ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 384

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
12 novembre 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 384/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 384/02

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio, e al regolamento (UE) del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

2

2019/C 384/03

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

3

 

Commissione europea

2019/C 384/04

Tassi di cambio dell'euro — 11 novembre 2019

4

 

Corte dei conti europea

2019/C 384/05

Relazione speciale n. 19/2019 L’INEA ha prodotto benefici, ma vanno affrontate le carenze dell’MCE

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 384/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9399 — Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/Durmin Beteiligung/Garching Hochbrück) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2019/C 384/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9557 — Swisscom/AMAG Group/Zürich Insurance Group/autoSense) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 384/08

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

10

2019/C 384/09

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una domanda di modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

16

2019/C 384/10

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 384/01)

Il 23 luglio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9062. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/2


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(2019/C 384/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui all’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio (2), e all’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone designate, ha deciso che le persone di cui ai suddetti allegati debbano continuare a figurare nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti Internet di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 9 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 23 agosto 2020, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074 e dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

(2)  GU L 291 del 12.11.2019, pag.42.

(3)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

(4)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 13.


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/3


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

(2019/C 384/03)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2019/1893 (3) del Consiglio, e il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento dei dati è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1893, e del regolamento (UE) 2017/2063, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione (PESC) 2017/2074 e nel regolamento (UE) 2017/2063.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.

(3)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 42.

(4)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

(5)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 13.


Commissione europea

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 novembre 2019

(2019/C 384/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1041

JPY

yen giapponesi

120,29

DKK

corone danesi

7,4722

GBP

sterline inglesi

0,85743

SEK

corone svedesi

10,7085

CHF

franchi svizzeri

1,0972

ISK

corone islandesi

137,70

NOK

corone norvegesi

10,0910

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,510

HUF

fiorini ungheresi

334,35

PLN

zloty polacchi

4,2737

RON

leu rumeni

4,7643

TRY

lire turche

6,3722

AUD

dollari australiani

1,6105

CAD

dollari canadesi

1,4607

HKD

dollari di Hong Kong

8,6422

NZD

dollari neozelandesi

1,7348

SGD

dollari di Singapore

1,5025

KRW

won sudcoreani

1 288,00

ZAR

rand sudafricani

16,4150

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7404

HRK

kuna croata

7,4391

IDR

rupia indonesiana

15 540,68

MYR

ringgit malese

4,5749

PHP

peso filippino

56,138

RUB

rublo russo

70,5319

THB

baht thailandese

33,493

BRL

real brasiliano

4,5949

MXN

peso messicano

21,1057

INR

rupia indiana

78,9905


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti europea

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/5


Relazione speciale n. 19/2019

«L’INEA ha prodotto benefici, ma vanno affrontate le carenze dell’MCE»

(2019/C 384/05)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 19/2019 «L’INEA ha prodotto benefici, ma vanno affrontate le carenze dell’MCE».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9399 — Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/Durmin Beteiligung/Garching Hochbrück)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 384/06)

1.   

In data 31 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ALFA Rohstoffhandel München GmbH («ALFA», Germania), controllata da Remondis («gruppo Remondis», Germania), a sua volta controllata da Rethmann SE & Co. KG (Germania),

Geiger GmbH & Co. KG (‘Geiger’, Germania),

Durmin Entsorgung und Logistik GmbH («Durmin», Germania), controllata congiuntamente da Dettmer Group KG (Germania) e Remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung GmbH & Co. KG (Germania),

Garching Hochbrück Vermögensverwaltung GmbH («Garching Hochbrück», Germania), controllata congiuntamente da Geiger e Durmin.

ALFA, Geiger e Durmin acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Garching Hochbrück e della controllata di Garching Hochbrück RM Recycling München GmbH & Co. KG («RM Recycling», Germania).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ALFA è specializzata nella raccolta e nella vendita di rottami metallici e non metallici;

Geiger fornisce infrastrutture, beni immobili, servizi e prodotti connessi all’ambiente, in particolare raccolta e smaltimento di rifiuti edilizi;

Durmin è attiva nel campo della raccolta e trasformazione di rifiuti minerali;

Garching Hochbrück, attraverso la controllata RM Recycling, è specializzata nella raccolta e nel trattamento di rottami metallici e di altri rifiuti industriali e non industriali pericolosi e non pericolosi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9399 — Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/Durmin Beteiligung/Garching Hochbrück

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9557 — Swisscom/AMAG Group/Zürich Insurance Group/autoSense)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 384/07)

1.   

In data 31 ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Swisscom (Schweiz) AG («Swisscom», Svizzera), appartenente a Swisscom AG,

AMAG Import AG («AMAG», Svizzera), appartenente a AMAG Group AG,

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG («Zurich», Svizzera), appartenente a Zurich Insurance Group AG,

autosSense AG («autoSense», Svizzera), attualmente controllata da Swisscom e AMAG.

