ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
10 settembre 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 306/01

Tassi di cambio dell'euro

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 306/02

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

2

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 306/03

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

4

2019/C 306/04

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 settembre 2019

(2019/C 306/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1033

JPY

yen giapponesi

118,01

DKK

corone danesi

7,4598

GBP

sterline inglesi

0,89275

SEK

corone svedesi

10,6598

CHF

franchi svizzeri

1,0923

ISK

corone islandesi

139,10

NOK

corone norvegesi

9,8663

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,855

HUF

fiorini ungheresi

329,93

PLN

zloty polacchi

4,3335

RON

leu rumeni

4,7297

TRY

lire turche

6,3176

AUD

dollari australiani

1,6066

CAD

dollari canadesi

1,4515

HKD

dollari di Hong Kong

8,6503

NZD

dollari neozelandesi

1,7129

SGD

dollari di Singapore

1,5223

KRW

won sudcoreani

1 315,99

ZAR

rand sudafricani

16,1931

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8610

HRK

kuna croata

7,3975

IDR

rupia indonesiana

15 498,10

MYR

ringgit malese

4,6015

PHP

peso filippino

57,195

RUB

rublo russo

72,1849

THB

baht thailandese

33,800

BRL

real brasiliano

4,4764

MXN

peso messicano

21,5254

INR

rupia indiana

79,0815


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

10.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/2


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 306/02)

1.   

In data 2 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Santander Investment, S.A. («Santander Investment», Spagna), controllata da Banco Santander, S.A. («Santander», Spagna);

CACEIS S.A. («CACEIS», Francia), controllata da Crédit Agricole S.A.;

Santander Securities Services, S.A.U. («S3 Spain», Spagna), controllata da Santander Investment e

S3 Latam Holdco 1 (Spagna), una società di nuova costituzione, che comprenderà le imprese brasiliane, messicane e colombiane attualmente detenute da S3 Spain.

La concentrazione proposta riguarda i) l'acquisizione del controllo esclusivo da parte di CEACIS di S3 Spain ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e ii) l'acquisizione del controllo comune da parte di CEACIS e Santander Investment di S3 Latam Holdco 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CACEIS: impresa che fornisce assistenza a clienti aziendali, investitori istituzionali, banche e intermediari;

—   Santander Investment: impresa che svolge tutti i tipi di attività, operazioni e servizi inerenti all'attività bancaria in generale e/o ad essa collegati, l'acquisto, la detenzione, il beneficio, l'amministrazione e la cessione di valori mobiliari, azioni o partecipazioni in società spagnole o straniere e la prestazione di servizi di investimento e, se del caso, delle relative attività complementari;

—   S3 Spain e S3 Latam Holdco 1: imprese che forniscono servizi post-negoziazione, ad esempio servizi di deposito, custodia, amministrazione di fondi e servizi di gestione di titoli per gli investitori istituzionali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9420 — Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

10.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/4


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2019/C 306/03)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Monferrato»

Numero di riferimento: PDO-IT-A1210-AM03

Data della comunicazione: 25.6.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Integrazioni e precisazioni formali al testo ed inserimento della tipologia «Monferrato Nebbiolo».

Descrizione e motivi

Descrizione: per la denominazione vengono indicate le tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni.

Motivazione: si tratta di una integrazione formale che introduce l’elencazione dei vini, al fine di averne immediata evidenza.

Descrizione: per i vini Monferrato rosso, Dolcetto, e Freisa, viene precisato «anche Novello».

Motivazione: è un’integrazione formale che evidenzia l’utilizzo — già previsto — della menzione «Novello».

Queste modifiche riguardano l’articolo 1 del disciplinare. Nessuna modifica al documento unico.

Descrizione: viene inserita la nuova tipologia «Monferrato Nebbiolo».

Motivazione: tale modifica è dettata dall’esigenza di tutela di un vitigno tipico della regione Piemonte, il Nebbiolo, che da sempre viene coltivato nella zona di produzione ‘Monferrato’. In considerazione dell’ottima qualità del vino ottenuto in quest’area, designato fino ad oggi esclusivamente come tipologia di colore Monferrato rosso, si intende meglio qualificare e valorizzare questo vitigno attraverso una nuova tipologia che ne porti il nome.

