ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 72

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
5 marzo 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2020/C 72/01

Parere della Commissione del 3 marzo 2020 relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK situata nel Land di Schleswig-Holstein

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 72/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9638 — Hyundai Motor Group/Aptiv/JV) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 72/03

Tassi di cambio dell'euro — 4 marzo 2020

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2020/C 72/04

Bando di concorsi generali

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 72/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2020/C 72/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2020/C 72/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9626 — PKN Orlen/Energa) ( 1 )

9

2020/C 72/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2020/C 72/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9765 — AustralianSuper/Peel Group/DWS/Peel Ports) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2020/C 72/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9517 — Mylan/Upjohn) ( 1 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 72/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

14

2020/C 72/12

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

18

2020/C 72/13

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

25

2020/C 72/14

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

33

2020/C 72/15

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

38

2020/C 72/16

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

43


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2020

relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK situata nel Land di Schleswig-Holstein

(Germania) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2020/C 72/01)

La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 2 settembre 2019 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi (2) derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 14 ottobre 2019 e trasmesse dalle autorità tedesche il 19 novembre 2019 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 150 km.

2.

Durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3).

3.

I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati in situ in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania.

I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di allontanamento (clearance) saranno liberati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Krümmel KKK, situata nel Land di Schleswig-Holstein (Germania), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

(2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9638 — Hyundai Motor Group/Aptiv/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 72/02)

Il 18 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9638. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 marzo 2020

(2020/C 72/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1125

JPY

yen giapponesi

119,58

DKK

corone danesi

7,4727

GBP

sterline inglesi

0,86850

SEK

corone svedesi

10,5555

CHF

franchi svizzeri

1,0647

ISK

corone islandesi

142,20

NOK

corone norvegesi

10,3051

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,340

HUF

fiorini ungheresi

334,96

PLN

zloty polacchi

4,2968

RON

leu rumeni

4,8073

TRY

lire turche

6,7828

AUD

dollari australiani

1,6794

CAD

dollari canadesi

1,4862

HKD

dollari di Hong Kong

8,6437

NZD

dollari neozelandesi

1,7667

SGD

dollari di Singapore

1,5400

KRW

won sudcoreani

1 314,96

ZAR

rand sudafricani

16,9784

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7014

HRK

kuna croata

7,4848

IDR

rupia indonesiana

15 702,94

MYR

ringgit malese

4,6491

PHP

peso filippino

56,288

RUB

rublo russo

73,2180

THB

baht thailandese

34,866

BRL

real brasiliano

5,0146

MXN

peso messicano

21,4105

INR

rupia indiana

81,5025


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/5


BANDO DI CONCORSI GENERALI

(2020/C 72/04)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

 

EPSO/AD/375/20 – GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI Lingua DANESE (DA)

 

EPSO/AD/376/20 – GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI Lingua GRECA (EL)

 

EPSO/AD/377/20 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI Lingua FRANCESE (FR)

 

EPSO/AD/378/20 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI Lingua CROATA (HR)

 

EPSO/AD/379/20 – GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI Lingua POLACCA (PL)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 72A del 5 marzo 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 72/05)

1.   

In data 24 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Asterion Industrial Partners SGEIC, S.A. («Asterion», Spagna),

Swiss Life Asset Management AG («SLAM», Svizzera),

Electricité de France SA («EDF», Francia),

Energy Assets Group («EAG», Regno Unito).

Asterion, SLAM e EDF acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di EAG.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Asterion è una società indipendente di gestione degli investimenti, principalmente attiva sul mercato europeo delle infrastrutture,

SLAM è uno dei principali fornitori europei di soluzioni complete nei settori delle assicurazioni sulla vita, delle pensioni e degli investimenti finanziari, destinate tanto alle singole persone che alle imprese,

EDF opera sui mercati dell’energia elettrica (produzione, commercio all’ingrosso, scambio, trasmissione, distribuzione e fornitura) nonché nella fornitura di gas, nel riciclaggio dei rifiuti e nei servizi energetici.

EAG è un fornitore di servizi di misurazione e di raccolta di dati relativi al gas e all’energia elettrica utilizzati in ambito industriale e commerciale in Gran Bretagna. EAG fornisce inoltre servizi di costruzione e adozione di reti multiservizi a sviluppatori immobiliari e a clienti industriali e commerciali in Gran Bretagna. EAG è attualmente è controllata congiuntamente da Alinda Capital Partners III Ltd e Hermes GPE LLP.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9722 — Asterion/Swiss/EDF/Energy Asset

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 72/06)

1.   

In data 25 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Glencore Energy UK Ltd, controllata da Glencore plc («Glencore», Svizzera).

Ørsted LNG Business, controllata da Ørsted A/S («Ørsted», Danimarca).

Glencore Energy acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Ørsted’s LNG Business. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Glencore: grande impresa diversificata di livello mondiale attiva nel settore delle risorse naturali e importante produttore e marketer di numerosi prodotti di base,

Ørsted’s LNG Business: le attività di Ørsted nel settore del gas naturale liquefatto comprendono accordi contrattuali per lo stoccaggio, la capacità di rigassificazione e i servizi di trasporto presso il terminal Gate nei Paesi Bassi e una serie di contratti di vendita e acquisto.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9626 — PKN Orlen/Energa)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 72/07)

1.   

In data 26 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PKN Orlen S.A. («Orlen», Polonia),

Energa S.A. («Energa», Polonia).

Orlen acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Energa.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 5 dicembre 2019.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Orlen è un’impresa attiva nel settore del petrolio e del gas che opera nei mercati all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi raffinati in Polonia, Austria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania e Slovacchia, così come nei mercati della generazione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica in Polonia.

Energa è un’impresa che opera in Polonia nel settore dell’energia e che è attiva nella generazione, nella fornitura all’ingrosso, nella distribuzione e nella fornitura al dettaglio di energia elettrica e in altri servizi connessi all’energia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9626 — PKN Orlen/Energa

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 72/08)

1.   

In data 25 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CMA CGM S.A. («CMA CGM», Francia),

China Merchants Port Holdings Company Limited («CMP», Hong Kong SAR),

CMA CGM Port Terminals (Francia) e Terminal Link Holding Pte. Ltd. (Singapore) (congiuntamente, gli «attivi Terminal»), che saranno conferiti a Terminal Link S.A.S. («Terminal Link», Francia), impresa comune preesistente, controllata congiuntamente da CMA CGM e CMP.

CMA CGM e CMP, tramite l’impresa Terminal Link, di cui detengono il controllo congiunto, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune degli attivi oggetto dell’operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CMA CGM: operatore mondiale attivo nel trasporto di linea containerizzato, nei servizi relativi ai terminal portuali, nel trasporto merci e nei servizi di logistica contrattuale a livello mondiale,

CMP: sviluppatore, investitore e operatore portuale di livello mondiale, che gestisce terminal per container situati principalmente in Cina, ma anche in Asia meridionale, Africa, America, settentrionale, centrale e meridionale, Oceania ed Europa,

attivi Terminal: partecipazioni in diversi terminal situati in Cina, Vietnam, Thailandia, Singapore, Giamaica, Ucraina, Iraq, India e Paesi Bassi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9765 — AustralianSuper/Peel Group/DWS/Peel Ports)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 72/09)

1.   

In data 26 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

AustralianSuper Group («AustralianSuper», Australia),

DWS Group & GmbH Co KgaA («DWS», Germania), controllata da Deutsche Bank AG (Germania),

Peel Group («Peel Group», Regno Unito),

Peel Ports Holdings Limited («Peel Ports», Regno Unito), controllata congiuntamente da DWS e da Peel Group.

AustralianSuper, insieme a DWS e a Peel Group, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Peel Ports.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

AustralianSuper: fondi settoriali e fondi pensione con investimenti primari in Australia;

DWS: società di gestione patrimoniale operante su scala mondiale;

Peel Group: impresa di investimento operante principalmente nel Regno Unito in un’ampia gamma di settori tra cui l’immobiliare, i parchi eolici e gli alberghi;

Peel Ports: gestione di servizi portuali, di trasporto e marittimi in diverse località, tra cui il Regno Unito, l’Irlanda, i Paesi Bassi e l’Australia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9765 — AustralianSuper/Peel Group/DWS/Peel Ports

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9517 — Mylan/Upjohn)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 72/10)

1.   

In data 28 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mylan N.V. («Mylan», Paesi Bassi),

Upjohn Inc. («Upjohn», Cina), controllata da Pfizer Inc. («Pfizer», Stati Uniti).

Mylan e Upjohn procedono ad una fusione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, mediante una serie di operazioni, tra cui il trasferimento di azioni e attivi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mylan: Mylan opera nello sviluppo, nella concessione di licenze, nella produzione, nella commercializzazione e nella distribuzione di farmaci generici, farmaci generici di marca e prodotti farmaceutici speciali, oltre a prodotti da banco e a prodotti sanitari di consumo;

Upjohn: Upjohn è una divisione aziendale di Pfizer che gestisce un portafoglio di medicinali di marca e generici non coperti da brevetto e opera nel settore dei medicinali generici negli Stati Uniti con il marchio Greenstone LLC.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9517 – Mylan/Upjohn

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/14


Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 72/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Mele del Trentino»

n. UE: PGI-IT-02320 — 7 agosto 2017

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Mele del Trentino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Le mele denominate I.G.P. «Mele del Trentino» vengono prodotte utilizzando le varietà Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Morgenduft, Granny Smith, Renetta, Pinova e relativi cloni e mutanti della specie Malus x domestica, Borkh, cioè del melo comune.

Le «Mele del Trentino» sono tutte a calibro medio, a polpa bianca e a sapore mediamente acidulo, con buccia liscia, ad eccezione della «antica» Renetta.

