ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 406/01 |
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Corte di giustizia |
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2019/C 406/02 |
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2019/C 406/03 |
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2019/C 406/04 |
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2019/C 406/05 |
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2019/C 406/06 |
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2019/C 406/07 |
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2019/C 406/08 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti |
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Tribunale |
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2019/C 406/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2019/C 406/10 |
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2019/C 406/11 |
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2019/C 406/12 |
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2019/C 406/13 |
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2019/C 406/14 |
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2019/C 406/15 |
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2019/C 406/16 |
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2019/C 406/17 |
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2019/C 406/18 |
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2019/C 406/19 |
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2019/C 406/20 |
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2019/C 406/21 |
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2019/C 406/22 |
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2019/C 406/23 |
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2019/C 406/24 |
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2019/C 406/25 |
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Tribunale |
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2019/C 406/26 |
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2019/C 406/27 |
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2019/C 406/28 |
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2019/C 406/29 |
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2019/C 406/30 |
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2019/C 406/31 |
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2019/C 406/32 |
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2019/C 406/33 |
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2019/C 406/34 |
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2019/C 406/35 |
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2019/C 406/36 |
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2019/C 406/37 |
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2019/C 406/38 |
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2019/C 406/39 |
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2019/C 406/40 |
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2019/C 406/41 |
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2019/C 406/42 |
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2019/C 406/43 |
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2019/C 406/44 |
Causa T-632/19: Ricorso proposto il 23 settembre 2019 – DD/FRA |
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2019/C 406/45 |
Causa T-640/19: Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sasol Germany e a./ECHA |
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2019/C 406/46 |
Causa T-661/19: Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Sasol Germany e a./Commissione |
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2019/C 406/47 |
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2019/C 406/48 |
Causa T-695/19: Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – Falqui/Parlamento |
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2019/C 406/49 |
Causa T-698/19: Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – FJ e a./SEAE |
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2019/C 406/50 |
Causa T-699/19: Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – FT e a./Commissione |
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2019/C 406/51 |
Causa T-700/19: Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – Al-Gaoud/Consiglio |
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2019/C 406/52 |
Causa T-704/19: Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 - FGSZ/ACER |
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Rettifiche |
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2019/C 406/53 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 406/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Corte di giustizia
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/2 |
Designazione del Primo avvocato generale
(2019/C 406/02)
In occasione della sua riunione generale del 24 settembre 2019, la Corte, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha designato il sig. Szpunar come Primo avvocato generale, per il periodo dal 7 ottobre 2019 al 6 ottobre 2020.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/2 |
Designazione delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte (procedimento pregiudiziale d’urgenza)
(2019/C 406/03)
In occasione della sua riunione generale del 24 settembre 2019, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Terza e la Quarta Sezione quali sezioni incaricate delle cause indicate nell’articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2019 al 6 ottobre 2020.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/2 |
Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 193 del regolamento di procedura della Corte (riesame delle decisioni rese su impugnazione)
(2019/C 406/04)
In occasione della sua riunione generale del 24 settembre 2019, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Quinta Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate nell’articolo 193 di detto regolamento, per il periodo dal 7 ottobre 2019 al 6 ottobre 2020.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/2 |
Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici
(2019/C 406/05)
I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 24 settembre 2019, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il sig. Safjan come presidente della Sesta Sezione, il sig. Xuereb come presidente della Settima Sezione, la sig.ra Rossi come presidente dell’Ottava Sezione, il sig. Rodin come presidente della Nona Sezione e il sig. Jarukaitis come presidente della Decima Sezione, per il periodo dal 7 ottobre 2019 al 6 ottobre 2020.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/3 |
Prestazione di giuramento di nuovi membri della Corte
(2019/C 406/06)
Il sig. Jääskinen, nominato giudice della Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 1o febbraio 2019 (1), per il periodo dal 7 ottobre 2019 al 6 ottobre 2021, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 7 ottobre 2019.
Il sig. Wahl, nominato giudice della Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 10 luglio 2019 (2), per il periodo dal 7 ottobre 2019 al 6 ottobre 2024, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 7 ottobre 2019.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/3 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
(2019/C 406/07)
In occasione della sua riunione generale dell’8 ottobre 2019, la Corte ha deciso di assegnare il sig. Jääskinen alla Prima e alla Sesta Sezione e il sig. Wahl alla Terza e all’Ottava Sezione.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/3 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti
(2019/C 406/08)
In occasione della sua riunione generale dell’8 ottobre 2019, la Corte, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento di procedura, ha stabilito l’elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione nel modo seguente:
Sig. Juhász
Sig. Wahl
Sig. Ilešič
Sig. Jääskinen
Sig. Malenovský
Sig. Kumin
Sig. Bay Larsen
Sig. Jarukaitis
Sig. von Danwitz
Sig.ra Rossi
Sig.ra Toader
Sig. Piçarra
Sig. Safjan
Sig. Xuereb
Sig. Šváby
Sig. Lycourgos
Sig. Vajda
Sig.ra Jürimäe
Sig. Rodin
Sig. Biltgen
In occasione della sua riunione generale dell’8 ottobre 2019, la Corte, in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha stabilito l’elenco per la determinazione della composizione della Prima e della Terza Sezione nel modo seguente:
Prima Sezione:
Sig. Bonichot
Sig. Bay Larsen
Sig. Jääskinen
Sig.ra Toader
Sig. Safjan
Terza Sezione:
Sig.ra Prechal
Sig. Malenovský
Sig. Wahl
Sig. Biltgen
Sig.ra Rossi
In occasione della sua riunione generale dell’8 ottobre 2019, la Corte, in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha stabilito l’elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di tre giudici nel modo seguente:
Sesta Sezione:
Sig. Safjan
Sig. Bay Larsen
Sig.ra Toader
Sig. Jääskinen
Settima Sezione:
Sig. Xuereb
Sig. von Danwitz
Sig. Vajda
Sig. Kumin
Ottava Sezione:
Sig.ra Rossi
Sig. Malenovský
Sig. Biltgen
Sig. Wahl
Nona Sezione:
Sig. Rodin
Sig. Šváby
Sig.ra Jürimäe
Sig. Piçarra
Decima Sezione:
Sig. Jarukaitis
Sig. Juhász
Sig. Ilešič
Sig. Lycourgos
Tribunale
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/6 |
Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale
(2019/C 406/09)
La sig.ra Stancu, nominata giudice del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 1o febbraio 2019 (1), per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2022, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 settembre 2019.
Il sig. Truchot, nominato giudice del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 1o febbraio 20191, per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2025, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 settembre 2019.
La sig.ra Pynnä, nominata giudice del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 6 marzo 2019 (2), per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2022, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 settembre 2019.
I sigg. Laitenberger, Martín y Pérez de Nanclares, Norkus, la sig.ra Perišin, il sig. Sampol Pucurull, le sig.re Škvařilová-Pelzl e Steinfatt, nominati giudici del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2019, per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2025, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 settembre 2019.
