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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 434/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9553 — Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business) ( 1 ) |
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2019/C 434/02 |
Avvio di procedura (Caso M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ( 1 ) |
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2019/C 434/03 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) ( 1 ) |
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2019/C 434/04 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.9606 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) ( 1 ) |
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2019/C 434/05 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa) ( 1 ) |
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2019/C 434/06 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9618 — La Poste/BRT) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 434/07 |
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2019/C 434/08 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2019/C 434/09 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 434/10 |
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2019/C 434/11 |
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2019/C 434/12 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9553 — Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 434/01)
Il 25 novembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9553. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/2 |
Avvio di procedura
(Caso M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 434/02)
Il 17 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento comunitario sulle concentrazioni”).
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/3 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 434/03)
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
In data 22 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni») (1).
In data 18 dicembre 2019 le parti notificanti hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/4 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.9606 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 434/04)
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
In data 22 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni») (1).
In data 18 dicembre 2019 le parti notificanti hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/5 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 434/05)
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio
In data 22 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni») (1).
In data 18 dicembre 2019 le parti notificanti hanno informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9618 — La Poste/BRT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 434/06)
Il 12 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9618. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 dicembre 2019
(2019/C 434/07)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1075 |
|
JPY |
yen giapponesi |
121,18 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4719 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85708 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,4473 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0870 |
|
ISK |
corone islandesi |
135,40 |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,9130 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,499 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
331,24 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2609 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7733 |
|
TRY |
lire turche |
6,5834 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6008 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4577 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6232 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6732 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5018 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 288,52 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
15,7605 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7652 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4460 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 489,50 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5878 |
|
PHP |
peso filippino |
56,471 |
|
RUB |
rublo russo |
69,0297 |
|
THB |
baht thailandese |
33,408 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,5220 |
|
MXN |
peso messicano |
21,0016 |
|
INR |
rupia indiana |
78,9455 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/8 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 dicembre 2019
(2019/C 434/08)
1 euro =
|
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1080 |
|
JPY |
yen giapponesi |
121,19 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4712 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85533 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,4553 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0878 |
|
ISK |
corone islandesi |
135,60 |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,9118 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,485 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
331,76 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2598 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7790 |
|
TRY |
lire turche |
6,5994 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6019 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4582 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6290 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6716 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5017 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 287,71 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
15,7264 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7643 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4455 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 495,40 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5832 |
|
PHP |
peso filippino |
56,331 |
|
RUB |
rublo russo |
68,7932 |
|
THB |
baht thailandese |
33,412 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,5246 |
|
MXN |
peso messicano |
21,0106 |
|
INR |
rupia indiana |
78,9525 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/9 |
Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2
Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]
(2019/C 434/09)
I.1) Denominazione, indirizzo e recapiti
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Denominazione ufficiale: Geopark Karawanken m.b.H. - Geopark Karavanke z.o.o. [Geoparco delle Caravanche] |
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Sede sociale: Hauptplatz 7, A-9135 Eisenkappel und Tichoja 15, A-9133 Sittersdorf, AT |
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Recapiti: Gerald Hartmann |
Sito Internet del gruppo: www.geopark-karawanken.at
I.2) Durata del gruppo:
Durata del gruppo: periodo indeterminato
Data di registrazione: 27/11/2019
Data di pubblicazione: 27/11/2019
II. OBIETTIVI
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a) |
La conservazione delle risorse geologiche e naturali come anche della cultura e del patrimonio culturale nel territorio dei suoi membri; |
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b) |
la sensibilizzazione, l’informazione e l’istruzione in merito al Geoparco delle Caravanche e il suo posizionamento come geoparco; |
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c) |
la valorizzazione economica del geoparco, anche attraverso il turismo sostenibile; |
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d) |
in generale, la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo e il coordinamento delle politiche locali e la rappresentanza degli interessi dell’intera regione nell’ottica di una politica regionale sostenibile. |
III. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO
Denominazione in inglese: EGTC Geopark Karawanken
Denominazione in francese: GECT Geopark Karawanken
IV. MEMBRI
IV.1) Numero totale di membri del gruppo: 14
IV.2) Nazionalità dei membri del gruppo: austriaca e slovena.
IV.3) Informazioni sui membri (1)
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Denominazione ufficiale: comune di Bleiburg |
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Indirizzo postale: 10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg, AT |
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Sito Internet: www.bleiburg.at |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Eisenkappel-Vellach |
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Indirizzo postale: Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel, AT |
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Sito Internet: www.eisenkappel.at |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Feistritz ob Bleiburg |
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Indirizzo postale: St. Michael ob Bleiburg 111, 9143 St. Michael ob Bleiburg, AT |
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Sito Internet: www.feistritz-bleiburg.gv.at |
|
Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Lavamünd |
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Indirizzo postale: Lavamünd 65, 9473 Lavamünd, AT |
|
Sito Internet: www.lavamuend.at |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Črna na Koroškem |
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Indirizzo postale: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, SI |
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Sito Internet: www.crna.si |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Dravograd |
|
Indirizzo postale: Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd, SI |
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Sito Internet: www.dravograd.si |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Gallizien |
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Indirizzo postale: Gallizien 27, 9132 Gallizien, AT |
|
Sito Internet: www.gallizien.at |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Globasnitz |
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Indirizzo postale: Globasnitz 111, 9142 Globasnitz, AT |
|
Sito Internet: www.globasnitz.at |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Mežica |
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Indirizzo postale: Trg svobode 1, 2392 Mežica, SI |
|
Sito Internet: www.mezica.si |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Neuhaus |
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Indirizzo postale: Neuhaus 12, 9155 Neuhaus, AT |
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Sito Internet: www.neuhaus.at |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Prevalje |
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Indirizzo postale: Trg 2a, 2391, Prevalje, SI |
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Sito Internet: www.prevalje.si |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Ravne na Koroškem |
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Indirizzo postale: Gačnikova pot 5, 2390, Ravne na Koroškem, SI |
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Sito Internet: www.ravne.si |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Sittersdorf |
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Indirizzo postale: Sittersdorf 100a, 9133 Sittersdorf, AT |
|
Sito Internet: www.sittersdorf.at |
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Tipo di membro: ente locale |
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Denominazione ufficiale: comune di Zell-Sele |
|
Indirizzo postale: Zell-Pfarre 75, 9170, Zell-Sele, AT |
|
Sito Internet: www.zell-sele.at |
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Tipo di membro: ente locale |
(1) Si prega di inserire le informazioni relative a ciascun membro.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/11 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2019/C 434/10)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«Patata de Galicia»/«Pataca de Galicia»
N. UE: PGI-ES-02300 – 10.3.2017
DOP () IGP (X)
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Consiglio regolatore dell’indicazione geografica protetta «Patata de Galicia»
Indirizzo: Finca devesa, s/n, 32630 Xinzo de Limia Ourense SPAGNA
E-mail: patacadegalicia@patacadegalicia.es
Telefono: 0034 988 462 650
Il gruppo richiedente ha un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare in qualità di organismo di gestione dell’IGP, in virtù dell’articolo 3 del regolamento relativo all’indicazione geografica protetta «Patata de Galicia» e al suo consiglio regolatore, nonché in virtù dell’articolo 12 della legge 2/2005, del 18 febbraio 2005, sulla promozione e la tutela della qualità alimentare in Galizia. Tutti i produttori e i confezionatori dell’indicazione geografica fanno parte di questo gruppo.
