ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 68/01 |
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Tribunale |
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2020/C 68/02 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 68/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunale
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/2 |
Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni
(2020/C 68/02)
Il 3 febbraio 2020, il Tribunale, composto di 51 giudici, ha deciso, a seguito della cessazione dalle funzioni del giudice Forrester, su proposta del presidente, presentata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni, del 30 settembre 2019 (1), e la decisione relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni, del 4 ottobre 2019 (2), per il periodo compreso tra il 3 febbraio 2020 e il 31 agosto 2022, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:
Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Półtorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kanninen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Półtorak, giudici;
Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio D: sig.ra Półtorak e sig.ra Porchia, giudici;
Collegio E: sig.ra Półtorak e sig.ra Stancu, giudici;
Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.
Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione, sig.ra Labucka, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.
Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig.ra Labucka e sig. Schalin, giudici;
Collegio B: sig.ra Labucka e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;
Collegio C: sig.ra Labucka e sig. Nõmm, giudici;
Collegio D: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;
Collegio E: sig. Schalin e sig. Nõmm, giudici;
Collegio F: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.
Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Collins, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Csehi, sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.
Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Collins, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Kreuschitz e sig. Csehi, giudici;
Collegio B: sig. Kreuschitz e sig. De Baere, giudici;
Collegio C: sig. Kreuschitz e sig.ra Steinfatt, giudici;
Collegio D: sig. Csehi e sig. De Baere, giudici;
Collegio E: sig. Csehi e sig.ra Steinfatt, giudici;
Collegio F: sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.
Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Gervasoni, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;
Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;
Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;
Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.
Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione, sig. Öberg, sig.ra Spineanu-Matei, sig. Mastroianni e sig. Norkus, giudici.
Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Spielmann, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Öberg e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;
Collegio B: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;
Collegio C: sig.ra Spineanu-Matei e sig. Mastroianni, giudici.
Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;
Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;
Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;
Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;
Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.
Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;
Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;
Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;
Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;
Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.
Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Svenningsen, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;
Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;
Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;
Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.
Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva, sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.
Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione;
Collegio A: sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici;
Collegio B: sig. Gratsias e sig. Berke, giudici;
Collegio C: sig. Gratsias e sig.ra Perišin, giudici;
Collegio D: sig.ra Kancheva e sig. Berke, giudici;
Collegio E: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;
Collegio F: sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.
Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Passer, sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici.
Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:
Sig. Kornezov, presidente di sezione;
Collegio A: sig. Buttigieg e sig. Passer, giudici;
Collegio B: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;
Collegio C: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;
Collegio D: sig. Passer e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;
Collegio E: sig. Passer e sig. Hesse, giudici;
Collegio F: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici.
La Quinta Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l’aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Sesta Sezione. Il quinto giudice è designato seguendo l’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura per il periodo fino al 31 agosto 2022.
Il Tribunale conferma la sua decisione del 4 ottobre 2019, secondo la quale la Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell’articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell’articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.
Esso conferma parimenti quanto segue:
— |
il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione; |
— |
in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l’ordine seguente:
|
Quando il vicepresidente, a tale titolo, entra a far parte di un collegio di cinque giudici, quest’ultimo si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all’ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – GRDF SA/Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l'énergie, Procureur général près la cour d'appel de Paris
(Causa C-236/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Norme comuni per il mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Articolo 41, paragrafo 11 - Risoluzione delle controversie relative agli obblighi imposti al gestore del sistema - Effetti nel tempo delle decisioni dell’organo per la risoluzione delle controversie - Certezza del diritto - Legittimo affidamento)
(2020/C 68/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: GRDF SA
Convenuti: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l'énergie, Procureur général près la cour d'appel de Paris
Dispositivo
La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta a che gli effetti di una decisione di un’autorità di regolamentazione, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, di cui all’articolo 41, paragrafo 11, di tale direttiva, si estendano alla situazione delle parti della controversia di cui essa è investita che esisteva fra le medesime prima dell’insorgere di suddetta controversia, in particolare, nel caso di un contratto di trasporto di gas naturale, imponendo a una parte di suddetta controversia di rendere il contratto in parola conforme al diritto dell’Unione per l’intero periodo contrattuale.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Austria) – Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18)/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreichet et KL/UNIQA Österreich Versicherungen AG, LK/DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, MJ/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, NI/Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)
(Cause riunite da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Assicurazione diretta sulla vita - Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE - Diritto di rinuncia - Informazione errata circa le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia - Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia - Effetti sugli obblighi dell’impresa di assicurazione - Termine - Estinzione del diritto di rinuncia - Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto - Rimborso del valore di riscatto del contratto - Restituzione dei premi versati - Diritto agli interessi compensativi - Prescrizione)
(2020/C 68/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Salzburg, Bezirksgericht für Handelssachen Wien
Parti
Ricorrenti: Barbara Rust-Hackner (C-355/18), Christian Gmoser (C-356/18), Bettina Plackner (C-357/18), KL, LK, MJ, NI (C- C-479/18)
Convenuta: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich C-355/18 – C-357/18, UNIQA Österreich Versicherungen AG, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C-479/18)
Dispositivo
1) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita); l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia ad un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dal momento in cui il contraente dell’assicurazione è informato del fatto che il contratto è concluso, anche qualora l’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione a tale contraente
|
2) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione al contraente, riguardante il diritto di rinuncia di quest’ultimo, o in presenza di un’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione che sia errata al punto di privare il contraente della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta, il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia non decorre, anche se il contraente dell’assicurazione è venuto a conoscenza dell’esistenza del diritto di rinuncia con altri mezzi. |
3) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti da quest’ultimo, tra cui, in particolare, il versamento, da parte dell’impresa di assicurazione, del valore di riscatto, il contraente dell’assicurazione può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, purché il diritto applicabile al contratto non disciplini gli effetti giuridici dell’assenza di informazione sul diritto di rinuncia o della trasmissione di un’informazione errata. |
4) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto. |
5) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l’esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, purché la fissazione di un siffatto termine non rimetta in discussione l’effettività del diritto di rinuncia di tale contraente, circostanza che spetta al giudice del rinvio nella causa C-479/18 verificare. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Causa C-385/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Nozione - Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà - Misure di aiuto - Stanziamento di un aiuto finanziario - Obiettivo - Continuità operativa dell’impresa pubblica ferroviaria - Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica - Trasferimento al capitale di un’altra impresa pubblica - Criterio dell’investitore privato - Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi)
(2020/C 68/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Arriva Italia Srl, Ferrotramviairia SpA, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (CO.TRA.P)
Resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Controinteressate: Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Gestione Commissariale per Le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl a socio unico, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Dispositivo
1) |
L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad effettuare, tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE. |
2) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui misure, quali lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie o il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima, siano qualificate come «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, spetta al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione europea, in violazione del disposto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e devono pertanto essere considerati illegittimi. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 – Patrick Grégor Puppinck e a./Repubblica di Polonia, Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, European Citizens’ Initiative One of Us
(Causa C-418/18 P) (1)
(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini «Uno di noi» - Comunicazione della Commissione europea che espone le conclusioni di tale istituzione e i motivi per non realizzare le azioni richieste nell’iniziativa dei cittadini)
(2020/C 68/06)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Patrick Grégor Puppinck, Filippo Vari, Josephine Quintavalle, Edith Frivaldszky, Jakub Baltroszewicz, Alicia Latorre Canizares, Manfred Liebner (rappresentanti: R. Kiska, Solicitor, P. Diamond, Barrister)
Altre parti nel procedimento: European Citizens’ Initiative One of Us, Commissione europea (rappresentante: H. Krämer, agente), Repubblica di Polonia, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
I sigg.ri Patrick Grégor Puppinck, Filippo Vari, Jakub Baltroszewicz e Manfred Liebner, nonché le sigg.re Josephine Quintavalle, Edith Frivaldszky e Alicia Latorre Canizares, sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Spagna) – Bondora AS/Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)
(Cause riunite C-453/18 e C-494/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Fornitura di documenti complementari a fondamento del credito - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Controllo da parte del giudice adito nel quadro di una domanda d’ingiunzione di pagamento europea)
(2020/C 68/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona
Parti
Ricorrente: Bondora AS
Convenuti: Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell’articolo 38 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 – HK/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-460/18 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 1 quinquies - Articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII - Pensione di reversibilità - Presupposti per la concessione - Nozione di «coniuge superstite» di un funzionario dell’Unione - Matrimonio e unione non matrimoniale - Convivenza more uxorio - Principio di non discriminazione - Situazione comparabile - Insussistenza - Requisito della durata del matrimonio - Lotta contro le frodi - Giustificazione)
(2020/C 68/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HK (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e B. Mongin, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, HK/Commissione (T-574/16, non pubblicata, EU:T:2018:252), è annullata. |
2) |
Il ricorso proposto da HK diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui quest’ultima gli ha negato il beneficio della pensione di reversibilità, e il risarcimento degli asseriti danni materiali e morali subiti, è respinto. |
3) |
HK, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – AV, BU/Comune di Bernareggio
(Causa C-465/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Cessione di una farmacia nell’ambito di una procedura di gara - Normativa nazionale - Diritto di prelazione in favore dei dipendenti della farmacia ceduta)
(2020/C 68/09)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: AV, BU
Resistente: Comune di Bernareggio
Controinteressata: CT
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest’ultima mediante gara.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/13 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi) – Darie BV/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-592/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) - Nozione di «biocida» - Nozione di «principio attivo» - Prodotto batterico contenente la specie Bacillus ferment - Modalità di azione diverse da una mera azione fisica o meccanica - Modalità di azione indiretta - Termine entro il quale agisce il prodotto)
(2020/C 68/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: Darie BV
Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Dispositivo
1) |
La nozione di «biocida», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, deve essere interpretata nel senso che comprende prodotti contenenti una o più specie batteriche, enzimi o altri componenti che, a causa delle loro specifiche modalità di azione, agiscono, in linea di principio, non direttamente sugli organismi nocivi bersaglio, bensì sulla comparsa o sulla persistenza di un terreno fertile favorevole a tali organismi, sempreché tali prodotti attuino un’azione diversa da una mera azione fisica o meccanica, che faccia parte integrante di una catena di causalità il cui obiettivo è inibire la formazione di detti organismi. |
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un prodotto debba essere applicato sulla superficie da trattare solo dopo la rimozione degli organismi nocivi bersaglio stabiliti su tale superficie non incide sulla qualificazione di tale primo prodotto come «biocida» ai sensi della disposizione in parola. |
3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale un prodotto agisce non incide sulla qualificazione di tale prodotto come «biocida» a norma della suddetta disposizione. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/14 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito) – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-677/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 6212 e 9021 - Reggiseni post mastectomia - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 - Validità - Nozione di «accessori» - Leale cooperazione)
(2020/C 68/11)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Amoena Ltd
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Dispositivo
Dall’esame delle questioni poste non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/14 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș - Romania) – Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș
(Causa C-707/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Operazioni imponibili - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Acquisto di beni immobili non iscritti nel registro immobiliare nazionale - Spese connesse alla prima iscrizione in tale registro sostenute dall’acquirente - Ricorso a società terze specializzate - Partecipazione ad una prestazione di servizi o a spese per investimenti effettuate per le esigenze di un’impresa)
(2020/C 68/12)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Timiș
Parti
Ricorrente: Amărăști Land Investment SRL
Convenute: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș
Dispositivo
1) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta a che le parti di un’operazione diretta a trasferire la proprietà di immobili concordino una clausola secondo la quale il futuro acquirente sopporterà in tutto o in parte le spese attinenti alle formalità amministrative connesse a tale operazione, in particolare quelle relative alla prima iscrizione di tali immobili nel registro immobiliare nazionale. Tuttavia, la sola presenza di una clausola siffatta in una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non è determinante per stabilire se il futuro acquirente disponga di un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al pagamento delle spese derivanti dalla prima iscrizione degli immobili in parola nel registro immobiliare nazionale. |
2) |
La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, nell’ambito di una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non iscritti nel registro immobiliare nazionale, si ritiene che il futuro acquirente soggetto passivo il quale, conformemente agli impegni contrattuali che si è assunto nei confronti del futuro venditore, compie le azioni necessarie alla prima iscrizione degli immobili in parola in tale registro avvalendosi di servizi forniti da terzi soggetti passivi, abbia fornito a titolo personale, al futuro venditore, i servizi in questione, ai sensi di tale articolo 28, anche qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il prezzo di vendita dei suddetti immobili non include il controvalore delle operazioni catastali. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave - Slovacchia) – RN/Home Credit Slovakia a.s.
