ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 419

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
12 dicembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 419/01

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport

1

2019/C 419/02

Conclusioni del Consiglio sul futuro della cooperazione giudiziaria in materia civile

6

 

Commissione europea

2019/C 419/03

Tassi di cambio dell'euro — 11 dicembre 2019

7

 

Garante europeo della protezione dei dati

2019/C 419/04

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul mandato di negoziazione concernente un accordo tra l’UE e il Giappone sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) (Il testo integrale del presente parere è disponibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

8

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2019/C 419/05

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

11

2019/C 419/06

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

12

2019/C 419/07

Giorni festivi del 2020: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 419/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9602 — Banco Santander/Allianz Popular) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

2019/C 419/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9678 — Keppel Infrastructure/MET Capital/MET) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 419/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

18

2019/C 419/11

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

22


 

Rettifiche

 

Rettifica della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 26 settembre 2019 sullo scambio e sulla raccolta di informazioni a fini macroprudenziali sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo (CERS/2019/18)2019/C 412/01 ( GU C 412 del 9.12.2019 )

24


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/1


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla tutela dei minori nello sport

(2019/C 419/01)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

1.   

Affinché i minori possano vivere l’attività sportiva come un hobby e crescere da atleti, la loro tutela nello sport è un presupposto fondamentale. Inoltre, è opportuno adottare uno stile di vita attivo durante l’infanzia. Praticare lo sport in giovane età può contribuire, nel lungo periodo, alla salute, al benessere, alla capacità di lavorare e all’inclusione sociale dei cittadini, come pure allo sviluppo di competenze, capacità e conoscenze, compresa la cittadinanza attiva.

2.   

L’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fornisce la base del quadro giuridico per la tutela dei minori (1). Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Ai sensi dell’articolo 165 TFUE, proteggere l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi, è un modo per sviluppare la dimensione europea dello sport e quindi un obiettivo specifico dell’azione dell’Unione in tale settore.

3.   

La tutela dei minori nello sport dovrebbe essere intesa, in senso lato, quale forma di protezione di tutti i minori da danni, abusi, violenze, sfruttamento e abbandono. La tutela dei minori comporta una serie di azioni che aiutano a far sì che tutti i minori che prendono parte all’attività sportiva ne traggano un’esperienza positiva.

4.   

Gli Stati membri hanno riconosciuto che un ambiente sicuro costituisce un presupposto fondamentale per rafforzare l’attività fisica dei minori e negli ultimi anni hanno adottato diverse misure concrete per rendere le attività sportive più sicure per i minori, ad esempio migliorando la legislazione e sviluppando progetti mirati.

5.   

A livello dell’UE, gli Stati membri hanno scambiato buone pratiche e sono stati finanziati vari progetti a titolo del programma Erasmus+ e del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza. Resta tuttavia opportuno rafforzare i lavori e gli sforzi effettuati in tale contesto.

RITENGONO QUANTO SEGUE:

6.   

Gli Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di politiche strategiche e a garantire che vi sia un adeguato quadro legislativo e strategico per la tutela dei minori, anche nel settore dello sport.

7.   

Risultati sostenibili in questo settore richiedono una stretta cooperazione con le organizzazioni governative e non governative a tutti i livelli. Il programma Erasmus+ e altri strumenti di finanziamento dell’UE possono offrire risorse aggiuntive per favorire progetti e altre iniziative volte a tutelare i minori nello sport.

8.   

Lo sviluppo di misure per tutelare i minori nello sport richiede la cooperazione con diversi settori, quali l’istruzione, la salute, i servizi sociali, la giustizia, l’applicazione della legge e la gioventù. Esso richiede altresì il coinvolgimento di vari attori, tra cui scuole, organizzazioni e club sportivi, famiglie, medici, allenatori sportivi, insegnanti, dirigenti sportivi e colleghi.

9.   

Gli orientamenti strategici elaborati dalle organizzazioni internazionali per individuare, prevenire e affrontare i problemi relativi alla tutela dei minori nello sport andrebbero diffusi, attuati e monitorati in modo più efficace (2).

INVITA GLI STATI MEMBRI, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E AI LIVELLI ADEGUATI, A:

10.   

Garantire che vi sia un adeguato quadro giuridico e strategico – comprese efficaci misure preventive e, ove opportuno, procedure sanzionatorie – in grado di sostenere lo sviluppo di misure pratiche e olistiche volte ad affrontare la questione delle tutela dei minori nello sport.

11.   

