ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 432

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
23 dicembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 432/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2019/C 432/02

Causa C-324/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 5, paragrafo 1 – Modulo figurante nell’allegato A – Sezione J – Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione)

2

2019/C 432/03

Causa C-391/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 ottobre 2019 – Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie – Associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) all’Unione europea – Decisione 91/482/CEE – Articolo 101, paragrafo 2 – Ammissione all’importazione nell’Unione in esenzione da dazi doganali dei prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM e sono riesportati tal quali verso l’Unione – Certificati di esportazione EXP – Rilascio irregolare di certificati da parte delle autorità di uno PTOM – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Responsabilità dello Stato membro che intrattiene relazioni particolari con lo PTOM interessato – Obbligo di compensare la perdita di risorse proprie dell’Unione causata dal rilascio irregolare di certificati di esportazione EXP – Importazioni di alluminio da Anguilla]

3

2019/C 432/04

Causa C-395/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 ottobre 2019 – Commissione europea/Paesi Bassi [Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie – Associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) all’Unione europea – Decisione 91/482/CEE – Decisione 2001/822/CE – Ammissione all’importazione nell’Unione in esenzione da dazi doganali dei prodotti originari dei PTOM – Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 – Rilascio irregolare di certificati da parte delle autorità di un PTOM – Dazi doganali non riscossi dagli Stati membri d’importazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Responsabilità dello Stato membro che intrattiene relazioni particolari con i PTOM interessati – Obbligo di compensare la perdita di risorse proprie dell’Unione causata dal rilascio irregolare di certificati EUR. 1 – Importazioni di latte in polvere e di riso provenienti da Curaçao, nonché di semola e semolino da Arubas]

4

2019/C 432/05

Cause riunite C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019 – Banca centrale europea (BCE)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA C-663/17 P), Commissione europea/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Banca centrale europea (BCE) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Banca centrale europea BCE)(C-669/17 P) [Impugnazione – Ricevibilità – Rappresentanza di una parte dinanzi alla Corte – Mandato conferito all’avvocato – Revoca del mandato da parte del liquidatore della società ricorrente – Prosecuzione della causa da parte dell’organo direttivo della società ricorrente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Ricevibilità – Incidenza diretta nei confronti degli azionisti della società a cui è stata revocata l’autorizzazione]

5

2019/C 432/06

Causa C-192/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019 – Commissione europea/Repubblica di Polonia [Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi – Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell’età ex novo fissata previa autorizzazione del Ministro della Giustizia – Articolo 157 TFUE – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) – Divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di retribuzione, occupazione e impiego – Introduzione di limiti di età per il pensionamento differenti per le donne e per gli uomini che esercitano le funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nonché quelle di magistrato del pubblico ministero polacco]

6

2019/C 432/07

Causa C-212/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italia) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico – Articolo 6, paragrafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica di rifiuto – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 13 – Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili – Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica)

7

2019/C 432/08

Causa C-213/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Adriano Guaitoli e a./easyJet Airline Co. Ltd [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5, 7, 9 e 12 – Convenzione di Montreal – Competenza – Articoli 19 e 33 – Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli]

8

2019/C 432/09

Causa C-281/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 ottobre 2019 – Repower AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), repowermap.org (Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Revoca della decisione iniziale della commissione di ricorso che ha parzialmente respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea denominativo REPOWER)

9

2019/C 432/10

Cause riunite C-364/18 e C-365/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italia) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, già Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 94/22/CE – Energia – Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Canoni – Metodi di calcolo – Indici QE e Pfor – Carattere discriminatorio)

10

2019/C 432/11

Causa C-396/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – Gennaro Cafaro/DQ [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065 – Ambito di applicazione ratione temporis – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione fondata sull’età – Articolo 2, paragrafo 5 – Articolo 4, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro all’età di 60 anni – Piloti di aeromobili – Tutela della sicurezza nazionale]

11

2019/C 432/12

Cause riunite C-469/18 e C-470/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hof van Cassatie - Belgio) – IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

11

2019/C 432/13

Causa C-515/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Italia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Trasporto per ferrovia – Contratti di servizio pubblico – Aggiudicazione diretta – Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l’aggiudicazione diretta – Portata]

12

2019/C 432/14

Causa C-636/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica francese [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati francesi – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento il più breve possibile – Misure appropriate]

13

2019/C 432/15

Causa C-35/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège - Belgio) – BU/État belge (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Normativa nazionale – Esenzione d’imposta per le indennità riconosciute alle persone con disabilità – Indennità percepite in un altro Stato membro – Esclusione – Differenza di trattamento)

13

2019/C 432/16

Causa C-296/19 P: Impugnazione proposta il 10 aprile 2019 dalla Etnia Dreams, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 febbraio 2019, causa T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

14

2019/C 432/17

Causa C-332/19 P: Impugnazione proposta il 23 aprile 2019 dall’Hércules Club de Fútbol, S.A.D. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2019, causa T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Commissione

14

2019/C 432/18

Causa C-451/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 12 giugno 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

15

2019/C 432/19

Causa C-525/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 9 luglio 2019 – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

Causa C-532/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l'11 luglio 2019 – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

Causa C-576/19 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 da Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-377/18, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA

17

2019/C 432/22

Causa C-577/19 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 dalla KID-Systeme GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-354/18, KID-Systeme/EUIPO

18

2019/C 432/23

Causa C-599/19P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2019 da Rietze GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

19

2019/C 432/24

Causa C-601/19 P: Impugnazione proposta il 7 agosto 2019 da BP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T- 888/16, BP/FRA

19

2019/C 432/25

Causa C-622/19 P: Impugnazione proposta il 21 agosto 2019 dalla Luz Saúde, SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019, causa T-357/18, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

Causa C-675/19 SA: Domanda di autorizzazione a procedere a un pignoramento presso terzi proposta il 9 settembre 2019 – Ntinos Ramon/Commissione europea

21

2019/C 432/27

Causa C-677/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea (Romania) l’11 settembre 2019 – SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

Causa C-693/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 13 settembre 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

22

2019/C 432/29

Causa C-705/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2019 – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

23

2019/C 432/30

Causa C-721/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

Causa C-722/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

Causa C-723/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 settembre 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

Causa C-726/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 1o ottobre 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

29

2019/C 432/34

Causa C-731/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 4 ottobre 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

Causa C-788/19: Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

30

2019/C 432/36

Causa C-796/19: Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica d'Austria

31

2019/C 432/37

Causa C-806/19 P: Impugnazione proposta il 31 ottobre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, causa T-105/17, HSBC Holdings plc e altri/Commissione

32

 

Tribunale

2019/C 432/38

Causa T-48/17: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – ADDE/Parlamento europeo [Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015 – Decisione che concede una sovvenzione per l’anno 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria – Obbligo di imparzialità – Diritti della difesa – Regolamento finanziario – Modalità di applicazione del regolamento finanziario – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Proporzionalità – Parità di trattamento]

34

2019/C 432/39

Causa T-332/17: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – E-Control/ACER [Energia – Decisione della commissione di ricorso dell’ACER – Determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Regolamento (UE) 2015/1222 – Competenza dell’ACER]

35

2019/C 432/40

Causa T-333/17: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Austrian Power Grid e Voralberger Übertragungsnetz/ACER [Energia – Decisione della commissione di ricorso dell’ACER – Determinazione delle regioni per il calcolo delle capacità – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Regolamento (UE) 2015/1222 – Competenza dell’ACER]

36

2019/C 432/41

Causa T-335/17: Sentenza del Tribunale 10 ottobre 2019 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione [Clausola compromissoria – Programma di sicurezza alimentare a favore di famiglie agricole che maggiormente soffrono di insicurezza alimentare nello Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Riqualificazione del ricorso – Relazioni di audit – Relazione di audit della Corte dei conti – Relazione dell’OLAF – Rimborso delle somme versate – Proporzionalità – Legittimo affidamento]

37

2019/C 432/42

Causa T-601/17: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia – Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001] – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) – Articolo 75, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001)]

37

2019/C 432/43

Causa T-778/17: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Autostrada Wielkopolska/Commissione (Aiuti di Stato – Concessione di un’autostrada a pedaggio – Legge che prevede un’esenzione dal pedaggio per taluni veicoli – Compensazione riconosciuta dallo Stato membro al concessionario a titolo della perdita di entrate – Pedaggio virtuale – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Diritti processuali degli interessati – Obbligo incombente alla Commissione di esercitare una vigilanza particolare – Nozione di aiuti di Stato – Vantaggio – Miglioramento della situazione finanziaria attesa del concessionario – Criterio dell’operatore privato in economia di mercato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE – Aiuto di Stato d’ambito regionale)

38

2019/C 432/44

Causa T-58/18: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Xocolat – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore LUXOCOLAT – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Motivazione dell’atto di opposizione – Regola 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625]]

39

2019/C 432/45

Causa T-279/18: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2019 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo AXICORP ALLIANCE – Marchi denominativo e figurativo anteriori dell’Unione europea ALLIANCE – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Interpretazione della descrizione dei prodotti ripresi dall’elenco alfabetico che accompagna la classificazione di Nizza]

40

2019/C 432/46

Causa T-310/18: Sentenza del Tribunale 24 ottobre 2019 – EPSU e Goudriaan/Commission (Politica sociale – Dialogo fra le parti sociali a livello dell’Unione – Accordo intitolato Quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione per i funzionari e [i] dipendenti delle amministrazioni centrali – Richiesta congiunta delle parti firmatarie di attuare tale accordo a livello dell’Unione – Rifiuto della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Margine di discrezionalità della Commissione – Autonomia delle parti sociali – Principio di sussidiarietà – Proporzionalità)

41

2019/C 432/47

Causa T-361/18: Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2019 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) [Marchio dell’Unione europea – Procedura di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2019/C 432/48

Causa T-380/18: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea INTAS – Marchi anteriori figurativi dell’Unione europea e nazionale che contengono l’elemento denominativo indas – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni e dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 47 del regolamento 2017/1001]

42

2019/C 432/49

Causa T-417/18: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – CdT/EUIPO (Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Obbligo di affidare al CdT i lavori di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO – Risoluzione dell’accordo tra il CdT e l’EUIPO – Pubblicazione di un bando di gara per l’appalto dei servizi di traduzione – Eccezione di irricevibilità – Carenza di interesse ad agire – Non luogo a statuire parziale – Irricevibilità parziale)

43

2019/C 432/50

Causa T-432/18: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2019 – Palo/Commissione europea (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensioni – Modalità del regime pensionistico – Indennità una tantum – Articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto – Principi di parità di trattamento e non discriminazione – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine)

44

2019/C 432/51

Causa T-434/18: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2019 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ULTRARANGE – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

45

2019/C 432/52

Causa T-454/18: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2019 – Biasotto/EUIPO – Oofos (OO) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OO – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore OO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

45

2019/C 432/53

Causa T-498/18: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – (Happy Moreno choco) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Happy Moreno choco – Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Sostituzione dell’elenco dei prodotti coperti dai marchi nazionali figurativi anteriori – Rettifica della decisione della commissione di ricorso – Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Base giuridica – Prassi decisionale anteriore – Certezza del diritto – Legittimo affidamento]

46

2019/C 432/54

Causa T-559/18: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Cerotti medicati) [Disegno o modello comunitario – Procedura di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un cerotto medicato - Divulgazione di disegni o modelli anteriori – Causa di nullità – Carattere individuale – Utilizzatore attento – Grado di libertà dell’autore – Impressione globale differente – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

47

2019/C 432/55

Causa T-560/18: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Cerotti medicati) [Disegno o modello comunitario – Procedura di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un cerotto medicato - Divulgazione di disegni o modelli anteriori – Causa di nullità – Carattere individuale – Utilizzatore attento – Grado di libertà dell’autore – Impressione globale differente – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

48

2019/C 432/56

Causa T-568/18: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WE – Marchio nazionale denominativo anteriore WE – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

48

2019/C 432/57

Causa T-582/18: Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2019 – Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo XBOXER BARCELONA – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta la lettera x – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Elementi di prova – Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Limitazione della domanda di registrazione dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

49

2019/C 432/58

Causa T-628/18: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2019 – E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Caprice – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

50

2019/C 432/59

Causa T-684/18: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2019 – ZV/Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Mediatore aggiunto della Commissione – Procedura – Valutazione dei meriti)

51

2019/C 432/60

Causa T-708/18: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FLIS Happy Moreno choco – Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Sostituzione dell’elenco dei prodotti protetti dai marchi figurativi anteriori nazionali – Rettifica della decisione della commissione di ricorso – Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Fondamento giuridico – Prassi decisionale anteriore – Certezza del diritto – Legittimo affidamento]

51

2019/C 432/61

Causa T-10/19: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2019 – United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo UNITED STATES SEAFOODS – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