(Causa C-290/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Contratti di credito ai consumatori - Articolo 10, paragrafo 2 - Informazioni da inserire nei contratti di credito - Tasso annuo effettivo globale - Mancata indicazione di una percentuale precisa di tale tasso - Tasso espresso per mezzo di un intervallo compreso tra il 21,5% e il 22,4%)
(2020/C 68/13)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Krajský súd v Trnave
Parti
Ricorrente: RN
Convenuta: Home Credit Slovakia a.s.
Dispositivo
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che osta a che, in un contratto di credito al consumo, il tasso annuo effettivo globale sia espresso non da un tasso unico, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/16 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Procedimento penale a carico di Oriol Junqueras Vies
(Causa C-502/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento accelerato - Diritto istituzionale - Cittadino dell’Unione europea eletto al Parlamento europeo mentre è sottoposto a custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale - Articolo 14 TUE - Nozione di «membro del Parlamento europeo» - Articolo 343 TFUE - Immunità necessarie all’assolvimento dei compiti dell’Unione europea - Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea - Articolo 9 - Immunità riconosciute ai membri del Parlamento europeo - Immunità di viaggio - Immunità di sessione - Ambito di applicazione ratione personae, materiae, temporis delle diverse immunità - Revoca dell’immunità da parte del Parlamento europeo - Richiesta di revoca dell’immunità da parte di un giudice nazionale - Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto - Articolo 5 - Mandato - Articolo 8 - Procedura elettorale - Articolo 12 - Verifica dei poteri dei membri del Parlamento europeo a seguito della proclamazione ufficiale dei risultati elettorali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 39, paragrafo 2 - Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, libero e segreto - Diritto di eleggibilità)
(2020/C 68/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Imputato nel procedimento principale
Oriol Junqueras Vies
Con l’intervento di: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Partido politico VOX
Dispositivo
L’articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che:
— |
si deve considerare che una persona, che è stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo mentre si trovava sottoposta a una misura di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento per reati gravi, ma che non è stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento europeo per prendere parte alla prima sessione dello stesso, beneficia di un’immunità in forza del secondo comma del menzionato articolo; |
— |
tale immunità comporta la revoca della misura di custodia cautelare imposta alla persona interessata, al fine di consentirle di recarsi al Parlamento europeo e adempiervi le formalità richieste. Ciò posto, se il giudice nazionale competente ritiene che siffatta misura debba essere mantenuta dopo che la persona ha acquisito lo status di membro del Parlamento europeo, deve chiedere quanto prima al Parlamento europeo di revocare detta immunità, in base all’articolo 9, terzo comma, del medesimo protocollo. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/17 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – Repubblica di Polonia/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commissione europea
(Causa C-181/18 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ricorso di annullamento - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ricevibilità - Decisione che non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente - Atto regolamentare - Mancanza - Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale - Valutazione dei motivi di merito - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo - Principio del contraddittorio - Impugnazione manifestamente irricevibile)
(2020/C 68/15)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Altre parti nel procedimento: PGNiG Supply & Trading GmbH (rappresentante: M. Jeżewski, adwokat), Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)
Interveniente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente, T. Henze e R. Kanitz, poi R. Kanitz, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/18 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék - Ungheria) – Hochtief AG/Fővárosi Törvényszék
(Causa C-362/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Direttiva 92/13/CEE - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Principi di effettività e di equivalenza - Ricorso per riesame delle decisioni giurisdizionali che contravvengono al diritto dell’Unione - Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali - Valutazione del danno risarcibile)
(2020/C 68/16)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Székesfehérvári Törvényszék
Parti
Attrice: Hochtief AG
Convenuto: Fővárosi Törvényszék
Dispositivo
1) |
La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell’Unione è disciplinata dalle condizioni enunciate dalla Corte, in particolare, al punto 51 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), senza tuttavia escludere che la responsabilità di tale Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale. Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che detta decisione abbia acquisito autorità di cosa giudicata. Nell’ambito dell’applicazione di tale responsabilità, spetta al giudice nazionale investito della domanda di risarcimento valutare, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, se il giudice nazionale che ha statuito in ultimo grado abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, contravvenendo in modo manifesto al diritto dell’Unione applicabile, ivi compresa la pertinente giurisprudenza della Corte. Il diritto dell’Unione osta, invece, ad una norma di diritto nazionale che, in un caso del genere, escluda, in via generale, dai danni risarcibili le spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale. |
2) |
Il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, unitamente ai principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in giudicato, di un giudice di detto Stato membro, che si è pronunciato su un ricorso di annullamento avverso un atto di un’amministrazione aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito del procedimento relativo a tale ricorso di annullamento o in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale in un’altra causa. Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, per il giudice nazionale, di riesaminare una sentenza passata in giudicato, per rendere la situazione derivante da tale pronuncia compatibile con una decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l’ha originata erano già a conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la conformità di tale situazione al diritto dell’Unione, come interpretato da una precedente sentenza della Corte. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/19 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza - Spagna) – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España/Irene Conte Sánchez
(Causa C-431/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assurance de la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 3, primo comma - Nozione di «circolazione di veicoli» - Perdite d’olio e di altri liquidi di un autoveicolo - Danni)
(2020/C 68/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial Sección no 4 de Zaragoza
Parti nel procedimento principale
Appellanti: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España
Appellatata: Irene Conte Sánchez
Dispositivo
L’articolo 3, primo comma della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione di veicoli», di cui alla menzionata disposizione, una situazione in cui un veicolo che ha effettuato manovre e/o che ha stazionato in un parcheggio privato, conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto, è stato coinvolto in un incidente verificatosi in tale parcheggio.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/19 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2019 – Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commissione europea
(Causa C-568/18P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino - Eccezioni al diritto di accesso - Tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 6, paragrafo 1 - Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali - Documenti redatti dalla Commissione europea nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni a effetto serra - Diniego di accesso - Successiva trasmissione dei documenti richiesti - Articolo 149 del regolamento di procedura della Corte - Sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire - Non luogo a statuire)
(2020/C 68/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (rappresentanti: S. Altenschmidt e D. Jacob, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Dispositivo
1) |
Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese sostenute nel presente procedimento d’impugnazione. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/20 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila - Italia) – Gabriele di Girolamo/Ministero della Giustizia
(Causa C-618/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro a tempo determinato - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP - Nozione di «lavoratore a tempo determinato» - Giudici di pace - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta)
(2020/C 68/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di L’Aquila
Parti
Ricorrente: Gabriele di Girolamo
Convenuto: Ministero della Giustizia
Con l’intervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa)
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2018, è manifestamente irricevibile.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/21 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark -Austria) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(C-645/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione di servizi - Distacco di lavoratori - Articolo 56 TFUE - Direttiva 2014/67/UE - Articoli 9 e 20 - Dichiarazione dei lavoratori - Conservazione della documentazione salariale - Sanzioni - Proporzionalità - Ammende di un importo minimo predefinito - Cumulo - Assenza di massimale - Spese legali)
(2020/C 68/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: NE
Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
con l’intervento di: Finanzpolizei
Dispositivo
L’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inadempimento di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali, l’imposizione di ammende di un importo elevato:
— |
che non possono essere inferiori a un importo predefinito, |
— |
che sono imposte in maniera cumulativa per ogni lavoratore interessato e senza massimale, e |
— |
alle quali si aggiunge un contributo alle spese di procedura pari al 20 % del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le impone. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/22 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.)/Commissione europea
(Causa C-741/18 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Ricorso di annullamento - Asserite decisioni di non sollevare obiezioni - Termine di ricorso - Dies a quo - Conoscenza dell’esistenza dell’atto impugnato - Domanda di traduzione dell’atto impugnato - Termine ragionevole - Tardività - Irricevibilità del ricorso in primo grado - Valutazione dei fatti - Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata)
(2020/C 68/21)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. |
2) |
L’OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/22 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.)/Commissione europea
(Causa C-747/18 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Ricorso di annullamento - Asserite decisioni di non sollevare obiezioni - Difetto di legittimazione ad agire - Persona non individualmente interessata - Ricorso che non è stato proposto al fine di salvaguardare i diritti procedurali - Irricevibilità del ricorso in primo grado - Impugnazione manifestamente infondata)
