ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 413

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
9 dicembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 413/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2019/C 413/02

Causa C-616/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Foix - Francia) – Procedimento penale a carico di Mathieu Blaise e a. [Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di sostanza attiva – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato]

2

2019/C 413/03

Causa C-621/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria - Ungheria) – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole che impongono il pagamento di costi per servizi non specificati)

3

2019/C 413/04

Causa C-673/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Planet49 GmbH [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Direttiva 2002/58/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Cookie – Nozione di consenso dell’interessato – Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata]

4

2019/C 413/05

Causa C-18/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited (Rinvio pregiudiziale – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza)

5

2019/C 413/06

Causa C-42/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punto 3 – Operazioni relative ai pagamenti – Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote]

6

2019/C 413/07

Causa C-70/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State - Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 2/76 – Articolo 7 – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausole di standstill – Nuova restrizione – Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione di dati personali – Proporzionalità)

6

2019/C 413/08

Causa C-93/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland - Regno Unito) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell’Unione minorenni – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Condizione della disponibilità di risorse sufficienti – Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un’attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro)

7

2019/C 413/09

Cause riunite C-152/18 P e C 153/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2019 – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P)/Banca centrale europea, Commissione europea [Impugnazione – Politica economica e monetaria – Articolo 127, paragrafo 6, TFUE – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi su base consolidata – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 2, punto 21, lettera c) – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Articolo 10 – Gruppo vigilato – Enti affiliati permanentemente ad un organismo centrale]

8

2019/C 413/10

Causa C-197/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien - Austria) – Procedimento avviato da Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Obiettivo di riduzione dell’inquinamento – Acque interessate dall’inquinamento – Contenuto massimo di nitrati di 50 mg/l – Programmi d’azione adottati dagli Stati membri – Diritti dei singoli ad ottenere modifiche di tali programmi – Legittimazione attiva dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali)

9

2019/C 413/11

Causa C-208/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky - Repubblica ceca) – Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 17, paragrafo 1 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di consumatore – Persona fisica che opera sul mercato internazionale dei cambi attraverso una società di intermediazione finanziaria – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Direttiva 2004/39/CE – Nozione di cliente al dettaglio]

10

2019/C 413/12

Causa C-260/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie - Polonia) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, già Raiffeisen Bank Polska SA (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi con i consumatori – Clausole abusive – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola relativa alla determinazione del tasso di cambio tra le valute – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Possibilità per il giudice di porre rimedio alle clausole abusive ricorrendo a clausole generali del diritto civile – Valutazione dell’interesse del consumatore – Sussistenza del contratto senza clausole abusive)

11

2019/C 413/13

causa C-267/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici – Risoluzione di un precedente contratto di appalto a motivo dell’affidamento parziale dello stesso in subappalto – Nozione di significative o persistenti carenze – Portata)

12

2019/C 413/14

Causa C-272/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG [Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Esclusione del diritto delle società dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore, avente l’unico obiettivo di gestire una partecipazione in una società in accomandita]

13

2019/C 413/15

Causa C-274/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austria) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno quanto alle loro condizioni di impiego – Divieto – Normativa nazionale che fissa una durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato più lunga per i lavoratori a tempo parziale che per i lavoratori a tempo pieno – Principio del pro rata temporis – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di impiego e di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di discriminazione indiretta fondata sul sesso – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di occupazione e di lavoro – Articolo 19 – Onere della prova)

14

2019/C 413/16

Causa C-285/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituania) – procedimento promosso da Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija (Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12, paragrafo 1 – Applicazione nel tempo – Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi – Limiti – Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto in house – Operazione interna – Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna)

15

2019/C 413/17

Causa C-302/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgio) – X/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti)

16

2019/C 413/18

Causa C-329/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa - Lettonia) – Valsts ieņēmumu dienests/Altic SIA [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Acquisto di alimenti – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego di detrazione – Fornitore eventualmente fittizio – Frode all’IVA – Requisiti relativi alla conoscenza da parte dell’acquirente – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore – Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 – Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare – Incidenza sul diritto alla detrazione dell’IVA]

16

2019/C 413/19

Causa C-378/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione – Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari – Ripetizione dell’indebito – Applicazione della norma sulla prescrizione più favorevole]

17

2019/C 413/20

Causa C-632/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État - Belgio) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN) [Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Settore delle amministrazioni pubbliche – Istituzione finanziaria captive – Nozione – Società che offre alle famiglie a reddito medio o basso mutui ipotecari sotto il controllo di un’amministrazione pubblica]

18

2019/C 413/21

Parere 1/19: Richiesta di parere presentata dal Parlamento europeo ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE

19

2019/C 413/22

Causa C-522/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

19

2019/C 413/23

Causa C-523/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – ED/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2019/C 413/24

Causa C-527/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – HG e IH/Bankia S.A.

21

2019/C 413/25

Causa C-582/19 P: Impugnazione proposta il 30 luglio 2019 dalla Holzer y Cia, SA de CV avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019 nelle cause riunite T-3/18 e T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO - Annco

22

2019/C 413/26

Causa C-591/19 P: Impugnazione proposta il 1o agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 giugno 2019, nella causa T-138/18, De Esteban Alonso/Commissione

23

2019/C 413/27

Causa C-613/19 P: Impugnazione proposta il 14 agosto 2019 dalla Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

23

2019/C 413/28

Causa C-614/19 P: Impugnazione proposta il 14 agosto 2019 dalla Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

24

2019/C 413/29

Causa C-618/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 agosto 2019 – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

24

2019/C 413/30

Causa C-649/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 3 settembre 2019 – Procedimento penale a carico di IR

25

2019/C 413/31

Causa C-674/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 10 settembre 2019 – Skonis ir kvapas UAB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

26

2019/C 413/32

Causa C-684/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 17 settembre 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

27

2019/C 413/33

Causa C-704/19: Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

27

2019/C 413/34

Causa C-708/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 settembre 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

28

2019/C 413/35

Causa C-718/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 27 settembre 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

29

2019/C 413/36

Causa C-724/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 1o ottobre 2019 –Procedimento penale a carico di HP

30

2019/C 413/37

Causa C-735/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 7 ottobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

31

2019/C 413/38

Causa C-736/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 7 ottobre 2019 – ZS Plaukti/Lauku atbalsta dienests

32

2019/C 413/39

Causa C-737/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 7 ottobre 2019 – Bank of China Limited/Ministre de l'Action et des Comptes publics

33

2019/C 413/40

Causa C-739/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) l’7 ottobre 2019 – VK/An Bord Pleanála

34

2019/C 413/41

Causa C-741/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Francia) l’8 ottobre 2019 – Repubblica di Moldova/Società Komstroy, subentrata nei diritti della società Energoalians

34

2019/C 413/42

Causa C-745/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 10 ottobre 2019 – PH, OI/Eurobank Bulgaria AD

35

2019/C 413/43

Causa C-787/19: Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica d’Austria

36

2019/C 413/44

Causa C-791/19: Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 - Commissione europea/Repubblica di Polonia

36

 

Tribunale

2019/C 413/45

Causa T-586/14 RENV: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione [Dumping – Importazioni di vetro solare originario della Cina – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/1036] – Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato – Nozione di distorsione di rilievo dei costi di produzione e della situazione finanziaria delle imprese – Vantaggi fiscali – Errore manifesto di valutazione]

38

2019/C 413/46

Cause T-755/15 e T-759/15: Sentenza del Tribunale 24 settembre 2019 – Granducato del Lussemburgo/Commissione europea [Aiuti di Stato – Aiuto posto in esecuzione dal Lussemburgo – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno disponendone la restituzione – Decisione di anticipazione (tax ruling) – Vantaggi – Principio di piena concorrenza – Selettività – Presunzioni – Restrizione della concorrenza – Recupero]

39

2019/C 413/47

Cause T-760/15 e T-636/15: Sentenza del Tribunale 24 settembre 2019 – Paesi Bassi e.a./Commissione [Aiuti di Stato – Aiuti posti in esecuzione dai Paesi bassi – Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno disponendone la restituzione – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Prezzo di trasferimento – Calcolo della base imponibile – Principio di piena concorrenza – Vantaggi – Sistema di riferimento – Autonomia in materia tributaria e procedurale degli Stati membri]

40

2019/C 413/48

Causa T-105/17: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – HSBC Holdings e a./Commissione [Concorrenza – Intese – Settore dei derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi di riferimento interbancari Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione]

41

2019/C 413/49

Causa T-217/17: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – FVE Holýšov I e a./Commissione (Aiuti di Stato – Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili – Misure che fissano un prezzo di riacquisto minimo dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili o che riconoscono un premio ai produttori di tale elettricità – Modifica delle misure iniziali – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno in esito alla fase di esame preliminare – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Beneficiari dell’aiuto e azionisti dei beneficiari – Legittimo affidamento – Risorse statali – Competenza della Commissione a esaminare la compatibilità delle misure con disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti di Stato)

42

2019/C 413/50

Causa T-391/17: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Romania/Commissione [Diritto istituzionale – Iniziativa dei cittadini europei – Protezione delle minoranze nazionali e linguistiche – Rafforzamento della diversità culturale e linguistica – Registrazione parziale – Principio di attribuzione – Assenza di manifesta mancanza di competenza legislativa della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 5, paragrafo 2, TUE – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Articolo 296 TFUE]

43

2019/C 413/51

Causa T-466/17: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Printeos e a./Commissione [Concorrenza – Intese – Mercato delle buste standard/disponibili su catalogo e buste speciali stampate – Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE – Annullamento parziale per violazione dell’obbligo di motivazione – Decisione di modifica – Procedimento di transazione – Ammende – Importo di base – Adeguamento eccezionale – Tetto del 10 % del fatturato complessivo – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1/2003 – Principio del ne bis in idem – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Cumulo delle sanzioni – Proporzionalità – Equità – Competenza estesa al merito]

44

2019/C 413/52

Causa T-780/17: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – US/BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo 2016 – Esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi – Diniego di riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione)

44

2019/C 413/53

Causa T-13/18: Sentenza del Tribunale 24 settembre 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo dell’Unione europea Crédit Mutuel – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Carattere distintivo acquisito con l’uso – Ricorso incidentale – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]

45

2019/C 413/54

Causa T-39/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – VF/BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo della parte ricorrente – Esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi – Diniego di riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione)

46

2019/C 413/55

Causa T-68/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Forma di una bottiglia ellissoidale) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di una bottiglia ellissoidale bombata, appiattita davanti e dietro – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

47

2019/C 413/56

Causa T-219/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un motociclo – Disegno o modello comunitario anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Utilizzatore informato – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Interpretazione conforme dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzo di un marchio nazionale tridimensionale anteriore non registrato – Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 – Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002]

47

2019/C 413/57

Causa T-255/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – US/BCE (Funzione pubblica – Personale della BCE – Contratto a tempo determinato – Rifiuto di riqualificare un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione)

48

2019/C 413/58

Causa T-356/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 –Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V V-WHEELS – Marchi dell’Unione europea, nazionali e non registrati figurativi anteriori VOLVO – Impedimento alla registrazione relativo – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

49

2019/C 413/59

Causa T-458/18: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Multifit/EUIPO (real nature) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo real nature – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

49

2019/C 413/60

Causa T-492/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Scanner Pro – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]

50

2019/C 413/61

Causa T-507/18: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Francia/Commissione [FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Francia nell’ambito del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI) – Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane (esercizi dal 2013 al 2016) – Rettifica finanziaria su base forfettaria]