Swisscom, AMAG e Zurich acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di autoSense.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Swisscom: operatore svizzero delle telecomunicazioni;

AMAG: importatore e rivenditore di automobili svizzero che opera anche nei servizi connessi come il leasing e la manutenzione;

Zurich: compagnia di assicurazioni diversificata con sede in Svizzera che opera sui mercati internazionali e locali;

autoSense: fornitore di prodotti e servizi nel settore delle automobili connesse con sede in Svizzera.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.9557 — Swisscom/AMAG Group/Zürich Insurance Group/autoSense

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 29 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/10


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2019/C 384/08)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«WEST COUNTRY BEEF»

N. UE: PGI-GB-0668-AM02 — 1.8.2018

DOP () IGP (X)

1.   Denominazione

«West Country Beef»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1 Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«West Country Beef» è il nome attribuito alle carcasse, alle mezzene o ai tagli di carni bovine ottenuti da bovini nati e cresciuti nella regione occidentale dell’Inghilterra detta «West Country» e macellati conformemente alle norme dell’organizzazione Meat South West (MSW) o a norme equivalenti, in macelli riconosciuti all’interno della «West Country» o al di fuori di questa regione. Tali impianti riconosciuti devono essere stati ispezionati da un ispettore indipendente per garantire la piena tracciabilità e autenticità del prodotto. Gli impianti ottengono una licenza della Meat South West in quanto riconosciuti per la trasformazione di «West Country Beef».

Tutti gli animali sono allevati secondo standard elevati e riconosciuti in materia di zootecnia e benessere che ne garantiscono la sicurezza.

La produzione deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

animali nati, allevati e sottoposti a finissaggio all’interno della «West Country»;

dieta a base di foraggi;

rispetto di tutta la normativa vigente;

essere in possesso e a conoscenza di tutti i codici di buona pratica pertinenti;

garantire la salute e il benessere degli animali sulla base delle Cinque libertà;

garantire la presenza di sistemi che consentano la piena tracciabilità;

garantire che gli animali siano gestiti da personale competente e qualificato;

garantire la sicurezza e il benessere degli animali durante il trasporto e la commercializzazione e prima della macellazione;

procedere alla macellazione in un impianto riconosciuto e dotato di licenza, che consenta una piena tracciabilità per garantire l’autenticità del prodotto.

Gli allevamenti e gli impianti di trasformazione sono controllati da ispettori indipendenti che applicano un protocollo di ispezione predefinito.

Al fine di conformarsi ai requisiti del regime per il «West Country Beef», durante l’ispezione i produttori sono tenuti a dimostrare agli ispettori che i bovini sono nati e sono stati allevati e sottoposti a finissaggio nella «West Country». Occorre fornire un registro dell’alimentazione e le prove necessarie per dimostrare che i bovini sono stati alimentati con una dieta comprendente almeno il 70 % di foraggio. Il regime prevede un sistema di allevamento estensivo con un periodo minimo di pascolo di almeno sei mesi.

La dieta specifica a base di erba migliora la composizione chimica del tessuto muscolare dei bovini (cfr. tabella 1) nonché le qualità organolettiche delle carni rispetto a quelle dei bovini nutriti con concentrato.

Tabella 1

Tenore di acidi grassi (mg/100 g di muscolo) e contenuto di vitamina E (mg/kg) del muscolo lombare di bovino

 

Concentrati

Insilato

Erba

18:2  (2)

210

87

76

18:3  (3)

8,1

48,7

35,6

EPA  (4)

2,6

19,7

19,2

DHA  (5)

0,5

5,1

2,8

18:2/18:3

27,2

1,8

2,1

Vitamina E

1,4

3,3

4,2

Ne risulta una carne dal gusto costantemente saporito che offre un’ottima esperienza al palato. La naturale marezzatura della carne, con tessuto grasso intramuscolare, aggiunge sapore e succulenza. Il colore del grasso varia dal bianco al giallo, ma la dieta specifica favorisce un color crema. Il colore delle carni varia dal rosa al rosso scuro; la maturazione conferisce un colore rosso più scuro.

I bovini sono sottoposti a finissaggio per un minimo di 60 giorni. La maggior parte del bestiame dà avvio al finissaggio spontaneamente — l’età e il peso variano a seconda delle razze (un peso di finissaggio compreso tra 200 e 500 kg di peso morto risulta ideale).

Le carni vengono sottoposte a un condizionamento di almeno 10 giorni a temperature di refrigerazione e un processo noto come «maturazione» ha inizio a partire dalla data di abbattimento. Durante la maturazione gli enzimi naturali presenti nelle carni rompono i tessuti connettivi delle carni stesse, migliorandone in tal modo la tenerezza e le proprietà gustative. Per i tagli tradizionalmente sottoposti a cottura lenta, come la punta di petto («brisket») e il garretto, non è previsto un periodo minimo di maturazione. I suddetti periodi possono essere ridotti facendo ricorso a una stimolazione elettrica ad alto voltaggio, poiché questa riduce il rischio di rigidità cadaverica, o alla sospensione per i fianchi, che aumenta la tenerezza delle carni. I dati relativi alle temperature, ai processi e ai tempi vengono registrati al fine di garantire che le carcasse vengano correttamente refrigerate e sottoposte a maturazione.

Al fine di garantire la massima qualità alimentare, il disciplinare ammette le seguenti classi di conformazione delle carcasse (sulla base della griglia EUROP):

carcasse di conformazione -O o superiore, con uno stato di ingrassamento compreso tra 2 e 4H.

