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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 27/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 27/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal työtuomioistuin - Finlandia) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry (C-609/17) e Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry (610/17)
(Cause riunite C–609/17 e C–610/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Articolo 153 TFUE - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto a un periodo di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane - Articolo 15 - Disposizioni nazionali e contratti collettivi più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Lavoratori inabili al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite - Diniego di riportare tali ferie qualora il mancato riporto non determini la riduzione della durata effettiva delle ferie annuali retribuite al di sotto di quattro settimane - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Inapplicabilità in assenza di una situazione di attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)
(2020/C 27/02)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Työtuomioistuin
Parti
(Cause C–609/17)
Ricorrente: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry
Convenuto: Hyvinvointialan liitto ry
Con l’intervento di: Fimlab Laboratoriot Oy (C–609/17)
(Cause C–610/17)
Ricorrente: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Convenuto: Satamaoperaattorit ry
Con l’intervento di: Kemi Shipping Oy
Dispositivo
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1) |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a normative nazionali e a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto da tale disposizione, escludendo nel contempo il riporto, a causa di malattia, di detti giorni di ferie. |
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2) |
L’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che esso non è destinato ad applicarsi in presenza di tali normative nazionali e contratti collettivi. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen - Svezia) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. in stato d’insolvenza
(Causa C-198/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articoli 4 e 6 - Procedure di insolvenza - Legge applicabile - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Mancato pagamento di un credito contrattuale prima dell’apertura di una procedura di insolvenza - Eccezione di compensazione fondata su un credito contrattuale sorto prima dell’apertura di una procedura d’insolvenza)
(2020/C 27/03)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: CeDe Group AB
Convenuta: KAN Sp. z o.o. in stato d’insolvenza
Dispositivo
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, quale modificato dal regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza, stabilita in un primo Stato membro, e che è diretta al pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tale società, contro la società controparte contrattuale, stabilita in un secondo Stato membro.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Germania) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-230/18) e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18)
(Cause riunite C-203/18 e C-374/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Veicoli utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale - Deroghe - Veicoli parzialmente utilizzati per una siffatta consegna - Direttiva 97/67/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - «Servizio universale» - Nozione)
(2020/C 27/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudici del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln
Parti
Ricorrenti: Deutsche Post AG, Klaus Leymann (C-230/18), UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. (C-374/18)
Convenuti: Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18), Deutsche Post AG (C-374/18)
Dispositivo
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1) |
Una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che riprende letteralmente le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, nei limiti in cui si applica a veicoli aventi una massa massima ammissibile superiore a 2,8 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretata esclusivamente sul fondamento del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte, qualora tali disposizioni siano state rese applicabili a siffatti veicoli dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato. |
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2) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che la deroga ivi prevista riguarda soltanto i veicoli o le combinazioni di veicoli utilizzati esclusivamente, durante un’operazione di trasporto determinata, ai fini della consegna di spedizioni nell’ambito del servizio postale universale. |
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3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che il fatto che prestazioni supplementari – come il ritiro con o senza fascia oraria, il controllo visivo dell’età, il contrassegno, la spedizione a carico del destinatario fino a 31,5 chilogrammi, il servizio di inoltro a un nuovo indirizzo, le istruzioni in caso di mancata consegna, nonché la scelta del giorno e dell’orario – siano fornite in correlazione con una spedizione osta a considerare la stessa come una spedizione effettuata nell’ambito del «servizio universale» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, come una spedizione consegnata «nell’ambito del servizio universale» ai fini dell’applicazione della deroga prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin
(Causa C-379/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Direttiva 2009/12/CE - Articoli 3 e 6 - Articolo 11, paragrafi 1 e 7 - Diritti aeroportuali - Tutela dei diritti degli utenti dell’aeroporto - Possibilità per il gestore aeroportuale di concordare diritti inferiori rispetto a quelli approvati dall’autorità di vigilanza indipendente - Mezzi di ricorso dell’utente dell’aeroporto - Contestazione in via incidentale dinanzi a un giudice civile che statuisce secondo equità)
(2020/C 27/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG
Resistente: Land Berlin
Con l’intervento di: Berliner Flughafen GmbH, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Dispositivo
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1) |
La direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e segnatamente il suo articolo 3, il suo articolo 6, paragrafo 5, lettera a), nonché il suo articolo 11, paragrafi 1 e 7, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma nazionale che consente a un gestore aeroportuale di stabilire con un utente dell’aeroporto diritti aeroportuali diversi da quelli fissati da tale gestore e approvati dall’autorità di vigilanza indipendente, ai sensi di tale direttiva. |
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2) |
La direttiva 2009/12 deve essere interpretata nel senso che essa osta a un’interpretazione del diritto nazionale in forza della quale un utente dell’aeroporto non può contestare direttamente la decisione dell’autorità di vigilanza indipendente che approva il sistema di diritti aeroportuali, ma può proporre ricorso contro il gestore aeroportuale dinanzi a un giudice civile e far valere unicamente, in tale sede, che il diritto aeroportuale fissato nel sistema di diritti aeroportuali che tale utente deve versare non è conforme all’equità. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie - Belgio) – Infohos/Belgische Staat
(Causa C-400/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f) - Esenzioni - Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone - Servizi prestati a membri e a non membri)
(2020/C 27/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Infohos
Convenuto: Belgische Staat
Dispositivo
L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che associazioni di tale tipo che forniscono servizi anche a chi non è membro siano integralmente soggette all’IVA, anche per i servizi che forniscono ai loro membri.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy - Polonia) – A.K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) e CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy
(Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Non discriminazione sulla base dell’età - Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) - Articolo 9, paragrafo 1 - Diritto di ricorso - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Principio di indipendenza dei giudici - Creazione di una nuova sezione all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale - Sezione composta da giudici nominati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura - Indipendenza di tale Consiglio - Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione - Primato del diritto dell’Unione)
(2020/C 27/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrenti: A. K. (C-585/18), CP (C-624/18), DO (C-625/18)
Convenuti: Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18), Sąd Najwyższy, (C-624/18), (C-625/18)
Con l’intervento di: Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a rispondere alle questioni poste dall’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nella causa C-585/18, né alla prima questione posta dal medesimo giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18. |
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2) |
Occorre rispondere alla seconda e alla terza questione poste dal suddetto giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18 nel modo seguente:
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) – Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
(Causa C-678/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Disegni e modelli - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 90, paragrafo 1 - Misure provvisorie e cautelari - Competenza dei giudici nazionali di primo grado - Competenza esclusiva dei tribunali designati in tale disposizione)
(2020/C 27/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Dispositivo
L’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che esso prevede che i tribunali degli Stati membri competenti a ordinare misure provvisorie o cautelari in relazione a un disegno o modello nazionale sono parimenti competenti a ordinare misure del genere in relazione a un disegno o modello comunitario.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgio) – X/Belgische Staat
(Causa C-706/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica relativa all’immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 5, paragrafo 4 - Decisione concernente la domanda di ricongiungimento familiare - Conseguenze dell’inosservanza del termine per l’adozione di una decisione - Rilascio automatico di un permesso di soggiorno)
(2020/C 27/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Belgische Staat
Dispositivo
La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, in assenza dell’adozione di una decisione alla scadenza di un termine di sei mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di ricongiungimento familiare, le autorità nazionali competenti devono rilasciare d’ufficio un permesso di soggiorno al richiedente, senza dover necessariamente accertare previamente se l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare nello Stato membro ospitante conformemente al diritto dell’Unione.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/9 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2019 – Repubblica portoghese/Commissione europea
(Causa C-737/18 P) (1)
(Impugnazione - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica portoghese)
(2020/C 27/10)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Saraiva de Almeida, P. Barros da Costa e P. Estêvão, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e B. Rechena, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/9 |
Impugnazione proposta il 28 marzo 2019 da WB avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019, causa T-579/18, WB/Commissione
(Causa C-270/19 P)
(2020/C 27/11)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: WB (rappresentante: N. Ciocea, avvocatessa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 3 dicembre 2019 la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/10 |
Impugnazione proposta il 28 marzo 2019 da WB avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019, causa T-329/18, WB/Commissione
(Causa C-271/19 P)
(2020/C 27/12)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: WB (rappresentante: N. Ciocea, avvocatessa)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 3 dicembre 2019 la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 maggio 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics
(Causa C-373/19)
(2020/C 27/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt München Abteilung III
Resistente: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di insegnamento scolastico o universitario di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), comprenda anche le lezioni di nuoto. |
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2) |
Se il riconoscimento di un organismo ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale organismo avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico cui spettano i compiti dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento scolastico o universitario, della formazione o della riqualificazione professionale, possa derivare dalla circostanza che le lezioni impartite da tale organismo riguardano l’apprendimento di una competenza di base di livello elementare (nella specie: il nuoto). |
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3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione: Se la nozione di esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz) (Austria) il 5 agosto 2019 – SK Telecom Co. Ltd./Finanzamt Graz-Stadt
(Causa C-593/19)
(2020/C 27/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht (Außenstelle Graz)
Parti
Ricorrente: SK Telecom Co. Ltd.
Resistente: Finanzamt Graz-Stadt
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1), come modificato dall’articolo 2 della direttiva 2008/8/CE (2), debba essere interpretato nel senso che il ricorso al roaming in uno Stato membro consistente nell’accesso alla rete mobile nazionale da parte di un «utente finale che non è soggetto passivo» residente provvisoriamente sul territorio nazionale al fine di stabilire connessioni in entrata e in uscita, rappresenti un’«utilizzazione e fruizione» effettuata nel territorio medesimo, che consenta lo spostamento del luogo di effettuazione delle prestazioni dal paese terzo allo Stato membro in questione, sebbene sia l’operatore di rete mobile fornitore della prestazione sia l’utente finale siano stabiliti al di fuori dell’Unione e quest’ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all’interno dell’Unione. |
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2) |
Se l’articolo 59 bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall’articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, debba essere interpretato nel senso che il luogo dei servizi di telecomunicazione, di cui alla prima questione, i quali siano prestati al di fuori della Comunità ai sensi dell’articolo 59 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dall’articolo 2 della direttiva 2008/8/CE, possa essere spostato nel territorio dello Stato membro, sebbene sia l’operatore di rete mobile che effettui la prestazione sia l’utente finale siano stabiliti al di fuori dell’Unione e quest’ultimo non sia domiciliato o abitualmente residente all’interno dell’Unione, unicamente in quanto i servizi di telecomunicazione nel paese terzo non sono soggetti ad alcun prelievo analogo all’imposta sul valore aggiunto applicabile secondo il diritto dell’Unione. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU 2008, L 44, pag. 11).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG
(Causa C-607/19)
(2020/C 27/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Husqvarna AB
Resisitente: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell’Unione, proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, l’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (1) e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione (2), ricada nella sfera delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell’Unione. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza [Or. 3] di un marchio dell’Unione proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell’ultima udienza nel procedimento d’appello. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 30 agosto 2019 – EU/PE Digital GmbH
(Causa C-641/19)
(2020/C 27/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: EU
Resistente: PE Digital GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (1), con riferimento al considerando 50 della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che l’«importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto», che il consumatore deve pagare, vada calcolato esclusivamente pro rata temporis nel caso di un contratto in forza del quale non sia dovuta una prestazione unitaria, ma una prestazione complessiva costituita da più prestazioni parziali, qualora il consumatore paghi per la prestazione complessiva pro rata temporis, tuttavia le prestazioni parziali siano eseguite in momenti diversi. |
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2) |
Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che l’«importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto», che il consumatore deve pagare, vada calcolato esclusivamente pro rata temporis anche qualora una prestazione (parziale) sia eseguita in modo continuativo, ma abbia un’utilità maggiore o minore per il consumatore all’inizio della durata del contratto. |
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3) |
Se l’articolo 2, punto 11, della direttiva 2011/83 e l’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (2), debbano essere interpretati nel senso che anche siffatti file possono costituire «contenuto digitale» di cui agli articoli 2, punto 11, della direttiva 2011/83 e 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/770, il quale viene fornito come prestazione parziale nell’ambito di una prestazione complessiva eseguita essenzialmente come «servizio digitale» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2019/770, con la conseguenza che il professionista potrebbe ottenere l’esclusione del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83 relativamente alla prestazione parziale, ma il consumatore, qualora il professionista non conseguisse detto risultato, potrebbe recedere dall’intero contratto e non sarebbe tenuto a versare alcun importo compensativo per tale prestazione parziale in forza dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/83. |
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4) |
Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato, alla luce del considerando 50 della direttiva medesima, nel senso che il prezzo totale concordato nel contratto per un servizio sia «eccessivo» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, terzo periodo, della direttiva 2011/83, qualora sia significativamente superiore al prezzo totale concordato con un altro consumatore per un servizio dello stesso contenuto fornito dallo stesso professionista per lo stesso periodo contrattuale nonché alle stesse condizioni generali. |
(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
(2) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU 2019, L 136, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankenthal (Germania) il 17 settembre 2019 – OK/Daimler AG
(Causa C-685/19)
(2020/C 27/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankenthal
Parti
Ricorrente: OK
Resistente: Daimler AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei [Or. 2] veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), debba essere interpretato e applicato nel senso che la necessità di utilizzare impianti di manipolazione prevista dalla norma possa essere riconosciuta solo qualora, pur utilizzando la tecnologia avanzata disponibile per il modello di veicolo in questione al momento dell’omologazione, la protezione del motore da danni o avarie e il funzionamento del veicolo in condizioni di sicurezza non possano essere garantiti. |
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2) |
Seconda questione nell’ipotesi di soluzione affermativa della prima questione
Seconda questione nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:
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27.1.2020 |
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C 27/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 24 settembre 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
(Causa C-703/19)
(2020/C 27/18)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: J.K.
Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se nell’ambito della nozione di «servizio di ristorazione», alla quale si applica un’aliquota dell’IVA ridotta [articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12bis, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (2)] rientri la vendita di piatti pronti per il consumo che avviene alle condizioni di cui alla controversia pendente davanti al giudice del rinvio, ossia nell’ipotesi in cui:
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2) |
Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il metodo di preparazione dei piatti che consiste, segnatamente, nel sottoporre a trattamento termico alcuni prodotti semilavorati e nel confezionare piatti pronti a partire da prodotti semilavorati. |
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3) |
Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia sufficiente che il cliente abbia la possibilità di fruire eventualmente dell’infrastruttura messa a disposizione o se sia necessario stabilire che, dal punto di vista del consumatore medio, detto elemento costituisce una parte essenziale della prestazione. |
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polonia) il 23 settembre 2019 – K.S./A.B.
(Causa C-707/19)
(2020/C 27/19)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sad Rejonowy dla Łodzi
Parti
Ricorrente: K.S.
Convenuta: A.B.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1) debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di «tutte le misure appropriate», ogni Stato membro è tenuto a prevedere che la responsabilità dell'impresa di assicurazione nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile copre tutti i danni, comprese le conseguenze del sinistro, quali la necessità di trainare il veicolo della persona lesa fino allo Stato d'origine nonché le spese di parcheggio forzato dei veicoli;
In caso di risposta affermativa alla suddetta questione, se tale responsabilità possa essere in qualche modo limitata dalla legislazione degli Stati membri.
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27.1.2020 |
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C 27/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 21 ottobre 2019 – Procedimento penale a carico di UC e TD
(Causa C-769/19)
(2020/C 27/20)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputati nel procedimento principale
UC e TD
Questione pregiudiziale
Se una normativa nazionale che, in caso di atto d’accusa viziato (il cui contenuto è ambiguo, incompleto o contraddittorio), non consente in alcun modo di sanare tali vizi mediante correzioni da parte del pubblico ministero nell’udienza preparatoria in cui i vizi sono rilevati, obbligando invece il giudice a sospendere in ogni caso il procedimento giudiziario e rinviare gli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto d’accusa, sia compatibile con l’articolo 6 della direttiva 2012/13/ЕU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), con il principio di esame della causa entro un termine ragionevole ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con il principio del primato del diritto dell’Unione e con il principio del rispetto della dignità, qualora ciò comporti un ritardo significativo nel procedimento penale e i vizi potessero essere sanati immediatamente nell’udienza davanti al giudice.
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27.1.2020 |
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C 27/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Nürnberg (Germania) il 21 ottobre 2019 – Myflyright GmbH/SunExpressGünes Ekspres Havacilik A
(Causa C-770/19)
(2020/C 27/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Nürnberg
Parti
Ricorrente: Myflyright GmbH
Convenuta: SunExpressGünes Ekspres Havacilik A
La causa è stata cancella dal ruolo con ordinanza del Presidente della Corte dell’11 novembre 2019.
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 ottobre 2019 – Bartosch Airport Supply Services
(Causa C-772/19)
(2020/C 27/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Bartosch Airport Supply Services GmbH
Resistente: Zollamt Wien
Questione pregiudiziale
Se la voce tariffaria 8705 della nomenclatura (1) combinata debba essere interpretata nel senso che ricadano in tale voce gli autoveicoli senza asta di rimorchio (c.d. «towbarless») equipaggiati con un argano con meccanismo a cinghia per traino e con un dispositivo di sollevamento elettroidraulico per lo spostamento a spinta degli aeromobili.
(1) Allegato 1 del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 22 ottobre 2019 – 5th AVENUE Products Trading GmbH/Hauptzollamt Singen
(Causa C-775/19)
(2020/C 27/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: 5th AVENUE Products Trading GmbH
Resistente: Hauptzollamt Singen
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i pagamenti effettuati dall’acquirente di una merce in aggiunta al prezzo di acquisto, una volta all’anno per quattro anni, in funzione dei ricavi ottenuti, al fine di poter vendere tale merce
costituiscano corrispettivi e diritti di licenza ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del codice doganale in combinato disposto con l’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale (2). |
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2) |
Se tali pagamenti debbano essere eventualmente aggiunti solo proporzionalmente al prezzo pagato o da pagare per le merci importate e, in caso affermativo, secondo quale criterio. |
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).
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27.1.2020 |
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C 27/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 22 ottobre 2019 – «TEAM POWER EUROPE» EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna
(Causa C-784/19)
(2020/C 27/24)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Varna
Parti
Ricorrente:«TEAM POWER EUROPE» EOOD
Resistente: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che, per potersi presumere che un’impresa di collocamento temporaneo eserciti abitualmente la sua attività nello Stato membro in cui è stabilita, essa debba svolgere una parte sostanziale dell’attività di somministrazione di manodopera a favore di utilizzatori stabiliti nello stesso Stato membro.
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 23 ottobre 2019 – Koch Media GmbH/HC
(Causa C-785/19)
(2020/C 27/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Parti
Ricorrente: Koch Media GmbH
Convenuta: HC
Questioni pregiudiziali
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1. |
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2. |
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 28 ottobre 2019 – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH
(Causa C-792/19)
(2020/C 27/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: TUIfly GmbH
Resistente: EUflight.de GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, in caso di sciopero, la cancellazione o il ritardo prolungato all’arrivo di un volo siano dovuti a circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), anche qualora il volo controverso non sia stato direttamente interessato dallo sciopero e avrebbe potuto essere effettuato come previsto, ma la cancellazione o il ritardo siano dovuti a misure di riorganizzazione del piano di volo da parte del vettore aereo determinate dallo sciopero (nella fattispecie, all’utilizzo dell’aeromobile destinato al volo per rimediare alle conseguenze dello sciopero). |
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2) |
Nell’ipotesi in cui un vettore aereo possa essere esonerato anche nel caso di una misura di riorganizzazione: Se rilevi la circostanza che la misura di riorganizzazione sia già intervenuta prima dell’inizio dello sciopero, quando non era ancora prevedibile quale volo sarebbe stato in definitiva interessato dallo sciopero, o se sia possibile un esonero anche qualora il piano di volo sia stato riorganizzato solo durante o dopo lo sciopero e fosse già stabilito che il volo controverso non era direttamente interessato dallo sciopero. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 24 ottobre 2019 – B-GmbH/Finanzamt D
(Causa C-797/19)
(2020/C 27/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: B-GmbH
Resistente: Finanzamt D
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che sussista un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione nel caso in cui, per effetto della normativa di uno Stato membro, le perdite (costanti) di una società di capitali derivanti da un’attività economica svolta in assenza di corrispettivi volti alla copertura dei relativi costi, ancorché, in linea di principio, debbano essere considerate quali distribuzioni occulte di utili e non siano pertanto idonee a ridurre gli utili realizzati da una società di capitali, tuttavia, con riguardo a società di capitali nelle quali la maggioranza dei diritti di voto sia detenuta direttamente o indirettamente da persone giuridiche di diritto pubblico, tali conseguenze giuridiche non possano essere applicate ad attività in perdita costante, laddove tali attività vengano svolte per motivi di politica dei trasporti, ambientale, sociale, culturale, educativa o sanitaria.
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 30 ottobre 2019 – SM/Mittelbayerischer Verlag KG
(Causa C-800/19)
(2020/C 27/28)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Parti
Ricorrente: SM
Convenuta: Mittelbayerischer Verlag KG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che il criterio di competenza giurisdizionale basato sul centro d’interessi trova applicazione in una causa promossa da una persona fisica per ottenere la tutela dei propri diritti della personalità, nel caso in cui una pubblicazione su Internet che si asserisce essere lesiva di tali diritti non contenga informazioni direttamente o indirettamente relative a tale specifica persona fisica, ma contenga informazioni o constatazioni che evocano la commissione di atti riprovevoli da parte di una collettività cui appartiene l'attore (nelle concrete circostanze del caso di specie: la nazione), circostanza alla quale l'attore ricollega la violazione dei suoi diritti della personalità. |
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2) |
Se, in una causa relativa alla tutela patrimoniale e non patrimoniale dei diritti della personalità contro violazioni commesse su Internet, sia necessario, nel valutare i criteri di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, ossia nel valutare se il giudice nazionale sia l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, tenere conto dei seguenti elementi:
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagreb (Croazia) il 31 ottobre 2019 – FRANCK d.d., Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak
(Causa C-801/19)
(2020/C 27/29)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Upravni sud u Zagreb
Parti
Ricorrente: FRANCK d.d., Zagreb
Resistente: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il servizio di messa a disposizione di somme di denaro da parte della ricorrente, che non è un istituto di credito, dietro riscossione, in un’unica soluzione, dell’importo dell’1% del valore della prestazione, possa essere considerato come «la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (1) 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»), nonostante il fatto che la ricorrente non sia formalmente indicata nel contratto come la parte che ha concesso il prestito. |
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2) |
Se la cambiale, ossia un titolo di credito con il quale l’emittente si obbliga a pagare una determinata somma di denaro alla persona indicata in tale titolo come creditore, o alla persona che successivamente riceve tale titolo di credito nei modi previsti dalla legge, costituisca un «altro effetto commerciale» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA. |
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3) |
Se il servizio della ricorrente consistente nel trasferire, dietro pagamento dell’1% dell’importo della cambiale versato dal suo emittente, ad una società di factoring la cambiale e nel trasferire all’emittente della cambiale la somma ricevuta dalla società di factoring, garantendo alla società di factoring il pagamento della cambiale da parte dell’emittente quando il credito diventerà esigibile, costituisca:
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(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 4 novembre 2019 – «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD
(Causa C-807/19)
(2020/C 27/30)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Ricorrenti nel procedimento d’ingiunzione di pagamento:«DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il fatto che un organo giurisdizionale nazionale presenti un carico di lavoro molto più gravoso degli altri organi giurisdizionali dello stesso grado e che, di conseguenza, i giudici di tale organo giurisdizionale non possano al tempo stesso esaminare i documenti loro sottoposti, sulla base dei quali deve o può essere disposta l’esecutorietà provvisoria, e adottare le proprie decisioni entro un termine ragionevole costituisca, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori o di altri diritti fondamentali. |
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2) |
Se il giudice nazionale debba rifiutare di emettere decisioni che possono dar luogo all’esecuzione in assenza di opposizione proposta dal consumatore, nel caso in cui abbia seri motivi per sospettare che la domanda si basi su una clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore, qualora il fascicolo del procedimento non contenga elementi probatori concludenti in tal senso. |
|
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se, in caso di dubbi in tal senso, il giudice nazionale possa richiedere prove supplementari alla parte contraente professionista, anche se, in base al diritto nazionale, non dispone di tale potere nel procedimento in cui viene emessa una decisione potenzialmente esecutiva fintantoché il debitore non proponga opposizione. |
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4) |
Se l’esigenza dell’accertamento d’ufficio di talune circostanze, introdotta dal diritto dell’Unione in relazione alle direttive di armonizzazione del diritto dei consumatori, valga anche nei casi in cui il legislatore nazionale offre ai consumatori una tutela aggiuntiva (maggiori diritti) mediante una legge nazionale di recepimento di una disposizione di una direttiva che consente la concessione di tale maggiore tutela. |
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 novembre 2019 – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA
(Causa C-824/19)
(2020/C 27/31)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrenti: TC, UB
Resistenti: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e degli articoli [2], paragrafi 1, 2 e 3, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), comporti che una persona non vedente è ammessa a operare in veste di giurato e può partecipare ai procedimenti penali oppure: |
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2) |
Se la specifica disabilità della persona affetta da cecità permanente sia un criterio che integra un requisito essenziale e decisivo dell’attività di giurato la cui sussistenza giustifica una disparità di trattamento e non comporta alcuna discriminazione basata sul criterio della «disabilità». |
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 15 novembre 2019 – C.J./Région wallonne
(Causa C-830/19)
(2020/C 27/32)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Namur
Parti
Ricorrente: C.J.