51

2019/C 413/62

Causa T-650/18: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo REAKTOR – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere descrittivo – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Rapporto diretto e concreto con i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio]

52

2019/C 413/63

Causa T-553/16: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2019 – von Blumenthal e a./BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi base – Metodo di calcolo – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

52

2019/C 413/64

Causa T-746/17: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Ritiro della domanda di decadenza – Non luogo a statuire – Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale – Spese giudiziarie evitabili – Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale)

53

2019/C 413/65

Cause riunite T-748/17 e T-770/17: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – TrekStor e Beats Electronics/EUIPO – Beats Electronics e TrekStor (iBeat) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Ritiro della domanda di decadenza – Non luogo a statuire – Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale – Spese legali evitabili – Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale)

54

2019/C 413/66

Causa T-749/17: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Ritiro della domanda di decadenza – Non luogo a statuire – Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale – Spese giudiziarie evitabili – Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale)

55

2019/C 413/67

Causa T-566/19 R: Ordinanza del Presidente del Tribunale del 13 settembre 2019 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione (Domanda di provvedimenti provvisori – Aiuti di Stato – Proroga del termine – Carenza di interesse)

56

2019/C 413/68

Causa T-613/19: Ricorso proposto il 10 settembre 2019 – ENIL Brussels Office e a./Commissione

56

2019/C 413/69

Causa T-648/19: Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands/Commissione

57

2019/C 413/70

Causa T-663/19: Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

58

2019/C 413/71

Causa T-693/19: Ricorso proposto il 9 ottobre 2019 – Kerry Luxembourg/EUIPO - Ornua (KERRYMAID)

59

2019/C 413/72

Causa T-696/19: Ricorso proposto il 14 ottobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

60

2019/C 413/73

Causa T-697/19: Ricorso proposto il 14 ottobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

61

2019/C 413/74

Causa T-705/19: Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 – GV/Commissione

61

2019/C 413/75

Causa T-707/19: Ricorso proposto il 16 ottobre 2019 – FF&GB/EUIPO (ONE-OFF)

62

2019/C 413/76

Causa T-709/19: Ricorso proposto il 21 ottobre 2019 – GW/Corte dei conti

63

2019/C 413/77

Causa T-720/19: Ricorso proposto il 18 ottobre 2019 – Ashworth/Parlamento

64

2019/C 413/78

Causa T-675/18: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Trifolio-M e altri/EFSA

66

2019/C 413/79

Causa T-287/19: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – BigBen Interactive/EUIPO – natcon7 (nacon)

66

2019/C 413/80

Causa T-494/19: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 settembre 2019 – CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)

66


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 413/01)

Ultima pubblicazione

GU C 406 del 2.12.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 399 del 25.11.2019

GU C 383 dell’11.11.2019

GU C 372 del 4.11.2019

GU C 363 del 28.10.2019

GU C 357 del 21.10.2019

GU C 348 del 14.10.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Foix - Francia) – Procedimento penale a carico di Mathieu Blaise e a.

(Causa C-616/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Validità - Principio di precauzione - Definizione della nozione di «sostanza attiva» - Cumulo di sostanze attive - Affidabilità della procedura di valutazione - Accesso del pubblico al fascicolo - Test relativi alla tossicità a lungo termine - Pesticidi - Glifosato)

(2019/C 413/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal correctionnel de Foix

Imputati nella causa principale

Mathieu Blaise, Sabrina Dauzet, Alain Feliu, Marie Foray, Sylvestre Ganter, Dominique Masset, Ambroise Monsarrat, Sandrine Muscat, Jean-Charles Sutra, Blanche Yon, Kevin Leo-Pol Fred Perrin, Germain Yves Dedieu, Olivier Godard, Kevin Pao Donovan Schachner, Laura Dominique Chantal Escande, Nicolas Benoit Rey, Eric Malek Benromdan, Olivier Eric Labrunie, Simon Joseph Jeremie Boucard, Alexis Ganter, Pierre André Garcia

Con l’intervento di: Espace Émeraude

Dispositivo

Dall’esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria - Ungheria) – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

(Causa C-621/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Articolo 4, paragrafo 2 - Articolo 5 - Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali - Clausole che impongono il pagamento di costi per servizi non specificati)

(2019/C 413/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Gyula Kiss

Convenuti: CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che il requisito secondo il quale una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile non impone che clausole contrattuali che non hanno formato oggetto di un negoziato individuale, contenute in un contratto di mutuo stipulato con consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali stabiliscono precisamente l’importo delle spese di gestione e di una commissione di esborso a carico del consumatore, il loro metodo di calcolo e la loro data di esigibilità, debbano altresì specificare tutti i servizi forniti a fronte degli importi in questione.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, relativa a spese di gestione di un contratto di mutuo, la quale non consente di individuare inequivocabilmente quali siano i servizi specifici resi a fronte di tali spese, non determina, in linea di principio, a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, malgrado il requisito della buona fede.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Planet49 GmbH

(Causa C-673/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 95/46/CE - Direttiva 2002/58/CE - Regolamento (UE) 2016/679 - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - Cookie - Nozione di consenso dell’interessato - Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata)

(2019/C 413/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Convenuta: Planet49 GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera f), e l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti in combinato disposto con l’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e altresì con l’articolo 4, punto 11, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il consenso di cui a tali disposizioni non è validamente espresso quando l’archiviazione di informazioni o l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

2)

L’articolo 2, lettera f), e l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letti in combinato disposto con l’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46, nonché con l’articolo 4, punto 11, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/679, non devono essere interpretati in modo diverso a seconda che le informazioni archiviate o consultate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet costituiscano o meno dati personali, ai sensi della direttiva 95/46 e del regolamento 2016/679.

3)

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all’utente di un sito Internet.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

(Causa C-18/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Società dell’informazione - Libera circolazione dei servizi - Direttiva 2000/31/CE - Responsabilità dei prestatori intermedi - Articolo 14, paragrafi 1 e 3 - Prestatore di servizi di hosting - Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione - Articolo 18, paragrafo 1 - Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione - Articolo 15, paragrafo 1 - Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza)

(2019/C 413/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Eva Glawischnig-Piesczek

Convenuta: Facebook Ireland Limited

Dispositivo

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illiceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e

ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH

(Causa C-42/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punto 3 - Operazioni relative ai pagamenti - Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote)

(2019/C 413/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Trier

Convenuta: Cardpoint GmbH, succeduta alla Moneybox Deutschland GmbH

Dispositivo

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra in una operazione relativa ai pagamenti esente dall’imposta sul valore aggiunto, prevista da tale disposizione, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State - Paesi Bassi) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A, B, P

(Causa C-70/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 2/76 - Articolo 7 - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausole di «standstill» - Nuova restrizione - Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale - Ragioni imperative di interesse generale - Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti - Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto al rispetto della vita privata - Diritto alla protezione di dati personali - Proporzionalità)

(2019/C 413/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Convenuti: A, B, P

Dispositivo

L’articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi in materia di identità e di documenti.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland - Regno Unito) – Ermira Bajratari/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-93/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell’Unione minorenni - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Condizione della disponibilità di risorse sufficienti - Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un’attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro)

(2019/C 413/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland

Parti

Ricorrente: Ermira Bajratari

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Con l’intervento di: Aire Centre

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2019 – Crédit Mutuel Arkéa (C-152/18 P) Crédit Mutuel Arkéa (C-153/18 P)/Banca centrale europea, Commissione europea

(Cause riunite C-152/18 P e C 153/18 P) (1)

(Impugnazione - Politica economica e monetaria - Articolo 127, paragrafo 6, TFUE - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi su base consolidata - Regolamento (UE) n. 468/2014 - Articolo 2, punto 21, lettera c) - Regolamento (UE) n. 575/2013 - Articolo 10 - Gruppo vigilato - Enti affiliati permanentemente ad un organismo centrale)

(2019/C 413/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

(Causa C-152/18 P)

Ricorrente: Crédit mutuel Arkéa (rapresentante: H. Savoie, avocat)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e C. Olivier, agenti, assistiti da P. Honoré, avocat), Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, agenti)

Interveniente a sostegno delle altre parti: Confédération nationale du Crédit mutuel (rappresentanti: M. Grégoire e C. De Jonghe, avocats)

(Causa C-153/19 P)

Ricorrente: Crédit Mutuel Arkéa (rappresentante: H. Savoie, avocat)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e C. Olivier, agenti, assistiti da P. Honoré, avocat), Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik e A. Steiblytė, agenti)

Interveniente a sostegno delle altre parti: Confédération nationale du Crédit mutuel (rappresentanti: C. De Jonghe e M. Grégoire, avocats)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

Il Crédit mutuel Arkéa è condannato alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien - Austria) – Procedimento avviato da Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

(Causa C-197/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Obiettivo di riduzione dell’inquinamento - Acque interessate dall’inquinamento - Contenuto massimo di nitrati di 50 mg/l - Programmi d’azione adottati dagli Stati membri - Diritti dei singoli ad ottenere modifiche di tali programmi - Legittimazione attiva dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali)

(2019/C 413/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrenti: Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, Robert Prandl, Gemeinde Zillingdorf

Resistente: Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, già Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dispositivo

L’articolo 288 TFUE nonché l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e l’allegato I, parte A, punto 2, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere interpretati nel senso che, laddove lo scarico di composti di azoto di origine agricola contribuisca significativamente all’inquinamento delle acque sotterranee in questione, persone fisiche e giuridiche, quali i ricorrenti nel procedimento principale, devono poter esigere dalle competenti autorità nazionali la modifica di un programma d’azione esistente ovvero l’adozione di misure aggiuntive o di azioni rafforzate, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva medesima, qualora, in assenza di tali misure, il contenuto di nitrati nelle acque sotterranee superi o rischi di superare i 50 mg/l in uno o più punti di controllo, ai sensi del paragrafo 6 dello stesso articolo 5.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky - Repubblica ceca) – Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited

(Causa C-208/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 17, paragrafo 1 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Nozione di «consumatore» - Persona fisica che opera sul mercato internazionale dei cambi attraverso una società di intermediazione finanziaria - Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) - Direttiva 2004/39/CE - Nozione di «cliente al dettaglio»)

(2019/C 413/11)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Jana Petruchová

Convenuto: FIBO Group Holdings Limited

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall’altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è di per sé, in linea di principio, ininfluente.


(1)  GU C 200 dell’11.6.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie - Polonia) – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, già Raiffeisen Bank Polska SA

(Causa C-260/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi con i consumatori - Clausole abusive - Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Clausola relativa alla determinazione del tasso di cambio tra le valute - Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola - Possibilità per il giudice di porre rimedio alle clausole abusive ricorrendo a clausole generali del diritto civile - Valutazione dell’interesse del consumatore - Sussistenza del contratto senza clausole abusive)

(2019/C 413/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrenti: Kamil Dziubak, Justyna Dziubak

Convenuti: Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, già Raiffeisen Bank Polska SA

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice nazionale, dopo aver accertato il carattere abusivo di talune clausole di un contratto di mutuo indicizzato in una valuta estera ed associato a un tasso di interesse direttamente connesso al tasso interbancario della valuta interessata, ritenga, conformemente al suo diritto interno, che tale contratto non possa sussistere senza tali clausole, per il motivo che la loro eliminazione avrebbe come conseguenza la modifica della natura dell’oggetto principale di detto contratto.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, le conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’invalidazione di un contratto nella sua interezza, come indicate nella sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C 26/13, EU:C:2014:282), devono essere valutate alla luce delle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia, e che, dall’altro, ai fini di tale valutazione, la volontà che il consumatore ha espresso al riguardo è determinante.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che sia posto rimedio alle lacune di un contratto, provocate dalla soppressione delle clausole abusive contenute in quest’ultimo, sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono l’integrazione degli effetti espressi in un atto giuridico mediante, segnatamente, gli effetti risultanti dal principio di equità o dagli usi, disposizioni queste che non sono né di natura suppletiva né applicabili in caso di accordo tra le parti del contratto.

