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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 318/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9291 — Apollo Management/RPC Group) ( 1 ) |
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2019/C 318/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9427 — The Carlyle Group/Forgital Italy) ( 1 ) |
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2019/C 318/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9437 — Würth Group/GES) ( 1 ) |
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2019/C 318/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9457 — Next Alt/Sotheby’s) ( 1 ) |
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2019/C 318/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9468 — Centerbridge/Solidus) ( 1 ) |
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2019/C 318/06 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9482 — SKT/Comcast/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2019/C 318/07 |
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Commissione europea |
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2019/C 318/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2019/C 318/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 318/10 |
Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.9504 — Blackstone/CRH (European distribution business)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 318/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9405 — CPF/Itochu/HyLife) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 318/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9519 — Brookfield Asset Management/KKR & CO/X-Elio Energy) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9291 — Apollo Management/RPC Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/01)
Il 15 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9291. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9427 — The Carlyle Group/Forgital Italy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/02)
Il 23 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9427. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9437 — Würth Group/GES)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/03)
Il 23 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9437. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9457 — Next Alt/Sotheby’s)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/04)
Il 27 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9457. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9468 — Centerbridge/Solidus)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/05)
Il 30 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9468. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9482 — SKT/Comcast/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/06)
Il 2 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9482. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/4 |
Avviso all’attenzione di talune persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
(2019/C 318/07)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. Godefroid BIZIMANA (n. 1) che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti della suddetta persona presentando una nuova motivazione. Si informa tale persona che può presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della sua designazione, prima del 28 settembre 2019, al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Commissione europea
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 settembre 2019
(2019/C 318/08)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1030 |
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JPY |
yen giapponesi |
119,11 |
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DKK |
corone danesi |
7,4668 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,88230 |
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SEK |
corone svedesi |
10,7113 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0942 |
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ISK |
corone islandesi |
137,00 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,9423 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,913 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
332,89 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3575 |
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RON |
leu rumeni |
4,7456 |
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TRY |
lire turche |
6,2894 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6243 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4636 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6413 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7579 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5176 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 311,24 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,3991 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8207 |
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HRK |
kuna croata |
7,4008 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 502,67 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5995 |
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PHP |
peso filippino |
57,375 |
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RUB |
rublo russo |
70,3933 |
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THB |
baht thailandese |
33,636 |
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BRL |
real brasiliano |
4,5956 |
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MXN |
peso messicano |
21,4558 |
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INR |
rupia indiana |
78,2925 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/6 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia
(2019/C 318/09)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 21 giugno 2019 da un’associazione europea di produttori di fertilizzanti, la Fertilizers Europe («il richiedente»), per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione di nitrato di ammonio dell’Unione.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.5 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, attualmente classificati con i codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20 e originari della Russia («il prodotto oggetto del riesame»).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione (3), modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/226 (4) e (UE) 2018/1722 (5) della Commissione.
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping
Il richiedente ha asserito, fornendo sufficienti elementi di prova, che non esistono dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Russia («il paese interessato») nel corso di normali operazioni commerciali. Il richiedente ha pertanto costruito il valore normale in base ai costi di produzione in Russia, ad eccezione del prezzo del gas naturale consumato, che è basato sul prezzo di fornitura del gas a Waidhaus (DE), adeguato per tener conto dei costi di trasporto cui sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), e al profitto normalmente realizzabile negli Stati Uniti d’America.
Fatte salve le asserzioni secondo cui i prezzi praticati sul mercato nazionale del paese interessato non sono attendibili, il richiedente ha fornito anche elementi di prova di un valore normale basato sui prezzi effettivamente praticati sul mercato nazionale del paese interessato.
Il valore normale costruito e i prezzi effettivi sul mercato nazionale sono stati confrontati con il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione nell’Unione e con il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) di tale prodotto venduto all’esportazione in Brasile, tenendo presente che le esportazioni in Brasile rappresentano più del 40 % delle esportazioni russe del prodotto oggetto del riesame.
Indipendentemente dalla metodologia utilizzata per determinare il valore normale o dalla destinazione delle vendite all’esportazione, i margini di dumping sono significativi per il paese interessato.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente ha sostenuto che sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento del livello attuale delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame provenienti dal paese interessato. Ciò è dovuto all’esistenza di significative capacità inutilizzate dei produttori esportatori russi, che presumibilmente rappresentano circa il 19,5 % del consumo dell’Unione.