Valutare la possibilità di introdurre e rafforzare attività di sensibilizzazione nonché misure di istruzione e formazione iniziali e continue — ad esempio orientamenti strategici, kit didattici, codici di condotta, campagne e scambio di migliori pratiche ed esperienze — rivolte a minori, famiglie, organizzazioni sportive, volontari, allenatori sportivi, istruttori, insegnanti e animatori socioeducativi che lavorano con minori nel settore dello sport al fine di prevenire violenze e abusi fisici ed emotivi.

12.   

Cooperare con le organizzazioni sportive per mettere a punto misure per la tutela dei minori nello sport, ad esempio programmi educativi, codici di condotta, monitoraggio nonché orientamenti e procedure per prevenire violenze e abusi, comprese verifiche sistematiche dei casellari giudiziari (3) dei dipendenti e dei volontari sportivi ove opportuno, nonché per gestire le accuse, condurre un adeguato follow-up e fornire il necessario sostegno ai minori.

13.   

Nel quadro della concessione di finanziamenti pubblici, esaminare le possibili azioni sulla base dell’impegno delle organizzazioni ad attuare misure per tutelare i minori nello sport.

14.   

Porre in essere canali di comunicazione e meccanismi di segnalazione relativi alla tutela dei minori — sensibilizzando il pubblico circa quelli già esistenti e ottimizzandone l’efficacia — di cui possono avvalersi i minori che subiscono violenze e/o abusi nello sport o le persone che ne sono testimoni. Tali strumenti possono includere linee telefoniche di assistenza, chat o siti web.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A:

15.   

Raccogliere e condividere, ove possibile e conformemente alla legislazione nazionale e dell’UE, dati sulla violenza e l’abuso dei minori e promuovere l’uso di strumenti di monitoraggio intesi a stimare la prevalenza di tutti i tipi di potenziali minacce per la tutela dei minori nello sport, nonché monitorare l’effettiva attuazione delle pertinenti politiche e procedure.

16.   

Sostenere, promuovere e diffondere studi e pubblicazioni sulla tutela dei minori nello sport.

17.   

Promuovere lo scambio di migliori pratiche, in particolare da parte delle organizzazioni sportive e delle autorità nazionali, sulle misure di tutela, comprese misure preventive di salvaguardia contro la violenza e gli abusi sessuali, sulla promozione di comportamenti tolleranti e rispettosi nello sport e sulla lotta contro il bullismo.

18.   

Promuovere la cooperazione con le organizzazioni internazionali governative e non governative, come il Consiglio d’Europa e l’Unicef.

INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO A:

19.   

Garantire, se del caso in cooperazione con gli Stati membri, che i minori siano e si sentano al sicuro nello sport, e che siano ascoltati e trattati in modo equo e rispettoso, al fine di aiutarli a sviluppare una sana autostima.

20.   

Garantire, ove opportuno, che in ogni contesto agonistico siano rispettate le fasi di crescita dei minori e la differenziazione di genere.

21.   

Attuare adeguate procedure di salvaguardia al fine di evitare il rischio che i minori subiscano danni fisici ed emotivi.

22.   

Sviluppare formazioni e un insieme chiaro di orientamenti e regolamentazioni per garantire che le organizzazioni sportive rispondano efficacemente all’esigenza di tutelare i minori, e adottare misure quali ad esempio la nomina di un Mediatore indipendente tenuto alla riservatezza come persona di contatto per i minori che sono vittime di violenza e/o abusi nello sport.

23.   

Effettuare il controllo dei precedenti personali, compreso nei casi di mobilità transfrontaliera, sul personale sportivo e sui volontari nel settore dello sport, ove opportuno, che lavorano a contatto con minori, conformemente ai pertinenti quadri giuridici.

24.   

Collaborare con le autorità di contrasto, le agenzie e le organizzazioni responsabili per la protezione dei minori, in particolare al fine di sostenere le vittime minorenni.


(1)  «Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.»

(2)  Ad es. le salvaguardie internazionali dell’Unicef per i minori nello sport (2016), le raccomandazioni dell’International Alliance for Youth Sports riguardanti la tutela dei minori, l’iniziativa del Consiglio d’Europa «Start to Talk», nonché il quadro del Comitato olimpico internazionale (CIO) riguardante la tutela degli atleti da molestie e abusi nello sport.

(3)  Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in particolare l’articolo 10.


ALLEGATO

A.   Definizioni

Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio si applicano le seguenti definizioni:

1.

«tutelare i minori nello sport»: tenere tutti i minori al riparo da danni fisici ed emotivi, abuso, violenza, sfruttamento e abbandono. Ciò comprende sia la protezione dei minori che la promozione del loro benessere;

2.

«protezione dei minori»: protezione di una persona che è stata identificata come a rischio di abuso, violenza, sfruttamento o abbandono.

