ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 394

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
21 novembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 394/01

Tassi di cambio dell'euro — 20 novembre 2019

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 394/02

Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE ( 1 )

2

2019/C 394/03

Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE ( 1 )

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 394/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9598 — Allianz/T&R) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2019/C 394/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9620 — Bridgepoint/Vermaat) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 394/06

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

21.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 394/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 novembre 2019

(2019/C 394/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1059

JPY

yen giapponesi

119,96

DKK

corone danesi

7,4731

GBP

sterline inglesi

0,85715

SEK

corone svedesi

10,6935

CHF

franchi svizzeri

1,0977

ISK

corone islandesi

135,90

NOK

corone norvegesi

10,1455

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,541

HUF

fiorini ungheresi

333,41

PLN

zloty polacchi

4,2932

RON

leu rumeni

4,7803

TRY

lire turche

6,3003

AUD

dollari australiani

1,6227

CAD

dollari canadesi

1,4711

HKD

dollari di Hong Kong

8,6549

NZD

dollari neozelandesi

1,7222

SGD

dollari di Singapore

1,5059

KRW

won sudcoreani

1 294,49

ZAR

rand sudafricani

16,3671

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7786

HRK

kuna croata

7,4395

IDR

rupia indonesiana

15 602,04

MYR

ringgit malese

4,6066

PHP

peso filippino

56,279

RUB

rublo russo

70,7748

THB

baht thailandese

33,382

BRL

real brasiliano

4,6409

MXN

peso messicano

21,4802

INR

rupia indiana

79,4230


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

21.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 394/2


Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 394/02)

1.   

Con lettera del 7 agosto 2019, pervenuta alla Commissione il 9 agosto 2019, la Slovacchia ha notificato alla Commissione l’intenzione di mantenere una disposizione nazionale derogatoria relativamente al tenore di cadmio nei concimi fosfatici. La disposizione nazionale (allegato 3, punto 1, del decreto n. 577/2005 del ministero dell’Agricoltura slovacco che stabilisce i tipi di concimi, i relativi composizione, imballaggio e etichettatura, i metodi di analisi per le prove sui concimi, gli elementi di rischio e i relativi valori limite per singoli gruppi di concimi, le tolleranze e i limiti consentiti per i concimi agricoli ai fini della legge n. 136/2000 sui concimi) fissa a 20 mg/kg il valore limite dell’anidride fosforica per il cadmio presente nei concimi con tenore di fosforo che supera il 5 % di anidride fosforica. In questo si discosta dall’allegato I, parte II, punto 3, lettera a), punto ii), per il PFC 1(B) e punto 2, lettera a), punto ii), per il PFC 1(C)(I), del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.   

Le prime norme di armonizzazione nel settore dei concimi risalgono agli anni 1970-1980 (2). Attualmente si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che il regolamento (UE) 2019/1009 abroga con effetto dal 16 luglio 2022.

L’applicazione delle norme di armonizzazione stabilite a livello di UE è facoltativa. Il fabbricante è quindi libero di scegliere:

(1)

di commercializzare i prodotti in base alle norme di armonizzazione stabilite a livello di UE, nel qual caso i prodotti sono «prodotti armonizzati» e circolano liberamente nel mercato unico,

(2)

oppure di commercializzare i prodotti in base alle disposizioni nazionali applicabili nel dato Stato membro, nel qual caso si è in presenza di «prodotti non armonizzati» che possono essere commercializzati in un altro Stato membro dell’UE in virtù degli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

A norma del regolamento (CE) n. 2003/2003, il concime che appartiene a uno dei tipi di concimi elencati nell’allegato I e che soddisfa le prescrizioni stabilite nel regolamento stesso può recare l’indicazione «concime CE» (prodotti armonizzati). L’allegato I del regolamento elenca diversi tipi di concimi, di cui alcuni con un tenore di fosforo che supera il 5 % di anidride fosforica.

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 non fissa valori limite per i contaminanti nei concimi CE (prodotti armonizzati). Ai suoi sensi gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato di un «concime CE» conforme per motivi, fra l’altro, di composizione, ad esempio di tenore di contaminanti. Per i prodotti non armonizzati, invece, gli Stati membri possono fissare nella normativa nazionale valori limite obbligatori per i contaminanti.

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per i prodotti fertilizzanti dell’UE, in cui rientrano più categorie di prodotti rispetto all’elenco limitativo contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Per la prima volta sono fissati a livello di UE valori limite per i contaminanti presenti nei prodotti armonizzati.

Il regolamento fa riferimento ai «concimi fosfatici», che sono concimi inorganici a base di macroelementi o concimi organo-minerali con tenore di fosforo pari almeno al 5 % in massa di anidride fosforica. Per il cadmio il valore limite nei concimi fosfatici è fissato a 60 mg/kg di anidride fosforica.

