppure ripresa dell’elaborazione e interpretazione di studi geofisici/test sismici 2D (90 km) oppure di studi geofisici/test sismici 3D (45 km2).

Esecuzione di un foro di trivellazione fino ad una profondità massima di 6 000 m.

8)   Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9)   Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 24 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

L’inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10)   Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11)   Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Żabowo» per il periodo quinquennale di base è di 221.821,78 PLN (in lettere: duecentoventunomilaottocentoventuno zloty e settantotto groszy) l’anno.

Le modalità di pagamento figurano nell’allegato di cui al punto 10.

12)   Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1.

Le offerte devono specificare:

1)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2)

l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3)

il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l’indicazione della data di inizio delle attività;

4)

lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,

5)

il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;

6)

la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7)

i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;

8)

l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;

9)

i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10)

la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11)

l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

12)

le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

13)

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15)

l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato nel bando della procedura di appalto;

16)

se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:

a)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b)

l’operatore;

c)

le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2.

Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.

3.

L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1)

documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;

2)

la prova della costituzione della garanzia;

3)

una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria;

4)

allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;

5)

qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla procedura di appalto;

6)

2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4.

Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.

5.

I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6.

I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.

7.

L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara.

8.

Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13)   Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1000 PLN (a lettere: mille zloty) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1)   Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2)   Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3)   Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych do postepowania przetargowego – obszar przetargowy Żabowo», consultabile alla pagina Internet del ministero del Clima (https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/czwarta-runda-przetargow-2019/) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa/Varsavia

POLSKA/POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460


ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Żabowo», parte dei blocchi 83 e 103 (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …, tra:

Il Tesoro di Stato, …………, di seguito «Il Tesoro di Stato»,

e

.(denominazione dell’impresa) con sede in… (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale … con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentata da … (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1.

Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i comuni di: Radowo Małe i Osina e le città e comuni di Maszewo, Nowogard, Płoty, Golczewo, Gryfice, Dobra, Łobez, Resko i Węgorzyno nella regione della Pomerania occidentale, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-9) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

673 948,18

266 614,09

2

669 360,76

269 798,54

3

643 263,52

268 511,84

4

645 106,88

235 462,62

5

661 436,72

236 382,04

6

661 143,42

240 603,82

7

664 525,57

238 976,42

8

664 755,54

236 443,29

9

675 598,09

237 055,20

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 6000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Żabowo» (parte dei blocchi 83 e 103) entro un anno dalla stipula del contratto.

2.

Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.

3.

Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1)

nelle formazioni del permiano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;

2)

nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano.

4.

La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 990,32 km2.

5.

Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 esclusivamente allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti petroliferi e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tale fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (GU del giugno 2019, punto 868, e successive modifiche), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1.

Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2.

L’usufrutto ha una durata di 30 anni, 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3.

Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:

a)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

conformemente all’articolo 2.

2.

Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.

4.

Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5.

Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6.

Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

7.

I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del Tesoro di Stato, presso la … (nome della banca), numero: …con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione nell’area di «Żabowo».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9.

Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.

10.

La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Articolo 8

1.

Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2.

Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.

4.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.

5.

Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.

6.

La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7.

Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1.

Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1)

per il Tesoro di Stato:

… (indirizzo).

2)

per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

… (indirizzo).

2.

Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3.

Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4.

Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1.

Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2.

In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/44


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2020/C 83/10)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Złoczew»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, punto 868, e successive modifiche)

2.

Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU UE L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: ministero del Clima

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polonia

Telefono: +48 22 3692449

fax +48 22 3692460

Indirizzo Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Złoczew», parte dei blocchi 270 e 290.

2)   Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

422 699,68

465 433,21

2

422 598,89

480 146,84

3

415 125,67

477 759,62

4

402 260,28

486 821,61

5

394 857,71

500 000,00

6

387 287,14

500 000,00

7

387 359,94

478 635,54

8

400 377,34

465 280,57

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 702,48 km2. Il limite inferiore dei territori è una profondità di 3 500 m.

Dai territori di cui sopra è escluso il territorio delimitato, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 170 m sotto il livello del mare secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

387 345,52

482 868,43

2

393 675,46

482 954,71

3

393 824,86

472 002,97

4

387 359,94

478 635,54

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano e del carbonifero è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3)   Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4)   Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20 %

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20 %

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

20 %

tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

5 %

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5)   Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Ai fini della presentazione di un’offerta per la gara d’appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l’impresa che si aggiudica l’appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l’esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l’attività.

6)   Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

7)   Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Esecuzione, elaborazione e interpretazione oppure ripresa dell’elaborazione e interpretazione di studi geofisici/test sismici 2D (200 km) oppure di studi geofisici/test sismici 3D (100 km2).

esecuzione di un foro di trivellazione della profondità massima di 3500 m con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva;

8)   Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9)   Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 24 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

L’inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10)   Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11)   Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Złoczew» per il periodo quinquennale di base è di 157 348,50 PLN (in lettere: centocinquantasettemilatrecentoquarantotto zloty e cinquanta groszy) l’anno.

Le modalità di pagamento figurano nell’allegato di cui al punto 10.

12)   Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1.

Le offerte devono specificare:

1)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2)

l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3)

il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l’indicazione della data di inizio delle attività;

4)

lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,

5)

il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;

6)

la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7)

i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;

8)

l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;

9)

i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10)

la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11)

l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

12)

le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

13)

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15)

l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato nel bando della procedura di appalto;

16)

se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:

a)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b)

l’operatore;

c)

le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2.

Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.

3.

L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1)

documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;

2)

la prova della costituzione della garanzia;

3)

una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria;

4)

allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;

5)

qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla procedura di appalto;

6)

2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4.

Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.

5.

I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6.

I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.

7.

L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara.

8.

Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13)   Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1000 PLN (a lettere: mille zloty) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1)   Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2)   Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3)   Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici «Pakiet danych geologicznych do postepowania przetargowego – obszar przetargowy Złoczew», consultabile alla pagina Internet del ministero del Clima (https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/czwarta-runda-przetargow-2019/) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa/Varsavia

POLSKA/POLONIA

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460


ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Złoczew» (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …, tra:

Il Tesoro di Stato, ………,di seguito «Il Tesoro di Stato»,

e

(denominazione dell’impresa) con sede in … (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale … con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentata da … (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue.

Articolo 1

1.

Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i comuni di: Rusiec, Widawa, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Sieradz, Wróblew, Konopnica e Ostrówek, le città e comuni di Błaszki, Warta i Złoczew e la città di Sieradz nella regione di Łódz, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-8) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

422 699,68

465 433,21

2

422 598,89

480 146,84

3

415 125,67

477 759,62

4

402 260,28

486 821,61

5

394 857,71

500 000,00

6

387 287,14

500 000,00

7

387 359,94

478 635,54

8

400 377,34

465 280,57

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 3 500 m, ad eccezione del territorio delimitato, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 170 m sotto il livello del mare secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

387 345,52

482 868,43

2

393 675,46

482 954,71

3

393 824,86

472 002,97

4

387 359,94

478 635,54

a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Złoczew» entro un anno dalla stipula del contratto.

2.

Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.

3.

Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1)

nelle formazioni del permiano e del carbonifero: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;

2)

nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del permiano e del carbonifero.

4.

La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 702,48 km2.

5.

Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria (GU del 2019, punto 868 e successive modifiche), di seguito «legge geologica e mineraria», del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1.

Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2.

L’usufrutto ha una durata di 30 anni, 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3.

Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:

a)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere:), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

conformemente all’articolo 2.

2.

Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.

4.

Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5.

Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6.

Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

7.

I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del Tesoro di Stato, presso la … (nome della banca), numero: …con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione nell’area di «Złoczew».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9.

Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.

10.

La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Articolo 8

1.

Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2.

Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.

4.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.

5.

Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.

6.

La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7.

Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1.

Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1)

per il Tesoro di Stato:

… (indirizzo).

2)

per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

… (indirizzo).

2.

Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3.

Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4.

Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1.

Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2.

In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/56


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2020/C 83/11)

Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Królówka»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, punto 868, e successive modifiche)

2.

Regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171)

3.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU UE L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: ministero del Clima

Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Polonia

Tel.: +48 223692449

Fax +48 223692460

Indirizzo Internet: www.gov.pl/web/klimat

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Królówka», parti dei blocchi 393 e 413.

2)   Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

Sistema 1992

X

Y

1

219 222,83

593 635,80

2

219 097,84

585 896,39

3

230 574,94

585 908,57

4

230 387,33

586 612,41

5

230 129,81

587 578,58

6

230 695,48

588 000,81

7

231 480,47

587 931,12

8

231 722,24

587 909,65

9

232 471,03

593 346,94

10

231 307,28

593 379,29

11

231 483,34

599 704,92

12

232 886,19

599 665,94

13

232 987,60

601 605,37

14

235 643,89

601 614,75

15

238 239,18

593 185,13

16

238 495,59

597 181,46

17

240 244,08

603 139,26

18

232 835,11

603 321,97

19

224 314,01

603 486,16

20

224 307,00

594 218,00

21

224 312,00

593 148,00

22

223 753,00

592 883,00

23

222 376,00

593 612,00

ad eccezione del territorio, i cui confini sono definiti dalle coordinate:

24

231 205,68

593 057,09

25

229 896,05

590 812,71

26

229 522,45

591 422,53

27

228 259,24

592 785,91

28

227 577,81

593 473,94

29

227 414,69

594 478,02

30

227 631,19

595 471,97

31

228 047,61

596 090,68

32

228 616,59

594 935,78

33

228 919,08

594 657,77

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 188,75 km2.

Il limite inferiore dei territori è una profondità di 4 500 m.

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del precambriano, del devoniano, del carbonifero, del giurassico e del miocene è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.

3)   Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4)   Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

20 %

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio;

20 %

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

20 %

tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati);

5 %

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5)   Contenuto minimo delle informazioni geologiche

Ai fini della presentazione di un’offerta per la gara d’appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.

Qualora passi alla fase di estrazione, l’impresa che si aggiudica l’appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l’esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l’attività.

6)   Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

7)   Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Esecuzione di due fori di trivellazione fino ad una profondità massima di 4 500 m.

8)   Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo di concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:

la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione;

la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

9)   Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

L’inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.

10)   Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

11)   Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Królówka» per il periodo quinquennale di base è di 42 278,11 PLN (in lettere: quarantaduemiladuecentosettantotto zloty e 11 groszy) l’anno.

Le modalità di pagamento figurano nell’allegato di cui al punto 10.

12)   Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1.

Le offerte devono specificare:

1)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2)

l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3)

il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l’indicazione della data di inizio delle attività;

4)

lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,

5)

il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;

6)

la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7)

i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;

8)

l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;

9)

i metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10)

la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11)

l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

12)

le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

13)

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15)

l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato nel bando della procedura di appalto;

16)

se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:

a)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b)

l’operatore;

c)

le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell’accordo di cooperazione.

2.

Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.

3.

L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1)

documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;

2)

la prova della costituzione della garanzia;

3)

una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria;

4)

allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;

5)

qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla procedura di appalto;

6)

2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4.

Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.

5.

I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6.

I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.

7.

L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara.

8.

Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

13)   Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1)   Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2)   Spiegazioni supplementari

Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3)   Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici (Pakiet danych geologicznych do postepowania przetargowego — obszar przetargowy Królówka), consultabile alla pagina Internet del ministero del Clima (https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/czwarta-runda-przetargow-2019/) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministero del Clima

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa/Warsaw

POLONIA/POLAND

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460


ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Królówka», parte dei blocchi 393 e 413 (di seguito «il contratto»)

stipulato a Varsavia, il …, tra:

Il Tesoro di Stato, …………, di seguito «il Tesoro di Stato»,

e

(denominazione dell’impresa) con sede in… (indirizzo completo), iscritta nel registro giudiziario nazionale … con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentata da … (di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

di seguito «la parte» oppure congiuntamente «le parti»,

in relazione a quanto segue:

Articolo 1

1.

Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i comuni di: Bochnia, Drwina, Łapanów, Trzciana, Raciechowice, Gdów, Kłaj, le città e i comuni di Nowy Wiśnicz e la città di Bochnia nella regione della Piccola Polonia, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-33) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

219 222,83

593 635,80

2

219 097,84

585 896,39

3

230 574,94

585 908,57

4

230 387,33

586 612,41

5

230 129,81

587 578,58

6

230 695,48

588 000,81

7

231 480,47

587 931,12

8

231 722,24

587 909,65

9

232 471,03

593 346,94

10

231 307,28

593 379,29

11

231 483,34

599 704,92

12

232 886,19

599 665,94

13

232 987,60

601 605,37

14

235 643,89

601 614,75

15

238 239,18

593 185,13

16

238 495,59

597 181,46

17

240 244,08

603 139,26

18

232 835,11

603 321,97

19

224 314,01

603 486,16

20

224 307,00

594 218,00

21

224 312,00

593 148,00

22

223 753,00

592 883,00

23

222 376,00

593 612,00

ad eccezione del territorio, i cui confini sono definiti dalle coordinate:

24

231 205,68

593 057,09

25

229 896,05

590 812,71

26

229 522,45

591 422,53

27

228 259,24

592 785,91

28

227 577,81

593 473,94

29

227 414,69

594 478,02

30

227 631,19

595 471,97

31

228 047,61

596 090,68

32

228 616,59

594 935,78

33

228 919,08

594 657,77

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 4500 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Królówka» (parte dei blocchi 393 e 413) entro un anno dalla stipula del contratto.

2.

Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.

3.

Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1)

nelle formazioni del miocene e del mesozoico (giurassico) paleozoico (devoniano, carbonifero, cambriano) e precambriano: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e di gas naturale;

2)

nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni del miocene e del mesozoico (giurassico) paleozoico (devoniano, carbonifero, cambriano) e precambriano.

4.

La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 188,75 km2.

5.

Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 esclusivamente allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti petroliferi e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tale fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011 (GU del giugno 2019, punto 868, e successive modifiche), di seguito la legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge.

Articolo 2

Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell’oggetto dei diritti di usufrutto minerario.

Articolo 3

1.

Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione.

2.

L’usufrutto ha una durata di 30 anni, 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10.

3.

Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo.

Articolo 4

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell’indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un’altra entità, all’avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Articolo 5

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 6

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 7

1.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:

a)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: ), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: ), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: ), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: ), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e)

per … (indicazione a lettere dell’anno di usufrutto), a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: ), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

conformemente all’articolo 2.

2.

Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3-5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno.

4.

Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5.

Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6.

Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

7.

I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del Tesoro di Stato, presso la … (nome della banca), numero: …con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione nell’area di Królówka».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9.

Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.

10.

La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti.

11.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Articolo 8

1.

Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione.

2.

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue.

Articolo 9

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 10

1.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2.

Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

3.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.

4.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario.

5.

Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto.

6.

La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7.

Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 11

1.

Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:

1)

per il Tesoro di Stato:

…(indirizzo);

2)

per il titolare del diritto di usufrutto minerario:

…(indirizzo).

2.

Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte.

3.

Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte.

4.

Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna.

Articolo 12

1.

Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata.

2.

In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione.

Articolo 13

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Articolo 14

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 15

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 16

Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.

Articolo 17

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 18

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 19

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).

Il Tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/69


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9755 — MAIF 2/PSP/AirTrunk)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 83/12)

1.   

In data 5 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Macquarie Asia Infrastructure Investments 2 Pte Ltd («MAIF2», Singapore), controllata da Macquarie Group Limited («gruppo Macquarie», Australia),

Public Sector Pension Investment Board («PSP», Canada),

AirTrunk Cayman Holding Trust («AirTrunk», Isole Cayman).

