ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 32

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
31 gennaio 2020


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 32/01

Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2020/C 32/02

Tassi di cambio dell'euro — 30 gennaio 2020

9

 

Corte dei conti

2020/C 32/03

Relazione speciale 4/2020 L’uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima

10

 

Garante europeo della protezione dei dati

2020/C 32/04

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte relative agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale

11

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 32/05

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

15

2020/C 32/06

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Modifica di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea ( 1 )

16

2020/C 32/07

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

17


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Banca europea per gli investimenti

2020/C 32/08

SIT 2020 — Invito a presentare proposte Idee che cambiano il mondo: Torneo dell'Innovazione sociale dell’Istituto BEI del 2020

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2020/C 32/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9434 — UTC/Raytheon) ( 1 )

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2020/C 32/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011

(2020/C 32/01)

1.   INTRODUZIONE

In conformità all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1) (di seguito «il regolamento»), quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario occorre indicare anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario o almeno indicarlo come diverso da quello dell’alimento.

Il 28 maggio 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione (2) (di seguito «il regolamento di esecuzione») recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. In particolare il regolamento di esecuzione chiarisce e armonizza le modalità di indicazione dell’origine degli ingredienti primari sull’etichettatura.

La presente comunicazione della Commissione ha lo scopo di fornire agli operatori del settore alimentare e alle autorità nazionali alcuni orientamenti sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Essa deve essere letta alla luce di altre disposizioni pertinenti del regolamento e del regolamento di esecuzione. In particolare i presenti orientamenti lasciano impregiudicato il divieto di fornire informazioni ingannevoli ai consumatori, sancito dall’articolo 7 del regolamento. La presente comunicazione chiarisce le disposizioni già contenute nella normativa applicabile. Essa non estende in alcun modo gli obblighi derivanti da tale normativa né introduce requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti.

La presente comunicazione è unicamente intesa ad assistere i cittadini, gli operatori del settore e le autorità nazionali competenti nell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento nonché del regolamento di esecuzione. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non sono tali da pregiudicare la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell’Unione.

2.   QUESITI RELATIVI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO

L’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del regolamento stabilisce due condizioni per l’applicazione di specifici requisiti di etichettatura per gli ingredienti primari: 1) l’esistenza di un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento finale e 2) il fatto che detta indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento non sia la stessa di quella riferita al suo ingrediente primario.

A norma dell’articolo 26, paragrafo 3, secondo comma, gli specifici obblighi di etichettatura di cui all’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, si applicano soltanto ai casi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione quale definito all’articolo 1 di detto regolamento.

Esistono due limitazioni dell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione:

in primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione precisa che il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento può essere indicato «attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza»;

in secondo luogo, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione le indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 (3), (UE) n. 1308/2013 (4), (CE) n. 110/2008 (5) o (UE) n. 251/2014 (6), o protette in virtù di accordi internazionali, né i marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine. Il considerando 6 del regolamento di esecuzione chiarisce, con riferimento a questa seconda eccezione, che sebbene l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento debba applicarsi, in linea di principio, anche ai casi che rientrano in questa seconda deroga, le specifiche modalità di attuazione devono essere esaminate ulteriormente e saranno adottate in una fase successiva.

2.1.   Riferimento all’operatore del settore alimentare

2.1.1.   Il nome/la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposti su un’etichetta potrebbero determinare l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?

Conformemente al considerando 29 e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposti sull’etichetta non costituiscono un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento. Pertanto eventuali riferimenti all’entità giuridica dell’operatore del settore alimentare non determinano, in linea di principio, l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Tuttavia tali indicatori potrebbero essere considerati tali da indurre in errore, sulla base dell’articolo 7 del regolamento, per quanto riguarda il paese d’origine o il luogo di provenienza reali dell’alimento qualora siano chiaramente evidenziati sull’imballaggio e laddove il paese di origine o il luogo di provenienza specifici siano stati riportati in maniera visibile e tale origine non corrisponda a quella dell’ingrediente primario dell’alimento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare tali casi tenendo conto di tutte le informazioni fornite sull’etichetta e dell’intera presentazione del prodotto.

2.2.   Marchi

2.2.1.   I nomi commerciali non protetti da marchi d’impresa registrati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione possono determinare l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione chiarisce che, sebbene le indicazioni dell’origine che fanno parte di marchi d’impresa registrati rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, il regolamento di esecuzione non si applica a tali indicazioni in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione alle stesse indicazioni dell’articolo 26, paragrafo 3. Il legislatore dell’UE ha riconosciuto il carattere e gli obiettivi specifici dei marchi d’impresa, registrati, disciplinati da specifiche norme dell’Unione; pertanto la Commissione provvederà a esaminare ulteriormente le modalità con cui l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario deve essere riportata a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, ove richiesto per tali indicazioni. Viceversa i nomi commerciali contenenti indicazioni geografiche, i quali costituiscono marchi d’impresa non registrati non rientrano in questa deroga temporanea e pertanto ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione, oltre ad essere soggetti agli obblighi derivanti dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

2.3.   Denominazione dell’alimento

2.3.1.   Le denominazioni usuali contenenti indicazioni geografiche devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento definisce la «denominazione usuale» come una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni.

Conformemente al considerando 8 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza dell’alimento, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione. Spesso tali denominazioni si riferiscono a un luogo geografico, a una regione o a un paese nel quale l’alimento in questione è stato originariamente prodotto o commercializzato e col tempo sono diventate denominazioni generiche/usuali di una determinata categoria di alimenti. A condizione che tali denominazioni usuali e generiche non creino nel consumatore la percezione di una specifica origine geografica dell’alimento in questione, il loro impiego non determina l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Esempio: salsiccia di Francoforte.

Poiché il quesito riguarda l’interpretazione da parte dei consumatori di ogni singolo Stato membro e poiché esistono in tutta l’UE notevoli differenze nella percezione dei consumatori riguardo a tali aspetti, è necessario valutare caso per caso se una specifica denominazione possa essere chiaramente interpretata dal consumatore come una denominazione generica/usuale.

2.3.2.   Le denominazioni legali contenenti un’indicazione geografica devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento, per «denominazione legale» si intende la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività.

In altri termini, tali denominazioni sono denominazioni usuali codificate, laddove il legislatore ha ritenuto importante armonizzare il loro uso e spesso la composizione dei prodotti che esse definiscono, al fine di garantire che siano soddisfatte le aspettative del consumatore riguardo alle caratteristiche dell’alimento venduto con denominazioni specifiche.

Pertanto, le denominazioni legali contenenti un’indicazione geografica non devono essere considerate come un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, qualora il legislatore abbia già tenuto conto dell’articolo 26, paragrafo 3.

2.4.   Varie diciture sull’etichetta

2.4.1.   Diciture quali «Made in», «prodotto in» e «prodotto di» seguite da un’indicazione geografica devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?