Questa modifica riguarda la sezione 1.4. del documento unico, ed il disciplinare di produzione all’articolo 1.

2.   Introduzione della base ampelografica per la tipologia Monferrato Nebbiolo

Descrizione e motivi

Descrizione: è introdotta la composizione varietale dei vigneti destinati alla produzione della nuova tipologia «Monferrato Nebbiolo»: dal 90 al 100 % vitigno Nebbiolo, massimo fino al 10 % di altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte

Motivazione: si tratta di una nuova tipologia e pertanto viene descritta la base ampelografica utilizzabile per la sua produzione; l’uso del vitigno Nebbiolo in netta prevalenza sino al 100 % è confortato dalla tradizione e dalle esperienze pluriennali condotte e finalizzate ad ottenere vini di elevato livello qualitativo.

Questa modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare. Nessuna modifica al documento unico.

3.   Riformulazione della zona di produzione delle uve.

Descrizione e motivi

Descrizione: vengono specificate le diverse tipologie prodotte e le relative zone e comuni.

Non varia la zona di produzione.

Motivazione: si tratta di una riscrittura formale del testo per una più agevole individuazione dell’area di produzione delle uve delle tipologie della denominazione.

Queste modifiche riguardano la sezione 1.6. del documento unico, ed il disciplinare di produzione all’articolo.

4.   Riformulazione delle norme di viticoltura e introduzione resa massima di uva ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo per il vitigno Nebbiolo — Destinazione dei superi

Descrizione e motivi

Descrizione: vengono specificate le tradizionali condizioni colturali dell’area del Monferrato (matrice dei terreni e tessitura, giacitura, esposizione, densità impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura).

Motivazione: si tratta di una modifica che meglio identifica la natura geologica dei terreni, e le condizioni per la viticoltura introdotte.

Descrizione: introduzione delle rese di uva in tonnellate per ettaro ed il corrispondente titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve per la nuova tipologia «Monferrato» Nebbiolo (9 t/ha e 11,50 % vol) e «Monferrato» Nebbiolo Superiore (8 t/ha e 12,00 % vol).

Motivazione: le osservazioni condotte negli anni su vigneti di Nebbiolo coltivati nell’area del Monferrato hanno permesso di identificare la resa ad ettaro massima e la gradazione minima naturale dei mosti che consentono l’equilibrata espressione delle uve Nebbiolo nei rispettivi vini.

Queste modifiche riguardano l’articolo 4 del disciplinare e, per le rese massime, la sezione 1. 5.2. del documento unico; mentre la specificazione della natura geologica dei terreni, riguarda soltanto l’articolo 9 del disciplinare.

Descrizione: viene riscritto il testo che riguarda il supero della resa massima consentita qualificabile a DOC sempre previsto al 20 % della stessa.

Motivazione: si tratta di una modifica formale.

Descrizione: vengono sostituite le parole «annate eccezionalmente favorevoli» con «annate particolarmente abbondanti».

Motivazione: si è inteso evidenziare l’importanza, per la produzione, delle caratteristiche climatiche dell’annata.

Queste modifiche riguardano il disciplinare all’articolo 4. Nessuna modifica al documento unico.

Descrizione: viene definita la modalità di destinazione dei superi (20 %) delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione del «Monferrato» DOC, subordinandola ad una specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria.

Motivazione: si tratta dall’esigenza di regolamentare i flussi di prodotto in ingresso, al fine di consentire una più adeguata gestione della denominazione «Monferrato» DOC.

Questa modifica riguarda il disciplinare all’articolo 4. Nessuna modifica al documento unico.

5.   Specificazioni riguardanti la produzione e la vinificazione.

Descrizione e motivi

Descrizione: viene indicata, la resa uva/vino massima per tutte le tipologie già previste anche per la nuova tipologia «Monferrato» Nebbiolo e «Monferrato» Nebbiolo Superiore.

Motivazione: si tratta di un adeguamento del testo relativo i limiti di resa.

Questa modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5 ed il documento unico alla sezione 1.5.2.