MAIF2 e PSP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di AirTrunk.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MAIF2: investimenti e attività nel settore delle infrastrutture in Asia. Appartiene al gruppo Macquarie, che opera su scala mondiale nella prestazione di servizi bancari, finanziari, di investimento e di gestione di fondi;

PSP: gestisce investimenti connessi a diversi piani pensionistici canadesi con un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e credito;

AirTrunk: specialista dei data center che crea una piattaforma per il cloud, i contenuti e i grandi clienti aziendali in tutta la regione Asia-Pacifico. Gestisce attualmente due campus data center in Australia (a Sydney e Melbourne) e ne sta sviluppando altri due a Singapore e Hong Kong.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9755 — MAIF 2/PSP/AirTrunk

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/71


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9747 — Lagardère Travel Retail/BTA/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 83/13)

1.   

In data 6 marzo 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Lagardère Travel Retail S.A.S. («Lagardère», France), appartenente al gruppo Lagardère (Francia),

BTA Havalimanlari Yiyecek Ve Icecek Hizmetleri A.S. («BTA», Turchia), appartenente al gruppo Aéroports de Paris («ADP», Francia).

Lagardère e BTA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un’impresa comune che deve ancora essere costituita in Giordania.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Lagardère: offre servizi di travel retail e ristorazione e opera attualmente in 39 paesi di tutto il mondo, compresi l’Europa e il Medio Oriente. Lagardère è una controllata indiretta al 100 % di Lagardère SCA, società capofila del gruppo francese Lagardère che è quotato alla borsa di Parigi;

BTA: offre servizi di ristorazione presso aeroporti e linee di comunicazione marittima in nove paesi dell’Europa e del Medio Oriente. Appartiene al gruppo di imprese Aéroports de Paris SA, che ha sede in Francia ed è quotato alla borsa di Parigi;

impresa comune di nuova costituzione: opera nella gestione di concessioni di ristorazione e travel retail presso aeroporti in Giordania, in particolare l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9747 — Lagardère Travel Retail/BTA/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/73


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 83/14)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Coteaux d’Aix-en-Provence»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0159-AM03

Data della comunicazione: 20 dicembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Definizione della zona geografica e della zona di prossimità immediata

Nella sezione IV del disciplinare è stato inserito il riferimento al codice geografico ufficiale del 2019 per specificare l’elenco dei comuni che compongono la zona geografica e la zona di prossimità immediata.

Questa precisazione è stata introdotta nella sezione «Condizioni supplementari» del documento unico.

2.   Tipo di vitigni

Nella sezione V del disciplinare, la varietà secondaria Caladoc noir N è stata inserita nell’elenco dei vitigni autorizzati per la produzione dei vini rossi e rosati. L’aggiunta di questa varietà fa seguito ai lavori di sperimentazione condotti sulle annate 2005-2017.

Il profilo dei vini della AOC è mantenuto; questa varietà può essere aggiunta come secondaria fino a un massimo del 10 % delle viti messe a dimora.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Coteaux d’Aix-en-Provence

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

I vini rossi sono equilibrati e fruttati e possono raggiungere la loro massima espressione dopo 2-3 anni di affinamento in bottiglia. Al naso presentano note floreali, come la violetta, o vegetali, come il fieno, l’alloro o il tabacco, lasciando poi spazio a sfumature più evolute come la cannella o la pelliccia. I vini assumono queste caratteristiche dopo un periodo di affinamento che arriva almeno fino al 15 aprile dell’anno successivo a quello della vendemmia. I vini sono ottenuti principalmente da vitigni Grenache N, Mourvèdre N e Syrah N, spesso abbinati a Cabernet-Sauvignon N e Carignan N.

I vini rosati, consumati per lo più giovani, sono leggeri, morbidi, fruttati e floreali. Sono prodotti fondamentalmente da uve Grenache N, Cinsaut N e Counoise N e hanno un bel colore rosa pallido con riflessi brillanti.

I vini bianchi sono ottenuti da Vermentino B, generalmente associato ai vitigni Ugni blanc B e Clairette B. Sono freschi e caratterizzati da note floreali e fruttate.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

In fase di confezionamento i vini rossi hanno un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l.

Dopo la fermentazione i vini hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 g/l.

Per le caratteristiche analitiche non indicate, si applica la legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,5 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.

La distanza interfilare è inferiore o uguale a 2,5 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è superiore o uguale a 0,8 metri.

Le viti sono sottoposte a potatura corta (alberello o cordone di Royat). Ciascun ceppo reca al massimo 8 speroni con una o due gemme franche.

I vitigni Cabernet Sauvignon N, Sauvignon B, Semillon B e Syrah N possono essere sottoposti a potatura Guyot con un massimo di 8 gemme franche per ceppo.

L’irrigazione può essere autorizzata conformemente alle disposizioni dell’articolo D. 645-5 del Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è autorizzato l’uso del carbone per uso enologico per i mosti e i vini nuovi ancora in fermentazione provenienti dalla pressa nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a una dose massima di 60 grammi per ettolitro.

È vietato l’uso di scaglie di legno.

b.   Rese massime

60 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni secondo il codice ufficiale geografico del 2019:

nel dipartimento delle Bocche del Rodano: Aix-en-Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Les Baux-de-Provence, Berre-l’Etang, Charleval, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux, Coudoux, Eguilles, Ensuès-la-Redonne, Eygalières, Eyguières, La Fare-les-Oliviers, Fontvielle, Gignac-la-Nerthe, Istres, Jouques, Lamanon, Lambesc, Lançon-Provence, Mallemort, Martigues, Maussane-les-Alpilles, Meyrargues, Mouriès, Paradou, Pelissanne, Peyrolles-en-Provence, Port-de-Bouc, Le Puy-Sainte-Réparade, Rognac, Rognes, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Estève-Janson, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence, Vauvenargues, Velaux, Venelles, Ventabren, Vernègues;

nel dipartimento del Var: Artigues, Rians.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Ugni blanc B

 

Cinsaut N - Cinsault

 

Counoise N

 

Grenache N

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Syrah N - Shiraz

 

Vermentino B - Rolle

 

Clairette B

 

Grenache blanc B

 

Sauvignon B - Sauvignon blanc

8.   Descrizione del legame/dei legami

La denominazione di origine protetta «Coteaux d’Aix-en-Provence» copre la parte occidentale della bassa Provenza calcarea, dal fiume Durance a nord fino al mar Mediterraneo a sud e dalla valle del Rodano a ovest fino alla montagna Sainte-Victoire a est. La zona è precisamente delimitata e comprende 47 comuni del dipartimento delle Bocche del Rodano e 2 comuni del dipartimento del Var.

L’attività vitivinicola è localizzata su formazioni marnoso-calcaree che danno origine a terreni sassosi a matrice argilloso-limosa o su formazioni molassiche e arenarie con terreni molto sabbiosi o sabbioso-limoso-sassosi. Nonostante il terrazzamento dal litorale fino alla parte settentrionale della montagna Sainte-Victoire, il paesaggio si presenta complessivamente unitario per via della sua caratteristica morfologia, fatta di un susseguirsi di piccoli massicci e di depressioni dove si distribuiscono formazioni litologiche e terreni comparabili.

La superficie parcellare precisamente delimitata per la vendemmia classifica le parcelle caratterizzate da terreni sassosi a matrice argilloso-limosa sviluppati su formazioni marnose e da terreni molto sabbiosi o sabbioso-limoso-sassosi sviluppati su formazioni molassiche e arenarie. La notevole presenza di ciottoli costituisce, da un lato, uno schermo protettivo contro l’evaporazione e, dall’altro, un elemento indispensabile al regime idrico dei ceppi, favorendo il drenaggio.

Le parcelle con terreni sviluppati su formazioni marnose offrono condizioni particolarmente favorevoli all’ottenimento di vini con un’elevata gradazione alcolica, una buona sensazione di grassezza, una bella ricchezza aromatica e una struttura tannica a garanzia di un ottimo potenziale di affinamento.

Le parcelle che presentano terreni sabbiosi sviluppati su formazioni molassiche e arenarie sono invece più adatte alla produzione di vini leggeri, fruttati e con una minore gradazione alcolica.