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☐ Denominazione del prodotto
☒ Descrizione del prodotto
☒ Zona geografica
☒ Prova dell’origine
☒ Metodo di ottenimento
☒ Legame
☒ Etichettatura
☐ Altro (da precisare)
4. Tipo di modifica
☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
5. Modifiche
Le principali modifiche proposte al disciplinare consistono nell’introduzione di due nuove varietà di patata e nell’estensione della zona geografica. Il primo intervento riguarda, da un lato, la modifica del paragrafo relativo alla descrizione del prodotto e rende necessaria l’introduzione dei valori di resa massima per ettaro per le nuove varietà e, dall’altro, una modifica formale del paragrafo relativo al metodo di ottenimento. Entrambe queste modifiche comportano inoltre la necessità di apportare modifiche formali minori nelle sezioni relative alla prova dell’origine e al legame.
Viene altresì modificato l’aumento della resa massima per ettaro della varietà Kennebec, che è l’unica finora considerata nel disciplinare dell’IGP.
Inoltre l’obbligo di effettuare la semina su terreni idonei a tal fine diventa una raccomandazione.
Viene infine modificato il paragrafo sull’etichettatura per inserire il logo di identificazione dell’indicazione geografica protetta, utilizzato sin dalla registrazione e ancor prima, quando il prodotto era tutelato solo all’interno della Spagna. Questo permette di regolamentare la possibilità di utilizzare il nome dell’indicazione geografica per i prodotti che vengono preparati con la «Patata de Galicia».
5.1. Giustificazione delle modifiche
a) Introduzione della varietà Agria
Questa varietà è coltivata in Galizia da decenni, soprattutto nel principale comune di produzione, A Limia. Essa non figurava nella prima versione del disciplinare di quest’indicazione geografica protetta, perché all’epoca era una varietà protetta mentre oggi lo non è più.
Sia le caratteristiche pedologiche che climatiche della Galizia conferiscono alla varietà Agria qualità organolettiche che la distinguono dalle patate della stessa varietà coltivate in altre zone di produzione, come hanno dimostrato diverse sessioni di degustazione alla cieca cui hanno partecipato esperti di analisi sensoriale. Per queste degustazioni, le patate di diverse zone sono state preparate in tre diversi modi: patate lesse, patate fritte (a bastoncini) e chips. In tutte queste degustazioni la varietà Agria coltivata in Galizia ha ricevuto una valutazione comparativa molto positiva e punteggi elevati, soprattutto le patatine fritte e in particolar modo le patatine croccanti, motivo per cui è particolarmente richiesta in questo settore.
Questa varietà presenta un contenuto in materia secca di circa il 21 % e un contenuto in zuccheri riduttori sempre inferiore al limite fissato per quest’indicazione geografica protetta.
Così come la varietà Kennebec, la varietà Agria si distingue per la buccia sottile e liscia e gli occhi molto superficiali: qualità che ne fanno una patata molto richiesta a fini commerciali.
Per quanto riguarda le caratteristiche agronomiche, oltre a una resa per ettaro superiore a quelle della varietà Kennebec, è importante sottolinearne la resistenza ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis): aspetto importante, dato che la principale zona di produzione della «Patata de Galicia», ovvero il comune di A Limia, registra un numero crescente di parcelle infestate da tale parassita al quale la varietà Kennebec è piuttosto vulnerabile. L’introduzione della varietà Agria presuppone inoltre una riduzione dei costi di trattamento e un maggiore rispetto dell’ambiente, dato che consente di ridurre notevolmente o addirittura di eliminare i trattamenti per contrastare questo parassita.
b) Introduzione della varietà Fina de Carballo
Fina de Carballo è una varietà autoctona della Galizia, coltivata prevalentemente nel comune di Bergantiños, che costituisce una delle zone più tradizionali di coltivazione della patata in Galizia. Come per le varietà Kennebec e Agria, ha buccia liscia e sottile, ma diversamente da queste varietà, presenta occhi profondi e questo la rende meno appetibile dal punto di vista commerciale e ne limita quindi la produzione.
Si tratta tuttavia di una varietà che, come la Kennebec, ha una polpa bianca e ottime qualità organolettiche, soprattutto dopo la cottura, come hanno dimostrato i test di degustazione comparativi condotti ai fini della sua valutazione. Trattandosi di una varietà autoctona e data la necessità di rafforzare il patrimonio fitogenetico, è consigliato includere questa varietà tra quelle ammesse nell’ambito dell’IGP «Patata de Galicia».
c) Estensione della zona geografica
L’attuale disciplinare dell’IGP «Patata de Galicia» cita quattro sottozone di produzione che coprono diversi comuni suddivisi in tre delle quattro province della Galizia.
Nel primo disciplinare sono indicati solo i comuni dove la coltivazione destinata alla commercializzazione era più significativa, escludendo dalla zona geografica il resto del territorio della Galizia.
La coltivazione della patata è tuttavia distribuita in Galizia in modo abbastanza uniforme nelle quattro province della comunità. Infatti i dati ufficiali indicano che le superfici coltivate nel 2014 erano: 6 016 (A Coruña), 4 201 (Lugo), 6 883 (Ourense) e 3 158 (Pontevedra).
Il fatto che gran parte della produzione di patate in Galizia sia destinata all’autoconsumo o alla vendita diretta dal produttore al consumatore spiega anche perché solo alcune zone specifiche siano incluse nel territorio coperto dall’indicazione geografica protetta.
Tuttavia le caratteristiche pedoclimatiche riportate nel disciplinare attuale sono più o meno le stesse in tutti i comuni della Galizia. Si noti che le sottozone indicate nel disciplinare vigente sono distribuite in tutto il territorio della Galizia. Queste caratteristiche — ovvero un clima umido, con precipitazioni di circa 1000-1500 mm o più, un periodo secco alla fine dell’estate e temperature miti durante il periodo vegetativo della pianta, nonché suoli franchi e franco-argillosi con valori di pH acido (fra 5 e 6,5) — sono le caratteristiche generalmente prevalenti in Galizia. Come già menzionato, la coltivazione della patata galiziana interessa tutto il territorio della Comunità autonoma, ad eccezione delle zone di alta montagna dove la pendenza del terreno rende difficile la meccanizzazione della coltivazione.
d) Aumento della resa per ettaro della varietà Kennebec
Negli ultimi anni la resa per ettaro della varietà Kennebec è aumentata per effetto della progressiva professionalizzazione dell’attività degli agricoltori in Galizia. Ad esempio, quasi tutti i produttori utilizzano oggi sementi certificate da cui ricavano raccolti più abbondanti e di migliore qualità rispetto alle sementi di reimpiego, una prassi diffusa da diversi anni. Si è diffusa anche la pratica dell’analisi sistematica dei terreni, così come quella di una fertilizzazione idonea in base ai risultati di tali analisi, con raccolti conseguentemente più abbondanti.
