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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 63/01 |
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2020/C 63/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 63/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2020/C 63/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9547 — Johnson & Johnson/Tachosil) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2020/C 63/05 |
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2020/C 63/06 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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26.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 febbraio 2020
(2020/C 63/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0840 |
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JPY |
yen giapponesi |
119,92 |
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DKK |
corone danesi |
7,4701 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,83630 |
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SEK |
corone svedesi |
10,5688 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0605 |
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ISK |
corone islandesi |
139,30 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,1600 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,226 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
337,41 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3012 |
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RON |
leu rumeni |
4,8098 |
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TRY |
lire turche |
6,6688 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6442 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4403 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4445 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7160 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5166 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 315,68 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,4649 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6045 |
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HRK |
kuna croata |
7,4567 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 094,70 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5886 |
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PHP |
peso filippino |
55,360 |
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RUB |
rublo russo |
70,7943 |
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THB |
baht thailandese |
34,390 |
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BRL |
real brasiliano |
4,7569 |
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MXN |
peso messicano |
20,6185 |
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INR |
rupia indiana |
77,7240 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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26.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/2 |
Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
(2020/C 63/02)
Il 21 febbraio 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 43 della Commissione relativa alla notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (1).
Il documento è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/9f54e7e7-c224-4ad1-9f92-6179ebe64f97?p=1&n=10&sort=modified_DESC
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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26.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/3 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 63/03)
1.
In data 18 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Generali Shopping Centre Fund S.C.S. SICAV-SIF («GSCF», Lussemburgo), appartenente al gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. («Generali», Italia), |
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— |
Union Investment Real Estate GmbH («UIR», Germania), appartenente al gruppo DZ Bank AG («DZ Bank», Germania), |
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— |
Zaragoza Properties SOCIMI, S.A. («Zaragoza», Spagna). |
GSCF e UIR acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Zaragoza.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
GSCF: fondo di investimento creato nel 2019 con l’obiettivo specifico di investire in e gestire centri commerciali del settore retail nell’Europa continentale. Appartiene a Generali, un gruppo internazionale di imprese operanti nei settori assicurativo e finanziario; |
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— |
UIR: società di investimenti immobiliari specializzata in fondi immobiliari per investitori privati e istituzionali in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Australia. UIR è una controllata di Union Asset Management Holding AG (Germania), strumento di investimento e controllata di DZ Bank; |
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— |
Zaragoza: attività immobiliari, in particolare proprietà, gestione e locazione del centro commerciale Puerto Venecia ubicato a Saragozza, Aragona, Spagna. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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26.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9547 — Johnson & Johnson/Tachosil)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 63/04)
1.
In data 19 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Johnson & Johnson («J&J», Stati Uniti), |
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— |
Topaz Investment AS («Topaz», Norvegia), controllata al 100 % di Takeda Pharmaceuticals International AG, controllata in ultima istanza da Takeda Pharmaceutical Company Limited (Giappone). |
J&J acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Topaz.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.
La concentrazione è stata rinviata alla Commissione dal Bundeskartellamt tedesco a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Successivamente si sono associate al rinvio anche la Spagna, la Francia, l’Austria, la Finlandia e la Norvegia.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
J&J: gruppo di imprese che opera a livello mondiale in tre segmenti commerciali: beni di consumo, prodotti farmaceutici e dispositivi medici; |
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— |
Topaz: entità che detiene la maggioranza dei diritti, delle attività e delle obbligazioni relativi al tampone emostatico TachoSil (e ai prodotti predecessori). |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9547 – Johnson & Johnson / Tachosil
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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26.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/6 |
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2020/C 63/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Terrazze Retiche di Sondrio»
PGI-IT-A1352-AM02
Data della domanda: 24-07-2017
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Modifica del nome
Descrizione: la modifica riguarda la variazione del nome da «Terrazze Retiche di Sondrio» ad «Alpi Retiche».
Motivazioni: la richiesta viene formulata al fine di identificare in maniera immediata la zona di produzione dei vini di questa tipologia per il consumatore nazionale e soprattutto internazionale, specificando anche il carattere montano della zona di produzione identificandolo con un distretto alpino preciso. I vini Alpi Retiche IGT da secoli sono legati profondamente al settore retico delle Alpi sopra citate. Il versante, grazie alle peculiarità di carattere geologico, morfologico, pedologico e climatico ha determinato il vantaggioso presupposto ambientale per la destinazione vitivinicola dell’area. Le Alpi Retiche proteggono la Valtellina dai venti freddi provenienti da settentrione e l’esposizione della zona terrazzata a sud garantisce un’insolazione media di oltre 1 900 ore all’anno, un valore che si riscontra di norma a latitudini decisamente inferiori. La costiera retica gode di un irraggiamento solare pressoché ininterrotto nel corso dell’intera giornata; su questo versante le viti trovano un clima ideale e producono uva pregiata. Il terreno risulta poco profondo e prevalentemente sabbioso (circa 70 %) ma le tecniche di costruzione dei muretti a secco, realizzati dai viticoltori, hanno permesso il migliore utilizzo del suolo del versante retico rendendolo intensamente produttivo.
L’adeguamento del nome viene inserito in tutti gli articoli del disciplinare e nelle sezioni 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 del documento unico.
2.2. Introduzione della categoria: Vino Spumante
Descrizione: la modifica riguarda l’introduzione della tipologia Spumante prodotto nella versione bianco e rosé. Viene prodotto con il Metodo Classico.
Motivazioni: già a partire dagli anni ’70, diverse aziende locali producono una tipologia Spumante partendo dal vitigno principale coltivato in Valtellina, ovvero il Nebbiolo, con l’aggiunta facoltativa di altri vitigni. La richiesta di introdurlo all’interno della IGT è per valorizzare questa produzione, fortemente legata al territorio nel quale viene prodotto e ad un vitigno che dimostra grandi potenzialità in questa zona. La produzione di spumanti infatti beneficia delle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte che si verificano soprattutto in corrispondenza del periodo vendemmiale. Questo aspetto, oltre a favorire l’accumulo dei precursori di aroma che sono un elemento distintivo di quest’area, permette alle uve di mantenere un equilibrato rapporto tra il contenuto zuccherino e la componente acida che risulta più accentuata nei vigneti collocati alle altitudini maggiori. Tali aspetti hanno indotto un numero crescente di aziende ad intraprenderne la produzione.
Le modifiche interessano gli articoli 1-2-4-6-7-9 del disciplinare e le sezioni 1.3, 1.4, 1.8 del documento unico.
2.3. Introduzione di nuove varietà
Descrizione: la modifica riguarda l’introduzione nella base ampelografica dei vini i seguenti vitigni: Cabernet carbon N., Cabernet Cortis N., Helios B. Johanniter B., Prior N., Solaris B., Bronner B.
