ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
25 febbraio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 62/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni o la misura non costituisce aiuto ( 1 )

1

2020/C 62/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9718 — Cobepa/Gerflor) ( 1 )

2

2020/C 62/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9727 — AccorInvest/Accor/Hotel Portfolio) ( 1 )

3

2020/C 62/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9726 — Itochu/AMCI/Posco/JVLP/NCR) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 62/05

Tassi di cambio dell'euro — 24 febbraio 2020

5

2020/C 62/06

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezzasociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 62/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2020/C 62/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9731 ASE/Asteelflash) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 62/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni o la misura non costituisce aiuto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 62/01)

Data di adozione della decisione

22.1.2020

Numero dell’aiuto

SA.55996 (2019/N)

Stato membro

Danimarca

Regione

Danmark

-

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of aid to production and innovation aid to written media — DK

Base giuridica

Lov om mediestøtte (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161108)

Tipo di misura

Regime

-

Obiettivo

Cultura, Sviluppo settoriale

Forma dell’aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Dotazione totale: DKK 1 105,4 milioni

Dotazione annuale: DKK 368 milioni

Intensità

35 %

Durata

fino al 31.12.2022

Settore economico

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto

Media Board

Hammerichsgade 14, 1611 København V

Altre informazioni

-

Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9718 — Cobepa/Gerflor)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 62/02)

Il 18 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9718. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9727 — AccorInvest/Accor/Hotel Portfolio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 62/03)

Il 18 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9727. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9726 — Itochu/AMCI/Posco/JVLP/NCR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 62/04)

Il 18 febbraio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9726. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 febbraio 2020

(2020/C 62/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0818

JPY

yen giapponesi

120,52

DKK

corone danesi

7,4699

GBP

sterline inglesi

0,83833

SEK

corone svedesi

10,5833

CHF

franchi svizzeri

1,0600

ISK

corone islandesi

139,30

NOK

corone norvegesi

10,1328

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,186

HUF

fiorini ungheresi

337,61

PLN

zloty polacchi

4,2989

RON

leu rumeni

4,8063

TRY

lire turche

6,6599

AUD

dollari australiani

1,6384

CAD

dollari canadesi

1,4372

HKD

dollari di Hong Kong

8,4324

NZD

dollari neozelandesi

1,7095

SGD

dollari di Singapore

1,5164

KRW

won sudcoreani

1 319,20

ZAR

rand sudafricani

16,3592

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6102

HRK

kuna croata

7,4650

IDR

rupia indonesiana

15 098,95

MYR

ringgit malese

4,5728

PHP

peso filippino

55,248

RUB

rublo russo

70,6675

THB

baht thailandese

34,336

BRL

real brasiliano

4,7474

MXN

peso messicano

20,7234

INR

rupia indiana

77,8265


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/6


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZASOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2020/C 62/06)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2020