(2020/C 68/22)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. |
2) |
La Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/23 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.)/Commissione europea
(Causa C-748/18 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Ricorso di annullamento - Asserite decisioni di non sollevare obiezioni - Difetto di legittimazione ad agire - Persona non individualmente interessata - Ricorso che non è stato proposto al fine di salvaguardare i diritti procedurali - Irricevibilità del ricorso in primo grado - Impugnazione manifestamente infondata)
(2020/C 68/23)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. |
2) |
La Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/24 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 – M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.)/Commissione europea
(Causa C-757/18 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Ricorso di annullamento - Asserite decisioni di non sollevare obiezioni - Difetto di legittimazione ad agire - Persona non individualmente interessata - Ricorso che non è stato proposto al fine di salvaguardare i diritti procedurali - Irricevibilità del ricorso in primo grado - Impugnazione manifestamente infondata)
(2020/C 68/24)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (rappresentante: L. Ravasz, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. |
2) |
La M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M Sansz Kft.) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/24 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2019 – Vans, Inc./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Deichmann SE
(Cause riunite C-123/19 P e C-125/19 P) (1)
(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Impugnazioni divenute prive di oggetto - Non luogo a statuire - Spese)
(2020/C 68/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vans, Inc. (rappresentanti: M. Hirsch e M. Metzner, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente), Deichmann SE (rappresentante: C. Onken, avvocato)
Dispositivo
1) |
Non occorre statuire sulle presenti impugnazioni. |
2) |
La Vans Inc., Deichmann SE e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopportano, ciascuno, le proprie spese. |
2.3.2020 |
IT |
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C 68/25 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesverwaltungsgericht Steiermark -Austria) – EX EX (C-140/19 e C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
(Cause riunite C-140/19, C-141/19 e da C-492/19 a C-494/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione di servizi - Distacco di lavoratori - Articolo 56 TFUE - Direttiva 2014/67/UE - Articoli 9 e 20 - Dichiarazione dei lavoratori - Conservazione della documentazione salariale - Sanzioni - Proporzionalità - Ammende di un importo minimo predefinito - Cumulo - Assenza di massimale - Spese legali - Irricevibilità manifesta)
(2020/C 68/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrenti: EX EX (C-140/19 e C-141/19), OK (C-492/19), PL (C-493/19), QM (C-494/19)
Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld
con l’intervento di: Finanzpolizei
Dispositivo
L’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inadempimento di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali, l’imposizione di ammende di un importo elevato:
— |
che non possono essere inferiori a un importo predefinito, |
— |
che sono imposte in maniera cumulativa per ogni lavoratore interessato e senza massimale, e |
— |
alle quali si aggiunge un contributo alle spese di procedura pari al 20 % del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le impone. |
2.3.2020 |
IT |
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C 68/26 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trgovački sud u Zagrebu - Croazia) – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e a./LJUBLJANSKA BANKA d.d.
(Causa C-200/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenza speciale in materia contrattuale - Nozione di «materia contrattuale» - Obbligazioni finanziarie imposte dalla legge nazionale ai comproprietari di un immobile - Azione giudiziaria in vista dell’esecuzione di tali obbligazioni)
(2020/C 68/27)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Trgovački sud u Zagrebu
Parti
Ricorrenti: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, in bancarotta, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.
Convenuta: LJUBLJANSKA BANKA d.d.
Dispositivo
1) |
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che occorre ricomprendere nella nozione di «materia contrattuale» di cui al punto 1, lettera a), di detto articolo una controversia che verta sull’inadempimento delle obbligazioni finanziarie imposte dalla legge nazionale ai comproprietari di un immobile. |
2) |
L’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, vertente su un’obbligazione risultante dal possesso, da parte di una società, di locali professionali nei quali sia stabilita e svolga attività non costituisce una «controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività» ai sensi di detta disposizione. |
2.3.2020 |
IT |
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C 68/27 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Straubing - Germania) – B & L Elektrogeräte GmbH/GC
(Causa C-465/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 2, punto 8, lettera c), e punto 9 - Contratto negoziato fuori dei locali commerciali - Nozione di «locali commerciali» - Contratto concluso presso lo stand di una fiera commerciale immediatamente dopo che il consumatore che si trovava in uno spazio comune della fiera è stato avvicinato dal professionista)
(2020/C 68/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Straubing
Parti
Ricorrente: B & L Elektrogeräte GmbH
Convenuto: GC
Dispositivo
L’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 9, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in uno stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale, immediatamente dopo che tale consumatore, che si trovava nel corridoio comune ai diversi stand presenti in un padiglione della fiera, è stato avvicinato da detto professionista, è un «contratto negoziato fuori dei locali commerciali», ai sensi di tale disposizione.
2.3.2020 |
IT |
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C 68/27 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège - Belgio) – Ville de Verviers/J
(C-483/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo-quadro CES, UNICE et CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 2 - Ambito di applicazione dell’accordo quadro - Possibilità per gli Stati membri di escludere i rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato e contratti o rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi - Conseguenze)
(2020/C 68/29)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Liège
Parti
Ricorrente: Ville de Verviers
Convenuto: J
Dispositivo
La clausola 2, punto 2, lettera b), dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a che un legislatore nazionale che, conformemente alla facoltà riconosciutagli da tale disposizione, abbia escluso dall’ambito di applicazione della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro una determinata categoria di contratti, sia dispensato dall’adottare misure nazionali idonee a garantire ai lavoratori rientranti in tale categoria di contratti il rispetto degli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro.
2.3.2020 |
IT |
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C 68/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad Varna (Bulgaria) il 19 novembre 2019 – Procedimento penale a carico di DR
(Causa C-845/19)
(2020/C 68/30)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Apelativen sad Varna
Parte interessata nel procedimento principale
DR
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114), e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea siano applicabili in riferimento ad un reato, il quale consista nella detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio e che sia stato commesso da un cittadino bulgaro nel territorio della Repubblica di Bulgaria, qualora l’eventuale provento economico sia stato parimenti realizzato nella Repubblica di Bulgaria e si trovi in quest’ultima. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: che cosa si debba intendere con la nozione di «vantaggio economico derivato (…) indirettamente (…) da reati», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, e se un importo di denaro che sia stato rinvenuto e sequestrato nell’appartamento costituente l’abitazione della persona condannata e della sua famiglia, nonché nell’autovettura in uso alla persona condannata, possa costituire un provento siffatto. |
3) |
Se l’articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, quale quella di cui all’articolo 53, paragrafo 2, dell’NK della Repubblica di Bulgaria, la quale non preveda una confisca del «vantaggio economico derivato (…) indirettamente (…) da reati». |
4) |
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, dell’NPK della Repubblica di Bulgaria, la quale consenta di confiscare a favore dello Stato un importo di denaro di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che questa terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento e di ottenere un accesso diretto agli organi giurisdizionali. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/29 |
Impugnazione proposta il 21 novembre 2019 dalla FVE Holýšov I s. r. o. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. e a./Commissione
(Causa C-850/19 P)
(2020/C 68/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Kněžmost s. r. o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (rappresentanti: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica ceca, Regno di Spagna, Repubblica di Cipro, Repubblica slovacca.
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
accogliere il loro ricorso contro la decisione della Commissione C(2016) 7827 final, del 28 novembre 2016, aiuto di Stato SA.40171 (2015/NN), relativa alla promozione della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili, una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (1), o, in subordine, |
— |
rinviare la causa al Tribunale |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione verte (i) sulla nozione di «aiuto di stato» nei regimi di energia rinnovabile finanziati privatamente, (ii) sull’affidabilità delle decisioni della convenuta per i cittadini dell’Unione, (iii) sulla tutela del loro legittimo affidamento contro i cambi di orientamento della convenuta e (iv) sui limiti all’abuso di potere da parte della convenuta. Le ricorrenti fanno valere otto motivi di impugnazione.
Primo motivo di impugnazione: la conclusione del Tribunale secondo cui la lettera della convenuta del luglio 2004 alle associazioni industriali di settore non costituirebbe una decisione vincolante (a) interpreta erroneamente e viola la giurisprudenza della Corte relativa agli elementi costitutivi di una decisione e (b) si basa su una violazione procedurale recante pregiudizio alle ricorrenti.
Secondo motivo di impugnazione: le ricorrenti hanno sostenuto che la convenuta era vincolata a una decisione che constatava l’assenza di aiuti che aveva formulato nel 2006 (in prosieguo: la «decisione del 2006»). La conclusione del Tribunale secondo cui tale motivo di ricorso sarebbe irricevibile, in quanto (i) le ricorrenti «non hanno identificato con precisione tale decisione» e (ii) la censura è stata formulata solo nella replica, viola (a) i requisiti dettati dalla giurisprudenza della Corte per l’esistenza di una decisione (b) le norme procedurali.
Terzo motivo di impugnazione: il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del legittimo affidamento delle ricorrenti quanto al fatto che la convenuta avrebbe mantenuto la propria decisione del 2004, la propria decisione del 2006 e il proprio comportamento mostrato nel periodo dal 2004 fino alla decisione impugnata del 2016 è errato. In primo luogo, non prende in considerazione le circostanze del caso, benché siano indiscusse, e viola la giurisprudenza della Corte sui requisiti del legittimo affidamento. In secondo luogo, si basa su violazioni procedurali.