Descrizione: viene riformulata la disciplina delle eventuali eccedenze di resa.

Motivazione: si tratta della specifica descrizione della perdita del diritto alla denominazione «Monferrato» DOC per tutta la partita, qualora si ecceda il 5 % della resa uva/vino massima stabilita.

Questa modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5. Nessuna modifica al documento unico.

Descrizione: viene introdotto il periodo di invecchiamento previsto per le nuove tipologie «Monferrato» Nebbiolo e «Monferrato» Nebbiolo Superiore, stabilito in 12 mesi per la prima e in 18 mesi di cui almeno 6 mesi in legno per il Superiore, calcolati a partire dal 1o novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Motivazione: il vino Monferrato Nebbiolo, a seguito delle esperienze condotte, si giova di un consistente periodo di invecchiamento, almeno sino a 18 mesi ed in parte in botti di legno quando Superiore, per raggiungere la sua massima espressione. Così le caratteristiche organolettiche di questo pregiato vino, evolvono, acquisendo complessità nei profumi, eleganza e perfetto equilibrio.

Questa modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5. Nessuna modifica al documento unico.

6.   Variazioni e specificazioni delle caratteristiche dei vini al consumo ed introduzione della tipologia Monferrato Nebbiolo

Descrizione e motivi

Descrizione: per le tipologie Monferrato rosso, Monferrato Dolcetto, Monferrato Freisa, viene indicata anche la tipologia Novello, con le rispettive descrizioni. Per la tipologia Monferrato Casalese viene aggiunto il nome di vitigno Cortese.

Motivazione: si tratta di integrazioni alla descrizione delle caratteristiche organolettiche di tutte le tipologie previste; integrazione formale anche nel caso del Cortese affiancato all’indicazione geografica Casalese, poiché già presente.

Descrizione: per le tipologie Monferrato bianco, Chiaretto, Dolcetto, Freisa, Casalese Cortese, viene ridotta l’acidità totale minima al consumo di 0,5 g/l.

Motivazione: i mutamenti climatici ed i decorsi di maturazione avvenuti negli ultimi anni, con temperature più elevate del solito, hanno determinato anticipi di maturazione ed una riduzione fisiologica dell’acidità totale nei mosti e quindi nei vini, necessitando in conseguenza un abbassamento del valore minimo in grammi per litro di tale parametro previsto al consumo per le tipologie presenti.

Descrizione: vengono introdotte, le caratteristiche al consumo della nuova tipologia «Monferrato» Nebbiolo anche con menzione Superiore.

Motivazione: l’inserimento della nuova tipologia di vini a base Nebbiolo ha richiesto la definizione dei requisiti chimico-fisici ed organolettici che li caratterizzano al consumo. Attentamente studiati, i dati e le descrizioni fanno riferimento ad un prodotto di elevata qualità con medio-lungo affinamento in cantina.

Descrizione: viene aggiunta la specificazione che i vini «Monferrato» possono evidenziare all’assaggio un eventuale lieve sentore di legno.

Motivazione: si tratta precisazione fornita al consumatore, che sta ad indicare una eventualità, nel caso in cui i vini siano conservati in recipienti di legno.

Queste modifiche riguardano il disciplinare all’articolo 6. Nessuna modifica al documento unico.

7.   Etichettatura, designazione e presentazione.

Descrizione e motivi

Descrizione: eliminato il divieto di utilizzo della menzione «Superiore».

Motivazione: trattasi di modifica necessaria in quanto viene inserita la nuova tipologia Monferrato Nebbiolo con menzione Superiore.

Descrizione: eliminato il divieto di utilizzo delle indicazioni geografiche e della menzione «vigna» con relativo toponimo o nome tradizionale.

Motivazione: si tratta di un adeguamento nel rispetto della normativa vigente.

Descrizione: viene meglio descritto il riferimento alla menzione geografica «Casalese», che deve figurare in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quelli utilizzati per la dicitura «Monferrato», con identico carattere, colore, e indice colorimetrico.

