ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 412

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
9 dicembre 2019


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2019/C 412/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 26 settembre 2019 sullo scambio e sulla raccolta di informazioni a fini macroprudenziali sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo (CERS/2019/18)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 412/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9512 — EQT/Colony Capital/Zayo) ( 1 )

11


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 412/03

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi

12

2019/C 412/04

Conclusioni del Consiglio su Eurojust: l’unità europea di cooperazione giudiziaria nell’era digitale

16

 

Commissione europea

2019/C 412/05

Tassi di cambio dell'euro — 6 dicembre 2019

20


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 412/06

Notifica preventiva di concentrazione Case M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2019/C 412/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9653 — Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2019/C 412/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9586 — SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 412/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 26 settembre 2019

sullo scambio e sulla raccolta di informazioni a fini macroprudenziali sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo

(CERS/2019/18)

(2019/C 412/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1) e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli 16 e 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche rafforzandone la capacità di tenuta e diminuendo l’accumulo di rischi sistemici.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 riconosce che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici dovrebbero basarsi su un’ampia serie di dati e indicatori macroeconomici e microfinanziari pertinenti e consente al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) di accedere a tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei suoi compiti in materia di vigilanza macroprudenziale, preservando nel contempo la riservatezza di tali informazioni come richiesto.

(3)

Altre autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria, comprese le autorità che forniscono analisi a sostegno delle decisioni di politica macroprudenziale, dovrebbero anche avere accesso alla serie pertinente di dati e indicatori necessari per svolgere i loro compiti. Le informazioni a disposizione delle autorità pertinenti sulle succursali nel loro territorio differiscono da uno Stato membro all’altro in termini di portata e di frequenza.

(4)

La raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3) ha raccomandato, tra l’altro, che gli Stati membri garantiscano alle autorità macroprudenziali il potere di richiedere e ottenere tempestivamente tutti i dati e le informazioni nazionali pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, comprese le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza microprudenziali e del mercato dei titoli e le informazioni provenienti dall’esterno del perimetro normativo, nonché le informazioni specifiche dell’ente su richiesta motivata e con disposizioni adeguate per garantire la riservatezza. Tuttavia, tale raccomandazione non poteva prevedere le varie disposizioni istituzionali relative alla definizione e allo svolgimento della politica macroprudenziale che si sono evolute negli Stati membri dal 2011. Pertanto, non ha specificamente affrontato talune disposizioni istituzionali che potrebbero essere necessarie per garantire che le autorità macroprudenziali abbiano accesso alle informazioni considerate necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, ma che non sono a loro disposizione.

(5)

Attualmente, la prestazione di servizi finanziari transfrontalieri tramite succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo rappresenta una parte importante del sistema finanziario in diversi Stati membri. In questi Stati membri talune succursali (a) sono state designate dalle autorità competenti come significative ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), (b) soddisfano i criteri di altri enti a rilevanza sistemica a norma dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE, (c) svolgono funzioni essenziali sulla base del quadro europeo per il risanamento e la risoluzione o (d) detengono una quota di mercato considerevole in attività rilevanti dal punto di vista della stabilità finanziaria (di seguito insieme denominate «succursali rilevanti per la stabilità finanziaria»). Il diritto dell’Unione non fornisce una definizione armonizzata di succursali rilevanti per la stabilità finanziaria. La prestazione di servizi finanziari transfrontalieri attraverso tali succursali dovrebbe aumentare in futuro, man mano che prosegue l’integrazione finanziaria all’interno dell’Unione europea. Qualsiasi autorità incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria deve poter ottenere determinate informazioni di base su tutte le succursali operanti nell’ambito della propria giurisdizione i cui enti creditizi, imprese madri, hanno la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo. In tal modo, l’autorità può, come minimo, valutare se tali succursali siano rilevanti per la stabilità finanziaria del paese in cui operano. Se l’autorità ritiene che sia questo il caso, deve anche poter ottenere informazioni più dettagliate sulle attività di tali succursali.

(6)

Le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo variano per dimensioni e importanza. Qualora tali succursali siano considerate rilevanti per la stabilità finanziaria del paese in cui operano, è necessario intensificare la collaborazione tra le autorità pertinenti dello Stato membro ospitante e di quello di origine. In tali casi, lo scambio di informazioni selezionate relative agli enti, imprese madri, e ai gruppi di cui tali succursali fanno parte è necessario per valutare il potenziale impatto amplificatore che tali succursali potrebbero avere durante i periodi di crescita eccessiva del credito o di crisi. Lo scambio di tali informazioni selezionate su tali enti, imprese madri, e sui gruppi, relative ai fondi propri e alla leva finanziaria (compresi i pertinenti requisiti di riserva di capitale), al rischio di finanziamento e di liquidità, alla strategia commerciale e a determinati aspetti dei piani di risanamento è anche necessario per garantire l’efficacia della politica macroprudenziale negli Stati membri ospitanti di tali succursali.

(7)

Per questi motivi, si ritiene necessario fornire la serie di informazioni indicate nella raccomandazione C affinché le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria siano in grado di svolgere il loro mandato. Tali informazioni dovrebbero essere fornite a tali autorità su richiesta motivata, in base al principio della necessità di conoscere e nei limiti del diritto dell’Unione e del diritto nazionale applicabili. Qualora tali autorità debbano ottenere informazioni supplementari per svolgere i propri compiti e monitorare o valutare i rischi sistemici o ai fini dello sviluppo di nuovi strumenti politici, esse dovrebbero disporre di tali informazioni supplementari su richiesta motivata.

(8)

Né la direttiva 2013/36/UE, in particolare l’articolo 56, né il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) impediscono o ostacolano lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri nell’adempimento delle loro funzioni di vigilanza. Sebbene il diritto dell’Unione fornisca un quadro per lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti a fini microprudenziali, non esiste un quadro normativo per lo scambio di informazioni a fini macroprudenziali.

(9)

Le banche centrali raccolgono informazioni sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo. Le banche centrali nazionali nel Sistema europeo di banche centrali sono incoraggiate a condividere tali informazioni con le autorità pertinenti su richiesta motivata e in base al principio della necessità di conoscere, in quanto si ritiene che ciò costituisca un modo efficace per facilitare l’esercizio dei loro compiti.

(10)

Disposizioni ben concepite per disciplinare lo scambio di informazioni sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo potrebbero aiutare le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria nello svolgimento delle loro funzioni. L’uso di protocolli d’intesa introdurrebbe standardizzazione e prevedibilità, e creerebbe una base comune per quanto riguarda le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro funzioni; i protocolli d’intesa sono anche considerati mezzi efficaci ed efficienti per conseguire l’obiettivo di creare una cultura di condivisione delle informazioni tra le pertinenti autorità a fini macroprudenziali. A tal riguardo, il Forum macroprudenziale nordico-baltico (6) e il più recente Protocollo d’intesa sulla cooperazione e sul coordinamento in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera nella regione nordico-baltica (7) potrebbero fungere da punti di riferimento per un quadro di stretta cooperazione tra le autorità pertinenti.

(11)

In base al principio di sussidiarietà, la scelta dell’autorità pertinente di raccogliere informazioni a fini di stabilità finanziaria o a fini macroprudenziali dovrebbe essere effettuata dallo Stato membro interessato.

(12)

A norma dell’articolo 40 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio. Tali relazioni possono essere richieste (i) a fini informativi e statistici, (ii) per individuare le succursali significative o (iii) a fini di vigilanza affidati all’autorità competente dello Stato membro ospitante a norma della direttiva 2013/36/UE. Non è chiaro se le informazioni raccolte a norma di tale articolo possano essere utilizzate anche a fini macroprudenziali, in quanto la disposizione pertinente non distingue tra vigilanza microprudenziale e vigilanza macroprudenziale. Pertanto, la Commissione europea dovrebbe considerare, nell’ambito del riesame di cui all’articolo 513 del regolamento (UE) n. 575/2013, se il diritto dell’Unione debba essere rivisto, in particolare per chiarire che le informazioni provenienti dalle succursali possono essere raccolte anche a fini macroprudenziali.

