ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 395

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
22 novembre 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 395/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 395/02

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di SENDERO LUMINOSO, SL (Sentiero luminoso) gruppo che figura nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [v. gli allegati della decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio]

2

 

Commissione europea

2019/C 395/03

Tassi di cambio dell'euro — 21 novembre 2019

4

 

Corte dei conti

2019/C 395/04

Relazione speciale n. 18/2019 Emissioni di gas a effetto serra nell’UE: la rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni

5

2019/C 395/05

Relazione speciale n. 20/2019 I sistemi di informazione dell’UE a supporto delle verifiche di frontiera costituiscono uno strumento potente, ma occorre maggiore attenzione alla completezza e attualità dei dati

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 395/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9505 — Daimler AG/Swiss Re Ltd/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2019/C 395/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

2019/C 395/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso: M.9590 — Oaktree/RAFI) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2019/C 395/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9655 — HgCapital LLP/General Atlantic LLC/Argus Media Limited) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2019/C 395/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9652 — Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2019/C 395/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9545 — NS Groep/Pon Netherlands/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9579 — ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 395/01)

Il 18 novembre.2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9579. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

22.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/2


Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di SENDERO LUMINOSO, «SL» («Sentiero luminoso») gruppo che figura nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [v. gli allegati della decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio]

(2019/C 395/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del gruppo summenzionato, che figura nella decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio (1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio, dell’8 agosto 2019 (2).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3), del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti al gruppo in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione dello stesso, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti all’inserimento in elenco del gruppo summenzionato. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio intende modificare ulteriormente la sua motivazione.

Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata prevista riguardo al suo mantenimento nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione di: Gruppo COMET designazioni)

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro il 29 novembre 2019.

Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che lo include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione del gruppo in questione sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (4).

Si attira l’attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento).


(1)  GU L 209 del 9.8.2019, pag. 15.

(2)  GU L 209 del 9.8.2019, pagg. 15 e 1.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(4)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


Commissione europea

22.11.2019   

IT

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C 395/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 novembre 2019

(2019/C 395/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1091

JPY

yen giapponesi

120,46

DKK

corone danesi

7,4732

GBP

sterline inglesi

0,85548

SEK

corone svedesi

10,6568

CHF

franchi svizzeri

1,0998

ISK

corone islandesi

136,30

NOK

corone norvegesi

10,1018

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,520

HUF

fiorini ungheresi

333,75

PLN

zloty polacchi

4,2970

RON

leu rumeni

4,7813

TRY

lire turche

6,3097

AUD

dollari australiani

1,6282

CAD

dollari canadesi

1,4759

HKD

dollari di Hong Kong

8,6739

NZD

dollari neozelandesi

1,7239

SGD

dollari di Singapore

1,5098

KRW

won sudcoreani

1 303,11

ZAR

rand sudafricani

16,2645

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7933

HRK

kuna croata

7,4395

IDR

rupia indonesiana

15 624,45

MYR

ringgit malese

4,6244

PHP

peso filippino

56,419

RUB

rublo russo

70,6406

THB

baht thailandese

33,500

BRL

real brasiliano

4,6453

MXN

peso messicano

21,5649

INR

rupia indiana

79,5675


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

22.11.2019   

IT

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C 395/5


Relazione speciale n. 18/2019

«Emissioni di gas a effetto serra nell’UE: la rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni»

(2019/C 395/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 18/2019 «Emissioni di gas a effetto serra nell’UE: la rendicontazione è adeguata, ma occorre una migliore comprensione delle future riduzioni».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


22.11.2019   

IT

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C 395/6


Relazione speciale n. 20/2019

«I sistemi di informazione dell’UE a supporto delle verifiche di frontiera costituiscono uno strumento potente, ma occorre maggiore attenzione alla completezza e attualità dei dati»

(2019/C 395/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 20/2019, dal titolo «I sistemi di informazione dell’UE a supporto delle verifiche di frontiera costituiscono uno strumento potente, ma occorre maggiore attenzione alla completezza e attualità dei dati».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.11.2019   

IT

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C 395/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9505 — Daimler AG/Swiss Re Ltd/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 395/06)

1.   

In data 15 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Daimler Insurance Services GmbH («DIS», Germania),

Swiss Re LIFE Capital Ltd («SRLC», Svizzera).

DIS e SRLC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DIS è una controllata di Daimler AG, che opera su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di prodotti dell’industria automobilistica, principalmente automobili, autocarri, furgoni e autobus;

SRLC è una controllata di Swiss Re Ltd, che fornisce servizi di riassicurazione e assicurazione all’ingrosso e altre forme di trasferimento del rischio di tipo assicurativo;

l’impresa comune opererà nello sviluppo, nella distribuzione e nell’amministrazione di prodotti assicurativi attraverso la creazione e la gestione di una o più nuove piattaforme assicurative digitali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9505 — Daimler AG/Swiss Re Ltd/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2019   

IT

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C 395/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 395/07)

1.   

In data 14 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SUEZ Groupe SAS («Suez», Francia),

ITOCHU Corporation («Itochu», Giappone),

Saudi Fransi Capital («SFC», Arabia Saudita), di proprietà di Banque Saudi Fransi (Arabia Saudita),

Environment Development Company Limited («EDCO», Arabia Saudita).

Suez, Itochu e SFC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di EDCO.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SUEZ: società che opera nella prestazione di servizi di gestione delle risorse idriche, di riciclaggio e recupero delle acque reflue e di servizi di sviluppo urbano,

ITOCHU: impresa commerciale e di investimento giapponese con ampia esperienza negli investimenti in progetti infrastrutturali,

SFC: fornitore saudita di servizi globali di investimento che offre servizi bancari di investimento, di gestione di attivi, di ricerca di prestiti e di equity, di vendite e negoziazioni istituzionali e servizi di intermediazione locali/internazionali,

EDCO: impresa indipendente che fornisce servizi di gestione dei rifiuti pericolosi nella zona di Jubail in Arabia Saudita.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2019   

IT

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C 395/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso: M.9590 — Oaktree/RAFI)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 395/08)

1.   

In data 15 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», Stati Uniti),

RAFI GmbH & Co. KG («RAFI», Germania).

Oaktree acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di RAFI.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Oaktree: società di gestione di investimenti specializzata nel credito alle imprese, nel private equity, negli attivi immobiliari e negli di capitale quotati. Gli investimenti di Oaktree riguardano settori diversi quali la produzione, l’assistenza sanitaria, l’industria tessile, i viaggi, l’estrazione mineraria e i media. Oaktree è controllata congiuntamente da Oaktree Capital Group Holdings, L.P. e Brookfield Asset Management Inc.;

RAFI: opera nello sviluppo e nella produzione di componenti elettronici e soluzioni di interfaccia uomo-macchina e nella fornitura di servizi di fabbricazione di prodotti elettronici.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9590 — Oaktree/RAFI

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9655 — HgCapital LLP/General Atlantic LLC/Argus Media Limited)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 395/09)

1.   

In data 14 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Hg Pooled Management Limited, una controllata di HgCapital LLP («HG», Regno Unito),

General Atlantic LLC («GA», Stati Uniti),

Argus MEDIA Limited («Argus», Regno Unito), attualmente controllata dal fondatore e amministratore delegato di GA e Argus, Adrian Binks.

HG, GA e Adrian Binks acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Argus.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

HG: impresa di private equity che investe, principalmente in Europa, nelle tecnologie e nelle imprese di servizi basate sulle tecnologie,

GA: impresa di private equity per la crescita globale che fornisce capitale e sostegno strategico alle imprese in crescita,

Argus: agenzia di rilevazione dei prezzi delle materie prime su scala mondiale, che pubblica relazioni di mercato e flussi di dati contenenti valutazioni dei prezzi, commenti sui mercati e notizie riguardo a una gamma completa di materie prime su scala mondiale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9655— HgCapital LLP/General Atlantic LLC/Argus Media Limited

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9652 — Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 395/10)

1.   

In data 14 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Marquard & Bahls AG («M&B», Germania),

Starwood Energy Group Global, L.L.C. («Starwood Energy», Stati Uniti), affiliata di Starwood Capital L.L.C. («Starwood», Stati Uniti),

GCA Holdings LLC («GCA», Stati Uniti).

M&B e Starwood Energy acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di GCA.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

M&B opera nei settori dell’approvvigionamento, del commercio, del magazzinaggio e della logistica dei prodotti energetici e petroliferi e delle sostanze chimiche. Le sue unità operative di base operano nella logistica dei serbatoi di stoccaggio, nella commercializzazione e nel rifornimento di carburante per il settore dell’aviazione.

Starwood Energy è un’impresa di investimento in private equity specializzata in investimenti nelle infrastrutture energetiche.

Starwood è un’impresa di investimento di capitali privati che opera principalmente nel settore immobiliare a livello mondiale.

GCA è una società di progetto che costruirà e gestirà un impianto di produzione di ammoniaca in Texas, Stati Uniti. È attualmente controllata congiuntamente da M&B e AMGCA Partners LLC.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9652 — Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.11.2019   

IT

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C 395/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9545 — NS Groep/Pon Netherlands/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 395/11)

1.   

In data 15 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

NS Groep N.V. («NS», Paesi Bassi),

Pon Netherlands B.V. («Pon», Paesi Bassi).

NS e Pon acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

NS: impresa facente parte del gruppo NS, il più grande operatore di trasporto pubblico dei Paesi Bassi, con circa 1 milione di viaggiatori in media al giorno. Gestisce i servizi di trasporto ferroviario e i servizi connessi, tra cui le biciclette pubbliche. Il ministero delle Finanze dei Paesi Bassi detiene il 100 % delle azioni della NS;

Pon: appartiene al gruppo Pon, un’impresa su scala mondiale con oltre 14 000 dipendenti che operano in 34 paesi. Il gruppo Pon gestisce più di 80 società in quattro diversi segmenti aziendali: Automotive, Pon Bike, Equipment & Power Systems e Industrial Mobility;

JV: riunirà i servizi di mobilità su richiesta («MaaS», Mobility as a Service) di NS e Pon, combinando i servizi gestiti dalle parti per lo sviluppo e la gestione di soluzioni multimodali di mobilità condivisa sia per i consumatori che per le imprese.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9545 — NS Groep/Pon Netherlands/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.