Image 1

Dopo la macellazione, il «West Country Beef» viene commercializzato nelle varie forme seguenti:

carcassa intera escluse le frattaglie non commestibili, la pelle, la testa e le zampe;

mezzena intera: mezza carcassa divisa longitudinalmente;

quarto posteriore/anteriore: la mezzena intera divisa fra la decima e l’undicesima costola a partire dall’estremità anteriore (o in un altro modo convenuto);

tagli di prima scelta: ottenuti dividendo le carcasse/mezzene in parti più piccole, identificate (per soddisfare le preferenze dei clienti). Questi tagli possono essere presentati con osso o disossati e avvolti in un imballaggio protettivo;

frattaglie commestibili raccolte prima della classificazione.

Il «West Country Beef» può essere commercializzato allo stato fresco (refrigerato) o congelato.

3.3.    Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

I bovini possono essere alimentati con complementi nelle fasi di svezzamento e finissaggio, nel qual caso i dati relativi agli ingredienti e all’acquisto sono iscritti dall’allevatore nel registro dei mangimi e controllati dagli ispettori preposti al controllo della qualità. Il periodo di somministrazione di complementi è determinato tenendo conto di fattori come il benessere degli animali e la commercializzazione.

La percentuale massima di alimenti complementari autorizzati è del 30 %, con un 70 % di foraggi. Tale alimentazione complementare deve essere somministrata quando necessario, ad esempio durante i mesi invernali o nei periodi di svezzamento e finissaggio.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutti gli animali sono allevati secondo standard elevati e riconosciuti in materia di zootecnia e benessere che ne garantiscono la sicurezza.

La produzione deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

animali nati, allevati e sottoposti a finissaggio all’interno della «West Country»;

dieta a base di foraggi;

rispetto di tutta la normativa vigente;

essere in possesso e a conoscenza di tutti i codici di buona pratica pertinenti;

garantire la salute e il benessere degli animali sulla base delle Cinque libertà;

garantire la presenza di sistemi che consentano la piena tracciabilità;

garantire che gli animali siano gestiti da personale competente e qualificato;

garantire la sicurezza e il benessere degli animali durante il trasporto e la commercializzazione e prima della macellazione;

procedere alla macellazione in un impianto riconosciuto e dotato di licenza, che consenta una piena tracciabilità per garantire l’autenticità del prodotto.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica include le sei contee di Cornovaglia, Devon, Dorset, Gloucestershire, Somerset e Wiltshire, che insieme costituiscono la regione inglese detta «West Country».

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Il legame tra il «West Country Beef» e la zona geografica si basa sulla qualità e su altre caratteristiche del prodotto.

La «West Country» inglese può essere propriamente descritta come una penisola a superficie prativa. La distinzione tra superficie prativa e superficie coltivabile si è sviluppata in parte come conseguenza dei diversi tipi di suolo. La «West Country» presenta un’elevata percentuale di gley e suoli bruni che consentono la crescita erbacea ma non risultano ideali per l’agricoltura. Le superfici coltivabili presentano una percentuale più elevata di argilla e suoli sabbiosi, più facili da drenare. La «West Country» registra inoltre i valori medi, minimi e massimi di temperatura più elevati del Regno Unito.

La «West Country» è la regione più vasta e più agricola dell’Inghilterra e il suo ambiente è uno dei più ricchi del Regno Unito. Le sue aziende producono circa il 24 % dei bovini inglesi e questa attività, unita al 21 % della produzione nazionale di ovini, ha contribuito a definire e mantenere intatti il paesaggio e il patrimonio della regione. L’alta densità di bestiame ha incoraggiato lo sviluppo di un grande settore di trasformazione delle carni che crea le necessarie opportunità di lavoro nella regione.

La combinazione di temperature calde e miti, precipitazioni ben distribuite nel corso dell’anno e suoli ad alta ritenzione di umidità consente di disporre di pascoli e colture foraggere per quasi tutto l’arco dell’anno. In gran parte della regione, l’erba cresce per oltre 300 giorni all’anno. Tale produzione su tutto l’arco dell’anno costituisce la norma nella «West Country» e spiega perché in tale regione prevalga la produzione animale. Oltre il 25 % delle superfici prative della «West Country» è inoltre situato in parchi nazionali o in aree di particolare bellezza naturale (Areas of Outstanding Natural Beauty, AONB) e la regione conta oltre il 57 % dei prati fioriti del Regno Unito. Una ricerca svolta dall’università di Bristol mostra che il sapore dei bovini allevati al pascolo è più intenso e più apprezzato di quello dei bovini nutriti con concentrato.

