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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 405/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis) ( 1 ) |
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2019/C 405/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9452 — Global Payments/TSYS) ( 1 ) |
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2019/C 405/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9527 — New MEDIA Investment Group/Gannett Co) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 405/04 |
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2019/C 405/05 |
Decisione della Commissione del 29 novembre 2019 recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione Piattaforma sul benessere degli animali ( 1 ) |
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2019/C 405/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2019/C 405/07 |
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2019/C 405/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 405/09 |
Notifica preventiva di concentrazione Caso (M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 405/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 405/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9643 — ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 405/12 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9573 — Brookfield/Iridium/Global Borealis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 405/01)
Il 25 novembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9573. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9452 — Global Payments/TSYS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 405/02)
Il 16 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9452. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9527 — New MEDIA Investment Group/Gannett Co)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 405/03)
Il 22 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9527. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 novembre 2019
(2019/C 405/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,0982 |
|
JPY |
yen giapponesi |
120,43 |
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DKK |
corone danesi |
7,4713 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85225 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4995 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0998 |
|
ISK |
corone islandesi |
134,00 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,1045 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,515 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
333,82 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3185 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7823 |
|
TRY |
lire turche |
6,3198 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6228 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4614 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5954 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7090 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5017 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 295,81 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,1197 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7172 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4385 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 490,11 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5882 |
|
PHP |
peso filippino |
55,838 |
|
RUB |
rublo russo |
70,5544 |
|
THB |
baht thailandese |
33,204 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,6459 |
|
MXN |
peso messicano |
21,4483 |
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INR |
rupia indiana |
78,6875 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2019
recante modifica della decisione 2017/C 31/12 che istituisce il gruppo di esperti della Commissione«Piattaforma sul benessere degli animali»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 405/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2017/C 31/12 della Commissione (1) ha istituito un gruppo di esperti denominato Piattaforma sul benessere degli animali («la piattaforma»). I compiti principali della piattaforma sono assistere la Commissione e contribuire a intrattenere un dialogo regolare sulle questioni d’interesse per l’Unione direttamente attinenti al benessere degli animali come ad esempio l’attuazione della legislazione, gli scambi di conoscenze scientifiche, di innovazioni e di buone pratiche sul benessere degli animali. |
|
(2) |
La decisione 2017/C 31/12 si applica fino al 31 dicembre 2019. |
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(3) |
Nei due anni del suo funzionamento, la piattaforma è diventata un forum fondamentale e ampiamente riconosciuto che consente di mantenere un dialogo aperto sul benessere degli animali, di condividere buone pratiche e adottare iniziative non legislative con l’impegno degli Stati membri e delle parti interessate competenti in tutta l’Unione. |
|
(4) |
Se il suo mandato non verrà prorogato, le attività della piattaforma saranno interrotte e di conseguenza i suoi risultati compromessi. È pertanto necessario prorogare il mandato della piattaforma al fine di garantire la continuità del dialogo e delle attività. |
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(5) |
Il periodo di applicazione della decisione 2017/C 31/12 dovrebbe pertanto essere prorogato di 18 mesi fino al 30 giugno 2021. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2017/C 31/12, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 16 della decisione 2017/C 31/12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2021.».
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2017, che istituisce il gruppo di esperti della Commissione «Piattaforma sul benessere degli animali» (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 61).