Come anche nel regolamento (CE) n. 2003/2003, gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE conformi per motivi inerenti al tenore di contaminanti. Possono invece mantenere o introdurre i valori limite che reputano opportuni per i contaminanti presenti nei prodotti non armonizzati.

3.   

La Slovacchia intende mantenere il valore limite nazionale di 20 mg/kg di anidride fosforica per il cadmio, stabilito nell’allegato 3, punto 1, del decreto n. 577/2005, con riguardo a tutti i prodotti fertilizzanti con tenore di fosforo pari almeno al 5 % in massa di anidride fosforica.

Con lettera del 27 settembre 2019 la Slovacchia ha precisato di aver introdotto nella normativa nazionale fin dal 2005 il valore limite di 20 mg/kg di anidride fosforica per i concimi a base di fosforo, i concimi composti e i concimi contenenti anche oligoelementi. Questo valore limite non si applica ai concimi CE (prodotti armonizzati). La Slovacchia ha confermato che intende mantenere questa disposizione derogatoria al valore limite stabilito per il cadmio nei concimi fosfatici, siano essi inorganici a base di macroelementi o organo-minerali.

4.   

La Slovacchia ha esaminato i prevedibili effetti nazionali di un allineamento al valore limite di 60 mg/kg di anidride fosforica fissato nel regolamento (UE) 2019/1009. Questo valore limite solleva serie preoccupazioni per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Il cadmio è classificato come sostanza cancerogena, tra gli elementi più tossici. Poiché assorbito facilmente dalle piante, s’insinua nella catena alimentare. La Slovacchia ha rilevato un aumento del tenore di cadmio negli alimenti per l’infanzia. È a suo giudizio necessario ridurre ulteriormente l’esposizione al cadmio che entra nell’organismo attraverso gli alimenti.

I concimi fosfatici presenti sul mercato slovacco sono in larga maggioranza concimi CE (prodotti armonizzati), ma per la maggior parte presentano per il cadmio un tenore di anidride fosforica inferiore al limite di 20 mg/kg. Poiché i concimi importati si attengono già per il 95 % al valore limite di 60 mg/kg fissato nel regolamento (UE) 2019/1009 per l’anidride fosforica, la Slovacchia teme che questa caratteristica delle importazioni resti invariata anche in futuro, determinando un ulteriore accumulo di cadmio nel suolo con conseguente passaggio nella catena alimentare. La Slovacchia sottolinea altresì che il provvedimento nazionale non ha alcuna finalità protezionistica, dato che nessuno nel paese produce questo tipo di concimi.

5.   

Dati gli effetti negativi della sostanza sulla salute umana e sull’ambiente, il problema del tenore di cadmio nei concimi è stato esaminato in diverse occasioni a livello di UE. Nel considerando (15) del regolamento (CE) n. 2003/2003 è già annunciata l’intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali.

Nel 2016 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE (5). La Commissione ha proposto di fissare a 60 mg/kg il valore limite di anidride fosforica per i concimi fosfatici e di ridurlo gradualmente fino a 20 mg/kg nei 12 anni successivi all’applicazione del nuovo regolamento.

In esito a intensi negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio, il regolamento (UE) 2019/1009, adottato in base a detta proposta, fissa per l’anidride fosforica un valore limite di 60 mg/kg applicabile a partire dal 16 luglio 2022. Entro il 16 luglio 2026 la Commissione europea è inoltre tenuta a riesaminare i valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurli a un livello inferiore appropriato. La Commissione deve tenere conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche e dei fattori sanitari, come pure dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell’approvvigionamento.

6.   

La Commissione tratterà la notifica della Slovacchia in conformità all’articolo 114, paragrafi 4 e 6, del TFUE. L’articolo 114, paragrafo 4, permette allo Stato membro che, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione dell’UE, intende mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 del TFUE stesso o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, di notificarle alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento. A decorrere dalla notifica della disposizione slovacca, la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarla o respingerla. Nel corso di tale periodo la Commissione verifica se la disposizione slovacca possa essere considerata un provvedimento preesistente all’armonizzazione, derogatorio alle norme di armonizzazione. In caso affermativo la Commissione controlla se il mantenimento del provvedimento sia giustificato da esigenze importanti di cui all’articolo 36 del TFUE o relative alla protezione dell’ambiente e si accerta che esso non costituisca uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio e che non rappresenti un ostacolo inutile e sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

7.   

Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione, ai recapiti indicati sotto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

8.   

Ulteriori informazioni sulla notifica della Slovacchia possono essere richieste a:

Commissione europea

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

DG GROW — Unità D2 Sostanze chimiche

Tel. +32 2 295 07 08

Indirizzo e-mail: grow-fertilising-products@ec.europa.eu


(1)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(2)  Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21) e direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

(5)  COM/2016/0157 final - 2016/084 (COD).