Quarto motivo di impugnazione: la conclusione del Tribunale (punti da 86 a 127) secondo cui il regime di promozione originario costituirebbe un aiuto di stato interpreta erroneamente la nozione di «aiuto di stato». Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il regime di promozione originario non coinvolgeva risorse statali, indipendentemente dal fatto che l’aumento dei prezzi dell’energia per il costo dell’energia rinnovabile costituisse un «prelievo». Inoltre, anche se si ritenesse decisiva l’esistenza di un «prelievo» (quod non), la conclusione del Tribunale sull’esistenza di un «prelievo» viola il diritto dell’Unione ed è basata su violazioni procedurali.
Quinto motivo di impugnazione: per mezzo del quarto motivo di ricorso le ricorrenti hanno fatto valere dinanzi al Tribunale che la convenuta aveva imposto requisiti eccessivi nella sua valutazione di compatibilità delle misure in parola con il mercato interno. Il Tribunale (punti da 130 a 136) ha respinto tale motivo, in quanto ha ritenuto che il pertinente requisito di un «meccanismo di controllo» non fosse stato «imposto» dalla convenuta e che esso fosse in linea con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (2). Ciò viola il diritto dell’Unione.
Sesto motivo di impugnazione: con la prima parte del loro quinto motivo di ricorso, le ricorrenti hanno lamentato che la decisione impugnata era basata su errori di fatto. Con il loro settimo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno sostenuto che la decisione impugnata era basata su un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale (punti da 139 a 166) ha respinto entrambi i motivi. Tale rigetto si basava su violazioni procedurali che pregiudicavano le ricorrenti. In primo luogo, il rigetto, da parte Tribunale, della prima parte del quinto motivo non ne ha affrontato il merito, a causa dell’errata interpretazione di tale motivo da parte del Tribunale. Inoltre, tale rigetto non rifletteva il contenuto di detto motivo come descritto nella replica. In secondo luogo, il rigetto, da parte del Tribunale, del settimo motivo non rifletteva il contenuto di tale motivo come descritto nella replica.
Settimo motivo di impugnazione: le ricorrenti affermano che il rigetto, da parte del Tribunale, della seconda parte del loro quinto motivo di ricorso, vertente su violazioni di regole procedurali da parte della convenuta, viola il diritto dell’Unione.
Ottavo motivo di impugnazione: le ricorrenti sostengono che il rigetto, da parte del Tribunale, del loro sesto motivo di ricorso, vertente sull’errata valutazione, da parte della convenuta, di questioni eccedenti la portata del diritto sugli aiuti di stato, e la violazione da parte della medesima dell’articolo 5, paragrafo 1, TUE sono in contrasto con il diritto dell’Unione.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/30 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2019 da DK avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 settembre 2019, causa T-217/18, DK/SEAE
(Causa C-851/19P)
(2020/C 68/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: DK (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare la sentenza del 10 settembre 2019 nella causa DK/SEAE (T-217/18); |
— |
annullare la decisione del 23 maggio 2017 che impone una sanzione disciplinare al ricorrente; |
— |
condannare il SEAE alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del 10 settembre 2019 (T-217/18), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso per l’annullamento e l’ha condannato alle spese.
Il ricorrente solleva a tale titolo un motivo unico vertente su un errore di diritto (punti da 28 a 35 della sentenza impugnata), nella parte in cui il Tribunale ha interpretato l’articolo 10, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto nel senso che consente la presa in considerazione di un danno già risarcito per giustificare l’aggravamento della sanzione inflitta al funzionario rispetto alla sanzione raccomandata dalla commissione di disciplina.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 21 novembre 2019 – Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov
(Causa C-852/19)
(2020/C 68/33)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nel procedimento principale
Ivan Gavanozov
Questione pregiudiziale
Se una normativa nazionale che non prevede alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo d’indagine ai fini della perquisizione di un’abitazione e di locali commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell’audizione di un testimone sia compatibile con l’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, con l’articolo 1, paragrafo 4, e con i considerando 18 e 22 della direttiva 2014/41 (1), nonché con gli articoli 47 e 7 della Carta in combinato disposto con gli articoli 13 e 8 della CEDU.
Se in tali circostanze sia possibile emettere un ordine europeo d’indagine.
(1) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad Varna (Bulgaria) il 26 novembre 2019 – Procedimento penale a carico di TS
(Causa C-863/19)
(2020/C 68/34)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Apelativen sad Varna
Parte interessata nel procedimento principale
TS
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114), e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea siano applicabili in riferimento ad un reato, il quale consista nella detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio e che sia stato commesso da un cittadino bulgaro nel territorio della Repubblica di Bulgaria, qualora l’eventuale provento economico sia stato parimenti realizzato nella Repubblica di Bulgaria e si trovi in quest’ultima. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: che cosa si debba intendere con la nozione di «vantaggio economico derivato (…) indirettamente (…) da reati», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, e se un importo di denaro che sia stato rinvenuto e sequestrato nell’appartamento costituente l’abitazione della persona condannata e della sua famiglia, nonché nell’autovettura in uso alla persona condannata, possa costituire un provento siffatto. |
3) |
Se l’articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, quale quella di cui all’articolo 53, paragrafo 2, dell’NK della Repubblica di Bulgaria, la quale non preveda una confisca del «vantaggio economico derivato (…) indirettamente (…) da reati». |
4) |
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, dell’NPK della Repubblica di Bulgaria, la quale consenta di confiscare a favore dello Stato un importo di denaro di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che questa terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento e di ottenere un accesso diretto agli organi giurisdizionali. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 26 novembre 2019 – NH/Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-864/19)
(2020/C 68/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: NH
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Con ordinanza del Presidente della Corte del 9 gennaio 2020 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) il 4 dicembre 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství
(Causa C-881/19)
(2020/C 68/36)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Krajský soud v Brně
Parti
Ricorrente: Tesco Stores ČR a.s.
Convenuto: Ministerstvo zemědělství
Questione pregiudiziale
Se la regola contenuta nell’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (1), relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, debba essere interpretata nel senso che, con riguardo agli alimenti destinati al consumatore finale nella Repubblica ceca, sia possibile indicare, all’interno della composizione di un prodotto, un ingrediente composto, definito nell’allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36/CE (2), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, senza definirne la composizione soltanto nel caso in cui tale ingrediente composto sia esattamente definito secondo la versione in lingua ceca dell’allegato I della direttiva 2000/36/CE.
2.3.2020 |
IT |
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C 68/34 |
Impugnazione proposta il 19 dicembre 2019 dall’European Federation of Public Service Unions (EPSU) avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 24 ottobre 2019, Causa T-310/18, EPSU e Goudriaan/Commissione
(Causa C-928/19 P)
(2020/C 68/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (rappresentanti: R. Arthur, Solicitor, K. Apps, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Jan Willem Goudriaan
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
ammettere l’impugnazione; |
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare la decisione della Commissione del 6 marzo 2018; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la presente impugnazione deve essere ammessa perché il Tribunale ha commesso errori di diritto.
Primo motivo di impugnazione: le direttive adottate mediante decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE hanno natura legislativa
Il Tribunale ha errato nel qualificare la procedura di cui agli articoli 154 e 155 TFUE come non idonea a produrre atti giuridici di natura legislativa.
a. |
La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che i provvedimenti adottati tramite la seconda procedura hanno le stesse conseguenze di altre direttive. |
b. |
Il Trattato di Lisbona non riduce il ruolo delle parti sociali né altera la natura dei provvedimenti adottati tramite la seconda procedura. |
c. |
I provvedimenti adottati con direttiva mediante decisione del Consiglio restano di natura legislativa. |
d. |
I provvedimenti adottati con direttiva mediante decisione del Consiglio sono atti legislativi. |
e. |
In subordine, nella denegata ipotesi in cui le direttive adottate mediante decisione del Consiglio non siano atti legislativi:
|
Secondo motivo di impugnazione: interpretazione degli articoli 154 e155 TFUE
Il Tribunale ha errato nella sua interpretazione letterale, contestuale e teleologica degli articoli 154 e 155, paragrafo 2, TFUE.
a. |
L’interpretazione del Tribunale dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE non segue il suo tenore letterale esplicito. |
b. |
Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che, quando un accordo con i rappresentanti delle parti sociali è stato raggiunto e tale accordo non è illegittimo, la Commissione ha il dovere di proporre il testo al Consiglio affinché venga adottata una decisione ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE, secondo comma. |
c. |
Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la scelta del metodo di attuazione degli accordi con le parti sociali spetta alle parti sociali e non alla Commissione. |
d. |
Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il Consiglio ha il potere di decidere di non adottare una decisione ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, ma che la Commissione non ha alcun potere analogo. |
e. |
Il Tribunale ha interpretato erroneamente l’equilibrio istituzionale di cui agli articoli 154 e 155 TFUE estendendo i poteri della Commissione al di là del tenore letterale espresso di tali disposizioni, e interpretando erroneamente l’impatto degli articoli 13 e 17 TUE. |
f. |
L’interpretazione del Tribunale è contraria al contesto del Titolo X TFUE sulla politica sociale e all’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
g. |
Il Tribunale ha interpretato erroneamente la sua sentenza nella causa UEAPME, attribuendo alla Commissione una discrezionalità politica più ampia di quella che essa ha secondo l’interpretazione corretta. |
h. |
Il Tribunale ha errato nella sua valutazione del ruolo del Parlamento nel procedimento di cui agli articoli 154 e 155 TFUE. Il Tribunale, pertanto, ha errato nel respingere il primo motivo della ricorrente. |
Terzo motivo di impugnazione: approccio deferenziale alla decisione della Commissione
Il Tribunale ha errato nel considerare che la Commissione godeva di un’ampia discrezionalità politica nell’adottare la decisione. In tal modo il Tribunale:
a. |
ha interpretato erroneamente gli articoli 154 e 155 TFUE e la natura del processo relativo alle parti sociali, e |
b. |
ha errato nello stabilire parallelismi con l’Iniziativa dei cittadini europei. Il Tribunale, pertanto, ha errato nel respingere il secondo motivo della ricorrente. |
Quarto motivo di impugnazione: approccio alla motivazione contenuta nella decisione della Commissione
Il Tribunale ha errato nel confermare la legittimità della motivazione succinta della decisione della Commissione.
a. |
La motivazione fornita dalla Commissione nella lettera del 6 marzo 2018 era errata in fatto e in diritto. |
b. |
La Commissione non ha dato alcuna spiegazione al fatto di essersi discostata dalle rassicurazioni fornite nella precedente corrispondenza e nelle sue comunicazioni pubblicate. |
c. |
La motivazione fornita nella lettera non era quella su cui si è basata la Commissione nei suoi scritti difensivi e in udienza. Tale motivazione era inoltre errata in fatto e in diritto. La Commissione non ha agito conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/36 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) il 27 dicembre 2019 – Samohýl group a.s./Generální ředitelství cel
(Causa C-941/19)
(2020/C 68/38)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Krajský soud v Ostravě
Parti
Ricorrente: Samohýl group a.s.
