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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Commissione europea |
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2019/C 297/01 |
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2019/C 297/02 |
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2019/C 297/03 |
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2019/C 297/04 |
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2019/C 297/05 |
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2019/C 297/06 |
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2019/C 297/10 |
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2019/C 297/12 |
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2019/C 297/13 |
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2019/C 297/15 |
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2019/C 297/16 |
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2019/C 297/17 |
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2019/C 297/18 |
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2019/C 297/19 |
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2019/C 297/20 |
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2019/C 297/22 |
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2019/C 297/23 |
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2019/C 297/24 |
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2019/C 297/25 |
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2019/C 297/26 |
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2019/C 297/27 |
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2019/C 297/28 |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Commissione europea
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima del Belgio 2021-2030
(2019/C 297/01)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
Il Belgio ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 31 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta belga di piano nazionale per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa al Belgio 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta al Belgio (5) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (6). |
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(13) |
Il Belgio ha notificato una proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima corredato di una proposta di piano federale, quattro proposte di piani regionali e una serie di allegati. Pur essendo possibile allegare altri documenti a complemento del piano, è tuttavia necessario che il piano definitivo contenga tutti gli elementi prescritti dal regolamento, comprese tutte le informazioni atte a valutare i livelli di ambizione proposti e l’adeguatezza del piano per realizzarli, segnatamente attraverso una panoramica generale delle politiche e delle misure corredata di una valutazione d’impatto. Occorre uno sforzo considerevole e volontà politica per migliorare il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, facendone così uno strumento più utile a favorire la cooperazione fra le varie autorità responsabili del conseguimento della transizione energetica. Occorre altresì prestare un’attenzione particolare alla gestione delle interconnessioni fra la dimensione della decarbonizzazione, quella dell’efficienza energetica e le altre dimensioni, segnatamente proponendo obiettivi più concreti e quantificabili riguardo alla sicurezza energetica, al mercato interno e alla ricerca, innovazione e competitività, a sostegno delle ambizioni in fatto di decarbonizzazione, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, e spiegando meglio come si è tenuto conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente presentare una panoramica generale della competitività, non solo quella delle industrie ad alta intensità energetica, ma anche del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, esaminando concretamente il posizionamento sul mercato mondiale, mettendo in rilievo i settori più competitivi e le potenziali sfide, indicando obiettivi misurabili per il futuro insieme alle politiche e alle misure atte a realizzarli, e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica industriale e imprenditoriale. Il piano trarrebbe altresì beneficio da un’ulteriore integrazione delle politiche di economia circolare, mettendo in evidenza i benefici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Belgio poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima del Belgio, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA AL BELGIO D'INTERVENIRE PER:
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1. |
completare le informazioni sulle politiche e misure necessarie a conseguire entro il 2030 l’obiettivo di -35 % di emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 per i settori non contemplati dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, inclusi i settori delle costruzioni e dei trasporti, in cui dovrà prodursi la maggior parte delle riduzioni, fornendo maggiori dettagli sull’ambito di applicazione, la tempistica e gli effetti attesi; specificare l’uso che intende fare delle flessibilità fra i settori contemplati dalla condivisione degli sforzi, i settori contabilizzati relativi a destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura e quelli che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissioni; |
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2. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell'Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 25 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare inoltre che l’obiettivo di energia rinnovabile del Belgio per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021, e spiegare come il Belgio intende soddisfare e mantenere tale quota base di riferimento; moltiplicare gli sforzi nel settore del riscaldamento e del raffrescamento così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e adoperarsi di più per aumentare e diversificare le fonti rinnovabili nel settore dei trasporti; precisare i quadri favorevoli all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, ivi compresa la semplificazione delle procedure amministrative; |
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3. |
accrescere il livello di ambizione riguardo all'efficienza energetica riducendo il consumo di energia finale, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; promuovere quanto sopra con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; sostenere le politiche e le misure proposte con una valutazione d'impatto e una serie di informazioni più dettagliate sulla portata e la tempistica di attuazione nel periodo 2021-2030; |
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4. |
individuare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità; nel settore dell'energia elettrica, valutare l'adeguatezza delle risorse tenendo conto del contesto regionale e delle potenzialità effettive degli interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi limitrofi; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
intensificare la già eccellente cooperazione regionale nell’ambito del Forum pentalaterale dell'energia, muovendo in particolare dalla dichiarazione politica del 4 marzo 2019 che ha portato nell'alveo della cooperazione specificamente lo sviluppo e il monitoraggio dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, soprattutto riguardo alle questioni di rilevanza transfrontaliera; |
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7. |
migliorare l’aspetto quantitativo delle informazioni a carattere prettamente qualitativo sul fabbisogno di investimenti e aggiungere una valutazione approfondita del fabbisogno generale di investimenti ai fini del conseguimento degli obiettivi; fornire una valutazione generale delle fonti degli investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l'analisi, anche quantitativa, delle interazioni con la politica sulla qualità dell'aria e sulle emissioni atmosferiche; |
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10. |
integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze, anche nelle regioni industriali e ad alta intensità di carbonio; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo ulteriori dettagli sulle misure esistenti e quelle potenziali, sui piani di lotta alla povertà energetica e sull’impatto atteso, completando al tempo stesso l’analisi prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 211.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1000 final.
(5) COM(2019) 501 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 211.
(7) SWD (2019) 211.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/5 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Bulgaria 2021-2030
(2019/C 297/02)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Bulgaria ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 15 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta bulgara di piano nazionale per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(4) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(5) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(6) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(7) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(8) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Bulgaria 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Bulgaria (5) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(9) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(10) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(11) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(12) |
I piani integrati per l'energia e il clima danno l’opportunità di definire coerentemente le politiche e le misure a lungo termine, tenendo conto delle interconnessioni fra le varie dimensioni e delle sinergie o dei rischi potenziali che ne derivano. Le politiche e le misure descritte nella proposta di piano sembrano considerare alcune interconnessioni, ma nel piano definitivo sarebbe opportuno approfondirne la valutazione in tutt'e cinque le dimensioni. L’analisi potrebbe comprendere stime quantitative e dovrebbe anche contemplare le eventuali interazioni negative fra le politiche e le misure, illustrando in che modo la Bulgaria intende affrontarle. In particolare, si rende necessario un ulteriore approfondimento delle sinergie fra la dimensione della decarbonizzazione, quelle della sicurezza energetica e del mercato interno e il principio dell’efficienza energetica al primo posto. Analogamente, sarebbe opportuno considerare più attentamente il ruolo dell’efficienza energetica nel superamento della povertà energetica. Un importante elemento da valutare ulteriormente nel piano definitivo, anche dal punto di vista dei costi e della competitività, è l’interazione fra la prevista continuazione della produzione di energia elettrica da carbone e un maggior ricorso al gas con la dimensione della decarbonizzazione. Un altro elemento da non trascurare è l’impatto dell’uso della biomassa sugli assorbimenti contabilizzati nel settore della destinazione del suolo e nella silvicoltura. Occorre approfondire il legame fra la produzione di energia elettrica e la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nell'ottica dell'innovazione, ricerca e competitività. |
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(13) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali il posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio sul mercato mondiale, anche sotto il profilo della decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio. Altrettanto gioverebbe mettere in rilievo i margini di vantaggio competitivo e le potenziali sfide e, sulla base di essi, definire obiettivi, politiche e misure, stabilendo gli opportuni nessi con la politica industriale e imprenditoriale. Potrebbero essere evidenziate più esplicitamente le interazioni con l'economia circolare e, in particolare, l'importanza di quest’ultima per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. |
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(14) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Bulgaria poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Bulgaria, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA BULGARIA D'INTERVENIRE PER:
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1. |
innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 27 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) (EU) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l'obiettivo indicativo di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e proporre politiche e misure per conseguire il traguardo nel settore dei trasporti stabilito nella proposta di piano della Bulgaria in conformità dell’articolo 25 della stessa; precisare con maggiori dettagli e misure il quadro favorevole all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, ivi compresa la semplificazione delle procedure amministrative; |
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2. |
accrescere l'ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia primaria e finale, considerata l'esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030, e sostenerlo con politiche e misure adeguate che permettano di ottenere ulteriori risparmi energetici entro quella data; sostenere le politiche e le misure proposte con una valutazione d'impatto e informazioni più dettagliate sugli aspetti quantitativi degli effetti, in termini di risparmi energetici attesi, e sulla tempistica di attuazione; approfondire il modo in cui migliorare l’efficacia del regime obbligatorio di risparmio energetico per poter ottenere i risultati attesi; |
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3. |
precisare una solida strategia di diversificazione del gas che comprenda i progetti per le infrastrutture di base pertinenti e i rispettivi contributi; illustrare in dettaglio la strategia di approvvigionamento a lungo termine di materiale e combustibile nucleare, in particolare nella prospettiva del previsto ampliamento della capacità di produzione di energia nucleare nel paese; |
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4. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure che sviluppino la competitività dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, sia stimolando la competitività nel paese, anche proseguendo verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato, sia eliminando le barriere agli scambi transfrontalieri; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri vicini e nel contesto di quadri di cooperazione regionale consolidati, come il gruppo ad alto livello sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), anche per quanto concerne le rinnovabili, l’efficienza energetica e la ricerca, innovazione e competitività, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi. La cooperazione ha un notevole margine di miglioramento, considerati gli sviluppi futuri nel settore dell’energia elettrica, in cui si prefigura l’esigenza di far spazio a quote maggiori di rinnovabili e trasporto pulito che potrebbero influire sulle interconnessioni elettriche e sugli scambi di energia elettrica nella regione; |
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7. |
fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per modernizzare l'economia realizzando gli obiettivi stabiliti in materia di energia e clima; fornire una valutazione generale delle fonti degli investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando e quantificando, per i vari scenari, l'impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze, e tenendo conto in special modo delle ripercussioni della transizione sulle industrie dipendenti dal carbone o ad alta intensità di carbonio; sviluppare ulteriormente l'approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo la valutazione prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 225.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1001 final/2.
(5) COM(2019) 502 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD(2019) 225.
(7) SWD(2019) 225.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/9 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Cechia 2021-2030
(2019/C 297/03)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Cechia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 31 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta ceca di piano nazionale per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(4) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(5) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(6) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(7) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(8) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Cechia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Cechia (5) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(9) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(10) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(11) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(12) |
Le interconnessioni fra le dimensioni dell’Unione dell’energia sono visibili nella proposta di piano, ma non sono menzionate esplicitamente. Nel piano definitivo, sarebbe opportuno che la Cechia ampliasse le interconnessioni menzionate fra le varie dimensioni dell’Unione dell’energia individuando le sinergie nell’ambito della dimensione della decarbonizzazione, ad esempio i biocarburanti e la destinazione del suolo, i cambiamenti di destinazione del suolo e la silvicoltura. Sarebbe altresì opportuno approfondire le sinergie fra la dimensione della decarbonizzazione e quelle della sicurezza energetica e del mercato interno, anche in relazione al principio dell’efficienza energetica al primo posto, spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento delle povertà energetica, includendo un calendario chiaro. Un importante elemento da considerare ulteriormente nel piano definitivo è la programmazione di una transizione equa per le regioni ad alta intensità di carbone e carbonio. L’impatto dei rischi dei cambiamenti climatici sull’approvvigionamento energetico è un altro aspetto che occorre considerare. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(13) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività, indicando obiettivi misurabili per il futuro insieme alle politiche e alle misure atte a realizzarli, e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(14) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Cechia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Cechia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA CECHIA D'INTERVENIRE PER:
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1. |
innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 23 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l'obiettivo indicativo fissato all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e presentare misure per conseguire l'obiettivo nel settore dei trasporti stabilito nel piano della Cechia in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; includere misure che riducano gli oneri amministrativi e misure relative ai quadri favorevoli all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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2. |
accrescere l'ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia primaria, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 e sostenerlo con politiche e misure che permettano ulteriori risparmi energetici entro il 2030; individuare meglio le politiche e le misure che intende adottare nel periodo 2021-2030, anche in base alla valutazione degli effetti attesi; |
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3. |
includere le proiezioni per il futuro mix energetico, comprese le fonti rinnovabili di gas, e le misure previste relative alla resilienza del sistema energetico, alla domanda, alla cibersicurezza e alle infrastrutture critiche; illustrare in maggior dettaglio le politiche e le misure volte a incrementare la diversificazione dell’approvvigionamento del gas naturale proveniente da paesi terzi; inoltre, precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità e l’approvvigionamento a lungo termine di materiale e combustibile nucleare, specie in prospettiva dello sviluppo della capacità di produzione nucleare; |
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4. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti riguardo all’integrazione dei mercati, in particolare precisare le misure nuove e previste; specificare il potenziale dei gas rinnovabili; includere nel piano definitivo una valutazione generale delle misure esistenti e future relative allo sviluppo della concorrenza; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
proseguire l’approccio già eccellente alla cooperazione regionale nel quadro del gruppo di Visegrad, di cui fanno parte la Cechia, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia, nonché i dialoghi bilaterali con altri Stati membri; la cooperazione potrebbe vertere su aspetti quali l’ulteriore integrazione nel mercato interno dell'energia, le misure relative alla valutazione dell’adeguatezza del sistema alla luce della prevista continuazione di un mercato della capacità, la transizione equa, la decarbonizzazione e l’ulteriore diffusione delle rinnovabili, compreso il risultante impatto sul sistema energetico e sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica; |
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7. |
ampliare l'analisi del fabbisogno e delle fonti d’investimento, fra cui il livello adeguato di finanziamento su scala nazionale, regionale e unionale, attualmente previsto per alcune politiche, in modo da tracciare un quadro generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando e quantificando, per i vari scenari, l'impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo dovrebbe analizzare in particolare gli effetti della transizione energetica sulle popolazioni interessate dall'abbandono graduale del carbone o dagli adeguamenti apportati in altri settori ad alta intensità di energia e instaurare un collegamento con il quadro strategico ceco, ReStart, per la promozione di una transizione equa nelle regioni carbonifere ceche; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo la valutazione prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 214.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1002 final.