Convenuto: Région wallonne
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (2), ostino a che, nell’ambito dell’attuazione di tali disposizioni, gli Stati membri tengano conto dell’intera azienda agricola e non della sola quota detenuta dal giovane agricoltore in quest’ultima e/o delle unità di lavoro (UL) per determinare le soglie minime e massime nel caso in cui l’azienda agricola sia organizzata sotto forma di un’associazione di fatto di cui il giovane agricoltore acquisisca una parte indivisa e divenga capo dell’azienda, sebbene non a titolo esclusivo.
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27.1.2020 |
IT |
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C 27/26 |
Impugnazione proposta il 20 novembre 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 settembre 2019, causa T-883/16, Repubblica di Polonia/Commissione europea
(Causa C-848/19 P)
(2020/C 27/33)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs, assistito da H. Haller, avvocato, T. Heitling, avvocato, L. Reiser, avvocatessa, V. Vacha, avvocatessa)
Altre parti nel procedimento: Repubblica di Polonia, Commissione europea, Repubblica di Lettonia e Repubblica di Lituania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019, causa T-883/16; |
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— |
rinviare la causa T-883/16 al Tribunale dell’Unione europea; |
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— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi:
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1. |
Primo motivo di ricorso: il principio di solidarietà energetica non costituisce un criterio giuridico e non ne conseguono obblighi di agire per gli organi esecutivi Il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194 TFUE è, quale principio generale direttivo, soltanto un concetto di carattere politico e non costituisce un criterio giuridico. Dal principio di diritto primario di solidarietà energetica non possono sorgere diritti e doveri concreti per l’Unione e/o per gli Stati membri. In particolare da tale principio direttivo astratto non conseguono doveri per gli organi esecutivi, come ad esempio obblighi di controllo per la Commissione europea nell’ambito della sua attività decisionale. Data la sua astrattezza e indeterminatezza, il concetto di solidarietà energetica non è azionabile. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso: il principio di solidarietà energetica non era applicabile nel presente caso Il principio di solidarietà energetica costituisce un semplice meccanismo di emergenza, che trova applicazione esclusivamente in casi eccezionali e soltanto al ricorrere di rigorosi presupposti, e non va preso sempre in considerazione in occasione di ogni decisione della Commissione europea. Non ricorrono i presupposti d’applicazione del meccanismo di emergenza con riferimento alla decisione controversa del 2016, C(2016)6950, della Commissione europea. |
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3. |
Terzo motivo di ricorso: la Commissione europea ha preso in considerazione il principio di solidarietà energetica Nei limiti in cui il principio di solidarietà energetica trovi comunque applicazione (quod non) alla decisione controversa del 2016, C(2016)6950 della Commissione europea, la Commissione europea ha preso in considerazione tale principio all’atto dell’adozione della decisione: Nell’adottare la decisione la Commissione europea ha considerato gli effetti complessivi tanto sul mercato polacco del gas quanto su quello europeo. Nell’esame dei presupposti dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE soltanto l’osservanza della sicurezza dell’approvvigionamento energetico andava considerata come derivazione del principio di solidarietà energetica. La sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Polonia non era e non è messa in pericolo. |
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4. |
Quarto motivo di ricorso: non era necessario menzionare espressamente il principio di solidarietà energetica nella decisione Non dovevano essere esplicitamente menzionati tutti i motivi a sostegno della decisione della Commissione europea nella decisione controversa del 2016, C(2016)6950. Non esistono norme di carattere procedurale relative alla misura in cui l’amministrazione europea deve motivare la propria decisione. La motivazione della misura di carattere amministrativo deve rendere noto soltanto l’obiettivo perseguito attraverso la misura stessa, ma non definire tutti i profili di fatto e di diritto rilevanti. La legittimità di decisioni della Commissione europea non può dipendere dalla circostanza che determinati concetti vi siano contenuti. |
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5. |
Quinto motivo di ricorso: la decisione controversa del 2016, C(2016)6950 non può essere annullata soltanto per un presunto errore di forma Anche qualora la decisione controversa del 2016, C(2016) 6950, fosse stata formalmente illegittima (quod non), ciò non avrebbe comportato l’annullamento della decisione, in quanto decisioni che sono corrette dal punto di vista sostanziale non vanno annullate, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, soltanto e fondamentalmente a causa di determinati errori di forma. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/27 |
Impugnazione proposta il 26 novembre 2019 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-629/17, Repubblica ceca/Commissione
(Causa C-862/19 P)
(2020/C 27/34)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, agenti)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia
Conclusioni del ricorrente
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— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-629/17; |
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— |
annullare la decisione d’esecuzione della Commissione C (2017) 4682; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un motivo di impugnazione vertente sulla violazione dell’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 (1).
Occorre annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha effettuato un’errata valutazione giuridica allorché è giunto alla conclusione che l’eccezione contenuta all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18 si applica agli appalti pubblici di programmi solo nel caso in cui l’aggiudicatore dell’appalto sia un’emittente radiotelevisiva. Dal tenore letterale, dallo scopo, dall’organizzazione sistematica e dall’iter legislativo della suddetta disposizione risulta tuttavia che l’eccezione in oggetto può essere applicata anche a una situazione in cui l’emittente radiotelevisiva si trovi contrattualmente nella posizione di fornitore di un programma, come avvenuto nel caso degli appalti controversi nella Repubblica ceca.
Alla luce del fatto che la rettifica finanziaria, apportata dalla decisione della Commissione C (2017) 4682, è stata fondata esclusivamente sulla circostanza che l’aggiudicatore degli appalti controversi non era un’emittente radiotelevisiva, occorre annullare congiuntamente alla sentenza impugnata del Tribunale anche la suddetta decisione.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pagina 114).
Tribunale
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/29 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Yieh United Steel/Commissione
(Causa T-607/15) (1)
(«Dumping - Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan - Dazio antidumping definitivo - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 - Articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036] - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1036] - Calcolo del valore normale - Calcolo del costo di produzione - Vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore»)
(2020/C 27/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taiwan) (rappresentante: D. Luff, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Killick, G. Forwood e C. Van Haute, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 224, pag. 10).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Yieh United Steel Corp. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/30 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Pethke/EUIPO
(Causa T-808/17) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Regolarità delle procedure di valutazione e di valutazione d’appello - Obbligo di imparzialità del valutatore d’appello»)
(2020/C 27/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo al 2016 e, ove necessario, all’annullamento della decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO del 18 ottobre 2017, recante rigetto del reclamo del ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il rapporto informativo del sig. Ralph Pethke relativo all’anno 2016 e la decisione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 18 ottobre 2017, recante rigetto del reclamo presentato dal sig. Pethke sono annullati. |
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2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Pethke. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/30 |
Sentenza del Tribunale 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopiderm)
(Causa T-644/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DermoFaes Atopiderm - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Dermowas - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 27/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna) (rappresentanti: A. Vela Ballesteros e S. Fernandez Malvar, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2018 (procedimento R 1305/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. August Wolff e la Faes Farma.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Faes Farma, SA, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/31 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2019 – Hästens Sängar/EUIPO (Rappresentazione di un motivo a quadri)
(Causa T-658/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 27/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hästens Sängar AB (Köping, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson e R. Wessman, avvocati)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder, H. O’Neill e D. Gája, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2018 (procedimento R 442/2018-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un marchio figurativo rappresentante un motivo a quadri.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Hästens Sängar AB è condannata alle spese. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/32 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble)
(Causa T-665/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo Vibble - Marchio tedesco denominativo anteriore vybe - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 27/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Soundio A/S (Drammen, Norvegia) (rappresentanti: N. Köster e J. Albers, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: P. Neuwald, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2018 (procedimento R 721/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la E-Plus Mobilfunk GmbH e la Soundio.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Soundio A/S è condannata alle spese. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/32 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Mélin/Parlamento
(Causa T-726/18) (1)
(«Diritto istituzionale - Normativa riguardante le spese ed indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Obbligo di motivazione - Mancata comunicazione dell’allegato della decisione che ordina il recupero»)
(2020/C 27/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Joëlle Melin (Aubagne, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e M. Ecker, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFU e volta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 4 ottobre 2018 relativa al recupero nei confronti della ricorrente di una somma pari a EUR 130 339,35 indebitamente versata a titolo dell’assistenza parlamentare nonché della corrispondente nota di addebito del 10 ottobre 2018.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 relativa al recupero nei confronti della sig.ra Joëlle Mélin di una somma pari a EUR 130 339,35 indebitamente versata a titolo dell’assistenza parlamentare, e la corrispondente nota di addebito del 10 ottobre 2018 sono annullate. |
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2) |
Il Parlamento è condannato alle spese. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/33 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Runnebaum Invest/EUIPO – Berg Toys Beheer (Bergsteiger)
(Causa T-736/18) (1)
(Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bergsteiger - Marchi Benelux denominativo e dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori BERG - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 - ricevibilità di una domanda di prova dell’uso effettivo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)
(2020/C 27/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Runnebaum Invest GmbH (Diepholz, Germania) (rappresentante: W. Prinz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Berg Toys Beheer BV (Ede, Paesi Bassi) (rappresentante: E. van Gelderen, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Berg Toys Beheer e la Runnebaum Invest.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 ottobre 2018 (procedimento R 572/2018-) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Runnebaum Invest GmbH. |
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3) |
La Berg Toys Beheer BV sopporterà le proprie spese. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/34 |
Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2019 – Pyke/EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)
(Causa T-672/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
(2020/C 27/42)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Pyke Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta e R. Perotti, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Paglieri SpA (Alessandria, Italia) (rappresentanti: A. Perani e G. Ghisletti, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 agosto 2018 (procedimento 2675/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Paglieri e la Pyke.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Pyke Srl e la Paglieri SpA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/35 |
Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2019 – Intering e a./Commissione
(Causa T-525/19 RII)
(«Procedimento sommario - Programma dal titolo “Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo” - Procedura di gara d’appalto EuropeAid/140043/DH/WKS/XK - Decisione di rigetto della sospensione dell’esecuzione della decisione di escludere un offerente dal prosieguo della procedura - Nuova domanda di provvedimenti provvisori - Articolo 159 del regolamento di procedura - Irricevibilità»)
(2020/C 27/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Intering Sh.p.k (Obiliq, Kosovo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Germania), Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge (Tuzla, Bosnia-Erzegovina), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Croazia) (rappresentante: R. Spielhofen, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Bertelmann, J. Estrada de Solà e M. Kellerbauer, agenti)
Oggetto
Domanda presentata conformemente all’articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea del 29 giugno 2019, relativa all’esclusione della ricorrente dal prosieguo della procedura di gara d’appalto e alla sua mancata inscrizione nell’elenco ristretto nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto per un programma dal titolo «Sostegno dell’UE per l’aria pulita in Kosovo», diretto alla riduzione delle polveri e degli ossidi di azoto presso la centrale termoelettrica Kosovo B, unità B1 e B2 (EuropeAid/140043/DH/WKS/XK).
