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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 279/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9366 — BPCE/Auchan/Oney Bank) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 279/02 |
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2019/C 279/03 |
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2019/C 279/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 279/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9482 — SKT/Comcast/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 279/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9494 — Equistone/Heras) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9366 — BPCE/Auchan/Oney Bank)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 279/01)
Il 26 luglio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9366. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 agosto 2019
(2019/C 279/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1076 |
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JPY |
yen giapponesi |
117,77 |
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DKK |
corone danesi |
7,4590 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,91033 |
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SEK |
corone svedesi |
10,7120 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0854 |
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ISK |
corone islandesi |
137,70 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,9653 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,734 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
324,78 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3381 |
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RON |
leu rumeni |
4,7293 |
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TRY |
lire turche |
6,1543 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6320 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4730 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6863 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7208 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5356 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 338,60 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,8081 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7978 |
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HRK |
kuna croata |
7,3890 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 753,39 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6281 |
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PHP |
peso filippino |
58,012 |
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RUB |
rublo russo |
73,3855 |
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THB |
baht thailandese |
34,208 |
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BRL |
real brasiliano |
4,4075 |
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MXN |
peso messicano |
21,6321 |
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INR |
rupia indiana |
78,8040 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2019
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» (DOP)
(2019/C 279/03)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Francia ha presentato una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della DOP «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» a norma dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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(2) |
A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento. |
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(3) |
Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (2), compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» (DOP) dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» (DOP) è contenuta nell’allegato alla presente decisione.
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica di cui al primo comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
ALLEGATO
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence»
N. UE: PDO-FR-0050-AM01 — 16.8.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
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Syndicat AOP Huile d’olive et Olives de la Vallée des Baux-de-Provence (SIOVB) |
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Vallon de la Fontaine |
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13520 Les Baux-de-Provence |
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FRANCIA |
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Telefono: +33 490543842 |
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Fax +33 484253288 |
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E-mail: contact@siovb.com |
Il «Syndicat AOP Huile d’olive et Olives de la Vallée des Baux-de-Provence» (SIOVB), sindacato di categoria disciplinato dal codice del lavoro francese, è costituito da produttori di olive, trasformatori di olive e frantoiani (circa 1 100 operatori) e ha un interesse legittimo a presentare la domanda di modifica.
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell’origine |
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Metodo di produzione |
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Legame |
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Etichettatura |
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Altro: controlli, requisiti nazionali. |
4. Tipo di modifica
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Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Descrizione del prodotto
La descrizione del prodotto è stata modificata e completata nel disciplinare e nel documento unico (che sostituisce la precedente scheda sintetica).
Pertanto la seguente formulazione iniziale del disciplinare e della scheda sintetica:
«Il prodotto “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” è un olio d’oliva vergine caratterizzato da colore verde, untuosità, dolcezza e sapore persistente […]»,
completata, nel solo disciplinare, dal seguente testo:
«[…] sapore persistente con note di burro, mandorla, nocciola e la conferma di note aromatiche apprezzate all’olfatto (carciofo, pomodoro, mela, fragola, prugna, cioccolato)»,
è sostituita sia nel disciplinare che nel documento unico (al punto 3.2) dalla seguente formulazione:
«L’“Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” è un olio caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti aromi: erba appena tagliata, mela, mandorla sgusciata, carciofo crudo, nocciola fresca, foglia di pomodoro. Questi aromi sono accompagnati da una moderata sensazione di amaro e di piccante (chiamato “ardence” nella versione originale del presente disciplinare). L’amaro è inferiore o uguale a 3, mentre il piccante è compreso tra 1 e 3 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI). Il suo contenuto di acido oleico non deve superare 0,8 grammi per 100 grammi.
L’“Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence”, seguito dai termini “olive maturate”, è un olio untuoso caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti aromi: olive candite, olive nere, pasta di olive, cacao, fungo, carciofo cotto, tartufo, pane a lievitazione naturale. Sono esclusi gli aromi di pera cotta, di muffa o metallici. La sensazione è dolce, l’amaro è inferiore o uguale a 1, mentre il piccante è inferiore o uguale a 2 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI). Il suo contenuto di acido oleico non deve superare 1,5 grammi per 100 grammi.
Nella fase di prima immissione sul mercato, l’indice di perossido è inferiore o pari a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio d’oliva».
La descrizione del prodotto è stata rivista per tenere maggiormente conto delle competenze e degli usi dei produttori. Questa caratterizzazione più accurata si è tradotta in una distinzione fra l’«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» e l’olio seguito dalla dicitura «olive maturate». L’olio d’oliva elaborato a partire da olive maturate era già coperto dalla registrazione iniziale che si basava su una definizione piuttosto ampia del prodotto, ma non era identificato in quanto tale. Tale distinzione risponde a una volontà del gruppo richiedente di caratterizzare e identificare il prodotto con maggiore precisione, nonché di fornire al consumatore informazioni chiare. Sulla base di controlli effettuati a partire dal riconoscimento di questa denominazione, vengono identificate caratteristiche analitiche e sensoriali a seconda della maturazione delle olive prima della loro lavorazione. Questa descrizione più precisa del prodotto si inserisce nell’attuale contesto di sviluppo del mercato dell’olio d’oliva. Il consumatore è diventato più esperto in materia di olio d’oliva e questa distinzione permette di rispondere alla domanda del mercato. In effetti, fino al 1950 circa, l’attrezzatura di estrazione adoperata e le limitate capacità di produzione dei frantoi costringevano i produttori, nel corso della stagione, a conservare le olive per qualche giorno prima di poterle molire. A partire dal 1950, lo sviluppo delle moderne presse ha reso possibile eludere questa fase preventiva di maturazione delle olive. I frantoiani della Vallée des Baux-de-Provence hanno tuttavia mantenuto la consuetudine di lasciar maturare qualche giorno, prima della molitura, una parte dei quantitativi di olive prodotte.
Più precisamente:
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per l’olio d’oliva elaborato senza previa maturazione delle olive, il tenore massimo di acidità libera è stato fissato a 0,8 g/100 g, rispetto a 1,5 g/100 g per l’olio ottenuto da olive maturate; |
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per entrambi i tipi di olio, al fine di garantire una conservazione ottimale della qualità del prodotto per il consumatore, l’indice di perossido massimo consentito è fissato a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio d’oliva. |
Vengono distinte e riviste le caratteristiche aromatiche degli oli sostituendo la descrizione iniziale del prodotto. Non viene fatta più distinzione tra i sapori percepiti in bocca e i profumi avvertiti all’olfatto, perché tutti questi aromi possono essere sentiti sia al palato che all’olfatto. Inoltre alcuni di questi aromi definiscono l’olio d’oliva prodotto senza previa maturazione delle olive, mentre gli altri descrivono maggiormente l’olio d’oliva ottenuto da olive maturate.
L’esperienza accumulata in diversi anni di analisi sensoriali sul prodotto ha quindi consentito di adattare la descrizione del profilo organolettico di questi oli. Di conseguenza sono stati eliminati gli aromi o i profumi di note di burro, fragola e prugna, che non sono tra i più caratteristici.
Per l’olio di oliva prodotto senza previa maturazione delle olive, l’aroma di mandorla deve essere sostituito con quello più accurato di «mandorla sgusciata». L’aroma di nocciola è in realtà quello della nocciola fresca, mentre il profumo di carciofo è quello del carciofo crudo. Analogamente, l’aroma di pomodoro corrisponde più precisamente a quello della foglia di pomodoro. L’aroma di mela rimane caratteristico, ma è necessario aggiungere quello di erba appena tagliata. La presenza di almeno due di questi aromi garantisce la specificità del prodotto. Tra l’altro questo olio non presenta una particolare untuosità. L’untuosità dell’olio inizialmente indicata in maniera indistinta non viene pertanto ripresa nella descrizione dell’olio d’oliva prodotto senza previa maturazione delle olive. Questa untuosità è invece caratteristica dell’olio ottenuto da «olive maturate». Questa tecnica di lavorazione conferisce infatti all’olio una spiccata untuosità, che è quindi riportata nella descrizione dell’olio in questione. Per quanto riguarda l’olio d’oliva ottenuto previa maturazione delle olive, è inoltre opportuno sostituire l’aroma di cioccolato inizialmente indicato con quello di cacao, più preciso, e completare la descrizione con la presenza di aromi altamente caratteristici: olive candite, olive nere, pasta di olive, fungo, carciofo cotto, tartufo e pane a lievitazione naturale. La presenza di almeno due di questi aromi garantisce la specificità del prodotto, mentre l’esclusione degli aromi di pera cotta, di muffa o metallici permette di scartare gli oli che presentano difetti.
Il colore dell’olio non è ritenuto caratteristico. Non presenta alcun nesso con le caratteristiche organolettiche del prodotto, motivo per cui il riferimento al colore verde è stato eliminato.
Questi oli si distinguono infine per i rispettivi livelli di amaro e di piccante, che sono pertanto aggiunti al disciplinare:
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per l’olio di oliva ottenuto senza previa maturazione delle olive, le sensazioni di amaro e di piccante sono moderate e si riflettono, nella descrizione del prodotto, in valori inferiori o uguali a 3 per l’amaro e compresi tra 1 e 3 per il piccante sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI); |
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per l’olio d’oliva ottenuto dopo previa maturazione delle olive, la sensazione generale è dolce e si traduce, nella descrizione del prodotto, in valori inferiori o uguali a 1 per l’amaro e inferiori o uguali a 2 per il piccante sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI). |
L’indicazione di olio «vergine» viene eliminata; si tratta infatti di una specifica legata alle caratteristiche analitiche dell’olio, che può essere di categoria «vergine» o «extra vergine».
Zona geografica
La definizione della zona geografica dell’«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» è modificata nel disciplinare e nel documento unico (ex «scheda sintetica»).
Pertanto la seguente formulazione iniziale del disciplinare e della scheda sintetica:
«L’area geografica delimitata dell’olio d’oliva che ha diritto alla denominazione di origine controllata “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” è situata all’interno dei seguenti comuni nel dipartimento Bouches-du-Rhône: Arles, Aureille, les Baux de Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Maussane-les-Alpilles, Mouries, Le Paradou, Saint-Martin de Crau, Orgon, Saint-Etienne du Grès, Saint-Rémy de Provence, Senas, Tarascon»
è sostituita dai seguenti testi:
nel documento unico (punto 4): «La zona geografica si situa all’interno del territorio dei seguenti comuni del dipartimento Bouches-du-Rhône:
comuni inclusi interamente: Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles, Paradou;
comuni inclusi in parte: Arles, Aureille, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Orgon, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Tarascon.»
e nel disciplinare:
«Tutte le operazioni, dalla produzione delle olive fino alla loro elaborazione in olio d’oliva, sono effettuate nella zona geografica dell’olio d’oliva situata all’interno del territorio dei seguenti comuni del dipartimento Bouches-du-Rhône:
comuni inclusi interamente: Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles, Le Paradou;
comuni inclusi in parte: Arles, Aureille, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Orgon, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Tarascon.
Un documento cartografico con la definizione dei confini della zona geografica, approvata dal comitato nazionale responsabile dei prodotti agroalimentari dell’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) nella riunione del 20 giugno 2013, su proposta della commissione di esperti nominata a tal fine, è stato depositato presso il municipio di ciascuno dei comuni interessati.».
Il perimetro della zona geografica viene esteso a parti di comuni già compresi nella zona geografica e (in parte) a un nuovo comune contiguo: «Mas-Blanc-des-Alpilles». Queste aggiunte riguardano tutti i comuni della zona geografica, ad eccezione del comune «Les Baux-de-Provence», già totalmente incluso nella zona geografica. Queste parti di comuni aggiunte al perimetro della zona geografica soddisfano gli stessi criteri geologici, pedologici, climatici e floristici della delimitazione rispetto al resto della denominazione d’origine. Tale delimitazione permette inoltre di inserire un nuovo trasformatore di olive nella denominazione d’origine. Viene aggiunta la data di approvazione di detta delimitazione (20 giugno 2013) a seguito della decisione adottata dal comitato nazionale responsabile dei prodotti agroalimentari dell’INAO, competente per la convalida della revisione di una zona geografica a livello nazionale.