Le diciture quali «fatto in (paese)», «Made in (paese)», «prodotto in (paese)», sono associate dai consumatori a un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, e pertanto, in linea di principio, dovrebbero essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento. Inoltre tali espressioni si riferiscono al processo di produzione o di fabbricazione che, nel caso degli alimenti trasformati, potrebbe corrispondere al significato di paese d’origine ai fini del regolamento, quale definito all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione (7), ossia il paese dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Analogamente la dicitura «prodotto di (paese)» in genere fa pensare al consumatore che si tratti di un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Inoltre è anche probabile che l’espressione «prodotto di» suggerisca al consumatore che l’intero prodotto alimentare, compresi i suoi ingredienti, proviene dal paese indicato sull’etichetta.

2.4.2.   Diciture quali «confezionato in» o «prodotto/fatto da X per Y» seguite dal nome e dall’indirizzo dell’operatore del settore alimentare devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?

La dicitura «confezionato in» indica chiaramente il luogo in cui il prodotto è stato confezionato e, in genere, è improbabile che, in quanto tale, induca il consumatore a ritenere che si tratti di un’indicazione dell’origine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto l’espressione in questione, pur riferendosi a un luogo geografico, non deve essere considerata un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.

Espressioni quali «prodotto da/fabbricato da/confezionato da» (nome dell’operatore del settore alimentare seguito dal suo indirizzo) o «prodotto da/fabbricato da X per Y» fanno letteralmente riferimento al relativo operatore del settore alimentare e, in genere, è improbabile che suggeriscano al consumatore un’indicazione dell’origine dell’alimento. Come illustrato al punto 2.1.1 della presente comunicazione, gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che sono apposti sull’etichetta non costituiscono un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento.

Ciononostante la percezione dei consumatori è influenzata dall’insieme delle componenti dell’etichetta, compresa la presentazione complessiva di un prodotto. Pertanto nel valutare l’eventuale carattere ingannevole dell’alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell’imballaggio nel suo complesso.

2.4.3.   Gli acronimi, le illustrazioni o altre diciture aggiunte su base volontaria al solo scopo di aiutare i consumatori a individuare la propria lingua sulle etichette multilingue devono essere considerati un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?

Tali indicazioni non dovrebbero essere considerate un’indicazione dell’origine se si riferiscono chiaramente alle diverse versioni linguistiche delle informazioni sugli alimenti fornite sull’etichetta.

2.4.4.   Diciture quali «genere», «tipo», «stile»«ricetta», «ispirato a» o «alla» contenenti un’indicazione geografica devono essere considerate un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?

Le diciture quali «genere», «tipo», «stile», «ricetta», «ispirato a» o «alla» si riferiscono solitamente alla ricetta o a caratteristiche specifiche dell’alimento o della sua trasformazione e, come tali, non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate un’indicazione di origine.

Tuttavia nel valutare l’eventuale carattere ingannevole dell’alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell’imballaggio nel suo complesso. Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell’articolo 7 del regolamento, le diciture di cui sopra sono giustificate soltanto se l’alimento in questione possiede specifiche caratteristiche o una natura particolare, oppure è stato sottoposto a uno specifico processo di produzione che determina l’asserito legame con il luogo geografico indicato sull’etichetta.

2.4.5.   Un simbolo nazionale o i colori di una bandiera sarebbero considerati un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento?

Nella percezione dei consumatori le bandiere e/o le cartine geografiche costituiscono i riferimenti maggiormente attinenti all’etichettatura dell’origine. Pertanto, in linea di principio le bandiere e/o le cartine geografiche chiaramente visibili, riferite a uno specifico territorio geografico, dovrebbero essere considerate un’indicazione dell’origine e determinare di conseguenza l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Anche altri simboli nazionali riconoscibili, quali un monumento nazionale, un paesaggio o una persona, potrebbero essere percepiti dal consumatore come un’indicazione dell’origine di un alimento. Tuttavia poiché la loro interpretazione dipende, tendenzialmente, dal prodotto e dal paese, tali rappresentazioni grafiche devono essere valutate caso per caso. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della posizione dei simboli/degli elementi grafici, nonché della loro dimensione e del loro colore, della grandezza dei caratteri e del contesto generale dell’etichettatura dell’alimento, ossia verificare che l’etichettatura nel suo complesso non crei confusione nei consumatori per quanto riguarda l’origine dell’alimento.

Per quanto concerne i nomi commerciali, l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento è delineata al punto 2.2.1 della presente comunicazione.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata all’utilizzo di illustrazioni e di altre diciture che si riferiscono a un evento nazionale/locale o a una squadra sportiva nazionale/locale per la celebrazione dell’evento. Dato il carattere sporadico di tali indicazioni, occorrerà valutarle caso per caso per stabilire se esse determinino l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3.

2.4.6.   La presenza di diciture supplementari sulle etichette di alimenti recanti indicazioni geografiche protette ai sensi del diritto dell’UE o marchi d’impresa può determinare l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?

In attesa dell’adozione di norme specifiche, il regolamento di esecuzione non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi del diritto dell’UE né ai marchi d’impresa, registrati, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. Tuttavia nei casi in cui un alimento rechi anche altre indicazioni visive, comprese quelle che si riferiscono agli stessi luoghi geografici o a luoghi geografici diversi, tali indicazioni rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

2.5.   Qual è l’interazione tra le disposizioni dell’atto di esecuzione e la normativa UE in materia di alimenti biologici?

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (8) («regolamento relativo agli alimenti biologici») fornisce un quadro normativo generale per la produzione biologica che comprende disposizioni relative all’uso di termini riferiti a questo tipo di produzione. Tale regolamento definisce, inoltre, le condizioni per l’etichettatura dei prodotti biologici e l’uso del logo UE e stabilisce che, quando viene usato tale logo, deve essere fornita un’indicazione del luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Tali norme forniranno al consumatore informazioni equivalenti a quelle contemplate dall’articolo 26, paragrafo 3.

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento, questo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti. In tale contesto le disposizioni del regolamento relativo agli alimenti biologici devono essere considerate come lex specialis e prevalgono sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto ogni qual volta sia utilizzato il logo UE per i prodotti biologici, l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento non è applicabile.

3.   IDENTIFICAZIONE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento per «ingrediente primario» si intende l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.

3.1.   In che modo dovrebbe essere identificato l’ingrediente primario?

Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento gli operatori del settore alimentare sono tenuti a fornire informazioni riguardo all’ingrediente primario o agli ingredienti primari dell’alimento in questione, sulla base della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento.

La definizione giuridica di ingrediente primario individua due tipi di criteri per determinare l’ingrediente primario di un alimento: a) un criterio quantitativo, in base al quale l’ingrediente rappresenta più del 50 % dell’alimento, e b) un criterio qualitativo, secondo il quale l’ingrediente è associato abitualmente dai consumatori alla denominazione dell’alimento.