(5) COM(2019) 503 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD(2019) 214.
(7) SWD(2019) 214.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/13 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Danimarca 2021-2030
(2019/C 297/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 288,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Danimarca ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 21 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta danese di piano nazionale per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. La valutazione è pubblicata (2) contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l'energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Danimarca 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Danimarca (5) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo, la Danimarca dovrebbe tener conto delle sinergie fra le cinque dimensioni dell’Unione dell’energia e il principio dell'efficienza energetica al primo posto, anche spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica Per poter ben gestire l’attuazione dell'obiettivo inteso a raggiungere il 100 % di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030, è importante che nel piano definitivo figurino anche maggiori informazioni sugli obiettivi specifici relativi alla gestione della domanda, l’aggregazione, la flessibilità del sistema, le reti intelligenti, lo stoccaggio, la generazione distribuita, la protezione dei consumatori e la competitività nel settore dell’energia al dettaglio. Per essere completo, il piano definitivo dovrebbe includere una descrizione dettagliata di tutte le sovvenzioni all’energia nonché delle politiche, misure e tempistica previste dal paese per la loro graduale eliminazione, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili. Potrebbe inoltre migliorare il piano l'aggiunta di informazioni sul modo in cui i rischi dei cambiamenti climatici potrebbero ripercuotersi sull’approvvigionamento energetico. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini più generali il posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio sul mercato mondiale, anche sotto il profilo della decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio. Partendo dalla strategia di esportazione delle tecnologie energetiche, il piano definitivo potrebbe comprendere obiettivi misurabili per il futuro, insieme con le politiche e misure per conseguirli. Altrettanto utile sarebbe che il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo si soffermasse sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta con gli interventi ambiziosi di economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Danimarca poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Danimarca, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA DANIMARCA D'INTERVENIRE PER:
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1. |
chiarire come intende conseguire entro il 2030 l'obiettivo che si è data per le emissioni di gas a effetto serra escluse dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -39 % rispetto ai livelli del 2005, anche attuando ulteriori politiche efficienti dal punto di vista dei costi nel settore delle costruzioni, definendo meglio le previste politiche dei trasporti e specificando l’uso che intende fare delle flessibilità fra i settori contemplati dalla condivisione degli sforzi, la destinazione del suolo, il cambiamento di destinazione del suolo e la silvicoltura e quelli che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione; |
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2. |
sostenere l'apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 55 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 in termini di energia rinnovabile, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; chiarire, fra le altre cose, il livello della traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (UE) 2018/1999; presentare le traiettorie e le relative misure per conseguire l'obiettivo nel settore dei trasporti in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; fornire ulteriori dettagli sulle misure specifiche volte ad assicurare l'approvvigionamento e l’uso sostenibili della biomassa nel settore dell’energia, tenuto conto dell’importante contributo della biomassa al mix energetico danese; |
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3. |
accrescere in modo sostanziale l'ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria nel 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; proporre politiche e misure più ambiziose che possano compensare sia i probabili effetti causati da livelli notevolmente ridotti di finanziamento a favore dell’efficienza energetica e sia le riduzioni d’imposta sull’energia concordate, e che consentano di ottenere ulteriori risparmi energetici entro il 2030; includere nuove misure di risparmio energetico in grado di produrre i risparmi di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE; questo è particolarmente importante se si considera la decisione della Danimarca di interrompere i regimi obbligatori di efficienza energetica vigenti che farà diminuire i fondi disponibili per le azioni di risparmio di energia finale; fare maggior chiarezza sulle effettive misure in grado di realizzare le ambizioni relative a trasporti e veicoli più puliti e più efficienti; |
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4. |
definire obiettivi chiari, misurabili e lungimiranti riguardo all’integrazione dei mercati; |
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5. |
approfondire gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
estendere i già buoni accordi di cooperazione regionale, in particolare con gli altri paesi nordici (Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) e baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) ad altri meccanismi di cooperazione; fra i settori che potrebbero beneficiare di una cooperazione rafforzata sul versante delle rinnovabili vi sono i trasferimenti statistici previsti o i progetti sulle fonti rinnovabili ibride, in cui l’energia elettrica prodotta da impianti eolici offshore è collegata a più di un mercato; nella ricerca e nell’innovazione la cooperazione potrebbe tradursi nell’allineamento dei programmi di ricerca, il finanziamento coordinato e l’individuazione di sinergie con altri Stati membri e con i programmi e le iniziative dell’Unione; |
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7. |
ampliare l’analisi fornita sul fabbisogno di investimenti effettuando una stima degli investimenti necessari, a livello pubblico e privato, ad attuare le politiche previste per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di energia entro il 2030 e indicando le probabili fonti di finanziamento; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’apprezzata integrazione delle politiche di mitigazione del clima e di qualità dell'aria con informazioni di natura quantitativa, corredandola almeno con le informazioni richieste sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste; |
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10. |
integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 275.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1003 final.
(5) COM(2019) 504 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD(2019) 275.
(7) SWD(2019) 275.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/17 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Germania 2021-2030
(2019/C 297/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Germania ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 20 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta tedesca di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Germania 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Germania (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Tenuto conto della buona impostazione generale degli obiettivi nazionali di politica energetica e per il clima delineati nella proposta, il piano definitivo potrebbe precisare le principali interazioni fra questi obiettivi, sia in termini di livelli di ambizione nazionale che in termini di strumenti strategici previsionali e previsti, aggiuntivi ed esistenti. Un’ulteriore elaborazione dell’accoppiamento dei settori e della relativa struttura d’incentivi nei vari settori economici permetterebbe di affrontare in modo più esaustivo la coerenza delle politiche e delle misure in ciascuna dimensione dell’Unione dell’energia e tra di esse. In tale contesto, potrebbe essere opportuno individuare gli investimenti necessari in tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, prevenire gli effetti immediati dello slittamento dei prezzi assicurando un graduale abbandono delle sovvenzioni all’energia con visibilità a lungo termine e considerando misure di lotta alla povertà energetica per mitigare gli effetti sui consumatori vulnerabili. Una valutazione d’impatto completa potrebbe aiutare a inquadrare le interazioni tra le politiche, ad esempio, quantificando gli effetti dell’approvvigionamento sostenibile di biomassa a fini energetici, compresi i rischi per la sicurezza energetica dovuti ai cambiamenti climatici, sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Una rassegna quantitativa dello sviluppo delle diverse fonti di flessibilità necessarie per integrare la quota crescente di rinnovabili nel sistema elettrico potrebbe essere utile, nel piano definitivo, per affrontare altre interazioni fra le dimensioni dell’Unione dell’energia. Il piano potrebbe contenere maggiori informazioni su come le politiche e misure nazionali relative alle varie dimensioni dell’Unione dell’energia tengono conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto. |
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(14) |
Occorrerebbe poi prestare più attenzione alla competitività dell’industria e ai settori che nella transizione energetica sono più competitivi o presentano potenziali sfide per il paese. Sarebbe bene fissare obiettivi misurabili per il futuro, indicando le politiche e misure atte a realizzarli e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale, industriale e dell’educazione. Il piano definitivo beneficerebbe di una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Germania poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Germania, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA GERMANIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
precisare ulteriori politiche e misure efficienti in termini di costi, in particolare nei settori delle costruzioni, dei trasporti e dell’agricoltura, per colmare il notevole divario evidenziato dalle proiezioni rispetto al suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -38 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005; |
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2. |
fornire dettagli e dati quantitativi delle politiche e misure; in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), concretare con tempestività ed efficacia di costi la quota del 30 % di energia da fonti rinnovabili che la Germania si è fissata, a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante; presentare le traiettorie e le misure specifiche per conseguire l’obiettivo per il settore dei trasporti in conformità dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; precisare i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, ivi compresa la semplificazione delle procedure amministrative; |
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3. |
fornire un contributo nazionale sufficientemente ambizioso per il consumo di energia sia primaria che finale, che tenga conto dell’esigenza di incrementare, collettivamente, il livello di sforzi necessari a conseguire l’obiettivo dell’Unione per il 2030, e sostenere il contributo nazionale tramite politiche e misure di portata adeguata a realizzare il risparmio energetico corrispondente. Individuare chiaramente le politiche che prevede di adottare e attuare nel periodo dal 2021 al 2030, gli effetti attesi nonché la tempistica di attuazione e le esigenze di bilancio. |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità, e precisare l’uscita graduale dal nucleare; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti riguardo all’integrazione dei mercati, in particolare misure per rafforzare i segnali del mercato e migliorare l’effettivo impatto delle componenti del mercato sul prezzo dell’energia elettrica. Inserire un calendario delle misure atte a eliminare la congestione strutturale del sistema elettrico e fornire al mercato segnali efficienti di dispacciamento e differenziati per località, in quanto importante elemento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo, segnatamente come base per l’ulteriore cooperazione e coordinamento con altri Stati membri e in vista del funzionamento del mercato interno dell’energia; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra il 2022 e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
sia nella messa a punto del piano nazionale integrato per l’energia e il clima che durante la sua attuazione, proseguire la cooperazione regionale nei rispettivi gruppi di alto livello e continuare a consultarsi con gli Stati membri vicini; in tale contesto, incentrare l’attenzione sul programma di abbandono graduale del carbone e della lignite, sulla diffusione delle energie rinnovabili e sul mercato interno dell’energia, affrontando questioni come i livelli di interconnessione e la capacità a partire dal 2021, le misure di cooperazione regionale relative alla valutazione dell’adeguatezza del sistema, la transizione equa e le modifiche del sistema energetico necessarie per accogliere quote maggiori di rinnovabili che prevedibilmente modificheranno gli scambi transfrontalieri di energia elettrica determinando nel contempo una più forte necessità di un sistema flessibile; |
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8. |
ampliare l’analisi del fabbisogno previsto di investimenti nelle infrastrutture di trasmissione elettrica in modo da tracciare un quadro generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima; fornire una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; |
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9. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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10. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando e quantificando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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11. |
integrare gli aspetti della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti socioeconomici della transizione energetica e del programmato abbandono graduale del carbone o degli adeguamenti in altri settori ad alta intensità di carbonio; illustrare gli effetti associati degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo l’apposita valutazione di cui al regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 229.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1004 final.
(5) COM (2019) 505 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 229.
(7) SWD(2019) 229.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/21 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Estonia 2021-2030
(2019/C 297/06)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
L’Estonia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 28 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta estone di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa all’Estonia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta all’Estonia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo l’Estonia dovrebbe tener conto delle interconnessioni fra le politiche e le misure previste, considerando in particolar modo le implicazioni del principio di efficienza energetica al primo posto rispetto alle dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno dell’energia; a tale riguardo, anche in vista dell’integrazione di quote sempre maggiori di fonti rinnovabili e per assicurare che in futuro i sistemi di produzione di energia elettrica siano adeguati, è importante considerare anche il contributo dell’efficienza energetica alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e alla compensazione degli effetti della minore produzione di energia elettrica da scisti bituminosi. L’impatto dei rischi dei cambiamenti climatici sull’approvvigionamento energetico è un altro aspetto che occorre considerare. L’Estonia dovrebbe soffermarsi in particolare sullo stato d’attuazione e sugli effetti di politiche e misure, fornendo inoltre le proiezioni relative alle emissioni dei gas a effetto serra ripartite per settore strategico (sistema di scambio delle emissioni, condivisione degli sforzi e destinazione del suolo, cambiamento di destinazione del suolo e silvicoltura). Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all’Estonia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Estonia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALL’ESTONIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
chiarire come intende conseguire l’obiettivo che si è data per le emissioni di gas a effetto serra escluse dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -13 % rispetto ai livelli del 2005, anche precisando il ruolo della destinazione del suolo, del cambiamento di destinazione del suolo e della silvicoltura; nello specifico, ciò richiede un’ulteriore analisi degli effetti combinati delle politiche previste e l’applicazione delle regole contabili di cui al regolamento (UE) 2018/841; |
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2. |
sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 42 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in termini di energia rinnovabile, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; fornire ulteriori dettagli sulle misure volte a soddisfare l’obiettivo indicativo nel settore del riscaldamento e del raffrescamento ai sensi dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e provvedere a che esistano misure adeguate per aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili al fine di conseguire l’obiettivo relativo ai trasporti stabilito nella proposta di piano e in linea con l’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; fornire ulteriori dettagli sulle misure specifiche previste per assicurare un uso sostenibile a lungo termine della biomassa nel settore dell’energia, tenuto conto dell’importante contributo della biomassa al mix energetico estone; indicare le misure che creano quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, ivi compresa la semplificazione delle procedure amministrative; |
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3. |
accrescere il livello d’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria nel 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; sostenere quanto sopra con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; nel piano definitivo, includere tutte le politiche e misure previste per conseguire l’obiettivo cumulativo di risparmio energetico con un calendario di attuazione realistico e una chiara valutazione del relativo fabbisogno di investimenti; |
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4. |
specificare le misure volte ad assicurare l’adeguatezza della produzione di energia elettrica alla luce dell’ambizioso traguardo previsto per le fonti rinnovabili, comprese le misure per la gestione della domanda e lo stoccaggio; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti riguardo all’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati al dettaglio e coinvolgere maggiormente i consumatori nel mercato al dettaglio; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale fra i paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania); estenderli a nuovi settori e ampliarne la portata geografica per ricomprendervi i paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia); gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell’energia e sulla sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori di rinnovabili, e che determineranno un aumento delle importazioni/esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile, nonché sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti e la ricerca; |
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8. |
fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per modernizzare l’economia realizzando gli obiettivi stabiliti in materia di energia e clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; |
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9. |
elencare le azioni intraprese e i piani previsti per l’eliminazione graduale delle sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili; |
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10. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le relative proiezioni sugli inquinanti atmosferici, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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11. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche mettendo in rilievo il ricorso a misure di efficienza energetica per ridurre la povertà energetica come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 277.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1005 final.