Si aggiunge inoltre che le olive sono raccolte in particelle identificate in base alle modalità sopra descritte. Nel disciplinare viene pertanto aggiunto il seguente testo:
«Gli oli d’oliva provengono da olive raccolte in particelle identificate e situate nella zona di produzione precedentemente definita. L’identificazione delle particelle si effettua in base a criteri legati ai loro luoghi d’impianto, stabiliti dal comitato nazionale responsabile dei prodotti agroalimentari dell’INAO in occasione della seduta del 21 febbraio 2013, previo parere della commissione di esperti nominata a tal fine dal suddetto comitato nazionale.
Tutti i produttori che intendano far identificare una particella ne fanno richiesta presso i servizi dell’INAO tramite uno stampato conforme al modello approvato dal direttore dell’INAO prima del 31 maggio precedente la prima raccolta di olive a denominazione d’origine e si impegnano a rispettare i criteri relativi al luogo d’impianto.
L’elenco delle nuove particelle identificate è approvato ogni anno dal comitato nazionale competente dell’INAO, previo parere della commissione di esperti summenzionata.
L’elenco delle particelle identificate nonché i criteri di identificazione possono essere consultati presso i servizi dell’INAO e del gruppo interessato.».
Questa procedura consente alle strutture di controllo di elencare la totalità delle particelle atte a produrre la denominazione d’origine per un determinato anno.
Vengono inoltre aggiunte al disciplinare e al documento unico (ex scheda sintetica) le seguenti disposizioni:
al punto 3.4 del documento unico:
«Tutte le operazioni, dalla produzione delle olive fino alla loro elaborazione in olio d’oliva, hanno luogo all’interno della zona geografica delimitata.»;
nel disciplinare:
«Tutte le operazioni, dalla produzione delle olive fino alla loro elaborazione in olio d’oliva, sono effettuate nella zona geografica dell’olio d’oliva situata all’interno del territorio dei seguenti comuni del dipartimento Bouches-du-Rhône…».
Non vengono aggiunte nuove fasi obbligatorie da svolgere nella zona geografica, ma le informazioni sulle fasi che devono essere effettuate nell’ambito della zona geografica non erano indicate chiaramente nella precedente scheda sintetica e nel disciplinare.
Vengono inoltre aggiunti, solo nel disciplinare, i riferimenti cartografici utilizzati per la definizione della zona geografica. Si tratta della seguente disposizione:
«Un documento cartografico con la definizione dei confini della zona geografica, approvata dal comitato nazionale responsabile dei prodotti agroalimentari dell’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) nella riunione del 20 giugno 2013, su proposta della commissione di esperti nominata a tal fine, è stato depositato presso il municipio di ciascuno dei comuni interessati.».
Si tratta dei dati cartografici dell’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) che, a differenza delle mappe catastali utilizzate inizialmente, sono trasferibili su altri supporti informatici.
Secondo le procedure nazionali in vigore, in caso di domanda di modifica del disciplinare, il comitato nazionale delle denominazioni d’origine di prodotti lattieri, agroalimentari e forestali dell’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) è competente a pronunciarsi in merito alla domanda prima che quest’ultima venga trasmessa alla Commissione europea. Tuttavia la modifica si applica soltanto dopo la sua registrazione a livello europeo.
Prova dell’origine
Tutti i testi iniziali di seguito riportati sono stati eliminati da questa voce del disciplinare e dal documento unico (ex scheda sintetica).
Nel disciplinare:
«Assieme ai cereali e alla vite, l’olivo fa parte da sempre della triade delle colture fondamentali della Provenza.
Nella Vallée des Baux-de-Provence, il settore oleicolo ha sempre mantenuto una posizione di primo piano, malgrado la concorrenza delle importazioni e l’abbandono dell’olivo a favore di terreni destinati all’orticoltura, conseguente alla costruzione di canali di irrigazione.
Nel 1786, l’Abbé Couture osservava nel suo trattato che una delle particolarità di questa valle era la grande ricchezza in varietà d’olive, e ne nominava almeno sei specie principali. Sono quelle stesse varietà che oggi vengono utilizzate per la produzione della denominazione d’origine controllata “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence”.
Questo olio deve la sua notorietà anche agli sforzi profusi oltre vent’anni fa dal signor Cornille, presidente del Moulin Coopératif de Maussane, fondato nel XVI secolo, e alla volontà comune dei produttori e degli operatori dei frantoi di questa regione di valorizzare la denominazione “Vallée des Baux-de-Provence”.
Oggi la reputazione dell’olio d’oliva della Vallée des Baux è ben consolidata. Per rendersene conto basta osservare la velocità con cui la produzione di olio d’oliva viene venduta ogni anno nonostante un prezzo relativamente elevato, dovuto alle difficili condizioni di produzione.
Con una produzione media annua di 400 tonnellate di olio d’oliva, la Vallée des Baux-de-Provence rappresenta il 20 % della produzione francese.
L’importanza di questa produzione si intuisce dal paesaggio dove gli olivi, perfettamente curati, fanno parte integrante del sito eccezionale di Baux-de-Provence.».
Nella scheda sintetica:
«Nella Vallée des Baux-de-Provence, il settore oleicolo ha sempre avuto un posto di primo piano. Nel 1786, l’Abbé Couture osservava che una delle particolarità di questa valle era la grande ricchezza in varietà d’olive, e ne nominava almeno sei specie principali. Sono quelle stesse varietà che oggi vengono utilizzate per la produzione della denominazione d’origine controllata “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence”. Questo olio deve la sua notorietà anche agli sforzi profusi nel corso degli anni ‘70 dal Moulin Coopératif de Maussane, fondato nel XVI secolo, e alla volontà comune dei produttori e degli operatori dei frantoi di questa regione di valorizzare la denominazione “Vallée des Baux-de-Provence”. L’importanza di questa produzione si intuisce dal paesaggio dove gli olivi, perfettamente curati, fanno parte integrante del sito eccezionale di Baux-de-Provence.».
Infatti, alla luce degli sviluppi legislativi e normativi nazionali, la voce «Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica» del disciplinare e della scheda sintetica (punto 4.4. «Prova dell’origine»), che comprendeva solo elementi relativi al «legame con l’origine», è stata modificata e ormai riunisce soltanto gli obblighi in materia di dichiarazioni e di compilazione dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto e alla sorveglianza delle condizioni di produzione nel disciplinare.
Sono stati dunque aggiunti diversi paragrafi che sostituiscono quelli precedenti sulla storia e sulla notorietà del prodotto. La nuova formulazione proposta descrive i documenti previsti per consentire il monitoraggio e il controllo del prodotto a denominazione d’origine: la dichiarazione di identificazione degli operatori, la dichiarazione di non intenzione a produrre in tutto o in parte la denominazione d’origine per un determinato anno, il registro colturale, i registri di manipolazione delle olive (in quanto materia prima) e degli oli d’oliva, la dichiarazione annuale di raccolta delle olive, la dichiarazione annuale di lavorazione (detta anche «dichiarazione di produzione») degli oli d’oliva, la dichiarazione di immissione sul mercato (detta anche «di rivendicazione») degli oli d’oliva a denominazione d’origine e la dichiarazione annuale delle scorte di oli d’oliva a denominazione d’origine.
Il paragrafo viene così formulato:
«Tutta questa procedura è completata da esami analitici e organolettici effettuati a campione sul prodotto finito, confezionato o pronto per essere confezionato, che permettono di accertare la qualità e la conformità alla descrizione del prodotto definita precedentemente al punto 2.».
Si tratta di descrivere in breve la natura e il sistema previsto per il controllo del prodotto.
Metodo di ottenimento
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La frase introduttiva «L’olio deve essere prodotto con olive raccolte in frutteti selezionati situati nell’area di produzione delimitata» viene eliminata da questa voce del disciplinare e dal documento unico (ex scheda sintetica), poiché la procedura di identificazione delle particelle è illustrata alla voce «zona geografica» del disciplinare. |
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Varietà: la seguente formulazione iniziale del disciplinare e della scheda sintetica: «L’olio deve essere il risultato di una mescolanza di olive provenienti da almeno due delle varietà principali seguenti: salonenque, beruguette, grossane, verdale des Bouches-du-Rhône» è sostituita dalle seguenti frasi: nel disciplinare: «Gli oli provengono da olive delle varietà elencate nella seguente tabella e conformi alle norme di proporzione in azienda stabilite in tale tabella. La conformità dell’impianto varietale è valutata su tutte le particelle che producono la denominazione di origine, ad eccezione delle varietà impollinatrici per le quali la proporzione è determinata su ciascuna particella considerata.
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e nel documento unico al punto 3.3: «L’“Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” è ottenuto da olive o da oli provenienti da almeno due delle seguenti varietà: Salonenque, Aglandau, Grossane e Verdale des Bouches-du-Rhône, che insieme rappresentano dall’80 al 100 % delle varietà presenti nelle particelle che producono la denominazione d’origine. Possono completare questa composizione la varietà Picholine e varietà locali varie.». Il disciplinare iniziale e la scheda sintetica descrivevano infatti la composizione varietale dell’olio, ma non quella degli oliveti identificati nella denominazione d’origine. La composizione varietale degli oliveti identificati viene quindi aggiunta al disciplinare sotto forma di tabella con le proporzioni delle diverse varietà consentite. La nozione di «varietà principali», inizialmente menzionata, viene eliminata nella misura in cui sono stabilite le percentuali minime o massime di presenza delle diverse varietà. Da un’analisi della situazione degli oliveti attualmente in produzione è emerso che questi oliveti presentavano una percentuale minima sufficiente dell’80 % delle quattro varietà Salonenque, Aglandau («Beruguette»), Grossane e Verdale des Bouches-du-Rhône inizialmente indicate nel disciplinare e nella scheda sintetica. Analogamente, la proporzione massima delle cosiddette varietà «locali varie» è stabilita al 15 %, mentre la proporzione massima della presenza della varietà Picholine è fissata al 20 % in base alle osservazioni fatte negli oliveti. Inoltre, per evitare qualsiasi interpretazione durante il controllo, il disciplinare specifica anche il modo in cui viene valutata la conformità dell’impianto varietale dell’azienda relativa al rispetto delle percentuali stabilite. |
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Densità di impianto: vengono aggiunte le norme relative alla densità di impianto. Si aggiunge nel disciplinare la seguente frase: «Per ogni piantagione realizzata dopo il 27 agosto 1997, ogni albero dispone di una superficie minima di 24 m2, ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per lo spazio fra gli alberi. Per contro, la distanza minima tra gli alberi è almeno pari a 4 metri.». Queste norme corrispondono alla prassi locale consolidata che garantisce lo sviluppo ottimale della pianta. Si applicano a tutti gli alberi piantati dopo la data di riconoscimento della denominazione d’origine controllata sul territorio nazionale e consentono di assicurare il rispetto delle norme relative alla densità di impianto raccomandate per le piantagioni future. |
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Potatura: si aggiunge nel disciplinare la seguente frase: «Gli olivi devono essere potati almeno una volta ogni due anni.». La cosiddetta potatura di fruttificazione permette di regolare la produzione dell’olivo. Le potature successive migliorano i raccolti. In genere la potatura è annuale, ma poiché il ciclo vegetativo dell’olivo dura due anni, nel disciplinare si raccomanda di effettuare almeno una potatura ogni due anni. |
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Irrigazione: viene aggiunta al disciplinare la seguente disposizione: «L’irrigazione è autorizzata durante il periodo vegetativo dell’olivo fino alla data di raccolta stabilita ogni anno per la denominazione d’origine.». Si decide di limitare l’irrigazione alla data di inizio della raccolta fissata annualmente per la denominazione d’origine. Tale data corrisponde alla prassi consolidata e consente di autorizzare l’irrigazione degli alberi se necessario, in caso di siccità persistente, al fine di evitare uno stress idrico eccessivo, dannoso per l’albero durante il periodo vegetativo e nocivo per la qualità dei frutti. D’altra parte, per preservare la qualità dei frutti giunti a maturazione evitando che si impregnino d’acqua, è preferibile interrompere l’irrigazione una volta iniziata la raccolta. |
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Inizio della produzione degli alberi: il testo iniziale seguente del disciplinare: «Possono beneficiare della denominazione d’origine controllata “Huile d’olive de la Vallée des Baux de Provence” esclusivamente gli oli d’oliva provenienti da alberi che hanno almeno cinque anni di età.» è sostituito da quanto segue: «Possono beneficiare della denominazione d’origine solo gli oli d’oliva provenienti da alberi con almeno cinque anni di impianto sulla particella.». A fini di chiarezza redazionale, si aggiunge che l’età di inizio della produzione delle piante incluse nella denominazione d’origine, fissata a cinque anni, corrisponde a cinque anni «di impianto sulla particella», per una particella identificata come denominazione d’origine. |