Nel fornire informazioni riguardo all’ingrediente o agli ingredienti primari di un alimento, gli operatori del settore alimentare dovrebbero tenere conto di vari elementi. In particolare oltre alla composizione quantitativa dell’alimento, essi devono considerare attentamente la sua natura e le sue caratteristiche specifiche nonché la presentazione complessiva dell’etichetta. Devono inoltre tenere conto della percezione e delle aspettative dei consumatori riguardo alle informazioni fornite sull’alimento in questione. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero valutare se l’indicazione dell’origine di un determinato ingrediente abbia probabilità di influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto dei consumatori e se l’assenza di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori.

Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell’articolo 7 del regolamento, le informazioni fornite riguardo all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario non devono indurre in errore e in ogni caso non dovrebbero eludere le disposizioni e gli obiettivi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la corretta applicazione delle suddette disposizioni del regolamento.

3.2.   Un alimento può contenere più ingredienti primari? In caso di risposta affermativa, per l’alimento contenente più ingredienti primari occorrerebbe indicare l’origine di tutti gli ingredienti primari?

Nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), il regolamento stabilisce che per «ingrediente primario» si intende un ingrediente (forma singolare del termine) o più ingredienti (forma plurale del termine). In base a tale formulazione, si giunge alla conclusione che la definizione di «ingrediente primario» contempli la possibile presenza di più ingredienti primari in un alimento.

Inoltre dalle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento si evince che qualora l’operatore del settore alimentare identifichi, sulla base della definizione in questione, più ingredienti primari occorrerà indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza di tutti questi ingredienti primari.

3.3.   È possibile che l’applicazione della definizione di ingrediente primario porti a stabilire che un alimento non contenga ingredienti primari?

Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento occorre innanzitutto valutare se un qualsiasi ingrediente di un alimento debba essere considerato un ingrediente primario sulla base della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento. Ciò implica che un alimento non conterrà ingredienti primari ai sensi del regolamento qualora nessuno dei suoi ingredienti rappresenti più del 50 % di tale alimento, nessuno dei suoi ingredienti sia associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e nella maggior parte dei casi non sia richiesta un’indicazione quantitativa.

3.4.   L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento e, di conseguenza, il regolamento di esecuzione si applicano ai prodotti a base di un unico ingrediente?

L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento potrebbe applicarsi a un prodotto trasformato a base di un unico ingrediente qualora l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima o qualora l’ingrediente provenga da luoghi diversi. Tale situazione determinerebbe l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento nel caso in cui il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento fosse indicato e il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario (unico ingrediente) fosse diverso da quello dell’alimento.

3.5.   Qualora i consumatori siano consapevoli che l’ingrediente primario di un alimento può essere reperito soltanto al di fuori dell’UE la sua origine dovrebbe essere indicata?

Il regolamento non prevede alcuna deroga all’obbligo di indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza degli ingredienti primari quando tale paese o luogo non è lo stesso di quello dell’alimento. Pertanto, anche qualora l’ingrediente primario di un alimento possa essere reperito soltanto al di fuori dell’UE e l’indicazione dell’origine fornita riguardo all’alimento finale si riferisca all’UE (o ad uno o più Stati membri), conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario in questione deve essere riportata.

3.6.   L’ingrediente primario può essere un ingrediente composto?

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento, per «ingrediente composto» si intende un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti.

Un ingrediente composto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento se soddisfa le condizioni della definizione di ingrediente primario di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento.

Laddove occorra fornire le informazioni sull’origine dell’ingrediente primario in linea con l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento e l’ingrediente primario sia un ingrediente composto, gli operatori del settore alimentare devono fornire il livello di informazioni più adeguato all’alimento in questione. In tale contesto essi dovrebbero prendere in considerazione la natura specifica dell’alimento in questione, la sua composizione e il suo processo di fabbricazione, l’interpretazione, le aspettative e l’interesse dei consumatori quanto all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario contenuto nell’ingrediente composto (luogo da cui proviene l’ingrediente primario contenuto nell’ingrediente composto, ad esempio il luogo di raccolta o di allevamento), nonché il modo in cui gli ingredienti costitutivi dell’ingrediente composto sono indicati nell’elenco degli ingredienti.

Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell’articolo 7 del regolamento, le informazioni fornite riguardo all’indicazione dell’origine dell’ingrediente composto non devono indurre in errore e, in ogni caso, non dovrebbero eludere le disposizioni e gli obiettivi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la corretta applicazione delle suddette disposizioni del regolamento.

4.   LIVELLI GEOGRAFICI

Per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, il regolamento di esecuzione definisce norme specifiche che si applicano quando il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato sulla base dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Tali norme mirano a garantire che le informazioni siano sufficientemente precise e pertinenti.

Al tal fine l’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione armonizza le zone geografiche alle quali deve fare riferimento l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario.

4.1.   Si potrebbe indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dello stesso ingrediente primario facendo riferimento a livelli geografici diversi (ad esempio «UE e Svizzera»)?

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione fornisce un elenco di zone geografiche a cui dovrebbe fare riferimento l’indicazione dell’ingrediente primario. Al fine di ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, gli operatori del settore alimentare devono scegliere una delle zone geografiche elencate all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione. Dalla formulazione di detta disposizione si evince che il regolamento di esecuzione non prevede la possibilità di combinare, per un singolo ingrediente primario, diversi livelli geografici ivi elencati.

Esempi:

«Svizzera» corrisponde alla zona geografica di cui all’articolo 2, lettera a), punto iv). Viceversa «UE» corrisponde alla zona geografica di cui all’articolo 2, lettera a), punto i). La possibilità di combinare le due zone geografiche non è contemplata dall’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione.

Tuttavia, gli operatori del settore alimentare potrebbero completare le indicazioni «UE» e «non UE» con informazioni aggiuntive purché queste siano conformi ai requisiti generali stabiliti nel regolamento per quanto concerne le informazioni volontarie sugli alimenti (articolo 36 del regolamento). In particolare, tali informazioni non dovrebbero indurre in errore o in confusione. In tale contesto gli operatori del settore alimentare potranno indicare «Svizzera» come informazione volontaria aggiuntiva a integrazione della dicitura «non UE».

Esempio:

«UE e non UE (Svizzera)»

«UE (Spagna) e non UE (Svizzera)»

4.2.   Sarebbe possibile combinare Stati membri e paesi terzi per indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario?

L’articolo 2, lettera a), punto iv), del regolamento di esecuzione prevede la possibilità di dichiarare, come indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, uno o più Stati membri o paesi terzi. Ciò implica che gli operatori possono scegliere una di queste indicazioni o utilizzarle entrambe.

5.   COLLOCAZIONE E PRESENTAZIONE

Le informazioni fornite in relazione all’ingrediente primario conformemente al regolamento dovrebbero integrare le informazioni fornite ai consumatori riguardo al paese d’origine o al luogo di provenienza dell’alimento. Esse dovrebbero essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Per il conseguimento di tale obiettivo l’articolo 3 del regolamento di esecuzione stabilisce norme relative alla collocazione e alla presentazione delle informazioni in questione.