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2020

janv-20

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,2240

7,47285

7,44273

334,212

4,25100

1 BGN =

0,511300

1

12,8970

3,82087

3,80547

170,883

2,17354

1 CZK =

0,0396449

0,0775374

1

0,296260

0,295066

13,2498

0,168530

1 DKK =

0,133818

0,261721

3,37541

1

0,99597

44,7235

0,568860

1 HRK =

0,134359

0,262780

3,38907

1,004046

1

44,9045

0,571162

1 HUF =

0,00299211

0,00585197

0,0754729

0,022360

0,0222695

1

0,0127195

1 PLN =

0,235239

0,460080

5,93365

1,75790

1,75082

78,6196

1

1 RON =

0,209250

0,409251

5,27811

1,56369

1,55739

69,9339

0,889522

1 SEK =

0,094789

0,185389

2,39096

0,708345

0,705490

31,6797

0,402949

1 GBP =

1,17739

2,30273

29,6983

8,79843

8,7630

393,497

5,00507

1 NOK =

0,100652

0,196856

2,53885

0,752160

0,749129

33,6393

0,427874

1 ISK =

0,00729672

0,0142709

0,184052

0,0545273

0,0543076

2,43865

0,031018

1 CHF =

0,928644

1,81624

23,4241

6,93961

6,91165

310,364

3,94767


janv-20

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,77897

10,54973

0,849339

9,93518

137,048

1,07684

1 BGN =

2,44349

5,39408

0,434267

5,07985

70,0725

0,550588

1 CZK =

0,189462

0,418243

0,033672

0,393879

5,43324

0,0426911

1 DKK =

0,639512

1,41174

0,113657

1,32950

18,3394

0,144100

1 HRK =

0,642099

1,41745

0,1141165

1,33488

18,4136

0,144683

1 HUF =

0,0142992

0,0315660

0,00254132

0,0297272

0,410062

0,00322202

1 PLN =

1,124199

2,48170

0,199797

2,33714

32,2389

0,253314

1 RON =

1

2,20753

0,177724

2,07894

28,6772

0,225329

1 SEK =

0,452995

1

0,0805081

0,94175

12,9906

0,102073

1 GBP =

5,62670

12,4211

1

11,6975

161,358

1,26786

1 NOK =

0,481015

1,061857

0,0854881

1

13,7942

0,108386

1 ISK =

0,034871

0,076978

0,00619739

0,0724942

1

0,00785740

1 CHF =

4,43796

9,79695

0,788734

9,22624

127,269

1

Source: ECB

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

reference: janv-20

1 EUR in national currency

1 unit of N.C. in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,2240

0,0396449

DKK

7,47285

0,133818

HRK

7,44273

0,134359

HUF

334,212

0,00299211

PLN

4,25100

0,235239

RON

4,77897

0,209250

SEK

10,54973

0,094789

GBP

0,849339

1,17739

NOK

9,93518

0,100652

ISK

137,048

0,00729672

CHF

1,07684

0,928644

Source: ECB

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 62/07)

1.   

In data 14 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

H.I.G. European Capital Partners II, L.P. H.I.G. (Isole Cayman), appartenente al gruppo di fondi d’investimento H.I.G. Capital («H.I.G. Capital», Stati Uniti),

Lagardère Sports and Entertainment SAS («LSE», Francia) e Lagardère Sports, Inc. («LS», Stati Uniti), insieme ad alcune delle loro controllate dirette e indirette (congiuntamente denominate «target» o «Lagardère Sports»), appartenenti al gruppo Lagardère SCA.

H.I.G. Capital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di LSE e di LS.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

H.I.G. Capital: impresa di investimento in private equity;

Lagardère Sports: agenzia su scala mondiale che offre servizi specializzati (distribuzione di diritti, trasmissione di segnali in quanto host broadcaster, attività di diffusione, produzione di contenuti mediatici e di programmi, gestione di eventi e sviluppo, commercializzazione e sponsorizzazione di marchi) e detiene un portafoglio di diritti audiovisivi e di marketing nel settore dello sport. Le sue attività ruotano in particolare attorno al calcio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commis.sione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9750 — HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9731 ASE/Asteelflash)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 62/08)

1.   

In data 17 febbraio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Advanced Semiconductor Engineering Technology Holding Co., Ltd. («ASE», Taiwan),

Asteelflash Group SA («Asteelflash», Francia).

ASE acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Asteelflash.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ASE è una società di semiconduttori,

Asteelflash è un gruppo francese che offre servizi di produzione di componenti elettroniche su scala mondiale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9731 — ASE/Asteelflash

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

25.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/11


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 62/09)

La presente comunicazione è pubblicataconformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Côtes de Provence»

PDO-FR-A0392-AM03

Data della comunicazione: 22 novembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Etichettatura

Il disciplinare della DOP «Côtes de Provence» è stato completato con l’introduzione di una nuova denominazione geografica complementare (DGC) «Notre-Dame des Anges» relativa alla produzione di vini rossi e rosati tranquilli.

Tale modifica si ripercuote sui seguenti punti del disciplinare:

Capitolo 1, sezione II - Denominazioni geografiche complementari.

Capitolo 1, sezione III - Colore e tipo di prodotto per DGC.

Capitolo I, sezione IV - Aree e zone in cui hanno luogo le diverse operazioni.

Capitolo I, sezione IV - Aree e zone in cui hanno luogo le diverse operazioni, punto 2 - Superficie parcellare delimitata, lettera f).

Capitolo I, sezione IV - Aree e zone in cui hanno luogo le diverse operazioni, punto 3 - Zona di prossimità immediata.

Capitolo 1, sezione V - Tipo di vitigno, punto 1 - Tipo di vitigno e punto 2 - Norme di proporzione.

Capitolo 1, sezione VI - Gestione del vigneto.

Capitolo 1, sezione VII - Raccolta, trasporto e maturazione delle uve: aggiunta del tenore zuccherino e del titolo alcolometrico volumico naturale minimo della DGC «Notre-Dame des Anges».

Capitolo 1, sezione VIII - Rese, inizio della produzione.

Capitolo 1, sezione IX - Trasformazione, elaborazione: aggiunta delle regole di assemblaggio, delle pratiche enologiche e dei trattamenti fisici, delle norme analitiche, delle condizioni di affinamento, delle date di commercializzazione per la DGC «Notre-Dame des Anges».