(5) COM (2019) 506 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 277.
(7) SWD(2019) 277.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/25 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Irlanda 2021-2030
(2019/C 297/07)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
L’ Irlanda ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 21 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta irlandese di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa all’Irlanda 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta all’Irlanda (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo l’Irlanda dovrebbe muovere dalle considerazioni sulle interazioni programmatiche contenute nella proposta di piano circostanziando meglio le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno dell’energia. Una delle questioni da approfondire è l’impatto dell’abbandono graduale programmato del carbone e i livelli crescenti di energie rinnovabili sulla sicurezza energetica e sull’adeguatezza dei sistemi di produzione di energia elettrica. Un altro aspetto da illustrare più nel dettaglio è la compatibilità del previsto incremento dell’uso della biomassa con il piano per aumentare gli assorbimenti risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Nel piano definitivo dovrà anche figurare l’importanza del principio dell’efficienza energetica al primo posto in sede di definizione dei criteri per l’ammissibilità delle rinnovabili al sostegno e al momento di proporre le politiche relative alle dimensioni della sicurezza energetica e del mercato interno dell’energia. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e politiche e misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile sarebbe considerare il ruolo dell’economia circolare, facendo riferimento alle strategie e ai piani d’azione nazionali e potenziandone i benefici e le eventuali scelte di compromesso in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all’Irlanda poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Irlanda, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALL’IRLANDA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
proporre ulteriori misure, in particolare nei settori delle costruzioni e dei trasporti, per colmare con efficacia di costi il notevole divario evidenziato dalle proiezioni rispetto al suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005; |
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2. |
presentare, quale contributo dell’Irlanda all’obiettivo dell’Unione per il 2030 in termini di energia rinnovabile, una quota pari almeno al 31 % come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare che l’obiettivo relativo all’energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; presentare traiettorie e misure corrispondenti nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e in quello dei trasporti così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo in materia di trasporti di cui all’articolo 25 della stessa; attuare misure che riducano gli oneri amministrativi e fornire maggiori dettagli sulle misure relative ai quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
accrescere sostanzialmente l’ambizione in merito all’efficienza energetica riducendo il livello del consumo di energia sia finale che primaria in termini assoluti, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; sostenere quanto sopra con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; esprimere il contributo finale come valore specifico per il consumo di energia primaria e di energia finale; illustrare in dettaglio la metodologia usata per stimare i risparmi energetici; occorre inoltre indicare gli investimenti necessari per attuare le politiche di efficienza energetica; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, in particolare nel settore del gas e del petrolio, alla luce delle incertezze legate all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea; |
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5. |
approfondire gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
|
6. |
basarsi sul quadro della cooperazione in materia di energia nei mari del Nord e dell’iniziativa «Energia pulita per le isole dell’UE» per conseguire l’obiettivo relativo alle rinnovabili e assicurare una tempestiva attuazione dei progetti di interconnessione in corso; alla luce della decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea, prevedere misure che assicurino il proseguimento della cooperazione regionale con il Regno Unito sulla preparazione e risposta alle emergenze per l’energia elettrica e sulla sicurezza degli approvvigionamenti per il gas e il petrolio; |
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7. |
elencare le azioni intraprese e i piani previsti per l’eliminazione graduale delle sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili; |
|
8. |
presentare, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
|
9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; il piano definitivo dovrebbe affrontare in particolare l’impatto della transizione sugli abitanti delle regioni ad alta intensità di carbonio; completare l’approccio al superamento della povertà energetica con obiettivi indicativi di riduzione della povertà energetica, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 230.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1006 final.
(5) COM (2019) 507 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 230.
(7) SWD(2019) 230.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/29 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Grecia 2021-2030
(2019/C 297/08)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Grecia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 25 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta greca di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Grecia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Grecia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo la Grecia dovrebbe muovere dalle interconnessioni positive tra le politiche e misure previste, evidenziate nella proposta di piano, per approfondire l’analisi delle interconnessioni programmatiche più problematiche, una delle quali concerne le sinergie nell’ambito della dimensione della decarbonizzazione, ad esempio l’impatto delle previste politiche bioenergetiche sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura; un’altra interconnessione riguarda le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto, di cui si potrebbe spiegare in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. L’efficienza energetica potrebbe altresì essere considerata per alleviare la povertà energetica. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente contemplare anche il settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, includendo misure per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio e un’analisi più generale dell’attuale posizionamento del settore nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività; altrettanto utile sarebbe che si soffermasse ulteriormente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta con gli interventi di economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Grecia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Grecia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA GRECIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
concretare con tempestività ed efficacia di costi la quota del 31 % di energia da fonti rinnovabili che la Grecia si è fissata a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, includendo nel piano definitivo, fra le altre cose, una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 e indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001; conciliare gli obiettivi indicati nella sua proposta di piano per la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento con il traguardo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e con il traguardo per i trasporti di cui all’articolo 25 della stessa; |
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2. |
accrescere sostanzialmente l’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 e sostenerlo con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; precisare la tempistica per l’adozione e l’attuazione delle politiche che si prevede saranno in essere a partire dal 2020, in particolare per i nuovi strumenti; le misure previste per conseguire l’obiettivo dei risparmi cumulativi dovrebbero essere concepite su una scala adeguata; |
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3. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità, in particolare riguardo al gas naturale; includere una valutazione di come i progetti infrastrutturali e la cooperazione regionale contribuiscono agli obiettivi di sicurezza energetica, anche facendo ricorso alla cooperazione regionale e alle flessibilità per sfruttare le opportunità offerte dalla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra a favore della modernizzazione dell’economia greca; |
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4. |
includere obiettivi e traguardi lungimiranti riguardo all’integrazione dei mercati, in particolare misure per aumentare la concorrenza sui mercati al dettaglio e all’ingrosso, in linea con l’impegno assunto nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES) per portare entro il 2020 al di sotto del 50 % le quote di mercato al dettaglio e all’ingrosso detenute dall’operatore storico; attuare il modello di riferimento per l’energia elettrica e l’accoppiamento del mercato con i paesi vicini, sulla base della tempistica concordata nell’ambito del meccanismo di sorveglianza post programma; |
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5. |
quantificare ulteriormente gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo fra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, affinché siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale con la Bulgaria e Cipro nonché con i paesi aderenti al gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC); nel contesto dell’iniziativa «energia pulita per le isole dell’UE», migliorare la cooperazione con gli Stati membri e le regioni insulari che nella transizione energetica affrontano analoghe sfide e godono di analoghe opportunità dal punto di vista geografico, climatico e infrastrutturale; esaminare le potenzialità transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima, in particolare nell’Adriatico e nello Ionio, al fine di ridurre l’impronta di carbonio della regione e attuare un approccio ecosistemico; gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell’energia e sulla sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori di rinnovabili e che determineranno una crescita delle importazioni/esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile; inoltre, far ricorso alla cooperazione regionale e alle flessibilità per sfruttare le opportunità offerte dalla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra a favore della modernizzazione dell’economia greca; |
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7. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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8. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche con informazioni di natura quantitativa, corredandola almeno con le informazioni necessarie sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste; |
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9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione, competenze e formazione; fornire informazioni più dettagliate sui progetti concepiti per sostenere una transizione giusta ed equa, specificando la forma di sostegno e l’impatto delle iniziative, anche facendo il collegamento con la transizione delle regioni ad alta intensità di carbonio e carbone o industriali; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 261.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1007 final.
(5) COM (2019) 508 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 261.
(7) SWD(2019) 261.
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/33 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Spagna 2021-2030
(2019/C 297/09)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Spagna ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 22 febbraio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta spagnola di piano nazionale integrato per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Spagna 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Spagna (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Si evidenzia un’ampia coerenza degli obiettivi all’interno di ciascuna dimensione e tra di esse, in particolare per quanto concerne la decarbonizzazione e l’efficienza energetica. Sarebbe opportuno che nel piano definitivo la Spagna descrivesse anche le interconnessioni fra le politiche e le misure previste e le quantificasse ulteriormente, laddove possibile: ad esempio, potrebbe porre l'accento sulle sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto, spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e in che modo si colleghi al superamento della povertà energetica; un altro elemento importante da affrontare nel piano definitivo è l'interazione fra le politiche previste per il graduale abbandono degli impianti termoelettrici a carbone e delle centrali nucleari, compresa la strategia per l’uso degli impianti del ciclo del combustibile nucleare presenti nel paese, l’impatto dei rischi dei cambiamenti climatici sull’approvvigionamento energetico e gli effetti della maggiore penetrazione dell’energia rinnovabile sul mercato interno. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Spagna poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Spagna, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA SPAGNA D'INTERVENIRE PER:
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1. |
sostenere l'apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 42 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 su questo versante, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; includere una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999; fornire maggiori dettagli sulle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi e a instaurare i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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2. |
esaminare più a fondo in che modo sviluppare maggiormente le attuali misure per realizzare l’ambizioso traguardo dei risparmi energetici attesi; tali misure dovranno portare alla moltiplicazione dei risparmi energetici rispetto agli attuali risultati e sarà opportuno tenere in debito conto le sfide che tale notevole estensione comporta; |
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3. |
sviluppare maggiormente le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità, e fornire più informazioni sul graduale abbandono del nucleare; |
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4. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti riguardo all’integrazione dei mercati, in particolare misure per affrontare la prevedibile evoluzione del deficit tariffario nei settori dell’energia elettrica e del gas e il potenziale impatto causato dalle misure previste; delineare una strategia e la tempistica del percorso verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e nel piano definitivo; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
intensificare la già buona cooperazione regionale con Francia e Portogallo per affrontare nello specifico i settori del mercato interno dell'energia e della sicurezza energetica, in particolare le interconnessioni transfrontaliere e transregionali; considerare il rafforzamento delle misure relative alla cooperazione regionale nei settori dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica. |
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7. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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8. |
integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. Più specificamente, il piano dovrebbe affrontare gli effetti sulle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio e integrare la strategia nazionale per la transizione energetica. includere un'apposita valutazione della povertà energetica, insieme con i relativi obiettivi o politiche o misure specifiche, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 262.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1008 final.
(5) COM(2019) 509 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD(2019) 262.
(7) SWD(2019) 262.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/36 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Francia 2021-2030
(2019/C 297/10)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Francia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 15 febbraio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta francese di piano nazionale integrato per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Francia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Francia (5) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo, la Francia dovrebbe tener conto delle interazioni fra le varie dimensioni: ad esempio, le misure per migliorare l’efficienza energetica o aumentare la diffusione dei veicoli elettrici rafforzeranno la sicurezza dell'approvvigionamento riducendo il fabbisogno di petrolio e gas d’importazione. La proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dà preminenza all’efficienza energetica e ne fa il principio-guida degli sforzi verso la transizione energetica. Vi figurano anche talune interazioni negative fra le politiche e le misure previste in una dimensione e gli obiettivi di un’altra dimensione. Occorre analizzare approfonditamente gli sviluppi del carico di punta nel periodo dal 2021 al 2030, nonché valutare con precisione la sicurezza energetica e l’interconnessione, per poi definire i relativi obiettivi. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia. Il piano definitivo potrebbe contenere maggiori informazioni su come i rischi dei cambiamenti climatici possano avere delle ripercussioni sull’approvvigionamento energetico. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Francia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Francia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA FRANCIA D'INTERVENIRE PER:
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1. |
innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 33 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare che l'obiettivo relativo all'energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021, e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; conciliare gli obiettivi indicati nella sua proposta di piano per la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e nel settore dei trasporti con il traguardo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e con il traguardo per i trasporti di cui all’articolo 25 della stessa, rispettivamente; |
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2. |
rivedere gli sforzi volti a ridurre il consumo di energia primaria per contribuire al conseguimento dell’obiettivo collettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; per il consumo di energia finale il contributo della Francia è sufficientemente ambizioso. Includere dettagli sugli effetti attesi delle politiche e delle misure previste nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo, affinché la loro attuazione sia di portata sufficiente a ottenere le necessarie riduzioni dei consumi energetici; |
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3. |
precisare le misure di diversificazione e riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità, nonché le informazioni sulla capacità prevista di produzione di energia nucleare; |
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4. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati all’ingrosso, proseguendo verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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5. |
quantificare maggiormente gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
intensificare la già buona cooperazione regionale con Spagna, Portogallo e con i paesi del Forum pentalaterale (10); gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica; proseguire la cooperazione con il Portogallo e la Spagna, in particolare sulle interconnessioni energetiche transfrontaliere e transregionali; considerare il rafforzamento delle misure relative alla cooperazione regionale nel settore dell’energia rinnovabile; considerare altresì l’intensificazione degli accordi di cooperazione regionale estendendoli a nuovi settori quali la valutazione della capacità di produzione regionale e la ricerca e l’innovazione sulle tecnologie di interesse comune con altri Stati membri; |
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7. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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8. |
integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo una valutazione del numero e del tipo di famiglie che si trovano in questa condizione per poter vagliare la necessità dell'obiettivo indicativo di riduzione della povertà energetica prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 263.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1009 final.
(5) COM(2019) 510 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019)263.
(7) SWD(2019)263.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(10) Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera.