5.1.   Si potrebbe indicare il paese d’origine dell’ingrediente primario utilizzando codici paese?

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento è obbligatorio indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza nei casi previsti all’articolo 26 del regolamento. Inoltre l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento stabilisce l’obbligo di esprimere le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento mediante parole e numeri; tali indicazioni possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.

Dalle disposizioni del regolamento risulta che il paese d’origine dell’ingrediente primario deve sempre essere indicato mediante parole. A tale proposito gli Stati membri devono valutare se taluni codici paese possano essere considerati parole. In particolare un codice paese potrebbe essere accettabile a condizione che si possa ragionevolmente ritenere che i consumatori del paese di commercializzazione lo interpreterebbero correttamente e non sarebbero indotti in errore. Abbreviazioni di questo tipo potrebbero essere, ad esempio, «UK», «USA» o «UE».

5.2.   Quando il nome del prodotto comprende un’indicazione dell’origine ed è ripetuto più volte sull’imballaggio, l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario dovrebbe essere indicata ogni volta che il nome del prodotto è riportato sul prodotto alimentare? Lo stesso quesito riguarda le indicazioni grafiche, quali le bandiere

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione precisa che se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni sull’origine dell’ingrediente primario devono apparire nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento. Il regolamento di esecuzione non prevede la flessibilità necessaria per indicare l’origine dell’ingrediente primario una sola volta qualora l’indicazione dell’origine dell’alimento finale sia riportata più volte sull’etichetta.

Dal regolamento si evince che l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario deve essere presentata in maniera chiara e visibile per i consumatori, sempre nello stesso campo visivo dell’indicazione dell’origine del prodotto, comprese le bandiere. Pertanto qualora la denominazione di vendita contenente un’indicazione dell’origine o bandiere sia ripetuta sull’imballaggio, occorrerà ripetere di conseguenza anche le informazioni riguardanti l’origine dell’ingrediente o degli ingredienti primari.

5.3.   L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento si applica anche all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario fornita conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione?

L’articolo 13 del regolamento stabilisce i principi generali che regolano la presentazione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e dunque anche delle informazioni sul paese d’origine o sul luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26 [articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento]. Le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari categorie di alimenti.

Il regolamento di esecuzione definisce i requisiti specifici per quanto riguarda la presentazione dell’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario. In particolare l’articolo 3 di detto regolamento stabilisce che tali informazioni devono apparire nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) sia pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l’indicazione dell’origine dell’alimento. Inoltre è stabilito che, in ogni caso, le informazioni relative all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario devono essere riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a 1,2 mm.

I suddetti requisiti specifici del regolamento di esecuzione devono essere integrati dalle disposizioni orizzontali dell’articolo 13 del regolamento, che si applicano cumulativamente.

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento prevede una deroga riguardante la dimensione dei caratteri con cui devono essere riportate le indicazioni obbligatorie nel caso di piccoli imballaggi (la cui superficie misura meno di 80 cm2). Poiché le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento si applicano alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, esse si applicano anche all’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario fornita in conformità all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione è pari o superiore a 0,9 mm.


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8.

(3)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 gennaio 2020

(2020/C 32/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1029

JPY

yen giapponesi

120,03

DKK

corone danesi

7,4729

GBP

sterline inglesi

0,84183

SEK

corone svedesi

10,6398

CHF

franchi svizzeri

1,0690

ISK

corone islandesi

135,90

NOK

corone norvegesi

10,1738

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,250

HUF

fiorini ungheresi

338,36

PLN

zloty polacchi

4,2873

RON

leu rumeni

4,7770

TRY

lire turche

6,5970

AUD

dollari australiani

1,6412

CAD

dollari canadesi

1,4577

HKD

dollari di Hong Kong

8,5678

NZD

dollari neozelandesi

1,6973

SGD

dollari di Singapore

1,5030

KRW

won sudcoreani

1 315,00

ZAR

rand sudafricani

16,2673

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6504

HRK

kuna croata

7,4423

IDR

rupia indonesiana

15 094,84

MYR

ringgit malese

4,5087

PHP

peso filippino

56,246

RUB

rublo russo

69,6719

THB

baht thailandese

34,405

BRL

real brasiliano

4,6836

MXN

peso messicano

20,6985

INR

rupia indiana

79,0110


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/10


Relazione speciale 4/2020

“L’uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima”

(2020/C 32/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 4/2020, intitolata “L’uso delle nuove tecnologie di produzione e trattamento delle immagini per monitorare la politica agricola comune: i progressi registrati sono, nel complesso, costanti, ma più lenti per il monitoraggio ambientale e del clima”.

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


Garante europeo della protezione dei dati

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/11


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte relative agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2020/C 32/04)

Nell’aprile 2018, la Commissione ha presentato due proposte, relative a un regolamento e una direttiva, per stabilire un quadro giuridico che renda più semplice e veloce, per la polizia e le autorità giudiziarie, reperire e ottenere accesso alle prove elettroniche nei casi transfrontalieri. Successivamente, il Consiglio ha adottato orientamenti generali sulle proposte e il Parlamento europeo ha pubblicato diversi documenti di lavoro. Il comitato europeo per la protezione dei dati ha emesso il suo parere. I relativi sviluppi hanno avuto luogo a livello internazionale, in particolare con l’avvio dei negoziati per un accordo internazionale con gli Stati Uniti sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche oltre a un lavoro relativo a un secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica. Con il presente parere, il GEPD desidera fornire al legislatore dell’Unione un nuovo contributo per il prossimo lavoro sulle proposte, tenendo in considerazione gli sviluppi suddetti.

Nel mondo attuale trasformato dalle nuove tecnologie, il tempo spesso è essenziale per permettere a tali autorità di ottenere dati indispensabili per svolgere le loro missioni. Allo stesso tempo, le autorità di contrasto, anche quando indagano su casi nazionali, si trovano sempre più spesso ad avere a che fare con «situazioni transfrontaliere», semplicemente perché è stato utilizzato un prestatore di servizi straniero e le informazioni sono conservate elettronicamente in un altro Stato membro. Il GEPD sostiene l’obiettivo di garantire che le autorità di contrasto abbiano a disposizione degli strumenti efficaci per indagare e perseguire reati e, in particolare, accoglie con favore l’obiettivo di cui alle proposte di accelerare e facilitare l’accesso ai dati nei casi transfrontalieri, semplificando le procedure all’interno dell’UE.

Al contempo, il GEPD desidera sottolineare che qualsiasi iniziativa in questo campo deve essere integralmente conforme a quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel quadro giuridico dell’UE in materia di protezione dei dati e che è necessario assicurare la sussistenza di tutte le garanzie necessarie. In particolare, la protezione efficace dei diritti fondamentali nel processo di raccolta transfrontaliera delle prove elettroniche richiede un maggiore coinvolgimento delle autorità giudiziarie nello Stato membro di esecuzione. Queste dovrebbero essere sistematicamente coinvolte quanto prima possibile in tale processo, avere la possibilità di verificare che gli ordini siano conformi alla Carta e avere l’obbligo di addurre motivi di rifiuto su tale base.

