ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 319/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 319/02 |
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2019/C 319/03 |
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2019/C 319/04 |
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2019/C 319/05 |
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2019/C 319/06 |
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2019/C 319/07 |
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2019/C 319/08 |
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2019/C 319/09 |
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2019/C 319/10 |
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2019/C 319/11 |
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2019/C 319/12 |
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2019/C 319/13 |
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2019/C 319/14 |
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2019/C 319/15 |
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2019/C 319/16 |
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2019/C 319/17 |
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2019/C 319/18 |
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2019/C 319/19 |
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2019/C 319/20 |
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2019/C 319/21 |
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2019/C 319/22 |
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2019/C 319/23 |
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2019/C 319/24 |
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2019/C 319/25 |
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2019/C 319/26 |
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2019/C 319/27 |
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2019/C 319/28 |
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2019/C 319/29 |
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Tribunale |
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2019/C 319/30 |
Causa T-516/19: Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — VDV eTicket Service/Commissione e INEA |
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2019/C 319/31 |
Causa T-545/19: Ricorso proposto il 5 agosto 2019 — Global Steel Wire e a./Commissione |
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2019/C 319/32 |
Causa T-554/19: Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Spagna/Commissione |
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2019/C 319/33 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 319/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV
(Causa C-40/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 2, lettera d) - Nozione di «responsabile del trattamento» - Gestore di un sito Internet che ha incorporato in quest’ultimo un plug-in social che consente la comunicazione dei dati personali del visitatore di tale sito al fornitore del suddetto plug-in - Articolo 7, lettera f) - Legittimazione del trattamento dei dati - Considerazione dell’interesse del gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social - Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) - Consenso della persona interessata - Articolo 10 - Informazione della persona interessata - Normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio)
(2019/C 319/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Fashion ID GmbH & Co.KG
Convenuta: Verbraucherzentrale NRW eV
Con l’intervento di: Facebook Ireland Ltd, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Dispositivo
1) |
Gli articoli da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali. |
2) |
Il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID GmbH & Co. KG, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all’operazione o all’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi. |
3) |
In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni. |
4) |
L’articolo 2, lettera h), e l’articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l’operazione o l’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l’articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione del genere, l’obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l’informazione che quest’ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l’operazione o l’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti. |
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres
(Causa C-411/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Espoo - Convenzione di Aarhus - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 6, paragrafo 3 - Nozione di «progetto» - Valutazione delle incidenze sul sito interessato - Articolo 6, paragrafo 4 - Nozione di «motivi imperativi di rilevante interesse pubblico» - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 2009/147/CE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 2011/92/UE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «progetto» - Articolo 2, paragrafo 1 - Articolo 4, paragrafo 1 - Valutazione dell’impatto ambientale - Articolo 2, paragrafo 4 - Esenzione dalla valutazione - Abbandono progressivo dell’energia nucleare - Normativa nazionale che prevede, da un lato, la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, dell’attività di produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, rinviando in tal modo di dieci anni la data inizialmente fissata dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e la fine della sua attività, e, dall’altro, il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività - Assenza di una valutazione dell’impatto ambientale)
(2019/C 319/03)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle
Parti
Ricorrenti: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL
Convenuto: Conseil des ministres
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che la ripresa, per un periodo di quasi dieci anni, della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare non in funzione, che abbia l’effetto di rinviare di dieci anni la data inizialmente stabilita dal legislatore nazionale per la sua disattivazione e per la fine della sua attività, e il rinvio, anch’esso di dieci anni, del termine inizialmente previsto da questo medesimo legislatore per la disattivazione e la cessazione della produzione industriale di energia elettrica di una centrale in attività — misure, queste, che implicano lavori di modernizzazione delle centrali interessate tali da incidere sulla realtà fisica dei siti — costituiscono un «progetto», ai sensi di tale direttiva, che deve, in linea di principio, e salvo le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, essere sottoposto a una valutazione dell’impatto ambientale prima dell’adozione di tali misure. La circostanza che l’attuazione di queste ultime implichi l’adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è al riguardo determinante. I lavori inscindibilmente connessi alle suddette misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell’adozione di queste medesime misure, qualora — circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare — la loro natura e i loro potenziali effetti sull’ambiente siano sufficientemente individuabili in tale fase. |
2) |
L’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro a esentare un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale da una valutazione dell’impatto ambientale al fine di garantire la sicurezza del suo approvvigionamento di energia elettrica solo nel caso in cui tale Stato membro dimostri che il rischio per la sicurezza di tale approvvigionamento è ragionevolmente probabile e che il progetto in questione presenta un carattere di urgenza tale da giustificare l’assenza di una simile valutazione, e purché siano rispettati gli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a c), di tale direttiva. Una simile possibilità di esenzione, tuttavia, non fa venir meno gli obblighi che incombono allo Stato membro interessato in forza dell’articolo 7 di detta direttiva. |
3) |
L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella in questione nel procedimento principale non costituisce un atto legislativo nazionale specifico, ai sensi di tale disposizione, escluso, in forza di quest’ultima, dall’ambito di applicazione della direttiva in parola. |
4) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che misure come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, unitamente ai lavori di modernizzazione e di adeguamento alle norme di sicurezza attuali, costituiscono un progetto soggetto a un’opportuna valutazione della sua incidenza sui siti protetti interessati. Tali misure devono essere oggetto di una simile valutazione prima della loro adozione da parte del legislatore. La circostanza che l’attuazione di dette misure implichi l’adozione di atti successivi, come il rilascio, per una delle centrali interessate, di una nuova autorizzazione individuale di produzione di energia elettrica a fini industriali, non è al riguardo determinante. I lavori inscindibilmente connessi a queste medesime misure devono essere parimenti sottoposti a una simile valutazione prima dell’adozione di queste ultime qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la loro natura e i loro potenziali effetti sui siti protetti siano sufficientemente individuabili in tale fase. |
5) |
L’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo di assicurare, in ogni momento, la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro costituisce un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, ai sensi di tale disposizione. L’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui nel sito protetto sul quale può incidere un progetto si trovino un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, solo la necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato è idonea a costituire, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un motivo di sicurezza pubblica ai sensi di tale disposizione. |
6) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, eccezionalmente mantenere gli effetti di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalle direttive 2011/92 e 92/43, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità. |
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-469/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 2, lettera a) - Diritto di riproduzione - Articolo 3, paragrafo 1 - Comunicazione al pubblico - Articolo 5, paragrafi 2 e 3 - Eccezioni e limitazioni - Portata - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2019/C 319/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Funke Medien NRW GmbH
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che essi costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste. |
2) |
La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. |
3) |
Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben
(Causa C-476/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Campionamento (sampling) - Articolo 2, lettera c) - Produttore di fonogrammi - Diritto di riproduzione - Riproduzione «in parte» - Articolo 5, paragrafi 2 e 3 - Eccezioni e limitazioni - Portata - Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) - Citazioni - Direttiva 2006/115/CE - Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) - Diritto di distribuzione - Diritti fondamentali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 13 - Libertà delle arti)
(2019/C 319/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas
Convenuti: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione dev’essere interpretato, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all’utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell’inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile all’ascolto. |
2) |
L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che un fonogramma contenente campioni musicali trasferiti da un altro fonogramma non costituisce una «copia», ai sensi di tale disposizione, di detto fonogramma, qualora non riprenda la totalità o una parte sostanziale di quest’ultimo fonogramma. |
3) |
Uno Stato membro non può prevedere, nel proprio diritto nazionale, un’eccezione o una limitazione al diritto del produttore di fonogrammi sancito dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, diversa da quelle previste dall’articolo 5 di tale direttiva. |
4) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, non ricomprende una situazione in cui non sia possibile identificare l’opera interessata dalla citazione in questione. |
5) |
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi previsto. |
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Spiegel Online GmbH/Volker Beck
(Causa C-516/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Società dell’informazione - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi - Articolo 5, paragrafo 3 - Eccezioni e limitazioni - Portata - Articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d) - Resoconti di avvenimenti attuali - Citazioni - Utilizzo di collegamenti ipertestuali - Opera messa legalmente a disposizione del pubblico - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 11 - Libertà di espressione e di informazione)
(2019/C 319/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Spiegel Online GmbH
Convenuto: Volker Beck
Dispositivo
1) |
La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste. |
2) |
La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. |
3) |
Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che restringe l’applicazione dell’eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all’utilizzo di un’opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale. |
5) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente. |
6) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l’autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un’autorizzazione di legge. |
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Causa C-556/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Procedure comuni ai fini del riconoscimento della protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46, paragrafo 3 - Esame completo ed ex nunc - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a un ricorso effettivo - Portata dei poteri del giudice di primo grado - Assenza di potere di riforma - Rifiuto dell’autorità amministrativa o quasi giurisdizionale competente di conformarsi a una decisione di tale giudice)
(2019/C 319/07)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Alekszij Torubarov
Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Dispositivo
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze, come quelle di cui al procedimento principale, in cui un giudice di primo grado ha constatato dopo aver effettuato un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti presentati dal richiedente protezione internazionale che, in applicazione dei criteri previsti dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, al richiedente in questione deve essere riconosciuta una simile protezione per il motivo che il medesimo invoca a sostegno della sua domanda, ma un organo amministrativo o quasi giurisdizionale adotta in seguito una decisione in senso contrario, senza dimostrare a tal fine la sopravvenienza di nuovi elementi che giustifichino una nuova valutazione delle esigenze di protezione internazionale dello stesso richiedente, il suddetto giudice deve riformare la summenzionata decisione non conforme alla propria precedente sentenza e sostituirla con la propria decisione quanto alla domanda di protezione internazionale, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieti di procedere in tal senso.
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)
(Causa C-589/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Importazione di prodotti tessili erroneamente dichiarati come originari della Giamaica - Recupero a posteriori di dazi all’importazione - Domanda di sgravio dai dazi - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 - Decisione di rigetto della Commissione europea in un caso particolare - Validità)
(2019/C 319/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parti
Ricorrente: Prenatal S.A.
Convenuto: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)
Dispositivo
Dall’esame della decisione COM (2008) 6317 definitivo della Commissione, del 3 novembre 2008, in cui si dichiara che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio da tali dazi in un caso particolare (Fascicolo REM 03/07), alla luce dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità di detta decisione.