Il sig. Nõmm, nominato giudice del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2019 (3), per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2022, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 settembre 2019.
Il sig. Mastroianni e la sig.ra Porchia, nominati giudici del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 10 luglio 2019 (4), per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2025, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 settembre 2019.
Il sig. Hesse, nominato giudice del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 4 settembre 2019 (5), per il periodo dal 6 settembre 2019 al 31 agosto 2022, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 26 settembre 2019.
(1) GU L 32 del 4.2.2019, pag. 5.
(2) GU L 69 dell’11.3.2019, pag. 51.
(3) GU L 146 del 5.6.2019, pag. 104.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/7 |
Impugnazione proposta il 13 marzo 2019 dall’ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019, causa T-368/18, ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ/EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo)
(Causa C-228/19 P)
(2019/C 406/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ (rappresentanti: D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez e N. Martínez de las Rivas Malagón, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e Grupo Bimbo, SAB de CV
Con ordinanza del 24 settembre 2019, il Tribunale (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato l’ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AȘ a sostenere le proprie spese.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/7 |
Impugnazione proposta il 3 aprile 2019 dalla Mas Que Vinos Global, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 gennaio 2019, causa T-576/17, Mas Que Vinos Global, S.L./EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)
(Causa C-278/19 P)
(2019/C 406/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Mas Que Vinos Global, S.L. (rappresentante: M. J. Sanmartín Sanmartín, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e José Estévez, S.A. (JESA)
Con ordinanza del 25 settembre 2019, il Tribunale (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la Mas Que Vinos Global, S.L. a sostenere le proprie spese.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/8 |
Impugnazione proposta il 10 aprile 2019, da Apple Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 31 gennaio 2019, causa T-215/17, Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR)
(Causa C-295/19P)
(2019/C 406/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Apple Inc. (rappresentanti: G. Tritton e J. Muir Wood, Barristers, assistiti da J. Olsen e P. Andreottola, Solicitors)
Altra parte nel procedimento: Pear Technologies Ltd, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 1oottobre 2019, la Corte (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato l’Apple Inc. a sostenere le proprie spese.
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 2 agosto 2019 – Academia de Studii Economice din București/Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale
(Causa C-585/19)
(2019/C 406/13)
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Tribunalul București
Parti
Ricorrente: Academia de Studii Economice din București
Resistente: Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman - Ministerul Educației Naționale
Questioni pregiudiziali
1) |
Se con [l’espressione] «orario di lavoro», come definita all’articolo 2, punto 1 della direttiva 2003/88/CE (1), si intenda «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni» in base ad un singolo contratto (a tempo pieno) oppure in base a tutti i contratti (di lavoro) conclusi da tale lavoratore. |
2) |
Se i requisiti stabiliti a carico degli Stati membri con l’articolo 3 della direttiva 2003/88/CE (obbligo di prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive) e con l’articolo 6, lettera b) della direttiva 2003/88/CE (fissazione del limite massimo di 48 ore, in media, per l’orario di lavoro settimanale, comprese le ore straordinarie) debbano essere interpretati nel senso che istituiscono limiti in relazione ad un singolo contratto oppure in relazione a tutti i contratti conclusi con il medesimo datore di lavoro o con datori di lavoro diversi. |
3) |
Nell’ipotesi in cui le risposte alla prima e alla seconda questione comportano un’interpretazione tale da escludere la possibilità che gli Stati membri possano disciplinare, a livello nazionale, l’applicazione in relazione a [ciascun] contratto dell’articolo 3 e dell’articolo 6, lettera b) della direttiva 2003/88/CE, in assenza di previsioni legislative nazionali che disciplinino il fatto che il riposo quotidiano minimo e l’orario massimo di lavoro settimanale devono essere in relazione al lavoratore (a prescindere da quanti contratti di lavoro concluda con il medesimo datore di lavoro o con datori di lavoro diversi), se un’istituzione pubblica di uno Stato membro, la quale agisce in nome dello Stato, sia in grado di invocare l’applicazione diretta delle previsioni dell’articolo 3 e dell’articolo 6, lettera b) della direttiva 2003/88/CE e di sanzionare il datore di lavoro per il mancato rispetto dei limiti previsti dalla direttiva per il riposo quotidiano e/o per l’orario di lavoro massimo settimanale. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2019 – Land Baden-Württemberg/D.R.
(Causa C-619/19)
(2019/C 406/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Land Baden-Württemberg
Resistente: D.R.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (in prosieguo anche: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le comunicazioni che non lasciano l’ambito interno di un organismo tenuto a fornire informazioni. |
2) |
Se la tutela delle «comunicazioni interne» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva si applichi senza limiti di tempo. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la tutela delle «comunicazioni interne» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva si applichi solo fino a quando non sia stata adottata una decisione o non sia stato concluso un altro procedimento amministrativo da parte dell’organismo tenuto a fornire informazioni. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spagna) il 26 agosto 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga
(Causa C-635/19)
(2019/C 406/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Parti
Ricorrente: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi
Resistente: Ayuntamiento de Arrigorriaga
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2014/24/UE (1) osti a una normativa nazionale, come l’articolo 122.2 della LCSP (2), che obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a includere nel capitolato d’oneri che disciplina un appalto pubblico una condizione particolare in merito all’esecuzione dell’appalto, che impone all’aggiudicatario l’obbligo di garantire, almeno, le condizioni salariali dei lavoratori conformemente al contratto collettivo di settore applicabile, anche qualora detto contratto collettivo di settore non vincoli l’impresa aggiudicataria ai sensi delle norme che disciplinano la contrattazione e i contratti collettivi, le quali stabiliscono il primato, in materia salariale, del contratto aziendale e la possibilità di non applicare il contratto collettivo vigente per motivi economici, tecnici, organizzativi o di produzione.
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
(2) Legge 9/2017, dell’8 novembre, sugli appalti pubblici.