Resistente: Generální ředitelství cel
Questione pregiudiziale
Se la merce contrassegnata «Bob Martin Clear 50mg soluzione in gocce da applicare sulla pelle - spot-on per gatti» - fornita in fiale (0,5 ml), contenente la sostanza attiva Fipronilum (50 mg in una fiala) e gli eccipienti butilidrossianisolo E-320, butilidrossitoluene E-321, alcool benzilico e dietilenico monoetiletere - vada classificata nella voce 3004 oppure nella voce 3808 della nomenclatura combinata della tariffa doganale.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/36 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 27 dicembre 2019 – MG/HH
(Causa C-946/19)
(2020/C 68/39)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: MG
Convenuto: HH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) [il «regolamento Bruxelles I (rifusione)»] conferisca a un soggetto domiciliato in uno Stato membro un diritto direttamente azionabile. |
2) |
In caso di risposta affermativa:
|
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1).
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Regno Unito) il 6 gennaio 2020 – Daimler AG/Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA
(Causa C-2/20)
(2020/C 68/40)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Queen’s Bench Division)
Parti
Ricorrente: Daimler AG
Resistenti: Walleniusrederierna Aktiebolag, Wallenius Wilhelmsen ASA, Wallenius Logistics AB, Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS, «K» Line Holding (Europe) Limited, «K» Line Europe Limited, Nyk Group Europe Limited, Compañia Sudamericana de Vapores SA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un giudice nazionale sia competente a pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 85 CEE/81 CE qualora il comportamento denunciato abbia riguardato la prestazione di servizi marittimi internazionali esclusivamente tra porti al di fuori della CEE/CE nel periodo anteriore al 1o maggio 2004 e il giudice nazionale non fosse un’autorità competente in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 88 CEE/84 CE; |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se un giudice nazionale sia competente a pronunciarsi su una siffatta domanda con riferimento alla prestazione di servizi marittimi internazionali esclusivamente tra porti al di fuori della CEE/CE nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 18 ottobre 2006. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/38 |
Ricorso proposto il 10 gennaio 2020 – Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-11/20)
(2020/C 68/41)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e Th. Ramopoulos)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini previsti tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione della Commissione del 7 dicembre 2011 nel procedimento SA.28864, relativo a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 o, in ogni caso, non avendo informato a sufficienza di diritto la Commissione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 4 della decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della decisione in parola nonché del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi della decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2011 nel procedimento SA.28864, la Repubblica ellenica avrebbe dovuto recuperare entro quattro mesi gli aiuti incompatibili erogati attraverso l’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) negli anni 2008 e 2009, nonché informare a sufficienza di diritto la Commissione europea quanto alle misure necessarie a tal fine.
Tuttavia, la Repubblica ellenica non ha recuperato gli aiuti in parola, come avrebbe dovuto. Del pari, la Repubblica ellenica non ha ancora adottato le misure necessarie ai fini dell’attuazione della decisione. In ogni caso, la Repubblica ellenica non ha informato a sufficienza di diritto la Commissione europea quanto alle misure relative all’esecuzione della decisione.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 2 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgio) – Giovanni Martina/Ryanair DAC, già Ryanair Ltd
(Causa C-369/18) (1)
(2020/C 68/42)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
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C 68/39 |
Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte dell'1 ottobre 2019 – (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia) – Procedimento penale a carico di YX
(Causa C-495/18) (1)
(2020/C 68/43)
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/39 |
Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 17 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé
(Causa C-517/18) (1)
(2020/C 68/44)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 19 settembre 2019 – Duferco Long Products SA/Commissione europea
(Causa C-738/18 P) (1)
(2020/C 68/45)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
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C 68/40 |
Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 25 settembre 2019 – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento europeo
(Causa C-60/19 P) (1)
(2020/C 68/46)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n 2 de Ourense - Spagna) – FA/Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Causa C-240/19) (1)
(2020/C 68/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/40 |
Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 26 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Zadru - Croazia) – R. D., A. D./Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen
(Causa C-277/19) (1)
(2020/C 68/48)
Lingua processuale: il croato
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/41 |
Ordinanza del presidente della Corte del 13 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding - Germania) – E. M., M. S./Eurowings GmbH
(Causa C-414/19) (1)
(2020/C 68/49)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
2.3.2020 |
IT |
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C 68/42 |
Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2020 – Iberpotash/Commissione
(Causa T-257/18) (1)
(«Aiuti di Stato - Settore minerario - Misura consistente, da un lato, nella riduzione delle garanzie finanziarie per il ripristino dei siti minerari e, dall’altro, nell’investimento statale per il ripristino dei siti minerari che assicura un livello più elevato di tutela ambientale - Decisione che dichiara l’aiuto parzialmente incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Nozione di aiuto - Vantaggio - Trasferimento di risorse statali - Carattere selettivo - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Calcolo dell’importo dell’aiuto»)
(2020/C 68/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Iberpotash, SA (Súria, Spagna) (rappresentanti: N. Niejahr e B. Hoorelbeke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2018/118 della Commissione, del 31 agosto 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore di Iberpotash (GU 2018, L 28, pag. 25).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Iberpotash, SA è condannata alle spese. |
2.3.2020 |
IT |
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C 68/42 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2019 – Ungureanu/Commissione
(Causa T-753/19)
(2020/C 68/51)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Simeda Ungureanu (Cluj-Napoca, Romania) (rappresentante: R. Chiriță, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
constatare la violazione dell’obbligo della Commissione europea riguardante la garanzia del rispetto, da parte degli Stati membri, dei Trattati dell’Unione europea e dei diritti dell’uomo, quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
— |
condannare la convenuta al pagamento del danno morale causato, quantificato in EUR 40 000; |
— |
condannare la convenuta a rimediare in futuro alle omissioni esistenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che ricorrono le condizioni per la responsabilità della Commissione europea per avere omesso di agire per obbligare lo Stato rumeno a rispettare gli obblighi ad esso incombenti derivanti dai Trattati dell’Unione europea e dal diritto alla vita dei propri cittadini, in quanto non ha adottato disposizioni che consentano l’accesso alle cure mediche delle persone che si trovino in situazioni particolari e per le quali sia vitale la somministrazione di medicinali per indicazioni terapeutiche non incluse nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (medicinali off-label).
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/43 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Repubblica Ellenica/Commissione
(Causa T-850/19)
(2020/C 68/52)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica Ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019) 7094 final, del 7 ottobre 2019, relativa alle misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) cui la Repubblica Ellenica ha dato esecuzione nella forma di abbuoni degli interessi e di garanzie, connessi con gli incendi del 2007, che riguarda unicamente il settore agricolo; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di annullamento.
1. |
Il primo motivo attiene all’inesistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: erronea applicazione ed interpretazione delle condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, errore di fatto, carenza di motivazione della decisione impugnata e violazione da parte della Commissione del principio del legittimo affidamento. |
2. |
Con il secondo motivo si afferma che gli aiuti controversi sono compatibili con il mercato interno, poiché costituiscono aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Erronea applicazione ed interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, errore di fatto e carenza di motivazione. |
3. |
Il terzo motivo si basa sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata al di fuori della competenza ratione temporis della Commissione, come delimitata dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589 (1), e precedentemente dall’articolo 15 del regolamento 659/1999 (2), e comunque, in violazione dei principi di certezza del diritto, del termine ragionevole del procedimento, dei diritti della difesa e di buon andamento dell’amministrazione. La richiesta di restituzione è in contrasto con i principi di proporzionalità e di certezza del diritto. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/44 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2019 – Albéa Services/EUIPO – dm-drogerie markt (ALBÉA)
(Causa T-852/19)
(2020/C 68/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Albéa Services (Gennevilliers, Francia) (rappresentante: J.-H. de Mitry, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo ALBÉA – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 210 553
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2019 nel procedimento R 1480/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata con cui è stata annullata la prima decisione della commissione di ricorso nella parte in cui ha respinto l’opposizione n. B002522988 contro la domanda di marchio della ricorrente a nome dell’Albéa Services per tutti i prodotti delle classi 3, 8, e 21 e per una parte dei prodotti delle classi 16 e 20; |
— |
in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata con cui è stata annullata la prima decisione della commissione di ricorso nella parte in cui ha respinto l’opposizione n. B002522988 contro la domanda di marchio della ricorrente a nome dell’Albéa Services per tutti i prodotti delle classi 3, 8, e 21 e per una parte dei prodotti delle classi 16 e 20 e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso. |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/45 |
Ricorso proposto il 19 dicembre 2019 – Ryanair e Laudamotion/Commissione
(Causa T-866/19)
(2020/C 68/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Laudamotion GmbH (Schwechat, Austria) (rappresentanti: E. Vahida e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione; e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nel loro ricorso, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione (1).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
Primo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione dell’obbligo di motivazione e del principio di libera prestazione dei servizi, in quanto la Commissione non ha riesaminato la sussistenza di un prevalente obiettivo di interesse generale che giustifichi la restrizione del principio di libera prestazione dei servizi introdotta con le norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Schiphol e Lelystad.
Secondo motivo, in via subordinata, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in quanto l’aeroporto di Schiphol non risulta saturo e il maggiore vantaggio legato ai voli di trasferimento che le norme di distribuzione del traffico mirano ad accrescere non risulta conseguito.
Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 a causa della discriminazione introdotta dalle norme di distribuzione del traffico in assenza di giustificazioni obiettive.
