ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno
15 gennaio 2020


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato economico e sociale europeo

2020/C 14/01

Parere del Comitato economico e sociale europeo su Il pilastro europeo dei diritti sociali — valutazione dell’attuazione iniziale e raccomandazioni per il futuro (parere di iniziativa)

1

2020/C 14/02

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Attuare il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare sulla base dei valori dell’UE (parere d’iniziativa)

24

2020/C 14/03

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Sviluppare sinergie tra le diverse tabelle di marcia per l’economia circolare (parere d’iniziativa)

29

2020/C 14/04

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Dieci anni di partenariato orientale: riflettere sui risultati e definire la futura politica del PO (parere d’iniziativa)

34

2020/C 14/05

Parere del Comitato economico e sociale europeo su Commercio internazionale e turismo — Un’agenda globale per lo sviluppo sostenibile (parere d’iniziativa)

40

2020/C 14/06

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Digitalizzazione, intelligenza artificiale ed equità — Come rafforzare l’UE nella corsa mondiale alle competenze e all’istruzione del futuro, garantendo nel contempo l’inclusione sociale  (parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese dell’UE)

46

2020/C 14/07

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Sintesi dei costi e dei benefici degli investimenti nella salute e nella sicurezza sul lavoro (SSL) (parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese)

52

2020/C 14/08

Parere del Comitato economico e sociale europeo su I cambiamenti nel mondo del lavoro e la longevità/l’invecchiamento della popolazione - Le condizioni necessarie affinché i lavoratori in età avanzata possano rimanere attivi nel nuovo mondo del lavoro  (parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese)

60

2020/C 14/09

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Dimensione sociale della pesca (parere esplorativo)

67


 

III   Atti preparatori

 

Comitato economico e sociale europeo

2020/C 14/10

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell’impegno [COM(2019) 178 final]

72

2020/C 14/11

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo [COM(2019) 208 final – 2019/0101 (COD)]

78

2020/C 14/12

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo  [COM(2019) 399 final - 2019/0183 (COD)]

84

2020/C 14/13

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni — Un processo decisionale più efficiente nella politica sociale: individuazione dei settori più idonei al passaggio alla votazione a maggioranza qualificata  [COM(2019) 186 final]

87

2020/C 14/14

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul Documento di riflessione Verso un’Europa sostenibile entro il 2030 [COM(2019) 22 final]

95

2020/C 14/15

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica in materia di energia e di clima dell’UE [COM(2019) 177 final]

105

2020/C 14/16

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per l’aviazione in Europa: mantenere e promuovere norme sociali elevate  [COM(2019) 120 final]

112

2020/C 14/17

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi [COM(2019) 221 final] e sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi [COM(2019) 223 final]

118

2020/C 14/18

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Linee guida sul regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea [COM(2019) 250 final]

122

2020/C 14/19

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)  [COM(2019) 397 final – 2019/0180 (COD)]

129

2020/C 14/20

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dellUnione  [COM(2019) 398 final — 2019/0187 (COD)]

130

2020/C 14/21

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione  [COM(2019) 396 final — 2019/0179 (COD)]

131


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato economico e sociale europeo

15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Il pilastro europeo dei diritti sociali — valutazione dell’attuazione iniziale e raccomandazioni per il futuro»

(parere di iniziativa)

(2020/C 14/01)

Relatore: Bernd SCHLÜTER

Correlatrice: Cinzia DEL RIO

Decisione dell’Assemblea plenaria

24.1.2019

Base giuridica

Art. 32, par. 2, del Regolamento interno

Parere d’iniziativa

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

10.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

117/44/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Nella convinzione che un futuro realistico per l’Unione europea potrà trovare fondamento unicamente nel binomio tra una solida base economica e una forte dimensione sociale (1), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) insiste da sempre sulla necessità di una convergenza verso l’alto e di una politica sociale più efficace a livello sia dell’UE che degli Stati membri (2). Il modello sociale europeo, che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale, andrebbe inoltre rafforzato e aggiornato. L’efficace attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (o «pilastro sociale»), proclamato nel 2017, riconferma l’impegno comune nei confronti del modello sociale europeo nel quadro di una nuova strategia socialmente inclusiva.

1.2.

Nell’adottare i provvedimenti necessari per attuare il pilastro sociale tramite sia programmi politici che iniziative legislative, a livello nazionale e dell’UE, occorre rispettare mantenendo l’opportuno equilibrio gli obiettivi e i principi sanciti nei Trattati, la ripartizione delle competenze tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri e, se del caso, la clausola di non regressione.

1.3.

La legislazione europea nei settori pertinenti dovrebbe definire un quadro con norme comuni generali, che rispetti le specifiche situazioni degli Stati membri e i sistemi sociali nazionali e riconosca diritti sociali effettivi e applicabili per i cittadini a livello dell’UE e a livello nazionale. È opportuno che gli obiettivi del pilastro siano rispettati in tutte le politiche dell’Unione mediante il ricorso alla clausola orizzontale (3).

1.4.

Attualmente il pilastro europeo dei diritti sociali viene attuato tramite misure legislative e non legislative, finanziamenti specifici e modifiche al processo del semestre europeo, provvedimenti, questi, che dovrebbero essere volti ad innescare una convergenza verso l’alto, fissando norme sociali minime per creare condizioni di parità.

1.5.

È importante definire e adottare norme di base per sistemi di protezione sociale affidabili ed efficaci (4) e servizi fondamentali di interesse generale: tali norme dovrebbero essere periodicamente riesaminate da valutatori indipendenti.

1.6.

Nell’attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione e il Parlamento europeo dovrebbero proporre meccanismi che favoriscano un’adeguata partecipazione di tutti gli attori sociali rappresentativi, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, a tutti i pertinenti livelli (5). Una particolare attenzione andrebbe rivolta alle diverse funzioni che svolge la contrattazione collettiva a livello nazionale e al suo rafforzamento, poiché tale contrattazione può anticipare la legislazione o costituire un’alternativa ad essa in settori specifici del mercato del lavoro.

1.7.

L’attuazione del pilastro sociale richiede una solida base di bilancio e investimenti a livello di UE e di Stati membri, tramite adeguate risorse di bilancio previste nel QFP, con il ricorso ad una «regola d’oro» per gli investimenti pubblici con una finalità sociale e ai Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) — i quali possono essere più chiaramente orientati verso gli obiettivi del pilastro —, oltre a politiche fiscali adeguate (6).

1.8.

Il semestre europeo e i programmi nazionali di riforma, che si applicano anche ai paesi non appartenenti all’area dell’euro, nonché il quadro di valutazione della situazione sociale, sono strumenti fondamentali per l’attuazione e il monitoraggio del pilastro (7).

1.9.

Un nuovo processo del semestre europeo dovrebbe conseguire obiettivi sociali nel quadro di un’azione di monitoraggio di squilibri sociali eccessivi, e dovrebbe inoltre prevedere l’adozione di nuovi indicatori misurabili, unitamente a raccomandazioni sociali mirate e specifiche per paese.

1.10.

Si dovrebbe promuovere un controllo, a intervalli regolari, dell’attuazione del pilastro sociale, con la consultazione obbligatoria delle parti sociali; il CESE propone di istituire un Forum dell’UE per la politica sociale collegato al processo del semestre europeo.

1.11.

Il CESE ha già chiesto l’elaborazione di una tabella di marcia chiara e coordinata che definisca le priorità per l’attuazione del pilastro e l’applicazione dei diritti e delle norme sociali in vigore. Le questioni da affrontare in via prioritaria dovrebbero essere quelle dei bisogni e dei diritti fondamentali, in particolare dei gruppi vulnerabili, le disparità in termini di opportunità, reddito e ricchezza all’interno degli Stati membri e tra di essi, le politiche di inclusione e condizioni adeguate per i servizi pubblici, i servizi senza scopo di lucro e le imprese sociali.

1.12.

Il presente parere stabilisce orientamenti generali, fornisce una valutazione complessiva dei primi passi compiuti e formula raccomandazioni riguardo ai principali strumenti. Esso fa il punto sui progressi realizzati finora a livello dell’UE in relazione alle misure adottate e agli strumenti disponibili, suddividendo l’analisi nei tre ambiti d’intervento principali del pilastro sociale (pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione e inclusione sociali), e presenta proposte per le fasi successive.

2.   Contesto e orientamenti per l’attuazione

2.1.

Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato solennemente in occasione del vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita, tenutosi a Göteborg nel novembre 2017. Esso nasce dai principi generali dei Trattati europei, che sanciscono i diritti fondamentali dei cittadini, la cui applicazione resta di competenza di tutti i pertinenti soggetti interessati. Gli articoli 9 e 151 TFUE definiscono gli obiettivi del modello sociale europeo, che devono essere adattati ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e nelle nostre società nel quadro di una nuova strategia socialmente inclusiva.

2.2.

L’UE e gli Stati membri hanno progressivamente introdotto e affinato politiche volte a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei cittadini europei grazie ad un modello sociale europeo che costituisce uno strumento di competitività per l’economia dell’Unione, pur riconoscendo che la sua attuazione e il suo aggiornamento rimangono obiettivi da perseguire a livello dell’UE. Tra le categorie sociali e tra i sistemi di sicurezza sociale esistono forti disparità da uno Stato membro all’altro e all’interno di uno stesso paese. Sono molti gli Stati membri dell’UE che devono far fronte a delle sfide: in alcuni di essi i sistemi sociali sono più inclusivi, mentre in altri non soddisfano nemmeno le esigenze fondamentali. Il pilastro sociale dovrebbe portare gli Stati membri e il livello dell’UE a fornire soluzioni moderne ai problemi attuali dei cittadini europei e a garantire condizioni di parità per imprese sostenibili nel contesto della concorrenza mondiale. Il pilastro è un impegno politico che dovrebbe vincolare le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e tutti gli altri soggetti interessati nell’ambito delle rispettive competenze, in uno spirito di rispetto reciproco e a diretto vantaggio di tutti i cittadini.

2.3.

La recente dichiarazione del centenario dell’OIL per il futuro del lavoro, adottata in occasione della Conferenza internazionale del lavoro, individua alcune importanti linee d’azione e stabilisce misure intese a modernizzare il diritto del lavoro e a prevenire l’esclusione, e prevede anche una serie di investimenti nelle capacità delle persone, nelle istituzioni del lavoro e in condizioni di lavoro dignitose e sostenibili che possano creare il contesto più idoneo per lo sviluppo delle imprese e per il progresso delle persone verso condizioni di lavoro e di vita più eque, nel rispetto dei contesti nazionali e del ruolo specifico delle parti sociali.

2.4.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite presenta 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) che l’UE si è impegnata a conseguire entro il 2030, e l’attuazione del pilastro sociale contribuirà in tal senso.

2.4.1.

Il CESE ritiene che un futuro realistico per l’Europa possa trovare fondamento unicamente nel binomio tra una solida base economica e una forte dimensione sociale. È convinto che all’UE serva un rinnovato consenso su una strategia economica e sociale sostenibile per onorare la sua promessa di adoperarsi per il conseguimento di una crescita economica equilibrata e di un progresso sociale che portino ad accrescere il benessere dei suoi cittadini (8).

2.4.2.

Nella dichiarazione di Sibiu del 9 maggio 2019 (9), gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a ottenere risultati sulle questioni di maggiore importanza, a continuare a pensare in grande sulle questioni che contano e a rispettare sempre il principio di equità.

2.5.

A livello dell’Unione, il pilastro sociale è finora attuato:

a)

tramite misure legislative e non legislative, ponendo l’accento sul rispetto e l’esame dell’acquis sociale esistente, da aggiornare se necessario,

b)

tramite finanziamenti specifici e

c)

attraverso alcune prime modifiche apportate al processo del semestre europeo.

2.6.   Misure legislative e non legislative a livello nazionale e dell’Unione

2.6.1.

Occorrono mercati del lavoro aperti, dinamici e mobili per sostenere percorsi di carriera nuovi e maggiormente diversificati e transizioni agevoli tra posti di lavoro, settori e status occupazionali. È necessario intervenire per correggere gli squilibri tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro. I sistemi di istruzione e formazione devono essere adattati meglio alle esigenze del mercato del lavoro. Le riforme dovrebbero prendere in considerazione misure positive intese a promuovere l’invecchiamento attivo dei lavoratori, a rendere sostenibili e adeguati i sistemi pensionistici e a inserire i migranti nella forza lavoro.

2.6.2.

Nell’adozione dei provvedimenti necessari per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, l’UE e i suoi Stati membri ricorreranno a tutti gli strumenti di politica che ritengano necessari per conseguire i loro obiettivi comuni, compresi i programmi strategici e le misure legislative. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità e i valori, le finalità e i principi vincolanti sanciti dai Trattati determineranno a quale livello debbano essere adottati tali provvedimenti, dando la priorità a quello che consenta di creare il più elevato valore aggiunto a beneficio dei soggetti interessati e contribuisca all’effettiva attuazione del pilastro sociale. Occorre rispettare la ripartizione delle competenze e, ove opportuno, la clausola di non regressione.

2.6.3.

Sulle questioni di democrazia partecipativa e di miglioramento della regolamentazione, l’UE e gli Stati membri provvederanno alla consultazione preliminare delle parti sociali, conformemente agli articoli 153, 154 e 155 TFUE. Se, nel corso della consultazione, le parti sociali manifestano l’intenzione di intervenire autonomamente nell’ambito del dialogo sociale, l’UE e gli Stati membri si asterranno dall’adottare misure nella politica in questione fintantoché le parti sociali saranno in grado di conseguire gli obiettivi dell’intervento in questione.

2.6.4.

Nell’attuazione del pilastro sociale occorre tener conto delle competenze e della partecipazione di altri soggetti interessati, quali i servizi sociali pubblici, le associazioni di fornitori di servizi sociali e di alloggio senza scopo di lucro, le assicurazioni pubbliche, le imprese dell’economia sociale, le organizzazioni giovanili e di assistenza sociale, i fruitori di servizi sociali e i rappresentanti delle categorie vulnerabili.

2.6.5.

Gli Stati membri, le istituzioni dell’UE, le parti sociali e le organizzazioni della società civile dovrebbero controllare attentamente l’attuazione del pilastro sociale e l’efficacia delle misure adottate. Le istituzioni europee dovrebbero assistere gli Stati membri e gli attori sociali a livello nazionale nel processo di attuazione del pilastro.

2.6.6.

La legislazione europea nei settori pertinenti dovrebbe definire un quadro con norme comuni generali e ben precise, rispettoso delle specifiche situazioni nazionali, adattabile all’ampio ventaglio di sistemi sociali diversi e alla diversità dei ruoli ricoperti dai soggetti interessati, che riconosca diritti sociali effettivi e applicabili per i cittadini a livello dell’UE e a livello nazionale e che apporti un valore aggiunto europeo (10). È opportuno che gli obiettivi del pilastro siano rispettati in tutte le politiche dell’Unione, anche mediante il ricorso alla clausola orizzontale (articolo 9 TFUE).

2.6.7.

L’attuazione del pilastro sociale è intesa ad avviare una convergenza verso l’alto, a migliorare le condizioni sociali e del mercato del lavoro per i lavoratori e i cittadini europei, a migliorare e creare sistemi di protezione sociale efficaci e affidabili (11), nonché servizi sociali e sanitari moderni, basati sulla ricerca scientifica e valutati sul piano della qualità, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici e quelli senza scopo di lucro, a fissare norme minime per combattere il dumping sociale e, allo stesso tempo, a instaurare condizioni di parità per economie dinamiche, l’occupazione e imprese sostenibili, rafforzando nel contempo la fiducia dei cittadini nell’UE. Le strategie di politica sociale dovrebbero riguardare anche gli interessi delle PMI e la creazione di condizioni di mercato eque per questo tipo di imprese. È importante definire e approvare norme di base per i servizi di interesse generale, quali l’alloggio, l’acqua e i servizi sociali: queste norme dovrebbero essere verificate periodicamente, anche da valutatori indipendenti (istituti di ricerca, università ecc.) che possano essere sostenuti finanziariamente e le cui relazioni possano essere rese pubbliche. I bisogni fondamentali dei cittadini e delle categorie vulnerabili e le pericolose disparità in termini di opportunità, reddito e ricchezza all’interno e tra gli Stati membri devono essere affrontati in via prioritaria.

2.6.8.

Una particolare attenzione andrebbe rivolta al ruolo a parte della contrattazione collettiva a livello nazionale e dei contratti collettivi, i quali possono anticipare la legislazione o costituire un’alternativa ad essa disciplinando settori specifici del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro. Le parti sociali possono quindi svolgere un ruolo nel processo di attuazione del pilastro, dimostrando di poter ottenere gli stessi effetti giuridici della legislazione. In alcuni Stati membri i processi di contrattazione collettiva non sono strutturati e la copertura della contrattazione collettiva è molto debole, ragion per cui permangono delle disparità nel riconoscimento dei diritti sociali sanciti dal pilastro; è in situazioni come queste che si dovrebbero adottare delle disposizioni di legge.

2.6.9.

La dichiarazione quadripartita Un nuovo inizio per il dialogo sociale incoraggia lo sviluppo di una contrattazione collettiva efficace. L’impegno comune delle parti sociali per l’attuazione del pilastro europeo trova riscontro nel programma di lavoro congiunto 2019-2021 delle parti sociali europee, la cui attuazione anche nei singoli Stati membri contribuirà al processo nazionale di riforma. Il programma di lavoro 2019-2021 presenterà proposte specifiche su temi connessi all’attuazione del pilastro sociale, come i negoziati per un accordo quadro autonomo sulla digitalizzazione, anche in merito alle possibilità e modalità di connessione e di «scollegamento» dal lavoro, al miglioramento delle prestazioni dei mercati del lavoro e dei sistemi sociali e allo sviluppo delle competenze (12).

2.6.10.

Il ruolo della società civile deve essere maggiormente riconosciuto e rafforzato. Il dialogo civile deve essere potenziato per garantire che le persone, compresi i giovani (13) e coloro che versano in condizioni di vulnerabilità o che sono vittime di discriminazioni, sentano di essere in grado di partecipare all’elaborazione, all’attuazione e alla revisione dei processi di definizione delle politiche (14). Il CESE sta lanciando proprio in questo periodo una serie di dibattiti nazionali in alcuni Stati membri dell’UE su come coinvolgere maggiormente la società civile nel ciclo del semestre europeo (15).

2.6.11.

La Commissione ha adottato misure concrete per attuare il pilastro a livello europeo e ha recentemente pubblicato una scheda informativa aggiornata che elenca le iniziative legislative e non legislative finora adottate (16). Il CESE ha già chiesto una tabella di marcia (17) chiara e coordinata che definisca le priorità per l’attuazione del pilastro.

2.6.12.

Le misure per l’attuazione del pilastro sociale dovrebbero essere fondate su un’analisi scientifica del quadro giuridico e del contesto pratico attuali delle politiche sociali e sanitarie negli Stati membri e a livello dell’UE, e dovrebbero coinvolgere gli attori sociali. Il CESE propone di istituire un Forum dell’UE per la politica sociale: l’UE ha bisogno di una tale sede di dibattito permanente dedicata alla comunicazione, alle buone pratiche, alla valutazione, a seminari di esperti, a programmi sociali, alla conformità alle norme dell’UE e degli Stati membri e a progetti di riforma delle politiche sia nazionali che europee. Continua a suscitare attenzione la necessità di migliorare l’applicazione dei diritti sociali esistenti e pertanto la Commissione e gli Stati membri devono migliorare il rispetto delle norme dell’UE. L’attività di questo nuovo forum dovrebbe essere strettamente collegata al CESE e al processo del semestre europeo.

2.6.13.

Le misure non legislative — che possono costituire strumenti complementari per l’efficace attuazione del pilastro — comprendono strumenti normativi non vincolanti come il riconoscimento reciproco dei sistemi ben funzionanti, gli incentivi comuni, il metodo aperto di coordinamento, l’apprendimento reciproco, le valutazioni inter pares, l’impegno degli Stati membri nell’ambito dei media e i programmi di disincentivazione (18). Il CESE accoglie con favore le iniziative — come Stand up for the Social Pillar (Sosteniamo il pilastro sociale) — volte a mobilitare la società civile e le parti interessate, iniziative che potrebbero essere sostenute finanziariamente (19).

2.7.   Le politiche finanziarie e l’uso coerente e mirato dei fondi dell’UE

2.7.1.

Per essere attuato correttamente, il pilastro europeo dei diritti sociali ha bisogno di un margine di bilancio e di investimenti, sia a livello europeo che nazionale; la sua attuazione dovrebbe essere integrata nelle politiche economiche, finanziarie e di bilancio e nella futura strategia dell’UE, nel quadro di un approccio globale e coerente. In tale ambito svolge un ruolo fondamentale l’obiettivo di conseguire una maggiore produttività e una minore disparità di reddito grazie all’istruzione, all’emancipazione e all’inclusione sociale (20). L’attuazione del pilastro dovrebbe costituire uno dei principi guida per la definizione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE. Ciò implica un uso coerente dei fondi e la trasformazione del pilastro in una bussola per i programmi operativi e in uno strumento per determinare l’impatto dei fondi strutturali e di investimento, del FSE+ e del fondo InvestEU nonché di tutte le altre pertinenti linee di bilancio dell’UE. I criteri di accesso ai fondi UE dovrebbero fare riferimento in modo costruttivo e adeguato ai diritti e ai principi contemplati nel pilastro, tenendo conto dei contesti nazionali e dei contributi di tutti gli attori sociali. I fondi dell’UE non dovrebbero sostituire il finanziamento pubblico (statale) di sistemi di sicurezza sociale moderni, accessibili e di qualità negli Stati membri.

2.7.2.

I negoziati per il prossimo QFP dovrebbero mirare a garantire un adeguato finanziamento delle politiche occupazionali e sociali. Le norme dell’UE in materia di bilancio e di debito (21) dovrebbero essere rivedute affinché sia possibile rispettare i diritti fondamentali e gli obiettivi dei Trattati e del pilastro europeo dei diritti sociali. Si dovrebbe trovare un adeguato equilibrio tra economie efficienti, controllo del debito e obiettivi sociali. Come il CESE ha già indicato in più occasioni (22), l’aumento degli investimenti pubblici negli Stati membri può essere agevolato anche dal ricorso a una «regola d’oro» per gli investimenti pubblici con finalità sociale, regola che consentirebbe una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme di bilancio. L’aumento dei livelli di reddito, la crescita sostenibile, il rafforzamento della coesione sociale e la lotta all’esclusione sono obiettivi comuni da prendere in considerazione. Si può inoltre dare un sostegno alla realizzazione di maggiori investimenti pubblici, in particolare attraverso i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), i quali potrebbero essere più chiaramente orientati verso gli obiettivi evidenziati nell’ambito del pilastro sociale (23). Politiche fiscali adeguate, volte, tra l’altro, a combattere efficacemente la frode fiscale, l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, dovrebbero permettere di raccogliere fondi supplementari per contribuire al finanziamento del pilastro sociale (24).

2.8.   Il semestre europeo

2.8.1.

Il pilastro europeo dei diritti sociali incide sulla governance economica europea, è già integrato nei documenti fondamentali del semestre europeo e nel 2018 è stato oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese. La relazione comune sull’occupazione 2019 (25) ha acquisito un ruolo di primo piano nel processo del semestre europeo, insieme all’analisi annuale della crescita.

2.8.2.

A giudizio del CESE, il semestre europeo e i programmi nazionali di riforma, che si applicano anche ai paesi non appartenenti all’area dell’euro, sono strumenti fondamentali per l’attuazione e il monitoraggio del pilastro (26). Per realizzare dei passi avanti possono essere necessari un quadro e parametri di riferimento nonché scambi coordinati in materia di politiche che vadano a sostegno degli sforzi degli Stati membri, delle istituzioni dell’UE e delle parti sociali volti a migliorare l’efficacia delle politiche occupazionali e sociali.

Il quadro di valutazione della situazione sociale dovrebbe monitorare periodicamente i progressi compiuti nell’attuazione del pilastro sia nella relazione comune sull’occupazione che nelle relazioni per paese. Il quadro di valutazione dovrebbe funzionare in maniera integrata con gli strumenti sviluppati dagli Stati membri e già operativi, ossia le relazioni di monitoraggio dei risultati in materia di occupazione (Employment Performance Monitor — EPM) e dei risultati in materia di protezione sociale (Social Protection Performance Monitor — SPPM). Il quadro di valutazione della situazione sociale può essere migliorato, in quanto la sua tecnica di analisi comparativa (basata sulla distanza rispetto alle medie UE) può fornire una rappresentazione eccessivamente ottimistica dei risultati degli Stati membri in campo sociale. I 14 indicatori del quadro di valutazione e i relativi sottoindicatori (35 in tutto) dovrebbero essere costantemente riveduti, coinvolgendo le parti sociali e le organizzazioni della società civile, allo scopo di adattarli agli obiettivi politici e all’evoluzione della situazione socioeconomica in Europa.

2.8.3.

Un nuovo semestre europeo dovrebbe conseguire obiettivi sociali nel quadro di un’azione di monitoraggio di squilibri sociali eccessivi, per riequilibrare la predominanza dei requisiti macroeconomici e di bilancio. Il quadro di valutazione della situazione sociale dovrebbe monitorare e mirare a tutti i diritti e i principi contemplati nel pilastro e includere indicatori misurabili nuovi e migliorati. Tali indicatori potrebbero comprendere, oltre alle statistiche, l’accesso effettivo a servizi sociali basati sulla qualità, i diritti sociali applicabili, l’integrazione sociale e lavorativa dei migranti, la copertura della contrattazione collettiva, la partecipazione degli attori sociali al processo del semestre europeo e l’accesso agli apprendistati e a un’istruzione superiore di qualità. La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dei piani nazionali di riforma in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, promuovendo in tal modo raccomandazioni sociali specifiche per paese. Le raccomandazioni dovrebbero essere adeguate per numero e struttura e monitorare i progressi compiuti in merito alle priorità indicate nella tabella di marcia.

2.8.4.

Il coinvolgimento delle parti sociali dovrebbe essere rafforzato in linea con le disposizioni del TFUE, consentendo alle parti sociali di essere consultate sulla definizione e l’attuazione delle politiche economiche, occupazionali e sociali conformemente alle pratiche nazionali. Tale coinvolgimento tempestivo e sostanziale è essenziale per un impegno più efficace a favore delle politiche, facilitando così la riuscita applicazione di queste ultime in modo tale da bilanciare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. La collaborazione tra le parti sociali può diventare un fattore trainante per politiche efficaci, sostenibili e inclusive in materia di economia, occupazione e inclusione sociale (27). La consultazione delle parti sociali dovrebbe essere resa obbligatoria (28).

2.8.5.

La partecipazione delle organizzazioni della società civile, delle associazioni dei fornitori di servizi e delle assicurazioni pubbliche si è inoltre dimostrata efficace nell’elaborazione delle politiche che attuano il pilastro sociale tramite il semestre europeo.

2.8.6.

Il semestre europeo svolge un ruolo di sempre maggior rilievo nell’orientare l’impiego dei fondi del bilancio dell’UE, ma ciò non dovrebbe avvenire a scapito delle clausole attuali o future intese a garantire trasparenza, apertura e assunzione di responsabilità nella pianificazione e nella spesa del bilancio dell’Unione.

2.8.7.

Parametri di riferimento ben concepiti possono fungere da bussola per le necessarie riforme nazionali volte a migliorare le prestazioni dei mercati del lavoro e dei sistemi sociali. Vi dovrebbe essere una chiara definizione delle priorità tra le questioni trattate, in modo da concentrarsi su quelle che avranno un impatto positivo sulla competitività e sull’occupazione, nonché sulla sostenibilità, l’efficacia, l’inclusività e l’efficienza dei sistemi sociali. Questo esercizio dovrebbe costituire uno sforzo congiunto del Consiglio, della Commissione, degli Stati membri e delle parti sociali. Analogamente, le parti sociali nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolte dai rispettivi governi nell’attuazione dei principi e dei diritti del pilastro.

3.   Stato di attuazione e proposte per le fasi successive

3.1.

Tenuto conto del contesto e degli orientamenti per l’attuazione, e con riferimento ai punti 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 del presente parere sulla ripartizione delle competenze tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri e sul coinvolgimento di tutte le parti interessate, la presente sezione individua una serie di interventi prioritari che dovrebbero essere realizzati nei prossimi mesi, benché non si tratti di un elenco completo delle azioni da intraprendere per attuare il pilastro.

3.2.   Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro

3.2.1.

Nel 2019 è stata adottata una direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare che dovrebbe apportare vantaggi concreti per le famiglie, soprattutto donne e minori, introducendo una norma minima per i genitori e i prestatori di assistenza. A norma dell’articolo 153 TFUE, alle parti sociali nazionali spetta un ruolo fondamentale nel garantire, tramite contratti collettivi, il rapido recepimento di questa direttiva, adeguando il diritto dell’Unione alle reali esigenze del paese, nel rispetto degli accordi o della legislazione che già soddisfano le norme della direttiva.

3.2.2.

In fase di attuazione della direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, sarebbe opportuno riservare un’attenzione particolare a soluzioni eque e praticabili per garantire un’adeguata retribuzione ai lavoratori dipendenti che utilizzano il congedo parentale e per assicurare condizioni di lavoro flessibili, compresa un’eventuale revisione degli obiettivi di Barcellona. Per dare aiuto e sostegno alle famiglie, si dovrebbe pensare anche a mettere a disposizione servizi di assistenza all’infanzia e altri servizi di assistenza a prezzi accessibili.

3.2.3.

Il CESE ha sollecitato l’adozione di una strategia integrata dell’UE a favore della parità di genere (29). Alla luce della dichiarazione congiunta dei ministri europei per le pari opportunità (30), il CESE chiede di eliminare i divari retributivi di genere (31). In particolare, occorre tener presenti le esigenze delle PMI per evitare di caricarle di adempimenti amministrativi eccessivi.

3.2.4.

È sempre fondamentale riconoscere la necessità di considerare e affrontare le ripercussioni dei divari retributivi sulle future pensioni delle donne, i divari pensionistici e la maggiore esposizione al rischio di povertà che ne deriva.

3.2.5.

Il CESE sottolinea ancora una volta la possibilità di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e la qualità del lavoro grazie a maggiori investimenti a favore di politiche attive del mercato del lavoro e alla definizione di norme comuni per l’efficace funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) (32), compresi quelli senza scopo di lucro, con l’obiettivo di ridurre i tempi necessari per la transizione da un posto di lavoro a un altro, garantire l’uso delle competenze acquisite, favorire percorsi di carriera molteplici e diversificati e puntare a contratti di lavoro stabili (33). La lotta alla disoccupazione di lunga durata, l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e il reinserimento delle persone che si sentono scoraggiate nella ricerca di un lavoro è un altro ambito d’intervento fondamentale per il quale servono misure urgenti e mirate, che possono comprendere il diritto dei lavoratori a ricevere sostegno per la ricerca del posto di lavoro, la formazione e la riqualificazione.

3.2.6.

Nell’agenda dell’UE dovrebbe figurare la garanzia del diritto di ogni cittadino all’apprendimento permanente (34). Si dovrebbero ripensare i sistemi nazionali di istruzione, formazione e apprendistato insistendo maggiormente sulle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e sullo sviluppo di sistemi duali (istruzione/formazione) che portino a soddisfare più efficacemente le esigenze del mercato del lavoro.

3.3.   Condizioni di lavoro eque

3.3.1.

Nel breve periodo sarebbe opportuno impegnarsi a monitorare l’attuazione della direttiva riveduta sul distacco dei lavoratori, che afferma il principio della parità di trattamento, e della direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che stabilisce diritti minimi per tutti i rapporti di lavoro, accanto all’istituzione di un’Autorità europea del lavoro, intesa a migliorare l’applicazione dell’acquis dell’UE e l’efficacia delle ispezioni sul lavoro.

3.3.2.

Il CESE raccomanda di rafforzare la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, in particolare al fine di incrementare la produttività, gestire l’introduzione di nuove tecnologie e sfruttarne l’impatto sull’organizzazione del lavoro e le competenze della manodopera. In tale contesto, il CESE attende con interesse l’esito dei negoziati tra le parti sociali europee in relazione all’accordo quadro sulla digitalizzazione.

3.3.3.

Il CESE è favorevole all’elaborazione — nel quadro di un dialogo sociale ai livelli adeguati, nazionale o europeo — di provvedimenti appropriati su «transizioni eque» che introducano misure e azioni per gestire, apportare modifiche e accordare una tutela minima in caso di riorganizzazione dei luoghi di lavoro o di licenziamenti collettivi dovuti a transizioni (tecnologiche, demografiche, collegate alla globalizzazione, ai cambiamenti climatici o all’economia circolare), compreso il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva per anticipare i cambiamenti e offrire sostegno ai lavoratori interessati (evoluzione della direttiva sui licenziamenti collettivi (35)). Il CESE auspica inoltre che i colegislatori adottino il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

3.3.4.

Il coinvolgimento dei lavoratori nella governance aziendale, nel quadro dei loro diritti di informazione e consultazione, dovrebbe essere adattato al nuovo quadro giuridico sulle informazioni di carattere non finanziario (36) e nell’ottica di rispettare la necessaria dovuta diligenza con riferimento agli obblighi di responsabilità delle imprese.

3.3.5.

Il CESE ritiene che sia utile stabilire parametri di riferimento che contribuiscano a valutare l’adeguatezza dei bassi livelli salariali per prevenire la povertà tra i lavoratori subordinati, anche promuovendo l’analisi e lo scambio di buone pratiche tramite i processi di apprendimento reciproco disponibili e introducendo norme comuni per la fissazione di salari minimi trasparenti e prevedibili, laddove esistano e qualora le parti sociali li sollecitino.

3.3.6.

Considerata poi l’importanza che la dichiarazione del centenario dell’OIL per il futuro del lavoro attribuisce alla salute e alla sicurezza, il CESE raccomanda di adottare provvedimenti intesi a garantire che i lavoratori possano beneficiare delle tecnologie più efficienti per migliorare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenire gli infortuni, tenendo debitamente conto dell’impatto che ciò può avere sulla tutela della vita privata e sul controllo delle prestazioni.

3.3.7.

Tutti gli Stati membri dovrebbero avere le stesse opportunità di disporre di sistemi di contrattazione collettiva efficaci. Ove necessario, sarebbe opportuno istituire o perfezionare quadri giuridici e operativi per svolgere una contrattazione collettiva libera, autonoma ed efficace. Tali quadri dovrebbero essere sostenuti da risorse adeguate per lo sviluppo delle capacità delle parti sociali nell’ambito del FSE+ e per promuovere il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali, in particolare nell’ambito del semestre europeo.

3.4.   Protezione sociale e inclusione

3.4.1.

Il pilastro europeo dei diritti sociali introduce misure atte a garantire la protezione sociale a tutti coloro che vivono nell’UE. Le politiche sociali a livello dell’UE e degli Stati membri hanno contribuito a migliorare il modello sociale europeo, che deve essere aggiornato alla luce degli obiettivi del pilastro sociale. Si deve garantire l’equilibrio tra responsabilità individuale — dei lavoratori e delle imprese con contributi sociali — e solidarietà, per raccogliere e affrontare le nuove sfide poste dagli effetti della globalizzazione, della digitalizzazione, dei cambiamenti climatici e della mobilità dei lavoratori.

3.4.2.

Particolarmente importanti sono i principi e i diritti connessi ai bisogni primari e alle pari opportunità dei gruppi vulnerabili, di cui al capo 3 del pilastro, come i bambini e i giovani svantaggiati e chiunque non disponga di risorse sufficienti. Un obiettivo chiave perseguito dal CESE è quello di un’agenda efficace a favore delle persone con disabilità (37). I diritti e i principi fondamentali non sono attuati in tutti gli Stati membri. Un reddito minimo adeguato (14) in combinazione con un sostegno attivo all’occupazione (4), un reddito di vecchiaia adeguato (15), l’accesso all’istruzione e alla formazione (1), l’edilizia abitativa e l’assistenza ai senzatetto (19) non sono sempre garantiti in tutta l’UE, né lo sono prestazioni e servizi affidabili ed efficaci.

3.4.3.

Il potenziale di innovazione offerto dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione dovrebbe essere sfruttato per i servizi pubblici e l’economia sociale, nel rispetto dei diritti dei cittadini (38). Nello stesso tempo, si dovrebbero affrontare le sfide sociali e culturali che possono essere poste dalle piattaforme commerciali online (39) e dagli squilibri della concorrenza per recuperare una base equa per le PMI, apportare benessere nei territori e anche inclusione sociale nelle regioni svantaggiate.

3.4.4.

In taluni Stati membri, le prestazioni e i servizi basati sul principio di solidarietà non sono accordati a tutti e non sono soggetti ad azioni legali. Accanto alle buone pratiche e ai progressi compiuti, le relazioni per paese mostrano anche politiche sociali scarsamente coordinate e integrate, sistemi inadeguati, un elevato rischio di povertà, nessuna inclusione attiva, notevoli differenze a livello regionale e una mancanza di investimenti a favore dell’assistenza sanitaria e di altri servizi di interesse generale, nonché la mancanza di accesso agli stessi. Per far fronte a questo problema, le autorità pubbliche e i servizi riconosciuti senza scopo di lucro dovrebbero beneficiare di condizioni adeguate per assicurare la prestazione di servizi pubblici di buona qualità.

3.4.5.

Il CESE accoglie con favore la raccomandazione del Consiglio sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi, che affronta le lacune nell’accesso alla protezione sociale per i lavoratori con contratti atipici e occupati in diverse forme di lavoro autonomo. Alla raccomandazione andrebbero associate ulteriori misure per la sua attuazione, ad esempio una valutazione realizzata secondo i criteri del quadro di monitoraggio concordato nella raccomandazione stessa e sulla base di piani d’azione presentati dagli Stati membri e di contributi delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

3.4.6.

Un’altra urgenza è quella di rafforzare la capacità degli Stati membri di attivare i trasferimenti sociali al fine di soddisfare i bisogni primari delle persone, dalla nascita alla vecchiaia. Ciò comporta la necessità di:

adottare una direttiva quadro europea in materia di reddito minimo, per arginare la povertà e promuovere un mercato del lavoro inclusivo (40);

valutare la possibilità di fissare norme minime comuni in materia di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri dell’UE (41);

garantire alle persone con disabilità la possibilità di accedere a cariche/incarichi in campo sociale e politico;

rivedere la formula del «costo dell’invecchiamento» trasformandola nel concetto di «dignità dell’invecchiamento», che pone l’adeguatezza delle pensioni, dei servizi sanitari e dell’assistenza a lungo termine al centro della governance economica senza tuttavia dimenticare l’attenzione alla sostenibilità dei regimi pensionistici;

creare programmi specifici per l’edilizia residenziale pubblica e l’accessibilità abitativa a favore delle famiglie a basso reddito;

investire nelle strutture di assistenza all’infanzia nell’interesse diretto dei minori e dei giovani svantaggiati — e a questo proposito, il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione e del Parlamento europeo di introdurre una «garanzia per l’infanzia»; e

garantire l’accesso universale a un’istruzione di qualità ed estendere l’ambito di applicazione della garanzia per i giovani.

3.4.7.

Il CESE invita i colegislatori dell’UE a riprendere i negoziati sulla revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e chiede agli Stati membri di accelerare l’attuazione dell’atto europeo sull’accessibilità.

3.4.8.

Il ruolo dei servizi sociali, delle imprese dell’economia sociale e delle organizzazioni senza scopo di lucro andrebbe promosso tramite misure mirate e fondi ad hoc.

3.5.   Misure trasversali

3.5.1.

Il pilastro sociale dovrebbe ridefinire le caratteristiche e i requisiti dell’iniziativa «Legiferare meglio» a livello nazionale e dell’UE, in modo che tutti i criteri, compresa l’analisi costi-benefici, riflettano pienamente l’impatto economico, sociale e ambientale nei settori oggetto di regolamentazione, tenendo conto anche dell’impatto sulle PMI.

3.5.2.

Risorse specifiche, comprese apposite linee di bilancio, dovrebbero essere messe a disposizione degli enti locali, delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile per incoraggiare e sostenere le iniziative che questi soggetti devono adottare per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali (conferenze, studi, formazione, informazione, scambi di esperti e così via).

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145, punti 1.2 e 2.2.

(2)  Ad es. nei pareri GU C 13 del 15.1.2016, pag. 40; GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145 e GU C 440 del 6.12.2018, pag. 135.

(3)  Articolo 9 TFUE.

(4)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 40.

(5)  Secondo quanto indicato al punto 2.6.3.

(6)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punti 1.5 e 1.6.

(7)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10, punto 6.3.1.

(8)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145, punto 2.2.

(9)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/.

(10)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 28, punto 3.3.

(11)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 40.

(12)  Dialogo sociale europeo, programma di lavoro 2019-2021.

(13)  L’importanza di coinvolgere i giovani nel dialogo è stata sottolineata in vari dibattiti nazionali, ad esempio, in Slovenia.

(14)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10.

(15)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10.

(16)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european_pillar_one_year_on.pdf.

(17)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145, punto 1.3.

(18)  Il riferimento è al ventaglio di strumenti per legiferare meglio che comprende misure complementari o alternative alla legislazione vincolante.

(19)  https://www.etuc.org/en/pressrelease/stand-social-pillar-alliance-social-economy-enterprises-trade-unions-and-civil-society.

(20)  GU C 271 del 19.9.2013, pag. 91, punto 2.3.

(21)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 35.

(22)  GU C 227, 28.6.2018, pag. 1 punti 1.8 e 3.6; GU C 327, 12.11.2013, pag. 11; GU C 227 del 28.6.2018, pag. 95, punto 1.4, GU C 226 del 16.7.2014, pag. 21; GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punto 3.14 e GU C 190 del 5.6.2019, pag. 24, punto 1.8.

(23)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punto 1.5.

(24)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punto 1.6.

(25)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6167-2019-INIT/it/pdf.

(26)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10, punto 1.

(27)  GU C 282 del 20.8.2019, pag. 32, punto 3.3.2.

(28)  GU C 282 del 20.8.2019, pag. 32, punto 3.3.5.

(29)  GU C 240 del 16.7.2019, pag. 3, punto 1.3.

(30)  Dichiarazione congiunta Gender Equality as a Priority of the European Union today and in the future (La parità di genere quale priorità presente e futura dell’Unione europea), firmata il 12 ottobre 2018 a Vienna in occasione della riunione informale dei ministri per le pari opportunità.

(31)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 26, punti 3.1.1 e 3.1.3.

(32)  Il CESE ha adottato un parere dedicato al tema dei SPI: GU C 353 del 18.10.2019, pag. 46.

(33)  GU C 353 del 18.10.2019, pag. 46.

(34)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 8, punto 4.10.

(35)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(36)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(37)  SOC/616 — Definire l’agenda dell’UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030 (in fase di elaborazione).

(38)  GU C 353 del 18.10.2019, pag. 1.

(39)  GU C 353 del 18.10.2019, pag. 17.

(40)  GU C 190 del 5.6.2019, pag. 1.

(41)  Il CESE sta redigendo un parere SOC/583 sul tema Norme minime europee comuni in materia di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri dell’UE (in fase di elaborazione).


ALLEGATO

I seguenti emendamenti sono stati respinti dall’Assemblea ma hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi (articolo 59, paragrafo 3, del Regolamento interno):

Punto 2.3

Modificare come segue:

2.3

La recente dichiarazione del centenario dell’OIL per il futuro del lavoro, adottata in occasione della Conferenza internazionale del lavoro, individua alcune importanti linee d’azione per l’OIL. Nella dichiarazione, tale conferenza fa inoltre appello a tutti i membri, a seconda delle circostanze nazionali, affinché si adoperino individualmente e collettivamente, sulla base dell’approccio tripartito e del dialogo sociale, con il sostegno dell’OIL, per sviluppare ulteriormente il suo approccio al futuro del lavoro incentrato sulla persona. La dichiarazione affronta questioni quali e stabilisce misure intese a modernizzare il diritto del lavoro e a prevenire l’esclusione, e prevede anche una serie di investimenti nelle il rafforzamento delle capacità delle persone, nelle e delle istituzioni del lavoro, e la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti in condizioni di lavoro dignitose e sostenibili che possano creare il contesto più idoneo per lo sviluppo delle imprese e per il progresso delle persone verso condizioni di lavoro e di vita più eque, nel rispetto dei contesti nazionali e del ruolo specifico delle parti sociali.

Motivazione

Le modifiche proposte sono volte a garantire che il testo del punto corrisponda al contenuto della dichiarazione del centenario dell’OIL. Inoltre, ai fini del presente parere, si rimanda all’appello generale sul modo in cui i membri dell’OIL dovrebbero adoperarsi, individualmente e collettivamente, per sostenere l’approccio al futuro del lavoro.

Esito della votazione

Voti favorevoli

56

Voti contrari

121

Astensioni

3

Punto 2.5

Modificare come segue:

A livello dell’Unione, il pilastro sociale è finora attuato:

a)

tramite misure legislative e non legislative, ponendo l’accento sul rispetto e l’esame dell’acquis sociale esistente, da aggiornare se necessario ,

b)

tramite finanziamenti specifici e

c)

attraverso alcune prime modifiche apportate al processo del semestre europeo.

Motivazione

Il presente punto indica il tipo di misure adottate finora a livello UE per attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. Pertanto, non è logico fare riferimento all’aggiornamento dell’acquis esistente.

Esito della votazione

Voti favorevoli

56

Voti contrari

124

Astensioni

2

Punto 2.6

Modificare come segue:

2.6

Osservazioni generali sulle misure Misure legislative e non legislative a livello nazionale e dell’Unione

Motivazione

Si propone di modificare il titolo principale e il sottotitolo di questa sezione del parere affinché riflettano il testo dei nuovi punti che si propone di inserire con gli emendamenti presentati di seguito.

Esito della votazione

Voti favorevoli

49

Voti contrari

126

Astensioni

8

Primo nuovo punto prima dell’attuale punto 2.6.1

Inserire un primo nuovo punto prima dell’attuale 2.6.1:

Il presupposto di base per l’attuazione – approccio generale

Motivazione

Si propone di modificare il titolo principale e il sottotitolo di questa sezione del parere affinché riflettano il testo dei nuovi punti che si propone di inserire con gli emendamenti presentati di seguito.

Esito della votazione

Voti favorevoli

55

Voti contrari

119

Astensioni

5

Nuovo punto dopo il punto 2.6.1

Inserire il seguente nuovo punto dopo l’attuale punto 2.6.1:

La premessa di base deve essere che il livello più appropriato per trattare le questioni che non presentano una chiara dimensione transnazionale nel settore del diritto del lavoro sia quello nazionale. Occorre evitare normative dell’UE che si basano su un modello valido per tutti e che non tengono conto delle differenze di natura e di dimensioni tra imprese, settori o tradizioni e sistemi degli Stati membri. Questo tipo di legislazione, inoltre, impedisce ai sindacati e alle associazioni di categoria di negoziare accordi su misura per i diversi settori, cosa che è particolarmente importante nei paesi in cui le parti sociali godono di un elevato livello di libertà nella regolamentazione delle condizioni di lavoro e di occupazione, sia autonomamente che a complemento della legislazione nazionale.

Motivazione

Sarà esposta oralmente.

Esito della votazione

Voti favorevoli

51

Voti contrari

116

Astensioni

6

Punto 2.6.4

Modificare come segue:

2.6.4

Gli Stati membri, e le istituzioni dell’UE, le parti sociali e le organizzazioni della società civile dovrebbero controllare attentamente l’attuazione del pilastro sociale e l’efficacia delle misure adottate nel quadro del semestre europeo, garantendo nel contempo il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. Le istituzioni europee dovrebbero assistere gli Stati membri e gli attori sociali a livello nazionale nel processo di attuazione del pilastro.

Motivazione

La modifica proposta è introdotta per tener conto del fatto che, nel processo di monitoraggio dell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il ruolo dell’UE e degli Stati membri, da un lato, e quello delle parti sociali e della società civile, dall’altro, sono diversi e distinti.

Esito della votazione

Voti favorevoli

54

Voti contrari

120

Astensioni

1

Punto 2.6.5

Sopprimere l’attuale punto:

2.6.5

La legislazione europea nei settori pertinenti dovrebbe definire un quadro con norme comuni generali e ben precise, rispettoso delle specifiche situazioni nazionali, adattabile all’ampio ventaglio di sistemi sociali diversi e alla diversità dei ruoli ricoperti dai soggetti interessati, che riconosca diritti sociali effettivi e applicabili per i cittadini a livello dell’UE e a livello nazionale e che apporti un valore aggiunto europeo (1). È opportuno che gli obiettivi del pilastro siano rispettati in tutte le politiche dell’Unione, anche mediante il ricorso alla clausola orizzontale (articolo 9 TFUE).

Motivazione

Sarà esposta oralmente.

Esito della votazione

Voti favorevoli

48

Voti contrari

123

Astensioni

5

Punto 2.6.5

Modificare come segue:

2.6.5

La legislazione europea nei settori pertinenti dovrebbe definire un quadro che punti verso con norme realistiche comuni generali e ben precise, sia rispettoso delle specifiche situazioni nazionali, sia adattabile all’ampio ventaglio di sistemi sociali diversi e alla diversità dei ruoli ricoperti dai soggetti interessati, che riconosca diritti sociali effettivi e applicabili per i cittadini a livello dell’UE e a livello nazionale e che apporti un valore aggiunto europeo (2). È opportuno che gli obiettivi del pilastro siano rispettati in tutte le politiche dell’Unione, anche mediante il ricorso alla clausola orizzontale (articolo 9 TFUE).

Motivazione

Quando l’obiettivo è quello di rispettare la diversità degli Stati membri in materia di sistemi sociali, non è possibile chiedere l’introduzione di norme generali o comuni.

Esito della votazione

Voti favorevoli

48

Voti contrari

120

Astensioni

4

Punto 2.6.6

Modificare come segue:

2.6.6

L’attuazione del pilastro sociale è intesa ad avviare una convergenza verso l’alto in termini di occupazione e di risultati sociali, a migliorare e adeguare le condizioni sociali e del mercato del lavoro per i lavoratori e i cittadini europei, a migliorare e creare sistemi di protezione sociale efficaci, sostenibili e affidabili (3), nonché servizi sociali e sanitari moderni, basati sulla ricerca scientifica e valutati sul piano della qualità, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici e quelli senza scopo di lucro, a mirare a condizioni di lavoro eque a fissare norme minime per combattere il dumping sociale e, instaurando allo stesso tempo, a instaurare condizioni di parità per economie dinamiche, l’occupazione e imprese sostenibili, e rafforzando nel contempo la fiducia dei cittadini nell’UE. Le strategie di politica sociale dovrebbero riguardare anche gli interessi delle PMI e la creazione di condizioni di mercato eque per questo tipo di imprese. È importante definire e approvare norme di base per i servizi di interesse generale, quali l’alloggio, l’acqua e i servizi sociali: queste norme dovrebbero essere verificate periodicamente, anche da valutatori indipendenti (istituti di ricerca, università ecc.) che possano essere sostenuti finanziariamente e le cui relazioni possano essere rese pubbliche. I bisogni fondamentali dei cittadini e delle categorie vulnerabili e le pericolose disparità in termini di opportunità, reddito e ricchezza all’interno e tra gli Stati membri devono essere affrontati in via prioritaria. Tutti gli Stati membri dovrebbero promuovere l’inclusione sociale sulla base delle pari opportunità e di condizioni di vita eque.

Motivazione

L’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe portare a una convergenza verso l’alto dei risultati occupazionali e sociali, in quanto sono i risultati che determinano se le scelte politiche hanno avuto esito positivo. Come indicato nel preambolo del pilastro (punto 12), «Il pilastro europeo dei diritti sociali mira a fungere da guida per realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide attuali e future (…)». Il testo dovrebbe anche menzionare l’adeguamento (e non solo il miglioramento) delle condizioni sociali e del mercato del lavoro, in quanto tali adeguamenti possono essere resi necessari da cambiamenti nelle nostre società e nella vita lavorativa. I sistemi di sicurezza sociale devono essere affidabili ed efficaci, ma anche sostenibili.

Il pilastro europeo dei diritti sociali non riguarda la definizione di norme minime per combattere il dumping sociale, per cui questo passaggio dovrebbe essere soppresso.

L’elenco delle questioni da affrontare pilastro europeo dei diritti sociali prioritaria non dovrebbe includere quelle che non rientrano nei principi stabiliti dal pilastro (per es. disparità di ricchezza e di reddito all’interno degli Stati membri o tra di essi).

Esito della votazione

Voti favorevoli

53

Voti contrari

115

Astensioni

3

Punto 2.6.7

Modificare come segue:

2.6.7

Una particolare attenzione andrebbe rivolta al ruolo a parte della contrattazione collettiva a livello nazionale e dei contratti collettivi, i quali possono anticipare la legislazione o costituire un’alternativa ad essa disciplinando settori specifici del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro. Le parti sociali possono quindi svolgere un ruolo nel processo di attuazione del pilastro, dimostrando di poter ottenere gli stessi effetti giuridici della legislazione. In alcuni Stati membri i processi di contrattazione collettiva non sono strutturati e la copertura della contrattazione collettiva è molto debole, ragion per cui permangono delle disparità nel riconoscimento dei diritti sociali sanciti dal pilastro; è in situazioni come queste che si dovrebbero adottare delle disposizioni di legge. Il CESE incoraggia pertanto gli Stati membri a rafforzare le capacità delle parti sociali nazionali.

Motivazione

Si propone di sopprimere la fine della seconda frase, in quanto non è affatto chiaro cosa si intenda per «ottenere gli stessi effetti giuridici». I sistemi nazionali variano in funzione dei rispettivi ruoli della contrattazione collettiva e della legislazione che disciplina il mercato del lavoro, dei livelli ai quali si svolge la contrattazione (intersettoriale, settoriale, aziendale e sul posto di lavoro, regionale, occupazionale) e del modo in cui possono interagire i negoziati ai diversi livelli (articolazione) [fonte: Eurofound].

Esito della votazione

Voti favorevoli

59

Voti contrari

114

Astensioni

2

Punto 2.6.8

Modificare come segue:

2.6.8

La dichiarazione quadripartita Un nuovo inizio per il dialogo sociale incoraggia lo sviluppo di una contrattazione collettiva efficace. L’impegno comune delle parti sociali per l’attuazione del pilastro europeo trova riscontro nel programma di lavoro congiunto 2019-2021 delle parti sociali europee, la cui attuazione anche nei singoli Stati membri contribuirà al processo nazionale di riforma. Detto programma di lavoro 2019-2021 affronta le sei priorità seguenti: digitalizzazione; migliorare le prestazioni dei mercati del lavoro e dei sistemi sociali; competenze; affrontare gli aspetti psicosociali e i rischi sul lavoro; sviluppo delle capacità per un dialogo sociale rafforzato; economia circolare presenterà proposte specifiche su temi connessi all’attuazione del pilastro sociale, come i negoziati per un accordo quadro autonomo sulla digitalizzazione, anche in merito alle possibilità e modalità di connessione e di «scollegamento» dal lavoro, al miglioramento delle prestazioni dei mercati del lavoro e dei sistemi sociali e allo sviluppo delle competenze (4) .

Motivazione

È importante garantire che il testo del parere adotti le formulazioni utilizzate nel programma di lavoro delle parti sociali europee. (Ad esempio, nel programma di lavoro i concetti di «connessione» e di «scollegamento» dal lavoro vengono citati nel contesto di una dichiarazione sull’organizzazione di un seminario congiunto d’informazione in cui le parti sociali europee valuteranno tutta una serie di esperienze).

Esito della votazione

Voti favorevoli

53

Voti contrari

115

Astensioni

6

Punto 2.6.10

Modificare come segue:

2.6.10

La Commissione ha adottato misure concrete per attuare il pilastro a livello europeo e ha recentemente pubblicato una scheda informativa aggiornata che elenca le iniziative legislative e non legislative finora adottate (5). Il CESE ha già sottolineato la propria convinzione che una chiara tabella di marcia per l’attuazione del pilastro contribuirebbe a favorire la convergenza e a realizzare gli obiettivi previsti. chiesto una tabella di marcia chiara e coordinata (6) che definisca le priorità per l’attuazione del pilastro.

Motivazione

Si propone di adottare l’esatta formulazione tratta dal parere SOC/564.

Esito della votazione

Voti favorevoli

50

Voti contrari

113

Astensioni

4

Punto 2.6.11

Modificare come segue:

2.6.11

Le misure per l’attuazione del pilastro sociale dovrebbero essere fondate su un’analisi scientifica del quadro giuridico e del contesto pratico attuali delle politiche sociali e sanitarie negli Stati membri e a livello dell’UE, e dovrebbero coinvolgere gli attori sociali. Il CESE potrebbe svolgere un ruolo di facilitatore. Il CESE propone di istituire un Forum dell’UE per la politica sociale: È necessario che l’UE ha bisogno di una tale sede di dibattito permanente dedicata incoraggi soluzioni dedicate alla comunicazione, alle allo scambio di buone pratiche, alla valutazione, a seminari di esperti, a programmi sociali, alla conformità alle norme dell’UE e degli Stati membri e a progetti di riforma delle politiche sia nazionali che europee. Continua a suscitare attenzione la necessità di migliorare l’applicazione dei diritti sociali esistenti e pertanto la Commissione e gli Stati membri devono migliorare il rispetto delle norme dell’UE. L’attività di questo nuovo forum dovrebbe essere strettamente collegata al CESE e al processo del semestre europeo.

Motivazione

Non è affatto chiaro cosa si intenda con il riferimento all’istituzione di «un Forum dell’UE per la politica sociale». Non è necessario creare nuovi strumenti/piattaforme e il riferimento al forum dovrebbe essere soppresso. Ciò che conta è la consultazione e il coinvolgimento delle parti interessate nell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Esito della votazione

Voti favorevoli

52

Voti contrari

114

Astensioni

3

Punto 2.7.2

Modificare come segue:

2.7.2

I negoziati per il prossimo QFP dovrebbero mirare a garantire un adeguato finanziamento delle politiche occupazionali e sociali. Le norme dell’UE in materia di bilancio e di debito (7) dovrebbero essere rivedute affinché sia possibile rispettare i diritti fondamentali e gli obiettivi dei Trattati e del pilastro europeo dei diritti sociali. Si dovrebbe trovare un adeguato equilibrio tra economie efficienti, controllo del debito e obiettivi sociali. Come il CESE ha già indicato in più occasioni precedenza (8) , il finanziamento della realizzazione del pilastro sociale dipenderà anche in gran parte dalle risorse disponibili a livello di singolo Stato membro. Saranno necessari fondi attinti ai bilanci pubblici da destinare agli investimenti ma anche ai costi di esercizio delle attività nei prossimi anni, e questo rischia di scontrarsi con i vincoli imposti dalle norme dell’UE in materia di bilancio e di debito (9) . Come già ribadito dal CESE in più occasioni (10), si dovrebbero prendere in considerazione dei modi per rafforzare la flessibilità consentita all’interno di queste regole, introducendo ad esempio una «regola d’oro» che permetta di realizzare investimenti pubblici con una finalità sociale, allo scopo di conseguire gli obiettivi del pilastro sociale, in particolare aumentando i livelli di reddito, rafforzando la coesione sociale, prevenendo l’esclusione di gruppi svantaggiati che non potrebbero altrimenti partecipare pienamente alla società, e generando al tempo stesso una crescita economica sostenibile. l’aumento degli investimenti pubblici negli Stati membri può essere agevolato anche dal ricorso a una «regola d’oro» per gli investimenti pubblici con finalità sociale, regola che consentirebbe una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme di bilancio. L’aumento dei livelli di reddito, la crescita sostenibile, il rafforzamento della coesione sociale e la lotta all’esclusione sono obiettivi comuni da prendere in considerazione. Si può inoltre dare un sostegno alla realizzazione di maggiori investimenti pubblici, in particolare attraverso i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), i quali potrebbero essere più chiaramente orientati verso gli obiettivi evidenziati nell’ambito del pilastro sociale (11). Politiche fiscali adeguate, volte, tra l’altro, a combattere efficacemente la frode fiscale, l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, dovrebbero permettere di raccogliere fondi supplementari per contribuire al finanziamento del pilastro sociale. Per garantire un impiego efficiente di questi finanziamenti supplementari è necessario applicare i programmi d’azione e le tabelle di marcia per l’attuazione del pilastro sociale che formano parte integrante del semestre europeo, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di convergenza (12) .

Motivazione

È importante utilizzare la formulazione esatta del parere cui si fa riferimento, per garantire un migliore equilibrio nel testo, e fare riferimento anche alle dichiarazioni formulate in precedenti pareri sull’attuazione del pilastro nel quadro del semestre europeo.

Esito della votazione

Voti favorevoli

55

Voti contrari

112

Astensioni

4

Punto 2.8.4

Modificare come segue:

2.8.4

Un nuovo ciclo del semestre europeo dovrebbe conseguire obiettivi sociali nel quadro di un’azione di monitoraggio globale di squilibri sociali eccessivi, per riequilibrare la predominanza dei requisiti macroeconomici e di bilancio. Il quadro di valutazione della situazione sociale dovrebbe monitorare e mirare a tutti i diritti e i principi contemplati nel pilastro e includere indicatori misurabili nuovi e migliorati. Tali indicatori potrebbero comprendere, oltre alle statistiche, l’accesso effettivo a servizi sociali basati sulla qualità, i diritti sociali applicabili, l’integrazione sociale e lavorativa dei migranti, la copertura della contrattazione collettiva, la partecipazione degli attori sociali al processo del semestre europeo e l’accesso agli apprendistati e a un’istruzione superiore di qualità. La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dei piani nazionali di riforma in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile, promuovendo in tal modo raccomandazioni sociali specifiche per paese. Le raccomandazioni dovrebbero essere adeguate per numero e struttura e monitorare i progressi compiuti in merito alle priorità indicate nella tabella di marcia.

Motivazione

È inutile parlare di un «nuovo» semestre europeo, visto che tale procedura è stata introdotta solo nel 2010. Non vi è bisogno, inoltre, di andare alla ricerca di un «nuovo» semestre europeo, quando tutti gli sforzi dovrebbero essere incanalati per garantire il funzionamento efficace e orientato ai risultati del semestre europeo già esistente. Si dovrebbe, piuttosto, fare riferimento al nuovo ciclo del semestre europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali è accompagnato da un «quadro di valutazione della situazione sociale» che segue le tendenze e le prestazioni nei diversi paesi dell’UE in tre settori collegati ai principi del pilastro. Il quadro di valutazione alimenta il processo del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e serve a valutare i progressi compiuti verso il conseguimento di una «tripla A sociale» per l’intera Unione europea. Ciò significa che è in atto un monitoraggio globale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

49

Voti contrari

117

Astensioni

4

Inserire un nuovo punto prima dell’attuale punto 3.1:

Inserire il seguente nuovo punto prima dell’attuale punto 3.1:

Il CESE ha già sottolineato nel suo parere collegato (13) che il pilastro può rappresentare una buona occasione per dimostrare che il livello dell’UE è ancora in grado di offrire una risposta adeguata, se necessario, alle sfide che devono affrontare i comuni cittadini, pur nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze e del principio di sussidiarietà.

Motivazione

Il presente punto sottolinea ciò che deve essere tenuto presente per quanto riguarda l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le prossime tappe: tale pilastro potrebbe rappresentare una buona opportunità per dimostrare che l’UE è in grado di fornire una risposta adeguata quando un intervento si rivela opportuno. Al tempo stesso, sottolinea l’importanza del pieno rispetto della ripartizione delle competenze e del principio di sussidiarietà.