Al momento dell’immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze e odori estranei e devono presentare la forma da rotondeggiante a tronco conica per Golden, Red Delicious, Pinova, rotondeggiante per Gala, Fuji, Morgenduft, Granny Smith, rotondeggiante appiattita per Renetta. La colorazione è dal verde al giallo con possibile faccetta rosata per Golden; dal verde al giallo con sovraccolore rosso per Red Delicious, Fuji e Morgenduft e sovraccolore da rosso aranciato a rosso vivo per Gala e Pinova e con buccia rugosa-rugginosa per Renetta; verde con possibile sfaccettatura rosata per Granny Smith.

Il valore di durezza della polpa non deve scendere al di sotto di 5,5 kg/cm2 per le varietà Fuji, Granny Smith e Pinova e di 5 kg/cm2 per le varietà Golden, Red Delicious, Gala, Morgenduft e Renetta, da misurarsi entro due mesi dalla raccolta e prima dell’uscita dai centri di confezionamento.

Il calibro non deve essere inferiore ai 65 mm per tutte le varietà, con l’eccezione della varietà Gala, il cui calibro minimo non deve scendere al di sotto dei 60 mm.

I requisiti minimi di categoria per la I.G.P. «Mele del Trentino» destinata al consumo fresco sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria relativa alle categorie commerciali Extra e I (prima).

Il tenore zuccherino deve rispondere come minimo a 12 °Brix per Fuji, 11 °Brix per Golden e Pinova, 10,5 °Brix per Gala, 10 °Brix per Morgenduft e Granny, 9 °Brix per Red Delicious e Renetta.

Entro due mesi dalla raccolta l’acidità massima dei frutti (meq NaOH/100g) non dovrà essere superiore a 10 per Red e Gala, 15 per Golden e Morgenduft, 25 per Renetta, Fuji, Granny e Pinova.

Il tenore in polifenoli totali, su frutto intero e entro due mesi dalla raccolta deve essere superiore a 400 mg/Kg per Renetta e a 200 mg/Kg per le altre varietà.

Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di Produzione, con l’eccezione di categoria, calibro, durezza. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Mele del Trentino» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Per la produzione della I.G.P. «Mele del Trentino» è consentito l’utilizzo anche di altre cultivar di melo derivanti dalla ricerca varietale e che abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Nella zona geografica deve avere luogo la fase di produzione (localizzazione dei frutteti).

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

È consentito, anche in abbinamento alla dicitura «I.G.P. Mele del Trentino» ed al simbolo europeo delle I.G.P., l’utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d’azienda individuali. È consentita la bollinatura dei frutti. Sui bollini può apparire la dicitura «I.G.P. Mele del Trentino».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame della I.G.P. «Mele del Trentino» con la zona geografica di produzione si basa sulla reputazione, legata ad una lunga storia che ha portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ne apprezzano i suoi peculiari aspetti qualitativi e distintivi e ne riconoscono i maggiori prezzi in sede di acquisto.

Prezzi: Sui principali mercati ortofrutticoli italiani le «Mele del Trentino» vengono classificate come categoria a parte e quotate ad una media di prezzo dal 5 al 20 % ed oltre in più rispetto alle altre. (Listini Prezzi mercati ortofrutticoli Milano, Torino, Roma, Bologna, Verona, 1981-2013)

I maggiori prezzi di vendita si ripercuotono anche sui prezzi al dettaglio dei mercati rionali, dove vengono spesso utilizzati cartelli riportanti «Mele del Trentino» anche su mele di provenienza diversa, per rendere la frutta maggiormente accattivante per il consumatore, confermando l’ottima reputazione delle «Mele del Trentino» e la loro distintività. (Documentazione fotografica)

Indagini di mercato: Per dare scientificità alla misura della reputazione acclarata dalle scelte dei consumatori e dai maggiori prezzi a cui essi si adeguano a fronte della maggiore riconosciuta qualità, si cita la seguente indagine.

Indagine Osservatorio Produzioni Trentine - CRA, 2010: tra i buyer della GDO, il 62,5 % di essi asserisce che le «Mele del Trentino» sono di qualità superiore. I risultati complessivi concludono che: «Le “Mele del Trentino” sono conosciute da tutti i buyer e presenti in tutte le insegne»; «È la categoria di prodotto dall’immagine più positiva insieme al vino»; «Prodotti conosciuti ed introdotti già da parecchio: la loro presenza a scaffale è consolidata»; «È la categoria di prodotto più spesso spontaneamente associata al Trentino». (Camera di Commercio Industria e Artigianato, 2010).

La tradizione culinaria e i percorsi del gusto: Nella cucina trentina emergono i diversi usi delle «Mele del Trentino» per i dolci tipici del territorio, tra cui eccellono lo strudel, la torta di mele, le frittelle di mele. Le raccolte di antichi ricettari manoscritti, che risalgono al 1500 (Biblioteca Comunale Riva del Garda), riportano molte varianti, ma ancora oggi le «Mele del Trentino» sono ingrediente per eccellenza delle torte di mele e dello strudel (Sale e Pepe, 1997), per la consistenza che esse mantengono anche dopo la cottura. Il ricettario Dolciricette di Cameo e PaneAngeli propone la «Torta di Mele del Trentino».

Una significativa manifestazione fu realizzata nel dicembre 2005 a Palazzo Roccabruna: «Mela: gusto con arte», dedicata alla valorizzazione delle «Mele del Trentino» in ambito gastronomico, scientifico, storico-artistico, con proposte «Slow Food» di menu interamente basati sulle «Mele del Trentino». (Il Tempo, 2 dicembre 2005)

Importanti momenti di approfondimento sulle caratteristiche della «Mela del Trentino» si sono svolti a Trento già dagli anni ’70 (La mela, il frutto dal volto umano: aspetti nutrizionali delle Mele del Trentino, C. Sirtori, 1974).

Numerose le alleanze tra le «Mele del Trentino» e lo sport (basket, calcio, kajak, ciclismo). (Frutta del Trentino, 1984; 1985)

Le «Mele del Trentino» nei media: Le «Mele del Trentino» sono state protagoniste di programmi sulle reti televisive nazionali di intrattenimento, cultura, ambiente, cucina, quali UNOMATTINA (2011) (enogastronomia - qualità delle «mele del Trentino»), GEO & GEO (2013) «Le mele del Trentino protagoniste a “Geo” su Rai3» (mele di elevata qualità), LINEAVERDE (2016) «La mela del Trentino: una storia lunga secoli» (legame tra qualità del frutto e clima), VERISSIMO (2012) «A Roma lo chef Pierri presenta un nuovo panino utilizzando mele del Trentino». Il Sole 24 Ore-Economia (2015) cita la reputazione delle «Mele del Trentino» quale elemento trainante dell’export dei trasformati.

Le condizioni climatiche del territorio di produzione delle «Mele del Trentino» sono contraddistinte dalla caratteristica «alpina» anche delle zone site a minor altitudine, e ciò influenza direttamente la qualità del prodotto.

Il clima alpino è caratterizzato da estati brevi, fresche e con temporali frequenti, mentre gli inverni sono molto rigidi e nevosi.

Le temperature dell’intera stagione vegetativa assieme a escursione termica, regime di brezze (limpidezza dell’aria e radiazione solare), sono i parametri che caratterizzano il clima del Trentino e che sono in grado di influenzare la qualità dei frutti.

Temperature primaverili fresche: determinano una maggiore divisione cellulare, con una diminuita crescita in volume delle cellule. Il maggior numero di pareti cellulari, opponendo resistenza al morso, conferisce le tipiche sensazioni di croccantezza dei frutti in virtù della maggiore turgidità e resistenza alla compressione (morso). Questa caratteristica viene comprovata da un analizzatore di struttura (TA-XTplus), utilizzato a fini di ricerca. (Corollaro et al., 2013)

Temperature estive fresche di giorno e di notte: consentono, di giorno, di non subire gli arresti di fotosintesi che si hanno alle temperature superiori ai 30 oC (Kriedemann e Smart, 1971) e, di notte, di rallentare i processi ossidativi, che andrebbero a discapito dell’acidità (essenziale per determinare un gusto equilibrato e accattivante) e, nuovamente, temperature notturne fresche preservano le sostanze aromatiche e polifenoliche.

Basse temperature nella fase di maturazione: anche nella fase della maturazione le «Mele del Trentino» sono esposte a temperature basse. Questo porta ad una maturazione più lenta, una permanenza più prolungata del frutto sulla pianta, un’epoca decisamente più tardiva di raccolta, con un maggior accumulo di fotosintati.

Escursione termica giorno/notte: L’alternarsi di importanti differenze termiche tra giorno e notte (T max - T min = anche più del 50 %) favorisce una maggior colorazione della buccia, che ne migliora l’apprezzamento da parte del consumatore, disposto a pagare un prezzo aggiuntivo anche per questa caratteristica estetica.

Regime di brezze: le brezze sono accentuate in Trentino e il fenomeno della nebbia e delle foschie è pressoché sconosciuto, l’aria è più limpida e la radiazione solare è maggiore. Ciò comporta un maggiore accumulo di fotosintati.

L’esperienza e la professionalità dei frutticoltori è determinante nell’ottenimento di frutti di qualità, adeguandosi alle specificità dell’annata e adottando tecniche di coltivazione e potatura basate sulla tradizione frutticola della zona di coltivazione, prestando sempre la massima attenzione anche all’innovazione tecnologica, per favorire la massima esposizione dei frutti al sole.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto al centro dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/18


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 72/12)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bonnezeaux»

PDO-FR-A0926-AM02

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Bellevigne-en-Layon (ex territorio del comune delegato di Thouarcé).

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

2   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

«Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou e Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Brigné), Les Garennes-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Lys-Haut-Layon (ex territorio del comune delegato di Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay). »

Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

3.   Disposizioni agroambientali

Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».

Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Divieto di raccolta

Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, lettera a), viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».

Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Misura transitoria

Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri».

La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Registri

Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».

Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bonnezeaux

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini bianchi tranquilli ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. Sono vini potenti, caratterizzati da grande dolcezza e da un complesso aroma fruttato (frutta secca ed esotica, fiori bianchi, ecc.). Il loro colore è leggermente dorato con riflessi verdi.

Questi vini presentano:

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15 %;

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 51 g/l.

Il titolo alcolometrico effettivo minimo è di 11 e 12 per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 19 %.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

L’arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.

È vietato l’uso di scaglie di legno.

I vini vengono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Densità

Pratica colturale

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima d’impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla DOC, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

Potatura

Pratica colturale

Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.

Raccolta

Pratica colturale

L’uva viene raccolta manualmente mediante cernite successive.

Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l’irrigazione.

b.   Rese massime

30 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Bellevigne-en-Layon (ex territorio del comune delegato di Thouarcé).

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

1.   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Situata nel cuore dei vigneti dell’Anjou, la zona geografica è limitata, nel 2018, al solo comune delegato di Thouarcé. Questo comune, appartenente al dipartimento di Maine-et-Loire, presenta un territorio diviso in due dal fiume Layon sul quale si affaccia, sulla sponda destra, il borgo di «Bonnezeaux», arroccato in cima a una ripida collina. Questo borgo sembra prendere il nome da sorgenti di acque ferruginose.

I vigneti sorgono su tre colline in successione esposte a sud-ovest - «La Montagne», «Beauregard» e «Fesles» - che formano una striscia di terra lunga 2 800 metri e larga 500 metri. Le pendenze di queste colline si aggirano intorno al 15-20 % e sono particolarmente ripide su quella occidentale di «Beauregard» e sulla collina centrale, chiamata appunto «La Montagne», che sorge nei pressi del borgo di «Petit Bonnezeaux». A nord di queste tre colline delimitate si trova un altopiano leggermente ondulato situato a un’altitudine media di 90 metri, mentre il fiume Layon è a 29 metri sul livello del mare.

Il substrato geologico è costituito dalla cosiddetta «série de Saint-Georges-sur-Loire»: un complesso scistoso-arenaceo che va dall’Ordoviciano superiore al Devoniano inferiore. In alcuni punti, soprattutto sulla collina di «Fesles», questo substrato è coperto da formazioni ghiaioso-argillose o sabbioso-argillose del Cenomaniano. Il fenomeno erosivo ha messo a nudo il basamento scistoso, mentre nel sublitorale e nell’altopiano sono rimaste sabbia e argilla. I terreni delle parcelle, delimitate con precisione per la raccolta delle uve, sono poco profondi e molto ricchi di elementi grossolani e hanno un colore grigio-verdastro, talvolta vinaccia. Sono caratterizzati da una riserva idrica inferiore a 100 millimetri e da un’ottima capacità di drenaggio.

La zona geografica gode di un clima oceanico temperato e poco piovoso, essendo protetta contro l’umidità oceanica dai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. I pendii sono localmente aperti ai venti dominanti provenienti da ovest e sud-ovest. Le precipitazioni annue raggiungono i 550-600 millimetri mentre sui rilievi dello Choletais e dei Mauges superano gli 800 millimetri. Qui, durante il ciclo vegetativo della vite, le precipitazioni sono inferiori di circa 100 millimetri rispetto alla media del dipartimento. La flora meridionale che cresce proprio su queste colline è una testimonianza della relativa aridità della zona geografica e di una temperatura superiore a quella delle aree circostanti.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Probabilmente originario della regione dell’Anjou, il vitigno Chenin B ha trovato a Bonnezeaux un terreno d’elezione. Si tratta di una varietà rustica capace di esprimere il proprio potenziale in condizioni in cui il suolo presenta forti vincoli.

I viticoltori hanno inoltre presto compreso l’interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l’uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come giunge nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda». La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nelle annate buone, si vendemmia più volte: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all’estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno [...]».

Le osservazioni e le analisi condotte dai produttori nel corso delle generazioni hanno portato i vini di «Bonnezeaux» ai vertici dell’Anjou. Nella traduzione della «Nuova Geografia Universale» del geografo inglese William Guthrie (1708-1770), pubblicata nel 1802, si legge che i vini dell’Anjou possono essere divisi in tre categorie e e che quelli della prima categoria, in cui rientra anche il grande vino di Bonnezeaux, provengono dai piccoli comuni di Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne e Thouarcé.

Il prestigio dei vigneti di «Bonnezeaux» è riconosciuto anche nelle epoche successive. La crisi della fillossera ne frena fortemente lo sviluppo, tanto che la produzione permette di rifornire solo il mercato locale. Il dinamismo e la serietà del sindacato dei produttori di «Bonnezeaux», intenzionati a mantenere basse rese e a salvaguardare la pratica delle selezioni successive, hanno permesso a questi vini di riconquistare il mercato nazionale prima di varcare nuovamente i confini francesi. La denominazione di origine controllata «Bonnezeaux» è riconosciuta il 6 novembre 1951.

2   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Questi vini sono apprezzati per la potenza che esprimono. La loro grande dolcezza, unita a un elevato contenuto di zuccheri fermentescibili, va di pari passo con un aroma fruttato sovente complesso (frutta secca, frutta esotica, fiori bianchi, ecc.) che il loro colore, spesso leggermente dorato con riflessi verdi, difficilmente lascia intuire. L’equilibrio tra acidità, alcol e untuosità permette a questi vini di evolvere nel tempo verso una maggiore complessità.

3   Interazioni causali

Questi vigneti, caratterizzati da ripide colline esposte a sud-ovest e da terreni superficiali e sassosi con un eccezionale comportamento termico, sono favorevoli alla precocità del ciclo vegetativo e alla maturazione del vitigno Chenin B. I venti dominanti che soffiano sui pendii, uniti a un bassissimo apporto idrico alle viti su terreni scheletrici, garantiscono la concentrazione degli acini per appassimento o essiccazione sulla pianta, tipici di questi vigneti. I produttori hanno saputo sfruttare questa particolarità. L’attaccamento dei viticoltori per la qualità dell’uva è dimostrato anche dal mantenimento di rese molto basse.

I vini di «Bonnezeaux» hanno acquisito prestigio e notorietà anche grazie alla vendemmia tardiva delle uve di varietà Chenin B, effettuata su queste colline attraverso più cernite per selezionare uve molto mature. La storia e la reputazione dei vini di «Bonnezeaux» sono strettamente legate a quelle dei vini dell’Anjou e dei «Coteaux du Layon».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou e Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Brigné), Les Garennes-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Lys-Haut-Layon (ex territorio del comune delegato di Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).

Etichettatura: indicazioni facoltative

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni europee, sono riportate in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: denominazione geografica «Val de Loire»

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura: unità geografica più piccola

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9d4179cc-6768-4be5-bd1b-2e66d9483314


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/25


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 72/13)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1) della Commissione

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Rosé d’Anjou»

PDO-FR-A1007-AM01

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1   Zona geografica

La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare delle denominazioni di origine controllata [...] “Rosé d’Anjou” hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;

dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

2   Superficie parcellare delimitata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, dopo le parole «5 settembre 2007» si aggiunge «e del 19 gennaio 2017».

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, del disciplinare, le parole «4 settembre 1996» sono sostituite dalle parole «4 e 5 settembre 1996».

Con questa modifica viene rettificata la data del provvedimento nazionale con il quale è stata approvata la superficie parcellare delimitata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

4   Disposizioni agroambientali

Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».

Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5   Divieto di raccolta

Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, lettera a), viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6   Tenore zuccherino

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), dopo «I vini presentano» si aggiunge «in seguito alla fermentazione».

Questa modifica viene apportata per evitare di confondersi con il tenore zuccherino prima della fermentazione; è infatti importante precisare che questo contenuto deve essere verificato dopo la fermentazione.

La parte del documento unico relativa al punto 4 è modificata di conseguenza.

7   Tecnica sottrattiva di arricchimento

Nella sezione IX, punto 1, lettera d), viene aggiunto il seguente paragrafo: «Per l’elaborazione [...] dei vini rosati ottenuti dalle varietà Grolleau noir N e Grolleau gris G che possono beneficiare della denominazione di origine controllata “Rosé d’Anjou”, sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %».

Questa modifica fa seguito a una sperimentazione condotta su diverse annate, che ha dimostrato che con una materia prima adeguata e di buon potenziale qualitativo, un tasso massimo di concentrazione del 10 % e per arricchimenti limitati a un titolo alcolometrico volumico totale del 15 %, la tecnica dell’osmosi inversa non ha alcun impatto negativo sui vini. Le tecniche sottrattive di arricchimento permettono di riequilibrare la composizione dei mosti di certe annate, in caso di contingenze climatiche particolari.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8   Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera e), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».

Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

10   Legame con la zona geografica

Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (70 anziché 126).

La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.

11   Misura transitoria

Le misure transitorie giunte a scadenza sono state abolite.

Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri».

La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

12   Registri

Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale».

Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

13   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Rosé d’Anjou

2   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini rosati tranquilli aventi le seguenti caratteristiche analitiche:

i vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50 %;

il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dei vini, in seguito alla fermentazione, è superiore o uguale a 7 grammi per litro;

dopo l’arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.

I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea, ma ogni partita di vino non confezionato ammissibile a beneficiare della dicitura «primeur» o «nouveau» (vino novello) deve avere un’acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 milliequivalenti per litro.