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Resa: La resa massima consentita viene portata da 6 a 10 tonnellate per ettaro. La seguente formulazione iniziale del disciplinare: «La resa per ettaro non deve superare le sei tonnellate di olive per ettaro.» è sostituita dal seguente testo: «La resa non supera le 10 tonnellate di olive raccolte per ettaro di oliveto, indipendentemente dalla loro destinazione. La resa è calcolata sulla totalità delle particelle identificate dell’azienda che produce le olive destinate alle denominazioni d’origine “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence”, “Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence” e “Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence”.». Gli alberi delle giovani piantagioni cominciano infatti a produrre adesso e la resa di tali oliveti è tra le 8 e le 10 t/ha. Non è raro trovare oliveti multisecolari e in tal caso gli alberi ramificano in modo notevole e di conseguenza sono carichi di olive. Anche la professionalizzazione dei produttori e il rinnovamento delle particelle contribuiscono a ottimizzare le rese. È stato inoltre introdotto il metodo per il calcolo della resa in modo da evitare qualsiasi interpretazione. Si specifica altresì che la resa viene calcolata in relazione alla produzione raccolta (e non alla produzione totale dell’albero, che comprende le olive cadute in terra non raccolte e che non beneficiano della denominazione), indipendentemente dalla destinazione delle olive, oltre ad essere calcolata sulla totalità delle particelle identificate dell’azienda che produce le olive destinate alle denominazioni d’origine «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence», «Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence» e «Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence». |
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Raccolta delle olive: Vengono aggiunte diverse disposizioni relative alla raccolta al fine di disciplinare con maggiore accuratezza le pratiche e garantire la qualità delle olive raccolte. |
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Le seguenti disposizioni iniziali: del disciplinare: «Le olive devono essere raccolte ad un buon grado di maturazione, direttamente sull’albero o su reti tese durante il periodo della raccolta, a condizione che le olive siano rimosse entro tre giorni dalla caduta.» e della scheda sintetica: «Le olive devono essere raccolte ad un buon grado di maturazione, direttamente sull’albero o su reti tese.» sono eliminate dal documento unico e sostituite dalle seguenti disposizioni nel disciplinare: «La data di inizio della raccolta è fissata annualmente con decisione del direttore dell’INAO, su proposta motivata del gruppo. Le olive sono raccolte direttamente sull’albero o su reti tese. È vietato l’uso di reti permanenti. Le olive raccolte a terra non possono essere utilizzate e sono conservate separatamente dalle partite di olive ammissibili alla denominazione d’origine.». Si è scelto di aggiungere una disposizione relativa all’inizio della raccolta per la produzione della denominazione di origine in modo da garantire che gli olivicoltori consentano alle olive di raggiungere un grado di maturazione sufficiente. La data di inizio della raccolta è proposta dal gruppo, che basa la propria decisione sull’analisi sensoriale di campioni di olive rappresentativi di tutta la zona geografica. Inoltre, il riferimento all’uso di «reti tese durante il periodo della raccolta, a condizione che le olive siano rimosse entro tre giorni dalla caduta» è sostituito dal divieto di utilizzare le reti «permanenti» e dal divieto di utilizzare le olive cadute a terra. Si tratta innanzitutto di vietare l’uso delle olive raccolte a terra o rimaste sulle reti permanenti dalla raccolta precedente. Inoltre la qualità sanitaria delle olive viene valutata in frantoio dove sono stabiliti anche criteri di selezione. Le olive rimaste troppo a lungo sulle reti saranno scartate al momento della selezione. La disposizione iniziale era difficile da verificare per i controllori e costringeva gli operatori a effettuare numerose registrazioni documentali. La nuova disposizione è considerata più pragmatica e facile da controllare. |
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La seguente formulazione iniziale del disciplinare: «Le olive idonee alla produzione di olio d’oliva a denominazione di origine controllata “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” sono conservate in cassette finestrate.» è sostituita dal seguente testo: «Le olive vengono conservate in cassette o palox.». Le olive possono infatti essere raccolte anche su palox senza compromettere la qualità della materia prima, conformemente alle usanze locali. Nel caso della produzione di olio estratto da «olive maturate», viene eliminato l’obbligo di utilizzare contenitori «finestrati» in quanto alcune olive possono essere oggetto di una leggera fermentazione anaerobica prima di essere molite; per questo motivo non è necessario conservarle in contenitori aerati. |
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Tempi di conferimento delle olive al frantoio: viene aggiunta nel disciplinare la seguente disposizione: «Poi, a seconda delle usanze locali, sono conferite ai frantoi entro due giorni dalla raccolta.». Vengono aggiunti i tempi massimi di conferimento delle olive al frantoio, che sono fissati a due giorni per tener conto delle pratiche correnti che favoriscono la produzione di un olio di qualità. |
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Elaborazione dell’olio:
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Condizioni di conservazione degli oli: si aggiunge al disciplinare la seguente disposizione: «Gli oli di oliva non confezionati sono conservati al riparo dalla luce, in un luogo idoneo a preservare le caratteristiche del prodotto, conformemente alla sua descrizione.». Viene aggiunta una disposizione sulle condizioni di conservazione degli oli prima del confezionamento allo scopo di preservare la qualità dei prodotti fino alla loro commercializzazione. |
Legame con l’ambiente geografico
Nel disciplinare e nel documento unico (o ex scheda sintetica) è stato riscritto l’intero paragrafo. Si tratta principalmente di aggiunte che non modificano i presupposti originariamente descritti del legame causale tra le specificità della zona geografica e le specificità del prodotto.
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Le seguenti disposizioni iniziali: della scheda sintetica: «L’area geografica di produzione della Vallée des Baux-de-Provence è delimitata a nord dal “canal des Alpilles” e a sud dal “canal de Craponne”.» e del disciplinare: «La zona geografica di produzione della Vallée des Baux-de-Provence è delimitata chiaramente a nord dal “canal des Alpilles” e a sud dal “canal de Craponne”.» vengono leggermente modificate e sostituite nel disciplinare e nel documento unico dalla seguente formulazione: «La zona geografica appartiene al “Massif des Alpilles”, ai suoi margini colluvionati e al ciglione settentrionale della “plaine de Crau”.». Questo aggiornamento fa seguito alla lieve modifica dei limiti della zona geografica, in quanto il «canal des Alpilles» e il «canal de Craponne» non rappresentano più i confini della zona geografica. Per completare questa descrizione vengono inoltre aggiunti i seguenti elementi: «La catena delle Alpilles (con un’altitudine massima di 400 m) si estende da ovest a est per una trentina di chilometri e comprende le colline calcaree più tipiche della Provenza situate tra il Rodano, la Durance e la Crau. Questo massiccio forma la catena montuosa più occidentale delle anticlinali provenzali. Si tratta di un massiccio eroso, dal rilievo pittoresco e smussato, costituito essenzialmente da calcare del Cretaceo e del Giurassico nella sua parte meridionale.». La seguente formulazione iniziale del disciplinare: «Nel corso della storia l’ubicazione degli oliveti in questa valle è stata segnata dalla costruzione di questi canali di irrigazione. Inoltre l’olivo ha sempre conservato un posto di rilievo nelle aree dove l’irrigazione restava difficoltosa, essendo per di più al sicuro dagli sradicamenti, mentre in altre aree veniva abbandonato a vantaggio dei terreni destinati all’orticoltura.» viene eliminata, perché contiene informazioni di carattere storico che non comprovano realmente il legame con l’origine geografica. |
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Le seguenti disposizioni iniziali: del disciplinare: «La regione della Vallée des Baux-de-Provence così delimitata si contraddistingue per le tipiche caratteristiche geologiche e climatiche.» e della scheda sintetica: «Essa si distingue per le proprietà geologiche e climatiche specifiche del territorio.» nonché, ma solo nel disciplinare, la seguente redazione iniziale: «Nell’area delle colline i suoli sono di natura calcarea, poco colorati e sassosi, con un grande potere calorifico, un’aerazione e una permeabilità molto elevate. Il clima è di tipo mediterraneo, con estati calde e secche, primavere e autunni piuttosto piovosi e la presenza caratteristica del “mistral” (vento del nord). Il popolamento varietale della Vallée des Baux è particolarmente adatto al funzionamento di questi suoli. Grazie alla catena delle Alpilles, la Vallée de Baux-de-Provence è molto meno esposta al vento e alle gelate primaverili, ma soprattutto alle nebbie, che sono dannose per la buona allegagione dei fiori degli olivi e favoriscono alcune malattie crittogamiche.» Vengono modificate e completate per illustrare maggiormente le specificità della zona geografica. Una parte di questa formulazione viene ripresa nella descrizione del «legame causale», ma la parte relativa alla descrizione del clima, del suolo e del popolamento varietale viene eliminata e sostituita dagli elementi seguenti (aggiunti nel documento unico e nel disciplinare): «La zona geografica presenta le seguenti particolarità climatiche:
I suoli caratteristici della zona geografica sono sassosi (con una percentuale di elementi pietrosi compresa tra il 40 % e l’80 %), di origine calcarea a matrice sabbio-limosa o sabbio-limoso-argillosa sul “Massif des Alpilles” e su questi margini colluvionati. Il ciglione settentrionale dell’antica Crau, detta anche “Crau d’Eyguières”, presenta suoli fersiallitici rossi molto sassosi (con 30–60 cm di pietre silicee arrotondate in superficie), arricchiti da colluvioni calcaree formate dall’erosione dei rilievi meridionali delle Alpilles. Gli oliveti del “Massif des Alpilles” sono impiantati essenzialmente su suoli calcarei sassosi, sviluppati su ghiacciai pedemontani, grèzes litées e colluvioni più o meno spesse che riempiono le valli. La tessitura della frazione fine è generalmente sabbio-limosa, più raramente sabbio-limoso-argillosa. Il tasso di calcare totale è compreso in media tra il 20 % e il 30 % e può raggiungere il 40 %, mentre il tasso di calcare attivo supera raramente l’8 %. Il pH dei suoli varia tra 8 e 8,5.». Vengono inoltre aggiunti, solo nel disciplinare, i seguenti elementi descrittivi complementari in merito al clima, alla geologia e alla vegetazione specifici della zona geografica: «La parte occidentale del massiccio è esposta all’influenza della valle del Rodano, con precipitazioni più abbondanti e temperature più dolci e meno gelide in inverno e in primavera. La zona pedemontana meridionale, protetta dal vento freddo (Mistral), permette raccolti più precoci ed è anche più soleggiata. Il versante opposto riceve maggiori precipitazioni. Nelle depressioni e nei fondivalle le condizioni microclimatiche (con un minor soleggiamento e una posizione riparata dal vento) consentono di avvantaggiarsi di una certa frescura in estate. Queste caratteristiche determinano una flora e una fauna particolari a livello del bioclima mediterraneo, soprattutto per via del loro adattamento al lungo periodo di deficit idrico. La zona geografica corrisponde a un massiccio eroso dal rilievo pittoresco, la cui ossatura è essenzialmente costituita dalle formazioni calcaree e dalle marne del Cretaceo inferiore, nonché da calcari dolomitici del Giurassico nella sua parte meridionale. I depositi terziari, di origine fluvio-lacustre e di natura calcarea assai eterogenea, i conglomerati, la pietra arenaria, le marne e le sabbie affiorano ampiamente all’interno di sinclinali ad asse ovest-est. Sulle Alpilles, nel Quaternario, le gelifrazione delle rocce calcaree ha svolto un ruolo importante ed è all’origine dei depositi sassosi o grèzes che si prolungano sotto le colmate colluviali o alluviali recenti. I versanti meridionali del “Massif des Alpilles” sono limitati dal ciglione dell’antica Crau, caratterizzata dalle sue alluvioni costituite da ciottoli arrotondati calcarei e quarzosi del Villafranchiano, portati dalla Durance che si era aperta la strada fino all’attuale Saint Pierre de Vence. Il clima, unitamente alla geomorfologia del sito, spiega ampiamente la presenza dei diversi tipi di vegetazione del livello mediterraneo, caratterizzato dal pino d’Aleppo [Pinus halepensis] e dal leccio [Quercus ilex]. Vero crocevia biogeografico, il territorio è essenzialmente interessato dal clima mesomediterraneo e conta circa 960 specie vegetali, di cui 50 al limite dell’area di distribuzione, adatte alla siccità e ai suoli calcarei.». |
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Le seguenti disposizioni iniziali: del disciplinare: «L’ambiente geografico costituito dalla catena delle Alpilles, caratterizzato da suoli e da un clima particolare, dalla presenza di varietà antiche e ben insediate in questa regione, da pratiche colturali nate dall’esperienza e dal lavoro degli agricoltori, fanno della Vallée des Baux-de-Provence una zona privilegiata per la produzione di olive.» e della scheda sintetica: «Questo ambiente geografico, caratterizzato da suoli calcarei e clima mediterraneo, la presenza di varietà antiche e ben radicate in questa regione, i metodi colturali praticati, frutto dell’esperienza e dal lavoro degli agricoltori, rendono la Vallée des Baux-de-Provence un terreno vocato alla produzione di olive.» Vengono eliminate, perché le informazioni in esse contenute sono riprese e sviluppate maggiormente in altri paragrafi di questa voce. Queste disposizioni sono sostituite sia nel disciplinare che nel documento unico dalla seguente formulazione: «Nel corso dei secoli l’uomo ha selezionato le varietà e i settori più idonei. Gli oliveti sono situati principalmente sui versanti settentrionale e meridionale in posizione pedemontana, nelle principali sinclinazioni di Fontvieille, di Baux-de-Provence, nella valle in direzione generale ovest-est di Maussane-les-Alpilles, Mouriés, Aureille e sul ciglione settentrionale della Crau d’Eyguières. Le varietà maggiormente presenti sono l’Aglandau (chiamata localmente anche “Berruguette”), la Grossane, la Salonenque e la Verdale des Bouches-du-Rhône.». |