Esito della votazione

Voti favorevoli

50

Voti contrari

114

Astensioni

4

Primo nuovo punto dopo l’attuale punto 3.1

Inserire un primo nuovo punto dopo l’attuale punto 3.1:

La sinergia tra la politica sociale dell’UE e quella nazionale è essenziale. Poiché il modello sociale dell’UE si basa su modelli nazionali diversi, che devono essere preservati, l’UE deve rispettare le competenze nazionali e la diversità dei sistemi sociali degli Stati membri, che si basano su scelte politiche e modelli socioculturali profondamente radicati. Il compito principale dell’UE dovrebbe pertanto essere quello di offrire le migliori condizioni possibili per gli Stati membri e le parti sociali e di sostenerli negli sforzi volti a mettere in atto riforme specifiche.

Motivazione

È necessario mettere l’accento sull’importanza della sinergia tra la politica e gli interventi in materia sociale portati avanti dall’UE e quelli portati avanti a livello nazionale anche nella sezione relativa alle conclusioni e raccomandazioni del parere. Nel preambolo del pilastro sociale si afferma chiaramente che «La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali dipende dall’impegno e dalla responsabilità politici condivisi […]». Inoltre, nel preambolo si fa espressamente riferimento al rispetto della ripartizione delle competenze e alla necessità di tener conto dei diversi contesti socioeconomici e della diversità dei sistemi nazionali, compreso il ruolo delle parti sociali, e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Esito della votazione

Voti favorevoli

45

Voti contrari

116

Astensioni

4

Punto 3.2.2

Modificare come segue:

3.2.2

In fase di attuazione della direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, sarebbe opportuno riservare un’attenzione particolare a soluzioni eque, economicamente accessibili e praticabili per garantire un’adeguata retribuzione ai lavoratori dipendenti che utilizzano il congedo parentale e per assicurare condizioni di lavoro flessibili, compresa un’eventuale revisione degli obiettivi di Barcellona e adeguate alle esigenze del luogo di lavoro. Per dare aiuto e sostegno alle famiglie, si dovrebbe pensare anche a mettere a disposizione servizi di assistenza all’infanzia e altri servizi di assistenza a prezzi accessibili.

Motivazione

Le soluzioni adottate negli Stati membri nell’ambito dell’attuazione della direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, per quanto riguarda l’adeguata retribuzione dei lavoratori dipendenti che utilizzano il congedo parentale, devono anche essere economicamente accessibili. Tutte le soluzioni relative alle condizioni di lavoro flessibili devono tenere conto anche delle esigenze del luogo di lavoro.

Poiché gli obiettivi di Barcellona sono stati fissati dal Consiglio europeo (nel 2002), la loro eventuale revisione non è collegata all’attuazione della direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Pertanto questa parte dovrebbe essere soppressa.

Esito della votazione

Voti favorevoli

49

Voti contrari

109

Astensioni

5

Punto 3.2.3

Modificare come segue:

3.2.3

Il CESE ha sollecitato l’adozione di una strategia integrata dell’UE a favore della parità di genere (14). Alla luce della dichiarazione congiunta dei ministri europei per le pari opportunità (15), il CESE chiede di eliminare i divari retributivi di genere ingiustificati (16) . In particolare, occorre tener presenti le esigenze delle PMI per evitare di caricarle di adempimenti amministrativi eccessivi.

Motivazione

Questa integrazione rende il testo maggiormente accurato. Le misure volte a contrastare i divari retributivi vanno orientate verso quelli ingiustificati.

Esito della votazione

Voti favorevoli

45

Voti contrari

114

Astensioni

5

Punto 3.2.5

Modificare come segue:

3.2.5

Il CESE sottolinea ancora una volta la possibilità di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e la qualità del lavoro grazie a maggiori investimenti a favore di politiche attive del mercato del lavoro e alla definizione di norme comuni per l’efficace funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego (SPI) (17)), compresi quelli senza scopo di lucro, con l’obiettivo di ridurre i tempi necessari per la transizione da un posto di lavoro a un altro, garantire l’uso delle competenze acquisite, favorire percorsi di carriera molteplici e diversificati e puntare a contratti di lavoro stabili posti di lavoro sostenibili (18) . La lotta alla disoccupazione di lunga durata, l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e il reinserimento delle persone che si sentono scoraggiate nella ricerca di un lavoro è un altro ambito d’intervento fondamentale per il quale servono misure urgenti e mirate, che possono comprendere il diritto dei lavoratori a ricevere un sostegno ai lavoratori per la ricerca del posto di lavoro, la formazione e la riqualificazione.

Motivazione

La prima modifica segue il testo del parere citato. Per quanto riguarda le misure urgenti e mirate, l’idea sarebbe espressa meglio con il passaggio «in modo attivo». Si tratta di offrire un sostegno ai lavoratori per la ricerca di un posto di lavoro, la formazione e la riqualificazione, per cui il concetto non va formulato in termini di «diritto».

Esito della votazione

Voti favorevoli

47

Voti contrari

110

Astensioni

2

Punto 3.2.6

Modificare come segue:

3.2.6

Nell’agenda dell’UE dovrebbe figurare la garanzia del diritto dell’accesso di ogni cittadino all’apprendimento permanente (19). Si dovrebbero ripensare i sistemi nazionali di istruzione, formazione e apprendistato insistendo maggiormente sulle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e sullo sviluppo di sistemi duali (istruzione/formazione) che portino a soddisfare più efficacemente le esigenze del mercato del lavoro.

Motivazione

Dovremmo concentrarci sulla promozione di politiche che garantiscano a tutti l’accesso all’apprendimento permanente. Inoltre, mentre il parere citato fa riferimento all’importanza dell’apprendimento permanente e alla promozione della partecipazione ad esso, non sembra indicare che il diritto all’apprendimento permanente debba figurare nell’agenda dell’UE.

Esito della votazione

Voti favorevoli

48

Voti contrari

116

Astensioni

2

Punto 3.3.1

Modificare come segue:

3.3.1

Nel breve periodo sarebbe opportuno impegnarsi a monitorare l’attuazione della direttiva riveduta sul distacco dei lavoratori, che garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il distacco, in collegamento con la prestazione di servizi, afferma il principio della parità di trattamento, e della direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che stabilisce diritti minimi per tutti i rapporti di lavoro, accanto all’istituzione di un’Autorità europea del lavoro, intesa a migliorare l’applicazione dell’acquis dell’UE e l’efficacia delle ispezioni sul lavoro.

Motivazione

La nuova formulazione indica l’obiettivo della direttiva sul distacco dei lavoratori.

Esito della votazione

Voti favorevoli

43

Voti contrari

118

Astensioni

2

Punto 3.3.2

Modificare come segue:

3.3.2

Il CESE raccomanda di rafforzare incoraggia la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, in particolare al fine nell’ottica dell’obiettivo generale di incrementare la produttività, gestire sostenere l’introduzione di nuove tecnologie e sfruttarne l’impatto sull’organizzazione del lavoro e le competenze della manodopera. In tale contesto, il CESE attende con interesse l’esito dei negoziati tra le parti sociali europee in relazione all’accordo quadro sulla digitalizzazione.

Motivazione

Le modifiche proposte mirano a sottolineare l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori per quanto riguarda il sostegno all’introduzione di nuove tecnologie.

Esito della votazione

Voti favorevoli

46

Voti contrari

118

Astensioni

4

Punto 3.3.3

Modificare come segue:

3.3.3

Il CESE è favorevole all’elaborazione — nel quadro di un dialogo sociale ai livelli adeguati, nazionale o europeo — di provvedimenti appropriati su «transizioni eque» che introducano, da un lato, misure e azioni per gestire, apportare modifiche facilitare il cambiamento e , dall’altro, accordare una tutela minima appropriata in caso di riorganizzazione dei luoghi di lavoro o di licenziamenti collettivi dovuti a transizioni (tecnologiche, demografiche, collegate alla globalizzazione, ai cambiamenti climatici o all’economia circolare), compreso compresi il diritto di partecipare sostegno alla contrattazione collettiva, per anticipare i l’anticipazione dei cambiamenti e offrire l’offerta di sostegno ai lavoratori interessati (evoluzione della direttiva sui licenziamenti collettivi) (20) . Il CESE auspica inoltre che i colegislatori adottino il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Motivazione

Occorre sopprimere i riferimenti al «diritto di partecipare alla negoziazione collettiva» e all’«evoluzione della direttiva sui licenziamenti collettivi», in quanto qualsiasi testo sui punti di vista del CESE in merito all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere inteso a evidenziare le questioni che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione nei loro sforzi volti a sviluppare i rispettivi mercati del lavoro e/o sistemi di protezione sociale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

49

Voti contrari

109

Astensioni

1

Punto 3.3.4

Modificare come segue:

3.3.4

Il coinvolgimento dei lavoratori nella governance aziendale, nel quadro dei loro diritti di informazione e consultazione, dovrebbe essere adattato al valutato alla luce del nuovo quadro giuridico sulle informazioni di carattere non finanziario (21) e nell’ottica di rispettare la necessaria dovuta diligenza con riferimento agli obblighi di responsabilità delle imprese.

Motivazione

La modifica proposta è volta a mantenere il testo su un livello più generale. È prematuro parlare di adattamento del nuovo quadro giuridico sulle informazioni di carattere non finanziario.

Esito della votazione

Voti favorevoli

49

Voti contrari

114

Astensioni

1

Punto 3.3.5

Modificare come segue:

3.3.5

Il CESE ritiene che sia utile stabilire parametri di riferimento che contribuiscano a valutare l’adeguatezza dei bassi livelli salariali per prevenire la povertà tra i lavoratori subordinati, anche promuovendo l’analisi e lo scambio di buone pratiche tramite i processi di apprendimento reciproco disponibili e introducendo norme comuni per la fissazione di salari minimi trasparenti e prevedibili, laddove esistano e qualora le parti sociali li sollecitino.

Motivazione

L’introduzione di norme comuni per la fissazione di salari minimi non è auspicabile né accettabile, poiché le questioni relative alle retribuzioni devono essere oggetto di discussioni a livello nazionale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

51

Voti contrari

114

Astensioni

2

Punto 3.4.6

Modificare come segue:

3.4.6

Un’altra urgenza è quella di rafforzare la capacità degli Stati membri di attivare i trasferimenti sociali o altre misure al fine di soddisfare i bisogni primari delle persone, dalla nascita alla vecchiaia. Ciò comporta la necessità di:

adottare una direttiva quadro europea in materia sostenere e potenziare, anche a livello europeo, gli sforzi degli Stati membri tesi a elaborare e aggiornare sistemi di reddito minimo, per arginare la povertà e promuovere un mercato del lavoro inclusivo  (22) ;

valutare la possibilità di fissare norme minime definire principi comuni in materia di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri dell’UE  (23) ;

garantire alle persone con disabilità la possibilità di accedere a cariche/incarichi in campo sociale e politico;

rivedere la formula del «costo dell’invecchiamento» trasformandola nel concetto di «dignità dell’invecchiamento», che pone l’adeguatezza delle pensioni, dei servizi sanitari e dell’assistenza a lungo termine al centro della governance economica senza tuttavia dimenticare l’attenzione alla sostenibilità dei regimi pensionistici;

creare programmi specifici per l’edilizia residenziale pubblica e l’accessibilità abitativa a favore delle famiglie a basso reddito;

investire nelle strutture di assistenza all’infanzia nell’interesse diretto dei minori e dei giovani svantaggiati — e a questo proposito, il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione e del Parlamento europeo di introdurre una «garanzia per l’infanzia»; e

garantire creare un autentico spazio europeo di apprendimento che agevoli l’accesso universale a un’istruzione di qualità ed estendere l’ambito di applicazione della garanzia per i giovani.

Motivazione

Dal momento che il pilastro europeo dei diritti sociali mira a guidare gli Stati membri nello sviluppo dei loro sistemi sociali, questo aspetto dovrebbe essere al centro del punto sul reddito minimo. Inoltre, il parere citato contiene, in allegato, un controparere che esprime una posizione diversa.

Poiché non esiste alcuna proposta concreta della Commissione sulla garanzia per l’infanzia, è prematuro esprimere sostegno a questo proposito.

Occorre inoltre fare riferimento alla necessità di creare un autentico spazio europeo dell’apprendimento.

Esito della votazione

Voti favorevoli

51

Voti contrari

112

Astensioni

2

Punto 1.1

Modificare come segue:

1.1

Nella convinzione che un futuro realistico per l’Unione europea potrà trovare fondamento unicamente nel binomio tra una solida base economica e una forte dimensione sociale (24), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) insiste da sempre sulla necessità di una convergenza verso l’alto in termini di risultati occupazionali e sociali e di una politica sociale più efficace a livello sia dell’UE che degli Stati membri (25). Il modello sociale europeo, che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale, andrebbe inoltre rafforzato e aggiornato. L’efficace attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (o «pilastro sociale»), proclamato nel 2017, riconferma l’impegno comune nei confronti del modello sociale europeo nel quadro di una nuova strategia socialmente inclusiva.

Motivazione

Il fattore importante per una forte dimensione sociale è la convergenza verso l’alto in termini di risultati occupazionali e sociali, dal momento che sono tali risultati a determinare se le scelte di politica hanno avuto esito positivo. Questo viene chiaramente indicato nel preambolo del pilastro sociale, laddove al punto 12 si dichiara che «[i]l pilastro europeo dei diritti sociali mira a fungere da guida per realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide attuali e future […]».

Esito della votazione

Voti favorevoli

47

Voti contrari

116

Astensioni

1

Punto 1.3

Sopprimere l’attuale punto:

1.3

La legislazione europea nei settori pertinenti dovrebbe definire un quadro con norme comuni generali, che rispetti le specifiche situazioni degli Stati membri e i sistemi sociali nazionali e riconosca diritti sociali effettivi e applicabili per i cittadini a livello dell’UE e a livello nazionale. È opportuno che gli obiettivi del pilastro siano rispettati in tutte le politiche dell’Unione mediante il ricorso alla clausola orizzontale (26).

Motivazione

Sarà esposta oralmente.

Esito della votazione

Voti favorevoli

48

Voti contrari

123

Astensioni

5

Punto 1.3

Modificare come segue:

1.3

La legislazione europea nei settori pertinenti dovrebbe definire un quadro con che introduca norme concretamente applicabili comuni generali, che rispetti le specifiche situazioni degli Stati membri e i sistemi sociali nazionali e che riconosca diritti sociali effettivi e applicabili per i cittadini a livello dell’UE e a livello nazionale. È opportuno che gli obiettivi del pilastro siano rispettati in tutte le politiche dell’Unione mediante il ricorso alla clausola orizzontale (27).

Motivazione

Quando l’obiettivo è quello di rispettare la diversità degli Stati membri in materia di sistemi sociali, non è possibile chiedere l’introduzione di norme generali o comuni.

Esito della votazione

Voti favorevoli

48

Voti contrari

120

Astensioni

4

Punto 1.4

Modificare come segue:

1.4

Attualmente il pilastro europeo dei diritti sociali viene attuato tramite misure legislative e non legislative, finanziamenti specifici e modifiche al processo del semestre europeo, provvedimenti, questi, che dovrebbe essere volti ad innescare una convergenza verso l’alto in termini di risultati occupazionali e sociali, fissando norme sociali minime per creare e nel contempo puntare a norme applicabili che creino condizioni di parità.

Motivazione

L’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe portare a una convergenza verso l’alto dei risultati occupazionali e sociali, in quanto sono i risultati che determinano se le scelte politiche hanno avuto esito positivo. Questo viene chiaramente indicato nel preambolo del pilastro sociale, laddove al punto 12 si dichiara che «[i]l pilastro europeo dei diritti sociali mira a fungere da guida per realizzare risultati sociali e occupazionali efficaci in risposta alle sfide attuali e future […]».

Esito della votazione

Voti favorevoli

47

Voti contrari

116

Astensioni

1

Nuovo punto dopo l’attuale punto 1.4:

Inserire il seguente nuovo punto dopo l’attuale punto 1.4:

La premessa di base deve essere che il livello più appropriato per trattare le questioni che non presentano una chiara dimensione transnazionale è quello nazionale. Il principale ruolo dell’UE dovrebbe essere quello di fornire incentivi, informazioni e know-how agli Stati membri e alle parti sociali affinché possano elaborare, attuare e valutare politiche che affrontino le sfide strutturali del mercato del lavoro con cui devono confrontarsi.

Motivazione

Sarà esposta oralmente.

Esito della votazione

Voti favorevoli

49

Voti contrari

113

Astensioni

3

Nuovo punto dopo l’attuale punto 1.4:

Inserire il seguente nuovo punto dopo l’attuale punto 1.4:

La sinergia tra la politica sociale dell’UE e quella nazionale è essenziale. Poiché il modello sociale dell’UE si basa su modelli nazionali diversi, che devono essere preservati, l’UE deve rispettare le competenze nazionali e la diversità dei sistemi sociali degli Stati membri, che si basano su scelte politiche e modelli socioculturali profondamente radicati. Il compito principale dell’UE dovrebbe pertanto essere quello di offrire le migliori condizioni possibili per gli Stati membri e le parti sociali e di sostenerli negli sforzi volti a mettere in atto riforme specifiche.

Motivazione

È necessario mettere l’accento sull’importanza della sinergia tra la politica e gli interventi in materia sociale portati avanti dall’UE e quelli portati avanti a livello nazionale anche nella sezione relativa alle conclusioni e raccomandazioni del parere. Nel preambolo del pilastro sociale si afferma chiaramente che «La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali dipende dall’impegno e dalla responsabilità politici condivisi […]». Inoltre, nel preambolo si fa espressamente riferimento al rispetto della ripartizione delle competenze e alla necessità di tener conto dei diversi contesti socioeconomici e della diversità dei sistemi nazionali, compreso il ruolo delle parti sociali, e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Esito della votazione

Voti favorevoli

45

Voti contrari

116

Astensioni

4

Punto 1.7

Modificare come segue:

1.7

L’attuazione del pilastro sociale richiede una solida base di bilancio e investimenti a livello di UE e di Stati membri, tramite adeguate risorse di bilancio previste nel QFP, con il ricorso ad una «regola d’oro» per gli investimenti pubblici con una finalità sociale e ai e i Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) — i quali possono essere più chiaramente orientati verso gli obiettivi del pilastro —, oltre a politiche fiscali adeguate (28). Come già affermato dal CESE, il finanziamento della realizzazione del pilastro sociale dipenderà anche in gran parte dalle risorse disponibili a livello di singolo Stato membro. Saranno necessari fondi attinti ai bilanci pubblici da destinare agli investimenti ma anche ai costi di esercizio delle attività nei prossimi anni, e questo rischia di scontrarsi con i vincoli imposti dalle norme dell’UE in materia di bilancio e di debito. Come già ribadito dal CESE in diverse occasioni, si dovrebbero prendere in considerazione dei modi per rafforzare la flessibilità consentita all’interno di queste regole, introducendo ad esempio una «regola d’oro» che permetta di realizzare investimenti pubblici con una finalità sociale, allo scopo di conseguire gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali (29).

Motivazione

È importante utilizzare l’esatta formulazione del parere citato per garantire che il testo sia meglio equilibrato.

Esito della votazione

Voti favorevoli

55

Voti contrari

112

Astensioni

4

Punto 1.9

Modificare come segue:

1.9

Un nuovo processo ciclo del semestre europeo dovrebbe conseguire obiettivi sociali nel quadro di un’azione di del monitoraggio globale effettuato nell’ambito di tale processo di squilibri sociali eccessivi, e dovrebbe inoltre prevedere l’adozione di nuovi indicatori misurabili, unitamente a raccomandazioni sociali mirate e specifiche per paese.

Motivazione

Considerato che il semestre europeo è stato introdotto già nel 2010, non ha senso parlare di «nuovo» processo del semestre europeo: Si dovrebbe, piuttosto, fare riferimento al nuovo ciclo del semestre europeo. Inoltre, non serve puntare a un «nuovo» semestre europeo: occorre invece concentrare tutti gli sforzi per garantire che il semestre europeo esistente funzioni in maniera efficace e orientata ai risultati. Il pilastro europeo dei diritti sociali è accompagnato da un «quadro di valutazione della situazione sociale» che traccia le tendenze e le prestazioni dei vari paesi dell’UE in tre settori attinenti ai principi di tale pilastro. Il quadro di valutazione alimenta il processo del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e serve a valutare i progressi compiuti verso il conseguimento di una «tripla A sociale» per l’intera Unione europea. Ciò significa che è in atto un monitoraggio globale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

49

Voti contrari

117

Astensioni

4

Punto 1.10

Modificare come segue:

1.10

Si dovrebbe promuovere un controllo, a intervalli regolari, dell’attuazione del pilastro sociale, con la una consultazione obbligatoria periodica delle parti sociali che potrebbe essere agevolata dal CESE ; il CESE propone di istituire un Forum dell’UE per la politica sociale collegato al processo del semestre europeo.

Motivazione

Il significato del termine obbligatoria non è chiaro in questo contesto. Pertanto è meglio utilizzare l’aggettivo periodica. Non è affatto chiaro cosa si intenda con il riferimento all’istituzione di «un Forum dell’UE per la politica sociale». Non è necessario creare nuovi strumenti/piattaforme e il riferimento al forum dovrebbe essere soppresso. Ciò che conta è la consultazione e il coinvolgimento delle parti interessate nell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Esito della votazione

Voti favorevoli

52

Voti contrari

114

Astensioni

3

Punto 1.11

Modificare come segue:

1.11

Il CESE ha già sottolineato la propria convinzione che una chiara tabella di marcia per l’attuazione del pilastro contribuirebbe a favorire la convergenza e a realizzare gli obiettivi previsti (30). Il CESE ha anche chiesto l’elaborazione di una tabella di marcia chiara e coordinata che definisca le priorità per l’attuazione del pilastro e l’applicazione dei diritti e delle norme dei principi sociali in vigore. Le questioni da affrontare in via prioritaria dovrebbero essere quelle dei bisogni e dei diritti fondamentali, in particolare dei gruppi vulnerabili, le disparità in termini di opportunità, reddito e ricchezza all’interno degli Stati membri e tra di essi, le politiche di inclusione e condizioni adeguate per i servizi pubblici, i servizi senza scopo di lucro e le imprese sociali.

Motivazione

Si propone di utilizzare la formulazione esatta del parere SOC/564. L’elenco delle questioni da affrontare pilastro europeo dei diritti sociali prioritaria non dovrebbe includere quelle che non rientrano nei principi stabiliti dal pilastro (per es. disparità di ricchezza e di reddito all’interno degli Stati membri o tra di essi).

Esito della votazione

Voti favorevoli

50

Voti contrari

113

Astensioni

4


(1)   GU C 440 del 6.12.2018, pag. 28 , punto 3.3.

(2)   GU C 440 del 6.12.2018, pag. 28, punto 3.3.

(3)   GU C 13 del 15.1.2016, pag. 40.

(4)  Dialogo sociale europeo, programma di lavoro 2019-2021.

(5)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european_pillar_one_year_on.pdf.

(6)   GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145, punti 8.3 e 1.3.

(7)   GU C 177 del 18.5.2016, pag. 35 .

(8)   GU C 227 del 28.6.2018, pag. 1, punti 1.8 e 3.6; GU C 327 del 12.11.2013, pag. 11; Analisi annuale della crescita 2018, punto 1.4, non ancora pubblicato; GU C 226 del 16.7.2014, pag. 21; e GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punto 3.14 e GU C 190 del 5.6.2019, pag. 24, punto 1.8.

(9)   GU C 177 del 18.5.2016, pag. 35 .

(10)   GU C 227 del 28.6.2018, pag. 1, punto 1.6; Politica economica della zona euro 2018, punti 1.8 e 3.6; GU C 327 del 12.11.2013, pag. 11, punto 1.4, GU C 226 del 16.7.2014, pag. 21.

(11)   GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punto 1.5.

(12)   GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punto 1.6.

(13)   GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10.

(14)   GU C 240 del 16.7.2019, pag. 3, punto 1.3.

(15)  Dichiarazione congiunta Gender Equality as a Priority of the European Union today and in the future (La parità di genere quale priorità presente e futura dell’Unione europea), firmata il 12 ottobre 2018 a Vienna in occasione della riunione informale dei ministri per le pari opportunità.

(16)   GU C 110 del 22.3.2019, pag. 26, punti 3.1.1 e 3.1.3.

(17)  l CESE ha adottato un parere dedicato al tema dei SPI: GU C 353 del 18.10.2019, pag. 46.

(18)   GU C 353 del 18.10.2019, pag. 46.

(19)   GU C 237 del 6.7.2018, pag. 8, punto 4.10.

(20)   Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

(21)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

(22)   GU C 190 del 5.6.2019, pag. 1 .

(23)   Il CESE sta elaborando un parere SOC/583 sul tema Norme minime europee comuni in materia di assicurazione contro la disoccupazione negli Stati membri dell’UE.

(24)   GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145, punti 1.2 e 2.2.

(25)  Ad es. nei pareri GU C 13 del 15.1.2016, pag. 40; GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145 e GU C 440 del 6.12.2018, pag. 135

(26)   Articolo 9 TFUE.

(27)  Articolo 9 TFUE.

(28)   GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punti 1.5 e 1.6

(29)   GU C 262 del 25.7.2018, pag. 1, punto 3.1.4 (e i riferimenti ivi contenuti).

(30)   GU C 81 del 2.3.2018, pag. 145 , punto 8.3.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/24


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Attuare il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare sulla base dei valori dell’UE»

(parere d’iniziativa)

(2020/C 14/02)

Relatore: José Antonio MORENO DÍAZ

Decisione dell’Assemblea plenaria

24.1.2019

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

8.7.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

138/3/8

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE constata la mancanza di progressi nella realizzazione di una politica comune in materia di migrazione da parte dell’UE: uno stallo che indebolisce la solidarietà tra gli Stati membri e al tempo stesso incide negativamente sul debito adempimento delle responsabilità derivanti dal diritto internazionale.

1.2.

Secondo l’ONU, la gestione delle migrazioni deve essere affrontata in maniera multilaterale: il patto globale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare (1) (in appresso anche «patto [globale]») è un accordo che stabilisce alcune linee prioritarie per il dialogo e la gestione globale in materia migratoria.

1.3.

Il contenuto del patto è pienamente in linea con l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, che enuncia come valori principali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze.

1.4.

Il CESE osserva che il patto colloca la questione della migrazione e dell’asilo in un contesto internazionale e multilaterale, con l’obiettivo di promuovere una cooperazione e un dialogo più intensi tra i paesi di origine, di destinazione e di transito dei flussi migratori, in modo da favorire una migrazione ordinata, sicura e regolare.

1.5.

Il CESE sottolinea che il patto globale è uno strumento non vincolante che non crea nuovi obblighi per gli Stati membri dell’UE, ma il cui contenuto sviluppa appieno i principi e i valori dell’Unione europea.

1.6.

Il CESE deplora che il patto non sia stato approvato da tutti gli Stati membri, ritenendo che avrebbe offerto un’ottima occasione per progredire nella direzione di una voce unica dell’UE in materia di migrazione sulla scena globale. Pertanto, il CESE ritiene necessario che tutti gli Stati membri dell’UE ratifichino il patto e nel contempo raccomanda che l’Unione europea ne enunci e sviluppi gli obiettivi attraverso meccanismi appropriati. Il CESE ritiene utile esaminare le possibilità di partecipazione non solo al processo di consultazione e negoziazione a livello intergovernativo che porterà all’istituzione del Forum internazionale per la rassegna delle migrazioni (International Migration Review Forum o IMRF), ma anche al Forum stesso, in quanto sarà lo strumento utilizzato dalle Nazioni Unite per assicurare un seguito al patto globale.

1.7.

Il CESE riconosce gli sforzi compiuti dai cittadini, dalle parti sociali e dalle organizzazioni della società civile dell’UE, i quali, con il loro impegno e la loro attività, hanno dimostrato di attuare realmente i valori dell’UE e, di conseguenza, gli obiettivi del patto globale.

1.8.

Il CESE ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che forze politiche di estrema destra cerchino di far passare il fenomeno migratorio per un problema tale da generare tensioni e alimentare l’incitamento all’odio, rendendo così l’Unione più divisa e conflittuale nonché incapace di offrire proposte adeguate.

2.   Contesto

2.1.

Nel dicembre del 2018 è stato adottato a Marrakech (Marocco) il patto globale («Global Compact») per una migrazione sicura, ordinata e regolare.

2.2.

Il patto globale è un accordo non vincolante inteso ad aiutare a individuare le questioni fondamentali nella gestione del fenomeno migratorio, sia per i paesi di origine che per quelli di transito e di destinazione, e volto a creare uno scenario per un dibattito globale costruttivo e realistico sulla governance multilaterale dei flussi migratori.

2.3.

Il patto ha la sua origine in due iniziative precedenti: da un lato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, fatta propria dagli Stati membri e basata su un approccio strategico condiviso (2), dall’altro la Dichiarazione di New York sui migranti e i rifugiati, approvata da tutti gli Stati membri, che incarna la volontà politica dei leader mondiali di salvare le vite umane, proteggere i diritti umani e condividere la responsabilità della gestione della migrazione a livello mondiale.

2.4.

Il patto è stato adottato da 164 paesi a Marrakech il 10 dicembre 2018 e approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre dello stesso anno, con 152 voti favorevoli, 12 astensioni e 5 voti contrari (Cechia, Ungheria, Israele, Polonia e Stati Uniti d’America).

2.5.

I lavori dell’ONU volti a dar seguito al patto globale proseguono con la creazione di una Rete mondiale sulle migrazioni (UN Network on Migration) e l’organizzazione del Forum internazionale per la rassegna delle migrazioni (IMRF), la cui prima sessione si terrà nel 2022.

3.   Il quadro giuridico dell’UE e i lavori del CESE in materia di migrazione

3.1.

L’articolo 2 del trattato sull’Unione afferma che «L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

3.2.

La Commissione europea ha presentato, nel marzo 2018, una proposta di decisione del Consiglio per l’approvazione del patto (3), che è considerato in linea con i progressi compiuti dall’Unione europea nel settore dell’immigrazione e dell’asilo.

3.3.

Nella proposta di decisione, la Commissione ricorda che il patto stabilisce un elenco condiviso di obiettivi per una migrazione sicura, ordinata e regolare e che non crea alcun obbligo giuridico ai sensi del diritto nazionale o internazionale, né intende farlo.

3.4.

Il CESE ha costantemente difeso la posizione di fondo secondo cui le migrazioni vanno considerate un fenomeno normale nel corso della storia e dello sviluppo umano ed è necessario gestire i flussi migratori verso l’UE in maniera legale, efficace, ordinata e sicura, sia per ragioni economiche sia per motivi di protezione internazionale.

3.5.

In questo spirito di promozione di un dibattito aperto, costruttivo e multidisciplinare, il CESE ha sviluppato, a partire dal 2015, il Forum europeo della migrazione (European Migration Forum - EMF), sede di dibattito sui fenomeni migratori tra le organizzazioni della società civile e le istituzioni dell’UE nonché attori politici degli Stati membri dell’UE a diversi livelli (4).

3.6.

Il CESE è stato inoltre in prima linea nell’elaborazione dei pareri sulla questione migratoria, in particolare negli ultimi anni (5).

3.7.

Da parte sua, la Commissione europea, con l’Agenda europea sulla migrazione del 2015 ha cercato di migliorare il quadro normativo della migrazione economica e della protezione internazionale, incontrando la fiera opposizione da parte del Consiglio, che ha impedito lo sviluppo di nuovi strumenti e, in particolare, trovandosi di fronte agli ostacoli frapposti in materia da alcuni Stati membri.

3.8.

In ogni caso, il bilancio di quanto realizzato a partire dal 2015 è frustrante e deve stimolare a una riflessione costruttiva mentre invece si è andati avanti nel percorso abituale di repressione dell’immigrazione irregolare, del perseguimento penale dei trafficanti e dell’impermeabilizzazione delle frontiere.

4.   Posizione del CESE in merito ai contenuti del patto globale

4.1.

Nel preambolo del patto si afferma che «i rifugiati e i migranti devono godere degli stessi diritti umani e delle stesse libertà fondamentali universali, il cui rispetto, protezione e attuazione devono essere garantiti in ogni momento».

4.2.

Il patto riconosce che «il rispetto dello Stato di diritto, il giusto processo e l’accesso alla giustizia sono fondamentali per tutti gli aspetti della governance della migrazione. Ciò significa che lo Stato e le istituzioni e gli enti pubblici e privati, nonché le persone stesse, sono soggetti a leggi che sono promulgate pubblicamente, sono fatte osservare in modo uniforme e sono applicate in maniera indipendente e sono compatibili con il diritto internazionale».

4.3.

Il patto globale comprende 23 obiettivi per una migrazione ordinata, sicura e regolare e sottolinea, in varie occasioni, che tutti questi obiettivi devono essere sviluppati in base alle competenze e alla volontà degli Stati.

4.4.

Obiettivo 1: Raccogliere e utilizzare dati accurati e disaggregati come base per le politiche. Il CESE osserva che Eurostat ha precisamente il compito di raccogliere dati al fine di facilitare la comprensione della realtà europea e il confronto tra gli Stati membri, al fine di migliorare la qualità dell’azione pubblica (6).

4.5.

Obiettivo 2: Ridurre i fattori negativi e i fattori strutturali che costringono le persone a lasciare il loro paese di origine. Tale obiettivo si collega a quelli enunciati a partire dal programma dell’Aia del 2004 fino al Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa del 2015, riguardo ai quali l’Unione europea ha sottolineato la necessità di definire «un approccio globale, che abbracci tutte le fasi della migrazione, relativo alle cause di fondo delle migrazioni» (7), tra altre questioni.

4.6.

Obiettivo 3: Fornire informazioni accurate e tempestive lungo tutte le fasi del percorso migratorio. Il CESE richiama in proposito il lavoro della Commissione europea, volto a sviluppare, attraverso progetti pilota (8), percorsi di migrazione regolari, e a informare e sensibilizzare in merito ai rischi dei percorsi irregolari (9), in particolare per i migranti più vulnerabili.

4.7.

Obiettivo 4: Garantire che tutti i migranti abbiano una prova della loro identità e una documentazione idonea. Il CESE segnala che l’articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del TFUE prevede l’adozione di misure per stabilire «le norme relative al rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata» e che l’accesso allo spazio Schengen presuppone che si sia in possesso della documentazione richiesta.

4.8.

Obiettivo 5: Migliorare la disponibilità e la flessibilità delle vie regolari di migrazione. A questo proposito, il CESE incoraggia la Commissione a compiere ulteriori progressi nello sviluppo di percorsi regolari, ad alcuni dei quali si è fatto riferimento in occasione dell’ultimo discorso sullo stato dell’Unione europea (10).

4.9.

Obiettivo 6: Agevolare condizioni di assunzioni eque e etiche e assicurare le condizioni che garantiscono un lavoro dignitoso. Il CESE ha insistito in numerose occasioni, in linea con le principali convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), sull’importanza di un lavoro dignitoso e dell’accesso allo stesso da parte della popolazione lavoratrice straniera (11).

4.10.

Obiettivo 7: Affrontare e ridurre le vulnerabilità nel percorso migratorio. Ancora una volta, il CESE segnala i principi guida enunciati all’articolo 2 del TUE e l’obiettivo della politica comune di immigrazione e asilo che consiste nel ridurre le vulnerabilità dei migranti, dei minori o dei richiedenti protezione internazionale (12).

4.11.

Obiettivo 8: Salvare vite umane e intraprendere sforzi internazionali coordinati per i migranti dispersi. Il CESE deplora l’atteggiamento di alcuni Stati membri nei confronti del salvataggio dei naufraghi e ricorda l’impegno degli Stati membri a rispettare il diritto internazionale del mare in materia di salvataggio in mare e di assistenza ai naufraghi, nonché le operazioni effettuate a tal fine dall’Unione europea. Intende inoltre mettere in evidenza il lavoro svolto dalle persone e delle organizzazioni che prestano soccorso e salvano vite umane, a volte anche a dispetto delle minacce e della criminalizzazione di cui sono oggetto da parte di alcuni governi di alcuni Stati membri dell’UE (13).

4.12.

Obiettivo 9: Rafforzare le risposte transnazionali al traffico di migranti. Il CESE ricorda che si tratta di un obiettivo della direttiva sul favoreggiamento (14) (pur deplorando il fatto che la deroga per l’aiuto umanitario prevista dalla direttiva non sia stata attuata in modo adeguato) e del piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti.

4.13.

Obiettivo 10: Prevenire, combattere ed eliminare il traffico di esseri umani nel contesto della migrazione internazionale. Il CESE osserva che si tratta di una priorità (15) che coinvolge anche Europol e sulla quale sono state sviluppate operazioni (migliorabili), come l’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA).

4.14.

Obiettivo 11: Gestire le frontiere in modo integrato, sicuro e coordinato. Il CESE fa notare che questo è uno dei principali obiettivi dell’Unione europea, come sancito dall’articolo 67 del TFUE.

4.15.

Obiettivo 12: Rafforzare la certezza e la prevedibilità delle procedure legate alla migrazione per un esame, una valutazione e una presa in carico adeguati. Il CESE ricorda che questa è una delle missioni di FRONTEX, ma sottolinea che prevedere non sempre comporta una migliore capacità di risposta politica.

4.16.

Obiettivo 13: Utilizzare la detenzione dei migranti solo come misura di ultima istanza e lavorare per possibili alternative. Il CESE segnala che la direttiva Rimpatri (16) prevede già che il trattenimento sia collegato a un processo di rimpatrio, limitato a determinate circostanze, che esso tenga conto di garanzie, quali il controllo giurisdizionale, e che il periodo di detenzione non superi un massimo di sei mesi (17).

4.17.

Obiettivo 14: Migliorare la protezione, l’assistenza e la cooperazione consolari lungo tutto il percorso migratorio. Il CESE ritiene necessario esplorare le possibilità offerte dall’iniziativa legislativa del Parlamento europeo in materia di visti umanitari (18), che consentirebbe ai richiedenti protezione internazionale di richiedere un visto presso le ambasciate o i consolati dell’UE all’estero.

4.18.

Obiettivo 15: Fornire ai migranti l’accesso ai servizi di base. Il CESE ricorda che dal 1999 l’Unione europea si adopera per garantire un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Rammenta inoltre che una relazione dell’OMS-Europa (19) indica che non vi è salute pubblica se non vi sono cure sanitarie per i rifugiati e i migranti.

4.19.

Obiettivo 16: Aiutare la responsabilizzazione dei migranti e delle società per realizzare la piena inclusione e la coesione sociale. Il CESE sostiene l’importanza dell’inclusione sociale dei migranti nelle società europee, che è stata una priorità dell’Unione europea sin dal Consiglio di Tampere e su cui sono state sviluppate molte iniziative fondamentali, tra cui il piano d’azione del 2016 sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi (20).

4.20.

Obiettivo 17: Eliminare tutte le forme di discriminazione e promuovere un discorso pubblico basato su dati comprovati al fine di modificare l’immagine della migrazione. Il CESE ha più volte ribadito l’importanza di combattere la discriminazione in tutti i settori e di promuovere azioni contro la xenofobia e il razzismo. A tale riguardo è fondamentale il lavoro dell’Agenzia per i diritti fondamentali. In tale contesto, il CESE (21) sottolinea la necessità di sviluppare una nuova narrazione sulla migrazione che aiuti la società europea ad avere un’immagine corretta del fenomeno migratorio, attraverso l’uso di discorsi educativi e didattici che eliminino le distorsioni e i discorsi che incitano all’odio in riferimento alla migrazione e rendano più agevole sviluppare in merito una nuova narrazione.

4.21.

Obiettivo 18: Investire nello sviluppo delle capacità e agevolare il riconoscimento reciproco delle capacità, delle qualifiche e delle competenze. Quando sono stati adottati i principi fondamentali comuni sull’integrazione dei migranti nel 2004 già si era messa in evidenza l’importanza dell’occupazione e dell’istruzione per promuovere l’integrazione delle persone straniere nell’Unione europea. A tale riguardo il riconoscimento delle esperienze, dei diplomi e delle competenze è fondamentale, e il CESE ritiene essenziale che vengano compiuti progressi per far rientrare le persone straniere nelle procedure di riconoscimento e di omologazione dell’Unione europea, in linea con le proposte formulate dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE) nella sua relazione del 2007 (22).

4.22.

Obiettivo 19: Creare le condizioni necessarie affinché i migranti e le diaspore contribuiscano pienamente allo sviluppo sostenibile in tutti i paesi. Negli ultimi anni la Commissione europea ha riconosciuto il ruolo delle diaspore per il loro ruolo di collegamento tra la realtà europea e quella dei loro paesi di origine. Ciò è stato fatto proprio dall’ultimo invito a presentare proposte dell’AMIF (Fondo asilo, migrazione e integrazione), in particolare come in riferimento al loro ruolo di interlocutore credibile per parlare dei percorsi migratori al punto d’origine. Il CESE ritiene che il potenziale delle diaspore possa essere ulteriormente studiato, sfruttando gli spazi di opportunità condivise da esse creati (23).

4.23.

Obiettivo 20: Promuovere il trasferimento più rapido, più sicuro e più economico delle rimesse e promuovere l’inclusione finanziaria dei migranti. Sia in termini di integrazione finanziaria per gli stranieri residenti nei paesi dell’UE sia in termini di rafforzamento finanziario dei paesi vicini, l’UE lavora per l’inclusione finanziaria (24). Il CESE ritiene essenziale che la parità per la popolazione straniera residente in questo settore continui ad essere garantita e che il ruolo delle rimesse sia agevolato al fine di garantire il loro impatto positivo sia sul territorio di destinazione che su quello di origine, come sottolineato anche dalla Banca europea per gli investimenti (25).

4.24.

Obiettivo 21: Cooperare per facilitare rimpatri e riammissioni sicuri e dignitosi e un reinserimento sostenibile. Le politiche di rimpatrio e di riammissione sono fondamentali per lo sviluppo della politica comune in materia di immigrazione. Il CESE sottolinea la necessità di garantire che tali strumenti siano sviluppati, come previsto dalla legislazione europea, con il massimo rispetto delle garanzie sia individuali che procedurali. A sua volta, il CESE ribadisce la necessità di agevolare il reinserimento in condizioni di sicurezza e dignità, come sancito dall’iniziativa congiunta UE-IOM per la protezione e la reintegrazione dei migranti (26).

4.25.

Obiettivo 22: Istituire meccanismi per la trasferibilità dei diritti previdenziali e delle prestazioni maturate. In questo ambito si è lavorato intensamente in una prospettiva intracomunitaria, ma il CESE ritiene essenziale compiere ulteriori progressi in questi spazi di trasferibilità dei diritti, che garantiscono una mobilità più sicura, e studiare iniziative quali la Convenzione multilaterale ibero-americana sulla sicurezza sociale (27) che coinvolge Stati membri come la Spagna e il Portogallo.

4.26.

Obiettivo 23: Rafforzare la cooperazione internazionale e i partenariati mondiali per una migrazione sicura, ordinata e regolare. Questo è stato fin dall’inizio un pilastro fondamentale della politica europea in materia di immigrazione e asilo.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Risoluzione ONU n. 73/195.

(2)  COM(2016) 739 final.

(3)  COM(2018) 167 final.

(4)  Nel 2015 l’EMF ha affrontato la questione della gestione dei flussi misti di arrivi nel Mediterraneo, nel 2016 ha discusso della migrazione della forza lavoro e l’integrazione, nel 2017 il dibattito si è incentrato sull’accesso dei migranti ai diritti e ai servizi nell’UE e nel 2018 sull’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro. Nell’aprile 2019 è stata affrontata la questione di come garantire percorsi di migrazione legali e sicuri verso l’UE.

(5)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 184, GU C 125 del 21.4.2017, pag. 40, GU C 75 del 10.3.2017, pag. 97, GU C 34 del 2.2.2017, pag. 144, GU C 75 del 10.3.2017, pag. 75, GU C 264 del 20.7.2016, pag. 19 e GU C 71 del 24.2.2016, pag. 46.

(6)  Eurostat, Statistiche sulla migrazione e sulla popolazione migrante.

(7)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(8)  COM(2017) 558 final.

(9)  COM(2017) 558 final.

(10)  CE — Stato dell'Unione 2018 — Offrire più percorsi sicuri e legali verso l’Europa.

(11)  Cfr. parere CESE sul tema «Gli obiettivi post-2015 nella regione euromediterranea» (GU C 383 del 17.11.2015, pag. 44).

(12)  COM(2015) 240 final.

(13)  Cfr. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU (2016) 536490_EN.pdf e http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608838/IPOL_STU (2018) 608838_EN.pdf

(14)  Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28.11.2002.

(15)  The EU's global engagement to counter human smuggling and trafficking networks, marzo 2019.

(16)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(17)  GU C 159 del 10.5.2019, pag. 53.

(18)  2018/2271 (INL) «Visti umanitari».

(19)  Organizzazione mondiale della sanità, Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region.

(20)  COM(2016) 377 final.

(21)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 1.

(22)  Cfr. https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Submission-in-response-to-the-European-Commission-s-Green-Paper-on-the-Future-of-the-CEAS_September-2007.pdf, COM(2007) 301 final. La questione è stata già segnalata nel documento COM(2016) 377 final.

(23)  Pubblicazioni dell'UE, «How West African migrants engage with migration information en-route to Europe».

(24)  EU initiative on financial inclusion.

(25)  FEMIP — Study on improving the efficiency of workers' remittances in Mediterranean countries.

(26)  EU-IOM joint initiative for migrant protection and reintegration.

(27)  OISS — Multilevel Social Security Agreement (Accordo multilaterale iberoamericano in materia di sicurezza sociale) (link solo in spagnolo e in portoghese).


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/29


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Sviluppare sinergie tra le diverse tabelle di marcia per l’economia circolare»

(parere d’iniziativa)

(2020/C 14/03)

Relatore: Cillian LOHAN

Decisione dell’assemblea plenaria

24.1.2019

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

Parere d’iniziativa

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

4.9.2019

Adozione in sessione plenaria

26.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

144/2/8

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

La prima fase dell’economia circolare è stata un grande successo. Il concetto di economia circolare viene adottato in particolare dal settore delle imprese, e le aziende private sono oggi più avanti dei responsabili politici nell’individuare le potenzialità offerte dall’utilizzo di un modello di questo tipo. Le iniziative dell’UE hanno dato il via a questo processo e hanno rappresentato un motore per le diverse azioni. L’economia circolare è già andata oltre il riciclaggio e la gestione dei rifiuti, entrando in una fase nuova e più decisiva. Il CESE incoraggia la nuova Commissione, che si insedierà nel 2019, a garantire che questa visione più ampia dell’economia circolare si rifletta in ogni nuovo pacchetto adottato in materia.

1.2.

L’economia circolare è uno strumento pratico per conseguire obiettivi politici internazionali più ampi, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi climatici dell’accordo di Parigi. Può inoltre contribuire al piano globale d’azione per il clima attraverso la partecipazione attiva degli attori non statali, compresi i governi locali e regionali e le organizzazioni della società civile rappresentate dai tre gruppi del CESE.

1.3.

La piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare (ECESP) e il suo gruppo di coordinamento hanno un ruolo cruciale da svolgere nello sviluppo delle prossime fasi e nell’attuazione della transizione verso l’economia circolare, fungendo da polo di informazione attraverso il sito web dell’ECESP. La piattaforma offre inoltre valide opportunità di creazione di reti e incoraggia le sinergie. Essa si trova altresì in un’ottima posizione per elaborare un modello di tabella di marcia per l’economia circolare che potrebbe essere messo a disposizione gratuitamente.

1.4.

La segreteria dell’ECESP, gestita dal CESE, ha posto la società civile e le parti interessate al centro del processo decisionale della piattaforma. Il CESE sostiene un’iniziativa guidata dalle parti interessate e incoraggia queste ultime a individuare e segnalare gli ostacoli concreti incontrati dalla società civile nel realizzare l’agenda relativa all’economia circolare. L’ECESP è idealmente collocata per svolgere questo ruolo, e collabora con la segreteria per proporre soluzioni ai problemi individuati.

1.5.

Il sostegno alle tabelle di marcia e alla creazione di sinergie deve essere integrato da attività di ricerca e sviluppo, da un contesto normativo adeguato, dall’educazione per tutte le parti interessate e da informazioni sull’accesso agli aiuti finanziari per la transizione verso la circolarità.

1.6.

Nonostante i successi ottenuti finora, vi sono ostacoli evidenti alla realizzazione di un’economia circolare. Tra questi figurano il quadro politico, la prospettiva pubblica, la governance delle infrastrutture e le barriere finanziarie. L’ECESP ha il compito di individuare e segnalare eventuali altri ostacoli al momento di proporre soluzioni ai responsabili delle politiche.

2.   Introduzione

2.1.

A seguito dell’adozione da parte della Commissione europea del piano d’azione dell’UE per l’economia circolare, il CESE prosegue gli sforzi volti a sostenere la transizione verso un’economia circolare in Europa attraverso un forte impegno della società civile volto a garantire che la transizione sia efficace, equa e giusta.

2.2.

Il presente parere d’iniziativa attinge allo studio commissionato dal CESE sulle strategie e sulle tabelle di marcia in materia di economia circolare in Europa, che punta a individuare le sinergie e le potenzialità di cooperazione e di creazione di alleanze. Queste potenzialità possono essere individuate a tutti i livelli e tra tutti i soggetti interessati: responsabili delle politiche, imprese, lavoratori, consumatori e membri del pubblico.

2.3.

L’economia circolare è uno strumento pratico per conseguire obiettivi politici internazionali più ampi, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi climatici dell’accordo di Parigi. Può inoltre contribuire al piano globale d’azione per il clima attraverso la partecipazione attiva degli attori non statali, compresi i governi locali e regionali e le organizzazioni della società civile rappresentate dai tre gruppi del CESE.

2.4.

La prima fase dello sviluppo dell’economia circolare è stata un grande successo. Il concetto di economia circolare viene adottato in particolare dal settore delle imprese, e le aziende private sono oggi più avanti dei responsabili politici nell’individuare le potenzialità offerte dall’utilizzo di un modello di questo tipo. Le iniziative dell’UE hanno dato il via a questo processo e hanno rappresentato un motore per le diverse azioni. L’economia circolare è già andata oltre il riciclaggio e la gestione dei rifiuti, entrando in una fase nuova e più critica. Il CESE incoraggia la nuova Commissione, che si insedierà nel 2019, a garantire che questa visione più ampia dell’economia circolare si rifletta in ogni nuovo pacchetto adottato in materia.

3.   Quali sono le caratteristiche di una tabella di marcia?

3.1.

Le tabelle di marcia e le strategie in materia di economia circolare contribuiscono a delineare e definire le aspirazioni dei paesi, delle regioni o delle città, e i passi da compiere per realizzare tali aspirazioni. Si tratta spesso di documenti particolareggiati che affrontano la questione della transizione da un modello lineare a uno circolare nelle diverse fasi della catena del valore, ad esempio la produzione, il consumo, la gestione dei rifiuti, le materie prime secondarie, l’innovazione e gli investimenti.

3.2.

Tali documenti fanno spesso riferimento ad attività volte a conseguire obiettivi fissati a livello internazionale, come l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici o gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché ad affrontare sfide globali quali la scarsità di risorse e i limiti dell’attuale modello economico per una gestione delle risorse che sia sostenibile sul piano ambientale e sociale.

3.3.

Le tabelle di marcia e le strategie in materia di economia circolare sono tendenzialmente incentrate su un tema collegato alle specificità territoriali di una determinata realtà locale, regionale o nazionale. Ad esempio, nella regione spagnola dell’Estremadura la conservazione dei terreni destinati al pascolo è considerata un elemento fondamentale per i risultati economici a lungo termine di tale regione, mentre la strategia nazionale finlandese pone un forte accento sulla silvicoltura.

3.4.

Le strategie e le tabelle di marcia fortemente inclusive prendono in considerazione gli approcci che abbracciano la catena del valore di un determinato settore, come la produzione, l’agricoltura, la gestione alimentare e idrica. L’inclusione dei diversi soggetti è importante per individuare le principali parti interessate nella transizione verso un’economia circolare, e numerose strategie e tabelle di marcia affrontano l’inclusività attraverso tematiche orizzontali che possono essere così ripartite: tematiche tecniche, incentrate sul prodotto, incentrate sulla rete o basate sullo sviluppo territoriale.

3.5.

Il grado di inclusione delle parti interessate in una strategia o in una tabella di marcia può anche essere visto in termini di grado d’integrazione degli approcci tematici e settoriali. Alcune strategie puntano ad introdurre il concetto di circolarità e si rivolgono quindi ad un ampio ventaglio di parti interessate al fine di incoraggiarne la partecipazione e il coinvolgimento nella transizione. Altre sono maggiormente incentrate su un settore e hanno una base più ristretta di parti interessate che sono pertinenti per determinati circuiti settoriali. La forma di strategia più diffusa finora è onnicomprensiva, nel senso che abbraccia molteplici circuiti settoriali e incoraggia i partenariati.

4.   Piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare

4.1.

L’ECESP è stata istituita nel 2016 come iniziativa congiunta tra il CESE e la Commissione europea, a seguito di una proposta formulata dal CESE in un suo parere (1). Si tratta di una rete di reti a livello europeo, che riunisce le parti interessate di tutta l’UE e favorisce il dialogo, la condivisione delle migliori pratiche e l’individuazione delle lacune politiche. La piattaforma comprende un gruppo di coordinamento con rappresentanti del mondo accademico, della società civile e dei governi locali, come pure delle reti nazionali o settoriali esistenti.

4.2.

L’ECESP è diventata un polo importante di informazione e messa in rete nel contesto delle iniziative europee in materia di economia circolare. Essa dispone di un gruppo di coordinamento attivo di 24 organizzazioni aderenti e gestisce un sito web molto frequentato con una media di 7 000 visitatori al mese. Tiene altresì una conferenza annuale di due giorni che puntualmente registra il tutto esaurito.

4.3.

Il CESE svolge le funzioni di segreteria dell’ECESP, apportando un valore aggiunto alla piattaforma. In quanto casa della società civile dell’UE, il CESE può vantare una notevole esperienza nel trovare una voce comune forte tra gruppi diversi. Attraverso i suoi lavori legislativi, il Comitato riesce a creare un consenso tra la grande varietà dei suoi membri. Queste caratteristiche essenziali hanno aiutato i membri dell’ECESP ad esprimersi appieno e a impegnarsi nei lavori della piattaforma senza che il processo sia troppo istituzionalizzato.

4.4.

L’ECESP può contribuire a promuovere lo sviluppo di nuove strategie in materia di economia circolare secondo due modalità: 1) offrendo una piattaforma per la pubblicazione di strategie e tabelle di marcia che renda i documenti facilmente reperibili e utilizzabili come riferimento e 2) favorendo la creazione di reti di contatti tra le parti interessate sia all’interno di uno stesso territorio, sia tra territori diversi. Attraverso la segreteria, la piattaforma può sfruttare al massimo le possibilità di collegare i responsabili dell’attuazione a livello locale e nazionale con i responsabili politici a livello dell’UE.

4.5.

Grazie a quest’attività di creazione di contatti, la piattaforma può inoltre favorire l’inclusione di una vasta gamma di parti interessate della società civile nella transizione verso un’economia circolare, e per giunta in una fase precoce della definizione e dello sviluppo della tabella di marcia.

4.6.

L’ECESP fornisce un’infrastruttura unica, che permette di adottare un approccio coerente e coordinato alla progettazione e all’attuazione di nuovi modelli economici nell’UE. Essa è diventata un modello per altre piattaforme in cui le organizzazioni della società civile sono incaricate delle funzioni di segreteria e le parti interessate assumono a turno il ruolo di presidente del gruppo di coordinamento.

4.7.

Il CESE sottolinea che tutte le parti interessate devono essere consultate in ogni fase dello sviluppo della strategia e della tabella di marcia, dalla progettazione fino all’attuazione e al monitoraggio dei progressi.

4.8.

Il CESE, grazie alla sua posizione unica di partner della piattaforma e di responsabile dei servizi di segreteria nell’ambito della stessa, può ulteriormente incoraggiare questo approccio inclusivo offrendo un modello di strategia adattabile, che può servire da ispirazione agli elaboratori delle strategie e delle tabelle di marcia in materia di economia circolare. Questo modello di strategia è stato messo a punto e pubblicato nel quadro di uno studio commissionato dal Comitato (2).

4.9.

Lo sviluppo di strategie efficaci richiede dati scientifici affidabili e un’intensa attività di ricerca a sostegno del processo decisionale. Questo è uno dei fondamenti dell’innovazione e richiederà una solida combinazione di investimenti pubblici e privati.

5.   Principali insegnamenti tratti dallo studio

5.1.

L’economia circolare è un termine ampio che comprende tutta una serie di cambiamenti nell’uso dei materiali, nei modelli aziendali, nei modelli di produzione, nella bioeconomia, nel flusso degli stock, nei mercati delle materie prime secondarie e nel ruolo dei consumatori.

5.2.

Le strategie devono riflettere tale ampia varietà, ma raggiungono il massimo dell’efficacia quando si concentrano su un settore specifico che sia pertinente per la distribuzione geografica della strategia. Ad esempio, in una regione agricola, una strategia per l’economia circolare si concentrerà sulla bioeconomia e sul ruolo dell’agricoltura e degli ecosistemi naturali nella circolarità. Invece, in una regione caratterizzata da una maggiore produzione di rifiuti, la strategia si concentrerà sul modo migliore per ridefinire i rifiuti come una preziosa materia prima secondaria.

5.3.

L’esistenza di un piano d’azione a livello UE ha incoraggiato lo sviluppo di piani a livello nazionale. In alcune regioni esistono importanti raggruppamenti (cluster) di strategie. Laddove siano state adottate delle strategie nazionali, è più probabile che vengano attuate anche delle strategie locali o regionali. Il CESE incoraggia tutti gli Stati membri a elaborare e attuare strategie nazionali in linea con le iniziative dell’UE in materia di economia circolare.

5.4.

Nell’80 % dei casi vi è una mancanza di consultazione della società civile nella fase di definizione dell’ambito di applicazione e di progettazione delle strategie. L’ECESP e il CESE mettono in risalto il lavoro che le organizzazioni della società civile stanno svolgendo in questo settore e l’esperienza disponibile. Il CESE raccomanda di adottare un approccio coordinato per sviluppare un processo di coinvolgimento di tutte le parti interessate fin dalle primissime fasi della progettazione della strategia. Questa iniziativa potrebbe essere un compito dell’ECESP, oppure essere concepita come un progetto congiunto con il Comitato delle regioni, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

5.5.

L’ambito di applicazione delle strategie viene definito il più presto possibile. È fondamentale garantire che già nella fase di determinazione di tale ambito siano riconosciuti la natura interconnessa dell’economia circolare e i requisiti interdisciplinari per un’attuazione efficace. L’economia circolare si è già evoluta al di là del riciclaggio, e le strategie dovrebbero tenere conto di questi sviluppi.

5.6.

Le strategie dovrebbero essere concepite tenendo presenti proprietà quali la scalabilità e la trasferibilità. Le prime strategie non sembrano prendere in considerazione questi elementi. È indubbio che un approccio più coordinato allo sviluppo di nuove strategie o alla revisione di quelle esistenti contribuirebbe a conseguire questo obiettivo.

5.7.

La buona governance è importante. Occorre garantire che vi sia una titolarità delle tabelle di marcia, da parte di un’unità già consolidata all’interno di un’organizzazione oppure di un’unità di nuova creazione. Tale unità avrebbe il compito di promuovere la creazione di reti, produrre conoscenza e comunicazione, monitorare i progressi e garantire che la strategia sia regolarmente aggiornata. Un approccio di questo tipo contribuisce a garantire che le tabelle di marcia siano documenti viventi che vengono applicati nella pratica.

5.8.

L’economia circolare svolge un ruolo importante nell’agricoltura. Le aziende agricole tradizionali di proprietà e a conduzione familiare erano (e in alcuni casi ancora sono) modelli di uso efficiente delle risorse in armonia con la natura. Il CESE chiede che i finanziamenti dell’UE sostengano la circolarità nel settore agricolo, a tutti i livelli e per le aziende di tutte le dimensioni. La bioeconomia è un sottosettore della circolarità. I flussi biologici e i flussi di materiali si combinano per creare le ruote interconnesse dell’economia circolare. Le tabelle di marcia per le regioni agricole possono aiutare tali aree ad adottare un approccio coordinato e a garantire che il vantaggio competitivo della circolarità sia pienamente realizzato.

5.9.

Tra gli altri punti importanti delle tabelle di marcia potrebbero figurare la rifabbricazione o la riparazione. Nuovi modelli d’impresa e di proprietà, oltre all’attuazione di una solida progettazione ecocompatibile, possono offrire opportunità di occupazione e prosperità regionale in relazione alla rifabbricazione di prodotti.

5.10.

La comunicazione di informazioni accurate e chiare ai consumatori è parte essenziale di una solida tabella di marcia. Le barriere culturali alla transizione verso l’uso di prodotti circolari o di materiali secondari devono essere affrontate mediante la comunicazione. Per i consumatori, i prodotti rifabbricati spesso presentano lo stesso standard funzionale di quelli ottenuti da materie prime vergini, ma sono più sostenibili. Ogni tabella di marcia, per essere efficace, dovrebbe tenere conto di considerazioni relative alla qualità e ai diritti dei consumatori.

5.11.

Un elemento importante per riuscire ad attuare l’economia circolare consisterà nell’adottare un approccio coordinato all’educazione del pubblico, dai bambini delle scuole ai consumatori, riguardo ai vantaggi e ai principi della circolarità. L’educazione di tutte le parti interessate è un elemento essenziale per realizzare una transizione efficace e inclusiva.

5.12.

La formazione, la comunicazione e la condivisione delle conoscenze possono essere rafforzate tramite il ricorso alle risorse di apprendimento tra pari disponibili presso la Commissione.

6.   Ostacoli all’efficacia delle tabelle di marcia

6.1.

Le tabelle di marcia non sono di per sé sufficienti per realizzare progressi più significativi verso la circolarità: esistono, infatti, numerosi ostacoli da superare nei seguenti ambiti:

6.2.

Politico: assenza di sostegno;

strategie definite in un vuoto politico - non collegate ad altre politiche e non facenti parte di una strategia circolare coerente e più ampia.

6.3.

Opinione pubblica: mancanza di consapevolezza e di comprensione del concetto di economia circolare da parte del pubblico. Timore delle implicazioni per tutte le parti interessate dalla transizione, dai fabbricanti e produttori agli utenti finali e ai consumatori.

Un modo per superare questo timore consiste nel riunire le persone affinché condividano conoscenze ed esperienze. Questa è una delle funzioni svolte dalla piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare, e viene sostenuta dai lavori dei membri del suo gruppo di coordinamento, ad esempio dall’Institut national de l’économie circulaire (INEC) francese, e dalle loro attività tese alla mappatura delle reti dell’economia circolare in Europa.

6.4.

Quadro della governance delle infrastrutture: assenza di disposizioni in materia di scalabilità e trasferibilità.

Le tabelle di marcia devono essere adattate a uno specifico contesto territoriale. È necessario che le normative appropriate siano adottate e attuate.

6.5.