Specificità del prodotto

Nella «West Country» viene fatto un grande uso di erba fresca e conservata. Ciò produce un effetto caratteristico sulla qualità delle carni e sul valore nutrizionale dei bovini in termini di tenore di acidi grassi, contenuto di vitamina E e qualità organolettiche. Questi effetti sono stati chiaramente dimostrati da esperimenti scientifici che hanno evidenziato una differenza nel tenore di acidi grassi tra i manzi allevati con una dieta a base di cereali (concentrato) e quelli allevati con una dieta a base di erba (tabella 1). Gli animali nutriti con insilato verde presentavano livelli più elevati di grasso nei muscoli e il profilo degli acidi grassi risultava alquanto diverso. L’acido linoleico e il suo prodotto (acido arachidonico), entrambi acidi grassi n-6 (omega-6), erano presenti in misura maggiore nel tessuto muscolare dei manzi nutriti con concentrato, mentre l’acido linolenico e i suoi prodotti (acido eicosapentaenoico EPA e acido docosaesaenoico DHA), tutti acidi grassi n-3 (omega-3), registravano valori più alti nel tessuto muscolare dei manzi nutriti con insilato verde e erba fresca. Il rapporto tra acidi grassi n-6 e acidi grassi n-3 era notevolmente più elevato negli animali nutriti con concentrato. Il rapporto raccomandato per la dieta umana è 4 o meno di 4: tale rapporto era facilmente conseguito nei bovini nutriti con erba ma non in quelli nutriti con concentrato. Un semplice rapporto che distingue i bovini nutriti con erba da quelli nutriti con concentrato è 18:2/18:3, che nella tabella 1 risulta pari all’incirca a 2 e 27 rispettivamente per i bovini nutriti con erba e per quelli nutriti con concentrato.

L’erba, fresca o conservata, è una fonte di acido α-linoleico, che nell’animale può essere convertito in acidi grassi polinsaturi (PUFA) a catena lunga n-3 (omega-3), sostanze nutritive preziose nella dieta umana. L’erba contiene inoltre vitamina E e sia gli acidi grassi n-3 che la vitamina E risultano in concentrazioni più elevate nei bovini nutriti con erba. Queste sostanze nutritive incidono inoltre sul gusto delle carni.

È dunque dimostrabile che le diete a base di erba e foraggi erbacei producono un profilo specifico di acidi grassi nel tessuto muscolare che le distingue dalle diete a base di concentrato. Valori pari all’incirca a 1,0 % di acido linolenico, 0,5 % di EPA e > 0,1 % di DHA sono quindi tipici dei bovini allevati a base di erba. Si tratta delle percentuali degli acidi grassi presenti ed è questo il modo in cui il tenore di acidi grassi viene spesso descritto. Questo effetto conferisce vantaggi al «West Country Beef». La vitamina E presente naturalmente nell’erba viene integrata nel tessuto muscolare e adiposo dei bovini. I manzi nutriti con insilati verdi presentano una concentrazione almeno doppia di vitamina E nel tessuto muscolare rispetto a quelli nutriti con concentrato (tabella 1). Ciò fa sì che le carni conservino il loro rosso vivo per due giorni supplementari durante la fase della vendita al dettaglio.

Gli studi condotti nel Regno Unito hanno concluso che il gusto delle carni è migliore nei bovini nutriti con erba nella fase di finissaggio rispetto ai bovini nutriti con cereali. Il sapore delle carni bovine ottiene punteggi più alti con l’erba che con il concentrato. I punti attribuiti per anomalie nel sapore erano più alti nel caso di animali nutriti con concentrato.

La relazione indipendente commissionata dalla Meat South West da cui sono state estratte le conclusioni sopra riportate sintetizza come caratteristiche specifiche un basso rapporto tra acidi grassi n-6 ed n-3 e un’elevata concentrazione di vitamina E:

rapporto 18:2/18:3 inferiore a 4,

vitamina E > 3,0 mg/kg di muscolo lombare.

La «West Country» inglese, grazie al suo clima, alla topografia, alla geologia e alla conseguente abbondanza della produzione erbacea, conferisce qualità particolari ai bovini ivi allevati e dunque alle carni provenienti da tali animali. Una percentuale elevata della sua superficie agricola è prativa, il che risulta ideale per la produzione bovina; l’erba può inoltre essere utilizzata anche nell’alimentazione complementare.

Esistono prove scientifiche valide e obiettive a sostegno del fatto che i bovini prodotti e trasformati nella «West Country» inglese presentano caratteristiche intrinsecamente legate a questa zona geografica, a causa della maggiore disponibilità e del maggior uso di erba nell’alimentazione degli animali, che dà luogo a concentrazioni più elevate di acidi grassi polinsaturi n-3 e vitamina E nelle carni.

La crescita dell’erba è condizionata dal tipo di suolo, dalla temperatura, dalle precipitazioni e dalla durata di insolazione. Un altro importante fattore è rappresentato dalla topografia, in quanto la crescita dell’erba diminuisce con l’aumentare dell’altitudine. Il clima più favorevole della «West Country» provoca un aumento del numero di giorni di crescita rispetto ad altre regioni: qui infatti l’erba cresce ovunque per oltre 220 giorni all’anno — cosa che non avviene in altre parti della Gran Bretagna — con punte massime di oltre 300 giorni in alcune zone. Di conseguenza, i bovini prodotti nella «West Country» godono di un maggiore accesso all’erba e ai prodotti erbacei rispetto a quelli allevati nella maggior parte delle altre regioni della Gran Bretagna o in altri paesi dell’UE.

Questi valori vengono ottenuti nei bovini nati, allevati e sottoposti a finissaggio nella «West Country» inglese, in cui gli animali hanno accesso all’erba fresca più a lungo che in altre regioni a causa del clima caldo-umido e in cui si praticano sistemi di produzione estensiva basati sul pascolo. In futuro è probabile che i cambiamenti climatici favoriscano l’allevamento su pascolo nella «West Country» ancor più di quanto non lo sia attualmente.

