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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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2020/C 76/02 |
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RISOLUZIONI |
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2020/C 76/03 |
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2020/C 76/04 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI)) |
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2020/C 76/05 |
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2020/C 76/06 |
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2020/C 76/07 |
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2020/C 76/08 |
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2020/C 76/09 |
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2020/C 76/10 |
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2020/C 76/11 |
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2020/C 76/12 |
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2020/C 76/13 |
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2020/C 76/14 |
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2020/C 76/15 |
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2020/C 76/16 |
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2020/C 76/17 |
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2020/C 76/18 |
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2020/C 76/19 |
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2020/C 76/20 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione in Nicaragua (2018/2711(RSP)) |
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2020/C 76/21 |
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2020/C 76/22 |
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2020/C 76/23 |
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2020/C 76/24 |
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RACCOMANDAZIONI |
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2020/C 76/25 |
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III Atti preparatori |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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2020/C 76/26 |
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2020/C 76/27 |
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2020/C 76/28 |
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2020/C 76/29 |
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2020/C 76/30 |
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2020/C 76/31 |
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2020/C 76/32 |
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2020/C 76/33 |
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2020/C 76/34 |
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2020/C 76/35 |
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2020/C 76/36 |
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2020/C 76/37 |
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2020/C 76/38 |
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2020/C 76/39 |
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IT |
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2018-2019
Sedute dal 28 al 31 maggio 2018
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 99 del 14.3.2019.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/2 |
P8_TA(2018)0210
Ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'ottimizzazione della catena del valore del settore della pesca nell'UE (2017/2119(INI))
(2020/C 76/02)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma dei quali è stabilita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE (1), |
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visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, in particolare l'articolo 35 sugli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, |
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visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, |
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visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in particolare gli articoli 11, 13, da 41 a 44, 48, 63, 66, 68 e da 70 a 73, |
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vista la strategia a medio termine (2017-2020) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che mira alla sostenibilità delle attività di pesca del Mediterraneo e del Mar Nero, |
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vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sullo stato degli stock ittici e la situazione socio-economica del settore della pesca nel Mediterraneo (2), |
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vista la nuova strategia della Commissione europea, pubblicata il 24 ottobre 2017, relativa a "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM(2017)0623), |
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vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sulla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella ristorazione e nella vendita al dettaglio (3), |
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vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche (4), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0163/2018), |
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A. |
considerando che il settore della pesca dell'Unione si trova ad affrontare sfide sempre più difficili e complesse; che lo stato delle risorse e l'aumento delle spese, in particolare le variazioni del prezzo del carburante, possono influenzare il reddito dei pescatori; che, in tal senso, la riduzione dei contingenti di pesca pone le comunità locali di fronte a situazioni complicate, a causa della diminuzione dell'attività di cattura; che all'aumento dei costi di trasporto, che deriva da un duplice impatto dell'aumento dei prezzi del carburante, si aggiunge la concorrenza delle importazioni di prodotti provenienti da paesi terzi; che, sebbene questi e altri problemi siano riconosciuti, rimangono in larga misura da risolvere molte delle cause dell'aggravamento della situazione socioeconomica del settore, tra le quali l'inadeguata formazione del prezzo di prima vendita del pesce; |
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B. |
considerando che il settore della pesca ha un'importanza strategica per l'approvvigionamento pubblico di prodotti della pesca e per l'equilibrio della bilancia alimentare di diversi Stati membri e dell'UE, e contribuisce significativamente al benessere socioeconomico delle comunità costiere, allo sviluppo locale, all'occupazione, alla preservazione e creazione di attività economiche a monte e a valle e alla salvaguardia delle tradizioni culturali locali; |
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C. |
considerando che la pesca su piccola scala, artigianale e costiera interessa l'83 % dei pescherecci attivi dell'UE e rappresenta il 47 % dell'occupazione totale nel settore della pesca dell'UE; che il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che "gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera" e che tale presupposto non è al momento rispettato; |
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D. |
considerando che la conformità alla normativa dell'Unione è obbligatoria per la maggior parte dei distributori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come i supermercati; che, tuttavia, l'impatto di tale conformità sulle condizioni di lavoro e sui redditi dei pescatori è eterogeneo, con possibili conseguenze inique per i piccoli pescherecci; |
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E. |
considerando che è necessario tenere conto delle differenze sensibili in termini di flotte, segmenti di flotta, specie bersaglio, attrezzi da pesca, produttività, preferenze di consumo e pesce consumato pro capite nei diversi Stati membri dell'UE, come pure delle caratteristiche specifiche dell'attività di pesca derivanti dalla relativa struttura sociale, dalle forme di commercializzazione e dagli squilibri strutturali e naturali tra le diverse zone di pesca; |
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F. |
considerando che per inserirsi nei nuovi segmenti di mercato i pescatori artigianali necessitano di forme di aiuto e sostegno finanziario; |
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G. |
considerando che i redditi e i salari degli operatori della pesca sono caratterizzati dall'insicurezza, derivante dalle modalità di commercializzazione nel settore, dalle modalità di formazione dei prezzi di prima vendita e dalle caratteristiche di discontinuità dell'attività, che comportano, tra l'altro, la necessità di mantenere un finanziamento pubblico, a livello nazionale e dell'UE, adeguato al settore; |
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H. |
considerando che, se si analizzano i punti fondamentali della filiera dei prodotti della pesca, è possibile far sì che i pescatori e i produttori locali trattengano una quota maggiore del valore con l'apertura di nuovi mercati locali e il coinvolgimento delle parti interessate locali, e ciò può avere ripercussioni positive sulle comunità locali, creando un'attività economica dinamica, redditizia e sostenibile; |
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I. |
considerando che l'articolo 349 TFUE riconosce la situazione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche, che è aggravata da fattori strutturali (distanza, insularità, piccola superficie, rilievi e clima difficili, dipendenza da un numero limitato di prodotti, ecc.) la cui persistenza e interazione pregiudicano gravemente il loro sviluppo e la catena del valore del settore della pesca; |
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J. |
considerando che i produttori primari, pur svolgendo un ruolo fondamentale all'interno della catena del valore, non sempre beneficiano del valore aggiunto che viene generato nelle fasi successive di tale catena; |
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K. |
considerando che la politica comune della pesca (PCP) è stata concepita per rafforzare la sostenibilità e la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE; |
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L. |
considerando che un modo per garantire che i prodotti della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche restino competitivi una volta giunti sui principali mercati di destinazione è far sì che il prezzo del pesce non subisca rincari a causa dei costi di trasporto; |
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M. |
considerando che l'UE è il principale attore mondiale per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; |
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N. |
considerando che numerosi fattori influenzano i flussi commerciali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, come ad esempio le preferenze dei consumatori nelle varie aree geografiche; |
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O. |
considerando che l'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ha fissato l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo tutta la catena di approvvigionamento; |
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P. |
considerando che il regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilisce, all'articolo 38, l'obbligo di indicare la zona di cattura o di produzione e, nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO; |
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Q. |
considerando che la trasparenza è un modo per garantire il diritto dei consumatori a conoscere, con la massima precisione, le caratteristiche dei prodotti che acquistano; che a tal fine occorre migliorare l'etichettatura rendendo obbligatorio l'inserimento di informazioni precise sulla provenienza del pesce, sia per la vendita allo stato fresco che per i prodotti trasformati; |
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R. |
considerando che l'attuale dinamica di vendita non consente che le oscillazioni dei costi dei fattori di produzione, compresi i combustibili, si ripercuotano sui prezzi del pesce e che i prezzi medi di prima vendita non hanno seguito l'evoluzione dei prezzi per il consumatore finale; |
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S. |
considerando che lo studio pubblicato nel 2016 dal Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, dal titolo "Mercati della pesca artigianale: catena del valore, promozione ed etichettatura" segnala espressamente che l'etichettatura dei prodotti della pesca nell'UE può essere fonte di confusione per il consumatore; |
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T. |
considerando che le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura ("organizzazioni di produttori") svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi e nella corretta gestione della PCP e dell'OCM; |
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U. |
considerando che l'Unione europea si impegna a salvaguardare elevati livelli di qualità dei prodotti della pesca, in particolare nel quadro delle relazioni commerciali con i paesi terzi; |
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V. |
considerando che il settore della trasformazione e della messa in conserva riveste grande importanza; |
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W. |
considerando che i gruppi di azione locale nel settore della pesca sono una componente fondamentale della PCP per definire e attuare strategie multisettoriali e integrate di sviluppo locale partecipativo, che rispondano alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; che sono riconosciuti come valido strumento che contribuisce alla diversificazione delle attività di pesca; |
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X. |
considerando che la catena di approvvigionamento della pesca non esiste in modo isolato e che la creazione di collegamenti intersettoriali è di fondamentale importanza per lo sviluppo di prodotti innovativi che consentano di accedere a nuovi mercati e migliorare la promozione del settore; |
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Y. |
considerando che in alcuni Stati membri dell'UE mancano la coesione e l'associazionismo nel settore della pesca; |
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Z. |
considerando che le attività di pesca delle regioni ultraperiferiche sono soggette a vincoli specifici, riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che influiscono anche sulla loro strutturazione; |
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AA. |
considerando che le organizzazioni interprofessionali (come già indicato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati) hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e a elaborare misure rilevanti per l'intero settore; |
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AB. |
considerando che, poiché gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni i cui membri provengono da diversi Stati e da regioni differenti dell'UE e dovrebbe pertanto essere affrontato e studiato su base regionale; |
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AC. |
considerando che il settore della pesca riveste grande importanza per la situazione socioeconomica, l'occupazione e la promozione della coesione economica e sociale delle regioni ultraperiferiche, le cui economie sono caratterizzate da vincoli strutturali permanenti e scarse possibilità di diversificazione economica; |
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AD. |
considerando che l'assenza di professionisti giovani è un freno alla modernizzazione e al miglioramento del settore e rappresenta una grave minaccia per la sopravvivenza di molte comunità costiere; |
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AE. |
considerando che il ruolo delle donne nel settore della pesca ha scarsa visibilità e che, pur occupandosi del lavoro dietro le quinte, come il supporto logistico e le pratiche burocratiche legate all'attività, le donne lavorano anche come pescatrici e comandanti su alcuni pescherecci; |
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AF. |
considerando che l'obbligo di sbarco rappresenta un reale vincolo economico e sociale che riduce la redditività finanziaria e incide sulla catena del valore, e che dovrebbe essere ridotto al minimo; |
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AG. |
considerando che è necessario promuovere una maggiore consapevolezza dei consumatori rispetto all'importanza di un'alimentazione sana e di una produzione sostenibile; |
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AH. |
considerando che tra le cause del peggioramento della situazione socioeconomica occorre considerare anche il deprezzamento del pesce di prima vendita e l'aumento del costo dei carburanti; |
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1. |
chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità regionali di creare gruppi di esperti con il compito di analizzare e proporre misure correttive in relazione all'utilizzo delle diverse rubriche del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in modo da ricercare le cause della mancata esecuzione e della possibile perdita di fondi, nonché di garantire un livello adeguato di controllo e trasparenza e di esigere dagli enti pertinenti una gestione migliore; |
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2. |
esorta gli Stati membri a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e a concedere un vero accesso preferenziale alle opportunità di pesca alle imbarcazioni dell'UE che svolgono attività di pesca su piccola scala e artigianale; |
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3. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi al massimo per facilitare la creazione di organizzazioni di produttori, eliminando gli ostacoli burocratici alla procedura stabilita e diminuendo i volumi minimi di produzione richiesti al fine di agevolare l'ingresso dei piccoli produttori; evidenzia altresì la necessità di rafforzare le attività delle organizzazioni di produttori, dotandole di maggiore titolarità e agevolando l'accesso all'assistenza finanziaria, affinché possano svolgere compiti più vari oltre alla gestione quotidiana della pesca, nel rispetto del quadro definito dagli obiettivi della PCP e in particolare per le regioni ultraperiferiche, che devono essere in grado di adeguare localmente il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nei loro territori caratterizzati da insularità, situazione di enclave, dimensioni ridotte, elevata prevalenza della pesca artigianale e forte vulnerabilità all'importazione; |
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4. |
sottolinea che i programmi operativi devono favorire – con gli idonei sostegni finanziari - la possibilità per le organizzazioni di produttori di praticare la commercializzazione diretta dei loro prodotti, portando a un'evoluzione della catena del valore, in modo da valorizzarne la produzione e aumentare il valore aggiunto dei prodotti della pesca; |
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5. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri che gli aiuti per la sicurezza a bordo e l'igiene non entrino in concorrenza tra loro e che sia aumentata la copertura finanziaria per il settore della pesca artigianale; |
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6. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di facilitare e promuovere l'inclusione, da parte delle organizzazioni di produttori, della catena del valore nei piani di produzione e commercializzazione, al fine di adattare l'offerta alla domanda, di garantire ai pescatori un reddito equo e far sì che i consumatori europei abbiano a disposizione prodotti che rispondono alle loro esigenze, tenendo conto della differenziazione; osserva, in tal senso, che strategie di commercializzazione adattate alle specificità locali, ove prevedano campagne settoriali e/o basate su un prodotto, sono uno strumento essenziale e dovrebbero prevedere la possibilità della vendita diretta, nell'ottica di contribuire a migliorare le conoscenze e la consapevolezza dei consumatori, comprese una marcatura e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili; |
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7. |
invita la Commissione, gli Stati membri e i governi regionali e locali a potenziare la pesca su piccola scala incoraggiando il consumo locale, attraverso a una commercializzazione diretta e più specializzata e canali commerciali a chilometro zero, garantendo altresì una migliore cooperazione tra il settore pubblico e quello della pesca attraverso la fornitura di prodotti della pesca locale agli istituti pubblici quali le scuole e gli ospedali, nonché attraverso campagne promozionali realizzate anche in cooperazione con iniziative private intese a promuovere i prodotti alimentari locali, come l'iniziativa Slowfish, e a rispettare il carattere stagionale di determinate catture; invita al tempo stesso la Commissione e gli Stati membri a sostenere la cooperazione tra i settori della pesca e del turismo e a elaborare un elenco di buone prassi in relazione alle esperienze che agevolano nuove forme di collaborazione; |
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8. |
sottolinea che una delle basi di tali strategie di commercializzazione è l'indicazione obbligatoria, sull'etichetta, dell'origine dei prodotti della pesca, sia per la vendita allo stato fresco che come prodotti trasformati; |
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9. |
chiede che siano introdotti meccanismi per migliorare il prezzo di prima vendita in modo da favorire i pescatori, aumentare la retribuzione per il loro lavoro e promuovere la distribuzione equa e adeguata del valore aggiunto lungo la catena del valore nel settore, riducendo i margini per gli intermediari, valorizzando i prezzi pagati al produttore ed esercitando un controllo dei prezzi applicati al consumatore finale; ribadisce che, nei casi in cui esistano gravi squilibri nella filiera, gli Stati membri devono poter adottare forme di intervento, come la fissazione di margini massimi per l'intermediazione, per ogni operatore della filiera; |
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10. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'iniziativa delle organizzazioni dei pescatori su piccola scala dell'UE mediante lo sviluppo di un apposito logo che garantisca: prodotti ittici freschi, qualità eccellente, norme sanitarie controllate, conformità ai requisiti dei prodotti a chilometro zero (privilegiando i prodotti locali a quelli provenienti da lontano), vicinanza ai consumatori, rispetto delle tradizioni, ecc.; |
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11. |
osserva che, ai fini della trasparenza e della tutela dei diritti dei consumatori, sarà necessario rivedere l'allegato del regolamento (CEE) n. 1536/92 concernente la commercializzazione delle conserve; |
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12. |
invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un'etichettatura del pesce, sia fresco che trasformato, che ne indichi chiaramente il paese di origine; |
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13. |
invita caldamente gli Stati membri a promuovere la coesione e l'associazionismo nel settore della pesca; |
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14. |
esorta la Commissione a includere negli accordi commerciali con i paesi terzi una clausola contenente le norme di qualità dell'UE, in modo da esigere che i prodotti importati soddisfino gli stessi requisiti imposti ai prodotti della pesca dell'UE; |
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15. |
invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di garantire condizioni di parità tra i prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati e quelli dell'UE, a monitorare attentamente la conformità dei prodotti importati nell'Unione con gli attuali requisiti dell'UE in materia di sicurezza, igiene e qualità, nonché con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5) sulla pesca INN; |
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16. |
insiste affinché la legislazione dell'UE in materia di etichettatura e informazione ai consumatori sia attuata con maggiore rigore, sia nei mercati al dettaglio che nel settore alberghiero e della ristorazione (Horeca); ritiene che ciò sia importante per tutti i prodotti della pesca, sia importati che originari dell'UE; ritiene che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo debba essere rafforzata a tal fine in tutti gli Stati membri e che i regolamenti dovrebbero essere adattati per comprendere tutte le fasi della catena di approvvigionamento; |
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17. |
esorta la Commissione europea a condurre uno studio sull'impatto delle importazioni sulla pesca locale; |
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18. |
chiede alla Commissione di garantire un utilizzo appropriato della regionalizzazione, con particolare riguardo per le regioni ultraperiferiche, e una differenziazione degli strumenti di sostegno, nonché un adattamento di tali strumenti a diversi tipi di organizzazioni dei produttori e alle loro esigenze specifiche; |
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19. |
sottolinea l'importanza di elaborare politiche che permettano alle comunità locali costiere di presentare offerte integrate sfruttando le sinergie che derivano dai diversi settori produttivi in grado di innescare e generare sviluppo a livello locale; insiste, in tal senso, sul bisogno di combinare i fondi della PCP con quelli di altri programmi europei presenti nell'Fondo sociale europeo o nella PAC; rileva che tale combinazione di risorse e programmi deve sostenere le iniziative delle comunità e degli imprenditori locali finalizzate allo sviluppo rurale, al miglioramento delle condizioni di vita, alla conciliazione e soprattutto alla diversificazione dei redditi; |
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20. |
reputa determinante che siano mantenute, e preferibilmente incrementate, le sovvenzioni concesse alle regioni ultraperiferiche per il trasporto del pesce fino al suo ingresso nel mercato internazionale, per garantire la parità di condizioni concorrenziali rispetto ai prodotti di altra provenienza; |
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21. |
chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire il prima possibile uno strumento finanziario specificamente dedicato al sostegno della pesca nelle regioni ultraperiferiche, sul modello del POSEI per l'agricoltura, che consenta di valorizzare adeguatamente il potenziale delle loro attività di pesca; reputa che sia opportuno valutare la possibilità di riunire in tale strumento specifico, in particolare, le disposizioni dell'articolo 8 (aiuti di Stato), dell'articolo 13, paragrafo 5 (risorse di bilancio in regime di gestione concorrente), dell'articolo 70 (regime di compensazione), dell'articolo 71 (calcolo della compensazione), dell'articolo 72 (piano di compensazione) e dell'articolo 73 (aiuti di Stato per l'attuazione dei piani di compensazione) del regolamento (UE) n. 508/2014 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; |
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22. |
osserva che tali piani locali di sviluppo delle comunità costiere dovrebbero sostenere nuove attività e operazioni commerciali che permettano di integrare le materie prime di qualità, i processi specifici di trasformazione e il patrimonio storico-culturale di tali comunità nella catena del valore; osserva altresì che essi dovrebbero favorire meccanismi di commercializzazione, quale l'etichettatura obbligatoria che specifica l'origine dei prodotti, che rendano visibili tali pregi sul mercato e che consentano che la maggior parte dei redditi generati torni alle comunità stesse; |
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23. |
sottolinea, inoltre, l'importanza del mare, delle risorse marine e dei prodotti della pesca nel promuovere la coesione e lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche e nell'attuazione dell'articolo 349 TFUE; esorta, in tal senso, la Commissione a rispettare l'articolo 349 TFUE, anche per quanto riguarda la pesca, ripristinando integralmente il programma indipendente POSEI-pesca che è stato soppresso nell'ambito della riforma dell'attuale Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); |
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24. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere l'istituzione di organizzazioni interprofessionali, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori a livello transnazionale (come già previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati), sulla base delle regioni biogeografiche o a livello di UE; evidenzia che si tratta di uno strumento essenziale per responsabilizzare le organizzazioni di produttori e conferire loro un maggiore potere negoziale; |
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25. |
chiede che tale processo sia promosso e sviluppato prestando particolare attenzione alle politiche di genere al fine di garantire che le donne siano adeguatamente rappresentate in tali organizzazioni; osserva che ciò consentirà di rispecchiare l'influenza attuale delle donne sul settore nonché di favorire l'avanzamento del loro ruolo nello stesso; |
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26. |
sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione tra scienza e pesca per risolvere le complicate dipendenze e debolezze nei processi della catena del valore al fine di migliorare e portare benefici alle parti interessate; |
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27. |
chiede alla Commissione di rafforzare, promuovere e generalizzare l'uso delle informazioni fornite dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), in modo che tutti gli operatori della filiera abbiano a disposizione informazioni trasparenti, affidabili e aggiornate ai fini di un'efficace processo decisionale; chiede alla Commissione, in tal senso, di avere dati aggiornati circa le nuove sfide per gli attori commerciali, come le vendite online o i cambiamenti nelle abitudini di consumo; |
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28. |
sostiene la necessità di un'ambiziosa revisione dell'OCM in materia di prodotti della pesca per incrementarne il contributo alla garanzia dei redditi nel settore, alla stabilità dei mercati, al miglioramento della commercializzazione dei prodotti della pesca e all'aumento del relativo valore aggiunto; |
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29. |
chiede alla Commissione di includere i prodotti della pesca nella prossima proposta normativa contro le pratiche commerciali sleali, problema che interessa i prodotti alimentari in generale; |
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30. |
esorta la Commissione a rivedere il sistema di etichettatura dei prodotti della pesca di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 sulla base delle zone di pesca della FAO, istituite più di settanta anni fa allo scopo di fornire informazioni sulle catture e non per orientare il consumatore, poiché tale sistema è fonte di confusione e non contribuisce a divulgare informazioni chiare, trasparenti e semplici; |
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31. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di esaminare la mancanza di qualifiche professionali nel settore della pesca, in particolare per quanto riguarda i giovani professionisti, in modo da garantire e orientare i programmi di formazione destinati ai professionisti del settore alle esigenze reali della pesca e contribuire ad ammodernare e migliorare il settore, oltre che a stabilizzare la popolazione nelle località di pesca nonché a creare appropriate opportunità di lavoro nell'acquacoltura, nelle zone rurali e costiere, nelle regioni ultraperiferiche e in quelle che dipendono dalle attività della pesca; |
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32. |
sottolinea l'importanza di creare mercati di origine e prodotti tradizionali di particolare qualità, che siano promossi in occasione di fiere e mercati, nel commercio al dettaglio e nella ristorazione, in modo da potenziare il valore aggiunto dei prodotti della pesca locali e promuovere lo sviluppo locale; |
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33. |
sottolinea l'importanza di elaborare strategie specifiche finalizzate alla formazione in competenze digitali che siano orientate alla gestione e, soprattutto, alla commercializzazione, come strumento fondamentale per migliorare la posizione dei produttori nella catena del valore; |
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34. |
ricorda che tali programmi di formazione dovrebbero integrare sia le professioni tradizionali del settore svolte principalmente dalle donne, sia piani specifici finalizzati all'aumento dell'occupabilità e dell'apprendimento femminili; sottolinea che l'integrazione di tali specializzazioni nella formazione ufficiale dovrebbe inoltre produrre gli effetti giuridici conseguenti e migliorare la situazione di tali professionisti nel mercato del lavoro; |
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35. |
invita la Commissione a elaborare meccanismi rafforzati per promuovere la commercializzazione di prodotti della pesca trasformati con un valore aggiunto superiore, in particolare le conserve, analogamente a quanto avviene per alcuni prodotti agricoli, e programmi volti a garantire la promozione esterna dei prodotti della pesca dell'UE, in particolare tramite la loro diffusione in occasione di esposizioni e fiere internazionali; |
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36. |
esorta gli Stati membri e le autorità regionali a sostenere gli attori economici del settore affinché possano accedere alle conoscenze, alle reti e ai finanziamenti necessari per svolgere attività innovative e progettare nuovi prodotti ("nuovi alimenti"), in particolare per quanto concerne la valutazione delle specie già catturate con scarso valore economico, e a coinvolgere le organizzazioni e le istituzioni di ricerca, quali gli istituti oceanografici, in modo da beneficiare delle loro vaste conoscenze sulle materie prime di base e le relative proprietà biologiche, nutrizionali e organolettiche; evidenzia come ciò rientri negli sforzi volti a evitare gli sprechi, a massimizzare il valore dei prodotti freschi e a favorire le sinergie tra le diverse parti della catena di valore, nonché a rendere più resiliente il settore; |
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37. |
invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a collaborare al fine di sviluppare campagne di informazione rivolte ai consumatori che siano efficaci e orientate a prodotti concreti, in modo da informarli in merito a questioni come l'importanza del consumo di prodotti della pesca locali, mostrarne gli effetti sull'occupazione a livello locale e sulla coesione sociale delle comunità costiere, enfatizzare le qualità nutrizionali del pesce fresco e sensibilizzarli, inoltre, in merito al bisogno di integrare i prodotti della pesca in una dieta salutare, ecc.; |
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38. |
invita la Commissione a proporre una definizione chiara e a porre le basi per un futuro programma europeo di sostegno alla pesca artigianale, che contribuisca a migliorare la sostenibilità ambientale e socioeconomica del settore della pesca nell'UE, permetta l'identificazione, la differenziazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca artigianale onde favorirne il consumo e incoraggi le nuove generazioni a lavorare nel settore della pesca in modo che vi sia un ricambio generazionale, garantendo contingenti dignitosi ai pescatori e alle pescatrici artigianali e un maggior controllo delle risorse in modo che si crei una maggiore coesione sociale nelle comunità costiere dell'UE; |
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39. |
invita la Commissione ad avviare consultazioni pubbliche online specifiche a livello dell'UE per raccogliere dati riguardanti la catena di approvvigionamento, le questioni di trasparenza del mercato, la condivisione del valore, l'etichettatura e le esigenze dei consumatori da un'ampia gamma di parti interessate nel settore della pesca dell'UE; |
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40. |
chiede alla Commissione di analizzare i vantaggi offerti dalle catene del valore globali alla pesca artigianale, affinché quest'ultima possa integrarsi più facilmente nell'economia mondiale, accrescendo il valore aggiunto dei propri prodotti e mantenendo, nel contempo, la propria attività e quella delle comunità locali; sottolinea l'importanza, a tale proposito, della formazione in competenze digitali; |
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41. |
ritiene che la catena del valore dei prodotti della pesca sia complessa, dal momento che inizia con il produttore e passa per svariati intermediari prima di arrivare al dettagliante o al ristoratore; sottolinea che in tale catena del valore, gli intermediari e i trasformatori del pesce svolgono un ruolo importante; osserva che, in media, il margine nella catena del valore è solo al 10 % destinato ai produttori e il restante 90 % va agli intermediari; sottolinea che l'accorciamento della catena del valore, in particolare attraverso la creazione di organizzazioni di produttori che sono operatori chiave tramite i loro piani di produzione e commercializzazione, rappresenta un primo strumento per migliorare il reddito dei pescatori su piccola scala, ma anche per ottenere un prodotto migliore (probabilmente a un prezzo migliore) per il consumatore; |
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42. |
sottolinea l'importanza di investire nei giovani professionisti al fine di coinvolgere e responsabilizzare la prossima generazione di pescatori e chiede di creare opportunità per i giovani pescatori in modo che sviluppino nuove competenze, costruiscano imprese resilienti, siano membri attivi delle rispettive comunità locali e contribuiscano positivamente alla catena del valore nel settore della pesca; |
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43. |
invita gli Stati membri e le autorità regionali a sfruttare le opportunità offerte dal sostegno dei gruppi di azione locale nel settore della pesca per adeguare gli interventi alle esigenze locali in molti settori, quali, tra l'altro, la formazione e la diversificazione delle attività sulla base dell'innovazione, nonché per assistere i pescatori e i membri delle comunità locali nell'accesso ai programmi di sostegno e ai finanziamenti esistenti dell'UE; |
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44. |
invita la Commissione europea a studiare la creazione di una filiera di valorizzazione delle catture non desiderate legate all'obbligo di sbarco, nell'interesse economico e sociale delle parti coinvolte nella catena del valore, in particolare i pescatori, e a sostegno delle iniziative locali; |
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45. |
invita gli Stati membri e le autorità regionali a potenziare la trasmissione di informazioni sui programmi di sostegno esistenti e a intensificare l'assistenza in ambito amministrativo, ad esempio tramite piattaforme informative; |
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46. |
invita la Commissione a promuovere e sostenere le iniziative che favoriscono la selettività per ridurre le catture indesiderate e, in ultima analisi, migliorare la sostenibilità finanziaria delle attività di pesca, attraverso la cattura di specie che soddisfano le aspettative dei consumatori; |
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47. |
invita la Commissione e gli Stati membri a includere la dimensione di genere nelle politiche relative alla pesca, in modo da mettere in evidenza l'importante ruolo svolto dalle donne in questo settore dell'UE e da rafforzare la loro posizione; |
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48. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad rafforzare il legame tra il mondo del lavoro e le scuole, ad esempio prevedendo che gli istituti tecnici nautici integrino nel piano formativo materie inerenti la pesca e l'acquacoltura; |
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49. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali a unire le forze per attuare gli interventi proposti dalla presente relazione al fine di migliorare la redditività delle attività di pesca; |
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50. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nonché ai governi degli Stati membri e ai consigli consultivi. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0316.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0255.
(3) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 40.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0195.
(5) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
RISOLUZIONI
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/11 |
P8_TA(2018)0211
Messa in atto degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori dell'UE dopo la riforma del 2013
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sull'attuazione degli strumenti della PAC a favore dei giovani agricoltori nell'UE dopo la riforma del 2013 (2017/2088(INI))
(2020/C 76/03)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), |
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— |
visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (3), |
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— |
visto lo studio dal titolo "Giovani agricoltori: attuazione delle politiche dopo la riforma della PAC del 2013", commissionato dal Dipartimento tematico B del PE – Politiche strutturali e di coesione – e presentato alla riunione della commissione AGRI del 23 novembre 2017, |
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— |
vista la sua audizione sul tema "Attuazione delle politiche per i giovani agricoltori dopo la riforma della PAC del 2013", svoltasi il 23 novembre 2017, |
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vista la relazione speciale n. 10/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Rendere più mirato il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale", |
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vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sulla situazione relativa alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra? (4); |
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visto lo studio del Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) dal titolo "Young farmers are key in the future CAP" (I giovani agricoltori svolgono un ruolo chiave nella futura PAC) pubblicato il 17 maggio 2017, |
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visto il parere del Comitato europeo delle regioni dal titolo "Sostenere i giovani agricoltori europei" (5), |
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— |
visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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— |
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0157/2018), |
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A. |
considerando che nell'UE appena il 6 % del totale di quanti dirigono aziende agricole nell'UE ha meno di 35 anni, mentre oltre la metà ha superato i 55 anni, con differenze marcate fra i vari Stati membri; |
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B. |
considerando che tali dati non sono cambiati in modo significativo negli ultimi dieci anni, durante i quali la percentuale di giovani agricoltori si è ridotta e l'invecchiamento della popolazione agricola ha rappresentato un grave problema; che le situazioni legate al ricambio generazionale variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e che ciò richiede un approccio elastico e differenziato; |
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C. |
considerando che da oltre cinquant'anni lo sviluppo agricolo sostenuto dalla politica agricola comune (PAC) favorisce ovunque l'ampliamento, la concentrazione delle aziende agricole e un'elevata capitalizzazione dei beni di produzione, tanto da rendere talune aziende difficilmente trasferibili e/o accessibili ai giovani a causa dei considerevoli capitali necessari per la loro acquisizione; |
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D. |
considerando che l'invecchiamento della popolazione agricola risulta molto evidente nei settori zootecnici e più in particolare nel settore ovino e caprino, in ragione dei loro limiti attuali in termini di redditività economica; |
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E. |
considerando che nel periodo 2007-2013 il numero di giovani agricoltori in tutta l'Unione è passato da 3,3 a 2,3 milioni e che la superficie delle aziende agricole gestite da giovani agricoltori è calata, passando nello stesso arco di tempo, da 57 a 53 milioni di ettari; |
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F. |
considerando che alla luce dei cambiamenti demografici quali lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione nelle zone rurali, è fondamentale creare opportunità per l'agricoltura quale settore moderno e dotato di attrattive, per incoraggiare i giovani a fare dell'agricoltura una professione; |
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G. |
considerando che i giovani che vogliono avviare un'attività agricola e gli agricoltori che già operano in tale settore sono in concorrenza per l'accesso alla terra e che talvolta tale concorrenza contrappone i giovani alle società di investimento che ora si interessano all'agricoltura; |
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H. |
considerando che in futuro sarà il modello stesso di sviluppo agricolo delle imprese a conduzione familiare a essere minacciato; |
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I. |
considerando che la PAC continua ad avere un ruolo indispensabile in tale ambito; |
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J. |
considerando che il ricambio generazionale in agricoltura è un problema sia di ingresso della nuova generazione sia di uscita della generazione attuale di agricoltori e che lo scarso numero di giovani che intendono fare dell'agricoltura una professione è di ostacolo alla sostenibilità economica e sociale e alla crescita delle aree rurali nonché all'autosufficienza alimentare e alla sicurezza alimentare dell'UE; che una situazione economica soddisfacente è la prima condizione per rendere attraente il mestiere di agricoltore; |
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K. |
considerando che l'ultima riforma della PAC ha confermato e introdotto una serie di strumenti che possono essere combinati e adattati alle situazioni nazionali degli Stati membri, in particolare il pagamento obbligatorio a favore dei giovani agricoltori nel quadro del primo pilastro (6,9 miliardi di EUR per 180 000 giovani agricoltori) e, nel quadro del secondo pilastro, misure quali gli aiuti all'avvio dell'attività, l'accesso ai finanziamenti e al credito o la possibilità di predisporre un sottoprogramma tematico per i giovani agricoltori (2,6 miliardi di EUR); |
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L. |
considerando che tutti gli Stati membri dell'UE non dispongono di una politica effettiva per l'avvio di un'attività agricola e non utilizzano l'insieme degli strumenti messi a loro disposizione dalla PAC per sostenere i giovani agricoltori, in particolare la misura del secondo pilastro che riguarda "l'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"; |
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M. |
considerando che le donne giovani che si assumono la responsabilità di gestire un'azienda agricola rappresentano solo una piccola parte dei giovani agricoltori e che, peraltro, non costituiscono un gruppo omogeneo ed hanno quindi diverse necessità al momento di intraprendere tale professione; |
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N. |
considerando che il ricambio generazionale dovrebbe essere una delle principali priorità della futura PAC, che costituisce un quadro politico comune per strategie nazionali su misura, e che il sostegno al ricambio generazionale è uno dei presupposti necessari per preservare l'agricoltura in tutta l'UE e per mantenere un tessuto rurale interessante e dinamico, in particolare incoraggiando la diversità delle aziende agricole e promuovendo un'agricoltura familiare sostenibile; |
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O. |
considerando che l'accesso alla terra è stato identificato come uno dei principali ostacoli per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli, che persiste da anni e richiede soluzioni concrete; che l'accesso ai terreni tende ad essere ostacolato in particolare, da un lato, dalla perdita di superfici agricole a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, dell'urbanizzazione, del turismo, dei progetti infrastrutturali, dei cambiamenti di destinazione e della desertificazione causata dai cambiamenti climatici e, dall'altro, dalla concentrazione di terreni; che gli aumenti dei prezzi speculativi pongono problemi gravi e sempre più allarmanti per i nuovi imprenditori agricoli e i giovani agricoltori in molti Stati membri; considerando che le attuali misure di sostegno, pur facilitando l'accesso ai finanziamenti o al capitale, non risolvono il problema fondamentale dell'accesso alla terra ai fini dell'avviamento di una nuova impresa agricola; |
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P. |
considerando che i nuovi imprenditori agricoli, come i giovani agricoltori, sono particolarmente vulnerabili alla volatilità dei prezzi e affrontano, inoltre, difficoltà di accesso ai finanziamenti delle banche o ad altri programmi di credito, a causa della mancanza di attività finanziarie da offrire in garanzia; |
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Q. |
considerando che il sostegno dell'UE ai giovani agricoltori dovrebbe essere più mirato, per garantire il ricambio generazionale e contrastare il declino e la concentrazione delle aziende agricole; |
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R. |
considerando che, nonostante le misure di sostegno dell'UE, restano ancora da affrontare alcune sfide relative all'insediamento dei giovani agricoltori e al ricambio generazionale nel settore agricolo dell'UE; |
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S. |
considerando che, tra i nuovi imprenditori agricoli, le donne sono identificate come agricoltori primari a tassi più alti rispetto al settore agricolo in generale; |
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T. |
considerando che il quadro demografico in alcune regioni dell'UE, in cui i residenti giovani sono pochi o del tutto inesistenti, è estremamente squilibrato; |
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U. |
considerando che i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli rappresentano fonti d'innovazione e imprenditorialità importanti nel settore dell'agricoltura, apportando vantaggi quali l'introduzione di nuove conoscenze o tecniche, lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa basati sugli utenti finali, lo sviluppo di sistemi agricoli più sostenibili, la messa a punto di nuovi modelli organizzativi (per es. la mezzadria, i prefinanziamenti, il crowdsourcing), il rafforzamento del legame tra l'agricoltura e la comunità locale e l'adattamento delle conoscenze tradizionali per lo sviluppo di innovazioni d'impresa (per es. la produzione alimentare artigianale); |
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V. |
considerando che la maggior parte delle regioni montane si trova ad affrontare difficoltà specifiche dovute ai ridotti tassi d'investimento, alle condizioni specifiche e all'ostilità del rilievo, il che scoraggia i giovani dal restare o avviare un'impresa in queste regioni; |
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W. |
considerando che ciò impone, quale condizione imprescindibile, la valutazione di un approccio più flessibile da parte delle autorità nazionali e/o regionali nell'applicazione del meccanismo "giovani agricoltori" nei paesi con tali regioni; |
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X. |
considerando che i nuovi imprenditori agricoli tendono a gestire aziende agricole più piccole e pertanto faticano ad accedere ai fattori produttivi a prezzi competitivi, e a produrre le quantità necessarie per conseguire economie di scala; |
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Y. |
considerando che il 20 % degli agricoltori europei riceve l'80 % delle sovvenzioni della PAC e che la distribuzione effettiva delle sovvenzioni potrebbe essere ancora più iniqua, visto che le statistiche disponibili non consentono di stabilire la titolarità e il controllo delle aziende agricole; |
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Z. |
considerando che il "manifesto dei giovani agricoltori", lanciato nel 2015 dal Consiglio europeo dei giovani agricoltori chiede: un accesso alla terra e al credito attraverso misure di sostegno pubblico; una regolamentazione per attenuare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare; misure intese a ridurre la volatilità dei redditi dei giovani agricoltori; e un sostegno per gli investimenti e l'accesso ai terreni al fine di salvaguardare e proteggere i suoli e ottimizzare l'uso dei terreni da parte dei giovani agricoltori per la produzione alimentare; |
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AA. |
considerando che i giovani agricoltori sono la chiave per un settore agricolo sostenibile, diversificato e inclusivo, e che promuovere il loro accesso permetterà di garantire il futuro della produzione alimentare e la salvaguardia dell'ambiente e dei paesaggi rurali; |
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AB. |
considerando che l'estrema volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli rappresenta un forte disincentivo per quanti vorrebbero avviare un'attività agricola, portandoli spesso a concentrarsi su produzioni di nicchia in cui poter realizzare guadagni marginali più sicuri; |
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AC. |
considerando che la legislazione unionale contempla i concetti di "giovani agricoltori" e "agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola"; |
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AD. |
considerando che il processo di concentrazione dei terreni si caratterizza per una sempre maggiore intensità, e che tra il 2005 e il 2015 il numero di aziende agricole è diminuito di circa 3,8 milioni, mentre la dimensione media è cresciuta del 36 %; |
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AE. |
considerando che la dichiarazione di Cork 2.0 del 6 settembre 2016 esprime preoccupazioni circa l'esodo dalle zone rurali e la "fuga dei giovani", e conviene sulla necessità di fare in modo che le zone e comunità rurali (campagne, aziende agricole, borghi e città di piccole dimensioni) rimangano luoghi attraenti dove vivere e lavorare, grazie ad un accesso migliorato a servizi come le scuole, gli ospedali (compresi i servizi per la maternità), la banda larga e le attrezzature ricreative e opportunità per i cittadini di tali aree rurali per promuovere l'imprenditorialità sia negli ambiti rurali tradizionali sia nei nuovi settori dell'economia; |
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AF. |
considerando che il ricambio generazionale dipende in primo luogo da una reale volontà dei rappresentanti politici (dell'UE e nazionali) e dei responsabili professionali e, in particolare, delle generazioni più anziane; che tale volontà presuppone una politica globale ambiziosa e coerente (non presente attualmente) che unisca strumenti della PAC e vari strumenti delle politiche nazionali in ambiti diversi quali le proprietà, i finanziamenti, le forme di conduzione e le politiche di strutturazione delle aziende agricole, la fiscalità, il diritto delle successioni, i regimi pensionistici, la formazione ecc.; |
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AG. |
considerando che oggigiorno i giovani europei nell'UE competono in un settore agricolo in rapida evoluzione; che l'innovazione, la ricerca e l'agricoltura di precisione hanno il potenziale per migliorare i rendimenti agricoli e al contempo permettere una migliore gestione delle risorse; |
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AH. |
considerando che il numero di domande presentate per la misura di insediamento dei giovani in agricoltura prevista sotto il secondo pilastro della PAC ha superato in alcuni Stati membri il valore degli insediamenti totali previsti per il periodo di programmazione 2014-2020; |
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AI. |
considerando che i giovani agricoltori, come tutti gli altri agricoltori nell'UE, producono e immettono i loro prodotti nel mercato unico europeo, e che in tale contesto non godono delle stesse condizioni operative e di finanziamento nei vari Stati membri; |
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AJ. |
considerando che sono state istituite iniziative come ad esempio "EU Action for Smart Villages" (Azione dell'UE per villaggi intelligenti); |
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AK. |
considerando che è necessario mantenere le aree rurali abitate, sia da una popolazione giovane e lavorativamente attiva sia dalla popolazione che invecchia; |
Raccomandazioni
Bilancio e accesso ai finanziamenti
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1. |
sostiene il mantenimento di una PAC forte in vista dell'imminente riforma, poiché ciò rappresenterà il principale incentivo per i giovani che intendono intraprendere un'attività agricola; |
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2. |
chiede l'attuazione delle recenti decisioni adottate nel quadro del regolamento (UE) 2017/2393 e di continuare a fornire un sostegno al "programma per i giovani agricoltori" aumentando il livello massimo del finanziamento nazionale oltre il 2 % per i pagamenti obbligatori del primo pilastro e incrementando la percentuale di sostegno del secondo pilastro, al fine di incoraggiare il rinnovo generazionale; sottolinea che nella futura PAC dovrebbe essere vagliata l'introduzione di una misura a sostegno delle start-up per i giovani agricoltori (dotazione per i giovani agricoltori); |
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3. |
si compiace che, nel quadro del regolamento (UE) 2017/2393, gli Stati membri abbiano la possibilità di aumentare la dotazione del primo pilastro per i giovani agricoltori fino al 50 % all'interno delle soglie esistenti (in precedenza 25 %); raccomanda di estendere il periodo in cui l'azienda può beneficiare di tale sostegno, al fine di incoraggiare il ricambio generazionale; plaude altresì alla decisione di rivedere tramite il regolamento (UE) 2017/2393 il limite posto all'accesso agli aiuti previsti sotto il primo pilastro, portandolo da cinque a dieci anni dalla costituzione dell'impresa; |
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4. |
accoglie con favore la possibilità per i giovani agricoltori, prevista dal regolamento (UE) 2017/2393, di beneficiare degli aiuti dello sviluppo rurale per il primo insediamento anche nel caso di insediamenti congiunti ad altri agricoltori, sia di età superiore ai 40 anni, in un'ottica di maggior ricambio generazionale, sia giovani, moltiplicando il sostegno; |
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5. |
constata che gli strumenti della PAC per i giovani agricoltori dovrebbero essere tagliati sulle loro necessità specifiche, comprese quelle di natura economica e sociale; |
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6. |
raccomanda di modulare gli aiuti anche in base all'età stessa dei giovani agricoltori e al loro grado di formazione; |
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7. |
accoglie con favore l'istituzione di uno strumento di garanzia agricola, proposto nel marzo 2015 dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), il quale dovrebbe agevolare l'accesso al credito da parte dei giovani agricoltori; raccomanda di migliorare l'accesso ai finanziamenti attraverso tassi di interesse agevolati sui prestiti a favore dei nuovi imprenditori agricoli, anche da parte di operatori finanziari privati, in particolare implementando strumenti finanziari per erogare prestiti a tasso zero per gli investimenti dei giovani agricoltori; chiede una migliore cooperazione con la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti al fine di promuovere la creazione di strumenti finanziari dedicati ai giovani agricoltori in tutti gli Stati membri; |
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8. |
ritiene necessario favorire l'emergere di nuove forme di finanziamento collettivo in agricoltura e già osservate nell'UE riguardo ai costi di detenzione sostenuti dal proprietario terriero, da combinare eventualmente con nuovi strumenti finanziari; |
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9. |
raccomanda un miglioramento della valutazione del merito creditizio delle aziende agricole da parte degli istituti bancari e di credito, anche tramite la valorizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla PAC; |
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10. |
raccomanda di rendere più accessibili le opportunità offerte dai fondi strutturali e d'investimento europei a integrazione degli aiuti della PAC di concepire e attuare strumenti finanziari sinergicamente sotto forma di prestiti, garanzie o capitale al fine di consentire un accesso al finanziamento ai giovani agricoltori; nota che un piano aziendale solido è generalmente un elemento essenziale al fine di ottenere fondi e ritiene che si debbano applicare le norme sulla prassi creditizia prudente; sottolinea la necessità di una mediazione per gli agricoltori e raccomanda pertanto che le misure di sostegno siano accompagnate da servizi di consulenza finanziaria qualificati e indipendenti; |
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11. |
sottolinea la necessità di una migliore promozione del "programma per i giovani agricoltori" da parte degli Stati membri, e chiede una cooperazione rafforzata tra autorità nazionali, regionali e locali onde diffondere informazioni sugli strumenti di sostegno per i giovani agricoltori; |
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12. |
invita la Commissione a proporre misure di sostegno per gli investimenti a favore dell'agricoltura intelligente, così da migliorare l'accesso dei giovani agricoltori ai progressi tecnologici; |
Gestione e semplificazione delle misure attuate
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13. |
plaude al fatto che la riforma della PAC per il periodo 2014-2020 ha introdotto nuove misure per sostenere i giovani agricoltori nella creazione di aziende agricole; è preoccupato che il livello di oneri amministrativi spesso scoraggi l'adozione di tali misure; nota che la gestione complessiva dei pagamenti diretti e delle misure del programma di sviluppo rurale è considerata estremamente complessa e difficile, in particolare per i nuovi imprenditori agricoli che non hanno familiarità con il sistema di pagamento; raccomanda un maggiore sforzo per la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi delle istruttorie di pagamento; |
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14. |
accoglie con favore le modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2017/2393 a sostegno dei giovani, visto che migliorano il loro accesso agli strumenti finanziari e prevedono un incremento dell'importo unitario relativo al pagamento del primo pilastro; |
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15. |
chiede di rendere sistematico l'aiuto per i servizi di consulenza, in particolare per i giovani che non provengono dall'ambiente rurale; |
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16. |
si congratula con la Commissione per la sua intenzione di approfondire le misure destinate al ricambio generazionale nel contesto della prossima riforma della PAC, ma ritiene che tali iniziative dovrebbero essere coperte da un bilancio UE sufficiente poiché, diversamente, non otterrebbero l'effetto incentivante voluto; |
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17. |
deplora l'assenza di coordinamento tra i pagamenti a favore dei giovani agricoltori e gli aiuti alla costituzione di un'impresa, che sono gestiti da autorità diverse; |
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18. |
chiede che la Commissione sviluppi un approccio più olistico, che consenta maggiori sinergie tra gli aiuti del primo pilastro e quelli del secondo pilastro (questi ultimi dovrebbero essere attuati da tutti gli Stati membri); |
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19. |
osserva che la maggior parte delle aziende agricole di nuova costituzione si colloca in un ambiente competitivo in condizioni di rapido cambiamento; raccomanda di concedere agli agricoltori maggiore flessibilità per rispondere all'evoluzione delle condizioni sui mercati con i loro piani aziendali; ritiene che si dovrebbero prendere in considerazione modifiche delle rate di pagamento; |
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20. |
constata che gli Stati membri hanno la possibilità di applicare ulteriori strumenti attraverso entrambi i pilastri della PAC ed esorta gli Stati membri interessati da particolari sfide geografiche, per esempio le regioni montane o in taluni casi le regioni meno favorite, a valutare l'introduzione di un fattore di moltiplicazione (per es. 2), che tenga conto del numero di raccolti all'anno o della varietà delle colture che possono essere coltivate in tali zone quando si concedono aiuti ai giovani agricoltori che desiderano lavorare in queste regioni, così da incentivare le attività in tali regioni e tentare di contrastare le sfide demografiche che le caratterizzano; |
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21. |
osserva che le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, la cui imposizione permette di sfruttare il significativo potere negoziale dei compratori e/o trasformatori o dei dettaglianti rispetto ai fornitori, rappresentano una seria minaccia per la stabilità dell'attività degli agricoltori; invita la Commissione europea ad adottare un'adeguata regolamentazione a livello dell'UE; |
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22. |
chiede agli Stati membri di adottare i cambiamenti normativi necessari per introdurre in tutti gli ordinamenti nazionali la definizione di aiuti all'insediamento e al miglioramento di aziende agricole per i giovani come contributo in conto capitale e non in conto corrente; |
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23. |
riconosce che gli agricoltori devono poter mantenere il controllo assoluto della gestione dei propri terreni e che, per funzionare bene, un'azienda agricola deve essere libera e flessibile, come qualsiasi altro tipo di impresa; |
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24. |
sottolinea che i pagamenti ai giovani agricoltori non dovrebbero essere ritardati ma resi periodici e prevedibili onde evitare che essi finiscano con l'indebitarsi, mettendo così a rischio i loro progetti; |
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25. |
chiede di adottare un approccio improntato ai risultati che stimoli lo sviluppo di nuove innovazioni e una migliore gestione delle risorse, così da dare potere ai giovani agricoltori motivati; |
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26. |
ricorda che per essere economicamente sostenibile, un'impresa agricola deve poter crescere fino a raggiungere una dimensione critica, adeguandosi alla realtà economica del mercato; |
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27. |
ribadisce la necessità di tenere conto della diversità dei territori e, in particolare, dei territori difficili, che richiedono un sostegno su misura; |
Accesso alla terra e lotta contro l'accaparramento dei terreni
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28. |
nota che l'accesso alla terra costituisce uno dei principali ostacoli per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli nell'UE ed è limitato dalla scarsa offerta di terreni in vendita o locazione in molte regioni, nonché dalla concorrenza da parte di altri agricoltori, investitori e utenti residenziali in termini di accesso alle risorse finanziarie; ritiene che sia necessario studiare ulteriormente le circostanze che limitano l'accesso alla terra in ogni Stato membro; reputa che il problema dell'accesso alla terra sia acuito dall'attuale struttura dei pagamenti diretti, che può portare all'aumento dei canoni di affitto dei terreni e dei prezzi d'acquisto, richiede un utilizzo attivo minimo della terra e stanzia sovvenzioni in larga misura in base alla proprietà dei terreni; ritiene che taluni agricoltori, proprietari o affittuari, tendano a restare in attività per continuare a beneficiare delle sovvenzioni, ricorrendo a prestatori di servizi per coltivare i terreni o lavorando al minimo i terreni coltivati di cui dispongono; raccomanda di aumentare i livelli di attività necessari, tenendo conto dei nuovi modelli agricoli, nell'assegnare i pagamenti destinati a sostenere il conseguimento di determinati risultati (per esempio tempo lavorativo realmente dedicato all'impresa agricola, tenendo conto altresì delle innovazioni e della produzione di specifici beni ambientali o sociali) e di applicare un divieto di cumulo non pertinente delle sovvenzioni con il versamento della pensione di vecchiaia; |
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29. |
ricorda che, per ottenere un'agricoltura sostenibile, i giovani agricoltori devono poter investire e acquistare terreni agricoli, procurarsi macchine nuove o usate e ottimizzare le loro tecniche di coltivazione; |
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30. |
ricorda che i proprietari devono essere liberi di vendere a chi vogliono e chiede alla Commissione di agevolare la cessione dei terreni e, in particolare, le successioni, per facilitare l'insediamento dei giovani; |
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31. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per contrastare la speculazione fondiaria sui terreni agricoli, dato che l'accesso alla terra è il problema principale che i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli affrontano; |
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32. |
invita la Commissione a formulare raccomandazioni a livello dell'UE che promuovano politiche nazionali attive sull'accesso alla terra corredate da migliori pratiche; |
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33. |
invita gli Stati membri a concedere ai nuovi imprenditori agricoli e ai giovani agricoltori l'accesso prioritario ai terreni agricoli avvalendosi appieno di tutti gli strumenti normativi che sono già stati attuati con successo in alcuni Stati membri, in linea con la comunicazione interpretativa della Commissione sull'acquisizione di terreni agricoli e il diritto dell'Unione europea (6); ritiene che, a tale proposito, gli Stati membri potrebbero mettere a punto strumenti come le banche rurali per facilitare ulteriormente l'accesso ai terreni e fornire un quadro dei terreni non in uso disponibili per i giovani agricoltori; |
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34. |
ritiene importante una deroga per i giovani agricoltori all'attuale limite del 10 % per gli investimenti fondiari previsto dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014, del 3 marzo 2014, sui fondi strutturali e dalle linee guida sugli aiuti di Stato; |
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35. |
chiede che gli aiuti siano maggiormente orientati verso le zone isolate a bassa densità di popolazione o che soffrono maggiormente a causa di un ricambio generazionale insufficiente; |
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36. |
invita la Commissione a sostenere la condivisione delle migliori pratiche sull'accesso alla terra negli Stati membri; |
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37. |
chiede alla Commissione di elaborare una valutazione delle conseguenze dirette e indirette sulla disponibilità e i prezzi dei terreni delle acquisizioni di terreni e di imprese da parte di residenti di paesi extra UE; |
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38. |
propone che nell'ambito della loro politica nazionale, gli Stati membri incoraggino i servizi di consulenza per l'agricoltura e la gestione delle imprese agricole, per favorire e facilitare la mobilità delle terre e servizi di pianificazione della successione; |
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39. |
chiede che tutti gli Stati membri predispongano un sostegno al trasferimento delle imprese agricole per aiutare gli imprenditori con più di 55 anni senza successori, che possono trovarsi in una condizione precaria al momento del pensionamento se trasferiscono parzialmente o interamente la loro impresa agricola a uno o più giovani; |
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40. |
esorta gli Stati membri a mettere in atto meccanismi che garantiscano la titolarità condivisa delle aziende agricole, prestando particolare attenzione alle donne giovani onde garantire il rispetto dei loro diritti; |
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41. |
ritiene che la definizione di "agricoltore in attività" non debba generare oneri amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dall'ultima riforma né limitare l'accesso dei giovani imponendo condizioni eccessive; |
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42. |
nota che in molti Stati membri il ricambio generazionale nonché l'accesso dei giovani ai terreni agricoli è ostacolato dalla successione in età avanzata; ritiene che l'attuale PAC sia priva di ulteriori incentivi affinché gli agricoltori più anziani trasferiscano le loro aziende alle generazioni più giovani; raccomanda di riesaminare l'attuazione di misure che motivino i proprietari più anziani a trasferire la propria azienda ai giovani agricoltori, quali il "regime di prepensionamento" e altri incentivi al pensionamento, in modo da evitare la concentrazione dei terreni da parte degli imprenditori agricoli vicini; sottolinea l'interesse di strutture giuridiche quali le associazioni agricole di gestione in comune, che consentono ai giovani di avviare un'attività insieme e facilitano il trasferimento tra più generazioni; |
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43. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'utilizzo delle possibilità offerte dallo sviluppo rurale per sostenere nuove azioni intese a promuovere la mobilità delle terre, quali le banche fondiarie, i programmi di messa in corrispondenza tra agricoltori e terreni agricoli e altre iniziative attuate a livello locale per incoraggiare l'accesso alla terra da parte di nuovi imprenditori agricoli; |
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44. |
ritiene che i giovani agricoltori in tutta l'Unione debbano avere accesso ai finanziamenti alle stesse condizioni e a tassi di interesse indifferenziati; invita, al riguardo, la Commissione a stabilire, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, adeguate misure di sostegno e linee di credito per i giovani agricoltori; |
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45. |
chiede la promozione di nuovi modelli di cooperazione tra generazioni di agricoltori attraverso partenariati, cooperative di utilizzo comune dei macchinari agricoli, leasing a lungo termine e altri accordi a lungo termine, accordi tra aziende agricole e fondi a favore di organizzazioni nazionali o regionali impegnate nella promozione e la facilitazione di "servizi di collocamento" tra agricoltori giovani e anziani (come i servizi di mobilità delle terre); |
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46. |
sottolinea che una maggiore e più forte organizzazione degli agricoltori, attraverso la creazione di cooperative e l'aggregazione in organizzazioni di produttori (OP), nei settori regolamentati a livello europeo dall'organizzazione comune dei mercati (OCM), può contribuire a una più alta redditività dell'attività agricola e intervenire in difesa del reddito degli agricoltori, particolarmente dei giovani agricoltori, accompagnando le scelte produttive e valorizzando al meglio le caratteristiche delle aree rurali; è del parere che una riforma strutturale delle OP, volta a renderle più responsabili, forti ed efficienti, e una maggiore aggregazione potranno soprattutto contribuire efficacemente alla difesa e all'incremento della redditività del settore nel tempo; |
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47. |
constata che il caso del ricambio generazionale in seno alla famiglia è diverso da quello dei nuovi imprenditori agricoli; ritiene che occorra diversificare la formazione professionale e i corsi, adattandoli a chi intende rilevare l'azienda di famiglia o a chi, invece, pianifica di avviare un'impresa propria, in base alle necessità del destinatario; |
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48. |
ritiene che occorrerebbe incoraggiare le giovani donne ad assumersi responsabilità di gestione in agricoltura e fornire loro un sostegno adeguato in termini di accesso alla terra, credito e ulteriore conoscenza di norme e regolamenti; |
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49. |
ritiene che la scelta di regolamentare l'accesso ai terreni coltivati e di stabilire agevolazioni o restrizioni a tal fine competa agli Stati membri, in particolare per affrontare il fenomeno dell'accaparramento nell'UE e incoraggiare i giovani agricoltori a entrare nel settore; |
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50. |
invita la Commissione a sviluppare ulteriormente con gli Stati membri e le parti interessate la sua comunicazione recentemente adottata relativa ai criteri del mercato fondiario, affinché il diritto dell'UE garantisca veramente condizioni di parità per ogni potenziale acquirente di terreni, anche tramite azioni positive rivolte ai produttori agricoli dell'UE, e chiarisca agli Stati membri quali misure della regolamentazione del mercato fondiario, nell'ambito delle quattro libertà fondamentali dell'UE, sono applicabili affinché gli agricoltori abbiano un accesso più facile ai terreni per l'utilizzo agricolo e forestale rispetto a quanto avviene oggi; invita la Commissione ad interrompere, fino alla pubblicazione della comunicazione definitiva, contenente i criteri summenzionati, le attuali procedure di infrazione volte a valutare la coerenza tra la legislazione nazionale e il diritto dell'Unione relativamente alla vendita dei terreni agricoli; |
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51. |
ritiene necessario che le politiche nazionali in materia di terreni, urbanistica e pianificazione territoriale (infrastrutture di trasporto ecc.) tengano conto dei fenomeni della mancata coltivazione dei terreni e successivamente del loro abbandono, per favorire la ripresa della produzione e offrire maggiori superfici coltivabili per l'insediamento dei giovani agricoltori; |
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52. |
accoglie con favore la comunicazione interpretativa della Commissione sull'acquisizione di terreni agricoli e il diritto dell'Unione europea, ma rileva che la comunicazione non riflette sufficientemente su come regolamentare gli acquisti di azioni da parte di gruppi societari che spesso sono attivi a livello transnazionale; esorta la Commissione ad aggiornare la comunicazione in tal senso; |
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53. |
evidenzia l'importanza della coerenza a livello locale, nazionale e unionale delle misure per i giovani agricoltori; invita gli Stati membri a facilitare il ricambio generazionale, mediante, per esempio, normative in materia di successione e fiscalità, norme sull'accesso ai terreni, la pianificazione territoriale e strategie di successione aziendale; |
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54. |
chiede agli Stati membri di concedere alle donne un accesso equo alla terra, così da far sì che esse si stabiliscano nelle zone rurali e che svolgano un ruolo attivo nel settore agricolo; |
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55. |
invita la Commissione a finanziare uno studio sullo stato attuale della concentrazione dei terreni nell'UE, che tenga conto del fenomeno dei gruppi societari con controllate che acquisiscono e controllano la terra acquistando quote di società agricole ("share deals") e che analizzi i rischi posti dalla concentrazione dei terreni, non solo per quanto riguarda l'accesso ai terreni per i giovani agricoltori e i nuovi imprenditori agricoli ma anche in relazione alla filiera alimentare, all'occupazione, all'ambiente, alla qualità del suolo e, in generale, allo sviluppo rurale; |
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56. |
ritiene indispensabile che l'UE adotti una legislazione sulla qualità dei terreni, che continua a peggiorare a causa di uno sviluppo agricolo non adatto; sottolinea che il degrado dei terreni produce effetti sul mercato e sul prezzo dei terreni, oltre che sulla capacità produttiva dei terreni trasmessi alle future generazioni di agricoltori; |
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57. |
osserva che l'attuale sistema di pagamenti della PAC, in particolare i pagamenti disaccoppiati, non favorisce la trasmissione dei terreni agricoli e non tutela adeguatamente i giovani imprenditori agricoli dalla volatilità dei prezzi agricoli, cui sono maggiormente esposti per l'evidente ragione che si trovano all'inizio della loro attività, non posseggono esperienze concrete e possono disporre di strumenti finanziari limitati; |
Formazione, innovazione e comunicazione
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58. |
nota che è necessario modernizzare e valorizzare maggiormente la formazione professionale fornita nelle regioni rurali con il coinvolgimento attivo dei servizi di consulenza nazionali; ritiene che si dovrebbe facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo e destinare un bilancio maggiore alla formazione professionale nelle aree rurali; |
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59. |
pone l'accento sull'ultima iniziativa dell'UE, il corpo europeo di solidarietà, che crea opportunità per i giovani che desiderano prestare attività di volontariato o lavorare in progetti nel settore delle risorse naturali e in diversi ambiti quali l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca; |
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60. |
raccomanda di promuovere l'inclusione di tali giovani in cooperative in cui, su base automatica, disporranno di una consulenza significativa in materia di commercializzazione, produzione e altri aspetti legati alla loro azienda agricola; |
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61. |
sottolinea la necessità di rivedere i criteri per sostenere l'inclusione dei giovani in una società sulla quale non esercitano il controllo, caso in cui gli aiuti ricevuti dovranno essere proporzionali al peso del giovane in detta società; |
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62. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad offrire maggiori opportunità di formazione e di consulenza per i giovani agricoltori potenziali e confermati, incluse le competenze per l'avvio dell'attività d'impresa in agricoltura (agribusiness startup) e le competenze agricole, tecnologiche, relative alle nuove tecnologie e imprenditoriali quali marketing, networking, comunicazione, innovazione, multifunzionalità e diversificazione e competenze finanziarie; |
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63. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad offrire maggiori opportunità di formazione e a promuovere e stimolare maggiormente la mobilità internazionale; incoraggia l'introduzione di un programma per la formazione professionale, sul modello Erasmus, per migliorare le competenze e l'esperienza dei giovani agricoltori, anche per quanto riguarda le nuove tecnologie e i nuovi modelli imprenditoriali, nonché per consentire un trasferimento di conoscenze efficiente ed efficace; |
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64. |
ritiene importante favorire la diffusione di reti di ricercatori, studiosi, manager e giovani agricoltori europei interessati a individuare nuovi modelli di sviluppo economico per trovare soluzioni innovative ai bisogni sociali e di mercato che emergono dal mondo delle nuove imprese rurali. |
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65. |
invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione dei giovani agricoltori e dei nuovi imprenditori agricoli informazioni sugli approcci innovativi e non convenzionali che meglio si adattano a una nuova azienda agricola, quali lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa basati sugli utenti finali, lo sviluppo di sistemi agricoli più sostenibili, la creazione di nuovi modelli organizzativi (per es. mezzadria, prefinanziamenti, crowdsourcing), il potenziamento delle connessioni tra l'agricoltura e la comunità locale nonché l'adattamento delle conoscenze tradizionali per mettere a punto innovazioni commerciali (per es. produzione alimentare artigianale); |
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66. |
chiede, al fine di ridurre al massimo la mortalità delle imprese, l'applicazione di un meccanismo di monitoraggio o consulenza alle imprese al fine di continuare a sostenere i giovani nel processo decisionale, almeno durante i primi tre anni di attività della loro impresa; |
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67. |
invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare iniziative quali "Demain je serai paysan", finalizzata a promuovere la professione di agricoltore presso i giovani e a fornire a questi ultimi tutte le informazioni necessarie per seguire una formazione e costituire un'impresa agricola; |
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68. |
ritiene sia importante creare un ambiente idoneo ad accogliere i giovani nei mestieri dell'agricoltura, attraverso strutture collettive e solidali come le associazioni di gestione in comune di un'impresa agricola (società di agricoltori), le cooperative per l'uso in comune del materiale agricolo, le cooperative per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, le associazioni per la condivisione della manodopera, i servizi di sostituzione, i gruppi di mutuo aiuto, le associazioni di divulgazione e innovazione in ambito agricolo, le associazioni di agricoltori-consumatori, le reti tra attori agricoli e non agricoli (LEADER) ecc.; sottolinea che queste forme di organizzazione consentono di condividere esperienze, consulenze e alcune spese, dimostrandosi pertanto preziose per la disponibilità di cassa e i redditi dei giovani, i quali spesso devono farsi carico di investimenti rilevanti all'avvio dell'attività; |
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69. |
nota che è necessario non discriminare, in termini di servizi e infrastrutture offerte (per es. accesso alla banda larga ad alta velocità, scuole e asili, strade ecc.), i giovani nelle aree rurali rispetto ai giovani che vivono nei centri urbani; reputa, pertanto, essenziale garantire che nelle zone rurali i giovani agricoltori siano in grado di sviluppare le loro aziende e sostenere le loro famiglie; |
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70. |
invita a incoraggiare lo spirito imprenditoriale e le iniziative delle donne, segnatamente promuovendo la titolarità femminile, le reti di giovani agricoltrici e nuove imprenditrici e introducendo inoltre le opportune disposizioni nel settore finanziario al fine di agevolare l'accesso delle imprenditrici rurali agli investimenti e al credito, così che possano sviluppare imprese che garantiscano loro una solida posizione economica; |
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71. |
ritiene che il ricambio generazionale sia basato sull'attrattiva della professione di agricoltore, ma soprattutto sulla sua capacità di generare redditi remunerativi per chi intende vivere di tale professione; sottolinea che, per rendere l'agricoltura economicamente sostenibile, la PAC dovrebbe consentire di imprimere un minimo orientamento al mercato tramite la regolamentazione, soprattutto quando i mercati non funzionano correttamente e provocano crisi; pone l'accento sul fatto che l'attuale deregolamentazione dei mercati si ripercuote negativamente sullo sviluppo dell'agricoltura, allontana i giovani da tale settore e colpisce con maggiore intensità i giovani che hanno avviato un'attività agricola e sono fortemente indebitati a causa degli investimenti iniziali; |
Servizi pubblici
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72. |
è del parere che lo sviluppo di pratiche agroecologiche moderne e nuovi modelli di business aziendali renderanno l'agricoltura più interessante per i giovani agricoltori; sottolinea che i giovani agricoltori devono essere formati e qualificati in merito alle più recenti tecnologie per affrontare soprattutto le sfide ambientali attuali e future; sottolinea la necessità di sostenere gli approcci innovativi e non convenzionali come l'agroecologia, i nuovi modelli d'impresa basati sugli utenti finali, le tecnologie agricole digitali e le soluzioni intelligenti, ed invita la Commissione a garantire che tale aspetto si rifletta in qualsiasi futura riforma della PAC; |
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73. |
nota che i giovani agricoltori rappresentano un grande potenziale di innovazione e di diversificazione, dato che tendono ad avere maggiori competenze e capacità manageriali e ad essere più propensi ad accedere a nuovi mercati, sviluppare nuovi metodi di produzione e utilizzare al meglio gli sviluppi e le innovazioni tecnologiche nel settore agricolo, che possono consentire loro, in particolare, di rispondere alle sfide ambientali dell'agricoltura; ritiene pertanto necessario prestare un sostegno deciso ai giovani che desiderano introdurre tecniche e processi di produzione innovativi, come i sistemi dell'agricoltura di precisione e di conservazione, che sono destinati a migliorare la redditività e la sostenibilità ambientale del settore agricolo; invita la Commissione a rafforzare la ricerca sull'utilizzo di tecnologie e pratiche agricole che consentano un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale; sottolinea che la creazione e il mantenimento di nuovi posti di lavoro, la promozione dell'innovazione e la digitalizzazione nel settore della formazione professionale agricola sono indispensabili per la competitività dell'agricoltura nell'UE; |
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74. |
sottolinea che gli agricoltori devono poter accedere a infrastrutture, a strutture pubbliche di qualità elevata e a servizi, tra cui l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la banda larga ad alta velocità, l'assistenza, la formazione, servizi culturali, trasporti pubblici e strade migliori; nota che i giovani che vivono in un ambiente rurale devono poter beneficiare delle stesse condizioni e dello stesso tenore di vita rispetto a quelli che vivono nelle aree urbane, in modo da non accrescere ulteriormente l'esodo dalle campagne e il divario territoriale; |
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75. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi in modo deciso al fine di istituire canali di commercializzazione diretti, che consentano ai giovani agricoltori di vendere i loro prodotti nei mercati locali in modo più sostenibile e con maggiori benefici; |
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76. |
mette in risalto che è necessario un cambiamento generazionale ai fini di uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura e delle zone rurali in Europa; |
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77. |
invita la Commissione a formulare un'"agenda rurale" che contenga misure coordinate nell'ambito delle varie politiche unionali, nazionali, regionali e locali per lo sviluppo rurale; |
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78. |
sottolinea che la PAC ha bisogno di approcci intelligenti, poiché tali nuove soluzioni rendono la vita e i villaggi rurali attrattivi per i giovani; |
Misure di lotta all'esodo rurale
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79. |
ritiene necessario offrire ai giovani agricoltori prospettive a lungo termine per impedire l'esodo rurale, ragion per cui chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare nuove iniziative per garantire la creazione di infrastrutture sufficienti nel contesto rurale per sostenere i nuovi imprenditori e le loro famiglie; |
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80. |
suggerisce, a tale riguardo, di prendere in considerazione un coordinamento delle misure contenute nel programma di sviluppo rurale e nel primo pilastro della PAC, delle misure nell'ambito della politica di coesione dell'UE e di quelle a livello nazionale, regionale e locale, il che porterebbe ad una maggiore efficacia di tali misure; |
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81. |
ricorda che l'innovazione non riguarda solo le tecniche agricole e nuovi macchinari, ma anche lo sviluppo di nuovi modelli di business, compresi strumenti di marketing e vendita, la formazione e la raccolta di dati e informazioni; |
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82. |
invita la Commissione a orientare i pagamenti diretti verso imprese agricole su piccola scala e verso l'agricoltura agroecologica nell'imminente riforma della PAC, poiché ciò recherà enorme vantaggio agli agricoltori più giovani e ai nuovi imprenditori agricoli; |
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83. |
sottolinea che le zone rurali dovrebbero disporre anche di servizi che mitighino le pressioni dell'agricoltura come l'orientamento professionale, la consulenza finanziaria e la consulenza sulla gestione delle aziende agricole; |
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84. |
esprime la necessità di garantire la banda larga nelle aree rurali e isolate; accoglie con favore le varie iniziative in materia di "piccoli comuni intelligenti", il cui fine ultimo deve essere di creare nuove opportunità di lavoro e fornire occupazione ai giovani nelle aree rurali, sotto forma di attività complementari nelle aziende agricole o di attività non agricole (assistenza sociale, mobilità, sanità, turismo, energia); stima che a causa della maggiore produttività nell'agricoltura e la diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, è sempre più difficile realizzare profitti sufficienti nelle attività agricole principali, soprattutto nelle aziende agricole più piccole; |
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85. |
ritiene che qualunque strategia di successo per il ricambio generazionale e il sostegno ai giovani agricoltori dovrebbe basarsi su un approccio olistico onde agevolare l'accesso dei giovani agricoltori alla terra, ai finanziamenti, ai servizi di consulenza e alla formazione, tenendo inoltre conto del ricambio intergenerazionale a vantaggio degli agricoltori più e meno giovani; sottolinea che ciò dovrebbe rendere l'agricoltura, che è fondamentale per l'umanità, una professione attrattiva per i giovani agricoltori e la società nel suo insieme; |
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86. |
constata che un deciso sostegno ai giovani agricoltori e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo dell'UE sono irrinunciabili per il futuro delle zone rurali e devono essere portati avanti nel quadro della nuova PAC per il periodo successivo al 2020; |
Ambiente e sostenibilità
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87. |
invita la Commissione a garantire una maggiore coerenza delle misure ambientali e assicurarsi che siano armonizzate; ricorda la necessità per i giovani agricoltori di avere misure chiare e facili da attuare; |
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88. |
considera che per mantenere la popolazione delle aree rurali e garantire un livello dello standard di vita degli abitanti locali analogo a quello delle aree urbane, sia necessario abolire gli ostacoli normativi e amministrativi, che consentirebbero ai titolari di attività agricole di svolgere attività agricole e non agricole complementari, principalmente nei settori della tutela sociale, sanità, turismo, mobilità degli anziani ed energia, e consentirebbero ai titolari di attività agricole e alle loro famiglie il raggiungimento di un adeguato livello di profitto e una diminuzione del rischio di emigrazione dalle aree rurali; |
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89. |
chiede un nuovo dialogo con la società sul futuro del settore agricolo e alimentare per presentare un quadro realistico dell'attività agricola e per migliorare la conoscenza dell'agricoltura in quanto attività professionale e della produzione di generi alimentari; |
Varie
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90. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti onde garantire il reddito degli agricoltori di fronte ai rischi climatici, sanitari ed economici e, in tal modo, rafforzare la resilienza delle aziende agricole, in particolare introducendo nuovi strumenti di gestione dei rischi e consolidando quelli esistenti; |
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91. |
ricorda le specificità delle regioni ultraperiferiche dell'UE le cui condizioni uniche a livello ambientale, climatico e sanitario sono molto diverse da quelle del continente europeo, e invita, a tale proposito, come previsto dall'articolo 349 TFUE, a tener maggiormente conto di tali specificità, nonché delle esigenze e delle risorse specifiche delle regioni ultraperiferiche, nell'attuazione e nell'elaborazione degli strumenti della PAC destinati ai giovani agricoltori, tra l'altro per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti; |
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92. |
sottolinea che sarebbe opportuno offrire un sostegno ancora maggiore soprattutto alle aziende agricole di piccole dimensioni e a quelle a conduzione familiare, che operano in condizioni difficili e che sono alla ricerca di ulteriori fonti di reddito a livello aziendale, ad esempio finanziando servizi di consulenza o modelli imprenditoriali innovativi; |
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93. |
raccomanda che il ricambio generazionale deve tenere conto anche del ricambio intergenerazionale a vantaggio degli agricoltori giovani e più anziani; osserva che è importante che gli agricoltori elaborino un piano di successione per l'azienda agricola e sottolinea la necessità di un pagamento transitorio per agevolare tale successione; |
o
o o
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94. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(3) GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0197.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/23 |
P8_TA(2018)0215
Finanza sostenibile
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza sostenibile (2018/2007(INI))
(2020/C 76/04)
Il Parlamento europeo,
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visto l'impegno assunto dal G20, sotto la presidenza tedesca dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017, a favore dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla seguente dichiarazione: continueremo ad avvalerci di tutti gli strumenti politici – monetari, fiscali e strutturali – individualmente e collettivamente al fine di conseguire il nostro obiettivo di una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva, migliorando al contempo la resilienza economica e finanziaria, |
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visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite, in particolare l'impegno a promuovere azioni volte a combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti e a garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, |
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visto l'impegno della Commissione a favore di un investimento sostenibile, a tale proposito, nel piano per l'Unione dei mercati capitali, e in particolare viste le conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile, |
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vista la relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello del giugno 2017, dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile), che descrive la tensione tra un approccio a breve termine basato sulla ricerca del profitto e la necessità di un investimento a lungo termine al fine di rispettare gli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), e in particolare il punto 5 inerente al rischio che il sistema finanziario e il quadro politico soccombano alla "tragedia dell'orizzonte", a pagina 16, |
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vista la comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017)0292), |
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vista la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello, del gennaio 2018, dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile), |
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vista la pagina 14 della relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello, che dichiara che l'esposizione combinata degli investitori europei ai settori ad alta intensità di carbonio ammonta al 45 % circa e che meno dell'1 % delle partecipazioni degli investitori istituzionali è costituito da attivi di infrastrutture verdi, |
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visto che i quadri prudenziali, in particolare la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), e le regole contabili di cui sono oggetto gli investitori disincentivano un approccio a lungo termine; che le norme prudenziali richiedono un livello patrimoniale proporzionato al livello di rischio su un orizzonte temporale di un anno e prendono in considerazione solo il rischio finanziario ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, |
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visto l'articolo 173 della legge francese n. 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla transizione energetica per la crescita verde, |
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visti il discorso del 22 settembre 2016 di Mark Carney, governatore della Banca d'Inghilterra e presidente del Consiglio per la stabilità finanziaria, e la relazione del 2015 dell'iniziativa per il tracciamento del carbonio (Carbon Tracker Initiative), con particolare riferimento al fatto che la capitalizzazione di mercato complessiva dei primi quattro produttori di carbone degli Stati Uniti era diminuita di oltre il 99 % dalla fine del 2010, |
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vista la piattaforma di finanziamento per il clima tra il Lussemburgo e la BEI (Luxembourg-EIB Climate Finance Platform), istituita nel settembre 2016, |
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vista la pagina 9 del documento di discussione di E3G del maggio 2016 dal titolo "Clean Energy Lift Off – Capitalising Europe's Energy Union" (Decollo dell'energia pulita – Capitalizzare l'Unione dell'energia europea), con particolare riferimento al fatto che dal 2008 al 2013 i primi 20 produttori di energia in Europa hanno visto scomparire più della metà del loro valore di mercato, pari a 1 000 miliardo di EUR, |
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viste le relazioni dell'iniziativa per il tracciamento del carbonio (Carbon Tracker Initiative) del 2015 e del 2016, che indicano che le spese in conto capitale per combustibili fossili, per un valore aggiuntivo da 1 100 a 2 000 miliardi di USD, sono a rischio di irrecuperabilità, dei quali 500 miliardi di USD solo nel settore energetico cinese, |
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vista la raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale (gli "approcci comuni"), che riconosce la responsabilità degli aderenti di attuare gli impegni assunti dalle parti alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e la responsabilità degli aderenti di prendere in considerazione, nelle loro decisioni di offrire un sostegno pubblico per i crediti all'esportazione, gli impatti ambientali e sociali positivi e negativi dei progetti, in particolare quelli concernenti i settori sensibili o quelli situati all'interno o in prossimità di zone sensibili, e i rischi ambientali e sociali associati alle operazioni esistenti, |
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viste le linee guida dell'OCSE in materia di condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali (Responsible Business Conduct for Institutional Investors) del 2017, e in particolare la pagina 13, che dichiara che gli investitori, anche quelli con partecipazioni minoritarie, possono essere direttamente associati agli effetti negativi causati o aggravati dalle società partecipate in ragione della loro titolarità o gestione delle azioni della società che ha causato o aggravato determinati effetti sociali o ambientali, |
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visto l'approccio alla transizione verso un'economia verde della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che mira a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e di altre forme di degrado ambientale e/o creare resilienza agli stessi, con particolare riferimento ai documenti della BERS che collegano l'impatto della transizione all'ambiente, ivi comprese, se del caso, modifiche della metodologia di valutazione dei progetti, |
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vista la relazione dell'OCSE del 2017 dal titolo "Responsible Business Conduct for Institutional Investors: Key Considerations for Due Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises" (Condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali: considerazioni chiave sulla dovuta diligenza a norma delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali), |
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vista la relazione del 2018 della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa dal titolo "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe" (Rafforzare gli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa), |
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vista la legge francese, del 27 marzo 2017, sul dovere di controllo delle imprese, in particolare gli articoli 1 e 2, |
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vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (2) (direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie), e in particolare gli articoli 19 e 19 bis della direttiva 2013/34/UE e i considerando 3, 6, 7 e 8 della direttiva 2014/95/UE, |
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vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (3) (direttiva sui diritti degli azionisti), |
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vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (4) (direttiva EPAP), |
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vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (5), |
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visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (6) (il regolamento STS), |
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visto l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (7) (il regolamento PRIIP), il quale stabilisce che, quando un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIP) ha un obiettivo ambientale o sociale dimostrato, il produttore deve dimostrare al singolo investitore e agli altri soggetti potenzialmente interessati il modo in cui tale obiettivo è conseguito durante processo di investimento, |
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visto il suggerimento di Triodos Bank in merito a dei "mandati modello" che prevedano il requisito della piena integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento, l'impegno attivo e il voto in merito a tali aspetti, la scelta di parametri di riferimento sostenibili, una rendicontazione meno frequente ma più significativa da parte dei gestori dei patrimoni e una struttura di commissioni e pagamenti orientata al lungo termine, |
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vista la reinterpretazione del governo britannico dell'obbligo fiduciario, che indebolisce il nesso coi massimi rendimenti e consente di prendere in considerazione le questioni etiche e ambientali, |
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visto il ruolo pionieristico svolto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che ha emesso la prima obbligazione verde al mondo ed è divenuta, dal gennaio 2018, il maggiore emittente di obbligazioni verdi a livello mondiale, |
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visti i principi della finanza a impatto positivo (Principles for Positive Impact Finance) redatti dall'iniziativa in materia di finanza del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI), |
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visto il parere del 10 ottobre 2017 del Comitato delle regioni dal titolo "Finanza per il clima: uno strumento essenziale per l'attuazione dell'Accordo di Parigi", che sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali nel rafforzare il portafoglio di investimenti per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, |
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vista l'indagine del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) sulla progettazione di un sistema finanziario sostenibile, |
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vista la relazione sull'iniziativa in materia di obbligazioni verdi (Climate Bonds Initiative) del 2017, che mostra come le obbligazioni sono utilizzate nel processo di transizione verso un'economia globale a basse emissioni di carbonio, |
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vista la relazione sull'inchiesta dell'UNEP del 2016, dalla quale risulta che numerose autorità nazionali preposte alla regolamentazione finanziaria stanno già conducendo o preparando valutazioni inerenti alla sostenibilità e che tali iniziative andrebbero rapidamente integrate a livello di Unione europea, e con riferimento al fatto che tali analisi dovrebbero essere basate su scenari climatici uniformati, tra cui quello in cui l'aumento della temperatura globale è mantenuto ben al di sotto di 2 °C, |
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vista la raccomandazione contenuta nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello del gennaio 2018, secondo cui la Commissione dovrebbe condurre un'analisi della sostenibilità di tutte le proposte legislative di natura finanziaria, |
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viste la revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei capitali (COM(2017)0292) e la chiara dichiarazione della Commissione secondo cui essa "sostiene l'allineamento degli investimenti privati agli obiettivi riguardanti il clima e l'uso efficiente delle risorse e ad altri obiettivi ambientali, attraverso sia le politiche che gli investimenti pubblici" (COM(2016)0601), |
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visti la relazione della Bundesbank dell'aprile 2017 e il bollettino trimestrale della Banca d'Inghilterra del quarto trimestre del 2014, che dichiarano che la maggior parte del denaro in circolazione è generato dal settore bancario privato nel momento in cui le banche erogano prestiti, |
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visto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi sulla necessità di rendere "i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima", |
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vista la relazione dell'UNISDR e del CRED dal titolo "The Human Cost of Weather-Related Disasters 1995-2015" (Il costo umano delle catastrofi connesse al clima 1995-2015), secondo la quale il 90 % delle principali catastrofi registrate in tale periodo e causate da calamità naturali era legato al clima e alle condizioni atmosferiche e, a livello globale, le catastrofi provocano ogni anno danni economici per 300 miliardi di USD (8), |
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visti il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030 e la sua priorità n. 3 sull'investimento nella riduzione del rischio di catastrofi per la resilienza, ivi compreso il paragrafo 30, dove si afferma che è necessario promuovere, se del caso, l'integrazione delle considerazioni e delle misure di riduzione dei rischi di catastrofi negli strumenti finanziari e di bilancio, |
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vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del giugno 2017, dal titolo "Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure" (Raccomandazioni dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima), |
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visto il lavoro svolto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in merito ai rischi di attivi non recuperabili e alla necessità di "prove di stress in materia di carbonio" a livello europeo, |
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vista la relazione speciale n. 31/2016 della Corte dei conti europea, che ha concluso che nonostante l'UE avesse assunto l'impegno politico di spendere un euro su cinque (20 %) del proprio bilancio nel periodo 2014-2020 per l'azione relativa al clima, non era sulla buona strada per onorarlo dato che i programmi stabiliti rappresentavano solo il 18 % circa, |
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vista la relazione statistica 2016 della BEI del 27 aprile 2017, da cui emerge che il sostegno della BEI all'azione relativa al clima continua a rispecchiare i diversi contesti del mercato in tutta l'UE e nel 2016 non raggiungeva il 20 % in 16 Stati membri dell'UE e che, sebbene nel 2016 gli investimenti nell'azione relativa al clima siano stati prevalentemente stanziati nelle economie più forti dell'UE, la BEI ha finanziato progetti in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica in 18 Stati membri nello stesso anno, |
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vista la relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa, che stima la carenza minima di investimenti in infrastrutture sociali nell'UE a 100-150 miliardi di EUR l'anno e una carenza complessiva di oltre 1 500 miliardi di EUR nel 2018-2030, |
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vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (9), |
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vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 (10), |
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vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio (11), |
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vista la relazione della BEI sugli investimenti 2017/2018, |
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vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sull'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (12), |
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visti il pacchetto della Commissione europea del 2015 sull'economia circolare e la risoluzione del Parlamento del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (13), |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la responsabilità di proteggere, rispettare e rimediare, |
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visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0164/2018), |
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A. |
considerando che i mercati finanziari possono e devono svolgere un ruolo importante nel facilitare la transizione verso un'economia sostenibile nell'UE che si estenda oltre la transizione climatica e le questioni ecologiche e riguardi anche le questioni sociali e di governance; che è necessario affrontare con urgenza i relativi fallimenti del mercato; che le sfide ambientali, economiche e sociali sono strettamente connesse; che, secondo la relazione del gruppo di lavoro ad alto livello del giugno 2017, i fondi ancora necessari al conseguimento degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione ammontano a quasi 180 miliardi di EUR, senza considerare gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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B. |
considerando che la transizione ecologica deve fungere da incentivo alla solidarietà e alla coesione; che la finanza sostenibile può essere uno strumento per affrontare le sfide della società a favore di una crescita inclusiva a lungo termine e per promuovere il benessere dei cittadini; che i criteri per gli investimenti nella riduzione dei cambiamenti climatici sembrano molto promettenti e possono rappresentare un buon punto di partenza; che la finanza sostenibile va al di là di investimenti verdi e a favore del clima e dovrebbe tenere conto anche di criteri sociali e di governance; |
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C. |
considerando che un sistema normativo prevedibile e stabile per gli investimenti legati ai cambiamenti climatici è di fondamentale importanza per incoraggiare la partecipazione del settore privato ai finanziamenti per il clima; che l'Unione europea può definire una norma per un sistema finanziario sostenibile introducendo un quadro credibile e globale, i cui dettagli dovrebbero essere introdotti progressivamente mediante iniziative legislative specifiche; |
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D. |
considerando che è necessario un cambiamento di mentalità di tutti i soggetti interessati, il che richiede una normativa trasversale da parte della Commissione; che gli investitori istituzionali e al dettaglio mostrano un interesse maggiore a investire in prodotti che rispettano i criteri ESG; |
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E. |
considerando che è necessario aumentare la trasparenza dei dati ESG sulle imprese al fine di prevenire la comunicazione ingannevole sugli impatti ambientali (il cosiddetto "greenwashing"); |
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F. |
considerando che la valutazione d'impatto dovrebbe far parte della tassonomia dei prodotti finanziari sostenibili; che le competenze sulle modalità di calcolo dell'impatto degli investimenti a favore degli obiettivi ESG stanno aumentando; |
Necessità di fornire un opportuno quadro politico per mobilitare il capitale necessario a una transizione sostenibile
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1. |
sottolinea le potenzialità di una transizione sostenibile più rapida quale opportunità per indirizzare i mercati dei capitali e gli intermediari finanziari verso investimenti a lungo termine, innovativi, rispettosi della dimensione sociale e dell'ambiente ed efficienti; riconosce l'attuale tendenza al disinvestimento dal carbone, ma sottolinea che è necessario un ulteriore impegno per disinvestire dagli altri combustibili fossili; sottolinea l'importanza che le banche e i mercati dei capitali europei traggono vantaggi dall'innovazione in tale ambito; rileva che i benefici e i rischi ambientali, sociali e di governance spesso non sono adeguatamente integrati nei prezzi e che tale situazione fornisce incentivi commerciali alla finanza insostenibile e incentrata sul breve termine per taluni partecipanti al mercato interessati a rendimenti rapidi; sottolinea che è necessario un quadro politico, normativo e di vigilanza ben concepito per gestire la finanza sostenibile, che tenga conto delle diverse opportunità delle regioni dell'UE; constata che tale quadro potrebbe contribuire a mobilitare il capitale su vasta scala per lo sviluppo sostenibile e a migliorare l'efficienza del mercato per incanalare flussi di capitale verso attivi che contribuiscano allo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a presentare un quadro legislativo ambizioso, che riconosca le proposte avanzate nel piano di azione della Commissione sulla finanza sostenibile; |
Ruolo del settore finanziario riguardo alla sostenibilità e politiche necessarie per correggere i fallimenti del mercato
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2. |
