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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2020/C 19/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2020/C 19/02 |
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2020/C 19/36 |
Causa C-821/19: Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – Commissione europea/Ungheria |
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2020/C 19/37 |
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2020/C 19/38 |
Causa C-849/19: Ricorso proposto il 21 novembre 2019 – Commissione europea/Repubblica ellenica |
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2020/C 19/39 |
Causa C-856/19: Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Commissione europea/Ungheria |
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2020/C 19/40 |
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2020/C 19/41 |
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2020/C 19/42 |
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2020/C 19/43 |
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2020/C 19/44 |
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2020/C 19/45 |
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2020/C 19/46 |
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2020/C 19/47 |
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2020/C 19/48 |
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Tribunale |
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2020/C 19/49 |
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2020/C 19/50 |
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2020/C 19/51 |
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2020/C 19/52 |
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2020/C 19/53 |
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2020/C 19/54 |
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2020/C 19/55 |
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2020/C 19/56 |
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2020/C 19/57 |
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2020/C 19/58 |
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2020/C 19/59 |
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2020/C 19/60 |
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2020/C 19/61 |
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2020/C 19/62 |
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2020/C 19/63 |
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2020/C 19/64 |
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2020/C 19/65 |
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2020/C 19/66 |
Causa T-719/19: Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – Northgate e Northgate Europe/Commissione |
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2020/C 19/67 |
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2020/C 19/68 |
Causa T-728/19: Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – PL/Commissione |
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2020/C 19/69 |
Causa T-731/19: Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Arris Global/Commissione |
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2020/C 19/70 |
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2020/C 19/71 |
Causa T-537/19: Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2019 – DK/GSA |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2020/C 19/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/2 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada – Spagna) – Bankia SA/Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez, Sheyla-Jeanneth Felix Caiza
(Causa C-92/16 (1))
(«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 6 e 7 - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questione identica ad una questione su cui la Corte ha già statuito o la cui soluzione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza - Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” - Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Questione manifestamente irricevibile»)
(2020/C 19/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia de Fuenlabrada
Parti
Ricorrente: Bankia SA
Convenuti: Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez, Sheyla-Jeanneth Felix Caiza
Dispositivo
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l’eliminazione, da parte del giudice nazionale, degli elementi che ne determinano l’abusività. Per contro, tali articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di siffatta clausola abusiva, il cui testo sia ispirato ad una disposizione legislativa applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sostituendola con la nuova versione di questa disposizione legislativa introdotta successivamente alla conclusione del contratto, qualora il contratto in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione di tale clausola abusiva e l’annullamento in toto di detto contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/3 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander - Spagna) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
(Causa C-167/16 (1))
(«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 6 e 7 - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questione identica ad una questione su cui la Corte ha già statuito o la cui soluzione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza - Dichiarazione del carattere parzialmente abusivo della clausola - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” - Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Questione manifestamente irricevibile»)
(2020/C 19/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander
Parti
Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Convenuti: Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
Dispositivo
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi ostano a che una clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta mediante l’eliminazione, da parte del giudice nazionale, degli elementi che ne determinano l’abusività. Per contro, tali articoli non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di siffatta clausola abusiva, il cui testo sia ispirato ad una disposizione legislativa applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti, sostituendola con la nuova versione di questa disposizione legislativa introdotta successivamente alla conclusione del contratto, qualora il contratto in questione non possa sopravvivere in caso di eliminazione di tale clausola abusiva e l’annullamento in toto di detto contratto esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/4 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 6 de Alicante - Spagna) – Bankia SA/Alfredo Sánchez Martínez, Sandra Sánchez Triviño
(Causa C-486/16 (1))
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 6 e 7 - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questione identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito o la cui risposta può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza - Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come «abusiva» - Sostituzione della clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale - Principio di effettività - Principio di autonomia processuale)
(2020/C 19/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 6 de Alicante
Parti
Ricorrente: Bankia SA
Convenuti: Alfredo Sánchez Martínez, Sandra Sánchez Triviño
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività devono essere interpretati, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nel senso che essi non ostano a che un organo giurisdizionale nazionale di primo grado sia vincolato da una decisione emessa da un giudice d’appello la quale impone di avviare un procedimento di esecuzione prendendo in considerazione la gravità dell’inadempimento del consumatore alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo ipotecario, quand’anche detto contratto contenga una clausola dichiarata abusiva in una precedente sentenza divenuta definitiva, ma priva di autorità di cosa giudicata in diritto nazionale.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/4 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la Sécurité sociale - Lussemburgo) – EU/Caisse pour l'avenir des enfants
(Causa C-801/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Articolo 45 TFUE - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 4 - Convenzione sulla previdenza sociale conclusa tra lo Stato membro di occupazione e un paese terzo - Prestazioni familiari - Applicazione a un lavoratore frontaliero che non sia né cittadino né residente di uno degli Stati contraenti della convenzione)
(2020/C 19/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil supérieur de la Sécurité sociale
Parti
Ricorrente: EU
Convenuta: Caisse pour l'avenir des enfants
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta al rifiuto, da parte degli enti competenti di un primo Stato membro, di versare a un cittadino di un secondo Stato membro, che lavora nel primo Stato membro senza risiedervi, le prestazioni familiari per il figlio residente in un paese terzo con la madre quando, a parità di condizioni di concessione di dette prestazioni, suddetti enti riconoscono, in seguito a una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e tale paese terzo, il diritto alle prestazioni familiari a favore dei propri cittadini e residenti, salvo che tali enti siano in grado di addurre una giustificazione oggettiva del loro rifiuto.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/5 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Polymeles Protodikeio Athinon – Grecia) – RM, SN/Agrotiki Trapeza Ellados
(Causa C-262/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Costituzione di ipoteche a garanzia di prestiti bancari concessi agli agricoltori - Normativa nazionale che impone un massimale della somma per la quale sono costituite le ipoteche - Esposizione insufficiente delle ragioni che hanno portato il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione - Irricevibilità manifesta)
(2020/C 19/06)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Polymeles Protodikeio Athinon
Parti
Ricorrenti: RM, SN
Convenuta: Agrotiki Trapeza Ellados
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene, Grecia), con decisione dell’8 febbraio 2019, è manifestamente irricevibile.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 27 luglio 2018 – Mennica Wrocławska sp. z o.o../Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(Causa C-491/18)
(2020/C 19/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: Mennica Wrocławska sp. z o.o.
Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Con ordinanza del 13 dicembre 2018 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato che l’articolo 168, lettera a), l’articolo 178, lettera a), e l’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a che le autorità fiscali nazionali rifiutino al soggetto passivo il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte, per il solo motivo che le fatture emesse contengono un errore relativo all’identificazione delle merci oggetto delle transazioni di cui trattasi, anche qualora il soggetto passivo, prima che le autorità fiscali adottino una decisione che lo riguarda, abbia fornito a queste ultime i documenti e le spiegazioni necessari alla determinazione del vero oggetto di tali transazioni e attestanti l’effettiva realtà delle stesse.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/6 |
Impugnazione proposta il 30 luglio 2019 da Belén Bernaldo de Quirós avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 giugno 2019, causa T-273/18, Bernaldo de Quirós/Commissione
(Causa C-583/19 P)
(2020/C 19/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Belén Bernaldo de Quirós (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la sentenza del 5 giugno 2019, Bernaldo de Quirós/Commissione (T-273/18); |
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— |
accogliere le domande presentate in prima istanza; |
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— |
condannare la Commissione a tutte le spese di entrambi i procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, su un errore manifesto di valutazione e su una motivazione erronea in diritto.
Con il secondo motivo del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la ricorrente aveva invocato la violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari. Il Tribunale si è pronunciato su questo motivo ai punti da 81 a 94 della sentenza impugnata.
La ricorrente ritiene che gli accertamenti svolti dal Tribunale siano materialmente errati. Essa ritiene che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto e contenga un errore manifesto di valutazione, in quanto, da un lato, le norme interne non possono giustificare l'inosservanza di una disposizione dello Statuto e, dall'altro, le DGE in questione non prevedono che l'APN possa delegare i suoi poteri. Infine, l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 4, paragrafo 4, delle DGE comporterebbe un'erronea motivazione in diritto.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/7 |
Impugnazione proposta il 14 agosto 2019 da CC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019, causa T-248/17 RENV, CC/Parlamento
(Causa C-612/19 P)
(2020/C 19/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CC (rappresentante: G. Maximini, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 13 giugno 2019 nella causa T-248/17 RENV, salvo il punto 3 del dispositivo relativo alle spese; |
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— |
condannare il Parlamento all’integralità dei danni morali e materiali subiti dalla parte ricorrente, in base al metodo di calcolo stabilito nel suo atto introduttivo nella causa F-9/12; |
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— |
condannare il Parlamento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento parziale della sentenza del 13 giugno 2019 nella causa CC/Parlamento, T-248/17 RENV (salvo per quanto riguarda il punto 3 del dispositivo), con la quale il Tribunale ha condannato il Parlamento a versare alla ricorrente l’importo di EUR 6 000 e a sostenere l’integralità delle spese, respingendo il ricorso quanto al resto.
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi:
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— |
Violazione dell’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale – Violazione del principio di certezza del diritto – Violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
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— |
Errori di diritto, in quanto il Tribunale non avrebbe adottato i mezzi istruttori e le misure di organizzazione del procedimento richiesti; |
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— |
Snaturamento del bando di concorso – Violazione della sentenza di annullamento – Illegittima sostituzione della valutazione – Violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari; |
|
— |
Errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe escluso taluni posti dalla valutazione della perdita di un’opportunità; |
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— |
Valutazione arbitraria, errore di diritto, assenza di motivazione, assenza di imparzialità. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Julia (Romania) il 30 agosto 2019 – LN/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
(Causa C-655/19)
(2020/C 19/10)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Julia
Parti
Ricorrente: LN
Convenute: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2 della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) osti a che l’operazione mediante la quale un contribuente che, in qualità di creditore, si aggiudichi l’immobile oggetto di un procedimento di esecuzione forzata e, dopo qualche tempo, lo venda per recuperare l’importo concesso in prestito sia considerata attività economica sotto forma di sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. |
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2) |
Se il soggetto che ha compiuto una siffatta operazione giuridica possa essere considerato soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 25 settembre 2019 – Vereniging van Effectenbezitters/BP plc
(Causa C-709/19)
(2020/C 19/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Vereniging van Effectenbezitters
Resistente: BP plc
Questioni pregiudiziali
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1) |
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2) |
Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso di un’azione presentata ai sensi dell’articolo 3:305a BW (Burgerlijk Wetboek, codice civile dei Paesi Bassi) da un’associazione avente lo scopo di rappresentare, in forza di una prerogativa propria, gli interessi collettivi degli investitori che hanno subito il danno di cui alla prima questione, il che comporta tra l’altro che non sono determinati i domicili degli investitori di cui trattasi, né le circostanze particolari delle singole transazioni di acquisto o delle singole decisioni di non vendere azioni già detenute. |
|
3) |
Qualora il giudice dei Paesi Bassi, sulla base dell’articolo 7, parte iniziale e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, sia competente a conoscere dell’azione proposta ai sensi dell’articolo 3:305a BW, se detto giudice, sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis sia parimenti competente sotto il profilo internazionale e relativamente nazionale a conoscere di tutte le singole domande successivamente presentate dagli investitori che hanno subito il danno di cui alla prima questione. |
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4) |
Qualora il giudice dei Paesi Bassi, come supra menzionato alla terza questione, sia competente sotto il profilo internazionale, ma non sotto quello relativamente nazionale a conoscere di tutte le domande individuali successivamente proposte dagli investitori che hanno subito il danno di cui alla prima questione, se la competenza relativa nazionale sia fissata sulla base del domicilio dell’investitore danneggiato, della sede della banca presso la quale detto investitore detiene il suo conto bancario personale o della sede della banca presso la quale è aperto il conto di investimento, oppure sulla base di un fattore di collegamento diverso. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 30 settembre 2019 – FS/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-719/19)
(2020/C 19/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: FS
Altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE [GU 2004, L 158 (1) (…)] debba essere interpretato nel senso che si è ottemperato alla decisione di allontanamento di un cittadino dell’Unione dal territorio dello Stato membro ospitante, adottata sulla base della suddetta disposizione, e la decisione non sortisce più effetti giuridici non appena tale cittadino dell’Unione abbia dimostrato di aver lasciato il territorio dello Stato membro ospitante entro il termine per la partenza volontaria fissato in detta decisione. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale cittadino dell’Unione, qualora rientri immediatamente nello Stato membro ospitante, abbia il diritto di soggiorno per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, o se lo Stato membro ospitante possa adottare una nuova decisione di allontanamento per evitare che il cittadino dell’Unione faccia ingresso nel suo territorio ogni volta per un breve periodo. |
|
3) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se detto cittadino dell’Unione debba in tal caso soggiornare per un determinato periodo fuori dal territorio dello Stato membro ospitante e quanto duri detto periodo. |
(1) Pag. 77.
