|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
|
2019/C 312/01 |
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 312/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) il 25 aprile 2019 — Telecom Italia SpA/Regione Sardegna
(Causa C-338/19)
(2019/C 312/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Parti nella causa principale
Ricorrente: Telecom Italia SpA
Resistente: Regione Sardegna
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’art. 16, del Regolamento (CE) n. 659/1999/CE, del 22 marzo 1999 (1), applicabile ratione temporis, il quale stabilisce che «Fatto salvo l’articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15», deve essere interpretato nel senso che una preliminare decisione di recupero deve essere adottata dalla Commissione Europea anche nei casi di aiuti attuati in modo abusivo (fatta salva la facoltà della medesima Commissione di adire direttamente la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 659/1999/CE); in caso di risposta negativa al precedente quesito, se l’art. 16 del regolamento n. 659/1999/CE, del 22 marzo 1999, debba essere dichiarato invalido per la violazione dell’art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (già articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE); |
|
2) |
se i paragrafi 1 e 2, dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999) (2), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, n. 271/2008, del 30 gennaio 2008 (3), devono essere interpretati nel senso che il tasso di interesse ivi previsto per la restituzione degli aiuti di Stato incompatibili ed illegittimi si applica anche nel caso di recupero di aiuti di stato approvati con decisione condizionale e attuati in modo abusivo per il verificarsi della condizione prevista. |
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2008, L 82, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 maggio 2019 — Telecom Italia SpA e a./Roma Capitale e a.
(Causa C-368/19)
(2019/C 312/03)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA, Lindam Srl
Resistenti: Roma Capitale, Regione Lazio, Vodafone Italia SpA, Telecom Italia SpA, Wind Tre SpA, Wind Telecomunicazioni SpA
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia.
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/3 |
Impugnazione proposta l’8 maggio 2019 da José-Ramón Herrero Torres avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 marzo 2019, causa T 326/18, Herrero Torres/EUIPO – DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)
(Causa C-369/19 P)
(2019/C 312/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: José-Ramón Herrero Torres (rappresentante: J. Donoso Romero, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e DZ Licores S.L.U.
Con sentenza del 15 luglio 2019, la Corte di Giustizia (Sezione relativa all’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato José-Ramón Herrero Torres a sopportare le proprie spese.
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 maggio 2019 — Benedetti Pietro e Angelo S.S. e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
(Causa C-377/19)
(2019/C 312/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Benedetti Pietro e Angelo S.S., Capparotto Giampaolo e Lorenzino S.S., Gonzo Dino S.S., Soc. Agr. Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe e Giorgio S.S., Azienda Agricola Padovani Luigi, Az. Agr. La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. S.S., Azienda Agricola Mastrotto Giuseppe
Resistente: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Questione pregiudiziale
Se, in una fattispecie quale quella descritta, l’art. 16 del regolamento CE n. 595/2004 (1) osti ad una previsione nazionale, quale quella di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 49/2003 in combinato disposto con l’art. 2, comma 3, del decreto legge del 24 giugno 2004, n. 157, che ha previsto quale criterio per l’individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato quello del regolare versamento mensile da parte dell’acquirente.
(1) Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2004, L 94, pag. 22).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 maggio 2019 — Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni/BT Italia SpA e a.
(Causa C-399/19)
(2019/C 312/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Resistenti: BT Italia SpA, Basictel SpA, BT Enia Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, PosteMobile SpA, Vodafone Italia SpA
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE (1), paragrafo 1, lett. a), osta ad una norma nazionale che pone a carico dei soggetti autorizzati ai sensi della direttiva stessa i costi amministrativi complessivamente sostenuti dalla Autorità nazionale di regolamentazione per l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le funzioni, comprese quelle di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, attribuite all’Autorità nazionale di regolamentazione dal quadro europeo delle comunicazioni elettroniche (di cui alle direttive 2002/19/CE (2), 2002/20/CE, 2002/21/CE (3) e 2002/22/CE (4)); ovvero se le attività indicate nell’art. 12 paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2002/20/CE si esauriscono nella attività di «regolazione ex ante» svolta dall’Autorità nazionale di regolamentazione. |
|
2) |
Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE si interpreta nel senso che il rendiconto annuo dei costi amministrativi dell’Autorità nazionale di regolazione e dei diritti riscossi: a) può essere pubblicato successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario annuale, secondo le leggi nazionali di contabilità pubblica, nel quale sono stati riscossi i diritti amministrativi; b) consente all’ANR di apportare le «opportune rettifiche» anche con riferimento ad esercizi finanziari non immediatamente contigui. |
(1) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21).
(2) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU 2002, L 108, pag. 7).
(3) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).
(4) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/5 |
Impugnazione proposta l’11 giugno 2019 dalla SA Close e dalla Cegelec avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-259/15, Close e Cegelec/Parlamento
(Causa C-447/19 P)
(2019/C 312/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: SA Close, Cegelec (rappresentanti: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers, avocats)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni
|
— |
annullare la sentenza impugnata; |
|
— |
di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado e, pertanto, annullare la decisione adottata il 19 marzo 2015 dal Parlamento di aggiudicare l’appalto pubblico di lavori riguardanti il «progetto di ampliamento e di adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo» lotto n. 73 (centrale di energia), riferimento INLO-D-UPIL-T-14-A04, all’associazione temporanea ENERGIE-KAD (composta dalle società MERSCH e SCHMITZ PRODUCTION SARL e ENERGOLUX SA) e, di conseguenza, di non selezionare l’offerta delle ricorrenti; |
|
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo le ricorrenti, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dell’articolo 161, paragrafi 2 e 3, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.
Il Tribunale avrebbe inoltre: travisato la portata del secondo motivo dedotto in primo grado; conferito una portata inesatta alla nozione di errore manifesto di valutazione, al principio di buona amministrazione e agli obblighi che ne sono il corollario e commesso un errore di analisi che ha causato un travisamento dei fatti e degli elementi di prova.
Infine, le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata, poiché non affronta in alcun modo taluni argomenti sollevati dalle ricorrenti.
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/6 |
Impugnazione proposta il 14 giugno 2019 da Amador Rodriguez Prieto avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 aprile 2019, causa T-61/18, Rodriguez Prieto/Commissione
(Causa C-457/19 P)
(2019/C 312/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Amador Rodriguez Prieto (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Dichiarare e statuire quanto segue:
|
— |
la sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019, causa T-61/18, è annullata nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento del danno morale del ricorrente; |
|
— |
la Commissione è condannata a risarcire il danno morale subito dal ricorrente versandogli un’indennità fissata forfettariamente nella misura di EUR 100 000; |
|
— |
la Commissione è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per quanto concerne il carattere illecito dei comportamenti della Commissione nei suoi confronti durante il procedimento penale, in particolare con riferimento al suo status di informatore all’origine del «Caso Eurostat».
