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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2019/C 351/1 |
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PARERI |
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Commissione europea |
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2019/C 351/02 |
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2019/C 351/03 |
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2019/C 351/1 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 351/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8721 — Owens Corning/Paroc) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2019/C 351/06 |
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Commissione europea |
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2019/C 351/07 |
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2019/C 351/08 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2019/C 351/09 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2019/C 351/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2019/C 351/11 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2019/C 351/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2019
relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea
(2019/C 351/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2, e l’articolo 139, paragrafo 2,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,
RACCOMANDA AL CONSIGLIO EUROPEO CHE:
Il sig. Fabio PANETTA sia nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019
Per il Consiglio
Il president
M. LINTILÄ
PARERI
Commissione europea
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/2 |
Parere della Commissione
del 14 ottobre 2019
relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare di Barsebäck e dal funzionamento dell’impianto di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi n. 2 di Barsebäck (Svezia)
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(2019/C 351/02)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 23 maggio 2019 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare di Barsebäck e dal funzionamento dell’impianto di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi n. 2 di Barsebäck (Svezia).
Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 26 giugno 2019 e trasmesse dalle autorità svedesi il 19 luglio 2019 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
La distanza tra il sito di Barsebäck e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 20 km. |
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2. |
Durante le normali operazioni di smantellamento della centrale nucleare di Barsebäck, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (3)). Il funzionamento dell’impianto di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi n. 2 di Barsebäck non produrrà effluenti radioattivi liquidi o gassosi. |
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3. |
I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati in situ in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Svezia. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione (clearance) saranno esonerati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom). |
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4. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom). |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti i) dallo smantellamento della centrale nucleare di Barsebäck, e ii) dal funzionamento dell’impianto di stoccaggio temporaneo di rifiuti radioattivi n. 2 (entrambi ubicati in Svezia) non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/4 |
Parere della Commissione
del 14 ottobre 2019
relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Philippsburg KKP-2 situata nel Land di Baden-Württemberg (Germania)
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2019/C 351/03)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi che derivano dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 7 dicembre 2018 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi (2) derivanti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Philippsburg KKP-2.
Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 29 gennaio 2019 e trasmesse dalle autorità tedesche il 2 luglio 2019 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia, è di 35 km. |
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2. |
Durante le normali operazioni di disattivazione e smantellamento della centrale nucleare Philippsburg KKP-2, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3). |
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3. |
I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati in situ in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. |
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4. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla disattivazione e dallo smantellamento della centrale nucleare Philippsburg KKP-2, situata nel Land di Baden-Württemberg (Germania), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/5 |
Parere della Commissione
del 14 ottobre 2019
relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento del reattore ad acqua pesante pressurizzata di Ågesta, situato vicino a Stoccolma (Svezia)
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(2019/C 351/04)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi che derivano dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 23 maggio 2019 la Commissione europea ha ricevuto dal governo svedese, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi (2) derivanti dallo smantellamento del reattore ad acqua pesante pressurizzata di Ågesta situato vicino a Stoccolma.
Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 25 giugno 2019 e trasmesse dalle autorità svedesi il 19 luglio 2019 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
La distanza tra il sito di Ågesta e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Finlandia, è di 130 km. |
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2. |
Le normali operazioni di smantellamento non comportano scarichi di effluenti radioattivi liquidi. Durante le normali operazioni di smantellamento, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom (3)). |
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3. |
I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati in situ in attesa di essere trasferiti negli impianti di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Svezia. I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione (clearance) saranno esonerati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali, al riutilizzo o al riciclaggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom). |
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4. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom). |
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento del reattore ad acqua pesante pressurizzata di Ågesta, situato vicino a Stoccolma (Svezia), non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2019
Per la Commissione
Miguel Arias CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell’11 ottobre 2010, sull’applicazione dell’articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8721 — Owens Corning/Paroc)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 351/05)
Il 30 gennaio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8721. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/7 |
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019, comprese la rimozione dalla lista di due giurisdizioni e l’approvazione di una nota orientativa
(2019/C 351/06)
A decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (1), modificata il 22 maggio 2019 (2) e il 21 giugno 2019 (3), sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:
«ALLEGATO I
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
1. Samoa americane
Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
2. Belize
Il Belize non ha ancora modificato o abolito misure fiscali preferenziali dannose.