2.12.2019 |
IT |
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C 406/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 28 agosto 2019 – FT/Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, GS e altri, Ministerul Educației Naționale
(Causa C-644/19)
(2019/C 406/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Ricorrente: FT
Resistenti: Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, GS e altri, Ministerul Educației Naționale
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 3 della direttiva 2000/78 (1) [e] la clausola 4 dell’accordo quadro CES[,] UNICE [e] CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato mediante la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 (2), debbano essere interpretati nel senso che una misura come quella di cui al procedimento principale, che consente al datore di lavoro di prevedere che le persone che hanno compiuto 65 anni possono essere mantenute nelle funzioni come personale di ruolo con il rispetto dei diritti di cui godevano prima del pensionamento solo se hanno la qualifica di supervisore di dottorato, penalizzando le altre persone, le quali si trovano nella stessa situazione, che avrebbero tale possibilità nel caso in cui vi fossero posti vacanti e soddisfacessero i requisiti relativi al rendimento professionale, e che consente di imporre alle persone che non hanno la qualifica di supervisori di dottorato, per la medesima attività accademica, contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione, con sistema retributivo su «base oraria», inferiore a quello concesso al docente universitario di ruolo, costituisce una discriminazione ai sensi di tali disposizioni. |
2) |
Se la prevalenza applicativa del diritto dell’Unione (il principio del primato del diritto europeo) possa interpretarsi nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione definitiva del giudice nazionale in cui si è stabilito che nella situazione di fatto esposta è stata rispettata la direttiva 2000/78/CE e non sussiste una discriminazione. |
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
(2) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
2.12.2019 |
IT |
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C 406/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 30 agosto 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit
(Causa C-645/19)
(2019/C 406/17)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Ricorrenti: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA
Resistente: Gegevensbeschermingsautoriteit
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli [55, paragrafo 1], da 56 a 58 e da 60 a 66 del regolamento 2016/679 (1) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che un’autorità di controllo, che, in forza della normativa nazionale adottata in esecuzione dell’articolo [58, paragrafo 5], di detto regolamento, abbia il potere di agire in sede giudiziale dinanzi a un giudice del suo Stato membro, non può esercitare tale potere con riguardo a un trattamento transfrontaliero se essa non è l’autorità capofila per il trattamento transfrontaliero di cui trattasi. |
2) |
Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che il titolare di detto trattamento transfrontaliero in tale Stato membro non abbia lo stabilimento principale, ma solo un altro stabilimento. |
3) |
Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che l’autorità nazionale di controllo intenti l’azione nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento o nei confronti dello stabilimento nel proprio Stato membro. |
4) |
Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che l’autorità nazionale di controllo abbia intentato l’azione già prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento (25 maggio 2018). |
5) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo [58, paragrafo 5], del GDPR abbia effetto diretto, cosicché un’autorità nazionale di controllo può invocare detto articolo per intentare o proseguire un’azione nei confronti di privati, anche se l’articolo [58, paragrafo 5], del GDPR non sia stato specificamente trasposto nella normativa degli Stati membri, pur essendo la trasposizione obbligatoria. |
6) |
In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se l’esito di siffatti procedimenti potrebbe ostare ad una conclusione opposta dell’autorità capofila nel caso in cui tale autorità capofila esamini le medesime attività di trattamento transfrontaliero o attività analoghe, conformemente al meccanismo previsto agli articoli 56 e 60 del GDPR. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 3 settembre 2019 – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG
(Causa C-654/19)
(2019/C 406/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: FP Passenger Service
Resistente: Austrian Airlines AG
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 5, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debbano essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo del ritardo, alla luce della decisione della Corte nella causa C-452/13, secondo cui occorre far riferimento al momento di apertura dei portelloni [Or. 2], occorre determinare la differenza tra l’ora effettiva di apertura dei portelloni e l’orario di arrivo originariamente previsto, o la differenza tra l’ora effettiva di apertura dei portelloni e l’ora prevista di apertura dei portelloni secondo l’orario di arrivo originariamente previsto.
2.12.2019 |
IT |
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C 406/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 4 settembre 2019 – Finanzamt D/E
(Causa C-657/19)
(2019/C 406/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt D
Resistente: E
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo, che agisce per conto del servizio medico dell’assicurazione sanitaria, fornisce perizie sullo stato di bisogno di assistenza da parte di pazienti, sussista un’attività che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
|
2.12.2019 |
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C 406/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 6 settembre 2019 – flightright GmbH/Austrian Airlines AG
(Causa C-661/19)
(2019/C 406/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: flightright GmbH
Convenuta: Austrian Airlines AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto di passeggeri su un collegamento aereo composto da due voli senza sosta rilevante nell’aeroporto di scalo, ai fini della determinazione dell’ammontare della compensazione pecuniaria sia rilevante unicamente la distanza della seconda tratta, qualora l’azione sia diretta contro il vettore aereo operativo che ha effettuato la seconda tratta nella quale si è verificata l’irregolarità e la prima tratta sia stata operata da un vettore aereo diverso.
2.12.2019 |
IT |
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C 406/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 9 settembre 2019 – A.M./E.M.
(Causa C-667/19)
(2019/C 406/21)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Attrice: A.M.
Convenuta: E.M.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), debba essere interpretato nel senso che esso, nella parte in cui dispone che i prodotti cosmetici devono recare, sul recipiente e sull’imballaggio, le indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, relative alle funzioni del prodotto cosmetico, salvo se risultano dalla sua presentazione, si riferisce alle funzioni essenziali del prodotto cosmetico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, ossia, alla funzione di pulizia (mantenimento dell’igiene), di cura e di protezione (mantenimento in buono stato), di profumazione e di abbellimento (modificazione dell’aspetto), o nel senso che la citata disposizione riguarda le funzioni più specifiche, che consentono di identificare le proprietà di un determinato prodotto cosmetico. |
2) |
Se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, nonché il considerando 46 del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), g) e f), della citata disposizione, ossia le precauzioni per l’impiego, gli ingredienti e le funzioni, possono essere indicate in un catalogo aziendale che include anche altri prodotti, riportando sull’imballaggio il simbolo indicato al punto 1 dell’allegato VII. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 20 settembre 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-695/19)
(2019/C 406/22)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)
Parti
Ricorrente: Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
Se operazioni di intermediazione di vendita di estensioni di garanzia di elettrodomestici, realizzate da un soggetto passivo di IVA che abbia come attività principale la vendita di elettrodomestici al consumatore, costituiscano operazioni finanziarie o siano a queste equiparabili in virtù dei principi di neutralità e di non distorsione della concorrenza, ai fini dell’esclusione del rispettivo importo dal calcolo del prorata di detrazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio del 28 novembre 2006.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347 pag. 1).
2.12.2019 |
IT |
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C 406/16 |
Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dalla Quanta Storage, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-772/15: Quanta Storage, Inc./Commissione europea
(Causa C-699/19 P)
(2019/C 406/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Quanta Storage, Inc. (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, W. Sparks, advocaat, T. Siakka, Dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
a) |
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso e condanna la Quanta Storage a sostenere le proprie spese e a pagare un quinto delle spese sostenute dalla Commissione; |
b) |
annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 (caso AT.39639 — Unità a dischi ottici), nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
c) |
in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente; |
d) |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e |
e) |
condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non ha applicato il criterio giuridico rilevante e ha snaturato il significato chiaro degli elementi di prova in relazione alla violazione dei diritti della difesa commessa dalla Commissione nell’accertare varie violazioni.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato il significato chiaro degli elementi di prova relativi ai diritti della difesa e al diritto a una buona amministrazione.
Terzo motivo, vertente sulla mancata trattazione o incorretta comprensione da parte del Tribunale di un punto rilevante e/o mancata applicazione di un criterio giuridico corretto in relazione a contraddizioni riguardanti la portata della violazione.