Per questo è necessario aumentare di quasi il 15 % i valori di resa massima per ettaro per la varietà Kennebec, che passerebbero da 25 000 kg/h per le coltivazioni in asciutta e a 40 000 kg/ha per le coltivazioni irrigue, in linea con le rese massime per ettaro stabilite per la varietà Fina de Carballo. Tuttavia per la varietà Agria sono stabilite rese leggermente superiori (30 000 kg/ha per le coltivazioni in asciutta e 50 000 kg/ha per le coltivazioni irrigue), trattandosi di una varietà più produttiva.
e) Raccomandazione di praticare la semina su un terreno che soddisfa le condizioni necessarie in tal senso
La modifica apportata è legata anche all’elevato livello di professionalizzazione che il settore ha attualmente raggiunto. I responsabili delle aziende agricole hanno una buona conoscenza dei problemi che possono sorgere dalla semina in condizioni di terreno poco idonee e sanno anche come rimediare a questo problema. Non sembra quindi necessario imporre la semina su un terreno adeguato, è sufficiente raccomandarla.
f) Inserimento del logo dell’indicazione geografica protetta
Conformemente al disciplinare vigente, l’etichetta delle patate tutelate dall’IGP «Patata de Galicia» deve recare il logo specifico di quest’IGP. La confezione deve inoltre prevedere una controetichetta numerata munita di logo. Quest’ultimo non figura tuttavia nel disciplinare, pur essendo utilizzato ben prima della registrazione di quest’indicazione geografica nel registro europeo, quando il prodotto era tutelato in virtù della normativa spagnola antecedente a quella comunitaria.
Per informare più facilmente i consumatori e soprattutto per tutelare e controllare il prodotto al di fuori della Comunità autonoma di Galizia, sembra utile far figurare questo logo nel disciplinare, il che faciliterà anche i controlli delle autorità competenti.
g) Regolamentazione dell’uso dell’indicazione geografica per i prodotti che utilizzano la «Patata de Galicia» come ingrediente
Vengono stabilite norme relative alla possibilità di utilizzare la dicitura «Elaborado con IGP Patata de Galicia» sui prodotti che utilizzano la «Patata de Galicia» IGP come materia prima, conformemente agli orientamenti della Commissione europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti (2010/C 341/03) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
5.2. Voci del disciplinare interessate dalle modifiche
a) Descrizione del prodotto
Il testo del disciplinare viene modificato per inserire un riferimento alle nuove varietà incluse.
Pertanto il testo:
«Il prodotto a indicazione geografica protetta (IGP) “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia” corrisponde ai tuberi della specie Solanum tuberosum L. della varietà coltivata Kennebec, destinati al consumo umano»
è sostituito da:
«Il prodotto a indicazione geografica protetta (IGP) “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia” corrisponde ai tuberi della specie Solanum tuberosum L. delle varietà coltivate Kennebec, Agria e Fina de Carballo, destinati al consumo umano»;
e il testo:
«Le caratteristiche specifiche delle patate da consumo della varietà Kennebec, tutelate dall’indicazione geografica protetta “Pataca de Galicia”, sono le seguenti:
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— |
forma dei tuberi: da rotonda a ovale; |
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— |
presenza di occhi molto superficiali; |
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— |
buccia liscia e sottile; |
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— |
colore della pelle: giallo chiaro; |
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— |
colore della polpa: bianco; |
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— |
struttura: soda al tatto e cremosa dopo la cottura, consistente in bocca; |
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— |
qualità per il consumo: eccellente, caratteristiche straordinarie di contenuto in materia secca e qualità di colore, aroma e sapore dopo la cottura.» |
viene sostituito dal seguente testo:
«Indipendentemente dalla varietà coltivata, le patate tutelate da questa IGP hanno una buccia liscia e sottile, una struttura soda al tatto e cremosa dopo la cottura e una buona consistenza in bocca. Presentano una qualità eccellente per il consumo e caratteristiche straordinarie di contenuto in materia secca e qualità di colore, aroma e sapore dopo la cottura.
Le loro specificità morfologiche e il colore dipendono dalla varietà coltivata, come indicato nella seguente tabella:
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Kennebec |
Agria |
Fina de Carballo |
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Forma |
da rotonda a ovale |
ovale allungata |
arrotondata |
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Occhi |
molto superficiali |
molto superficiali |
profondi |
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Colore della buccia |
giallo chiaro |
giallo |
giallo chiaro |
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Colore della polpa |
bianco |
giallo |
bianco |
»
Modifiche analoghe sono apportate al punto 3.2 del documento unico.
b) Zona geografica
Questo paragrafo del disciplinare viene modificato e il testo seguente:
«La zona di produzione e di confezionamento del prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta comprende quattro sottozone della Comunità autonoma di Galizia, il cui ambito territoriale comprende:
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— |
la sottozona di Bergantiños (A Coruña): costituita dai territori dei comuni di Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica e Ponteceso; |
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— |
la sottozona di A Terra Cha-A Mariña (Lugo): comprendente l’intero territorio dei comuni di Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, Vilalba e Xermade; |
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— |
la sottozona di Lemos (Lugo): comprendente i territori dei comuni di Monforte de Lemos, Pantón e O Saviñao; |
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— |
la sottozona di A Limia (Ourense): costituita dalla totalità dei territori comunali di Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos e Xinzo de Limia; le frazioni di Coedo e Torneiros, appartenenti al comune di Allariz; le frazioni di Bóveda, Padreda, Seiró e Vilar de Barrio appartenenti al comune di Vilar de Barrio nonché quelle di A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña e Sobradelo, che fanno parte del comune di Xunqueira de Ambía. |
La superficie agricola destinata alla coltivazione è compresa tra 500 e 1 000 ettari all’anno.»
viene sostituito nel modo seguente:
«La zona di produzione e di confezionamento del prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta corrisponde alla Comunità autonoma di Galizia.
La superficie coltivata con queste varietà destinate al commercio è stimata in circa 1 350 ha».
Viene modificato anche il punto 4 del documento unico. Il testo seguente:
«La zona geografica delimitata comprende quattro sottozone della Comunità autonoma di Galizia il cui ambito territoriale è il seguente: Bergantiños, Terra Chá-A Mariña, Lemos e A Limia»
viene sostituito nel modo seguente:
«La zona di produzione e di confezionamento del prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta corrisponde alla Comunità autonoma di Galizia».
c) Prova dell’origine
Questo punto del disciplinare è interessato da modifiche formali minori dovute all’inserimento delle nuove varietà e all’estensione del territorio.
Pertanto il testo:
«Solo le patate da consumo della varietà Kennebec, coltivate in parcelle idonee (sane e indenni da ogni tipo di fitopatia), situate nelle sottozone di produzione delimitate e iscritte nei registri del consiglio regolatore possono essere utilizzate per ottenere patate tutelate dall’indicazione geografica protetta (IGP) “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia”.
Analogamente, solo i depositi di immagazzinamento e gli impianti di confezionamento situati nelle sottozone e iscritti nei rispettivi registri del consiglio regolatore possono confezionare il prodotto che beneficia dell’IGP “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia”.
Il fatto che l’immagazzinamento e il confezionamento abbiano luogo nelle sottozone indicate risponde alla necessità di preservare le caratteristiche peculiari della produzione ed è dovuto alla tradizionale ubicazione degli impianti nelle zone di produzione di maggior qualità, il che consente anche alla struttura di controllo di operare in modo più efficiente ed efficace. Questa prassi intende inoltre minimizzare le eventuali perdite in termini di qualità finale del prodotto che potrebbero verificarsi in seguito al trasporto (aumento del numero di colpi, temperature non adatte ecc.) e a condizioni non idonee di immagazzinamento.
