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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 288/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 288/02 |
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2019/C 288/03 |
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2019/C 288/04 |
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2019/C 288/41 |
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2019/C 288/50 |
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2019/C 288/51 |
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2019/C 288/52 |
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Tribunale |
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2019/C 288/53 |
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2019/C 288/54 |
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2019/C 288/55 |
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2019/C 288/56 |
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2019/C 288/57 |
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2019/C 288/58 |
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2019/C 288/59 |
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2019/C 288/60 |
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2019/C 288/61 |
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2019/C 288/62 |
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2019/C 288/63 |
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2019/C 288/64 |
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2019/C 288/65 |
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2019/C 288/66 |
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2019/C 288/67 |
Causa T-384/19: Ricorso proposto il 20 giugno 2019 — Parlamento/Axa Assurances Luxembourg e a. |
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2019/C 288/68 |
Causa T-386/19: Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — CQ/Corte dei conti |
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2019/C 288/69 |
Causa T-387/19: Ricorso proposto il 26 giugno 2019 — DF e DG/BEI |
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2019/C 288/70 |
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2019/C 288/71 |
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2019/C 288/72 |
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2019/C 288/73 |
Causa T-406/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Cocilovo/Parlamento |
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2019/C 288/74 |
Causa T-407/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Speroni/Parlamento |
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2019/C 288/75 |
Causa T-408/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Mezzaroma/Parlamento |
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2019/C 288/76 |
Causa T-409/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Di Meo/Parlamento |
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2019/C 288/77 |
Causa T-410/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Di Lello Finuoli/Parlamento |
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2019/C 288/78 |
Causa T-494/19: Ricorso proposto il 7 luglio 2019 — CupoNation/EUIPO (Cyber Monday) |
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2019/C 288/79 |
Causa T-495/19: Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Romania/Commissione |
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2019/C 288/80 |
Causa T-500/19: Ricorso proposto il 10 luglio 2019 — Coravin/EUIPO — Cora (CORAVIN) |
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2019/C 288/81 |
Causa T-503/19: Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO) |
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2019/C 288/82 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 288/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/2 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti — Italia) — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano
(Causa C-524/16) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Non luogo a statuire)
(2019/C 288/02)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte dei Conti
Parti
Ricorrente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Resistente: Francesco Faggiano
Dispositivo
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte dei conti (Italia) con ordinanza del 5 luglio 2016.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/3 |
Ordinanza della Corte (decima Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17, C-407/17 e C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
(Cause riunite da C-406/17 a C-408/17 e C-417/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Direttiva 2009/72/CE - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/73/CE - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2011/83/UE - Pratiche commerciali aggressive - Stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale non richiesti dai consumatori - Stipulazione di contratti di fornitura a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori - Autorità competente a sanzionare siffatte pratiche)
(2019/C 288/03)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)
nei confronti di: Adiconsum — Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Gianluca Salvati, Associazione Codici — Centro per i Diritti del Cittadino, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons), Tutela Noi Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino (da C-406/17 a C-408/17)
Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (da C-406/17 a C-408/17), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (C-417/17)
nei confronti di: Federconsumatori (C-417/17)
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale determinate condotte, come quelle controverse nei procedimenti principali, consistenti nella stipulazione di contratti di fornitura non richiesti dai consumatori o di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori, devono essere valutate alla luce delle rispettive disposizioni delle direttive 2005/29 e 2011/83, con la conseguenza che, conformemente a tale normativa nazionale, l’autorità di regolamentazione di settore, ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, non è competente a sanzionare siffatte condotte.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/4 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — TE, UD, YB, ZC/Luminor Bank AB
(Causa C-8/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 52, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione dei servizi - Mercati degli strumenti finanziari - Soggetto privato che ha acquistato da una banca uno strumento finanziario derivato - Qualificazione del suddetto soggetto privato ai sensi del diritto dell’Unione)
(2019/C 288/04)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos teismas
Parti
Ricorrenti: TE, UD, YB, ZC
Convenuta: Luminor Bank AB
Dispositivo
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, devono essere interpretate nel senso che esse non si applicano ad acquisti a credito di obbligazioni, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che tali acquisti siano stati effettuati entro il 1o novembre 2007.
La prima e la seconda questione, nella parte in cui si riferiscono alla direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori, alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34, e al regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71 per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, sono manifestamente irricevibili.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/5 |
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — María Teresa Aragón Carrasco e a./Administración del Estado
(Causa C-367/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Comparabilità delle situazioni - Giustificazione - Clausola 5 - Indennità in caso di cessazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva - Assenza di indennità in caso di cessazione delle funzioni di lavoratori rientranti nel personale reclutato occasionalmente)
(2019/C 288/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrenti: María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz, Luis Salas Fernández (come erede di Lucía Sánchez de la Peña)
Convenuta: Administración del Estado
Dispositivo
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1) |
La clausola 4, numero 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che non prevede il versamento di un’indennità ai lavoratori assunti in qualità di personale reclutato occasionalmente che esercitano missioni di fiducia o di consulenza speciale, come quelli di cui al procedimento principale, in occasione della cessazione dal servizio discrezionale, mentre è concessa un’indennità agli agenti contrattuali a durata indeterminata in occasione della cessazione del loro contratto di lavoro per una ragione obiettiva. |
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2) |
La seconda e terza questione poste dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) sono manifestamente irricevibili. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/6 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA
(Causa C-425/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) - Motivi di esclusione - Errore professionale grave - Violazione delle norme in materia di concorrenza)
(2019/C 288/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti
Ricorrente: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)
Convenuto: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA
nei confronti di: Consorzio Stabile Gestione Integrata Servizi Aziendali GISA, La Lucente SpA, Dussmann Service Srl, So.Co.Fat. SC
Dispositivo
L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è interpretata nel senso di escludere dall’ambito di applicazione dell’«errore grave» commesso da un operatore economico «nell’esercizio della propria attività professionale» i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall’autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/7 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2019 — Marion Le Pen/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-525/18P) (1)
(Impugnazione - Parlamento europeo - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate)
(2019/C 288/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marion Le Pen (rappresentante: R. Bosselut, avocat)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e C. Burgos, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. F. Jensen, M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. |
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2) |
La sig.ra Marion Le Pen è condannata alle spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/7 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 4 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Pólus Vegas Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-665/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Giochi d’azzardo - Tasse nazionali che gravano sulla gestione di slot machine installate all’interno di sale da gioco - Normativa nazionale che quintuplica l’importo di una tassa e che istituisce una tassa aggiuntiva)
(2019/C 288/08)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Pólus Vegas Kft
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE, letto alla luce della sentenza dell’11 giugno 2015, Berlington Hungary e a. (C-98/14, EU:C:2015:386), deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la gestione delle slot machine in uno Stato membro, l’esistenza di una situazione transfrontaliera non può essere presunta per il solo motivo che cittadini dell’Unione provenienti da altri Stati membri potrebbero ricorrere alle possibilità di gioco così offerte.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/8 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — AQ e altri (C-789/18) e ZQ (C-790/18)/Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)
(Cause riunite C-789/18 e C-790/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Funzione pubblica - Cumulo di emolumenti provenienti dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo a favore di uno o più enti statali - Normativa nazionale che prevede un tetto massimo per un simile cumulo - Situazione puramente interna - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta)
(2019/C 288/09)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: AQ e altri (C-789/18) e ZQ (C-790/18)
Convenuti: Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Inps-Gestione (C-789/18)
Con l’intervento di: BR e altri (C-789/18)
Dispositivo
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze del 7 novembre 2018, sono manifestamente irricevibili.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/9 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kamenz — Germania) — MC/ND
(Causa C-827/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Convenzione di Lugano II - Articolo 22, punto 1 - Controversie in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili - Restituzione degli utili derivanti dalla locazione di un bene prima del trasferimento di proprietà)
(2019/C 288/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Kamenz
Parti nel procedimento principale
Attore: MC
Convenuta: ND
Dispositivo
L’articolo 22, punto 1, primo comma, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili», ai sensi di tale disposizione, un’azione promossa dall’acquirente di un bene immobile, mirante al versamento di una somma percepita dal venditore a titolo del canone di locazione pagato da un terzo, qualora tale acquirente, benché entrato in possesso del suddetto bene nel momento in cui ha versato detta somma, non ne fosse ancora il legittimo proprietario in base alla normativa nazionale applicabile.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/9 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București — Romania) — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Causa C-9/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale e sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali - Irricevibilità manifesta)
(2019/C 288/11)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul București
Parti
Ricorrente: SC Mitliv Exim SRL
Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Oggetto
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), con decisione dell’8 giugno 2018, è manifestamente irricevibile.
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/10 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Modena — Italia) — Azienda USL di Modena/Comune di Sassuolo
(Causa C-26/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Servizio sanitario nazionale - Esenzione dall’imposta sugli immobili - Immobile dato in locazione ad una società commerciale costituita da capitali misti che esercita un’attività sanitaria in regime di concorrenza con altre strutture sanitarie costituite esclusivamente da capitali privati)
(2019/C 288/12)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Modena
Parti
Ricorrente: Azienda USL di Modena
Convenuto: Comune di Sassuolo
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia), con ordinanza del 25 ottobre 2018, è manifestamente irricevibile.