Capitolo 1, sezione X - Legame con la zona geografica, punto 3 - Interazioni causali.

Capitolo 1, sezione XII - Norme in materia di presentazione e di etichettatura.

Capitolo III - Principali punti da controllare e metodo di valutazione: aggiunta della DGC «Notre-Dame des Anges» per il controllo del periodo di affinamento.

Il documento unico è modificato alle voci «Condizioni supplementari», etichettatura, denominazioni geografiche complementari.

2.   Condizioni di produzione - modifica del disciplinare che non incide sul Documento Unico

Capitolo I, sezione IV - Aree e zone in cui hanno luogo le diverse operazioni, punto 1 - Zona geografica, lettere b), c), e): abolizione del periodo di affinamento dei vini rosati nelle DGC «Sainte-Victoire», «Fréjus» e «Pierrefeu» (ad eccezione della DGC «La Londe», per la quale non era previsto alcun invecchiamento dei vini rosati).

Capitolo I, sezione IV - Aree e zone in cui hanno luogo le diverse operazioni, punto 2 - Superficie parcellare delimitata: introduzione della data di approvazione, da parte del comitato nazionale del 15 novembre 2018, della modifica della superficie parcellare delimitata. Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine controllata considerata.

Capitolo 1, sezione V - Tipo di vitigno, punto 1 - Tipo di vitigno: aggiunta del riferimento alla DOC «Côtes de Provence» nella tabella delle norme sui vitigni delle DGC per ricordare che il tipo di vitigno specifico delle DGC corrisponde al tipo di vitigno della DOC «Côtes de Provence».

Capitolo 1, sezione V - Tipo di vitigno, punto 2 - Norme di proporzione in azienda: modifica della formulazione relativa alla valutazione della conformità del tipo di vitigno valutato in base al colore in questione, su tutte le parcelle dell’azienda che produce il vino della denominazione.

Capitolo 1, sezione VI - Gestione del vigneto, punto 3 - Irrigazione: l’irrigazione è ammessa e la modifica consiste in una semplificazione redazionale e nell’adeguamento rispetto al Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima, normativa nazionale).

Capitolo 1, sezione VII - Raccolta, trasporto e maturazione delle uve: aggiunta del riferimento alla DOC «Côtes de Provence» nella tabella del tenore zuccherino e del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle DGC.

Capitolo 1, sezione VIII, punto 1 - Rese: aggiunta dell’obbligo di rispettare un differenziale di 5 hl/ha tra la resa in vino della DOC e quella delle DGC.

Capitolo 1, sezione VIII, punto 2 - Resa limite: modifica della resa limite delle DGC «Sainte-Victoire», «Fréjus», «La Londe», «Pierrefeu» e «Notre-Dame des Anges» da 50 a 55 ettolitri per ettaro per permettere alle DGC di aumentare la resa annuale entro il limite di 5 hl/ha e rispettando un differenziale di almeno 5 hl/ha tra la DGC e la DOC senza DGC.

Capitolo I, sezione IX - Trasformazione, elaborazione, punto 1, lettera a) - Assemblaggio dei vitigni: aggiunta delle norme di assemblaggio per la DGC «Notre-Dame des Anges».

Capitolo I, sezione IX - Trasformazione, elaborazione, punto 1, lettera b) - Norme analitiche: aggiunta del riferimento alla DOC «Côtes de Provence» nella tabella delle norme analitiche delle DGC.

Capitolo I, sezione IX - Trasformazione, elaborazione, punto 2 - Disposizioni per tipo di prodotto: abolizione dei periodi minimi di affinamento previsti per i vini rosati delle DGC.

Capitolo I, sezione IX - Trasformazione, elaborazione, punto 5 - Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e alla loro immissione sul mercato: modifica delle date specifiche di commercializzazione dei vini rosati delle DGC per seguire le date generali stabilite dal codice rurale e della pesca marittima. Questa modifica fa seguito all’eliminazione dei tempi di affinamento.

Capitolo I, sezione IX - Trasformazione, elaborazione, punto 5 - Disposizioni relative alla circolazione dei prodotti e alla loro immissione sul mercato: abolizione delle date di circolazione dei vini tra depositari autorizzati.

Capitolo 1, sezione X - Legame con la zona geografica, punto 3 - Interazioni causali: aggiunta del riferimento al periodo minimo di affinamento dei vini rossi delle DGC.

Capitolo 1, sezione XI - Misure transitorie, punto 2 - Tipo di vitigno e punto 4 - Condizioni di immagazzinamento: eliminazione di alcune misure transitorie divenute obsolete (termini scaduti).