Conformemente ai criteri generali applicabili agli organismi di certificazione dei prodotti, definiti dalla norma EN–45011, il consiglio regolatore garantisce la tracciabilità del prodotto attraverso un programma di ispezione, localizzazione e controllo delle parcelle seminate ai fini della produzione, dopo la dichiarazione di semina annuale, nonché attraverso un programma di controllo e miglioramento della qualità comprendente il processo di immagazzinamento, manipolazione, confezionamento ed etichettatura del prodotto tutelato»
è sostituito dal seguente testo:
«Solo le patate da consumo delle varietà Kennebec, Agria e Fina de Carballo, coltivate in parcelle idonee (sane e indenni da ogni tipo di fitopatia), situate nella zona di produzione delimitata e iscritte nei registri del consiglio regolatore possono essere utilizzate per ottenere patate tutelate dall’indicazione geografica protetta (IGP) “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia”.
Analogamente, solo i depositi di immagazzinamento e gli impianti di confezionamento situati nella zona di produzione e iscritti nei rispettivi registri del consiglio regolatore possono confezionare il prodotto che beneficia dell’IGP “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia”.
Il fatto che l’immagazzinamento e il confezionamento abbiano luogo nella zona geografica delimitata risponde alla necessità di preservare le caratteristiche peculiari della produzione ed è dovuto alla tradizionale ubicazione degli impianti nelle zone di produzione di maggior qualità, il che consente anche alla struttura di controllo di operare in modo più efficiente ed efficace. Questa prassi intende inoltre minimizzare le eventuali perdite in termini di qualità finale del prodotto che potrebbero verificarsi in seguito al trasporto (aumento del numero di colpi, temperature non adatte ecc.) e a condizioni non idonee di immagazzinamento.
Conformemente ai criteri generali applicabili agli organismi di certificazione dei prodotti, definiti dalla norma ISO/IEC 17065, il consiglio regolatore garantisce la tracciabilità del prodotto attraverso un programma di ispezione, localizzazione e controllo delle parcelle seminate ai fini della produzione, dopo la dichiarazione di semina annuale, nonché attraverso un programma di controllo e miglioramento della qualità comprendente il processo di immagazzinamento, manipolazione, confezionamento ed etichettatura del prodotto tutelato».
d) Metodo di ottenimento
In questo punto del disciplinare viene inoltre apportata una modifica formale legata all’inserimento delle due nuove varietà.
Pertanto il paragrafo:
«Solo le patate da consumo della varietà Kennebec, provenienti da sementi certificate o dal reimpiego controllato di sementi provenienti dall’azienda, coltivate e ottenute in parcelle idonee (sane e indenni da ogni tipo di fitopatia), situate nelle sottozone di produzione delimitate e iscritte nei registri del consiglio regolatore possono essere utilizzate per ottenere patate tutelate dall’indicazione geografica protetta (IGP) “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia”»
è sostituito da:
«Solo le patate da consumo della varietà Kennebec, Agria e Fina de Carballo provenienti da sementi certificate o dal reimpiego controllato di sementi provenienti dall’azienda, coltivate e ottenute in parcelle idonee (sane e indenni da ogni tipo di fitopatia), situate nella zona di produzione delimitata e iscritte nei registri del consiglio regolatore possono essere utilizzate per ottenere patate tutelate dall’indicazione geografica protetta (IGP) “Pataca de Galicia” o “Patata de Galicia”».
Vengono inoltre apportate le pertinenti modifiche relative alle rese massime per ettaro corrispondenti a ciascuna varietà; pertanto la frase seguente:
«La produzione massima consentita per la commercializzazione sotto la tutela del consiglio regolatore è di 22 000 kg/ha per le coltivazioni in asciutta e di 35 000 kg/ha per le coltivazioni irrigue»
è sostituita da:
«La produzione massima consentita per la commercializzazione sotto la tutela del consiglio regolatore è di 25 000 kg/ha per le coltivazioni in asciutta e di 40 000 kg/ha per le coltivazioni irrigue per le varietà Kennebec e Fina de Carballo, mentre è di 30 000 kg/ha per le coltivazioni in asciutta e 50 000 kg/ha per le coltivazioni irrigue nel caso della varietà Agria».
Viene peraltro modificato il requisito relativo alla preparazione del terreno al momento della semina. Pertanto la frase:
«La semina viene effettuata su un terreno che soddisfa le condizioni idonee in tal senso, ad intervalli di tre o quattro anni, con tuberi-seme certificati che abbiano iniziato a germogliare; è preferibile che i tuberi che sono stati conservati a una temperatura compresa tra 3 e 4 °C (provenienti da celle frigorifere) vengano mantenuti a una temperatura compresa tra 12 e 15 °C per almeno 20 giorni»
è sostituito da:
«Si raccomanda di effettuare la semina su un terreno che soddisfi le condizioni idonee in tal senso, ad intervalli di tre o quattro anni, con tuberi-seme certificati che abbiano iniziato a germogliare; è preferibile che i tuberi che sono stati conservati a una temperatura compresa tra 3 e 4 °C (provenienti da celle frigorifere) vengano mantenuti a una temperatura compresa tra 12 e 15 °C per almeno 20 giorni».
Infine, il paragrafo relativo alla possibilità di irrigazione puntuale in alcune zone di produzione (nel disciplinare attuale, nel comune di A Limia) viene modificato per adeguare il testo alla nuova realtà geografica. Questa nuova formulazione dovrebbe offrire la possibilità di effettuare un’irrigazione puntuale in estate in tutte le zone in cui ciò possa essere necessario (zone interne dal clima più continentale). Pertanto il paragrafo:
«Nelle aziende agricole della Galizia, le patate sono coltivate in modo tradizionale e principalmente su terreni non irrigui. Tra le sottozone di produzione della patata di qualità, quella che comprende i comuni della regione di A Limia presenta un marcato clima continentale, proprio per le caratteristiche legate alla sua posizione geografica; si trova infatti nell’interno della provincia di Ourense, dove la pluviometria è sostanzialmente inferiore rispetto alla media annuale della Galizia e dove le temperature della parte centrale dell’anno, ovvero nei mesi di giugno, luglio e agosto, sono nettamente più elevate. In questa sottozona l’irrigazione è necessaria affinché la coltivazione raggiunga la fine del periodo vegetativo in perfette condizioni»
è sostituito dal seguente testo:
«Nelle aziende agricole della Galizia, le patate sono coltivate in modo tradizionale e principalmente su terreni non irrigui. Esistono tuttavia zone che, proprio per le caratteristiche legate alla loro posizione geografica, presentano un marcato clima continentale con una pluviometria sostanzialmente inferiore rispetto alla media annuale della Galizia e con temperature nella parte centrale dell’anno, ovvero nei mesi di giugno, luglio e agosto, nettamente più elevate. In queste zone l’irrigazione è necessaria affinché la coltivazione raggiunga la fine del periodo vegetativo in perfette condizioni».
e) Legame
In questa sezione sono necessarie alcune modifiche formali puntuali legate all’estensione della zona geografica. Le modifiche in questione riguardano sia il disciplinare di produzione sia il documento unico.
