ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 38

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
5 febbraio 2020


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 38/01

Tassi di cambio dell'euro — 4 febbraio 2020

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2020/C 38/02

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 38/03

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9707 — Aperam Alloys Imphy/Tekna Plasma Europe/ImphyTek Powders) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 38/04

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

5


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 febbraio 2020

(2020/C 38/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1048

JPY

yen giapponesi

120,52

DKK

corone danesi

7,4729

GBP

sterline inglesi

0,84880

SEK

corone svedesi

10,6278

CHF

franchi svizzeri

1,0702

ISK

corone islandesi

137,90

NOK

corone norvegesi

10,1948

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,143

HUF

fiorini ungheresi

336,32

PLN

zloty polacchi

4,2753

RON

leu rumeni

4,7763

TRY

lire turche

6,6073

AUD

dollari australiani

1,6439

CAD

dollari canadesi

1,4671

HKD

dollari di Hong Kong

8,5805

NZD

dollari neozelandesi

1,7102

SGD

dollari di Singapore

1,5139

KRW

won sudcoreani

1 310,75

ZAR

rand sudafricani

16,3262

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7298

HRK

kuna croata

7,4518

IDR

rupia indonesiana

15 146,81

MYR

ringgit malese

4,5424

PHP

peso filippino

56,102

RUB

rublo russo

69,8725

THB

baht thailandese

34,194

BRL

real brasiliano

4,6704

MXN

peso messicano

20,6722

INR

rupia indiana

78,7120


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

5.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/2


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2020/C 38/02)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Accessori per tubi di ferro o di acciaio

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(GU L 282 del 28.10.2015, pag. 14).

29 ottobre 2020


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/3


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9707 — Aperam Alloys Imphy/Tekna Plasma Europe/ImphyTek Powders)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 38/03)

1.   

In data 24 gennaio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Aperam Alloys Imphy SAS («Aperam», Lussemburgo), controllata al 100 % di Aperam S.A.,

Tekna Plasma Europe SAS («Tekna», Norvegia), controllata indiretta di Arendals Fossekompani ASA.,

ImphyTek Powders SAS («ImphyTek Powders», Francia).

Aperam e Tekna acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di ImphyTek Powders.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Aperam: produzione e vendita di acciaio inossidabile, elettrico e in leghe speciali per clienti di oltre 40 paesi,

Tekna: fabbricazione di atomizzatori e attrezzature periferiche per la produzione di polveri metalliche,

ImphyTek Powders: produzione e vendita di polveri di leghe di nichel.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9707 — Aperam Alloys Imphy/Tekna Plasma Europe/ImphyTek Powders

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: (+32-2) 2964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

5.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/5


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 38/04)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Anjou-Coteaux de la Loire»

PDO-FR-A0405-AM02

Data della comunicazione: 18/11/2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

La zona geografica è così modificata: «Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.

Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

2.   Zona di prossimità immediata

Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

dipartimento della Loira Atlantica: Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz);

dipartimento di Maine-et-Loire: Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil e Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (ex territorio del comune delegato di Saint-Aubin-de-Luigné).

Tale modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.

La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

3.   Disposizioni agroambientali

Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, viene aggiunto il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato ricorrere ad altri erbicidi».

Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Divieto di raccolta

Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, lettera a), viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Capacità del locale di vinificazione

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».

Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Commercializzazione dei vini

Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Legame con la zona geografica

Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (8 anziché 10).

La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.

8.   Registri

Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, il termine «potenziale» è sostituito con «naturale».

Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Punti principali da verificare

Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Anjou-Coteaux de la Loire

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini bianchi tranquilli ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (concentrazione naturale sulla pianta, con o senza muffa nobile), caratterizzati da eleganza e grande complessità aromatica (aromi floreali, aromi di frutta fresca o secca o candita) che combinano al palato delicatezza e freschezza.

Questi vini presentano:

 

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %;

 

un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l.

Il titolo alcolometrico effettivo minimo è di 10 e 11 per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 %.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

18

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

25

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Arricchimento

Pratica enologica specifica

L’arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.

Uso dei pezzi di legno

Pratica enologica specifica

È vietato l’uso di pezzi di legno. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Densità

Pratica colturale

Densità minima d’impianto: 4 000 ceppi/ha.

Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m. Le parcelle di vigne con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha beneficiano, per la raccolta, del diritto alla DOC, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

Potatura

Pratica colturale

Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per pianta e un massimo di 4 gemme franche sul capo a frutto.