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/6 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio
(2019/C 405/06)
Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72
Periodo di riferimento: ottobre 2019
Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2020
|
ottobre-19 |
EUR |
BGN |
CZK |
DKK |
HRK |
HUF |
PLN |
|
1 EUR = |
1 |
1,95580 |
25,6891 |
7,46932 |
7,43635 |
331,462 |
4,30127 |
|
1 BGN = |
0,511300 |
1 |
13,1348 |
3,81906 |
3,80220 |
169,476 |
2,19924 |
|
1 CZK = |
0,0389270 |
0,0761335 |
1 |
0,290759 |
0,289475 |
12,9028 |
0,167436 |
|
1 DKK = |
0,133881 |
0,261844 |
3,43928 |
1 |
0,99559 |
44,3764 |
0,575859 |
|
1 HRK = |
0,134475 |
0,263005 |
3,45453 |
1,004434 |
1 |
44,5732 |
0,578412 |
|
1 HUF = |
0,00301694 |
0,00590053 |
0,0775024 |
0,022534 |
0,0224350 |
1 |
0,0129767 |
|
1 PLN = |
0,232489 |
0,454702 |
5,97244 |
1,73654 |
1,72887 |
77,0613 |
1 |
|
1 RON = |
0,210356 |
0,411415 |
5,40387 |
1,57122 |
1,56428 |
69,7251 |
0,904801 |
|
1 SEK = |
0,092573 |
0,181053 |
2,37810 |
0,691454 |
0,688401 |
30,6842 |
0,398180 |
|
1 GBP = |
1,14235 |
2,23422 |
29,3460 |
8,53261 |
8,4949 |
378,647 |
4,91358 |
|
1 NOK = |
0,098849 |
0,193328 |
2,53933 |
0,738331 |
0,735072 |
32,7645 |
0,425174 |
|
1 ISK = |
0,00726079 |
0,0142007 |
0,186523 |
0,0542332 |
0,0539937 |
2,40667 |
0,031231 |
|
1 CHF = |
0,910686 |
1,78112 |
23,3947 |
6,80220 |
6,77217 |
301,857 |
3,91711 |
|
ottobre-19 |
RON |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
|
1 EUR = |
4,75383 |
10,80234 |
0,875386 |
10,11649 |
137,726 |
1,09807 |
|
1 BGN = |
2,43063 |
5,52324 |
0,447584 |
5,17256 |
70,4193 |
0,561445 |
|
1 CZK = |
0,185053 |
0,420503 |
0,034076 |
0,393805 |
5,36127 |
0,0427448 |
|
1 DKK = |
0,636448 |
1,44623 |
0,117197 |
1,35441 |
18,4389 |
0,147011 |
|
1 HRK = |
0,639270 |
1,45264 |
0,1177171 |
1,36041 |
18,5207 |
0,147663 |
|
1 HUF = |
0,0143420 |
0,0325900 |
0,00264099 |
0,0305208 |
0,415511 |
0,00331282 |
|
1 PLN = |
1,105216 |
2,51143 |
0,203518 |
2,35198 |
32,0198 |
0,255290 |
|
1 RON = |
1 |
2,27234 |
0,184143 |
2,12807 |
28,9716 |
0,230987 |
|
1 SEK = |
0,440074 |
1 |
0,0810366 |
0,93651 |
12,7496 |
0,101651 |
|
1 GBP = |
5,43056 |
12,3401 |
1 |
11,5566 |
157,332 |
1,25439 |
|
1 NOK = |
0,469909 |
1,067795 |
0,0865306 |
1 |
13,6140 |
0,108543 |
|
1 ISK = |
0,034517 |
0,078434 |
0,00635599 |
0,0734537 |
1 |
0,00797288 |
|
1 CHF = |
4,32925 |
9,83754 |
0,797201 |
9,21294 |
125,425 |
1 |
NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.
|
Riferimento: luglio-19 |
1 EUR in moneta nazionale |
1 unità di moneta nazionale in EUR |
|
BGN |
1,95580 |
0,511300 |
|
CZK |
25,6891 |
0,0389270 |
|
DKK |
7,46932 |
0,133881 |
|
HRK |
7,43635 |
0,134475 |
|
HUF |
331,462 |
0,00301694 |
|
PLN |
4,30127 |
0,232489 |
|
RON |
4,75383 |
0,210356 |
|
SEK |
10,80234 |
0,092573 |
|
GBP |
0,875386 |
1,14235 |
|
NOK |
10,11649 |
0,098849 |
|
ISK |
137,726 |
0,00726079 |
|
CHF |
1,09807 |
0,910686 |
NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.
|
1. |
Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. |
|
2. |
Il periodo di riferimento è:
I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/8 |
Avviso concernente l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Ltd e Puma SE, in relazione alle misure antidumping sulle importazioni di calzature originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam
(2019/C 405/07)
A. CONTESTO
Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (1) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC.
Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (2) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato o no originario della RAS di Macao.
In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (3), ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure.
Le società Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd hanno impugnato il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»).
Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio (4) e la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio (5).
I richiedenti hanno presentato ricorso contro dette sentenze dinanzi alla Corte di giustizia.
Tali sentenze sono state annullate dalla Corte di giustizia con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10P Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»). La Corte ha stabilito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva concluso che la Commissione non era tenuta ad esaminare le domande volte ad ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato (SEM) fondate sull’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 384/96, (6) provenienti da operatori non inclusi nel campione (7).
La Corte di giustizia ha quindi pronunciato una sentenza al riguardo, in cui ha statuito che «la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell’ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il [regolamento (CE) n. 1472/2006]. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all’imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell’articolo 1, paragrafo 3, del [regolamento (CE) n. 1472/2006]. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell’unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un’economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest’ultimo tasso» (8).
Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento (CE) n. 1472/2006 nella parte riguardante i richiedenti interessati.
Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature provenienti dalla Cina e dal Vietnam invocando la giurisprudenza sopra menzionata dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.
Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE (9), la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI), presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione, contrariamente alle prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio.
Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l’11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.
Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (10).
All’articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi, riscossi sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori e fondate sull’articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI) nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006.
In seguito a tale notificazione, la Commissione valuta la pertinente richiesta di TEM o di TI e pubblica un regolamento che istituisce nuovamente, se del caso, l’aliquota del dazio antidumping applicabile.
Su tale base le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping per la richiesta in questione.
B. Domanda di rimborso nella causa Eurotransit B.V. E First Precise Trading Limited
Il 25 marzo 2019, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali neerlandesi hanno notificato alla Commissione la domanda di rimborso dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni del prodotto in esame presentata da un importatore, la società Eurotransit B.V.
La notifica indicava che Eurotransit B.V. aveva importato il prodotto in esame dalla società First Precise Trading Limited, ma non precisava se tale società fosse un produttore esportatore o un operatore commerciale né conteneva un indirizzo o un’indicazione volta a precisare se tale società fosse situata in Vietnam o in Cina.
Dopo un’analisi approfondita della notifica neerlandese, la Commissione ha constatato che nell’inchiesta iniziale non era stato presentato alcun modulo di richiesta TEM/TI da parte di una società denominata «First Precise Trading Limited» o con un nome simile.
Ne consegue che i dazi antidumping definitivi istituiti dalle misure in vigore erano applicabili alle importazioni di calzature della società First Precise Trading Limited, in quanto essa è situata in Vietnam o in Cina e ha effettivamente esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.
Per gli stessi motivi, la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Limited e Puma SE non avrebbe potuto avere l’effetto di annullare i dazi antidumping istituiti su alcuni tipi di calzature originarie del Vietnam e della Cina.
La Commissione ha pertanto concluso che la pertinente domanda di rimborso di Eurotransit B.V. non dovrebbe essere accettata perché i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 non sono stati annullati per la società First Precise Trading Limited.
C. Osservazioni delle Parti Interessate dopo la Divulgazione delle Informazioni
Le suddette risultanze e conclusioni sono state comunicate a tutte le parti interessate, compresa la società Eurotransit B.V, ed è stato concesso loro un periodo di tempo ragionevole per presentare osservazioni.
Soltanto Eurotransit B.V. ha presentato osservazioni in seguito alla divulgazione. Essa ha spiegato che la società First Precise Trading Limited è un operatore commerciale situato in Cina e che le merci importate erano di origine vietnamita.
La Commissione ha notato che le società commerciali non avevano diritto a un margine di dumping individuale e quindi non erano ammesse a presentare richieste TEM/TI durante l’inchiesta iniziale.
In ogni caso alla Commissione non risultava che First Precise Trading Limited avesse presentato un modulo di richiesta TEM/TI nell’inchiesta iniziale.