Il disciplinare viene pertanto modificato come segue:
Il paragrafo:
«Considerate le condizioni climatiche, le caratteristiche dei terreni e le cure del lavoro agricolo nelle sottozone di produzione delle patate nella Comunità autonoma di Galizia, il prodotto ottenuto gode di straordinarie qualità culinarie»
è sostituito da:
«Considerate le condizioni climatiche, le caratteristiche dei terreni e le cure del lavoro agricolo nella zona geografica delimitata, il prodotto ottenuto gode di straordinarie qualità culinarie»;
il paragrafo:
«Per quanto riguarda le condizioni climatiche, va sottolineato che l’abbondante pluviometria (1 000-1 500 mm/anno) e le temperature miti delle sottozone di produzione offrono alle coltivazioni della patata uno sviluppo vegetativo ottimale senza dover ricorrere all’irrigazione; si ottiene in tal modo una crescita continua dei tuberi»
è sostituito da:
«Per quanto riguarda le condizioni climatiche, va sottolineato che l’abbondante pluviometria (1 000-1 500 mm/anno o anche di più) e le temperature miti offrono alle coltivazioni della patata uno sviluppo vegetativo ottimale senza dover ricorrere all’irrigazione, salvo in estate in alcune zone e in maniera puntuale; si ottiene in tal modo una crescita continua dei tuberi»;
il paragrafo:
«Tra l’altro nelle zone di produzione predominano i suoli franchi e franco-argillosi con valori di pH compresi fra 5 e 6,5, che sono perfettamente adatti a questa coltivazione. Questa consistenza fa sì che la buccia del tubero sia sottile e uniforme e che i tuberi escano dalla terra praticamente già puliti e non debbano essere lavati. Il pH poco acido impedisce la presenza della malattia chiamata “scabbia” (i tuberi colpiti hanno la buccia rugosa con pustole e non sono idonei alla vendita per via del loro aspetto sgradevole)»
è sostituito dal seguente paragrafo:
«Tra l’altro predominano i suoli franchi e franco-argillosi con valori di pH compresi fra 5 e 6,5, che sono perfettamente adatti a questa coltivazione. Questa consistenza fa sì che la buccia del tubero sia sottile e uniforme e che i tuberi escano dalla terra praticamente già puliti e non debbano essere lavati. Il pH poco acido impedisce la presenza della malattia chiamata “scabbia” (i tuberi colpiti hanno la buccia rugosa con pustole e non sono idonei alla vendita per via del loro aspetto sgradevole)»;
e il paragrafo:
«Si tratta delle quattro regioni o sottozone che rientrano nei limiti territoriali autorizzati a produrre la patata certificata dal consiglio regolatore. Queste regioni includono per lo più terre site in zone pianeggianti e di altitudine media o bassa, ideali per la coltivazione della patata»
è sostituito dal seguente paragrafo:
«Si tratta dei vari comuni e delle diverse zone in cui la coltivazione della patata è predominante in Galizia. Queste aree includono per lo più terre site in zone pianeggianti e di altitudine media o bassa, ideali per la coltivazione della patata».
Per quanto riguarda il documento unico, al punto 5 sono apportate le seguenti modifiche:
Nella sezione relativa alla specificità della zona, il testo:
«Precipitazioni: va sottolineata l’abbondante pluviometria delle sottozone di produzione, compresa fra 1 000 e 1 500 mm/anno, con un periodo secco nei mesi di agosto e di settembre»
è sostituito da:
«Precipitazioni: va sottolineata l’abbondante pluviometria della zona geografica delimitata, compresa tra 1000 e 1500 mm/anno e talvolta di più in alcune zone, con un periodo secco nei mesi di agosto e settembre»;
e il testo relativo all’orografia:
«Queste regioni includono per lo più terre site in zone pianeggianti e di altitudine media o bassa, ideali per la coltivazione della patata»
è sostituito dal seguente testo:
«Le varie zone di produzione nel territorio della Comunità autonoma di Galizia includono per lo più terre site in zone pianeggianti e di altitudine media o bassa, ideali per la coltivazione della patata».
Nella sezione relativa alla specificità del prodotto, la frase:
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«— |
la buona capacità di adattamento ai terreni della Galizia della varietà Kennebec che produce tuberi con occhi molto superficiali, buccia sottile e liscia e colore bianchissimo della polpa» |
è sostituita dalla seguente frase:
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«— |
la buona capacità di adattamento ai terreni della Galizia delle varietà Kennebec e Agria permette di produrre tuberi con occhi molto superficiali, buccia sottile e liscia, polpa di colore bianchissimo per la varietà Kennebec e di colore giallo per la varietà Agria. Tra l’altro la varietà Fina de Carballo è autoctona e quindi per natura perfettamente idonea al suo ambiente, motivo per cui produce tuberi dalla buccia sottile, pur avendo occhi profondi e polpa bianca». |
Infine, nella sezione relativa al legame causale tra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto, il paragrafo:
«Le condizioni naturali della zona geografica, in particolar modo l’abbondante pluviometria e le temperature miti delle sottozone di produzione, offrono alle coltivazioni della patata uno sviluppo vegetativo ottimale senza dover ricorrere all’irrigazione; si ottiene in tal modo una crescita continua dei tuberi»
è sostituito dal seguente paragrafo:
«Le condizioni naturali della zona geografica, in particolar modo l’abbondante pluviometria e le temperature miti, offrono alle coltivazioni della patata uno sviluppo vegetativo ottimale senza dover ricorrere all’irrigazione, salvo in estate in alcune zone e in maniera puntuale; si ottiene in tal modo una crescita continua dei tuberi».
f) Etichettatura
Il seguente paragrafo del disciplinare e del documento unico:
«Su tutte le confezioni del prodotto tutelato dall’IGP deve figurare, a caratteri stampatello della grandezza pari ad un terzo della faccia principale della confezione, il logo dell’IGP e la dicitura dell’indicazione geografica protetta “Pataca de Galicià”/“Patata de Galicià”»
è sostituito dal seguente paragrafo:
«Su tutte le confezioni del prodotto tutelato dall’IGP deve figurare in stampatello, in caratteri di dimensione pari a un terzo del lato principale della confezione, il logo dell’IGP di seguito riportato e la dicitura “Indicación Geográfica Protegida ‘Pataca de Galicià’ o ‘Patata de Galicià’”»
e in entrambi i documenti, il logo dell’indicazione geografica protetta viene inserito sotto il testo.
Nel disciplinare viene inoltre inserita la seguente formulazione:
«Viene inoltre chiaramente indicata la varietà di patata contenuta in ciascuna confezione.
I prodotti che utilizzano l’IGP “Patata de Galicia” come materia prima possono riportare la dicitura “Elaborado con IGP Patata de Galicia” se sono conformi alle disposizioni della comunicazione (2010/C 341/03) della Commissione intitolata “Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)”. Per un controllo effettivo dell’uso di questa dicitura, gli operatori che desiderano utilizzarla dovranno informare il consiglio regolatore per stabilire il sistema di controllo più adeguato.
DOCUMENTO UNICO
«Patata de Galicia»/ «Pataca de Galicia»
N. UE: PGI-ES-02300 – 10.3.2017
DOP ( ) IGP (X)
1. Denominazione
«Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia»
2. Stato membro o Paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Si tratta di tuberi della specie Solanum tuberosum L., delle varietà coltivate Kennebec, Agria e Fina de Carballo, destinati al consumo umano.
Indipendentemente dalla varietà coltivata, le patate tutelate da questa IGP hanno una buccia liscia e sottile, una struttura soda al tatto e cremosa dopo la cottura e una buona consistenza in bocca. Presentano una qualità eccellente per il consumo e caratteristiche straordinarie di contenuto in materia secca e qualità di colore, aroma e sapore dopo la cottura.