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 4 luglio 2019 — Openbaar Ministerie, YU, ZU/AZ
(Causa C-510/19)
(2019/C 312/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Brussel
Parti
Ricorrenti: Openbaar Ministerie, YU, ZU
Resistente: AZ
Questioni pregiudiziali
|
1. |
|
|
2. |
Se l’officier van justitie van het openbaar ministerie van het arrondissementsparket Amsterdam (funzionario del pubblico ministero della procura di Amsterdam, Paesi Bassi), che agisce in attuazione dell’articolo 14 del Nederlandse Wet van 29 april 2004 tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (legge dei Paesi Bassi del 29 aprile 2004 sull’attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), configuri l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 6.2 della decisione quadro, che ha consegnato la persona ricercata e che può accordare l’assenso ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 3, lettera g) e 4, della decisione quadro. |
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/8 |
Impugnazione proposta il 23 luglio 2019 dalla Recylex SA, Fonderie e Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 maggio 2019, causa T-222/17, Recylex e a./Commissione
(Causa C-563/19 P)
(2019/C 312/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Recylex SA, Fonderie e Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH (rappresentanti: M. Wellinger, avocat, S. Reinart e K. Bongs, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
|
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019, causa T-222/17, nei limiti in cui mantiene l’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla decisione contestata (1) e condanna le ricorrenti alle spese; |
|
— |
annullare la decisione contestata in quanto applica alle ricorrenti un’ammenda di EUR 26 739 000; |
|
— |
ridurre l’importo dell’ammenda applicata alle ricorrenti ad EUR 5 877 732 in base a tutti e tre i motivi dedotti; oppure almeno ad EUR 17 679 141, solo in base al primo motivo, ad EUR 13 305 478, solo in base al secondo motivo, ad EUR 19 099 565, solo in base al terzo motivo, ad EUR 8 228 824 sulla base del primo e del secondo motivo, ad EUR 12 627 958 sulla base del primo e del terzo motivo, oppure ad EUR 9 503 913, sulla base del secondo e del terzo motivo; nonché |
|
— |
condannare la Commissione a sostenere l’integralità delle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
|
1) |
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in primo luogo, in quanto l’argomentazione è incoerente e oscura per quanto riguarda il testo normativo applicabile ai fini della concessione dell’immunità parziale e, in secondo luogo, in quanto la decisione impugnata, nell’applicazione di tale testo normativo, ha manifestamente snaturato le risultanze e travisato le regole dell’onere della prova. |
|
2) |
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver costruito e applicato erroneamente le norme relative all’immunità parziale ai sensi del terzo comma del punto 26 della Leniency Notice del 2006. |
|
3) |
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella sua applicazione della Sezione III della Leniency Notice del 2006, allorché ha ritenuto che un’impresa, la quale fornisce la prova di un significativo valore aggiunto per seconda, non possa sostituire la prima impresa che ha fornito tale prova ma che non soddisfa i presupposti per qualificarsi ai fini della riduzione della sua ammenda. |
(1) Decisione della Commissione dell'8 febbraio 2017 (C(2017)900 final) relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE (Caso AT.40018 –Car battery recycling).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/9 |
Impugnazione proposta il 26 luglio 2019 dalla European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019, causa T-604/15, Ertico — ITS Europe/Commissione
(Causa C-572/19 P)
(2019/C 312/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) (rappresentanti: M. Wellinger e K. T'Syen, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019, causa T-604/15; |
|
— |
annullare la decisione controversa (1) e confermare lo status di microimpresa, piccola o media impresa («PMI») della ricorrente, e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese di tali procedimenti, incluso il procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1) |
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nella parte in cui dichiara che (i) i punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/EU della Commissione (2), del 18 dicembre 2012, sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare e (ii) l’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 (3) del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari riguardano mezzi di ricorso distinti. |
|
2) |
La sentenza impugnata applica erroneamente e viola la raccomandazione relativa alle PMI (4) e viola i fondamentali principi giuridici della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (ed è, quindi, viziata da un errore di diritto) allorché dichiara che è giuridicamente possibile negare alla ricorrente lo status di PMI in base all’«obiettivo e alla ratio» della raccomandazione relativa alle PMI, nonostante la ricorrente rispetti formalmente i criteri di cui alla suddetta raccomandazione (circostanza che non è contraddetta dalla sentenza impugnata). |
|
3) |
La sentenza impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione ed è sostanzialmente invalida, nella parte in cui dichiara che la ricorrente «non doveva far fronte agli svantaggi che le PMI subiscono abitualmente» (e che perciò la ricorrente non costituirebbe una PMI in base all’«obiettivo e alla ratio» della raccomandazione relativa alle PMI). |
(1) Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione del 18 agosto 2015.
(4) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36).
Tribunale
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/11 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2019 — MU/Parlamento
(Causa T-40/16)
(2019/C 312/12)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: MU (rappresentante: A. Bruno, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Ritenere e dichiarare la illegittimità del provvedimento del Parlamento europeo dell’11.12.2015 di diniego del pagamento supplementare per i tirocinanti disabili di cui all’articolo 24, paragrafo 9, delle norme interne che disciplinano i tirocini e le visite di studio presso il segretariato del Parlamento europeo. |
|
— |
Conseguentemente, dichiarare il diritto del proprio diritto al riconoscimento del pagamento addizionale previsto dall’art. 29, par. 9, delle norme che regolano il tirocinio al Parlamento europeo, in quanto persona disabile al 70 %. |
|
— |
Condannare il Parlamento europeo ad elargire al ricorrente il compenso aggiunto previsto dalla normativa applicabile, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda amministrativa al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere:
|
1. |
Che il riconoscimento del pagamento supplementare per le persone invalide, previsto dall’art. 24, paragrafo 9, delle norme interne che disciplinano i tirocini e le visite di studio presso il segretariato del Parlamento europeo, non rientrerebbe nella discrezionalità del Parlamento medesimo. |
|
2. |
Che la percentuale di disabilità è convalidata o stabilita dal consulente medico del Parlamento europeo a seconda che si basi su un certificato nazionale o su un’opinione dettagliata del medico del tirocinante, e facendo riferimento alla «scala europea di valutazione per attacchi a fini medici sull’integrità fisica e mentale». |
|
3. |
La discrezionalità del Parlamento europeo, se pur esistente nel caso di specie, è andata immotivatamente oltre. Vienne precisato a questo riguardo, che la norma di riferimento fa una distinzione tra il caso in cui la disabilità si basi su un certificato dell’autorità nazionale, com’è nel caso in specie, in tale caso viene convalidata dal medico del Parlamento europeo, ed il diverso caso in cui essa si basi su una relazione del medico del tirocinante. In tale ultimo caso, e solo in questo, la percentuale d’invalidità viene stabilita dal medico del Parlamento europeo. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/12 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — ITV/Commissione
(Causa T-456/19)
(2019/C 312/13)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ITV plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato applicazione a favore del CFC Group Financing Exemption; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o commesso un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento nella sua selezione dell’ambito di riferimento per l’analisi del sistema tributario. La Commissione avrebbe dovuto considerare come ambito di riferimento il sistema fiscale societario del Regno Unito e non soltanto il regime stesso delle società controllate straniere (CFC). |
|
2. |
Secondo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe compiuto un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o commesso un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento adottando un orientamento viziato all’analisi del regime CFC. La Commissione avrebbe considerato erroneamente, ai punti da 124 a 126 della decisione contestata, le disposizioni del Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010, come forma di deroga da un generale assoggettamento ad imposta sancito al Capo 5 dello stesso. |
|
3. |
Terzo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe compiuto un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché ha dichiarato nel preambolo della decisione contestata, ai punti 127 e 151, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto imprese che si trovavano in una posizione paragonabile in fatto e in diritto venivano trattate in modo diverso. |
|
4. |
Quarto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l’esenzione del 75 % ai sensi della sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l’imposizione di un onere tributario alle CFC, ricadendo collettivamente nelle esenzioni di cui al Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010, violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente in contrasto con l’articolo 49 TFUE. |
|
6. |
Sesto motivo di ricorso, con cui si asserisce che sussisteva un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento, riguardo alla questione dell’esenzione del 75 % e del tasso fisso. |
|
7. |
Settimo motivo di ricorso, con cui si asserisce che la decisione della Commissione non adempie il principio generale del diritto dell’Unione europea di non discriminazione o uguaglianza. |
|
8. |
Ottavo motivo di ricorso, con cui si asserisce che la Commissione ha compiuto un errore di diritto applicando per analogia o istituendo indebiti collegamenti con i termini della direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164, (1) che non era applicabile ratione temporis. |
|
9. |
Nono motivo di ricorso, con cui si asserisce che la Commissione ha compiuto un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando nel preambolo della decisione contestata, al punto 176, che esiste una classe di beneficiari (inclusa la ricorrente) e che la ricorrente ha ricevuto qualche aiuto che richiedesse di essere restituito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/13 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Synthomer/Commissione
(Causa T-457/19)
(2019/C 312/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Synthomer plc (Harlow, Regno Unito) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato applicazione a favore del CFC Group Financing Exemption; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o commesso un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento nella sua selezione dell’ambito di riferimento per l’analisi del sistema tributario. La Commissione avrebbe dovuto considerare come ambito di riferimento il sistema fiscale societario del Regno Unito e non soltanto il regime stesso delle società controllate straniere (CFC). |
|
2. |
Secondo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe compiuto un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o commesso un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento adottando un orientamento viziato all’analisi del regime CFC. La Commissione avrebbe considerato erroneamente, ai punti da 124 a 126 della decisione contestata, le disposizioni del Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010, come forma di deroga da un generale assoggettamento ad imposta sancito al Capo 5 dello stesso. |
|
3. |
Terzo motivo, con cui si asserisce che la Commissione avrebbe compiuto un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, allorché ha dichiarato nel preambolo della decisione contestata, ai punti 127 e 151, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto imprese che si trovavano in una posizione paragonabile in fatto e in diritto venivano trattate in modo diverso. |
|
4. |