4)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta al mantenimento delle clausole abusive contenute in un contratto quando la loro soppressione porterebbe all’invalidazione di tale contratto e il giudice ritiene che tale invalidazione creerebbe effetti sfavorevoli per il consumatore, qualora quest’ultimo non abbia acconsentito a tale mantenimento.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București - Romania) – Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA/Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(causa C-267/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4 - Motivi di esclusione facoltativi - Esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici - Risoluzione di un precedente contratto di appalto a motivo dell’affidamento parziale dello stesso in subappalto - Nozione di «significative o persistenti carenze» - Portata)

(2019/C 413/13)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93 SA

Convenuta: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Dispositivo

L’articolo 57, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che il subappalto, effettuato da un operatore economico, di una parte dei lavori nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, deciso senza il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice e che abbia dato luogo alla risoluzione di tale contratto di appalto, costituisce una significativa o persistente carenza accertata nell’ambito dell’esecuzione di una prescrizione sostanziale relativa al suddetto appalto pubblico, ai sensi della disposizione di cui sopra, ed è dunque idoneo a giustificare l’esclusione di tale operatore economico dalla partecipazione ad una successiva procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nel caso in cui, dopo aver proceduto alla propria valutazione dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico interessato dalla risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice che organizza tale successiva procedura di aggiudicazione di appalto ritenga che un subappalto siffatto determini la rottura del rapporto di fiducia con l’operatore economico in parola. Prima di pronunciare tale esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice deve però, in conformità dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva sopra citata, letto in combinato disposto con il considerando 102 di quest’ultima, lasciare la possibilità a detto operatore economico di presentare le misure correttive da esso adottate a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto pubblico.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

(Causa C-272/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Esclusione del diritto delle società dall’ambito di applicazione della Convenzione di Roma e del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) - Contratto fiduciario stipulato tra un professionista e un consumatore, avente l’unico obiettivo di gestire una partecipazione in una società in accomandita)

(2019/C 413/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuto: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), devono essere interpretati nel senso che non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale convenzione e di tale regolamento obbligazioni contrattuali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, derivanti da un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita.

2)

L’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 devono essere interpretati nel senso che non rientra nell’esclusione prevista da tali disposizioni un contratto fiduciario in base al quale i servizi che sono dovuti al consumatore devono essere forniti, a distanza, nel paese di residenza abituale di quest’ultimo dal territorio di un altro paese.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto fiduciario relativo alla gestione di una partecipazione in una società in accomandita, come quelli di cui al procedimento principale, concluso tra un professionista e un consumatore, che non è stata oggetto di negoziato individuale e in base alla quale il diritto applicabile è quello dello Stato membro in cui è situata la sede di tale società, è abusiva, ai sensi della menzionata disposizione, quando induce in errore il consumatore dandogli l’impressione che al contratto si applichi solo la legge di tale Stato membro, senza informarlo che egli gode anche, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, della tutela accordatagli dalle disposizioni imperative del diritto nazionale che sarebbe applicabile in assenza di tale clausola.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austria) – Minoo Schuch-Ghannadan/Medizinische Universität Wien

(Causa C-274/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno quanto alle loro condizioni di impiego - Divieto - Normativa nazionale che fissa una durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato più lunga per i lavoratori a tempo parziale che per i lavoratori a tempo pieno - Principio del «pro rata temporis» - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di impiego e di lavoro - Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) - Nozione di «discriminazione indiretta» fondata sul sesso - Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Condizioni di occupazione e di lavoro - Articolo 19 - Onere della prova)

(2019/C 413/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parti

Ricorrente: Minoo Schuch-Ghannadan

Convenuta: Medizinische Universität Wien

Dispositivo

1)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, va interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che fissa, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, una durata massima dei rapporti di lavoro superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, a meno che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive e sia proporzionata rispetto a dette ragioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretata nel senso che il principio del prorata temporis ivi considerato non si applica a detta normativa.

2)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che fissa, per i lavoratori a tempo determinato interessati da tale norma, una durata massima dei rapporti di lavoro superiore per i lavoratori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili, se risulta dimostrato che tale normativa incide negativamente su una percentuale significativamente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di sesso maschile e se detta normativa non è oggettivamente giustificata da una finalità legittima o se i mezzi impiegati per il suo conseguimento non sono appropriati e necessari. L’articolo 19, paragrafo 1, di detta direttiva va interpretato nel senso che tale disposizione non impone alla parte che si ritiene lesa da una siffatta discriminazione di produrre, per stabilire un’apparenza di discriminazione, statistiche o fatti precisi relativi ai lavoratori interessati dalla normativa nazionale in oggetto se detta parte non ha accesso o ha accesso solo difficilmente a tali statistiche o fatti.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituania) – procedimento promosso da Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

(Causa C-285/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12, paragrafo 1 - Applicazione nel tempo - Libertà degli Stati membri riguardo alla scelta della modalità di prestazione dei servizi - Limiti - Appalti pubblici oggetto di un affidamento detto «in house» - Operazione interna - Sovrapposizione di un appalto pubblico e di un’operazione interna)

(2019/C 413/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti: Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija

con l’intervento di: UAB «Irgita», UAB «Kauno švara»

Dispositivo

1)

Una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un appalto pubblico viene aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica sulla quale essa esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nell’ambito di una procedura avviata mentre la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, era ancora in vigore e che ha portato alla conclusione di un contratto dopo l’abrogazione di tale direttiva, il 18 aprile 2016, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18, quando l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso definitivamente dopo tale data se fosse tenuta a indire una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico.

2)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma nazionale con la quale uno Stato membro subordina la conclusione di un’operazione interna, in particolare, alla condizione che l’aggiudicazione di un appalto pubblico non garantisca la qualità dei servizi forniti, la loro accessibilità o continuità, sempre che la scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di servizi, e effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, rispetti i principi di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza.

3)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, letto alla luce del principio di trasparenza, deve essere interpretato nel senso che le condizioni cui gli Stati membri subordinano la conclusione di operazioni interne devono essere fissate mediante norme precise e chiare del diritto positivo degli appalti pubblici, che devono essere sufficientemente accessibili e prevedibili nella loro applicazione, al fine di evitare qualsiasi rischio di arbitrarietà, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare nel caso di specie.

4)

La conclusione di un’operazione interna che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2014/24 non è di per sé conforme al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgio) – X/Belgische Staat

(Causa C-302/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica di immigrazione - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Direttiva 2003/109/CE - Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo - Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) - Risorse stabili, regolari e sufficienti)

(2019/C 413/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109 del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/16


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa - Lettonia) – Valsts ieņēmumu dienests/«Altic» SIA

(Causa C-329/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Acquisto di alimenti - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Diniego di detrazione - Fornitore eventualmente fittizio - Frode all’IVA - Requisiti relativi alla conoscenza da parte dell’acquirente - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore - Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 - Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare - Incidenza sul diritto alla detrazione dell’IVA)

(2019/C 413/18)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta:«Altic» SIA

Dispositivo

1)

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte venga negato a un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo, ammesso che sia debitamente accertato – circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio –, che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all’individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti, incombentigli in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.

2)

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, dev’essere interpretato nel senso che l’assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

(Causa C-378/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea - Articolo 3, paragrafo 1 - Termine di prescrizione - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Ripetizione dell’indebito - Applicazione della norma sulla prescrizione più favorevole)

(2019/C 413/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Convenuto: Reinhard Westphal

Dispositivo

L’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di prescrizione che esso prevede è determinato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/18


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État - Belgio) – Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL/Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Causa C-632/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica economica e monetaria - Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea - Regolamento (UE) n. 549/2013 - Settore delle amministrazioni pubbliche - Istituzione finanziaria captive - Nozione - Società che offre alle famiglie a reddito medio o basso mutui ipotecari sotto il controllo di un’amministrazione pubblica)

(2019/C 413/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Convenuto: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Dispositivo

1)

Le disposizioni dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, devono essere interpretate nel senso che, al fine di determinare se un’unità istituzionale distinta, posta sotto il controllo di un’amministrazione pubblica, rientri nel settore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del Sistema europeo dei conti nazionali rivisto istituito da detto regolamento, qualora essa presenti le caratteristiche di un’istituzione finanziaria captive, è necessario esaminare il criterio della sua esposizione al rischio economico nell’esercizio della sua attività.

2)

Un’unità istituzionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il cui grado di autonomia nei confronti di un’amministrazione pubblica è limitato dalla normativa nazionale, in forza della quale tale unità istituzionale non dispone del totale controllo della gestione delle sue attività e delle sue passività, nei limiti in cui tale amministrazione pubblica, da un lato, esercita un controllo sulle sue attività e, dall’altro, assume una parte del rischio legato alle sue passività, può essere qualificata come «istituzione finanziaria captive», ai sensi dell’allegato A, paragrafi da 2.21 a 2.23, del regolamento n. 549/2013, a condizione che le misure di controllo previste da tale normativa nazionale possano essere interpretate dal giudice nazionale nel senso che esse hanno per effetto che l’unità istituzionale interessata non può agire indipendentemente da detta amministrazione pubblica, nella misura in cui quest’ultima impone a tale unità istituzionale le condizioni alle quali essa è tenuta ad agire, senza che quest’ultima abbia la possibilità di modificarle in modo sostanziale di sua iniziativa.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/19


Richiesta di parere presentata dal Parlamento europeo ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE

(Parere 1/19)

(2019/C 413/21)

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Parlamento europeo (rappresentanti: D. Warin, O. Hrstková Šolcová e A. Neergaard, agenti)

Quesiti sottoposti alla Corte

Gli articoli 82, paragrafo 2, e 84 TFUE costituiscono le basi giuridiche appropriate per l’atto del Consiglio relativo alla conclusione a nome dell’Unione della convenzione di Istanbul o tale atto deve basarsi sugli articoli 78, paragrafo 2, 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, TFUE ed è necessario o possibile scindere in due le decisioni relative alla firma e alla conclusione della convenzione, in virtù di tale scelta della base giuridica?

La conclusione della convenzione di Istanbul, da parte dell’Unione, a norma dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE, risulta compatibile con i trattati in mancanza di un comune accordo di tutti gli Stati membri sul loro consenso ad essere vincolati da detta convenzione?


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-522/19)

(2019/C 413/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parti

Ricorrente: DC

Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell’operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un’interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2)

Inoltre, se, in relazione all’articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell’Unione europea nel caso in cui si consideri che l’accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – ED/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(Causa C-523/19)

(2019/C 413/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parti

Ricorrente: ED

Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell’operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un’interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2)

Inoltre, se, in relazione all’articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell’Unione europea nel caso in cui si consideri che l’accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spagna) il 9 luglio 2019 – HG e IH/Bankia S.A.