23.9.2019 |
IT |
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C 319/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék — Ungheria) — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék
(Causa C-620/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Direttiva 92/13/CEE - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Principi di effettività e di equivalenza - Ricorso per riesame delle decisioni giurisdizionali che disattendono il diritto dell’Unione - Responsabilità degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di giudici nazionali - Valutazione del danno risarcibile)
(2019/C 319/09)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Székesfehérvári Törvényszék
Parti
Ricorrente: Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe
Convenuta: Fővárosi Törvényszék
Dispositivo
1) |
La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che viola una norma di diritto dell’Unione è disciplinata dalle condizioni enunciate dalla Corte, in particolare, al punto 51 della sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C 224/01, EU:C:2003:513), senza tuttavia escludere che la responsabilità di tale Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale. Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che la decisione abbia acquisito autorità di cosa giudicata. Nell’ambito dell’applicazione di tale responsabilità, spetta al giudice nazionale investito della domanda di risarcimento danni valutare, tenendo conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, se il giudice nazionale che ha statuito in ultimo grado abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, disattendendo in modo manifesto il diritto dell’Unione applicabile, ivi compresa la pertinente giurisprudenza della Corte. Il diritto dell’Unione osta, invece, ad una norma di diritto nazionale che, in un caso del genere, escluda, in via generale, dai danni risarcibili le spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale. |
2) |
Il diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in giudicato, di un giudice di detto Stato membro che si è pronunciato su un ricorso di annullamento avverso un atto di un’amministrazione aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell’ambito del procedimento relativo a tale ricorso di annullamento. Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, per il giudice nazionale, di ritornare su una sentenza passata in giudicato, per rendere la situazione derivante da tale pronuncia compatibile con una decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l’ha originata erano già a conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la conformità di tale situazione alla normativa dell’Unione, come interpretata da una precedente sentenza della Corte. |
23.9.2019 |
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C 319/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 luglio 2019 — Bayerische Motoren Werke AG/Commissione europea, Freistaat Sachsen
(Causa C-654/17 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuti regionali agli investimenti - Aiuto destinato a un grande progetto d’investimento - Aiuto in parte incompatibile con il mercato interno - Articolo 107, paragrafo 3, TFUE - Necessità dell’aiuto - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Regolamento (CE) n. 800/2008 - Aiuto che supera la soglia di notifica individuale - Notifica - Portata dell’esenzione per categoria - Impugnazione incidentale - Ammissione di un intervento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Ricevibilità)
(2019/C 319/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (rappresentanti: M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, A. Bouchagiar e T. Maxian Rusche, agenti), Freistaat Sachsen (rappresentante: T. Lübbig, Rechtsanwalt)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. |
2) |
La Bayerische Motoren Werke AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea relative all’impugnazione principale. |
3) |
Il Freistaat Sachsen è condannato a sopportare le proprie spese relative all’impugnazione principale. |
4) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Bayerische Motoren Werke AG e del Freistaat Sachsen relative all’impugnazione incidentale. |
23.9.2019 |
IT |
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C 319/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA
(Causa C-659/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Aiuti all’occupazione - Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro - Decisione 2000/128/CE - Regime di aiuti per interventi a favore dell’occupazione concessi dall’Italia - Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno - Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un’impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un Comune - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di «distorsione della concorrenza» - Nozione di «incidenza sugli scambi» tra Stati membri)
(2019/C 319/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Convenuta: Azienda Napoletana Mobilità SpA
Dispositivo
Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la decisione 2000/128/CE della Commissione, dell’11 maggio 1999, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, dev’essere interpretata nel senso che essa si applica a un’impresa, come quella coinvolta nel procedimento principale, la quale ha fornito, a seguito di un’attribuzione diretta da parte di un Comune e in via esclusiva, servizi di trasporto pubblico locale ed ha beneficiato di sgravi dagli oneri sociali in forza di una normativa nazionale che questa decisione ha dichiarato parzialmente incompatibile con il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
23.9.2019 |
IT |
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C 319/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Paesi Bassi) — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-680/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Codice comunitario dei visti - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Articolo 5 - Stato membro competente ad esaminare una domanda di visto e a pronunciarsi su di essa - Articolo 8 - Accordo di rappresentanza - Articolo 32, paragrafo 3 - Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto - Stato membro competente a decidere sul ricorso in caso di accordo di rappresentanza - Titolari del diritto di presentare un ricorso)
(2019/C 319/12)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam
Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken
Dispositivo
1) |
L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che esso non consente alla persona di riferimento di presentare un ricorso in nome proprio contro una decisione di rifiuto di visto. |
2) |
L’articolo 8, paragrafo 4, lettera d), e l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, devono essere interpretati nel senso che, qualora esista un accordo bilaterale di rappresentanza in forza del quale le autorità consolari dello Stato membro rappresentante sono autorizzate ad adottare le decisioni di rifiuto di visto, spetta alle autorità competenti di tale Stato membro decidere sui ricorsi proposti contro una decisione di rifiuto di visto. |
3) |
Un’interpretazione combinata dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera d), e dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, secondo la quale il ricorso contro una decisione di rifiuto di visto deve essere proposto contro lo Stato rappresentante, è compatibile con il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
23.9.2019 |
IT |
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C 319/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari — Italia) — Procedimento penale a carico di Massimo Gambino, Shpetim Hyka
(Causa C-38/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/29/UE - Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - Articoli 16 e 18 - Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado - Mutamento nella composizione del collegio giudicante - Rinnovazione dell’audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47 e 48 - Diritto a un processo equo e diritti della difesa - Principio di immediatezza - Portata - Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale)
(2019/C 319/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Bari
Imputati nella causa principale
Massimo Gambino, Shpetim Hyka
con l’intervento di: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Ernesto Lappostato, Banca Carige SpA — Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Dispositivo
Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima.
23.9.2019 |
IT |
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C 319/14 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019 — Red Bull GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Marques, Optimum Mark sp. z o.o.