(13)

Le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo sono soggette solo alla legislazione nazionale e le leggi nazionali in materia non sono armonizzate dal diritto dell’Unione. In seguito alle recenti modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’articolo 47 della direttiva 2013/36/UE specifica che le autorità nazionali competenti devono raccogliere un insieme minimo di informazioni, integrato da qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria per consentire un controllo globale delle attività della succursale, presso le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo. Tali informazioni dovrebbero essere condivise con le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria, ove possibile e opportuno. Nel quadro del riesame previsto all’articolo 513 del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui sopra, in merito all’eventuale revisione del diritto dell’Unione, vale a dire chiarire che le informazioni provenienti dalle succursali possono essere raccolte anche a fini macroprudenziali, la Commissione dovrebbe anche considerare la fattibilità della raccolta di dati per tali fini presso succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo.

(14)

A norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 (9) del Consiglio (di seguito il «regolamento MVU»), la BCE è l’autorità competente in relazione agli enti creditizi significativi nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU). In quanto tale, la BCE è responsabile della vigilanza sugli enti creditizi significativi e collabora strettamente con le autorità nazionali competenti (ANC) per svolgere i propri compiti mediante gruppi di vigilanza congiunti, che comprendono il personale della BCE e delle autorità nazionali competenti in materia. Ciò consente uno scambio agevole e rapido di informazioni relative agli enti creditizi soggetti a vigilanza. Le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria possono richiedere e ottenere informazioni dalla BCE nella sua funzione di vigilanza sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro.

(15)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento MVU, la BCE è responsabile della valutazione delle misure macroprudenziali adottate dalle autorità nazionali e, ove ritenuto necessario, dell’applicazione di requisiti più elevati in materia di riserve di capitale e di misure più rigorose. A tal riguardo, le informazioni sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo rientrano nelle categorie di informazioni che possono essere necessarie alla BCE per svolgere tali compiti.

(16)

Le autorità competenti degli Stati membri che non partecipano all’MVU possono collaborare e scambiarsi informazioni sugli enti creditizi soggetti a vigilanza in collegi delle autorità di vigilanza istituiti a norma degli articoli 51 e 116 della direttiva 2013/36/UE e che fungono da veicoli per il coordinamento di compiti di vigilanza relativi ad attività transfrontaliere svolte da un ente creditizio.

(17)

Tale meccanismo transfrontaliero di condivisione delle informazioni è incentrato sugli obiettivi della vigilanza microprudenziale. Di conseguenza, gli articoli 51 e 116 della direttiva 2013/36/UE e il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (10), che stabilisce le condizioni generali per il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, non prevedono specificamente la partecipazione delle autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria nei pertinenti collegi di vigilanza. Tuttavia, l’autorità competente in materia dello Stato membro d’origine può, in linea di principio, invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza, a condizione che tutti i membri del collegio siano d’accordo. Talune informazioni relative all’ente creditizio di cui la succursale fa parte e che sono condivise nei collegi delle autorità di vigilanza possono essere rilevanti ai fini macroprudenziali. A tal riguardo, le autorità competenti sono incoraggiate a invitare le autorità pertinenti incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria a partecipare alla valutazione di temi specifici di interesse macroprudenziale discussi nei collegi delle autorità di vigilanza. Includere esplicitamente tali autorità pertinenti nei collegi delle autorità di vigilanza quali osservatori potenziali, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, potrebbe fornire maggiore certezza in merito a tale ruolo. Invitare i rappresentanti delle autorità macroprudenziali a partecipare alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza per informare gli altri partecipanti sui rischi macroprudenziali o sugli sviluppi normativi nei settori macroprudenziali possono anche andare a vantaggio delle discussioni in seno ai collegi delle autorità di vigilanza.

(18)

Per garantire un approccio coerente, efficiente ed efficace allo scambio di informazioni ai fini della presente raccomandazione, l’Autorità bancaria europea (ABE), in cooperazione con il CERS, dovrebbe elaborare orientamenti per lo scambio di informazioni e monitorare tale scambio. Al fine di conseguire un certo grado di convergenza delle informazioni ricevute dalle parti interessate, l’ABE dovrebbe stabilire un quadro comune per i protocolli d’intesa in cooperazione con tutte le parti interessate.

(19)

La presente raccomandazione fa salvi i mandati in materia di politica monetaria delle banche centrali dell’Unione.

(20)

Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che i destinatari sono stati informati e dopo che il consiglio generale ha informato il Consiglio dell’Unione europea della sua intenzione in tal senso e ha dato al Consiglio la possibilità di rispondere.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A – Cooperazione e scambio di informazioni in base al principio della necessità di conoscere

Si raccomanda alle autorità pertinenti:

1.

di scambiare informazioni ritenute necessarie per l’assolvimento dei loro compiti relativi all’adozione e/o all’attivazione di misure di politica macroprudenziale o per altri compiti in materia di stabilità finanziaria, in modo efficace ed efficiente, per quanto riguarda le succursali in uno Stato membro ospitante di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire al momento della ricezione di una richiesta motivata di informazioni in relazione a tali succursali – tenendo conto degli orientamenti emessi dall’ABE conformemente alla Sottoraccomandazione C(1) – presentata da un’autorità pertinente dello Stato membro ospitante incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria. Le informazioni da scambiare dovrebbero essere proporzionate alla rilevanza delle succursali per la stabilità finanziaria nello Stato membro ospitante.

2.

di redigere protocolli d’intesa o altre forme di accordi volontari per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le stesse – o con un’autorità pertinente di un paese terzo – per quanto riguarda le succursali nello Stato membro ospitante di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo, ove ciò sia ritenuto necessario e opportuno da tutte le parti coinvolte per facilitare lo scambio di informazioni.

Raccomandazione B – Modifiche al quadro giuridico dell’Unione

Si raccomanda alla Commissione europea:

1.

di valutare l’esistenza di eventuali ostacoli nella legislazione dell’Unione che impediscano alle autorità incaricate dell’adozione e/o all’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria di disporre o di ottenere le informazioni necessarie sulle succursali per svolgere tali funzioni o espletare tali compiti;

2.

di proporre che la legislazione dell’Unione sia modificata per eliminare tali ostacoli, qualora la Commissione europea concluda, in esito alla sua valutazione, per l’esistenza di tali ostacoli.

Raccomandazione C – Orientamenti e monitoraggio dello scambio di informazioni

Si raccomanda all’Autorità bancaria europea:

1.

di emanare orientamenti in conformità alla raccomandazione A per lo scambio di informazioni tra autorità pertinenti riguardo alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro, che dovrebbero includere un elenco di informazioni da scambiare, quanto meno, in base al principio della necessità di conoscere e nei limiti delle legislazioni nazionali e dell’Unione applicabili. L’elenco dovrebbe contenere almeno elementi di informazione provenienti da ciascuna delle seguenti categorie:

 

a livello di succursale:

a)

attività ed esposizioni, con suddivisioni;

b)

suddivisioni delle attività per quanto riguarda le misure basate sul mutuatario;

c)

passività, con suddivisioni;

d)

esposizioni verso il settore finanziario;

e)

informazioni necessarie per individuare altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institutions, O-SII);

 

a livello del gruppo controllante/ente capogruppo:

f)

fondi propri e leva finanziaria;

g)

finanziamenti e liquidità;

h)

informazioni pertinenti sulle succursali, quali la strategia commerciale e taluni elementi dei piani di risanamento degli enti creditizi e valutazioni di vigilanza pertinenti;

2.

di monitorare regolarmente, in cooperazione con il CERS, l’efficacia e l’efficienza dello scambio di informazioni tra le autorità pertinenti sulle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1.   Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività degli enti creditizi;

b)