sottolinea che il settore finanziario nel suo complesso e la sua funzione cardine di stanziare capitali con la massima efficienza possibile a beneficio della società dovrebbero, in linea con gli obiettivi dell'UE, essere disciplinati dai valori dell'equità e della inclusione nonché dal principio della sostenibilità, e dovrebbero comprendere indicatori ambientali, sociali e di governance e il costo della non azione nelle analisi degli investimenti e nelle decisioni al riguardo; osserva che una valutazione inaccurata o una presentazione fuorviante dei rischi climatici o ambientali di altra natura dei prodotti finanziari possono costituire un rischio per la stabilità del mercato; sottolinea il ruolo determinante della politica economica, fiscale e monetaria nel promuovere la finanza sostenibile agevolando l'allocazione del capitale e il riorientamento degli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili e verso attività economiche decarbonizzate, resilienti alle catastrofi ed efficienti sotto il profilo delle risorse che siano in grado di ridurre l'attuale fabbisogno di risorse future e, di conseguenza, di conseguire gli obiettivi connessi alla sostenibilità dell'UE e all'accordo di Parigi; riconosce che un prezzo adeguato e crescente delle emissioni di gas a effetto serra è una componente importante di un'economia ambientale e sociale di mercato funzionante ed efficiente, in grado di correggere gli attuali fallimenti del mercato; osserva che i prezzi nel mercato del carbonio dell'UE sono stati instabili; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per eliminare progressivamente le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili; |
Attivi non recuperabili e rischi sistemici connessi
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3. |
sottolinea che, sebbene gli attivi legati al carbonio abbiano ancora il loro peso nei bilanci delle aziende, tale valore dovrà seguire un tendenza al ribasso se vogliamo ottenere la transizione a una società a basse emissioni di carbonio; evidenzia pertanto i rischi sistemici sostanziali che gli attivi non recuperabili correlati al carbonio e nocivi dal punto di vista ambientale potrebbero rappresentare per la stabilità finanziaria se i prezzi di tali beni non sono opportunamente fissati in modo puntale in funzione del loro profilo di rischio a lungo termine; sottolinea che l'identificazione, la valutazione, la gestione prudente delle relative esposizioni e, dopo un periodo transitorio, la rendicontazione obbligatoria proporzionata nonché la progressiva cessione di tali attività siano indispensabili per garantire una transizione ordinata, equilibrata e stabile verso investimenti rispettosi del clima ed efficienti sul piano delle risorse; raccomanda di estendere il concetto di attivi non recuperabili in modo da includere i sistemi e i servizi ecologici fondamentali; |
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4. |
chiede l'introduzione di "prove di stress in materia di carbonio" europee, come proposto dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nel 2016, affinché le banche e gli altri intermediari finanziari possano determinare i rischi correlati agli attivi non recuperabili; accoglie con favore le proposte del CERS di elaborare politiche prudenziali resilienti sotto il profilo climatico, per esempio adeguamenti patrimoniali specifici basati sull'intensità di carbonio delle singole esposizioni valutate come eccessive applicate all'investimento complessivo in attivi ritenuti estremamente vulnerabili a una brusca transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio; mette in evidenza la revisione in corso dei regolamenti che istituiscono le autorità europee di vigilanza quale opportunità per considerare il loro ruolo nello sviluppo di norme per valutare i rischi connessi al carbonio e altri rischi ambientali, la loro comunicazione e l'inclusione nel processo interno di valutazione del rischio nelle banche, tenendo conto nel contempo dei requisiti esistenti in materia di relazioni sulla sostenibilità da parte delle istituzioni; invita la Commissione a presentare proposte legislative in tale ambito; |
Finanziamento degli investimenti pubblici necessari alla transizione
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5. |
sottolinea che, per riformare il sistema finanziario in modo tale che contribuisca attivamente ad accelerare la transizione ecologica, sarà necessaria la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato; evidenzia a tale proposito il ruolo determinante delle politiche di bilancio ed economiche nel fornire i giusti segnali e incentivi; chiede agli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, le AEV e la BEI, di valutare i bisogni in termini di investimenti pubblici nazionali e collettivi e di colmare le potenziali lacune per garantire che l'UE rispetti il calendario per conseguire i propri obiettivi in materia di cambiamenti climatici nell'arco dei prossimi cinque anni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030; sottolinea il ruolo che le banche e gli istituti di promozione nazionali possono svolgere in tale ambito; suggerisce di coordinare tale processo a livello europeo e istituire un sistema per tracciare i flussi finanziari effettivi verso investimenti pubblici sostenibili nel quadro dell'Osservatorio dell'UE sulla finanza sostenibile; accoglie con favore gli strumenti finanziari innovativi che integrano gli indicatori di sostenibilità, che potrebbero facilitare il processo in questione, come le obbligazioni verdi emesse al pubblico; accoglie con favore il chiarimento fornito da Eurostat sul trattamento dei contratti di prestazione energetica nei conti nazionali, in quanto tale chiarimento può sbloccare notevoli flussi di capitale pubblico verso un settore che attualmente è responsabile di tre quarti della carenza di investimenti nell'energia pulita 2030 dell'UE; chiede alla Commissione di valutare ulteriormente l'idea di un trattamento qualificato per gli investimenti pubblici correlati agli obiettivi ESG in modo da ripartire il costo di tali progetti su tutto il ciclo di vita degli investimenti pubblici correlati; |
Indicatori di sostenibilità e tassonomia come incentivo agli investimenti sostenibili
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6. |
chiede alla Commissione di condurre un processo ad ampia partecipazione, che coinvolga sia esperti in scienze climatiche che partecipanti al settore finanziario, volto a stabilire, entro la fine del 2019, una tassonomia in materia di sostenibilità solida, credibile e tecnologicamente neutra, basata su indicatori che mostrino il pieno impatto degli investimenti sulla sostenibilità e consentano il confronto tra progetti d'investimento e aziende; sottolinea la necessità di elaborare tali indicatori di sostenibilità quale primo passo nel processo di sviluppo di una tassonomia dell'UE in materia di sostenibilità e di inserire detti indicatori nella rendicontazione integrata; sottolinea che lo sviluppo della tassonomia in materia di sostenibilità dovrebbe essere seguito dalle proposte legislative aggiuntive seguenti: un quadro di dovuta diligenza generale e obbligatorio che comprenda la piena introduzione progressiva di un dovere di diligenza entro un periodo transitorio, la presa in considerazione del principio di proporzionalità, una tassonomia responsabile sugli investimenti e una proposta di integrazione dei rischi e dei fattori ESG nel quadro prudenziale degli istituti finanziari; |
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7. |
osserva che gli indicatori di sostenibilità già esistono, ma che gli attuali quadri volontari in materia di obblighi di comunicazione sono privi di armonizzazione; chiede pertanto alla Commissione di basare la sua tassonomia in materia di sostenibilità su un elenco armonizzato di indicatori di sostenibilità basati sul lavoro esistente svolto, tra l'altro, dalla Global Reporting Initiative (GRI), dai principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili, dalla Commissione stessa, dall'OCSE e dal settore privato, in particolare gli indicatori esistenti di Eurostat in materia di efficienza delle risorse; raccomanda che tali indicatori siano inclusi nella tassonomia in modo dinamico e fornendo agli investitori orientamenti chiari riguardo ai termini entro i quali determinate norme devono essere rispettate; raccomanda alla Commissione anche di prendere in considerazione la ponderazione degli indicatori in funzione dell'urgenza con cui devono essere trattati in un dato momento; sottolinea che la tassonomia dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra impegno e flessibilità, il che significa che il quadro dovrebbe essere obbligatorio e standardizzato durante un periodo transitorio, ma dovrebbe essere considerato anche uno strumento in evoluzione che possa tenere conto dei rischi emergenti e/o dei rischi che devono ancora essere classificati adeguatamente; |
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8. |
considera che l'inclusione di indicatori quantitativi prestabiliti e di giudizi qualitativi sui rischi climatici e ambientali di altro tipo sia un passo importante verso una tassonomia di investimento responsabile conforme con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il diritto internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario e del lavoro internazionale; sottolinea che le norme minime in materia di rischi e fattori ESG dovrebbero includere norme minime sociali per tali investimenti, compresi i diritti dei lavoratori, la norme di salute e sicurezza e l'esclusione di risorse provenienti dalle zone di conflitto o senza previo consenso informato da parte delle comunità interessate, così come norme minime di governance che includano requisiti dell'UE in materia di governance e comunicazione societaria, equivalenti alle norme dell'UE sull'informativa finanziaria, e norme dell'UE che disciplinino gli interventi contro il riciclaggio di denaro sporco e la corruzione e a favore della trasparenza fiscale; |
Criterio di valutazione di finanza verde
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9. |
chiede alla Commissione di condurre un processo ad ampia partecipazione volto a stabilire, entro la fine del 2019, un "criterio di valutazione di finanza verde", mediante iniziativa legislativa, da concedere a prodotti di investimento, azionari e pensionistici che abbiano già raggiunto gli standard più elevati nella tassonomia in materia di sostenibilità per guidare le decisioni di investimento di coloro che attribuiscono alla sostenibilità la priorità rispetto a tutti gli altri fattori; raccomanda che tale "criterio di valutazione di finanza verde" comprenda soglie minime di rischi e fattori ESG, in linea con l'accordo di Parigi e con il principio "non nuocere" sulla base dell'analisi dei rischi ESG, e attività palesemente volte a conseguire un "impatto positivo" così come definito dall'iniziativa in materia di finanza del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP FI); osserva che una funzione importante della tassonomia e di un criterio di valutazione di finanza verde è migliorare la valutazione del rischio da parte dei partecipanti ai mercati finanziari producendo una scala di rating basata sul mercato; accoglie con favore le innovazioni degli attori del mercato, quali le agenzie di rating del credito, nello sviluppo e nella gestione di tale rating basato sul mercato; |
Integrazione trasversale dei criteri di finanza sostenibile in qualsiasi legislazione che riguardi il settore finanziario
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10. |
osserva il recente inserimento delle questioni relative alla sostenibilità nei regolamenti PRIIP (prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) e STS (cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate), nonché nelle direttive sui diritti degli azionisti e sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie; sottolinea la necessità di assicurare che i rischi associati alle attività verdi e sostenibili siano adeguatamente presi in considerazione a livello normativo; si compiace dell'inserimento, nella direttiva EPAP, del riconoscimento degli attivi non recuperabili nonché dell'estensione del principio della persona prudente e di un riferimento ai principi delle Nazioni Unite per gli investimenti responsabili; chiede l'integrazione adeguata e proporzionata degli indicatori di finanza sostenibile in tutta la legislazione nuova e riveduta che riguardi il settore finanziario attraverso una proposta omnibus o proposte specifiche; chiede orientamenti comuni per armonizzare la definizione dei fattori ESG e la loro introduzione nella legislazione nuova e riveduta; |
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11. |
chiede alla Commissione, a tale riguardo, di utilizzare il potere di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 di adottare, al più presto e prima di elaborare la tassonomia in materia di sostenibilità, un atto delegato, che specifichi i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato miri a specifici obiettivi ambientali o sociali; chiede anche un quadro obbligatorio e proporzionato di dovuta diligenza basato sulle linee guida dell'OCSE del 2017 sulla condotta responsabile delle imprese per gli investitori istituzionali, che imponga agli investitori di individuare, prevenire, mitigare e prendere in considerazione i fattori ESG dopo un periodo transitorio; sostiene che tale quadro paneuropeo dovrebbe basarsi sulla legge francese sul dovere di controllo delle imprese, per le imprese e gli investitori, comprese le banche; chiede inoltre un riferimento diretto ai criteri ESG in materia di "governance e controllo" in tutta la legislazione nuova e riveduta, compresa la legislazione attualmente in discussione; accoglie con favore la raccomandazione del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile di integrare il principio "Think Sustainability First" (privilegiare la sostenibilità) in tutto il processo di attuazione e applicazione delle decisioni dell'UE; |
Rischi per la sostenibilità nel quadro prudenziale delle norme in materia di adeguatezza patrimoniale
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12. |
rileva che i rischi per la sostenibilità possono comportare anche rischi finanziari e che essi dovrebbero riflettersi, laddove siano rilevanti, nei requisiti patrimoniali e nelle considerazioni prudenziali delle banche; chiede pertanto alla Commissione di adottare una strategia normativa e una tabella di marcia volte, tra l'altro, a misurare i rischi per la sostenibilità nel quadro prudenziale e di promuovere l'inclusione dei rischi per la sostenibilità nel quadro di Basilea IV per garantire sufficienti riserve di capitale; sottolinea che qualsiasi norma in materia di adeguatezza patrimoniale deve essere basata sui rischi dimostrati e rifletterli appieno; mira ad avviare un progetto pilota dell'UE nel quadro del bilancio del prossimo anno al fine di dare inizio all'elaborazione dei parametri di riferimento metodologici atti a tale scopo; |
Comunicazione di informazioni
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13. |
enfatizza che la comunicazione è una condizione fondamentale per la finanza sostenibile; accoglie con favore il lavoro dell'unità operativa per la comunicazione finanziaria correlata al clima e chiede alla Commissione e al Consiglio di avallarne le raccomandazioni; chiede di inserire il costo dell'assenza di azione sui rischi correlati al clima e all'ambiente e su altri rischi per la sostenibilità nei quadri relativi alla comunicazione di informazioni; suggerisce alla Commissione di includere la comunicazione proporzionale e obbligatoria nel quadro della revisione della direttiva contabile, della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie, della direttiva sui requisiti patrimoniali e del regolamento sui requisiti patrimoniali a partire dal 2020, prevedendo un periodo di recepimento in cui le aziende possano prepararsi all'attuazione; rileva che l'articolo 173 del progetto di legge francese sulla transizione energetica offre un possibile modello di regolamentazione della comunicazione obbligatoria dei rischi per il clima da parte degli investitori; chiede di prendere in considerazione un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie; sottolinea, a tale riguardo, che i requisiti del quadro di rendicontazione dovrebbero essere proporzionati ai rischi effettivi cui è soggetto l'istituto, alla sua dimensione e al suo grado di complessità; raccomanda che il tipo di comunicazione attualmente richiesta nell'ambito del regolamento PRIIP e mediante il documento contenente le informazioni chiave sia esteso a tutti i prodotti finanziari al dettaglio; |
Obbligo fiduciario
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14. |
osserva che gli obblighi fiduciari sono già integrati nel quadro normativo per il settore finanziario dell'Unione ma insiste che dovrebbero essere chiariti, in fase di definizione, istituzione e sperimentazione di una tassonomia sostenibile solida e credibile, che includa importanti attività d'investimento, tra cui strategia di investimento, gestione del rischio, distribuzione degli attivi, governance e vigilanza per tutti gli attori della catena dell'investimento, compresi i gestori dei patrimoni e i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari; raccomanda di ampliare l'obbligo fiduciario fino a comprendere un processo di integrazione "bilaterale" obbligatorio che imponga a tutti gli attori della catena dell'investimento, tra cui i gestori dei patrimoni e i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari, di integrare nelle loro decisioni i fattori ESG rilevanti dal punto di vista finanziario, compreso il costo dell'assenza di azione, e di considerare le preferenze ESG non rilevanti dal punto di vista finanziario di clienti e beneficiari o investitori ultimi, ai quali dovrebbero essere proattivamente chieste le preferenze in termini di tempi e di sostenibilità; chiede che il costo dell'assenza di azione per il clima, l'ambiente e altri rischi per la sostenibilità sia inserito nella gestione dei rischi e nella valutazione della dovuta diligenza dei consigli di amministrazione delle società e delle autorità pubbliche, nonché nell'obbligo fiduciario degli investitori; |
Contratti-modello per l'individuazione dei rischi e dei fattori ESG
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15. |
chiede alle autorità europee di vigilanza (AEV) di elaborare orientamenti per contratti-modello tra i proprietari dei patrimoni e i gestori degli stessi, i consulenti indipendenti in materia di investimento o altri intermediari mobiliari, che dovrebbero contemplare in maniera chiara la trasmissione degli interessi del beneficiario e aspettative precise in merito all'individuazione e all'integrazione dei rischi e dei fattori ESG al fine di evitare, ridurre, mitigare e compensare detti rischi; invita le istituzioni dell'UE a garantire la distribuzione di risorse adeguate alle AEV nel contesto della revisione in corso dei regolamenti sulle AEV; chiede di inserire il costo dell'assenza di azione per il clima e altri rischi per la sostenibilità in tutta la futura legislazione dell'UE, in tutte le revisioni legislative e in tutte le valutazioni d'impatto dei finanziamenti; |
Vigilanza
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16. |
chiede che la vigilanza attiva e responsabile diventi parte integrante degli obblighi giuridici degli investitori e che un resoconto delle attività di vigilanza sia messo a disposizione dei beneficiari e del pubblico mediante, tra l'altro, la comunicazione pubblica e obbligatoria delle partecipazioni rilevanti, degli impegni attivi, del ricorso a consulenti in materia di voto e a veicoli d'investimento passivo; raccomanda che i fondi passivi, gestiti da investimenti indicizzati, siano incoraggiati a comunicare le loro attività di vigilanza e la misura in cui l'utilizzo dell'indicizzazione passiva e dell'analisi comparativa consenta l'opportuna individuazione dei rischi ESG nelle società partecipate; ritiene che sia opportuno chiedere ai fornitori degli indici di fornire dettagli dell'esposizione di parametri di riferimento ampiamente utilizzati rispetto ai parametri climatici e di sostenibilità; |
Necessità di sviluppare ulteriori requisiti di rendicontazione ESG nel quadro della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie
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17. |
rileva un livello di convergenza insufficiente nella rendicontazione ESG nel quadro della direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie e la necessità di un'armonizzazione al fine di promuovere maggiore coerenza, nonché di definire i criteri ESG più appropriati per la comunicazione, mediante il ricorso a indicatori di sostenibilità e di uso efficiente delle risorse; chiede alla Commissione di istituire un gruppo ad ampia partecipazione a livello di UE, che comprenda rappresentanti del settore dei servizi finanziari, dell'accademia e della società civile, per valutare e proporre un elenco appropriato di criteri, compreso un elenco di indicatori che misurino gli effetti per la sostenibilità e che comprendano i rischi maggiori per la sostenibilità; è del parere che tale riforma debba includere il requisito di una rendicontazione con audit eseguito da terzi; |
Obbligazioni verdi
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18. |
osserva che le obbligazioni rappresentano solo una parte del mercato degli investimenti, scarsamente regolamentata e, di conseguenza, esposta al rischio di commercializzazione ingannevole, e che l'UE attualmente non dispone di una norma unificata in materia di obbligazioni verdi, che dovrebbe basarsi su una futura tassonomia sostenibile dell'UE; osserva che le obbligazioni verdi dovrebbero essere soggette a verifica e supervisione delle autorità pubbliche e dovrebbero prevedere una rendicontazione periodica in relazione agli impatti ambientali degli attivi sottostanti; sottolinea che le obbligazioni verdi dovrebbero altresì comprendere un impatto ambientale inverso e sostenere la riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili; sottolinea che le obbligazioni verdi dovrebbero escludere taluni settori, specialmente in relazione alle attività che comportano un effetto negativo significativo sul clima, e non dovrebbero violare le norme fondamentali in materia sociale e di diritti umani; suggerisce che l'elaborazione della norma per un'obbligazione verde dell'UE dovrebbe aver luogo in piena trasparenza con uno specifico gruppo di lavoro della Commissione soggetto al controllo periodico del Parlamento europeo; invita la Commissione a valutare regolarmente l'impatto, l'efficacia e la vigilanza delle obbligazioni verdi; chiede a tale riguardo un'iniziativa legislativa per incentivare, promuovere e commercializzare un'emissione pubblica europea di obbligazioni verdi da parte delle istituzioni europee esistenti e future, quali la BEI, al fine di finanziare nuovi investimenti sostenibili; |
Agenzie di rating del credito
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19. |
rileva che le agenzie di rating del credito non prendono sufficientemente in esame l'impatto di rischi e fattori ESG destabilizzanti nel quadro dell'affidabilità creditizia futura dell'emittente; chiede l'adozione di norme e una vigilanza dell'UE in merito alla disamina degli indicatori ESG nelle valutazioni condotte da tutte le agenzie rating del credito che operano nell'UE; evidenzia che la questione di base della scarsa concorrenza tra tali imprese e la loro limitata attenzione economica non sono ancora state pienamente affrontate; chiede l'istituzione di un processo finalizzato all'adozione di un "criterio di valutazione di finanza verde" a opera di agenti preposti alla certificazione sotto la sorveglianza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); raccomanda di incaricare l'ESMA di imporre alle agenzie di rating del credito di integrare i rischi per la sostenibilità nelle loro metodologie; laddove tali rischi siano suscettibili di manifestarsi in futuro, chiede alla Commissione, a tale riguardo, di presentare una revisione del regolamento sulle agenzie di rating del credito; sottolinea l'importanza della ricerca sulla sostenibilità, che gli indici sulla sostenibilità e le agenzie di rating del credito ESG realizzano fornendo a tutti gli attori finanziari le informazioni necessarie per l'assolvimento del loro obbligo di rendicontazione e fiduciario, attuando il passaggio a un sistema finanziario più sostenibile; |
Sistemi di etichettatura per i servizi finanziari
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20. |
suggerisce alla Commissione di istituire un sistema vincolante e proporzionato di etichettatura, che dovrebbe essere su base volontaria durante un periodo di transizione, per gli istituti che offrono conti bancari al dettaglio, fondi d'investimento, assicurazioni e prodotti finanziari, nel quale sia indicato in che misura gli attivi sottostanti sono conformi all'accordo di Parigi e agli obiettivi ESG; |
Mandato delle AEV
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21. |
intende precisare ulteriormente il mandato delle AEV e delle autorità nazionali competenti nel contesto della revisione in corso dei regolamenti sulle AEV al fine di includere e monitorare i rischi e i fattori ESG, rendendo così le attività del mercato finanziario maggiormente coerenti con obiettivi sostenibili; ritiene, a tale riguardo, che l'ESMA debba:
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sottolinea, in tale contesto, che le AEV dovrebbero disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere la loro missione; incoraggia le AEV a cooperare su tali questioni con le agenzie e le organizzazioni internazionali competenti;
Il ruolo della BEI riguardo alla finanza sostenibile
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22. |
sottolinea il ruolo esemplare che le istituzioni dell'UE dovrebbero svolgere per rendere la finanza sostenibile; rileva che, sebbene il 26 % di tutti i finanziamenti della BEI sia destinato all'azione relativa al clima e la BEI abbia aperto la strada al mercato delle obbligazioni verdi nel 2007 e sia sulla buona strada per onorare l'impegno annunciato al riguardo, essa finanzia ancora progetti ad alta intensità di carbonio e, pertanto, esiste ancora un margine di miglioramento; esorta pertanto la BEI ad adattare i suoi prestiti futuri e stabilire le loro priorità in modo che siano compatibili con l'accordo di Parigi e con la soglia termica di 1,5 °C; chiede che le operazioni di prestito della BEI e il regolamento sul Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) siano rafforzati e riequilibrati affinché cessino gli investimenti in progetti ad alta intensità di carbonio e si attribuisca la priorità a progetti efficienti sotto il profilo delle risorse e finalizzati alla decarbonizzazione, accanto ad altri settori innovativi e imprese immateriali; raccomanda che la BEI sia in condizione di fornire maggiore capitale di rischio per la transizione verde in modo più equilibrato a livello regionale; è del parere che sia opportuno adottare ulteriori misure in tale ottica, prevedendo, tra l'altro, un'interazione con gli strumenti finanziari dell'UE nel prossimo quadro finanziario pluriennale; |
Il ruolo della BCE riguardo alla finanza sostenibile
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23. |
riconosce l'indipendenza della BCE e il suo mandato principale di mantenere la stabilità dei prezzi, ma ricorda che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, è anche vincolata dall'accordo di Parigi; è pertanto preoccupato per il fatto che il 62,1 % degli acquisti di obbligazioni societarie da parte della BCE avviene nei settori responsabili del 58,5 % delle emissioni di gas a effetto serra (14) della zona euro e rileva che tale programma apporta per lo più vantaggi diretti alle grandi aziende; raccomanda alla BCE di tener conto esplicitamente dell'accordo di Parigi e degli obiettivi ESG nei suoi orientamenti per i programmi di acquisto; sottolinea che tali orientamenti potrebbero servire da pilota per l'istituzione di una futura politica di investimento orientata ai criteri ESG e coerente con standard elevati in una tassonomia sostenibile dell'UE; |
Altre questioni
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24. |
sottolinea che un'offerta significativa di prodotti finanziari sostenibili può altresì avere effetti positivi sul potenziamento delle infrastrutture sociali europee intese come l'insieme di iniziative e progetti volti a creare valore pubblico promuovendo gli investimenti e l'innovazione nei settori strategici e fondamentali per il benessere e la resilienza delle persone e delle comunità, per esempio l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'edilizia abitativa; |
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25. |
accoglie con favore il lavoro svolto dal gruppo di esperti ad alto livello, che offre preziosi elementi su cui basare le iniziative in vista di una nuova norma per un settore finanziario sostenibile; insiste, tuttavia, sulla necessità di coinvolgere attivamente il settore bancario, che, grazie alla sua posizione dominante nello scenario finanziario europeo, rappresenta ancora la chiave per rendere la finanza più sostenibile; |
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26. |
sottolinea che la metodologia utilizzata per monitorare la spesa per il clima crea incoerenza tra i vari programmi, in quanto consente a progetti con benefici ambientali e climatici dubbi di essere ammessi come spese per il clima (per esempio la componente di inverdimento della politica agricola comune); |
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27. |
sottolinea che tutti i parametri di riferimento finanziari ampiamente utilizzati non tengono conto dei fattori ESG nella loro metodologia; chiede l'elaborazione di parametri di riferimento europei in materia di sostenibilità, utilizzando la tassonomia europea sulla sostenibilità, per misurare il rendimento degli emittenti europei sulla base dei rischi e dei fattori ESG; |
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28. |
chiede di analizzare e incoraggiare iniziative private, come il progetto EeMAP sui "mutui ipotecari verdi", al fine di valutare e dimostrare a quali condizioni gli attivi verdi possano comportare una riduzione del rischio per gli investimenti, aumentando al contempo la sostenibilità ambientale; |
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29. |
invita l'UE a promuovere attivamente l'inserimento degli indicatori di sostenibilità nel quadro dei principi internazionali d'informativa finanziaria a livello internazionale; |
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30. |
sottolinea che la governance societaria dovrebbe promuovere la creazione di valore sostenibile a lungo termine, per esempio mediante quote di fedeltà per i soggetti interessati a lungo termine e l'inserimento dei criteri ESG nei pacchetti di retribuzione degli amministratori e del consiglio di amministrazione; osserva che il chiarimento degli obblighi degli amministratori al riguardo sosterrebbe gli investitori sostenibili nel loro impegno nei confronti dei consigli di amministrazione; |
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31. |
chiede di introdurre un'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità ambientale per tutte le attività commerciali e pubbliche quale presupposto per la concessione di autorizzazioni; |
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32. |
sottolinea che una finanza sostenibile richiede un chiarimento degli obblighi degli amministratori delle società europee in merito alla creazione di valore sostenibile a lungo termine, agli aspetti ESG e ai rischi sistemici, nell'ambito dell'obbligo generale degli amministratori di promuovere il successo della società; |
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33. |
esorta le AEV a elaborare orientamenti in materia di raccolta di dati statistici sul riconoscimento dei rischi ESG e sulla loro integrazione nella finanza e a pubblicare e diffondere ove possibile le informazioni statistiche; |
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34. |
esorta le autorità nazionali competenti per le istituzioni bancarie e i mercati finanziari a elaborare orientamenti chiari e concisi su come attuare la nuova tassonomia e le altre modifiche concernenti tale normativa senza che ciò generi costi e ritardi evitabili; |
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35. |
sostiene che le misure di fissazione dei prezzi possono apportare un contributo fondamentale nel colmare la carenza di fondi pari a 180 miliardi di EUR necessari al conseguimento degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, spostando gli investimenti verso obiettivi sostenibili a lungo termine; |
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36. |
osserva che le PMI sono spesso ignorate nelle discussioni in merito alla finanza sostenibile, nonostante il loro carattere innovativo; rileva, in questo contesto, l'ampio potenziale della digitalizzazione e della tecnologia finanziaria (FinTech) verde; raccomanda alla Commissione di considerare meccanismi per consentire alle PMI di aggregare progetti al fine di consentire loro l'accesso al mercato delle obbligazioni verdi; |
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37. |
sottolinea l'importanza della componente sociale della finanza sostenibile; rileva il potenziale di sviluppo di nuovi strumenti finanziari dedicati in particolare alle infrastrutture sociali, quali le obbligazioni sociali, avallati dai principi delle obbligazioni sociali (Social Bond Principles, SBP) del 2017; |
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38. |
sottolinea che l'individuazione, la gestione e la comunicazione dei rischi ESG sono parte integrante della protezione dei consumatori e della stabilità finanziaria e dovrebbero pertanto rientrare nel mandato e negli obblighi di vigilanza delle AEV; chiede al CERS di procedere attivamente alla ricerca sull'interazione dei fattori ESG e del rischio sistemico, oltre i cambiamenti climatici; |
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39. |
ricorda che il Parlamento ha chiesto di introdurre un conto di risparmio dell'UE per il finanziamento dell'economia verde nella sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul Piano d'azione sui servizi finanziari al dettaglio; |
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40. |
chiede che tutta la spesa futura dell'UE sia compatibile, in base all'accordo di Parigi, con gli obiettivi concernenti la decarbonizzazione dell'economia inclusi negli strumenti giuridici che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e d'investimento europei (ivi compresi i fondi di coesione), dei fondi per l'azione esterna e la cooperazione allo sviluppo e altri strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale come il FEIS; |
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41. |
invita la Commissione a effettuare uno studio di fattibilità in merito alle modalità con cui le autorità di vigilanza e di regolamentazione potrebbero ricompensare meglio i mandati che includano prospettive a lungo termine; |
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42. |
invita l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) a fornire migliori prassi e orientamenti su come i fornitori di sistemi pensionistici professionali e di prodotti pensionistici privati interagiscono con i beneficiari nella fase precedente alla stipula del contratto e nel corso di tutto l'investimento; invita l'EIOPA a fornire orientamenti sulle migliori prassi, come ad esempio il Fondo dell'Agenzia dell'ambiente del Regno Unito, per interagire con i beneficiari e i clienti al dettaglio e determinare i loro interessi finanziari e non finanziari; |
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43. |
prende atto della raccomandazione formulata dal gruppo di esperti ad alto livello di istituire un osservatorio dell'UE sulla finanza sostenibile, che dovrebbe essere creato per monitorare, segnalare e comunicare informazioni sugli investimenti sostenibili dell'UE e dovrebbe essere istituito dall'Agenzia europea dell'ambiente in collaborazione con le AEV; raccomanda, al fine di rafforzare la funzione esemplare dell'Unione europea, che tale osservatorio assuma inoltre un ruolo nel monitoraggio, nel sostegno e nella comunicazione di informazioni sugli investimenti sostenibili dei fondi e delle istituzioni dell'UE, tra cui FEIS, BEI e BCE; chiede che l'osservatorio renda conto delle sue attività al Parlamento; |
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44. |
raccomanda alla BEI di collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative di comunità per avviare il raggruppamento di progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala affinché siano ammissibili ai finanziamenti della BEI nell'ambito del programma di acquisto per il settore societario; |
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45. |
concorda con il gruppo di esperti ad alto livello sul fatto che è di fondamentale importanza responsabilizzare e sensibilizzare i cittadini europei in merito alle questioni relative alla finanza sostenibile; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso alle informazioni sui risultati in materia di sostenibilità e promuovere l'alfabetizzazione finanziaria; |
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46. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza delle politiche tra i settori finanziario e non finanziario; ricorda che la politica finanziaria sostenibile deve essere accompagnata da scelte politiche coerenti in altri settori quali energia, trasporti, industria e agricoltura; |
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47. |
invita la Commissione a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti nelle questioni trattate dalla presente risoluzione; |
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48. |
invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare l'influenza dell'UE per dimostrare la leadership sulla finanza sostenibile e innalzare gli standard in materia di sostenibilità nella finanza a livello globale, anche attraverso accordi bilaterali con i paesi terzi, in sede di consessi politici multilaterali come ONU, G7 e G20 e negli organismi di normazione internazionali come l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO); |
o
o o
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49. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.
(3) GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1.
(4) GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37.
(5) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(6) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
(7) GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.
(8) Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, https://www.unisdr.org/files/46796_cop21weatherdisastersreport2015.pdf
(9) Testi approvati, P8_TA(2018)0039.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0025.
(11) Testi approvati, P8_TA(2017)0428.
(12) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 41.
(13) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(14) Sini Matikainen, Emanuele Campiglio e Dimitri Zenghelis, "The climate impact of quantitative easing" (L'impatto sul clima dell'alleggerimento quantitativo), Istituto Grantham sui cambiamenti climatici e l'ambiente, maggio 2017.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/36 |
P8_TA(2018)0216
Quadro di valutazione UE della giustizia 2017
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sul quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (2018/2009(INI))
(2020/C 76/05)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 6 e 7, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 70, 85, 86, 258, 259 e 260, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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viste le sue pertinenti risoluzioni in materia di Stato di diritto e giustizia, |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 10 aprile 2017 intitolata "Quadro di valutazione UE della giustizia 2017" (COM(2017)0167), |
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visto lo studio del 2017 del Centro comune di ricerca della Commissione europea intitolato "The judicial system and economic development across EU Member States" (Il sistema giudiziario e lo sviluppo economico in tutti gli Stati membri dell'UE) (1), |
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visto il sondaggio condotto nel 2017 dall'Institute for Legal Reform del Congresso degli Stati Uniti, intitolato "The Growth of Collective Redress in the EU" (La crescita del ricorso collettivo nell'UE) (2), |
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vista la banca dati sulle statistiche di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) (3), |
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viste le relazioni della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), in particolare il suo elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto (4), |
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vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto (5), |
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visto lo studio condotto nel 2011 da Milieu dal titolo "Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law" (Studio comparativo sull'accesso alla giustizia nell'ambito del diritto in materia di parità di genere e lotta alla discriminazione) (6), |
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vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità (CM/Rec(2010)12) (7), |
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visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo dal titolo "Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU" (Mappatura della rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni legali nell'UE) (8), |
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viste le relazioni annuali di valutazione sui sistemi giudiziari europei elaborate dalla commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) (9), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0161/2018), |
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A. |
considerando che sistemi giudiziari indipendenti, efficienti e di qualità sono fondamentali per salvaguardare lo Stato di diritto, l'equità dei procedimenti giudiziari e la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ordinamento giuridico, garantendo che i cittadini e le imprese possano esercitare pienamente i propri diritti; che un sistema giudiziario efficace è inscindibile dall'indipendenza della giustizia, contribuisce alla crescita economica, tutela i diritti fondamentali ed è alla base della corretta applicazione del diritto dell'UE; che la giustizia è un valore di per sé, in particolare per quanto concerne l'accesso dei cittadini alla giustizia e il rispetto delle norme sul processo equo; |
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B. |
considerando che la Commissione ha pubblicato il quadro di valutazione UE della giustizia 2017, uno strumento informativo, comparativo e non vincolante per valutare in via di principio l'efficacia, l'indipendenza e la qualità dei sistemi giudiziari nazionali, al fine di individuare eventuali carenze, migliori pratiche e progressi e definire meglio le politiche in materia di giustizia degli Stati membri, concentrandosi a tal fine sui parametri dei sistemi giudiziari che contribuiscono a un miglioramento del clima per le imprese, gli investimenti e i consumatori nell'Unione; |
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C. |
considerando che la quinta edizione del quadro di valutazione UE della giustizia esamina, in particolare, aspetti concernenti l'accesso pubblico alle procedure giudiziarie, l'indipendenza della giustizia dal punto di vista dei cittadini e delle imprese, l'uso attuale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi giudiziari e il funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali in settori specifici relativi al mercato unico e al settore economico, presentando altresì una prima rassegna delle modalità di funzionamento dei sistemi giudiziari penali nazionali nel contesto dell'applicazione della normativa antiriciclaggio dell'Unione; |
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D. |
considerando che il quadro di valutazione UE della giustizia 2017 non presenta una graduatoria generale di tali sistemi e non intende favorire un sistema rispetto a un altro; |
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E. |
considerando che, d'altro canto, il quadro di valutazione della giustizia dovrebbe rappresentare un'utile guida contenente una rassegna delle migliori pratiche ad uso degli Stati membri nel settore della giustizia civile, commerciale e amministrativa; |
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F. |
considerando che molti dati non sono ancora disponibili per alcuni Stati membri; che esistono disparità in termini di quantità e di contenuto specifico dei dati forniti da determinati Stati membri; |
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G. |
considerando che il quadro di valutazione UE 2017 è incentrato principalmente sulla giustizia civile, commerciale e amministrativa, ma presenta anche una prima rassegna sul funzionamento dei sistemi nazionali nel contesto dell'applicazione della normativa antiriciclaggio dell'Unione nella giustizia penale; |
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H. |
considerando che tale esercizio non vincolante ha il merito di individuare le tendenze positive e negative e di offrire un forum per l'apprendimento tra pari e lo scambio delle migliori pratiche in tutta l'Unione al fine di promuovere e garantire il rispetto dello Stato di diritto; |
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I. |
considerando che fornire informazioni di facile consultazione sul sistema giudiziario è un requisito indispensabile per l'accesso alla giustizia; |
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J. |
considerando che occorre adeguare i sistemi giudiziari affinché siano in grado di rispondere alle nuove sfide cui si trova a far fronte l'Unione europea; |
Osservazioni generali
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1. |
sottolinea che la giustizia afferma lo Stato di diritto nella società e garantisce a tutti gli individui il diritto a un equo processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale; invita gli Stati membri a garantire che qualunque riforma giudiziaria preservi lo Stato di diritto e rispetti le norme europee in materia di indipendenza giudiziaria; incoraggia la Commissione, a tale proposito, a continuare a monitorare le riforme giudiziarie nazionali nel quadro del semestre europeo, che utilizza anch'esso informazioni del quadro di valutazione UE della giustizia; invita altresì la Commissione a elaborare nuovi criteri che consentano di valutare più correttamente la conformità dei sistemi giudiziari allo Stato di diritto, basandosi in particolare sull'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto stabilito dalla Commissione di Venezia; |
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2. |
invita la Commissione a raccogliere informazioni più precise sul modo in cui vengono trattate le infrazioni dello Stato di diritto e le minacce ai diritti fondamentali, tra cui la corruzione, le discriminazioni e le violazioni della vita privata e della libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione; |
|
3. |
rammenta la richiesta formulata nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e chiede nuovamente alla Commissione di presentare una proposta per la conclusione di un Patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (Patto DSD); invita la Commissione a raggruppare le relazioni esistenti, compreso il quadro di valutazione della giustizia, fino a quando non entrerà in vigore il Patto DSD; |
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4. |
prende atto con grande interesse del quadro di valutazione UE della giustizia 2017 e invita la Commissione a continuare a promuovere tale esercizio in conformità dei trattati e in consultazione con gli Stati membri; |
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5. |
sottolinea che l'istituzione di un quadro di valutazione della giustizia specifico in ambito penale fornirà un contributo essenziale allo sviluppo di una visione comune, fra i giudici e i pubblici ministeri, della legislazione dell'UE in materia penale, rafforzando così la fiducia reciproca; |
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6. |
invita la Commissione a tenere conto della lotta alla corruzione e ritiene prioritario includere tale questione nel quadro di valutazione della giustizia; |
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7. |
sostiene l'obiettivo dello scambio di cui sopra e sottolinea che un sistema giudiziario indipendente, efficiente e di qualità potrebbe fornire alle imprese incentivi per lo sviluppo e gli investimenti a livello nazionale e transfrontaliero, tutelando al tempo stesso i diritti fondamentali dei cittadini e garantendo il rispetto dei diritti di consumatori e lavoratori, rafforzando così il loro contributo economico; |
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8. |
rileva l'importanza dei parametri giudiziari di riferimento per la fiducia reciproca su scala transfrontaliera, per un'efficace cooperazione tra le istituzioni giudiziarie e per la creazione di uno spazio giudiziario comune e una cultura giudiziaria europea; incoraggia pertanto la Commissione a continuare a sviluppare indicatori concreti per valutare, nella pratica, la tutela dei valori dell'UE, come lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali; |
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9. |
ritiene che il confronto di cui trattasi debba essere basato su criteri oggettivi e prove raccolte, raffrontate e analizzate in modo accurato, tenendo conto dei singoli quadri costituzionali e giuridici; sottolinea l'importanza di garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri quando si procede a una valutazione imparziale dei loro sistemi giudiziari; |
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10. |
si compiace degli sforzi profusi dalla Commissione per valutare, per la prima volta, taluni aspetti della giustizia penale relativi alla lotta contro il riciclaggio e raccomanda alla Commissione di adottare le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a fornire dati in merito alla durata delle procedure giudiziarie in questo settore, in vista dell'entrata in vigore della quarta e, successivamente, della quinta direttiva antiriciclaggio; |
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11. |
si compiace degli sforzi della Commissione volti a presentare dati misurabili e trarre conclusioni concrete sul modo in cui gli Stati membri hanno migliorato o possono ancora migliorare la qualità e l'efficienza dei loro sistemi giudiziari, in particolare per quanto attiene allo status e alla nomina di giudici e alla loro indipendenza, nonché all'equilibrio di genere; prende atto che la carenza di dati è in costante diminuzione, in particolare per quanto riguarda gli indicatori di efficienza dei sistemi giudiziari; si rammarica tuttavia del fatto che alcuni Stati membri non abbiano fornito dati per talune categorie, pur essendo tali dati applicabili o disponibili; invita pertanto gli Stati membri a intensificare gli sforzi per rendere i dati comparabili e a collaborare appieno con la Commissione fornendo i dati richiesti; sottolinea che gli Stati membri devono continuare a ridurre la carenza di dati al fine di raggiungere le loro priorità per ottenere sistemi giudiziari efficienti; invita gli Stati membri a cooperare strettamente con la CEPEJ e con la Commissione, soprattutto mediante il gruppo informale di esperti nazionali provenienti dai ministeri e dai rispettivi sistemi giudiziari, al fine di ovviare alle persistenti carenze di dati in talune categorie del quadro di valutazione della giustizia; |
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12. |
invita gli Stati membri a esaminare i risultati del quadro di valutazione della giustizia 2017, a stabilire quali insegnamenti trarne e a valutare se sia necessario adottare misure nazionali al fine di correggere le eventuali irregolarità riguardanti la qualità, l'efficienza e l'indipendenza dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali; |
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13. |
osserva che un gran numero di Stati membri ha portato avanti gli sforzi tesi a migliorare l'efficacia dei propri sistemi giudiziari nazionali mediante riforme; si compiace del fatto che sia stato annunciato un numero significativo di nuove riforme per quanto concerne il patrocinio a spese dello Stato, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, la specializzazione dei tribunali e le mappe giudiziarie; |
Efficienza
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14. |
sottolinea l'importanza di procedimenti efficaci e tempestivi a norma dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; sottolinea inoltre l'importanza di procedimenti rapidi ed efficienti quando si tratta di diritti inerenti alla protezione dei consumatori, alla proprietà intellettuale e alla riservatezza dei dati; osserva con preoccupazione che tali procedimenti sono ancora troppo lunghi in alcuni Stati membri; sottolinea che un numero elevato di procedimenti pendenti potrebbe anche ridurre il grado di fiducia di cittadini e imprese nel sistema giudiziario e diminuire la certezza del diritto, laddove la fiducia è il fondamento del rispetto dello Stato di diritto; |
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15. |
incoraggia gli Stati membri a investire nell'uso e nello sviluppo costante delle TIC nei loro sistemi giudiziari, adoperandosi per renderli più accessibili, più comprensibili e più facili da utilizzare per tutti i cittadini dell'UE, soprattutto per i portatori di qualsiasi forma di disabilità e i gruppi vulnerabili, tra cui le minoranze nazionali e/o i migranti; sottolinea il vantaggio che offrono i sistemi TIC per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e, a livello nazionale, per la riduzione dei costi per tutte le parti interessate, nonché in termini di miglioramento generale dell'efficienza e della qualità dei sistemi giudiziari, ad esempio attraverso la presentazione elettronica delle istanze, la possibilità di monitorare e portare avanti un procedimento online e la comunicazione elettronica tra tribunali e avvocati; si rammarica del fatto che il pieno potenziale dei sistemi TIC non sia ancora stato raggiunto in tutta Europa; si compiace della trasparenza, nella maggior parte degli Stati membri, relativamente alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali; sottolinea che la disponibilità di informazioni online di facile consultazione contribuisce significativamente all'accessibilità della giustizia per i cittadini e le imprese; invita gli Stati membri a pubblicare online tutte le sentenze giudiziarie, in quanto ciò porterà a una migliore conoscenza del sistema giudiziario da parte dei cittadini e delle imprese, nonché a una sua maggiore trasparenza; osserva inoltre che ciò potrebbe favorire la coerenza della giurisprudenza; |
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16. |
sottolinea la necessità di intensificare e diversificare l'offerta di formazione per i giudici, dato che ciò rappresenta anche uno dei fondamenti di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale; sottolinea, in particolare, la necessità di formazione in materia di ruoli, norme e stereotipi di genere, etica giudiziaria, competenze informatiche, gestione del sistema giudiziario, mediazione e comunicazione con le parti e con la stampa; sottolinea inoltre l'importanza di un'adeguata formazione in materia di diritto dell'UE e delle diverse strutture di cooperazione dell'Unione, quali ad esempio Eurojust; rileva che in alcuni settori specifici del diritto dell'UE, quali la normativa sul diritto d'autore e sul rispetto della vita privata, può essere necessaria la comprensione non solo del diritto, ma anche degli sviluppi tecnologici; osserva che la specializzazione dei giudici e dei tribunali sembra avere un effetto positivo sull'efficienza e sulla qualità del sistema giudiziario; chiede alla Commissione di esaminare la questione nell'esercizio del prossimo anno; sottolinea la necessità di una formazione continua e sistematica dei giudici e degli altri esperti giuridici al fine di garantire un'applicazione coerente e di elevata qualità e di far rispettare efficacemente il diritto dell'UE; invita gli Stati membri a investire maggiormente nello sviluppo della formazione giudiziaria e della formazione continua per i professionisti del settore giuridico, quali i giudici, anche negli altri Stati membri, al fine di scambiare esperienze e migliori pratiche; |
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17. |
incoraggia gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a sostenere l'ulteriore sviluppo della mediazione a livello dell'UE; invita la Commissione a valutare sistematicamente gli effetti della mediazione sui sistemi giudiziari dell'UE; |
Qualità
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18. |
invita la Commissione ad aggiungere le procedure di ricorso collettivo all'esercizio comparativo del prossimo anno sui fattori di accessibilità dei sistemi giudiziari, poiché ritiene prioritari l'accesso alla giustizia e la risoluzione efficace delle controversie; reputa tali procedure uno strumento importante per il rafforzamento della protezione dei consumatori, dell'ambiente e della salute in tutta l'Unione, in ambiti che interessano direttamente un grande numero di ricorrenti; ritiene che le procedure di ricorso collettivo agevolino l'accesso dei cittadini alla giustizia e un'efficiente risoluzione delle controversie e, di conseguenza, eliminino gli ostacoli immotivati, soprattutto per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà o che sono coinvolti in cause che presentano una dimensione transfrontaliera; |
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19. |
prende atto che la maggior parte degli Stati membri richiede alle parti il pagamento di spese processuali all'avvio dei procedimenti giudiziari; sottolinea che la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese processuali hanno un impatto fondamentale sull'accesso al sistema giudiziario, in particolare per i cittadini in condizioni di povertà, ed evidenzia il ruolo del patrocinio a spese dello Stato nel garantire anche alle parti più deboli un accesso paritario alla giustizia; sottolinea che il patrocinio a spese dello Stato per i consumatori al di sotto della soglia di povertà continua a essere un fattore essenziale di bilanciamento; richiama l'attenzione sul fatto che le difficoltà nell'ottenere il patrocinio a spese dello Stato potrebbero rappresentare un forte deterrente laddove le spese processuali e/o legali rappresentino una percentuale significativa del valore della causa; ritiene che il patrocinio a spese dello Stato debba essere correlato alla soglia di povertà negli Stati membri; reputa che, in generale, occorrerebbe ridurre ulteriormente le spese legali, ad esempio attraverso l'impiego dei portali elettronici nazionali di eJustice; invita gli Stati membri a migliorare la facilità di consultazione delle informazioni online che consentono ai cittadini di verificare la loro ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, comprese le informazioni online accessibili alle persone con disabilità visive; |
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20. |
invita la Commissione a introdurre, prima della fine dell'esercizio del prossimo anno, un nuovo indicatore sull'accesso alla giustizia per tutti i gruppi potenzialmente svantaggiati o discriminati, al fine di individuare eventuali ostacoli; |
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21. |
sottolinea la necessità di affrontare il persistere di disparità nell'equilibrio di genere e di notevoli divari numerici di genere tra i giudici, soprattutto nei tribunali di istanza superiore/nelle corti supreme, a livello sia nazionale che dell'UE; prende atto con rammarico della recente evoluzione negativa della percentuale di donne tra i giudici togati in alcuni Stati membri; |
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22. |
sottolinea che vi è ancora molto da fare in termini di parità di genere nelle professioni giudiziarie in tutta Europa, non ultimo per quanto riguarda l'accesso alla professione di giudice, in termini di stereotipi di genere, trasparenza nelle nomine, conciliazione tra responsabilità lavorative ed extra-lavorative o l'esistenza di pratiche di tutoraggio; sottolinea l'evidente discrepanza tra la proporzione di donne professioniste ai livelli più bassi del potere giudiziario (anche tra il personale non giudiziario) e nei tribunali e nelle procure di livelli superiori; esorta gli Stati membri a indirizzare gli sforzi, soprattutto nei gradi di istruzione superiori, a favore delle donne nelle professioni giuridiche e a incoraggiare un atteggiamento positivo nei confronti dei giudici di sesso femminile; |
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23. |
ricorda la dichiarazione congiunta del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), secondo cui gli Stati membri dovrebbero, nella maggior misura possibile e in considerazione dell'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne sancito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, assicurare una pari presenza di donne e uomini nelle nomine dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea; esorta gli Stati membri a dare il buon esempio in tal senso; |
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24. |
sottolinea che, mentre oltre la metà degli Stati membri nel 2015 ha aumentato la spesa pro capite relativa al sistema giudiziario, la determinazione delle risorse finanziarie è ancora in gran parte basata sui precedenti storici anziché sul carico di lavoro effettivo o sul numero di richieste giudiziarie; |
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25. |
si compiace del maggiore ricorso ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie nella maggior parte degli Stati membri, in particolare alla piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online per i consumatori e i commercianti; |
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26. |
prende atto della mancanza di informazioni disponibili sulle questioni matrimoniali e di responsabilità genitoriale; incoraggia la Commissione a includere tali informazioni nel quadro di valutazione UE della giustizia, ove rese disponibili dagli Stati membri, eventualmente come obiettivo intermedio da conseguirsi dopo il completamento del riesame del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; |
Indipendenza
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27. |
sottolinea che l'indipendenza, la qualità e l'efficienza sono elementi fondamentali di un sistema giudiziario efficace, che è a sua volta essenziale per lo Stato di diritto, l'equità dei procedimenti giudiziari e la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ordinamento giuridico; sottolinea, inoltre, che l'indipendenza della magistratura è parte integrante della democrazia; ritiene che un sistema giudiziario indipendente si basi, da un lato, sull'assenza di interferenze o pressioni da parte del governo e della politica o di partiti che hanno interessi economici e, dall'altro, su efficaci garanzie fornite dallo status e dalla posizione dei giudici, nonché dalla loro situazione finanziaria; sottolinea che occorre garantire una sufficiente autonomia alle procure per difenderle da un'indebita influenza politica; invita pertanto la Commissione a includere una sezione dedicata alla situazione dei pubblici ministeri e alla loro autonomia nel quadro di valutazione; invita altresì la Commissione a continuare a valutare le tutele giuridiche dell'indipendenza della magistratura, anche in cooperazione con le reti delle Corti supreme e dei Consigli superiori della magistratura; |
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28. |
sottolinea l'importanza di meccanismi imparziali, ossia liberi dalla discrezione arbitraria dell'esecutivo, e completi per la nomina, la valutazione, il trasferimento o la revoca dei giudici; |
o
o o
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29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104594/jrc104594__2017_the_judicial_system_and_economic_development_ across_eu_member_states.pdf.
(2) http://www.instituteforlegalreform.com/uploads/sites/1/The_Growth_of_Collective_Redress_in_the_EU_A_Survey_of_Developments_in_10_ Member_States_April_2017.pdf.
(3) http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
(4) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
(5) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 136.
(6) Milieu Ltd (2011), "Comparative study on access to justice in gender equality and anti-discrimination law", relazione di sintesi, DG Giustizia della Commissione europea, Bruxelles.
(7) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColor Intranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383&direct=true
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596804/IPOL_STU(2017)596804_EN.pdf.
(9) https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/42 |
P8_TA(2018)0221
Granturco geneticamente modificato GA21 (MON-ØØØ21-9)
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D056125-02 – 2018/2698(RSP))
(2020/C 76/06)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D056125-02), |
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visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, |
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visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 23 aprile 2018 senza esprimere parere, |
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visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 21 settembre 2017 e pubblicato il 24 ottobre 2017 (3), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035), |
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viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la decisione della Commissione 2008/280/CE (5) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 ("granturco GA21"); che l'ambito di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da granturco GA21, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione; |
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B. |
considerando che, prima della decisione 2008/280/CE, il 13 settembre 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 2 ottobre 2007 (6) ("parere dell'EFSA del 2007"); |
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C. |
considerando che il 6 ottobre 2016 Syngenta France SAS, per conto di Syngenta Crop Protection AG, Svizzera, ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione summenzionata; |
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D. |
considerando che il 21 settembre 2017 l'EFSA ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 24 ottobre 2017 (7) ("parere dell'EFSA del 2017"); |
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E. |
considerando che il granturco GA21 è stato sviluppato per conferire tolleranza al glifosato attraverso l'espressione di una versione modificata della proteina EPSPS; |
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F. |
considerando che l'applicazione di un erbicida complementare, il glifosato nel caso specifico, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali; |
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G. |
considerando che, di conseguenza, è prevedibile che il granturco GA21 sarà esposto a dosi maggiori e ripetute di glifosato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, ma possono anche influenzare la composizione della pianta di granturco geneticamente modificato e le sue caratteristiche agronomiche; |
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H. |
considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche, per quanto riguarda sia il parere dell'EFSA del 2007 (8) che il parere dell'EFSA del 2017 (9); che, a titolo di esempio, gli Stati membri hanno criticato il fatto che fossero necessarie informazioni aggiuntive prima di poter trarre conclusioni sulla valutazione del rischio del granturco GA21, che non siano stati forniti dati a supporto di una storia di uso sicuro, che le relazioni di controllo relative al granturco GA21 per il periodo di autorizzazione presentassero lacune fondamentali e che l'approccio di monitoraggio adottato non fosse pienamente in linea con la direttiva 2001/18/CE; |
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I. |
considerando che, secondo lo stesso gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, è necessario discutere ulteriormente con i richiedenti e i responsabili della gestione del rischio riguardo all'attuazione pratica dei piani di monitoraggio ambientale nella fase di post-commercializzazione delle piante geneticamente modificate ai fini dell'importazione e della trasformazione; |
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J. |
considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo"; |
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K. |
considerando che il Parlamento ha istituito una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione, il che contribuirà a stabilire se le pertinenti norme scientifiche dell'Unione sono state rispettate durante la procedura di valutazione del rischio e se vi è stata un'indebita influenza dell'industria sulle conclusioni delle agenzie dell'Unione in merito alla cancerogenicità del glifosato; |
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L. |
considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui pesticidi, è impossibile trarre conclusioni quanto alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (10); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (11); |
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M. |
considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato il granturco GA21 (Argentina, Brasile, Canada, Giappone, Paraguay, Filippine, Sud Africa, Stati Uniti, Uruguay e Vietnam); |
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N. |
considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM; che le conseguenze dell'irrorazione del glifosato sul granturco GA21 non sono state valutate; |
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O. |
considerando che gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato nelle importazioni di granturco al fine di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale per il 2018, il 2019 e il 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione (12), e che allo stesso modo non sono soggetti a un siffatto obbligo per gli anni 2019, 2020 e 2021 (13); che pertanto non è noto se i residui di glifosato sul granturco GA21 importato rispettano i limiti massimi di residui fissati dall'Unione; |
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P. |
considerando che il granturco GA21 è tra l'altro coltivato in Argentina; che l'impatto devastante sulla salute dell'uso del glifosato è stato ampiamente documentato; che l'Unione ha sottoscritto gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, che comprendono l'impegno a ridurre in misura sostanziale entro il 2030 il numero di morti e malattie dovute a sostanze chimiche pericolose e alla contaminazione e all'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo (SDG 3, obiettivo 3.9) (14); |
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Q. |
considerando che l'Unione è impegnata a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, che mira a ridurre al minimo le contraddizioni e a creare sinergie tra le diverse politiche dell'Unione, segnatamente nei settori del commercio, dell'ambiente e dell'agricoltura, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo e per aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo; |
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R. |
considerando che l'EFSA ha concluso che tutti gli utilizzi rappresentativi del glifosato per le colture convenzionali (ovvero colture non geneticamente modificate), tranne uno, costituiscono un "rischio per i vertebrati terrestri selvatici non bersaglio", individuando altresì un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi relativamente ad alcuni dei principali impieghi del glifosato sulle colture convenzionali (15); che l'ECHA ha classificato il glifosato come tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; che gli impatti negativi dell'utilizzo del glifosato sulla biodiversità e l'ambiente sono ampiamente documentati; che, ad esempio, uno studio statunitense del 2017 rileva una correlazione negativa tra l'uso del glifosato e l'abbondanza di farfalle monarca adulte, in particolare nelle zone caratterizzate da una concentrazione delle attività agricole (16); |
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S. |
considerando che una nuova autorizzazione di immissione in commercio per il granturco GA21 continuerà ad alimentare la domanda per la sua coltivazione nei paesi terzi; che, come precedentemente indicato, si può prevedere che dosi più elevate e ripetute di erbicida saranno utilizzate sulle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi (rispetto alle piante non geneticamente modificate), in quanto sono state deliberatamente concepite per tale scopo; |
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T. |
considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale le parti hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati (17); che la decisione di rinnovare o meno l'autorizzazione per il granturco GA21 rientra nella giurisdizione dell'Unione; |
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U. |
considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che nel 2015 esistevano a livello globale almeno 29 specie di piante infestanti resistenti al glifosato (18); |
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V. |
considerando che, a seguito del voto del 23 aprile 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso parere; |
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W. |
considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica (19); |
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X. |
considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (20) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova; |
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Y. |
considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente se l'atto riguarda questioni sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente; |
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Z. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la decisione che rinnova l'autorizzazione; |
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1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003; |
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2. |
reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; |
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3. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
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4. |
invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata; |
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5. |
invita, in particolare, la Commissione a tenere fede ai suoi impegni assunti nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica sospendendo tutte le importazioni di piante geneticamente modificate resistenti al glifosato; |
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6. |
invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione; |
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7. |
invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi; |
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8. |
ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori relativi alla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 al fine di garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi alla stessa proposta della Commissione; |
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9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
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Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1 507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110). |
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Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15). |
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Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108). |
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Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1 507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390). |
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Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1 507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1 507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123). |
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Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215). |
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Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214). |
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Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341). |
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Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377). |
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Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1 507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305 423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398). |
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Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051). |
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Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052). |
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Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197). |
(5) Decisione 2008/280/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 19).
(6) https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
(7) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
(8) Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
(9) Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
(10) Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(16) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(17) Articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(19) Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/48 |
P8_TA(2018)0222
Granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 e granturco geneticamente modificato combinando due o tre eventi singoli 1 507, 59 122, MON 810 e NK603
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1 507, 59 122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D056123-02 – 2018/2699(RSP))
(2020/C 76/07)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1 507, 59 122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D056123-02), |
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visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3, |
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visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 23 aprile 2018 senza esprimere parere, |
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visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 14 novembre 2017 e pubblicato il 28 novembre 2017 (3), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035), |
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viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 3 febbraio 2011 la Pioneer Overseas Corporation, per conto della Pioneer Hi-Bred International, Inc., Stati Uniti d'America, ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, in conformità degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 (nel prosieguo "la domanda"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 (di seguito "granturco geneticamente modificato") per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione; |
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B. |
considerando che la domanda riguardava dieci sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato, cinque delle quali sono già state autorizzate; che otto di queste sottocombinazioni sono disciplinate dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione; che le sottocombinazioni 1 507 × NK603 e NK603 × MON 810 sono già state autorizzate in diverse decisioni della Commissione; |
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C. |
considerando che il 14 novembre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 28 novembre 2017 (5); |
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D. |
considerando che il granturco geneticamente modificato deriva dall'incrocio di quattro eventi del granturco geneticamente modificato: 1 507 produce la proteina insetticida Cr1F ed è resistente all'erbicida glufosinato; 59 122 produce le proteine insetticide Cry34Ab1 e Cry35Ab1 ed è altresì resistente all'erbicida glufosinato; MON810 produce la proteina insetticida Cr1Ab; NK603 produce due enzimi che conferiscono la resistenza all'erbicida glifosato; |
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E. |
considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari, il glifosato e il glufosinato nel caso specifico, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali; |
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F. |
considerando che, di conseguenza, è prevedibile che il granturco geneticamente modificato sarà esposto a dosi maggiori e ripetute di glifosato e glufosinato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, ma possono anche influenzare la composizione della pianta di granturco geneticamente modificato e le sue caratteristiche agronomiche; |
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G. |
considerando che, secondo le conclusioni di uno studio indipendente, la valutazione dei rischi dell'EFSA non dovrebbe essere accettata dal momento che, tra le altre cose, l'EFSA non ha richiesto dati empirici circa la tossicità e l'impatto sul sistema immunitario, gli effetti combinatori e le conseguenze della irrorazione di dosaggi più elevati di erbicidi complementari sono stati ignorati, la valutazione del rischio ambientale è inaccettabile e si basa su ipotesi errate e non è stato previsto alcun sistema per effettuare un monitoraggio specifico delle fuoriuscite e dei potenziali effetti sulla salute (6); |
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H. |
considerando che il richiedente non ha fornito dati sperimentali relativi a una sottocombinazione dell'evento combinato attualmente non autorizzata (59 122 × MON810 × NK603); che l'autorizzazione di un evento combinato non dovrebbe essere presa in considerazione senza un'approfondita valutazione dei dati sperimentali per ciascuna sottocombinazione; |
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I. |
considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione giunge a scadenza il 31 luglio 2018 (8); |
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J. |
considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come "probabilmente cancerogeno per l'uomo"; |
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K. |
considerando che in generale, secondo il gruppo di esperti dell'EFSA sui pesticidi, è impossibile trarre conclusioni quanto alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (9); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (10); |
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L. |
considerando che l'Unione ha già ritirato dal mercato un additivo del glifosato chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato il granturco geneticamente modificato (Canada e Giappone); |
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M. |
considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi che comportano le piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM; che le conseguenze dell'irrorazione degli erbicidi sul granturco geneticamente modificato, così come gli effetti cumulativi dell'irrorazione sia di glifosato che di glufosinato, non sono stati valutati; |
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N. |
considerando che gli Stati membri non sono obbligati a misurare i residui di glifosato o glufosinato nelle importazioni di granturco al fine di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui nell'ambito del programma coordinato di controllo pluriennale per il 2018, il 2019 e il 2020, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione (11), e che allo stesso modo non sono soggetti a un siffatto obbligo per gli anni 2019, 2020 e 2021 (12); che pertanto non è noto se i residui di glifosato o glufosinato sulle importazioni del granturco geneticamente modificato in questione rispettano i limiti massimi di residui fissati dall'UE; |
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O. |
considerando che l'evento combinato produce quattro tossine insetticide (Cry1F e Cry1Ab, attive contro i lepidotteri, e Cry34Ab1 e Cry35Ab1, attive contro i coleotteri); che, secondo uno studio scientifico del 2017 concernente i possibili impatti sulla salute delle tossine Bt e dei residui dell'irrorazione degli erbicidi complementari, occorre prestare particolare attenzione ai residui di erbicidi e alla loro interazione con le tossine Bt (13); che l'EFSA non ha esaminato tali questioni; |
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P. |
considerando che l'EFSA ha concluso che tutti gli utilizzi rappresentativi del glifosato per le colture convenzionali (ovvero colture non geneticamente modificate), tranne uno, costituiscono un "rischio per i vertebrati terrestri selvatici non bersaglio", individuando altresì un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi relativamente ad alcuni dei principali impieghi del glifosato sulle colture convenzionali (14); che l'ECHA ha classificato il glifosato come tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; che gli impatti negativi dell'utilizzo del glifosato sulla biodiversità e l'ambiente sono ampiamente documentati; che, ad esempio, uno studio statunitense del 2017 rileva una correlazione negativa tra l'uso del glifosato e l'abbondanza di farfalle monarca adulte, in particolare nelle zone caratterizzate da una concentrazione delle attività agricole (15); |
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Q. |
considerando che l'autorizzazione all'immissione in commercio del granturco geneticamente modificato alimenterà la domanda per la sua coltivazione nei paesi terzi; che, come precedentemente indicato, sulle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi sono utilizzate dosi più elevate e ripetute di erbicida (rispetto alle piante non geneticamente modificate), in quanto sono state deliberatamente concepite per tale scopo; |
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R. |
considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale le parti hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati (16); che la decisione di autorizzare o meno il granturco geneticamente modificato rientra nella giurisdizione dell'Unione; |
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S. |
considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; che nel 2015 esistevano a livello globale almeno 29 specie di piante infestanti resistenti al glifosato (17); |
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T. |
considerando che, a seguito del voto del 23 aprile 2018, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso parere; |
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U. |
considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica (18); |
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V. |
considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (19) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova; |
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W. |
considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente se l'atto riguarda questioni sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente; |
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X. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la decisione che rinnova l'autorizzazione; |
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1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003; |
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2. |
reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; |
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3. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
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4. |
invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata; |
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5. |
invita, in particolare, la Commissione a tenere fede ai suoi impegni assunti nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica sospendendo tutte le importazioni di piante geneticamente modificate resistenti al glifosato; |
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6. |
invita, in particolare, la Commissione a non autorizzare l'importazione di alcuna pianta geneticamente modificata destinata all'alimentazione umana o animale che sia stata resa resistente a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione (in questo caso il glufosinato, la cui autorizzazione scade il 31 luglio 2018); |
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7. |
invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione; |
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8. |
invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata interessata sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE per alimenti e mangimi; |
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9. |
ribadisce il proprio impegno a portare avanti i lavori relativi alla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 al fine di garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi alla stessa proposta della Commissione; |
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10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
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Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1 507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110). |
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Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15). |
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Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108). |
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Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1 507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390). |
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Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59 122 × MIR604 × 1 507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59 122, MIR604, 1 507 and GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123). |
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Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215). |
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Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214). |
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Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341). |
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Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377). |
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Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1 507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305 423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398). |
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Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59 122 (DAS-59 122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051). |
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Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052). |
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Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197). |
(5) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
(6) https://www.testbiotech.org/node/2130
(7) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(8) Punto 7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).
(9) Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 92 del 10.4.2018, pag. 6).
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(14) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
(15) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
(16) Articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
(17) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
(18) Si veda ad esempio il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/54 |
P8_TA(2018)0223
Conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'attuazione delle misure di controllo per stabilire la conformità dei prodotti della pesca rispetto ai criteri di accesso al mercato dell'UE (2017/2129(INI))
(2020/C 76/08)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), |
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— |
visto il regime di controllo della politica comune della pesca (PCP), di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1224/2009 (2) e (CE) n. 1005/2008 (3) e al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (5), |
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visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (6), |
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visto il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (7), |
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vista la relazione speciale della Corte dei conti europea (CCE) n. 19/2017 del dicembre 2017 dal titolo: "Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE", |
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vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche (8), |
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visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0156/2018), |
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A. |
considerando che l'UE è il maggiore mercato al mondo per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che ha assorbito il 24 % del totale delle importazioni mondiali nel 2016, e dipende dalle importazioni per oltre il 60 % del consumo di tali prodotti; |
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B. |
considerando che, nella sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul regime di importazione nell'UE dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (9), il Parlamento ha sottolineato che uno degli obiettivi essenziali della politica dell'UE in materia di importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere quello di assicurare che i prodotti importati soddisfino le medesime esigenze imposte, in ogni settore, alla produzione UE e che gli sforzi dell'UE volti a garantire la sostenibilità della pesca erano incompatibili con l'importazione di prodotti provenienti da paesi che pescano senza tenere conto della sostenibilità; |
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C. |
considerando che la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo "Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497) impegna l'UE a condurre una politica commerciale più responsabile quale strumento per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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D. |
considerando che spetta agli Stati membri verificare che il pesce dei produttori UE risponda alle norme sanitarie dell'UE, mentre per il pesce importato la Commissione autorizza i paesi terzi a individuare stabilimenti abilitati ad esportare prodotti della pesca verso l'Unione europea, purché siano in grado di garantire standard equivalenti; |
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E. |
considerando che le regioni ultraperiferiche dell'UE situate nei Caraibi, nell'Oceano Indiano e nell'Oceano Atlantico sono nelle prossimità di diversi paesi terzi le cui condizioni di pesca, di produzione e di commercializzazione non sempre rispettano gli standard dell'Unione, generando così una concorrenza sleale con la produzione locale; |
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F. |
considerando che esistono numerosi strumenti internazionali concernenti i pescatori che dovrebbero essere ratificati e applicati, come la convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca (ILO C188) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'accordo di Città del Capo del 2012 dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e la convenzione internazionale dell'OMI sugli standard di formazione, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare (STCW-F); |
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G. |
considerando che le conclusioni del parere scientifico n. 3/2017 del 29 novembre 2017 dal titolo "Food from the Oceans" (Cibo dagli oceani) raccomandano di integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutte le politiche dell'Unione e di applicare lo stesso approccio in altri ambiti internazionali e di aiutare altre regioni del mondo, in modo tale da trovare un equilibrio tra gli obiettivi economici ed ecologici concernenti la produzione di cibo e l'ambiente marino; |
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1. |
rileva che, per commercializzare i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli operatori dell'UE devono rispettare un'ampia gamma di regolamenti e rispondere a criteri rigorosi, ivi comprese le regole della PCP e criteri in materia sanitaria, lavorativa, ambientale e di sicurezza delle navi, che sono tutti integrati da regimi volti a garantire la conformità; è convinto che tutto ciò contribuisca a creare standard elevati per quanto concerne la qualità e la sostenibilità del prodotto che i consumatori UE legittimamente si attendono; |
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2. |
ritiene che la conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti dai paesi terzi alle norme dell'UE in materia di sostenibilità sociale e ambientale promuoverebbe la sostenibilità nei paesi terzi e contribuirebbe a creare una concorrenza più equa fra i prodotti dell'UE e quelli provenienti da tali paesi; |
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3. |
è preoccupato per il fatto che le importazioni di tali prodotti sono soggette a minori controlli, in quanto i controlli primari sono quelli concernenti le norme sanitarie e il regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) (10), quest'ultimo destinato esclusivamente a garantire che il prodotto sia stato catturato in conformità delle norme applicabili; |
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4. |
sottolinea che, al fine di garantire un trattamento equo dei prodotti ittici e dell'acquacoltura importati ed europei, che dovrebbe costituire un obiettivo chiave della politica della pesca dell'UE, l'UE dovrebbe imporre a tutti i prodotti importati il rispetto delle norme dell'UE in materia di conservazione e gestione, nonché i requisiti di igiene previsti dalla legislazione dell'UE; osserva che questo contribuirebbe a creare una concorrenza più equa e ad innalzare il livello degli standard di sfruttamento delle risorse marine nei paesi terzi; |
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5. |
ritiene che gli sforzi dell'UE volti a conservare gli stock ittici e a garantire la sostenibilità della pesca, nell'ambito della PCP, siano incompatibili con l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da paesi che accrescono gli sforzi di pesca senza tenere conto della sostenibilità e al solo fine di conseguire un rendimento immediato; |
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6. |
esprime preoccupazione per il fatto che norme diverse per la commercializzazione del pesce creano un mercato discriminatorio che danneggia i pescatori e gli acquacoltori dell'UE, ragion per cui è opportuno incrementare e migliorare i controlli sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura; |
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7. |
ritiene che l'applicazione del regolamento sul controllo (11) dovrebbe essere rafforzata in tutti gli Stati membri, in modo tale che il regolamento sia applicato in modo omogeneo ed armonizzato in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, compresi il commercio al dettaglio e i servizi di ristorazione, e ai prodotti sia dell'Unione europea che importati; rileva che questo vale anche per le disposizioni in materia di etichettatura; |
Norme sanitarie
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8. |
esprime preoccupazione per il fatto che il sistema imposto dall'Unione e utilizzato per la verifica delle norme sanitarie dei prodotti della pesca esportati nell'UE da parte delle autorità competenti dei paesi terzi non fornisce garanzie sufficienti che le norme siano sempre rispettate; |
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9. |
invita la Commissione a fornire più formazione, assistenza tecnica e strutture per il potenziamento delle capacità istituzionali al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo a rispettare le norme dell'UE; incoraggia iniziative quali il programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (BTSF) gestito dalla Direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare (DG SANTE) che prevede sessioni di formazione per il personale dei paesi in via di sviluppo responsabile dei controlli ufficiali sulle norme UE in materia di prodotti della pesca e dell'acquacoltura; |
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10. |
sottolinea l'importanza di una rigorosa applicazione ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati, inclusi i mangimi e le materie prime per i mangimi, della legislazione dell'UE in materia di norme e di controlli sanitari sotto tutti gli aspetti (tra cui sicurezza alimentare, tracciabilità e prevenzione), aspetti imprescindibili per la tutela del consumatore; esortala Commissione, a tale proposito, a migliorare il proprio programma di ispezioni nei paesi terzi tramite il perfezionamento delle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario, in particolare aumentando il numero di strutture ispezionate nel corso di ogni missione, al fine di ottenere risultati che rispecchino meglio la situazione reale nei paesi terzi; |
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11. |
rileva che anche gli audit effettuati dalla DG SANTE evidenziano che alcuni paesi terzi sono ancora ben lungi dal garantire che i prodotti soddisfino le necessarie norme sanitarie, almeno per quanto riguarda i pescherecci e le navi officina e le navi frigorifero, il che ostacola i controlli sanitari effettuati presso i posti d'ispezione transfrontalieri dell'UE per accertare il rispetto delle norme sanitarie; |
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12. |
è allarmato per le osservazioni secondo le quali i pescherecci di paesi terzi operanti lungo le coste dell'Africa occidentale registrano difficoltà nell'assicurare la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle norme sanitarie; ritiene che non si possa fare pienamente affidamento sulla veridicità dei certificati rilasciati dai pescherecci di paesi terzi per le navi e gli stabilimenti autorizzati a esportare nell'UE; |
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13. |
ritiene che il fatto di consentire ai paesi terzi di delegare ad altri paesi terzi prescelti il diritto di rilasciare tali certificati, persino a uno Stato costiero, sia in contrasto con la nozione di responsabilità dello Stato di bandiera che è alla base della PCP, compreso il regolamento sulla pesca INN, in particolare le responsabilità dello Stato di bandiera che convalida il certificato di cattura; ritiene che la Commissione dovrebbe interrompere la prassi di consentire ai paesi terzi di delegare tale autorità ad altri paesi; |
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14. |
ritiene, inoltre, che le autorità competenti dovrebbero effettuare un'ispezione sanitaria dei pescherecci almeno una volta all'anno; |
Diritti in materia di lavoro
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15. |
mette a confronto il lodevole risultato ottenuto dagli Stati membri nella ratifica delle convenzioni del lavoro concernenti i marittimi con i loro risultati estremamente deludenti nella ratifica delle convenzioni concernenti i pescatori, e li esorta a ratificare tempestivamente gli strumenti pertinenti, tra cui la convenzione C188 dell'OIL, l'accordo di Città del Capo e la convenzione STCW; |
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16. |
si congratula con le parti sociali per il loro successo nell'utilizzo dell'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per negoziare la direttiva (UE) 2017/159 (12)del Consiglio, che attua in parte la C188 dell'OIL, pur rammaricandosi che non contempli i pescatori indipendenti; esorta la Commissione a ultimare il processo presentando una proposta di direttiva complementare che contenga disposizioni di attuazione, così come ha fatto per le attività di trasporto marittimo; |
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17. |
esorta la Commissione, in tale contesto, ad avviare le procedure per il ricorso all'articolo 155 TFUE per quanto riguarda la STCW-F, al fine di migliorare la sicurezza in mare delle attività di pesca, che è ampiamente riconosciuta tra le professioni più pericolose al mondo; |
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18. |
sostiene i continui sforzi volti a migliorare la politica della pesca dell'UE al fine di renderla più sostenibile dal punto di vista ambientale, garantendo la sopravvivenza a lungo termine delle comunità costiere e una fonte nutriente di cibo; contrappone tutto ciò alla crescente apertura del mercato dell'UE ai prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi i cui regimi di gestione non sono altrettanto rigorosi; ritiene che ciò costituisca un'incoerenza tra la politica della pesca e la politica commerciale; |
Politica commerciale
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19. |
deplora il fatto che talvolta la Commissione lanci segnali contrastanti ai paesi terzi, come ad esempio nella negoziazione degli accordi di libero scambio (ALS) con paesi che sono stati precedentemente individuati nel quadro del regolamento sulla pesca INN o del regolamento sulla pesca non sostenibile o ancora estendendo loro l'accesso al mercato dell'UE (13); |
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20. |
invita la Commissione a garantire uno stretto coordinamento tra le politiche commerciali e della pesca dell'Unione, compreso il negoziato di accordi commerciali che comportano aspetti relativi alla pesca; ritiene che sia essenziale analizzare l'impatto economico e sociale degli ALS sui prodotti della pesca dell'UE, istituire, ove necessario, adeguate misure di salvaguardia e trattare come sensibili determinati prodotti della pesca; |
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21. |
ritiene che l'UE, in quanto maggior importatore mondiale di prodotti della pesca, condivida con gli altri importanti paesi importatori di tali prodotti la responsabilità politica di garantire che le regole commerciali dell'OMC siano in linea con gli standard globali più elevati in termini di gestione e conservazione dei prodotti della pesca; invita, a tal riguardo, la Commissione ad assicurare che il commercio equo, trasparente e sostenibile di prodotti ittici sia rafforzato nel quadro degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dell'UE; |
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22. |
insiste sul fatto che gli ALS e altri accordi multilaterali contenenti disposizioni commerciali negoziati dalla Commissione includano capitoli rafforzati sullo sviluppo sostenibile che affrontano questioni specifiche in materia di pesca e che:
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23. |
chiede che si tenga realmente conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche al momento della conclusione degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile o degli accordi commerciali con paesi terzi prevedendo, se necessario, l'esclusione dei prodotti sensibili; |
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24. |
invita la Commissione, in occasione dell'elaborazione dell'accordo post-Brexit, a subordinare l'accesso al mercato dell'Unione da parte dei PPA del Regno Unito all'accesso alle acque britanniche da parte dei pescherecci dell'UE e all'applicazione della PCP; |
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25. |
invita la Commissione a presentare modifiche al regolamento SPG (14) al fine di inserire importanti strumenti in materia di pesca, quali la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, l'accordo di conformità FAO e l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO, tra gli strumenti che devono essere ratificati e attuati, nonché disposizioni per consentire la sospensione dello status SPG+ qualora tali strumenti non siano applicati; |
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26. |
sottolinea che, al fine di rimediare alle carenze nell'attuazione dei capitoli in materia di commercio e sviluppo sostenibile degli ALS e rafforzare tali disposizioni, essi dovrebbero contemplare un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie (che includa le consultazioni tra governi, una procedura arbitrale, l'accesso pubblico ai documenti e la consultazione della società civile), insieme alla possibilità di applicare sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni internazionali; |
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27. |
esprime grande preoccupazione per i punti deboli e le lacune nei controlli doganali descritti nella relazione speciale n. 19/2017 della CCE ed esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare al più presto le raccomandazioni in essa contenute; |
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28. |
osserva che, accanto agli obblighi generali di divulgazione di informazioni non finanziarie in capo alle grandi società, sono stati imposti ulteriori requisiti in materia di due diligence agli operatori di qualsiasi dimensione (comprese le PMI) in due settori problematici, il legname e i minerali dei conflitti, da applicarsi nell'intera catena di custodia; ritiene che i prodotti della pesca beneficerebbero di obblighi simili e invita la Commissione ad esaminare la fattibilità dell'introduzione di requisiti di due diligence per tali prodotti; |
Norme di commercializzazione
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29. |
osserva che, sebbene le disposizioni del regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si applichino a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quelle in materia di etichettatura per i consumatori si applicano solo a un numero relativamente esiguo di prodotti, che esclude i prodotti preparati, conservati o trasformati; ritiene che dovrebbero essere migliorate le informazioni ai consumatori anche per tali prodotti, con l'aggiunta di ulteriori informazioni obbligatorie sulle loro etichette; ritiene fondamentale migliorare l'etichettatura di tali prodotti per informare i consumatori e garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; |
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30. |
chiede alla Commissione di promuovere campagne d'informazione sugli sforzi di sostenibilità dei pescatori e degli acquacoltori dell'UE, mettendo in risalto gli elevati standard qualitativi e ambientali imposti dalla legislazione dell'UE rispetto a quelli dei paesi terzi; |
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31. |
ritiene che il rigoroso rispetto della politica comune della pesca e di altre normative unionali garantisca la conformità della flotta dell'UE alle elevate norme ambientali, igienico-sanitarie e sociali; invita pertanto la Commissione a vagliare prontamente la possibilità di creare un'etichetta per identificare i prodotti della pesca dell'UE; |
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32. |
esprime il convincimento che i consumatori europei farebbero spesso scelte differenti se fossero meglio informati circa la reale natura dei prodotti in vendita, la loro origine geografica, la loro qualità e le condizioni in cui sono stati ottenuti o catturati; |
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33. |
ritiene che le informazioni obbligatorie sulle etichette dei prodotti della pesca dovrebbero includere anche la bandiera dello Stato del peschereccio che ha catturato il prodotto; |
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34. |
accoglie con favore il recente avvio, da parte della Commissione, di una valutazione delle norme di commercializzazione adottate per la prima volta decenni or sono, al fine di determinare quali norme dovrebbero essere applicate tenendo conto delle attuali pratiche di commercializzazione e delle tecnologie disponibili in materia di tracciabilità dei prodotti; |
Regime di controllo
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35. |
ritiene che i tre regolamenti che configurano il regime di controllo costituiscano un pacchetto equilibrato e abbiano permesso di conseguire notevoli miglioramenti nella gestione della pesca nell'UE; |
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36. |
si congratula con la Commissione per il modo in cui ha applicato il regolamento INN in relazione ai paesi terzi, il che dimostra che l'UE può avere un'influenza enorme sulla pesca mondiale, nel suo ruolo di responsabile Stato mercato; esorta l'UE a continuare ad esercitare pressione su altri Stati mercato, affinché adottino provvedimenti per impedire l'ingresso nei loro mercati di pesce proveniente da attività di pesca INN; |
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37. |
evidenzia il rapporto recentemente pubblicato dalla società civile che analizza il flusso di importazioni dei prodotti ittici nei paesi UE dal 2010, data in cui è entrato in vigore il regolamento INN, e che mostra come carenze nei controlli sulle importazioni da paesi terzi negli Stati membri e norme non uniformi possano creare una via d'ingresso nel mercato europeo di prodotti non conformi; invita, quindi, gli Stati membri, di transito e di destinazione, a coordinarsi maggiormente per garantire che i certificati di cattura, emessi per le importazioni di prodotti ittici, vengano esaminati con maggiore attenzione; ritiene fondamentale l'adozione di un sistema informatico europeo che possa facilitare un controllo sulle importazioni dei prodotti ittici negli Stati membri che sia armonizzato e coordinato; |
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38. |
ritiene che la Commissione e alcuni Stati membri abbiano omesso di attuare e far rispettare rigorosamente tutti e tre i regolamenti, come riportato in vari documenti elaborati dalla Commissione, dalla Corte dei conti europea e da osservatori indipendenti; |
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39. |
ritiene che, oltre ad applicare il regolamento INN, occorra effettuare controlli più rigorosi a valle del processo di commercializzazione di tali prodotti ittici, in particolare attraverso verifiche più approfondite sugli Stati membri e sulle imprese sospettate di fornire prodotti provenienti dalla pesca illegale; |
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40. |
invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire che tutti i paesi esportatori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'UE applichino politiche rigorose di conservazione degli stock; incoraggia la Commissione a cooperare con tali paesi in tutte le sedi appropriate, in particolare nell'ambito delle ORGP; |
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41. |
osserva che per vari aspetti si sono registrate carenze in materia di attuazione fra le quali:
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42. |
sottolinea la necessità di garantire che, quando un prodotto importato viene respinto in un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, tale prodotto non possa entrare nel mercato dell'Unione attraverso il porto di un altro Stato membro; |
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43. |
concorda sul fatto che talune disposizioni dei regolamenti sul regime di controllo lasciano spazio all'interpretazione e hanno ostacolato un'attuazione uniforme, ma ritiene che, con apertura e volontà politica sufficienti, la Commissione e gli Stati membri potrebbero intensificare i loro sforzi per garantire un'attuazione più armonizzata della normativa in vigore, anche attraverso il ricorso ad orientamenti e interpretazioni; |
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44. |
osserva che questa era l'idea alla base del gruppo di esperti in materia di conformità al sistema di controllo della pesca dell'Unione europea, istituito nell'ambito della riforma della PCP come consesso all'interno del quale gli attori potessero discutere di eventuali carenze in modo franco e scevro da pregiudizi, e deplora che finora il gruppo non si sia sviluppato in tal senso; |
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45. |
ritiene che si debba fare ancora molto per promuovere la piena applicazione del regime di controllo, compreso un seguito appropriato alle infrazioni riscontrate, una migliore segnalazione da parte degli Stati membri sulle azione intraprese e uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e con la Commissione; |
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46. |
invita la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per incoraggiare gli Stati membri ad attuare integralmente le disposizioni del regime di controllo anche revocando, ove opportuno, i finanziamenti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; |
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47. |
ribadisce la conclusione formulata nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 su "Come rendere omogenei i controlli sulla pesca in Europa" (15), secondo la quale qualsiasi revisione del regolamento sul controllo o del regolamento INN dovrebbe essere mirata e concentrata solo a trattare gli aspetti che frenano controlli efficaci ed equilibrati in tutti gli Stati membri dell'Unione; |
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48. |
chiede che le competenze dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) siano estese ai controlli dei pescherecci oggetto degli accordi di pesca, anche sulla base di una collaborazione con le autorità competenti dello Stato firmatario, e che all'EFCA vengano assegnate risorse sufficienti a tal fine; |
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49. |
deplora vivamente la decisione della Commissione di avviare un'importante revisione dell'intero regime di controllo senza opportune consultazioni pubbliche in merito all'attuazione del regolamento INN, al mandato dell'EFCA o alla revisione dell'intero pacchetto, come previsto dagli orientamenti per legiferare meglio; ritiene che una consultazione pubblica formale su tutti questi aspetti, prima di presentare una proposta di revisione, consentirebbe a tutte le parti interessate di contribuire in modo sufficiente alla revisione di questo pilastro cruciale della PCP; |
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50. |
insiste vivamente sul fatto che la revisione non deve comportare un indebolimento delle attuali misure, ma piuttosto migliorare e rafforzare la parità di condizioni nel controllo della pesca, in quanto unico modo per garantire la dimensione "comune" della politica comune della pesca; |
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51. |
insiste sul fatto che la revisione del regime di controllo debba includere i seguenti principi fondamentali:
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52. |
chiede alla Commissione di presentare quanto prima la sua proposta di modifica del regolamento sul controllo; |
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53. |
insiste sul fatto che le disposizioni e i principi del regolamento INN non devono in alcuno modo essere modificati o indeboliti, considerato l'enorme successo di tale regolamento ed il suo impatto sulla pesca in tutto il mondo; |
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54. |
insiste sulla necessità che l'inclusione dei paesi terzi nei processi di preidentificazione, identificazione ed elencazione di cui al regolamento sulla pesca INN avvenga senza alcuna ingerenza politica e che la cancellazione dall'elenco sia rigorosamente subordinata alla piena attuazione da parte del paese in questione dei miglioramenti ritenuti necessari dalla Commissione; |
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55. |
ritiene che il ruolo dell'EFCA dovrebbe essere rafforzato per permettere che l'agenzia sia maggiormente coinvolta nell'applicazione del regolamento sul controllo e del regolamento INN, inclusi la verifica e il controllo incrociato dei dati lungo la catena di custodia, la pianificazione e il coordinamento delle ispezioni da parte della Commissione e degli Stati membri, e la verifica dei certificati di cattura; |
o
o o
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56. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006. GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999. GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(4) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio; GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(5) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(7) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0195.
(9) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 119.
(10) Regolamento del Consiglio (CE) n. 1005/2008.
(11) Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009.
(12) GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12.
(13) Regolamento (UE) n. 1026/2012.