La Meat South West calcola che il contributo totale del settore delle carni rosse all’economia della «West Country» sia dell’ordine di 3 miliardi di GBP/anno, con 28 000 posti di lavoro. Il mantenimento della produzione zootecnica è fondamentale ai fini della protezione dell’ambiente e del patrimonio regionale. Proprio tale particolare ambiente è infatti alla base delle caratteristiche intrinseche del «West Country Beef» in conseguenza del fatto che gli animali da cui questo tipo di carne si ottiene sono allevati nella regione.

Storicamente, le razze bovine più diffuse nella regione erano la South Devon e la Ruby Red. Molte altre razze autoctone e continentali risultano tuttavia altrettanto adeguate al paesaggio della regione e danno buoni risultati sui pascoli ivi presenti. Il «West Country Beef» può dunque essere prodotto a partire da qualsiasi razza bovina. La diversità dei paesaggi consente l’esistenza di un settore zootecnico stratificato all’interno dei confini della regione. Le zone montane di Exmoor, Dartmoor e Bodmin Moor offrono le zone di riproduzione e i pascoli estivi per le mandrie bovine tradizionali, mentre i prati di pianura e le regioni costiere, dove l’erba continua a crescere per la maggior parte dell’anno, costituiscono pascoli ideali per il finissaggio.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762878/west-country-beef-pgi-spec.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.

(2)  Linoleico

(3)  Linolenico

(4)  Eicosapentaenoico

(5)  Docosaesaenoico


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/16


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una domanda di modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2019/C 384/09)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«MEL DOS AÇORES»

N. UE: PDO-PT-0268-AM01 — 2.1.2019

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Mel dos Açores»

2.   Stato membro o paese terzo

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4. - Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Mel dos Açores» è un miele di nettare prodotto nell’arcipelago delle Azzorre conformemente al relativo disciplinare di produzione.

Può essere classificato come miele di pitosforo (mel de incenso) o miele millefiori (mel multiflora). Il miele di pitosforo è prodotto dal nettare raccolto dalle api su fiori di Pittosporum undulatum. Il miele millefiori è ottenuto da una miscela di nettari di diverse varietà di fiori.

Le caratteristiche specifiche del «Mel dos Açores» sono le seguenti:

tenore di acqua: non superiore al 18 %;

tenore di saccarosio: non superiore al 10 % e, nel miele di pitosforo, non superiore al 15 %;

indice diastasico (scala di Schade): almeno 3.

Il miele di pitosforo presenta le seguenti caratteristiche:

è prodotto da nettare raccolto principalmente dal Pittosporum undulatum Vent., in fioritura da febbraio ad aprile; il periodo di fioritura può variare;

presenta bassi valori di acidità e conduttività elettrica, una modestissima attività diastasica e un tenore più elevato di saccarosio;

il colore varia dal molto chiaro (talvolta quasi incolore) all’ambrato chiaro, fino ad un massimo di 50 sulla scala di Pfund;

l’aroma è delicato e fragrante;

il sapore è molto dolce, con una nota gustativa caratteristica;

caratteristica distintiva principale di questo miele è la componente pollinica, in cui il polline di Pittosporum undulatum Vent. è presente in misura superiore al 30 %, di solito in associazione a pollini di Eucalyptus spp. e di altre specie, in quantità minori.

Il miele millefiori presenta le seguenti caratteristiche:

proviene da nettare prodotto da diverse specie di piante: Pittosporum undulatum Vent., Eucalyptus spp., Metrosideros excelsa Gaertner, Acacia spp., Trifolium spp., Castanea sativa Mill., Rubus spp. ecc.;

il colore varia dall’ambrato chiaro all’ambrato scuro, fino ad un massimo di 114 sulla scala di Pfund;

il sapore è ricco e fragrante e rispecchia i diversi tipi di piante da cui è ottenuto.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Dopo la raccolta, nell’alveare deve rimanere una quantità di miele sufficiente affinché le api possano sopravvivere alle condizioni climatiche.

Non è consentita l’alimentazione artificiale delle colonie di api produttrici del «Mel dos Açores» in forma sistematica o massiccia. Fanno eccezione situazioni particolari di penuria alimentare o di stimolazione della crescita demografica, durante le quali gli apicoltori possono provvedere all’alimentazione delle api attenendosi alle seguenti condizioni:

utilizzando uno sciroppo preparato con due parti di miele o di zucchero moscovado e una parte di acqua;

somministrando l’alimentazione artificiale sempre in assenza di melario ed interrompendola inderogabilmente una settimana prima della sua collocazione sopra l’arnia. Le api devono essere in perfetto stato di salute.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Produzione di miele.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il «Mel dos Açores» può essere venduto solo se confezionato ed etichettato.

Deve essere privo di sostanze organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, non mostrare alcun segno indicante un inizio di fermentazione o di effervescenza, né far supporre di aver subito un processo di riscaldamento.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sull’imballaggio devono figurare:

la denominazione del prodotto: «MEL DOS AÇORES – DOP» [«MEL DOS AÇORES – DOP»] o «MEL DOS AÇORES – DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA» [«MEL DOS AÇORES – DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA»];

il tipo di miele: di pitosforo o millefiori;

il marchio di certificazione dell’organismo di controllo.