B.   Riferimenti

Nell’adottare le presenti conclusioni il Consiglio fa riferimento, in particolare, a quanto segue:

Unione europea

1.

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

2.

Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

3.

Libro bianco sullo sport (2007)

4.

Conclusioni del Consiglio sulla promozione dell’attività fisica a vantaggio della salute (GU C 393 del 2012, pag. 7)

5.

Raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell’attività fisica salutare (GU C 354 del 2013, pag. 1)

6.

Conclusioni del Consiglio sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini (GU C 417 del 2015, pag. 9)

7.

Raccomandazioni del gruppo di esperti sulla protezione dei giovani atleti e sulla tutela dei diritti dei minori nello sport

8.

Safeguarding Children in Sport: A mapping study, di Ecorys e Thomas More University

9.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

10.

Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare articolo 24

11.

Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Nazioni Unite

12.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989)

13.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare obiettivo 16.2 sulla violenza nei confronti dei bambini

14.

Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport — Unesco SHS/2015/PI/H/14 REV (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_ita)

15.

Piano d’azione di Kazan — Conferenza internazionale dei ministri e dei funzionari di alto livello responsabili per l’educazione fisica e lo sport (6a MINEPS) (Kazan, Federazione russa, 2017) — Unesco SHS/2017/PI REV.

Consiglio d’Europa

16.

Raccomandazione CM/Rec(2010)9 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul Codice di etica sportiva riveduto

17.

Raccomandazione CM/Rec(2012)10 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione dei bambini e dei giovani atleti dai pericoli connessi alla migrazione

18.

Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, STCE n. 201

19.

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, STCE n. 126

20.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, Varsavia, 16.5.2005, pagg. 1-21

21.

Carta sociale europea, STCE n. 35, Carta sociale europea riveduta, STCE n. 163

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/6


Conclusioni del Consiglio sul futuro della cooperazione giudiziaria in materia civile

(2019/C 419/02)

1.   

Il Consiglio sottolinea l’importanza della cooperazione giudiziaria in materia civile per la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese e ricorda gli impegni assunti con le conclusioni di Tampere e il programma di Stoccolma. Sottolinea che per realizzare gli obiettivi dell’agenda strategica 2019-2024 è necessaria un’ulteriore riflessione sull’acquis relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile. In termini di azioni future, il Consiglio insiste sulla necessità di dare priorità all’attuazione effettiva, all’esecuzione e alla valutazione dell’applicazione e del funzionamento degli strumenti UE esistenti, nonché alla digitalizzazione. L’attuale quadro giuridico dell’UE dovrebbe essere di più facile utilizzo possibile. Qualsiasi nuova iniziativa legislativa deve basarsi sulla dimostrazione di un evidente valore aggiunto e di concrete necessità dei cittadini e delle imprese. Ove mirano ad armonizzare il diritto civile sostanziale, le iniziative non dovrebbero ostacolare inutilmente i quadri giuridici nazionali già in vigore che funzionano correttamente.

2.   

Il Consiglio ricorda che, al fine di garantire la coerenza dell’acquis nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, sarebbe opportuno coordinare in maniera adeguata le proposte legislative nel settore del diritto civile ed evitare la frammentazione non solo nel processo di negoziazione, ma anche successivamente nel processo di attuazione.

3.   

Il Consiglio sottolinea il ruolo chiave della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e del portale europeo della giustizia elettronica nell’attuazione e nell’applicazione della legislazione e invita la Commissione e gli Stati membri a prodigare il massimo impegno per rafforzare la visibilità e l’utilizzo di tali strumenti tra gli operatori del settore. Rammentando l’importanza di e-CODEX, il Consiglio invita la Commissione a prendere in considerazione tutte le opzioni, legislative e non legislative, per garantirne la sostenibilità e la gestione a lungo termine.

4.   

Il Consiglio ricorda che un approccio multilaterale è un elemento essenziale della cooperazione internazionale anche nel settore della giustizia civile. Esprime il proprio sostegno alle principali organizzazioni multilaterali nel settore: la conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, UNCITRAL e UNIDROIT. Per casi particolari in cui non è possibile la cooperazione multilaterale, il Consiglio invita la Commissione a presentare alternative efficaci per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.


