ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
11 ottobre 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 344/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9522 — Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 344/02

Tassi di cambio dell'euro — 10 ottobre 2019

2

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2019/C 344/03

Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 30 luglio 2019 sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico CERS/2019/17

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2019/C 344/04

Invito a presentare proposte Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 344/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9451 – Mall Group/Československá obchodní banka/Mallpay) Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 344/06

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 344/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9522 — Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 344/01)

Il 2 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9522. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 344/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 ottobre 2019

(2019/C 344/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1030

JPY

yen giapponesi

118,52

DKK

corone danesi

7,4684

GBP

sterline inglesi

0,90155

SEK

corone svedesi

10,8415

CHF

franchi svizzeri

1,0948

ISK

corone islandesi

138,50

NOK

corone norvegesi

10,0535

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,893

HUF

fiorini ungheresi

333,51

PLN

zloty polacchi

4,3183

RON

leu rumeni

4,7523

TRY

lire turche

6,4936

AUD

dollari australiani

1,6307

CAD

dollari canadesi

1,4678

HKD

dollari di Hong Kong

8,6522

NZD

dollari neozelandesi

1,7422

SGD

dollari di Singapore

1,5187

KRW

won sudcoreani

1 315,87

ZAR

rand sudafricani

16,6898

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8567

HRK

kuna croata

7,4280

IDR

rupia indonesiana

15 609,10

MYR

ringgit malese

4,6205

PHP

peso filippino

56,970

RUB

rublo russo

71,2901

THB

baht thailandese

33,537

BRL

real brasiliano

4,5186

MXN

peso messicano

21,5223

INR

rupia indiana

78,3555


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Comitato europeo per il rischio sistemico

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 344/3


DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 30 luglio 2019

sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico CERS/2019/17

(2019/C 344/03)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1),

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2), e in particolare l’articolo 43,

Vista la Decisione CERS/2012/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 13 luglio 2012, che attua le misure relative alla protezione dei dati personali presso il Comitato europeo per il rischio sistemico (3), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 agosto 2018 il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) ha adottato la decisione CESR/2015/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), nominando la signora Barbara Eggl responsabile della protezione dei dati (RPD) del CERS per un secondo mandato fino al 14 maggio 2020.

(2)

Su richiesta della signora Barbara Eggl il suo secondo mandato si concluderà il 31 luglio 2019. È pertanto necessaria la nomina del suo successore come RPD del CERS a partire dal 1o agosto 2019.

(3)

Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 l’RPD della Banca centrale europea (BCE) agisce attualmente anche come RPD del CERS.

(4)

Il 19 marzo 2019, il Comitato esecutivo della BCE ha nominato la signora Evanthia Chatziliasi come successore della signora Barbara Eggl quale RPD della BCE per un mandato di cinque anni a partire dal 1o agosto 2019.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico

La signora Evanthia Chatziliasi è nominata quale responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comitato europeo per il rischio sistemico a decorrere dal 1o agosto 2019 fino al 31 luglio 2024, in qualità di membro del personale e RPD della Banca centrale europea.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 luglio 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 luglio 2019.

Capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(3)  GU C 286 del 22.9.2012, pag. 16.

(4)  Decisione CESR/2018/6 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 agosto 2018, sulla nomina del responsabile della protezione dei dati del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU C 347 del 28.9.2015, pag. 3).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 344/5


Invito a presentare proposte

«Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE»

(2019/C 344/04)

1.   OBIETTIVI E TEMATICHE

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione ai sensi dell’articolo 58, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2019, come annunciato dalla decisione C(2018)8730 della Commissione del 19.12.2018 (2).

Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per l’attuazione di alcune misure di informazione (3) cofinanziate dall’UE. L’obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE (4), nel rispetto della completa autonomia editoriale degli attori coinvolti.

Sono previste due azioni principali:

 

Azione 1 – Sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE da parte dei media e di altri soggetti ammissibili (cfr.: «Richiedenti ammissibili»)

 

Azione 2 – Promozione della politica di coesione dell’UE da parte di università e altri istituti d’istruzione

I richiedenti possono presentare una sola domanda per un’azione nell’ambito di questo invito a presentare proposte.

Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti:

promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le regioni dell’UE;

approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto sulla vita dei cittadini;

diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro;

incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica.

Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali. Più specificamente dovrebbero riguardare il contributo della politica di coesione ai seguenti fini:

stimolare la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti a livello regionale e nazionale, e migliorare la qualità di vita dei cittadini;

contribuire alla realizzazione delle priorità principali dell’UE e degli Stati membri, che comprendono, oltre alla creazione di posti di lavoro e di crescita, anche far fronte ai cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e stimolare la ricerca e l’innovazione;

migliorare la coesione economica, sociale e territoriale nell’UE riducendo al contempo le disparità interne ed esterne tra i paesi e le regioni dell’UE;

aiutare le regioni a gestire correttamente la globalizzazione trovando la propria collocazione nell’economia mondiale;

rafforzare il progetto europeo, in quanto la politica di coesione è direttamente al servizio dei cittadini dell’UE.

2.   RICHIEDENTI AMMISSIBILI

Azione 1

I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. Esempi di richiedenti ammissibili (5):

organizzazioni attive nel settore dei mezzi di comunicazione/agenzie di stampa (televisione, radio, stampa, mezzi di comunicazione online, nuovi mezzi di comunicazione e combinazione di diversi mezzi di comunicazione);

organizzazioni senza scopo di lucro;

università e istituti d’istruzione;

centri di ricerca e gruppi di riflessione;

associazioni di interesse europeo;

soggetti privati;

autorità pubbliche (6) (nazionali, regionali e locali), ad eccezione delle autorità incaricate dell’attuazione della politica di coesione a norma dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Azione 2

I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. Solo le università e gli istituti d’istruzione sono ammissibili all’azione 2.

Non sono richiedenti ammissibili le persone fisiche né i soggetti costituiti al solo fine di attuare progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte. (Né per l’azione 1 né per l’azione 2).

Per i richiedenti appartenenti al Regno Unito: è necessario essere in possesso dei requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i richiedenti appartenenti al Regno Unito, tali richiedenti non riceveranno più finanziamenti UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno invitati a ritirarsi dal progetto sulla base dell’articolo II.17 della convenzione di sovvenzione.

I richiedenti che hanno partecipato agli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea nel 2017 e nel 2018 sono ammissibili a prescindere dall’esito della domanda precedente.

