| ISSN 1977-0944 | ||
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82 | |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 63° anno | 
| Sommario | pagina | |
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 | II Comunicazioni | |
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 | COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 82/01 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9647 — GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/CleverShuttle Düsseldorf) ( 1 ) | |
| 2020/C 82/02 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9733 — ENGIE/Mirova/Predica/JV) ( 1 ) | 
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 | IV Informazioni | |
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 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 82/03 | ||
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 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI | |
| 2020/C 82/04 | Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 ) | |
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 | INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 82/05 | 
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 | V Avvisi | |
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 | PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 82/06 | Notifica preventiva di concentrazione Caso M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company ( 1 ) | |
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 | ALTRI ATTI | |
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 | Commissione europea | |
| 2020/C 82/07 | 
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 | (1) Testo rilevante ai fini del SEE. | 
| IT | 
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
| 12.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82/1 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9647 — GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/CleverShuttle Düsseldorf)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 82/01)
Il 3 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9647. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
| 12.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82/2 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9733 — ENGIE/Mirova/Predica/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 82/02)
Il 6 marzo 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9733. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
| 12.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82/3 | 
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 marzo 2020
(2020/C 82/03)
1 euro =
            
         
| 
 | Moneta | Tasso di cambio | 
| USD | dollari USA | 1,1336 | 
| JPY | yen giapponesi | 118,55 | 
| DKK | corone danesi | 7,4726 | 
| GBP | sterline inglesi | 0,87690 | 
| SEK | corone svedesi | 10,7238 | 
| CHF | franchi svizzeri | 1,0591 | 
| ISK | corone islandesi | 145,70 | 
| NOK | corone norvegesi | 10,8558 | 
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | 
| CZK | corone ceche | 25,770 | 
| HUF | fiorini ungheresi | 335,46 | 
| PLN | zloty polacchi | 4,3180 | 
| RON | leu rumeni | 4,8213 | 
| TRY | lire turche | 7,0236 | 
| AUD | dollari australiani | 1,7389 | 
| CAD | dollari canadesi | 1,5579 | 
| HKD | dollari di Hong Kong | 8,8071 | 
| NZD | dollari neozelandesi | 1,7951 | 
| SGD | dollari di Singapore | 1,5741 | 
| KRW | won sudcoreani | 1 348,07 | 
| ZAR | rand sudafricani | 18,2100 | 
| CNY | renminbi Yuan cinese | 7,8801 | 
| HRK | kuna croata | 7,5745 | 
| IDR | rupia indonesiana | 16 269,99 | 
| MYR | ringgit malese | 4,8002 | 
| PHP | peso filippino | 57,383 | 
| RUB | rublo russo | 81,3785 | 
| THB | baht thailandese | 35,584 | 
| BRL | real brasiliano | 5,2874 | 
| MXN | peso messicano | 23,9025 | 
| INR | rupia indiana | 83,5215 | 
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
| 12.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82/4 | 
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 82/04)
| Stato Membro | Italia | ||||||||
| Rotte interessate | 
 
 
 
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| Periodo di validità del contratto | Dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023 | ||||||||
| Termine ultimo per la presentazione delle offerte | 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso | ||||||||
| Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico | 
 Tel. +39 0644596515 e mail: osp@enac.gov.it Sito internet: http://www.mit.gov.it http://www.enac.gov.it | 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Commissione europea
| 12.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82/5 | 
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2020/C 82/05)
1.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2.
ProceduraI produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3.
TermineIn base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.| Prodotto | Paesi di origine o di esportazione | Misure | Riferimento | Data di scadenza (3) | 
| Tubi senza saldature, di ferro o di acciaio | Repubblica popolare cinese | Dazio antidumping | Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio | 9.12.2020 | 
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
| 12.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82/6 | 
Notifica preventiva di concentrazione
Caso M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 82/06)
1.