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/40 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Croazia 2021-2030
(2019/C 297/11)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Croazia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 28 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta croata di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale, così come della necessità di evitare il rischio che lo Stato membro non metta a punto il piano entro il termine stabilito. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Croazia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Croazia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Il piano definitivo dovrebbe tener conto della coerenza fra le varie dimensioni. Ad esempio, l’intenzione della Croazia di rafforzare la sicurezza energetica sfruttando la possibilità di incrementare la produzione da fonti nazionali di idrocarburi dovrebbe essere valutata a fronte del conseguimento degli obiettivi concernenti la dimensione della decarbonizzazione e il principio dell’efficienza energetica al primo posto. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. Altri esempi sono gli effetti prodotti da un maggior impiego della bioenergia sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura e gli effetti dei rischi del cambiamento climatico sulla sicurezza energetica; |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente approfondire gli aspetti legati alla competitività che interessano in special modo il settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, anche sotto il profilo della decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio. Sarebbe bene fissare su tale base obiettivi misurabili per il futuro, indicando le politiche e misure atte a realizzarli e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Croazia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Croazia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA CROAZIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 36,4 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e innalzare il livello di ambizione al fine di conseguire l’obiettivo relativo ai trasporti di cui all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; precisare con maggiori dettagli e misure i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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2. |
accrescere l’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; sostenere quanto sopra con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; corroborare le politiche e le misure proposte con una valutazione d’impatto che fornisca una stima dei risparmi energetici attesi e indicare una tempistica realistica di attuazione delle misure previste; |
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3. |
definire obiettivi lungimiranti e traguardi misurabili d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la liquidità e la competitività dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, stimolando la competitività nel paese, proseguendo verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato ed eliminando le barriere agli scambi transfrontalieri; |
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4. |
approfondire gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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5. |
proseguire lo sforzo di cooperazione regionale rispetto al piano nazionale integrato per l’energia e il clima nel contesto del gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC), affrontando, nello specifico, questioni quali l’ulteriore integrazione nel mercato interno dell’energia, la valutazione dell’adeguatezza del sistema, una transizione giusta, la decarbonizzazione e la diffusione delle fonti rinnovabili; esaminare le potenzialità transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima, in particolare nell’Adriatico, al fine di ridurre l’impronta di carbonio della regione e attuare un approccio ecosistemico; |
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6. |
ampliare l’analisi dei costi e delle fonti d’investimento, fra cui il livello adeguato di finanziamento su scala nazionale, regionale e unionale, attualmente previsto per talune misure nel settore dei trasporti e dell’efficienza energetica, in modo da tracciare un quadro generale del fabbisogno di investimenti per ammodernare l’economia conseguendo i propri obiettivi in materia di energia e clima. tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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7. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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8. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria e le emissioni atmosferiche con informazioni di natura quantitativa, corredandola almeno con le informazioni richieste sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste; |
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9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo una valutazione del numero e del tipo di famiglie che si trovano in questa condizione per poter vagliare la necessità dell’obiettivo indicativo di riduzione della povertà energetica prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 224.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1010 final.
(5) COM(2019) 511 final del 5.6.2019.
(6) SWD(2019) 224.
(7) SWD(2019) 224.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/44 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Italia 2021-2030
(2019/C 297/12)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
L’Italia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima l’8 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta italiana di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali integrati per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa all’Italia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta all’Italia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto le conseguenze delle politiche e misure previste andrebbero valutate nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano integrato per l’energia e il clima definitivo l’Italia dovrebbe muovere dalle interconnessioni positive tra politiche e misure previste, evidenziate nella proposta di piano, per approfondire l’analisi delle interconnessioni programmatiche più problematiche, in particolare tra la dimensione della decarbonizzazione e quelle della sicurezza energetica e del mercato interno. È attesa un’analisi più dettagliata per quanto riguarda in particolare: i) le conseguenze del graduale abbandono degli impianti termoelettrici a carbone e la prospettata evoluzione del ruolo del gas nel mix energetico; ii) il modo in cui ottenere una forte penetrazione delle fonti rinnovabili; iii) l’effetto del meccanismo italiano di remunerazione della capacità sui prezzi per i consumatori di energia; iv) la prospettata evoluzione delle sovvenzioni ai combustibili fossili. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente mettere in rilievo i margini di vantaggio competitivo e le potenziali sfide a livello mondiale che interessano il settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, anche sotto il profilo della decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio. Sarebbe bene fissare su tale base obiettivi misurabili per il futuro, indicando le politiche e misure atte a realizzarli e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile sarebbe che il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo si soffermasse sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta con gli interventi di economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all’Italia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Italia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALL’ITALIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 30 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in termini di energia rinnovabile, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione per le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001; presentare misure per conseguire l’obiettivo nel settore dei trasporti fissato all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; ridurre complessità e incertezza normativa e precisare i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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2. |
per quanto riguarda l’efficienza energetica, accertare che gli strumenti politici fondamentali illustrati nella proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima permettano risparmi adeguati anche nel periodo 2021-2030; nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo e nelle successive relazioni intermedie, dare adeguato riscontro ai previsti aggiornamenti e miglioramenti dei regimi di sostegno vigenti; disporne un consistente potenziamento che permetta di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico indicati; date le considerevoli potenzialità inespresse, continuare a operare per rafforzare le misure di efficienza energetica nell’edilizia (per gli edifici pubblici e privati, nuovi ed esistenti) e nei trasporti; |
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3. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità; nel settore dell’energia elettrica, valutare l’adeguatezza delle risorse tenendo conto del contesto regionale e delle potenzialità effettive degli interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi limitrofi; precisare la misura in cui il previsto sviluppo nel settore del gas è compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e con il programmato abbandono graduale degli impianti termoelettrici a carbone; |
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4. |
fissare obiettivi, tappe e calendari chiari per la realizzazione delle riforme dei mercati dell’energia programmate, in particolare per quanto riguarda i mercati all’ingrosso del gas naturale e il funzionamento dei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2021-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
ai fini della messa a punto del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, svolgere consultazioni con i paesi limitrofi e nel gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC); esaminare ulteriormente le potenzialità transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima, in particolare nell’Adriatico, al fine di ridurre l’impronta di carbonio della regione, attuare un approccio ecosistemico e sfruttare maggiormente le potenzialità di una più intensa cooperazione nel Mediterraneo; |
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7. |
elencare le azioni intraprese e i piani previsti per l’eliminazione graduale delle sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili; |
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8. |
completare l’analisi, anche quantitativa, delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria e sulle emissioni atmosferiche; |
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9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione, competenze e distribuzione del reddito, anche nelle regioni industriali e ad alta intensità di carbonio; completare l’approccio al superamento della povertà energetica includendo obiettivi specifici misurabili e dettagli sulle risorse finanziarie destinate all’attuazione delle politiche indicate, come richiesto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 264.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1011 final.
(5) COM (2019) 512 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 264.
(7) SWD (2019) 264.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/48 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima di Cipro 2021-2030
(2019/C 297/13)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
Cipro ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 29 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta cipriota di piano nazionale per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa a Cipro 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta a Cipro (5) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Le politiche e le misure descritte nella proposta del piano sembrano essere ampiamente coerenti in tutte le dimensioni, tuttavia sarebbe opportuno che, nel piano definitivo, Cipro approfondisse le interconnessioni fra le politiche e le misure. Sarebbe inoltre auspicabile che Cipro fornisse maggiori informazioni sulle sinergie fra la dimensione della decarbonizzazione, quelle della sicurezza energetica e del mercato interno e il principio dell’efficienza energetica al primo posto. L’analisi potrebbe comprendere stime quantitative e dovrebbe altresì contemplare le eventuali interazioni negative fra le politiche e le misure, nonché le modalità con cui Cipro intende affrontarle. Sarebbe altresì utile valutare le interazioni strategiche e gli effetti trasversali delle singole politiche e misure o dei gruppi di politiche e misure che hanno ampie ripercussioni sul sistema energetico di Cipro e non solo. Vi rientrano le politiche relative alla piena attuazione di un mercato competitivo dell’energia elettrica, all’introduzione del gas naturale o all’interconnessione del sistema elettrico cipriota, attualmente isolato. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe essere completato da misure di più ampio respiro che sfruttino il potenziale d'interazione con l'economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge a Cipro poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima di Cipro, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA A CIPRO D'INTERVENIRE PER:
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1. |
chiarire come intende conseguire entro il 2030 l’obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra di -24 % rispetto ai livelli del 2005 per i settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, considerando ulteriori politiche efficienti sotto il profilo dei costi per il periodo dal 2021 al 2030, e come intende far uso delle flessibilità fra i settori contemplati dalla condivisione degli sforzi e i settori contabilizzati relativi a destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata ai trasporti; |
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2. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 23 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999, e dopo aver tenuto in debito conto le circostanze rilevanti e i vincoli nazionali. Includere nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con la suddetta quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente tale obiettivo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e nel settore dei trasporti, così da conseguire l'obiettivo indicativo fissato all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo relativo ai trasporti di cui all’articolo 25 della stessa. precisare con maggiori dettagli e misure i quadri favorevoli all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
accrescere in modo sostanziale l'ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia finale e primaria entro il 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; completare le proiezioni e gli scenari in modo da poter valutare gli effetti attesi delle nuove politiche e misure e dei nuovi programmi previsti sul consumo di energia primaria e finale per ciascun settore, almeno fino al 2040 includendo anche l’anno 2030 e tracciando una traiettoria indicativa a partire dal 2021; porre un maggior accento sull’efficienza energetica nei trasporti, aumentando la portata delle misure relative a questo settore, considerato che dovrebbe rappresentare metà dell’energia consumata nel paese nel 2030; |
|
4. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti per l’integrazione dei mercati, in particolare misure relative al settore del gas, dati i piani del paese per approvvigionarsi in gas naturale nel prossimo futuro; fare il punto dell’organizzazione dei mercati dell’elettricità, in modo chiaro e coerentemente con i traguardi e gli obiettivi descritti nella dimensione relativa al mercato interno; |
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5. |
approfondire gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all'Unione dell'energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
intensificare gli accordi di cooperazione regionale esistenti con la vicina Grecia e con altri Stati membri, anche sul piano del mercato interno, della sicurezza energetica e della ricerca, innovazione e competitività. Rafforzare la cooperazione, eventualmente nell’ambito dell’iniziativa «Energia pulita per le isole dell’UE», con gli Stati membri e le regioni insulari che nella transizione energetica si confrontano con sfide e opportunità analoghe a livello geografico, climatico e infrastrutturale; |
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7. |
includere nel piano una sezione generale che indichi tutto il fabbisogno di investimenti suddiviso per dimensione e sottodimensione, insieme con una chiara descrizione della metodologia applicata per la stima e le probabili fonti di finanziamento nazionali, regionali e dell’Unione; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando e quantificando, per i vari scenari, l'impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche aggiungendo considerazioni circa gli effetti sul livello di povertà energetica che ci si attende dalle misure e politiche proposte per le varie dimensioni, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 223.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1012 final.
(5) COM(2019) 513 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD(2019) 223.
(7) SWD(2019) 223.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/52 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Lettonia 2021-2030
(2019/C 297/14)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Lettonia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 28 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta lettone di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Lettonia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Lettonia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo la Lettonia dovrebbe anche tener conto delle interconnessioni fra le politiche, in particolare le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto, spiegando in che modo questa concorra 1) alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio; 2) alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e 3) al superamento della povertà energetica. Un’altra interconnessione da considerare è quella tra l’uso della biomassa a fini energetici e gli effetti sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. Sarebbe opportuno altresì trattare gli effetti dei cambiamenti climatici sul settore dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Lettonia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Lettonia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA LETTONIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sviluppare ulteriormente la strategia per conseguire entro il 2030 l’obiettivo stabilito per le emissioni di gas a effetto serra dei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -6 % rispetto ai livelli del 2005; per far ciò occorre anche definire con più precisione i passi necessari per l’attuazione delle politiche descritte e analizzare il ruolo del settore della destinazione del suolo, del cambiamento di destinazione del suolo e della silvicoltura sulla base delle regole contabili ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
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2. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 50 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare che l’obiettivo relativo all’energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; presentare misure dettagliate per soddisfare l’obiettivo indicativo nel settore del riscaldamento e del raffrescamento fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo in materia di trasporti di cui all’articolo 25 della stessa; precisare con maggiori dettagli i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
accrescere il livello di ambizione, soprattutto in merito alla riduzione del consumo di energia primaria, e sostenerlo con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici per conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; fornire una descrizione più dettagliata delle politiche previste, in particolare nel settore delle costruzioni e dei trasporti, nonché stime concrete sul risparmio energetico delle misure strategiche vigenti e previste entro il 2030 e la tempistica degli investimenti che le accompagnano; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese quelle che consentono la flessibilità, includendo una valutazione del modo in cui le politiche e misure proposte assicurano la realizzazione dell’obiettivo di riduzione della dipendenza energetica; tener conto del contesto regionale nel valutare l’adeguatezza delle risorse nel settore dell’energia elettrica; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati all’ingrosso e al dettaglio; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2020-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale fra i paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania); estenderli a nuovi settori e ampliarne la portata geografica per ricomprendervi i paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia); gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sui settori del mercato interno dell’energia e della sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori rinnovabili e che determineranno una crescita della importazioni/esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile, nonché sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti e sulla cooperazione regionale nell’ambito della ricerca; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; includere una valutazione della situazione riguardante la povertà energetica, e gli obiettivi per ridurla e/o limitarla, insieme con le politiche e le misure come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 265.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1013 final.
(5) COM (2019) 514 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 265.