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

per «succursale rilevante per la stabilità finanziaria» si intende una succursale in uno Stato membro ospitante di un ente creditizio avente la sede centrale in un altro Stato membro o in un paese terzo e che soddisfa uno dei seguenti criteri:

i)

l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha stabilito che la succursale è designata come significativa ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE;

ii)

l’autorità competente o designata dello Stato membro ospitante ha stabilito che la succursale soddisfa i criteri di cui all’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE per l’individuazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), conformemente agli orientamenti ABE/GL/2014/10 dell’Autorità bancaria europea (11);

iii)

l’autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro ospitante ha stabilito che nello Stato membro ospitante la succursale svolge funzioni essenziali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

iv)

la succursale ha una quota di mercato superiore al 2 % di una o più delle categorie di esposizioni di cui all’articolo 133, paragrafo 5, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE (13).

d)

per «Stato membro ospitante» si intende lo Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto (44), del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

per «Stato membro d’origine» si intende lo Stato membro di origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto (43), del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

per «autorità competente» si intende un’autorità pubblica o un organismo ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale, autorizzato, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi nell’ambito del sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, e dalla BCE a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

g)

per «protocollo d’intesa» si intende un accordo volontario che stabilisce come le autorità pertinenti intendono cooperare tra loro e che specifica i dati e le informazioni da scambiare, in linea con le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

h)

per «autorità pertinente» si intende:

1.

un’autorità incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria, ad esempio un’analisi di supporto correlata, tra cui, ma non solo:

i.

un’autorità designata a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii.

la BCE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

iii.

un’autorità macroprudenziale con gli obiettivi, le misure, i compiti, i poteri, gli strumenti, gli obblighi di rendicontazione e le altre caratteristiche di cui alla raccomandazione CERS/2011/3.

2.

un’autorità competente.

2.   Criteri di attuazione

1.

Ai fini dell’attuazione della presente raccomandazione si applicano i seguenti criteri:

a)

si dovrebbe prestare la debita attenzione al principio della necessità di conoscere e al principio di proporzionalità, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna raccomandazione;

b)

dovrebbero essere soddisfatti i criteri specifici di conformità stabiliti nell’allegato in relazione a ciascuna raccomandazione.

2.

Si richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente un’eventuale inerzia. Le relazioni dovrebbero quanto meno contenere:

a)

informazioni sulla sostanza e sulla tempistica delle azioni intraprese;

b)

una valutazione sul funzionamento delle azioni intraprese, tenuto conto degli obiettivi della presente raccomandazione;

c)

motivazioni dettagliate in relazione a un’eventuale inerzia o scostamento dalla presente raccomandazione, ivi inclusi eventuali ritardi.

3.   Calendario per dare seguito alla raccomandazione

Si richiede ai destinatari di riferire al CERS e al Consiglio in merito alle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o di motivare adeguatamente un’eventuale inerzia secondo la seguente tempistica:

1.   Raccomandazione A

a)

Entro il 31 dicembre 2020 le autorità pertinenti sono invitate a trasmettere al CERS e al Consiglio una relazione provvisoria sull’attuazione della raccomandazione A.

b)

Entro il 31 dicembre 2024 le autorità pertinenti sono invitate a trasmettere al CERS e al Consiglio una relazione finale sull’attuazione della raccomandazione A, tenendo conto dei potenziali cambiamenti della legislazione nazionale, del diritto dell’Unione e degli orientamenti dell’ABE.

2.   Raccomandazione B

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione è invitata a trasmettere al CERS e al Consiglio una relazione sull’attuazione della raccomandazione B.

3.   Raccomandazione C

Entro il 31 dicembre 2023 l’ABE è invitata a trasmettere al CERS e al Consiglio una relazione sull’attuazione della raccomandazione C.

4.   Controllo e valutazione

1.

Il segretariato del CERS:

a)

presterà assistenza ai destinatari, assicurando il coordinamento nella presentazione delle relazioni e la fornitura dei relativi modelli, e indicando nei dettagli, ove necessario, le modalità e la tempistica per dar seguito alla raccomandazione;

b)

verificherà il seguito dato dai destinatari, fornirà loro assistenza su richiesta e invierà relazioni di follow-up al Consiglio generale tramite il Comitato direttivo.

2.

Il Consiglio generale valuterà le azioni intraprese e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, può decidere se la presente raccomandazione non sia stata rispettata e se un destinatario abbia omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2019.

Capo del segretariato del CERS, per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(3)  Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Il Forum macroprudenziale nordico-baltico (Nordic-Baltic Macroprudential Forum, NBMF) è un organo di cooperazione regionale che riunisce i governatori delle banche centrali e i capi delle autorità di vigilanza. L’NBMF discute periodicamente sui rischi per la stabilità finanziaria nella zona nordica e baltica e in paesi specifici, nonché sulle misure macroprudenziali e sul loro riconoscimento reciproco come mezzo per affrontare tali rischi e rafforzare il coordinamento regionale.

(7)  Protocollo d’intesa sulla cooperazione e sul coordinamento in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera tra i ministeri competenti, le banche centrali, le autorità di vigilanza finanziaria e le autorità di risoluzione di Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia e Svezia, del 31 gennaio 2018.

(8)  Direttiva (EU) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(9)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2014, pag. 2).

(11)  Orientamenti 2014/10 dell’Autorità bancaria europea del 16 dicembre 2014 sui criteri per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE (CRD) per quanto riguarda la valutazione di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) (ABE/GL/2014/10).

(12)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(13)  Come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878.


Allegato

CRITERI DI CONFORMITÀ PER LE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A – Cooperazione e scambio di informazioni in base al principio della necessità di conoscere

Per la raccomandazione A, si definiscono i seguenti criteri di conformità.

Sottoraccomandazione A(1) – Efficacia, efficienza e proporzionalità nello scambio di informazioni

1.

Le autorità pertinenti dovrebbero, a seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria, raccogliere e scambiare almeno le seguenti categorie di informazioni, a seconda dei casi: le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) della sottoraccomandazione C(1) in relazione a tutte le succursali e, inoltre, le informazioni di cui alle lettere da f) a h) della sottoraccomandazione C(1) in relazione alle succursali rilevanti per la stabilità finanziaria.

2.

Le autorità pertinenti dovrebbero riferire al CERS e all’ABE in merito a qualsiasi questione rilevata durante lo scambio di informazioni.

3.

Una volta che l’ABE pubblica orientamenti in linea con la Sottoraccomandazione C(1), le autorità pertinenti dovrebbero scambiarsi almeno la serie di informazioni indicate in tali orientamenti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria.

4.

Si osservano i seguenti principi guida nello scambio di informazioni:

a.

lo scambio di informazioni dovrebbe basarsi su una richiesta motivata di un’autorità incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria nello Stato membro ospitante e le informazioni richieste dovrebbero essere necessarie per lo svolgimento di tali compiti, tenendo conto del principio della necessità di conoscere;

b.

le informazioni da scambiare dovrebbero essere proporzionate alla rilevanza delle succursali per la stabilità finanziaria nello Stato membro che richiede le informazioni;

c.

le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria dovrebbero tenere conto delle informazioni disponibili prima di chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti;

d.

le autorità pertinenti dovrebbero fornire le informazioni richieste senza indebito ritardo;

e.

le autorità pertinenti, nei limiti del quadro giuridico applicabile, dovrebbero esercitare i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste qualora non fossero immediatamente a disposizione delle autorità pertinenti;

f.

le autorità pertinenti dovrebbero utilizzare, ove possibile, i modelli di segnalazione esistenti;

g.

le autorità pertinenti dovrebbero trasferire i dati in formati facilmente fruibili che consentano un ulteriore trattamento automatico dei dati;

h.

le autorità pertinenti dovrebbero adottare disposizioni per consentire, se necessario, il trasferimento confidenziale di informazioni;

i.

l’autorità ricevente dovrebbe garantire almeno lo stesso livello di riservatezza delle informazioni applicato dall’autorità che le ha fornite.

5.

L’inerzia delle autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti sarà considerata sufficientemente motivata qualora vi sia la prova che non esistono succursali rilevanti per la stabilità finanziaria nel loro Stato membro o se le autorità dichiarano di disporre di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. L’inerzia delle autorità pertinenti sarà considerata sufficientemente motivata se esse non hanno ricevuto una richiesta motivata di informazioni da un’autorità pertinente dello Stato membro ospitante incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria.