Quarto motivo, vertente su uno snaturamento del significato chiaro degli elementi di prova, mancata applicazione del criterio giuridico corretto e/o mancata trattazione di un punto rilevante o incorretta comprensione del medesimo per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente ai sensi dell’articolo 101 TFEU.
Quinto motivo, vertente su una violazione della competenza giurisdizionale anche di merito, su uno snaturamento del significato chiaro degli elementi di prova e su un’erronea motivazione per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda.
2.12.2019 |
IT |
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C 406/17 |
Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 dalla Pilatus Bank plc avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 luglio 2019, causa T-687/18, Pilatus Bank/Banca centrale europea (BCE)
(Causa C-701/19 P)
(2019/C 406/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pilatus Bank plc (rappresentanti: O. H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata del Tribunale; |
— |
dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento, e |
— |
condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato il diritto maltese nel ritenere che tutti i poteri della ricorrente e del suo consiglio di amministrazione fossero stati trasferiti alla persona competente.
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata ha violato la garanzia di un ricorso effettivo ai sensi del diritto dell’Unione.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che la decisione impugnata sia un mero atto preparatorio.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha snaturato il contenuto della decisione impugnata nonché, più in generale, i fatti di causa.
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata non può essere confermata sulla base del motivo sollevato in subordine di una possibile consultazione della persona competente con gli amministratori.
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata non può essere confermata sulla base del motivo sollevato in subordine del coinvolgimento di un avvocato nella causa.
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata non può essere confermata sulla base del motivo sollevato in subordine secondo cui la decisione impugnata è contenuta in un semplice messaggio di posta elettronica.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che il ricorso non è divenuto privo di oggetto.
2.12.2019 |
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C 406/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 25 settembre 2019 – Admiral Sportwetten GmbH e altri
(Causa C-711/19)
(2019/C 406/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH
Amministrazione resistente: Magistrat der Stadt Wien
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (1), debba essere interpretato nel senso che le disposizioni del WWAG (normativa austriaca in materia di imposte sui terminali di gioco) che prevedono una tassazione sulla detenzione di terminali di gioco siano da considerarsi «regole tecniche» ai sensi del medesimo articolo. |
2) |
Se l’omessa notifica delle disposizioni del WWAG ai sensi della direttiva (UE) 2015/1035 implichi l’inapplicabilità di un tributo quale l’imposta sui terminali di gioco. |
Tribunale
2.12.2019 |
IT |
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C 406/19 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – LL/Parlamento
(Causa T-615/15 RENV) (1)
(«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Prescrizione»)
(2019/C 406/26)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: LL (rappresentante: avv. J. Petrulionis)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente G. Corstens e S. Toliušis, poi S. Toliušis, N. Lorenz e M. Ecker, agenti)
Oggetto
Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione D(2014) 1553 del Segretario generale del Parlamento europeo, del 17 aprile 2014, relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 37 728 indebitamente versata per l’assistenza parlamentare, nonché della relativa nota di addebito del 5 maggio 2014.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
LL sopporta le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento europeo relative al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, relativamente alla causa T-615/15, e al presente procedimento di rinvio, relativamente alla causa T-615/15 RENV. |
3) |
Il Parlamento sopporta le proprie spese e quelle sostenute da LL nel contesto del procedimento di impugnazione, relativamente alla causa C-326/16 P. |
2.12.2019 |
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C 406/20 |
Sentenza del Tribunale 20 settembre 2019 – BASF Grenzach/ECHA
(Causa T-125/17) (1)
(«REACH - Valutazione delle sostanze - Triclosan - Decisione dell’ECHA che richiede informazioni supplementari - Articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Funzione della commissione di ricorso - Procedimento contraddittorio - Portata del controllo - Intensità del controllo - Competenze della commissione di ricorso - Articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 - Articolo 47, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1907/2006 - Informazioni pertinenti - Proporzionalità - Articolo 25 del regolamento n. 1907/2006 - Allegato XIII del regolamento n. 1907/2006 - Dati ottenuti in condizioni rilevanti - Persistenza - Neurotossicità - Reprotossicità - Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 771/2008 - Ritardo nella presentazione di un parere scientifico»)
(2019/C 406/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BASF Grenzach GmbH (Grenzach-Wyhlen, Germania) (rappresentanti: inizialmente K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati, successivamente, K. Nordlander e K. Le Croy, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, W. Broere e T. Röcke, successivamente M. Heikkilä, W. Broere e C. Jacquet, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Thorning e M. Wolff, successivamente M. Wolff, J. Nymann-Lindegren e P. Ngo, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e D. Klebs, successivamente D. Klebs, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e C. Schillemans, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione A-018-2014 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 19 dicembre 2016, in quanto essa ha parzialmente respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione dell’ECHA del 19 settembre 2014 recante richiesta di informazioni supplementari sulla sostanza triclosan (CAS 3380-34-5) e ha fissato il termine entro il quale presentare tali informazioni al 26 dicembre 2018.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La BASF Grenzach GmbH sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA),incluse quelle relative al procedimento sommario. |
3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/21 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Barata/Parlamento
(Causa T-467/17) (1)
(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Procedura di selezione di agenti contrattuali - Assunzione - Invito a manifestazione d’interesse EP/CAST/S/16/2016 - Autisti - Test pratici e teorici organizzati a seguito della costituzione di una base di dati - Mancato superamento dei test teorici - Annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse e della base di dati - Cessazione della materia del contendere - Persistenza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire parziale - Irricevibilità parziale»)
(2019/C 406/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Carlos Manuel Henriques Barata (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele, I. Terwinghe e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse EP/CAST/S/16/2016 pubblicato dal Parlamento europeo per l’assunzione di autisti e di diversi atti adottati dal Parlamento nell’ambito di tale procedura di selezione, tra cui in particolare la decisione del 26 ottobre 2016 con cui si informava il ricorrente che egli non figurava tra i candidati selezionati per un posto di autista, e la decisione del 25 aprile 2017 recante rigetto del reclamo del ricorrente proposto avverso la suddetta decisione.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento dell’invito a manifestazione d’interesse EP/CAST/S/16/2016, della decisione del 26 ottobre 2016 con cui si informava il sig. Carlos Manuel Henriques Barata che egli non figurava tra i candidati selezionati per un posto di autista, e della decisione del 25 aprile 2017 recante rigetto del reclamo del ricorrente proposto avverso la suddetta decisione. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire neppure sulla domanda diretta ad ottenere che l’invito a manifestazione d’interesse EP/CAST/S/16/2016 sia dichiarato non applicabile al sig. Barata. |
3) |
Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
4) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Barata. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – ICL-IP Terneuzen e ICL Europe Coöperatief/Commissione
(Causa T-610/17) (1)
(«REACH - Sostanze soggette ad autorizzazione - Inclusione dell’1 bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Volume - Fascicolo di registrazione - Dati - Raggruppamento di sostanze - Principio di buona amministrazione - Diritto alla libertà di commercio e d’impresa - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento»)
(2019/C 406/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Paesi Bassi) e ICL Europe Coöperatief UA (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere, T. Zbihlej e N. Herbatschek, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2017, L 150, pag. 7), nella parte in cui include l’1 bromopropano (nPB) in tale allegato.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ICL-IP Terneuzen, BV e la ICL Europe Coöperatief UA sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – PlasticsEurope/ECHA
(Causa T-636/17) (1)
(«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Integrazione all’iscrizione relativa alla sostanza bisfenolo A in tale elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 - Errore manifesto di valutazione - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità»)
(2019/C 406/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, É. Mullier e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, M.W. Broere, C. Buchanan e A. Hautamäki, agenti, assistiti inizialmente da S. Raes, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, E. de Moustier e J. Traband, successivamente D. Colas, J. Traband e A.-L. Desjonquères, agenti), ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ED/30/2017 del direttore esecutivo dell’ECHA, del 6 luglio 2017, con la quale la voce esistente relativa al bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento, è stata integrata nel senso che il bisfenolo A è stato identificato anche come sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per la salute umana che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), del medesimo regolamento, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PlasticsEurope sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth. |
3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/23 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Jinan Meide Casting/Commissione
(Causa T-650/17) (1)
(«Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1146 - Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd - Dazio antidumping definitivo - Ripresa del procedimento a seguito dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1036] - Valore normale - Confronto equo - Tipi di prodotto senza corrispondenza - Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento 2016/1036) - Determinazione del pregiudizio»)
(2019/C 406/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e N. Kuplewatzky, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU 2017, L 166, pag. 23).