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20.1.2020 |
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C 19/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) il 30 settembre 2019 – GR/Stadt Duisburg
(Causa C-720/19)
(2020/C 19/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: GR
Resistente: Stadt Duisburg
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un familiare di un lavoratore turco perda i diritti al medesimo derivanti dal vincolo familiare in base all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE/Turchia qualora acquisisca la cittadinanza dello Stato membro ospitante, perdendo la cittadinanza precedente. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): Se, nella fattispecie descritta, il familiare del lavoratore turco possa continuare a invocare i diritti derivanti dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE/Turchia qualora, riacquistando la cittadinanza precedente, abbia nuovamente perso la cittadinanza dello Stato membro ospitante. |
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20.1.2020 |
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C 19/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 7 ottobre 2019 – A/B, C
(Causa C-738/19)
(2020/C 19/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A
Convenuti: B, C
Questione pregiudiziale
Come debba essere interpretata la direttiva 93/13 (1), e segnatamente il principio di effetto cumulativo in essa contenuto, ai fini della valutazione dell’eccessiva onerosità dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi (in prosieguo: la «clausola penale»), ai sensi del punto 1, lettera e), dell’allegato della direttiva, in un caso vertente su clausole penali previste per inadempimenti di varia natura, che per il loro carattere non devono necessariamente configurarsi congiuntamente e per i quali ciò effettivamente non avviene nel caso concreto. Se al riguardo sia parimenti rilevante che, in relazione all’inadempimento in forza del quale viene applicata la penale, si chiede anche il risarcimento del danno, ossia la restituzione dei profitti illegittimamente percepiti.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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20.1.2020 |
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C 19/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 10 ottobre 2019 – B.K./Republika Slovenija
(Causa C-742/19)
(2020/C 19/15)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: B.K.
Convenuta: Republika Slovenija
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE (1) si applichi anche ai lavoratori che operano nel settore della difesa ovvero al personale militare che presta servizio di permanenza in tempo di pace. |
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2) |
Se la disposizione dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE osti a una normativa nazionale secondo cui la reperibilità dei lavoratori che operano nel settore della difesa presso il luogo di lavoro o presso un luogo determinato (ma non presso il proprio domicilio), ovvero la presenza di personale militare che lavora nel settore della difesa, nel corso del servizio di permanenza, durante il quale tale personale militare non presta alcuna attività lavorativa effettiva, ma dev’essere tuttavia fisicamente presente in caserma, non sono computate nell’orario di lavoro. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
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20.1.2020 |
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C 19/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona (Spagna) il 14 ottobre 2019 – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona
(Causa C-746/19)
(2020/C 19/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 17 de Barcelona
Parti
Ricorrente: UD
Resistente: Subdelegación del Gobierno en Barcelona
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se lo Stato spagnolo abbia recepito correttamente la direttiva 2008/115 (1) nell’ordinamento giuridico nazionale (Ley Orgánica 4/2000, come modificata dalla Ley Orgánica 2/2009) mantenendo quale sanzione principale per il soggiorno irregolare l’ammenda e prevedendo solo in casi gravi l’allontanamento. |
|
2) |
Se, in virtù del principio di interpretazione conforme, lo Stato spagnolo possa invocare l’applicazione diretta della direttiva 2008/115 anche se in contrasto con le disposizioni della sua normativa nazionale e aggravando la situazione dello straniero. |
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3) |
Se gli articoli 55, paragrafo 1, e 57, paragrafo 1, della Ley Orgánica 4/2000 possano essere interpretati in modo conforme alla direttiva 2008/115, vale a dire fin quando rimanga in vigore nell’ordinamento giuridico interno spagnolo un precetto che prevede che la sanzione principale per il soggiorno irregolare sia l’ammenda o, al contrario, se un’interpretazione conforme condurrebbe a un’interpretazione contra legem di tale ordinamento interno. |
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4) |
Se il giudice nazionale debba continuare ad irrogare la sanzione dell’ammenda come sanzione principale e quella dell’allontanamento in casi gravi o se, al contrario, esso sia inderogabilmente obbligato ad applicare in tutte le circostanze la sanzione dell’allontanamento, salvo nei casi espressamente esclusi dalla direttiva 2008/115. |
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).
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20.1.2020 |
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C 19/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 15 ottobre 2019 – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-756/19)
(2020/C 19/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ramada Storax SA
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questione pregiudiziale
Se la corretta interpretazione degli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio (…) e dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, nonché delle libertà economiche fondamentali, osti a che il legislatore portoghese, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 7, lettera b), del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto) (CIVA), approvato con il Decreto-Lei n.o 394-B/84, de 26.12 (decreto-legge del 26 dicembre 1984, n. 394-B/84), limiti la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a crediti ritenuti inesigibili in una procedura d’insolvenza ai casi previsti da tale disposizione [e cioè quando sia stata dichiarata insolvenza di carattere limitato, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento e graduazione dei crediti prevista nel Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (codice dell’insolvenza e del recupero di imprese, CIRE), approvato con il Decreto-Lei n.o 53/2004, de 18.03 (decreto-legge del 18 marzo 2004, n. 53/2004), o quando sia intervenuta l’omologazione del piano oggetto della delibera di cui all’articolo 156 del medesimo codice], con la conseguenza che, a tal fine, non rilevano le decisioni di organi giurisdizionali di altri Stati membri che decretino l’inesigibilità di crediti fatti valere nel contesto di una procedura d’insolvenza.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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20.1.2020 |
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C 19/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 16 ottobre 2019 – OH/ID
(Causa C-758/19)
(2020/C 19/18)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Polymeles Protodikeio Athinon
Parti
Attore: OH
Convenuto: ID
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le nozioni di «immunità di giurisdizione» e di «immunità» di cui all’articolo 11 del Protocollo (1), così come enunciate e per lo scopo che perseguono, siano equivalenti. |
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2) |
Se l’«immunità di giurisdizione»/«immunità» di cui all’articolo 11 comprenda e copra, oltre alle azioni penali, anche azioni di diritto civile che vengano promosse nei confronti di membri della Commissione da parte di terzi lesi. |
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3) |
Se l’«immunità di giurisdizione»/«immunità» di un Commissario sia revocabile anche nell’ambito di un’azione di diritto civile nei suoi confronti, come l’azione promossa nella presente fattispecie. In caso di risposta affermativa, chi debba instaurare il procedimento di revoca. |
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4) |
Se i giudici dell’Unione europea siano competenti a conoscere di un’azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti di un Commissario, come l’azione promossa nella fattispecie. |
(1) Articolo 11 del protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sull’immunità dell’Unione europea, quale allegato al Trattato [sul funzionamento dell’Unione europea] come Protocollo n. 7.
