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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 273/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9016 — CMA CGM/Container Finance) ( 1 ) |
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2019/C 273/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9411 — Paker-Hannifin Corporation/Lord Corporation) ( 1 ) |
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2019/C 273/03 |
Avvio di procedura (Caso M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 273/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 273/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9486 — GBL/Webhelp) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 273/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9435 — ADNOC/OCI/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 273/07 |
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Rettifiche |
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2019/C 273/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9016 — CMA CGM/Container Finance)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 273/01)
Il 22 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9016. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9411 — Paker-Hannifin Corporation/Lord Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 273/02)
Il 6 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9411. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/2 |
Avvio di procedura
(Caso M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 273/03)
Il 7 agosto 2019 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L’avvio di procedura comporta l’apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio (1).
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+ 32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso M.9014 — PKN Orlen/Grupa Lotos, al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 agosto 2019
(2019/C 273/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1222 |
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JPY |
yen giapponesi |
118,01 |
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DKK |
corone danesi |
7,4633 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,92830 |
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SEK |
corone svedesi |
10,7088 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0853 |
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ISK |
corone islandesi |
139,10 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,0078 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,829 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
323,98 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3372 |
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RON |
leu rumeni |
4,7249 |
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TRY |
lire turche |
6,3141 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6589 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4889 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8057 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7417 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5576 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 373,20 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,2289 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,9303 |
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HRK |
kuna croata |
7,3928 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 067,10 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7104 |
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PHP |
peso filippino |
58,743 |
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RUB |
rublo russo |
73,6134 |
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THB |
baht thailandese |
34,648 |
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BRL |
real brasiliano |
4,4773 |
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MXN |
peso messicano |
22,0302 |
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INR |
rupia indiana |
80,1865 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9486 — GBL/Webhelp)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 273/05)
1.
In data 7 agosto 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Groupe Bruxelles Lambert («GBL», Belgio), |
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— |
Webhelp SAS e relative controllate («Webhelp», Francia). |
GBL acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Webhelp.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— GBL: holding di investimento che investe in imprese globali operanti in diversi settori, principalmente in Europa. L'unica controllata in cui GBL detiene una partecipazione di controllo è Imerys SA («Imerys»), una multinazionale francese specializzata nella produzione e nella lavorazione di minerali industriali;
— Webhelp: prestatore di servizi informatici che opera principalmente nei servizi di esternalizzazione dei processi aziendali. Offre una gamma di servizi di base quali assistenza tecnica per i servizi di fidelizzazione dei clienti e la gestione dei reclami, raccolta multicanale di dati sui clienti, servizi digitali e di marketing, servizi di pagamento e soluzioni aziendali. Webhelp opera principalmente in Europa, ma è presente in tutto il mondo.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9486 — GBL/Webhelp
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax: +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9435 — ADNOC/OCI/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 273/06)
1.
In data 8 agosto 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
OCI N.V. («OCI», Paesi Bassi), |
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— |
Abu Dhabi National Oil Company («ADNOC», Emirati arabi uniti). |
OCI e ADNOC acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote e conferimento di quote e attivi (ADNOC Fertilizers e attività di OCI in Medio Oriente e Nordafrica relativa ai fertilizzanti a base di gas naturale).
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— OCI: produzione e distribuzione di fertilizzanti a base di gas naturale e prodotti chimici industriali per uso agricolo e industriale;
— ADNOC: opera lungo l’intera catena del valore degli idrocarburi: prospezione, produzione, stoccaggio, raffinazione e distribuzione di petrolio e gas e sviluppo di prodotti petrolchimici;
— JV: opera in Medio Oriente e Nordafrica nella produzione di fertilizzanti a base di gas naturale destinati all’esportazione e alla distribuzione.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9435 — ADNOC/OCI/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/7 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2019/C 273/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«SNEEM BLACK PUDDING»
N. UE: PGI-IE-02353 – 3.3.2017
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione (denominazioni)
«Sneem Black Pudding»
2. Stato membro o paese terzo
Irlanda
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Lo «Sneem Black Pudding» è un tradizionale sanguinaccio non insaccato e cotto in forno in una teglia delle dimensioni approssimative di 500 mm x 200 mm x 75-100 mm, comunemente venduto in quadrati o blocchi da 500 g a 1 kg. Il prodotto finito, venduto al cliente, presenta un colore rosso scuro intenso. Se desiderato, può essere consumato senza ulteriore cottura.
Rispetto alla maggior parte degli altri sanguinacci irlandesi, lo «Sneem Black Pudding» ha una consistenza morbida, simile a una mousse, risultando estremamente morbido al palato.