L’etichetta non deve recare alcuna indicazione che possa indurre a ritenere che il miele sia diverso da quello di pitosforo o millefiori.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Arcipelago delle Azzorre.

5.   Legame con la zona geografica

Vista la sua posizione geografica, l’arcipelago delle Azzorre ha un clima oceanico temperato, con modeste escursioni termiche e un’umidità relativa elevata. I suoli hanno tessitura franca, franco-sabbiosa e franco-argillosa e sono ricchi di sostanza organica e di potassio.

Le condizioni pedoclimatiche favoriscono lo sviluppo spontaneo del Pittosporum undulatum nell’intero arcipelago, in particolare nelle zone di altitudine medio-alta, sulle scarpate e sui terreni incolti, in fitte zone boschive, in grotte e tra le siepi frangivento. Favoriscono inoltre la presenza di una flora mellifera ricca e variegata su ogni isola, soprattutto a quota medio-bassa. Le specie mellifere, di grande richiamo per gli impollinatori, comprendono in particolare l’eucalipto, il metrosideros, il castagno, il trifoglio e il rovo.

Questo tipo di flora conferisce al «Mel dos Açores» le caratteristiche specifiche descritte al punto 3.2.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/mel/docs/CE_MEL_ACORES_jul_2019.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 384/19


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2019/C 384/10)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«LONDON CURE SMOKED SALMON»

N. UE PGI-GB-01350-AM01 — 24.4.2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione

«London Cure Smoked Salmon»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «London Cure Smoked Salmon» designa il salmone stagionato e affumicato utilizzando una combinazione di salgemma e fumo di legna di quercia. Il metodo «London Cure» può essere applicato al salmone d’allevamento di qualità superiore e al salmone selvatico. Per quanto riguarda il salmone d’allevamento, il metodo «London Cure» utilizza tradizionalmente soltanto salmone scozzese di qualità superiore. Il salmone di qualità superiore è un prodotto privo di anomalie o difetti sostanziali. Il prodotto deve presentare pelle intatta e brillante, senza perdita significativa di squame. Deve presentarsi esente da ferite/contusioni sul ventre o sulla muscolatura. Deve presentarsi esente da macchie di melanina nella muscolatura. La membrana ventrale deve essere soda e intatta. Il pesce deve avere una forma naturale e affusolata. Il salmone è di colore arancio/rosa ed ha una consistenza lucente e liscia. Dopo l’affumicatura, l’aroma controbilancia gli odori di fumo e di salmone in parti uguali, senza che nessuno si sovrapponga all’altro. Rispetto al salmone selvatico, proveniente anch’esso dalla Scozia, il pesce deve presentare la rigidità dell’animale vivo (ossia molto sodo, indicando che è stato appena pescato), avere branchie rosse, occhi brillanti e squame lucenti. Il colore del salmone selvatico varia dal bruno al rosato, la consistenza è cremosa, più densa e più pesante rispetto al salmone d’allevamento. Dopo l’affumicatura, l’odore di pesce e di fumo si controbilanciano.

Il nome «London Cure» si può applicare alle metà intere, rifilate o meno, ed alle fette tagliate longitudinalmente nel senso della lunghezza del pesce (banquet sliced — «fetta da banchetto») oppure penetrando all’interno del pesce (taglio a D). Non vi sono dimensioni minime o massime del pesce. Il sapore del «London Cure Smoked Salmon» è dolce e delicato. L’obiettivo del metodo «London Cure» consiste nell’accentuare leggermente il sapore del salmone di qualità superiore, utilizzando esclusivamente salgemma e fumo leggero, garantendo che il gusto predominante sia quello del salmone.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Materie prime — Salmone fresco intero.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Taglio manuale dei filetti di salmone crudo prima dell’affumicatura

Si taglia il salmone intero in due parti prima di procedere al processo di affumicatura. La divisione del salmone in due parti è effettuata manualmente per consentire di ottenere filetti di qualità superiore. Tradizionalmente, sulla pelle vengono praticati manualmente dei fori della grandezza di un penny (fra 2,5 e 7,5 cm) che si ritiene favoriscano la penetrazione del sale e del fumo nelle fasi successive del processo. L’operazione di affumicatura del salmone in base al metodo «London Cure» richiede che si lasci la spina dorsale. Così come avviene per le carni, il risultato è migliore se l’affumicatura avviene con l’osso.

Procedimento di salatura a secco

Prima di essere affumicato, il salmone deve essere salato — così ha inizio il processo di stagionatura. I filetti di salmone fresco vengono collocati su grate apposite per la salatura e spruzzati con salgemma per un periodo variabile a seconda delle dimensioni (fino ad un massimo di 24 ore). Durante questo lasso di tempo essi perdono peso. Tale processo dà luogo ad un prodotto con un tenore di sale del 3-4 %, che permette di assaporare il salmone.

