ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 405

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
2 dicembre 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 405/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis) ( 1 )

1

2019/C 405/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9452 — Global Payments/TSYS) ( 1 )

2

2019/C 405/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9527 — New MEDIA Investment Group/Gannett Co) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 405/04

Tassi di cambio dell'euro — 29 novembre 2019

4

2019/C 405/05

Decisione della Commissione del 29 novembre 2019 recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione Piattaforma sul benessere degli animali ( 1 )

5

2019/C 405/06

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2019/C 405/07

Avviso concernente l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Ltd e Puma SE, in relazione alle misure antidumping sulle importazioni di calzature originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

8

2019/C 405/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 405/09

Notifica preventiva di concentrazione Caso (M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2019/C 405/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2019/C 405/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9643 — ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 405/12

Avviso di consultazione pubblica Indicazioni geografiche proposte dall’Indonesia ai fini della protezione nell’Unione europea

16


 

Rettifiche

 

Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9598 — Allianz/T&R) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( GU C 394 del 21.11.2019 )

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.12.2019   

IT

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C 405/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 405/01)

Il 25 novembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9573. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


2.12.2019   

IT

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C 405/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9452 — Global Payments/TSYS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 405/02)

Il 16 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9452. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


2.12.2019   

IT

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C 405/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9527 — New MEDIA Investment Group/Gannett Co)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 405/03)

Il 22 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9527. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.12.2019   

IT

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C 405/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 novembre 2019

(2019/C 405/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0982

JPY

yen giapponesi

120,43

DKK

corone danesi

7,4713

GBP

sterline inglesi

0,85225

SEK

corone svedesi

10,4995

CHF

franchi svizzeri

1,0998

ISK

corone islandesi

134,00

NOK

corone norvegesi

10,1045

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,515

HUF

fiorini ungheresi

333,82

PLN

zloty polacchi

4,3185

RON

leu rumeni

4,7823

TRY

lire turche

6,3198

AUD

dollari australiani

1,6228

CAD

dollari canadesi

1,4614

HKD

dollari di Hong Kong

8,5954

NZD

dollari neozelandesi

1,7090

SGD

dollari di Singapore

1,5017

KRW

won sudcoreani

1 295,81

ZAR

rand sudafricani

16,1197

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7172

HRK

kuna croata

7,4385

IDR

rupia indonesiana

15 490,11

MYR

ringgit malese

4,5882

PHP

peso filippino

55,838

RUB

rublo russo

70,5544

THB

baht thailandese

33,204

BRL

real brasiliano

4,6459

MXN

peso messicano

21,4483

INR

rupia indiana

78,6875


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.12.2019   

IT

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C 405/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2019

recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione«Piattaforma sul benessere degli animali»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 405/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2017/C 31/12 della Commissione (1) ha istituito un gruppo di esperti denominato Piattaforma sul benessere degli animali («la piattaforma»). I compiti principali della piattaforma sono assistere la Commissione e contribuire a intrattenere un dialogo regolare sulle questioni d’interesse per l’Unione direttamente attinenti al benessere degli animali come ad esempio l’attuazione della legislazione, gli scambi di conoscenze scientifiche, di innovazioni e di buone pratiche sul benessere degli animali.

(2)

La decisione 2017/C 31/12 si applica fino al 31 dicembre 2019.

(3)

Nei due anni del suo funzionamento, la piattaforma è diventata un forum fondamentale e ampiamente riconosciuto che consente di mantenere un dialogo aperto sul benessere degli animali, di condividere buone pratiche e adottare iniziative non legislative con l’impegno degli Stati membri e delle parti interessate competenti in tutta l’Unione.

(4)

Se il suo mandato non verrà prorogato, le attività della piattaforma saranno interrotte e di conseguenza i suoi risultati compromessi. È pertanto necessario prorogare il mandato della piattaforma al fine di garantire la continuità del dialogo e delle attività.

(5)

Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 dovrebbe pertanto essere prorogato di 18 mesi fino al 30 giugno 2021.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2017/C 31/12,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 16 della decisione 2017/C 31/12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2021.».

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 61).