3.   CRITERI DI ESCLUSIONE E DI SELEZIONE

I richiedenti (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti) e gli eventuali soggetti affiliati devono firmare una dichiarazione sull’onore attestante che non si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario (7) (relativi rispettivamente all’esclusione e al rigetto in una procedura di appalto).

I richiedenti (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti) devono possedere le competenze professionali e le qualifiche adeguate necessarie a portare a termine la misura di informazione prevista, nonché fonti di finanziamento stabili e sufficienti per sostenere la loro attività durante l’intero periodo di realizzazione del progetto o durante l’anno per il quale viene concessa la sovvenzione e per partecipare al suo finanziamento.

4.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

 

Criteri

Elementi che saranno presi in considerazione

Ponderazione (punti)

1.

Pertinenza della misura con gli obiettivi dell’invito a presentare proposte e contributo apportato

Pertinenza degli obiettivi della proposta con gli obiettivi e le priorità dell’invito a presentare proposte

Pertinenza dei tipi di azioni di informazione adottati con la/le regione/i

Valore aggiunto alle iniziative esistenti a livello interregionale in Europa

Carattere innovativo del progetto per quanto riguarda l’evoluzione del panorama della comunicazione

30 punti; (soglia minima: 50 %)

2.

Sensibilizzazione ed efficacia della misura

Obiettivi specifici, misurabili, conseguibili e pertinenti in termini di sensibilizzazione e diffusione

Il piano di sensibilizzazione (comprendente ad esempio un calendario delle trasmissioni, i canali di distribuzione e il numero di contatti garantiti in base a dati storici) deve essere capace di massimizzare il pubblico destinatario a livello locale, regionale, multiregionale e nazionale (effetto moltiplicatore), ad esempio grazie alla collaborazione dei richiedenti con reti e/o attori o mezzi di comunicazione regionali

Efficacia delle metodologie proposte in termini di conseguimento degli obiettivi del presente invito a presentare proposte, compresi i metodi per la produzione di contenuti, i meccanismi per garantire l’autonomia editoriale e i metodi per realizzare soluzioni tecniche

Pubblicità prevista per le attività e metodi di diffusione dei risultati

Misure di monitoraggio dei progressi

Metodologia di valutazione ex post

Possibilità di proseguimento del progetto al di là del periodo per il quale viene chiesto il sostegno dell’UE

40 punti; (soglia minima: 50 %)

3.

Efficienza della misura

Efficienza dei costi in termini di risorse preventivate, tenendo conto sia dei costi sia dei risultati attesi

20 punti; (soglia minima: 50 %)

4.

Organizzazione del gruppo incaricato del progetto e qualità della gestione del progetto

Qualità dei meccanismi di coordinamento proposti, sistemi di controllo della qualità e misure per la gestione dei rischi

Qualità della distribuzione dei compiti ai fini dell’attuazione delle attività della misura proposta

10 punti; (soglia minima: 50 %)

Un massimo di 100 punti sarà attribuito per la qualità della proposta. Il punteggio complessivo minimo richiesto è di 60 punti su 100, a condizione che ciascun criterio riceva un punteggio pari almeno al 50 %. Saranno inserite in graduatoria solo le proposte che superano tali soglie di qualità. Il superamento della soglia non garantisce automaticamente la concessione della sovvenzione.

5.   FINANZIAMENTO E DURATA DEL PROGETTO

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 800 000 EUR (4 000 000 EUR per l’azione 1 e 800 000 EUR per l’azione 2).

L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70 000 EUR e massimo 300 000 EUR. La sovvenzione dell’UE assumerà la forma di un rimborso fino all’80 % dei costi effettivi ammissibili dell’azione. I richiedenti devono garantire il cofinanziamento dell’importo rimanente con risorse proprie.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

6.   CALENDARIO E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Fasi

Data e periodo

Termine per la presentazione delle proposte

10 dicembre 2019

Periodo di valutazione (indicativo)

Da gennaio a marzo 2020

Informazione ai richiedenti (data indicativa)

Aprile 2020

Firma delle convenzioni di sovvenzione (data indicativa)

Maggio 2020-luglio 2020

7.   ALTRE INFORMAZIONI

I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orientamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/.

Le proposte devono essere conformi a quanto prescritto nei suddetti orientamenti per i richiedenti.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2019_financing_decision_ta.pdf

(3)  Ai fini del presente invito a presentare proposte si intende per «misura di informazione» un insieme autonomo e coerente di attività di informazione relative alla politica di coesione dell’UE.

(4)  Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea fornisce sostegno alle misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE, che si esplica mediante tre fondi principali: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo sociale europeo (FSE). Nel contesto dato, è ammissibile un progetto che riguarda l’impatto di uno di tali fondi in una regione.

(5)  (elenco non esaustivo)

(6)  Organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 344/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9451 – Mall Group/Československá obchodní banka/Mallpay)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 344/05)

1.   

In data 1o ottobre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mall Group a.s. («Mall Group», Repubblica ceca), controllata congiuntamente da i) Rockaway e-commerce a.s. e relativo gruppo («Rockaway», Repubblica ceca), ii) EC Investments a.s. e relativo gruppo («ECI», Repubblica ceca) e iii) BONAK a.s. e relativo gruppo (come parte di PPF Group N.V. e relativo gruppo, «PPF», Repubblica ceca);

Československá obchodní banka, a. s. («CSOB», Repubblica ceca), controllata da KBC Bank («KBC», Belgio);

MallPay s.r.o. («MallPay», Repubblica ceca).

Mall Group e CSOB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di MallPay. Attualmente MallPay è sotto il controllo esclusivo di Mall Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Mall Group: prestazione di servizi di commercio elettronico in Europa centrale e orientale attraverso una serie di negozi online;

CSOB: prestazione di servizi bancari e finanziari;

MallPay: fornitura di soluzioni di pagamento online.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9451 – Mall Group/Československá obchodní banka/Mallpay

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

11.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 344/11


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2019/C 344/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau»

N. UE: PGI-FR-0556-AM01 – 11.8.2017

DOP () IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté (A2M) (Associazione per la tutela e la promozione dei salumi e degli insaccati IGP della Franca Contea)

«Valparc»

12, rue de Franche-Comté

25480 École Valentin

FRANCIA

Telefono: +33 3 81 54 71 70

Fax +33 3 81 54 71 54

E-mail: accueil@interporc-fc.fr

Quest’associazione riunisce tutti gli operatori della filiera dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» (allevatori di suini, macelli, laboratori di sezionamento, produttori industriali e artigianali) e ha quindi un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

☐ Denominazione del prodotto

☒ Descrizione del prodotto

☒ Zona geografica

☒ Prova dell’origine

☒ Metodo di produzione

☒ Legame

☒ Etichettatura

☒ Altro: aggiornamento dei recapiti, strutture di controllo, requisiti nazionali, aggiornamento del glossario.