Il clima mediterraneo - molto caldo, molto ventilato per effetto del Mistral e con un buon soleggiamento - è particolarmente favorevole allo sviluppo di vitigni esigenti, adattati nel corso delle generazioni e tali da conferire ai vini qualità e identità. In tal senso, il Grenache N regala contenuto alcolico e rotondità, il Cinsaut N finezza ed eleganza, il Syrah N aromi fruttati, mentre il Mourvèdre N offre una buona attitudine all’invecchiamento dei vini.

In questa zona geografica, come in tutta la Provenza, la viticoltura vanta oltre 2 000 anni di storia. Sembra che i vigneti di Aix-en-Provence fossero molto estesi già nel I secolo a.C., epoca in cui la vite entra nella trilogia agraria mediterranea, accanto all’olivo e al grano.

La prima fase di sviluppo è legata all’insediamento romano, seguita in un secondo momento, nel Medioevo, dall’organizzazione del commercio attraverso le congregazioni religiose. L’influenza del re Renato I d’Angiò, conte di Provenza, determina un notevole sviluppo della notorietà dei vini e, di fatto, delle superfici coltivate, sin dal XV secolo. La vite resiste e anzi registra una seconda importante fase di sviluppo a partire dalla metà del XIX secolo, con l’aumento dei dissodamenti sui pendii delle colline. Quest’estensione della viticoltura è altresì legata allo sviluppo dei rapporti commerciali e la politica di libero scambio, inaugurata dal Secondo Impero, accentua questa tendenza.

Il 23 gennaio 1956 viene riconosciuta la denominazione di origine «vin délimité de qualité supérieure».

La denominazione di origine controllata «Coteaux d’Aix-en-Provence», ottenuta con decreto del 24 dicembre 1985, è un ulteriore coronamento degli sforzi qualitativi e della perseveranza dei produttori e di tutta questa comunità.

Le competenze dei produttori, frutto di un’esperienza plurigenerazionale, si esprime nell’assemblaggio di vini provenienti da diverse condizioni e diversi vitigni. Queste competenze, adeguate alle condizioni specifiche di questo territorio inizialmente vocato alla produzione di vini rossi, sono state naturalmente applicate anche alla produzione dei vini rosati e bianchi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale del 2019:

Nel dipartimento delle Bocche del Rodano: Arles, Aureille, Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Carry-le-Rouet, Eyragues, Fos-sur-Mer, Gardanne, Grans, Maillane, Meyreuil, Miramas, Mollégès, Noves, Orgon, Les Pennes-Mirabeau, La Roque-d’Anthéron, Marignane, Le Rove, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Paul-les-Durance, Sausset-les-Pins, Sénas, Tarascon, Le Tholonet, Vitrolles;

Nel dipartimento del Var: Esparron, Ollières.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Provence».

Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9620d36b-5963-4fa1-81df-458a8ea0c236


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/77


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 83/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«BRIE DE MELUN»

N. UE PDO-FR-00111-AM01 – 26 settembre 2018

DOP (X) IGP ( )

1.   GRUPPO RICHIEDENTE E INTERESSE LEGITTIMO

Nome: Union interprofessionnelle de défense, de gestion et de contrôle du Brie de Meaux et du Brie de Melun (Unione interprofessionale per la tutela, la gestione e il controllo del Brie de Meaux e del Brie de Melun)

Indirizzo: 13 rue des Fossés – 77000 Melun, France

Tel. +33 164371392 / Fax +33 164870427

E-mail: odgbriemeauxmelun@gmail.com

Composizione: il gruppo è costituito da produttori di latte, produttori artigianali, trasformatori e stagionatori di «Brie de Melun» e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Francia

3.   VOCE DEL DISCIPLINARE INTERESSATA DALLA MODIFICA

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: recapiti della struttura di controllo, requisiti nazionali

4.   TIPO DI MODIFICA

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   MODIFICA (MODIFICHE)

5.1.   «DESCRIZIONE DEL PRODOTTO»

La frase:

«Il “Brie de Melun” è un formaggio a pasta molle prodotto con latte vaccino crudo, caratterizzato da cagliata lattica e sgocciolamento lento.»

è sostituita dalla frase:

«Il “Brie de Melun” è un formaggio a pasta molle prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo. È un formaggio a carattere prevalentemente lattico.»

L’aspetto del prodotto viene descritto in modo più preciso con l’aggiunta che il «Brie de Melun» rientra nella categoria dei formaggi «a crosta fiorita».

L’espressione «prodotto esclusivamente» è ripresa dalla voce «Metodo di ottenimento» del disciplinare per sottolineare che tutto il latte utilizzato è latte crudo: caratteristica distintiva del «Brie de Melun».

Viene corretto il riferimento al tipo di cagliata: non si tratta infatti di una cagliata «lattica» in senso stretto, ma di una cagliata «a carattere prevalentemente lattico» che incide direttamente sulla consistenza della pasta e sugli aromi del formaggio.

Questa frase è aggiunta anche nel documento unico al posto della frase che figura nella sintesi: «Formaggio a pasta molle prodotto con latte vaccino crudo, la cui crosta sottile [...]».

La frase:

«Ha la forma di un cilindro piatto di circa 27 cm di diametro e 3 cm di altezza.»

è sostituita dalla frase:

«Si presenta sotto forma di cilindro piatto con bordi sporgenti o arrotondati. Lo stampo utilizzato per la produzione del “Brie de Melun” ha un diametro interno di 27-28 cm.»

Per completare la descrizione del prodotto, si aggiunge che i bordi possono essere «sporgenti o arrotondati».

A causa della deformazione dei formaggi durante la stagionatura, il controllo delle dimensioni dei formaggi può non essere preciso. Si aggiunge pertanto che la dimensione del formaggio è quella del diametro interno degli stampi. Lo spessore dei formaggi (3 cm) viene eliminato in quanto l’altezza è data dal rapporto tra il diametro e il peso dei formaggi; si tratta quindi di una precisazione non necessaria.

Questa frase è inserita anche nel documento unico in sostituzione dell’espressione «cilindro piatto» riportata nella sintesi.

Si aggiunge che il rivestimento è «bianco» (conformemente alla sintesi), il che permette di descrivere in modo più preciso l’aspetto della crosta, detta «fiorita». Questo tipo di rivestimento è legato allo sviluppo del Penicillium candidum.

Inoltre, dal momento che la crosta può presentare macchie rosse o marroni dovute allo sviluppo di altri fermenti, nel documento unico vengono aggiunte le parole «o marroni» a completamento dell’aggettivo «rosse» presente nella sintesi.

La frase:

«Contiene almeno il 45 % di materia grassa e il 40 % di materia secca.»

è sostituita dalla frase:

«[…] contiene almeno 45 grammi di materia grassa per 100 g di formaggio nell’estratto secco totale e 40 grammi di materia secca per 100 g di formaggio.»

Il tenore di materia grassa è espresso in grammi per 100 grammi di formaggio sull’estratto secco totale, anziché in percentuale. Anche il tenore di materia secca è espresso in grammi di materia secca per 100 grammi di formaggio, anziché in percentuale.

La stessa frase è inserita anche nel documento unico.

Viene eliminata la nozione di «colore crema uniforme» in quanto il colore della pasta varia tra il centro e il bordo e non è quindi uniforme. Inoltre il colore non è costante, perché può variare in base alla stagione e all’alimentazione delle vacche.

Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«Dopo 5 settimane di stagionatura il “Brie de Melun” è un formaggio di colore bianco. Ha una pasta friabile, lievemente filante sotto la crosta, un sapore prima latteo poi di lievito e un gusto leggermente acido.

Tra la quinta e la ottava settimana il “Brie de Melun” matura lentamente dalla crosta verso il centro, assume una consistenza più morbida e i suoi aromi si sviluppano.

Dopo 8-10 settimane il “Brie de Melun” è stagionato al centro, la pasta è omogenea e la consistenza è tra il morbido e il leggermente filante. Si distingue per una punta di amaro, un gusto latteo e un sapore persistente e presenta un odore equilibrato, tra l’animale e il vegetale».

L’aspetto della pasta viene descritto in base alla fase di stagionatura del formaggio:

la consistenza del formaggio passa da «friabile» (dopo 5 settimane) a «tra il morbido e il leggermente filante» (dopo 8-10 settimane).

Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche, al termine della durata minima di stagionatura (5 settimane), il «Brie de Melun» presenta un sapore latteo poi di lievito e un gusto leggermente acido. Tra la quinta e la ottava settimana i suoi aromi si sviluppano. Dopo 8-10 settimane si distingue per una punta di amaro, un gusto latteo e un sapore persistente e un odore equilibrato tra l’animale e il vegetale.

Questo paragrafo è inserito anche nel documento unico.

La frase:

«La stagionatura è di almeno 4 settimane dal giorno di produzione»

è sostituita dalla frase:

«La durata minima di stagionatura è di 5 settimane dal giorno di aggiunta del caglio».

La durata di stagionatura è ripresa dalla voce «Metodo di produzione» del disciplinare. Questa durata viene portata da 4 a 5 settimane per rafforzare la tipicità del prodotto e per tenere conto della prassi effettiva degli operatori, in quanto in alcuni casi la durata di 4 settimane può non essere sufficiente per ottenere le caratteristiche tipiche del «Brie de Melun».

La frase:

«Il suo peso dopo quattro settimane di stagionatura è compreso tra 1,5 e 1,8 kg.»

è sostituita dalla frase:

«Ha un peso compreso tra 1,5 e 2,2 kg.»

Questa forbice tiene conto della commercializzazione del «Brie de Melun» in diverse fasi di stagionatura: più il formaggio è stagionato, più perde acqua e più il suo peso diminuisce. Sotto 1,5 kg di peso, è troppo secco e non presenta più le caratteristiche tipiche della DOP.

Questa frase è inserita anche nel documento unico al posto della frase contenuta nella sintesi: «peso medio di 1,5 kg».

Viene aggiunta la frase seguente:

«Il “Brie de Melun” può essere diviso solo a metà o in porzioni (a punta, dal centro verso lo scalzo) dopo almeno cinque settimane di stagionatura.»

Trattandosi di un formaggio di grandi dimensioni, il «Brie de Melun» è raramente venduto intero al consumatore finale. Vengono aggiunte le regole di sezionamento per garantire che ogni pezzo abbia un bordo di crosta (scalzo) e richiami quindi la forma arrotondata del formaggio e il suo formato; si tratta di una pratica di taglio abituale. Si aggiunge inoltre che il sezionamento può essere effettuato solo dopo almeno cinque settimane di stagionatura.

La stessa frase è inserita anche nel documento unico.

5.2.   «Zona geografica»

Viene aggiunto l’elenco dei comuni della zona geografica per facilitare i controlli. Questo elenco comprende tutti i comuni della zona geografica in cui possono avere luogo tutte le fasi di produzione del latte e di fabbricazione e stagionatura dei formaggi sulla base del codice geografico ufficiale francese del 2017.

5.3.   «PROVA DELL’ORIGINE»

Vengono aggiunti gli obblighi di dichiarazione spettanti agli operatori. Queste modifiche sono legate a cambiamenti legislativi e normativi nazionali. In particolare sono previsti:

l’identificazione degli operatori in vista di un’autorizzazione che ne riconosca la capacità di soddisfare i requisiti del disciplinare;

un paragrafo sulla tenuta dei registri e di documenti relativi alla tracciabilità;

le dichiarazioni necessarie per conoscere e monitorare la produzione;

un paragrafo relativo ai controlli effettuati sulle caratteristiche dei prodotti destinati a essere commercializzati come denominazioni di origine.

5.4.   «Descrizione del metodo di produzione»

Produzione del latte

Nel disciplinare sono aggiunti alcuni paragrafi su bestiame, stabulazione, foraggi grossolani, concentrati e autonomia alimentare (alimentazione e manutenzione delle superfici foraggere) per registrare le pratiche tradizionali.

Bestiame

Viene aggiunta la definizione di mandria da latte: «insieme delle vacche da latte presenti in azienda, comprese le giovenche svezzate e le vacche in asciutta». Questa definizione mira a stabilire chiaramente a quali animali fa riferimento l’espressione «mandria da latte» nel prosieguo del disciplinare, onde evitare confusione e con l’obiettivo di agevolare i controlli.

Viene inoltre aggiunta la composizione della mandria da latte: almeno l’80 % di animali nati nell’azienda o provenienti da mandrie da latte della zona geografica per avere vacche più idonee alle condizioni di allevamento locali (allevamento su paglia, tipo di razione) e alla lavorazione del latte crudo.

Si aggiunge che i tori scelti per l’accoppiamento (inseminazione e monta naturale) devono essere miglioratori in termini di contenuto proteico per mantenere la capacità del latte prodotto nella zona geografica di essere trasformato in «Brie de Melun».

Stabulazione

Si aggiunge che l’uso della paglia è obbligatorio per la lettiera delle vacche da latte, in quanto la stabulazione delle vacche da latte su paglia costituisce una pratica tradizionale nella zona geografica. Questo tipo di stabulazione permette di mantenere un ecosistema microbico che influenza la flora naturale del latte crudo, il quale contribuisce a sua volta alla specificità del «Brie de Melun». Per garantire la qualità della lettiera vengono aggiunte quantità minime di apporto della paglia (0,5 kg per vacca al giorno in sistema a box e 5 kg in stabulazione libera). La paglia viene conservata al coperto per preservarne la qualità.

Alimentazione delle vacche da latte

Viene aggiunta la definizione di razione totale: «l’insieme dei foraggi grossolani (razione di base) e dei concentrati distribuiti», così come la definizione di erba: «qualsiasi prodotto proveniente da prati permanenti, temporanei o artificiali a base di graminacee e/o leguminose» per consentire una migliore comprensione delle disposizioni del disciplinare durante i controlli.

Si aggiunge che l’80 % della materia secca della razione totale della mandria proviene dalla zona geografica e il 50 % dall’azienda stessa, in quanto tradizionalmente le aziende della Brie valorizzano i prodotti connessi delle loro principali colture (cereali, barbabietole) e quelli della zona geografica.

Questa disposizione viene inserita al punto 3.3 del documento unico.

Le aziende agricole sono infatti dedite ad attività di policoltura-allevamento e dispongono pertanto di una varietà di prodotti che possono servire ad alimentare la mandria. Tuttavia gli alimenti concentrati, fonte di azoto, sono spesso insufficienti per soddisfare il fabbisogno delle vacche da latte in lattazione. Gli allevatori devono pertanto ricorrere ad alimenti non originari della zona geografica, per un massimo del 20 % della materia secca della razione totale.

Il sistema locale di alimentazione delle vacche si basa su una razione di base diversificata che valorizza al meglio i prodotti connessi dell’azienda agricola e della zona geografica. Si aggiunge quindi:

l’elenco dei foraggi grossolani autorizzati (erba pascolata, distribuita verde o conservata come insilato, fieno, fasciata o disidratata; cereali e leguminose a maturazione incompleta, distribuiti verdi o conservati come insilati; mais e sorgo distribuiti verdi, conservati come insilati o disidratati; trebbie di cereali; barbabietole da foraggio e altre radici e tuberi e loro polpe fresche, surpressate o disidratate; paglia di cereali, di leguminose e di semi oleosi); vengono apportate precisazioni sulle modalità di distribuzione delle barbabietole da foraggio, delle patate e del foraggio verde;

l’obbligo che la razione di base sia composta da almeno 3 componenti, di cui 2 obbligatori: erba fresca o conservata (4 kg di materia secca per vacca da latte in produzione al giorno, di cui 2 kg provenienti da leguminose da foraggio) e polpa di barbabietola o barbabietola da foraggio (almeno 2 kg di materia secca per vacca da latte in produzione al giorno).

Questa disposizione viene inserita al punto 3.3 del documento unico.

Si aggiunge che l’alimento principale non deve superare il 60 % della quantità di foraggio per garantire una razione diversificata. È tuttavia possibile superare questa soglia se l’alimento principale è l’erba; in tal caso non è obbligatorio rispettare la regola dei 3 componenti.

Questa disposizione viene inserita al punto 3.3 del documento unico.