Motivazioni: questi vitigni stanno dimostrando di adattarsi alle avversità richiedendo minori apporti fitosanitari; infatti il percorso intrapreso verso forme di agricoltura sostenibile (per la quale la Valtellina dimostra una naturale predisposizione) con la possibilità di introdurre le sopracitate varietà, può rappresentare un ulteriore valido elemento per ridurre i trattamenti fitosanitari e favorire la coltivazione nelle zone più difficilmente meccanizzabili, avviando una gestione meno onerosa del vigneto e al tempo stesso più rispettosa dell’ambiente. Ne sono prova le attività di sperimentazione presso gli istituti E. Mach e Fondazione Fojanini. Tale possibilità è di rilevante importanza anche in un’ottica di recupero di vigneti abbandonati.
Le modifiche interessano gli articoli 1 e 2 del disciplinare e la sezione 1.7 del documento unico.
2.4. Riduzione del titolo alcolometrico volumico effettivo nella tipologia Passito bianco
Descrizione: la modifica riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico effettivo nella tipologia Passito bianco da 12 % a 10 %.
Motivazioni: l’appassimento delle uve per la produzione di vini, che ha come obiettivo la disidratazione degli acini, concentrando nel mosto i metaboliti della polpa e della buccia, trova la massima espressione enologica in vini dolci come i passiti. Questo consente di ottenere un prodotto nel quale alcool e zuccheri siano in equilibrio mantenendone inalterate tutte le caratteristiche organolettiche. Tali vini consentono un ampliamento dell’offerta e rispondono alle esigenze del comparto vitivinicolo della zona.
La modifica interessa l’articolo 6 del disciplinare e la sezione1.4 del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Alpi Retiche
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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4. |
Vino spumante |
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8. |
Vino frizzante |
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15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
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16. |
Vino di uve stramature |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Alpi Retiche bianco anche con la specificazione del nome del vitigno
Colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
Odore: fresco, delicato, floreale;
Sapore: asciutto, sapido, gradevole.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,50 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche rosso anche con la specificazione del nome del vitigno e Alpi Retiche novello
Colore: rosso rubino più o meno intenso;
Odore: fresco, fruttato;
Sapore: fresco, sapido, vellutato, leggermente tannico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,50 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche rosato anche con la specificazione del nome del vitigno
Colore: da rosato tenue a rosato intenso;
Odore: fine, delicato;
Sapore: asciutto, fresco, fruttato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,50 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche passito bianco
Colore: giallo intenso con riflessi dorati;
Odore: ampio, composito, intenso;
Sapore: dolce, pieno, armonico, elegante, etereo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
|
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,00 |
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Acidità totale minima |
3,50 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche passito rosso
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: ampio, floreale;
Sapore: dolce, fruttato, armonico, piacevole;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
|
Caratteristiche analitiche generali |
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|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,00 |
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Acidità totale minima |
3,50 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche vendemmia tardiva rosso
Colore: rosso rubino;
Odore: intenso, caratteristico, complesso;
Sapore: deciso, armonico, giustamente tannico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,00 |
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Acidità totale minima |
3,50 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche vendemmia tardiva bianco
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
Odore: composito, ampio, con sentori minerali;
Sapore: pieno, armonico, elegante, piacevole;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11,00 |
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Acidità totale minima |
3,50 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche Spumante Metodo Classico
Colore: giallo paglierino più o meno intenso fino a dorato;
Odore: fine, delicato, ampio, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
Sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,0 |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Alpi Retiche Spumante Metodo Classico rosé
Colore: rosa più o meno intenso;
Odore: fine, delicato, ampio, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
Sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
5,0 |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Previsione di un periodo minimo di invecchiamento
I vini ad IGT «Alpi Retiche» passito e «Alpi Retiche» vendemmia tardiva dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell’anno successivo alla vendemmia.
b. Rese massime
Alpi Retiche
14 000 chilogrammi di uve per ettaro
Alpi Retiche
112 ettolitri per ettaro
Alpi Retiche passito
56 ettolitri per ettaro
Alpi Retiche vendemmia tardiva
84 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT «Alpi Retiche» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Albosaggia, Ardenno, Berbenno in Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano, in provincia di Sondrio s.l.m.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Ancellotta N.
Barbera N.
Bonarda N.
Bussanello B.
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Carmenère N.
Chardonnay B.
Cortese B.
Corbina N.
Croatina N.
Dolcetto N.
Erbaluce B.
Fortana N.
Franconia N.
Freisa N.
Garganega B.
Grappello Ruberti N.
Groppello di Mocasina N. - Groppello
Groppello di S. Stefano N. - Groppello
Groppello gentile N. - Groppello
Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Incrocio Terzi n.1 N.
Invernenga B.
Kerner B.
Lagrein N.
Lambrusco di Sorbara N. - Lambrusco
Lambrusco Grasparossa N. - Lambrusco
Lambrusco Maestri N. - Lambrusco
Lambrusco Marani N. - Lambrusco
Lambrusco Salamino N. - Lambrusco
Lambrusco Viadanese N. - Lambrusco
Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia
Malvasia di Candia aromatica B. - Malvasia
Marzemino N.
Merlot N.
Meunier N.
Molinara N.
Montepulciano N.
Moscato bianco B. - Moscato
Moscato di Scanzo N. - Moscato
Moscato giallo B. - Moscato
Moscato rosa Rs.
Müller Thurgau B.
Nebbiolo N.
Negrara N.
Pignola N.
Petit verdot N.
Pinot bianco B.
Pinot grigio
Pinot nero N.
Raboso veronese N. - Raboso
Rebo N.
Riesling italico B. - Riesling
Rondinella N.
Rossola nera N. - Rossola
Sangiovese N.
Sauvignon B.
Schiava gentile N. - Schiava
Schiava grigia N. - Schiava
Schiava grossa N. - Schiava
Schiava N.
Syrah N.
Teroldego N.
Timorasso B.
Tocai friulano B.
Traminer aromatico Rs
Trebbiano di Soave B. - Trebbiano
Trebbiano giallo B. - Trebbiano
Trebbiano romagnolo B. - Trebbiano
Trebbiano toscano B. - Trebbiano
Uva rara N.
Veltliner B.
Verdea B.
Verdese B.
Vespolina N.
Cabernet carbon N.
Cabernet cortis N.
Helios B.
Johanniter B.
Prior N.
Solaris B.
Bronner B.