4.   Tipo di modifica

☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

5.1.   Descrizione del prodotto

Viene eliminata la frase introduttiva della descrizione del prodotto «La “Saucisse de Morteau” e il “Jésus de Morteau” presentano caratteristiche diverse:». Si tratta di una modifica formale.

La frase «“La Saucisse de Morteau” è un particolare tipo di salsiccia dritta di forma cilindrica, regolare e con un diametro minimo di 40 mm (diametro del budello all’insaccamento) a base di carne suina» è sostituita dalla seguente frase: «La “Saucisse de Morteau” è una salsiccia dritta di forma cilindrica a base di carne suina, regolare e con un diametro minimo (diametro del budello all’insaccamento) di 34 mm nel caso della “Saucisse de Morteau” di peso inferiore a 150 g e di 40 mm per la “Saucisse de Morteau” di peso pari o superiore a 150 g». Viene specificato il diametro inferiore minimo di 34 mm. L’aggiunta di questo diametro più piccolo, per le salsicce di peso inferiore o uguale a 150 g, garantisce il mantenimento della stessa forma per la «Saucisse de Morteau», indipendentemente dalle dimensioni. Sono quindi possibili le stesse proporzioni per i diversi formati esistenti della «Saucisse de Morteau», come indicato nella descrizione del prodotto (dritta di forma cilindrica, regolare). Viene mantenuto il diametro minimo di 40 mm per le salsicce di almeno 150 g.

Si esplicita la colorazione del budello: si aggiunge che «ne è ammessa solo la pigmentazione naturale» sia per la «Saucisse de Morteau» che per il «Jésus de Morteau». Questa modifica ha lo scopo di escludere soltanto la colorazione artificiale del budello e non la sua pigmentazione naturale.

Si aggiunge che «Lo spago utilizzato è di colore bianco, crema, écru o beige». La scelta di una gamma limitata di colori analoghi permette di preservare l’aspetto visivo tradizionale del prodotto e di facilitare l’anonimato durante i controlli organolettici.

Sono forniti dettagli sulla forma del bastoncino di legno. Si aggiunge la seguente frase: «Il bastoncino di legno è di forma cilindrica, dritto e senza estremità appuntite». Questa descrizione garantisce che tutte le «Saucisse de Morteau» abbiano lo stesso aspetto.

Per quanto riguarda il «Jésus de Morteau», la frase «Se è insaccato nel budello cieco, il bastoncino di legno non è sistematicamente presente: il cieco è infatti naturalmente chiuso a un’estremità» è sostituita da: «Se il «Jésus de Morteau» è insaccato in un budello di intestino crasso, è chiuso a un’estremità dal bastoncino di legno, mentre se è insaccato in un budello di intestino cieco, il bastoncino non è sistematicamente presente». Il cieco è infatti naturalmente chiuso a un’estremità, per cui non è necessaria una seconda chiusura.

Nella frase: «Una volta cotti, la “Saucisse” e il “Jésus” presentano in sezione una tritatura grossolana ma omogenea e di aspetto coerente e compatto», si elimina l’aggettivo «coerente», perché poco adatto.

Viene aggiunto un elenco dettagliato delle diverse presentazioni possibili del prodotto al momento della sua immissione sul mercato. Prima della frase: «Per motivi di sicurezza sanitaria, i prodotti congelati, cotti o affettati devono necessariamente essere confezionati al momento della consegna al consumatore» si inserisce la frase: «La “Saucisse de Morteau” e il “Jésus de Morteau” sono venduti crudi o cotti, interi o a fette. Sono venduti freschi, congelati o surgelati, oppure cotti e poi congelati o surgelati». La presentazione del prodotto cotto, congelato o surgelato, corrisponde a una pratica esistente, che in questo modo viene codificata.

Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche, la frase «Gli elementi di tipicità del profilo sensoriale della Saucisse de Morteau e del Jésus de Morteau sono i seguenti per un taglio interno:» è sostituita dalla frase: «Gli elementi di tipicità del profilo sensoriale della “Saucisse de Morteau” o del “Jésus de Morteau” cotti sono i seguenti:». Per evitare qualsiasi ambiguità, si specifica quindi che gli elementi di tipicità del profilo sensoriale riguardano il prodotto dopo la cottura. Il prodotto è infatti consumato solo cotto. L’espressione «per un taglio interno» viene eliminata perché imprecisa. Il colore, ad esempio, si riferisce alla parte esterna del prodotto.

Viene eliminato il paragrafo relativo alle ricette di cucina in quanto non fornisce informazioni utili per la descrizione delle caratteristiche organolettiche.

La parte del documento unico relativa alla descrizione del prodotto è modificata per tenere conto delle modifiche del disciplinare. Nel documento unico sono aggiunte le caratteristiche organolettiche per rendere la descrizione più precisa.

5.2.   Zona geografica

Nel capitolo relativo alla zona geografica il riferimento alla regione amministrativa, che è stata ristrutturata, viene eliminato e sostituito dall’elenco dei dipartimenti. La zona geografica rimane invariata. Le stesse modifiche sono apportate al documento unico.

5.3.   Prova dell’origine

Viene eliminato il paragrafo introduttivo in cui si citano due sistemi di tracciabilità complementari. La tracciabilità è infatti descritta per ogni fase del processo produttivo e non è necessario specificare che esiste un sistema all’interno di ogni azienda e un sistema più generale.

Alcune frasi di natura descrittiva o non specifiche dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» sono eliminate (ad esempio: «In questa fase la carcassa è conforme ai parametri del disciplinare»), perché non contengono elementi relativi alla tracciabilità.

Nel paragrafo relativo alla tracciabilità in allevamento, si aggiunge la categoria del «post-svezzamento/ingrasso». Nel disciplinare attuale questa categoria è compresa nel concetto più ampio di «allevamento da ingrasso». Le espressioni «a norma di legge» e «secondo la normativa» sono soppresse in quanto non utili. Sono sostituite dal «codice di marcatura del luogo di nascita» richiesto all’arrivo nel sito di ingrasso e dal «codice di marcatura del sito di ingrasso» richiesto prima della macellazione. Questa formulazione mira a chiarire i documenti necessari per la tracciabilità nell’allevamento.

Il periodo minimo di conservazione dei documenti passa da 5 a 3 anni. Questa disposizione si applica al macello, al laboratorio di sezionamento e al sito di produzione. Per garantire un controllo efficace è infatti sufficiente un periodo di 3 anni, dato che il prodotto ha una durata di vita di 90 giorni.