L’impegno del Belize a modificare o ad abolire entro la fine del 2019 le misure fiscali preferenziali dannose individuate di recente sarà sottoposto a monitoraggio.
3. Figi
Le Figi non hanno ancora modificato o abolito le proprie misure fiscali preferenziali dannose.
L’impegno delle Figi ad adeguarsi ai criteri 1.2, 1.3 e 3.1. entro la fine del 2019 continuerà a essere sottoposto a monitoraggio.
4. Guam
Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
5. Oman
L’Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.
6. Samoa
Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.
Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.
7. Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago è stata valutata «non conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.
L’impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 entro la fine del 2019 sarà sottoposto a monitoraggio.
8. Isole Vergini degli Stati Uniti
Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali preferenziali dannose, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
9. Vanuatu
Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.
ALLEGATO II
Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale
1. Trasparenza
1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro la fine del 2019:
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Palau e Turchia. |
1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta
Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:
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Anguilla, Isole Marshall e Curaçao. |
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2019:
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Giordania, Palau, Turchia e Vietnam. |
1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE entro la fine del 2019:
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Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Montenegro, Namibia, Repubblica di Macedonia del Nord, Palau, Thailandia e Vietnam. |
2. Equa imposizione
2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi
Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2018 e nello stesso anno ha dimostrato progressi tangibili nell’avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la propria normativa la fine del 2019:
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Marocco. |
Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose entro la fine del 2018 ma nello stesso anno, nonostante progressi tangibili, non hanno potuto farlo a causa di reali problematiche istituzionali o costituzionali, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:
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Isole Cook e Maldive. |
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2019:
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Antigua e Barbuda, Australia, Curaçao, Marocco, Namibia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Seychelles. |
La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2020:
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Giordania. |
2.2 Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva
Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative all’attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento, hanno avviato un dialogo positivo con il gruppo e sono rimaste cooperative, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:
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Bahamas, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman. |
La seguente giurisdizione si è impegnata ad affrontare le preoccupazioni relative all’attività economica effettiva entro il 2019:
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Barbados. |
3. Norme anti-BEPS
3.1 Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS o impegno ad attuare le norme minime anti-BEPS dell’OCSE
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell’OCSE entro la fine del 2019:
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Giordania e Montenegro. |
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell’OCSE se e quando tale impegno sarà pertinente:
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Nauru, Niue e Palau. |
(1) GU C 114 del 26.3.2019, pag. 2.
Commissione europea
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/10 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 ottobre 2019
(2019/C 351/07)
1 euro =
|
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1025 |
|
JPY |
yen giapponesi |
119,90 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4712 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86560 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,8358 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0997 |
|
ISK |
corone islandesi |
138,30 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,1465 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,758 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
333,02 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2955 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7561 |
|
TRY |
lire turche |
6,5076 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6394 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4563 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6500 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7653 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5138 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 310,51 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,5129 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8270 |
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HRK |
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7,4338 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 662,11 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6250 |
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PHP |
peso filippino |
56,845 |
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RUB |
rublo russo |
70,8212 |
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THB |
baht thailandese |
33,533 |
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BRL |
real brasiliano |
4,6024 |
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MXN |
peso messicano |
21,2053 |
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INR |
rupia indiana |
78,7680 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/11 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2019/C 351/08)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Germania e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Germania.
Oggetto della commemorazione: 30o anniversario del crollo del muro di Berlino.
Descrizione del disegno: trent’anni fa cadeva il muro di Berlino. Al di là dell’impatto sulla società tedesca, si è trattato di un evento che ha avuto ripercussioni a livello mondiale. Il 9 novembre 1989 ha segnato la fine della guerra fredda, annunciando, dopo decenni di tensioni internazionali, un periodo di pacificazione. A livello europeo, è stato il primo passo verso la riunificazione di uno dei paesi guida dell’Unione europea, realizzatasi con il trattato di Mosca, che ha avuto la Francia tra i suoi firmatari. In appena un anno l’Unione europea ha accolto 16 milioni di nuovi cittadini, con effetti strutturali ed economici quasi analoghi a quelli dell’adesione di un nuovo paese.
Il disegno rappresenta il Muro di Berlino con un varco al centro, attraverso il quale emergono le colombe (simbolo della pacificazione internazionale) e la folla esultante. Sullo sfondo è rappresentata la Porta di Brandeburgo, simbolo per eccellenza di Berlino. Su uno dei lati del muro figura la scritta «30 Jahre Mauerfall» (30 anni dalla caduta del Muro di Berlino). Alla base del disegno è inciso l’anno di emissione «2019» e alla sua destra la sigla del paese di emissione «D».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 30 000 000.
Data di emissione: settembre/ottobre 2019.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/12 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2019/C 351/09)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Finlandia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Finlandia.
Oggetto della commemorazione: la costituzione finlandese.
Descrizione del disegno: il disegno raffigura tre cerchi uniti al centro. I tre cerchi rappresentano la trias politica: la separazione dei tre poteri: il legislativo, l’esecutivo e il giudiziario. L’anno di emissione «2019» è inciso al centro a sinistra. L’indicazione del paese di emissione «FI» e il marchio della zecca figurano in basso a destra.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura: 500 000.
Data di emissione: settembre/ottobre 2019.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/13 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2019/C 351/10)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Lituania e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Lituania.
Oggetto della commemorazione: Samogizia (regioni etnografiche della Lituania).
Descrizione del disegno: il disegno raffigura un orso, con un collare al collo, in piedi sulle zampe posteriori. L’animale figura sullo stemma della Samogizia dal XVI secolo. L’orso è raffigurato su uno scudo sormontato da una corona e sorretto da un soldato con l’armatura (simbolo di coraggio, sacrificio e patriottismo) e da una dea che regge un’ancora (simbolo di speranza). Sotto lo scudo è incisa la dicitura latina «PATRIA UNA» (una patria). Il disegno è circondato dalle iscrizioni «LIETUVA» (Lituania) e «ŽEMAITIJA» (Samogizia), dall’anno di emissione «2019» e dal marchio della zecca lituana.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 500 000.
Data di emissione: terzo trimestre 2019.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/14 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2019/C 351/11)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Lituania e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Lituania.
Oggetto della commemorazione: Sutartinės (canti polivocali lituani, iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco)
Descrizione del disegno: il disegno raffigura motivi lineari che simboleggiano le melodie polifoniche uniche del patrimonio culturale lituano: i canti popolari denominati «sutartinės». Le linee si allargano e si restringono, ruotando in un vortice decorato con diverse figure in miniatura, geometriche e naturali. A semicerchio figurano il nome del paese di emissione «LIETUVA», l’iscrizione «SUTARTINĖS» (canti polivocali lituani), l’anno di emissione «2019» e il marchio della zecca lituana.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 500 000
Data di emissione: terzo trimestre 2019.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
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17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 351/15 |
Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Norges Høyesterett il 28 giugno 2019 in relazione alla causa Melissa Collen Campbell contro Regno di Norvegia
(Causa E-4/19)
(2019/C 351/12)
Con lettera del 28 giugno 2019, il Norges Høyesterett (Corte suprema della Norvegia) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 28 giugno 2019, in relazione alla causa Melissa Collen Campbell contro Regno di Norvegia, in merito ai seguenti quesiti:
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1. |
alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in cui è stata riconfermata la posizione espressa in grande sezione con la sentenza del 12 marzo 2014 nella causa C-456/12 O. e B. relativa al diritto di soggiorno derivato, e sulla base del principio di omogeneità, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo, è applicabile per analogia alla situazione in cui un cittadino del SEE ritorna nello Stato d’origine insieme a un familiare? |
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2. |
che cosa comporta l’obbligo di soggiorno «continuativo» previsto dalla direttiva nei termini espressi al paragrafo 80 della sentenza della Corte EFTA del 26 luglio 2016 nella causa E-28/15 Jabbi? Occorrerebbe in particolare che la Corte EFTA si esprimesse in merito a quanto segue:
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3. |
quali sono le condizioni necessarie affinché il soggiorno del cittadino del SEE nello Stato ospitante sia considerato «realmente tale da consentire una vita familiare in tale Stato», nei termini espressi, tra l’altro, al paragrafo 80 della sentenza della Corte EFTA del 26 luglio 2016 nella causa E-28/15 Jabbi, al paragrafo 51 della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 marzo 2014 nella causa C-456/12 O. e B., in combinato disposto con i paragrafi 56 e 57 e ai paragrafi 24 e 26 della sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018 nella causa C 673/16 Coman, e alla luce della disposizione sull’abuso di diritto prevista dall’articolo 35 della direttiva? |