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Si aggiungono i seguenti elementi relativi ai fattori umani: nel disciplinare e nel documento unico: «Assieme ai cereali e alla vite, l’olivo fa parte da sempre della triade delle colture fondamentali della Provenza. Nella Vallée des Baux-de-Provence, il settore oleicolo ha sempre mantenuto una posizione di primo piano, malgrado la concorrenza delle importazioni e l’abbandono dell’olivo a favore di terreni destinati all’orticoltura, conseguente alla costruzione di canali di irrigazione. Nel 1786, l’Abbé Couture osservava nel suo trattato che una delle particolarità di questa valle era la grande ricchezza in varietà d’olive, e ne nominava almeno sei specie principali. Sono quelle stesse varietà che oggi vengono utilizzate per la produzione della denominazione d’origine “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence”.». |
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Nel disciplinare, la seguente formulazione iniziale relativa agli elementi descrittivi della specificità dei fattori umani e del prodotto: «Sussistono tuttora le tecniche tradizionali di produzione dell’olio d’oliva della Vallée des Baux-de-Provence: l’utilizzo del frantoio permette di preservare l’originalità di questo prodotto.» così come la seguente formulazione iniziale aggiuntiva, contenuta nel disciplinare e nella scheda sintetica: «La specificità di questo olio è dovuta all’accurata miscelatura delle varietà tradizionali di olive di questa regione, le quali si sono perfettamente adattate a questo terreno.» sono sostituite, sia nel disciplinare che nel documento unico, dal seguente testo: «Prima dell’introduzione delle moderne attrezzature ad alte prestazioni per l’estrazione dell’olio, come le “catene continue”, le olive dovevano essere conservate per alcuni giorni nei granai prima di essere molite con le presse tradizionali. La maturazione delle olive così ottenuta, seguita da una leggera fermentazione, agevolava il lavoro delle presse e determinava la produzione di un olio apprezzato, non piccante né amaro, con aromi tipici di olive candite, olive nere, carciofi cotti ecc. Il fatto di conservare le olive per qualche giorno prima della molitura era inoltre dovuto all’incapacità dei frantoi di molire le olive man mano che venivano conferite con queste attrezzature. Tuttavia, all’inizio della campagna, le prime olive conferite potevano essere molite in tempi brevi (il giorno stesso o quello successivo) e producevano un olio di oliva anch’esso molto apprezzato per il suo carattere più amaro, più piccante e per i suoi aromi più “verdi”, come l’erba appena tagliata o la foglia di pomodoro ecc. In seguito i frantoi della Vallée des Baux-de-Provence si sono dotati di moderne attrezzature di molitura, ma hanno mantenuto i due metodi di produzione degli oli d’oliva (con o senza previa maturazione delle olive) per continuare a ottenere questi due diversi tipi di olio. La specificità dell’“Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” è legata:
Nel disciplinare e nel documento unico vengono aggiunti alcuni elementi descrittivi del «legame causale» tra le specificità della zona geografica e le specificità del prodotto, con la seguente formulazione: «In quest’area collinare i suoli di natura calcarea, poco colorati e sassosi, presentano un potere calorifico elevato, un’aerazione e una grande permeabilità che favoriscono la produzione oleicola. Protetta dalla catena delle Alpilles, la Vallée des Baux-de-Provence è scarsamente esposta alle nebbie, che sono dannose per la buona allegagione dei fiori degli olivi e favoriscono alcune malattie crittogamiche. La Vallée des Baux-de-Provence costituisce dunque una zona privilegiata per la produzione di olive. Le caratteristiche climatiche e pedologiche della zona geografica sono altresì all’origine della selezione delle varietà che compongono principalmente l’“Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence”. La Salonenque è una varietà perfettamente adatta ai terreni calcarei, sassosi e poco profondi, alla siccità estiva e al vento. I frutti maturano molto presto e la resa in olio è molto elevata; vengono utilizzati anche per la produzione della denominazione d’origine “Olives vertes cassées de la Vallée des Baux-de-Provence”. La varietà Aglandau o “Béruguette”, più sensibile alla siccità rispetto alla Salonenque, si è imposta grazie alla sua resistenza al freddo e al vento e alla sua maturità più tardiva, adatta al clima locale, nonché per la qualità del suo olio ricco di polifenoli. È ampiamente diffusa in Provenza. La varietà Grossane apprezza i terreni con un buon regime idrico, presenti nella zona geografica. I suoi frutti maturano rapidamente e sono utilizzati in particolare per la produzione della denominazione d’origine “Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence”, ma rientrano tradizionalmente anche nella produzione dell’olio d’oliva. La varietà Verdale des Bouches du Rhône, tipica del dipartimento, si è imposta per la sua resistenza al freddo e per la qualità del suo olio. La mescolanza varietale, in proporzioni diverse a seconda delle abitudini dei frantoi, così come la prassi di maturazione più o meno importante delle olive prima della molitura e l’espressione del territorio sono all’origine di tutte le specificità dell’“Huile de la Vallée des Baux-de-Provence”.». |
Etichettatura
Le seguenti disposizioni iniziali del disciplinare registrato e della scheda sintetica:
«L’etichettatura degli oli che beneficiano della denominazione di origine controllata “Huile d’olive de la Vallée de Baux-de-Provence” deve contenere:
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le indicazioni “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” e |
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“Appellation d’Origine Contrôlée” o “AOC”. |
Nell’etichetta appare, indipendentemente dall’indirizzo, il nome di un’azienda o di una marca; il nome della denominazione è ripetuto tra le due parole “Appellation” e “Contrôlée”.
Queste indicazioni, raggruppate nello stesso campo visivo sulla stessa etichetta,
sono scritte in caratteri visibili, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi affinché spicchino sul fondo sul quale sono stampati e si possano quindi distinguere nettamente da tutte le altre indicazioni e dai disegni.»
sono sostituite nel disciplinare e nel documento unico dalle seguenti disposizioni:
«Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei generi alimentari, l’etichettatura degli oli che beneficiano della denominazione di origine “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence” deve recare:
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il nome della denominazione “Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence”; |
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ove opportuno, la dicitura “olive maturate” dopo il nome della denominazione d’origine in caratteri di dimensioni almeno pari alla metà di quelli del nome della denominazione; |
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la dicitura “appellation d’origine protégée” (denominazione di origine protetta) o “AOP” (DOP). |
Queste indicazioni sono raggruppate nello stesso campo visivo sulla stessa etichetta.
Sono scritte in caratteri visibili, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi affinché spicchino sul fondo sul quale sono stampati e si distinguano nettamente da tutte le altre indicazioni scritte e dai disegni.».
Le indicazioni di etichettatura specifiche della denominazione sono infatti state adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, eliminando il riferimento all’«AOC» (DOC) o «appellation d’origine contrôlée» (denominazione di origine controllata) e sostituendole con le diciture europee «appellation d’origine protégée» (denominazione di origine protetta) o «AOP» (DOP). Inoltre, ai fini di una migliore informazione dei consumatori, è stata aggiunta una disposizione sull’obbligo di inserire la dicitura complementare «olive maturate» per gli oli ottenuti con questo metodo.
Requisiti nazionali
Alla luce degli sviluppi legislativi e normativi nazionali, viene modificata la voce «Requisiti nazionali». Si elimina il riferimento al decreto del 27 agosto 1997 che riconosce la denominazione di origine controllata sul territorio francese e viene aggiunta una tabella che indica i principali elementi da controllare con i rispettivi valori di riferimento e il relativo metodo di valutazione.
Altro
Voci «Servizio competente dello Stato membro», «Gruppo richiedente» e «Riferimenti relativi alle strutture di controllo»: sono stati aggiornati il nome e i recapiti delle strutture ufficiali di controllo interessate e i recapiti del gruppo. La composizione del gruppo e il suo status giuridico non sono stati sostanzialmente modificati. Il gruppo comprende sempre i produttori di olive, i trasformatori e i frantoiani.
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Voce |
Recapiti e testi iniziali (disciplinare e documento unico) |
Recapiti e testi aggiornati (disciplinare) |
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Servizio competente dello Stato membro |
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Gruppo richiedente |
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Composizione: produttori e trasformatori. Status giuridico: sindacato di categoria disciplinato dal codice del lavoro francese. |
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Strutture di controllo |
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La DGCCRF è una direzione del ministero dell’Economia. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da un organismo di certificazione dei prodotti il cui nome e i cui recapiti sono pubblicati sul sito Internet dell’INAO e sulla banca dati della Commissione europea. |
DOCUMENTO UNICO
«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence»
N. UE: PDO-FR-0050-AM01 — 16.8.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione (Denominazioni)
«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.5 Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» è un olio caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti aromi: erba appena tagliata, mela, mandorla sgusciata, carciofo crudo, nocciola fresca, foglia di pomodoro. Questi aromi sono accompagnati da una moderata sensazione di amaro e di piccante (chiamato «ardence» nella versione originale del presente disciplinare). L’amaro è inferiore o uguale a 3, mentre il piccante è compreso tra 1 e 3 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI). Il suo contenuto di acido oleico non deve superare 0,8 grammi per 100 grammi.
L’«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence», seguito dai termini «olive maturate», è un olio untuoso caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti aromi: olive candite, olive nere, pasta di olive, cacao, fungo, carciofo cotto, tartufo, pane a lievitazione naturale. Sono esclusi gli aromi di pera cotta, di muffa o metallici. La sensazione è dolce, l’amaro è inferiore o uguale a 1, mentre il piccante è inferiore o uguale a 2 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI). Il suo contenuto di acido oleico non deve superare 1,5 grammi per 100 grammi.
Per entrambi gli oli, nella fase di prima immissione sul mercato, l’indice di perossido è inferiore o pari a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio d’oliva.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L’«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» è ottenuto da olive o da oli provenienti da almeno due delle seguenti varietà: Salonenque, Aglandau, Grossane e Verdale des Bouches-du-Rhône, che insieme rappresentano dall’80 al 100 % delle varietà presenti nelle particelle che producono la denominazione d’origine. Possono completare questa composizione la varietà Picholine e varietà locali varie.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le operazioni, dalla produzione delle olive fino alla loro elaborazione in olio d’oliva, hanno luogo all’interno della zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei generi alimentari, l’etichettatura degli oli che beneficiano della denominazione di origine «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» deve recare:
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il nome della denominazione «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence»; |
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ove opportuno, la dicitura «olive maturate» dopo il nome della denominazione d’origine in caratteri di dimensioni almeno pari alla metà di quelli del nome della denominazione; |
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la dicitura «appellation d’origine protégée» (denominazione di origine protetta) o «AOP» (DOP). |
Queste indicazioni sono raggruppate nello stesso campo visivo sulla stessa etichetta.
Sono scritte in caratteri visibili, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi affinché spicchino sul fondo sul quale sono stampati e si distinguano nettamente da tutte le altre indicazioni scritte e dai disegni.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica si situa all’interno del territorio dei seguenti comuni del dipartimento Bouches-du-Rhône:
comuni inclusi interamente: Les Baux-de-Provence, Maussane-les-Alpilles, Paradou;
comuni inclusi in parte: Arles, Aureille, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, Lamanon, Mas-Blanc-des-Alpilles, Mouriès, Orgon, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Tarascon.