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd, è annullato. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/24 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019–Port autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione
(Causa T-673/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dei suoi porti - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno - Nozione di attività economica - Servizi di interesse economico generale - Attività non economiche - Scindibilità - Selettività -Articolo 93 TFUE e articolo 106, paragrafo 2, TFUE»)
(2019/C 406/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port autonome de Namur (Namur, Belgio), Port autonome de Charleroi, (Charleroi, Belgio), Port autonome de Liège (Liegi, Belgio), Regione vallona (Belgio) (rappresentanti: J. Vanden Eynde e E. Wauters, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Noë, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno del Belgio (rappresentanti: J. C. Halleux, P. Cottin, L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti, assistiti da A. Lepièce e H. Baeyens, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Belgio (GU 2017, L 332, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, il Port autonome de Namur, il Port autonome de Charleroi, il Port autonome de Liège e la Regione Vallona sopportano, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/25 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019– Le Port de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale/Commissione
(Causa T-674/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dei suoi porti - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno - Nozione di attività economica - Servizi di interesse economico generale - Attività non economiche - Scindibilità - Selettività -Articolo 93 TFUE e articolo 106, paragrafo 2, TFUE»)
(2019/C 406/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Le Port de Bruxelles (Bruxelles, Belgio), Région de Bruxelles-Capitale (Belgio) (rappresentanti: J. Vanden Eynde e E. Wauters, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Noë, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno del Belgio (rappresentanti: J. C. Halleux, P. Cottin, L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti, assistiti da A. Lepièce e H. Baeyens, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Belgio (GU 2017, L 332, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Le Port de Bruxelles e la Région de Bruxelles-Capitale sopportano, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/26 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Havenbedrijf Antwerpen e Maatschappij van de Brugse Zeehaven/Commissione
(Causa T-696/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dei suoi porti - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno - Nozione di attività economica - Servizi di interesse economico generale - Attività non economiche - Scindibilità - Selettività - Domanda di periodo transitorio»)
(2019/C 406/34)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Havenbedrijf Antwerpen NV (Anversa, Belgio), Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (Zeebruges, Belgio) (rappresentanti: P. Wytinck, W. Panis e I. Letten, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Noë, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, P. Cottin, L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti, assistiti da A. Lepièce e H. Baeyens, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) cui il Belgio ha dato esecuzione – Tassazione dei porti in Belgio (GU 2017, L 332, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Havenbedrijf Antwerpen NV e la Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV sopportano, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
Il Regno del Belgio sopporta le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/27 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Germania/ECHA
(Causa T-755/17) (1)
(«REACH - Valutazione delle sostanze - Benpat - Persistenza - Decisione dell’ECHA di richiesta di informazioni supplementari - Articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Missione della commissione di ricorso - Procedimento contraddittorio - Natura del controllo - Intensità del controllo - Competenze della commissione di ricorso - Articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 - Attribuzione di competenze ad agenzie dell’Unione - Principio di attribuzione - Principio di sussidiarietà - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 406/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze et D. Klebs, successivamente D. Klebs, agenti)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, W. Broere e C. Jacquet, successivamente W. Broere, C. Jacquet e L. Bolzonello, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, agenti) Envigo Consulting Ltd (Huntingdon, Regno Unito) e Djchem Chemicals Poland S.A. (Wołomin, Polonia) (rappresentanti: R. Cana, É. Mullier e H. Widemann, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione A-026-2015 della commissione di ricorso dell’ECHA, dell’8 settembre 2017, nella parte in cui essa ha parzialmente annullato la decisione dell’ECHA del 1o ottobre 2015 che impone la realizzazione di sperimentazioni complementari relative alla sostanza benpat (CAS 68953-84-4).
Dispositivo
1) |
La decisione A-026-2015 della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dell’8 settembre 2017, è annullata nella parte in cui, al punto 3 del dispositivo di tale decisione, la commissione di ricorso ha deciso che l’affermazione sul bioaccumulo contenuta nella motivazione della decisione dell’ECHA, del 1o ottobre 2015, che impone la realizzazione di sperimentazioni complementari relative alla sostanza benpat (CAS 68953-84-4), dovrebbe essere rimossa. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese, le spese sostenute dall’ECHA nonché quelle sostenute dalla Envigo Consulting Ltd e dalla Djchem Chemicals Poland S.A. |
4) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/28 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – GE Healthcare/Commissione
(Causa T-783/17) (1)
(«Medicinali per uso umano - Sospensione dell’autorizzazione all’immissione in commercio di agenti di contrasto per uso umano a base di gadolinio - Articoli 31 e 116 della direttiva 2001/83/CE - Principio di precauzione - Parità di trattamento - Proporzionalità - Imparzialità»)
(2019/C 406/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: GE Healthcare A/S (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: D. Scannell, barrister, G. Castle e S. Oryszczuk, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e A. Sipos, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2017) 7941 final della Commissione, del 23 novembre 2017, riguardante, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le autorizzazioni all’immissione in commercio di agenti di contrasto per uso umano a base di gadolinio contenenti una o più delle sostanze attive «acido gadobenico, gadobutrolo, gadodiamide, acido gadopentetico, acido gadoterico, gadoteridolo, gadoversetamide e acido gadossetico», nella parte in cui tale decisione riguarda l’omniscan.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La GE Healthcare A/S è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento per provvedimenti provvisori. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/28 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – UZ/Parlamento
(Causa T-47/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Molestie psicologiche - Sanzione disciplinare - Retrocessione di un grado e azzeramento dei punti di promozione - Rigetto della domanda di assistenza della ricorrente - Modalità dell’indagine amministrativa - Requisito d’imparzialità - Diritto di essere ascoltato - Irregolarità procedurale - Conseguenze dell’irregolarità procedurale»)
(2019/C 406/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UZ (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuto: Parlamento (rappresentanti: inizialmente V. Montebello-Demogeot e Í. Ní Riagáin Düro, successivamente V. Montebello-Demogeot e I. Lázaro Betancor, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 27 febbraio 2017 del Parlamento con cui è stata inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel grado AD 13 e, dall’altro, all’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza.