Finanziario: possono mancare gli incentivi economici sia per la transizione delle imprese che per il passaggio degli utenti a prodotti e servizi circolari. In ultima analisi, le opzioni circolari destinate ai consumatori saranno più competitive sul piano economico, ma potrebbe essere necessario fornire degli incentivi per la fase transitoria iniziale. Le modalità di accesso ai relativi finanziamenti devono essere comunicate in modo chiaro, e il processo di presentazione delle domande va reso facile e comprensibile.

6.6.

Il CESE chiede all’ECESP di affrontare questi ostacoli di fondo, di individuarne altri e di proporre soluzioni specifiche ai responsabili politici su come affrontare i problemi principali nel modo più efficace.

Bruxelles, 26 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Cfr. il parere del CESE sul tema Pacchetto sull’economia circolare (GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98).

(2)  Circular economy strategies and roadmaps in Europe: Identifying synergies and the potential for cooperation and alliance building (Tabelle di marcia per l’economia circolare: individuare le sinergie e le potenzialità in termini di cooperazione e di creazione di alleanze).


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/34


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dieci anni di partenariato orientale: riflettere sui risultati e definire la futura politica del PO»

(parere d’iniziativa)

(2020/C 14/04)

Relatrice: Indrė VAREIKYTĖ

Decisione dell’Assemblea plenaria

20.2.2019

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

Parere d’iniziativa

Sezione competente

Relazioni esterne

Adozione in sezione

5.9.2019

Adozione in sessione plenaria

26.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

155/3/6

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che il partenariato orientale (PO) sia un’iniziativa dell’UE estremamente necessaria e potenzialmente efficace e chiede che il neoeletto Parlamento europeo e la Commissione europea si impegnino pienamente in tale processo. Per parte sua, inoltre, il CESE si impegna a continuare a partecipare attivamente alla costruzione di società più forti e democratiche nei paesi vicini (1).

1.2.

Mentre i principali risultati conseguiti finora dal PO sono gli accordi di associazione (AA), compresa la zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA) e gli accordi di esenzione dal visto con la Georgia, la Repubblica di Moldova e l’Ucraina (paesi che compongono il «trio associato»), si prevede che il partenariato registri progressi più consistenti e mirati nel prossimo decennio.

1.3.

Il CESE sottolinea che, se da un lato il trio associato ha compiuto progressi più significativi e ha manifestato una maggiore volontà di effettuare delle riforme, insieme con l’Armenia che ne ha seguito il buon esempio, in Bielorussia e in Azerbaigian, invece, si è per lo più assistito a una notevole stagnazione e, in alcuni casi, a un ulteriore allontanamento dalla definizione di democrazia.

1.4.

Il CESE ritiene che l’UE sia innanzitutto un’unione di valori e che, pertanto, anche le relazioni con i paesi vicini dovrebbero basarsi su questi stessi valori ed essere subordinate al loro rispetto.

1.5.

Il CESE individua le seguenti sfide principali da affrontare nell’ambito del PO: effettiva attuazione degli AA/DCFTA e di altri impegni correlati, rafforzamento dello Stato di diritto, attuazione di riforme giudiziarie e lotta alla corruzione; ulteriore protezione dell’ambiente e impegno attivo contro i cambiamenti climatici; aumento della resilienza sociale contrastando le minacce ibride e la disinformazione; rafforzamento di un contesto favorevole alla società civile e all’attività di media liberi e indipendenti; un più forte impegno dell’UE per contribuire a migliorare la vita dei cittadini colpiti dai conflitti nella regione.

1.6.

Per il prossimo periodo del PO il CESE raccomanda alla Commissione di fissare obiettivi e risultati specifici per ciascun paese partner. La partecipazione della società civile a questo processo sarà fondamentale per disporre di un ulteriore strumento che consenta di monitorare attivamente i progressi compiuti.

1.7.

Il CESE suggerisce di fissare un calendario per effettuare delle valutazioni obbligatorie consecutive dei progressi compiuti, così da incoraggiare i governi dei paesi del PO a dotarsi di piani propri, oltre alle tabelle di marcia bilaterali, e a pianificare e monitorare l’attuazione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati.

1.8.

Il CESE raccomanda inoltre di aumentare progressivamente la quantità di indicatori e di dati che i paesi del PO sono tenuti a trasmettere ad Eurostat.

1.9.

Alla luce della disinformazione promossa dal governo russo e delle aggressive campagne condotte da Cina e Russia per i loro progetti di investimento, come pure di altre minacce presenti nella regione, le istituzioni dell’UE devono ripensare la strategia di comunicazione destinata alla regione del PO in modo da riuscire a raggiungere i cittadini di tali paesi.

1.10.

Il CESE ritiene che siano necessari maggiori sforzi e strumenti per migliorare le competenze delle organizzazioni della società civile, dei funzionari pubblici e dei dirigenti politici dei paesi del PO, nonché per sviluppare le capacità dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali.

1.11.

Il CESE ritiene che occorra dare maggiore priorità alle iniziative volte a colmare le carenze in termini di competenze e a rimediare agli squilibri tra domanda e offerta di competenze nei paesi del PO, a migliorare l’efficacia generale dell’istruzione e a rafforzare i legami tra istruzione, ricerca e innovazione, al fine di intensificare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato.

1.12.

Anche se gli scambi tra i paesi del PO e gli Stati membri dell’UE stanno aumentando, occorrerebbe rafforzare il commercio intraregionale, così da assicurare la diversificazione e la sostenibilità del reddito da attività commerciali.

1.13.

Il CESE è fermamente convinto che in ciascuno dei paesi del PO debba esistere un quadro giuridico obbligatorio che consenta alla società civile di accedere alle informazioni, di chiamare il governo a rendere conto del suo operato e di partecipare ai processi di definizione delle politiche.

1.14.

Il CESE sostiene con convinzione la proposta di instaurare un dialogo rafforzato sulle riforme legate agli AA/DCFTA tra l’UE e il «trio associato», come pure di inserire elementi comparativi nelle raccomandazioni specifiche per paese relative agli AA e di sincronizzare la loro pubblicazione per stimolare una sana competizione.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Avviato nel 2009 come iniziativa politica congiunta, il PO mira ad approfondire e consolidare le relazioni tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e sei suoi vicini orientali: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

2.2.

In tale quadro, tutti i paesi partner hanno convenuto di apportare benefici tangibili alla vita quotidiana dei loro cittadini consolidando le istituzioni e il buon governo, garantendo lo Stato di diritto e la sua applicabilità, attuando riforme giudiziarie fondamentali, combattendo la corruzione; accrescendo l’impegno con la società civile, favorendo l’emancipazione delle donne e assicurando l’equilibrio di genere, rafforzando la comunicazione strategica e sostenendo la pluralità e l’indipendenza dei media; favorendo la crescita delle piccole e medie imprese, attraendo gli investimenti, creando posti di lavoro di qualità in nuovi settori, rafforzando le opportunità commerciali mediante l’accesso a nuovi mercati; migliorando i collegamenti di trasporto e le infrastrutture, promuovendo la resilienza e l’efficienza energetica nonché l’utilizzo delle energie rinnovabili; e investendo nelle competenze, nell’imprenditorialità e nell’occupabilità dei giovani.

2.3.

Sebbene i tre AA/DCFTA e gli accordi di esenzione dal visto con gli Stati firmatari rappresentino indubbiamente dei lodevoli passi avanti, i progressi generali osservati nella maggior parte dei settori summenzionati sono purtroppo modesti e nessuno dei risultati specifici precedentemente stabiliti è stato pienamente raggiunto.

2.4.

Il CESE ritiene che l’UE sia innanzitutto un’unione di valori (2) e che, pertanto, anche le sue relazioni con i paesi vicini dovrebbero essere basate su questi stessi valori. Nel quadro del PO dovrebbe essere prevista una maggiore condizionalità, e andrebbero concordati percorsi chiari con i paesi partner per garantire i diritti umani, le libertà civili, dei media e della stampa, lo Stato di diritto, la governance trasparente, la parità di genere, il dialogo sociale, la protezione dell’ambiente e altri valori di base, senza i quali l’Europa di oggi sarebbe inimmaginabile. Quando le democrazie confinanti con l’UE raggiungeranno un piano di parità con quest’ultima, sarà l’intera regione a trarne il massimo beneficio. Gli Stati partner dovrebbero anche presentare un calendario per la ratifica di tutti i 18 trattati internazionali in materia di diritti umani (3) nonché per l’acquisizione (o il mantenimento) del livello «A» conferito dall’Alleanza globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani (4).

2.5.

Il CESE riconosce la necessità di risultati chiari e misurabili e, per il prossimo periodo del PO, raccomanda alla Commissione di fissare obiettivi e risultati specifici per ciascun paese partner. È fondamentale garantire che gli obiettivi e i risultati futuri si concentrino non solo sugli indicatori economici, ma anche sulla prosperità e sul benessere della società. Un’attenzione esclusiva per lo sviluppo economico ha dimostrato di non produrre i risultati attesi. Ad esempio, l’importo totale delle sovvenzioni dell’UE per l’Ucraina raggiungerà i 4,8 miliardi di EUR entro il 2020 (5), ma il paese continua ad essere il più povero della regione.

2.6.

Inoltre, per rendere le riforme pianificate meno vulnerabili ai cicli elettorali e ai cambiamenti politici, sarà fondamentale garantire la partecipazione della società civile a questo processo. Il processo di trasformazione e l’attuazione delle riforme necessarie possono essere realizzati solo coinvolgendo le parti sociali e le organizzazioni della società civile nel processo legislativo, nelle riforme e nella loro attuazione. A tal fine, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni di sostegno alle imprese dovrebbero partecipare ai processi di progettazione e attuazione delle strategie per lo sviluppo economico e la cooperazione regionale.

2.7.

Per essere pienamente realizzati e sostenibili, i risultati previsti necessitano di una forte titolarità locale. Se gli obiettivi non sono individuati, discussi, sostenuti e attuati in collaborazione con la società civile locale, le conquiste ottenute rischiano di essere facilmente ribaltate. Inoltre, finora i principali attori responsabili dell’attuazione sono stati la Commissione europea e i ministeri competenti per il PO, mentre i governi — chiamati ad assicurare una costante volontà politica di riforma — non figurano ancora tra gli attori principali quando si tratta di conseguire gli obiettivi (6).

2.8.

Nel pianificare i prossimi obiettivi a lungo termine, maggiore attenzione andrebbe riservata al monitoraggio dei progressi compiuti nella loro attuazione. Finora la valutazione è stata effettuata principalmente dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e dalla società civile dei paesi del PO. Il CESE suggerisce di fissare un calendario per effettuare delle valutazioni obbligatorie consecutive dei progressi compiuti, così da incoraggiare i governi del PO a dotarsi di piani propri, oltre alle tabelle di marcia bilaterali, e a pianificare e monitorare l’attuazione degli obiettivi e il conseguimento dei risultati.

2.9.

Il CESE raccomanda di valutare la possibilità di incrementare progressivamente la quantità di indicatori e dati che i paesi del PO sono tenuti a presentare ad Eurostat, così da garantire un più attento monitoraggio dei progressi sul fronte delle riforme chiave e assicurare una valutazione più trasparente e obiettiva. I paesi AA/DCFTA dovrebbero disporre di un calendario chiaro che consenta loro, nel tempo, di allinearsi agli Stati membri per quanto riguarda la trasmissione di dati ad Eurostat.

2.10.

Per valutare l’impatto della partecipazione della società civile alle riforme nei paesi del PO, il CESE propone di elaborare un’analisi comparativa volta a misurare le differenze in termini di risultati ottenuti e di impatto della società civile tra i paesi che dispongono di gruppi consultivi interni (GCI) e il resto dei partner del PO.

2.11.

Il CESE è fermamente convinto che l’attuale priorità del neoeletto Parlamento europeo e della Commissione europea sia quella di raggiungere un consenso sulle prospettive di associazione ed eventualmente di adesione degli Stati del PO che sono disposti e in grado di aderire all’UE nel prossimo futuro. Tuttavia, sia i progressi che la pianificazione in tal senso sono gravemente ostacolati dall’assenza di una visione chiara di quali siano l’obiettivo finale e la ricompensa per tutti gli sforzi compiuti da ciascun paese partner che abbia attuato pienamente gli obiettivi e ottenuto i risultati previsti.

2.12.

Nel più lungo termine, la strategia per il PO dopo il 2020 potrebbe portare alla liberalizzazione di alcuni servizi, compresi quelli finanziari, all’adesione dei paesi associati all’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e, attraverso gli AA/DCFTA, allo Spazio economico europeo (SEE), nonché alla maggiore integrazione nel campo del mercato digitale, ad esempio per quanto riguarda la trasmissione di dati, e all’estensione della libertà di circolazione ai professionisti mediante la conclusione di accordi con l’UE sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

2.13.

La promozione dei valori dell’UE è stata ed è tuttora l’idea centrale che ispira la politica del PO. Presso i cittadini dei paesi del PO resta forte il sostegno a un’intensificazione delle relazioni e, col tempo, all’adesione all’UE, ma un cambiamento di mentalità richiede un impegno a lungo termine. Mentre l’importanza di rispettare lo Stato di diritto, pagare le tasse ed evitare l’economia sommersa è riconosciuta dalla maggior parte dei cittadini dell’UE, nei paesi del PO — in ragione della situazione economica — le persone lottano ogni giorno per sopravvivere e, quindi, non ritengono prioritaria l’accettazione di taluni valori dell’Unione.

2.14.

Al fine di migliorare la gestione e l’efficacia dei regimi e degli strumenti di sostegno volti a garantire la partecipazione inclusiva della società civile ai processi generali del PO, si dovrebbe considerare la possibilità di concentrare tali strumenti nell’ambito del CESE, per via delle capacità, dell’esperienza nel settore, della storia istituzionale e della permeabilità alla società senza eguali che esso può vantare.

2.15.

Alla luce dell’impatto enorme sulla società prodotto dalla disinformazione promossa dal governo russo e dalle aggressive campagne condotte da Cina e Russia per i loro progetti di investimento, come pure da altre minacce presenti nella regione, le istituzioni dell’UE devono ripensare la strategia di comunicazione destinata alla regione del PO. Un metodo che ha dimostrato la sua efficacia nel diffondere informazioni sui valori, gli obiettivi, l’impatto e i buoni esempi di cooperazione con l’UE consiste nel responsabilizzare le organizzazioni della società civile locali, semplicemente aiutandole ad accrescere l’impatto del loro lavoro quotidiano.

2.16.

L’UE dovrebbe continuare a contribuire a una soluzione pacifica dei conflitti nella regione del PO. Dovrebbero trovare maggiore diffusione approcci quali il partenariato europeo per la risoluzione pacifica del conflitto del Nagorno-Karabakh (EPNK), nel cui ambito le organizzazioni della società civile degli Stati membri dell’UE e dei paesi del PO hanno unito le loro forze per arrivare ad una comprensione reciproca e infondere fiducia nel processo di risoluzione.

3.   Società

3.1.

I più recenti meccanismi di finanziamento per le organizzazioni della società civile dei paesi del PO pongono una condizione: per permettere alla società civile di contribuire all’attuazione degli accordi di associazione e alle riforme, tali organizzazioni devono diventare agenti dell’UE e talvolta lavorare su argomenti che non sono loro familiari. In ragione di questa situazione, le organizzazioni della società civile si limitano a presentare domanda per i finanziamenti disponibili, anziché concentrarsi sui propri obiettivi e sulle esigenze della società, diventando così un ulteriore prestatore di servizi.

3.2.

Le relazioni e i dati comparativi delle organizzazioni della società civile dell’UE confermano (7) che la maggioranza delle loro omologhe del PO non dispone neppure delle competenze di base in materia di gestione dei progetti, comprese quelle riguardanti la preparazione delle proposte e dei bilanci. Molto importante resta dunque il ruolo delle organizzazioni dell’UE nel produrre risultati in termini di monitoraggio delle riforme, elaborazione di relazioni alternative, analisi su diversi temi e raccomandazioni. Il CESE è del parere che le organizzazioni della società civile meno qualificate dei paesi del PO non andrebbero ignorate o sottovalutate, ma, più semplicemente, che le aspettative nei loro confronti dovrebbero essere realistiche: si tratta infatti di attori importanti nelle loro comunità, ma non è possibile attendersi da loro i medesimi risultati ottenuti dalle organizzazioni europee con esperienza in materia.

3.3.

Il CESE raccomanda dunque alla Commissione di creare, in partenariato con gli Stati membri dell’UE, un programma d’istruzione accessibile incentrato sul miglioramento delle capacità dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile, dei funzionari pubblici e dei dirigenti dei paesi del PO. Detto programma, peraltro, potrebbe anche affrontare il vuoto di competenze cui sono confrontati i rappresentanti delle organizzazioni della società civile quando entrano a far parte della pubblica amministrazione, com’è accaduto dopo la rivoluzione della dignità in Ucraina o la rivoluzione di velluto in Armenia.

3.4.

Il CESE ritiene inoltre che occorrerebbe attribuire una chiara priorità ai regimi di sostegno e all’inclusione, nel partenariato, delle organizzazioni giovanili dei paesi del PO, come pure all’ulteriore sostegno della loro partecipazione ai programmi internazionali di cooperazione e mobilità (ad esempio Gioventù in azione ed Erasmus+). L’istituzione, nel resto dei paesi del PO, di scuole europee come quella creata a Tbilisi, in Georgia, potrebbe essere un buon punto di partenza per migliorare il livello di istruzione, ispirandosi agli esempi migliori provenienti dagli Stati membri dell’UE.

3.5.

Il CESE ritiene che l’agenda per la coesione sociale debba sovvenire alle carenze di competenze e agli squilibri tra domanda e offerta di competenze nei paesi del PO, al fine di migliorare l’efficacia generale dell’istruzione, adattando i migliori esempi e sistemi offerti dai loro omologhi dell’UE. La qualità di un’istruzione che consente l’innovazione è ancora scarsa nella regione: occorre pertanto riformare i sistemi di istruzione e coinvolgere le organizzazioni della società civile e gli operatori del settore nell’elaborazione dei programmi di studio. Vanno migliorati i collegamenti tra istruzione, ricerca e innovazione al fine di rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato (8).

3.6.

Il CESE accoglie con favore il coinvolgimento della Confederazione sindacale internazionale (CSI) e del suo consiglio regionale paneuropeo (PERC), come pure della Confederazione europea dei sindacati (CES), nel rafforzamento delle capacità dei sindacati indipendenti dei paesi del PO. Tali progetti e iniziative sono importanti per la promozione del modello sociale europeo, che comprende il dialogo sociale e la sicurezza sociale come pure la contrattazione collettiva. L’esistenza di forti organizzazioni sindacali indipendenti è fondamentale per realizzare con successo la crescita sostenibile e il progresso sociale derivanti dai processi di trasformazione connessi all’attuazione degli accordi di associazione o di partenariato. La presenza di sindacati forti è anche una condizione preliminare per una società civile incisiva e dinamica.

4.   Economia

4.1.

La costruzione della resilienza economica e il miglioramento della competitività rivestono un ruolo centrale nella cooperazione dell’UE con i paesi del PO, incentrata in particolare su un lavoro comune finalizzato a creare occupazione e a sviluppare economie più solide, diversificate, dinamiche e sostenibili. In questo ambito sono stati compiuti progressi notevoli, compresa l’intensificazione degli scambi commerciali tra tutti i sei paesi partner e l’UE.

4.2.

Il CESE ritiene che gli impegni assunti sul fronte dell’armonizzazione dei mercati digitali nella regione del PO non siano ancora stati efficacemente realizzati, e che ciò ostacoli i progressi e lo sviluppo dei servizi digitali. Al contempo, il CESE plaude al consenso raggiunto sui progetti relativi a un accordo in materia di roaming per la regione entro il 2020, che migliorerebbe non soltanto l’accesso alle comunicazioni per i cittadini, ma potrebbe anche stimolare il turismo e apportare vantaggi economici più ampi.

4.3.

Anche se gli scambi tra i paesi del PO e gli Stati membri dell’UE stanno aumentando, sono necessari maggiori sforzi per consolidare il commercio intraregionale, così da assicurare la diversificazione e la sostenibilità del reddito da attività commerciali.

4.4.

Il CESE è del parere che un’integrazione commerciale regionale che porti a uno spazio economico comune, il roaming gratuito, uno spazio migratorio comune, la sincronizzazione delle reti elettriche, lo sviluppo di fonti energetiche pulite e indipendenti e la conversione degli standard agricoli a quelli dell’UE andrebbero valutati e attuati in quanto progetti economici fondamentali, comuni ai partner orientali e all’UE nel suo insieme.

4.5.

Il CESE sottolinea la necessità di creare associazioni imprenditoriali indipendenti e organizzazioni di sostegno alle imprese nella regione. Tali organizzazioni vanno coinvolte in modo più stretto ed efficace nello sviluppo economico e nell’attuazione della DCFTA. Al contempo, le PMI dei paesi del PO devono creare associazioni e/o organizzazioni generali che rappresentino i loro interessi e le rendano più forti quando dovranno far valere i loro interessi nel processo legislativo e assicurarsi una quota dei mercati locali e dell’UE.

5.   Governance

5.1.

Intensificare le azioni nel settore del consolidamento delle istituzioni e del buon governo è una priorità chiave per l’UE nei paesi del PO in cui ancora sussistono criticità in tal senso. Più specificamente, sono necessari maggiori sforzi sul fronte dello Stato di diritto, dell’attuazione delle principali riforme giudiziarie e della lotta alla corruzione, condizioni imprescindibili per assicurare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato, la stabilità a lungo termine e un contesto sicuro per gli investimenti.

5.2.

Il CESE fa presente che solo la Repubblica di Moldova e l’Ucraina dispongono di una legislazione che prevede la consultazione obbligatoria dei cittadini da parte del governo. È necessario un quadro giuridico vincolante che permetta alla società civile di accedere alle informazioni, di chiamare il governo a rendere conto del suo operato e di partecipare ai processi di definizione delle politiche. Inoltre, al fine di rafforzare le organizzazioni della società civile, i governi dei paesi del PO devono impegnarsi per garantire a tali organizzazioni un sostegno più costante e diretto.

5.3.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità, nei paesi del PO la presenza di istituzioni efficienti e capaci di realizzare le necessarie riforme è più importante che mai; pertanto, occorrerebbe formalizzare i gemellaggi tra le stesse (ad esempio, creando reti di agenzie per la sicurezza alimentare, di enti di normazione, di agenzie anticorruzione ecc.) e, laddove possibile, assicurare il sostegno dell’UE.

5.4.

Lo sviluppo delle capacità perseguito in modo congiunto, le formule di gemellaggio e di lavoro in rete, la condivisione delle pratiche nonché lo sviluppo di approcci e strumenti comuni potrebbero essere tutti sostenuti attraverso uno strumento di associazione congiunto. Inoltre si potrebbe valutare il finanziamento di gruppi di lavoro dedicati alle riforme, ispirandosi alle modalità messe a punto per l’Ucraina.

5.5.

Il CESE sottolinea altresì la necessità di aiutare i governi e la società civile del PO a mettere a punto gli strumenti necessari a valutare e combattere le disparità di genere. È essenziale garantire che il sostegno concesso agli istituti statali di statistica includa la raccolta di dati statistici sul commercio e il genere, anche attraverso quesiti specifici nei sondaggi per le famiglie e le imprese, nonché indicatori dedicati per monitorare, nel tempo, l’impatto sul commercio.

6.   Connettività

6.1.

La collaborazione dell’UE con i paesi partner finalizzata a migliorare i collegamenti di trasporto e le infrastrutture, a rafforzare la resilienza e l’efficienza energetica nonché l’utilizzo dell’energia rinnovabile per ridurre le emissioni di gas a effetto serra ha registrato progressi notevoli. Ulteriori investimenti in questi settori rafforzeranno lo sviluppo economico sostenibile e apporteranno benefici concreti alla vita dei cittadini, individuando fonti di energia alternative e riducendo la dipendenza energetica — perlopiù da un unico fornitore — e i consumi.

6.2.

Il CESE sottolinea quindi l’importanza di diversificare ulteriormente le fonti di energia, di ridurre le emissioni di CO2 e di introdurre meccanismi nazionali efficaci di monitoraggio delle emissioni, intensificando al contempo le azioni sul fronte della tutela della biodiversità e della gestione sostenibile delle foreste.

7.   Accordi di associazione (AA)/Zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA)

7.1.

Il CESE sostiene con convinzione la proposta di instaurare un dialogo rafforzato sulle riforme legate agli AA/DCFTA tra l’UE e il «trio associato», come pure di inserire elementi comparativi nelle raccomandazioni specifiche per paese relative agli AA e di sincronizzare la loro pubblicazione per stimolare una sana competizione: un approccio, questo, che si è già dimostrato utile ad accelerare i progressi in Europa centrale e orientale.

7.2.

Si raccomanda l’ulteriore istituzionalizzazione della cooperazione tra questi tre paesi e l’UE, in particolare al livello esecutivo. In tal senso, la creazione di un gruppo esecutivo congiunto e di una serie di sottogruppi, sulla falsariga del processo di istituzionalizzazione a livello parlamentare, potrebbe essere un buon punto di partenza. A questi potrebbero seguire raggruppamenti analoghi della società civile organizzata, in seno alle piattaforme della società civile del PO, delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni di sostegno alle imprese, dei sindacati e di altri soggetti. L’esperienza maturata e le reti istituite nell’ambito della cooperazione con l’Organizzazione per la democrazia e lo sviluppo economico (GUAM) potrebbero fungere da esempio. Il sostegno dell’UE e dei singoli Stati membri darebbe un notevole contributo a tale istituzionalizzazione.

7.3.

Per via della loro complessità, gli AA/DCFTA sono difficili da attuare, in quanto richiedono risorse politiche, finanziarie e umane significative e pongono tutta una serie di sfide, soprattutto perché finalizzati alle riforme del mercato laddove le vere aspettative rispetto alle riforme dell’UE riguardano principalmente lo Stato di diritto e il buon governo. Il CESE ritiene essenziale tenere conto di tali aspettative e sostenere l’attuazione degli AA/DCFTA con iniziative parallele tese a consolidare le democrazie associate. Inoltre, si potrebbero valutare ulteriori meccanismi di sostegno, da mettere a disposizione solo a fronte della piena attuazione di obiettivi comunemente concordati all’interno di tali iniziative parallele. Questi meccanismi potrebbero fungere da ulteriore stimolo.

7.4.

Il CESE, inoltre, raccomanda vivamente di affrontare con regolarità i temi dei diritti delle lavoratrici e dei loro salari, specialmente nei settori industriali e dei servizi in cui si riscontrano i divari più marcati e più eterogenei. Il programma di avvicinamento degli AA/DCFTA offre un approccio globale per quanto riguarda l’azione legislativa e l’applicazione delle convenzioni internazionali, anche in relazione alle questioni di genere e alla lotta alla discriminazione. È fondamentale monitorare tale processo, migliorare la raccolta di statistiche disaggregate per sesso sull’occupazione e sui salari nonché sostenere i gruppi di donne nella difesa dei loro interessi.

Bruxelles, 26 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Nell’ultimo decennio il CESE ha adottato più di una dozzina di pareri su vari aspetti del PO. Ha inoltre istituito un comitato di monitoraggio permanente Vicini dell’Est europeo, ha costituito delle piattaforme bilaterali della società civile dei paesi dell’UE e del PO, nonché gruppi consultivi interni (GCI), e ha organizzato i forum delle imprese del PO in concomitanza con i vertici di tale partenariato.

(2)  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2016/C 202/02

(3)  https://indicators.ohchr.org

(4)  https://nhri.ohchr.org/

(5)  Rebuilding Ukraine: An assessment of EU assistance (Ricostruire l’Ucraina: una valutazione dell’assistenza dell’UE), Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, 2018.

(6)  EaP CSF Policy brief, Joint Staff Working Document EaP — Focusing on key priorities and deliverables — Assessment and recommendations by the civil society (Documento di sintesi del Forum della società civile del partenariato orientale, documento di lavoro congiunto dal titolo «Il partenariato orientale — Concentrarsi sulle priorità e gli obiettivi chiave — Valutazione e raccomandazioni della società civile»), 2017.

(7)  Ukraine Analytica, numero 3 (13), 2018.

(8)  http://eu4business.eu/files/medias/regional-position-paper_final_kyiv-21-june-2017-2_0.pdf


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/40


Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Commercio internazionale e turismo — Un’agenda globale per lo sviluppo sostenibile»

(parere d’iniziativa)

(2020/C 14/05)

Relatore: Alfred GAJDOSIK

Decisione dell’Assemblea

20.2.2019

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

Parere d’iniziativa

Sezione competente

Relazioni esterne

Adozione in sezione

5.9.2019

Adozione in sessione plenaria

26.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

134/0/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sottolinea con particolare enfasi i complessi collegamenti esistenti tra il turismo e il commercio internazionale in generale. Poiché il tasso di crescita del turismo supera quello dell’economia nel suo insieme, tale settore può senza dubbio essere considerato un importante volano per l’occupazione e la crescita economica. In questo ruolo, il turismo e il commercio internazionale sono fattori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (OSS) (1). Il CESE raccomanda pertanto che gli attori responsabili dei settori economici interessati annuncino espressamente, attraverso dichiarazioni in tal senso, il loro impegno per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ad esempio mediante la creazione di posti di lavoro dignitosi e duraturi, nello spirito dell’OSS n. 8.

1.2.

Il CESE richiama l’attenzione sull’importanza della pianificazione finanziaria per l’attuazione delle priorità strategiche, e sottolinea il ruolo dei bilanci in quanto strumento più efficace per attuare gli orientamenti politici. Chiede pertanto che si tenga conto della rilevanza del turismo, tra l’altro anche rivedendo la più recente proposta sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per istituire una linea di bilancio dedicata al turismo.

1.3.

Il CESE deplora che sinora il turismo non sia stato integrato nei regolamenti sui fondi strutturali e d’investimento europei quale obiettivo in sé e per sé, ma venga considerato semplicemente uno strumento o un settore. È apprezzabile che i regolamenti prevedano possibilità di investimento a favore del turismo intelligente, ma il CESE è dell’avviso che ciò non sia sufficiente a riflettere adeguatamente l’importanza macroeconomica, sociale e culturale del turismo, anche alla luce della sua dimensione esterna. Il CESE chiede pertanto che il turismo sia integrato quale obiettivo tematico nel quadro dei fondi strutturali e d’investimento europei.

1.4.

Gli ostacoli relativamente ridotti all’accesso al mercato nel settore del turismo non devono comportare svantaggi economici e sociali per i lavoratori di tale comparto.

1.5.

Il CESE esorta pertanto ad attuare misure volte all’equiparazione e al riconoscimento della formazione, delle norme e delle qualifiche professionali nel settore del turismo, a intensificare gli sforzi per la realizzazione di un passaporto europeo delle competenze professionali e a promuovere l’apprendimento permanente nel comparto.

1.6.

Poiché è indubbio che il turismo internazionale, oltre ad avere un’importanza economica, contribuisce anche in maniera sostanziale alla comprensione reciproca tra i popoli e all’abbattimento dei pregiudizi, sostenendo così notevolmente la proiezione esterna dell’Unione, si dovrebbero incentivare attraverso misure specifiche determinate forme di turismo quali il turismo culturale e il turismo sociale. Inoltre, il CESE richiama l’attenzione sulla necessità di promuovere il turismo della salute, nonché sportivo, agricolo, ambientale e di altro tipo.

1.7.

È estremamente importante ed essenziale garantire in questo settore posti di lavoro dignitosi e stabili, attraverso contratti collettivi e in linea con l’OSS n. 8. Il CESE chiede di eliminare ogni forma di lavoro irregolare e/o precario nel settore del turismo.

1.8.

La sostenibilità del turismo dipende anche in misura fondamentale dalla scelta di forme di trasporto quanto più possibile rispettose dell’ambiente; bisogna pertanto dedicare particolare attenzione a un utilizzo oculato e responsabile dei mezzi di trasporto.

2.   Introduzione

2.1.

Con il presente parere, il CESE intende segnalare lo stretto legame esistente tra turismo e commercio internazionale, e sottolineare la loro importanza comune nel conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

2.2.

Il commercio internazionale ha una lunga tradizione, ma la sua particolare importanza sociale e politica è notevolmente aumentata nel corso della storia. Mentre tradizionalmente il commercio internazionale era regolato attraverso trattati bilaterali, dalla seconda Guerra mondiale in poi è aumentata l’importanza dei trattati multilaterali. Con l’istituzione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è stata creata una struttura del settore volta a regolamentare il commercio internazionale, nel cui ambito la Commissione europea, dal 2011 in poi, sostiene il commercio estero dell’Unione attraverso una nuova generazione di accordi commerciali volti a intensificare le relazioni economiche e commerciali con taluni partner commerciali.

2.3.

Tra i due poli del libero scambio e del protezionismo, risulta evidente anche che il commercio internazionale può essere usato come elemento di influenza politica.

2.4.

Il turismo, terzo settore per importanza nella bilancia commerciale internazionale, rappresenta il 10,4 % del PIL mondiale (10,3 % nell’UE) e genera globalmente 313 milioni di posti di lavoro. A livello planetario, un posto di lavoro su undici è legato al turismo. Esso rappresenta la componente principale delle esportazioni di un terzo dei paesi in via di sviluppo, e ha quindi una grande influenza sulla loro economia.

2.5.

Il turismo riveste pertanto un ruolo considerevole per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, seppure vada considerato che l’8 % delle emissioni di gas a effetto serra è riconducibile al turismo globale.

2.6.

Il turismo contribuisce in tutto il mondo all’integrazione economica e sociale nelle zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche. In tale contesto occorre tuttavia tenere conto anche di effetti collaterali indesiderati quali la perdita di superfici agricole utili, i rischi per la tutela della natura, l’inquinamento atmosferico ecc., che devono essere evitati il più possibile.

2.7.

Nel 2017 il turismo internazionale ha registrato 1,32 miliardi di arrivi a livello mondiale (+ 7 %), di cui 671 milioni (+ 8 %) nella sola Europa, continente che vanta una quota di mercato del 51 %. Uno studio dall’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) sulle prospettive a lungo termine indica tuttavia che il turismo in Europa avrà una crescita meno marcata da qui al 2030, anno in cui il numero stimato di turisti nel nostro continente sarà pari a 744 milioni (+ 1,8 %), ossia il 41,1 % del mercato globale.

2.8.

Il trattato di Lisbona (1o dicembre 2009) ha fornito all’Unione una base giuridica per occuparsi del turismo (2). Di conseguenza, nel 2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo L’Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo (3). Tuttavia, tanto l’attuale quadro finanziario pluriennale, relativo al periodo 2014-2020, quanto la più recente proposta per il periodo 2021-2027 non prevedono una linea di bilancio separata per il turismo.

2.9.

Se tuttavia si tiene conto del fatto che negli ultimi anni il tasso di crescita occupazionale e dunque economica del turismo nell’Unione è stato costantemente più marcato che in altri comparti economici, appare evidente che, alla luce dei dati disponibili, è non solo giustificato, ma anche urgentemente necessario non soltanto approfondire ulteriormente la politica esterna in materia di turismo ma anche adottare corrispondenti misure di bilancio a livello dell’Unione.

2.10.

Il Comitato accoglie con grande favore le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2019 (4), in cui, alla luce delle sfide cui il turismo fa fronte (digitalizzazione, sostenibilità e conoscenze e competenze specifiche per settore), vengono formulate proposte concrete in rapporto all’Agenda 2030 per la sostenibilità e vengono chieste misure adeguate a sostegno del turismo, affinché l’UE rimanga leader mondiale del settore.

2.11.

Le potenzialità del turismo ai fini della creazione di posti di lavoro sono elevate. Il fatto che a livello globale lavorino nel turismo mediamente più donne e giovani che in altri settori è rilevante anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare degli obiettivi 5 e 10.

2.12.

Nella maggior parte dei paesi le retribuzioni e i salari nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione sono inferiori al salario mediano, e servono quindi provvedimenti idonei per garantire retribuzioni adeguate in tutte le categorie professionali del settore. Ciò è ancora più importante dato che le condizioni di lavoro nel settore del turismo sono spesso estremamente dure e che gli accordi tra le parti sociali in materia di retribuzioni minime e numero massimo di ore di lavoro nonché le disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute sul posto di lavoro spesso nella pratica non vengono rispettati. Urge pertanto creare in questo settore posti di lavoro dignitosi e stabili, in linea con l’OSS n. 8. Il CESE ritiene che a tal fine occorra rafforzare le condizioni quadro, concordare contratti collettivi chiari e sostenere la digitalizzazione del settore.

3.   Turismo ed economia

3.1.

L’importanza del turismo quale volano essenziale per la crescita economica va pertanto ben oltre il comparto turistico in senso stretto, e coinvolge il commercio e la distribuzione internazionali, ma anche interi settori pubblici e privati, come l’agricoltura e i trasporti.

3.2.

Inoltre, in molte regioni, come ad esempio le isole di piccole dimensioni o le zone montane isolate, il turismo rappresenta una delle pochissime attività economiche, se non l’unica, nel quadro dell’attuale divisione internazionale del lavoro.

3.3.

In numerose regioni il turismo ha altresì contribuito a dare nuova vitalità a territori abbandonati.

4.   Turismo e sostenibilità

4.1.

La competitività del turismo è strettamente legata alla sua sostenibilità, dal momento che l’attrattività e la qualità delle destinazioni turistiche dipendono in misura considerevole dal loro contesto naturale e culturale e dalla loro integrazione nelle infrastrutture locali.

4.2.

La sostenibilità del turismo si basa su diversi elementi, tra cui:

un impiego responsabile delle risorse naturali (in particolare l’acqua);

l’utilizzo di fonti energetiche pulite;

l’integrazione dell’impatto ambientale delle attività turistiche (ad esempio lo smaltimento dei rifiuti e l’aumento della pressione sul suolo e sulle risorse idriche);

la preservazione della biodiversità;

la salvaguardia del patrimonio culturale;

la preservazione della qualità e della stabilità dei posti di lavoro creati attraverso il turismo;

la considerazione dell’impatto sulla popolazione locale;

lo sviluppo delle capacità umane;

i trasporti.

4.3.

Il quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili (10YFP) ha identificato il turismo sostenibile come uno dei settori chiave. Di conseguenza, in quanto settore del futuro, esso ha le potenzialità non solo di diventare lo standard per l’intero comparto, ma anche di coinvolgere nel processo le economie nazionali di tutto il mondo (5).

Il CESE ritiene che i responsabili del commercio internazionale e del turismo dovrebbero utilizzare tali potenzialità al fine di trovare il modo e i mezzi per contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (in questo contesto in particolare gli obiettivi 3, 6, 7, 12, 14 e 15) e per sforzarsi di creare partnership ai sensi dell’obiettivo 17.

4.4.

L’importanza economica del turismo, con una quota di posti di lavoro pari al 17 % (il 44 % dei quali occupato da donne) in tutto il mondo, svolge un ruolo determinante in numerosi ambiti della politica in materia di sostenibilità.

4.5.

In quanto attività economica trasversale, il turismo presenta, oltre alla sua dimensione economica, anche una dimensione ecologica, sociale e culturale ed è pertanto un fattore decisivo per il conseguimento degli obiettivi in materia di sostenibilità. In tale contesto, le entrate generate dal settore possono svolgere un ruolo determinante contribuendo alla gestione sostenibile delle zone turistiche.

4.6.

L’approccio da seguire consiste non solo nell’analizzare gli effetti negativi del turismo, ma anche nel contemplarne gli effetti positivi sui diversi fattori (ambiente, società ecc.). Questa forma di «turismo d’impatto», sviluppata in Slovenia sulla base di 10 + 1 «indicatori d’impatto», tiene conto anche degli effetti positivi del turismo in tutti gli ambiti essenziali della vita (6).

4.7.

Le nuove tecnologie hanno comportato cambiamenti strutturali anche nell’economia, che sono divenuti evidenti in particolare per quanto riguarda le strutture più piccole. Nell’ambito del turismo ciò concerne non solo l’offerta, ma anche la commercializzazione e il comportamento adottato in relazione alle prenotazioni.

4.8.

Un problema particolare per l’intero settore turistico è l’aumento mondiale delle prenotazioni effettuate attraverso varie piattaforme private. È indubbio che questa nuova forma di commercializzazione offre vantaggi agli operatori non professionali e ai territori poco o per nulla sviluppati sotto il profilo turistico. Da un punto di vista macroeconomico, tuttavia, è inaccettabile che operatori privati ricavino vantaggi concorrenziali dal fatto di dover versare imposte probabilmente minime o persino nulle e di non essere vincolati al rispetto delle rigorose norme comuni nel settore del turismo per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza. Occorrerebbe quindi, ad esempio, che gli obblighi di registrazione e i criteri di valutazione che vigono per gli esercizi commerciali del settore alberghiero si applicassero anche a chi offre un alloggio attraverso questi intermediari.

5.   Turismo e ambiente

5.1.

Una politica del turismo efficace sotto il profilo della sostenibilità e una tutela efficiente dell’ambiente non sono fondamentalmente in contrasto tra loro, bensì andrebbero intese e attuate come misure che si integrano e si sostengono a vicenda.

5.2.

Un problema riguardante l’espansione del turismo internazionale è indubbiamente rappresentato dall’utilizzo dei vari mezzi di trasporto (navi, aerei, autobus e automobili) e dai relativi effetti sull’ambiente.

5.3.

I grandi operatori turistici dovrebbero essere tenuti a rammentare e rispettare il loro ruolo nel quadro di una politica responsabile in materia di sostenibilità, nominando collaboratori competenti per le questioni ambientali, che tengano conto degli obiettivi di sostenibilità in fase di consulenza e pianificazione.

5.4.

In alcune regioni il sovraffollamento turistico è già diventato un problema sia per la qualità della vita della popolazione residente che per l’ambiente. Mancando una definizione univoca di sovraffollamento turistico, il concetto rimane vago e la sua applicazione poco chiara. Tuttavia, il problema non è affatto nuovo. Già tra il 1980 e il 1990, utilizzando il concetto di «effetto Maiorca», si è cercato di affrontare il problema di come accogliere il maggior numero possibile di turisti su una spiaggia senza generare effetti collaterali eccessivi. Le organizzazioni internazionali del turismo lavorano in primo luogo all’elaborazione di esempi di buone pratiche, allo scopo di offrire alle regioni colpite punti di riferimento e orientamenti.

5.5.

Il CESE esorta inoltre le grandi associazioni turistiche internazionali a sottoscrivere, in aggiunta a quanto sopra, un codice di condotta relativo alla commercializzazione delle destinazioni turistiche che tenga conto dell’ambiente e della sostenibilità, ma che contrasti anche il sovraffollamento turistico che, oltre alle altre conseguenze, ha anche ripercussioni sull’ambiente e la sostenibilità.

6.   Turismo ed etica

6.1.

Il turismo è caratterizzato, oltre che dalla circolazione nazionale di persone e servizi, anche dal loro movimento transnazionale e internazionale e, al di là della sua rilevanza economica, influenza pure il contesto sociale e culturale dei paesi di provenienza e destinazione, anche per quanto riguarda chi non è coinvolto nel turismo.

6.2.

L’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), in qualità di forum internazionale per la politica del turismo e di piattaforma per la comunicazione internazionale tra gli enti pubblici competenti, ha preso atto di questa circostanza, pubblicando nel 1999 un Codice mondiale di etica del turismo (7), che in 10 principi e 49 paragrafi disciplina in maniera dettagliata i vari aspetti, assai diversi, del turismo globale (8). Pertanto, il codice etico viene spesso definito anche come «le regole del gioco per una condotta etica nel turismo».

6.3.

Detto codice etico tiene conto, con le sue prescrizioni, della complessità di questo settore economico, trattando non solo aspetti economici, sociali e culturali, ma anche il rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani (si vedano ad esempio le misure contro gli abusi sui minori, il lavoro minorile, lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo).

6.4.

Poiché il codice etico costituisce solo una raccomandazione e neanche i firmatari sono vincolati al suo rispetto, nel settembre 2017 l’UNWTO ha presentato una convenzione quadro internazionale sull’etica del turismo (International Framework Convention on Tourism Ethics(9), che è stata firmata da più di metà dei suoi membri. La convenzione si ispira al codice etico per quanto riguarda i contenuti, senza apportarvi modifiche sostanziali, ma ha il vantaggio di essere vincolante per i firmatari.

7.   Turismo e cultura

7.1.

Uno dei più importanti motori del turismo è rappresentato dai beni culturali del paese di destinazione.

7.2.

Il turismo culturale accresce l’interesse per le culture straniere, promuove la comprensione tra i popoli e contribuisce in maniera determinante all’abbattimento dei pregiudizi.

8.   Turismo e demografia

8.1.

Anche l’evoluzione demografica ha effetti sul turismo: la piramide delle età, con una quota considerevole di persone anziane sempre più in grado di spostarsi e in gran parte dotate di un reddito sicuro, ha dato slancio al settore dei viaggi per la terza età. Tali viaggi costituiscono ormai una componente non indifferente, in particolare nel settore dei viaggi di gruppo, e in alcuni ambiti hanno comportato cambiamenti nella struttura dell’offerta delle imprese turistiche, il che è riconducibile anche al fatto che gli anziani spesso prenotano vacanze di lunga durata e dipendono solo in maniera limitata dalle stagioni turistiche. Tale circostanza è stata riconosciuta anche dal vertice dell’Organizzazione mondiale del turismo, che ha dedicato particolare attenzione al turismo della terza età.

8.2.

Con la sua iniziativa «Calypso — Turismo per tutti», la Commissione europea ha contribuito in maniera sostenibile alla crescita del turismo sociale, promuovendo misure volte a sviluppare ulteriormente il turismo concepito per gli anziani, ma anche per i gruppi svantaggiati. Ciò ha portato a nuove offerte turistiche, ma anche a un maggior sfruttamento dei periodi di «bassa stagione». Sarebbe utile condividere le esperienze maturate a tale riguardo con partner al di fuori dell’Unione europea e promuovere il turismo reciproco.

8.3.

Al di là dei parametri demografici in uso, si sono sviluppate ulteriormente anche altre forme particolari di turismo, come ad esempio i pellegrinaggi.

9.   Turismo e formazione

9.1.

Alla luce degli sviluppi del mercato e delle crescenti aspettative dei consumatori, il turismo, nella sua diversità, comporta speciali esigenze di formazione, che vanno dalle pertinenti competenze linguistiche e informatiche alle conoscenze in campo economico e gastronomico.

9.2.

In molti paesi dell’Unione esistono molteplici forme e percorsi di formazione con durate differenti, il che ne rende difficile il riconoscimento reciproco. La definizione di specifiche norme in materia di formazione potrebbe accrescere le opportunità lavorative dei vari professionisti del settore sia all’interno dell’Unione che al di fuori. Solo mediante requisiti di formazione vincolanti per tutti, nell’ambito del già citato rafforzamento delle condizioni quadro del settore, sarà possibile colmare a lungo termine la carenza di personale specializzato di cui il comparto soffre.

9.3.

Sarebbe opportuno valorizzare i mestieri del turismo come opportunità di carriera a lungo termine, anche perché le condizioni di lavoro nel settore sono spesso più difficoltose che in altri comparti.

10.   Turismo e digitalizzazione

10.1.

La digitalizzazione esercita profondi effetti sul settore del turismo, non solo per quanto riguarda il comportamento dei turisti ma anche sul versante dei prestatori di servizi turistici.

10.2.

La domanda turistica online è sempre più diffusa, così come lo sono le valutazioni online; nel 2017 solo in Germania il 40 % di tutti i viaggi è stato prenotato online. Ciò apre nuovi mercati per le PMI, le quali dovrebbero però beneficiare di un sostegno finanziario per prepararsi a questa innovazione.

10.3.

Contemporaneamente, il collegamento elettronico in rete e la digitalizzazione hanno influito in maniera sostanziale sulle procedure interne delle imprese turistiche; ad esempio oggigiorno anche le aziende di piccole dimensioni devono spesso offrire ai loro visitatori almeno un accesso via Internet.

10.4.

La digitalizzazione svolgerà un ruolo importante anche nelle forme innovative di cooperazione nel turismo, il che può esercitare a sua volta effetti considerevoli sullo sviluppo delle destinazioni turistiche. Molte tecnologie moderne (come ad esempio l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, la tecnologia blockchain ecc.) possono aiutare la maggior parte delle località fuori mano a diventare destinazioni interessanti. Per sfruttare le nuove opportunità, il settore del turismo deve orientarsi in misura maggiore verso le attività di ricerca e sviluppo.

10.5.

Anche il turismo culturale potrebbe trarre vantaggio dalla digitalizzazione, dato che le realtà virtuali potrebbero rappresentare anche degli stimoli al viaggio.

Bruxelles, 26 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Obiettivi di sviluppo sostenibile:

Obiettivo 1: povertà zero

Obiettivo 2: fame zero

Obiettivo 3: salute e benessere

Obiettivo 4: istruzione di qualità

Obiettivo 5: uguaglianza di genere

Obiettivo 6: acqua pulita e igiene

Obiettivo 7: energia pulita e accessibile

Obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica

Obiettivo 9: industria, innovazione e infrastrutture

Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze

Obiettivo 11: città e comunità sostenibili

Obiettivo 12: consumo e produzione responsabili

Obiettivo 13: agire per il clima

Obiettivo 14: la vita sott’acqua

Obiettivo 15: la vita sulla terra

Obiettivo 16: pace, giustizia e istituzioni forti

Obiettivo 17: partnership per gli obiettivi

(2)  Articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)  COM(2010) 352 final

(4)  Documento 9707/19 del Consiglio, del 27 maggio 2019, Conclusioni relative alla competitività del settore del turismo quale propulsore di crescita sostenibile, occupazione e coesione sociale nell'UE per il prossimo decennio.

(5)  Si veda la relazione 2017 della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad), dal titolo Tourism for transformative and inclusive growth [Il turismo per una crescita trasformativa e inclusiva].

(6)  https://www.impact-tourism.net/

(7)  https://www.tourism-watch.de/en/node/4597

(8)  Principi del Codice mondiale di etica del turismo:

Articolo 1: Il turismo quale strumento di comprensione e di rispetto reciproco tra i popoli e le società

Articolo 2: Il turismo quale mezzo di realizzazione individuale e collettiva

Articolo 3: Il turismo quale fattore di sviluppo sostenibile

Articolo 4: Il turismo come fruizione del patrimonio culturale dell’umanità e sostegno al suo arricchimento

Articolo 5: Il turismo quale attività vantaggiosa per i paesi e le comunità ospitanti

Articolo 6: Obblighi degli attori del settore turistico

Articolo 7: Diritto al turismo

Articolo 8: Libertà di movimento a scopo turistico

Articolo 9: Diritti dei lavoratori e degli imprenditori dell’industria turistica

Articolo 10: Applicazione dei principi del Codice mondiale di etica del turismo

(9)  Convenzione quadro sull'etica del turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO).


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/46


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Digitalizzazione, intelligenza artificiale ed equità — Come rafforzare l’UE nella corsa mondiale alle competenze e all’istruzione del futuro, garantendo nel contempo l’inclusione sociale»

(parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese dell’UE)

(2020/C 14/06)

Relatrice: Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Correlatrice: Giulia BARBUCCI

Consultazione da parte della presidenza finlandese del Consiglio dell’UE

Lettera del 7.2.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

10.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

118/0/0

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Le capacità e le competenze svolgono un ruolo fondamentale per far sì che l’UE sia in grado di competere con successo a livello globale in relazione alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Oltre a garantire talenti di alto livello, è necessario che la società nel suo insieme sia dotata della comprensione, della conoscenza e delle competenze necessarie per l’«era dell’intelligenza artificiale», in modo da sfruttare appieno il potenziale globale e far sì che nessuno rimanga indietro.

1.2.

Il CESE invita l’UE ad adottare un approccio a tutto tondo per quanto riguarda la politica in materia di istruzione e formazione, considerando i legami bidirezionali che essa ha con altri settori quali la politica in materia di dati, ricerca e innovazione, la politica industriale e quella economica e sociale. Poiché ciò richiede anche gli investimenti pubblici e privati necessari, il CESE rinnova la sua raccomandazione di attuare riforme volte a creare un contesto favorevole agli investimenti del settore privato e di applicare una «regola d’oro» che consenta finanziamenti provenienti dai bilanci degli Stati membri al fine di realizzare investimenti produttivi sul piano sia sociale che economico e che non pregiudichino la sostenibilità del bilancio futuro (1).

1.3.

Il CESE ritiene che un’intensa cooperazione tra gli Stati membri sia fondamentale per affrontare con successo la competizione mondiale. Dovrebbe essere incoraggiata la creazione di reti di università europee al fine di rafforzare le competenze connesse all’intelligenza artificiale. Occorre inoltre rafforzare la cooperazione in materia di formazione professionale. Il CESE chiede di aumentare i fondi UE stanziati per sostenere le riforme necessarie, gli scambi e la cooperazione transfrontalieri nel settore dell’istruzione e della formazione, compresa la riqualificazione dei lavoratori per agevolarli nel processo di transizione digitale.

1.4.

Il CESE sottolinea che, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, l’accesso all’apprendimento continuo e alla formazione lungo tutto l’arco della vita deve essere un diritto individuale per tutti, al fine di stare al passo con l’evoluzione nel campo digitale e dell’intelligenza artificiale ed essere in grado di indirizzare il progresso e permettere agli «esseri umani di mantenere il controllo sulla macchina» (2).

1.5.

Il CESE raccomanda di elaborare una strategia dell’UE che sia volta a migliorare l’apprendimento continuo incentrato sul discente e abbia come elementi centrali la digitalizzazione e la diffusione di un’intelligenza artificiale affidabile. La strategia dovrebbe delineare le misure necessarie per conseguire l’obiettivo stabilito al punto 1.4, tenendo conto delle differenze tra i sistemi nazionali.

1.6.

Il CESE ritiene che l’era dell’intelligenza artificiale richieda un solido bagaglio di capacità trasversali quali il ragionamento logico, il pensiero critico, la creatività e le competenze relazionali. Per questa nuova era saranno necessarie anche solide competenze nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (discipline STEM) come pure delle arti e delle scienze sociali. Anche la capacità di riflessione etica e l’approccio imprenditoriale sono una parte centrale delle competenze dell’era dell’intelligenza artificiale.

1.7.

Per garantire l’inclusività occorre che tutti abbiano accesso alle tecnologie digitali e di intelligenza artificiale e alle necessarie competenze, indipendentemente dal genere, dall’età o dal contesto socioeconomico. A tal fine è essenziale il ruolo dell’istruzione pubblica. Anche l’istruzione non formale svolge un compito significativo nel promuovere l’inclusione e la cittadinanza attiva. È opportuno prestare particolare attenzione a garantire le competenze delle donne e delle ragazze, come anche delle persone anziane.

1.8.

La competitività richiede sia talenti di alto livello che un’ampia base di persone adeguatamente istruite e qualificate. Le qualifiche professionali devono essere adattate in maniera costante per essere in linea con i nuovi sviluppi e con le competenze necessarie. Il CESE ritiene che i progetti di ricerca siano un ottimo strumento per coltivare nuovi talenti di eccellenza. I progetti di cooperazione con l’industria sono uno dei modi per trattenere i talenti all’interno dell’UE e attirarvi quelli stranieri.

1.9.

Il CESE sottolinea che è fondamentale garantire una stretta cooperazione tra i responsabili politici, i soggetti fornitori di istruzione, le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile per quanto riguarda la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale e l’istruzione e lo sviluppo delle competenze che vi sono collegati. Poiché, per quanto attiene alle questioni legate al lavoro, le parti sociali svolgono un ruolo specifico sancito dal trattato, esse dovrebbero essere coinvolte, conformemente alle norme nazionali pertinenti, nelle decisioni riguardanti gli investimenti, le tecnologie e l’organizzazione del lavoro.

2.   Introduzione

2.1.

Il rapido progresso della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale impone all’UE di prepararsi adeguatamente per poter competere con successo sulla scena mondiale. Il miglioramento delle capacità e delle competenze svolge un ruolo fondamentale in questo contesto e richiede lo sviluppo attivo dell’istruzione e della formazione, che dovrebbero anche aiutare le persone a soddisfare una domanda in evoluzione e a indirizzare il progresso, seguendone le diverse forme e implicazioni.

2.2.

Il presente parere esplorativo risponde alla richiesta della presidenza finlandese dell’UE di esaminare il tema «come rafforzare l’UE nella corsa mondiale alle competenze e all’istruzione del futuro, garantendo nel contempo l’inclusione sociale» nel contesto della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. Per indicare un approccio orientato al futuro, viene utilizzato in questa sede il concetto di «era dell’intelligenza artificiale».

2.3.

Il CESE ha formulato in precedenza diversi pareri relativi alle ricadute della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sul lavoro, sulla domanda di competenze e sulle esigenze di investimento del futuro, nonché relativi agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale (3). Il presente parere si concentra sui collegamenti esistenti tra le competenze digitali e in materia di intelligenza artificiale, la competitività e l’inclusività (non prendendo in considerazione altre competenze future che si renderanno necessarie, per esempio per reagire ai cambiamenti climatici).

2.4.

La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale presentano diversi collegamenti con l’istruzione e lo sviluppo delle competenze. Esse creano nuova domanda di abilità e competenze e consentono anche nuovi metodi di apprendimento e di insegnamento. Le tecniche digitali e di intelligenza artificiale possono essere utilizzate anche per prevedere le trasformazioni nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana e, quindi, le esigenze in materia di istruzione e formazione. Inoltre, l’istruzione e la formazione consentono alle persone di indirizzare lo sviluppo digitale.

2.5.

La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono anche, in vari modi, legate all’inclusione; esse aiutano, per esempio, le persone con disabilità a lavorare e a gestire meglio la propria vita; possono inoltre contribuire a ridurre l’isolamento delle persone. L’inclusività richiede però che tutti abbiano accesso a tali tecnologie e alle necessarie competenze, indipendentemente dal genere, dall’età o dal contesto socioeconomico.

2.6.

L’istruzione in generale è di competenza degli Stati membri. Esistono tuttavia diversi tipi di cooperazione, come lo scambio di buone pratiche. Si sta inoltre lavorando alla realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione, basato sul programma Erasmus+ e su altri strumenti di finanziamento dell’UE. Il riconoscimento delle qualifiche professionali è un’altra forma fondamentale di cooperazione.

2.7.

Per rispondere alla questione delle competenze e dell’istruzione collegate alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale sia sul piano della capacità di competere con successo sulla scena mondiale che su quello dell’inclusione sociale, il CESE prende in esame le tre domande seguenti:

Quali sono le capacità e le competenze più valide nell’era dell’intelligenza artificiale?

Come acquisire e valorizzare al meglio tali capacità e competenze?

Quali politiche sono necessarie a livello nazionale e dell’UE per promuovere questo progresso?

3.   Quali sono le capacità e le competenze più valide nell’era dell’intelligenza artificiale?

3.1.

Dato che la digitalizzazione e, in particolare, l’intelligenza artificiale hanno notevoli ricadute sulla vita quotidiana delle persone e sullo sviluppo delle imprese, dell’occupazione e del lavoro del futuro, sono necessari sviluppi e progressi a diversi livelli cognitivi. Da un lato, si tratta di consapevolezza, conoscenza e comprensione e, dall’altro, di competenze e capacità. Competenze e talenti di alto livello sono necessari per competere con successo sulla scena globale, ma per riuscire è indispensabile anche disporre di un’ampia base di persone adeguatamente istruite e qualificate.

3.2.

È evidente che i cittadini in generale sono poco informati sulle possibilità di aiuto e assistenza che la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e la robotica mettono a loro disposizione, e che invece balzano nettamente in primo piano le considerazioni relative all’occupazione, alla sicurezza e al rispetto della vita privata. Per questo motivo è necessaria una maggiore consapevolezza delle opportunità che la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale offrono a beneficio della società in generale.

3.3.

Occorre inoltre una maggiore conoscenza della natura e del funzionamento dell’intelligenza artificiale per permettere alle persone di comprendere e sviluppare un proprio pensiero critico rispetto agli ambiti e alle modalità in cui l’intelligenza artificiale può essere utilizzata. La necessità di una maggiore comprensione riguarda sia i datori di lavoro e le imprese che i lavoratori, i consumatori e i responsabili politici.

3.4.

Inoltre, per guidare lo sviluppo e l’impiego di soluzioni digitali e di intelligenza artificiale che rispettino i diritti umani, l’era dell’intelligenza artificiale richiede una capacità di riflessione etica. Oltre alle considerazioni che toccano le persone, occorre comprendere gli aspetti ambientali e climatici relativi alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale, vale a dire sia le opportunità offerte da queste tecnologie che i rischi che esse comportano. La riflessione su tali considerazioni etiche e di altro tipo deve essere condotta attraverso la governance partecipativa, il che significa coinvolgere la società civile e le parti sociali nei diversi ambiti e processi.

3.5.

Le esigenze urgenti a breve termine per lo sviluppo di competenze e capacità derivano dalla necessità di ridurre il divario di competenze e di correggere lo squilibrio tra la loro domanda e la loro offerta sul mercato del lavoro.

3.6.

Poiché è sempre più difficile prepararsi nel lungo periodo a talune professioni, le qualifiche professionali devono essere costantemente adeguate per essere in linea con i nuovi sviluppi e devono essere basate su un insieme di abilità e competenze che sono necessarie a prescindere da quelli che saranno gli sviluppi che si concretizzeranno.

3.7.

È pertinente chiedersi quali siano le competenze che apportano valore aggiunto rispetto alle macchine e ai robot e quali siano le competenze che si vogliono in ogni caso preservare. Ciò mette in risalto la necessità di un solido bagaglio di competenze trasversali quali il ragionamento logico, il pensiero critico, la creatività e le competenze interpersonali e relazionali.

3.8.

È inoltre necessario, tanto nel breve quanto nel lungo periodo, che l’intera società possieda almeno le competenze digitali di base. Oltre all’alfabetizzazione nel campo digitale e dell’intelligenza artificiale, le competenze di base dovrebbero comprendere la capacità di applicare l’intelligenza artificiale alla creazione e attuazione di soluzioni innovative nella vita quotidiana e nel lavoro. Ciò vale per le persone di tutte le età e di ogni estrazione, come anche per quelle con disabilità, date le opportunità che l’intelligenza artificiale offre loro.

3.9.

L’era dell’intelligenza artificiale pone in evidenza il ruolo delle scienze, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (discipline STEM), ma anche delle arti e delle scienze sociali. Mette altresì in risalto la necessità di competenze multidisciplinari e interdisciplinari per comprendere i fenomeni sistemici e i problemi multidimensionali per la cui soluzione si può ricorrere alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale.

3.10.

Le trasformazioni nel mondo del lavoro pongono inoltre l’accento sull’importanza delle capacità imprenditoriali. Esse sono necessarie non solo per gli imprenditori stessi ma per chiunque, affinché tutti possano gestire il proprio lavoro e la propria vita. Questi rapidi cambiamenti richiedono anche adattabilità e resilienza sul posto di lavoro e nella società in generale. Le imprese devono garantire la formazione dei lavoratori al fine di agevolare tali transizioni nel mondo del lavoro.

3.11.

L’era dell’intelligenza artificiale rende necessarie anche svariate competenze in materia di cooperazione, comunicazione e insegnamento: la cooperazione e la comunicazione tra gli esseri umani e i sistemi intelligenti, come l’intelligenza artificiale e la robotica, diventano più generalizzate sia sul lavoro che nella vita quotidiana. Inoltre, sempre più spesso l’intelligenza artificiale e i robot non sono semplicemente programmati ma anche in grado di apprendere attraverso l’insegnamento.