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20.1.2020 |
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C 19/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 16 ottobre 2019 – JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-760/19)
(2020/C 19/19)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: JCM Europe (UK) Ltd
Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se [il regolamento 2016/1760 (1)] sia invalido nella parte in cui classifica il validatore di banconote e le casse per contanti di cui al [regolamento 2016/1760] al codice NC 84729070, anziché al codice NC 90314990. |
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2) |
In particolare, se [il regolamento 2016/1760] sia invalido in quanto:
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20.1.2020 |
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C 19/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 18 ottobre 2019 – QE, RD/SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA
(Causa C-766/19)
(2020/C 19/20)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca dos Açores
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: QE, RD
Convenuta: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA
Altra parte: Ana – Aeroportos de Portugal SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un evento come quello che ha avuto luogo il 10 maggio 2017 all’aeroporto di Lisbona, in cui si è verificata una disfunzione generalizzata e rilevante nella fornitura di carburante, che ha reso impossibile il rifornimento degli aeromobili a causa di un guasto al sistema di pompaggio che ha impedito il passaggio del carburante al sistema di approvvigionamento, sistema che è sotto la responsabilità degli enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali – posto che tale guasto ha inciso sulla continuità del funzionamento e sull’operatività del suddetto aeroporto, causando ritardi e cancellazioni di 473 voli, di cui 12 sono stati dirottati, 98 cancellati e 363 hanno subito ritardi, interessando oltre 41 000 passeggeri – debba essere qualificato come «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (1), che esonera il vettore aereo dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria. |
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2) |
Se una compagnia aerea che, vista l’impossibilità di rifornirsi di carburante all’aeroporto di Lisbona a causa della situazione sopra descritta, ha deciso di effettuare il rifornimento di carburante in un aeroporto alternativo vicino (Porto) e che – quando, a causa del ritardo dovuto alla partenza posticipata dall’aeroporto di Lisbona nonché al rifornimento effettuato in un altro aeroporto, l’equipaggio di tale aeromobile non disponeva più di un tempo di servizio di volo che, ai sensi della normativa applicabile, consentisse di effettuare il volo ritardato – ha concordato con un’altra compagnia aerea un leasing ACMI per effettuare il volo in questione abbia utilizzato tutti i mezzi e le alternative a sua disposizione per limitare il ritardo del volo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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20.1.2020 |
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C 19/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 ottobre 2019 – Bundesrepublik Deutschland/SE
(Causa C-768/19)
(2020/C 19/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Resistente: SE
con l’intervento del: rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se nel caso di un richiedente asilo, il quale – prima del compimento della maggiore età del figlio appartenente al nucleo familiare costituito nel paese di origine e al quale, a seguito della domanda di protezione internazionale presentata prima di diventare maggiorenne, è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dopo il raggiungimento della maggiore età (in prosieguo: il «beneficiario di protezione») – è entrato nello Stato membro ospitante del beneficiario di protezione e ivi ha anch’egli presentato una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: il «richiedente asilo»), con riferimento a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento di un diritto alla concessione della protezione sussidiaria derivato dal beneficiario di protezione sussidiaria rinvia all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE (1), sia rilevante, in merito alla questione se il beneficiario di protezione sia un «minore» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della medesima direttiva, il momento della decisione riguardante la domanda di asilo del richiedente asilo oppure un momento precedente, ovvero il momento in cui:
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2) |
Nel caso in cui
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3) |
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4) |
Se, per un richiedente asilo, la qualità di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 venga meno al raggiungimento della maggiore età del beneficiario di protezione e con il conseguente venir meno della responsabilità nei confronti di un soggetto minore e non coniugato. In caso di risposta in senso negativo: se tale qualità di familiare (con i diritti ad essa connessi) sia mantenuta oltre tale momento senza limiti temporali o se essa venga meno dopo un determinato periodo (in caso affermativo, quale) o al verificarsi di determinati eventi (in caso affermativo, quali). |
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
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20.1.2020 |
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C 19/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) il 21 ottobre 2019 – NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.
(Causa C-771/19)
(2020/C 19/22)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrenti: NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E.
Resistenti: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E.
Questioni pregiudiziali
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1) |
|
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2) |
Se, ai fini della risposta alla questione precedente, rilevi il fatto che l’accesso alla tutela giurisdizionale provvisoria (ma anche definitiva) sia subordinato al previo rigetto di un ricorso dinanzi all’organo nazionale indipendente di esame dei ricorsi amministrativi, anche alla luce delle conclusioni enunciate nella sentenza Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich (C-355/15). |
|
3) |
Se, ai fini della risposta alla prima questione, rilevi il fatto che, nell’ipotesi di accoglimento delle censure sollevate dall’escluso avverso la partecipazione del concorrente alla procedura di gara, (a) potrebbe essere impossibile organizzare un nuovo bando oppure (b) il motivo per cui il ricorrente è stato escluso non consenta la partecipazione di quest’ultimo alla eventuale nuova gara. |
(1) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992 (GU 1992, L 76, pag. 14).
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20.1.2020 |
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C 19/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 22 ottobre 2019 – A.B. e B.B./Personal Exchange International Limited
(Causa C-774/19)
(2020/C 19/23)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrenti: A.B. e B.B.