5. Legame con la zona geografica
La zona geografica appartiene al «Massif des Alpilles», ai suoi margini colluvionati e al ciglione settentrionale della «plaine de Crau». La catena delle Alpilles (con un’altitudine massima di 400 m) si estende da ovest a est per una trentina di chilometri e comprende le colline calcaree più tipiche della Provenza situate tra il Rodano, la Durance e la Crau. Questo massiccio forma la catena montuosa più occidentale delle anticlinali provenzali. Si tratta di un massiccio eroso, dal rilievo pittoresco e smussato, costituito essenzialmente da calcare del Cretaceo e del Giurassico nella sua parte meridionale.
La zona geografica presenta le seguenti particolarità climatiche:
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un clima di tipo mediterraneo; |
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una forte variabilità stagionale e annuale dei regimi termici e pluviometrici; |
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precipitazioni caratterizzate da rovesci temporaleschi brevi ma intensi, concentrati essenzialmente in autunno e in primavera. Le precipitazioni, dell’ordine di 700 mm l’anno, sono concentrate in 50 giorni; |
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una stagione arida contrassegnata da estati secche e calde, se non torride, con frequenti deficit idrici (in particolare nel mese di luglio); |
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inverni temperati (gennaio è il mese più freddo); |
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temperature medie pari a 13,6 °C, con variazioni di 1-2 °C in meno sul versante settentrionale delle Alpilles e rischi di gelate primaverili; |
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presenza di venti violenti, che soffiano per più di 100 giorni all’anno, provenienti principalmente da nord (Mistral) o da ovest (Tramontana); |
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un soleggiamento relativamente eccezionale, con una durata complessiva superiore a 2 800 ore/anno. |
La zona geografica corrisponde a un massiccio eroso dal rilievo pittoresco, la cui ossatura è essenzialmente costituita dalle formazioni calcaree e dalle marne del Cretaceo inferiore, nonché da calcari dolomitici del Giurassico nella sua parte meridionale.
I suoli caratteristici della zona geografica sono sassosi (con una percentuale di elementi pietrosi compresa tra il 40 % e l’80 %), di origine calcarea a matrice sabbio-limosa o sabbio-limoso-argillosa sul «Massif des Alpilles» e su questi margini colluvionati. Il ciglione settentrionale dell’antica Crau, detta anche «Crau d’Eyguières», presenta suoli fersiallitici rossi molto sassosi (con 30–60 cm di pietre silicee arrotondate in superficie), arricchiti da colluvioni calcaree formate dall’erosione dei rilievi meridionali delle Alpilles.
Gli oliveti del «Massif des Alpilles» sono impiantati essenzialmente su suoli calcarei sassosi, sviluppati su ghiacciai pedemontani, grèzes litées e colluvioni più o meno spesse che riempiono le valli. La tessitura della frazione fine è generalmente sabbio-limosa, più raramente sabbio-limoso-argillosa. Il tasso di calcare totale è compreso in media tra il 20 % e il 30 % e può raggiungere il 40 %, mentre il tasso di calcare attivo supera raramente l’8 %. Il pH dei suoli varia tra 8 e 8,5.
Assieme ai cereali e alla vite, l’olivo fa parte da sempre della triade delle colture fondamentali della Provenza. Nella Vallée des Baux-de-Provence, il settore oleicolo ha sempre mantenuto una posizione di primo piano, malgrado la concorrenza delle importazioni e l’abbandono dell’olivo a favore di terreni destinati all’orticoltura, conseguente alla costruzione di canali di irrigazione. Nel 1786, l’Abbé Couture osservava nel suo trattato che una delle particolarità di questa valle era la grande ricchezza in varietà d’olive, e ne nominava almeno sei specie principali. Sono quelle stesse varietà che oggi vengono utilizzate per la produzione della denominazione d’origine «Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence».
Nel corso dei secoli l’uomo ha selezionato le varietà e i settori più idonei. Gli oliveti sono situati principalmente sui versanti settentrionale e meridionale in posizione pedemontana, nelle principali sinclinazioni di Fontvieille, di Baux-de-Provence, nella valle in direzione generale ovest-est di Maussane-les-Alpilles, Mouriés, Aureille e sul ciglione settentrionale della Crau d’Eyguières. Le varietà maggiormente presenti sono l’Aglandau (chiamata localmente anche «Berruguette»), la Grossane, la Salonenque e la Verdale des Bouches-du-Rhône.
Prima dell’introduzione delle moderne attrezzature ad alte prestazioni per l’estrazione dell’olio, come le «catene continue», le olive dovevano essere conservate per alcuni giorni nei granai prima di essere molite con le presse tradizionali. La maturazione delle olive così ottenuta, seguita da una leggera fermentazione, agevolava il lavoro delle presse e determinava la produzione di un olio apprezzato, non piccante né amaro, con aromi tipici di olive candite, olive nere, carciofi cotti ecc. Il fatto di conservare le olive per qualche giorno prima della molitura era inoltre dovuto all’incapacità dei frantoi di molire le olive man mano che venivano conferite con queste attrezzature. Tuttavia, all’inizio della campagna, le prime olive conferite potevano essere molite in tempi brevi (il giorno stesso o quello successivo) e producevano un olio di oliva, che si poteva definire una «primizia», anch’esso molto apprezzato per il suo carattere più amaro, più piccante e per i suoi aromi più «verdi», come l’erba appena tagliata o la foglia di pomodoro ecc. In seguito i frantoi della Vallée des Baux-de-Provence si sono dotati di moderne attrezzature di molitura, ma hanno mantenuto i due metodi di produzione degli oli d’oliva (con o senza previa maturazione delle olive) per continuare a ottenere questi due diversi tipi di olio.
La specificità dell’«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence» è legata:
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alla sua composizione varietale: proviene principalmente dalle varietà locali Aglandau (localmente conosciuta anche come «Béruguette»), Salonenque, Grossane e Verdale des Bouches-du-Rhône; |
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ai suoi aromi olfattivi e gustativi che ricordano, a seconda dello stato di previa maturazione delle olive utilizzate:
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al suo amaro e piccante, da leggero a moderato, a seconda dello stato di previa maturazione delle olive utilizzate. |
In quest’area collinare i suoli di natura calcarea, poco colorati e sassosi, presentano un potere calorifico elevato, un’aerazione e una grande permeabilità che favoriscono la produzione oleicola. Protetta dalla catena delle Alpilles, la Vallée des Baux-de-Provence è scarsamente esposta alle nebbie, che sono dannose per la buona allegagione dei fiori degli olivi e favoriscono alcune malattie crittogamiche. La Vallée des Baux-de-Provence costituisce dunque una zona privilegiata per la produzione di olive.
Le caratteristiche climatiche e pedologiche della zona geografica sono altresì all’origine della selezione delle varietà che compongono principalmente l’«Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence». La Salonenque è una varietà perfettamente adatta ai terreni calcarei, sassosi e poco profondi, alla siccità estiva e al vento. I frutti maturano molto presto e la resa in olio è molto elevata; vengono utilizzati anche per la produzione della denominazione d’origine «Olives vertes cassées de la Vallée des Baux-de-Provence». La varietà Aglandau o «Béruguette», più sensibile alla siccità rispetto alla Salonenque, si è imposta grazie alla sua resistenza al freddo e al vento e alla sua maturità più tardiva, adatta al clima locale, nonché per la qualità del suo olio ricco di polifenoli. È ampiamente diffusa in Provenza. La varietà Grossane apprezza i terreni con un buon regime idrico, presenti nella zona geografica. I suoi frutti maturano rapidamente e sono utilizzati in particolare per la produzione della denominazione d’origine «Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence», ma rientrano tradizionalmente anche nella produzione dell’olio d’oliva. La varietà Verdale des Bouches du Rhône, tipica del dipartimento, si è imposta per la sua resistenza al freddo e per la qualità del suo olio. La mescolanza varietale, in proporzioni diverse a seconda delle abitudini dei frantoi, così come la prassi di maturazione più o meno importante delle olive prima della molitura e l’espressione del territorio sono all’origine di tutte le specificità dell’«Huile de la Vallée des Baux-de-Provence».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b5a8bded-9a2c-4d84-8796-89e85a59f025
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19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/24 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2019
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Bleu du Vercors-Sassenage» (DOP)
(2019/C 279/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Francia ha presentato una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della DOP «Bleu du Vercors-Sassenage» a norma dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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(2) |
A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento. |
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(3) |
Per consentire la presentazione delle notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (2), compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Bleu du Vercors-Sassenage» (DOP) dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, compresi il documento unico modificato e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Bleu du Vercors-Sassenage» (DOP) figura nell’allegato della presente decisione.
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica di cui al primo comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
ALLEGATO
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«BLEU DU VERCORS-SASSENAGE»
N. UE: PDO-FR-0077-AM02 — 27.11.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
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Syndicat Interprofessionnel du Bleu du Vercors Sassenage |
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Maison du Parc |
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38250 Lans-en-Vercors |
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FRANCIA |
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Tel. +33 476943826 |
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Fax: +33 476943839 |
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E-mail: siver@pnr-vercors.fr |
Il gruppo è costituito da operatori di «Bleu du Vercors-Sassenage» (produttori di latte, produttori artigianali, trasformatori) e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica del disciplinare.
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell'origine |
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Metodo di produzione |
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Legame |
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Etichettatura |
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Altro: controlli, requisiti nazionali |
4. Tipo di modifica
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Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Sezione «Descrizione del prodotto»
Il seguente paragrafo:
«Il Bleu du Vercors-Sassenage è un formaggio a pasta erborinata, non pressata e non cotta, a forma di cilindro appiattito con scalzo convesso di 27-30 cm di diametro, di 7-9 cm di altezza, il cui peso è compreso tra i 4 e 4,5 kg, stagionato; la crosta presenta una fine fioritura costituita da una lieve peluria bianca tipo muffa che può tollerare venature di colore da arancione ad avorio di tipo lieviti e batteri di stagionatura»
è sostituito dal paragrafo:
«Il “Bleu du Vercors-Sassenage” è un formaggio a pasta erborinata, non pressata e non cotta prodotto con latte vaccino, crudo o termizzato.
Si presenta sotto forma di cilindro appiattito con scalzo convesso di 27-30 cm di diametro e 7-9 cm di altezza; il peso è compreso tra 4 e 4,5 kg. La crosta presenta una fine fioritura tra il bianco e il grigio-blu tipo muffa che può essere segnata da venature di colore da arancione ad avorio di tipo lieviti e batteri di stagionatura».
La frase, presente nella sezione «Metodo di ottenimento» del disciplinare vigente, che indica che il «Bleu du Vercors-Sassenage» è prodotto con latte vaccino, eventualmente parzialmente scremato, è stata spostata nella sezione «Descrizione del prodotto» ed è stato specificato che il latte utilizzato è «crudo o termizzato», in quanto si tratta di elementi caratteristici del formaggio.
La descrizione della crosta è stata completata per migliorare la caratterizzazione del prodotto. È stato indicato che la fioritura superficiale è di colore tra il bianco e il grigio-blu (a seconda del tipo di flora di superficie), che può essere segnata da (al posto di «che può tollerare») venature di colore arancione. La specifica relativa alla «lieve peluria» è stata eliminata per rappresentare meglio la diversità delle flore di superficie legata alle condizioni naturali locali (flora dei laboratori di stagionatura).
È stato corretto un errore relativo al contenuto di materia grassa: si tratta di un minimo di 48 g di materia grassa/100 g di formaggio (un alto contenuto di materia grassa garantisce uno sviluppo ottimale degli aromi del formaggio) e non di un massimo, come indicato nel disciplinare vigente.
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«Il Bleu du Vercors-Sassenage è caratterizzato da una pasta da avorio a giallo chiaro, fondente e omogenea, con un'erborinatura blu uniformemente distribuita. La pasta presenta occhiature di forma eterogenea, inferiori a 1 cm2, distribuite su tutto il volume della forma. Il Bleu du Vercors-Sassenage ha un sapore di erborinatura dolce, senza eccessi di amaro, di acidità o di salinità. Si distingue inoltre per un delicato gusto di nocciola e un odore di sottobosco».