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/35 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – PNB Banka e altri/BCE
(Causa T-730/19)
(2020/C 27/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) e altri dieci ricorrenti (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della BCE del 15 agosto 2019 secondo la quale la Bank X è in dissesto o a rischio di dissesto; e |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tredici motivi.
|
— |
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE non aveva la competenza per adottare la decisione impugnata. |
|
— |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è una tipologia inammissibile di decisione. |
|
— |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha snaturato i fatti e ha violato il suo obbligo di valutare in modo imparziale e obiettivo tutti i fatti pertinenti. |
|
— |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto è basata su un’ispezione in loco illegittima. |
|
— |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità. |
|
— |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non contiene una motivazione adeguata. |
|
— |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati. |
|
— |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è basata sull’illegittima opposizione della BCE all’acquisizione della Bank X. |
|
— |
Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento. |
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— |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento. |
|
— |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio del nemo auditur. |
|
— |
Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto la BCE non ha adottato le opportune misure per eliminare l’influenza di funzionari in conflitto d’interessi. |
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— |
Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la BCE è incorsa in uno sviamento di potere. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/36 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – PNB Banka e altri/CRU
(Causa T-732/19)
(2020/C 27/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) e altri dieci ricorrenti (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del CRU del 15 agosto 2019 nei confronti della Bank X, annunciata pubblicamente tramite un comunicato stampa e una comunicazione di sintesi della decisione di pari data; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattordici motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il CRU non aveva la competenza per adottare la decisione impugnata. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è una tipologia inammissibile di decisione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da numerosi errori in relazione alla valutazione da parte della BCE del «dissesto o rischio di dissesto» (FOLTF). |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da numerosi errori in relazione alle successive decisioni del CRU. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto è basata su un’ispezione in loco illegittima. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non contiene una motivazione adeguata. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il diritto dei ricorrenti di essere ascoltati. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è basata sull’illegittima opposizione della BCE all’acquisizione della Bank X. |
|
10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento. |
|
11. |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento. |
|
12. |
Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che la posizione dei ricorrenti è dovuta in larga misura al comportamento scorretto della BCE. |
|
13. |
Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali in quanto è basata sulla valutazione della BCE la quale non ha adottato le opportune misure per eliminare l’influenza di funzionari in conflitto di interessi. |
|
14. |
Quattordicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU è incorso in uno sviamento di potere. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/38 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2019– Laird/Commissione
(Causa T-740/19)
(2020/C 27/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laird Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Quigley, barrister, e D. Gillespie, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896; |
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— |
in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
|
— |
in ulteriore subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata relativamente a ogni aiuto concesso nel periodo precedente al 24 novembre 2017 nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 1 della decisione impugnata sulla base dei seguenti motivi, nella misura in cui determina che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (Group Financing Exemption, GFE) costituisce un vantaggio (economico) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, in particolare, per il fatto che:
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 1 della decisione impugnata, nella misura in cui determina che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFEU, in particolare per i seguenti fatti.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2 della decisione impugnata sulla base della violazione della legittima aspettativa e della violazione dei principi di certezza del diritto e proporzionalità. In subordine, si sostiene che il recupero non dovrebbe essere disposto in relazione a ogni aiuto concesso attraverso l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi precedentemente al 24 novembre 2017, data in cui la Commissione ha pubblicato la decisione di avvio del procedimento. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/39 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Sedgwick Overseas/Commissione
(Causa T-741/19)
(2020/C 27/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sedgwick Overseas Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare, nella sua interezza, la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui riguarda la ricorrente; |
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— |
in subordine, disporre che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui la ricorrente poteva disporre (d’ufficio o su istanza o per scelta) all’epoca in cui essa ha fatto ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi o di cui avrebbe potuto disporre a quell’epoca (a titolo di sgravio di gruppo o in altro modo) se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione vengano tenuti in considerazione in entrambi i casi, anche qualora il diritto di richiedere o di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito; e |
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— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisca un vantaggio. La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato che vi sia stato un vantaggio ogni volta che è stata richiesta l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi. Inoltre, la ricorrente afferma di avere scelto di chiedere tale esenzione senza considerare se l’imposta da essa dovuta avrebbe potuto essere minore se avesse effettuato un’analisi alla luce del criterio delle funzioni significative del personale di cui alla sezione 371EB, capo 5, parte 9A, del UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del Regno Unito sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010]. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che non vi è stato nessun intervento dello Stato o mediante risorse statali. La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato che il ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi abbia certamente portato a una riduzione dell’importo dell’imposta del Regno Unito sulle società. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non favorisce talune imprese o talune produzioni. La ricorrente sostiene che la convenuta è incorsa in errore:
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non incide sugli scambi tra Stati membri. La ricorrente afferma che la convenuta ha commesso un errore nel concludere che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi può influenzare le scelte dei gruppi multinazionali quanto all’ubicazione delle loro attività finanziarie di gruppo e della loro sede principale all’interno dell’Unione. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non falsa o minaccia di falsare la concorrenza. La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato che il ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi abbia certamente portato a una diminuzione dell’importo dell’imposta del Regno Unito sulle società. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il recupero del presunto aiuto sarebbe contrario ai principi generali di diritto dell’Unione. La ricorrente afferma che il criterio delle funzioni significative del personale è privo di certezza del diritto, che il Regno Unito disponeva di un margine discrezionale per far fronte a tale incertezza e che la convenuta è venuta meno al proprio obbligo di procedere a un’analisi completa di tutti i fattori rilevanti. Ordinando il recupero dell’aiuto, la convenuta ha agito in contrasto con l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (1), il quale vieta il recupero di un aiuto qualora detto recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il vantaggio selettivo verrebbe eliminato, e non sarebbe necessario nessun recupero, se il Regno Unito estendesse retroattivamente l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi ai prestiti a monte e ai prestiti di terzi. La ricorrente deduce che la convenuta non ha riconosciuto che l’adozione di tale misura eliminerebbe qualsiasi vantaggio selettivo (ipotizzando, per il momento, che ve ne sia uno) e che in tal caso non vi sarebbe nessun aiuto di Stato illegittimo da recuperare ai sensi del diritto dell’Unione. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui poteva disporre la ricorrente (su domanda, per scelta o automaticamente) all’epoca in cui essa ha fatto ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, o di cui avrebbe potuto disporre a quell’epoca se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione, dovrebbero essere tenuti in considerazione anche qualora il diritto di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito. La ricorrente afferma che questa è la corretta interpretazione del punto 203 della decisione impugnata ma, qualora non fosse così, tale decisione sarebbe viziata da errore in quanto il fatto di non tenere conto di tali perdite, sgravi o esenzioni condurrebbe a sopravvalutare l’importo del aiuto, con una conseguente distorsione nel mercato interno. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha adeguatamente motivato la sua posizione in relazione all’esenzione delle risorse ammissibili e all’esenzione dell’interesse compensato e non avrebbe effettuato un’analisi completa di tutti i fattori rilevanti. La ricorrente asserisce che la convenuta non avrebbe fatto distinzioni tra tre diverse esenzioni previste dal capo 9 del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010] che operano indipendentemente le une dalle altre e non avrebbe compreso che l’esenzione delle risorse ammissibili e l’esenzione dell’interesse compensato non sono indicatori del criterio delle funzioni significative del personale. Inoltre, l’esistenza dell’esenzione dell’interesse compensato nel suddetto capo 9 dimostra che la convenuta è incorsa in errore definendo il regime di riferimento in maniera troppo circoscritta, limitandolo alle disposizioni della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010], invece di considerare il regime del Regno Unito dell’imposta sulle società nel suo complesso. |
(1) Regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/41 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Chemring Group e CHG Overseas/Commissione
(Causa T-742/19)
(2020/C 27/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Chemring Group plc (Romsey, Regno Unito) e CHG Overseas Ltd (Romsey) (rappresentanti: C. McDonnell, barrister, B. Goren, solicitor, M. Peristeraki, avvocato, e K. Desai, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
constatare l’inesistenza di un aiuto di Stato illegittimo, annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui dichiara che sussiste un aiuto di Stato illegittimo, e annullare l’obbligo del Regno Unito di procedere al recupero del presunto aiuto di Stato illegittimo ricevuto in tale contesto dalle ricorrenti (articoli 2 e 3 della decisione impugnata); |
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— |
in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nella misura in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato; e |
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— |
in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha frainteso il contesto, l’obiettivo e il funzionamento delle norme del Regno Unito sulle società estere controllate (in prosieguo: le «SEC») per quanto riguarda il trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata sono fondate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione ha commesso errori manifesti riguardanti la comprensione del regime fiscale generale del Regno Unito, la comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC, l’ambito di applicazione specifico dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e la definizione dei rapporti di prestito ammissibili. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha interpretato erroneamente l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un’esenzione fiscale e, pertanto, come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenta una disposizione in materia di imposizione fiscale e una parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, e non un vantaggio selettivo. La Commissione non ha fornito un’analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in mancanza di validi elementi che provino che la misura in questione comporta un vantaggio, la decisione impugnata non può essere ritenuta fondata. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente identificato il sistema di riferimento per la valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e ha erroneamente qualificato le norme sulle SEC come un gruppo di norme distinto rispetto al regime generale del Regno Unito relativo all’imposta sulle società. La Commissione non ha correttamente compreso l’obiettivo delle norme sulle SEC e non ha considerato il margine discrezionale del Regno Unito. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti nell’analisi degli aiuti di Stato, e ha applicato i criteri sbagliati quando ha esaminato la questione della comparabilità. La Commissione non ha riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile del Regno Unito a seconda che si effettuino prestiti a un’entità del gruppo soggetta a imposta nel Regno Unito o prestiti a un’entità del gruppo non soggetta a imposta nel Regno Unito, e ha irrazionalmente concluso che i prestiti infragruppo sono comparabili ai prestiti a terzi. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che le misure relative alle SEC di cui trattasi costituissero, prima facie, un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha concluso erroneamente che non sussisteva alcuna giustificazione applicabile per difendere la compatibilità delle misure in questione con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata è irrazionale e incoerente, in quanto la Commissione ha correttamente ammesso che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] è giustificato nei casi in cui l’unica ragione per applicare un onere fiscale SEC nell’ambito della situazione controfattuale di cui al capitolo 5 della suddetta parte 9A sarebbe il criterio del «capitale collegato al Regno Unito», in ragione del fatto che tale criterio può essere eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, ma al tempo stesso, e senza fornire un’adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale comporterebbe l’applicazione di un onere fiscale SEC ai sensi del suddetto capitolo 5. Di fatto, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto accertare che il suddetto capitolo 9 della parte A era giustificato anche nel contesto di tale criterio e, pertanto, avrebbe dovuto concludere che non sussistono aiuti di Stato. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che, qualora la decisione impugnata venisse confermata, la sua esecuzione attraverso il recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe principi fondamentali del diritto dell’Unione, tra cui la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, dal momento che, nel caso delle ricorrenti, le SEC in questione sono situate in altri Stati membri. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ordine di recupero risultante dalla decisione impugnata è infondato e contrario a principi fondamentali di diritto dell’Unione. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato elementi chiave della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l’onere fiscale SEC di cui al suddetto capitolo 5 della parte A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] potrebbe essere applicato impiegando il criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà od oneri sproporzionati. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola altresì il principio di buona amministrazione, il quale esige che la Commissione garantisca la trasparenza e la prevedibilità delle sue procedure amministrative e adotti le sue decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione impieghi più di quattro anni per emettere la sua decisione di apertura dell’indagine nel caso di specie e che adotti una decisione più di sei anni dopo l’entrata in vigore della misura controversa. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/43 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Hyperion Insurance Group e HIG Finance/Commissione
(Causa T-743/19)
(2020/C 27/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Hyperion Insurance Group Ltd (Londra, Regno Unito) e HIG Finance Ltd (Londra) (rappresentanti: C. McDonnell, barrister, B. Goren, solicitor, M. Peristeraki, avvocato, e K. Desai, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