Per affermare il ruolo dei foraggi grossolani nell’alimentazione delle vacche da latte e rafforzare quindi il legame con la zona geografica, si aggiunge che l’apporto degli alimenti concentrati è limitato al 25 % della materia secca della razione totale per vacca da latte in media all’anno.

Questa disposizione e il seguente elenco sono aggiunti al punto 3.3 del documento unico.

Viene aggiunto un elenco dei concentrati autorizzati con le relative modalità di distribuzione:

cereali e prodotti derivati

semi di leguminose e prodotti derivati

semi o frutti oleosi e prodotti derivati

melassa di barbabietola o di canna da zucchero

siero di latte (solo per i produttori artigianali)

additivi nutrizionali, tranne metionina protetta, urea e suoi derivati

additivi zootecnici.

Viene inoltre aggiunto, per le giovenche, un periodo di pascolo nella zona geografica di almeno 5 mesi.

Si aggiunge che è vietato l’impianto di colture transgeniche su tutte le superfici di un’azienda agricola che produce latte destinato alla trasformazione in denominazione di origine «Brie de Melun» (tale divieto si applica a tutte le specie vegetali che possono essere somministrate agli animali dell’azienda agricola e a tutte le colture di specie che possono contaminarle). Questa disposizione permette di mantenere il legame con il territorio e di rafforzare il carattere tradizionale dell’alimentazione (il 50 % della materia secca della razione totale della mandria proviene dall’azienda agricola).

Manutenzione delle superfici foraggere

Si aggiungono le condizioni relative allo spandimento dei concimi organici (intervallo minimo di 30 giorni tra la concimazione organica e la falciatura o il pascolo su un prato e intervallo di 21 giorni in caso di compost, controllo della qualità dei concimi di origine non agricola e condizioni per lo spandimento dei concimi organici di origine non agricola). L’obiettivo è quello di evitare qualsiasi rischio di contaminazione, essendo il «Brie de Melun» prodotto con latte crudo.

Condizioni di fabbricazione

Vengono aggiunti alcuni paragrafi riguardanti il latte utilizzato, la lavorazione (aggiunta del caglio, formatura, sgocciolamento, salatura, essiccazione/asciugatura), il trasporto prima della stagionatura, la stagionatura e la spedizione.

Questa parte viene completata anche per caratterizzare il percorso tecnologico del «Brie de Melun». L’obiettivo è quello di specificare le pratiche che rientrano tra le competenze degli operatori, inquadrando al contempo i valori di riferimento che permettono di garantire le caratteristiche specifiche del prodotto.

Latte utilizzato

Viene aggiunto un tempo massimo per la raccolta del latte e un tempo massimo per la lavorazione: raccolta ogni 48 ore al massimo e un intervallo di massimo 36 ore tra la raccolta del latte e l’inoculazione: trattandosi di un formaggio prodotto esclusivamente con latte crudo, si tratta di limitare il deterioramento della qualità del latte.

Si aggiunge che:

il latte vaccino crudo utilizzato è standardizzato in materia grassa mediante scrematura parziale del latte a una temperatura massima di 40 °C;

il latte è maturato sotto forma di prematurazione e/o maturazione. La durata di prematurazione è inferiore a 48 ore, a una temperatura massima di 35 °C;

la fase di maturazione ha una durata inferiore a 7 ore, a una temperatura massima di 31 °C;

oltre alle materie prime casearie, sono elencati gli ingredienti ammessi per la produzione: caglio, cloruro di calcio, sale e colture di batteri, di lieviti e di muffe di cui è dimostrata l’innocuità;

è vietato l’uso dei seguenti tipi di latte: microfiltrati, ricombinati, ricostituiti, diluiti, così come è vietata in particolare l’aggiunta di polvere di latte ad eccezione dei lieviti, totalmente o parzialmente concentrati, a prescindere dal processo (ultrafiltrazione, microfiltrazione o altro metodo);

è vietata l’aggiunta di proteine e il latte utilizzato può essere solo latte crudo standardizzato in materia grassa mediante scrematura;

è ammessa la preparazione dei lieviti a partire da polvere a base di latte, ma la percentuale di incorporazione non può superare il 4 % del volume di latte utilizzato nella fabbricazione;

è vietata l’inoculazione con colture termofile, perché le caratteristiche organolettiche del «Brie de Melun» ne risentirebbero.

Si tratta delle competenze e delle pratiche attuali dei produttori di «Brie de Melun».

Lavorazione

Si aggiunge che:

per garantire le caratteristiche del «Brie de Melun», sono vietati i metodi di conservazione a temperatura negativa o in atmosfera modificata delle materie prime e dei prodotti intermedi;

sono autorizzati i materiali tradizionali (legno, paglia, giunco) per le fasi di lavorazione e di stagionatura (si tratta in particolare delle stuoie utilizzate per lo sgocciolamento e il rivoltamento dei formaggi durante la stagionatura).

Viene aggiunto il riferimento relativo al decorso dei tempi di produzione e stagionatura: è calcolato dal giorno di aggiunta del caglio.

- Aggiunta del caglio

La frase:

«Il latte può essere scaldato una sola volta, al momento dell’aggiunta del caglio, a una temperatura massima di 30 °Celsius.»

è sostituita dalla frase:

«Al momento dell’aggiunta del caglio, il latte ha una temperatura massima di 31 °C.»

In pratica, il latte viene scaldato una prima volta per consentire la scrematura e poi scaldato una seconda volta per l’aggiunta del caglio. La disposizione relativa al fatto che il latte può essere scaldato una sola volta, che mirava fondamentalmente a preservare il carattere crudo del latte, viene quindi eliminata. La temperatura di riscaldamento resta inferiore o uguale a 40 °C per garantire l’utilizzo del latte crudo.

Vengono aggiunti sia i valori di riferimento dell’aggiunta di caglio (pH inferiore a 6,5 o acidità superiore a 21 °D, temperatura del latte inferiore o uguale a 31 °C) sia il pH a fine coagulazione (inferiore a 4,8 o acidità superiore a 60 °D) in quanto permettono di descrivere il percorso tecnologico caratteristico del «Brie de Melun».

La frase «La coagulazione dura almeno 18 ore» (durata che figura anche nella sintesi) è sostituita dalla frase «La coagulazione dura almeno 16 ore.» in quanto i parametri sono ampiamente raggiunti dopo 16 ore di coagulazione.

Viene inoltre aggiunto il tipo di caglio, che è di origine bovina, il che esclude sia il caglio vegetale che quello di origine microbica. Sono altresì aggiunte le dosi utilizzate: dose massima di 15 mg per 100 l di latte e concentrazione massima di 750 mg/l di chimosina.

- Formatura

Viene riportata la dimensione interna degli stampi indicata alla voce «Descrizione del prodotto».

Si aggiunge che la cagliata può essere affettata e che è mescolata (la cagliata viene così rotta e comincia a sgocciolare). Si aggiunge inoltre che la cagliata viene collocata negli stampi su apposite stuoie per garantire il drenaggio del siero di latte.

La frase «La pasta ottenuta, essendo molto fragile, deve essere maneggiata con infinita precauzione» è soppressa in quanto non può essere oggetto di controlli precisi.

- Sgocciolamento

Viene aggiunta una durata minima di sgocciolamento di 18 ore, invece dell’aggettivo «lento» del disciplinare vigente, dato il carattere prevalentemente lattico della cagliata. Si aggiunge inoltre che lo sgocciolamento è spontaneo e che sono effettuati almeno due rivoltamenti per favorire l’uscita del siero di latte per gravità. La durata di sgocciolamento di 36 ore indicata nella sintesi è un errore di trascrizione, perché di fatto non corrisponde alla pratica.

- Salatura

Si aggiunge che il formaggio viene salato su entrambi i lati e sullo scalzo entro 48 ore dalla sformatura per consentire una penetrazione uniforme del sale in tutta la pasta. L’obbligo della salatura manuale contenuto nella sintesi, ma non nel disciplinare vigente, non ha motivo di sussistere, in quanto la salatura meccanica è più regolare e omogenea; oggi le tecniche di salatura meccanica sono infatti efficaci e ben gestite.