Raccolta

Pratica colturale

L’uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.

Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l’irrigazione.

b.   Rese massime

40 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Bouchemaine, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), La Possonnière, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Chenin B

8.   Descrizione del legame/dei legami

1°   Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica corrisponde alle aree di colline scistose lungo la Loira. Si tratta della parte più occidentale dei vigneti della denominazione di origine controllata «Anjou». Nel 2018 questa zona copriva il territorio di 8 comuni della parte occidentale del dipartimento di Maine-et-Loire, iniziando alla periferia di Angers, nel comune di Bouchemaine, nel punto di confluenza tra la Loira e il Maine, per poi estendersi su entrambe le sponde del fiume, fino a Ingrandes-sur-Loire e a Le Mesnil-en-Vallée, in direzione di Nantes.

Il mesoclima è fortemente influenzato dal fiume. I vigneti sorgono sui pendii più vicini che li costeggiano e non distano mai oltre tre chilometri dal fiume. Oltre questa distanza, sia a nord che a sud, il paesaggio è principalmente costituito da prati e boschi. Il nome «Coteaux de la Loire» illustra bene la topografia dei vigneti con le loro varie pendenze: mentre le colline del comune di Bouchemaine sono molto scoscese, quelle dei comuni di Ingrandes-sur-Loire e di Saint-Georges-sur-Loire presentano declivi molto più dolci.

I terreni delle parcelle delimitate con precisione per la vendemmia scaturiscono da diverse formazioni primarie del massiccio Armoricano. Si tratta di suoli poco evoluti, scistosi o scisto-arenacei. Sono localmente presenti alcuni suoli sviluppati, formati da rocce eruttive e alcuni suoli bruni calcarei del Devoniano. Questi terreni sono molto poco profondi e il più delle volte la roccia madre si trova a una profondità inferiore a 0,40 m. Sono privi di qualsiasi segno di idromorfia e presentano una riserva idrica molto moderata.

Il clima è oceanico. Il massiccio dei Mauges, a ovest dei vigneti, attenua questa caratteristica oceanica con un effetto «Föhn». Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria media annua è di 650 mm, mentre sulle colline dei Mauges supera gli 800 mm. La Loira esercita una funzione di regolazione termica durante tutto l’anno.

Insieme alla topografia, l’esposizione delle colline svolge un ruolo essenziale: sulla sponda destra, i vigneti esposti a sud sono riparati dai venti freddi del nord e beneficiano quindi di condizioni molto favorevoli, mentre sulla sponda sinistra l’effetto drenante del fiume sull’aria fredda influenza in maniera preminente il riscaldamento dei pendii orientati a nord. Alcune zone ad anfiteatro riparate dai venti godono di condizioni termiche particolarmente vantaggiose. La Loira svolge infine un ruolo essenziale favorendo, durante il periodo della raccolta, la comparsa di nebbie mattutine essenziali allo sviluppo della «muffa nobile».

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Se la storia dei vigneti dell’Anjou risale al IX secolo, la dicitura precisa dei vigneti «Coteaux de la Loire» appare per la prima volta nel 1749 nel Traité sur la nature et la culture de la vigne di Bidet e Duhamel de Monceau, dove si legge che in questi vigneti: «Il territorio, molto difficile da dissodare, è mantenuto perfettamente coltivato e interamente piantato a vite ...».

In una nota al Conseil d’État relativa alle misure amministrative adottate nel 1804 si legge che questa regione produce solo vini bianchi: «Se le colline della Loira sono favorevoli unicamente alla coltivazione delle uve a bacca bianca e se questi vini costituiscono una parte importante del commercio ...». In questa nota si fa inoltre riferimento al Belgio e alla sua passione in quell’epoca per i vini dei «Coteaux de la Loire».

Più recentemente, nel 1842, Auguste Petit-Lafitte afferma che: «Il Gros pineau o Chenin è il vitigno di base». I vigneti angioini sono la culla dello Chenin B: vitigno rustico il cui potenziale varia notevolmente in base al tipo di suolo o, più in generale, al luogo in cui viene piantato. I viticoltori hanno inoltre presto compreso l’interesse di raccogliere queste uve a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel Traité des cépages del 1845 il conte Odart afferma: «È inoltre necessario che l’uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come quando arriva nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda».