constatare l’inesistenza di un aiuto di Stato illegittimo, annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, nella misura in cui dichiara che sussiste un aiuto di Stato illegittimo, e annullare l’obbligo del Regno Unito di procedere al recupero del presunto aiuto di Stato illegittimo ricevuto in tale contesto dalle ricorrenti (articoli 2 e 3 della decisione impugnata); |
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— |
in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nella misura in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato; e |
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in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha frainteso il contesto, l’obiettivo e il funzionamento delle norme del Regno Unito sulle società estere controllate (in prosieguo: le «SEC») per quanto riguarda il trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata sono fondate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione ha commesso errori manifesti riguardanti la comprensione del regime fiscale generale del Regno Unito, la comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC, l’ambito di applicazione specifico dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e la definizione dei rapporti di prestito ammissibili. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha interpretato erroneamente l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un’esenzione fiscale e, pertanto, come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenta una disposizione in materia di imposizione fiscale e una parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, e non un vantaggio selettivo. La Commissione non ha fornito un’analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in mancanza di validi elementi che provino che la misura in questione comporta un vantaggio, la decisione impugnata non può essere ritenuta fondata. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente identificato il sistema di riferimento per la valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e ha erroneamente qualificato le norme sulle SEC come un gruppo di norme distinto rispetto al regime generale del Regno Unito relativo all’imposta sulle società. La Commissione non ha correttamente compreso l’obiettivo delle norme sulle SEC e non ha considerato il margine discrezionale del Regno Unito. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti nell’analisi degli aiuti di Stato, e ha applicato i criteri sbagliati quando ha esaminato la questione della comparabilità. La Commissione non ha riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile del Regno Unito a seconda che si effettuino prestiti a un’entità del gruppo soggetta a imposta nel Regno Unito o prestiti a un’entità del gruppo non soggetta a imposta nel Regno Unito, e ha irrazionalmente concluso che i prestiti infragruppo sono comparabili ai prestiti a terzi. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che le misure relative alle SEC di cui trattasi costituissero, prima facie, un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha concluso erroneamente che non sussisteva alcuna giustificazione applicabile per difendere la compatibilità delle misure in questione con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata è irrazionale e incoerente, in quanto la Commissione ha correttamente ammesso che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] è giustificato nei casi in cui l’unica ragione per applicare un onere fiscale SEC nell’ambito della situazione controfattuale di cui al capitolo 5 della suddetta parte 9A sarebbe il criterio del «capitale collegato al Regno Unito», in ragione del fatto che tale criterio può essere eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, ma al tempo stesso, e senza fornire un’adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale comporterebbe l’applicazione di un onere fiscale SEC ai sensi del suddetto capitolo 5. Di fatto, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto accertare che il suddetto capitolo 9 era giustificato anche nel contesto di tale criterio e, pertanto, avrebbe dovuto concludere che non sussistono aiuti di Stato. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che, qualora la decisione impugnata venisse confermata, la sua esecuzione attraverso il recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe principi fondamentali del diritto dell’Unione, tra cui la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, dal momento che, nel caso delle ricorrenti, le SEC in questione sono situate in altri Stati membri. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ordine di recupero risultante dalla decisione impugnata è infondato e contrario a principi fondamentali di diritto dell’Unione. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato elementi chiave della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l’onere fiscale SEC di cui al suddetto capitolo 5 della parte A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] potrebbe essere applicato impiegando il criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà od oneri sproporzionati. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola altresì il principio di buona amministrazione, il quale esige che la Commissione garantisca la trasparenza e la prevedibilità delle sue procedure amministrative e adotti le sue decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione impieghi più di quattro anni per emettere la sua decisione di apertura dell’indagine nel caso di specie e che adotti una decisione più di sei anni dopo l’entrata in vigore della misura controversa. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/44 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – Spirax-Sarco Engineering e Spirax-Sarco Overseas/Commissione
(Causa T-745/19)
(2020/C 27/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Spirax-Sarco Engineering plc (Cheltenham, Regno Unito) e Spirax-Sarco Overseas Ltd (Cheltenham) (rappresentanti: C. McDonnell, barrister, B. Goren, solicitor, M. Peristeraki, avvocato, e K. Desai, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
constatare l’inesistenza di un aiuto di Stato illegittimo, annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, nella misura in cui dichiara che sussiste un aiuto di Stato illegittimo, e annullare l’obbligo del Regno Unito di procedere al recupero del presunto aiuto di Stato illegittimo ricevuto in tale contesto dalle ricorrenti (articoli 2 e 3 della decisione impugnata); |
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in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nella misura in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato; e |
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in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha frainteso il contesto, l’obiettivo e il funzionamento delle norme del Regno Unito sulle società estere controllate (in prosieguo: le «SEC») per quanto riguarda il trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata sono fondate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione ha commesso errori manifesti riguardanti la comprensione del regime fiscale generale del Regno Unito, la comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC, l’ambito di applicazione specifico dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e la definizione dei rapporti di prestito ammissibili. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha interpretato erroneamente l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un’esenzione fiscale e, pertanto, come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenta una disposizione in materia di imposizione fiscale e una parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, e non un vantaggio selettivo. La Commissione non ha fornito un’analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in mancanza di validi elementi che provino che la misura in questione comporta un vantaggio, la decisione impugnata non può essere ritenuta fondata. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente identificato il sistema di riferimento per la valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e ha erroneamente qualificato le norme sulle SEC come un gruppo di norme distinto rispetto al regime generale del Regno Unito relativo all’imposta sulle società. La Commissione non ha correttamente compreso l’obiettivo delle norme sulle SEC e non ha considerato il margine discrezionale del Regno Unito. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti nell’analisi degli aiuti di Stato, e ha applicato i criteri sbagliati quando ha esaminato la questione della comparabilità. La Commissione non ha riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile del Regno Unito a seconda che si effettuino prestiti a un’entità del gruppo soggetta a imposta nel Regno Unito o prestiti a un’entità del gruppo non soggetta a imposta nel Regno Unito, e ha irrazionalmente concluso che i prestiti infragruppo sono comparabili ai prestiti a terzi. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che le misure relative alle SEC di cui trattasi costituissero, prima facie, un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha concluso erroneamente che non sussisteva alcuna giustificazione applicabile per difendere la compatibilità delle misure in questione con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata è irrazionale e incoerente, in quanto la Commissione ha correttamente ammesso che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] è giustificato nei casi in cui l’unica ragione per applicare un onere fiscale SEC nell’ambito della situazione controfattuale di cui al capitolo 5 della suddetta parte 9A sarebbe il criterio del «capitale collegato al Regno Unito», in ragione del fatto che tale criterio può essere eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, ma al tempo stesso, e senza fornire un’adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale comporterebbe l’applicazione di un onere fiscale SEC ai sensi del suddetto capitolo 5. Di fatto, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto accertare che il suddetto capitolo 9 era giustificato anche nel contesto di tale criterio e, pertanto, avrebbe dovuto concludere che non sussistono aiuti di Stato. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che, qualora la decisione impugnata venisse confermata, la sua esecuzione attraverso il recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe principi fondamentali del diritto dell’Unione, tra cui la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, dal momento che, nel caso delle ricorrenti, le SEC in questione sono situate in altri Stati membri. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ordine di recupero risultante dalla decisione impugnata è infondato e contrario a principi fondamentali di diritto dell’Unione. |
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Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato elementi chiave della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l’onere fiscale SEC di cui al suddetto capitolo 5 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] potrebbe essere applicato impiegando il criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà od oneri sproporzionati. |
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Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola altresì il principio di buona amministrazione, il quale esige che la Commissione garantisca la trasparenza e la prevedibilità delle sue procedure amministrative e adotti le sue decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione impieghi più di quattro anni per emettere la sua decisione di apertura dell’indagine nel caso di specie e che adotti una decisione più di sei anni dopo l’entrata in vigore della misura controversa. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/46 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2019 – DS Smith e DS Smith International/Commissione
(Causa T-747/19)
(2020/C 27/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: DS Smith plc (Londra, Regno Unito) e DS Smith International Ltd (Londra) (rappresentanti: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avvocato, e K. Desai, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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constatare l’inesistenza di un aiuto di Stato illegittimo, annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui dichiara che sussiste un aiuto di Stato illegittimo, e annullare l’obbligo del Regno Unito di procedere al recupero del presunto aiuto di Stato illegittimo ricevuto in tale contesto dalle ricorrenti (articoli 2 e 3 della decisione impugnata); |
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in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nella misura in cui impongono al Regno Unito di recuperare presso le ricorrenti il presunto aiuto di Stato; e |
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in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha frainteso il contesto, l’obiettivo e il funzionamento delle norme del Regno Unito sulle società estere controllate (in prosieguo: le «SEC») per quanto riguarda il trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata sono fondate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione ha commesso errori manifesti riguardanti la comprensione del regime fiscale generale del Regno Unito, la comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC, l’ambito di applicazione specifico dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e la definizione dei rapporti di prestito ammissibili. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha interpretato erroneamente l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un’esenzione fiscale e, pertanto, come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenta una disposizione in materia di imposizione fiscale e una parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, e non un vantaggio selettivo. La Commissione non ha fornito un’analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in mancanza di validi elementi che provino che la misura in questione comporta un vantaggio, la decisione impugnata non può essere ritenuta fondata. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente identificato il sistema di riferimento per la valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e ha erroneamente qualificato le norme sulle SEC come un gruppo di norme distinto rispetto al regime generale del Regno Unito relativo all’imposta sulle società. La Commissione non ha correttamente compreso l’obiettivo delle norme sulle SEC e non ha considerato il margine discrezionale del Regno Unito. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti nell’analisi degli aiuti di Stato, e ha applicato i criteri sbagliati quando ha esaminato la questione della comparabilità. La Commissione non ha riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile del Regno Unito a seconda che si effettuino prestiti a un’entità del gruppo soggetta a imposta nel Regno Unito o prestiti a un’entità del gruppo non soggetta a imposta nel Regno Unito, e ha irrazionalmente concluso che i prestiti infragruppo sono comparabili ai prestiti a terzi. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che le misure relative alle SEC di cui trattasi costituissero, prima facie, un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha concluso erroneamente che non sussisteva alcuna giustificazione applicabile per difendere la compatibilità delle misure in questione con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata è irrazionale e incoerente, in quanto la Commissione ha correttamente ammesso che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] è giustificato nei casi in cui l’unica ragione per applicare un onere fiscale SEC nell’ambito della situazione controfattuale di cui al capitolo 5 della suddetta parte 9A sarebbe il criterio del «capitale collegato al Regno Unito», in ragione del fatto che tale criterio può essere eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, ma al tempo stesso, e senza fornire un’adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale comporterebbe l’applicazione di un onere fiscale SEC ai sensi del suddetto capitolo 5. Di fatto, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto accertare che il suddetto capitolo 9 era giustificato anche nel contesto di tale criterio e, pertanto, avrebbe dovuto concludere che non sussistono aiuti di Stato. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che, qualora la decisione impugnata venisse confermata, la sua esecuzione attraverso il recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe principi fondamentali del diritto dell’Unione, tra cui la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, dal momento che, nel caso delle ricorrenti, le SEC in questione sono situate in altri Stati membri. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ordine di recupero risultante dalla decisione impugnata è infondato e contrario a principi fondamentali di diritto dell’Unione. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato elementi chiave della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l’onere fiscale SEC di cui al suddetto capitolo 5 potrebbe essere applicato impiegando il criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà od oneri sproporzionati. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola altresì il principio di buona amministrazione, il quale esige che la Commissione garantisca la trasparenza e la prevedibilità delle sue procedure amministrative e adotti le sue decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione impieghi più di quattro anni per emettere la sua decisione di apertura dell’indagine nel caso di specie e che adotti una decisione più di sei anni dopo l’entrata in vigore della misura controversa. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/48 |
Ricorso proposto il 1o novembre 2019 – The Vitec Group/Commissione
(Causa T-748/19)
(2020/C 27/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Vitec Group plc (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: C. McDonnell, barrister, B. Goren, solicitor, M. Peristeraki, avvocato, e K. Desai, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
constatare l’inesistenza di un aiuto di Stato illegittimo, annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui dichiara che sussiste un aiuto di Stato illegittimo, e annullare l’obbligo del Regno Unito di procedere al recupero del presunto aiuto di Stato illegittimo ricevuto in tale contesto dalla ricorrente (articoli 2 e 3 della decisione impugnata); |