52

2019/C 432/62

Causa T-41/19: Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo nume – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore numederm – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

53

2019/C 432/63

Causa T-240/19: Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – A9.com/EUIPO (Rappresentazione di una campana) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante una campana – Impedimento alla registrazione assoluto – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

54

2019/C 432/64

Causa T-557/17: Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Liaño Reig/CRU (Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Domanda di compensazione – Meccanismo di risoluzione unica degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Procedura di risoluzione – Programma di risoluzione per il Banco Popular Español – Annullamento parziale – Indissociabilità – Irricevibilità)

54

2019/C 432/65

Causa T-727/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 settembre 2019 – ZW/BEI (Procedimento sommario – Funzione pubblica – Irricevibilità)

55

2019/C 432/66

Causa T-750/18: Ordinanza del Tribunale 25 ottobre 2019 – Briois/Parlamento (Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Privilegi e immunità – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare – Scadenza del mandato di deputato – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire)

56

2019/C 432/67

Causa T-145/19: Ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales/Commissione [Ricorso di annullamento – Convenzione di sovvenzione concluso nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) – Nota di addebito – Atto rientrante in un contesto meramente contrattuale da cui è indissociabile – Mancata riqualificazione del ricorso – Irricevibilità manifesta]

56

2019/C 432/68

Causa T-188/19: Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Regno Unito/Commissione (Ricorso di annullamento – Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio – Settimo programma quadro dell’Unione – Audit – Mancato completamento dei fogli presenze – Spese di personale dichiarate inammissibili – Decisione della Commissione di adottare la relazione di audit come definitiva – Irricevibilità)

57

2019/C 432/69

Causa T-211/19: Ordinanza del Tribunale 25 ottobre 2019 – Le Pen/Parlamento (Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Privilegi e immunità – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare – Scadenza del mandato di deputato – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire)

58

2019/C 432/70

Causa T-383/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 ottobre 2019 – Walker e a./Parlemento e Consiglio [Procedimenti sommari – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) 2018/1806 – Perdita della cittadinanza dell‘Unione – Domanda di provvedimenti provvisori – Irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale – Irricevibilità]

58

2019/C 432/71

Causa T-688/19: Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – VeriGraft/EASME

59

2019/C 432/72

Causa T-690/19: Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – Daily Mail and General Trust plc e a./Commissione

60

2019/C 432/73

Causa T-691/19: Ricorso proposto il 8 ottobre 2019 – Hill & Smith Holdings E Hill & Smith Overseas/Commissione

61

2019/C 432/74

Causa T-692/19: Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – Rentokil Initial and Rentokil Initial 1927/Commissione

63

2019/C 432/75

Causa T-703/19: Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – DD/FRA

64

2019/C 432/76

Causa T-727/19: Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Basaglia/Commissione

65

2019/C 432/77

Causa T-733/19: Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology e Sunowe Solar/Commissione

66

2019/C 432/78

causa T-734/19: Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – Junqueras i Vies/Parlement

68

2019/C 432/79

Causa T-735/19: Ricorso proposto il 30 ottobre 2019 – Frank Recruitment Group Services/EUIPO – Pearson (PEARSON FRANK)

69

2019/C 432/80

Causa T-736/19: Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – HA/Commissione

70

2019/C 432/81

Causa T-737/19: Ricorso proposto il 5 novembre 2019 – Huevos Herrera Mejías/EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

70

2019/C 432/82

Causa T-739/19: Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

71

2019/C 432/83

Causa T-313/19: Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2019 – Taghani/Commissione

72


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 432/01)

Ultima pubblicazione

GU C 423 del 16.12.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 413 del 9.12.2019

GU C 406 del 2.12.2019

GU C 399 del 25.11.2019

GU C 383 dell’11.11.2019

GU C 372 del 4.11.2019

GU C 363 del 28.10.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov

(Causa C-324/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2014/41/UE - Ordine europeo di indagine penale - Articolo 5, paragrafo 1 - Modulo figurante nell’allegato A - Sezione J - Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione)

(2019/C 432/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento principale

Ivan Gavanozov

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, in combinato disposto con la sezione J del modulo di cui all’allegato A a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro non deve, al momento dell’emissione di un ordine europeo di indagine, far figurare in ta le sezione una descrizione dei mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso l’emissione di un siffatto ordine.


(1)  GU C 256 del 7.8.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 ottobre 2019 – Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-391/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) all’Unione europea - Decisione 91/482/CEE - Articolo 101, paragrafo 2 - Ammissione all’importazione nell’Unione in esenzione da dazi doganali dei prodotti non originari degli PTOM che si trovano in libera pratica in uno PTOM e sono riesportati tal quali verso l’Unione - Certificati di esportazione EXP - Rilascio irregolare di certificati da parte delle autorità di uno PTOM - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Responsabilità dello Stato membro che intrattiene relazioni particolari con lo PTOM interessato - Obbligo di compensare la perdita di risorse proprie dell’Unione causata dal rilascio irregolare di certificati di esportazione EXP - Importazioni di alluminio da Anguilla)

(2019/C 432/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, J.-F. Brakeland, L. Flynn e S. Noë, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente J. Kraehling, G. Brown, R. Fadoju e S. Brandon, agenti, assistiti da K. Beal, QC, e P. Luckhurst, barristers, successivamente S. Brandon e F. Shibli, agenti, assistiti da K. Beal, QC, e P. Luckhurst, barristers)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, P. Huurnink e J. Langer, agenti)

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo compensato la perdita di risorse proprie derivante dal rilascio irregolare – alla luce della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità economica europea – da parte delle autorità di Anguilla, di certificati di esportazione EXP per quanto riguarda importazioni di alluminio da Anguilla nel periodo 1999/2000, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 ottobre 2019 – Commissione europea/Paesi Bassi

(Causa C-395/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) all’Unione europea - Decisione 91/482/CEE - Decisione 2001/822/CE - Ammissione all’importazione nell’Unione in esenzione da dazi doganali dei prodotti originari dei PTOM - Certificato di circolazione delle merci EUR. 1 - Rilascio irregolare di certificati da parte delle autorità di un PTOM - Dazi doganali non riscossi dagli Stati membri d’importazione - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Responsabilità dello Stato membro che intrattiene relazioni particolari con i PTOM interessati - Obbligo di compensare la perdita di risorse proprie dell’Unione causata dal rilascio irregolare di certificati EUR. 1 - Importazioni di latte in polvere e di riso provenienti da Curaçao, nonché di semola e semolino da Arubas)

(2019/C 432/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, A. Caeiros, L. Flynn e S. Noë, agenti)

Convenuti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen, P. Huurnink e J. Langer, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente J. Kraehling, G. Brown, R. Fadoju e S. Brandon, agenti, assistiti da K. Beal, QC, e P. Luckhurst, barristers, successivamente da S. Brandon e F. Shibli, agenti, assistiti da K. Beal, QC, e P. Luckhurst, barristers

Dispositivo

1)

Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo compensato la perdita di risorse proprie derivante dal rilascio irregolare, alla luce della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità economica europea e, in seguito, della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea, da parte delle autorità di Curaçao e di Aruba, di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 per quanto riguarda, rispettivamente, importazioni di latte in polvere e di riso da Curaçao nel periodo 1997/2000 e importazioni di semola e semolino da Aruba nel periodo 2002/2003, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019 – Banca centrale europea (BCE)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA C-663/17 P), Commissione europea/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Banca centrale europea (BCE) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Banca centrale europea BCE)(C-669/17 P)

(Cause riunite C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P) (1)

(Impugnazione - Ricevibilità - Rappresentanza di una parte dinanzi alla Corte - Mandato conferito all’avvocato - Revoca del mandato da parte del liquidatore della società ricorrente - Prosecuzione della causa da parte dell’organo direttivo della società ricorrente - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio - Ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Ricevibilità - Incidenza diretta nei confronti degli azionisti della società a cui è stata revocata l’autorizzazione)

(2019/C 432/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

(Causa C-663/17 P)

Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: A. E. Koupepidou, C. Hernández Saseta, agenti, assistite da B. Schneider, Rechtsanwalt, M. Petite, avocat)

Altre parti nel procedimento: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (rappresentanti: M. Kirchner, L. Feddern e O.H. Behrends, Rechtsanwälte)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, V. Di Bucci e K.-Ph. Wojcik, agenti)

(Causa C-665/17 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, V. Di Bucci e K.-Ph. Wojcik, agenti)

Altre parti nel procedimento: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (rappresentanti: M. Kirchner, L. Feddern e O.H. Behrends, Rechtsanwälte), Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou, C. Hernández Saseta, agenti, assistite da B. Schneider, Rechtsanwalt, M. Petite, avocat)

(Causa C-669/17 P)

Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (rappresentanti: M. Kirchner, L. Feddern e O.H. Behrends, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou, C. Hernández Saseta, agenti, assistite da B. Schneider, Rechtsanwalt, M. Petite, avocato)

Interveniente a sostegno della Banca centrale europea: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, V. Di Bucci e K.-Ph. Wojcik, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione nella causa C 669/17 P è respinta in quanto irricevibile, nei limiti in cui è stata proposta dai sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters nonché dalla C & R Invest SIA, dalla Figon Co. Ltd, dalla GCK Holding Netherlands BV e dalla Rikam Holding SA.

2)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2017, Fursin e a./BCE (T 247/16, non pubblicata, EU:T:2017:623), è annullata.

3)

L’eccezione di irricevibilità della Banca centrale europea è respinta, nei limiti in cui riguarda il ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka AS diretto all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016, recante revoca dell’autorizzazione concessa alla Trasta Komercbanka.

4)

Il ricorso proposto dai sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters nonché dalla C & R Invest SIA, dalla Figon Co. Ltd, dalla GCK Holding Netherlands BV e dalla Rikam Holding SA, diretto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016, è respinto.

5)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso proposto dalla Trasta Komercbanka AS, diretto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea, del 3 marzo 2016.

6)

La Trasta Komercbanka AS, i sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters, la C & R Invest SIA, la Figon Co. Ltd, la GCK Holding Netherlands BV nonché la Rikam Holding SA sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea nell’ambito, rispettivamente, delle impugnazioni nelle cause C 663/17 P e C 665/17 P.

7)

La Commissione europea si fa carico delle proprie spese nella causa C 663/17 P.

8)

I sigg. Ivan Fursin e Igors Buimisters, la C & R Invest SIA, la Figon Co. Ltd, la GCK Holding Netherlands BV nonché la Rikam Holding SA sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea nell’ambito del procedimento di primo grado riguardante il ricorso proposto da tali azionisti.

9)

Le spese nella causa C 669/17 P sono riservate.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.

GU C 42 del 5.2.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 novembre 2019 – Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-192/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici - Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici dei tribunali ordinari polacchi - Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là dell’età ex novo fissata previa autorizzazione del Ministro della Giustizia - Articolo 157 TFUE - Direttiva 2006/54/CE - Articolo 5, lettera a), e articolo 9, paragrafo 1, lettera f) - Divieto di discriminazioni fondate sul sesso in materia di retribuzione, occupazione e impiego - Introduzione di limiti di età per il pensionamento differenti per le donne e per gli uomini che esercitano le funzioni di giudice dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nonché quelle di magistrato del pubblico ministero polacco)

(2019/C 432/06)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, K. Banks, C. Valero e H. Krämer, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, agenti, assistiti da W. Gontarski, avocat))

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, introducendo, all’articolo 13, punti da 1 a 3, dell’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi), del 12 luglio 2017, un’età per il pensionamento differente per le donne e per gli uomini appartenenti alla magistratura giudicante dei tribunali ordinari polacchi e del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) o alla magistratura del pubblico ministero polacco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 TFUE nonché degli articoli 5, lettera a), e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

2)

La Repubblica di Polonia, conferendo al Ministro della Giustizia (Polonia), ai sensi dell’articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi, del 12 luglio 2017, il potere di autorizzare o meno la proroga dell’esercizio delle funzioni dei magistrati giudicanti dei tribunali ordinari polacchi al di là della nuova età per il pensionamento dei suddetti magistrati, quale abbassata dall’articolo 13, punto 1, della medesima legge, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

3)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italia) – Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

(Causa C-212/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2008/98/CE - Rifiuti - Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico - Articolo 6, paragrafi 1 e 4 - Cessazione della qualifica di rifiuto - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Articolo 13 - Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili - Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia elettrica)

(2019/C 432/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Prato Nevoso Termo Energy Srl

Convenute: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

Nei confronti di: Comune di Frabosa Sottana

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un’istanza di autorizzazione a sostituire il metano – quale fonte di alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica che genera emissioni in atmosfera – con una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell’elenco delle categorie di combustibili ottenuti dalla biomassa autorizzati a tal fine e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di autorizzazione dell’utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l’utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute umana. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.