(7) SWD(2019) 265.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10) Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/56 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Lituania 2021-2030
(2019/C 297/15)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Lituania ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 17 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta lituana di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Lituania 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Lituania (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Il piano definitivo dovrebbe muovere e ampliarsi a partire dalle interazioni fra le politiche e misure relative alle varie dimensioni dell’Unione dell’energia, che sono state già presentate, l’efficienza energetica, le rinnovabili e i settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE. La proposta di piano riconosce altresì l’importanza dell’energia rinnovabile e delle misure di efficienza energetica per la sicurezza energetica, che dovrebbe essere accentuata nel piano definitivo. Il piano definitivo deve altresì considerare il ruolo della dimensione del mercato interno e di quella della ricerca, innovazione e competitività nel sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. Sarà altrettanto importante considerare le sinergie fra il settore LULUCF e il regolamento sulla condivisione degli sforzi, nonché le ripercussioni sul settore LULUCF determinate dal maggior uso della biomassa a fini energetici. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Lituania poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Lituania, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA LITUANIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sviluppare ulteriormente la strategia per conseguire entro il 2030 l’obiettivo che si è data per le emissioni di gas a effetto serra dei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -9 % rispetto ai livelli del 2005; per far ciò occorre anche specificare il ruolo del settore della destinazione del suolo, del cambiamento di destinazione del suolo e della silvicoltura sulla base delle regole contabili ai sensi del regolamento (UE) 841/2018 e definire ulteriormente le politiche previste; |
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2. |
sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese ha stabilito nella proposta di piano nazionale, con la quota del 45 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 in termini di energia rinnovabile, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; includere una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999; presentare misure volte a conseguire l’obiettivo relativo ai trasporti indicato nella proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima, in conformità con l’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; precisare con maggiori dettagli la semplificazione delle procedure amministrative e i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
accrescere sostanzialmente il livello di ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia finale e primaria nel 2030, e proporre politiche e misure più ambiziose che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici per conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; esprimere il contributo nazionale di efficienza energetica in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e finale nel 2030; fornire maggiori informazioni sulle politiche e le misure di efficienza energetica, indicando quelle che proseguiranno dopo il 2020, le nuove politiche introdotte dopo il 2020 e gli effetti che produrranno; in particolare, considerare l’adozione di ulteriori misure di efficienza energetica rivolte al settore dei trasporti; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità e l’adeguatezza della produzione di energia elettrica alla luce dell’ambizioso traguardo previsto per le fonti rinnovabili, ad esempio, misure integrative per la gestione della domanda e lo stoccaggio; nel settore dell’energia elettrica, valutare l’adeguatezza delle risorse tenendo conto del contesto regionale e delle potenzialità effettive degli interconnettori e delle capacità di produzione nei paesi limitrofi; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, anche proseguendo verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2020-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale fra i paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), estendendoli a nuovi settori e ampliandone la portata geografica agli Stati nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia); gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell’energia e sulla sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori di rinnovabili e che determineranno una crescita delle importazioni/esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile, nonché sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti e la ricerca; |
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8. |
ampliare l’analisi degli investimenti necessari per modernizzare la sua economia conseguendo gli obiettivi in materia di energia e clima, e fornire ulteriori dettagli sulle fonti di tali investimenti, fra cui il livello adeguato di finanziamento su scala nazionale, regionale e unionale; |
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9. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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10. |
analizzare le interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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11. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche precisando gli obiettivi e gli effetti attesi delle politiche e misure previste, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 228.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1014 final.
(5) COM (2019) 515 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 228.
(7) SWD(2019) 228.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/60 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima del Lussemburgo 2021-2030
(2019/C 297/16)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
Il Lussemburgo ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 18 febbraio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta lussemburghese di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa al Lussemburgo 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta al Lussemburgo (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
È necessario che il piano definitivo fornisca una descrizione chiara delle ulteriori politiche e misure previste, accompagnata da una valutazione d’impatto e da una valutazione delle interazioni fra le varie dimensioni dell’Unione dell’energia, che sono pressoché assenti nella proposta di piano. Al piano definitivo servirebbe una visione più lungimirante, che tenesse conto delle sfide peculiari del Lussemburgo, soprattutto in ragione della sua forte dipendenza dall’approvvigionamento energetico dai paesi vicini. Sarebbe altresì opportuno accordare un’attenzione particolare allo sviluppo delle misure di flessibilità nazionali, come la gestione della domanda e lo stoccaggio. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente presentare informazioni più approfondite sulle attuali misure e tendenze della competitività macroeconomica e contemplare, nello specifico, l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Lussemburgo poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima del Lussemburgo, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA AL LUSSEMBURGO D’INTERVENIRE PER:
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1. |
completare le informazioni sulle politiche e misure previste in vista dell’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE e assolvere all’impegno assunto ai sensi del regolamento (UE) 841/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) affinché le emissioni derivanti dalla destinazione del suolo, dai cambiamenti di destinazione del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) non superino gli assorbimenti; precisare con maggiori dettagli la portata, il calendario, gli effetti probabili e l’uso che intende fare delle flessibilità fra i settori contemplati dalla condivisione degli sforzi, i settori LULUCF contabilizzati e quelli che rientrano nel sistema di scambio di emissioni; |
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2. |
sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 23-25 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; includere una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999; assicurare che l’obiettivo relativo all’energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; presentare misure volte a conseguire l’obiettivo relativo ai trasporti e alla penetrazione dell’elettrificazione indicato nella proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima in conformità dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; precisare con maggiori dettagli la semplificazione delle procedure amministrative e i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
definire il proprio contributo come valore specifico per il consumo di energia sia primaria che finale, presentare con chiarezza il risparmio atteso e valutare più dettagliatamente le politiche e misure proposte; |
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4. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2020-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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5. |
intensificare la cooperazione regionale, già eccellente, nel quadro del Forum pentalaterale dell’energia muovendo dalla dichiarazione politica del 4 marzo 2019 che ha esteso la cooperazione per includervi specificamente lo sviluppo e il monitoraggio dei piani nazionali per l’energia e il clima, in particolare riguardo alle questioni di rilevanza transfrontaliera; considerare, nello specifico, gli sforzi di decarbonizzazione dei trasporti da una prospettiva regionale; |
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6. |
fornire una valutazione completa del fabbisogno complessivo di investimenti per conseguire gli obiettivi, nonché le informazioni sulle risorse finanziarie da mobilitare per attuare le politiche e le misure vigenti e previste; |
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7. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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8. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, includendo le informazioni necessarie sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste; |
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9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo la valutazione prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 266.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1015 final.
(5) COM (2019) 516 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 266.
(7) SWD(2019) 266.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/64 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell’Ungheria 2021-2030
(2019/C 297/17)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
L'Ungheria ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima il 31 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta ungherese di piano nazionale integrato per l'energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l'energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l'efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d'investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa all’Ungheria 2019 (4), sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta all’Ungheria (5) presentata dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all'Agenzia europea dell'ambiente. L'impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L'impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Talune interazioni programmatiche trovano già riscontro nel piano a livello di obiettivi, tuttavia sarebbe opportuno che nel piano definitivo l’Ungheria valutasse in modo più approfondito le interconnessioni fra le politiche e le misure e descrivesse come intende affrontarle. In particolare, dovrebbe approfondire le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto, spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio. Le interazioni fra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la promozione della mobilità elettrica e dell'ampliamento della rete sono elementi da sviluppare ulteriormente nel piano definitivo. Analogamente, il piano dovrebbe illustrare più nel dettaglio il legame fra il previsto aumento dell’uso della biomassa nel settore del riscaldamento e raffrescamento e le emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Infine, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell'Unione dell'energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all’Ungheria poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell’Ungheria, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALL'UNGHERIA D'INTERVENIRE PER:
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1. |
innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 23 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l'obiettivo indicativo fissato all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e presentare misure volte a conseguire l'obiettivo nel settore dei trasporti stabilito nel piano ungherese in conformità dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; fornire ulteriori dettagli sulle misure specifiche volte ad assicurare l’approvvigionamento e l’uso sostenibili della biomassa nel settore dell’energia, tenuto conto dell’importante contributo della biomassa al mix energetico ungherese, soprattutto a fini di riscaldamento e raffrescamento; attuare misure che riducano gli oneri amministrativi e misure relative ai quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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2. |
accrescere in modo sostanziale l'ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria nel 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; proporre politiche e misure più ambiziose che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; nel piano definitivo, distinguere chiaramente fra le politiche e misure vigenti e quelle aggiuntive e fornire una valutazione d’impatto più approfondita delle iniziative previste e una migliore stima del risparmio energetico atteso; |
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3. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità e la strategia per garantire l’approvvigionamento a lungo termine di materiale e combustibile nucleare, in particolare in prospettiva dello sviluppo della capacità di produzione nucleare; |
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4. |
definire con maggiori dettagli gli obiettivi e i traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati e presentare politiche e misure adeguate per conseguirli; inoltre, consentire ai gestori delle reti di recuperare tutti i costi giustificati e sostenuti secondo principi di efficienza e dar loro accesso a procedure di ricorso efficaci contro le decisioni regolamentari; delineare la strategia e la tempistica del percorso verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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5. |
quantificare ulteriormente gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l'energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
|
6. |
continuare a consultarsi con gli Stati membri vicini e proseguire la cooperazione regionale nell’ambito del gruppo ad alto livello sull'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC) e nel contesto del gruppo di Visegrad di cui fanno parte la Cechia, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia; gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sull’ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia, sulla decarbonizzazione e sulla diffusione delle rinnovabili nonché su ricerca, innovazione e competitività, tenendo in debito conto le sfide comuni e gli obiettivi condivisi. per far ciò occorre anche valutare l’adeguatezza del sistema, le questioni legate a una transizione equa e le modifiche del sistema energetico necessarie per accogliere quote maggiori di rinnovabili e altri sviluppi previsti che potrebbero ripercuotersi sulle interconnessioni e sugli scambi di energia elettrica nella regione; |
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7. |
migliorare e ampliare l’analisi del fabbisogno di investimenti, attualmente fornita per l’efficienza energetica degli edifici, le fonti rinnovabili e la mobilità elettrica, fornendo una panoramica generale degli investimenti necessari per ammodernare l’economia mediante il conseguimento dei propri obiettivi in materia di energia e di clima; fornire una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all'energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche con informazioni di natura quantitativa, corredandola almeno con le informazioni necessarie sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste; |
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10. |
integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; più specificamente, sarebbe opportuno affrontare gli effetti sugli abitanti delle regioni ad alta intensità di carbonio e industriali; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo l'apposita valutazione prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 267.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1016 final.
(5) COM (2019) 517 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 267.
(7) SWD(2019) 267.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/68 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima di Malta 2021-2030
(2019/C 297/18)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
Malta ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 21 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta maltese di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa a Malta 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta a Malta (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo Malta dovrebbe muovere dalle interconnessioni positive tra le politiche e misure previste, evidenziate nella proposta di piano, per approfondire l’analisi delle interconnessioni programmatiche più problematiche, in particolare tra la dimensione della decarbonizzazione e quelle della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. Malta dovrebbe inoltre fissare obiettivi programmatici più concreti, misurabili e collocati nel tempo per tutt’e cinque le dimensioni. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe essere completato da misure di più ampio respiro che sfruttino il potenziale d’interazione con l’economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge a Malta poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima di Malta, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA A MALTA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
prevedere ulteriori misure nazionali, in particolare nei settori delle costruzioni e dei trasporti, e quantificarne gli effetti attesi, al fine di colmare il notevole divario evidenziato dalle proiezioni rispetto al suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -19 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005; per ragioni di efficacia dei costi, potrebbero essere giustificati alcuni trasferimenti dell’assegnazione annuale di emissioni da altri Stati membri, come disposto dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
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2. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 21 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 e previa debita considerazione delle circostanze pertinenti e dei vincoli nazionali; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001; presentare misure più dettagliate per conseguire l’obiettivo nel settore dei trasporti fissato all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; precisare con maggiori dettagli i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
accrescere in modo sostanziale l’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria entro il 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; proporre politiche e misure più ambiziose che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; al fine di soddisfare gli obiettivi proposti per il periodo 2021-2030, sono necessarie ulteriori misure concrete di efficienza energetica, rivolte in particolare al settore delle costruzioni e dei trasporti; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità ed eventualmente un ruolo rafforzato della gestione della domanda nel settore dell’energia elettrica; |
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5. |
approfondire gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
illustrare più minuziosamente gli obiettivi e le politiche e misure del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo, in particolare al fine di stabilire obiettivi chiari, misurabili e lungimiranti per la dimensione del mercato interno e per quella della ricerca, innovazione e competitività; descrivere inoltre in che misura le previste ricerche di giacimenti petroliferi siano in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine; |
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7. |
completare i riferimenti ad alcuni bisogni d’investimento, spese e fonti di finanziamento evidenziati dalle proiezioni, espressi principalmente in termini qualitativi, con un’ulteriore indicazione quantitativa che permetta di ottenere una valutazione completa del fabbisogno complessivo di investimenti per conseguire gli obiettivi, nonché con informazioni sulle risorse finanziarie da mobilitare a livello nazionale e unionale; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando e quantificando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 268.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1017 final.
(5) COM(2019) 518 final del 5.6.2019.
(6) SWD(2019) 268.
(7) SWD(2019) 268.