(14) Regolamento (UE) n. 978/2012; GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(15) Testi approvati, P8_TA(2016)0407.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/62 |
P8_TA(2018)0224
Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura (2018/2037(INI))
(2020/C 76/09)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" (COM(2017)0713), |
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visti gli articoli 38 e 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che istituiscono la politica agricola comune (PAC) e i suoi obiettivi, |
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visti gli articoli 40 e 42 TFUE che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati (OCM) per i prodotti agricoli e stabiliscono la misura in cui le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, |
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visto l'articolo 13 TFUE, |
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visto l'articolo 349 TFUE, che definisce lo statuto delle regioni ultraperiferiche e stabilisce le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, |
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visto il regolamento (CE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (1) ("regolamento omnibus"), |
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vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (2), |
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visto il documento informativo della Corte dei conti europea (CCE) sul futuro della PAC, pubblicato il 19 marzo 2018, |
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viste la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (3) e la relazione della Commissione del 10 ottobre 2017 sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017)0587), |
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vista la sua decisione, del 6 febbraio 2018, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (4), |
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viste le relazione speciali della CCE n. 16/2017 dal titolo "Programmazione dello sviluppo rurale: sono necessarie minor complessità e maggiore concentrazione sui risultati" e n. 21/2017 dal titolo "L'inverdimento: un regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale", |
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visto il documento di riflessione della Commissione del 28 giugno 2017 sul futuro delle finanze dell'UE (COM(2017)0358), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 febbraio 2018, dal titolo "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" (COM(2018)0098), |
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vista la dichiarazione di Cork 2.0 del 2016 "Una vita migliore nelle aree rurali", formulata in occasione della Conferenza europea sullo sviluppo rurale, |
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vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla situazione attuale e le prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE (5), |
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vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 su una strategia europea per promuovere le colture proteiche – incoraggiare la produzione di colture proteiche e leguminose nel settore agricolo europeo (6), |
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vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (7), |
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vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (8), |
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vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sulla situazione relativa alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra? (9), |
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vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali (10), |
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vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sugli strumenti della PAC intesi a ridurre la volatilità dei prezzi nei mercati agricoli (11), |
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vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 su come può la PAC migliorare la creazione di occupazione nelle zone rurali (12), |
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vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla promozione dell'innovazione e dello sviluppo economico nella futura gestione delle aziende agricole europee (13), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2015 sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE - bilancio dell'attuazione del pacchetto latte (14), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su "Un'eventuale riforma in profondità della PAC" (15), |
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visto il parere del Comitato europeo delle regioni dal titolo "La PAC dopo il 2020" (16), |
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visti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), la maggior parte dei quali sono pertinenti alla PAC, |
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viste la relazione e le conclusioni del novembre 2016 della task force dei mercati agricoli dal titolo "Improving Market Outcomes – Enhancing the position of farmers in the supply chain" (Migliorare i risultati del mercato – Valorizzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento), |
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visto l'accordo di Parigi in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) del 2015 e, in particolare, gli impegni assunti dall'Unione europea come "contributi stabiliti a livello nazionale" (CLN) al fine di raggiungere gli obiettivi dell'accordo a livello mondiale, |
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vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2016 sull'attuazione del regime di sostegno per misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (POSEI) (COM(2016)0797), |
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visto il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, annunciato nel 2016 (COM(2016)0316), che è uno strumento volto a contribuire a offrire i vantaggi della legislazione e delle politiche ambientali dell'UE alle imprese e ai cittadini attraverso una migliore attuazione, |
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vista la lettera della commissione per il controllo dei bilanci, |
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visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0178/2018), |
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A. |
considerando che la comunicazione della Commissione su "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" riconosce che la politica agricola comune (PAC) è una delle politiche più antiche e integrate nell'UE, è di importanza strategica globale e dovrebbe essere concepita in modo da consentire al settore agricolo e forestale dell'UE di rispondere alle richieste motivate dei cittadini non solo per quanto riguarda la sicurezza, la protezione, la qualità e sostenibilità alimentari, ma anche la cura dell'ambiente, la biodiversità e la protezione delle risorse naturali, l'azione in materia di cambiamenti climatici, lo sviluppo rurale, la sanità e elevati standard di benessere degli animali e l'occupazione; |
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B. |
considerando che è oggi giocoforza constatare che la PAC deve essere riformata per rispondere in maniera più soddisfacente alle esigenze sia dei suoi primi destinatari, gli agricoltori, sia di tutti i cittadini; |
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C. |
considerando che la PAC è di fondamentale importanza in Europa per circa 12 milioni di aziende agricole; |
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D. |
considerando che i terreni agricoli rappresentano il 47 % del territorio europeo e che nell'UE ci sono 22 milioni di agricoltori e di lavoratori agricoli; |
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E. |
considerando che gli obiettivi della PAC dovrebbero essere quelli di garantire la sicurezza e la sovranità alimentari nonché la resilienza e la sostenibilità dei sistemi e dei territori agricoli dell'UE; |
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F. |
considerando che l'obiettivo generale dell'UE di un settore agricolo e forestale multifunzionale e diversificato, creatore di posti di lavoro, equo, basato su pratiche agricole sostenibili, che consenta di preservare aziende agricole di piccole dimensioni e a conduzione familiare redditizie, accessibili e tramandabili alle nuove generazioni, rimane fondamentale per fornire le esternalità positive e i beni pubblici (prodotti alimentari e non alimentari e servizi) che i cittadini europei esigono; |
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G. |
considerando che è fondamentale arrestare e invertire l'attuale concentrazione del potere nelle mani del settore della grande distribuzione e della grande industria; |
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H. |
considerando che le modifiche dell'attuale PAC devono basarsi sugli obiettivi strategici intesi a rafforzare la competitività e garantire alimenti sani e sicuri; |
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I. |
considerando che per oltre 25 anni la PAC ha subito riforme periodiche, dettate dall'apertura dell'agricoltura europea ai mercati internazionali e dall'emergere di nuove sfide in ambiti quali l'ambiente e i cambiamenti climatici; che si rende ora necessario un altro passo in questo processo continuo di adeguamento, al fine di semplificare, modernizzare e riorientare tale politica, affinché possa garantire un reddito agli agricoltori e rispondere più efficacemente alle aspettative di tutta la società, soprattutto in materia di qualità e sicurezza alimentare, cambiamento climatico, sanità pubblica e occupazione, garantendo nel contempo la certezza giuridica e la sicurezza finanziaria per il settore, al fine di realizzare zone rurali sostenibili, affrontare il problema della sicurezza alimentare e garantire che gli obiettivi climatici e ambientali europei siano soddisfatti, nonché aumentare il valore aggiunto europeo; |
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J. |
considerando che la Commissione, pur avendo intitolato la sua comunicazione sull'attuale riforma della PAC "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", non ha fornito alcuna garanzia sul mantenimento del bilancio della PAC e che è essenziale affrontare questa questione prima della presentazione delle prossime proposte legislative; che queste ultime devono garantire che non vi sia una rinazionalizzazione della PAC, che il buon funzionamento del mercato unico non sia compromesso e che vi sia una reale semplificazione per i beneficiari, non solo a livello di UE ma anche a livello di Stati membri, regionale, locale e delle aziende agricole, nonché flessibilità e certezza giuridica per gli agricoltori e silvicoltori, garantendo al contempo che gli ambiziosi obiettivi ambientali e gli obiettivi della nuova PAC siano conseguiti senza aggiungere nuovi vincoli per gli Stati membri e quindi un nuovo livello di complessità, che comporterebbe ritardi nell'attuazione delle strategie nazionali; |
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K. |
considerando che un nuovo modello di risultati di questo tipo dovrebbe garantire una relazione diretta tra l'UE e gli agricoltori europei; |
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L. |
considerando che la PAC deve svolgere un ruolo importante nel rafforzare la produttività e la competitività del settore a lungo termine e nell'evitare la stagnazione e la volatilità dei redditi agricoli che, nonostante la concentrazione e l'intensificazione della produzione e l'aumento della produttività, sono mediamente ancora inferiori rispetto al resto dell'economia; |
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M. |
considerando che i pagamenti diretti forniscono il primo livello sostanziale di stabilità e una rete di sicurezza per i redditi agricoli poiché rappresentano una parte tangibile dei redditi agricoli annui e addirittura il 100 % delle entrate delle aziende agricole in determinate regioni; che tali pagamenti dovrebbero continuare per aiutare gli agricoltori a competere a parità di condizioni con i paesi terzi; |
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N. |
considerando che nuove catene di valore rurali nella bioeconomia possono offrire un buon potenziale in termini di crescita e posti di lavoro nelle zone rurali; |
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O. |
considerando che i pagamenti diretti devono essere maggiormente destinati agli agricoltori, poiché questi ultimi sono le persone che contribuiscono alla stabilità e al futuro delle regioni rurali dell'UE e affrontano i rischi di mercato sotto il profilo economico; |
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P. |
considerando che, negli ultimi anni, gli agricoltori hanno dovuto affrontare una crescente volatilità dei prezzi, che ha rispecchiato le fluttuazioni dei prezzi sui mercati globali e l'incertezza causata da sviluppi macroeconomici, da politiche esterne come quella commerciale, da questioni politiche e diplomatiche, da crisi sanitarie, da eccedenze in taluni settori europei, da cambiamenti climatici e dalla maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi nell'UE; |
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Q. |
considerando che gli strumenti specifici per i settori mediterranei dovrebbero rimanere nel pilastro I; |
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R. |
considerando che è essenziale fornire strumenti flessibili e reattivi per aiutare i settori sensibili e strategici ad affrontare i cambiamenti strutturali, quali gli impatti potenziali della Brexit o degli accordi commerciali bilaterali approvati con i principali partner dell'UE; |
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S. |
considerando che le strategie settoriali per la frutta, gli ortaggi e il vino e l'apicoltura dovrebbero continuare a essere obbligatorie per i paesi produttori e che è opportuno mantenere le specificità dei relativi strumenti e norme; |
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T. |
considerando che è essenziale garantire parità di condizioni, prezzi equi e un equo tenore di vita per tutti gli agricoltori in tutte le regioni e gli Stati membri dell'UE, garantendo in tal modo prezzi accessibili per cittadini e consumatori e assicurando la presenza di attività agricola in tutte le parti dell'Unione, ivi comprese le zone soggette a vincoli naturali; che è fondamentale promuovere il consumo e la disponibilità di alimenti di qualità e diete sane e sostenibili, rispettando al contempo gli impegni in materia di sostenibilità sociale e ambientale, azione per il clima, salute e benessere degli animali e delle piante e sviluppo equilibrato delle zone rurali; |
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U. |
considerando che l'acqua e l'agricoltura sono intrinsecamente connesse e che la gestione sostenibile dell'acqua nel settore agricolo è essenziale per garantire una buona qualità e una produzione alimentare sufficiente, nonché la conservazione delle risorse idriche; |
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V. |
considerando che la PAC necessita di strumenti adeguati per far fronte alla vulnerabilità dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e, al tempo stesso, ridurre la pressione sulle riserve di acqua dolce esercitata dal settore, responsabile del 50 % del consumo di acqua dolce nell'UE; |
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W. |
considerando che, a fini di maggiore equità e legittimità, è necessario prevedere un sistema di pagamenti aggiornato, più semplice ed equo; |
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X. |
considerando che l'attuale PAC è priva degli strumenti necessari a garantire redditi adeguati necessari per una vita dignitosa degli agricoltori più anziani; |
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Y. |
considerando che non esistono strumenti adeguati in grado di incoraggiare il trasferimento delle attività dalla vecchia generazione di agricoltori a quelle più giovani; |
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Z. |
considerando che, secondo il documento di riflessione sul futuro della PAC pubblicato dalla CCE nel marzo 2018, nel 2010, per ogni 100 dirigenti di aziende agricole di età superiore ai 55 anni, se ne registravano 14 con meno di 35 anni, cifra che si era ridotta a 10.8 nel 2013; che l'età media degli agricoltori dell'UE è aumentata da 49,2 a 51,4 anni nel periodo compreso tra il 2004 e il 2013; che le aziende agricole più piccole sono per lo più quelle degli agricoltori anziani; |
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AA. |
considerando che l'aumento del commercio mondiale comporta sia opportunità che sfide, legate, tra l'altro, all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla mancanza di terreni agricoli e al degrado dei suoli e richiede pertanto un adeguamento delle norme del commercio internazionale in modo da consentire la creazione di condizioni di parità basate su standard elevati, di condizioni eque e sostenibili per lo scambio di beni e servizi, nonché di meccanismi di difesa commerciale rinnovati ed efficienti, in conformità delle vigenti norme sociali, economiche, ambientali, sanitarie, fitosanitarie e di benessere degli animali dell'UE; |
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AB. |
considerando che tali norme elevate devono essere mantenute e ulteriormente promosse a livello internazionale, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in modo da tutelare gli interessi dei produttori e dei consumatori europei garantendo standard europei negli accordi commerciali per le importazioni; |
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AC. |
considerando che circa l'80 % delle proteine necessarie nell'UE è importato da paesi terzi e che sinora nell'ambito della PAC non è stata attuata sinora una strategia minimamente sufficiente in materia di proteine; |
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AD. |
considerando che, sebbene l'accento posto sulla ricerca e lo sviluppo sia per l'innovazione di prodotti che per processi efficienti in termini di risorse debba essere accolto con favore, occorre adoperarsi maggiormente per sviluppare la capacità di ricerca e le infrastrutture necessarie per tradurre i risultati della ricerca in pratiche alimentari, agricole e agroforestali sostenibili, grazie a un sostegno adeguato, nonché promuovere un approccio che coinvolga un gran numero di attori e si incentri sugli agricoltori, sostenuto da servizi per l'espansione dell'attività agricola indipendenti, trasparenti e finanziati con risorse sufficienti in tutti gli Stati membri e le regioni e mediante servizi di formazione e scambio di conoscenze a livello di Stato membro; |
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AE. |
considerando che il sostegno agli investimenti diretti dovrebbe essere più efficacemente mirato alle duplici richieste di prestazioni economiche e ambientali e tenere conto delle esigenze degli agricoltori stessi; |
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AF. |
considerando che l'UE dispone di diversi programmi spaziali (EGNOS e Galileo) e di osservazione terrestre (Copernicus) e che occorre sfruttarne al massimo il potenziale in termini di controllo dell'attuazione della PAC e di transizione dell'agricoltura europea verso un'agricoltura di precisione e verso una duplice prestazione ambientale ed economica delle aziende agricole; |
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AG. |
considerando che la maggior parte della ricerca biotecnologica è ora situata al di fuori dell'UE ove si incentra in genere sulle questioni agroeconomiche non pertinenti per il settore dell'UE, comportando perdite potenziali degli investimenti e dispersività; |
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AH. |
considerando che, sulla base delle esperienze recenti, promuovendo i processi naturali intesi a incrementare i rendimenti e la resilienza e traendo vantaggio dagli stessi, si ridurranno probabilmente i costi di produzione; |
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AI. |
considerando che un settore agricolo, alimentare e forestale competitivo deve continuare a svolgere un ruolo incisivo nel conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di protezione ambientale e azione per il clima, definiti negli accordi internazionali come la COP21 e gli OSS delle Nazioni Unite, incentivando e remunerando gli agricoltori per il loro contributo e assistendoli mediante una riduzione degli oneri regolamentari e amministrativi inutili nelle misure che intraprendono; |
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AJ. |
considerando che l'entità dell'aumento della temperatura superficiale media del pianeta, previsto nel XXI secolo, e le sue conseguenze immediate sulle condizioni climatiche richiedono un sistema alimentare sostenibile sul piano ambientale, che garantisca una produzione sicura e copiosa, senza vincolare l'Unione ad altri mercati; |
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AK. |
considerando che è importante che la futura PAC sia coerente con gli OSS, l'accordo di Parigi e le politiche dell'UE, in particolare nei settori della sostenibilità, dell'ambiente, del clima, della sanità pubblica e dell'alimentazione; |
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AL. |
considerando che l'agricoltura è uno dei settori dell'economia che dovrebbero contribuire all'obiettivo di riduzione, entro il 2030, delle emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005 nel quadro del regolamento sulla ripartizione degli sforzi; |
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AM. |
considerando che i piccoli agricoltori rappresentano circa il 40 % delle aziende agricole dell'UE, ma ricevono soltanto l'8 % delle sovvenzioni a titolo della PAC; |
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AN. |
considerando che i 17 OSS fissano obiettivi nuovi e chiari per la PAC per il periodo successivo al 2020; |
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AO. |
considerando che la PAC ha progressivamente integrato gli obiettivi ambientali garantendo che le sue norme siano compatibili con i requisiti ambientali previsti dalla legislazione dell'Unione e che gli agricoltori rispettino detti requisiti e promuovano altresì pratiche agricole sostenibili a tutela dell'ambiente e della biodiversità; |
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AP. |
considerando che il consumo di grassi saturi e di carni rosse nell'Unione rimane ben al di sopra dell'apporto nutrizionale raccomandato e che l'industria alimentare continua a contribuire in modo considerevole alle emissioni di gas a effetto serra e di azoto; |
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AQ. |
considerando che i cicli di produzione chiusi, che si riferiscono ai processi di produzione, lavorazione e imballaggio effettuati nella stessa regione, mantengono il valore aggiunto nella regione in questione e assicurano pertanto maggiori posti di lavoro nell'area locale e dimostrano quindi il potenziale di rilanciare le zone rurali; |
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AR. |
considerando che la PAC persegue obiettivi economici e ambientali inscindibili e che tale dualità deve essere preservata e rafforzata nel quadro della riforma del pilastro I e del dispositivo di inverdimento, a beneficio di una transizione verso un modello agricolo europeo sostenibile ed efficiente; |
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AS. |
considerando che la futura PAC dell'Unione europea deve adoperarsi per conseguire una limitazione significativa dell'utilizzo di antibiotici nell'agricoltura e nel settore alimentare per rafforzare l'agricoltura sostenibile; |
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AT. |
considerando che l'incremento della resilienza a lungo termine e della sostenibilità dei sistemi e dei territori agricoli andrà a beneficio dell'UE nel suo complesso; |
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AU. |
considerando che la CCE ha sottolineato il fatto che, a causa dei requisiti dell'inverdimento, che spesso non fanno altro che rispecchiare pratiche già esistenti, i pagamenti verdi introdotti nell'ambito della riforma del 2013 generano maggiori complessità e burocrazia, sono difficili da comprendere e, a parere della CCE, non migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali e climatiche della PAC a causa della loro concezione, e che questi sono elementi importanti di cui tenere conto nell'elaborazione della nuova architettura verde della PAC; |
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AV. |
considerando che la CCE ha individuato lacune significative nell'attuazione del secondo pilastro, in particolare nel lungo processo di approvazione nonché nella natura complessa e burocratica dei programmi di sviluppo rurale; |
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AW. |
considerando che la "metavalutazione" basata su dati comprovati condotta da controlli dell'adeguatezza ha dimostrato che le misure di inverdimento non hanno migliorato in modo significativo le prestazioni ambientali, in gran parte perché tali requisiti erano già stati raggiunti; |
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AX. |
considerando che gli obiettivi della dichiarazione di Cork 2.0 per una vita migliore nelle aree rurali riguardano aree rurali dinamiche, multifunzionalità intelligenti, biodiversità all'interno e all'esterno dell'agricoltura e della silvicoltura, razze animali rare e colture protette, nonché agricoltura biologica, sostegno alle zone svantaggiate e impegni nel contesto di Natura 2000; che la dichiarazione sottolinea altresì l'importanza degli sforzi per evitare lo spopolamento delle zone rurali e il ruolo delle donne e dei giovani in questo processo, nonché la necessità di una migliore valorizzazione delle risorse endogene nelle aree rurali mediante l'attuazione di strategie integrate e di approcci multisettoriali che rafforzino l'impostazione dal basso (bottom up) e la creazione di sinergie tra gli attori, e rendono necessario investire nella sostenibilità economica delle zone rurali, conservare e gestire più efficacemente le risorse naturali, incoraggiare l'azione a favore del clima, promuovere la conoscenza e l'innovazione, rafforzare la governance dei territori rurali e semplificare la politica di sviluppo rurale e la sua attuazione; |
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AY. |
considerando che è opportuno che la PAC tenga conto delle zone meno interessanti, quali le regioni caratterizzate da forte concorrenza tra sviluppo urbano e agricoltura, per le loro restrizioni supplementari sull'accesso ai terreni ai fini del mantenimento dell'agricoltura in tali zone; |
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AZ. |
considerando che le zone svantaggiate, quali le regioni montagnose e ultraperiferiche, dovrebbero continuare a essere compensate dalla PAC per i costi supplementari associati ai loro vincoli specifici al fine di mantenere l'attività agricola in tali zone; |
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BA. |
considerando che la PAC dovrebbe riconoscere debitamente i notevoli benefici ambientali apportati da taluni settori, come i settori ovino e caprino o le colture proteiche; |
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BB. |
considerando che il settore dell'apicoltura è di fondamentale importanza per l'UE e fornisce un contributo significativo alla società sia dal punto di vista economico che ecologico; |
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BC. |
considerando che è essenziale rafforzare ulteriormente la posizione degli agricoltori nella catena dell'approvvigionamento alimentare e garantire un'equa concorrenza nel mercato unico, con norme eque e trasparenti che tengano conto delle specificità dell'agricoltura in termini di relazioni tra la produzione e gli altri anelli della catena alimentare, sia a monte che a valle, e fornire incentivi per evitare in modo effettivo rischi e crisi, compresi strumenti di gestione attivi, capaci di far coincidere l'offerta e la domanda e che possano essere dispiegati a livello settoriale e da parte delle autorità pubbliche, come delineato nella relazione della task force sui mercati agricoli; che occorre prendere in considerazione e monitorare adeguatamente gli aspetti che esulano dall'ambito di applicazione della PAC e che incidono sulla competitività e sulla realizzazione di parità di condizioni per gli agricoltori; |
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BD. |
considerando che le nuove sfide in materia di sicurezza e autonomia alimentare per l'agricoltura europea nell'ambito delle priorità politiche dell'UE, come indicato nel documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE, impongono al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) di incrementare o mantenere costante la dotazione agricola in euro per coprire le sfide attuali e quelle nuove; |
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BE. |
considerando che gli agricoltori, viste le previsioni da parte della società affinché questi modifichino le loro pratiche per diventare pienamente sostenibili, dovrebbero essere sostenuti in questa transizione con fondi pubblici; |
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BF. |
considerando che qualsiasi modifica all'attuale PAC deve essere introdotta in modo tale da garantire la stabilità del settore, la certezza giuridica e la sicurezza della pianificazione per gli agricoltori e i proprietari di aziende forestali mediante periodi e misure di transizione adeguati; |
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BG. |
considerando che il Parlamento deve svolgere un ruolo globale nel definire un chiaro quadro politico per mantenere l'ambizione comune a livello europeo e un dibattito democratico sulle questioni strategiche che hanno un impatto sulla vita quotidiana di tutti i cittadini quando si tratta dell'uso sostenibile delle risorse naturali, tra cui acqua, suolo e aria, della qualità del nostro cibo, della stabilità finanziaria dei produttori agricoli, della sicurezza alimentare, della sanità e della modernizzazione sostenibile delle pratiche agricole e igieniche, con l'obiettivo di istituire un contratto sociale a livello europeo tra produttori e consumatori; |
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BH. |
considerando che è necessaria una rifusione della PAC per conseguire prestazioni che siano al livello della posta in gioco, che è assolutamente necessario permettere ai colegislatori di esercitare pienamente la propria missione entro un determinato arco di tempo e che occorre tener conto delle incertezze relative alla Brexit; |
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BI. |
considerando che il futuro della sicurezza alimentare in Europa deve essere garantito sia per il Regno Unito che per l'UE a 27, adoperandosi al massimo al fine di minimizzare le turbative alla produzione e all'accesso al cibo per entrambe le parti; che occorre impegnarsi a fondo per assicurare un allineamento unitario delle norme di sicurezza ambientale e alimentare in modo da garantire che i cittadini del Regno Unito e quelli dell'UE non debbano far fronte ad alcuna riduzione della qualità degli alimenti e della sicurezza alimentare; |
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BJ. |
considerando che una delle sei priorità fondamentali per lo sviluppo rurale nell'UE consiste nel ripristino, nella salvaguardia e nel potenziamento degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, anche nelle zone Natura 2000; |
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BK. |
considerando che l'UE sta attualmente lavorando a una strategia in materia di proteine volta a promuovere l'autosufficienza mediante colture proteiche; |
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BL. |
considerando che nel 2017, 124 milioni di persone erano colpite da grave insicurezza alimentare in 51 paesi e che ciò rappresenta un aumento di 16 milioni rispetto al 2016; che la maggior parte delle persone colpite dall'insicurezza alimentare vive in ambito rurale; |
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BM. |
considerando che la parità tra donne e uomini rappresenta un obiettivo fondamentale dell'UE e dei suoi Stati membri; che molti dei ruoli svolti dalle donne nelle zone rurali contribuiscono a mantenere vitali le aziende agricole e dinamiche le comunità rurali; che gli sforzi per evitare lo spopolamento delle zone rurali sono collegati a opportunità per le donne e i giovani; che le donne delle zone rurali sono tuttora confrontate a numerose sfide, dal momento che le politiche agricole e di sviluppo rurale non integrano in misura sufficiente la dimensione di genere; che, sebbene il sesso di chi riceve i pagamenti diretti o beneficia dello sviluppo rurale non costituisca un indicatore affidabile dell'impatto dei programmi, le donne in quanto richiedenti o beneficiarie sono sottorappresentate; |
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BN. |
considerando che, al fine di giustificare il bilancio della PAC ai contribuenti europei, il futuro finanziamento deve essere legato sia alla produzione di alimenti sicuri e di qualità, sia a un chiaro valore aggiunto sociale per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, a prestazioni ambientali e climatiche ambiziose, a norme in materia di sanità pubblica e di salute e benessere degli animali, nonché ad altri impatti sociali della PAC, al fine di creare una reale parità di condizioni all'interno e all'esterno dell'UE; |
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BO. |
considerando che lo studio di Eurobarometro speciale n. 442 sugli atteggiamenti degli europei nei confronti del benessere degli animali indica che l'82 % dei cittadini europei crede che il benessere degli animali d'allevamento dovrebbe essere migliorato; |
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BP. |
considerando che l'impiego di pesticidi, il degrado della biodiversità e i cambiamenti nell'ambiente agricolo potrebbero avere un impatto negativo sulla quantità degli insetti impollinatori e sulla varietà di specie impollinatrici; che le sfide affrontate dagli impollinatori, sia addomesticati che selvatici, sono significative e che l'impatto sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare dell'UE potrebbe essere dannoso a causa della dipendenza della maggior parte della produzione dell'UE dai servizi di impollinazione; che nel gennaio 2018 è stata avviata una consultazione pubblica nell'ambito dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori, volta a individuare l'approccio migliore e le misure necessarie per contrastare il declino degli impollinatori nell'UE; |
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BQ. |
considerando la necessità di elaborare una misura specifica nell'ambito dello sviluppo rurale - incentrata sugli otto principi dell'Unione europea in materia di difesa integrata (IPM) - al fine di incoraggiare una riduzione dell'uso dei pesticidi e sostenere l'adozione di alternative non chimiche; |
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BR. |
considerando che le zone svantaggiate, quali le regioni montagnose e ultraperiferiche, dovrebbero continuare a essere compensate dalla PAC per i costi supplementari associati ai loro vincoli specifici al fine di mantenere l'attività agricola in tali zone; |
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BS. |
considerando che l'applicazione del quadro della PAC nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe pienamente esaminare l'ambito di applicazione dell'articolo 349 TFUE, dal momento che tali regioni si trovano in una posizione di particolare svantaggio in termini di sviluppo socioeconomico, per quanto riguarda aspetti quali l'invecchiamento della popolazione e lo spopolamento; che il POSEI è uno strumento efficace, destinato a sviluppare e rafforzare la composizione delle filiere, rispondendo alle problematiche specifiche dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche; che la Commissione, nella sua relazione del 15 dicembre 2016 al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione del programma POSEI, conclude che "tenuto conto della valutazione del programma [POSEI], una modifica del regolamento di base (UE) n. 228/2013 non è ritenuta necessaria"; |
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BT. |
considerando che sia la gestione forestale che l'agroforestazione comprendente un piano superiore di vegetazione legnosa su pascoli o colture agricole, possono contribuire alla resilienza a livello di azienda agricola e di paesaggio nonché alle azioni necessarie in materia di ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici, fornendo prodotti forestali o agricoli o altri servizi ecosistemici, rafforzando pertanto gli obiettivi della PAC e consentendo all'economia circolare e alla bioeconomia di contribuire a nuovi modelli imprenditoriali a vantaggio di agricoltori e silvicoltori e delle zone rurali; che la strategia forestale dell'Unione europea promuove un approccio coerente e olistico alla gestione delle foreste nonché i vantaggi molteplici delle foreste e contempla l'intera catena di valore del settore forestale; sottolinea che la PAC svolge un ruolo cruciale nel conseguimento di questi obiettivi, e presta una particolare attenzione alle foreste della regione mediterranea, che risentono maggiormente dei cambiamenti climatici e sono più colpite da incendi, con conseguenti rischi per la biodiversità e la produzione agricola potenziale; |
Una nuova relazione tra l'Unione europea, gli Stati membri, le regioni e gli agricoltori
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1. |
si compiace dell'intenzione di semplificare e modernizzare la PAC per il beneficio economico degli agricoltori e per rispondere alle aspettative dei cittadini, ma sottolinea che le priorità principali della riforma devono essere i principi sanciti dal trattato di Roma, l'integrità del mercato unico e il conseguimento di una politica veramente comune adeguatamente finanziata dall'UE, moderna e orientata ai risultati, che promuova l'agricoltura sostenibile e garantisca alimenti sicuri, di alta qualità e diversificati, e occupazione e sviluppo nelle zone rurali; |
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2. |
prende atto della comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" e accoglie favorevolmente l'impegno a garantire che uno degli obiettivi della PAC consista nel migliorare e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE; |
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3. |
chiede una PAC che persegua, come priorità assoluta, la transizione di ciascuna azienda agricola europea verso un'impresa che coniughi norme di prestazione di carattere economico con norme di prestazione di carattere ambientale; |
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4. |
sottolinea la necessità che la PAC mantenga la relazione essenziale tra legislatori, agricoltori e cittadini dell'UE; respinge qualsiasi possibilità di rinazionalizzare la PAC, il che aumenterebbe gli squilibri della concorrenza all'interno del mercato unico; |
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5. |
evidenzia il ruolo assai rilevante delle piccole e medie aziende agricole e l'importanza di riconoscerlo e valorizzarlo; |
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6. |
sottolinea che, sebbene la flessibilità di cui godono attualmente gli Stati membri in relazione alle opzioni definite nelle norme di base permetta di far fronte a situazioni specifiche, allo stesso tempo sta a dimostrare che alcune parti della PAC non possono più essere considerate comuni; evidenzia la necessità di rispettare le condizioni della concorrenza all'interno del mercato unico e garantire condizioni eque di accesso al sostegno per gli agricoltori in diversi Stati membri o addirittura in regioni diverse, nonché la necessità di trovare soluzioni adeguate ed efficaci al fine di ridurre al minimo i rischi di distorsione della concorrenza o i rischi per la coesione; |
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7. |
ritiene che gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un livello ragionevole di flessibilità, nell'ambito di un solido insieme comune di norme UE, requisiti fondamentali, strumenti d'intervento, controlli e stanziamenti finanziari concordati a livello UE dal colegislatore, al fine di garantire parità di condizioni per gli agricoltori e, in particolare, un approccio europeo al sostegno a titolo del primo pilastro, al fine di assicurare il rispetto di condizioni di concorrenza leale; |
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8. |
è dell'opinione che, al fine di rendere l'applicazione della PAC più efficace e adattarla meglio alle realtà dei diversi modelli agricoli d'Europa, le scelte nazionali adottate nel quadro dell'insieme di strumenti definiti dall'UE e disponibili nell'ambito del primo e del secondo pilastro dovrebbero essere semplificate e che gli Stati membri dovrebbero elaborare, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, strategie nazionali coerenti, basate su elementi concreti, sulla base di obiettivi e indicatori UE concernenti i principali tipi di possibili strumenti di intervento, anch'essi da definire a livello dell'UE, e i loro criteri di selezione, all'interno di un quadro comune di regole ben definito, applicabile in tutta l'UE, nel debito rispetto delle norme e dei principi del mercato unico; |
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9. |
sottolinea che la sussidiarietà aggiuntiva dovrebbe essere concessa solo a condizione che vi sia un solido insieme comune di norme, obiettivi, indicatori e controlli dell'UE; |
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10. |
invita la Commissione a effettuare i necessari adeguamenti nella prossima PAC al fine di dar seguito alla richiesta del Parlamento di non utilizzare le sovvenzioni agricole per l'allevamento di tori da combattimento; |
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11. |
pone in evidenza i rischi della sovraregolamentazione a livello nazionale e regionale e l'elevato grado di incertezza per gli agricoltori derivante dalla possibilità per gli Stati membri di stabilire autonomamente i propri piani nazionali e di rivedere le loro decisioni annualmente, a seconda delle posizioni adottate dai governi in carica; invita pertanto la Commissione a presentare ai colegislatori, insieme con le sue proposte legislative, un modello chiaro e semplice di piano strategico nazionale, al fine di consentire ai colegislatori di valutare la portata, il livello di dettaglio e il contenuto di tali piani, quali elementi essenziali dell'imminente proposta della Commissione, e a chiarire i criteri in base ai quali saranno valutate queste strategie nazionali; |
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12. |
invita la Commissione a rendere disponibili strumenti intesi ad aumentare l'uso di sinergie tra il finanziamento della PAC e quello della politica di coesione; |
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13. |
evidenzia la necessità che la futura PAC rispetti pienamente la ripartizione dei poteri all'interno di ciascuno Stato membro, spesso sancita dalle loro costituzioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle competenze giuridiche delle regioni dell'UE nell'elaborazione, nella gestione e nell'attuazione delle politiche, ad esempio quella relativa al FEASR; sottolinea la necessità di garantire che gli agricoltori e gli altri beneficiari siano debitamente coinvolti in tutte le fasi dell'elaborazione delle politiche; |
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14. |
accoglie con favore gli sforzi della Commissione per stabilire la progettazione, l'attuazione e il controllo di un approccio basato sui risultati al fine di promuovere le prestazioni anziché la conformità, garantendo al contempo un monitoraggio adeguato e basato sui rischi mediante indicatori chiaramente definiti, semplificati, meno burocratici (anche attraverso misure di prevenzione della sovraregolamentazione), solidi, trasparenti e misurabili a livello di UE, compresi controlli adeguati delle misure, della progettazione, dell'applicazione e delle sanzioni degli Stati membri; ritiene che sia necessario istituire criteri di base uniformi per la definizione di sanzioni simili in base ai casi di inosservanza equivalenti rilevati nell'applicazione delle diverse misure impiegate dagli Stati membri o dalle regioni per il conseguimento degli obiettivi generali comuni stabiliti dall'UE; |
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15. |
sottolinea che un approccio unicamente basato sui risultati comporterebbe un rischio per gli Stati membri, i quali, in ragione delle rispettive situazioni specifiche, potrebbero non essere in grado di conseguire pienamente tutti i risultati definiti nei loro piani nazionali e potrebbero essere soggetti a riduzioni ex post delle loro dotazioni nazionali nonché a sospensioni dei finanziamenti; |
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16. |
riconosce che il nuovo modello di risultati dovrà essere perfezionato e modificato nel corso di vari anni, in modo da garantire che gli agricoltori non siano penalizzati a causa del passaggio a un modello basato sui risultati; |
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17. |
osserva, tuttavia, che un potenziale ritardo nell'adozione dei piani strategici della PAC può condurre a ritardi nei pagamenti e che tale eventualità deve essere evitata; |
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18. |
rileva che, nell'ambito del primo pilastro, gli Stati membri possono procedere alla scelta dei programmi da un elenco prioritario stabilito dall'UE; |
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19. |
chiede che sia elaborato un sistema di adeguamenti istituzionali e giuridici appropriati e necessari a modificare il modello di attuazione onde evitare costi aggiuntivi e un calo dell'assorbimento dei fondi negli Stati membri; |
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20. |
ritiene che la raccolta delle informazioni debba basarsi su immagini satellitari e su banche dati del sistema integrato di gestione e di controllo anziché sulla trasmissione dei dati da parte dei singoli agricoltori; |
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21. |
invita la Commissione a realizzare importanti sinergie tra i programmi faro dell'UE per lo spazio e la PAC, in particolare mediante il programma Copernicus, che è di interesse specifico per la comunità agricola in termini di cambiamenti climatici e monitoraggio ambientale; |
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22. |
chiede misure che incrementino il riciclaggio dei nutrienti; chiede che la politica delle strutture agricole sia allineata ai regimi di sostegno ambientale, ad esempio combinando meglio le attività agricole e l'allevamento; |
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23. |
chiede che il regime dei piccoli agricoltori semplificato sia preservato; |
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24. |
ritiene che gli agricoltori il cui terreno è inferiore a cinque ettari dovrebbero avere la possibilità di aderire volontariamente al regime dei piccoli agricoltori; |
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25. |
invita la Commissione a effettuare controlli e audit finanziari e dei risultati allo scopo di garantire che tali funzioni siano eseguite secondo le stesse norme stringenti e gli stessi criteri in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla maggiore flessibilità degli Stati membri nella concezione e nella gestione dei programmi e, in particolare, al fine di assicurare un tempestivo esborso di fondi in tutti gli Stati membri alla totalità degli agricoltori e delle comunità rurali ammissibili, riducendo al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari; |
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26. |
ricorda che nella riforma precedente è stato difficile raggiungere un consenso sulla definizione di "agricoltore attivo"; ritiene pertanto che la produzione di un'azienda agricola (ad esempio il mantenimento della terra in un buono stato agricolo, l'attuazione di un'efficace prassi zootecnica e il contributo all'economia circolare) potrebbe essere una soluzione più mirata e misurabile ai fini di tale definizione; |
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27. |
respinge la riduzione del 25 % del bilancio per lo sviluppo rurale delineata nella recente proposta del 2 maggio 2018 relativa al QFP 2021-2027; insiste sul fatto che eventuali tagli di bilancio nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale non devono comportare un abbassamento del livello di ambizione rispetto all'attuale PAC; |
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28. |
è dell'opinione che tutti gli attori coinvolti nella procedura di controllo delle finanze dell'Unione, ivi compresa la Corte dei conti europea, debbano avere la stessa conoscenza in merito al sistema di controllo basato sulle prestazioni, affinché gli Stati membri o i beneficiari non debbano affrontare rettifiche finanziarie impreviste; |
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29. |
sottolinea che gli agricoltori, in quanto imprenditori, dovrebbero disporre delle libertà imprenditoriali corrispondenti al fine di ottenere prezzi di mercato adeguati per i loro prodotti; |
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30. |
evidenzia che gli agricoltori a tempo parziale e quelli con una combinazione di redditi non devono essere esclusi; |
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31. |
plaude alla proposta della Commissione di concedere maggiore flessibilità agli Stati membri, alle regioni e agli agricoltori nel quadro di una soglia finanziaria più elevata per le norme agricole de minimis, facendo salva l'integrità del mercato interno; |
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32. |
invita inoltre la Commissione a fornire agli Stati membri maggiore flessibilità nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, in modo da incoraggiare gli agricoltori a costituire volontariamente un risparmio precauzionale inteso ad affrontare meglio l'aumento dei rischi sanitari e di natura climatica nonché le crisi economiche; |
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33. |
chiede, tuttavia, l'equa remunerazione dei beni pubblici forniti dalle microimprese e dalle piccole imprese agricole, ivi compresa la loro partecipazione a iniziative di cooperazione e a livello di comunità; |
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34. |
invita gli Stati membri ad adoperarsi per conseguire migliori sinergie tra la PAC e altre politiche e fondi, quali i fondi di coesione, i fondi strutturali e altri fondi di investimento, al fine di creare un effetto moltiplicatore per le zone rurali; |
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35. |
chiede un migliore coordinamento tra la PAC e le altre politiche e azioni dell'UE, in particolare con la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 91/676/CEE e il regolamento (CE) n. 1107/2009, in modo da conseguire una protezione sostenibile delle risorse idriche, le cui quantità e qualità sono influenzate negativamente dall'agricoltura; chiede incentivi a sostegno dei progetti di cooperazione locale tra gli agricoltori e i fornitori di acqua allo scopo di rafforzare la tutela delle risorse idriche; |
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36. |
osserva che, in alcuni Stati membri, numerosi comuni e regioni, pur avendo una natura rurale, non rientrano per ragioni amministrative nell'ambito di applicazione dei programmi di sviluppo rurale, il che li pone in una situazione di svantaggio; |
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37. |
invita gli Stati membri a considerare approcci più flessibili al fine di non arrecare danno a dette regioni e ai relativi produttori; |
Una PAC intelligente, efficiente, sostenibile ed equa al servizio degli agricoltori, dei cittadini, delle zone rurali e dell'ambiente
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38. |
ritiene necessario mantenere l'attuale architettura a due pilastri e sottolinea che i pilastri devono essere coerenti e complementari, e che il primo pilastro deve essere interamente finanziato con fondi dell'UE e costituire un mezzo efficace di sostegno al reddito, alle misure ambientali di base e al mantenimento delle attuali misure di mercato, mentre il secondo pilastro deve soddisfare le esigenze specifiche degli Stati membri; reputa tuttavia necessario, allo stesso tempo, incentivare gli agricoltori e gli altri beneficiari a intraprendere azioni intese a fornire beni pubblici ambientali e sociali che non sono remunerati dal mercato, e a rispettare le pratiche sia nuove che consolidate nel settore agricolo sulla base di criteri comuni, uniformi e oggettivi, pur consentendo agli Stati membri di adottare approcci specifici per tenere conto delle condizioni settoriali e locali; ritiene che tra le priorità principali figurino la transizione di tutte le aziende agricole europee verso la sostenibilità nonché la piena integrazione nell'economia circolare, conciliando i livelli delle prestazioni economiche con quelli delle prestazioni ambientali, senza alcun indebolimento delle norme sociali o occupazionali; |
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39. |
ricorda alla Commissione che le finalità della PAC di cui all'articolo 39 TFUE sono: incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; |
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40. |
sottolinea il potenziale delle innovazioni tecnologiche per un settore intelligente ed efficiente in grado di garantire la sostenibilità, segnatamente in merito all'utilizzo efficiente delle risorse, al monitoraggio dello stato di salute delle colture e degli animali e all'ambiente; |
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41. |
chiede che la PAC agevoli e sostenga l'applicazione di dette innovazioni; |
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42. |
ritiene che la futura architettura della PAC possa raggiungere i suoi obiettivi solo se sufficientemente finanziata; chiede, pertanto, che il bilancio della PAC venga aumentato o mantenuto in euro costanti nel prossimo QFP, al fine di realizzare le ambizioni di una PAC riveduta ed efficiente oltre il 2020; |
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43. |
è del parere che un'ulteriore liberalizzazione del mercato e la correlata riduzione della protezione per gli agricoltori comporteranno la necessità di compensare il settore agricolo e in particolare le aziende agricole soggette a svantaggi competitivi, segnatamente difficoltà correlate all'uso del suolo agricolo o in zone montagnose, e che solo tali misure compensative possano garantire una gestione dei terreni agricoli estensiva e la tutela del paesaggio culturale; |
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44. |
sottolinea che il bilancio della PAC dovrebbe essere adattato alle esigenze e alle sfide future, come quelle derivanti dagli effetti della Brexit e degli accordi di libero scambio conclusi dall'UE con i suoi principali partner commerciali; |
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45. |
pone in evidenza il persistente divario di sviluppo tra le zone rurali di differenti regioni e Stati membri e ritiene pertanto che i criteri di coesione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nella ripartizione dei fondi del secondo pilastro tra gli Stati membri; |
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46. |
sottolinea l'importanza di destinare risorse consistenti al secondo pilastro (politica di sviluppo rurale) nell'ambito del bilancio complessivo della PAC; |
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47. |
reputa che gli agricoltori debbano essere sostenuti nella transizione verso una piena sostenibilità; |
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48. |
ritiene che lo sviluppo di nuove politiche e nuovi obiettivi dell'UE non debba avvenire a scapito del successo della PAC e delle sue risorse; |
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49. |
prende atto che il futuro bilancio della PAC è attualmente caratterizzato da incertezza; |
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50. |
sottolinea che le risorse della PAC sono costituite dal denaro dei contribuenti di ciascuno Stato membro e che i contribuenti di tutta l'UE hanno il diritto di avere la garanzia che tali fondi siano esclusivamente utilizzati in maniera mirata e trasparente; |
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51. |
ritiene che debbano essere evitate nuove linee relative allo sviluppo rurale che non siano accompagnate da finanziamenti supplementari; |
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52. |
reputa necessario un sostegno più mirato ai diversi sistemi agricoli, in particolare alle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e ai giovani agricoltori, per rafforzare le economie regionali attraverso un settore agricolo produttivo sotto il profilo economico, ambientale e sociale; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito attraverso un maggiore tasso di sostegno ridistributivo obbligatorio per i primi ettari di un'azienda, in base alle dimensioni medie delle aziende negli Stati membri, in considerazione della grande varietà delle dimensioni delle aziende in tutta l'UE; è d'avviso che, riflettendo le economie di scala, il sostegno alle aziende agricole di maggiori dimensioni dovrebbe essere decrescente, con limiti vincolanti da fissare a livello europeo, e con criteri di flessibilità che tengano conto della capacità delle aziende agricole o delle cooperative di generare un'occupazione stabile che mantenga la popolazione nei territori rurali; sostiene che le risorse rese disponibili attraverso la fissazione di massimali e la riduzione progressiva dovrebbero restare nello Stato membro o nella regione di provenienza; |
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53. |
ritiene che sia essenziale assicurarsi che il sostegno sia mirato ai veri agricoltori, in particolare quelli che esercitano un'attività agricola per guadagnarsi da vivere; |
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54. |
considera necessario mantenere un regime semplificato per i piccoli produttori in modo da agevolare loro l'accesso e la gestione dei pagamenti diretti a titolo della PAC; |
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55. |
sottolinea la necessità di individuare gli elementi chiave di un sistema ben equilibrato, trasparente, semplice e obiettivo di sanzioni e incentivi, unitamente a un sistema trasparente e tempestivo per determinare l'ammissibilità dei beneficiari ai fondi pubblici per la fornitura di beni pubblici, che dovrebbe consistere di misure semplici, volontarie e obbligatorie ed essere orientato ai risultati per spostare così l'accento dalla conformità alle prestazioni effettive; |
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56. |
evidenzia che gli agricoltori a tempo parziale e gli agricoltori con una combinazione di redditi, che animano in vario modo le zone rurali, si occupano di agricoltura per guadagnarsi da vivere e, dunque, sono anch'essi considerati agricoltori a tutti gli effetti ai sensi della comunicazione della Commissione; |
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57. |
chiede che il sistema esistente per il calcolo dei pagamenti diretti nel primo pilastro, in particolare negli Stati membri in cui il valore dei diritti è ancora parzialmente calcolato sulla base dei riferimenti storici, sia modernizzato e sostituito da un metodo di calcolo dei pagamenti a livello di UE, il cui elemento di base sarebbe il sostegno al reddito degli agricoltori entro determinati limiti e che potrebbe aumentare di uno scatto insieme al contributo alla fornitura di beni pubblici, conformemente agli obiettivi dell'UE per il 2030, al fine di rendere il sistema più semplice e trasparente; |
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58. |
plaude al regime di pagamento unico per superficie, uno strumento semplice, legittimo, trasparente e di facile attuazione che è stato applicato con successo in molti Stati membri; invita pertanto a mantenere il suddetto regime dopo il 2020 e raccomanda che sia utilizzato in tutti gli Stati membri e da tutti gli agricoltori dell'UE; |
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59. |
sottolinea che tale regime consentirebbe di sostituire il sistema dei diritti all'aiuto, complesso sotto il profilo amministrativo, determinando una significativa semplificazione burocratica; |
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60. |
ritiene che, al fine di garantirne l'efficacia a lungo termine, questi nuovi pagamenti non debbano diventare beni di scambio; |
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61. |
chiede che la Commissione esamini la necessità delle richieste di pagamento per quanto riguarda la compatibilità con le norme dell'OMC; |
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62. |
sottolinea che i fondi pubblici dell'attuale PAC, che finanziano le attività concrete degli agricoltori, sono soggetti a scrupolosi controlli su piccola scala; |
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63. |
ritiene che i pagamenti debbano essere subordinati al rispetto di condizioni severe e comuni, ivi compresi risultati relativi all'ambiente e ad altri beni pubblici, come ad esempio posti di lavoro di qualità; |
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64. |
ricorda che, nella sua risoluzione dal titolo "Situazione relativa alla concentrazione dei terreni agricoli nell'UE: come agevolare l'accesso degli agricoltori alla terra?", si riconosce che i pagamenti erogati in funzione dei terreni e senza essere subordinati a condizioni chiare comportano distorsioni del mercato fondiario e influenzano quindi la concentrazione di sempre più terreni agricoli nelle mani di pochi attori; |
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65. |
precisa che i beni pubblici sono quei servizi che non sono disciplinati dalla legislazione ordinaria in materia di ambiente, cambiamenti climatici e benessere degli animali, tra cui, in particolare, la conservazione delle risorse idriche e la protezione della biodiversità, della fertilità del suolo, degli impollinatori, dello strato di humus e del benessere degli animali; |
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66. |
sottolinea la necessità di un'equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri, essenziale per il funzionamento del mercato unico, che deve tener conto di criteri oggettivi quali gli importi ricevuti dagli Stati membri a titolo del primo e del secondo pilastro, e del fatto che le condizioni naturali, occupazionali e socioeconomiche, il tenore generale di vita, i costi di produzione, in particolare il costo della terra, e il potere di acquisto non sono uniformi all'interno dell'UE; |
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67. |
evidenzia che è possibile conseguire un aumento della convergenza dell'entità dei pagamenti diretti tra gli Stati membri solo incrementando in maniera adeguata il bilancio; |
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68. |
sottolinea che i pagamenti diretti sono concepiti per sostenere gli agricoltori nell'ambito della produzione alimentare e della protezione delle norme in materia di ambiente e benessere degli animali; |
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69. |
ritiene che, alla rigorosa condizione che sia garantita la parità di condizioni nel mercato unico, che sia prevenuta la distorsione della concorrenza (in particolare per quanto riguarda i prodotti di base), che sia garantita la conformità alle norme dell'OMC e che non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici, i pagamenti a titolo del sostegno accoppiato facoltativo (SAF) debbano essere mantenuti, ma che la loro attivazione debba essere subordinata a una valutazione della Commissione; ritiene che il SAF funga da strumento per rispondere ai bisogni dei settori sensibili e conseguire obiettivi specifici relativi all'ambiente, al clima o alla qualità e alla commercializzazione dei prodotti alimentari, per incentivare le pratiche agricole che rispettano norme rigorose in materia ambientale e di benessere degli animali, per contrastare difficoltà specifiche, in particolare quelle derivanti dallo svantaggio competitivo strutturale delle regioni svantaggiate e montagnose, oltre a difficoltà di natura più temporanea che derivano, ad esempio, da un progressivo abbandono dal vecchio regime di diritti; ritiene che il SAF sia inoltre uno strumento per promuovere le produzioni strategiche in futuro, come le culture proteiche, e per compensare gli effetti degli accordi di libero scambio; sottolinea altresì che i pagamenti a titolo del SAF sono cruciali per mantenere la diversità della produzione agricola dell'Unione, l'occupazione nel settore agricolo e i sistemi di produzione sostenibili; |
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70. |
chiede che i pagamenti a titolo del primo pilastro, compreso il sostegno accoppiato, siano limitati per ettaro e beneficiario all'equivalente del doppio della media dei pagamenti diretti dell'UE per ettaro, al fine di evitare distorsioni della concorrenza; |
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71. |
ricorda che garantire il rinnovamento generazionale e la presenza di nuovi imprenditori agricoli è una sfida per l'agricoltura in molti Stati membri e che ogni strategia nazionale o regionale deve quindi affrontare la questione attraverso un approccio globale, mobilitando tutte le risorse finanziarie della PAC, compresi i pagamenti supplementari ai giovani agricoltori nel primo pilastro e misure per aiutarli a costituire le loro imprese nel secondo pilastro, che dovrebbero entrambi essere resi obbligatori per gli Stati membri, oltre al sostegno a titolo di nuovi strumenti finanziari, come ad esempio uno strumento per concedere l'accesso al capitale in caso di risorse limitate; sottolinea inoltre l'importanza delle misure nazionali per rimuovere gli ostacoli normativi ed economici e, al contempo, promuovere la pianificazione della successione e ad agevolare e incoraggiare accordi di collaborazione, quali i partenariati, l'agricoltura condivisa, l'allevamento a contratto e il leasing tra agricoltori anziani e giovani; ritiene che anche le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero tenere conto dell'importanza del rinnovamento generazionale e prevenire la scomparsa dell'agricoltura a conduzione familiare; |
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72. |
ritiene che la nuova legislazione dell'Unione debba operare una distinzione più netta tra i criteri per l'ottenimento degli incentivi per i "giovani agricoltori" e quelli per gli "agricoltori all'inizio dell'attività" (in base all'età per i giovani agricoltori e in base agli anni trascorsi dalla creazione dell'azienda per gli agricoltori all'inizio dell'attività), in modo da rafforzare il potenziale di entrambi i gruppi di determinare un ricambio generazionale e un miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali; |
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73. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che i nuovi cambiamenti sociali, tecnologici ed economici, come l'energia pulita, la digitalizzazione e le soluzioni intelligenti, hanno un impatto sulla vita rurale; |
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74. |
invita la Commissione ad adoperarsi per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali al fine di incoraggiare i cittadini, in particolare i giovani, a rimanere nelle zone rurali o a farvi ritorno; esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di nuovi servizi attraverso l'imprenditorialità, in particolare da parte delle donne e dei giovani; |
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75. |
osserva con preoccupazione che la carenza di manodopera in diversi settori agricoli sta comportando la cessazione di alcune attività agricole; invita a fornire sostegno al fine di attrarre lavoratori verso l'agricoltura; |
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76. |
pone l'accento sulla necessità di condividere i modelli che hanno avuto successo negli Stati membri e che riuniscono agricoltori più e meno giovani al fine di realizzare gli obiettivi in materia di rinnovamento generazionale; |
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77. |
raccomanda di migliorare l'accesso ai finanziamenti attraverso tassi di interesse agevolati per i prestiti concessi ai nuovi agricoltori; |
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78. |
rammenta che, per sviluppare comuni intelligenti, le aree e gli insediamenti rurali necessitano di una speciale attenzione e di sforzi integrati; |
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79. |
chiede una migliore cooperazione con la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti al fine di promuovere la creazione di strumenti finanziari dedicati ai giovani agricoltori in tutti gli Stati membri; |
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80. |
chiede condizioni di parità al fine di apportare miglioramenti tecnologici significativi ai poli e alle reti rurali; |
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81. |
sottolinea l'importanza dello sviluppo rurale, compresa l'iniziativa LEADER, nel migliorare le sinergie tra le diverse politiche e potenziare la competitività, nel promuovere economie efficaci e sostenibili, nel sostenere un'agricoltura e una silvicoltura sostenibili e multifunzionali e nel produrre beni e servizi alimentari e non alimentari che generino valore aggiunto e posti di lavoro; sottolinea l'importanza dello sviluppo rurale nel promuovere partenariati tra gli agricoltori, le comunità locali e la società civile e nel promuovere attività e opportunità imprenditoriali supplementari molto spesso non delocalizzabili, nell'agroindustria, l'agriturismo, la commercializzazione diretta, l'agricoltura sostenuta dalla comunità, la bioeconomia e la produzione sostenibile di bioenergia e di energie rinnovabili, tutti ambiti che contribuiscono a garantire il mantenimento dell'attività economica nelle regioni; sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare il secondo pilastro sotto il profilo finanziario, aumentando così il potenziale di generare reddito, di contribuire a rispondere allo spopolamento, alla disoccupazione e alla povertà nonché di promuovere l'inclusione sociale, la fornitura di servizi sociali e il rafforzamento del tessuto socioeconomico nelle zone rurali, con l'obiettivo complessivo di migliorare la qualità della vita in tali zone; |
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82. |
chiede alla Commissione di introdurre un approccio plurifondo agli investimenti nella legislatura successiva al 2020 in modo da garantire una corretta attuazione degli strumenti di sviluppo rurale integrati, come l'iniziativa dei comuni intelligenti; |
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83. |
chiede la creazione di un nuovo fondo per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), sulla base dell'iniziativa LEADER e dell'esperienza maturata nel settore, destinando il 10 % di tutti i fondi strutturali agli obiettivi fissati dalle strategie locali di tipo partecipativo, senza alcuna distinzione tra i fondi strutturali, che dovrebbero essere mobilitati in modo decentrato; |
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84. |
sottolinea che i programmi di sviluppo rurale dovrebbero avere un valore aggiunto per le aziende agricole e mantenere il loro importante ruolo nel facilitare azioni pluriennali concernenti pratiche innovative e misure agroambientali; |
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85. |
osserva che, nell'ambito dell'iniziativa LEADER, è opportuno dedicare maggiore attenzione alle necessità e ai progetti delle micro aziende agricole a conduzione familiare, assicurando nel contempo un'adeguata assistenza finanziaria supplementare; |
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86. |
rileva che è stato dimostrato che le zone rurali richiedono la concentrazione dell'attività agricola nelle mani di piccole e medie imprese di agricoltori e di agricoltrici; |
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87. |
sottolinea l'importanza di mantenere un sostegno compensativo specifico per le aziende situate in zone svantaggiate, secondo le condizioni definite dagli Stati membri in funzione delle loro specificità locali; |
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88. |
evidenzia inoltre che l'attuazione di strumenti finanziari a favore dello sviluppo rurale dovrebbe avvenire su base volontaria, mentre dovrebbero essere rafforzati gli investimenti nelle zone rurali; |
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89. |
invita la Commissione a porre in essere le misure previste per l'iniziativa sui piccoli comuni intelligenti per conferire priorità ai piccoli comuni intelligenti nel quadro della prossima politica di sviluppo rurale; |
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90. |
ritiene che il finanziamento dell'apicoltura nell'ambito del secondo pilastro dovrebbe essere più mirato e più efficace e che il nuovo quadro legislativo debba prevedere un nuovo programma di sostegno per gli apicoltori nell'ambito del primo pilastro, compreso il sostegno diretto per ciascuna colonia di api; |
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91. |
sottolinea che le misure meno correlate all'agricoltura devono essere soggette a un tasso di cofinanziamento più elevato; |
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92. |
invita la Commissione a introdurre un regime di condizionalità nuovo, coerente, rafforzato e semplificato nel primo pilastro, che permetta l'integrazione e l'attuazione dei vari tipi di azioni ambientali esistenti, come le attuali misure di condizionalità e di inverdimento; sottolinea che il criterio di base del primo pilastro, ossia conseguire lo sviluppo agricolo sostenibile, dovrebbe essere obbligatorio e stabilire chiaramente le misure e i risultati che si attendono dagli agricoltori al fine di garantire condizioni di parità e, contemporaneamente, una burocrazia minima a livello di impresa agricola nonché un controllo adeguato da parte degli Stati membri, tenendo conto delle condizioni locali; chiede inoltre un regime nuovo e semplice, che dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri e facoltativo per le imprese agricole, basato su norme dell'UE che vadano oltre il criterio di base, al fine di incentivare la transizione degli agricoltori verso tecniche e pratiche sostenibili a favore del clima e dell'ambiente, e che siano coerenti con le misure agricole, ambientali e climatiche del secondo pilastro; è del parere che l'attuazione di tale regime dovrebbe essere stabilita nei piani strategici nazionali entro un quadro dell'UE; |
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93. |
chiede alla Commissione di garantire che le misure agricole, ambientali e climatiche del secondo pilastro per lo sviluppo rurale continuino a compensare i costi supplementari e i mancati guadagni connessi all'attuazione volontaria di pratiche rispettose dell'ambiente e del clima da parte degli agricoltori, con la possibilità di aggiungere un incentivo per gli investimenti nella tutela ambientale, nella biodiversità e nell'efficienza delle risorse; reputa che tali programmi dovrebbero essere semplificati, meglio mirati e più efficaci, in modo che gli agricoltori possano contribuire efficacemente agli ambiziosi obiettivi politici in materia di tutela ambientale, biodiversità, gestione delle risorse idriche, azione per il clima e riduzione dei cambiamenti climatici, garantendo al contempo una burocrazia minima a livello di imprese agricole nonché un controllo adeguato da parte degli Stati membri, in funzione delle condizioni locali; |
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94. |
chiede che, oltre alle aziende dedite a una produzione agricola puramente biologica di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 ed esentate dagli "oneri dell'inverdimento" a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, siano esentate anche le imprese che applicano misure agroambientali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013; |
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95. |
insiste sul fatto che le regioni mediterranee dell'UE sono maggiormente vulnerabili all'impatto dei cambiamenti climatici, quali la siccità, gli incendi e la desertificazione, e che pertanto saranno necessari maggiori sforzi da parte degli agricoltori di queste regioni per adattare le loro attività a un ambiente in mutamento; |
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96. |
ritiene che le future proposte legislative della Commissione debbano poter sostenere il maggior numero di agricoltori possibile nei loro sforzi di modernizzazione volti a conseguire uno sviluppo agricolo più sostenibile; |
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97. |
invita, ai fini della semplificazione della PAC, a mantenere l'attuale deroga e a non imporre alle aziende più piccole, con una superficie inferiore ai 15 ettari, misure aggiuntive in materia di clima e ambiente nell'ambito della PAC; |
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98. |
propone che questa nuova forma di inverdimento sia accompagnata da strumenti significativi, coordinati e più efficienti nell'ambito del secondo pilastro attraverso investimenti materiali e immateriali mirati (trasferimento di conoscenze, formazione, consulenza, scambio di know-how, creazione di reti e innovazione nel quadro dei partenariati europei per l'innovazione) come ulteriore motore di cambiamento; |
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99. |
invita la Commissione ad assicurare che le sue proposte legislative per la riforma della PAC comprendano misure e strumenti adeguati per integrare la produzione di colture proteiche in sistemi migliorati di rotazione delle colture, in modo da superare l'attuale deficit proteico, incrementare i redditi degli agricoltori e affrontare le principali sfide cui l'agricoltura deve far fronte, come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e di fertilità del suolo nonché la tutela e la gestione sostenibile delle risorse idriche; |
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100. |
ritiene che un importo minimo del bilancio totale disponibile del secondo pilastro dovrebbe essere stanziato a favore delle misure agricole, ambientali e climatiche, compresi l'agricoltura biologica, la cattura di CO2, lo stato di salute del suolo, la pianificazione della gestione dei nutrienti per proteggere la biodiversità e la diversità genetica negli animali e nelle piante; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di mantenere i pagamenti nell'ambito di Natura 2000 e garantire che siano sufficienti per fungere da reale incentivo agli agricoltori; |
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101. |
sottolinea la necessità di pagamenti nel quadro dello sviluppo rurale agli agricoltori ubicati in zone soggette a vincoli naturali e caratterizzate da condizioni climatiche difficili, forti pendenze o limitazioni in termini di qualità del suolo; chiede una semplificazione e un migliore approccio del piano per le zone soggette a vincoli naturali per il periodo successivo al 2020; |
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102. |
ricorda che il Parlamento ha già sottolineato che il controllo dell'adeguatezza nella direttiva Natura mette in luce la necessità di migliorare la coerenza con la PAC ed evidenzia la preoccupante diminuzione di specie e habitat legata all'agricoltura; invita la Commissione a condurre una valutazione dell'impatto della PAC sulla biodiversità; chiede, inoltre, pagamenti più elevati nell'ambito di Natura 2000 al fine di incentivare maggiormente la protezione dei siti agricoli Natura 2000, i quali si trovano in condizioni molto precarie; |
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103. |
chiede il rafforzamento e l'attuazione di misure per un'agricoltura intelligente sul piano climatico, in considerazione del futuro aumento degli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura in Europa; |
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104. |
ritiene che la PAC debba gestire i rischi associati ai cambiamenti climatici e al degrado del suolo in tutto il paesaggio agricolo, investendo nella realizzazione di ecosistemi agricoli resilienti e robusti e nelle infrastrutture ecologiche allo scopo di creare strati attivi, contrastare l'erosione dei suoli, introdurre e prolungare la rotazione delle colture, inserire più alberi nel paesaggio e accrescere la diversità biologica e strutturale presso le aziende agricole; |
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105. |
reputa opportuno sostenere e promuovere un utilizzo più ampio dei residui agricoli come fonte rinnovabile, efficiente e sostenibile di energia per le zone rurali; |
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106. |
invita la Commissione a promuovere l'innovazione, la ricerca e la modernizzazione nell'agricoltura, la silvicoltura e il settore alimentare sostenendo un solido sistema di consulenza e formazione che sia più adatto alle esigenze dei beneficiari della PAC nello sviluppo delle loro pratiche verso una sostenibilità e una protezione delle risorse maggiori, e favorendo l'applicazione di tecnologie intelligenti al fine di rispondere più efficacemente alle sfide nei settori della salute, dell'ambiente e della competitività; sottolinea che la formazione e l'estensione agricola devono essere una precondizione nella concezione e nell'attuazione dei programmi in tutti gli Stati membri e che è fondamentale promuovere il trasferimento di know-how, i modelli di migliori prassi e gli scambi tra cooperative e organizzazioni dei produttori negli Stati membri, ad esempio mediante il sistema europeo della conoscenza e dell'informazione agricola (AKIS); ritiene che i metodi agroecologici e i principi alla base dell'agricoltura di precisione possano generare notevoli benefici per l'ambiente, aumentare il reddito degli agricoltori, razionalizzare l'utilizzo delle macchine agricole e incrementare in maniera significativa l'efficienza delle risorse; |
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107. |
sottolinea l'importante necessità che la PAC, Orizzonte 2020 e gli altri regimi di finanziamento di sostegno incoraggino gli agricoltori a investire in nuove tecnologie adattate alle dimensioni della loro azienda, quali gli strumenti agricoli di precisione e digitali che migliorano la resilienza e l'impatto ambientale dell'agricoltura; |
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108. |
invita la Commissione a stimolare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative per tutti i tipi di aziende agricole indipendentemente dalla loro dimensione e produzione, convenzionale o biologica, per l'allevamento o la coltivazione di terreni, su piccola o grande scala; |
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109. |
invita la Commissione a realizzare una PAC che consegua una maggiore innovazione, contribuisca a compiere progressi nella bioeconomia e offra soluzioni per la biodiversità, il clima e l'ambiente; |
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110. |
invita la Commissione a concentrarsi sulla qualità della vita nelle zone rurali e a renderla attraente per tutte le persone, in particolare per le generazioni più giovani; |
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111. |
ritiene che la digitalizzazione e l'agricoltura di precisione promosse nell'ambito della PAC non debbano aumentare la dipendenza degli agricoltori da contributi aggiuntivi o finanziamenti esterni né impedire il loro accesso alle risorse, ma debbano essere open source e sviluppate esclusivamente con la partecipazione degli agricoltori; |
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112. |
chiede, fatta salva una ridefinizione dell'importo globale del sostegno dell'UE allo sviluppo rurale, che gli attuali programmi di sviluppo rurale, approvati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, continuino a essere applicati fino al 2024 o fino all'adozione di una nuova riforma; |
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113. |
si compiace dell'impegno della Commissione a favore della promozione del concetto dei "piccoli comuni intelligenti" nell'UE, che consentirà, mediante uno sviluppo più coordinato delle diverse politiche, di rimediare in maniera esauriente all'insufficienza dei collegamenti a banda larga, delle opportunità di lavoro e della prestazione di servizi nelle aree rurali; |
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114. |
chiede che siano adottati provvedimenti per affrontare il grave problema degli incidenti in azienda, che causano feriti e vittime nelle aziende agricole dell'UE, mediante misure nell'ambito del secondo pilastro volte a sostenere investimenti nella formazione e nelle misure di sicurezza; |
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115. |
chiede che, nel quadro dello sviluppo di una strategia dell'UE per le colture proteiche, sia consentito un unico impiego di prodotti fitosanitari nel periodo che intercorre tra la fase precedente la semina e quella immediatamente successiva su tutti i terreni con colture proteiche; |
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116. |
ritiene che gli investimenti in materia di innovazione, istruzione e formazione siano vitali per il futuro dell'agricoltura europea; |
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117. |
sottolinea che un approccio basato sui risultati a livello di Stato membro e regionale e soluzioni innovative fornite da regimi di certificazione dovrebbero essere ulteriormente esaminati nel quadro della futura PAC, senza aggiungere burocrazia e controlli in loco; |
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118. |
è fortemente favorevole all'introduzione di misure mirate di modernizzazione e miglioramento strutturale nel secondo pilastro, allo scopo di conseguire obiettivi prioritari come Digital Farming 4.0; |
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119. |
invita la Commissione e gli Stati membri a proteggere e promuovere l'accesso dei piccoli agricoltori e gruppi emarginati alle sementi e ai mezzi di produzione agricola, nonché a proteggere e promuovere lo scambio di sementi, la proprietà pubblica delle stesse e le tecniche tradizionali e sostenibili che garantiscono il diritto umano a un'alimentazione e a una nutrizione adeguate; |
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120. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sulle opportunità imprenditoriali per i servizi a favore dei comuni e provenienti da questi ultimi; |
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121. |
osserva che ciascuna azienda agricola è diversa e che pertanto sono necessarie soluzioni individuali; |
Una posizione forte per gli agricoltori nel sistema alimentare globale
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122. |
invita la Commissione a mantenere l'attuale quadro dell'organizzazione comune di mercato unica (OCM unica) nel primo pilastro, compresi gli strumenti strategici specifici e le norme di commercializzazione, e a migliorare il programma dell'UE di distribuzione di frutta, ortaggi e latte nelle scuole; sottolinea l'importanza dei sistemi esistenti di gestione della produzione per prodotti specifici e del mantenimento di programmi settoriali individuali obbligatori (vino, frutta e ortaggi, olio di oliva e apicoltura) per i paesi produttori, con l'obiettivo ultimo di rafforzare la sostenibilità e la competitività di ciascun settore e di mantenere condizioni di parità, pur consentendo l'accesso a tutti gli agricoltori; |
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123. |
ritiene che l'esperienza positiva e orientata al mercato dei programmi operativi dell'OCM unica nel settore della frutta e degli ortaggi, attuati dalle organizzazioni di produttori e finanziati sulla base del valore della produzione commercializzata, abbiano dimostrato la loro efficacia nel rafforzare la competitività e la strutturazione dei settori selezionati nonché nel migliorarne la sostenibilità; invita pertanto la Commissione a prendere in esame la possibilità di introdurre programmi operativi simili in altri settori; reputa che ciò potrebbe apportare un beneficio particolare alle organizzazioni di produttori che rappresentano gli allevatori del settore lattiero-caseario stabiliti nelle regioni montane e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, i quali trasformano e immettono sul mercato prodotti di alta qualità e mantengono la produzione lattiero-casearia in questi territori difficili; |
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124. |
rammenta che le disparità in termini di potere di mercato rappresentano un ostacolo particolare alla produzione in grado di coprire i costi nel settore lattiero-caseario; |
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125. |
richiama l'attenzione sulla possibilità di introdurre il regime di riduzione volontaria della fornitura di latte nel quadro dell'OCM; |
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126. |
chiede l'introduzione di un nuovo strumento di gestione dell'autoassistenza per l'olio di oliva che ne consenta la conservazione negli anni in cui si registra un eccesso di produzione, per immetterlo sul mercato quando la produzione è inferiore alla domanda; |
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127. |
insiste sulla impellente necessità che la PAC futura sostenga gli agricoltori in modo più efficiente, equo e rapido al fine di far fronte alla volatilità dei prezzi e dei redditi dovuta al clima, alle condizioni meteorologiche avverse e ai rischi sanitari e di mercato, creando ulteriori incentivi e condizioni di mercato che stimolino lo sviluppo e l'utilizzo volontario degli strumenti di gestione del rischio e stabilizzazione (regimi di assicurazione, strumenti di stabilizzazione del reddito, meccanismi di accantonamento individuale e fondi di mutualizzazione), garantendo al contempo l'accessibilità per tutti gli agricoltori e la compatibilità con i regimi nazionali esistenti; |
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128. |
chiede che sia fornito un sostegno migliore per aumentare la produzione di leguminose nell'UE e che sia concesso un aiuto specifico agli allevatori di ovini e caprini con sistemi estensivi, dati i vantaggi che tali settori comportano per l'ambiente e la necessità di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di proteine per i mangimi; |
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129. |
sottolinea che una PAC orientata al futuro dovrebbe essere concepita per rispondere meglio ai problemi sanitari gravi come quelli legati alla resistenza antimicrobica, alla qualità dell'aria e a un'alimentazione più sana; |
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130. |
mette in risalto le sfide che la resistenza antimicrobica pone per la salute animale e umana; ritiene che il nuovo quadro giuridico debba promuovere attivamente una salute e un benessere migliori degli animali quale strumento per combattere la resistenza agli antibiotici, rafforzando così la protezione della salute pubblica e del settore agricolo nel suo complesso; |
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131. |
richiama l'attenzione sul fatto che i rischi di mercato possono essere gestiti anche mediante un migliore accesso dei prodotti agricoli e alimentari dell'UE ai mercati delle esportazioni; |
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132. |
insiste sull'importanza di rafforzare la posizione dei produttori primari all'interno della catena di approvvigionamento alimentare, in particolare garantendo un'equa distribuzione del valore aggiunto tra produttori, trasformatori e dettaglianti, introducendo le risorse e gli incentivi finanziari necessari a sostenere la creazione e lo sviluppo di organizzazioni economiche, sia verticali che orizzontali, come le organizzazioni dei produttori, comprese le cooperative, e le loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, istituendo norme minime armonizzate per combattere le pratiche commerciali sleali e abusive nella catena di approvvigionamento alimentare e rafforzando la trasparenza dei mercati e gli strumenti di prevenzione delle crisi; |
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133. |
sottolinea che conformemente agli obiettivi dell'articolo 39 TFUE e all'eccezione di cui all'articolo 42 TFUE, il regolamento omnibus ha chiarito il legame giuridico tra le disposizioni dell'OCM unica e le norme dell'UE in materia di concorrenza e ha introdotto nuove possibilità collettive per gli agricoltori preposte a potenziare il loro potere di negoziazione nella catena di approvvigionamento alimentare; ritiene che dette disposizioni siano essenziali nel quadro della futura PAC e dovrebbero essere ulteriormente migliorate; |
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134. |
ritiene che, traendo insegnamenti dal funzionamento dei vari osservatori sul mercato dell'UE (latte, carne, zucchero e colture), tali strumenti debbano essere estesi ai settori che non sono ancora trattati ed essere ulteriormente sviluppati per offrire dati e previsioni affidabili agli operatori del mercato, al fine di fornire un allarme rapido e consentire azioni rapide e anticipatrici in caso di turbolenze del mercato onde prevenire le crisi; |
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135. |
chiede il potenziamento del sostegno ai mercati locali e alle filiere alimentari corte e la loro promozione; sottolinea la necessità di sviluppare servizi locali legati alle filiere corte; |
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136. |
invita la Commissione a chiarire ulteriormente e, se necessario, ad aggiornare le norme per le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, in particolare per quanto riguarda la politica in materia di concorrenza, anche affinché le organizzazioni interprofessionali adottino misure e accordi per rispondere alle esigenze della società; |
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137. |
sottolinea che gli strumenti storici di gestione dei mercati della PAC, vale a dire intervento pubblico e ammasso privato, hanno un effetto ridotto e insufficiente nel contesto delle economie globalizzate e che gli strumenti di gestione dei rischi non sono sempre sufficienti a far fronte a una significativa volatilità dei prezzi e a gravi perturbazioni del mercato; |
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138. |
sottolinea pertanto la necessità che l'OCM unica continui a svolgere un ruolo significativo nell'ambito della futura PAC come rete di sicurezza nello stabilizzare rapidamente i mercati agricoli e nell'anticipare le crisi, e sottolinea l'importanza del regolamento omnibus nel permettere e incoraggiare, basandosi sugli insegnamenti tratti durante le ultime crisi del mercato in particolare nel settore lattiero-caseario, l'uso complementare di strumenti innovativi di gestione dei mercati e delle crisi, come gli accordi settoriali volontari, per gestire e, se del caso, ridurre l'offerta in termini quantitativi tra produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e trasformatori (es. il regime dell'UE di riduzione della produzione del latte); |
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139. |
accoglie con favore il lavoro attualmente svolto in merito a una strategia sostenibile dell'UE per le proteine; |
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140. |
prende atto della necessità di creare mercati locali e regionali per le colture leguminose in tutta l'UE, di migliorare le prestazioni ambientali mediante coltivazioni a rotazione, riducendo al contempo anche la dipendenza dalle importazioni di mangimi, fertilizzati e pesticidi, e di aumentare la redditività e gli incentivi economici per passare a pratiche agricole più sostenibili; |
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141. |
ritiene che le misure di gestione dell'offerta di formaggi e prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o di vino abbiano dimostrato la loro efficacia nel migliorare la sostenibilità, la competitività e la qualità dei prodotti selezionati e dovrebbero pertanto essere mantenute e, se del caso, estese per includere tutti i prodotti con marchi di qualità, in linea con gli obiettivi della PAC; |
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142. |
chiede una revisione approfondita dell'attuale meccanismo di riserva di crisi al fine di creare un fondo dell'UE attuabile e indipendente per le crisi agricole, che sia esente dal principio dell'annualità del bilancio, in modo da consentire storni di bilancio da un esercizio all'altro, in particolare quando i prezzi di mercato sono sufficientemente elevati, mantenendo nel contempo la riserva di crisi a un livello constante durante tutto il periodo del QFP, consentendo in tal modo azioni di prevenzione e risposte più rapide, coerenti ed efficaci unitamente all'utilizzo di strumenti di gestione del mercato e dei rischi in caso di gravi situazioni di crisi, comprese quelle che implicano conseguenze economiche per gli agricoltori dovute a questioni di salute degli animali, malattia delle piante e sicurezza alimentare, ma anche a quelle derivanti da shock esterni con un impatto sull'agricoltura; |
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143. |
ritiene che, benché gli accordi commerciali siano vantaggiosi per alcuni settori agricoli dell'UE e per l'economia dell'UE nel suo complesso e necessari per rafforzare la posizione dell'Unione sul mercato agricolo globale, tali accordi suppongono anche varie sfide, in particolare per le piccole e medie imprese agricole e per i settori sensibili, che devono essere prese in considerazione, come il rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie, in materia di benessere degli animali, ambientali e sociali dell'UE, che richiedono coerenza tra la politica commerciale e taluni obiettivi della PAC e non devono causare l'indebolimento delle elevate norme europee o mettere a rischio i suoi territori rurali; |
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144. |
sottolinea che l'applicazione di norme diverse aumenterebbe il rischio di esportazione della produzione interna dell'UE all'estero, a scapito dello sviluppo rurale, dell'ambiente e, in alcuni casi, della qualità degli alimenti; |
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145. |
sottolinea che la necessità di meccanismi di salvaguardia rafforzati dovrebbe altresì informare i dibattiti in merito agli accordi commerciali futuri (Mercosur, Nuova Zelanda, Australia ecc.) e al loro impatto sull'agricoltura in Europa; |
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146. |
sottolinea che, benché sia importante continuare ad adoperarsi per aumentare l'accesso al mercato per i prodotti agricoli europei, sono necessari meccanismi adeguati di protezione dell'agricoltura europea che tengano conto delle preoccupazioni specifiche di ciascun settore, come meccanismi di salvaguardia volti a evitare conseguenze socioeconomiche negative sui piccoli e medi agricoltori nell'Unione europea e nei paesi terzi, o la potenziale esclusione dei settori più sensibili dai negoziati e l'applicazione del principio di reciprocità nelle condizioni di produzione, in modo da garantire parità di condizioni tra gli agricoltori nell'UE e i loro concorrenti esteri; ribadisce che la produzione europea non deve essere danneggiata da importazioni di qualità inferiore e non conformi alle norme; |
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147. |
invita la Commissione a considerare l'agricoltura come un'attività strategica e ad adottare un approccio agli accordi di libero scambio che non ne faccia una variabile di aggiustamento degli altri settori commerciali e che tuteli i settori chiave, quali la produzione del latte crudo; |
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148. |
ritiene che le varie riforme della PAC che si sono succedute dagli anni Novanta del secolo scorso siano state influenzate, in larga misura, dalle esigenze del commercio internazionale e dell'OMC; ritiene altresì che dette riforme abbiano reso più competitivi i prodotti agricoli e il settore agroalimentare europei, ma che abbiano anche danneggiato gran parte del settore agricolo, esponendolo all'instabilità dei mercati mondiali; è del parere che sia giunto il momento di concentrare maggiormente l'attenzione sugli altri obiettivi della PAC, tra cui il tenore di vita degli agricoltori o questioni quali la salute, l'occupazione, l'ambiente e il clima, come invita a fare la comunicazione della Commissione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura in Europa; |
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149. |
sottolinea che la politica commerciale dell'UE deve essere coerente con le altre politiche dell'Unione, fra cui le politiche di sviluppo e ambientali, e favorire il raggiungimento degli OSS, e che può contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC, in particolare assicurando un equo tenore di vita alla popolazione agricola e prezzi ragionevoli delle derrate per i consumatori; sottolinea che il settore agroalimentare dell'UE dovrebbe cogliere le opportunità di crescita offerte dalle esportazioni dato che, secondo le stime, nel prossimo decennio il 90 % della domanda mondiale di prodotti agroalimentari proverrà dal di fuori dell'Europa; sottolinea che la PAC deve innanzi tutto far fronte alle necessità della società europea in ambito alimentare, ambientale e climatico, prima di concentrarsi sulla produzione per la vendita sul mercato agricolo internazionale; sottolinea che i cosiddetti paesi in via di sviluppo dovrebbero avere opportunità sufficienti per creare e mantenere un proprio settore agroalimentare solido; |
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150. |
ritiene inoltre che i beni la cui produzione è associata alla deforestazione, all'accaparramento di terreni o risorse e alla violazione dei diritti umani non dovrebbero poter accedere al mercato dell'Unione europea; |
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151. |
richiama l'attenzione sul nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, in cui l'UE e i suoi Stati membri ribadiscono il loro impegno e riconoscono la fondamentale importanza di un effettivo rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), di cui all'articolo 208 TFUE, a norma del quale è necessario tenere conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo in tutte le politiche dell'UE, compresi la politica agricola e il suo finanziamento, che potrebbero interessare i paesi in via di sviluppo in modo negativo; ritiene, in tale contesto, che la riforma della PAC debba rispettare il diritto dei paesi in via di sviluppo di definire le proprie politiche agricole e alimentari, senza pregiudicare le loro capacità di produzione alimentare e la loro sicurezza alimentare a lungo termine, in particolare nel caso dei paesi meno sviluppati; |
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152. |
ricorda l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri di fronte agli OSS ed evidenzia che la coerenza della PAC con gli OSS è fondamentale, in particolare nel caso degli obiettivi n. 2 (porre fine alla fame), n. 5 (uguaglianza di genere), n. 12 (consumo e produzione responsabili), n. 13 (azione per il clima) e n. 15 (vita nell'ecosistema terrestre), ai quali la futura PAC deve allinearsi; |
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153. |
chiede, in conformità del principio di efficienza di bilancio, coerenza e migliori sinergie tra la PAC e tutte le altre politiche e impegni internazionali dell'UE, in particolare nei settori dell'energia, dell'approvvigionamento idrico, dell'uso del suolo, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché lo sviluppo delle aree periferiche e montane; |
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154. |
invita la Commissione a procedere a una valutazione d'impatto sistematica delle disposizioni relative al settore agricolo in tutti gli accordi commerciali e a proporre strategie specifiche per garantire che nessun settore agricolo sia danneggiato dalla conclusione di un accordo commerciale con un paese terzo; |
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155. |
insiste sul fatto che i processi e i metodi di produzione costituiscono una parte essenziale delle norme sociali, economiche e ambientali del commercio agricolo mondiale e incoraggia la Commissione a sollecitare l'OMC a riconoscerli come tali; |
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156. |
sottolinea che la realizzazione degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il raggiungimento degli OSS devono essere i principi guida di qualsiasi politica commerciale concernente i prodotti agricoli; rileva che nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione, la Commissione segnala giustamente la richiesta di un aumento del commercio equo e di prodotti sostenibili e locali, come mutamento di tendenza nella globalizzazione; sottolinea che la politica commerciale dell'UE può contribuire ampiamente al raggiungimento degli OSS e degli obiettivi climatici stabiliti nell'accordo di Parigi; |
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157. |
ricorda che l'UE ha eliminato le proprie sovvenzioni all'esportazione e che l'attuale bilancio dell'UE non prevede alcuna linea di bilancio per dette sovvenzioni; invita, a questo proposito, i partner commerciali dell'UE ad impegnarsi a ridurre il sostegno interno che causa distorsioni al commercio; invita i membri dell'OMC che continuano a concedere sovvenzioni alle esportazioni ad applicare la decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione, adottata il 19 dicembre 2015 a Nairobi; |
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158. |
chiede alla Commissione di rimanere vigile e di intensificare l'azione difensiva dell'Unione al fine di eliminare gli ostacoli, esistenti e futuri, all'accesso al mercato nei paesi terzi, che sono in aumento, pur rispettando l'ambiente e i diritti umani, compreso il diritto all'alimentazione; sottolinea che tali ostacoli riguardano perlopiù i prodotti agricoli (27 % secondo la banca dati della Commissione sull'accesso al mercato) che a loro volta si riferiscono soprattutto a misure sanitarie e fitosanitarie di accesso al mercato; |
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159. |
chiede alla Commissione di anticipare le conseguenze della Brexit e di tenerne conto nella preparazione degli scambi di offerte e nel calcolo dei contingenti; |
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160. |
chiede alla Commissione di avviare iniziative chiare e trasparenti per rafforzare ulteriormente la promozione della produzione, della sicurezza, del benessere degli animali, delle norme ambientali e delle filiere corte nell'UE e di sostenere regimi di produzione alimentare di qualità, che potrebbero essere conseguiti, tra l'altro, attraverso regimi europei di etichettatura di origine, e attività di commercializzazione e promozione sui mercati interni e dei paesi terzi per quei settori che beneficiano di strumenti strategici specifici nell'ambito della PAC; insiste sulla necessità di ridurre la burocrazia e i requisiti superflui per consentire ai produttori più piccoli di partecipare a tali regimi; accoglie con favore l'aumento costante del bilancio disponibile per i programmi promozionali ed esorta la Commissione a mantenere il ritmo con cui gli stanziamenti stanno aumentando, dato il crescente interesse dei produttori; |
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161. |
sottolinea l'importanza delle filiere corte locali e regionali, che sono più sostenibili dal punto di vista ambientale in quanto richiedono un trasporto più breve e conseguentemente provocano un inquinamento minore, e implicano una maggiore freschezza e tracciabilità dei prodotti; |
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162. |
ricorda l'importanza di rafforzare la capacità degli agricoltori locali di risalire la catena di valore, fornendo loro aiuto e sostegno per prodotti biologici e con valore aggiunto e nuove competenze e tecnologie, dal momento che raggiungere la sostenibilità richiede un'azione diretta volta a preservare, proteggere e potenziare le risorse naturali; |
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163. |
ricorda che la produzione locale sostiene la cultura alimentare e le economie a livello locale; |
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164. |
sottolinea che nel futuro dell'agricoltura l'accento dovrebbe essere posto sulla produzione di alimenti di alta qualità, poiché il vantaggio concorrenziale dell'Europa risiede nella qualità; sottolinea che le norme dell'UE devono essere mantenute e rafforzate, ove possibile; chiede misure volte ad aumentare ulteriormente la produttività e la competitività a lungo termine del settore della produzione alimentare, e a introdurre nuove tecnologie e un uso più efficiente delle risorse, potenziando in tal modo il ruolo dell'UE di leader mondiale; |
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165. |
ritiene inaccettabile l'esistenza di differenze di qualità tra i prodotti alimentari pubblicizzati e distribuiti nel mercato unico con lo stesso marchio e lo stesso imballaggio; accoglie con favore gli incentivi della Commissione volti ad affrontare la questione della duplice qualità degli alimenti nel mercato unico, compreso il suo lavoro su una metodologia comune di prova; |
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166. |
accoglie con favore i progressi conseguiti nel promuovere gli interessi agricoli dell'Unione nei recenti negoziati commerciali bilaterali, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato per i prodotti agroalimentari di elevata qualità dell'UE e la protezione delle indicazioni geografiche nei paesi terzi; auspica che questa tendenza continui e migliori; |
Un processo decisionale trasparente per una solida proposta della PAC 2021-2028
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167. |
sottolinea che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero, attraverso la procedura di codecisione, stabilire gli obiettivi generali comuni, le norme di base, le misure e gli stanziamenti finanziari e determinare l'opportuno livello di flessibilità necessario a consentire agli Stati membri e alle loro regioni di far fronte alle proprie specificità e necessità in linea con il mercato unico, per evitare distorsioni della concorrenza dovute a scelte nazionali; |
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168. |
si rammarica del fatto che l'intero processo di programmazione della PAC post 2020 - consultazione, comunicazione, valutazione dell'impatto e proposte legislative - inizi ancora una volta con un ritardo significativo con l'avvicinarsi della fine dell'ottava legislatura, con il rischio che il dibattito sulla PAC futura passi in secondo piano rispetto ai dibattiti elettorali e mettendo a repentaglio la possibilità di raggiungere un accordo definitivo prima delle elezioni europee; |
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169. |
chiede alla Commissione di introdurre un regolamento transitorio che, in caso di ritardo nell'approvazione della nuova PAC, consenta agli agricoltori di continuare ad avere accesso alle misure del programma di sviluppo rurale, in particolare alle misure ambientali e di investimento; |
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170. |
invita gli Stati membri, nell'attuazione della nuova riforma, a garantire che non ci siano ritardi nell'erogazione dei pagamenti agli agricoltori e ad assumersi la responsabilità nonché a compensare adeguatamente gli agricoltori qualora, al contrario, si verifichino ritardi; |
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171. |
sottolinea, tuttavia, che bisogna andare avanti quanto più possibile entro la fine dell'attuale legislatura e che questo tema deve essere messo in evidenza durante la campagna per le elezioni al Parlamento europeo; |
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172. |
riconosce l'importanza di coinvolgere nel processo decisionale della PAC istituzioni ed esperti competenti per le politiche sanitarie e ambientali riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo; |
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173. |
invita la Commissione a proporre, prima di apportare modifiche sostanziali alla concezione e/o all'attuazione della PAC, un periodo transitorio sufficientemente lungo da garantire agli Stati membri tempo e un "atterraggio morbido" per attuare adeguatamente la nuova politica in modo ordinato, onde evitare ritardi nei pagamenti annuali degli agricoltori e nell'attuazione delle misure di sviluppo rurale; |
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174. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il dialogo con i paesi in via di sviluppo e a fornire le loro competenze e il sostegno finanziario per promuovere un'agricoltura ecologicamente sostenibile, basata sull'agricoltura di piccola scala e familiare, rivolgendosi in particolare alle donne e ai giovani, impegno questo, assunto nel 2017 al vertice Unione africana-Unione europea, nella dichiarazione congiunta dal titolo «Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development (Investire nei giovani per accelerare la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile); ricorda il contributo delle donne nelle zone rurali in veste di imprenditrici e promotrici di uno sviluppo sostenibile; sottolinea la necessità di sviluppare il loro potenziale nell'agricoltura sostenibile e la resilienza nelle zone rurali; |
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175. |
ricorda che la fame e la malnutrizione nei paesi in via di sviluppo sono principalmente connesse a un potere d'acquisto insufficiente e/o all'incapacità delle popolazioni rurali povere di essere autosufficienti; esorta pertanto l'UE ad aiutare attivamente i paesi in via di sviluppo a superare gli ostacoli alla propria produzione agricola (come l'inadeguatezza delle infrastrutture e le carenze logistiche); |
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176. |
sottolinea che nel 2050 oltre la metà della popolazione dei paesi meno sviluppati continuerà a vivere in ambito rurale e che lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile nei paesi in via di sviluppo contribuirà a valorizzare il potenziale delle comunità rurali, a mantenere la popolazione nelle zone rurali e a ridurre la sottooccupazione, la povertà e l'insicurezza alimentare, il che a sua volta contribuirà a contrastare le cause profonde della migrazione forzata; |
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177. |
riconosce il ruolo cruciale che le tecnologie spaziali, quali quelle sviluppate nei programmi spaziali e satellitari dell'UE gestiti dall'Agenzia del Sistema Globale di Navigazione via satellite (Galileo, EGNOS e Copernicus), possono svolgere nel raggiungimento degli OSS delle Nazioni Unite offrendo soluzioni economicamente accessibili per passare a un'agricoltura di precisione, eliminando così gli sprechi, risparmiando tempo, riducendo la fatica e ottimizzando l'uso delle attrezzature; |
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178. |
invita la Commissione a esaminare la possibilità di utilizzare le tecnologie e le applicazioni delle scienze spaziali e il Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo come meccanismi per contribuire al monitoraggio delle colture, del bestiame, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, e per sostenere gli agricoltori, i pescatori, i silvicoltori e i responsabili delle politiche nei loro sforzi volti a impiegare metodi diversi per il conseguimento di una produzione alimentare sostenibile e a rispondere alle relative sfide; |
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179. |
invita la Commissione ad assicurare che gli Stati membri, nei loro piani di azione, garantiscano l'uguaglianza tra donne e uomini nelle zone rurali; esorta la Commissione e gli Stati membri a favorire una rappresentanza paritaria delle donne nelle strutture istituzionali incaricate del dialogo con il settore e anche negli organi decisionali delle pertinenti organizzazioni, cooperative e associazioni professionali; è del parere che la nuova legislazione dell'Unione debba migliorare sostanzialmente i sottoprogrammi tematici rivolti alle donne nelle zone rurali; |
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180. |
sottolinea che la Commissione dovrebbe continuare a garantire un'applicazione rigorosa della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali, sempre e in tutti gli Stati membri nello stesso modo, con il controllo opportuno e le dovute sanzioni; invita la Commissione a monitorare la salute e il benessere degli animali, anche durante il trasporto, e a riferire in merito; ricorda che i prodotti che entrano nell'UE devono rispettare le norme ambientali, sociali e in materia di benessere degli animali europee; chiede che siano previsti incentivi finanziari per l'adozione volontaria di misure a favore del benessere degli animali che vadano oltre le norme legislative minime; |
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181. |
invita la Commissione ad attuare e applicare la legislazione dell'UE pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto; ritiene necessario, in tale contesto, adempiere alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha stabilito che la protezione del benessere degli animali non cessa alle frontiere esterne dell'UE e che i trasportatori di animali esportati dall'Unione devono pertanto rispettare le norme europee in materia di benessere degli animali anche al di fuori del territorio dell'UE; |
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182. |
ribadisce che agli agricoltori che sostengono costi aggiuntivi a causa di vincoli specifici legati ad aree naturali di grande valore, come le zone di montagna, le isole, le regioni ultraperiferiche e le altre zone svantaggiate, debba essere concessa un'attenzione particolare; ritiene che, dati tali vincoli specifici, i finanziamenti della PAC siano di vitale importanza per tali regioni e che ogni riduzione produrrebbe un impatto molto dannoso su molti prodotti agricoli; esorta gli Stati membri a elaborare e attuare regimi di qualità al fine di offrire ai produttori interessati l'opportunità di introdurli rapidamente; |
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183. |
ritiene che il bilancio del POSEI dovrebbe essere mantenuto a livelli sufficienti per affrontare le sfide dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche, come chiesto varie volte dal Parlamento europeo; accoglie con favore i risultati dell'ultima relazione della Commissione sull'attuazione del POSEI e ritiene che i programmi per le regioni ultraperiferiche e per le piccole isole dell'Egeo debbano essere mantenuti separati dal regime generale dei pagamenti diretti dell'UE, al fine di garantire uno sviluppo territoriale equilibrato evitando il rischio di abbandono della produzione a causa di difficoltà correlate a distanza, insularità, dimensione ridotta, topografia e clima difficili e dipendenza economica da pochi prodotti; |
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184. |
invita la Commissione a includere nell'Osservatorio sul mercato del latte una sezione autonoma che esamini i prezzi nelle regioni ultraperiferiche, al fine di reagire tempestivamente a una crisi del settore; ritiene che la definizione di "crisi" e il successivo intervento della Commissione debbano essere adattati alle regioni ultraperiferiche, considerando la dimensione del mercato, la dipendenza da poche attività economiche e la minore capacità di diversificazione; |
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185. |
chiede una migliore integrazione dell'"economia circolare" per garantire l'utilizzo migliore e più efficiente possibile delle materie prime e dei sottoprodotti nella bioeconomia emergente, rispettando al contempo i limiti della disponibilità di biomassa e di terreni e altri servizi ecosistemici; ritiene che lo sviluppo della bioindustria nelle zone rurali possa fornire nuovi modelli commerciali che potrebbero aiutare gli agricoltori e i proprietari di aziende forestali a trovare nuovi mercati per i loro prodotti e a creare nuovi posti di lavoro; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a fornire il sostegno necessario al settore dell'agricoltura e della silvicoltura al fine di contribuire maggiormente all'ulteriore sviluppo della bioeconomia nell'UE; sottolinea la necessità di promuovere l'agroforestazione, che può offrire ecosistemi e microclimi polifunzionali, ricreativi e produttivi, e di colmare le lacune che potrebbero pregiudicarne lo sviluppo; |
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186. |
ritiene che il sostegno alle misure agricole, ambientali e climatiche, integrato da regimi ecologici a livello di Stato membro, dovrebbe coprire i costi sostenuti dagli agricoltori per la transizione alle nuove pratiche sostenibili, ad esempio mediante la promozione dell'agroforestazione e il suo sostegno e altre misure forestali sostenibili a favore della biodiversità e della diversità genetica delle specie animali e vegetali, e per l'adattamento alle condizioni climatiche in cambiamento; |
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187. |
invita la Commissione a garantire l'innovazione, la ricerca e la modernizzazione nell'agroforestazione e nella silvicoltura sostenendo un solido sistema di consulenza su misura, formazioni mirate e soluzioni specifiche per incentivare lo scambio di know-how e le migliori pratiche tra gli Stati membri, con un'attenzione generale alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione; sottolinea, contemporaneamente, il ruolo essenziale delle associazioni dei proprietari di aziende forestali nel trasferimento di informazioni e innovazioni, nella formazione e nell'ulteriore istruzione dei proprietari di aziende forestali su piccola scala nonché nell'attuazione di una gestione forestale multifunzionale attiva. |
o
o o
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188. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.