Quarto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l’esenzione «piena» ai sensi della sezione 371 IB dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo di ricorso, con cui si asserisce che l’esenzione del 75 % ai sensi della sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
6. |
Sesto motivo di ricorso, con cui si asserisce che sussisteva un manifesto errore di valutazione o di apprezzamento, riguardo alla questione dell’esenzione del 75 % e del tasso fisso. |
|
7. |
Settimo motivo di ricorso, con cui si asserisce che la decisione della Commissione non adempie il principio generale del diritto dell’Unione europea di non discriminazione o uguaglianza. |
|
8. |
Ottavo motivo di ricorso, con cui si asserisce che la Commissione ha compiuto un errore di diritto applicando per analogia o istituendo indebiti collegamenti con i termini della direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164, (1) che non era applicabile ratione temporis. |
|
9. |
Nono motivo di ricorso, con cui si asserisce che la Commissione ha compiuto un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando nel preambolo della decisione contestata, al punto 176, che esiste una classe di beneficiari (inclusa la ricorrente) e che la ricorrente ha ricevuto qualche aiuto che richiedesse di essere restituito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/15 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Essentra e a./Commissione
(Causa T-470/19)
(2019/C 312/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Essentra plc (Milton Keynes, Regno Unito), ESNT Holdings (No.2) Ltd (Milton Keynes) e Essentra Finance Ltd (Milton Keynes) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione C(2019) 2526 final della Commissione europea, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’identificare il sistema di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare che quest’ultimo era costituito dal regime del Regno Unito relativo all’imposta sulle società, e non solo dalle norme sulle società controllate estere (in prosieguo: le «norme SCE»). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’adottare un approccio errato ai fini dell’analisi delle norme SCE. Ai considerando da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della Parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) del Regno Unito come una forma di deroga a un’imposta generale di cui al relativo capo 5. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato, ai considerando da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio di selettività era soddisfatto, in quanto imprese in posizioni identiche in fatto e in diritto erano trattate in modo diverso. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che l’esenzione del 75 % prevista dall’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’eccezione relativa al «matched interest» ai sensi dell’articolo 371IE del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale a carico di SCE che soddisfino le condizioni per l’applicazione delle esenzioni di cui al Capo 9 della Parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 del Regno Unito in quanto cerchia violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti, in contrasto con l’articolo 49 TFUE. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione in relazione all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della decisione della Commissione, del principio generale di diritto dell’Unione di non discriminazione o di parità. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che erroneamente la Commissione ha applicato analogicamente i termini della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1), o ha fatto indebito affidamento su detti termini, direttiva che non era applicabile ratione temporis. |
|
10. |
Decimo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato al considerando 176 della decisione impugnata che esisteva una cerchia di beneficiari (in cui era inclusa la ricorrente) e che la ricorrente aveva ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/16 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Eland Oil & Gas/Commissione
(Causa T-471/19)
(2019/C 312/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eland Oil & Gas plc (Aberdeen, Regno Unito) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione C(2019) 2526 final della Commissione europea, del 2 aprile 2019, sull’aiuto di Stato SA.44896 riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SCE cui il Regno Unito ha dato esecuzione; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’identificare il sistema di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare che quest’ultimo era costituito dal regime del Regno Unito relativo all’imposta sulle società, e non solo dalle norme sulle società controllate estere (in prosieguo: le «norme SCE»). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sull’errore manifesto di valutazione in cui quest’ultima è incorsa nell’adottare un approccio errato ai fini dell’analisi delle norme SCE. Ai considerando da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione ha erroneamente considerato le disposizioni del capo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010 sulle disposizioni in materia di fiscalità internazionale e altro) del Regno Unito come una forma di deroga a un’imposta generale prevista al relativo capo 5. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato, ai considerando da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio di selettività era soddisfatto, nella misura in cui imprese in posizioni identiche in fatto e in diritto erano trattate in modo diverso. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che l’esenzione «totale» prevista dall’articolo 371IB del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui all’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’eccezione relativa al «matched interest» («interesse concordante») di cui all’articolo 371IE del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione in relazione all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso («fixed ratio»). |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della decisione della Commissione, del principio generale di diritto dell’Unione di non discriminazione o di parità. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare analogicamente le disposizioni della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1), o nel fare indebito affidamento su quest’ultima, che non era applicabile ratione temporis. |
|
10. |
Decimo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE allorché ha affermato al considerando 176 della decisione impugnata che una categoria di beneficiari (in cui era inclusa la ricorrente) esisteva e che la ricorrente aveva ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/18 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Diageo e altri/Commissione
(Causa T-473/19)
(2019/C 312/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Diageo plc (Londra, Regno Unito), UDV (SJ) Ltd (Londra), Diageo US Investments (Londra), Diageo UK Turkey Ltd (Londra) e Diageo Investment Holdings Ltd (Londra) (rappresentati da: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final del 2 aprile 2019 sull’aiuto di Stato SA.44896 disposto dal Regno Unito per quanto riguarda la CFC Group Financing Exemption; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo il quale la Commissione ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e/o commesso un errore manifesto di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto trattare il quadro di riferimento come il regime fiscale per le società del Regno Unito, non soltanto il regime delle società controllate estere (controlled foreign companies, CFC). |
|
2. |
Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio viziato all’analisi del regime CFC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente trattato le disposizioni del Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge tributaria del Regno Unito (internazionale e altre disposizioni) del 2010] come una forma di deroga all’imposizione generale di cui al Capitolo 5 della stessa legge. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che era soddisfatto il criterio della selettività e trattando in modo diverso imprese che si trovano in situazioni simili tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto il profilo fattuale. |
|
4. |
Quarto motivo, secondo il quale l’esenzione del 75 % ai sensi dell’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e della struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, secondo il quale l’imposizione di un onere fiscale sulla categoria delle CFC che soddisfano i requisiti per le esenzioni previste dal Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti prevista dall’articolo 49 TFUE. |
|
6. |
Sesto motivo, secondo il quale vi è stato un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l’esenzione del 75 % e il problema del rapporto fisso. |
|
7. |
Settimo motivo, secondo il quale la decisione della Commissione è contraria al principio generale dell’Unione europea di uguaglianza o di non discriminazione. |
|
8. |
Ottavo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto anche applicando in via analogica o ricorrendo indebitamente alle disposizioni della direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164 (1), la quale era inapplicabile ratione temporis. |
|
9. |
Nono motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE affermando, al punto 176 della decisione impugnata, che esiste una categoria di beneficiari (tra i quali le ricorrenti) e che le ricorrenti hanno ottenuto un aiuto che deve essere recuperato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/19 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Halma e altri/Commissione
(Causa T-474/19)
(2019/C 312/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Halma plc (Amersham, Regno Unito), Halma Overseas Funding Ltd (Amersham) e Halma International Ltd (Amersham) (rappresentate da: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final del 2 aprile 2019 sull’aiuto di Stato SA.44896 disposto dal Regno Unito per quanto riguarda la CFC Group Financing Exemption; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo il quale la Commissione ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e/o commesso un errore manifesto di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto trattare il quadro di riferimento come il regime fiscale per le società del Regno Unito, non soltanto il regime delle società controllate estere (controlled foreign companies, CFC). |
|
2. |
Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio viziato all’analisi del regime CFC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente trattato le disposizioni del Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge tributaria del Regno Unito (internazionale e altre disposizioni) del 2010] come una forma di deroga all’imposizione generale di cui al Capitolo 5 della stessa legge. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che era soddisfatto il criterio della selettività e trattando in modo diverso imprese che si trovano in situazioni simili tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto il profilo fattuale. |
|
4. |
Quarto motivo, secondo il quale l’esenzione del 75 % ai sensi dell’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e della struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, secondo il quale l’imposizione di un onere fiscale sulla categoria delle CFC che soddisfano i requisiti per le esenzioni previste dal Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti prevista dall’articolo 49 TFUE. |
|
6. |
Sesto motivo, secondo il quale vi è stato un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l’esenzione del 75 % e il problema del rapporto fisso. |
|
7. |
Settimo motivo, secondo il quale la decisione della Commissione è contraria al principio generale dell’Unione europea di uguaglianza o di non discriminazione. |
|
8. |
Ottavo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto anche applicando in via analogica o ricorrendo indebitamente alle disposizioni della direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164 (1), la quale era inapplicabile ratione temporis. |
|
9. |
Nono motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE affermando, al punto 176 della decisione impugnata, che esiste una categoria di beneficiari (tra i quali le ricorrenti) e che le ricorrenti hanno ottenuto un aiuto che deve essere recuperato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/21 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Bunzl e a./Commissione
(Causa T-475/19)
(2019/C 312/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Bunzl plc (Londra, Regno Unito), Bunzl American Holdings (No.2) Ltd (Londra), Bunzl Overseas Holdings (No.2) Ltd (Londra) (rappresentate da: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato messo ad esecuzione dal Regno Unito riguardante la CFC [Controlled Foreign Companies] Group Financing Exemption [Esenzione sul finanziamento intragruppo per le società estere controllate]; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.