Viene aggiunta l’informazione sulla tracciabilità dei budelli per garantire una tracciabilità completa dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau».

Si aggiunge la categoria dei «grossisti di carne» all’elenco degli operatori che partecipano al monitoraggio generale dei flussi di materie prime, tenuto conto della loro presenza sul mercato dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau». Tale aggiunta garantisce la tracciabilità del prodotto per questa categoria.

La raccolta e la trasmissione delle informazioni relative ai flussi di materie prime sono già previste nel disciplinare registrato. Si precisa che la trasmissione può avvenire su richiesta del gruppo richiedente. La trasmissione garantisce la coerenza dei flussi di materie prime tra gli operatori.

La tabella riassuntiva degli elementi di tracciabilità viene aggiornata per tener conto delle modifiche apportate.

5.4.   Metodo di produzione

Sono soppresse le ridondanze rispetto alla normativa generale relativa al riconoscimento CEE dei macelli e dei laboratori di sezionamento, nonché le frasi descrittive non pertinenti per la comprensione del metodo di ottenimento.

Caratteristiche dell’alimentazione da ingrasso

Il disciplinare modificato stabilisce che i suini di uno stabile identificato ricevono tutti l’alimentazione definita dal disciplinare. Si tratta di una modifica che corrisponde alla prassi e che permette di agevolare i controlli.

Nel disciplinare attuale il siero di latte è l’unico prodotto lattiero obbligatorio nell’alimentazione durante la fase di ingrasso. Nel disciplinare modificato il siero di latte può essere parzialmente sostituito con altri prodotti lattieri aventi caratteristiche analitiche simili, in quanto contengono proteine del latte, lattosio e acidi grassi saturi. Questi prodotti lattieri sono disponibili per l’alimentazione dei suini e con il loro utilizzo si mantiene il legame che è stato all’origine dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau». Nella zona geografica la produzione suina coesiste infatti con la produzione di latte. Questo nuovo elenco di prodotti lattieri autorizzati nell’alimentazione dei suini non modifica le specificità del prodotto finito.

Il siero di latte rappresenta almeno il 50 % della quantità dei prodotti e sottoprodotti del latte. L’integrazione è costituita da uno o più prodotti lattiero-caseari (panna, latte, formaggio, cagliata, yogurt) o sottoprodotti del latte (permeato di siero di latte, permeato di latte, siero di latte di yogurt, latticello).

Viene aggiunta una caratteristica analitica dei prodotti lattieri: il tasso di materia azotata totale deve essere superiore o uguale a 4 g per 100 g di sostanza secca per consentire solo prodotti lattieri idonei a un’alimentazione di qualità dei suini. Viene aggiunta anche una caratteristica analitica integrativa per il siero di latte: la percentuale di lattosio deve essere superiore o uguale al 20 % per selezionare solo il siero di latte migliore.

Condizioni di caricamento e di trasporto

Per quanto riguarda il requisito del digiuno degli animali, viene aggiunta una distinzione a seconda che la macellazione avvenga lo stesso giorno del caricamento o il giorno dopo (o successivamente). In caso di macellazione il giorno dopo (o successivamente), gli animali devono essere a digiuno da almeno 3 ore al momento del caricamento. Questa modifica permette di evitare un digiuno eccessivo, nocivo per il benessere degli animali e, a fortiori, per la qualità della carne.

Condizioni di macellazione

Viene eliminata l’indicazione del periodo di mezz’ora prima dell’anestesia in cui i suini sono sottoposti a docciatura prima della macellazione. Questo periodo è infatti troppo preciso e non incide in alcun modo sulla qualità della carne.

La possibilità di non nebulizzare i suini all’arrivo, in caso di temperatura ambiente esterna inferiore a +10 °C, viene estesa alla nebulizzazione prima dell’anestesia per tenere conto del benessere degli animali. Inoltre, la nebulizzazione all’arrivo e prima dell’anestesia può essere evitata anche in caso di gelate notturne. Quest’eliminazione è dovuta a motivi di ordine pratico, in quanto la nebulizzazione richiede lo svuotamento delle condutture, non realizzabile in caso di gelate.

Caratteristiche delle carcasse

Per quanto riguarda i difetti di aspetto delle carcasse, la frase: «I difetti di aspetto sono limitati al 5 % per tutte le carcasse di un lotto cliente» è sostituita dalla frase: «In caso di vendita di carcasse a un cliente, le carcasse che presentano uno o più difetti di aspetto possono rappresentare al massimo il 5 %». Questa nuova formulazione, che migliora la comprensione della norma da parte dei controllori, rimane invariata nella sostanza, in quanto si mantiene la percentuale massima del 5 % per i difetti di aspetto.

La frase «Il pH ultimo (misurato almeno 18 ore dopo la macellazione) deve essere compreso nell’intervallo 5,50 ≤ pH < 6,20 ed è misurato 5 cm sopra il girello e a 2-3 cm di profondità» è eliminata. La misurazione del pH è infatti rilevante solo per i pezzi di carne interi o per i salumi stagionati. Questa misurazione è di scarso interesse per un prodotto come l’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau», ottenuto da parti sezionate. Secondo uno studio dell’Istituto nazionale di ricerca agronomica francese (INRA - Vautier, A., Lebret, B., Brossard, L. (2006). «Indicateurs de qualité de viande chez le porc. Importances respectives du pH ultime et du taux de lipides intramusculaires dans la détermination de la qualité sensorielle» (Indicatori di qualità della carne di suino. Importanza rispettiva del pH ultimo e del livello di lipidi intramuscolari nella determinazione della qualità sensoriale, http://prodinra.inra.fr/record/28922), il pH influirebbe sul colore, sulla tenerezza e sulla succosità della carne, ma non sul gusto complessivo o sul gusto tipico, che dipenderebbero esclusivamente dai composti volatili derivanti dal deterioramento dei lipidi.

Caratteristiche dei tagli

Viene aggiunto un divieto circa «l’uso di carni separate meccanicamente e di carne macinata di spessore inferiore a 8 mm». Questa carne, proveniente da tecniche di sezionamento con sistemi meccanici che recuperano la carne rimasta aderente agli ossi dopo il taglio manuale, non rispetta le specificità dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau», anche se fisicamente può assomigliare alla carne macinata. La carne aderente agli ossi ha infatti una struttura diversa dal resto dei pezzi di carne dell’animale: è più fibrosa per effetto della sua sollecitazione quotidiana e meno ricca di grassi, aspetti importanti per la consistenza del trito di salumeria. Si tratta pertanto di una codificazione degli usi e delle specificità in vigore nel settore.