- Essiccazione/asciugatura

Si aggiunge che dopo lo sgocciolamento il formaggio può essere posto su una stuoia di origine vegetale perché questo facilita l’essiccazione.

Si aggiunge inoltre che dopo la salatura il formaggio è sottoposto a una fase di essiccazione di almeno 10 giorni a una temperatura compresa tra 6 e 12 °C.

- Trasporto prima della stagionatura

Viene aggiunto che i formaggi «appena salati» (prodotti da meno di 7 giorni) possono essere spediti agli stagionatori. Si aggiungono le condizioni di trasporto in modo da non causare un’eccessiva interruzione nel processo di evoluzione dei formaggi: trasporto a temperatura positiva fino a 12 °C e un tempo massimo di trasporto di 24 ore. Qualsiasi tempo di trasporto oltre le 24 ore deve essere aggiunto alle 5 settimane minime di stagionatura.

- Stagionatura:

Si aggiunge che il periodo minimo di stagionatura è conteggiato dal giorno di aggiunta del caglio e non più dal giorno di produzione; questa formulazione è più precisa e permette di effettuare controlli più oggettivi. Tra l’altro questo periodo è portato da 4 a 5 settimane per rafforzare la tipicità del prodotto e tenere conto delle attuali pratiche degli operatori.

Le condizioni di stagionatura sono aggiunte conformemente agli usi correnti:

temperatura compresa tra 4 e 14 °C;

igrometria compresa tra 80 e 98 %;

rivoltamento almeno una volta alla settimana per permettere lo sviluppo regolare della fioritura su entrambi i lati;

rivoltamenti effettuati a mano per via della cagliata friabile e quindi fragile;

stagionatura consentita su tavole di legno; questa tecnica tradizionale è infatti ancora comune.

- Spedizione

Si aggiunge che il «Brie de Melun» è confezionato con carta o pellicola di plastica, con o senza paglia, e che viene trasportato in scatole, scatoloni, cassette di legno o cassette da trasporto. Gli imballaggi utilizzati devono permettere di maneggiare il formaggio senza che possa rompersi.

Queste regole vengono aggiunte nella sezione 3.5 «Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata».

5.5.   «Legame»

Questa voce è stata interamente riscritta per evidenziare con maggiore chiarezza la dimostrazione del legame tra il «Brie de Melun» e la sua zona geografica senza apportare modifiche sostanziali al legame. Questa dimostrazione evidenzia in particolare non solo le condizioni di stagionatura ma anche le condizioni di produzione del latte per consentire l’utilizzo di latte crudo idoneo alla produzione casearia, per il quale sono richieste competenze particolari. La voce «Specificità della zona geografica» riprende sia i fattori naturali della zona geografica sia i fattori umani, sintetizzando la parte storica e sottolineando le competenze specifiche. La voce «Specificità del prodotto» valorizza alcuni elementi introdotti nella descrizione del prodotto. La voce «Legame causale» illustra infine le interazioni tra i fattori naturali e umani e il prodotto.

Questa modifica è apportata anche al documento unico.

5.6.   «Etichettatura»

Viene rimosso il riferimento al logo dell’INAO.

Si aggiunge la frase seguente:

«L’etichettatura del “Brie de Melun” comprende:

il nome della denominazione

il simbolo “DOP” dell’Unione europea.»

Questa modifica è apportata anche al documento unico.

5.7.   «Altro»

Vengono aggiornati sia l’indirizzo del servizio competente dello Stato membro,

sia il nome e i recapiti del gruppo.

Nella voce relativa alla zona geografica,

la frase «regione naturale della Brie al centro della quale sorge la pianura di Melun» è rimossa, in quanto irrilevante ai fini della descrizione della delimitazione della zona geografica.

Quanto alla voce relativa ai riferimenti delle strutture di controllo, sono stati aggiornati il nome e i recapiti delle strutture ufficiali. Questa voce riporta ora i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). È aggiunto che il nome e i recapiti dell’organismo di certificazione sono consultabili sul sito dell’INAO e nella banca dati della Commissione europea.

Quanto alla voce relativa ai requisiti nazionali, viene aggiunta una tabella contenente i principali punti da controllare e il relativo metodo di valutazione.

DOCUMENTO UNICO

«BRIE DE MELUN»

N. UE PDO-FR-00111-AM01 – 26 settembre 2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione (Denominazioni)

«Brie de Melun»

2.   Stato membro o Paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Brie de Melun» è un formaggio a pasta molle a carattere prevalentemente lattico, prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo.

Si presenta sotto forma di cilindro piatto con bordi sporgenti o arrotondati. Lo stampo utilizzato per la produzione del «Brie de Melun» ha un diametro interno di 27-28 cm.

Il formaggio presenta una crosta sottile detta «fiorita», coperta da un rivestimento bianco cosparso di striature o di macchie rosse o marroni.

La pasta è leggermente salata e contiene almeno 45 grammi di materia grassa per 100 g di formaggio nell’estratto secco totale e 40 grammi di materia secca per 100 g di formaggio.

La durata minima di stagionatura è di 5 settimane dal giorno di aggiunta del caglio. In questa fase il formaggio ha un peso compreso tra 1,5 e 2,2 kg.

Dopo 5 settimane di stagionatura il «Brie de Melun» è un formaggio di colore bianco. Ha una pasta friabile, lievemente filante sotto la crosta, un sapore prima latteo poi di lievito e un gusto leggermente acido. Tra la quinta e la ottava settimana il «Brie de Melun» matura lentamente dalla crosta verso il centro, assume una consistenza più morbida e i suoi aromi si sviluppano. Dopo 8-10 settimane il «Brie de Melun» è stagionato al centro, la pasta è omogenea e la consistenza è tra il morbido e il leggermente filante. Si distingue per una punta di amaro, un gusto latteo e un sapore persistente e presenta un odore equilibrato, tra l’animale e il vegetale.

Il «Brie de Melun» può essere diviso solo a metà o in porzioni (a punta, dal centro verso lo scalzo) dopo almeno cinque settimane di stagionatura.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La razione di base dell’alimentazione delle vacche da latte in produzione è diversificata e prevede, per ogni giorno dell’anno, almeno 3 componenti, di cui 2 obbligatori:

un componente a base di erba fresca o conservata, pari ad almeno 4 kg di materia secca. L’erba per le vacche da latte in produzione può essere pascolata o distribuita. Almeno 2 kg di questa materia secca devono provenire da una leguminosa da foraggio;

polpa di barbabietola o barbabietola da foraggio, pari ad almeno 2 kg di materia secca.

L’alimento principale non deve superare il 60 % della razione di base per materia secca. Quando la razione di base comprende più del 60 % di erba, i 3 componenti non sono obbligatori.

L’apporto di alimenti concentrati è limitato al 25 % di materia secca della razione totale per vacca da latte al giorno in media all’anno. Sono ammessi:

cereali e prodotti derivati

semi di leguminose e prodotti derivati

semi o frutti oleosi e prodotti derivati

melassa di barbabietola o di canna da zucchero

siero di latte (solo per i produttori artigianali)

additivi nutrizionali, tranne metionina protetta, urea e suoi derivati

additivi zootecnici.

Almeno l’80 % della materia secca della razione totale della mandria da latte deve provenire dalla zona geografica e la quota media annua degli alimenti provenienti dalla zona geografica e prodotti dall’azienda agricola deve rappresentare almeno il 50 % della materia secca della razione totale della mandria.