Sottoraccomandazione A(2) – Meccanismi per la cooperazione e lo scambio di informazioni

1.

Le autorità pertinenti dovrebbero assicurare che eventuali accordi volontari, quali i protocolli d’intesa, stabiliscano, tra l’altro, un principio generale di scambio reciproco di informazioni in linea con i principi in materia di cooperazione tra le autorità pertinenti e le norme per lo scambio di informazioni su richiesta di cui alla sottoraccomandazione A(1).

2.

Si riterrà che le autorità pertinenti abbiano osservato la sottoraccomandazione A(2) quando forniranno la prova di tali accordi volontari o dichiareranno di avere il potere di scambiare liberamente le informazioni ai sensi della sottoraccomandazione A(1) senza concludere tali accordi volontari.

3.

L’inerzia delle autorità pertinenti sarà considerata sufficientemente motivata qualora vi sia la prova che non esistono succursali rilevanti per la stabilità finanziaria nel loro Stato membro o se le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria dichiarano di disporre di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, o che non sono state presentate o ricevute richieste motivate di informazioni.

Raccomandazione B – Modifiche al quadro giuridico dell’Unione

Per la raccomandazione B, si definiscono i seguenti criteri di conformità.

La Commissione europea dovrebbe valutare se sia necessario modificare la legislazione dell’Unione per garantire che le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria dispongano delle informazioni necessarie per svolgere i loro compiti, in modo che, come minimo:

1.

le informazioni relative alle categorie elencate nella sottoraccomandazione C(1) e che l’ABE deve sviluppare possano essere raccolte periodicamente su richiesta motivata di un’autorità incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria;

2.

possano essere raccolte informazioni supplementari sulla base di una richiesta motivata ad hoc da parte delle autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria;

3.

sia possibile la raccolta e/o lo scambio di informazioni conformemente alla raccomandazione A, nonché di informazioni non disponibili alle autorità pertinenti, in particolare con riferimento agli articoli 40, 47 e 56 della direttiva 2013/36/UE, nonché all’articolo 84 della direttiva 2014/59/UE, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni su determinati elementi dei piani di risanamento (1);

4.

la definizione di succursale significativa ai fini dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE tenga debitamente conto di considerazioni relative alla stabilità finanziaria nello Stato4 membro ospitante;

5.

sia evidente che le autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori per quanto riguarda gli articoli 51 e 116 della direttiva 2013/36/UE.

La Commissione europea dovrebbe anche prendere in considerazione l’inserimento di informazioni, contenute nell’elenco che dovrà essere elaborato dall’ABE nell’ambito della sottoraccomandazione C(1), all’interno del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (3), al fine di garantire che le autorità competenti abbiano accesso alla stessa serie di informazioni in quanto autorità incaricate dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria.

Raccomandazione C – Orientamenti e monitoraggio dello scambio di informazioni

Per la raccomandazione C, si definiscono i seguenti criteri di conformità.

Subraccomandazione C(1) – Orientamenti sullo scambio di informazioni

Gli orientamenti per lo scambio di informazioni che l’EBA deve pubblicare dovrebbero comprendere, tra l’altro:

a)

un modello di protocollo d’intesa che possa essere utilizzato dalle parti coinvolte nello scambio di informazioni e che possa consentire ulteriori adeguamenti, se ritenuto necessario da tali parti;

b)

principi supplementari per uno scambio di informazioni efficace ed efficiente;

c)

formati per le relazioni e modelli per lo scambio di informazioni;

d)

l’indicazione della serie minima di informazioni di cui alla sottoraccomandazione C(1), compreso un elenco di elementi da scambiare, a seguito di una richiesta motivata per tutte le succursali, e un elenco di elementi da scambiare, a seguito di una richiesta motivata per succursali aventi rilevanza per la stabilità finanziaria.

Sottoraccomandazione C(2) — Monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dello scambio di informazioni

1.

L’ABE dovrebbe, in collaborazione con il CERS, monitorare l’efficienza e l’efficacia dello scambio di informazioni tra le autorità pertinenti sulla base delle informazioni fornite da tali autorità.

2.

Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità pertinenti nell’ambito dei criteri di conformità sub 2 relativi alla sottoraccomandazione A(2) e delle informazioni ricevute dal CERS, l’ABE dovrebbe riferire periodicamente, almeno una volta all’anno, all’ESRB in merito all’efficacia e all’efficienza dello scambio di informazioni tra le autorità pertinenti, compresi il numero di richieste di informazioni e i tempi di risposta, e in merito ai protocolli d’intesa conclusi.

(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2014, pag. 21).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9512 — EQT/Colony Capital/Zayo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 412/02)

Il 22 novembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9512. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/12


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi

(2019/C 412/03)

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

1.

la risoluzione del Consiglio sulla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 invita gli Stati membri e la Commissione europea, tra l’altro, a sostenere lo sviluppo di un’animazione socioeducativa di qualità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, compresa la formazione di animatori socioeducativi;

2.

la varietà e le caratteristiche specifiche dell’animazione socioeducativa negli Stati membri rispecchiano la storia, le condizioni socioeconomiche e i contesti culturali propri degli Stati membri, nonché le rispettive priorità nazionali, regionali e locali;

3.

nonostante le differenze, esiste un’intesa comune per quanto riguarda i bisogni di istruzione e formazione degli animatori socioeducativi, frutto di una cooperazione di lunga data nel settore della gioventù in Europa, di valori condivisi e di un gran numero di studi, dichiarazioni, programmi, conclusioni e raccomandazioni sull’animazione socioeducativa (1). Le attività che sono volte, tra l’altro, a fornire una classificazione delle norme professionali a livello europeo, a tracciare una mappa dei percorsi di istruzione e carriera degli animatori socioeducativi, ad aumentare la qualità delle prestazioni dell’animazione socioeducativa, a fornire informazioni sull’animazione socioeducativa e a sostenere lo sviluppo professionale degli animatori socioeducativi attraverso i programmi dell’UE e il Portfolio sull’animazione socioeducativa del Consiglio d’Europa, apportano elementi utili a questa intesa comune;

4.

l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi dovrebbero essere adattate per soddisfare le esigenze e le condizioni specifiche dei singoli Stati membri. Di conseguenza, l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi richiedono un approccio flessibile, incentrato sull’utente, multilivello e intersettoriale;

5.

l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi possono essere dispensate, tra l’altro, da organizzazioni giovanili, organizzazioni di animazione socioeducativa, organizzazioni di animazione socioeducativa comunali o regionali, e altre organizzazioni della società civile, nonché da istituti di istruzione e formazione che offrono studi relativi all’animazione socioeducativa;

6.

dal momento che l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi vanno adattate alle condizioni nazionali, i modelli e le pratiche che ne derivano non sono necessariamente direttamente applicabili in altri Stati membri;

7.

da studi e indagini recenti (2) emerge una mancanza di istruzione di qualità nel settore dell’animazione socioeducativa e una carenza di formazione per gli animatori socioeducativi in Europa. Mancano inoltre informazioni e dati riguardo ai bisogni di istruzione e formazione e alla offerta esistente nei vari Stati membri;

8.

garantire agli animatori socioeducativi un’istruzione e una formazione di alta qualità, flessibili e orientate alla pratica, sostenute da un lavoro di ricerca costante, è nel contempo una condizione preliminare essenziale e un fattore determinante per promuovere la qualità e il riconoscimento dell’animazione socioeducativa;

SOTTOLINEANDO:

9.

la necessità di sviluppare e offrire un’istruzione e una formazione di qualità per gli animatori socioeducativi, sfruttando la diversità dell’animazione socioeducativa in Europa;

10.