(8) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/72 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dei Paesi Bassi 2021-2030
(2019/C 297/19)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
I Paesi Bassi hanno presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 20 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta neerlandese di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta ai Paesi Bassi (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
|
(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
La proposta di piano si basa principalmente sulla politica neerlandese vigente, in particolare l’accordo di coalizione del 2017 e l’accordo sull’energia del 2013 (Energieakkoord). Occorre aggiungere vari elementi a tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, riguardo sia al livello di ambizione proposto sia alle politiche e misure di accompagnamento, nonché alla relativa valutazione d’impatto. È necessario prestare un’attenzione particolare alla gestione delle interconnessioni fra le dimensioni della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica e le altre dimensioni, segnatamente presentando obiettivi più concreti e quantificabili riguardo alla sicurezza energetica, al mercato interno e alla ricerca, innovazione e competitività, e a come esse sosterranno le ambizioni sul versante della decarbonizzazione, delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Andrebbe ulteriormente spiegato come è stato preso in considerazione il principio dell’efficienza energetica al primo posto. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente approfondire gli aspetti legati alla competitività che interessano in special modo il settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, anche sotto il profilo della decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di energia e di carbonio. Sarebbe bene fissare su tale base obiettivi misurabili per il futuro, indicando le politiche e misure atte a realizzarli e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge ai Paesi Bassi poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dei Paesi Bassi, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA AI PAESI BASSI D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 27-35 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; includere una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999; assicurare che l’obiettivo relativo all’energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; presentare traiettorie e misure corrispondenti nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e in quello dei trasporti al fine di soddisfare l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo in materia di trasporti di cui all’articolo 25 della stessa; precisare con maggiori dettagli la semplificazione delle procedure amministrative e i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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2. |
riesaminare il proprio contributo in termini di consumo di energia finale, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 e individuare ulteriori politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; fornire un elenco di politiche e misure da aggiungere a quelle già in essere ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dei Paesi Bassi per il 2020; l’impatto atteso in termini di risparmio energetico, il periodo di attuazione e i settori oggetto d’intervento sono elementi che devono figurare nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo; proseguire gli sforzi relativi ai regimi obbligatori di efficienza energetica anche dopo il 2020, tenendo conto del fatto che l’obbligo di risparmio energetico per il periodo 2021-2030 è più ambizioso di quello attuale; |
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3. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità e l’adeguatezza della produzione di energia elettrica alla luce dell’ambizioso traguardo stabilito per le rinnovabili; |
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4. |
chiarire gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2021-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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5. |
intensificare la cooperazione regionale, già eccellente, nel quadro del Forum pentalaterale dell’energia muovendo dalla dichiarazione politica del 4 marzo 2019 che ha ampliato la cooperazione per includervi specificamente lo sviluppo e il monitoraggio dei piani nazionali per l’energia e il clima, soprattutto riguardo alle questioni di rilevanza transfrontaliera; |
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6. |
fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, fra cui il livello adeguato di finanziamento nazionale e regionale; |
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7. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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8. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche con informazioni di natura quantitativa, corredandola almeno con le informazioni necessarie sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste; |
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9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. includere una valutazione apposita della povertà energetica, insieme con i relativi obiettivi o politiche o misure specifiche, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 227.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1018 final.
(5) COM (2019) 519 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 227.
(7) SWD(2019) 227.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/76 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Austria 2021-2030
(2019/C 297/20)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
L’Austria ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 21 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta austriaca di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa all’Austria 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta all’Austria (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
|
(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
|
(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Sarebbe opportuno che nel piano definitivo l’Austria elaborasse ulteriormente le interconnessioni tra la dimensione della decarbonizzazione e quelle del mercato interno e della sicurezza energetica, in particolare tenendo conto della trasformazione in atto in un sistema energetico che ha come obiettivo il 100 % della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché delle implicazioni che ciò potrebbe avere, ad esempio, sul conseguimento del traguardo d’interconnessione del 15 %. In considerazione dell’importanza della bioenergia ai fini del conseguimento da parte dell’Austria dei propri traguardi in materia di energie rinnovabili e gas a effetto serra, sarebbe auspicabile che il piano si soffermasse ulteriormente sulle implicazioni delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura nonché delle emissioni di inquinanti atmosferici. Data l’importanza dell’energia idroelettrica, sarebbe opportuno considerare anche gli effetti del cambiamento climatico sulla sicurezza energetica. |
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(14) |
Sarebbe utile che il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo si concentrasse maggiormente sulla competitività dell’industria, così come sui punti di forza dell’Austria e le potenziali sfide che si pongono al paese sul versante della competitività nella transizione verso un settore energetico a zero emissioni nette di carbonio. Sarebbe bene fissare obiettivi misurabili per il futuro, indicando le politiche e misure atte a realizzarli e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale, industriale e dell’educazione. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all’Austria poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima dell’Austria, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALL’AUSTRIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
integrare le misure che prevede di introdurre nei settori delle costruzioni e dei trasporti al fine di conseguire entro il 2030 il traguardo di -36 % rispetto ai livelli del 2005 per i settori non contemplati dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, segnatamente con misure nei settori dell’agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF); specificare l’uso che intende fare delle flessibilità fra i settori contemplati dalla condivisione degli sforzi, i settori LULUCF contabilizzati e quelli che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione; |
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2. |
proporre a contributo del traguardo 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile una quota pari almeno al 46 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999, mantenendo al contempo l’ambizioso traguardo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; inoltre, presentare traiettorie e misure corrispondenti nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e in quello dei trasporti così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo in materia di trasporti in conformità dell’articolo 25 della stessa; precisare i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
rivedere i propri contributi e individuare ulteriori politiche e misure che permettano ulteriori risparmi energetici entro il 2030, tenuto conto dell’esigenza di aumentare il livello di sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; precisare il contributo nazionale, che è attualmente aperto a due diverse opzioni, ed esprimerlo in termini di consumo di energia sia primaria che finale; motivare ulteriormente le indicazioni provvisorie sulle politiche e le misure da attuare dopo 2020, di cui sarebbe opportuno inserire nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo la tempistica di attuazione, obiettivi chiari e gli effetti e i risparmi attesi; |
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4. |
fissare obiettivi concreti di diversificazione di petrolio e gas e di approvvigionamento da paesi terzi, di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e di miglioramento della resilienza e della flessibilità del sistema energetico nazionale; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
proseguire la cooperazione regionale, incluse le consultazioni con i paesi limitrofi, sia allo scopo di mettere a punto e attuare il piano nazionale integrato per l’energia e il clima, segnatamente nel contesto del gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC) e del Forum pentalaterale dell’energia, in particolare tenendo conto del ruolo dell’Austria quale hub regionale del gas, sia in considerazione dell’obiettivo austriaco di portare al 100 % la quota di fonti rinnovabili nel settore dell’elettricità; |
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7. |
fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi stabiliti in materia di energia e clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
integrare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze, anche nelle regioni industriali e ad alta intensità di carbonio; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo maggiori dettagli sulle misure esistenti e quelle potenziali, sui piani di lotta alla povertà energetica e sull’impatto atteso, completando al tempo stesso l’analisi prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 226.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1019 final.
(5) COM (2019) 520 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 226 final.
(7) SWD (2019) 226 final.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/80 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Polonia 2021-2030
(2019/C 297/21)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Polonia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 9 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta polacca di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Polonia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Polonia (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Tenuto conto delle informazioni limitate sulle interazioni fra alcune dimensioni dell’Unione dell’energia fornite nella proposta di piano, il piano definitivo potrebbe precisare le interazioni principali fra queste dimensioni, sia in termini di livelli di ambizione nazionale che in termini di strumenti strategici previsionali e previsti, aggiuntivi ed esistenti: si tratta, nello specifico, delle interazioni fra le dimensioni della decarbonizzazione, dell’efficienza energetica e della sicurezza energetica. A tal fine potrebbe essere utile estendere la valutazione d’impatto generale fornita, ad esempio quantificando gli effetti dell’approvvigionamento sostenibile di biomassa a fini energetici, compresi i rischi per la sicurezza energetica dovuti ai cambiamenti climatici, sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Inoltre, posto che i dati forniti sul fabbisogno di investimenti e sulle spese nella produzione di energia ed elettricità sono un buon punto di partenza, il piano definitivo potrebbe fare altrettanto per il settore della domanda di energia e i settori non energetici, per tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Polonia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Polonia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA POLONIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
fornire maggiori informazioni sulle politiche e misure previste per affrontare il notevole divario evidenziato dalle proiezioni rispetto al suo obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -7 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005; ciò significa anche una maggiore chiarezza sulle misure relative al settore dei trasporti e maggiore dettaglio sulle misure aggiuntive, in particolare per quanto concerne i settori dell’edilizia, dell’agricoltura e della destinazione del suolo, del cambiamento di destinazione del suolo e della silvicoltura, nonché l’applicazione delle regole contabili ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
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2. |
innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 25 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare che l’obiettivo relativo all’energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e attuare misure dettagliate per soddisfare il traguardo relativo ai trasporti definito nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima e in linea con l’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; precisare con maggiori dettagli e misure la semplificazione delle procedure amministrative e i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
rivedere i propri contributi e individuare politiche e misure aggiuntive che permettano ulteriori risparmi energetici, tenuto conto dell’esigenza di aumentare il livello di sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; il livello di ambizione proposto per ridurre il contributo finale dovrebbe essere meglio giustificato e corroborato da congrui risparmi quantificati ottenuti con le politiche e misure; sostenere le politiche e misure con una valutazione d’impatto e fornire informazioni più dettagliate sulla portata e il calendario di attuazione; approfondire l’analisi delle politiche e misure nel settore dei trasporti tenendo conto dell’incremento atteso della domanda di energia in questo settore in futuro; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità del sistema energetico al fine di integrare i cambiamenti previsti per il 2030 e oltre; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per valutare l’impatto degli obblighi di servizio pubblico, soprattutto gli effetti dello stoccaggio del gas e della regolamentazione dei prezzi sul funzionamento del mercato, e chiarire in che modo s’intende attenuare le conseguenze negative; delineare una strategia e la tempistica del percorso verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo fino al 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
proseguire ed estendere la consultazione con gli Stati membri limitrofi e la cooperazione regionale nel contesto del gruppo di Visegrad (Cechia, Ungheria, Polonia e Slovacchia) e nei rispettivi gruppi ad alto livello; gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sull’ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia, sulla valutazione dell’adeguatezza del sistema alla luce della prevista continuazione di un mercato della capacità, sulle questioni legate a una transizione giusta, sulla decarbonizzazione, sulla diffusione delle rinnovabili e sugli effetti prodotti sul sistema energetico e sugli scambi transfrontalieri di energia elettrica; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi, anche quantitativa, delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo dovrebbe analizzare in particolare gli effetti della transizione sugli abitanti delle regioni carbonifere, rafforzando il collegamento con l’iniziativa, attualmente in corso, a favore delle regioni carbonifere in fase di transizione e con i corrispondenti piani nazionale e regionale di transizione, nonché gli effetti sugli abitanti interessati dagli adeguamenti apportati in altri settori ad alta intensità energetica; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche precisando gli obiettivi e gli effetti attesi delle politiche e misure previste, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 281.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1020 final.
(5) COM (2019) 521 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 281.
(7) SWD(2019) 281.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10) Direttiva 2009/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/84 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima del Portogallo 2021-2030
(2019/C 297/22)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
Il Portogallo ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 31 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta portoghese di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa al Portogallo 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta al Portogallo (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Il Portogallo ha una serie coerente di obiettivi a medio e lungo termine di riduzione delle emissioni. Per conseguire quello ambizioso della decarbonizzazione, il paese prevede di elettrificare l’economia. Per il settore dell’energia elettrica s’impone un ulteriore sviluppo tramite nuova capacità di produzione da fonti rinnovabili, in particolare solare, eolica e idroelettrica. Questi sviluppi comportano forti implicazioni per altre dimensioni dell’Unione dell’energia, in particolare il mercato interno e ricerca, innovazione e competitività. Il piano definitivo deve precisare le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno con il principio dell’efficienza energetica al primo posto, spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio e illustrandone i collegamenti con il superamento della povertà energetica. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente presentare un panoramica generale della competitività, non solo quella delle industrie ad alta intensità energetica, ma anche del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, esaminando concretamente il posizionamento sul mercato mondiale, mettendo in rilievo i settori più competitivi e le potenziali sfide, e indicando obiettivi misurabili per il futuro insieme alle politiche e alle misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere un approfondimento dell’interazione con l’economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Portogallo poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima del Portogallo, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA AL PORTOGALLO D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sostenere l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 47 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo, fra le altre cose, una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e attuare misure adeguate a soddisfare il traguardo relativo ai trasporti definito nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima e in linea con l’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; fornire ulteriori informazioni sulla semplificazione delle procedure amministrative e precisare con maggiori dettagli i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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2. |
accrescere sostanzialmente l’ambizione riguardo al proprio contributo in termini di consumo di energia finale, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 e individuare ulteriori politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; fornire un’adeguata quantificazione del risparmio energetico atteso dalle politiche e misure previste nell’ambito di una valutazione d’impatto più dettagliata e indicare come esso concorra ai contributi nazionali di efficienza energetica; |
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3. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati dell’energia elettrica e del gas, anche proseguendo verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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4. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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5. |
intensificare la già buona cooperazione regionale con Spagna e Francia; gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell’energia e sulla sicurezza energetica, in particolare sulle interconnessioni transfrontaliere e transregionali; considerare il rafforzamento delle misure relative alla cooperazione regionale nei settori dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica; |
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6. |
fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per ammodernare l’economia conseguendo gli obiettivi del paese in materia di energia e clima, articolata secondo il piano nazionale di investimenti; fornire una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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7. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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8. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo una valutazione sul numero e sul tipo di famiglie che si trovano in questa condizione e gli obiettivi di riduzione della povertà energetica come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 272.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1021 final.
(5) COM(2019) 522 final del 5.6.2019.
(6) SWD(2019) 272.