2.12.2019   

IT

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C 405/6


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2019/C 405/06)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: ottobre 2019

Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2020

ottobre-19

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,6891

7,46932

7,43635

331,462

4,30127

1 BGN =

0,511300

1

13,1348

3,81906

3,80220

169,476

2,19924

1 CZK =

0,0389270

0,0761335

1

0,290759

0,289475

12,9028

0,167436

1 DKK =

0,133881

0,261844

3,43928

1

0,99559

44,3764

0,575859

1 HRK =

0,134475

0,263005

3,45453

1,004434

1

44,5732

0,578412

1 HUF =

0,00301694

0,00590053

0,0775024

0,022534

0,0224350

1

0,0129767

1 PLN =

0,232489

0,454702

5,97244

1,73654

1,72887

77,0613

1

1 RON =

0,210356

0,411415

5,40387

1,57122

1,56428

69,7251

0,904801

1 SEK =

0,092573

0,181053

2,37810

0,691454

0,688401

30,6842

0,398180

1 GBP =

1,14235

2,23422

29,3460

8,53261

8,4949

378,647

4,91358

1 NOK =

0,098849

0,193328

2,53933

0,738331

0,735072

32,7645

0,425174

1 ISK =

0,00726079

0,0142007

0,186523

0,0542332

0,0539937

2,40667

0,031231

1 CHF =

0,910686

1,78112

23,3947

6,80220

6,77217

301,857

3,91711


ottobre-19

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,75383

10,80234

0,875386

10,11649

137,726

1,09807

1 BGN =

2,43063

5,52324

0,447584

5,17256

70,4193

0,561445

1 CZK =

0,185053

0,420503

0,034076

0,393805

5,36127

0,0427448

1 DKK =

0,636448

1,44623

0,117197

1,35441

18,4389

0,147011

1 HRK =

0,639270

1,45264

0,1177171

1,36041

18,5207

0,147663

1 HUF =

0,0143420

0,0325900

0,00264099

0,0305208

0,415511

0,00331282

1 PLN =

1,105216

2,51143

0,203518

2,35198

32,0198

0,255290

1 RON =

1

2,27234

0,184143

2,12807

28,9716

0,230987

1 SEK =

0,440074

1

0,0810366

0,93651

12,7496

0,101651

1 GBP =

5,43056

12,3401

1

11,5566

157,332

1,25439

1 NOK =

0,469909

1,067795

0,0865306

1

13,6140

0,108543

1 ISK =

0,034517

0,078434

0,00635599

0,0734537

1

0,00797288

1 CHF =

4,32925

9,83754

0,797201

9,21294

125,425

1

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: luglio-19

1 EUR in moneta nazionale

1 unità di moneta nazionale in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,6891

0,0389270

DKK

7,46932

0,133881

HRK

7,43635

0,134475

HUF

331,462

0,00301694

PLN

4,30127

0,232489

RON

4,75383

0,210356

SEK

10,80234

0,092573

GBP

0,875386

1,14235

NOK

10,11649

0,098849

ISK

137,726

0,00726079

CHF

1,09807

0,910686

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2.12.2019   

IT

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C 405/8


Avviso concernente l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Ltd e Puma SE, in relazione alle misure antidumping sulle importazioni di calzature originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

(2019/C 405/07)

A.   CONTESTO

Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (1) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC.

Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (2) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato o no originario della RAS di Macao.

In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (3), ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure.

Le società Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd hanno impugnato il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»).

Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio (4) e la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio (5).

I richiedenti hanno presentato ricorso contro dette sentenze dinanzi alla Corte di giustizia.

Tali sentenze sono state annullate dalla Corte di giustizia con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10P Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»). La Corte ha stabilito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva concluso che la Commissione non era tenuta ad esaminare le domande volte ad ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato (SEM) fondate sull’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 384/96, (6) provenienti da operatori non inclusi nel campione (7).

La Corte di giustizia ha quindi pronunciato una sentenza al riguardo, in cui ha statuito che «la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell’ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il [regolamento (CE) n. 1472/2006]. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all’imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell’articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento (CE) n. 1472/2006]. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell’unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un’economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest’ultimo tasso» (8).

Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento (CE) n. 1472/2006 nella parte riguardante i richiedenti interessati.

Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature provenienti dalla Cina e dal Vietnam invocando la giurisprudenza sopra menzionata dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.

Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE (9), la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI), presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione, contrariamente alle prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.

Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l’11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.

Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (10).

All’articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi, riscossi sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori e fondate sull’articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI) nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006.

In seguito a tale notificazione, la Commissione valuta la pertinente richiesta di TEM o di TI e pubblica un regolamento che istituisce nuovamente, se del caso, l’aliquota del dazio antidumping applicabile.

Su tale base le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping per la richiesta in questione.

B.   Domanda di rimborso nella causa Eurotransit B.V. E First Precise Trading Limited

Il 25 marzo 2019, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali neerlandesi hanno notificato alla Commissione la domanda di rimborso dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni del prodotto in esame presentata da un importatore, la società Eurotransit B.V.

La notifica indicava che Eurotransit B.V. aveva importato il prodotto in esame dalla società First Precise Trading Limited, ma non precisava se tale società fosse un produttore esportatore o un operatore commerciale né conteneva un indirizzo o un’indicazione volta a precisare se tale società fosse situata in Vietnam o in Cina.