Dispositivo
1) |
La decisione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2017 con cui è stata inflitta a UZ la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto, con azzeramento dei punti di merito acquisiti nel grado AD 13, è annullata. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
UZ e il Parlamento sopporteranno le proprie spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/29 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)
(Causa T-287/18) (1)
(«Marchio dell’unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Nature’s Variety Instinct - Marchio nazionale figurativo anteriore Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 406/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Stati Uniti) (rappresentanti M. Montañá Mora e S. Sebe Marin, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Natural Instinct Ltd (Southwark, Regno Unito) (rappresentanti: E. Yates, solicitor, e N. Zweck, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 marzo 2018 (procedimento R 1659/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Natural Instinct e la M. I. Industries.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La M. I. Industries, Inc. è condannata alle spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/30 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)
(Causa T-288/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NATURE’S VARIETY INSTINCT - Marchio nazionale figurativo anteriore Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 406/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: M. I. Industries, Inc (Lincoln, Nebraska, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Montañá Mora e S. Sebe Marin, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Natural Instinct Ltd (Southwark, Regno Unito) (rappresentanti: E. Yates, solicitor, e N Zweck, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 febbraio 2018 (procedimento R 1658/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Natural Instinct e la M. I. Industries.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La M. I. Industries, Inc. è condannata alle spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/31 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO)
(Causa T-367/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo UKIO - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta due linee diagonali seguite da una linea verticale e da un cerchio - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 406/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentanti: C. Casas Feu e J. Dorado Lopez-Lozano, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Kusturovic, D. Gája e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Marijn van Oosten Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2018 (procedimento R 1536/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sixsigma Networks Mexico e la Marijn van Oosten Holding.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sixsigma Networks Mexico, SA de CV è condannata alle spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/31 |
Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2019 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)
(Causa T-378/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CRUZADE - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SANTA CRUZ - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore»)
(2019/C 406/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NHS, Inc. (Santa Cruz, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Olson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Ruzek e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: HLC SB Distribution, SL (Irún, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2018 (procedimento R 1217/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la NHS e la HLC SB Distribution
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La NHS, Inc., è condannata alle spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/32 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
(Causa T-716/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Idealogistic Compass Greatest care in getting it there - Marchio internazionale figurativo anteriore IDÉA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 406/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Milchior e S. Charbonnel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia) (rappresentanti: P. Langlais e C. Guyot, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2018 (procedimento R 2062/2017-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Idea Groupe e la The Logistical Approach.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 settembre 2018 (procedimento R 2062/2017-2) è annullata. |
2) |
L’EUIPO e l’Idea Groupe sopporteranno ciascuno le proprie spese, nonché ciascuno la metà delle spese sostenute dalla The Logistical Approach BV. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/33 |
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019 – Sixsigma Networks Mexico/EUIPO – Dokkio (DOKKIO)
(Causa T-67/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo DOKKIO - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta due linee diagonali seguite da una linea verticale e da un cerchio - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 406/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: C. Casas Feu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska, J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dokkio, Inc. (San Mateo, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Kylhammar e L. Morin, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2018 (procedimento R 1187/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sixsigma Networks Mexico e la Dokkio.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sixsigma Networks Mexico, SA de CV è condannata alle spese. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/34 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2019 – DD/FRA
(Causa T-632/19)
(2019/C 406/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
concedere alla parte ricorrente il risarcimento del danno morale subito, stimato ex aequo et bono, pari a EUR 100 000; |
— |
annullare la decisione del direttore dell’Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 19 novembre 2018, che respinge la domanda della parte ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari; |
— |
all’occorrenza, annullare la decisione del direttore della FRA del 12 giugno 2019, che respinge il reclamo presentato della parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, avverso la summenzionata decisione del 19 novembre 2018; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha ascoltato la parte ricorrente e non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX allo statuto dei funzionari in seguito alla sentenza dell’8 ottobre 2015 del Tribunale della funzione pubblica nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14, DD/Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (EU:F:2015:118). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’indagine amministrativa e il procedimento disciplinare iniziale sono stati avviati in modo irregolare. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha omesso di risarcire la parte ricorrente riguardo al danno morale risultante dalla decisione che infligge una nota di biasimo annullata dal Tribunale della funzione pubblica nella summenzionata sentenza. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta ha omesso di attuare la summenzionata sentenza del Tribunale della funzione pubblica e di svolgere il procedimento predisciplinare entro un periodo di tempo ragionevole e con la debita diligenza. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’avvio e lo svolgimento dell’indagine amministrativa ha violato il regolamento (CE) n. 45/2001, lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il diritto alla vita privata (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe ripetutamente effettuato dichiarazioni infondate, diffamatorie e offensive riguardo alla parte ricorrente che equivalgono a violazioni del principio dell’autorità di cosa giudicata, della presunzione di innocenza e del dovere di sollecitudine. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/35 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2019 – Sasol Germany e a./ECHA
(Causa T-640/19)
(2019/C 406/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group - Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui include il 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inserzione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di criteri per l’interferenza endocrina e l’approccio basato sul peso delle prove in quanto la convenuta non ha dimostrato che sussiste una prova scientifica di probabili gravi effetti sulla salute umana o l’ambiente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente il «livello di preoccupazione equivalente», in quanto
|
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione/mancata presa in considerazione accurata di tutte le informazioni rilevanti e in particolare dei dati relativi all'esposizione. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, mancata selezione dell’opzione meno onerosa. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità/mancata conduzione di un’analisi adeguata dell'opzione di gestione dei rischi tenendo conto delle misure di gestione dei rischi già poste in essere. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, 30.12.2006, pag. 1).
2.12.2019 |
IT |
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C 406/36 |
Ricorso proposto il 27 settembre 2019 – Sasol Germany e a./Commissione
(Causa T-661/19)
(2019/C 406/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group - Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: C. Mereu, P. Sellar e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019, relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 187, pag. 41); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-640/19, Sasol Germany e a./ECHA.