Le loro specificità morfologiche e il colore dipendono dalla varietà coltivata, come indicato nella seguente tabella:
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Kennebec |
Agria |
Fina de Carballo |
|
Forma |
da rotonda a ovale |
ovale allungata |
arrotondata |
|
Occhi |
molto superficiali |
molto superficiali |
profondi |
|
Colore della buccia |
giallo chiaro |
giallo |
giallo chiaro |
|
Colore della polpa |
bianco |
giallo |
bianco |
Le caratteristiche analitiche sono le seguenti: contenuto in materia secca superiore al 18 % e contenuto in zuccheri riduttori inferiore allo 0,4 %.
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Oltre alla coltivazione vera e propria, anche l’immagazzinamento e il confezionamento devono essere effettuati nella zona geografica delimitata.
Il fatto che l’immagazzinamento e il confezionamento abbiano luogo nella zona geografica delimitata risponde alla necessità di preservare le caratteristiche peculiari della produzione ed è dovuto alla tradizionale ubicazione degli stabilimenti nelle zone di produzione di maggior qualità. Occorre tener presente che, durante il processo di confezionamento, viene effettuata, da parte di personale dotato di grande esperienza, una selezione manuale del prodotto, nel rispetto della tradizione. Questa prassi intende inoltre minimizzare le eventuali perdite in termini di qualità finale del prodotto che potrebbero verificarsi in seguito al trasporto (aumento del numero di colpi, temperature non adatte ecc.) e a condizioni non idonee di immagazzinamento.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le patate destinate al consumo, tutelate dall’indicazione geografica protetta (IGP) «Pataca de Galicia» o «Patata de Galicia», vengono immesse in commercio in confezioni nuove, pulite e costituite da materiali atti a favorire l’aerazione, la conservazione e il trasporto adeguati del prodotto.
Il confezionamento viene effettuato in lotti omogenei dal punto di vista del calibro e della provenienza (calibro minimo 35 mm). Tuttavia si ammette la commercializzazione di patate il cui calibro è compreso fra 18 e 35 mm con la denominazione «patata menuda fuera de calibre» (piccola patata fuori calibro) od altra designazione commerciale equivalente.
L’omogeneità del calibro non è obbligatoria per le confezioni commerciali di peso netto superiore a 5 kg. Per le confezioni commerciali di peso netto inferiore o pari a 5 kg, la differenza fra le unità più grandi e quelle più piccole non deve superare i 35 mm.
Le confezioni devono avere un peso netto di 15, 10, 5, 4, 3, 2 o 1 kg; sono tuttavia ammesse, in via eccezionale, confezioni di peso compreso tra 20 e 25 kg, se destinate a ristoranti, al settore alberghiero e ad altri esercizi che lo richiedano.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Su tutte le confezioni del prodotto tutelato dall’IGP deve figurare in stampatello, in caratteri di dimensione pari a un terzo del lato principale della confezione, il logo dell’IGP di seguito riportato e la dicitura «Indicación Geográfica Protegida “Pataca de Galicià” o “Patata de Galicià”».
Ciascuna confezione deve essere munita di una controetichetta numerata, corredata del logo dell’indicazione geografica, rilasciata dal consiglio regolatore.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione e di confezionamento del prodotto che beneficia dell’indicazione geografica protetta corrisponde alla Comunità autonoma di Galizia.
5. Legame con la zona geografica
—Specificità della zona geografica
La zona geografica delimitata offre alcune condizioni climatiche e pedologiche propizie al corretto sviluppo della coltivazione e garantisce l’alta qualità della patata della Galizia.
Le caratteristiche specifiche della zona geografica dell’IGP, direttamente legate ai parametri considerati ottimali per la patata, sono:
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Precipitazioni: va sottolineata l’abbondante pluviometria della zona geografica delimitata, compresa tra 1000 e 1500 mm/anno e talvolta di più in alcune zone, con un periodo secco nei mesi di agosto e settembre. |
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Temperature: miti durante la fase di sviluppo vegetativo della patata. |
Suoli franchi e franco-argillosi con valori di pH compresi fra 5 e 6,5.
Le diverse zone di produzione presenti nel territorio della Comunità autonoma di Galizia coprono principalmente terreni situati in zone di pianura e di bassa o media altitudine che presentano condizioni ideali per la coltivazione della patata.
Specificità del prodotto
Tra le caratteristiche che conferiscono alla patata della Galizia la sua specificità qualitativa, rispetto alle patate provenienti da altre zone di produzione, vi sono:
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— |
la buona capacità di adattamento ai terreni della Galizia delle varietà Kennebec e Agria permette di produrre tuberi con occhi molto superficiali, buccia sottile e liscia, polpa di colore bianchissimo per la varietà Kennebec e di colore giallo per la varietà Agria. Tra l’altro la varietà Fina de Carballo è autoctona e quindi per natura perfettamente idonea al suo ambiente, motivo per cui produce tuberi dalla buccia sottile, pur avendo occhi profondi e polpa bianca; |
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parametri qualitativi: la patata tutelata dall’IGP è leggermente farinosa, di consistenza abbastanza soda, che si disfa in grado da leggero a moderato, ed è consistente al tatto. Tutti questi elementi fanno di questa patata un prodotto ideale per qualsiasi tipo di preparazione culinaria, che si contraddistingue per il suo contenuto in materia secca, il colore, l’aroma e il sapore dopo la cottura; |
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caratteristiche analitiche: contenuto in materia secca superiore al 18 % e contenuto in zuccheri riduttori inferiore allo 0,4 %. |
Legame causale fra la zona geografica e una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto
Le condizioni naturali della zona geografica, in particolar modo l’abbondante pluviometria e le temperature miti, offrono alle coltivazioni di patata uno sviluppo vegetativo ottimale senza dover ricorrere all’irrigazione, salvo in estate in alcune zone e in maniera puntuale; si ottiene in tal modo una crescita continua dei tuberi.
L’esistenza di un periodo secco nei mesi di agosto e settembre, con deficit idrico nel terreno, fa sì che i tuberi prodotti perdano acqua prima di essere raccolti e che maturino perfettamente. Ciò permette la formazione di una buccia uniforme e resistente, il che, unito alla riduzione del contenuto d’acqua del tubero, contribuisce alla conservazione del medesimo e ne accresce la qualità culinaria.
Nelle zone di produzione predominano i suoli franchi e franco-argillosi con valori di pH compresi fra 5 e 6,5, che sono perfettamente adatti a questa coltivazione in quanto consentono una buona aerazione; ciò riduce il rischio di fitopatie quali il Pectobacterium spp. o il Rhizoctonia solani. Questa consistenza fa sì che la buccia del tubero sia sottile e uniforme e che i tuberi escano dalla terra praticamente già puliti e non debbano essere lavati. Inoltre il pH poco acido impedisce che il prodotto sia colpito da alcune fitopatie come il Streptomyces spp.
Quanto al fattore umano spiccano, fra le operazioni colturali tradizionali, le abbondanti concimazioni naturali (dalle 25 alle 30 t/ha) che contribuiscono ampiamente all’eccellente qualità culinaria finale della patata prodotta in queste condizioni specifiche.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 668/2014)
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2018/P_Condiciones_Patata_de_Galicia__mayo_2018.pdf
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/22 |
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2019/C 434/11)
La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
«POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ»
N. UE: PDO-FR-0065-AM04 – 4.6.2019
DOP (X) IGP ()
1. Denominazione (denominazioni)
«Pomme de terre de l’île de Ré»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Pomme de terre de l’île de Ré» è una patata primaticcia di piccolo calibro (inferiore a 70 mm).