La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo Topographie de tous les vignobles connus, Jullien precisa che: «Nelle annate buone, si vendemmia più volte; le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, producono i vini che vengono spediti all’estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno ...».

La coltivazione della vite in questi vigneti ha registrato lo stesso sviluppo che nel resto dell’Anjou. Con l’arrivo degli intermediari olandesi nel XVI secolo nasce infatti un mercato dei «vini per il mare» (destinati all’estero) ottenuti da viti potate a rami corti (uno o due nodi), ma anche il mercato interno si sviluppa, orientato principalmente all’approvvigionamento di Parigi con vini di minore reputazione ottenuti da viti potate a rami lunghi (sei o sette nodi).

Alla fine della Seconda guerra mondiale la produzione era fondamentalmente orientata alla ricerca di vini «semi-secchi» simili ai «vini per Parigi» di un tempo. A partire dagli anni ’80 si presenta nuovamente la tendenza a produrre vini caratterizzati da una forte identità e da un’alta concentrazione di zuccheri.

I vini della denominazione di origine controllata «Anjou-Coteaux de la Loire» sono considerati grandi vini «dolci» dell’Anjou (localmente chiamati «liquoreux»).

2°   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

La caratteristica principale di questi vini è l’eleganza. Di grande complessità aromatica, questi vini evocano la mitezza e il piacere di vivere dell’Anjou, la cosiddetta «douceur angevine», associando il più delle volte aromi floreali e aromi di frutta fresca, secca o candita. Al palato combinano delicatezza e freschezza. Docili come la Loira d’estate o dilaganti come la Loira nelle piene d’inverno, i vini della denominazione d’origine controllata «Anjou-Coteaux de la Loire» svelano il loro fascino nel tempo.

3°   Interazioni causali

La combinazione di terreni poco profondi e di una topografia che offre un’eccellente esposizione e che favorisce un regolare approvvigionamento idrico permette al vitigno Chenin B di esprimere appieno il suo potenziale.

L’ubicazione dei vigneti nelle immediate vicinanze della Loira, che esercita un effetto termoregolatore durante tutto il ciclo vegetativo, unita a una specifica conduzione del vigneto, grazie in particolare alla potatura corta, rende possibile la maturazione ottimale delle uve. La presenza del fiume permette inoltre di raggiungere la sovramaturazione, sia attraverso i venti che incanala favorendo meccanicamente l’appassimento dell’uva, sia attraverso la formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea e quindi della «muffa nobile».

Il fatto di attendere la sovramaturazione delle uve, così come l’attesa per effettuare la vendemmia in autunno avanzato e le cernite manuali successive realizzate in una stessa parcella per selezionare gli acini naturalmente concentrati o interessati dalla «muffa nobile» («rôties») testimoniano la competenza dei produttori e una particolare attitudine del vitigno Chenin B, quale descritta nel 1861 da Guillory «aîné»: «Tranne qualche rara eccezione, la vendemmia è effettuata in ottobre, quando l’uva ha raggiunto il miglior grado di maturazione possibile e quando è stramatura per almeno un quarto».

Dalla combinazione di un ambiente così caratteristico, di un vitigno perfettamente idoneo e di viticoltori che sanno sfruttarne tutte le qualità si possono ottenere vini di particolare originalità. Numerosi scritti testimoniano la notorietà di questi vini, come quelli di Petit-Lafitte che afferma: «Quando queste viti sono potate a uno o due nodi, producono vini liquorosi e delicati, tanto ricercati in Belgio».

Nel Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d’Angers, Guillory «aîné» ricorda nel 1861 che: «Queste terre non sono in grado di accogliere altre coltivazioni senza grandi spese a causa della loro bassa fertilità; per lo stesso motivo danno anche produzioni poco abbondanti di vino; se non fosse per la loro qualità che ne mantiene un po’ alto il prezzo, anche la coltivazione della vite avrebbe dovuto essere abbandonata».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:

dipartimento della Loira Atlantica: Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz);

dipartimento di Maine-et-Loire: Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Maugessur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil e Saint-Laurent-du-Mottay), Rochefort-sur-Loire, Savennières, Val-du-Layon (ex territorio del comune delegato di Saint-Aubin-de-Luigné).

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Specificità della denominazione «Val de Loire»

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura Unità geografica più piccola

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-09e61465-fad3-4eb8-8337-2500536afdcd


(1)  GU L 9del 11.1.2019, pag. 2.