Commissione europea

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 dicembre 2019

(2019/C 419/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1075

JPY

yen giapponesi

120,44

DKK

corone danesi

7,4728

GBP

sterline inglesi

0,84245

SEK

corone svedesi

10,4595

CHF

franchi svizzeri

1,0916

ISK

corone islandesi

135,10

NOK

corone norvegesi

10,1495

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,522

HUF

fiorini ungheresi

330,74

PLN

zloty polacchi

4,2869

RON

leu rumeni

4,7793

TRY

lire turche

6,4349

AUD

dollari australiani

1,6194

CAD

dollari canadesi

1,4661

HKD

dollari di Hong Kong

8,6538

NZD

dollari neozelandesi

1,6924

SGD

dollari di Singapore

1,5060

KRW

won sudcoreani

1 321,50

ZAR

rand sudafricani

16,3512

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7960

HRK

kuna croata

7,4385

IDR

rupia indonesiana

15 554,28

MYR

ringgit malese

4,6122

PHP

peso filippino

56,279

RUB

rublo russo

70,3925

THB

baht thailandese

33,518

BRL

real brasiliano

4,5590

MXN

peso messicano

21,2920

INR

rupia indiana

78,4115


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/8


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul mandato di negoziazione concernente un accordo tra l’UE e il Giappone sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2019/C 419/04)

Il 27 settembre 2019 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per concludere un accordo tra l’Unione europea e il Giappone sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale. L’accordo previsto mira a stabilire la base giuridica e le condizioni alle quali i vettori aerei saranno autorizzati a trasferire in Giappone i dati PNR dei passeggeri che volano tra l’UE e il Giappone, in conformità con i requisiti del diritto dell’Unione, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che il mandato di negoziazione miri a garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei principi di necessità e proporzionalità, come interpretati dalla Corte di giustizia nel suo parere 1/15 sull’accordo UE-Canada in materia di PNR.

Considerato l’impatto dell’accordo previsto sui diritti fondamentali di un numero molto elevato di soggetti non implicati in attività criminali, il GEPD ritiene che tale accordo dovrebbe contenere tutte le garanzie sostanziali e procedurali indispensabili per assicurare la proporzionalità del sistema PNR e limitare l’ingerenza con il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati soltanto a quanto strettamente necessario e giustificato dall’interesse generale dell’Unione. A tal fine il GEPD formula una serie di raccomandazioni destinate a migliorare le direttive di negoziato, quali:

un approccio rigoroso per quanto concerne la necessità e la proporzionalità del sistema PNR;

in linea con il principio di limitazione delle finalità, qualsiasi ulteriore utilizzo dei dati PNR trasferiti per altre finalità dovrebbe essere debitamente giustificato, specificato in maniera chiara e precisa e limitato a quanto strettamente necessario;

la decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati dovrebbe contenere un riferimento non soltanto ai fondamenti giuridici procedurali, ma anche a quelli sostanziali, compreso l’articolo 16 del TFUE;

occorre prestare un’attenzione particolare per prevenire il rischio di rivelare indirettamente categorie speciali di dati sui passeggeri aerei, nonché il rischio di reidentificazione delle persone fisiche dopo l’anonimizzazione dei dati PNR ad esse relativi;

l’accordo previsto dovrebbe contenere clausole che ne consentano la sospensione in caso di violazione delle relative norme, nonché la sua risoluzione se l’inosservanza è grave e persistente.

Ulteriori raccomandazioni dettagliate sono formulate dal GEPD nel presente parere.

Il GEPD resta a disposizione delle istituzioni per ulteriore assistenza nel corso dei negoziati; inoltre si attende di essere consultato nelle fasi successive del completamento del progetto di accordo ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

I.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Il 27 settembre 2019 la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati in vista di un accordo tra l’Unione europea (UE) e il Giappone sul trasferimento e sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale. L’allegato della raccomandazione (in appresso «l’allegato») stabilisce le direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione, ossia gli obiettivi che quest’ultima dovrebbe perseguire a nome dell’UE nel corso dei negoziati.

2.

La raccomandazione è stata adottata in base alla procedura stabilita nell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per gli accordi conclusi tra l’UE e i paesi terzi. Mediante la suddetta raccomandazione la Commissione intende ottenere l’autorizzazione del Consiglio a essere nominata negoziatore a nome dell’UE e avviare i negoziati con il Giappone, in linea con le direttive di negoziato. Una volta portati a termine i negoziati, al fine di concludere l’accordo, il Parlamento europeo dovrà approvare il testo dell’accordo negoziato, dopodiché il Consiglio dovrà adottare la decisione di conclusione dell’accordo.

3.

Il quadro giuridico per il trattamento dei dati PNR nell’Unione è costituito dalla direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (direttiva PNR), adottata il 27 aprile 2016. Gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 25 maggio 2018. La Commissione europea deve condurre il primo riesame della direttiva PNR entro il 25 maggio 2020.

4.