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/11 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Serron — Grecia) — WP/Trapeza Peiraios AE
(Causa C-105/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Protezione dei consumatori - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Poteri e obblighi del giudice nazionale - Procedimento ingiuntivo - Accoglimento dell’opposizione avverso l’ingiunzione - Mancanza di precisazioni sufficienti concernenti il contesto in fatto e in diritto della controversia di cui al procedimento principale nonché le ragioni che giustifichino la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale - Irricevibilità manifesta)
(2019/C 288/13)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Monomeles Protodikeio Serron
Parti
Ricorrente: WP
Convenuta: Trapeza Peiraios AE
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Serron (Tribunale monocratico di primo grado di Serres, Grecia), con decisione dell’11 gennaio 2019, è manifestamente irricevibile.
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/11 |
Impugnazione proposta il 31 gennaio 2019 da WL avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 novembre 2018, causa T-493/17, WL/ERCEA
(Causa C-78/19 P)
(2019/C 288/14)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: WL (rappresentante: F. Elia, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)
Con ordinanza dell’11 luglio 2019 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e ha disposto che WL sopporterà le proprie spese.
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/12 |
Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dalla Edison SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 dicembre 2018, causa T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON)
(Causa C-121/19 P)
(2019/C 288/15)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Edison SpA (rappresentanti: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
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— |
in via principale, annullare la sentenza impugnata, statuire definitivamente sulla controversia e accogliere il ricorso, statuendo che l’«Energia Elettrica» rientra nella classe 4 dell’ottava edizione della Classificazione di Nizza e conseguentemente affermare che il marchio n. 003 315 991 di titolarità di Edison S.p.A. rivendica, inter alia, l’«Energia Elettrica»; |
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— |
in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
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— |
in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Il Tribunale ha errato nell’affermare che la prova della non inclusione dell’energia elettrica nel significato comune e ordinario dei titoli di cui alla classe 4 dell’ottava edizione della Classificazione di Nizza discenderebbe dall’indicazione del prodotto energia elettrica nella Grey-list elaborata dall’EUIPO per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 8, RMUE (par. 41, 46 e 54). In primo luogo, l’errore di diritto deriva dal fatto cha la domanda di limitazione della ricorrente è stata depositata il 15 Giugno 2015, mentre il documento a cui si riferisce l’EUIPO è stato elaborato con la comunicazione n. 1/2016 dell’8 febbraio 2016. In secondo luogo, è parimenti un errore di diritto assumere come elemento di prova l’esclusione di un termine dalla Grey-list, la quale altro non è che un complesso di interpretazioni non vincolanti. |
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2. |
Il Tribunale ha ritenuto, erroneamente, che possono essere considerati «illuminants» solo prodotti tangibili che di per sé producono spontaneamente luce. L’errore di diritto consiste nel fatto che proprio le competenti autorità e operatori economici classificano i prodotti rispetto alla loro funzione di illuminante, classificandola quale merce generatrice di luce e profitto, a nulla rilevando la corporeità intesa in senso prettamente fisico del prodotto. |
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3. |
Il Tribunale ha compiuto un errore di diritto poiché se si indica che «fuel» include anche i combustibili per i motori è chiaro che il termine «fuel» va inteso in modo così ampio da includere prodotti che per loro natura non determinano l’attivazione di motori mediante la propria combustione, come appunto l’elettricità. |
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4. |
Il Tribunale ha compiuto un errore di interpretazione nel considerare che l’energia elettrica non è compresa in «motor fuel», trascurandone completamente le caratteristiche funzionali. |
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5. |
Il Tribunale ha compiuto un manifesto errore di diritto per aver ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare l’inclusione di energia elettrica nella classe 4. |
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6. |
In aggiunta, il Tribunale ha basato la propria decisione anche sul documento 1 depositato dall’EUIPO ritenendo che il documento fosse di agosto 2003 nonostante la chiara datazione fosse giugno 2003. |
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7. |
Il Tribunale si è limitato a vidimare una situazione giuridica e delle decisioni carenti di motivazione, nonostante l’ammissione di elementi di prova forniti dalla ricorrente e dall’EUIPO. Affermare che in commercio vi erano veicoli elettrici circolanti e poi negare che gli operatori economici (ossia gli stessi produttori di quei veicoli) consideravano l’energia elettrica un carburante, seppur alternativo, è contrario ad ogni logica, e priva di motivazioni le decisioni dell’EUIPO e del Tribunale. |
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 10 aprile 2019 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea/SC Piscicola Tulcea SA
(Causa C-294/19)
(2019/C 288/16)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Constanța
Parti
Appellante-resistente in primo grado: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea
Appellata-ricorrente in primo grado: SC Piscicola Tulcea SA
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni dell’articolo 2 [e quelle] dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), e le disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2) debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nelle condizioni di cui alla controversia principale, esclude dal pagamento dei diritti l’agricoltore per il motivo che gli impianti di acquacoltura utilizzati come seminativi non costituiscono «superficie agricola» ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1120/2009, poiché non sono considerat[i] terreno ammissibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) l’11 aprile 2019 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/WS
(Causa C-302/19)
(2019/C 288/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Controricorrente: WS
Questione pregiudiziale
Se l’art. 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (1), nonché il principio di parità di trattamento tra titolari del permesso unico di soggiorno e di lavoro e cittadini nazionali, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, vanno esclusi i familiari del lavoratore titolare del permesso unico ed appartenente a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il paese terzo d’origine.
(1) Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU 2011, L 343, pag. 1).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) l’11 aprile 2019 — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/VR
(Causa C-303/19)
(2019/C 288/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Controricorrente: VR
Questione pregiudiziale
Se l’art. 11, paragrafo 1 lett. d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 (1), nonché il principio di parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, vanno esclusi i familiari del lavoratore soggiornante di lungo periodo ed appartenente a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il paese terzo d’origine.
(1) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 12 aprile 2019 — Ira Invest SRL/Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea
(Causa C-304/19)
(2019/C 288/19)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Constanța
Parti
Appellante-ricorrente in primo grado: Ira Invest SRL
Appellata-resistente in primo grado: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Tulcea
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), dell’articolo 10, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafi da 1 a 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (1) debbano essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che, in circostanze come quelle di cui alla controversia principale, esclude dal pagamento dei diritti l’agricoltore per il motivo che i terreni con impianti di acquacoltura utilizzati come terreni seminativi non costituiscono «superficie agricola» ai sensi dell’articolo 4 del regolamento.
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 23 aprile 2019 — EB/Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.
(Causa C-326/19)
(2019/C 288/20)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: EB
Resistenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre
Questioni pregiudiziali
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1) |
se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, «Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato» (1), intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli articoli 29 comma II lettera d) e comma IV del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e 36 comma II e comma V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, precluda per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell’art. 24 comma III lettera a) della legge n. 240 del 2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato; |
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2) |
se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, «Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato», intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», anche alla luce del principio di equivalenza, osti a che una normativa nazionale, quale quella di cui agli articoli 29 comma II lettera d) e comma IV del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e 36 comma II e comma V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione pubblica mediante un contratto di lavoro flessibile soggetto a normativa del lavoro di natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto a tempo determinato da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, non sussistendo (per effetto delle su citate disposizioni nazionali) un’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori; |
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3) |
se, pur non sussistendo un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, «Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato», intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», anche alla luce del principio di equivalenza, osti a (…) una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 24, commi primo e terzo, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede la stipulazione e la proroga, per complessivi cinque anni (tre anni con eventuale proroga per due anni), di contratti a tempo determinato fra ricercatori ed Università, subordinando la stipulazione a che essa avvenga «Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti», ed altresì subordinando la proroga alla «positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte», senza stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se la stipulazione e il rinnovo di siffatti contratti rispondano effettivamente ad un’esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine, e comporta quindi un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti, non risultando così compatibile con lo scopo e l’effetto utile dell’accordo quadro. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 23 aprile 2019 — Condominio di Milano/Eurothermo SpA
(Causa C-329/19)
(2019/C 288/21)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nella causa principale
Attore: Condominio di Milano
Convenuta: Eurothermo SpA
Questione pregiudiziale
Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE (1) osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di «persona fisica» e di «persona giuridica», allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 24 aprile 2019 — Eurowings GmbH/GD, HE, IF
(Causa C-334/19)
(2019/C 288/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Stuttgart
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Eurowings GmbH
Convenuti: GD, HE, IF
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), segnatamente l’articolo 5, paragrafo 3, debbano essere interpretate nel senso che l’assenza spontanea per congedo malattia di una parte rilevante del personale di volo («sciopero selvaggio») del vettore aereo che cede in noleggio al «vettore aereo operativo» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento, l’apparecchio unitamente al relativo equipaggio nell’ambito di un contratto di noleggio di aeromobile comprensivo di equipaggio («wet lease»), senza peraltro assumere la responsabilità operativa del volo stesso, abbia come conseguenza che il «vettore aereo operativo» non possa invocare «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, per analogia con la sentenza del 17 aprile 2018, Krüsemann e a. (2).