|
1. |
Primo motivo, relativo al fatto che la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un manifesto errore di giudizio o di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime d’imposta. La Commissione avrebbe dovuto assumere come quadro di riferimento il regime fiscale delle società nel Regno Unito, e non semplicemente il regime stesso applicabile alle CFC (Controlled Foreign Companies). |
|
2. |
Secondo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un manifesto errore di giudizio o di valutazione nell’adottare un approccio fallace ai fini dell’analisi del regime delle CFC. Nei considerando da (124) a (126) della decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente considerato le prescrizioni di cui al Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 in materia di tassazione (Internazionale e Altre Disposizioni)] come una forma di deroga ad un onere generale d’imposta di cui al Capo 5 della medesima legge. |
|
3. |
Terzo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove ha affermato, nei considerando da (127) a (151) della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto imprese poste in una situazione di fatto e di diritto paragonabile erano trattate in maniera differente. |
|
4. |
Quarto motivo, relativo al fatto che l’esenzione «piena» di cui alla sezione 371IB dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, relativo al fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
6. |
Sesto motivo, relativo al fatto che l’eccezione per «interesse combinato» di cui alla sezione 371IE dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
7. |
Settimo motivo, relativo al fatto che l’imposizione di un onere d’imposta per le CFC che rientrano nelle esenzioni contenute nel capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 in quanto classe violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti in un modo contrario all’articolo 49 TFUE. |
|
8. |
Ottavo motivo, relativo al fatto che vi sarebbe stato un manifesto errore di giudizio o di valutazione in relazione all’esenzione del 75 % e alla questione del rapporto fisso. |
|
9. |
Nono motivo, relativo al fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe il principio generale di non discriminazione o di uguaglianza sancito dal diritto dell’Unione europea. |
|
10. |
Decimo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe altresì incorsa in un errore di diritto applicando per analogia o attribuendo indebito rilievo ai termini della direttiva del Consiglio 2016/1164 (1), che non era applicabile ratione temporis. |
|
11. |
Undicesimo motivo, relativo al fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE affermando, al considerando (176) della decisione impugnata, che esiste una classe di beneficiari (incluse le ricorrenti) e che le ricorrenti hanno ottenuto tutti gli aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/22 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — AstraZeneca e altri/Commissione
(Causa T-476/19)
(2019/C 312/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: AstraZeneca plc (Cambridge, Regno Unito), AstraZeneca Treasury Ltd (Cambridge) e AstraZeneca Intermediate Holdings Ltd (Cambridge) (rappresentate da: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final del 2 aprile 2019 sull’aiuto di Stato SA.44896 disposto dal Regno Unito per quanto riguarda la CFC Group Financing Exemption; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo il quale la Commissione ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e/o commesso un errore manifesto di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto trattare il quadro di riferimento come il regime fiscale per le società del Regno Unito, non soltanto il regime delle società controllate estere (controlled foreign companies, CFC). |
|
2. |
Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio viziato all’analisi del regime CFC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente trattato le disposizioni del Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge tributaria del Regno Unito (internazionale e altre disposizioni) del 2010] come una forma di deroga all’imposizione generale di cui al Capitolo 5 della stessa legge. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che era soddisfatto il criterio della selettività e trattando in modo diverso imprese che si trovano in situazioni simili tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto il profilo fattuale. |
|
4. |
Quarto motivo, secondo il quale l’esenzione del 75 % ai sensi dell’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e della struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, secondo il quale l’imposizione di un onere fiscale sulla categoria delle CFC che soddisfano i requisiti per le esenzioni previste dal Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti prevista dall’articolo 49 TFUE. |
|
6. |
Sesto motivo, secondo il quale vi è stato un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l’esenzione del 75 % e il problema del rapporto fisso. |
|
7. |
Settimo motivo, secondo il quale la decisione della Commissione è contraria al principio generale dell’Unione europea di uguaglianza o di non discriminazione. |
|
8. |
Ottavo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto anche applicando in via analogica o ricorrendo indebitamente alle disposizioni della direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164 (1), la quale era inapplicabile ratione temporis. |
|
9. |
Nono motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE affermando, al punto 176 della decisione impugnata, che esiste una categoria di beneficiari (tra i quali le ricorrenti) e che le ricorrenti hanno ottenuto un aiuto che deve essere recuperato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/24 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — BT Group e Communications Global Network Services/Commissione
(Causa T-482/19)
(2019/C 312/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: BT Group plc (Londra, Regno Unito) e Communications Global Network Services Ltd (Londra) (rappresentate da: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final del 2 aprile 2019 sull’aiuto di Stato SA.44896 disposto dal Regno Unito per quanto riguarda la CFC Group Financing Exemption; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, secondo il quale la Commissione ha erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e/o commesso un errore manifesto di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto trattare il quadro di riferimento come il regime fiscale per le società del Regno Unito, non soltanto il regime delle società controllate estere (controlled foreign companies, CFC). |
|
2. |
Secondo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio viziato all’analisi del regime CFC. La Commissione, ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, ha erroneamente trattato le disposizioni del Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge tributaria del Regno Unito (internazionale e altre disposizioni) del 2010] come una forma di deroga all’imposizione generale di cui al Capitolo 5 della stessa legge. |
|
3. |
Terzo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che era soddisfatto il criterio della selettività e trattando in modo diverso imprese che si trovano in situazioni simili tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto il profilo fattuale. |
|
4. |
Quarto motivo, secondo il quale l’esenzione del 75 % ai sensi dell’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e della struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, secondo il quale l’imposizione di un onere fiscale sulla categoria delle CFC che soddisfano i requisiti per le esenzioni previste dal Capitolo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti prevista dall’articolo 49 TFUE. |
|
6. |
Sesto motivo, secondo il quale vi è stato un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l’esenzione del 75 % e il problema del rapporto fisso. |
|
7. |
Settimo motivo, secondo il quale la decisione della Commissione è contraria al principio generale dell’Unione europea di uguaglianza o di non discriminazione. |
|
8. |
Ottavo motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto anche applicando in via analogica o ricorrendo indebitamente alle disposizioni della direttiva (UE) del Consiglio 2016/1164 (1), la quale era inapplicabile ratione temporis. |
|
9. |
Nono motivo, secondo il quale la Commissione ha commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE affermando, al punto 176 della decisione impugnata, che esiste una categoria di beneficiari (tra i quali le ricorrenti) e che le ricorrenti hanno ottenuto un aiuto che deve essere recuperato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/25 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Meggitt e Cavehurst/Commissione
(Causa T-483/19)
(2019/C 312/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Meggitt plc (Christchurch, Regno Unito) e Cavehurst Ltd (Christchurch) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione C(2019) 2526 final, della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come quadro di riferimento il regime fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle SEC [società estere controllate]. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione adottando un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione contestata ha erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A della UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 in materia di tassazione (Internazionale e Altre Disposizioni) del Regno Unito] come una forma di deroga dal regime generale d’imposta di cui al capitolo 5 della stessa legge. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando ai punti da 127 a 151 della decisione contestata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione «totale» ai sensi della sezione 371IB della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l’esenzione di cui al capitolo 9 della parte 9A della UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell’Unione europea della non discriminazione o della parità. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio che non era applicabile ratione temporis. |
|
10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando al punto 176 della decisione contestata che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che le ricorrenti hanno ottenuto un qualsiasi aiuto che deve essere recuperato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione contestata. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/27 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Pearson Loan Finance e a./Commissione
