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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 407/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9432 — Allianz Holdings/Legal and General Insurance) ( 1 ) |
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2019/C 407/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 407/03 |
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2019/C 407/04 |
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2019/C 407/05 |
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2019/C 407/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 407/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9432 — Allianz Holdings/Legal and General Insurance)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 407/01)
Il 26 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9432. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9538 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 407/02)
Il 30 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9538. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407/3 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o dicembre 2019
Tassi di cambio dell'euro (2)
2 dicembre 2019
(2019/C 407/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1023 |
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JPY |
yen giapponesi |
120,75 |
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DKK |
corone danesi |
7,4712 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85218 |
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SEK |
corone svedesi |
10,5385 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0995 |
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ISK |
corone islandesi |
134,80 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,1353 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,534 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
332,98 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3001 |
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RON |
leu rumeni |
4,7794 |
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TRY |
lire turche |
6,3436 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6240 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4656 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6297 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7019 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5085 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 306,52 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,1770 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7625 |
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HRK |
kuna croata |
7,4380 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 569,99 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6071 |
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PHP |
peso filippino |
56,317 |
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RUB |
rublo russo |
70,9217 |
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THB |
baht thailandese |
33,383 |
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BRL |
real brasiliano |
4,6654 |
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MXN |
peso messicano |
21,5670 |
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INR |
rupia indiana |
78,9785 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407/4 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nella riunione del 3 maggio 2019 in merito a un progetto di decisione nel caso AT.40134 AB InBev — Restrizioni al commercio della birra
Relatore: Germania
(2019/C 407/04)
1.
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento oggetto del progetto di decisione costituisca un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE.
2.
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione riportata nel progetto di decisione relativamente alla durata dell’infrazione.
3.
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di imporre una misura correttiva come previsto nel progetto di decisione.
4.
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.
5.
Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda, compresa la riduzione basata sul punto 37 degli orientamenti del 2006 sul metodo per il calcolo delle ammende inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
6.
Il comitato consultivo (8 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407/5 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso AT.40134 AB InBev — Restrizioni al commercio della birra
(2019/C 407/05)
(1)
Il progetto di decisione, i cui destinatari sono Anheuser-Busch InBev NV/SA, InBev Belgium BVBA/SPRL e InBev Nederland NV (insieme «AB InBev»), constata che AB InBev ha commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 del TFUE nel periodo compreso tra il 9 febbraio 2009 e il 31 ottobre 2016 attraverso varie pratiche di restrizione all’importazione di alcuni prodotti brassicoli dai Paesi Bassi in Belgio con l’obiettivo generale di mantenere prezzi e profitti più elevati in Belgio.
(2)
A seguito di accertamenti a sorpresa eseguiti presso i locali di un rivenditore al dettaglio nei Paesi Bassi nel 2015 e nei locali di AB InBev nei Paesi Bassi e in Belgio il 29 giugno 2016, la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di AB InBev ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3).
(3)
Il 30 novembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti.
(4)
Nel […] (4), a seguito di numerosi scambi tra AB InBev e la DG Concorrenza, AB InBev ha presentato un’offerta formale di cooperazione in vista dell’adozione di una decisione a norma degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio («proposta di transazione»). La proposta di transazione conteneva in particolare:|
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il riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili da parte di AB InBev della responsabilità in solido per l’infrazione; |
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l’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che AB InBev avrebbe accettato nel quadro di una procedura di cooperazione; |
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la conferma che AB InBev è stata sentita adeguatamente sugli addebiti indicati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e che ha avuto pieno accesso al fascicolo della Commissione; |
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una proposta di misura correttiva che assicuri che AB InBev includerà le informazioni obbligatorie sul contenuto dei prodotti in neerlandese e in francese sulle sue confezioni di birra vendute da InBev Belgium, AB InBev France e InBev Nederland (in seguito «la misura correttiva»); |
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— |
il riconoscimento del fatto che la misura correttiva è adeguata e proporzionata ad assicurare che la pratica indicata nella comunicazione degli addebiti sia definitivamente conclusa e che il commercio parallelo tra Paesi Bassi, Belgio e Francia ne sarà rafforzato. |
(5)
Nel progetto di decisione la Commissione ritiene che, tenuto conto dell’effettiva cooperazione di AB InBev illustrata sopra, l’importo dell’ammenda debba essere ridotto del 15 %.