8. Descrizione del legame/dei legami
Alpi Retiche, per tutte le categorie previste (1, 4, 8, 15, 16) — A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame
La Valtellina rappresenta il territorio della provincia di Sondrio; si colloca geograficamente a nord-est del lago di Como tra il parallelo 46 e 46,5.
Alcune particolari situazioni ambientali favoriscono il realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla viticoltura. La valle, longitudinale alla catena montuosa delle Alpi, gode di esposizione completamente a sud ed è protetta, sia a nord che ad est, dalla catena montuosa delle Alpi Retiche. La vicinanza del bacino del lago di Como, a sud–ovest, riveste un’importante azione mitigatrice.
Questa collocazione assicura: una costante ventilazione con scarse precipitazioni, normalmente ben distribuite nell’arco della stagione, una considerevole luminosità, conseguenza dell’ottimale esposizione a sud, un elevato gradiente termico, favorito dalla consistente massa di sassi e di rocce che caratterizzano i terrazzamenti, umidità relativa contenuta e considerevoli escursione termiche nel periodo immediatamente precedente la maturazione.
I terreni sono prevalentemente sabbiosi, ricchi di scheletro ma anche di humus e sostanza organica. La reazione è prevalentemente sub-acida. La profondità è in molti casi ridotta a 40 – 120 cm.
Fattori storici e umani rilevanti per il legame
L’origine della viticoltura valtellinese risale ai primi insediamenti dei popoli Liguri a cui seguirono gli Etruschi anche se lo sfruttamento agricolo del territorio e la sistemazione a terrazzamento è riconducibile all’epoca romana. La razionalizzazione e l’intensificazione della coltivazione della vite è da ascrivere nel Medioevo al movimento dei magistri comacini ed a monaci benedettini e, nei secoli successivi, alla lega grigia (oggi cantone Grigioni) che diede un forte impulso al commercio di vino valtellinese verso il nord Europa.
Particolare caratteristico di questa viticoltura è il sistema dei terrazzamenti: metodo di sistemazione degli acclivi versanti montani, espressione di una precisa cultura insediativa che si ritrova, con molte analogie, in numerose vallate dell’arco alpino ma che ha nella Valtellina la più significativa e rilevante testimonianza.
Attraverso la realizzazione del terrazzamento fu possibile recuperare allo sfruttamento agricolo le costiere pedemontane ed insediarvi le colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali.
Il fattore umano è determinante nelle pratiche viticole ed enologiche, ma assume rilevanza per l’importanza del presidio agricolo nella tutela idrogeologica del territorio: infatti, laddove c’è un terrazzamento lavorato le frane incidono per il 5 % mentre tale incidenza supera l’80 % laddove il presidio degli agricoltori viene meno. A questo si unisce oggi un’accresciuta sensibilità verso tecniche di coltivazione mirate a coniugare produttività e sostenibilità ambientale.
Alpi Retiche, categoria: vino (1) — B) Informazioni sulla qualità/caratteristiche del prodotto
Informazioni sulla qualità speciale dei prodotti attribuibile all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.
I vini rossi presentano colore rosso rubino; all’olfatto risultano freschi e fruttati; al sapore sapidi e leggermente tannici e comunque ben strutturati.
Nella tipologia «novello» il vino rosso si presenta di colore rosso rubino più o meno intenso, all’olfatto risulta vinoso e lievemente fruttato; il sapore è fresco, rotondo, vellutato.
La tipologia rosato presenta un colore con differente intensità e tonalità in funzione delle diverse tecniche di vinificazione; all’olfatto si distingue per caratteristiche di finezza e delicatezza, sapore asciutto, fresco e fruttato.
I vini bianchi sono contraddistinti da un colore giallo paglierino con possibili riflessi verdognoli a seconda della base ampelografica utilizzata. All’olfatto si contraddistinguono per la particolare freschezza aromatica, la delicatezza delle note floreali mentre il sapore è per lo più asciutto, sapido, gradevole anche in funzione dell’equilibrata acidità.
La denominazione IGT Alpi Retiche abbraccia un’ampia tipologia di vini in virtù delle differenze di altitudine, della profondità dei terreni e delle pendenze del profilo montano. In genere le zone più calde vedono prevalere la coltivazione di vitigni a bacca rossa per la possibilità di produrre vini di buona struttura. Al contrario, le zone più fresche e quelle con le altitudini maggiori sono interessate per lo più dalla coltivazione di vitigni a bacca bianca o di vitigni a bacca rossa destinati alla produzione di rosati poiché in tali aree è possibile, in virtù anche delle escursioni termiche, produrre vini caratterizzati da una complessità ed ampiezza aromatica che il mercato dimostra di apprezzare.
Le caratteristiche e le qualità dei vini IGT Alpi Retiche sono altresì influenzate dall’elemento umano con particolare riguardo alla professionalità dei viticoltori. Data la conformazione acclive e montana della zona, la superficie media aziendale è piuttosto ridotta e frammentata (inferiore a 3 000 metri quadrati) ed incide pesantemente sul monte ore necessario alla coltivazione della vite. In molte situazioni, data la presenza di terrazzamenti, la difficoltà di accesso ai fondi, le ore/ettaro superano la soglia di 1 200. Le operazioni più rilevanti sono quelle connesse alla potatura verde, alla difesa fitosanitaria, alla raccolta (esclusivamente a mano) ed all’opera di ricostruzione dei muri a secco necessaria a rispristinare il buono stato del fondo quando eventi straordinari lo richiedono.
Alpi Retiche, categorie: vino spumante (4), vino frizzante (8) — B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto
Informazioni sulla qualità speciale dei prodotti attribuibile all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.
La tipologia spumante, prodotta con il metodo classico, presenta un colore giallo paglierino più o meno intenso con possibili riflessi dorati. All’olfatto si presenta fine, delicato, ampio, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore fresco, sapido, fine ed armonico.
La versione Rosé presenta un colore rosa più o meno intenso con differenti riflessi in funzione della tipologia di uve impiegate. L’olfatto risulta essere fine, delicato, ampio, complesso con note riconducibili alla tecnica della rifermentazione in bottiglia. Il sapore è fresco, sapido, fine ed armonico, caratterizzato dalla giusta acidità e si distingue dalla versione precedente per la maggiore struttura.
La categoria frizzante è riferita unicamente alla versione rosato. Tale tipologia di prodotto spicca per la freschezza e vivacità legate al moderato sviluppo di anidride carbonica che conferisce al vino gradevolezza. Le moderne tecniche di vinificazione costituiscono un valido supporto all’incremento qualitativo di simili produzioni.
La produzione di detti vini spumanti e frizzanti trae beneficio delle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte in prossimità del periodo vendemmiale. Questo favorisce l’accumulo dei precursori di aroma, elemento distintivo di quest’area, permettendo alle uve di mantenere un equilibrato rapporto tra il contenuto zuccherino e la componente acida che risulta più accentuata nei vigneti collocati alle altitudini maggiori.