Quarto motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione del principio di libera prestazione dei servizi e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008 a causa della mancanza di carattere proporzionale delle norme di distribuzione del traffico e per aver la Commissione omesso di verificare la possibilità di misure meno gravose.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (3) in quanto la Commissione ha omesso di verificare la conformità alla procedura di designazione dell’aeroporto di Lelystad quale aeroporto coordinato, per aver essa istituito un collegamento tra gli slot e le destinazioni e a motivo della violazione dei principi generali alla base del regolamento (CEE) n. 95/93.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, in quanto la Commissione ha omesso di esaminare il rispetto della condizione che gli aeroporti offrano ai vettori aerei i servizi necessari e non ne pregiudichino indebitamente le opportunità commerciali.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019 L 246, pag. 24).
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).
(3) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU 1993 L 14, pag.1).
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/46 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – RA/Corte dei conti
(Causa T-867/19)
(2020/C 68/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RA (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Corte dei conti europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 27 febbraio 2019, adottata in esecuzione della sentenza dell’8 novembre 2018, RA/Corte dei conti (T-874/16, non pubblicata, EU:T:2018:757), di non promuoverlo al grado AD 11 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2016; |
— |
condannare la Corte dei conti a versargli la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
— |
condannare la Corte dei conti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione fornita nella risposta recante rigetto del reclamo, poiché da essa non risulta il motivo pertinente e individuale che giustifica la mancata promozione del ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, per non aver proceduto ad un effettivo scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promuovibili. Infatti, da un lato, procedendo a una valutazione «globale» dei meriti dei funzionari promuovibili, l’APN non avrebbe c l’esercizio comparativo su una base paritaria. Dall’altro lato, essa avrebbe irregolarmente applicato il criterio dell’uso delle lingue. |
3. |
Terzo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione, di cui sarebbe viziata la decisione impugnata. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza in un termine ragionevole, cui sarebbe conseguito un danno morale considerevole per il ricorrente, che dovrebbe, pertanto, essere riparato. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/47 |
Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Nouryon Industrial Chemicals and Others/Commissione
(Causa T-868/19)
(2020/C 68/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Knoell NL BV (Maarssen, Paesi Bassi), Grillo-Werke AG (Duisburg, Germania), PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (rappresentanti: R. Cana, G. David, lawyers, e Z. Romata, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare la decisione impugnata nella sua interezza; |
— |
condannare la convenuta alle spese processuali; e |
— |
adottare qualsiasi ulteriore provvedimento di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la decisione della Commissione del 16 ottobre 2019 sul controllo di conformità di una registrazione di dimetil-etere, richiesto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche alla Commissione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (1).
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e violato l’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento REACH (2) nell’adottare la decisione controversa al fine di coprire aspetti in relazione ai quali il comitato degli Stati membri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (la «Agenzia») aveva raggiunto un accordo unanime, mentre l’articolo 51, paragrafo 7, del REACH consente alla Commissione di adottare una decisione solo quando il comitato dell’Agenzia «non riesce a giungere a un accordo unanime». |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH, in quanto testare il dimetil-etere (la «sostanza») alle concentrazioni imposte dalla decisione impugnata non è tecnicamente possibile e contrasta con i metodi di test prescritti dai provvedimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione richiedendo test non atti a generare informazioni rilevanti sulla sostanza. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato la colonna 2 della sezione 8.7.3 dell'allegato X del regolamento REACH quando ha chiesto l'aggiunta delle fasce 2A/2B allo studio di tossicità per la riproduzione esteso su una generazione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e ha violato la colonna I della sezione 8.7.3 dell'allegato X del regolamento REACH nonché l'articolo 25 del regolamento REACH quando ha richiesto uno studio per individuare un intervallo di dosi. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e ha violato l'articolo 41 del regolamento REACH e l'allegato XI del regolamento REACH, quando non ha consentito alle ricorrenti di difendersi in merito all'asserita non conformità ai requisiti REACH presentando un adeguamento delle condizioni di test, invece di test effettivi come loro richiesto. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e ha violato l'articolo 41 del regolamento REACH, giungendo a una conclusione su un potenziale adeguamento basato sul metodo del read across attraverso la decisione impugnata. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione, non ha tenuto conto di informazioni rilevanti e ha violato la colonna 2 della sezione 8.7.2 dell'allegato IX del regolamento REACH richiedendo uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (PNDT, metodo di test: EU B.31/OECD TG 414) nei conigli per via inalatoria. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, del principio di diritto UE della proporzionalità e dell'articolo 25 del regolamento REACH: a) chiedendo test non necessari e inadatti perché tecnicamente impossibili da condurre con le modalità richieste dalla convenuta e perché, se condotti, non forniranno alcuna informazione pertinente sulla sostanza, b) chiedendo uno studio per individuare un intervallo di dosi non necessario, anche in considerazione della sostanziale e pesante perdita di vite animali che contraddice i requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento REACH, e c) respingendo l'opzione meno onerosa. |
(1) C(2019) 7336 final.
(2) Regolamento 1907/2006 (CE), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006 L 396, pag. 1).
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/48 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2019 – IM / BEI
(Causa T-872/19)
(2020/C 68/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: IM (rappresentante: D. Giabbani, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
— |
accoglierlo in quanto fondato; |
— |
dichiarare la decisione risultante dalle comunicazioni datate, rispettivamente, 3 e 9 ottobre 2019, illecita e illegittima; |
— |
condannare, di conseguenza, la Banca europea per gli investimenti a pagare al ricorrente, per i motivi summenzionati, l’importo di EUR 143 915,70 a titolo di risarcimento del danno morale e l’importo di EUR 1 726 988,40 a titolo di risarcimento del danno materiale o qualsiasi altra soma, anche superiore, da valutare ex aequo et bono dal Tribunale o secondo esperti, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla presentazione del presente ricorso sino al pagamento integrale; |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20 dello Statuto del Fondo europeo per gli investimenti ai sensi del quale «l’amministratore unico è nominato per un periodo fino a 5 anni e la sua nomina può essere rinnovata». |
2. |
Secondo motivo, vertente sula violazione della lettera di assunzione del ricorrente del 5 marzo 2014 e del relativo addendum, per il motivo che da tali documenti e dalla proroga del mandato del ricorrente oltre il 15 marzo 2017 deriva un accordo che gli consente di lavorare fino a 67 anni e anche oltre. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla discriminazione diretta basata sull’età del ricorrente. Il ricorrente ritiene che, avendo respinto la sua candidatura per il solo motivo della sua età, la commissione per le assunzioni ha violato il principio di non discriminazione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione di dati riservati e personali del ricorrente. Il ricorrente sostiene che, richiamando il contenuto della lettera di assunzione per fondare la sua decisione, la commissione per le assunzioni ammette di aver preso conoscenza di un documento che non avrebbe dovuto possedere e che conteneva dati personali relativi al ricorrente. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/49 |
Ricorso proposto il 31 dicembre 2019 – UW/Commissione
(Causa T-880/19)
(2020/C 68/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UW (rappresentante: F. Quraishi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
convocare le parti se necessario; |
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
— |
accoglierlo nel merito; |
— |
riformare, se non annullare, la decisione di rigetto impugnata del 2 ottobre 2019 adottata da [riservato] (1) nella sua qualità di autorità investita del potere di nomina (AIPN) e dichiarare il reclamo n.oR/352/19 del 27 maggio 2019 fondato e di conseguenza riformare, se non annullare, la decisione iniziale adottata il 27 febbraio 2019 per nullità del procedimento di adozione della decisione, adizione irregolare della commissione d’invalidità, irregolarità formale, difetto di base giuridica, difetto di motivazione o motivazione errata, eccesso di potere, sviamento o illecito amministrativo, o qualsiasi altro fondamento da considerare; |
— |
ordinare, di conseguenza, la reintegrazione della ricorrente nell’ultimo posto di lavoro da essa occupato presso [riservato] o in un posto equivalente e ripristinare tutti suoi diritti con effetto retroattivo; |
— |
disporre tutti gli adempimenti e atti d’istruzione, segnatamente, una perizia medica da parte di un perito medico indipendente avente l’obiettivo di valutare la compatibilità dello stato di salute della ricorrente con lo svolgimento dei compiti relativi al suo ultimo posto di lavoro occupato presso [riservato] o con ogni altro posto in relazione al suo grado e alle sue qualifiche o qualunque altro impiego in relazione alle sue forze e alle sue capacità presso la Commissione; |
— |
condannare l’AIPN a tutte le spese del procedimento e in particolare le spese della perizia; |
— |
riservare alla ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione dell’AIPN del 27 febbraio 2019 che menziona erroneamente una decisione dell’AIPN del 31 marzo 2016 di adire la commissione d’invalidità, mentre essa era stata adita il 26 giugno 2018, con la conseguenza che la decisione impugnata del 27 febbraio 2019 risulta inficiata da un’irregolarità che deve comportarne la riforma o l’annullamento. |
2. |
Secondo motivo, vertete sull’irregolare adizione della commissione d’invalidità dopo il ritiro della decisione del 9 novembre 2017 con decisione del 30 aprile 2018 dell’AIPN. Infatti, in seguito al ritiro della decisione del 9 novembre 2017 di collocamento a riposo della ricorrente per invalidità permanente totale, quest’ultima avrebbe dovuto essere sottoposta a un controllo da parte del servizio medico. Orbene, ciò non è avvenuto e tale irregolarità dovrà comportare la riforma o l’annullamento della decisione impugnata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’irregolare adizione della commissione di invalidità in data 26 giugno 2018 laddove i presupposti per tale adizione non erano soddisfatti, in particolare quello relativo alla durata del periodo di malattia precedente l’adizione. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla composizione irregolare della commissione d’invalidità e sull’infondatezza delle conclusioni adottate. La ricorrente sostiene che il medico [riservato] la molestava e ritiene che sia, quindi, inconcepibile sottoporgli l’esame del suo stato di salute. Infatti, l’assenza di imparzialità di un membro della commissione costituisce un’illegittimità che vizia la decisione di collocamento a riposo per invalidità della ricorrente.. |
(1) Dati riservati non riportati.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/50 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2019 – Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!)