2.12.2019 |
IT |
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C 406/37 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2019 – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER
(Causa T-648/19)
(2019/C 406/47)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: G. Stanka, G. Szikla e J. M. Burai Kovács, avvocati)
Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale
|
— |
in subordine
|
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione n. 05/2019 della ACER, del 9 aprile 2019, confermata dalla commissione dei ricorsi della ACER in data 6 agosto 2019.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’intero capo V del regolamento 2017/459, su cui si basa la decisione impugnata, è invalido per assenza di competenza legislativa. Il regolamento 2017/459, su cui si basa la decisione impugnata, è stato adottato in sede di esercizio della competenza di armonizzazione normativa sulla base della delega conferita dal regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Sulla base della delega conferita dal regolamento n. 715/2009, la Commissione disponeva di competenza esclusivamente al fine di creare un codice di rete, applicato alla capacità esistente e incrementale delle reti di trasporto di gas, che definisse meccanismi di allocazione della capacità. Invece, il capo V, nell’andare ben oltre la materia che doveva disciplinare, non stabilisce un quadro normativo ai fini della distribuzione, neutro dal punto di vista della concorrenza, della capacità di trasporto del gas, bensì, eccedendo l’ambito del codice di rete, regolamenta in modo dettagliato questioni in materia di investimenti connessi alla capacità incrementale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’abilitazione della ACER ad adottare una decisione individuale con il contenuto della decisione impugnata risulta priva di validità per mancanza di un’adeguata base giuridica. La ACER si è attribuita nella decisione impugnata una competenza, relativa a una decisione con il menzionato contenuto, la cui delega a favore della ACER violerebbe i requisiti imposti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause 9/56 (Meroni/Alta Autorità) e C-270/12 (Regno Unito/Consiglio e Parlamento) e violerebbe l’articolo 114 TFUE. Pertanto, conformemente all’articolo 277 TFUE, non è applicabile nel procedimento principale alla parte ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata per carenza di competenza La ACER – indipendentemente dalla questione della validità, dal punto di vista del diritto pubblico, del regolamento adottato dalla Commissione che costituisce il fondamento della decisione impugnata – non sarebbe stata nemmeno legittimata ad adottare la decisione impugnata sul fondamento delle disposizioni giuridiche indicate come base giuridica della sua decisione, dal momento che
|
4. |
Quarto motivo, fondato sull’illegittimità della decisione impugnata per la violazione di forme sostanziali Il procedimento instaurato dalla ACER ha violato l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non essendo stati soddisfatti né l’obbligo di motivazione che incombeva alla medesima né i presupposti di un procedimento imparziale ed equo. |
5. |
Quinto motivo, fondato sull’illegittimità della decisione impugnata per carenza di fondamento sostanziale Tenuto conto del fatto che la ACER non ha esaminato in modo assoluto, per quanto riguarda il merito, le «eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas associate ai progetti», ai sensi dell’articolo 22 del regolamento 2017/459, la decisione impugnata non può essere considerata fondata neppure dal punto di vista sostanziale. |
(1) Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU 2017, L 72, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU 2009, L 211, pag. 36; rettifica in GU 2009, L 309, pag. 87).
(3) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2009, L 211, pag. 1).
2.12.2019 |
IT |
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C 406/39 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – Falqui/Parlamento
(Causa T-695/19)
(2019/C 406/48)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Enrico Falqui (Firenze, Italia) (rappresentanti: F. Sorrentino e A. Sandulli, avvocati)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede l'annullamento delle note impugnate e la condanna del Parlamento europeo a pagargli le somme indebitamente trattenute nelle more del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro le note D309417 dell'8 luglio 2019 e D (2019) 14406 dell’11 aprile 2019 della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, concernenti la rideterminazione della pensione di cui beneficia il ricorrente in qualità di ex parlamentare europeo, nonché ove occorra contro il parere del servizio giuridico del Parlamento europeo dell'11 gennaio 2019.
I motivi e principali argomenti sono quelle invocati nella causa T-347/19, Falqui/Parlamento.
2.12.2019 |
IT |
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C 406/39 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – FJ e a./SEAE
(Causa T-698/19)
(2019/C 406/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: FJ e altri otto ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione che stabilisce il foglio paga dei ricorrenti per il mese di dicembre 2018, là dove essa applica, per la prima volta, i nuovi coefficienti correttori valevoli per la retribuzione dei predetti, con effetto retroattivo al 1o febbraio 2018; |
— |
condannare il SEAE alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, relativo alla violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio della parità di trattamento, nonché ad un manifesto errore di valutazione. I ricorrenti fanno valere che i coefficienti correttori applicati alla loro retribuzione, peraltro in contraddizione con quelli stabiliti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, non hanno assicurato l’equivalenza del loro potere di acquisto. |
2. |
Secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 85 dello Statuto, del principio della certezza del diritto e del dovere di sollecitudine. I ricorrenti ritengono in proposito che essi non potevano avere conoscenza dell’irregolarità della retribuzione che veniva loro versata in virtù dei coefficienti correttori in vigore. |
3. |
Terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 13 dell’allegato X dello Statuto, che impone un’attualizzazione intermedia delle retribuzioni quando la variazione del costo della vita, misurata secondo il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente, si riveli superiore al 5 % dall’ultima attualizzazione per un paese determinato. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/40 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – FT e a./Commissione
(Causa T-699/19)
(2019/C 406/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: FT e altri 25 ricorrenti (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione recante la busta paga dei ricorrenti del mese di dicembre 2018, in quanto applica, per la prima volta, nuovi coefficienti correttori applicabili alla loro retribuzione, con effetto retroattivo al 1o febbraio 2018; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio di parità di trattamento, e su un errore manifesto di valutazione. I ricorrenti rilevano che i coefficienti correttori applicati alla loro retribuzione, peraltro in contrasto con quelli stabiliti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, non hanno assicurato l’equivalenza del loro potere d’acquisto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto, del principio di certezza del diritto e del dovere di sollecitudine. I ricorrenti sostengono, al riguardo, che essi non potevano avere conoscenza dell’irregolarità della retribuzione che era loro versata in base ai coefficienti correttori in vigore. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13 dell’allegato X dello Statuto, che impone un’attualizzazione intermedia delle retribuzioni qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione. |
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/41 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – Al-Gaoud/Consiglio
(Causa T-700/19)
(2019/C 406/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdel Majid Al-Gaoud (Giza, Egitto) (rappresentante: S. Bafadhel, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia; |
— |
condannare il convenuto alle spese sostenute in relazione al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente al regolamento del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 non rivelano alcun fondamento giuridico per il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco, nonostante il cambiamento fondamentale delle circostanze in Libia. Il Consiglio asseritamente non ha fornito una motivazione individuale, specifica e concreta degli atti impugnati, i quali non sono correttamente fondati su alcun atto invocato a sostegno. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violano i diritti fondamentali del ricorrente, incluso il diritto alla salute, il diritto alla vita familiare, il diritto di proprietà e il diritto a una difesa effettiva, come garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli atti impugnati non sono né necessari né adeguati a un qualsiasi scopo legittimo e costituiscono un’ingerenza indefinita e sproporzionata nei diritti fondamentali del ricorrente. |