Le patate che possono avvalersi della denominazione di origine protetta «Pomme de terre de l’île de Ré» derivano dalle varietà di patate da consumo (Alcmaria, Starlette, Carrera e Primabelle) e da consumo a polpa soda (Amandine, Charlotte, Celtiane e Léontine).
Questa patata è caratterizzata dalla polpa fondente e da aromi specifici con note vegetali. La percentuale di sostanza secca il giorno della raccolta è compresa tra il 15 e il 20,5 % per le varietà Alcmaria, Starlette, Carrera e Primabelle e tra il 16 e il 21 % per le varietà Amandine, Charlotte e Celtiane e Léontine.
La «Pomme de terre de l’île de Ré» viene raccolta prima della maturazione completa; la buccia fine si stacca senza difficoltà quando viene grattata.
Si tratta di una produzione stagionale che può essere messa in vendita solo fino al 31 luglio dell’anno di raccolta. Il prodotto non si presta a una conservazione prolungata.
La «Pomme de terre de l’île de Ré» è un ortaggio fresco che deve essere commercializzato rapidamente dopo la raccolta.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi, dalla germinazione fino alla raccolta, avvengono nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il condizionamento ha luogo nella zona geografica ed è effettuato in imballaggi di distribuzione di peso non superiore a 25 kg. Le modalità di condizionamento garantiscono l’identificazione delle partite e della loro origine, contribuendo in tal modo a garantire la tracciabilità delle patate.
La «Pomme de terre de l’île de Ré» è un prodotto commercializzato esclusivamente fresco che deve essere condizionato rapidamente dopo la raccolta.
La «Pomme de terre de l’île de Ré» è inoltre raccolta prima della maturazione completa, il che ne fa un prodotto fragile. Occorre quindi evitare gli urti, che possono provocare un’alterazione della buccia, vale a dire tagli e imbrunimento. I produttori effettuano perciò con particolare cura non solo la raccolta, ma anche le operazioni di cernita e di condizionamento per salvaguardare le caratteristiche della patata.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Oltre alle diciture previste dalle regolamentazioni relative al commercio delle patate, l’etichettatura delle patate a denominazione di origine controllata «Pomme de terre de l’île de Ré» reca l’indicazione della denominazione «Pomme de terre de l’île de Ré» [Patata dell’île de Ré], nonché la menzione «Denominazione d’origine protetta» o l’abbreviazione «DOP». Queste indicazioni sono raggruppate nello stesso campo visivo sulla stessa etichetta.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica corrisponde al territorio dell’île de Ré composto dai seguenti comuni: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.
5. Legame con la zona geografica
Il carattere di primizia, il piccolo calibro e le caratteristiche organolettiche particolari della «Pomme de terre de l’île de Ré» sono legati al clima dell’isola, temperato, soleggiato e ventoso.
La tradizione locale di produzione (selezione dei terreni leggeri e filtranti, semina precoce, elevata densità d’impianto ecc.) è volta a potenziare il carattere precoce del raccolto, che ha contribuito alla reputazione presso i consumatori sin dall’inizio del XX secolo.
Specificità della zona geografica
La zona geografica della denominazione d’origine «Pomme de terre de l’île de Ré» corrisponde ai 10 comuni della Charente-Maritime che costituiscono l’île de Ré. L’île de Ré è situata nell’oceano Atlantico a 3 chilometri dalle coste francesi e si trova di fronte al comune di La Rochelle.
Inserita nella storia geologica del confine settentrionale del Bacino di Aquitania, l’île de Ré si è formata in seguito a diversi depositi sedimentari di tipo corallino e successivamente calcareo-argillosi dell’era giurassica. Tale sedimentazione dell’era secondaria è all’origine dello zoccolo calcareo dell’isola che è stato successivamente ricoperto di depositi argillosi ed eolici durante l’era quaternaria.
Le sedimentazioni che si sono succedute hanno originato un paesaggio pianeggiante con rilievi poco elevati e la cui altezza massima non supera i 20 metri.
I suoli che si trovano più spesso sull’isola sono di tipo calcosol o calcisol su roccia madre calcarea.
Le zone delimitate riservate alla produzione di patate corrispondono generalmente a suoli costieri di tipo bruno-calcareo-calcico con copertura arenosa, nonché di origine eolica con consistenza sabbiosa. Si tratta di terreni leggeri, secchi e filtranti, di solito ricchi di potassio, acido fosforico e, in genere, poveri di humus.
L’île de Ré presenta inoltre la particolarità di offrire una fonte di concime naturale per i produttori grazie al varech. Si tratta di un concime organico composto da alghe marine raccolte sulle spiagge dell’isola, che ha rappresentato per molto tempo la sola risorsa di ammendamento organico dell’isola e che è ancor oggi utilizzato da alcuni produttori. Il varech ha il vantaggio di una decomposizione più rapida rispetto, ad esempio, al letame bovino.
Il clima è di tipo oceanico temperato. Peraltro, il clima temperato è più accentuato rispetto al litorale continentale grazie ad un maggior soleggiamento, a una piovosità più scarsa e a temperature più miti. Tali differenze si spiegano con l’influenza più rilevante dell’oceano rispetto al continente.
Il clima è caratterizzato da un numero elevato di ore di sole (circa 2 300 ore all’anno) con un elevato grado di luminosità, scarsa piovosità (inferiore ai 700 millimetri all’anno) e una temperatura annua media di circa 13 °C. I periodi di pioggia si osservano principalmente in autunno e in inverno; neve o gelo sono poco frequenti. L’isola è inoltre battuta da venti caldi e violenti.
Le pratiche colturali in uso mirano a rafforzare il carattere primaticcio della «Pomme de terre de l’île de Ré». Si citano in particolare:
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la fissazione di una data limite d’impianto che permette di garantire una raccolta precoce per la «Pomme de terre de l’île de Ré», che non può avvenire dopo il 31 luglio; |
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la densità elevata degli impianti e i filari ravvicinati; |
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una defoliazione che, nel momento in cui viene effettuata, è esclusivamente meccanica per non alterare il terreno e che contribuisce in tal modo alle caratteristiche organolettiche del prodotto. |
Specificità del prodotto
La «Pomme de terre de l’île de Ré» è una patata primaticcia.
Tale precocità, insieme al calibro piccolo o medio, inferiore ai 70 millimetri, le conferisce qualità organolettiche molto particolari: la polpa fondente, aromi dopo la cottura che cambiano nel corso della stagione - da connotazioni vegetali ad aromi di frutta secca - e sapori quasi sempre dolci, talvolta accompagnati da connotazioni lievemente salate.
Legame causale
L’insieme dei fattori pedoclimatici de l’île de Ré e delle pratiche colturali dei produttori è alla base delle caratteristiche e delle qualità organolettiche originali della «Pomme de terre de l’île de Ré».
La precocità della «Pomme de terre de l’île de Ré» è dovuta alle caratteristiche del terreno e alle conoscenze dei produttori locali. Infatti, i terreni leggeri, secchi e filtranti, le temperature miti e il notevole soleggiamento, insieme al lavoro di copertura, permettono un riscaldamento rapido dei suoli. L’aumento della precocità si constata nei germinatoi, al momento in cui spuntano le piantine e fino alla raccolta.