Processo di affumicatura ed essiccatura

Una volta stagionati, i filetti vengono sciacquati e collocati in appositi forni, sospesi o disposti su speciali scaffalature. Il pesce è affumicato ed essiccato all’aperto per un massimo di tredici ore con fumo di legna di quercia. In questa fase, i filetti stagionati perdono ulteriore peso. La circolazione di aria calda provoca la formazione di una crosta dura. Essa è denominata «pellicola». Prima di procedere al taglio, le spine epipleurali e la pellicola sono rimosse a mano.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il salmone viene quindi tagliato in base alle richieste specifiche del cliente. Tutto il «London Cure Smoked Salmon» è affettato manualmente onde ottenere un prodotto di qualità omogeneamente elevata. Per effetto dell’affettatura manuale, le fette sono leggermente diverse le une dalle altre: l’affettatura manuale dà luogo ad una superficie maggiore, facendo sì che si sprigioni un aroma più intenso rispetto a quello dei prodotti tagliati a macchina e troppo lisci.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

London Boroughs of Tower Hamlets, Hackney & Newham

5.   Legame con la zona geografica

L’affumicatura del salmone a Londra ebbe inizio alla fine del secolo XIX con l’insediamento degli immigranti ebrei provenienti dall’Europa dell’est nell’East End londinese, che adoperavano il metodo come forma di conservazione del pesce in un’epoca in cui la refrigerazione era rudimentale. L’affumicatura del pesce era normale nell’Europa dell’est, in cui si praticava come preparazione per i lunghi inverni. Il pesce veniva affumicato e salato per mantenerlo commestibile a lungo. Gli immigranti del Regno Unito hanno mantenuto intatta questa tradizione. L’affumicatura a freddo del salmone è un processo che richiede grande abilità: il salmone viene stagionato mediante salatura, quindi esposto a fumo freddo, lontano da fonti dirette di calore. Inizialmente destinato ad approvvigionare la popolazione di immigranti con un prodotto che era loro familiare, il salmone affumicato scozzese diventò ben presto popolare all’interno della comunità autoctona finendo per diventare una prelibatezza britannica tradizionale. La popolazione ebrea del Regno Unito aumentò, passando da 46 000 abitanti nel 1880 a circa 250 000 nel 1919. Essi vivevano principalmente nelle grandi città industriali, specialmente a Londra, Manchester e Leeds. A Londra, gli ebrei vivevano principalmente nelle zone di Spitalfields e Whitechapel, in prossimità dei porti. Quando arrivarono dall’Europa dell’est, gli ebrei introdussero la propria gastronomia e la necessità di rifornirsi di prodotti alimentari tradizionali diede origine alla comparsa dei primi affumicatoi dell’East End.

Inizialmente, gli operatori londinesi di questi impianti importavano il salmone dal mar Baltico, senza rendersi conto che durante l’estate i salmoni selvatici vivevano nelle acque della Scozia. Una volta scoperto il salmone scozzese al mercato di Billingsgate, essi si resero conto che sarebbe stato più semplice utilizzare salmone nazionale, oltre al fatto che il sapore del prodotto finale era considerato qualitativamente superiore. La qualità del salmone scozzese, unita alla leggera affumicatura «London Cure», fu fondamentale per aumentare la popolarità del salmone affumicato facendolo conoscere ad un pubblico più vasto. La leggera affumicatura applicata al prodotto mediante il metodo «London Cure» ha fatto sì che i grandi cuochi lo usassero nella preparazione dei propri menu, rendendolo estremamente popolare in tutto il mondo occidentale. Storicamente, il salmone selvatico scozzese cominciò ad essere inviato al mercato di Billingsgate almeno a partire dal secolo XIX. Il salmone scozzese gode fama mondiale di eccellenza ed il metodo «London Cure» si basa sulle eccezionali materie prime atte a produrre un salmone affumicato di qualità superiore. Il salmone è sempre stato un pesce apprezzato per il suo sapore eccezionale e gli ebrei adoperarono le ricette di stagionatura precedentemente utilizzate per altri pesci, come l’aringa, a questo pesce certamente più «di lusso». La consistenza morbida e setosa, la carne delicata e il sapore leggermente salato hanno trasformato il salmone stagionato in una prelibatezza tuttora grandemente apprezzata.

Nel periodo d’oro anteriore alla guerra, l’affumicatura del salmone veniva praticata da nove imprese in tutto l’East End londinese. Il metodo «London Cure» differisce da tutti gli altri metodi di stagionatura (all’epoca in Scozia si affumicavano pesci quali i cosiddetti kippers — aringhe stagionate con molto fumo) in quanto si tratta di una stagionatura blanda e delicata, concepita per consentire al consumatore di assaporare la qualità e la freschezza del pesce grazie all’utilizzo controllato di fumo leggero.

Specificità del prodotto

La specificità del «London Cure Smoked Salmon» è attribuibile al processo di affumicatura delicata. Il metodo di produzione «London Cure» affumica il salmone in modo tale da mantenerlo intatto senza conferirgli un sapore accentuato di fumo. Sin dall’inizio della sua esistenza, il «London Cure Smoked Salmon» ha permesso di conservare il pesce preservandone la sua qualità e freschezza. Al giorno d’oggi, queste caratteristiche di qualità e freschezza conferiscono al «London Cure» un posto a parte rispetto alla produzione di massa di salmone affumicato. È fondamentale l’utilizzo di salmone di qualità superiore, consegnato idealmente agli impianti di affumicatura entro le 48 ore successive alla cattura (sino a cinque giorni al massimo). Il pesce è pulito, tagliato e rifilato interamente a mano.