la necessità di esaminare ulteriormente i percorsi di istruzione e di apprendimento degli animatori socioeducativi retribuiti e volontari. Mancano conoscenze relative al modo in cui l’istruzione formale e l’apprendimento non formale entrano in contatto con gli animatori socioeducativi e li preparano alla pratica effettiva dell’animazione socioeducativa;. È inoltre necessario mappare i percorsi professionali degli animatori socioeducativi e fornire un quadro più dettagliato della gestione delle organizzazioni giovanili, delle organizzazioni di animazione socioeducativa e dell’animazione socioeducativa comunale o regionale, al fine di sostenere l’apprendimento e la formazione sul lavoro. Servono anche maggiori informazioni sul modo in cui le associazioni e le reti di animatori socioeducativi possono essere abilitate e rafforzate ai fini dell’apprendimento, di consulenze e del sostegno tra pari;

11.

il ruolo fondamentale della ricerca, di prospettive e approcci dal basso verso l’alto e basati sulla pratica nei confronti dell’istruzione e della formazione degli animatori socioeducativi;

12.

l’importanza e il potenziale dell’apprendimento tra pari, del coaching inter pares, del tutoraggio e della pratica riflessiva e sotto supervisione nell’ambito dell’istruzione e della formazione degli animatori giovanili;

13.

il riconoscimento della varietà di competenze (3) necessarie agli animatori socioeducativi per lavorare con i giovani, man mano che le loro situazioni di vita evolvono;

14.

l’importanza dell’istruzione e della formazione iniziali e continue degli animatori socioeducativi per affrontare le problematiche emergenti che interessano i giovani, come la digitalizzazione, la migrazione, i cambiamenti climatici, un mercato del lavoro in evoluzione, le minacce alla democrazia e ai diritti umani, una sempre maggiore incertezza, e per rispondervi in modo adeguato;

15.

l’opportunità di considerare l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi come uno strumento per l’attuazione degli obiettivi della politica europea in materia di gioventù e delle strategie in materia di animazione socioeducativa, in particolare la strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027;

16.

l’importanza di creare o potenziare, secondo il caso, strutture e risorse sostenibili per lo sviluppo dell’istruzione e della formazione degli animatori socioeducativi in Europa;

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NELL’AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA E AI LIVELLI APPROPRIATI, NEL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

17.

Approfondire la ricerca sugli attuali sistemi di istruzione e formazione degli animatori socioeducativi in Europa, partendo dall’esercizio di mappatura esistente, allo scopo di approfondire la conoscenza dell’impatto delle politiche, dei metodi e degli strumenti sviluppati a livello europeo in materia di istruzione e formazione degli animatori socioeducativi negli Stati membri. Ove possibile, la raccolta di informazioni dovrebbe avvenire attraverso gli strumenti disponibili, quali il Centro europeo di conoscenze sulle politiche della gioventù e Youth wiki;

18.

sviluppare, tra gli Stati membri, una comprensione condivisa dell’istruzione e della formazione di qualità degli animatori socioeducativi nonché dei loro obiettivi, promuovendo lo sviluppo di approcci flessibili, basati sulla pratica e multilivello per l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi, che possano essere adattati per soddisfare le esigenze e le aspettative nazionali, regionali e locali in ciascuno Stato membro;

19.

creare un quadro basato sulle competenze per l’istruzione e la formazione socioeducativa formale e non formale, che tenga conto delle differenze tra i bisogni di formazione degli animatori socioeducativi dipendenti/retribuiti, di coloro che intendono intraprendere una carriera nell’animazione socioeducativa e degli operatori e animatori socioeducativi volontari, che si fondi sull’apprendimento tra pari e ricorra all’apprendimento digitale e ad altri metodi innovativi. Un tale quadro non impone alcun requisito formale ai programmi di istruzione nazionali e rispetterà pienamente le competenze nazionali;

20.

incoraggiare gli Stati membri a effettuare, ove opportuno, una mappatura specifica per paese delle competenze necessarie nel settore dell’animazione socioeducativa, nonché dei relativi elementi essenziali, e valutare, aggiornare e sviluppare ulteriormente di conseguenza i programmi di istruzione e formazione per gli animatori socioeducativi gestiti da istituti di istruzione o formazione a livello locale, regionale o nazionale, o da organizzazioni che offrono formazioni nel settore dell’animazione socioeducativa, per quanto riguarda l’apprendimento sia iniziale che continuo;

21.

invitare gli Stati membri, la Commissione europea, le istituzioni nazionali pertinenti e le parti interessate del settore dell’animazione socioeducativa a lavorare insieme al Consiglio d’Europa, alle organizzazioni giovanili e ad altre reti e organizzazioni pertinenti per sviluppare ulteriormente l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi a livello europeo;

22.

promuovere e agevolare la cooperazione bilaterale e multilaterale, in particolare a livello interdisciplinare, tra le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, le università, gli istituti di istruzione, compresi gli istituti di istruzione professionale e le organizzazioni con programmi consolidati di istruzione e formazione per gli animatori socioeducativi e coloro che cercano di mettere a punto tali programmi;

23.

promuovere la cooperazione continua tra i prestatori pubblici di animazione socioeducativa e le organizzazioni della società civile impegnate nell’istruzione e nella formazione degli animatori socioeducativi al fine di scambiare esperienze e condividere fonti di ispirazione in tutta Europa. A tal fine, è opportuno sfruttare le opportunità offerte dai pertinenti programmi dell’UE, come Erasmus+, se del caso;

24.

migliorare l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi, la ricerca connessa all’animazione socioeducativa e il riconoscimento dell’apprendimento non formale nell’animazione socioeducativa, offrendo opportunità di scambio, cooperazione e collegamento in rete derivanti da un uso efficace delle opportunità fornite dai programmi e dai fondi dell’UE, quali Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà, i Fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e Europa creativa;

INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A:

25.

vagliare le opzioni, entro la fine del 2021, per sviluppare ulteriormente l’istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi, anche con l’elaborazione di una raccomandazione del Consiglio in materia;

26.

migliorare le competenze digitali attraverso l’apprendimento e la formazione non formali, tenendo conto del processo di aggiornamento del piano d’azione per l’istruzione digitale esistente, con l’obiettivo di estenderlo all’animazione socioeducativa.

(1)  Cfr. i documenti di riferimento contenuti nell’allegato.

(2)  Cfr. documento di riferimento n. 4 nell’allegato.

(3)  «Youth work (education) in flux: contemporary challenges in an erratic Europe» (L’animazione socioeducativa (istruzione) in evoluzione: sfide contemporanee in un’Europa erratica), relazione di Tomi Kiilakoski & Marko Kovacic sulla conferenza UE sulla gioventù, Helsinki, 1-3 luglio 2019.


ALLEGATO

1.   Riferimenti

Nell’adottare le presenti conclusioni il Consiglio rammenta in particolare i documenti seguenti:

1.

conclusioni del Consiglio sull’accesso dei giovani alla cultura (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 2);

2.

risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’animazione socioeducativa (GU C 327 del 4.12.2010, pag. 1);

3.

conclusioni del Consiglio sulla dimensione orientale della partecipazione e della mobilità dei giovani (GU C 372 del 20.12.2011, pag. 10);

4.

Commissione europea, Working with young people: the value of youth work in the European Union (Lavorare con i giovani — Il valore dell’animazione giovanile nell’UE), 2014;

5.

conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell’animazione socioeducativa destinata ai giovani per garantire società coese (GU C 170 del 23.5.2015, pag. 2);

6.

risoluzione del Consiglio sull’incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica dell’Europa (GU C 417 del 15.12.2015, pag. 2);

7.

dichiarazione della seconda convenzione europea sull’animazione socioeducativa, 27-30 aprile 2015;

8.

conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani (GU C 213 del 14.6.2016, pag. 1);

9.

conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione di nuovi approcci nell’animazione socioeducativa per scoprire e sviluppare le potenzialità dei giovani (GU C 467 del 15.12.2016, pag. 8);

10.

conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’animazione socioeducativa nel sostegno dello sviluppo nei giovani di competenze essenziali per la vita che ne facilitino il passaggio positivo all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 30);

11.

conclusioni del Consiglio sull’animazione socioeducativa intelligente (GU C 418 del 7.12.2017, pag. 2);

12.

raccomandazione CM/Rec(2017) 4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sull’animazione socioeducativa;

13.

risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1);

14.

comunicazione della Commissione sul piano d’azione per l’istruzione digitale [COM(2018) 22 final];

15.

partenariato tra la Commissione europea e il Consiglio d’Europa nel settore della gioventù: «Mapping the educational and career paths of youth workers» (Mappatura dei percorsi di istruzione e carriera degli animatori socioeducativi), parte I, relazione.