(Causa C-527/19)

(2019/C 413/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta

Parti

Ricorrenti: HG e IH

Resistente: Bankia S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che, nelle sentenze da 44 a 49 del 23 gennaio 2019, il Tribunal Supremo abbia fissato come criterio univoco la regola secondo cui, nei contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che pone tutte le spese dell’operazione di costituzione del mutuo ipotecario a carico del mutuatario e le diverse voci di spesa contenute in detta clausola abusiva e dichiarata nulla devono essere ripartite tra la banca predisponente e il consumatore mutuatario, al fine di limitare la restituzione degli importi indebitamente versati in applicazione della normativa nazionale.

Se, conformemente alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, al fine di garantire la protezione dei consumatori e utenti, e alla giurisprudenza comunitaria che vi dà attuazione, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che il Tribunal Supremo proceda a un’interpretazione che integra una clausola nulla in quanto abusiva nel caso in cui la soppressione della stessa e gli effetti che ne derivano non pregiudichino la sussistenza del contratto di mutuo assistito da ipoteca.

2)

Inoltre, se, in relazione all’articolo 394 della [Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile)], che sancisce il criterio della soccombenza in materia di spese processuali, si possa ritenere che, qualora una clausola abusiva relativa alle spese sia dichiarata nulla, ma gli effetti di tale nullità siano limitati alla ripartizione di dette spese, ciò comporti una violazione dei principi di effettività e di non vincolatività del diritto dell’Unione europea nel caso in cui si consideri che l’accoglimento giurisdizionale della domanda sia solo parziale e possa essere interpretato nel senso che produce un effetto dissuasivo inverso con conseguente diniego di tutela degli interessi legittimi dei consumatori e degli utenti.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/22


Impugnazione proposta il 30 luglio 2019 dalla Holzer y Cia, SA de CV avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019 nelle cause riunite T-3/18 e T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO - Annco

(Causa C-582/19 P)

(2019/C 413/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holzer y Cia, SA de CV (rappresentante: N.A. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Annco, Inc.

Con ordinanza del 22 ottobre 2019 la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e che la Holzer y Cia, SA de CV, sopporterà le proprie spese.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/23


Impugnazione proposta il 1o agosto 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 giugno 2019, nella causa T-138/18, De Esteban Alonso/Commissione

(Causa C-591/19 P)

(2019/C 413/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e J. Baquero Cruz, agenti)

Altra parte nel procedimento: Fernando De Esteban Alonso

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza dell’11 giugno 2019 (T-138/18);

respingere il ricorso proposto in primo grado;

condannare il sig. De Esteban alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, basato su un errore nella qualificazione giuridica dei fatti con riferimento all’articolo 4 della decisione della Commissione n. 1999/396, la Commissione sostiene che il Tribunale non doveva considerare che il sig. De Esteban avrebbe dovuto essere «assimilato» alle persone nominativamente indicate nella nota inviata dall’OLAF alle autorità francesi il 19 marzo 2003 o, perlomeno, considerato personalmente coinvolto nei fatti, quando l’interessato non rientrava in nessuna di queste due categorie.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1073/1999 ai sensi del quale le istituzioni devono dare alla relazione presentata dall’OLAF «il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario (...)». La Commissione considera che tale disposizione non possa essere interpretata, a contrario, quale limitativa del potere discrezionale di cui essa dispone nella difesa degli interessi dell’Unione e, in particolare, nel senso che le vieti di costituirsi parte civile e di agire dinanzi alle autorità nazionali quando lo ritenga opportuno alla luce delle informazioni di cui dispone, anche in una fase precedente l’adozione di un’eventuale relazione dell’OLAF.

Con il suo terzo motivo, dedotto in subordine, la Commissione rileva che il Tribunale non poteva accogliere il ricorso per risarcimento danni in assenza di un nesso causale. Il Tribunale si sarebbe indebitamente discostato dalla sua giurisprudenza secondo cui non esiste un nesso causale sufficientemente diretto tra la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità nazionali e il pregiudizio lamentato.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/23


Impugnazione proposta il 14 agosto 2019 dalla Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-209/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-613/19 P)

(2019/C 413/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (rappresentante: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Autec AG

Con ordinanza del 24 ottobre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/24


Impugnazione proposta il 14 agosto 2019 dalla Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 giugno 2019, causa T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-614/19 P)

(2019/C 413/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (rappresentante: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Autec AG

Con ordinanza del 24 ottobre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 agosto 2019 – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA/Regione Campania

(Causa C-618/19)

(2019/C 413/29)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA

Resistente: Regione Campania

Questione pregiudiziale

Se osta al diritto [dell’Unione europea], e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma regionale come l’art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che consente l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all’ACI.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 3 settembre 2019 – Procedimento penale a carico di IR

(Causa C-649/19)

(2019/C 413/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

IR

Questioni pregiudiziali

Se i diritti dell’imputato a norma degli articoli 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE (1) si applichino all’imputato arrestato in forza di un mandato d’arresto europeo.

In caso affermativo: se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che consente una modifica del contenuto del mandato d’arresto europeo rispetto al modello allegato, in particolare, l’inserimento all’interno di detto modello di un nuovo testo concernente i diritti riconosciuti alla persona ricercata nei confronti delle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di impugnare il mandato d’arresto nazionale e il mandato d’arresto europeo.

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’emissione di un mandato d’arresto europeo nel pieno rispetto del modello allegato (vale a dire, privo delle informazioni alla persona ricercata circa i suoi diritti dinanzi all’autorità giudiziaria emittente) sia compatibile con il considerando 12 e con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, con gli articoli 4, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE e con gli articoli 6 e 47 della Carta laddove l’autorità giudiziaria emittente, non appena venga a conoscenza dell’arresto della persona, la informi immediatamente dei diritti a lei spettanti e le invii i relativi documenti.

Se la decisione quadro 2002/584/GAI sia valida ove non sussista alcun altro mezzo giuridico per garantire i diritti riconosciuti a una persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo a norma degli articoli 4 - in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 -, 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE.


(1)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 10 settembre 2019 – «Skonis ir kvapas» UAB/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-674/19)

(2019/C 413/31)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente:«Skonis ir kvapas» UAB

Convenuto: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE (1) del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, debba essere interpretato nel senso che il tabacco per narghilè, quale quello in esame nel caso di specie (ossia costituito da tabacco - fino al 24 % -, sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti), deve essere considerato come «costituit[o] (…) parzialmente da sostanze diverse dal tabacco» ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

2)

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, anche quando deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui il tabacco contenuto in una miscela destinata a essere fumata – nella fattispecie il tabacco per narghilè (il prodotto di cui trattasi) – soddisfi i criteri elencati nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, detta miscela deve essere considerata nella sua interezza come tabacco da fumo, indipendentemente dalle altre sostanze ivi contenute.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se ai fini dell’applicazione della suddetta direttiva l’articolo 2, paragrafo 2, e/o l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE debbano essere interpretati nel senso che l’intero prodotto controverso, quale quello di cui al procedimento principale – ottenuto miscelando tabacco trinciato a taglio fino con altre sostanze liquide e normalmente fini (sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti) – deve essere trattato come tabacco da fumo.

4)

In caso di risposta negativa alla seconda questione e di risposta affermativa alla prima e alla terza questione, se le disposizioni di cui alla voce 2403 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (2) del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, debbano essere interpretate nel senso che i componenti del tabacco per narghilè quali 1) sciroppo di glucosio, 2) aromi e/o 3) glicerina non devono essere trattati come «succedanei del tabacco».


(1)  GU 2011, L 176, pag. 24.

(2)  GU 1987, L 256, pag. 1.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 17 settembre 2019 – mk advokaten GbR/MBK Rechtsanwälte GbR

(Causa C-684/19)

(2019/C 413/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: mk advokaten GbR

Resistente: MBK Rechtsanwälte GbR

Questione pregiudiziale

Se un terzo, menzionato in un’inserzione pubblicata su un sito internet contenente un segno identico ad un marchio, faccia uso di tale marchio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (1), qualora l’inserzione stessa non sia stata collocata dal terzo, ma sia stata ripresa dal gestore del sito internet da un’altra inserzione collocata dal terzo in violazione del marchio.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/27


Ricorso proposto il 20 settembre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-704/19)

(2019/C 413/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato nei termini tutte le misure necessarie per recuperare da Telecom Castilla-La Mancha S.A., principale beneficiario, gli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione (UE) 2016/1385 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha (1) (pubblicata in GUUE L 22 del 17 agosto 2016, pag. 52), non avendo dimostrato di aver annullato tutti i pagamenti in sospeso di tali aiuti e non avendo comunicato alla Commissione entro i termini le misure adottate per conformarsi a tale decisione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 288 TFUE, paragrafo 4, e degli articoli 3 e 4 della decisione, e

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna non ha applicato la decisione non eseguita entro i termini stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione.

Il Regno di Spagna continua a non recuperare l’importo totale degli aiuti presso il principale beneficiario dello stesso, ossia Telecom Castilla-La Mancha S.A.. Il Regno di Spagna non ha dimostrato di aver interrotto tutti i pagamenti dell’aiuto in corso successivamente all’adozione della decisione. Il mancato recupero integrale degli importi degli aiuti oggetto della decisione concessi a Telecom CLM e l’assenza di prove affidabili dell’annullamento di tutti i pagamenti in sospeso costituiscono una violazione dell’obbligo della Spagna in virtù dell’articolo 3 della decisione.

Inoltre, il Regno di Spagna non ha comunicato alla Commissione, entro il termine previsto, le informazioni richieste in merito all’esecuzione della decisione, come previsto dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, di quest’ultima.


(1)  GU 2016, L 222, pag. 52.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 settembre 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-708/19)

(2019/C 413/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Von Aschenbach & Voss GmbH

Resistente: Hauptzollamt Duisburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2017/271»), estendendo il dazio antidumping, introdotto per i fogli di alluminio per uso domestico a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015 (2), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione 2015/2384»), anche ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione, e prevedendo un’esenzione dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione dal dazio antidumping solo nelle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione 2017/271, sia invalido per violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/271 sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell’adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell’insufficiente motivazione della presunzione secondo cui l’80 % dei prodotti esaminati sarebbero leggermente modificati.

3)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2017/271 sia invalido per manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione nell’adozione del regolamento di esecuzione 2017/271, in considerazione dell’omessa verifica dell’uso finale cui erano destinati nell’Unione europea i fogli di alluminio importati.


(1)  GU 2017, L 40, pag. 51.

(2)  GU 2016, L 176, pag. 21.

(3)  GU 2015, L 332, pag. 63.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 27 settembre 2019 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

(Causa C-718/19)

(2019/C 413/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL

Convenuto: Conseil des ministres

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, e più in particolare gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari disposizioni analoghe a quelle che costituiscono la trasposizione, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vale a dire, disposizioni che consentono di obbligare il cittadino dell’Unione o il suo familiare ad ottemperare a misure preventive dirette ad evitare qualsiasi rischio di fuga in pendenza del termine concessogli per lasciare il territorio a seguito all’adozione di un provvedimento che pone fine al soggiorno per motivi di ordine pubblico o durante il periodo in cui detto termine è prorogato.

2)

Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che non hanno ottemperato a un provvedimento che pone fine al soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza una disposizione identica a quella applicata ai cittadini di paesi terzi che si trovano nella stessa situazione per quanto riguarda il periodo massimo di trattenimento ai fini dell’allontanamento, pari a otto mesi.