(2) GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23.
(3) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(4) Testi approvati, P8_TA(2018)0022.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0203.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0095.
(7) Testi approvati, P8_TA(2018)0075.
(8) Testi approvati, P8_TA(2018)0057.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0197.
(10) Testi approvati, P8_TA(2017)0099.
(11) Testi approvati, P8_TA(2016)0504.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0427.
(13) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 62.
(14) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 7.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/86 |
P8_TA(2018)0225
Interpretazione e applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (2016/2018(INI))
(2020/C 76/10)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato dell'Unione europea (TUE), |
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visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (1) ("il nuovo AII"), |
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visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 20 ottobre 2010 (2) (l'"accordo quadro del 2010"), |
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visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003 (3) ("l'AII del 2003"), |
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visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini di una codificazione ufficiale dei testi legislativi (4), |
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visto l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (5), |
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visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (6), |
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vista la dichiarazione comune del 13 giugno 2007 sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (7), |
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vista la dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi (8), |
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vista la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017 (9), |
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vista la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2018-2019 (10), |
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viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione del 18 marzo 2014 (causa sui biocidi), del 16 luglio 2015 (causa sul meccanismo di reciprocità dei visti), del 17 marzo 2016 (causa sull'atto delegato relativo all'MCE), del 14 giugno 2016 (causa relativa alla Tanzania) e del 24 giugno 2014 (causa relativa alle isole Maurizio) (11), |
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vista la sua decisione del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento (12), |
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vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive (13), |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle priorità strategiche per il programma di lavoro della Commissione per il 2017 (14), |
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vista la sua decisione del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (15), |
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vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI" (16), |
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vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (17), |
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vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e sulla sussidiarietà e la proporzionalità ("Legiferare meglio" – 19a relazione riguardante l'anno 2011) (18), |
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vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione riguardante l'anno 2010 – "Legiferare meglio" – applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (19), |
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vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (20), |
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vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti (21), |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo "Completare il programma "Legiferare meglio": soluzioni migliori per conseguire risultati migliori" (COM(2017)0651), |
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visto l'articolo 294 TFUE sulla procedura di codecisione, |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo "Overview of the Union's Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens" (Panoramica degli sforzi dell'Unione per semplificare e ridurre gli oneri normativi) (SWD(2017)0675), |
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vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (22), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Legiferare meglio: risultati migliori per un'Unione più forte" (COM(2016)0615), |
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vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2015 dal titolo "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE" (COM(2015)0215), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 luglio 2017, intitolato "Better regulation guidelines" (orientamenti per legiferare meglio) (SWD(2017)0350), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
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visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le petizioni (A8-0170/2018), |
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A. |
considerando che il nuovo AII è entrato in vigore il giorno della sua firma, il 13 aprile 2016; |
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B. |
considerando che, in occasione dell'adozione del nuovo AII, il Parlamento e la Commissione hanno formulato una dichiarazione in cui hanno affermato che il nuovo accordo rispecchia "l'equilibrio tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e le loro rispettive competenze previste nei trattati" e "non pregiudica l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea" (23); |
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C. |
considerando che, al fine di applicare le disposizioni del nuovo AII sulla programmazione interistituzionale, il Parlamento ha proceduto alla revisione del proprio regolamento, tra le altre cose, al fine di definire i processi interni per la negoziazione e l'adozione di conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale e di dichiarazioni comuni sulla programmazione interistituzionale annuale; |
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D. |
considerando che, nel contesto della programmazione interistituzionale annuale, le tre istituzioni hanno concordato due dichiarazioni comuni sulle priorità legislative dell'UE per il 2017 e il 2018–2019 rispettivamente; |
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E. |
considerando che, contrariamente all'accordo interistituzionale del 2003, il nuovo AII non prevede più un quadro giuridico per il ricorso a metodi alternativi di regolamentazione, quali la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, e di conseguenza non vi è alcun riferimento a tali metodi; |
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F. |
considerando che il punto 13 del nuovo AII impone alla Commissione di procedere a consultazioni quanto più ampie possibili nel processo relativo alla valutazione d'impatto; che, analogamente, il punto 19 del nuovo AII prevede che la Commissione, prima di adottare una proposta, e non dopo, conduca consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, facendo in modo che le modalità e le scadenze di dette consultazioni permettano una partecipazione quanto più ampia possibile e non limitata a interessi particolari e ai relativi lobbisti; |
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G. |
considerando che nel luglio 2017 la Commissione ha riveduto i suoi orientamenti per legiferare meglio al fine di spiegare meglio e valorizzare i collegamenti tra le varie fasi del processo di elaborazione delle politiche in seno alla Commissione, in sostituzione dei precedenti orientamenti a sé stanti, che affrontavano separatamente la valutazione d'impatto, la valutazione e l'attuazione, e al fine di includere nuovi orientamenti sulla programmazione e la consultazione delle parti interessate; |
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H. |
considerando che, a norma del punto 16 del nuovo AII, la Commissione può, di sua iniziativa o su invito del Parlamento o del Consiglio, integrare la propria valutazione d'impatto o dare avvio ad altri lavori di analisi che ritenga necessari; |
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I. |
considerando che il nuovo AII prende atto della sostituzione dell'ex comitato per la valutazione d'impatto con il comitato per il controllo normativo della Commissione; che quest'ultimo svolge, tra l'altro, un controllo obiettivo sulla qualità delle valutazioni d'impatto della Commissione; che, affinché un'iniziativa accompagnata da una valutazione d'impatto, sia presentata per l'adozione da parte della Commissione, è necessario un parere positivo del comitato; che, in caso di parere negativo, il progetto di relazione deve essere riesaminato e ripresentato al comitato e, in caso di un secondo parere negativo, è necessaria una decisione politica affinché l'iniziativa proceda ulteriormente; che il parere del comitato è reso pubblico sul sito Internet della Commissione contemporaneamente alla relazione relativa all'iniziativa in questione e, in caso di valutazioni d'impatto, una volta che la Commissione ha adottato la relativa iniziativa politica (24); |
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J. |
considerando che all'inizio del 2017 il comitato per il controllo normativo ha completato l'assunzione del proprio personale, di cui tre membri non provenienti dalle istituzioni dell'UE; che, nel 2016, il comitato ha esaminato 60 distinte valutazioni d'impatto, di cui 25 (42 %) hanno ricevuto una prima valutazione negativa, che ne ha comportato la revisione e la nuova presentazione al comitato; che tutte le valutazioni di impatto riviste ricevute dal comitato tranne una hanno ricevuto una valutazione complessiva positiva; che il comitato ha scambiato informazioni con i servizi del Parlamento in merito alle migliori prassi e alle metodologie relative alle valutazioni d'impatto; |
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K. |
considerando che a norma del punto 25 del nuovo AII, se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono a uno scambio di opinioni sulla questione; che il Parlamento europeo ha modificato il proprio regolamento per dare attuazione a tale disposizione; che non è ancora stato necessario applicare tale disposizione; |
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L. |
considerando che al punto 27 del nuovo AII si afferma che le tre istituzioni riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo (PRC); che la Commissione ha proposto detto allineamento nel dicembre 2016 (25); che il Parlamento e il Consiglio stanno attualmente esaminando la proposta in modo molto dettagliato; |
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M. |
considerando che al nuovo AII è stata allegata una nuova versione della convenzione d'intesa sugli atti delegati e le relative formule standard; che a norma del punto 28 del nuovo AII, le tre istituzioni avviano i negoziati senza indebiti ritardi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al fine di integrare tale Convenzione d'intesa sugli atti delegati prevedendo criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE; che, dopo lunghi lavori preparatori, tali negoziati sono finalmente iniziati nel settembre 2017; |
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N. |
considerando che al punto 29 del nuovo AII le tre istituzioni si sono impegnate a istituire, al più tardi entro la fine del 2017, un registro funzionale comune degli atti delegati contenente informazioni ben strutturate e di facile uso, allo scopo di rafforzare la trasparenza, favorire la pianificazione e permettere la tracciabilità di tutte le varie fasi del ciclo di vita degli atti delegati; che il registro è ora stato istituito ed è diventato operativo nel dicembre 2017; |
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O. |
considerando che il punto 32 dell'AII stabilisce che "la Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni"; |
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P. |
considerando che, a norma del punto 34 del nuovo AII, il Parlamento e il Consiglio, in qualità di co-legislatori, hanno sottolineato l'importanza di mantenersi in stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione reciproca delle rispettive posizioni e hanno convenuto che, a tal fine, agevoleranno lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni, anche invitando rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni su base regolare; che tali disposizioni non hanno dato adito a nuove procedure o strutture specifiche; che, sebbene i contatti tra le istituzioni si siano intensificati nel quadro della dichiarazione comune sulle priorità legislative, l'esperienza delle commissioni suggerisce che non esiste un approccio sistematico per facilitare tale scambio reciproco di opinioni e che resta difficile ottenere le informazioni e osservazioni del Consiglio sulle questioni sollevate al suo interno dagli Stati membri; che il Parlamento europeo ritiene tale situazione particolarmente insoddisfacente; |
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Q. |
considerando che, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza del processo legislativo, il Parlamento ha rivisto il suo regolamento in modo da adattare le sue norme sui negoziati interistituzionali durante la procedura legislativa ordinaria, sulla base delle disposizioni introdotte nel 2012; che, sebbene tutti i mandati negoziali del Parlamento siano pubblici, lo stesso non vale per i mandati del Consiglio; che il Parlamento europeo ritiene tale situazione particolarmente insoddisfacente; |
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R. |
considerando che al punto 39 del nuovo AII, allo scopo di favorire la tracciabilità delle varie fasi dell'iter legislativo, le tre istituzioni si sono impegnate a individuare, entro il 31 dicembre 2016, modalità per sviluppare ulteriormente piattaforme e strumenti a tal fine, nell'ottica di costituire una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi; che tale banca dati congiunta finora non è stata creata; |
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S. |
considerando che al punto 40 del nuovo AII, relativo alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali, le tre istituzioni si sono impegnate a riunirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo AII al fine di negoziare migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni nel quadro dei trattati, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea; che tali negoziati sono iniziati nel novembre 2016 e sono ancora in corso; |
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T. |
considerando che la cooperazione in ambito normativo è diventata uno strumento fondamentale negli accordi commerciali internazionali, su un percorso verso il dialogo normativo e la coerenza tra partner commerciali; che la Commissione è tenuta, nell'ambito di tale processo, a rimanere fedele ai principi di equità e parità di condizioni per tutti i soggetti interessati e a garantire la massima trasparenza nel processo decisionale; |
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U. |
considerando che al punto 46 del nuovo AII le tre istituzioni confermano il loro impegno a usare la tecnica legislativa della rifusione, per la modifica della legislazione vigente, con maggiore frequenza e nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi; |
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V. |
considerando che, a norma del punto 48 del nuovo AII, quale contributo al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione si impegna a presentare ogni anno una panoramica - che includa un'indagine annuale sugli oneri - dei risultati degli sforzi dell'Unione volti a semplificare la legislazione, evitare l'eccesso di regolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi; che i risultati della prima indagine annuale sugli oneri sono stati presentati il 24 ottobre 2017 nel quadro del programma di lavoro della Commissione per il 2018; |
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W. |
considerando che l'indagine annuale sugli oneri rappresenta una straordinaria opportunità per identificare e monitorare i risultati degli sforzi dell'UE volti a evitare la regolamentazione eccessiva e a ridurre gli oneri amministrativi; che tale indagine rappresenta un'eccellente opportunità di dimostrare il valore aggiunto della normativa dell'UE e garantire trasparenza ai cittadini dell'UE; |
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X. |
considerando che il nuovo accordo AII invoca una collaborazione interistituzionale allo scopo di semplificare la legislazione vigente dell'Unione ed evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi a carico di cittadini, amministrazioni e imprese; che, in relazione agli accordi commerciali internazionali, il Parlamento evidenzia che tali obiettivi non dovrebbero tradursi in un indebolimento delle norme in materia di protezione dell'ambiente, sanità pubblica, salute dei lavoratori, sicurezza, delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro o dei diritti dei consumatori; |
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Y. |
considerando che, a norma del punto 50 del nuovo AII, le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell'attuazione del nuovo AII, a livello politico attraverso discussioni annuali, nonché a livello tecnico in seno al Gruppo di coordinamento interistituzionale; che il monitoraggio a livello politico include regolari discussioni in seno alla Conferenza dei presidenti di commissione e alla riunione annuale di valutazione ad alto livello; che, inoltre, sono stati definiti meccanismi di monitoraggio specifici nel contesto delle dichiarazioni comuni sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, 2018 e 2019 rispettivamente; che, inoltre, l'esperienza acquisita dalle commissioni finora rappresenta uno strumento prezioso per valutare l'attuazione del nuovo AII; che la commissione giuridica ha una competenza specifica per il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione; |
Impegni e obiettivi comuni
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1. |
ritiene che il nuovo AII sia un esercizio interistituzionale volto a migliorare la qualità della legislazione dell'Unione; ricorda che, in molti casi, la legislazione dell'UE armonizza o sostituisce le varie normative nei 28 Stati membri, rendendo i mercati nazionali reciprocamente ed equamente accessibili e riducendo nel complesso i costi amministrativi, al fine di realizzare un mercato interno pienamente funzionante; |
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2. |
si compiace dei progressi conseguiti e l'esperienza maturata nel primo anno e mezzo di applicazione del nuovo AII e incoraggia le istituzioni a intraprendere ulteriori sforzi per attuare pienamente l'accordo, in particolare per quanto riguarda le negoziazioni interistituzionali sui criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE, l'allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla PRC, i negoziati interistituzionali sulle disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali e l'istituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi; |
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3. |
ricorda che il nuovo AII è inteso a sviluppare una relazione più aperta e trasparente tra le tre istituzioni al fine di garantire una legislazione di qualità nell'interesse dei cittadini dell'UE; ritiene che, sebbene sia citato solamente ai punti 9 e 32 in relazione ad ambiti specifici trattati dal nuovo AII, il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dovrebbe essere rispettato nell'intero ciclo legislativo, in quanto uno dei principi sanciti all'articolo 13 TUE; |
Programmazione
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4. |
accoglie con favore l'accordo delle tre istituzioni di rafforzare la programmazione annuale e pluriennale dell'Unione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE tramite una procedura più strutturata con un calendario preciso; rileva con soddisfazione che il primo esercizio di programmazione annuale interistituzionale nel quadro del nuovo AII ha visto la partecipazione attiva delle tre istituzioni che ha portato alla dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017, con 59 proposte legislative chiave identificate come priorità per il 2017 e, a seguito di una dichiarazione comune sulle priorità legislative per il 2018-2019, 31 proposte legislative chiave identificate come priorità fino al termine dell'attuale legislatura; accoglie con particolare favore, in questo contesto, la partecipazione attiva del Consiglio e confida che essa continuerà in futuro, anche per quanto riguarda la programmazione pluriennale per il nuovo mandato; ritiene, tuttavia, che il trattamento prioritario per taluni fascicoli legislativi concordati nelle dichiarazioni comuni non dovrebbe essere utilizzato per esercitare indebite pressioni sui colegislatori e che non dovrebbe essere attribuita priorità alla rapidità a scapito della qualità legislativa; ritiene importante valutare in che modo sono applicate le attuali pratiche e norme per l'approvazione delle dichiarazioni comuni e se possono essere apportati alcuni miglioramenti al regolamento del Parlamento per quanto concerne i negoziati sulla programmazione interistituzionale, ad esempio rafforzare il mandato conferito al Presidente dai gruppi politici; |
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5. |
ritiene della massima importanza che le commissioni parlamentari siano pienamente consultate durante il processo di preparazione e di attuazione della dichiarazione comune; |
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6. |
sottolinea che il nuovo AII non pregiudica gli impegni comuni concordati tra il Parlamento e la Commissione nell'accordo quadro del 2010; ricorda, in particolare, che gli accordi riguardanti il calendario per il programma di lavoro della Commissione di cui all'allegato 4 dell'accordo quadro del 2010 devono essere rispettati in sede di attuazione dei punti da 6 a 11 del nuovo AII; |
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7. |
ritiene che la Commissione, al momento della presentazione del suo programma di lavoro, dovrebbe indicare, oltre agli elementi di cui al punto 8 del nuovo AII, in che modo la prevista legislazione sia giustificabile alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e specificarne il valore aggiunto europeo; |
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8. |
accoglie con favore la creazione della task force della Commissione per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", che deve operare di concerto con l'AII per aumentare la fiducia dei cittadini, i quali considerano il principio di sussidiarietà un aspetto fondamentale del processo democratico; |
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9. |
invita la Commissione a presentare programmi di lavoro più inclusivi, più dettagliati e più affidabili; chiede, in particolare, che i programmi di lavoro della Commissione indichino chiaramente la natura giuridica di ciascuna proposta con calendari precisi e realistici; invita la Commissione a garantire che le proposte legislative future — in particolare i principali pacchetti legislativi — giungano ben prima della fine dell'attuale legislatura, dando così il tempo sufficiente ai colegislatori per esercitare appieno le proprie prerogative; |
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10. |
incoraggia l'elaborazione di una legislazione efficiente orientata allo sviluppo della tutela dell'occupazione e della competitività europea, che presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese in tutti i settori dell'economia; |
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11. |
accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia risposto alle richieste del Parlamento in merito a proposte di atti dell'Unione a norma dell'articolo 225 TFUE, per la maggior parte entro il termine di tre mesi previsto al punto 10 del nuovo AII; sottolinea, tuttavia, che la Commissione ha omesso di adottare comunicazioni specifiche come previsto in tale disposizione; invita la Commissione ad adottare tali comunicazioni, al fine di garantire completa trasparenza e fornire una risposta politica alle richieste formulate dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni, tenendo debitamente conto delle analisi pertinenti del Parlamento europeo relative al valore aggiunto europeo e ai costi della non Europa; |
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12. |
sottolinea l'importanza di una cooperazione trasparente e leale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, che dovrebbe in pratica consistere in un reale impegno da parte della Commissione a coinvolgere il Parlamento e il Consiglio, allo stesso livello, nel quadro dell'attuazione delle sue disposizioni in tema di programmazione e rammenta alla Commissione l'obbligo di rispondere prontamente alle relazioni di iniziativa legislative e non legislative; deplora il fatto che diverse relazioni di iniziativa siano rimaste senza risposta e invita la Commissione a fornire ai colegislatori, entro tre mesi, le ragioni che hanno determinato il ritiro di un testo, come pure una risposta motivata alle richieste di proposte legislative o non legislative; |
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13. |
ritiene che la soppressione di tutti i riferimenti all'uso di metodi alternativi di regolamentazione nel nuovo AII non pregiudichi la posizione del Parlamento secondo cui gli strumenti normativi non vincolanti dovrebbero essere adottati solamente con la massima cautela e su una base debitamente giustificata, senza pregiudicare la certezza del diritto e la chiarezza delle norme in vigore, e previa consultazione del Parlamento (26); è altresì preoccupato che la mancanza di chiari limiti per l'uso di strumenti non vincolanti potrebbe anche incoraggiare il ricorso ad essi, senza alcuna garanzia che il Parlamento sia in grado di svolgere la sua funzione di controllo; |
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14. |
invita il Consiglio e la Commissione a riconoscere che i metodi di regolamentazione alternativi, purché strettamente necessari, dovrebbero essere inclusi nei documenti di programmazione pluriennale e annuale, in modo da consentire la corretta identificazione e il controllo da parte dei legislatori; |
Strumenti per legiferare meglio
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15. |
sottolinea che le valutazioni d'impatto possono fornire informazioni ma non devono mai sostituire le decisioni politiche o causare indebiti ritardi nel processo legislativo; sottolinea che, nel corso dell'intero processo legislativo e in tutte le valutazioni d'impatto dell'atto legislativo proposto, occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti su coloro che hanno meno opportunità di esporre le loro preoccupazioni ai responsabili politici, tra cui le PMI, la società civile, i sindacati e altri soggetti che non beneficiano di un facile accesso alle istituzioni; ritiene che le valutazioni d'impatto debbano prestare pari attenzione alla valutazione, in particolare, delle conseguenze sociali, sanitarie e ambientali, e che occorra valutare l'impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini; |
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16. |
ricorda che le PMI rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE, generano il 58 % del fatturato dell'Unione e sono responsabili dei due terzi dell'occupazione totale nel settore privato; rammenta, inoltre, che nello Small Business Act la Commissione si è impegnata ad applicare il principio "Pensare anzitutto in piccolo" all'elaborazione delle sue politiche e che ciò include il test PMI per valutare l'impatto della futura normativa e delle future iniziative amministrative sulle piccole e medie imprese (27); ricorda che, nella sua decisione del 9 marzo 2016 sul nuovo AII, il Parlamento ha affermato che la formulazione del nuovo AII non impegna sufficientemente le tre istituzioni a includere un test PMI e un test di competitività nelle loro valutazioni d'impatto (28); sottolinea l'importanza di tener conto attentamente dell'impatto sulla competitività e sull'innovazione nonché delle esigenze delle PMI in tutte le fasi del ciclo legislativo e si compiace che gli orientamenti per legiferare meglio della Commissione prevedano che i potenziali effetti sulle PMI e sulla competitività debbano, ove opportuno, essere presi in considerazione e segnalati sistematicamente in tutte le valutazioni d'impatto; osserva che spesso i test PMI mancano di qualità e coerenza nell'applicazione; invita la Commissione a valutare come sia possibile tenere maggiormente conto dell'impatto sulle PMI e intende seguire da vicino tale questione negli anni a venire; |
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17. |
esorta la Commissione, nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", a valutare meglio le conseguenze sociali e ambientali delle sue politiche nonché il loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini, tenendo presente anche il costo della mancata legiferazione a livello europeo e il fatto che le analisi costi-benefici sono solo uno dei molti criteri; |
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18. |
ribadisce la propria richiesta relativa all'inclusione obbligatoria in tutte le valutazioni d'impatto di un'analisi equilibrata delle conseguenze economiche, sociali, ambientali e sanitarie a medio e lungo termine; |
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19. |
invita la Commissione ad avvalersi delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni ex post per analizzare la compatibilità di iniziative, proposte o strumenti legislativi esistenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché il loro impatto, rispettivamente, sull'avanzamento e sull'attuazione di questi obiettivi; |
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20. |
ricorda che l'idea di un gruppo tecnico indipendente ad hoc supplementare contenuta nella proposta iniziale della Commissione relativa al nuovo AII non è stata portata avanti nel corso dei negoziati; sottolinea che l'obiettivo della creazione di tale gruppo era di accrescere l'indipendenza, la trasparenza e l'obiettività delle valutazioni d'impatto; ricorda che al punto 15 del nuovo AII si conviene che il Parlamento europeo e il Consiglio, laddove lo ritengano opportuno e necessario, effettuano valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione e che si rendono urgentemente necessarie per una decisione informata e fondata; ricorda alle commissioni l'importanza di avvalersi di tale strumento, ove necessario; |
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21. |
accoglie con favore il riferimento nel nuovo AII all'inclusione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nell'ambito delle valutazioni d'impatto; sottolinea, a tale proposito, che le valutazioni d'impatto dovrebbero sempre includere una valutazione approfondita e rigorosa della conformità di una proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché specificare il suo valore aggiunto europeo; |
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22. |
osserva che un numero significativo di proposte della Commissione non sono state accompagnate da valutazioni d'impatto e che le commissioni hanno espresso preoccupazione per il fatto che la qualità e il livello di dettaglio delle valutazioni d'impatto variano dall'esaustivo al piuttosto superficiale; evidenzia che durante la prima fase di applicazione del nuovo AII, 20 delle 59 proposte della Commissione figuranti nella dichiarazione comune del 2017 non erano accompagnate da valutazioni d'impatto; ricorda a tale proposito che, sebbene sia in ogni caso previsto che le iniziative che si prevede abbiano un impatto sociale, economico o ambientale significativo siano accompagnate da una valutazione d'impatto, il punto 13 dell'AII stabilisce altresì che le iniziative incluse nel programma di lavoro della Commissione o nella dichiarazione comune debbano essere sempre accompagnate da una valutazione d'impatto; |
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23. |
si compiace del fatto che l'AII preveda che, al momento di definire il programma legislativo, si debba tenere conto del "valore aggiunto europeo" di ogni azione dell'Unione proposta, come pure del "costo della non-Europa" in caso di assenza di azione a livello di Unione; sottolinea che il costo della non-Europa potrebbe essere stimato a 1 750 miliardi di euro l'anno, ossia al 12 % del PIL dell'UE (2016); rende onore al lavoro svolto in tal senso dalla direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo dei servizi di ricerca parlamentare (EPRS); |
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24. |
invita la Commissione a chiarire ulteriormente in che modo intenda valutare il costo della non Europa, compresi anche i costi per produttori, consumatori, lavoratori, amministrazioni e l'ambiente, dovuto alla mancanza di una normativa armonizzata a livello di UE e al fatto che norme nazionali divergenti comportano costi aggiuntivi e rendono meno efficaci le politiche, come indicato ai punti 10 e 12 del nuovo AII; evidenzia che tale valutazione non dovrebbe essere effettuata solo in caso di clausole di temporaneità, verso la fine di un programma o quando è prevista un'abrogazione, ma se ne dovrebbe tenere conto anche nei casi in cui l'azione o la legislazione a livello di UE non sono ancora in atto o sono in fase di revisione; |
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25. |
ricorda che il precedente comitato per la valutazione d'impatto è stato sostituito dal nuovo comitato per il controllo normativo, rafforzando in tal modo l'indipendenza del comitato; ribadisce che l'indipendenza, la trasparenza e l'obiettività del comitato per il controllo normativo e le sue attività devono essere salvaguardate e che i membri del comitato non dovrebbero soggetti a controllo politico (29); evidenzia che la Commissione dovrebbe garantire che tutti i pareri del comitato, compresi quelli negativi, siano resi pubblici e accessibili contemporaneamente alla pubblicazione delle pertinenti valutazioni d'impatto; chiede una valutazione dei risultati conseguiti dal comitato per il controllo normativo nell'assolvimento della sua funzione di supervisione e di prestazione di consulenze obiettive sulle valutazioni d'impatto; |
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26. |
sottolinea che la Direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo del Parlamento, istituita in seno alla sua amministrazione, assiste le commissioni parlamentari e offre loro una serie di servizi, per i quali devono essere disponibili risorse sufficienti onde garantire che i deputati e le commissioni ricevano la migliore assistenza possibile; prende atto con soddisfazione del fatto che la Conferenza dei presidenti di commissione ha adottato una versione aggiornata del manuale sulla valutazione d'impatto – Orientamenti per le commissioni il 12 settembre 2017; |
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27. |
invita tutte le sue commissioni a rivedere le valutazioni d'impatto della Commissione nonché la valutazione d'impatto ex-ante del Parlamento europeo il prima possibile, nell'ambito del processo legislativo. |
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28. |
ricorda che a norma del punto 14 del nuovo AII, all'atto dell'esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento tiene pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione; ricorda, in tale contesto, che le commissioni parlamentari possono invitare la Commissione a presentare la sua valutazione d'impatto e l'opzione politica prescelta in occasione di una riunione della commissione al completo, e invita le commissioni ad avvalersi con maggiore regolarità di tale possibilità, come pure della possibilità di assistere a una presentazione dell'esame iniziale della valutazione d'impatto della Commissione a cura dei servizi del Parlamento; sottolinea, tuttavia, che ciò non deve condurre a una limitazione dei margini di manovra a disposizione dei colegislatori; |
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29. |
accoglie favorevolmente la possibilità che la Commissione integri le proprie valutazioni d'impatto nel corso del processo legislativo; ritiene che il punto 16 del nuovo AII debba essere interpretato nel senso che, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe di norma fornire prontamente tali valutazioni d'impatto complementari; |
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30. |
sottolinea l'importanza di una consultazione e di un coinvolgimento tempestivi, pubblici e trasparenti delle parti interessate, che prevedano un tempo sufficiente a ottenere risposte significative; considera fondamentale il fatto che le consultazioni pubbliche siano condotte dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali durante la fase preparatoria; |
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31. |
rileva che, conformemente al punto 17 del nuovo AII "Legiferare meglio", "spetta a ciascuna delle tre istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione d'impatto, ivi compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità"; |
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32. |
accoglie con favore il fatto che al punto 17 del nuovo AII le tre istituzioni si siano impegnate a procedere allo scambio di informazioni sulle migliori prassi e metodologie relative alle valutazioni d'impatto; è del parere che dovrebbe essere inclusa anche la condivisione dei dati grezzi alla base della valutazione d'impatto della Commissione, ove possibile e in particolare ogniqualvolta il Parlamento decida di integrare la valutazione d'impatto della Commissione con il proprio lavoro; incoraggia, a tal fine, i servizi delle tre istituzioni a cooperare nella maggior misura possibile, anche per quanto riguarda le sessioni di formazione congiunte in materia di metodologie della valutazione d'impatto, al fine di realizzare, tra l'altro, una futura metodologia interistituzionale comune; |
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33. |
sottolinea l'importanza, conformemente al punto 18 del nuovo AII, del fatto che "[l]a valutazione d'impatto iniziale della Commissione e gli eventuali lavori supplementari in materia condotti dalle istituzioni nel corso dell'iter legislativo" siano resi pubblici entro la fine dell'iter legislativo, onde assicurare la trasparenza nei confronti dei cittadini e delle parti interessate; |
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34. |
ribadisce la propria posizione secondo cui i soggetti interessati, compresi i sindacati e la società civile, dovrebbero poter fornire un efficace contributo al processo di valutazione d'impatto il prima possibile nella fase di consultazione e incoraggia, a tal fine, la Commissione a fare un uso più sistematico delle tabelle di marcia e valutazioni d'impatto iniziali nonché a pubblicarle in tempo utile all'inizio del processo di valutazione d'impatto; |
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35. |
accoglie favorevolmente l'impegno assunto dalla Commissione di procedere, prima di adottare una proposta, a un'ampia consultazione e di incoraggiare, in particolare, la partecipazione diretta delle PMI, della società civile e di altri utenti finali alle consultazioni; rileva con soddisfazione che gli orientamenti rivisti per legiferare meglio della Commissione vanno in tale direzione; |
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36. |
pone l'accento sulle nuove disposizioni per le consultazioni del pubblico e delle parti interessate, che dovrebbero essere uno strumento importante sia nella fase preparatoria che in tutto l'arco dell'iter legislativo; |
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37. |
esorta vivamente la Commissione a rispettare i termini obbligatori stabiliti per le relazioni di attuazione e il riesame delle direttive e dei regolamenti; |
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38. |
sottolinea l'importanza della valutazione ex post della legislazione esistente, in conformità del principio "in primo luogo la valutazione", e raccomanda che, ove possibile, essa assuma la forma di una valutazione d'impatto ex post in cui si applica la stessa metodologia utilizzata per le valutazioni d'impatto ex ante relative allo stesso atto legislativo, in modo da consentire una migliore valutazione dei risultati di quest'ultimo; |
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39. |
si compiace del punto 22 del nuovo AII nel quale, per sostenere il processo di valutazione della legislazione vigente, le tre istituzioni convengono di prevedere nella legislazione, ove opportuno, prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri; prende atto delle sfide connesse alla raccolta dei dati negli Stati membri per quanto riguarda l'efficacia della legislazione, e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in tal senso; |
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40. |
accoglie con favore il punto 23 del nuovo AII, nel quale le tre istituzioni convengono di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella legislazione; invita la Commissione a includere clausole di riesame nelle sue proposte ove opportuno e, in caso contrario, a indicare i motivi per cui si discosta da tale regola generale; |
Strumenti legislativi
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41. |
accoglie con favore gli impegni assunti dalla Commissione per quanto riguarda la portata della relazione che accompagna ciascuna delle sue proposte; esprime particolare soddisfazione per il fatto che la Commissione giustificherà altresì le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una valutazione e di una giustificazione approfondita e incisiva per quanto riguarda la conformità a tali principi e il valore aggiunto europeo della misura proposta; |
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42. |
osserva che è necessario che vi sia coerenza tra la relazione e la valutazione d'impatto relative alla stessa proposta; invita pertanto la Commissione ad assicurare tale coerenza e, qualora si discosti dalle conclusioni della valutazione d'impatto, a spiegare la scelta effettuata; |
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43. |
richiama l'attenzione sul fatto che al punto 25 del nuovo AII la Commissione si impegna solamente a "tenere in debito conto la differenza di natura ed effetti tra regolamenti e direttive"; ribadisce la sua richiesta, sulla falsariga della relazione Monti, di ricorrere maggiormente ai regolamenti nelle proposte legislative (30), conformemente ai requisiti giuridici stabiliti dai trattati per quanto riguarda il loro utilizzo al fine di garantire la coerenza, la semplicità e la certezza del diritto in tutta l'Unione; |
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44. |
accoglie favorevolmente l'impegno delle tre istituzioni a procedere a uno scambio di opinioni sulle modifiche della base giuridica, come indicato al punto 25 del nuovo AII; evidenzia il ruolo e le competenze della sua commissione giuridica nel verificare le basi giuridiche (31); ricorda la posizione del Parlamento, che intende opporsi a qualsiasi tentativo di compromettere i poteri legislativi del Parlamento europeo attraverso indebite modifiche della base giuridica; invita il Consiglio a rispettare appieno il suo impegno di proseguire il dialogo con il Parlamento in caso di disaccordo in merito alla base giuridica proposta, specialmente nell'ambito di fascicoli politicamente sensibili; |
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45. |
pone l'accento sul fatto che la scelta della base giuridica di una proposta della Commissione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi soggetti a controllo giurisdizionale; sottolinea tuttavia il diritto del Parlamento europeo, nella sua veste di colegislatore, di proporre modifiche alle basi giuridiche, sulla base della sua interpretazione dei trattati; |
Atti delegati e atti di esecuzione
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46. |
sottolinea l'importanza del principio sancito al punto 26 del nuovo AII e ribadisce che spetta al legislatore decidere, nei limiti dei trattati e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione (32); |
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47. |
rileva che la delega di potere alla Commissione non è solo una questione tecnica ma può anche implicare questioni di sensibilità politica che rivestono un'importanza considerevole per i cittadini, i consumatori e le imprese dell'UE; |
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48. |
accoglie con favore lo sforzo della Commissione di rispettare il termine di cui al punto 27 del nuovo AII per proporre l'allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla PRC; osserva inoltre che, di norma, tutti i casi in precedenza trattati con la PRC dovrebbero ora essere allineati all'articolo 290 TFUE e quindi convertiti in atti delegati (33); |
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49. |
avverte che l'inclusione dell'obbligo per la Commissione di ricorrere sistematicamente agli esperti degli Stati membri nell'ambito della preparazione di atti delegati non dovrebbe rendere la relativa procedura molto simile, se non identica, a quella stabilita per la preparazione degli atti di esecuzione, in particolare per quanto riguarda le prerogative procedurali conferite a tali esperti; ritiene che ciò potrebbe altresì cancellare le differenze tra i due tipi di atti, in misura tale da comportare, di fatto, un rilancio del meccanismo di "comitatologia" precedente al trattato di Lisbona; |
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50. |
esprime insoddisfazione per il fatto che, nonostante le concessioni fatte dal Parlamento, il Consiglio sia ancora molto restio ad accettare gli atti delegati quando i criteri di cui all'articolo 290 TFUE sono soddisfatti; ricorda che, come sancito al considerando 7, il nuovo AII dovrebbe agevolare i negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE; fa notare che in diversi fascicoli legislativi il Consiglio ha comunque insistito sul conferimento delle competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE o sull'inserimento di tutti gli elementi in abstracto ammissibili ai fini della delega di potere o del conferimento di competenze di esecuzione nell'atto di base stesso; esprime delusione per il fatto che, in tali casi, la Commissione non abbia difeso le sue proposte originarie; |
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51. |
è molto preoccupato del fatto che il Consiglio tenti quasi sistematicamente di sostituire gli atti delegati con atti di esecuzione; trova particolarmente inaccettabile che il Consiglio stia cercando di ricorrere all'allineamento post-Lisbona per sostituire la PRC con atti di esecuzione anziché con atti delegati; |
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52. |
si compiace dell'avvio dei negoziati interistituzionali di cui al punto 28 del nuovo AII; conferma la propria posizione in merito ai criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE, quale indicata nella risoluzione del 25 febbraio 2014 (34); ritiene che essi dovrebbero costituire la base per tali negoziati; |
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53. |
ricorda che elementi politicamente significativi, quali elenchi o registri di prodotti o sostanze dell'Unione, dovrebbero rimanere parte integrante di un atto di base – se del caso sotto forma di allegati – e dovrebbero pertanto essere modificati solo mediante atti delegati; sottolinea che, nell'interesse della certezza giuridica, occorre evitare la creazione di elenchi a sé stanti; |
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54. |
ritiene che i criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 TFUE debbano tenere conto delle sentenze della Corte di giustizia, ad esempio quelle emesse nella causa "Biocidi", nella causa concernente l'atto delegato relativo al Meccanismo per collegare l'Europa e nella causa relativa al meccanismo di reciprocità dei visti (35); |
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55. |
accoglie favorevolmente l'impegno della Commissione, qualora siano necessarie cognizioni più ampie in una fase precoce dell'elaborazione di un progetto di atto di esecuzione, a rivolgersi a gruppi di esperti, consultare specifici portatori di interesse ed effettuare consultazioni pubbliche, a seconda dei casi; ritiene che, una volta avviato un simile processo di consultazione, il Parlamento dovrebbe essere debitamente informato; |
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56. |
prende atto con soddisfazione del fatto che la Commissione, al punto 28 del nuovo AII, abbia convenuto di garantire al Parlamento e al Consiglio un accesso paritario a tutte le informazioni sugli atti delegati e di esecuzione, cosicché riceveranno tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri; si compiace del fatto che gli esperti del Parlamento e del Consiglio avranno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati; invita la Commissione a rispettare tale impegno in modo effettivo e coerente; osserva che tale accesso è già migliorato; |
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57. |
sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione informale durante la fase preparatoria degli atti delegati e degli atti di esecuzione; mette in guardia contro il pericolo di perdere di vista l'intenzione dei colegislatori, quale espressa nell'atto legislativo e nel contesto delle sue finalità, in sede di preparazione degli atti delegati e degli atti di esecuzione; evidenzia l'importanza del registro degli atti delegati, ormai operativo; |
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58. |
deplora il fatto che, in diversi casi, la Commissione ritenga che le misure di livello 2 proposte dalle tre autorità per i servizi finanziari (ESAME, ABE e EIOPA) siano adottate senza modifiche, il che riduce il tempo di esame a disposizione del Parlamento quando vengono apportate importanti o molteplici modifiche; |
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59. |
elogia i rapidi progressi compiuti a livello interistituzionale per l'istituzione di un registro funzionale comune degli atti delegati e accoglie con favore il suo avvio ufficiale il 12 dicembre 2017; |
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60. |
attende con impazienza di utilizzare un registro funzionale degli atti delegati che sia ben strutturato e di facile utilizzo, pubblicato il 12 dicembre 2017 e richiesto dal Parlamento; |
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61. |
rileva che un miglioramento delle procedure legislative a livello UE, con una cooperazione tempestiva e più profonda a livello interistituzionale, può portare a un'applicazione del diritto UE più coerente e armonizzata; |
Trasparenza e coordinamento dell'iter legislativo
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62. |
accoglie favorevolmente il fatto che, a norma del punto 32 del nuovo AII, il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, esercitino i loro poteri in condizioni di parità e che la Commissione debba svolgere il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami dell'autorità legislativa; ricorda che tale principio è già sancito dal trattato di Lisbona; chiede pertanto alla Commissione di mettere a disposizione e, laddove possibile, rendere pubblici simultaneamente ai due legislatori tutti i documenti relativi alle proposte legislative, compresi i documenti informali; |
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63. |
deplora il fatto che i punti 33 e 34 del nuovo AII non abbiano ancora portato a un miglioramento del flusso di informazioni provenienti dal Consiglio, in particolare giacché sembra esserci una generale mancanza di informazioni sulle questioni sollevate dagli Stati membri in seno al Consiglio e non vi è alcun approccio sistematico volto a facilitare lo scambio reciproco di opinioni e di informazioni; rileva con preoccupazione che il flusso di informazioni solitamente varia molto da una presidenza all'altra, come pure tra i servizi del Segretariato generale del Consiglio; sottolinea l'asimmetria nell'accesso alle informazioni tra i colegislatori, dal momento che il Consiglio può partecipare alle riunioni delle commissioni del Parlamento, mentre i rappresentanti di quest'ultimo non sono invitati a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio; ritiene, pertanto, che sia auspicabile un approccio coerente e trasparente; suggerisce che, di norma, tutte le riunioni del Consiglio dovrebbero essere pubbliche, così come avviene in seno al Parlamento; |
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64. |
chiede che i punti 33 e 34 del nuovo AII siano pienamente attuati; chiede al Consiglio, in particolare, che gli ordini del giorno, i documenti di lavoro e le proposte della presidenza presentati dai gruppi di lavoro e dal comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper) siano trasmessi al Parlamento in modo regolare e strutturato, onde consentire un pari livello di informazione tra i colegislatori; ritiene che i punti 33 e 34 del nuovo AII debbano essere interpretati nel senso che, oltre agli scambi di opinioni informali, il Parlamento può essere invitato a inviare un rappresentante alle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio e del Coreper; |
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65. |
sottolinea che, ai sensi rispettivamente dei punti 35 e 36 del nuovo AII, la sincronizzazione e l'accelerazione dell'iter legislativo possono essere perseguite solamente garantendo il pieno rispetto delle prerogative di ogni istituzione; ritiene pertanto che la sincronizzazione o l'accelerazione non possano in nessun caso comportare l'imposizione di un calendario al Parlamento da parte di altre istituzioni; |
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66. |
esorta a intensificare gli sforzi volti a costituire la banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi di cui al punto 39 del nuovo AII; ricorda che tale banca dati dovrebbe includere informazioni su tutte le fasi dell'iter legislativo onde favorirne la tracciabilità; suggerisce che siano altresì incluse informazioni sul processo relativo alle valutazioni d'impatto; |
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67. |
ricorda alle tre istituzioni dell'UE che sono necessari ulteriori progressi nella costituzione di una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi; |
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68. |
propone che il Consiglio incontri il Parlamento almeno una volta durante la procedura di consultazione per consentire al Parlamento di presentare e illustrare le motivazioni degli emendamenti approvati e al Consiglio di precisare la sua posizione in merito a ciascuno di essi; propone, in ogni caso, che il Consiglio fornisca una risposta scritta; |
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69. |
suggerisce che il Parlamento svolga uno studio quantitativo dell'efficacia della procedura di consultazione; |
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70. |
esorta la Commissione a rispettare il calendario stabilito nel regolamento sulle autorità europee di vigilanza per decidere se approvare, modificare o non approvare i progetti di norme tecniche e, come minimo, a informare ufficialmente i colegislatori con ampio anticipo se, in via eccezionale, non è in grado di rispettare tale calendario, indicandone i motivi; sottolinea che di recente la Commissione non ha seguito tale pratica in numerosi casi; ricorda alla Commissione che le procedure attraverso le quali il Parlamento dichiara di non opporsi a un atto non sono concepite per compensare ritardi imputabili alla Commissione e che tali procedure influiscono in maniera significativa sul tempo a disposizione del Parlamento per esercitare i suoi diritti di controllo; |
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71. |
si compiace dell'avvio dei negoziati interistituzionali di cui al punto 40 del nuovo AII nel novembre 2016; rileva con rammarico che, dopo oltre un anno di discussioni, due tre cicli di negoziati a livello politico e numerose riunioni a livello tecnico, non sia stato ancora raggiunto un accordo nonostante una giurisprudenza chiara e consolidata; dà atto dei progressi compiuti finora e insiste fermamente sulla necessità di concludere tali negoziati già sotto la presidenza bulgara; |
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72. |
si compiace delle note informative fornite per iscritto dalla Commissione in vista delle conferenze internazionali nonché delle note informative orali divulgate quotidianamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione durante tali conferenze; |
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73. |
si rammarica del fatto che al Parlamento non sia consentito partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni di coordinamento dell'UE durante le conferenze internazionali; |
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74. |
rammenta al Consiglio e alla Commissione che le disposizioni pratiche in relazione agli accordi internazionali devono essere conformi ai trattati, in particolare all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, e tenere conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, come quelle emesse nelle cause concernenti la Tanzania e le isole Maurizio (36); |
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75. |
invita le altre istituzioni a rispettare i trattati e i regolamenti e ad osservare la pertinente giurisprudenza onde assicurare che il Parlamento:
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76. |
reputa essenziale rispettare sul piano orizzontale la prassi consolidata di attendere l'approvazione del Parlamento prima di applicare in via provvisoria le disposizioni in materia di commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti, come ha dichiarato anche il commissario Malmström nell'audizione del 29 settembre 2014; invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a continuare a estendere tale prassi a tutti gli accordi internazionali; |
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77. |
osserva che il Parlamento è pronto ad adire nuovamente la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire che i suoi diritti siano rispettati qualora nel prossimo futuro non siano conseguiti progressi significativi nei negoziati relativi al punto 40 del nuovo AII; |
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78. |
rileva che ciascuna istituzione dovrebbe essere consapevole del fatto che la responsabilità che le compete in quanto legislatore non si esaurisce una volta conclusi gli accordi internazionali; sottolinea la necessità di un attento monitoraggio dell'attuazione e degli sforzi in atto per garantire che gli accordi raggiungano i loro obiettivi; invita le istituzioni ad applicare le migliori prassi e un approccio collaborativo anche nelle fasi di attuazione e valutazione degli accordi internazionali; |
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79. |
osserva che le valutazioni d'impatto comprensive di un'analisi della situazione dei diritti umani possono costituire uno strumento importante nella negoziazione di accordi commerciali e di investimento, contribuendo a far sì che le parti rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani, e ricorda il carattere vincolante di accordi quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; |
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80. |
invita la Commissione e il Consiglio a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, quale derivante dal parere della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 2/15 del 16 maggio 2017, per quanto riguarda l'adozione delle direttive di negoziato, i negoziati e la base giuridica delle proposte da firmare e concludere, e in particolare la firma e la conclusione di accordi commerciali internazionali da parte del Consiglio; |
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81. |
invita i rappresentanti europei a prestare particolare attenzione alla coerenza tra le norme e le prescrizioni internazionali e la legislazione adottata e vincolante dell'UE; |
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82. |
chiede alla Commissione di divulgare i documenti che illustrano la sua posizione in seno alle organizzazioni internazionali che definiscono norme in campo finanziario, monetario e regolamentare, in particolare il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; chiede che il Parlamento sia pienamente informato in tutte le fasi dell'elaborazione di norme internazionali suscettibili di avere un impatto sul diritto dell'Unione; |
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83. |
chiede l'istituzione e la formalizzazione di un dialogo finanziario in merito all'adozione e alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali, in conformità della sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione (37); sottolinea che, sulla base di linee guida dettagliate, che potrebbero essere integrate da risoluzioni di orientamento proattivo, tali posizioni dovrebbero essere discusse e rese note ex ante e dovrebbe essere garantito un follow-up, mentre la Commissione dovrebbe riferire periodicamente sull'applicazione di tali linee guida; |
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84. |
ricorda la sua posizione, approvata il 15 marzo 2018, sull'ubicazione della sede dell'Agenzia europea per i medicinali (38), nella quale il Parlamento esprimeva rammarico per il fatto che il suo ruolo e i suoi diritti di colegislatore su un piano di parità con il Consiglio non erano stati presi in debita considerazione; |
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85. |
riconosce il mandato approvato dal Coreper il 6 dicembre 2017 che ha avallato la posizione del Consiglio sulla proposta della Commissione di un registro per la trasparenza obbligatorio; invita tutte le parti a ultimare i negoziati in uno spirito di proficua cooperazione al fine di migliorare la trasparenza dell'iter legislativo; |
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86. |
prende debitamente atto della sentenza De Capitani (39), che ribadisce che i principi di pubblicità e di trasparenza sono intrinseci alle procedure legislative dell'Unione e che non può essere riconosciuta l'esistenza di una presunzione generale di non divulgazione per quanto riguarda i documenti legislativi, inclusi i documenti relativi ai triloghi; |
Attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione
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87. |
sottolinea l'importanza del principio di cui al punto 43 del nuovo AII, nel quale si afferma che, se in fase di recepimento delle direttive nel diritto nazionale gli Stati membri decidono di aggiungere elementi che non sono collegati in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, tali aggiunte dovrebbero essere rese identificabili tramite l'atto o gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi; osserva che tale informazione è spesso ancora assente; invita la Commissione e gli Stati membri ad agire in modo congiunto e coerente per far fronte alla mancanza di trasparenza e ad altri problemi legati alla sovraregolamentazione ("gold plating") (40); |
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88. |
ritiene che, in sede di attuazione e di recepimento degli atti dell'UE, sia necessario distinguere nettamente tra casi di sovraregolamentazione, in cui gli Stati membri introducono obblighi amministrativi supplementari non correlati alla legislazione dell'UE, e la definizione di norme più rigorose che vanno oltre le norme minime applicabili in tutta l'UE per quanto concerne la tutela dell'ambiente e dei consumatori, l'assistenza sanitaria e la sicurezza alimentare; |
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89. |
è dell'opinione che, al fine di ridurre i problemi connessi alla sovraregolamentazione, le tre istituzioni dovrebbero impegnarsi ad adottare una legislazione dell'UE che sia chiara, facilmente recepibile e che abbia un valore aggiunto europeo specifico; ricorda che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri amministrativi inutili, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure più ambiziose e di introdurre norme sociali, ambientali e in materia di tutela dei consumatori più elevate laddove il diritto dell'Unione definisca soltanto norme minime; |
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90. |
chiede agli Stati membri di astenersi il più possibile dal creare obblighi amministrativi supplementari in sede di recepimento della legislazione dell'UE e, in conformità al punto 43 dell'accordo interistituzionale, di rendere tali aggiunte identificabili nell'atto di recepimento o nei documenti connessi; |
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91. |
ricorda che, a norma del punto 44 del nuovo AII, gli Stati membri sono invitati a cooperare con la Commissione nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari per monitorare e valutare l'attuazione del diritto dell'Unione; invita pertanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per rispettare i propri impegni, anche fornendo tavole di concordanza contenenti informazioni chiare e precise sulle misure nazionali di recepimento delle direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale, conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, nonché alla dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi; |
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92. |
sostiene che l'impegno assunto dalla Commissione a norma del punto 45 del nuovo AII dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel dovuto rispetto delle norme di riservatezza, l'accesso del Parlamento alle informazioni riguardanti le procedure di pre-infrazione e infrazione sarà notevolmente migliorato; ribadisce, in tale contesto, le richieste da tempo inoltrate alla Commissione per quanto riguarda i dati cui il Parlamento ha il diritto di accedere (41); |
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93. |
ribadisce il suo apprezzamento per il meccanismo di risoluzione dei problemi EU Pilot, che rappresenta un modo più informale ma cionondimeno efficace di garantire il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri (42); è contrario all'intenzione annunciata dalla Commissione di avviare sistematicamente le procedure di infrazione senza più ricorrere a tale meccanismo (43); |
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94. |
rammenta che i commissari sono tenuti a rispettare le prerogative legislative dei deputati al Parlamento europeo; è del parere che essi debbano fornire al Parlamento tutti gli studi indipendenti sulla base dei quali hanno adottato le loro decisioni, rendendo nel contempo pubblici quelli che confutano le loro conclusioni; |
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95. |
deplora che non tutte le traduzioni delle proposte legislative siano disponibili simultaneamente, il che comporta ritardi per il processo legislativo; |
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96. |
sottolinea che, all'atto dell'applicazione, un'efficace legislazione UE deve mirare a garantire che le procedure da essa stabilite rispondano all'obiettivo sotteso dell'atto legislativo stesso e in particolare all'obiettivo finale della tutela dell'ambiente quando si tratti di garantire un elevato livello di protezione ambientale; |
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97. |
riconosce l'importanza dell'opera svolta dalla commissione per le petizioni nel valutare la qualità dell'attività legislativa dell'UE per quanto riguarda la sua effettiva attuazione nonché in quanto base di miglioramento dei testi e delle procedure legislative; osserva, a tale riguardo, l'importanza di un'autentica cooperazione interistituzionale con la Commissione al fine di garantire un adeguato esame delle petizioni; |
Semplificazione
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98. |
accoglie favorevolmente l'impegno assunto al punto 46 del nuovo AII in merito a un utilizzo più frequente della tecnica legislativa della rifusione; ribadisce che tale tecnica dovrebbe costituire la tecnica legislativa ordinaria in quanto prezioso strumento per il conseguimento della semplificazione (44); osserva tuttavia che, nel caso di una revisione completa, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di atto legislativo completamente nuovo recante abrogazione della legislazione in vigore anziché ricorrere alla tecnica di rifusione, in modo che i colegislatori possano avviare un dibattito politico ampio ed efficace e affinché siano rispettate appieno le loro prerogative quali sancite dai trattati; |
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99. |
ricorda che, nel valutare gli oneri regolamentari e amministrativi superflui, secondo quanto concordato dalle tre istituzioni ai punti 47 e 48 del nuovo AII, e nell'esaminare eventuali obiettivi di riduzione degli oneri al fine di ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni e dalle imprese, incluse le PMI, "legiferare meglio" può altresì significare, ove opportuno, più legislazione dell'UE, ad esempio per quanto concerne l'armonizzazione delle disparità tra le legislazioni nazionali, tenendo conto dei vantaggi delle misure legislative e delle conseguenze di un mancato intervento a livello UE in materia di norme sociali, ambientali e di protezione dei consumatori, e ricordando che gli Stati membri sono liberi di applicare standard più elevati laddove il diritto dell'UE definisca soltanto norme minime; rammenta inoltre che, conformemente alla clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 TFUE, l'Unione deve considerare attentamente l'impatto della legislazione dell'UE sulle norme sociali e sull'occupazione, provvedendo a che le parti sociali interessate siano adeguatamente consultate – in particolare sindacati, consumatori e rappresentanti degli interessi dei gruppi vulnerabili – per quanto concerne l'autonomia dei partner sociali e degli accordi che potrebbero concludere a norma dell'articolo 155 TFUE; sottolinea pertanto che la riduzione degli oneri amministrativi non è necessariamente sinonimo di deregolamentazione e, ad ogni modo, non deve compromettere i diritti fondamentali e le norme sociali e in materia di ambiente, lavoro, salute e sicurezza, protezione dei consumatori, uguaglianza di genere o benessere degli animali, inclusi i relativi obblighi di informazione, e non deve dunque arrecare pregiudizio ai diritti dei lavoratori – indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa – né condurre a un aumento dei contratti di lavoro precario; |
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100. |
plaude alla prima indagine annuale sugli oneri svolta dalla Commissione nel contesto della semplificazione della legislazione dell'UE, per la quale essa ha condotto un'indagine Eurobarometro flash sulla percezione che le imprese hanno del regolamento, intervistando oltre 10 000 imprese nei 28 Stati membri, principalmente PMI, tenendo conto della distribuzione delle imprese nell'Unione; richiama l'attenzione sulle conclusioni dell'indagine, che confermano che l'attenzione rivolta alla riduzione dei costi superflui continua a essere pertinente e indicano che vi è una complessa interazione di diversi fattori che influenzano la percezione delle imprese, la cui possibile causa potrebbe essere data da differenze nell'assetto amministrativo e giuridico nazionale per quanto riguarda l'attuazione della legislazione; segnala che tale percezione può essere influenzata anche dalla sovraregolamentazione e persino da un'incorretta copertura mediatica; ritiene che l'idea di un'indagine annuale sugli oneri, pur essendo uno strumento importante per individuare i problemi inerenti all'attuazione e all'applicazione della legislazione dell'UE, non dovrebbe dare adito all'ipotesi che la regolamentazione comporti, per sua natura, oneri amministrativi eccessivi; concorda con la Commissione sul fatto che il solo modo per individuare concretamente ciò che può essere davvero semplificato, razionalizzato o eliminato è chiedere il parere di tutti i soggetti interessati, inclusi quelli che non godono di un'ampia rappresentanza, su un atto legislativo specifico o su vari atti legislativi applicabili a un particolare settore; invita la Commissione a perfezionare l'indagine annuale sugli oneri, sulla base degli insegnamenti tratti dalla prima edizione, ad applicare metodi di raccolta dei dati trasparenti e verificabili, a prestare particolare attenzione alle esigenze delle PMI e a includere sia gli oneri reali che quelli percepiti; |
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101. |
prende inoltre atto dell'esito della valutazione della Commissione in merito alla fattibilità, senza pregiudicare lo scopo della legislazione, della fissazione di obiettivi per ridurre gli oneri in settori specifici; incoraggia la Commissione a fissare obiettivi per la riduzione degli oneri in tutte le iniziative, in modo flessibile ma basato su elementi concreti e affidabile nonché in piena consultazione con i soggetti interessati, come già avviene nel quadro di REFIT; |
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102. |
sottolinea che una norma dell'UE sostituisce, generalmente, 28 norme nazionali, dando così fondamento al mercato unico e riducendo la burocrazia; |
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103. |
evidenzia l'importanza di evitare la burocrazia inutile e di tenere conto della correlazione tra la dimensione delle aziende e le risorse necessarie all'adempimento degli obblighi; |
Attuazione e verifica del nuovo AII
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104. |
osserva che la Conferenza dei presidenti riceverà periodicamente una relazione del Presidente nella quale sarà illustrato lo stato di attuazione, sia a livello interno che a livello interistituzionale; sostiene che tale relazione dovrebbe tenere debitamente conto della valutazione effettuata dalla Conferenza dei presidenti di commissione sulla base delle esperienze delle varie commissioni, in particolare della commissione giuridica, competente per il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell'Unione (45); |
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105. |
accoglie favorevolmente la prima riunione annuale interistituzionale ad alto livello di bilancio politico sull'attuazione dell'AII, che ha avuto luogo il 12 dicembre 2017; incoraggia la Conferenza dei presidenti di commissione a trasmettere alla Conferenza dei presidenti le raccomandazioni ritenute opportune con riguardo all'attuazione del nuovo AII; |
o
o o
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106. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(3) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(4) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
(5) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.
(6) GU C 77 del 28.3.2002, pag.1.
(7) GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.
(8) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 15.
(9) GU C 484 del 24.12.2016, pag. 7.
(10) GU C 446 del 29.12.2017, pag. 1.
(11) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, causa C-427/12, ECLI: EU:C:2014:170; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 luglio 2015, Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, causa C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499; sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2016, Parlamento europeo contro Commissione europea, causa C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, Parlamento europeo contro Consiglio, causa C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014, Parlamento europeo contro Consiglio, causa C-658/11, ECLI:EU:C:2014:2025.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0484.
(13) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 39.
(14) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 116.
(15) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 91.
(16) GU C 289 del 9.8.2016, pag. 53.
(17) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 11.
(18) GU C 93 del 24.3.2017, pag. 14.
(19) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 117.
(20) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 87.
(21) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 31.
(22) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 91.
(23) Cfr. allegato II della decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.
(24) Articolo 6, paragrafo 2, della decisione del presidente della Commissione europea del 19 maggio 2015 sull'istituzione di un comitato per il controllo normativo indipendente (C(2015)3263).
(25) Cfr. COM(2016)0798 e COM(2016)0799.
(26) Cfr. paragrafo 47 della risoluzione del Parlamento del 9 settembre 2010 su “Legiferare meglio” – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 66).
(27) Cfr. paragrafo 16 della risoluzione del Parlamento del 27 novembre 2014 sulla revisione degli orientamenti della Commissione in materia di valutazione d'impatto e sul ruolo del "test PMI".
(28) Cfr. paragrafo 4 della decisione del Parlamento del 9 marzo 2016 sulla conclusione di un accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.
(29) Cfr. il paragrafo 12 della risoluzione del Parlamento del 27 novembre 2014, sopracitata, e il paragrafo 6 della decisione del Parlamento del 9 marzo 2016, sopracitata.
(30) Cfr. paragrafo 5 della risoluzione del Parlamento del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente.
(31) Cfr il regolamento del Parlamento europeo, allegato V, punto XVI.1.
(32) Cfr. il considerando D della risoluzione del Parlamento del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sopracitata.
(33) Cfr. paragrafo 6 della risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sul seguito della delega dei poteri legislativi e sul controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, sopracitata.
(34) Ibidem, paragrafo 1.
(35) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, Commissione europea contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, sopracitata; sentenza della Corte del 17 marzo 2016, Parlamento europeo contro Commissione europea, sopracitata; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, Parlamento europeo contro Consiglio, sopracitata.
(36) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016, Parlamento europeo/Consiglio, sopracitata; sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014, Parlamento europeo/Consiglio, sopracitata.
(37) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 76.
(38) Cfr. Testi approvati, P8_TA(2018)0086.
(39) Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 22 marzo 2018, De Capitani/Parlamento europeo, Causa T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.
(40) Cfr. paragrafo 7 della risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sulla 28a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2010) (GU C 419 del 16.12.2015, pag. 73).
(41) Cfr. paragrafi 21 e 22 della risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulla 29a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011).
(42) Cfr. paragrafo 16 della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2016 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014 (Testi approvati, P8_TA(2016)0385).
(43) Cfr. punto 2 della comunicazione della Commissione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", sopracitata (Cfr. pag. 12 nella GU C 18 del 19.1.2017).
(44) Cfr. paragrafo 41 della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011, sopracitata.
(45) Cfr il regolamento del Parlamento europeo, allegato V, punto XVI.3.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/103 |
P8_TA(2018)0226
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie (2018/2714(RSP))
(2020/C 76/11)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2018, dal titolo "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, dà forza e difende: quadro finanziario pluriennale 2021-2027" (COM(2018)0321), |
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vista la proposta della Commissione del 2 maggio 2018 relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 e il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324), presentata dalla Commissione il 2 maggio 2018, |
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viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (1) e la riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (2), |
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viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 29 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, |
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visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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1. |
prende atto delle proposte della Commissione del 2 maggio 2018 sul QFP 2021-2027 e sul sistema delle risorse proprie dell'UE, che hanno gettato le basi per i prossimi negoziati; ricorda che la propria posizione è chiaramente definita in due risoluzioni approvate a larghissima maggioranza il 14 marzo 2018, che costituiscono il mandato negoziale dell'Istituzione; |
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2. |
esorta il Consiglio a garantire che il prossimo quadro finanziario rifletta una visione chiara e positiva del futuro dell'Unione e risponda alle esigenze, alle preoccupazioni e alle aspettative dei cittadini europei; sottolinea che la decisione sul QFP dovrà dotare l'Unione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte a sfide importanti e conseguire le sue priorità e i suoi obiettivi politici nei prossimi sette anni; si attende, pertanto, che il Consiglio agisca coerentemente con gli impegni politici già assunti e che adotti un approccio coraggioso; teme che la proposta della Commissione indebolisca le principali politiche di solidarietà dell'UE e intende negoziare con il Consiglio allo scopo di definire un QFP più ambizioso a vantaggio dei cittadini; |
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3. |
esprime sorpresa e preoccupazione per il fatto che dai dati comparativi pubblicati ufficialmente dalla Commissione il 18 maggio 2018, su ferma richiesta del Parlamento, emergano alcune discrepanze nelle modalità di presentazione e comunicazione di tali importi con le proposte del QFP; osserva, in particolare, che l'incremento delle dotazioni di diversi programmi dell'UE è di fatto nettamente inferiore di quello inizialmente presentato dalla Commissione, a fronte di tagli ad altri programmi sensibilmente maggiori; sottolinea la necessità che il Parlamento e il Consiglio stabiliscano di comune accordo, sin dall'inizio, una metodologia chiara riguardo agli importi; dichiara che, ai fini della presente risoluzione, utilizzerà i propri calcoli, basati su prezzi costanti e tenendo conto del recesso del Regno Unito; |
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4. |
esprime delusione per l'entità globale proposta per il prossimo QFP, fissato a 1 100 miliardi di euro, che rappresentano l'1,08 % dell'RNL dell'UE a 27 al netto del Fondo europeo di sviluppo (pari attualmente allo 0,03 % dell'RNL dell'UE al di fuori del bilancio dell'Unione); sottolinea che tale entità globale in termini di percentuale dell'RNL è inferiore, in termini reali, all'entità dell'attuale QFP, nonostante i finanziamenti supplementari necessari per le nuove priorità politiche e le sfide emergenti per l'Unione; ricorda che l'attuale QFP è inferiore a quello precedente (QFP 2007-2013) e si è dimostrato insufficiente a coprire le pressanti necessità dell'Unione; |
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5. |
deplora che la proposta comporti direttamente una riduzione del bilancio della politica agricola comune (PAC) e della politica di coesione, rispettivamente del 15 % e del 10 %; è contrario, in particolare, a qualsiasi taglio radicale che incida negativamente sulla natura stessa e sugli obiettivi di tali politiche, come i tagli proposti al Fondo di coesione (del 45 %) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di oltre il 25 %); mette in dubbio, in tale contesto, la proposta di tagliare del 6% il Fondo sociale europeo, nonostante il suo ambito di applicazione ampliato e l'integrazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile; |
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6. |
ribadisce la propria ferma posizione riguardo al livello di finanziamento necessario per le politiche chiave dell'UE nell'ambito del QFP 2021-2027, affinché queste possano rispondere alla loro funzione e conseguire i loro obiettivi; insiste, in particolare, sull'invito a mantenere il finanziamento della PAC e della politica di coesione per l'UE a 27 almeno al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali, rispettando nel contempo l'impianto generale di tali politiche; a triplicare l'attuale dotazione del programma Erasmus+; a raddoppiare i finanziamenti specifici destinati alle PMI e ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile; a incrementare almeno del 50% l'attuale dotazione per la ricerca e l'innovazione, portandola a 120 miliardi di EUR, raddoppiare il programma LIFE+, incrementare sostanzialmente gli investimenti attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa e garantire finanziamenti supplementari per la sicurezza, la migrazione e le relazioni esterne; sottolinea pertanto la propria posizione di fissare il QFP 2021-2027 all'1,3 % del RNL dell'UE a 27; |
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7. |
evidenzia l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il QFP e tutte le relative politiche dell'UE; ribadisce, in tale contesto, la propria posizione secondo cui l'UE deve tener fede all'impegno assunto di essere all'avanguardia nell'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e deplora l'assenza di un impegno chiaro e visibile in tal senso nelle proposte per il QFP; chiede pertanto l'integrazione degli OSS in tutte le politiche e le iniziative UE del prossimo QFP; sottolinea inoltre che l'eliminazione delle discriminazioni è indispensabile per rispettare gli impegni assunti dall'UE in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva e deplora l'assenza di un impegno per l'integrazione della dimensione di genere e la parità di genere nelle politiche dell'UE, così come emergono dalle proposte per il QFP; sottolinea altresì la propria posizione secondo cui, a seguito dell'accordo di Parigi, le spese per le politiche climatiche dovrebbero essere sensibilmente incrementate rispetto all'attuale QFP e raggiungere quanto prima una quota del 30 % e comunque al più tardi entro il 2027; |
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8. |
sostiene le proposte della Commissione sulla riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, che rappresenta una componente di reddito assai positiva del pacchetto di misure relative al QFP 2021-2027; plaude, pertanto, alla proposta di introdurre tre nuove risorse proprie dell'UE e di semplificare l'attuale risorsa propria basata sull'IVA; sottolinea che tali proposte, direttamente ispirate ai lavori del gruppo interistituzionale ad alto livello sulle risorse proprie, rientravano anche nel paniere proposto dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 marzo 2018; rileva con soddisfazione che tali risorse nuove corrispondono a due obiettivi strategici dell'Unione, vale a dire il corretto funzionamento del mercato interno, da un lato, e la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, dall'altro; si attende il sostegno del Consiglio e della Commissione al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nella procedura di adozione delle risorse proprie; ricorda una volta di più la propria posizione secondo cui gli aspetti delle spese e delle entrate del prossimo QFP dovrebbero essere trattati come un unico pacchetto nell'ambito dei prossimi negoziati e che sarà impossibile trovare un accordo sul QFP con il Parlamento in assenza di paralleli progressi sul versante delle risorse proprie; |
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9. |
plaude inoltre al principio secondo cui il futuro gettito derivante direttamente dalle politiche dell'UE dovrebbe confluire nel bilancio dell'Unione ed è pienamente favorevole all'eliminazione di tutte le riduzioni e correzioni; si chiede a che ritmo saranno introdotte queste nuove risorse proprie onde ridurre i contributi nazionali; si interroga, tuttavia, sull'assenza di proposte della Commissione riguardo alla creazione di una riserva speciale nel bilancio dell'UE alimentata da qualsiasi tipo di entrate impreviste, tra cui le ammende inflitte alle imprese in materia di concorrenza, nonché la tassazione delle grandi imprese del settore digitale e la tassa sulle transazioni finanziarie, quali nuove risorse proprie dell'UE; |
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10. |
ricorda la propria posizione favorevole alla creazione di un meccanismo in virtù del quale gli Stati membri che non rispettano i valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) possono subire conseguenze finanziarie; prende atto della proposta della Commissione sulla "Tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri", presentata nell'ambito del pacchetto globale per il QFP; intende esaminare scrupolosamente tutti gli elementi di tale proposta e introdurre le disposizioni necessarie per garantire che i beneficiari finali del bilancio dell'Unione non debbano subire in alcun modo le conseguenze di inadempienze di cui non sono responsabili; |
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11. |
è convinto della necessità di una revisione intermedia del QFP, giuridicamente vincolante e obbligatoria, che dovrebbe essere proposta e decisa in tempo utile per consentire al prossimo Parlamento e alla prossima Commissione di procedere a un adeguamento significativo del QFP 2021-2027; intende migliorare la formulazione dell'articolo proposto nel regolamento QFP; |
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12. |
ritiene che le proposte della Commissione sulla flessibilità rappresentino una buona base negoziale; accoglie con favore, in particolare, diverse proposte intese a migliorare le attuali disposizioni, segnatamente il riutilizzo degli stanziamenti disimpegnati per la riserva dell'Unione, l'aumento delle dotazioni degli strumenti speciali e l'eliminazione di eventuali vincoli sul margine globale per i pagamenti, in linea con le richieste del Parlamento al riguardo; intende negoziare ulteriori miglioramenti, ove necessario; |
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13. |
prende atto della proposta della Commissione di creare un meccanismo europeo di stabilizzazione degli investimenti, destinato a integrare la funzione stabilizzatrice dei bilanci nazionali in caso di gravi shock asimmetrici; intende esaminare attentamente la proposta in oggetto, in particolare per quanto riguarda i suoi obiettivi e il suo volume; |
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14. |
sottolinea che le proposte della Commissione inaugurano ufficialmente un periodo di intense trattative in seno al Consiglio, ma anche tra il Consiglio e il Parlamento, volte a garantire che quest'ultimo dia la sua approvazione al regolamento QFP; sottolinea che tutti gli elementi del pacchetto per il QFP e le risorse proprie, tra cui gli importi del QFP stesso, dovrebbero restare sul tavolo dei negoziati fino al raggiungimento di un accordo definitivo; esprime la propria disponibilità ad avviare immediatamente un dialogo strutturato con il Consiglio, ai fini di una migliore comprensione delle aspettative del Parlamento e allo scopo di facilitare un accordo tempestivo; ritiene, pertanto, che il recente avvio di riunioni periodiche tra le successive presidenze del Consiglio e la squadra negoziale del Parlamento costituisca un punto di partenza essenziale nella procedura di approvazione del prossimo QFP; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli altri organi interessati, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2018)0075.