In data 28 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
| — | United Group BV («United Group», Paesi Bassi), controllata in portafoglio di BC Partners LLP («BC Partners», Regno Unito), | 
| — | Viva Telecom Bulgaria OOD («Viva», denominata insieme alle controllate «Bulgarian Telecommunications Company Group» o «BTC Group», Bulgaria). | 
United Group, attraverso la società veicolo United Group Bulgaria EOOD, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di BTC Group.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:| — | United Group: presta servizi di media e di telecomunicazione nell’Europa sud‐orientale; | 
| — | BTC Group: operatore di telecomunicazioni attivo in Bulgaria con il marchio VIVACOM. | 
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9679 — United Group/Bulgarian Telecommunications Company
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
| Commissione europea | 
| Direzione generale Concorrenza | 
| Protocollo Concentrazioni | 
| 1049 Bruxelles/Brussel | 
| BELGIQUE/BELGIË | 
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
| 12.3.2020 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 82/8 | 
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2020/C 82/07)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Val de Loire»
Numero di riferimento PGI-FR-A1225-AM02
Data della comunicazione: 19 dicembre 2019
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Tipo di vitigni
Per far fronte ai cambiamenti climatici e a preoccupazioni ambientali e di salute pubblica, sono state aggiunte al presente disciplinare varietà resistenti e più idonee alle nuove condizioni climatiche. Queste varietà sono state selezionate in base alle loro caratteristiche organolettiche per garantire la salvaguardia dei fattori determinanti dell’IGP. Si tratta delle varietà Artaban N, Vidoc N, Cabernet Cortis N, Floreal B, Voltis B, Soreli B e Souvignier Gris B.
Il documento unico è modificato di conseguenza al punto 7.
2. Obblighi di dichiarazione
La data di trasmissione, all’organismo di tutela e di gestione, della copia della dichiarazione di raccolta o di produzione è stata rinviata di 15 giorni per tenere conto degli usi e della data di presentazione delle dichiarazioni di raccolta informatizzate.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
3. Indirizzo
L’indirizzo dell’INAO indicato nel disciplinare è stato aggiornato.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Val de Loire
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
L’IGP «Val de Loire» è riservata ai vini fermi rossi, rosati, bianchi e chiaretti.
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico effettivo ≥ 8,5 % per la zona B e ≥ 9 % per la zona C. Dopo l’arricchimento, i vini rossi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
Al momento dell’immissione in commercio, i vini rossi devono aver completato la fermentazione malolattica, ad eccezione dei vini con menzione «primeur» o «nouveau».
L’IGP «Val de Loire» può essere concessa ai vini ottenuti senza alcun arricchimento e con un titolo alcolometrico volumico totale compreso tra il 15 e il 20 %, ad eccezione dei vini prodotti nella zona di denominazione e nelle superfici coltivate a Chenin B nei dipartimenti di Maine-et-Loire e dell’Indre-et-Loire.
Le altre caratteristiche analitiche sono quelle stabilite dalla normativa europea.
I vini bianchi con tenore di zuccheri fermentescibili ≥ 45 g/L presentano, in deroga, un tenore massimo di acidità volatile stabilita mediante decreto congiunto del ministro con delega ai consumi e del ministro dell’Agricoltura.
I vini sono spesso caratterizzati da aromi fruttati, anche se la loro intensità e natura variano a seconda dei vitigni e delle tecnologie utilizzate. Nei vini bianchi, rosati e chiaretti, i metodi di vinificazione permettono l’espressione di note fruttate e floreali, pur mantenendo una certa freschezza, mentre nei vini rossi le vinificazioni sono mirate a ottenere strutture morbide.