Inoltre, le definizioni delle categorie di dati nel regolamento proposto devono essere chiarite e deve essere garantita la loro coerenza con le altre definizioni di categorie di dati di cui al diritto dell’Unione. Raccomanda, inoltre, di rivalutare l’equilibrio tra i tipi di reato per i quali è possibile emettere gli ordini europei di produzione e le categorie di dati interessate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.

Inoltre, il GEPD formula raccomandazioni specifiche su diversi aspetti delle proposte di prove elettroniche che necessitano miglioramenti: l’autenticità e la riservatezza degli ordini e dei dati trasmessi, la conservazione limitata ai sensi degli ordini europei di conservazione, il quadro normativo applicabile in materia di protezione dei dati, i diritti degli interessati, gli interessati che godono di immunità e privilegi, i rappresentanti legali, i limiti temporali per soddisfare gli ordini europei di produzione e la possibilità per i prestatori di servizi di opporsi a tali ordini.

Infine, il GEPD chiede maggiore chiarezza sull’interazione tra il regolamento proposto e i futuri accordi internazionali. Il regolamento proposto dovrebbe conservare l’alto livello di protezione dei dati nell’UE e diventare un riferimento per i negoziati relativi ad accordi internazionali sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Il 17 aprile 2018, la Commissione ha pubblicato due proposte legislative (di seguito «le proposte»), accompagnate da una valutazione d’impatto (1), che includono:

una proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (2) (di seguito «il regolamento proposto»);

una proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali (3) (di seguito «la direttiva proposta»).

2.

Il regolamento proposto coesiste con la direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (di seguito «direttiva OEI») (4), che mira a facilitare il processo di acquisizione di prove nel territorio di un altro Stato membro e comprende ogni tipo di acquisizione, inclusi i dati elettronici (5). Tutti gli Stati membri che hanno preso parte all’adozione della direttiva OEI (6) hanno avuto tempo fino a maggio 2017 per attuarla nella propria legislazione nazionale (7).

3.

Il 26 settembre 2018, il comitato europeo per la protezione dei dati (8) (di seguito «EDPB») ha adottato un parere (9) sulle proposte.

4.

Il 7 dicembre 2018 e l’8 marzo 2019, il Consiglio ha adottato il proprio orientamento generale rispettivamente sul regolamento proposto (10) e sulla direttiva proposta (11). Il Parlamento europeo ha pubblicato una serie di documenti di lavoro.

5.

Il Garante europeo della protezione dei dati (di seguito «GEPD») accoglie con favore il fatto che i servizi della Commissione lo abbiano consultato in modo informale prima dell’adozione delle proposte. Il GEPD accoglie altresì con favore i riferimenti al presente parere di cui al considerando 66 del regolamento proposto e al considerando 24 della direttiva.

6.

Il 5 febbraio 2019, la Commissione ha adottato due raccomandazioni di decisioni del Consiglio: una che autorizza l’avvio di negoziati in vista di un accordo internazionale tra l’Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d’America (USA) sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale (12) e una che autorizza la partecipazione della Commissione, a nome dell’UE, ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) (di seguito «Convenzione sulla criminalità informatica») (13). Le due raccomandazioni sono state oggetto di due pareri del GEPD (14). I negoziati con gli Stati Uniti e presso il Consiglio d’Europa sono strettamente connessi.

7.

Nel febbraio 2019, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha indirizzato lettere analoghe al GEPD e all’EDPB per richiedere una valutazione giuridica dell’impatto del Cloud Act statunitense (15) approvato dal Congresso americano nel marzo 2018 sul quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati. Il 12 luglio 2019, il GEPD e l’EDPB hanno adottato, con la loro valutazione iniziale, una risposta congiunta a tale richiesta (16).

8.

Il 3 ottobre 2019, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo bilaterale sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche al fine di contrastare i reati gravi (17). È il primo accordo esecutivo che permette ai prestatori di servizi statunitensi di soddisfare le richieste di dati relativi al contenuto di un paese straniero ai sensi del Cloud Act statunitense.

Il presente parere riguarda entrambe le proposte, concentrandosi, tuttavia, in particolare sul regolamento proposto. In linea con la missione del GEPD, è incentrato, principalmente, sui diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali e mira a essere compatibile e complementare con il parere 23/2018 del GEPD, considerando, inoltre, gli orientamenti generali del Consiglio e i documenti di lavoro del Parlamento europeo.

5.   CONCLUSIONI

70.

Il GEPD condivide l’obiettivo di garantire alle autorità di contrasto e giudiziarie la disponibilità di strumenti efficaci per indagare e perseguire i reati in un mondo trasformato da nuove tecnologie. Allo stesso tempo, il GEPD vorrebbe garantire che la presente azione sia pienamente conforme alla Carta e all’acquis dell’Unione in materia di protezione dei dati. Il regolamento proposto richiede la conservazione e la comunicazione dei dati personali all’interno e al di fuori dell’UE tra autorità competenti degli Stati membri, enti privati e in alcuni casi autorità di paesi terzi. Comporta limitazioni del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e a quello della protezione dei dati personali garantiti negli articoli 7 e 8 della Carta. Per essere legittime, tali limitazioni devono rispettare le condizioni stabilite nell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, in particolare, la condizione di necessità.

71.

Il GEPD ritiene, in primo luogo, che dovrebbero essere valutate altre alternative atte a offrire maggiori garanzie raggiungendo gli stessi obiettivi.

72.

Il GEPD, in secondo luogo, osserva che il regolamento proposto include già una serie di garanzie procedurali. Tuttavia, è preoccupato dal fatto che l’importante responsabilità di verificare la conformità dell’EPOC e dell’EPOC-PR con la Carta sia affidata ai prestatori di servizi e raccomanda di coinvolgere le autorità giudiziarie designate dallo Stato membro di esecuzione il prima possibile nel processo di acquisizione delle prove elettroniche.

73.

Il GEPD raccomanda di garantire maggiore coerenza tra le definizioni di categorie di dati di prove elettroniche e le esistenti definizioni di specifiche categorie di dati ai sensi del diritto dell’Unione e riconsiderare la categoria di dati relativi agli accessi, o assoggettare l’accesso a tali dati a condizioni simili a quelle per l’accesso alle categorie di dati relativi alle operazioni e al contenuto. Il regolamento proposto dovrebbe stabilire definizioni chiare e semplici per ciascuna categoria di dati al fine di garantire la certezza giuridica per tutte le parti interessate coinvolte. Raccomanda inoltre di modificare la definizione proposta di categoria di dati relativi agli abbonati al fine di specificarla ulteriormente.

74.