I vini sono caratterizzati dalla presenza di zuccheri fermentescibili e da una sensazione di dolcezza più o meno marcata. Hanno un’espressione aromatica intensa, in cui ciascuno rivela le specificità dei propri vitigni, ma con un aroma fruttato sempre presente (pesca, fragola, agrumi, ecc.). Al palato esprimono un sapiente equilibrio di freschezza e rotondità, unito a un’intensa persistenza aromatica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Densità di impianto - Distanza

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 1 metro. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal presente disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite

Pratica colturale

Le viti vengono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista rispettando le regole indicate nel disciplinare, che per ogni vitigno specificano il numero massimo di gemme franche per ceppo e il numero massimo di gemme franche sul capo a frutto.

L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo.

Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l’irrigazione.

Pratica enologica specifica

È vietato l’uso di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

È vietato l’uso di scaglie di legno.

Dopo l’arricchimento, i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

75 ettolitri per ettaro

6   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Rosé d’Anjou» hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Villevêque;

dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Gamay N

Cot N - Malbec

Grolleau gris G

Grolleau N

Cabernet franc N

Cabernet Sauvignon N

Pineau d’Aunis N

8   Descrizione del legame/dei legami

1.   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica interessa due ampi complessi geologici in cui i vigneti si estendono soprattutto lungo i versanti dei fiumi e su alcuni altipiani: a ovest, il basamento precambriano e paleozoico è collegato al massiccio Armoricano, mentre a est, il substrato mesozoico e cenozoico del bacino parigino poggia sul basamento antico. Questa peculiarità geologica distingue la parte occidentale della zona geografica - caratterizzata dalla presenza di scisto, soprattutto ardesia, e localmente nota come «Anjou noir» - dalla parte orientale della zona geografica, caratterizzata dalla presenza di gesso tufaceo (Saumur) e localmente nota come «Anjou blanc».

Storicamente collegata all’antica provincia dell’Anjou, la zona geografica copre essenzialmente, nel 2018, la metà meridionale del dipartimento di Maine-et-Loire (70 comuni) e i margini settentrionali dei dipartimenti di Deux-Sèvres (14 comuni) e La Vienne (9 comuni).

Le parcelle delimitate per la vendemmia sono caratterizzate da terreni di diverse formazioni geologiche. Seppure molto diversi, sono generalmente poveri e hanno una moderata riserva idrica, oltre a un buon comportamento termico.

La zona geografica gode di un clima oceanico temperato, con differenze di temperatura relativamente ridotte per effetto della relativa vicinanza dell’oceano Atlantico, ma anche per la funzione termoregolatrice della Loira e dei suoi affluenti e per i vigneti impiantati sulle colline. La zona è nota per la sua «douceur angevine»: espressione che fa riferimento alla mitezza del clima e che trova particolarmente riscontro in inverno, nelle lunghe primavere e in autunno, mentre le estati sono caratterizzate da caldo intenso. I rilievi con orientamento nord-ovest/sud-est svolgono un ruolo protettivo nei confronti dei venti occidentali, spesso carichi di umidità. La zona geografica presenta quindi una bassa pluviometria, influenzata da un effetto «Föhn» e al riparo dall’umidità oceanica grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 millimetri, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 millimetri.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La presenza dei vigneti nell’Anjou è ben nota sin dal primo secolo d.C. e nel tempo è sempre stata costante. In queste terre la vite prospera, come testimoniano i seguenti versi di una poesia di Apollonio (VI secolo): «Non lontano dalla Bretagna v’è una città appollaiata su una roccia, ricca dei doni di Cerere e Bacco, la cui denominazione di Andégave (Angers) deriva da un nome greco». Se i vigneti angioini si sviluppano durante tutto il Medioevo grazie ai monasteri sorti lungo le rive della Loira e nei dintorni di Angers, è soprattutto dal XII e dal XIII secolo che questi vigneti vedono crescere la propria notorietà. È grazie all’influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d’Aquitania che il «vin d’Anjou» raggiunge le tavole più prestigiose.

La produzione si sviluppa fortemente a partire dal XVI secolo, grazie all’arrivo dei mediatori olandesi alla ricerca di vini per il loro paese e per le colonie. Gli olandesi ne fanno incetta e nel XVIII secolo il commercio è così fiorente che, per favorire i trasporti, il fiume Layon che attraversa la zona geografica viene canalizzato. La grande notorietà dei «vins d’Anjou» finisce per essere motivo di cupidigia, tanto da comportare l’introduzione di numerose tasse che avranno conseguenze nefaste sul commercio (tassa sulla manutenzione delle mura, tassa sul commercio e la navigazione lungo la Loira, tassa sul vino venduto al dettaglio sulle proprietà della Chiesa, tassa sul vino venduto al dettaglio pari a un ottavo del suo valore, tassa sull’alcool, ecc.). La devastazione delle guerre di Vandea porta i vigneti alla rovina, prima del loro ritorno alla prosperità nel XIX secolo. Nel 1881 i vigneti coprivano una superficie di 45 000 ettari, mentre nel 1893, dopo l’invasione della fillossera, erano passati a 10 000.

L’«Anjou» deve la sua fama soprattutto alla produzione di vini bianchi ottenuti dal vitigno Chenin B, anche se dopo la crisi della fillossera sono aumentati gli impianti di Cabernet Franc N e, successivamente, di Cabernet Sauvignon N. All’inizio del XX secolo la vinificazione era principalmente orientata all’elaborazione del «rouget», denominazione locale di un vino leggero consumato nei caffè, che segna la prima fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina. Oltre ai vitigni Grolleau N e Grolleau gris G, che danno vini «clairets» e poco colorati e, in misura accessoria, ai vitigni Gamay N e Pineau d’Aunis N, si assiste allo sviluppo di un’importante produzione di vini rosati emblematici, conosciuti e riconosciuti con le denominazioni di origine controllata «Cabernet d’Anjou» e «Rosé d’Anjou». La seconda fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina fa leva sull’esperienza acquisita dai produttori nella gestione di questo complesso vegetale. L’osservazione e l’analisi del miglior rapporto tra vitigno e siti di impianto, così come la valutazione delle potenzialità del raccolto e la padronanza delle tecniche di vinificazione hanno portato allo sviluppo della produzione di vini rossi sin dagli anni 1960.

2   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti

I vini rosati sono caratterizzati dalla presenza di zuccheri fermentescibili e da una sensazione di dolcezza più o meno marcata. Hanno un’espressione aromatica intensa, in cui ciascuno rivela le specificità dei propri vitigni, ma con un aroma fruttato sempre presente (pesca, fragola, agrumi, ecc.). Al palato esprimono un sapiente equilibrio di freschezza e rotondità, unito a un’intensa persistenza aromatica.

3   Interazioni causali

La combinazione di vigneti settentrionali, segnati da un paesaggio caratteristico, e di una clima particolarmente mite, con una geologia e una pedologia originali, dà luogo a un’identità gustativa che si esprime attraverso la freschezza di questi vini.

La varietà delle condizioni viticole, caratterizzate da dinamiche geopedologiche diverse, ha offerto ai produttori condizioni di espressione ottimali per ciascuna delle varietà che qui si sono imposte. L’osservazione e l’analisi condotte sul comportamento delle viti hanno permesso ai viticoltori di definire il giusto impianto dei vigneti.

9   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione dell’UE

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che possono beneficiare della denominazione di origine controllata «Rosé d’Anjou», è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

dipartimento di Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (ex territorio del comune delegato di Saint-Laurent-des-Autels), Saint-Martin-du-Fouilloux.

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione può essere integrato dalla dicitura «primeur» o «nouveau» (vino novello) conformemente alle disposizioni del disciplinare.

Le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni europee, sono riportate in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

È vietato usare il termine «Cabernet» o l’indicazione del vitigno Cabernet Sauvignon N o Cabernet Franc N nella presentazione e nella designazione dei vini.

I vini che beneficiano della dicitura «primeur» o «nouveau» devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.

L’etichettatura dei vini può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c7cad5d3-da9f-4088-aebd-c22f0626c5c3


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/33


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 72/14)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«SOAVE»

Numero di riferimento: PDO-IT-A0472-AM05

Data della comunicazione: 2 dicembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   modifica formale

In merito alla tipologia «Classico» è stato sostituito il termine «sottozona » con il termine «specificazione».

Si tratta di una modifica formale per tenere conto dell’esatta dizione prevista dalla legge nazionale.

Questa variazione formale riguarda l’articolo 1 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

2.   Forme di allevamento della vite

Sono state ampliate le forme di allevamento della vite con GDC e pergola in tutte le sue varianti.

Questa modifica risponde alla necessità di adeguare il disciplinare alle nuove dinamiche di evoluzione dei più moderni e innovativi sistemi di allevamento (in particolare le varie nuove forme della pergola) e alla necessità di rispondere, dal punto di vista agronomico, al cambiamento climatico.

Questa variazione riguarda l’articolo 4 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

3.   Densità di viti per ettaro

In merito alla densità di viti per ettaro (non inferiore a 3 300) è stato cancellato il riferimento al Decreto 7 maggio 1998.

Si tratta di una modifica formale in quanto i nuovi impianti di vigneto devono avere una densità minima di 3 300 piante per ettaro.

Questa variazione formale riguarda l’articolo 4 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

4.   Utilizzo nell’etichettatura dei vini DOP Soave delle Unità Geografiche Aggiuntive

Per i vini a DOP Soave è consentito il riferimento a Unità Geografiche Aggiuntive più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve.

Con l’utilizzo del riferimento ad unità geografiche di particolare pregio, più piccole, localizzate all’interno della zona di produzione delimitata, ed individuate dopo un attento lavoro di zonazione, si è voluto meglio identificare la provenienza del vino e quindi rafforzare il suo legame con il territorio.

Questa variazione riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 1.9 - Ulteriori condizione - del Documento Unico.