(1)  GU 2004, L 158, pag. 77.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 1o ottobre 2019 –Procedimento penale a carico di HP

(Causa C-724/19)

(2019/C 413/36)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

HP

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 (1) nonché con il principio di equivalenza una disposizione nazionale [l’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, del Zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane (legge sull’ordine europeo di indagine penale)] secondo cui, nella fase istruttoria del procedimento penale, il pubblico ministero costituisce l’autorità competente per l’emissione di un ordine europeo di indagine penale riguardante la trasmissione di dati relativi al traffico e all’ubicazione relativi al traffico di telecomunicazioni, mentre, in casi analoghi a livello nazionale, l’autorità competente al riguardo è il giudice.

Se il riconoscimento di tale ordine europeo di indagine penale da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione (pubblico ministero o giudice inquirente) sostituisca il provvedimento giudiziario necessario ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione.


(1)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 7 ottobre 2019 – Euromin Holdings (Cyprus) Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Causa C-735/19)

(2019/C 413/37)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: Euromin Holdings (Cyprus) Limited

Resistente: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia in contrasto con la corretta applicazione dell'articolo 5 (1) della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, una normativa nazionale secondo la quale il prezzo delle azioni nell’ambito di un'offerta di riacquisto obbligatoria viene calcolato dividendo le attività nette della società emittente (comprese le partecipazioni di minoranza) per il numero di azioni emesse.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, vale a dire nel senso che le attività nette della società emittente non devono comprendere le partecipazioni di minoranza, se un metodo di fissazione del prezzo delle azioni possa considerarsi chiaramente determinato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, qualora per la sua comprensione occorra applicare uno dei metodi di evoluzione giurisprudenziale del diritto —la riduzione teleologica—.

3)

Se sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, vale a dire alla fissazione di un prezzo equo, una normativa che prevede che si debba scegliere il prezzo più elevato fra queste tre possibili varianti:

3.1)

il prezzo al quale l'offerente o persone che agiscono di concerto con lui hanno acquistato le azioni della società emittente nei 12 mesi anteriori. In caso di acquisto di azioni a prezzi diversi, il prezzo di riacquisto è costituito da quello più elevato tra i prezzi di acquisto delle azioni nei 12 mesi precedenti il momento in cui sorge l'obbligo legale di promuovere un'offerta di riacquisto;

3.2)

il prezzo medio ponderato delle azioni sul mercato regolamentato o sul sistema multilaterale di negoziazione con il maggior volume di scambi delle azioni in questione nei 12 mesi anteriori. Il prezzo medio ponderato delle azioni è calcolato sulla base dei 12 mesi precedenti il momento in cui sorge l'obbligo legale di promuovere un'offerta di riacquisto;

3.3)

il valore dell'azione calcolato dividendo le attività nette della società emittente per il numero di azioni emesse. Le attività nette saranno calcolate deducendo dal totale delle attività della società emittente le azioni proprie e le passività. Nel caso in cui la società emittente abbia azioni con valori nominali diversi, se per il calcolo del valore dell'azione le attività nette debbano essere divise in proporzione alla percentuale di capitale sociale rappresentata da ogni valore nominale delle azioni.

4)

Qualora il metodo di calcolo previsto dal diritto nazionale, avvalendosi del margine discrezionale conferito [agli Stati membri] dall'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, dia come risultato un prezzo superiore a quello di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, se ciò sia compatibile con l'obiettivo della direttiva di scegliere sempre il prezzo massimo.

5)

In caso di danno arrecato a un singolo a causa dell’errata applicazione del diritto dell'Unione europea, se il diritto nazionale possa prevedere una limitazione del risarcimento di tale danno qualora tale limitazione si applichi parimenti sia ai danni subiti a causa dell’errata applicazione del diritto nazionale che a quelli subiti a causa dell’errata applicazione del diritto dell'Unione.

6)

Se le disposizioni della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, conferiscano diritti ai singoli, vale a dire se sia soddisfatto il presupposto per la sussistenza della responsabilità dello Stato.


(1)  GU 2004, L 142, pag. 12.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 7 ottobre 2019 – ZS «Plaukti»/Lauku atbalsta dienests

(Causa C-736/19)

(2019/C 413/38)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in cassazione: ZS «Plaukti»

Altra parte nel procedimento in cassazione: Lauku atbalsta dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (1), sia applicabile ad un caso in cui il richiedente non abbia soddisfatto i requisiti relativi allo sfalcio della superficie per cui è stato richiesto il sostegno per il mantenimento della biodiversità nei pascoli (requisito che va al di là dei requisiti minimi obbligatori di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (2)), senza che risulti alcun cambiamento nel gruppo di colture.

2)

Se la sanzione prevista dall’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, e quella contemplata all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento possano essere imposte simultaneamente per una singola infrazione.

3)

Se gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 (3) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, ostino ad una normativa nazionale in base alla quale un medesimo requisito può al contempo costituire un requisito minimo obbligatorio (impegno) e andare al di là dei requisiti minimi obbligatori (requisito per l’erogazione di un pagamento agroambientale).


(1)  GU 2011, L 25, pag. 8.

(2)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2008, L 277, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 7 ottobre 2019 – Bank of China Limited/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-737/19)

(2019/C 413/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Bank of China Limited

Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se le soluzioni indicate nella sentenza del 24 gennaio 2019, Morgan Stanley & Co International, C 165/17, siano applicabili nel caso in cui una succursale effettui in uno Stato membro, da un lato, operazioni soggette all’IVA e, dall’altro, prestazioni a favore della propria sede centrale nonché di succursali stabilite in un paese terzo.

2)

Se, nel caso in cui la succursale stabilita in uno Stato membro faccia valere la detraibilità dell’imposta con riguardo agli oneri da essa sostenuti ai fini di prestazione di servizi a favore della propria sede centrale, situata in un paese terzo, vale a dire l’esportazione di servizi finanziari e bancari, il soggetto passivo possa detrarre l’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 169, lettera a), o della lettera c) del medesimo articolo [della direttiva sull’IVA].

3)

Nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell’imposta ai sensi dell’articolo 169, lettera a), subordinatamente a quali condizioni le operazioni bancarie effettuate dalla sede centrale, stabilita in un paese terzo, possano consentire la detraibilità della relativa imposta qualora siano state effettuate nello Stato membro in cui siano stati sostenuti gli oneri soggetti all’imposta sul valore aggiunto. In caso di risposta affermativa alla prima questione e qualora la succursale possa beneficiare della detraibilità dell’imposta ai sensi dell’articolo 169, lettera c), subordinatamente a quali condizioni il destinatario possa essere considerato stabilito al di fuori dell’Unione europea, nel caso in cui la succursale sia situata nell’Unione europea e costituisca un’unica entità giuridica con la sede centrale.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) l’7 ottobre 2019 – VK/An Bord Pleanála

(Causa C-739/19)

(2019/C 413/40)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: VK

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

1)

Se a uno Stato membro sia precluso l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE (1) del 22 marzo 1977, come modificata, che consente a uno Stato membro di imporre a un avvocato che esercita l’attività di rappresentanza di un cliente in un procedimento giudiziario il requisito «di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita», in tutti i casi in cui la parte che l’avvocato visitatore intende rappresentare in tale procedimento avrebbe il diritto di autorappresentarsi.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, con riferimento a quali fattori un giudice nazionale debba valutare se sia ammissibile imporre il requisito di «agire di concerto con».

3)

In particolare, se l’imposizione di un obbligo limitato di agire «di concerto con», secondo le modalità descritte in precedenza nella presente ordinanza di rinvio, equivalga a un’ingerenza proporzionata nella libertà degli avvocati di prestare servizi che possa essere giustificata in considerazione dell’interesse pubblico costituito dalla necessità di tutelare i consumatori dei servizi legali e di garantire una buona amministrazione della giustizia.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se tale posizione sia pertinente in tutti i casi e, qualora non lo sia, di quali fattori un giudice nazionale debba tenere conto nel decidere se tale requisito possa essere imposto in un caso specifico.


(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1977, L 78, pag. 17).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Francia) l’8 ottobre 2019 – Repubblica di Moldova/Società Komstroy, subentrata nei diritti della società Energoalians

(Causa C-741/19)

(2019/C 413/41)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Paris

Parti

Ricorrente: Repubblica di Moldova

Convenuta: Società Komstroy, subentrata nei diritti della società Energoalians

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, punto 6, del Trattato sulla Carta dell’energia debba essere interpretato nel senso che un credito derivante da un contratto di vendita di energia elettrica che non abbia comportato alcun apporto da parte dell’investitore nello Stato ospitante possa configurare un «investimento» ai sensi di detta disposizione.

Se l’articolo 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia debba essere interpretato nel senso che configura un investimento l’acquisto effettuato da un investitore di una Parte contraente di un credito costituito da un operatore economico estraneo agli Stati parte.

Se l’articolo 26, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell’energia debba essere interpretato nel senso che un credito appartenente a un investitore, derivante da un contratto di vendita di energia elettrica fornita alla frontiera dello Stato ospitante, può configurare un investimento realizzato nell’area di un’altra Parte contraente in mancanza di qualsiasi attività economica esercitata dall’investitore sul territorio di quest’ultima.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 10 ottobre 2019 – PH, OI/«Eurobank Bulgaria» AD

(Causa C-745/19)

(2019/C 413/42)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrenti: PH, OI

Resistente:«Еurobank Bulgaria» АD

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora emerga il carattere abusivo di una clausola relativa a una modifica unilaterale del tasso d’interesse in un contratto di prestito concluso tra un professionista e un consumatore, il giudice nazionale possa ritenere che gli interessi dovuti ai sensi del contratto di prestito siano stati stabiliti (nonostante accordo contrario nel contratto originario) al tasso fissato al momento dell’erogazione del prestito.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se, in presenza di una clausola abusiva che non stabilisce il tasso d’interesse variabile contrattuale secondo un metodo lecito, il giudice nazionale possa riconoscere il diritto agli interessi.

3)

Se e in che misura, ai fini della soluzione delle prime due questioni, rilevi il fatto che il consumatore abbia accettato, nel corso del rimborso del prestito, l’applicazione di un metodo di determinazione del tasso d’interesse che non contenga clausole abusive.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/36


Ricorso proposto il 23 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-787/19)

(2019/C 413/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e M. Wasmeier, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Dichiarare che la Repubblica d’Austria, escludendo le prestazioni di servizi di viaggio fornite a soggetti passivi, che le utilizzano per la loro impresa, dal regime speciale d’imposta sul valore aggiunto applicabile alle agenzie di viaggio, e autorizzando le agenzie di viaggio, nei limiti in cui tale regime speciale è ad esse applicabile, a determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto forfettariamente per gruppi di prestazioni o per l’insieme delle prestazioni fornite durante un periodo d’imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 73 e da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il regime previsto in Austria per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi di viaggio non è conforme alla direttiva 2006/112. Tale direttiva prevede, agli articoli da 306 a 310, un regime speciale secondo il quale le prestazioni di servizi di viaggio fornite da un’agenzia di viaggio a un cliente costituiscono una prestazione unica. Il diritto austriaco si discosta inammissibilmente da tale regime.