(2) Testi approvati, P8_TA(2018)0076.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/106 |
P8_TA(2018)0228
Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (2017/2256(INI))
(2020/C 76/12)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2017 dal titolo "Preservare e rafforzare Schengen" (COM(2017)0570), |
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vista la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo "Ritorno a Schengen – Tabella di marcia" (COM(2016)0120), |
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— |
visto il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea ("regolamento GFCE") (1), |
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visto il codice frontiere Schengen, in particolare gli articoli 14 e 17, |
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visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (2), |
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visto il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (3), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0160/2018), |
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A. |
considerando che lo spazio Schengen è un accordo unico nel suo genere e una delle principali conquiste dell'Unione europea, in quanto permette la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne; che ciò è stato possibile grazie a una serie di misure di compensazione, come il rafforzamento dello scambio di informazioni tramite la creazione del sistema d'informazione Schengen (SIS) e l'istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e promuovere la fiducia reciproca nel funzionamento dello spazio Schengen; che la fiducia reciproca richiede anche solidarietà, sicurezza, cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, protezione congiunta delle frontiere esterne dell'UE, comunanza di vedute e politiche comuni in materia di migrazione, visti e asilo, nonché rispetto del diritto internazionale ed europeo in tale ambito; |
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B. |
considerando che negli ultimi anni diversi fattori hanno influenzato il funzionamento dello spazio Schengen; che tali fattori includono l'impatto degli spostamenti internazionali e dei flussi turistici, che avevano inizialmente motivato la legislazione cosiddetta sui "confini intelligenti", nonché il numero significativo di richiedenti asilo e migranti irregolari con i relativi movimenti secondari e la reintroduzione e proroga conseguenti dei controlli alle frontiere interne da parte di alcuni Stati membri dal 2014 in poi; che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne sembra essere legata a una percezione di minaccia alla politica pubblica e alla sicurezza interna in relazione al movimento di persone, al terrorismo e al numero di richiedenti protezione internazionale e di migranti irregolari piuttosto che a prove solide sull'esistenza reale di una minaccia grave o al numero di arrivi effettivi; che tra i suddetti fattori figurano anche il terrorismo e un'accresciuta minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri; |
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C. |
considerando che il rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE e l'introduzione di verifiche sistematiche mediante banche dati pertinenti, anche nel caso di cittadini europei, formavano parte delle misure poste in essere per proteggere lo spazio Schengen; |
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D. |
considerando che alcuni Stati membri hanno risposto agli arrivi di richiedenti asilo e rifugiati ripristinando i controlli alle proprie frontiere interne al fine di "regolare" i movimenti dei cittadini di paesi terzi in cerca di protezione internazionale, sebbene l'articolo 14, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen disponga che la normale procedura di frontiera non si applica ai richiedenti asilo; che è necessario istituire un sistema equo e solidale di ripartizione delle responsabilità in materia di valutazione delle richieste di asilo; |
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E. |
considerando che, a partire da marzo 2016, la Commissione ha proposto una serie di misure per ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen; che il corretto funzionamento dello spazio Schengen non è stato ancora ripristinato e dipende principalmente dagli Stati membri, dalla loro fiducia reciproca, dalla solidarietà che dimostrano a sostegno dei paesi di primo ingresso, dall'adozione di misure adeguate e dall'attuazione di tali misure, in particolare da parte degli Stati membri; |
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F. |
considerando che l'incentivo agli Stati membri affinché adottino misure per ripristinare il funzionamento regolare dello spazio Schengen dipende principalmente dal non rinnovo delle richieste di controlli alle frontiere; |
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G. |
considerando che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne dell'Unione o la reintroduzione di tali controlli nello spazio Schengen ha gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini europei e di tutti coloro che beneficiano del principio della libera circolazione all'interno dell'UE e compromette gravemente la fiducia di questi nelle istituzioni e nell'integrazione europee; che il mantenimento o la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne comporta costi diretti sul piano operativo e degli investimenti per i lavoratori transfrontalieri, i turisti, i trasportatori di merci su strada e le amministrazioni pubbliche, con effetti devastanti sulle economie degli Stati membri; che, stando alle stime, i costi collegati alla reintroduzione dei controlli oscillano tra 0,05 e 20 miliardi di euro in costi una tantum e raggiungono i 2 miliardi di euro in costi di esercizio annuali (4); che le regioni transfrontaliere sono particolarmente colpite; |
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H. |
considerando che la costruzione di muri e recinzioni alle frontiere esterne e interne dell'Unione da parte di diversi Stati membri è in aumento e viene utilizzata come deterrente per l'ingresso e il transito anche dei richiedenti asilo sul territorio dell'Unione; che, secondo il Transnational Institute (TNI), si stima che i paesi europei abbiano costruito oltre 1 200 chilometri di muri e di frontiere a un costo di almeno 500 milioni di euro e che dal 2007 al 2010 i fondi dell'UE abbiano contribuito allo sviluppo di 545 sistemi di sorveglianza delle frontiere che coprono 8 279 chilometri di frontiere esterne dell'UE e 22 347 attrezzature di controllo; |
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I. |
considerando che lo spazio Schengen è a un bivio e richiede azioni decisive e congiunte per ristabilire appieno i vantaggi che esso apporta ai cittadini; che tale spazio richiede anche fiducia reciproca, cooperazione e solidarietà tra Stati membri; che il dibattito politico non dovrebbe essere finalizzato a incolpare Schengen; |
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J. |
considerando che l'allargamento dello spazio Schengen resta uno strumento essenziale per estendere i vantaggi economici e sociali che derivano dal diritto alla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei beni e dei capitali agli Stati membri di recente adesione, dato che promuove la coesione e colma i divari tra paesi e regioni; che l'applicazione integrale dell'acquis di Schengen in tutti gli Stati membri che abbiano soddisfatto i criteri per la conclusione positiva del processo di valutazione Schengen è essenziale per creare un quadro giuridico di sicurezza solido e coordinato; che il Presidente della Commissione ha annunciato in varie occasioni che la Bulgaria e la Romania sono pronte per aderire allo spazio Schengen, il che è stato indicato anche dal Parlamento nella sua posizione dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (5) e dal Consiglio nelle sue conclusioni; |
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K. |
considerando che il gruppo di lavoro preposto alla verifica di Schengen ha seguito da vicino l'attuazione dell'acquis di Schengen attraverso le risultanze del meccanismo di valutazione Schengen, la metodologia per la valutazione delle vulnerabilità, le audizioni di commissione e le missioni negli Stati membri e nei paesi terzi; che il gruppo di lavoro ha individuato le misure attuate o in procinto di esserlo, le gravi carenze nel funzionamento dello spazio Schengen e le azioni necessarie da adottare in futuro; |
Questioni Fondamentali
Progressi compiuti nell'affrontare le carenze individuate
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1. |
sottolinea che negli ultimi tre anni il legislatore dell'UE ha adottato numerose misure elaborate per rafforzare l'integrità dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne; plaude all'efficacia delle misure prese alle frontiere esterne e alla creazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; prende atto degli sforzi dell'Agenzia nel dare attuazione al nuovo regolamento, in particolare attraverso operazioni congiunte nel campo della sorveglianza di frontiera e dei rimpatri, e nell'offrire sostegno agli Stati membri soggetti a un aumento dei livelli di migrazione mantenendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; rileva l'importanza del meccanismo di valutazione della vulnerabilità introdotto di recente per portare alla luce i punti deboli alle frontiere esterne comuni e prevenire le crisi; sottolinea gli sforzi concertati e la cooperazione tra agenzie e altre parti interessate volti a organizzare il sistema basato sui punti di crisi (hotspot) nell'ambito della formazione; |
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2. |
prende atto delle misure adottate attraverso la modifica del codice frontiere Schengen e l'introduzione di verifiche sistematiche obbligatorie alle frontiere esterne facendo uso di banche dati pertinenti all'atto di ingresso e di uscita di cittadini di paesi terzi e di cittadini dell'Unione, pur rimanendo vigile circa gli effetti, la necessità e la proporzionalità di tali misure sugli attraversamenti di frontiera da parte di cittadini dell'UE; sottolinea che in alcuni casi le verifiche sistematiche obbligatorie alle frontiere esterne dello spazio Schengen sono state sostituite da verifiche mirate a causa del loro impatto sproporzionato sul flusso di traffico; ricorda che la Commissione dovrebbe tenere conto di tali conseguenze al momento di effettuare la valutazione di cui al regolamento (UE) 2017/458; |
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3. |
accoglie con favore la riforma in atto del SIS e l'introduzione da parte di eu-LISA, il 5 marzo 2018, della piattaforma del sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) del SIS II, che introduce nel sistema la funzionalità di ricerca biometrica, contribuendo in tal modo a rafforzare la lotta contro la criminalità e il terrorismo; |
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4. |
sottolinea la necessità di utilizzare in maniera più efficace gli strumenti disponibili, in particolare di massimizzare i vantaggi dei sistemi esistenti e di affrontare le carenze informative strutturali in piena conformità con i requisiti in materia di protezione dei dati e nel rispetto dei principi del diritto alla vita privata, della non discriminazione, della necessità e della proporzionalità; |
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5. |
plaude al lavoro svolto a livello transfrontaliero nel campo della cooperazione di polizia e giudiziaria e alla cooperazione tra organi di contrasto, nonché al lavoro di Eurojust ed Europol per combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e il terrorismo attraverso attività di intelligence, lo scambio di informazioni e indagini congiunte; |
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6. |
esprime preoccupazione circa gli sforzi della Commissione volti a elaborare il concetto e la strategia della gestione europea integrata delle frontiere sulla base di quanto pubblicato il 14 marzo 2018 ai fini della conformità alle disposizioni del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea; esprime dubbi quanto alla sua efficacia nel definire gli obiettivi e i traguardi auspicati in materia di gestione europea integrata delle frontiere, in particolare nel rafforzare e nell'attuare i diritti fondamentali e altri componenti della strategia; |
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7. |
sottolinea la grande utilità del rinnovato meccanismo di valutazione Schengen, in quanto promuove la trasparenza, la fiducia reciproca e la responsabilità tra gli Stati membri, esaminando il modo in cui essi applicano i diversi ambiti dell'acquis di Schengen; |
Gravi lacune individuate
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8. |
esprime preoccupazione circa le gravi lacune e carenze riscontrate attraverso il meccanismo di valutazione Schengen e la valutazione delle vulnerabilità; |
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9. |
esprime profonda preoccupazione per le gravissime carenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen riscontrate durante la valutazione dell'uso provvisorio del sistema d'informazione Schengen da parte del Regno Unito e, nell'interesse dell'integrità di tale sistema, invita il Consiglio e la Commissione ad avviare discussioni con il Parlamento sul seguito da dare a tali risultanze; |
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10. |
condanna la continua reintroduzione dei controlli alle frontiere interne in quanto minano i principi basilari dello spazio Schengen; è del parere che molte delle proroghe non siano conformi alle norme esistenti in quanto alla loro estensione, necessità o proporzionalità, risultando pertanto illecite; si rammarica che gli Stati membri non abbiano adottato le misure idonee a garantire la cooperazione con altri Stati membri interessati al fine di ridurre al minimo gli effetti di tali misure e che non abbiano fornito giustificazioni sufficienti per tali controlli né informazioni sufficienti sui risultati degli stessi, ostacolando quindi l'analisi da parte della Commissione e il controllo esercitato dal Parlamento; si rammarica anche della pratica adottata dagli Stati membri di modificare artificiosamente la base giuridica per la reintroduzione al fine di prorogarla oltre il periodo massimo possibile nelle medesime circostanze di fatto; ritiene che le conseguenze economiche, politiche e sociali di tale pratica siano pregiudizievoli per l'unità dello spazio Schengen e dannose per la prosperità dei cittadini europei e il principio della libera circolazione; ribadisce che negli ultimi tre anni il legislatore dell'Unione ha adottato numerose misure per rafforzare le frontiere esterne e il relativo controllo; sottolinea che non vi è stata alcuna reazione corrispondente in termini di eliminazione dei controlli alle frontiere interne; |
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11. |
sottolinea che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne si è rivelata molto più semplice dell'abolizione di tali controlli una volta reintrodotti; |
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12. |
esprime preoccupazione per la mancata attuazione di alcuni aspetti del regolamento che disciplinano determinati settori del controllo alle frontiere esterne, quali la consultazione sistematica delle banche dati durante le verifiche di frontiera e l'accurata verifica delle condizioni d'ingresso necessarie; manifesta altresì preoccupazione per l'indisponibilità occasionale di alcune banche dati quali il SIS e il VIS a determinati valichi di frontiera; osserva che in molti Stati membri è palese una situazione di inadempimento per quanto concerne l'istituzione di centri nazionali di coordinamento conformemente a quanto disposto dal regolamento sul sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur); sottolinea ancora una volta che, affinché la legislazione relativa alle frontiere interne ed esterne sia efficace, è essenziale che le misure stabilite a livello di Unione siano correttamente attuate dagli Stati membri; |
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13. |
ricorda che gli Stati membri hanno a loro disposizione strumenti diversi dai controlli alle frontiere interne tra cui, come raccomandato dalla Commissione, controlli di polizia mirati, a condizione che questi non abbiano il controllo delle frontiere tra i loro obiettivi, siano basati su informazioni generali di polizia o sull'esperienza riguardo a possibili minacce alla pubblica sicurezza, abbiano lo scopo, in particolare, di combattere la criminalità transfrontaliera e siano definiti e condotti in maniera chiaramente distinta dai controlli sistematici sulle persone alle frontiere esterne; ricorda che tali controlli possono rivelarsi più efficaci dei controlli alle frontiere interne, in particolare in quanto sono più flessibili e possono essere adattati più facilmente all'evoluzione dei rischi; |
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14. |
ricorda che è possibile effettuare visite di valutazione in loco senza preavviso alle frontiere interne, senza previa notifica allo Stato membro interessato; |
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15. |
condanna la costruzione di barriere fisiche, ivi comprese le recinzioni, tra gli Stati membri e ribadisce i suoi dubbi circa la compatibilità di tali azioni con il codice frontiere Schengen; invita la Commissione a valutare in modo approfondito le costruzioni esistenti e future e a riferire al Parlamento europeo; |
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16. |
prende atto, nel quadro degli sforzi volti a ristabilire il normale funzionamento di Schengen, della proposta di modifica del codice frontiere Schengen riguardo alle norme applicabili alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne; sottolinea la necessità di stabilire regole chiare e che tali modifiche si limitino a riflettere le nuove sfide e le minacce diffuse alla sicurezza interna senza incoraggiare la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne; ricorda che le eventuali modifiche non dovrebbero essere una nuova via per prorogare i controlli alle frontiere interne; esprime preoccupazione per il fatto che la proposta avanzata dalla Commissione sulla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne si basi su una valutazione del "rischio percepito" anziché su prove rigorose e solide e sull'esistenza di una minaccia grave, e per il fatto che la cosiddetta "valutazione dei rischi" sia interamente affidata allo Stato che reintroduce i controlli alle frontiere; ritiene che queste misure dovrebbero essere adottate attentamente in modo da non arrecare danni irreversibili al principio basilare della libera circolazione, in particolare introducendo garanzie procedurali sostanziali, soprattutto per mantenere una rigorosa limitazione temporale per quanto attiene alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne; |
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17. |
sottolinea che un'ulteriore proroga degli attuali controlli alle frontiere interne, o la reintroduzione di nuovi controlli, farebbe gravare elevati costi economici sull'UE nel suo insieme, danneggiando gravemente il mercato unico; |
Azioni da intraprendere
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18. |
sottolinea l'urgente necessità di affrontare senza indugio le carenze critiche individuate al fine di tornare al normale funzionamento dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne; |
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19. |
invita tutti gli Stati membri ad attuare pienamente la regolamentazione in vigore e invita la Commissione ad agire con decisione relativamente alle violazioni di norme stabilite di comune accordo, imponendo misure proporzionate e necessarie agli Stati membri in questione, comprese le procedure di infrazione, al fine di salvaguardare gli interessi degli altri Stati membri e dell'Unione nel suo insieme; |
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20. |
sottolinea l'importanza di riformare e adeguare il SIS per affrontare le nuove sfide in modo rapido, in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori a rischio o dei minori scomparsi, lo scambio immediato e obbligatorio di informazioni sul terrorismo, nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione e dei paesi terzi e conformemente alle garanzie in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata, e lo scambio obbligatorio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio; evidenzia che tale riforma non deve compromettere i principi di necessità e proporzionalità; sottolinea che, affinché il sistema funzioni correttamente, gli avvisi devono richiedere un intervento e dovrebbero motivare il loro inserimento nel sistema; pone l'accento sul notevole aumento previsto dell'attività dell'Ufficio per le informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE) e invita gli Stati membri a rafforzare i mezzi a sua disposizione assicurando che disponga di risorse umane e finanziarie adeguate per svolgere le sue nuove funzioni; |
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21. |
sottolinea la natura critica delle risultanze del meccanismo di valutazione Schengen e invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni loro rivolte; sottolinea inoltre la valutazione delle vulnerabilità e invita gli Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni formulate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; |
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22. |
invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale esauriente sulle valutazioni effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013; |
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23. |
insiste con determinazione affinché la Commissione non rinnovi le richieste di deroga a Schengen se lo Stato membro interessato non ha attuato le raccomandazioni che gli sono state rivolte nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen; |
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24. |
sottolinea che tutti gli Stati membri, compresi quelli privi di frontiere esterne, dovrebbero fare il possibile per garantire un elevato livello di controllo alle proprie frontiere esterne destinando risorse sufficienti in termini di personale, materiali e competenze, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali, anche sulle questioni relative alla protezione internazionale e al non respingimento, creando le necessarie strutture di comando e controllo e formulando analisi del rischio aggiornate a norma del regolamento GFCE per agevolare l'efficacia delle operazioni a tutti i livelli di comando e fornire infrastrutture adeguate per l'attraversamento sicuro, ordinato e fluido delle frontiere; |
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25. |
è del parere che, in caso di revisione del meccanismo di valutazione Schengen, qualsiasi proposta dovrebbe affrontare il problema dei tempi eccessivi che intercorrono tra la visita in loco e le decisioni di attuazione e i piani di azione, e dovrebbe agevolare una rapida azione correttiva da parte degli Stati membri; ritiene che il valore delle visite in loco non annunciate nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen potrebbe essere rafforzato qualora tali visite fossero effettuate realmente senza alcuna comunicazione preventiva (ossia in assenza del preavviso di 24 ore); |
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26. |
ricorda che il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato di qualsiasi proposta di modifica o sostituzione del meccanismo di valutazione Schengen; rileva che la Commissione dovrebbe procedere a una revisione del funzionamento del meccanismo di valutazione Schengen entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione concernenti le valutazioni coperte dal primo programma di valutazione pluriennale, e trasmetterla al Parlamento; |
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27. |
insiste sulla necessità di sviluppare il meccanismo di valutazione Schengen congiuntamente allo strumento di valutazione delle vulnerabilità secondo modalità che impediscano peggioramenti imprevisti nella gestione globale delle frontiere esterne e la migliorino, rafforzino il rispetto dell'acquis di Schengen e dei diritti fondamentali, compreso il rispetto della convenzione di Ginevra firmata da tutti gli Stati membri dell'UE, e facilitino l'esame approfondito e la trasparenza tra gli Stati membri e le istituzioni europee, segnatamente il Parlamento europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a destinare risorse sufficienti all'attuazione delle valutazioni Schengen e delle valutazioni delle vulnerabilità e al seguito dato alle stesse; invita la Commissione a organizzare visite in loco alle frontiere interne che siano effettuate realmente senza alcuna comunicazione preventiva e a valutare la natura e l'impatto delle misure in vigore; |
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28. |
invita le autorità competenti degli Stati membri a migliorare la raccolta di informazioni e dati statistici sulla gestione nazionale delle risorse e delle capacità connesse al controllo di frontiera; invita gli Stati membri a mettere a disposizione tempestivamente tutte le informazioni necessarie al meccanismo di valutazione delle vulnerabilità; |
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29. |
invita gli Stati membri, in particolare quelli direttamente interessati, a preparare e testare sufficientemente i piani di emergenza necessari per attenuare le situazioni di aumento dei livelli di migrazione, nonché a rafforzare la loro capacità di registrazione e accoglienza nel caso in cui tali situazioni si verificassero; invita gli Stati membri a migliorare la propria capacità di individuare documenti falsi e ingressi irregolari, pur rispettando pienamente il principio di non respingimento e i diritti fondamentali; invita a compiere sforzi concertati nella lotta contro la tratta di esseri umani e il terrorismo, in particolare per individuare con più precisione le organizzazioni criminali e il finanziamento di tali attività; |
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30. |
sottolinea che un accesso legale e sicuro all'UE, anche alle frontiere esterne dello spazio Schengen, contribuirà alla stabilità globale dello spazio Schengen; |
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31. |
considera inadeguato l'attuale stato di attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere; chiede che la Commissione e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sostengano gli Stati membri nei loro sforzi volti a soddisfare i requisiti indicati nel regolamento GFCE e diano inizio a tempo debito alle valutazioni tematiche della gestione integrata delle frontiere negli Stati membri; invita gli Stati membri a conformare la loro gestione delle frontiere al concetto di gestione integrata delle frontiere servendosi di un approccio globale alla gestione delle frontiere sulla base dei suoi principi fondamentali e, in particolare, garantendo il pieno rispetto dei diritti fondamentali, con un'attenzione specifica ai gruppi vulnerabili e ai minori, in tutte le attività di gestione delle frontiere e di rimpatrio, compreso il rispetto del principio di non respingimento; sottolinea la necessità di assicurare la piena attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere a livello europeo e nazionale e il rispetto delle convenzioni internazionali, rafforzando così la gestione delle frontiere esterne nel rispetto dei diritti fondamentali; |
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32. |
insiste sulla necessità di introdurre rapidamente la vera e propria strategia di gestione integrata delle frontiere concordata tra le istituzioni, la strategia tecnica e operativa da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le successive strategie nazionali degli Stati membri; è pienamente consapevole delle incoerenze nell'attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere negli Stati membri e sottolinea che la piena esecuzione di detta strategia in tutti gli Stati membri è essenziale per il corretto funzionamento dello spazio Schengen; |
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33. |
invita la Commissione ad adottare una proposta legislativa per modificare il regolamento Eurosur, alla luce delle gravi carenze riscontrate nell'attuazione del regolamento attuale, e ritiene che tale proposta debba incoraggiare un maggiore ricorso al regolamento Eurosur per partecipare e fornire assistenza allo scambio di informazioni, all'analisi del rischio e alle operazioni di ricerca e salvataggio; |
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34. |
ribadisce il sostegno del Parlamento all'adesione immediata di Bulgaria e Romania allo spazio Schengen nonché all'adesione della Croazia non appena avrà soddisfatto i criteri previsti; invita il Consiglio ad approvare l'adesione di Bulgaria e Romania quali membri a pieno titolo dello spazio Schengen; |
Altre questioni con effetti su Schengen
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35. |
sottolinea che la situazione attuale dello spazio Schengen e il persistere dei controlli alle frontiere interne non sono dovuti principalmente a problemi nella struttura e nelle norme dello spazio stesso, ma piuttosto ai settori correlati dell'acquis, come le lacune nel settore del sistema europeo comune di asilo, compresi la mancanza di volontà politica, di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, il regolamento di Dublino, e il controllo delle frontiere esterne; |
Progressi compiuti nell'affrontare le carenze individuate
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36. |
pone l'accento sulle misure di sostegno e sviluppo delle capacità adottate al fine di affrontare le cause fondamentali della migrazione irregolare e di migliorare le condizioni di vita nei paesi di origine; |
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37. |
ritiene che la cooperazione con i paesi terzi sia un elemento in grado di alleviare le circostanze che determinano la migrazione forzata e irregolare; sottolinea il carattere globale delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi desiderati; |
Gravi lacune individuate
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38. |
si rammarica che negli ultimi anni molte persone siano state dichiarate morte o disperse nel Mar Mediterraneo; sottolinea inoltre che la ricerca e il soccorso sono una singola componente della gestione europea integrata delle frontiere prevista dal regolamento dell'Agenzia; ritiene che una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia fondamentale per prevenire la perdita di vite umane in mare; ritiene fondamentale che in tutta la pianificazione operativa della sorveglianza delle frontiere marittime e nell'esecuzione di tali operazioni da parte dell'Agenzia vengano previsti aspetti concernenti la ricerca e il salvataggio in mare e capacità adeguate in tal senso, come previsto dal regolamento (UE) n. 656/2014; |
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39. |
esprime grande preoccupazione in merito all'attuazione del regolamento GFCE e sottolinea la necessità che gli Stati membri rispettino i requisiti stabiliti dal regolamento, in particolare per quanto riguarda gli impegni relativi alla fornitura di risorse umane e attrezzature tecniche sufficienti sia alle operazioni congiunte sia alla riserva di attrezzatura di reazione rapida, e destinino risorse sufficienti all'attuazione della valutazione delle vulnerabilità; è preoccupato riguardo alle risorse e alla pianificazione finanziaria dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle stime su cui si basano i finanziamenti operativi e i contributi richiesti agli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire una formazione adeguata sui diritti fondamentali per le guardie di frontiera nazionali; |
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40. |
ritiene che la cooperazione a livello nazionale tra i diversi servizi di contrasto, l'esercito, le guardie di frontiera, le autorità doganali e le autorità preposte alla ricerca e al salvataggio in mare sia spesso insufficiente, con la conseguenza di una conoscenza situazionale frammentata e di una scarsa efficacia; osserva che l'assenza di strutture di cooperazione può portare a misure inefficaci e/o sproporzionate; ricorda che non bastano misure animate da buone intenzioni a livello dell'Unione per compensare l'assenza di cooperazione interna tra le autorità competenti degli Stati membri; |
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41. |
prende atto della creazione di altri sistemi d'informazione su vasta scala e dell'obiettivo di migliorare la loro interoperabilità, preservando nel contempo le salvaguardie necessarie, anche per quanto riguarda la protezione dei dati e la tutela della vita privata; |
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42. |
ritiene che i lavori riguardanti le proposte di interoperabilità dei sistemi di informazione debbano costituire l'occasione per migliorare e, in parte, armonizzare i sistemi informatici nazionali e le infrastrutture nazionali ai valichi di frontiera; |
Azioni da intraprendere
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43. |
incoraggia le agenzie e gli Stati membri a continuare ad attuare operazioni multifunzionali e a garantire l'adozione di misure idonee per l'inserimento della ricerca e del soccorso in mare nell'ambito delle operazioni, con mezzi e risorse umane idonee; incoraggia l'Agenzia ad assicurare l'attuazione del meccanismo di denuncia e a garantire le relative risorse e il personale a sostegno del responsabile dei diritti fondamentali; |
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44. |
invita gli Stati membri a garantire procedure di rimpatrio rapide ed efficaci, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in condizioni umane e dignitose, una volta emessa una decisione di rimpatrio; |
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45. |
osserva che gli Stati membri dispongono della possibilità offerta dalla direttiva 2001/40/CE di riconoscere e attuare una decisione di rimpatrio presa da un altro Stato membro anziché adottare una nuova decisione di rimpatrio o rispedire il migrante irregolare verso il primo Stato membro emittente; |
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46. |
invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire un livello adeguato di infrastrutture, alloggi e condizioni di vita per tutti i richiedenti asilo, in particolare tenendo in considerazione le esigenze dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori, nonché delle donne in condizioni di vulnerabilità; invita gli Stati membri a conformare le loro strutture di detenzione ai requisiti delle migliori pratiche internazionali e delle norme e convenzioni in materia di diritti umani, al fine di soddisfare la domanda di capacità, tenendo presente che il trattenimento è una misura estrema e non è nell'interesse superiore del minore, e a incrementare l'uso di misure alternative al trattenimento; invita gli Stati membri a onorare gli impegni in materia di ricollocazione, concordati dal Consiglio europeo nel settembre 2015 e riconfermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel settembre 2017, al fine di riportare ordine nella gestione della migrazione e promuovere la solidarietà e la cooperazione all'interno dell'UE; |
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47. |
invita gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di protezione dei dati, segnatamente fornendo risorse finanziarie e umane sufficienti per adempiere ai loro compiti crescenti; invita le autorità di controllo indipendenti degli Stati membri a garantire le necessarie revisioni dei sistemi di informazione e dell'uso dei medesimi; invita gli Stati membri a istituire dispositivi che consentano ai titolari di dati di presentare denunce e richiedere le proprie informazioni personali e a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i sistemi di informazione; |
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48. |
ribadisce la necessità che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conduca operazioni multifunzionali per rispondere all'esigenza della presenza in mare di mezzi di ricerca e soccorso (come previsto dal regolamento (UE) n. 656/2014) nelle zone interessate; ricorda che le autorità nazionali di controllo delle frontiere devono anche fornire risorse adeguate per il suo funzionamento, in particolare per le operazioni di ricerca e di salvataggio; sottolinea che il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato da una guardia di frontiera addestrata o sotto la rigorosa sorveglianza di un'autorità competente; |
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49. |
prende atto del conferimento all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di un mandato più ampio, che può essere utilizzato per svolgere un ruolo nel sostenere gli Stati membri nelle operazioni coordinate di rimpatrio; |
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50. |
invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente la cooperazione di polizia transfrontaliera conducendo congiuntamente una valutazione della minaccia, un'analisi del rischio e il pattugliamento; chiede la piena attuazione del trattato di Prüm e della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, nonché l'adesione al modello europeo di scambio di informazioni e all'iniziativa svedese; invita gli Stati membri a migliorare le loro strutture di cooperazione e di contrasto nazionali nonché di condivisione delle informazioni e a migliorare la cooperazione pratica, in particolare con gli Stati membri limitrofi; |
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51. |
ricorda l'elevata priorità attribuita alla riforma del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) quale parte dell'approccio globale per affrontare le sfide che influiscono sulle politiche in materia di rifugiati, richiedenti asilo e migranti nonché l'agenda della Commissione sulla migrazione; osserva che il Parlamento europeo ha ripetutamente affermato che l'apertura di canali legali per i migranti e i rifugiati è il modo migliore per combattere il traffico e la tratta di esseri umani e, al tempo stesso, la cosiddetta migrazione irregolare; invita il Consiglio a seguire rapidamente il Parlamento nell'adozione di un mandato per i negoziati su ogni proposta in tal senso, in particolare riguardo al regolamento di Dublino; sottolinea che la nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo deve ancora essere approvata e sollecita il Consiglio a sbloccare con urgenza il fascicolo; |
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52. |
insiste sulla necessità di migliorare la sicurezza delle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione; invita pertanto la Commissione a proporre, come già avviene per i passaporti, norme per gli elementi di sicurezza e gli elementi biometrici incorporati nelle carte d'identità; |
o
o o
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53. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti nazionali nonché all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. |
(1) GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
(2) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(3) GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11.
(4) Wouter van Ballegooij, "The Cost of Non-Schengen: Civil Liberties, Justice and Home Affairs aspects", (Il costo del non Schengen: aspetti relativi alle libertà civili, alla giustizia e agli affari interni), Cost of Non-Europe Report (relazione sul costo della non Europa), Unità Valore aggiunto europeo, 2016, pag. 32.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/114 |
P8_TA(2018)0229
Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2016/2328(INI))
(2020/C 76/13)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 18, 19, 21, 79 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti gli articoli 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, |
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vista la Convenzione dell'ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), |
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vista la Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia per le vittime di crimini e abusi di potere, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, |
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viste la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), e le decisioni (UE) 2017/865 (1) e (UE) 2017/866 (2) del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relative alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, |
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vista la raccomandazione CM/Rec(2006)8, del 14 giugno 2006, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sull'assistenza alle vittime della criminalità, |
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vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5, del 31 marzo 2010, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, |
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vista la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2013 sul contrasto dei reati d'odio nell'UE e del 5 giugno 2014 sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile, |
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vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (4), |
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vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (5), |
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visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (6), |
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vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (7), |
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vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (8), |
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vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (9), |
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vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (10), |
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vista la risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (11), |
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vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (12), |
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vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (13), |
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visto lo studio dal titolo "How can the EU and the Member States better help victims of terrorism?" (In che modo gli Stati membri possono sostenere più efficacemente le vittime del terrorismo?), pubblicato dal suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali nel settembre 2017, |
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vista l'indagine condotta dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Seconda indagine sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea", pubblicata nel dicembre 2017, |
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visto lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Child-friendly justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States" (Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minori coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE) pubblicato nel febbraio 2017, |
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vista la relazione sui diritti fondamentali 2017 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, pubblicata nel maggio 2017, |
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vista la relazione sui diritti fondamentali 2016 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, pubblicata nel maggio 2016, |
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visto lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Vittime di reato nell'Unione europea: portata e natura dell'assistenza alle vittime", pubblicato nel gennaio 2015, |
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visto lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union" (Sfruttamento grave dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi entrano"), pubblicato nel giugno 2015, |
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vista la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dal titolo "La violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea", pubblicata nel marzo 2014, |
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vista la relazione sul progetto IVOR dal titolo "Implementing Victim-oriented reforms of the criminal justice system in the EU" (Attuare riforme del sistema di giustizia penale nell'UE orientate alle vittime), pubblicata il 6 maggio 2016, |
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vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dal titolo "An analysis of the Victims' Rights Directive from a gender perspective" (Un'analisi della direttiva sui diritti delle vittime da una prospettiva di genere), |
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visti i princìpi di Yogyakarta + 10, del 10 novembre 2017, dal titolo "Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics " (Princìpi e obblighi degli Stati relativamente all'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (14), |
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vista la valutazione dell'applicazione a livello europeo della direttiva 2012/29/UE, a cura dei suoi servizi di ricerca, elaborata dall'Unità della valutazione ex post, |
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visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0168/2018), |
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A. |
considerando che la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ("direttiva sui diritti delle vittime") ambisce a porre la vittima di reato al centro del sistema di giustizia penale e punta a rafforzare i diritti delle vittime di reato affinché tutte le vittime possano contare sul medesimo livello di diritti, a prescindere dal luogo in cui si è consumato il reato, dalla cittadinanza o dallo status di residenza; |
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B. |
considerando che 23 Stati membri su 27 avevano recepito la direttiva sui diritti delle vittime nel proprio ordinamento nazionale al settembre 2017; che la Commissione ha avviato 16 procedimenti d'infrazione nei confronti degli Stati membri che nella pratica non risultano ancora pienamente conformi; che la direttiva ha consentito di stimolare un progresso per quanto riguarda la gestione dei rapporti con le vittime di reato in un altro Stato membro; che si riscontrano tuttora lacune nei casi transfrontalieri; |
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C. |
considerando che a livello europeo esistono norme e strumenti unificati tesi a migliorare le vite dei cittadini dell'UE, ma che le vittime di reati sono ancora trattate in maniera diversa da paese a paese; |
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D. |
considerando che, nonostante i numerosi cambiamenti introdotti negli Stati membri, in molti casi le vittime sono ancora poco consapevoli dei loro diritti, il che svigorisce l'efficacia sul campo della direttiva sui diritti delle vittime, segnatamente per quanto riguarda l'obbligo relativo all'accessibilità delle informazioni; |
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E. |
considerando che, tralasciando l'assistenza legale, i gruppi di sostegno alle vittime ripartiscono le esigenze di queste ultime in quattro categorie: il diritto alla giustizia, alla dignità, alla verità e alla memoria, di cui l'ultimo esige il rifiuto incondizionato del terrorismo; |
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F. |
considerando che alcuni Stati membri mostrano lacune nei servizi di sostegno alle vittime e nel coordinamento degli stessi a livello locale, regionale e internazionale, il che complica l'accesso delle vittime ai servizi di sostegno esistenti; |
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G. |
considerando che le case di accoglienza e i centri per le donne, insieme alle linee telefoniche dirette loro dedicate, sono essenziali per sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli; che in Europa le case di accoglienza e i centri per le donne sono numericamente insufficienti; che è necessario predisporre con urgenza più sistemazioni di questo tipo in quanto garantiscono sicurezza, alloggio, consulenza e sostegno alle donne sopravvissute alla violenza domestica e ai loro figli; che la mancanza di case di accoglienza per le donne può costituire un rischio per la loro vita; |
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H. |
considerando che nei casi in cui si verifica un attentato terroristico in uno Stato membro e la vittima è residente in un altro Stato membro, è opportuno che i due Stati membri cooperino strettamente al fine di semplificare l'assistenza alla vittima; |
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I. |
considerando che un'efficace azione di tutela da parte degli enti del governo e delle istituzioni nazionali nei confronti delle vittime suscita una reazione di sostegno e fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni stesse, rafforzandone positivamente la reputazione; |
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J. |
considerando che sono molteplici gli operatori sanitari che possono potenzialmente entrare in contatto con le vittime, specialmente le vittime di violenze di genere, e che spesso essi sono contattati per primi dalla vittima per denunciare un reato; che i dati confermano che gli operatori sanitari, come medici e altri operatori del settore, ricevono una scarsa formazione su come rispondere efficacemente alla violenza di genere; |
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K. |
considerando che le donne vittime di violenza di genere hanno sempre bisogno di assistenza e protezione speciali, in ragione della loro particolare vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta; |
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L. |
considerando che il tasso di denuncia degli episodi o dei responsabili di violenze nell'UE rimane decisamente basso, in particolare nei casi che coinvolgono minoranze, migranti, persone il cui status di residenza è precario o dipende da quello del coniuge, persone LGBTI, atti di antisemitismo, abusi sessuali sui minori, violenze domestiche e di genere, nonché vittime della tratta di esseri umani e del lavoro forzato; che circa due terzi delle donne vittime di violenza di genere non sporgono denuncia dinanzi a un'autorità per imbarazzo, paura di ritorsioni e stigmatizzazione sociale; |
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M. |
considerando che i reati d'odio perpetrati contro le persone LGBTI rappresentano una realtà che interessa l'intera Unione europea; che il tasso di denuncia di detti reati è decisamente basso e, pertanto, i diritti delle vittime non sono rispettati; |
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N. |
considerando che lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims' rights" (Rendere visibili i reati generati dall'odio nell'Unione europea: riconoscere i diritti delle vittime) indica che la condizione di migrante aumenta il rischio di diventare vittima di reati penali, indipendentemente dagli altri fattori di rischio noti; |
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O. |
considerando che i reati generati all'odio razziale perpetrati contro i migranti e i richiedenti asilo sono aumentati in tutti gli Stati membri; che solo un numero molto esiguo dei responsabili di detti reati è assicurato alla giustizia; |
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P. |
considerando che, sebbene in conformità dell'articolo 1 della direttiva tutte le vittime di reato godano di pari diritti senza discriminazione alcuna, di fatto la maggior parte degli Stati membri non si è dotata di politiche o procedure tese a garantire che le vittime sprovviste di documenti regolari possano denunciare in sicurezza situazioni di sfruttamento dei lavoratori, violenza di genere e altre forme di abusi senza rischiare di incorrere in pene connesse al loro status di migranti; che ciò colpisce in maniera sproporzionata le donne e le ragazze, che sono anche più esposte alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento sessuale; che l'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Seconda indagine sulle minoranze e le discriminazioni nell'Unione europea" indica che solo un intervistato su otto ha denunciato il più recente episodio di discriminazione di cui è stato vittima in ragione della propria origine etnica o della condizione di migrante; |
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Q. |
considerando che l'articolo 1 della direttiva prevede che i diritti sanciti dalla stessa si applichino alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status di residenza; |
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R. |
considerando che la campagna #MeToo ha messo in luce il fatto che il sistema giudiziario non garantisce giustizia e tutela sufficienti a donne, ragazze e bambine e che le vittime di violenza di genere non ricevono il sostegno necessario; |
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S. |
considerando che la ratifica e la piena attuazione della Convenzione di Istanbul garantiscono un quadro giuridico europeo coerente per prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e per proteggere le vittime; che la definizione di violenza di genere dovrebbe essere basata sulla Convenzione di Istanbul, riconoscendo anche la natura strutturale della violenza nei confronti delle donne e le altre forme di violenza di genere nonché il nesso con la mancanza di parità tra donne e uomini, che resta prevalente nella società; che la violenza nelle relazioni strette deve essere considerata da una prospettiva di genere, poiché colpisce in maniera sproporzionata le donne; |
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T. |
considerando che le donne sono più esposte allo stalking, una forma comune di violenza basata sul genere, e che lo stalking come reato specifico non è stato preso in considerazione nei codici penali di sette Stati membri; |
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U. |
considerando che è necessario prestare particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione dei figli delle donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica; |
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V. |
considerando che spesso le vittime non ricevono informazioni adeguate sui processi e sui loro esiti; che troppo spesso le vittime sono informate inaspettatamente della scarcerazione dell'autore del reato attraverso i media o altri fattori esterni anziché dalle autorità competenti; |
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W. |
considerando che le vittime e i loro familiari non ricevono informazioni sufficienti in merito ai loro diritti laddove il reato abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la vittima; che il concetto di "vittima" è eterogeneo negli Stati membri; che l'ambito di applicazione della legislazione nazionale varia di conseguenza (talvolta ad esempio si estende ai familiari); |
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X. |
considerando che numeri verdi di assistenza facilmente accessibili e largamente pubblicizzati sono per molte donne il primo passo per ricevere l'aiuto e il sostegno di cui hanno bisogno quando sono vittime di violenza nelle relazioni strette; |
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Y. |
considerando che solo il 27 % degli europei conosce il numero unico di emergenza europeo 112; che non tutte le persone vi hanno accesso; |
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Z. |
considerando che, in un numero considerevole di casi, la vittima è il testimone principale nel processo e deve essere protetta da eventuali ritorsioni o minacce da parte dell'autore del reato, anche impedendo la vittimizzazione reiterata o secondaria; che la deposizione dei testimoni è cruciale per il corretto funzionamento del sistema di giustizia penale e la fiducia in esso, inoltre è essenziale per un'efficace indagine e azione penale nei confronti della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici, il che potrebbe condurre al loro smantellamento; che gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per proteggere efficacemente i testimoni e per intensificare lo scambio di migliori pratiche e la cooperazione internazionale in questo settore; |
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AA. |
considerando che sono state segnalate lacune nell'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime, in particolare per quanto riguarda:
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AB. |
considerando che vittime di reato riferiscono regolarmente che lo stesso sottoporsi al procedimento di giustizia è di per sé una forma di vittimizzazione - una vittimizzazione secondaria o ri-vittimizzazione; che tra i fattori che incidono sul modo in cui le vittime vivono il sistema vi sono il modo in cui vengono trattate durante il procedimento e la portata del controllo e l'accesso partecipativo loro conferito; |
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AC. |
considerando che le vittime del terrorismo hanno subito attacchi che sono destinati, in ultima analisi, a danneggiare la società o un gruppo più vasto che esse rappresentano; che hanno pertanto bisogno di un'attenzione, un sostegno e un riconoscimento sociale speciali, a causa della particolare natura del reato commesso nei loro confronti. |
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AD. |
considerando che alcuni diritti delle vittime degli attentati terroristici di Bruxelles del 2016, ad esempio il diritto all'assistenza finanziaria e al risarcimento, non sono stati adeguatamente attuati o concessi conformemente a quanto previsto dalla direttiva sui diritti delle vittime; |
Valutazione dell'attuazione della direttiva
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1. |
critica il fatto che la Commissione non abbia presentato al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva sui diritti delle vittime entro novembre del 2017 a norma di quanto disposto dall'articolo 29 della direttiva; invita gli Stati membri a collaborare e a inviare alla Commissione tutti i dati e le statistiche pertinenti, così da agevolare la sua valutazione dell'attuazione della direttiva; |
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2. |
critica il fatto che, al settembre 2017, due anni dopo la scadenza del termine per il recepimento, solo 23 Stati membri su 27 abbiano recepito ufficialmente la direttiva sui diritti delle vittime, e che tra questi, alcuni siano solo parzialmente conformi e solo su alcune disposizioni; |
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3. |
rileva la riuscita attuazione da parte di alcuni Stati membri di talune disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime, segnatamente:
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4. |
deplora, tuttavia, le rimanenti e importanti lacune osservabili nel recepimento e nell'attuazione della direttiva in molti Stati membri, in particolare per quanto riguarda:
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5. |
sottolinea che è indispensabile intrattenere correttamente il primo contatto con la vittima, specie in caso di vittime di violenza di genere; osserva tuttavia che alcune delle vittime più vulnerabili, quali i minori e le persone prive di istruzione, le vittime disabili o anziane e (per motivi linguistici) i migranti e le vittime della tratta di esseri umani, possono avere difficoltà a comprendere le informazioni che sono loro comunicate e, di conseguenza, in tali casi, non vi è pieno esercizio del loro diritto all'informazione sancito all'articolo 4 della direttiva; ritiene, pertanto, che sarebbe necessaria la presenza di una persona qualificata per l'assistenza alle vittime; osserva che l'articolo 4 è uno dei punti di forza della direttiva, in quanto aiuta le vittime a esercitare il loro diritto al sostegno e alla tutela disponibili secondo quanto previsto dalla direttiva; |
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6. |
invita gli Stati membri a promuovere l'accesso facile alla giustizia e un'adeguata assistenza legale gratuita, in quanto ciò contribuisce enormemente a rompere il silenzio e ad aumentare il senso di fiducia della vittima nel sistema di giustizia penale, riduce la possibilità di impunità e consente alla vittima di avviare il processo di recupero psicologico; |
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7. |
invita tutti gli Stati membri ad applicare efficacemente il diritto all'informazione, sancito dall'articolo 4 della direttiva sui diritti delle vittime, per tutte le vittime e potenziali vittime; sottolinea la necessità di migliorare i meccanismi di informazione all'interno degli Stati membri, affinché le vittime non solo siano al corrente dei loro diritti, ma sappiano anche a chi rivolgersi per esercitarli; evidenzia che i professionisti incaricati della prima assistenza alle vittime dovrebbero essere il punto di contatto per le informazioni sui loro diritti e sui i programmi approntati per affrontare le situazioni che conducono alla vittimizzazione; sottolinea che la mancata fornitura di informazioni alla vittima prima, durante e dopo i procedimenti penali non consente alla stessa di godere appieno dei suoi diritti, si traduce in un'insoddisfazione rispetto al sistema giudiziario e non la incoraggia a partecipare attivamente ai procedimenti penali; |
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8. |
deplora il fatto che troppi Stati membri non abbiano attuato nel loro ordinamento le valutazioni individuali delle vittime, causando inefficienze per quanto riguarda gli obiettivi di riconoscere e identificare le loro specifiche esigenze, trattare le vittime con rispetto e dignità e, di conseguenza, tutelarle in funzione delle loro esigenze specifiche; |
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9. |
sottolinea che il mancato recepimento della direttiva nel diritto nazionale di taluni Stati membri comporta che i cittadini di tali Stati membri saranno discriminati quando si tratterà di difendere i loro diritti come cittadini europei; |
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10. |
deplora il fatto che la direttiva sui diritti delle vittime limiti l'esercizio del diritto della vittima al gratuito patrocinio a causa delle disposizioni che obbligano gli Stati membri a fornire il gratuito patrocinio solo quando la vittima è parte del procedimento penale e di quelle che stabiliscono che le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al gratuito patrocinio sono stabilite dal diritto nazionale; sottolinea che tali restrizioni possono essere particolarmente onerose per le vittime di violenza di genere che non sporgono denuncia e i cui casi non saranno mai trattati nell'ambito del sistema di giustizia penale; |
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11. |
constata che altri strumenti che affrontano analoghe integrazioni successive dei diritti delle vittime complicano la coerenza con la direttiva sui diritti delle vittime; |
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12. |
ricorda che anche i cittadini di paesi terzi e i cittadini dell'UE che sono rimasti vittime di reati in un altro Stato membro possono godere dei diritti, del sostegno e della protezione offerti da tale direttiva indipendentemente dal loro status in materia di soggiorno, e che le vittime di reati perpetrati in uno Stato membro diverso da quello in cui soggiornano possono sporgere denuncia alle autorità competenti dello Stato membro di soggiorno; osserva tuttavia che tale diritto è spesso inficiato dall'incertezza delle disposizioni degli Stati membri in materia di extraterritorialità; invita gli Stati membri a garantire che lo status in materia di soggiorno non sia per le vittime un criterio per beneficiare pienamente dei loro diritti, e a chiarire le loro disposizioni nazionali in materia di extraterritorialità; invita gli Stati membri a garantire per le vittime di reato non residenti l'accesso ai servizi di sostegno e alle informazioni concernenti i loro diritti, e ad adottare misure specifiche incentrate in particolare sui diritti di tutte le vittime al risarcimento e nell'ambito del procedimento penale; invita, a tal fine, gli Stati membri ad adottare misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime l'effettivo accesso a tali informazioni e servizi; |
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13. |
ricorda agli Stati membri che anche le vittime in una situazione di soggiorno irregolare dovrebbero avere accesso ai diritti e ai servizi, compresi l'alloggio e gli altri servizi specialistici a norma della direttiva, come la protezione giuridica e il sostegno psicosociale e finanziario da parte degli Stati membri, senza il timore di essere espulse; invita gli Stati membri a mettere in atto misure per garantire che tali diritti e servizi siano messi a disposizione senza discriminazioni; accoglie con favore le misure adottate da alcuni Stati membri intese a concedere alle vittime prive di documenti un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per tutta la durata del procedimento penale, il che potrebbe incoraggiare le vittime a segnalare i reati e a contrastare il clima di impunità; incoraggia gli Stati membri ad emanare norme necessarie a prevedere, per le vittime il cui status in materia di soggiorno sia dipendente da quello del coniuge, la possibilità di uscire da situazioni di abuso ottenendo un titolo di soggiorno autonomo; esorta la Commissione a incoraggiare e ad agevolare lo scambio e la valutazione delle buone pratiche esistenti tra gli Stati membri, integrando i punti di vista delle vittime e della società civile; |
Raccomandazioni
Valutazione individuale
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14. |
ricorda che uno degli obiettivi più importanti della direttiva sui diritti delle vittime è quello di migliorare la posizione delle vittime di reato in tutta l'UE e di porre la vittima al centro del sistema di giustizia penale; |
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15. |
invita gli Stati membri a rafforzare i diritti delle vittime dei reati d'odio, compresi quelli contro le persone LGBTI o motivati dal razzismo; |
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16. |
sottolinea il fatto che le valutazioni individuali sono fondamentali per consentire a tutte le vittime di essere informate sui loro diritti e sul diritto di adottare decisioni nei procedimenti in cui sono coinvolte e, nel caso di un minore, sul diritto di accedere alle specifiche garanzie procedurali applicabili ai minori sin dalle primissime fasi del procedimento giudiziario; invita gli Stati membri ad attuare correttamente nella loro legislazione la valutazione individuale e tempestiva delle vittime, anche durante il loro contatto iniziale con un'autorità competente, se necessario, quale fase procedurale essenziale per riconoscere e identificare le esigenze specifiche di una vittima e garantirle successivamente una tutela specifica in funzione di dette esigenze, impedendo la vittimizzazione secondaria e reiterata, l'intimidazione e le ritorsioni; sottolinea che è necessario rivedere periodicamente le valutazioni individuali per determinare le esigenze di assistenza continua e che occorre offrire alle vittime un esame di monitoraggio entro un periodo di tempo adeguato dalla data in cui ha avuto luogo il reato, basandosi sulle conoscenze esistenti in materia di reazioni ai traumi; ricorda che le valutazioni individuali sono particolarmente necessarie per le vittime della tratta di esseri umani e per i minori vittime di abusi sessuali, date le ripercussioni sociali, fisiche e psicologiche di tali reati; ricorda che tutte le valutazioni individuali dovrebbero essere attente alla dimensione di genere, dato che le donne e le persone LGBTQI vittime di violenza di genere richiedono un'attenzione e una protezione speciali in ragione del rischio elevato di vittimizzazione ripetuta e che, pertanto, è opportuno garantire misure specifiche e un'assistenza specialistica; |
Servizi di sostegno alle vittime
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17. |
deplora le difficoltà che le vittime incontrano nell'accedere ai servizi di assistenza; deplora il fatto che alcuni Stati membri non si siano ancora dotati di servizi di assistenza alle vittime; sottolinea che i servizi di assistenza alle vittime e i diritti dovrebbero essere concessi a tutte le vittime in tutta l'UE e dovrebbero essere accessibili anche a una persona che non abbia ancora dimostrato di essere vittima di un reato o comunque già prima dello svolgimento di qualunque procedimento o atto ufficiale; invita gli Stati membri a prevedere centri di accoglienza per le donne e centri di assistenza per le donne vittime di ogni tipo di violenza di genere, migliorandone l'accessibilità e aumentandone il numero, e a garantire che alle donne sopravvissute alla violenza non sia mai rifiutato un posto; ribadisce che è necessario ampliare i servizi per rispondere in maniera più adeguata alle necessità di tutte le donne, in particolare delle donne diversamente abili e delle donne migranti, comprese le donne migranti prive di documenti; sottolinea che tali servizi dovrebbero anche comprendere un sostegno specialistico non residenziale, tra cui l'offerta di informazioni e consulenza, l'accompagnamento alle udienze e servizi di prossimità; ritiene che i centri di accoglienza per le donne dovrebbero aiutare tutte le donne vittime di violenza nelle relazioni strette ed essere disponibili gratuitamente per le donne e i loro figli, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che le donne possano sentirsi al sicuro e siano in grado di segnalare le violenze di genere; |
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18. |
invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla valutazione individuale di minori e minori vittime di ogni forma di reato, in particolare per quanto concerne la tratta di esseri umani, compresi lo sfruttamento sessuale, la violenza di genere e gli abusi e lo sfruttamento a scopo sessuale; ricorda che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva, si considera che le vittime minorenni abbiano sempre necessità di protezione specifiche in ragione della loro vulnerabilità; sottolinea che è necessario trattare i minori e le giovani vittime in maniera tale da tenere adeguatamente conto della loro vulnerabilità; |
Formazione
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19. |
sottolinea che garantire ulteriori programmi di formazione a livello dell'UE è fondamentale per armonizzare e standardizzare le procedure in tutti gli Stati membri e per garantire la parità di trattamento dei cittadini europei; |
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20. |
invita gli Stati membri a prevedere una formazione specifica per le persone incaricate di assistere le vittime di atti terroristici e a fornire le risorse necessarie a tal fine; |
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21. |
invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre programmi di formazione e orientamenti sensibili alla dimensione di genere per tutti i professionisti in contatto con le vittime di reati, tra cui operatori del diritto, agenti di polizia, pubblici ministeri, giudici, operatori sanitari, operatori sociali e organizzazioni della società civile; incoraggia gli Stati membri a utilizzare in maniera adeguata i finanziamenti dell'UE per tali finalità formative; invita gli Stati membri a garantire specificamente il rispetto di tutti gli obblighi relativi alla formazione degli agenti di polizia, affinché possano effettuare valutazioni individuali più efficaci e tempestive non appena viene commesso un reato; invita gli Stati membri a impedire l'ulteriore vittimizzazione o la vittimizzazione secondaria subite dalle vittime di reato, a fornire alle vittime informazioni circa i loro diritti e i servizi di cui possono avvalersi e a rafforzare la loro posizione quale mezzo per ridurre lo stress post-traumatico; sottolinea che tale formazione dovrebbe essere inserita anche nei programmi di istruzione, con la collaborazione della società civile e delle ONG, e che dovrebbe essere disponibile una formazione obbligatoria e una specifica, su base regolare, per tutti i professionisti coinvolti nella gestione dei rapporti con le vittime di reato, al fine di sviluppare una mentalità adeguata alle specificità e alle necessità di ogni tipologia di vittima, aiutare i professionisti a prevenire la violenza e fornire un'assistenza adeguata ai gruppi vulnerabili, tra cui i minori, le donne vittime di violenza di genere, le vittime della tratta di esseri umani, le persone LGBTI e le persone con disabilità; evidenzia che la formazione individuale è fondamentale per l'efficace attuazione degli obiettivi della direttiva; ritiene che detta formazione dovrebbe includere orientamenti su come garantire il rispetto del diritto della vittima a essere tutelata dalla coercizione, dall'abuso e dalla violenza e del diritto al rispetto dell'integrità fisica e mentale; ritiene, inoltre, che tutte le sessioni di formazione dovrebbero sottolineare il principio di non discriminazione - un elemento fondamentale della direttiva; |
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22. |
ricorda che i minori vittime di reato sono particolarmente vulnerabili e che è opportuno dedicare particolare attenzione alla formazione dei professionisti in contatto con le vittime di reati sui minori, soprattutto nei casi di abusi sessuali e sfruttamento sessuale, tenendo conto delle necessità associate alle diverse fasce d'età; sottolinea che tali professionisti dovrebbero comunicare con modalità a misura di minore; |
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23. |
incoraggia la Commissione a dotare di contenuto pratico la giornata internazionale delle vittime del terrorismo organizzando, almeno ogni due anni, un incontro internazionale specificamente destinato allo scambio di esperienze e buone pratiche tra autorità locali, regionali e nazionali degli Stati membri e all'ascolto delle testimonianze delle vittime; ritiene che ciò possa contribuire a un recepimento rapido, uniforme ed esaustivo della direttiva, all'identificazione precoce dei problemi di applicazione comuni e a un processo di valutazione costante della sua capacità di migliorare l'assistenza, aggiungendo una dimensione operativa alle manifestazioni di solidarietà e sostegno istituzionale e sociale alle vittime; |
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24. |
sottolinea il fatto che gli operatori sanitari sono fondamentali per individuare le vittime di violenza domestica, dal momento che la violenza nei confronti delle donne nelle relazioni strette si ripercuote sulla loro salute sia fisica che mentale nel lungo termine; invita gli Stati membri a garantire che le informazioni riguardanti i servizi di assistenza alle vittime e i diritti delle vittime siano accessibile agli operatori sanitari, e a fornire una formazione mirata per un'ampia gamma di operatori sanitari, tra cui medici generici, medici specializzati in assistenza di emergenza, infermieri, assistenti medici, operatori sociali in ambito clinico e personale di accoglienza, al fine di fornire una risposta efficace per le vittime, in particolare nei casi di violenza di genere, consentendo in questo modo agli operatori sanitari di individuare i casi di potenziale abuso incoraggiando le donne vittime a contattare un'autorità competente; |
Dimensione transfrontaliera
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25. |
invita gli Stati membri ad assicurare il patrocinio e un aiuto finanziario ai famigliari delle vittime di reati gravi, ad esempio in caso di morte o ferimento grave della vittima, commessi in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, in particolare nel caso in cui la famiglia non abbia le risorse economiche per recarsi nello Stato membro in questione per partecipare al processo, pagare il sostegno psicologico o rimpatriare la vittima; |
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26. |
invita gli Stati membri a snellire le procedure e ad accelerare il procedimento per la trasmissione delle sentenze relative alla violenza di genere pronunciate in un paese, soprattutto nei casi di coppie internazionali, affinché le autorità dei paesi dei due coniugi possano rapidamente agire di conseguenza ed evitare che la custodia dei figli venga concessa a un padre accusato di violenza di genere in un altro paese; |
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27. |
chiede alla Commissione e al Consiglio di sviluppare ulteriormente i diritti delle vittime, in modo che l'UE possa svolgere un ruolo guida nella tutela dei diritti delle vittime; |
Diritti procedurali
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28. |
sottolinea l'importanza di fornire il gratuito patrocinio garantendo al contempo che l'onere burocratico gravante sulla vittima sia quanto più possibile ridotto; |
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29. |
invita in particolare gli Stati membri a predisporre una procedura riservata e anonima per la presentazione delle denunce, soprattutto in caso di abusi sessuali e abusi su disabili e minori, nell'ottica di monitorare e valutare il numero di denunce e garantire che le vittime prive di documenti possano sporgere denuncia senza il rischio di conseguenze legate all'immigrazione; |
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30. |
invita gli Stati membri a rafforzare le misure giuridiche concernenti le procedure penali, garantendo la protezione delle vittime minorenni per tutta la durata dei procedimenti penali, comprese le esigenze specifiche dei minori vittime di violenza di genere, in particolare nei casi in cui la madre del minore è stata assassinata dal partner, e a garantire che le vittime ricevano successivamente assistenza e un sostegno sociale e psicologico, onde evitare che le vittime minorenni siano esposte alla vittimizzazione secondaria; invita gli Stati membri a rafforzare le misure specifiche volte a migliorare il ruolo dei numeri verdi nazionali nell'ambito delle vittime minorenni, dal momento che le denunce volontarie da parte dei minori sono limitate; |
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31. |
invita gli Stati membri a tenere conto di casi rilevanti di violenza di genere, inclusa la violenza domestica, nel determinare l'affidamento e i diritti di visita, e ritiene che i diritti e le esigenze dei testimoni minori debbano essere anch'essi essere tenuti in considerazione quando vengono forniti servizi di protezione e di sostegno alle vittime; |
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32. |
ricorda agli Stati membri l'obbligo di fornire servizi di traduzione e di interpretazione gratuiti, rilevando che l'assenza di informazioni in altre lingue potrebbe costituire un ostacolo a un'efficace tutela delle vittime e una forma di discriminazione nei loro confronti; |
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33. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi attivamente e a cooperare intensamente in campagne di informazione volte a sensibilizzare i cittadini in merito ai diritti delle vittime, quali stabiliti dal diritto dell'UE, comprese le specifiche necessità delle vittime minorenni; sottolinea che queste campagne di sensibilizzazione dovrebbero essere organizzate nelle scuole, così da informare i ragazzi in merito ai loro diritti e fornire loro gli strumenti per identificare qualunque forma di reato di cui potrebbero essere vittime o testimoni; invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre campagne per incoraggiare le donne e le persone LGBTQI a riferire qualsiasi tipo di violenza di genere, affinché possano essere protette e ricevere il sostegno di cui hanno bisogno; |
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34. |
invita gli Stati membri a scambiare le pratiche migliori per un approccio orientato alle vittime, da parte degli agenti di polizia, nel loro lavoro quotidiano; |
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35. |
invita gli Stati membri ad impegnarsi attivamente, sia a livello regionale che nazionale, in campagne di prevenzione contro la violenza di genere e contro la rivittimizzazione nel sistema giudiziario e nei media, nonché a promuovere un cambiamento culturale in seno all'opinione pubblica, al fine di prevenire comportamenti o atteggiamenti di colpevolizzazione delle vittime, che possono tradursi in ulteriori traumi per le vittime di reati specifici, quali la violenza di genere o l'abuso sessuale; invita gli Stati membri a incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e i media a utilizzare al meglio le proprie potenzialità e a partecipare alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica; |
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36. |
invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi relative alla predisposizione di meccanismi tesi a incoraggiare le vittime a denunciare i reati subiti e ad agevolarle in tal senso; |
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37. |
invita gli Stati membri a prevedere, nel caso di attacchi causa di un elevato numero di vittime, misure specifiche per consentire a una quantità numerosa di vittime di partecipare al procedimento penale; |
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38. |
ricorda agli Stati membri che è opportuno dedicare particolare attenzione al rischio di intimidazioni e ritorsioni e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime, anche durante le udienze e le deposizioni, così da stabilire se e in che misure esse debbano beneficiare di misure di protezione durante il procedimento penale; |
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39. |
sottolinea l'importanza dell'obbligo di mantenere le vittime informate circa lo svolgimento del procedimento penale contro gli autori dei reati perpetrati nei loro confronti, in particolare allorché sono state pronunciate condanne a pene detentive o esse sono in corso; |
La prospettiva istituzionale
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40. |
invita la Commissione a onorare gli obblighi di informazione stabiliti nella direttiva; |
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41. |
sottolinea che è importante disporre di dati pertinenti, comparabili e disaggregati per tutti i reati, soprattutto nei casi di violenza nei confronti delle donne e di tratta degli esseri umani, così da garantire una migliore comprensione del problema, fare opera di sensibilizzazione nonché valutare e migliorare l'azione degli Stati membri finalizzata al sostegno delle vittime; |
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42. |
invita la Commissione ad ovviare alle carenze giudiziarie e pratiche riscontrate nell'attuazione della direttiva in questione per mezzo di una corretta interazione tra i vari strumenti dell'UE volti alla tutela delle vittime, come la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; invita tutti gli Stati membri e l'UE a ratificare e ad attuare pienamente la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (15), per prevenire e contrastare la violenza nei confronti di donne e ragazze, e ad applicare detti importanti strumenti in modo coerente onde permettere che in Europa le vittime esercitino pienamente i propri diritti; |
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43. |
invita la Commissione a includere valutazioni settoriali nella sua attività di monitoraggio e rendicontazione e a garantire un'applicazione uniforme della direttiva al fine di proteggere tutte le vittime, indipendentemente dai motivi della vittimizzazione o dalle loro caratteristiche specifiche, come la razza, il colore, la religione, il genere, l'identità di genere, l'espressione di genere, l'orientamento sessuale, le caratteristiche sessuali, la disabilità, lo status di migrante o qualunque altra condizione; |
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44. |
ricorda che i familiari delle vittime sono compresi nella definizione di "vittima" e chiede agli Stati membri di interpretare il termine "familiari", nonché altri termini chiave, come "particolarmente vulnerabile", in modo ampio, al fine di non restringere inutilmente l'elenco dei potenziali aventi diritto; |
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45. |
invita gli Stati membri a introdurre misure volte a garantire che le comunicazioni scritte e orali rispettino i criteri della semplicità del linguaggio, siano adattate ai minori e alle persone con disabilità e utilizzino una lingua che la vittima è in grado di comprendere, affinché le vittime possano essere tenute informate circa i loro diritti in modo adeguato e mirato prima, durante e dopo il procedimento penale; |
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46. |
invita gli Stati membri, nei casi in cui l'esercizio dei diritti sia vincolato al rispetto di termini temporali, a garantire che si tenga conto dei ritardi derivanti dalle difficoltà legate alla traduzione e all'interpretazione; |
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47. |
invita i sette Stati membri che non vi hanno ancora provveduto, trattandosi di una forma comune di violenza di genere che richiede misure di prevenzione specifiche, a legiferare al fine di definire lo stalking un reato penale, come previsto dall'articolo 34 della convenzione di Istanbul, sulla base delle pertinenti disposizioni di cui nella direttiva sui diritti delle vittime, sul diritto alla protezione della vita privata, il diritto alla protezione e, in particolare, il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato o, se del caso, con altri potenziali autori o complici; |
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48. |
chiede agli Stati membri di prevenire l'ulteriore vittimizzazione a causa delle umiliazioni e degli attacchi all'onore della vittima da parte degli strati della società vicini all'aggressore; ribadisce che tali atti costituiscono una vittimizzazione ulteriore e non dovrebbero essere tutelati dal diritto alla libertà di espressione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (16); |
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49. |
invita gli Stati membri a garantire che sia operativa una linea telefonica di emergenza o, preferibilmente, a includere tale servizio nei servizi del numero di emergenza europeo 112 per ottenere informazioni in seguito a un'attentato e che siano adottate le opportune disposizioni per fornire assistenza linguistica; chiede pertanto a tutti gli Stati membri di attuare immediatamente nella loro legislazione l'articolo 22 della direttiva sui diritti delle vittime; |
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50. |
invita gli Stati membri a garantire che, nel caso in cui la vittima di terrorismo non risieda nello Stato membro ove ha avuto luogo l'atto terroristico, lo Stato membro cooperi con lo Stato membro di residenza, al fine di facilitare l'assistenza alla vittima; |
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51. |
invita gli Stati membri a istituire un numero verde nazionale gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per le donne e le persone LGBTQI vittime di violenza di genere; |
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52. |
invita gli Stati membri a garantire assistenza alle vittime attraverso gli appositi servizi di assistenza, prima durante e dopo il procedimento penale, inclusi quelli di sostegno psicologico; sottolinea il ruolo importante della società civile nell'assistenza alle vittime; ritiene tuttavia che i governi non debbano fare affidamento soltanto sulle ONG per la fornitura dei principali servizi di assistenza alle vittime ("volontariato"); insiste sul fatto che gli Stati membri devono assicurare un aumento dei finanziamenti e delle risorse per le ONG attive nel campo dei diritti delle donne e delle vittime, e devono potenziare la capacità di mettere a punto meccanismi di sostegno alle vittime, che coinvolgano le autorità di contrasto, i servizi sanitari e sociali e la società civile; |
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53. |
invita gli Stati membri a fornire, nella pianificazione della risposta di emergenza, assistenza specializzata alle vittime del terrorismo per garantire la fornitura di servizi di assistenza adeguati sia immediatamente dopo un attentato, sia nel lungo termine; |
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54. |
invita gli Stati membri a stabilire misure specifiche per garantire la fornitura di informazioni alle vittime non residenti nel territorio dello Stato membro in cui l'attentato terroristico ha avuto luogo; ritiene che tali misure debbano concentrarsi in particolare sui diritti delle vittime non residenti nei procedimenti penali e sul risarcimento; |
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55. |
invita gli Stati membri a combattere sempre l'impunità e ad assicurare i responsabili alla giustizia, così che le vittime si sentano protette; invita inoltre tutti gli Stati membri a lavorare con un approccio transettoriale per identificare ed eliminare i fattori sistemici che contribuiscono alla vittimizzazione ripetuta delle persone in situazioni di vulnerabilità e/o che affrontano livelli elevati di discriminazione, poiché non farlo potrebbe essere fonte di grave nocumento al processo di recupero psicologico della vittima; |
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56. |
invita gli Stati membri a istituire i meccanismi giuridici intesi a qualificare come reato l'esaltazione di uno specifico atto di terrorismo nel caso in cui esso umili le vittime e causi una vittimizzazione secondaria danneggiando la dignità e il recupero delle vittime; |
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57. |
ritiene che le vittime del terrorismo debbano avere un ruolo centrale nella società europea in quanto simbolo della difesa del pluralismo democratico; chiede a tal fine di organizzare congressi e commemorazioni e di predisporre materiali audiovisivi intesi a sensibilizzare i cittadini dell'Unione, nonché di istituire un registro delle vittime europee, per uso amministrativo; |
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58. |
invita gli Stati membri a garantire una tutela più solida delle vittime di violenza di genere, compresa la violenza sessuale, così da migliorare l'accesso alla giustizia nonché l'efficienza dei procedimenti penali; |
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59. |
ricorda la specificità delle vittime di attentati terroristici, che rientrano in una particolare tipologia di vittime e hanno necessità specifiche; chiede alla Commissione di elaborare una direttiva specifica sulla protezione delle vittime del terrorismo; |
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60. |
chiede agli Stati membri di garantire che servizi di assistenza, quali il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza, l'accesso alle cure mediche necessarie, compresi i servizi di salute sessuale e riproduttiva, siano forniti nel quadro del sostegno mirato rivolto alle vittime con esigenze specifiche, come i minori, le donne vittime di violenza di genere, le vittime della tratta di esseri umani, le persone LGBTI e le persone con disabilità; |
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61. |
invita gli Stati membri ad istituire adeguati meccanismi di controllo della qualità, per valutare se siano rispettati gli obblighi relativi all'esistenza di norme sensibili alla dimensione di genere e a misura di donna e di bambino per quanto riguarda le misure adottate dai sevizi di assistenza alle vittime per incoraggiare la segnalazione di reati e proteggere le vittime in modo efficace; |
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62. |
chiede agli Stati membri di aiutare le vittime ad affrontare le questioni legali, finanziarie e pratiche nonché il rischio di un'ulteriore vittimizzazione; |
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63. |
invita la Commissione a mettere in risalto il potenziale utilizzo del progetto finanziato dall'UE "Infovictims", quale strumento per informare e coinvolgere le vittime circa i processi penali attraverso diversi metodi di comunicazione, come opuscoli e manifesti; ritiene che tale progetto rafforzi la condivisione delle buone pratiche relative all'informazione destinata alle vittime di reato; |
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64. |
invita gli Stati membri a istituire meccanismi coordinati per raccogliere informazioni sulle vittime di attentati terroristici che hanno luogo nel loro territorio e, attraverso la creazione e lo sviluppo di uno sportello unico, a fornire alle vittime un portale web e un numero telefonico d'emergenza o altri mezzi di comunicazione, come la posta elettronica o i messaggi multimediali, strumenti questi che danno accesso a informazioni sicure, personalizzate, specifiche e pertinenti, conformemente alle esigenze dell'utente, con servizi di sostegno riservati, gratuiti e facilmente accessibili; sottolinea che tali servizi di sostegno devono essere in grado di fornire assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo, in linea con le loro esigenze specifiche, tra cui il sostegno emotivo e psicologico, consigli e informazioni su qualsiasi questione giuridica, pratica o finanziaria, devono essere in grado di assistere le vittime, in collegamento con i diversi servizi amministrativi e, se del caso, rappresentarle all'indomani dell'attentato e nell'ambito di eventuali procedimenti penali, nonché assisterle nelle procedure relative alle richieste di indennizzo a livello nazionale; |
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65. |
invita gli Stati membri ad adottare misure appropriate per prevedere, per quanto possibile, attacchi alla vita privata delle vittime e dei loro familiari, in particolare per quanto riguarda le attività investigative e durante i procedimenti giudiziari; |
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66. |
invita la Commissione a trasformare l'attuale portale europeo della giustizia elettronica (eJustice) in una piattaforma di più facile utilizzo, che fornisca alle vittime informazioni concise e facili da capire, circa i loro diritti e le procedure che devono seguire; |
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67. |
invita gli Stati membri a coinvolgere, nel pieno rispetto della libertà di espressione, i media e i giornalisti affinché adottino misure di autoregolamentazione a seguito di un attacco terroristico, al fine di garantire la protezione della vita privata delle vittime e dei loro familiari, e inoltre riconoscano il valore della cooperazione con i servizi specializzati nell'assistenza alle vittime e nell'aiutarle a gestire l'attenzione mediatica che ricevono; |
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68. |
invita gli Stati membri a istituire meccanismi di coordinamento per garantire, nel periodo immediatamente successivo al reato, un passaggio efficace dall'assistenza immediata alle vittime, sensibile alla dimensione di genere, all'assistenza di cui necessitano nel lungo periodo; ricorda la necessità di includere in tutte le fasi di pianificazione, decisione ed esecuzione, le autorità locali e regionali che forniscono la maggior parte dei servizi di assistenza alle vittime; sottolinea che tali meccanismi dovrebbero, in particolare, garantire che le vittime siano affidate a servizi di lungo periodo, con diverse organizzazioni che forniscono sostegno durante le varie fasi; reputa che questi meccanismi dovrebbero anche avere una funzionalità transfrontaliera per poter prestare servizi di assistenza alle vittime e garantire il loro diritto a essere informate, assistite e risarcite nel luogo di residenza, quando il reato è avvenuto in uno Stato membro diverso da quello in cui esse risiedono; |
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69. |
invita gli Stati membri, nel caso di un attacco terroristico, a istituire un centro di coordinamento per riunire le organizzazioni e gli esperti con le necessarie competenze affinché forniscano informazioni, sostegno e servizi pratici alle vittime e ai loro familiari e parenti; sottolinea che questi servizi dovrebbero essere riservati, gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo, e comprendere, in particolare:
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70. |
lamenta che, rispetto alla convenzione di Istanbul, l'ambito di applicazione della direttiva sui diritti delle vittime sia più limitato per quanto riguarda la tutela delle vittime di violenza di genere (comprese le persone che hanno subito la mutilazione genitale femminile); accoglie tuttavia con favore il più rigoroso meccanismo di responsabilità, introdotto dalla direttiva, e sottolinea che i due strumenti dovrebbero essere promossi congiuntamente onde massimizzare la protezione offerta alle vittime di violenza di genere; |
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71. |
esorta gli Stati membri a fornire adeguati materiali informativi e assistenza legale gratuita alle vittime del terrorismo che sono anche parti di un procedimento penale, affinché possano ottenere una decisione relativa al risarcimento; |
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72. |
invita la Commissione a proporre la creazione di un fondo europeo di assistenza alle vittime del terrorismo; |
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73. |
chiede agli Stati membri di creare:
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74. |
invita gli Stati membri a istituire una rete nazionale di servizi di assistenza alle vittime, al fine di migliorare la cooperazione tra queste organizzazioni, e a creare gruppi di lavoro per condividere le buone pratiche, sviluppare attività di formazione e migliorare la comunicazione tra le autorità e le vittime di reato; |
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75. |
invita la Commissione ad avviare un dialogo con gli Stati membri al fine di ridurre le evidenti disparità (17) riguardo agli indennizzi pecuniari concessi da ogni Stato alle vittime di attentati terroristici; |
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76. |
sottolinea che è essenziale che gli Stati membri rispondano alle vittime di reato in modo rispettoso, sensibile e professionale onde incoraggiarle a denunciare alle forze dell'ordine o al personale medico; |
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77. |
esorta gli Stati membri a garantire che la linea telefonica di emergenza 112 sia pienamente accessibile alle persone con disabilità e che si diffonda la conoscenza di tale numero mediante l'avvio di campagne di sensibilizzazione; |
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78. |
ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare quanto prima una strategia europea per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza di genere, compreso un atto legislativo vincolante per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella repressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere; ribadisce il suo invito al Consiglio di attivare la clausola passerella mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE; |
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79. |
invita gli Stati membri a istituire meccanismi per ottenere un risarcimento adeguato da parte degli autori di reati; |
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80. |
invita gli Stati membri ad attuare in modo efficiente, con risorse economiche e finanziarie appropriate e in piena collaborazione con la Commissione e gli altri attori pertinenti, società civile compresa, tutte le disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime; |
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81. |
invita la Commissione a inserire la priorità di salvaguardare la sicurezza personale e la protezione di tutti gli individui dalla violenza di genere e interpersonale nell'agenda europea sulla sicurezza; |
o
o o
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82. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11.
(2) GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13.
(3) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.
(4) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(5) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(6) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
(7) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(8) GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
(9) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(10) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(11) Testi approvati, P8_TA(2017)0501.
(12) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.
(13) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15.
(14) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
(15) Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo, del 12 settembre 2017, concernente la conclusione della convenzione di Istanbul.
(16) Sentenza del 16 luglio 2009, Féret c/Belgio, C-573.
(17) Gli indennizzi pecuniari nazionali vanno da 1 EUR simbolico, in alcuni Stati membri, fino a 250 000 EUR e oltre, in altri.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/128 |
P8_TA(2018)0230
Relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune (2017/2070(INI))
(2020/C 76/14)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile", |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti (1), |
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vista la relazione della Commissione, del 13 settembre 2017, sull'attuazione della strategia commerciale "Commercio per tutti" (COM(2017)0491), |
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vista la relazione della Commissione, del 9 novembre 2017, sull'attuazione degli accordi di libero scambio, 1o gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, (COM(2017)0654), |
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vista la risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), |
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visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 13 settembre 2017 dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, |
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vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sui negoziati multilaterali in vista dell'undicesima conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires, 10-13 dicembre 2017 (2), |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (3), |
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vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (4), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (5), |
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vista la sua posizione definita in prima lettura il 15 novembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (6), |
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vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sul tema "Verso una strategia per il commercio digitale" (7), |
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vista la sua posizione definita in prima lettura il 16 marzo 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (8), |
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vista la sua posizione definita in prima lettura il 4 ottobre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (9), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (10), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (11), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2006, dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249, SEC(2006)0643), |
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vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea (12), |
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visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 maggio 2017 sulla competenza dell'Unione a firmare e concludere l'accordo di libero scambio con Singapore, |
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visto lo studio della Commissione riguardante gli effetti cumulativi dei futuri accordi commerciali sull'agricoltura dell'UE, pubblicato il 15 novembre 2016, |
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visti gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 luglio 2015, dal titolo "Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – State of Play" (Attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani – Stato dei lavori) (SWD(2015)0144), |
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vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, che vieta la schiavitù e la servitù, |
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visti gli articoli 207, 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0166/2018), |
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A. |
considerando che la politica commerciale comune è costituita da una serie di accordi commerciali e strumenti legislativi che devono salvaguardare gli interessi commerciali offensivi e difensivi dell'Unione, contribuire alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro dignitosi, assicurare il rispetto delle norme e degli standard europei, tutelare il diritto di legiferare degli Stati e il benessere dei cittadini nonché promuovere i valori dell'UE; che il rispetto di tali obiettivi presuppone che la politica commerciale dell'Unione disponga di un buon orientamento e venga attuata e monitorata in maniera completa ed efficace, all'insegna di maggiore trasparenza ed equità; |
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B. |
considerando che l'Unione si è impegnata a garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo nel suo consenso europeo in materia di sviluppo 2017, il cui intento è di realizzare uno sviluppo sostenibile e accelerare la trasformazione ponendo l'accento su elementi trasversali della politica di sviluppo quali parità di genere, gioventù, investimenti e commercio, energia sostenibile e azione per il clima, buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, migrazione e mobilità, al fine di contribuire con tutte le sue politiche esterne, inclusa la politica commerciale comune, agli obiettivi definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; |
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C. |
considerando che l'Unione si è impegnata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti, come previsto nei risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 2005 e nella dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite del 2006, anche mediante le sue relazioni commerciali; che il Consiglio europeo ha più volte rilevato l'importanza di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione e di tenerne conto nelle diverse politiche interne ed esterne e nella cooperazione internazionale; |
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D. |
considerando che l'Unione è la prima potenza commerciale a livello mondiale e il più grande mercato unico al mondo, oltre ad essere il principale esportatore al mondo di beni e servizi, che sostiene 31 milioni di posti di lavoro in Europa, ovvero il 67 % in più rispetto alla metà degli anni '90; |
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E. |
considerando che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) rappresenta l'unica organizzazione internazionale a livello mondiale a occuparsi delle norme applicabili al commercio su scala globale tra diverse aree economiche o diversi paesi; |
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F. |
considerando che la fase di attuazione e applicazione è cruciale e fondamentale per garantire l'efficacia della politica commerciale dell'Unione; |
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G. |
considerando che i cittadini dell'Unione chiedono sempre più spesso che la politica commerciale dell'Unione assicuri il rispetto di condizioni di lavoro dignitose e sostenibili nella produzione dei beni che accedono al mercato dell'UE; |
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H. |
considerando che le imprese europee ricorrono all'abbuono dei dazi doganali previsto dagli accordi commerciali per circa il 70 % delle esportazioni che potrebbero beneficiarne, mentre i partner commerciali dell'UE vi ricorrono in circa il 90 % dei casi, e che è essenziale che le imprese europee sfruttino appieno tali vantaggi per stimolare l'occupazione, la crescita e gli investimenti; |
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I. |
considerando che le PMI contribuiscono a trainare l'economia europea, in quanto rappresentano il 30 % delle esportazioni dell'UE e generano il 90 % dei posti di lavoro nell'Unione, e che è essenziale coinvolgerle pienamente nell'attuazione della politica commerciale dell'Unione, rafforzando così il proprio ruolo nell'esportazione, innovazione e internazionalizzazione; |
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J. |
considerando che l'Unione è il maggiore esportatore mondiale di servizi e che la sua eccedenza commerciale in tale settore si è decuplicata dal 2000 a oggi, tanto da superare i 120 miliardi di euro nel 2016; |
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K. |
considerando che occorrono risposte chiare e puntuali agli interrogativi sollevati nel quadro del dibattito pubblico sulla politica commerciale comune e sulla sua attuazione; |
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L. |
considerando che la politica commerciale comune, come suggerito dalla strategia "Commercio per tutti", è una politica basata sui valori intesa a promuovere, tra le altre cose, il buon governo, la trasparenza, lo sviluppo sostenibile e le pratiche commerciali leali; |
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M. |
considerando che la politica commerciale dell'Unione deve essere coerente con le sue altre politiche interne ed esterne e rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo per assicurare la trasparenza, la stabilità e condizioni di concorrenza più eque, tenendo altresì conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; |
Contesto attuale
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1. |
osserva che il contesto internazionale è mutato profondamente dalla pubblicazione della strategia "Commercio per tutti" e che ora occorre affrontare sfide nuove e compiti concreti nel campo del commercio; è preoccupato per l'insorgere in tutto il mondo di alcune pratiche commerciali protezionistiche incompatibili con le norme dell'OMC e ribadisce il proprio sostegno a un sistema commerciale aperto, equo, equilibrato, sostenibile e fondato sulle regole; |
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2. |
prende atto della crescente importanza economica dell'Asia nonché del progressivo ritiro degli Stati Uniti dagli scambi commerciali, circostanza, quest'ultima, che crea incertezza per il commercio internazionale, genera critiche interne sulla politica commerciale internazionale e pone l'esigenza di un commercio equo; invita la Commissione ad adeguare la propria politica commerciale per rispondere a tali sviluppi e dimostrare maggiore reattività e responsabilità, stabilendo al contempo una strategia a lungo termine in considerazione di tali cambiamenti nel contesto internazionale; sottolinea che, in un contesto globale in costante mutamento, il ruolo dell'UE nella promozione di un'agenda commerciale basata sui valori riveste sempre più importanza per i cittadini europei; |
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3. |
sottolinea la crescente importanza dei servizi, soprattutto quelli digitali, inclusa la servitizzazione degli scambi di beni (modalità 5), dei flussi di dati e del commercio elettronico nell'ambito del commercio internazionale; evidenzia la necessità di rafforzare le norme internazionali che disciplinano tali settori per garantire ai consumatori vantaggi concreti, migliorare l'accesso ai mercati internazionali da parte delle imprese europee e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutto il mondo, comprese la protezione dei dati e la tutela della vita privata; osserva che la protezione dei dati personali non è un aspetto negoziabile negli accordi commerciali; ritiene che i diritti digitali dei cittadini andrebbero promossi attraverso accordi commerciali e ricorda la propria posizione in materia di protezione dei dati e commercio digitale, quale espressa nella risoluzione sul tema "Verso una strategia di commercio digitale"; sottolinea che la politica commerciale dell'UE può svolgere un ruolo fondamentale per colmare il divario digitale; incoraggia la Commissione a promuovere l'agenda sul commercio digitale nel quadro dei negoziati, in corso e futuri, sugli accordi di libero scambio (ALS) e in seno all'OMC; chiede l'inclusione dei capitoli sul commercio digitale in tutti i futuri accordi commerciali, inclusi quelli attualmente in fase di negoziazione, e rammenta l'importanza di evitare di imporre requisiti ingiustificati in materia di localizzazione dei dati; chiede alla Commissione di perseguire una strategia di commercio digitale che tenga conto delle opportunità offerte alle piccole e medie imprese, agevolando l'accesso ai mercati globali; |
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4. |
sottolinea che l'uscita del Regno Unito dall'Unione avrà ripercussioni sugli scambi commerciali interni ed esterni; esorta la Commissione a prepararsi alle conseguenze della Brexit per la politica commerciale dell'Unione ed a garantire la continuità nel quadro dell'attuazione della politica commerciale dell'UE e delle relazioni con i paesi terzi, nonché possibilità di trovare una soluzione per quanto riguarda gli impegni comuni assunti in sede di OMC; |
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5. |
prende atto del parere 2/15 della CGUE del 16 maggio 2017 sull'ALS UE-Singapore, in cui si stabilisce che, ad eccezione della questione degli investimenti di portafoglio e delle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, l'accordo UE-Singapore è di competenza esclusiva dell'Unione; invita la Commissione e il Consiglio a chiarire il più presto possibile la loro decisione sulla struttura degli ALS futuri e a rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri per quanto riguarda l'adozione di direttive di negoziato, i negoziati, la base giuridica delle proposte da firmare e concludere, e in particolare la firma e la conclusione di accordi commerciali internazionali da parte del Consiglio, al fine di non ritardare ulteriormente accordi commerciali concordati, ma non ancora ratificati, con partner commerciali; ricorda che il Parlamento deve essere associato e pienamente informato sin dall'inizio di tutti i negoziati commerciali, prima dell'adozione delle direttive di negoziato e in maniera tempestiva, in tutte le fasi del conferimento del mandato, della negoziazione e dell'attuazione degli accordi commerciali; chiede di adottare le disposizioni necessarie attraverso un accordo interistituzionale nel quadro dell'accordo "Legiferare meglio"; |
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6. |
constata che, nonostante il ritiro degli Stati Uniti dai negoziati, i restanti 11 paesi sono riusciti a raggiungere un'intesa sull'accordo di partenariato transpacifico il 23 gennaio 2018 a Tokyo; |
Stato di avanzamento del programma dei negoziati commerciali dell'Unione
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7. |
deplora il mancato raggiungimento di un accordo in occasione della riunione ministeriale dell'OMC a Buenos Aires; sottolinea la cruciale importanza politica ed economica del sistema multilaterale e ribadisce il proprio sostegno a tale sistema; invita l'Unione a svolgere un forte ruolo propositivo nella definizione di norme multilaterali aggiornate, tenendo conto delle nuove sfide che emergono dalle catene globali del valore, nonché a promuovere il ruolo centrale dell'OMC all'interno del sistema commerciale globale; si compiace dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agevolazione degli scambi; accoglie con favore la proroga fino al 2033 della deroga dell'OMC relativa ai prodotti farmaceutici per i paesi meno sviluppati; si rammarica del fatto che taluni accordi multilaterali non vengano rispettati e invita la Commissione a intensificare gli sforzi in seno all'OMC per un'effettiva attuazione delle norme e degli accordi multilaterali; ricorda la sua precedente richiesta rivolta alla Commissione affinché si impegni a definire l'agenda dell'OMC, in particolare per quanto riguarda la responsabilità sociale delle imprese e il commercio così come lo sviluppo sostenibile; ribadisce la propria preoccupazione per l'ostruzionismo da parte degli Stati Uniti alle nuove nomine presso l'organo d'appello dell'OMC e sottolinea l'importanza di un efficiente sistema di risoluzione delle controversie in seno all'OMC; invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con i nostri principali partner per far fronte alla concorrenza sleale e alle pratiche protezionistiche a opera di paesi terzi; |
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8. |
prende atto del blocco dei negoziati plurilaterali relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) e all'accordo sui beni ambientali; chiede all'Unione di procedere, di propria iniziativa, affinché riprendano i processi negoziali e, nel caso dei negoziati relativi al TiSA, si tenga conto della posizione del Parlamento al riguardo; |
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9. |
sottolinea che diversi ALS, ad esempio gli accordi commerciali con il Canada e l'Ecuador, le disposizioni riguardanti la DCFTA nell'accordo di associazione UE-Ucraina e vari accordi di di partenariato economico APE con i paesi africani, sono entrati in vigore integralmente o temporaneamente e che gli accordi commerciali con Singapore, Vietnam e Giappone sono stati conclusi dopo la pubblicazione della strategia "Commercio per tutti"; sottolinea la necessità di concedere sufficiente sostegno politico e amministrativo per assicurare che gli accordi commerciali possano essere concordati e ratificati entro termini congrui; sostiene l'attuale processo di aggiornamento degli accordi commerciali con il Cile e il Messico; ricorda la sua richiesta di avviare negoziati con l'Australia e la Nuova Zelanda, tenendo conto delle proprie posizioni al riguardo; |
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10. |
sottolinea che è opportuno promuovere e rafforzare ulteriormente relazioni commerciali e di investimento con i partner strategici dell'UE che siano reciprocamente vantaggiose; chiede di compiere nuovi sforzi per proseguire i negoziati sull'accordo globale in materia di investimenti con la Cina, in particolare per quanto riguarda la reciprocità nel trattamento dell'accesso al mercato e i progressi in materia di sviluppo sostenibile; |
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11. |
sottolinea che gli accordi conclusi e i negoziati bilaterali dell'Unione, in corso o futuri, rappresentano delle possibilità di crescita grazie all'accesso ai mercati e all'eliminazione degli ostacoli commerciali; chiede alla Commissione di collaborare in maniera continuativa con le parti interessate per valutare le priorità nei negoziati in corso; ricorda che occorre dare priorità al contenuto dei negoziati piuttosto che al loro andamento; rammenta altresì che i negoziati devono essere condotti in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco, che occorre garantire le norme e gli standard dell'UE, prevenendo le minacce per il modello sociale dell'Unione e l'ambiente, e che devono essere esclusi i servizi pubblici, tra cui i servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale, in linea con gli articoli 14 e 106 TFUE e il protocollo n. 26, nonché i servizi audiovisivi; sottolinea che la Commissione deve garantire che, in tutti i negoziati commerciali, le autorità dell'UE, nazionali e locali conservino pienamente il diritto di introdurre, adottare, mantenere o abrogare qualsiasi misura concernente l'aggiudicazione, l'organizzazione, il finanziamento e la fornitura di servizi pubblici, come nel caso dei precedenti accordi commerciali; |
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12. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di riesaminare e, se necessario, di aggiornare ogni cinque anni i mandati per i negoziati commerciali in corso, in modo da adattarli alla potenziale evoluzione del contesto e delle sfide, nonché di prevedere clausole di revisione negli accordi commerciali per garantirne un'attuazione quanto più efficace possibile e adattarli in modo da riflettere i contesti attuali e adeguarvisi, a condizione che siano garantiti il controllo parlamentare e la trasparenza; |
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13. |
osserva che la Commissione ha annunciato in più occasioni l'avvio di negoziati nel campo degli investimenti con Hong Kong e Taiwan e invita la Commissione a completare i lavori preparatori onde avviare formalmente e il prima possibile i negoziati sugli accordi di investimento; |
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14. |
pone l'accento sull'importanza degli investimenti interni ed esterni per l'economia europea e sulla necessità di garantire la tutela degli investitori europei all'estero; chiede alla Commissione di proseguire i lavori riguardo al nuovo sistema multilaterale per dirimere le controversie in materia di investimenti, che deve basarsi, tra l'altro, sulla garanzia del diritto di legiferare degli Stati e sulla trasparenza, e prevedere un meccanismo di ricorso, norme rigide sul conflitto di interessi e un codice di condotta; ritiene che questo nuovo sistema debba tenere conto degli obblighi degli investitori, evitare futili contenziosi, preservare il diritto di legiferare nell'interesse pubblico ed evitare il "gelo normativo", garantire parità giuridica tra gli investitori (con particolare riferimento alle microimprese e alle PMI) nonché l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità, e valutare la possibilità di includere disposizioni procedurali relative, tra l'altro, alle domande riconvenzionali laddove gli investimenti oggetto di una domanda siano stati effettuati in violazione della legislazione applicabile, evitando domande parallele attraverso diversi mezzi giudiziari e chiarendo così la sua relazione con i tribunali nazionali; |
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15. |
invita gli Stati membri a sbloccare infine la procedura riguardante la convenzione delle Mauritius sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato basato sui trattati, ora che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha chiarito le questioni relative alla competenza, e invita la Commissione a intensificare i propri sforzi a tal fine; chiede inoltre di procedere, a partire dal 2020, alla revisione del regolamento che stabilisce disposizioni transitorie (grandfathering) per i trattati bilaterali in materia di investimento mantenuti dagli Stati membri; |
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16. |
si attende un più deciso coinvolgimento dell'UE e dei suoi Stati membri nelle deliberazioni all'interno delle Nazioni Unite relative a un trattato vincolante su imprese e diritti umani; |
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17. |
osserva con preoccupazione che la riforma delle norme di origine annunciata nella strategia "Commercio per tutti" non è stata attuata; pone l'accento sulla complessità delle norme di origine e ribadisce il suo invito a garantire norme di origine che siano aggiornate, facilmente applicabili e più chiare; sottolinea l'impegno assunto in occasione della 10a conferenza euromediterranea dei ministri del commercio a completare entro la fine del 2018 la revisione della Convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine; rinnova l'appello alla Commissione affinché elabori una relazione sullo stato di avanzamento delle norme di origine, tenendo conto degli effetti cumulativi di queste ultime attraverso gli accordi bilaterali di libero scambio; |
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18. |
ricorda che nell'attuazione della politica commerciale dell'Unione occorre rivolgere un'attenzione particolare ai prodotti agricoli e agli interessi dei produttori e dei consumatori europei, in particolare alla luce degli effetti cumulativi di tutti gli accordi di libero scambio sul settore; sottolinea che gli accordi commerciali, in particolare quello con il Giappone, possono offrire nuove opportunità economiche al settore agroalimentare; osserva che l'Unione è il maggiore esportatore di prodotti agroalimentari al mondo; sottolinea l'importanza di trovare un giusto equilibrio tra protezione dei prodotti agricoli sensibili e promozione degli interessi offensivi dell'Unione in relazione alle esportazioni agroalimentari, prevedendo, tra l'altro, periodi transitori e quote adeguate e, in taluni casi, l'eventuale esclusione per i prodotti più sensibili; osserva che è essenziale garantire un solido sistema di norme sanitarie e fitosanitarie in linea con il principio di precauzione dell'UE, contrastando allo stesso tempo qualsiasi forma di trattamento discriminatorio nel settore; |
Principio di reciprocità quale pilastro della politica commerciale dell'Unione e garanzia di concorrenza leale
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19. |
ritiene fermamente che uno dei principali obiettivi della politica commerciale dell'Unione dovrebbe consistere nel promuovere la concorrenza leale e nel garantire parità di condizioni; si compiace che nella relazione sull'attuazione della strategia commerciale dell'Unione venga fatto riferimento al principio di reciprocità; ribadisce che la reciprocità deve essere un pilastro della politica commerciale dell'Unione, pur tenendo presente la necessità, ove pertinente, di asimmetrie con i paesi in via di sviluppo nonché di disposizioni di trattamento preferenziale per le nazioni meno sviluppate; prende atto della proposta modificata della Commissione di regolamento relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea, proposta che potrebbe rappresentare un importante strumento per assicurare condizioni di parità nell'accesso ai mercati di paesi terzi; ritiene che l'iniziativa concernente il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea miri a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione e degli Stati membri e possa favorire una maggiore reciprocità nell'accesso ai mercati, assicurando nel contempo una continua apertura agli investimenti esteri diretti; |
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20. |
osserva che la politica commerciale deve essere attuata in modo tale da contribuire a garantire condizioni di concorrenza leali e paritarie per le imprese; si compiace dell'adozione del nuovo metodo di calcolo dei dazi antidumping in caso di distorsioni della concorrenza in un paese terzo; prende atto dell'accordo interistituzionale raggiunto per quanto riguarda l'aggiornamento degli strumenti di difesa commerciale; sottolinea le nuove possibilità che si presentano, in particolare per quanto riguarda l'imposizione di dazi superiori al margine di pregiudizio; pone l'accento sull'importanza di assicurare la corretta attuazione di questi nuovi strumenti intervenendo immediatamente per correggere qualsiasi malfunzionamento o abuso, in maniera proporzionale e pienamente conforme alle norme dell'OMC e agli altri obblighi giuridici dell'Unione; si compiace della posizione proattiva della Commissione riguardo all'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale nel 2016, e chiede una simile risolutezza e reattività nel caso in cui alcuni dei nostri partner commerciali utilizzino indebitamente tali strumenti contro le esportazioni dell'Unione; |
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21. |
deplora che la relazione della Commissione sull'attuazione della strategia di politica commerciale menzioni solo in modo marginale l'attività di coordinamento da realizzare con i servizi doganali; osserva che la politica commerciale deve contribuire a contrastare gli scambi illeciti per garantire la competitività delle imprese dell'UE e assicurare un elevato livello di sicurezza dei consumatori; evidenzia altresì l'importante ruolo della politica di concorrenza in tal senso, nonché la necessità di negoziati bilaterali e multilaterali a tal fine; |
Utilizzo di strumenti trasversali efficaci per attuare una politica commerciale che vada a vantaggio di tutti
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22. |
chiede che l'attuazione della politica commerciale diventi parte integrante della strategia commerciale dell'UE; |
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23. |
insiste affinché la Commissione utilizzi immediatamente gli strumenti di cui dispone in caso di malfunzionamento, di ostacoli o di mancato rispetto di un impegno da parte di un partner, avvalendosi in particolare della procedura di risoluzione delle controversie e dei processi ad hoc esistenti previsti dalle disposizioni sul commercio e sullo sviluppo sostenibile contenute negli accordi di libero scambio dell'Unione; |
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24. |
invita la Commissione a valutare le risorse umane e finanziarie attualmente disponibili al fine di migliorare la messa a punto degli accordi commerciali in vista della loro adozione da parte dei colegislatori e di migliorare le modalità di attuazione della politica commerciale; chiede la creazione di un servizio specifico della Commissione preposto al monitoraggio e alla costante valutazione dell'attuazione della politica commerciale, che riporti anche al Parlamento; |
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25. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi, in particolare con l'ausilio di strumenti informatici, per eliminare tutti gli ostacoli amministrativi e gli oneri inutili, semplificare le procedure tecniche e aiutare le imprese affinché traggano vantaggio dagli accordi e dagli strumenti commerciali; |
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26. |
sottolinea il lavoro essenziale svolto dalle delegazioni dell'Unione insieme alle ambasciate degli Stati membri e alle parti sociali, che consente un intervento rapido e diretto per la corretta attuazione delle disposizioni commerciali, la veloce identificazione di problemi e ostacoli e la loro efficace risoluzione; ritiene che le delegazioni dell'Unione trarrebbero vantaggio da un sistema razionalizzato, basato su un unico insieme di norme e orientamenti per garantire maggiore coerenza; invita la Commissione a coinvolgere maggiormente le delegazioni dell'UE nei paesi terzi in sede di recepimento degli accordi di libero scambio esistenti e futuri, in particolare per quanto riguarda il contesto locale delle start-up; incoraggia la Commissione e il SEAE a portare avanti le proprie azioni nell'ambito della diplomazia economica, coinvolgendo, tra l'altro, le camere di commercio europee; |
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27. |
chiede alla Commissione di realizzare uno studio sugli effetti cumulativi degli accordi commerciali, settore per settore e paese per paese, per contribuire alla valutazione della politica commerciale dell'UE e prevederne e adeguarne gli effetti; |
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28. |
sottolinea che alcuni settori possono incontrare difficoltà economiche collegate agli scambi commerciali; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche di accompagnamento che presentino una dimensione sociale, in modo da massimizzare i vantaggi e ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero derivare dalla liberalizzazione degli scambi; invita la Commissione, in tale contesto, a rafforzare l'efficacia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e a renderlo più proattivo; |
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29. |
incoraggia la Commissione a continuare e a intensificare la sua cooperazione con organizzazioni e consessi internazionali, ivi compresi il G20, le Nazioni Unite, l'OCSE, l'OIL, la Banca mondiale, l'Organizzazione mondiale delle dogane e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, per quanto riguarda l'elaborazione di norme internazionali e la relativa attuazione nonché il monitoraggio degli scambi commerciali, con particolare riferimento agli aspetti sociali e ambientali; |
Analisi della prima relazione della Commissione sull'attuazione degli ALS
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30. |
si compiace della pubblicazione, da parte della Commissione, della prima relazione sull'attuazione degli ALS; chiede alla Commissione di proseguire tale pubblicazione annuale; ribadisce inoltre, tuttavia, che la Commissione dovrebbe svolgere studi esaustivi più approfonditi sull'attuazione degli accordi di libero scambio dell'Unione, esaminare in maniera più approfondita l'argomento e garantire che gli studi contengano un'analisi econometrica e qualitativa pertinente e appropriata e l'interpretazione dei dati, raccomandazioni concrete, contestualizzando i dati pubblicati e fornendo informazioni qualitative supplementari, tra cui - ai fini dell'attuazione delle norme - le parti di accordi di libero scambio come quelle relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e agli appalti pubblici; sottolinea che ciò consentirà di disporre di una valutazione completa e più efficace in merito all'impatto reale degli accordi sul campo nell'ottica di rendere la relazione efficace nel guidare le istituzioni dell'UE per quanto concerne la definizione e la realizzazione della strategia commerciale dell'Unione; ritiene, a tale proposito, che per questi studi dovrebbe essere identificata e utilizzata una metodologia comune; |
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31. |
chiede alla Commissione di presentare una relazione sulle disposizioni relative al trattamento della nazione più favorita negli accordi bilaterali di libero scambio esistenti e sul loro effetto pratico nel garantire un ulteriore accesso al mercato dell'UE nei paesi terzi attraverso gli ALS negoziati dai partner ALS dell'UE; |
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32. |
sottolinea che nella relazione mancano varie informazioni e cifre; chiede alla Commissione di collaborare maggiormente con gli Stati membri e i paesi partner per ottenere più dati e informazioni sull'attuazione degli accordi; chiede alla Commissione di fornire informazioni riguardanti, tra l'altro, l'impatto sulla crescita e l'occupazione relativo a tutti gli accordi di libero scambio, il contributo degli accordi di libero scambio in merito all'andamento dei flussi commerciali e l'impatto degli accordi commerciali e di investimento sui flussi degli investimenti e gli scambi commerciali in materia di servizi; |
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33. |
esprime preoccupazione per lo scarso utilizzo delle preferenze commerciali negli ALS dell'Unione, in particolare per il fatto che gli esportatori europei li utilizzano in misura minore rispetto agli esportatori dei paesi partner; chiede alla Commissione di accertare quanto prima le cause di tale squilibrio e di proporre una soluzione; invita la Commissione a esaminare il rapporto tra la complessità delle norme di origine e l'utilizzo degli accordi commerciali preferenziali da parte degli operatori economici; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare rapidamente misure per fornire maggior informazioni agli operatori economici circa le preferenze commerciali previste negli accordi di libero scambio; ritiene che siano necessarie informazioni dettagliate, anche a livello micro, per valutare correttamente l'applicazione degli ALS dell'UE; |
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34. |
ritiene che la Commissione debba rivolgere all'attuazione delle disposizioni degli ALS la stessa attenzione riservata alla fase dei negoziati; invita la Commissione ad affrontare le problematiche dell'attuazione con i partner commerciali pertinenti dell'UE, allo scopo di trovare soluzioni e rendere sistematici gli scambi in materia con gli operatori europei; |
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35. |
invita la Commissione ad assumere un approccio diversificato nei confronti dei vari settori esaminati e a illustrare le conseguenze dell'attuazione degli accordi commerciali per i settori ritenuti sensibili; |
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36. |
si compiace dell'annuncio della definizione di una tabella di marcia per l'attuazione di ciascun accordo commerciale e chiede alla Commissione di coinvolgere tutte le parti interessate nella loro elaborazione; invita la Commissione a stabilire gli obiettivi previsti e i criteri specifici su cui basare una valutazione chiara, tra cui lo stato di avanzamento relativo all'eliminazione delle barriere non tariffarie, il tasso di utilizzo delle preferenze e dei contingenti, o la situazione concernente la cooperazione normativa nonché i progressi in termini di commercio e sviluppo sostenibile; si attende che le tabelle di marcia per l'attuazione siano trasmesse al Parlamento parallelamente alla richiesta ufficiale e chiede di integrare lo stato di avanzamento delle tabelle di marcia nella relazione annuale sull'attuazione degli accordi di libero scambio; |
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37. |
ricorda che gli accordi commerciali, compresi i capitoli commerciali degli accordi di associazione, non possono entrare in vigore prima di essere stati ratificati dal Parlamento; ritiene che la pratica di attendere l'approvazione del Parlamento prima di applicare in maniera provvisoria accordi politicamente importanti debba essere rispettata a livello orizzontale, come ha dichiarato il commissario Malmström nell'audizione del 29 settembre 2014; |
Disposizioni specifiche della politica commerciale comune per le PMI
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38. |
invita la Commissione a valutare l'intero strumentario destinato alle PMI, nell'ottica di sviluppare un approccio globale maggiormente integrato e una vera strategia di internazionalizzazione delle PMI sostenendole nell'ambito delle esportazioni; incoraggia la Commissione a promuovere tale approccio nei consessi internazionali; sostiene l'impegno a favore di campagne di informazione efficaci per le PMI al fine di migliorare i tassi di utilizzo delle preferenze negli ALS dell'UE; sottolinea l'importanza del multilinguismo nel rivolgersi alle PMI di tutti gli Stati membri; chiede di destinare maggiore assistenza legale e amministrativa alle PMI che valutano la possibilità di effettuare esportazioni verso i mercati esteri, non solo mediante l'aggiornamento dei siti Internet, ma anche attraverso nuovi strumenti, tra cui le chat di assistenza tecnica online, che potrebbero fornire un sostegno di base più facilmente accessibile; chiede alle delegazioni dell'Unione di contribuire alle informazioni sulle esportazioni nei rispettivi mercati esteri, allo scopo di aiutare le PMI; |
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39. |
si rammarica che nella relazione della Commissione sull'attuazione degli ALS figurino scarse informazioni riguardo alle PMI; chiede alla Commissione di dedicare una parte specifica della sua relazione alle conseguenze per le PMI dell'attuazione degli accordi commerciali e all'utilizzo di disposizioni specifiche per le PMI; |
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40. |
accoglie con favore l'introduzione di capitoli specifici dedicati alle PMI negli accordi di libero scambio attualmente in fase di negoziazione e chiede alla Commissione di proseguire i suoi sforzi nell'ambito dei negoziati e a includere capitoli e disposizioni specifiche per le PMI negli accordi commerciali che negozia e nelle sue proposte legislative, al fine di migliorare la capacità delle piccole e medie imprese a effettuare scambi commerciali e investimenti; evidenzia che la comprensione della complessità delle norme di origine, il loro aggiornamento e la possibilità di renderle facilmente applicabili e più chiare sono aspetti estremamente importanti per le PMI e che è necessario negoziare disposizioni specifiche per le PMI per affrontare la questione dell'accesso delle piccole imprese al mercato degli appalti pubblici esteri; chiede alla Commissione di impegnarsi a fornire un calcolatore delle norme di origine concepito per le PMI, che nello specifico dovrebbe consentire loro di utilizzare le preferenze disponibili nel quadro degli accordi esistenti, nell'ottica di incrementare il tasso di utilizzo delle preferenze; |
Importanza dell'accesso al mercato degli appalti pubblici e della protezione delle indicazioni geografiche
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41. |
constata che la protezione delle indicazioni geografiche è uno degli elementi offensivi di cui dispone l'Unione nella negoziazione degli accordi commerciali; sottolinea che la relazione sull'attuazione degli ALS rileva che alcuni partner non rispettano le disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e invita la Commissione a intervenire senza indugio prima per garantire il rispetto di tali disposizioni; |
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42. |
rileva che l'Unione ha il più alto tasso di apertura al mondo in termini di accesso al mercato degli appalti pubblici; esprime preoccupazione per il mancato rispetto da parte di alcuni partner delle disposizioni in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici contenute negli ALS dell'UE, a scapito delle imprese dell'UE, e per l'accesso molto limitato ai mercati degli appalti pubblici in determinati paesi terzi; chiede alla Commissione di adoperarsi per ottenere un maggiore accesso ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi e di prendere in esame misure, nel rispetto delle norme sull'accordo sugli appalti pubblici, da utilizzare con i paesi terzi che danno la priorità alle loro imprese interne nell'accesso ai mercati degli appalti pubblici; invita la Commissione a raccogliere e a pubblicare dati sulle imprese relativi all'utilizzo delle disposizioni in materia di appalti pubblici contenute negli accordi di libero scambio, onde meglio comprendere le difficoltà incontrate dalle imprese dell'UE; |
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43. |
chiede alla Commissione di comunicare maggiori informazioni e statistiche sull'evoluzione dell'accesso agli appalti pubblici negli ultimi anni e di fornire informazioni specifiche sui vantaggi apportati dalla protezione delle indicazioni geografiche; |
L'effettiva attuazione della politica commerciale contribuisce alla promozione e alla difesa dei valori dell'Unione
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44. |
ricorda che la politica commerciale comune deve contribuire alla promozione dei valori che l'Unione difende, quali enumerati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 21, compresi il consolidamento della democrazia e lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, dei diritti e delle libertà fondamentali, l'uguaglianza, il rispetto della dignità umana e la tutela dell'ambiente e dei diritti sociali; ritiene che il conseguimento di tali obiettivi richieda azioni risolute e continuative da parte della Commissione; sottolinea che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi sul clima forniscono i parametri principali su cui misurare il contributo della politica commerciale dell'UE nei confronti degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile concordati; |
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45. |
invita la Commissione a effettuare un monitoraggio sistematico del sistema di preferenze generalizzate (SPG), in particolare del SPG +, e di continuare a pubblicare relazioni con cadenza biennale; invita la Commissione a intensificare la sua azione con i paesi beneficiari, il SEAE, le delegazioni dell'Unione, le missioni diplomatiche degli Stati membri, le organizzazioni internazionali, le imprese, le parti sociali e la società civile, per migliorare la raccolta delle informazioni e approfondire l'analisi del monitoraggio al fine di giungere a una valutazione chiara dell'attuazione di tutti gli aspetti del sistema; sottolinea che l'efficacia del SPG dipende dalla capacità della Commissione di monitorare e attuare le disposizioni della legislazione nei casi di mancata attuazione delle convenzioni internazionali in materia di lavoro o ambiente; |
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46. |
ricorda che gli accordi di nuova generazione contengono clausole sui diritti umani e capitoli sullo sviluppo sostenibile la cui piena e completa attuazione è intesa a garantire e promuovere il rispetto dei diritti umani, dei valori dell'Unione e degli elevati standard sociali e ambientali; prende atto della valutazione dei capitoli sullo sviluppo sostenibile presenti nella relazione della Commissione sull'attuazione degli accordi di libero scambio e chiede un'attuazione tempestiva delle disposizioni vigenti in materia di commercio e sviluppo sostenibile; chiede alla Commissione di sviluppare una metodologia precisa e specifica per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione di tali capitoli, vista l'impossibilità di procedere a una valutazione sulla base di dati esclusivamente quantitativi; ricorda che in alcuni casi l'attuazione delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile presenta difficoltà, ad esempio nell'ambito dell'accordo di libero scambio UE-Corea, e ribadisce pertanto il suo invito a rafforzare l'applicazione e il monitoraggio dei capitoli in materia di commercio e sviluppo sostenibile attraverso un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali, in tutti gli accordi commerciali; deplora che la Commissione abbia prematuramente concluso il dibattito sulle modalità per rafforzare l'applicazione del capitolo sullo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali, compreso l'esame di un approccio basato sulle sanzioni, tra le altre possibilità; |
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47. |
ricorda in tale contesto l'importante ruolo dei gruppi consultivi interni; sottolinea il potenziale valore aggiunto di una relazione più strutturata e trasparente con i gruppi consultivi interni dei partner commerciali e riconosce il loro ruolo chiave per una migliore comprensione degli imperativi e delle ambizioni locali; ritiene che i gruppi consultivi interni siano vitali nel contribuire ai processi necessari ai fini di un migliore monitoraggio e attuazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; |
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48. |
si compiace della revisione della strategia di aiuti al commercio e sostiene l'obiettivo di rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo per consentire loro di beneficiare maggiormente delle possibilità offerte dagli accordi commerciali dell'UE; sottolinea, inoltre, che la strategia deve contribuire alla promozione di un commercio equo ed etico, oltre al fatto che dovrebbe diventare uno strumento chiave nel contrastare le crescenti disuguaglianze a livello globale e nel sostenere lo sviluppo economico nei paesi partner dell'UE; incoraggia la Commissione ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad adottare le misure necessarie, al fine di mantenere, tra l'altro, l'accesso al mercato europeo per le loro esportazioni e contrastare il cambiamento climatico; |
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49. |
ribadisce il suo sostegno all'inserimento di disposizioni ambiziose per la lotta alla corruzione in tutti i futuri accordi commerciali nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione; accoglie con favore l'inserimento di disposizioni anticorruzione nei negoziati in corso sull'aggiornamento degli accordi di associazione UE-Messico e UE-Cile; ricorda che gli ALS offrono una buona opportunità per rafforzare la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione fiscale; |
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50. |
accoglie con favore il fatto che la parità di genere sia stata presa in considerazione nella relazione della Commissione sull'attuazione della sua strategia commerciale; sottolinea l'obiettivo di garantire che le donne beneficino del commercio nella stessa misura degli uomini, anche attraverso la strategia in materia di aiuto al commercio; sottolinea che ciò richiede un approccio proattivo da parte della Commissione, promuovendo l'integrazione della dimensione di genere nella politica commerciale dell'UE, e chiede alla Commissione di inserire questo aspetto nelle sue future relazioni annuali di attuazione; |
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51. |
si compiace dell'impegno della Commissione volto a garantire che i negoziati commerciali intesi a modernizzare l'attuale accordo di associazione UE-Cile includano, per la prima volta nell'UE, un capitolo specifico sul genere e il commercio; ribadisce il suo invito rivolto alla Commissione e al Consiglio inteso a promuovere e a sostenere l'inserimento di un capitolo specifico sul genere negli accordi dell'UE in materia di scambi commerciali e investimenti; |
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52. |
si compiace dell'adozione del regolamento contro la tortura e sottolinea l'importanza di garantirne la corretta attuazione e il rispetto da parte dei nostri partner commerciali; sostiene l'avvio dell'alleanza contro la tortura a livello internazionale; |
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53. |
si compiace dell'adozione del regolamento ((EU) 2017/821) sui minerali originari di zone di conflitto, che intende contribuire a una gestione più responsabile della catena del valore globale; invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri soggetti interessati a proseguire il lavoro preparatorio in vista dell'entrata in vigore del regolamento; invita la Commissione a garantire che le misure di accompagnamento siano elaborate in maniera efficace, fornendo agli Stati membri e alle parti interessate nazionali coinvolte le conoscenze e l'assistenza necessarie, aiutando in particolare le PMI a migliorare la loro capacità di rispettare gli obblighi di dovuta diligenza, come stabilito dal regolamento; |
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54. |
riconosce la proliferazione nei modelli commerciali internazionali delle catene di approvvigionamento integrate e globali; ribadisce il suo invito a cercare modi per sviluppare strategie e norme globali in materia di trasparenza e responsabilità della catena del valore e sottolinea che la politica commerciale comune deve essere attuata in modo da garantire una gestione responsabile della catena del valore globale; chiede alla Commissione di promuovere e rafforzare la responsabilità sociale delle imprese nell'ambito della sua politica commerciale, comprese ulteriori azioni volte a sviluppare norme e pratiche specifiche, tenendo conto degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, al fine di garantire l'effettiva attuazione della RSI; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di includere la RSI in tutti gli accordi commerciali e di monitorare efficacemente tali disposizioni, nell'ambito del rafforzato monitoraggio indipendente del capitolo in materia di commercio e sviluppo sostenibile richiesto dal Parlamento, che coinvolge la società civile; ribadisce il proprio sostegno a iniziative internazionali quali il patto sulla sostenibilità in Bangladesh e chiede alla Commissione di concentrarsi sull'attuazione di tale iniziativa; |
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55. |
invita la Commissione e tutti gli attori internazionali ad aderire ai nuovi orientamenti dell'OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature; |
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56. |
ricorda che la politica commerciale e di sviluppo dell'UE deve contribuire globalmente allo sviluppo sostenibile, all'integrazione regionale e all'inserimento dei paesi in via di sviluppo nelle catene del valore regionali e, infine, globali attraverso la diversificazione economica, il che necessita di regole commerciali globali eque e favorevoli allo sviluppo; invita la Commissione a continuare a sostenere lo sviluppo di una zona continentale di libero scambio in Africa, attraverso un'assistenza politica e tecnica; |
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57. |
ricorda l'impegno dell'UE a favore dell'eradicazione delle forme peggiori di lavoro minorile a livello globale, in quanto ciò deriva dai nostri valori, come sancito dall'articolo 21 TUE; invita nuovamente la Commissione a presentare una proposta per vietare l'importazione di beni prodotti con il lavoro minorile o con qualsiasi altra forma di lavoro forzato o schiavitù moderna; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della ratifica, da parte dei paesi che ancora non l'hanno fatto, delle convenzioni dell'OIL n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile e n. 138 sull'età minima di ammissione al lavoro; |
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58. |
prende atto dei progressi compiuti rispetto alla conclusione e all'attuazione degli accordi di partenariato economico (APE); ritiene che sia necessaria un'analisi approfondita del loro impatto sulle economie africane e sui loro sottosettori, sui rispettivi mercati del lavoro e sulla promozione del commercio interregionale in Africa; invita la Commissione a intensificare il dialogo in uno spirito di autentico partenariato per affrontare le questioni rimaste in sospeso; ricorda che gli APE sono accordi asimmetrici che dovrebbero attribuire pari importanza agli aspetti legati allo sviluppo e al commercio; chiede a tale proposito l'attuazione tempestiva delle misure di accompagnamento, compresa l'erogazione delle risorse del FES; |
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59. |
si compiace, inoltre, dell'attuazione dell'APE Cariforum; rileva che è necessaria una maggiore sensibilizzazione per garantire che i paesi CARICOM possano sfruttare le opportunità offerte dall'accordo; accoglie con favore l'istituzione del comitato consultivo misto, ma esorta la Commissione a garantire che le future istituzioni della società civile siano convocate tempestivamente; |
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60. |
invita nuovamente l'UE a lavorare verso soluzioni adeguate ed efficienti ai fini dell'introduzione di un sistema trasparente e funzionante di etichettatura per la "tracciabilità sociale e ambientale" lungo tutta la catena di produzione, in conformità dell'accordo TBT dell'OMC, promuovendo nel contempo un'azione simile a livello internazionale; |
La trasparenza e l'accesso alle informazioni devono procedere di pari passo con l'attuazione della politica commerciale dell'UE
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61. |
prende atto del lavoro realizzato dalla Commissione in materia di trasparenza e invita la Commissione a condurre i negoziati nella maniera più trasparente possibile, nel pieno rispetto delle migliori prassi come stabilito in altri negoziati; ritiene che il conseguimento della trasparenza debba far parte degli obiettivi chiave della Commissione; invita la Commissione e gli Stati membri a pubblicare i documenti relativi alla negoziazione e all'attuazione degli accordi senza compromettere la posizione negoziale dell'Unione; |
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62. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare una vera e propria strategia di comunicazione per la politica commerciale e riguardo a ogni accordo, per massimizzare la trasmissione delle informazioni e adattarla ai soggetti interessati specifici, per consentire loro di beneficiare degli accordi; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare misure di sensibilizzazione degli operatori economici riguardo agli accordi conclusi, mantenendo un dialogo costante con le associazioni di categoria, le imprese e la società civile; |
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63. |
si compiace della pubblicazione da parte del Consiglio dei mandati negoziali per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), il CETA, il TiSA, gli accordi con il Giappone, la Tunisia e il Cile, e la convenzione MIC, e della pubblicazione da parte della Commissione dei progetti dei mandati negoziali per gli accordi con l'Australia e la Nuova Zelanda e per la creazione del MIC in linea con la richiesta di trasparenza avanzata da tempo dal Parlamento; invita il Consiglio e gli Stati membri a pubblicare tutti i mandati negoziali e la Commissione a pubblicare tutti i progetti di mandato per l'apertura di futuri negoziati; chiede che il Consiglio e la Commissione inseriscano, nell'elaborazione e adozione dei mandati negoziali, le raccomandazioni del Parlamento; |
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64. |
ribadisce la richiesta di coinvolgere maggiormente gli Stati membri, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, gli operatori economici e i rappresentanti della società civile e delle parti sociali nel monitoraggio della politica commerciale, includendo, ma non solo, le disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a pubblicare un piano d'azione e una descrizione dettagliata del modello di "partenariato rafforzato" per l'attuazione degli accordi commerciali; |
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65. |
chiede alla Commissione di migliorare la qualità degli studi di impatto realizzati per ogni accordo commerciale e di inserirvi un'analisi settoriale e geografica; sottolinea che è fondamentale migliorare e rendere più tempestiva la comunicazione delle informazioni contenute negli studi di impatto ex ante ed ex post degli accordi commerciali; |
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66. |
si compiace dell'annuncio della creazione di un gruppo consultivo per il monitoraggio della politica commerciale; sottolinea l'importanza di un'attuazione rapida, trasparente, pubblica e inclusiva di questo nuovo organo; chiede alla Commissione di pubblicare periodicamente i documenti delle riunioni e dei lavori di tale gruppo consultivo; invita inoltre la Commissione a definire processi che garantiscano una risposta adeguata alle questioni sollevate dal gruppo consultivo; |
o
o o
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67. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
(1) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0439.