(1)  GU C 240 del 09.07.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Adriano Guaitoli e a./easyJet Airline Co. Ltd

(Causa C-213/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 5, 7, 9 e 12 - Convenzione di Montreal - Competenza - Articoli 19 e 33 - Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli)

(2019/C 432/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

Parti

Ricorrenti: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni

Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd

Dispositivo

1)

L’articolo 7, punto 1, l’articolo 67 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l’articolo 33 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un’azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell’ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 di detta convenzione.

2)

L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 ottobre 2019 – Repower AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), repowermap.org

(Causa C-281/18 P) (1)

(«Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Revoca della decisione iniziale della commissione di ricorso che ha parzialmente respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea denominativo REPOWER»)

(2019/C 432/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repower AG (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein e V. Kling, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e J.F. Crespo Carrillo, agenti), repowermap.org (rappresentante: P. González Bueno Catalán de Ocón, abogado)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Repower AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italia) – Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, già Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18)

(Cause riunite C-364/18 e C-365/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 94/22/CE - Energia - Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Canoni - Metodi di calcolo - Indici QE e Pfor - Carattere discriminatorio)

(2019/C 432/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti

(causa C-364/18)

Ricorrente: Eni SpA

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nei confronti di: Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, già Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Regione Calabria, Comune di Ravenna, Assomineraria

(causa C-365/18)

Ricorrente: Shell Italia E & SpA

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, già Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico

Nei confronti di: Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Assomineraria

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, letto alla luce del sesto considerando della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in conformità della quale l’importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale è calcolato in funzione di un indice basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili a medio e a lungo termine e non, invece, di un indice che riflette il prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – Gennaro Cafaro/DQ

(Causa C-396/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (UE) n. 1178/2011 - Allegato I, punto FCL.065 - Ambito di applicazione ratione temporis - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione fondata sull’età - Articolo 2, paragrafo 5 - Articolo 4, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro all’età di 60 anni - Piloti di aeromobili - Tutela della sicurezza nazionale)

(2019/C 432/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gennaro Cafaro

Convenuta: DQ

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisce aeromobili nell’ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungono l’età di 60 anni, a condizione che tale normativa sia necessaria alla sicurezza pubblica, ai sensi della disposizione sopra citata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisce aeromobili nell’ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungono l’età di 60 anni, a condizione che tale normativa sia proporzionata, ai sensi della disposizione sopra citata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hof van Cassatie - Belgio) – IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat

(Cause riunite C-469/18 e C-470/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2019/C 432/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrenti: IN (C-469/18), JM (C-470/18)

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

Le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), con decisioni del 28 giugno 2018, sono irricevibili.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Italia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Causa C-515/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri - Trasporto per ferrovia - Contratti di servizio pubblico - Aggiudicazione diretta - Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l’aggiudicazione diretta - Portata)

(2019/C 432/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parti

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Convenuta: Regione autonoma della Sardegna

nei confronti di: Trenitalia SpA,

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.


(1)  GU C 436 del 3.12.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-636/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati francesi - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)

(2019/C 432/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, E. Manhaeve e K. Petersen, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, J. Traband e A. Alidière, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale per il biossido di azoto (NO2) dal 1o gennaio 2010 in dodici agglomerati e zone di qualità dell’aria francesi, ossia Marsiglia (FR03A02), Tolone (FR03A03), Parigi (FR04A01), Auvergne Clermont Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Tolosa Midi Pirenei (FR12A01), zona urbana regionale (ZUR) Reims Champagne Ardenne (FR14N10), Grenoble Rodano Alpi (FR15A01), Strasburgo (FR16A02), Lione Rodano Alpi (FR20A01), ZUR Valle dell’Arve Rodano Alpi (FR20N10) e Nizza (FR24A01), e superando in maniera sistematica e persistente il valore limite orario per il NO2 dal 1o gennaio 2010 in due agglomerati e zone di qualità dell’aria, ossia Parigi (FR04A01) e Lione Rodano Alpi (FR20A01), ha continuato a venir meno, da tale data, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI alla suddetta direttiva, e ciò dall’entrata in vigore dei valori limite nel 2010.

La Repubblica francese, dall’11 giugno 2010, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV a quest’ultima, e in particolare all’obbligo, previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva, di provvedere affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 445 del 10.12.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège - Belgio) – BU/État belge

(Causa C-35/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Imposta sul reddito - Normativa nazionale - Esenzione d’imposta per le indennità riconosciute alle persone con disabilità - Indennità percepite in un altro Stato membro - Esclusione - Differenza di trattamento)

(2019/C 432/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrente: BU

Convenuto: État belge

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, senza prevedere alcuna giustificazione al riguardo – ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare –, dispone che l’esenzione fiscale applicabile alle indennità per disabilità sia subordinata alla condizione che dette indennità siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato ed esclude, dunque, dal beneficio di tale esenzione le indennità della stessa natura erogate da un altro Stato membro, ancorché il beneficiario di dette indennità risieda nello Stato membro interessato.


(1)  GU C 103 del 18.3.2019.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/14


Impugnazione proposta il 10 aprile 2019 dalla Etnia Dreams, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 febbraio 2019, causa T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

(Causa C-296/19 P)

(2019/C 432/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Etnia Dreams, S.L. (rappresentante: P. Gago Comes, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 6 novembre 2019, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto il ricorso per cassazione e ha condannato la Etnia Dreams, S.L. alle spese.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/14


Impugnazione proposta il 23 aprile 2019 dall’Hércules Club de Fútbol, S.A.D. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2019, causa T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Commissione

(Causa C-332/19 P)

(2019/C 432/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (rappresentanti: Y. Martínez Mata e S. Rating, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 6 novembre 2019, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha respinto il ricorso per cassazione e ha condannato l’Hércules Club de Fútbol, S.A.D. alle spese.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 12 giugno 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

(Causa C-451/19)

(2019/C 432/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Resistente: XU

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo, per il cittadino spagnolo che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del RD (regio decreto) 240/2007, quale condizione necessaria per il riconoscimento del diritto di soggiorno del figlio minorenne extracomunitario del coniuge extracomunitario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regio decreto, possa comportare, qualora non sussistano detti requisiti, la violazione dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1) nel caso in cui, in seguito al diniego di tale diritto, il cittadino spagnolo si veda obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme.

Tutto ciò muovendo dalla premessa che l’articolo 68 del Código Civil Español (codice civile spagnolo) stabilisce l’obbligo di convivenza dei coniugi.

2)

Se, in ogni caso, a prescindere da quanto esposto nella prima questione e in subordine, configuri una violazione dell’articolo 20 TFUE nei termini summenzionati la prassi seguita dallo Stato spagnolo che applica automaticamente la disciplina di cui all’articolo 7 del RD 240/2007, negando il permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo, figlio minorenne extracomunitario del coniuge extracomunitario di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione (i quali, a loro volta, hanno un figlio spagnolo minorenne che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione), per il solo e unico motivo che il cittadino dell’Unione non soddisfa i requisiti stabiliti da tale disposizione, senza aver esaminato se, nel singolo caso specifico, tra il cittadino dell’Unione interessato e il cittadino di un paese terzo esista un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, per qualsiasi motivo e tenuto conto delle circostanze esistenti, qualora al cittadino del paese terzo venisse negato il diritto di soggiorno, il cittadino dell’Unione non potrebbe separarsi dal familiare che da lui dipende e sarebbe obbligato a lasciare il territorio dell’Unione. E ciò a maggior ragione nel caso in cui il cittadino spagnolo e la consorte extracomunitaria siano a loro volta genitori di un figlio minorenne spagnolo che potrebbe parimenti vedersi obbligato a lasciare il territorio spagnolo per seguire i genitori.

Tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, della sentenza dell’8 maggio 2018, C-82/16, K.A. e a./Belgische Staat (2).


(1)  GU 2012, C 326, pag. 1.

(2)  EU:C:2018:308


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 9 luglio 2019 – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-525/19)

(2019/C 432/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: GF

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo, per il cittadino spagnolo che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7 [,paragrafo 1,] del RD (regio decreto) 240/2007, quale condizione necessaria per il riconoscimento del diritto di soggiorno del suo coniuge extracomunitario ai sensi dell’articolo 7[, paragrafo 2,] del medesimo RD, possa comportare, qualora non sussistano detti requisiti, la violazione dell’articolo 20 [TFUE] nel caso in cui, in seguito al diniego di tale diritto, il cittadino spagnolo si veda obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme.Tutto ciò muovendo dalla premessa che l’articolo 68 del Código Civil Español (codice civile spagnolo) stabilisce l’obbligo di convivenza dei coniugi.

2)

Se, in ogni caso, a prescindere da quanto esposto sub 1) e in subordine, configuri una violazione dell’articolo 20 [TFUE] nei termini poc’anzi indicati, la prassi seguita dallo Stato spagnolo che applica automaticamente la disciplina di cui all’articolo 7 del RD 240/2007, negando il permesso di soggiorno al familiare di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione, per il solo e unico motivo che il cittadino dell’Unione non soddisfa i requisiti stabiliti da tale disposizione, senza aver esaminato se, nel singolo caso specifico, tra il cittadino dell’Unione interessato e il cittadino di un paese terzo esista un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, per qualsiasi motivo e tenuto conto delle circostanze esistenti, qualora al cittadino del paese terzo venga negato il diritto di soggiorno, il cittadino dell’Unione non possa separarsi dal familiare da cui dipende e sia obbligato a lasciare il territorio dell’Unione. Tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, della sentenza dell’8 maggio 2018, C 82/16, K.A. e a. contro Belgische Staat (1).


(1)  Sentenza dell'8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (C-82/16, EU:C:2018:308)


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) l'11 luglio 2019 – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Causa C-532/19)

(2019/C 432/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: QP

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo, per il cittadino spagnolo che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7 [,paragrafo 1,] del RD (regio decreto) 240/2007, quale condizione necessaria per il riconoscimento del diritto di soggiorno del suo coniuge extracomunitario ai sensi dell’articolo 7[, paragrafo 2,] del medesimo RD, possa comportare, qualora non sussistano detti requisiti, la violazione dell’articolo 20 [TFUE] nel caso in cui, in seguito al diniego di tale diritto, il cittadino spagnolo si veda obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme.

Tutto ciò muovendo dalla premessa che l’articolo 68 del Código Civil Español (codice civile spagnolo) stabilisce l’obbligo di convivenza dei coniugi.

2)

Se, in ogni caso, a prescindere da quanto esposto sub 1) e in subordine, configuri una violazione dell’articolo 20 [TFUE] nei termini poc’anzi indicati, la prassi seguita dallo Stato spagnolo che applica automaticamente la disciplina di cui all’articolo 7 del RD 240/2007, negando il permesso di soggiorno al familiare di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione, per il solo e unico motivo che il cittadino dell’Unione non soddisfa i requisiti stabiliti da tale disposizione, senza aver esaminato se, nel singolo caso specifico, tra il cittadino dell’Unione interessato e il cittadino di un paese terzo esista un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, per qualsiasi motivo e tenuto conto delle circostanze esistenti, qualora al cittadino del paese terzo venga negato il diritto di soggiorno, il cittadino dell’Unione non possa separarsi dal familiare da cui dipende e sia obbligato a lasciare il territorio dell’Unione.

Tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, [della] sentenza dell’8 maggio 2018, C-82/16, K.A. e a. contro Belgische Staat (1).