21.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 394/5


Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 394/03)

1.   

Con lettera del 17 luglio 2019, pervenuta alla Commissione il 19 luglio 2019, l’Ungheria ha notificato alla Commissione l’intenzione di mantenere una disposizione nazionale derogatoria relativamente al tenore di cadmio nei concimi fosfatici. La disposizione nazionale (allegato 3, punto 1.2, del decreto n. 36/2006 del ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, del 18 maggio 2006, relativo all’autorizzazione, al magazzinaggio, alla commercializzazione e all’uso dei prodotti fertilizzanti) fissa a 20 mg/kg il valore limite dell’anidride fosforica per il cadmio presente nei concimi con tenore di fosforo che supera il 5 % di anidride fosforica. In questo si discosta dall’allegato I, parte II, punto 3, lettera a), punto ii), per il PFC 1(B) e punto 2, lettera a), punto ii), per il PFC 1(C)(I), del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.   

Le prime norme di armonizzazione nel settore dei concimi risalgono agli anni 1970-1980 (2). Attualmente si applicano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che il regolamento (UE) 2019/1009 abroga con effetto dal 16 luglio 2022.

L’applicazione delle norme di armonizzazione stabilite a livello di UE è facoltativa. Il fabbricante è quindi libero di scegliere:

(1)

di commercializzare i prodotti in base alle norme di armonizzazione stabilite a livello di UE, nel qual caso i prodotti sono «prodotti armonizzati» e circolano liberamente nel mercato unico,

(2)

oppure di commercializzare i prodotti in base alle disposizioni nazionali applicabili nel dato Stato membro, nel qual caso si è in presenza di «prodotti non armonizzati» che possono essere commercializzati in un altro Stato membro dell’UE in virtù degli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

A norma del regolamento (CE) n. 2003/2003, il concime che appartiene a uno dei tipi di concimi elencati nell’allegato I e che soddisfa le prescrizioni stabilite nel regolamento stesso può recare l’indicazione «concime CE» (prodotti armonizzati). L’allegato I del regolamento elenca diversi tipi di concimi, di cui alcuni con un tenore di fosforo che supera il 5 % di anidride fosforica.

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 non fissa valori limite per i contaminanti nei concimi CE (prodotti armonizzati). Ai suoi sensi gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato di un «concime CE» conforme per motivi, fra l’altro, di composizione, ad esempio di tenore di contaminanti. Per i prodotti non armonizzati, invece, gli Stati membri possono fissare nella normativa nazionale valori limite obbligatori per i contaminanti.

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per i prodotti fertilizzanti dell’UE, in cui rientrano più categorie di prodotti rispetto all’elenco limitativo contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Per la prima volta sono fissati a livello di UE valori limite per i contaminanti presenti nei prodotti armonizzati.

Il regolamento fa riferimento ai «concimi fosfatici», che sono concimi inorganici a base di macroelementi o concimi organo-minerali con tenore di fosforo pari almeno al 5 % in massa di anidride fosforica. Per il cadmio il valore limite nei concimi fosfatici è fissato a 60 mg/kg di anidride fosforica.

Come anche nel regolamento (CE) n. 2003/2003, gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE conformi per motivi inerenti al tenore di contaminanti. Possono invece mantenere o introdurre i valori limite che reputano opportuni per i contaminanti presenti nei prodotti non armonizzati.

3.   

L’Ungheria intende mantenere il valore limite nazionale di 20 mg/kg di anidride fosforica per il cadmio, stabilito nell’allegato 3, punto 1.2, del decreto n. 36/2006, con riguardo a tutti i prodotti fertilizzanti con tenore di fosforo pari almeno al 5 % in massa di anidride fosforica.

L’Ungheria applica dal 2001 un valore limite per il cadmio presente nei concimi. Dopo l’adesione all’UE nel 2004, l’Ungheria ha modificato la normativa nazionale in modo che il valore limite di 20 mg/kg di anidride fosforica non si applicasse ai concimi CE, ma soltanto ai prodotti non armonizzati. Con lettera pervenuta il 27 settembre 2019 l’Ungheria ha confermato che il provvedimento nazionale si applica ai concimi inorganici dei tipi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 purché non siano concimi CE (prodotti non armonizzati).

4.   