La qualità della «Pomme de terre de l’île de Ré» è inoltre dovuta al calibro massimo di 70 millimetri, che contribuisce alle qualità organolettiche. Tale calibro, a sua volta, è dovuto a una piovosità regolata naturalmente e alla densità degli impianti, generalmente elevata, praticata sull’isola. La buona capacità di drenaggio dei suoli, la temperatura mite, il caldo e la violenza dei venti che favoriscono l’evapotraspirazione contribuiscono anch’essi a limitare il calibro delle patate. La densità elevata degli impianti permette di resistere ai venti violenti dell’isola.
In tal modo le condizioni pedoclimatiche ideali valorizzate da pratiche colturali adattate e da una scelta pertinente di varietà costituiscono la base del carattere tipico della «Pomme de terre de l’île de Ré».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/25 |
Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2019/C 434/12)
La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.
DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
«KARJALANPIIRAKKA»
N. UE: TSG-FI-0015-AM01 – 8.5.2019
Finlandia
1. Nome (nomi) da registrare
«Karjalanpiirakka»
2. Tipo di prodotto
Classe 2.24. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
3. Motivi della registrazione
3.1. Specificare se il prodotto
☒ è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;
☐ è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
I fattori che determinano il metodo di fabbricazione tradizionale della «Karjalanpiirakka», che può essere tradotto con "tortina careliana" o "piroga della Carelia", sono i seguenti: l'impasto è steso il più possibile, fino a renderlo quasi trasparente, e modellato in forma di piroghe tonde o ovali di 10-24 cm di diametro o di lunghezza; su di esso viene versata la farcitura a 1-2 cm dai bordi, che sono ripiegati sulla farcitura e arricciati in modo tale che la parte centrale della piroga resti scoperta. Le piroghe sono infornate a una temperatura molto elevata per un breve lasso di tempo, il che conferisce alla pasta la sua consistenza croccante e incide quindi sul sapore del prodotto.
3.2. Specificare se il nome
☒ è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;
☐ designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.
La «Karjalanpiirakka» ha fatto la sua comparsa nel territorio corrispondente alla provincia della Finlandia orientale nel XVII secolo, prima di diffondersi in tutta la Finlandia e persino in Svezia con lo spostamento dei careliani finlandesi durante la seconda guerra mondiale. La versione ovale e aperta di questa tortina a forma di piroga ha preso il nome di «Karjalanpiirakka», che letteralmente significa "piroga della Carelia", quando il suo consumo si è diffuso al di fuori della Carelia stessa.
4. Descrizione
4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
La «Karjalanpiirakka» è una tortina salata aperta, poco spessa e dalla pasta fine al cui centro è posta una farcitura. Generalmente misura tra i 7 e i 20 cm. Prevalentemente di forma ovale, può essere anche rotonda. La farcitura non è coperta dalla pasta. I bordi sono ripiegati verso l'interno e arricciati. La pasta è croccante e costituisce circa un terzo del prodotto totale, mentre i restanti due terzi sono rappresentati dalla farcitura.
4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Per preparare la «Karjalanpiirakka» è necessario prima cucinare la farcitura, di solito composta da semolino d'orzo o di riso o da purea di patate. È possibile utilizzare anche una purea di verdura (come rutabaga, carote, rape, cavoli o funghi). La purea di patate può anche essere preparata a partire da fiocchi di patate disidratati.
L'impasto è preparato con acqua, sale e farina di segale o di grano. È steso il più possibile, fino a renderlo quasi trasparente, e viene modellato a forma di piccole piroghe. È la sottigliezza della pasta che conferisce croccantezza alla «Karjalanpiirakka». I bordi della pasta sono ripiegati sopra la farcitura e arricciati. Le piroghe sono cotte in forno molto caldo, da 250 a 300o C, per 15-20 minuti. La cottura rapida e l'alta temperatura sono essenziali per garantire il gusto del prodotto.
Per preparare la farcitura si porta a ebollizione 1 l (1 kg) di acqua, di latte o di una bevanda lattea senza lattosio o di acqua e latte in polvere o di latte in polvere senza lattosio a cui sono aggiunti, mescolando, 2 dl (180 g) di fiocchi di riso o d'orzo. Il semolino di riso cuoce in 30-60 minuti, quello d'orzo richiede più tempo. È possibile condire con un po' di sale. Per preparare l'impasto occorrono 275-350 g di farina e 200 g d'acqua.
Appena dopo la cottura o dopo essere state riscaldate, le piroghe sono spesso rivestite di burro, olio o di una miscela di acqua e latte o di acqua e bevanda lattea. Talvolta si utilizza anche l'uovo.
4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Esistono riferimenti alle tortine tradizionali a forma di piroga, composte da una pasta e una farcitura, in una zona geografica che si estende dalla Carelia alla Siberia e alla Cina. La Carelia è situata alla periferia di quest'area. La versione careliana ovale e aperta di questa tortina a forma di piroga ha preso il nome di «Karjalanpiirakka» (che letteralmente significa «piroga della Carelia») quando il suo consumo si è diffuso al di fuori della Carelia stessa.
La «Karjalanpiirakka» ha fatto la sua comparsa nel territorio corrispondente all'odierna Finlandia orientale nel XVII secolo, prima di diffondersi in tutta la Finlandia e persino in Svezia con lo spostamento dei careliani finlandesi durante la seconda guerra mondiale. Le prime informazioni scritte relative alla «Karjalanpiirakka» risalgono al 1686.
I fattori che determinano il modo tradizionale di produzione della «Karjalanpiirakka» sono i seguenti: l'impasto è steso il più possibile, fino a renderlo quasi trasparente, e modellato in forma di piroghe tonde o ovali di 10-24 cm di diametro o di lunghezza; su di esso viene versata la farcitura a 1-2 cm dai bordi, che sono ripiegati sulla farcitura e arricciati in modo tale che la parte centrale della piroga resti scoperta. Le piroghe sono infornate a una temperatura molto elevata per un breve lasso di tempo, il che conferisce alla pasta la sua consistenza croccante e incide quindi sul sapore del prodotto.
Rettifiche
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27.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/27 |
Rettifica dell’elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione
(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 360 del 24 ottobre 2019, pag. 28)
(2019/C 434/13)
Il presente elenco consolidato è pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), quale modificata. L’elenco è basato esclusivamente sui trust o istituti giuridici affini notificati dagli Stati membri entro il 10 settembre 2019.
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Stato membro |
Trust o istituto giuridico affine notificato |
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Belgio |
Fideï-commis de residuo |
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Bulgaria |
Nessuno |
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Cechia |
Svěřenský fond |
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Danimarca |
Nessuno |
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Germania |
Nessuna notifica |
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Estonia |
Nessuno |
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Irlanda |
Express trusts |
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Grecia |
Nessuno |
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Spagna |
Nessuno |
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Francia |
Fiducies |
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Croazia |
Nessuno |
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Italia (*1) |
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Cipro (*1) |
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Lettonia |
Nessuno |
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Lituania |
Nessuno |
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Lussemburgo (*1) |
Contrats fiduciaires |
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Ungheria |
Bizalmi vagyonkezelő |
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Malta |
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Paesi Bassi (*1) |
Fonds voor gemene rekening |
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Austria |
Nessuna notifica |
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Polonia |
Nessuno |
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Portogallo |
Nessuna notifica |
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Romania |
Fiducia |
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Slovenia |
Nessuno |
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Slovacchia |
Nessuno |
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Finlandia |
Nessuno |
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Svezia |
Nessuno |
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Regno Unito |
Express trusts |
(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(*1) I trust sono riconosciuti in base alle disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1o luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento elaborata dalla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.