Dopo un’analisi approfondita della notifica neerlandese, la Commissione ha constatato che nell’inchiesta iniziale non era stato presentato alcun modulo di richiesta TEM/TI da parte di una società denominata «First Precise Trading Limited» o con un nome simile.

Ne consegue che i dazi antidumping definitivi istituiti dalle misure in vigore erano applicabili alle importazioni di calzature della società First Precise Trading Limited, in quanto essa è situata in Vietnam o in Cina e ha effettivamente esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

Per gli stessi motivi, la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Limited e Puma SE non avrebbe potuto avere l’effetto di annullare i dazi antidumping istituiti su alcuni tipi di calzature originarie del Vietnam e della Cina.

La Commissione ha pertanto concluso che la pertinente domanda di rimborso di Eurotransit B.V. non dovrebbe essere accettata perché i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 non sono stati annullati per la società First Precise Trading Limited.

C.   Osservazioni delle Parti Interessate dopo la Divulgazione delle Informazioni

Le suddette risultanze e conclusioni sono state comunicate a tutte le parti interessate, compresa la società Eurotransit B.V, ed è stato concesso loro un periodo di tempo ragionevole per presentare osservazioni.

Soltanto Eurotransit B.V. ha presentato osservazioni in seguito alla divulgazione. Essa ha spiegato che la società First Precise Trading Limited è un operatore commerciale situato in Cina e che le merci importate erano di origine vietnamita.

La Commissione ha notato che le società commerciali non avevano diritto a un margine di dumping individuale e quindi non erano ammesse a presentare richieste TEM/TI durante l’inchiesta iniziale.

In ogni caso alla Commissione non risultava che First Precise Trading Limited avesse presentato un modulo di richiesta TEM/TI nell’inchiesta iniziale.

Eurotransit B.V. ha affermato di non conoscere l’identità del produttore esportatore interessato del Vietnam e di non sapere se avesse o no presentato una richiesta TEM/TI nell’inchiesta iniziale.

Eurotransit B.V. ha tuttavia fornito i dati di recapito della società First Precise Trading Limited. La Commissione ha contattato First Precise Trading Limited ed ha invitato la società a indicare il nome e il recapito del suo fornitore e del produttore finale di calzature in Vietnam. Essa ha dato a First Precise Trading Limited un termine di 14 giorni per rispondere. First Precise Trading Limited non ha dato seguito a tale richiesta.

D.   CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede è stato concluso che la pertinente domanda di rimborso di Eurotransit B.V. non dovrebbe essere accettata per il fatto che i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 non sono stati annullati per la società First Precise Trading Limited.


(1)  Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

(4)  EU:T:2010:67.

(5)  EU:T:2010:68.

(6)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

(7)  EU:C:2012:53, punto 36 e EU:C:2012:710, punti 29 e 32.

(8)  EU:C:2012:53, punto 42 e EU:C:2012:710, punto 36.

(9)  GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).


2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 405/11


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2019/C 405/08)

1.   

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   

Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza  (3)

Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

Repubblica popolare cinese

Taiwan

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

28.8.2020


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  1 La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2.12.2019   

IT

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C 405/12


Notifica preventiva di concentrazione

Caso (M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 405/09)

1.   

In data 22 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ENGIE SA («ENGIE», Francia),

Omnes Capital («Omnes», Francia),

Predica Prévoyance Dialogue («Predica», Francia), appartenente al gruppo Crédit Agricole S.A;

dieci imprese proprietarie di un portafoglio di parchi eolici e centrali fotovoltaiche, situate in Francia (le «imprese oggetto dell’acquisizione», Francia), controllate in ultima istanza da ENGIE.

Engie, Omnes e Predica acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese oggetto dell’acquisizione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ENGIE: ENGIE è un’impresa industriale che opera nei settori della fornitura di gas ed energia elettrica e dei servizi energetici,

Omnes: Omnes Capital è una società di gestione patrimoniale francese indipendente che opera in diversi rami del private equity, in particolare nel settore delle energie rinnovabili,

Predica: Predica è una società francese che opera nel settore dell’assicurazione vita e malattia appartenente al gruppo francese Crédit Agricole,

le imprese oggetto dell’acquisizione: le imprese oggetto dell’acquisizione consistono in un portafoglio di centrali fotovoltaiche e di parchi eolici terrestri situati in Francia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


2.12.2019   

IT

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C 405/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 405/10)

1.   