Motivazione: la modifica intende adeguare l’uso del nome della denominazione alla normativa generale nazionale e comunitaria, per permettere ai produttori di fornire indicazioni sul vitigno nelle modalità richieste dai mercati soprattutto esteri che apprezzano in particolare le nostre produzioni varietali. Viene formalmente eliminato il paragrafo che consente la menzione «Novello», poiché già riportata agli articoli 1 e 6 del disciplinare accanto alle tipologie per le quali è previsto.

Motivazione: si tratta di un adeguamento nel rispetto della normativa vigente.

Descrizione: per le tipologie Monferrato Rosso e Monferrato Bianco l’indicazione del colore in etichetta è resa facoltativa in conformità alla vigente normativa.

Motivazione: si ritiene opportuno lasciare al produttore la facoltà di scelta nella comunicazione del colore riferito al singolo prodotto.

Descrizione: viene specificato l’utilizzo della menzione «vivace» per Monferrato rosso, bianco e Freisa;

Motivazione: al fine di dare una informazione al consumatore sulle caratteristiche del prodotto.

Queste modifiche riguardano il disciplinare all’articolo 7. Nessuna modifica al documento unico.

8.   Specifiche disposizioni sul confezionamento.

Descrizione e motivi

Descrizione: viene introdotto un articolo nel disciplinare ove si specificano i contenitori previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. In particolare, per le tipologie Monferrato Dolcetto, Fresia, Nebbiolo, Casalese Cortese, Chiaretto o Ciaret, sono consentite bottiglie in vetro con l’esclusione dei contenitori da due litri e quelli inferiori a 0,187 litri.

Per tutte le tipologie, viene escluso l’utilizzo del tappo a corona.

Motivazione: l’inserimento delle indicazioni sul confezionamento, completano le informazioni sui prodotti della denominazione; in particolare, l’inserimento di alcune modalità di confezionamento e chiusura, permette di rispondere adeguatamente alle esigenze delle nuove modalità di consumo, come alle richieste dei mercati esteri.

Queste modifiche riguardano il disciplinare all’articolo 8. Nessuna modifica al documento unico.

9.   Precisazioni sull’area geografica.

Descrizione e motivi

Descrizione: è stata definita la natura dei terreni che influenza le caratteristiche dei vini.

Motivazione: si specifica che la zona pedologica ha una certa variabilità in considerazione dell’estensione dell’area, nel contempo ha una comune matrice calcarea, alcanina, povera di sostanza organica che conferisce ai vini sentori fruttati ed un assaggio fresco ed armonico.

Questa modifica riguarda il disciplinare all’articolo 9 ed il documento unico alla sezione 1.8.

10.   Aggiornamento recapito organismo di controllo.

Descrizione e motivi

Descrizione: variazione dell’indirizzo dell’Organismo di controllo «Valoritalia».

Motivazione: si tratta di un adeguamento formale.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 9. Nessuna modifica al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Monferrato

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Monferrato rosso, anche novello

colore: rosso rubino talvolta con sfumature violacee;

odore: vinoso, gradevole, fruttato, persistente;

sapore: fresco, asciutto, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Monferrato Bianco

colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, intenso, gradevole;

sapore: fresco, secco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Monferrato Chiaretto o Ciaret

colore: rosato o rosso rubino chiaro;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Monferrato Dolcetto, anche novello

colore: rosso rubino talvolta con sfumature violacee;

odore: vinoso, gradevole, fruttato, persistente;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Monferrato Freisa

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto ed amabile, amarognolo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Monferrato Freisa novello

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Monferrato Casalese Cortese

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;

odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;

sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Monferrato Nebbiolo e Monferrato Nebbiolo Superiore

colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.; con la menzione superiore: 12,5 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l; con la menzione superiore: 22 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

ASSENTI

b.   Rese massime

Monferrato Rosso anche novello, Bianco, Chiaretto o Ciaret

77 ettolitri per ettaro

Monferrato Dolcetto

63 ettolitri per ettaro

Monferrato Freisa anche novello

66,5 ettolitri per ettaro

Monferrato Casalese Cortese

70 ettolitri per ettaro

Monferrato Nebbiolo

63 ettolitri per ettaro

Monferrato Nebbiolo Superiore

56 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Le uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Monferrato» bianco, «Monferrato» rosso, «Monferrato» Chiaretto o Ciaret, «Monferrato» Dolcetto, «Monferrato» Freisa, «Monferrato» Nebbiolo, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

Provincia di Alessandria:

l’intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano, Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio, Camagna, Camino, Capriata d’Orba, Carentino, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavi, Grognardo, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano, Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Visone.