L’Ungheria ha esaminato i prevedibili effetti nazionali di un allineamento al valore limite di 60 mg/kg di anidride fosforica fissato nel regolamento (UE) 2019/1009. Questo valore limite solleva serie preoccupazioni per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Il cadmio è classificato come sostanza cancerogena, tra gli elementi più tossici. Poiché assorbito facilmente dalle piante, s’insinua nella catena alimentare. Esiste generalmente una correlazione lineare tra il tenore di cadmio del suolo e quello delle piante. Essendo il primo paese, nell’Unione e nel mondo, per decessi per cancro ai polmoni, l’Ungheria è fermamente intenzionata a ridurre ulteriormente l’esposizione al cadmio che entra nell’organismo attraverso gli alimenti. L’inquinamento da cadmio nel suolo costituisce inoltre una grave minaccia per diversi gruppi di organismi. Per preservare biota e biodiversità dei suoli è importante ridurre al minimo l’esposizione all’inquinamento da cadmio degli organismi che vi risiedono.

I concimi fosfatici presenti sul mercato ungherese sono in larga maggioranza concimi CE (prodotti armonizzati), ma per la maggior parte presentano per il cadmio un tenore di anidride fosforica inferiore al limite di 20 mg/kg. L’Ungheria stima che, innalzando a 60 mg/kg di anidride fosforica il valore limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, inevitabilmente il criterio della qualità risulterà penalizzato, con conseguente aumento considerevole della commercializzazione di prodotti con tenore di cadmio che supera 20 mg/kg di anidride fosforica.

5.   

Dati gli effetti negativi della sostanza sulla salute umana e sull’ambiente, il problema del tenore di cadmio nei concimi è stato esaminato in diverse occasioni a livello di UE. Nel considerando (15) del regolamento (CE) n. 2003/2003 è già annunciata l’intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali.

Nel 2016 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE (5). La Commissione ha proposto di fissare a 60 mg/kg il valore limite di anidride fosforica per i concimi fosfatici e di ridurlo gradualmente fino a 20 mg/kg nei 12 anni successivi all’applicazione del nuovo regolamento.

In esito a intensi negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio, il regolamento (UE) 2019/1009, adottato in base a detta proposta, fissa per l’anidride fosforica un valore limite di 60 mg/kg applicabile a partire dal 16 luglio 2022. Entro il 16 luglio 2026 la Commissione europea è inoltre tenuta a riesaminare i valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurli a un livello inferiore appropriato. La Commissione deve tenere conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche e dei fattori sanitari, come pure dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell’approvvigionamento.

6.   

La Commissione tratterà la notifica dell’Ungheria in conformità all’articolo 114, paragrafi 4 e 6, del TFUE. L’articolo 114, paragrafo 4, permette allo Stato membro che, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione dell’UE, intende mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 del TFUE stesso o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, di notificarle alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento. A decorrere dalla notifica della disposizione ungherese, la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarla o respingerla. Nel corso di tale periodo la Commissione verifica se la disposizione ungherese possa essere considerata un provvedimento preesistente all’armonizzazione, derogatorio alle norme di armonizzazione. In caso affermativo la Commissione controlla se il mantenimento del provvedimento sia giustificato da esigenze importanti di cui all’articolo 36 del TFUE o relative alla protezione dell’ambiente e si accerta che esso non costituisca uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio e che non rappresenti un ostacolo inutile e sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

7.   

Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

8.   

Ulteriori informazioni sulla notifica dell’Ungheria possono essere richieste a:

Commissione europea

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

DG GROW — Unità D2 Sostanze chimiche

Tel. +32 2 295 07 08

Indirizzo e-mail: grow-fertilising-products@ec.europa.eu


(1)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(2)  Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21) e direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

(5)  COM/2016/0157 final - 2016/084 (COD).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 394/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9598 — Allianz/T&R)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 394/04)

1.   

In data 11 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Allianz Capital Partners GmbH («ACP», Germania), appartenente al gruppo Allianz SE (Germania),

Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co KG («T&R», Germania).

Allianz SE acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di T&R. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ACP è una controllata al 100 % di Allianz SE, società capofila del gruppo Allianz. Il gruppo Allianz offre a privati e imprese una vasta gamma di prodotti e servizi nei settori delle assicurazioni e della gestione patrimoniale in più di 70 paesi.

T&R fornisce servizi di ristorazione, di vendita al dettaglio, di alloggio in hotel e di vendita di carburante sulle autostrade tedesche.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9598 — Allianz/T&R

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 394/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9620 — Bridgepoint/Vermaat)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 394/05)

1.   

In data 14 novembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bridgepoint Group Limited («Bridgepoint», Regno Unito),

Vermaat Groep B.V. («Vermaat», Paesi Bassi).