(1)  Sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), (C-82/16, EU:C:2018:308).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/17


Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 da Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019, causa T-377/18, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA

(Causa C-576/19 P)

(2019/C 432/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (rappresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019;

annullare la decisione comunicata dalla convenuta alle ricorrenti il 15 maggio 2018 di pubblicare la relazione periodica sulla valutazione dei rischi e dei benefici, e

condannare la convenuta a pagare le spese legali e le ulteriori spese ed esborsi sostenuti dalle ricorrenti nell’ambito della presente causa, sia in primo grado sia nel procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel considerare che il trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 (1), relativo alla «tutela delle procedure giurisdizionali» sia pertinente soltanto se i documenti siano stati redatti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale specifico o qualora contengano posizioni giuridiche che costituiscono l’oggetto di tale procedimento. Ciò pone una restrizione e una limitazione inammissibili al testo dell’articolo 4, paragrafo 2, che non figurano nel regolamento.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel considerare che il trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, relativo agli «interessi commerciali» sia applicabile soltanto qualora specifici elementi del documento siano identificati come arrecanti pregiudizio agli interessi commerciali della parte interessata, e non sia applicabile semplicemente sulla base del fatto che la divulgazione integrale di un documento lederebbe gli interessi commerciali del suo autore. Tale posizione ha impedito al Tribunale di riconoscere l’errore di diritto e di valutazione in cui è incorsa la convenuta nel rifiutare di prendere in considerazione il contesto dalla richiesta di divulgazione nel caso di specie.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/18


Impugnazione proposta il 29 luglio 2019 dalla KID-Systeme GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-354/18, KID-Systeme/EUIPO

(Causa C-577/19 P)

(2019/C 432/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KID-Systeme GmbH (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger, Rechtsanwälte, T. Wittmann, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 10 ottobre 2019 la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni ha statuito che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la KID-Systeme GmbH a farsi carico delle proprie spese.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/19


Impugnazione proposta il 6 agosto 2019 da Rietze GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-599/19P)

(2019/C 432/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (rappresentante: M. Krogmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con decisione del 24 ottobre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha statuito che il ricorso non è ammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/19


Impugnazione proposta il 7 agosto 2019 da BP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T- 888/16, BP/FRA

(Causa C-601/19 P)

(2019/C 432/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e di conseguenza

annullare la decisione dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione (AACC) del 21 aprile 2016 di non rinnovare il suo contratto di lavoro;

concedere un risarcimento per danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente a causa dell’illegittima decisione di mancato rinnovo, da un lato, e dell’illegittima esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P, dall’altro;

concedere un risarcimento per danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente a causa della mancata adozione da parte della convenuta di legittime norme sulla valutazione, sul reinquadramento e sul rinnovo e il relativo danno dovuto all’assenza di legittime norme di tal genere;

dichiarare che le linee guida della FRA sulla valutazione e sul reinquadramento nonché la decisione del direttore della FRA 2009/13 riguardante il rinnovo di contratti di lavoro sono illegittime nei limiti in cui tali norme sono state adottate in esito ad un procedimento illegittimo svolto da un’autorità priva di adeguata competenza;

esercitare la sua competenza estesa al merito al fine di garantire l’efficacia della sua decisione;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora al tasso di riferimento della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali sull’importo eventualmente concesso o a qualsiasi altro pagamento di interessi che la Corte consideri equo e adeguato accordare;

condannare la FRA alle spese sostenute sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione del secondo motivo in relazione all’illegittimità delle norme della FRA e al quarto capo delle conclusioni relativo all’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 277 TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ha effettuato un’errata valutazione dei fatti e delle prove, ha snaturato il chiaro significato delle prove, ha commesso un errore di diritto, ha violato l’obbligo di motivazione e il diritto di essere ascoltati.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha omesso di statuire sul terzo capo delle conclusioni e di esercitare la competenza estesa al merito come richiesto nel quinto capo delle conclusioni. A tale riguardo il Tribunale non ha rispettato l’esigenza di tutela della legalità come prevista all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e ha violato l’articolo 268 TFUE.

Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha violato gli articoli 35, 36, 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale. A tale riguardo il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio; ha omesso di notificare alla FRA la lettera del 25 settembre 2017 e non ha informato il ricorrente in relazione a tale servizio; ha violato l’amministrazione delle prove allegate alla replica e ha violato le norme relative alle prove; ha respinto erroneamente la relazione dell’OLAF nei procedimenti riuniti OF/2014/0192 e OF/2015/0167; ha violato il diritto di essere ascoltati, il diritto a un processo equo, e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale ha violato i diritti della difesa e il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta e ha fornito una motivazione insufficiente.

Quinto motivo: il Tribunale ha violato gli articoli 134 e 135 del suo regolamento di procedura in relazione alle spese. A tale riguardo il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/20


Impugnazione proposta il 21 agosto 2019 dalla Luz Saúde, SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2019, causa T-357/18, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

(Causa C-622/19 P)

(2019/C 432/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Luz Saúde, SA (rappresentanti: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato e M. Stock da Cunha, advogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Clínica La Luz

Con ordinanza del 5 novembre 2019 la Corte di giustizia (Sezione relativa all’ammissione delle impugnazioni) ha statuito che l’impugnazione non è ammessa e che la Luz Saúde, SA si farà carico delle proprie spese.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/21


Domanda di autorizzazione a procedere a un pignoramento presso terzi proposta il 9 settembre 2019 – Ntinos Ramon/Commissione europea

(Causa C-675/19 SA)

(2019/C 432/26)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ntinos Ramon (rappresentanti: Achilleas Dimitriadis e Charalampos Pogiatzis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede:

Α.

che la Corte disponga la rimozione dell’immunità della Commissione europea ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 7 (1) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea e autorizzi la notificazione e l’esecuzione:

1)

del pignoramento provvisorio presso terzi (Garnishee Order Nisi) del 26 giugno 2019 pronunciato dall’Eparchiako Dikastirio Ammochostou (Corte distrettuale di Famagusta) a Cipro,

2)

di qualsivoglia misura disposta da detto giudice,

3)

di qualsivoglia altra misura connessa.

Β.

Qualsivoglia misura e/o rimedio che la Corte ritenga equo e imparziale nella specie.

C.

La condanna alle spese, comprensiva di IVA.


(1)  GU 2016 C 202, pag. 266.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea (Romania) l’11 settembre 2019 – SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-677/19)

(2019/C 432/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Vâlcea

Parti

Ricorrente: SC Valoris SRL

Convenute: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

Questione pregiudiziale

Se i principi di leale cooperazione, di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 (decreto legge n. 52/2017), che ha fissato un termine di decadenza di circa un anno per la presentazione delle domande di restituzione di talune tasse riscosse in violazione del diritto dell'Unione, qualora la normativa nazionale non preveda un termine analogo per l’esercizio del diritto alla restituzione delle somme percepite in violazione di norme nazionali.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 13 settembre 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

(Causa C-693/19)

(2019/C 432/28)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA

Resistente: YB

Questione pregiudiziale

Se ed a quali condizioni gli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (1) e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, in caso di manifestazione di volontà del consumatore di volersi avvalere della abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2019 – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

(Causa C-705/19)

(2019/C 432/29)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Axpo Trading Ag

Resistente: Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Questione pregiudiziale

Dica la Corte di Giustizia se:

l’articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati;

gli articoli 28 e 30 TFUE, nonché l’art. 6 dell’accordo di libero scambio CEE – Svizzera, nella parte in cui dispongono l’abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente;

l’articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari;

l’articolo 34 TFUE, nonché l’art. 13 dell’accordo di libero scambio CEE – Svizzera, nella parte in cui vietano l’adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni;

gli articoli 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno;

la direttiva 2009/28/CE (1), nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri,

ostino ad una legge nazionale che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto.


(1)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2019 – Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-721/19)

(2019/C 432/30)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sisal SpA

Resistenti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE (1), deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, del tipo di quella contenuta nell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, e nei conseguenti atti attuativi, che dispone che «1. In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018», in una situazione in cui:

l’art. 21, comma 1, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto il rilascio delle concessioni in esame di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie;

l’art. 21, comma 4, del menzionato decreto, ha previsto che le concessioni di cui al comma 1, sono eventualmente rinnovabili, per non più di una volta;

alla gara indetta nel 2010, non hanno partecipato le società ricorrenti;

lo specifico rapporto in essere è stato instaurato ab origine con un unico concessionario, all’esito di una gara ad evidenza pubblica, nella quale è stata presentata un’unica offerta;

la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, comporterebbe – in concreto – che siffatto rapporto sarebbe proseguito esclusivamente con tale unico concessionario, anziché con rinnovi ad una pluralità di soggetti, senza ulteriore gara;

2)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella contenuta nell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, che, in dichiarata applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che «l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018», ciò prevedendo:

attraverso la prosecuzione temporale dell’unico rapporto concessorio in essere, in luogo degli eventuali rinnovi delle plurime concessioni di cui all’art. 21, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e senza l’indizione di una nuova gara;

in un momento anteriore rispetto alla scadenza della concessione: il decreto legge n. 148 del 2017 è entrato in vigore il 16 ottobre 2017, ossia lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, mentre la concessione sarebbe scaduta il successivo 30 settembre 2019;

in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018, così modificando alcuni aspetti afferenti alle modalità e al termine del pagamento del corrispettivo della concessione, nonché, potenzialmente, all’importo complessivo del pagamento dovuto sotto il profilo della sua onerosità, in particolare con il cambiamento dei termini di pagamento, anticipandoli rispetto a quanto previsto dalla originaria concessione, in considerazione - secondo la prospettazione dei ricorrenti - del fatto oggettivo e notorio del valore finanziario del tempo;

3)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella contenuta negli atti attuativi del predetto decreto, ed in particolare nella comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [protocollo n.] 0133677 del 1o dicembre 2017, che, in dichiarata esecuzione di quanto previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, ed in base a quanto previsto dall’art. 4, primo capoverso della convenzione di concessione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea, che prevede la rinnovabilità della stessa per non più di una volta, ridetermina il termine ultimo del rapporto concessorio al 30 settembre 2028; fa salvo, in ogni caso, quanto previsto dallo stesso articolo 4 in merito alla suddivisione della durata della concessione in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni (pertanto, decorso il primo periodo di 5 anni dal 1o ottobre 2019, la prosecuzione per l’ulteriore quadriennio fino alla scadenza del 30 settembre 2028 è subordinata alla positiva valutazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’andamento della gestione che verrà espressa entro il 30 marzo 2024); dispone che la società provvede a versare un importo pari a 50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017; un importo pari a 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018; ed un importo pari a 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018;

ciò prevedendo, prima che fosse maturato il termine della originaria scadenza della concessione medesima (la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [protocollo n.] 0133677, è stata emanata il 1o dicembre 2017, mentre il contratto di concessione sarebbe scaduto il successivo 30 settembre 2019);

con ciò assicurando il pagamento anticipato di 800 milioni di Euro entro termini anteriori (50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017; 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018; 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018) rispetto a tale scadenza (30 settembre 2019);

con ciò determinando la potenziale modificazione dell’importo complessivo del pagamento dovuto, sotto il profilo della sua onerosità, in considerazione – secondo la prospettazione dei ricorrenti – del fatto oggettivo e notorio del valore finanziario del tempo;

4)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta a una tale normativa, anche nell’ipotesi in cui gli operatori del settore attualmente interessati ad entrare nel mercato non abbiano partecipato alla gara originariamente indetta per l’aggiudicazione della concessione in scadenza e proseguita con il concessionario uscente, alle descritte nuove condizioni contrattuali, ovvero se l’eventuale restrizione all’accesso al mercato si verifichi solo nell’ipotesi della loro effettiva partecipazione alla gara originaria.


(1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-722/19)

(2019/C 432/31)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd

Resistenti: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE (1), deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, del tipo di quella contenuta nell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, e nei conseguenti atti attuativi, che dispone che «1. In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018», in una situazione in cui:

l’art. 21, comma 1, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto il rilascio delle concessioni in esame di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie;

l’art. 21, comma 4, del menzionato decreto, ha previsto che le concessioni di cui al comma 1, sono eventualmente rinnovabili, per non più di una volta;

alla gara indetta nel 2010, non hanno partecipato le società ricorrenti;

lo specifico rapporto in essere è stato instaurato ab origine con un unico concessionario, all’esito di una gara ad evidenza pubblica, nella quale è stata presentata un’unica offerta;

la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, comporterebbe – in concreto – che siffatto rapporto sarebbe proseguito esclusivamente con tale unico concessionario, anziché con rinnovi ad una pluralità di soggetti, senza ulteriore gara;

2)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella contenuta nell’art. 20, comma 1, del Decreto Legge 16.10.2017, n. 148, che, in dichiarata applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che «l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018», ciò prevedendo:

attraverso la prosecuzione temporale dell’unico rapporto concessorio in essere, in luogo degli eventuali rinnovi delle plurime concessioni di cui all’art. 21, comma 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e senza l’indizione di una nuova gara;

in un momento anteriore rispetto alla scadenza della concessione: il decreto legge n. 148 del 2017 è entrato in vigore il 16 ottobre 2017, ossia lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, mentre la concessione sarebbe scaduta il successivo 30 settembre 2019;

in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018, così modificando alcuni aspetti afferenti alle modalità e al termine del pagamento del corrispettivo della concessione, nonché, potenzialmente, all’importo complessivo del pagamento dovuto sotto il profilo della sua onerosità, in particolare con il cambiamento dei termini di pagamento, anticipandoli rispetto a quanto previsto dalla originaria concessione, in considerazione - secondo la prospettazione dei ricorrenti - del fatto oggettivo e notorio del valore finanziario del tempo;

3)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, come quella contenuta negli atti attuativi del predetto decreto, ed in particolare nella comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [protocollo n.] 0133677 del 1o dicembre 2017, che, in dichiarata esecuzione di quanto previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, ed in base a quanto previsto dall’art. 4, primo capoverso della convenzione di concessione per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea, che prevede la rinnovabilità della stessa per non più di una volta, ridetermina il termine ultimo del rapporto concessorio al 30 settembre 2028; fa salvo, in ogni caso, quanto previsto dallo stesso articolo 4 in merito alla suddivisione della durata della concessione in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni (pertanto, decorso il primo periodo di 5 anni dal 1o ottobre 2019, la prosecuzione per l’ulteriore quadriennio fino alla scadenza del 30 settembre 2028 è subordinata alla positiva valutazione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’andamento della gestione che verrà espressa entro il 30 marzo 2024); dispone che la società provvede a versare un importo pari a 50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017; un importo pari a 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018; ed un importo pari a 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018;

ciò prevedendo, prima che fosse maturato il termine della originaria scadenza della concessione medesima (la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [protocollo n.] 0133677, è stata emanata il 1o dicembre 2017, mentre il contratto di concessione sarebbe scaduto il successivo 30 settembre 2019);

con ciò assicurando il pagamento anticipato di 800 milioni di Euro entro termini anteriori (50 milioni di euro entro il 15 dicembre 2017; 300 milioni di euro entro il 30 aprile 2018; 450 milioni di euro entro il 31 ottobre 2018) rispetto a tale scadenza (30 settembre 2019);

con ciò determinando la potenziale modificazione dell’importo complessivo del pagamento dovuto, sotto il profilo della sua onerosità, in considerazione – secondo la prospettazione dei ricorrenti – del fatto oggettivo e notorio del valore finanziario del tempo;

4)

se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi [di diritto dell’Unione europea] di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta a una tale normativa, anche nell’ipotesi in cui gli operatori del settore attualmente interessati ad entrare nel mercato non abbiano partecipato alla gara originariamente indetta per l’aggiudicazione della concessione in scadenza e proseguita con il concessionario uscente, alle descritte nuove condizioni contrattuali, ovvero se l’eventuale restrizione all’accesso al mercato si verifichi solo nell’ipotesi della loro effettiva partecipazione alla gara originaria.