(2) EU:C:2018:258.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești (Romania) il 6 maggio 2019 — Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor», OL/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Procurorul General al României
(Causa C-355/19)
(2019/C 288/23)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Pitești
Parti
Ricorrenti: Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor», OL
Resistente: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Procurorul General al României
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006 (1), debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il quale può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia. |
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2) |
Se il contenuto, la natura e la durata nel tempo del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006, rientrino nell’ambito di applicazione del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nell’ambito di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania. |
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3) |
Se l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono obbligati a rispettare i criteri dello Stato di diritto, imposti anche dalle relazioni elaborate nell’ambito del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione europea, del 13 dicembre 2006, nel caso in cui venga istituita, con urgenza, una direzione della procura incaricata di indagare esclusivamente sui reati commessi dai magistrati, la quale solleva timori concreti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e può essere utilizzata come un ulteriore strumento di pressione e di intimidazione dei magistrati. |
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4) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono obbligati ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, eliminando qualsiasi rischio di influenza politica sui procedimenti penali a carico di magistrati, [nel] caso in cui venga istituita, con urgenza, una direzione della procura incaricata di indagare esclusivamente sui reati commessi dai magistrati, la quale solleva timori concreti per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e può essere utilizzata come un ulteriore strumento di pressione e di intimidazione dei magistrati. |
(1) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 6 maggio 2019 — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, SP, TQ/QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL
(Causa C-357/19)
(2019/C 288/24)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrenti: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție, PM, RO, SP, TQ
Resistenti: QN, UR, VS, WT, Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Administrare Fiscală, SC Euro Box Promotion SRL
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) e l’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione elaborata sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nonché il principio della certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), che si pronuncia sulla legittimità della composizione di collegi giudicanti, creando in tal modo le premesse per l’accoglimento di ricorsi straordinari avverso le sentenze definitive pronunciate durante un determinato periodo di tempo. |
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2) |
Se l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta alla constatazione, vincolante in diritto interno, da parte di un organo esterno al potere giudiziario, della mancanza di indipendenza e imparzialità di un collegio giudicante di cui fa parte un giudice avente funzioni direttive, il quale non è stato nominato in modo aleatorio, bensì in base a una regola trasparente, conosciuta e incontestata dalle parti, applicabile a tutte le cause trattate dal predetto collegio. |
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3) |
Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, pronunciata in una causa relativa ad un conflitto costituzionale, vincolante ai sensi del diritto nazionale. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Galați (Romania) il 7 maggio 2019 — XU e altri/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank
(Causa C-364/19)
(2019/C 288/25)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Galați
Parti
Ricorrenti: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC
Convenute: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA e Credit Europe Bank
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2 e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1), così come interpretati nella causa C-186/16, Andriciuc e altri, debbano essere interpretati nel senso che, dinanzi ad una clausola sul rischio di cambio che riprende una disposizione nazionale, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare in via prioritaria la rilevanza del divieto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, oppure il rispetto, da parte del professionista, dell’obbligo di informazione disciplinato all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, senza una previa valutazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima. |
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2) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di inottemperanza all’obbligo di informare il consumatore, preliminare alla stipulazione del contratto di mutuo, il professionista possa avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, affinché una clausola contrattuale sul rischio di cambio, che riprende una disposizione di legge nazionale, sia esclusa dalla valutazione del carattere abusivo. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95,pag. 29).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) l'8 maggio 2019 — FD/Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg
(Causa C-365/19)
(2019/C 288/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Schwerin
Parti
Ricorrente: FD
Resistente: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (1), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 (2), conferisca ad un giovane agricoltore il diritto soggettivo al riconoscimento di aiuti per l’esercizio di presentazione di domanda 2016, anche nel caso in cui all’agricoltore medesimo siano stati già riconosciuti, sulla base della superficie totale all’epoca detenuta, aiuti assegnati a titolo gratuito dal massimale nazionale a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 maggio 2019 — HF/Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
(Causa C-374/19)
(2019/C 288/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: HF
Resistente: Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Questione pregiudiziale
Se un soggetto passivo che fabbrica un bene di investimento nell’ottica di un utilizzo imponibile con diritto a detrazione (nella specie: costruzione di un edificio per la gestione di una caffetteria), debba rettificare la detrazione ai sensi degli articoli 185, paragrafo 1, e 187 della direttiva 2006/112/CE (1) ove cessi le operazioni generanti fatturato che legittimano alla detrazione (nella specie: la gestione della caffetteria) e il bene di investimento resti nel frattempo inutilizzato nella misura del precedente utilizzo imponibile.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 15 maggio 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
(Causa C-380/19)
(2019/C 288/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Convenuta: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’obbligo di informazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (1), che impone di includere le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, nelle condizioni generali di contratto, sorga già nel momento in cui il professionista rende possibile scaricare le condizioni generali disponibili sul suo sito web, sul quale non vengono conclusi contratti. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: se il professionista adempia in tal caso all’obbligo di includere le informazioni nelle condizioni generali di contratto, anche qualora non fornisca l’informazione nel file disponibile per essere scaricato, bensì altrove sul sito web del professionista. |
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3) |
Se il professionista adempia all’obbligo di includere le informazioni nelle condizioni generali di contratto, qualora fornisca al consumatore, oltre ad un documento con le condizioni generali di contratto, una distinta dei prezzi e dei servizi in un documento separato da esso predisposto, contenente le informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva. |
(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 maggio 2019 — SC Banca E S.A./G.D.
(Causa C-381/19)
(2019/C 288/29)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti
Ricorrente: SC Banca E S.A.
Convenuta: G.D.
Questione pregiudiziale
Se nell’ambito del primato del diritto dell’Unione i principi della certezza del diritto e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, in una controversia in materia di tutela dei diritti dei consumatori, le norme processuali vengano modificate dopo che il consumatore abbia adito l’autorità giurisdizionale, con una decisione vincolante della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), attuata mediante una legge di modifica del Codul de procedură civilă (Codice di procedura civile), che introduce una nuovo mezzo di impugnazione, che può essere utilizzato dal professionista, con conseguente aumento della durata del procedimento e dei costi per la sua definizione.
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 22 maggio 2019 — AX/Statul Român — Ministerul Finanțelor Publice
(Causa C-397/19)
(2019/C 288/30)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul București
Parti
Ricorrente: AX
Resistente: Statul Român — Ministerul Finanțelor Publice
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 (1), debba essere considerato un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia. |
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2) |
Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, costituisca parte integrante del trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005, e vada interpretato e applicato alla luce delle disposizioni del medesimo. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per lo Stato rumeno e, in caso di risposta affermativa, se il giudice nazionale incaricato dell’applicazione, nell’ambito delle proprie competenze, delle disposizioni del diritto dell’Unione sia obbligato a garantire l’applicazione di tali norme, all’occorrenza rifiutando, d’ufficio, l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale contrarie ai requisiti formulati nelle relazioni elaborate in applicazione di tale meccanismo. |
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3) |
Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, per la Romania, di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientri nell’obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto. |
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4) |
Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 96, paragrafo 3, lettera a), della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, che definisce in modo lapidario e astratto l’errore giudiziario come l’esecuzione di atti processuali in palese violazione delle norme di diritto sostanziale e processuale, senza specificare la natura delle disposizioni giuridiche violate, l’ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tali disposizioni nel processo, le modalità, il termine e le procedure per l’accertamento della violazione delle norme giuridiche, l’organo competente ad accertare la violazione di tali disposizioni giuridiche, creando la possibilità che venga esercitata una pressione indiretta sui magistrati. |
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5) |
Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 96, paragrafo 3, lettera b), della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, che definisce l’errore giudiziario come la pronuncia di una sentenza definitiva manifestamente contraria alla legge o in contrasto con la situazione di fatto risultante dalle prove acquisite nel procedimento, senza indicare la procedura per l’accertamento della predetta contrarietà e senza definire in concreto il significato di tale contrarietà della decisione giurisdizionale rispetto alle disposizioni giuridiche applicabili e alla situazione di fatto, sicché si crea la possibilità di bloccare l’attività di interpretazione della legge e delle prove da parte del magistrato (giudice e pubblico ministero). |
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6) |
Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 96, paragrafo 3, della legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri, in forza della quale viene riconosciuta la responsabilità civile patrimoniale del magistrato (giudice o pubblico ministero) nei confronti dello Stato esclusivamente sulla base della valutazione di quest’ultimo, e eventualmente della relazione consultiva dell’Ispettorato, riguardo al dolo o alla negligenza grave del magistrato nel commettere l’errore materiale, senza che il magistrato abbia la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti della difesa, sicché si crea la possibilità di avviare e finalizzare, in modo arbitrario, la procedura per il riconoscimento della responsabilità materiale del magistrato nei confronti dello Stato. |
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7) |
Se l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea, in particolare l’obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto, osti ad una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 539, paragrafo 2, ultima frase, in combinato disposto con l’articolo 541, paragrafi 2 e 3 del codice di procedura penale, che concedono al convenuto, sine die e in modo implicito, un mezzo di impugnazione straordinario sui generis avverso una decisione giurisdizionale definitiva sulla legittimità della custodia cautelare, in caso di assoluzione nel merito dell’imputato, mezzo di impugnazione che viene trattato unicamente dinanzi al giudice civile, nel caso in cui l’illegittimità della custodia cautelare non sia stata accertata dalla sentenza del giudice penale, in violazione del principio di prevedibilità e accessibilità della norma giuridica, della specializzazione del giudice e della certezza del diritto. |
(1) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 23 maggio 2019 — BY
(Causa C-398/19)
(2019/C 288/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parti
Ricorrente: BY
Altra parte: Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 settembre 2016 nella causa Petruhhin (C-182/15) (1) sull’applicazione degli articoli 18 e 21 del TFUE nel caso di una richiesta di estradizione di un cittadino dell’Unione presentata da uno Stato terzo valgano anche se l’imputato ha spostato il centro dei propri interessi nello Stato membro richiesto in un momento in cui non era ancora cittadino dell’Unione. |
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2) |
Se, in base alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 settembre 2016 nella causa Petruhhin (C-182/15), lo Stato membro di cittadinanza informato di una richiesta di estradizione sia tenuto a chiedere allo Stato terzo richiedente di trasmettere gli atti al fine di esaminare se procedere con l’assunzione del procedimento penale. |
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3) |
Se, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 settembre 2016 nella causa Petruhhin (C-182/15), lo Stato membro che riceve da uno Stato terzo una richiesta di estradizione di un cittadino dell’Unione sia tenuto a rifiutare l’estradizione e ad esercitare direttamente l’azione penale qualora ciò gli sia consentito ai sensi del suo diritto nazionale. |
(1) EU:C:2016:630.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 24 maggio 2019 — Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat
(Causa C-405/19)
(2019/C 288/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Vos Aannemingen BVBA
Resistente: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che allorché una spesa vada a vantaggio anche di un terzo — come avviene nel caso in cui un promotore nella vendita di appartamenti sostenga spese di pubblicità, amministrative e commissioni di intermediazione che vanno a vantaggio anche dei proprietari del terreno — ciò non osta a che l’IVA gravante su dette spese possa essere integralmente detratta, a condizione che si stabilisca che esiste un nesso diretto e immediato tra la spesa e l’attività economica del soggetto passivo e che il vantaggio per il terzo sia accessorio rispetto alle esigenze dell’impresa di detto soggetto. |
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2) |
Se detto principio valga anche allorché non si tratta di spese generali, ma di spese imputabili ad atti ben determinati, soggetti o meno a IVA in una fase successiva, come nel caso di specie la vendita, da un lato, degli appartamenti e, dall’altro lato, del terreno. |
|
3) |
Se incida sulla questione della detraibilità dell’IVA gravante su dette spese la circostanza che il soggetto passivo non trasferisce parzialmente la spesa al terzo che se ne avvantaggia, pur avendone la facoltà/il diritto. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 24 maggio 2019 — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV/Belgische Staat
(Causa C-407/19)
(2019/C 288/33)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV
Resistente: Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina di cui all’articolo 1 del regio decreto del 5 luglio 2004«relativo al riconoscimento dei lavoratori portuali nelle zone portuali rientranti nell’ambito di applicazione della legge dell’8 giugno 1972 sul lavoro portuale», in combinato disposto con l’articolo 2 del citato decreto del 5 luglio 2004, ossia al regime ai sensi del quale i lavoratori portuali, di cui all’articolo 1, § 1, paragrafo 1, del citato regio decreto del 5 luglio 2004, al loro riconoscimento ad opera della commissione amministrativa, composta in modo paritetico da un lato da membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentate nel relativo sottocomitato paritario e, dall’altro parte, da membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori rappresentate nel sottocomitato paritario, vengono inseriti o meno nel pool dei lavoratori portuali, laddove nel riconoscimento ai fini dell’inserimento si tiene conto delle esigenze di manodopera, e si tiene parimenti conto del fatto che per detta commissione amministrativa non è previsto un termine ultimo di decisione e che avverso le sue decisioni di riconoscimento è previsto unicamente un ricorso giurisdizionale. |
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2) |
Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 4, § 1, 2o, 3o, 6o e 8o del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificata o, rispettivamente, introdotta dall’articolo 4, 2o, 3o, 4o e 6o, del regio decreto impugnato del 10 luglio 2016, ossia al regime che impone come condizione per il riconoscimento come lavoratore portuale che il lavoratore a) sia dichiarato idoneo dal punto di vista medico ad opera del servizio esterno per la prevenzione e la protezione sul lavoro, a cui aderisce l’organizzazione di datori di lavoro indicata come mandatario ai sensi dell’articolo 3bis della legge dell’8 giugno 1972«sul lavoro portuale», b) abbia superato i test psicotecnici condotti dall’organo a tal fine designato dall’organizzazione di datori di lavoro riconosciuta come mandatario ai sensi del medesimo articolo 3bis della legge dell’8 giugno 1972, c) abbia seguito per tre settimane le lezioni preparatorie per la sicurezza sul lavoro e per l’acquisizione di competenza professionale e abbiano superato il test finale e d) debba già disporre di un contratto di lavoro nel caso di un lavoratore portuale che non viene inserito nel pool, fermo restando, in combinato disposto con l’articolo 4, § 3, del regio decreto del 5 luglio 2004, che i lavoratori stranieri devono poter dimostrare di soddisfare condizioni analoghe in un altro Stato membro per non essere assoggettati a dette condizioni ai fini dell’applicazione del regime impugnato. |
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3) |
Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 2, § 3o del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificato dall’articolo 2 del regio decreto impugnato del 10 luglio 2016, ossia al regime ai sensi del quale per i lavoratori portuali che non vengono inseriti nel pool e che dunque vengono assunti direttamente da un datore di lavoro con un contratto di lavoro conforme alla legge del 3 luglio 1978«sui contratti di lavoro», la durata del loro riconoscimento viene limitata alla durata di detto contratto di lavoro, cosicché si deve sempre avviare una nuova procedura di riconoscimento. |
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4) |
Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotto dall’articolo 13/1 del regio decreto del 5 luglio 2004, come introdotta dall’articolo 17 del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime transitorio ai sensi del quale il contratto di lavoro di cui alla terza questione pregiudiziale inizialmente deve essere stipulato a tempo indeterminato, dal 1o luglio 2017 per almeno due anni, dal 1o luglio 2018 per almeno un anno, dal 1o luglio 2019 per almeno sei mesi e dal 1o luglio 2020 con una durata liberamente determinabile. |
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5) |
Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina di cui all’articolo 15/1 del regio decreto del 5 luglio 2004, come introdotta dall’articolo 18 del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime (transitorio) ai sensi del quale i lavoratori portuali riconosciuti ai sensi del vecchio regime sono riconosciuti di diritto come lavoratori portuali nel pool per cui la possibilità di un’assunzione diretta (con un contratto a tempo indeterminato) di detti lavoratori portuali ad opera di un datore di lavoro viene ostacolata e si impedisce ai datori di lavoro di vincolare, ingaggiandoli, lavoratori qualificati, stipulando direttamente con essi un contratto a tempo indeterminato, e di offrire a questi ultimi sicurezza di impiego ai sensi delle norme del diritto del lavoro comune. |
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6) |
Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 4, § 2, del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificata dall’articolo 4, 7o, del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime ai sensi del quale un contratto collettivo di lavoro fissa le condizioni e le modalità di impiego alle quali un lavoratore può essere impiegato in una zona portuale diversa da quella in cui è stato riconosciuto, per cui viene limitata la mobilità dei lavoratori tra le zone portuali senza che il legislatore stabilisca chiaramente quali possano essere dette condizioni o modalità. |
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7) |
Se l’articolo 49, 56, 45, 34, 35, 101 o 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla disciplina introdotta dall’articolo 1, § 3 del regio decreto del 5 luglio 2004, come modificato dall’articolo 1, 2o, del regio decreto del 10 luglio 2016, ossia al regime ai sensi del quale i lavoratori (logistici) che svolgono attività lavorative ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto del 12 gennaio 1973«recante istituzione e fissazione della denominazione e delle competenze del Comitato paritario per l’Impresa portuale» nei luoghi in cui le merci, in preparazione della loro successiva distribuzione o spedizione, sono sottoposte a trasformazione che porta indirettamente ad un valore aggiunto identificabile, devono disporre di un certificato di sicurezza, che vale come riconoscimento ai sensi della legge dell’8 giugno 1972«sul lavoro portuale», tenendo conto che detto certificato viene richiesto dal datore di lavoro che ha firmato un contratto di lavoro con un lavoratore ai fini dell’esecuzione di siffatte attività e che il suo rilascio ha luogo previa esibizione del contratto di lavoro e del documento di identità e le modalità della procedura da seguire sono fissate mediante contratto collettivo di lavoro, senza che il legislatore sia chiaro riguardo a tale punto. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 31 maggio 2019 — Johannes Dietrich/Hessischer Rundfunk
(Causa C-422/19)
(2019/C 288/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Johannes Dietrich
Resistente: Hessischer Rundfunk
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, osti all’adozione, da parte di uno di tali Stati membri, di un atto giuridico che prevede l’obbligo degli organismi pubblici dello Stato membro di accettare banconote in euro in sede di adempimento di un obbligo pecuniario imposto da un’autorità pubblica. |
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2) |
Se lo status delle banconote denominate in euro, in quanto moneta avente corso legale, stabilito dall’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, dall’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e dall’articolo 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), implichi il divieto per gli organismi pubblici di uno Stato membro di rifiutare l’adempimento di un obbligo pecuniario imposto da un’autorità pubblica con tali banconote, o se il diritto dell’Unione ammetta norme che escludano il pagamento con banconote in euro per determinati obblighi pecuniari imposti da un’autorità pubblica. |
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3) |
Nel caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione: Se un atto giuridico di uno Stato membro la cui moneta è l’euro, adottato nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria, possa trovare applicazione nei limiti in cui e fino a quando l’Unione non abbia esercitato la propria competenza. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 31 maggio 2019 — Norbert Häring/Hessischer Rundfunk
(Causa C-423/19)
(2019/C 288/35)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Norbert Häring
Resistente: Hessischer Rundfunk
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la competenza esclusiva dell’Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, osti all’adozione, da parte di uno di tali Stati membri, di un atto giuridico che prevede l’obbligo degli organismi pubblici dello Stato membro di accettare banconote in euro in sede di adempimento di un obbligo pecuniario imposto da un’autorità pubblica. |
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2) |
Se lo status delle banconote denominate in euro, in quanto moneta avente corso legale, stabilito dall’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, dall’articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e dall’articolo 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), implichi il divieto per gli organismi pubblici di uno Stato membro di rifiutare l’adempimento di un obbligo pecuniario imposto da un’autorità pubblica con tali banconote, o se il diritto dell’Unione ammetta norme che escludano il pagamento con banconote in euro per determinati obblighi pecuniari imposti da un’autorità pubblica. |
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3) |
Nel caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione: Se un atto giuridico di uno Stato membro la cui moneta è l’euro, adottato nell’ambito della competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria, possa trovare applicazione nei limiti in cui e fino a quando l’Unione non abbia esercitato la propria competenza. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 29 maggio 2019 — Cabinet de avocat UR/Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București e altri
(Causa C-424/19)
(2019/C 288/36)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti
Ricorrente: Cabinet de avocat UR
Resistenti: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, MJ, NK
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) (1) la nozione di «soggetto passivo» comprenda anche chi esercita la professione di avvocato. |
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2) |
Se il principio del primato del diritto dell’Unione consenta di derogare, in un procedimento successivo, all’autorità di cosa giudicata di cui gode una decisione giurisdizionale definitiva la quale ha stabilito in sostanza che, nell’applicare e interpretare la normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto, l’avvocato non cede beni, non esercita un’attività economica e non conclude contratti di prestazione di servizi, bensì contratti di assistenza legale. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2019 — Società per azioni del settore assicurativo «Bulstrad Vienna Insurance Group» AD/Società assicurativa «Olympic»
(Causa C-427/19)
(2019/C 288/37)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Ricorrente: Società per azioni del settore assicurativo «Bulstrad Vienna Insurance Group» AD
Resistente: Società assicurativa «Olympic»
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se nell’interpretare l’articolo 630 del Kodeks za zastrahovaneto (codice delle assicurazioni) alla luce dell’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), si debba ritenere che la decisione adottata da un’autorità di uno Stato membro di revocare l’autorizzazione a un assicuratore e di nominare per esso un liquidatore provvisorio, senza che sia stata avviata la procedura giudiziale di liquidazione, rappresenta una «decisione di aprire una procedura di liquidazione». |
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2) |
Ove il diritto dello Stato membro in cui ha sede un assicuratore cui è stata revocata la licenza e per il quale è stato nominato un liquidatore provvisorio preveda, in caso di nomina di un liquidatore provvisorio, la sospensione di tutti i procedimenti giudiziali nei confronti di detta società, se, a norma dell’articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), dette disposizioni debbano essere applicate dalle autorità giurisdizionali degli altri Stati membri anche qualora ciò non sia esplicitamente previsto dal loro diritto nazionale. |
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Koblenz (Germania) il 5 giugno 2019 — Remondis GmbH/Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel
(Causa C-429/19)
(2019/C 288/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Koblenz
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Remondis GmbH
Resistente: Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel
Altra parte nel procedimento: Landkreis Neuwied
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), debba essere interpretato nel senso che sussiste già cooperazione quando un’amministrazione aggiudicatrice, competente in via esclusiva per lo smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio, non svolge essa stessa interamente una funzione di smaltimento dei rifiuti ad essa incombente sulla base del diritto nazionale e per la cui realizzazione sono necessarie diverse operazioni, bensì affida ad un’altra amministrazione aggiudicatrice indipendente, anch’essa responsabile dello smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio, il compito di effettuare, a titolo oneroso, una delle operazioni necessarie.
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 3 giugno 2019 — SC C.F. SRL/A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C
(Causa C-430/19)
(2019/C 288/39)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Cluj
Parti
Ricorrente: SC C.F. SRL
Resistenti: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, alla luce del principio del rispetto dei diritti della difesa, come sino ad ora delineato dalla giurisprudenza della Corte (cause Solvay, Sopropé Organizações de Calçado Lda e Ispas), un atto amministrativo tributario emesso nei confronti di un privato possa e debba essere punito con la nullità espressa nel caso in cui il privato non abbia avuto la possibilità di accedere alle informazioni sulla base delle quali è stato emesso nei suoi confronti l’atto amministrativo tributario, nonostante il fatto che in tale atto si faccia riferimento ad alcuni elementi del fascicolo amministrativo. |
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2) |
Se i principi di neutralità, proporzionalità e equivalenza ostino all’esercizio del diritto a detrazione in materia di IVA e di imposta sul reddito delle società nel caso di una società con una condotta irreprensibile dal punto di vista fiscale, alla quale viene negato l’esercizio del diritto a deduzione in materia di imposta sul reddito delle società per la condotta fiscale dei fornitori che si presume inadeguata sulla base di elementi quali la mancanza di risorse umane, la mancanza di mezzi di trasporto, cui si aggiunge il fatto che l'autorità tributaria non fornisca la prova di alcuna attività dalla quale risulti la responsabilità fiscale/penale dei rispettivi fornitori. |
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3) |
Se è compatibile con il diritto dell’Unione una prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione in materia di IVA e di imposta sul reddito delle società al possesso di altri documenti giustificativi oltre alla fattura fiscale, come ad esempio il preventivo di spesa e lo stato di avanzamento dei lavori, documenti giustificativi supplementari che non sono determinati in modo chiaro e preciso dalla normativa fiscale nazionale. |
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4) |
Se, alla luce della sentenza nella causa WebMindLicenses, si possa ritenere che si configura una frode fiscale nel caso in cui un contribuente acquisti beni e servizi da un altro contribuente che beneficia di un regime fiscale diverso da quello del contribuente in questione. |
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Svezia) il 18 giugno 2019 — Föreningen Skydda Skogen/Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B.
