ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 280/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 280/02 |
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2019/C 280/03 |
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2019/C 280/04 |
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2019/C 280/05 |
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2019/C 280/06 |
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2019/C 280/10 |
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2019/C 280/12 |
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2019/C 280/27 |
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2019/C 280/28 |
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2019/C 280/29 |
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2019/C 280/30 |
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2019/C 280/31 |
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2019/C 280/32 |
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2019/C 280/33 |
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2019/C 280/35 |
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2019/C 280/37 |
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2019/C 280/38 |
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2019/C 280/39 |
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2019/C 280/40 |
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2019/C 280/41 |
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2019/C 280/42 |
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2019/C 280/43 |
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2019/C 280/44 |
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2019/C 280/45 |
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2019/C 280/46 |
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2019/C 280/47 |
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2019/C 280/48 |
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Tribunale |
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2019/C 280/49 |
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2019/C 280/50 |
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2019/C 280/51 |
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2019/C 280/52 |
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2019/C 280/53 |
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2019/C 280/54 |
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2019/C 280/55 |
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2019/C 280/56 |
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2019/C 280/57 |
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2019/C 280/58 |
Causa T-306/19: Ricorso proposto il 17 maggio 2019 — Graandhel P. van Schelven/Commissione |
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2019/C 280/59 |
Causa T-393/19: Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Catasta/Parlamento |
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2019/C 280/60 |
Causa T-394/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Zecchino/Parlamento |
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2019/C 280/61 |
Causa T-395/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Tognoli/Parlamento |
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2019/C 280/62 |
Causa T-396/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Allione/Parlamento |
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2019/C 280/63 |
Causa T-397/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Novati/Parlamento |
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2019/C 280/64 |
Causa T-398/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Paciotti/Parlamento |
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2019/C 280/65 |
Causa T-403/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Fantuzzi/Parlamento |
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2019/C 280/66 |
Causa T-404/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Lavarra/Parlamento |
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2019/C 280/67 |
Causa T-405/19: Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Malerba/Parlamento |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 280/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Daniel Adam Poplawski
(Causa C-573/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisioni quadro - Assenza di effetto diretto - Primato del diritto dell’Unione - Conseguenze - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 4, punto 6 - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 28, paragrafo 2 - Dichiarazione di uno Stato membro che gli consente di continuare ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011 - Dichiarazione tardiva - Conseguenze)
(2019/C 280/02)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nel procedimento principale
Daniel Adam Poplawski
con l’intervento di: Openbaar Ministerie
Dispositivo
1) |
L’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro. |
2) |
Il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro, come le decisioni quadro di cui al procedimento principale, i cui effetti giuridici sono mantenuti conformemente all’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, non avendo tali disposizioni effetto diretto. Le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tuttavia tenute a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro di cui trattasi. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries e a./Ministerraad
(Causa C-597/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) - Esenzioni - Professioni medica e paramedica - Chiropratica e osteopatia - Articolo 98 - Allegato III, punti 3 e 4 - Medicinali e dispositivi medici - Aliquota ridotta - Fornitura nell’ambito di interventi o di trattamenti di natura terapeutica - Aliquota normale - Fornitura nell’ambito di interventi o trattamenti di natura estetica - Principio della neutralità fiscale - Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione)
(2019/C 280/03)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten e altri, Plast.Surg. e altri, Belgian Society for Private Clinics e altri
Convenuto: Ministerraad
Dispositivo
1) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non riserva l’applicazione dell’esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato. |
2) |
L’articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall’altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile ai primi. |
3) |
In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un giudice nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere taluni effetti di un atto annullato per conservare provvisoriamente l’effetto di disposizioni nazionali che esso ha dichiarato incompatibili con la direttiva 2006/112 fino a quando tali disposizioni siano rese conformi con la direttiva di cui trattasi, al fine, da una parte, di limitare i rischi della mancanza di certezza del diritto derivanti dall’effetto retroattivo di tale annullamento e, dall’altra, di evitare l’applicazione di un regime nazionale anteriore a tali disposizioni incompatibile con la direttiva stessa. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Lies Craeynest e a./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer
(Causa C-723/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/50/CE - Articoli 6, 7, 13 e 23 - Allegato III - Valutazione della qualità dell’aria - Criteri che consentono di accertare un superamento dei valori limite di biossido di azoto - Misurazioni effettuate tramite punti di campionamento fissi - Scelta dei siti adatti - Interpretazione dei valori rilevati presso i punti di campionamento - Obblighi degli Stati membri - Sindacato giurisdizionale - Intensità del controllo - Potere di ingiunzione)
(2019/C 280/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Parti
Ricorrenti: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth VZW
Convenuti: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer
con l’intervento di: Belgische Staat
Dispositivo
1) |
L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 288, terzo comma, TFUE, e gli articoli 6 e 7 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, devono essere interpretati nel senso che spetta a un giudice nazionale, adito con una domanda presentata a tal fine da privati direttamente interessati dal superamento dei valori limite di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della citata direttiva, verificare se i punti di campionamento situati in una determinata zona siano stati installati conformemente ai criteri di cui all’allegato III, sezione B, punto 1, lettera a), di detta direttiva e, in caso contrario, adottare, nei confronti dell’autorità nazionale competente, ogni misura necessaria, quale, ove prevista dal diritto nazionale, un’ingiunzione, affinché i suddetti punti di campionamento siano collocati nel rispetto di tali criteri. |
2) |
L’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 devono essere interpretati nel senso che, per accertare il superamento di un valore limite fissato nell’allegato XI di tale direttiva per la media calcolata per anno civile, è sufficiente che un livello di inquinamento superiore al suddetto valore sia rilevato presso un singolo punto di campionamento. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-729/17) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Articolo 49 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15, paragrafi 2 e 3 - Direttiva 2005/36/CE - Articoli 13, 14, 50 e allegato VII - Libertà di stabilimento - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori)