Le caratteristiche e le qualità dei vini sono altresì influenzate dall’elemento umano con particolare riguardo alla professionalità dei viticoltori, infatti data la conformazione acclive e montana della zona, la superficie media aziendale è piuttosto ridotta e frammentata (inferiore a 3 000 metri quadrati) ed incide pesantemente sul monte ore necessario alla coltivazione della vite. In molte situazioni, data la presenza di terrazzamenti, la difficoltà di accesso ai fondi, le ore/ettaro superano la soglia di 1 200. Le operazioni più rilevanti sono quelle connesse alla potatura verde, alla difesa fitosanitaria, alla raccolta (esclusivamente a mano) ed all’opera di ricostruzione dei muri a secco necessaria a rispristinare il buono stato del fondo quando eventi straordinari lo richiedono.
Alpi Retiche, categorie: vino ottenuto da uve appassite (15), vino di uve stramature (16) — B) Informazioni sulla qualità
Informazioni sulla qualità speciale dei prodotti attribuibile all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.
La tipologia bianco passito presenta un colore giallo intenso con riflessi dorati; olfatto ampio, complesso, intenso; sapore pieno, armonico, elegante ed etereo.
La tipologia rosso passito presenta un colore rosso rubino intenso; olfatto ampio, floreale; sapore dolce, fruttato, armonico e piacevole.
La tipologia bianco da vendemmia tardiva presenta un colore giallo paglierino con riflessi dorati; olfatto ampio, composito, con sentori minerali; sapore pieno, armonico, elegante e piacevole.
La tipologia rosso da vendemmia tardiva presenta un colore rosso rubino; olfatto intenso, caratteristico, complesso; sapore deciso, armonico, giustamente tannico.
La pratica di forzare la maturazione oltre i limiti tecnologici è stata mutuata nel tempo divenendo testimonianza del contributo dell’uomo. La durata del processo di forzatura è in funzione dell’andamento meteo stagionale oltre che delle caratteristiche che si intendono ottenere nel vino così ottenuto. La scelta del tipo di uve è prerogativa del viticoltore che opera le proprie scelte nell’ambito di una interazione tra vigneto, caratteristiche delle uve e prodotto desiderato.
Le produzioni di cui sopra sono in generale favorite dalle caratteristiche climatiche della valle che essendo longitudinale rispetto alla catena alpina è costantemente ventilata e, soprattutto nel periodo autunnale, è caratterizzata da notti fredde che ben si prestano alla conservazione delle uve in appassimento. Le conoscenze maturate nel tempo (fattore umano) integrano i fattori ambientali permettendo simili produzioni che, pur costituendo una piccola quota della produzione totale, risultano essere complementari a quelle più rappresentative.
Alpi Retiche, per tutte le categorie previste (1, 4, 8, 15, 16) — C) Descrizione dell’interazione causale
Categoria Vino (1): la varietà degli ambienti pedologici e climatici permette di valorizzare al meglio i vini di questa categoria, così come la professionalità dei produttori vitivinicoli. Generalmente i vini rossi derivano dalle zone più calde che permettono una buona struttura, mentre i vini bianchi sono maggiormente coltivati nelle zone più elevate.
Categorie vino spumante (4), vino frizzante (8): la varietà degli ambienti pedologici e climatici permette di valorizzare al meglio le potenzialità dei vitigni idonei alla spumantizzazione e alla frizzantatura, così come l’esperienza maturata da parte degli operatori locali e le moderne tecniche di vinificazione e produzione.
Categorie vino ottenuto da uve appassite (15), vino di uve stramature (16): la varietà degli ambienti pedologici e climatici permette di valorizzare al meglio le potenzialità dei vitigni le cui uve risultano più adatte ad essere sottoposte alla pratica dell’appassimento, così come l’esperienza maturata da parte degli operatori locali e le moderne tecniche di vinificazione e produzione. La natura longitudinale della valle permette una costante ventilazione e, nel periodo autunnale, favorisce la conservazione delle uve.
L’interazione tra tutti questi fattori (sia naturali che umani) concorre a produrre vini di qualità fortemente identitari e con caratteristiche legate al territorio di produzione.
Pertanto il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.
9. Ulteriori condizioni essenziali
ASSENTI
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14209
|
26.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/17 |
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2020/C 63/06)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«delle Venezie»
PGI-IT-A0862-AM03
Data della domanda: 5 maggio 2017
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Modifica del nome della denominazione da «delle Venezie» a «Trevenezie»
Descrizione:
il nome «delle Venezie» viene sostituito con il sinonimo «Trevenezie».
Motivazione:
la modifica del nome si è resa necessaria a seguito della parallela richiesta di protezione della DOP «delle Venezie» che prevede la valorizzazione delle tipologie dei vini Pinot grigio e della tipologia del vino bianco, che sono peculiari del territorio. Pertanto il riferimento a detti vini, in particolare al «Pinot grigio», è eliminato dal disciplinare della IGP «Trevenezie». La modifica in questione è dunque intesa a differenziare i prodotti delle due categorie gerarchiche di denominazioni (IGP "Trevenezie/«Tri Benečije» e DOP «delle Venezie»), per rendere percepibile al consumatore la valorizzazione di detti vini più peculiari del territorio con la DOP.
La tradizionalità del nome dell’indicazione geografica «Trevenezie» è dimostrata dall’utilizzo nel passato, per le derrate agroalimentari e in particolare per il vino del relativo territorio geografico-amministrativo, del nome «Trevenezie», anche nella versione «Tre Venezie», quale sinonimo del nome «delle Venezie».
Il nome «Trevenezie» è storicamente riconosciuto quale nome identificativo del territorio dell’attuale Triveneto, comprendente la Provincia di Trento, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, che nei documenti storici erano identificate come le Tre Venezie e cioè Venezia Tridentina, Venezia Euganea e Venezia Giulia.
In tal senso, al nome «Trevenezie» è fatto espresso riferimento nella descrizione del legame con l’ambiente – fattori umani e storici – contenuta nell’attuale disciplinare della IGP «delle Venezie».
La modifica in discorso riguarda l’articolo 1 e seguenti del disciplinare di produzione e il documento unico, sezione 1, Denominazione.
2.2. Aggiunta del nome della denominazione in lingua slovena «Tri Benečije»
Descrizione:
viene aggiunta, in maniera alternativa a «Trevenezie», anche la traduzione della denominazione in lingua slovena «Tri Benečije».