In data 22 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo)

Royal FrieslandCampina N.V. («RFC», Paesi Bassi)

DMV Fonterra Excipients GmbH & Co. KG («DMV», Germania)

CVC e RFC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di DMV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CVC e/o le relative controllate gestiscono fondi e piattaforme di investimento;

RFC produce e vende prodotti lattiero-caseari e relativi prodotti di consumo;

DMV è attiva nella fabbricazione e nella fornitura alle case farmaceutiche di eccipienti a base di lattosio di qualità farmaceutica e di eccipienti non a base di lattosio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


2.12.2019   

IT

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C 405/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9643 — ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 405/11)

1.   

In data 20 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ENGIE SA (Francia),

Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (Germania),

SUN PV HOLDING che possiede SolaireDigne, SolaireSignes, SolaireIstres 2, SAS du Soleil, SAS des Landes de la Motte, SolaireChatellerault e SolaireLaMotte («società in portafoglio», tutte in Francia). Queste società sono attualmente detenute al 100 % da ENGIE SA.

Engie SA («ENGIE») e Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts («Versicherungskammer Bayern») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3 (4) del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di SUN PV HOLDING (Francia).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ENGIE: impresa industriale che opera nei settori del gas, dell’elettricità e dei servizi dell’energia,

Versicherungskammer Bayern: assicuratore pubblico tedesco che fornisce un’assicurazione personale e sui beni,

SUN PV HOLDING: opererà nella produzione di energia elettrica attraverso un portafoglio di centrali fotovoltaiche situate in Francia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9643 — ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 405/16


Avviso di consultazione pubblica

Indicazioni geografiche proposte dall’Indonesia ai fini della protezione nell’Unione europea

(2019/C 405/12)

Nel quadro dei negoziati con l’Indonesia per un accordo di partenariato economico globale (in prosieguo, «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità indonesiane hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, le indicazioni geografiche di cui in allegato. La Commissione europea sta valutando se tali indicazioni geografiche vadano protette in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).

La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A4@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), oppure di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione europea in forza di accordi bilaterali, il cui elenco è pubblicato al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf

c)

tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata di utilizzazione di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d)

danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione dei nomi in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche (2)

Indicazioni geografiche proposte dall’Indonesia ai fini della protezione nell’Unione europea

Categoria di prodotto

Kopi Arabika Kintamani Bali

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Lada Putih Muntok

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Pepe

Susu Kuda Sumbawa

Altri prodotti di origine animale - Latte

Kangkung Lombok

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Spinaci

Madu Sumbawa

Altri prodotti di origine animale - Miele

Beras Adan Krayan

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Kopi Arabika Flores Bajawa

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Purwaceng Dieng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Carica Dieng

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Vanili Kep. Alor

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Vaniglia

Kopi Arabika Kalosi Enrekang

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Ubi Cilembu Sumedang

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata dolce

Salak Pondoh Sleman Jogja

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Salak (frutto serpente)

Minyak Nilam Aceh

Oli e grassi - Olio

Kopi Arabika Java Preanger

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Kopi Arabika Java Ijen-Raung

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Bandeng Asap Sidoarjo

Altri prodotti di origine animale - Pesce latte

Kopi Arabika Toraja

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Kopi Robusta Lampung

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Mete Kubu Bali

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Anacardo

Gula Kelapa Kulonprogo Jogja

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Zucchero

Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Kopi Arabika Sumatera Simalungun

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Kopi Liberika Tungkal Jambi

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Cengkeh Minahasa

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Chiodo di garofano

Beras Pandanwangi Cianjur

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso

Kopi Robusta Semendo

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Pala Siau

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Noce moscata

Teh Java Preanger

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Tè

Garam Amed Bali

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Sale

Jeruk Keprok Gayo-Aceh

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arancia

Kopi Liberika Rangsang Meranti

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Lada Hitam Lampung

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Pepe

Kayumanis Koerintji

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Cannella

Kopi Arabika Sumatera Mandailing

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Pala Tomandin Fakfak

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Noce moscata

Jeruk SoE Mollo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arancia

Cengkeh Moloku Kie Raha

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Chiodo di garofano

Mete Muna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Anacardo

Kopi Robusta Temanggung

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Sawo Sukatali Sumedang

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Kopi Robusta Empat Lawang

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Duku Komering

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta

Kopi Arabika Sumatera Koerintji

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Kopi Robusta Pinogu

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Kopi robusta Pupuan Bali

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè

Kopi Robusta Tambora

Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Nome comunicato dalle autorità indonesiane nell’ambito dei negoziati e registrato in Indonesia.


Rettifiche

2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 405/20


Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9598 — Allianz/T&R) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 394 del 21 novembre 2019)

(2019/C 405/13)

A pagina 8, al primo paragrafo:

anziché:

«In data 11 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 1.»,

leggasi:

«In data 13 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 1.».