(6)
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti su cui AB InBev ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
(7)
Il consigliere-auditore non ha ricevuto reclami da AB InBev o da terzi in merito agli aspetti procedurali. Nel complesso, il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali è stato rispettato.
Bruxelles, 6 maggio 2019
Joos STRAGIER
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1 («regolamento (CE) n. 1/2003»).
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(4) Alcune parti del testo sono state omesse per evitare la divulgazione di informazioni riservate. Le parti in questione sono state sostituite da una sintesi non riservata tra parentesi quadre o indicate come […].
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3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407/6 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 13 maggio 2019
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(Caso AT.40134 AB InBev — Restrizioni al commercio della birra)
[notificata con il numero C(2019) 3465]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2019/C 407/06)
Il 13 maggio 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione è emessa ai sensi dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il «trattato») e i destinatari sono Anheuser-Busch InBev NV/SA e due delle sue controllate (in seguito «AB InBev»). AB InBev è il più grande produttore di birra del mondo e vende i suoi marchi di birra in più di 100 paesi. |
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(2) |
Tra il 9 febbraio 2009 e il 31 ottobre 2016 AB InBev ha partecipato a un’infrazione unica e continuata, costituita dall’attuazione di quattro restrizioni abusive. Limitando intenzionalmente le importazioni dei suoi prodotti brassicoli in Belgio, AB InBev mirava a mantenere più elevati i prezzi e i profitti dei suoi prodotti in questo paese. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(3) |
La Commissione ha aperto tale procedimento d’ufficio alla fine del 2014 sulla base delle proprie attività di monitoraggio del mercato. |
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(4) |
Nel novembre 2015 la Commissione ha effettuato accertamenti a sorpresa nei locali di AB InBev in Belgio e nei Paesi Bassi. |
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(5) |
Il 30 giugno 2016 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di AB InBev al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
|
(6) |
Il 30 novembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di AB InBev, sostenendo che essa aveva messo in atto pratiche restrittive che costituivano un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE. |
|
(7) |
Successivamente AB InBev ha presentato un’offerta formale di cooperazione in vista dell’adozione di una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio («proposta di transazione»). |
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(8) |
Il 3 maggio 2019 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. |
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(9) |
La Commissione ha adottato la decisione il 13 maggio 2019. |
2.2. Sintesi dell’infrazione
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(10) |
La decisione stabilisce che dal 9 febbraio 2009 al 31 ottobre 2016 AB InBev ha perseguito una strategia abusiva di limitazione delle vendite dei suoi prodotti brassicoli forniti ai clienti della grande distribuzione dai Paesi Bassi al Belgio con l’attuazione di quattro pratiche restrittive nei confronti di tali clienti, in particolare:
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(11) |
Tali pratiche hanno limitato la concorrenza ai sensi dell’articolo 102 del trattato per loro natura in quanto volte a compartimentare il mercato unico lungo i confini nazionali. |
2.3. Destinatari e durata
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(12) |
I destinatari della decisione sono Anheuser-Busch InBev NV/SA e le due controllate al 100 % InBev Belgium Bvba/Sprl e InBev Nederland NV. |
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(13) |
La durata dell’infrazione unica e continuata copre il periodo dal 9 febbraio 2009 al 31 ottobre 2016. |
2.4. Misure correttive
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(14) |
La decisione impone ad AB InBev di inserire le informazioni obbligatorie per l’etichettatura degli alimenti sia in neerlandese che in francese, anziché in una sola lingua, sulle confezioni di tutti i prodotti esistenti e nuovi di 19 marchi specifici di birra in Belgio, Francia e Paesi Bassi. |
|
(15) |