Raccomanda altresì di rivalutare l’equilibrio tra i tipi di reato per i quali è possibile emettere gli EPO e le categorie di dati interessate, tenendo in considerazione la recente giurisprudenza pertinente della CGUE. In particolare, la possibilità di emettere un EPO per generare dati relativi alle operazioni e al contenuto dovrebbe essere limitata ai reati gravi. Idealmente, il GEPD preferirebbe la definizione di un elenco chiuso di reati gravi specifici per gli EPO al fine di produrre dati relativi alle operazioni e al contenuto, che, inoltre, aumenterebbe la certezza del diritto per tutte le parti interessate coinvolte.

75.

Il GEPD formula, inoltre, raccomandazioni che mirano a garantire il rispetto dei diritti di protezione dei dati e alla riservatezza ottenendo nel contempo una rapida acquisizione di prove ai fini di specifici procedimenti penali. Tali raccomandazioni si concentrano sulla sicurezza della trasmissione dei dati tra tutte le parti interessate, l’autenticità di ordini e certificati e la conservazione limitata dei dati ai sensi di un EPO-PR

76.

Oltre alle osservazioni a carattere generale e alle principali raccomandazioni di cui sopra, nel suo parere il GEPD ha formulato raccomandazioni aggiuntive in relazione ai seguenti aspetti delle proposte:

il riferimento al quadro normativo applicabile in materia di protezione dei dati;

i diritti degli interessati (maggiore trasparenza e il diritto a un ricorso giurisdizionale);

interessati che godono di immunità e privilegi;

la nomina di rappresentanti legali per l’acquisizione di prove in materia penale;

i limiti temporali per soddisfare l’EPOC e produrre i dati;

la possibilità per i prestatori di servizi di opporsi agli ordini in base a motivi limitati.

77.

Infine, il GEPD è consapevole del contesto più ampio nel quale è stata intrapresa l’iniziativa e delle due decisioni adottate dal Consiglio, una relativa al secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica presso il Consiglio d’Europa e una relativa all’apertura dei negoziati con gli Stati Uniti. Chiede maggiore chiarezza sull’interazione tra il regolamento proposto e gli accordi internazionali. Il GEPD è impaziente di contribuire in modo costruttivo al fine di garantire coerenza e compatibilità tra i testi finali e il quadro normativo dell’UE in materia di protezione dei dati.

Bruxelles, 6 novembre 2019

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Garante aggiunto


(1)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione: valutazione d’impatto, SWD(2018) 118 final (di seguito «valutazione d’impatto»), disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN.

(2)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, COM(2018) 225 final.

(3)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali, COM(2018) 226 final.

(4)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130, dell’1.5.2014, pag. 1); cfr. articolo 23 del regolamento proposto.

(5)  La direttiva OEI prevede una cooperazione diretta tra l’autorità di emissione in uno Stato membro e l’autorità di esecuzione di un altro Stato membro o, in base al caso, mediante l’autorità o le autorità centrali nominate dallo Stato membro interessato o dagli Stati membri interessati. Mira a facilitare e accelerare tale cooperazione prevedendo forme standardizzate e termini rigorosi nonché rimuovendo numerosi ostacoli alla cooperazione transfrontaliera; per esempio, «[l]’autorità di emissione può emettere un OEI per adottare provvedimenti intesi a impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l’alienazione di elementi che possono essere usati come prove» e «l’autorità di esecuzione decide e comunica la propria decisione sul provvedimento provvisorio non appena possibile e, se fattibile, entro 24 ore dalla ricezione dell’OEI» (articolo 32); anche l’esecuzione di un OEI per l’individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP non è soggetta al requisito della doppia incriminabilità [articolo 10, paragrafo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2].

(6)  Tutti gli Stati membri dell’UE tranne Danimarca e Irlanda.

(7)  Tutti gli Stati membri partecipanti hanno attuato la direttiva OEI nella propria legislazione nazionale nel 2017 o 2018. Cfr. lo stato di attuazione della rete giudiziaria europea: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?CategoryId=120.

(8)  L’EDPB, istituito dall’articolo 68 del RGPD, è succeduto al gruppo istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE che è stata abrogata. Analogamente al gruppo dell’articolo 29 per la tutela dei dati, l’EDPB è composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati e dal GEPD.

(9)  Il parere 23/2018, del 26 settembre 2018, sulle proposte della Commissione relative agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (articolo 70, paragrafo 1, lettera b) (di seguito «parere 23/2018 dell’EDPB»), disponibile all’indirizzo: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/eevidence_opinion_final_en.pdf.

(10)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/12/07/regulation-on-cross-border-access-to-e-evidence-council-agrees-its-position/#.

(11)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/08/e-evidence-package-council-agrees-its-position-on-rules-to-appoint-legal-representatives-for-the-gathering-of-evidence/.

(12)  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati in vista di un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale, COM(2019) 70 final.

(13)  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185), COM(2019) 71 final. Ad oggi, tutti gli Stati membri dell’UE hanno firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cooperazione internazionale rafforzata contro la criminalità informatica e le prove elettroniche e quasi tutti l’hanno ratificata. Irlanda e Svezia sono ancora impegnate nel processo di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica. La Convenzione sulla criminalità informatica è uno strumento internazionale vincolante che richiede alle parti contraenti di stabilire, all’interno del proprio diritto nazionale, reati specifici commessi contro o per mezzo di reti elettroniche, e di stabilire poteri e procedure specifici per consentire alle autorità nazionali di svolgere le proprie indagini penali, inclusa la raccolta delle prove di un reato in formato elettronico. Inoltre, promuove la cooperazione internazionale tra le parti contraenti. Esistono misure specifiche per affrontare le sfide derivanti dalla volatilità dei dati. A tale riguardo, la Convenzione prevede la conservazione rapida di dati informatici immagazzinati. Poiché il trasferimento delle prove protette allo Stato richiedente è soggetto a una decisione finale sulla richiesta formale di mutua assistenza giudiziaria, la conservazione non è soggetta all’intera serie di motivi di rifiuto; in particolare, la doppia incriminabilità è richiesta solo in casi eccezionali (articolo 29).

(14)  Parere 2/2019 del GEPD sul mandato di negoziato concernente un accordo tra l’UE e gli USA sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e parere 3/2019 del GEPD concernente la partecipazione ai negoziati in vista di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

(15)  Disponibile all’indirizzo: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1625/text.

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/epdb-edps-joint-response-libe-committee-impact-us-cloud-act_fr.