5.   Utilizzo menzione Vigna

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri, può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

la possibilità di indicare in etichetta il termine vigna, ai sensi della normativa nazionale, seguito dal relativo toponimo o nome tradizionale consente alle imprese di valorizzare all’interno di queste alcune singole vigne aziendali.

Questa variazione riguarda l’articolo 7 del disciplinare e non modifica il Documento Unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Soave

2.   Tipo di indicazione geografica

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Soave» (compreso «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri)

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol per il «Soave» e 11 % vol per il «Soave Classico» e per il «Soave Colli Scaligeri»;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l per il «Soave» e 16 g/l per il «Soave Classico» e per il «Soave Colli Scaligeri»

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante tabella rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Soave spumante» (compreso «Soave» spumante Classico e «Soave» spumante Colli Scaligeri)

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

NÉANT

b.   Rese massime

 

Soave, Soave spumante

 

15 000 kilogrammes de raisins par hectare

 

Soave Classico, anche spumante. Soave Colli Scaligeri anche spumante

 

14 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zona geografica delimitata

A) Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

B) Le uve atte a produrre il vino «Soave» Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone.

C) Le uve atte a produrre i vini «Soave» designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Colli Scaligeri» devono essere prodotte nella zona che comprende tutto o in parte il territorio di San Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Illasi, Cazzano di Tramigna, Caldiero, Colognola ai Colli e Costeggiola di Soave, Monteforte d’Alpone, Montecchia di Crosara, Roncà e San Giovanni Ilarione.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Chardonnay B.

 

Garganega B.

 

Trebbiano di Soave B. - Trebbiano

8.   Descrizione del legame/dei legami

Soave

I suoli minerali influenzano i processi fermentativi dei mosti ottenuti da uve Garganega e Trebbiano di Soave, conferendo un carattere tipico di sapidità ai vini. I sistemi di allevamento tradizionali a Pergola Veronese consentono una buona maturità e sanità delle uve, favorendo lo sviluppo di profumi di mandorla e fiori bianchi che si ritrovano nei vini. Il Soave DOC è un vino equilibrato, con fragranze di frutta esotica, agrumi e spezie; nel Classico si riscontrano profumi lievemente minerali, con gusto pieno e aromatico che se conservato per alcuni mesi sui lieviti prima dell’imbottigliamento, può creare complessità e rotondità. La zona é riconosciuta con RD nel 1931; la DOC dal 1968.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Impiego delle Unitià Geografiche Aggiuntive

Cadre juridique:

Législation de l’UE

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Nella designazione e presentazione dei vini «Soave», «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri è consentito fare riferimento alle seguenti Unità Geografiche Aggiuntive:

1.

Brognoligo

2.

Broia

3.

Ca’ del vento

4.

Campagnola

5.

Carbonare

6.

Casarsa

7.

Castelcerino

8.

Castellaro

9.

Colombara

10.

Corte del Durlo

11.

Costalta

12.

Costalunga

13.

Coste

14.

Costeggiola

15.

Croce

16.

Duello

17.

Fittà

18.

Froscà

19.

Foscarino

20.

Menini

21.

Monte di Colognola

22.

Monte Grande

23.

Paradiso

24.

Pigno

25.

Ponsara

26.

Pressoni

27.

Roncà - Monte Calvarina

28.

Rugate

29.

Sengialta

30.

Tenda

31.

Tremenalto

32.

Volpare

33.

Zoppega

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14701


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/38


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 72/15)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«SOAVE SUPERIORE»

Numero di riferimento: PDO-IT-A0473-AM04

Data della comunicazione: 2 dicembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Integrazione formale

Descrizione e motivi

Descrizione

aggiunta della parola «Garantita» a «Denominazione di Origine Controllata».

Motivo

Trattasi di correzione di refuso dal disciplinare precedente, per indicare correttamente la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP.

2.   Forme di allevamento della vite

Descrizione e motivi

Sono state ampliate le forme di allevamento della vite con GDC e pergola in tutte le sue varianti, specificata la carica massima di gemme per ettaro e cancellato il riferimento al DM 11 luglio 2005, sostituendo il paragrafo:

«Per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del DM 11.07.05 devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti già esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l’apertura nell’interfila.»

con il seguente paragrafo:

«Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un’apertura nell’interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite..».

Motivi

Questa modifica risponde alla necessità di adeguare il disciplinare alle nuove dinamiche di evoluzione dei più moderni e innovativi sistemi di allevamento (in particolare le varie nuove forme della pergola) e alla necessità di rispondere, dal punto di vista agronomico, al cambiamento climatico.

Questa variazione riguarda l’articolo 4, comma 3 del disciplinare di produzione e non modifica il Documento Unico.

3.   Utilizzo nell’etichettatura dei vini DOP «Soave Superiore» delle Unità Geografiche Aggiuntive

Descrizione e motivi

Descrizione

Per i vini a DOP «Soave Superiore» è consentito il riferimento a Unità Geografiche Aggiuntive più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve.

Motivi

Con l’utilizzo del riferimento ad unità geografiche di particolare pregio, più piccole, localizzate all’interno della zona di produzione delimitata, ed individuate dopo un attento lavoro di zonazione, si è voluto meglio identificare la provenienza del vino e quindi rafforzare il suo legame con il territorio.

Questa variazione riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 1.9 - Ulteriori condizione - del Documento Unico..

4.   Indicazione forme di allevamento della vite

Descrizione e motivi

Descrizione

In conseguenza dell’ampliamento delle forme di allevamento della vite è stata sostituita la frase:

«Abbiamo quindi la possibilità di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese e nel caso di nuovi impianti, il sistema di allevamento dovrà essere rigorosamente a spalliera.»,

con la seguente frase:

«Abbiamo quindi la possibilità di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese, con le sue successive evoluzioni, a spalliera od a GDC.».

Motivi

Si tratta di una conseguenza dell’ampliamento relativo alle forme di allevamento della vite apportata all’articolo 4, comma 3 del disciplinare.

Questa variazione riguarda l’articolo 9 del disciplinare di produzione e non modifica il Documento Unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Soave Superiore

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Soave superiore», anche nelle versioni riserva e classico

I vini presentano un colore giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro; odore ampio, caratteristico floreale; sapore pieno e delicatamente amarognolo. Nei prodotti maturati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % vol (12,50 per menzione Riserva); estratto non riduttore min. 19,0 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante tabella rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

ASSENTI

b.   Rese massime

«Soave superiore»; «Soave Superiore» riserva; «Soave superiore» classico

70 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Le uve per la produzione del «Soave Superiore» sono prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara. San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Per la produzione del «Soave superiore» designabile con la menzione classico, la zona è delimitata alla lettera b) dell’art.3 del disciplinare. La delimitazione puntuale dei confini dell’area della denominazione è definita all’art. 3 del disciplinare di produzione.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chardonnay B.

Trebbiano di Soave B. - Trebbiano

Garganega B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

Soave Superiore

Le sostanze minerali contenute nei suoli basaltici della zona influenzano in modo particolare i processi fermentativi dei mosti ottenuti da uve Garganega e Trebbiano di Soave, conferendo un carattere tipico di sapidità ai vini. I sistemi di allevamento tradizionali a Pergola Veronese consentono una buona maturità e sanità delle uve, fondamentali per ottenere gradazioni zuccherine medio-alte con buoni equilibri acidi, peculiarità di questo prodotto. Il Soave Superiore è un vino importante che secondo disciplinare necessita di alcuni mesi di affinamento prima del commercio al fine di migliorarne la struttura e l’evoluzione aromatica.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Imbottigliamento in zona

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» devono aver luogo in tutto il territorio amministrativo della provincia di Verona, come previsto nel disciplinare, al fine di salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché garantire l’origine e l’efficacia dei controlli.

Impiego delle Unitià Geografiche Aggiuntive

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione e presentazione dei vini «Soave Superiore» e «Soave Superiore» Classico è consentito fare riferimento alle seguenti Unità Geografiche Aggiuntive:

1.

Brognoligo

2.

Broia

3.

Ca’ del vento

4.

Campagnola

5.

Carbonare

6.

Casarsa

7.

Castelcerino

8.

Castellaro

9.

Colombara

10.

Corte del Durlo

11.

Costalta

12.

Costalunga

13.

Coste

14.

Costeggiola

15.

Croce

16.

Duello

17.

Fittà

18.

Froscà

19.

Foscarino

20.

Menini

21.

Monte di Colognola

22.

Monte Grande

23.

Paradiso

24.

Pigno

25.

Ponsara

26.

Pressoni

27.

Roncà - Monte Calvarina

28.

Rugate

29.

Sengialta

30.

Tenda

31.

Tremenalto

32.

Volpare

33.

Zoppega

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14703


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 72/43


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 72/16)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Dealurile Moldovei»

PGI-RO-A1591-AM01

Data della comunicazione: 14 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Rettifica del nome utilizzato per una varietà di uve da vino

Il nome della varietà di uve da vino «Traminer aromat» (vitigno aromatico, semi-aromatico) è rettificato e sostituito nel disciplinare dal nome corretto «Traminer alb». Il documento unico è modificato di conseguenza.

2.   Modifica delle rese vitivinicole ottenute

Il disciplinare viene modificato per innalzare il livello delle rese vitivinicole. Si tratta di una modifica necessaria in quanto l’utilizzo di diverse tecnologie e attrezzature consente di ottenere rese superiori di oltre il 15 % per il mosto fiore, grazie all’uso di autovinificatori e di recipienti di fermentazione a temperatura controllata che permettono di aumentare significativamente le rese vitivinicole e, al contempo, di migliorare la qualità dei vini attraverso la conservazione e il rafforzamento del loro profilo aromatico.