(1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 settembre 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

(Causa C-723/19)

(2019/C 432/32)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd

Appellata: Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni ed i principi del diritto dell’Unione europea, fra cui gli articoli 4, 5 ss. della direttiva 1535/2015/UE (1), l’art. 8 della direttiva 98/34/CE (2) e l’art. 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare «regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell’informazione» consistenti in obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all’Erario);

2)

se le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione europea, fra cui gli articoli 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ss., 116, 120, 127 ss. del TFUE e le direttive 2000/31/CE (3) e 2006/123/CE (4), ostino ad una normativa nazionale che:

introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti;

introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta;

introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale;

introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta di soggiorno;

3)

se i principi fondamentali del diritto dell’Unione europea ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte.


(1)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

(2)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).

(3)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU 2006, L 376, pag. 36).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 1o ottobre 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

(Causa C-726/19)

(2019/C 432/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

Resistente: JN

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa ritenere conforme all’effetto utile della direttiva 1999/70 (1), clausole 1 e 5, l’instaurazione di un contratto a tempo determinato come quello di «interinidad por vacante» per la copertura di un posto vacante privo di titolare, che lascia all’arbitrio del datore di lavoro la determinazione della sua durata, decidendo quest’ultimo se coprire o meno il posto vacante, quando farlo e quanto duri la procedura di selezione.

2)

Se si debba considerare trasposto nel diritto spagnolo l’obbligo stabilito dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio di introdurre una o più misure ivi previste per evitare l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato nel caso dei contratti di «interinidad por vacante» per la copertura di un posto vacante senza titolare, poiché non si stabilisce, come richiederebbe la giurisprudenza, una durata massima di tali rapporti di lavoro a tempo determinato, non si specificano le ragioni oggettive che ne giustificano il rinnovo e non si fissa il numero di rinnovi di siffatti rapporti di lavoro.

3)

Se leda l’obiettivo e l’effetto utile dell’Accordo quadro l’inesistenza nel diritto spagnolo, stando alla giurisprudenza, di una misura efficace per evitare e sanzionare gli abusi nei confronti dei lavoratori assunti con contratti di «interinidad por vacante» per la copertura di un posto vacante senza titolare, dato che non è previsto limite alla durata massima complessiva dei rapporti di lavoro, né questi ultimi divengono mai a tempo indeterminato o a tempo indeterminato non permanenti, a prescindere dagli anni trascorsi, né i lavoratori hanno diritto a un’indennità alla cessazione del contratto, senza che l’amministrazione sia tenuta a giustificare il rinnovo del rapporto di lavoro di «interinidad», quando il posto vacante privo di titolare non venga offerto per anni nell’ambito di un’offerta pubblica di occupazione («Oferta pública de empleo») oppure si prolunghi la procedura di selezione.

4)

Se si debba ritenere conforme alla scopo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio un rapporto di lavoro senza limiti di tempo la cui durata, secondo la sentenza della (…) Corte di giustizia dell’Unione europea (…)(C-677/16 (2)), sia insolitamente lunga e venga lasciata interamente all’arbitrio del datore di lavoro, senza alcun limite né giustificazione, senza che il lavoratore possa prevedere quando cesserà tale rapporto, e potendo quest’ultimo durare fino alla sua collocazione a riposo, oppure si debba ritenere che siffatto rapporto sia abusivo.

5)

Se si possa ritenere, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (…) (C-331/17 (3)), che la crisi economica del 2008 costituisca in astratto una causa giustificativa dell’assenza di qualsiasi misura diretta a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della clausola 5, paragrafo 1, dell’Accordo quadro, idonea ad evitare o dissuadere rispetto a che la durata del rapporto di lavoro tra la [attuale ricorrente] e la Comunità di Madrid fosse prorogato dal 2003 al 2008 al momento del rinnovo e in seguito fino al 2016, prolungando in tal modo per 13 anni la temporaneità.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

(2)  Montero Mateos, EU:C:2018:393.

(3)  Sciotto, EU:C:2018:859.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 4 ottobre 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

(Causa C-731/19)

(2019/C 432/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: KM

Resistente: Subdelegación de Gobierno de Albacete

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante i limiti dell’efficacia diretta delle direttive, l’interpretazione della sua sentenza del 23 aprile 2015 (causa C-38/14, Zaizoune (1)) nel senso che l’amministrazione e i giudici spagnoli possano applicare direttamente la direttiva 2008/115/CE (2) nei confronti e a danno di un cittadino di uno Stato terzo, trascurando e disapplicando disposizioni interne più favorevoli sotto il profilo sanzionatorio, con aggravamento della responsabilità penale di quest’ultimo e possibile inosservanza del principio di legalità penale; inoltre, se alla mancata conformità della normativa spagnola alla direttiva si debba ovviare non in tal modo, ma mediante una modifica normativa, o attraverso le procedure previste nel diritto [dell’Unione] per imporre a uno Stato il dovuto recepimento delle direttive.


(1)  EU:C:2015:260.

(2)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/30


Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-788/19)

(2019/C 432/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: N. Gossement e C. Perrin, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna:

ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 21, 45, 56 e 63 del TFUE e degli articoli 28, 31, 36 e 40 dell’accordo SEE.

avendo stabilito come conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione relativo ai beni e i diritti situati all’estero o della presentazione tardiva del «Modello 720» la qualificazione di tali attivi come plusvalenze patrimoniali non giustificate, la cui prescrizione è esclusa;

avendo previsto l’imposizione automatica di una sanzione pecuniaria fissa del 150 %, applicabile nei casi di inadempimento dell’obbligo di dichiarazione relativo ai beni e i diritti situati all’estero o della presentazione tardiva del «Modello 720»;

avendo previsto l’imposizione di sanzioni pecuniarie fisse per l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione relativo ai beni e i diritti situati all’estero o per presentazione tardiva del «Modello 720», la cui entità è superiore a quella delle sanzioni previste dal regime generale per le infrazioni simili,

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa tributaria spagnola impone a coloro che hanno la propria residenza fiscale in Spagna l’obbligo di dichiarare determinati beni e diritti situati all’estero mediante un modulo per la dichiarazione dei redditi («Modello 720»). In caso di inadempimento o di inesatto adempimento di tale obbligo, viene applicato un regime sanzionatorio specifico.

La Commissione ha concluso che le sanzioni che consistono nella qualificazione degli attivi come plusvalenze patrimoniali, la mancata applicazione di regole normali in materia di prescrizione e le sanzioni pecuniarie fisse costituiscono una restrizione delle liberta fondamentali previste dal TFUE e dal SEE. Anche se, in principio, tali misure possono essere adeguate per raggiungere gli obiettivi perseguiti, che sono la prevenzione e la lotta contro l’elusione e la frode fiscale, esse risultano sproporzionate.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/31


Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-796/19)

(2019/C 432/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59/CE (1), per aver designato come autorità competente ai fini di tale direttiva un’autorità diversa rispetto all'autorità preposta alla sicurezza ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE; (2)

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fa valere che l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59 definisce l'autorità competente ai fini di tale direttiva come «l’autorità preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE».

Il legislatore austriaco ha tuttavia operato una scelta diversa.

In luogo dell'autorità competente ai fini della direttiva 2004/49 [il Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei trasporti, l’innovazione e la tecnologia)], il legislatore austriaco ha designato come autorità competente in relazione a una serie di compiti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/59, la Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Ciò non sarebbe conforme a quest’ultima direttiva.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU 2007, L 315, pag. 51).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU 2004, L 164, pag. 44).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/32


Impugnazione proposta il 31 ottobre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, causa T-105/17, HSBC Holdings plc e altri/Commissione

(Causa C-806/19 P)

(2019/C 432/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, M. Farley e F. van Schaik, agenti)

Altre parti nel procedimento: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata (punti da 336 a 354 e dispositivo) nella parte in cui sono annullate le ammende di cui all’articolo 2 della decisione (1);

respingere la seconda, la terza e la quarta parte del sesto motivo di ricorso della HSBC dinanzi al Tribunale in relazione alle ammende, e la sua domanda in via subordinata riguardante l’esercizio della competenza estesa al merito;

oppure, in subordine:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini della pronuncia in relazione alla seconda, terza e quarta parte del sesto motivo di ricorso della HSBC e alla sua domanda in via subordinata riguardante l’esercizio della competenza estesa al merito, e

condannare la HSBC alla totalità delle spese del presente procedimento e adattare la condanna alle spese di cui alla sentenza impugnata al fine di tener conto dell’esito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare ai punti da 345 a 353 della sentenza che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE in relazione al coefficiente di attualizzazione per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla HSBC e, pertanto, nell’annullare su tale fondamento l’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata.

Il Tribunale ha applicato il criterio giuridico errato per valutare l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata in relazione al coefficiente di attualizzazione. Per quanto riguarda le decisioni che infliggono ammende a imprese per violazione dell’articolo 101 TFUE, la Commissione non è tenuta a indicare i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda o a indicare tutti i dati numerici relativi a ciascuna fase intermedia del metodo di calcolo. Se valutata alla luce del criterio giuridico corretto, la motivazione della decisione impugnata soddisfa i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE in quanto espone il ragionamento della Commissione in relazione: (i) alla necessità di applicare un coefficiente di attualizzazione; (ii) al livello al quale è stato fissato tale coefficiente di attualizzazione; (iii) agli elementi che la Commissione ha preso in considerazione per stabilire il livello del coefficiente di attualizzazione; (iv) al motivo per il quale la Commissione ha ritenuto opportuno prendere in considerazione tutti questi fattori; e (v) a un’indicazione dell’incidenza che ha avuto ciascun elemento sul livello finale del coefficiente di attualizzazione. Inoltre, la motivazione della decisione impugnata ha permesso ai destinatari di tale decisione di verificare che sia stato rispettato il principio di parità di trattamento.


(1)  Decisione della Commissione del 7 dicembre 2016 r relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro) (notificata con il numero C(2016) 8530).


Tribunale

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/34


Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – ADDE/Parlamento europeo

(Causa T-48/17) (1)

(«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015 - Decisione che concede una sovvenzione per l’anno 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33 % dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria - Obbligo di imparzialità - Diritti della difesa - Regolamento finanziario - Modalità di applicazione del regolamento finanziario - Regolamento (CE) n. 2004/2003 - Proporzionalità - Parità di trattamento»)

(2019/C 432/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente L. Defalque e L. Ruessmann, successivamente M. Modrikanen e infine Y. Rimokh, avvocati))

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Alves, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento del 21 novembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015, e, dall’altro, della decisione FINS-2017-13 del Parlamento, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente per l’anno 2017, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33 % dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento del 21 novembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’esercizio finanziario 2015, è annullata.

2)

La domanda di annullamento della decisione FINS-2017-13 del Parlamento, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente per l’esercizio finanziario 2017, è respinta.