(Causa C-473/19)
(2019/C 288/40)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Parti
Ricorrente: Föreningen Skydda Skogen
Resistente: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 5 della direttiva n. 2009/147/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, debba essere interpretato nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale il divieto riguarderebbe soltanto le specie elencate nell'allegato 1 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, specie minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della popolazione. |
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2) |
Se i termini «uccidere/perturbare/distruggere», di cui all'articolo 5, lettere da a) a d), della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e all'articolo 12, lettere da a) a c), della direttiva 92/43/CEE (2) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale, qualora la misura sia diretta ad uno scopo manifestamente diverso dall'uccisione o dalla perturbazione delle specie (ad esempio, misure forestali o destinazione dei terreni), il divieto è subordinato all’insorgere del rischio di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie attraverso la misura in questione. |
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3) |
Nel caso in cui la questione sub 2) debba essere risolta nel senso che qualsiasi danno di livello diverso da quello individuale debba necessariamente far scattare l’applicazione del divieto de quo, se la valutazione debba essere quindi effettuata secondo una qualsiasi delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:
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4) |
Se i termini «distruggere/deteriorare», per quanto riguarda la zona di nidificazione di cui all'articolo 12, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata qualsiasi prassi nazionale per effetto della quale, qualora la funzionalità ecologica continuativa (FEC) presso l’habitat della specie interessata in un’area specifica, malgrado le misure precauzionali, vada perduta, con lesioni, distruzione o deterioramento, direttamente o indirettamente, in quanto tale o cumulativamente, a livello di uno degli organismi di cui alla questione n. 3, il divieto si concretizzi ove lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento. |
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5) |
Qualora la domanda 4 debba essere risolta, anche parzialmente, in senso negativo, vale a dire che il pregiudizio debba essere valutato, ai fini del divieto, a un livello diverso da quello dell'habitat nella singola area, se la valutazione debba avvenire secondo una delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:
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26.8.2019 |
IT |
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C 288/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Svezia) il 18 giugno 2019 — Naturskyddsföreningen i Härryda e Göteborgs Ornitologiska Förening
(Causa C-474/19)
(2019/C 288/41)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening
Resistente: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, U.T.B.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 5 della direttiva n. 2009/147/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, debba essere interpretato nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale il divieto riguarderebbe soltanto le specie elencate nell'allegato 1 della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, specie minacciate ad un certo livello o da una diminuzione a lungo termine nell’entità della popolazione. |
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2) |
Se i termini «uccidere/perturbare/distruggere», di cui all'articolo 5, lettere da a) a d), della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e all'articolo 12, lettere da a) a c), della direttiva 92/43/CEE (2) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata una prassi nazionale secondo la quale, qualora la misura sia diretta ad uno scopo manifestamente diverso dall'uccisione o dalla perturbazione delle specie (ad esempio, misure forestali o destinazione dei terreni), il divieto è subordinato all’insorgere del rischio di incidere negativamente sullo stato di conservazione della specie attraverso la misura in questione. Le questioni sub 1) e 2) sono formulate, in particolare, alla luce dei seguenti elementi:
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3) |
Nel caso in cui la questione sub 2) debba essere risolta nel senso che qualsiasi danno di livello diverso da quello individuale debba necessariamente far scattare l’applicazione del divieto de quo, se la valutazione debba essere quindi effettuata secondo una qualsiasi delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:
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4) |
Se i termini «distruggere/deteriorare», per quanto riguarda la zona di nidificazione di cui all'articolo 12, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debbano essere interpretati nel senso che debba essere disapplicata qualsiasi prassi nazionale per effetto della quale, qualora la funzionalità ecologica continuativa (FEC) presso l’habitat della specie interessata in un’area specifica, malgrado le misure precauzionali, vada perduta, con lesioni, distruzione o deterioramento, direttamente o indirettamente, in quanto tale o cumulativamente, a livello di uno degli organismi di cui alla questione n. 3, il divieto si concretizzi ove lo stato di conservazione della specie interessata rischi il deterioramento. |
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5) |
Qualora la questione sub 4) debba essere risolta, anche parzialmente, in senso negativo, vale a dire che il pregiudizio debba essere valutato, ai fini del divieto, a un livello diverso da quello dell'habitat nella singola area, se la valutazione debba avvenire secondo una delle seguenti tabelle o ad uno dei seguenti livelli:
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Göteborg (Svezia) il 19 giugno 2019 — Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB
(Causa C-476/19)
(2019/C 288/42)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Kammarrätten i Göteborg
Parti
Ricorrente: Allmänna ombudet hos Tullverket
Resistente: Combinova AB
Questione pregiudiziale
Se l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorta a norma dell'articolo 79 si estingua conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, lettera k) (1), qualora vi siano elementi di prova sufficienti, secondo le autorità doganali, che le merci non siano state utilizzate né consumate e che siano uscite dal territorio doganale dell'Unione. Se, con il termine «utilizzato» si intenda che una merce sia stata elaborata o perfezionata ai fini dell’autorizzazione ottenuta dalla società per la merce medesima o se tale termine riguardi un utilizzo che vada al di là di quanto appena esposto. Se sia rilevante che tale utilizzo abbia luogo anteriormente o successivamente al sorgere dell'obbligazione doganale.
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/36 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 24 giugno 2019 — Ville de Verviers/J
(Causa C-483/19)
(2019/C 288/43)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour du travail de Liège
Parti
Ricorrente: Ville de Verviers
Convenuto: J
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se la circostanza che le parti sociali abbiano deciso, tramite il parere n. 1342 del Consiglio nazionale del lavoro sopra richiamato, di avvalersi della facoltà di esclusione dall’ambito di applicazione del menzionato accordo quadro, prevista dalla clausola 2, [punto 2], lettere a) e b), di tale accordo, esenti per ciò stesso il legislatore belga dall’adottare, in relazione a contratti di lavoro stipulati nell’ambito di uno specifico programma di formazione, inserimento e riqualificazione professionale, pubblico o che usufruisca di contributi pubblici, disposizioni precise, obiettive e concrete per garantire ai lavoratori assunti per siffatti impieghi sovvenzionati gli obiettivi di detto accordo quadro. |
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2. |
In caso di risposta negativa alla prima questione, vale a dire in caso di mantenimento degli obblighi assunti dallo Stato belga in attuazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato (1), se la clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro osti a una disposizione nazionale, quale l’articolo 10 della legge del 3 luglio 1978 sui contratti di lavoro, che consente di ricorrere a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato senza che siano rispettate le rigorose condizioni di durata massima e di rinnovo stabilite dall’articolo 10 bis della medesima legge, purché siano dimostrati dal datore di lavoro pubblico «motivi legittimi» non meglio precisati da detta legge, ma che giustificano siffatto ricorso a una successione illimitata nel tempo di contratti di lavoro a tempo determinato. |
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3. |
Sempre in caso di risposta negativa alla prima questione, se la clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro citato comporti l’obbligo, per il giudice nazionale investito di una controversia tra un datore di lavoro pubblico e un lavoratore assunto con una successioni di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel quadro di vari programmi di formazione, inserimento e riqualificazione, di esaminare la validità di tale successione alla luce delle «ragioni obiettive» definite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione. In tal caso, se i «motivi legittimi» invocati da detto datore di lavoro pubblico possano essere considerati «ragioni obiettive» tali da giustificare la successione di detti contratti a tempo determinato senza che siano rispettate le condizioni stabilite dal succitato articolo 10 bis al fine, da un lato, di prevenire e contrastare il ricorso abusivo alla successione di contratti a tempo determinato in situazioni nelle quali essi siano utilizzati per soddisfare non già esigenze temporanee, ma piuttosto esigenze permanenti e durevoli di coesione sociale in seno ad una fascia di popolazione che versa in stato di precarietà e, dall’altro, di tenere conto degli obiettivi specifici perseguiti con tali contratti di inserimento professionale stipulati nel quadro di siffatta politica sociale di inserimento al lavoro attuata dallo Stato belga e dalla Regione vallona e fortemente dipendente da sovvenzioni pubbliche. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 26 giugno 2019 — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier/Société Fromagère du Livradois SAS
(Causa C-490/19)
(2019/C 288/44)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
Resistente: Société Fromagère du Livradois SAS
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 (1), e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (2), debbano essere interpretati nel senso che essi vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d’origine, in particolare la riproduzione della forma o dell’aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata.
(1) Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12).
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/37 |
Ordinanza del presidente della Corte del 29 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn, con l’intervento di: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land
(Causa C-633/17) (1)
(2019/C 288/45)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 17 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Spagna) — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote/Swissport Spain Aviation Services Lanzarote SL
(Causa C-167/18) (1)
(2019/C 288/46)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, sostenuta da: Regno del Belgio, Repubblica francese
(Causa C-188/18) (1)
(2019/C 288/47)
Lingua processuale: lo sloveno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/38 |
Ordinanza del presidente della Corte del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Sens — Francia) — X
(Causa C-562/18) (1)
(2019/C 288/48)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 10 maggio 2019 — Apple Distribution International/Commissione europea, sostenuta da: Repubblica francese
(Causa C-633/18 P) (1)
(2019/C 288/49)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — British Airways plc/MF
(Causa C-643/18) (1)
(2019/C 288/50)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/39 |
Ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2019 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava V — Slovacchia) — procedimento penale a carico di R.B.
(Causa C-149/19) (1)
(2019/C 288/51)
Lingua processuale: lo slovacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/40 |
Ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — GB/Decker KFZ-Handels u./Reparatur GmbH, Volkswagen AG
(Causa C-244/19) (1)
(2019/C 288/52)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/41 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — NeXovation/Commissione
(Causa T-353/15) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti individuali a favore del complesso del Nürburgring per la realizzazione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e per l’organizzazione di gare automobilistiche - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring - Ricorso di annullamento - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Irricevibilità - Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare - Ricorso di annullamento - Parte interessata - Interesse ad agire - Ricevibilità - Violazione dei diritti procedurali - Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale - Denuncia - Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili - Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata - Esame diligente e imparziale - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 288/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NeXovation, Inc. (Hendersonville, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. von Bergwelt, F. Henkel e M. Nordmann, successivamente A. von Bergwelt e M. Nordmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
La domanda di non luogo a statuire sul ricorso è unita al merito. |
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2) |
La domanda di non luogo a statuire sul ricorso è respinta. |
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3) |
Il ricorso è respinto. |
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4) |
La NeXovation, Inc. sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/42 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — Ja zum Nürburgring/Commissione
(Causa T-373/15) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti individuali a favore del complesso del Nürburgring per la realizzazione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e per l’organizzazione di gare automobilistiche - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring - Ricorso di annullamento - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Associazione - Status di negoziatore - Irricevibilità - Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare - Ricorso di annullamento - Parte interessata - Interesse ad agire - Ricevibilità - Violazione dei diritti procedurali delle parti interessate - Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale - Denuncia - Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili - Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione»)
(2019/C 288/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ja zum Nürburgring eV (Nürburg, Germania) (rappresentanti: inizialmente D. Frey, M. Rudolph e S. Eggerath, successivamente D. Frey e M. Rudolph, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti,)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
La domanda di non luogo a statuire sul ricorso è respinta. |
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2) |
Il ricorso è respinto. |
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3) |
La Ja zum Nürburgring eV sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/43 |
Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2019 — Fulmen/Consiglio
(Causa T-405/15) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Congelamento dei capitali - Risarcimento del danno asseritamente subito in seguito all’inserimento e al mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi delle persone e degli enti ai quali si applicano misure restrittive - Danno materiale - Danno morale»)
(2019/C 288/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fulmen (Teheran, Iran) (rappresentanti: A. Bahrami e N. Korogiannakis, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Aresu e D. Gauci, successivamente A. Aresu e R. Tricot, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito in seguito all’adozione della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU 2010, L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), con i quali il nome della ricorrente era stato inserito e mantenuto negli elenchi delle persone e degli enti ai quali si applicavano le misure restrittive.