Capitolo II - Obblighi di dichiarazione: semplificazione delle modalità relative alla dichiarazione di assegnazione delle parcelle e alla dichiarazione preventiva di confezionamento.

3.   Modifiche redazionali apportate al disciplinare che non incidono sul Documento Unico

«Denominazione geografica complementare»: in tutto il disciplinare, dopo «denominazione geografica» viene aggiunto l’aggettivo «complementare» per conformità redazionale rispetto al termine normativo.

Capitolo I, sezione IV - Aree e zone in cui hanno luogo le diverse operazioni: aggiunta, per ciascuna delle zone geografiche interessate (DOP «Côtes de Provence», DGC), dell’anno di riferimento del codice geografico ufficiale utilizzato per l’identificazione dei comuni, ossia il 2018.

Capitolo 3, sezione II - Riferimenti relativi alla struttura di controllo: modifica dell’indirizzo dell’INAO.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione del prodotto

Côtes de Provence

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini tranquilli rosati

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11%.

I vini hanno dopo la fermentazione un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 g/l.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini rosati hanno un colore rosa pallido. A seconda dell’origine, questi vini di grande espressività presentano una gamma aromatica fruttata (frutta bianca, agrumi, frutta esotica, frutti rossi, ecc.) o floreale, unita a note minerali o empireumatiche e sostenuta da una struttura equilibrata tra rotondità e vivacità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini tranquilli rossi

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

In fase di confezionamento hanno un tenore massimo di acido malico di 0,4 g/l.

I vini rossi presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a:

per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %: 3 g/l;

per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %: 4 g/l.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini rossi di colore scuro sono di due tipi:

vini rossi fruttati, ottenuti da una macerazione di corta durata, da consumare a breve;

vini rossi a lungo invecchiamento, con aromi complessi di frutta nera, cacao, selvaggina, spezie e caratterizzati da tannini potenti e setosi frutto di una lunga macerazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini bianchi tranquilli

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11%.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 g/l.

Caratterizzati da un colore giallo brillante e limpido con riflessi verdi, i vini bianchi secchi rivelano aromi fruttati di agrumi, floreali (fiori bianchi), balsamici o di miele.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è ammesso l’impiego del carbone per uso enologico per i mosti e i vini nuovi ancora in fermentazione provenienti dalla pressa, nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione per la vendemmia considerata. Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

Distanza tra i filari

Pratica colturale

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza tra i filari per la distanza tra i ceppi. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

Potatura

Pratica colturale

La potatura è effettuata al massimo prima della fase fenologica E, ovvero 3 foglie distese sulle prime 2 gemme franche.

Potatura corta a sperone (alberello o cordone di Royat) con un massimo di 6 speroni per ceppo e un massimo di 2 gemme franche per sperone.

Per le viti di oltre 25 anni (26a foglia), uno degli speroni può avere al massimo 5 gemme franche (limite di 12 gemme franche/ceppo).

Ad eccezione delle vigne destinate alla produzione delle denominazioni geografiche «Sainte-Victoire», «Fréjus», «La Londe» e «Pierrefeu», i vitigni Cabernet Sauvignon N e Syrah N possono essere potati in potatura lunga a Guyot semplice (massimo 8 gemme franche/ceppo, di cui al massimo 6 sul capo a frutto)

Irrigazione

Pratica colturale

È consentita l’irrigazione.

b.   Rese massime

66 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica comprende 84 comuni, di cui 68 nel dipartimento del Var, 15 nel dipartimento delle Bocche del Rodano e uno nel dipartimento delle Alpi Marittime.

Nel dipartimento delle Alpi Marittime: Villars-sur-Var.

Nel dipartimento delle Bocche del Rodano: Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets.

Nel dipartimento del Var: Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d’Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Grenache N

Sémillon B

Syrah N - Shiraz

Tibouren N

Ugni blanc B

Vermentino B - Rolle

Mourvèdre N - Monastrell

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica della denominazione di origine protetta «Côtes de Provence» si estende dalla bassa Provenza calcarea, a ovest e a nord, alla bassa Provenza cristallina, a sud e a est (Maures ed Esterel). Lambisce le spiagge del mar Mediterraneo e si snoda attraverso le valli e la pietraia colpita dal sole fino ad arrivare ai margini delle pinete in alcuni comuni dei dipartimenti del Var, delle Bocche del Rodano e delle Alpi Marittime.