Provincia di Asti:

l’intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri d’Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d’Asti, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Le uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Monferrato» Casalese Cortese, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:

«Monferrato» Casalese:

Provincia di Alessandria: l’intero territorio dei seguenti comuni: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bosio, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Parodi, Pontestura, Ponzano, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Timorasso B.

 

Quagliano N.

 

Riesling italico B. — Riesling

 

Riesling renano B. — Riesling

 

Rossese bianco B.

 

Ruché N.

 

Vespolina N.

 

Ancellotta N.

 

Bonarda N.

 

Ciliegiolo N.

 

Cortese B.

 

Croatina N.

 

Dolcetto N.

 

Gamba rossa N.

 

Manzoni bianco B.

 

Nebbiolo N.

 

Pinot nero N.

 

Sangiovese N.

 

Sauvignon B.

 

Sylvaner verde B.

 

Syrah N.

 

Uva rara N.

 

Uvalino N.

 

Viogner B.

 

Slarina N.

 

Teroldego N.

 

Cabernet franc N. — Cabernet

 

Cabernet sauvignon N. — Cabernet

 

Albarossa N.

 

Arneis B.

 

Avanà N.

 

Averengo N.

 

Pelaverga N. — Cari N.

 

Pelaverga piccolo N. — Pelaverga

 

Petit verdot N

 

Plassa N.

 

Merlot N.

 

Nascetta B.

 

Ner d’Ala N.

 

Neretta cuneese N.

 

Neretto di Bairo N. — Neretto

 

Freisa N.

 

Grignolino N.

 

Lambrusca di Alessandria N. — Lambrusca

 

Chatus N.

 

Cornarea N.

 

Durasa N.

 

Erbaluce B.

 

Favorita B.

 

Baratuciàt B.

 

Barbera bianca B.

 

Barbera N.

 

Becuet N.

 

Bussanello B.

 

Pinot bianco B.

 

Pinot grigio

8.   Descrizione del legame/dei legami

DOC Monferrato

A)   Informazioni sulla zona geografica

Il Monferrato è una regione storica del Piemonte. Il suo territorio, quasi esclusivamente di natura collinare, è compreso principalmente all’interno delle province di Alessandria e Asti e si estende verso sud a partire dalla destra idrografica del Po sino a giungere ai piedi dell’Appennino ligure sul confine con la Provincia di Genova e la Provincia di Savona. La natura collinare del territorio, lo rende particolarmente vocato per la viticoltura, che si esprime attraverso la coltivazione e produzione di svariate qualità di uve, da cui derivano numerosi vini bianchi e rossi. La base ampelografica costituita per le tipologie generiche rosso e bianco da tutti i vitigni autorizzati porta alla produzione di diverse tipologie di vini: Rosso, Bianco, Chiaretto, o Ciaret, Dolcetto, Freisa e casalese Cortese.

B)   Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

La matrice dei terreni è calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, con tessitura variabile, argillosa, limosa, sabbiosa, nelle varie combinazioni, tipica dei suoli della zona di produzione, caratterizza, ricchi di note fruttate, che si ottengono da questo particolare terroir.

C)   Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Questa doc offre la possibilità di utilizzare le uve nel modo migliore, senza rigidità eccessive, diversificando i vini in base alle scelte vendemmiali e alle richieste del mercato. In questo modo si è aperta la via a sperimentazioni enologiche oltre la tradizione, che hanno prodotto nuovi vini, spesso i vini di punta aziendali, ottenuti assemblando uve provenienti da vitigni autoctoni e da vitigni internazionali.