In primo luogo sarebbe inammissibile escludere dall’applicazione di tale regime speciale soggetti passivi che utilizzano le prestazioni di servizi di viaggio per la loro impresa. La Corte avrebbe dichiarato, già nella sentenza del 26 settembre 2013, Commissione/Spagna (C-189/11, EU:C:2013:587), che detto regime speciale si applica non solo alle prestazioni fornite a consumatori finali, ma anche a quelle fornite a imprenditori soggetti ad imposta. Gli Stati membri non avrebbero la facoltà di limitare l’applicazione di tale regime alle prime. La Corte avrebbe ribadito tali principi nella sentenza dell’8 febbraio 2018, Commissione/Germania (C-380/16, EU:C:2018:76).

In secondo luogo, il metodo di calcolo previsto nel diritto tributario austriaco sarebbe in contrasto con la direttiva 2006/112. Ai sensi degli articoli 73 e da 306 a 310 di quest’ultima, la base imponibile dovrebbe essere determinata separatamente per ogni viaggio. Il diritto austriaco autorizza invece un calcolo forfettario del margine di profitto per «gruppi di prestazioni» o per tutti i viaggi che si svolgono in un periodo di tempo determinato. La Corte avrebbe anche dichiarato, nelle sentenze sopra richiamate, che un tale calcolo forfettario non sarebbe conforme al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/36


Ricorso proposto il 25 ottobre 2019 - Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-791/19)

(2019/C 413/44)

Lingua originale: il polacco.

Parti

Ricorrente: Commissione europea: (rappresentanti: K. Banks, H. Krämer, S.L. Kalėda, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

1)

Dichiarare che

consentendo di qualificare il contenuto delle decisioni giudiziarie come illecito disciplinare nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari [articolo 107, paragrafo 1, della ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari), e articolo 97, paragrafi 1 e 3, della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema)];

non garantendo l'indipendenza e l'imparzialità dell’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema), competente a riesaminare le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari condotti nei confronti dei giudici [articolo 3, punto 5, articolo 27 e articolo 73, paragrafo 1, della legge sulla Corte suprema, in combinato disposto con l'articolo 9a della ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura);

conferendo al presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema il diritto discrezionale di designare il tribunale disciplinare di primo grado competente a pronunciarsi sulle controversie che coinvolgono giudici dei tribunali ordinari (articolo 110, paragrafo 3, e articolo 114, paragrafo 7, della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e quindi, non garantendo che il procedimento disciplinare sia definito da un organo giurisdizionale «costituito per legge», nonché

conferendo al Minister Sprawiedliwości (ministro della Giustizia) il potere di nominare il Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości (responsabile dell'azione disciplinare del ministro della Giustizia) (articolo 112b della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e quindi, non garantendo che i procedimenti disciplinari condotti nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari siano trattati entro un termine ragionevole, nonché prevedendo che: le attività connesse alla nomina di un difensore e all'espletamento da parte di quest’ultimo dell’attività difensiva non sospendono il corso del procedimento disciplinare (articolo 113a della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e che il procedimento dinanzi al tribunale disciplinare prosegue nonostante l'assenza giustificata della persona accusata (che sia stata informata) o del suo difensore (articolo 115a, paragrafo 3, della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari), e quindi, non garantendo ai giudici accusati dei tribunali ordinari i diritti della difesa,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e,

consentendo che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte di giustizia le domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità dell’avvio di un procedimento disciplinare,

la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE.

2)

Condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, relativamente alla violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Commissione sostiene che le disposizioni controverse (i) consentono di qualificare il contenuto delle decisioni giudiziarie come un illecito disciplinare, (ii) non garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità della Sezione disciplinare della Corte suprema, competente a riesaminare le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari, (iii) conferiscono al presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare di primo grado competente a pronunciarsi sulle controversie che coinvolgono giudici dei tribunali ordinari, non garantendo, in questo modo, che il procedimento disciplinare sia definito da un organo giurisdizionale «costituito per legge», (iv) non garantiscono che i procedimenti disciplinari condotti nei confronti dei giudici dei tribunali ordinari siano trattati entro un termine ragionevole, ed infine non garantiscono ai giudici accusati i diritti della difesa.

In secondo luogo, per quanto concerne la violazione dell'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE, la Commissione sostiene che le disposizioni nazionali controverse consentono che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte di giustizia le domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità dell’avvio di un procedimento disciplinare.


Tribunale

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/38


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa T-586/14 RENV) (1)

(«Dumping - Importazioni di vetro solare originario della Cina - Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/1036] - Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato - Nozione di “distorsione di rilievo dei costi di produzione e della situazione finanziaria delle imprese” - Vantaggi fiscali - Errore manifesto di valutazione»)

(2019/C 413/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (Tschernitz, Germania) (rappresentante: R. MacLean, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU 2014, L 142, pag. 1 e rettifica in GU 2014, L 253, pag. 4).

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, è annullato.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, ad esclusione delle spese connesse all’intervento.

3)

La GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Xinyi PV Products (Anhui) Holdings relative al suo intervento.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/39


Sentenza del Tribunale 24 settembre 2019 – Granducato del Lussemburgo/Commissione europea

(Cause T-755/15 e T-759/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto posto in esecuzione dal Lussemburgo - Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno disponendone la restituzione - Decisione di anticipazione (tax ruling) - Vantaggi - Principio di piena concorrenza - Selettività - Presunzioni - Restrizione della concorrenza - Recupero»)

(2019/C 413/46)

Lingua processuale: il francese e l'inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-755/15: Granducato del Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente D. Holderer e T. Uri, successivamente T. Uri, agenti, assistiti inizialmente da D. Waelbroeck, S. Naudin e A. Steichen, successivamente da D. Waelbroeck e A. Steichen, avvocati)

Ricorrente nella causa T-759/15: Fiat Chrysler Finance Europe (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Rodríguez, solicitor, G. Maisto e M. Engel, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e B. Stromsky, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Irlanda (rappresentanti nella causa T-755/15: inizialmente E. Creedon, G. Hodge e A. Joyce, successivamente G. Hodge, M. Browne e A. Joyce, e infine A. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty e S. Kingston, barristers, e, nella causa T-759/15: inizialmente E. Creedon, G. Hodge, K. Duggan e A. Joyce, successivamente G. Hodge, K. Duggan, M. Browne e A. Joyce, e infine A. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da M. Collins, P. Gallagher, SC, S. Kingston e B. Doherty, barristers)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 263 TFUE volte all’annullamento della decisione (UE) 2016/2326 della Commissione del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) Fiat, cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat (GU 2016, L 351, pag.1).

Dispositivo

1)

Le cause T-755/15 e T-759/15 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il Granducato del Lussemburgo sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa T-755/15.

4)

La Fiat Chrysler Finance Europe sopporterà, oltre alle proprie spese quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-759/15.

5)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/40


Sentenza del Tribunale 24 settembre 2019 – Paesi Bassi e.a./Commissione

(Cause T-760/15 e T-636/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuti posti in esecuzione dai Paesi bassi - Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno disponendone la restituzione - Decisione tributaria anticipata (tax ruling) - Prezzo di trasferimento - Calcolo della base imponibile - Principio di piena concorrenza - Vantaggi - Sistema di riferimento - Autonomia in materia tributaria e procedurale degli Stati membri»)

(2019/C 413/47)

Lingue processuali: l'inglese e l'olandese

Parti

Ricorrente nella causa T-760/15: Regno dei Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente, M. Bultermann, B. Koopman, M. de Ree e M. Noort, successivamente M. Bultermann, M. de Ree e M. Noort, agenti)

Ricorrenti nella causa T-636/16: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Stati Uniti), Starbucks Manufacturing Emea BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Verschuur, M. Petite e M. Stroungi, avvocati,

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P-J.Loewenthal e B. Stromsky, successivamente P-J. Loewenthal et F. Tomat, agenti, e, nella causa T-636/16: P-J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente nella causa T-760/15: Irlanda (rappresentanti: inizialmente, E. Creedon, G. Hodge, K. Duggan e A. Joyce, successivamente G. Hodge, A. Joyce, K. Duggan, M. Browne e J. Quaney, agenti, assistiti da M. Collins, P. Gallagher, SC, nonché da B. Doherty et S. Kingston, barristers)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 263 TFUE volte all’annullamento della decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks (JO 2017, L 83, pag. 38).

Dispositivo

1)

Le cause T-760/15 e T-636/16 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

La decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks, è annullata.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle del Regno dei Paesi Bassi, della Starbucks Corp. e della Starbucks Manufacturing Emea BV

4)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/41


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – HSBC Holdings e a./Commissione

(Causa T-105/17) (1)

(«Concorrenza - Intese - Settore dei derivati sui tassi di interesse in euro - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Manipolazione dei tassi di riferimento interbancari Euribor - Scambio di informazioni riservate - Restrizione della concorrenza per oggetto - Infrazione unica e continuata - Ammende - Importo di base - Valore delle vendite - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 413/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: HSBC Holdings plc (Londra, Regno Unito), HSBC Bank plc (Londra), HSBC France (Parigi, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, QC, D. Bailey, barrister, M. Simpson, solicitor, e Y. Anselin e C. Angeli, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley, B. Mongin e F. van Schaik, agenti, assistiti da B. Lask, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C (2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives), e, dall’altro, alla modifica dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera b), della decisione C (2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives), è annullato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La HSBC Holdings plc, la HSBC Bank plc e la HSBC France sono condannate a sopportare le proprie spese.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/42


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – FVE Holýšov I e a./Commissione

(Causa T-217/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili - Misure che fissano un prezzo di riacquisto minimo dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili o che riconoscono un premio ai produttori di tale elettricità - Modifica delle misure iniziali - Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno in esito alla fase di esame preliminare - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Beneficiari dell’aiuto e azionisti dei beneficiari - Legittimo affidamento - Risorse statali - Competenza della Commissione a esaminare la compatibilità delle misure con disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti di Stato»)

(2019/C 413/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: FVE Holýšov I s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) e le altre 27 parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes e T. Herbold, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P. Němečková e T. Maxian Rusche, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, O. Serdula e L. Dvořáková, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente A. Gavela Llopis, poi A. Rubio González e S. Centeno Huerta, agenti), Repubblica di Cipro (rappresentanti: E. Symeonidou ed E. Zachariadou, agenti), Repubblica slovacca (B. Ricziová e M. Kianička, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione C(2016) 7827 final della Commissione, del 28 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.40171 (2015/NN), riguardante la promozione della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili, una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2017, C 69, pag. 2).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FVE Holýšov I s. r. o. e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica ceca, il Regno di Spagna, la Repubblica di Cipro e la Repubblica slovacca sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 202 del 26.6.2017.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/43


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Romania/Commissione

(Causa T-391/17) (1)

(«Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Protezione delle minoranze nazionali e linguistiche - Rafforzamento della diversità culturale e linguistica - Registrazione parziale - Principio di attribuzione - Assenza di manifesta mancanza di competenza legislativa della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 5, paragrafo 2, TUE - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Articolo 296 TFUE»)

(2019/C 413/50)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: inizialmente R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane e L. Lițu, successivamente C.-M. Florescu, E. Gane, L. Lițu e C.-R. Canțăr, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer, L. Radu Bouyon e H. Stancu, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Koós e G. Tornyai, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack – un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Romania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.