A seguito dei lavori condotti sul «Bleu du Vercors-Sassenage» dalla rete tecnologica congiunta «Fromages de Terroirs» e dei lavori della commissione sull'esame organolettico (che da 20 anni si occupa del controllo organolettico del prodotto), sono stati aggiunti descrittori relativi al colore e alla consistenza della pasta, ma anche alle dimensioni delle occhiature, ai sapori e agli aromi, con l'obiettivo di precisare la descrizione del prodotto.
Il periodo minimo di stagionatura (21 giorni dalla cagliatura) viene indicato anche in questa sezione, oltre a figurare in altre sezioni del disciplinare vigente.
È stato infine aggiunto il seguente paragrafo:
«Il “Bleu du Vercors-Sassenage” può essere presentato al consumatore in porzioni».
Questo formaggio può essere presentato intero, ma per via del suo formato (da 4 a 4,5 kg), il più delle volte è presentato al consumatore in porzioni.
Tutte queste modifiche sono state apportate anche nel documento unico (punti 3.2 e 3.3).
Sezione «Zona geografica»
Questa sezione è stata completata con l'elenco delle fasi che devono avere luogo nella zona geografica: la produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi, che figurano nella sezione «metodo di ottenimento del prodotto» del disciplinare vigente.
L'ortografia e la tipografia dei nomi dei comuni sono state riviste per garantirne la corrispondenza con la terminologia ufficiale.
La zona geografica è rimasta invariata, ma a seguito della fusione di due comuni dell'Isère (Autrans e Méaudre), nell'elenco dei comuni è ora riportato il nome del comune frutto di tale fusione: «Autrans-Méaudre-en-Vercors». Nella zona geografica figurano ora solo 13 comuni dell'Isère (anziché 14).
Queste modifiche relative all'elenco, all'ortografia e alla tipografia dei comuni sono contenute al punto 4 del documento unico.
Sezione «Prova dell'origine»
Alla luce dei cambiamenti legislativi e normativi nazionali, la sezione «Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica» è stata ampliata e ora comprende in particolare gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto e al controllo delle condizioni di produzione. Tali modifiche sono di seguito riportate.
Il seguente paragrafo:
«Ciascun produttore di latte, ciascun laboratorio di trasformazione e ciascun laboratorio di stagionatura compila una “dichiarazione di idoneità” registrata dai servizi dell'INAO che consente a quest'ultimo di identificare tutti gli operatori»
è sostituito dal paragrafo:
«Gli operatori che intendono partecipare interamente o in parte alla produzione del latte, alla trasformazione o alla stagionatura del “Bleu du Vercors-Sassenage” sono tenuti a presentare una dichiarazione di identificazione descrivendo il proprio stabilimento di produzione e i propri impegni. Tale dichiarazione è registrata dal gruppo.
Se del caso, ogni operatore può inviare al gruppo una dichiarazione preventiva di non intenzione a produrre per la denominazione “Bleu du Vercors-Sassenage” riguardante la totalità o parte del proprio stabilimento di produzione per l'anno civile in corso».
La «dichiarazione di identificazione» degli operatori sostituisce la «dichiarazione di idoneità» e va presentata al gruppo. Viene aggiunto un obbligo dichiarativo relativo all'interruzione temporanea di produzione («dichiarazione preventiva di non intenzione a produrre»).
Il seguente paragrafo è eliminato:
«Essi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri nonché qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi».
Sono aggiunti gli elementi relativi alla «tracciabilità» del latte e dei formaggi e alle modalità del «controllo del rispetto delle condizioni di produzione», specificando gli obblighi di tenuta dei registri per gli allevatori e i produttori. Tali obblighi riguardano la data limite per la comunicazione della «dichiarazione annuale di produzione di latte» e la «dichiarazione annuale di trasformazione e stagionatura». Viene aggiunto l'elenco dei dati da registrare e da tenere a disposizione dei servizi di controllo.
Sono aggiunti gli elementi relativi al «controllo del rispetto delle condizioni di produzione»: sono elencati i documenti per gli allevatori e le unità di trasformazione da tenere a disposizione dei servizi di controllo.
Il seguente paragrafo:
«Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione d'origine è condotto un esame analitico ed organolettico volto a garantire la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati»
è sostituito dal paragrafo:
«Nell'ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione d'origine, i formaggi che hanno raggiunto il periodo minimo di stagionatura sono sottoposti a prelievi periodici a campione sotto la responsabilità dei servizi di controllo. Sono sottoposti a un esame analitico e organolettico per verificare la qualità e la tipicità del prodotto».
Questa modifica consente di specificare le modalità di controllo sul prodotto.
Il seguente paragrafo:
«Il formaggio commercializzato con la denominazione d'origine controllata deve contenere un segno d'identificazione che permetta di conoscere il laboratorio di produzione e di seguire il prodotto»
è sostituito dal paragrafo:
«Il formaggio commercializzato con la denominazione d'origine deve contenere una targhetta d'identificazione che permetta di identificare il laboratorio di produzione e di seguire il prodotto.
Queste targhette sono rilasciate esclusivamente dal gruppo agli operatori che rispettano il disciplinare. In caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, vengono ritirate al produttore.
In caso di declassamento delle partite a seguito di un controllo, le targhette sono rimosse dai formaggi in questione».
La modifica di cui sopra consente di aggiungere precisazioni sul tipo di segno di identificazione dei formaggi e sulle modalità di gestione di tale segno.
Viene aggiunto un paragrafo relativo ai modelli dei documenti di controllo e alla loro durata di conservazione per facilitare la gestione dei controlli documentali.
Sezione «Metodo di ottenimento»
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«Il latte utilizzato per la produzione del formaggio “Bleu du Vercors Sassenage” proviene da mandrie da latte così definite:
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la mandria da latte comprende tutte le vacche da latte e le giovenche destinate al rinnovo presenti nell'azienda; |
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le vacche da latte sono sia quelle da latte che quelle in asciutta; |
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le giovenche sono gli animali compresi tra lo svezzamento e il primo parto». |
Sono state aggiunte le definizioni dei termini «mandria da latte», «vacche da latte» e «giovenche» per chiarire a quali tipi di animali si applicano le norme stabilite.
Conduzione della mandria
Il paragrafo:
«Il latte utilizzato per la produzione della denominazione d'origine controllata Bleu du Vercors-Sassenage deve provenire esclusivamente da mandrie lattiere composte da mucche di razza montbéliard, abondance e villarde»
è sostituito dal seguente testo:
«Il latte utilizzato per la produzione della denominazione d'origine “Bleu du Vercors-Sassenage” deve provenire esclusivamente da mandrie da latte composte da vacche di razza Montbéliarde, Abondance e Villard de Lans».
Il nome della razza «Villard de Lans» è stato rettificato per sostituire il termine locale «Villarde» con il nome ufficiale della razza «Villard de Lans».
Il documento unico è completato al punto 3.3 solo dalla seguente disposizione: «Il latte utilizzato è latte vaccino, […] proveniente da mandrie composte da vacche di razza Montbéliarde, Abondance e Villard de Lans».
Viene aggiunto che «ogni mandria da latte contiene almeno il 3 % di vacche da latte e almeno una vacca della razza locale Villard de Lans».
Le razze ammesse dal disciplinare sono razze da latte idonee alle condizioni di montagna. Questo requisito è stato aggiunto per rafforzare la razza di origine locale «Villard de Lans», che è una razza poco numerosa, oggetto di un programma di conservazione. Viene aggiunto il seguente paragrafo: «È vietato l'allevamento senza terra della mandria da latte. In periodi di disponibilità di erba, non appena le condizioni climatiche lo consentono, per le vacche da latte il pascolo è obbligatorio. La sua durata non può essere inferiore a 150 giorni all'anno. Ogni vacca da latte deve avere a disposizione in media almeno 30 are di superficie sempre in erba durante il periodo del pascolo».
Questa disposizione codifica le pratiche di allevamento dell'altopiano del Vercors, che si basa su un sistema di pascolo che rispetta l'alternanza tradizionale prati/stalla. Gli animali pascolano non appena la crescita dell'erba e le condizioni climatiche lo consentono.
Alimentazione degli animali
Il paragrafo:
«Gli animali devono essere alimentati con foraggio proveniente dalla zona geografica delimitata per questa denominazione»
è sostituito dal paragrafo:
«La razione di base delle vacche da latte è costituita da foraggio proveniente esclusivamente dalla zona geografica.
Il foraggio della mandria da latte è costituito da: erba brucata al pascolo, fieno o erba fasciata.
L'erba fasciata rappresenta al massimo il 40 % in materia grezza del foraggio distribuito alla mandria da latte durante l'anno e il 25 % per le aziende che trasformano il proprio latte.
Per l'erba fasciata la percentuale di materia secca è pari almeno al 50 %. È vietato qualsiasi altro mangime fermentato.
Il consumo e la distribuzione di crucifere sotto forma di foraggio verde sono vietati per tutta la mandria da latte presente in azienda». Le disposizioni relative ai foraggi sono state chiarite per ribadire che la razione di base per le vacche da latte è costituita esclusivamente da foraggio proveniente dalla sola zona geografica e che il foraggio è costituito soltanto da erba brucata al pascolo sotto forma di fieno o erba fasciata.
L'erba fasciata (la cui percentuale di materia secca è pari almeno al 50 %) è stata limitata al 40 % in materia grezza del foraggio distribuito (25 % per i trasformatori artigianali) per rafforzare il ruolo del fieno e dell'erba brucata al pascolo. Il limite è fissato al 25 % per i trasformatori artigianali perché, secondo le pratiche tradizionali, questi produttori utilizzano meno erba fasciata e privilegiano il fieno nell'alimentazione degli animali.
Si precisa inoltre che sono vietati gli altri mangimi fermentati, così come le crucifere. Questi alimenti possono infatti influire negativamente sull'odore e sul gusto del latte.
Per i mangimi complementari il limite massimo di materia secca per vacca da latte e all'anno è stato fissato a 1 800 kg in media per tutte le vacche da latte, al fine di ottimizzare il consumo di foraggio proveniente dalla zona geografica.
I mangimi complementari ammessi sono stati definiti in base a un elenco positivo per selezionare le materie prime più compatibili con un'alimentazione tradizionale dell'allevamento bovino e per facilitarne il controllo. Per l'alimentazione complementare delle vacche da latte sono ammesse soltanto le seguenti materie prime: cereali, loro prodotti e prodotti connessi disidratati non trattati con soda; pannocchie di granoturco conservate a secco con almeno il 60 % di materia secca; semi e prodotti connessi di semi oleosi e di colture proteiche; erba medica e lupinella disidratate senza aggiunta di urea. Conformemente alla prassi, sono ammessi anche (nel limite del 10 % dei mangimi complementari): polpa di barbabietola disidratata, senza aggiunta di urea; siero di latte dell'azienda; melassa, oli vegetali (escluso l'olio di palma); elementi minerali, bicarbonato, sale, oli essenziali ed estratti vegetali naturali. È vietato l'uso di urea.
Divieto di OGM (mangimi e colture destinati all'alimentazione della mandria da latte)
Questa disposizione è stata introdotta perché permette di mantenere il legame con il territorio e di rafforzare il carattere tradizionale dell'alimentazione.
Le disposizioni relative all'alimentazione degli animali sono aggiunte anche nel documento unico.
Acquisto degli animali
Viene aggiunto che, in caso di acquisto presso allevatori che non soddisfano le condizioni di produzione della denominazione d'origine «Bleu du Vercors Sassenage», le giovenche e le vacche devono essere presenti in azienda almeno un mese prima dell'inizio della lattazione per garantire che, prima della lattazione, gli animali siano stati condotti e alimentati nel rispetto delle disposizioni del disciplinare.
Lavorazione del formaggio
La disposizione «Il latte utilizzato per la produzione del Bleu du Vercors-Sassenage è un latte vaccino intero, eventualmente parzialmente scremato»
è così modificata:
«Il latte utilizzato per la produzione del “Bleu du Vercors-Sassenage” è un latte vaccino, eventualmente parzialmente scremato, quando il rapporto tasso butirroso/tasso proteico (TB/TP) è superiore a 1,16».
Il termine «intero» viene eliminato e si indica che l'eventuale scrematura è effettuata solo se il rapporto tasso butirroso/tasso proteico è superiore a 1,16 per non scremare un latte poco ricco di materia grassa e preservare così le qualità organolettiche del formaggio.
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«In caso di trasformazione del latte, tra la prima mungitura e la consegna del latte nel luogo di trasformazione trascorrono al massimo 48 ore. Nel caso della produzione artigianale, il latte deve essere cagliato entro 36 ore dalla prima mungitura».