Per il Monferrato Rosso, i vitigni autoctoni più utilizzati sono il Barbera e il Nebbiolo; tra gli internazionali il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Pinot Nero. Il Monferrato Bianco si ottiene dagli autoctoni Cortese e Favorita, assemblati agli internazionali Chardonnay, Sauvignon.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella designazione e presentazione l’indicazione della menzione geografica aggiuntiva «Casalese» dovrà figurare in caratteri di dimensione inferiore o uguale a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Monferrato», con obbligo di uguaglianza per tipo di carattere, colore, indice colorimetrico.

Inoltre, ai vini a denominazione di origine Monferrato bianco, Monferrato rosso, Monferrato Freisa è consentito utilizzare in etichetta la menzione ‘vivace’.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14109


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag.2.


10.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/16


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

(2019/C 306/04)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Terre Tollesi»/«Tullum»

Numero di riferimento: PDO-IT-A0742-AM03

Data della comunicazione: 20.6.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica menzione tradizionale con passaggio da DOC a DOCG

Descrizione e motivi

La richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC «Terre Tollesi» o «Tullum» è finalizzata al passaggio della denominazione di origine controllata e garantita modificando quindi la menzione di cui all’articolo 112, lett. a) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Detta esigenza nasce dalla necessità da parte delle aziende che operano nella zona delimitata di poter elevare a rango superiore le produzioni ottenute dai propri vigneti che rappresentano la punta più avanzata della produzione di qualità aziendale ma che, attraverso ila nuova menzione, potrebbero aspirare a maggiori soddisfazioni sia in termini di immagine che di riscontro di mercato.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: ove previsto, la menzione passa da DOC a DOCG;

Sul documento unico: sezione «Menzioni tradizionali» lettera a).

2.   Cancellazione tipologie poco rappresentative

Descrizione e motivi

La modifica riguarda l’eliminazione della maggior parte delle tipologie previste dal vigente disciplinare lasciando solo quelle idonee a rappresentare la tipicità e l’unicità dei vini della proponenda DOCG. Infatti, i produttori ritengono che solo i vini rossi a base Montepulciano (Rosso e Rosso riserva) e quelli bianchi a base Pecorino e Passerina siano in grado di esprimere e di rappresentare appieno le peculiarità del territorio tollese.

Dette scelte sono ampiamente avvalorate e confermate dagli studi di zonazione viticola effettuati in questi ultimi anni, che hanno dimostrato la validità delle stesse e la necessità di puntare solo su alcuni vitigni autoctoni che in questo areale trovano le migliori condizioni per produrre uve dalle straordinarie caratteristiche qualitative.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: cancellate le tipologie ove previste all’articolo 1, 2, 4, 5, 6, 9;

Sul documento unico: sezione «Descrizione dei vini»; sezione «Rese massime»; sezione «Legame con l’ambiente».

3.   Modificata la base ampelografica dei vini

Descrizione e motivi

Viene confermata e rafforzata la scelta relativa al fatto che il vitigno Montepulciano rappresenti il vitigno prevalente della base ampelografica dei vini rossi della proponenda DOCG «Terre Tollesi» o «Tullum» (almeno il 95 % rispetto al 90 %), mentre viene confermata al 90 % la percentuale minima dei vini bianchi da vitigno autoctono Pecorino e Passerina. Sia per i vini rossi che per i bianchi, rispettivamente il restante 5 % e 10 %, può essere costituito da uve provenienti da vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente.

Poiché si prevede il passaggio/riconoscimento solo di alcune specifiche tipologie di vini, vengono eliminate tutte le altre basi ampelografiche previste per le tipologie eliminate e quindi non ricomprese nella proposta di disciplinare della DOCG.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: articolo 2;

Sul documento unico: sezione «Vitigni principali».

4.   Norme per la viticoltura

Descrizione e motivi

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti si propone che la densità dei ceppi per ettaro non possa essere inferiore a 1 600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese e 4 000 ceppi/ettaro per i filari (anziché 3 300 come previsto nel vigente disciplinare di produzione). Detta richiesta nasce dalla necessità di consentire ai viticoltori di meglio gestire la fase dei nuovi impianti ciò anche in considerazione delle risultanze emerse dagli studi sulla zonazione viticola dell’area interessata.