Attualmente, sono in vigore due accordi internazionali tra l’UE e paesi terzi sul trattamento e sul trasferimento di dati PNR: con l’Australia (2) e con gli Stati Uniti (3), entrambi in vigore dal 2011. Su richiesta del Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha adottato il parere 1/15 del 26 luglio 2017 (4) concernente l’accordo previsto tra l’UE e il Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati PNR, firmato il 25 giugno 2014. La Corte ha concluso che l’accordo è incompatibile con gli articoli 7, 8 e 21 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) nella misura in cui non esclude il trasferimento di dati sensibili dall’UE al Canada nonché l’uso e la conservazione di tali dati. Inoltre, la Corte ha stabilito una serie di condizioni e misure di salvaguardia per il trattamento lecito e il trasferimento di dati PNR. Sulla base del parere 1/15, nel giugno 2018 sono stati avviati nuovi negoziati sui dati PNR con il Canada; che, secondo la Commissione, sono entrati nella fase finale.

5.

A livello globale, la questione dei dati PNR è trattata dalla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (la «Convenzione di Chicago») del 1947, che disciplina il trasporto aereo internazionale e ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). Il consiglio dell’ICAO ha adottato le norme e prassi raccomandate in materia di PNR, che costituiscono parte dell’allegato 9 («Facilitazione») della convenzione di Chicago. Tali norme e prassi sono integrate da orientamenti supplementari, in particolare dal documento 9944 dell’ICAO che definisce gli «Orientamenti sui dati del codice di prenotazione (PNR)» (5). Tutti gli Stati membri dell’UE sono parti contraenti della convenzione di Chicago.

6.

Inoltre, la risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate dal ritorno di combattenti terroristi stranieri, adottata il 21 dicembre 2017, impone agli Stati membri delle Nazioni Unite di «sviluppare la capacità di raccogliere, elaborare e analizzare, a sostegno delle norme e prassi raccomandate dell’ICAO, i dati i del codice di prenotazione (PNR) e garantire che i dati PNR siano utilizzati e condivisi con tutte le loro autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali», così come «ove opportuno, incoraggia gli Stati membri a condividere i dati PNR con gli Stati membri pertinenti o interessati al fine di individuare i combattenti terroristi stranieri» (6).

7.

Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato a seguito dell’adozione della raccomandazione da parte della Commissione europea e si attende l’inclusione di un riferimento al presente parere nel preambolo della decisione del Consiglio. Il presente parere non pregiudica le eventuali altre osservazioni che il GEPD potrebbe formulare sulla base di ulteriori informazioni disponibili in una fase successiva.

V.   CONCLUSIONI

34.

Il GEPD accoglie con favore il fatto che il mandato di negoziazione miri a garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, nonché dei principi di necessità e proporzionalità, come interpretati dalla CGUE nel suo parere 1/15 sull’accordo UE-Canada in materia di PNR.

35.

Considerato l’impatto dell’accordo previsto sui diritti fondamentali di un numero molto elevato di soggetti non implicati in attività criminali, il GEPD ritiene che l’accordo futuro dovrebbe contenere tutte le garanzie sostanziali e procedurali indispensabili, al fine di assicurare la proporzionalità del sistema PNR, nonché di limitare l’interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati soltanto a quanto strettamente necessario e giustificato dall’interesse generale dell’UE.

36.

A tal fine, come raccomandazione principale, il GEPD sottolinea la necessità di adottare un approccio rigoroso per quanto concerne la necessità e la proporzionalità del sistema PNR. Inoltre, si dovrebbe prestare particolare attenzione all’attuazione pratica del principio di limitazione delle finalità in merito all’uso dei dati PNR trasferiti. Il GEPD ribadisce inoltre la propria posizione illustrata nei propri precedenti pareri (7) secondo cui la decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati ai sensi dell’articolo 218 del TFUE dovrebbe contenere un riferimento non soltanto ai fondamenti giuridici procedurali ma anche a quelli sostanziali pertinenti, che dovrebbero includere l’articolo 16 del TFUE.

37.

Le ulteriori raccomandazioni del GEPD di cui al presente parere riguardano il quadro giuridico adeguato per il trasferimento di dati personali operativi; la necessità di prevenire il rischio di rivelare indirettamente categorie speciali di dati sui passeggeri aerei, nonché il rischio di reidentificazione di persone fisiche dopo l’anonimizzazione dei dati PNR ad esse correlati. Il GEPD sottolinea altresì la necessità di chiarire il controllo indipendente del trattamento dei dati PNR da parte delle autorità giapponesi competenti, che è una delle garanzie essenziali per il diritto alla protezione dei dati. Inoltre, il GEPD raccomanda l’introduzione di clausole che consentano la sospensione dell’accordo futuro in caso di violazione delle sue disposizioni, nonché la sua risoluzione in caso di inosservanza grave e persistente.