Ingredienti adoperati nella produzione dello «Sneem Black Pudding» e intervalli percentuali entro cui devono essere compresi:
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— |
sego di bue e/o agnello – da un minimo dell’8 % a un massimo del 15 %; |
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— |
farina di avena – da un minimo del 20 % a un massimo del 25 %; |
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— |
cipolla – da un minimo del 15 % a un massimo del 25 %; |
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— |
sangue di pecora, mucca o maiale – da un minimo del 15 % a un massimo del 25 %; |
|
— |
acqua – da un minimo del 15 % a un massimo del 25 %; |
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— |
condimenti e spezie – da un minimo dello 0,5 % a un massimo del 2,5 %. |
Lo «Sneem Black Pudding» deve essere esente da coloranti artificiali, aromi, agenti lievitanti e conservanti. Il tasso di umidità medio è compreso tra il 75 % e l’80 % e una porzione da 100 g fornisce di media:
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energia: 130-150 kcal; |
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proteine: 10-15 g; |
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carboidrati: 10-15 g; |
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grassi: 4-7 g; |
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ferro: 20 mg. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi della preparazione e della produzione dello «Sneem Black Pudding» vengono svolte al chiuso e devono avere luogo nella zona geografica delimitata, in condizioni controllate e monitorate, al fine di garantire la qualità costante del prodotto.
Il sangue viene raccolto da animali macellati direttamente in macelli autorizzati nell’area geografica e viene immediatamente refrigerato in loco in contenitori per uso alimentare etichettati, per garantire una rintracciabilità interna completa. Nella produzione dello «Sneem Black Pudding» viene generalmente impiegato sangue di pecora, mucca o maiale.
Il sego viene raccolto direttamente dagli animali macellati nel macello autorizzato nell’area geografica. Quando il contenuto di grassi del sego di agnello è inferiore alla media, si utilizza il sego di bue come integrazione (ad esempio quando si utilizzano i primi agnelli primaverili).
Gli ingredienti secchi vengono quindi accuratamente pesati, preparati e mescolati con il sego, per garantire un prodotto uniforme e una distribuzione omogenea degli ingredienti al suo interno. L’aggiunta degli ingredienti umidi crea un impasto denso.
La miscela addizionata degli ingredienti umidi viene quindi trasferita in teglie rettangolari, in quanto il prodotto non è insaccato. Le dimensioni della teglia sono circa 500 mm di lunghezza per 200 mm di larghezza e 75-100 mm di profondità.
La cottura in forno prevede due opzioni:
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— |
a temperatura elevata e per breve tempo (250 °C per 2 ore); |
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— |
a temperatura ridotta e per lungo tempo (100 °C per 6 ore). |
Il prodotto finito viene poi fatto raffreddare a temperatura ambiente (circa 15 °C) prima di essere refrigerato a una temperatura compresa tra 2 e 4 °C. In quanto prodotto non confezionato, completamente naturale e privo di additivi chimici o conservanti, la scadenza è relativamente breve (dai 14 ai 21 giorni). Il sanguinaccio finito viene normalmente tagliato in quadrati o blocchi di peso compreso tra 500 g e 1 kg.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il prodotto da etichettare come «Sneem Black Pudding», la confezione e il materiale promozionale recheranno il logo sottostante:
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica per la produzione dello «Sneem Black Pudding» è il villaggio di Sneem, sulla penisola di Iveragh, nella contea di Kerry. Le coordinate geografiche sono 51° 50′ 00″ Nord, 9° 54′ 00″ Ovest.
5. Legame con la zona geografica
Il legame causale tra il prodotto e la zona di produzione si basa sulla sua reputazione, che a sua volta deriva dalle sue origini nel villaggio di Sneem e dalla competenza dei macellai che lo producono.
La produzione dello «Sneem Black Pudding» nella sua forma attuale risale ai primi anni Cinquanta, un periodo di difficoltà economiche per l’Irlanda. A causa delle difficoltà economiche dell’epoca, gli allevatori dovevano sfruttare al massimo ogni parte dell’animale, compresi il sangue fresco e il sego. Nella sua rubrica sull’Irish Examiner del febbraio 2005, Regina Sexton nota che «il sanguinaccio di sangue fresco è uno dei prodotti irlandesi più longevi», e lo «Sneem Black Pudding» è uno dei pochi rimasti.
Il sego viene tradizionalmente utilizzato in quasi tutti i sanguinacci irlandesi; nello «Sneem Black Pudding» la sua funzione è quella di aumentare il contenuto di grassi e migliorane la consistenza e la morbidezza al palato. Il sego ha un punto di fusione basso (circa 45-50 gradi centigradi), il che lo rende di facile utilizzo nella forma solida durante la preparazione del sanguinaccio. L’alto potere calorifico del sego rende lo «Sneem Black Pudding» un alimento ideale per l’inverno.
Tutti i macellai di Sneem producono e vendono i loro prodotti dagli anni Cinquanta ed è da allora che lo «Sneem Black Pudding» viene venduto con questa denominazione. I macellai hanno usato la denominazione «Sneem Black Pudding» cooperativamente ed hanno cercato di mantenere a livelli elevati la qualità del processo produttivo e di preservare il legame con la tradizione del Kerry meridionale. La maestria e l’esperienza dei macellai di Sneem riflettono una storia di tradizione locale nella produzione dello «Sneem Black Pudding», che di conseguenza ha acquistato una reputazione per il sapore e la qualità che lo caratterizzano ed è attualmente riconosciuto come uno dei migliori sanguinacci d’Irlanda.
Il villaggio di Sneem si differenzia inoltre per un motivo meno ovvio. Con la razionalizzazione dei macelli locali più piccoli avvenuta negli ultimi decenni, è insolito per un villaggio di queste dimensioni avere due macelli autorizzati così vicini l’uno all’altro per la produzione continua dello «Sneem Black Pudding».
Ovviamente, questo sanguinaccio è un elemento immancabile della tradizionale colazione irlandese, sebbene il suo stile sia insolito per l’industria dei sanguinacci, come ricordato da Carla Blake nella sua rubrica dedicata ad agricoltura e allevamento nell’Irish Examiner del luglio 1995, in cui afferma che «lo “Sneem Black Pudding” è il sanguinaccio più gustoso mai assaggiato, anche se insolito e diverso dai sanguinacci tradizionali insaccati». Tale aspetto si ritrova anche nel sito Web del Black Pudding Club, in cui si afferma: «Tradizionalmente, il sanguinaccio del Kerry era una torta cotta in forno e tagliata a quadrati. Fino a forse dieci anni fa, gli unici sanguinacci in blocchi quadrati di cui si aveva conoscenza erano … e lo “Sneem Black Pudding”. Negli ultimi anni, la forma quadrata è divenuta più popolare, sebbene la salsiccia di sanguinaccio sia ancora di gran lunga la più comune».
Il prodotto finito venduto al cliente ha un colore rosso scuro intenso e una consistenza morbida, simile a una mousse, diversamente dalla maggior parte dei sanguinacci irlandesi, così da risultare estremamente morbido al palato. In altri sanguinacci irlandesi, ingredienti come cipolla e farina di avena sono chiaramente visibili quando si taglia il prodotto oppure si sentono in bocca quando lo si mangia. Lucinda O’Sullivan, tra i critici gastronomici irlandesi più letti, nella recensione del Kenmare Park Hotel apparsa nella sua rubrica nel Sunday Independent dell’ottobre 2001, commenta che «l’antipasto di “Sneem Black Pudding” era cremoso e morbido come la seta… decisamente diverso da qualsiasi altra cosa venduta nei supermercati».
La stessa, in un articolo comparso a ottobre 2010 sul Sunday Independent e relativo ai produttori alimentari locali, a proposito dello «Sneem Black Pudding» osserva che si tratta di «una ricetta di sanguinaccio nettamente diversa da qualsiasi altra cosa in circolazione». Questa affermazione è di grande importanza in quanto riconosce il metodo e lo stile di produzione dello «Sneem Black Pudding» e conferma i principi della ricetta tradizionale, rigorosamente seguita dai produttori.
Come riferisce Jean Sheridan sul quotidiano Irish Press nell’agosto 1975, la stagione turistica era un periodo importante per le imprese locali, e i macellai di Sneem produttori di «Sneem Black Pudding» non facevano eccezione, producendo le «fette di sanguinaccio per i visitatori stranieri», desiderosi di acquistare questo curioso prodotto sia come ricordo che per assaggiare una specialità tradizionale del Ring of Kerry e di Sneem.
Lo «Sneem Black Pudding» è un elemento essenziale del mercato alimentare locale e il prodotto, insieme al legame con il territorio di Sneem, è riconosciuto a livello nazionale. Ciò è testimoniato dalle affermazioni riportate sul sito Web Our Mountain Home (http://sneemireland.com/wheretostay.html): «Potrete inoltre gustare una tradizionale colazione irlandese fatta in casa, con il famoso “Sneem Black Pudding”…»; e sul sito Web Irish Tourism (http://blog.irishtourism.com/2019/01/10/best-food-in-ireland/): «Le specialità più conosciute di sanguinaccio tradizionale e sanguinaccio bianco provengono da Clonakilty o dal Kerry, dove troverete il famosissimo “Sneem Black Pudding”. Il sanguinaccio è piuttosto diffuso in tutta l’Irlanda ma qui la ricetta è davvero speciale».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
http://www.agriculture.gov.ie/gi/pdopgitsg-protectedfoodnames/products/
Rettifiche
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14.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/11 |
Rettifica della «Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi»
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 215 del 26.6.2019 )
(2019/C 273/08)
Il testo della pubblicazione n. 2019/C 215/03 è sostituito dal seguente:
«Pubblicazione ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.