Dispositivo
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1) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare alla Fulmen un risarcimento pari a EUR 50 000 per il danno morale subito. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Fulmen, il Consiglio e la Commissione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/44 |
Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — NRW. Bank/CRU
(Causa T-466/16) (1)
(«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (FRU) - Determinazione del contributo ex ante per il 2016 - Termine di ricorso - Tardività - Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità»)
(2019/C 288/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: NRW. Bank (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Behrens, J. Kraayvanger e J. Seitz, successivamente J. Seitz e D. Flore, avvocati)
Convenuto: Comitato unico di risoluzione (rappresentanti: B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e J. Bauerschmidt, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e K.-Ph. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del Comitato unico di risoluzione, adottata in sede di sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi riscossi ex ante, per il 2016, a favore del Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e, dall’altro, della decisione del Comitato unico di risoluzione, adottata in sede di sessione esecutiva, del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi riscossi ex ante, per il 2016, a favore del Fondo di risoluzione unico, ad integrazione della decisione di tale Comitato, adottata in sede di sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi riscossi ex ante, per il 2016, a favore del Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte riguardante la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La NRW. Bank è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Comitato unico di risoluzione (CRU). |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/45 |
Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Ungheria/Commissione
(Causa T-20/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Imposta ungherese sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari - Progressività dell’aliquota d’imposta - Deduzione dalla base imponibile del 50 % delle perdite riportate per le società che non hanno registrato utili nel 2013 - Decisione che qualifica le misure come aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Condizione di selettività»)
(2019/C 288/57)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.-Z. Fehér, G. Koós ed E.-Zs. Tóth, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P.-J. Loewenthal, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk–Szaładzińska, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l’Ungheria ha dato esecuzione (GU 2017, L 49, pag. 36).
Dispositivo
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1) |
La decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l’Ungheria ha dato esecuzione, è annullata. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ungheria, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
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3) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/46 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Raffigurazione di tre strisce parallele)
(Causa T-307/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura tre strisce parallele - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Forma d’uso che non può essere presa in considerazione - Forma che differisce dalla forma con la quale il marchio è stato registrato per variazioni non trascurabili - Inversione dello schema dei colori»)
(2019/C 288/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: I. Fowler e I. Junkar, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e H O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: J. Løje, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1515/2016-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shoe Branding Europe e l’adidas.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
L’adidas AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Shoe Branding Europe BVBA. |
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3) |
La Marques si farà carico delle proprie spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/47 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — Marriott Worldwide/EUIPO — AC Milan (AC MILAN)
(Causa T-28/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo AC MILAN - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori AC e AC HOTELS BY MARRIOTT e figurativo anteriore AC HOTELS MARRIOTT - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Assenza di carattere distintivo accresciuto del marchio AC - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 288/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Marriott Worldwide Corp. (Bethesda, Maryland, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Reid, solicitor e S. Baran, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente E. Markakis e D. Walicka, poi E. Markakis e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Perani e G. Ghisletti, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2017 (procedimento R 356/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Marriott Worldwide e la AC Milan.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Marriott Worldwide Corp. è condannata alle spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/47 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — Brita/EUIPO (Forma di un rubinetto)
(Causa T-213/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un rubinetto - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 288/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Brita GmbH (Taunusstein, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2018 (procedimento R 1864/2017-4), relativa ad una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un rubinetto come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Brita GmbH è condannata alle spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/48 |
Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019 — Bodegas Altún/EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN)
(Causa T-334/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ANA DE ALTUN - Marchio nazionale figurativo anteriore ANNA - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 288/61)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bodegas Altún, SL (Baños de Ebro, Spagna) (rappresentante: J. Oria Sousa-Montes, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: inizialmente, M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati, successivamente, M. Ceballos Rodríguez ed E. Stoyanov Edissonov, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2018 (procedimento R 173/2018-1), relativa a un’opposizione tra la Codorníu e la Bodegas Altún.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2018 (procedimento R 173/2018-1) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Bodegas Altún, SL. |
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3) |
La Codorníu, SA sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Bodegas Altún. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/49 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019 — Gibson Brands/EUIPO — Wilfer (Forma di una chitarra)
(Causa T-340/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una chitarra - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001)»)
(2019/C 288/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gibson Brands, Inc. (Nashville, Tennessee, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente, K. Hughes, solicitor, A. Renck e C. Stöber, avocats, successivamente A. Renck e C. Stöber)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e H. O’Neill, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Germania) (rappresentanti: O. Nilgen e A. Kockläuner, avocats)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 marzo 2018 (procedimento R 415/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Wilfer e la Gibson Brands.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Gibson Brands, Inc. è condannata alle spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/50 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Pet King Brands/EUIPO — Virbac (SUIMOX)
(Causa T-366/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea SUIMOX - Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea ZYMOX - Obbligo di motivazione - Notificazione della decisione della commissione di ricorso - Buona fede e diligenza del destinatario - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)
(2019/C 288/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pet King Brands, Inc. (Bartlett, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Schmidpeter e S. Bauer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e H. O'Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Virbac SA (Carros, Francia) (rappresentante: D.-I. Tayer, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2018 (procedimento R 1835/2017-5), relativa a un’opposizione tra la Pet King Brands e la Virbac.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2018 (procedimento R 1835/2017-5) è annullata nella parte in cui riguarda i «prodotti veterinari, ad eccezione delle gocce per le orecchie per animali», i «preparati veterinari e prodotti per la salute animale, compresi antibiotici per gli animali, ad eccezione delle gocce per le orecchie per animali» e i «prodotti per la distruzione di animali nocivi, ad eccezione delle gocce per le orecchie per animali». |
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2) |
Il ricorso è respinto per la parte restante. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/51 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019 — Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA
(Causa T-377/18) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’EMA relativi a informazioni presentate dalle ricorrenti nell’ambito dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Ocaliva - Decisione di concedere ad un terzo l’accesso a un documento - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali»)
(2019/C 288/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Intercept Pharma Ltd (Bristol, Regno Unito) e Intercept Pharmaceuticals, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (reppresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, H. Kerr-Peterson, solicitors, e F. Campbell, barrister)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: inizialmente S. Marino, S. Drosos, A. Rusanov e T. Jabłoński, in seguito S. Marino, S. Drosos, T. Jabłoński, R. Pita e G. Gavriilidou, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ASK-40399 dell’EMA, del 15 maggio 2018, che ha concesso a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a un documento contenente informazioni presentate nell’ambito della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Ocaliva.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Intercept Pharma Ltd e la Intercept Pharmaceuticals, Inc. sono condannate alle spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/51 |
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — Multifit/EUIPO (Premiere)
(Causa T-479/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Premiere - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 288/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Sesma Merino, D. Walicka e A. Söder, agenti)
Oggetto
Ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 maggio 2018 (procedimento R 2365/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Premiere come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Multifit Tiernahrungs GmbH è condannata alle spese. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/52 |
Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2019 — W. Kordes' Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes' Rose Monique)
(Causa T-569/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Kordes’ Rose Monique - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchio che consiste in una denominazione di varietà vegetale - Elementi essenziali - Articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 288/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimento R 1929/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Kordes’ Rose Monique come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 aprile 2017 (procedimento R 1929/2017-1) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO si farà carico delle proprie spese nonché delle spese sostenute dalla W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/53 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2019 — Parlamento/Axa Assurances Luxembourg e a.
(Causa T-384/19)
(2019/C 288/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Paladini e B. Schäfer, agenti, C. Point e P. Hédouin, avvocati)
Convenute: Axa Assurances Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Bâloise Assurances Luxembourg SA (Bertrange, Lussemburgo), La Luxembourgeoise SA (Leudelange, Lussemburgo), Delta Lloyd Schadenverzekering NV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
constatare che i danni da inondazione causati al cantiere «Konrad Adenauer» Est in occasione delle forti precipitazioni, il 27 e 30 maggio 2016, rientrano nell’ambito di applicazione del contratto di assicurazione «Tout risques chantier» (Multirischi di cantiere) sottoscritto con le convenute; |
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— |
per l’effetto, condannare le convenute a rimborsare al Parlamento europeo le spese richieste, pari a EUR 779 902,87, e precisamente:
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— |
in via subordinata, per il caso in cui le richieste relative al primo e al secondo capo di domanda non fossero accolte, condannare le convenute in solido al pagamento dei danni causati dall’inadempimento delle obbligazioni derivanti dall’articolo I.13.2 del contratto di assicurazione «Tous risques chantier», pari a EUR 779 902,87; |
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— |
condannare le convenute a rimborsare al Parlamento europeo le spese di perizia, pari a EUR 16 636,00, e precisamente:
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— |
condannare le convenute alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, in via principale, il ricorrente formula un unico motivo, vertente sul suo diritto alla copertura assicurativa del sinistro occorso nel maggio 2016. A sostegno di detto motivo, il ricorrente deduce che le clausole di esclusione dalla copertura fatte valere dalle convenute sono inoperanti. A tal riguardo, esso invoca gli argomenti che seguono.