(3) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.
(4) GU C 35 del 31.1.2018, pag. 21.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0330.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0437.
(7) Testi approvati, P8_TA(2017)0488.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0090.
(9) Testi approvati, P8_TA(2016)0369.
(10) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
(11) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.
(12) Testi approvati, P8_TA(2017)0225.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/139 |
P8_TA(2018)0231
Situazione delle persone detenute in Iran e in possesso della cittadinanza iraniana e di quella di un paese dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana (2018/2717(RSP))
(2020/C 76/15)
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle del 25 ottobre 2016 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran dopo l'accordo nucleare (1), del 3 aprile 2014 sulla strategia dell'UE nei confronti dell'Iran (2), del 17 novembre 2011 sull'Iran - casi recenti di violazioni dei diritti umani (3), e del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran (4), |
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— |
viste le precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani; |
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— |
visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione e i difensori dei diritti umani, |
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— |
visto il nuovo quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, che mira a porre la tutela e la sorveglianza dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE, |
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— |
vista la decisione (PESC)2018/568 del Consiglio, del 12 aprile 2018 (5), che proroga di un anno le misure restrittive relative a gravi violazioni dei diritti umani in Iran, fino al 13 aprile 2019, |
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— |
vista la dichiarazione congiunta rilasciata a Teheran il 16 aprile 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e dal ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran, Javad Zarif, in cui si è deciso di avviare un dialogo sui diritti umani e prevedere uno scambio di visite tra l'UE e l'Iran su questioni attinenti ai diritti umani, |
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— |
viste la relazione annuale dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e del Segretario generale delle Nazioni sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, del 23 marzo 2018, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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— |
visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui l'Iran è parte, |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che nelle carceri iraniane sono detenute numerose persone con doppia cittadinanza UE-iraniana, tra cui Ahmadreza Djalali, ricercatore svedese-iraniano accusato di spionaggio e condannato a morte a seguito di un processo iniquo, senza accesso a un avvocato o alle necessarie cure mediche, sul quale pesa la minaccia imminente di esecuzione e in cattive condizioni di salute; |
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B. |
considerando che Kamran Ghaderi, cittadino austriaco-iraniano, si trovava in viaggio d'affari in Iran allorché è stato arrestato e condannato a dieci anni di reclusione dopo che l'accusa è ricorsa a una confessione coatta; che è attualmente detenuta in Iran anche Nazanin Zaghari-Ratcliffe, cittadina anglo-iraniana che lavorava per un'organizzazione di beneficenza e a cui è stata diagnosticata una depressione avanzata; che Abbas Edalat, professore universitario anglo-iraniano, è stato arrestato nell'aprile 2018 e che le accuse a suo carico non sono state a tutt'oggi rese note; |
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C. |
considerando che alla continua pratica di arrestare persone con doppia cittadinanza UE-iraniana seguono un modello di detenzione prolungata in isolamento e interrogatori, assenza di garanzie processuali, rifiuto dell'accesso all'assistenza consolare o di visite da parte di organizzazioni delle Nazioni Unite o umanitarie, processi segreti in cui al detenuto è concesso un accesso limitato all'assistenza legale, lunghe pene detentive basate su accuse vaghe o non precisate per ragioni di "sicurezza nazionale" e "spionaggio" e campagne diffamatorie sostenute dallo Stato contro i detenuti; |
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D. |
considerando che l'Iran, in quanto Stato firmatario del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), dovrebbe rispettare la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, conformemente agli obblighi assunti; |
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E. |
considerando che l'Iran continua a imprigionare gli attivisti della società civile, difensori dei diritti umani, ambientalisti e attivisti politici; contro i quali ha recentemente intensificato la campagna di arresti; che i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli attivisti politici sono attivamente perseguiti per le loro azioni pacifiche; |
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F. |
considerando che alle persone con doppia cittadinanza non sempre è stato garantito l'accesso all'assistenza legale a un processo equo; che in pratica l'Iran tratta le persone con doppia cittadinanza come cittadini esclusivamente iraniani, il che limita l'accesso delle ambasciate straniere ai propri cittadini detenuti nel paese e l'accesso dei detenuti alla protezione consolare; |
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G. |
considerando che a diversi prigionieri politici e persone accusate di reati contro la sicurezza nazionale è stato negato l'accesso adeguato alle cure mediche durante la detenzione, con gravi conseguenze; |
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1. |
condanna la continua pratica di incarcerare persone con doppia cittadinanza UE-iraniana da parte delle autorità iraniane a seguito di processi iniqui; chiede che siano liberate immediatamente e senza condizioni o che si celebri un nuovo processo nei loro confronti in conformità delle norme internazionali, e che i funzionari statali responsabili delle violazioni dei loro diritti rispondano delle loro azioni; |
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2. |
esprime profonda preoccupazione per gli arresti, senza sufficienti prove di persone con doppia cittadinanza UE-iraniana al momento del loro ingresso in Iran; sottolinea che tali arresti ostacolano le possibilità di contatti interpersonali; |
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3. |
deplora il fatto che le persone con doppia cittadinanza UE-iraniana siano detenute nelle carceri iraniane in pessime condizioni e che siano spesso costrette a confessare a seguito di torture e trattamenti disumani; |
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4. |
invita le autorità iraniane a garantire a Ahmadreza Djalali pieno accesso al suo avvocato e ai trattamenti medici di cui faccia richiesta; le esorta altresì ad annullare la condanna a morte a suo carico e a liberarlo senza indugio, come richiesto dalla comunità internazionale; |
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5. |
invita le autorità iraniane a garantire la celebrazione di un nuovo processo per Kamran Ghaderi, onde garantire il rispetto del suo diritto a un un giusto processo, a liberare senza indugio Nazanin Zaghari-Ratcliffe, che può già beneficiare della scarcerazione anticipata, e a rendere note con urgenza le accuse a carico di Abbas Edalat; |
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6. |
invita le autorità iraniane a rispettare il diritto fondamentale degli imputati a disporre di un avvocato di loro scelta e il diritto a un processo equo, visti gli obblighi internazionali dell'Iran sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; |
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7. |
condanna gli atti di tortura e gli altri trattamenti crudeli compiuti, stando alle denunce attendibili, in particolare durante gli interrogatori e invita le autorità iraniane a rispettare la dignità umana dei detenuti; deplora le condizioni di detenzione crudeli e disumane e invita l'Iran a garantire che tutti i prigionieri ricevano cure mediche adeguate; |
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8. |
invita la magistratura a rispettare i principi di un processo equo e giusto e a garantire agli indagati l'accesso all'assistenza legale, alle visite consolari e alle visite di organizzazioni delle Nazioni Unite e umanitarie, nonché pieno accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari in conformità degli obblighi internazionali dell'Iran; invita l'Iran ad adottare le misure necessarie alla revisione della legislazione, onde garantire processi equi e l'accesso a un avvocato durante le fasi investigative e a porre fine alle confessioni coatte sotto tortura; |
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9. |
chiede al Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione di creare una task force interna a sostegno dei cittadini dell'UE che rischiano la pena di morte o processi chiaramente iniqui in paesi terzi, al fine di potenziare l'assistenza offerta dai loro servizi consolari o diplomatici nazionali; |
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10. |
invita le autorità iraniane a cooperare con le ambasciate degli Stati membri dell'UE a Teheran per stilare un elenco delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana attualmente detenute nelle carceri iraniane e a seguire attentamente ogni singolo caso, dal momento che la sicurezza dei cittadini e la tutela dei loro diritti fondamentali rivestono la massima importanza per l'Unione; |
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11. |
chiede la liberazione di tutti i difensori dei diritti umani detenuti in Iran e la cessazione di tutti gli atti intimidatori nei loro confronti; |
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12. |
accoglie con favore il sensibile inasprimento dei criteri per le condanne per i reati di droga punibili con la pena capitale quale primo passo verso l'introduzione di una moratoria sulla pena di morte in Iran; |
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13. |
invita l'Iran a una maggiore interazione con i meccanismi internazionali per i diritti umani, cooperando con i relatori speciali e i meccanismi speciali, anche accogliendo le richieste di accesso al paese da parte dei titolari dei mandati; esorta le autorità iraniane a garantire, in particolare, che il futuro relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran sia autorizzato ad entrare nel paese; |
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14. |
sostiene i colloqui sui diritti umani che si svolgono nell'ambito del dialogo ad alto livello UE-Iran avviato dopo la conclusione del piano d'azione congiunto globale; insiste sulla necessità che l'UE continui con determinazione a esprimere le proprie preoccupazioni in materia di diritti umani con l'Iran, sia a livello bilaterale che nei consessi multilaterali; |
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15. |
ribadisce l'impegno dell'Iran nel dialogo sui diritti umani e accoglie con favore la disponibilità delle autorità iraniane a proseguire tale dialogo; |
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16. |
invita il VP/AR a sollevare presso le autorità iraniane le questioni delle condizioni di detenzione e delle violazioni dei diritti umani, in particolare i casi delle persone con doppia cittadinanza UE-iraniana detenute in Iran, affinché si ponga fine ai trattamenti crudeli e disumani nelle carceri iraniane; invita il VP/AR e gli Stati membri a sollevare sistematicamente presso le autorità iraniane le questioni relative ai diritti umani, tra cui la situazione dei prigionieri politici e dei difensori dei diritti umani nonché la libertà di espressione e di associazione; |
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17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo e al parlamento dell'Iran. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0402.
(2) GU C 408 del 30.11.2017, pag. 39.
(3) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 157.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/142 |
P8_TA(2018)0232
Difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita (2018/2712(RSP))
(2020/C 76/16)
Il Parlamento europeo,
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— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa (1), del 12 febbraio 2015 sul caso di Raif Badawi (2) e dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr (3), |
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— |
vista l'assegnazione del premio Sacharov per la libertà di pensiero al blogger saudita Raif Badawi nel 2015, |
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— |
vista la dichiarazione resa il 29 maggio 2018 dal portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in merito ai recenti arresti in Arabia Saudita, tra cui la detenzione arbitraria, senza giusto processo, e la scomparsa di Nawaf Talal Rasheed, principe della dinastia Al-Rashid e figlio del defunto poeta Nawaf Talal bin Abdul Aziz Al-Rashid, |
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— |
vista la dichiarazione del 18 maggio 2018 della presidenza per la sicurezza dello Stato dell'Arabia Saudita relativamente all'arresto di sette sospetti, |
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— |
visto il nuovo progetto di legge approvato il 28 maggio 2018 dal consiglio della Shura saudita, che vieta le molestie, |
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— |
visti gli effetti sui diritti umani, a livello sia nazionale che regionale, delle sanzioni imposte dall'Arabia Saudita e da altri paesi al Qatar e la relazione sulle conseguenze della crisi del Golfo sui diritti umani, pubblicata dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) nel dicembre 2017, |
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— |
vista l'adesione dell'Arabia Saudita al Consiglio dei diritti umani dell'ONU e alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (CSW), nonché la sua futura adesione al consiglio esecutivo di detta commissione a partire da gennaio 2019, |
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— |
visto il discorso pronunciato dal commissario Christos Stylianides, a nome del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), durante il dibattito svoltosi al Parlamento europeo il 4 luglio 2017 sul tema dell'elezione dell'Arabia Saudita a membro della CSW, |
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— |
viste le osservazioni conclusive del 9 marzo 2018 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sulla terza e la quarta relazione periodica dell'Arabia Saudita (4), |
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— |
visto il documento congiunto sull'Arabia Saudita presentato a nome di ALQST, del Centro del Golfo per i diritti umani (GCHR) e della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH) nel corso della 69a sessione del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne del 7 marzo 2018, |
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— |
vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), |
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— |
visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, |
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— |
visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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— |
visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che dal 15 maggio 2018 le autorità saudite hanno arrestato sette donne, Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, e quattro uomini, Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah e Abdulaziz al-Meshaal, per il loro attivismo a favore dei diritti delle donne; che i difensori dei diritti umani arrestati sono stati accusati di aver sostenuto le attività di associazioni straniere, reclutato persone responsabili di incarichi governativi sensibili e fornito denaro a dette associazioni al fine di destabilizzare il Regno; che questi attivisti sono noti per le loro campagne contro il divieto di guida imposto alle donne e a favore dell'abolizione del sistema di tutela maschile; che sono stati posti agli arresti prima dell'annunciata revoca del divieto di guida prevista per il 24 giugno 2018; |
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B. |
considerando che, stando a quanto riportato, Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana e Hessah al-Sheikh sono state rilasciate il 24 maggio 2018; |
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C. |
considerando che il caso di Loujain al-Hathloul è particolarmente allarmante, in quanto è stata coercitivamente trasferita da Abu Dhabi all'Arabia Saudita nel marzo 2018 dopo aver partecipato a una sessione di revisione sull'Arabia Saudita del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne; che le è stato imposto un divieto di viaggio fino al suo recente arresto ed è attualmente detenuta in isolamento, stando a quanto riportato da altri attivisti; |
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D. |
considerando che in Arabia Saudita le donne sono sottoposte a restrizioni tra le più aspre al mondo, nonostante le recenti riforme attuate dal governo per rafforzare i diritti delle donne nel settore dell'occupazione; che il sistema politico e sociale saudita rimane antidemocratico e discriminatorio, rende le donne cittadini di seconda classe, non consente la libertà di religione e di credo, discrimina gravemente la nutrita forza lavoro straniera presente nel paese e reprime duramente ogni voce di dissenso; |
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E. |
considerando che l'inchiesta e i lavori sul caso sono ancora in corso e le informazioni sugli arresti sono difficili da reperire a causa delle scarse informazioni fornite dalle autorità saudite; |
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F. |
considerando che il 25 maggio 2018 le autorità saudite hanno arrestato Mohammed al-Bajadi, eminente difensore dei diritti umani e membro fondatore dall'associazione saudita per i diritti civili e politici, poi messa al bando, che ha accusato di soprusi le forze di sicurezza; |
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G. |
considerando che nei giorni successivi agli arresti dei difensori dei diritti umani, gli organi di informazione e le piattaforme dei social media filogovernativi hanno avviato una violenta campagna diffamatoria contro di essi, denunciandoli come "traditori" e additandoli come minaccia per la sicurezza dello Stato; che gli esperti sono dell'avviso che tale campagna diffamatoria attualmente in corso sia un preludio dell'intenzione di infliggere punizioni potenzialmente molto severe; |
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H. |
considerando che il cambiamento della società saudita è graduale ma costante; che le autorità saudite hanno adottato una serie di misure volte a migliorare il debito riconoscimento delle donne come cittadini uguali agli altri, conferendo loro il diritto di voto alle elezioni comunali, consentendo loro di accedere al consiglio consultivo della Shura e al Consiglio nazionale per i diritti umani, revocando il divieto di guida per le donne e garantendo loro l'accesso alle manifestazioni sportive pubbliche; |
|
I. |
considerando che l'agenda di riforma "Visione 2030", che prevede una trasformazione economica e sociale del paese basata sull'emancipazione delle donne, dovrebbe costituire una reale opportunità per le donne saudite di assicurarsi l'emancipazione giuridica, il che è di fondamentale importanza perché possano godere appieno dei diritti sanciti dalla CEDAW; che, tuttavia, la recente ondata di arresti di attiviste per i diritti delle donne sembra remare contro tale obiettivo e può distogliere dall'agenda di riforma; |
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J. |
considerando che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud ha espresso il suo sostegno retorico a favore delle riforme in materia di diritti delle donne, in particolare nel corso della sue visite in Europa e negli Stati Uniti; che tuttavia tali riforme sono state finora limitate e il sistema di tutela maschile, ovvero il più grave ostacolo ai diritti delle donne, rimane pressoché immutato; che il Principe ha inoltre supervisionato un'ampia repressione di attivisti, avvocati e difensori di diritti umani di spicco, che si è intensificata da quando questi ha iniziato a consolidare il controllo sulle istituzioni del paese; |
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K. |
considerando che in Arabia Saudita è in vigore una serie di leggi discriminatorie, segnatamente le disposizioni giuridiche relative allo status personale, alla situazione delle lavoratrici migranti, al codice di stato civile, al codice del lavoro, alla legge sulla nazionalità e al sistema di tutela maschile che subordina la possibilità delle donne di godere della maggior parte dei diritti sanciti dalla CEDW all'autorizzazione di un tutore uomo; |
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L. |
considerando che l'Arabia Saudita vanta una vivace comunità online di difensori dei diritti umani e il più alto numero di utenti di Twitter in Medio Oriente; che l'Arabia Saudita figura nell'elenco dei "Nemici di Internet" di Reporter senza frontiere in ragione della censura dei media sauditi e di Internet e delle punizioni inflitte a chi critica il governo o la religione; che la libertà di espressione e la libertà di stampa e dei mezzi d'informazione, sia online che offline, sono prerequisiti e catalizzatori cruciali della democratizzazione e delle riforme e costituiscono controlli essenziali del potere; che il vincitore del premio Sacharov 2015, Raif Badawi, è tuttora detenuto unicamente per aver espresso in modo pacifico la sua opinione; |
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M. |
considerando che il valore dell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite attribuito all'Arabia Saudita per il 2015 è pari a 0,847, collocando il paese al 38o posto su 188 paesi e territori; che il valore dell'indice di disuguaglianza di genere delle Nazioni Unite attribuito al paese è pari a 0,257, posizionandolo al 50o posto su 159 paesi nella classifica del 2015; che l'Arabia Saudita occupa il 138o posto su 144 paesi nel rapporto mondiale sul divario di genere 2017 del Forum economico mondiale; |
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N. |
considerando che, secondo il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la riserva generale dell'Arabia Saudita in merito alla CEDAW è incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione ed è inammissibile in base all'articolo 28 della medesima; che nel 2013 l'Arabia Saudita si è impegnata a "mantenere i più elevati standard di promozione e tutela dei diritti umani", quando ha presentato la domanda di adesione al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha avuto esito positivo; |
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1. |
esorta le autorità saudite a porre fine a qualsiasi forma di vessazione, anche a livello giudiziario, nei confronti di Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, Mohammed al-Rabiah, Ibrahim al-Modeimigh e di tutti gli altri difensori dei diritti umani nel paese affinché possano svolgere il loro lavoro senza ostacoli ingiustificati e senza timore di rappresaglie; |
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2. |
condanna la repressione in corso dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita, compresi i difensori dei diritti delle donne, che pregiudica la credibilità del processo di riforma nel paese; invita il governo dell'Arabia Saudita a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri di coscienza detenuti e condannati solo per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione e aver svolto pacificamente il loro lavoro per i diritti umani; denuncia la discriminazione continua e sistematica nei confronti delle donne e delle bambine in Arabia Saudita; |
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3. |
rende omaggio alle donne saudite e ai difensori dei diritti delle donne per il loro impegno a sconfiggere qualsiasi trattamento ingiusto o discriminatorio nonché a coloro che hanno difeso i diritti umani nonostante le difficoltà da affrontare; |
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4. |
plaude alla promessa di revocare il divieto di guida per le donne all'interno del Regno nell'ambito dell'agenda Visione 2030; |
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5. |
sottolinea che il trattamento di tutti i detenuti, compresi i difensori dei diritti umani, durante la detenzione deve rispettare le condizioni stabilite nel Corpus dei principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988; |
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6. |
osserva che le case automobilistiche internazionali, in particolare quelle con sede nell'UE, hanno già lanciato una campagna pubblicitaria mirata alle donne in vista della revoca del divieto di guida nei loro confronti; |
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7. |
esprime profonda preoccupazione riguardo alla prevalenza della violenza di genere in Arabia Saudita, che spesso non è denunciata né documentata e viene giustificata adducendo motivi quali la necessità di disciplinare le donne sotto la tutela degli uomini; esorta le autorità saudite ad adottare una normativa completa che definisca in modo specifico e configuri come reato tutte le forme di violenza di genere nei confronti delle donne, in particolare lo stupro, compreso lo stupro coniugale, le aggressioni sessuali e le molestie sessuali, e rimuova tutti gli ostacoli all'accesso delle donne alla giustizia; |
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8. |
esprime sconcerto per il sistema di tutela maschile, che prevede l'autorizzazione di un tutore uomo in vari ambiti, come i viaggi internazionali, l'accesso ai servizi sanitari, la scelta della residenza, il matrimonio, la presentazione di denunce al sistema giudiziario, l'uscita dai centri statali di assistenza per le donne vittime di abusi e il rilascio dai centri di detenzione; sottolinea che tale sistema è rispecchia il radicato sistema patriarcale che domina il paese; |
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9. |
invita le autorità saudite a rivedere la legge sulle associazioni e le fondazioni del dicembre 2015 al fine di permettere alle attiviste di organizzarsi e svolgere il proprio lavoro liberamente e in piena indipendenza, senza ingerenze indebite da parte delle autorità; esorta anche a rivedere la legge antiterrorismo, la legge sulla lotta alla criminalità informatica e la legge sulla stampa e le pubblicazioni, che sono spesso sfruttate per perseguire i difensori di diritti umani, nonché tutte le disposizioni discriminatorie presenti nel sistema giuridico; |
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10. |
invita le autorità saudite a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, sciogliere le riserve sollevate alla CEDAW e ratificare il suo protocollo opzionale in modo che le donne saudite possano esercitare pienamente i diritti sanciti dalla Convenzione nonché a cessare i matrimoni infantili e forzati e ad abolire il codice di abbigliamento obbligatorio per le donne; esorta l'Arabia Saudita a rivolgere un invito permanente a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite affinché visitino il paese; |
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11. |
invita le autorità saudite a consentire l'indipendenza della stampa e dei media e a garantire la libertà di espressione, associazione e riunione pacifica per tutti i cittadini del paese; condanna la repressione dei difensori dei diritti umani e dei dimostranti che manifestano pacificamente; sottolinea che le campagne per i diritti giuridici fondamentali o la formulazione di osservazioni critiche tramite i social media sono espressioni di un diritto indispensabile; esorta le autorità saudite a rimuovere le restrizioni imposte nei confronti dei difensori dei diritti umani per vietare loro di parlare apertamente sui social media e i mezzi d'informazione internazionali; |
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12. |
ricorda che l'Arabia Saudita è stata eletta alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile con il sostegno di alcuni Stati membri dell'UE; |
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13. |
invita il VP/AR, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e ad ampliare la loro protezione e il loro sostegno, in particolare nel caso delle donne che difendono i diritti umani; |
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14. |
invita l'UE a presentare una risoluzione sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita alla prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; invita l'UE, in occasione del prossimo Consiglio dei diritti umani e della prossima commissione sulla condizione femminile, a sollevare la questione dell'adesione degli Stati con una dubbia situazione in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; chiede all'UE di proporre al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di nominare un relatore speciale sui diritti umani in Arabia Saudita; |
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15. |
chiede all'UE di includere una discussione sui diritti umani, in particolare sulla situazione delle donne che difendono i diritti umani, come punto permanente all'ordine del giorno del vertice annuale tra l'UE e il Consiglio di cooperazione del Golfo, così come in altri consessi bilaterali e multilaterali; invita il Consiglio a valutare la possibilità di introdurre misure mirate nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; osserva che le norme di aggiudicazione del Premio Chaillot per la promozione dei diritti umani nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo prevedono che siano ammesse soltanto le domande di chi è legalmente registrato e attivo in un impegno costruttivo con le autorità; |
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16. |
invita il SEAE e la Commissione a sostenere attivamente i gruppi della società civile e le persone che difendono i diritti umani in Arabia Saudita, anche organizzando visite nelle carceri, monitorando i processi e rendendo dichiarazioni pubbliche; |
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17. |
esorta il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a continuare a tenere un dialogo con l'Arabia Saudita sui diritti umani, le libertà fondamentali e il ruolo preoccupante del paese nella regione; esprime la sua disponibilità immediata a tenere un dialogo costruttivo con le autorità saudite, compresi i parlamentari, sull'attuazione del loro impegni internazionali relativi ai diritti umani; chiede uno scambio di esperienze in materia di giustizia e questioni giuridiche al fine di rafforzare la protezione dei diritti individuali in Arabia Saudita; |
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18. |
invita le autorità dell'Arabia Saudita a porre fine a ulteriori fustigazioni di Raif Badawi e a procedere al suo rilascio immediato e incondizionato, dal momento che è considerato un prigioniero di coscienza, detenuto e condannato unicamente per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione; esorta l'UE a continuare a sollevare la questione del caso di Raif Badawi in ogni possibile contatto ad alto livello; |
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19. |
esorta le autorità saudite a introdurre immediatamente una moratoria sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione; chiede che siano riviste tutte le condanne alla pena capitale per garantire che tali processi abbiano rispettato le norme internazionali; |
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20. |
esorta le autorità saudite a cessare le incitazioni all'odio e alla discriminazione contro le minoranze religiose e tutte le altre persone o gruppi i cui diritti umani sono stati violati dall'Arabia Saudita, compresi cittadini stranieri di paesi di altre regioni; |
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21. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla commissione sulla condizione femminile, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud e al Principe ereditario Mohammad bin Salman Al Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita, nonché al segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita. |
(1) GU C 378 del 9.11.2017, pag. 64.
(2) GU C 310 del 25.8.2016, pag. 29.
(3) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 34.
(4) CEDAW/C/SAU/CO/3-4.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/147 |
P8_TA(2018)0233
Sudan, in particolare la situazione di Noura Hussein Hammad
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sul Sudan, in particolare sulla situazione di Noura Hussein Hammad (2018/2713(RSP))
(2020/C 76/17)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan, |
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— |
visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui la Repubblica del Sudan è parte contraente dal 1986, |
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— |
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, di cui il Sudan è parte contraente dal 1990, |
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— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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— |
vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2016 sul matrimonio infantile, precoce e forzato, |
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— |
viste la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979, e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (DEVAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993, |
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— |
vista la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, presentata dall'UE e ribadita nel 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016, in cui si chiede una moratoria sulla pena di morte, |
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— |
visto il primo protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata nel 1981, sui diritti delle donne in Africa, |
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visti gli articoli 16 e 21 della Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo, entrata in vigore il 29 novembre 1999, |
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vista la lettera relativa all'appello urgente sul caso di Noura Hussein Hammad inviata il 17 maggio 2018 dal Comitato africano di esperti sui diritti e il benessere del fanciullo (ACERWC) alla Repubblica del Sudan, |
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vista la Costituzione del Sudan del 2005, |
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visto l'articolo 96 (clausola sui diritti umani) dell'accordo di Cotonou firmato dal governo sudanese nel 2005, |
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vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, |
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— |
visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che Noura Hussein Hammad è stata costretta dalla sua famiglia a sposarsi con Abdulrahman Hammad quando aveva 16 anni; che Noura ha affermato di essere stata violentata da suo marito con l'aiuto dei famigliari di quest'ultimo; che, stando alla testimonianza di lei, il 2 maggio 2017 tre uomini hanno immobilizzato Noura Hussein mentre Abdulrahman la violentava; che Noura ha pugnalato a morte suo marito per legittima difesa quando questi ha tentato di stuprala nuovamente il giorno seguente; che un successivo esame medico ha indicato che era stata anche ferita durante la lotta con il marito; |
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B. |
considerando che Noura Hussein Hammad è stata detenuta nella prigione di Omdurman fino al 29 aprile 2018, quando è stata dichiarata colpevole di omicidio premeditato; che Noura Hussein Hammad, che ora ha 19 anni, è stata condannata a morte dalla Corte penale centrale di Omdurman per l'omicidio dell'uomo che suo padre l'ha costretta a sposare; che al momento dell'irrogazione della condanna la famiglia dell'uomo ha scelto la pena di morte come "punizione" idonea per Hussein; che la sentenza è stata impugnata; |
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C. |
considerando che l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo ha raccolto informazioni secondo cui il matrimonio forzato, lo stupro e le altre forme di violenza di genere ai danni di Hussein non sono stati presi in considerazione dalla Corte come prove per attenuare la pena; che l'esperto delle Nazioni Unite sulle esecuzioni sommarie ha sostenuto che l'imposizione della pena di morte costituisce, laddove vi siano chiare prove di legittima difesa, un omicidio arbitrario; |
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D. |
considerando che nell'ambito dell'indice di sviluppo umano e dell'indice delle Nazioni Unite sulla disuguaglianza di genere il Sudan occupa il 165o posto su 188 paesi; che il comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo hanno espresso gravi preoccupazioni in merito alla situazione dei diritti umani delle donne in Sudan; che il sistema giuridico in Sudan è basato sulla legge islamica della Sharia; che i dati dimostrano che le donne che non sono politicamente, culturalmente ed economicamente alla pari degli uomini saranno vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro fede, razza o nazionalità; |
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E. |
considerando che la costituzione sudanese stabilisce che lo "Stato protegge le donne dalle ingiustizie e promuove l'uguaglianza di genere"; che Pramila Patten, rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, ha constatato, in seguito alla sua visita in Sudan dal 18 al 25 febbraio 2018, che vi è una radicata cultura del diniego della violenza sessuale in Sudan; che il matrimonio forzato, lo stupro coniugale e la violenza basata sul genere sono considerati normali in Sudan, e che tutte queste forme di violenza sono giustificate invocando ragioni legate alla tradizione, alla cultura e alla religione; che ad oggi l'Ufficio del procuratore speciale non ha esaminato un solo caso di violenza sessuale connessa ai conflitti; |
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F. |
considerando che il mandato della Corte penale internazionale (CPI) volto ad affrontare l'impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio comprende anche le atrocità comunemente subite dalle donne, tra cui un'ampia gamma di crimini sessuali e basati sul genere; che il 4 marzo 2009 la CPI ha spiccato un mandato d'arresto contro il Presidente della Repubblica del Sudan Omar al Bashir con cinque capi d'imputazione per reati contro l'umanità: omicidio, sterminio, trasferimento forzato, tortura e stupro; |
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G. |
considerando che è stata avviata la campagna mondiale "Giustizia per Noura Hussein Hammad" che mira ad annullare la pena di morte; che dal maggio 2018 quasi un milione di persone ha firmato la petizione intitolata "Giustizia per Noura Hussein Hammad"; che le intimidazioni nei confronti degli avvocati della difesa rappresentano un attacco all'equo processo, e che essendo stata violentata Noura Hussein Hammad necessita di supporto psicologico; |
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H. |
considerando che il caso di Noura Hussein Hammad ha richiamato l'attenzione internazionale nei confronti dei diritti delle donne e ha messo sotto i riflettori le questioni relative al matrimonio forzato e allo stupro coniugale in Sudan, dove l'età legale per contrarre matrimonio è di soli 10 anni; che lo stupro coniugale è stato riconosciuto dalla legge sudanese soltanto nel 2015; che, tuttavia, le autorità giudiziarie rifiutano di riconoscerlo come reato; |
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I. |
considerando che gli attivisti per i diritti delle donne e dei bambini hanno condotto campagne sempre più numerose contro i matrimoni forzati delle ragazze e il matrimonio delle ragazze minorenni, che sono un fenomeno diffuso in Sudan; che la prevenzione e la risposta nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compreso il matrimonio precoce e forzato, rappresentano uno degli obiettivi del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere 2016-2020; |
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J. |
considerando che sia Human Rights Watch sia l'esperto indipendente delle Nazioni Unite sul Sudan nella sua relazione mondiale 2017 hanno affermato che le forze di sicurezza sudanesi hanno fatto ricorso alla violenza sessuale, alle intimidazioni e ad altre forme di abuso per mettere a tacere le donne impegnate nella difesa dei diritti umani nel paese; che i servizi nazionali di intelligence e di sicurezza hanno impedito all'avvocato di Noura Hussein Hammad di tenere una conferenza stampa nel contesto di una campagna di intimidazione sempre più intensa; che Nahid Gabralla, direttrice di SEEMA, un'organizzazione non governativa che lavora con vittime e superstiti di atti di violenza di genere a Khartoum, capitale del Sudan, è stata arrestata più volte nell'ambito della campagna di sostegno a Noura Hussein Hammad, dal momento che il Sudan sta imponendo restrizioni alla libertà di espressione; |
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K. |
considerando che il Sudan è uno dei sette paesi che non sono ancora parti della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), |
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L. |
considerando che attualmente l'Unione europea finanzia progetti in Sudan per un valore di 275 milioni di euro, principalmente a titolo Fondo europeo di sviluppo (FES), dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP); che il Sudan non ha ratificato la versione riveduta dell'accordo di Cotonou; |
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M. |
considerando che le donne in Sudan subiscono discriminazioni, arresti arbitrari e punizioni umilianti; che, secondo l'esperto indipendente delle Nazioni Unite sul Sudan, i cosiddetti reati contro la morale pubblica, come quelli di cui sono accusate le donne considerate vestite in modo "indecente", insieme all'umiliazione delle punizioni corporali, violano le norme internazionali in materia di diritti umani; che gli articoli 151, 152, 154 e 156 del codice penale sudanese rafforzano le restrizioni imposte alle donne nonché al loro abbigliamento e comportamento in pubblico; che le violazioni di tali disposizioni sono punibili con ammende e, in determinati casi, persino con la fustigazione; |
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N. |
considerando che l'UE sostiene il Sudan con interventi combinati di assistenza allo sviluppo e in ambito umanitario, ma fornisce anche sostegno al controllo estremamente controverso delle frontiere del paese e alle operazioni anti-tratta e di contrasto del contrabbando, tra l'altro attraverso il cosiddetto progetto ROCK; |
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1. |
deplora e condanna la pena di morte imposta a Noura Hussein Hammad; chiede alle autorità sudanesi di commutare la pena di morte e di tenere pienamente conto del fatto che Noura Hussein Hammad ha agito per legittima difesa contro il tentativo di un uomo e dei suoi complici di stuprarla; |
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2. |
chiede alle autorità del Sudan di rispettare il diritto nazionale e le norme internazionali in materia di diritti umani, tra cui il protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, nonché il protocollo della Corte di giustizia dell'Unione africana, adottati l'11 luglio 2003; rammenta che, in base alle norme internazionali, l'imposizione della pena di morte quando esistono prove evidenti di legittima difesa costituisce un'uccisione arbitraria, in particolare nel caso in cui una donna è accusata di aver commesso un omicidio difendendo se stessa; |
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3. |
rammenta alle autorità sudanesi il loro dovere di garantire i diritti fondamentali, compreso il diritto a un processo equo; sottolinea che devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire che il processo di Noura Hussein Hammad sia effettivamente conforme alle più rigorose norme in materia di equità e giusto processo; |
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4. |
ribadisce l'importanza cruciale di procedere alla revisione e alla riforma di leggi fondamentali in Sudan, inclusa la legge del 2010 sulla sicurezza nazionale e le normative che disciplinano i media e la società civile, in modo da allineare la legislazione alle norme internazionali per la difesa della libertà di espressione, di riunione e di associazione; esprime preoccupazione per gli ampi poteri di arresto e trattenimento conferiti ai servizi nazionali di intelligence e di sicurezza, che arrestano e trattengono arbitrariamente persone che, in molti casi, subiscono torture e altri maltrattamenti, mentre gli agenti di tali servizi rimangono immuni da procedimenti penali; |
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5. |
osserva che, mentre il caso sta attraversando l'iter giudiziario, le autorità sudanesi hanno ancora il dovere di dimostrare che non tollerano lo stupro o la violenza di genere e, pertanto, di salvare la vita di una giovane donna, la cui esistenza è già stata distrutta per motivi che sfuggono al suo controllo; chiede alle autorità sudanesi di garantire il perseguimento di tutti i casi di violenza sessuale e di genere, compreso lo stupro coniugale e la violenza domestica, assicurando che i responsabili siano chiamati a risponderne; esorta le autorità sudanesi a far fronte al problema dei matrimoni infantili e forzati e a quello dello stupro coniugale; |
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6. |
esorta le autorità sudanesi a svolgere immediatamente un'indagine indipendente e imparziale sulle accuse rivolte alle forze di sicurezza sudanesi in merito al ricorso alla violenza, alle intimidazioni e ad altre forme di abuso nei confronti delle donne; |
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7. |
si rammarica del fatto che i servizi nazionali di intelligence e di sicurezza abbiano vietato la conferenza stampa organizzata dai rappresentanti della difesa di Noura Hussein Hammad in seguito alla condanna; condanna fermamente le vessazioni nei confronti di attivisti dei diritti umani e avvocati in relazione al caso di Hammad Noura Hussein; |
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8. |
esorta le autorità sudanesi a garantire la piena protezione dell'integrità fisica e psicologica di Noura Hussein Hammad durante la detenzione, come pure quella dei suoi familiari e legali; |
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9. |
ribadisce la sua ferma opposizione al ricorso alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze; ritiene che la pena di morte violi la dignità umana e costituisca un trattamento crudele, inumano e degradante; fa appello alle autorità sudanesi affinché rispettino la moratoria delle Nazioni Unite sulla pena di morte; chiede al Sudan di ratificare sia la Convenzione contro la tortura sia la CEDAW; |
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10. |
ricorda alle autorità sudanesi che una migliore protezione dei diritti umani delle donne, insieme alla configurazione dello stupro coniugale come reato, potrebbe contribuire a salvare molte vite e a prevenire casi analoghi a quello di Noura Hussein Hammad; |
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11. |
condanna con vigore il matrimonio precoce e forzato e la violenza contro le donne e le ragazze, in Sudan così come altrove; segnala che l'attuale ricorso contro la condanna di Noura Hussein Hammad, che si limita agli aspetti formali e legali della sentenza senza tener conto dei fatti, non è sufficiente in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che il Sudan ha ratificato; esorta le autorità a mettere in pratica la raccomandazione del Comitato sui diritti del fanciullo e a modificare la legge in materia di stato civile aumentando l'età minima legale per contrarre matrimonio; |
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12. |
chiede con forza che l'UE e i suoi Stati membri assicurino che l'attuazione di progetti in collaborazione con le autorità sudanesi osservi il principio del "non nuocere", che esclude qualsiasi cooperazione con soggetti responsabili di violazioni dei diritti umani; |
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13. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente del Sudan, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al parlamento panafricano. |
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/151 |
P8_TA(2018)0235
Manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE (2017/2064(INL))
(2020/C 76/18)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), |
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vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
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visti il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3), il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5) e il regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (6), |
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vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 su CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile (7), |
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visti lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), del novembre 2017, dal titolo "Odometer tampering: measures to prevent it" (Manomissione del contachilometri: misure per prevenirla) (8) e la valutazione di accompagnamento del valore aggiunto europeo dal titolo "Odometer manipulation in motor vehicles in the EU" (Manomissione del contachilometri nei veicoli a motore nell'UE) (9); |
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vista la relazione finale dell'Associazione delle autorità europee responsabili della registrazione dei veicoli e dei conducenti dal titolo "Vehicle Mileage Registration" (Registrazione del chilometraggio dei veicoli) (10), |
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visto lo studio della Commissione dal titolo "Consumer Market Study on the Functioning of the Market for Second-Hand Cars from a Consumer's perspective" (Studio del mercato al consumo relativo al funzionamento del mercato delle autovetture usate nell'ottica del consumatore), |
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vista la dichiarazione scritta 0030/2016 dell'11 aprile 2016 sulla lotta alla frode sul chilometraggio nel mercato delle automobili di seconda mano; |
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visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0155/2018), |
Situazione attuale
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A. |
considerando che la manomissione del contachilometri, vale a dire la pratica scorretta di alterare deliberatamente e senza autorizzazione il chilometraggio effettivo di un veicolo indicato dal suo contachilometri, rappresenta un problema grave e diffuso in tutta l'Unione, in particolare nel contesto del commercio transfrontaliero, e danneggia i paesi terzi che importano autovetture usate dall'Unione; |
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B. |
considerando che il profitto economico derivante dalla manomissione del contachilometri può essere considerevole, dati i prezzi esigui delle attrezzature necessarie e l'incremento artificiale del valore delle autovetture usate; che gli studi stimano che la quota di veicoli manomessi sia compresa tra il 5 e il 12 % delle autovetture usate nelle vendite nazionali e tra il 30 e il 50 % nelle vendite transfrontaliere, per un danno economico complessivo compreso tra 5,6 e 9,6 miliardi di EUR nell' Unione; |
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C. |
considerando che la quantità di chilometri percorsi è uno dei criteri principali in base ai quali un acquirente può valutare le condizioni tecniche del veicolo e che la lettura del contachilometri incide in modo significativo sul valore di mercato del veicolo acquistato; |
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D. |
considerando che le letture del contachilometri sono memorizzate e mostrate digitalmente e che accedervi dall'esterno per riconfigurarle è semplice, in quanto il livello di protezione dei contachilometri è inferiore a quello di altri componenti del veicolo; |
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E. |
considerando che la manomissione del contachilometri danneggia i consumatori, i rivenditori di autovetture usate, gli assicuratori e le società di leasing, mentre apporta un beneficio finanziario a coloro che commettono tale frode, e che occorre trovare soluzioni tecniche per rendere più difficoltosa la manipolazione del contachilometri ai non addetti ai lavori; |
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F. |
considerando che la maggiore usura delle autovetture con contachilometri manomessi si ripercuote negativamente sulla sicurezza stradale e che gli acquirenti di tali autovetture possono sostenere costi di manutenzione e riparazione più elevati del previsto, poiché le autovetture non sono sottoposte a controlli in funzione del loro chilometraggio effettivo; |
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G. |
considerando che le autovetture con contachilometri manomessi possono presentare consumi più elevati e emissioni di inquinanti maggiori del previsto, violando così i requisiti di durata stabiliti dalla normativa in materia di omologazione; |
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H. |
considerando che il mercato delle autovetture usate nell'Unione, che è due o tre volte più grande del mercato delle autovetture nuove, gode del minor grado di fiducia dei consumatori tra i mercati dei beni stando al Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo della Commissione – 2014 (11) e che la manomissione del contachilometri contribuisce significativamente alla perdita di fiducia dei consumatori nei confronti dei rivenditori di autovetture usate, distorcendo così il funzionamento del mercato interno e la concorrenza leale; |
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I. |
considerando che i consumatori non sono sufficientemente informati sulle possibilità di evitare la manipolazione delle letture dei contachilometri delle autovetture usate, sulle già esistenti tecniche per il monitoraggio del chilometraggio e la prevenzione delle frodi in tale ambito nonché sulle modalità di accesso a dette tecniche; |
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J. |
considerando che molti Stati membri non forniscono ancora ai consumatori gli strumenti necessari per controllare la storia di un veicolo usato; |
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K. |
considerando che le frodi relative al chilometraggio interessano in maniera sproporzionata gruppi sociali e aree geografiche caratterizzati da un reddito inferiore, esponendo i consumatori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel o dopo il 2004 e negli Stati nelle immediate vicinanze dell'Unione, specialmente nei paesi dei Balcani occidentali dove l'importazione dall'Unione di autovetture usate avviene in esenzione da dazi o con tariffe doganali poco significative, a un rischio più elevato di acquistare un'autovettura con contachilometri manomesso, per cui sono danneggiati più di frequente da tale pratica scorretta; |
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L. |
considerando che, in assenza di un sistema comune e integrato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, aumenta il rischio di legalizzare una manomissione del contachilometri antecedente rispetto alla prima verifica nel paese in cui il veicolo verrà definitivamente immatricolato e in cui esistono già delle misure volte a consentire la registrazione del veicolo e la verifica del relativo chilometraggio; |
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M. |
considerando che la lotta alle frodi sui contachilometri mediante la definizione di regole uniformi volte a impedire la manomissione degli stessi contribuirà in modo significativo a migliorare la sicurezza e la certezza delle compravendite transfrontaliere di veicoli, riducendo in tal modo l'entità delle pratiche sleali e apportando altresì notevoli vantaggi a milioni di consumatori nell'Unione; |
Misure esistenti per contrastare le frodi sui contachilometri
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N. |
considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto strumenti volti a ridurre al minimo la manipolazione del contachilometri, come "Car-Pass" in Belgio e "Nationale AutoPas" (NAP) nei Paesi Bassi; che entrambi gli Stati membri si servono di una banca dati che raccoglie le letture del contachilometri a ogni intervento di manutenzione, tagliando, riparazione o controllo periodico del veicolo senza registrare alcun dato personale e che entrambi hanno quasi eliminato in tempi rapidi le frodi sui contachilometri nelle rispettive aree; |
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O. |
considerando che il sistema belga è gestito su base giuridica da un'organizzazione senza scopo di lucro e quello olandese è amministrato da un organismo governativo; che entrambi i sistemi comportano costi ragionevoli e che il loro successo è accompagnato e promosso da campagne di sensibilizzazione e informazione nonché da un quadro giuridico solido, che fissa norme chiare e sanzioni dissuasive; |
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P. |
considerando che il numero notevolmente più elevato di autovetture manomesse nei paesi che non hanno accesso a tali banche dati dimostra che lo scambio transfrontaliero di dati e la cooperazione tra gli Stati membri sono essenziali per il loro successo; |
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Q. |
considerando che il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) fornisce già l'infrastruttura e l'organizzazione necessarie per lo scambio di dati armonizzati relativi ai trasporti tra le autorità degli Stati membri ed è utilizzato da tutti gli Stati membri per ottemperare agli obblighi di cui alla direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e che le sue funzionalità comprendono già la registrazione del chilometraggio; |
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R. |
considerando che vi sono anche soluzioni tecniche, riguardanti sia i componenti fisici che i programmi software, che potrebbero essere integrate nei veicoli dai costruttori, prevenendo così in partenza la manipolazione del contachilometri; che sono già in uso moduli di sicurezza hardware (HSM) e componenti aggiuntivi hardware sicuri (SHE) per proteggere le centraline elettroniche di controllo (ECU) dei veicoli dagli accessi non autorizzati, dalla manipolazione o dal furto dell'autovettura e che il loro costo per veicolo, secondo le stime, è pari a un euro; |
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S. |
considerando che il regolamento (UE) 2017/1151 impone ai costruttori, per ottenere l'omologazione di un veicolo, di adottare strategie sistematiche per impedire la manomissione e includere funzioni di protezione per impedire la scrittura, al fine di evitare che siano falsificati i dati del contachilometri, prendendo in considerazione anche le funzioni per lo scambio dei dati a distanza; che tale regolamento impone unicamente ai costruttori di fornire informazioni e spiegazioni, senza prevedere alcun controllo teso a verificare che il contachilometri non sia manomissibile, sebbene esistano processi certificati e riconosciuti a livello internazionale quali i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione; che taluni processi riconosciuti a livello internazionale, come i criteri comuni (ISO/IEC 15408), possono contribuire alla protezione contro la manipolazione; |
Normativa e lacune
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T. |
considerando che la manipolazione del contachilometri è vietata in 26 Stati membri, ma che solo dieci Stati membri dispongono di misure supplementari per verificare il chilometraggio visibile al cliente e solo sei riconoscono la manomissione del contachilometri come un reato (13); che nell'Unione gli hardware e i software impiegati per manipolare i contachilometri sono liberamente accessibili e non sono considerati elementi costitutivi di reato e che sempre più Stati membri stanno configurando come reato le attività correlate alla manomissione illegale del contachilometri; |
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U. |
considerando che la frode sul contachilometri rappresenta una minaccia alla conformità dei veicoli, anche ai sensi della direttiva 2014/45/UE, che impone agli Stati membri di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire tali manipolazioni; che la Commissione dovrebbe valutare ulteriormente la fattibilità di un collegamento tra le piattaforme nazionali onde consentire lo scambio transfrontaliero di informazioni sulla conformità, ivi comprese le letture del contachilometri; |
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V. |
considerando che la direttiva 2014/45/UE stabilisce l'obbligo di registrare le letture del chilometraggio durante il controllo tecnico periodico e rendere disponibili tali letture per i controlli successivi, ma che tratta le letture del chilometraggio durante i controlli tecnici solamente a partire dal primo di tali controlli; che il primo controllo tecnico periodico potrebbe avere luogo fino a quattro anni dopo la prima immatricolazione del veicolo, lasciando un tempo sufficiente per manipolare il contachilometri prima del primo controllo e tra i diversi controlli, e potrebbe persino portare alla registrazione ufficiale di letture errate del chilometraggio; |
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W. |
considerando che né la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione sull'omologazione né il regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 39) fanno riferimento alle frodi relative al chilometraggio o ai contachilometri non manomissibili; che il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento UNECE n. 39 per quanto concerne i requisiti dell'omologazione per il tachimetro, ma non prevede requisiti riguardo ai contachilometri o alle loro caratteristiche essenziali; |
Sviluppi futuri nel settore automobilistico
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X. |
considerando che il settore automobilistico ha compiuto enormi progressi nello sviluppo e nella produzione di veicoli che sono connessi, si servono di sistemi di trasporto intelligente (STI) e comunicano con l'ambiente circostante, così che la maggior parte delle autovetture immesse sul mercato dispone già di funzioni di connettività e si progredisce gradualmente verso un parco di auto connesse sulle strade dell'Unione; |
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Y. |
considerando che, in base a diversi studi, l'età media delle automobili sulle strade dell'Unione è pari a 7-11 anni ed è in continuo aumento, mentre negli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel o dopo il 2004 è ben al di sopra della media, il che comporta un parco auto composto da automobili più recenti altamente connesse e autovetture più vecchie senza alcuna funzione di connettività; |
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Z. |
considerando che i veicoli moderni trasmettono già periodicamente ai costruttori insiemi di dati che comprendono il chilometraggio effettivo e il tempo complessivo di funzionamento, fornendo dati fondamentali per la verifica della plausibilità delle registrazioni del chilometraggio; |
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AA. |
considerando che la tecnologia blockchain potrebbe rappresentare una soluzione per la futura archiviazione di dati sul chilometraggio; |
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AB. |
considerando che CarTrustChain è un progetto di successo riguardante le modalità di utilizzo della tecnologia blockchain per eliminare le frodi sui contachilometri, il quale è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale; |
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1. |
chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, e dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un quadro legislativo che imponga agli Stati membri di creare ostacoli giuridici, tecnici e operativi onde rendere impossibili le manipolazioni dei contachilometri, a seguito delle raccomandazioni figuranti nella presente risoluzione e nel relativo allegato, entro dodici mesi dall'approvazione della presente risoluzione da parte del Parlamento; esorta la Commissione a rivedere i requisiti normativi del regolamento (UE) 2017/1151; |
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2. |
invita la Commissione a garantire che gli stessi ostacoli giuridici e tecnici siano applicati anche alle importazioni dai paesi terzi; |
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3. |
plaude all'uso di soluzioni tecniche come gli HSM e gli SHE, che sono già ampiamente diffusi per la protezione dei dati sensibili nei veicoli, e sottolinea che le letture del contachilometri dovrebbero godere del medesimo livello di protezione onde impedire una manipolazione dei contachilometri; |
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4. |
invita la Commissione a rafforzare i requisiti di omologazione in relazione alla sicurezza all'interno del veicolo, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche volte a contrastare le frodi relative ai contachilometri ma anche alla luce della maggiore diffusione delle autovetture connesse; |
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5. |
plaude al fatto che la Commissione abbia incluso i requisiti relativi alla sicurezza tecnologica dei contachilometri nel regolamento (UE) 2017/1151; sottolinea, tuttavia, che non esistono disposizioni su come monitorare tali requisiti e invita pertanto la Commissione a stabilire criteri chiari per il controllo efficace della sicurezza dei contachilometri, ad adeguare se necessario tali requisiti nel minor tempo possibile e a informare il Parlamento dell'efficacia di tale regolamento; |
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6. |
osserva che le soluzioni nazionali che fanno uso di banche dati che raccolgono letture frequenti del contachilometri effettuate in occasione di controlli tecnici periodici, interventi in officina e altri controlli del veicolo sono state molto efficaci nel combattere la manipolazione dei contachilometri nei rispettivi Stati membri e propone, pertanto, che gli Stati membri che finora non hanno adottato misure in tal senso introducano quanto prima soluzioni adeguate; |
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7. |
sottolinea a tale proposito che tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di registri nazionali e partecipare allo scambio transfrontaliero di dati da tali registri, perché solo in tal modo possono essere contrastate con efficacia le frodi relative al chilometraggio nell'Unione; invita, pertanto, la Commissione a proporre un quadro legislativo che consenta agli Stati membri di istituire meccanismi nazionali di raccolta di dati comparabili e reciprocamente compatibili, basati sulle migliori pratiche esistenti, che permetteranno una raccolta frequente e affidabile di dati relativi al chilometraggio a partire dalla prima immatricolazione del veicolo e consentiranno scambi a livello internazionale; |
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8. |
evidenzia che dovrebbe essere consentito l'accesso transfrontaliero ai dati delle letture del contachilometri e che l'accesso agevole a tali informazioni da parte dell'acquirente di un veicolo usato contribuirebbe notevolmente alla protezione dei consumatori; pone l'accento sul fatto che l'acquirente di un veicolo usato dovrebbe poter verificare l'accuratezza della lettura del contachilometri del veicolo, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso era precedentemente immatricolato; invita la Commissione e gli Stati membri a informare in modo proattivo i consumatori e i soggetti interessati in merito alle misure esistenti volte a contrastare le frodi relative ai contachilometri e alle modalità per individuare e prevenire la manipolazione del contachilometri; |
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9. |
sottolinea che Eucaris fornisce un'infrastruttura già esistente per uno scambio efficiente sotto il profilo dei costi delle letture dei contachilometri in tutta l'Unione sulla base di una soluzione incentrata su una banca dati; si rammarica che nel 2017 soltanto il Belgio, i Paesi Bassi e la Slovacchia abbiano utilizzato la piattaforma Eucaris per scambiare informazioni in merito alle letture dei contachilometri e incoraggia pertanto gli Stati membri a usufruire delle possibilità offerte da questo sistema; |
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10. |
invita la Commissione a rendere obbligatoria la partecipazione a Eucaris e a mettere in pratica tale sistema quale piattaforma d'informazione sui veicoli, facilitando così la verifica del chilometraggio nell'Unione allo scopo di ridurre le possibilità di manipolare i contachilometri; |
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11. |
si rammarica del fatto che il registro elettronico di cui alla direttiva 2014/45/UE non sia stato ancora istituito e che le sanzioni stabilite dagli Stati membri non siano sufficientemente dissuasive, con il conseguente mancato rispetto degli obiettivi in materia di scambio dei dati; |
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12. |
invita la Commissione a fornire un quadro giuridico che consenta agli Stati membri di registrare le letture obbligatorie dei contachilometri raccolte in occasione dei controlli tecnici periodici nonché di ogni ispezione, tagliando, manutenzione, riparazione e altri controlli e interventi in officina a partire dalla prima immatricolazione del veicolo; |
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13. |
evidenzia che una soluzione basata sulla tecnologia blockchain potrebbe essere più efficiente in termini di costi e invita la Commissione a eseguire un'analisi dei costi-benefici relativa a tale soluzione entro dodici mesi dall'approvazione della presente risoluzione da parte del Parlamento, anche per quanto riguarda la sicurezza, la trasparenza e la protezione dei dati; sottolinea che fino alla potenziale applicazione di tale tecnologia si dovrebbero mettere in atto senza indugio soluzioni efficaci, di facile impiego e che siano rapidamente operative, con particolare riferimento alle banche dati; |
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14. |
sottolinea che una più ampia applicazione delle tecnologie crittografiche avanzate, quali le soluzioni basate su HSM o SHE, potrebbe fornire un'ulteriore protezione contro le manomissioni dei contachilometri proteggendo i contachilometri dall'accesso non autorizzato attraverso chip protetti; |
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15. |
sottolinea che i veicoli sono divenuti sempre più capaci di connettersi e che tale sviluppo proseguirà, consentendo così di inserire automaticamente i dati del contachilometri in una banca dati o in una rete blockchain; accoglie favorevolmente gli sforzi profusi dall'industria automobilistica per introdurre molteplici meccanismi tecnici di garanzia contro la manipolazione dei contachilometri tra cui la cifratura, la protezione e la sicurezza dei dati ma chiede anche ai costruttori di migliorare ulteriormente l'efficacia delle loro soluzioni tecniche; |
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16. |
evidenzia che tutte le misure riguardanti la trasmissione e l'archiviazione di dati dovrebbero rispettare l'acquis europeo in materia di protezione dei dati, essere applicate solo per impedire la manipolazione dei contachilometri e disporre del più elevato livello di protezione informatica; |
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17. |
invita gli Stati membri a elaborare o modificare la legislazione in materia di manipolazione del contachilometri allo scopo di rendere tale pratica un reato, ivi compresa la fornitura di hardware, software e dei relativi servizi necessari ai fini della manipolazione non autorizzata, dal momento che la manipolazione comporta una valutazione errata della conformità di un veicolo e, quindi, si ripercuote negativamente sulla sicurezza stradale; invita gli Stati membri a fornire risorse umane e finanziarie sufficienti per l'applicazione efficace, non discriminatoria e proporzionata di tale legislazione; |
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18. |
ritiene che la sostituzione del contachilometri di un veicolo con un altro con un chilometraggio inferiore dovrebbe essere considerata una frode sul chilometraggio del veicolo, se lo scopo è di nascondere il chilometraggio reale e, quindi, di realizzare un profitto; |
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19. |
chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, e dell'articolo 114 TFUE, una proposta relativa a un atto sulle misure per far fronte alla manipolazione del contachilometri, secondo le raccomandazioni figuranti in allegato; |
o
o o
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20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio. |
(1) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
(2) Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).
(3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(6) Regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione (GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40)
(7) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 57.
(8) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602012/IPOL_STU%282017%29602012_EN.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615637/EPRS_STU%282018%29615637_EN.pdf
(10) https://www.ereg-association.eu/media/1122/final-report-ereg-topic-group-xiii-vehicle-mileage-registration.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/files/consumer-markets-scoreboard-2014-edition_en
(12) Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288 del 5.11.2011, pag. 1).
(13) Cfr. Rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net, 2015), "Cross-border car purchases: what to look out when you're bargain hunting" (Acquisti transfrontalieri di autovetture: a cosa fare attenzione quando si è alla ricerca di un affare), pag. 236.
(14) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Promuovere le soluzioni tecniche e l'omologazione
Per rendere più difficile la manipolazione delle letture dei contachilometri dovrebbe essere conseguito un livello più elevato di sicurezza a bordo del veicolo per quanto concerne i dati del contachilometri. Per raggiungere tale obiettivo è necessario includere nella proposta i seguenti punti:
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monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1151 e quanto prima presentazione al Parlamento di una relazione che ne illustri i risultati; |
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— |
definizione di requisiti chiari per impedire la manipolazione delle letture del contachilometri inclusi, se considerati positivamente, la protezione crittografica dalla manipolazione, i sistemi di riconoscimento della manipolazione, il rilevamento e la registrazione del chilometraggio separati e la sicurezza dell'hardware; |
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— |
introduzione di un metodo di controllo o applicazione di criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione destinati alle soluzioni preventive di cui al regolamento (UE) 2017/1151 riguardanti le frodi relative al contachilometri. |
Sistemi di banche dati
Le banche dati contenenti le letture dei contachilometri riducono significativamente il numero di veicoli manomessi. È importante conseguire una soluzione a livello di Unione, in quanto iniziative nazionali isolate non possono prevenire le frodi sui contachilometri nel commercio transfrontaliero di veicoli usati. Pertanto la proposta dovrebbe includere le seguenti misure:
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le registrazioni obbligatorie delle letture dei contachilometri di cui alla direttiva 2014/45/UE dovrebbero essere rese disponibili ai fini dello scambio transfrontaliero e, su richiesta, anche ai clienti; |
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— |
la creazione di un quadro giuridico per l'istituzione di banche dati sulla registrazione del chilometraggio comparabili negli Stati membri, garantendo lo scambio e l'accesso alle informazioni a livello internazionale sulla base delle migliori pratiche esistenti, che permetta la registrazione frequente e affidabile di dati sul chilometraggio; |
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le banche dati delle letture dei contachilometri esistenti a livello degli Stati membri dovrebbero essere interconnesse, compatibili e interoperabili e consentire scambi di dati internazionali, e le infrastrutture esistenti come Eucaris dovrebbero essere utilizzate per un'attuazione tempestiva ed efficiente sotto il profilo dei costi; |
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— |
le norme in materia di protezione dei dati dovrebbero essere rispettate e, ove necessario, adattate in modo da consentire l'archiviazione e lo scambio dei dati pertinenti e la tutela della privacy evitando nel contempo in maniera efficace l'uso fraudolento dei dati raccolti; |
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gli acquirenti di veicoli usati dovrebbero disporre dei mezzi per verificare, prima dell'acquisto, l'accuratezza della lettura del contachilometri dell'automobile, sulla base dei dati relativi al chilometraggio raccolti dal veicolo indipendentemente dallo Stato membro in cui esso era precedentemente immatricolato. |
Blockchain e connettività come soluzioni potenziali e complementari a lungo termine
I veicoli sono sempre più connessi e la quota delle autovetture connesse nel parco auto dell'Unione è in costante aumento. Tali veicoli trasmettono già dati come la lettura del chilometraggio effettivo ai server dei costruttori. Questi dati potrebbero già essere utilizzati per scoprire le frodi relative al chilometraggio.
La tecnologia blockchain può rappresentare sul lungo periodo uno strumento affidabile mediante il quale proteggere i dati in una rete e contribuire a impedire la manipolazione dei dati inseriti. Il fatto di combinare tali sviluppi e tecnologie potrebbe essere preso in considerazione quale soluzione a lungo termine alle frodi sui contachilometri.
Pertanto andrebbero proposte le seguenti misure:
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dovrebbero essere valutati i potenziali costi e benefici della creazione di una rete blockchain europea per le letture dei contachilometri; |
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in caso di valutazione positiva, dovrebbe essere istituito il quadro giuridico e normativo per la trasmissione automatizzata delle letture dei contachilometri delle autovetture che sono dotate di funzioni di connettività e, indipendentemente dalla valutazione relativa alla tecnologia blockchain, per l'accesso ai dati del contachilometri archiviati e raccolti dai costruttori a completamento delle registrazioni del chilometraggio ottenute mediante inserimento manuale in sede di controllo tecnico periodico e da altre fonti; |
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dovrebbe essere richiesta la trasmissione delle letture dei contachilometri effettuate in occasione dei controlli tecnici periodici, degli interventi in officina e degli altri controlli, integrando e sviluppando ulteriormente il sistema basato sulle banche dati. |
Normativa e applicazione
La frode relativa al contachilometri non è considerata un reato in tutti gli Stati membri, sebbene la direttiva 2014/45/UE lo stabilisca espressamente. L'applicazione di misure giuridiche efficaci, comprese le sanzioni, è essenziale per eliminare le frodi sui contachilometri. Pertanto, dovrebbero essere proposte le seguenti misure:
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la frode relativa al contachilometri dovrebbe essere considerata un reato commesso sia dal committente che ordina la manomissione del contachilometri (il proprietario del veicolo) sia dalla persona che ne modifica la lettura, e dovrebbe essere punibile con sanzioni efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie in base a norme altamente equiparabili in tutta l'Unione. |
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/159 |
P8_TA(2018)0237
Meccanismo per collegare l’Europa dopo il 2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sul pilastro relativo ai trasporti del meccanismo per collegare l'Europa dopo il 2020 (2018/2718(RSP))
(2020/C 76/19)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (1), e la sua successiva modifica mediante il regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017 (2), |
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visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), |
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (4), |
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visto il documento di riflessione della Commissione del 28 giugno 2017 sul futuro delle finanze dell'UE (COM(2017)0358), |
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vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE (5), |
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visti la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016)0604), la comunicazione della Commissione (COM(2016)0603) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0299), |
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vista la proposta, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, di modifica dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2016)0606), |
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vista la ratifica dell'accordo di Parigi da parte del Parlamento europeo, il 4 ottobre 2016, e del Consiglio, il 5 ottobre 2016, |
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vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2016 sulla revisione intermedia del QFP 2014-2020 (6), |
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visto il parere del Comitato delle regioni, del 15 giugno 2016, sulla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (7), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 2 maggio 2018, dal titolo "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende: Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" (COM(2018)0321), |
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vista la dichiarazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 28 marzo 2018, relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018)0005), |
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vista la relazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, sulla valutazione intermedia del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) (COM(2018)0066), |
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visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto nell'UE sono ancora piuttosto frammentati e rappresentano una sfida notevole in termini di capacità e finanziamento, ma sono essenziali per garantire sia la crescita, l'occupazione e la competitività sostenibili che la coesione sociale e territoriale nell'Unione, contrastando in tal modo gli squilibri tra regioni; |
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B. |
considerando che l'MCE è un programma di finanziamento comune a gestione centralizzata progettato per promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea (TEN) ad alte prestazioni, sostenibile e interconnessa negli ambiti delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali; |
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C. |
considerando che il rapido completamento della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) contribuirà in misura sostanziale al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, alla decarbonizzazione dell'economia europea e agli obiettivi 20-20-20 in materia di politica energetica e climatica; che la rete centrale dovrebbe essere completata entro il 2030 e la rete globale entro il 2050; |
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D. |
considerando che un europeo su dieci lavora nel settore dei trasporti in senso lato e che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto porteranno alla creazione di nuova occupazione, giacché si stima che ogni miliardo di euro investito nella rete centrale TEN-T creerà fino a 20 000 nuovi posti di lavoro; |
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E. |
considerando che l'MCE punta principalmente ad agevolare i collegamenti transfrontalieri, a creare nodi multimodali e urbani, ad affrontare le carenze del mercato e a eliminare le strozzature; che l'MCE ha permesso la realizzazione di progetti che altrimenti non sarebbero stati attuati e ha in tal modo fornito un chiaro valore aggiunto dell'UE agevolando la cooperazione e il coordinamento transnazionali; |
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F. |
considerando che il settore dei trasporti ha rappresentato la quota maggiore del bilancio dell'MCE nel periodo 2014-2020; che la quota dei trasporti era suddivisa tra una dotazione generale per tutti gli Stati membri e una dotazione relativa alla coesione, disponibile per tutti gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione e trasferita direttamente da quest'ultimo; |
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G. |
considerando che l'MCE è uno dei programmi dell'UE di maggior successo, dal momento che gli inviti a presentare proposte hanno ricevuto un numero di adesioni ampiamente superiore al limite previsto; che alla fine del 2017 l'MCE relativo ai trasporti aveva già assegnato 21,3 miliardi di EUR in sovvenzioni per progetti TEN-T, incentivando investimenti per un totale di 41,6 miliardi di EUR; che nel corso del 2018 saranno firmate ulteriori convenzioni di sovvenzione per un invito a presentare proposte di finanziamento misto, che unisce sovvenzioni dell'MCE e finanziamenti privati, anche a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); che il bilancio iniziale di 1 miliardo di EUR previsto per tale invito a presentare proposte è stato aumentato, nel novembre 2017, di 350 milioni di EUR per sostenere la priorità "Innovazione e nuove tecnologie", in linea con gli obiettivi del piano d'azione sui combustibili alternativi; |
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H. |
considerando che l'introduzione del principio che prevede l'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva ha contribuito notevolmente al successo dell'MCE; che, tuttavia, dovrebbe essere velocizzato il recupero degli stanziamenti relativi ai progetti non realizzati; |
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I. |
considerando che l'MCE è inteso ad accelerare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e nell'innovazione e a mobilitare finanziamenti sia dal settore pubblico che da quello privato, aumentando nel contempo la certezza del diritto e rispettando il principio della neutralità tecnologica; |
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J. |
considerando che nel giugno 2018 la Commissione dovrebbe pubblicare le sue proposte legislative sugli investimenti strategici europei, compreso un aggiornamento dell'MCE; |
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1. |
sottolinea che investire nelle infrastrutture di trasporto significa investire nella crescita sostenibile a lungo termine, nella coesione, nella competitività e nell'occupazione; sottolinea, pertanto, l'importanza strategica del programma MCE per quanto concerne l'integrazione del mercato interno, la mobilità intelligente e la possibilità dell'UE di creare un valore aggiunto tangibile per i cittadini attraverso tale programma; |
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2. |
sottolinea che l'MCE è stato, è e deve rimanere uno strumento efficace e mirato per gli investimenti nelle infrastrutture transeuropee (TEN) nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali, affinché contribuisca alle priorità dell'UE in materia di occupazione, crescita e investimenti, mercato unico, Unione dell'energia, clima e mercato unico digitale; |
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3. |
sottolinea il successo ottenuto dal programma MCE 2014-2020 nell'apportare un elevato valore aggiunto europeo sostenendo progetti di connettività con una dimensione transfrontaliera, interoperabile e multimodale e progetti che rafforzano la connettività in tutte le modalità di trasporto, ivi compresi i trasporti marittimi, i porti interni e le vie navigabili interne, attribuendo la priorità a progetti che realizzano i collegamenti mancanti ed eliminando le strozzature al fine di conseguire uno spazio unico europeo dei trasporti accessibile a tutti e un settore dei trasporti innovativo; invita la Commissione ad aumentare il valore aggiunto transfrontaliero dei nodi, quali i porti marittimi, e a sostenere progetti finalizzati a rafforzare la connettività con i paesi terzi partner; |
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4. |
riconosce che i benefici e le potenzialità degli investimenti dell'UE nella rete TEN-T possono essere realizzati pienamente solo dopo il completamento delle reti centrale e globale; invita la Commissione a tenere presente che il completamento di tali reti richiederà investimenti significativi, che dipenderanno in parte dal sostegno costante dell'UE, se non si vuole che subisca una battuta d'arresto; insiste sul fatto che occorre continuare a esercitare pressione per conseguire il completamento di tali reti al più tardi, rispettivamente, nel 2030 e nel 2050 e conformemente alle norme del XXI secolo nel corso di tutto il processo; |
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5. |
invita la Commissione a garantire che il programma MCE nell'ambito della proposta di QFP 2021-2027 sia il proseguimento dell'attuale programma con un'ambizione ancora maggiore in termini di obiettivi strategici e risorse finanziarie; sottolinea che gli investimenti in progetti di trasporto digitali, innovativi e sostenibili devono essere accelerati per procedere verso un sistema di trasporti più ecologico, realmente integrato, moderno, accessibile a tutti, più sicuro ed efficiente; |
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6. |
riconosce che l'intervento dell'MCE è stato determinante per l'avvio della maggior parte dei progetti, in particolare per i progetti di connettività a livello transfrontaliero, nazionale, regionale e locale; sottolinea che l'MCE si è dimostrato un importante catalizzatore di investimenti pubblici e privati; ritiene tuttavia che dovrebbero essere intraprese ulteriori azioni per sfruttarne appieno il potenziale; |
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7. |
invita la Commissione a esaminare ulteriori modalità di promozione dell'MCE in quanto strumento a orientamento politico con obiettivi settoriali specifici, che si occupa di progetti complessi con una dimensione di interoperabilità transfrontaliera o su scala UE; |
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8. |
ritiene che nel prossimo QFP, basandosi su un esame approfondito del periodo 2014-2020 e delle conseguenze della complessa relazione tra l'MCE e altri programmi e strumenti finanziari, quali Orizzonte 2020, i fondi SIE e il FEIS, e in particolare dell'effetto di sostituzione osservato tra l'MCE e il FEIS, la Commissione debba ulteriormente rafforzare e garantire la complementarità tra l'MCE e altri programmi quali Orizzonte Europa e il Fondo InvestEU, al fine di mantenere e promuovere i chiari obiettivi del programma, evitare sovrapposizioni e ottimizzare le risorse di bilancio; |
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9. |
sottolinea che eventuali tagli al prossimo MCE a favore di altri programmi, come quelli effettuati nel quadro dell'MCE 2014-2020 a vantaggio del FEIS e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), sarebbero considerati inaccettabili; esorta la Commissione a mantenere l'integrità della capacità fiscale dell'MCE, in quanto la grande maggioranza dei finanziamenti a titolo dell'MCE riguarda progetti con più ampi benefici a livello regionale e dell'UE, ma per i quali non sono disponibili finanziamenti nazionali o di mercato sufficienti; |
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10. |
riconosce l'incoraggiante successo registrato dai primi risultati dell'invito a presentare proposte di finanziamento misto lanciato nell'ambito dell'attuale programma MCE; incoraggia vivamente la Commissione, pertanto, a ripetere tali inviti a presentare proposte in futuro e a continuare a utilizzare un MCE più solido sotto forma di sovvenzioni, da combinare con strumenti finanziari UE e non UE, ove possibile; invita inoltre la Commissione a trovare modi per incoraggiare più efficacemente la partecipazione di coinvestitori privati, e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli legislativi e amministrativi a tale processo; |
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11. |
invita la Commissione a incoraggiare ulteriormente le sinergie a livello di progetti tra i tre settori, che attualmente sono limitate a causa della rigidità del quadro di bilancio per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti e dei costi; esorta la Commissione ad adeguare le infrastrutture alle future necessità della mobilità pulita e intelligente; si attende che i futuri orientamenti politici settoriali e lo strumento dell'MCE siano resi più flessibili al fine di facilitare le sinergie e rispondere maggiormente ai nuovi sviluppi tecnologici e alle nuove priorità, come la digitalizzazione, accelerando al contempo la creazione di un'economia a basse emissioni di carbonio e affrontando le sfide sociali comuni come la cibersicurezza; |
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12. |
sottolinea l'importanza della gestione diretta al fine di garantire procedure comuni fra i tre settori, una rapida assegnazione dei fondi e una solida esecuzione del bilancio; evidenzia che la gestione diretta delle sovvenzioni dell'MCE si è rivelata molto efficace, con una solida riserva di progetti e una procedura di selezione competitiva, un'attenzione particolare agli obiettivi politici dell'UE, un'attuazione coordinata e il pieno coinvolgimento degli Stati membri; riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) per la buona riuscita dell'MCE attraverso l'ottimizzazione del bilancio, in particolare grazie alla sua flessibilità nel riorientare rapidamente i fondi non spesi per determinate azioni verso il finanziamento di nuove; insiste sulla necessità di rafforzare l'INEA onde garantire che i fondi dell'UE siano spesi in modo adeguato; |
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13. |
sostiene l'applicazione del principio che prevede l'obbligo di utilizzo pena la perdita definitiva nella gestione diretta dell'MCE; insiste, al contempo, sul mantenimento della possibilità di riciclare gli impegni nei casi in cui i progetti non stiano ottenendo i risultati previsti, al fine di aumentare l'efficienza dell'MCE; |
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14. |
riconosce la complessità che comporta la presentazione di un progetto, specialmente nel caso delle grandi infrastrutture di trasporto, e la pertinenza dell'assistenza tecnica fornita, per esempio attraverso l'azione di sostegno al programma MCE, in particolare agli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione, al fine di promuovere l'ammissibilità di progetti maturi e di elevata qualità; invita la Commissione a continuare a fornire questo tipo di assistenza e a ripensare i criteri di valutazione in modo da favorire un'individuazione più chiara del valore aggiunto dei progetti; chiede inoltre alla Commissione di adottare ulteriori misure per semplificare in misura significativa i requisiti amministrativi, non soltanto per le sovvenzioni di entità ridotta, e adeguare l'assistenza tecnica fornita ai richiedenti di progetti di minori dimensioni; |
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15. |
si compiace del fatto che nel programma 2014-2020 siano stati trasferiti 11,3 miliardi di EUR dal Fondo di coesione alla dotazione per la coesione nell'ambito del pilastro dei trasporti dell'MCE e sottolinea il notevole successo degli inviti a presentare proposte relativi alla politica di coesione; |
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16. |
prende atto della proposta della Commissione di stanziare 42,265 miliardi di EUR all'MCE per il periodo 2021-2027, compresi 7,675 miliardi di EUR per progetti in materia di energia e 2,662 miliardi di EUR per progetti in materia di telecomunicazioni e nel settore digitale (entrambi a prezzi costanti); si rammarica, tuttavia, del fatto che a prezzi costanti la dotazione assegnata all'MCE–Trasporti sia pari a 11,384 miliardi di EUR e il contributo del Fondo di coesione ammonti a 10 miliardi di EUR, con una riduzione, rispettivamente, del 12 % e del 13 %; osserva che i fondi assegnati al pilastro dei trasporti sono gli unici ad aver subito tagli e ritiene ciò inaccettabile; sottolinea che le sfide del settore dei trasporti nel mercato interno e il successo dell'MCE sono in contrasto con una riduzione della dotazione per i trasporti e chiede alla Commissione di riconsiderare l'importo proposto; |
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17. |
ritiene che, al fine di mantenere un grado elevato di credibilità e di attrattività del programma MCE per gli investitori, la sua capacità finanziaria durante il prossimo periodo del QFP debba essere aumentata; sottolinea che un bilancio insufficiente per i trasporti metterebbe a rischio il completamento della rete TEN-T e che ciò, di fatto, svaluterebbe gli investimenti già effettuati con finanziamenti pubblici; |
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18. |
sottolinea inoltre che la dotazione per la coesione presenta una forte dimensione regionale che risponde alla domanda locale ed è fondamentale per il completamento delle parti della rete centrale negli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione e, pertanto, per la coesione territoriale dell'UE; osserva che gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto dell'UE, se attuati con il contributo proveniente dal Fondo di coesione, dovrebbero continuare a essere un sistema equilibrato di fonti di finanziamento gestite a livello centrale e mediante gestione concorrente; pone in evidenza il fatto che l'importo stanziato nell'ambito della gestione diretta del quadro MCE a titolo del Fondo di coesione nel prossimo QFP 2021-2027 deve mantenersi almeno allo stesso livello rispetto al precedente QFP 2014-2020 e che detto importo deve essere sufficiente per completare, durante il prossimo QFP 2021-2027, i progetti finanziati a titolo del Fondo di coesione stanziato nell'ambito dell'attuale MCE; |
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19. |
ricorda che il completamento della rete centrale dei trasporti nell'UE e la realizzazione delle priorità politiche continueranno a richiedere la partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati al processo decisionale, la trasparenza nella valutazione e nel monitoraggio dell'attuazione dei progetti sul piano ambientale e finanziario, il miglioramento dell'integrazione modale e la promozione di operazioni co-modali; |
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20. |
invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere il loro impegno a conseguire i principali obiettivi politici dell'MCE nel settore dei trasporti: entro il 2030 – completamento della rete centrale TEN-T, compresa la realizzazione della ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR), delle autostrade del mare e dei sistemi europei di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), e transizione verso una mobilità pulita, competitiva, innovativa e connessa, compresa una struttura portante dell'UE di infrastrutture di ricarica per i carburanti alternativi entro il 2025; progressi verso il completamento della rete globale TEN-T entro il 2050; |
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21. |
sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione a progetti orizzontali intelligenti; chiede pertanto alla Commissione di prendere in considerazione l'istituzione di iniziative specifiche, dedicate e transnazionali per accelerare e assicurare la corretta attuazione di priorità orizzontali quali il sistema ERTMS stimolando gli investimenti privati, in parte riunendo sovvenzioni e strumenti finanziari; |
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22. |
ricorda, riguardo al settore dei trasporti, che è importante concentrarsi sulle connessioni multimodali e transfrontaliere, sulle soluzioni digitali, sul trasferimento modale e su trasporti più sostenibili; ritiene che l'MCE aggiornato debba inoltre dare priorità a collegamenti più diretti tra la rete centrale e quella globale; ritiene che tali obiettivi debbano riflettersi nell'elenco di progetti individuati in via preliminare, da includersi nel prossimo regolamento MCE; |
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23. |
riconosce che il settore dei trasporti dovrebbe sfruttare appieno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e innovative e riconosce che le infrastrutture di trasporto nuove e innovative sono sempre più attraenti per gli investimenti, specialmente quelli del settore privato; evidenzia, tuttavia, che le infrastrutture esistenti continuano a rappresentare la struttura portante della rete dell'UE e sottolinea l'urgente necessità di investire maggiormente nella loro manutenzione; invita pertanto la Commissione a garantire l'attrattività dell'ammodernamento o del miglioramento delle infrastrutture esistenti con un elevato livello di ambizione in materia di innovazione; |
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24. |
invita la Commissione a rivolgere un'attenzione particolare alle regioni ultraperiferiche (RUP), come sancito dall'articolo 349 TFUE, estendendo la rete centrale dei porti per migliorare la connettività all'interno dei loro bacini geografici, tra le regioni stesse, con il continente e con i paesi terzi; ritiene che alle RUP debba essere concesso un cofinanziamento fino all'85 % in tutti i modi di trasporto per migliorare il loro accesso agli inviti a presentare proposte e creare collegamenti marittimi regolari tra le RUP e le zone continentali; invita la Commissione a considerare la possibilità di formulare un invito a presentare proposte specifico per le RUP, nonché di assegnare finanziamenti a favore delle tecnologie innovative per gli aeroporti regionali nelle RUP allo scopo di garantire la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture aeroportuali; |
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25. |
accoglie con favore gli obiettivi stabiliti nella comunicazione congiunta relativa al piano d'azione sulla mobilità militare riguardanti sia il miglioramento delle infrastrutture che la creazione di sinergie; invita la Commissione a utilizzare l'MCE per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture a duplice uso (civile e di difesa) lungo la rete TEN-T; |
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26. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e agli Stati membri. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(2) GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) GU C 101 del 16.3.2018, pag. 64.