3.12.

Oltre a maggiori conoscenze, competenze e capacità nell’intero spettro della società, sono necessari talenti di alto livello per consentire all’UE di poter competere con successo sulla scena mondiale ed essere all’avanguardia nell’innovazione e negli investimenti in materia di digitalizzazione e intelligenza artificiale. Al di là degli sviluppatori di intelligenza artificiale, per applicare questa tecnologia in settori specifici, da quello manifatturiero a quello dei servizi, vi è bisogno di un maggior numero di persone e di professionisti di talento. Tutto questo richiede competenze scientifiche, matematiche e tecniche avanzate.

3.13.

Sono necessarie anche solide competenze imprenditoriali per cogliere le opportunità commerciali offerte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale, per esempio per l’espansione delle imprese. Dato che un’intelligenza artificiale affidabile potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per l’UE, l’etica dovrebbe costituire una parte essenziale delle competenze di tutti gli sviluppatori e utilizzatori delle soluzioni di intelligenza artificiale.

3.14.

Per riuscire nella corsa alle competenze è importante sfruttare appieno tutto il potenziale della società. Occorre prestare particolare attenzione alle competenze digitali delle donne e delle ragazze e al loro interesse per le discipline STEM, al fine di coinvolgerle maggiormente nei progressi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. Questo migliorerebbe le condizioni in diversi settori come anche nell’economia e nella società in generale, oltre a contribuire a superare i pregiudizi di genere connessi ai dati e alle tecnologie.

4.   Come acquisire e valorizzare al meglio le capacità e le competenze dell’era dell’intelligenza artificiale?

4.1.

È evidente che per rafforzare le capacità e le competenze dell’era dell’intelligenza artificiale occorre riformare gli attuali sistemi di istruzione e formazione, mettendo a disposizione i finanziamenti necessari per accompagnare tale processo. D’altro canto, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale comportano cambiamenti tali da rendere necessario un nuovo modo di concepire l’idea stessa di apprendimento e di insegnamento. È pertanto fondamentale preparare gli insegnanti e tutti gli educatori al nuovo modo di pensare e alla nuova cultura.

4.2.

L’apprendimento continuo deve essere un diritto per tutti, per poter far fronte agli sviluppi attuali e futuri nell’economia e nella società e poter indirizzare il progresso, e dovrebbe seguire il principio delle «pari opportunità» e l’idea che «nessuno deve essere lasciato indietro». L’apprendimento continuo è un’acquisizione di conoscenze per il lavoro, ma contribuisce anche alla realizzazione personale e professionale, all’inclusione sociale e alla cittadinanza attiva.

4.3.

Oltre a fornire agli alunni le competenze digitali di base, l’istruzione primaria deve soprattutto gettare le fondamenta per l’apprendimento continuo. Dovrebbe quindi impartire a tutti le capacità e le competenze per imparare ad apprendere e a sviluppare competenze più approfondite per l’era dell’intelligenza artificiale, tra cui la comprensione degli aspetti sociali ed etici e di come gli «esseri umani possano mantenere il controllo sulla macchina».

4.4.

Invece di considerare l’apprendimento come un «processo che incanala» diverse azioni di istruzione, occorre puntare alla «progettazione dell’apprendimento» per i singoli individui. La progettazione dell’apprendimento per l’era dell’intelligenza artificiale richiede metodi idonei per valutare i bisogni individuali di apprendimento e un adeguamento dell’offerta di opportunità di apprendimento, nel rispetto del ruolo specifico dell’istruzione pubblica. Essa esige inoltre dai singoli individui nuovi tipi di attività per fissarsi autonomamente propri obiettivi.

4.5.

L’intelligenza artificiale offre essa stessa opportunità per un apprendimento più incentrato sul discente. La progettazione dell’apprendimento assistita dall’intelligenza artificiale può analizzare la domanda di capacità e competenze, consentire l’autovalutazione, contribuire a creare percorsi di apprendimento individuali e a combinare opzioni di apprendimento formale, non formale e informale. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per fornire contenuti per l’istruzione e la formazione incentrate sul discente.

4.6.

Per consentire percorsi di apprendimento più personalizzati e per migliorare le opportunità di studi interdisciplinari e interistituzionali, gli istituti di istruzione dovrebbero offrire moduli didattici da poter combinare in modo flessibile.

4.7.

Oltre all’istruzione di base e alla formazione professionale, vi è un chiaro bisogno di migliorare il livello delle competenze delle persone e di riqualificarle. Questo tipo di apprendimento avviene sempre più nel contesto del lavoro. La cooperazione tra gli istituti di istruzione e le parti sociali, grazie alla creazione di reti che comprendono sia grandi imprese che PMI, è essenziale per migliorare la formazione necessaria sul luogo di lavoro.

4.8.

Dato che il numero di persone che partecipano all’apprendimento continuo è in costante aumento, sono necessari metodi facilmente modulabili, e in questo i corsi online aperti e di massa (Massive Open Online Courses — MOOC) rappresentano un’opportunità promettente. Essi possono essere utilizzati, per esempio, per aumentare le conoscenze generali in materia di intelligenza artificiale (come il corso «Elementi di intelligenza artificiale», istituito in Finlandia) o per migliorare le capacità e le competenze necessarie nell’applicazione di questa tecnologia e nell’uso, per esempio, delle tecniche di realtà virtuale e realtà aumentata.

4.9.

L’istruzione non formale è fondamentale per promuovere sistemi di istruzione inclusivi e costituisce una strada essenziale per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Si dovrebbe porre maggiormente l’accento sulla valutazione e sulla convalida dei risultati dell’apprendimento non formale e informale in forme quanto più possibile comparabili e sul sostegno a tutte le parti interessate sotto tale profilo, come proposto dal CESE nel suo precedente parere in materia (4).

4.10.

Le organizzazioni giovanili svolgono un ruolo importante nel responsabilizzare i giovani in quanto lavoratori e cittadini. Esse offrono un’istruzione che risponde ai bisogni individuali e sono quindi in grado di avvicinare giovani che gli istituti di istruzione formale non raggiungono e di completare l’istruzione formale fornendo un insieme diverso di competenze e capacità.

4.11.

Vi è una corrispondenza positiva tra le competenze trasversali richieste dai datori di lavoro e quelle sviluppate attraverso le organizzazioni giovanili. Anche l’istruzione non formale svolge un ruolo significativo nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze e nello sviluppo delle competenze digitali tra gli anziani.

4.12.

Il successo della corsa mondiale ai talenti richiederà la cooperazione sia nell’ambito della ricerca che dell’istruzione. I progetti di ricerca costituiscono una forma efficace di istruzione superiore e un buono strumento per coltivare nuovi talenti di livello mondiale. Le reti di centri di eccellenza della ricerca e di poli di innovazione collegati tra loro sono strumenti importanti per condividere le competenze. Quando i progetti di ricerca si basano sulla cooperazione tra l’università e l’industria, i talenti passano poi spesso a lavorare per le imprese. In questo senso, i progetti di ricerca ad alto livello possono anche rendere più facile trattenere i talenti all’interno dell’UE e attirarvi talenti stranieri.

5.   Quali politiche sono necessarie per migliorare le capacità e le competenze dell’era dell’intelligenza artificiale?

5.1.

Il CESE ritiene che gli investimenti nell’istruzione e nella formazione debbano essere un elemento centrale delle strategie in materia di digitalizzazione e intelligenza artificiale e che queste tecnologie debbano costituire una dimensione essenziale della politica e dei sistemi di istruzione orientati al futuro. Su questo fronte, l’UE dovrebbe adoperarsi per essere in una posizione di avanguardia a livello mondiale.

5.2.

La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale hanno innalzato ancora l’importanza dell’apprendimento continuo, che rappresenta uno dei modi principali per rafforzare la posizione dell’UE nella corsa mondiale alle competenze e all’istruzione e per farlo garantendo l’inclusività. Il CESE raccomanda di elaborare una strategia dell’UE che delinei le misure necessarie per migliorare l’apprendimento continuo incentrato sul discente, che abbia come elementi centrali la digitalizzazione e la diffusione di un’intelligenza artificiale affidabile e che tenga conto delle differenze tra i sistemi nazionali. È opportuno innalzare di conseguenza il livello di ambizione dello spazio europeo dell’istruzione: non è sufficiente che un quarto della popolazione sia impegnato nell’attività di apprendimento continuo; esso deve essere un diritto per tutti.

5.3.

Il CESE chiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell’istruzione e della formazione. Devono essere utilizzati appieno i programmi comuni di istruzione e formazione, compresi i programmi di master e di dottorato in intelligenza artificiale. Il CESE ritiene che l’iniziativa della rete delle università europee costituisca un modo efficace per rafforzare le competenze di alto livello connesse all’intelligenza artificiale. È anche necessaria una cooperazione internazionale con le principali organizzazioni di ricerca e di istruzione sull’intelligenza artificiale affidabile e va incoraggiata la cooperazione nel settore della formazione professionale. Inoltre, dovrebbe essere ulteriormente promosso il riconoscimento delle qualifiche al fine di consentire la mobilità flessibile dei lavoratori tra gli Stati membri.

5.4.

Il CESE chiede di aumentare i fondi UE stanziati per sostenere le iniziative in materia di istruzione e formazione nel campo dell’intelligenza artificiale. Per rafforzare gli scambi e la cooperazione transfrontalieri dovrebbero essere ulteriormente esplorate le possibilità offerte dal programma Erasmus+ e da altri strumenti di finanziamento. Inoltre, per creare e attirare talenti di alto livello è essenziale accrescere il finanziamento dei programmi di ricerca, come l’iniziativa di creare una rete paneuropea di centri di eccellenza per l’intelligenza artificiale finanziati tramite Orizzonte 2020.

5.5.

Per sostenere lo sviluppo inclusivo delle competenze in materia digitale e di intelligenza artificiale, compreso un programma adeguatamente pubblicizzato per aiutare i lavoratori ad acquisire nuove competenze per far fronte alla transizione digitale, dovrebbero essere utilizzate anche le risorse del Fondo sociale europeo e del Fondo di adeguamento alla globalizzazione.

5.6.

I dati e le infrastrutture digitali sono essenziali per consentire l’impiego degli strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale nell’istruzione e nell’apprendimento. La disponibilità, la qualità, l’affidabilità, l’accessibilità, l’interoperabilità e la libera circolazione dei dati sono pertanto fondamentali per l’istruzione e l’apprendimento nell’era dell’intelligenza artificiale. Questo aspetto deve essere preso in considerazione nell’ambito della politica in materia di dati, insieme agli aspetti relativi alla protezione dei dati e della vita privata. Per migliorare le opportunità digitali di istruzione e di apprendimento e per prevenire il divario digitale è essenziale anche investire nelle infrastrutture digitali in tutti i settori.

5.7.

Un altro ambito strettamente collegato all’istruzione è quello degli investimenti nell’innovazione connessa all’intelligenza artificiale. Occorre destinare maggiori risorse all’innovazione sia nel settore pubblico che in quello privato. L’UE deve inoltre essere consapevole dell’importanza di una strategia industriale, deve garantire un contesto favorevole per le industrie europee e deve promuovere l’innovazione e gli investimenti orientati all’obiettivo al fine di rispondere alle principali sfide economiche, sociali e ambientali.

5.8.

Complessivamente, nelle politiche in materia di istruzione e formazione l’UE deve adottare un approccio a tutto tondo, considerando il ruolo strategico e i loro collegamenti bidirezionali con altre politiche, comprese la politica economica e quella sociale. Gli investimenti pubblici e privati necessari devono sostenere questo approccio e ciò dovrebbe essere facilitato attraverso riforme volte a creare un ambiente favorevole per gli investimenti del settore privato, mediante un bilancio dell’UE adeguato e un impegno al rispetto di una «regola d’oro» che consenta finanziamenti provenienti dai bilanci degli Stati membri al fine di realizzare investimenti produttivi sul piano sia sociale che economico e che non pregiudichino la sostenibilità del bilancio futuro (5). Per questo motivo, l’istruzione e le competenze dovrebbero svolgere un ruolo significativo nel semestre europeo. La prima riunione comune dei ministri dell’Istruzione e delle Finanze dell’Unione, che si svolgerà durante la presidenza finlandese dell’UE, dovrebbe dare un valido impulso in questa direzione.

5.9.

Infine, il Comitato sottolinea l’importanza di uno stretto coinvolgimento della società civile nell’elaborazione della politica in materia di istruzione e formazione e delle altre politiche connesse e nella concezione e attuazione di nuovi programmi di istruzione e formazione, comprensivi degli aspetti etici. È necessaria la cooperazione tra i governi, gli istituti di istruzione, le parti sociali, le organizzazioni dei consumatori e le altre organizzazioni della società civile interessate.

5.10.

Le parti sociali hanno un ruolo specifico, previsto dal trattato. Poiché, per quanto attiene alle questioni legate al lavoro, esse svolgono una funzione particolare, esse dovrebbero essere coinvolte, conformemente alle norme nazionali pertinenti, nelle decisioni riguardanti gli investimenti, le tecnologie e l’organizzazione del lavoro. Il CESE fa rilevare che la digitalizzazione è una delle sei priorità affrontate nel programma di lavoro del dialogo sociale europeo per il periodo 2019-2021.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU C 190 del 5.6.2019, pag. 24.

(2)  Principio 1 del pilastro europeo dei diritti sociali. Istruzione, formazione e apprendimento permanente: ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.

(3)  GU C 240 del 16.7.2019, pag. 51, GU C 228 del 5.7.2019, pag. 16, GU C 62 del 15.2.2019, pag. 292, GU C 440 del 6.12.2018, pag. 1, GU C 110 del 22.3.2019, pag. 41, GU C 367 del 10.10.2018, pag. 15, GU C 434 del 15.12.2017, pag. 36, GU C 288 del 31.8.2017, pag. 43.

(4)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 49.

(5)  GU C 190 del 5.6.2019, pag. 24.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/52


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Sintesi dei costi e dei benefici degli investimenti nella salute e nella sicurezza sul lavoro (SSL)»

(parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese)

(2020/C 14/07)

Relatore: Adam ROGALEWSKI

Correlatrice: Ana BONTEA

Consultazione

Presidenza finlandese dell’UE, 7.2.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

10.9.2019

Adozione in sessione plenaria

26.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

149/14/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il presente parere individua nuove sfide in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), come la qualità del lavoro, l’uguaglianza, la digitalizzazione e i cambiamenti climatici, che dovrebbero essere prese in seria considerazione non solo nelle discussioni sui benefici degli investimenti in SSL ma più in generale nella futura politica dell’UE in materia di SSL.

1.2.

Il CESE sottolinea l’importanza del ruolo svolto dalle parti sociali e dalle organizzazioni della società civile nello sviluppo e nell’attuazione di politiche sostenibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli investimenti in SSL saranno vantaggiosi soltanto in presenza di un sano dialogo sociale e di una ampia diffusione della contrattazione collettiva. È importante promuovere il ruolo dei comitati aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.

1.3.

Numerosi studi, come anche le esperienze delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, dimostrano che investire in SSL non soltanto contribuisce ad accrescere il benessere dei lavoratori e degli imprenditori, ma genera altresì un ritorno elevato, in particolare in termini di riduzione dei costi, incremento della produttività e sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.

1.4.

La giustificazione economica dell’investimento sociale in SSL risulta evidente se solo si considera che ogni anno un importo pari al 3,3 % del PIL europeo viene speso per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, una parte significativa dei costi causati dagli infortuni e dalle malattie correlati al lavoro grava non solo sui sistemi sanitari pubblici, ma anche sui lavoratori e sulle loro famiglie (1).

1.5.

Il CESE chiede maggiori investimenti pubblici e privati in SSL e maggiori incentivi finanziari per le imprese che investono in questo campo. Gli investimenti pubblici dovrebbero essere calibrati sulle esigenze delle tipologie specifiche di soggetti del mercato del lavoro, con una speciale attenzione per le piccole e medie imprese (PMI). Le imprese più grandi, dotate di maggiori capacità finanziarie, dovrebbero promuovere la SSL e investire in questo campo, anche in relazione alla propria rete di fornitori.

1.6.

Il CESE chiede di affrontare la questione degli investimenti in SSL con un approccio olistico. Un’attenzione particolare andrebbe riservata a temi quali i rischi psicosociali, i disturbi muscoloscheletrici (DMS), le malattie cardiovascolari e il cancro, considerate le loro correlazioni con il mondo del lavoro, la società e l’ambiente.

1.7.

L’UE deve investire nella salute mentale della popolazione europea. Sono sempre più numerosi i posti di lavoro che diventano impegnativi dal punto di vista emotivo, in particolare nel settore sempre più ampio dei servizi, e tutti i soggetti del mercato del lavoro, compresi i piccoli e medi imprenditori, sono ormai esposti a livelli più o meno elevati di stress.

1.8.

Il CESE chiede studi più completi che aiutino a comprendere meglio i benefici dell’investimento in SSL. A tal fine gli Stati membri devono dar prova di maggiore trasparenza reciproca, condividendo i dati statistici sulle malattie e le infezioni correlate al lavoro e uniformando il riconoscimento e la registrazione delle malattie professionali.

1.9.

Il CESE chiede che l’UE, gli Stati membri e tutti gli altri soggetti pertinenti promuovano la condivisione di buone pratiche in materia di SSL e in particolare di incentivi finanziari per le imprese che vi investono.

1.10.

Il CESE sottolinea l’influenza delle condizioni di lavoro, compresa la parità di genere, sulla salute e il benessere dei lavoratori. Il tema degli investimenti in SSL dovrebbe essere affrontato nell’ottica della qualità del lavoro. Condizioni di lavoro standard e la parità di genere offrono la migliore prevenzione dei rischi psicosociali, portando così a un maggiore benessere e a una maggiore produttività.

1.11.

Il CESE è preoccupato che l’accesso alla SSL e, di conseguenza, i benefici degli investimenti in materia di SSL non siano distribuiti in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell’UE. Le iniziative in materia dovrebbero tenere conto di dimensioni quali il genere, l’appartenenza etnica, l’età e la disabilità e dovrebbero mettere in relazione la strategia per la SSL e il dibattito sull’uguaglianza.

1.12.

Il processo di digitalizzazione potrebbe generare numerosi sviluppi positivi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, il CESE nutre forti preoccupazioni che alcuni nuovi tipi di lavoro, creatisi in conseguenza della digitalizzazione, possano esulare dall’ambito di applicazione delle norme in materia di SSL, le quali dovrebbero invece tutelare tutti i lavoratori dell’UE.

1.13.

Il CESE sottolinea che la SSL non soltanto sortisce effetti positivi per l’economia dell’UE, ma costituisce anche un diritto fondamentale del lavoratore. La promozione degli standard in materia di SSL non dovrebbe essere limitata agli Stati membri, ma dovrebbe estendersi a tutti i paesi del mondo, in particolare a quelli firmatari di accordi commerciali con l’UE o a quelli con i quali l’UE ha altre forme di cooperazione, come i paesi del partenariato orientale o quelli del vicinato meridionale. Gli investimenti europei dovrebbero favorire le imprese che prevedono politiche solide in materia di SSL e che sostengono la SSL nelle loro catene di approvvigionamento.

2.   Contesto

2.1.

Ogni anno nell’UE si registrano più di 3,2 milioni di infortuni non mortali e circa 4 000 vittime di infortuni mortali. Secondo una stima prudenziale, le morti dovute a tumori correlati al lavoro si attestano a 100 000. Molti infortuni non vengono segnalati, pertanto è probabile che i numeri effettivi siano molto più elevati. Ad esempio, i dati relativi alle morti avvenute durante il tragitto per andare al lavoro non sono comprese in questa cifra, così come non lo è il numero dei suicidi correlati al lavoro. Alcuni lavoratori non segnalano gli infortuni sul lavoro non mortali (2).

2.2.

Il 24,2 % dei lavoratori ritiene che la propria salute sia a rischio sul luogo di lavoro, mentre il 25 % ha dichiarato che il lavoro ha un effetto essenzialmente negativo sul proprio benessere (3). Il 7,9 % della forza lavoro è stato interessato da problemi di salute correlati al lavoro, che nel 36 % dei casi hanno determinato un’assenza dal lavoro per almeno quattro giorni all’anno (4).

2.3.

L’UE dispone da 30 anni di un sistema di norme atte a tutelare i lavoratori dagli infortuni e da altri problemi di salute correlati al lavoro. La base dell’acquis dell’UE in materia di SSL è costituita dall’articolo 153 del TFUE e dalla direttiva quadro europea 89/391/CEE, la quale ha stabilito principi generali per la gestione della salute e della sicurezza e si applica a tutti i dipendenti in tutti settori di attività in tutta l’UE. L’UE ha inoltre adottato 23 direttive particolari in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di recente, la SSL è stata menzionata nel decimo principio del pilastro europeo dei diritti sociali.

2.4.

Varie indagini europee mostrano che nell’ambito della SSL vi sono stati dei miglioramenti, ma che il costo totale degli infortuni sul lavoro e dei problemi di salute correlati al lavoro continua a essere alto. Secondo le stime dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), gli infortuni e le malattie professionali hanno costi pari al 3,9 % del PIL mondiale e al 3,3 % di quello europeo. Nei diversi paesi questa percentuale varia a seconda dell’economia, del quadro normativo e degli incentivi alla prevenzione. Il fattore di costo principale è il tumore correlato al lavoro, seguito dai disturbi muscoloscheletrici (5).

2.5.

Gli studi dimostrano che garantire una buona gestione della SSL nelle PMI e nelle aziende agricole a conduzione familiare rappresenta tuttora una sfida considerevole. Ad esempio, il quadro strategico «Salute e sicurezza sul lavoro nell’UE: 2014-2020»individua come uno dei principali obiettivi strategici per la SSL una migliore capacità delle PMI di mettere a punto misure efficaci ed efficienti di prevenzione dei rischi.

2.6.

La ricerca relativa ai contesti e alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nelle piccole e medie imprese dell’UE indica una carenza di risorse generalizzata e a vari livelli (6), che obbliga una parte consistente di tali imprese a perseguire strategie imprenditoriali di basso profilo («low-road»). Tali imprese sono caratterizzate principalmente da una posizione economica debole, da preoccupazioni per la sopravvivenza economica e dalla mancanza di investimenti in SSL, nonché da conoscenze, consapevolezza e competenza limitate in materia.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Da numerosi studi, come anche dalle esperienze delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, emerge che quello in SSL è un investimento che non solo contribuisce ad accrescere il benessere dei lavoratori, ma genera altresì un alto tasso di rendimento, specie in termini di riduzione dei costi, incremento della produttività e sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale (7). Studi finlandesi hanno rivelato che possono esserci effetti positivi in termini di redditività anche in assenza di effetti misurabili immediati sulla produttività, il che indica che i meccanismi di vantaggio economico della SSL sono più sottili di quanto spesso si ritenga (8).

3.2.

Dato che i costi derivanti da malattie o infortuni professionali gravano maggiormente sui lavoratori e sulle loro famiglie, vi è una chiara motivazione economica alla base degli investimenti della società in SSL (9).

3.3.

Il CESE si compiace che in alcuni Stati membri siano stati messi a punto meccanismi per ricompensare finanziariamente le organizzazioni che hanno reso sicuro e sano il proprio luogo di lavoro, e chiede agli altri Stati membri di introdurre meccanismi analoghi. Si tratta di meccanismi che prevedono incentivi come premi assicurativi più bassi, agevolazioni fiscali o sovvenzioni statali, e che risultano economicamente vantaggiosi per gli assicuratori in quanto riducono il numero, la gravità e il costo delle richieste di risarcimento.

3.4.

Il CESE reputa che i sistemi di incentivi debbano ricompensare non solo i risultati pregressi di buona gestione della SSL (come ad esempio un numero basso di infortuni), ma anche gli sforzi di prevenzione specifici volti a diminuire il numero di incidenti e problemi di salute futuri. Oltre che ai meccanismi finanziari, occorre prestare particolare attenzione alle iniziative volontarie settoriali esistenti a favore della gestione dei prodotti industriali e dell’eccellenza in termini di performance (10).

3.5.

Considerato che il numero di incidenti che causano infortuni e morti sul lavoro tende complessivamente a diminuire, il CESE suggerisce di concentrarsi maggiormente sulle malattie correlate al lavoro come il cancro, le malattie cardiovascolari, i disturbi muscoloscheletrici e quelli legati ai rischi psicosociali, che sono le patologie più mortali e le cause più comuni di congedo per malattia nell’UE.

3.6.

Il CESE chiede di affrontare la questione degli investimenti in SSL con un approccio più olistico, che eviti le generalizzazioni eccessive e, stante la limitatezza delle risorse, punti essenzialmente, almeno all’inizio, sui modi più efficaci di migliorare le politiche in materia di SSL.

3.7.

Gli investimenti in SSL dovrebbero essere analizzati nel quadro di una discussione sulla qualità del lavoro. I dati forniti da Eurofound dimostrano che i dipendenti occasionali sono quelli che hanno meno accesso alle informazioni sui rischi per la SSL (11). Inoltre, rapporti di lavoro precari e disoccupazione possono contribuire a causare problemi di salute mentale. Condizioni di lavoro standard e la parità di genere offrono la migliore prevenzione dei rischi psicosociali, portando così a un maggiore benessere e a una maggiore produttività. A tal fine il CESE approva il recente studio di Eurofound, in cui si afferma che «quando si considerano fattori di livello nazionale potenzialmente rilevanti per il rapporto tra condizioni di lavoro e salute e benessere dei lavoratori, le analisi indicano che un maggiore tasso di sindacalizzazione, una maggiore protezione dell’occupazione e una maggiore parità di genere vanno di pari passo con ricompense più elevate, più risorse lavorative e una minore incidenza di orari di lavoro prolungati. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere incoraggiati a investire in iniziative che aumentano il tasso di sindacalizzazione, la protezione dell’occupazione e la parità di genere, e contribuire così a una forza lavoro più sana a medio e lungo termine (12)».

3.8.

Per rendere più visibili i benefici dell’investimento in SSL, sono necessari studi più completi. Il Comitato accoglie con favore gli studi recentemente pubblicati, ma chiede ricerche più approfondite che aiutino a sensibilizzare in merito all’importanza degli investimenti in SSL e ad allocare le risorse in modo più efficiente, concentrandosi sugli ambiti in cui tali investimenti possono rendere di più e in tempi più brevi.

3.9.

Bisogna che il riconoscimento e la registrazione delle malattie professionali vengano uniformati in tutta l’UE, e occorre avviare la raccolta dei relativi dati al fine di monitorare le tendenze a livello europeo. Il CESE è dell’avviso che nell’UE l’assenza di uniformità nel riconoscimento delle malattie professionali possa condurre alla discriminazione di alcune imprese e di alcuni lavoratori nei cui Stati membri tali malattie sono riconosciute in misura maggiore o minore che in altri.

3.10.

È inoltre necessario che vi sia maggiore trasparenza fra gli Stati membri, i quali dovrebbero condividere i dati statistici su malattie e infezioni correlate al lavoro.

3.11.

Il CESE propone che gli organi competenti dell’UE collaborino tra loro, con Eurostat e gli Stati membri, per introdurre un sistema solido di informazione e raccolta di dati, basandosi sul progetto pilota relativo alle statistiche europee sulle malattie professionali.

3.12.

Considerato che l’educazione e la prevenzione rappresentano una parte fondamentale degli investimenti in SSL, il CESE richiama l’attenzione in particolare sui rappresentanti sindacali e sugli altri volontari che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. È importante promuovere il ruolo dei comitati aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori e, se necessario, migliorare la tutela giuridica di tali rappresentanti.

3.13.

Il CESE ha già avuto occasione di raccomandare che gli organismi per la SSL e gli organismi di ricerca, attuazione e prevenzione pertinenti siano dotati delle risorse finanziarie e umane sufficienti per svolgere i loro compiti (13).

3.14.

Il CESE esprime preoccupazione per il fatto che l’accesso alla SSL non è omogeneo nei vari Stati membri dell’UE e che, di conseguenza, non lo sono nemmeno i benefici degli investimenti in tale campo. Diverse iniziative dovrebbero tenere conto di dimensioni quali il genere, l’appartenenza etnica, l’età o la disabilità e dovrebbero mettere in relazione la strategia per la SSL e il dibattito sull’uguaglianza.

3.15.

Il CESE sottolinea che la SSL non soltanto sortisce effetti positivi per l’economia dell’UE, ma costituisce anche un diritto fondamentale del lavoratore. La promozione degli standard in materia di SSL non dovrebbe essere limitata agli Stati membri, ma dovrebbe estendersi a tutti i paesi del mondo, in particolare a quelli firmatari di accordi commerciali con l’UE o a quelli con i quali l’UE ha altre forme di cooperazione, come i paesi del partenariato orientale o quelli del vicinato meridionale. Gli investimenti europei dovrebbero favorire le imprese che adottano politiche serie in materia di SSL e che garantiscono la SSL nelle loro catene di approvvigionamento.

4.   L’importanza degli investimenti in SSL per le PMI

4.1.

Le PMI devono far fronte a una serie di costi di intervento per la SSL: investimenti iniziali (acquisto e installazione di nuove attrezzature, adeguamenti, formazione), spese ricorrenti (manutenzione, forniture, dispendio di tempo e di denaro per le formazioni) e costi dei servizi di SSL. La maggior parte delle PMI dispone di risorse economiche e manageriali limitate; è dunque necessario offrire programmi gratuiti o a basso costo in materia di SSL per poter raggiungere un numero maggiore di tali imprese.

4.2.

Occorre calibrare le politiche sulle esigenze, l’assetto imprenditoriale e il contesto delle PMI - comprese le aziende agricole a conduzione familiare - a livello settoriale, subsettoriale e di processi lavorativi; e le organizzazioni di imprenditori e le parti sociali pertinenti possono contribuire a questo processo di calibrazione sui bisogni e sui requisiti delle PMI.

4.3.

Per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, le PMI hanno bisogno di maggiore sostegno, in particolare in termini di:

4.3.1.

aiuto finanziario (incentivi), orientamento e consulenza personalizzati;

4.3.2.

sostegno da parte degli ispettori del lavoro, che dovrebbero contribuire in maniera più pertinente a sensibilizzare in merito alla normativa in materia di SSL e a fornire assistenza e consulenza;

4.3.3.

strumenti «su misura», pratici ed efficaci in termini di costi;

4.3.4.

sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori e condivisione di buone pratiche;

4.3.5.

attuazione coerente del principio «pensare anzitutto in piccolo»(Think Small First), delle disposizioni dello Small Business Act e delle funzioni dei rappresentanti delle PMI, evitando oneri inutili e/o sproporzionati al fine di migliorare la conformità;

4.3.6.

migliore cooperazione e partenariati, in particolare a livello regionale e/o locale, con tutti i soggetti pertinenti, come le parti sociali, gli organismi assicurativi e le autorità pubbliche, allo scopo di sostenere le PMI.

4.4.

In molti casi, le PMI preferiscono ricorrere a intermediari di vario genere. Tuttavia, occorre anche considerare che le riunioni «faccia a faccia»sono iniziative costose, ragion per cui è di cruciale importanza trovare soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi.

4.5.

L’EU-OSHA e la rete Enterprise Europe possono offrire un sostegno concreto, ad esempio sotto forma di strumenti gratuiti e di facile utilizzo, informazioni e consulenza, e dovrebbero continuare ad ampliare i programmi specifici in questo campo.

5.   Osservazioni particolari

5.1.

I rischi psicosociali pongono una delle sfide più insidiose e costituiscono una delle preoccupazioni crescenti in materia di SSL, e livelli considerevoli di stress interessano anche i piccoli e medi imprenditori (14). Agire per contrastare lo stress e i rischi psicosociali è senz’altro costoso; tuttavia, la ricerca dimostra che ignorarli è ancora più costoso per le imprese e in generale per l’economia.

5.2.

Il CESE sottolinea la necessità di proseguire il dibattito e gli studi sulla sindrome da esaurimento professionale (burnout) al fine di elaborare strategie pertinenti per prevenirla.

5.3.

Analogamente, l’UE deve concentrare gli sforzi sulla riduzione del presenteismo, che può non soltanto aumentare la probabilità di problemi di salute, ma anche ridurre la produttività dei lavoratori (15).

5.4.

Pur lavorando nello stesso luogo di lavoro, uomini e donne possono essere soggetti a rischi diversi a causa di differenze in termini di caratteristiche biologiche, richieste o esposizione. Pertanto, il CESE chiede di affrontare la questione degli investimenti in SSL con un approccio più attento alla dimensione di genere. In particolare, occorre dedicare un’attenzione specifica alla prevenzione dei DMS e del cancro fra le donne.

5.5.

Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in linea con precedenti pareri, il CESE chiede maggiore attenzione per le persone con disabilità, in tutte le sue forme. Il CESE sottolinea che il legame tra disabilità e mercato del lavoro non riguarda soltanto le misure volte a garantire il diritto di accesso, quali quote, incentivi o agevolazioni fiscali, ma anche un maggiore impegno a favore della prevenzione dei rischi per la salute delle persone con disabilità in tutti i tipi di ambiente di lavoro. Gli investimenti in SSL dovrebbero essere calibrati sulle esigenze delle persone con disabilità.

5.6.

Una particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai lavoratori che, a causa delle barriere linguistiche e di altro tipo, sono maggiormente esposti al rischio di infortunio sul lavoro, ossia i lavoratori mobili, migranti e stagionali. Molti di loro, e in particolare i migranti irregolari, non sono coperti in modo adeguato dai regimi di protezione sociale e da quelli che prevedono la comunicazione dei dati.

5.7.

Il CESE osserva che, nel contesto specifico del rapido invecchiamento demografico in Europa, la SSL rappresenta una questione cruciale, riguardo alla quale l’UE è chiamata a svolgere un ruolo di rilievo. I lavoratori anziani, per esempio, sono più a rischio di infortuni mortali sul lavoro rispetto ai lavoratori giovani, sebbene siano meno soggetti a infortuni non mortali, e sono molto più colpiti da malattie a lunga latenza, quali i tumori correlati al lavoro o le malattie cardiovascolari.

5.8.

Le imprese con una rete di fornitori dispongono di maggiori capacità di investimento in SSL (16) e hanno la responsabilità di promuovere la SSL e di investire in essa al fine di offrire un ambiente sano e sicuro per tutti i lavoratori della loro catena di approvvigionamento.

5.9.

Gli enti pubblici devono mettere a disposizione delle imprese strumenti informatici gratuiti di alta qualità per assisterle nella valutazione dei rischi professionali. Tali strumenti devono altresì essere semplici e pratici e devono soddisfare in modo preciso le aspettative delle imprese. Devono inoltre essere integrati nell’ambito di iniziative più ampie per mobilitare i settori interessati ed essere accompagnati da campagne che promuovano gli sforzi volti alla prevenzione dei rischi. Il coinvolgimento delle parti sociali e dei lavoratori è indispensabile. Le aziende dovrebbero essere in grado di fare affidamento sulle parti interessate quali esperti nel settore della SSL.

5.10.

Il CESE fa presente che, se è vero che le innovazioni nel settore della lotta contro il cancro potrebbero apportare enormi benefici ai pazienti, essi pongono al contempo una serie di sfide agli attuali standard di salute e sicurezza sul lavoro. Il controllo dell’osservanza, in tutti gli ospedali, di standard elevati di SSL nei campi della medicina nucleare e dei farmaci citotossici è essenziale per realizzare il potenziale delle terapie oncologiche senza mettere in pericolo gli operatori sanitari.

5.11.

Alcune condizioni genetiche che predispongono gli esseri umani a tumori maligni sono ormai conosciute sempre meglio, anche se non si sa ancora quale cancro potrebbe insorgere o effettivamente insorgerà, né quando; d’altra parte sono sempre più numerose le condizioni ambientali, correlate al lavoro, riconosciute come cancerogene. Con ogni probabilità, una combinazione di questi due fattori aumenta il rischio di ammalarsi di cancro. È utile che i lavoratori sappiano quale tipo di struttura del DNA maligna potrebbero avere; e occorre che datori di lavoro responsabili li informino circa i fattori di rischio eventualmente presenti sul luogo di lavoro.

5.12.

È necessario promuovere politiche e pratiche solide di rientro occupazionale per garantire la sostenibilità dei luoghi di lavoro, e occorrerebbe mettere in atto i processi di riabilitazione appropriati per i lavoratori che intendono rientrare al lavoro, compreso ad esempio l’adeguamento dei loro luoghi di lavoro.

5.13.

Il CESE è fermamente convinto che i cambiamenti climatici richiederanno un adeguamento delle strategie in materia di SSL. Temperature più alte o catastrofi naturali atipiche costituiranno infatti una minaccia reale per le condizioni di lavoro della popolazione dell’UE.

6.   Digitalizzazione e SSL

6.1.

Il processo di digitalizzazione potrebbe generare numerosi sviluppi positivi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. Ad esempio, i robot potrebbero essere impiegati per attività ad alto rischio nel settore minerario o edile e le tecnologie informatiche miglioreranno i modi di organizzare la sorveglianza nell’ambito della SSL. La digitalizzazione può anche ridurre i rischi psicosociali causati dalla monotonia del lavoro, mentre le persone più anziane o con disabilità potrebbero beneficiare di un sistema di assistenza digitale.

6.2.

D’altro canto, però, il CESE esprime preoccupazione per gli effetti negativi della digitalizzazione sulla SSL e sui lavoratori. Nei luoghi di lavoro digitalizzati, infatti, sono già stati accertati rischi considerevoli, quali l’intensificazione del lavoro, lo stress e la violenza psicosociale (17). Inoltre, è prevedibile che in futuro si verifichino incidenti causati dall’intelligenza artificiale, incidenti che occorrerà prevenire.

6.3.

La digitalizzazione ha anche accresciuto la capacità di essere costantemente collegati al lavoro tramite e-mail e altre forme di comunicazione, che possono rendere più sfumate le frontiere tra vita privata e attività professionale e rendere le persone più dipendenti dalla tecnologia informatica. In particolare, è più probabile che i giovani dipendano dalle tecnologie informatiche e dalle piattaforme sociali, cosa che può avere implicazioni negative per la loro salute e la loro sicurezza. Il CESE invita le parti sociali a mettere a punto misure adeguate per proteggere la salute dei lavoratori da tali rischi, tenendo conto della necessità di conciliare vita professionale e vita privata. Anche il dialogo civile ha un ruolo importante in questo ambito. Un esempio di tali misure è il «diritto a scollegarsi», introdotto di recente in Francia e applicato in alcuni settori e in accordi a livello d’impresa in alcuni paesi dell’UE.

6.4.

Il CESE è profondamente preoccupato che alcune nuove forme di occupazione createsi in conseguenza della digitalizzazione (quali le piattaforme di lavoro o la gig economy) possano esulare dall’ambito di applicazione delle norme in materia di SSL, originariamente intese a tutelare i lavoratori impiegati in rapporti di lavoro tradizionali. Tale sviluppo potrebbe portare a una situazione inaccettabile per cui in Europa alcuni nuovi tipi di lavoratori, come i lavoratori delle piattaforme, non sarebbero adeguatamente tutelati. quando invece tutti i lavoratori dell’UE dovrebbero beneficiare delle tutele assicurate da tale normativa. A tale riguardo, il CESE è d’accordo con le conclusioni del Consiglio (18), secondo cui «[l]e nuove forme di lavoro non dovrebbero ridurre né pregiudicare la responsabilità del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro, in tutti gli aspetti connessi con quel lavoro».

Bruxelles, 26 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view

(2)  Comunicazione relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 [COM(2014) 332 final].

(3)  Eurostat, Statistiche sugli infortuni sul lavoro (ESAW) (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_mi07&lang=it), 2015.

(4)  Rilevazione sulle Forze di Lavoro dell’UE 2013.

(5)  https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and-illnesses

(6)  https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro

(7)  Cfr. la relazione dell’EU-OSHA The business case for safety and health: COST–benefit analyses of interventions in small and medium-sized enterprises, del luglio 2019: https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/reports/the-business-case-for-safety-and-health-cost-benefit-analyses-of-interventions-in-small-and-medium-sized-enterprises.

(8)  R. Murphy e C. Cooper, Healthy and productive work, 2000.

(9)  https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view

(10)  Un esempio al riguardo è «Responsible Care®», che costituisce il quadro etico dell’industria chimica europea e mondiale volto a rendere più sicuri la produzione, la manipolazione e l’uso delle sostanze chimiche lungo le intere catene di approvvigionamento.

(11)  Cfr. allegato.

(12)  Eurofound, Working conditions and workers health [Condizioni di lavoro e salute dei lavoratori], Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, pag. 51.

(13)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 56.

(14)  Indagine europea sulle condizioni di lavoro, 2015.

(15)  Eurofound, Working conditions and workers health, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019.

(16)  https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/literature_reviews/promoting-occupational-safety-and-health-through-the-supply-chain/view

(17)  OIL, The Threat of Physical and Psychosocial Violence and Harassment in Digitalized Work, 2019.

(18)  EPSCO 9686/19, 13 giugno 2019.


ALLEGATO

I seguenti emendamenti sono stati respinti dall’Assemblea ma hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi (articolo 59, paragrafo 3, del Regolamento interno):

Punto 3.12

Modificare come segue:

Considerato che l’educazione e la prevenzione rappresentano una parte fondamentale degli investimenti in SSL, il CESE richiama l’attenzione in particolare sui rappresentanti sindacali e sugli altri volontari che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. È importante promuovere il ruolo dei comitati aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori e, se necessario a livello nazionale, migliorare la tutela giuridica di tali rappresentanti, con un’adeguata tutela giuridica per essi.

Motivazione

Sarà esposta oralmente.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

50

Voti contrari

:

86

Astensioni

:

10

Punto 5.12

Modificare come segue:

Ottimizzare la riabilitazione e la ripresa del lavoro dei lavoratori malati di cancro è quindi importante sia per migliorare il benessere di questo gruppo vulnerabile sia per ridurre l’impatto sociale e finanziario del cancro sulle imprese europee e sulla società in generale. È necessario promuovere politiche, strumenti, interventi e pratiche solide solidi di rientro occupazionale per garantire la sostenibilità dei luoghi di lavoro, e occorrerebbe mettere in atto i processi di riabilitazione appropriati per i lavoratori che intendono rientrare al lavoro, compreso ad esempio l’adeguamento dei loro luoghi di lavoro.« Le possibilità legali di offrire lavoro a tempo parziale e gli incentivi affinché il datore di lavoro sostenesse » (1) la riabilitazione e la ripresa dopo una diagnosi di cancro «hanno agevolato l’efficace attuazione dei programmi» . Le PMI dovrebbero essere aiutate a rendere più flessibili i loro profili professionali, oltre che sostenute e informate in questo ambito.

Motivazione

L’impatto del cancro sulla vita quotidiana di una persona è immediato e scioccante. Solitamente, alla diagnosi seguono lunghi periodi di assenza per malattia a causa delle terapie mediche e delle limitazioni funzionali. Sebbene, in generale, la gestione del cancro sia migliorata negli ultimi trent’anni e il numero complessivo di persone che sopravvivono al cancro sia in aumento, molti sopravvissuti al cancro continuano a soffrire di sintomi e disturbi a lungo termine – come ad esempio l’affaticamento – anche dopo la fine del trattamento. Tali sintomi e disturbi possono compromettere la capacità lavorativa dei sopravvissuti al cancro, rendendo più difficile la permanenza o il reinserimento nel mercato del lavoro. Alcune ricerche dimostrano che la maggior parte delle persone sopravvissute al cancro è in grado di restare o rientrare al lavoro ma che, nel complesso, sono 1,4 volte più esposti al rischio di disoccupazione rispetto a coloro ai quali non è mai stato diagnosticato un tumore. Strumenti, pratiche, politiche e interventi finalizzati alla promozione della riabilitazione e della ripresa del lavoro sono chiaramente importanti.

Nelle imprese con meno di 250 dipendenti (PMI) mancano le informazioni e le risorse per le strategie o i programmi che promuovono la ripresa del lavoro e sono necessari sostegno e formazione. Raggruppare le PMI per informarle/assisterle in materia di SSL è di grande utilità perché le PMI potrebbero apprendere le une dalle altre, e insieme è più facile accedere a questo tipo di aiuto da parte dei servizi di medicina del lavoro. Tuttavia, secondo i portatori di interesse le ridotte dimensioni delle PMI costituiscono anche un vantaggio, in quanto tali imprese offrono un’atmosfera più familiare che può creare un ambiente più favorevole per i lavoratori colpiti dal cancro che riprendono il lavoro.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

49

Voti contrari

:

106

Astensioni

:

10


(1)  https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/executive-summary-rehabilitation-and-return-work-after-cancer-0


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/60


Parere del Comitato economico e sociale europeo su «I cambiamenti nel mondo del lavoro e la longevità/l’invecchiamento della popolazione - Le condizioni necessarie affinché i lavoratori in età avanzata possano rimanere attivi nel nuovo mondo del lavoro»

(parere esplorativo richiesto dalla presidenza finlandese)

(2020/C 14/08)

Relatore: Irinel Eduard FLORIA

Correlatore: Vladimír BÁLEŠ

Consultazione da parte della presidenza finlandese del Consiglio dell’UE

Lettera del 7.2.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Parere esplorativo

Decisione dell’Ufficio di presidenza

19.2.2019

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

10.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

131/0/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato accoglie con favore la scelta della presidenza finlandese di concentrarsi sull’economia del benessere delle persone, compresi gli anziani, e ritiene che si tratti di un passo avanti verso il raggiungimento di un migliore equilibrio tra tendenze demografiche, mercato del lavoro e società.

1.2.

Gli Stati membri hanno preso atto del problema dell’invecchiamento della popolazione e negli ultimi anni hanno adottato alcune soluzioni, anche se le misure in questione appaiono isolate e il loro impatto è ancora tutto da valutare. Inoltre, l’effetto dei progressi tecnologici e il mutare della natura del lavoro hanno reso la questione ancora più complessa.

1.3.

Le parti sociali, in cooperazione con i governi, sono cruciali per facilitare l’attuazione delle misure a diversi livelli. La società civile e le parti sociali europee dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’incoraggiare le persone a prolungare la vita lavorativa attiva.

1.4.

L’azione politica e i finanziamenti a livello dell’UE potrebbero aiutare a superare tali ostacoli, ma dovranno tenere conto delle differenze tra i vari paesi in termini di demografia, economia, occupazione e condizioni di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i fondi europei per finanziare le misure, mentre la responsabilità di sostenere il prolungamento della vita lavorativa dovrebbe essere condivisa tra i governi, le imprese e i singoli individui.

1.5.

La Commissione sostiene le azioni degli Stati membri volte ad affrontare efficacemente la sfida dell’invecchiamento attraverso tutta una serie di iniziative e programmi (1).

1.6.

Sono necessarie strategie globali incentrate sullo sviluppo di politiche nazionali per l’invecchiamento attivo, in quanto le sfide demografiche e occupazionali possono essere affrontate solo mediante un approccio olistico. Le raccomandazioni specifiche proposte per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento attivo sono le seguenti:

1.6.1.

rafforzare il dialogo sociale e il coinvolgimento di tutte le parti interessate nello sviluppo di strategie integrate e di politiche nazionali per l’invecchiamento attivo;

1.6.2.

sviluppare l’occupazione e le competenze attraverso l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;

1.6.3.

promuovere carriere dinamiche e impieghi dinamici;

1.6.4.

stimolare l’imprenditorialità degli anziani;

1.6.5.

combattere ogni forma di discriminazione, e in particolare quella basata sull’età e sul genere;

1.6.6.

realizzare iniziative di trasferimento/condivisione delle conoscenze;

1.6.7.

attuare modalità di lavoro flessibili e migliorare le condizioni di lavoro;

1.6.8.

promuovere la solidarietà tra le generazioni e indurre a cambiare atteggiamento nei confronti dell’invecchiamento.

1.7.

Tutte le misure andrebbero sottoposte a un monitoraggio costante, e l’impatto sulla partecipazione degli anziani al mercato del lavoro dovrebbe essere valutato in modo appropriato. Disporre di un quadro chiaro dell’impatto di tali misure incoraggerebbe ulteriormente gli Stati membri a diffondere e condividere le migliori pratiche in materia di invecchiamento attivo.

2.   Contesto

2.1.

Il contributo più importante dell’UE nel campo dell’occupazione dei lavoratori anziani è la direttiva per la parità di trattamento (2), che vieta la discriminazione legata all’età nella maggior parte degli ambiti occupazionali. Tuttavia, la direttiva non si è rivelata efficace nell’eliminare la discriminazione dissimulata legata all’età nel mercato del lavoro, un fenomeno che scoraggia molti lavoratori anziani anche solo dal cercare lavoro.

2.2.

A livello europeo, la strategia Europa 2020 è fortemente incentrata sulla creazione di posti di lavoro e stabilisce l’obiettivo di raggiungere la piena occupazione entro il 2020. Tuttavia questa strategia, ormai prossima alla conclusione, non ha riservato una particolare attenzione ai lavoratori anziani in quanto categoria specifica. Il pilastro europeo dei diritti sociali ha modificato l’approccio all’invecchiamento attivo, in quanto menziona molti aspetti importanti per consentire l’occupazione dei lavoratori anziani. Tale pilastro, tuttavia, è privo di un meccanismo di attuazione.

2.3.

Nel quadro del prossimo bilancio europeo di lungo termine, la Commissione ha proposto il programma Europa digitale, un programma dell’UE volto principalmente a sviluppare le capacità digitali strategiche dell’Unione e a facilitare un’ampia diffusione delle tecnologie digitali. Il programma definirebbe e sosterrebbe la trasformazione digitale della società e dell’economia europee e garantirebbe che i cittadini europei dispongano delle competenze necessarie per affrontare la trasformazione digitale.

2.4.

La struttura demografica dell’UE sta cambiando, e nei prossimi decenni la popolazione sarà sempre più anziana. La popolazione totale dell’UE aumenterà dai 511 milioni del 2016 a 520 milioni nel 2070, ma la popolazione in età lavorativa (15-64) (3) diminuirà in modo significativo, passando dai 333 milioni del 2016 a 292 milioni nel 2070 a causa di cambiamenti nella fertilità, nell’aspettativa di vita e nelle dinamiche dei flussi migratori (4). Si prevede che nell’UE l’offerta totale di manodopera per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni diminuisca in modo significativo - e precisamente del 9,6 % - dopo il 2070. L’incremento del numero di anziani nella popolazione dell’UE non dovrebbe essere automaticamente assimilato ad un aumento corrispondente della pressione sui sistemi sociali, ad esempio giungendo alla conclusione che in futuro i sistemi pensionistici attuali non saranno più sostenibili.

2.5.

Il fattore chiave nel finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale non è l’indice di dipendenza demografica, ma piuttosto l’indice di dipendenza economica. Inoltre, anche l’incremento della produttività aggregata del lavoro riveste un’importanza cruciale, poiché consente di accrescere le dimensioni della «torta» da dividere non solo tra i lavoratori ma anche tra questi e coloro che non lavorano (5).

2.6.

La sfida demografica può anche essere considerata un’opportunità per rafforzare la competitività dell’economia europea. Dato che proprio l’invecchiamento della popolazione farà sì che si aprano nuovi mercati di beni e servizi, le imprese dovrebbero tener conto di questo fenomeno nelle loro strategie di innovazione per fornire servizi e prodotti innovativi (a tal proposito si parla pertanto di silver economy, ossia «economia d’argento»).

2.7.

Nell’UE considerata nel suo insieme, l’aspettativa di vita alla nascita dovrebbe aumentare di 7,8 anni per gli uomini e di 6,6 anni per le donne entro il 2070 (6). Lo sviluppo positivo rappresentato dal fatto che le persone vivono più a lungo e in migliori condizioni di salute non è, tuttavia, in linea con la durata della vita professionale. La mancanza di posti di lavoro e di adeguate politiche e misure attive per il mercato del lavoro, i problemi di salute, la mancanza di competenze pertinenti ma anche l’equilibrio insoddisfacente tra vita privata e lavorativa sono fattori importanti che inducono a un abbandono prematuro del mercato del lavoro. Al tempo stesso, sulle decisioni di questo tipo influisce anche il fatto di essere esposti a discriminazioni legate all’età o a stereotipi negativi.

2.8.

Inoltre, nella questione dell’impiego e delle condizioni di lavoro dei lavoratori anziani occorrerebbe prendere in considerazione anche la prospettiva di genere. Nell’ultimo decennio, infatti, la tendenza al «semipensionamento» si è diffusa in misura ancora maggiore tra le donne che tra gli uomini (7).

2.9.

A causa del pesante fardello che grava sugli individui attivi, gli anziani rischiano di essere stigmatizzati e considerati un peso. Una stigmatizzazione, peraltro, che non si limita ai gruppi sociali, ma si constata anche presso alcuni datori di lavoro, i quali potrebbero considerare i lavoratori anziani e i pensionati come privi di energie, difficili da formare e «inoccupabili».

2.10.

È essenziale lottare contro le discriminazioni e i giudizi di valore negativi riguardanti i lavoratori anziani. Questi ultimi non sono necessariamente meno produttivi dei giovani, ma hanno capacità e competenze diverse, e i loro principali punti di forza sono da ravvisare nelle conoscenze e nell’esperienza acquisite nel corso della loro vita professionale.

3.   Osservazioni generali sull’uso della tecnologia da parte degli anziani

3.1.

La quarta rivoluzione industriale, con il rapido sviluppo e la rapida integrazione delle nuove tecnologie nella società e nell’industria, stanno avendo un impatto senza precedenti sul mondo del lavoro. Un’ampia varietà di funzioni manuali e cognitive viene sempre più spesso eseguita da macchine e algoritmi o, in alcuni casi, persino completamente automatizzata. Al tempo stesso, l’inclusione di queste nuove tecnologie nei modelli aziendali nei diversi settori sta portando alla creazione di molti nuovi posti di lavoro e ridefinendo le funzioni di un numero ancora maggiore di impieghi già esistenti. Questi sviluppi evidenziano il fatto che i mercati del lavoro globali e regionali subiranno inevitabilmente una trasformazione radicale nei prossimi anni.

3.2.

I progressi tecnologici hanno un impatto significativo sull’economia in generale ed esercitano notevoli pressioni sul mercato del lavoro, considerato che i datori di lavoro saranno in grado di sostituire alcuni dei loro attuali dipendenti con la tecnologia (laddove ciò sia possibile), con la conseguente riqualificazione di alcuni lavoratori per nuovi impieghi e la ricerca di una manodopera altamente qualificata in grado di applicare, utilizzare e adattare le tecnologie. In tale contesto, la forza lavoro costituita dai lavoratori anziani diventerà ancora più vulnerabile.

3.3.

L’adozione della tecnologia permette agli anziani di entrare a far parte del mondo online e di approfittare di tutto quello che esso offre. Nell’Unione europea l’87 % delle persone con almeno 75 anni di età non è mai stato online (8). Gli anziani potrebbero non avere familiarità con i termini e i concetti relativi ai media digitali, senza contare che alcune di queste persone sono spesso confrontate a problemi fisici, ad esempio difficoltà visive o uditive, oltre a disporre di una scarsa comprensione o conoscenza della tecnologia. L’esclusione digitale può essere uno dei freni principali all’aumento dell’occupazione tra le persone di età avanzata, e occorre adottare iniziative specifiche per sviluppare le competenze di queste persone in materia di TIC (9).

4.   Misure adottate dagli Stati membri per promuovere l’invecchiamento attivo

4.1.

Diversi paesi europei hanno messo a punto delle strategie comprendenti misure politiche finalizzate a incoraggiare il prolungamento della vita lavorativa (10). Poiché queste iniziative nazionali vengono generalmente definite in consultazione con le parti sociali e forniscono dei quadri pluriennali per anticipare e gestire l’invecchiamento demografico, esse potrebbero essere determinanti per lo sviluppo e l’attuazione di un approccio integrato all’invecchiamento attivo.

4.2.

Alcuni studi condotti da Eurofound (11) mostrano che in numerosi paesi l’invecchiamento attivo forma oggetto di strategie nazionali e che queste hanno contribuito a una maggiore consapevolezza delle sfide demografiche. Da un esame delle relazioni nazionali emerge che le politiche attive del mercato del lavoro adottate dai vari paesi hanno contribuito a promuovere lo sviluppo delle competenze e l’occupazione dei lavoratori anziani, sebbene poca o nessuna informazione sia disponibile sulla qualità e la sostenibilità di questi posti di lavoro. La maggior parte delle iniziative si è concentrata finora su misure correttive, come la concessione di integrazioni salariali per l’assunzione di lavoratori anziani, l’innalzamento dell’età media della pensione e la limitazione del pensionamento anticipato. Prese singolarmente, tali misure devono essere valutate con attenzione e analizzate nelle loro conseguenze economiche e sociali, e potrebbero risultare insufficienti a consentire ai lavoratori anziani di prolungare con successo le loro carriere lavorative.

4.3.

Sebbene tali misure e programmi siano stati in generale giudicati positivamente, la maggior parte di essi non è stata sottoposta a una valutazione formale in termini di efficacia. In tale contesto, il Comitato sottolinea l’importanza di analizzare e valutare l’impatto delle misure sulla partecipazione dei lavoratori anziani al mercato del lavoro.

5.   Raccomandazioni specifiche per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento attivo

5.1.

Per favorire la realizzazione di un’agenda per l’invecchiamento attivo nell’Unione europea, sarebbe utile adottare le seguenti misure:

5.2.

rafforzare il dialogo sociale e il coinvolgimento di tutte le parti interessate nello sviluppo di strategie integrate e di politiche nazionali per l’invecchiamento attivo. Al fine di incoraggiare una più lunga durata della vita lavorativa attiva, i governi, i datori di lavoro, le ONG, i sindacati e gli stessi lavoratori devono condividere le responsabilità e gli sforzi. Le parti interessate a tutti i livelli sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo, nella negoziazione, nell’attuazione e nella valutazione di misure volte ad adeguare il mondo del lavoro al fine di consentire alle persone anziane di rimanervi attive più a lungo. Tuttavia, queste misure non dovrebbero accrescere la pressione sugli anziani, né creare delle difficoltà per le persone non più in grado di lavorare.

5.3.

Il miglioramento dell’occupabilità e dello sviluppo delle competenze attraverso l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è uno strumento politico cruciale per assicurare la permanenza dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro, dato che la partecipazione dei lavoratori alla formazione diminuisce con l’aumentare dell’età ed è più difficile che i lavoratori anziani che perdono il lavoro trovino una nuova occupazione. L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e l’istruzione degli adulti hanno dimostrato non soltanto di aumentare la partecipazione economica, ma anche di migliorare la qualità della vita, le condizioni di salute e l’adattabilità. L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e l’invecchiamento attivo non dovrebbero riguardare soltanto l’attuale forza lavoro in età avanzata: andrebbero previste anche iniziative mirate destinate ai giovani, agli studenti e persino ai bambini, al fine di sensibilizzarli riguardo al futuro del posto di lavoro e all’importanza di un atteggiamento favorevole all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

5.3.1.

Il miglioramento dell’occupabilità e dello sviluppo delle competenze attraverso l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita si potrebbe realizzare come segue:

5.3.1.1.

salvaguardando il finanziamento pubblico e stanziando le risorse necessarie per una politica del lavoro proattiva volta a reinserire i disoccupati anziani nel mercato del lavoro - grazie anche a servizi di consulenza e assistenza per le persone in cerca di impiego - e intesa a ridurre il rischio di disoccupazione di lunga durata;

5.3.1.2.

rafforzando il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego affinché forniscano una gamma completa di servizi di consulenza e assistenza a chi cerca lavoro nonché un sostegno su misura per il collocamento (ad esempio occupazione sovvenzionata dallo Stato, sostegno transitorio e orientamento, nonché progetti sociali senza scopo di lucro), e adottando misure di prevenzione e riabilitazione per il reinserimento a lungo termine;

5.3.1.3.

sostenendo l’adozione, da parte delle imprese, di misure - previste da contratti collettivi o stabilite per legge - intese a garantire una maggiore partecipazione degli anziani all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (ad esempio incentivi per ovviare alla scarsa partecipazione alla formazione aziendale, specie per quanto riguarda i lavoratori meno qualificati, messa a disposizione dei finanziamenti necessari per perfezionare le competenze degli over 45 e miglioramento del quadro giuridico in materia di congedi di formazione);

5.3.1.4.

rafforzando il ruolo delle ONG nel sostenere programmi di apprendimento per gli adulti e consentendo a tali organizzazioni di diventare partner dei governi per attuare iniziative di formazione su vasta scala rivolte agli anziani;

5.3.1.5.

aumentando l’accesso delle persone anziane alla tecnologia digitale, anche attraverso l’adattamento delle apparecchiature e del software alle loro esigenze specifiche (ad esempio software multilingue), nonché fornendo l’accesso a Internet in quanto diritto a un servizio universale basato sul criterio dell’accessibilità economica;

5.3.1.6.

offrendo maggiori opportunità di formazione, avvalendosi del Fondo sociale europeo e mettendo l’accento in particolare sullo sviluppo delle competenze trasversali, delle capacità di «imparare a imparare» e delle competenze in materia di TIC per gli over 45;

5.3.1.7.

riconoscendo le nuove competenze, acquisite in modo formale o informale, per mezzo di certificati e qualifiche;

5.3.1.8.

lanciando campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani, agli studenti e ai bambini riguardo all’importanza di una mentalità favorevole all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita nel contesto del futuro del lavoro e dell’invecchiamento attivo;

5.3.1.9.

sviluppando la capacità degli Stati membri dell’UE di raccogliere, analizzare e interpretare dati statistici riguardanti le tendenze del mercato del lavoro, il tasso di occupazione degli anziani, il divario in termini di competenze e altri cambiamenti in atto nella società.

5.4.

La promozione di carriere lavorative dinamiche e di impieghi dinamici dovrebbe costituire un ulteriore ambito di intervento. L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e l’allungamento dell’aspettativa di vita faranno sì che le persone intraprendano più di una carriera nel corso della vita. Si prevede che le persone lavoreranno per tutta la vita, con più anni sabbatici e di interruzione per l’apprendimento, la riqualificazione e i viaggi.

5.4.1.

A tale proposito, tra le principali iniziative volte a promuovere carriere lavorative dinamiche e impieghi dinamici dovrebbero figurare le seguenti:

5.4.1.1.

contemplare in anticipo gli impieghi e le carriere emergenti ai quali i lavoratori potrebbero passare nel corso della vita;

5.4.1.2.

migliorare l’orientamento professionale offerto dai servizi pubblici per l’impiego al fine di guidare i lavoratori nel difficile processo di costante perfezionamento e riqualificazione;

5.4.1.3.

fornire incentivi fiscali per le imprese affinché investano in programmi di formazione e sviluppo lungo tutto l’arco della vita per i dipendenti come pure nell’attirare e assumere lavoratori anziani;

5.4.1.4.

organizzare fiere del lavoro e delle carriere e «gruppi di discussione per gli over 50», e creare centri per l’impiego rivolti alle persone anziane;

5.4.1.5.

creare gruppi di lavoro di lavoratori anziani per sviluppare strategie volte ad attirare e trattenere sul mercato del lavoro le persone anziane con esperienza;

5.5.

promuovere l’imprenditorialità tra gli anziani: si tratta, infatti, di un modo efficace per prolungare la vita lavorativa, ridurre la disoccupazione tra gli anziani e migliorare la loro inclusione sociale. Sono molti gli anziani che potrebbero voler rimanere economicamente attivi e scegliere il lavoro autonomo come alternativa all’occupazione organizzata. L’imprenditorialità degli anziani è in effetti oggetto di un interesse costante da parte della Commissione europea, che ha lanciato diverse iniziative in questo campo (12).