Eurotransit B.V. ha affermato di non conoscere l’identità del produttore esportatore interessato del Vietnam e di non sapere se avesse o no presentato una richiesta TEM/TI nell’inchiesta iniziale.
Eurotransit B.V. ha tuttavia fornito i dati di recapito della società First Precise Trading Limited. La Commissione ha contattato First Precise Trading Limited ed ha invitato la società a indicare il nome e il recapito del suo fornitore e del produttore finale di calzature in Vietnam. Essa ha dato a First Precise Trading Limited un termine di 14 giorni per rispondere. First Precise Trading Limited non ha dato seguito a tale richiesta.
D. CONCLUSIONI
In considerazione di quanto precede è stato concluso che la pertinente domanda di rimborso di Eurotransit B.V. non dovrebbe essere accettata per il fatto che i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1472/2006 non sono stati annullati per la società First Precise Trading Limited.
(1) Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).
(4) EU:T:2010:67.
(5) EU:T:2010:68.
(6) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).
(7) EU:C:2012:53, punto 36 e EU:C:2012:710, punti 29 e 32.
(8) EU:C:2012:53, punto 42 e EU:C:2012:710, punto 36.
(9) GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3).
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/11 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2019/C 405/08)
1.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo |
Repubblica popolare cinese Taiwan |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10). |
28.8.2020 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) 1 La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
Caso (M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 405/09)
1.
In data 22 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
ENGIE SA («ENGIE», Francia), |
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— |
Omnes Capital («Omnes», Francia), |
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— |
Predica Prévoyance Dialogue («Predica», Francia), appartenente al gruppo Crédit Agricole S.A; |
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— |
dieci imprese proprietarie di un portafoglio di parchi eolici e centrali fotovoltaiche, situate in Francia (le «imprese oggetto dell’acquisizione», Francia), controllate in ultima istanza da ENGIE. |
Engie, Omnes e Predica acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle imprese oggetto dell’acquisizione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
ENGIE: ENGIE è un’impresa industriale che opera nei settori della fornitura di gas ed energia elettrica e dei servizi energetici, |
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— |
Omnes: Omnes Capital è una società di gestione patrimoniale francese indipendente che opera in diversi rami del private equity, in particolare nel settore delle energie rinnovabili, |
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— |
Predica: Predica è una società francese che opera nel settore dell’assicurazione vita e malattia appartenente al gruppo francese Crédit Agricole, |
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— |
le imprese oggetto dell’acquisizione: le imprese oggetto dell’acquisizione consistono in un portafoglio di centrali fotovoltaiche e di parchi eolici terrestri situati in Francia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 405/10)
1.
In data 22 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) |
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— |
Royal FrieslandCampina N.V. («RFC», Paesi Bassi) |
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DMV Fonterra Excipients GmbH & Co. KG («DMV», Germania) |
CVC e RFC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di DMV.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
CVC e/o le relative controllate gestiscono fondi e piattaforme di investimento; |
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— |
RFC produce e vende prodotti lattiero-caseari e relativi prodotti di consumo; |
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— |
DMV è attiva nella fabbricazione e nella fornitura alle case farmaceutiche di eccipienti a base di lattosio di qualità farmaceutica e di eccipienti non a base di lattosio. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9643 — ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 405/11)
1.
In data 20 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).
La notifica riguarda le seguenti imprese:
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ENGIE SA (Francia), |
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— |
Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (Germania), |
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SUN PV HOLDING che possiede SolaireDigne, SolaireSignes, SolaireIstres 2, SAS du Soleil, SAS des Landes de la Motte, SolaireChatellerault e SolaireLaMotte («società in portafoglio», tutte in Francia). Queste società sono attualmente detenute al 100 % da ENGIE SA. |
Engie SA («ENGIE») e Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts («Versicherungskammer Bayern») acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3 (4) del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di SUN PV HOLDING (Francia).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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ENGIE: impresa industriale che opera nei settori del gas, dell’elettricità e dei servizi dell’energia, |
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— |
Versicherungskammer Bayern: assicuratore pubblico tedesco che fornisce un’assicurazione personale e sui beni, |
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— |
SUN PV HOLDING: opererà nella produzione di energia elettrica attraverso un portafoglio di centrali fotovoltaiche situate in Francia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9643 — ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax + 32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/16 |
Avviso di consultazione pubblica
Indicazioni geografiche proposte dall’Indonesia ai fini della protezione nell’Unione europea
(2019/C 405/12)
Nel quadro dei negoziati con l’Indonesia per un accordo di partenariato economico globale (in prosieguo, «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità indonesiane hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, le indicazioni geografiche di cui in allegato. La Commissione europea sta valutando se tali indicazioni geografiche vadano protette in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).