2.12.2019 |
IT |
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C 406/42 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 - FGSZ/ACER
(Causa T-704/19)
(2019/C 406/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ) (Siófok, Ungheria) (rappresentanti: M. Horányi, N. Niejahr e S. Zakka, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’ACER n. 5/2019, del 9 aprile 2019, sulla proposta di progetto di capacità incrementale per il punto di interconnessione Mosonmagyaróvár (in prosieguo: il «progetto HUAT»), come confermata dalla decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia del 6 agosto 2019 nel procedimento numero A-004-2019 (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»); |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata come confermata dalla decisione della commissione dei ricorsi e dichiarare nullo l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione impugnata nei limiti in cui la ricorrente è obbligata a effettuare una fase vincolante per la commercializzazione della capacità incrementale al livello di offerta I e al livello di offerta II del progetto HUAT nonché l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata nei limiti in cui esso obbliga la ricorrente ad attuare il progetto HUAT in caso di esito positivo del test economico che deve essere effettuato; |
— |
in ulteriore subordine, annullare la decisione della commissione dei ricorsi; |
— |
condannare l’ACER a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’ACER non aveva competenza ad adottare la decisione impugnata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 713/2009 (1) nell’aver obbligato la ricorrente ad attuare il progetto HUAT. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera d) e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/459 (2) nell’aver modificato i parametri del test economico richiesti dall’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/459 nel non aver incluso il valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti della ricorrente nella capacità incrementale. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/459 nel non aver adeguatamente analizzato e preso in considerazione tutte le eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas del progetto HUAT. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE nel non aver preso in considerazione il principio di solidarietà energetica che avrebbe richiesto all’ACER di prendere in considerazione l’interesse di altri soggetti e di evitare di adottare provvedimenti che avrebbero leso gli interessi dell’Unione o di uno Stato membro. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’ACER ha violato gli articoli 17, 18 e 51 della Carta dei diritti fondamentali e ha violato la libertà d'impresa della ricorrente e il suo diritto di proprietà nell’adottare la decisione impugnata. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’ACER dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nell’aver accettato di deferire il caso prima che il fascicolo fosse sufficientemente preparato e nel non aver accertato né considerato tutti i fatti pertinenti. |
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la commissione dei ricorsi ha violato i diritti della difesa della ricorrente nel non averle concesso un termine sufficiente per replicare al controricorso e per analizzare la controreplica prima dell’udienza. |
10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della commissione dei ricorsi è viziata da un errore manifesto nell’interpretazione del diritto dell’Unione in quanto essa non ha effettuato un riesame e una valutazione completi della legittimità della decisione impugnata. |
(1) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211, 14.08.2009, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (GU L 72, 17.03.2017, pag. 1).
Rettifiche
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 406/44 |
Rettifica della comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa T-279/19
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 220 del 1o luglio 2019)
(2019/C 406/53)
Pagina 41, la comunicazione in GU nella causa T-279/19, Fronte Polisario/Consiglio, va letta nel modo seguente:
Ricorso proposto il 27 aprile 2019 — Fronte Polisario/Consiglio
(Causa T-279/19)
(2019/C 406/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il suo ricorso ricevibile; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2019, L 34, pag. 1), il ricorrente deduce dieci motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, sostituendosi al popolo Sahrawi, rappresentato dal Fronte Polisario. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, in quanto il Consiglio non avrebbe esaminato tale questione prima di adottare la decisione impugnata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Consiglio, del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte, nei limiti in cui la decisione impugnata non terrebbe conto della motivazione della sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Fronte Polisario (C-104/16 P, EU:C:2016:973). |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nel contesto internazionale, in quanto, in primo luogo, la decisione impugnata negherebbe l’esistenza del popolo Sahrawi come soggetto del diritto, sostituendo ad esso i termini «gli interessati»; in secondo luogo, in violazione del diritto dei popoli di disporre liberamente delle proprie risorse naturali, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale che organizza, senza il consenso del popolo Sahrawi, l’esportazione delle sue risorse naturali verso l’Unione, definendole come risorse di origine marocchina e, in terzo luogo, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale con il Regno del Marocco, applicabile al Sahara occidentale occupato, nel quadro della politica annessionista del Regno del Marocco nei confronti di tale territorio e delle sistematiche violazioni dei diritti fondamentali che il mantenimento di detta politica richiede. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata sarebbe contraria alle dichiarazioni dell’Unione, la quale ha più volte ribadito la necessità di rispettare i principi di autodeterminazione e dell’effetto relativo dei trattati. |
6. |
Sesto motivo, vertente sull’errata applicazione del principio di proporzionalità, poiché, tenuto conto dello status separato e distinto del Sahara occidentale, dell’intangibilità del diritto all’autodeterminazione e dello status di soggetto terzo del popolo Sahrawi, non spettava al Consiglio stabilire un rapporto di proporzionalità tra asseriti «[benefici] per l’economia del Sahara occidentale» e le relative ripercussioni sulle risorse naturali Sahrawi. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto, in primo luogo, la decisione impugnata nega l’unità nazionale del popolo Sahrawi come soggetto titolare del diritto di autodeterminazione, sostituendo ad esso i termini «gli interessati»; in secondo luogo, in violazione del diritto del popolo Sahrawi di disporre liberamente delle proprie risorse naturali, la decisione impugnata organizza, senza il suo consenso, l’esportazione delle sue risorse verso l’Unione, che saranno definite come risorse di origine marocchina e, in terzo luogo, in violazione dello status separato e distinto del territorio Sahrawi, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale occupato e dissimula l’effettivo paese d’origine dei prodotti derivanti da tale territorio, definendoli come prodotti di origine marocchina. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto la decisione impugnata nega lo status di soggetto terzo del popolo Sahrawi nelle relazioni UE-Marocco e impone ad esso obblighi internazionali concernenti il suo territorio nazionale e le sue risorse naturali, senza il suo consenso. |
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, in quanto, da un lato, la decisione impugnata reca la conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, mentre le forze marocchine di occupazione non dispongono dello jus tractatus su tale territorio ed è fatto loro divieto di sfruttarne le risorse naturali e, dall’altro lato, tale decisione, utilizzando i termini «gli interessati», avvalla il trasferimento illegale di coloni marocchini nel territorio Sahrawi occupato. |
10. |
Decimo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi dell’Unione in forza del diritto della responsabilità internazionale, in quanto, stipulando un accordo internazionale con il Regno del Marocco applicabile al Sahara occidentale, la decisione impugnata approva le gravi violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze marocchine di occupazione contro il popolo Sahrawi e presta aiuto e assistenza al mantenimento della situazione derivante da tali violazioni. |