Bridgepoint acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Vermaat.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bridgepoint: gruppo di private equity indipendente specializzato negli investimenti in imprese europee di medie dimensioni operanti in un'ampia gamma di settori quali beni di consumo/commercio al dettaglio, servizi alle imprese, prodotti industriali, servizi finanziari, sanità, media e tecnologia;

Vermaat: fornitura di servizi esternalizzati di ristorazione in diversi settori, tra cui il settore delle imprese, del tempo libero, degli ospedali e degli hub. L'impresa offre servizi in più di 350 negozi di prodotti alimentari e bevande, tra cui ristoranti, bar, caffetterie, mense e minimarket nei Paesi Bassi e, in misura minore, in Germania e in Belgio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9620 — Bridgepoint/Vermaat

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

21.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 394/11


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2019/C 394/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Dealu Mare»

PDO-RO-A1079 – AM01

Data della domanda: 3.8.2017

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Modifiche alla resa di talune varietà vinicole

Talune varietà vinicole di cui al disciplinare possono produrre rese più elevate nell’ambito di tale denominazione di origine controllata ed è pertanto necessario adeguare le rese, aumentandole per le varietà Crâmpoșie selecționată, Negru de Drăgășani e Pinot gris.

Sono modificati la sezione «Rese massime» del documento unico e il capo IV del disciplinare concernente le pratiche vitivinicole.

2.2.   Modifica della zona delimitata di produzione al fine di includervi due comuni con i relativi villaggi

Ubicati nel distretto di Prahova, i comuni di Apostolache e Iordăcheanu, nonché i relativi villaggi di Iordăcheanu, Mocești e Plavia, presentano caratteristiche climatiche e pedologiche simili al resto della zona e devono pertanto essere inseriti nella zona geografica della denominazione di origine. Tali comuni sono stati istituiti a seguito di una riorganizzazione amministrativa dei distretti e i proprietari possiedono vigneti in questi territori (di cui hanno riacquisito la proprietà dal regime comunista).

Sono modificati la sezione «Zona geografica delimitata» del documento unico e il capo III, punto 3, del disciplinare concernente la zona delimitata di produzione.

2.3.   Integrazione relativa al legame con la zona geografica

Sono modificati il capo II del disciplinare e la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico allo scopo di descrivere i fattori antropici pertinenti al legame, in modo da completare tali informazioni e motivare l’impiego della denominazione di origine.

Il disciplinare e il documento unico sono integrati con dettagli sulla qualità e le caratteristiche del prodotto relativi a ciascuna delle categorie di vini bianchi/rosati/rossi, in modo da completare tali informazioni e motivare l’impiego della denominazione di origine.

È riformulata la parte sull’interazione causale contenuta nel disciplinare e nel documento unico, in modo che i dettagli presentati descrivano la causalità delle caratteristiche naturali specifiche della zona delimitata relativamente alle caratteristiche dei vini bianchi/rosati/rossi.

2.4.   Presentazione delle caratteristiche organolettiche dei vini per ciascuna delle categorie di vini bianchi/rosati/rossi

Per motivi di chiarezza e di oggettività è necessario indicare nel dettaglio le caratteristiche organolettiche dei vini per ciascuna delle categorie di vini bianchi/rosati/rossi.

Sono modificati la sezione «Descrizione del vino o dei vini» del documento unico e il capo XI, lettera b), del disciplinare.

2.5.   Presentazione delle caratteristiche analitiche dei vini per ciascuna delle categorie dei vini bianchi/rosati/rossi a norma della legislazione

Per motivi di chiarezza è necessario indicare nel dettaglio le caratteristiche analitiche dei vini per ciascuna delle categorie di vini bianchi/rosati/rossi, che devono rispettare la legislazione vigente.

Sono modificati la sezione «Descrizione del vino o dei vini» del documento unico e il capo XI, lettera a), del disciplinare.

2.6.   Dettaglio delle condizioni di commercializzazione

Ai fini della commercializzazione, il vino è trasportato conformemente alle disposizioni vigenti, tenendo in debito conto le disposizioni relative alla redazione dei documenti specifici.

Il vino consegnato sfuso deve essere notificato all’ispettorato locale e i documenti con i quali circola sono accompagnati dal certificato attestante il diritto a commercializzare il vino.

Tale modifica non produce alcun cambiamento nel documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   NOME DEL PRODOTTO

Dealu Mare

2.   TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1.

Vino

4.   DESCRIZIONE DEL VINO (DEI VINI)

Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini bianchi

Dal punto di vista olfattivo, i vini presentano aromi di frutta esotica, pera, note di fiori di vite, fieno tagliato, gelsomino e fiori di acacia, solitamente di colore giallo, giallo citrino, giallo paglierino con riflessi verdolini.

I vini sono freschi, fruttati e leggermente minerali per via del suolo della parte orientale del massiccio del Dealu Mare, composto di calcare sarmatico, argilla e arenaria, ideali per il Pinot gris e il Riesling. Hanno note di albicocca, agrumi, frutta esotica o spezie delicate.