La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A4@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il nome di cui si propone la protezione:
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a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
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b) |
è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), oppure di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell’Unione europea in forza di accordi bilaterali, il cui elenco è pubblicato al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu-countries-protected-in-eu_en.pdf |
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c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata di utilizzazione di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
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d) |
danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
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e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione dei nomi in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Elenco delle indicazioni geografiche (2)
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Indicazioni geografiche proposte dall’Indonesia ai fini della protezione nell’Unione europea |
Categoria di prodotto |
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Kopi Arabika Kintamani Bali |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Lada Putih Muntok |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Pepe |
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Susu Kuda Sumbawa |
Altri prodotti di origine animale - Latte |
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Kangkung Lombok |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Spinaci |
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Madu Sumbawa |
Altri prodotti di origine animale - Miele |
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Beras Adan Krayan |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso |
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Kopi Arabika Flores Bajawa |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Purwaceng Dieng |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta |
|
Carica Dieng |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta |
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Vanili Kep. Alor |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Vaniglia |
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Kopi Arabika Kalosi Enrekang |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Ubi Cilembu Sumedang |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Patata dolce |
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Salak Pondoh Sleman Jogja |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Salak (frutto serpente) |
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Minyak Nilam Aceh |
Oli e grassi - Olio |
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Kopi Arabika Java Preanger |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Kopi Arabika Java Ijen-Raung |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Bandeng Asap Sidoarjo |
Altri prodotti di origine animale - Pesce latte |
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Kopi Arabika Toraja |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Kopi Robusta Lampung |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Mete Kubu Bali |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Anacardo |
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Gula Kelapa Kulonprogo Jogja |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Zucchero |
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Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Kopi Arabika Sumatera Simalungun |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Kopi Liberika Tungkal Jambi |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Cengkeh Minahasa |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) – Chiodo di garofano |
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Beras Pandanwangi Cianjur |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Riso |
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Kopi Robusta Semendo |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Pala Siau |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Noce moscata |
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Teh Java Preanger |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Tè |
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Garam Amed Bali |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Sale |
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Jeruk Keprok Gayo-Aceh |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arancia |
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Kopi Liberika Rangsang Meranti |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Lada Hitam Lampung |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Pepe |
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Kayumanis Koerintji |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Cannella |
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Kopi Arabika Sumatera Mandailing |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Pala Tomandin Fakfak |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Noce moscata |
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Jeruk SoE Mollo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Arancia |
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Cengkeh Moloku Kie Raha |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Chiodo di garofano |
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Mete Muna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Anacardo |
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Kopi Robusta Temanggung |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Sawo Sukatali Sumedang |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta |
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Kopi Robusta Empat Lawang |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Duku Komering |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Frutta |
|
Kopi Arabika Sumatera Koerintji |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Kopi Robusta Pinogu |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Kopi robusta Pupuan Bali |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
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Kopi Robusta Tambora |
Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) - Caffè |
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Nome comunicato dalle autorità indonesiane nell’ambito dei negoziati e registrato in Indonesia.
Rettifiche
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2.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 405/20 |
Rettifica della notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9598 — Allianz/T&R) Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 394 del 21 novembre 2019)
(2019/C 405/13)
A pagina 8, al primo paragrafo:
anziché:
«In data 11 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 1.»,
leggasi:
«In data 13 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio 1.».