Per quanto attiene le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi vengono eliminati tutti i parametri relativi alle tipologie non più ricomprese nella proponenda DOCG.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: articolo 4;

Sul documento unico: sezione «Rese massime».

5.   Norme per la vinificazione

Descrizione e motivi

Vengono eliminati tutti i riferimenti alle tipologie non ricomprese nella proponenda DOCG. Inoltre, si propone di sostituire il termine «botti di legno» con «recipienti o contenitori di legno» al fine di evitare possibili elementi di equivoco sull’uso di detto termine, legati in particolare alla capacità degli stessi.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: articolo 5.

6.   Designazione e presentazione

Descrizione e motivi

Resta ferma la descrizione organolettica dei vini previsti nella proponenda DOCG: Rosso, Rosso riserva, Pecorino e Passerina, spumante che rispecchiano fedelmente la tipicità di base dei vitigni di riferimento, mentre vengono eliminate tutte le descrizioni relative alle tipologie eliminate ossia non ricomprese nella proposta di disciplinare.

Al fine di innalzare la qualità dei prodotti esitati, si propone l’innalzamento dell’acidità totale della tipologia Rosso da 4,50 g/l a 5,00 g/l; inoltre per sia per la tipologia Rosso che Rosso riserva si propone l’innalzamento dell’estratto secco non riduttore: Rosso da 26 a 28 g/l, Rosso Riserva da 28 a 30 g/l poiché detti limiti sono sempre ampiamente raggiunti, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che le aziende conducono prima in vigna e poi in cantina.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: articolo 6;

Sul documento unico: sezione «Descrizione dei vini».

7.   Confezionamento

Descrizione e motivi

Si propone l’eliminazione di tipologie di recipienti ritenute non consone per questa denominazione ossia i formati: 0,200.

Fermo restando che si possono utilizzare solo recipienti di vetro, si confermano idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo corona e di quello di vetro.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: articolo 8.

8.   Legame con l’ambiente geografico

Descrizione e motivi

Vengono apportate piccole modifiche relative alla descrizione della base ampelografica ed alle tipologie dei prodotti inseriti nella proposta di disciplinare al fine di adeguarla alla stessa.

Tale modifica riguarda:

Sul disciplinare di produzione: articolo 9.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

«Terre Tollesi»

«Tullum»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

15.

Vino ottenuto da uve appassite

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Terre Tollesi» o «Tullum»rosso e «Terre Tollesi» o «Tullum»rosso riserva

Colore: rosso rubino con sfumature violacee, tendenti al granato con l’invecchiamento;

odore: vinoso, tenue, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, leggermente tannico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol (13,5 % vol per la menzione riserva);

estratto non riduttore minimo: 26 g/l (28 g/l per la menzione riserva).

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Terre Tollesi» o «Tullum»pecorino

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Terre Tollesi» o «Tullum»passerina

Colore: giallo paglierino tenue;

odore: fruttato, delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Terre Tollesi» o «Tullum»spumante

Colore: giallo paglierino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

ASSENTI

b.   Rese massime

«Terre Tollesi» o «Tullum»rosso

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»rosso

84 ettolitri per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»spumante

84 ettolitri per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»rosso riserva

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»pecorino

63 ettolitri per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»rosso riserva

63 ettolitri per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»pecorino

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»passerina

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Terre Tollesi» o «Tullum»passerina

63 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l’intero territorio del Comune di Tollo, in provincia di Chieti.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Chardonnay B

 

Passerina B

 

Pecorino B

 

Montepulciano N

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Terre Tollesi» o «Tullum»

La particolare conformazione orografica del territorio Tollese, caratterizzato da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico e la presenza dell’imponente massiccio della Maiella, associata all’ottima esposizione dei vigneti, alla buona ventilazione ed all’assenza di ristagni idrici, garantiscono ai vitigni coltivati in zona condizioni ottimali per produrre uve di qualità e dai caratteri tipici. L’interazione dei fattori naturali con quelli umani, strettamente legati alla tradizione storica, alle moderne tecniche di coltivazione e di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con forti elementi distintivi, caratteristici, tipici del territorio e dei vitigni di provenienza.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Imbottigliamento in zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento, devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nell’articolo 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l’origine.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14053


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.