(Causa T-882/19)
(2020/C 68/59)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Kerangus Holdings Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: A. -E Malami, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione nell’Unione europea del marchio figurativo ΑΠΛΑ! – Domanda di registrazione n. 15 554 918
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 ottobre 2019 nel procedimento R 1035/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere la domanda di marchio n. 015554918/17.06.2016«ΑΠΛΑ! e raffigurazione» per tutti i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43 |
— |
condannare l’EUIPO alle spese ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione del principio della parità di trattamento nei confronti di tutti i richiedenti UE. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/51 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2019 – Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR)
(Causa T-883/19)
(2020/C 68/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gustopharma Consumer Health, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Helixor Heilmittel GmbH (Rosenfeld, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea HELIX ELIXIR – Domanda di registrazione n. 15 035 991
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2019 nel procedimento R 100/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso; |
— |
annullare la decisione impugnata; e/o |
— |
annullare la decisione impugnata a causa dell’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dichiarare che non vi è rischio di confusione tra i marchi posti a confronto; |
— |
emettere una nuova decisione che accolga la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 035 991 HELIX ELIXIR per tutti i prodotti richiesti; e |
— |
condannare l’EUIPO (e l’interveniente, qualora compaia nel procedimento) alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/52 |
Ricorso proposto il 25 dicembre 2019 – Aquind e a./Commissione
(Causa T-885/19)
(2020/C 68/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, Solicitors, e E. White, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la misura contestata, vale a dire il regolamento delegato nella misura in cui rimuove AQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione; |
— |
in alternativa, annullare il regolamento delegato nella sua interezza; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare il regolamento delegato della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nella parte relativa all’elenco di progetti di interesse comune dell'Unione.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente alla rimozione di ACQUIND Interconnector dall’elenco dell’Unione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei requisiti sostanziali e procedurali ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 (1) [il cosiddetto «regolamento TEN-E» (Trans-European Energy Networks; infrastrutture energetiche transeuropee)] ed in particolare dell’articolo 5, paragrafo 8, del medesimo.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia.
|
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento.
|
6. |
Sesto motivo, vertente su una violazione del principio di diritto dell’Unione della proporzionalità.
|
7. |
Settimo motivo, vertente su una violazione dei principi di diritto dell’Unione della certezza del diritto e delle legittime aspettative.
|
(1) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013 L 115, pag. 39).
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/54 |
Ricorso proposto il 2 gennaio 2020 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (INSTINCT)
(Causa T-1/20)
(2020/C 68/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Montañá Mora e S. Sebe Marin, lawyers)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «INSTINCT» – Marchio dell’Unione europea n. 5 208 418
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2019 nel procedimento R 178/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e – ove applicabile – la richiedente la cancellazione, in via solidale e disgiuntamente, a pagare tutte le spese dei procedimenti di cui trattasi. |
Motivo invocato
— |
Violazione degli articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18 regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla valutazione della prova dell’uso. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/55 |
Ricorso proposto il 3 gennaio 2020 – Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE)
(Causa T-2/20)
(2020/C 68/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (Emmerich, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 202 538
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2019 nel procedimento R 418/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto e, qualora la Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG decidesse di intervenire nel presente procedimento, la Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/56 |
Ricorso proposto il 6 gennaio 2020 – CP/Parlamento
(Causa T-5/20)
(2020/C 68/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CP (rappresentanti: L. Levi et M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
conseguentemente:
— |
annullare il rapporto informativo 2016 del ricorrente, firmato dal segretario generale il 16 novembre 2018; |
— |
per quanto necessario, annullare la decisione del presidente del 25 settembre 2019 recante rigetto del reclamo; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 25, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto, anzitutto, la valutazione del ricorrente sarebbe incompleta dal momento che non risulta alcuna valutazione nella rubrica «senso di responsabilità e coscienza professionale», alla voce «condotta», nell’ultima versione del rapporto informativo. Inoltre, sussisterebbe un divario sufficientemente caratterizzato tra i rapporti informativi del 2016 e i rapporti informativi precedenti, segnatamente quello del 2015, e tale divario non sarebbe regolarmente motivato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla omessa considerazione, nelle valutazioni, della situazione di carenza di personale dell’unità del ricorrente e delle attività accessorie del ricorrente. A tal riguardo, il ricorrente considera che, nel 2016, le sue prestazioni sono state influenzate da diversi fattori, che non sono stati regolarmente presi in considerazione dal convenuto in sede di redazione del rapporto informativo, vale a dire la situazione di carenza di personale della sua unità, la sua partecipazione al comitato del personale e la sua partecipazione all’attuazione di un nuovo concetto di evacuazione divenuto una priorità della Direzione B della DG SAFE, il «PPP». |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto le valutazioni contenute nel rapporto informativo del 2016, connotate da un palese peggioramento delle prestazioni rispetto al 2015, sarebbero manifestamente erronee e non terrebbero conto della forte implicazione del ricorrente nelle sue funzioni e dei risultati conseguiti, nonostante circostanze particolarmente difficili. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’assenza di un ambiente sereno durante i colloqui di valutazione e sulla violazione del diritto di essere ascoltato e dell’articolo 6.2 delle norme interne sulla valutazione, in quanto il colloquio con il primo compilatore e, in particolare, il colloquio con il compilatore finale non si sarebbe svolto nell’ambiente sereno richiesto dall’articolo 6.2 delle norme interne e non avrebbe consentito al ricorrente di presentare in modo utile le sue osservazioni quanto ai commenti negativi contenuti nel rapporto informativo. Il rapporto d’altronde è rimasto ampiamente invariato dopo tali colloqui. |
5. |
Quinto motivo, relativo alla violazione dei principi di obiettività e di imparzialità, a molestie psicologiche e alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di sollecitudine, nonché allo sviamento di potere. A tal riguardo, il ricorrente considera che l’assenza di giustificazione sufficiente, pertinente e fondata dei commenti negativi o con connotazione negativa, che si trovano nel rapporto informativo del 2016 induce il ricorrente a considerare che detto rapporto sia abusivo e connotato da un’evidente mancanza di obiettività e di imparzialità e si risolve piuttosto in un regolamento di conti da parte del compilatore finale con l’assistenza del primo compilatore. Ogni elemento della valutazione sarebbe degradante rispetto agli anni precedenti, segnatamente rispetto al 2015, senza alcuna ragione. Non vi sarebbe alcun elemento positivo. La maggior parte dei risultati ottenuti dal ricorrente nel 2016 sarebbero passati sotto silenzio, tutto il lavoro compiuto sarebbe negato. Tale rapporto sarebbe caratterizzato dallo sviamento di potere, dal momento che avrebbe l’unico obiettivo di nuocere al ricorrente presentando una versione incompleta della realtà delle sue prestazioni, protetta in apparenza dal largo margine di discrezionalità riservato ai compilatori. Tale approccio abusivo, che consiste nell’utilizzare abusivamente il sistema di notazione con il pretesto deviato di un largo margine di discrezionalità, ha come effetto che la difesa del ricorrente viene resa difficile dal momento che questi si trova apparentemente a fronte di giudizi di valore il cui controllo è limitato. Infine, il convenuto non avrebbe nemmeno rispettato il proprio obbligo di sollecitudine, dal momento che gli interessi del ricorrente non sarebbero stati manifestamente presi in considerazione. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/57 |
Ricorso proposto il 8 gennaio 2020 – Dr. Spiller/EUIPO - Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller)
(Causa T-6/20)
(2020/C 68/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dr. Spiller GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentanti: J Stock e M. Geitz, Rechtsanwälte)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rausch AG Kreuzlingen (Kreuzlingen, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Alpenrausch Dr. Spiller - Domanda n. 11 091 204
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 ottobre 2019 nel procedimento R 2206/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/58 |
Ricorso proposto l’8 gennaio 2020 – Italia/Commissione
(Causa T-10/20)
(2020/C 68/66)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e G. Rocchitta, C. Gerardis, E. Feola, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2019)7815 del 30 ottobre 2019, nella parte in cui applica, a carico dell’Italia, le correzioni finanziarie relative alle indagini di audit AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT, FV/2016/002/IT e RD1/2016/803/IT; |
— |
In subordine, annullare la medesima decisione nella parte in cui applica la rettifica forfetaria di euro 143 924 279,14, relativa agli esercizi finanziari 2015, 2016 (indagini AA/2016/012, AA/2016/003, AA/2016/015/IT), in luogo della rettifica puntuale quantificata da AGEA in euro 64 860 193,65; |
— |
In ogni caso, condannare la Commissione alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L’Italia impugna la decisione oggetto del ricorso, nella misura in cui essa ha disposto, a suo carico, correzioni finanziarie nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
a) |
Motivi relativi alla correzione conseguente alle indagini AA/2016/012, AA/2016/003 e AA/2016/015 IT, relative ad aiuti per superficie:
|
b) |
Motivi concernenti la correzione conseguente all’indagine FV/2016/002/IT, relativa a organizzazioni di produttori e programmi operativi:
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c) |
Motivo riferito alla correzione conseguente all’indagine RD1/2016/803/IT, relativa a misure di sviluppo rurale:
|
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/59 |
Ricorso proposto il 9 gennaio 2020 – Paravan/EUIPO – paragon (Paragon)
(Causa T-11/20)
(2020/C 68/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Paravan GmbH (Pfronstetten-Aichelau, Germania) (rappresentanti: I. Jung e L. Delpy, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: paragon GmbH & Co. KGaA (Delbrück, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Paragon» – Marchio dell’Unione europea n. 3 705 051
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/10/2019 nel procedimento R 28/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e confermare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 10 dicembre 2018 nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 14 618 C, relativa al marchio dell’Unione europea «Paragon» n. 3 705 051; |
in via subordinata,
— |
modificare la decisione impugnata così da annullare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 10 dicembre 2018, nel procedimento di dichiarazione di nullità n. 14 618 C, nella parte in cui la stessa dichiara la nullità del marchio dell’Unione europea «Paragon» n. 3 705 051 per i seguenti prodotti: |
— |
«parti di carrozzeria per la sintonizzazione di autoveicoli per il trasporto via terra; microfoni per utilizzo in vivavoce di telefoni cellulari per autoveicoli per il trasporto via terra; orologi per autoveicoli per il trasporto via terra», |
— |
con effetto a partire dal 14 marzo 2017; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
in subordine, violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/60 |
Ricorso proposto il 9 gennaio 2020 – Schneider/EUIPO – Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria.)