2.   Definizione

Ai fini delle presenti conclusioni del Consiglio:

per «animatore socioeducativo» si intende un operatore socioeducativo, professionista o volontario, che facilita l’apprendimento, lo sviluppo personale e sociale dei giovani, li motiva e li sostiene affinché diventino persone e cittadini autonomi, attivi e responsabili. L’offerta di animazione socioeducativa si fonda sui principi della partecipazione volontaria e attiva dei giovani.


9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/16


Conclusioni del Consiglio su Eurojust: l’unità europea di cooperazione giudiziaria nell’era digitale

(2019/C 412/04)

IL CONSIGLIO HA ADOTTATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

1.

Il Consiglio rimanda alla nuova agenda strategica 2019-2024 adottata dal Consiglio europeo il 20 giugno 2019, che stabilisce la protezione dei cittadini e delle libertà come priorità fondamentale per il prossimo ciclo istituzionale. In linea con l’agenda strategica, l’Unione è determinata a sviluppare e intensificare la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, migliorando la cooperazione e la condivisione di informazioni e portando avanti la messa a punto degli strumenti comuni dell’Unione.

2.

Il Consiglio accoglie con favore la relazione annuale 2018 di Eurojust (doc. 7944/19) e gli ulteriori progressi compiuti da Eurojust nell’adempimento della sua missione, svolgendo un ruolo fondamentale nel facilitare e rafforzare il coordinamento e la cooperazione giudiziaria tra le autorità nazionali nel quadro delle indagini e del perseguimento delle forme più gravi di criminalità transfrontaliera, in particolare il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità informatica e la corruzione. Come negli anni precedenti, nel 2018 si è registrato un costante aumento del numero di nuovi casi sottoposti a Eurojust.

3.

Il Consiglio esprime soddisfazione per il fatto che Eurojust abbia concluso nuovi accordi di cooperazione con l’Albania e la Georgia, oltre a portare a termine i negoziati su un accordo di cooperazione con la Serbia, e che siano stati distaccati nuovi magistrati di collegamento presso Eurojust. Tali accordi di cooperazione, al pari dei magistrati di collegamento, contribuiscono in modo sostanziale a facilitare la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi interessati, il che può andare a beneficio anche di altri attori, in particolare della Procura europea (EPPO) istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 (1). Eurojust è incoraggiata ad assicurare che i nuovi accordi di cooperazione entrino in vigore quanto prima possibile e in ogni caso prima del 12 dicembre 2019, data in cui inizierà ad applicarsi il regolamento (UE) 2018/1727 (2). Eurojust è invitata a esaminare la necessità di concludere accordi di cooperazione con altri paesi terzi nel contesto della predisposizione della sua strategia di cooperazione sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento. Il Consiglio invita inoltre la Commissione a elaborare raccomandazioni per l’avvio di negoziati per accordi internazionali il più presto possibile dopo la data di applicazione di detto regolamento.

4.

Il Consiglio si compiace del fatto che il registro giudiziario antiterrorismo presso Eurojust, che raccoglie informazioni giudiziarie sui procedimenti antiterrorismo di tutti gli Stati membri dell’UE, sia diventato operativo nel settembre 2019. Tale registro, che comprende informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/671/GAI del Consiglio (3), rafforzerà l’efficacia dell’UE e dei suoi Stati membri nella lotta contro il terrorismo. Dato che la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri a Eurojust è una precondizione affinché il registro giudiziario antiterrorismo funzioni in modo efficiente e apporti un valore aggiunto alle indagini delle autorità degli Stati membri, il Consiglio ribadisce l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere tali informazioni conformemente alla decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

Ruolo di Eurojust

5.

Il Consiglio sottolinea che Eurojust è un attore fondamentale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa svolge un ruolo speciale e proattivo nel coordinamento dei casi nel settore della cooperazione giudiziaria nell’Unione. Eurojust è l’unica agenzia dell’UE che coordina le autorità giudiziarie in ogni segmento della catena di sicurezza. Assolve un ruolo unico ed essenziale nel coordinamento delle indagini e del perseguimento delle forme gravi di criminalità transfrontaliera tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale in ogni fase del processo di giustizia penale, dall’inizio delle indagini su un reato fino alla sentenza definitiva.

6.

Mentre l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è incaricata di fornire sostegno alle autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera, Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale nel corso sia delle indagini che del perseguimento di tali forme di criminalità. Eurojust ed Europol sono complementari tra loro e dovrebbero proseguire gli sforzi per operare a stretto contatto e integrando le rispettive attività. Il Consiglio è fermamente convinto che sia Europol che Eurojust abbiano interesse a che entrambe le agenzie funzionino in modo adeguato ed efficiente, dal momento che entrambe hanno, nell’ambito dei rispettivi mandati, lo stesso obiettivo, vale a dire combattere più efficacemente le forme gravi di criminalità transfrontaliera nell’UE e creare così un’Europa più sicura.

7.

L’EPPO e Eurojust dovrebbero instaurare e mantenere relazioni strette basate sulla cooperazione reciproca nell’ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze nonché sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione, come previsto all’articolo 100 del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’EPPO, e all’articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1727, relativo ad Eurojust. È probabile che Eurojust sia chiamata a svolgere un ruolo importante nel lavoro dell’EPPO, in particolare nelle prime fasi di attività di quest’ultima. Essa svolge inoltre un ruolo essenziale nei casi che vedono coinvolti sia Stati membri partecipanti sia Stati membri non partecipanti, come pure nei casi di frode che esulano dall’ambito di competenza dell’EPPO. Entrambi gli attori hanno un ruolo e un posto unici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE. Il Consiglio invita Eurojust a instaurare relazioni strette con l’EPPO non appena quest’ultima avrà iniziato la sua attività operativa. Eurojust dovrebbe adoperarsi per assistere l’EPPO, in particolare una volta che quest’ultima sarà operativa, anche condividendo con essa l’esperienza maturata in quasi 20 anni nel coordinare e sostenere complesse indagini transfrontaliere e nell’intrattenere relazioni con Stati terzi. Si dovrebbe concludere quanto prima un accordo di lavoro tra l’EPPO ed Eurojust.

8.

Il Consiglio sottolinea inoltre l’importanza della cooperazione tra Eurojust e altri organi e organismi dell’UE, come l’OLAF e Frontex. Nell’ambito dei rispettivi mandati, tutti questi attori dell’UE dovrebbero collaborare per individuare ulteriori sinergie e sfruttare appieno i loro punti di forza in modo coerente al fine di contribuire agli sforzi degli Stati membri volti a creare un ambiente più sicuro per il cittadino dell’UE.

9.

Il Consiglio incoraggia Eurojust a continuare a sfruttare pienamente la sua posizione unica e ad accrescere il suo ruolo proattivo formulando osservazioni su sviluppi e tendenze in materia di criminalità e fenomeni criminali all’interno e al di fuori dell’UE nonché migliorando le conoscenze e la preparazione delle autorità nazionali attraverso lo scambio di informazioni con esse.

Giustizia penale digitale e sistema di gestione dei fascicoli (CMS)

10.

Il Consiglio sottolinea che la cooperazione giudiziaria e di polizia dell’UE richiede che sia migliorato lo scambio di informazioni e sia garantita l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, in quanto ciò rafforzerà lo scambio rapido, affidabile e sicuro di informazioni e prove tra agenzie e organismi quali Europol, OLAF, Frontex, EPPO ed Eurojust. Eurojust ha un ruolo fondamentale da svolgere nell’assicurare che i dati nazionali possano essere oggetto di riferimento incrociato, di modo che possano essere stabilite connessioni tra diverse indagini penali. A tal fine, si dovrebbe provvedere a che i membri nazionali di Eurojust abbiano accesso al sistema digitale di scambio di prove elettroniche realizzato dalla Commissione e gestito dagli Stati membri.