Questa modifica è resa necessaria anche dall’uso di prodotti enologici intesi a migliorare la qualità dei vini, come lieviti selezionati ed enzimi di estrazione, che vengono impiegati per controllare meglio i processi di fermentazione/post-fermentazione e per garantire la diversificazione/la conservazione dei profili aromatici dei vini e, in particolare, degli aromi secondari.

Il documento unico è modificato di conseguenza.

3.   Aggiunta alle pratiche specifiche di ottenimento dei vini rosati

Il disciplinare è integrato da disposizioni relative all’ottenimento dei vini rosati a partire dai vitigni Pinot gris e Traminer roz - modifica dettata dalla preferenza sempre più marcata dei consumatori per i vini rosati ottenuti da queste varietà - prodotti con nuove tecnologie di vinificazione che valorizzano le peculiarità di questi vitigni nella loro variante rosata.

La modifica in questione non incide sul documento unico.

4.   Modifica di alcune disposizioni relative alle pratiche colturali della zona geografica

Vengono riformulate alcune pratiche colturali effettuate nella zona geografica, in particolare la potatura verde realizzata dai produttori per garantire un’adeguata qualità del raccolto e la limitazione delle quantità di uva per mantenere la produzione entro i limiti massimi attraverso una moderata concimazione. La modifica in questione non incide sul documento unico.

5.   Aggiunta alle disposizioni sul trattamento della produzione fuori dalla zona geografica

Il disciplinare è completato con disposizioni relative alla trasformazione delle uve raccolte, che deve essere effettuata in prossimità del luogo di raccolta, ovvero nella stessa unità territoriale amministrativa (distretto di Vaslui) oppure nell’unità territoriale amministrativa limitrofa, ossia il distretto di Vrancea, al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli.

La modifica in questione non incide sul documento unico.

6.   Riformulazione delle disposizioni in materia di etichettatura

Per motivi di chiarezza e semplificazione, vengono modificate alcune disposizioni del disciplinare relative al sistema di etichettatura per consentire che l’etichettatura sia effettuata con qualsiasi mezzo e utilizzando qualsiasi materiale ammesso dalla legislazione, a condizione che le informazioni obbligatorie per la categoria dei vini a indicazione geografica siano riportate nello stesso campo visivo.

7.   Riformulazione delle condizioni di classificazione della produzione ottenuta

Nella misura in cui determinate caratteristiche qualitative non sono più garantite per i prodotti ottenuti che beneficiano dell’indicazione geografica, le condizioni di classificazione della produzione ottenuta sono riformulate e il disciplinare è modificato di conseguenza, su richiesta dei produttori.

La modifica in questione non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Dealurile Moldovei

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP – Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche e organolettiche – vini bianchi/rosati

Vini bianchi di colore giallo – verde/giallo dorato con riflessi tendenti al verde, da giovani, e con riflessi ambrati, dopo anni di invecchiamento. Sono vini untuosi, freschi e fruttati.

Aroma specifico di peperone appena tagliato, spiccata sensazione di freschezza e di sensori fruttati, aroma caratteristico di fiori di acacia, morbidezza, retrogusto persistente, sentori di fiori di vite, sapore di crosta di pane e di burro fresco, di marmellata di rosa e di fragole di bosco, di uva matura, sentori di mela verde, di basilico, aroma di pesche mature e succose, talvolta con delicate note di mandorla amara.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

20,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,50

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

Caratteristiche analitiche e organolettiche – vini rossi

Vigorosi e di consistenza vellutata, i vini rossi presentano un colore dal rosso intenso al rosso rubino, sentori di frutti rossi maturi e mirtilli e, invecchiando, un aroma di uvetta nera e un bouquet con accenni di violetta o tabacco, oltre a sentori di lampone e di fragola e leggere note pepate con sottili accenni di vaniglia man mano che invecchiano.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

20,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,50

Acidità totale minima

4,0 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratiche enologiche specifiche

Caratteristiche e pratiche di impianto

Pratica colturale

Densità di impianto: almeno 2 500 ceppi/ha (minimo 75 % di viti rispetto alla superficie d’impianto).

Irrigazione: autorizzata solo negli anni di siccità, applicando standard ragionevoli (400-600 m3/ha), previa notifica all’ONVPV (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, Ufficio nazionale della vite e dei prodotti vitivinicoli), quando il contenuto di acqua nel suolo a una profondità di 100 cm scende al 50 % dell’intervallo di umidità attiva.

Vendemmia verde, riducendo il numero dei grappoli nel periodo dell’invaiatura (inizio della maturazione), quando la produzione potenziale eccede i limiti massimi ammessi dal disciplinare.

b.   Rese massime

 

per la produzione di vini bianchi:

 

22 000 kg di uve per ettaro

 

per la produzione di vini rosati/rossi:

 

20 000 kg di uve per ettaro

 

per la produzione di vini aromatici/semi-aromatici:

 

18 000 kg di uve per ettaro

 

per la produzione di vini bianchi:

 

169,40 ettolitri per ettaro

 

per la produzione di vini rosati/rossi:

 

154,00 ettolitri per ettaro

 

per la produzione di vini aromatici/semi-aromatici:

 

140,00 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

1.1.   Distretto di Galați

comune di Balăbănești: villaggi di Balăbănești, Lungești, Bursucani, Cruceanu, Rădești, Zimbru

comune di Balășești: villaggi di Bălășesti, Ciureşti, Ciureştii Noi, Pupezeni

comune di Cerţeşti: villaggi di Cerţeşti, Cârlomăneşti, Cotoroaia

città di Târgu Bujor: villaggi di Moscu, Umbrăreşti

comune di Băneasa: villaggi di Băneasa, Roşcani

comune di Fârţăneşti: villaggi di Fârţăneşti, Viile

comune di Jorăşti: villaggi di Jorăşti, Lunca, Zărneşti

comune di Vârlezi: villaggi di Vârlezi, Crăieşti

comune di Drăguşeni: villaggi di Drăguşeni, Adam, Căuieşti, Fundeanu, Nicopole, Ştieţeşti, Ghingheşti

comune di Smulţi: villaggio di Smulţi

comune di Corni: villaggi di Corni, Urleşti, Măcişeni

comune di Folteşti: villaggi di Folteşti, Stoicani

comune di Măstăcani: villaggi di Măstăcani, Chiraftei

comune di Oancea: villaggi di Oancea, Slobozia Oancea

comune di Suceveni: villaggi di Suceveni, Rogojeni

comune di Vlădeşti: villaggi di Vlădeşti, Brăneşti

comune di Cavadineşti: villaggi di Cavadineşti, Comăneşti, Găneşti, Vădeni

città di Bereşti

comune di Bereşti-Meria: villaggi di Slivna, Aldeşti, Prodăneşti, Pleşa, Puricani, Onciu, Săseni, Bereşti-Meria, Balinteşti

comune di Nicoreşti: villaggi di Nicoreşti, Braniştea, Coasta Lupei, Dobrineşti, Fântâni, Grozăveşti, Ionăşeşti, Mălureni, Piscu Corbului, Sârbi, Poiana, Vişina

comune di Cosmeşti: villaggi di Cosmeşti, Cosmeşti-Vale, Furcenii Vechi, Furcenii Noi, Satu Nou

comune di Buciumeni: villaggi di Buciumeni, Tecucelu Sec, Vizureşti, Hănţeşti

comune di Ţepu: villaggi di Ţepu, Ţepu de Sus

comune di Barcea: villaggi di Barcea, Podoleni

comune di Iveşti: villaggi di Iveşti, Buceşti

comune di Lieşti: villaggio di Lieşti

comune di Umbrăreşti: villaggi di Umbrăreşti, Torceşti

comune di Drăgăneşti: villaggi di Drăgăneşti, Malu Alb

comune di Movileni: villaggio di Movileni

comune di Corod: villaggi di Corod, Blânzi, Brătuleşti, Cărăpceşti

comune di Matca: villaggio di Matca

comune di Griviţa: villaggi di Griviţa, Călmăţui

comune di Costache Negri: villaggio di Costache Negri

comune di Fundeni: villaggi di Fundeni, Fundenii Noi, Lungoci, Hanu Conachi

comune di Nămoloasa: villaggi di Nămoloasa-Sat, Nămoloasa, Crângeni

comune di Băleni: villaggio di Băleni

comune di Cuca: villaggio di Cuca

comune di Cudalbi: villaggio di Cudalbi

comune di Rediu: villaggio di Rediu

comune di Valea Mărului: villaggi di Valea Mărului, Mândreşti

comune di Frumuşiţa: villaggi di Frumuşiţa, Ijdileni, Tămăoani

comune di Scânteieşti: villaggi di Scânteieşti, Fântânele

comune di Vânători: villaggi di Vânători, Odaia Manolache, Costi

comune di Tuluceşti: villaggi di Tuluceşti, Şiviţa, Tăiarea

comune di Pechea: villaggi di Pechea, Lupele

comune di Slobozia Conachi: villaggi di Slobozia Conachi, Izvoarele, Cuza Vodă

comune di Tudor Vladimirescu: villaggio di Tudor Vladimirescu

comune di Braniştea: villaggi di Braniştea, Vasile Alecsandri, Traian, Lozova

comune di Independenţa: villaggio di Independenţa

comune di Schela: villaggi di Schela, Negrea

comune di Smârdan: villaggi di Smârdan, Cişmele, Mihail Kogălniceanu

comune di Şendreni: villaggi di Movileni, Şendreni, Şerbeştii Vechi

comune di Piscu: villaggi di Piscu, Vameş

1.2.   Distretto di Vaslui

municipalità di Huşi

comune di Duda-Epureni: villaggi di Epureni, Duda, Bobeşti, Valea Grecului

comune di Pădureni: villaggi di Pădureni, Văleni, Leoşti, Ivăneşti, Rusca

comune di Tătărăni: villaggi di Tătărăni, Crăsnăşeni, Bălţaţi, Manţu, Stroieşti

comune di Stănileşti: villaggi di Stănileşti, Pogăneşti

comune di Buneşti-Avereşti: villaggi di Buneşti, Avereşti, Armăşeni, Tăbălăeşti, Plopi