3)

L’Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/35


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – E-Control/ACER

(Causa T-332/17) (1)

(«Energia - Decisione della commissione di ricorso dell’ACER - Determinazione delle regioni di calcolo della capacità - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Irricevibilità parziale - Regolamento (UE) 2015/1222 - Competenza dell’ACER»)

(2019/C 432/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rappresentanti: P. Martinet ed E. Tremmel, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Verbund AG (Vienna, Austria) (rappresentante: S. Polster, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica Ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e T. Müller, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-001-2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’ACER, del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità.

Dispositivo

1)

La decisione A-001-2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 6/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità è annullata nella parte in cui respinge il ricorso dell’Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control).

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’ACER sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle esposte dall’E-Control.

4)

L’E-Control sopporterà tre quarti delle proprie spese.

5)

La Repubblica Ceca, la Repubblica di Polonia e la Verbund AG. sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 249 del 31.07.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/36


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Austrian Power Grid e Voralberger Übertragungsnetz/ACER

(Causa T-333/17) (1)

(«Energia - Decisione della commissione di ricorso dell’ACER - Determinazione delle regioni per il calcolo delle capacità - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Irricevibilità parziale - Regolamento (UE) 2015/1222 - Competenza dell’ACER»)

(2019/C 432/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Austrian Power Grid AG (Vienna, Austria) e Voralberger Übertragungsnetz GmbH (Bregenz, Austria) (rappresentanti: H. Kristoferitsch e S. Huber, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (rappresentanti: P. Martinet e E. Tremmel, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Verbund AG (Vienna, Austria) (rappresentante: S. Polster, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica Ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, agenti), Repubblica di Polonia (reappresentante: B. Majczyna, agente), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Polonia) (rappresentante: M. Szambelańczyk, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione A-001-2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’ACER, del 17 marzo 2017, recante rigetto dei ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER relativa alla determinazione delle regioni per il calcolo delle capacità.

Dispositivo

1)

La decisione A-001-2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, recante rigetto dei ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER relativa alla determinazione delle regioni per il calcolo delle capacità è annullata nella parte in cui respinge i ricorsi dell’Austrian Power Grid AG e della Voralberger Übertragungsnetz GmbH.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’ACER sopporterà le proprie spese nonché un quarto di quelle sostenute dall’Austrian Power Grid e dalla Voralberger Übertragungsnetz.

4)

L’Austrian Power Grid e la Voralberger Übertragungsnetz sopporteranno tre quarti delle proprie spese.

5)

La Repubblica Ceca, la Repubblica di Polonia, la Verbund AG e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/37


Sentenza del Tribunale 10 ottobre 2019 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Commissione

(Causa T-335/17) (1)

(«Clausola compromissoria - Programma di sicurezza alimentare a favore di famiglie agricole che maggiormente soffrono di insicurezza alimentare nello Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) - Riqualificazione del ricorso - Relazioni di audit - Relazione di audit della Corte dei conti - Relazione dell’OLAF - Rimborso delle somme versate - Proporzionalità - Legittimo affidamento»)

(2019/C 432/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Help – Hilfe zur Selbsthilfe eV (Bonn, Germania) (rappresentanti: inizialmente V. Jungkind e P. Cramer, poi V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu, K. Blanck e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2017) 1515573 della Commissione, del 21 marzo 2017, con cui si chiede la restituzione di una parte dell’importo della sovvenzione concessa a favore del progetto di aiuto ECHO/ZWE/BUD/2009/02002, e della domanda di pagamento fondata su tale decisione e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta alla condanna della Commissione al rimborso dell’importo di EUR 643 627,72 versato dalla ricorrente alla Commissione, conformemente alla decisione del 21 marzo 2017 e alle domande di pagamento del 7 aprile e del 5 settembre 2017.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Help – Hilfe zur Selbsthilfe eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/37


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Rubik’s Brand/EUIPO – Simba Toys (Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia)

(Causa T-601/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia - Impedimento assoluto alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001] - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) - Articolo 75, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) - Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001)»)

(2019/C 432/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rubik’s Brand Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Szamosi e M. Borbás, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentante: O. Ruhl, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 giugno 2017 (procedimento R 452/2017-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Simba Toys e la Rubik’s Brand.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rubik’s Brand Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/38


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Autostrada Wielkopolska/Commissione

(Causa T-778/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Concessione di un’autostrada a pedaggio - Legge che prevede un’esenzione dal pedaggio per taluni veicoli - Compensazione riconosciuta dallo Stato membro al concessionario a titolo della perdita di entrate - Pedaggio virtuale - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero - Diritti processuali degli interessati - Obbligo incombente alla Commissione di esercitare una vigilanza particolare - Nozione di aiuti di Stato - Vantaggio - Miglioramento della situazione finanziaria attesa del concessionario - Criterio dell’operatore privato in economia di mercato - Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE - Aiuto di Stato d’ambito regionale»)

(2019/C 432/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznań, Polonia) (rappresentanti: O. Geiss, D. Tayar e T. Siakka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, K. Herrmann e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2018/556 della Commissione, del 25 agosto 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di Autostrada Wielkopolska SA (GU 2018, L 92, pag. 19).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Autostrada Wielkopolska S.A. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/39


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat)

(Causa T-58/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Xocolat - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore LUXOCOLAT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Motivazione dell’atto di opposizione - Regola 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625]»)

(2019/C 432/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ramona Mahr (Vienna, Austria) (rappresentante: T. Rohracher, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Especialidades Vira, SL (Martorell, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 (procedimento R 541/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Especialidades Vira e la sig.ra Mahr.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Ramona Mahr è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/40


Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2019 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Causa T-279/18) (1)

(Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo AXICORP ALLIANCE - Marchi denominativo e figurativo anteriori dell’Unione europea ALLIANCE - Impedimenti alla registrazione relativi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Interpretazione della descrizione dei prodotti ripresi dall’elenco alfabetico che accompagna la classificazione di Nizza)

(2019/C 432/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Chippenham, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 (procedimento R 1473/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alliance Pharmaceuticals e la AxiCorp.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 febbraio 2018 (procedimento R 1473/2017–5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Alliance Pharmaceuticals Ltd e la AxiCorp GmbH, è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa per quanto riguarda i motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Alliance Pharmaceuticals ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/41


Sentenza del Tribunale 24 ottobre 2019 – EPSU e Goudriaan/Commission

(Causa T-310/18) (1)

(«Politica sociale - Dialogo fra le parti sociali a livello dell’Unione - Accordo intitolato “Quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione per i funzionari e [i] dipendenti delle amministrazioni centrali” - Richiesta congiunta delle parti firmatarie di attuare tale accordo a livello dell’Unione - Rifiuto della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Margine di discrezionalità della Commissione - Autonomia delle parti sociali - Principio di sussidiarietà - Proporzionalità»)

(2019/C 432/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgio) e Jan Goudriaan (Bruxelles) (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, R. Palmer e K. Apps, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, M. van Beek e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 5 marzo 2018 di non presentare al Consiglio dell’Unione europea una proposta di decisione che attui l’accordo intitolato «Quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione per i funzionari e [i] dipendenti delle amministrazioni centrali», firmato il 21 dicembre 2015 dalla Delegazione sindacale dell’amministrazione nazionale ed europea (TUNED) e dai Datori di lavoro della pubblica amministrazione europea (EUPAE).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’European Federation of Public Service Unions (EPSU) e il sig. Jan Goudriaan, da un lato, e la Commissione europea, dall’altro, sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/41


Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2019 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(Causa T-361/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Nuova Deli, India) (rappresentante: N. Dontas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno, J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIP: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Atene, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2018 (procedimento R 90/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la APEDA e la Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA.

Dispositivo

1)

Il punto 3 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 marzo 2018 (procedimento R 90/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la APEDA e la Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA, è annullato nella misura in cui esso comporta il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE per i prodotti delle classi 30, 31 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, diversi dal «sago» e dal «riso artificiale [non cotto]» rientranti nella classe 30.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese, ivi incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/42


Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS)

(Causa T-380/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea INTAS - Marchi anteriori figurativi dell’Unione europea e nazionale che contengono l’elemento denominativo “indas” - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni e dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 47 del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 432/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentante: F. Traub, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Indas, SA (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 aprile 2018 (procedimento R 815/2017-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Indas e la Intas Pharmaceuticals.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Intas Pharmaceuticals Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/43


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – CdT/EUIPO

(Causa T-417/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Obbligo di affidare al CdT i lavori di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO - Risoluzione dell’accordo tra il CdT e l’EUIPO - Pubblicazione di un bando di gara per l’appalto dei servizi di traduzione - Eccezione di irricevibilità - Carenza di interesse ad agire - Non luogo a statuire parziale - Irricevibilità parziale»)

(2019/C 432/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (rappresentanti: J. Rikkert e M. Garnier, agenti)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: N. Bambara e D. Hanf, agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, innanzitutto, della lettera dell’EUIPO del 26 aprile 2018 nella parte in cui è comunicata l’intenzione di quest’ultimo di non prorogare oltre il 31 dicembre 2018 l’accordo concluso nel 2016 con il CdT, vertente sui lavori di traduzione necessari al funzionamento dell’EUIPO, poi, della lettera dell’EUIPO del 26 aprile 2018 nella parte in cui il CdT è informato dell’intenzione di tale Ufficio di adottare, in via precauzionale, i provvedimenti necessari per garantire la continuità dei servizi di traduzione oltre il 31 dicembre 2018, in particolare pubblicando bandi di gare d’appalto e, infine, della decisione dell’EUIPO di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una bando di gara per l’appalto dei servizi di traduzione recante il no 2018/S 114 – 258472, in secondo luogo, una domanda di pronuncia inibitoria affinché sia vietato all’EUIPO di sottoscrivere contratti in forza di tale gara d’appalto e, in terzo luogo, una domanda diretta a far dichiarare illegittima la pubblicazione di un bando di gara per l’appalto di servizi di traduzione da parte di un’agenzia o di qualsiasi altro organo od organismo dell’Unione europea il cui regolamento istitutivo preveda che i servizi di traduzione siano prestati dal CdT.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso dirette all’annullamento della decisione di risoluzione dell’accordo concluso il 13 dicembre 2016 tra il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese del CdT, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T-417/18 R.


(1)  GU C 341 del 24.9.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/44


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2019 – Palo/Commissione europea

(Causa T-432/18) (1)

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Pensioni - Modalità del regime pensionistico - Indennità una tantum - Articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto - Principi di parità di trattamento e non discriminazione - Legittimo affidamento - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine)

(2019/C 432/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peeter Palo (Tallin, Estonia) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 5 ottobre 2017 di non versare al ricorrente l’indennità una tantum prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), nonché all’annullamento della decisione della Commissione del 10 aprile 2018, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Peeter Palo è condannato alle spese.


(1)  GU C 319 del 10.9.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/45


Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2019 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

(Causa T-434/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ULTRARANGE - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vans, Inc. (Costa Mesa, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Hirsch e M. Metzner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2018 (procedimento R 2544/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo ULTRARANGE come marchio dell’Unione europea

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vans, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/45


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2019 – Biasotto/EUIPO – Oofos (OO)

(Causa T-454/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OO - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore OO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alessandro Biasotto (Treviso, Italia) (rappresentanti: F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni ed E. Cammareri, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Oofos, Inc. (Reno, Nevada, Stati Uniti) (rappresentante: J. Klink, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2018 (procedimento R 1281/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Oofos e il sig. Biasotto

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Alessandro Biasotto è condannato alle spese.


(1)  GU C 352 del 1.10.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/46


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – (Happy Moreno choco)

(Causa T-498/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Happy Moreno choco - Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Sostituzione dell’elenco dei prodotti coperti dai marchi nazionali figurativi anteriori - Rettifica della decisione della commissione di ricorso - Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Base giuridica - Prassi decisionale anteriore - Certezza del diritto - Legittimo affidamento»)

(2019/C 432/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Kompari e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (représentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 (procedimento R 1464/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Aldi Einkauf e la ZPC Flis.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 maggio 2018 (procedimento R 1464/2017-1) è annullata nella parte in cui nega la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti: «succedanei del caffè; tè, cacao; prodotti derivati del cacao; bevande a base di cioccolato; tutti i prodotti sopra citati anche in forma istantanea», ad eccezione del cacao per quanto riguarda questi ultimi.

2)

L’opposizione è accolta per tutti i prodotti e servizi elencati nella domanda di registrazione, ad eccezione dei servizi rientranti nella classe 35 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni; vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet».