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— |
in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nella misura in cui impongono al Regno Unito di recuperare presso la ricorrente il presunto aiuto di Stato; e |
|
— |
in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha frainteso il contesto, l’obiettivo e il funzionamento delle norme del Regno Unito sulle società estere controllate (in prosieguo: le «SEC») per quanto riguarda il trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata sono fondate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione ha commesso errori manifesti riguardanti la comprensione del regime fiscale generale del Regno Unito, la comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC, l’ambito di applicazione specifico dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e la definizione dei rapporti di prestito ammissibili. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha interpretato erroneamente l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un’esenzione fiscale e, pertanto, come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenta una disposizione in materia di imposizione fiscale e una parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, e non un vantaggio selettivo. La Commissione non ha fornito un’analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in mancanza di validi elementi che provino che la misura in questione comporta un vantaggio, la decisione impugnata non può essere ritenuta fondata. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente identificato il sistema di riferimento per la valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e ha erroneamente qualificato le norme sulle SEC come un gruppo di norme distinto rispetto al regime generale del Regno Unito relativo all’imposta sulle società. La Commissione non ha correttamente compreso l’obiettivo delle norme sulle SEC e non ha considerato il margine discrezionale del Regno Unito. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti nell’analisi degli aiuti di Stato, e ha applicato i criteri sbagliati quando ha esaminato la questione della comparabilità. La Commissione non ha riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile del Regno Unito a seconda che si effettuino prestiti a un’entità del gruppo soggetta a imposta nel Regno Unito o prestiti a un’entità del gruppo non soggetta a imposta nel Regno Unito, e ha irrazionalmente concluso che i prestiti infragruppo sono comparabili ai prestiti a terzi. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che le misure relative alle SEC di cui trattasi costituissero, prima facie, un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha concluso erroneamente che non sussisteva alcuna giustificazione applicabile per difendere la compatibilità delle misure in questione con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata è irrazionale e incoerente, in quanto la Commissione ha correttamente ammesso che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] è giustificato nei casi in cui l’unica ragione per applicare un onere fiscale SEC nell’ambito della situazione controfattuale di cui al capitolo 5 sarebbe il criterio del «capitale collegato al Regno Unito», in ragione del fatto che tale criterio può essere eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, ma al tempo stesso, e senza fornire un’adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale comporterebbe l’applicazione di un onere fiscale SEC ai sensi del suddetto capitolo 5. Di fatto, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto accertare che il suddetto capitolo 9 era giustificato anche nel contesto di tale criterio e, pertanto, avrebbe dovuto concludere che non sussistono aiuti di Stato. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che, qualora la decisione impugnata venisse confermata, la sua esecuzione attraverso il recupero del presunto aiuto di Stato presso la ricorrente violerebbe principi fondamentali del diritto dell’Unione, tra cui la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, dal momento che, nel caso delle ricorrenti, le SEC in questione sono situate in altri Stati membri. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ordine di recupero risultante dalla decisione impugnata è infondato e contrario a principi fondamentali di diritto dell’Unione. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato elementi chiave della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l’onere fiscale SEC di cui al suddetto capitolo 5 potrebbe essere applicato impiegando il criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà od oneri sproporzionati. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola altresì il principio di buona amministrazione, il quale esige che la Commissione garantisca la trasparenza e la prevedibilità delle sue procedure amministrative e adotti le sue decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione impieghi più di quattro anni per emettere la sua decisione di apertura dell’indagine nel caso di specie e che adotti una decisione più di sei anni dopo l’entrata in vigore della misura controversa. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/49 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – Reckitt Benckiser Investments e a./Commissione
(Causa T-751/19)
(2020/C 27/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Reckitt Benckiser Investments Ltd (Slough, Regno Unito) e cinque altri ricorrenti (rappresentanti: C. Quigley, barrister, P. Halford e A. Langley, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC; |
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— |
in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella misura in cui riguarda le ricorrenti; |
|
— |
in ulteriore subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata relativamente a qualsiasi aiuto concesso secondo l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi nel periodo precedente al 24 novembre 2017 nella misura in cui riguarda le ricorrenti; |
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— |
in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese delle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 1 della decisione impugnata sulla base delle seguenti ragioni:
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2 della decisione impugnata, a causa della violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi della certezza del diritto e della proporzionalità. |
|
3. |
Terzo motivo, con cui si sostiene, in subordine, che il recupero non dovrebbe essere ordinato per quanto riguarda gli aiuti concessi mediante l’esenzione l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi prima del 24 novembre 2017, quando la Commissione ha pubblicato la decisione di avvio del procedimento. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/51 |
Ricorso proposto il 5 novembre 2019 – Inchcape/Commissione
(Causa T-752/19)
(2020/C 27/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Inchcape plc (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare, nella sua interezza, la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui riguarda la ricorrente; |
|
— |
in subordine, disporre che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui la ricorrente poteva disporre all’epoca in cui essa ha fatto ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi o di cui avrebbe potuto disporre a quell’epoca se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione vengano tenuti in considerazione in entrambi i casi, anche qualora il diritto di richiedere o di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito, e indipendentemente dal fatto che essi siano o meno automatici; |
|
— |
in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha dimostrato che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisca un vantaggio. La ricorrente sostiene che la convenuta non ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio ogni volta che è stata richiesta l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che non vi è stato nessun intervento dello Stato o mediante risorse statali. La Commissione non ha dimostrato che il ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi abbia certamente portato a una riduzione dell’importo dell’imposta del Regno Unito sulle società. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non favorisce talune imprese o talune produzioni. La ricorrente sostiene che la convenuta è incorsa in errore: (i) nel definire il regime di riferimento in maniera troppo circoscritta, limitandolo alle disposizioni della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010] invece di considerare il regime del Regno Unito dell’imposta sulle società nel suo complesso; (ii) nel non avere compreso che il capo 9, parte 9A, del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010] non costituisce una deroga al capo 5 dello stesso; e (iii) nel non avere riconosciuto che, anche qualora il suddetto capo 9 fosse una deroga al capo 5, ciò sarebbe giustificato dalla natura o dalla struttura generale della predetta parte 9A. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non incide sugli scambi tra Stati membri. La ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi può influenzare le scelte dei gruppi multinazionali quanto all’ubicazione delle loro attività finanziarie di gruppo e della loro sede principale all’interno dell’Unione. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non falsa o minaccia di falsare la concorrenza. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato che il ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi abbia certamente portato a una diminuzione dell’importo dell’imposta del Regno Unito sulle società. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il recupero del presunto aiuto sarebbe contrario ai principi generali di diritto dell’Unione. La ricorrente afferma che il criterio delle funzioni significative del personale di cui all’articolo 371EB del capo 5 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010] è privo di certezza del diritto, che il Regno Unito disponeva di un margine discrezionale per far fronte a tale incertezza e che la convenuta è venuta meno al proprio obbligo di procedere a un’analisi completa di tutti i fattori rilevanti. Ordinando il recupero dell’aiuto, la convenuta ha agito in contrasto con l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (1), il quale vieta il recupero di un aiuto qualora detto recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il vantaggio selettivo verrebbe eliminato, e non sarebbe necessario nessun recupero, se il Regno Unito estendesse retroattivamente l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi ai prestiti a monte e ai prestiti di terzi. La ricorrente deduce che la convenuta non ha riconosciuto che l’adozione di tale misura eliminerebbe qualsiasi vantaggio selettivo (ipotizzando, per il momento, che ve ne sia uno) e che in tal caso non vi sarebbe nessun aiuto di Stato illegittimo da recuperare ai sensi del diritto dell’Unione. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui poteva disporre la ricorrente (su domanda, per scelta o automaticamente) all’epoca in cui essa ha fatto ricorso all’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, o di cui avrebbe potuto disporre a quell’epoca se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione, dovrebbero essere tenuti in considerazione anche qualora il diritto di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito. La ricorrente afferma che questa è la corretta interpretazione del punto 203 della decisione impugnata ma, qualora non fosse così, tale decisione sarebbe viziata da errore in quanto il fatto di non tenere conto di tali perdite, sgravi o esenzioni condurrebbe a sopravvalutare l’importo dell’aiuto, con una conseguente distorsione nel mercato interno. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha adeguatamente motivato la sua posizione in relazione all’esenzione delle risorse ammissibili e all’esenzione dell’interesse compensato e non ha effettuato un’analisi completa di tutti i fattori rilevanti. La ricorrente asserisce che la convenuta non avrebbe fatto distinzioni tra tre diverse esenzioni previste dal capo 9 della parte A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010] che operano indipendentemente le une dalle altre e non avrebbe compreso che l’esenzione delle risorse ammissibili e l’esenzione dell’interesse compensato non sono indicatori del criterio delle funzioni significative del personale. Inoltre, l’esistenza dell’esenzione dell’interesse compensato nel suddetto capo 9 dimostra che la convenuta è incorsa in errore definendo il regime di riferimento in maniera troppo circoscritta, limitandolo alle disposizioni della suddetta parte 9A, invece di considerare il regime del Regno Unito dell’imposta sulle società nel suo complesso. |
(1) Regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/53 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2019 – Stagecoach Group/Commissione
(Causa T-754/19)
(2020/C 27/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stagecoach Group plc (Perth, Regno Unito) (rappresentanti: J. Lesar, solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1); |
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— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe dovuto considerare come quadro di riferimento il regime di imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. Ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A del UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del Regno Unito in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d’imposta di cui al capitolo 5 della stessa legge. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l’esenzione di cui al citato capitolo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE. |
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6. |
Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali di diritto dell’Unione della non discriminazione o della parità. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio, che non era applicabile ratione temporis. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include la ricorrente) e che essa aveva ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/54 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commissione
(Causa T-755/19)
(2020/C 27/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BBA International Investments Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Niejahr, B. Hoorelbeke, avvocati, A. Stratakis e P. O’Gara, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1), nella misura in cui dichiara che la presunta misura di aiuto costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ne ordina il recupero con gli interessi, anche presso la ricorrente; |
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— |
in subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione impugnata, nella misura in cui essa ordina il recupero dell’aiuto incompatibile con gli interessi, anche presso la ricorrente; |
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condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese della ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’asserita violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa ha dichiarato che la presunta misura di aiuto conferisce un vantaggio selettivo:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa non ha dimostrato che la presunta misura di aiuto era idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri e a minacciare di falsare la concorrenza. |
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3. |
Terzo motivo, con cui si sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato l’articolo 49 TFUE qualificando la presunta misura di aiuto come aiuto di Stato incompatibile che non viola la libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE. |
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4. |
Quarto motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento/non discriminazione:
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5. |
Quinto motivo, con cui si sostiene, in subordine, che anche se la presunta misura di aiuto rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha violato l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) disponendo il recupero di importi della presunta misura di aiuto incompatibile presso i suoi beneficiari, poiché tale recupero viola principi generali di diritto dell’Unione, ossia il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193 pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/56 |
Ricorso proposto il 7 novembre 2019 – WPP Jubilee e a./Commissione
(Causa T-756/19)
(2020/C 27/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: WPP Jubilee Ltd (Londra, Regno Unito) e altri undici ricorrenti (representanti: C. McDonnell, barrister, B. Goren, solicitor, M. Peristeraki, avvocato, e K. Desai, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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constatare l’inesistenza di un aiuto di Stato illegittimo, annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui dichiara che sussiste un aiuto di Stato illegittimo, e annullare l’obbligo del Regno Unito di procedere al recupero del presunto aiuto di Stato illegittimo ricevuto in tale contesto dalle ricorrenti (articoli 2 e 3 della decisione impugnata); |
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in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nella misura in cui impongono al Regno Unito di recuperare presso le ricorrenti il presunto aiuto di Stato; e |