Vengono eliminate le percentuali di incorporazione per il lardo di suino («tra il 15 % e il 35 % delle carni destinate all’impasto») e per la carne magra di suino («tra il 65 % e l’85 % delle carni destinate all’impasto»). Questa modifica è giustificata dal fatto che il controllo del tenore di lipidi sul prodotto finito permette di garantire che l’incorporazione del lardo e della carne magra di suino sia coerente e proporzionata.

Nel disciplinare vigente la percentuale massima di utilizzo di materia prima congelata per impasto è limitata al 15 %. Questa percentuale è sostituita con una percentuale del 50 %. Test comparativi condotti da un organismo indipendente hanno dimostrato che non vi sono variazioni nelle caratteristiche organolettiche del prodotto finito tra l’assenza di materia prima congelata nell’impasto e l’utilizzo del 50 % di materia prima congelata (Maisons du goût, rapporto di prova n. 13/55, pag. 22). Tra l’altro nel periodo estivo il settore si trova a fare i conti con difficoltà di approvvigionamento di materia prima per la produzione dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau». Il consumo di IGP è caratterizzato da una forte domanda nei mesi estivi, ma gran parte della macellazione dei suini avviene durante l’inverno. La domanda dei consumatori non è quindi correlata alle pratiche di allevamento e di macellazione. Un aumento della percentuale massima di incorporazione di materia congelata per impasto dal 15 % al 50 % permetterebbe quindi di soddisfare una domanda significativa di IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» durante il periodo estivo, senza ripercussioni sulle pratiche di allevamento.

L’indicazione del tempo intercorrente tra lo scongelamento e la macinazione («Questa materia prima congelata dovrà essere tritata entro 24 ore dal termine dello scongelamento») e poi l’affumicatura («affumicati entro 24 ore dalla tritatura della carne») viene eliminata in quanto ridondante rispetto alle norme sanitarie generali vigenti.

Integratori

Viene aggiunto un limite massimo di sale alimentare (NaCl) di 22 g/kg di impasto. Questa limitazione codifica le pratiche correnti degli operatori. Aggiungendo troppo sale si otterrebbe un gusto molto salato che non corrisponde alle caratteristiche del prodotto finito.

Lo sciroppo di glucosio è aggiunto all’elenco degli zuccheri che a titolo facoltativo possono essere utilizzati nell’impasto come integratori. Lo sciroppo di glucosio è paragonabile al destrosio già autorizzato nel disciplinare, soprattutto per il suo potere dolcificante. Il suo utilizzo non incide in alcun modo sul gusto del prodotto finito.

I termini «nitrato di potassio» e «sale nitritato» sono sostituiti con la nomenclatura ufficiale e internazionale. Il termine «nitrato di potassio» è quindi sostituito con «E252» e «sale nitritato» con «E250».

Vengono introdotti l’«acido ascorbico (E 300) e i suoi Sali» e il «rosmarino ed estratto di rosmarino». Questi antiossidanti permettono di contrastare i rischi legati alla perossidazione lipidica e l’instabilità del colore, soprattutto nel caso delle salsicce affettate e/o surgelate, senza alterarne le caratteristiche. Essi contribuiscono pertanto al mantenimento delle caratteristiche organolettiche dell’IGP. Il rosmarino (o il suo estratto) viene utilizzato a bassissime dosi per le sue proprietà antiossidanti e non per virtù aromatizzanti.

La percentuale di vino che può essere aggiunta all’impasto è ridotta dall’8 al 6,5 %. L’attuale percentuale dell’8 % non viene applicata dagli operatori, che si limitano al 6,5 %; si tratta pertanto di una precisazione apportata al disciplinare. Questa limitazione rafforza le caratteristiche del prodotto.

Si aggiunge la possibilità di introdurre acqua «in forma liquida» per agevolare la distribuzione degli integratori nell’impasto o «sotto forma di ghiaccio» per regolare la temperatura. L’acqua incorporata non deve superare il 3 %». L’aggiunta di acqua è soggetta a limitazione per non snaturare il prodotto finito.

Preparazione delle carni, insaccamento o riempimento e chiusura

Sono indicate le modifiche menzionate della descrizione del prodotto (diametro, peso, colore dello spago, forma del bastoncino di legno). Si tratta dell’inserimento delle modifiche nella sezione relativa al metodo di ottenimento.

Asciugatura

Si specifica che la temperatura misurata è la temperatura «ambiente».

La temperatura massima di asciugatura viene portata da 30 a 40 °C. L’asciugatura ha lo scopo di preparare la superficie del budello per ottimizzare l’affumicatura del prodotto. Limitare la temperatura massima di asciugatura a 30 °C non sempre permette di portare le salsicce a una temperatura ambiente di affumicatura capace di favorirla, a scapito di composti indesiderati come gli idrocarburi policiclici aromatici.

Vengono eliminati gli ultimi due paragrafi, ritenuti inutili, che si limitano a illustrare il ruolo di questa fase facoltativa di asciugatura.

Affumicatura

L’affumicatura è definita come la durata effettiva di esposizione al fumo. L’aggiunta di questa definizione costituisce una precisazione corrispondente alla pratica degli operatori.

In relazione all’aggiunta di cui sopra, viene specificata la durata minima di affumicatura in un affumicatoio convenzionale. Nel disciplinare vigente è prevista una durata minima per tutte le operazioni di asciugatura e di affumicatura solo all’esterno e/o all’interno della camera di affumicatura. Questo potrebbe determinare un tempo insufficiente all’interno dell’affumicatoio convenzionale. L’attuale metodo di valutazione del tempo di affumicatura favorisce lo sviluppo di un rischio microbiologico. Proponendo di definire l’affumicatura effettuata in un affumicatoio convenzionale si evita di favorire un tempo di attesa lungo all’aria aperta, dannoso per la qualità del prodotto, e si controllano meglio le specificità del prodotto. Viene quindi definito un tempo minimo di affumicatura di 6 ore quando l’operazione è effettuata in un affumicatoio convenzionale. L’operazione di affumicatura è essenziale per la produzione della «Saucisse de Morteau». L’affumicatura deve essere lenta.