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 352 del 1.10.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/47


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Cerotti medicati)

(Causa T-559/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedura di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un cerotto medicato - Divulgazione di disegni o modelli anteriori - Causa di nullità - Carattere individuale - Utilizzatore attento - Grado di libertà dell’autore - Impressione globale differente - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2019/C 432/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Germania) (rappresentanti: K. Middelhoff, G. Schoenen e S. Biermann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: F. Kramer, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/06/2018 (procedimento R 2215/2016-3) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Atos Medical e la Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Atos Medical GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/48


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Cerotti medicati)

(Causa T-560/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedura di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un cerotto medicato - Divulgazione di disegni o modelli anteriori - Causa di nullità - Carattere individuale - Utilizzatore attento - Grado di libertà dell’autore - Impressione globale differente - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2019/C 432/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Germania) (rappresentanti: K. Middelhoff, G. Schoenen e S. Biermann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: F. Kramer, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/06/2018 (procedimento R 2216/2016-3) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Atos Medical e la Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Atos Medical GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/48


Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE)

(Causa T-568/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WE - Marchio nazionale denominativo anteriore WE - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Germania) (rappresentante: D. Sprenger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek, M. Fischer e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: F. Thiering e L. Steidle, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 (procedimento R 128/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volkswagen e la Local-e-motion.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Local-e-motion GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/49


Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2019 – Boxer Barcelona/EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA)

(Causa T-582/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo XBOXER BARCELONA - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta la lettera “x” - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Elementi di prova - Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Limitazione della domanda di registrazione dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 432/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Boxer Barcelona, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: X-Technology Swiss GmbH (Wollerau, Svizzera) (rappresentante: avv. A. Zafar)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 (procedimento R 2186/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la X-Technology Swiss e la Boxer Barcelona.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boxer Barcelona, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/50


Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2019 – E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)

(Causa T-628/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Caprice - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 432/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.I. Papadopoulos SA (Moschato-Tavros, Grecia) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P. V. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Spagna) (rappresentante: L. Estropá Navarro, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2018 (procedimento R 493/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.I. Papadopoulos e la Europastry.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E. I. Papadopoulos SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 455 del 17.12.2018.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/51


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2019 – ZV/Commissione

(Causa T-684/18) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Avviso di posto vacante - Mediatore aggiunto della Commissione - Procedura - Valutazione dei meriti»)

(2019/C 432/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZV (rappresentante: avv. J.-N Louis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Radu Bouyon, G. Berscheid e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione dell’8 febbraio 2018, recante nomina di A quale mediatore aggiunto della Commissione, e della nota del 12 febbraio 2018, mediante la quale la Commissione ha informato la parte ricorrente del risultato del procedimento di selezione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

ZV sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 35 del 28.1.2019.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/51


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

(Causa T-708/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FLIS Happy Moreno choco - Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Sostituzione dell’elenco dei prodotti protetti dai marchi figurativi anteriori nazionali - Rettifica della decisione della commissione di ricorso - Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Fondamento giuridico - Prassi decisionale anteriore - Certezza del diritto - Legittimo affidamento»)

(2019/C 432/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Kompari e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 settembre 2018 (procedimento R 2113/2017-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Aldi Einkauf e la ZPC Flis.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 settembre 2018 (procedimento R 2113/2017-1) è annullata nella misura in cui nega la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti: «succedanei del caffè; tè, cacao; derivati del cacao; bevande a base di cioccolato; tutti i prodotti citati anche in forma istantanea», fatta eccezione per il cacao con riferimento a questi ultimi.

2)

L’opposizione è accolta per la totalità dei prodotti e dei servizi previsti nella domanda di registrazione, fatta eccezione per i servizi rientranti nella classe 35 e corrispondenti alla seguente descrizione: «vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all’ingrosso o al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni via Internet».

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 4.2.2019.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/52


Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2019 – United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

(Causa T-10/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo UNITED STATES SEAFOODS - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: United States Seafoods LLC (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2018 (procedimento R 817/2018-5), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo UNITED STATES SEAFOODS.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La United States Seafoods LLC sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/53


Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)

(Causa T-41/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo nume - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore numederm - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: MSI Svetovanje, marketing, d.o.o. (Vrhnika, Slovenia) (rappresentante: M. Maček, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Kompari e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Industrial Farmaceutica Cantabria, SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2018 (procedimento R 722/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Industrial Farmaceutica Cantabria e la Nutrismart d.o.o.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MSI Svetovanje, marketing, d.o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 25.3.2019


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/54


Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 – A9.com/EUIPO (Rappresentazione di una campana)

(Causa T-240/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea raffigurante una campana - Impedimento alla registrazione assoluto - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 432/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: A9.com, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett, C. Mikyska e R. Walther, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2019 (procedimento R 1309/2018-2), concernente la domanda di registrazione del segno figurativo raffigurante una campana come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La A9.com, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/54


Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Liaño Reig/CRU

(Causa T-557/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - Domanda di compensazione - Meccanismo di risoluzione unica degli enti creditizi e di talune imprese di investimento - Procedura di risoluzione - Programma di risoluzione per il Banco Popular Español - Annullamento parziale - Indissociabilità - Irricevibilità»)

(2019/C 432/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carmen Liaño Reig (Alcobendas, Spagna) (rappresentante: F. López Antón, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc e M. Rickert, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione SRB/EES/2017/08 del CRU, del 7 giugno 2017, concernente un programma di risoluzione in relazione al Banco Popular Español, SA, nella parte in cui tale disposizione prevede la conversione degli strumenti di capitale di classe 2 identificati dall’International Securities Identification Number (numero internazionale di identificazione dei titoli, ISIN) XS 0550098569 in nuove azioni del Banco Popular Español, nonché la valutazione provvisoria effettuata dall’esperto indipendente e la valutazione provvisoria effettuata dal CRU e, dall’altro lato, domanda basata sull’articolo 266 TFUE e diretta alla compensazione, a seguito dell’annullamento, della perdita asseritamente subita a causa di questa conversione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Banco Santander SA, del Regno di Spagna e della Commissione europea.

3)

La sig.ra Carmen Liaño Reig sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU), ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento.

4)

La sig.ra Liaño Reig, il CRU, il Banco Santander, il Regno di Spagna e la Commissione sopporteranno, ciascuno, le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/55


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 settembre 2019 – ZW/BEI

(Causa T-727/18 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Irricevibilità»)

(2019/C 432/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZW (rappresentante: T. Petsas, avvocato)

Resistente: Banca europea per gli investimenti

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta all'adozione di provvedimenti provvisori consistenti nel sospendere o prorogare taluni termini e a disporre la produzione di documenti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/56


Ordinanza del Tribunale 25 ottobre 2019 – Briois/Parlamento

(Causa T-750/18) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento europeo - Privilegi e immunità - Decisione di revoca dell’immunità parlamentare - Scadenza del mandato di deputato - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2019/C 432/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alonso de León e C. Burgos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione P8_TA(2018)0401 del Parlamento, del 24 ottobre 2018, di revocare l'immunità parlamentare del ricorrente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/56


Ordinanza del Tribunale 17 ottobre 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales/Commissione

(Causa T-145/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Convenzione di sovvenzione concluso nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) - Nota di addebito - Atto rientrante in un contesto meramente contrattuale da cui è indissociabile - Mancata riqualificazione del ricorso - Irricevibilità manifesta»)

(2019/C 432/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jap Energéticas y Medioambientales, SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: G. Alabau Zabal, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e S. Izquierdo Pérez, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della nota di addebito emessa dalla Commissione il 14 gennaio 2019 al fine di recuperare l’importo di EUR 82 750,96 versato alla ricorrente nel contesto di un contributo finanziario a favore di un progetto di prototipo per la produzione di idrogeno mediante acqua pulita, ammoniaca e alluminio riciclato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La Jap Energéticas y Medioambientales, SL è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario..


(1)  GU C 155 del 6.5.2019


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/57


Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2019 – Regno Unito/Commissione

(Causa T-188/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio - Settimo programma quadro dell’Unione - Audit - Mancato completamento dei fogli presenze - Spese di personale dichiarate inammissibili - Decisione della Commissione di adottare la relazione di audit come definitiva - Irricevibilità»)

(2019/C 432/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon e Z. Lavery, agenti, assistiti da T. Johnston e J. Scott, barristers)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, A. Kyratsou e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione, avendo adottato come definitiva la relazione di audit finale recante il riferimento 14-BA262-013, riguardante l’esecuzione delle convenzioni di sovvenzione Combine, EUFAR e THOR, di cui è beneficiario il Met Office, servizio nazionale di meteorologia, collegato, in seno al governo del Regno Unito, al dipartimento per le imprese, l’energia e la strategia industriale, non ha correttamente interpretato e applicato le previsioni contrattuali relative a tali progetti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 172 del 20.5.2019.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/58


Ordinanza del Tribunale 25 ottobre 2019 – Le Pen/Parlamento

(Causa T-211/19) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento europeo - Privilegi e immunità - Decisione di revoca dell’immunità parlamentare - Scadenza del mandato di deputato - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2019/C 432/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e C. Burgos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione P8_TA(2019)0136 del Parlamento, del 12 marzo 2019, di revocare l'immunità parlamentare del ricorrente.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/58


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 ottobre 2019 – Walker e a./Parlemento e Consiglio

(Causa T-383/19 R)

(«Procedimenti sommari - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) 2018/1806 - Perdita della cittadinanza dell‘Unione - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale - Irricevibilità»)

(2019/C 432/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Hilary Elizabeth Walker (Cadix, Spagna), Jennifer Ann Cording (Valdagno, Italia), Douglas Edward Watson (Beaumont-du-Périgord, Francia), Christopher David Randolph (Ballinlassa Belcarra Castlebar, Irlanda), Michael Charles Strawson (Serralongue, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Resistenti: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin e R. van de Westelaken, agenti), e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Cholakova, R. Meyer e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFU e volta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU 2019, L 103 I, pag. 1), e, dall’altro, all’adozione di taluni provvedimenti provvisori.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/59


Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – VeriGraft/EASME

(Causa T-688/19)

(2019/C 432/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VeriGraft AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: P. Hansson e A. Johansson, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la risoluzione della convenzione di sovvenzione (convenzione di sovvenzione n. 778620 P-TEV) è inefficace;

condannare l’EASME al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il motivo addotto dall’EASME per la risoluzione non può essere applicato e, pertanto, la risoluzione della convenzione da parte dell’EASME è inefficace:

L’EASME ha risolto la convenzione di sovvenzione fondando la propria decisione unicamente su una disposizione secondo la quale la convenzione di sovvenzione può essere risolta se «il beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) si è reso colpevole di una violazione dei doveri professionali, provata con qualsiasi elemento documentabile».

Poiché né la beneficiaria, vale a dire la VERIGRAFT, né qualsiasi persona fisica che ha il potere di rappresentarla o di prendere decisioni per suo conto si è resa colpevole di una violazione dei doveri professionali, tale motivo non può essere applicato e, pertanto, la risoluzione è inefficace.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la risoluzione della convenzione di sovvenzione da parte dell’EASME viola il principio di proporzionalità:

La risoluzione della convenzione di sovvenzione è altresì in violazione del principio di proporzionalità in quanto non era una misura adeguata per raggiungere il legittimo obiettivo perseguito; non era necessaria per raggiungere l’obiettivo perseguito e ha comportato un onere per la VERIGRAFT che è manifestamente eccessivo rispetto all’obiettivo che si intende conseguire.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/60


Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – Daily Mail and General Trust plc e a./Commissione

(Causa T-690/19)

(2019/C 432/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Daily Mail and General Trust plc (Londra, Regno Unito), Ralph US Holdings (Londra) e Daily Mail and General Holdings Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, nella sua interezza, la decisione della convenuta del 2 aprile 2019 relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;

condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come quadro di riferimento il regime di imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. Ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A della UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del Regno Unito in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d’imposta di cui al capitolo 5 della stessa legge.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione «totale» ai sensi della sezione 371IB del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l’esenzione di cui al citato capitolo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali di diritto dell’Unione della non discriminazione o della parità.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio, che non era applicabile ratione temporis.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che essi (le ricorrenti) avevano ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.


(1)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/61


Ricorso proposto il 8 ottobre 2019 – Hill & Smith Holdings E Hill & Smith Overseas/Commissione

(Causa T-691/19)

(2019/C 432/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Hill & Smith Holdings plc (Solihull, Regno Unito) e Hill & Smith Overseas Ltd (Solihull) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC cui il Regno Unito ha dato esecuzione;

condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nel selezionare il contesto di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’applicare un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione contestata ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) come una forma di deroga al regime generale d’imposta di cui al capo 5 della stessa legge.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel dichiarare ai punti da 127 a 151 della decisione contestata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni comparabili in termini di fatto e di diritto erano trattate diversamente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione «totale» ai sensi della sezione 371IB del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC, che soddisfano le condizioni per l’esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria, violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell’Unione europea di non discriminazione o di parità.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, che non era applicabile ratione temporis.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione contestata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) avevano ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione contestata.