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in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti nella valutazione dei fatti e delle norme pertinenti. In particolare si sostiene che la Commissione travisa il modo in cui le norme sulle SEC del Regno Unito di cui trattasi operano rispetto al trattamento degli utili finanziari non commerciali. Inoltre, si sostiene che la decisione impugnata ha erroneamente interpretato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come esenzione fiscale. Ciò è particolarmente evidente dato che alcuni dei prestiti oggetto del presente ricorso erano finanziati con risorse ammissibili. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente concluso che le norme sulle SEC costituivano una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in quanto tali, esse conferivano un vantaggio selettivo ad alcuni operatori. Più precisamente, si sostiene che la Commissione ha erroneamente determinato il sistema di riferimento per la valutazione degli effetti delle norme sulle SEC, e ha erroneamente identificato due diverse situazioni come paragonabili alla situazione in cui trova applicazione l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi. Quale conseguenza di uno o di entrambi questi errori, la Commissione ha errato nell’affermare che tali norme conferivano un vantaggio selettivo ad alcuni operatori di mercato. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente qualificato le norme sulle SEC come un gruppo di norme distinto rispetto al regime generale del Regno Unito relativo all’imposta sulle società, ignorando altre caratteristiche del regime del Regno Unito relativo all’imposta sulle società destinate a operare in collegamento con le norme sulle SEC. Di conseguenza, l’analisi della Commissione riguardo alla comparabilità e alla selettività sarebbe viziata da errori manifesti di valutazione dei fatti rilevanti e da errori di diritto. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, anche supponendo che le misure relative alle SEC di cui trattasi costituissero un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha concluso erroneamente che non sussisteva alcuna giustificazione applicabile per difendere la compatibilità delle misure in questione con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata è irrazionale e incoerente, in quanto la Commissione ha correttamente ammesso che il capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] è giustificato nei casi in cui l’unica ragione per applicare un onere fiscale SEC sarebbe il criterio del «capitale collegato al Regno Unito», in ragione del fatto che tale criterio può essere eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, ma al tempo stesso, e senza fornire un’adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale comporta l’applicazione di un onere fiscale SEC. Di fatto, anche se, stando ai fatti esposti dalle parti la posizione è chiara, generalmente il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficoltoso da applicare nella pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto accertare che il suddetto capo 9 era giustificato anche nel contesto di tale criterio e, pertanto, avrebbe dovuto concludere che non sussistono aiuti di Stato. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che, qualora la decisione impugnata venisse confermata, la sua esecuzione attraverso il recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe principi fondamentali del diritto dell’Unione, tra cui la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, dal momento che, nel caso delle ricorrenti, le SEC in questione sono situate in altri Stati membri. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’ordine di recupero risultante dalla decisione impugnata è infondato e contrario a principi fondamentali di diritto dell’Unione. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato elementi chiave della decisione impugnata. La Commissione, si afferma, non ha esaminato in misura sostanziale l’esenzione delle «risorse ammissibili» e non ne ha analizzato i motivi né le giustificazioni. Tra gli altri esempi figurano la conclusione secondo cui l’onere fiscale SEC di cui al suddetto capo 5 potrebbe essere applicato impiegando il criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà od oneri sproporzionati. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola altresì il principio di buona amministrazione, il quale esige che la Commissione garantisca la trasparenza e la prevedibilità delle sue procedure amministrative e adotti le sue decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione impieghi più di quattro anni per emettere la sua decisione di apertura dell’indagine nel caso di specie e che adotti una decisione più di sei anni dopo l’entrata in vigore della misura controversa. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/57 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – W. S. Atkins International/Commissione
(Causa T-758/19)
(2020/C 27/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: W. S. Atkins International Ltd (Epsom, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1); |
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in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella misura in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente riconosciuta dall’articolo 49 TFUE; e |
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— |
in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell’avere concluso che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») ha dato luogo a un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’avere identificato il regime di riferimento ai fini dell’analisi della «selettività». |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nell’avere identificato in modo errato o incompleto e nel non avere compreso in modo corretto gli obiettivi rilevanti del regime di riferimento scelto. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o ha commesso errori manifesti di valutazione nell’avere considerato che la misura controversa comportasse una deroga al regime di riferimento scelto. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o errori manifesti di valutazione nell’avere qualificato erroneamente la misura controversa come, prima facie, selettiva, sostenendo in modo errato che essa comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovavano in una situazione giuridica e fattuale analoga. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’avere tenuto conto della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1) nella valutazione della selettività della misura controversa, mentre tale strumento era entrato in vigore soltanto dopo la fine del periodo nel quale la Commissione aveva dichiarato che la misura controversa comportava un aiuto di Stato. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata rappresenta un abuso di potere da parte della Commissione in violazione della sovranità fiscale del Regno Unito. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nell’avere sostenuto che l’asserita deroga non era giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti dai rapporti di prestito ammissibili rientranti, prima facie, nell’articolo 371EB («attività del Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010]. Con riferimento alle esenzioni delle «risorse ammissibili» e dei «profitti da interesse compensato», la decisione della Commissione è altresì viziata da una carenza di motivazione per quanto riguarda la sussistenza di una giustificazione o la sua assenza. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) nonché in violazione del dovere di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, essa non ha indicato, nella decisione di avvio del procedimento, di avere preoccupazioni inerenti alla giustificazione dell’«esenzione del 75 %» ai sensi dell’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] per evitare le difficoltà pratiche di svolgere l’analisi delle funzioni significative del personale in relazione all’attività dei prestiti infragruppo, quali ad esempio dare alle parti interessate un’adeguata possibilità di presentare le loro osservazioni in merito; essa non ha, nel corso dell'indagine, invitato le parti interessate a formulare osservazioni a tale proposito; e nella decisione impugnata ha scelto di ignorare le osservazioni che erano state effettivamente presentate in proposito dalle parti interessate. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla. |
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10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nello stabilire che il fatto di tassare una società del Regno Unito sugli utili delle controllate estere «nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non era necessaria per garantire il rispetto delle libertà sancite dal trattato. A sostegno del presente ricorso (in subordine) per l’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo. |
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11. |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che, nel caso in cui (ammesso e non concesso) la misura controversa abbia comportato un regime di aiuto di Stato, la Commissione ha commesso un errore di diritto nel sostenere che il recupero dell’aiuto non viola i principi fondamentali del diritto dell’Unione e nel disporre il recupero indipendentemente dal fatto che lo stabilimento della società estera controllata e la concessione di prestiti a società del gruppo non residenti comportasse in effetti un esercizio della libertà di stabilimento. In particolare, nel caso di specie, il recupero pregiudicherebbe la libertà di stabilimento della ricorrente sancita dall’articolo 49 TFUE. Sulla base di tale violazione, l’ordine di recupero di cui all’articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193 pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/59 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – Yalwen/Commissione
(Causa T-759/19)
(2020/C 27/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yalwen Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1); |
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— |
in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella misura in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente riconosciuta dall’articolo 49 TFUE; e |
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— |
in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell’avere concluso che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») ha dato luogo a un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’avere identificato il regime di riferimento ai fini dell’analisi della «selettività». |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nell’avere identificato in modo errato o incompleto e nel non avere compreso in modo corretto gli obiettivi rilevanti del regime di riferimento scelto. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o ha commesso errori manifesti di valutazione nell’avere considerato che la misura controversa comportasse una deroga al regime di riferimento scelto. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o errori manifesti di valutazione nell’avere qualificato erroneamente la misura controversa come, prima facie, selettiva, sostenendo in modo errato che essa comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovavano in una situazione giuridica e fattuale analoga. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’avere tenuto conto della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1) nella valutazione della selettività della misura controversa, mentre tale strumento era entrato in vigore soltanto dopo la fine del periodo nel quale la Commissione aveva dichiarato che la misura controversa comportava un aiuto di Stato. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata rappresenta un abuso di potere da parte della Commissione in violazione della sovranità fiscale del Regno Unito. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nell’avere sostenuto che l’asserita deroga non era giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti dai rapporti di prestito ammissibili rientranti, prima facie, nell’articolo 371EB («attività del Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010]. Con riferimento alle esenzioni delle «risorse ammissibili» e dei «profitti da interesse compensato», la decisione della Commissione è altresì viziata da una carenza di motivazione per quanto riguarda la sussistenza di una giustificazione o la sua assenza. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 (2) nonché in violazione del dovere di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, essa non ha indicato, nella decisione di avvio del procedimento, di avere preoccupazioni inerenti alla giustificazione dell’«esenzione del 75 %» ai sensi dell’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] per evitare le difficoltà pratiche di svolgere l’analisi delle funzioni significative del personale in relazione all’attività dei prestiti infragruppo, quali ad esempio dare alle parti interessate un’adeguata possibilità di presentare le loro osservazioni in merito; essa non ha, nel corso dell'indagine, invitato le parti interessate a formulare osservazioni a tale proposito; e nella decisione impugnata ha scelto di ignorare le osservazioni che erano state effettivamente presentate in proposito dalle parti interessate. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla. |
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10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nello stabilire che il fatto di tassare una società del Regno Unito sugli utili delle controllate estere «nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non era necessaria per garantire il rispetto delle libertà sancite dal trattato. A sostegno del presente ricorso (in subordine) per l’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo. |
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11. |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che, nel caso in cui (ammesso e non concesso) la misura controversa abbia comportato un regime di aiuto di Stato, la Commissione ha commesso un errore di diritto nel sostenere che il recupero dell’aiuto non viola i principi fondamentali del diritto dell’Unione e nel disporre il recupero indipendentemente dal fatto che lo stabilimento della SEC e la concessione di prestiti a società del gruppo non residenti comportasse in effetti un esercizio della libertà di stabilimento. In particolare, nel caso di specie, il recupero pregiudicherebbe la libertà di stabilimento della ricorrente sancita dall’articolo 49 TFUE. Sulla base di tale violazione, l’ordine di recupero di cui all’articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193 pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/61 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – CAPA e a./Commissione
(Causa T-777/19)
(2020/C 27/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Coopérative des artisans pêcheurs associés (Cooperativa artigiani pescatori associati) (CAPA) (Le Tréport, Francia) e altre 10 ricorrenti (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
e, pertanto:
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— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 5498 final, del 26 luglio 2019; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti processuali delle ricorrenti a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto le circostanze dell’adozione e il contenuto della decisione impugnata metterebbero in luce che la Commissione stava obiettivamente affrontando dubbi che dovevano condurre all’avvio del procedimento di indagine formale. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/61 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2019 – Sped-Pro S.A./Commissione
(Causa T-791/19)
(2020/C 27/61)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Sped-Pro S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: Małgorzata Kozak, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione C(2019)6099 final del 12 agosto 2019 (caso AT.40459), che respinge la denuncia della ricorrente in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 (1), e |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali. La ricorrente sostiene che la Commissione abbia violato l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 (2) e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante violazione del principio del termine ragionevole, dato che la decisione è stata adottata circa due anni dopo la notifica del 13 settembre 2017 con cui la ricorrente è stata informata della sua intenzione di respingere la denuncia, il che ha inciso sull’esito del procedimento. La Commissione ha altresì violato il diritto della ricorrente all’esame del suo caso e non ha motivato in modo circostanziato il rigetto della denuncia, il che si riflette sul contenuto generale della notifica del 13 settembre 2017 che la informa della sua intenzione di respingere la denuncia e nella laconica motivazione della decisione impugnata. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei trattati. La ricorrente sostiene che la Commissione abbia violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, ossia l’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel ritenere che il presidente dell’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Autorità per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia) «sembra essere un organo particolarmente adeguato per l’esame delle questioni sollevate (…) nella denuncia» (punto 21 della decisione impugnata) ed eludendo così quantomeno i ragionevoli dubbi relativi al mantenimento dello Stato di diritto in Polonia e, in connessione con quest’ultimo, all’indipendenza dei giudici e del presidente dell’Autorità per la tutela della concorrenza e dei consumatori. La Commissione ha in particolare omesso la questione della riorganizzazione del sistema giudiziario in Polonia e il fatto che cause rientranti nell’ambito della concorrenza e della tutela dei consumatori siano pendenti dinanzi alla nuova Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), che ha modalità di nomina analoghe a quelle della Sezione disciplinare. |
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3. |
Terzo motivo, vertente anch’esso sulla violazione dei trattati. La ricorrente sostiene che la Commissione abbia violato l’articolo 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, TFUE e con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, nonché con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, incorrendo in un manifesto errore nella valutazione dell’interesse dell’Unione e nella delimitazione del mercato rilevante. La Commissione ha ritenuto che il mercato nel quale l’infrazione dedotta era stata commessa era «essenzialmente limitato al mercato ferroviario nazionale, anche se l’infrazione dedotta potrebbe riguardare anche imprese registrate all’estero». La Commissione non ha neppure assicurato la piena efficacia (effet utile) dell’articolo 102 TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU 2004, L 123, pag. 18.