Sono stati aggiunti i tempi massimi di raccolta e di lavorazione per preservare le caratteristiche iniziali del latte.
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«Dopo l'aggiunta di fermenti mesofili al latte crudo, può essere effettuata una maturazione a freddo per un massimo di 15 ore a una temperatura compresa tra 10 e 13 °C».
Conformemente alla prassi, viene aggiunta la possibilità di effettuare una maturazione a freddo del latte. Questo garantisce un'acidificazione del latte favorevole all'azione del caglio.
La durata di questa fase facoltativa non deve superare le 15 ore a una temperatura compresa tra 10 e 13 °C.
Il seguente paragrafo:
«I formaggi a denominazione di origine controllata “Bleu du Vercors-Sassenage” sono prodotti con latte UHT, almeno parzialmente, la cui temperatura non può superare i 76 °C […]»
è sostituito dal paragrafo:
«I formaggi a denominazione d'origine “Bleu du Vercors-Sassenage” sono prodotti con latte crudo o termizzato. Nella lavorazione artigianale viene utilizzato esclusivamente latte crudo».
La disposizione relativa al trattamento termico del latte è stata modificata: se prima era obbligatorio un riscaldamento almeno parziale del latte, la modifica prevede che il latte utilizzato sia crudo o termizzato (è vietata la pastorizzazione del latte). Nella lavorazione artigianale viene utilizzato esclusivamente latte crudo.
Gli studi sulla flora del latte e del formaggio hanno infatti dimostrato l'importanza di preservare la flora iniziale del latte per migliorare lo sviluppo della flora di stagionatura e degli aromi del formaggio.
Inoltre, grazie all'evolversi delle tecniche di conservazione del latte è ora possibile fare a meno del riscaldamento del latte.
La disposizione relativa al tipo di latte utilizzato (vaccino, crudo o termizzato, eventualmente parzialmente scremato) viene aggiunta nel documento unico al punto 3.2 relativo alla descrizione del prodotto:
«È prodotto con latte vaccino, crudo o termizzato, eventualmente parzialmente scremato».
Viene inoltre completato il punto 3.3. relativo alle materie prime utilizzate:
«Il latte utilizzato è latte vaccino, crudo o termizzato, senza aggiunta o eliminazione di materia grassa e proteine, ad eccezione di un'eventuale scrematura parziale».
Il paragrafo
«I formaggi a denominazione d'origine controllata “Bleu du Vercors-Sassenage” sono prodotti con latte […] inseminato con il Penicillium roqueforti»
è sostituito dal paragrafo:
«A una temperatura di maturazione (massimo 40 °C) viene effettuata un'aggiunta di fermenti prevalentemente termofili e di Penicillium Roqueforti (per ottenere l'erborinatura)».
Questa fase, essenziale per ottenere l'erborinatura della pasta, è stata dettagliata per disciplinare meglio le prassi.
Viene aggiunto il seguente paragrafo:
«In caso di raccolta del latte, la cagliatura deve essere effettuata entro massimo 48 ore dalla consegna nel luogo di trasformazione».
È stato stabilito un periodo massimo di 48 ore tra la consegna del latte e la cagliatura, in caso di raccolta del latte, per garantire condizioni ottimali al momento della cagliatura.
Il seguente paragrafo:
«La cagliatura viene mescolata e versata negli stampi in più strati, senza pressatura. I formaggi vengono salati in stampi singoli. La durata della salatura non deve superare i tre giorni»
è sostituito dal paragrafo:
«
La cagliata viene tagliata per ottenere granuli di dimensioni comprese tra quelle di una nocciola e di una noce.
La cagliata viene mescolata.
La mescolatura è intervallata da periodi di riposo per ottenere il cosiddetto “coiffage”, ovvero la formazione della sottile pellicola intorno ai granuli della cagliata.
La cagliata viene passata su un tappeto o su uno stoino per rimuovere il siero in eccesso (il cosiddetto “desieramento”).
Il formaggio viene poi formato in stampi cilindrici senza fondo di 28 centimetri di diametro. La distribuzione viene effettuata a strati successivi, senza pressatura.
Durante lo sgocciolamento i formaggi devono essere rivoltati almeno quattro volte.
I formaggi vengono cosparsi di sale almeno una volta per lato in stampi singoli con fondo (salatoi) in un ambiente temperato (16-22 °C).
La durata della salatura non deve superare i tre giorni».
La fase di taglio della cagliata è stata precisata. La dimensione dei granuli di cagliata influisce infatti sulla velocità di sgocciolamento del siero e sull'aspetto finale della pasta.
Viene dettagliata anche la fase di mescolatura. La formazione della pellicola intorno ai granuli è importante perché incide sulla consistenza finale del formaggio e sull'esistenza delle occhiature nella pasta.
Sono stati aggiunti dettagli riguardanti la formatura e lo sgocciolamento per disciplinare le prassi.
Sono state fornite precisazioni sulla fase di salatura per codificare ulteriormente le prassi esistenti, in quanto questa fase era scarsamente illustrata nel disciplinare vigente.
Il seguente paragrafo:
«La stagionatura, che prima dell'uscita dai locali sotterranei deve avere durata minima di 21 giorni a decorrere dalla data di cagliatura, permette uno sviluppo armonioso del Bleu»
è sostituito dal paragrafo:
«
Dopo un'eventuale asciugatura i formaggi vengono posti in un locale di stagionatura con una temperatura compresa tra i 9 e i 14 °C e un'umidità relativa superiore al 90 %.
Durante questa fase il formaggio viene rivoltato più volte e spillato per ottenere una buona distribuzione dell'erborinatura.
Durante questo periodo può essere effettuata un'aggiunta di flora di superficie.
La stagionatura, che prima dell'uscita dai locali sotterranei deve avere una durata minima di 21 giorni a decorrere dalla data di cagliatura, permette uno sviluppo armonioso dell'erborinatura».
Sono state specificate le condizioni di temperatura e di umidità per disciplinare la fase di stagionatura, fondamentale per lo sviluppo degli aromi del formaggio. È stato inoltre precisato che, per ottenere una buona distribuzione dell'erborinatura nel formaggio e per raggiungere le caratteristiche previste della crosta, in questa fase il formaggio viene rivoltato più volte e spillato per ottenere una buona distribuzione dell'erborinatura e che durante questo periodo può essere effettuata un'aggiunta di flora di superficie.
Sezione «Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico»
Questa sezione è stata interamente riscritta per evidenziare con maggiore chiarezza la dimostrazione del legame tra il «Bleu du Vercors-Sassenage» e la sua zona geografica, senza modificare la sostanza del legame. Questa dimostrazione evidenzia in particolare le condizioni di produzione del latte e soprattutto il fatto che l'alimentazione basata su una flora di montagna diversificata permette di ottenere un latte idoneo alla produzione del «Bleu du Vercors-Sassenage» per il quale sono richieste particolari competenze di lavorazione e stagionatura.
La prima parte descrive la «Specificità della zona geografica» e illustra sia i fattori naturali della zona geografica che i fattori umani, sintetizzando la parte storica ed evidenziando le competenze specifiche.
La seconda parte descrive la «Specificità del prodotto» valorizzando alcuni elementi introdotti nella descrizione del prodotto.
Infine, l'ultima parte spiega il «Legame causale», ovvero le interazioni tra i fattori naturali e umani e il prodotto.
Il paragrafo relativo al legame riportato nel disciplinare della DOP è interamente ripreso al punto 5 del documento unico.
Sezione «Elementi specifici dell'etichettatura»
Questa sezione è stata aggiornata con l'eliminazione dell'obbligo di riportare sull'etichetta l'indicazione nazionale «Appellation d'Origine Contrôlée», conformemente alla normativa europea in materia di etichettatura dei prodotti DOP.
Il seguente paragrafo viene eliminato:
«Le diciture “fabrication fermière” (“produzione artigianale”) o “fromage fermier” (“formaggio artigianale”) o qualsiasi altra indicazione che lasci intendere nell'etichettatura un'origine artigianale sono riservate ai produttori artigianali» in quanto il termine «artigianale» (o qualsiasi altra dicitura indicante un'origine artigianale) è ora definito in altro modo nella normativa nazionale. Questa modifica è introdotta anche nel documento unico.
Altro
Alla voce «Servizio competente dello Stato membro» è stato aggiornato l'indirizzo dell'INAO.
Sezione «Riferimenti relativi agli organismi di controllo»
Il nome e i recapiti degli organismi ufficiali sono stati aggiornati. Questa voce riporta i recapiti delle autorità competenti in materia di controlli a livello francese: l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Viene aggiunto che il nome e i recapiti dell'organismo di certificazione sono consultabili sul sito dell'INAO e nella banca dati della Commissione europea.
Sezione «Requisiti nazionali»
Per effetto di modifiche legate a cambiamenti legislativi e normativi nazionali, è stato eliminato il riferimento al decreto della denominazione «Bleu du Vercors Sassenage» ed è stata introdotta una tabella contenente i principali punti da controllare, i rispettivi valori di riferimento e il corrispondente metodo di valutazione.
DOCUMENTO UNICO
«BLEU DU VERCORS-SASSENAGE»
N. UE: PDO-FR-0077-AM02 — 27.11.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione (Denominazioni)
«Bleu du Vercors-Sassenage»
2. Stato membro o Paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Bleu du Vercors-Sassenage» è un formaggio a pasta erborinata, non pressata e non cotta.
È prodotto con latte vaccino, crudo o termizzato, eventualmente parzialmente scremato. Nella lavorazione artigianale viene utilizzato esclusivamente latte crudo.
Si presenta sotto forma di cilindro appiattito con scalzo convesso di 27-30 cm di diametro e 7-9 cm di altezza; il peso è compreso tra 4 e 4,5 kg. La crosta presenta una fine fioritura tra il bianco e il grigio-blu tipo muffa che può essere segnata da venature di colore da arancione ad avorio di tipo lieviti e batteri di stagionatura.
Il «Bleu du Vercors-Sassenage» è caratterizzato da una pasta da avorio a giallo chiaro, fondente e omogenea, con un'erborinatura blu uniformemente distribuita. La pasta presenta occhiature di forma eterogenea, inferiori a 1 cm2, distribuite su tutto il volume della forma.
Il Bleu du Vercors-Sassenage ha un sapore di erborinatura dolce, senza eccessi di amaro, di acidità o di salinità. Si distingue inoltre per un delicato gusto di nocciola e un odore di sottobosco.
Il prodotto contiene come minimo 48 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio a essiccazione completa e il suo tenore in materia secca non deve essere inferiore a 52 grammi per 100 grammi di formaggio.
Può essere venduto solo dopo una stagionatura di 21 giorni a decorrere dalla data di cagliatura.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La razione di base delle vacche da latte è costituita da foraggio (erba brucata al pascolo, fieno o erba fasciata) proveniente esclusivamente dalla zona geografica. È vietato qualsiasi altro mangime fermentato.
In periodi di disponibilità di erba, non appena le condizioni climatiche lo consentono, per le vacche da latte il pascolo è obbligatorio. La sua durata non può essere inferiore a 150 giorni all'anno. Ogni vacca da latte deve avere a disposizione in media almeno 30 are di superficie sempre in erba durante il periodo del pascolo.
L'erba fasciata (la cui percentuale di materia secca è pari almeno al 50 %) rappresenta al massimo il 40 % in materia grezza del foraggio distribuito alla mandria da latte durante l'anno.
L'apporto di mangimi complementari è limitato a 1 800 kg di materia secca per vacca da latte e all'anno, in media per tutte le vacche da latte.
Per l'alimentazione complementare delle vacche da latte sono ammesse soltanto le seguenti materie prime: cereali, loro prodotti e prodotti connessi disidratati non trattati con soda; pannocchie di granoturco conservate a secco con almeno il 60 % di materia secca; semi e prodotti connessi di semi oleosi e di colture proteiche; erba medica e lupinella disidratate senza aggiunta di urea.
Nel limite del 10 % dei mangimi complementari sopra indicati sono ammessi: polpa di barbabietola disidratata senza aggiunta di urea; siero di latte dell'azienda; melassa, oli vegetali (escluso l'olio di palma); elementi minerali, bicarbonato, sale, oli essenziali ed estratti vegetali naturali. È vietato l'uso di urea.
I vegetali, i prodotti connessi e i mangimi complementari provenienti da prodotti etichettati come OGM sono vietati nell'alimentazione della mandria da latte dell'azienda.