Motivazione:
la modifica tiene conto delle esigenze dei produttori di minoranza linguistica slovena, presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, che fa parte della zona di produzione della IGP, così come previsto dalla normativa dell’UE, nazionale e della Regione Friuli Venezia Giulia, relativamente ai rapporti tra Stato e minoranze linguistiche.
La modifica in discorso riguarda l’articolo 1 del disciplinare di produzione e il documento unico, sezione 1, Denominazione.
2.3. Cancellazione della tipologia varietale «Pinot grigio» dalla specificazione del vitigno
Descrizione:
la tipologia varietale «Pinot grigio» è stata cancellata dalla specificazione del/i vitigno/i.
Motivazione:
la cancellazione della tipologia qualificata con il vitigno «Pinot grigio» dalla specificazione dei vitigni è correlata alla parallela domanda di registrazione finalizzata alla protezione della DOP «delle Venezie», nel cui ambito è stato riservato l’uso della predetta tipologia varietale Pinot grigio. Trattasi di una scelta condivisa dall’intera filiera produttiva e volta alla massima qualificazione con la denominazione d’origine del vino ottenuto dal «Pinot grigio».
La modifica in discorso riguarda l’articolo 2 e seguenti del disciplinare di produzione e il documento unico, sezione 5, Descrizione dei vini.
2.4. Cancellazione della tipologia varietale «Ribolla gialla» dalla specificazione del vitigno
Descrizione:
la tipologia varietale «Ribolla gialla» è stata cancellata dalla specificazione del/i vitigno/i.
Motivazione:
la soppressione della possibilità di utilizzare la tipologia qualificata con il vitigno «Ribolla gialla» è una scelta condivisa dall’intera filiera produttiva del territorio interessato ed è finalizzata a valorizzare i vini derivati da detto vitigno autoctono che sono prodotti, con altre denominazioni, nella Regione Friuli Venezia Giulia.
La modifica in discorso riguarda l’articolo 2 e seguenti del disciplinare di produzione e il documento unico, sezione 5, Descrizione dei vini.
2.5. Condizioni per la produzione dei vini designati col nome di due vitigni
Descrizione:
sono state disciplinate le condizioni tecnico-produttive per l’ottenimento delle tipologie designate con il nome di due vitigni; in particolare è stato previsto che nei vini in questione le uve del vitigno rappresentato in percentuale minore debbano concorrere per almeno il 15%.
Motivazione:
tale disciplina è conforme alle norme dell’UE e nazionali in materia di etichettatura e presentazione, fatte salve le specifiche disposizioni di etichettatura che consentono, per questi vini, la specificazione dei due vitigni.
La presente modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare di produzione e non interessa alcuna sezione del documento unico.
2.6. Resa uva/ettaro per le tipologie di vino bianco ottenute da uve della varietà Pinot grigio
Descrizione e motivi:
è stata inserita la resa uva/ettaro, nella misura di 19 000 Kg/ha, per le tipologie di vino bianco, nelle categorie «Vino» e «Vino frizzante», ottenute dalla varietà Pinot grigio, anche se il nome di detto vitigno non figura in etichetta. Tale scelta è coerente con la resa produttiva effettiva che è assicurata da detta varietà.
La modifica in discorso riguarda l’articolo 4, comma 3, del disciplinare di produzione e il documento unico, sezione 6, lettera b), Rese massime.
2.7. Divieto di utilizzo in etichettatura del nome dei vitigni Pinot grigio e Ribolla gialla
Descrizione:
tale modifica prevede il divieto di riportare il riferimento alle varietà Pinot grigio e Ribolla gialla nella designazione e presentazione dei vini, conformemente alle disposizioni della normativa dell’UE applicabile.
Motivazione:
tale divieto è coerente con le sopra descritte modifiche. L’intera filiera vitivinicola ha ritenuto utile che fosse ribadito il divieto di indicare in etichetta il riferimento ai vitigni Pinot grigio e Ribolla gialla, al fine di riservare il loro utilizzo per la valorizzazione di altre denominazioni protette del territorio.
La modifica in discorso riguarda l’articolo 7, ultima comma, del disciplinare di produzione e il documento unico, sezione 10, Ulteriori condizioni essenziali.
2.8. Legame con l’ambiente - Inserimento delle motivazioni per l’uso del nome «Trevenezie»/«Tri Benečije»
Descrizione e motivi:
sono state descritte le motivazioni che giustificano la modifica della denominazione in «Trevenezie», quale sinonimo dei termini storicamente utilizzati per il territorio interessato («Tre Venezie», «Le Venezie» e «delle Venezie»), in linea con le suddette modifiche relative alla variazione del nome dell’indicazione geografica da «delle Venezie» a «Trevenezie», in lingua slovena «Tri Benečije».
La modifica in discorso riguarda l’articolo 8, lettera a), ultimo comma, del disciplinare di produzione e il documento unico, sezione 9, Descrizione del legame/dei legami.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Trevenezie
Tri Benečije
2. Stato membro
Italia
3. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
4. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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8. |
Vino frizzante |
5. Descrizione del vino o dei vini
Bianco, categoria «Vino» e «Vino frizzante», anche con specificazione del/i vitigno/i ad esclusione di Pinot grigio e Ribolla gialla
I vini bianchi sono prodotti essenzialmente freschi e puliti, giovani, con una buona acidità ed equilibrati alcolicamente. Al colore si presentano dal giallo chiaro al paglierino fino al giallo dorato, con riflessi talvolta verdognoli e rosati.