(Causa C-124/18 P) (1)
(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a) - Impedimento alla registrazione assoluto - Procedimento di dichiarazione di nullità - Combinazione di due colori in quanto tali - Assenza di disposizione sistematica che associ i colori in modo predeterminato e costante)
(2019/C 319/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Red Bull GmbH (rappresentanti: A. Renck, Rechtsanwalt, S. Petivlasova, abogada)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e D. Botis, agenti), Marques (rappresentanti: R. Mallinson, solicitor, e T. Müller, Rechtsanwalt), Optimum Mark sp. z o.o. (rappresentanti: R. Skubisz, J. Dudzik e M. Mazurek, adwokaci e E. Jaroszyńska-Kozłowska, advocate)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Red Bull GmbH è condannata alle spese. |
23.9.2019 |
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C 319/15 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-209/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Violazione della direttiva 2006/123/CE e degli articoli 49 e 56 TFUE - Restrizioni e requisiti relativi all’ubicazione della sede legale, allo statuto giuridico, alla partecipazione al capitale e alle attività multidisciplinari delle società di ingegneri civili, di consulenti in materia di brevetti e di veterinari)
(2019/C 319/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Tserepa-Lacombe, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse, agente)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e D. Klebs, successivamente D. Klebs, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica d’Austria, mantenendo i requisiti in materia di ubicazione della sede per le società di ingegneri civili e di consulenti in materia di brevetti, i requisiti in materia di statuto giuridico e di detenzione del capitale per le società di ingegneri civili, di consulenti in materia di brevetti e di veterinari nonché la restrizione di attività multidisciplinari per le società di ingegneri civili e di consulenti in materia di brevetti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, punto 1, dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, e dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. |
2) |
La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
23.9.2019 |
IT |
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C 319/16 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bacău — Romania) — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl
(C-354/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Trasporto aereo - Negato imbarco - Nozioni di «compensazione pecuniaria» e di «risarcimento supplementare» - Tipo di danno risarcibile - Danno materiale o morale - Detrazione - Risarcimento supplementare - Assistenza - Informazioni fornite ai passeggeri)
(2019/C 319/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Bacău
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu
Convenuta: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl
Dispositivo
1) |
In primo luogo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’importo previsto in tale disposizione non mira a risarcire un danno quale una perdita di retribuzione, in secondo luogo, detto danno può essere oggetto del risarcimento supplementare previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, e, in terzo luogo, spetta al giudice del rinvio determinare e valutare, sulla base giuridica pertinente, i diversi elementi costitutivi del suddetto danno, nonché l’entità del risarcimento del medesimo. |
2) |
Il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, deve essere interpretato nel senso che esso consente al giudice nazionale competente di detrarre dal risarcimento supplementare il risarcimento concesso in forza di tale regolamento, ma non lo obbliga a farlo, in quanto il suddetto regolamento non impone al giudice nazionale competente condizioni sulla base delle quali potrebbe procedere a tale detrazione. |
3) |
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo, deve essere interpretato nel senso che esso impone al vettore aereo operativo di presentare ai passeggeri coinvolti informazioni complete su tutte le possibilità previste nella seconda di tali disposizioni, mentre i passeggeri di cui trattasi non hanno alcun obbligo di contribuire attivamente alla ricerca delle informazioni a tal fine. |
4) |
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, ai fini di tale disposizione, l’onere di provare che il riavviamento è stato effettuato non appena possibile incombe sul vettore aereo operativo. |
23.9.2019 |
IT |
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C 319/17 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 29 luglio 2019 — Agenzia europea per i medicinali/Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Commissione europea
(Causa C-359/18 P) (1)
(Impugnazione - Regolamento (CE) n. 141/2000 - Medicinali orfani - Articolo 5 - Domanda di assegnazione della qualifica di «medicinale orfano» per un determinato medicinale - Convalida - Esistenza di un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) precedente per lo stesso medicinale)
(2019/C 319/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: inizialmente S. Marino, S. Drosos, T. Jabłoński e A. Spina, agenti, successivamente S. Marino, S. Drosos e T. Jabłoński, agenti)
Altre parti nel procedimento: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (rappresentanti: G. Castle, solicitor, D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, S. Cowlishaw, solicitor), Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen e A. Sipos, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd. |
3) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese. |
23.9.2019 |
IT |
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C 319/17 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt A/B
(C-388/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 288, primo comma, punto 1, e articolo 315 - Regime speciale delle piccole imprese - Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori - Soggetto passivo-rivenditore cui si applica il regime del margine - Volume d’affari annuo che determina l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese - Margine di profitto o importi incassati)
(2019/C 319/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt A
Resistente: B
Dispositivo
L’articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale o a una prassi amministrativa nazionale in virtù della quale il volume d’affari cui far riferimento per l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante nel regime speciale del margine previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato, conformemente all’articolo 315 di tale direttiva, tenendo conto soltanto del margine di profitto realizzato. Detto volume d’affari deve essere determinato sulla base di tutti gli importi al netto dell’imposta sul valore aggiunto incassati o da incassare da parte del soggetto passivo-rivenditore, indipendentemente dalle modalità secondo le quali tali importi saranno assoggettati ad imposizione in concreto.