(1)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/63


Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – Rentokil Initial and Rentokil Initial 1927/Commissione

(Causa T-692/19)

(2019/C 432/74)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Rentokil Initial plc (Camberley, Regno Unito) e Rentokil Initial 1927 plc (Camberley) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC cui il Regno Unito ha dato esecuzione;

condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nel selezionare il contesto di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come contesto di riferimento il regime fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’applicare un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione contestata ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) come una forma di deroga dal regime generale d’imposta di cui al capo 5 della stessa legge.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel dichiarare ai punti da 127 a 151 della decisione contestata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni comparabili in termini di fatto e di diritto erano trattate diversamente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’eccezione dell’«interesse compensato» di cui alla sezione 371IE del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. In subordine, la decisione della Commissione con riferimento all’eccezione per «interesse compensato» sarebbe viziata da un’insufficienza di motivazione, in violazione dell’articolo 296 TFUE.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC, che soddisfano le condizioni per l’esenzione di cui al citato capo 9 in quanto categoria, violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell’Unione europea di non discriminazione o di parità.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio, che non era applicabile ratione temporis.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione contestata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che esse (le ricorrenti) avevano ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione contestata.


(1)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/64


Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – DD/FRA

(Causa T-703/19)

(2019/C 432/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno immateriale subito, quale esposto in dettaglio nel presente ricorso, valutato, ex aequo et bono, in EUR 50 000;

annullare la decisione del direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 21 dicembre 2018, recante rigetto della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea [in prosieguo: lo Statuto];

se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA del 24 giugno 2019, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi, nel cui ambito afferma quanto segue.

1.

Primo motivo: gli agenti incaricati dell’indagine non erano autorizzati a investigare su una possibile violazione, da parte del ricorrente, dell’articolo 17 o dell’articolo 11 dello Statuto o ad esaminare la mail del ricorrente del 5 marzo 2014; l’indagine amministrativa non ha fondamento legale. La FRA ha violato l’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto e l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del consiglio di amministrazione 2013/01.

2.

Secondo motivo: l’apertura dell’indagine amministrativa non era fondata su un ragionevole sospetto di un’infrazione disciplinare in base ad elementi di prova prima facie.

3.

Terzo motivo: sono illegittime le condotte consistenti nell’omessa comunicazione al ricorrente dell’apertura dell’indagine amministrativa e nell’omessa comunicazione, a seguito di sua richiesta, delle relative decisioni.

4.

Quarto motivo: la durata dell’indagine e del procedimento previo al procedimento disciplinare è stata eccessiva e irragionevole.

5.

Quinto motivo: la decisione con cui è stata conclusa l’indagine è priva di motivazione e non conforme all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto.

6.

Sesto motivo: la relazione d’indagine contiene un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione.

7.

Settimo motivo: è stato violato l’obbligo di riservatezza.

8.

Ottavo motivo: sono stati violati gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001. (1)

9.

Nono motivo: sussiste una violazione dell’obbligo di diligenza, nonché mancanza di obiettività, imparzialità e sviamento di potere.


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/65


Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Basaglia/Commissione

(Causa T-727/19)

(2019/C 432/76)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Basaglia (Milano, Italia) (rappresentante: G. Balossi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione della Commissione Europea del 4 settembre 2019 C(2019) 6474 final) ai sensi dell’art. 4 delle disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione di rifiutare l’accesso a taluni documenti, richiesto dal ricorrente, relativi ad alcuni progetti realizzati a parziale finanziamento comunitario, riguardo i quali un procedimento è pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla restrizione unilaterale dell’ambito di applicazione della domanda iniziale, nonché sull’insussistenza dei presupposti. Si fa valere a questo riguardo che:

nella fattispecie non si rinvengono affatto circostanze eccezionali, tali da giustificare la compressione del diritto di accesso ai documenti richiesti e, quindi, del diritto di difesa dell’individuo in un procedimento penale che lo vede imputato in uno Stato membro;

il carico di lavoro richiesto per estrarre le copie dei documenti richiesti non è sproporzionato rispetto a tale interesse;

la giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato è inconferente; e che

la decisione non effettua un corretto bilanciamento fra gli interessi delle parti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo. Si fa valere questo riguardo che:

la decisione non effettua un corretto bilanciamento fra gli interessi delle parti;

la decisione erra nel ritenere insussistente un prevalente interesse pubblico alla divulgazione dei dati richiesti; e che

sussiste proporzione fra le richieste formulate dal ricorrente e l’interesse tutelato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. Si fa valere a questo riguardo che

la decisione impugnata non considera che la documentazione richiesta riguarda progetti comunitari molto risalenti nel tempo ed ormai esauriti e che, quindi, il diritto di tutela degli interessi commerciali viene necessariamente ad affievolirsi; e che

la decisione non effettua un corretto bilanciamento fra gli interessi delle parti.

4.

Quarto motivo, vertente sull’inesistenza di un interesse pubblico.

Si fa valere à questo riguardo che la decisione impugnata erra nel non considerare che la ricostruzione della verità in un processo penale da celebrarsi in uno Stato membro costituisce un evidente interesse pubblico.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/66


Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology e Sunowe Solar/Commissione

(Causa T-733/19)

(2019/C 432/77)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LTD (Shaoxing, Cina) e Sunowe Solar GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: Y. Melin, avvocato, e D. Arnold, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1329 della Commissione, del 6 agosto 2019, recante annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570;

condannare alle spese la Commissione e ogni altra parte eventualmente ammessa a intervenire nel procedimento a sostegno della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe agito illegittimamente dichiarando nulle le pertinenti fatture poiché i poteri di cui si era avvalsa per farlo erano stati esercitati oltre i termini o erano stati revocati, dato che i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 1238/2013 e 1239/2013 avevano cessato di produrre effetti il 7 dicembre 2015. Analogamente, i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/367 e 2017/366 avevano cessato di produrre effetti il 3 settembre 2018. In ogni caso, la ricorrente sostiene che gli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e gli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 erano già stati abrogati dagli articoli 1, paragrafo 4, e 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe, in ogni caso, violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10 e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, nonché l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10 e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea, allorché ha dichiarato nulle le fatture corrispondenti all’impegno e ha poi ordinato alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna fattura valida corrispondente all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all’atto della dichiarazione di immissione delle merce in libera pratica.

Le ricorrenti deducono, quindi, un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare nulle le fatture corrispondenti all’impegno e di ordinare alle autorità doganali la riscossione di dazi su importazioni effettuate in passato e immesse in libera pratica.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, se il Tribunale dovesse considerare che la convenuta aveva esercitato i suoi poteri entro il termine e che era legittimata a imporre dazi retroattivamente, tali dazi non potrebbero essere applicati sui pannelli solari che siano stati venduti a una parte correlata prima del 30 settembre 2014 e usati in una fattoria solare di proprietà di tale parte, o che non siano mai stati rivenduti a un cliente indipendente e tenuti in magazzino.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/68


Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – Junqueras i Vies/Parlement

(causa T-734/19)

(2019/C 432/78)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale prenda atto dell’introduzione tempestiva del ricorso avverso l’atto impugnato e i suoi allegati, lo dichiari ricevibile e, nel merito della domanda, dichiari nullo l’atto adottato dal Presidente del Parlamento europeo, condannando il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione del Presidente del Parlamento europeo, sig. Sassoli, del 22 agosto 2019, con la quale quest’ultimo si dichiara incompetente e, conseguentemente rigetta il ricorso proposto il 4 luglio 2019, inteso ad attivare, conformemente all’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento, il procedimento di intervento urgente per garantire l’immunità parlamentare del sig. Junqueras i Vies.

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca un motivo unico, attinente alla violazione dell’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento, dato che il Presidente del Parlamento europeo si è dichiarato incompetente anche solo a trattare la domanda di tutela dell’immunità del sig. Junqueras i Vies presentata il 4 luglio 2019, mentre la questione solleva gravi questioni giuridiche in materia di rispetto del diritto dell’Unione e, segnatamente, di tutela dell’immunità dei parlamentari europei, dato che tale decisione è stata adottata senza che la questione fosse trattata e sulla unica base della comunicazione trasmessa dalla Junta Electoral Central de España (commissione elettorale centrale, Spagna) che dichiarava vacante il seggio del sig. Junqueras i Vies.

Al riguardo, la ricorrente fa valere che:

il requisito della promessa o giuramento di rispettare la costituzione spagnola imposto dalla normativa elettorale spagnola è un requisito sostanziale che viola le disposizioni dell’Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976.

la dichiarazione di posto vacante per il seggio da parte della Junta Electoral Central de España (commissione elettorale centrale, Spagna) per un motivo non previsto dall’Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976, e in assenza di attuazione del meccanismo di sostituzione nel mandato, viola l’articolo 13 di detto Atto nonché la decisione relativa alla composizione del Parlamento europeo.

la decisione è arbitraria e immotivata, ove sia la Sala Penal del Tribunal Supremo de España (sezione penale della Corte suprema, Spagna) sia la Corte di giustizia dell’Unione europea, con riguardo ai fatti e alla situazione descritta, hanno sollevato dubbi rilevanti di diritto dell’Unione europea, circostanza che ha dato luogo a un rinvio pregiudiziale che è stato dichiarato ricevibile ad è registrato con numero di ruolo C-502/19.

l’interpretazione dell’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento europeo deve essere conforme con la massima effettività dei diritti e delle norme di cui al TUE, agli articoli 39, 20, paragrafi 1 e 2, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, all’articolo 5 dell’Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976, all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento interno del Parlamento europeo, nonché alla giurisprudenza e alle relazioni che interpretano tutte queste disposizioni, sicché la decisione immotivata del Presidente del Parlamento europeo, con la quale quest’ultimo si è dichiarato incompetente a trattare la domanda che gli è stata presentata ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento interno del Parlamento europeo viola queste disposizioni ed è nulla.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/69


Ricorso proposto il 30 ottobre 2019 – Frank Recruitment Group Services/EUIPO – Pearson (PEARSON FRANK)

(Causa T-735/19)

(2019/C 432/79)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Frank Recruitment Group Services Ltd (Newcastle upon Tyne, Regno Unito) (rappresentante: J. Dennis, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pearson plc (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PEARSON FRANK – Domanda di registrazione n. 15 841 851

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 agosto 2019 nel procedimento R 1884/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/70


Ricorso proposto il 4 novembre 2019 – HA/Commissione

(Causa T-736/19)

(2019/C 432/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HA (rappresentante: S. Kreicher, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

dichiarare il presente ricorso fondato;

di conseguenza, annullare la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina del 13 agosto 2019, notificata in data 24 agosto 2019, con la quale si fornisce risposta al reclamo della ricorrente del 14 aprile 2019 (fascicolo R/249/19);

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico attinente alla violazione delle disposizioni giuridiche e regolamentari applicabili e, in particolare, della decisione della Commissione C(2007)3195, del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la decisione impugnata ha fissato un massimale di rimborso di EUR 3 100 per il noleggio di un dispositivo per il trattamento dell'apnea notturna per il periodo dal 1o marzo 2019 al 29 febbraio 2024, mentre la suddetta decisione non fissa alcun importo massimo rimborsabile in caso di noleggio per un periodo di utilizzo di tre mesi o più.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/70


Ricorso proposto il 5 novembre 2019 – Huevos Herrera Mejías/EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

(Causa T-737/19)

(2019/C 432/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Huevos Herrera Mejías, SL (Torre Alháquime, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Montesierra, SA (Jerez de la Frontera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO – Domanda di registrazione n. 15 670 871

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 02/09/2019 nel procedimento R 2021/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e gli eventuali intervenienti alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/71


Ricorso proposto il 6 novembre 2019 – Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

(Causa T-739/19)

(2019/C 432/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Productos Jamaica, SL (Algezares, Spagna) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alada 1850, SL (Barberá del Vallés, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio figurativo flordeJamaica – Marchio dell’Unione europea n. 9 003 989

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 nei procedimenti riuniti R 1431/2018-1 e R 1440/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso insieme con i suoi allegati;

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

Motivi invocati

Le prove dell’uso fornite da entrambe le parti nel procedimento di dichiarazione di nullità da cui trae origine il presente ricorso, sebbene non consentano di applicare l’eccezione di preclusione per tolleranza dedotta dalla ricorrente, costituiscono chiara evidenza della coesistenza nel mercato dei marchi in conflitto, prolungata nel tempo e tollerata dal convenuto, il che costituisce giusto motivo per l’uso del marchio impugnato, oltre a confermare l’assenza di rischio di confusione nel mercato.

Dalle prove fornite dal convenuto non si può giungere alla conclusione che il marchio anteriore abbia acquisito carattere distintivo accresciuto dall’uso che è stato fatto dello stesso in Spagna.

Non si può ravvisare, nel caso di specie, un rischio di confusione per tutti i prodotti e i servizi del marchio impugnato e, pertanto, non se ne può dichiarare la nullità totale.


23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/72


Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2019 – Taghani/Commissione

(Causa T-313/19) (1)

(2019/C 432/83)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.