È stato inoltre asserito che probabilmente il flusso delle importazioni del prodotto oggetto del riesame verso l’Unione aumenterà per il fatto che i) l’Unione è il mercato più attraente per la Russia, ii) i due mercati sono vicini, iii) nell’UE esistono acquirenti più affidabili rispetto ad altri mercati e iv) l’Unione è il principale consumatore di nitrato di ammonio del mondo. L’asserzione è confermata anche dalle restrizioni e dalla chiusura di alcuni mercati chiave per il nitrato di ammonio, cioè dal divieto di vendita del nitrato di ammonio introdotto in Turchia nel 2016 e dalle misure di difesa commerciale sulle importazioni di nitrato di ammonio istituite dall’Ucraina e dall’India, rispettivamente a partire dal 2014 e dal 2017.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure. Quindi, in caso di scadenza delle misure, qualsiasi aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Come già annunciato (6), il cosiddetto pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale [regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) entrato in vigore l’8 giugno 2018] ha introdotto, tra l’altro, significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. Il calendario della presente inchiesta, come stabilito nel presente avviso, comprende istruzioni specifiche per la presentazione delle informazioni nelle varie fasi dell’inchiesta e per l’organizzazione delle audizioni. Le proroghe dei termini saranno soggette a regole più rigorose e le richieste di tali proroghe saranno prese in considerazione solo se debitamente motivate. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (8) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta
Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Russia coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità della Russia ed eventualmente le associazioni note di produttori del paese interessato.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2410
Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità del paese interessato.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (9) (10)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame esportato dalla Russia nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2410
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
5.3.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2410
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2410). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.6. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In particolare, le osservazioni delle parti interessate riguardanti la definizione del prodotto devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un’audizione.
5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («a diffusione limitata») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata.
Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf
Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi o per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni finali o, se del caso, delle osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di ulteriori informazioni finali, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori informazioni dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su dette ulteriori informazioni.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.
Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) GU C 53 dell’11.2.2019, pag. 3.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19.
(4) GU L 41 del 18.2.2016, pag. 13.
(5) GU L 287 del 15.11.2018, pag. 3.
(6) Cfr. nota d'informazione «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» (Breve presentazione del calendario e dei termini della procedura d'inchiesta) disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf
(7) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(8) Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(9) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(10) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(11) Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.9504 — Blackstone/CRH (European distribution business)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/10)
1.
In data 13 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti); |
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la divisione European distribution di CRH, comprese Paulsen & Eckhart GmbH, Paulsen & Braeuniger GmbH, August Wollschläger & Co GmbH, Bergmann & Franz Nachf. GmbH & Co.KG, Andreas Paulsen GmbH, CRH Betonholding GmbH, D.F. Liedelt Heizungs- und Sanitär Grosshandels GmbH, Bauking AG (Germania), Quester Baustoffhandel GmbH (Austria), Heumatrans NV, Jeca BVBA, Lambrechts NV, BMB Bouwmaterialen BVBA, Sax Sanitair NV, Schrauwen Sanitaire en Verwarming NV (Belgio), BMN Bowmaterialenhandel B.V. (Paesi Bassi), Cimentos Estrada Perdra S.G.P.S. Limitada (Portogallo), CRH Normandie Distribution SAS, CRH France Distribution SAS (Francia), (di seguito, «CRH European distribution business»), controllate da CRH plc («CRH», Irlanda). |
Blackstone acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di CRH.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Blackstone: gestione alternativa degli attivi a livello mondiale;
— CRH European distribution business: distribuzione di materiali edili, sanitari, di riscaldamento e idraulica mediante rivenditori generici e specializzati e negozi di bricolage.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9504 — Blackstone/CRH (European distribution business)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/20 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9405 — CPF/Itochu/HyLife)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/11)
1.
In data 16 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited ("CPF", Thailandia), |
|
— |
Itochu Corporation ("Itochu", Giappone), |
|
— |
HyLife Group Holdings Ltd ("HyLife Group", Canada), sotto il controllo congiunto di HyLife Investments Ltd. (Canada) e di Itochu. |
Itochu e CPF acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di HyLife Group.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— CPF: allevamento di bestiame, tra cui suini, e acquacoltura, fabbricazione di mangimi per il bestiame e l'acquacoltura, produzione di carne e di altri prodotti alimentari e gestione di punti vendita al dettaglio e di ristoranti,
— Itochu: opera in un'ampia gamma di industrie, tra cui il settore dei tessili, dei macchinari, dei metalli, dei minerali, dell'energia, dei prodotti chimici, dei prodotti generali, delle tecnologie dell'informazione, delle comunicazioni, della finanza e delle assicurazioni e dei prodotti alimentari,
— HyLife: allevamento e macellazione di suini e fabbricazione di prodotti a base di carne suina.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9405 — CPF/Itochu/HyLife
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax: +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").
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23.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/21 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9519 — Brookfield Asset Management/KKR & CO/X-Elio Energy)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 318/12)
1.
In data 16 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada), |
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KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti d’America), |
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— |
X-Elio Energy, S.L. («X-Elio», Spagna), attualmente sotto il controllo esclusivo di KKR. |
Brookfield e KKR acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di X-Elio.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Brookfield: gestore canadese di attivi su scala mondiale specializzato in beni immobili, energie rinnovabili, infrastrutture e private equity;
— KKR: impresa d’investimento che opera a livello mondiale offrendo una gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e soluzioni per i mercati dei capitali all’impresa, alle società in portafoglio e ad altri clienti;
— X-elio: sviluppo, costruzione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici in Spagna, Italia, Giappone, America del Sud, Medio Oriente, Sudafrica e America settentrionale.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9519 — Brookfield Asset Management/KKR & CO/X-Elio Energy
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).