(17)  https://www.gov.uk/government/publications/ukusa-agreement-on-access-to-electronic-data-for-the-purpose-of-countering-serious-crime-cs-usa-no62019.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/15


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Istituzione di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 32/05)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Cayenne – Camopi

Saint Georges – Camopi

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

1° luglio 2020

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico

Délibération n° AP-2019-94 du 18 décembre 2019 – Nouvelles Obligations de Service Public relatives au transport aérien intérieur [Delibera n. AP-2019-94 del 18 dicembre 2019 - Nuovi oneri di servizio pubblico relativi al trasporto aereo interno]

https://www.ctguyane.fr/deliberations/


31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/16


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica di oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 32/06)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Cayenne – Maripasoula;

Cayenne– Saül;

Cayenne – Grand-Santi;

Saint-Laurent-du-Maroni – Grand-Santi;

Saint-Laurent-du-Maroni – Maripasoula

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio

30 luglio 1996 (Cayenne – Maripasoula e Cayenne – Saül)

25 aprile 2005 (Saint-Laurent-du-Maroni – Grand-Santi)

1° giugno 2005 (Cayenne – Grand-Santi e Saint-Laurent-du-Maroni – Maripasoula)

Data di entrata in vigore delle modifiche

1° luglio 2020

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico

Délibération n° AP-2019-94 du 18 décembre 2019 – Nouvelles Obligations de Service Public relatives au transport aérien intérieur (Delibera n. AP-2019-94 del 18 dicembre 2019 – Nuovi oneri di servizio pubblico relativi al trasporto aereo interno)

https://www.ctguyane.fr/deliberations/.


31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/17


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 32/07)

Stato membro

Francia

Rotte interessate

Lotto 1 (est):

Cayenne – Camopi

Saint-Georges – Camopi

Lotto 2 (ovest):

Cayenne – Maripasoula

Cayenne – Saül

Cayenne – Grand-Santi

Saint-Laurent-du-Maroni – Grand-Santi

Saint-Laurent-du-Maroni – Maripasoula

Periodo di validità del contratto

5 anni

Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte

31 marzo 2020

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane

Carrefour de Suzini – 4179, route de Montabo

BP 47025 – 97307 Cayenne Cedex

https://www.ctguyane.fr/marches-publics/.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca europea per gli investimenti

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/18


SIT 2020 — Invito a presentare proposte

Idee che cambiano il mondo: Torneo dell'Innovazione sociale dell’Istituto BEI del 2020

(2020/C 32/08)

L'Istituto BEI organizza la nona edizione del Torneo dell'Innovazione sociale

Il Torneo dell'Innovazione sociale promuove idee innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e ambientale. Si rivolge a progetti correlati a un ampio spettro di ambiti - dall'istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai processi. Tutti i progetti sono in gara per l'assegnazione di due premi appartenenti a una Categoria Generale, e i progetti dedicati al tema di quest’anno, l’ambiente (con particolare attenzione alla biodiversità e alla conservazione dell’ecosistema), concorreranno anche per i due premi della Categoria Speciale. I progetti vincitori di entrambe le categorie riceveranno rispettivamente un primo premio di 50 000 euro e un secondo premio di 20 000 euro.

Seguici su Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Per sapere di più sul Torneo dell'Innovazione sociale e su come presentare una proposta innovativa, vai su: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9434 — UTC/Raytheon)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 32/09)

1.   

In data 24 gennaio 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

United Technologies Corporation («UTC», Stati Uniti),

Raytheon Company («Raytheon», Stati Uniti).

UTC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Raytheon.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

UTC: fornitura di prodotti e servizi ad alta tecnologia per i sistemi di costruzione e l’industria aerospaziale. Attualmente UTC comprende le seguenti unità aziendali principali: Otis Elevator Company, Carrier, Pratt & Whitney e Collins Aerospace Systems (combinazione recentemente ribattezzata di United Technologies Aerospace Systems e Rockwell Collins),

Raytheon: appaltatore nel settore della difesa. Raytheon fornisce armi teleguidate, sensori, elettronica e servizi professionali a clienti militari e commerciali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9434 — UTC/Raytheon

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: (+32-2) 2964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/20


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

(2020/C 32/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Brachetto d’Acqui / ACQUI»

Numero di riferimento: PDO-IT-A1382-AM04

Data della comunicazione: 25 settembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Descrizione vini

Descrizione e motivi

Per le tipologie Brachetto d’Acqui o Acqui nella versione fermo e spumante l’acidità totale minima viene modificata da 5 g/l a 4,5 g/litro.

Inoltre per la tipologia spumante è stato ridotto il tenore dell’estratto non riduttore minimo da 18 g/l a 17 g/l.

Motivi:

Il mutamento delle condizioni climatiche ha influenzato le fasi fenologiche e l’andamento di maturazione delle uve che viene spesso anticipata e accompagnata da una riduzione della componente acidica dei mosti e di conseguenza dei vini ottenuti. Pertanto si è ritenuto opportuno ridurre il livello minimo di acidità totale di 0,5 grammi/litro.

La riduzione di un grammo/litro dell’estratto non riduttore costituisce una modifica formale, in relazione al metodo ufficiale, rispetto al preesistente valore dell’estratto secco netto.

La modifica riguarda la sezione 1.4 del documento unico e l’art. 6 del disciplinare

2.   Zona di vinificazione e imbottigliamento

Descrizione e motivi

a)

vengono riformulate le disposizioni sulla zona di vinificazione e imbottigliamento e le relative deroghe, raggruppando tutte le operazioni, già previste all’art. 5 comma 1 e comma 11 del disciplinare, nei comma 1 e 2 dello stesso articolo

b)

tutte le operazioni di vinificazione/elaborazione vengono consentite, conformemente alla deroga prevista dalla vigente normativa dell’U.E., nell’intero territorio della regione Piemonte, anziché nelle province di Asti, Cuneo e Alessandria.

c)

limitatamente alle tipologie Brachetto d’Acqui o Acqui spumante con tenore zuccherino da extrabrut a demisec, le operazioni di presa di spuma sono state consentite, conformemente alla deroga prevista dalla vigente normativa dell’U.E., nel territorio amministrativo delle regioni limitrofe Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Val d’Aosta.

Motivazioni:

a) e b).Trattasi di modifiche formali con le quali si è provveduto a descrivere in maniera organica e coerente con la vigente normativa dell’Unione europea le disposizioni per la vinificazione/elaborazione e imbottigliamento e le relative disposizioni derogatorie per le diverse tipologie di vini.

c) L’estensione dell’area in cui possono essere effettuate le operazioni di vinificazione in deroga, solo per alcuni tipi di vino spumante, è intesa a creare nuove opportunità ai produttori in relazione a nuove esigenze di commercializzazione.

Le modifiche interessano il punto 1.9 del documento unico (ulteriori condizioni) e l’art. 5 del disciplinare.

3.   Etichettatura

Descrizione e motivi

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d’Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d’Acqui» o «Acqui» spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono più essere essere riportate obbligatoriamente con caratteri diversi da quelli utilizzati per la denominazione.

Motivi: viene eliminata una restrizione che permette ai produttori maggior libertà di scelta della veste grafica dell’etichetta.

La modifica interessa il punto 1.9 del documento unico (ulteriori condizioni) e l’art. 7 del disciplinare

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Brachetto d’Acqui

Acqui

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

6.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Brachetto d’Acqui o Acqui

E’ un vino prodotto da uve Brachetto dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico, che si esprime in modo più o meno esaltato a secondo dei metodi di vinificazione adottati. Le uve vengono prodotte in una zona ben determinata in Piemonte in 26 comuni tra la provincia di Asti e Alessandria.