In seguito, i filetti di salmone vengono salati, manualmente, con le spine, per esaltarne il sapore. Anni di esperienza assicurano che si aggiunga una quantità di fumo attentamente calcolata — una perfetta miscela di essiccazione con aria calda e deumidificazione con quantitativi ben precisi di fumo ottenuto bruciando legna di quercia mediante frizione. Il processo manuale consente di garantire la rimozione sistematica della pellicola elastica che si forma nel salmone affumicato mediante il metodo «London Cure» (tranne quando è venduto intero), adoperando del cellofan perforato quando è venduto affettato, in modo da consentire alle singole fette di salmone di respirare e anche per rendere più agevole la rimozione dalla confezione senza rovinare le fette delicate. Durante tutte le fasi di trasformazione, il «London Cure Smoked Salmon» è ripetutamente sottoposto ad una serie di valutazioni da parte di operatori esperti in modo da garantire che solo il salmone affumicato della più alta qualità sia consegnato ai clienti. In questo processo artigianale, l’attenzione per il particolare significa che il prodotto finale è fresco, senza un eccessivo sapore di fumo.

La tecnica di affumicatura del salmone e la successiva affettatura ha una lunga tradizione nell’East End londinese e queste abilità artigianali si sono andate tramandando per ben quattro generazioni. Le conoscenze acquisite nel corso degli anni di affumicatura del salmone nell’Est londinese fanno sì che il «London Curer» (produttore di salmone affumicato) sia in grado di offrire sistematicamente un prodotto di elevata qualità dal punto di vista della consistenza e dell’aspetto.

Tutti i salmoni vengono aperti in due, decapitati, tagliati in filetti e perforati (si perfora la pelle del salmone praticando tagli a forma di moneta da un penny), il tutto rigorosamente a mano. Ciò richiede una straordinaria abilità nel maneggiare il coltello. Una volta che il salmone è stato aperto in due e tagliato in filetti, questi ultimi devono essere ispezionati per garantire il livello di qualità richiesto. L’ispettore ha il compito di verificare tutti i filetti per individuare la presenza di eventuali macchie di sangue o indicatori di cancro. Tutti questi filetti vengono immediatamente scartati. Ogni singolo filetto è quindi preparato a mano — l’operatore incaricato di applicare il sale deve utilizzare la quantità esatta per ciascun pesce e controllare il tempo di applicazione in base alle dimensioni del filetto. Man mano che asciuga, la polpa del pesce si indurisce diventando più soda. Poiché le alterazioni fisiche nell’aspetto del salmone sono minime, solo l’esperienza del capo équipe garantisce che venga aggiunta la giusta quantità di sale per il periodo di tempo adeguato. L’eccesso di sale o una salatura troppo lunga aumentano i livelli di sale nel prodotto finito. Durante la fase di salatura i pesci sono raggruppati in base alle dimensioni e al peso, onde garantire livelli corretti di sale. Il salmone troppo o troppo poco salato viene scartato. Dopo essere stato affumicato per il periodo di tempo necessario, il lato affumicato del salmone è tagliato a mano, e l’operatore addetto a questa operazione deve garantire la rimozione completa della pellicola in quanto essa è dura, gommosa e sgradevole al palato. Le 32 spine epipleurali sono poi rimosse, sempre a mano, con l’ausilio di pinze adatte allo scopo. Per far ciò, la spina epipleurale deve essere delicatamente tirata lungo il proprio asse (non verso l’alto) allo scopo di evitare di danneggiare la polpa delicata del salmone. Successivamente il salmone viene tagliato a mano, ottenendo una superficie irregolare, che sprigiona più aroma. Gli operatori, specializzati nell’utilizzo del coltello e nella valutazione visiva, possono affettare il salmone in modo da conferirgli uno spessore e un peso ben precisi, fornendo al consumatore un prodotto uniforme. Il taglio viene effettuato nel senso della lunghezza dalla testa alla coda (fetta da banchetto) oppure trasversalmente (taglio a D). Il controllo della qualità consiste in un’ispezione visiva, il che significa che tutte le fette di salmone affumicato sono esaminate prima che il prodotto lasci lo stabilimento, per garantire che nessuna fetta presenti difetti (mancanza di resti di pelle, pellicola o spine).

Le caratteristiche del «London Cure Smoked Salmon» sono collegate alla zona geografica in base alla tradizione, alla reputazione, al processo di affumicatura (praticamente immutato dal 1905) e alla competenza degli operatori coinvolti nel processo. Queste competenze si sono tramandate di generazione in generazione.

Verso la metà degli anni settanta nell’East End londinese rimaneva una dozzina di impianti di affumicatura del salmone. L’impianto «London Cure» è l’ultimo ancora funzionante e, pertanto, noi aderiamo all’approccio tradizionale per dare vita al «London Cure Smoked Salmon», mantenendo tutte le tradizionali abilità associate all’affumicatura del salmone e desideriamo che queste tecniche artigianali rimangano intatte prima che vadano perdute per sempre.

Con questa domanda si intendono preservare i metodi tradizionali di affumicatura del salmone, la reputazione del metodo «London Cure», le abilità di quanti prendono parte alla produzione del salmone e la ricetta stessa del metodo «London Cure», che è rimasta inalterata dal 1905.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/796386/protected-food-name-london-cure-smoked-salmon-product-specification-amendment-april2019.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.