Convenuta: Personal Exchange International Limited
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 (1) debba essere interpretato nel senso che può essere qualificato come un contratto stipulato da un consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, anche un contratto di gioco di poker on line, concluso a distanza tramite internet da un individuo con un operatore straniero di giochi on line e assoggettato alle condizioni generali di contratto di tale operatore, laddove detto soggetto si è mantenuto diversi anni con i redditi cosi ottenuti o con le vincite del gioco del poker, sebbene non disponga di una formale registrazione di questo tipo di attività e comunque non offra tale attività a terzi sul mercato come servizio a pagamento.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
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20.1.2020 |
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C 19/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – VB, WA/BNP Paribas Personal Finance SA
(Causa C-776/19)
(2020/C 19/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Attori: VB, WA
Convenuta: BNP Paribas Personal Finance SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 93/13 (1), interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale. |
|
2) |
In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie. |
|
3) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
|
4) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
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|
5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
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6) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
|
7) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
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8) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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20.1.2020 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – XZ, YY/BNP Paribas Finance SA
(Causa C-777/19)
(2020/C 19/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Attori: XZ, YY
Convenuta: BNP Paribas Finance SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 93/13 (1), interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale. |
|
2) |
In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie. |
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3) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
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4) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
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5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
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6) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
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7) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
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8) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – ZX/BNP Paribas Personal Finance SA
(Causa C-778/19)
(2020/C 19/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Attore: ZX
Convenuta: BNP Paribas Personal Finance SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 93/13 (1), interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale. |
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2) |
In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie. |
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3) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
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4) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
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5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
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6) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
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7) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
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8) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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20.1.2020 |
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C 19/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – AV/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
(Causa C-779/19)
(2020/C 19/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Attore: AV
Convenuti: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 93/13 (1), interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale. |
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2) |
In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie. |
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3) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
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4) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
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5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
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6) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
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7) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
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8) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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C 19/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – BW, CX/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
(Causa C-780/19)
(2020/C 19/28)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Attori: BW, CX
Convenuti: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 93/13 (1), interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale. |
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2) |
In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie. |
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3) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
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4) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
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5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
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6) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
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7) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
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8) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – DY, EX/BNP Paribas Personal Finance SA
(Causa C-781/19)
(2020/C 19/29)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Attori: DY, EX
Convenuta: BNP Paribas Personal Finance SA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 93/13 (1), interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale. |
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2) |
In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie. |
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3) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
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4) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
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5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
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6) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
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7) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
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8) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – FA/BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
(Causa C-782/19)
(2020/C 19/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Paris
Parti
Attore: FA
Convenuti: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 93/13 (1), interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale. |
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2) |
In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie. |
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3) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
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4) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
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5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
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6) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
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7) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
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8) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 22 ottobre 2019 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB
(Causa C-783/19)
(2020/C 19/31)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrente: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Resistente: GB
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la portata della protezione di [una] denominazione d’origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti. |
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2) |
Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti comunitari (1), (2) richieda che si esegua principalmente un’analisi della denominazione utilizzata[,] per determinarne l’effetto sul consumatore medio, o s[e], al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione[,] occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione d’origine. |
|
3) |
Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante. |
|
4) |
Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale. |
(1) Articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12).
(2) Articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 ottobre 2019 – XX/Tartu vangla
(Causa C-795/19)
(2020/C 19/32)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrente: XX
Resistente: Tartu vangla
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 2[7] novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che una capacità uditiva inferiore allo standard prescritto rappresenta un impedimento assoluto all’attività di operatore penitenziario e non consente l’uso di ausili correttivi per valutare il rispetto dei requisiti per l’udito.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Košice I (Slovacchia) il 30 ottobre 2019 – NI, OJ e PK/Sociálna poisťovňa
(Causa C-799/19)
(2020/C 19/33)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Košice I
Parti
Attrici: NI, OJ, PK
Convenuta: Sociálna poisťovňa
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 3 della direttiva 2008/94/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro» include anche il danno non patrimoniale derivante dal decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro. |
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2) |
Se l’articolo 2 della direttiva [2008/94] debba essere interpretato nel senso che per insolvente si intende anche il datore di lavoro contro il quale sia stato avviato un procedimento di esecuzione forzata relativamente al diritto, accertato con decisione giudiziaria, al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, ma il credito nel procedimento di esecuzione sia stato dichiarato irrecuperabile per indigenza del datore di lavoro. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 4 novembre 2019 – Danske Bank A/S/Skatteverket
(Causa C-812/19)
(2020/C 19/34)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Altra parte: Skatteverket
Questione pregiudiziale
Se una succursale svedese di una banca stabilita in un altro Stato membro costituisca un soggetto passivo indipendente in una situazione in cui la sede principale fornisce servizi alla succursale e ne imputa i costi alla succursale, qualora la sede principale faccia parte di un gruppo IVA nell’altro Stato membro, mentre la succursale svedese non fa parte di alcun gruppo IVA svedese (1).
(1) Articolo 2, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 1, e articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Francia) il 5 novembre 2019 – MN
(Causa C-813/19)
(2020/C 19/35)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Francia)
Parti
Ricorrente: MN
Convenuti: RJA, RJO, FD, BG, PG, KL, LK, MJ, NI, OH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo da parte della procura francese, come previste dalle disposizioni degli articoli 695-16 e seguenti del codice di procedura penale, soddisfino pienamente i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto dell’Unione europea. |
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2) |
Se la procura francese soddisfi i requisiti richiesti per poter essere qualificata come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 (1). |
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/34 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – Commissione europea/Ungheria
(Causa C-821/19)
(2020/C 19/36)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande, J. Tomkin e A. Tokár, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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a) |
dichiarare che:
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b) |
condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dopo che, nel corso del 2015, vi è stato un improvviso aumento del numero dei richiedenti asilo, l’Ungheria ha modificato in varie occasioni il suo sistema di asilo. Nel 2018 è stata modificata in modo significativo la normativa ungherese relativa al diritto di asilo. Il 20 giugno 2018 il Parlamento ungherese ha approvato la az egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, 2018. évi VI. Törvény (Legge VI del 2018, di modifica di determinate leggi in relazione alle misure contro l’immigrazione illegale) e la settima modifica della Costituzione ungherese. Tale pacchetto legislativo è altresì noto come legge “Stop Soros”. Con tali modifiche si è ulteriormente ristretta la cerchia delle persone che possono beneficiare del diritto di asilo, dal momento che, ai sensi della modifica della legge relativa al diritto di asilo, si considera inammissibile la domanda quando il richiedente ha raggiunto il territorio ungherese da un paese in cui non sia stato esposto a persecuzione né al rischio diretto di essere perseguitato. Anche il Büntető Törvénykönyv (codice penale) è stato modificato nello stesso spirito. Pertanto, si configura come reato l’attività organizzativa realizzata al fine di consentire l’avvio di procedimenti di asilo a favore di persone che non siano perseguitate nel loro paese di origine, nel loro paese di residenza abituale o in un altro paese attraverso il quale sono giunte [in Ungheria] per motivi di razza, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, religione e opinioni politiche, o che abbiano un fondato timore di essere direttamente perseguitate.