38.

Il GEPD resta a disposizione della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo per fornire ulteriore assistenza nelle prossime fasi del suddetto processo. Le osservazioni nel presente parere non pregiudicano eventuali osservazioni aggiuntive che il GEPD potrebbe formulare qualora sorgano altre questioni e che sarebbero quindi affrontate non appena siano disponibili ulteriori informazioni. A tale fine il GEPD si attende di essere consultato successivamente in merito alle disposizioni del progetto di accordo prima del suo completamento.

Bruxelles, 25 ottobre 2019

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 295 del 28.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4.

(3)  GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 5.

(4)  Parere 1/15 della Corte del 26 luglio 2017, emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, sul progetto di accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e il trattamento di dati PNR, ECLI:EU:C:2017:592.

(5)  ICAO, Doc 9944 Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data, Prima edizione — 2010.

(6)  Risoluzione 2396 (2017) del Consiglio di sicurezza sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate dal ritorno di combattenti terroristi stranieri, adottata dal Consiglio di sicurezza nella sua 8 148a riunione, il 21 dicembre 2017, punto 12.

(7)  Cfr. il parere 2/2019 del GEPD sul mandato di negoziato concernente un accordo tra l’UE e gli USA sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche e il parere 3/2019 del GEPD concernente la partecipazione ai negoziati in vista di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, disponibili qui:

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-04-02_edps_opinion_on_eu_us_agreement_on_e-evidence_en.pdf e

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-04-02_edps_opinion_budapest_convention_en.pdf.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/11


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

(2019/C 419/05)

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:

Data di adozione della decisione

10 settembre 2019

Numero dell’aiuto

83877

Numero della decisione

064/19/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Lodo arbitrale tra Landsvirkjun e Elkem

Base giuridica

Quinto emendamento al contratto per la fornitura di energia elettrica concluso nel 1976 tra Landsvirkjun e Elkem

Tipo di misura

Insussistenza di aiuto di Stato

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/12


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2019/C 419/06)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

19 settembre 2019

Caso n.

83960

Decisione n.

065/19/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Non noto. Selezionato mediante gara

Base giuridica

Gara d’appalto

Tipo di misura

Aiuti ad hoc

Obiettivo

Infrastruttura a banda larga

Forma di aiuto

Sovvenzione diretta

Intensità

Fino al 100 %

Settore economico

Banda larga, servizi internazionali di connettività elettronica

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Autorità norvegese per le comunicazioni

Nygård 1, Lillesand, Norvegia

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/13


Giorni festivi del 2020: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE

(2019/C 419/07)

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Autorità di vigilanza EFTA

Corte EFTA

Mercoledì 1 gennaio

X

X

X

X

X

Giovedì 2 gennaio

 

X

 

X

X

Venerdì 3 gennaio

 

 

 

X

 

Lunedì 6 gennaio

 

X

 

 

 

Lunedì 24 febbraio

 

 

 

 

X

Martedì 25 febbraio

 

X

 

 

 

Giovedì 19 marzo

 

X

 

 

 

Giovedì 9 aprile

X

 

X

X

X

Venerdì 10 aprile

X

X

X

X

X

Lunedì 13 aprile

X

X

X

X

X

Giovedì 23 aprile

X

 

 

 

 

Venerdì 1 maggio

X

X

X

X

X

Lunedì 11 maggio

 

 

 

 

X

Giovedì 21 maggio

X

X

X

X

X

Venerdì 22 maggio

 

 

 

X

X

Lunedì 1 giugno

X

X

X

X

X

Giovedì 11 giugno

 

X

 

 

 

Mercoledì 17 giugno

X

 

 

 

 

Martedì 23 giugno

 

 

 

 

X

Lunedì 3 agosto

X

 

 

 

 

Lunedì 31 agosto

 

 

 

 

X

Martedì 8 settembre

 

X

 

 

 

Lunedì 2 novembre

 

 

 

X

X

Martedì 8 dicembre

 

X

 

 

 

Giovedì 24 dicembre

X

X

 

X

X

Venerdì 25 dicembre

X

X

X

X

X

Lunedì 28 dicembre

 

 

 

X

X

Martedì 29 dicembre

 

 

 

X

X

Mercoledì 30 dicembre

 

 

 

X

X

Giovedì 31 dicembre

X

X

 

X

X

Non sono elencati i giorni festivi che cadono di sabato e di domenica.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9602 — Banco Santander/Allianz Popular)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 419/08)

1.   