Le aziende agricole sono infatti dedite ad attività di policoltura-allevamento e dispongono pertanto di una varietà di prodotti che possono servire ad alimentare la mandria. Tuttavia gli alimenti concentrati, fonte di azoto, sono spesso insufficienti per soddisfare il fabbisogno delle vacche da latte in lattazione. Gli allevatori devono pertanto ricorrere ad alimenti non originari della zona geografica, per un massimo del 20 % della materia secca della razione totale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione di latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi hanno luogo nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Brie de Melun» è confezionato con carta o pellicola di plastica, con o senza paglia. Viene trasportato in scatole, scatoloni, cassette di legno o cassette da trasporto. Infatti, a causa della friabilità della pasta, l’imballaggio deve consentire di maneggiare il formaggio senza che quest’ultimo possa rompersi.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’etichettatura del «Brie de Melun» comprende:

il nome della denominazione

il simbolo «DOP» dell’Unione europea

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Dipartimento di Seine-et-Marne (77);

Dipartimento dell’Aube (10):

Comuni interamente compresi: Avant-Les-Marcilly, Avon-La-Peze, Bercenay-Le-Hayer, Bourdenay, Bouy-Sur-Orvin, Charmoy, Courceroy, Dierrey-Saint-Julien, Dierrey-Saint-Pierre, Echemines, Faux-Villecerf, Fay-Les-Marcilly, Ferreux-Quincey, Fontaine-Macon, Fontenay-De-Bossery, Gumery, La Louptiere-Thenard, Marcilly-Le-Hayer, Marigny-Le-Chatel, Marnay-Sur-Seine, Le Meriot, Mesnil-Saint-Loup, La Motte-Tilly, Nogent-Sur-Seine, Planty, Pont-Sur-Seine, Pouy-Sur-Vannes, Prunay-Belleville, Rigny-La-Nonneuse, Saint-Aubin, Saint-Flavy, Saint-Lupien,Saint-Nicolas-La-Chapelle, Soligny-Les-Etangs, Trainel, Trancault, Villadin;

Comuni parzialmente compresi: Aix-Villemaur-Palis

Dipartimento dell’Yonne (89): La Belliole, Brannay, Champigny, La Chapelle-Sur-Oreuse, Chaumont, Cheroy, Compigny, Courlon-Sur-Yonne, Courtoin, Cuy, Dollot, Domats, Evry, Foucheres, Gisy-Les-Nobles, Jouy, Lixy, Michery, Montacher-Villegardin, Pailly, Plessis-Saint-Jean, Pont-Sur-Yonne, Saint-Agnan, Saint-Serotin,Saint-Valerien, Savigny-Sur-Clairis, Serbonnes, Sergines, Thorigny-Sur-Oreuse, Vallery, Vernoy, Villeblevin, Villebougis, Villemanoche, Villenavotte, Villeneuve-La-Dondagre,Villeneuve-La-Guyard, Villeperrot, Villeroy, Villethierry, Perceneige, Vinneuf.

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica della DOP «Brie de Melun» corrisponde alla regione naturale della Brie che, nella parte orientale dell’Île-de-France, costituisce una regione naturale ben delimitata per composizione del suolo e orografia. Il paesaggio della zona geografica è costituito da vasti altipiani che si estendono principalmente tra la parte inferiore della valle della Marna e la parte centrale della vanne della Senna. A causa dell’impermeabilità del sottosuolo, le acque non penetrano in profondità, tanto da influenzare il paesaggio che è scolpito da numerose vallate.

Gli altipiani coperti da loess sono fertili e favorevoli alle grandi colture cerealicole e foraggere. I versanti delle piccole valli coperti di argilla sono meno propizi alla cerealicoltura e, come nei fondivalle, presentano prati idonei al pascolo.

Gli altipiani erano storicamente dedicati alle colture cerealicole, mentre l’allevamento era praticato nelle valli e nelle colline, proprio dove si trova la città di Melun.

Nel XVIII secolo gli agronomi consigliarono di sostituire, nella pratica della rotazione (avvicendamento triennale), il ritiro dalla produzione con una coltura di leguminose a pascolo temporaneo. Oltre agli effetti benefici per la produzione cerealicola, questa pratica permetteva di produrre grandi quantità di foraggi utilizzate nell’alimentazione degli animali. Da allora alcune aziende cerealicole della Brie si sono orientate verso la policoltura e l’allevamento.

La Brie non è però diventata una terra specializzata nell’allevamento: la particolarità di questo sistema regionale è stata infatti di inserire l’allevamento in una rotazione orientata di base alla produzione di cereali. La paglia ricavata da quest’importante produzione cerealicola veniva utilizzata per la lettiera delle vacche.

Con lo sviluppo dell’industria dell’alcool e dello zucchero, anche la produzione della barbabietola da zucchero è diventata una componente essenziale della policoltura della Brie. I prodotti connessi venivano consumati dal bestiame e questo era considerato il miglior modo per valorizzare tutto ciò che le aziende agricole producevano e che non poteva essere commercializzato. Nell’alimentazione della mandria si ritrovavano pertanto numerosi sottoprodotti dei cereali (paglia, pagliuzze e crusca), ma anche panelli e barbabietole.

Il Brie veniva prodotto nelle fattorie e la dimensione degli stampi corrispondeva alla quantità di latte disponibile in azienda. Alla fine del XIX secolo la produzione di formaggio diventa redditizia e le condizioni di produzione migliorarono di conseguenza. Anche la tecnologia è gestita meglio e questo porta alla fabbricazione di due tipi di formaggio: il «Brie de Melun» di piccole dimensioni, con una tecnologia di tipo lattico, e formaggi più grandi con una tecnologia a coagulazione presamica.

Queste diverse competenze sono tuttora ben presenti: produzione di un latte ricco di materia proteica idoneo alla produzione casearia, maturazione del latte e realizzazione di un lungo processo di coagulazione per la produzione della cagliata lattica, seguito dal mescolamento della cagliata e dalla collocazione in piccoli stampi.

Il «Brie de Melun» è un formaggio di latte vaccino crudo a carattere prevalentemente lattico, a pasta molle e crosta fiorita.

Prodotto in stampi cilindrici di 27-28 cm di diametro, ha la forma di una galette con bordi sporgenti o arrotondati.

Quando è stagionato, il «Brie de Melun» presenta una crosta sottile coperta da un rivestimento bianco cosparso di striature o di macchie rosse o marroni.

Dopo 5 settimane di stagionatura, ha una pasta friabile, lievemente filante sotto la crosta, un sapore prima latteo poi di lievito e un gusto leggermente acido.

Tra la quinta e la ottava settimana il «Brie de Melun» matura lentamente dalla crosta verso il centro, assume una consistenza più morbida e i suoi aromi si sviluppano. Dopo 8-10 settimane, quando è stagionato al centro, la sua consistenza è tra il morbido e il leggermente filante e si distingue per una punta di amaro, un gusto latteo e un sapore persistente.

In questa regione a vocazione cerealicola, per alimentare le mandrie, le aziende che praticano policoltura-allevamento utilizzano leguminose, barbabietole e una grande varietà di derivati della barbabietola e dei cereali disponibili localmente. Queste razioni a base di prodotti connessi danno un latte relativamente povero di materia grassa, ma ricco di materia proteica e quindi idoneo alla produzione casearia. Inoltre la stabulazione delle vacche su paglia garantisce il mantenimento di un ecosistema microbico, che influisce sulla flora naturale del latte crudo.

Oltre alle condizioni di alimentazione delle vacche, il «Brie de Melun» deve infatti la sua specificità all’uso esclusivo di latte crudo e alla tecnologia di produzione di tipo lattico. Questo richiede competenze specifiche che i produttori della zona geografica hanno saputo alimentare e preservare.

Sviluppate originariamente in aziende agricole in cui venivano impiegati metodi di fabbricazione che richiedevano attrezzature semplici e lasciavano ai produttori la flessibilità necessaria per svolgere i loro vari compiti, queste competenze si esprimono soprattutto attraverso la maturazione del latte, la lunga durata di coagulazione (almeno 16 ore), la rottura e il mescolamento della cagliata per iniziare lo sgocciolamento in vasca e l’uso di stampi di diametro ridotto per compensare la friabilità del formaggio.

Infine, le cure apportate alla lavorazione dei formaggi, a partire dalla salatura con sale e per tutto il processo di stagionatura, permettono al «Brie de Melun» di rivelare i suoi aromi specifici.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-BrieMelun-190507.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.