Caratteristiche al consumo:

Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato o rosè;

Odore: caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina;

Sapore: delicato, caratteristico, da secco a dolce.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% di cui almeno svolto il

5,00% in alcol svolto;

Estratto non riduttore minimo 18,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

5,0

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Brachetto d’Acqui o Acqui spumante

E’ un vino prodotto da uve Brachetto dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico, che si esprime in modo più o meno esaltato a secondo dei metodi di vinificazione adottati. Le uve vengono prodotte in una zona ben determinata in Piemonte in 26 comuni tra la provincia di Asti e Alessandria.

Caratteristiche al consumo:

Spuma: fine, persistente;

Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato o rosè;

Odore: caratteristico, delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina;

Sapore: delicato, caratteristico da extra brut al dolce,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% di cui almeno il

6,00% in alcol svolto; estratto non riduttore minimo 17 g/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

6,0

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Brachetto d’Acqui o Acqui passito

E’ un vino aromatico dolce, le cui uve vengono prodotte in una zona ben determinata in Piemonte in soli 26 comuni tra la provincia di Asti e quella di Alessandria.

Caratteristiche al consumo

Colore: rosso rubino di media intensità talvolta tendente al granato;

Odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico del vitigno Brachetto, talvolta con sentore di legno;

Sapore: dolce, aroma muschiato, armonico, vellutato, talvolta con sentore di legno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%

estratto non riduttore minimo 20 g/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,0

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

ASSENTI

b.   Rese massime

Brachetto d’Acqui o Acqui anche spumante e passito

8000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG «Brachetto d’Acqui» o «Acqui», nelle loro diverse tipologie devono essere prodotte nella Regione Piemonte nei 26 comuni tra la provincia di Asti e di Alessandria di seguito specificati:

Provincia di Asti:

l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel Boglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;

Provincia di Alessandria:

l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Brachetto N.

8.   Descrizione del legame/dei legami

DOCG Brachetto d’Acqui o Acqui

Le caratteristiche del «Brachetto d’Acqui» docg sono date principalmente dal territorio di produzione, l’Alto Monferrato. All’interno di quest’area, ripartita su 26 comuni tra la provincia di Asti e Alessandria, si trovano terreni argillosi nella zona di Nizza Monferrato mentre nell’acquese vi è presenza di sabbia e limo. Queste caratteristiche influiscono nettamente e in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivanti.

La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di «selezionare» nel corso degli anni il vitigno chemeglio si adatta all’ambiente stesso: il Brachetto.

Nel 1817, il naturalista Gallesio lo definisce «VINO CELEBRE» classificandolo vino da dessert che risultava alcolico e poco colorato, che invecchiando assumeva il sapore del Porto o del vino Xeres e riferisce che il Brachetto, dolce o spumante, era conosciuto e commercializzato con successo nei mercati dell’America Meridionale: da ciò si può dedurre che la produzione in quel periodo doveva essere di entità tutt’altro che trascurabile. La prima definizione ufficiale è del 1922 a firma di Garino Canina, che ne fu il vero classificatore scientifico «Tra i vini di lusso il Brachetto appartiene alla categoria dei vini rossi dolci ed aromatici: è infatti è un vino con profumo speciale, moderatamente alcolico e zuccherino, non molto colorito che per lo più si consuma spumeggiante o spumante …»

Tra le varie notizie che il Canina dava, molto importanti dal punto di vista storico, una delle più interessanti riguarda il fatto che il Brachetto fosse diffuso in particolare nel circondario di Acqui e di Nizza Monferrato, indicando, però, una produzione per il mercato di soli 500 hl.

Che cosa aveva quasi fatto scomparire un vino che solo 50 anni prima era oggetto di attiva esportazione?

L’avvento della filossera aveva, alla fine della prima guerra mondiale, devastato i vigneti: i vignaioli, al momento di reimpiantarli, avevano privilegiato altri vitigni che assecondavano maggiormente le tendenze del mercato, a discapito di questa varietà che richiedeva attenzione e cure particolari. Inizia così il suo secondo sonno. Il risveglio è storia recente: Intorno agli anni 50, dalle colline del sud Piemonte dove la produzione continuava in piccole nicchie di stimatori, un produttore rispettoso della tradizione ma lungimirante quale Arturo Bersano, mise a punto un Brachetto spumante elaborato in autoclave con metodo charmat. Da allora il Brachetto ha continuato il suo percorso di protagonista tra i grandi vini aromatici, tra i quali si distingue per le proprie particolarità e apprezzamento degli intenditori più raffinati. Ma il Brachetto ha una tradizione anche nella versione non dolce come dimostrato dalla produzione di Brachetto nelle tipologie non dolci nella versione ferma fin da primi del ‘900 nelle zone di Strevi , Alto Monferrato, Acqui Terme, nella versione semisecca delle Cantine Spinola selezionato anche in concorsi enologici (Brachetto d’Acqui rosato semisecco del 1987 e Brachetto secco 1964) , citato nella rivista Barolo e Co (1985) ove si parla del Brachetto come «vitigno tipicamente locale e che può essere emesso in commercio anche nella versione secca» o in riferimento a testimonianza storica sul brachetto secco “dell’oste dell’enoteca regionale di l’oste Carlo Lazzeri dell’Enoteca Regionale di Acqui «Terme e Vino, “intorno agli anni ottanta sbicchieravo brachetto secco delle Cantine Spinola” soprattutto come aperitivo, molto apprezzato grazie al suo gusto non troppo dolce e leggero. In quegli anni il Brachetto secco era selezionato anche nei concorsi enologici ad Acqui Terme». Grazie alla sperimentazione a partire dal 2008 viene prodotto come vino spumante secco e profumato 100% da uve Brachetto e dichiarato come «prodotto apprezzato e consumato in ambito locale nonchè esportato anche come prodotto di nicchia in Giappone, Sud Corea e USA.»

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di appassimento delle uve, di ammostamento, di vinificazione, di presa di spuma, oltre che nella zona delimitata di produzione, sono consentite anche nell’intero territorio della regione Piemonte.

Inoltre, limitatamente alle tipologie Brachetto d’Acqui o Acqui spumante con tenore zuccherino da extrabrut a demisec le operazioni di presa di spuma possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle regioni Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Val d’Aosta, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea.

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

L’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito della zona di produzione, ivi comprese le aree dove è autorizzata la vinificazione/elaborazione in deroga.

Tale previsione, conformemente alla normativa dell’Unione europea, è motivata per salvaguardare la qualità e l’immagine dei vini DOP Brachetto d’Acqui o Acqui, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia e tempestività dei relativi controlli. Infatti tali condizioni sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona, in quanto l’applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento sono affidate ad aziende della zona di produzione.

Inoltre, il sistema di controllo da parte del competente organismo, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, è più efficace nella zona delimitata.

Indicazioni in etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d’Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d’Acqui» o «Acqui» spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14376


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.