In data 4 dicembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Banco Santander, SA («Banco Santander», Spagna),

Allianz Popular, S.L. («Allianz Popular», Spagna),

il Banco Santander acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Allianz Popular.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Santander: opera principalmente nel settore dei servizi bancari al dettaglio, della tesoreria e delle assicurazioni;

Allianz Popular: attiva nel settore delle assicurazioni, dei fondi pensionistici e della gestione patrimoniale in Spagna. Attualmente l’impresa è controllata congiuntamente da Banco Santander e Allianz Europe, una controllata di Allianz SE («Allianz»).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9602 BANCO SANTANDER/ALLIANZ POPULAR

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9678 — Keppel Infrastructure/MET Capital/MET)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 419/09)

1.   

In data 6 dicembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. («Keppel Infrastructure», Singapore),

MET Capital Partners AG («MET Capital», Svizzera),

MET Holding AG («MET», Svizzera), controllata da MET Capital.

Keppel Infrastructure e MET Capital acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di MET.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Keppel Infrastructure controlla un gruppo di imprese che operano nei settori delle infrastrutture energetiche e ambientali;

MET Capital detiene partecipazioni in soggetti del settore dell’energia;

MET è una società europea integrata nel settore dell’energia, con sede in Svizzera, che svolge attività diversificate attraverso le sue controllate nei settori del gas naturale, del GNL/GPL, dell’elettricità e del petrolio, ed è specializzata nella vendita all’ingrosso di materie prime miste, nella negoziazione e nella vendita nonché nelle infrastrutture energetiche e nelle attività industriali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9678 — Keppel Infrastructure/MET Capital/MET

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/18


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 419/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Colli Asolani — Prosecco»

PDO-IT-A0514-AM03

Data della comunicazione: 2.9.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Introduzione versione «Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»

Descrizione:

Alla tipologia «Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore viene introdotta la versione con il riferimento «sui lieviti»

Motivi:

Con tale modifica si addiziona alle tipologie già ammesse dal disciplinare, una nuova versione definita «sui lieviti», che richiami le radici della tradizione storica ed una metodologia «rurale» di ottenere uno spumante.

Tale modifica al fine di tutelare il prodotto ottenuto dalla elaborazione del vino direttamente in bottiglia, senza l’applicazione della procedura di sboccatura, ma lasciando maturare lo stesso sui lieviti.

La modifica riguarda gli articoli 1, 5, 6 e 7 del disciplinare e il documento unico, sezioni 1.4 (Descrizione dei vini) e 1.9 (ulteriori condizioni — etichettatura e presentazione).

2.   Introduzione specificazioni relative a designazione ed etichettatura tolo

Descrizione:

Nella designazione del vino spumane è consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall’anno di raccolta delle uve. La menzione «Millesimato» non è utilizzabile per la tipologia «sui lieviti».

La menzione «sui lieviti» deve essere associata dall’anno di raccolta delle uve. Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l’indicazione dell’annata, devono utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Motivi:

Tali specificazioni si rendono necessarie in quanto disposizioni supplementari in materia di etichettaura rientranti nel quadro di riferimento di legislazione unionale.

La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 1.9 del documento unico (Ulteriori condizioni — etichettatura e presentazione).

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Colli Asolani — Prosecco

Asolo — Prosecco

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

6.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco», anche nelle versioni Spumante superiore e frizzante

Vino di colore giallo paglierino più o meno intenso, con spuma persistente nella tipologia spumante e con evidente formazione di bollicine nella tipologia frizzante; l’aroma é gradevole e caratteristico di fruttato che può avere sentori di crosta di pane e lievito se fermentato in bottiglia; il sapore va da secco ad abboccato a seconda della categoria e può essere gradevolmente fruttato, rotondo, di corpo.

Titolo alcolometrico volumico totale min. 10,50 %; estratto non riduttore min. 16,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»

Spuma: fine e persistente;

Colore: giallo paglierino più o meno intenso e possibile presenza di velatura;

Odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

Sapore: fresco, armonico, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Preparazione partita destinata alla spumantizzazione

Pratica enologica specifica

Per la preparazione delle basi destinate alla elaborazione del vino spumante, é consentita la tradizionale pratica dell’uso di vini delle varietà Pinot e/o Chardonnay, in quantità non superiore al 15 % del volume totale.

b.   Rese massime

Colli Asolani — Prosecco o Asolo — Prosecco

84 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Asolo — Prosecco», ricadente nell’ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», è delimitata come segue:

A)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG «Asolo — Prosecco», di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d’uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall’incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l’orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce all’abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,5 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all’interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest’ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,8 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all’altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.