| Caratteristiche analitiche generali | |
| Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) | 
 | 
| Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) | 
 | 
| Acidità totale minima | in milliequivalenti per litro | 
| Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) | 
 | 
| Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) | 
 | 
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime
90 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Val de Loire» hanno luogo:
| — | nei seguenti dipartimenti: Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loira Atlantica, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Sarthe, Vendée, Vienne; | 
| — | nei seguenti cantoni del dipartimento di Deux-Sèvres: Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Celles-sur-Belle, Cerizay, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l’Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, Lezay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Melle, Ménigoute, Moncoutant, La Mothe-Saint-Héray, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Parthenay, Prahecq, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Maixent-l’Ecole 1er Canton, Saint-Maixent-l’Ecole 2e Canton, Saint-Varent, Sauzé-Vaussais, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er Canton, Thouars 2e Canton. | 
7. Varietà principale/i di uve da vino
| 
 | Sauvignon gris G - Fié gris | 
| 
 | Cot N - Malbec | 
| 
 | Abouriou B | 
| 
 | Gamay N | 
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 | Cabernet franc N | 
| 
 | Cabernet Sauvignon N | 
| 
 | Egiodola N | 
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 | Gamay de Bouze N | 
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 | Gamay de Chaudenay N | 
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 | Grolleau N | 
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 | Grolleau gris G | 
| 
 | Négrette N | 
| 
 | Pinot noir N | 
| 
 | Pineau d’Aunis N | 
| 
 | Merlot N | 
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 | Vidoc N | 
| 
 | Artaban N | 
| 
 | Cabernet cortis N | 
| 
 | Chardonnay B | 
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 | Chenin B | 
| 
 | Folle blanche B | 
| 
 | Melon (B) | 
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 | Orbois B | 
| 
 | Pinot blanc B | 
| 
 | Pinot gris G | 
| 
 | Floreal B | 
| 
 | Voltis B | 
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 | Soreli B | 
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 | Souvignier gris Rs | 
| 
 | Sauvignon B - Sauvignon blanc | 
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 | Sacy B | 
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona geografica di produzione comprende 14 dipartimenti del bacino idrografico della Loira, che si estende dal Massiccio centrale fino all’estuario del Pays Nantais. Dalle antiche terre del Massiccio armoricano della regione di Nantes e dell’Angiò, dal gesso bianco della regione di Saumur e della Turenna alle rocce vulcaniche dei monti dell’Alvernia, la Loira attraversa realtà geopedologiche molto diverse. Complessivamente temperato, il clima della Valle della Loira è oceanico nella regione di Nantes e nell’Angiò, mentre presenta un’influenza continentale in Turenna ed è semi-continentale nel Centro-Valle della Loira. I vigneti godono di una pluviometria regolare durante tutto l’anno e di temperature miti senza eccessi. Pur caratterizzata da una grande varietà di condizioni climatiche e geopedologiche, la Valle della Loira si presenta complessivamente in modo omogeneo per effetto della sua posizione settentrionale e del suo clima. Storicamente, sono stati i Romani ad aver impiantato la vite, soprattutto nella regione di Nantes, ma è solo dal V secolo che i vigneti si diffondono realmente ed è con l’ascesa al trono d’Inghilterra di Enrico II, conte d’Angiò, nel 1154, che questi vigneti registrano un vero sviluppo. Da straordinario asse di circolazione, la Loira ha favorito l’esistenza dei vigneti lungo le sue sponde e il commercio dei vini. Nel XIX secolo, l’arrivo della ferrovia mette i viticoltori della Valle della Loira in concorrenza con quelli delle altre regioni francesi, incentivando in queste terre lo sviluppo di una produzione di qualità. Nel 1968 vengono istituiti i vins de Pays e il decreto del 16 dicembre 1981 segna la nascita di un vin de Pays régional nel bacino della Loira: i «Vins de pays du jardin de la France». Con il decreto del 12 maggio 2007 i vini della Valle della Loira passano da identità storica a vera e propria identità geografica e i «Vins de Pays du Jardin de la France» diventano i « Vins de Pays du Val de Loire». L’IGP «Val de Loire» conta sia vini bianchi che vini rossi e rosati, con una produzione che negli ultimi anni è di 400 000 hl/anno. Dominano i vini bianchi, che qui hanno trovato un terreno d’elezione, con il 53 % dei volumi dichiarati, seguiti dai rossi con il 27 % e dai rosati con il 20 %. Quasi il 90 % delle IGP «Val de Loire» sono prodotte da un unico vitigno e tutte le 