11.

Il Consiglio incoraggia la Commissione ed Eurojust a portare avanti la loro iniziativa sulla giustizia penale digitale, presentata nella sessione del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 6 dicembre 2018, che mira a consentire alle autorità giudiziarie dell’Unione di collegarsi tra loro in modo sicuro per inviare e ricevere informazioni (sensibili) nell’ambito di procedimenti penali. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle soluzioni informatiche esistenti, quali il sistema digitale di scambio di prove elettroniche e l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA).

12.

È fondamentale che l’infrastruttura informatica e il sistema di gestione dei fascicoli (CSM) di Eurojust funzionino in modo efficiente e adeguato, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, di modo che Eurojust possa fornire sostegno alle autorità giudiziarie nazionali che si occupano di procedimenti transfrontalieri per reati gravi. Ciò riveste la massima importanza per consentire a Eurojust di fornire alle autorità nazionali competenti informazioni e riscontri sui risultati del trattamento delle informazioni che tali autorità possono aspettarsi in base al quadro giuridico di Eurojust. L’attuale CMS è piuttosto vecchio e non offre un supporto adeguato allo scambio di informazioni. Eurojust dovrebbe pertanto esaminare modi per migliorare e modernizzare il proprio CMS, tenendo conto dell’interoperabilità con soluzioni esistenti o soluzioni che sono in fase di realizzazione (come il sistema digitale di scambio di prove elettroniche).

Nuovo regolamento Eurojust

13.

Il regolamento (UE) 2018/1727 relativo a Eurojust si applicherà a decorrere dal 12 dicembre 2019. Il nuovo quadro giuridico consentirà a Eurojust di trattare in modo più efficiente le richieste in costante aumento delle autorità nazionali, in particolare nelle aree di criminalità prioritarie quali il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità informatica e la corruzione.

14.

Non appena il summenzionato regolamento avrà iniziato ad applicarsi, il collegio di Eurojust potrà presentare formalmente un progetto di nuovo regolamento interno a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento. Il collegio di Eurojust potrà adottare tale regolamento interno previa approvazione da parte del Consiglio. Gli attori interessati sono incoraggiati a svolgere tutti i lavori necessari per favorire la rapida adozione di detto regolamento interno, che dovrebbe consentire a Eurojust di svolgere le sue funzioni in modo più efficiente.

15.

Il Consiglio ritiene estremamente importante che Eurojust possa concentrarsi sulla sua attività operativa, in particolare per il fatto che il numero di fascicoli è in costante aumento. A tal fine, Eurojust è incoraggiata a continuare ad attuare cambiamenti che porteranno a una sua governance più efficace e moderna in quanto agenzia dell’UE. Tenuto conto anche del ruolo unico che Eurojust svolge a livello dell’UE nel coordinare l’indagine e il perseguimento delle forme gravi di criminalità transfrontaliera, compreso il suo significativo sostegno alle squadre investigative comuni, si dovrebbe garantire che Eurojust possa concentrarsi sui casi che richiedono tale coordinamento. Altri casi che potrebbero essere facilitati dallo scambio di informazioni e/o dalla trasmissione di documenti giudiziari dovrebbero essere trattati attraverso altri canali, come la rete giudiziaria europea in materia penale (RGE).

16.

Il Consiglio accoglie con favore la conclusione dell’accordo tra Eurojust e la Danimarca, che consente di garantire che l’applicazione del regolamento Eurojust non lasci lacune nel quadro di cooperazione giudiziaria dell’UE.

Miglioramento della cooperazione e del coordinamento con le reti

17.

Il Consiglio rimanda alle sue conclusioni del 6 giugno 2019 dal titolo «Sinergie tra Eurojust e le reti istituite dal Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale»(GU C 207 del 18.6.2019, pag. 1). Il Consiglio incoraggia Eurojust, in cooperazione con la RGE, la rete sul genocidio, la rete delle squadre investigative comuni (SIC) e la rete giudiziaria europea per la criminalità informatica (EJCN), ad attuare tali conclusioni, lette in combinato disposto con i suggerimenti e le raccomandazioni figuranti nel documento congiunto allegato alle medesime.

Risorse

18.

Il Consiglio rimanda alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, in cui si chiedono misure tese a fornire a Eurojust, come pure a Europol, risorse adeguate per far fronte alle nuove sfide derivanti dagli sviluppi tecnologici e dall’evoluzione del panorama delle minacce alla sicurezza, anche tramite la cooperazione interforze e un miglior accesso ai dati. Le attuali minacce alla sicurezza dell’UE e dei suoi Stati membri - poste dal terrorismo, dal traffico di migranti, dalla criminalità informatica, dalla tratta di esseri umani e dal traffico di stupefacenti - continuano a richiedere una risposta efficace da parte di polizia e magistratura. A tale riguardo, il Consiglio sottolinea che la catena della sicurezza e della giustizia penale dovrebbe essere considerata un tutt’uno al fine di garantire una sicurezza globale nell’Unione. Pertanto, è opportuno riconoscere l’importanza e il ruolo di tutti gli attori coinvolti in tale catena al fine di evitare ostacoli in una parte della catena e, peggio ancora, l’impunità alla fine.

19.

Il Consiglio riconosce che Eurojust fa fronte a un carico di lavoro in costante aumento, compresi nuovi compiti come quelli riguardanti il registro giudiziario antiterrorismo, il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi e l’attuazione pratica del regolamento (UE) 2018/1727. Sebbene il carico di lavoro operativo e i compiti di Eurojust siano notevolmente aumentati, altrettanto non vale per il suo bilancio. Il Consiglio sottolinea inoltre che l’aumento delle risorse finanziarie per i servizi di contrasto proposto nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, potenzialmente foriero di una crescita dei casi da trattare, può avere un ulteriore impatto sul carico di lavoro di Eurojust. Il Consiglio ribadisce l’importanza di un’infrastruttura informatica e di un sistema di gestione dei fascicoli (CMS) efficienti, aggiornati e ben funzionanti per consentire a Eurojust di svolgere efficacemente i suoi compiti. Il Consiglio riconosce che la realizzazione di tali miglioramenti richiede adeguate risorse umane e finanziarie.

20.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio ritiene che Eurojust debba essere dotata di risorse adeguate, anche a vantaggio delle reti che dipendono dal bilancio di Eurojust, al fine di garantirne il buon funzionamento quale attore fondamentale della catena della sicurezza e della giustizia penale nell’UE e di assicurare l’ulteriore sviluppo della sua importante attività strategica e operativa.

(1)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)

(GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(3)  Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).


Commissione europea

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/20


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 dicembre 2019

(2019/C 412/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1094

JPY

yen giapponesi

120,44

DKK

corone danesi

7,4722

GBP

sterline inglesi

0,84453

SEK

corone svedesi

10,5183

CHF

franchi svizzeri

1,0968

ISK

corone islandesi

134,60

NOK

corone norvegesi

10,1235

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,533

HUF

fiorini ungheresi

330,19

PLN

zloty polacchi

4,2772

RON

leu rumeni

4,7800

TRY

lire turche

6,3893

AUD

dollari australiani

1,6190

CAD

dollari canadesi

1,4618

HKD

dollari di Hong Kong

8,6852

NZD

dollari neozelandesi

1,6886

SGD

dollari di Singapore

1,5084

KRW

won sudcoreani

1 317,31

ZAR

rand sudafricani

16,2232

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7993

HRK

kuna croata

7,4390

IDR

rupia indonesiana

15 554,41

MYR

ringgit malese

4,6145

PHP

peso filippino

56,348

RUB

rublo russo

70,7441

THB

baht thailandese

33,645

BRL

real brasiliano

4,6402

MXN

peso messicano

21,4658

INR

rupia indiana

79,0435


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.12.2019   

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C 412/21


Notifica preventiva di concentrazione

Case M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 412/06)

1.   

In data 27 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Telefónica S.A. ("Telefónica", Spagna),

Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. ("PCS", Spagna),

Prosegur Alarmas España, S.L.U. ("Prosegur Alarmas", Spagna), appartenente al gruppo PCS.