23.9.2019 |
IT |
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C 319/18 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 luglio 2019 — Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd/Commissione europea, Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL
(Causa C-436/18 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Istituzione di un dazio antidumping definitivo su taluni prodotti originari della Cina - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) - Valore normale - Determinazione sulla base del prezzo in un paese terzo ad economia di mercato - Scelta di un appropriato paese terzo - Paese terzo ad economia di mercato oggetto della stessa inchiesta - Adeguamenti)
(2019/C 319/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, advocaten)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Demeneix, agenti,), Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (rappresentanti: J. Killick, barrister, e G. Forwood e C. Van Haute, avocates)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd è condannata alle spese. |
23.9.2019 |
IT |
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C 319/19 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Ítélőtábla — Ungheria) — Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V.
(Causa C-451/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenze speciali - Articolo 7, punto 2 - Materia di illeciti civili dolosi o colposi - Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Domanda di risarcimento del danno causato da un’intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo)
(2019/C 319/20)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Győri Ítélőtábla
Parti
Ricorrente: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.
Convenuto: DAF TRUCKS N.V.
Dispositivo
L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che consiste in particolare in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l’azione è diretta contro un partecipante all’intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali.
23.9.2019 |
IT |
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C 319/19 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 luglio 2019 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-481/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2012/39/UE - Prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - Mancata comunicazione o mancato recepimento entro il termine prescritto)
(2019/C 319/21)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska e C. Sjödin, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato)
Dispositivo
1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento della direttiva 2012/39, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/20 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 15 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-438/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi - Direttiva 90/434/CEE - Articoli 4 e 11 - Direttiva 2009/133/CE - Articoli 4 e 15 - Fusione detta «inversa» - Regime fiscale in forza del quale, nel caso di una fusione detta «inversa», le spese sostenute dalla società controllante, relative a un prestito contratto da quest’ultima per l’acquisto delle azioni della controllata che la incorpora, deducibili per detta società controllante, sono considerate indeducibili per detta controllata)
(2019/C 319/22)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, quale modificata dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, in forza della quale non sono considerate, per la società incorporante, come fiscalmente deducibili spese che siano state tali, per la società incorporata, prima della fusione di dette società, e che sarebbero state deducibili se detta fusione non fosse avvenuta.
23.9.2019 |
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C 319/21 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov — Romania) — EP/FO
(Causa C-530/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 15 - Rinvio della causa a un giudice di un altro Stato membro, più adatto a trattare il caso - Eccezione alla norma sulla competenza generale del giudice del luogo di residenza abituale del minore - Legame particolare con un altro Stato membro - Elementi che consentono di determinare il giudice più adatto - Esistenza di norme giuridiche differenti - Interesse superiore del minore)
(2019/C 319/23)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Ilfov
Parti
Ricorrente: EP
Convenuto: FO
Dispositivo
1) |
L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che esso istituisce un’eccezione alla norma sulla competenza generale prevista dall’articolo 8 di detto regolamento n. 2201/2003, secondo la quale la competenza dei giudici degli Stati membri è determinata dal luogo di residenza abituale del minore al momento in cui il giudice è adito. |
2) |
L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che se uno o più dei cinque criteri alternativi che esso enuncia, in via tassativa, per valutare l’esistenza di un legame particolare del minore con uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale sono soddisfatti, il giudice competente, ai sensi dell’articolo 8 di detto regolamento, ha facoltà di rinviare la causa a un giudice che esso reputi più adatto a trattare la controversia di cui è investito, ma non è tenuto a farlo. Se il giudice competente giunge alla conclusione che i legami che uniscono il minore interessato allo Stato membro della sua residenza abituale sono più forti di quelli che lo uniscono a un altro Stato membro, tale conclusione basta per escludere l’applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento. |
3) |
L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di differenze tra le norme giuridiche, segnatamente le norme di procedura, di uno Stato membro il cui giudice è competente a conoscere nel merito una causa e quelle di un altro Stato membro con il quale il minore interessato ha un legame particolare, quali l’esame delle cause a porte chiuse e da parte di giudici specializzati, non può costituire, in modo generale e astratto, un criterio rilevante, in considerazione dell’interesse superiore del minore, per valutare se i giudici di quest’altro Stato membro siano i più adatti a trattare il caso. Il giudice competente può prendere in considerazione queste differenze solo se esse siano tali da apportare un valore aggiunto reale e concreto ai fini dell’adozione di una decisione relativa a detto minore, rispetto all’ipotesi in cui esso dovesse restare investito di detta causa. |
23.9.2019 |
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C 319/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid (Spagna) l'11 febbraio 2019 — Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid e Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT/Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(Causa C-103/19)
(2019/C 319/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid
Parti
Ricorrenti: Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid e Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT
Resistente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), in particolare alla sua clausola 5, ai suoi obiettivi [e ai] punti 6 e 8 [delle sue considerazioni generali] nonché ai parametri stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), la normativa oggetto del ricorso, vale a dire l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità, che, dopo il rinnovo di nomine a tempo determinato in successione nel settore pubblico sanitario, sulla base di disposizioni di diritto nazionale che consentivano i rinnovi finalizzati a fornire e garantire servizi di natura temporanea, congiunturale o straordinaria, quando in realtà con dette nomine si assolvevano esigenze permanenti e durevoli, ricorre alla trasformazione della natura di 9 126 posti, di modo che il lavoratore a tempo determinato occasionale diviene a tempo determinato ad interim, con il risultato che tali posti vengono inseriti in un’offerta pubblica di impiego e ne consegue la cessazione del servizio del lavoratore a tempo determinato. |
2) |
Se sia corretta l’interpretazione del presente Giudice secondo cui la modalità di applicazione descritta dell’articolo 9, paragrafo 3, dello statuto quadro, e realizzata mediante l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità, non è conforme alla clausola 5 [dell’accordo quadro], agli obiettivi [e ai] punti 6 e 8 [delle considerazioni generali dello stesso] nonché ai parametri stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), in quanto, dopo l’abuso di contratti a tempo determinato per assolvere esigenze permanenti e una volta riconosciuta la carenza strutturale, consente che tale abuso non sia mai sanzionato, contravvenendo agli obiettivi della direttiva e perpetuando la situazione sfavorevole dei dipendenti statutari a tempo determinato. |
3) |
Se sia corretta l’interpretazione data dal presente Giudice alla clausola 5 [dell’accordo quadro], agli obiettivi [e ai] punti 6 e 8 [delle considerazioni generali dello stesso] nonché ai parametri stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), indicati nella presente decisione e che inducono a ritenere che l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità non sia conforme all’articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70 in quanto lo Stato spagnolo non garantisce i risultati previsti in detta direttiva, dato che, una volta verificatosi l’abuso di contratti a tempo determinato, non si forniscono ai lavoratori garanzie di tutela effettive ed equivalenti per sanzionare debitamente detto abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, non si sanziona l’abuso e si consente pertanto che la direttiva comunitaria non trovi applicazione nel settore sanitario. |
4) |
Atteso che la normativa nazionale prevede il divieto assoluto, nel settore pubblico, di convertire in contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, o di stabilizzare il lavoratore vittima di abuso, e poiché detta normativa nazionale non prevede altre misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di successioni di contratti di lavoro a tempo determinato, se sia corretto ritenere, come ritiene il presente Giudice, che l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità (in quanto applica tardivamente l’articolo 9, paragrafo 3, [dello statuto] quadro) e il successivo processo di selezione aperto al pubblico non possano essere considerati misure effettive per evitare e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di successioni di contratti di lavoro a tempo determinato, poiché in tal modo, ad avviso del presente Giudice e come già indicato, si eludono l’applicazione e l’attuazione degli obiettivi imposti dalla menzionata direttiva comunitaria. |
5) |
Atteso che l’ordinanza 406/2017, dell’8 maggio, del Ministro regionale della Sanità limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente ai lavoratori occasionali e, in relazione agli altri lavoratori a tempo determinato, vincolati all’Amministrazione per un periodo eccessivo, quest’ultima non procede, entro i termini previsti dalla normativa nazionale, allo studio delle cause che determinano tale situazione, per valutare, eventualmente, se sia necessario istituire posti strutturali nella dotazione di organico, in modo tale che, in realtà, la situazione di precarietà dei lavoratori diviene permanente, tale abuso non è sanzionato e non viene applicata in relazione a detti lavoratori alcuna misura effettiva ed equivalente che offra garanzie di tutela al fine di sanzionare debitamente detto abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, se si debba ritenere che in tal modo si violino le prescrizioni della sentenza della Corte di giustizia (Decima Sezione) del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), in quanto si determina la situazione sopra descritta e si contravviene pertanto alla normativa comunitaria. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
23.9.2019 |
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C 319/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia) il 21 febbraio 2019 — V.C. Sp. z o.o./P.K.
(Causa C-150/19)
(2019/C 319/25)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Parti
Ricorrente: V.C. Sp. Z o.o.
Convenuto: P.K.
Con ordinanza del 4 giugno 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-150/19.
23.9.2019 |
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C 319/24 |
Impugnazione proposta il 22 maggio 2019 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 marzo 2019, causa T-730/16, Espírito Santo Financial Group/BCE
(Causa C-396/19P)
(2019/C 319/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti, H.-G. Kamann, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Espírito Santo Financial Group SA, in liquidazione
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019, Espírito Santo Financial Group/Banca centrale europea (T-730/16); |
— |
respingere il ricorso anche per quanto riguarda il diniego della BCE di divulgare l’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014; |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ai fini della sentenza; |
— |
condannare la ricorrente in primo grado e resistente ai due terzi (2/3) delle spese, e la BCE a un terzo (1/3) delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo e unico motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 10.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «Statuto») e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 (1).
La BCE sostiene che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 10.4 dello Statuto e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258, nel ritenere nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 39, da 53 a 63 nonché 111 e 138, che il potere discrezionale del Consiglio direttivo riguardo alla divulgazione dei suoi estratti del verbale deve essere esercitato alla luce delle condizioni stabilite nella decisione 2004/258 (punto 60), il che significa, nel caso di specie, che la BCE è obbligata a fornire una motivazione che spieghi in che modo la divulgazione di informazioni contenute in verbali di riunioni del Consiglio direttivo che riportano le decisioni di tale organo arrechino specificamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza dello svolgimento delle riunioni degli organi decisionali della BCE (punto 61).
L’articolo 10.4 dello Statuto istituisce il principio generale secondo cui le informazioni diffuse nell’ambito dello svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo devono restare riservate al fine di tutelare l’indipendenza e l’efficacia della BCE. Tale norma di diritto primario, che non può essere derogata dal diritto derivato, si applica anche alle parti dei verbali che riportano le decisioni del Consiglio direttivo. Tale norma è ribadita al primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258, che di conseguenza deve sempre essere interpretata congiuntamente all’articolo 10.4 dello Statuto. Dal principio generale di riservatezza dello svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo, che si estende alle decisioni, come stabilito all’articolo 10.4 dello Statuto, deriva che la BCE non è tenuta ad assoggettare la sua decisione di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni ai medesimi criteri sostanziali e procedurali stabiliti dalla decisione 2004/258. In particolare, non è tenuta a giustificare la sua decisione quanto al motivo per cui la divulgazione di tali verbali del Consiglio direttivo possa arrecare specificamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza dello svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo.
(1) Decisione 2004/258 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42).
23.9.2019 |
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C 319/25 |
Impugnazione proposta il 2 luglio 2019 da Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd e IRISL Europe GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019, causa T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
(Causa C-506/19 P)
(2019/C 319/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd e IRISL Europe GmbH (rappresentanti: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale; |
— |
dichiarare che il Consiglio, designando le ricorrenti, ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli; |
— |
rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sull’eventuale applicazione dei mezzi istruttori di cui al ricorso e poi (di conseguenza) si pronunci sulle questioni del nesso causale e del quantum, e |
— |
condannare il Consiglio alle spese delle ricorrenti relative all’impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale è incorso in cinque errori di diritto, in base ai quali la sentenza dovrebbe essere annullata:
1. |
errore nell’applicare l’affermazione secondo cui il Consiglio non disponeva di alcun margine di discrezionalità; |
2. |
errore nell’applicare il ragionamento di cui alla sentenza di annullamento Islamic Republic of Iran Shipping Lines («IRISL») [del 2013] all’esame relativo alla sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata; |
3. |
assenza di una base giuridica per la distinzione tra «assenza di prove» e «inadeguatezza della prova», distinzione in ogni caso inapplicabile; |
4. |
errore di diritto nell’affermare di fare affidamento su elementi di prova non presentati dinanzi al Tribunale, e |
5. |
errore di diritto nell’applicare [la sentenza nella causa Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS)] come «issue estoppel» o res judicata. |
23.9.2019 |
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C 319/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 4 luglio 2019 — AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis
(Causa C-511/19)
(2019/C 319/28)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos
Parti
Ricorrente: AB
Resistente: Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis
Questioni pregiudiziali
A) |
Se costituisca discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera b) e 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2000/78 (1), l’adozione da parte dello Stato membro della normativa, applicabile dallo Stato, dalle autorità locali e dalle persone giuridiche di diritto pubblico e in generale da tutti gli enti del settore pubblico allargato (organismi di diritto privato) in quanto datori di lavoro, come quella di cui all’articolo 34 paragrafi 1, sottoparagrafo c, 3, primo comma, e 4, della legge n. 4024/2011, in base alla quale il personale con contratto di lavoro di diritto privato degli enti suddetti è sottoposto ad un regime di riserva di manodopera per un periodo non superiore a ventiquattro (24) mesi con l’unico criterio sostanziale della prossimità alla maturazione delle condizioni per la pensione di vecchiaia, corrispondente a trentacinque anni (35) di contributi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, in considerazione anche del fatto che ai sensi della pertinente normativa in materia di assicurazione in vigore all’epoca, oltre ad altri casi non rilevanti nel caso di specie, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia in forza di un rapporto di lavoro subordinato, erano richiesti (almeno) 10 500 giorni lavorativi (35 anni) di assicurazione all’IKA o ad altro ente assicurativo dei lavoratori dipendenti e il compimento (almeno) di 58 anni di età del lavoratore, senza certamente escludere, a seconda del caso concreto, che il periodo di assicurazione (35 anni) venisse compiuto ad un’età diversa. |
B) |
In caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera A), se l’adozione del regime di riserva di manodopera possa essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 2, lettera b) i), e 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, dalla necessità immediata di garantire risultati organizzativi, operativi e di bilancio e in particolare dalla necessità urgente di ridurre la spesa pubblica al fine di raggiungere obiettivi quantitativi specifici entro la fine del 2011, i quali vengono menzionati nella relazione illustrativa della legge, come specificato nel quadro di bilancio a medio termine, allo scopo di rispettare gli impegni assunti dallo Stato nei confronti dei suoi partner-creditori per far fronte all’acuta e prolungata crisi economica e finanziaria che attraversava il paese e al contempo razionalizzare e contenere l’espansione del settore pubblico. |
C) |
In caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera B),
|
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
23.9.2019 |
IT |
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C 319/28 |
Impugnazione proposta il 2 agosto 2019 dalla Deutsche Lufthansa AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 maggio 2019, causa T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Commissione europea
(Causa C-594/19 P)
(2019/C 319/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (rappresentante: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Land Rheinland-Pfalz
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019 nella causa T-764/15; |
— |
accogliere la domanda della ricorrente presentata in primo grado e annullare la decisione SA.32833 della Commissione del 1 oottobre 2014 (1), cui tale domanda si riferisce; |
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con l’impugnazione la ricorrente deduce, in sostanza, i seguenti motivi:
— |
La ricorrente sarebbe stata legittimata ad agire già ai sensi della sentenza Montessori (2). Ciò in quanto la concessione di un prestito per l’importo di EUR 45 milioni dal fondo di liquidità a favore della Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH costituirebbe un regime di aiuti. Inoltre, sarebbe accertato che i fondi di tale prestito sarebbero andati a Ryanair. |
— |
Qualora si applicasse la cosiddetta giurisprudenza Mory (3), si dovrebbe allora, in subordine, applicare la prima alternativa. La Commissione non avrebbe tenuto conto di elementi di fatto sostanziali e di benefici supplementari. Vista la violazione dei diritti processuali della ricorrente, non si può ritenere che la Commissione abbia svolto regolarmente il procedimento di indagine. Anche in questo caso, la ricorrente sarebbe stata individualmente interessata e, pertanto, legittimata ad agire. |
— |
In subordine, il ricorso dovrebbe essere ritenuto ricevibile anche qualora si dovesse applicare la seconda alternativa della cosiddetta giurisprudenza Mory, in base alla quale la ricorrente dovrebbe dimostrare che l’aiuto arreca un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato. In tal caso si applicherebbe, infatti, un’inversione dell’onere della prova, o quantomeno un’attenuazione dell’onere della prova a favore della ricorrente, giacché la Commissione avrebbe arbitrariamente omesso di considerare circostanze di fatto a lei note rilevanti per la decisione. Soltanto in subordine si rileva che la ricorrente avrebbe in realtà dimostrato anche tale pregiudizio sostanziale. La diversa valutazione giuridica del Tribunale andrebbe oltre la giurisprudenza della Corte e presupporrebbe una comprensione errata del mercato di riferimento. A tale riguardo, il Tribunale falserebbe e accorcerebbe le allegazioni della ricorrente, altererebbe il contenuto della decisione impugnata e violerebbe le regole relative all’onere della prova. |
(1) Decisione (UE) 2016/788 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn poste in essere dal 2009 al 2011 (GU 2016, L 134, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl e a. (da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873).