La ricchezza dei vigneti delle «Côtes de Provence» sta nella diversità delle condizioni geopedologiche e dei mesoclimi. Questa diversità ha imposto alla comunità dei produttori l’adozione di strumenti per trarre da queste condizioni la massima originalità, sia attraverso la scelta delle varietà capaci di interagire con questo scacchiere naturale, sia attraverso l’adeguamento dei metodi di gestione (lavorazione del terreno, densità, metodi di potatura orientati alla produzione pur preservando il vigneto dalla siccità estiva) e l’adattamento delle condizioni di vinificazione, con significativi investimenti materiali e tecnici realizzati nel secolo scorso.

Anche se i vini ottenuti da varietà e ambienti diversi presentano delle varianti, essi esprimono la loro identità e originalità grazie alla condivisione, all’interno della comunità dei produttori, di usi e competenze, soprattutto per quanto riguarda la produzione dei vini rosati.

Terra di passaggio, questa zona geografica è diventata una terra di assemblaggio di vitigni, che di generazione in generazione sono stati adattati per conferire a questi vini qualità e identità. Ad esempio, i vitigni Grenache N e Tibouren N regalano contenuto alcolico e rotondità, il vitigno Cinsaut N finezza ed eleganza, il vitigno Syrah N aromi fruttati, mentre il vitigno Mourvèdre N una buona attitudine all’invecchiamento dei vini.

Alla qualità e all’originalità dei vini prodotti contribuiscono anche le condizioni ottimali di maturazione legate alla distribuzione delle precipitazioni e delle temperature, così come gli effetti di concentrazione della materia prima e di conservazione sanitaria di quest’ultima dovuta ai venti dominanti. L’equilibrio tra acidità e rotondità, la stabilità del colore e l’elegante espressione aromatica dei vini sono frutto della produzione di uve raccolte con un buon contenuto di zuccheri e polifenoli.

In linea con gli usi, le parcelle precisamente delimitate per la vendemmia poggiano su terreni poco profondi e con un buon regime idrico.

Dopo 2 600 anni di tradizione vitivinicola, la regione delle «Côtes de Provence» registra, dal 1980, una seconda vita grazie, soprattutto, alla produzione dei vini rosati.

Renato I d’Angiò, detto il Buono, conte di Provenza, che aveva già una predilezione per i vini della Provenza, contribuì a favorire la produzione e il commercio dei vini facendo di Marsiglia un porto franco, oltre a introdurre il processo di produzione del vino «Clairet» e del vino rosato. Sotto l’impulso di un’ambasciatrice di alto rango, Eleonora di Provenza, diventata regina d’Inghilterra, questi vini si imposero alla Corte di Londra. Nel XVII e XVIII secolo furono molto apprezzati anche alla Corte di Francia, dove gli scritti di Madame de SEVIGNE, contessa de Grignan, contribuirono alla loro notorietà.

Questa notorietà perdura ancora nel 2010. Viticoltori, cooperative e commercianti proseguono i loro sforzi per migliorare le norme collettive intese a promuovere la denominazione di origine controllata «Côtes de Provence», loro patrimonio comune, adoperandosi per farne rispettare nome e personalità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio di 10 comuni del dipartimento delle Bocche del Rodano e di 41 comuni del dipartimento del Var.

Nel dipartimento delle Bocche del Rodano: Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Peypin, Roquevaire.

Nel dipartimento del Var: Bandol, Barjols, Belgentier, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Fayence, Forcalqueiret, Garéoult, Le Lavandou, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Ollioules, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Sillans-la-Cascade, Seillons-Source-d’Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Solliès-Ville, Toulon, Tourves, Le Val, Villecroze, Vins-sur-Caramy.

Etichettatura: Denominazione geografica complementare

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

La DOC «Côtes de Provence» può essere integrata dalle denominazioni geografiche complementari «Fréjus», «Sainte-Victoire», «Pierrefeu» e «Notre-Dame des Anges» per i vini rossi e rosati.

La DOC «Côtes de Provence» può essere completata con la denominazione geografica complementare «La Londe» per i vini rossi, rosati e bianchi.

I vini devono soddisfare le condizioni previste dal disciplinare per quanto riguarda soprattutto la zona geografica di provenienza delle uve, di vinificazione e talvolta di affinamento dei vini, ma anche i vitigni, le rese, il contenuto di zuccheri fermentescibili e i metodi di elaborazione.

Etichettatura: Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della DOC, integrata o meno da una denominazione geografica (DG), può specificare l’unità geografica più ampia «Vin de Provence». Le dimensioni dei caratteri di quest’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della DOC, integrata o meno da una DG. L’unità geografica più ampia «Vin de Provence» figura nello stesso campo visivo del nome della DOC e della DG.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4b3f1e11-123a-4c14-aa16-91795aa8edf2


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.