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— |
La clausola di esclusione dalla copertura assicurativa contro le inondazioni è stata erroneamente interpretata dalle convenute. Dal contesto e dalle disposizioni del contratto risulta che il termine «inondazione» designa una calamità naturale, e non l’afflusso d’acqua in un locale che sia normalmente asciutto. |
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— |
La clausola di esclusione dalla copertura relativa a qualsiasi calamità naturale è inapplicabile. Le catastrofi naturali sono elencate in modo tassativo nel contratto e le piogge abbondanti, come quelle del maggio 2016, non rientrano in siffatta nozione. |
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— |
La clausola di esclusione dalla copertura relativa all’inadeguatezza del sistema di scolo delle acque è stata erroneamente interpretata dalle convenute. Le disposizioni del contratto fanno riferimento all’inadeguatezza del sistema di scolo delle acque nel senso della insufficiente capacità della rete pubblica di fognatura. |
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— |
La clausola di esclusione dalla copertura relativa ai danni normalmente prevedibili o inevitabili, oppure dovuti all'inosservanza della regola dell'arte, è invalida o, comunque, inapplicabile nel caso di specie. |
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— |
La clausola di esclusione invocata dalle convenute non soddisfa il requisito, previsto dal diritto lussemburghese, secondo cui i casi di colpa grave esclusi dalla copertura assicurativa devono essere stabiliti in modo espresso e tassativo dal contratto. |
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Gli elementi di fatto che giustificherebbero l'applicabilità di una simile clausola non sono sufficienti a dimostrare né l'inevitabilità del danno né l’inosservanza della regola dell'arte da parte dei soggetti assicurati. |
A sostegno della domanda formulata in via subordinata, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione delle obbligazioni procedurali di cui al contratto, a causa dell’interruzione prima del tempo delle operazioni di perizia.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/55 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — CQ/Corte dei conti
(Causa T-386/19)
(2019/C 288/68)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CQ (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Corte dei conti europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, ivi inclusa l’eccezione di illegittimità in esso contenuta; |
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— |
per l’effetto:
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’irregolarità dell’indagine dell’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF). |
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2. |
Secondo motivo, vertente, in primis, sulla mancanza di esercizio, da parte della convenuta, del suo potere discrezionale in particolare come ordinatore, in secundis, sulla violazione del suo obbligo di dimostrare l’accusa mossa nei confronti del ricorrente, e, in tertiis, sulla violazione del suo obbligo di motivazione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nonché sull’esistenza di manifesti errori di valutazione. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio secondo cui la pendenza di un giudizio penale comporta la sospensione del giudizio amministrativo. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1), oppure dell’articolo 94 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1). |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/56 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2019 — DF e DG/BEI
(Causa T-387/19)
(2019/C 288/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: DF e DG (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, |
di conseguenza:
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— |
annullare le decisioni che negano a DF e a DG l’indennità di prima sistemazione al loro rientro dagli uffici esterni (decisioni adottate rispettivamente il 6 marzo 2018 e il 28 febbraio 2019); |
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— |
per quanto necessario, annullare le decisioni del 19 marzo 2019 (per DF) e del 27 marzo 2019 (per DG) con le quali la BEI ritiene di non dover avviare la procedura di conciliazione giacché le loro contestazioni sono «manifestly unfounded»; |
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— |
per quanto necessario, annullare le decisioni del 14 giugno 2019 che confermano il diniego di concessione dell’indennità di prima sistemazione; |
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— |
condannare la convenuta a pagare a ciascuno dei ricorrenti l’indennità di prima sistemazione, aumentata degli interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di due punti, fino a pagamento integrale; |
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— |
condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, per l’interpretazione datane dalla Banca europea degli investimenti (BEI), degli articoli 5 e 17 dell’allegato VII del regolamento del personale della BEI, in quanto la nuova interpretazione della norma prevista da tali disposizioni non sarebbe conforme all’obbiettivo che essa deve perseguire. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti, sulla violazione del legittimo affidamento, sull’assenza di un regime transitorio nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/57 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione
(Causa T-399/19)
(2019/C 288/70)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Buczkowska e M. Trepka, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel caso AT.40497 — Polish gas prices, che ha concluso detto procedimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (1), recante rigetto della domanda presentata dalla ricorrente il 9 marzo 2017 (in prosieguo: il «ricorso PGNiG»).
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha emanato la decisione con abuso di potere, consistente:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 102 TFUE, a causa dell’errata interpretazione e dell’assunto che un’impresa può utilmente invocare il presupposto della «coercizione dello Stato» risultante dal diritto nazionale di un paese terzo che non è uno Stato membro dell’UE, né dello SEE, come presupposto che esonera detta impresa dalla responsabilità per una pratica anticoncorrenziale. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione del diritto della ricorrente ad essere informata e sentita ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto non aveva informato la ricorrente del fatto che come fondamento del rigetto del ricorso della PGNiG relativamente alle questioni concernenti il gasdotto Yamal, la Commissione aveva preso in considerazione anche il diritto nazionale della Federazione russa, né aveva fornito alla ricorrente tutti i documenti fondamentali relativi a tale questione, il che costituisce una violazione delle forme sostanziali. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 e dell’articolo 296 TFUE, in quanto non aveva esaminato attentamente tutte le circostanze di fatto e di diritto esposte nel ricorso della PGNiG ed aveva fornito una motivazione che non ha consentito al Tribunale di esercitare un controllo effettivo sull’esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione, il che costituisce una violazione delle forme sostanziali. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, in combinato disposto con l’articolo 102 TFUE, in quanto ha commesso manifesti errori di valutazione, consistenti:
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/58 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Brillux/EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)
(Causa T-401/19)
(2019/C 288/71)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentante: R. Schiffer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Synthesa Chemie GesmbH (Perg, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo Freude an Farbe nei colori giallo, arancione, rosso, rosa, lilla, blu, turchese, verde scuro, verde chiaro ed antracite — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 316 673
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 marzo 2019, nel procedimento R 1498/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/59 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Brillux/EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)
(Causa T-402/19)
(2019/C 288/72)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentante: R. Schiffer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Synthesa Chemie GesmbH (Perg, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo Freude an Farbe — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 316 404
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 marzo 2019, nel procedimento R 1434/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/60 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Cocilovo/Parlamento
(Causa T-406/19)
(2019/C 288/73)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Cocilovo (Roma, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
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— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
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— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/61 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Speroni/Parlamento
(Causa T-407/19)
(2019/C 288/74)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Francesco Enrico Speroni (Brusto Arsizio, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
|
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
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— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/62 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Mezzaroma/Parlamento
(Causa T-408/19)
(2019/C 288/75)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Roberto Mezzaroma (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Merola e L. Florio, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
|
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
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— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/62 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Di Meo/Parlamento
(Causa T-409/19)
(2019/C 288/76)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Maria Di Meo (Cellole, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
|
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
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— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/63 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Di Lello Finuoli/Parlamento
(Causa T-410/19)
(2019/C 288/77)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giuseppe Di Lello Finuoli (Palermo, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
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— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
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— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/64 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2019 — CupoNation/EUIPO (Cyber Monday)
(Causa T-494/19)
(2019/C 288/78)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CupoNation GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: L. Ullmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Cyber Monday nei colori rosso corallo e nero — Domanda di registrazione n. 17 020 851
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2019 nel procedimento R 1798/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/64 |
Ricorso proposto l’8 luglio 2019 — Romania/Commissione
(Causa T-495/19)
(2019/C 288/79)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: C. Canțăr, E. Gane e R. Hațieganu, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d’iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali», |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 211/2011 in relazione alle competenze UE stabilite dai trattati dell’Unione
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/65 |
Ricorso proposto il 10 luglio 2019 — Coravin/EUIPO — Cora (CORAVIN)
(Causa T-500/19)
(2019/C 288/80)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Coravin, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: F. Valentin, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cora (Marne-la-Vallée, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo CORAVIN — Marchio dell’Unione europea n. 11 363 496
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 aprile 2019 nel procedimento R 2385/2016-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
riformando, respingere completamente l’azione di dichiarazione di nullità proposta dalla società Cora il 25 novembre 2014; |
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— |
conseguentemente, conservare il marchio CORAVIN n. 11 363 496 per l’insieme della designazione dei prodotti di cui alla classe 21, vale a dire «Dispositivi per versare il vino; Dispositivi d’accesso per vino; Sistemi per la conservazione del vino; Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, Tutti per uso con vino»; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/66 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2019 — Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO)
(Causa T-503/19)
(2019/C 288/81)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Global Brand Holdings LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: D. de Marion de Glatigny, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «XOXO» — Domanda di registrazione n. 17 086 951
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2019 nel procedimento R 1413/2018-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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26.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/67 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2019 — Workspace Group/EUIPO — Technopolis (UMA WORKSPACE)
(Causa T-506/19)
(2019/C 288/82)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Workspace Group plc (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Hine, Solicitor)
Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Technopolis Oyj (Oulu, Finlandia
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea UMA WORKSPACE — Domanda di registrazione n. 16 443 111
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/05/2019 nel procedimento R 1910/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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confermare la decisione di opposizione; |
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respingere la domanda di marchio contestata; |
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condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |