|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 359/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9530 — UBS/Ares/Phoenix) ( 1 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 359/02 |
||
|
2019/C 359/03 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 359/04 |
||
|
2019/C 359/05 |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
23.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9530 — UBS/Ares/Phoenix)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 359/01)
Il 16 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9530. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
23.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 ottobre 2019
(2019/C 359/02)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1130 |
|
JPY |
yen giapponesi |
120,87 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4708 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86065 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,7303 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1004 |
|
ISK |
corone islandesi |
139,30 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,1833 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,570 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
329,92 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2778 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7609 |
|
TRY |
lire turche |
6,4897 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6237 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4581 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7295 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7358 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5164 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 305,83 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,3337 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8795 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4405 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 626,52 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,6618 |
|
PHP |
peso filippino |
56,969 |
|
RUB |
rublo russo |
70,9699 |
|
THB |
baht thailandese |
33,735 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,5900 |
|
MXN |
peso messicano |
21,2721 |
|
INR |
rupia indiana |
78,9245 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
23.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/3 |
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Costi medi delle prestazioni in natura
(2019/C 359/03)
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2016
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1)
|
I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2016 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
|
|
II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2016 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
|
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2017
Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009
|
I. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2017 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
|
|
II. |
Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2017 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:
|
(1) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(2) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].
(4) L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è pari al 15 % (x = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 [conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009].
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
23.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/5 |
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) N. 1151/2012
(2019/C 359/04)
La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)
La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
«SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA»
n. UE: PDO-IT-01301-AM01 – 5.4.2019
|
DOP (X) |
IGP () |
1. Denominazione (denominazioni)
«Salamini italiani alla cacciatora»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
I «Salamini italiani alla cacciatora» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:
aspetto esterno: forma cilindrica;
consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;
aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con assenza di frazioni aponeurotiche evidenti;
colore: rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti;
odore: profumo delicato e caratteristico;
sapore: gusto dolce e delicato mai acido.
proteine totali: min. 20 %
rapporto collageno/proteine: max. 0,15
rapporto acqua/proteine: max. 2,30
rapporto grasso/proteine: max. 2,00
pH: maggiore o uguale 5,3;
carica microbica mesofila: > 1 x 10 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.
Il prodotto finito presenta diametro non superiore a 60 mm, lunghezza non superiore a 200 mm e peso non superiore a 350 grammi.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
I «Salamini italiani alla cacciatora» sono prodotti con carni magre ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino, grasso suino duro, sale, pepe a pezzi e/o macinato, aglio.
Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.
Possono essere addizionati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio alla dose massima di 195 parti per milione, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 95 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La lavorazione dei «Salamini italiani alla cacciatora» prevede le seguenti fasi: preparazione delle materie prime, macinatura, impastatura, insaccatura, l’asciugamento e stagionatura.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
I «Salamini italiani alla cacciatora» possono essere commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata, interi, in tranci o affettati. Le operazioni di confezionamento devono avvenire nella zona di produzione indicata al punto 4.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La designazione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta». Per il prodotto destinato ai mercati internazionali, può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» nella lingua del Paese di destinazione.
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché l’eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
I «Salamini italiani alla cacciatora» sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione che comprende l’intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
5. Legame con la zona geografica
I requisiti del prodotto a denominazione di origine protetta dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è peculiare della macrozona geografica delimitata, esattamente corrispondente alla zona di produzione. L’insieme «materia prima - prodotto - denominazione» si collega all’evoluzione socioeconomica specifica dell’area interessata. In effetti l’evoluzione tecnica delle colture cerealicole e della trasformazione del latte ha determinato una vocazione produttiva univoca, collocando la zona di produzione in aree tradizionalmente destinate a tipi particolari di allevamento suino. Nel tempo si è evoluta la tipologia degli allevamenti suinicoli dell’Italia centro-settentrionale affermandosi come moderno ciclo produttivo fin dal secolo scorso in Emilia Romagna e Lombardia, da dove si è diffuso nelle aree limitrofe centro-settentrionali. In particolare, si è passati dalle razze - autoctone a razze specializzate ottenute anche con incroci con linee locali derivandone materia prima (carcasse suine) rispondente alle esigenze della trasformazione agroalimentare e tale da conferire in termini di qualità, anche organolettiche, caratteristiche peculiari al prodotto finito.
La notorietà dei «Salamini italiani alla cacciatora» è collegata ai luoghi dove tradizionalmente è stato ottenuto. La tradizione orale fa risalire la produzione dei salamini all’epoca delle invasioni longobarde nell’Italia settentrionale, zona dalla quale la produzione si è poi estesa alle limitrofe aree dell’Italia centrale, portando a coincidere il territorio di produzione con quello tipico di stanziamento del suino pesante italiano. La storia del prodotto va rapportata con l’evoluzione di una tipica cultura rurale, comune a tutta la macro-regione definita «Padania», dal cui territorio e relative zone aggiuntive deriva la materia prima lavorata secondo tradizioni consolidate, peculiari della denominazione in parola. I richiami storici ai «Salamini italiani alla cacciatora» sono presenti nelle tradizioni gastronomiche lombarde che si sono mantenute fino ai nostri giorni. L’etimologia del nome si richiama alla tradizionale razione che i cacciatori si portavano nella bisaccia durante le loro escursioni. In epoca recente, riferimenti alla denominazione in parola sono riscontrabili negli accordi bilaterali sottoscritti dall’Italia con Francia, Germania, Spagna e Austria relativamente alla protezione di indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni geografiche, riservate prodotti originari del territorio italiano.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335”
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
|
23.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/8 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2019/C 359/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«QUESO CASTELLANO»
n. UE: PGI-ES-02307 – 20.4.2017
DOP () IGP (X)
1. Denominazione
«Queso Castellano»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Queso Castellano» è un formaggio grasso o extra grasso a lunga conservazione ottenuto mediante coagulazione enzimatica e pressatura intensa. Prodotto con latte ovino crudo o pastorizzato di allevamenti situati nella regione di Castiglia e León, il «Queso Castellano» viene stagionato per almeno 30 giorni, nel caso dei formaggi di peso pari o inferiore a 1,5 kg, e per 60 giorni nel caso degli altri formati. Al termine della stagionatura, il «Queso Castellano» presenta le seguenti caratteristiche:
|
— |
una crosta ben definita, senza muffa, con possibili segni (di stampo o di tela) e un colore variabile che va dal giallo pallido al marrone. La crosta può essere naturale o coperta da prodotti di rivestimento autorizzati; |
|
— |
una pasta soda e compatta di colore dal bianco sporco-giallo chiaro al beige e molto lucida, con pochi pori o cavità di piccolo diametro tipicamente rotondi e irregolarmente distribuiti, che presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
|
|
— |
Odore: moderatamente intenso ma con un intervallo di variazione piuttosto ampio in cui predomina un aroma lattico, animale (della specie da latte) e caramellato; in misura minore, odore di burro, frutta e verdura e, in misura ancora minore, di frutta secca. Queste note si accentuano nel corso della stagionatura. |
|
— |
Sensazione olfatto-gustativa: elevata intensità gustativa, sia acida che salata. Aroma animale e di caramello, moderato, con sentori di frutta secca e un leggero aroma fruttato e vegetale. I formaggi sono leggermente piccanti, con una persistenza moderatamente elevata e un leggero retrogusto finale. Tutte queste sensazioni si intensificano nel corso della stagionatura. |
|
— |
Consistenza: formaggi sodi e con una moderata solubilità; leggermente aderenti, elastici, friabili e granulosi. |
Il «Queso Castellano» ha forma cilindrica e un peso massimo di 3,8 kg; il diametro e l’altezza massimi sono rispettivamente di 25 e 15 cm.
Può essere venduto intero, porzionato, affettato e grattugiato.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Il «Queso Castellano» è ottenuto da latte ovino proveniente da allevamenti della regione di Castiglia e León.
Il sistema produttivo ovino di questa regione si basa su un’agricoltura estensiva, semi-estensiva e intensiva, in cui questi ultimi due tipi sono prevalenti.
Nei sistemi estensivi o semi-estensivi, gli animali pascolano nella zona delimitata nutrendosi in parte di foraggio, ma anche e soprattutto di stoppie (tra le altre cose). Durante il riposo vegetativo invernale, nei periodi di massimo fabbisogno e in quelli di penuria alimentare a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli e nelle aziende agricole intensive, l’alimentazione degli animali è a base di foraggio, in particolare veccia, avena ed erba medica, i cui metodi di conservazione più comuni sono la fienagione, la disidratazione o l’insilamento. La paglia di cereali e le colture proteiche sono altre piante foraggere utilizzate sistematicamente nell’alimentazione animale. Questi foraggi sono completati, in proporzioni variabili, da mangimi composti per garantire che gli animali ricevano un apporto costante di sostanze nutritive sia in termini quantitativi che qualitativi.
Almeno il 50 % del mangime fornito agli animali deve provenire dalla comunità di Castiglia e León.
Il latte, ottenuto dalla mungitura totale e ininterrotta di animali sani e ben nutriti, deve essere raccolto e trasportato in buone condizioni igieniche. Il latte è intero e deve essere sano e privo di contaminanti, conservanti, antibiotici e di qualsiasi prodotto che possa influire negativamente sula produzione, la stagionatura e la conservazione del formaggio.
Le caratteristiche analitiche del latte a inizio produzione sono le seguenti:
|
|
materia grassa: minimo 5,2 % |
|
|
proteine: minimo 4,6 % |
|
|
estratto secco totale: minimo 15,9 % |
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione del latte e la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi hanno luogo nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il «Queso Castellano» può essere venduto intero, porzionato, affettato e grattugiato, a condizione che il confezionamento e l’etichettatura siano impeccabili e consentano di identificarne inequivocabilmente l’origine.
Il prodotto destinato al consumo è provvisto di controetichette identificative dell’IGP, apposte in modo tale da non poter essere riutilizzate.
Le etichette commerciali, specifiche di ciascuna impresa, devono recare obbligatoriamente la dicitura «Indicación Geográfica Protegida - Queso Castellano» corredata del simbolo dell’Unione europea e del logo della denominazione.
Il logo della denominazione è il seguente:
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La comunità autonoma di Castiglia e León.
5. Legame con la zona geografica
La tutela del «Queso Castellano» come indicazione geografica protetta si fonda sulla tradizione, la specificità e la reputazione del prodotto.
Nel XVI e nel XVII secolo l’allevamento ovino ha svolto un ruolo importante nella comunità di Castiglia e León. Il latte ovino era estremamente deperibile e soggetto alle incognite della meteorologia di questo territorio dalle condizioni climatiche estreme; era quindi difficile trasportarlo in buone condizioni per lunghe distanze. Di conseguenza, il formaggio non veniva prodotto su larga scala, ma in modo artigianale dai pastori o dai proprietari delle pecore, i quali utilizzavano il caglio proveniente dall’ultimo agnello ucciso nell’azienda agricola e, grazie alla loro esperienza e alle loro competenze, producevano formaggi eccellenti. I produttori che avevano maggiori quantitativi di formaggio li vendevano nei mercati della loro regione o delle grandi città, come Villalón e Medina, ricavandone un reddito integrativo.
È all’inizio del XX secolo che sono comparsi i principali centri artigianali di produzione tradizionale. Questi centri raccoglievano il latte delle zone più vicine in cui la mungitura veniva effettuata la mattina; successivamente il latte era trasportato nel centro artigianale per la produzione del formaggio. È nata così l’industria di produzione del «Queso Castellano» della comunità di Castiglia e León, che nel tempo ha continuato a svilupparsi in termini sia di dimensioni che di tecnicità, igiene e controllo della materia prima e del prodotto finito, pur mantenendo il proprio carattere artigianale.
La regione di Castiglia e León dispone oggi di materia prima abbondante e di alta qualità, essendo la prima comunità spagnola per allevamento di pecore da latte e la prima per produzione di formaggi ovini.
Il «Queso Castellano» viene citato esplicitamente in alcuni documenti storici e letterari, tra cui l’opera di Carlos García del Cerro «España. El país de los cien quesos» (1996), nel cui capitolo intitolato «De Tartesos a la Mesta y algo más» si evoca un documento del 14 dicembre 1442 di Diego Hurtado de Mendoza, procuratore di molte città del nord della Spagna, tra cui Santander, che stabiliva una stima e un prezzo per tutte le merci scambiate e vendute nella regione per ordine del re Alfonso V d’Aragona: «La libbra e il quarto di Queso Castellano equivalenti a venti once, valore fissato a cinque maglie. Libbra di formaggi olandesi o fiamminghi da 10 once, venti liardi. Libbra di formaggi«asadero»o«pasiego«(della valle del Pas) con le proprie once, sei liardi«.
È a partire dalla seconda metà del XX secolo, con l’industrializzazione del processo, che il «Queso Castellano» varca i confini provinciali e vede la propria reputazione diffondersi in tutto il territorio nazionale, con un incremento delle citazioni e delle descrizioni di questo formaggio, in particolare nei cataloghi e nelle guide turistiche e gastronomiche, confermando che il prodotto è una specialità tipica della comunità di Castiglia e León. Si tratta in particolare delle seguenti opere:
|
— |
libri di Carlos Moro Gonzalez «Guía práctica de los Quesos de España» (1985), «Los Queso de Castilla y León» (1983), «Guía práctica de los quesos de España» (1989) e«Los Quesos de Valladolid» (1992); |
|
— |
«Queso Españoles» di Simone Ortega, edizione Alianza, 1987; |
|
— |
«Los Quesos», Cenzano, I., edito da Antonio Madrid Vicente, 1992; |
|
— |
«Catálogo de Queso de España». Canut, E., Navarro, E., a cura del ministero dell’Agricoltura, della pesca e dell’alimentazione. Madrid 1990. |
|
— |
«La enciclopedia mundial del queso», Juliet Harbutt, con ricette di Roz Denny. Edizioni Buenos Aires, 1999; |
|
— |
«Manual del Gourmet del Queso» di Brigitte Engelmann e M. Peter Holler. Edizioni Ullmann, 2009; |
|
— |
«El libro del Queso. La mejor selección. Notas de Cata. Más de 750 quesos. Como disfrutarlo» di Juliet Harbutt, edito da H. BLUME, 2009. |
La regione di Castiglia e León gode di condizioni pedoclimatiche che ne fanno da sempre una regione particolarmente adatta all’agricoltura e all’allevamento, segnatamente quello ovino. Il suo clima mediterraneo continentale e il contrasto della sua orografia, piana all’interno e montuosa all’esterno, favoriscono una vegetazione variegata.
Il sistema di produzione degli ovini da latte della regione di Castiglia e León ha fatto leva sull’allevamento estensivo, con un’alimentazione garantita in tutto o in parte dai pascoli (irrigati o meno a seconda delle zone) e dalle stoppie. Negli ultimi decenni, a seguito dello spopolamento delle zone rurali il settore si è orientato verso una maggiore stabulazione, con un conseguente ridimensionamento e una ristrutturazione delle aziende agricole grazie alle risorse naturali locali per l’alimentazione animale. L’alimentazione degli animali è caratterizzata da un minore apporto di pigmenti e di acidi grassi insaturi che finisce per ripercuotersi nel latte, il quale è caratterizzato da un basso contenuto di materie grasse (ridotte concentrazioni di acido stearico, oleico e rumenico), di estratto secco e di pigmenti che conferisce al latte una consistenza meno oleosa e una colorazione meno gialla. Da questo latte si ottiene un formaggio dal caratteristico profilo di acidi grassi che, unito all’umidità e all’acidità della pasta del «Queso Castellano», determina il colore tipico e distintivo di questo formaggio.
Il «Queso Castellano» è un formaggio a pasta soda e compatta, senza occhiature o con piccole cavità, dal sapore sviluppato e intenso, ma più acido in bocca rispetto ad altri formaggi simili per via di una maggiore umidità e di un pH leggermente inferiore, frutto delle fasi di pressatura e di stagionatura del processo di produzione tradizionale.
Il «Queso Castellano» è molto richiesto sia nei mercati rurali che nei negozi, sia nei supermercati che nei punti vendita specializzati. Il «Queso Castellano» deve la sua fama anche ai ristoratori della comunità, che lo propongono nei loro assortimenti di formaggi regionali o lo inseriscono nelle proprie ricette. La reputazione nazionale e internazionale del «Queso Castellano» si riflette anche nei numerosi premi ricevuti dai produttori nell’ambito di concorsi prestigiosi come i «Word Cheese Awards» o i premi Cincho.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.extranet/elements/galleries/galeria_downloads/registros/2018_09_25_Q_CASTELLANO_Pliego_de_Condiciones.pdf