(5) Testi approvati, P8_TA(2017)0401.
(6) Testi approvati, P8_TA(2016)0412.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/164 |
P8_TA(2018)0238
Situazione in Nicaragua
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla situazione in Nicaragua (2018/2711(RSP))
(2020/C 76/20)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 18 dicembre 2008 (1), del 26 novembre 2009 (2) e del 16 febbraio 2017 (3), |
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visto l'accordo di associazione del 2012 tra l'UE e l'America centrale, |
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visti il documento di strategia nazionale dell'Unione e il programma indicativo pluriennale 2014-2020 sul Nicaragua, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, del giugno 2004, |
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vista la Costituzione del Nicaragua, |
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vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 19 novembre 2016 sui risultati definitivi delle elezioni in Nicaragua, |
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viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del VP/AR il 22 aprile 2018 e il 15 maggio 2018 sul Nicaragua, |
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visto il comunicato stampa dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), del 27 aprile 2018, sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua, |
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viste la visita della Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR) in Nicaragua dal 17 al 21 maggio 2018, volta a esaminare la situazione nel paese, e la relativa dichiarazione preliminare del 21 maggio 2018, |
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vista la dichiarazione sulla violenza connessa alle proteste in Nicaragua, rilasciata dal portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani Liz Throssell il 20 aprile 2018, |
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visto il comunicato stampa dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), del 14 maggio 2018, sulla visita finalizzata a esaminare la situazione in Nicaragua, |
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viste la relazione del Segretariato generale dell'OAS sul Nicaragua, del 20 gennaio 2017, e la sua dichiarazione del 22 aprile 2018 in cui condanna la violenza in Nicaragua, |
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visti i comunicati rilasciati dalla Conferenza episcopale del Nicaragua, in particolare quello più recente del 23 maggio 2018, |
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visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, stando alle segnalazioni ricevute, almeno 84 persone hanno perso la vita, più di 860 sono rimaste ferite e oltre 400 sono state arrestate in seguito alle proteste pacifiche studentesche iniziate il 18 aprile 2018 contro le riforme della previdenza sociale annunciate dal presidente Daniel Ortega; che la maggioranza delle vittime presentava ferite da proiettile alla testa, al collo, al petto o all'addome, il che induce nettamente a pensare a esecuzioni extragiudiziali; che le autorità del Nicaragua hanno apertamente stigmatizzato i manifestanti, definendoli "vandali"e accusandoli di "manipolazione politica"; |
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B. |
considerando che il 23 aprile 2018 il presidente Ortega ha annunciato l'annullamento della riforma della previdenza sociale, ma le manifestazioni si sono convertite in disordini continui più diffusi e richieste di un governo ad interim e ripristino dell'ordine democratico; che un'altra fonte di malcontento e di conflitto aperto è il forte incremento delle attività minerarie orientate all'esportazione ("estrattivismo"); |
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C. |
considerando che, il 20 aprile 2018, 600 studenti sono stati aggrediti nella cattedrale metropolitana di Managua dalle forze antirivoluzionarie e da un gruppo di membri del Fronte sandinista di liberazione nazionale, che agiscono in totale impunità e con la complicità e il consenso della polizia; che l'IACHR ha documentato attacchi in quattro campus universitari (UCA, UPOLI, UNA e UNAN); |
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D. |
considerando che l'elevato numero di vittime dimostra i metodi brutali di repressione adottati dalle autorità statali, in violazione dei principi di necessità e proporzionalità sanciti dal diritto internazionale e delle norme che limitano l'uso della forza; che il capo della polizia nazionale del Nicaragua, Aminta Granera, ha rassegnato le dimissioni a causa del ricorso eccessivo alla violenza; |
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E. |
considerando che i media che si occupavano delle proteste sono stati arbitrariamente chiusi dal governo e che i giornalisti che hanno espresso una qualsiasi forma di opposizione hanno subito intimidazioni e sono stati incarcerati; che la repressione della libertà di parola operata dalle autorità nicaraguensi e le vessazioni nei confronti dei leader dell'opposizione sono state condannate in quanto attacco alle libertà civili; che il giornalista Angel Gahona è stato ucciso con colpi di arma da fuoco mentre era in diretta; |
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F. |
considerando che le organizzazioni dei diritti umani hanno registrato numerose denunce riguardanti la mancata prestazione, negli ospedali pubblici, di assistenza e cure ai manifestanti feriti; |
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G. |
considerando che il 27 aprile 2018 il presidente dell'Assemblea Nazionale, Gustavo Porras, ha annunciato l'istituzione di una commissione per la verità incaricata di indagare su quanto accaduto durante le proteste; che il 6 maggio 2018 un consiglio composto da sette legislatori, cinque dei quali appartenenti al partito del presidente Ortega, ha scelto i cinque membri della commissione, la cui nomina è stata ratificata dall'Assemblea Nazionale; |
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H. |
considerando che l'IACHR ha effettuato una visita in Nicaragua dal 17 al 21 maggio 2018; che ha documentato casi di arresti illegali e arbitrari, tortura, trattamenti crudeli, disumani e degradanti, censura e attacchi contro la stampa e altre forme di intimidazioni tra cui minacce, molestie e persecuzioni volte a sciogliere le proteste e scoraggiare la partecipazione dei cittadini; |
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I. |
considerando che il dialogo nazionale tra il presidente Ortega e l'opposizione e i gruppi civici nicaraguensi, con la mediazione della Chiesa cattolica, avviato il 16 maggio 2018, non ha consentito di trovare una soluzione alla crisi ed è stato sospeso, dal momento che i negoziatori del governo si sono rifiutati di discutere il programma di 40 punti presentato dai mediatori comprensivo di una tabella di marcia verso elezioni democratiche che prevedeva la riforma della legge elettorale, l'anticipazione della data delle elezioni e il divieto di rielezione presidenziale; che è stata proposta la creazione di una commissione congiunta formata da sei persone, tre appartenenti al governo e tre alla piattaforma "Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia"; |
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J. |
considerando che dal 2007 il presidente Ortega è stato eletto alla carica di Presidente per tre volte consecutive, sebbene la Costituzione del Nicaragua vieti la rielezione consecutiva, il che dimostra la corruzione e l'autoritarismo che dominano il paese; che le istituzioni dell'UE e l'OAS hanno aspramente criticato le elezioni del 2011 e del 2016 per le irregolarità registrate, poiché si sono svolte in assenza di osservatori di una delle due organizzazioni o di qualsiasi altro osservatore internazionale credibile; |
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K. |
considerando che la corruzione del settore pubblico, compresa quella che coinvolge i parenti del presidente Ortega, resta una delle maggiori sfide; che la corruzione di pubblici ufficiali, le confische illecite e gli accertamenti arbitrari da parte delle autorità doganali e fiscali sono molto comuni; che sono state espresse legittime preoccupazioni sul nepotismo all'interno del governo nicaraguense; che i gruppi per la difesa dei diritti umani hanno condannato il progressivo accentramento di potere derivante dal dominio di un unico partito e dall'indebolimento delle istituzioni; |
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L. |
considerando che nell'ultimo decennio lo Stato del Nicaragua ha registrato un deterioramento della situazione della democrazia e dello Stato di diritto; che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali devono essere parte integrante delle politiche esterne dell'UE, incluso l'accordo di associazione firmato nel 2012 tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale; |
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1. |
condanna la brutale repressione e le intimidazioni nei confronti dei manifestanti pacifici in Nicaragua che si oppongono alla riforma della previdenza sociale, che hanno condotto alla morte, alla scomparsa e all'arresto arbitrario di numerose persone a opera delle autorità nicaraguensi, delle forze armate, della polizia e dei gruppi violenti vicini al governo; rammenta a tutte le forze di sicurezza del Nicaragua che è loro dovere, in primo luogo, proteggere i cittadini; |
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2. |
esprime il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie di tutte le persone uccise e ferite durante le manifestazioni; |
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3. |
invita le autorità nicaraguensi a cessare tutti gli atti di violenza contro le persone che esercitano il diritto alla libertà di espressione e il diritto di riunione; invita inoltre i manifestanti e le organizzazioni della società civile che guidano le proteste ad astenersi dall'uso della violenza nell'esercizio dei loro diritti; esorta le autorità nicaraguensi a rilasciare tutti coloro che sono detenuti arbitrariamente, a risarcire tutti i familiari coinvolti e a fornire garanzie circa il fatto che non sarà intrapresa alcuna azione penale nei loro confronti; esorta le autorità statali ad astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche volte a stigmatizzare i manifestanti, i difensori dei diritti umani e i giornalisti, come pure dall'avvalersi dei mezzi di informazione statali per condurre campagne pubbliche che potrebbero incoraggiare la violenza; |
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4. |
invita le autorità del Nicaragua a consentire lo svolgimento immediato di un'indagine internazionale, indipendente e trasparente volta a perseguire i responsabili della repressione e delle morti durante le proteste; accoglie con favore, a tale proposito, la visita dell'IACHR in Nicaragua ed esprime preoccupazione circa le conclusioni della relazione preliminare; esorta la comunità internazionale a rivestire un ruolo attivo nell'assicurare i responsabili alla giustizia; |
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5. |
chiede al governo nicaraguense di riconoscere e rafforzare l'autorità della commissione incaricata di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni dell'IACHR, nonché di definire un calendario per le prossime visite di quest'ultima; chiede la creazione di un registro pubblico delle ammissioni negli ospedali, come richiesto dall'IACHR; |
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6. |
esorta le autorità del Nicaragua a garantire a tutti gli attori della società, compresi le forze all'opposizione, i giornalisti e i difensori dei diritti umani, inclusi gli ambientalisti e la società civile, uno spazio sufficiente per agire liberamente, nel rispetto del diritto internazionale, in modo da creare le condizioni necessarie a che tutte le parti contrapposte discutano della situazione in Nicaragua e tutelino i diritti umani nel paese; ribadisce che la piena partecipazione dell'opposizione, la depolarizzazione della magistratura, la cessazione dell'impunità e la pluralità dei media sono fattori essenziali per ripristinare l'ordine democratico nel paese; |
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7. |
deplora le violazioni della libertà dei media in Nicaragua, sia prima che durante le proteste; reputa inaccettabile il sequestro degli organi di informazione disposto dalle autorità durante le proteste; invita il governo a ripristinare la totale libertà dei media e di parola nel paese e a porre fine alle azioni vessatorie nei confronti dei giornalisti; |
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8. |
prende atto del recente avvio di un dialogo nazionale e dell'istituzione della commissione per la verità, che dovrà prevedere la partecipazione di attori nazionali indipendenti provenienti da tutti i settori nonché di attori internazionali; si rammarica per l'insuccesso del primo ciclo del dialogo nazionale a seguito delle limitazioni imposte dal governo nicaraguense e auspica che la recente ripresa del dialogo offra l'opportunità di trovare una soluzione alla crisi e porre fine alla violenza; sottolinea che qualsiasi dialogo dovrebbe avere luogo in un clima privo di violenza e repressione, nel rispetto della legge e della Costituzione nonché del principio che qualsiasi modifica legislativa debba avvenire in conformità delle procedure previste dal diritto; |
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9. |
denuncia le azioni illegali intraprese in violazione del sistema giudiziario che hanno portato a modifiche costituzionali con le quali sono stati rimossi i limiti al mandato presidenziale, consentendo così il proseguimento della presidenza di Daniel Ortega in netta violazione del diritto a elezioni democratiche; sottolinea la necessità di istituzioni democratiche forti, della libertà di riunione e del pluralismo politico; chiede, a tale proposito, una riforma elettorale che consenta lo svolgimento di elezioni eque, trasparenti e credibili, nel rispetto delle norme internazionali, quale soluzione alla crisi politica; |
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10. |
invita le autorità a contrastare la corruzione dilagante tra i circoli politici del Nicaragua, che ostacola il funzionamento di tutte le istituzioni statali e limita gli investimenti esteri; chiede l'attuazione della normativa nicaraguense anticorruzione, ivi compresa quella relativa alle tangenti, agli abusi di ufficio e ai pagamenti di facilitazione; esprime preoccupazione per i legami tra il presidente Ortega e altri conflitti nella regione; invita le autorità nicaraguensi a firmare e ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale; |
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11. |
sottolinea che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale, occorre ricordare al Nicaragua la necessità di rispettare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani, come previsto dalla clausola in materia di diritti umani contenuta nell'accordo; esorta l'UE a monitorare la situazione e, se necessario, a valutare le potenziali misure da adottare; mette in guardia dalle gravi conseguenze politiche, economiche e per gli investimenti che le violazioni dei diritti umani potrebbero comportare; |
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12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua. |
(1) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 89.
(2) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 74.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0043.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/168 |
P8_TA(2018)0239
Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione del documento di lavoro congiunto (SWD(2015)0182) – Parità di genere ed emancipazione femminile: Trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 (2017/2012(INI))
(2020/C 76/21)
Il Parlamento europeo,
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), |
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viste la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197) e la Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201), |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), |
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vista la relazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) del 2012 dal titolo "Marrying Too Young – End Child Marriage" (Troppo giovani per sposarsi – Porre fine al matrimonio infantile), |
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visti la dichiarazione di Pechino del 1995 e la piattaforma d'azione della quarta Conferenza mondiale, nonché gli esiti delle conferenze di revisione, |
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visti il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e gli esiti delle conferenze di revisione, |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni sulle donne, la pace e la sicurezza 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) e 2242 (2015), |
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visto il programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo del luglio 2015, |
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visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 ed entrata in vigore il 1o gennaio 2016, in particolare i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 1, 5, 8 e 10, |
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vista l'iniziativa Spotlight UE-ONU, |
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visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visti gli articoli 8 e 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2010-2015 (GAP I), |
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visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011, |
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vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010, dal titolo "Strategy for equality between women and men 2010-2015" (Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015) (COM(2010)0491), |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 28 aprile 2015, dal titolo "Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019) – Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE" (JOIN(2015)0016), |
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viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sulle questioni di genere nel contesto dello sviluppo, |
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visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), adottato dal Consiglio il 26 ottobre 2015, e la relativa relazione annuale di attuazione per il 2016, pubblicata il 29 agosto 2017 dalla Commissione europea e dall'Alto rappresentante, |
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visto l'Impegno strategico per l'uguaglianza di genere 2016-2019 della Commissione europea, del 3 dicembre 2015, |
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vista la strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, del giugno 2016, |
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visto l'articolo 208 TFUE, che sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, prevedendo che si tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere un impatto sui paesi in via di sviluppo, |
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visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, |
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vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2015 sul rinnovo del piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (1), |
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vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in materia di sviluppo (2), |
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vista la valutazione dell'attuazione europea del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020, pubblicata nell'ottobre 2017 dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo, |
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vista la relazione dell'organizzazione COC Nederland sull'attuazione degli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI (3), |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento, |
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visti la relazione della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0167/2018), |
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A. |
considerando che il principio di parità tra donne e uomini è un valore cardine dell'UE ed è sancito nei trattati dell'UE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che pertanto l'integrazione della prospettiva di genere deve essere attuata e inclusa in tutte le attività e le politiche dell'UE, in modo tale da garantire l'uguaglianza nella pratica e conseguire uno sviluppo sostenibile; che la parità e l'emancipazione delle donne sono condizioni essenziali per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile post-2015, ma costituiscono anche obiettivi autonomi in materia di diritti umani che dovrebbero essere perseguiti a prescindere dai loro benefici per lo sviluppo e la crescita; |
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B. |
considerando che il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS5) consiste nel conseguire la parità di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel mondo e che l'OSS5 deve essere integrato nell'intera agenda 2030 in modo da realizzare progressi in tutti i traguardi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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C. |
considerando che nessuna strategia di sviluppo può essere efficace se le donne e le ragazze non svolgono un ruolo centrale; |
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D. |
considerando che il primo piano d'azione sulla parità di genere (2010-2015), GAP I, ha determinato alcuni progressi, ma presentava anche un certo numero di lacune: un campo di applicazione limitato, la mancanza di una pianificazione di bilancio sensibile alle tematiche di genere, una scarsa comprensione del quadro dell'uguaglianza di genere da parte delle delegazioni dell'UE, la mancanza di impegno da parte della leadership dell'UE e la mancanza di architettura istituzionale e di incentivi per motivare e sostenere adeguatamente il personale; |
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E. |
considerando che il Parlamento europeo ha chiesto, nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2015, di correggere tali lacune e di adottare numerose altre modifiche, tra cui l'ampliamento del campo di applicazione del GAP e l'aumento della responsabilità a livello gestionale per l'uguaglianza di genere; |
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F. |
considerando che nel 2018 si celebrerà il 70o anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che il principio di uguaglianza costituisce il fulcro della concezione dei diritti umani della Carta delle Nazioni Unite del 1945, che afferma che tutti gli esseri umani dovrebbero godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali "senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione"; |
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G. |
considerando che il nuovo piano d'azione II sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II) è stato elaborato sulla base delle raccomandazioni del Parlamento, in una prospettiva di cambiamento della cultura istituzionale dell'UE, a livello di servizi centrali e di delegazioni, per creare un cambiamento sistematico in relazione alle modalità con cui l'UE si rapporta al genere, e nell'ottica di trasformare la vita di donne e ragazze attraverso quattro ambiti strategici; |
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H. |
considerando che i quattro ambiti creati all'interno del GAP II sono i seguenti: garantire l'integrità fisica e psicologica delle donne e delle ragazze, promuovere i diritti economici e sociali e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, rafforzare la voce e la partecipazione delle donne e delle ragazze, e un pilastro orizzontale che consiste nell'operare un cambiamento della cultura istituzionale dei servizi della Commissione e del SEAE per far sì che gli impegni dell'UE siano rispettati in maniera più efficace; |
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I. |
considerando che, nella sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo (4), il Parlamento sottolinea l'importanza di promuovere la parità di genere e l'emancipazione femminile attraverso le relazioni esterne dell'UE; |
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J. |
considerando che è difficile determinare il bilancio destinato alle azioni volte a conseguire la parità di genere dal momento che l'integrazione della dimensione di genere non è ancora inserita in tutti gli stanziamenti di bilancio e in tutte le decisioni di spesa nel quadro di una metodologia per un bilancio di genere; che, secondo la Commissione, gli impegni finanziari dell'UE per la parità di genere sono aumentati, contrariamente alla capacità delle risorse umane della Commissione e del SEAE di gestire tale aumento del volume dell'attività; |
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K. |
considerando che la partecipazione delle donne all'attività economica è essenziale per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica; |
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L. |
considerando che la parità di genere è tendenzialmente assente dai sistemi di monitoraggio e dai processi di valutazione di programmi e progetti e che l'analisi di genere è poco utilizzata per ispirare obiettivi, programmi, progetti e dialogo nell'ambito delle strategie nazionali; |
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M. |
considerando che, a un anno dalla sua adozione, è troppo presto per valutare pienamente l'impatto del GAP II; che si raccomanda un intervallo di almeno tre anni dall'intervento strategico o dall'attuazione delle politiche prima di effettuare una valutazione di un'azione dell'UE; che l'obiettivo della presente risoluzione non è dunque quello di discutere gli obiettivi del GAP II, ma di esaminare come gli obiettivi dichiarati siano stati attuati nel suo primo anno e di raccomandare azioni volte a migliorare l'attuazione negli anni futuri; |
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N. |
considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata da 195 paesi, è giuridicamente vincolante e costituisce uno strumento essenziale per affrontare la situazione di vulnerabilità delle ragazze e la loro necessità di ricevere una protezione e un'attenzione speciali; |
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O. |
considerando che la reintroduzione e l'espansione della politica di Mexico City, la cosiddetta norma "global gag", destano profonda preoccupazione, dal momento che tale norma riduce l'assistenza sanitaria globale degli Stati Uniti destinata a organizzazioni che offrono alle ragazze e alle donne servizi relativi alla pianificazione familiare e alla salute sessuale e riproduttiva; che saranno colpiti i programmi finalizzati ad affrontare l'HIV/AIDS, la salute materna e infantile, gli interventi in materia di Zika e in altri ambiti relativi alla salute e alle malattie, come pure le organizzazioni che forniscono consulenza o rinviano a servizi per l'aborto o li raccomandano – anche se agiscono con fondi propri, fondi non degli Stati Uniti e persino se l'aborto è legale nel loro paese; |
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P. |
considerando che le delegazioni e le missioni dell'UE sono in prima linea nell'attuazione del GAP II nei paesi partner e che la leadership e la conoscenza dei capi e del personale delle delegazioni e delle missioni svolgono un ruolo significativo nel garantire la corretta attuazione del GAP II; che permane un ostacolo di genere all'accesso delle donne alle posizioni direttive e dirigenziali nelle delegazioni dell'UE; |
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Q. |
considerando che solo un terzo di tutte le delegazioni dell'UE opera nel campo dei diritti umani delle persone LGBTI; che gli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI non sono applicati in maniera uniforme; che l'attuazione degli orientamenti da parte delle delegazioni dipende fortemente dalla conoscenza e dall'interesse dei singoli ambasciatori piuttosto che da un approccio strutturale; |
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R. |
considerando che le situazioni di conflitto e post-conflitto e le situazioni di fragilità incidono in maniera diversa sugli uomini e sulle donne; che le donne non sono solo vittime, ma anche agenti di un cambiamento positivo, che potrebbe contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, al consolidamento della pace, ai negoziati di pace e alla ricostruzione post-conflitto; che le donne e le ragazze possono sperimentare diverse forme di discriminazione ed essere più esposte alla povertà; che una donna su tre nel mondo rischia di subire violenza fisica e sessuale a un certo punto della sua vita; che ogni anno 14 milioni di bambine sono costrette a contrarre matrimonio; |
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1. |
prende atto della pubblicazione, nell'agosto 2017, della prima relazione annuale di attuazione per il 2016, il che è chiaramente indice di una spinta verso l'attuazione del GAP II; |
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2. |
sottolinea che, sebbene l'anno trascorso dall'adozione del GAP II costituisca un lasso di tempo ancora breve, la valutazione dell'indirizzo generale è favorevole e sono state osservate alcune tendenze positive; rileva però anche una serie di difficoltà nella comunicazione e nell'attuazione delle principali priorità e degli OSS legati al genere e nel monitoraggio dei progressi compiuti per tutti gli obiettivi, nonché in termini di integrazione della dimensione di genere nei dialoghi strategici settoriali; |
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3. |
osserva che il GAP II è stato elaborato come documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione; chiede alla Commissione di dimostrare il proprio fermo impegno promuovendolo a futura comunicazione sull'uguaglianza di genere; |
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4. |
rileva che affidarsi alla ricerca di punta sulle politiche e a dati affidabili è essenziale ai fini dello sviluppo delle conoscenze sulla parità di genere e sull'emancipazione femminile, in modo da elaborare politiche e strategie atte a rafforzare la capacità dell'Unione di fare dell'uguaglianza di genere una realtà; invita pertanto il SEAE e la Commissione a prestare particolare attenzione al loro obiettivo di assicurare che sia condotta una valutazione indipendente dell'attuazione delle misure di cui all'allegato 1 del GAP II; |
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5. |
osserva che il GAP II prevede un programma completo che spazia attraverso la totalità dell'agenda dell'UE in materia di politica estera, e valuta favorevolmente, a tale proposito, la scelta di tre pilastri tematici, vale a dire assicurare l'integrità fisica e psicologica di donne e ragazze, promuovere i diritti economici e sociali e l'emancipazione di donne e ragazze, e dare maggior voce a donne e ragazze rafforzando la loro partecipazione; sottolinea che tali pilastri sono intesi ad affrontare i principali fattori e le cause coinvolte nella discriminazione e nell'emarginazione; prende atto altresì del pilastro orizzontale che consiste nell'operare un cambiamento della cultura istituzionale dei servizi della Commissione e del SEAE per far sì che gli impegni dell'UE a favore della parità di genere e dell'emancipazione delle donne siano rispettati in maniera più efficace attraverso le relazioni esterne dell'Unione; |
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6. |
osserva che i fattori e le cause principali di discriminazione ed emarginazione includono la violenza sessuale e di genere contro donne e ragazze, ivi comprese tradizioni perniciose come i matrimoni in età infantile e le mutilazioni genitali femminili, l'accesso insufficiente a settori e servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'alimentazione, difficoltà nell'accedere alla salute sessuale e riproduttiva e una partecipazione diseguale alle istituzioni pubbliche e private, nonché ai processi decisionali in ambito politico e ai processi di pace; |
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7. |
rammenta che la disuguaglianza di genere si interseca con altre forme di disuguaglianza, aggravandole, e che questa consapevolezza deve orientare la scelta delle priorità e gli impegni di intervento; |
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8. |
chiede che si presti maggiore attenzione, nell'attuazione del GAP II, alle donne e alle ragazze che si trovano ad affrontare ulteriori discriminazioni sulla base della loro etnia, sessualità, disabilità, casta o età, e che vi sia una corrispondente disaggregazione dei dati; |
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9. |
sottolinea che una migliore inclusione delle donne nel mercato del lavoro, un miglior sostegno all'imprenditoria femminile, la tutela delle pari opportunità e della parità di retribuzione tra uomini e donne, nonché la promozione dell'equilibrio fra vita privata e professionale rappresentano fattori essenziali per conseguire una crescita economica inclusiva e di lungo periodo, combattere le disuguaglianze e promuovere l'indipendenza economica delle donne; |
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10. |
accoglie con favore il solido quadro di monitoraggio e responsabilità stabilito per misurare e verificare i progressi nel GAP II e riconosce che la sua maggiore ambizione costituisce una vera opportunità affinché l'UE promuova l'uguaglianza tra donne e uomini nonché l'emancipazione delle ragazze e delle donne nel campo delle relazioni esterne; riconosce, tuttavia, la necessità di una maggiore comprensione e armonizzazione di tale quadro al fine di valutare adeguatamente gli effetti delle azioni dell'UE; |
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11. |
riconosce l'importanza di rafforzare le politiche e le misure intese a promuovere l'istruzione delle ragazze e le relative implicazioni per la loro salute e la loro emancipazione economica; rileva che le ragazze e le giovani donne sono particolarmente vulnerabili e che è necessaria un'attenzione specifica per assicurare loro l'accesso a tutti i livelli di istruzione; chiede, a tale riguardo, che sia tenuto in considerazione il ventaglio di opportunità offerto dalle discipline della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (le discipline "STEM"); |
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12. |
rileva che un maggiore coinvolgimento dei settori pubblico e privato è fondamentale per promuovere i diritti delle donne e la loro emancipazione economica in diversi settori economici; evidenzia la necessità di garantire l'inclusione e la rappresentanza delle donne nei settori economici emergenti che sono importanti per lo sviluppo sostenibile, ivi compreso il settore TIC; sottolinea che l'attività economica svolge un ruolo importante nel rafforzamento dei diritti delle donne; chiede, in tale contesto, che sia fornito un sostegno maggiore alle PMI locali, in particolare alle imprenditrici, per consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato; |
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13. |
sottolinea la necessità di emancipazione delle donne rurali in termini di un migliore accesso ai terreni, all'acqua, all'istruzione, alla formazione, ai mercati e ai servizi finanziari; |
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14. |
invita l'UE a promuovere una maggiore partecipazione delle donne ai processi di mantenimento e di consolidamento della pace e alle missioni dell'UE di gestione militare e civile delle crisi; |
Risultati del GAP II
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15. |
plaude all'espansione del piano d'azione sulla parità di genere a tutti i servizi esterni dell'UE e agli Stati membri e prende atto dei progressi nel cambiamento della cultura istituzionale dell'UE a livello di servizi centrali e di delegazioni, aspetto fondamentale per rafforzare l'efficacia delle iniziative dell'UE e il loro impatto sulla parità di genere; accoglie con favore anche il requisito obbligatorio introdotto dal GAP II per tutti gli attori dell'UE di presentare una relazione annuale sui progressi conseguiti in almeno un ambito tematico; ribadisce, tuttavia, la necessità di rafforzare la leadership e di migliorare continuamente la coerenza e il coordinamento tra le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, pur utilizzando le strutture e il bilancio esistenti; |
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16. |
si compiace del fatto che i servizi della Commissione e il SEAE, nonché l'81 % delle delegazioni dell'UE e 22 Stati membri, abbiano presentato relazioni di genere per il 2016; pur nella consapevolezza che potrebbero esistere circostanze che giustifichino la mancata presentazione di relazioni da parte delle delegazioni, si attende che le delegazioni e gli Stati membri intensifichino i loro sforzi e auspica che si registrino continui progressi, anno dopo anno, verso la presentazione di tutte le relazioni; prende atto che permangono disparità consistenti fra gli Stati membri; ricorda che la piena conformità nella presentazione di relazioni sul GAP e nella relativa attuazione sarà fondamentale per conseguire l'obiettivo del GAP II di integrare la dimensione di genere nell'85 % di tutte le nuove iniziative entro il 2020; |
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17. |
si rallegra per i passi concreti intrapresi verso un cambiamento culturale e per l'introduzione di un'analisi di genere obbligatoria per tutte le nuove azioni esterne adottate, cosa che attribuisce la responsabilità generale per la comunicazione di informazioni sul GAP ai capi delle delegazioni dell'UE, come pure per il maggior numero di membri del personale di alto livello impegnati nell'attuazione del GAP II e per la nomina di un numero crescente di "modelli" e di punti di contatto per la dimensione di genere nelle delegazioni dell'UE, sebbene ad oggi soltanto metà delle delegazioni dell'UE abbia un punto di contatto per la dimensione di genere; chiede che l'amministrazione dedichi più tempo alle questioni di genere e che le delegazioni che non l'abbiano ancora fatto istituiscano i loro punti di contatto per la dimensione di genere; sottolinea che tutti i punti di contatto per la dimensione di genere devono essere dotati di tempo e capacità sufficienti per svolgere i loro compiti; |
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18. |
si rammarica che, secondo la relazione del SEAE del novembre 2016, solo alcune delle missioni PSDC dell'UE offrano una formazione riguardo alle molestie sessuali o basate sul genere e osserva che nel 2015 non sono stati denunciati casi di molestie, abusi o violenze sessuali o basati sul genere da parte delle missioni della PSDC; sottolinea l'importanza di applicare una politica di tolleranza zero riguardo ai casi di molestie sessuali o basate sul genere e di sostenere le strutture istituzionali che si occupano della prevenzione della violenza sessuale o di genere; invita il SEAE e gli Stati membri a sostenere tutti gli sforzi tesi a contrastare la violenza sessuale o basata sul genere nelle operazioni internazionali di mantenimento della pace e a garantire che gli autori delle denunce e le vittime siano protetti efficacemente; |
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19. |
si compiace del crescente numero di azioni che hanno una prospettiva di parità di genere (indicatori G1 e G2) e del requisito che prevede che le delegazioni giustifichino i progetti che non presentano tale prospettiva; sottolinea che gli aumenti globali di tali progetti non dovrebbero compromettere i progetti specifici mirati in materia di genere (indicatore G2); raccomanda pertanto un obiettivo specifico per i progetti G2; osserva che non è chiara la complementarietà tra le azioni mirate (G2) e quelle con una dimensione di genere (G1); chiede che siano compiuti ulteriori sforzi per chiarire l'integrazione della dimensione di genere e aumentare le azioni mirate; |
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20. |
osserva che solo alcune componenti ricorrenti della parità di genere sono applicate nella programmazione e nella selezione dei progetti; invita gli attori responsabili dell'attuazione a usare tutta la gamma di ambiti in cui si manifesta la parità di genere; |
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21. |
condanna tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e tutte le forme di violenza di genere, ivi compresi la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili e il ricorso alla violenza sessuale quale arma di guerra; invita l'UE e tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul, ovvero il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante inteso a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne; |
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22. |
deplora il fatto che le donne che sono state o sono vittime di violenza non ricevano un livello di sostegno analogo contro la violenza maschile, in termini di informazioni sui rifugi, sui diritti e servizi di sostegno, sulle linee di assistenza, sui centri per le vittime di stupro ecc., nonché in termini di accesso a tali servizi e prestazione degli stessi; sottolinea che la Convenzione di Istanbul dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla violenza degli uomini nei confronti delle donne, affrontando al contempo anche tutta la violenza di genere attraverso la lotta alla violenza motivata da un insieme di vari fattori, tra cui orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere; sottolinea l'importanza di misure strategiche per combattere in maniera proattiva gli stereotipi di genere e contrastare i modelli di patriarcato, il razzismo, il sessismo, l'omofobia e la transfobia, nonché la normatività di genere e l'eteronormatività; |
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23. |
si rammarica profondamente per il fatto che la programmazione attuale sembrerebbe relegare la dimensione di genere alle situazioni di crisi o di conflitti difficili e che, tra l'altro, ciò abbia fatto sì che molte donne e ragazze vittime di stupro nel contesto di una guerra non possano accedere a un'assistenza non discriminatoria e, in particolare, a cure mediche complete; invita la Commissione ad attuare in maniera sistematica il GAP II anche nei contesti umanitari, ove il piano deve fornire un accesso non discriminatorio ai servizi medici, e a informare attivamente i suoi partner umanitari in merito al fatto che la politica della Commissione prevede che, nei casi in cui la gravidanza minacci la vita di una donna o di una ragazza o causi sofferenza, il diritto umanitario internazionale possa giustificare l'offerta di un aborto sicuro; sottolinea che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non dovrebbe essere soggetta a restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e le ragazze vittime di stupro nei conflitti armati; accoglie con favore il fatto che molte delegazioni dell'UE si siano concentrate sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne; insiste, in tale contesto, sulla necessità di garantire la protezione del diritto alla vita e alla dignità di tutte le donne e le ragazze, lottando attivamente contro pratiche nefaste quali il genericidio; sottolinea che occorre porre fine alla pratica dello stupro come arma di guerra e strumento di oppressione e che l'Unione europea deve fare pressione sui governi dei paesi terzi e su tutte le parti interessate nelle regioni in cui si verificano tali violenze di genere, onde porre fine a tale pratica, assicurare alla giustizia i responsabili e cooperare con le persone sopravvissute e le donne e le comunità interessate, per aiutarle a guarire e ristabilirsi; |
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24. |
sottolinea che il rispetto universale della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché la possibilità di accedervi, contribuiscono al conseguimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute, tra cui l'assistenza prenatale e le misure volte a evitare le nascite ad alto rischio e ridurre la mortalità infantile e post-infantile; evidenzia che l'accesso alla pianificazione familiare, ai servizi per la salute materna e all'aborto legale in condizioni di sicurezza sono elementi importanti per salvare la vita delle donne; deplora, tuttavia, il fatto che le priorità relative alla pianificazione familiare o alla salute riproduttiva siano trascurate in termini sia di finanziamenti che di programmi; è preoccupato per il fatto che nessuna delegazione dell'UE nelle regioni del Medio Oriente e Africa settentrionale e dell'Europa orientale e Asia centrale abbia scelto alcun indicatore relativo alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, nonostante le notevoli necessità di queste regioni in tale ambito; invita le delegazioni dell'UE nelle suddette regioni a rivalutare questi dati preoccupanti per determinare se possano essere legati a questioni di errata comunicazione o se sia necessario integrare i programmi vigenti con azioni mirate in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, approfittando del riesame intermedio della programmazione; sottolinea che occorre mantenere nella relazione annuale il capitolo specifico sulla salute sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti al fine di valutare realmente l'effetto di trasformazione del GAP II e assicurare che i progressi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti siano adeguatamente rilevati dall'approccio metodologico della relazione; |
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25. |
prende atto che dalla relazione emerge la necessità di rafforzare il sostegno alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti quale presupposto per la parità di genere e l'emancipazione delle donne, come pure la necessità di dotarsi di strumenti adeguati per misurare i progressi al fine di garantire un accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, come stabilito conformemente all'impegno dell'UE ad aderire al programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, alla piattaforma d'azione di Pechino e ai documenti finali delle rispettive conferenze di revisione, nonché all'obiettivo di sviluppo sostenibile 5.6; ricorda altresì, a tale proposito, gli obiettivi di sviluppo sostenibile 3.7 e 5.3; |
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26. |
deplora il fatto che, in un contesto di riduzione degli spazi della società civile, l'obiettivo 18 incentrato sulle organizzazioni per i diritti delle donne e sui difensori dei diritti umani delle donne riceva scarsa attenzione; è preoccupato per il fatto che alla priorità tematica relativa ai diritti politici e civili, segnatamente la partecipazione delle donne e delle ragazze ai diritti politici e civili, non sia stata attribuita un'importanza sufficiente nell'attuazione del GAP II; |
Principali raccomandazioni per la Commissione / SEAE
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27. |
invita la Commissione e il SEAE ad adottare ulteriori misure per facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra delegazioni e unità nel miglioramento della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, come la creazione e la promozione di una rete di punti di contatto per la dimensione di genere e la condivisione di esempi più positivi di buone pratiche, includendo, senza limitarvisi, la formulazione, l'attuazione e l'analisi di genere sistemica dei programmi, nonché per garantire che le analisi di genere influiscano in modo efficace sui programmi attuati dalle delegazioni dell'UE; |
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28. |
rileva che sono stati compiuti notevoli progressi in diversi ambiti prioritari, sebbene si siano registrati miglioramenti più lenti rispetto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare; invita la Commissione a esaminare attraverso uno studio i motivi in base ai quali determinati obiettivi tematici e ambiti prioritari sono tenuti in considerazione più spesso dalle delegazioni dell'UE e conseguono maggiori progressi; |
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29. |
chiede di rafforzare le capacità in risorse umane dedicate all'integrazione della prospettiva di genere all'interno dei servizi della Commissione attraverso azioni di formazione mirate, la riorganizzazione delle strutture esistenti e l'assunzione di personale aggiuntivo; suggerisce che il rafforzamento della formazione del personale, specialmente degli alti funzionari con incarichi gestionali, comprendente una formazione specifica sulle questioni di genere nei gruppi più vulnerabili, e l'istituzione di un punto di contatto per la dimensione di genere in ciascuna unità e di un gruppo di coordinamento per tali questioni tra le unità delle DG DEVCO, NEAR ed ECHO e del SEAE, contribuirebbero a una migliore integrazione della prospettiva di genere nelle unità di politica esterna; ritiene che i miglioramenti e l'ulteriore specializzazione nella formazione in materia di parità di genere dovrebbero essere altresì resi disponibili ai partner locali a livello governativo e tra gli attori non statali, comprese le ONG; |
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30. |
sottolinea la necessità di garantire coerenza e complementarità tra tutti gli strumenti e tutte le politiche per l'azione esterna dell'UE esistenti con riferimento all'integrazione della dimensione di genere, ivi compresi il nuovo consenso in materia di sviluppo, il pacchetto di risorse dell'UE sull'integrazione della dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; |
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31. |
accoglie con favore la nota orientativa dell'8 marzo 2016 che delinea le risorse e gli strumenti per l'attuazione del GAP II applicabile alla DG DEVCO e al SEAE e chiede che venga fornita una nota orientativa per tutti i servizi europei coinvolti nell'attuazione del GAP II; |
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32. |
accoglie con favore l'avvio dell'iniziativa congiunta globale sul genere UE-ONU (iniziativa Spotlight), in linea con l'obiettivo del GAP II di far fronte alla violenza sessuale e di genere e a pratiche nefaste quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati o la tratta di esseri umani; osserva, tuttavia, che l'iniziativa Spotlight affronta principalmente elementi dell'agenda che rappresentano già una preoccupazione condivisa a livello globale, come confermato dalla relazione di attuazione, e pertanto sottolinea la necessità di promuovere la parità di genere in maniera più inclusiva, mediante un'adeguata combinazione di programmi e modalità; chiede che l'iniziativa Spotlight sia dotata di fondi aggiuntivi non ancora destinati alla parità di genere; invita la Commissione ad avvalersi del riesame intermedio dei suoi programmi internazionali di cooperazione per accrescere il finanziamento del pacchetto di risorse sul genere al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi del GAP II, inclusa l'integrazione della prospettiva di genere nella cooperazione bilaterale e attraverso i programmi tematici; |
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33. |
sottolinea che l'UE deve promuovere e integrare il principio di parità tra donne e uomini nelle sue relazioni esterne; osserva tuttavia che il collegamento tra commercio e genere non viene affrontato a sufficienza nel GAP II e più in generale che l'integrazione della dimensione di genere rimane una sfida multidimensionale; ricorda a tale riguardo che la negoziazione di accordi commerciali, e in particolare dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile che riguardano i diritti dei lavoratori, costituisce uno strumento importante per promuovere la parità tra donne e uomini e l'emancipazione delle donne nei paesi terzi; chiede pertanto che la DG TRADE prenda misure per attuare il GAP II nel suo lavoro e che tutti gli accordi commerciali dell'UE includano i diritti delle donne e delle ragazze e la parità di genere, in quanto motori di crescita economica, e rispettino le convenzioni principali dell'ILO sul genere e sui diritti dei lavoratori, incluse quelle sul lavoro coatto e sul lavoro minorile; ricorda la necessità di monitorare l'impatto delle politiche commerciali dell'UE sull'emancipazione delle donne e sulla parità di genere durante la loro attuazione; |
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34. |
osserva che l'emancipazione delle donne e delle ragazze è uno degli obiettivi dichiarati dell'azione esterna dell'UE grazie alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza comune; osserva che il ruolo delle donne nei negoziati di pace e nella mediazione così come delineato dal GAP II non è sufficiente; sottolinea il ruolo importante delle donne nel promuovere il dialogo, instaurare un clima di fiducia, creare coalizioni per la pace e introdurre punti di vista diversi circa il significato della pace e della sicurezza, in particolare nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti e nella ricostruzione successiva ai conflitti; osserva che la promozione dei diritti delle donne nei paesi in cui sono in corso crisi o conflitti rende le comunità più forti e più resilienti; accoglie con favore la designazione in seno al SEAE di un consigliere principale per le questioni di genere e l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; incoraggia il rafforzamento delle azioni degli Stati membri dell'UE e internazionali attraverso le Nazioni Unite, per affrontare con maggiore efficacia gli effetti delle situazioni di conflitto e post-conflitto sulle donne e sulle ragazze; invita la Commissione a sostenere la nuova rete globale dei punti focali per le donne, la pace e la sicurezza; sottolinea l'importanza della risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui giovani, la pace e la sicurezza e l'esigenza di trovare i modi migliori affinché l'UE dia attuazione a tale risoluzione; |
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35. |
rammenta la sua richiesta, in riferimento ai negoziati commerciali con il Cile, di includere un capitolo specifico su commercio, parità di genere ed emancipazione delle donne; mette in evidenza che la proposta di introdurre tale capitolo a sé stante in un accordo commerciale viene formulata ora per la prima volta; insiste sulla necessità di conoscere il contenuto di tale capitolo e di valutarlo per prendere di conseguenza decisioni a livello più generale; incoraggia l'UE a introdurre misure trasversali negli accordi commerciali per promuovere l'uguaglianza di genere, procedere allo scambio di buone pratiche e consentire alle donne di trarre maggiore vantaggio dagli accordi commerciali; |
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36. |
invita a raccogliere dati disaggregati in base al sesso nei settori chiave maggiormente interessati dagli accordi commerciali, fornendo un utile strumento per prevedere il più accuratamente possibile gli effetti di questi ultimi sulla vita delle donne e per contrastare ogni eventuale impatto negativo; invita inoltre a creare un meccanismo chiaro per il monitoraggio e il rafforzamento della politica di genere negli accordi commerciali; |
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37. |
accoglie con favore la priorità tematica sull'emancipazione economica e sociale e l'analisi delle barriere nell'accesso alle risorse produttive, ivi comprese la terra e le attività corrispondenti; ribadisce che, sebbene l'UE si sia impegnata a investire nella parità di genere nel settore agricolo, gli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) in campo agricolo non sono indirizzati primariamente alle agricoltrici e invita l'UE e gli Stati membri ad assegnare maggiori risorse alle agricoltrici, in linea con l'obiettivo 5 del GAP II; |
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38. |
incoraggia vivamente le istituzioni a migliorare in modo sostanziale la percentuale delle donne nelle delegazioni dell'UE, in particolare nel ruolo di capodelegazione, essendo attualmente 28 su 138 le delegazioni capeggiate da donne, nonché la percentuale delle donne aventi ruolo di capomissione (attualmente 5 su 17); invita pertanto la Commissione e il SEAE ad attuare in maniera efficace politiche mirate per agevolare l'accesso delle donne alle posizioni direttive e dirigenziali; osserva la scarsa presenza delle donne nei processi decisionali, il che indica l'esistenza di barriere invisibili che impediscono loro di occupare posti di maggiore responsabilità; |
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39. |
sottolinea che il successo del GAP II dipenderà, in ultima analisi, dall'impegno coerente e a lungo termine ad alto livello politico e dirigenziale di tutti gli attori dell'UE, nonché dalla disponibilità di risorse umane e finanziarie sufficienti per la sua attuazione e dall'adattamento degli sforzi dell'UE alle realtà locali nei paesi beneficiari; accoglie con favore a tale riguardo l'impegno positivo del Commissario responsabile per la cooperazione internazionale e lo sviluppo e incoraggia un maggior impegno da parte degli altri Commissari; rileva la necessità di una maggiore leadership politica dell'Alto rappresentante e dei dirigenti al fine di aumentare le risorse e la responsabilità e coordinare e rafforzare questo impegno nei prossimi anni; chiede che tutti gli attori dell'UE utilizzino il pacchetto di risorse sul genere per garantire l'applicazione coerente dell'integrazione della dimensione di genere onde realizzare gli obiettivi ambiziosi del GAP II; |
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40. |
condanna fermamente la reintroduzione e l'espansione della "politica di Città del Messico" (la cosiddetta norma "global gag", ossia regola del bavaglio globale) da parte degli Stati Uniti nel gennaio 2017 e le relative ripercussioni a livello mondiale sull'assistenza sanitaria destinata a donne e ragazze e sui diritti di queste ultime; ribadisce il proprio invito all'UE e ai suoi Stati membri a sostenere attivamente i diritti delle donne in tutto il mondo e ad accrescere significativamente i finanziamenti allo sviluppo nazionali e dell'UE a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pianificazione familiare e all'aborto legale in condizioni di sicurezza, nell'ottica di ridurre la lacuna finanziaria lasciata dagli Stati Uniti in tale ambito; |
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41. |
invita il SEAE a migliorare l'attuazione degli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI e a garantire che le delegazioni dell'UE consultino regolarmente le organizzazioni LGBTI e le informino in merito alle iniziative intraprese in materia di diritti delle persone LGBTI, in modo da assicurare che il livello di partecipazione e le misure adottate dipendano dalle esigenze della comunità LGBTI in un paese e non dall'impegno individuale del personale delle delegazioni, e a coordinare la strategia e l'azione non solo con le ambasciate nazionali degli Stati membri dell'UE, ma anche con le ambasciate di paesi terzi e con le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite; |
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42. |
osserva che saranno necessari finanziamenti adeguati a favore della parità di genere nelle relazioni esterne per sostenere l'impegno politico nei confronti di tale obiettivo; sottolinea che i finanziamenti attuali per le azioni a favore della parità di genere e l'emancipazione delle donne rimangono inadeguati ed esorta a invertire tale situazione nel prossimo QFP; |
Principali raccomandazioni per le delegazioni dell'UE
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43. |
si compiace della flessibilità che il GAP II offre alle delegazioni nella scelta delle priorità in funzione del contesto nazionale, poiché ciò consente un'analisi e una valutazione caso per caso delle esigenze specifiche di ciascun paese o regione, affrontando così la sfida particolare di rafforzare i diritti delle donne e la loro emancipazione economica; raccomanda comunque che le delegazioni siano incoraggiate a dimostrare di aver compiuto progressi almeno in relazione a una priorità per pilastro tematico entro la fine del GAP II per garantire una copertura più uniforme delle diverse aree tematiche, ad esempio rafforzando le politiche e le misure intese a promuovere l'istruzione per le ragazze e le relative implicazioni in termini di salute ed emancipazione economica; esorta a incentrare l'attenzione sulla situazione delle donne e delle ragazze nelle zone colpite dai conflitti nonché sulla violenza di genere, e più in particolare sul ricorso allo stupro quale arma di guerra; ricorda inoltre che le azioni e i progetti finanziati dall'UE dovrebbero sistematicamente mirare a combattere le disuguaglianze e le discriminazioni di genere; |
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44. |
ricorda l'obbligo sancito dai trattati di integrare a dimensione di genere in tutte le attività dell'UE, compresi i dialoghi politici e tutti i dialoghi politici settoriali e in settori quali energia, agricoltura, trasporti, istruzione e amministrazione pubblica che hanno ricevuto finora scarsa attenzione; insiste sulla necessità di integrare la dimensione di genere nei piani nazionali e nei quadri politici al fine di garantire la titolarità e la responsabilità dei paesi partner, ricordando in tal modo l'importanza di sostenere progetti di sviluppo promossi da donne dei paesi in questione; sottolinea l'importanza di collaborare con i paesi partner nell'elaborazione di bilanci nazionali attenti alle questioni di genere; |
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45. |
chiede che sia istituita una linea di bilancio specifica in materia di parità di genere al fine di affrontare in modo più incisivo il problema del tasso di partecipazione e rappresentanza politiche delle donne nei paesi limitrofi dell'UE e all'interno dell'UE; sottolinea che questi programmi dovrebbero essere pienamente integrati con gli obiettivi e i programmi di UN-Women e dovrebbero fissare obiettivi misurabili per poter valutare periodicamente i progressi in materia di parità di genere nel vicinato orientale e meridionale e rafforzare la cooperazione e l'impegno con i governi degli Stati partner al fine di ottenere risultati migliori più velocemente, nel contesto di accordi di partenariato e associazione bilaterali; |
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46. |
osserva che la formazione sull'integrazione della dimensione di genere ha luogo solo in alcune delegazioni e che gran parte del personale formato presentava una situazione contrattuale con incarichi temporanei; invita le delegazioni dell'UE a risolvere tale situazione; |
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47. |
sottolinea l'importanza, nel dialogo politico, di migliorare la partecipazione delle donne all'istruzione e all'attività economica, all'occupazione e all'imprenditorialità come strumento prioritario per migliorare la posizione delle donne nella società; |
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48. |
sottolinea l'importanza di condurre un'analisi di genere sistematica e basata su dati concreti, utilizzando ove possibile dati disaggregati per sesso ed età, consultando e facendo partecipare le organizzazioni della società civile locali e i gruppi femminili, le organizzazioni per i diritti umani e le autorità locali e regionali per la selezione e la valutazione della scelta degli obiettivi, degli strumenti di attuazione e delle fonti di monitoraggio, nonché per l'efficacia e la sostenibilità dei risultati; si compiace del fatto che siano state completate 42 analisi di genere per paese e chiede un rapido completamento per tutti gli altri paesi nonché un utilizzo di gran lunga maggiore dei criteri di uguaglianza di genere nei sistemi di monitoraggio e nei processi di valutazione di programmi e progetti, e chiede che l'analisi di genere contribuisca a definire gli obiettivi, i programmi, i progetti e il dialogo nell'ambito delle strategie nazionali; incoraggia l'UE a esplorare le possibilità di condividere, gestire e aggiornare l'analisi di genere in modo più sistematico, al fine di contribuire a migliorare il coordinamento e non limitare l'analisi di genere a settori politici ovvi come l'istruzione e la salute materna, ma a prendere in considerazione anche settori politici che sono al momento erroneamente ritenuti neutrali sotto il profilo di genere, segnatamente agricoltura, clima o energia; |
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49. |
prende atto del fatto che, nel suo documento di lavoro congiunto dei suoi servizi sul quadro 2016-2020, la Commissione ha riconosciuto che gli investimenti dell'UE nella parità di genere non sono stati misurati in modo sistematico; invita la Commissione ad adottare un approccio chiaro e orientato ai risultati che stabilisca standard elevati per i meccanismi di segnalazione, valutazione e responsabilità, e a promuovere un processo decisionale basato su elementi fattuali per utilizzare le risorse finanziarie disponibili in modo efficiente ed efficace; chiede che venga presentata una relazione per determinare esattamente quanti finanziamenti siano stati destinati all'integrazione della dimensione di genere e identificare gli obiettivi più importanti che sono stati conseguiti; |
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50. |
sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la raccolta di dati a livello nazionale e di elaborare indicatori specifici con obiettivi fissati in base a tali indicatori, nonché l'importanza che il loro monitoraggio sia allineato al quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile; |
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51. |
ricorda che i diritti delle donne sono diritti umani e invita ad adoperarsi ulteriormente per affrontare le norme sociali e culturali e gli stereotipi di genere nelle società attraverso una maggiore cooperazione con la società civile e le organizzazioni di base che promuovono i diritti e l'emancipazione delle donne, in particolare in contesti di fragilità dello Stato e in situazioni di conflitto ed emergenza; ritiene essenziale creare nuove reti o sviluppare quelle esistenti, coinvolgendo tutti gli attori chiave, compreso il settore privato, e, se possibile, sviluppare partenariati pubblico-privato; sottolinea la necessità di accrescere il ruolo delle donne nell'ambito delle comunità locali e delle ONG nel monitorare le autorità locali e nel chiedere conto a queste ultime del loro operato; pone l'accento sulla necessità di evitare di rappresentare le bambine e le donne come "vulnerabili" e di enfatizzare invece il loro ruolo di agenti di cambiamento e sviluppo, nonché agenti per la pace nella risoluzione dei conflitti; sottolinea che l'inclusione e il coinvolgimento attivo di ragazzi e uomini sono necessari per garantire una reale parità tra donne e uomini; incoraggia pertanto un'ampia educazione al cambiamento comportamentale in materia di violenza di genere, coinvolgendo tutti gli uomini e tutti i ragazzi e tutte le comunità; sottolinea che le norme sociali in merito ai ruoli delle donne e degli uomini pongono le donne in una situazione di maggiore vulnerabilità, segnatamente in relazione alla loro salute sessuale e riproduttiva, e conducono a pratiche nefaste quali mutilazione genitale femminile o matrimoni infantili, precoci e forzati; |
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52. |
invita l'UE a promuovere quadri giuridici e strategie che incoraggino una maggiore e più efficace partecipazione delle donne ai processi di mantenimento e di consolidamento della pace e di mediazione e alle missioni dell'UE di gestione militare e civile delle crisi, in conformità della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, prestando particolare attenzione alla violenza sessuale connessa ai conflitti; ritiene, a tal fine, che l'analisi dei conflitti sensibile alle specificità di genere, in consultazione con gli attori nell'ambito delle comunità e le organizzazioni femminili, possa consentire una migliore comprensione del ruolo delle donne in situazioni di conflitto; |
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53. |
evidenzia la necessità di stanziamenti di bilancio destinati a programmi di prevenzione dei matrimoni infantili, che mirino a creare un contesto in cui le ragazze possano realizzare appieno il proprio potenziale, in particolare attraverso programmi formativi, sociali ed economici per le ragazze che non frequentano la scuola, sistemi di protezione dei minori, centri di accoglienza per donne e ragazze, consulenza legale e supporto psicologico; |
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54. |
sottolinea l'importanza di aumentare il coinvolgimento, mediante il dialogo e il coordinamento periodici, delle organizzazioni della società civile e di altre parti interessate quali i soggetti responsabili dei diritti umani, della salute o dell'ambiente presso le delegazioni dell'UE, dal momento che tale cooperazione contribuirà a migliorare la visibilità e l'attuazione del GAP II, aumentando in tal modo la responsabilità pubblica per quanto concerne i progressi in materia di parità di genere; |
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55. |
esprime preoccupazione per l'insufficiente attenzione prestata alla protezione dei difensori dei diritti delle donne e delle organizzazioni dei diritti delle donne, considerando la forte pressione cui sono attualmente soggetti a causa della riduzione degli spazi della società civile in molte regioni; esprime altresì preoccupazione per il fatto che la priorità tematica in materia di diritti politici e civili, segnatamente la partecipazione delle donne e delle ragazze ai diritti politici e civili, non è stata enfatizzata nell'attuazione del GAP II; |
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56. |
invita le delegazioni dell'UE a garantire una raccolta dati efficace e periodica sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, a formulare raccomandazioni specifiche per paese e a promuovere l'istituzione di meccanismi di protezione e di adeguate strutture di sostegno alle vittime; |
Principali raccomandazioni per il Parlamento europeo
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57. |
incoraggia le delegazioni del Parlamento europeo, nella loro interazione con i paesi partner, a esaminare sistematicamente la programmazione di genere e i risultati dell'analisi di genere e a lavorare per promuovere le pari opportunità e l'emancipazione delle donne, nonché a includere incontri con le organizzazioni femminili nei loro programmi di missione; invita il Parlamento a garantire un miglior equilibrio di genere nella composizione delle sue delegazioni; |
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58. |
chiede alla Commissione di rendere disponibili le relazioni di analisi di genere per paese e di inserirle nei briefing approfonditi per tutte le delegazioni del Parlamento nei paesi terzi; |
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59. |
raccomanda al Parlamento europeo di esaminare periodicamente le future relazioni sull'attuazione del GAP II, se possibile ogni due anni; |
Principali suggerimenti per la futura comunicazione delle informazioni
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60. |
sottolinea la necessità di un metodo semplificato di comunicazione delle informazioni che riduca al minimo la burocrazia; chiede di ultimare le relazioni future di attuazione e di pubblicarle in un arco di tempo più breve; chiede lo sviluppo di un sistema di comunicazione delle informazioni online, modelli chiari e la realizzazione di una guida per facilitare il lavoro delle delegazioni; |
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61. |
sottolinea la necessità dell'inclusione e della rappresentanza delle donne negli ambiti economici che sono importanti per lo sviluppo sostenibile; sottolinea che le imprese possono svolgere un ruolo importante nel rafforzamento dei diritti delle donne; chiede in tale contesto un sostegno maggiore a favore delle PMI locali, in particolare delle imprenditrici, tramite microprestiti, così da consentire loro di beneficiare della crescita sostenuta dal settore privato; |
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62. |
sottolinea la necessità di sostenere il rafforzamento delle capacità e dei meccanismi statistici nazionali nei paesi partner, coordinando efficacemente l'assistenza finanziaria e tecnica al fine di migliorare la misurazione, il monitoraggio e la gestione dei risultati ottenuti nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere; |
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63. |
invita la Commissione a raccogliere dati disaggregati per genere nell'attuazione dei programmi finanziati dall'UE sull'emancipazione delle donne; |
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64. |
sottolinea la necessità non solo di politiche valide per l'integrazione della dimensione di genere, ma anche di relazioni sulle specifiche azioni concrete, in particolare in settori sensibili quali la salute sessuale e riproduttiva, che permettano di verificare l'impatto reale sulla vita di donne e bambine, nonché di uomini e bambini; |
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65. |
ricorda, tuttavia, che la generazione di dati non consiste semplicemente nel raccogliere dati disaggregati per genere e chiede che sia migliorata la raccolta di dati per consentire un'analisi qualitativa della situazione delle donne, ad esempio rispetto alle condizioni di lavoro; |
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66. |
sottolinea la necessità di migliorare l'affidabilità dell'analisi di genere armonizzando i dati raccolti dalle delegazioni dell'UE in modo tale da renderli comparabili; |
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67. |
rileva che è necessario non solo consultare i partner internazionali e nazionali, il mondo accademico, i gruppi di riflessione e le organizzazioni femminili, ma anche assicurare che il loro contribuito e le loro competenze possano concorrere a monitorare le attività e i programmi in materia di parità di genere finanziati dall'UE; |
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68. |
ricorda che è obbligo dell'UE e dei suoi Stati membri rispettare i diritti delle donne e delle ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo al momento dell'attuazione e della definizione della politica dell'UE in materia di migrazione; chiede, in tale contesto, una rivalutazione dell'impegno dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA con la guardia costiera libica, alla luce delle segnalazioni di violenze sessuali sistematiche contro le donne nei centri di detenzione sul suolo libico; |
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69. |
rileva che il concetto di integrazione della dimensione di genere è ancora spesso poco compreso e che è necessario migliorare la comunicazione qualitativa, il che consentirebbe di valutare l'attuazione dal GAP nell'ambito delle politiche e dei progetti esistenti; sottolinea la necessità di obiettivi e attività tangibili e vincolati a punti di riferimento chiari e concreti, a un calendario rigoroso e a una valutazione qualitativa dei dati che dimostri l'impatto reale delle misure attuate nei paesi beneficiari, in modo che il GAP II funzioni come un vero e proprio meccanismo per la definizione di priorità e l'attuazione di politiche, anziché un mero strumento per l'elaborazione di relazioni interne; |
o
o o
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70. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 349 del 17.10.2017, pag. 50.
(2) Testi approvati, P8_TA(2017)0026.
(3) https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/report_on_the_implementation_of_the_eu_lgbti_guidelines_2016.pdf
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0365.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/180 |
P8_TA(2018)0240
Applicazione della strategia dell'UE per i giovani
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù (2017/2259(INI))
(2020/C 76/22)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 9, 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 15, 21, 24 e 32, |
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— |
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel 2010, |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1), |
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— |
vista la risoluzione del Consiglio su un piano di lavoro dell'Unione europea per la gioventù per il 2016-2018 (2), |
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vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (3), |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 per l'istituzione di un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (4), |
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vista la risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2009, su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (5), |
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vista la valutazione della Commissione sulla strategia dell'UE per la gioventù (6), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) (7), |
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vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sul futuro del programma Erasmus+ (8), |
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vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (9), |
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vista la dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione, adottata dalla riunione informale dei ministri dell'Istruzione dell'Unione europea a Parigi il 17 marzo 2015, |
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vista la relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018), approvata dal Consiglio il 23 novembre 2015 (10), |
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vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (11), |
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vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2015 dal titolo "Progetto di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) – Nuove priorità per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione" [COM(2015)0408], |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" [COM(2010)2020], |
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vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018, dal titolo "Piano d'azione per l'istruzione digitale" [COM(2018) 0022], |
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vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla valutazione della strategia dell'UE per la gioventù 2013-2015 (12), |
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vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa a un quadro di qualità per i tirocini (13), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, |
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vista la risoluzione del Consiglio d'Europa, del 25 novembre 2008, sulle politiche del Consiglio d'Europa a favore della gioventù (CM/Res(2008)23), |
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vista la risoluzione del Consiglio d'Europa, del 31 maggio 2017, sull'animazione socioeducativa (CM/Res(2017)4), |
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— |
vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo "Apprendere l'UE a scuola" (14), |
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vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione (15), |
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visto il parere del Comitato europeo delle regioni – Cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (16), |
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE (17), |
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vista la relazione ombra sulla politica in materia di gioventù pubblicata dal Forum europeo della gioventù, |
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— |
vista la relazione sulla strategia dell'UE per la gioventù del Forum europeo della gioventù (18), |
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visto il documento di sintesi dal titolo "Engage. Inform. Empower." (Coinvolgere. Informare. Responsabilizzare.) dell'Agenzia europea per l'informazione e la consulenza dei giovani (ERYICA), |
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— |
visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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— |
visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0162/2018), |
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A. |
considerando che l'impatto negativo della recessione sulle prospettive dei giovani di sviluppare pienamente le proprie potenzialità continua a essere avvertito in tutta l'Unione europea; |
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B. |
considerando che numerosi Stati membri, in particolare quelli dell'Europa meridionale, sono ancora lungi dal raggiungere i rispettivi livelli pre-crisi in vari indicatori relativi alla gioventù, ivi compresi l'occupazione, il benessere e la protezione sociale; |
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C. |
considerando che l'affievolirsi delle disparità è evidente a livello regionale in tutta l'Unione; che in molte regioni si registra tuttora un tasso di occupazione inferiore ai livelli precedenti alla crisi; |
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D. |
considerando che negli ultimi anni la disoccupazione giovanile è gradualmente diminuita, sebbene secondo Eurostat si sia attestata al 16,1 % nel gennaio 2018, con picchi superiori al 34 % in alcuni Stati membri; che, in confronto al dato del 2008 (15,6 %), il tasso di disoccupazione ha registrato un aumento; che tali dati rendono impossibile adottare una soluzione universale se si vuole realizzare il pieno potenziale dei giovani; che il tasso di disoccupazione giovanile nelle regioni ultraperiferiche si attesta a livelli allarmanti e in alcune di esse supera il 50 %, come nel caso di Mayotte; |
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E. |
considerando che i gruppi svantaggiati, quali le minoranze etniche, le persone con esigenze particolari, le donne, le persone LGBTIQ, i migranti e i rifugiati – che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e ad accedere alla cultura, ai servizi sociali e all'istruzione – sono quelli maggiormente colpiti dalla crisi socioeconomica; |
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F. |
considerando che l'istruzione aiuta a minimizzare gli effetti delle disuguaglianze socioeconomiche, fornendo le capacità e le competenze necessarie a ridurre la trasmissione degli svantaggi tra le generazioni; |
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G. |
considerando che la generale assenza di investimenti nei giovani e nei rispettivi diritti impedirà ai giovani di rivendicare, esercitare e difendere i loro diritti e contribuirà ad aggravare fenomeni quali il calo demografico, l'abbandono scolastico, la mancanza di qualifiche professionali, l'accesso tardivo al mercato del lavoro, la mancanza di indipendenza finanziaria, possibili problemi di funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale, la diffusa insicurezza occupazionale e l'esclusione sociale; |
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H. |
considerando che i problemi che i giovani devono affrontare in materia di occupazione, istruzione e formazione, come pure di impegno sociale e politico, non sono uniformi e che alcuni gruppi sono colpiti in modo sproporzionato rispetto ad altri; che sono necessari maggiori sforzi per assistere le persone più lontane dal mercato del lavoro o che ne sono completamente distaccate; |
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I. |
considerando che il mantenimento delle scuole e degli istituti di istruzione locali in tutte le regioni europee riveste un'importanza centrale ai fini di una migliore formazione dei giovani, e che l'UE dovrebbe sostenere pienamente le regioni nel rispondere a tale sfida; |
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J. |
considerando che in particolare l'istruzione, il dialogo interculturale, la comunicazione strategica e una più stretta cooperazione fra gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire l'emarginazione e la radicalizzazione dei giovani e nell'aumentarne la resilienza; |
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K. |
considerando che i giovani dovrebbero essere coinvolti attivamente negli sforzi di pianificazione, elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di tutte le politiche che hanno un impatto sui giovani; che il 57 % delle organizzazioni giovanili nell'UE ritiene che loro competenze non vengano prese in considerazione nel processo di formulazione delle politiche per la gioventù (19); |
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L. |
considerando che è importante che le organizzazioni giovanili garantiscano un livello adeguato di rappresentatività e inclusività dei giovani per avere piena legittimità; |
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M. |
considerando che la strategia dell'UE per la gioventù è una strategia di continuità, in costante perfezionamento, e che, tuttavia, continua ad avere obiettivi assai vasti e ambiziosi; che si ravvisa una carenza di parametri di riferimento debitamente determinati; |
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N. |
considerando che la strategia dell'UE per la gioventù 2010-2018 sottolinea la necessità di un dialogo strutturato tra i giovani e i responsabili delle decisioni; |
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O. |
considerando che la strategia dell'UE per la gioventù si prefigge l'obiettivo principale di offrire maggiori opportunità a tutti i giovani europei, garantendo loro condizioni di parità; |
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P. |
considerando che è opportuno aiutare i giovani e rafforzare la loro capacità di risolvere le gravi problematiche cui devono attualmente far fronte, nonché di affrontare le sfide future, per mezzo di politiche giovanili più pertinenti, efficaci e coordinate, un'istruzione migliore e accessibile e un uso mirato delle politiche economiche, occupazionali e sociali a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea; |
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Q. |
considerando che negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato una serie di iniziative, quali l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani nel quadro della strategia per la gioventù, con l'obiettivo di creare maggiori e pari opportunità per tutti i giovani nell'istruzione e sul mercato del lavoro e di promuovere la loro inclusione, responsabilizzazione e partecipazione attiva all'interno della società; |
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R. |
considerando che è necessario integrare l'azione dell'UE in materia di gioventù mediante l'inclusione di una dimensione giovanile nelle politiche e nei programmi di finanziamento attuali e futuri e che occorre ancorarla in tutti i settori strategici fondamentali, quali economia, occupazione e affari sociali, coesione, salute, politiche per le donne, partecipazione, migrazione, cultura, media e istruzione; |
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S. |
considerando che è necessario coordinare l'attuazione della futura strategia dell'UE per la gioventù nell'ambito delle diverse politiche e istituzioni; |
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T. |
considerando che occorre introdurre una prospettiva di genere nel processo decisionale concernente le politiche per i giovani, che prenda in considerazione le sfide e le circostanze specifiche cui devono far fronte in particolare le giovani donne e le ragazze appartenenti a diversi contesti culturali e religiosi; che nella politica per la gioventù dovrebbero essere inserite misure specifiche sensibili alla dimensione di genere, quali la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, l'educazione sulla parità di genere e l'educazione sessuale; che, in media, la probabilità che le donne si trovino in una situazione in cui non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione ("NEET") è 1,4 volte più elevata rispetto agli uomini (20); che è necessario proseguire gli sforzi per aumentare il tasso di partecipazione al mercato del lavoro delle giovani donne – in particolare dopo il congedo di maternità e nel caso delle madri sole –, di coloro che hanno abbandonato la scuola, delle persone poco qualificate e dei giovani con disabilità, nonché di tutti i giovani a rischio di discriminazione; |
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U. |
considerando che sono necessari sforzi costanti al fine di accrescere la partecipazione dei giovani alla società, in particolare per quanto concerne le persone con disabilità, i migranti, i rifugiati, i NEET e i giovani a rischio di esclusione sociale; |
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V. |
considerando che l'istruzione è un fattore essenziale per contrastare l'esclusione sociale e che, pertanto, investire in capacità e competenze è cruciale per affrontare l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i NEET; |
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W. |
considerando che l'articolo 9 TFUE stabilisce che nell'elaborazione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana; |
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X. |
considerando che la strategia dell'UE per la gioventù ha gettato solide fondamenta per una cooperazione fruttuosa e significativa in materia di gioventù; |
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Y. |
considerando che il conseguimento degli obiettivi dell'ultimo ciclo triennale della strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018) non può essere debitamente e precisamente valutato e che il confronto delle rispettive situazioni dei diversi Stati membri è particolarmente difficoltoso da valutare, a causa di una carenza di parametri e indicatori e della sovrapposizione degli strumenti di attuazione; |
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Z. |
considerando che l'orientamento professionale e l'accesso a informazioni riguardanti le opportunità occupazionali e i percorsi formativi sono fondamentali per il futuro sviluppo formativo e la transizione al mercato del lavoro; |
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AA. |
considerando che l'Unione europea deve lavorare in stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali per quanto concerne la definizione degli obiettivi della suddetta strategia nonché l'attuazione e la valutazione della stessa; |
Le sfide della gioventù e gli insegnamenti appresi dall'attuale processo di elaborazione delle politiche dell'UE in materia di gioventù
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1. |
rileva con rammarico che le misure di austerità a lungo termine, e segnatamente i tagli ai finanziamenti destinati all'istruzione, alla cultura e alle politiche rivolte ai giovani, hanno avuto un impatto negativo sui giovani e sulle loro condizioni di vita; avverte che i giovani, in particolare quelli più svantaggiati, quali i giovani con disabilità, le giovani donne, le minoranze e le persone con esigenze particolari, sono gravemente colpiti dalle crescenti disuguaglianze, dal rischio di esclusione, dall'insicurezza e dalla discriminazione; |
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2. |
accoglie con favore i successi della cooperazione europea in materia di gioventù, che ha dimostrato di essere in grado di affrontare i problemi che affliggono la maggior parte degli europei e di sostenere i responsabili politici nazionali fornendo loro competenze, raccomandazioni e legittimità, e riuscendo a mobilitare ulteriori fondi dell'UE; |
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3. |
considera il metodo di coordinamento aperto uno strumento appropriato, ma ancora insufficiente, per l'inquadramento delle politiche in materia di gioventù e ritiene che esso debba essere integrato da altre misure; ribadisce la propria richiesta di una più stretta collaborazione e di uno scambio delle migliori prassi a livello locale, regionale, nazionale e di UE sulle tematiche relative alla gioventù; esorta gli Stati membri a concordare indicatori e parametri di riferimento chiari, onde consentire il monitoraggio dei progressi compiuti; |
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4. |
riconosce i risultati positivi della strategia dell'UE per la gioventù, ottenuti attraverso lo sviluppo di iniziative intersettoriali e l'instaurazione di un dialogo strutturato per garantire la partecipazione dei giovani, e ritiene che sia necessario migliorare il livello generale di consapevolezza in merito agli obiettivi e agli strumenti della strategia dell'UE per la gioventù da parte degli attori e delle parti interessate pertinenti; osserva in particolare che l'approccio dal basso utilizzato per il dialogo strutturato è un valore aggiunto da preservare; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a tenere conto, in sede di elaborazione della nuova strategia, dei risultati del sesto ciclo del dialogo strutturato, incentrato sulla futura strategia dell'UE per la gioventù; |
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5. |
propone di coinvolgere le autorità locali e regionali nell'ambito delle politiche per la gioventù, soprattutto negli Stati membri in cui dispongono di competenze in materia; |
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6. |
accoglie con favore le iniziative politiche volte a sostenere i giovani dell'UE, in particolare Investire nei giovani d'Europa, il corpo europeo di solidarietà e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ritiene, tuttavia, che tali strumenti dovrebbero essere connessi più saldamente alla strategia dell'UE per la gioventù e seguire un approccio dal basso; chiede pertanto alla Commissione di collegare in maniera sistematica tutte le proposte politiche rivolte ai giovani alla strategia globale, nonché di coinvolgere tutte le parti interessate pertinenti, ivi comprese le parti sociali e la società civile, seguendo un approccio olistico di lungo termine con obiettivi orizzontali ben definiti; |
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7. |
esorta la Commissione a istituire un gruppo di lavoro transettoriale per il coordinamento dell'attuazione della futura strategia dell'UE per la gioventù, con la partecipazione delle istituzioni dell'UE, incluso il Parlamento, gli Stati membri e la società civile, in particolare i sindacati e le organizzazioni giovanili; |
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8. |
invita la Commissione a creare efficaci strumenti di coordinamento interservizi e ad attribuire a un vicepresidente della Commissione la responsabilità dell'integrazione della politica per la gioventù come cluster; |
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9. |
incoraggia gli Stati membri a usare il pilastro europeo dei diritti sociali come base per la stesura delle normative in materia di gioventù; |
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10. |
sottolinea l'importanza di promuovere stili di vita sani per prevenire le malattie e reputa necessario fornire ai giovani informazioni corrette e assistenza in relazione a problemi gravi di salute mentale quali il tabagismo, l'uso di alcol e stupefacenti e la dipendenza; |
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11. |
sottolinea l'importanza della valutazione della Commissione relativa all'attuazione della strategia per la gioventù negli Stati membri nell'ottica di un rafforzamento dei controlli e del monitoraggio sul campo; esorta la Commissione a definire obiettivi per la strategia dell'UE per la gioventù che possano essere valutati qualitativamente e quantitativamente, tenendo conto delle specificità di ogni Stato membro o regione; invita la Commissione a incrementare il livello di finanziamento dei programmi e delle azioni che mirano a preparare i giovani al mondo del lavoro; |
Dare voce ai giovani nella strategia dell'UE per la gioventù
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12. |
raccomanda che la futura strategia dell'UE per la gioventù sia partecipativa e incentrata sui giovani e che migliori il benessere, rispecchi le esigenze, le ambizioni e la diversità di tutti i giovani europei, ed estenda il loro accesso agli strumenti creativi basati sulle nuove tecnologie; |
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13. |
ritiene che l'UE dovrebbe esprimere solidarietà nei confronti dei giovani e continuare a fornire loro gli strumenti necessari per partecipare alla società mediante lo sviluppo di misure specifiche, ad esempio integrando il volontariato, sostenendo l'animazione socioeducativa e sviluppando nuovi strumenti, soprattutto quelli associati alle nuove tecnologie, nonché promuovendo scambi basati sulla solidarietà, l'impegno comunitario, il libero spazio e il dialogo democratico; riconosce pertanto l'importanza dell'associazionismo giovanile come spazio di crescita della persona e di sviluppo del senso di cittadinanza attiva; invita gli Stati membri ad agevolare la partecipazione attiva dei giovani nelle organizzazioni di volontariato; evidenzia che la maggiore partecipazione sociale dei giovani, oltre ad essere un importante successo di per sé, rappresenta un primo passo verso una maggiore partecipazione politica; |
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14. |
sottolinea, in tale contesto, l'importante ruolo dell'apprendimento non formale e informale, nonché della partecipazione ad attività sportive e di volontariato, nel promuovere lo sviluppo di competenze e capacità civiche, sociali e interculturali tra i giovani europei; |
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15. |
invita gli Stati membri a prevedere quadri giuridici nazionali e risorse finanziarie adeguate per il volontariato; |
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16. |
esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare i giovani, in particolare quelli con minori opportunità o che si trovano al di fuori delle strutture organizzative formali, a contribuire in modo critico e attivo alla vita pubblica, come pure ad adottare un approccio partecipativo nell'ambito dell'elaborazione delle politiche in modo da consentire ai giovani di avere un'influenza sulle decisioni che incidono sulla loro vita, offrendo loro strumenti di democrazia online e offline, pur tenendo conto dei limiti e dei rischi dei media sociali, e coinvolgendo tutti i pertinenti soggetti interessati, quali le parti sociali, la società civile e le organizzazioni giovanili, nelle fasi di sviluppo, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche per la gioventù; |
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17. |
invita gli Stati membri a incoraggiare i giovani a partecipare appieno ai processi elettorali; |
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18. |
esprime la necessità di portare avanti il dialogo strutturato tra i giovani e i responsabili delle decisioni nell'ambito del prossimo quadro di cooperazione europeo in materia di gioventù; ritiene che il processo del dialogo strutturato dovrebbe rivolgersi a un numero e una varietà sempre maggiori di gruppi di giovani e che a tal fine dovrebbe essere fornito ai gruppi di lavoro nazionali ed europei un sostegno finanziario sufficiente; invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione dei responsabili delle decisioni nazionali, regionali e locali al dialogo strutturato con i giovani; |
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19. |
esorta gli Stati membri ad agire in modo trasparente per quanto riguarda la rendicontazione e la gestione dei fondi destinati alla promozione di opportunità di lavoro sostenibili per i giovani; ribadisce pertanto che occorre che gli Stati membri forniscano informazioni dettagliate sulla situazione dei rispettivi giovani ogniqualvolta siano invitati a farlo; |
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20. |
sottolinea la mancanza di aggiornamenti sistematici e dati attendibili sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù; esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione tra i servizi statistici nazionali e regionali per quanto concerne la presentazione di dati statistici pertinenti e aggiornati sui giovani, in quanto si tratta di informazioni importanti per accertare il livello di successo della strategia attuata; è dell'opinione che le relazioni triennali presentate debbano essere corredate da tali dati statistici; |
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21. |
rammenta che la partecipazione dei giovani alle elezioni nazionali e locali tende a diminuire e che i giovani hanno bisogno di essere politicamente impegnati e di vedere il risultato del loro contributo; ricorda che le opportunità di esercitare la partecipazione politica nel proprio ambiente e a livello locale fin dalla più giovane età sono fondamentali per lo sviluppo di un maggior sentimento di cittadinanza europea e affinché i giovani divengano cittadini attivi; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare le autorità regionali e locali a garantire che i giovani e le organizzazioni giovanili possano intervenire ed essere coinvolti pienamente ed efficacemente nei processi decisionali ed elettorali; |
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22. |
invita gli Stati membri a incorporare i consigli nazionali della gioventù nelle commissioni responsabili del monitoraggio e dell'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù; |
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23. |
sottolinea il potenziale offerto dalle tecnologie per raggiungere i giovani e invita l'UE a rafforzare la capacità dei giovani di partecipare alla società mediante piattaforme elettroniche; |
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24. |
osserva con rammarico che, malgrado i continui sforzi profusi dalla Commissione per comunicare le opportunità offerte ai giovani con il sostegno dei diversi programmi dell'Unione, molti giovani sono ancora convinti di avere limitate possibilità di accedervi; esorta la Commissione a migliorare i propri strumenti di comunicazione; |
Pari opportunità volte a garantire un'inclusione sostenibile nel mercato del lavoro
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25. |
è seriamente preoccupato dal tasso persistentemente elevato di disoccupazione giovanile in tutta l'UE, soprattutto nell'Europa meridionale; ricorda che la creazione di posti di lavoro di qualità e l'occupazione dovrebbero essere garantite e confermate come impegni fondamentali nei confronti dei giovani e chiede, a tal proposito, misure volte a facilitare il passaggio dei giovani dall'istruzione al lavoro, garantendo tirocini e apprendistati di qualità; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere riforme strutturali del mercato del lavoro nonché condizioni di lavoro e remunerazioni eque, al fine di garantire che i giovani non siano discriminati nell'accesso al mondo del lavoro; sottolinea l'importanza di definire i diritti sociali per le nuove forme di occupazione e per tirocini professionali equi e di garantire il dialogo sociale; |
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26. |
sottolinea l'importanza degli sforzi compiuti dalle autorità nazionali, regionali e locali per l'adozione di misure mirate e il sostegno personalizzato in modo da raggiungere tutti i NEET; rammenta la necessità di coinvolgere le parti interessate a livello locale quali le parti sociali, i sindacati, la società civile e le organizzazioni giovanili; |
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27. |
sostiene che è opportuno adottare misure speciali per affrontare la situazione precaria delle giovani donne nel mercato del lavoro, con una particolare attenzione al divario di retribuzione tra i generi e alla sovrarappresentazione delle donne nelle forme di occupazione atipiche con una scarsa protezione sociale; |
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28. |
sottolinea la necessità di promuovere condizioni di lavoro eque e una protezione sociale adeguata per i lavoratori nelle cosiddette nuove forme di occupazione, dove i giovani sono sovrarappresentati; |
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29. |
ritiene opportuno, inoltre, adottare misure per l'integrazione dei giovani migranti nel mercato del lavoro, nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento; |
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30. |
sottolinea che una politica per i giovani inclusiva dovrebbe difendere e promuovere programmi sociali che favoriscano la partecipazione politica e culturale; ritiene inoltre che il lavoro dignitoso e regolamentato, fondato su contratti collettivi, con rapporti di lavoro non precari e remunerazioni e salari adeguati, nonché servizi pubblici universali e di qualità siano importanti per il benessere sociale dei giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere condizioni di lavoro eque e una protezione sociale adeguata, anche con riguardo alle nuove forme di occupazione; |
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31. |
rammenta che l'occupazione e l'imprenditorialità costituiscono una delle otto priorità individuate nella strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018); sottolinea che l'animazione socioeducativa e l'apprendimento non formale, in particolare se sviluppati nelle organizzazioni per i giovani, svolgono un ruolo vitale nello sviluppo del potenziale dei giovani, anche per quanto concerne le competenze imprenditoriali, permettendo loro di acquisire una vasta gamma di competenze in grado di aumentare le loro opportunità sul mercato del lavoro; |
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32. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di incentivare le opportunità professionali e attitudinali transfrontaliere e di espandere il settore dell'istruzione e formazione professionale, destinando ad esso maggiori investimenti e presentandolo come una scelta di formazione allettante; |
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33. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere le autorità regionali e locali e di investire in nuove opportunità di vita per i giovani al fine di svilupparne la creatività e le piene potenzialità, di sostenere l'imprenditoria giovanile e di promuovere l'inclusione sociale dei giovani a vantaggio delle rispettive comunità; |
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34. |
esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio fondato sui diritti nei confronti dei giovani e dell'occupazione; chiede agli Stati membri di garantire che i giovani abbiano accesso a tirocini e posti di lavoro di qualità che ne tutelino i diritti, ivi compreso il diritto a un lavoro stabile che offre uno stipendio dignitoso e una protezione sociale e che garantisce una vita dignitosa e autonoma; |
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35. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a vigilare sugli enti che offrono ripetutamente tirocini consecutivi, non accompagnati da un'integrazione nel mercato del lavoro, in modo da evitare che tali presunti tirocini si sostituiscano ai contratti di lavoro; |
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36. |
si compiace del fatto che le misure dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile abbiano fornito sostegno a oltre 1,6 milioni di giovani (21); sottolinea che sono necessari maggiori sforzi e impegni finanziari; sottolinea la necessità di raggiungere più efficacemente i giovani in situazioni NEET che affrontano ostacoli multipli e di migliorare la qualità delle offerte nel quadro della garanzia per i giovani, definendo chiari criteri e standard di qualità, inclusi l'accesso alla protezione sociale, al reddito minimo e ai diritti dei lavoratori; invita gli Stati membri a migliorare efficacemente i sistemi di monitoraggio, comunicazione e misurazione della performance e a garantire che i fondi per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile vadano ad integrare e non a sostituire i fondi nazionali; |
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37. |
sottolinea inoltre la necessità di affrontare la questione della qualità in termini di tutoraggio e coaching, la qualità e l'adeguatezza della singola attività di formazione, del singolo tirocinio o del singolo posto di lavoro effettivi, nonché la qualità degli esiti in funzione degli obiettivi stabiliti; sottolinea in proposito la necessità di garantire l'applicazione dei quadri esistenti in materia di qualità, come il quadro europeo per la qualità, nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; è del parere che i giovani dovrebbero essere inoltre coinvolti nel monitoraggio della qualità delle offerte; |
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38. |
ricorda che le misure volte a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione, ivi compresi i tirocini e gli apprendistati retribuiti, devono ricevere il sostegno finanziario dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, evitando però che vadano a sostituire posti di lavoro nonché che si verifichino abusi a danno dei giovani lavoratori; |
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39. |
osserva che la promozione di una mentalità imprenditoriale tra i giovani rappresenta una priorità e che i sistemi di istruzione formale e non formale sono gli interventi più efficaci a tal fine; sottolinea che l'imprenditorialità è uno strumento per combattere la disoccupazione e l'esclusione sociale dei giovani e per stimolare l'innovazione; ritiene pertanto che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile debba sostenere la creazione di un ambiente propizio per l'imprenditoria giovanile; |
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40. |
ricorda che l'obiettivo principale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è di raggiungere tutti i NEET e pertanto esorta gli Stati membri a profondere maggiori sforzi nell'individuare l'intera popolazione NEET e nel rivolgersi ad essa, e segnatamente alle categorie di giovani più vulnerabili, come i giovani con disabilità, tenendo conto delle loro esigenze specifiche; |
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41. |
invita gli Stati membri e la Commissione a istituire borse di studio innovative e flessibili per coltivare il talento e le abilità artistiche e sportive nel campo dell'istruzione e della formazione; sostiene gli Stati membri che si adoperano per introdurre programmi di borse di studio per gli studenti con abilità comprovate negli studi e in ambito sportivo e artistico; |
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42. |
sottolinea che il 38 % dei giovani ha difficoltà d'accesso alle informazioni; sottolinea l'importanza di garantire un approccio collettivo all'orientamento, al sostegno e all'informazione dei giovani in merito ai loro diritti e opportunità; |
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43. |
sottolinea nuovamente la necessità che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile si rivolga non solo ai giovani NEET con un grado elevato di istruzione, ma anche a coloro che sono poco qualificati, inattivi e non registrati presso i servizi pubblici per l'occupazione; |
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44. |
sottolinea che, malgrado gli elevati tassi di disoccupazione, la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE rimane limitata; richiama pertanto l'attenzione sull'importanza della mobilità dei lavoratori ai fini di un mercato competitivo; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, a promuovere opportunità di occupazione e di formazione transfrontaliere; |
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45. |
ribadisce l'importante ruolo degli adulti oltre i 55 anni nella formazione dei giovani sul posto di lavoro; sostiene, insieme alla Commissione, la creazione di programmi che permettano un'uscita graduale di tali persone dal mercato del lavoro fino all'età della pensione, in particolare passando per un fase di lavoro a tempo parziale durante la quale possano formare e assistere i giovani durante il loro graduale inserimento professionale; |
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46. |
sottolinea l'importante ruolo delle imprese per quanto riguarda l'acquisizione di competenze e la creazione di posti di lavoro per i giovani; osserva che l'istruzione e la formazione in settori connessi con la promozione dell'imprenditorialità possono contribuire a uno sviluppo a lungo termine, al rafforzamento della competitività europea e alla lotta alla disoccupazione; |
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47. |
esorta gli Stati membri a presentare, nei loro piani d'azione, gli impatti previsti delle misure da adottare; reputa dunque importante che gli Stati membri forniscano garanzie a sostegno del fatto che le misure attuate stimolano effettivamente l'occupazione; ribadisce la necessità di misurare la sostenibilità delle politiche da attuare; |
Sviluppo sostenibile: il futuro per i giovani
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48. |
è fermamente convinto che l'istruzione formale, non formale e informale e la formazione di qualità siano un diritto fondamentale; ritiene pertanto che si debba garantire l'accesso a tutti i livelli dell'istruzione a tutti gli europei, indipendentemente dalla loro condizione socioeconomica, dall'etnia, dal genere e dalle disabilità fisiche o cognitive; sottolinea l'importanza del ruolo svolto dall'istruzione formale, non formale e informale nel fornire ai giovani la conoscenza, le abilità e le competenze necessarie per diventare cittadini impegnati e partecipare al progetto europeo; invita pertanto gli Stati membri a sviluppare politiche specifiche e incoraggia in tal senso a considerare l'istruzione artistica e creativa alla pari delle discipline scientifiche e tecnologiche (STEM) nei curricola scolastici; |
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49. |
sottolinea l'importanza di ammodernare l'istruzione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'inserimento di nuove abilità e competenze nell'istruzione, quali la cittadinanza, la riflessione critica e lo spirito imprenditoriale, e a promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti educativi che rafforzino la partecipazione e l'accessibilità all'istruzione; |
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50. |
è fortemente preoccupato dal problema, particolarmente spinoso, della povertà infantile, che colpisce fino a 25 milioni di bambini dell'UE (oltre il 26,4 % di tutti gli europei di età inferiore ai 18 anni) provenienti da famiglie che risentono quotidianamente della mancanza di un reddito adeguato e di servizi di base; ritiene che le politiche rivolte ai giovani potrebbero contribuire a settori quali l'infanzia e la famiglia; |
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51. |
è seriamente preoccupato per il fenomeno dell'abbandono scolastico e chiede, pertanto, soluzioni appropriate per affrontare tale problema nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; |
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52. |
esorta la Commissione a sostenere iniziative finalizzate alla promozione della cittadinanza critica e attiva, del rispetto, della tolleranza, dei valori e dell'apprendimento interculturale e sottolinea, al riguardo, il ruolo cruciale dei programmi dell'UE quali Erasmus +, Europa creativa ed Europa per i cittadini; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere spazi di dialogo con i giovani incentrati su diversi argomenti, tra cui la sessualità, il genere, la politica, la solidarietà, l'ambiente, il diritto, la storia e la cultura; |
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53. |
è fermamente convinto che l'alfabetizzazione, inclusa quella digitale e mediatica, l'alfabetizzazione numerica e le competenze di base che fungono da strumenti chiave per garantire l'autonomia e un futuro promettente per i giovani, debba essere una priorità ai livelli europeo, nazionale e locale; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare i propri sforzi volti a fornire competenze e capacità di apprendimento di base a tutti; |
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54. |
invita la Commissione a promuovere iniziative di apprendimento formale e informale per sostenere l'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità dei giovani e per favorire la coesione e la comprensione tra giovani appartenenti a gruppi diversi; |
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55. |
osserva con grande preoccupazione, al riguardo, il numero ancora elevato di cittadini europei con scarse competenze di alfabetizzazione o difficoltà di alfabetizzazione, compreso l'analfabetismo funzionale, digitale e mediatico, che generano gravi preoccupazioni in termini di adeguata partecipazione alla vita pubblica e al mercato del lavoro; |
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56. |
ricorda che il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentano a tutti di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro; sottolinea di conseguenza l'importanza di dare priorità agli investimenti sociali nell'istruzione e nella formazione e di garantire tali investimenti nel quadro del nuovo periodo di programmazione del QFP 2021-2027; |
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57. |
è fermamente convinto che il quadro di valutazione della situazione sociale, introdotto nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, debba essere utilizzato al fine di monitorare la strategia dell'UE per la gioventù; chiede alla Commissione di adottare una serie specifica di indicatori utili a monitorare tale strategia, quali l'istruzione, le competenze e l'apprendimento permanente, la parità di genere nel mercato del lavoro, l'assistenza sanitaria, l'accesso digitale, le condizioni di vita e la povertà; |
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58. |
sottolinea la centralità del ruolo della famiglia e degli insegnanti nel fornire sostegno ai giovani che sono vittima del bullismo nelle scuole e del cyberbullismo; esorta la Commissione e gli Stati membri a intervenire al fine di contrastare tali comportamenti, che compromettono il benessere mentale dei giovani, in particolare attraverso lo sviluppo delle adeguate competenze digitali fin dall'educazione primaria, come previsto dal Piano d'azione per l'istruzione digitale; |
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59. |
ritiene che, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure previste nel settore dell'istruzione, della gioventù e dello sport, debbano essere elaborati obiettivi e strumenti comuni per valutare l'impatto delle politiche sulla base di studi internazionali; |
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60. |
sottolinea gli effetti deleteri dello stress sul benessere dei giovani, sia a scuola, nell'ambito della formazione professionale e nel mercato del lavoro che nella vita personale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di investire in programmi di salute mentale e di esortare gli attori pertinenti ad assistere i giovani in tale ambito; |
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61. |
evidenzia l'importanza di garantire il benessere mentale e fisico dei giovani europei; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le attività sportive extra curricolari e a sensibilizzare i giovani attraverso campagne sull'alimentazione; |
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62. |
sottolinea l'importanza di promuovere il dialogo interculturale nello sport, anche mediante la creazione di piattaforme che coinvolgano i giovani, i rifugiati e i migranti; |
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63. |
ritiene che, in considerazione della complessità delle politiche rivolte ai giovani e dei loro effetti, debba essere incoraggiata la cooperazione nel campo della ricerca al fine di elaborare risposte fondate su riscontri empirici e soluzioni di intervento e prevenzione in grado di migliorare il benessere e la resilienza dei giovani; |
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64. |
sottolinea l'importanza della cultura non solo nel contrastare la violenza, il razzismo, la radicalizzazione e l'intolleranza, ma anche nel costruire un'identità europea; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la cultura mediante investimenti e di garantirvi un accesso equo; |
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65. |
sottolinea che le organizzazioni giovanili svolgono un ruolo cruciale per la partecipazione e l'inclusione dei giovani nella società; invita pertanto gli Stati membri a sostenere tali organizzazioni e a riconoscerne il ruolo ai fini dello sviluppo di competenze e dell'inclusione sociale, e a sostenere l'istituzione di consigli della gioventù a tutti i livelli, lavorando insieme ai giovani; |
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66. |
insiste sull'importanza della convalida dell'apprendimento non formale e informale, in modo da dotare di strumenti i discenti, in quanto ciò è essenziale per sviluppare una società basata sulla giustizia sociale e le pari opportunità e contribuire allo sviluppo delle competenze civiche e alla realizzazione personale; deplora il fatto che i datori di lavoro e gli operatori del settore dell'istruzione formale non riconoscano a sufficienza il valore e la pertinenza delle abilità, delle competenze e delle conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale; rileva che il carente grado di comparabilità e coerenza tra gli approcci di convalida dei paesi dell'Unione europea rappresenta un ulteriore ostacolo; invita gli Stati membri a proseguire gli sforzi per attuare un sistema nazionale di riconoscimento e convalida delle competenze acquisite mediante l'istruzione non formale e a garantire i finanziamenti opportuni in tal senso, rammentando la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale; |
Allineamento e sostegno più marcati degli strumenti di finanziamento per la strategia dell'UE per la gioventù
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67. |
ritiene che la strategia dell'UE per la gioventù dovrebbe uniformarsi al quadro finanziario pluriennale e rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e qualsiasi iniziativa faro, programma e strategia politica pertinente avviando un dialogo sistematico tra i rispettivi organismi, stabilendo obiettivi e traguardi chiari e istituendo un meccanismo di coordinamento attinente; |
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68. |
rammenta che in materia di gioventù, conformemente al principio di sussidiarietà, l'UE può soltanto svolgere azioni di sostegno, coordinamento e integrazione degli interventi degli Stati membri e sottolinea l'importanza della coerenza tra i finanziamenti dell'UE e nazionali; invita pertanto la Commissione a favorire le sinergie con le iniziative nazionali, regionali e locali al fine di evitare la duplicazione, la sovrapposizione e la ripetizione delle attività; |
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69. |
esorta gli Stati membri e la Commissione a incrementare i finanziamenti pubblici a favore dell'istruzione e delle questioni legate ai giovani; |
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70. |
è fermamente convinto che nel prossimo quadro finanziario pluriennale occorra aumentare significativamente i fondi stanziati a sostegno di varie iniziative e politiche rivolte ai giovani, quali il programma Erasmus+, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il programma Europa per i cittadini, per dare maggiori opportunità ai giovani ed evitarne l'esclusione; |
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71. |
accoglie con favore il corpo europeo di solidarietà, un programma che mira a promuovere la solidarietà tra i giovani europei, il volontariato e lo sviluppo di una cittadinanza solidale; ricorda la posizione del Parlamento, favorevole a finanziare adeguatamente tale iniziativa mediante nuove risorse, senza che il programma sia utilizzato come strumento per contrastare la disoccupazione giovanile; |
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72. |
è fermamente convinto che il programma Europa per i cittadini debba continuare a promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione civica e il dialogo, nonché a generare un senso d'identità europea; rileva lo scarso successo riscosso dal programma, dovuto a una mancanza di finanziamenti; chiede un sostanziale aumento dei finanziamenti assegnati a tale programma; |
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73. |
invita la Commissione a mantenere il programma Erasmus per i giovani imprenditori; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a investire nella promozione congiunta di tale programma, insieme alle camere di commercio, alle imprese e ai giovani, senza dimenticare i loro principali ambiti di attività; |
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74. |
ribadisce il proprio sostegno al rafforzamento del programma Europa creativa, che offre opportunità di mobilità specifiche ai giovani artisti e ai professionisti del settore culturale e creativo; |
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75. |
sottolinea l'importanza di Erasmus+, uno strumento essenziale per formare giovani cittadini attivi e impegnati; è fermamente convinto che Erasmus+ debba essere rivolto a tutti i giovani, tra cui quelli con minori opportunità, e che le maggiori aspirazioni nel quadro del prossimo periodo di programmazione di Erasmus+ debbano essere accompagnate da finanziamenti significativamente superiori al fine di sfruttare appieno il potenziale del programma e debbano prevedere una semplificazione delle procedure attraverso la creazione di sistemi elettronici per l'accesso ai servizi transfrontalieri e ai dati degli studenti, come il progetto della "e-Card"; |
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76. |
chiede di creare un miglior allineamento tra la strategia dell'UE per la gioventù ed Erasmus+, uniformando i tempi di attuazione, modificando il regolamento Erasmus + perché sostenga esplicitamente gli obiettivi della strategia mediante obiettivi comuni per i giovani e definendo l'azione chiave 3 come il principale strumento di attuazione della strategia; |
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77. |
sottolinea che la dotazione finanziaria dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile non è sufficiente a garantire che il programma raggiunga gli obiettivi prefissati; chiede pertanto un aumento significativo delle risorse assegnate a tale iniziativa nel prossimo quadro finanziario pluriennale e che gli Stati membri provvedano affinché i programmi di occupazione giovanile rientrino nei propri bilanci nazionali; ribadisce la necessità di innalzare da 25 a 29 anni l'età massima ammissibile onde rispecchiare meglio la realtà che molti giovani laureati e persone che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro hanno poco meno di trent'anni di età; |
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78. |
è favorevole all'armonizzazione, fatto salvo il principio di sussidiarietà, del concetto di "giovane" mediante l'introduzione di un limite di età in tutta l'UE; incoraggia tutti gli Stati membri a contribuire a tale armonizzazione, eliminando gli ostacoli alla misurazione dei risultati e definendo le misure che occorre attuare; |
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79. |
incoraggia la promozione del futuro programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione al fine di elaborare risposte e soluzioni d'intervento e di prevenzione integrate e basate su elementi concreti che promuovano il benessere e la resilienza dei giovani; |
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80. |
prende atto dei risultati e dei rischi da cui emerge che le autorità nazionali ritengono che le iniziative gestite dalla Commissione (compresi i programmi di scambio per studenti) soddisfino i requisiti della strategia dell'UE per la gioventù e osserva che alcuni Stati membri sottraggono risorse agli ambiti di intervento finanziati dal bilancio dell'Unione (22); |
o
o o
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81. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.