(7) SWD(2019) 272.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/88 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Romania 2021-2030
(2019/C 297/23)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Romania ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 31 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta rumena di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Romania 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Romania (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo la Romania dovrebbe sviluppare la valutazione delle interconnessioni fra le politiche e le misure e descrivere come intende affrontarle; in particolare, il piano dovrebbe descrivere le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno dell’energia con il principio dell’efficienza energetica al primo posto; occorre anche valutare l’interazione fra l’ulteriore uso previsto del carbone e del gas a orizzonte 2030 e gli obiettivi di decarbonizzazione. Analogamente, è opportuno valutare le interazioni e gli effetti trasversali delle politiche e misure con un impatto di vasta portata, quali la prevista creazione di nuova capacità a fronte delle dimensioni dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione, le ultime misure di regolamentazione del mercato dell’energia a fronte degli obiettivi relativi al mercato interno e alla sicurezza dell’approvvigionamento, così come gli effetti delle misure di decarbonizzazione sui trasporti e l’aumento delle rinnovabili nella rete. Andrebbe egualmente valutato l’impatto del maggior uso di biomassa forestale per la produzione di energia elettrica e calore sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura. Inoltre, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente presentare una valutazione dei risultati della strategia nazionale per la competitività 2014-2020, esaminando in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale e mettendo anche in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività. Esso potrebbe essere completato da misure di più ampio respiro che sfruttino il potenziale d’interazione con l’economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Romania poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Romania, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA ROMANIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 a contributo del traguardo 2030 dell’Unione su questo versante, portandolo al 34 %, come indicato dalla formula dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e attuare misure adeguate a soddisfare il traguardo relativo ai trasporti definito nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima e in linea con l’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001; attuare misure per la semplificazione delle procedure di concessione di licenze e autorizzazioni e precisare con maggiori dettagli i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; fornire ulteriori dettagli sulle misure specifiche volte ad assicurare l’approvvigionamento e l’uso sostenibili della biomassa nel settore dell’energia, tenuto conto dell’importante contributo della biomassa al mix energetico rumeno, soprattutto a fini di riscaldamento e raffrescamento; |
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2. |
accrescere in modo sostanziale l’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria nel 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; proporre politiche e misure più ambiziose che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; fornire maggiori chiarimenti sulle politiche e misure vigenti e informazioni più dettagliate su quelle previste per l’intero periodo 2021-2030, in particolare sui risparmi e gli effetti attesi nonché sulla tempistica di attuazione; |
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3. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, in particolare le misure che consentono la flessibilità e una solida strategia di diversificazione del gas in cui figurino i progetti infrastrutturali di base e l’eliminazione delle indebite restrizioni agli investimenti nella produzione di gas, considerato il potenziale regionale delle riserve nel Mar Nero; illustrare in dettaglio la strategia per assicurare l’approvvigionamento a lungo termine di materiale e combustibile nucleare, considerato l’ampliamento della capacità di produzione di energia nucleare e fornire informazioni dettagliate sulla strategia per mantenere le capacità nazionali nel ciclo del combustibile; |
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4. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare mercati liquidi e competitivi all’ingrosso e al dettaglio, sia stimolando la competitività nel paese sia eliminando le barriere agli scambi transfrontalieri, comprese le restrizioni alle esportazioni; definire una strategia, e la relativa tempistica, per la piena fissazione dei prezzi in base al mercato, corredata delle opportune misure di tutela dei clienti vulnerabili, per contrastare gli effetti negativi della regolamentazione dei prezzi all’ingrosso e per fornire un quadro preciso volto ad assicurare la conformità della legislazione nazionale al diritto dell’Unione in materia di apertura e liberalizzazione dei mercati e libera formazione dei prezzi; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2020-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
intensificare la cooperazione regionale con gli Stati membri vicini e nel contesto di quadri di cooperazione regionale consolidati, come il gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC), anche per quanto concerne le infrastrutture di gas ed energia elettrica, le rinnovabili, l’efficienza energetica e la ricerca, innovazione e competitività, tenendo conto delle sfide comuni e degli obiettivi condivisi; la cooperazione ha un notevole margine di miglioramento, considerati gli sviluppi previsti nel settore dell’energia elettrica, in cui si prefigura l’esigenza di accogliere quote maggiori di rinnovabili e trasporti puliti, che potrebbero influire sulle interconnessioni e sugli scambi di energia elettrica nella regione; |
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7. |
ampliare l’analisi del fabbisogno e dei rischi di investimento fornita per gli obiettivi della strategia energetica del paese, in modo da tracciare un quadro generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; fornire una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
includere un’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria e le emissioni atmosferiche contenente le necessarie proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici relative dalle politiche e misure previste; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare considerando gli effetti sulla società e l’occupazione, fornendo un elenco di misure più concrete e un calendario per il superamento della povertà energetica, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999; discutere i bisogni e le misure necessarie per affrontare le modifiche strutturali determinate dalla transizione all’energia pulita nelle regioni monoindustriali, come quelle che dipendono dall’industria del carbone o da altri settori ad alta intensità energetica. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 273.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1022 final.
(5) COM (2019) 523 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 273.
(7) SWD(2019) 273.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/92 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Slovenia 2021-2030
(2019/C 297/24)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Slovenia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 31 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta slovena di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Slovenia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Slovenia (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo la Slovenia deve verificare che tutti gli elementi mancanti nella proposta, quali lo scenario con le misure vigenti, la valutazione d’impatto e il fabbisogno di investimenti, siano affrontati per tutte le dimensioni. Dovrebbero essere considerate anche le interconnessioni fra le politiche e le misure vigenti e previste, in particolare: le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno dell’energia con il principio dell’efficienza energetica al primo posto. Elementi altrettanto importanti da affrontare nel piano definitivo sono una valutazione dell’effettiva capacità delle politiche in vigore di assicurare la riduzione dell’uso dei combustibili fossili nel settore dell’energia elettrica, nonché le informazioni sul funzionamento del mercato dell’energia. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività. Sarebbe bene fissare su tale base obiettivi misurabili per il futuro, indicando le politiche e misure atte a realizzarli e instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale, industriale e dell’educazione. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Slovenia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Slovenia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA SLOVENIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
precisare ulteriori politiche e misure efficienti in termini di costi, in particolare per gli immobili, in vista dell’ambizioso obiettivo di portare entro il 2030 a –15 % rispetto ai livelli del 2005 le emissioni dei gas a effetto serra nei settori non contemplati dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE e assolvere al corrispondente impegno assunto ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) affinché le emissioni derivanti dalla destinazione del suolo, dai cambiamenti di destinazione del suolo e dalla silvicoltura non superino gli assorbimenti; |
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2. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 a contributo del traguardo 2030 dell’Unione su questo versante, portandolo almeno al 37 %, come indicato dalla formula dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 e previa debita considerazione delle circostanze pertinenti e dei vincoli nazionali; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; assicurare che l’obiettivo relativo all’energia rinnovabile per il 2020 di cui all’allegato I della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sia pienamente soddisfatto e mantenuto come base di riferimento a partire dal 2021 e spiegare come intende soddisfare e mantenere questa quota di base; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo relativo ai trasporti di cui all’articolo 25 della stessa; fornire misure concrete per semplificare le procedure amministrative e instaurare quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
accrescere sostanzialmente l’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia primaria entro il 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; esprimere il contributo in termini di consumo di energia finale; proporre politiche e misure più ambiziose che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; indicare politiche e misure per tutto il periodo 2021-2030, indicandone anche l’impatto, in termini di risparmio energetico atteso, e la tempistica di attuazione; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati all’ingrosso e al dettaglio; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2023-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
condurre un ampio processo di consultazione con i paesi vicini e altri Stati membri per promuovere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia in modo ottimale sul piano dei costi; esaminare ulteriormente le potenzialità transfrontaliere e gli aspetti macroregionali di una politica coordinata in materia di energia e clima, in particolare nell’Adriatico, al fine di ridurre l’impronta di carbonio della regione e attuare un approccio ecosistemico; |
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8. |
fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per modernizzare l’economia realizzando gli obiettivi stabiliti in materia di energia e clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, anche degli opportuni finanziamenti a livello nazionale, regionale e di Unione; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); |
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9. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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10. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica sulla qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche con informazioni di natura quantitativa, corredandola almeno con le informazioni necessarie sulle proiezioni delle emissioni di inquinanti atmosferici ai sensi delle politiche e delle misure previste; |
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11. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze, specialmente in relazione con l’abbandono graduale dell’energia elettrica prodotta dal carbone; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo la valutazione prescritta dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 271.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD(2019) 1023 final.
(5) COM(2019) 524 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD(2019) 271.
(7) SWD(2019) 271.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(10) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(11) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/96 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Slovacchia 2021-2030
(2019/C 297/25)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Slovacchia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 21 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta slovacca di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Slovacchia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Slovacchia (5), presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo la Slovacchia dovrebbe individuare le interconnessioni e assicurare la coerenza fra le varie dimensioni. L’approccio olistico, già adottato a livello nazionale in sede di discussioni multilaterali su come affrontare la povertà energetica, tiene già conto delle dimensioni del mercato interno e dell’efficienza energetica, ma dovrebbe essere esteso a tutte le dimensioni. Si dovrebbero altresì affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici che mettono a rischio la sicurezza energetica. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Slovacchia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Slovacchia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA SLOVACCHIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
innalzare significativamente il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 a contributo del traguardo 2030 dell’Unione su questo versante, portandolo al 24 %, come indicato dalla formula dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento così da conseguire l’obiettivo indicativo fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e attuare misure adeguate per soddisfare il traguardo relativo ai trasporti definito nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima e in linea con l’articolo 25 della stessa direttiva; attuare misure concrete che riducano gli oneri amministrativi e che instaurino i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001; fornire ulteriori dettagli sulle misure specifiche volte ad assicurare l’approvvigionamento e l’uso sostenibili della biomassa nel settore dell’energia, tenuto conto dell’importante contributo della biomassa al mix energetico slovacco, soprattutto a fini di riscaldamento e raffrescamento; |
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2. |
accrescere l’ambizione in merito al consumo di energia sia finale che primaria, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 e sostenerlo con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; fornire un’adeguata quantificazione del risparmio energetico atteso dalle politiche e misure previste nell’ambito di una valutazione d’impatto più dettagliata; |
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3. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità e l’approvvigionamento a lungo termine di materiale e combustibile nucleari in considerazione dello sviluppo della capacità di produzione nucleare; |
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4. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare misure per sviluppare la competitività dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, anche proseguendo verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2023-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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6. |
proseguire la consultazione con gli Stati membri limitrofi e la cooperazione regionale nel contesto del gruppo di Visegrad, di cui fanno parte la Cechia, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia, e del gruppo ad alto livello sull’interconnessione del gas nell’Europa centrale e sudorientale (CESEC), nonché la cooperazione bilaterale, come quella con la Cechia sui sistemi di distribuzione dell’energia elettrica; gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sull’ulteriore integrazione nel mercato interno dell’energia, sulla valutazione dell’adeguatezza del sistema, sulle questioni legate a una transizione giusta, sulla decarbonizzazione, sulla diffusione delle rinnovabili e il relativo impatto sul sistema energetico; |
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7. |
ampliare l’analisi del fabbisogno e delle fonti d’investimento, esaminando anche il livello adeguato di finanziamento nazionale, regionale e unionale, attualmente indicato solo per i settori dell’efficienza energetica e della ricerca, in modo da tracciare un quadro generale degli investimenti necessari per conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima; tener conto altresì, quale fonte di finanziamento, dei trasferimenti economicamente efficaci effettuati ad altri Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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9. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando e quantificando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo dovrebbe analizzare gli effetti della transizione sugli abitanti della regione carbonifera di Horna Nitra e fare un collegamento con il piano d’azione del governo a favore della transizione in quella regione, nonché gli effetti sugli abitanti interessati dagli adeguamenti in altri settori ad alta intensità energetica; sviluppare ulteriormente l’approccio al superamento della povertà energetica, anche fornendo l’apposita valutazione prescritta al regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 274.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1024 final.
(5) COM (2019) 525 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 274.
(7) SWD(2019) 274.
(8) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(9) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/100 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Finlandia 2021-2030
(2019/C 297/26)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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2) |
La Finlandia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 20 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta finlandese di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
|
4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. |
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6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Finlandia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Finlandia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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13) |
Nel piano definitivo la Finlandia dovrebbe tener conto delle interconnessioni fra le politiche e le misure previste, considerando in particolar modo: le sinergie fra la dimensione della decarbonizzazione e quelle della sicurezza energetica e del mercato interno, anche in relazione al principio dell’efficienza energetica al primo posto, spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica; è altrettanto importante affrontare nel piano definitivo le interazioni fra le politiche e misure previste per il graduale abbandono degli impianti termoelettrici a carbone e un minore uso del petrolio, sostituiti da residui forestali e biocarburanti, l’incremento della penetrazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e il necessario rafforzamento delle reti elettriche. Analogamente, gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile potrebbe essere una migliore interazione con l’economia circolare, mettendone in rilievo il potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Finlandia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Finlandia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA FINLANDIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
chiarire come intende assolvere all’impegno assunto ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) affinché le emissioni derivanti dalla destinazione del suolo, dai cambiamenti di destinazione del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) non superino gli assorbimenti, tenuto conto della possibilità di far uso delle flessibilità fra il settore della condivisione degli sforzi e quello LULUCF; ciò comporta l’applicazione delle regole contabili LULUCF. Quantificare l’impatto sull’intero periodo 2021-2030 delle politiche e misure previste per conseguire entro il 2030 il traguardo di –39 % di emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 per i settori non contemplati dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE; |
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2. |
innalzare il livello di ambizione che il paese si è fissato con la quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante, portandolo almeno al 51 %, come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; fornire ulteriori dettagli sulle misure specifiche previste per assicurare un uso sostenibile a lungo termine della biomassa nel settore dell’energia, tenuto conto dell’importante contributo della biomassa al mix energetico finlandese; precisare i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
|
3. |
accrescere in modo sostanziale l’ambizione in merito alla riduzione del consumo di energia sia finale che primaria nel 2030, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; sostenere quanto sopra con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; considerare il potenziale di risparmio energetico nei settori residenziale e industriale e individuare le misure più appropriate per sfruttarlo; valutare le ragioni che sottendono al previsto aumento del prodotto interno lordo (PIL) accompagnato da un aumento dei consumi energetici, e individuare misure specifiche per attenuare tale effetto; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità, e la strategia per garantire l’approvvigionamento a lungo termine di materiale e combustibile nucleare, in particolare in prospettiva dello sviluppo della capacità di produzione nucleare; |
|
5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere tra oggi e il 2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano europeo strategico per le tecnologie energetiche; |
|
6. |
intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale fra i paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), estendendoli a nuovi settori e ampliandone la portata geografica per ricomprendervi gli Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania); gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell’energia e sulla sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori di rinnovabili e che determineranno una crescita delle importazioni/esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile; |
|
7. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
|
8. |
completare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
|
9. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze; |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD(2019) 276.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1025 final.
(5) COM (2019) 526 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 276.