B)

La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all’articolo 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fìor; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Glera B. — Serprino

8.   Descrizione del legame/dei legami

Colli Asolani — Prosecco (it)/Asolo — Prosecco (it)

Il clima della zona di produzione presenta primavere miti, estati non troppo calde — che proteggono nelle uve il rapporto acidi-zuccheri- ed autunni ideali per la maturazione.

Lo scarto termico tra notte e giorno facilita la sintesi degli aromi tipici della Glera; i sentori fruttati e floreali conferiscono tipicità ai vini che si distinguono anche per la loro freschezza.

La giacitura e natura dei suoli favorisce lo smaltimento dell’acqua in eccesso, la pianta assorbe una maggior quota di microelementi, mantiene una sempre equilibrata vigoria e la giusta acidità: un insieme che conferisce corpo, aroma, intensità ed eleganza ai vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

«Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» spumante superiore con il riferimento «sui lieviti»:

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione del vino spumane è consentito riportare il termine Millesimato, seguito dall’anno di raccolta delle uve.

La tipologia spumante «sui lieviti» deve essere associata all’indicazione dell’anno di raccolta delle uve e non può utilizzare la menzione «Millesimato».

Le menzioni «Superiore», «Millesimato», «sui lieviti» e l’indicazione dell’annata, devono utilizzare in etichetta caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14385


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/22


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2019/C 419/11)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1), del 18 dicembre 2013.

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«MEL DE BARROSO»

N. UE: PDO-PT-0229-AM02 – 31.7.2019

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione

«Mel de Barroso»

2.   Stato membro o paese terzo

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Mel de Barroso», prodotto dall’ape Apis mellifera iberiensis dal nettare della flora mellifera tipica della regione, presenta le caratteristiche seguenti:

umidità: inferiore al 18 %;

zuccheri riduttori (fruttosio, glucosio): superiori al 65 %;

ceneri: inferiori allo 0,6 %;

sostanze insolubili: inferiori allo 0,1 %;

colore: superiore a 80 mm sulla scala di Pfund;

polline di ericacee: predominante, sempre superiore al 15 %;

polline di eucalipto: inferiore al 5 %.

Il «Mel de Barroso» con un tenore di polline di ericacee superiore al 35 % può essere denominato «Mel de Urze» o «Mel de Queiró».

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale)

L’alimentazione artificiale delle colonie di api produttrici di «Mel de Barroso» è vietata, salvo nel caso di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, di calamità naturali o di condizioni meteorologiche avverse. In tali casi gli apicoltori possono alimentare le colonie con uno sciroppo a base di acqua e zucchero e/o di miele.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Produzione ed estrazione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Mel de Barroso» deve essere condizionato ai fini della sua commercializzazione. Può essere commercializzato allo stato liquido, cristallizzato o in favi (purché siano completamente opercolati e non contengano covata).

Il miele con difetti gravi, in particolare in caso di separazione delle fasi (precipitazione del glucosio) o di fermentazione, non può essere immesso sul mercato come «Mel de Barroso».

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Gli imballaggi di «Mel de Barroso» devono:

riportare una delle seguenti diciture: «MEL DE BARROSO – DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA» o «MEL DE BARROSO DOP»;

se del caso, riportare la dicitura «Mel de Urze» o «Mel de Queiró»;

indicare i dati dell’organismo responsabile del controllo.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Comuni di Boticas, Chaves, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar e località di Jou e Valongo de Milhais nel comune di Murça.

5.   Legame con la zona geografica

Il «Mel de Barroso» è prodotto nelle zone più elevate della regione del Barroso. È prodotto dall’Apis mellifera iberiensis, ape particolarmente adattata alle condizioni climatiche della regione, a partire dalla tipica copertura vegetale locale, composta prevalentemente di ericacee (Erica spp.). Oltre all’Erica umbellata, conosciuta nella regione anche con il nome di «queiró», sono presenti l’Erica cinerea, l’Erica arborea, l’Erica vagans, l’Erica ciliaris e la Calluna vulgaris. Questo tipo di vegetazione non offre soltanto condizioni eccellenti allo sviluppo delle colonie di api ma consente anche la produzione di un miele scuro, molto apprezzato, in cui predomina il polline delle ericacee, tipiche della regione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/doc/CE_Mel_Barroso.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


Rettifiche

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/24


Rettifica della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 26 settembre 2019 sullo scambio e sulla raccolta di informazioni a fini macroprudenziali sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo (CERS/2019/18)2019/C 412/01

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 412 del 9 dicembre 2019 )

(2019/C 419/12)

Copertina e pagina 1, intestazione:

anziché:

«BANCA CENTRALE EUROPEA»

leggasi:

«COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO».