ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 81

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
11 marzo 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2020/C 81/01

Parere della Commissione del 9 marzo 2020 sul progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal deposito temporaneo di rifiuti radioattivi a bassa-media attività di Krümmel, situato nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 81/02

Tassi di cambio dell'euro — 10 marzo 2020

3

 

Corte dei conti

2020/C 81/03

Relazione speciale 06/2020 Mobilità urbana sostenibile nell’UE: senza l’impegno degli Stati membri non potranno essere apportati miglioramenti sostanziali

4

 

Comitato di risoluzione unico

2020/C 81/04

Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti della AS PNB Banka

5


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 81/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

6

2020/C 81/06

Avviso destinato a Jamaah Ansharut Daulah, allo Islamic State in Iraq and the Levant – Libya e allo Islamic State in Iraq and the Levant - Yemen, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2020/390 della Commissione

9


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

11.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2020

sul progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal deposito temporaneo di rifiuti radioattivi a bassa-media attività di Krümmel, situato nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2020/C 81/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).

Il 20 settembre 2019 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) provenienti dal deposito temporaneo di rifiuti radioattivi a bassa-media attività di Krümmel.

La Commissione, sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni da essa richieste il 14 ottobre 2019 e fornite dalle autorità tedesche il 19 novembre 2019, dopo aver consultato il gruppo di esperti ha formulato il seguente parere:

1.

la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 150 km;

2.

in condizioni normali d’esercizio lo scarico di effluenti radioattivi gassosi non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3).

Poiché l’esercizio normale non comporterà lo scarico di effluenti radioattivi liquidi nell’ambiente, il deposito non è soggetto a un’autorizzazione di scarico regolamentare per tali effluenti.

3.

I rifiuti solidi radioattivi secondari sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania;

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito temporaneo di rifiuti radioattivi a bassa-media attività di Krümmel, situato nel Land dello Schleswig-Holstein (Germania), non sia tale da comportare, né durante l’esercizio normale, né in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2020.

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 marzo 2020

(2020/C 81/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1390

JPY

yen giapponesi

118,65

DKK

corone danesi

7,4714

GBP

sterline inglesi

0,87385

SEK

corone svedesi

10,8015

CHF

franchi svizzeri

1,0594

ISK

corone islandesi

145,30

NOK

corone norvegesi

10,8433

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,725

HUF

fiorini ungheresi

336,20

PLN

zloty polacchi

4,3260

RON

leu rumeni

4,8178

TRY

lire turche

6,9884

AUD

dollari australiani

1,7377

CAD

dollari canadesi

1,5579

HKD

dollari di Hong Kong

8,8496

NZD

dollari neozelandesi

1,8006

SGD

dollari di Singapore

1,5817

KRW

won sudcoreani

1 357,12

ZAR

rand sudafricani

18,1596

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9240

HRK

kuna croata

7,5425

IDR

rupia indonesiana

16 282,00

MYR

ringgit malese

4,8265

PHP

peso filippino

57,537

RUB

rublo russo

81,5975

THB

baht thailandese

35,809

BRL

real brasiliano

5,3243

MXN

peso messicano

23,8739

INR

rupia indiana

84,1100


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

11.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/4


Relazione speciale 06/2020

«Mobilità urbana sostenibile nell’UE: senza l’impegno degli Stati membri non potranno essere apportati miglioramenti sostanziali»

(2020/C 81/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 06/2020: «Mobilità urbana sostenibile nell’UE: senza l’impegno degli Stati membri non potranno essere apportati miglioramenti sostanziali».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


Comitato di risoluzione unico

11.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/5


Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti della AS PNB Banka

(2020/C 81/04)

Il 15 agosto 2019, il Comitato di risoluzione unico ha deciso di non sottoporre la AS PNB Banka a risoluzione. La presente decisione si basa sulla conclusione che non è stata soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 (1). Gli elementi principali della decisione sono i seguenti:

Data di adozione della decisione:

15 agosto 2019

Decisione n.:

SRB/ESS/2019/131

Destinatario:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Ente:

PNB Banka

Applicazione del potere di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale:

No

Azione di risoluzione:

No

Aiuti del Fondo:

No

Per maggiori informazioni in merito alla presente decisione si rimanda al sito Internet ufficiale del Comitato di risoluzione unico: https://srb.europa.eu/en/content/pnb


(1)  () GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

11.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/6


Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 81/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige»

n. UE: PGI-IT-02392 – 14 febbraio 2018

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.3.: prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è un pane secco croccante alla segale, con alveolatura irregolare, conservabile, aromatico dalla marcata nota di finocchio, leggermente acido, con un’umidità tra il 4 e il 6 %.

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» si presenta di forma appiattita e rotonda irregolare:

Diametro

:

da 3 cm a 35 cm

Spessore

:

da 0,3 a 1,5 cm

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» si può conservare fino a diciotto mesi.

Per la produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» sono impiegati i seguenti ingredienti: farina di segale (min. 50 %), farina di frumento di grano tenero e/o di farro, sale, malto di frumento o orzo, lievito e pasta madre (minimo 4 %) prodotta nell’azienda, semi di finocchio e altre spezie.

Il seme di finocchio (Foeniculum vulgare) è una spezia caratteristica del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige».

Nella preparazione possono essere usati, oltre ai semi di finocchio (Foeniculum vulgare), il cumino selvatico (Cuminum silvestre), la trigonella (Trigonella caerulea), come anche il coriandolo (Coriandrum sativum) e l’anice (Pimpinella Anisum L.), utilizzati per aromatizzare il pane.

Si possono aggiungere grassi vegetali.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo di panificazione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» avviene nell’area geografica delimitata al punto 4.

La pasta madre utilizzata per la produzione di «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» viene prodotta nell’area geografica delimitata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’immissione al consumo può avvenire in pani sfusi o in confezioni idonee per alimenti.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le confezioni dovranno riportare, oltre a quelle previste dalla normativa, le seguenti informazioni:

per il mercato italiano l’indicazione del tipo di pane, dunque «pane croccante alla segale»;

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore.

Per il pane sfuso:

la dicitura «Südtiroler Schüttelbrot IGP» e/o «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» è posta su un apposito cartellino da esporre sullo scaffale di vendita.

La designazione dell’indicazione geografica protetta «Schüttelbrot Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot» (lingua tedesca) deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» e/o dalla sigla «IGP», che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato, e dal simbolo dell’Unione europea.

È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori.

Il logo «Schüttelbrot Alto Adige IGP» (lingua italiana) o «Südtiroler Schüttelbrot g.g.A.» (lingua tedesca) deve essere sempre riprodotto sull’etichetta frontale ovvero principale del prodotto.

Il logo è il seguente:

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» comprende l’intero territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

5.   Legame con la zona geografica

La richiesta di registrazione del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è basata sul caratteristico metodo di produzione adottato nella zona che permette al prodotto di distinguersi sul mercato dagli altri pani italiani.

Il «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» si distingue dagli altri pani italiani per il suo aspetto esteriore rotondo e sottile, per la sua struttura tipica croccante, per il basso contenuto di umidità che conferisce una lunga conservabilità.

Le caratteristiche della denominazione «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» sono strettamente legate al metodo di lavorazione che prevede, dopo la lievitazione, una specifica fase di scuotimento e appiattimento dei panetti che assumono una forma rotonda e appiattita. Il prodotto deve parte del suo nome proprio a questa fase di scuotimento, detta in tedesco «schütteln».

Le forme appiattite sono poi cotte fino a divenire croccanti. Il processo di cottura adottato nella zona di produzione è finalizzato all’ottenimento di un pane non solo croccante e friabile, ma anche con scarsa umidità che ne permette una conservabilità fino a 18 mesi.

Questa caratteristica ha una connotazione locale dal punto di vista storico molto importante. Infatti, antiche scritture medioevali indicano come una delle caratteristiche del prodotto fosse già allora la lunga conservabilità. Questa caratteristica ha permesso il sostentamento delle popolazioni della zona che, per il clima piuttosto rigido e relativamente secco e per le difficoltà legate all’isolamento degli insediamenti rurali di alta montagna, hanno beneficiato della lunga conservabilità del «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» per la costituzione di scorte alimentari, per superare i momenti più difficili dell’anno.

Un’altra caratteristica del pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» sono le spezie utilizzate nella panificazione; tra queste è tipico l’utilizzo del seme di finocchio (Foeniculum vulgare), che a differenza delle altre spezie è sempre presente in ricetta, perchè utilizzato in passato non solo per aromatizzare il pane ma anche per favorire la digestione.

Oggi il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è apprezzato dalla popolazione altoatesina e da turisti perché fa parte di una tipica merenda altoatesina, accompagnata da speck, formaggio e vino dell’Alto Adige. In tal senso il pane «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» rappresenta uno strumento fondamentale dell’enogastronomia della Provincia di Bolzano.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la richiesta di registrazione della IGP «Südtiroler Schüttelbrot»/ «Schüttelbrot Alto Adige» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 21 dicembre 2017.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335"

oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


11.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/9


Avviso destinato a Jamaah Ansharut Daulah, allo Islamic State in Iraq and the Levant – Libya e allo Islamic State in Iraq and the Levant - Yemen, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2020/390 della Commissione

(2020/C 81/06)

1.   

La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l'Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda nonché

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è "associata/o" all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.   

Il 4 marzo 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta delle voci Jamaah Ansharut Daulah, Islamic State in Iraq and the Levant - Libya e Islamic State in Iraq and the Levant - Yemen all'elenco del comitato per le sanzioni contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Jamaah Ansharut Daulah, Islamic State in Iraq and the Levant - Libya e Islamic State in Iraq and the Levant - Yemen possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

STATI UNITI D'AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/390 (2) recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge le voci Jamaah Ansharut Daulah, Islamic State in Iraq and the Levant - Libya e Islamic State in Iraq and the Levant - Yemen all'elenco dell'allegato I del regolamento ("allegato I").

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

(1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis), nonché

2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.   

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/390 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

"Misure restrittive"

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione(UE) 2020/390 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.   

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 74 del 11.3.2020, pag. 20.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.