(2) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 1.
(3) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.
(4) EUCO 37/13.
(5) GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.
(6) http://ec.europa.eu/assets/eac/dgs/education_culture/more_info/evaluations/docs/youth/youth-strategy-2016_en.pdf
(7) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0359.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0018.
(10) GU C 417 del 15.12.2015, pag. 17.
(11) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(12) Testi approvati, P8_TA(2016)0426.
(13) GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.
(14) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 57.
(15) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 76.
(16) GU C 120 del 5.4.2016, pag. 22.
(17) GU C 11 del 12.1.2018, pag. 16.
(18) https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Resolution_EU_Youth_Strategy_FINAL%281%29.pdf
(19) Relazione ombra sulla politica per la gioventù pubblicata dal Forum europeo per la gioventù.
(20) Uno sguardo sulla società 2016 – Indicatori sociali OCSE.
(21) Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri (P8_TA(2018)0018).
(22) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/192 |
P8_TA(2018)0241
Attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) (2017/2087(INI))
(2020/C 76/23)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, |
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— |
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1) (in appresso, "direttiva sulla progettazione ecocompatibile") nonché i regolamenti di attuazione e gli accordi volontari adottati nell'ambito di detta direttiva, |
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— |
visto il Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773) adottato conformemente alla direttiva 2009/125/CE, |
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— |
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (2) (in appresso "Direttiva sull'etichettatura energetica"), |
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— |
visti gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica, |
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— |
visti l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la 21a conferenza delle parti (COP 21) nell'ambito della UNFCCC, |
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vista la ratifica dell'Accordo di Parigi da parte dell'UE e degli Stati membri, |
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visto l'obiettivo di lungo termine previsto dal suddetto accordo, vale a dire mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C, |
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visto il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (3)), |
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vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015, dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028), |
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visti la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare; possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032 – SWD(2018)0020)). |
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vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2017, sull'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE (COM(2017)0490 def.), |
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viste le conclusioni del Consiglio sull'eco-innovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare, adottate il 18 dicembre 2017 (4), |
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vista la relazione 2017 dal titolo "The Emissions Gap Report 2017" (Relazione sul divario delle emissioni) pubblicata dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente nel novembre 2017, |
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vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (5), |
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vista la legislazione dell'UE in materia di rifiuti, |
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vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (6), |
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vista la valutazione di attuazione europea elaborata dalla Direzione generale dei servizi di ricerca parlamentare del Parlamento per accompagnare l'esame dell'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, |
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— |
visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa, |
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visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0165/2018), |
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A. |
considerando che l'obiettivo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile è aumentare l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale attraverso requisiti armonizzati che garantiscano il funzionamento del mercato interno e favoriscano la continua riduzione dell'impatto ambientale complessivo dei prodotti connessi all'energia; che tali misure hanno anche un impatto positivo sulla sicurezza energetica grazie alla riduzione del consumo energetico; |
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B. |
considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile prevede l'adozione di misure per ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti connessi all'energia; che, finora, le decisioni adottate in base alla direttiva sono state perlopiù incentrate sulla riduzione del consumo energetico nella fase di utilizzo; |
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C. |
considerando che l'applicazione della direttiva potrebbe contribuire maggiormente agli sforzi dell'UE per migliorare l'efficienza energetica e concorrere alla realizzazione degli obiettivi perseguiti mediante l'azione per il clima; |
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D. |
considerando che la riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti energetici in fase di ecoprogettazione, mediante la previsione di criteri minimi sulla loro durata e sul loro potenziale di aggiornamento, riparabilità, riciclo e riuso, può generare notevoli opportunità in quanto alla creazione di posti di lavoro; |
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E. |
considerando che, all'inizio del 2018, si contavano 29 regolamenti specifici di progettazione ecocompatibile riguardanti diverse categorie di prodotti e che, inoltre, sono stati adottati tre accordi volontari riconosciuti a norma della direttiva; |
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F. |
considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile riconosce gli accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, quando sono soddisfatti determinati criteri; che non tutti gli accordi volontari esistenti hanno dimostrato di essere più efficaci delle misure di regolamentazione; |
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G. |
considerando che la progettazione ecocompatibile comporta vantaggi economici per l'industria e i consumatori e contribuisce positivamente alle politiche dell'Unione in materia di clima, di energia e di economia circolare; |
|
H. |
considerando che la legislazione in materia di progettazione ecocompatibile è strettamente connessa alla legislazione dell'UE sull'etichettatura energetica e che, secondo le stime, le misure adottate a norma di queste due direttive dovrebbero generare 55 miliardi di EUR di entrate supplementari annue per l'industria e il commercio all'ingrosso e al dettaglio e consentire risparmi annui di energia primaria di 175 Mtep entro il 2020, contribuendo quindi fino alla metà dell'obiettivo dell'Unione in materia di risparmio energetico per il 2020 e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia; che la normativa contribuisce, inoltre, in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi climatici dell'Unione europea riducendo le emissioni di gas a effetto serra di 320 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno; che il potenziale di risparmio energetico è persino maggiore nel lungo termine; |
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I. |
considerando che, secondo la "Ecodesign Impact Accounting report" (Relazione sull'impatto contabile della progettazione ecocompatibile) della Commissione europea (2016) si stima che entro il 2020 i consumatori dell'Unione risparmieranno complessivamente fino a 112 miliardi di euro, vale a dire 490 euro l'anno, per famiglia; |
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J. |
considerando che più dell'80 % dell'impatto ambientale dei prodotti connessi all'energia è individuato in fase di progettazione; |
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K. |
considerando che per la maggior parte dei soggetti interessati i tre principali ostacoli alla piena attuazione della legislazione sono: la mancanza di un chiaro sostegno e orientamento politico, la lentezza dei processi normativi e l'inadeguatezza della vigilanza del mercato negli Stati membri; |
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L. |
considerando che, secondo le stime, il 10-25 % dei prodotti sul mercato non è conforme alle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, e che ciò comporta una perdita di circa il 10 % dei risparmi energetici previsti e una concorrenza sleale; |
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M. |
considerando che l’esenzione dai regolamenti (CE) n. 244/2009 (7) e (UE) n. 1194/2012 (8) della Commissione in vigore per la fase di illuminazione è stato un mezzo appropriato ed efficace per rispettare le esigenze e le circostanze particolari per i teatri e l’intera industria dell’intrattenimento e dovrebbe essere mantenuta; |
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N. |
considerando che, sebbene l'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stato ampliato nel 2009 per includere tutti i prodotti connessi all'energia (esclusi i mezzi di trasporto), i prodotti che non consumano energia non sono ancora soggetti ai requisiti di progettazione ecocompatibile; |
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O. |
considerando che nell'UE tutti i prodotti dovrebbero essere progettati, fabbricati e commercializzati facendo un uso minimo di sostanze pericolose, pur garantendo la sicurezza del prodotto in modo da facilitarne il riutilizzo e mantenendo al tempo stesso livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente; |
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P. |
considerando che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile stabilisce che la sua complementarità con il regolamento REACH sulle sostanze chimiche dovrebbe contribuire ad aumentare il loro rispettivo impatto e a stabilire prescrizioni coerenti da far applicare ai fabbricanti; che le prescrizioni connesse con l'uso di sostanze chimiche pericolose e il loro riciclaggio sono state finora limitate; |
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Q. |
considerando che è in fase di sviluppo una nuova banca dati nel quadro del nuovo regolamento sull'etichettatura energetica e che la base dati del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) è utilizzata in alcuni, ma non in tutti, gli Stati membri; |
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R. |
considerando che uno degli obiettivi prioritari del programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (settimo PAA) consiste nel trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva; che il PAA afferma che il quadro politico dell'Unione dovrebbe garantire che i prodotti prioritari immessi sul mercato dell'Unione siano "progettati in modo ecocompatibile” al fine di ottimizzare l'efficienza delle risorse e dei materiali; |
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S. |
considerando che il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare comprende l'impegno a porre l'accento sugli aspetti dell'economia circolare nei futuri requisiti di progettazione dei prodotti previsti dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile analizzando sistematicamente aspetti come la riparabilità, la durabilità, la possibilità di upgrading, la riciclabilità o l'identificazione di determinati materiali o sostanze; |
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T. |
considerando che l'accordo di Parigi stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali; che l'UE è impegnata a contribuire equamente a tali obiettivi attraverso riduzioni delle emissioni in tutti i settori; |
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U. |
considerando che le misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero coprire l'intero ciclo di vita dei prodotti al fine di migliorare l'efficienza delle risorse nell'Unione, tenendo conto del fatto che oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, cosa che svolge un ruolo molto importante ai fini di favorire gli aspetti inerenti all'economia circolare, alla durabilità, alla possibilità di aggiornamento, alla riparabilità, al riutilizzo e alla riciclabilità di un prodotto; |
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V. |
considerando che, oltre a rendere i prodotti più sostenibili e più efficienti in termini di risorse, occorre rafforzare i principi dell'economia della condivisione e dell'economia dei servizi, mentre gli Stati membri, nella presentazione dei programmi volti a incoraggiare l'utilizzo dei prodotti e dei servizi più efficienti in termini di risorse, dovrebbero prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito, comprese quelle a rischio di povertà energetica; |
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W. |
considerando che l'Unione è parte della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) ed è pertanto tenuta ad adottare provvedimenti in merito all'eliminazione progressiva di dette sostanze pericolose, anche limitandone l'utilizzo nella fase di progettazione del prodotto; |
Uno strumento efficace per produrre risparmi energetici efficienti in termini di costi
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1. |
ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile sia stata uno strumento efficace per il miglioramento dell'efficienza energetica e che abbia prodotto una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e comportato vantaggi economici per i consumatori; |
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2. |
raccomanda alla Commissione di continuare ad includere un maggior numero di gruppi di prodotti selezionati in base al loro potenziale di progettazione ecocompatibile, compreso il loro potenziale di efficienza sia energetica che dei materiali nonché altri aspetti ambientali, impiegando la metodologia di cui all'articolo 15 della direttiva, e di tenere aggiornate le norme esistenti per sfruttare appieno il potenziale dell'ambito di applicazione e degli obiettivi della direttiva; |
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3. |
sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile migliora il funzionamento del mercato interno dell'UE attraverso la definizione di norme di prodotto comuni; sottolinea che la continua adozione di requisiti di prodotto armonizzate a livello dell'UE sostiene l'innovazione, la ricerca e la competitività dei produttori dell'UE e garantisce una concorrenza leale, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi; |
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4. |
ricorda che la direttiva impone alla Commissione di presentare misure di attuazione se un prodotto risponde ai criteri, ossia volumi importanti di prodotti venduti, impatto ambientale significativo e potenzialità di miglioramento; sottolinea la responsabilità che grava sulla Commissione di rispettare tale mandato e garantire che siano effettivamente realizzati vantaggi per i consumatori, l'economia circolare e l'ambiente, riconoscendo che tali norme sui prodotti possono essere applicate soltanto a livello di Unione e che gli Stati membri si affidano pertanto alla Commissione affinché adotti le misure necessarie; |
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5. |
ritiene che il coordinamento con le iniziative connesse all'economia circolare rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia della direttiva; chiede, pertanto, un ambizioso piano d'azione in materia di progettazione ecocompatibile e di economia circolare, che fornisca vantaggi per l'ambiente e opportunità di crescita sostenibile e posti di lavoro, anche nel settore delle PMI, nonché vantaggi per i consumatori; prende atto delle grandi potenzialità che offrono una maggiore efficienza delle risorse e l'utilizzo di materie prime secondarie nella fabbricazione dei prodotti in termini di riduzione dei rifiuti e risparmio delle risorse; |
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6. |
sottolinea che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile rientra in un più ampio insieme di strumenti e che la sua efficacia dipende dalle sinergie con altri strumenti, in particolare relativi all'etichettatura energetica; ritiene che si debba evitare la sovrapposizione delle regolamentazioni; |
Rafforzare il processo decisionale
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7. |
sottolinea il ruolo chiave svolto dal forum consultivo nel riunire l'industria, la società civile e gli altri soggetti interessati nell'ambito del processo decisionale, e ritiene che tale entità stia operando correttamente; |
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8. |
è preoccupato per i ritardi, talvolta significativi, nell'elaborazione e nell'adozione delle misure di esecuzione, che generano incertezza per gli operatori economici, hanno comportato mancate opportunità di risparmio energetico per i consumatori e, conseguentemente, di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e causare un ritardo delle misure adottate rispetto agli sviluppi tecnologici; |
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9. |
osserva che i ritardi di attuazione sono in parte imputabili alle risorse limitate disponibili all'interno della Commissione; invita la Commissione a stanziare risorse sufficienti per il processo di progettazione ecocompatibile, dato il significativo valore aggiunto europeo della legislazione; |
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10. |
sollecita la Commissione a evitare ritardi nell'adozione e nella pubblicazione delle misure di esecuzione e raccomanda di fissare termini e traguardi chiari per il loro completamento e per la revisione delle regolamentazioni vigenti; ritiene che le misure di progettazione ecocompatibile dovrebbero essere adottate singolarmente e pubblicate non appena completate; |
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11. |
sottolinea la necessità di attenersi al calendario indicato dalla Commissione nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019; |
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12. |
sottolinea la necessità di fondare i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile su un'analisi tecnica solida e su valutazioni d'impatto, prendendo come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti sul mercato e lo sviluppo tecnologico in ciascun settore; invita la Commissione a procedere in via prioritaria all'attuazione e il riesame delle misure relative ai prodotti che abbiano il maggior potenziale sia in termini di risparmio di energia primaria che di economia circolare; |
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13. |
riconosce che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile consente l'utilizzo di accordi volontari; sottolinea che gli accordi volontari possono essere utilizzati al posto delle misure di esecuzione se coprono la maggior parte del mercato e sono ritenuti in grado di garantire almeno un livello equivalente di prestazione ambientale e che essi dovrebbero garantire un processo decisionale più rapido; ritiene che si dovrebbe rafforzare l'efficacia della sorveglianza degli accordi volontari e garantire l'adeguata partecipazione della società civile; si compiace, a tale proposito, della raccomandazione (UE) 2016/2125 della Commissione recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria e chiede alla Commissione di monitorare da vicino ogni accordo volontario eventualmente riconosciuto a norma della direttiva sulla progettazione ecocompatibile; |
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14. |
incoraggia l'integrazione delle curve di apprendimento tecnologico nella metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia in modo da anticipare i miglioramenti tecnologici prima dell'entrata in vigore delle norme e garantire che i regolamenti restino aggiornati; |
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15. |
invita la Commissione a includere nelle misure di progettazione ecocompatibile, se del caso, valutazioni sul rilascio delle microplastiche nell'ambiente marino; invita la Commissione a introdurre requisiti obbligatori sui filtri per le microplastiche nella revisione delle misure di progettazione ecocompatibile per le lavatrici e le asciugatrici domestiche; |
Dai risparmi energetici all'efficienza delle risorse
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16. |
ribadisce la necessità di imprimere nuovo slancio agli aspetti dei prodotti connessi all'economia circolare e ritiene che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile offra notevoli potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica ancora non sfruttate; |
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17. |
ritiene, pertanto, che l'applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, oltre a proseguire gli sforzi per migliorare l'efficienza energetica, debba ora affrontare sistematicamente l'intero ciclo di vita per ogni gruppo di prodotti nel suo ambito di applicazione mediante la definizione di criteri minimi di efficienza per le risorse per quanto riguarda, tra l'altro, la durabilità, la robustezza, la riparabilità e la possibilità di aggiornamento, ma anche il potenziale di condivisione, il riutilizzo, la scalabilità, la riciclabilità, la possibilità di rigenerazione, il contenuto di materiale riciclato o di materie prime secondarie, nonché l'uso di materie prime essenziali; |
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18. |
ritiene che la scelta dei criteri di economia circolare per ciascun gruppo di prodotti debba essere ben precisata e definita in modo chiaro e obiettivo, facilmente misurabile e realizzabile a un costo proporzionato, per assicurare che la direttiva rimanga applicabile; |
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19. |
chiede che siano svolte sistematicamente analisi approfondite sul potenziale relativo agli aspetti connessi all'economia circolare nella fase degli studi preparatori delle misure specifiche di progettazione ecocompatibile per ciascuna categoria di prodotti; |
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20. |
sottolinea che è importante che i fabbricanti forniscano istruzioni chiare e obiettive in modo da permettere agli utenti e ai riparatori indipendenti di riparare più facilmente i prodotti senza attrezzature specifiche; sottolinea inoltre l'importanza di fornire, laddove possibile, informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e la durata di vita dei prodotti; |
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21. |
sottolinea i potenziali vantaggi di concentrarsi su altri aspetti ambientali al di là dell'uso di energia, come le sostanze chimiche pericolose, il rilascio di microplastica, la produzione di rifiuti e l'apporto di materie prime, e chiede che siano utilizzati gli strumenti previsti dalla direttiva per accrescere la trasparenza per i consumatori; |
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22. |
ritiene che poiché oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato in fase di progettazione, è proprio in questa fase che le sostanze potenzialmente pericolose possono essere evitate, sostituite o limitate; sottolinea che l'utilizzo di materiali e sostanze di importanza critica, come ad esempio gli elementi delle terre rare (REE) o le sostanze di natura tossica, come gli inquinanti organici persistenti (POP) e gli interferenti endocrini, deve essere preso specificatamente in considerazione alla luce dei criteri ampliati di progettazione ecocompatibile per ridurne l'impiego o sostituirli, laddove opportuno, o almeno assicurare che siano estratti/separati alla fine del ciclo di vita, fatte salve le altre prescrizioni giuridiche armonizzate per tali sostanze stabilite a livello dell'Unione; |
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23. |
chiede che i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile, nel caso dei prodotti connessi all'energia, non creino obiettivi che siano difficili da raggiungere per i produttori dell'UE, in particolare per le piccole e medie imprese, la cui capacità in relazione alle tecnologie brevettate è significativamente inferiore a quella delle società leader sul mercato; |
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24. |
accoglie con favore, al riguardo, il programma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, che prevede impegni per l'elaborazione di requisiti e norme sull'efficienza dei materiali, a sostegno dell'uso delle materie prime secondarie, e invita la Commissione a ultimare tale lavoro in via prioritaria; ritiene che tali criteri debbano essere specifici per prodotto, basarsi su solide analisi, concentrarsi su ambiti dal chiaro potenziale di miglioramento ed essere attuabili e verificabili dalle autorità di vigilanza del mercato; ritiene che, al momento di definire le migliori pratiche, dovrebbe essere promosso l'impiego dei risultati delle attività di ricerca precedenti e in corso e delle innovazioni di punta nel riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; |
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25. |
ritiene che lo sviluppo di un approccio sistemico, volto prendere in considerazione non solo il prodotto, ma l'intero sistema necessario al suo funzionamento nel processo di progettazione ecocompatibile, stia diventando un fattore sempre più essenziale per l'efficienza delle risorse ed esorta la Commissione a inserire maggiori opportunità sistemiche del genere nel prossimo programma di lavoro sulla progettazione ecocompatibile; |
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26. |
ritiene che debba essere prestata particolare attenzione ai prodotti che utilizzano l'acqua, per quali si potrebbero raggiungere notevoli vantaggi ambientali e importanti risparmi per i consumatori; |
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27. |
invita la Commissione a incoraggiare il recupero di materie prime critiche anche dai rifiuti delle industrie estrattive; |
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28. |
osserva che la Commissione ha rinviato l'azione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), come la telefonia mobile e gli smartphone, in attesa di ulteriori valutazioni e alla luce della rapida evoluzione della tecnologia in questa categoria di prodotti; ritiene, tuttavia, che tali prodotti, che sono venduti in grandi quantità e sono sostituiti spesso, offrano un chiaro potenziale di miglioramento, soprattutto in termini di efficienza delle risorse, e che a essi, quindi, vadano applicati i criteri della progettazione ecocompatibile e occorra adoperarsi per semplificare la procedura regolamentare; sottolinea la necessità di valutare attentamente come migliorare la progettazione ecocompatibile di gruppi di prodotti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi di ricambio sono parametri essenziali della progettazione ecocompatibile; |
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29. |
insiste sulla necessità di agevolare la riparabilità mettendo a disposizione, lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, pezzi di ricambio a un prezzo accettabile, in relazione al costo totale del prodotto; |
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30. |
rinnova le sue richieste per un riesame globale del quadro dell'Unione in materia di politica dei prodotti per affrontare gli aspetti dell'efficienza delle risorse; invita, a tale proposito, la Commissione a esaminare se l'attuale metodologia per la progettazione ecocompatibile possa essere utilizzata per altre categorie di prodotti oltre ai prodotti connessi all'energia e avanzare, se del caso, proposte di nuova normativa; |
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31. |
sottolinea che, al fine di garantire l'utilizzo di materiali riciclati/secondari, la disponibilità di materie prime secondarie di alta qualità è fondamentale e dovrebbe essere reso effettivo un mercato ben organizzato per le materie secondarie; |
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32. |
sottolinea l'importanza di attribuire la responsabilità ai produttori ed estendere i periodi e le condizioni di garanzia, obbligare i fabbricanti ad assumersi la responsabilità della gestione della fase di smaltimento del ciclo di vita di un prodotto conformemente alla normativa dell'Unione in materia, rafforzare la riparabilità, la possibilità di aggiornamento, la modularità e la riciclabilità e garantire che le materie prime e la gestione dei rifiuti restino all'interno dell'Unione europea; |
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33. |
chiede l'estensione delle garanzie minime per i beni di consumo durevoli; |
Migliorare la vigilanza del mercato
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34. |
insiste sulla necessità di rafforzare la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato interno mediante una migliore cooperazione e un miglior coordinamento tra gli Stati membri e tra la Commissione e le autorità nazionali e la messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie a favore delle autorità di vigilanza del mercato; |
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35. |
invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare una scheda di prodotto digitale ("passaporto dei prodotti"), come proposto nelle conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 2017 in materia di ecoinnovazione, intesa come strumento per divulgare i materiali e le sostanze utilizzate nei prodotti, il che faciliterà anche la vigilanza del mercato; |
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36. |
chiede un sistema di vigilanza del mercato più coerente ed efficiente in termini di costi in tutta l'Unione, al fine di garantire il rispetto della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, e raccomanda quanto segue:
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37. |
sottolinea l'importanza di norme di prova appropriate e chiaramente definite e la necessità di elaborare protocolli di prova che siano più vicini possibile alle condizioni di vita reali; sottolinea che i metodi di prova devono essere solidi e concepiti e attuati in modo da escludere la manipolazione e il miglioramento intenzionale o non intenzionale dei risultati; ritiene che le prove non dovrebbero comportare un onere eccessivo per le imprese, in particolare tenendo conto delle PMI che non hanno la stessa capacità dei loro concorrenti di maggiori dimensioni; accoglie con favore il regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione relativo all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica; |
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38. |
chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nella loro attività di applicazione e una maggiore cooperazione quando un prodotto è considerato non conforme; sottolinea la necessità di orientamenti per i fabbricanti e gli importatori sui requisiti dettagliati dei documenti necessari per le autorità di vigilanza del mercato; |
Altre raccomandazioni
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39. |
sottolinea la necessità di garantire la coerenza e la convergenza tra la normativa sulla progettazione ecocompatibile e le disposizioni orizzontali quali la legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche e i rifiuti, compresi il regolamento REACH e le direttive RAEE e RoHS, e sottolinea la necessità di rafforzare le sinergie con gli appalti pubblici verdi e il marchio Ecolabel UE; |
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40. |
sottolinea il legame tra la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; invita gli Stati membri a incentivare la diffusione sul mercato di prodotti e servizi efficienti e a intensificare le attività di ispezione e di controllo; ritiene che migliorare la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia possa a sua volta influire positivamente sulla prestazione energetica degli edifici; |
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41. |
sottolinea la necessità di fornire al pubblico, e in particolare ai media, informazioni chiare sui vantaggi della progettazione ecocompatibile prima del varo di una misura e invita la Commissione e gli Stati membri a comunicare in modo proattivo i vantaggi delle misure di progettazione ecocompatibile come parte integrante del processo di adozione di tali misure e ad adoperarsi più attivamente nei confronti dei soggetti interessati, al fine di migliorare la comprensione della legislazione da parte dei cittadini; |
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42. |
sottolinea che la transizione verso un'economia sostenibile e circolare presenterà non solo molte opportunità ma anche sfide sociali; ritiene che, poiché nessuno dovrebbe essere escluso, la Commissione e gli Stati membri, nella presentazione dei programmi volti a incoraggiare l'utilizzo dei prodotti più efficienti in termini di risorse, dovrebbero prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica; ritiene che tali programmi non dovrebbero ostacolare l'innovazione, ma dovrebbero continuare a consentire ai fabbricanti di offrire ai consumatori un'ampia gamma di prodotti di alta qualità e dovrebbero inoltre favorire la penetrazione sul mercato dei prodotti connessi all'energia e dei prodotti che utilizzano acqua in grado di conseguire una maggiore efficienza delle risorse e risparmi per i consumatori; |
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43. |
invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a dare il buon esempio mettendo a punto e utilizzando appieno l'economia circolare, le strategie in materia di appalti pubblici verdi (GPP) per dare priorità a prodotti di comprovata ecocompatibilità, come i prodotti dotati di Ecolabel, e alle norme più rigorose in materia di efficienza nell'uso delle risorse in tutti gli investimenti nonché a promuovere un utilizzo diffuso degli appalti verdi anche nel settore privato; |
o
o o
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44. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
(3) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(4) http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf
(5) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0287.
(7) Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3).
(8) Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/200 |
P8_TA(2018)0242
Risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato
Risoluzione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato (2018/2600(RSP))
(2020/C 76/24)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 155, paragrafo 1, e l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 4 e 30 della Carta sociale europea e gli articoli 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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viste le misure antidiscriminazione e antiabuso della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (1) (direttiva sul lavoro a tempo parziale), |
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— |
vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (2) (direttiva sul lavoro a tempo determinato), |
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vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (3) (direttiva sull'orario di lavoro), |
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vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (4), |
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vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (5) (direttiva sul comitato aziendale europeo), |
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viste la convenzione 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva e la convenzione 175 sul lavoro a tempo parziale, |
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vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria (6), |
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visto lo studio intitolato "Temporary contracts, precarious employment, employees’ fundamental rights and EU employment law" (Contratti temporanei, lavoro precario, diritti fondamentali dei lavoratori e diritto del lavoro dell'UE), pubblicato dalla direzione generale delle Politiche interne nel novembre 2017 (7), |
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viste le numerose petizioni sulle violazioni della direttiva sul lavoro a tempo determinato nel settore pubblico (8), sulle condizioni di lavoro precarie dei lavoratori assunti con contratti a zero ore nel settore privato (9), sulla rappresentanza sindacale e sulle discrepanze nei sistemi di sicurezza sociale (10), nonché sull'opposizione al crescente uso dei contratti temporanei (11), |
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viste le nuove proposte della Commissione riguardanti un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del lavoro (COM(2018)0131) e una raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM(2018)0132), |
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visto l'esito dell'audizione organizzata dalla commissione per le petizioni il 22 novembre 2017 sulla protezione dei diritti dei lavoratori temporanei o precari, sulla base delle petizioni ricevute, |
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vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (12), |
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vista la proposta della Commissione riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, che abroga la direttiva del Consiglio 91/533/CEE (COM(2017)0797), |
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vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale sulla risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato (O-000054/2018 – B8-0022/2018), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per le petizioni, |
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visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il numero di lavoratori con contratti a tempo determinato e a tempo parziale è aumentato nell'UE nel corso degli ultimi 15 anni per effetto dell'attuazione delle politiche di austerità e delle riduzioni dei diritti del lavoro, che hanno condotto a un aumento della precarietà e dell'instabilità del lavoro; che sono necessarie politiche efficaci che comprendano le varie forme di lavoro e tutelino adeguatamente i lavoratori; |
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B. |
considerando che le condizioni di lavoro precarie derivano dall'esistenza di importanti lacune nell'effettiva protezione dei diritti dei lavoratori all'interno di vari livelli normativi, compreso il diritto primario e secondario dell'UE e il diritto degli Stati membri; che le petizioni relative ai diversi tipi di occupazione dovrebbero essere considerate in piena conformità con la legislazione nazionale del rispettivo Stato membro da cui originano e con la legislazione pertinente dell'UE; che le politiche sociali e occupazionali dell'UE si basano sul principio di sussidiarietà; |
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C. |
considerando che occorre adattare le risposte strategiche affinché rispecchino il fatto che la precarietà è un aspetto dinamico che riguarda tutti i rapporti di lavoro personali; che la lotta al lavoro precario deve essere perseguita attraverso un pacchetto strategico multilivello e integrato che promuova norme del lavoro inclusive ed efficaci unitamente a misure efficaci per garantire il rispetto del principio di uguaglianza; |
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D. |
considerando che l'obiettivo inteso a contrastare efficacemente le pratiche occupazionali sleali che conducono alla precarietà dovrebbe essere perseguito anche sulla base dell'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso, che considera come obiettivo trasversale, unitamente all'uguaglianza di genere, la creazione di posti di lavoro, i diritti in materia di lavoro, la protezione sociale e il dialogo sociale; |
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E. |
considerando che i dati di Eurostat ed Eurofound sul lavoro temporaneo involontario, sulle discrepanze relative al genere e all'età nel lavoro temporaneo, nonché sulla sottoccupazione di una notevole percentuale di lavoratori a tempo parziale, indicano un aumento del fenomeno delle forme di occupazione non standard e atipiche; che i dati sulla disoccupazione ripartiti per genere ed età evidenziano che i rispettivi tassi sono al livello più basso dal 2009; |
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F. |
considerando che, nel corso degli anni, diversi Stati membri hanno registrato un aumento significativo dei contratti di lavoro atipici e temporanei, sia nel settore pubblico che in quello privato, in un quadro giuridico in cui non è stato possibile impedire né sanzionare adeguatamente l'utilizzo improprio di contratti a tempo determinato a causa della mancanza di rimedi efficaci e proporzionali; che ciò ha minato l'integrità della legislazione europea in materia di lavoro e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
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G. |
considerando che esiste un quadro globale della legislazione dell'UE che dovrebbe contenere il rischio di precarietà di talune tipologie di rapporti di lavoro, tra cui la direttiva sui contratti a tempo determinato, la direttiva sul lavoro a tempo parziale, la direttiva sul lavoro temporaneo, la direttiva sull'orario di lavoro, la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la direttiva sulla parità di trattamento fra le persone e la direttiva sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento; |
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H. |
considerando che la Commissione ha accumulato notevoli ritardi nel trattamento delle procedure di infrazione relative alla violazione della legislazione dell'UE in materia di lavoro da parte di alcuni Stati membri, permettendo il protrarsi per anni dell'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato e delle violazioni dei diritti dei lavoratori; |
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I. |
considerando che le recenti informazioni relative alle petizioni riguardanti l'abuso di contratti a tempo determinato nel settore pubblico hanno evidenziato la situazione di alcuni lavoratori temporanei che erano stati licenziati dall'organismo pubblico presso il quale lavoravano dopo la pronuncia di sentenze in cui si dichiara che hanno subito un abuso in merito all'utilizzo di contratti a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; |
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J. |
considerando che le condizioni di lavoro differiscono da uno Stato membro all'altro, dato che in ciascuno vige una legislazione specifica in materia di contratti di lavoro; |
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K. |
considerando che la commissione per le petizioni è venuta a conoscenza di forti elementi di prova circa l'aumento del lavoro precario; |
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L. |
considerando che i lavoratori con contratti a zero ore devono essere considerati come lavoratori ai sensi del diritto dell'UE, poiché lavorano sotto la direzione di altri e percepiscono una remunerazione per tale lavoro e, di conseguenza, va applicata la legislazione sociale dell'UE; |
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M. |
considerando che il lavoro precario, compresi i contratti a zero ore, sfociano in un accesso inadeguato alla protezione sociale e compromettono il diritto alla contrattazione collettiva, in particolare in termini di prestazioni e di protezione contro i licenziamenti ingiusti, ostacolando nel contempo anche lo sviluppo delle carriere e la formazione; che il lavoro precario conduce a una precarietà generale della vita; |
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N. |
considerando che le donne hanno maggiori probabilità di lavorare con contratti a tempo parziale, a tempo limitato o a bassa retribuzione, e sono pertanto più a rischio di precarietà derivante dalla discriminazione sul mercato del lavoro, il che rallenta il progresso nella lotta e nell'eliminazione del divario retributivo e pensionistico di genere; |
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1. |
ritiene che per lavoro precario si debba intendere un lavoro che deriva, tra l'altro, da un uso abusivo di contratti di lavoro temporanei in violazione delle norme internazionali in materia di condizioni di lavoro, dei diritti dei lavoratori e del diritto dell'UE; sottolinea che il lavoro precario implica un maggiore esposizione alla vulnerabilità socioeconomica, risorse insufficienti per una vita dignitosa e una protezione sociale inadeguata; |
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2. |
sottolinea che è importante distinguere tra lavoro atipico e l'esistenza del lavoro precario; evidenzia che i termini "atipico" e "precario" non possono essere utilizzati come sinonimi; |
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3. |
prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria e delle petizioni ricevute, e sottolinea che il rischio della precarietà dipende dal tipo di contratto, ma anche dai seguenti fattori:
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4. |
invita la Commissione e gli Stati membri a combattere il lavoro precario, tra cui i contratti a zero ore, garantendo lo sviluppo di nuovi strumenti e il rispetto coerente della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché l'applicazione concreta della legislazione dell'UE e nazionale a livello nazionale al fine di risolvere il problema del lavoro dignitoso e attuare un approccio basato sui diritti; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con tutte le parti sociali, in particolare i sindacati, e i soggetti interessati pertinenti, al fine di promuovere un'occupazione di qualità, sicura e ben retribuita e rafforzare, tra l'altro, gli ispettorati del lavoro; |
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5. |
sollecita la Commissione ad adottare provvedimenti immediati nella sua legislazione per affrontare in modo efficace le pratiche occupazionali che conducono alla precarietà; |
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6. |
invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi per porre fine alle clausole inique nei contratti di lavoro, affrontando tutti gli abusi e tutte le scappatoie; prende atto della nuova proposta di direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che mira a istituire nuovi diritti per tutti i lavoratori, in particolare al fine di migliorare le condizioni di lavoro per i lavoratori nelle nuove forme di lavoro e di lavoro non standard, limitando nel contempo gli oneri a carico dei datori di lavoro e mantenendo la capacità di adattamento del mercato del lavoro; |
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7. |
accoglie con favore in particolare le disposizioni relative al diritto a cercare un'occupazione supplementare, che prevedono un divieto per le clausole di esclusiva, limiti per le clausole di incompatibilità e il diritto di essere informati della data di inizio del lavoro con un ragionevole anticipo rispetto a tale data; |
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8. |
sottolinea che la direttiva sull'orario di lavoro può e deve essere applicata ai lavoratori con contratti a zero ore e che essi sono pertanto coperte dalle norme in materia di periodi di riposo minimi e di numero massimo di ore lavorative; |
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9. |
invita gli Stati membri a tenere conto degli indicatori dell'OIL nel determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale mezzo per affrontare la mancanza di protezione offerta dal lavoro precario; |
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10. |
constata che l'accesso alla protezione sociale è fondamentale per la sicurezza economica e sociale della forza lavoro e per quanto concerne mercati del lavoro ben funzionanti che creino posti di lavoro e una crescita sostenibile; |
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11. |
sottolinea che vanno garantite le ispezioni in modo tale che i lavoratori soggetti a disposizioni contrattuali temporanee o flessibili beneficino almeno dello stesso livello di protezione di tutti gli altri lavoratori; evidenzia che occorre uno sforzo mirato volto a utilizzare gli strumenti esistenti dell'OIL in una campagna specifica contro il lavoro precario, e che sarebbe opportuno prendere in seria considerazione la necessità di nuovi strumenti e misure giuridiche vincolanti che possano limitare e ridurre il lavoro precario e rendere i contratti di lavoro precari meno interessanti per i datori di lavoro; |
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12. |
è fermamente convinto che sia necessario svolgere una valutazione globale delle circostanze relative al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, dato che le prestazioni richieste al lavoratore non hanno soddisfatto esigenze meramente temporanee, rivelando così l'esistenza di un abuso in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro della direttiva 1999/70/CE; |
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13. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire appieno la parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro; |
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14. |
invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la legislazione relativa al lavoro precario in relazione al suo impatto di genere; ritiene necessario prestare attenzione a varie misure esistenti relative alle esigenze delle donne in condizioni di lavoro precario, dato che si tratta di un gruppo già sovrarappresentato che continuerà a essere eccessivamente colpito; |
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15. |
ricorda che la premessa sulla quale si basa la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sui contratti a tempo determinato è il fatto che i contratti a tempo indeterminato sono la forma comune dei rapporti di lavoro, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato sono soltanto una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività; |
|
16. |
denuncia il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di coprire esigenze che non sono di natura temporanea, ma permanente e durevole, dato che ciò rappresenta una violazione della direttiva 1999/70/CE; |
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17. |
rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato costituisce una misura che è coerente con gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE in quanto impedisce l'abuso dei contratti a tempo determinato e comporta l'eliminazione definitiva delle conseguenze dell'abuso (13); |
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18. |
sottolinea che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato deve essere considerata come una misura volta a impedire e a sanzionare effettivamente l'abuso dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico e privato, e deve essere inclusa in modo chiaro e coerente da tutti gli Stati membri nei rispettivi quadri giuridici pertinenti in materia di diritto del lavoro; |
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19. |
sottolinea che la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato per un lavoratore che abbia subito un abuso in materia di contratti a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE, non esime uno Stato membro dall'obbligo di punire tale abuso, compresa, in aggiunta, la possibilità per il lavoratore interessato di ottenere il risarcimento per qualsiasi danno subito in passato; |
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20. |
sottolinea che se uno Stato membro decide di punire la discriminazione o l'abuso nei confronti di un lavoratore temporaneo in violazione del diritto dell'UE mediante la concessione di un indennizzo a favore del lavoratore interessato, l'indennizzo deve essere in ogni caso adeguato ed efficace e deve costituire un risarcimento integrale per tutti i danni subiti; |
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21. |
sottolinea che le considerazioni di bilancio alla base della scelta di politica sociale di uno Stato membro non possono giustificare la mancanza di misure efficaci volte a prevenire e a punire debitamente l'uso abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; sottolinea, infatti, che l'adozione di tali misure efficaci, nel pieno rispetto del diritto dell'UE, è necessaria per eliminare le conseguenze della violazione dei diritti dei lavoratori; |
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22. |
condanna il fatto che i lavoratori riconosciuti dalle competenti autorità giudiziarie come vittime di un utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, in violazione della direttiva 1999/70/CE, sono stati licenziati; è fermamente convinto che, laddove abbiano avuto luogo gli abusi relativi a una successione di contratti a tempo determinato, sia possibile applicare una misura che offra garanzie efficaci ed equivalenti per la tutela dei lavoratori, al fine di sanzionare debitamente gli abusi ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, nonché per salvaguardare la posizione occupazionale dei lavoratori interessati; |
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23. |
invita gli Stati membri a migliorare le norme del lavoro per quanto concerne i lavori non convenzionali, assicurando almeno una serie di standard minimi in materia di protezione sociale, livelli retributivi minimi e l'accesso alle attività di formazione e sviluppo; |
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24. |
invita gli Stati membri ad adottare misure volte a rispettare, promuovere e concretizzare i principi fondamentali e i diritti sul luogo di lavoro che riguardano coloro che lavorano nell'economia informale, e a mettere in atto meccanismi adeguati o la revisione di quelli esistenti, al fine di garantire la conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali e riconoscere e far rispettare i rapporti di lavoro in modo da facilitare la transizione dei lavoratori verso l'economia formale; |
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25. |
incarica il Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
(3) GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
(4) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.
(5) GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0290.
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596823/IPOL_STU(2017)596823_EN.pdf
(8) 0389/2015, 1328/2015, 0044/2016, 0988/2016, 1108/2016, 1202/2016, 1310/2016, 0188/2017, 0268/2017, 0283/2017, 0640/2017, 0701/2017.
(9) 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017.
(10) 0019/2016, 0442/2017.
(11) 1043/2017.
(12) GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.
(13) Sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014, Mascolo, C-22/13, ECLI:EU:C:2014:2401, paragrafo 55.
RACCOMANDAZIONI
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/206 |
P8_TA(2018)0227
Libia
Raccomandazione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Libia (2018/2017(INI))
(2020/C 76/25)
Il Parlamento europeo,
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viste la risoluzione 2259 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le risoluzioni ad essa successive, |
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visto l'accordo politico libico, |
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vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 22 agosto 2017, sulla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, |
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viste la risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza ad essa successive riguardanti la Libia, compresa la risoluzione 2380 (2017), |
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vista la relazione presentata dal Segretario generale delle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 2312 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
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vista la dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 14 novembre 2017, sulla sofferenza dei migranti in Libia, che è un oltraggio alla coscienza dell'umanità, |
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vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'aprile 2018 dal titolo "Abuse Behind Bars: Arbitrary and unlawful detention in Libya" (Abusi dietro le sbarre: detenzione arbitraria e illegale in Libia), |
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viste le sue risoluzioni del 18 settembre 2014 (1), 15 gennaio 2015 (2) e 4 febbraio 2016 (3) sulla situazione in Libia, |
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vista la dichiarazione dei copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 20 dicembre 2017, sulla situazione dei migranti in Libia, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, |
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visto l'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, |
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vista la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 gennaio 2017, dal titolo "La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale – Gestire i flussi e salvare vite umane" (JOIN(2017)0004), |
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vista la dichiarazione di Malta del 3 febbraio 2017, |
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visti la strategia comune UE-Africa e il relativo piano d'azione, |
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viste la dichiarazione congiunta sulla situazione dei migranti in Libia, adottata in occasione del vertice tra l'Unione africana e l'Unione europea del 2017, e l'istituzione della task force trilaterale ad alto livello UA-UE-ONU, |
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viste le conclusioni del Consiglio sulla Libia, del 17 luglio 2017, |
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viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017, |
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visto l'articolo 113 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0159/2018), |
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A. |
considerando che la situazione in Libia è estremamente fragile e che il paese si trova ad affrontare una serie di problemi complessi e collegati tra loro relativi alla stabilità politica, allo sviluppo economico e alla sicurezza; |
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B. |
considerando che la crisi in Libia ha un impatto pesantissimo sul popolo libico nonché effetti sull'intera regione circostante e sull'Unione europea e che, nell'interesse della popolazione libica e dei paesi vicini così come della regione subsahariana e mediterranea, è pertanto fondamentale garantire la stabilità politica della Libia, in quanto prerequisito fondamentale per un miglioramento della situazione economica e sociale nel paese; |
|
C. |
considerando che la stabilità nel sud della Libia è fonte di particolare preoccupazione, data la fragilità dei paesi vicini, dove sui governi indeboliti della regione sahelo-sahariana incombe il rischio di una potenziale ribellione jihadista; |
|
D. |
considerando che l'Unione europea dovrebbe presentare in maniera più proattiva i suoi sforzi diplomatici e il suo importante contributo finanziario al consolidamento della sicurezza e della situazione socioeconomica della Libia; |
|
E. |
considerando che il conflitto libico può essere risolto solo attraverso un approccio coerente, globale e inclusivo, che coinvolga tutti gli attori internazionali e tutte le parti interessate, inclusi i rappresentanti delle diverse comunità locali, i capi tribali e gli attivisti della società civile, nonché garantendo che i libici abbiano la titolarità del processo di pace e vi partecipino; |
|
F. |
considerando che l'accordo politico libico e il piano d'azione delle Nazioni Unite per la Libia rappresentano attualmente l'unico quadro praticabile per la soluzione della crisi; |
|
G. |
considerando che, attraverso l'azione diplomatica e il sostegno concreto, l'Unione europea sta favorendo la transizione politica della Libia per fare di essa un paese stabile e funzionante e contribuisce agli sforzi di mediazione guidati dalle Nazioni Unite al riguardo; |
|
H. |
considerando che è della massima importanza che tutti gli Stati membri parlino con una sola voce, rafforzando gli sforzi di mediazione dell'Unione europea e sottolineando il ruolo centrale delle Nazioni Unite e del piano d'azione delle Nazioni Unite; che le iniziative individuali dei singoli Stati membri vanno comunque accolte positivamente solo se si inseriscono nella cornice europea e se pienamente in linea con la politica estera dell'Unione; |
|
I. |
considerando che l'azione dell'Unione europea sta avendo risultati sul fronte della migrazione, visto che a fine 2017 le cifre si sono ridotte di un terzo rispetto a quelle del 2016 e che nei primi mesi del 2018 sono calate del 50 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; |
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J. |
considerando che la Libia rappresenta un punto di transito e di partenza importante per i migranti, in particolare per quelli originari dell'Africa subsahariana, e che migliaia di migranti e rifugiati in fuga dalle violenze in Libia hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa; |
|
K. |
considerando che i migranti sono tra coloro che più soffrono per i problemi di sicurezza in Libia, essendo spesso soggetti a violenza, arresto e detenzione arbitraria da parte di attori non-statali, nonché di estorsioni, rapimenti finalizzati al ricatto e sfruttamento; |
|
L. |
considerando che molti migranti, in particolare quelli provenienti dall'Africa subsahariana, hanno subito detenzioni arbitrarie ad opera di vari gruppi armati del paese; |
|
M. |
considerando che il rimpatrio forzato in Libia da parte del Niger di almeno 132 sudanesi che ricevevano assistenza dall'UNHCR è fonte di grande preoccupazione; |
|
N. |
considerando che rimane vivo il problema degli sfollati interni, che spesso si trovano esposti a minacce critiche quali l'attraversamento di zone di conflitto, la presenza di mine terrestri e di ordigni inesplosi, oltre che alla violenza delle varie milizie; |
|
O. |
considerando che la Libia è diventata un paese di transito per la tratta di esseri umani; che in Libia si trovano tuttora centinaia di migliaia di migranti e richiedenti asilo di diverse nazionalità, molti dei quali vivono in condizioni tragiche e rappresentano pertanto una preda per i trafficanti; che vi sono state accuse di schiavitù in Libia; |
|
P. |
considerando che la vita quotidiana dei comuni cittadini libici è caratterizzata da condizioni di vita sempre più difficili, ulteriormente complicate dalla crisi di liquidità, da riduzioni nell'approvvigionamento idrico e frequenti blackout elettrici e dalla situazione in generale catastrofica del sistema sanitario del paese; |
|
Q. |
considerando che il clima politico in Libia è caratterizzato da una profonda sfiducia tra i principali attori politici e militari delle diverse regioni; |
|
R. |
considerando che il governo di intesa nazionale riconosciuto a livello internazionale fa sempre più affidamento su varie milizie per la propria sicurezza; che tali milizie hanno acquisito un'influenza senza precedenti sulle istituzioni statali a Tripoli, minacciando così gli attuali tentativi delle Nazioni Unite di creare nel paese un quadro politico più sostenibile; |
|
S. |
considerando che paesi come la Turchia, il Qatar, l'Egitto e gli Emirati arabi uniti esercitano una notevole influenza su vari gruppi delle fazioni in guerra; |
|
T. |
considerando che le identità subnazionali delle diverse comunità libiche, le tribù e i gruppi etnici costituiscono da sempre il profondo tessuto socio-culturale libico e giocano un ruolo fondamentale nelle dinamiche sociali e politiche e nelle questioni di sicurezza del paese; che la società libica ha solide tradizioni in termini di processi di risoluzione informale delle dispute tra città, tribù e comunità etniche; |
|
U. |
considerando che attualmente nel paese manca un quadro legislativo chiaro e condiviso per quanto riguarda il sistema elettorale; che non è stata adottata una Costituzione, e che il paese è dunque privo del quadro giuridico necessario per tenere nuove elezioni; che il prevalere dell'attuale clima d'impunità, della diffusa illegalità, della corruzione così come il ruolo dei gruppi armati e le tensioni tribali e regionali libiche contribuiscono a diminuire ulteriormente la fiducia nelle già deboli istituzioni pubbliche e governative; |
|
V. |
considerando che in Libia sono in continuo aumento le esecuzioni extragiudiziali, le torture, le detenzioni arbitrarie e gli attacchi indiscriminati contro zone residenziali e infrastrutture, oltre ai discorsi che incitano all'odio e alla violenza; |
|
W. |
considerando che il gruppo estremista salafita madkhali sta diventando sempre più forte e più importante tanto nella parte orientale quanto nella parte occidentale della Libia; che i madkhali sono contrari alle elezioni, desiderano mantenere lo status quo, respingono completamente qualsiasi modello di democrazia e sono pesantemente armati, e rappresentano di conseguenza un rischio concreto di intensificazione dell'estremismo e della violenza nel paese; |
|
X. |
considerando che il collasso del sistema della giustizia penale accresce l'impunità nel paese, riducendo le possibilità per le vittime di ottenere protezione e accedere a mezzi di ricorso; che in varie regioni, anche nei casi in cui sia stata presentata denuncia alla polizia dopo un reato, si fa poco per avviare indagini tempestive, accurate, efficaci, imparziali e indipendenti e consegnare i responsabili alla giustizia; che dal 2011 in Libia non è stato condannato alcun autore di reati appartenente a un gruppo armato; |
|
Y. |
considerando che la spirale di violenza in Libia è continuamente alimentata dall'impunità generale per gravi violazioni dei diritti umani; che, se la questione non sarà adeguatamente risolta, l'assenza costante dello Stato di diritto priverà di significato per la popolazione l'idea di una coesistenza pacifica e della lotta contro l'estremismo violento; |
|
Z. |
considerando che decine di attivisti politici e dei diritti umani, professionisti del settore dei media e altre personalità pubbliche sono state rapite o hanno subito minacce; che le Nazioni Unite hanno ricevuto segnalazioni di detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti a opera di entrambe le parti; |
|
AA. |
considerando che i crescenti attacchi contro membri della magistratura, organizzazioni locali della società civile, difensori dei diritti umani e professionisti del settore dei media, nonché rifugiati e migranti, hanno accelerato il deterioramento della situazione dei diritti umani per tutti i civili nel territorio libico; che l'assenza dello Stato di diritto e l'impunità per gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la tortura, le detenzioni arbitrarie, le esecuzioni extragiudiziali e gli attacchi indiscriminati contro i civili e le infrastrutture, continuano ad alimentare la spirale di violenza nel paese; |
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AB. |
considerando che la porosità dei confini libici incentiva il traffico illecito transfrontaliero e che la proliferazione dei gruppi armati nelle zone di confine ha di recente esacerbato la lotta tra trafficanti rivali per il controllo delle risorse transfrontaliere e l'accesso alle medesime; che i cosiddetti foreign fighters che arrivano nel paese e le diverse reti criminali continuano a trarre vantaggio dalla proliferazione incontrollata di armi; |
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AC. |
considerando che l'insicurezza e l'instabilità politica hanno fatto della Libia un terreno fertile per le attività di gruppi estremisti; che la regione del Fezzan è strutturalmente instabile e luogo storico di transito verso l'Europa per rifugiati e migranti nonché per il contrabbando di petrolio, oro, armi e droga e per il traffico di esseri umani; considerando che tale regione è caratterizzata da tensioni etniche e tribali rinforzatesi dopo la caduta di Gheddafi e dalla lotta per il controllo delle risorse del paese; che la stabilizzazione del Fezzan è fondamentale per la stabilizzazione dell'intero paese; |
|
AD. |
considerando l'importanza delle autorità libiche locali nel prevenire i conflitti e nel fornire alla popolazione servizi pubblici essenziali; |
|
AE. |
considerando che dal 7 maggio 2018 la città di Derna è oggetto di crescenti attacchi terrestri, aerei e d'artiglieria; che numerosi civili sono stati uccisi, mentre gli aiuti e l'accesso alle cure mediche sono stati gravemente limitati e la situazione umanitaria è drammatica; |
|
AF. |
considerando che una delegazione ufficiale del Parlamento ha effettuato una missione in Libia dal 20- al 23 maggio 2018; |
|
1. |
raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:
|
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché, per informazione, al governo libico di intesa nazionale. |
(1) GU C 234 del 28.6.2016, pag. 30.
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/215 |
P8_TA(2018)0205
Tassi di mortalità per pesca e livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico (COM(2017)0774 – C8-0446/2017 – 2017/0348(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 76/26)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0774), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0446/2017), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 maggio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0149/2018), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P8_TC1-COD(2017)0348
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/976.)
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/217 |
P8_TA(2018)0206
Statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
(2020/C 76/27)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0545), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0337/2017), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
|
— |
visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A8-0154/2018), |
|
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2017)0256
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/974.)
|
9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/219 |
P8_TA(2018)0207
Accordo UE-Svizzera sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (05882/2/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE))
(Approvazione)
(2020/C 76/28)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (05882/2/2017), |
|
— |
visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (05803/2017), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 paragrafo 4 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0241/2017), |
|
— |
visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0151/2018), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera. |
|
9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/220 |
P8_TA(2018)0208
Accordo UE-Norvegia sul cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE))
(Approvazione)
(2020/C 76/29)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (05883/2/2017), |
|
— |
visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia e la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (05814/2017), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0240/2017), |
|
— |
visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0152/2018), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia. |
|
9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/221 |
P8_TA(2018)0209
Accordo UE-Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))
(Consultazione)
(2020/C 76/30)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2017)0621), |
|
— |
visto l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia in materia di cooperazione amministrativa, lotta alla frode e recupero dei crediti nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (14390/2017), |
|
— |
visti l'articolo 113 nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e il secondo comma dell'articolo 218, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0407/2017), |
|
— |
visti l'articolo 78 quater e l'articolo 108, paragrafo 8, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0147/2018), |
|
1. |
approva la conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno di Norvegia. |
|
9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/222 |
P8_TA(2018)0212
Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))
(Procedura legislative ordinaria: prima lettura)
(2020/C 76/31)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0493), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0336/2016), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
vista la notifica ufficiale del 29 marzo 2017 in cui il governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, comunica la sua intenzione di recedere dall'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 (1), |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 marzo 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0263/2017), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
|
2. |
approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale; |
|
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 109.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 settembre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0357).
P8_TC1-COD(2016)0238
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/973)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specie vietate
Il regolamento da adottare sulla base della proposta della Commissione sulla conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (2016/0074(COD)) deve contenere anche disposizioni sulle specie per le quali la pesca è vietata. Per tale motivo, le due istituzioni hanno deciso di non includere nel presente regolamento un elenco riguardante il Mare del Nord (2016/0238(COD)).
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo
Il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno le seguenti disposizioni in materia di controllo nella prossima revisione del regolamento sul controllo (regolamento (CE) n. 1224/2009) se pertinenti per il Mare del Nord: notifiche preventive, obblighi relativi al giornale di pesca, porti designati e altre disposizioni in materia di controllo.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/226 |
P8_TA(2018)0213
Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 76/32)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0128), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0114/2016), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal Parlamento bulgaro, dalla Camera dei deputati ceca e dal Senato ceco, dal Parlamento danese, dal Parlamento estone, dal Parlamento croato, dal Parlamento lettone, dal Parlamento lituano, dal Parlamento ungherese, dalla Dieta polacca e dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati romena dal Senato romeno e dal Parlamento slovacco, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016 (2), |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 aprile 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A8-0319/2017), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
|
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2016)0070
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/957)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva adottata in data odierna, stabilisce che le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte integrante della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Esso dispone inoltre che "[f]atto salvo il paragrafo 1, lettera h), il datore di lavoro provvede a rimborsare tale spesa al lavoratore distaccato, in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato" .
La Commissione è consapevole del fatto che il diritto e/o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro sono, in linea di principio, il diritto e/o le prassi nazionali dello Stato membro di origine, se non diversamente stabilito in conformità delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato. Alla luce della sentenza della Corte nella causa C-396/13 (punto 59), il rimborso copre anche il caso in cui il datore di lavoro assuma a proprio carico le spese dei lavoratori senza che questi ultimi abbiano dovuto anticiparle e poi chiederne il rimborso.
La Commissione osserva che la direttiva adottata in data odierna prevede che, a causa dell'elevato grado di mobilità che caratterizza il trasporto internazionale su strada, le norme rivedute sul distacco si applicheranno a tale settore soltanto a decorrere dalla data di applicazione dell'atto legislativo che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche relativamente alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.
La Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare rapidamente tale atto al fine di adattare le norme alle specifiche esigenze dei lavoratori distaccati nel settore, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno del trasporto su strada.
Fino alla data di applicazione dell'atto legislativo settoriale, nel settore dei trasporti su strada rimangono in vigore la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE. Questi atti legislativi non si applicano alle operazioni di trasporto su strada che esulano dal distacco.
La Commissione continuerà a seguire da vicino la corretta applicazione delle norme attuali, in particolare nel settore del trasporto su strada, e interverrà, se del caso.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/230 |
P8_TA(2018)0214
Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 maggio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 76/33)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0128), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0121/2017), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1), |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 marzo 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0377/2017), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2); |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 288 del 31.8.2017, pag. 129.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 16 gennaio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0001).
P8_TC1-COD(2017)0056
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 maggio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/975.)
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/232 |
P8_TA(2018)0217
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Grecia, Spagna, Francia e Portogallo
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo (COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD))
(2020/C 76/34)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0150 – C8-0039/2018), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 10, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 11, |
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— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0175/2018), |
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1. |
accoglie con favore la decisione quale dimostrazione della solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali; |
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2. |
si rammarica del numero di vite perdute nelle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione nel 2017; invita gli Stati membri a investire nella prevenzione delle catastrofi mobilitando i mezzi necessari e avvalendosi dei fondi strutturali e di investimento europei onde evitare future perdite di vite umane; |
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3. |
sostiene gli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei per la ricostruzione delle regioni colpite; invita la Commissione ad appoggiare e approvare rapidamente la riassegnazione finanziaria degli accordi di partenariato richiesta dagli Stati membri a tal fine; |
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4. |
invita gli Stati membri a utilizzare il contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) in modo trasparente, garantendo un'equa distribuzione tra le regioni colpite; |
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5. |
accoglie con favore la proposta della Commissione per un nuovo meccanismo di protezione civile dell'UE quale strumento di prevenzione e intervento in situazioni di catastrofi naturali; ritiene che il meccanismo di protezione civile dell'UE rappresenti una concretizzazione della solidarietà nell'Unione, in linea con il FSUE; ricorda, in tale contesto, che è importante mantenere particolari condizioni di accesso al FSUE per le regioni ultraperiferiche, onde permettere loro di far fronte all'elevato livello di esposizione alle catastrofi naturali; chiede, nelle situazioni in cui la raccolta di informazioni è complessa e in funzione dell'intensità del fenomeno climatico, maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di mobilitazione e di utilizzazione dei fondi FSUE; |
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6. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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7. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/846.)
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/235 |
P8_TA(2018)0218
Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Grecia, Spagna, Francia e Portogallo
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia, alla Spagna e al Portogallo (08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD))
(2020/C 76/35)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41, |
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— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, definitivamente adottato il 30 novembre 2017 (2), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (3) (regolamento QFP), |
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— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4), |
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— |
vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5), |
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— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 adottato dalla Commissione il 22 febbraio 2018 (COM(2018)0155), |
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— |
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 adottata dal Consiglio il 14 maggio 2018 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (08109/2018 – C8-0181/2018), |
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— |
visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0176/2018), |
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A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018 riguarda la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia per i terremoti di Lesbo, alla Francia per gli uragani di Saint Martin e Guadalupa, nonché al Portogallo e alla Spagna per gli incendi forestali che si sono verificati nelle regioni Centro e Galizia nel corso del 2017; |
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B. |
considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2018 dell'Unione e di aumentare la linea di bilancio 13 06 01 "Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia" di un importo di 97 646 105 EUR sia in stanziamenti di impegno che di pagamento; |
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C. |
considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del QFP; |
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1. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018; |
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2. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2018 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei Conti e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/237 |
P8_TA(2018)0219
Difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'UE ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (05700/1/2018 – C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2020/C 76/36)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05700/1/2018 – C8-0168/2018), |
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— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0192), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, |
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— |
visto l'articolo 67 bis del suo regolamento, |
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— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A8-0182/2018), |
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1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/238 |
P8_TA(2018)0220
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2018/000 TA 2018 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2018)0165 – C8-0131/2018 – 2018/2048(BUD))
(2020/C 76/37)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0165 – C8-0131/2018), |
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— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
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visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
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— |
vista la sua risoluzione del 5 aprile 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2017/000 TA 2017 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (4), |
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— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
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— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0172/2018), |
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A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
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B. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); |
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C. |
considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie; |
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D. |
considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che un massimo dello 0,5 % di tale importo (ossia 861 515 EUR nel 2018) può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento FEG; |
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E. |
considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente sottolineato la necessità di migliorare il valore aggiunto, l'efficienza e l'occupabilità dei beneficiari del FEG quale strumento unionale di sostegno ai lavoratori collocati in esubero; |
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F. |
considerando che l'importo proposto di 345 000 EUR corrisponde approssimativamente allo 0,2 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2018; |
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1. |
concorda sul fatto che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG; |
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2. |
riconosce l'importanza del monitoraggio e della raccolta dei dati; rammenta l'importanza di rendere facilmente accessibili e comprensibili delle serie statistiche rigorose adeguatamente compilate; accoglie con favore la futura pubblicazione delle relazioni biennali del 2019 e chiede che esse siano pubblicamente e ampiamente diffuse in tutta l'Unione; |
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3. |
ricorda che è importante che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a uno specifico sito web del FEG e chiede una maggiore visibilità; evidenzia l'importanza del multilinguismo nelle comunicazioni generali con i cittadini; si compiace dell'intenzione della Commissione di tradurre i nuovi elementi del sito Internet del FEG in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; chiede un ambiente online di più facile utilizzo e incoraggia la Commissione a migliorare il valore dei contenuti delle sue pubblicazioni e delle sue attività audiovisive, come previsto all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento FEG; propone che la Commissione migliori la sua comunicazione attraverso i media sociali e le piattaforme alternative; |
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4. |
accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure standardizzate per le domande di intervento e per la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC 2014) che consente di semplificare e velocizzare l'elaborazione delle domande e migliorare la comunicazione; invita a migliorare lo scambio di informazioni sui processi tra la Commissione e gli Stati membri e tra gli Stati membri stessi; osserva che la Commissione ha agevolato le operazioni finanziarie del FEG mediante la creazione di un'interfaccia tra il sistema SFC e il sistema contabile e di informazione finanziaria ABAC; prende atto del fatto che sono necessari solo ulteriori interventi di perfezionamento e di adeguamento agli eventuali cambiamenti, il che di fatto limita il contributo del FEG a tale tipo di spesa; |
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5. |
osserva che la Commissione intende investire 105 000 EUR del bilancio disponibile a titolo dell'assistenza tecnica per organizzare tre riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG; prende atto dell'utilità di organizzare una riunione supplementare del gruppo di esperti delle persone di contatto nel quadro dei preparativi in vista del prossimo Quadro finanziario pluriennale; prende nota altresì del fatto che la Commissione intende investire 120 000 EUR in seminari volti a promuovere il collegamento in rete (networking) tra gli Stati membri, gli organismi di esecuzione del FEG e le parti sociali; rinnova la sua richiesta alla Commissione di invitare il Parlamento, in tempi ragionevoli, alle riunioni e ai seminari del gruppo di esperti, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione (5); |
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6. |
si compiace del fatto che la Commissione sia disposta a invitare membri del suo gruppo di lavoro sul FEG a partecipare al seminario di networking dedicato al FEG quando possibile; chiede alla Commissione di continuare a invitare il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea; accoglie positivamente il fatto che anche le parti sociali siano invitate a partecipare; |
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7. |
ricorda l'importanza del collegamento in rete (networking) e dello scambio di informazioni relative al FEG per diffondere le migliori prassi; sostiene pertanto i due seminari di networking sull'attuazione del FEG in aggiunta alle riunioni del gruppo di esperti; si aspetta che questo scambio di informazioni contribuisca altresì a relazioni migliori e più particolareggiate sul tasso di successo delle domande negli Stati membri, segnatamente riguardo al tasso di ricollocamento dei beneficiari; |
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8. |
sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente il collegamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle applicazioni FEG tra cui, in particolare, le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, in modo da creare il maggior numero possibile di sinergie; sottolinea che l'interazione tra la persona di contatto a livello nazionale e i partner regionali o locali fornitori dovrebbe essere rafforzata e la comunicazione, l'organizzazione del sostegno e i flussi di informazioni (divisioni interne, compiti e responsabilità) dovrebbero essere esplicitati e concordati tra tutti i partner interessati; |
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9. |
insiste sull'importanza di far conoscere maggiormente il FEG al grande pubblico e di promuoverne la visibilità; ricorda agli Stati membri richiedenti che sono tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il grande pubblico; |
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10. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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11. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0116.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2018/000 TA 2018 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/845.)
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/242 |
P8_TA(2018)0234
Nomina di un membro nel comitato di selezione per la Procura europea
Decisione del Parlamento europeo del 31 maggio 2018 sulla nomina di Antonio Mura a membro del comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (2018/2071(INS))
(2020/C 76/38)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (1), |
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— |
vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (B8-0237/2018), |
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— |
visto il suo regolamento, |
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A. |
considerando che Antonio Mura ottempera ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio; |
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1. |
propone che Antonio Mura sia nominato membro del comitato di selezione; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
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9.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/243 |
P8_TA(2018)0236
Meccanismo unionale di protezione civile ***I
Emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 31 maggio 2018, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)0772/2 –C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2020/C 76/39)
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 3
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 4
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 5
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 5 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di decisione
Considerando 5 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 7
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 9
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 10
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 11
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 12
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di decisione
Considerando 13
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di decisione
Considerando 13 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di decisione
Considerando 13 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di decisione
Considerando 13 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f
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Testo in vigore |
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Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 1 – lettera d
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Testo in vigore |
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Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. L'Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex-ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei. |
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Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, sulla base di un modello che sarà stabilito mediante atto delegato , viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. A tal proposito, questi sforzi possono includere l'impegno degli Stati membri a incoraggiare investimenti basati sulle valutazioni dei rischi e a garantire una migliore ricostruzione dopo le catastrofi. Gli oneri amministrativi aggiuntivi a livello nazionale e subnazionale sono ridotti al minimo. |
Emendamento 34
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – comma 3
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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La Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe. |
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La Commissione può anche istituire, di concerto con gli Stati membri , specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe. La Commissione e gli Stati membri, laddove possibile, favoriscono inoltre la coerenza tra gestione del rischio di catastrofi e strategie di adattamento al cambiamento climatico. |
Emendamento 36
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 8 – comma 1 – lettera k
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Testo in vigore |
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Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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" 1 bis. Gli Stati membri rafforzano le capacità amministrative pertinenti delle autorità regionali e locali competenti, in conformità del proprio quadro giuridico e istituzionale. " |
Emendamento 38
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 5
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta. |
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1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi, sia naturali che provocate dall'uomo , nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse includendo, tra le varie risorse, anche le macchine movimento terra, i gruppi elettrogeni mobili e i mezzi anti-incendio mobili , e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta. |
Emendamento 39
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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1. È istituito un pool europeo di protezione civile. È costituito da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti. |
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(Non concerne la versione italiana.) |
Emendamento 40
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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1 bis. Poiché la prevenzione nazionale dovrebbe essere la principale priorità degli Stati membri per ridurre i rischi per la sicurezza, il pool europeo di protezione civile integra i mezzi nazionali esistenti. |
Emendamento 41
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2. La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi del dispositivo"). La Commissione monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo e le carenze rimanenti e incoraggia gli Stati membri a rimediare a tali carenze. La Commissione può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2". |
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2. La Commissione definisce, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri e sulla scorta delle esigenze e dei rischi individuati in loco , le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi del dispositivo"). La Commissione monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo e le carenze rimanenti e incoraggia gli Stati membri a rimediare a tali carenze. La Commissione può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2". |
Emendamento 42
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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7. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali. |
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7. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, salvo in caso di emergenze nazionali o cause di forza maggiore o a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati. |
Emendamento 43
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Ove siano mobilitati, tali mezzi di risposta rimangono sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora gli Stati membri si trovino ad affrontare una situazione eccezionale che incide sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali e impedisce loro di mantenere a disposizione tali mezzi di risposta. In tali casi la Commissione viene consultata. |
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Ove siano mobilitati, tali mezzi di risposta rimangono sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora tali Stati membri si trovino ad affrontare emergenze nazionali o cause di forza maggiore o qualora una situazione eccezionale impedisca loro di mantenere a disposizione tali mezzi di risposta. In tali casi la Commissione viene consultata. |
Emendamento 44
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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1. rescEU è istituito per prestare soccorso ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi." |
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1. rescEU è istituito per prestare soccorso in circostanze eccezionali ove i mezzi a livello nazionale non siano disponibili e ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi. I mezzi di rescEU non sono utilizzati per sostituire i mezzi propri degli Stati membri e le pertinenti responsabilità. |
Emendamento 45
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2. rescEU è composto dai seguenti mezzi:
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2. rescEU è composto da mezzi aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti negli Stati membri, nell'ottica di integrarli e rafforzarli, e mira a rispondere ai rischi attuali e futuri. I mezzi devono essere individuati sulla base di eventuali carenze di mezzi di risposta a emergenze di tipo sanitario e a catastrofi industriali, ambientali, sismiche o vulcaniche, ad alluvioni e incendi, inclusi quelli boschivi, agli attacchi terroristici e alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Sulla base delle carenze individuate, rescEU comprende almeno i seguenti mezzi:
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Emendamento 46
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. La natura di tali mezzi rimane flessibile e può evolvere per far fronte alle nuove sfide e agli sviluppi futuri, quali le conseguenze dei cambiamenti climatici. |
Emendamento 47
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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4. Sulla base dei rischi individuati e tenendo conto di un approccio multirischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di risposta richiesti in aggiunta a quelli individuati al paragrafo 2 del presente articolo e di rivedere di conseguenza la composizione di rescEU. È garantita la coerenza con le altre politiche dell'Unione. In caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 31. |
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4. Sulla base dei rischi e dei mezzi individuati e della pianificazione della gestione dei rischi a norma dell'articolo 6 , e tenendo conto di un approccio multirischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di risposta richiesti in aggiunta a quelli individuati al paragrafo 2 del presente articolo e di rivedere di conseguenza la composizione di rescEU. È garantita la coerenza con le altre politiche dell'Unione. In caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 31. |
Emendamento 48
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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5. La Commissione definisce i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. |
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5. La Commissione definisce, di concerto con gli Stati membri , i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. |
Emendamento 49
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 7
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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7. I mezzi di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione in merito alla loro mobilitazione è adottata dalla Commissione, che mantiene il comando e il controllo dei mezzi di rescEU. |
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7. I mezzi di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione in merito alla loro mobilitazione è adottata dalla Commissione, che conserva il coordinamento strategico dei mezzi di rescEU e l'autorità sulla loro mobilitazione, mentre il comando e il controllo operativo restano di competenza dei funzionari responsabili dello Stato membro destinatario . |
Emendamento 50
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 8
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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8. In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente la mobilitazione operativa dei mezzi di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo dei propri mezzi e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni. |
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8. In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente, tramite l'ERCC , la mobilitazione operativa dei mezzi di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo dei propri mezzi e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni. |
Emendamento 51
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 10
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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10. Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:
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10. Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:
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Emendamento 52
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 bis – comma 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12. |
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La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12. |
Emendamento 53
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 bis – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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La relazione include una panoramica dell'andamento del bilancio e dei costi con una valutazione tecnica e finanziaria dettagliata, informazioni precise sugli aumenti dei costi e sulle modifiche dei tipi di mezzi di risposta richiesti e degli eventuali requisiti di qualità per tali mezzi, nonché i motivi di tali aumenti o modifiche. |
Emendamento 54
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile. |
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La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, tra cui centri di eccellenza, università e ricercatori , che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile. La Commissione tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri e delle organizzazioni attive sul campo. |
Emendamento 55
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze: |
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La rete, mirando a una composizione di genere equilibrata , svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze: |
Emendamento 56
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo in vigore |
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Emendamento |
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Il programma di formazione mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9 e 11 , e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f); |
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L'Erasmus per la protezione civile mira anche a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9, 11 e 12 e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f). L'Erasmus per la protezione civile include una dimensione internazionale finalizzata a supportare l'azione esterna dell'Unione, compresi i relativi obiettivi di sviluppo, grazie alla cooperazione tra Stati membri e tra paesi partner. |
||||||
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Emendamento 57
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f
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Testo in vigore |
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Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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" 3 bis. La Commissione amplia le capacità formative e aumenta la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali in materia di riduzione del rischio di catastrofi, in particolare quelli assunti nell'ambito del quadro di Sendai."; |
Emendamento 59
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo in vigore |
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Emendamento |
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2. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. |
|
‘2. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi provocate dall'uomo o di emergenze complesse, la Commissione definisce chiaramente, consultandosi con gli attori del settore umanitario, la portata dell'intervento e i suoi rapporti con le parti interessate nella risposta umanitaria globale, garantendo la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari ;" |
Emendamento 60
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Gli stanziamenti necessari per il meccanismo dell'Unione sono autorizzati gradualmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio, tenendo nel debito conto tutti gli strumenti disponibili ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (*2), facendo ricorso in particolare allo strumento di flessibilità, come indicato all'allegato I. |
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Emendamento 61
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 13
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – comma 1
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). |
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Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). È sviluppata una strategia di comunicazione al fine di rendere visibili ai cittadini i risultati tangibili delle azioni nell'ambito del meccanismo unionale. |
Emendamento 62
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 15 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2 bis. Per i mezzi degli Stati Membri che non sono preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, l'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto non supera il 55% dei costi ammissibili totali. Al fine di poter beneficiare di tali finanziamenti, gli Stati membri si impegnano a produrre un registro di tutti mezzi di cui dispongono con le relative strutture di gestione, al di là di quelli preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, per rispondere a catastrofi di tipo sanitario, industriale, sismico o vulcanico, ad alluvioni e incendi boschivi nonché ad attacchi terroristici, chimici, biologici, radiologici e nucleari. |
Emendamento 63
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 16
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 26 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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2. Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la salute, nonché con le politiche in materia di migrazione e sicurezza. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96. |
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2. Vanno sviluppate sinergie e complementarità, accompagnate da un maggior coordinamento , con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, tra cui il Fondo di solidarietà dell'Unione europea , lo sviluppo rurale, la ricerca e la salute, nonché con le politiche in materia di migrazione e sicurezza, senza che ciò comporti alcuna riassegnazione dei fondi da tali settori . Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96, rispettando al contempo la natura distinta e indipendente delle azioni e dei relativi finanziamenti, ed accertandosi che esse siano in linea con il consenso europeo sull'aiuto umanitario . |
Emendamento 64
Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione |
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Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di decisione
Allegato I (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
ALLEGATO I
DOTAZIONI FINANZIARIE SUPPLEMENTARI INDICATIVE PER IL PERIODO 2018-2020
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2018 |
2019 |
2020 |
TOTALE |
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Totale stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 3 (*3) |
SI |
19,157 |
115,2 |
122,497 |
256,854 |
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SP |
11 |
56,56 |
115,395 |
182,955 |
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Totale stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 4 (*3) |
SI |
2 |
2 |
2,284 |
6,284 |
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SP |
0,8 |
1,8 |
2,014 |
4,614 |
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Totale stanziamenti supplementari a titolo delle rubriche 3 e 4 combinate tra loro (*3) |
SI |
21,157 |
117,2 |
124,781 |
263,138 |
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SP |
11,8 |
58,36 |
117,409 |
187,569 |
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(cifre in milioni di EUR) |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0180/2018).
(2) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(3) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(4) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti e sulle lacune tutt'ora esistenti nell'ambito della capacità europea di risposta emergenziale, 17 febbraio 2017.
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(8) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(9) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(*1) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50). "
(*2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(*3) Gli importi totali saranno forniti attraverso lo strumento di flessibilità.