comune di Arsura: villaggi di Arsura, Fundătura, Pîhneşti

comune di Drânceni: villaggi di Drânceni, Ghermăneşti, Râşeşti

comune di Boţeşti: villaggi di Boţeşti, Gugeşti

comune di Banca: villaggi di Banca, Stoişeşti, Sârbi, Ţifu

comune di Fălciu: villaggi di Fălciu, Bozia, Copăceana, Rânzeşti

comune di Blăgeşti: villaggi di Blăgeşti, Igeşti, Sipeni

comune di Lunca Banului: villaggi di Lunca Banului, Condrea, Oţetoaia, Lunca Veche, Răducani

comune di Albeşti: villaggi di Albeşti, Crasna, Corni-Albeşti

comune di Creţeşti: villaggi di Creţeşti, Satu Nou, Budeşti

comune di Dimitrie Cantemir: villaggi di Hurdugi, Urlaţi, Guşiţei, Grumezoaia, Plotoneşti

comune di Olteneşti: villaggi di Târzii, Olteneşti, Zgura, Curteni

comune di Roşieşti: villaggi di Roşieşti, Valea lui Darie, Gara Roşieşti

comune di Tutova: villaggi di Tutova, Borodeşti, Sălceni, Pochidia

comune di Iveşti: villaggi di Iveşti, Pogoneşti, Polocin

comune di Coroieşti: villaggi di Coroieşti, Coroieştii de Sus, Movileni

comune di Pogana: villaggi di Pogana, Bogeşti

comune di Perieni: villaggi di Perieni, Ciocani, Crâng

comune di Iana: villaggi di Iana, Hălăreşti, Recea, Siliştea

comune di Bogdăneşti: villaggi di Bogdăneşti, Unţeşti

comune di Banca: villaggi di Banca, Ghermăneşti, Stoişeşti

comune di Băcani: villaggi di Băcani, Suseni, Vulpăşeni

comune di Puieşti: villaggi di Puieşti, Cetăţuia, Lăleşti

comune di Bogdăniţa: villaggio di Bogdăniţa

comune di Alexandru Vlahuţă: villaggi di Alexandru Vlahuţă, Ghicani, Mânzaţi, Ibăneşti

comune di Dănesti: villaggi di Dăneşti, Emil Racoviţă

comune di Soleşti: villaggi di Şerboteşti, Bouşori, Valea Silistei

comune di Văleni: villaggi di Văleni, Fereşti

comune di Zăpodeni: villaggio di Zăpodeni

comune di Ştefan cel Mare: villaggi di Ştefan cel Mare, Călugăreni

comune di Ivăneşti: villaggi di Ivăneşti, Coşeşti, Valea Oanei

comune di Laza: villaggio di Sauca

comune di Lipovăţ: villaggi di Lipovăţ, Corbu

comune di Tanacu: villaggi di Tanacu, Satu Nou, Muntenii de Sus

comune di Rebricea: villaggio di Rebricea

comune di Pungeşti: villaggio di Toporăşti

comune di Muntenii de Jos: villaggi di Muntenii de Jos, Mânjeşti

comune di Micleşti: villaggi di Micleşti, Popeşti

comune di Dumeşti: villaggio di Dumeşti

comune di Deleşti: villaggi di Deleşti, Cozmeşti, Hârsova

comune di Costesti: villaggio di Costesti

comune di Codăesti: villaggi di Codăesti, Pribesti

comune di Bălteni: villaggio di Bălteni-Deal

municipalità di Vaslui: villaggi di Moara Grecilor, Viişoara, Bahnari

comune di Zorleni: villaggi di Zorleni, Simila, Popeni

comune di Găgeşti: villaggi di Găgeşti, Peicani, Giurcani

comune di Vinderei: villaggi di Vinderei, Docani, Obârşeni, Valea Lungă

comune di Viişoara: villaggi di Viişoara, Văleni, Urdeşti, Dodeşti, Viltoteşti

comune di Vetrişoaia: villaggi di Vetrişoaia, Bumbăta

comune di Şuletea: villaggi di Şuletea, Răşcani, Fedeşti

comune di Murgeni: villaggi di Murgeni, Cârja, Schineni

comune di Măluşteni: villaggi di Măluşteni, Mânzăteşti, Ţuţcani, Lupeşti, Ghireasca

comune di Griviţa: villaggi di Griviţa, Trestiana, Odaia Bursucani

comune di Epureni: villaggi di Epureni, Horga

comune di Berezeni: villaggi di Berezeni, Rânceni, Muşata

comune di Hoceni: villaggi di Hoceni, Deleni, Oţeleni, Şişcani

comune di Vutcani: villaggi di Vutcani, Mălăieşti

1.3.   Distretto di Neamț

comune di Bozieni: villaggi di Bozieni, Cuci

1.4.   Distretto di Bacău

comune di Săcuieni: villaggio di Săcuieni

comune di Prăjeşti: villaggio di Prăjeşti

comune di Traian: villaggi di Traian, Bogdăneşti, Hertioana

comune di Tamaşi: villaggi di Chetriş, Gioseni

comune di Horgeşti: villaggi diHorgeşti, Sohodor

comune di Parincea: villaggi di Parincea, Poieni

comune di Corbasca: villaggi di Corbasca, Scărişoara, Rogoaza

comune di Tatărăsti: villaggi di Tătărăşti, Gherdana, Drăgeşti

comune di Huruieşti: villaggi di Huruieşti, Ocheni, Căpoteşti, Fundoaia

comune di Vultureni: villaggi di Vultureni, Lichitişeni, Dădeşti, Godineştii de Jos

comune di Dealu Morii: villaggi di Dealu Morii, Blaga, Căuia, Neguleşti, Calapodeşti

comune di Găiceana: villaggi di Găiceana, Arini, Popeşti

comune di Răchitoasa: villaggi di Răchitoasa, Buda, Burdusaci, Putini

comune di Motoşeni: villaggi di Motoşeni, Cociu, Fântânele, Bâcleşti, Chetreni, Poiana

comune di Glăvăneşti: villaggi di Glăvăneşti, Frumuşelu

comune di Podu Turcului: villaggi di Podu Turcului, Sârbi, Lehancea, Căbeşti, Plopu, Bălăneşti

comune di Faraoani: villaggio di Faraoani

comune di Cleja: villaggio di Cleja

comune di Parava: villaggi di Parava, Drăguşani

comune di Orbeni: villaggi di Orbeni, Scurta

comune di Valea Seacă: villaggi di Valea Seacă, Cucova

comune di Sascut: villaggi di Sascut, Pănceşti, Conteşti, Sascut-Sat, Schineni

comune di Răcăciuni: villaggio di Răcăciuni

1.5.   Distretto di Botoșani

comune di Frumuşica: villaggi di Frumuşica, Rădeni, Boscoteni, Viădeni-Deal

comune di Prăjeni: villaggio di Miletin

comune di Flămânzi: villaggi di Flămânzi, Nicolae Bălcescu

comune di Hlipiceni: villaggio di Hlipiceni

1.6.   Distretto di Iași

comune di Cotnari: villaggi di Cotnari, Iosupeni, Hodora, Lupăria, Cârjoaia, Bahluiu

comune di Cepleniţa: villaggi di Cepleniţa, Buhalniţa, Zlodica

comune di Scobinţi: villaggi di Scobinţi, Bădeni, Zagavia, Feteşti

comune di Belceşti: villaggi di Belceşti, Liteni, Ulmi, Tansa, Munteni, Satu Nou

città di Hârlău

comune di Deleni: villaggi di Deleni, Maxut, Feredeni, Slobozia, Poiana

comune di Cucuteni: villaggi di Cucuteni, Băiceni, Săcăreşti

comune di Todireşti: villaggi di Todireşti, Băiceni

comune di Ruginoasa: villaggi di Ruginoasa, Vascani

città di Târgu Frumos

comune di Ion Neculce: villaggi di Ion Neculce, Buznea, Dădești, Gănești, Prigoreni e Războieni

comune di Balş: villaggi di Balş, Boureni, Coasta Măgurii

comune di Costeşti: villaggi di Costeşti, Giurgeşti

comune di Brăeşti: villaggi di Brăeşti, Albeşti, Cristeşti, Rediu

comune di Lungani: villaggi di Lungani, Goeşti, Crucea, Zmeu

comune di Bălţaţi: villaggi di Bălţaţi, Sârca, Valea Oilor

comune di Strunga: villaggi di Strunga, Criveşti

comune di Roşcani: villaggi di Roşcani, Rădeni

comune di Trifeşti: villaggio di Trifeşti

comune di Andrieşeni: villaggi di Andrieşeni, Glăvăneşti, Fântânele, Spineni

comune di Bivolari: villaggi di Bivolari, Soloneţ, Traian, Buruieneşti, Tabăra

comune di Ţigănaşi: villaggi di Ţigănaşi, Cârniceni, Stejarii, Mihail Kogălniceanu

comune di Probota: villaggi di Probota, Perieni

comune di Vlădeni: villaggi di Vlădeni, Alexandru cel Bun, Iacobeni

comune di Şipote: villaggi di Şipote, Chişcăreni, Mitoc, Hălceni, Iazu Nou, Iazu Vechi

comune di Plugari: villaggi di Plugari, Oneşti, Borosoaia

comune di Schitu Duca: villaggi di Schitu Duca, Pocreaca, Slobozia, Satu Nou, Poiana, Dumitreştii Galăţii