5.5.1.

Questo tipo di imprenditorialità potrebbe essere stimolato attraverso politiche incentrate sulle seguenti misure:

5.5.1.1.

offrire formazione, tutoraggio e consulenza al fine di sviluppare le competenze imprenditoriali degli anziani, incoraggiando quelli che desiderano avviare un’impresa e sostenendo quelli già attivi nel settore;

5.5.1.2.

sostenere la creazione di reti di imprese mettendo a disposizione strutture sia fisiche che virtuali in cui gli imprenditori anziani, le istituzioni e i giovani imprenditori possano incontrarsi per esplorare possibili modalità di collaborazione, e sostenere gli scambi intergenerazionali;

5.5.1.3.

garantire l’accesso a piani di finanziamento per l’avvio di attività d’impresa, e concedere prestiti con tassi di interesse più bassi per questo tipo di attività;

5.5.1.4.

istituire programmi europei di sostegno per stimolare l’imprenditorialità degli anziani;

5.5.1.5.

attuare campagne di sensibilizzazione sui vantaggi dell’imprenditorialità degli anziani per la società e l’economia in generale, ma anche per gli anziani stessi.

5.6.

I lavoratori anziani sono sempre più spesso percepiti dai datori di lavoro come leali, esperti, affidabili e fortemente legati al loro lavoro. Tuttavia, è ancora radicato il pregiudizio per cui i lavoratori anziani non sono interessati a sviluppare le loro competenze e non sono aperti al cambiamento. È stato dimostrato che il preconcetto secondo cui le prestazioni dei lavoratori anziani sono inferiori a quelle dei giovani non corrisponde alla realtà: quando gli anziani sono meno produttivi, ciò è generalmente dovuto al fatto che non hanno avuto la possibilità di seguire delle formazioni. E, se anche è possibile che i lavoratori anziani abbiano capacità fisiche o cognitive più limitate, essi compensano tale svantaggio attingendo all’esperienza accumulata negli anni. Ricerche analoghe hanno dimostrato che vi è una probabilità leggermente superiore che le donne si trovino ad affrontare una discriminazione basata sull’età rispetto agli uomini.

5.6.1.

Tra le soluzioni per combattere la discriminazione legata all’età e al genere dovrebbero figurare le seguenti misure:

5.6.1.1.

adottare una legislazione più rigorosa che combatta tutte le forme di discriminazione;

5.6.1.2.

condurre ricerche per stabilire se il basso tasso di occupazione tra gli anziani sia un effetto della discriminazione sul mercato del lavoro;

5.6.1.3.

pianificare iniziative e campagne per il perfezionamento professionale delle donne allo scopo di facilitarne il ritorno al lavoro dopo un’interruzione;

5.6.1.4.

promuovere le assunzioni basate sulle competenze richieste e le selezioni fondate sul merito;

5.6.1.5.

basare le decisioni relative ai licenziamenti su criteri oggettivi e strettamente professionali per garantire il mantenimento delle competenze necessarie, e far sì che i regimi pensionistici siano applicati in modo equo.

5.7.

L’attuazione di iniziative di condivisione e/o trasferimento delle conoscenze dovrebbe costituire un ulteriore ambito di intervento. Nel contesto dei cambiamenti demografici, l’individuazione di modalità efficaci per trasferire il know-how e le esperienze tra le generazioni rappresenta un’ulteriore sfida. Da un lato, il trasferimento delle conoscenze dalle generazioni più giovani a quelle più anziane svolge un ruolo essenziale nella promozione della comprensione intergenerazionale e nella riqualificazione dei lavoratori anziani. Dall’altro, tale trasferimento dalle generazioni più anziane a quelle più giovani consente di preservare le competenze dei lavoratori anziani e di aiutare questi ultimi e i pensionati a mantenere un senso e uno scopo nella vita, evitando la loro esclusione sociale.

5.7.1.

Le iniziative di condivisione e/o trasferimento delle conoscenze dovrebbero riguardare i seguenti aspetti:

5.7.1.1.

incoraggiare i rapporti esistenti di tutoraggio e tutoraggio inverso tra lavoratori anziani e giovani, con particolare attenzione per le competenze informatiche e digitali, le competenze trasversali e le capacità di relazionarsi con la clientela, a seconda dei casi;

5.7.1.2.

attuare programmi di formazione in cui lavoratori anziani svolgano il ruolo di formatori (ad esempio formazioni sul posto di lavoro, apprendimento in aula, simulatori e apprendimento online), supportati da un utilizzo pratico delle competenze acquisite da parte dei lavoratori più giovani e da attività di feedback;

5.7.1.3.

creare reti di conoscenze e comunità di pratica;

5.7.1.4.

utilizzare sistemi di gestione delle conoscenze per documentare e preservare le conoscenze dei lavoratori anziani;

5.7.1.5.

attuare misure di sensibilizzazione al fine di riconoscere l’esperienza dei lavoratori anziani e promuovere il trasferimento ai lavoratori più giovani delle competenze professionali acquisite da quelli più anziani durante la loro vita professionale, prevedendo anche diverse possibilità per quanto riguarda l’equilibrio tra le età all’interno dei team;

5.7.1.6.

collaborare con gli istituti di istruzione o i servizi pubblici per l’impiego al fine di agevolare le transizioni verso e all’interno del mercato del lavoro.

5.8.

Per incoraggiare i lavoratori anziani a rimanere attivi nel mercato del lavoro, si possono anche offrire modalità di lavoro flessibili e condizioni di lavoro migliori atte a favorire l’equilibrio tra vita professionale e vita privata. Tuttavia, le modalità di lavoro flessibili dovrebbero essere applicate con cautela, in modo da prevenire potenziali abusi.

5.8.1.

Tali questioni dovrebbero essere affrontate attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva al livello più vicino alla situazione specifica. Occorre garantire il diritto di ritornare alla formula lavorativa iniziale, e gli accordi di questo tipo dovrebbero tenere conto delle esigenze sia dei datori di lavoro che dei lavoratori (13).

5.8.2.

Se si vuole innalzare il tasso di partecipazione degli anziani, è necessario fare in modo che le persone possano lavorare più a lungo. A tal fine non basta mantenere gli anziani sani e in grado di lavorare e rendere interessanti le loro prestazioni per i datori di lavoro: anche i posti disponibili per questi lavoratori devono diventare più attraenti. La qualità dell’occupazione, quindi, influisce notevolmente sulla scelta dei lavoratori anziani di riprendere e/o continuare la loro carriera.

5.8.3.

Per mettere in atto modalità di lavoro flessibili e garantire migliori condizioni di lavoro, si potrebbe:

5.8.3.1.

promuovere lo sviluppo di modelli di orario di lavoro atti a favorire buone condizioni di salute (ad esempio periodi sabbatici, congedi di formazione), negoziati tra le parti sociali a livello settoriale e aziendale, e applicarli per tutta la durata della vita professionale per sostenere l’equilibrio tra vita professionale e vita privata;

5.8.3.2.

introdurre modalità flessibili per i lavoratori anziani, ad esempio orari di lavoro flessibili, settimane di lavoro più brevi, telelavoro, lavoro a tempo parziale e un programma di pensionamento graduale;

5.8.3.3.

istituire un programma europeo che sostenga il ricorso, da parte dei datori di lavoro, a modalità flessibili per i lavoratori anziani;

5.8.3.4.

assicurarsi che i datori di lavoro che applicano modalità di lavoro flessibili per i lavoratori anziani in determinate posizioni lavorative abbiano voce in capitolo nell’elaborazione delle politiche;

5.8.3.5.

adeguare gli attuali sistemi sanitari e di assistenza affinché siano in grado di soddisfare le richieste future. Le politiche nazionali e le iniziative delle parti sociali si sono concentrate sulla promozione del concetto di «capacità lavorativa»;

5.8.3.6.

adattare i posti di lavoro, le condizioni di lavoro e l’ambiente di lavoro per accogliere lavoratori di età diverse (in particolare nel caso dei posti di lavoro pericolosi), tenendo presente che la gravosità di un dato impiego potrebbe imporre limitazioni, e assicurarsi che queste ultime siano adeguatamente monitorate e gestite;

5.8.3.7.

introdurre strategie efficaci di prevenzione e valutazione dei rischi, tenendo conto degli obblighi legislativi esistenti.

5.9.

Per promuovere la solidarietà tra le generazioni e indurre a cambiare atteggiamento nei confronti dell’invecchiamento, si potrebbero adottare le seguenti misure:

5.9.1.

sviluppare e realizzare campagne d’informazione e di sensibilizzazione sui cambiamenti demografici e sulle pratiche antidiscriminatorie al fine di promuovere un cambiamento di atteggiamento nei confronti dei lavoratori anziani e sottolineare l’importanza che essi continuino a lavorare. Tali campagne dovrebbero essere sostenute da tutte le parti interessate, comprese le imprese, gli uffici governativi, le ONG e gli altri soggetti pertinenti;

5.9.2.

promuovere il concetto di «economia d’argento» e le opportunità e i benefici che ne derivano.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Commissione europea, Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012 (relazione di valutazione), 2014.

(2)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(3)  https://data.oecd.org/pop/working-age-population.htm.

(4)  Commissione europea, The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070) [La relazione sull’invecchiamento demografico 2018: proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell’UE (2016-2070)], 2018.

(5)  Commissione europea, Il futuro del lavoro: un approccio basato sul ciclo di vita, 2018.

(6)  Commissione europea, The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070) [La relazione sull’invecchiamento demografico 2018: proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell’UE (2016-2070)], 2018.

(7)  P. Vendramin e G. Valenduc, A gender perspective on older workers’ employment and working conditions [Una prospettiva di genere per quanto riguarda l’impiego e le condizioni di lavoro dei lavoratori anziani], 2014.

(8)  Statistiche relative all’economia e alla società digitali: famiglie e individui, Eurostat, 2018.

(9)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 24.

(10)  https://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies.htm.

(11)  Eurofound, Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market [Il ruolo dei governi e delle parti sociali per mantenere i lavoratori anziani sul mercato del lavoro], 2013.

(12)  https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/seniors_en

(13)  GU C 129 del 11.4.2018, pag. 44.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/67


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dimensione sociale della pesca»

(parere esplorativo)

(2020/C 14/09)

Relatore: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Consultazione

Commissione europea, 27.3.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione dell’assemblea plenaria

14.5.2019

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

4.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

137/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

La competitività sostenibile deve tenere conto di due nuove dimensioni, quella ambientale e quella sociale (1). Il CESE ritiene fondamentale che le politiche della pesca siano concepite non solo in un’ottica ambientale ma anche tenendo conto dell’importanza globale della pesca, del suo impatto sul resto dell’economia e del ruolo che svolge nella sicurezza marittima, nel garantire un’alimentazione sana e sicura e nel trattenere la popolazione nei territori vulnerabili (2). Il CESE sottolinea l’importanza della pesca su piccola scala e la necessità di garantire un contesto imprenditoriale favorevole che consenta a questo settore di operare in modo sostenibile e di offrire posti di lavoro che in molte comunità costiere sono particolarmente preziosi. Nel perseguimento della parità di genere, bisogna dare maggiore riconoscimento al ruolo delle donne e all’importanza del loro contributo.

1.2.

Il CESE raccomanda di assicurare la coerenza normativa tra le misure relative alla conservazione delle risorse biologiche marine e le norme che disciplinano la sicurezza e le condizioni di lavoro in mare, attraverso valutazioni d’impatto concernenti: i) l’occupazione, ii) i salari, iii) la costruzione e l’idoneità alla navigazione delle imbarcazioni da pesca, iv) condizioni di vita e di lavoro dignitose, e v) la formazione e la certificazione dei pescatori. Chiede inoltre un miglior coordinamento tra i diversi dipartimenti e servizi delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, ai fini di una gestione integrata del settore.

1.3.

Il CESE esorta la Commissione a elaborare, nel quadro del suo programma di lavoro, una proposta di direttiva volta a recepire nell’acquis dell’Unione la Convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, al fine di garantire norme armonizzate in materia di formazione e di certificazione e di rafforzare la sicurezza marittima nel settore della pesca.

1.4.

Il CESE invita tutte le istituzioni e le parti sociali a promuovere il miglioramento dell’immagine della pesca come carriera professionale e sbocco lavorativo, sia per le persone in possesso di un titolo d’istruzione superiore che per il personale di bordo, e le esorta ad affrontare la deprivazione sociale e le cattive condizioni di vita e di lavoro che si registrano in molte comunità di pescatori e in molte città portuali.

1.5.

Il CESE esorta la Commissione a proporre le necessarie modifiche del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca per far sì che vengano escluse dal computo della capacità di pesca le misure della stazza lorda e della potenza relative a miglioramenti delle condizioni di abitabilità e sicurezza dei pescherecci (3).

1.6.

Il CESE invita gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 188 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, mettendo a disposizione i mezzi necessari per il suo corretto recepimento nella legislazione nazionale e per la sua applicazione, ed eventualmente delegando alle società di classificazione le funzioni di controllo e di rilascio dei certificati, viste le attuali difficoltà di coordinamento di tali funzioni in alcuni paesi.

1.7.

Il CESE ricorda agli Stati membri l’importanza di recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 15 novembre 2019, la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (4), che incorpora la convenzione n. 188 dell’Organizzazione internazionale del lavoro nell’ordinamento dell’UE. Invita inoltre la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva complementare che includa disposizioni in materia di controllo ed esecuzione, analogamente a quanto fatto per il trasporto marittimo, per instaurare un regime di controlli armonizzato.

1.8.

Il CESE raccomanda altresì una maggiore coerenza tra la politica della pesca e la politica commerciale. I paesi coinvolti in attività di pesca illegale e in gravi violazioni del diritto del lavoro non dovrebbero, di conseguenza, beneficiare dell’accesso preferenziale al mercato dell’Unione. In tale contesto, i prodotti originari di tali paesi non dovrebbero beneficiare nemmeno degli strumenti relativi alle preferenze tariffarie, come i contingenti autonomi.

2.   Introduzione e contesto

2.1.

La pesca è un mestiere tradizionale di grande importanza culturale, essenziale per molte comunità costiere dell’UE in quanto fonte vitale di alimenti e nutrimento, occupazione, commercio, benessere economico e svago. L’urgenza di rigenerare gli stock ittici e le risorse ambientali è innegabile, ma come il CESE ha già sottolineato in precedenti pareri, per molti anni tutti gli sforzi internazionali sono stati volti a garantire la sostenibilità ambientale, riservando scarsa attenzione alla sostenibilità economica e ancor meno a quella sociale e alla sicurezza marittima.

2.2.

Tuttavia, nonostante il continuo progresso tecnologico, la pesca è ancora considerata un’attività ad alto rischio, a causa di fattori quali le condizioni climatiche, l’impegno fisico e un contesto lavorativo in costante movimento. Tale circostanza è stata confermata da dati statistici dai quali emerge che la pesca è un’occupazione pericolosa rispetto ad altri comparti. In particolare, secondo le statistiche dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima riguardanti gli incidenti sul lavoro nel settore marittimo (5), quasi 120 navi da pesca sono andate perdute in mare nell’UE nel periodo 2011-2017. Nel 2016, anno particolarmente infausto sotto questo profilo, sono stati segnalati 525 sinistri e incidenti marittimi, in cui 55 pescatori hanno perso la vita in mare, 30 sono rimasti gravemente feriti e 184 hanno riportato lesioni. Nello stesso anno sono inoltre scomparsi 14 pescherecci. Emerge dunque che sono ancora molti i pescatori che riportano lesioni gravi o muoiono mentre lavorano in mare per guadagnarsi da vivere e servire la società fornendole prodotti alimentari.

2.3.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la relazione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima rileva che il 63 % degli incidenti verificatisi a bordo dei pescherecci è stato attribuito a errori umani, commessi nella maggioranza dei casi (65 %) durante le operazioni di pesca. Questo dato dimostra quanto siano importanti la formazione e l’addestramento degli equipaggi nell’intero settore della pesca, e non già per le sole imbarcazioni di lunghezza pari o superiore a 24 metri. Anche i pescatori autonomi e i proprietari di piccole imbarcazioni che lavorano insieme al loro equipaggio devono avere accesso alla formazione, non solo come pescatori, ma anche come dirigenti di imprese.

2.4.

Dal 2008 a oggi, l’occupazione totale nella flotta dell’UE in termini di equivalenti a tempo pieno è diminuita mediamente dell’1,3 % all’anno (6), in parte a causa della riduzione della capacità della flotta. Di fatto, nonostante gli allargamenti dell’UE, il numero di pescherecci dell’Unione nel 2018 era di 81 644, ossia 22 203 in meno rispetto al 1996, e di questi solo 65 400 restano in servizio.

2.5.

Nonostante quanto sopra, il salario medio per equivalente a tempo pieno è aumentato ogni anno del 2,7 % circa, e i risultati economici della flotta dell’UE continuano a registrare un utile netto record di 1,3 miliardi di EUR nel 2016 (7). Questi risultati positivi sono dovuti principalmente a prezzi di prima vendita competitivi, al basso costo dei combustibili, al miglioramento dell’efficienza operativa delle imbarcazioni e alla crescita di alcuni stock importanti. Va tuttavia segnalato che, secondo i dati disponibili, le flotte di cinque Stati membri hanno subito perdite nette nel 2016 (Croazia, Cipro, Finlandia, Lituania e Malta). I dati mostrano inoltre che nel 2016 la flotta costiera ha generato utili netti pari a 132 milioni di EUR, con un miglioramento significativo rispetto al 2015 (+ 36 %). Tuttavia nel 2016 questo segmento della flotta ha riportato perdite nette in sette Stati membri.

2.6.

Nonostante queste tendenze positive, gli accordi sociali favorevoli e gli sforzi compiuti per innalzare i salari e migliorare l’abitabilità a bordo, la comodità e le telecomunicazioni, la pesca continua a non esercitare alcuna attrattiva sui più giovani. Talvolta ciò si deve al fatto che l’attività si svolge in un ambiente naturale ostile, altre volte alla difficoltà, per i lavoratori imbarcati, di conciliare adeguatamente la vita familiare e l’attività professionale, altre ancora a una insufficiente divulgazione dei summenzionati miglioramenti. Sta di fatto che nemmeno durante la crisi economica degli ultimi anni è stato possibile avvicinare al settore i più giovani. Sono pochi gli aspiranti imprenditori che scelgono la professione di pescatore per avviare un’attività in proprio; in alcuni paesi, i proprietari di piccole imbarcazioni non hanno accesso al pensionamento anticipato, anche se lavorano alle stesse dure condizioni dei loro dipendenti. Le questioni sociali non si limitano alle condizioni di attività a bordo dei pescherecci. Bisogna migliorare anche le condizioni di vita a terra. Alcuni studi hanno dimostrato che le comunità di pescatori e le città portuali si trovano spesso ad affrontare livelli elevati di povertà, mancanza di servizi pubblici e cattive condizioni di vita. Analogamente, viene sottovalutato il contributo delle donne, e in particolare delle coniugi collaboratrici, alla prosperità del settore. Occorrono ulteriori ricerche su tali aspetti sociali.

2.7.

Alla luce di ciò, il CESE invita la Commissione a promuovere, comunicare e proporre le misure necessarie non solo a garantire la sicurezza marittima e condizioni di lavoro dignitose, ma anche ad attrarre manodopera qualificata, che è essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo di un settore strategico per l’Europa.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE è a favore di una politica comune della pesca responsabile e integrata. A tal fine, le misure di conservazione delle risorse biologiche marine devono essere coerenti e non devono mai pregiudicare il mantenimento di condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci, come pure la sicurezza in mare e la formazione e l’addestramento dei pescatori. Benché non si possano eliminare i pericoli specifici del mare, è comunque possibile ridurre i rischi di incidenti e migliorare le condizioni a bordo, grazie all’impegno delle autorità competenti nel regolamentare il settore della pesca e renderlo più sicuro.

3.2.

Il CESE ricorda a tutti gli Stati membri e all’UE che essi sono firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (acronimo inglese: UNCLOS), che obbliga gli Stati di bandiera a garantire la sicurezza marittima attraverso la loro legislazione nazionale, basata su norme concordate a livello internazionale, anche se gli Stati di bandiera possono naturalmente introdurre proprie misure per garantire la sicurezza in mare. Mentre gli Stati membri hanno preso molto sul serio l’obbligo di disciplinare la dimensione sociale del settore del trasporto marittimo (in parte grazie agli sforzi legislativi dell’UE), i tassi di ratifica delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza e condizioni di lavoro nel settore della pesca marittima restano estremamente bassi.

3.3.

È per questa ragione che il CESE ribadisce che bisogna continuare a promuovere l’applicazione degli strumenti normativi internazionali esistenti, come la Convenzione n. 188 sul lavoro nel settore della pesca dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che disciplina le condizioni sociali a bordo delle navi da pesca, l’Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, l’Accordo di Città del Capo sulla sicurezza delle navi da pesca e la Convenzione sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (1995), dell’Organizzazione marittima internazionale.

3.4.

Il CESE ricorda l’importanza di garantire la responsabilità sociale lungo tutta la catena del valore del settore della pesca e rimanda al modello europeo di dialogo sociale, quale riferimento per garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore. In tal senso, si congratula con le parti sociali dell’UE, le quali, in base all’articolo 155 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, hanno negoziato e proposto la direttiva (UE) 2017/159, che recepisce nel diritto dell’Unione la Convenzione n. 188 dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

3.4.1.

Si rammarica tuttavia del fatto che non sia stato possibile includere i pescatori autonomi nell’ambito di applicazione della norma, poiché le parti sociali non avevano la competenza per negoziare questo punto. Pertanto, dato anche il numero elevato di pescatori autonomi nell’Unione, è necessario che gli Stati membri ratifichino la Convenzione n. 188.

3.4.2.

Il CESE esorta inoltre la Commissione a completare il processo di regolamentazione sociale della pesca, mediante una proposta di direttiva complementare che includa disposizioni in materia di controllo ed esecuzione, garantendo così un regime di controlli non discriminatorio tra le diverse acque e flotte europee per quanto riguarda l’interpretazione e applicazione della norma.

3.5.

Un recente studio del Parlamento europeo sulla formazione dei pescatori (8) ha concluso che l’assenza di una norma comune per la formazione e certificazione dei pescatori nell’UE (9) comporta implicazioni per la sicurezza non solo dei pescatori stessi ma anche di altri utenti delle acque dell’UE. Questo vuoto legislativo può essere colmato applicando la Convenzione sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia. Pertanto, il CESE invita la Commissione ad avviare la procedura di recepimento di tale convenzione nell’ordinamento dell’UE, per rafforzare la sicurezza in mare della pesca, ampiamente riconosciuta come una delle professioni più pericolose.

3.6.

Il CESE invita la Commissione a promuovere una formazione in materia nautica e della pesca, come metodo per professionalizzare il settore e migliorare il livello di qualificazione al suo interno, per favorire un’occupazione di qualità. In questo senso, il percorso di formazione professionale dovrebbe favorire le conoscenze basate sull’esperienza e la sperimentazione pratica, senza trascurare l’elevato livello di perizia e di competenza richiesto ai professionisti del mondo marittimo, e dedicando particolare attenzione a modelli quali la formazione professionale duale. A tal fine, il Comitato chiede che si faccia più ampio ricorso al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che venga promossa la definizione di obiettivi e che sia autorizzato il coinvolgimento del Fondo sociale europeo come fondo complementare per la formazione, con particolare attenzione per la pesca artigianale.

3.7.

Il CESE ricorda che il recepimento della suddetta convenzione nell’acquis dell’Unione comporterebbe vantaggi molteplici per il settore, perché consentirebbe di garantire la libertà di circolazione dei lavoratori mediante l’emissione di un attestato di qualificazione professionale valido in tutta l’UE (a differenza di quanto si verifica oggi), di agevolare il passaggio dei pescatori tra il settore della pesca e altre professioni marittime, e di sviluppare programmi di formazione armonizzati nell’UE. Affinché la convenzione sia applicata adeguatamente occorre tuttavia redigere delle linee guida europee per i controlli medici relativi alla certificazione dell’idoneità dei pescatori. Dette linee guida sono necessarie anche ai fini della conformità alle disposizioni dell’articolo 10 della convenzione n. 188, che stabilisce che nessun pescatore può lavorare a bordo di un peschereccio senza essere provvisto di un certificato medico valido. A tal fine, il comitato per il dialogo sociale nel settore della pesca marittima elaborerà orientamenti per l’esame medico dei pescatori nel 2019-2020.

3.8.

In linea con quanto precede, il CESE ritiene prioritario accrescere il richiamo esercitato dalla professione della pesca, attrarre talenti e facilitare l’inclusione dei giovani in questa attività, che impiega più di 150 000 membri di equipaggio, grazie alla collaborazione in materia di formazione e di lavoro tra le pubbliche amministrazioni e i principali operatori da un lato, e il settore dall’altro. Ciò è necessario per far fronte alla carenza di personale, che minaccia la vitalità del settore e che oggi è considerata come il problema più grave per la flotta peschereccia europea. Secondo il settore, in assenza di soluzioni a breve e medio termine, molte imbarcazioni dovranno abbandonare l’attività. È quindi necessario avviare piani strategici in campo sociale, da un lato per attrarre nel settore della pesca lavoratori europei, e dall’altro per agevolare l’assunzione di stranieri. Il CESE raccomanda di promuovere la carriera marittima e della pesca e di mettere in evidenza la pesca come sbocco professionale dignitoso e ricco di opportunità per i giovani.

3.9.

La scarsa attenzione dedicata alla promozione del settore della pesca nella società ha ridotto l’interesse dei cittadini dell’UE a intraprendere questa professione. Ciò, a sua volta, ha contribuito all’aumento dell’occupazione, nelle acque dell’UE, di pescatori migranti (provenienti da paesi che non appartengono allo Spazio economico europeo) che, in taluni casi e paesi, sono facile preda di comportamenti che violano i loro diritti di lavoratori (10). Le specificità del settore della pesca, le cui operazioni si svolgono in mare per periodi di tempo prolungati, rendono i pescatori migranti particolarmente vulnerabili.

3.10.

Per affrontare tale problematica, e in linea con la risoluzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro adottata in occasione della riunione trilaterale del 2017 sui temi relativi ai pescatori migranti (11), il CESE ritiene essenziale elaborare principi generali e orientamenti pratici per servizi equi relativi al mercato del lavoro nel settore della pesca, inclusi: a) orientamenti sufficienti e adeguati per i proprietari di pescherecci e i servizi (transfrontalieri) relativi al mercato del lavoro; b) contratti tipo per i servizi (transfrontalieri) relativi al mercato del lavoro nel settore della pesca; c) orientamenti sufficienti e adeguati per i pescatori in cerca di occupazione a bordo dei pescherecci (stranieri); e d) meccanismi per la presentazione di denunce. In considerazione di ciò, nel 2019-2020 il comitato per il dialogo sociale nel settore della pesca marittima elaborerà orientamenti in merito a condizioni di lavoro dignitose per i pescatori.

3.11.

Il CESE esorta inoltre gli Stati membri dell’UE a ratificare e applicare la convenzione n. 188 dell’Organizzazione internazionale del lavoro e a garantirne il rispetto. Invita altresì la Commissione a raccogliere dati e statistiche sulla situazione dei pescatori migranti nell’Unione europea.

3.12.

Secondo l’articolo 22 del regolamento di base della politica comune della pesca, gli Stati membri si adoperano per conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità di pesca delle loro flotte e le possibilità di pesca di cui dispongono. A tal fine, essi provvedono affinché la capacità di pesca delle loro flotte non superi in alcun momento i limiti massimi di capacità di pesca in termini di stazza lorda (volume) e kilowatt (potenza). In un recente studio, cofinanziato dall’UE, sull’impatto sociale di tali limiti (12), le parti sociali europee hanno segnalato che il limite relativo alla stazza lorda ha un impatto negativo sulla sicurezza e la comodità dei pescatori e sulla qualità del pescato, penalizzando iniziative che si traducono in ulteriori misure di sicurezza, comodità e qualità per le imbarcazioni, giacché implica che i metri cubi aggiuntivi debbano competere, ad esempio, con la cubatura della stiva o della sala macchine, o con i serbatoi di combustibile.

3.13.

Alla luce di quanto esposto nel punto precedente, il CESE raccomanda alla Commissione di mettere a punto, sull’esempio della Norvegia o dell’Islanda, formule alternative per misurare la capacità di pesca, che escludano in alcuni casi dal computo gli spazi dedicati al riposo, alla comodità e alle attività ricreative, in base a vari fattori tra cui il contingente assegnato o le dimensioni dell’imbarcazione. In tal senso, e in via complementare, occorrerebbe autorizzare un aumento della stazza delle imbarcazioni quando i volumi aggiuntivi servono a migliorare la sicurezza e la comodità degli equipaggi.

3.14.

Il CESE ricorda inoltre che tanto la convenzione n. 188, quanto la direttiva (UE) 2017/159 prescrivono che a bordo delle imbarcazioni da pesca nuove (ossia costruite a partire dal 15 novembre 2019) vi sia più spazio per l’alloggio dell’equipaggio. Analogamente, un recente studio realizzato in Francia ha evidenziato un aumento del tempo di lavoro e una riduzione del tempo di riposo, con un conseguente incremento del rischio per la salute e dei rischi professionali per i pescatori. Riscontri analoghi, pubblicati dall’Università di Wageningen nei Paesi Bassi e dalla fondazione per la ricerca AZTI in Spagna, confermano il peggioramento delle condizioni di lavoro.

3.15.

Il CESE sottolinea che l’obbligo di sbarco impone un aumento dello spazio per lo stoccaggio delle catture accessorie, che non possono essere più rigettate in mare, oltre a comportare un maggior consumo di combustibile in ragione dello spazio limitato per le specie obiettivo e costi aggiuntivi di scarico, classificazione manuale, pesatura e trasformazione (13). Segnala altresì che lo stesso obbligo mette a rischio la sicurezza a bordo e la stabilità dell’imbarcazione, poiché comporta un maggior accatastamento delle casse nella stiva, in termini sia di numero che di altezza, con il conseguente pericolo di caduta di carichi sospesi.

3.16.

Le catture di dimensioni insufficienti, inoltre, non possono essere commercializzate ai fini del consumo umano diretto. Ciò provoca uno spreco di pesce soprattutto negli Stati membri meridionali dell’UE, che non dispongono di impianti di produzione di farina di pesce, e riduce i redditi dei pescatori, che ricevono per queste catture prezzi irrisori.

3.17.

Tale circostanza evidenzia dunque un conflitto giuridico tra l’articolo 15 del regolamento relativo alla politica comune della pesca, che riguarda l’obbligo di sbarco, e la convenzione n. 188, soprattutto per quanto riguarda le norme relative alle ore di riposo (articolo 14). Il CESE esorta la Commissione ad avviare un’analisi d’impatto e a proporre misure adeguate per porre rimedio alle incoerenze giuridiche tra i vari strumenti adottati dall’UE, che si ripercuotono negativamente sui pescatori.

3.18.

L’età media della flotta europea è di 23 anni. Vi sono poi casi limite come quello della Spagna, dove ci sono ancora 2 500 imbarcazioni con più di 40 anni di vita. La grande maggioranza di queste imbarcazioni è di piccole dimensioni e usa attrezzi da pesca minori. Il CESE ritiene dunque necessario avviare un piano di ristrutturazione e ammodernamento della flotta per garantire la sicurezza a bordo dei pescherecci, una migliore abitabilità per gli equipaggi e migliori condizioni di lavoro. Detto piano potrebbe essere attuato mediante lo sviluppo di strumenti finanziari e la partecipazione della Banca europea per gli investimenti, facilitando l’accesso ai finanziamenti per le imprese della pesca. Sarebbe poi opportuno includere, nel futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, aiuti per la ristrutturazione e l’ammodernamento della flotta, senza incrementare la capacità di pesca.

3.19.

Il CESE desidera da ultimo menzionare la politica commerciale dell’Unione europea. Attualmente, oltre il 60 % del pesce consumato sul mercato dell’UE proviene da paesi terzi. Molte di queste importazioni di prodotti della pesca sono soggette ad accordi commerciali che prevedono preferenze tariffarie, soprattutto per i paesi in via di sviluppo (sistema di preferenze generalizzate, accordi di partenariato economico ecc.). Vi sono casi in cui tali preferenze sono negoziate con paesi terzi che non rispettano norme di sostenibilità sociale e ambientale equivalenti a quelle che la legislazione dell’UE impone ai produttori europei (14). Ciò si traduce in una concorrenza sleale e in una perdita di competitività delle imprese europee. Gli sforzi profusi dall’UE affinché la pesca e la produzione di prodotti del mare siano sostenibili e socialmente responsabili sono dunque incompatibili con l’importazione di prodotti di taluni paesi che rispettano in misura minima, o non rispettano affatto, la sostenibilità e la responsabilità sociale.

3.20.

L’UE deve dunque utilizzare la propria politica commerciale per fare in modo che gli operatori dell’UE e quelli dei paesi terzi siano assoggettati a norme di sostenibilità ambientale e sociale analoghe, e dovrebbe aprire il mercato interno solo ai prodotti conformi. Diversamente, l’Unione europea invierebbe un messaggio sbagliato alla comunità internazionale, ricompensando chi ha fatto poco per la sostenibilità degli stock ittici e il trattamento equo delle persone.

3.21.

Il CESE raccomanda inoltre una maggiore coerenza tra la politica della pesca e la politica commerciale. I paesi coinvolti nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e implicati in gravi violazioni del diritto del lavoro, non dovrebbero di conseguenza beneficiare dell’accesso preferenziale al mercato dell’UE, bensì il contrario. Analogamente, i contingenti tariffari autonomi non dovrebbero applicarsi nemmeno ai prodotti provenienti da paesi di cui è stato accertato il coinvolgimento nella pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (la Commissione ha individuato in via preliminare il caso della Thailandia con il cartellino giallo). Il CESE suggerisce di ricorrere a tali strumenti solo in assenza di forniture sufficienti di prodotti europei per i mercati dell’UE, e non per importare prodotti non sostenibili a prezzi ancora più bassi. Questo strumento tariffario, peraltro, si traduce in un’ulteriore pressione sui prezzi per i produttori dell’UE.

3.22.

Facilitare l’accesso al pesce a prezzi equi alle persone che assumono omega-3 e altre sostanze nutritive in misura insufficiente dovrebbe essere considerata una politica sociale con ricadute positive immediate sui costi del sistema sanitario. Molti paesi dell’UE devono ancora rafforzare la cultura del consumo di prodotti della pesca al fine di favorire nella loro popolazione una dieta sana e diversificata.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Parere del CESE sul tema Ascoltare i cittadini d’Europa per un futuro sostenibile (Sibiu e oltre) (GU C 228 del 5.7.2019, pag. 37).

(2)  Parere del CESE sul tema Controlli nel settore della pesca (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 118).

(3)  Parere del CESE sul tema Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 104).

(4)  GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12.

(5)  http://www.emsa.europa.eu/emsa-documents/latest/item/3156-annual-overview-of-marine-casualties-and-incidents-2017.html.

(6)  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2018-annual-economic-report-eu-fishing-fleet-stecf-18-07

(7)  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/2018-annual-economic-report-eu-fishing-fleet-stecf-18-07

(8)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf

(9)  La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali stabilisce requisiti obbligatori per la pesca nelle acque interne, ma i requisiti per la pesca marittima non sono ancora stati fissati.

(10)  Parere del CESE sul tema Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord (GU C 75 del 10.3.2017, pag. 109).

(11)  https://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_552792/lang–en/index.htm

(12)  http://europeche.chil.me/attachment/34a79089-a07a-40b8-bd55-3683052e3ef7

(13)  Parere del CESE sul tema Obbligo di sbarco (GU C 311 del 12.9.2014, pag. 68).

(14)  Parere del CESE sul tema Controlli nel settore della pesca (GU C 110 del 22.3.2019, pag. 118).


III Atti preparatori

Comitato economico e sociale europeo

15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/72


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell’impegno»

[COM(2019) 178 final]

(2020/C 14/10)

Relatore: Denis MEYNENT

Consultazione

Commissione europea, 3.6.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

3.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

99/0/0

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

La regolamentazione europea è un fattore fondamentale di integrazione. Se ben proporzionata, essa costituisce un’importante garanzia di protezione e di certezza del diritto per tutti i cittadini e gli altri soggetti europei (1).

1.2.

Il CESE chiede che il proseguimento del programma «Legiferare meglio» sia subordinato a determinati miglioramenti sostanziali (per i quali rinvia alle raccomandazioni formulate nel prosieguo di questo parere), e ritiene che la responsabilità di tale programma potrebbe essere affidata a uno dei vicepresidenti della nuova Commissione europea.

1.3.

Il CESE ricorda che il miglioramento della legislazione non può sostituirsi alle decisioni politiche e non può in alcun caso tradursi in una deregolamentazione o risolversi in un abbassamento del livello di protezione sociale, in una riduzione della tutela dell’ambiente e dei consumatori e in una restrizione dei diritti fondamentali (2).

1.4.

Il ricorso agli strumenti del programma «Legiferare meglio» deve essere un mezzo per garantire che la sostenibilità delle azioni condotte nel quadro delle politiche dell’UE sia realmente tenuta in considerazione.

1.5.

Il CESE invita la Commissione a rivedere gli orientamenti e i criteri degli strumenti per «Legiferare meglio» al fine di integrare nei processi di valutazione gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030. Nel kit di strumenti (toolbox) per «Legiferare meglio» dovrebbe essere esplicitamente inclusa una «verifica della sostenibilità».

1.6.

Il CESE reitera il suo appello affinché l’ecosistema europeo per la valutazione di impatto continui ad evolversi, in modo da migliorarne la qualità e favorire la partecipazione attiva della società civile organizzata alla concezione e dell’attuazione della legislazione europea (3).

1.7.

Le valutazioni di impatto devono sempre privilegiare un approccio basato sui costi/benefici, che attinga a dati affidabili e verificabili, nonché un approccio qualitativo, nell’interesse delle parti coinvolte.

1.8.

Il CESE invita la Commissione a realizzare una matrice intelligente di valutazione, che consenta una modellizzazione dinamica degli effetti delle modifiche sostanziali apportate dai colegislatori e dalle parti interessate, misurando in maniera oggettiva l’impatto di alcuni parametri come i tassi di emissione, le percentuali, le soglie o i massimali quantitativi, ma anche ricorrendo a dati qualitativi; e al riguardo esorta ad avviare un progetto pilota di modellizzazione intelligente.

1.9.

Le valutazioni d’impatto devono essere integrate tenendo conto di un insieme di criteri tra cui figurano, ai primi posti, la protezione sociale, la tutela dei consumatori e l’occupazione, ma anche gli OSS, la salute, l’ambiente, il clima, gli effetti sul territorio, le PMI e le microimprese.

1.10.

Il CESE auspica che, in quest’ottica, sia condotta un’azione decisa a favore delle PMI (Act small first), e chiede che il principio Think small first e il «test PMI» siano valutati al fine di accrescerne l’efficacia e di elaborare norme «compatibili con le PMI», in modo da favorire lo sviluppo di tali imprese nel mercato interno con piena garanzia di certezza del diritto.

1.11.

La metodologia adoperata per effettuare le valutazioni d’impatto deve essere trasparente e condivisa con le altre istituzioni e con gli organi consultivi onde permettere loro di formulare emendamenti e pareri con piena cognizione di causa.

1.12.

Realizzate in condizioni indipendenti e oggettive, le valutazioni d’impatto devono analizzare (e, se del caso, proporre) scelte alternative, mettendo chiaramente in evidenza i vantaggi e gli svantaggi dei diversi scenari.

1.13.

Il comitato per il controllo normativo (CCN), responsabile del controllo di qualità, è un organo utile, che ha dato prova di efficacia nel sistema delle valutazioni d’impatto. Il CCN dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell’elaborazione di un approccio integrato.

1.14.

Le clausole di revisione dovrebbero essere redatte in modo tale che la Commissione e gli Stati membri possano vigilare sull’attuazione della normativa interessata e condurre un’analisi integrata degli effetti di tale normativa sui portatori d’interesse.

1.15.

Il CESE, che ha stabilito un rapporto diretto con la realtà sul campo e si avvale di una vasta rete di contatti e delle competenze specialistiche dei suoi membri, intende accordare la priorità alle valutazioni ex post e di natura qualitativa, che consentono di enucleare l’impatto di un intervento legislativo o di una politica europea e di far emergere l’esperienza concreta delle parti economiche e sociali europee (4).

1.16.

Il CESE è dell’avviso che le consultazioni dovrebbero coinvolgere meglio le organizzazioni della società civile attraverso l’attuazione di una forma di partenariato collaborativo.

1.17.

I questionari dovrebbero essere aperti e consentire ai rispondenti di esprimersi in modo più sottile. Il CESE chiede alla Commissione di sottoporre le risposte a un’analisi qualitativa, che lasci più spazio a una valutazione più sensibile dei risultati ottenuti.

1.18.

Il CESE ritiene che il «principio di innovazione» non poggi su alcuna base giuridica e sia particolarmente incerto, talché il suo impiego dovrebbe essere contemplato esclusivamente nei casi specifici in cui esso apporti un valore aggiunto, fermi restando il corretto funzionamento del mercato interno, la protezione sociale e la tutela dell’ambiente, dei consumatori e della salute. Il CESE ribadisce il suo impegno a favore dell’applicazione del principio di precauzione (articolo 191 del TFUE), e reputa opportuno elaborare esso stesso un parere d’iniziativa sul contenuto e sull’uso del «principio di innovazione» nonché sulla compatibilità tra questi due principi.

1.19.

La metodologia di riduzione dei costi superflui deve essere basata su una valutazione caso per caso della normativa esistente (volta a individuare in concreto ciò che può essere semplificato, razionalizzato o abolito) e non su obiettivi definiti ex ante «a livello politico».

1.20.

A tale proposito, il CESE invita la Commissione a chiarire i criteri utilizzati per stabilire se un onere normativo o amministrativo sia utile o superfluo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

1.21.

Il CESE chiede di stilare un bilancio equilibrato e lucido della piattaforma REFIT, e reputa che sia opportuno dotarla di regole e mezzi che le consentano di rispondere più rapidamente alle consultazioni e nel contempo ne definiscano con chiarezza la metodologia di lavoro.

1.22.

Il mandato della piattaforma deve essere rivisto per far sì che il processo REFIT funzioni in entrambi i sensi, ossia che non pregiudichi l’orientamento da imprimere alla regolamentazione (aggiunta, integrazione, modifica o abrogazione di un atto legislativo) (5).

2.   Sintesi della comunicazione

2.1.

La Commissione ritiene che i principi per legiferare meglio abbiano migliorato il modo in cui vengono elaborate le politiche e debbano rimanere al centro delle sue modalità di lavoro. Essa rammenta che non si tratta di un programma di deregolamentazione surrettizia, e, nonostante i risultati incoraggianti, stila un bilancio critico della sua azione.

2.2.

Tra gli elementi positivi essa annovera in particolare la più ampia partecipazione dei cittadini, delle parti interessate e della società civile alle consultazioni della Commissione.

2.3.

Per quanto concerne la valutazione d’impatto, la Commissione considera che le implicazioni economiche, sociali e ambientali delle sue iniziative siano esaminate sistematicamente.

2.4.

Per quanto riguarda le valutazioni della normativa attuata a livello dell’UE, la Commissione plaude al fatto che tre quarti delle valutazioni d’impatto effettuate siano accompagnati da una valutazione della politica o del settore considerato.

2.5.

Per quanto riguarda la piattaforma REFIT, la Commissione giudica positivamente il programma. Tra il 2015 e il 2018, la Commissione ha presentato 150 provvedimenti volti a semplificare la legislazione dell’Unione.

2.6.

Malgrado questo bilancio positivo, la Commissione segnala una serie di possibili miglioramenti e formula diversi impegni concreti, segnatamente l’intensificazione della cooperazione con il CESE e il CdR, il rafforzamento e il controllo della qualità delle consultazioni pubbliche e una valutazione più accurata della sussidiarietà e della proporzionalità, ad esempio attraverso la «griglia» comune proposta dall’apposita task force.

3.   Valutazione del Comitato

3.1.

Sono ormai numerosi i lavori svolti sotto l’egida della Commissione o di altri organi (Coreper, CCN, OCSE) per valutare i progressi dell’UE in tre ambiti specifici:

valutazione d’impatto;

consultazione dei portatori d’interesse, della società civile e dei cittadini;

semplificazione e riduzione dell’onere regolamentare.

Tuttavia, nonostante i continui sforzi della Commissione, permangono alcune difficoltà.

3.2.

Valutazione d’impatto

3.2.1.

Moltiplicazione dei criteri di carattere economico: nel corso degli anni è stata aggiunta tutta una serie di criteri di valutazione di carattere economico (test di competitività, test digitale, test PMI, legislazione «a prova di futuro», principio di innovazione). Questa inflazione di criteri pone tre difficoltà: la loro gerarchizzazione, la loro collocazione rispetto ai criteri sociali e ambientali (qual è, in ultima istanza, il criterio decisivo?) e una forma di burocratizzazione della procedura.

3.2.2.

Metodologia orientata essenzialmente ai costi: i diversi strumenti della toolbox (6) messa a disposizione della Commissione per valutare l’impatto di un’iniziativa sono statici e orientati ai costi, limitandosi a porre una serie di quesiti generali senza mettere l’accento sull’aspetto qualitativo o contemplare scenari alternativi. Gli strumenti sono semplicemente giustapposti e non consentono di adottare un approccio integrato che consideri costi e benefici e che persegua la coesione territoriale e lo sviluppo e la competitività sostenibili. Nessuno strumento, infine, è dedicato specificamente all’ambiente e al clima.

3.2.3.

Assenza di una valutazione d’impatto per gli atti delegati e gli atti di esecuzione: questi atti hanno una portata considerevole e hanno assunto un ruolo molto importante nella legislazione dell’UE. Nel 2018, gli atti di esecuzione sono stati 861, a fronte di 96 atti delegati e 72 atti legislativi (7). La Commissione riconosce che la valutazione d’impatto degli atti delegati è scarsa, per mancanza di tempo o di risorse di bilancio. Il CESE reputa inoltre che il proprio parere dovrebbe essere richiesto non solo per gli atti legislativi ma anche nell’ambito della procedura di delega, nonché in merito all’eventuale modifica degli atti delegati, tenuto conto delle loro ripercussioni in termini economici e sociali (8).

3.2.4.

Assenza di valutazione d’impatto delle modifiche sostanziali dei colegislatori: sebbene il punto 15 dell’accordo interistituzionale (9) imponga al Consiglio e al Parlamento di effettuare una valutazione d’impatto delle «modifiche sostanziali» apportate alle proposte della Commissione, il Consiglio non ha mai effettuato alcuna valutazione dell’impatto di un emendamento sostanziale presentato da uno o più Stati membri; e, a dire il vero, non dispone né delle risorse di bilancio né della capacità operativa necessarie per farlo.

3.2.5.

Esternalizzazione delle valutazioni d’impatto della Commissione: la sistematizzazione delle valutazioni d’impatto comporta dei costi e fa sì che esse vengano in parte commissionate a privati. Quali garanzie esistono che le valutazioni d’impatto siano condotte in maniera indipendente e obiettiva, quando l’unità della Commissione che effettua la valutazione d’impatto è la stessa che elabora la proposta legislativa?

3.2.6.

Ruolo del comitato per il controllo normativo (CCN): il CCN prende in esame la qualità delle valutazioni di impatto. Il suo parere positivo è necessario affinché il collegio dei commissari approvi la proposta. Nel 2018, il 28 % delle valutazioni d’impatto ha ottenuto parere negativo da parte del CCN a motivo della loro qualità insoddisfacente. La professionalità dei membri del CCN, che hanno saputo dar prova di indipendenza, è senz’altro degna di lode. Tuttavia, l’utilità di tale organo e l’obiettivo che esso persegue restano pressoché sconosciuti al grande pubblico. Il CCN potrebbe svolgere un ruolo più incisivo nell’elaborazione di un approccio integrato, che tenga conto delle dimensioni economiche, sociali e ambientali delle valutazioni d’impatto.

3.2.7.

La valutazione ex post dell’impatto della legislazione dell’UE sul funzionamento del mercato interno è una garanzia di buona governance. Le clausole di revisione consentono di verificare la corretta attuazione della normativa interessata e di arricchire, modificare o adattare un dato strumento legislativo sulla base delle conoscenze scientifiche, delle verifiche della situazione sul campo o della consultazione delle parti sociali. Tuttavia, diversi esempi recenti mostrano che le clausole di revisione non sono sempre redatte in maniera tale da consentire alla Commissione e agli Stati membri di effettuare una valutazione d’impatto integrata sull’incidenza della normativa in questione. Inoltre, la Corte dei conti europea sottolinea che il contenuto delle clausole di riesame non è sempre chiaro, cosicché non sono sempre chiare le realizzazioni attese, e che talvolta il riesame ex post viene eseguito in un momento inopportuno (10).

3.3.

L’emergere del «principio di innovazione»

3.3.1.

Introdotto nel novembre 2014 su iniziativa dello European Risk Forum e approvato dal Consiglio nel 2016, sotto la presidenza neerlandese, tale principio postula la necessaria compatibilità di qualsiasi nuova proposta legislativa in relazione al suo impatto (positivo) sull’innovazione, con l’obiettivo di elaborare una legislazione che sia «a prova di futuro» (future-proof legislation).

3.3.2.

Da allora, i promotori di questo principio cercano di integrarlo nell’acquis legislativo dell’UE. Nel 2019, il «principio di innovazione» ha fatto una fugace apparizione, nella forma di un considerando, nel programma «Orizzonte Europa» 2021-2027.

3.3.3.

È però giocoforza constatare che i contorni di tale principio sono particolarmente incerti:

esso non ha alcuna base giuridica, contrariamente al principio di precauzione (sancito dall’articolo 191 del TFUE) al quale viene talvolta contrapposto;

è particolarmente vago: di quale innovazione si tratta esattamente? Scientifica, tecnica, organizzativa, sociale?

Da un punto di vista empirico, la ricerca accademica mostra che la regolamentazione non nuoce affatto all’innovazione. Al contrario, sembra che la regolamentazione sia piuttosto vantaggiosa per l’innovazione e che tale impatto sia tanto più marcato quanto più il settore in questione è vicino alla frontiera tecnologica (11). Nella sentenza relativa alla causa T-521/14 (Svezia/Commissione), la Corte di giustizia dell’UE ha confermato la prevalenza dei criteri scientifici rispetto a qualsiasi valutazione soggettiva degli obblighi imposti al legislatore europeo in nome dell’innovazione o di altri imperativi.

3.3.4.

Il CESE chiede che le osservazioni che precedono siano tenute in debita considerazione nella comunicazione relativa al «principio di innovazione» annunciata dalla Commissione nel suo documento Industria 2030 (12).

3.3.5.

Il CESE ritiene opportuno elaborare esso stesso un parere d’iniziativa sul «principio di innovazione» e in particolare sulla sua compatibilità con il principio di precauzione.

3.4.

Consultazioni pubbliche

3.4.1.

Nonostante gli sforzi effettivamente profusi, la procedura di consultazione soffre di diversi difetti cronici:

tra i rispondenti, le federazioni di imprese sono di gran lunga la categoria più rappresentata (42,9 %) (13). Nel caso della piattaforma REFIT, il tasso di risposta delle grandi aziende o delle federazioni di imprese era addirittura del 60 %;

a causa della mancanza di risorse sufficienti, le parti sociali (in particolare quelle che rappresentano i lavoratori e i consumatori) sono, malgrado l’ufficialità e la legittimità del loro ruolo nel processo decisionale (cfr. l’articolo 154 del TFUE), decisamente sfavorite rispetto alle multinazionali e alle grandi federazioni dei datori di lavoro;

i questionari, orientati e spesso redatti in forma binaria, offrono poco spazio a una valutazione accurata da parte dei partecipanti;

la cultura della risposta è spesso circoscritta a taluni Stati membri. Ne consegue un quadro parzialmente falsato della realtà;

lo spoglio delle risposte avviene con modalità standardizzate. Ne deriva un trattamento statistico dei risultati della consultazione che non consente né una gestione intelligente e flessibile delle risposte né la ponderazione di tali risultati.

3.5.

Riduzione degli oneri regolamentari inutili

3.5.1.

Nella sua relazione annuale 2018 sugli oneri regolamentari (14) la Commissione ha fornito una panoramica degli sforzi di semplificazione intrapresi dall’UE.

Nonostante quanto annunciato, tale relazione mette a confronto misure ancora da realizzare e risultati che derivano più dai progressi dell’economia digitale che dalla lotta contro gli oneri amministrativi (è il caso, ad esempio, del regolamento sul controllo della pesca o del pacchetto legislativo sul diritto societario).

3.5.2.

Anche il rapporto dell’OCSE del 2019 relativo al miglioramento della legislazione (15) ha dedicato parte delle sue riflessioni alla questione qui affrontata. L’OCSE sembra esortare a un parziale smantellamento dell’acquis dell’Unione e dell’arsenale legislativo degli Stati membri al fine di ridurre gli oneri e i costi regolamentari, senza però rispondere a un interrogativo pregiudiziale: fino a che punto debba spingersi la riduzione dei costi e da quale punto in poi i sistemi di protezione (sociale, ambientale e territoriale) rischino di essere minacciati.

3.5.3.

La piattaforma REFIT è stata istituita nel maggio 2015 per consentire alle autorità pubbliche, ai cittadini e ai portatori d’interesse di contribuire al miglioramento della legislazione europea. Secondo il CESE, tuttavia, nella struttura e nel modo di operare della piattaforma non mancano gli aspetti negativi:

la ridondanza: il gruppo degli Stati membri della piattaforma è, in parte, un doppione dei circa 200 gruppi di lavoro del Consiglio;

la lentezza: il processo di adozione dei pareri richiede spesso diversi mesi a causa dello scarso numero di posizioni comuni tra i due gruppi, che si incontrano una sola volta e senza condurre un dialogo reale;

l’asimmetria: le richieste provengono principalmente dai datori di lavoro, ovvero dalle federazioni di imprese o dalle camere di commercio (cfr. le statistiche pubblicate dalla Commissione), raramente dalla società civile o dalle parti sociali. La Commissione europea e gli Stati membri sono rappresentati nella piattaforma, mentre il Parlamento europeo è assente;

l’assenza di reali competenze specialistiche: quale base scientifica è stata utilizzata dai membri della piattaforma per analizzare le proposte, tra loro molto diverse, ad essi pervenute? L’unico membro della piattaforma dotato di vere competenze specifiche è la Commissione, che talvolta ne ha approfittato per portare avanti le proprie proposte;

la messa in minoranza del CESE e del CdR rispetto alle altre parti interessate, che rende meno incisivi i pareri eventualmente resi dai due Comitati;

costi di gran lunga superiori ai benefici: il costo della piattaforma appare sproporzionato rispetto ai risultati ottenuti finora;

il carattere orientato della piattaforma: il CESE, infatti, chiede che essa operi in entrambi i sensi, ossia che non pregiudichi l’orientamento da imprimere alla regolamentazione (aggiunta, integrazione, modifica o abrogazione di un atto legislativo).

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Cfr. GU C 434 del 15.12.2017, pag. 11, punto 1.1.

(2)  Cfr. GU C 81 del 2.3.2018, pag. 81, punto 1.4.

(3)  Cfr. GU C 434 del 15.12.2017, pag. 11.

(4)  Cfr. GU C 303 del 19.8.2016, pag. 45, punto 1.9.

(5)  Cfr. GU C 303 del 19.8.2016, pag. 45, punto 1.11.

(6)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 7 luglio 2017, Better regulation Toolbox [Strumentario per legiferare meglio] (SWD(2017) 350 final).

(7)  Fonte: statistiche sugli atti normativi - EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/statistics/legislative-acts-statistics.html).

(8)  Cfr. GU L 13 del 15.1.2016, pag. 145.

(9)  Accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(10)  Corte dei conti europea, relazione speciale n. 16/2018: Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto.

(11)  Demmou, L., Amable, B. e Ledezma, I., L’impact de la réglementation sur l’innovation: une analyse des performances selon la proximité à la frontière technologique, in Economie et prévision, 2013, pag. 11, consultabile online all’indirizzo https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01614139.

(12)  Ibidem, pag. 21.

(13)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 15 aprile 2019, Taking stock of the Commission’s Better regulation Agenda [Un bilancio dell’agenda «Legiferare meglio» della Commissione] [SWD(2019) 156 final], che accompagna la comunicazione della Commissione che forma oggetto del presente parere.

(14)  The European Union’s efforts to simplify legislation [Gli sforzi dell’UE per semplificare la legislazione], novembre 2018.

(15)  Rapporto dell’OCSE Better regulation Practices across the European Union [Pratiche in materia di miglioramento della legislazione in tutta l’Unione europea], 2019.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/78


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo»

[COM(2019) 208 final – 2019/0101 (COD)]

(2020/C 14/11)

Relatore unico: Jorge PEGADO LIZ

Consultazione

Parlamento europeo, 15.7.2019

Consiglio, 24.6.2018

Base giuridica

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

3.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

107/1/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE rileva che le città di Parigi, Bruxelles e Madrid hanno presentato un ricorso giurisdizionale contro il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione (1) innanzi al Tribunale dell’UE, il quale ha deciso l’annullamento parziale del suddetto regolamento in data 13 dicembre 2018.

1.2.

Il CESE osserva che il Tribunale ha concesso alla Commissione un lasso di tempo sufficiente (fino a febbraio del 2020, indipendentemente dal ricorso da essa proposto) per emendare i vizi giuridici che sarebbero stati riscontrati nel suddetto regolamento, allo scopo di non compromettere il normale funzionamento del mercato.

1.3.

Il CESE ricorda la portata dello scandalo Dieselgate, già discussa in vari pareri, e si rammarica che la Commissione non sia stata in grado di prevenire quel che è successo attraverso misure efficaci adottate ab initio.

1.4.

Il CESE, inoltre, non dimentica che l’UE non ha saputo (o voluto) dotarsi di uno strumento efficace di azione collettiva, idonea ad affrontare situazioni come quella attuale, malgrado le insistenti richieste avanzate da più di 20 anni dallo stesso Comitato.

1.5.

Il CESE ritiene altresì che la soluzione presentata nella proposta in esame non debba limitarsi a risolvere una questione di forma, senza preoccuparsi di soddisfare realmente gli interessi delle ricorrenti.

1.6.

Il CESE teme che tale soluzione, che attribuisce alla Commissione il potere di emanare atti delegati secondo i termini in essa indicati, metta nuovamente in discussione non solo l’efficacia della legislazione, ma anche le intenzioni del legislatore nell’emanare i suddetti atti delegati. In quest’ottica, il CESE ritiene opportuno riesaminare i suoi precedenti pareri sul tema degli atti derivati elaborando un nuovo parere d’iniziativa in materia alla luce dell’ultimo accordo interistituzionale.

1.7.

Il CESE auspica inoltre che la Commissione assicuri che per i regolamenti (UE) 2017/1154 (2) (3o pacchetto) e (UE) 2018/1832 (3) (4o pacchetto) non venga seguita una procedura identica a quella adottata per la proposta legislativa in esame.

1.8.

Il CESE, tenuto conto del numero di misure legislative adottate in questo campo (circa 100), esorta la Commissione a prendere in considerazione la possibilità/necessità di una compilazione/codificazione in questa materia, in linea con i principi del programma «Legiferare meglio».

1.9.

Il CESE, infine, invita la Commissione a tener conto delle proposte specifiche qui formulate nell’interesse di una maggiore rapidità e certezza giuridica.

2.   Lo scandalo Dieselgate e il meccanismo di ricorso collettivo dei consumatori

2.1.

Nel settembre 2015 è diventato di pubblico dominio che il gruppo VW aveva fabbricato e venduto veicoli in cui aveva introdotto un’applicazione informatica che manipolava i test dei laboratori di prova volti a controllare le emissioni di gas delle automobili (4).

2.2.

Il gruppo VW ha quindi danneggiato, a livello mondiale, milioni di consumatori che avevano acquistato un veicolo del gruppo confidando nel fatto che esso rispettasse i limiti di legge previsti per le emissioni inquinanti e avesse un impatto più sostenibile sull’ambiente e in termini di consumo. Con la sua condotta, il gruppo VW ha altresì causato gravi danni alla salute dei cittadini e all’ambiente in generale.

2.3.

È stato accertato che, per effetto dell’azione del gruppo e dei requisiti relativi alle prove di laboratorio, la differenza tra i valori delle emissioni nelle prove di laboratorio e quelli osservabili in condizioni reali di guida corrispondeva a un aumento da 10 a 40 volte delle emissioni di ossido di azoto.

2.4.

Il gruppo ha inoltre riconosciuto di avere installato tale dispositivo in circa 11 milioni di veicoli diesel commercializzati in tutto il mondo. A seguito di questo scandalo, la Commissione europea e alcuni Stati membri hanno avviato procedimenti sanzionatori amministrativi e penali per punire il comportamento del gruppo.

2.5.

Il CESE ricorda che milioni di consumatori non sono stati realmente risarciti per i danni subiti e che non sono ancora disponibili informazioni né sulle conseguenze delle attività di inchiesta condotte dalle autorità degli Stati membri, né sulle procedure di richiamo dei veicoli attivate dal gruppo, in particolare per quel che riguarda gli effetti del ripristino della conformità sulle eventuali prestazioni successive dei veicoli.

2.6.

Diverse organizzazioni ambientaliste e di difesa dei consumatori a livello europeo si sono avvalse di meccanismi di ricorso collettivo e hanno intentato cause contro Volkswagen e SEAT, ma solo a livello nazionale e seguendo procedure giudiziarie eterogenee.

2.7.

A prescindere dall’esito di queste azioni legali, molti dei consumatori danneggiati non potranno mai essere risarciti per i danni subiti a causa dell’assenza di un meccanismo europeo di ricorso collettivo. Inoltre, la recente proposta di direttiva che è stata presentata dalla Commissione in merito alle azioni rappresentative a protezione degli interessi collettivi dei consumatori (5) non fornisce una risposta completa alla necessità di indennizzare realmente i consumatori danneggiati. In questa situazione una risposta di questo tipo sarebbe stata fondamentale, in quanto permetterebbe di indennizzare i consumatori danneggiati, che in tal modo dipendono interamente dalle misure e decisioni adottate negli Stati membri. Il CESE auspica che le trattative in corso tra il PE e il Consiglio giungano a buon fine in breve tempo e portino a una formulazione più adeguata della proposta.

3.   Le misure della Commissione europea e i pareri del CESE

3.1.

Di fronte a questo scandalo, le istituzioni dell’UE hanno cercato di reprimere, correggere e far cessare questi comportamenti (6).

3.2.

I lavori della commissione d’inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (EMIS) del PE, che sono stati avviati il 17 dicembre 2015 e si sono conclusi il 2 marzo 2017 (7), hanno richiamato l’attenzione, nel quadro delle misure più emblematiche adottate dalla Commissione, sulla procedura di prova delle emissioni in condizioni reali di guida (real driving emission o RDE) (8) che è stata istituita e sviluppata dai regolamenti della Commissione (UE) 2016/427 (9) (1o pacchetto), (UE) 2016/646 (10) (2o pacchetto), (UE) 2017/1154 (11) (3o pacchetto) e (UE) 2018/1832 (12) (4o pacchetto).