(7) SWD (2019) 276.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/104 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Svezia 2021-2030
(2019/C 297/27)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
La Svezia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 17 gennaio 2019. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta svedese di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa alla Svezia 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta alla Svezia (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi ed altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo la Svezia dovrebbe anche tener conto delle interconnessioni fra le politiche, in particolare le sinergie fra le dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica e del mercato interno dell’energia con il principio dell’efficienza energetica al primo posto. L’interazione fra le politiche previste per aumentare le fonti rinnovabili di energia elettrica e per effettuare il necessario rafforzamento delle reti elettriche è un elemento altrettanto importante da considerare nel piano definitivo. Gli obiettivi della dimensione della ricerca, innovazione e competitività devono sostenere gli sforzi previsti per le altre dimensioni dell’Unione dell’energia. Data l’importanza dell’energia idroelettrica, sarebbe opportuno considerare anche gli effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza energetica. |
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(14) |
Nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo la Svezia potrebbe presentare un quadro più ampio della competitività del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbone muovendo dal suo obiettivo generale di sviluppo di tecnologie e servizi che possano essere messe in commercio dalle imprese svedesi. Il piano potrebbe inoltre utilmente presentare maggiori informazioni sull’interazione con l’economia circolare. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Svezia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Svezia, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA ALLA SVEZIA D’INTERVENIRE PER:
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1. |
sviluppare una strategia per assolvere all’impegno assunto ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) affinché le emissioni derivanti dalla destinazione del suolo, dai cambiamenti di destinazione del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) non superino gli assorbimenti, sulla base dell’applicazione delle regole contabili; valutare con particolare attenzione gli effetti delle politiche e misure sui settori contemplati dal sistema di scambio delle emissioni, quelli interessati dalla condivisione degli sforzi e quelli LULUCF; |
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2. |
confermare l’apprezzato livello di ambizione che il paese si è fissato, con la quota del 65 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 indicata nella proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima, a contributo dell’obiettivo dell’Unione per il 2030 su questo versante in applicazione dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1999; per essere realizzato con tempestività ed efficacia in termini di costi, tale contributo dovrebbe poggiare su politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001; dovrebbe essere inclusa una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999; è inoltre opportuno includere maggiori informazioni in merito alla riduzione degli onere amministrativi, nonché ulteriori dettagli sulle misure relative ai quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; occorre fornire ulteriori dettagli anche sulle misure specifiche previste per assicurare un uso sostenibile a lungo termine della biomassa nel settore dell’energia, tenuto conto dell’importante contributo della biomassa al mix energetico svedese; |
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3. |
innalzare il livello dello sforzo volto a ridurre il consumo di energia finale, considerata l’esigenza di conseguire collettivamente l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030, e sostenerlo con politiche e misure che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; è auspicabile elaborare ulteriori misure e inserirle nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo insieme ai relativi effetti attesi in termini di risparmio energetico; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità e l’adeguatezza della produzione di energia elettrica alla luce dell’ambizioso traguardo previsto per le fonti rinnovabili; |
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5. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2023-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
|
6. |
intensificare i già buoni accordi di cooperazione regionale fra i paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), estendendoli a nuovi settori e ampliandone la portata geografica per ricomprendervi gli Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania); gli scambi regionali dovrebbero incentrarsi sul mercato interno dell’energia e sulla sicurezza energetica, considerate le modifiche che saranno apportate ai sistemi elettrici per accogliere quote maggiori di rinnovabili e che determineranno una crescita delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica e una più forte necessità di un sistema flessibile; |
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7. |
fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti, fra cui il livello adeguato di finanziamento nazionale e regionale; |
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8. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
|
9. |
integrare l’analisi delle interazioni con la politica in materia di qualità dell’aria ed emissioni atmosferiche, presentando, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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10. |
integrare meglio l’aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione e competenze. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 278.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1026 final.
(5) COM (2019) 527 final del 5. giugno 2019.
(6) SWD (2019) 278 final.
(7) SWD (2019) 278 final.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
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3.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 297/108 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima del Regno Unito 2021-2030
(2019/C 297/28)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I dello stesso regolamento. La data limite per la presentazione delle prime proposte di tali piani era il 31 dicembre 2018. |
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(2) |
Il Regno Unito ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima il 20 dicembre 2018. La presentazione di tale proposta costituisce la base e la prima fase del processo iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e alla loro successiva attuazione. |
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(3) |
A norma del regolamento (UE) 2018/1999 la Commissione è tenuta a valutare le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La Commissione ha effettuato una valutazione approfondita della proposta britannica di piano nazionale integrato per l’energia e il clima tenendo conto degli elementi indicati nel regolamento (UE) 2018/1999. Detta valutazione (2) è pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. Le raccomandazioni riportate infra si basano su di essa. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione possono riguardare in particolare: i) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica nonché il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030; ii) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; iii) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima; iv) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(5) |
La Commissione ha elaborato le raccomandazioni tenendo presente, da un lato, la necessità di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l’ambizione a livello di Unione e, dall’altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il piano nazionale. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all’energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. |
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(7) |
In tema di efficienza energetica le raccomandazioni della Commissione si basano sulla valutazione del livello di ambizione nazionale risultante dalla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima rispetto al livello collettivo dello sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione, tenendo conto, nel caso, delle informazioni ricevute sulle specifiche circostanze nazionali. I contributi nazionali finali verso l’efficienza energetica dovrebbero rispecchiare la potenziale efficacia di costo legata al risparmio energetico e poggiare su una solida strategia a lungo termine di ristrutturazione edilizia e su misure di attuazione degli obblighi di risparmio energetico che discendono dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Gli Stati membri dovrebbero dimostrare inoltre di aver tenuto adeguatamente conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto, in particolare spiegando in che modo questa concorra alla realizzazione con efficacia di costo degli obiettivi nazionali di un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio, della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e del superamento della povertà energetica. |
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(8) |
Il regolamento sulla governance impone agli Stati membri di fornire una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti. I piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. |
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(9) |
Nel ciclo del semestre europeo 2018-2019 la Commissione ha parallelamente posto un forte accento sul fabbisogno d’investimenti in clima e energia presente negli Stati membri. Questo trova riscontro sia nella relazione per paese relativa al Regno Unito 2019 (4) sia nella raccomandazione di raccomandazione del Consiglio rivolta al Regno Unito (5) presentata dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo. La Commissione ha valutato le proposte di piani nazionali integrati per l’energia e il clima tenendo conto delle constatazioni e raccomandazioni scaturite dal più recente ciclo del semestre europeo. Le raccomandazioni della Commissione sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare altresì che i propri piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. |
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(10) |
Il regolamento sulla governance impone inoltre a ciascuno Stato membro di tenere in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima da presentare entro il 31 dicembre 2019; lo Stato membro che non dà seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione e pubblica la motivazione. |
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(11) |
Se applicabile, nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nei relativi aggiornamenti degli anni successivi gli Stati membri dovrebbero comunicare gli stessi dati che comunicano a Eurostat o all’Agenzia europea dell’ambiente. L’impiego della stessa fonte e delle statistiche europee, se disponibili, è essenziale anche per calcolare la base di riferimento per la modellizzazione e le proiezioni. L’impiego delle statistiche europee consentirà una migliore comparabilità dei dati e delle proiezioni usati nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
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(12) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve includere tutti gli elementi dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999. In questo contesto gli impatti delle politiche e misure previste andrebbero valutati nella prospettiva macroeconomica e, per quanto possibile, in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione, competenze e società. La preparazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo deve associare i cittadini e gli altri portatori di interessi. Questi e altri elementi sono illustrati nei particolari nel documento di lavoro dei servizi della Commissione pubblicato contestualmente alla presente raccomandazione (6). |
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(13) |
Nel piano definitivo, il Regno Unito dovrebbe stabilire nessi più chiari fra le politiche nazionali e le dimensioni dell’Unione dell’energia, oltre che tener conto delle interconnessioni fra le politiche e le misure previste nelle dimensioni della decarbonizzazione, della sicurezza energetica, del mercato interno e della ricerca, innovazione e competitività. alcuni esempi in tal senso: il principio dell’efficienza energetica al primo posto, l’impatto dell’uso della bioenergia sulle emissioni e gli assorbimenti contabilizzati risultanti dalla destinazione del suolo, dal cambiamento di destinazione del suolo e dalla silvicoltura e il modo in cui i rischi dei cambiamenti climatici influenzano l’approvvigionamento energetico. |
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(14) |
Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo potrebbe utilmente esaminare in termini generali l’attuale posizionamento del settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato mondiale, mettendo in rilievo i punti di forza e le potenziali sfide sul versante della competitività e indicando gli obiettivi misurabili per il futuro e le politiche e le misure volte a realizzarli, instaurando gli opportuni collegamenti con la politica imprenditoriale e industriale. Altrettanto utile sarebbe considerare il ruolo dell’economia circolare, facendo riferimento alle strategie e ai piani d’azione nazionali e potenziandone i benefici e le eventuali scelte di compromesso in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. |
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(15) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Regno Unito poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima del Regno Unito, pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione (7), |
RACCOMANDA AL REGNO UNITO D’INTERVENIRE PER:
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1. |
specificare e quantificare ulteriormente gli effetti delle politiche e misure aggiuntive, anche al di là dei settori dell’edilizia e dei trasporti, volte a conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, ossia -37 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005; ciò richiede anche il rispetto del corrispondente impegno assunto ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) affinché le emissioni derivanti dalla destinazione del suolo, dai cambiamenti di destinazione del suolo e dalla silvicoltura non superino gli assorbimenti, e comporta l’applicazione delle regole contabili; |
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2. |
presentare, quale contributo del Regno Unito all’obiettivo di energia rinnovabile dell’Unione per il 2030, una quota pari almeno al 27 % come indicato dalla formula nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; includere nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima definitivo una traiettoria indicativa che raggiunga tutti i punti di riferimento ai sensi dell’articolo 4, lettera a) punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999 in linea con tale quota, considerata l’esigenza di aumentare il livello dello sforzo necessario a conseguire collettivamente questo traguardo; presentare politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), così da concretare il contributo con tempestività ed efficacia in termini di costi; innalzare il livello di ambizione, in modo da conseguire l’obiettivo indicativo per il settore del riscaldamento e del raffrescamento fissato all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001 e l’obiettivo relativo ai trasporti di cui all’articolo 25 della stessa; precisare i quadri favorevoli all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e alle comunità di energia rinnovabile, in conformità degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001; |
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3. |
fissare contributi nazionali che siano sostanzialmente più ambiziosi delle proiezioni risultanti dalla modellizzazione citate nella proposta di piano nazionale, considerata l’esigenza di innalzare il livello dello sforzo necessario a conseguire l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030; proporre politiche e misure più ambiziose che possano dar luogo a ulteriori risparmi energetici entro il 2030; indicare politiche e misure per tutto il periodo dal 2021 al 2030; fornire una valutazione dell’impatto delle previste politiche e misure di efficienza energetica, che esamini in particolare il risparmio energetico che ci si attende producano; |
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4. |
precisare le misure di diversificazione e di riduzione della dipendenza energetica previste a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, comprese le misure che consentono la flessibilità e l’approvvigionamento a lungo termine di combustibile nucleare, in considerazione dell’eventuale sviluppo della capacità di produzione nucleare; |
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5. |
definire obiettivi e traguardi lungimiranti d’integrazione dei mercati, in particolare delineando una strategia e la tempistica del percorso verso la piena fissazione dei prezzi in base al mercato; |
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6. |
precisare gli obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca, innovazione e competitività da raggiungere nel periodo 2023-2030, con riferimento in particolare all’Unione dell’energia, così che siano misurabili agevolmente e idonei a sostenere la realizzazione degli obiettivi nelle altre dimensioni del piano nazionale integrato per l’energia e il clima; sostenere detti obiettivi con politiche e misure specifiche e adeguate, comprese quelle da sviluppare in cooperazione con altri Stati membri quali il piano strategico per le tecnologie energetiche; |
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7. |
basarsi sul quadro della cooperazione in materia di energia nei mari del Nord per quanto concerne lo scambio di buone pratiche relativamente ai regimi di sostegno della produzione di energia eolica e gli eventuali progetti, al fine di realizzare gli obiettivi dell’Unione dell’energia di maggior sicurezza energetica, sostenibilità e competitività; alla luce della decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea, prevedere misure che assicurino il proseguimento della cooperazione regionale con l’Irlanda sulla preparazione e risposta alle emergenze per l’energia elettrica e sulla sicurezza degli approvvigionamenti per il gas e il petrolio; |
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8. |
migliorare l’analisi delle spese e delle fonti d’investimento in tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, fra cui il livello adeguato di finanziamento nazionale e regionale, attualmente previsto per una serie di ambiti, e integrarla con una panoramica generale degli investimenti necessari e dei relativi rischi e ostacoli; |
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9. |
elencare tutte le sovvenzioni all’energia, specie quelle ai combustibili fossili, così come le azioni intraprese e i piani previsti per la loro eliminazione graduale; |
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10. |
presentare, per i vari scenari, l’impatto sull’inquinamento atmosferico, fornendo le informazioni che lo corroborano, e considerando le sinergie e gli effetti delle scelte di compromesso; |
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11. |
illustrare nel dettaglio gli aspetti della transizione giusta ed equa, in particolare specificando la valutazione della povertà energetica, indicando i relativi obiettivi e descrivendo gli effetti delle politiche, delle misure e degli obiettivi previsti su società, occupazione e competenze; andrebbe prestata un’attenzione particolare alle regioni ad alta intensità di carbone e carbonio e a come vi inciderà la transizione energetica; includere un’apposita valutazione della povertà energetica, insieme con i relativi obiettivi o politiche o misure specifiche, come prescritto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) SWD (2019) 279.
(3) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(4) SWD (2019) 1027 final.
(5) COM (2019) 528 final del 5 giugno 2019.
(6) SWD (2019) 279 final.
(7) SWD (2019) 279 final.
(8) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).