(2019/C 280/05)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou, D. Tsagkaraki e C. Machairas, agenti)
Dispositivo
1) |
|
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal juge de paix du troisième canton de Charleroi — Belgio) — André Moens/Ryanair Ltd
(Causa C-159/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Portata - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Presenza di carburante su una pista di un aeroporto)
(2019/C 280/06)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Juge de paix du troisième canton de Charleroi
Parti nel procedimento principale
Attore: André Moens
Convenuta: Ryanair Ltd
Dispositivo
1) |
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce dei considerando 14 e 15 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura di quest’ultima, e di conseguenza il ritardo prolungato di un volo in partenza da o a destinazione di tale aeroporto, rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, qualora il carburante di cui trattasi non provenga da un aeromobile del vettore che ha effettuato tale volo. |
2) |
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 del medesimo, deve essere interpretato nel senso che la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha comportato la chiusura di tale pista, situazione il cui carattere di «circostanza eccezionale» è accertato, deve essere considerata una circostanza che non avrebbe potuto essere evitata anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ai sensi di tale disposizione. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 giugno 2019 — Repubblica italiana/Commissione europea
(Causa C-247/18 P) (1)
(Impugnazione - Fondo sociale europeo (FSE) - Programma operativo rientrante nell’obiettivo n. 1 per la Regione Sicilia (2000-2006) - Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articolo 39 - Poteri di controllo - Necessarie verifiche - Rettifiche finanziarie - Calcolo - Metodo per estrapolazione)
(2019/C 280/07)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas e F. Tomat, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/7 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
(Causa C-348/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma - Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto - Riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati - Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità)
(2019/C 280/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice
Convenuta: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
In presenza di: Comitato Spontaneo Produttori Latte (COSPLAT), Società Agricola Galleana — Società semplice, VS e a.
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/8 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru — Slovenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.
(Causa C-407/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Procedimento di esecuzione forzata di un credito ipotecario - Atto notarile direttamente esecutivo - Controllo giudiziario delle clausole abusive - Sospensione dell’esecuzione forzata - Incompetenza del giudice investito della domanda di esecuzione forzata - Tutela del consumatore - Principio di effettività - Interpretazione conforme)
(2019/C 280/09)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Višje sodišče v Mariboru
Parti
Ricorrenti: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar
Convenuta: Addiko Bank d.d.
Dispositivo
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata, alla luce del principio di effettività, nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, non dispone della possibilità di verificare, su istanza del consumatore o d’ufficio, se le clausole contenute in un simile atto abbiano carattere abusivo ai sensi di tale direttiva e, su tale base, di sospendere l’esecuzione forzata richiesta.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích — Repubblica ceca) — RD/SC
(Causa C-518/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo - Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati - Convenuto, di cui non è conosciuto l’indirizzo, che non è comparso in udienza)
(2019/C 280/10)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Okresní soud v Českých Budějovicích
Parti
Ricorrente: RD
Convenuta: SC
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di impossibilità per un giudice di determinare l’indirizzo della parte convenuta, esso non consente di certificare come titolo esecutivo europeo una decisione giudiziaria relativa a un credito, pronunciata a seguito di un’udienza alla quale non sono comparsi né la parte convenuta né il tutore nominato ai fini del procedimento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2019 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-619/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici - Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici della Corte suprema - Applicazione ai giudici in carica - Possibilità di continuare a esercitare le funzioni di giudice al di là di tale età subordinata al conseguimento di un’autorizzazione che dipende da una decisione discrezionale del presidente della Repubblica)
(2019/C 280/11)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, H. Krämer e S.L. Kalèda, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Majcher e S. Żyrek, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Polonia, prevedendo, da un lato, l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, e attribuendo, dall’altro, al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
3) |
L’Ungheria sopporta le proprie spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/10 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler
(Causa C-131/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto societario - Lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6 - Risarcimento delle spese di recupero - Pagamento di un importo forfettario e di un risarcimento ragionevole - Deduzione dell’importo forfettario dalle spese sostenute per l’affidamento dell’incarico a un avvocato prima di agire in sede giudiziaria)
(2019/C 280/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Vanessa Gambietz
Convenuta: Erika Ziegler
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che dal risarcimento ragionevole previsto da tale disposizione deve essere dedotto l’importo forfettario di EUR 40, riconosciuto al creditore in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/11 |
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega
(C-293/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 2 e 3 - Nozione di «lavoratore a tempo determinato» - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Comparabilità delle situazioni - Giustificazione - Indennità in caso di scioglimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per una ragione oggettiva - Assenza di indennità alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato predottorale)
(2019/C 280/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Convenuti: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega
Dispositivo
1) |
L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e in particolare la sua clausola 2, punto 1, e la sua clausola 3, punto 1, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori come quelli facenti parte del personale impiegato nell’ambito di contratti di tipo predottorale di cui si discute nel procedimento principale. |
2) |
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, la quale non preveda il versamento di alcuna indennità ai lavoratori assunti sulla base di contratti di tipo predottorale, come quelli in discussione nel procedimento principale, alla scadenza del termine dei contratti stessi, mentre invece un’indennità viene concessa ai lavoratori a tempo indeterminato al momento dello scioglimento del loro contratto di lavoro per una ragione oggettiva. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/12 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 aprile 2019 — (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Spagna) — OD/Ryanair DAC
(Causa C-646/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giurisdizionale in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Determinazione della giurisdizione competente a conoscere di una domanda di indennizzo per un volo ritardato - Articolo 26 - Proroga tacita - Necessità per il convenuto di comparire)
(2019/C 280/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona
Parti
Ricorrente: OD
Convenuta: Ryanair DAC
Dispositivo
L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica in un caso, come quello oggetto del procedimento principale, in cui il convenuto non ha presentato osservazioni o non è comparso.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/12 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Novom Zagrebu — Croazia) — Hrvatska radiotelevizija/TY
(Causa C-657/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 805/2004 - Titolo esecutivo europeo - Notai che agiscono nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico» - Procedimenti senza contraddittorio - Articolo 18 TFUE - Discriminazione alla rovescia - Assenza di collegamento con il diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte)
(2019/C 280/15)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Općinski sud u Novom Zagrebu
Parti
Ricorrente: Hrvatska radiotelevizija
Convenuto: TY
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dall’Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunale municipale di Novi Zagreb, Croazia).
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/13 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1 — Portogallo) — Rolibérica Lda/Autoridade para as Condições do Trabalho
(Causa C-834/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 4, lettera i) - Nozione di «settimana» - Periodi di riposo settimanali - Metodi di calcolo)
(2019/C 280/16)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo do Trabalho de Portimão — Juiz 1
Parti
Ricorrente: Rolibérica Lda
Convenuta: Autoridade para as Condições do Trabalho
Dispositivo
Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che il «periodo di riposo settimanale», ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, non deve necessariamente terminare nel corso della «settimana», quale definita all’articolo 4, lettera i), di detto regolamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 5 (Repubblica ceca) il 5 novembre 2018 — HJ/II
(Causa C-680/18)
(2019/C 280/17)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Obvodní soud pro Prahu 5
Parti
Ricorrente: HJ
Convenuto: II
Con ordinanza dell’11 aprile 2019 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha deciso che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/14 |
Impugnazione proposta il 28 novembre 2018 dalla Chefaro Ireland DAC avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 settembre 2018, causa T-905/16, Chefaro Ireland DAC/EUIPO
(Causa C-739/18 P)
(2019/C 280/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chefaro Ireland DAC (rappresentanti: P. Maeyaert, J. Muyldermans, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 2 maggio 2019 la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/15 |
Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Next design+produktion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-533/17, Next design+produktion GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-819/18 P)
(2019/C 280/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Next design+produktion GmbH (rappresentanti: M. Hirsch, Rechtsanwalt, M. Metzner, Rechtsanwältin)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione), con ordinanza dell’11 luglio 2019, ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/15 |
Impugnazione proposta il 17 gennaio 2019 dalla Seven SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018, causa T-339/17, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven
(Causa C-31/19 P)
(2019/C 280/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Seven SpA (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 2 luglio 2019 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Settima Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/16 |
Impugnazione proposta il 21 gennaio 2019 dalla Daico International BV avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 22 novembre 2018, causa T-356/17 Daico International./EUIPO — American Franchise Marketing
(Causa C-361/19P)
(2019/C 280/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Daico International BV (rappresentante: F. J. Haak, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 4 luglio 2019, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto irricevibile
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) l’11 marzo 2019 — Procedimento penale a carico di AV
(Causa C-221/19)
(2019/C 280/22)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Parti
Ricorrente: AV
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (1), il quale prevede che il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle, debba essere interpretato nel senso che, agli effetti di tale disposizione, per interferenza si intende non solo l’inclusione in una sentenza cumulativa di una pena inflitta con sentenza emessa in uno Stato dell'Unione europea, ma anche l’inclusione in una tale sentenza di una pena che sia stata riconosciuta in un altro Stato dell'Unione europea per esservi eseguita unitamente a una sentenza pronunciata in tale Stato, nell'ambito della sentenza cumulativa; |
2) |
Se — alla luce delle disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, relative alle modalità d’applicazione della procedura di exequatur (2), definite al suo articolo 8, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, il quale prevede che l’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione (paragrafo 1); solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro (paragrafo 2), nonché all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, il quale stabilisce che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione — sia consentito emettere una sentenza cumulativa che ricomprenda le pene irrogate con sentenza pronunciata in uno Stato dell'Unione europea, la quale sia stata riconosciuta in un altro Stato dell'Unione europea per esservi eseguita unitamente ad una sentenza pronunciata in tale Stato, nell'ambito della sentenza cumulativa. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) l'8 marzo 2019 — BW Sp. z o.o. w B./D.R.
(Causa C-222/19)
(2019/C 280/23)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Opatowie
Parti
Ricorrente: BW Sp. z o.o. w B.
Convenuto: D.R.
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché i principi del diritto dell’Unione relativi alla tutela dei consumatori e all’equilibrio contrattuale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei «costi massimi del credito extrainteressi» nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; testo unico Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2018, posizione 993), i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) il 20 marzo 2019 — QL S.A., con sede in B./C.G.
(Causa C-252/19)
(2019/C 280/24)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Opatowie
Parti
Ricorrente: QL S.A., con sede in B.
Convenuto: C.G.
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), in particolare l’articolo 3, lettera g) e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale dell’istituto dei «costi massimi del credito extrainteressi» nonché della formula matematica per il calcolo dell’importo di tali costi, previsti dall’articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l’articolo 36a, della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; testo unico Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2018, posizione 993), i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell’attività economica esercitata dal professionista.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag (Paesi Bassi) il 9 aprile 2019 — Dexia Nederland BV/Z
(Causa C-289/19)
(2019/C 280/25)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Den Haag
Parti
Ricorrente: Dexia Nederland BV
Resistente: Z
Questioni pregiudiziali
1) |
Se lo stipulante una clausola abusiva annullata, volta al pagamento di un risarcimento in caso di inadempimento dei suoi obblighi da parte del consumatore, possa invocare il risarcimento dei danni previsto dalla legge, vigente a titolo di diritto complementare. |
2) |
Se ai fini della risposta a detta questione faccia differenza se il risarcimento che può essere rivendicato in applicazione della normativa vigente in materia sia pari o inferiore o superiore a quello previsto dalla clausola annullata. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 16 aprile 2019 — R.C.C./M.O.L.
(Causa C-314/19)
(2019/C 280/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: R.C.C.
Resistente: M.O.L.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), e pertanto il contenuto della direttiva, siano applicabili a una fattispecie nella quale il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale — essendo tale rapporto disciplinato in generale dalla normativa sul lavoro e in particolare da un contratto collettivo settoriale —, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l’attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 24 aprile 2019 — E. Sp. z o.o. con sede a S./Minister Finansów
(Causa C-335/19)
(2019/C 280/27)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: E. Sp. z o.o. con sede a S.
Resistente: Minister Finansów
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), segnatamente l'articolo 90, paragrafo 2, di tale direttiva, alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, consentano di introdurre nel diritto nazionale limiti alla possibilità di ridurre la base imponibile nel caso di mancato pagamento parziale o totale a causa di un determinato status fiscale del debitore e del creditore. |
2) |
In particolare, se il diritto dell'Unione osti all’adozione nel diritto nazionale di una norma che consente di beneficiare dello «sgravio per i crediti inesigibili» a condizione che alla data di prestazione del servizio/effettuazione della cessione di beni nonché il giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale ai fini della fruizione di tale sgravio:
|
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/20 |
Impugnazione proposta il 30 aprile 2019 dai sigg. Fabio De Masi e Yanis Varoufakis avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 marzo 2019, causa T-798/17, Fabio De Masi e Yanis Varoufakis/Banca centrale europea (BCE)
(Causa C-342/19 P)
(2019/C 280/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Fabio De Masi e Yanis Varoufakis (rappresentante: Prof. Dr. A. Fischer-Lescano, professore universitario)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
1. |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale nella causa T-798/17 e accogliere la domanda giudiziale proposta in primo grado; |
2. |
condannare la convenuta, ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte, letto in combinato disposto con gli articoli 137 e segg. del medesimo regolamento, a sopportare le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti hanno chiesto in primo grado di annullare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la decisione della Banca centrale europea (BCE) del 16 ottobre 2017, con la quale è stato rifiutato loro l’accesso al documento del 23 aprile 2015 intitolato «Risposte a questioni di interpretazione dell’articolo 14.4 del Protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE».
A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti fanno valere quattro motivi di gravame:
1. |
Violazione del principio di trasparenza sancito dal diritto primario all’articolo 15, paragrafo 1, TFUE, all’articolo 10, paragrafo 3, TUE e all’articolo 298, paragrafo 1, TFUE, nonché all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sentenza impugnata terrebbe in non cale il fatto che il criterio di riferimento per l’azionamento di un diritto alla trasparenza non risulterebbe soltanto dal diritto secondario, bensì tale diritto secondario dovrebbe essere interpretato, in senso conforme al diritto primario, con riferimento al diritto alla trasparenza. In questo modo il Tribunale, contravvenendo allo stato di diritto, farebbe venir meno il controllo giurisdizionale in riferimento al diritto alla trasparenza. |
2. |
Travisamento del significato dell’obbligo di motivazione e degli standard sviluppati in proposito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). La sentenza del Tribunale non terrebbe conto del fatto che nella decisione impugnata della BCE manca completamente una illustrazione del pregiudizio concreto. |
3. |
Erronea valutazione del rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2004/258/CE (1) (eccezione alla trasparenza: pareri per uso interno) e l’articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione (eccezione alla trasparenza: comunicazione in ambito giuridico). Il Tribunale non terrebbe conto del carattere di lex specialis dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione sopra citata in riferimento ai pareri giuridici, nonché del fatto che l’articolo 4, paragrafo 3, di questa medesima decisione non trova applicazione ad un parere giuridico di natura astratta. |
4. |
La sentenza impugnata negherebbe nel complesso ingiustamente l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione sopra indicata. I ricorrenti chiedono la rifusione delle spese ai sensi dell’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte, letto in combinato disposto con gli articoli 137 e seguenti del medesimo regolamento. |
(1) Decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42).
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 3 maggio 2019 — Delfly sp. z o.o./Travel Service Polska sp. z o.o.
(Causa C-356/19)
(2019/C 280/29)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Parti
Attrice: Delfly sp. z o.o.
Convenuta: Travel Service Polska sp. z o.o.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che tale disposizione disciplina non solo l’entità dell’obbligo di compensazione pecuniaria, ma anche le modalità di adempimento di tale obbligo. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il passeggero o il suo avente causa possa efficacemente chiedere il pagamento dell’equivalente dell’importo di EUR 400 espresso in un’altra valuta, in particolare nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero il cui volo è stato cancellato o ritardato. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, secondo quali criteri si debba determinare la valuta in cui il passeggero o il suo avente causa può chiedere il pagamento e quale tasso di cambio debba essere applicato. |
4) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, o altre disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, ostino all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale in materia di esecuzione delle obbligazioni che comportano il rigetto della domanda giudiziale proposta da un passeggero o dal suo avente causa, per il solo motivo che il credito era stato erroneamente determinato nella valuta nazionale avente corso nel luogo di residenza del passeggero, anziché in euro, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 10 maggio 2019 — GE/Société Air France
(Causa C-370/19)
(2019/C 280/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Attore: GE
Convenuta: Société Air France
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero sindacale del proprio personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Polonia) il 15 maggio 2019 — Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie
(Causa C-383/19)
(2019/C 280/31)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Parti
Ricorrente: Powiat Ostrowski
Resistente: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3 della direttiva 2009/103 (1), debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda anche le situazioni in cui un ente territoriale — il distretto — abbia acquisito, in base ad una decisione giudiziaria, il diritto di proprietà di un veicolo, il quale non sia idoneo a circolare, stazioni in un luogo privato, ossia un parcheggio custodito al di fuori della strada pubblica, e sia destinato ad essere demolito per decisione del suo proprietario. |
2) |
Se, invece, debba essere interpretato nel senso che, in tali circostanze, l’ente territoriale, quale proprietario del veicolo, non è tenuto ad assicurarlo, ferma restando la responsabilità che il Fondo di garanzia assume nei confronti dei terzi. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 21 maggio 2019 — «Unipack» AD/Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» dell’Agentsia «Mitnitsi», Procura della Repubblica presso la Varhovna administrativna prokuratura della Repubblica di Bulgaria
(Causa C-391/19)
(2019/C 280/32)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente:«Unipack» AD
Resistenti: Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» dell’Agentsia «Mitnitsi», Procura della Repubblica presso la Varhovna administrativna prokuratura della Repubblica di Bulgaria
Questione pregiudiziale
Se il fatto che nel periodo (di circa dieci mesi) compreso tra la perdita di validità della decisione ITV e l’importazione per la quale è richiesto il ricorso al regime di uso finale siano state effettuate alcune importazioni (nove) senza che le autorità doganali abbiano corretto il codice dichiarato della nomenclatura combinata, e i prodotti siano stati utilizzati per una finalità esentata dal dazio antidumping, rappresenti un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (1) della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, idoneo a costituire, a norma dell’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, un fondamento per la concessione di un’autorizzazione retroattiva del ricorso al regime doganale di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione in relazione a un’importazione di prodotti avvenuta prima della data di accettazione della domanda di autorizzazione e dopo la perdita di validità di una decisione ITV a favore del titolare del regime per detti prodotti in ragione di una variazione della nomenclatura combinata.
19.8.2019 |
IT |
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C 280/25 |
Impugnazione proposta il 24 maggio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 marzo 2019, causa T-237/17, Spagna/Commissione
(Causa C-406/19 P)
(2019/C 280/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione Europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Aquilina, agenti)
Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata e che respinga il ricorso in primo grado o, in subordine, che rinvii la causa al Tribunale.
Motivo unico
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’amministrazione dell’onere della prova nell’ambito dell’applicazione delle rettifiche forfettarie in conformità dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1).
19.8.2019 |
IT |
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C 280/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) l’11 giugno 2019 — B/Latvijas Republikas Saeima
(Causa C-439/19)
(2019/C 280/34)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Satversmes tiesa
Parti nel procedimento principale
Richiedente: B
Organo autore dell’atto di cui si discute la costituzionalità: Latvijas Republikas Saeima
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza», di cui all’articolo 10 del regolamento 2016/679 (1), debba essere interpretata nel senso che include il trattamento di informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali previsto nella norma controversa. |
2) |
Indipendentemente dalla risposta alla prima questione, se le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il principio di «integrità e riservatezza» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo, debbano essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di stabilire che le informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali siano accessibili al pubblico e che i dati corrispondenti possano essere trattati mediante comunicazione degli stessi. |
3) |
Se i considerando 50 e 154, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 10 del regolamento 2016/679 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater), della direttiva 2003/98/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che consente la trasmissione delle informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali a fini del loro riutilizzo. |
4) |
In caso di risposta affermativa a una qualsiasi delle questioni di cui sopra, se il principio del primato del diritto dell’Unione e il principio della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che potrebbe essere possibile applicare la norma controversa e mantenere i suoi effetti giuridici fino al passaggio in giudicato della decisione finale adottata dalla Corte costituzionale. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
(2) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU 2003, L 345, pag. 90).
19.8.2019 |
IT |
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C 280/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 13 giugno 2019 — Kilpailu- ja kulluttajavirasto
(Causa C-450/19)
(2019/C 280/35)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Kilpailu- ja kulluttajavirasto
Convenuto: Eltel Group Oy ja Eltel Networks Oy
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il sistema di concorrenza di cui all’articolo 101 TFUE possa essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui uno dei due partecipanti a un’intesa abbia stipulato, con un operatore esterno all’intesa, un contratto di costruzione come quello oggetto dell’intesa, l’infrazione delle regole delle concorrenza, a causa degli effetti economici così provocati, duri per tutto il periodo durante il quale le obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto vengano adempiute o vengano eseguiti pagamenti per i lavori alle parti contraenti, vale a dire fino al momento in cui venga effettuato l’ultimo pagamento parziale per i lavori o almeno fino al momento in cui vengano completati i lavori in questione; |
2) |
oppure se si possa ritenere che l’infrazione delle regole di concorrenza duri solo fino al momento in cui l’impresa che ha commesso l’infrazione ha presentato un’offerta per i lavori in questione oppure ha stipulato un contratto per l’esecuzione dei suddetti lavori. |
19.8.2019 |
IT |
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C 280/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Heilbronn (Germania) il 14 giugno 2019 — Procedimento penale a carico di ZW
(Causa C-454/19)
(2019/C 280/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Heilbronn
Imputata nella causa principale
ZW
Altra parte: Staatsanwaltschaft Heilbronn
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione primario e/o secondario, in particolare la direttiva 2004/38/CE (1), che riconosce ai cittadini dell’Unione un ampio diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, debba essere interpretato nel senso che ricomprende anche norme penali nazionali. |
2) |
In caso di risposta affermativa a tale questione:
|
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
19.8.2019 |
IT |
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C 280/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt (Sverige) il 14 giugno 2019 — AB Östgötatrafiken/Ufficio del registro e dei brevetti
(Causa C-456/19)
(2019/C 280/37)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt (Sverige)
Parti
Ricorrente: AB Östgötatrafiken
Convenuto: Ufficio del registro e dei brevetti
Questioni pregiudiziali
Le questioni vertono sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva (UE) 2015/2436, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (1), e recitano come segue:
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda di registrazione di un marchio che caratterizza servizi e in cui la domanda riguarda una caratteristica, posizionata in un certo modo, che copre parti rilevanti dei mezzi utilizzati per prestare i servizi, occorra valutare se il marchio medesimo non sia indipendente dall’aspetto degli oggetti interessati. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub I., se sia necessario che il marchio, affinché possa essere considerato distintivo, differisca in modo significativo dalla norma o dagli usi del commercio. |
19.8.2019 |
IT |
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C 280/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 17 giugno 2019 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Wellcome Trust Ltd
(Causa C-459/19)
(2019/C 280/38)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Resistente: Wellcome Trust Ltd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 44 della direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretato nel senso che, quando un soggetto passivo che esercita un’attività non economica consistente nell’acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli, nell’ambito della gestione dei beni di un trust senza scopi di lucro, acquista servizi di gestione di investimenti da un soggetto al di fuori della Comunità esclusivamente ai fini di tale attività, deve essere considerato «un soggetto passivo che agisce in quanto tale»; |
2) |
in caso di risposta negativa alla prima questione, e nel caso in cui gli articoli da 46 a 49 della direttiva non trovino applicazione, se l’articolo 45 della direttiva sia applicabile alla prestazione oppure se non lo siano né l’articolo 44 né l’articolo 45 della medesima direttiva. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
19.8.2019 |
IT |
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C 280/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Metz (Francia) il 18 giugno 2019 — Syndicat du personnel de la Caisse primaire d’assurance mladadie de la Moselle/Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle
(Causa C-463/19)
(2019/C 280/39)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil de prud’hommes de Metz
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle
Resistente: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle
Altra parte: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
Questioni pregiudiziali
Se la direttiva 2006/54/CE (1), letta alla luce degli articoli 8 e 157 TFUE, dei principi generali del diritto dell’Unione di parità di trattamento e di divieto di discriminazione e degli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che essa esclude dal proprio ambito di applicazione ratione materiae le disposizioni dell’articolo 46 del contratto collettivo nazionale francese degli enti previdenziali, che riserva ai dipendenti di sesso femminile di detti enti che si prendono cura in prima persona dei propri figli un congedo di tre mesi a retribuzione dimezzata o di un mese e mezzo a retribuzione piena e un congedo non retribuito di un anno dopo il congedo di maternità.
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).
19.8.2019 |
IT |
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C 280/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 19 giugno 2019 — Procedimento penale a carico di QR
(Causa C-467/19)
(2019/C 280/40)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputato nella causa principale
QR
Questione pregiudiziale
Se una giurisprudenza come quella di cui trattasi, vertente sulla legge nazionale relativa all’approvazione da parte del giudice di un accordo sull’applicazione di una pena patteggiata concluso tra l’accusa e la difesa, che preveda il consenso degli altri imputati quale condizione per l’approvazione di un siffatto accordo, e che preveda che detto consenso sia necessario solo durante la fase contenziosa del procedimento, sia conforme all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 (1), all’articolo 47 e all’articolo 52 della Carta, ai principi di effettività e di uguaglianza.
(1) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1)
19.8.2019 |
IT |
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C 280/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 17 giugno 2019 — Friends of the Irish Environment Limited/Commissioner for Environmental Information
(Causa C-470/19)
(2019/C 280/41)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrente: Friends of the Irish Environment Limited
Resistente: Commissioner for Environmental Information
Prima parte interessata: Courts Service of Ireland
Questioni pregiudiziali
Se il controllo sull’accesso agli atti giudiziari relativi a procedimenti in cui è stata pronunciata una decisione definitiva, è decorso il termine per proporre un’impugnazione e non è stata presentata alcuna impugnazione né risultino pendenti ulteriori azioni, essendo tuttavia esperibili, in circostanze particolari, ulteriori azioni, costituisca esercizio di «competenze giurisdizionali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.
19.8.2019 |
IT |
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C 280/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d' État (Francia) il 20 giugno 2019 — Vert Marine SAS/Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
(Causa C-472/19)
(2019/C 280/42)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Vert Marine SAS
Resistenti: Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), debba essere interpretata nel senso che essa osta a che la normativa di uno Stato membro, al fine di moralizzare il settore degli appalti pubblici, possa non offrire, ad un operatore condannato con sentenza definitiva per un reato di particolare gravità e che è oggetto, per tale motivo, di un provvedimento che gli vieta di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un contratto di concessione per una durata di cinque anni, la possibilità di fornire prove per confermare che le misure che ha adottato sono sufficienti a dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice la sua affidabilità, malgrado la sussistenza del suddetto motivo di esclusione. |
2) |
Se la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, consenta agli Stati membri di affidare ad autorità diverse dall’amministrazione aggiudicatrice interessata il compito di valutare le misure attuate per conformarsi agli obblighi da parte degli operatori, e se tale facoltà consenta di affidare detto compito ad autorità giurisdizionali. In caso di risposta affermativa, se meccanismi quali i sistemi previsti dal diritto francese di revoca delle pene accessorie (relèvement), di riabilitazione giudiziaria e di esclusione della menzione della condanna dal bollettino n. 2 del casellario giudiziario possano essere considerati equiparabili a misure adottate per conformarsi agli obblighi ai sensi della direttiva. |
19.8.2019 |
IT |
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C 280/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 26 giugno 2019 — Procedimento penale a carico di NJ
(Causa C-489/19)
(2019/C 280/43)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parti nel procedimento principale
Generalstaatsanwaltschaft Berlin
contro
NJ
Questione pregiudiziale
Se la subordinazione di una procura ad istruzioni precluda a quest’ultima di emettere validamente un mandato d’arresto europeo (1) anche laddove detta decisione sia soggetta a un sindacato giurisdizionale anche di merito prima dell’esecuzione del mandato.
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
19.8.2019 |
IT |
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C 280/32 |
Ordinanza del presidente della Corte del 3 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark — Austria) — Mijo Meštrović/Bezirkshauptmannschaft Murtal, con l’intervento di: Finanzpolizei
(Causa C-50/18) (1)
(2019/C 280/44)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/32 |
Ordinanza del presidente della Corte del 12 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia, sostenuta da: Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese
(Causa C-69/18) (1)
(2019/C 280/45)
Lingua processuale: lo sloveno
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
19.8.2019 |
IT |
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C 280/33 |
Ordinanza della presidente della Nona Sezione della Corte dell'8 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica di Croazia
(Causa C-391/18) (1)
(2019/C 280/46)
Lingua processuale: il croato
La presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
19.8.2019 |
IT |
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C 280/33 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'11 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — Polonia) — Lebopoll Logistics Sp. z o.o.w Sośnicowicach/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu, con l’intervento di: NJ
(Causa C-437/18) (1)
(2019/C 280/47)
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/33 |
Ordinanza del presidente della Corte del 5 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Bulgarian Air Charter Limited/NE
(Causa C-758/18) (1)
(2019/C 280/48)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
19.8.2019 |
IT |
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C 280/34 |
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria
(Causa T-542/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Port of Tartous” n. 22057 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2019/C 280/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana al rimborso delle somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Port of Tartous» n. 22057, oltre agli interessi di mora
Dispositivo
1) |
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investiti menti (BEI), la somma di EUR 20 609 429,45. |
2) |
Detta somma comprende interessi di mora, calcolati secondo il metodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «Port of Tartous» n. 22057, stipulato tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 22 maggio 2003 e modificato il 17 maggio 2006, il 21 maggio 2007 e il 10 luglio 2008, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 fino alla data del pagamento. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/35 |
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria
(Causa T-543/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Syrian Healthcare” n. 21595 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2019/C 280/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Syrian Healthcare» n. 21595, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di EUR 62 646 209,04 e di 3 582 381,15 dollari statunitensi (USD). |
2) |
Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «Syrian Healthcare» n. 21595, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 15 giugno 2002 e modificato il 17 ottobre e il 29 novembre 2007, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/36 |
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria
(Causa T-588/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Euphrates Drainage and Irrigation” n. 80211 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2019/C 280/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Euphrates Drainage and Irrigation» n. 80211, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 2 184 271,58. |
2) |
Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/37 |
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria
(Causa T-589/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Aleppo Tall Kojak Road Project” n. 60136 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2019/C 280/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Aleppo — Tall Kojak Road Project» n. 60136, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare alla Banca europea per gli investimenti (BEI) la somma di EUR 820 451,25. |
2) |
Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/38 |
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria
(Causa T-590/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Water Supply Sweida Region” n. 80212 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2019/C 280/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Water Supply Sweida Region» n. 80212, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 726 942,81. |
2) |
Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/39 |
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria
(Causa T-591/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Water Supply Deir Ez Zor Region” n. 80310 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2019/C 280/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Water Supply Deir Ez Zor Region» n. 80310, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di EUR 404 425,58. |
2) |
Detta somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, al tasso annuale del 3,5%, dal 25 agosto 2017 sino alla data del pagamento. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/40 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Synergy Hellas/Commissione
(Causa T-244/18) (1)
(«Ricerca e sviluppo tecnologico - Regolamento finanziario - Sesto programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Convenzione di sovvenzione J-Web - Decisione esecutiva di recupero - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 280/55)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Atene, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A Katsimerou e A. Kyratsou, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 1115 final della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativa al recupero della somma di EUR 76 282,08, maggiorata degli interessi, presso la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/40 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Strabag Belgium/Parlamento
(Causa T-299/18) (1)
(«Appalti pubblici di lavori - Procedura di gara - Lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti - Offerta anormalmente bassa - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Irricevibilità - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»)
(2019/C 280/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: inizialmente M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, successivamente M. Schoups, K. Lemmens e M. Thomas, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller, Z. Nagy D. Simon, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento del 19 aprile 2018 di mantenere la sua decisione del 24 novembre 2017 di respingere l’offerta della ricorrente e di aggiudicare a cinque offerenti l’appalto relativo ad un contratto quadro per lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento a Bruxelles (gara d’appalto 06D 20/2017/M036) e, dall’altro, dell’addendum allegato al rapporto di valutazione delle offerte del Parlamento del 26 marzo 2018.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Strabag Belgium è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/41 |
Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2019 — Porus/EUIPO (oral Dialysis)
(Causa T-652/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo oral Dialysis - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 280/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Schneider e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2018 (procedimento R 1375/2018-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo oral Dialysis come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Porus GmbH è condannata alle spese. |
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/42 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2019 — Graandhel P. van Schelven/Commissione
(Causa T-306/19)
(2019/C 280/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Graanhandel P. van Schelven BV (Niewue Tonge, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Almeida, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/446; (1) |
— |
ordinare alla convenuta di produrre tutti i documenti pertinenti che hanno portato all’adozione del regolamento (UE) 2019/446. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’eliminazione, da parte della Commissione, di «Control Union Certifications» (CUC) quale certificatore biologico UE appare arbitraria poiché basata su fatti falsi. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto soggettivo della ricorrente di essere protetta dall’eliminazione arbitraria di designazioni della Commissione di certificatori biologico per effettuare controlli biologici UE nei paesi terzi. L’interesse della ricorrente in qualità di concorrente nel mercato biologico non è stato protetto. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che, con la revoca della designazione del CUC come certificatore biologico, la fornitura di prodotti biologici in relazioni commerciali decennali è bloccata e sul fatto che vi sono state ripercussioni dirette sui diritti della ricorrente in qualità di importatrice. Siffatto interesse diretto è dimostrato dal regolamento impugnato, in quanto la ricorrente era la destinataria, in qualità di importatrice, di certificati di ispezione rilasciati dal CUC, che le consentivano di accedere al mercato dell’UE degli alimenti e dei mangimi biologici. Il CUC è il certificatore biologico delle aziende agricole site nella regione del Mar Nero, presso le quali il fornitore principale della ricorrente si approvvigiona di prodotti biologici. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del diritto della ricorrente di essere soggetta solo a un’ingerenza proporzionata nelle sue attività nonché della fondamentale garanzia dei suoi diritti di proprietà e della sua libertà di svolgere attività economiche. |
5. |
Quinto motivo — riferentisi al secondo capo delle conclusioni della ricorrente, con il quale si mira ad avere accesso ai documenti della Commissione — vertente sul fatto che la ricorrente è titolare di diritti generali di accesso conferiti dalla normativa dell’UE e basatio sulla garanzia del giusto processo e sul diritto di essere sentiti, come tutelati dagli strumenti in materia di diritti umani pertinenti. |
(1) Regolamento di esecuzione 2019/446 della Commissione, del 19 marzo 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi (GU 2019, L 77, pag. 67).
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/43 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Catasta/Parlamento
(Causa T-393/19)
(2019/C 280/59)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Anna Catasta (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/43 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Zecchino/Parlamento
(Causa T-394/19)
(2019/C 280/60)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ortensio Zecchino (Ariano Irpino, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/44 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Tognoli/Parlamento
(Causa T-395/19)
(2019/C 280/61)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo Tognoli (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/45 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Allione/Parlamento
(Causa T-396/19)
(2019/C 280/62)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Emma Allione (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/45 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Novati/Parlamento
(Causa T-397/19)
(2019/C 280/63)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Vanda Novati (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/46 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Paciotti/Parlamento
(Causa T-398/19)
(2019/C 280/64)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Elena Ornella Paciotti (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/47 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Fantuzzi/Parlamento
(Causa T-403/19)
(2019/C 280/65)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giulio Fantuzzi (Correggio, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/47 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Lavarra/Parlamento
(Causa T-404/19)
(2019/C 280/66)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Vincenzo Lavarra (Bari, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 280/48 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Malerba/Parlamento
(Causa T-405/19)
(2019/C 280/67)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Franco Malerba (Issy-Les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: M. Merola e L. Florio, avvocati)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.