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU 2003, L 1, pag. 1.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/63 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2019 – DTE Systems/EUIPO - Speed-Buster (PedalBox+)
(Causa T-801/19)
(2020/C 27/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: DTE Systems GmbH (Recklinghausen, Germania) (rappresentante: U. Vietmeyer, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Speed-Buster GmbH & Co. KG (Sinzig, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Pedalbox +»/Marchio dell’Unione europea n. 16 637 266
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2019 nel procedimento R 1934/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni della divisione di annullamento del convenuto del 1o agosto 2018, n. 16 223 C (nullità), e della prima commissione di ricorso del convenuto del 5 settembre 2019 nel procedimento R 1934/2018-1; |
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— |
disporre il mantenimento integrale nel registro del marchio dell’Unione europea no16 637 266, come registrato e documentato dalla ricorrente; |
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— |
in subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che siano necessarie ulteriori constatazioni di fatto, ordinare al convenuto di pronunciarsi nuovamente sull’esigenza di lasciare disponibile il termine «Pedalbox +», senza tener conto a tale scopo delle marcature dei prodotti delle società SPEED-BUSTER GmbH & Co. KG. (Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Germania) o CPA Performance GmbH (Jurastraße 1, 73119 Zell unter Aichelberg, Germania). |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 207/2009 del parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/64 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2019 – Ultrasun/EUIPO (ultrasun)
(Causa T-805/19)
(2020/C 27/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ultrasun AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo a colori «ultrasun» – Domanda di registrazione n. 17 898 795
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2019 nel procedimento R 531/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/64 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2019 – Governo di Andorra/EUIPO (Andorra)
(Causa T-806/19)
(2020/C 27/64)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Governo di Andorra (representante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Andorra – Domanda di registrazione n. 16 797 912
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 agosto 2019 nel procedimento R 737/2018-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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Incertezza giuridica per differente decisione dell’EUIPO di fronte a marchi molto simili e necessità di motivare le decisioni. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/65 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Silgan International e Silgan Closures/Commissione
(Causa T-808/19)
(2020/C 27/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Silgan International Holdings BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Silgan Closures GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: D. Seeliger, H. Wollmann, R. Grafunder, B. Meyring e E. Venot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione C(2019) 8501 final della Commissione del 20 novembre 2019 (AT.40522 – Metal Packaging [ex Pandora]) sugli obblighi di informazione, e |
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— |
condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa Nell’ambito del primo motivo viene affermato che la decisione impugnata viola i diritti fondamentali della difesa in quanto le questioni poste si basano prevalentemente su documenti e informazioni previamente trasmessi dalle ricorrenti, in qualità di collaboratrici di giustizia, al Bundeskartellamt tedesco in un procedimento dinanzi ad esso pendente. La Commissione avrebbe ottenuto tali documenti e informazioni nell’ambito di uno scambio illegittimo di informazioni con il Bundeskartellamt ovvero in un esame illegittimo basato su detto scambio. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione a causa della violazione del principio di sussidiarietà Nell’ambito del secondo motivo viene fatto valere che la Commissione non avrebbe avuto competenza ad avviare un procedimento nei confronti delle ricorrenti e ad adottare la decisione impugnata. Tenuto conto delle vaste indagini del Bundeskartellamt e del procedimento nazionale il cui stato consentiva una decisione definitiva, non sarebbe infatti comprensibile per quale motivo il Bundeskartellamt non sarebbe stato adatto a concludere il rispettivo procedimento di indagine, ovvero per quale motivo la Commissione sarebbe in una posizione migliore per dare esecuzione alla misura d’istruzione impugnata. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su una carenza di motivazione Nell’ambito del terzo motivo viene fatto valere che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata in quanto non spiegherebbe in alcun modo per quale motivo la Commissione si ritenga legittimata, alla luce del principio di sussidiarietà, a condurre indagini riguardanti le ricorrenti. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Nell’ambito del quarto motivo viene fatto valere che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto la decisione impugnata sarebbe sproporzionata, lederebbe le legittime aspettative delle ricorrenti e sarebbe in contrasto con i principi di imparzialità ed equità. |
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5. |
Quinto motivo, vertente su uno sviamento di potere Nell’ambito del quinto motivo viene fatto valere che la richiesta di informazioni è basata su considerazioni incongrue rispetto alla loro finalità, in quanto, attraverso il procedimento di indagine e segnatamente attraverso la decisione impugnata, la Commissione mirerebbe, in collaborazione con il Bundeskartellamt, ad eludere le norme sanzionatorie previste dal diritto tedesco per le violazioni dell’articolo 101 TFUE. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/66 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2019 – Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico)
(Causa T-809/19)
(2020/C 27/66)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Liga Nacional de Fútbol Profesional (Madrid, Spagna) (rappresentante: C. Casas Feu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo El Clasico – Domanda di registrazione n. 1 379 292
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o ottobre 2019 nel procedimento R 1966/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
pronunciare una sentenza con la quale si ammette la registrazione del marchio internazionale nell’Unione europea n. 1 379 292 El Clásico (misto) nella classe 41 a nome della Liga Nacional de Fútbol Profesional; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/67 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2019 – Nutravita/EUIPO - Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.)
(Causa T-814/19)
(2020/C 27/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nutravita Ltd (Maidenhead, Regno Unito) (rappresentanti: H. Dhondt e J. Cassiman, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pegaso Srl (Negrar, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «nutravita Healthy Mind, Body & Soul.» di colore verde chiaro e nero – Domanda di registrazione n. 16 255 804
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 settembre 2019 nel procedimento R 80/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/68 |
Ricorso proposto il 27 November 2019 – Olimp Laboratories/EUIPO - OmniVision (Hydrovision)
(Causa T-817/19)
(2020/C 27/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Olimp Laboratories sp. z o.o. (Dębica, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OmniVision GmbH (Puchheim, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato Marchio dell’Unione europea figurativo Hydrovision – Domanda di registrazione n. 16 286 841
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/09/2019 nel procedimento R 2371/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’EUIPO per il riesame; o |
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riformare la decisione impugnata; |
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liquidare le spese a favore della ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/69 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2019 – Dvectis CZ/EUIPO – Yado (Cuscini di sostegno)
(Causa T-818/19)
(2020/C 27/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dvectis CZ s.r.o. (Brno, Repubblica Ceca) (rappresentante: J. Svojanovská, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yado s.r.o. (Handlová, Slovacchia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Disegno o modello controverso interessato: disegno o modello comunitario registrato n. 3222 504-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2019 nel procedimento R 513/2018-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Nel caso in cui il Tribunale non accolga quanto sopra proposto, la ricorrente chiede che esso voglia:
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modificare la decisione impugnata in modo tale che il ricorso della ricorrente del 21 marzo 2018 sia accolto integralmente e il disegno o modello controverso mantenga la propria validità; |
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condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivo invocato
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Violazione delle forme sostanziali. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/70 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Man and Machine/EUIPO – Bim Freelance (bim ready)
(Causa T-819/19)
(2020/C 27/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Man and Machine Ltd (Thame Oxfordshire, Regno Unito) (rappresentante: R. Peto, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bim Freelance Corp. (Miami, Florida, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale.
Marchio controverso interessato: registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo bim ready – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 359 265.
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione.
Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 settembre 2019 nel procedimento R 317/2019-1.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/70 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2019 – Herlyn und Beck/EUIPO – Brillux (B.home)
(Causa T-821/19)
(2020/C 27/71)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Sonja Herlyn (Grünwald, Germania), Christian Beck (Grünwald) (rappresentante: H. Hofmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea B.home – Domanda di registrazione n. 16 961 336
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 settembre 2019 nel procedimento R 373/2019-5
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare o riformare la decisione impugnata e confermare la decisione della divisione di opposizione nel procedimento n. B2 976 549 del 10 dicembre 2018 dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO); |
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condannare l’EUIPO alle spese; |
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fissare la data dell’udienza di discussione. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/71 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2019 – Asoliva e Anierac/Commissione
(Causa T-822/19)
(2020/C 27/72)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) (Madrid, Spagna) e Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) (Madrid) (rappresentante: V. Rodríguez Fuentes, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti pubblicato nella GU dell’UE, L 250, del 30 settembre 2019.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità con riferimento alla libertà d’impresa.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/72 |
Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2019 – Lipitalia 2000 e Assograssi/Commissione
(Causa T-189/18) (1)
(2020/C 27/73)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/72 |
Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2019 – Stada Arzneimittel/EUIPO (Rappresentazione di due linee rosse incurvate poste una sopra l’altra)
(Causa T-290/19) (1)
(2020/C 27/74)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.