Considerando che la normativa adottata nel 2018 è contraria al diritto dell’Unione, la Commissione ha avviato ha avviato una procedura di infrazione contro l’Ungheria. Dato che gli argomenti formulati dall’Ungheria nell’ambito del procedimento amministrativo non hanno dissipato i dubbi della Commissione, la stessa ha deciso di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/35 |
Impugnazione proposta il 20 novembre 2019 da Achemos Grupė UAB, Achema AB avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-417/16 Achemos Grupė e Achema AB/Commissione
(Causa C-847/19 P)
(2020/C 19/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Achemos Grupė UAB, Achema AB (rappresentanti: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Lituania, Klaipėdos Nafta AB
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata; |
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— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale, |
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— |
o, in subordine, pronunciarsi essa stessa sul ricorso in primo grado e annullare integralmente la decisione impugnata (1); |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Primo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 263 TFUE letto in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’avere omesso di valutare le informazioni su cui si è basata la Commissione al fine di adottare la sua decisione, mentre un adeguato sindacato di legittimità della decisione della Commissione da parte del Tribunale implica un controllo dell’esattezza materiale, dell’affidabilità e della coerenza delle informazioni su cui si è basata la Commissione. |
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2. |
Secondo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto a una buona amministrazione e dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) letto in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso regolamento, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’aver accusato le ricorrenti di non aver informato la Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare, mentre, in forza del dovere di svolgere un esame diligente e imparziale e del diritto a una buona amministrazione, la Commissione ha il dovere di assicurarsi di avere a disposizione le informazioni il più possibile complete e affidabili. |
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3. |
Terzo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha esposto chiaramente e inequivocabilmente i motivi per i quali il progetto LNG poteva essere esonerato dall’articolo 14 della direttiva 2004/18/CE (3) ed attribuito direttamente alla Klaipėdos Nafta, mentre, conformemente al suo obbligo di motivazione, il Tribunale dovrebbe far apparire la propria motivazione in un modo tale da consentire alle ricorrenti di conoscere le ragioni della decisione adottata. |
(1) Decisione della Commissione C(2013) 7884 final del 20 novembre 2013, con la quale l’aiuto di Stato SA.36740 (2013/NN) concesso dalla Lituania alla Klaipėdos Nafta è stato dichiarato compatibile con il mercato interno (GU 2016, C 161, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
(3) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/36 |
Ricorso proposto il 21 novembre 2019 – Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-849/19)
(2020/C 19/38)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, C. Hermes)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE (1) nonché il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, non avendo adottato, entro i termini prefissati, tutte le misure necessarie per la fissazione di opportuni obiettivi di conservazione e di opportune misure di conservazione in relazione ai 239 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che si trovano in territorio ellenico e sono compresi nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006 (2); |
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— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione europea ritiene che la Repubblica ellenica non abbia stabilito opportuni obblighi di conservazione, entro i termini prefissati, relativamente ai 239 Siti di Importanza Comunitaria che si trovano in territorio ellenico.
Inoltre, la Commissione europea ritiene che la Repubblica ellenica non abbia stabilito opportune misure di conservazione, entro i termini prefissati, relativamente ai 239 Siti di Importanza Comunitaria che si trova in territorio ellenico.
Per questi motivi, la Repubblica ellenica avrebbe violato gli articoli 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE nonché il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
(1) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).
(2) Decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2006, L 259, pag. 1).
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/37 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Commissione europea/Ungheria
(Causa C-856/19)
(2020/C 19/39)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Perrin e A. Sipos, agenti)
Convenuta: Ungheria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (1), nell’applicare, successivamente alla scadenza del periodo transitorio concesso fino al 31 dicembre 2017, un’accisa globale inferiore al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita delle sigarette immesse in consumo e nell’assoggettare 1 000 unità di sigarette a un’accisa inferiore a EUR 115, e |
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— |
condannare l’Ungheria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, dal 1o gennaio 2014 l’accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo, salvo che l’accisa ammonti almeno a EUR 115. Dal momento che l’Ungheria percepisce un’accisa inferiore a EUR 115 per 1 000 unità di sigarette, tale Stato membro è soggetto all’obbligo di stabilire un’accisa equivalente o superiore al 60 % del prezzo medio ponderato.
Al fine di raggiungere tale entità dell’accisa, l’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/64/UE ha concesso all’Ungheria e ad altri sette Stati membri un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017. In forza dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE, entro la fine di tale periodo gli Stati membri avrebbero dovuto soddisfare le menzionate soglie dell’accisa.
Secondo la Commissione, l’Ungheria non ha soddisfatto entro la fine del periodo transitorio le soglie dell’accisa previste all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/64/UE e, dal 31 dicembre 2017, tale Stato membro contina ad applicare un’accisa di entità inferiore alle soglie previste in tale direttiva.
(1) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 10 luglio 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna, interveniente: Repubblica francese
(Causa C-569/17) (1)
(2020/C 19/40)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/38 |
Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 14 agosto 2019 – Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Lotte Co. Ltd, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-580/18 P) (1)
(2020/C 19/41)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 agosto 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) - Portogallo) – Marketing Directo e Publicidade SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-751/18) (1)
(2020/C 19/42)
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)/Soundreef Ltd
(Causa C-781/18) (1)
(2020/C 19/43)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/39 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'11 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf - Germania) – flightright GmbH/Eurowings GmbH
(Causa C-180/19) (1)
(2020/C 19/44)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 19 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta - Spagna) – HC, ID/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
(Causa C-247/19) (1)
(2020/C 19/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 agosto 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) – Procedimento promosso da Nobina Finland Oy
(Causa C-327/19) (1)
(2020/C 19/46)
Lingua processuale: il finlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 agosto 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf - Germania) – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH
(Causa C-345/19) (1)
(2020/C 19/47)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/41 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg - Germania) – GE/Société Air France
(Causa C-370/19) (1)
(2020/C 19/48)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/42 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2019 – Belgio/Commissione
(Causa T-287/16 RENV) (1)
(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dal Belgio - Restituzioni all’esportazione indebitamente versate - Mancato recupero derivante da negligenze imputabili ad un organismo di uno Stato membro - Mancato esaurimento di tutte le vie di ricorso possibili - Proporzionalità»)
(2020/C 19/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, M. Jacobs e C. Pochet, agenti, assistiti da É. Grégoire e J. Mariani, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e B. Hofstötter, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 75, pag. 16), in quanto esclude da tale finanziamento nei confronti del Regno del Belgio l’importo di EUR 9 601 619.
Dispositivo
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1) |
La decisione di esecuzione(UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in quanto esclude da tale finanziamento nei confronti del Regno del Belgio l’importo di EUR 9 601 619, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese relative ai procedimenti avviati dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/43 |
Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2019 – Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione
(Causa T-502/16) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assassinio di un funzionario e della sua coniuge - Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione - Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi causa di un funzionario deceduto - Madre, fratello e sorella del funzionario - Ricorso per risarcimento danni - Ricevibilità - Legittimazione attiva sulla base dell’articolo 270 TFUE - Persona indicata nello Statuto - Termine ragionevole»)
(2020/C 19/50)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Cina) e gli altri sei ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers, G. Gattinara e D. Martin, successivamente G. Gattinara e R. Striani, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, alla condanna della Commissione a versare agli aventi causa del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, agli aventi causa del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, alla sig.ra Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, diversi importi a titolo di risarcimento dei danni morali derivanti dall’assassinio del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e di sua moglie, avvenuto il 18 settembre 2006 a Rabat (Marocco), ove il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano si trovava per ragioni di servizio.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di condanna della Commissione europea al versamento, come risarcimento di danni morali, di un importo pari a EUR 463 050 a ciascun avente causa del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, un importo pari a EUR 574 000 agli stessi aventi causa e un importo pari a EUR 308 700 agli aventi causa del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano. |
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2) |
La Commissione è condannata in solido a pagare un importo pari a EUR 50 000 alla sig.ra Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest’ultima. |
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3) |
La Commissione è condannata in solido a pagare un importo pari a EUR 10 000 alla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultima. |
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4) |
La Commissione è condannata in solido a pagare un importo pari a EUR 10 000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo. |
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5) |
I risarcimenti di cui ai punti da 2 a 4 del presente dispositivo saranno maggiorati di interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali. |
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6) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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7) |
La Commissione è condannata alle spese. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-132/12 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/44 |
Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2019 – Izuzquiza e Semsrott/Frontex
(Causa T-31/18) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un’operazione navale condotta nel Mediterraneo centrale nel 2017 dalla Frontex - Imbarcazioni impegnate - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica»)
(2020/C 19/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Luisa Izuzquiza (Madrid, Spagna) e Arne Semsrott (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Hilbrans, R. Callsen, avvocati, e J. Pobjoy, barrister)
Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti: H. Caniard e T. Knäbe, agenti, assistiti da B. Wägenbaur e J. Currall, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione CGO/LAU/18911c/2017 della Frontex del 10 novembre 2017, che ha negato l’accesso ai documenti contenenti informazioni relative al nome, alla bandiera e al tipo di ogni imbarcazione da essa impegnata nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione congiunta Triton nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig. Luisa Izuzquiza ed il sig. Arne Semsrott sono condannati alle spese. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/44 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2019 – K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (tec.nicum)
(Causa T-527/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo tec.nicum - Marchio nazionale figurativo anteriore TECNIUM - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei servizi - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 - Forma che si differenzia per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»)
(2020/C 19/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentante: A. Haudan, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tecnium, SL (Manrise, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2018 (procedimento R 2427/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tecnium e la K. A. Schmersal Holding
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La K. A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/45 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – Wywiał-Prząda/Commissione
(Causa T-592/18) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Retribuzione - Decisione che nega l’indennità di dislocazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto - Servizi effettuati per un altro Stato - Status diplomatico - Periodo quinquennale di riferimento»)
(2020/C 19/53)
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e D. Milanowska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 23 novembre 2017 con la quale è stato negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Katarzyna Wywiał-Prząda è condannata alle spese. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/46 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes Atopimed)
(Causa T-642/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DermoFaes Atopimed - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Dermowas - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 19/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna) (rappresentanti: A. Vela Ballesteros e S. Fernandez Malvar, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2018 (procedimento R 1365/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. August Wolff e la Faes Farma.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dalla Faes Farma, SA, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/46 |
Sentenza del Tribunale 28 novembre 2019 – August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes)
(Causa T-643/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DermoFaes - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Dermowas - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 19/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna) (rappresentanti: A. Vela Ballesteros e S. Fernandez Malvar, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2018 (procedimento R 1842/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. August Wolff e la Faes Farma.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Faes Farma, SA, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/47 |
Sentenza del Tribunale del 20 novembre 2019 – Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED)
(Causa T-695/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fLORAMED - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore MEDIFLOR - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2020/C 19/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stefan Werner (Baldham, Germania) (rappresentante: T Büttner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: U. Pfleghar, M. Best, M. Giannakoulis e S. Schäffner, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 settembre 2018 (procedimento R 197/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Merck e il sig. Werner
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Stefan Werner è condannato alle spese. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/48 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2019 – Wyld/EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld)
(Causa T-711/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo wyld - Marchio internazionale denominativo anteriore WILD CRISP - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Rigetto parziale della domanda di registrazione»)
(2020/C 19/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wyld GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 settembre 2018 (procedimento R 2621/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kaufland Warenhandel e la Wyld.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Wyld GmbH è condannata alle spese. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/48 |
Ordinanza del Tribunale 14 novembre 2019 – Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio
(Causa T-276/13 RENV) (1)
(«Dumping - Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America - Dazio antidumping definitivo - Abrogazione dell’atto impugnato - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)
(2020/C 19/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Growth Energy (Washington, DC, Stati Uniti) e Renewable Fuels Association (Washington) (rappresentanti: P. Vander Schueren e M. Peristeraki, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da N. Tuominen, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e M. França, agenti), ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappresentanti: O. Prost e A. Massot, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (GU 2013, L 49, pag. 10), nei limiti in cui riguarda le ricorrenti e i loro membri.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Growth Energy, la Renewable Fuels Association, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol sopporteranno le proprie spese. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/49 |
Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2019 – ZI/Commissione
(Causa T-618/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Copertura nell’ambito del regime comune di assicurazione malattia - Affiliazione del coniuge del funzionario - Carenza di interesse ad agire»)
(2020/C 19/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZI (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Vernier, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e J. Steele, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Meyer e M. Alver, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento della decisione del 4 dicembre 2017 dell’Ufficio di «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, con cui è negata l’affiliazione del marito della ricorrente al regime comune di assicurazione malattia dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
ZI è condannata alle spese. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/50 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – Taminco/Commissione
(Causa T-740/18 R)
(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Sostanza attiva tiram - Condizioni di approvazione di immissione sul mercato - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2020/C 19/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Taminco BVBA (Gand, Belgio) (rappresentanti: C. Mereu e S. Englebert, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Koleva, A. Lewis e I. Naglis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 254, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/50 |
Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2019 – Flovax/EUIPO – Dagniaux e Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923)
(Causa T-147/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2020/C 19/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Flovax Sàrl (Doncols, Lussemburgo) (rappresentante: C.-S. Marchiani, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Pétrequin e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Dagniaux (Roubaix, Francia)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie Gervais Danone (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Havard Duclos, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 maggio 2018 (procedimenti riuniti R 2210/2016-1 e R 2211/2016-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Compagnie Gervais Danone e, dall’altro, la Flovax e la Dagniaux
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese. |
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20.1.2020 |
IT |
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C 19/51 |
Ordinanza del Tribunale del 18 novembre 2019 – Dickmanns/EUIPO
(Causa T-181/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva - Clausola che pone fine al contratto nell’ipotesi in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un concorso - Atto meramente confermativo - Termine per la presentazione del reclamo - Irricevibilità»)
(2020/C 19/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukosiütè, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 4 giugno 2018 recante rigetto delle domande della ricorrente volte alla soppressione della clausola risolutiva contenuta nell’articolo 5 del suo contratto, alla riqualificazione del suo contratto in contratto a tempo indeterminato, alla revoca, per quanto necessario, della decisione del 14 dicembre 2017 e alla concessione di una seconda proroga del suo contratto oltre il 30 settembre 2018 o, quanto meno, al suo inserimento nel procedimento per un secondo rinnovo di contratti di agenti temporanei conformemente alle linee guida che disciplinano il rinnovo di contratti di agenti temporanei, del 28 gennaio 2016, e, dall’altro, al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Sigrid Dickmanns. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/52 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – Sipcam Oxon/Commissione
(Causa T-518/19 R)
(«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Sostanza attiva clorotalonil - Condizioni di approvazione per l’immissione sul mercato - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2020/C 19/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sipcam Oxon SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: I. Naglis e A. Dawes, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2019, L 114, pag. 15).