All’olfatto presentano un profumo che può variare da delicato a intenso e che rispecchia generalmente i profumi del vitigno principale di composizione. Al sapore essenzialmente leggeri e freschi, si presentano talvolta con una buona struttura accompagnata da una buona sapidità. Armonici, da asciutti ad amabili, i vini bianchi frizzanti al colore si presentano dal giallo chiaro al giallo paglierino, sono vini leggeri e freschi al palato, con una buona acidità, equilibrati e con un titolo alcolometrico contenuto. Sono vini che esaltano le note aromatiche, dal floreale al fruttato intenso, dalla frutta fresca a polpa bianca alla frutta tropicale.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Rosso, categoria «Vino» e «Vino frizzante», anche con la specificazione del/i vitigno/i ad esclusione del Marzemino per Prov. Trento
I vini rossi hanno un colore che può variare dal rosso chiaro al rubino al rosso granato, in base al vitigno e al periodo di maturazione; hanno un’intensità olfattiva tipica di aromi avvolgenti di frutta rossa, più o meno matura; nei bordolesi sono presenti i tipici sentori erbacei. Nel complesso i vini rossi possono essere freschi e con ridotta acidità e, se invecchiati, sono vini complessi con una buona struttura, vellutati e armonici con un gusto pieno, una buona tannicità e un giusto equilibrio acido. Complessivamente sono vini morbidi e di facile beva, evoluti se elaborati ed invecchiati. Nei rossi frizzanti, che al sapore risultano freschi e vivaci, con equilibrata acidità, sono esaltate le note aromatiche di frutta matura.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Rosato, categoria «Vino» e «Vino frizzante», anche con la specificazione del/i vitigno/i ad esclusione del Marzemino per Prov. Trento
I vini rosati si caratterizzano per un colore rosato, più o meno intenso, talvolta tendente al cerasuolo; sono piacevoli, fruttati e fragranti, con un profumo delicato che presenta tutta la variabilità dei fiori e della frutta fresca, talvolta con note aromatiche che richiamano le varietà che lo compongono; hanno un sapore dall’asciutto/secco al dolce, sono sapidi e freschi, normalmente di alcolicità contenuta, equilibrati. Nei vini rosati frizzanti sono più esaltate le note aromatiche che vanno dalla ciliegia ai frutti di bosco fino alla frutta del territorio a polpa bianca e, talvolta, tropicale; al sapore risultano freschi e vivaci, con equilibrata acidità.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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Novello, categoria «Vino», anche con specificazione del/i vitigno/i ad esclusione del Marzemino per Prov. Trento
I vini nella versione novello sono essenzialmente rossi; presentano un colore che può variare dal rosso chiaro al rubino al rosso granato; all’olfatto, a seconda del vitigno, possono presentare profumi da delicati a intensi, che richiamano vari sentori di frutta, più o meno matura, anche tropicale; il tutto è marcato per la presenza dei sentori speziati, espressione della macerazione carbonica, Al sapore possono essere da amabili ad asciutti, intensi e di eccellente sapidità.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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6. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Nessuna.
b. Rese massime
Vini bianchi, rossi e rosati prodotti nella Provincia autonoma di Trento
23 000 chilogrammi di uve per ettaro
Vini con specificazione di vitigno prodotti nella Provincia autonoma di Trento
19 500 chilogrammi di uve per ettaro
Vini bianchi, rossi e rosati prodotti nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, anche con specificazione di vitigno
23 000 chilogrammi di uve per ettaro
Vini prodotti in Friuli Venezia Giulia e Veneto con specificazione di vitigno Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni B, Moscato giallo
19 000 chilogrammi di uve per ettaro
Vini prodotti in Friuli Venezia Giulia e Veneto con specificazione di vitigno Moscato rosa, Pinot bianco, Pinot nero, Riesling renano
19 000 chilogrammi di uve per ettaro
Vini prodotti in Friuli Venezia Giulia e Veneto con specificazione di vitigno Sauvignon e Traminer aromatico
19 000 chilogrammi di uve per ettaro
Vini bianchi, prodotti in Friuli Venezia Giulia e Veneto, provenienti da uve della varietà Pinot grigio
19 000 chilogrammi di uve per ettaro
7. Zona geografica delimitata
La zona delimitata di produzione per l’ottenimento dei vini designati con l’indicazione geografica «Trevenezie»/«Tri Benečije» comprende:
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— |
per la Provincia autonoma di Trento: l’intero territorio amministrativo della provincia; |
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per la Regione Veneto: l’intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza; |
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per la Regione Friuli Venezia Giulia: l’intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. |
8. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Chardonnay B.
Lagrein N.
Mantonico bianco B.
Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Marzemino N. - Berzamino
Merlot N.
Meunier N.
Moscato giallo B. - Moscato
Moscato giallo B. - Moscatello
Moscato giallo B. - Moscatellone
Moscato giallo B. - Goldmuskateller
Moscato rosa Rs. - Moscato delle Rose
Moscato rosa Rs. - Rosen muskateller
Müller Thurgau B. - Riesling x Sylvaner
Nosiola B.
Pinot bianco B. - Pinot blanc
Pinot grigio - Pinot gris
Pinot grigio - Ruländer
Pinot nero N. - Blauburgunder
Pinot nero N. - Blauer Spätburgunder
Rebo N.
Riesling renano B. - Riesling
Sauvignon B. - Sauvignon blanc
Schiava gentile N. - Vernatsch
Schiava gentile N. - Schiava
Schiava gentile N. - Kleinvernatsch
Schiava gentile N. - Mittervernatsch
Schiava grossa N. - Schiava
Schiava grossa N. - Vernatsch
Schiava grossa N. - Großvernatsch
Schiava grossa N. - Edelvernatsch Gr
Teroldego N.
Traminer aromatico Rs. - Gewürztraminer
Casetta N.
Franconia N.
Goldtraminer B.
Gosen N.
Groppello di Revò N. - Groppello
Kerner B.
Lambrusco a foglia frastagliata N. - Lambrusco
Lambrusco a foglia frastagliata N. - Enantio N.
Negrara N.
Petit verdot N
Riesling italico B. - Riesling
Riesling italico B. - Welschriesling
Rossara N.
Schiava grigia N. - Schiava
Schiava grigia N. - Grauvernatsch
Schiava grigia N. - Vernatsch
Sennen N.
Sylvaner verde B. - Sylvaner
Sylvaner verde B. - Grüner Sylvaner
Syrah N. - Shiraz
Trebbiano toscano B. - Trebbiano
Trebbiano toscano B. - Biancame B.
Trebbiano toscano B. - Procanico
Trebbiano toscano B. - Ugni blanc
Carmenère N. - Cabernet
Carmenère N. - Cabernet nostrano
Lagarino B.
Verdealbara B.
Verdealbara B. - Erbamat B.
Paolina B.
Maor B.
Saint Laurent N.
Barbera N.
Bianchetta trevigiana B. - Bianchetta
Malvasia istriana B. - Malvasia
Marzemina grossa N. - Marzemina bastarda
Pinot nero N. - Pinot noir
Glera B. - Serprino
Glera lunga B. - Glera
Glera lunga B. - Serprino
Tocai friulano B. - Tai
Tocai friulano B. - Friulano
Trevisana nera N.
Turca N.
Turca N. - Serbina N.
Moscato bianco B. - Gelber Muskateller
Moscato bianco B. - Moscatello
Moscato bianco B. - Moscatello
Moscato bianco B. - Moscato
Moscato bianco B. - Moscatellone
Moscato bianco B. - Muscat
Moscato bianco B. - Muskateller
Cavrara N.
Corbina N. - Corbinella
Garganega B. - Garganego
Garganega B. - Grecanico dorato B.
Grapariol B.
Malbech N.
Moscato giallo B. - Muscat
Moscato giallo B. - Muskateller
Pinella B. - Pinello
Pinella B. - Pinella bianca
Raboso Piave N. - Raboso
Raboso Piave N. - Friularo
Raboso veronese N. - Raboso
Refosco dal peduncolo rosso N. - Refosco
Refosco dal peduncolo rosso N. - Malvoise
Turchetta N.
Incrocio bianco Fedit 51 C.S.G. B.
Marzemina bianca B. - Marzemina
Manzoni moscato N. - Incrocio Manzoni 13.0.25
Manzoni rosa Rs. - Incrocio Manzoni 1-50
Sangiovese N. - Sangioveto
Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia
Malvasia bianca di Candia B. - Malvoisie
Malvasia bianca di Candia B. - Malvoisier
Lambrusco Maestri N. - Lambrusco
Lambrusco Maestri N. - Groppello Maestri
Boschera B.
Incrocio Manzoni 2.15 N. - Manzoni rosso
Marzemino N. - Berzemino
Perera B.
Recantina N.
Verdiso B.
Verduzzo friulano B. - Verduzzo
Verduzzo trevigiano B. - Verduzzo
Wildbacher N.
Incrocio Manzoni 2-14 N.
Incrocio Manzoni 2-3 B.
Lambrusco di Sorbara N. - Lambrusco
Ancellotta N. - Lancellotta
Fertilia N.
Flavis B.
Italica B.
Nigra N.
Prodest N.
Tocai rosso N. - Alicante N.
Tocai rosso N. - Garnacha tinta N.
Tocai rosso N. - Granaccia N.
Tocai rosso N. - Grenache N.
Tocai rosso N. - Tai rosso
Cortese B. - Bianca Fernanda
Corvina N. - Cruina
Corvinone N.
Durella B. - Durello
Molinara N.
Rondinella N.
Trebbiano di Soave B. - Trebbiano
Trebbiano di Soave B. - Turbiana
Trebbiano di Soave B. - Verdicchio bianco B.
Croatina N. - Bonarda
Dindarella N.
Forsellina N.
Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia
Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisie
Malvasia bianca Lunga B. - Malvoisier
Oseleta N.
Rossignola N. - Rossetta
Trebbiano giallo B. - Rossetto
Trebbiano giallo B. - Trebbiano
Trebbiano toscano B. - Trebbiano
Veltliner B. - Grüner Veltliner
Pedevenda B.
Vespaiola B. - Vespaiolo
Freisa N.
Ciliegiolo N. - Morettone
Groppello gentile N. - Groppello
Picolit B.
Ribolla gialla B. - Ribolla
Vitouska B.
Gamay N.
Pignolo N.
Schioppettino N.
Terrano N. - Refošk
Refosco nostrano N. - Malvoise
Refosco nostrano N. - Refosco
Refosco nostrano N. - Refosco grosso
Refosco nostrano N. - Refoscone
Cividin B.
Sciaglin B.
Ucelut B.
Cjanorie N.
Forgiarin N.
Piculit-Neri N.
Semillon B.
Piccola Nera N.
Tazzelenghe N.
Pinot bianco B. - Weiß Burgunder
Pinot bianco B. - Weißburgunder
Pinot bianco B. - Weissburgunder
Pinot nero N. - Spätburgunder
9. Descrizione del legame/dei legami
«Trevenezie»/«Tri Benečije» per tutte le categorie di vini (Vino e Vino frizzante)
Fattori naturali rilevanti per il legame: l’areale comprende il Trentino, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Il territorio è caratterizzato da un arco montuoso a nord che racchiude la zona produttiva proteggendola dalle correnti fredde provenienti da nord e nord-est. È attraversato da numerosi fiumi di notevole e costante portata, culla della viticoltura. Il clima è caratterizzato da temperature medie annue comprese tra 10 e 14° C. I mesi più freddi sono dicembre e gennaio, mentre quelli più caldi sono luglio e agosto. La piovosità media annua è di 700-1300 mm. Nonostante l’elevata piovosità i suoli presentano una sufficiente capacità drenante. Grazie all’apporto pluviometrico e alla buona disponibilità idrica, i suoli non presentano deficit idrico. L’azione mitigatrice dell’arco montuoso a nord e del mare Adriatico a sud ha un notevole influsso sulla temperatura, smorzandone gli estremi termici estivi e invernali. L’effetto del transito delle masse d’aria condizionato dal mare e dal sistema montuoso ne regola il flusso e quindi le relative precipitazioni. I cambi di direzione dei venti nell’arco della giornata durante i mesi agosto-settembre producono gli sbalzi termici ottimali per il processo di maturazione delle uve. Le tre componenti, ossia l’arco alpino-prealpino, il mare Adriatico ed il reticolo dei fiumi che attraversano tutto il territorio da nord a sud, rendono complessivamente omogenea la zona di produzione.
Dal punto di vista pedologico la parte prealpina e collinare è costituita prevalentemente da formazioni calcaree o calcareo-dolomitiche, di epoca mesozoica, con suoli aventi una tessitura idonea al drenaggio delle acque.
Le zone pianeggianti sono costituite da depositi alluvionali, originatisi dai materiali trasportati dai vari fiumi che attraversano l’intero territorio, e presentano suoli con una tessitura che va dalla franco-sabbiosa alla franco-sabbiosa-limosa, talvolta con presenza di sedimenti limoso-argillosi profondi, caratterizzati nel complesso da buona capacità sgrondante.
L’insieme delle predette caratteristiche pedoclimatiche rende l’area particolarmente vocata alla produzione di uve e vini di ottima qualità.
Fattori storici rilevanti per il legame: «Trevenezie»/«Tri Benečije» è il nome che identifica ancor oggi questo territorio, la cui storia è legata prima alla Repubblica di Venezia e successivamente all’Impero austro-ungarico. La Serenissima ha lasciato un’impronta anche nella gestione forestale ed agraria. Risalendo i fiumi, i patrizi veneziani presero progressivamente possesso del territorio, sviluppando una gestione aziendale secondo gli schemi innovativi dell’epoca. Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, l’intero territorio fu parte per alcuni secoli dell’Impero austro-ungarico. Grazie alla sua collocazione mediterranea, l’area assunse grande importanza per la produzione alimentare, vino compreso. Proprio in questo periodo il nome «Trevenezie» acquisì significativa notorietà sia all’interno dell’Impero sia nel vicino Regno d’Italia. Il predetto nome geografico era usato normalmente dalle amministrazioni austro-ungarica e italiana. I vitivinicoltori hanno utilizzato il termine «Trevenezie» per identificare i vini da tavola fino al 1977, data dalla quale il nome geografico riconosciuto è stato «delle Venezie», mentre «Trevenezie» è stato utilizzato come sinonimo. Il nome «Trevenezie» è stato altresì utilizzato anche in lingua slovena, «Tri Benečije», tenendo conto delle esigenze dei produttori di minoranza linguistica slovena.
La viticoltura moderna trae origine dalle attività di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticolo-enologiche da parte delle Scuole di San Michele all’Adige e Conegliano. Essenziale è il contribuito dei viticoltori dell’area, i quali hanno introdotto processi e metodologie di gestione dei vigneti che coniugano sostenibilità ambientale ed economica, nonché tecnologie di vinificazione innovative, determinando il successo produttivo e la notorietà dell’indicazione geografica.
«Trevenezie»/«Tri Benečije» categoria «Vino»
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica
I vini bianchi sono prodotti essenzialmente freschi, giovani e puliti, con una buona acidità ed equilibrati alcolicamente. Al colore si presentano dal giallo chiaro al paglierino fino al giallo dorato, con riflessi talvolta verdognoli e rosati.
All’olfatto presentano un profumo che può variare da delicato a intenso e che rispecchia generalmente i profumi del vitigno principale di composizione. Al sapore essenzialmente leggeri e freschi al palato, si presentano talvolta con una buona struttura accompagnata da una buona sapidità. Sono armonici, da asciutti ad amabili.
I vini rossi hanno un colore che può variare dal rosso chiaro al rubino al rosso granato, in base al vitigno e al periodo di maturazione; hanno un’intensità olfattiva tipica di aromi avvolgenti di frutta rossa, più o meno matura; nei bordolesi sono presenti i tipici sentori erbacei. Nel complesso i vini rossi possono essere freschi e con ridotta acidità e, se invecchiati, sono vini complessi con una buona struttura, vellutati e armonici con un gusto pieno, una buona tannicità e un giusto equilibrio acido. Complessivamente sono vini morbidi e di facile beva, evoluti se elaborati ed invecchiati.
I vini rosati si caratterizzano per un colore rosato, più o meno intenso, talvolta tendente al cerasuolo; sono piacevoli, fruttati e fragranti, con un profumo delicato che presenta tutta la variabilità dei fiori e della frutta fresca, talvolta con note aromatiche che richiamano le varietà che lo compongono; hanno un sapore dall’asciutto/secco al dolce, sono sapidi e freschi, normalmente di alcolicità contenuta, equilibrati.
I vini nella versione novello sono essenzialmente rossi; presentano un colore che può variare dal rosso chiaro al rubino al rosso granato; all’olfatto, a seconda del vitigno, possono presentare profumi da delicati a intensi, che richiamano vari sentori di frutta, più o meno matura, anche tropicale; il tutto è marcato per la presenza dei sentori speziati, espressione della macerazione carbonica. Al sapore possono essere da amabili ad asciutti, intensi e di eccellente sapidità.
Le caratteristiche qualitative dei vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, e alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettendo di ottenere uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie di ciascuna varietà di viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.
Pertanto il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.
«Trevenezie»/«Tri Benečije», categoria «Vino frizzante»
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica
Grazie alla spuma che esalta i profumi varietali, i vini della categoria frizzante sono nel complesso piacevoli, sapidi, talvolta complessi e con note acidule gradevoli.
I vini bianchi frizzanti al colore si presentano dal giallo chiaro al giallo paglierino; sono leggeri e freschi al palato, con una buona acidità, equilibrati e con un titolo alcolometrico contenuto. Sono vini che esaltano le note aromatiche, dal floreale al fruttato intenso, che richiama la frutta fresca a polpa bianca o la frutta tropicale.
I vini rossi e rosati, che sono una produzione altamente rappresentativa del territorio, derivano prevalentemente dalle varietà autoctone Rabosi, Schiave e Corvine. Si caratterizzano per un colore che varia dal rosso chiaro al granato nei vini rossi e al rosato, più o meno intenso, talvolta tendente al cerasuolo, nei rosati. Nei rossi, che al sapore risultano freschi e vivaci, con equilibrata acidità, sono esaltate le note aromatiche di frutta matura. I rosati invece sono vini piacevoli, dal consumo stagionale, con un profumo delicato che richiama note aromatiche che vanno dalla ciliegia ai frutti di bosco fino alla frutta del territorio a polpa bianca e talvolta tropicale; al sapore risultano freschi e vivaci, con equilibrata acidità.
Le caratteristiche qualitative dei vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che grazie al clima temperato, fresco e ventilato e a terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, garantiscono un apporto limitato ma costante di acqua, consentendo una maturazione regolare dei grappoli e permettendo così di ottenere uve che presentano caratteristiche qualitative ed analitiche idonee al processo di elaborazione nella versione frizzante. In particolare, per ottenere tale materia prima sono determinanti le marcate escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli, che favoriscono la presenza nelle uve di un equilibrato quadro acido-aromatico.
Pertanto il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.
10. Ulteriori condizioni essenziali
Disposizione supplementare di etichettatura
Quadro normativo: Legislazione UE
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
conformemente alle disposizioni della normativa dell’UE applicabile, è previsto il divieto di utilizzo del nome dei vitigni Pinot grigio e Ribolla gialla per le tipologie di vini bianchi, rossi e rosati delle categorie «Vino» e «Vino frizzante» ottenuti da uve di tali varietà.
Link al disciplinare di produzione
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12852
Rettifiche
|
26.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/29 |
Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 – EAC/A02/2019 – Programma Erasmus+
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 373 del 5 novembre 2019 )
(2020/C 63/07)
Pagina 13, punto 3 - Ammissibilità,
anziché:
«La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti (1):
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— |
gli Stati membri dell’Unione europea; |
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— |
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; |
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— |
i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Macedonia del Nord e Serbia.», |
leggasi:
«La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti (1):
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— |
gli Stati membri dell’Unione europea (2); |
|
— |
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; |
|
— |
i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Macedonia del Nord e Serbia.»; |
anziché:
«Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza aver concluso un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione di cui alla convenzione di sovvenzione.»,
leggasi:
«Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso UE-Regno Unito (3) il 1o febbraio 2020, in particolare dell’articolo 127, paragrafo 6, e degli articoli 137 e 138, i riferimenti a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea devono intendersi fatti anche a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito. I residenti e i soggetti del Regno Unito possono pertanto presentare proposte nell’ambito del presente invito.».
(1) Le azioni Jean Monnet sono aperte alle associazioni di tutto il mondo.
(2) Nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020) il vigente programma Erasmus+ sarà attuato nei confronti del Regno Unito o dei soggetti o delle persone stabilite nel Regno Unito come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro, senza interruzioni fino alla chiusura del programma, conformemente alle disposizioni dell’accordo di recesso tra l’UE e il Regno Unito.
(3) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.