(Causa T-484/19)
(2019/C 312/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Pearson Loan Finance Unlimited (Londra, Regno Unito), Pearson Overseas Holdings Ltd (Londra), e Pearson International Finance Ltd (Londra) (rappresentate da: A. von Bonin e O. Brouwer, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 messo ad esecuzione dal Regno Unito riguardante la CFC [Controlled Foreign Companies] Group Financing Exemption [Esenzione sul finanziamento intragruppo per le società estere controllate]; |
|
— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su errori di diritto, manifesti errori di valutazione e mancanza di un’adeguata motivazione riguardo all’identificazione, nella decisione impugnata, del sistema di riferimento. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su errori di diritto, manifesti errori di valutazione e mancanza di un’adeguata motivazione nel delineare, nell’ambito della decisione impugnata, l’esenzione sul finanziamento intragruppo (Group Financing Exemption — GFE) quale deroga al normale funzionamento del sistema di riferimento. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione relativamente all’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l’esenzione sul finanziamento intragruppo opera una discriminazione tra operatori economici. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente su errori di diritto e su manifesti errori di valutazione contenuti nella decisione impugnata, laddove questa ha concluso che l’esenzione sul finanziamento intragruppo non è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di riferimento. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/28 |
Ricorso proposto il 4 luglio 2019 — Babcock International Group e a./Commissione
(Causa T-485/19)
(2019/C 312/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Babcock International Group plc (Londra, Regno Unito), Babcock Aviation Services (Holdings) Ltd (Londra) e Babcock Mission Critical Services Leasing Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione C(2019) 2526 final, della Commissione, del 2 aprile 2019 relativa all’aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nella sua selezione del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come quadro di riferimento il regime fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione adottando un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. La Commissione ai punti da 124 a 126 della decisione contestata ha erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A della UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 in materia di tassazione (Internazionale e Altre Disposizioni) del Regno Unito] come una sorta di deroga dal regime generale d’imposta di cui al capitolo 5 della stessa legge. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nella sua applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando ai punti da 127 a 151 della decisione contestata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l’esenzione prevista al capitolo 9 della parte 9A della Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali dell’Unione europea della non discriminazione o della parità. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio che non era applicabile ratione temporis. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/29 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Spectris e Spectris Group/Commissione
(Causa T-486/19)
(2019/C 312/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Spectris plc (Egham, Regno Unito) e Spectris Group Holdings Ltd (Egham) (rappresentate da: C. McDonnell, Barrister, B. Goren e K. Desai, Solicitors, e M. Peristeraki, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
constatare l’inesistenza di un aiuto di Stato illegittimo, nonché: (i) annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896 messo ad esecuzione dal Regno Unito riguardante la CFC [Controlled Foreign Companies] Group Financing Exemption [Esenzione sul finanziamento intragruppo per le società estere controllate], là dove ha dichiarato che tale esenzione costituisce un aiuto di Stato illegittimo; e (ii) cancellare l’ordine rivolto al Regno Unito di procedere al recupero, nei confronti delle ricorrenti, dell’asserito aiuto di Stato illegittimo ricevuto in tale contesto (articoli 2 e 3 della decisione impugnata); |
|
— |
in alternativa, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nella misura in cui impongono al Regno Unito di recuperare dalle ricorrenti il presunto aiuto di Stato; |
|
— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
|
1. |
Primo motivo, relativo al fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione dei fatti e delle norme pertinenti.
|
|
2. |
Secondo motivo, relativo al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente affermato che le norme sulle CFC costituivano una misura di aiuto nel senso di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ciò in quanto esse conferivano un vantaggio selettivo ad alcuni operatori.
|
|
3. |
Terzo motivo, relativo al fatto che, anche supponendo che le misure relative alle CFC in questione costituissero un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha concluso erroneamente che non sussisteva alcuna giustificazione applicabile per difendere la compatibilità delle misure in questione con le norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. In aggiunta, la decisione impugnata sarebbe irrazionale e incoerente, in quanto la Commissione ha correttamente accettato che il Capo 9 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 in materia di tassazione (Internazionale e Altre Disposizioni)] era giustificato nei casi in cui l’unica ragione per applicare un prelievo CFC è il test del «capitale collegato al Regno Unito», in ragione del fatto che tale test può essere eccessivamente difficoltoso da realizzare nella pratica, e tuttavia, al tempo stesso, e senza fornire un’adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto Capo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il test del «significant people functions» (SPF) comporta l’applicazione di un prelievo CFC. Di fatto, il test SPF è eccessivamente difficoltoso da applicare in pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto giustificare il detto capitolo 9 anche nel contesto di tale test e quindi avrebbe dovuto concludere che non vi sono aiuti di Stato. |
|
4. |
Quarto motivo, relativo al fatto che qualora la decisione impugnata venisse confermata, la sua esecuzione attraverso il recupero dell’asserito aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe fondamentali principi del diritto dell’Unione europea, ivi compresa la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi, tenendo presente che nel caso delle ricorrenti le CFC in questione sono situate in altri Stati membri. |
|
5. |
Quinto motivo, relativo al fatto che l’ordine di recupero risultante dalla decisione impugnata sarebbe infondato e contrario ai principi fondamentali del diritto dell’Unione europea. |
|
6. |
Sesto motivo, relativo al fatto che la Commissione avrebbe omesso di fornire motivi adeguati per giustificare elementi critici della decisione impugnata, quale la conclusione secondo cui il prelievo CFC di cui al Capo 5 della Parte 9A dello UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 potrebbe essere applicato usando il test SPF senza difficoltà od oneri sproporzionati. |
|
7. |
Settimo motivo, relativo al fatto che la decisione impugnata violerebbe anche il principio di buona amministrazione, il quale esige che la Commissione consenta la trasparenza e la prevedibilità delle sue procedure amministrative e adotti le sue decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione impieghi più di quattro anni per emettere la sua decisione di apertura dell’inchiesta nel caso di specie e per adottare una decisione più di sei anni dopo l’entrata in vigore della misura impugnata. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/31 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Weston Investment e altri/Commissione
(Causa T-490/19)
(2019/C 312/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Weston Investment Co. Ltd (Londra, Regno Unito), Precis (1814) Ltd (Londra), British American Tobacco Holdings Belgium NV (Bruxelles, Belgio), British American Tobacco Holdings (UK) Ltd (Londra) e British American Tobacco (GLP) Ltd (Londra) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la CFC Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere), nella parte in cui detta decisione riguarda le ricorrenti; |
|
— |
qualora la decisione controversa non fosse annullata integralmente, ordinare che, in sede di determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui le ricorrenti avrebbero potuto disporre all’epoca in cui esse hanno fatto ricorso alla Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo; in prosieguo: la «GFE»), o qualora esse non avessero fatto ricorso alla GFE vengano tenuti in considerazione, in entrambi i casi, persino se la facoltà di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente vietata ai sensi del diritto del Regno Unito; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe dimostrato che la GFE costituisca un vantaggio. Le ricorrenti affermano che la convenuta non avrebbe dimostrato che ci sia un vantaggio in tutti i casi in cui si è fatto ricorso alla GFE. Inoltre, le ricorrenti deducono che esse avrebbero deciso di fare ricorso alla GFE senza valutare se la loro responsabilità fiscale sarebbe stata meno onerosa qualora esse avessero effettuato un’analisi in base al significant people functions test (test sulle posizioni manageriali di alto livello; in prosieguo: il «test SPF»), di cui alla sezione 371EB del capo 5, parte 9A, del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010, in materia di imposizione internazionale e su altri fondi). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che non ci sarebbe stato nessun intervento dello Stato o mediante risorse statali. Le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe provato che il fatto di fare ricorso alla GFE abbia certamente portato ad una diminuzione della responsabilità fiscale delle persone giuridiche britanniche. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la GFE non favorirebbe determinate imprese o la produzione di determinati beni. Le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe errato quando: i) ha individuato il sistema di riferimento in modo troppo restrittivo, facendo riferimento alle norme contenute in detta parte 9A piuttosto che al più ampio sistema britannico di imposizione sulle persone giuridiche; ii) non ha capito che il capo 9 di detta parte 9A non costituisce una deroga al capo 5 della citata legge del 2010; e, iii) non ha ammesso che, persino qualora detto capo 9 costituisse una deroga al capo 5, ciò sarebbe giustificato dalla natura o dalla struttura generale della parte 9A della normativa in questione. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la GFE non avrebbe inciso sul commercio tra Stati membri. Le ricorrenti deducono che la convenuta avrebbe errato nel concludere che la GFE possa influenzare le scelte compiute dai gruppi multinazionali in merito all’ubicazione delle loro attività finanziarie di gruppo e delle loro sedi direttive all’interno dell’Unione europea. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la GFE non altererebbe o rischierebbe di alterare la concorrenza. Le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe provato che il fatto di fare ricorso alla GFE abbia certamente portato a una diminuzione della responsabilità fiscale delle persone giuridiche britanniche. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il recupero del preteso aiuto sarebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione. Le ricorrenti deducono che il test SPF non soddisferebbe i requisiti di certezza del diritto, che il Regno Unito disponesse del potere discrezionale per far fronte a una siffatta mancanza di certezza del diritto e che la convenuta avrebbe violato il dovere ad essa incombente, di condurre un’analisi compiuta di tutti gli elementi rilevanti. Ordinando il recupero dell’aiuto, la convenuta avrebbe agito in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589 (1), il quale vieta il recupero di un aiuto quando detto recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il vantaggio selettivo sarebbe stato eliminato, e nessun recupero sarebbe stato imposto, qualora il Regno Unito avesse esteso retroattivamente la GFE ai prestiti a monte e ai prestiti di terzi. Le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe riconosciuto che l’assunzione di iniziative siffatte avrebbe eliminato qualsiasi vantaggio selettivo (ammesso e non concesso che ce ne fosse uno) e che in tal caso non ci sarebbe stato nessun aiuto di Stato illegittimo da recuperare ai sensi dell’ordinamento dell’Unione. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui avrebbero potuto disporre le ricorrenti all’epoca in cui esse hanno fatto ricorso alla GFE, o qualora esse non avessero fatto ricorso alla medesima, dovrebbero essere tenuti in considerazione persino se la facoltà di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente vietata ai sensi del diritto del Regno Unito. Le ricorrenti deducono che questa sarebbe la corretta interpretazione del punto 203 della decisione controversa ma, qualora ciò non fosse il caso, la decisione controversa sarebbe viziata da errore in quanto, omettendo di prendere in considerazione dette perdite, sgravi o esenzioni si giungerebbe a una sopravvalutazione dell’importo dell’aiuto, il che comporterebbe una distorsione nel mercato interno. |
(1) Regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU 2015, L 248, pag. 9).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/32 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Vodafone Group e altri/Commissione
(Causa T-491/19)
(2019/C 312/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Vodafone Group plc (Newbury, Regno Unito), Vodafone Consolidated Holdings Ltd (Newbury), Vodafone Finance UK Ltd (Newbury) e Vodafone Jersey Dollar Holdings Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentanti: J. Gardiner, QC, I. Taylor, M. Lane e J. Holland, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, integralmente o parzialmente, la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la CFC Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere); |
|
— |
in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito sufficienti ragioni e avrebbe commesso un errore in diritto, affermando che le norme sulle controlled foreign companies (CFC) (società controllate estere) costituiscono il sistema di riferimento rilevante. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe compiuto un errore in diritto e in fatto e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la group financing exemption (in prosieguo: la «GFE») costituisce una deroga. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe compiuto un manifesto errore di valutazione e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la GFE, nei limiti in cui è applicata alle posizioni manageriali di alto livello britanniche, non è giustificata e pertanto è selettiva. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e in fatto e non avrebbe fornito sufficienti ragioni quando ha constatato che la GFE costituisce un vantaggio ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, quando ha constatato che alcuni soggetti aventi diritto alla GFE avrebbero conseguito un vantaggio in confronto alle ipotesi di mancata applicazione della GFE. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito sufficienti ragioni e avrebbe compiuto un manifesto errore di valutazione nel concludere che un’imposta a carico di società controllate estere («CFC charge»), applicata su società effettivamente stabilite nell’Unione europea, è compatibile con il principio, del diritto dell’Unione, di libertà di stabilimento. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/33 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — GlaxoSmithKline e Setfirst/Commissione
(Causa T-492/19)
(2019/C 312/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: GlaxoSmithKline Finance plc (Brentford, Regno Unito) e Setfirst Ltd (Brentford) (rappresentanti: K. Bacon, QC, e A. Lyle-Smythe, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare integralmente la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la Controlled Foreign Company (CFC) Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere); |
|
— |
in subordine, annullare la decisione controversa nei limiti in cui essa riguarda, o possa riguardare, società estere controllate le quali sono effettivamente stabilite e svolgono reali attività economiche in un altro Stato membro; |
|
— |
in subordine, annullare la decisione controversa nei limiti in cui essa non fornisce informazioni sufficienti per il destinatario al fine di calcolare l’importo esatto dell’aiuto da recuperare senza difficoltà eccessive; |
|
— |
in subordine, disporre un siffatto annullamento parziale nei limiti giudicati opportuni dal Tribunale; e |
|
— |
in ogni caso, condannare la Commissione all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e motivato in modo inadeguato la sua conclusione che la Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo; in prosieguo: la «GFE») costituisce un vantaggio in quanto, per le società controllate estere che sono effettivamente stabilite in un altro Stato membro, per effetto della sentenza nella causa Cadbury Schweppes (1), la loro società controllante non dovrebbe essere responsabile di nessun onere fiscale riguardante la controllata estera (nemmeno se ridotto, in conseguenza di una parziale GFE). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, commesso un manifesto errore di valutazione e omesso di fornire una motivazione adeguata in merito alla constatazione che la GFE non potesse essere giustificata dall’intento di rispettare il principio della libertà di stabilimento. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto e commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere che la GFE non fosse una deroga giustificata dalla necessità di evitare un’imputazione complessa e sproporzionatamente gravosa di profitti in capo a posizioni manageriali di alto livello, basata sulla politica dell’OCSE di imputazione dei profitti agli stabilimenti permanenti. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe errato in diritto, non fornendo adeguate informazioni in merito ai criteri per il recupero. |
(1) Sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas/Commissioner of Inland Revenue (C-196/04, EU:C:2006:544).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/35 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — International Personal Finance Investments/Commissione
(Causa T-493/19)
(2019/C 312/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: International Personal Finance Investments Ltd (Leeds, Regno Unito) (rappresentante: M. Anderson, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.44896, cui il Regno Unito ha dato esecuzione, riguardante la CFC Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo mediante società controllate estere), integralmente o nella parte in cui detta decisione riguarda la ricorrente; |
|
— |
qualora la decisione controversa non fosse annullata integralmente: a) annullare la medesima nella parte in cui essa si applica all’esenzione «interessi armonizzati», di cui al capo 9, parte 9A, del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (legge del 2010, in materia di imposizione internazionale e su altri fondi); e, b) ordinare che, in sede di determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui la ricorrente avrebbe potuto disporre all’epoca in cui essa ha fatto ricorso alla Group Financing Exemption (esenzione per i finanziamenti intragruppo; in prosieguo: la «GFE»), o qualora essa non avesse fatto ricorso alla GFE vengano tenute in considerazione, in entrambi i casi, persino se la facoltà di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente vietata ai sensi del diritto del Regno Unito; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe dimostrato che la GFE costituisca un vantaggio in tutti i casi in cui si è fatto ricorso alla stessa. Inoltre, la ricorrente deduce che essa avrebbe deciso di fare ricorso alla GFE, che prevedeva inizialmente un’esenzione pari al 75 %, senza valutare se la sua responsabilità fiscale sarebbe stata meno onerosa qualora essa avesse effettuato un’analisi in base al significant people functions test (test sulle posizioni manageriali di alto livello; in prosieguo: il «test SPF»), di cui alla sezione 371EB del capo 5, parte 9A, del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che non ci sarebbe stato nessun intervento dello Stato o mediante risorse statali. La ricorrente deduce che la convenuta non avrebbe provato che il fatto di fare ricorso alla GFE abbia certamente portato ad una diminuzione della responsabilità fiscale delle persone giuridiche britanniche. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la GFE non favorirebbe determinate imprese o la produzione di determinati beni. La ricorrente deduce che la convenuta avrebbe errato quando: i) ha individuato il sistema di riferimento in modo troppo restrittivo, facendo riferimento alle norme contenute in detta parte 9A piuttosto che al più ampio sistema britannico di imposizione sulle persone giuridiche; ii) non ha capito che il capo 9, parte 9A, del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 non costituisce una deroga al capo 5 di detta legge; e, iii) non ha ammesso che, persino qualora detto capo 9 costituisse una deroga al capo 5, ciò sarebbe giustificato dalla natura o dalla struttura generale della parte 9A della normativa. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la GFE non avrebbe inciso sul commercio tra Stati membri. La ricorrente deduce che la convenuta avrebbe errato nel concludere che la GFE possa influenzare le scelte compiute dai gruppi multinazionali in merito all’ubicazione delle loro attività finanziarie di gruppo e delle loro sedi direttive all’interno dell’Unione europea, particolarmente alla luce della mancanza di parità di condizioni e dell’assenza, in altri 15 Stati membri, prima del 2016, di norme sul finanziamento intragruppo mediante controllate estere. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la GFE non altererebbe o rischierebbe di alterare la concorrenza. La ricorrente deduce che la convenuta non avrebbe provato che il fatto di fare ricorso alla GFE abbia certamente portato a una diminuzione della responsabilità fiscale delle persone giuridiche britanniche e afferma che la GFE non altererebbe la concorrenza, in considerazione degli argomenti illustrati con riferimento al predetto quarto motivo. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che il recupero del preteso aiuto sarebbe in contrasto con i principi generali del diritto dell’Unione. La ricorrente deduce che il test SPF non soddisferebbe i requisiti di certezza del diritto, che il Regno Unito disponesse del potere discrezionale per far fronte a una siffatta mancanza di certezza del diritto e che la convenuta avrebbe violato il dovere ad essa incombente, di condurre un’analisi compiuta di tutti gli elementi rilevanti. Ordinando il recupero dell’aiuto, la convenuta avrebbe agito in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589 (1), il quale vieta il recupero di un aiuto quando detto recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che il vantaggio selettivo sarebbe stato eliminato, e nessun recupero sarebbe stato imposto, qualora il Regno Unito avesse esteso retroattivamente la GFE ai prestiti a monte e ai prestiti di terzi. La ricorrente deduce che la convenuta non avrebbe riconosciuto che l’assunzione di iniziative siffatte avrebbe eliminato qualsiasi vantaggio selettivo (ammesso e non concesso che ce ne fosse uno) e che in tal caso non ci sarebbe stato nessun aiuto di Stato illegittimo da recuperare ai sensi dell’ordinamento dell’Unione. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui avrebbe potuto disporre la ricorrente all’epoca in cui essa ha fatto ricorso alla GFE, o qualora essa non avesse fatto ricorso alla medesima, dovrebbero essere tenuti in considerazione persino se la facoltà di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente vietata ai sensi del diritto del Regno Unito. La ricorrente deduce che questa sarebbe la corretta interpretazione del punto 203 della decisione controversa ma, qualora ciò non fosse il caso, la decisione controversa sarebbe viziata da errore in quanto, omettendo di prendere in considerazione dette perdite, sgravi o esenzioni si giungerebbe a una sopravvalutazione dell’importo dell’aiuto, il che comporterebbe una distorsione nel mercato interno. |
|
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe adeguatamente giustificato la sua censura relativa all’esenzione «interessi armonizzati» (in prosieguo: la «MIE») e non avrebbe effettuato un’analisi compiuta di tutti gli elementi rilevanti. La ricorrente deduce che la convenuta non avrebbe fatto distinzione fra le tre diverse esenzioni di cui a detto capo 9, che operano indipendentemente, e non avrebbe capito che la MIE non è un sostituto del test SPF e che l’esistenza della MIE (che è indissolubilmente collegata alle norme che limitano la deducibilità delle spese per interessi) in detto capo 9 dimostra che la convenuta avrebbe errato nell’individuare il sistema di riferimento in modo troppo restrittivo, facendo riferimento alle norme di cui alla parte 9A della legge, piuttosto che al più ampio sistema britannico di imposizione sulle persone giuridiche. |
(1) Regolamento (UE) del Consiglio 2015/1589, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione) (GU 2015, L 248, pag. 9).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/37 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2019 — Banco Cooperativo Español/CRU
(Causa T-498/19)
(2019/C 312/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Cooperativo Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero e J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, abogados)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
in via principale, dichiarare nulla la decisione impugnata; |
|
— |
in subordine,
|
|
— |
in ogni caso, condannare alle spese il Comitato di risoluzione unico. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso la decisione del Comitato di risoluzione unico del 16 aprile 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10), relativa al calcolo del contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico per il periodo di contribuzione 2019.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (1)
|
|
2. |
Secondo motivo, in subordine, vertente su di un’eccezione d’illegittimità ex articolo 277 TFUE, volta a far sì che il Tribunale dichiari inapplicabili gli articoli 12 e14 del regolamento delegato per violazione dell’articolo 103, paragrafi 2 e 7 della direttiva 2014/59/UE (2)
|
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag.1).
(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/38 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Corneli/BCE
(Causa T-501/19)
(2019/C 312/31)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentante: F. Ferraro, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del 29 maggio 2019, con la quale è stato negato l’accesso alla decisione della BCE di porre Banca Carige S.p.A., con sede a Genova — Italia in amministrazione straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla convenuta di esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; |
|
— |
Con vittoria degli onorari e delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha per oggetto l’annullamento della decisione del Comitato esecutivo della BCE, prot. L/LDG/19/182 del 29 maggio 2019, con la quale è stato negato l’accesso alla decisione della BCE di porre Banca Carige S.p.A., con sede a Genova — Italia in amministrazione straordinaria e al relativo fascicolo, con ordine alla convenuta di esibire e depositare in giudizio la predetta decisione e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla Violazione dell’art. 4 della Decisione BCE 2004/3, e sull’erronea applicazione dell’eccezione relativa alla riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto dell’Unione.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione sul carattere riservato del documento richiesto.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli art. 7, par. 1 e 8, par. 1, della Decisione BCE 2004/3, e su un difetto di motivazione.
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e degli artt. 7, par. 3, e 8, par. 2, della Decisione BCE 2004/3.
|
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/39 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Corneli/BCE
(Causa T-502/19)
(2019/C 312/32)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Francesca Corneli (Velletri, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, L. Boggio e F. Ferraro, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede:
|
— |
che la decisione impugnata venga dichiarata nulla e non avvenuta, previo accertamento della sua illegittimità; |
|
— |
che la parte convenuta sia condannata alle spese; e |
|
— |
che il Tribunale voglia disporre, quale misura di organizzazione del procedimento, il deposito in giudizio dell’atto impugnato e della successiva decisione di proroga nelle rispettive versioni integrali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Consiglio Direttivo della Banca centrale europea del 1o gennaio 2019, ECB-SSM-2019-ITCAR-11, adottata sulla base di un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1), ai sensi degli articoli 69 octiesdecies, 70 e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 («TUB») che recepiscono l’articolo 29 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 9, par. 2, del regolamento (UE) 1024/2013, di sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo di Banca Carige S.p.A., con sede legale in Genova, e di sostituirli rispettivamente con tre commissari straordinari e con un comitato di sorveglianza composto da tre membri.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, degli artt. 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE (2) e degli artt. 69 octiesdecies e segg. del TUB.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione in relazione alle esigenze di proporzionalità e di gradualità che il sistema complessivo delle misure di intervento precoce impone. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 29, ultima frase, della Direttiva 2014/59/UE e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
|
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 70 TUB, sullo sviamento di potere, nonché sulla carenza di motivazione.
|
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione delle norme relative al diritto dell’azionista contenute nella direttiva (UE) 1132/2017 (3) e nel codice civile italiano, anche quale attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione, italiana, in materia di tutela della proprietà, del risparmio e dell’iniziativa economica privata oltre che di autodeterminazione del cittadino nelle scelte personali. |
(1) Regolamento (UE) no 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GO 2013, L 287, pag. 63)
(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditici e delle imprese di investimento (GU 2014, L 173, pag 190).
(3) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46).