Il tenore massimo di anidride solforosa totale è pari ad appena 350,00 mg/l per i vini provenienti da Valea Călugărească.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

250

Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini rosati

I vini rosati presentano aromi di frutta esotica e agrumi e al palato sono freschi, croccanti, vivaci, con una buona acidità, equilibrati, con un finale fruttato e un colore rosa pesca pallido e rosa-arancio moderato.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

5,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

250

Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini rossi

I vini rossi sono caratterizzati da finezza e sono leggermente tannici, vellutati e di colore intenso.

Sono vini con aromi delicati di frutti rossi maturi, prugne, frutti di bosco neri e a volte cannella e mandorle dolci. Al palato sono ricchi, pieni, armoniosi, con acidità e tannini ben integrati e aromi tipici. All’aspetto presentano diverse tonalità di rosso rubino, rosso granato o rosso scuro.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200

5.   PRATICHE DI VINIFICAZIONE

a.   Pratiche enologiche essenziali

PRATICHE CONSENTITE

Pratiche colturali

Densità di impianto: minimo 3 000 piante/ettaro o minimo 75 % di piante vitali rispetto alla densità prevista.

Le piantagioni da cui sono ricavati i vini a denominazione di origine controllata devono presentare una purezza varietale pari almeno all’85 %; i portinnesti di altre varietà presenti nella piantagione possono provenire unicamente da varietà del genere Vitis vinifera. Al momento della vendemmia le uve appartenenti a tali varietà devono essere separate da quelle della varietà utilizzata per la produzione del vino cui è riconosciuta la denominazione di origine.

b.   Rese massime

In base al tenore di zuccheri al momento della vendemmia [cules la înnobilarea boabelor«CIB» (acini d’uva attaccati da muffa nobile al momento della vendemmia)]

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

In base al tenore di zuccheri al momento della vendemmia [cules târziu«CT» (vendemmia tardiva)]

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

In base al tenore di zuccheri al momento della vendemmia [cules la maturitate deplină«CMD» (vendemmiato a piena maturazione)]

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

Per i vini con tenore di zuccheri pari almeno a 240 g/l al momento della vendemmia [cules la înnobilarea boabelor«CIB» (acini d’uva attaccati da muffa nobile al momento della vendemmia)]

65 ettolitri per ettaro

Per i vini con tenore di zuccheri pari almeno a 220 g/l al momento della vendemmia [cules târziu«CT» (vendemmia tardiva)]

78 ettolitri per ettaro

Per i vini con tenore di zuccheri pari almeno a 187 g/l al momento della vendemmia [cules la maturitate deplină«CMD» (vendemmiato a piena maturazione)]

91 ettolitri per ettaro

6.   ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

Distretto di Prahova

1.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-BOLDEŞTI»

Boldești-Scăieni - località di Seciu; - comune di Bucov - villaggi di Pleașa e Bucov; - comune di Plopu - villaggi di Gâlmeia e Plopu.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-BOLDEŞTI» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: SECIU, DEALU FRUMOS, VALEA CORBULUI.

2.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-VALEA CĂLUGĂREASCĂ»

Comune di Valea Călugărească - villaggi di Valea Călugărească, Valea Largă, Valea Nicovani, Valea Poienii, Valea Mantei, Valea Popii, Valea Ursoi, Vârfurile, Schiau, Răchieri e Valea Săracă;

comune di Bucov - villaggi di Chițorani, Valea Orlei, Bucov e Bighilin;

comune di Albești - Paleologu - villaggio di Albești - Paleologu;

Urlați - località di Valea Mieilor.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-VALEA CĂLUGĂREASCĂ» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: CHIŢORANI, VALEA ORLEI, VALEA POPII, VALEA SĂRACĂ, VALEA MANTEI, VALEA POIENII, VALEA NICOVANI, VALEA LARGĂ, VALEA MIEILOR.

3.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-URLAŢI»

Urlaţi - località di Urlaţi, Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Măruntiş, Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Valea Bobului, Valea Crângului, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman, Valea Urloi, Jercălăi.

Comune di Apostolache - villaggio di Apostolache;

comune di Iordăcheanu - villaggi di Iordăcheanu, Mocești e Plavia.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-URLAŢI» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: VALEA PIETREI, VALEA BOBULUI, VALEA NUCETULUI, VIA DOMNEASCĂ, VALEA URLOI, VALEA SEMAN, VALEA CRÂNGULUI.

4.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-CEPTURA»

Comune di Ceptura - villaggi di Ceptura de Jos, Ceptura de Sus, Malu Roșu, Rotari e Șoimești;

comune di Fântânele - villaggi di Fântânele e Bozieni.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-CEPTURA» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: MALU ROŞU, VALEA GARDULUI, VALEA MĂNĂSTIRII.

5.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-TOHANI»

Comune di Gura Vadului - villaggi di Gura Vadului, Perșunari e Tohani;

comune di Vadu Săpat - villaggi di Vadu Săpat, Ghinoaica e Ungureni;

comune di Călugăreni - villaggi di Călugăreni e Valea Scheilor;

comune di Jugureni - villaggi di Jugureni e Boboci.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-TOHANI» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: VÂRFUL CU DOR, GURA VADULUI, DUMBRAVA, VADU SĂPAT

Distretto di Buzău

6.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-BREAZA»

Comune di Breaza - villaggi di Breaza, Bădeni, Greceanca, Văleanca-Vilănești e Vispești;

comune di Năeni - villaggi di Năeni, Fințești, Fântânele, Prosca e Vârf;

comune di Săhăteni - villaggi di Săhăteni e Istrița de Jos.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-BREAZA» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: BREAZA, GRECEANCA, NĂENI, VISPEŞTI, FINŢEŞTI, SĂHĂTENI.

7.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-MEREI»

Comune di Merei - villaggi di Merei, Dealul Viei, Ciobănoaia, Izvoru Dulce, Gura Sărății, Nenciulești,

Dobrileşti, Sărata Monteoru, Valea Puţului-Merei e Ogrăzile;

comune di Ulmeni - villaggio di Vâlcele.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-MEREI» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: IZVORU DULCE, GURA SĂRĂŢII, DEALUL VIEI, DOBRILEŞTI, NENCIULEŞTI, VALEA PUŢULUI, CIOBĂNOAIA.

8.

Sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-ZOREŞTI»

Comune di Vernești - villaggi di Vernești, Zorești, Săsenii pe Vale, Săsenii Noi, Săsenii Vechi, Nișcov, Nenciu, Cârlomănești e Cândești.

Alla sottodenominazione d’origine «DEALU MARE-ZOREŞTI» può essere aggiunta l’indicazione di una delle località viticole seguenti: VALEA TEANCULUI, DEALUL ZORILOR, NIŞCOV.

7.   VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovâi, Muscat violet cyperus, Tămâioasă violetă

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Cabernet Franc N

Burgund Mare N - Grosser burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

Barbera N

Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia

Grasă de Cotnari B - Dicktraube, Grasă, Köver szölö

Crâmpoşie selecţionată B

Grenache Noir N

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal

Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Pinot Blanc B - Pinot Bianco

Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero

Petit Verdot N

Nebbiolo N

Negru de Drăgășani N

Novac N

Negru Aromat N

Mourvedre N

Merlot N - Bigney rouge

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling

Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Sauvignon B - Sauvignon verde

Tămâioasă românească B - Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petit grains

Tămâioasă românească B - Rumänische Weihrauchtraube, Tamianka

Viognier B - Bergeron, Barbin, Rebolot, Greffou, Picotin Blanc, Vionnier

Viognier B - Petit Vionnier, Viogne, Galopine, Vugava bijela

Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer

Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc

8.   DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

a.   Descrizione dei fattori antropici pertinenti al legame con la zona geografica

I primi documenti scritti che testimoniano l’esistenza di colture vitivinicole in queste zone del paese risalgono al XIV e al XV secolo. Da tali documenti si evince che Ceptura, Valea Călugărească, Valea Mantei e Valea Popii erano località note e apprezzate per la qualità dei vini che vi venivano prodotti. I documenti di quell’epoca sembrano indicare che la zona vitivinicola più famosa fosse «Cepturile», in seguito nota come «Cepturi» e oggi «Ceptura».

In passato, le viti di questa zona vinicola erano armoniosamente valorizzate attraverso la coltivazione di diverse varietà, che entravano a far parte di uvaggi in proporzioni ben definite e producevano vini altamente ricercati. Nel tempo, la coltivazione delle viti è diventata una tradizione tramandata di generazione in generazione ed è ora parte dello stile di vita dei villaggi viticoli. Nel periodo precedente la fillossera, nel Dealu Mare venivano coltivate all’incirca 20 varietà di base, riunite in gruppi di tre o quattro in un unico luogo, il che consentiva di produrre vini dalle caratteristiche ben definite. L’invasione della fillossera, segnalata nel Dealu Mare per la prima volta a Chițorani nel 1884, ha rappresentato un momento critico nello sviluppo dei vigneti, arrecando rapidamente danni enormi alla viticoltura della zona e trasformandola radicalmente.

I vigneti sono stati successivamente ripiantati, in larga parte con varietà francesi ma anche con varietà rumene. Nel periodo interbellico le varietà utilizzate per produrre vini erano le seguenti: per i vini bianchi, Fetească albă, Tămâioasă românească, ma anche Aligote, Sauvignon e Traminer, e per i vini rossi, Feteasca neagră, Pinot noir e Merlot. Le leggi per disciplinare la coltivazione della vite e la produzione di vino sono state introdotte per la prima volta nel 1915.

b.   Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto

I vini prodotti sono principalmente vini varietali (monovitigno), ma anche vini con uvaggi basati almeno su due o tre vitigni. Tra i più comunemente utilizzati vi sono il Cabernet Sauvignon, il Merlot e la Fetească neagră, le cui proporzioni sono decise dai produttori al momento dell’assemblaggio in base al potenziale di quell’annata delle varietà che compongono l’uvaggio.

I vini bianchi hanno una struttura equilibrata e una buona acidità grazie all’esposizione dei pendii, rivolti a sud-est, ma anche alle pratiche colturali (generalmente di altezza media, con sistemi di sostegno che garantiscono una buona distribuzione della superficie fogliare e della produzione, adatta a una maturazione ottimale dell’uva).

Il clima continentale temperato è favorevole alla produzione di vini bianchi con un equilibrio ottimale tra alcool, acidità e zuccheri, con aromi di frutta esotica, pera, note di fiori di vite, fieno tagliato, gelsomino e fiori di acacia, di colore dal giallo citrino al giallo paglierino con riflessi verdolini.

Al palato i vini sono freschi, fruttati e leggermente minerali per via del suolo della parte orientale del massiccio del Dealu Mare, composto di calcare sarmatico, argilla e arenaria. Hanno note di albicocca, agrumi, frutta esotica e spezie delicate e, nel caso dei vini prodotti da suoli scheletrici (con un elevato tenore di carbonato di calcio), conservano aromi e freschezza.

I vini rosati presentano aromi di frutta esotica e agrumi e al palato sono freschi, croccanti, vivaci, con una buona acidità, equilibrati e con un finale fruttato.

I vini rossi sono caratterizzati da finezza e sono leggermente tannici, vellutati e di colore intenso per via della presenza di suoli bruno-rossicci ricchi di sali di ferro e composti, nella parte occidentale del massiccio del Dealu Mare, da argilla rossa, marna e sabbie rossastre fini (che conferiscono corpo e tannini ben integrati, particolarmente evidenti nei vini ottenuti da Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească neagră e Shyraz).

Gli aromi individuati sono di frutti rossi maturi, prugne, frutti di bosco neri, cannella e mandorle dolci e al palato sono pieni, ricchi, con acidità e tannini ben integrati e aromi tipici. Il colore dei vini varia dal rosso rubino al rosso granato/scuro.

c.   Interazione causale

La zona delimitata della denominazione trae beneficio dal riparo offerto dalle colline subcarpatiche, la cui altitudine aumenta progressivamente, che fungono da scudo contro le correnti fredde provenienti da nord, nord-ovest e nord-est, e che consentono di immagazzinare il calore solare nella zona. Queste condizioni garantiscono la maturazione ottimale dei vitigni e la conservazione degli aromi primari dei vini, in particolare di quelli rossi.

Il clima continentale temperato della zona geografica, che assicura una fotosintesi adeguata e una maturazione ottimale dei vitigni al momento della vendemmia, crea un giusto equilibrio tra zuccheri e acidità e conferisce freschezza e frutto ai vini bianchi/rosati, nonché una struttura fenolica ottimale e un buon accumulo di tannini ai vini rossi.

I tipi di suolo della parte occidentale del massiccio del Dealu Mare contengono argilla rossa e marna, con un elevato tenore di ossido di ferro, il che consente la produzione di vini con aromi di frutti di bosco, untuosi e armoniosi.

I vini rossi quali Merlot e Fetească neagră, varietà eliofile con una produzione equilibrata, sono ottenuti da vigneti ubicati soprattutto nella parte alta dei pendii. Le uve raggiungono la maturazione ottimale nel periodo compreso tra l’inizio di settembre e la fine di ottobre, in condizioni nelle quali l’esposizione radiante e l’intensità favoriscono l’accumulo di zuccheri sufficienti per produrre aromi primari di frutti di bosco neri, spezie e frutti rossi maturi, con un carattere untuoso, note vegetali ed erbacee, rotondo e consistente al palato. In centri famosi quali Ceptura, Tohani e Merei, i vini rossi sono più robusti e vigorosi, con un colore più intenso. Queste caratteristiche sono il risultato dell’abbondanza di risorse eliotermiche e della tessitura leggera dei suoli in quelle zone.

I suoli scheletrici con un elevato tenore di carbonato di calcio consentono di produrre vini aromatici freschi e con un carattere floreale evidente.

9.   ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI

NESSUNA

LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_doc_dealu_mare_modif_cf_cererii_1225_din_11.08.2014_si_notific_2019_no_track_changes_0.pdf


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.