Telefónica e PCS acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Prosegur Alarmas.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Telefónica: operatore di telecomunicazioni e fornitore di rete mobile che opera su scala mondiale con diversi marchi, tra cui Movistar, O2 e Vivo. È una società interamente pubblica quotata sulle borse di Madrid, New York, Lima e Buenos Aires,

PCS: fornisce servizi di sicurezza a imprese, abitazioni e negozi. Le attività di PCS si articolano in tre settori: gli allarmi, la sicurezza e il denaro in contante,

Prosegur Alarmas: fornisce servizi di installazione di allarmi e connessione a centrali in Spagna.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


9.12.2019   

IT

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C 412/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9653 — Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 412/07)

1.   

In data 29 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Pon Tyre Group B.V. (Paesi Bassi), di proprietà del gruppo Pon («Pon»),

Gilde Fund V (Paesi Bassi), gestita da Gilde V Management B.V. (Paesi Bassi),

Gundlach Automotive Corporation (Germania), attualmente controllata in via esclusiva da Gilde Fund V.

Pon e Gilde Fund V acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Gundlach Automotive Corporation.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Pon Tyre Group B.V.: Pon Tyre Group B.V. fa parte del gruppo Pon. Pon opera in quattro diversi ambiti: automotive, compresa la distribuzione di pneumatici, Pon Bike, equipment & power systems e industrial mobility,

Gilde Fund V: Gilde Fund V è una società di investimenti in private equity che opera nella consulenza, nella gestione e negli investimenti di imprese di fascia media;

Gundlach Automotive Corporation: Gundlach Automotive Corporation opera principalmente nella distribuzione di pneumatici, cerchioni, ruote montate, sensori TPMS e servizi connessi e fornisce ai costruttori OEM programmi relativi agli pneumatici e servizi di assemblaggio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9653 Pon Tyre Group/Gilde Fund V/Gundlach Automotive Corporation

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


9.12.2019   

IT

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C 412/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9586 — SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 412/08)

1.   

In data 29 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito),

Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada),

7R Projekt 5 sp z o.o. («l’impresa oggetto dell’acquisizione», Polonia).

SEGRO e PSPIB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa oggetto dell’acquisizione. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito e industria leggera, ubicate in diversi Stati membri dell’UE;

PSPIB: investimento dei contributi netti ai fondi pensione del settore pubblico canadese. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e debito privato;

impresa oggetto dell’acquisizione: proprietà di un bene immobiliare utilizzato a fini logistici, ubicato a Plots 37/10, Rokcińska Street, Łódź, Polonia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9586 — SEGRO/PSPIB/7R Projekt 5

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo di posta elettronica: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 412/25


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 412/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Prosecco»

PDO-IT-A0516-AM06

Data della comunicazione: 3.9.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Titolo «Caratteristiche al consumo»

Descrizione: per le categorie spumante sono inserite le nuove versioni «brut nature» ed «extra brut» che si aggiungono alle versioni brut, extra dry, dry, demi sec.

Motivi: la modifica consente di utilizzare i termini «brut nature» ed «extra brut» per gli spumanti che tradizionalmente sono prodotti con un residuo di zucchero compreso nei parametri previsti dalla normativa vigente e viene fornita al consumatore una maggiore informazione riguardo la specificità dei prodotti e le loro caratteristiche organolettiche al consumo: da «brut nature a demi-sec».

La modifica riguarda il disciplinare agli articoli 5 e 6 ed il documento unico alla sezione 1.4 - descrizione dei vini.

2.   Titolo «Confezionamento»

Descrizione: per la tappatura dei vini Spumante, è previsto l’utilizzo dei tappi con una percentuale di sughero non inferiore al 51 % (in peso) e comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51 %.

Motivi: tale modifica è rivolta al miglioramento dell’immagine dei vini spumanti Prosecco DOC; infatti mediante l’utilizzo di tappi costituiti da almeno il 51 %, in peso, da sughero (compreso la parte che va a contatto con il vino) e fino al 49 % in altri materiali ammessi dalla normativa vigente, si vuole salvaguardare il prestigio e tradizione di tali prodotti e, contemporaneamente, si garantisce una migliore conservazione delle caratteristiche del vino spumante.

La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare e non modifica il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Prosecco

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

6.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Prosecco - vino

Colore: giallo paglierino;

Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Prosecco - vino spumante, vino spumante di qualità e vino spumante di qualità del tipo aromatico

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

Sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Prosecco - vino frizzante

Colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

Odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

Sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Nella tipologia frizzante prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, le caratteristiche organolettiche al consumo possono variare:

Colore: possibile presenza di una velatura;

Odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

Sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica per le partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante, vino spumante di qualità

Pratica enologica specifica

Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante e vino spumante di qualità è consentita l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15 %, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15 %.

b.   Rese massime

Prosecco

18 000,0 chilogrammi di uve per ettaro

Prosecco

135,0 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Glera lunga B. - Serprino

Glera lunga B. - Glera

Glera B. - Serprino

8.   Descrizione del legame/dei legami

Prosecco DOP - Tutte le categorie di vini

Fattori naturali rilevanti per il legame

L’areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell’Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest’area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell’uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L’area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell’erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del'600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco.

In seguito la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell’area collinare veneto friulana.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche colturali per l’allevamento della varietà Glera, che è molto vigorosa, al fine di limitare il carico produttivo per ceppo e consentendo la corretta maturazione delle uve ed il mantenimento del potenziale aromatico della bacca, nonché idonee tecniche di elaborazione dei vini, mediante la rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave.

Nell’ultimo secolo si è sviluppato nell’area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi riescono a preservare gli aromi dell’uva nel profilo aromatico del vino.

Legame causale tra ambiente geografico e la specificità dei prodotti

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l’estate, determinano il corretto sviluppo della vite durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze «acide» nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino Prosecco.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all’ottenimento dell’equilibrata composizione chimico – sensoriale della bacca, permettendo di ottenere un vino base per i frizzanti e gli spumanti non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza (maturità) di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All’olfatto, il vino è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo «Martinotti» che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al palato.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza che lo rendono un vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed internazionali.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

Come tali i vini della DOP «Prosecco» sono riconoscibili dai consumatori nazionali ed internazionali.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Prosecco DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di elaborazione di tutte le tipologie di vini, ai sensi della deroga di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Reg. UE 2019/33, possono essere altresì effettuate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011. Inoltre, con autorizzazioni individuali rilasciate dal ministero, dette operazioni possono essere effettuate anche nelle altre provincie confinanti con la zona di produzione delimitata.

Inoltre le operazioni di presa di spuma del vino base per le categorie «frizzante» e «spumanti», con autorizzazioni individuali rilasciate dal ministero, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, possono essere effettuate, ai sensi, dell’articolo 5, comma 2 del regolamento delegato (UE) 2019/33, anche al di là delle immediate vicinanze dell’area geografica delimitata.

Prosecco DOP - Unità geografica aggiuntiva

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione del Prosecco è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o «Treviso» oppure a «provincia di Trieste» o «Trieste» o «Pokrajina Trst» o «Trst», qualora le rispettive partite siano costituite esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nelle pertinenti provincie e la loro elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella medesima provincia di produzione delle uve così come previsto dall’articolo 55 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 e articolo 120, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Prosecco DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le disposizioni sull’imbottigliamento in zona delimitata sono stabilite, coerentemente alla norma unionale [articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 607/2009). Conformemente a detta normativa l’imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione della DOP Prosecco, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia dei relativi controlli. Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari del vino Prosecco, connesse alla zona geografica d’origine, nonché la reputazione della denominazione, sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona, in quanto l’applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento sono affidate alle aziende della zona, che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e l’interesse al mantenimento della reputazione acquisita. Inoltre, tale obbligo garantisce agli operatori vitivinicoli un efficiente sistema dei controlli nella fase dell’imbottigliamento da parte dei competenti Organismi, evitando tutti i possibili rischi che il trasporto fuori zona potrebbe comportare. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo e della reputazione della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14390


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.