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/41 |
Ricorso proposto il 12 luglio 2019 — Crédit Lyonnais/BCE
(Causa T-504/19)
(2019/C 312/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit Lyonnais (Lione, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 TFUE, la decisione ECB-SSM-2019-FRCAG-39, adottata dalla BCE in data 3 maggio 2019, nella parte in cui reca diniego di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria il 34 % delle sue esposizioni sulla CDC; |
|
— |
condannare la BCE all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’autorità di cosa giudicata dal Tribunale. La ricorrente ritiene che, basando la sua decisione su motivi già esaminati e respinti dal Tribunale nella sentenza del 13 luglio 2018, Crédit agricole/BCE (T-758/16, EU:T:2018:472), e insistendo nel mettere in evidenza un rischio teorico di insolvenza dello Stato francese e un rischio di dimissioni a prezzi molto bassi di elementi dell’attivo senza dimostrare la verosimiglianza di tali asserzioni, la Banca centrale europea ha violato l’articolo 266 TFUE e l’autorità di cosa giudicata. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione dell’articolo 429, paragrafo 14, e dell’articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), e, dall’altro, sull’eccesso di potere commesso dalla BCE. La ricorrente ritiene che, basando la sua decisione sull’esistenza di un rischio di concentrazione sulla Caisse des dépôts et consignations (in prosieguo: la «CDC») per negare di escludere interamente le esposizioni del Crédit Lyonnais (in prosieguo: «LCL») sulla CDC dal suo coefficiente di leva finanziaria, la BCE impone a LCL un requisito prudenziale a titolo di concentrazione sulle esposizioni sovrane che l’articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, non le consente di imporre e utilizza i poteri ad essa attribuiti dall’articolo 429, paragrafo 14, del medesimo regolamento a fini diversi da quelli previsti da detto articolo. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che la BCE avrebbe commesso, insistendo nel non prendere in considerazione le caratteristiche specifiche del risparmio regolamentato, violando in tal modo il suo obbligo di esaminare, con attenzione e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie e di trarne le conseguenti conclusioni. La ricorrente ritiene che, agendo in tal modo, la BCE commetta anche un errore manifesto di valutazione dei rischi potenziali relativi al risparmio regolamentato. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/42 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2019 — Lux/Commissione
(Causa T-513/19)
(2019/C 312/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Catherine Lux (Strasburgo, Francia) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO).4, del 21 settembre 2018, recante qualificazione del trasferimento del contratto della ricorrente dalla EFSA all’AESA quale nuovo contratto di impiego e recante diniego di applicazione in suo favore delle misure transitorie stabilite dagli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII allo Statuto; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto la Commissione avrebbe interpretato erroneamente la nozione di entrata in servizio. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 10 e 12 delle disposizioni generali di esecuzione, in quanto tali disposizioni sono state adottate al fine di favorire la mobilità tra le agenzie, confermando in tale occasione la possibilità di una carriera europea in seno alle agenzie. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività. La ricorrente afferma a tal riguardo che la sua decisione di continuare ad esercitare le sue funzioni in seno all’AESA, nel 2017, era basata sulla conferma, da parte del servizio risorse umane dell’AESA, del fatto che tale proseguimento le garantiva parimenti il prolungamento delle condizioni relative ai suoi diritti pensionistici acquisiti in seno alla EFSA. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di continuità della carriera e dell’impiego degli agenti temporanei. La ricorrente sostiene che la Commissione non può escludere l’applicazione degli articoli 10 e 12 delle disposizioni generali di esecuzione in quanto è essa stessa ad aver istituito il principio di analisi comune e continua dell’occupazione di un agente temporaneo in seno alle agenzie. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento. La ricorrente sostiene a tal riguardo che nessun ragionamento consente di giustificare la disparità di trattamento in materia di diritti pensionistici in seno all’Unione tra un funzionario e un agente. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/43 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2019 — Heitec/EUIPO — Hetec Datensysteme (HEITEC)
(Causa T-520/19)
(2019/C 312/35)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Heitec AG (Erlangen, Germania) (rappresentante: G. Wagner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hetec Datensysteme GmbH (Germering, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo HEITEC — Marchio dell’Unione europea n. 774 331
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 aprile 2019 nel procedimento R 1171/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con la regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione in combinato disposto con la regola 22, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/44 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2019 — Sánchez Cano/EUIPO — Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)
(Causa T-527/19)
(2019/C 312/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sánchez Cano, SA (Molina del Segura, Spagna) (rappresentanti: C. Giner Mas e M. González Aleixandre, abogadas)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EL TORO BALLS Fini — Domanda di registrazione n. 15 648 595
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2019 nel procedimento R 2690/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare integralmente la decisione impugnata; |
|
— |
condannare il convenuto a versare alla ricorrente le spese relative al, e insorte in ragione del, presente ricorso, nonché quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; alternativamente, qualora la controinteressata dalla decisione impugnata si costituisca in giudizio quale interveniente, condannare in solido il convenuto e la controinteressata dalla decisione impugnata a versare alla ricorrente le spese relative al, e insorte in ragione del, presente ricorso, nonché quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/45 |
Ricorso proposto il 26 luglio 2019 — Nord Stream/Parlamento e Consiglio
(Causa T-530/19)
(2019/C 312/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nord Stream AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: M. Raible, C. von Köckritz e J. von Andreae, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale nei limiti in cui l’articolo 1, paragrafo 9, di tale direttiva ha introdotto l’articolo 49 bis, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2009/73 che dispone che «[l]e decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020»; |
|
— |
condannare il Parlamento europeo e/o il Consiglio dell’Unione europea a farsi carico delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il termine per ottenere eventuali decisioni di deroga in forza del nuovo articolo 49 bis introdotto nella direttiva 2009/73 è eccessivamente breve e conseguentemente viola il principio giuridico generale di proporzionalità sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul parziale annullamento della direttiva modificativa per violazione dell’articolo 296 TFUE dal momento che essa è viziata da difetto di motivazione per l’introduzione di un termine eccessivamente breve nella disposizione contestata. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la disposizione contestata viola il principio del legittimo affidamento in quanto limita ingiustificatamente la possibilità di ottenere deroghe ai sensi del nuovo articolo 49 bis introdotto nella direttiva 2009/73. La possibilità di ottenere dette deroghe è prescritta per legge allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei gestori di gasdotti offshore di paesi terzi che erano completati e in funzione al momento in cui la direttiva modificativa è entrata in vigore. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/46 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2019 — EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral/EUIPO (pantys)
(Causa T-532/19)
(2019/C 312/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: EC Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário em Geral LTDA (Sorocaba, Brasile) (rappresentanti: B. Bittner e U. Heinrich, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea «pantys» — Domanda di registrazione n. 17 869 310
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019, nel procedimento R 314/2019-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata in quanto ha respinto il ricorso relativo ai seguenti prodotti e servizi:
|
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Ampio uso nell’Unione europea. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/47 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2019 — Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO — Anadeco Gestion (sflooring)
(Causa T-533/19)
(2019/C 312/39)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda (Sintra, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira Soares, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anadeco Gestion, SA (Cartagena, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo sflooring nei colori nero, bianco e grigio — Domanda di registrazione n. 11 943 586
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2019 nel procedimento R 1870/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
accogliere integralmente il ricorso; |
|
— |
annullare integralmente la decisione impugnata; |
|
— |
modificare la decisione impugnata, sulla base dei motivi invocati nel presente ricorso e ammettere la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 11 943 588 sflooring; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO; |
|
— |
condannare la controinteressata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
|
— |
Insufficienza delle prove dell’uso effettivo del precedente marchio T-FLOORING. |
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/48 |
Ricorso proposto il 30 luglio 2019 — H.R. Participations/EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)
(Causa T-535/19)
(2019/C 312/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: H.R. Participations SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Wilhelm e J. Rossi, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hottinger Investment Management Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo JCE HOTTINGUER — Marchio dell’Unione europea n. 10 093 391
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2019 nel procedimento R 2078/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione delle forme sostanziali nella misura in cui la domanda di dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento era viziata da irregolarità. |
|
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento. |
|
16.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 312/49 |
Ricorso proposto il 7 agosto 2019 — Isigny — Sainte Mère/EUIPO (Forma di un contenitore dorato con una specie di onda)
(Causa T-546/19)
(2019/C 312/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Isigny — Sainte Mère (Isigny-sur-Mer, Francia) (rappresentante: D. Mallo Saint-Jalmes, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un contenitore dorato con una specie di onda) — Domanda di registrazione n. 17 871 521
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 maggio 2019 nel procedimento R 1513/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.