3)

L’Ungheria sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/44


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Printeos e a./Commissione

(Causa T-466/17) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato delle buste standard/disponibili su catalogo e buste speciali stampate - Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE - Annullamento parziale per violazione dell’obbligo di motivazione - Decisione di modifica - Procedimento di transazione - Ammende - Importo di base - Adeguamento eccezionale - Tetto del 10 % del fatturato complessivo - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1/2003 - Principio del ne bis in idem - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Cumulo delle sanzioni - Proporzionalità - Equità - Competenza estesa al merito»)

(2019/C 413/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Spagna), Printeos Cartera Industrial, SL (Alcalá de Henares), Tompla Scandinavia AB (Stoccolma, Svezia), Tompla France (Fleury Mérogis, Francia) e Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH (Leonberg, Germania) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2017) 4112 final della Commissione, del 16 giugno 2017, recante modifica della decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relative ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste), e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/44


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – US/BCE

(Causa T-780/17) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Rapporto informativo 2016 - Esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi - Diniego di riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)

(2019/C 413/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: US (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wagenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo 2016 del ricorrente e della decisione relativa all’esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi per l’anno 2016 e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tali atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

US è condannato alle spese.


(1)  GU C 52 del 12.2.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/45


Sentenza del Tribunale 24 settembre 2019 – Crédit mutuel Arkéa/EUIPO – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

(Causa T-13/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo dell’Unione europea Crédit Mutuel - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Carattere distintivo acquisito con l’uso - Ricorso incidentale - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 413/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon, Francia) (rappresentanti: A. Casalonga, L. Codevelle e C. Bercial Arias, avocats)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Confédération nationale du Crédit mutuel (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Moreau-Margotin e M. Merli, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2017 (procedimento R 1724/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra Crédit Mutuel Arkéa e la Confédération nationale du Crédit mutuel.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2017 (procedimento R 1724/2016-5), è annullata nella parte in cui ha concluso che il marchio contestato ha acquisito un carattere distintivo per l’uso per i prodotti e servizi per i quali era descrittivo e non distintivo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il ricorso incidentale è respinto.

4)

Crédit Mutuel Arkéa è condannato a sopportare un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese dell’EUIPO e della Confédération nationale du Crédit mutuel connesse al ricorso principale.

5)

L’EUIPO è condannato a sopportare due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese del ricorrente connesse al ricorso principale.

6)

La Confédération nationale du Crédit mutuel é condannata a sopportare due terzi delle proprie spese connesse al ricorso principale nonché le spese connesse al ricorso incidentale.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/46


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – VF/BCE

(Causa T-39/18) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Rapporto informativo della parte ricorrente - Esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi - Diniego di riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Principio di buona amministrazione»)

(2019/C 413/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VF (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e D. Camilleri Podestà, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta in sostanza, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione relativa all’esercizio di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi per l’anno 2016 e, in secondo luogo, della decisione di non procedere alla riqualificazione del contratto a tempo determinato del ricorrente in contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tali atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

VF è condannato alle spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/47


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Forma di una bottiglia ellissoidale)

(Causa T-68/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una bottiglia ellissoidale bombata, appiattita davanti e dietro - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fränkischer Weinbauverband eV (Würzburg, Germania) (rappresentanti: L. Petri e M. Gilch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek, M. Fischer e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 (procedimento R 413/2017-4), riguardante una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia ellissoidale bombata, appiattita davanti e dietro, come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fränkischer Weinbauverband eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/47


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

(Causa T-219/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un motociclo - Disegno o modello comunitario anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Utilizzatore informato - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Interpretazione conforme dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 - Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzo di un marchio nazionale tridimensionale anteriore non registrato - Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 - Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro - Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002»)

(2019/C 413/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci, B. La Tella e B. Lucchetti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizho City, Cina) (rappresentanti: Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea e M. Balestriero, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 (procedimento R 1496/2015-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Piaggio & C. e la Zhejiang Zhongneng Industry Group.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Piaggio & C. SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/48


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – US/BCE

(Causa T-255/18) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Contratto a tempo determinato - Rifiuto di riqualificare un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)

(2019/C 413/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: US (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e M. Rötting, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE di non riqualificare il contratto del ricorrente in contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

US è condannato alle spese.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/49


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 –Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS)

(Causa T-356/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V V-WHEELS - Marchi dell’Unione europea, nazionali e non registrati figurativi anteriori VOLVO - Impedimento alla registrazione relativo - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: T. Dolde, avvocato, e M. Hawkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Bonne e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlandia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2018 (procedimento R 1852/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding e la Paalupaikka.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2018 (procedimento R 1852/2017-4) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Volvo Trademark Holding AB ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/49


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Multifit/EUIPO (real nature)

(Causa T-458/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo real nature - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e P. Gentili, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 maggio 2018 (procedimento R 2650/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo real nature come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 maggio 2018 (procedimento R 2650/2017-2) è annullata nella parte in cui ha rifiutato la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo real nature per i servizi «pubblicità; marketing; servizi di consulenza in materia commerciale e aziendale per concetti di franchising; fornitura di know-how economico (franchising)», rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Multifit Tiernahrungs GmbH sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dall’EUIPO. Quest’ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 319 del 10.9.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/50


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Zhadanov/EUIPO (Scanner Pro)

(Causa T-492/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Scanner Pro - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 413/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Igor Zhadanov (Odessa, Ucraina) (rappresentante: P. Olson, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė, S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2018 (procedimento R 1812/2017-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Scanner Pro come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Igor Zhadanov è condannato alle spese.


(1)  GU C 352 del 1.10.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/51


Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019 – Francia/Commissione

(Causa T-507/18) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Francia nell’ambito del programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità (POSEI) - Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane (esercizi dal 2013 al 2016) - Rettifica finanziaria su base forfettaria»)

(2019/C 413/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, S. Horrenberger, A.-L. Desjonquères, A. Alidière e C. Mosser, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e J. Aquilina, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29), nella parte in cui applica alla Repubblica francese una rettifica finanziaria del 5 %, equivalente a un importo di EUR 1 945 435,39, con riferimento alle misure denominate «Altri aiuti diretti – POSEI», a motivo di una «[c]ontabilizzazione inesatta di alcune partite di banane», per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2016.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 392 del 29.10.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/52


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)

(Causa T-650/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo REAKTOR - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Rapporto diretto e concreto con i prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio»)

(2019/C 413/62)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Reaktor Group Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Kompari, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 agosto 2018 (procedimento R 2626/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo REAKTOR come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 agosto 2018 (procedimento R 2626/2017-2) è annullata nella parte in cui, con quest’ultima, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Reaktor Group Oy ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 16 del 14.1.2019.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/52


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2019 – von Blumenthal e a./BEI

(Causa T-553/16) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Adeguamento annuale degli stipendi base - Metodo di calcolo - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 413/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Henry von Blumenthal (Bergem, Lussemburgo) e gli altri 369 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all’ordinanza (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Faedo e J. Klein, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni contenute nelle buste paga di febbraio 2015 e dei mesi successivi, recanti applicazione ai ricorrenti della decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 16 dicembre 2014 e della decisione del comitato di direzione della BEI del 4 febbraio 2015, nonché dell’articolo pubblicato su Internet il 6 febbraio 2015 e della nota informativa del 15 febbraio 2013 che informa il personale dell’adozione di quest’ultima decisione e, dall’altro, il risarcimento per i danni materiali e morali che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito.

Dispositivo

1)

Si prende atto della rinuncia del sig. Dominique Courbin.

2)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso del sig. Henry von Blumenthal e degli altri ricorrenti diversi dal sig. Courbin i cui nomi compaiono in allegato.

3)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione con il numero di ruolo F-78/15) e trasferita al Tribunale dell’Unione Europea il 1.9.2016).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/53


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Causa T-746/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Ritiro della domanda di decadenza - Non luogo a statuire - Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale - Spese giudiziarie evitabili - Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»)

(2019/C 413/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber e A. Schönfleisch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e D. Walicka, poi E. Markakis, A. Söder e H. O’Neill)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Petersenn, avvocato, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2017 (procedimento R 2236/2016-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Beats Electronics e la TrekStor.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi.

2)

La TrekStor Ltd e la Beats Electronics LLC sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La TrekStor e la Beats Electronics sono condannate a pagare al Tribunale, ciascuna, la somma di 2 500 euro ai sensi dell’articolo 139, lettera a), del suo regolamento di procedura.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/54


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – TrekStor e Beats Electronics/EUIPO – Beats Electronics e TrekStor (iBeat)

(Cause riunite T-748/17 e T-770/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Ritiro della domanda di decadenza - Non luogo a statuire - Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale - Spese legali evitabili - Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»)

(2019/C 413/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-748/17: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber e A. Schönfleisch, avvocati)

Ricorrente nella causa T-770/17: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Petersenn, avvocato, e I. Fowler, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti nella causa T-748/17: inizialmente E. Markakis e D. Walicka, successivamente E. Markakis, A. Söder e H. O’Neill, agenti, e nella causa T-770/17: inizialmente A. Söder e D. Walicka, successivamente A. Söder, K. Markakis e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-748/17: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Petersenn, avvocato, e I. Fowler, solicitor)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-770/17: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber e A. Schönfleisch, avvocati)

Oggetto

Ricorsi proposti contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2017 (procedimenti riuniti R 2175/2016-4 e R 2213/2016-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Beats Electronics e la TrekStor.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sui ricorsi.

2)

La TrekStor Ltd e la Beats Electronics LLC sopportano le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La TrekStor e la Beats Electronics sono condannate a pagare al Tribunale, ciascuna, la somma di EUR 2 500 ai sensi dell’articolo 139, lettera a), del suo regolamento di procedura.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/55


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

(Causa T-749/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Ritiro della domanda di decadenza - Non luogo a statuire - Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale - Spese giudiziarie evitabili - Articolo 139, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale»)

(2019/C 413/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, M. Alber e A. Schönfleisch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente E. Markakis e D. Walicka, poi E. Markakis, A. Söder e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Petersenn, avvocato, e I. Fowler, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2017 (procedimento R 2236/2016-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Beats Electronics e la TrekStor.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi.

2)

La TrekStor Ltd e la Beats Electronics LLC sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La TrekStor e la Beats Electronics sono condannate a pagare al Tribunale, ciascuna, la somma di 2 500 euro ai sensi dell’articolo 139, lettera a), del suo regolamento di procedura.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/56


Ordinanza del Presidente del Tribunale del 13 settembre 2019 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

(Causa T-566/19 R)

(«Domanda di provvedimenti provvisori - Aiuti di Stato - Proroga del termine - Carenza di interesse»)

(2019/C 413/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca) Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Georgieva-Kecsmar e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione del procedimento di indagine formale nel caso dell’aiuto di Stato SA.39078 (2019/C) (ex 2014/N) – Danimarca – Finanziamento del progetto Fehmarn Belt Fixed Link (GU 2019, C 226, pag. 5).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/56


Ricorso proposto il 10 settembre 2019 – ENIL Brussels Office e a./Commissione

(Causa T-613/19)

(2019/C 413/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office) (Bruxelles, Belgio), Validity Foundation (Budapest, Ungheria), Center for Independent Living - Sofia (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: B. Van Vooren e Ł. Gorywoda, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare un atto della Commissione europea che nega l’interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti connessi all’invito a presentare proposte BG16RFOP001-5 002«Sostegno alla deistituzionalizzazione di servizi per anziani e persone con disabilità» nell’ambito dell’asse prioritario 5 «Infrastrutture sociali regionali» del programma operativo «Regioni in crescita»;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le norme sulla legittimazione a impugnare un atto illegittimo delle istituzioni dell’Unione sono discriminatorie per motivi relativi alla disabilità, in combinato disposto con il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.