Tale misura correttiva è stata suggerita da AB InBev nella sua proposta di transazione e la decisione la rende vincolante per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di notifica della decisione. AB InBev riconosce che nell’ambito del procedimento di cooperazione la misura correttiva è adeguata e proporzionata ad assicurare che la pratica di modificare la confezione dei prodotti brassicoli non venga reiterata. Inoltre, grazie alla misura correttiva, per i clienti della grande distribuzione dovrebbe essere più semplice esportare i prodotti tra Paesi Bassi, Belgio e Francia, aumentando in tal modo le possibilità di scambi transfrontalieri. |
2.5. Ammende
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(16) |
La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (2). |
2.5.1. Importo di base dell’ammenda
|
(17) |
Per il calcolo delle ammende la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite nel 2015 per il Belgio e i Paesi Bassi, ovvero l’ultimo anno completo della partecipazione di AB InBev all’infrazione. |
|
(18) |
La Commissione ha tenuto conto del fatto che la pratica abusiva consiste in una violazione intenzionale «per oggetto» di una norma chiara e fondamentale di non compartimentare il mercato unico lungo i confini nazionali. Inoltre l’infrazione riguarda prodotti che hanno un impatto diretto sui consumatori. Tenendo conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione è stata fissata al 10 %. |
|
(19) |
La Commissione ha preso in considerazione la durata dell’infrazione unica e continuata, come indicato in precedenza. |
2.5.2. Circostanze aggravanti o attenuanti
|
(20) |
Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nel caso di specie. |
2.5.3. Aumento specifico allo scopo di garantire l’effetto dissuasivo
|
(21) |
L’ammenda viene aumentata di un moltiplicatore pari a 1,1 per garantire un effetto deterrente nei confronti di AB InBev, un’impresa con un fatturato mondiale particolarmente elevato al di là delle vendite di beni e servizi cui si riferisce la violazione. |
2.5.4. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
|
(22) |
L’importo dell’ammenda non supera il 10 % del fatturato mondiale di AB InBev. |
2.5.5. Riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione
|
(23) |
Al fine di tenere conto dell’effettiva cooperazione di AB InBev, in particolare del riconoscimento dell’infrazione e della proposta di misura correttiva per impedire la reiterazione della pratica di modificare le confezioni dei suoi prodotti brassicoli, l’importo dell’ammenda è ridotto del 15 % a norma del punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende. |
3. CONCLUSIONE
|
(24) |
AB InBev ha violato l’articolo 102 del trattato partecipando ad un’infrazione unica e continuata per limitare gli scambi transfrontalieri di prodotti brassicoli dai Paesi Bassi al Belgio. La violazione è costituita dall’attuazione di quattro pratiche messe in atto con i clienti della grande distribuzione volte a mantenere più elevati i prezzi e i profitti dei prodotti brassicoli di AB InBev in Belgio. |
|
(25) |
L’importo finale dell’ammenda inflitta a AB InBev ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per l’infrazione unica e continuata è pari a 200 409 000 EUR. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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3.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 407/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 407/07)
1.
In data 25 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Caisse des dépôts et consignations («CDC», Francia), |
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— |
Total Quadran (Francia), appartenente al gruppo Total SA, |
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— |
JMB Solar Nogara e Quadran Nogara (collettivamente «imprese oggetto dell’operazione», Francia), controllate da Total SA. |
CDC e Total Quadran acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di JMB Solar Nogara e Quadran Nogara. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
CDC è un ente pubblico a statuto speciale che svolge attività di interesse generale e attività aperte alla concorrenza. Queste attività si svolgono per lo più in Francia in quattro settori: i) beni immobiliari, ii) ambiente e energia, iii) servizi e iv) investimenti di capitali; |
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— |
Total SA è un produttore e fornitore integrato di energia che opera su scala internazionale in tutti i settori dell’industria del petrolio e del gas e nei settori dell’energia rinnovabile e della generazione di energia elettrica; |
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— |
JMB Solar Nogara e Quadran Nogara sono attive nello sviluppo, nella costruzione e nell’esercizio di impianti fotovoltaici e parchi eolici in Francia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).