24 varietà utilizzate per la produzione sono coltivate da sempre nella regione. L’IGP «Val de Loire» si esprime attraverso vitigni di fama internazionale, tra cui i principali sono il Sauvignon B, lo Chardonnay B, lo Chenin B, il Gamay N, il Pinot noir N, il Cabernet Franc N e il Cabernet Sauvignon N, ma anche attraverso varietà locali come il Grolleau Gris G, il Grolleau N, il Melon B o il Pineau d’Aunis N. Il rispetto della qualità e dell’origine delle uve è garantito dalla definizione di condizioni di produzione e di parametri analitici precisi, oltre che da controlli organolettici. I vitigni a bacca bianca, per lo più vinificati a secco, si distinguono per la freschezza e per la delicatezza dei loro aromi fruttati e floreali. I rosati e i chiaretti sono leggeri e vivaci mentre i rossi, dalla struttura leggera o talvolta corposa, sono morbidi e freschi. L’IGP «Val de Loire» può anche comportare la menzione «primeur» o «nouveau», soprattutto nei vini ottenuti dai vitigni Sauvignon B e Gamay N. Si tratta di vini carezzevoli, aromatici e leggeri. I produttori hanno saputo preservare l’identità e la tradizione vitivinicola di questa regione, che trova lungo la Loira un clima favorevole alla viticoltura. Questi vigneti sono l’espressione di usanze vitivinicole antiche e costanti nel tempo, che i viticoltori si sono tramandati di generazione in generazione. La reputazione dei vini della Valle della Loira vanta una lunga storia, che è anche frutto degli scambi commerciali, un tempo agevolati dalla navigazione fluviale. I vitigni dell’IGP «Val de Loire IGP» sono idonei alla diversità delle condizioni climatiche e dei terreni di questa vasta regione e sono orientati per lo più alla produzione di vini bianchi, ma l’introduzione di nuovi vitigni e gli sforzi tecnologici dei viticoltori hanno, in tempi più recenti, favorito la produzione di vini rossi. Fin dalla loro istituzione nel 1981, i vini della Valle della Loira sono l’espressione di una produzione di qualità e della professionalizzazione dei loro operatori. Forte dei suoi 1 600 viticoltori e con una quindicina di cantine cooperative e un centinaio di commercianti, l’IGP «Val de Loire» esercita un reale peso economico sulla produzione vinicola del bacino della Valle della Loira. Nel cuore di una regione vitivinicola storica ed estesa, il retaggio di competenze antiche nell’arte della coltivazione della vite e della vinificazione ha permesso lo sviluppo di una fitta rete di centri di ricerca scientifica e tecnica specializzati in questo settore e di istituti di formazione in ambito vitivinicolo. In cambio, i risultati di questi centri di ricerca e il livello di formazione dei professionisti hanno dato un importante impulso ai vini dell’IGP «Val de Loire». In questa regione dal forte patrimonio storico (moltissimi castelli presenti), classificata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, lo sviluppo dell’enoturismo contribuisce al rafforzamento della reputazione dell’IGP «Val de Loire».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
| 
 | Quadro normativo: | 
| 
 | legislazione nazionale | 
| 
 | Tipo di condizione ulteriore: | 
| 
 | deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata | 
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Val de Loire» è costituita dai seguenti circondari limitrofi della zona geografica:
| — | circondari del dipartimento della Mayenne: Château-Gontier, Laval, Mayenne | 
| — | circondari del dipartimento di Deux-Sèvres: Niort | 
Norme in materia di etichettatura
| 
 | Quadro normativo: | 
| 
 | legislazione nazionale | 
| 
 | Tipo di condizione ulteriore: | 
| 
 | disposizioni supplementari in materia di etichettatura | 
| 
 | Descrizione della condizione: | 
L’indicazione geografica protetta «Val de Loire» può essere integrata dal nome delle seguenti unità geografiche più piccole: Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loira Atlantica, Loiret, Maine-et-Loire, Nièvre, Sarthe, Vendée, Vienne, Marches de Bretagne, Pays de Retz, secondo le disposizioni stabilite dal disciplinare.
Le dimensioni dei caratteri del nome di una delle unità geografiche più piccole non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome dell’indicazione geografica protetta «Val de Loire».
L’indicazione geografica protetta «Val de Loire» può essere completata con le menzioni «primeur» o «nouveau».
L’indicazione geografica protetta «Val de Loire» può essere integrata con il nome di uno o più vitigni.
Il nome della varietà Sauvignon o della varietà Grolleau può figurare nell’etichettatura dei vini a indicazione geografica protetta «Val de Loire» per indicare, rispettivamente, i vini ottenuti da un assemblaggio di Sauvignon B e Sauvignon gris G o da un assemblaggio di Grolleau N e Grolleau gris G.
Il logo IGP dell’Unione europea è riportato in etichetta quando la dicitura «Indicazione geografica protetta» è sostituita dall’espressione tradizionale «Vin de pays».
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-98dad001-e64f-42b0-93af-ba89e4bbafee