(Causa T-12/20)
(2020/C 68/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Markus Schneider (Bonn, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann e D. Graetsch, Rechtsanwälte)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL (Saragoza, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo Frutaria. nel colore verde (Pantone 363) - Marchio dell’Unione europea n. 5 922 885
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 ottobre 2019 nel procedimento R 284/2019-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui essa conferma la registrazione del marchio dell’Unione n. 5 922 885 per le merci di seguito indicate:
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese processuali, incluse quelle sostenute dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/61 |
Ricorso proposto l’11 gennaio 2020 – adp Gauselmann/EUIPO – Gameloft (GAMELAND)
(Causa T-17/20)
(2020/C 68/69)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: K. Mandel, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gameloft SE (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GAMELAND – Domanda di registrazione n. 15 722 648
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 novembre 2019 nel procedimento R 2502/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
ammettere il ricorso; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
disporre l’accoglimento della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 722 648 |
— |
condannare l’EUIPO e l’opponente alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/62 |
Ricorso proposto il 13 gennaio 2020 – sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love)
(Causa T-19/20)
(2020/C 68/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: sprd.net AG (Lipzia, Germania) (rappresentante: J. Hellenbrand, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shirtlabor GmbH (Münster, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «I love» nei colori nero e rosso – Marchio dell’Unione europea n. 10 023 067
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/10/2019 nel procedimento R 5/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione del divieto di arbitrarietà. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/63 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2020 – LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7)
(Causa T-21/20)
(2020/C 68/71)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentata da: R. Schiffer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miłosz Staszewski (Wrocław, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «K7» – Domanda di registrazione n. 14 641 849
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31/10/2019 nel procedimento R 401/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 207/2009. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/64 |
Ricorso proposto il 13 gennaio 2020 – IB/EUIPO
(Causa T-22/20)
(2020/C 68/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: IB (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di revoca dell’AIPN del 14 marzo 2019; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
— |
Motivi di annullamento relativi alla chiusura definitiva del procedimento di invalidità. Al riguardo, il ricorrente invoca lo sviamento di potere, l’illecito amministrativo e la violazione dei doveri di imparzialità, di oggettività e di neutralità; |
— |
Motivi di annullamento relativi alla sanzione disciplinare imposta. In proposito, il ricorrente fa valere l’irregolarità procedurale, la violazione dell’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, lo sviamento di potere, il mancato rispetto della riservatezza della relazione dell’OLAF per i punti dell’indagine archiviati, il mantenimento di argomentazioni che sono state, tuttavia, archiviate e la violazione della presunzione di innocenza. Il ricorrente fa valere altresì la violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, la violazione dei diritti della difesa, l’errore manifesto di valutazione dei criteri enunciati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e l’assenza di motivazione. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/65 |
Ricorso proposto il 15 gennaio 2020 – FF IP/EUIPO – Seven (the DoubleF)
(Causa T-23/20)
(2020/C 68/73)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: FF IP Srl (Mantova, Italia) (rappresentante: M. Locatelli, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven SpA (Leinì, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo the DoubleF – Domanda di registrazione n. 15 780 001
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2019 nel procedimento R 2588/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
dichiarare il marchio the DoubleF registrabile come marchio dell’Unione Europea per tutti i prodotti delle classi 18 e 35 come indicati nella domanda di registrazione n. 15 780 001; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese della presente procedura. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’art. 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/66 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Junqueras i Vies/Parlamento
(Causa T-24/20)
(2020/C 68/74)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale consideri presentato tempestivamente il ricorso avverso gli atti impugnati e i suoi allegati, lo dichiari ricevibile e, conformemente allo stesso, dichiari nulli, privi di validità e di effetti gli atti impugnati oggetto del presente procedimento, condannando il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione del Parlamento europeo, annunciata dal Presidente Sassoli, nel corso della sessione plenaria del 13 gennaio 2020, con la quale, tenuto conto della decisione della Junta Electoral Central [Giunta elettorale centrale] del 3 gennaio 2020, seguita dalla decisione del Tribunal Supremo [Corte suprema] del 9 gennaio 2020, si constata la vacanza del seggio del sig. Oriol Junqueras i Vies a decorrere dal 3 gennaio 2020, sulla base del regolamento del Parlamento, nonché contro il rigetto, con la decisione precedente, della richiesta urgente di tutela dell’immunità del sig. Junqueras i Vies, presentata per conto del sig. Junqueras i Vies, in data 20 dicembre 2019 (20.12.2019) dalla sig.ra Riba i Giner (MEP).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), dovendosi interpretare gli articoli 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale europeo (1976) e 4, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Parlamento nel senso che essi richiedono un procedimento rispettoso dei suddetti diritti, il quale consenta di sostanziare e comprovare il concorso simultaneo delle eccezioni alla constatazione di vacanza del seggio del sig. Oriol Junqueras Vies. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, dell’articolo 14, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’Atto elettorale europeo (1976), del principio di leale cooperazione di cui al paragrafo terzo dell’articolo 4 TUE (in tal caso da parte del Tribunal Supremo), del principio del primato del diritto dell’Unione europea, dell’articolo 9 (paragrafo secondo) del Protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità [Protocollo (n.o7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea] nonché dell’articolo 6 del regolamento di procedura del Parlamento europeo, per non aver dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 19 dicembre 2019, pronunciata nella causa C-502/19, riguardante precisamente il sig. Oriol Juqueras i Vies, che domandava che venisse presentata richiesta (revoca dell’immunità) al Parlamento europeo. In subordine, il ricorrente invoca la necessaria interpretazione conforme a quanto disposto dagli articoli 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale europeo e 4, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Parlamento europeo, nel senso che il Parlamento europeo può constatare le eccezioni alla vacanza del seggio, previste nei suindicati articoli, quando il motivo è rilevabile senza entrare in nessuna valutazione del diritto interno dello Stato. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, nonché dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Parlamento europeo, in quanto le decisioni statali sulle quali fonda la constatazione di vacanza del saggio non sono definitive. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, dell’articolo 3 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e degli articolo 9 (paragrafo primo, lettere a) e b)) del Protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità e 6 del regolamento di procedura del Parlamento, per aver illegalmente impedito al sig. Oriol Junqueras i Vies il godimento effettivo delle immunità cui ha diritto. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 (paragrafo primo, lettera a)) del Protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità, dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, CDFUE, dell’articolo 3, Protocollo 1, della CEDU, dell’articolo 6 del regolamento di procedura del Parlamento e dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’Atto elettorale unico (1976), considerato che la normativa spagnola esige una previa richiesta per processare i deputati eletti, cosicché la giurisprudenza contraria del Tribunale Supremo risulta contra legem ed è stata creata ad hoc e ad hominem, senza che sussistano precedenti, come il medesimo Tribunal Supremo ha riconosciuto. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/67 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2020 – Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Raffigurazione di uno strumento di un corno)
(Causa T-25/20)
(2020/C 68/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentante: M. Viefhues, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pošta Slovenije d.o.o. (Maribor, Slovenia).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di uno strumento di un corno) – Domanda di registrazione n. 17 088 361
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/11/2019 nel procedimento R 994/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/68 |
Ricorso proposto il 16 gennaio 2020 – Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX)
(Causa T-26/60)
(2020/C 68/76)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Forex Bank AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentata da: A. Jute, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Coino UK Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FOREX» – Marchio dell’Unione europea n. 4 871 836
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 04/10/2019 nel procedimento R 2460/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento; |
— |
dichiarare che il marchio dell’Unione europea n. 4 871 836 rimane valido; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento, dinanzi alla commissione di ricorso nonché dinanzi al Tribunale per un importo da quantificare successivamente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 207/2009. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/69 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 – Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed)
(Causa T-30/20)
(2020/C 68/77)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Promed GmbH kosmetische Erzeugnisse (Farchant, Germania) (rappresentanti: B. Reinisch e B. Sorg, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Centrumelektroniki sp.j. (Tarnowskie Góry, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Promed» – Marchio dell’Unione europea n. 6 206 718
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 07/11/2019 nel procedimento R 614/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rimborso della tassa di ricorso, modificare la decisione impugnata prevedendo che tale tassa sia rimborsata; |
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO del 22 febbraio 2019 (dichiarazione di nullità n. 15 428 C) nella parte in cui tale decisione ha dichiarato nullo il marchio dell’Unione europea n. 6 206 718 per i seguenti prodotti:
|
— |
respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea n. 6 206 718 Promed nella sua interezza; |
— |
condannare l’EUIPO a sostenere le spese (incluse le spese sostenute dalla ricorrente, le spese sostenute dall’EUIPO e, dal momento in cui la controinteressata intervenga dinanzi al Tribunale, le spese sostenute da quest’ultima). |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, frase 3, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/70 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 – Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Traccia di un graffio inferto da un artiglio)
(Causa T-35/20)
(2020/C 68/78)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd (Nanjing City, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione della traccia di un graffio inferto da un artiglio) – Domanda di registrazione n. 17 634 478
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 novembre 2019 nel procedimento R 1104/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione del 21 marzo 2019 nel procedimento di opposizione B 3050458; |
— |
respingere il marchio oggetto di opposizione relativamente ai prodotti e servizi contestati, dato che la domanda di registrazione include tutti i prodotti e i servizi; |
— |
condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese relative ai procedimenti nonché di quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/71 |
Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2019 – Sumitomo Chemical e Tenka Best/Commissione
(Causa T-734/18) (1)
(2020/C 68/79)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/71 |
Ordinanza del Tribunale del 23 dicembre 2019 – Mersinis/AEMF
(Causa T-163/19) (1)
(2020/C 68/80)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.