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/53 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate/Commissione
(Causa T-549/19 R)
(«Procedimento sommario - Medicinale orfano - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2020/C 19/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH (Wedel, Germania) (rappresentante: P. von Czettritz, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. F. Brakeland, L. Haasbeek e C. Hermes, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione dell’articolo 5 della decisione di esecuzione della Commissione C (2019) 4858 final del 20 giugno 2019, che autorizza l’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trecondi-tréosulfan» ai sensi del regolamento n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/53 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2019 – Micreos Food Safety/Commissione
(Causa T-568/19 R)
(«Procedimento sommario - Batteriofago - Listeria - Listex™ P100 - Irricevibilità»)
(2020/C 19/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Micreos Food Safety BV (Wageningen, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, W. Farrell e I. Galindo Martín, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della presunta decisione della Commissione europea del 17 giugno 2019, con la quale quest’ultima avrebbe asseritamente vietato l’immissione sul mercato del Listex™ P100 per un uso quale coadiuvante tecnologico per alimenti di origine animale pronti al consumo.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/54 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – Northgate e Northgate Europe/Commissione
(Causa T-719/19)
(2020/C 19/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Northgate plc (Darlington, Regno Unito), e Northgate Europe Ltd (Darlington) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrente chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC («GFE») nella parte in cui riguarda le ricorrenti; |
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— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nel procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o è incorsa in un errore manifesto di valutazione o di apprezzamento nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione come quadro di riferimento il regime fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o in un errore manifesto di valutazione o di apprezzamento nell’adottare un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 in materia di tassazione (norme internazionali e altre disposizioni) del Regno Unito] come una forma di deroga all’assoggettamento generale a imposta contenuto nel capitolo 5 della stessa legge. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel dichiarare, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto imprese in situazioni di fatto e di diritto comparabili erano trattate in modo diverso. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per le esenzioni previste al capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 in quanto categoria costituirebbe una violazione alla libertà di stabilimento delle ricorrenti contraria all’articolo 49 TFUE. |
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6. |
Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione o di apprezzamento riguardo all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetta il principio generale del diritto dell’Unione europea di non discriminazione o di uguaglianza. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell’applicare in via analogica o nel ricorrere indebitamente alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio, la quale non era applicabile ratione temporis. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/55 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 – LSEGH (Luxembourg) e London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Commissione
(Causa T-726/19)
(2020/C 19/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: LSEGH (Luxembourg) Ltd (Londra, Regno Unito), e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (Londra) (rappresentanti: O. Brouwer, A. Pliego Selie, e A. von Bonin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione C(2019) 2526 final della convenuta, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC; e |
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— |
condannare la Commissione alle spese, conformemente all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese quelle sostenute da qualsiasi parte interveniente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e ha fornito una motivazione insufficiente riguardo all’individuazione nella decisione impugnata del sistema di riferimento. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione e ha fornito una motivazione insufficiente nell’aver qualificato erroneamente, nella decisione impugnata, l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come una deroga al normale funzionamento del sistema di riferimento. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nell’aver constatato, nella decisione impugnata, che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi opera una discriminazione tra operatori economici. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in errori manifesti di valutazione, nel dichiarare nella decisione impugnata che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di riferimento. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/56 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – PL/Commissione
(Causa T-728/19)
(2020/C 19/68)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PL (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare le decisioni della Commissione del 13 agosto e del 26 settembre 2019, che negano parzialmente l’accesso ai documenti contemplati nelle domande e nelle domande confermative del ricorrente del 4 dicembre 2018, registrate il 28 febbraio 2019, in base all’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo. |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1). |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/57 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Arris Global/Commissione
(Causa T-731/19)
(2020/C 19/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Arris Global Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Lesar, solicitor, e K. Beal,QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 2 aprile 2019 sull'aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE (GFE) cui il Regno Unito ha dato esecuzione, nella parte in cui si applica alla ricorrente; |
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— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha applicato erroneamente l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nella scelta del sistema di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come sistema di riferimento il regime britannico dell'imposta sulle società, e non il solo regime sulle società controllate estere (SEC). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’adottare un approccio errato per l'analisi del regime delle SEC. La Commissione, ai considerando da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9, parte 9A, del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni tributarie (internazionali e non)] come una forma di deroga ad un onere fiscale generale di cui al capitolo 5 di quest’ultima legge. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull'errore di diritto commesso dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché ai considerando da 127 a 151 della decisione impugnata ha ritenuto che il criterio di selettività fosse soddisfatto in quanto imprese in posizioni di fatto e di diritto comparabili sono state trattate diversamente. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % ai sensi dell'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni tributarie (internazionali e non)] è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale a carico delle SEC che soddisfano i requisiti per le esenzioni previste dal suddetto capo 9 in quanto classe violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente prevista nell'articolo 49 TFUE. |
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6. |
Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in relazione all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetta il principio generale del diritto dell'Unione di non discriminazione o di uguaglianza. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sull'errore di diritto commesso dalla Commissione nell'applicare per analogia o nell'invocare indebitamente i termini delle disposizioni della direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164 (1), che non erano applicabili ratione temporis. |
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9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando al considerando 176 della decisione impugnata che esisteva una categoria di beneficiari (tra cui la ricorrente) e che la ricorrente aveva ottenuto un aiuto che doveva essere recuperato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/58 |
Ordinanza del Tribunale del 18 novembre 2019 – Lantmännen et Lantmännen Agroetanol/Commissione
(Causa T-79/19) (1)
(2020/C 19/70)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/58 |
Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2019 – DK/GSA
(Causa T-537/19) (1)
(2020/C 19/71)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.