Vengono inoltre aggiunte durate minime e massime quando per una stessa «Saucisse» o per uno stesso «Jésus» vengono utilizzati successivamente un affumicatoio tradizionale e uno convenzionale, o viceversa. Tali obblighi consentono di regolamentare meglio l’operazione fondamentale di affumicatura. Per quanto riguarda l’operazione di affumicatura nell’affumicatoio convenzionale, ne viene fissata la durata tra un minimo di 3 e un massimo di 48 ore. Per la fase di affumicatura nel «thué» (locale di riscaldamento e di affumicatura) o nell’affumicatoio tradizionale, la durata è fissata tra un minimo di 12 ore e un massimo di 7 giorni.

Si aggiunge che «L’uso del fumo liquido è vietato», in linea con le specificità dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau», in quanto è ammesso solo il fumo naturale di legno di conifere.

Viene aggiunta l’indicazione di una temperatura massima di 40 °C per l’affumicatura in affumicatoio convenzionale. Quest’aggiunta permette di evitare un deterioramento della qualità. L’obiettivo di questa modifica è rispettare maggiormente le specificità della «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau».

Viene eliminato un paragrafo descrittivo e generale sullo scopo dell’affumicatura. Non descrive una fase del metodo di ottenimento e non può condurre a controlli.

Prodotti commercializzati congelati

Viene aggiunta al disciplinare la presentazione cotta, congelata o surgelata. Praticata da sempre, era stata dimenticata al momento della stesura del disciplinare.

La temperatura massima di conservazione dopo il congelamento o la surgelazione è fissata a -18 °C. Si tratta di una precisazione.

Prodotti commercializzati cotti

Viene eliminata l’indicazione della temperatura massima di cottura di 90 °C. Quest’obbligo non apporta nulla alle caratteristiche del prodotto commercializzato, dato che l’elemento importante è la temperatura al centro durante la cottura.

Per questo motivo si aggiunge che «La temperatura al centro durante la cottura raggiunge come minimo i 68 °C». Questa frase specifica che si tratta di una temperatura minima.

La parte del documento unico relativa ai mangimi per animali e alle materie prime viene rivista per inserirvi alcune delle modifiche del disciplinare, in particolare la razione alimentare dei suini, le condizioni di alimentazione prima della macellazione e il peso minimo delle carcasse.

5.5.   Legame

L’intero capitolo «Legame con la zona geografica» è stato riassunto e ristrutturato per mettere maggiormente in evidenza le specificità della zona geografica, le specificità del prodotto e il legame causale. Cambia quindi solo la forma.

Per quanto riguarda l’alimentazione animale, il riferimento ai prodotti lattieri sostituisce il riferimento al siero di latte. Questo non modifica tuttavia il legame tra l’IGP «Saucisse de Morteau» o «Jésus de Morteau» e le sue specificità, che derivano dalla convivenza tra l’allevamento del bestiame da latte, la produzione casearia, l’allevamento suino e le pratiche di trasformazione locali. La produzione suina valorizzava e valorizza i prodotti secondari della produzione lattiera destinata alla produzione di formaggi, soprattutto il siero di latte, ma anche la panna, il latte, il formaggio, la cagliata e lo yogurt.

Alla luce di tali modifiche, la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico è stata adattata.

5.6.   Etichettatura

In «affumicati nel tipico “thué”» viene aggiunta la parola «esclusivamente» dopo «affumicati», in modo che solo gli operatori che effettuano l’intera affumicatura nel thué possano utilizzare in etichetta l’immagine di questo tipo di affumicatoio. Infatti, in caso di utilizzo combinato di diversi tipi di affumicatoi, l’immagine del thué sull’etichetta potrebbe essere fuorviante.

Per favorire l’etichettatura di ogni singola «Saucisse de Morteau» o «Jésus de Morteau» ai fini di una migliore informazione del consumatore, si aggiunge che: «Il produttore deve garantire il rispetto delle seguenti regole di posizionamento della denominazione di vendita e del simbolo europeo delle indicazioni geografiche protette. Nei paragrafi successivi la denominazione di vendita e il simbolo europeo sono indicati con il termine “etichettatura”».

Ogni IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» destinata a essere distribuita al consumatore senza preconfezionamento deve recare un’etichettatura singola apposta sul prodotto.

Ogni IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» destinata a essere distribuita al consumatore preconfezionata, accompagnata in questo preconfezionamento da prodotti diversi dalla «Saucisse de Morteau», deve recare un’etichettatura singola.

Qualsiasi preconfezionamento destinato al consumatore contenente una o più IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau», ad esclusione di ogni altro prodotto, deve comprendere almeno un’etichettatura, ad esempio sulla pellicola di preconfezionamento, ma non vi è l’obbligo di etichettare singolarmente ogni salsiccia.

Nel caso dell’IGP «“Saucisse de Morteau”/“Jésus de Morteau” destinata a una seconda lavorazione, compresa la ristorazione, non vi è obbligo di etichettatura singola.»

Le modifiche apportate al disciplinare sono riportate nella sezione del documento unico relativa all’etichettatura.

5.7.   Altre modifiche

Vengono aggiornati i recapiti del gruppo richiedente e ne viene aggiunta la composizione.

I riferimenti relativi alla struttura di controllo sono stati aggiornati conformemente alle istruzioni in vigore a livello nazionale per armonizzare la redazione del disciplinare. Questa sezione riporta ormai i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il nome e i recapiti dell’organismo di certificazione sono ora consultabili sul sito dell’INAO e nella banca dati della Commissione europea.

I principali punti da controllare a norma dei requisiti nazionali sono aggiornati per tener conto delle modifiche richieste.

Il glossario è stato completato.

Gli allegati del disciplinare sono eliminati, perché non contengono disposizioni vincolanti.

Il documento unico viene rivisto in generale per renderlo conforme alla normativa vigente.

DOCUMENTO UNICO

«Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau»

N. UE: PGI-FR-0556-AM01 – 11.8.2017

DOP () IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau»

2.   Stato membro o Paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Saucisse de Morteau» è un particolare tipo di salsiccia dritta di forma cilindrica, regolare, a base di carne suina. Ha un diametro minimo (budello all’insaccamento) di 34 mm nel caso della «Saucisse de Morteau» di peso inferiore a 150 g e di 40 mm nel caso della «Saucisse de Morteau» di peso uguale o superiore a 150 g. È insaccata in un budello di suino naturale e non colorato; ne è ammessa solo la pigmentazione naturale. Questo budello è chiuso a un’estremità da un bastoncino di legno di forma cilindrica, dritto e senza estremità appuntite, e, all’altra, da uno spago in fibra naturale. Lo spago utilizzato è di colore bianco, crema, écru o beige.

Il «Jésus de Morteau» è una particolare presentazione della «Saucisse de Morteau», più irregolare e con un diametro minimo di 65 mm (budello all’insaccamento). Se il «Jésus de Morteau» è insaccato nel budello cieco, il bastoncino non è sistematicamente presente.

Una volta cotti, la «Saucisse de Morteau» e il «Jésus de Morteau» presentano in sezione una tritatura grossolana ma omogenea e di aspetto compatto.

L’affumicatura della «Saucisse de Morteau»/del «Jésus de Morteau» conferisce a questi prodotti un colore tipicamente ambrato tra il bruno e il dorato.

Sono caratterizzati da una sensazione di consistenza al tatto.

L’aroma di affumicatura è uno dei tratti distintivi della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau», ottenuto grazie alla segatura e al legno di conifere e al lento processo di affumicatura. Sul prodotto crudo, questo aroma è nettamente presente, mentre una volta cotto e in bocca, l’aroma affumicato è equilibrato e persistente senza essere acido né acre. La «Saucisse de Morteau» e il «Jésus de Morteau» si distinguono inoltre per il gusto di carne, né troppo grasso né troppo secco.

La «Saucisse de Morteau» e il «Jésus de Morteau» cotti hanno una consistenza morbida e soffice e presentano una tritatura grossolana e compatta. In bocca il prodotto non deve essere né duro né gommoso, ma consistente e succoso.

Le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto crudo sono:

Umidità su prodotto sgrassato (UPS): < o = 75 %

Lipidi: < o = 30 % rispetto a un tasso di UPS del 75 %

Collagene/protidi: massimo 16 %

Tasso di zucchero: inferiore o uguale all’1 % rispetto a un tasso di UPS del 75 %

Caratteristiche organolettiche:

 

Gli elementi di tipicità del profilo sensoriale dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» cotti sono i seguenti:

Affumicato: gusto equilibrato, aroma di affumicatura persistente in bocca, assenza di profumo forte, acido e duro.

Morbido: sensazione di carne tenera, di grasso, succoso e soffice alla masticazione non duro e gommoso.

Compatto: tritatura grossolana e compatta che tiene bene e non si sfalda al taglio.

Magro: sensazione di carne, non troppo secca né grassa.

Colore: ambrato, legato all’affumicatura, tra il bruno e il dorato.

La salsiccia IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» è venduta cruda o cotta, intera o a fette, fresca, congelata o surgelata, oppure cotta e poi congelata o surgelata.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli animali ingrassati sono femmine e maschi castrati. La percentuale di suini da carne sensibili all’alotano deve essere inferiore al 3 % e devono essere indenni all’allele Rn-. La razione alimentare dei suini da ingrasso contiene prodotti e/o sottoprodotti del latte che possono essere mescolati e il cui tasso di incorporazione nella razione da ingrasso è compreso tra il 15 % e il 35 % della sostanza secca. Il siero di latte rappresenta almeno il 50 % di questi prodotti e/o sottoprodotti del latte.

Il mangime complementare di questi prodotti contiene almeno il 50 % di cereali e loro derivati. La razione alimentare totale da ingrasso (prodotti, sottoprodotti del latte, mangimi complementari) contiene meno dell’1,7 % di acido linoleico.

In caso di macellazione nello stesso giorno in cui gli animali vengono caricati per essere trasportati al macello, al momento del caricamento gli animali devono essere a digiuno da almeno 12 ore. In caso di macellazione il giorno dopo quello di caricamento (o successivamente), gli animali devono essere a digiuno da almeno 3 ore al momento del caricamento.

Viene rispettato un tempo di attesa di almeno 2 ore prima della macellazione. I suini sono sottoposti a docciatura al loro arrivo in macello e prima dell’anestesia, tranne quando la temperatura ambiente esterna è inferiore a +10 °C o quando le gelate notturne rendono necessario lo svuotamento delle condutture dell’acqua.

Il peso a caldo minimo per le carcasse di suino è di 80 kg.

Gli unici tagli che possono entrare nella composizione dell’impasto sono:

 

prosciutto

 

spalla

 

petto

 

lardo

 

lombata

 

rifilature (la gola, se utilizzata, deve essere trattata senza ghiandole né macchie rosse)

È vietato l’uso di carni separate meccanicamente e di carne macinata di spessore inferiore a 8 mm.

L’utilizzo di materia prima (lardo e/o carne magra di suino) congelata è consentito e limitato al 50 % per impasto. La durata di congelamento dei tagli utilizzabili nella produzione della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau» non può essere superiore a 12 mesi per la carne magra di suino e a 9 mesi per il lardo di suino.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione, dalla preparazione dell’impasto all’affumicatura, deve avvenire all’interno della zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

I prodotti congelati, cotti o affettati, devono essere confezionati al momento della consegna al consumatore.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’etichettatura del prodotto deve riportare obbligatoriamente il nome «Saucisse de Morteau» o «Jésus de Morteau». Per ogni prodotto viene utilizzata una sola denominazione di vendita.

Se la «Saucisse de Morteau» o il «Jésus de Morteau» non vengono affumicati esclusivamente nel tipico «thué» (locale di riscaldamento e di affumicatura), questo tipo di affumicatoio non può essere utilizzato nella comunicazione visiva o scritta associata al prodotto.

Ogni IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» destinata a essere distribuita al consumatore senza preconfezionamento deve recare un’etichettatura singola apposta sul prodotto.

Ogni IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» destinata a essere distribuita al consumatore preconfezionata, accompagnata in questo preconfezionamento da prodotti diversi dalla «Saucisse de Morteau», deve recare un’etichettatura singola.

Qualsiasi preconfezionamento destinato al consumatore contenente una o più IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau», ad esclusione di ogni altro prodotto, deve comprendere almeno un’etichettatura, ad esempio sulla pellicola di preconfezionamento, ma non vi è l’obbligo di etichettare singolarmente ogni salsiccia.

Nel caso dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» destinata a una seconda lavorazione, compresa la ristorazione, non vi è l’obbligo dell’etichettatura singola.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione è costituita da tutti e quattro i dipartimenti del Doubs, del Giura, della Haute-Saône e del Territorio di Belfort.

Questa zona geografica corrisponde alla tradizionale area di preparazione e di affumicatura dell’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» e coincide con l’ubicazione dei «thué» e degli affumicatoi tradizionali che si estendono su tutto il territorio della Franca Contea.

5.   Legame con la zona geografica

Attività che plasma fortemente il territorio, l’agricoltura della regione Franca Contea si concentra principalmente sull’allevamento bovino e del bestiame da latte.

Numerosi caseifici («fruitières», secondo la denominazione locale) sono disseminati nell’intero territorio della regione.

Questi caseifici producono sottoprodotti del latte, in particolare siero di latte (latticello), materie prime eccellenti per l’alimentazione animale: poveri di grassi e di acidi grassi insaturi, questi sottoprodotti sono invece piuttosto ricchi di lisina e di treonina, aminoacidi essenziali soprattutto per la specie suina. È grazie allo sviluppo dei caseifici che nel territorio della Franca Contea si è potuto sviluppare l’allevamento di suini. Il legame tra produzione casearia e produzione suina è quindi diretto e tradizionale.

Una rete relativamente fitta di macelli e di centri di sezionamento di dimensioni medio-piccole nella zona di approvvigionamento offre un tessuto di trasformatori locali il cui numero ancora elevato testimonia il dinamismo del settore.

La Franca Contea è caratterizzata da un’imponente foresta, costituita soprattutto da conifere, in particolare nella zona di montagna. Una fitta rete di segherie permette lo sfruttamento in loco di questo legno di conifere fornendo il combustibile necessario per l’affumicatura tradizionale.

Nelle zone di montagna, più fredde, la pratica dell’affumicatura poteva essere associata alla necessità di riscaldare le abitazioni. È nato in questo modo, nella regione Franca Contea, il concetto di «thué», cioè il locale per il riscaldamento dell’azienda dove i salumi erano essiccati e affumicati per garantirne la conservazione.

Questa pratica, sviluppatasi inizialmente nel dipartimento dell’Haut-Doubs, è all’origine di una tradizione di affumicatura che si è poi diffusa all’intero territorio della Franca Contea, con la nascita di sistemi di affumicatura che hanno ripreso i principi del «thué». Morteau è d’altronde il nome di un comune del dipartimento dell’Haut-Doubs.

La «Saucisse de Morteau» è una salsiccia dritta di forma cilindrica, regolare e con un diametro relativamente grande. Le sue estremità sono chiuse, da un lato, con un bastoncino di legno e, dall’altro, con uno spago. Il «Jésus de Morteau» è una particolare presentazione della «Saucisse de Morteau», più irregolare e con un diametro più grande. La «Saucisse de Morteau» e il «Jésus de Morteau» presentano un colore tipicamente ambrato tra il bruno e il dorato. L’aroma di affumicatura è uno dei tratti distintivi della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau». La «Saucisse de Morteau» e il «Jésus de Morteau» cotti presentano una tritatura grossolana e compatta.

Il legame tra la «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» e la zona geografica si basa sia sulle caratteristiche specifiche del prodotto sia sulla sua reputazione.

L’alimentazione del suino con prodotti e sottoprodotti del latte e con una percentuale ridotta di acido linoleico (1,7 % della razione) consente di selezionare grassi di suino poco insaturi. Questa caratteristica consente di ottenere una grana di grasso ben distinta nell’impasto e di un bel colore bianco. Permette inoltre al prodotto di resistere meglio al calore, sia durante l’affumicatura sia durante la cottura della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau».

Il ridotto tasso di acidi grassi insaturi, più collosi, garantito dall’alimentazione con prodotti e sottoprodotti del latte, crea le condizioni ottimali per fissare l’affumicatura sul prodotto.

L’alimentazione ricca di prodotti lattieri, compreso il siero di latte, unita ai criteri genetici selezionati per i suini, permette di ottenere una carne uniformemente rosata. Insieme alla consistenza solida del grasso e al colore bianco, l’alimentazione contribuisce a mantenere la buona visibilità della particolare grana della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau».

Originariamente la «Saucisse de Morteau» era chiusa con un bastoncino di legno che permetteva di appendere la salsiccia nel thué. Le grandi dimensioni della salsiccia corrispondono all’insaccamento nell’intestino crasso del suino. I produttori utilizzano ancora il budello naturale di suino, chiuso a un’estremità da un bastoncino di legno.

In passato la carne veniva tagliata semplicemente con un coltello e questo metodo di preparazione determinava la tritatura grossolana, sia del lardo che della carne. Oggi i produttori preparano il prodotto con un tritacarne o un cutter e hanno mantenuto la tritatura grossolana.

La particolare presenza di conifere spiega perché l’affumicatura della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau» si sia sviluppata esclusivamente da legno di conifere, contrariamente a molti altri tipi di salsicce che si trovano in Francia e in Europa e che sono affumicate con legno di piante cedue. L’affumicatura praticata per l’IGP «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» riprende le caratteristiche dell’affumicatura effettuata nel thué. Si tratta di un’affumicatura lenta che permette la penetrazione del fumo in profondità e non a livello superficiale. Questo tipo di affumicatura è necessario per via delle dimensioni del prodotto, soprattutto nel caso del «Jésus de Morteau».

La corretta gestione della durata e della temperatura di affumicatura permette di controllare l’igrometria ed evitare la fermentazione del prodotto. Il produttore gestisce il fuoco, che deve essere adattato in base a diversi fattori come la massa dei prodotti da affumicare, la temperatura e l’igrometria ambiente, l’umidità del combustibile.

La competenza legata all’affumicatura lenta con legno di conifere è una forte peculiarità della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau» che conferisce loro un colore ambrato e un caratteristico gusto di affumicato, strettamente legato alla zona di produzione.

La reputazione della «Saucisse de Morteau» e del «Jésus de Morteau», risalente al XVIII secolo, ha superato i confini della terra di origine, grazie alla chiara identificazione del prodotto, sia per il suo aspetto visivo facilmente riconoscibile (grosso calibro, colore, bastoncino di legno), sia per le sue qualità gustative (tritatura grossolana, gusto di affumicato).

La «Saucisse de Morteau» è nota al pubblico, ai ristoratori e ai consumatori. Un sondaggio condotto nel 2008 tra i consumatori mostra che il 71 % degli intervistati conosce questo prodotto. È direttamente identificata, a fianco dei vari vini e formaggi, come immagine simbolica della cucina della regione Franca Contea. Questo legame forte tra la regione Franca Contea e la «Saucisse de Morteau» è sempre attuale e garantisce a questo prodotto una buona posizione nel patrimonio culinario della regione. Se questa reputazione è veicolata soprattutto dalla denominazione «Saucisse de Morteau», anche la denominazione «Jésus de Morteau» gode di una sua notorietà, soprattutto a livello regionale, dove è spesso presente nel reparto gastronomia a fianco della «Saucisse de Morteau».

Il radicamento territoriale e la persistenza nella zona geografica di una fitta rete di operatori costituiscono fattori importanti della reputazione del prodotto.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-MorteauModif2017-QCOMUE18.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.