comune di Prisăcani: villaggi di Prisăcani, Moreni, Măcăreşti

comune di Costuleni: villaggi di Costuleni, Covasna, Hiliţa, Cozia

comune di Comarna: villaggi di Comarna, Osoi, Curagău, Stânca

comune di Valea Lupului: villaggi di Valea Lupului

comune di Horleşti: villaggi di Horleşti, Bogdăneşti

comune di Miroslava: villaggi di Uricani, Miroslava, Voroveşti, Balciu, Brătuleni, Corneşti

comune di Ciurea: villaggi di Ciurea, Hlincea

comune di Bârnova: villaggi di Bârnova, Pietrăria, Cercu, Vişan, Păun

comune di Tomeşti: villaggi di Tomeşti, Goruni, Chicerea, Vlădiceni

municipalità di Iaşi, quartieri di Bucium e Copou

comune di Movileni: villaggi di Movileni, Potângeni, Iepureni

comune di Rediu: villaggi di Rediu, Breazu, Tăuteşti, Horleşti

comune di Aroneanu: villaggi diAroneanu, Şorogari, Rediu Aldei, Dorobanţ

comune di Răducaneni: villaggi di Isaiia, Bohotin, Răducăneni, Roşu

comune di Moşna: villaggio di Moşna

comune di Cozmeşti: villaggi di Cozmeşti, Podolenii de Sus, Podolenii de Jos

comune di Gorban: villaggi di Gorban, Gura Bohotin, Podu Hagiului

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Traminer aromat alb B

Unirea B

Plăvaie B - Bălană, Plăvană, Poamă bălaie

Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero

Bătută neagră N - Negru bătut, Zghihară neagră

Donaris B

Frâncuşă B - Vinoasă, Mildweisser, Mustoasă de Moldova, Poamă creaţă

Furmint B - Furmin, Şom szalai, Szegszolo

Golia B

Grasă de Cotnari B - Dicktraube, Grasă, Köver szölö

Negru Aromat N

Ozana B

Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Zghihară de Huși B - Zghihară, Zghihară galbenă, Zghihară verde bătută

Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc

Arcaş N

Aromat de Iași B

Băbească gri G

Balada N

Burgund Mare N - Grosser burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovâi, Muscat violet cyperus, Tămâioasă violetă

Cadarcă N - Schwarzer Kadarka, Rubinroter Kadarka, Lugojană, Gâmză, Fekete budai

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Codană N

Crâmpoşie B

Crâmpoşie selecţionată B

Tămâioasă românească B - Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka

Portugais Bleu N - Blauer Portugieser, Oporto, Portugieser

Raluca B

Riesling du Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling

Rkatiteli B - Dedali Rkatiteli, Korolioc Rkatiteli

Şarba B

Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer

Tămâioasă românească B - Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petits grains

Sauvignon B - Sauvignon verde

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Madchentraube, Leanyka, Leanka

Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Merlot N - Bigney rouge

Fetească neagră N - Schwarze Madchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Fetească regală B - Konigliche Madchentraube, Konigsast, Ktralyleanka, Dănăşană, Galbenă de Ardeal

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

8.   Descrizione del legame/dei legami

Informazioni sulla zona geografica

Si tratta della più grande regione vinicola della Romania, con numerosi vigneti situati nello spazio formato per lo più da colline dolci e compreso tra i Subcarpazi moldavi, la curvatura dei Carpazi, la valle del Prut e la valle del Siret inferiore. La zona delimitata copre 9 zone vitivinicole: Cotnari, Iaşi, Huşi, Colinele Tutovei, Dealu Bujorului, Nicoreşti, Iveşti, Covurlui e Zeletin. Queste zone vitivinicole comprendono anche 8 centri vitivinicoli indipendenti: Hlipiceni, Plugari e Probota a nord della regione, Vaslui al centro, Griviţa e Nămoloasa a sud, Bozieni e Răcăciuni a ovest.

La zona delimitata comprende i vigneti che vanno da Hlipiceni (distretto di Botoşani) a Smârdan (distretto di Galați). Le condizioni ecoclimatiche variano in modo significativo tra nord e sud della zona, con effetti sia sulla quantità che sulla qualità della produzione vinicola.

Il contesto ecoclimatico, segnato dai forti influssi dell’Europa orientale, offre risorse eliotermiche relativamente elevate, ma scarse risorse idriche.

Queste maggiori risorse eliotermiche vanno di pari passo con medie più elevate, registrate nel corso di diversi anni, come le temperature durante la fioritura (tra 18,5 e 19,5 °C), la temperatura media di luglio (21,4 °C) e la media delle temperature massime di agosto (26,7 °C), ecc.

Il numero di giorni senza gelate è mediamente di 214, quello dell’intervallo in cui le temperature medie diurne sono attive è di 183, mentre il periodo di vegetazione è di 171 giorni.

D’inverno si registra una media di temperature minime estreme di -29,1 °C, che a Răcăciuni arriva fino a -32,5 °C.

La zona è situata su un altopiano, caratterizzata da una superficie appiattita su rocce sedimentarie del Mio-Pliocene a struttura monoclinale orientata a sud/sud-est. L’appiattimento delle cime superiori da nord a sud dovuto all’erosione è iniziato nel post-Sarmatiano ed è proseguito fino al post-Villafranchiano. Contemporaneamente, sempre da nord a sud, si registrano una frammentazione verticale e una significativa erosione differenziale, che hanno dato origine a un esteso rilievo tipo cuesta (su arenaria e calcare sarmatici), oltre a una separazione in quattro sottotipi di altopiano, corrispondenti alle tre sotto-regioni: l’altopiano di Suceava (Podișul Sucevei), la pianura moldava (Câmpia Moldovei) e l’altopiano di Bârlad (Podișul Bârladului), quest’ultimo comprendente due sottotipi.

Nell’opera «Descriptio Moldaviae» sul vino e la viticoltura, il grande storiografo ed erudito romeno Dimitrie Cantemir scrive: «su una lunga striscia di terra tra Cotnari e il Danubio crescono viti benedette che surclassano tutte le altre ricchezze della terra; sono talmente fertili che un solo pogon (24 stânjeni quadrati) produce spesso dalle quattrocento alle cinquecento misure di vino (una misura equivale a 40 litri)...», e ancora: «Il vino più nobile è quello di Cotnari [...]. Oso affermare che è migliore e più nobile dei vini europei [...]».

I vitigni locali risalgono al periodo pre-filossera e ogni vigneto rappresenta una scelta di vitigni a parte, con l’utilizzo di tecniche di coltivazione semplici.

Le testimonianze archeologiche indicano che le popolazioni geto-daciche possedevano vasti vigneti soprattutto nella zona dei Subcarpazi, ricca di valli.

I riferimenti alla viticoltura nei documenti storici sono sempre più numerosi a partire dal XIV secolo. A tale proposito si legge, ad esempio, che il principe Alessandro il Buono istituì i titoli di paharnic (coppiere) e di pârcălab (governatore) dei vigneti di Cotnari.

Nella sua opera «Descrierea Transilvaniei, Moldovei şi a Ţării Româneşti» (Descrizione della Transilvania, della Moldavia e della Valacchia), lo storiografo ungherese Anton Verancsiscs (1504-1573) racconta: «si scorgono ovunque colline coperte di viti e i vini - che si amino forti o leggeri, aspri o dolci, bianchi o rossi - sono così buoni e così nobili d’origine da far dimenticare il vino Falerno (in Campania) e, facendo un confronto, sono migliori i primi».

Nel 1646, nelle sue annotazioni al «Codex Bandinus», il missionario cattolico Marco Bandini scriveva: «Tutta la parte meridionale della Moldavia produce così tanto vino che una vadră (10 l) viene venduta a quattro bani al momento della vendemmia e a sei o sette d’inverno».

Informazioni sul prodotto

I vini prodotti nella zona geografica in questione formano un’ampia gamma di vini da secchi a dolci o liquorosi, bianchi, rosati o rossi e formano un’entità con un’identità piuttosto forte nel paesaggio enologico rumeno.

Sono in generale vini leggeri, con un’estrazione misurata e una moderata gradazione alcolica, leggermente acidi nella parte settentrionale della zona e con un «picco» di acidità in quella centrale, in cui l’acidità naturale (acido tartarico) può arrivare, a seconda dell’annata, a 11 – 12 g/l, tanto da farne un settore privilegiato per la produzione di vini spumanti di qualità. I vini rossi della parte settentrionale della zona geografica presentano un colore scarico, mentre quello dei vini della parte meridionale è forte.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Condizioni di commercializzazione

 

Quadro normativo:

 

legislazione nazionale

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

In etichetta, il nome dell’indicazione geografica può essere accompagnato dalle menzioni «Dealurile Hârlăului», «Dealurile Iaşilor», «Dealurile Hușilor», «Dealurile Tutovei», «Dealurile Covurluiului» o «Terasele Siretului», a condizione che almeno l’85 % dell’uva provenga dalla zona indicata.

Disposizioni relative alla trasformazione fuori dalla zona delimitata

 

Quadro normativo:

 

legislazione UE

 

Tipo di condizione ulteriore:

 

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le uve da vino da cui si ottengono i vini a indicazione geografica possono essere trasformate nella stessa unità territoriale amministrativa in cui sono state raccolte o nell’unità territoriale amministrativa (distretto) limitrofa, anche se quest’ultima si trova nella zona delimitata di un’indicazione geografica vicina. È quindi consentito che le uve raccolte da un viticoltore nell’unità territoriale del distretto di Vaslui siano trasformate nel territorio dell’unità territoriale amministrativa del distretto di Vrancea, a condizione di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Link al disciplinare del prodotto

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_ig_dl_moldovei_modif_cf_cererii_1427_14.06.2019_no_track_changes.pdf


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.