Il foraggio proviene esclusivamente dalla zona geografica.
I mangimi complementari sono limitati a 1 800 kg di materia secca per vacca da latte e all'anno, il che rappresenta al massimo il 25 % della razione annuale di materia secca delle vacche da latte. Questi mangimi complementari non provengono interamente dalla zona geografica a causa delle locali condizioni naturali di montagna che limitano fortemente la produzione di cereali e di semi oleosi.
Pertanto almeno il 75 % della razione delle vacche da latte in materia secca proviene dalla zona geografica.
Il latte utilizzato è latte vaccino, crudo o termizzato, senza aggiunta o eliminazione di materia grassa e proteine ad eccezione di un'eventuale scrematura parziale, proveniente da mandrie composte da vacche di razza Montbéliarde, Abondance e Villard de Lans.
Nella lavorazione artigianale viene utilizzato esclusivamente latte crudo.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi hanno luogo nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il «Bleu du Vercors-Sassenage» può essere presentato al consumatore in porzioni.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il nome della denominazione d'origine «Bleu du Vercors-Sassenage» è scritto a caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull'etichettatura.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica di produzione della denominazione d'origine «Bleu du Vercors-Sassenage» è situata all'interno del massiccio del Vercors su 13 comuni del dipartimento della Drôme e su 13 comuni del dipartimento dell'Isère:
Dipartimento della Drôme:
Comuni interamente compresi: (Le) Chaffal, (La) Chapelle-en-Vercors, Echevis, Léoncel, Omblèze, Plan-de-Baix, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors.
Comuni compresi in parte: Bouvante, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans.
Dipartimento dell'Isère:
Comuni interamente compresi: Autrans-Méaudre-en-Vercors, Chatelus, Choranche, Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors, Malleval-en-Vercors, Presles, Rencurel, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Villard-de-Lans.
Comuni compresi in parte: Izeron, Saint-Pierre-de-Chérennes.
Per i comuni compresi in parte, le mappe catastali sono depositate in municipio.
5. Legame con la zona geografica
Il «Bleu du Vercors-Sassenage» è un formaggio di latte vaccino le cui caratteristiche organolettiche sono legate sia alle particolari condizioni dell'ambiente naturale del Vercors, che grazie alla ricca flora dei prati consentono di ottenere un latte idoneo alla produzione casearia, sia ai metodi tradizionali di trasformazione di questo latte in formaggio a pasta erborinata.
Con un'altitudine di circa 1 000 m, il Vercors è il più grande massiccio carsico subalpino delle prealpi francesi del nord. Situato ad ovest di Grenoble, è racchiuso tra la valle dell'Isère, la pianura di Valence, la valle della Drôme e la valle del Drac.
La zona geografica comprende la parte superiore del Vercors, delimitata da falesie di calcare urgoniano. Questo massiccio si presenta come un ampio e ondulato altopiano: l'accesso attraverso le gole, a lungo difficoltoso, ha permesso a questo massiccio di preservare la propria identità e le proprie specificità.
Il paesaggio del Vercors è segnato anche dall'antica azione dei ghiacciai ed è caratterizzato da lunghe vallate umide a forma di culla e da circhi e combe chiuse dominate da falesie.
I rilievi, dove affiorano rocce calcaree, presentano suoli poco profondi e ospitano solo foreste aperte e secche o formazioni erbose secche. Nei fondivalle e sulle pendici delle colline si trovano sabbia e ghiaia più o meno argillosa provenienti dall'attività dei ghiacciai, cui si aggiungono le argille derivanti dalla decalcificazione dei calcari urgoniani. Qui si trova la maggior parte dei prati di sfalcio o dei pascoli del Vercors.
Il Vercors gode di un clima montano, caratterizzato da estati brevi, notti sempre fresche, autunni precoci e da inverni lunghi, freddi e nevosi ma attenuati da influssi oceanici e mediterranei.
Le precipitazioni sono abbondanti: da 1 000 a 1 700 mm di pioggia o neve all'anno, distribuiti in maniera relativamente uniforme durante l'anno.
L'agricoltura del Vercors è un'agricoltura di montagna estensiva, basata soprattutto sulla valorizzazione dei prati. Le produzioni principali sono l'allevamento dei bovini da latte (che riguarda un'azienda agricola su due), l'allevamento delle vacche nutrici, la produzione ovina e una piccola parte di cereali destinati essenzialmente all'alimentazione animale.
Per quanto riguarda i fattori umani, esistono tracce della produzione di questo formaggio erborinato sul massiccio del Vercors sin dal XIV secolo.
La parte della zona geografica situata nel dipartimento dell'Isère era un tempo conosciuta come «montagne di Sassenage». La storia ha poi dato a questa zona il nome «Vercors», in continuità con il Vercors della Drôme. La combinazione dei due nomi geografici corrisponde pertanto all'evoluzione storica delle due antiche regioni che costituivano il massiccio.
Nel XIV secolo il signore di Sassenage, proprietario delle quattro parrocchie di Lans en Vercors, Villard de Lans, Méaudre e Autrans, riscuoteva questo formaggio a mo' di imposta, per poi venderlo a Sassenage.
È così che il «Bleu du Vercors-Sassenage» ha iniziato a farsi conoscere al di fuori della propria zona geografica e nel corso dei secoli è stato al centro di importanti scambi commerciali in Francia e all'estero.
La tradizionale produzione artigianale di questo formaggio si è mantenuta fino all'inizio del XX secolo, quando si è ridotta con l'avvento dei caseifici. Nel 1933 Léonard Mestrallet, direttore della cooperativa del latte di Villard, inizia a produrre il «Bleu du Vercors-Sassenage» secondo la ricetta tradizionale. Sviluppa la produzione e la commercializza a Grenoble e a Saint-Etienne. Da allora altri produttori artigianali si sono nuovamente lanciati in questa produzione.
La produzione del latte e la sua trasformazione in «Bleu du Vercors-Sassenage» rispettano tuttora le pratiche tradizionali.
La produzione del latte si basa su un sistema di pascolo che valorizza la ricca flora del Vercors, con il pascolo delle vacche che diventa obbligatorio non appena le condizioni climatiche lo consentono. La razione di base degli animali è costituita esclusivamente da foraggio proveniente dalla zona geografica.
In origine la produzione del latte si basava essenzialmente sulla razza bovina locale, la «Villard-de-Lans», particolarmente adatta a quest'ambiente difficile. Praticamente scomparsa negli anni ‘70, è attualmente oggetto di un programma di conservazione e di recupero. Negli anni «50 si sono aggiunte altre razze idonee alle condizioni climatiche di montagna: la “Montbéliarde” e l»«Abondance».
Le tecniche di produzione caratteristiche del «Bleu du Vercors-Sassenage» sono:
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— |
maturazione a caldo e inseminazione con fermenti principalmente termofili e con il Penicillium Roqueforti, seguita dalla cagliatura; |
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— |
taglio della cagliata in granuli di dimensioni comprese tra quelle di una nocciola e di una noce; |
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mescolatura dei granuli intervallata da periodi di riposo; |
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formatura senza pressatura, salatura su entrambi i lati del formaggio; |
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nella fase di stagionatura, rivoltamento e spillatura dei formaggi e conservazione in ambienti freschi e umidi; |
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stagionatura minima di 21 giorni. |
Il «Bleu du Vercors-Sassenage» è un formaggio di latte vaccino a pasta erborinata, non pressata e non cotta, a forma di cilindro appiattito con scalzo convesso di 27-30 cm di diametro. La crosta presenta una fine fioritura. La sua pasta, fondente e omogenea, presenta un'erborinatura blu uniformemente distribuita e piccole occhiature di forma eterogenea, distribuite su tutto il volume della forma. Il «Bleu du Vercors-Sassenage» ha un sapore di erborinatura dolce, senza eccessi di amaro, di acidità o di salinità e si distingue per un delicato gusto di nocciola e un odore di sottobosco.
L'abbondanza dei prati naturali, sviluppatisi principalmente su sabbie argillo-calcaree e argille di decalcificazione, e la loro ricchezza floristica sono all'origine di una tradizione di allevamento estensivo di bovini da latte condotto nell'ambito di un sistema di pascolo.
I vari rilievi che compongono il sito di Vercors permettono di sfruttare al meglio l'ambiente naturale: i fondivalle umidi e pianeggianti che costituiscono le riserve foraggere delle aziende agricole; le pendici delle colline che garantiscono la sicurezza alimentare della mandria; i pendii ripidi destinati al pascolo; i prati d'alta quota utilizzati negli alpeggi durante la stagione estiva. Questa flora di montagna diversificata, alla base dell'alimentazione della mandria, conferisce la sua tipicità al latte e quindi al formaggio.
Le difficoltà di accesso al Vercors e all'interno del massiccio hanno ben presto costretto gli agricoltori a trasformare il latte vaccino in formaggio.
I produttori artigianali si sono orientati verso un formaggio di media grandezza facile da conservare e adatto alle esigenze di un'agricoltura di montagna e poi agli scambi commerciali con le regioni circostanti.
La sua produzione tradizionale, basata sull'ottenimento di una pasta erborinata, vanta un eccezionale passato (sin dal XIV secolo questo formaggio era descritto come «bleu», ovvero erborinato) e si mantiene tuttora, soprattutto grazie all'isolamento del massiccio.
Le diverse fasi di produzione del «Bleu du Vercors-Sassenage» conferiscono inoltre a questo formaggio le sue spiccate caratteristiche:
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— |
La dimensione dei granuli di cagliata (tra la nocciola e la noce) permette di ottenere una consistenza fondente e omogenea. |
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— |
La mescolatura di questi granuli, intervallata da periodi di riposo, con la formazione della pellicola intorno ai granuli (evitandone l'addensamento), così come la formatura e lo sgocciolamento senza pressatura favoriscono la creazione di occhiature nella pasta dove si svilupperà il Penicillium Roqueforti. |
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La stagionatura in condizioni umide e fresche e la spillatura favoriscono lo sviluppo armonioso del Penicillium Roqueforti. |
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La stagionatura, della durata di almeno 21 giorni, consente inoltre la formazione di una sottile fioritura superficiale e degli aromi specifici di questo formaggio: erborinatura dolce, nocciola e sottobosco. |
Il «Bleu du Vercors-Sassenage» è quindi strettamente legato al territorio del Vercors, dal quale i produttori hanno saputo trarre vantaggio sviluppando un allevamento estensivo di montagna e tecniche di produzione tradizionali.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDCBleuVercorsSassenage-BO.pdf
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/38 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9482 — SKT/Comcast/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 279/05)
1.
In data 7 agosto 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
SK Holdings Co., Ltd («SKT», Corea del Sud), |
|
— |
Comcast Corp. («Comcast», Stati Uniti). |
SKT e Comcast acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di SK Telecom CS T1 Co., Ltd, un’impresa comune di nuova costituzione («JV», Corea del Sud).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— SKT: servizi relativi a media, sicurezza, commercio e telecomunicazioni, compresa la gestione di una rete mobile in Corea del Sud;
— Comcast: servizi relativi a media, tecnologia e intrattenimento, compresi gli sport a livello professionale e l’intrattenimento dal vivo;
— JV: gestione di una squadra professionale per gare di videogiochi multiplayer online.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9482 — SKT/Comcast/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax + 32 22964301 |
|
Indirizzo postale: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
|
19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 279/40 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9494 — Equistone/Heras)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 279/06)
1.
In data 6 agosto 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Equistone Partners Europe Fund VI («Equistone», Regno Unito), controllata da Equistone LLP, |
|
— |
Hela N.V. (Belgio), Heras Deutschland GmbH, HERAS Mobilzaun GmbH (Germania), Heras France S.A.S., Heras Clôture Mobile et Sécurité S.A.R.L., Heras Cloture Mobile Production S.A.S. (Francia), CRH Fencing & Security Ltd. (Regno Unito), Perimeter Protection Holding B.V. (Paesi Bassi), Heras Norge AS (Norvegia, Heras Polska sp. z o.o. (Polonia) e Heras AB (Svezia) (collettivamente «Heras»), appartenenti a CRH Group plc. |
Equistone acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Heras.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Equistone: impresa di investimento nel private equity del mid-market che opera in tutta Europa;
— Heras: fornitura di soluzioni e servizi di protezione perimetrale (vari tipi di sistemi di recinzione, impianti, servizi di manutenzione e riparazione) con stabilimenti di produzione in tutta Europa.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9494 — Equistone/Heras
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax: +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).