3.3.

Il CESE ha avuto l’opportunità, in particolare a partire dal 2006, di esprimere il proprio punto di vista sul tema delle emissioni di gas - specialmente per quanto riguarda il particolato (PM), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO) e gli idrocarburi (HC) - e ha messo in evidenza alcune carenze nei sistemi in seguito proposti, raccomandando modalità più affidabili di misurazione (13).

3.4.

Tuttavia, per quanto riguarda i regolamenti di cui al punto 3.2, il CESE non è stato invitato a elaborare un parere, in quanto questo non è obbligatorio per gli atti come quelli adottati dalla Commissione ai sensi degli articoli 296 e 297 del TFUE (cfr. ad esempio, al contrario, gli articoli 38, 46, 95, 113, 115, 164, 166, 169, 177, 182, 188, 192, 194, 203, 336 e - soprattutto - 304 dello stesso TFUE).

3.5.

In data 26 giugno 2016, 29 giugno 2016 e 19 luglio 2016 la città di Parigi (causa T-339/16), la città di Bruxelles (causa T-352/16) e la città di Madrid (causa T-391/16) hanno presentato un ricorso contro la Commissione, ai sensi dell’articolo 263 del TFUE, allo scopo di chiedere l’annullamento del regolamento (UE) 2016/646 che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) adducendo in sintesi: l’incompetenza in quanto la Commissione aveva inopportunamente utilizzato la procedura di regolamentazione con controllo al posto della procedura legislativa ordinaria; una violazione di forma sostanziale, per aver la Commissione modificato un elemento essenziale di un atto di base in violazione delle forme sostanziali previste per l’adozione; la violazione di norme del diritto primario e del diritto derivato, oltre che di principi generali del diritto dell’UE, ad esempio, gli articoli 3, 11, 114, paragrafo 3, e 191 del TFUE, gli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali, nonché la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e il regolamento (CE) n. 692/2008) della Commissione (16);e infine uno sviamento di potere, in quanto la finalità perseguita dalla Commissione con l’aumento dei valori limite per le emissioni di NOx non coincide con le disposizioni del diritto dell’UE né con la posizione della Commissione e non corrisponde al diritto dell’UE.

3.6.

Nella sua sentenza del 13 dicembre 2018, il Tribunale dell’UE ha deciso di riunire le tre cause e, in sintesi, ha accolto i ricorsi in rapporto ai seguenti punti:

«il punto 2 dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione … è annullato nei limiti in cui fissa, ai punti 2.1.1 e 2.1.2 dell’allegato III A del regolamento n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 715/2007, il valore del fattore di conformità CF pollutant definitivo e il valore del fattore di conformità CF pollutant temporaneo per la massa degli ossidi di azoto»;

«gli effetti della disposizione annullata in forza del punto 1 del presente dispositivo sono mantenuti fino all’adozione, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa che sostituisca tali disposizioni, termine che non può essere superiore a dodici mesi dalla data di decorrenza degli effetti della presente sentenza».

4.   La proposta della Commissione

4.1.   Ragion d’essere e fondamento della proposta

4.1.1.

Nel maggio 2017 la Commissione europea ha presentato una serie di misure, volte a modernizzare la mobilità e i trasporti in Europa, tra le quali figura la riduzione delle emissioni di CO2, dell’inquinamento atmosferico e della congestione del traffico, oltre all’eliminazione degli ostacoli burocratici per le imprese.

4.1.2.

Già nel 2007 era stato adottato il regolamento (CE) n. 715/2007 che stabiliva norme per l’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e che imponeva il rispetto, da parte dei nuovi veicoli leggeri, di determinati limiti di emissione.

4.1.3.

A seguito dello scandalo Dieselgate, la Commissione ha effettuato un’analisi dettagliata delle procedure, delle prove e dei requisiti di omologazione, e ha constatato che le emissioni effettivamente generate durante la guida su strada dai veicoli EUR 5 ed EUR 6 superavano ampiamente le emissioni misurate nell’ambito del nuovo ciclo di guida europeo regolamentare, in particolare per quanto riguarda le emissioni di NOx dei veicoli diesel.

4.1.4.

La Commissione ha ritenuto necessario stabilire prescrizioni RDE quantitative al fine di limitare le emissioni dei gas di scarico in tutte le condizioni d’uso normali conformemente ai limiti delle emissioni fissati nel regolamento (CE) n. 715/2007, un processo che è culminato nell’adozione del regolamento (UE) 2016/646 che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 in cui sono stati riveduti, mediante una procedura di comitato, i valori relativi ai fattori di conformità risultanti dalle emissioni misurate nelle prove.

4.1.5.

Questa modifica, che corrisponde alla seconda fase della procedura RDE, ha imposto che le prove per misurare le emissioni di NOx diventassero obbligatorie per i nuovi tipi di veicoli a partire dal settembre 2017, e per tutti i veicoli a partire dal settembre 2019, e tale modifica è stata approvata dal PE e dal Consiglio (17).

4.1.6.

Nel dicembre 2018, a seguito di un ricorso presentato dalle città di Parigi, Madrid e Bruxelles, il Tribunale dell’UE ha annullato alcune disposizioni del regolamento (UE) 2016/646 in base alla considerazione che i cosiddetti «fattori di conformità»non avrebbero dovuto essere adottati mediante una procedura di comitato, ma bensì attraverso la procedura legislativa ordinaria. L’annullamento è stato parziale e non ha inciso sulla procedura di prova in condizioni reali di guida che rimane in vigore.

4.1.7.

Il Tribunale ha tuttavia sospeso l’esecutività dell’annullamento parziale fino al febbraio 2020, per consentire alla Commissione di dare esecuzione alla sentenza.

4.2.   Contenuto e finalità della proposta

4.2.1.

Per evitare oneri eccessivi ai costruttori che hanno già progettato i loro veicoli tenendo conto della procedura RDE adottata in precedenza, la Commissione ha presentato la proposta legislativa in esame al fine di:

ripristinare i fattori di conformità adottati in precedenza;

vedersi attribuiti i poteri per rivedere annualmente al ribasso i fattori di conformità stabiliti dal legislatore, al fine di rispecchiare i progressi compiuti in relazione all’accuratezza dei dispositivi di misura portatili.

4.2.2.

La Commissione sostiene che il Tribunale dell’UE, nella sentenza di annullamento, non ha messo in dubbio la giustificazione tecnica dei fattori di conformità. Per tale ragione, visto che permane una discrepanza tra le emissioni misurate in condizioni reali di guida e quelle misurate in laboratorio, vengono proposti dei fattori di conformità, modificando così il regolamento (CE) n. 715/2007.

4.2.3.

I fattori di conformità sono introdotti in due fasi: nella prima fase si applicherà un fattore di conformità temporaneo, mentre nella seconda fase si utilizzerà soltanto il fattore di conformità definitivo, incombendo alla Commissione il compito di riesaminare periodicamente i fattori di conformità definitivi alla luce del progresso tecnico.

4.2.4.

D’altro canto, alla Commissione viene attribuito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo alle norme dettagliate in materia di procedure, prove e requisiti specifici per l’omologazione. Questa delega di potere comprende altresì la competenza a integrare il regolamento (CE) n. 715/2007 con tali norme rivedute, nonché con i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni. La proposta comprende anche la possibilità di modificare il suddetto regolamento al fine di rivedere al ribasso i fattori di conformità definitivi, di ricalibrare i valori limite basati sulla massa del particolato e di introdurre valori limite basati sul numero di particelle.

4.2.5.

Con la proposta in esame, i costruttori devono nuovamente dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione europea rispettano i limiti fissati.

4.2.6.

Prima di presentare la proposta in esame, la Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in quanto ritiene che il suo precedente regolamento non riguardasse elementi sostanziali, vale a dire i fattori di conformità così definiti, ma solo i criteri per la loro misurazione.

5.   Osservazioni generali

5.1.

Non rientra nelle attribuzioni del CESE, né è di sua competenza, intromettersi in un conflitto giuridico tra le istituzioni dell’UE, in particolare quando la questione è oggetto di un ricorso pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta tuttavia al CESE formulare osservazioni sul quadro giuridico proposto dalla Commissione e sulla capacità di tale quadro di assicurare il raggiungimento degli obiettivi che ci si prefigge.

5.2.

È indubbio che la proposta in esame pone rimedio ai vizi di forma, riguardanti la mancanza di competenza e la violazione di varie disposizioni del diritto primario, generati dall’indebito ricorso a una procedura illegittima.

5.3.

Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, il CESE, in linea con i suoi pareri precedenti in materia di atti delegati (18), dubita che la soluzione trovata, che consiste nell’attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati nei settori per i quali il Tribunale dell’UE ritiene che solo il legislatore possa modificare gli elementi essenziali (mentre la Commissione sembra voler rivendicare per sé tale competenza), sia conforme all’oggetto giuridico degli atti delegati

5.4.

Il CESE si rallegra per il mantenimento dei requisiti temporali relativi all’attuazione della proposta, in modo che continui ad essere applicabile ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 1o settembre 2017 e ai veicoli nuovi a partire dal 1o settembre 2019.

5.5.

Il CESE, tuttavia, continua a dubitare dell’efficacia giuridica delle misure, tenuto conto che non sussiste certezza in rapporto a questa procedura legislativa cosicché l’entrata in vigore, prevista per settembre, potrebbe essere messa in discussione, senza dimenticare le questioni che già si pongono sugli effetti retroattivi di tali misure.

5.6.

Questa situazione diventa ancora più complessa in quanto, con la presentazione del ricorso, viene rinviata a data imprecisata una decisione finale sulla questione sollevata innanzi al Tribunale dell’UE, ed è persino lecito dubitare della necessità di adottare la proposta in esame, indipendentemente dal fatto che la decisione della CGUE sia, o meno, favorevole alla Commissione.

5.7.

L’unica motivazione della proposta risiede nell’intenzione di garantire un certo livello di sicurezza e certezza giuridica per i costruttori, che così potranno eventualmente proseguire la produzione dei loro veicoli. Non vengono tuttavia eliminati gli effetti che la decisione della CGUE potrebbe avere sul suo termine di validità, mettendo quindi a rischio gli ordinativi e l’approvvigionamento di componenti.

5.8.

In ogni caso, il CESE sottolinea la necessità che i risultati delle prove in condizioni reali di guida, già pubblicati su siti web ufficiali (19), siano accessibili ai consumatori, in modo che essi possano combinare queste informazioni con quelle relative alle prestazioni ambientali dei veicoli previste dalla direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). La disponibilità di queste informazioni potrà aiutare il consumatore a scegliere in funzione dell’impatto ambientale dei veicoli che intende acquistare.

5.9.

Il CESE auspica inoltre che la Commissione assicuri la compatibilità della proposta con i diversi atti di regolamentazione in materia di prove in condizioni reali di guida («RDE ACTS»), tenuto conto che la proposta stessa fa riferimento al secondo pacchetto e, pertanto, non deve mettere in discussione i due atti successivi, i quali stabiliscono di considerare il numero di particelle nelle prove e di perfezionare i metodi di prova («RDE Act 3») e prevedono la possibilità di prove indipendenti, effettuate da terzi, per controllare i veicoli già in circolazione («RDE Act 4»).

5.10.

Fatta salva la natura specifica della proposta, il CESE esorta la Commissione a tenere conto delle prassi adottate nei paesi situati fuori dallo spazio dell’UE, specialmente dell’esperienza maturata negli Stati Uniti per quanto riguarda in particolare i criteri di conformità e le sanzioni inflitte in caso di inosservanza da parte dei costruttori (21).

5.11.

Il CESE riconosce che lo scandalo Dieselgate ha non solo messo in luce una serie di carenze in rapporto alla misurazione delle emissioni di NOx, ma ha anche dimostrato che milioni di consumatori hanno acquistato veicoli non conformi alle informazioni fornite e che la grande maggioranza di questi consumatori non è stata ancora risarcita individualmente per i danni subiti.

5.12.

È importante che la Commissione assicuri il pieno risarcimento dei danni subiti da tutte le persone danneggiate o, perlomeno, l’esistenza di un meccanismo europeo di ricorso collettivo che sia efficace, utile e rapido e che preveda un risarcimento dei consumatori per il pregiudizio arrecato alla salute dell’ambiente, cosa che non succede con il meccanismo previsto nella proposta di direttiva sulle azioni rappresentative.

6.   Osservazioni particolari

6.1.   Articolo 1, paragrafo 3

6.1.1.

Secondo il CESE, i fattori di conformità di cui alla tabella 2 dell’allegato I potrebbero essere non ancora sufficienti a garantire una riduzione delle emissioni di NOx, dato che le prove scientifiche e i fattori presi in considerazione nel 2018 risultano adesso abbastanza antiquati.

6.1.2.

Sottolinea inoltre l’importanza che tali fattori siano valutati periodicamente, con un intervallo di tempo non inferiore a 1 anno, al fine di garantire che vengano presi in considerazione gli sviluppi tecnologici.

6.2.   Articolo 1, paragrafo 4

6.2.1.

Il CESE riconosce l’importanza che il costruttore produca i veicoli in modo che i componenti in grado di influire sulle emissioni siano progettati, costruiti e assemblati per permettere che il veicolo, nell’uso normale, sia conforme alla proposta in esame, ma sottolinea che queste informazioni non solo devono essere messe a disposizione dei consumatori al momento della vendita, ma devono anche essere obbligatoriamente controllate dalle autorità amministrative.

6.2.2.

Il CESE raccomanda che la definizione dell’espressione «uso normale»sia inserita in un testo con valore giuridico, per evitare incertezze nella sua interpretazione, e che il termine non venga quindi lasciato soltanto all’interpretazione soggettiva della Commissione, dato che esso riguarda un requisito di conformità (22).

6.3.   Articolo 1, paragrafo 5

6.3.1.

Il CESE ritiene che, nell’interesse della protezione dell’ambiente, il termine di sei mesi a disposizione del costruttore per fornire le informazioni sulla conformità sia eccessivo, e propone pertanto che il termine non superi i 3 mesi.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1.

(2)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 708.

(3)  GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1.

(4)  Questi test sono stati condotti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (United States Environmental Protection Agency - EPA) e hanno spinto il gruppo VW a riconoscere che aveva installato nei suoi veicoli un impianto di manipolazione che riconosceva, mediante un algoritmo del software, quando tali veicoli venivano sottoposti a una prova ai fini del controllo delle emissioni inquinanti.

(5)  COM(2018) 184 final – 2018/0089 (COD); parere CESE: GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

(6)  Cfr. l’elenco delle misure legislative all’indirizzo https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/legislation/motor-vehicles-trailers_it.

(7)  La relazione A8-0049/2017 del PE è giunta in sintesi alla conclusione che la Commissione «non ha dimostrato la volontà politica né la determinazione per reagire di fronte alla gravità dei livelli di emissioni di NOx e dare priorità alla tutela della salute pubblica, messa a repentaglio»e soprattutto «non è riuscita a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione, a livello del CTVM e del gruppo di lavoro RDE-LDV, per far avanzare il processo decisionale e assicurare un tempestivo adattamento delle prove di omologazione in modo da riflettere le condizioni reali, come richiesto dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007».

(8)  Questa procedura, che dovrebbe riflettere meglio le emissioni effettive su strada e ridurre la discrepanza tra le emissioni misurate in condizioni reali di guida e quelle misurate in laboratorio, utilizza analizzatori delle emissioni portatili a bordo per misurare le emissioni nelle prove su strada.

(9)  GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1.

(10)  GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1.

(11)  GU L 175 del 7.7.2017, pag. 708.

(12)  GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1.

(13)  Cfr. in particolare: GU C 311 del 12.9.2014, pag. 55; GU C 251 del 31.7.2015, pag. 31; GU C 227 del 28.6.2018, pag. 52; GU C 367 del 10.10.2018, pag. 32 e GU C 440 del 6.12.2018, pag. 95.

(14)  GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.

(15)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(16)  GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

(17)  Cfr. documento informativo della Corte dei conti europea del febbraio 2019 - La risposta dell'UE allo scandalo Dieselgate.

(18)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 104; GU C 13 del 15.1.2016, pag. 145; GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29; GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.

(19)  Cfr. https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data.

(20)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(21)  L’articolo 85 del nuovo regolamento (UE) 2018/858 consente attualmente alla Commissione di infliggere ammende ai produttori per un ammontare massimo di 30 000 EUR a veicolo.

(22)  Cfr., ad esempio, la risposta della commissaria Bieńkowska a un’interrogazione parlamentare (interrogazione P-006693-16): http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-006693-ASW_EN.html.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/84


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo»

[COM(2019) 399 final - 2019/0183 (COD)]

(2020/C 14/12)

Relatore generale: Ioannis VARDAKASTANIS

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 13.9.2019

Parlamento europeo, 16.9.2019

Base giuridica

Articolo 175, paragrafo 3, e articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Decisione dell’Ufficio di presidenza

24.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

144/0/6

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE ritiene che i principi di solidarietà e di sussidiarietà siano essenziali per il funzionamento dell’Unione europea. È quindi importante che, in caso di recesso del Regno Unito dall’UE («Brexit») senza un accordo il 31 ottobre, tutti gli Stati membri rimangano uniti e affrontino insieme le conseguenze e le sfide che tale decisione comporta.

1.2.

Il CESE è consapevole del fatto che la proposta in esame rientra in un pacchetto di misure di emergenza per il caso di una Brexit senza accordo, adottato il 4 settembre 2019 dalla Commissione in seguito alla richiesta del Consiglio europeo di esplorare tutte le possibilità di utilizzare i fondi esistenti per contribuire ad alleviare gli oneri finanziari che potrebbero insorgere per gli Stati membri.

1.3.

Il CESE approva la modifica al regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell’UE in virtù della quale il concetto di «catastrofi gravi» comprenderebbe tanto le calamità naturali quanto le situazioni in cui un gravoso onere finanziario sia inflitto a uno Stato membro come conseguenza diretta della Brexit senza accordo, purché la domanda di contributo finanziario sia presentata un’unica volta ed entro il termine previsto (30 aprile 2020).

1.4.

Il CESE propone alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di creare uno strumento dell’UE che consenta di affrontare situazioni e crisi politiche di questo tipo anche in futuro, con l’avvertenza che, ove tale nuovo strumento fosse reso disponibile, dovrebbe essere impiegato soltanto per far fronte a situazioni eccezionali, in seguito a una decisione formale da prendere caso per caso, e il suo eventuale intervento dovrebbe aver luogo a specifiche condizioni chiaramente prestabilite.

1.5.

Il CESE è fermamente convinto che la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire che l’estensione del campo di applicazione del regolamento non determini una situazione tale da mettere a rischio la capacità del Fondo di solidarietà dell’UE di rispondere a eventi imprevisti legati a calamità naturali.

1.6.

Il CESE ritiene che il termine finale previsto per la domanda di sostegno, ossia il 30 aprile 2020, sia piuttosto tardivo, ed esorta pertanto la Commissione ad accelerare la procedura relativa alle decisioni sulla mobilitazione dei fondi per il caso in cui il Regno Unito receda dall’UE senza un accordo.

1.7.

Il CESE plaude all’aumento della quota dell’importo del contributo previsto erogata in anticipo, dall’attuale 10 al 25 %, ma reputa che occorra fare di più per garantire una risposta rapida ed efficace.

1.8.

Il CESE ritiene che la Commissione debba prestare un’attenzione specifica alle piccole e medie imprese, che sono quelle più vulnerabili alle sfide poste della Brexit.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002 per sostenere gli Stati membri e i paesi in via di adesione in situazioni di catastrofi gravi causate da eventi naturali quali inondazioni, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi o siccità. Il Fondo può essere mobilitato su richiesta del paese interessato se l’entità della catastrofe è tale da giustificare un intervento a livello europeo.

2.2.

Il CESE concorda sul fatto che il FSUE rappresenti un’espressione tangibile della solidarietà dell’Unione europea, in virtù della quale gli Stati membri restano uniti e convengono di sostenersi a vicenda, mettendo a disposizione risorse finanziarie supplementari attraverso il bilancio dell’UE.

2.3.

Dal 1o novembre 2019 il Regno Unito sarà un paese terzo, a meno che non ratifichi l’accordo di recesso entro il 31 ottobre 2019 o non chieda una terza proroga, che il Consiglio europeo decida (conformemente all’articolo 50 TUE) di accordare all’unanimità.

2.4.

Nel caso in cui il Regno Unito receda dall’UE senza un accordo, a partire dal suo recesso tutto il diritto primario e secondario dell’UE cesserà di applicarsi a tale paese, senza che abbia luogo il periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso. Ciò arrecherà un considerevole pregiudizio ai cittadini, alle imprese e ai servizi pubblici e avrà gravi ripercussioni sul piano economico e finanziario.

2.5.

Il CESE ritiene che una Brexit senza accordo, pur essendo di per sé un evento isolato, avrebbe effetti perturbatori tali da poter costituire una catastrofe di gravi proporzioni. Essa avrà, soprattutto a breve termine, un impatto considerevole (benché difficile da valutare con precisione) sull’economia, sul mercato del lavoro e sulle finanze pubbliche. Inoltre, vi è motivo di presumere che il suo impatto su determinati settori, su certi territori e su taluni Stati membri possa essere più grave di quello subito da altri. Il CESE ritiene che, al fine di mitigare questi effetti, sarebbe opportuno invocare il principio di solidarietà, unitamente a quello di sussidiarietà.

2.6.

Il CESE accoglie pertanto con favore la proposta di modificare il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), al fine di estenderne il campo di applicazione ad alcuni tipi di spesa pubblica supplementare e di ampliare il concetto di «catastrofi gravi» per includervi non solo le calamità naturali, ma anche le situazioni in cui un grave onere finanziario sia inflitto a uno Stato membro quale diretta conseguenza del recesso del Regno Unito dall’UE senza un accordo. Trattandosi di una situazione una tantum, gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non possono superare la metà dell’importo massimo disponibile per l’intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.

3.   Osservazioni particolari

3.1.

Il CESE si è espresso a favore di un Fondo di solidarietà dell’Unione europea fin da quando ne è stata proposta per la prima volta l’istituzione, e ha incoraggiato la Commissione ad apportare tutte le modifiche necessarie affinché il Fondo possa diventare un meccanismo di sostegno più efficace per gli Stati membri, i paesi candidati e i paesi vicini in caso di calamità naturale.

3.2.

Il CESE concorda con l’estensione del campo di applicazione del suddetto regolamento, ma avverte che questo deve rimanere un evento isolato e propone pertanto di prendere in considerazione la possibilità di creare uno strumento dell’UE in grado di affrontare in futuro tali situazioni e crisi politiche.

3.3.

Il CESE è del parere che la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che l’estensione del campo di applicazione del regolamento non determini una situazione tale da mettere a rischio la capacità del FSUE di rispondere a eventi imprevisti legati a calamità naturali.

3.4.

Il CESE è consapevole del fatto che la soglia di 1,5 miliardi di EUR a prezzi 2011 ovvero dello 0,3 % del RNL per gli Stati membri ammissibili alla domanda di sostegno è stata fissata per far sì che il Fondo intervenga nei casi in cui lo Stato membro in questione non può sostenere da solo l’onere finanziario da esso subito («gravoso onere finanziario»).

3.5.

Il CESE invita la Commissione a presentare un progetto di orientamenti volti ad aiutare gli Stati membri a calcolare il gravoso onere finanziario causato loro dalla Brexit senza accordo.

3.6.

Il CESE esorta la Commissione ad accelerare la procedura relativa alle decisioni sulla mobilitazione dei fondi. Esso ritiene che il termine finale per la presentazione della domanda, ossia il 30 aprile 2020, sia piuttosto tardivo.

3.7.

Il CESE reputa che l’aumento della quota dell’anticipo sul contributo finanziario previsto dall’attuale 10 al 25 % rappresenti senz’altro una prima misura per accelerare la procedura, ma che occorra fare di più per garantire una risposta rapida ed efficace.

3.8.

Il CESE chiede che siano adottate misure atte a evitare che, in seguito alle modifiche apportate (sempre in vista della Brexit) al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), vi siano sovrapposizioni con i rimborsi a titolo del FSUE, in quanto ciò potrebbe portare a una duplicazione di fondi.

3.9.

Il CESE è del parere che i costi economici di una Brexit senza accordo saranno particolarmente elevati per i settori maggiormente esposti verso il Regno Unito. Potrebbe essere questo il caso, ad esempio, degli esportatori di prodotti agroalimentari che si rivolgono al mercato britannico, delle imprese del settore della pesca che dipendono dall’accesso alle acque del Regno Unito e delle imprese del settore turistico nelle regioni particolarmente frequentate dai turisti britannici. Se si vorranno mitigare questi effetti, occorrerà prestare particolare attenzione a questi problemi e mobilitare risorse finanziarie adeguate.

3.10.

Il CESE ritiene che la società civile organizzata debba svolgere un ruolo fondamentale nella determinazione degli effetti causati da una Brexit senza accordo. La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a consultare le organizzazioni pertinenti al momento di predisporre la domanda di sostegno.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/87


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni — Un processo decisionale più efficiente nella politica sociale: individuazione dei settori più idonei al passaggio alla votazione a maggioranza qualificata»

[COM(2019) 186 final]

(2020/C 14/13)

Relatore: Christian BÄUMLER

Consultazione

Commissione europea, 3.6.2019

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

10.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

83/32/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sottolinea che, in tempi di rapidi cambiamenti, è fondamentale che l’UE e i suoi Stati membri siano in grado di adottare tempestivamente, in funzione delle rispettive competenze, misure strategiche efficienti ed efficaci in tutti gli ambiti delle politiche pertinenti. Un approccio, questo, che dovrebbe implicare un’adeguata riflessione sulla necessità di un’azione a livello europeo, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà.

1.2.

Il CESE reputa importante che, in linea con le disposizioni dei Trattati, il Parlamento europeo sia coinvolto ad alto livello nel processo legislativo, in particolare nel settore della politica sociale, considerato che è anche da tale politica che dipendono la coesione sociale e un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, conformemente agli obiettivi sanciti dai Trattati (articolo 3 del TUE).

1.3.

Essendosi già espresso, in una serie di pareri precedenti (1), a favore di una revisione dei requisiti concernenti il voto all’unanimità nell’UE, e avendolo di recente ribadito con particolare riguardo al settore della politica fiscale (2), il CESE si compiace del fatto che la Commissione continui a portare avanti la discussione sugli ostacoli normativi esistenti e che, con la comunicazione in esame, abbia aperto la discussione sulle possibilità di estendere il voto a maggioranza qualificata anche al settore della politica sociale. Al tempo stesso, il CESE sottolinea che, in virtù del Trattato, il ruolo dell’UE nel settore della politica sociale consiste nel sostenere e completare l’azione degli Stati membri nei campi definiti dall’articolo 153, paragrafo 1, del TFUE. Questo riflette la diversità dei sistemi sociali e delle tradizioni nazionali e presuppone il ruolo guida degli Stati membri nella definizione e nell’attuazione delle loro azioni in materia di politica sociale e di mercati del lavoro. Il voto a maggioranza qualificata si basa su una cultura del compromesso.

1.4.

Per il CESE non vi è dubbio che l’UE resti vincolata al rispetto del principio di sussidiarietà anche quando essa utilizza lo strumento del voto a maggioranza qualificata e interviene in settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, ma nei quali gli obiettivi comuni non possono essere conseguiti efficacemente a livello nazionale, regionale o locale. Lo stesso vale per il principio di proporzionalità, in virtù del quale il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non devono eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

1.5.

Conformemente all’articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica sociale ha come obiettivi «la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro […] nel progresso». Il CESE sottolinea che, a norma dell’articolo 153, paragrafo 2, del TFUE, tale obiettivo si conseguirà mediante direttive che stabiliscono requisiti minimi, tenendo conto delle condizioni nazionali, e che tali requisiti non devono ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, il diritto degli Stati membri di impegnarsi, nel recepire le direttive, a garantire a livello nazionale un grado di tutela superiore a quello minimo da esse stabilito, così come la facoltà degli stessi di definire i principi fondamentali dei propri sistemi di protezione sociale, non devono esserne compromessi, indipendentemente dal regime di voto.

1.6.

Il CESE pone l’accento sul fatto che gli accordi conclusi dalle parti sociali e attuati a livello di Unione europea contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della legislazione dell’UE in materia sociale. Alla luce del dibattito sull’eventuale passaggio dal voto all’unanimità a quello a maggioranza qualificata, chiede garanzie precise di un pieno e completo coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche, compresa la politica sociale, nonché del rispetto dell’autonomia di tali parti nell’attuazione e nell’eventuale revisione degli accordi da loro conclusi in maniera autonoma.

1.7.

Il CESE constata che oggi, in molti casi, in uno stesso settore strategico coesistono decisioni prese all’unanimità e decisioni adottate a maggioranza qualificata, il che determina squilibri nello sviluppo delle norme sociali e lacune in materia di protezione sociale. Il CESE è dunque favorevole al passaggio completo al voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda la legislazione in materia di non discriminazione e le raccomandazioni sulla sicurezza sociale e la protezione dei lavoratori.

1.8.

Il CESE fa notare come l’UE abbia elaborato misure volte a proteggere alcune categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio le donne in gravidanza o i lavoratori a tempo parziale, rendendo così opportuno garantire diritti procedurali e di protezione minimi uniformi a livello europeo e passare al voto a maggioranza qualificata.

1.9.

Il CESE sottolinea inoltre che la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono di cruciale importanza per la coesione sociale, il mantenimento e la creazione di posti di lavoro di qualità e la competitività delle imprese dell’UE. Anche in questo caso l’UE dovrà verificare, ove oggettivamente necessario, in che misura il voto a maggioranza qualificata possa ampliare la possibilità di sviluppare ulteriormente il partenariato sociale in maniera orientata al futuro.

1.10.

Il CESE raccomanda di passare al voto a maggioranza qualificata per le decisioni in materia di condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE, al fine di evitare disparità di trattamento e rafforzare la coesione sociale.

1.11.

Nel quadro del dibattito in corso sul passaggio al voto a maggioranza qualificata, il CESE condivide le considerazioni della Commissione riguardo all’opportunità di ricorrere, per effettuare tale passaggio, alla clausola passerella generale di cui all’articolo 48, paragrafo 7, del TUE, dato che tale norma esige sia una decisione unanime del Consiglio europeo sia il sostegno di tutti i parlamenti nazionali e l’approvazione del Parlamento europeo, garantendo così un’ampia legittimazione democratica.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Il CESE condivide l’opinione della Commissione secondo cui l’UE e tutti i suoi Stati membri si trovano ad affrontare sfide comuni per quanto riguarda gli effetti delle nuove tecnologie, dell’aumento della pressione concorrenziale nell’economia globalizzata, delle nuove forme di lavoro e dell’evoluzione demografica. Per preservare e continuare a sviluppare il modello sociale europeo a beneficio delle generazioni future, è indispensabile agire a livello europeo e nazionale in un ampio spettro di settori strategici, nel rispetto delle rispettive competenze. In quest’ottica, è importante adottare misure intese a rafforzare la coesione e l’inclusione sociali, come pure a combattere la discriminazione.

2.2.

Il CESE sottolinea che, in tempi di rapidi cambiamenti, è di cruciale importanza che l’UE e i suoi Stati membri siano in grado di adottare misure strategiche efficienti ed efficaci. Un approccio, questo, che presuppone un’adeguata riflessione sulla necessità di agire e sul livello dell’azione eventualmente da intraprendere, tenendo debito conto del principio di sussidiarietà, nonché sulla scelta degli strumenti opportuni e dei processi decisionali efficienti con cui l’UE può sostenere e integrare le politiche nazionali. Per far ciò, occorre analizzare in dettaglio l’impatto sull’economia, sulle finanze pubbliche e sul ruolo delle parti sociali in ciascuno degli Stati membri, i quali devono tutti avere sempre sufficienti opportunità di partecipare al processo decisionale. L’obiettivo comune dovrebbe essere quello di ottenere buoni risultati sia a livello dell’UE che nei singoli Stati membri.

2.3.

Il CESE sottolinea che l’UE ha bisogno di un processo decisionale efficiente e flessibile per garantire che gli atti legislativi e gli atti non vincolanti, come i quadri di coordinamento e le raccomandazioni, possano mantenersi al passo con l’evoluzione dell’economia e della società. Essendosi già espresso, in una serie di pareri precedenti, a favore di una revisione dei requisiti riguardanti il voto all’unanimità nella legislazione dell’UE (3), il CESE si compiace del fatto che la Commissione continui a portare avanti la discussione sugli ostacoli esistenti nelle varie politiche e che, con la comunicazione in esame, abbia anche avviato la discussione sulle possibilità di estendere il voto a maggioranza qualificata anche al settore delle politiche sociali. Al tempo stesso, il CESE sottolinea che, in virtù del Trattato, il ruolo dell’UE nel settore della politica sociale consiste nel sostenere e completare l’azione degli Stati membri nei campi definiti dall’articolo 153, paragrafo 1, del TFUE. Questo riflette la diversità dei sistemi sociali e delle tradizioni nazionali e presuppone il ruolo guida degli Stati membri nella definizione e nell’attuazione delle loro azioni in materia di politica sociale e di mercati del lavoro.

2.4.

Secondo il CESE, il ruolo assegnato all’UE dai Trattati consiste nel sostenere e completare l’azione degli Stati membri nei settori definiti dai Trattati stessi (articolo 153, paragrafo 1, TFUE). In questo modo, infatti, si tiene conto della varietà dei sistemi sociali e delle tradizioni nazionali e si riconosce agli Stati membri un ruolo guida, nonché un alto grado di sovranità, nell’ambito della cooperazione europea, riguardo all’elaborazione e all’attuazione delle misure in materia di politica sociale e di mercati del lavoro.

2.5.

Il CESE sottolinea che la maggior parte della legislazione dell’UE nel settore della politica sociale è stata adottata a maggioranza qualificata e seguendo la procedura legislativa ordinaria.

2.6.

D’altro canto, però, il CESE fa notare come, in un certo numero di ambiti delle politiche sociali, i Trattati richiedano ancora una decisione unanime da parte del Consiglio. Tali ambiti sono: la non discriminazione (articolo 19, paragrafo 1, del TFUE); la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori (salvo che ai fini della libera circolazione dei lavoratori) (articolo 153, paragrafo 1, lettera c), del TFUE); la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro (articolo 153, paragrafo 1, lettera d), TFUE); la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE); e le condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione (articolo 153, paragrafo 1, lettera g), TFUE). Mentre l’articolo 19 del TFUE richiede l’approvazione del Parlamento europeo, essa non è richiesta dall’articolo 153, paragrafo 1, lettere c), d), f) e g).

2.7.

Il CESE reputa importante che, in linea con le disposizioni del Trattato, il Parlamento europeo sia coinvolto ad alto livello nel processo legislativo, in particolare nel settore della politica sociale, considerato che quest’ultima ha un impatto diretto sui cittadini e che è anche da tale politica che dipendono la coesione sociale e un’economia sociale di mercato altamente competitiva, conformemente agli obiettivi sanciti dai Trattati (articolo 3 del TUE).

2.8.

Come ha già fatto in passato riguardo ad altre politiche, e in particolare a quella fiscale (4), il CESE esprime oggi il suo compiacimento per il fatto che, con la comunicazione in esame, la Commissione abbia anche avviato il dibattito sull’estensione del ricorso al voto a maggioranza qualificata al settore delle politiche sociali. Il voto a maggioranza qualificata si basa su una cultura del compromesso. Presuppone un dibattito e consente di addivenire a risultati pragmatici in grado di tenere conto degli interessi dell’Unione nel suo insieme. La prospettiva del voto a maggioranza qualificata funge da catalizzatore in grado di coinvolgere tutte le parti nella ricerca di un compromesso, allo scopo di trovare una soluzione accettabile per tutti i portatori di interessi.

2.9.

Il CESE sottolinea che, nella sua nuova agenda strategica 2019-2024, l’UE si è impegnata a dare attuazione al pilastro dei diritti sociali a livello dell’Unione e degli Stati membri. Al riguardo, occorre tenere debito conto delle responsabilità che incombono a ciascuno di tali livelli.

2.10.

Secondo il CESE, è essenziale che l’UE resti vincolata al rispetto del principio di sussidiarietà quando essa utilizza lo strumento del voto a maggioranza qualificata e interviene in settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, ma nei quali obiettivi comuni non possono essere conseguiti efficacemente a livello nazionale, regionale o locale. Lo stesso vale per il principio di proporzionalità, in virtù del quale il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non devono eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati. Nel discutere del voto a maggioranza qualificata, tali principi andrebbero enunciati con chiarezza.

2.11.

Conformemente all’articolo 151 del TFUE, la politica sociale ha come obiettivi «la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro […] nel progresso». Il CESE sottolinea che l’articolo 153, paragrafo 2, del TFUE stabilisce criteri cui le pertinenti misure dell’UE nel settore delle politiche sociali devono conformarsi. Ad esempio, le direttive contengono perlopiù prescrizioni minime, che tengono conto delle condizioni nazionali e non devono ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Il CESE sottolinea che il diritto degli Stati membri di impegnarsi, nel recepire le direttive, a garantire a livello nazionale un grado di tutela superiore a quello minimo da esse stabilito, così come la facoltà degli stessi di definire i principi fondamentali dei loro sistemi di protezione sociale, non devono esserne compromessi, quale che sia la procedura di voto.

2.12.

Il CESE osserva inoltre che, nel preambolo del pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ribadito, al punto 17, l’impegno a rispettare la diversità dei sistemi nazionali, anche per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali, e, al punto 19, l’impegno a rispettare l’identità nazionale degli Stati membri e la loro sovranità nel definire sul piano giuridico i principi fondamentali dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale.

2.13.

Il CESE sottolinea che gli accordi conclusi dalle parti sociali e attuati a livello dell’Unione ai sensi dell’articolo 155 del TFUE contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della legislazione dell’UE in materia sociale e si compiace del fatto che, secondo la comunicazione in esame, i risultati del dialogo sociale e le direttive godano di pari trattamento ai fini dell’adozione. Riguardo all’eventuale passaggio dal voto all’unanimità a quello a maggioranza qualificata, il CESE chiede garanzie precise di un pieno e completo coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche, compresa la politica sociale, nonché del rispetto dell’autonomia di tali parti nell’attuazione e nell’eventuale revisione degli accordi da loro conclusi in maniera autonoma. Il dialogo sociale svolge un ruolo importante nella protezione sociale. È anche grazie a una regolamentazione autonoma che esso assicura il progresso sociale nell’UE.

2.14.

Il CESE concorda con la Commissione nel ritenere che lo strumento della cooperazione rafforzata non costituisca un’alternativa al voto a maggioranza qualificata. Per quanto riguarda le questioni sociali, infatti, tale strumento può portare alla frammentazione del mercato interno e a disparità di trattamento tra i cittadini dell’Unione a seconda dello Stato membro in cui vivono.

2.15.

D’altra parte, invece, secondo il CESE il semestre europeo rappresenta un ulteriore strumento utile ed efficace per accrescere e migliorare la convergenza e compiere progressi nelle riforme nazionali, con il sostegno e la guida degli Stati membri e delle parti sociali, anche mediante un percorso di «apprendimento reciproco». Ciò, inoltre, rispetta la lettera e lo spirito dell’articolo 156 del TFUE. Il CESE sottolinea gli sforzi compiuti nel quadro del semestre europeo per sviluppare metodi migliori per coordinare le politiche e le riforme nazionali in materia di occupazione e protezione sociale, coinvolgendo nel contempo in modo appropriato le parti sociali nazionali nell’attività dell’UE. Il pilastro europeo dei diritti sociali, che funge da punto di riferimento per le riforme, contribuirebbe pertanto alla definizione di una tabella di marcia per migliorare la convergenza e rafforzare la coesione tra gli Stati membri.

3.   Osservazioni particolari

3.1.

Il CESE constata che oggi, in molti casi, in uno stesso settore strategico coesistono decisioni prese all’unanimità e decisioni adottate a maggioranza qualificata, il che determina squilibri nello sviluppo delle norme sociali e lacune in materia di protezione sociale.

3.2.

Il CESE fa notare che esiste, tra l’altro, un’ampia legislazione europea volta ad attuare il principio dell’eguaglianza tra donne e uomini e della parità di trattamento a prescindere dall’origine etnica o razziale. Ciò rappresenta un grande successo dell’Unione europea, e anche in questo ambito le norme europee costituiscono standard di riferimento a livello internazionale. La parità di trattamento indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale è invece tutelata dal diritto dell’UE solo in relazione all’occupazione e al lavoro. Una direttiva che vietasse completamente la discriminazione nell’Unione europea sarebbe oltremodo complessa e pertanto difficilmente adottabile ricorrendo al voto all’unanimità. Ciò non toglie che, nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’UE si sia impegnata a raggiungere tale obiettivo, impegno poi rafforzato dalla nuova agenda strategica per il periodo 2019-2024. Per quanto riguarda la legislazione sulla non discriminazione, il CESE sostiene il passaggio completo al voto a maggioranza qualificata.

3.3.

Il CESE fa notare che, a norma dell’articolo 48 del TFUE, in materia di sicurezza sociale l’UE può adottare a maggioranza qualificata le misure necessarie per la liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori. Al contrario, le raccomandazioni sulla sicurezza sociale e la protezione dei lavoratori devono essere adottate all’unanimità. Sarebbe pertanto coerente e opportuno che anche in quest’ultimo caso si passasse al voto a maggioranza qualificata. Vi è inoltre motivo di chiedersi per quale ragione, in questo campo, la Commissione non prenda in considerazione strumenti giuridici più incisivi, anziché limitarsi a elaborare raccomandazioni.

3.4.

Il CESE riconosce che la tutela dei lavoratori in caso di licenziamento è sempre stata al centro del diritto del lavoro nei vari ordinamenti nazionali. Tuttavia, rileva altresì che, nel frattempo, l’Unione europea ha sviluppato misure volte a proteggere alcune categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili, ad esempio le donne in gravidanza o i lavoratori a tempo parziale, e che, se si vuole che tali meccanismi di tutela non restino lettera morta, occorre garantire quantomeno diritti procedurali e di protezione minimi uniformi a livello europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali prevede il diritto dei lavoratori licenziati di essere informati, di accedere a meccanismi di risoluzione delle controversie e mezzi di ricorso efficaci e imparziali ed eventualmente di ricevere indennizzi. Ciò presuppone il passaggio al voto a maggioranza qualificata affinché sia possibile adottare una direttiva appropriata che dia attuazione a tali diritti.

3.5.

Il CESE sottolinea che un quadro giuridico solido per la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori è di cruciale importanza ai fini della coesione sociale, della creazione di posti di lavoro di qualità e della competitività delle imprese dell’UE. Nel mercato unico le imprese collaborano sempre più tra loro al di là dei confini nazionali. Alle imprese e ai gruppi di imprese che operano nell’Unione europea si applica la direttiva sui comitati aziendali europei, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. In altri ambiti della legislazione dell’UE, al contrario, in materia di partecipazione dei lavoratori vige ancora il principio dell’unanimità. Anche in questo caso l’UE dovrà verificare, ove oggettivamente necessario, in che misura il voto a maggioranza qualificata offra nuove opportunità per sviluppare un partenariato sociale orientato al futuro.

3.6.

Il CESE raccomanda di passare al voto a maggioranza qualificata per le decisioni in materia di condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE. Se si vuole evitare di compromettere la coesione sociale, le condizioni di lavoro dei cittadini dell’Unione e quelle dei cittadini dei paesi terzi devono essere le stesse.

3.7.

Nel quadro del dibattito in corso sul passaggio al voto a maggioranza qualificata, il CESE condivide le considerazioni della Commissione riguardo all’opportunità di ricorrere, per effettuare tale passaggio, alla clausola passerella generale di cui all’articolo 48, paragrafo 7, del TUE, dato che tale norma esige sia una decisione unanime del Consiglio europeo sia il sostegno di tutti i parlamenti nazionali e l’approvazione del Parlamento europeo. In questo modo, infatti, si garantirebbe un’ampia legittimazione democratica e il rispetto dei vincoli costituzionali degli Stati membri, mentre ciò non sarebbe possibile ricorrendo alla clausola passerella di cui all’articolo 153 del TFUE.

3.8.

Il CESE osserva che, nella comunicazione della Commissione, una questione rimane irrisolta. Non è chiaro, infatti, se la decisione di trasferire una determinata base giuridica dall’unanimità alla maggioranza qualificata debba essere adottata in maniera definitiva oppure caso per caso. Il CESE chiede pertanto alla Commissione di chiarire se il ricorso alla clausola passerella generale di cui all’articolo 48, paragrafo 7, del TUE comporti un passaggio generalizzato al voto a maggioranza qualificata oppure consenta di decidere caso per caso. In ogni caso, secondo il CESE, è indispensabile assicurarsi che il ricorso alla clausola passerella accresca l’efficienza del processo decisionale senza creare ulteriori ostacoli.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Cfr. i seguenti pareri del CESE: GU C 230 del 14.7.2015, pag. 24; GU C 434 del 15.12.2017, pag. 18; GU C 271 del 19.9.2013, pag. 23; GU C 332 dell’8.10.2015, pag. 8.

(2)  Parere del CESE sul tema Fiscalità — Voto a maggioranza qualificata (GU C 353 del 18.10.2019, pag. 90).

(3)  Cfr. la nota 2.

(4)  Cfr. la nota 1.


ALLEGATO

I seguenti emendamenti sono stati respinti dall’Assemblea ma hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi (articolo 59, paragrafo 3, del Regolamento interno):

1.   Punto 2.8

Modificare come segue:

Come ha già fatto in passato riguardo ad altre politiche, e in particolare quella fiscale (1), il Il CESE esprime oggi il suo compiacimento per il fatto che, con la comunicazione in esame, la Commissione abbia preso l’iniziativa di aprire il dibattito e chiarire come potrebbe configurarsi un passaggio abbia anche avviato il dibattito sull’estensione del ricorso al voto a maggioranza qualificata nel al settore delle politiche sociali, senza formulare proposte precipitose. Il voto a maggioranza qualificata si basa su una cultura del compromesso. Presuppone un dibattito e consente di addivenire a risultati pragmatici in grado di tenere conto degli interessi dell’Unione nel suo insieme. La prospettiva del voto a maggioranza qualificata funge da catalizzatore in grado di coinvolgere tutte le parti nella ricerca di un compromesso, allo scopo di trovare una soluzione accettabile per tutti i portatori di interessi.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

36

Voti contrari

:

74

Astensioni

:

2

2.   Nuovo punto dopo il punto 2.8

Inserire un nuovo punto dopo l’attuale punto 2.8:

D’altro canto, la logica dell’unanimità nel processo decisionale si basa sulla necessità di preservare il controllo nazionale sulle disposizioni pertinenti di politica sociale di cui al Trattato UE e di impedire intrusioni negli elementi fondamentali dei sistemi sociali nazionali, per i quali la responsabilità incombe in primo luogo agli Stati membri e alle parti sociali.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

31

Voti contrari

:

82

Astensioni

:

3

3.   Punto 3.1

Modificare come segue:

Il CESE constata che oggi, in molti casi, in uno stesso settore strategico coesistono decisioni prese all’unanimità e decisioni adottate a maggioranza qualificata, e ritiene che la ripartizione tra il voto a maggioranza qualificata e quello all’unanimità stabilita nel capitolo sociale del Trattato UE sia ancora pertinente in quanto riflette la diversità e l’eterogeneità dei sistemi sociali nazionali degli Stati membri, ad esempio in materia di protezione sociale, per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali, del diritto del lavoro e dei contratti collettivi. il che determina squilibri nello sviluppo delle norme sociali e lacune in materia di protezione sociale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

32

Voti contrari

:

74

Astensioni

:

3

4.   Punto 3.2

Modificare come segue:

Il CESE fa notare che esiste, tra l’altro, un’ampia legislazione europea volta ad attuare il principio dell’eguaglianza tra donne e uomini e della parità di trattamento a prescindere dall’origine etnica o razziale. Ciò rappresenta un grande successo dell’Unione europea, e anche in questo ambito le norme europee costituiscono standard di riferimento a livello internazionale. La parità di trattamento indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale è invece tutelata dal diritto dell’UE solo in relazione all’occupazione e al lavoro. Le direttive in questione sono state adottate all’unanimità. Una direttiva che vietasse vieti completamente la discriminazione nell’Unione europea sarebbe è oltremodo complessa, il che spiega la lunga durata della procedura e la lentezza dei progressi e pertanto difficilmente adottabile ricorrendo al voto all’unanimità. Ciò non toglie che, nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’UE si sia impegnata a raggiungere tale obiettivo, impegno poi rafforzato dalla nuova agenda strategica per il periodo 2019-2024. Per quanto riguarda la legislazione sulla non discriminazione, il CESE sostiene il passaggio completo al voto a maggioranza qualificata.

Esito della votazione:

Voti favorevoli

:

31

Voti contrari

:

78

Astensioni

:

2

5.   Punto 3.4

Sopprimere l’intero testo:

Il CESE riconosce che la tutela dei lavoratori in caso di licenziamento è sempre stata al centro del diritto del lavoro nei vari ordinamenti nazionali; tuttavia, rileva altresì che, nel frattempo, l’Unione europea ha elaborato misure volte a proteggere alcune categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili, come ad esempio le donne in gravidanza o i lavoratori a tempo parziale, e che, se si vuole che tali meccanismi di tutela non restino lettera morta, occorre garantire quantomeno diritti procedurali e di protezione minimi uniformi a livello europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali prevede il diritto dei lavoratori licenziati di essere informati, di poter accedere a meccanismi di risoluzione delle controversie e mezzi giuridici di ricorso efficaci e imparziali ed eventualmente di ricevere indennizzi. Ciò presuppone il passaggio al voto a maggioranza qualificata affinché sia possibile elaborare una direttiva appropriata che dia attuazione a tali diritti.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

35

Voti contrari

:

77

Astensioni

:

2

6.   Punto 3.5

Sopprimere l’intero testo:

Il CESE sottolinea che un quadro giuridico solido per la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori è di cruciale importanza ai fini della coesione sociale, della creazione di posti di lavoro di qualità e della competitività delle imprese dell’UE. Nel mercato unico le imprese collaborano sempre più al di là dei confini nazionali. Alle imprese e ai gruppi di imprese che operano nell’Unione europea si applica la direttiva sui comitati aziendali europei, adottata secondo la procedura legislativa ordinaria. Al contrario, in altri ambiti della legislazione dell’UE sulla partecipazione dei lavoratori vige ancora il principio dell’unanimità. Anche in questo caso è necessario che l’UE verifichi, ove oggettivamente opportuno, in che misura il voto a maggioranza qualificata offra nuove opportunità per sviluppare in maniera orientata al futuro il partenariato sociale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

34

Voti contrari

:

84

Astensioni

:

2

7.   Punto 3.6

Sopprimere l’intero testo:

Il CESE raccomanda di passare al voto a maggioranza qualificata per le decisioni in materia di condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE, al fine di impedire disparità di trattamento e rafforzare la coesione sociale. Se si vuole evitare di compromettere tale coesione, le condizioni di lavoro dei cittadini dell’UE e quelle dei cittadini dei paesi terzi devono essere le stesse.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

30

Voti contrari

:

85

Astensioni

:

1

8.   Punto 1.7

Modificare come segue:

Il CESE constata che oggi, in molti casi, in uno stesso settore strategico coesistono decisioni prese all’unanimità e decisioni adottate a maggioranza qualificata, il che determina squilibri nello sviluppo delle norme sociali e lacune in materia di protezione sociale. Il CESE è dunque favorevole al passaggio completo al voto a maggioranza qualificata per quanto riguarda la legislazione in materia di non discriminazione e le raccomandazioni sulla sicurezza sociale e la protezione dei lavoratori. e ritiene che la ripartizione tra il voto a maggioranza qualificata e quello all’unanimità stabilita nel capitolo sociale del Trattato UE sia ancora pertinente in quanto riflette la diversità e l’eterogeneità dei sistemi sociali nazionali degli Stati membri, ad esempio in materia di protezione sociale, per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali, del diritto del lavoro e dei contratti collettivi.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

32

Voti contrari

:

74

Astensioni

:

3

9.   Punto 1.8

Sopprimere l’intero testo:

Il CESE fa notare come l’UE abbia elaborato misure volte a proteggere alcune categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio le donne in gravidanza o i lavoratori a tempo parziale, rendendo così opportuno garantire diritti procedurali e di protezione minimi uniformi a livello europeo e passare al voto a maggioranza qualificata.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

36

Voti contrari

:

81

Astensioni

:

1

10.   Punto 1.10

Sopprimere l’intero testo:

Il CESE raccomanda di passare al voto a maggioranza qualificata per le decisioni in materia di condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE, al fine di evitare disparità di trattamento e rafforzare la coesione sociale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

30

Voti contrari

:

85

Astensioni

:

1


(1)   Cfr. la nota 1.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/95


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul «Documento di riflessione “Verso un’Europa sostenibile entro il 2030”»

[COM(2019) 22 final]

(2020/C 14/14)

Relatore: Cillian LOHAN

Correlatore: Peter SCHMIDT

Consultazione

Commissione europea, 12.3.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione dell’Ufficio di presidenza

11.12.2018 - allargamento 22.1.2019

Sezioni competenti

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente; Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

28.6.2019

Adozione in sessione plenaria

26.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

168/3/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Lo sviluppo sostenibile deve essere al centro del futuro dell’Europa. Pur apprezzando il fatto che il documento di riflessione in esame contenga un’analisi esauriente, descriva le sfide da affrontare, indichi la direzione in cui muoversi e metta in evidenza il potenziale dell’Europa, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) esprime preoccupazione in quanto il ritmo della transizione verso la sostenibilità, a livello mondiale e in Europa, è inferiore a quello necessario per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite che abbiamo concordato. L’urgenza di affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche di oggi non trova riscontro in un’azione politica corrispondente.

1.2.

Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo comune da perseguire su scala globale, e richiede uno sforzo congiunto di tutti i paesi per conseguire un uso sostenibile delle risorse naturali e apportare prosperità a tutti. L’Europa non può raggiungere questo traguardo da sola, ma, in quanto principale blocco commerciale del pianeta e grande importatore di biorisorse, può e dovrebbe esercitare tutto il suo peso per spingere verso un approvvigionamento sostenibile a livello mondiale, sostenendo così la conservazione della biodiversità globale e degli ecosistemi che sono vitali per il nostro futuro comune.

1.3.

Lo sviluppo sostenibile riguarda il futuro delle persone, e l’economia dovrebbe, entro i limiti intrinseci del nostro pianeta, operare al fine di realizzare una società più equa e più prospera, sia adesso che per le generazioni future. L’Agenda 2030 è un progetto incentrato sulle persone, concepito per non lasciare indietro nessuno. Il varo di un patto ecologico e sociale europeo («European Green and Social Deal») rappresenterà un fattore importante affinché le economie europee si trasformino seguendo un percorso radicalmente più sostenibile.

1.4.

Il tempo della riflessione è finito: è ormai giunto il momento di agire. Il CESE esorta ad attivarsi con urgenza per sviluppare ed attuare una strategia di sviluppo sostenibile generale e a lungo termine a livello dell’UE, accompagnata da un piano d’attuazione completo, per conseguire gli OSS entro il 2030.

1.5.

Tale strategia generale dovrebbe applicarsi sia all’azione interna che all’azione esterna dell’UE e promuovere la massima coerenza tra di esse. A sua volta, il piano di attuazione dovrebbe integrare la sostenibilità in tutti i settori di intervento delle politiche, delineare le azioni chiave che l’UE intende intraprendere per attuare gli OSS e definire un calendario e una tabella di marcia chiari e obiettivi e indicatori concreti, nonché i ruoli e le responsabilità principali di tutte le istituzioni, le agenzie e gli attori dell’UE. Capisaldi di tale attuazione dovrebbero essere l’innovazione, la cooperazione internazionale e gli accordi commerciali orientati alla sostenibilità, ma anche la mobilitazione delle imprese e della società civile.

1.6.

Il CESE ritiene necessaria l’introduzione di un quadro di governance e di coordinamento parallelamente alla strategia di attuazione dell’Agenda 2030 al fine di garantire che gli OSS siano al centro di tutte le politiche. In particolare l’agenda strategica dell’UE per il periodo 2019-2024 avrebbe dovuto essere basata sugli OSS, e il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano. L’organizzazione della nuova Commissione europea dovrebbe essere imperniata sull’attuazione degli OSS e la loro integrazione in tutte le politiche, come indicato nelle lettere d’incarico per i commissari europei.

1.7.

Il CESE invita la Commissione ad andare oltre una politica finalizzata esclusivamente alla crescita del PIL: utilizzare tale indicatore come misura della prosperità, infatti, significa tralasciare di prendere in considerazione aspetti importanti in termini di costi e benefici sociali e ambientali.

1.8.

Il CESE riconosce che, nel mondo dell’impresa, vi sono aziende leader in materia di integrazione della sostenibilità. Molte imprese sono di fatto più avanti rispetto alle politiche in questione, che devono creare il contesto di stabilità e certezza necessario affinché le buone pratiche diventino prassi correnti, rendendo così le imprese capaci di fornire soluzioni sostenibili.

1.9.

Il CESE chiede che tutti i quadri e gli strumenti politici, finanziari e/o di bilancio esistenti a livello di Unione europea (quali il semestre europeo, il programma «Legiferare meglio», il QFP ecc.) siano allineati con urgenza alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Occorrerebbe individuare o sviluppare, sempre a livello UE, metodologie credibili di verifica della sostenibilità, in modo che gli strumenti di bilancio e/o finanziari, i quadri strategici e le impostazioni delle valutazioni d’impatto sostengano l’attuazione degli OSS nell’azione interna ed esterna dell’UE. Si dovrebbero inoltre mettere a punto anche nuovi strumenti, come quelli atti a misurare la «distanza» che ancora ci separa dagli obiettivi e nuovi indicatori.

1.10.

Il CESE è stata la prima istituzione dell’UE a dotarsi di un organo specifico dedicato allo sviluppo sostenibile (l’Osservatorio dello sviluppo sostenibile) ed è impegnato a promuovere e integrare gli OSS in modo più completo in tutti i suoi pareri, nonché nel suo funzionamento interno e nella sua struttura. Esso avvierà pertanto al proprio interno una riflessione sull’allineamento della sua gestione interna agli OSS.

1.11.

Il CESE reputa necessaria un’implicazione strutturata della società civile, cui dovrebbe essere conferito un mandato chiaro a partecipare allo sviluppo, all’attuazione e al monitoraggio della strategia. Il ruolo di rilievo svolto finora dalla piattaforma multipartecipativa sugli OSS dovrebbe essere riesaminato con la partecipazione di tutte le parti interessate, facendo tesoro degli insegnamenti tratti dall’esperienza positiva di altri consessi multipartecipativi pertinenti e in particolare da quella della piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare. La piattaforma multipartecipativa sugli OSS dovrebbe essere potenziata e inserita in un quadro di consultazione formale e interistituzionale, come raccomandato dal Parlamento europeo (1).

1.12.

Lo sviluppo sostenibile ha le potenzialità per costituire uno strumento di solidarietà sociale, in grado di contrastare la diffusione di sentimenti populisti di avversione all’establishment tra i cittadini che si sentono lontani dal processo decisionale e dal potere. Deve trattarsi non di un programma elitario, bensì di un progetto incentrato sulle persone, volto a rendere accessibili, anche sul piano economico, le scelte sostenibili dei consumatori.

2.   Introduzione

2.1.

Il tanto atteso documento di riflessione «Verso un’Europa sostenibile entro il 2030» è stato pubblicato il 30 gennaio 2019 nel quadro del dibattito sul futuro dell’Europa e dell’impegno dell’UE a conseguire gli OSS delle Nazioni Unite, compresi quelli fissati dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

2.2.

Il CESE è da anni in prima linea nel chiedere all’UE di elaborare un’ambiziosa strategia generale per lo sviluppo sostenibile, e in molti dei suoi pareri, in relazione a svariati ambiti, ha presentato proposte in merito alle misure strategiche e di governance necessarie per conseguire gli OSS. Nel contribuire alla discussione sul documento di riflessione, il presente parere si basa sui precedenti lavori del CESE sul tema e si prefigge l’obiettivo di delineare una prospettiva e avanzare proposte concrete per le riforme, gli strumenti e i meccanismi di governance necessari su cui fondare una strategia generale che sarà per sua natura a lungo termine.

2.3.

Un numero crescente di indicatori sociali ed ecologici evidenzia la necessità di un’azione urgente e di una rapida transizione verso la sostenibilità da parte dell’UE e di altri attori globali. Una recente relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite avverte che l’umanità ha all’incirca 11 anni di tempo per limitare le emissioni di gas a effetto serra e impedire un aumento delle temperature globali prima di arrecare danni pericolosi e potenzialmente irreparabili al clima (2). Oltre all’emergenza climatica, altre sfide ambientali (come la perdita di biodiversità e l’inquinamento atmosferico) preoccupano sempre più i cittadini europei e richiedono un’azione urgente. In Europa, inoltre, stanno aumentando le diseguaglianze sociali. Quasi un quarto dei bambini e dei giovani è a rischio di povertà o vive già in condizioni di povertà (3), mentre milioni di giovani non riescono a trovare un lavoro dignitoso che consenta loro di iniziare a definire la propria vita da adulti. Alcune categorie minoritarie soffrono di ulteriori livelli di esclusione: è il caso, ad esempio, delle persone con disabilità. In tutta Europa proliferano movimenti nazionalisti e populisti, mentre i valori e i diritti fondamentali sono sotto attacco in diversi Stati membri. Vengono insomma messe in discussione le stesse fondamenta dell’Unione europea.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il tempo della riflessione è finito. Adesso è il momento di agire. La pubblicazione di un documento di riflessione sulla sostenibilità avrebbe dovuto aver luogo in coincidenza con il varo degli OSS nel 2015. Il CESE si attende un’azione urgente per elaborare e realizzare una strategia generale e un piano d’attuazione dell’UE per lo sviluppo sostenibile, come raccomandato dal Comitato stesso in pareri precedenti (4) e come chiesto dal Consiglio nelle sue conclusioni nel 2017, nel 2018 e nell’aprile 2019 (5).

3.2.

Il documento di riflessione delinea diversi possibili scenari per conseguire la sostenibilità. La realtà è che scegliere tra tali scenari non è soltanto difficile, è anche irrealistico. Solo lo scenario 1 prevede una strategia generale, senonché, per essere efficace, esso dovrebbe essere integrato da elementi presenti negli altri due scenari. Per realizzare un futuro sostenibile, è essenziale disporre di una strategia generale ed è indispensabile adottare un approccio politico coordinato. Il presente parere sviluppa ulteriormente alcune delle idee abbozzate nello scenario 1.

3.3.

L’urgente richiesta di un’attuazione più ambiziosa e rapida espressa nel presente parere non dovrebbe essere scambiata per mancanza di apprezzamento dei progressi compiuti sinora. Il CESE si compiace dell’analisi svolta nel documento di riflessione e del riconoscimento delle basi politiche necessarie per un futuro sostenibile, e accoglie inoltre con favore gli attivatori trasversali per la transizione verso la sostenibilità. Tuttavia, l’urgenza manifestata da cittadini interessati e dagli esperti non trova corrispondenza nell’azione politica.