I ricorrenti sostengono che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prevede la possibilità di un’azione da parte di terzi e che essi sono sufficientemente rappresentativi per proporre un’azione diretta a difendere le persone che non sono in grado di difendersi da sole contro la discriminazione derivante dalla decisione della Commissione di non interrompere i termini di pagamento o di non sospendere i pagamenti connessi all’invito a presentare proposte in questione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’atto impugnato pregiudica la posizione giuridica di un gruppo chiaramente identificato di persone che non sono in grado di difendersi da sole dinanzi a un giudice. Il presente motivo si suddivide in due parti:

l’atto impugnato riguarda direttamente e individualmente un gruppo chiuso di 1020 persone con disabilità situate in Bulgaria;

il suddetto gruppo di persone non è in grado di difendersi da solo dinanzi a un giudice.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, adottando l’atto impugnato, la convenuta ha violato i propri obblighi di cui, in primo luogo, al regolamento (UE) 1303/2013 (1) e, in secondo luogo, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU 2013, L 347, pag. 320).


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/57


Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands/Commissione

(Causa T-648/19)

(2019/C 413/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi) e Converse Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Martens e D. Colgan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata, ossia la decisione della Commissione del 10 gennaio 2019 di avviare un procedimento di indagine formale nel caso relativo all’aiuto di Stato SA.51284 (2018/NN) – Paesi Bassi – Possibile aiuto di Stato a favore di Nike (1); e

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE e degli articoli 1, lettere d), ed e), e 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (2), recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, nonché sulla violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e del principio di parità di trattamento, a causa di un errore di diritto nella valutazione preliminare relativa al carattere di aiuto delle misure contestate.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, 108, paragrafo 2, e 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafi 1, e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione dell’affermazione secondo cui le misure contestate presentano tutti gli elementi di un aiuto di Stato, in particolare della ragione per cui sarebbero da considerarsi selettive.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, a causa dell’avvio prematuro di un procedimento di indagine formale e dell’insufficienza di motivazione sull’esistenza dell’aiuto di Stato, malgrado non vi fossero ostacoli alla prosecuzione dell’esame preliminare.


(1)  GU 2019, C 226, pag. 31

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag.9)


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/58


Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

(Causa T-663/19)

(2019/C 413/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode Island, Stati Uniti) (rappresentante: J. Moss, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kreativni Dogadaji d.o.o. (Zagabria, Croazia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «MONOPOLY» – Marchio dell’Unione europea n. 9 071 961

Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 luglio 2019, nel procedimento R 1849/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Mancata corretta applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dei diritti della difesa della ricorrente.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/59


Ricorso proposto il 9 ottobre 2019 – Kerry Luxembourg/EUIPO - Ornua (KERRYMAID)

(Causa T-693/19)

(2019/C 413/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ornua Co-operative Ltd (Dublino, Irlanda)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: la domanda del marchio dell’Unione europea denominativo «KERRYMAID» – Domanda di registrazione n. 10 083 251

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 luglio 2019 nel procedimento R 2473/2013-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la decisione del 22 ottobre 2013 della divisione di opposizione, procedimento B 1 938 417;

respingere l’opposizione presentata dalla Ornua Co-operative Ltd avverso la registrazione del marchio dell’Unione europea «KERRYMAID», n. 10083251;

condannare l’EUIPO e la Ornua Co-operative Ltd, qualora intervenga nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/60


Ricorso proposto il 14 ottobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)

(Causa T-696/19)

(2019/C 413/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentanti: J. Bogatz e Y. Stone, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Moins de migraine pour vivre mieux» – Domanda di registrazione n. 17 942 393

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 nel procedimento R 778/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/61


Ricorso proposto il 14 ottobre 2019 – Teva Pharmaceutical Industries/EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben)

(Causa T-697/19)

(2019/C 413/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentanti: J. Bogatz e Y. Stone, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Weniger Migräne. Mehr vom Leben» – Domanda di registrazione n. 17 942 400

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 nel procedimento R 779/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/61


Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 – GV/Commissione

(Causa T-705/19)

(2019/C 413/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GV (rappresentante: B.-H. Vincent, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

concedere alla causa in esame una trattazione prioritaria;

annullare la decisione del 26 luglio 2019, recante numero R/213/19 e che rigetta la sua domanda di assistenza;

condannare l’APN ad adottare qualsiasi provvedimento di trasferimento idoneo ad allontanare il ricorrente dalla DG EAC nel rispetto del grado e dell’ubicazione effettiva del posto a Bruxelles onde evitare qualunque pregiudizio alla famiglia o di tipo privato;

condannare la Commissione al pagamento della provvisionale di EUR 13 018 a titolo di risarcimento del danno materiale nonché di EUR 250 per ogni giorno trascorso dal 1o febbraio 2018 al giorno della pronuncia dell’emananda sentenza di risarcimento del danno morale;

condannare la Commissione all’insieme delle spese del giudizio conformemente al regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. In proposito il ricorrente fa valere che la Commissione ha respinto la sua domanda di assistenza, che non ha adottato alcuna misura istruttoria e che ha trattato la sua domanda con lentezza, in modo burocratico e inadeguato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, in quanto la Commissione avrebbe dovuto qualificare come molestie i fatti che costituiscono il fondamento della domanda di assistenza.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 dello Statuto. Il ricorrente contesta alla Commissione di non aver rispettato il necessario equilibrio tra l’interesse del servizio e l’interesse del funzionario di cui trattasi.

4.

Quarto motivo, vertente sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91 dello Statuto. Il ricorrente sostiene in proposito che l’Unione ha l’obbligo di risarcire i danni causati al proprio personale da qualsiasi illegalità commessa nella sua qualità di datore di lavoro, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Orbene, ad avviso del ricorrente, i fatti che costituiscono il fondamento della domanda di assistenza rappresentano illegalità commesse in qualità di datore di lavoro e obbligano pertanto l’Unione a risarcire i danni materiali e non patrimoniali, ossia le spese di assistenza medica e giuridica nonché la sofferenza causata durante il periodo in esame.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il motivo che i procedimenti relativi a una domanda di trasferimento richiedono, per loro natura, una decisione rapida.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/62


Ricorso proposto il 16 ottobre 2019 – FF&GB/EUIPO (ONE-OFF)

(Causa T-707/19)

(2019/C 413/75)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: FF&GB Srl (Mantova, Italia) (rappresentante: M. Locatelli, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ONE-OFF– Domanda di registrazione n. 17 933 041

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 agosto 2019 nel procedimento R 239/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che il marchio ONE-OFF può essere registrato come marchio dell’Unione europea per i prodotti delle classi 18 e 25 come indicati nella domanda di registrazione n. 017933041;

condannare l’EUIPO di pagare i costi della presente procedura.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione del principio di coerenza e parità di trattamento.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/63


Ricorso proposto il 21 ottobre 2019 – GW/Corte dei conti

(Causa T-709/19)

(2019/C 413/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: GW (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 22 maggio 2019 della Corte dei conti europea recante rigetto della domanda della ricorrente affinché fosse adita la commissione di invalidità al fine di accertare l’andamento del suo stato di salute e stabilire le modalità dei controlli medici successivi al collocamento in stato d’invalidità;

condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, per il motivo che tale articolo prevede soltanto la possibilità, par l’Istituzione, e non l’obbligo, di far esaminare periodicamente un funzionario che beneficia di un’indennità di invalidità per accertarsi che siano sempre soddisfatti i requisiti previsti per beneficiare di detta indennità.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione della conclusione n. 273/15, del 25 febbraio 2016, del Collegio dei capi di amministrazione relativa al controllo medico successivo al collocamento in stato di invalidità, in quanto essa prevede che il medico dell’istituzione possa, in via eccezionale, accettare una relazione redatta dal medico curante o sospendere il controllo se la natura della condizione che ha causato l’invalidità non giustifichi un controllo volto a valutare la possibilità di una ripresa del lavoro.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine. La ricorrente rileva al riguardo che l’Istituzione era tenuta a prendere in considerazione i pareri del suo medico curante e del suo medico di fiducia del 23 e del 24 agosto 2017, della sua psicologa del 26 settembre 2019 e del suo medico curante dell’11 ottobre 2019.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/64


Ricorso proposto il 18 ottobre 2019 – Ashworth/Parlamento

(Causa T-720/19)

(2019/C 413/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Richard Ashworth (Lingfield, Regno Unito) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Waisse, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire,

il presente ricorso è ricevibile;

per quanto necessario, quali misure di organizzazione del procedimento o misure istruttorie del presente procedimento, il Parlamento europeo è condannato a produrre i pareri rilasciati dal servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati emessi il 16 luglio 2018 nonché il 3 dicembre 2018, senza pregiudizio quanto alla data esatta, ma in ogni caso prima dell’adozione della decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

la decisione individuale impugnata, notificata alla parte ricorrente dall’unità «Remunerazione e diritti sociali dei deputati» della direzione generale delle finanze del Parlamento europeo relativa al diritto della parte ricorrente alla sua pensione complementare (su base volontaria) nel corso del mese di settembre 2019 è annullata sul fondamento dell’articolo 263 TFUE nella parte in cui tale decisione ha attuato il prelievo speciale del 5 % sull’importo nominale della pensione complementare (su base volontaria) dovuta alla parte ricorrente quale sancita dalla summenzionata decisione dell’Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

la summenzionata decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 è dichiarata inapplicabile ai sensi dell’articolo 277 TFUE, in quanto modifica l’articolo 76 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo e più in particolare in quanto instaura un prelievo speciale del 5 % sull’importo nominale delle pensioni complementari (su base volontaria) esigibili a far data dal 1o gennaio 2019;

il Parlamento è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza ratione materiae dell’Ufficio.

da una parte, la decisione dell’Ufficio del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell’Ufficio») è stata adottata in violazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo, lo «statuto»). La decisione dell’Ufficio è contraria, segnatamente, alle disposizioni dell’articolo 27 dello statuto che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative».

d’altra parte, la decisione dell’Ufficio crea un tributo instaurando un prelievo speciale del 5 % dell’importo nominale della pensione mentre la creazione di un tributo non ricade nella competenza dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali.

da una parte, si contesta all’Ufficio di aver adottato la sua decisione senza rispettare le regole imposte dall’articolo 223 TFUE.

d’altra parte, la decisione dell’Ufficio non è sufficientemente motivata e viola in tal modo l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative e del principio di legittimo affidamento.

da una parte, la decisione dell’Ufficio viola i diritti acquisiti e le aspettative risultanti sia dai principi generali del diritto sia dallo statuto, che impone espressamente che essi siano «interamente» mantenuti (articolo 27).

d’altra parte, la decisione dell’Ufficio viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

da una parte, le lesioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell’Ufficio.

dall’altra, la decisione dell’Ufficio deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie.

da una parte, la decisione dell’Ufficio viola il principio di certezza del diritto in quanto è irregolarmente dotata di effetti retroattivi.

dall’altra, la decisione dell’Ufficio viola il principio di certezza del diritto in quanto ha omesso di prevedere misure transitorie.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/66


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Trifolio-M e altri/EFSA

(Causa T-675/18) (1)

(2019/C 413/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/66


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2019 – BigBen Interactive/EUIPO – natcon7 (nacon)

(Causa T-287/19) (1)

(2019/C 413/79)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 220 del 1o.7.2019.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 413/66


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 settembre 2019 – CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)

(Causa T-494/19) (1)

(2019/C 413/80)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.