(3) Sentenza della Corte del 17 settembre 2015, Mory SA e a./Commissione europea (C-33/14 P, EU:C:2015:609).
Tribunale
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/29 |
Ricorso proposto il 19 luglio 2019 — VDV eTicket Service/Commissione e INEA
(Causa T-516/19)
(2019/C 319/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VDV eTicket Service GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accertare, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che il mancato riconoscimento di costi per l’importo di EUR 407 443,04 tramite la lettera controversa è illegittimo, |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) ARES(2019)3151305 del 13 maggio 2019, nei limiti in cui essa ha dichiarato non recuperabili i costi della ricorrente per l’importo di EUR 407 443,04 nell’ambito del programma quadro Horizon 2020 — Progetto: 636126 — European Travellers Club.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’abuso di diritto a motivo della necessaria conoscenza dell’erronea ripartizione dei costi.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
|
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/30 |
Ricorso proposto il 5 agosto 2019 — Global Steel Wire e a./Commissione
(Causa T-545/19)
(2019/C 319/31)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna), Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Spagna), Global Special Steel Products, SA (Corrales de Buelna, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz, J. Blanco Carol e B. Martos Stevenson, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 24 maggio 2019; e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso, che si ricollega a una domanda di accertamento dell’incapacità contributiva presentata nel febbraio 2000, nell’ambito del procedimento COMP/38.344 — Acciaio per precompresso, è diretto contro la decisione della Commissione europea recante rigetto della richiesta di dilazione di pagamento in considerazione della situazione finanziaria delle ricorrenti al 20 dicembre 2018.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, poiché la decisione impugnata è stata adottata senza aver dato alle ricorrenti la possibilità di esporre il loro punto di vista al riguardo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione del rigetto della richiesta presentata dalle ricorrenti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sugli errori di fatto e di diritto in cui la Commissione è incorsa nella valutazione della situazione finanziaria delle ricorrenti e della loro capacità contributiva per far fronte al pagamento dell’ammenda. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha adottato la decisione impugnata violando il principio generale di collegialità, incorrendo in tal modo in un vizio di incompetenza. |
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità. |
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/31 |
Ricorso proposto il 9 agosto 2019 — Spagna/Commissione
(Causa T-554/19)
(2019/C 319/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il bando di concorso generale e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in esame è proposto contro il bando di concorso generale EPSO/AD/374/19 — Amministratori (AD 7) nei seguenti settori: 1. Diritto della concorrenza, 2. Diritto finanziario, 3. Diritto dell’Unione economica e monetaria, 4. Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE, 5. Protezione delle monete in euro contro la falsificazione (1).
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento 1/58 (2), 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, limitando il regime di comunicazione tra EPSO e il candidato, da effettuarsi unicamente in inglese, francese, tedesco o italiano, e limitando le lingue che possono essere utilizzate per compilare la sezione del Talent Screener (selezione in base ai titoli) dell’atto di candidatura. |
2. |
Violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 22 CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e degli articoli 27 e 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari, allorché limita indebitamente la scelta della seconda lingua soltanto a quattro lingue (il francese, l’inglese, il tedesco e l’italiano), escludendo le altre lingue officiali dell’Unione europea. |
3. |
La scelta dell’inglese, del francese, del tedesco e dell’italiano costituisce una scelta arbitraria che determina una discriminazione fondata sulla lingua, contraria all’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e agli articoli 27 e 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari. |
4. |
Il fatto che il bando di concorso generale non specifichi esplicitamente che la lingua 1 dev’essere la lingua che i candidati devono conoscere almeno al livello C1 determina una duplice discriminazione, fondata sulla cittadinanza nonché sulla lingua «parlata», sicché risultano violati l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, l’articolo 27 e l’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari. |
(2) Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385).
23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/32 |
Ricorso proposto il 13 agosto 2019 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH TRAINING, RESEARCH & INNOVATION CENTER)
(Causa T-558/19)
(2019/C 319/33)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese
Parti
Ricorrente: Luz Saúde, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: G. Moreira Rato, advogado)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clínica La Luz, SL (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH TRAINING, RESEARCH & INNOVATION CENTER — Domanda di registrazione n. 16 433 823
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 01/07/2019 nel procedimento R 2239/202018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.