3.4.

Sebbene l’UE abbia assunto da tempo un ruolo guida in termini di iniziative politiche sulla sostenibilità, per una serie di complessi motivi tali iniziative non hanno avuto riscontro sul piano dell’attuazione. L’UE produce una delle più pesanti impronte ecologiche e uno dei livelli più alti di emissioni di CO2 pro capite al mondo. Neanche all’interno dei propri confini l’UE è sulla buona strada per conseguire la sostenibilità ambientale.

3.5.

Non è sufficiente realizzare un’Europa a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’uso delle risorse e più sociale: un’Europa sostenibile dovrà tener conto dell’impatto ambientale e sociale derivante dalle sue importazioni anche al di là dei suoi confini. Se l’UE vuole essere il leader globale descritto nel documento di riflessione, deve comprendere e prendere sul serio la sua responsabilità e il suo impatto a livello mondiale. In quest’ottica, il Comitato ritiene che i negoziati in corso per un trattato tra l’UE e i paesi del Mercosur costituiscano, per così dire, un banco di prova per una nuova politica commerciale orientata allo sviluppo sostenibile. Appoggia pertanto le esplicite richieste dei gruppi secondo cui tale trattato va concluso soltanto se, ad esempio, tutte le parti contraenti si impegnano seriamente ad attuare l’accordo sul clima, a garantire la conservazione delle foreste tropicali e/o a prendere in considerazione gli interessi dei popoli indigeni, o, quantomeno, viene inclusa nel trattato una clausola che consenta di denunciarlo nel caso in cui siano stati violati tali impegni inequivocabili ed essenziali a favore della sostenibilità.

3.6.

Essendo un continente di primaria importanza per quanto riguarda l’estrazione e l’uso delle risorse naturali, nonché caratterizzato da tassi elevati di consumo, l’Europa può fornire insegnamenti preziosi: con le azioni adottate per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e ridurre l’impatto di tale impiego sull’ambiente, nonché con gli altri sforzi compiuti per realizzare il cambiamento, anche per quanto concerne la protezione sociale.

3.7.

L’UE deve elaborare e applicare un modello di sviluppo sostenibile che dimostri al resto del mondo come il perseguimento costante della vera sostenibilità promuova la coesione sociale, incrementi lo sviluppo economico, garantisca il benessere ecologico, favorisca una governance inclusiva e non lasci nessuno indietro.

4.   Promuovere un approccio sistemico allo sviluppo sostenibile

4.1.

Il documento di riflessione non si spinge abbastanza in là nel sottolineare la necessità di un cambiamento di paradigma e di un approccio sistemico per affrontare le sfide senza precedenti che oggi abbiamo di fronte a noi. Dello sviluppo sostenibile esiste già una definizione condivisa. Adesso, tuttavia, è necessario garantirne un’attuazione piena e coerente attraverso misure politiche e normative e fare in modo che i suoi principi vengano applicati.

4.2.

La definizione impiegata dalle Nazioni Unite e dall’UE è quella elaborata dalla Commissione Brundtland: per «sviluppo sostenibile» deve intendersi lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità di soddisfare quelli delle generazioni future (6).

4.3.

Sin dal vertice sulla Terra svoltosi nel 1992 a Rio de Janeiro si ritiene che lo sviluppo sostenibile si basi su tre pilastri (ambientale, sociale ed economico) e che ciascuno di essi debba essere rispettato e preso in considerazione nel processo decisionale. Lo sviluppo sostenibile è sancito dall’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea come uno degli obiettivi a lungo termine dell’UE.

4.4.

Il diagramma circolare (o «grafico a torta») che figura in appresso mostra come lo sviluppo sostenibile riguardi le persone e come l’economia debba operare per una società più equa e più prospera e un ambiente che garantisca la qualità della vita. Il diagramma successivo lega le singole componenti ambientali (gli «strati della torta») agli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale (7).

Image 1

4.5.

Il principio fondamentale dello sviluppo sostenibile è l’integrazione delle considerazioni ambientali, sociali ed economiche in tutti gli aspetti del processo decisionale. In tale contesto si applicano due principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ossia il principio di precauzione (8) e il principio «chi inquina paga» (9), che devono essere utilizzati per garantire che i costi dei danni ambientali non ricadano sui soggetti più vulnerabili. Intrinseco alla sostenibilità è il concetto di equità intergenerazionale.

4.6.

Deve inoltre essere riconosciuta una quarta dimensione dello sviluppo sostenibile: quella della governance, che è trasversale a tutti e tre gli altri livelli (economico, sociale e ambientale). L’UE dovrebbe rafforzare il grande cambiamento di paradigma dell’Agenda 2030 a favore di un modello più partecipativo di governance multilaterale dello sviluppo sostenibile (cfr. il punto 9) e incoraggiare un approccio che coinvolga l’intera società nella realizzazione dell’importante transizione verso un futuro più sostenibile per il pianeta.

4.7.

Il documento di riflessione propone, come approccio preferenziale, di utilizzare il diritto come strumento per garantire e favorire l’attuazione. La Commissione afferma che il rispetto delle norme giuridiche dovrebbe costituire un presupposto indispensabile per ricevere qualsiasi finanziamento dell’UE, fungendo così da volano per l’attuazione degli OSS. Ciò richiederà la parità sul piano giuridico dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico). Il CESE ribadisce il suo appello a riconoscere i diritti della natura affinché siano considerati di rango pari a quelli degli individui e delle imprese (10).

5.   Andare oltre una politica rivolta solo alla crescita del PIL

5.1.

L’Europa ha bisogno di un cambiamento di paradigma (11) e di un nuovo modello di crescita che sia qualitativamente diverso da quello adottato sinora, vale a dire che sia socialmente inclusivo, ecologicamente sostenibile e in grado di incoraggiare e accompagnare la convergenza delle transizioni digitale ed ecologica nei nostri paesi e nelle nostre società.

5.2.

Il CESE ribadisce la necessità (già evidenziata in altri suoi pareri) di guardare al di là del PIL, servendosi anche di altri indicatori per misurare la prosperità a livello nazionale (12) (13). Il PIL è un indicatore dello sviluppo economico in termini finanziari, ma trascura aspetti importanti del benessere individuale e sociale e non tiene adeguatamente conto dei costi in termini di capitale naturale (clima, esaurimento delle risorse naturali, impatto negativo sui servizi ecosistemici come aria pulita, acqua dolce, terreni fertili, città vivibili e paesaggio). Esso tralascia di considerare non solo la qualità e l’equità dei rapporti di lavoro, ma anche il lavoro non retribuito delle persone, ignorando così la maggior parte del valore aggiunto apportato da coloro che prestano assistenza a bambini o anziani e dai volontari impegnati in attività culturali e sportive. Realizzare uno sviluppo sostenibile significa generare una crescita economica (14) che tenga conto di tutti gli aspetti del benessere presente e futuro delle persone, e dunque anche dei costi e benefici sociali e ambientali delle attività umane, nel rispetto dei limiti intrinseci del nostro pianeta. Uno sviluppo siffatto accresce la ricchezza che l’umanità detiene in comune. A tal fine non è sufficiente attribuire un valore economico alle componenti sociali e ambientali: è necessario assicurarsi che gli attori economici tengano conto di tali elementi nel prendere le proprie decisioni, e, affinché ciò accada, occorre intervenire per salvaguardare gli interessi pubblici ed internalizzare le esternalità.

5.3.

La competitività è un prerequisito per migliorare costantemente l’efficienza nell’uso delle risorse. Ciò non significa, tuttavia, che la concorrenza su liberi mercati produca di per sé risultati ottimali per la società. La società deve stabilire le norme e le condizioni per i produttori di beni e servizi, e attribuire poteri che funzionino da contrappeso per garantire i beni pubblici e gli interessi pubblici, quali l’equità e la sostenibilità. Il potere di mercato degli operatori deve essere sottoposto a dei limiti onde evitare che se ne abusi a danno dei lavoratori, dei consumatori, delle altre imprese e dei cittadini in generale. L’indice di competitività globale deve pertanto tenere conto delle dimensioni ambientale e sociale (15).

5.4.

Pur apprezzando il fatto che il documento di riflessione in esame contenga un’analisi esauriente, descriva le sfide da affrontare, indichi la direzione in cui muoversi e metta in evidenza il potenziale dell’Europa, il CESE esprime preoccupazione in quanto il ritmo della transizione verso la sostenibilità, a livello mondiale e in Europa, è inferiore a quello necessario per conseguire gli obiettivi che abbiamo concordato. In una recente lettera aperta, oltre 200 studiosi hanno chiesto all’Europa di andare oltre le politiche rivolte soltanto alla crescita (16).

5.5.

Il CESE condivide la linea, sostenuta nel documento di riflessione, secondo cui la transizione verso la sostenibilità dovrebbe essere vista come un’opportunità per accrescere l’occupazione e la prosperità. Le imprese europee hanno l’opportunità di assumere un ruolo guida, e in particolare di essere fonti di innovazione collaborativa, cavalcando l’onda della rivoluzione digitale per creare pratiche commerciali sostenibili e fissare nuovi standard. Gli OSS consentono di definire i mercati destinati ad espandersi per le imprese in grado di fornire soluzioni innovative e realizzare cambiamenti trasformativi.

5.6.

Il CESE riconosce che, nel mondo dell’impresa, vi sono aziende leader in materia di integrazione della sostenibilità. L’attività imprenditoriale contribuisce a creare le condizioni per lo sviluppo sociale ed ambientale (17), e molte imprese sono di fatto più avanti rispetto alla politica in questione.

5.7.

Una strategia generale per lo sviluppo sostenibile e un quadro normativo appropriato creerebbero un contesto favorevole che stimolerebbe gli investimenti e massimizzerebbe le opportunità per le imprese, rendendole capaci di fornire soluzioni sostenibili.

6.   Finanziare il cambiamento

6.1.

Tra i facilitatori orizzontali della suddetta transizione, il documento di riflessione menziona i finanziamenti, la fissazione dei prezzi, il regime fiscale e la concorrenza.

6.2.

Il CESE osserva che, nonostante lo sbandierato ampio sostegno a favore della sostenibilità, il panorama attuale delle politiche non offre alcun meccanismo efficace per l’integrazione dei costi sociali e ambientali nelle decisioni di investimento. La valutazione delle azioni e degli investimenti si basa, nella maggior parte dei casi, esclusivamente su considerazioni di rendimento finanziario e/o ritorno economico. Tutto ciò fa sì che i principi concordati non siano effettivamente applicati in maniera trasformativa.

6.3.

Almeno una parte dell’attività finanziaria deve basarsi sui rendimenti ambientali e sociali. La finanza deve essere utilizzata per stimolare un cambiamento che fornisca rendimenti in termini di sostenibilità, mentre oggi la misura dell’efficacia o del merito delle azioni intraprese si basa esclusivamente sui rendimenti finanziari e/o economici. Finché permarrà questa concezione limitata, non verrà mai finanziata la transizione verso la sostenibilità. A giudizio del CESE, il riorientamento dei flussi di capitali verso un’economia più sostenibile deve necessariamente procedere di pari passo con l’inclusione finanziaria e la coesione sociale in un’Europa in cui nessuno venga lasciato indietro (18).

6.4.

I finanziamenti alla R&I (ricerca e innovazione) costituiscono un fattore cruciale per lo sviluppo sostenibile, ma anche gli stessi strumenti attraverso cui vengono erogati devono essere concepiti in modo innovativo (19), prevedendo ad esempio apposite risorse finanziarie per l’inclusione sistematica delle persone con disabilità. I finanziamenti non devono limitarsi ai progetti a basse emissioni di carbonio, ma devono anche essere più efficienti nell’uso delle risorse, così da intercettare le attività e iniziative valide che offrono rendimenti ambientali o sociali.

6.5.

Gli investimenti sociali sono particolarmente utili per scongiurare i forti rischi di povertà nell’Unione europea e accrescere il potenziale occupazionale dell’Europa (20). Il CESE ravvisa negli investimenti permanenti in iniziative di economia circolare uno strumento per conseguire una maggiore sostenibilità.

6.6.

Il varo di un patto ecologico e sociale europeo («European Green and Social Deal») rappresenterà un fattore importante affinché le economie europee si trasformino seguendo un percorso radicalmente più sostenibile. Esso dovrebbe infatti consistere in un importante programma europeo di investimenti pubblici a sostegno di grandi progetti infrastrutturali che apportino vantaggi pubblici chiari e diffusi, ad esempio l’adeguamento degli edifici pubblici, la riprogettazione dei trasporti pubblici e la costruzione di sistemi basati sull’energia pulita. Dovrebbe creare posti di lavoro fortemente necessari in tutta Europa, in particolare nelle regioni con elevate concentrazioni di disoccupazione (soprattutto tra i giovani e tra le persone con disabilità) e incoraggiare un rapido sviluppo e una decisa innovazione dei sistemi europei di istruzione e formazione professionale.

6.7.

Il quadro finanziario pluriennale (QFP) è essenziale per garantire l’integrazione degli OSS, e la decisione finale sul QFP per il periodo 2021-2027 fornirà un’indicazione della capacità o meno dell’UE di rispettare gli impegni assunti in relazione all’Agenda 2030. Nella proposta in esame, la Commissione non coglie l’opportunità di fare dell’Agenda 2030 la priorità del programma politico europeo. Andando al di là dell’aumento limitato attualmente proposto per l’obiettivo d’integrazione delle questioni climatiche, il nuovo QFP dovrebbe allocare risorse finanziarie rilevanti allo sviluppo sostenibile, nonché garantire che in nessun caso l’attuazione degli OSS sia compromessa per motivi finanziari. Occorre mettere a disposizione dei responsabili dell’attuazione degli OSS (compresi gli Stati membri, gli enti locali, le imprese, i sindacati e le ONG) finanziamenti destinati a progetti innovativi, modulabili e inclusivi (21). In particolare, il prossimo QFP definitivo dovrebbe creare le condizioni per la transizione verso un’economia neutra dal punto di vista climatico entro il 2050 e, per dar prova di un livello di ambizione all’altezza di tale sfida, l’UE deve destinare a questo obiettivo una quota media pari al 40 % del suo bilancio complessivo (22). Inoltre, il CESE richiama l’attenzione su un problema incontrato dagli attori della società civile che operano su piccola scala, i quali hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti necessari per garantire il sostegno e la realizzazione di iniziative potenzialmente trasformative (23).

6.8.

Il CESE esorta ancora una volta a porre fine alle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili e ad adottare, nei comparti produzione e trasformazione del nostro settore alimentare, un approccio volto a realizzare sistemi alimentari sostenibili, quale strumento pratico per integrare la sostenibilità nelle politiche (24). Dopo aver sottolineato in varie occasioni che finora l’UE non è riuscita a mantenere le sue molte promesse riguardo all’internalizzazione dei costi esterni, all’applicazione coerente del principio «chi inquina paga» e alla graduale abolizione delle sovvenzioni dannose per l’ambiente, rinnova il suo invito alle istituzioni europee a presentare un piano esaustivo per un sistema di imposte e tasse ambientali (25).

6.9.

Sviluppo sostenibile significa anche progresso e prosperità, e in quest’ottica un ruolo cruciale sarà svolto dalla ricerca e dall’innovazione (R&I). A livello sia dell’UE che degli Stati membri, i finanziamenti pubblici alla R&I devono aumentare in modo significativo, ponendo l’accento sulla realizzazione degli OSS. Ciò potrebbe anche servire a stimolare finanziamenti da parte del settore privato.

6.10.

Gli investimenti privati sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella transizione verso un’economia sostenibile. Il partenariato pubblico-privato può contribuire a ottimizzare i ritorni sull’investimento in termini di sostenibilità, a livello sia europeo che internazionale.

7.   Lo sviluppo sostenibile come strumento di solidarietà sociale

7.1.

Lo sviluppo sostenibile potrebbe costituire uno strumento in grado di contrastare la diffusione di sentimenti populisti di avversione all’establishment tra i cittadini meno favoriti e più lontani dai processi decisionali e dal potere. Deve trattarsi non di un programma elitario, bensì di un progetto incentrato sulle persone, volto a rendere accessibili, anche sul piano economico, le scelte sostenibili dei consumatori. I tentativi di affrontare i problemi imponendo dei costi a coloro che si trovano già in difficoltà e si sentono di fatto privati dei propri diritti ed esclusi stanno portando a un chiaro rigetto nei confronti delle soluzioni politiche (ad esempio della politica climatica così come di numerose politiche ambientali), che si manifesta sotto forma di estremismo e di retorica isolazionista e anti-migrazione. Il lavoro dignitoso è una condizione necessaria affinché si compia la transizione verso la sostenibilità.

7.2.

Tale transizione richiede investimenti in sistemi di protezione sociale efficaci, inclusivi e integrati, compresi servizi di qualità e accessibili nel campo delle cure sanitarie e dell’assistenza a lungo termine, mediante l’esercizio del dialogo sociale. Benché alcuni studi mostrino che gli investimenti nell’istruzione e nell’assistenza sanitaria hanno effetti positivi di lunga durata sulla mobilità sociale, nel corso dell’ultimo decennio gli Stati membri hanno manifestato la tendenza a ridurre gli investimenti in entrambi questi settori. Ovunque esista, tale tendenza deve essere invertita. Il costo della transizione verso un’economia sostenibile a basse emissioni di carbonio deve essere sostenuto da coloro che possono maggiormente permettersi di pagare (ad esempio in applicazione del principio «chi inquina paga») e dovrebbe essere sovvenzionato con risorse pubbliche. Determinate soluzioni alternative all’attuale modello insostenibile, che non fanno che aggravare il problema e non rappresentano opzioni percorribili, devono essere rifiutate a livello politico, così come di fatto vengono respinte dalle manifestazioni sulle strade d’Europa dei ragazzi che scioperano per il clima.

7.3.

Il documento di riflessione non passa sotto silenzio i dati statistici che mettono in luce l’enorme questione della diseguaglianza nell’UE. Oltre il 22 % dei cittadini dell’Unione è a rischio di povertà. Il numero delle persone con un reddito medio è in diminuzione, mentre il numero di quelle con un reddito basso è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. Circa il 7 % delle persone si trova in condizioni di deprivazione materiale. Sono dati sconvolgenti, che traducono in cifre il vergognoso fallimento delle politiche attuali. Inoltre, le persone che non possono permettersi un pasto dignitoso almeno ogni due giorni sono 43 milioni, ossia quasi il 10 % della popolazione dell’UE.

7.4.

Nel documento di riflessione si afferma che le problematiche relative all’ambiente non possono essere risolte soltanto con le politiche ambientali se le politiche economiche continuano a promuovere i combustibili fossili, un impiego inefficiente delle risorse oppure modelli di produzione e consumo non sostenibili. Il CESE sottolinea che tutte le politiche europee, nazionali e locali dovrebbero tenere conto del fattore sostenibilità sociale al pari dei fattori sostenibilità economica e sostenibilità ambientale (26).

7.5.

Se la necessità di collegare sfera economica e sfera ambientale, nonché le tematiche economiche a quelle sociali, è oramai pienamente riconosciuta, di fatto però in molti casi non viene presa nella dovuta considerazione. Inoltre, occorre ancora sviluppare ulteriormente il collegamento tra le istanze ambientali e quelle sociali. Ad esempio, il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe servire a promuovere il benessere delle persone e contribuire in modo significativo all’Agenda 2030. Sebbene vi siano molteplici punti comuni tra i 17 OSS e i 20 principi del pilastro sociale, la Commissione dovrebbe avanzare una proposta volta a collegare meglio, sul piano pratico, i primi con i secondi per conseguire sinergie utili ai fini della loro attuazione.

8.   Un nuovo discorso politico europeo sullo sviluppo sostenibile

8.1.

L’UE e gli Stati membri hanno il dovere di sviluppare un discorso pubblico coinvolgente sull’importanza dello sviluppo sostenibile per l’Europa e il mondo. La sostanza di questo nuovo discorso pubblico dovrebbe evitare un uso eccessivo di concetti e termini tecnici e concentrarsi invece sul loro rapporto con la vita concreta delle persone, in Europa e non solo in Europa. Occorre partire dall’istruzione a tutti i livelli, dalle scuole alle organizzazioni.

8.2.

In tutta l’UE dovrebbe essere avviata una campagna di sensibilizzazione pubblica che coinvolga diverse componenti in grado di raggiungere il rispettivo «pubblico». In particolare, i mezzi di comunicazione di massa (soprattutto quelli pubblici), i «creativi» del mondo della cultura, delle arti, della musica ecc. dovrebbero essere incoraggiati a partecipare all’elaborazione di programmi culturali a livello nazionale in grado di tradurre il discorso politico sullo sviluppo sostenibile in una comunicazione che abbia una risonanza sul piano culturale nei diversi Stati membri.

9.   Una nuova governance multipartecipativa e multilivello

9.1.

L’Agenda 2030 promuove un importante cambiamento di paradigma a favore di un modello più partecipativo di governance multilaterale dello sviluppo sostenibile. L’obiettivo 17 dell’Agenda attribuisce a molteplici portatori d’interessi, compresi il settore privato, i sindacati, la società civile, il mondo accademico, le comunità locali e altri ancora, un ruolo centrale nelle attività di monitoraggio, attuazione, riesame e seguito.

9.2.

Quando la partecipazione multilaterale nel quadro dell’Agenda 2030 sarà pienamente operativa a molteplici livelli (regionale, subregionale, nazionale e locale), il nuovo modello di governance probabilmente godrà di una capacità di attrazione ad ampio raggio. Le opportunità di partecipazione inclusiva dei cittadini alle attività di monitoraggio e attuazione offerte dall’Agenda 2030 rappresentano un chiaro invito a procedere con risolutezza per contrastare gli attuali livelli di cinismo pubblico e la perdita di fiducia nei sistemi politici formali.

9.3.

La piattaforma multipartecipativa sugli OSS (istituita dalla Commissione nel 2017 e cui il CESE ha partecipato attivamente) dovrebbe ora assumere un ruolo guida nello sviluppo e nel sostegno alla realizzazione di una strategia e un piano d’attuazione ambiziosi per un’Europa sostenibile. Occorrerebbe procedere a un riesame ufficiale del funzionamento della piattaforma (coinvolgendo in questo processo tutti i portatori d’interessi) e attribuirle un mandato chiaro e preciso. Tale riesame dovrebbe analizzare le buone pratiche di altri consessi multipartecipativi pertinenti (ad esempio la piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare) e far tesoro di tali insegnamenti ai fini della futura organizzazione della piattaforma sugli OSS, in modo da massimizzarne l’efficacia e migliorarne il funzionamento complessivo. Tra questi miglioramenti potrebbero rientrare la necessaria disponibilità di risorse più adeguate per l’attività della piattaforma, una maggiore frequenza delle riunioni del suo comitato politico ad alto livello, maggiori opportunità di ampliare la discussione e la partecipazione dei suoi membri, più attenzione ai contatti periodici con le piattaforme nazionali per lo sviluppo sostenibile, e la promozione di consultazioni pubbliche più regolari, trasparenti e accessibili in merito a questioni legate allo sviluppo sostenibile.

9.4.

Strategie nazionali di attuazione degli OSS sono già state o stanno per essere sviluppate da diversi Stati membri (27). Una strategia a livello UE fornirebbe un quadro di riferimento che consentirebbe alle strategie nazionali di progredire gradualmente verso una maggiore convergenza. Il «metodo aperto di coordinamento» potrebbe essere applicato in questo contesto, facilitando lo scambio di buone pratiche e l’apprendimento tra pari in tutti gli Stati membri.

10.   Allineare gli strumenti esistenti all’attuazione degli OSS

10.1.

Un semestre europeo radicalmente nuovo

10.1.1.

Attualmente il semestre europeo è il principale strumento annuale di coordinamento degli obiettivi macroeconomici dell’UE tra questa ed i suoi Stati membri. Bisogna che tale strumento venga radicalmente modificato e reso più trasparente, in modo che possa contribuire a garantire (come già richiesto dal CESE (28) e dalla piattaforma multipartecipativa (29)) la necessaria coerenza tra le politiche riguardanti gli OSS, un’attuazione coordinata di tali obiettivi e il monitoraggio di tale attuazione. Tutte le fasi del processo del semestre europeo devono essere adattate per garantire un coordinamento efficace dell’attuazione degli OSS a livello UE e nazionale, in linea con una futura strategia generale (30).

10.1.2.

L’analisi annuale della crescita dovrebbe essere sostituita da un’«Analisi annuale della crescita sostenibile» (31), con un equilibrio tra le priorità sociali, economiche e ambientali in linea con gli OSS. La società civile organizzata dovrebbe essere maggiormente coinvolta, sia a livello dell’UE che nazionale, in tutte le fasi del processo così riformato del semestre europeo, per contribuirvi con l’apporto delle proprie competenze specifiche in materia di politiche, garantire un monitoraggio più indipendente degli sviluppi delle politiche stesse, promuovere l’adesione a queste riforme da parte della società e in generale rafforzare la democrazia partecipativa.

10.2.

Legiferare meglio

10.2.1.

Il ricorso agli strumenti dell’iniziativa «Legiferare meglio» della Commissione rappresenta un altro modo per garantire una maggiore integrazione dello sviluppo sostenibile nelle politiche europee. Tutte le valutazioni di impatto della Commissione, i controlli di adeguatezza e le raccomandazioni della piattaforma REFIT devono esaminare l’impatto ambientale, sociale ed economico affinché la sostenibilità sia inclusa e tenuta in debita considerazione. Anche nelle valutazioni ex post è necessario analizzare queste tre dimensioni secondo un approccio fortemente integrato. Inoltre, un «controllo della sostenibilità» dovrebbe essere inserito in modo più esplicito anche nel programma REFIT (32), e occorrerebbe assicurarsi che tutte le politiche perseguano con coerenza l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.

10.2.2.

Il CESE invita la Commissione ad integrare lo sviluppo sostenibile e gli OSS nei processi di valutazione da essa condotti.

10.2.3.

È inoltre necessario provvedere a consultare le parti sociali, nel rispetto delle disposizioni dei Trattati che prescrivono la consultazione specifica dei lavoratori, dei dirigenti e dei datori di lavoro in relazione alle normative in materia di politica sociale (articolo 154, paragrafo 2, TFUE). Le consultazioni con il CESE, il Comitato delle regioni e i parlamenti nazionali formano un’altra componente del ventaglio di strumenti per legiferare meglio al fine di soddisfare il requisito di inclusività che è al centro dell’Agenda 2030.

11.   Obiettivi dell’UE e indicatori migliori

11.1.

La strategia generale in materia di obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbe fissare i traguardi che l’UE si propone di raggiungere al fine di conseguire tali obiettivi. Il cammino verso questi traguardi dovrebbe essere monitorato con una serie di indicatori 1) sufficientemente esaurienti per misurare la distanza ancora da colmare e fornire un’analisi adeguata dei progressi compiuti e 2) tali da fungere da base per la pianificazione e la modulazione delle politiche. La serie di indicatori attualmente utilizzata dall’UE per gli OSS non risponde a tali requisiti (33).

11.2.

Il CESE ribadisce la sua richiesta di un maggiore coinvolgimento della società civile nella definizione degli indicatori e nella valutazione dei progressi dell’UE verso il conseguimento degli obiettivi (34).

11.3.

Nella serie di indicatori adoperata dall’UE in relazione agli OSS dovrebbero essere pienamente integrate altre serie di indicatori esistenti, quali ad esempio il quadro europeo di valutazione della situazione sociale (35), che del resto è già stato integrato nel semestre europeo.

12.   Monitoraggio e assunzione di responsabilità

12.1.

Devono essere introdotti sistemi inclusivi e trasparenti di monitoraggio e rendicontabilità per misurare con cadenza regolare i progressi dell’UE nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’UE deve partecipare attivamente ogni anno al forum regionale dell’UNECE (Commissione economica dell’ONU per l’Europa) per lo sviluppo sostenibile, e assumere e mantenere un ruolo guida nell’accelerare i progressi della regione Europa verso il conseguimento degli OSS e dei relativi traguardi. L’UE dovrebbe inoltre impegnarsi a presentare regolarmente una relazione generale congiunta sull’attuazione degli OSS al Forum politico di alto livello dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, a integrazione della «relazione di sintesi congiunta» sulla politica di sviluppo dell’UE. Tale relazione generale dovrà riguardare tutti gli aspetti della politica esterna e interna dell’UE e della governance, oltre a contenere un’analisi della posizione attuale dell’UE e dei modi in cui questa conseguirà gli OSS entro il 2030.

13.   Attuare gli OSS nell’azione esterna dell’UE

13.1.

Molte politiche interne dell’Unione europea possono avere effetti di ricaduta al di fuori dell’UE, con ripercussioni positive o negative sugli sforzi di conseguire gli OSS da parte di altri paesi. Le politiche di azione esterna dell’UE, comprese quelle in materia di investimenti, commercio, sviluppo, pace e sicurezza e diritti umani, devono essere riesaminate per assicurarsi che sostengano la realizzazione della nuova agenda globale per lo sviluppo sostenibile. Ad esempio, i capitoli relativi alla sostenibilità contenuti negli accordi commerciali dell’UE oggi in vigore sono poco incisivi e di difficile applicazione. Lo sviluppo sostenibile deve diventare un elemento centrale della politica commerciale dell’UE, ad esempio grazie all’introduzione di procedure formali di contestazione in caso di violazioni degli impegni a favore della sostenibilità assunti negli accordi commerciali. Il commercio dovrebbe essere uno strumento per migliorare la sostenibilità ed attuare gli OSS nel contesto della cooperazione internazionale, e tale aspetto potrebbe essere disciplinato mediante accordi multilaterali. Il potere contrattuale dell’UE negli scambi commerciali può promuovere la sostenibilità lungo la catena globale del valore, ad esempio riservando maggiore attenzione al tema dell’approvvigionamento sostenibile.

13.2.

L’azione esterna dell’UE deve garantire una maggiore integrazione tra l’attuazione degli OSS e l’accordo di Parigi sul clima. Il quadro attuale omette di prendere in considerazione gli effetti di ricaduta e/o l’impronta dell’azione dell’UE. Inoltre, l’attuale quadro dell’UE e gli attuali indicatori relativi agli OSS si concentrano principalmente sui progressi nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile all’interno dell’Unione europea e non misurano il contributo di quest’ultima al conseguimento di tali obiettivi a livello mondiale. Occorrerebbe altresì assicurarsi che siano effettuati investimenti sostenibili nella catena del valore.

Bruxelles, 26 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Relazione strategica annuale del PE sugli OSS, marzo 2019.

(2)  https://www.ipcc.ch/.

(3)  Eurostat.

(4)  Pareri del CESE sui temi Indicatori più appropriati per valutare gli OSS (GU C 440 del 6.12.2018, pag. 14), Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe (GU C 345 del 13.10.2017, pag. 91) e La transizione verso un futuro europeo più sostenibile (GU C 81 del 2.3.2018, pag. 44).

(5)  Conclusioni del Consiglio «Verso un’Unione sempre più sostenibile entro il 2030».

(6)  http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.

(7)  Stockholm Resilience Centre, 2016. Fonte dell’illustrazione: Azote Images for Stockholm Resilience Centre.

(8)  Articolo 191 TFUE.

(9)  Articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

(10)  Parere del CESE sul tema Giustizia climatica, GU C 81, del 2.3.2018, pag. 22.

(11)  EPSC-Centro europeo di strategia politica, luglio 2016.

(12)  Parere del CESE sul tema Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe, GU C 345 del 13.10.2017, pag. 91.

(13)  Parere del CESE sul tema Oltre il PIL: strumenti per misurare lo sviluppo sostenibile, GU C 100 del 30.4.2009, pag. 53.

(14)  Parere del CESE sul tema Ascoltare i cittadini d’Europa per un futuro sostenibile (Sibiu e oltre), GU C 228 del 5.7.2019, pag. 37.

(15)  Parere del CESE sul tema Ascoltare i cittadini d’Europa per un futuro sostenibile (Sibiu e oltre), GU C 228 del 5.7.2019, pag. 37.

(16)  httpś://degrowth.org/2018/09/06/post-growth-open-letter/.

(17)  Parere del CESE sul tema Ascoltare i cittadini d’Europa per un futuro sostenibile (Sibiu e oltre), GU C 228 del 5.7.2019, pag. 37.

(18)  Parere del CESE in merito al Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, GU C 62, del 15.2.2019, pag. 73.

(19)  Parere del CESE sul tema Facilitare l’accesso degli attori non statali ai finanziamenti delle azioni per il clima, GU C 110 del 22.3.2019, pag. 14.

(20)  Parere del CESE sul tema L’impatto degli investimenti sociali sull’occupazione e sui bilanci pubblici, GU C 226 del 16.7.2014, pag. 21.

(21)  Parere del CESE sul tema Indicatori più appropriati per valutare gli OSS: il contributo della società civile, GU C 440 del 6.12.2018, pag. 14.

(22)  Parere del CESE sul Patto europeo finanza-clima, GU C 62, del 15.2.2019, pag. 8.

(23)  Parere del CESE sul tema Facilitare l’accesso degli attori non statali ai finanziamenti delle azioni per il clima, GU C 110 del 22.3.2019, pag. 14.

(24)  Parere del CESE sul tema Una politica alimentare globale dell’UE, GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 18.

(25)  Parere del CESE sul tema Strumenti di mercato per un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio nell’UE (parere d’iniziativa), GU C 226 del 16.7.2014, pag. 1.

(26)  Parere del CESE sul tema Un concetto socialmente sostenibile per l’era digitale, GU C 237 del 6.7.2018, pag. 1.

(27)  Cfr. le schede paese elaborate dal CESE sulle attività svolte dagli Stati membri in relazione agli OSS.

(28)  Nei suoi pareri sugli Indicatori più appropriati per valutare gli OSS, sul tema La transizione verso un futuro europeo più sostenibile (GU C 81 del 2.3.2018, pag. 44) e in merito all’Analisi annuale della crescita per il 2018 (GU C 227 del 28.6.2018, pag. 95).

(29)  Cfr. la relazione della piattaforma multipartecipativa dell’UE sugli OSS.

(30)  Parere del CESE sul tema Ascoltare i cittadini d’Europa per un futuro sostenibile (Sibiu e oltre), GU C 228 del 5.7.2019, pag. 37.

(31)  Parere del CESE sul tema Analisi annuale della crescita 2019, GU C 190 del 5.6.2019, pag. 24.

(32)  Cfr. la relazione della piattaforma multipartecipativa dell’UE sugli OSS.

(33)  Eurostat sugli indicatori UE relativi agli OSS.

(34)  Parere del CESE sugli Indicatori più appropriati per valutare gli OSS, GU C 440 del 6.12.2018, pag. 14.

(35)  Eurostat sul quadro di valutazione della situazione sociale.


ALLEGATO

Il seguente emendamento, pur avendo ricevuto almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto nel corso delle deliberazioni:

Nuovo punto 13.3

Aggiungere il seguente nuovo punto:

Il CESE sottolinea inoltre che tutti gli sforzi dell’UE potrebbero risultare inutili e non produrre i risultati auspicati se nel contempo non si riuscirà ad affrontare in maniera adeguata la questione della crescita incontrollata della popolazione mondiale.

Esito della votazione

Voti favorevoli

47

Voti contrari

108

Astensioni

5


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/105


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica in materia di energia e di clima dell’UE»

[COM(2019) 177 final]

(2020/C 14/15)

Relatrice: Baiba MILTOVIČA

Correlatore: Dumitru FORNEA

Consultazione

Commissione europea, 3.6.2019

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

11.9.2019

Adozione in sessione plenaria

26.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

136/39/11

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Conclusioni

1.1.1

La comunicazione in esame integra la quarta relazione sullo stato dell’Unione dell’energia. Essa si concentra sul quadro legislativo per un processo decisionale più democratico nella politica in materia di energia e di clima dell’UE e propone che le questioni fiscali relative all’energia passino dal voto all’unanimità a quello a maggioranza qualificata (con la procedura legislativa ordinaria che l’accompagna).

1.1.2

Il CESE accoglie con favore la proposta di ricorrere alle clausole passerella per passare al voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e introdurre un sistema di codecisione con il Parlamento europeo. In questo nuovo assetto, il CESE potrebbe svolgere un ruolo importante nel sostenere il trilogo e dovrebbe pertanto essere coinvolto.

Pur sostenendo la comunicazione in esame, il CESE osserva che, nel quadro di una governance efficiente della strategia per il clima e l’energia e di una maggiore coerenza nella legislazione dell’UE in materia di tassazione dell’energia, si dovrebbe tenere conto delle preoccupazioni delle imprese, dei lavoratori e di altri soggetti interessati europei, compresi i consumatori. Il coinvolgimento e la partecipazione della società civile, il sostegno degli Stati membri e l’accordo e l’impegno delle parti sociali sono importanti per la riuscita di questo processo.

1.1.3

Il CESE invita l’UE a restare vincolata al rispetto del principio di sussidiarietà anche quando utilizza lo strumento del voto a maggioranza qualificata e, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, a concentrarsi sugli ambiti in cui gli obiettivi comuni non possono essere conseguiti più efficacemente a livello nazionale, regionale o locale.

1.1.4

Il CESE è consapevole della natura potenzialmente controversa di alcuni tipi di tassazione dell’energia in questione. Raccomanda pertanto vivamente alla Commissione di chiarire che un approccio analogo a quello menzionato nella comunicazione COM(2019) 8 "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell’UE" vale anche in quest’ambito, in modo da individuare e prendere in esame innanzitutto gli ambiti di tassazione meno controversi.

1.1.5

Il CESE si rammarica che la comunicazione COM(2019) 177 non approfondisca i possibili tipi di decisioni specifiche in materia fiscale che potrebbero essere discussi nel quadro del voto a maggioranza qualificata ed esorta la Commissione a porre rimedio a tale lacuna.

1.1.6

È necessario adottare un approccio che tenga conto e si adatti alle circostanze locali, nonché delle misure per garantire una transizione giusta, affinché i lavoratori, i consumatori e le comunità non siano lasciati indietro. In questi casi, le nuove misure di tassazione dell’energia potrebbero richiedere finanziamenti di compensazione da parte dell’UE per ovviare ai danni socioeconomici arrecati.

1.2   Raccomandazioni

1.2.1

La comunicazione sulle procedure fiscali relative all’energia dovrebbe:

essere oggetto di un’accurata analisi degli obiettivi, della base e della relativa struttura della tassazione dell’energia, come pure di un’approfondita valutazione dell’impatto socioeconomico in relazione alle conseguenze da essa delineate;

rientrare in una tabella di marcia più ampia e chiara che vada di pari passo con gli sviluppi in altri settori dell’Unione dell’energia e preveda misure mirate e coerenti, compresi incentivi e compensazioni, per sostenere la transizione verso una produzione e una strategia energetiche più sostenibili.

1.2.2

Prima di rivolgere agli Stati membri qualsiasi richiesta di rinunciare alla sovranità (tramite le clausole passerella specifiche o generali), la Commissione dispone di un margine di manovra conferitole dalle sue attuali competenze. In particolare essa può:

sviluppare strumenti più specifici ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 1, del TFUE al fine di aumentare la capacità di interconnessione transfrontaliera dell’UE, che è una "questione prioritaria" per l’Unione europea;

ridefinire l’attuale meccanismo volto a incentivare lo sviluppo di capacità di generazione/interconnessione; incoraggiare le "diversità nazionali" e l’effetto leva, piuttosto che subirli; ancorare l’Unione dell’energia alla base industriale dell’UE in modo più efficace; rafforzare il ricorso alle disposizioni in materia di libera circolazione e aiuti di Stato;

rendere più trasparente la tassazione nazionale dell’energia e neutralizzare gli effetti delle decisioni nazionali a norma dell’articolo 194, paragrafo 2, del TFUE che potrebbero incidere sugli interessi generali dell’Unione, tenendo conto, al tempo stesso, del fatto che l’intervento pubblico può anche avere effetti positivi;

riorganizzare i mercati dell’energia dell’UE al fine di affrontare meglio i problemi economici, sociali e relativi al commercio internazionale creati dalla transizione per i consumatori, i lavoratori e le imprese; la cooperazione con i paesi terzi deve essere basata su una politica commerciale energetica unica, intesa a proteggere gli Stati membri dagli squilibri del mercato economico e ad evitare un aumento della dipendenza energetica dell’UE dai paesi terzi.

1.2.3

Si dovrebbe imprimere un nuovo slancio alla politica industriale dell’UE sfruttando gli investimenti realizzati negli ultimi anni nel settore dell’energia pulita. Sostenere le imprese dell’UE in questo ambito contribuirebbe ad aumentare ulteriormente il prodotto interno lordo, a creare posti di lavoro e a generare reddito, e quindi a gestire in modo più efficace gli aumenti previsti dei costi energetici.

1.2.4

La Commissione dovrebbe perfezionare le misure di assetto del mercato, ad esempio prevedendo un maggiore sostegno per le cooperative energetiche dal lato della domanda o l’eventuale rimunicipalizzazione delle reti di distribuzione locali, e rivedere il modo in cui sono organizzati i propri lavori, ad esempio riconsiderando la struttura e il numero delle agenzie dell’UE che partecipano alla definizione della politica energetica.

A questo proposito, il CESE potrebbe fornire un ulteriore contributo per stabilire se i consumatori e le comunità, le imprese e i lavoratori europei dispongano già degli strumenti per assumersi la titolarità della transizione energetica al fine di rafforzare gli obiettivi dell’Unione dell’energia. A tal fine il CESE potrebbe elaborare un parere d’iniziativa sul nuovo assetto del mercato dell’energia.

1.2.5

Il costo dell’energia ha un impatto diretto e immediato su tutte le imprese, sui lavoratori e sui consumatori, come pure sulla vita delle persone, e pertanto le conseguenze di un’iniziativa sbilanciata in materia di tassazione dell’energia devono essere esaminate attentamente. In questo contesto il CESE accoglie con favore l’annuncio della nuova Presidente della Commissione relativo all’introduzione di una nuova tassa sul carbonio alle frontiere al fine di garantire la competitività globale delle imprese europee ed evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Vanno adottate misure intese a sostenere la transizione verso una produzione di energia più sostenibile e aiutare molte categorie sociali ad affrontare i problemi legati alla transizione energetica. Ai lavoratori che rischiano di perdere il posto occorre offrire nuove prospettive, prevedendo a tal fine anche misure di riqualificazione professionale e altre soluzioni negoziate.

2.   Introduzione

2.1

La comunicazione riguarda la tassazione dell’energia e la riforma del Trattato Euratom, due questioni strettamente legate alla sovranità. Si tratta di un tema controverso, e le richieste di trasferire la sovranità in un settore così delicato come la tassazione, proprio in questo momento, impongono un approccio improntato alla saggezza. Come sottolineato dalla Commissione nella sezione intitolata "La riforma della tassazione dei prodotti energetici dovrebbe tenere conto delle questioni di equità sociale" (capitolo 2.3) del documento in esame, qualsiasi tassazione dell’energia più "inquinante" potrebbe nuocere direttamente alle fasce più deboli della società. Questa misura potrebbe quindi essere vissuta da molti cittadini europei come un onere supplementare, ragion per cui il CESE si rallegra che la Commissione riconosca la grande delicatezza di questo tema. Il CESE richiama l’attenzione sul gran numero di pareri in cui ha presentato alla Commissione delle proposte su come affrontare tale problema.

L’esigenza di una governance più efficace della strategia per il clima e l’energia e di una maggiore coerenza nella legislazione dell’UE impone quindi di tenere un dibattito, molto più intenso di quelli svolti finora e a tutti i livelli della società, sulle modalità di adozione delle decisioni in materia di tassazione dell’energia, tenendo conto delle preoccupazioni delle imprese, dei lavoratori e di altri soggetti interessati dell’UE, compresi i consumatori. Lo strumento adeguato a questo fine è un dialogo efficace sull’energia con la società civile organizzata a livello UE, nazionale, regionale e locale.

2.2

Infine, occorre tenere presente che, mentre negli ultimi vent’anni la politica energetica dell’UE è stata strettamente legata alla politica ambientale, entro il 2020 essa entrerà in una nuova fase caratterizzata da obiettivi più ampi, da considerare nella prospettiva degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’energia è anche al centro della politica industriale, e gli investimenti realizzati dall’UE negli ultimi anni in un’economia basata sulle energie pulite potrebbero dare ora i loro frutti, sostenendo le imprese dell’UE che operano in diversi settori innovativi in tutto il mondo.

3.   La comunicazione della Commissione

3.1

La Commissione ha elaborato la comunicazione in esame per chiedere che le questioni fiscali relative all’energia passino dal voto all’unanimità a quello a maggioranza qualificata (con la procedura legislativa ordinaria che l’accompagna).

3.2

La comunicazione mira inoltre a rafforzare la responsabilità democratica nel quadro del Trattato Euratom, che non conferisce al Parlamento europeo lo stesso ruolo previsto dal Trattato di Lisbona.

3.3

La Commissione delinea il seguente quadro della situazione attuale: oltre al voto a maggioranza qualificata abituale (articolo 194, paragrafi 1 e 2, primo comma, del TFUE) e al diritto esplicito degli Stati membri di determinare talune politiche energetiche (articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del TFUE), in materia di energia l’unanimità in sede di Consiglio è necessaria per adottare disposizioni che siano principalmente di natura fiscale (articolo 194, paragrafo 3, del TFUE), analogamente a quanto richiesto per le misure ambientali aventi natura fiscale (articolo 192, paragrafo 2, del TFUE).

3.4

La Commissione ritiene che il passaggio ad un processo decisionale a maggioranza qualificata sia fondamentale per portare a termine la transizione verso l’energia pulita e il conseguimento degli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030, anche tenuto conto dell’incidenza notevole e crescente che le tasse e le imposte hanno sui prezzi dell’energia. A questo proposito, la Commissione sostiene che il requisito dell’unanimità ha finora reso impossibile rivedere la direttiva quadro del 2003 sulla tassazione dei prodotti energetici (1), che si basa in larga misura su presupposti obsoleti e non è guidata da obiettivi di energia pulita:

imposte basate sul volume/peso dei prodotti energetici consumati piuttosto che sul loro contenuto energetico,

aliquote minime immutate, che trasmettono segnali inefficaci e generano concorrenza sleale.

Inoltre, la Commissione ritiene che l’esistenza di esenzioni o sgravi fiscali specifici per settore (nei settori dell’aviazione, del trasporto marittimo e stradale, dell’agricoltura e della pesca e delle industrie ad alta intensità energetica) indebolisca gli incentivi per una maggiore efficienza energetica.

3.5

Secondo la Commissione, la comunicazione è intesa a preparare il terreno per la revisione della direttiva del 2003, che mira a:

sostenere maggiormente la transizione verso l’energia pulita, introducendo aliquote fiscali coerenti sotto il profilo ambientale e sostituendo le sovvenzioni ai combustibili fossili con una tassa sul carbonio;

garantire una crescita sostenibile e socialmente equa, attraverso il passaggio a imposte sui consumi e sull’ambiente, che sono più favorevoli alla crescita, e un’armonizzazione dei livelli di tassazione in tutti gli Stati membri, che avrà un impatto positivo sui prezzi al dettaglio, e

tenere conto delle questioni di equità sociale, attraverso l’elaborazione di misure di accompagnamento adeguate nel quadro della politica sociale e dei sistemi di protezione sociale che mitighino e rendano socialmente accettabile l’impatto dello spostamento dell’onere fiscale per ottenere un’energia pulita (sostegno ai consumatori vulnerabili, incentivi alla transizione di settori economici e/o regioni, riduzione della tassazione del lavoro).

3.6

Per conseguire l’obiettivo del voto a maggioranza qualificata, la comunicazione presenta due opzioni, nessuna delle quali richiede di modificare il TFUE o ha un impatto sull’attuale ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Si tratta, più in particolare, del ricorso alla clausola passerella specifica di cui al titolo relativo all’ambiente (articolo 192, paragrafo 2, del TFUE), che consentirebbe di raggiungere l’obiettivo procedurale per le misure di tassazione dell’energia che sono principalmente di natura ambientale, oppure alla clausola passerella generale di cui all’articolo 48, paragrafo 7, del TUE per le misure fiscali destinate più in generale a conseguire obiettivi in materia di energia. In entrambi i casi spetterebbe al Consiglio decidere sul passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata.

3.7

Infine, la comunicazione intende promuovere lo sviluppo della responsabilità democratica nel quadro del Trattato Euratom, che riguarda questioni sensibili di interesse generale, in particolare attraverso la proposta di coinvolgere sia il Parlamento europeo (che attualmente è semplicemente consultato, ma non sulla conclusione di trattati internazionali) sia i parlamenti nazionali.

3.8

La sostanza del Trattato Euratom non sarebbe modificata, a parte l’estensione dei diritti di informazione della società civile, la garanzia della consultazione transfrontaliera tra Stati membri quando vi è un potenziale impatto transfrontaliero, il maggiore coinvolgimento, in tali casi, del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) e il rafforzamento della capacità di reagire in caso di incidenti nucleari. Pertanto, la revisione del Trattato richiederà il ricorso alla procedura di revisione ordinaria del Trattato ai sensi dell’articolo 48 del TUE.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il CESE accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea, che si prefigge di introdurre il voto a maggioranza qualificata nell’ambito della tassazione dell’energia al fine di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. È inoltre favorevole a un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali (attualmente non coinvolti) nel processo decisionale nel quadro del Trattato Euratom, nonché alla proposta della Commissione di coinvolgere maggiormente la società civile nell’elaborazione delle politiche in materia di energia nucleare, benché la comunicazione stessa consideri necessariamente questi sviluppi in una prospettiva a lungo termine. Il CESE chiede che venga stabilito un legame più stretto tra le relazioni future sullo Stato dell’Unione dell’energia e le strategie proposte per il medio (2030) e lungo termine (2050).

4.2

Pur riconoscendo la necessità di adottare misure immediate (dal momento che oltre l’80 % delle emissioni di CO2 è dovuto alla produzione e all’uso di energia), il CESE invita l’UE a restare vincolata al rispetto del principio di sussidiarietà anche quando utilizza lo strumento del voto a maggioranza qualificata e, nei settori che non rientrano nella sua competenza esclusiva, a concentrarsi sugli ambiti in cui gli obiettivi comuni non possono essere conseguiti più efficacemente a livello nazionale, regionale o locale. Lo stesso vale per il principio di proporzionalità, in virtù del quale il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non devono eccedere quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati (2).

4.3

Il CESE osserva con preoccupazione che nella comunicazione COM(2019) 177 non vi è alcun riferimento all’approccio graduale menzionato nella comunicazione COM(2019) 8 "Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell’UE", che prevede una transizione graduale (in quattro fasi) al voto a maggioranza qualificata, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, in alcuni settori della politica fiscale condivisa dell’UE (3). Il CESE è consapevole della natura potenzialmente controversa di alcuni tipi di tassazione dell’energia in questione. Raccomanda pertanto vivamente alla Commissione di chiarire che un approccio analogo vale anche in quest’ambito, in modo da individuare e prendere in esame innanzitutto gli ambiti di tassazione meno controversi.

4.4

Il CESE si rammarica che la comunicazione COM(2019) 177 non approfondisca i possibili tipi di decisioni specifiche in materia fiscale che potrebbero essere discussi nel quadro del voto a maggioranza qualificata ed esorta la Commissione a porre rimedio a tale lacuna. Il CESE si preoccuperebbe se, a livello dell’UE, venissero adottate decisioni in materia di tassazione dell’energia in grado di provocare effetti distributivi negativi (come l’aumento della povertà energetica), ad esempio se si eliminassero le sovvenzioni alle bollette energetiche per i consumatori meno abbienti. Vi sono questioni delicate che hanno ripercussioni diverse sugli Stati membri, in funzione della loro dipendenza dai combustibili fossili e delle alternative disponibili. È necessario adottare un approccio che tenga conto e si adatti alle circostanze locali, nonché delle misure per garantire una transizione giusta, affinché i lavoratori, i consumatori e le comunità non siano lasciati indietro. In questi casi, le nuove misure di tassazione dell’energia potrebbero richiedere finanziamenti di compensazione da parte dell’UE per ovviare ai danni socioeconomici arrecati.

4.5

I prezzi dell’energia, che aumentano più rapidamente dei bilanci delle famiglie, le disparità di reddito in Europa e i costi prodotti dalla transizione energetica (decentramento e digitalizzazione dei mercati dell’elettricità e del gas) determinano la misura in cui la povertà energetica è presente in una società (4). L’indice europeo della povertà energetica (European Energy Poverty Index, EEPI) valuta e classifica i progressi compiuti dagli Stati membri nella riduzione della povertà energetica domestica e dei trasporti (5), e, sulla base delle conclusioni dell’Osservatorio europeo della povertà energetica, la comunicazione dovrebbe essere collegata a un piano d’azione europeo inteso ad eliminare la povertà energetica combattendone le cause profonde (6). Come indicato in alcuni precedenti pareri del CESE (7), "l’efficienza energetica e il non consumo di energia non costituiscono fonti energetiche" e non possono pertanto, di per sé, risolvere i problemi legati ai cambiamenti climatici, alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla povertà energetica.

4.6

I consumatori non traggono la giusta parte di vantaggi dagli sforzi dell’UE nel settore dell’energia a causa del mancato collegamento tra i mercati all’ingrosso e quelli al dettaglio (8): per una serie di fattori (quali la separazione tardiva tra l’attività di produzione e quella di distribuzione, l’onere delle sovvenzioni e l’elevato tasso di insuccesso dei nuovi rivenditori al dettaglio) i prezzi storicamente in calo sui mercati all’ingrosso dopo la liberalizzazione non vengono traslati sui mercati al dettaglio.

I livelli dei costi per gli utenti dell’energia nell’UE sono già molto elevati (9). Dato che circa il 40 % del prezzo finale dell’energia elettrica pagato dai consumatori europei è costituito da imposte e tasse, è dovere della Commissione effettuare una valutazione d’impatto degli effetti potenziali dei prezzi dell’energia, anche per quanto riguarda gli effetti dell’armonizzazione fiscale sui nuclei familiari più indigenti.

4.7

Senza abbandonare il legame con la politica ambientale, un più stretto coordinamento con la politica industriale in senso più ampio e con il conseguente sviluppo economico potrebbe anche consentire:

da un lato, una migliore gestione delle possibili tensioni sociali (redditi più elevati per i lavoratori per compensare l’aumento dei costi dell’energia) (10) e

dall’altro, una migliore gestione dell’attuale diversità energetica europea: le varie politiche energetiche nazionali attuate finora, se adeguatamente gestite a livello europeo, possono diventare vantaggiose, sfruttando tali alternative diverse e complementari nel quadro delle politiche dell’Unione dell’energia.

4.8

Ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 2, del TFUE sulla clausola passerella specifica e/o dell’articolo 48, paragrafo 7, del TUE sulla clausola passerella generale, lo sviluppo di un’autentica Unione dell’energia deve andare di pari passo con il trasferimento di sovranità.

4.9

Nonostante i progressi compiuti nel corso degli anni nel campo dell’energia, in parte grazie alle politiche dell’UE (come ad esempio l’aumento della capacità delle reti di energie rinnovabili) e in parte per effetto di fattori internazionali (come la maggiore flessibilità delle condizioni di approvvigionamento di GNL, l’indicizzazione del carbone e il calo dei prezzi), alcuni problemi (come quelli principali elencati di seguito, al punto 4.11) ancora impediscono l’ulteriore sviluppo di un vero mercato unico dell’energia e negano ai consumatori la giusta parte di benefici.

4.10

Tra gli ostacoli principali vi sono lo sviluppo limitato della capacità di interconnessione transfrontaliera, in particolare nel settore dell’energia elettrica, a causa delle decisioni nazionali e dei ritardi nell’azione dell’Unione europea per raggiungere l’obiettivo di interconnessione elettrica del 10 % entro il 2010 e del 15 % entro il 2030 (obiettivi già molto limitati, insufficienti e non vincolanti) (11).

4.11

Il consenso sociale dovrebbe figurare tra le principali priorità, considerato che i dati più recenti indicano che nell’Europa settentrionale e occidentale le famiglie spendono una quota compresa tra il 4 e l’8 % del totale dei loro consumi, mentre nell’Europa centrale e orientale tale percentuale varia dal 10 al 15 % (12). Con un enorme tributo pagato anche in termini di "povertà energetica", indicata come una nuova priorità sociale da combattere a qualsiasi livello nazionale ed europeo, ma ancora presente.

5.   Osservazioni particolari

5.1

L’energia è un sistema rigido, in cui per realizzare appieno le trasformazioni infrastrutturali e normative ci vuole un decennio, mentre la concorrenza resta agguerrita (come dimostrato chiaramente dai pannelli solari cinesi e dallo sviluppo dell’industria dei veicoli elettrici). È necessario un modello di politica energetica completamente nuovo e più ampio, che comprenda ad esempio l’ottenimento di un valore aggiunto per le imprese dell’UE che svolgono attività di ricerca sulla continuità energetica legata alle reti di energie rinnovabili, oppure il sostegno alle imprese che operano in settori quali le automobili elettriche, le relative batterie di ultima generazione oppure le turbine a idrogeno o eoliche laddove vi sia un vantaggio competitivo.

5.2

È necessario che la Commissione proceda ad una definizione e attuazione complementari della politica energetica sotto forma di tabella di marcia, poiché la politica in questo settore va al di là della tassazione e, in ogni caso, comprende sia le imposte sulle attività energetiche che quelle sui prodotti energetici. L’esperienza maturata in altri campi dimostra che trasferire la sovranità senza che esista un’Unione autentica e completa può dare luogo a forti divergenze (com’è avvenuto per l’Unione economica e monetaria).

5.3

Il costo dell’energia ha un impatto diretto e immediato su tutte le imprese e sulla vita delle persone, e pertanto le conseguenze di un’iniziativa sbilanciata in materia di tassazione dell’energia devono essere esaminate attentamente. In questo contesto e sulla base della necessaria valutazione dell’impatto socioeconomico, il CESE accoglie con favore l’annuncio della nuova Presidente della Commissione relativo all’introduzione di una nuova tassa sul carbonio alle frontiere al fine di garantire la competitività globale delle imprese europee ed evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Ai lavoratori che rischiano di perdere il posto occorre offrire nuove prospettive, prevedendo a tal fine anche misure di riqualificazione professionale e altre soluzioni negoziate.

5.4

Pur considerando la possibile distorsione del mercato interno dovuta ai diversi livelli di tassazione dell’energia basata sui combustibili fossili, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che gli accordi di libero scambio possono avere un impatto analogo, attraverso gli effetti di dumping creati dai diversi quadri giuridici dei paesi terzi in materia di energia e concorrenza. Potrebbero risentirne settori di attività dell’UE quali l’aviazione, i trasporti marittimi, fluviali e stradali, l’agricoltura e la pesca e le industrie ad alta intensità energetica interessate dalle misure fiscali proposte. Pertanto, l’UE dovrebbe esigere sistematicamente, nell’ambito dei negoziati commerciali bilaterali o multilaterali, l’equivalenza della sua legislazione sociale e ambientale per i prodotti importati (13).

Bruxelles, 26 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  SOC/626 Clausola passerella (cfr. pag. 87 della GU).

(3)  GU C 353 del 18.10.2019, pag. 90.

(4)  GU C 198 del 10.7.2013, pag. 1.

(5)  Indice europeo della povertà energetica (EEPI) https://www.openexp.eu/sites/default/files/publication/files/european_energy_poverty_index-eepi_en.pdf.

(6)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 21.

(7)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 120.

(8)  GU C 383 del 17.11.2015, pag. 84.

(9)  COM(2019) 1 final.

(10)  Nelle sue precedenti risoluzioni il Parlamento europeo ha avvertito che la strategia di decarbonizzazione potrebbe anche provocare "un grave aumento del fenomeno della povertà energetica" (14 marzo 2013, Risoluzione sulla tabella di marcia per l’energia 2050) e ha quindi invitato la Commissione a "gettare un ponte tra la politica sociale e la politica energetica" (14 aprile 2016, Risoluzione sul raggiungimento dell’obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie).

(11)  Secondo il gruppo di esperti della Commissione, tale livello è in graduale diminuzione e alcuni Stati membri non raggiungeranno l’obiettivo del 10 % nel 2020, Verso un’Europa sostenibile e integrata - Relazione del gruppo di esperti della Commissione sugli obiettivi di interconnessione elettrica, novembre 2017, pag. 25. Cfr. anche GU C 383 del 17.11.2015, pag. 84.

(12)  COM(2019) 1 final.

(13)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 83.


ALLEGATO

I seguenti emendamenti, pur avendo ricevuto almeno un quarto dei voti espressi, sono stati respinti nel corso delle deliberazioni:

Punto 4.5

Sopprimere il punto:

Ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 2, del TFUE sulla clausola passerella specifica e/o dell’articolo 48, paragrafo 7, del TUE sulla clausola passerella generale, lo sviluppo di un’autentica Unione dell’energia deve andare di pari passo con il trasferimento di sovranità.

Voti favorevoli

:

73

Voti contrari

:

91

Astensioni

:

11

Punto 1.1.2

Modificare come segue:

Il CESE accoglie con favore la proposta di lanciare un dibattito sul ricorso ricorrere alle clausole passerella per passare al voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e introdurre un sistema di codecisione con il Parlamento europeo. In questo nuovo assetto, il CESE potrebbe svolgere un ruolo importante nel sostenere il trilogo e dovrebbe pertanto essere coinvolto.

Pur sostenendo diversi punti di vista formulati nella la comunicazione in esame, il CESE osserva che, nel quadro di una governance efficiente della strategia per il clima e l’energia e di una maggiore coerenza nella legislazione dell’UE in materia di tassazione dell’energia, si dovrebbe tenere conto delle preoccupazioni delle imprese, dei lavoratori e di altri soggetti interessati europei, compresi i consumatori. Il coinvolgimento e la partecipazione della società civile, il sostegno degli Stati membri e l’accordo e l’impegno delle parti sociali sono importanti per la riuscita di questo processo.

Voti favorevoli

:

65

Voti contrari

:

105

Astensioni

:

9


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/112


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per l’aviazione in Europa: mantenere e promuovere norme sociali elevate»

[COM(2019) 120 final]

(2020/C 14/16)

Relatore: Raymond HENCKS

Consultazione

Commissione europea, 11.4.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

3.7.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

174/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE approva la relazione in esame in merito alle condizioni di impiego del personale di volo ad alta mobilità (piloti e membri dell’equipaggio di cabina); queste figure, la cui situazione può essere particolarmente complicata a causa della natura transfrontaliera dei loro impieghi, godono di diritti e livelli di protezione diversi a seconda del diritto nazionale loro applicabile.

1.2.

Il CESE deplora che la relazione giunga soltanto al termine del mandato dell’attuale Commissione, con le incertezze sul suo futuro iter che ne conseguono, e spera che la nuova Commissione attribuirà un’elevata priorità, proporzionata alla gravità della situazione, alla risoluzione dei problemi esposti nella relazione in esame, proponendo misure concrete.

1.3.

Il CESE si compiace che la relazione ponga in evidenza il persistere di numerosi problemi e incertezze giuridiche e sottolinei la necessità di garantire una migliore applicazione delle norme dell’UE e nazionali a tutte le forme di occupazione del personale di volo, per evitare pratiche che violano o aggirano il diritto applicabile, come il lavoro sommerso o il falso lavoro autonomo, e assicurare condizioni legali e paritarie per tutto il personale di volo, dando priorità assoluta alla sicurezza del personale e dei passeggeri. Il CESE sostiene le azioni previste dalla Commissione e invita gli Stati membri a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi della normativa sociale e del lavoro relativa al personale di volo.

1.4.

Il CESE deplora l’assenza di statistiche affidabili sul numero di posti di lavoro del personale di volo, sul numero di posti esternalizzati e sui lavoratori a termine. Questa mancanza di statistiche, a cui il CESE chiede di porre rimedio in tempi brevi, accentua l’incertezza giuridica che grava sulle condizioni di impiego e sui diversi livelli di protezione del personale di volo, favorisce condizioni di concorrenza inique o sleali per i vettori aerei dell’UE, sottoposti a una fortissima pressione concorrenziale, e danneggia gli Stati membri che sono privati di determinate entrate fiscali e contributi previdenziali.

1.5.

Considerata la pluralità di forme di contratti di lavoro, con le incertezze che talvolta ne derivano, il CESE ribadisce la sua richiesta (1) di promuovere l’occupazione diretta, che dovrebbe restare la forma normale di occupazione nel settore dell’aviazione, e ritiene che sia indispensabile opporsi a qualsiasi contratto atipico che rischi di nuocere alla sicurezza del personale di volo e dei passeggeri, fermo restando che il ricorso a un contratto temporaneo o interinale non è automaticamente illecito o creatore di dumping sociale.

1.6.

Dato che nel settore del personale di volo non sono sconosciuti regimi di lavoro illeciti come il lavoro non dichiarato e il falso lavoro autonomo o la mancata applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, il CESE esprime il proprio appoggio alla Commissione, che esige che gli Stati membri:

garantiscano, con mezzi adeguati, l’osservanza delle norme vigenti a livello nazionale in materia di diritto del lavoro e il mantenimento della conformità con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea;

si adoperino perché le norme dell’UE in materia di sicurezza aerea si applichino correttamente e in ugual misura al personale dell’aviazione, a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale con la compagnia aerea;

attuino correttamente la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, applicabile a qualsiasi forma di contratto esistente o futuro, compreso il lavoro dei falsi lavoratori autonomi.

1.7.

Il CESE auspica che la futura Autorità europea del lavoro garantisca che le recenti modifiche alla direttiva sul distacco dei lavoratori, che stabilisce il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto nello stesso luogo, siano adeguatamente attuate e applicate dagli Stati membri entro il 30 luglio 2020. Il CESE ritiene che detta Autorità debba garantire altresì il rispetto di tutti i diritti del personale dell’aviazione civile.

1.8.

Il CESE ricorda che il diritto di costituire un sindacato o di aderirvi, di negoziare contratti collettivi, di scioperare ecc. sono diritti umani garantiti a livello internazionale, europeo e nazionale che devono essere rigorosamente rispettati. Purtroppo, nella pratica, vi sono casi in cui il diritto di organizzare sindacati e il diritto alla contrattazione collettiva sono limitati e i lavoratori devono difendere i loro diritti in tribunale. Occorrerebbe inoltre garantire il diritto all’informazione e alla consultazione.

1.9.

La mancanza di norme internazionali sul lavoro nel settore dell’aviazione civile pregiudica l’efficacia del diritto del lavoro dell’Unione e degli Stati membri per quanto riguarda sia le rotte interne all’UE sia quelle extra UE. Il CESE deplora il fatto che non sembri esistere un consenso in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro intorno all’elaborazione di una convenzione sui diritti dei lavoratori nel settore dell’aviazione civile, anche se una convenzione analoga è stata adottata per il personale marittimo, e incoraggia vivamente l’Unione europea a includere clausole e norme sociali ambiziose vincolanti in materia di lavoro in tutti i suoi accordi con i paesi terzi nel settore dell’aviazione, e si compiace che la Commissione intenda agire in tal senso.

1.10.

Per quanto riguarda la qualità della formazione, è assai preoccupante leggere nella relazione in esame che:

è possibile che le competenze acquisite dagli aspiranti piloti non sempre corrispondano a quelle richieste dalle compagnie aeree;

gran parte dei piloti titolari di una licenza di pilota di linea non soddisfa i requisiti di ammissione di base delle compagnie aeree.

1.11.

Il CESE rammenta che secondo le disposizioni di cui alla nuova direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea gli Stati membri provvedono affinché, qualora i datori di lavoro siano tenuti, a norma della legislazione dell’Unione o nazionale o dei pertinenti contratti collettivi, ad erogare ai lavoratori formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti, tale formazione sia erogata gratuitamente ai lavoratori, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l’orario di lavoro.

1.12.

Il CESE chiede alla Commissione di essere proattiva e di invitare tutte le organizzazioni che soddisfano i criteri per essere membri del comitato di dialogo sociale europeo per il settore dell’aviazione civile a partecipare attivamente ai suddetti lavori e a utilizzare al meglio tale strumento per trovare, attraverso la negoziazione, soluzioni reciprocamente soddisfacenti per le difficoltà riscontrate.

1.13.

Infine, il CESE ritiene che il clima in cui si svolge il lavoro del personale di volo non dipenda soltanto dalle condizioni di lavoro, ma anche da fattori esterni come, ad esempio, il livello di soddisfazione dei passeggeri in merito alla qualità dei servizi aeroportuali e forniti a bordo dell’aereo. È quindi importante che i diritti dei passeggeri, compresi quelli dei passeggeri con esigenze particolari (disabili, anziani, bambini piccoli e donne incinte), siano debitamente rispettati.

2.   Introduzione

2.1.

Nel trasporto aereo, la protezione sociale e il diritto del lavoro, oltre alle norme minime stabilite dal diritto dell’UE, rientrano essenzialmente tra le competenze e le responsabilità degli Stati membri, nei quali le norme in materia sono applicate in modo e in misura diversi.

2.2.

Nell’aviazione civile non esiste più un modello occupazionale uniforme: alcune compagnie aeree offrono posti di lavoro di qualità e contratti a tempo indeterminato, mentre secondo una recente inchiesta (Study on employment and working conditions of aircrews in the EU internal aviation market - «studio Ricardo») tra il 9 e il 19 % dei membri dell’equipaggio di cabina e circa l’8 % dei piloti hanno dichiarato di essere impiegati tramite una qualche forma di organismo intermedio.

2.3.

La relazione in esame riguarda esclusivamente il personale di volo (piloti e membri dell’equipaggio di cabina); queste figure, la cui situazione può essere particolarmente complicata a causa della natura transfrontaliera dei loro impieghi, godono di diritti e livelli di protezione diversi a seconda del diritto nazionale loro applicabile.

2.4.

Inoltre, la pressione sui costi di esercizio in un mercato molto competitivo ha spinto alcune compagnie aeree a ricorrere a regimi di occupazione indiretta diversi in alternativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato che, secondo lo studio Ricardo, rimane la principale forma di occupazione. Tuttavia, al fine di ridurre i costi di esercizio, molti vettori aerei:

esternalizzano una parte delle loro attività;

assumono il personale di volo mediante agenzie intermedie, comprese le agenzie interinali, talvolta attraverso vari sistemi nel quadro di una complessa catena di rapporti di lavoro che rende difficile identificare il datore di lavoro effettivo;

impiegano lavoratori autonomi;

assegnano membri del personale a una base di servizio al di fuori del territorio in cui è stata rilasciata la licenza;

praticano il «pay-to-fly» (pagare per volare);

tutto questo crea qualche incertezza giuridica e talvolta rende difficile distinguere tra situazioni illegali e situazioni assai complesse ma legali.

2.5.

Nel 2015, la Commissione ha annunciato, nel quadro della strategia per l’aviazione in Europa, di voler porre in primo piano l’agenda sociale nel settore dell’aviazione civile. Tuttavia, nel 2017, constatando che la situazione risultava ancora pressoché invariata, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno manifestato preoccupazione e hanno invitato gli Stati membri e la Commissione ad affrontare i persistenti problemi sociali nel settore dell’aviazione, in particolare per quanto riguarda il personale di volo ad alta mobilità.

2.6.

Nell’ottobre 2018, vista la mancanza di misure concrete sulla dimensione sociale del trasporto aereo e preoccupati per i ripetuti scioperi di settori del personale dell’aviazione, i ministri europei dei trasporti di sei Stati membri hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale sollecitavano la Commissione a elaborare misure concrete entro la fine del 2018, tra cui un’agenda sociale ambiziosa che garantisca condizioni di lavoro eque, che ponga tutti gli attori del settore, sia nell’UE che nei paesi terzi, su un piano di parità in un contesto di concorrenza leale.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Nella sua strategia per l’aviazione in Europa del 2015, l’Unione si è impegnata a rafforzare l’agenda sociale e a creare posti di lavoro di qualità nel settore dell’aviazione, esaminando, tra l’altro, la necessità di chiarire ulteriormente la legge applicabile e la giurisdizione competente per i contratti di lavoro dei lavoratori mobili nel settore dell’aviazione.

3.2.

Per avere un’idea più precisa della situazione attuale del mercato dell’aviazione, la Commissione ha fatto realizzare uno studio (denominato «studio Ricardo») sulle condizioni di impiego e di lavoro del personale di volo che è stato pubblicato nel gennaio 2019.

3.3.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia elaborato una relazione sulla situazione e sulle condizioni di impiego del personale di volo, che è giunta però al termine del mandato dell’attuale Commissione, con le incertezze sul suo futuro iter che ne conseguono. Il CESE auspica che la nuova Commissione attribuisca un’elevata priorità, proporzionata alla gravità della situazione, alla risoluzione dei problemi esposti nella relazione in esame e che proponga rapidamente misure appropriate.

3.4.

La suddetta relazione conferma, di fatto, che permangono numerosi problemi e incertezze giuridiche e che è essenziale garantire una migliore applicazione delle norme dell’UE e nazionali a tutte le forme di occupazione del personale di volo, per prevenire pratiche che violano o aggirano il diritto applicabile, come il falso lavoro autonomo, e per garantire condizioni legali e paritarie per tutti.

3.5.

Il CESE deplora che dall’agenda sociale europea, che è stata definita nella strategia per l’aviazione del 2015, l’unica misura concreta attuata dalla Commissione sia consistita nella pubblicazione di una guida pratica sul diritto del lavoro applicabile e sulle giurisdizioni competenti. La relazione della Commissione non dice se essa adotterà orientamenti interpretativi o apporterà modifiche normative nel settore dell’aviazione civile. La Commissione convocherà un gruppo ad hoc di esperti degli Stati membri che si occupano di questioni inerenti all’aviazione e al diritto del lavoro, con il compito di tracciare un bilancio delle azioni elencate nella relazione in esame e di fornire consulenza alla Commissione e agli Stati membri su come applicare correttamente il diritto del lavoro nel settore dell’aviazione. Il CESE chiede che, oltre agli esperti delle istituzioni, anche le parti sociali siano opportunamente coinvolte nei lavori di tale gruppo.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.

Secondo la relazione in esame, non sono disponibili dati specifici sul numero di posti di lavoro per ciò che riguarda il personale di volo. Il CESE si chiede pertanto come formulare previsioni attendibili sul numero di piloti e di personale di bordo da formare e da assumere a medio e lungo termine. Ciò vale in particolare per la formazione dei piloti, lunga e costosa.

4.2.

Anche a causa di questa mancanza di statistiche, non si conosce il numero di posti di lavoro del personale di volo esternalizzati. Gli unici dati a cui si può far riferimento sono quindi quelli forniti da un’indagine del 2015 delle parti sociali europee nel settore dell’aviazione civile, secondo cui solo il 52,6 % degli intervistati che lavorano per le compagnie a basso costo dichiara di avere un contratto d’impiego diretto. Il CESE ritiene essenziale migliorare lo strumento statistico. Questa mancanza di statistiche accentua l’incertezza giuridica che grava sulle condizioni di impiego e sui diversi livelli di protezione del personale di volo e rende difficile effettuare una distinzione tra pratiche lecite e illecite, abusi o lacune nella regolamentazione. Essa favorisce distorsioni nelle condizioni di concorrenza per i vettori aerei dell’UE, sottoposti a una fortissima pressione concorrenziale, e danneggia gli Stati membri che sono privati di determinate entrate fiscali e contributi previdenziali.

4.3.

Nella sua guida pratica pubblicata nell’agosto 2017, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha segnalato che la frammentazione e l’esternalizzazione dei posti di lavoro legati alla sicurezza, compresi quelli del personale di volo, potrebbero avere effetti negativi sulla sicurezza stessa, e ha presentato misure concrete nel contesto dell’esternalizzazione dei servizi critici di sicurezza e dei contratti di noleggio di aereo con equipaggio (wet-lease).

4.4.

Anche per quanto riguarda il lavoro tramite agenzia interinale, l’UE non dispone di dati affidabili. Lo studio Ricardo evidenzia tuttavia che tra il 9 e il 19 % dei membri d’equipaggio di cabina e circa l’8 % dei piloti hanno dichiarato di essere assunti tramite una qualche forma di organismo che opera come intermediario, e che la stragrande maggioranza del personale assunto tramite tali intermediari lavora per i vettori a basso costo.

4.5.

Il CESE ribadisce la sua richiesta (2) di promuovere l’occupazione diretta, che dovrebbe restare la forma normale di occupazione nel settore dell’aviazione, e ritiene che sia indispensabile opporsi a qualsiasi contratto atipico che rischi di nuocere alla sicurezza del personale di volo e dei passeggeri.

4.6.

L’applicazione della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)sul lavoro interinale () può essere solo temporanea e non può essere snaturata in via permanente, fermo restando che il ricorso a un contratto temporaneo o interinale può essere indispensabile e non è automaticamente illecito o creatore di dumping sociale.

4.7.

In merito al lavoro sommerso che deriva, tra l’altro, dall’attività dei falsi lavoratori autonomi, il seminario che sarà organizzato a fine anno sulla piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato, con un accento particolare sul falso lavoro autonomo del personale di volo, è una tappa importante per dare visibilità al problema e promuovere il dibattito tra ispettori del lavoro e parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare i loro ispettorati del lavoro per poter controllare efficacemente il rispetto delle disposizioni nazionali e dell’Unione relative alle condizioni di lavoro nel settore dell’aviazione civile.

4.8.

Le norme dell’UE in materia di sicurezza aerea definiscono il concetto di «base di servizio». A causa dell’elevata mobilità del personale di volo, può risultare difficile determinare la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, il diritto del lavoro cui fare riferimento, nonché il tribunale dinanzi al quale far valere i propri diritti. La base di servizio funge anche da riferimento per calcolare le limitazioni dei tempi di volo e di servizio. Il CESE esorta gli Stati membri a garantire la corretta applicazione della legislazione sociale nazionale e dell’Unione per quanto riguarda il personale impiegato presso un vettore aereo dell’Unione che effettua servizi aerei da una base operativa al di fuori del territorio dello Stato membro nel quale lo stesso vettore aereo ha la principale sede di attività commerciale, in conformità del regolamento sui servizi aerei.

4.9.

La relazione della Commissione rileva che il numero di basi operative è in costante aumento e che sempre più spesso gli aerei e il personale di volo di una compagnia aerea hanno sede al di fuori del principale centro di attività della compagnia stessa, nel territorio di altri Stati membri e a volte persino in paesi terzi. In questo caso, la legge applicabile è quella del paese della base di servizio, mentre alcune compagnie applicano la legge del paese della sede principale invece che quella del paese della base di servizio. Il CESE invita la Commissione a pubblicare orientamenti in merito alle basi operative e di servizio e al diritto applicabile.

4.10.

Esistono diversi regimi di lavoro autonomo: piloti indipendenti con un rapporto di lavoro diretto o il cui rapporto di lavoro passa per un’agenzia interinale, o una società a responsabilità limitata di piloti indipendenti. Il CESE sostiene la Commissione che esige che gli Stati membri:

si adoperino perché le norme dell’UE in materia di sicurezza aerea si applichino correttamente e in ugual misura al personale dell’aviazione, a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale con la compagnia aerea;

garantiscano, con mezzi adeguati, l’osservanza delle norme vigenti a livello nazionale in materia di diritto del lavoro e il mantenimento della conformità con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea;

attuino correttamente la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, applicabile a tutti i lavoratori, in particolare quelli in forme di lavoro subordinato nuove e atipiche.

4.11.

Per quanto riguarda il distacco di lavoratori mediante impiego temporaneo di personale al di fuori della propria base di servizio, la pertinente direttiva, secondo lo studio Ricardo, non è generalmente applicata nel caso del personale di volo, mentre è in linea di principio applicabile alla prestazione transnazionale di servizi da parte di agenzie di lavoro interinale o di agenzie per il lavoro.

4.12.

La direttiva sul distacco dei lavoratori si applica anche nel quadro di contratti di wet-lease, se esiste un rapporto di lavoro tra l’equipaggio e il locatore per tutta la durata del noleggio dell’aeromobile. Il personale di volo assegnato a una nuova base di servizio non è considerato distaccato.

4.13.

Il CESE appoggia la proposta della Commissione di assistere gli Stati membri nel quadro dell’applicazione della direttiva riveduta sul distacco dei lavoratori, soprattutto al fine di migliorare la parità di trattamento e prevenire le frodi transfrontaliere.

4.14.

Inoltre, il CESE auspica che la futura Autorità europea del lavoro garantisca anche che le recenti modifiche alla direttiva sul distacco dei lavoratori, che stabilisce il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto nello stesso luogo, siano adeguatamente attuate e applicate dagli Stati membri entro il 30 luglio 2020, e che tale organismo garantisca altresì la corretta applicazione della legislazione sociale, sia a livello europeo che nazionale, affinché siano rispettati tutti i diritti del personale dell’aviazione civile, compreso quello di libertà sindacale.

4.15.

Il CESE è a conoscenza del fatto che alcune compagnie aeree vietano l’adesione a un sindacato che non sia di loro gradimento e, talvolta, licenziano lavoratori che hanno aderito a un determinato sindacato, ragion per cui i lavoratori devono difendere i loro diritti in tribunale. Il CESE ricorda agli Stati membri che il diritto di costituire un sindacato o di aderirvi, di negoziare contratti collettivi, di scioperare ecc. sono diritti umani garantiti a livello internazionale, europeo e nazionale e devono essere rigorosamente rispettati. Occorrerebbe garantire il diritto all’informazione e alla consultazione.

Per affrontare le questioni riguardanti l’applicazione delle norme sociali a livello nazionale, potrebbe essere istituito un organismo di mediazione a livello dell’UE per contribuire a risolvere le controversie relative all’applicazione del regolamento.

4.16.

Per quanto riguarda l’impiego di equipaggi di paesi terzi, il CESE rinnova la sua richiesta (4) di estendere il permesso unico al personale di volo per garantire la parità di trattamento di tutti i lavoratori del settore ai sensi della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Lo studio Ricardo conferma che, sulla base dei dati raccolti, non è possibile stabilire quanto diffusa sia questa pratica, né se la base di servizio del personale di volo utilizzato sia ubicata in un paese terzo o nell’Unione.

4.17.

La mancanza di norme internazionali sul lavoro nel settore dell’aviazione civile pregiudica l’efficacia del diritto del lavoro dell’Unione e degli Stati membri per quanto riguarda sia le rotte interne all’UE sia quelle extra UE. Il CESE deplora che non esista un consenso in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) intorno all’elaborazione di una convenzione sui diritti dei lavoratori nel settore dell’aviazione civile, anche se una convenzione analoga è stata adottata per il personale marittimo. In assenza di una convenzione a livello dell’OIL, il CESE incoraggia vivamente l’Unione europea a includere in tutti i suoi accordi con i paesi terzi nel settore dell’aviazione (a partire da quello attualmente in esame tra l’UE e il Qatar) clausole sociali ambiziose in materia di lavoro che siano vincolanti e possano essere sanzionate in caso di mancato rispetto.

4.18.

La formazione di pilota è lunga e costosa e si articola in tre fasi (formazione di base, abilitazione al tipo per pilotare un tipo specifico di aeromobile e addestramento in volo per acquisire esperienza di volo). Secondo le informazioni fornite dallo studio Ricardo, una percentuale compresa tra il 2,2 % e il 6 % dei piloti intervistati ha dovuto pagare per acquisire esperienza di volo nell’ambito del programma «pay-to-fly» (pagare per volare). La direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea [COM(2017) 797-2017/0355 (COD)] stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché, qualora i datori di lavoro siano tenuti, a norma del diritto dell’Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare ai lavoratori formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale sono stati assunti, tale formazione sia erogata gratuitamente ai lavoratori, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l’orario di lavoro. Il CESE auspica che la corretta applicazione della direttiva sia monitorata periodicamente, pur evitando di creare nuovi ostacoli burocratici.

4.19.

Per quanto riguarda la qualità della formazione, è assai preoccupante leggere nella relazione in esame che:

è possibile che le competenze acquisite dagli aspiranti piloti non sempre corrispondano a quelle richieste dalle compagnie aeree;

gran parte dei piloti titolari di una licenza di pilota di linea non soddisfa i requisiti di ammissione di base delle compagnie aeree.

4.20.

Il CESE deplora vivamente che dal 2017 la concertazione sociale europea, e in particolare il comitato di dialogo sociale europeo per il settore dell’aviazione civile, non sia più in grado di portare avanti un dialogo costruttivo a causa della mancanza di rappresentatività delle compagnie aeree. Ciò è ancora più desolante se si considera che attraverso un dialogo sociale costruttivo e contratti collettivi si potrebbero trovare le risposte ad alcuni dei problemi sollevati nella relazione della Commissione.

4.21.

Il CESE incoraggia la Commissione a essere più proattiva convincendo le parti sociali a garantire un’adeguata rappresentanza delle compagnie aeree e del personale di volo e a utilizzare al meglio questo strumento per trovare, attraverso la negoziazione, soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che incontrano.

4.22.

Per quanto concerne il clima in cui si svolge il lavoro del personale di volo, esso non dipende soltanto dalle condizioni di lavoro, ma anche da fattori esterni come, ad esempio, il livello di soddisfazione dei passeggeri in merito alla qualità dei servizi aeroportuali e forniti a bordo dell’aereo. Il CESE ritiene inoltre che il personale di cabina debba disporre della formazione e del tempo necessari per soddisfare le esigenze specifiche dei passeggeri vulnerabili (disabili, anziani o bambini piccoli, donne incinte ecc.). Occorre garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri e consentire a questi ultimi di accedere a tutte le opportune informazioni in un linguaggio semplice e comprensibile. Il CESE sostiene la Commissione quando questa esorta il Consiglio ad adottare rapidamente le modifiche proposte dal progetto di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 110.

(2)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 110

(3)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9

(4)  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 110

(5)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1

(6)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/118


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Germania a modificare il suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi»

[COM(2019) 221 final]

e sulla «proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l’Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell’ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi»

[COM(2019) 223 final]

(2020/C 14/17)

Relatore unico: Antonello PEZZINI

Consultazione

Consiglio europeo, 23.5.2019

Parlamento europeo, 17.7.2019

Base giuridica

Articolo 91 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

11.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

110/0/1

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia dato seguito alle richieste di Germania ed Italia di poter negoziare, con la Confederazione elvetica, delle nuove disposizioni che permettano il cabotaggio transfrontaliero dei trasporti passeggeri su strada, tramite autobus, tra regioni frontaliere.

1.2.

Il Comitato esprime il suo parere favorevole alle due proposte di decisione, presentate dalla Commissione, in risposta a richieste scritte dei due Stati membri interessati, cui ha fatto riscontro un pari interesse manifestato dalla Svizzera.

1.3.

Il CESE sottolinea, peraltro, la necessità di sviluppare una particolare attenzione verso le politiche di sostenibilità, alle quali si deve uniformare il trasporto passeggeri e merci nella regione alpina, conformemente al Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi del 2002, di cui sono parti contraenti i tre paesi interessati e l’UE stessa.

1.4.

Il Comitato ritiene che lo sviluppo competitivo dei trasportatori interessati alle attività di cabotaggio, nei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri tramite autobus, dovrebbe essere accompagnato dal rispetto dei nuovi accordi, allegati all’Accordo UE-Svizzera del 1999 e al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di salvaguardia dell’interesse economico generale, e all’Accordo del 1o dicembre 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei passeggeri di autobus e autovetture, soprattutto di quelli a mobilità ridotta.

1.5.

Il CESE raccomanda infine che tali processi negoziali siano accompagnati da un dialogo tra le parti sociali dei paesi interessati, ai fini di accompagnare tale processo d’apertura al cabotaggio di trasporto transfrontaliero passeggeri su strada ed i cambiamenti che esso comporta nei territori geograficamente limitati in cui diviene operativo, senza discriminazioni tra operatori stabiliti nell’UE e senza distorsioni di concorrenza.

1.6.

Il Comitato ritiene opportuno che gli Stati membri interessati notifichino i testi degli accordi conclusi alla Commissione e che quest’ultima ne informi il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni ed il CESE stesso.

2.   Introduzione

2.1.

Il trasporto di passeggeri e di merci è uno dei sette settori sui quali la Svizzera e l’Unione europea sono giunte ad un accordo. In occasione del Consiglio dei ministri del 30 novembre e del 1o dicembre 1998, la Confederazione elvetica e la Comunità europea hanno siglato un accordo politico, relativo ad un regime per il trasporto di merci e di passeggeri per ferrovia e su strada, come ricordato in un parere del CESE (2). Gli altri sono stati: la libera circolazione dei lavoratori, il libero scambio di prodotti agricoli, gli ostacoli tecnici agli scambi, l’accesso alle imprese pubbliche o semi-pubbliche, la ricerca e, infine, il traffico aereo.

2.2.

La normativa di riferimento che disciplina l’autotrasporto di merci e passeggeri su strada, fra l’UE e la Confederazione svizzera, è contenuta nel relativo accordo, firmato il 21 giugno 1999. Tale accordo, entrato in vigore il 1o giugno 2002, si applica, infatti, ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi, per i tragitti effettuati nel territorio:

dei 28 paesi membri dell’Unione europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia ed Ungheria;

dei 3 paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio) che aderiscono all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

della Svizzera.

2.3.

Per poter effettuare i trasporti internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per spostare veicoli a vuoto fra l’Unione europea e la Svizzera, i vettori comunitari debbono essere in possesso della licenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che stabilisce il quadro normativo europeo, nel quale sono stabilite le categorie di trasporto internazionale di passeggeri in autobus e in pullman. Detto quadro è suddiviso in tre gruppi: servizi regolari, servizi regolari speciali e servizi occasionali.

2.4.

Il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fissato norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto, effettuati con autobus, stabilendo, tra l’altro, che le operazioni di cabotaggio nell’Unione possano essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Il regolamento (CE) n. 361/2014 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 per quanto riguarda i documenti per il trasporto internazionale di passeggeri su autobus.

2.5.

L’Unione ha competenza esclusiva (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE) per la conclusione di accordi internazionali, allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno, o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

2.6.

Ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo tra l’UE e la Confederazione elvetica, del 1999: «I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità ed effettuati da un veicolo immatricolato in Svizzera, e i trasporti fra due punti situati nel territorio della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro della Comunità non sono autorizzati dal presente Accordo».

2.7.

Peraltro, l’articolo 20 di detto accordo stabilisce che gli operatori di autobus, stabiliti in Svizzera, non possono trasportare passeggeri fra due punti della frontiera situati sul lato dei paesi confinanti e, viceversa, in territorio svizzero, ma possono continuare ad essere esercitati i diritti che derivano da accordi bilaterali conclusi fra singoli Stati membri UE e Svizzera, vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo UE, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori dell’UE, né distorsione della concorrenza.

2.8.

Poiché non vi sono accordi antecedenti tra Svizzera e Italia che disciplinino diritti di cabotaggio per il trasporto di passeggeri a mezzo autobus e poiché l’Accordo bilaterale sul trasporto su strada antecedente tra Germania e Svizzera, del 1953, non includeva diritti di cabotaggio passeggeri tra i due paesi, su richiesta dei due Stati membri sopra menzionati, e in seguito all’interesse mostrato dalla Svizzera nella riunione del giugno 2018 del Comitato dei trasporti terrestri UE-Svizzera, sono necessari due atti espliciti del Consiglio e del Parlamento europeo al fine di permettere:

le modifiche all’Accordo svizzero-tedesco, per includere le operazioni di cabotaggio nel trasporto internazionale su strada di passeggeri, nelle regioni frontaliere di Svizzera e Germania;

all’Italia, di negoziare e concludere un accordo con la Svizzera sullo stesso argomento.

2.9.

Le regioni frontaliere comunitarie espressamente indicate negli articoli sarebbero:

per la Germania: i distretti amministrativi di Friburgo e Tubinga, nel Baden-Württemberg e il distretto amministrativo di Svevia, in Baviera;

per l’Italia: le regioni Piemonte e Lombardia e le regioni autonome Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.

2.10.

Il Consiglio Affari generali del 18 luglio 2019 ha adottato un proprio orientamento positivo su entrambi i dossier, a condizione che:

siano rispettate le limitazioni geografiche di operatività negli ambiti territoriali indicati;

non vi siano discriminazioni tra trasportatori stabiliti nell’Unione;

non vi sia alcuna distorsione della concorrenza.

3.   Le proposte della Commissione

3.1.

Gli obiettivi delle due proposte della Commissione sono i seguenti:

nel caso della Germania: consentire alla Germania di modificare l’accordo bilaterale esistente sul trasporto su strada con la Svizzera, al fine d’autorizzare i trasporti di cabotaggio nei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri, tramite autobus, nelle regioni frontaliere tra i due paesi;

nel caso dell’Italia: permettere all’Italia di negoziare e concludere un accordo con la Svizzera, che autorizzi i trasporti di cabotaggio, nell’ambito dei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri, a mezzo autobus, nelle regioni frontaliere, tra i due paesi.

3.2.

Al fine di salvaguardare il buon funzionamento del mercato interno europeo, le concessioni di autorizzazione ai negoziati, per il cabotaggio passeggeri su strada, sono condizionate a tre vincoli:

che non vi sia alcuna discriminazione fra i trasportatori stabiliti nell’Unione;

che non vi sia alcuna distorsione della concorrenza;

che sia operante unicamente entro precisi limiti geografici di regioni frontaliere prestabilite.

3.3.

Secondo la Commissione, tali accordi di cabotaggio su strada di passeggeri dovrebbero permettere l’aumento del fattore di carico dei veicoli e quindi l’efficienza delle operazioni di trasporto, consentendo ai trasportatori coinvolti di diventare più competitivi, oltre a favorire una più stretta integrazione tra le regioni frontaliere.

4.   Osservazioni

4.1.

Il Comitato esprime il suo parere favorevole alle due proposte di decisione della Commissione, sulla base delle richieste dei due Stati membri e dell’interesse manifestato dalla Confederazione elvetica.

4.2.

Secondo il CESE, è importante attirare l’attenzione sulla necessità d’attuare una politica sostenibile, volta a ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intra-alpino e transalpino, conformemente:

al Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi del 2002, di cui sono parti contraenti i tre paesi interessati e l’UE;

al Rapporto sulla qualità ecologica del trasporto passeggeri e merci nella regione alpina.

4.3.

Il Comitato ritiene che lo sviluppo competitivo dei trasportatori, interessati alle attività di cabotaggio, nei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri, tramite autobus, dovrebbe essere accompagnato dal rispetto dei nuovi accordi allegati al citato accordo UE-Svizzera e, in specie, al regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto terrestre di passeggeri, e all’accordo del 1o dicembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus e autovetture.

4.4.

Il CESE raccomanda infine che tali processi negoziali siano accompagnati da un dialogo tra le parti sociali dei paesi interessati, ai fini di accompagnare tale processo d’apertura al cabotaggio transfrontaliero, con un’opportuna informazione e formazione, volte a garantire adeguate condizioni di vita e di lavoro degli operatori interessati.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(2)  GU C 329 del 17.11.1999, pag. 1.

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(4)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

(5)  GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39.


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/122


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Linee guida sul regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea»

[COM(2019) 250 final]

(2020/C 14/18)

Relatrice: Laure BATUT

Consultazione

Commissione europea, 22.7.2019

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

11.9.2019

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

162/2/6

1.   Raccomandazioni

1.1.

Il CESE raccomanda alla Commissione di:

comunicare in modo semplice e chiaro quali siano i criteri per la definizione dei dati non personali e quale sia il campo di applicazione del regolamento che istituisce un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali (RDNP), al fine di dissipare le incertezze e accrescere la fiducia;

informare gli attori del settore sugli ambiti di sovrapposizione tra i testi europei in materia di dati;

vigilare affinché i dati personali (DP) non siano progressivamente considerati come dati non personali (DNP), pur favorendo la libera circolazione di questi ultimi, e fare in modo che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) mantenga interamente il suo campo di applicazione, eventualmente anche unificando nel medio termine i due regolamenti in un solo testo legislativo, allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei dati ed evitare una loro mercificazione più spinta;

incoraggiare la creazione e lo sviluppo di federazioni di servizi paneuropei di cloud computing;

aiutare nel brevissimo termine le imprese europee a utilizzare algoritmi in grado di trattare le grandi quantità di DNP nel mercato unico dei dati; incoraggiare gli Stati membri a rafforzare l’insegnamento delle tecnologie informatiche (IT) e dell’intelligenza artificiale (IA) a tutti i livelli (scuola, università, mondo del lavoro) e lungo tutto l’arco della vita;

esortare gli attori a sviluppare uno spirito di responsabilità, etica e solidarietà, e di non permettere all’autoregolamentazione e alla composizione «amichevole»delle controversie di dare adito a interpretazioni divergenti dei testi normativi;

non tralasciare di utilizzare lo strumento della regolamentazione;

promuovere l’introduzione di sanzioni per le violazioni dell’autoregolamentazione;

elaborare una tabella di marcia per verificare se la certezza del diritto sia una realtà per le imprese nel quadro del libero utilizzo dei loro dati, come previsto dall’RDNP;

fare il punto sull’attuale situazione nei 27 Stati membri e valutare l’azione dei punti di contatto nazionali già nel loro dodicesimo mese di funzionamento;

farsi ampiamente carico della funzione che le spetta sul piano dell’informazione, della comunicazione e della vigilanza;

invitare gli Stati membri a comunicare con gli attori del settore in merito ai criteri di «sicurezza pubblica»;

incoraggiare gli Stati membri a separare le aree di archiviazione dei dati non trasferibili;

riesaminare a tempo debito la politica di concorrenza per verificare che sia adeguata alla libera circolazione dei dati nelle attuali condizioni.

2.   Introduzione

2.1.

Il CESE prende atto della volontà della Commissione di fornire linee guida alle imprese che partecipano al trasferimento di dati non personali prima che le parti interessate avviino, nel corso del 2020, una trattativa volta ad elaborare dei codici di condotta. Il fatto che i dati siano molto spesso «misti», cioè di natura sia personale che non personale, può creare incertezza per le imprese in rapporto alle azioni da intraprendere per proteggere tali dati. È opportuno ricordare in questa sede i principi fondamentali della regolamentazione vigente prima che vengano esaminati i punti su cui il CESE intende formulare delle osservazioni.

2.2.

La Commissione ha osservato che l’assenza di competitività tra i servizi di cloud computing all’interno dell’UE e, di conseguenza, la mancanza di mobilità dei dati in un contesto di oligopoli hanno avuto un impatto negativo sul mercato dei dati. L’RDNP invita gli Stati membri a ridurre al minimo gli obblighi di localizzazione dei dati, nonché la frammentazione della legislazione in materia, in modo da stimolare la crescita e sbloccare le capacità di innovazione delle imprese.

2.3.

Con l’adozione del regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, che è complementare al regolamento generale sulla protezione dei dati, viene sancita nei testi giuridici europei del XXI secolo una «quinta libertà di circolazione»(così è stata definita dalla relatrice del Parlamento europeo Anna Maria Corazza Bildt), applicabile a tutti i dati. Questa merce immateriale, se così può essere chiamata, deve poter essere trasferita e gestita, se il suo titolare lo desidera, presso prestatori di servizi di hosting di paesi diversi dallo Stato membro dell’UE in cui i dati sono stati creati e/o utilizzati (articolo 1 dell’RDNP). I titolari di questa merce ottengono pertanto dei vantaggi sul piano della semplicità e della competitività.

Il regolamento relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (RDNP)

2.4.

Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) favorisce la libera circolazione dei dati non personali all’interno dell’Unione al fine di sviluppare l’intelligenza artificiale, il cloud computing e l’analisi dei megadati. Il suo articolo 6 prevede che la Commissione guidi, incoraggi e faciliti l’elaborazione, da parte degli operatori che lavorano con questi dati personali, di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell’Unione.

2.5.

Il testo in esame, che è destinato ai professionisti delle microimprese e delle PMI, dovrebbe favorire la comprensione, da parte dei destinatari, delle interazioni esistenti tra l’RDNP e l’RGPD attraverso la presentazione di linee guida. Per assicurare la finalità pedagogica, la Commissione presenta molti esempi di situazioni.

2.6.

I codici di condotta in preparazione dovrebbero essere pronti tra novembre 2019 e maggio 2020 (considerando 30 e 31, articolo 6, paragrafo 1). La loro elaborazione terrà conto del punto di vista di tutte le parti interessate. Sono state organizzate due consultazioni pubbliche, e la Commissione è coadiuvata da due gruppi di lavoro, formati da professioni del settore: il primo si occupa della certificazione della sicurezza dei servizi cloud (gruppo CSPCERT), mentre il secondo si occupa della portabilità dei dati e del cambio di fornitore di servizi cloud (gruppo SWIPO). I loro contributi riguardano la fornitura di servizio a livello di infrastruttura (IaaS) e la fornitura di servizio a livello di software (SaaS). Nel maggio 2020 la Commissione proporrà di incoraggiare l’industria a definire un modello di clausole contrattuali e, nel 2022, riferirà al Parlamento europeo, al Consiglio e al CESE sull’applicazione del regolamento, in particolare per quanto concerne l’utilizzo di insiemi di dati compositi o misti.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Obiettivo della Commissione: conciliare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) con il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (RDNP)

3.1.1.

Al fine di conciliare i due regolamenti, che sono complementari, la Commissione spiega che: 1) gli obblighi di localizzazione dei dati sono ormai vietati; 2) i dati rimangono accessibili alle autorità competenti; 3) i dati diventano mobili e, quindi, sono portabili. La versione francese del regolamento generale sulla protezione dei dati utilizza il termine «portabilité»(«portability»in inglese), mentre la versione francese del regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali utilizza il termine «portage»(«porting»in inglese) (nella versione italiana dei due regolamenti viene usato un unico termine, ossia «portabilità», N.d.T.). Gli utenti possono trasferire i loro dati al di fuori del paese in cui sono stati creati per poi recuperarli senza (troppi) vincoli dopo aver cambiato il loro fornitore di servizi per quel che riguarda l’archiviazione, il trattamento o l’analisi di tali dati. A differenza della «portabilité», che è un diritto per le persone interessate, il «portage»è basato su codici di condotta e, quindi, rientra in un approccio di autoregolamentazione.

3.1.2.

Questo aspetto rappresenta una differenza importante tra i due regolamenti, dato che il primo poggia sul diritto cogente, mentre il secondo è basato su strumenti non vincolanti (soft law), ed è risaputo che questi ultimi offrono molte meno garanzie. Secondo la stessa Commissione, la maggior parte degli insiemi di dati è formata da dati personali e non personali indissolubilmente legati tra loro, motivo per cui questi dati sono «misti»(DM).

3.1.3.

Il CESE accoglie con favore questa impostazione di guida e sostegno, e non mette in discussione gli esempi scelti, né è sua intenzione indicarne degli altri. Osserva tuttavia che gli orientamenti della Commissione destinati agli operatori del settore si limitano a illustrare il contesto attraverso degli esempi di situazioni. Il CESE, al fine di mettere in guardia la Commissione, desidera sottolineare gli aspetti critici che, a suo avviso, sembrano porre problemi agli utenti, malgrado le linee guida pubblicate e i codici futuri.

3.2.   Sintesi dei principi guida

3.2.1.   Principio guida: la libera circolazione dei dati

Più che geografici, gli ostacoli alla libera circolazione dei dati non personali sono funzionali e/o connessi ai mezzi di cui dispongono le imprese per avvalersi delle tecnologie informatiche.

Il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali vieta gli obblighi di localizzazione di tali dati all’interno di un determinato territorio (articolo 4), e impone agli Stati membri di abrogare qualsiasi disposizione contraria entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (maggio 2021).

Il regolamento ammette eccezioni per motivi di pubblica sicurezza. Gli Stati devono pubblicare online informazioni dettagliate sui rispettivi obblighi di localizzazione a livello nazionale. La Commissione europea può formulare delle osservazioni e pubblica sul suo sito Internet il link che rimanda a tali informazioni.

3.2.2.   Eccezioni alla libertà di circolazione

Le autorità degli Stati membri possono avere accesso ai dati trasferiti: il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali contempla una procedura che consente a qualsiasi autorità di controllo di uno Stato X di ottenere dei dati trattati in uno Stato Y e, a tal fine, prevede una procedura di cooperazione (articoli 5 e 7). Tuttavia il CESE teme che, per effetto della mancata localizzazione, i dati (contabili, finanziari, contrattuali ecc.) sfuggano al controllo delle autorità degli Stati membri. Il Comitato ricorda alla Commissione di non tralasciare di utilizzare lo strumento della regolamentazione, ove opportuno.

Il «punto di contatto»unico in ogni Stato membro tratterà la richiesta di accesso assieme all’autorità nazionale di controllo, che potrà fornire i dati se ritiene che la richiesta sia ammissibile. Conformemente allo spirito del regolamento, i punti di contatto dovrebbero aiutare gli attori del settore a scegliere con cognizione di causa quali dati trasferire e i fornitori di servizi cui affidarsi per il trattamento dei dati in tutta l’Unione, e questo in un regime di libera concorrenza.

Secondo il CESE, le linee guida non potranno da sole dissipare le numerose incertezze legate all’attuazione di questo principio. È difficile valutare le motivazioni degli Stati, la buona fede degli operatori o il buon funzionamento dei punti di contatto. Qualsiasi valutazione in questo campo si rivelerà complicata.

Divieto di imporre, con mezzi diretti o indiretti, la localizzazione dei dati, tranne che per i casi giustificati di «pubblica sicurezza». Secondo il CESE, il concetto di «pubblica sicurezza»menzionato nel regolamento è impreciso, e non ne è chiaro il campo di applicazione quando riguarda il flusso di dati e la loro mercificazione. Il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali definisce gli obblighi di localizzazione come «qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro», oppure risultante dalle prassi amministrative (2), che imporrebbe agli operatori di conservare i dati entro i confini di un dato territorio all’interno dell’Unione. Per la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) (3) (come ricordato nel considerando 19 del regolamento), la nozione di pubblica sicurezza riguarda «la sicurezza sia interna che esterna di uno Stato membro»e presuppone «l’esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della società». Questa definizione comprende i dati genetici, biometrici e sanitari. La risposta dello Stato membro deve essere proporzionata.

3.2.3.

Secondo il Comitato, per quanto concerne sia la libera circolazione dei dati che la loro localizzazione:

i criteri selezionati possono essere oggetto di molteplici interpretazioni;

soltanto il giudice potrà chiarire, caso per caso, l’interpretazione da dare, e questo potrebbe intaccare la fiducia che è indispensabile negli scambi commerciali, in particolare per i dati sensibili. Le controversie sorte per effetto dei codici di condotta potrebbero accrescere la frammentazione delle situazioni;

la giustizia ha i suoi tempi, che sono ben diversi da quelli del mondo digitale e del trasferimento dei dati.

Il CESE ritiene che le incertezze e la complessità della situazione costituiscano un disincentivo per le microimprese e le PMI.

3.2.4.

Il CESE deplora che le linee guida non facciano alcun riferimento alle controversie o alle modalità per verificare in che modo gli Stati membri rispetteranno i criteri della pubblica sicurezza, né ad eventuali sanzioni nei loro confronti, ove opportuno. Il CESE teme che le spiegazioni racchiuse nella comunicazione non siano sufficienti a permettere agli operatori delle microimprese e delle PMI di trovare la giusta rotta tra gli scogli giuridici dei testi. Teme altresì che tali incertezze non consentano di infondere il sentimento di fiducia e di certezza giuridica che è necessario per lo sviluppo del settore.

3.2.5.

Il CESE riconosce che la comunicazione della Commissione ha il grande merito di dare ampia diffusione, secondo un approccio dall’alto, a informazioni riguardanti la situazione creata dai due regolamenti. Tale comunicazione è quanto mai necessaria per il mondo delle microimprese e delle PMI. Il CESE auspica che l’azione dei punti di contatto nazionali e l’utilizzo del sito web della Commissione da parte di questi attori siano oggetto di valutazione a partire dal sesto mese di funzionamento, ai fini di una rapida applicazione di eventuali misure correttive qualora venisse riscontrata una carenza di informazione e comunicazione.

4.   Osservazioni particolari

4.1.   I dati

4.1.1.

I dati non personali comprendono, per definizione, tutti i dati digitali che non rientrano nel concetto di dato personale così come definito dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Può trattarsi di dati commerciali, di dati sull’agricoltura di precisione, sulle esigenze di manutenzione delle macchine, sulle condizioni meteorologiche ecc.

4.1.2.

È possibile che i dati raccolti da servizi pubblici come gli ospedali, o quelli connessi all’assistenza sociale o all’amministrazione fiscale, si trovino in totale contiguità con i dati personali dei pazienti o dei contribuenti. Le imprese che potrebbero utilizzarli devono vigilare affinché tali dati non consentano di identificare delle persone, e garantire che il loro processo di anonimizzazione, una volta effettuato, non possa essere invertito. Per una microimpresa o una PMI questo potrebbe comportare il ricorso a procedure troppo dispendiose in termini di tempo e denaro. Poiché i due regolamenti (RGPD e RDNP) garantiscono insieme la libera circolazione di tutti i dati nell’UE, quando tali dati sono «indissolubilmente legati», le tutele giuridiche previste nel regolamento generale sulla protezione dei dati sono applicabili anche agli insiemi di dati misti (considerando 8 e articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1807). Alla prima restrizione alla libera circolazione dei dati non personali, che è connessa a motivi di pubblica sicurezza, si aggiunge quindi una seconda restrizione, legata alla natura stessa dei dati. È questo il punto centrale della comunicazione della Commissione, che fa più volte riferimento alla contiguità tra dati personali e non personali: «gli insiemi di dati misti rappresentano la maggior parte degli insiemi di dati»(comunicazione, punto 2.2); questi dati possono essere «indissolubilmente legati»(punto 2.2); «nessuno dei due regolamenti impone alle imprese di separare gli insiemi di dati»(punto 2.2).

4.1.3.

Spetta all’impresa chiedersi se i dati non personali oggetto di trattamento siano «indissolubilmente legati»a dei dati personali e, in caso affermativo, proteggerli. Per l’impresa, non è semplice mettere in atto una gestione esterna dei dati (out management). Non sembra possibile giungere ad una definizione generale dei dati misti, e la sovrapposizione tra i due regolamenti comporta probabilmente a sua volta una sovrapposizione con altri testi relativi alla legislazione in materia di dati, come quelli riguardanti la proprietà intellettuale: i dati non personali possono circolare, ma non saranno più soggetti alle stesse norme se vengono riutilizzati all’interno di un’opera. Il CESE prevede che le interazioni tra i vari testi saranno molto delicate. La giurisprudenza ha già stabilito che l’indissolubilità del legame deve essere esaminata secondo un criterio di ragionevolezza. Secondo il CESE, la comunicazione non è manifestamente in grado di passare in rassegna tutte le fattispecie al fine di aiutare gli attori del settore, e la situazione creata favorisce prevalentemente le grandi imprese. Il CESE raccomanda alla Commissione di vigilare affinché, nella pratica, i dati personali non siano progressivamente considerati come dati non personali, e di fare in modo che il regolamento generale sulla protezione dei dati mantenga integralmente il suo campo di applicazione, eventualmente anche unificando, nel medio termine, i due regolamenti in un solo testo legislativo, allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei dati ed evitare una loro mercificazione più spinta.

4.2.   La portabilità, il trasferimento, il trattamento e l’archiviazione dei dati

Il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede che la portabilità debba essere disciplinata tramite una regolamentazione (articolo 20), mentre il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali punta sull’autoregolamentazione. Il CESE teme che questa differenza possa dare adito a una notevole incertezza giuridica, che rischia di penalizzare le microimprese e le PMI a causa dei molteplici rischi di contenzioso. Secondo il CESE, è possibile importare ed esportare i dati non personali, se questi sono una merce (seppure immateriale) in libera circolazione. Nell’attuale contesto sarebbe interessante tenere un dibattito sulla loro proprietà. Tuttavia, il valore commerciale di tali «merci»non risiede nei dati presi singolarmente, ma nella loro massa. Questa considerazione spinge il Comitato a ritenere che la politica in materia di concorrenza potrebbe non essere adeguata a questo tipo di mercato. Il CESE si chiede in che modo la situazione creata rafforzi la produttività delle microimprese e delle PMI, ma su questo punto la comunicazione della Commissione non offre alcuna chiave di lettura.

4.3.   I fornitori di servizi

4.3.1.

L’UE non dispone di grandi operatori, né di un cloud«europeo», una situazione che il CESE deplora da lungo tempo. L’effetto scala sempre ricercato è una prerogativa dei giganti dell’informatica statunitensi e di talune imprese cinesi. Per questo motivo, persino le amministrazioni pubbliche degli Stati membri tendono a fare assegnamento su queste imprese e a demandare loro la gestione dei dati (è il caso della Francia).

4.3.2.

Secondo il CESE, gli europei avrebbero bisogno di creare ecosistemi partner e di prevedere i trasferimenti interpiattaforma dei dati. Al di là delle linee guida formulate nella comunicazione in esame, la Commissione potrebbe aiutare le microimprese e le PMI a sviluppare delle risorse a questo scopo, come ha fatto per i servizi di interesse generale (SIG) nel suo progetto del 2018 relativo a una federazione di servizi paneuropei di cloud computing per la prestazione di servizi economici e non economici d’interesse generale (servizio a livello di funzione o FaaS) e come ha previsto con la rete di poli dell’innovazione digitale (A network of Digital Innovation Hubs (DIH), web/Commissione/DIH/gennaio 2019).

4.4.   La sicurezza dei dati (4)

4.4.1.

A livello interno, gli operatori nazionali (5) verificano la natura dei dati da trasferire e ne garantiscono la sicurezza. L’obbligo di localizzazione trovava il suo fondamento in regole di sicurezza controllabili conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le norme in materia di sicurezza informatica, malgrado l’adozione dei regolamenti RGPD e RDNP, non sono unificate tra i diversi Stati membri dell’UE. Secondo il CESE, bisognerebbe fornire informazioni molto rigorose su questo punto alle microimprese e alle PMI, oltre che ai servizi pubblici e privati, per il tramite dei punti di contatto nazionali e in diverse lingue.

A livello esterno, il CESE ritiene che non esista certezza in merito alla capacità delle imprese esterne all’UE di rispettare i codici di condotta e di restituire i dati dopo eventuali ulteriori trasferimenti richiesti dai loro titolari. Il Comitato teme che, nel lungo termine, diventi difficile dipanare le responsabilità.

Il CESE raccomanda alla Commissione di aiutare gli attori europei del settore affinché riescano nel brevissimo termine ad utilizzare algoritmi in grado di gestire le grandi quantità di dati non personali trattate nel mercato unico dei dati.

4.4.2.

La questione riguardante l’ubicazione fisica dei server e la loro sicurezza rimarrà un aspetto delle trattative commerciali e diplomatiche tra Stato e Stato. Tale questione è fondamentale. Tenuto conto del peso dei giganti dell’informatica e del rispettivo Stato di riferimento, per gli Stati membri condurre delle trattative per conto proprio non sarebbe esente da rischi, anche se la gestione dei dati è una competenza condivisa tra gli Stati membri e l’UE.

4.4.3.

Il CESE propone alla Commissione di chiarire la comunicazione per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di servizi in materia di archiviazione dei dati non personali, i metodi utilizzati, la localizzazione concreta, la durata di conservazione prevista o autorizzata e l’utilizzo dopo il trattamento, dato che questi elementi condizionano la sicurezza dei dati e possono rivestire importanza per le imprese europee nel contesto della concorrenza mondiale.

4.5.   I codici di condotta

4.5.1.

A partire da maggio 2019, gli attori del settore che sono i destinatari del regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali (principalmente, utenti e fornitori di servizi cloud) sono incoraggiati a elaborare il proprio codice di condotta entro un termine di 12 mesi. Secondo la Commissione, è opportuno tener conto delle migliori prassi in questo settore, degli approcci relativi ai sistemi di certificazione e delle tabelle di marcia in materia di comunicazione. I gruppi di lavoro SWIPO e CSPCERT apportano le loro competenze specialistiche.

4.5.2.

La Commissione fa riferimento a quanto è stato fatto per il regolamento generale sulla protezione dei dati (come indicato alla pag. 23 della comunicazione in esame). Infatti questo regolamento, poiché segue l’orientamento del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (6), può essere utilizzato come base di riferimento per il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali. Il codice di condotta può essere elaborato da associazioni di categoria. Gli autori del codice devono dimostrare alle autorità competenti che il testo da loro elaborato, applicabile a livello nazionale o transnazionale, soddisfa una necessità specifica del settore, facilita l’applicazione del regolamento e introduce meccanismi efficaci per il controllo del rispetto del codice.

4.5.3.

Anche prima dell’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, i principali fornitori di servizi a livello di infrastrutture (IaaS) e a livello di software (SaaS) avevano sviluppato un loro codice di condotta volto a definire le modalità del loro operato e, quindi, a dissipare le incertezze messe in luce dai professionisti del settore (7). I fornitori di servizi avevano coinvolto le PMI, ritenendo che per molte di queste imprese l’autocertificazione fosse preferibile al costo molto elevato di una certificazione.

4.5.4.

Il CESE appoggia un approccio settoriale per il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, qualora non risulti appropriata una soluzione unica valida per tutti. Nel quadro del regolamento generale sulla protezione dei dati (articolo 40, paragrafo 2) è stato stilato un elenco non esaustivo degli elementi che i codici di condotta devono prendere in considerazione, in particolare per quanto riguarda il trattamento corretto e trasparente dei dati, la sicurezza nel trasferimento dei dati e la risoluzione delle controversie. Gli attori del settore vanno esortati, nel loro stesso interesse e al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori nell’approccio europeo, a ispirarsi a tali principi e a sviluppare uno spirito di responsabilità, etica e solidarietà, in particolare tramite orientamenti che tengano conto dell’intelligenza artificiale. Si tratta di uno dei punti su cui il CESE intende richiamare l’attenzione, e raccomanda pertanto alla Commissione di non permettere all’autoregolamentazione e alla composizione «amichevole»delle controversie di dare adito a interpretazioni divergenti dei testi normativi. Sarebbe invece opportuno fare tutto il possibile per amalgamarli in unico testo, per poi trasformare le relative disposizioni in regole applicabili a tutti e annunciare tale unificazione nelle tabelle di marcia sull’informazione e la comunicazione.

5.   La valutazione

La Commissione procederà a una valutazione periodica per quanto concerne l’impatto sulla libera circolazione dei dati, l’applicazione del regolamento, l’abrogazione delle misure restrittive da parte degli Stati membri e l’efficacia dei codici di condotta. Secondo il CESE, in tale contesto i rappresentanti della società civile dovrebbero essere invitati ad esprimere il loro punto di vista (8). Perché la società nel suo complesso nutra un sentimento di sicurezza e, di conseguenza, abbia fiducia nelle nuove prassi digitali, tanto l’Unione quanto gli Stati membri devono dissipare ogni incertezza per quel che riguarda il diritto applicabile, la riservatezza, la conservazione e il recupero senza perdite dei dati, le garanzie di fattibilità e la buona fede degli attori, nonché le garanzie finanziarie. L’indissolubilità dei dati che sono al tempo stesso personali e non personali è fonte d’inquietudine, e la percentuale di questo tipo di dati rispetto all’insieme di tutti i dati spinge il CESE a chiedersi se l’autoregolamentazione rappresenti realmente l’unica soluzione possibile. Il CESE raccomanda che, nel medio termine, le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati siano applicabili a tutti i dati e ai loro trasferimenti, e che siano previste delle eccezioni per i «veri»dati non personali.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1807, articolo 3, paragrafo 5.

(3)  Cfr. la comunicazione COM(2019) 250, note in calce a pag. 13 e cause riunite C-331/16 e C-366/16, K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e H.F. contro Belgische Staat: «42. Quanto alla nozione di «pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione comprende tanto la sicurezza interna di uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna (sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, punto 43). La sicurezza interna può essere pregiudicata, in particolare, da una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2012, I., C-348/09, EU:C:2012:300, punto 28). Quanto alla sicurezza esterna, essa può essere pregiudicata, in particolare, dal rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali di tale Stato membro o della coesistenza pacifica dei popoli (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, punto 44)».

(4)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 86.

(5)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 130.

(6)  GEPD, Comitato europeo per la protezione dei dati: Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies, 12.2.19, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-under_it

(7)  CISPE (Fornitori di servizi di infrastrutture cloud in Europa).

(8)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 92 e GU C 62 del 15.2.2019, pag. 292.


ALLEGATO

I seguenti emendamenti sono stati respinti, ma hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (articolo 59, paragrafo 3 del Regolamento interno):

Punto 4.1.3

Modificare come segue:

Spetta all’impresa chiedersi se i dati non personali oggetto di trattamento siano «indissolubilmente legati» a dei dati personali e, in caso affermativo, proteggerli. Per l’impresa, non è semplice mettere in atto una gestione esterna dei dati (out management). Non sembra possibile giungere ad una definizione generale dei dati misti, e la sovrapposizione tra i due regolamenti comporta probabilmente a sua volta una sovrapposizione con altri testi relativi alla legislazione in materia di dati, come quelli riguardanti la proprietà intellettuale: i dati non personali possono circolare, ma non saranno più soggetti alle stesse norme se vengono riutilizzati all’interno di un’opera. Il CESE prevede che le interazioni tra i vari testi saranno molto delicate. La giurisprudenza ha già stabilito che l’indissolubilità del legame deve essere esaminata secondo un criterio di ragionevolezza. Secondo il CESE, la comunicazione non è manifestamente in grado di passare in rassegna tutte le fattispecie al fine di aiutare gli attori del settore, e la situazione creata favorisce prevalentemente le grandi imprese. Il CESE raccomanda alla Commissione di vigilare affinché, nella pratica, i dati personali non siano progressivamente considerati come dati non personali, e di fare in modo che il regolamento generale sulla protezione dei dati mantenga integralmente il suo campo di applicazione, eventualmente anche unificando, nel medio termine, i due regolamenti in un solo testo legislativo, allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei dati ed evitare una loro mercificazione più spinta.

Punto 5

Modificare come segue:

La Commissione procederà a una valutazione periodica per quanto concerne l’impatto sulla libera circolazione dei dati, l’applicazione del regolamento, l’abrogazione delle misure restrittive da parte degli Stati membri e l’efficacia dei codici di condotta. Secondo il CESE, in tale contesto i rappresentanti della società civile dovrebbero essere invitati ad esprimere il loro punto di vista. Perché la società nel suo complesso nutra un sentimento di sicurezza e, di conseguenza, abbia fiducia nelle nuove prassi digitali, tanto l’Unione quanto gli Stati membri devono dissipare ogni incertezza per quel che riguarda il diritto applicabile, la riservatezza, la conservazione e il recupero senza perdite dei dati, le garanzie di fattibilità e la buona fede degli attori, nonché le garanzie finanziarie. L’indissolubilità dei dati che sono al tempo stesso personali e non personali è fonte d’inquietudine, e la percentuale di questo tipo di dati rispetto all’insieme di tutti i dati spinge il CESE a chiedersi se l’autoregolamentazione rappresenti realmente l’unica soluzione possibile. Il CESE raccomanda che, nel medio termine, le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati siano applicabili a tutti i dati e ai loro trasferimenti, e che siano previste delle eccezioni per i «veri» dati non personali.

Punto 1.1, terzo punto in neretto

Modificare come segue:

Il CESE raccomanda alla Commissione di:

vigilare affinché i dati personali (DP) non siano progressivamente considerati come dati non personali (DNP), pur favorendo la libera circolazione di questi ultimi, e fare in modo che il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) mantenga interamente il suo campo di applicazione, eventualmente anche unificando nel medio termine i due regolamenti in un solo testo legislativo, allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei dati ed evitare una loro mercificazione più spinta;

Motivazione

Il regolamento generale sulla protezione dei dati e il regolamento (UE) 2018/1807 hanno basi giuridiche diverse, rispettivamente l’articolo 16 del TFUE, relativo al diritto fondamentale degli individui alla protezione dei dati personali, e l’articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative. Tale distinzione consente all’UE di disporre di un margine di intervento diverso nei confronti delle imprese private (ragione per cui nel primo caso l’UE è intervenuta con una regolamentazione molto rigorosa e dettagliata, mentre nel secondo caso ha scelto l’autoregolamentazione in quanto strumento più adeguato e proporzionale di intervento). Pertanto, i due strumenti non possono essere unificati sul piano giuridico.

Esito della votazione dell’emendamento

Voti favorevoli

:

54

Voti contrari

:

84

Astensioni

:

18


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/129


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)»

[COM(2019) 397 final – 2019/0180 (COD)]

(2020/C 14/19)

Consultazione

Parlamento europeo, 16.9.2019

Consiglio, 13.9.2019

Base giuridica

Articolo 175, paragrafo 3, e articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Commissione consultiva per le trasformazioni industriali

Adozione in sessione plenaria

25 e 26 settembre 2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

112/0/3

Avendo concluso che il contenuto della proposta è soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 546a sessione plenaria dei giorni 25 e 26 settembre 2019 (seduta del 25 settembre), ha deciso di esprimere parere favorevole al testo proposto con 112 voti favorevoli, 0 voti contrari e 3 astensioni.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/130


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione

[COM(2019) 398 final — 2019/0187 (COD)]

(2020/C 14/20)

Consultazione

Parlamento europeo, 16.9.2019

Consiglio dell’Unione europea, 16.9.2019

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sessione plenaria

25 e 26 settembre 2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

123/0/4

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 546a sessione plenaria dei giorni 25 e 26 settembre 2019 (seduta del 25 settembre), ha deciso di esprimere parere favorevole al testo proposto con 123 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astensioni.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


15.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/131


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione»

[COM(2019) 396 final — 2019/0179 (COD)]

(2020/C 14/21)

Consultazione

Consiglio europeo, 13.9.2019

Parlamento europeo, 16.9.2019

Base giuridica

Articolo 91, paragrafo 1, e articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sessione plenaria

25.9.2019

Sessione plenaria n.

546

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

115/0/3

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente ed essendosi già pronunciato in merito ad entrambi i regolamenti nei propri pareri TEN/689 e TEN 690, adottati il 20 febbraio 2019 (*1), il Comitato, nel corso della 546a sessione plenaria dei giorni 25 e 26 settembre 2019 (seduta del 25 settembre), ha deciso, con 115 voti favorevoli, 0 voti contrari e 3 astensioni, di esprimere parere favorevole al testo proposto e di rinviare alla posizione a suo tempo sostenuta nei documenti citati.

Bruxelles, 25 settembre 2019

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(*1)  Pareri del CESE sul tema Garantire una connettività di base del trasporto aereo dopo la Brexit (GU C 190 del 5.6.2019, p.42), e Garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada dopo la Brexit (GU C 190 del 5.6.2019, p.48).