La decisione di risoluzione concernente HETA ASSET RESOLUTION AG è collegata alla riorganizzazione di Hypo Alpe Adria Bank International AG.
Estratto della decisione di mandato adottata dall’Autorità austriaca per la vigilanza sui mercati finanziari (FMA) il 26 marzo 2019 in merito alla preparazione dell’applicazione di uno strumento di risoluzione (meccanismo di rivalutazione).
DECISIONE DI MANDATO
Decisione
L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FMA), in qualità di autorità competente per la risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della legge federale sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken - «BaSAG»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale della Repubblica d’Austria (GBBl.) I n. 98/2014, nella versione vigente, sussistendo le condizioni per la risoluzione di HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria, FN 108415 (in appresso «HETA»), dispone l’adozione delle misure indicate di seguito:
I.
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA ai sensi dell’articolo 86 del BaSAG, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.2 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento del rispettivo valore nominale esistente alla data del 1o marzo 2015 o dell’importo residuo, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento del rispettivo valore nominale esistente alla data del 1o marzo 2015 o dell’importo residuo, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015.
Fatti salvi gli effetti su tutti i soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del BaSAG, tale rivalutazione riguarda le passività ammissibili elencate di seguito, ad eccezione delle passività di cui al punto II.2.6.2 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso:
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1. |
Obbligazioni:
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2. |
Prestiti garantiti:
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3. |
Emissioni dell’ufficio per le obbligazioni ipotecarie (Pfandbriefstelle): I debiti di HETA nei confronti di Pfandbriefbank (Österreich) AG, dell’ufficio per le obbligazioni ipotecarie (Pfandbriefstelle) delle banche regionali di credito ipotecario austriache, degli istituti membri dell’ufficio per le obbligazioni ipotecarie delle banche regionali di credito ipotecario austriache e dei loro garanti, che sono conseguenti o collegati ai titoli di debito emessi dall’ufficio per le obbligazioni ipotecarie delle banche regionali di credito ipotecario austriache sono elencati di seguito.
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4. |
Imposte e tasse:
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5. |
Conti overnight:
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6. |
Costi di garanzia, amministrazione e trattamento
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7. |
Di seguito sono riportate altre passività ammissibili.
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II.
Per quanto riguarda le altre passività ammissibili di HETA di cui al punto II.3. della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, la cui fattispecie era già motivata alla data del 1 marzo 2015, ma la cui evenienza o il cui importo non sono certi, si dispone quanto segue:
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1. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili conseguenti a procedimenti giudiziari contro HETA o alle altre passività ammissibili di HETA contestate, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.1 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. Fatti salvi gli effetti su tutti i soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del BaSAG, tale rivalutazione riguarda le posizioni indicate di seguito.
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2. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA a titolo di imposte, tasse e contributi sociali non versati relativi a periodi impositivi precedenti il 1o marzo 2015, compresi tutte le sovrattasse e gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.2 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
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3. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA conseguenti alle garanzie, cauzioni e lettere di credito assunte o prestate da HETA, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.3 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo dovuto da HETA, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo dovuto da HETA. Fatti salvi gli effetti su tutti i soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del BaSAG, tale rivalutazione riguarda le posizioni indicate di seguito.
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4. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA conseguenti al contratto di acquisto di azioni dell’8 settembre 2014 e relative modifiche del 24 ottobre 2014 e del 28 ottobre 2014, concluso tra Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (ora: HETA) e HBI-Bundesholding AG, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.4 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
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5. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA relative al prezzo d’acquisto potenziale per la vendita della rete SEE sulla base del contratto di acquisto di azioni del 18-25 novembre 2014 e successive integrazioni, concluso tra Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (ora: HETA) e Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.5 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
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6. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA nei confronti della Repubblica d’Austria e di Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des Bundes relative a una penale di cui al punto 7, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di principio del 23 dicembre 2008 e successive integrazioni, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.6 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
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7. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA nei confronti del Land Carinzia di cui all’articolo 5, paragrafo 3, punto 4, della legge del 13 dicembre 1990 relativa al conferimento delle attività bancarie di Kärntner Landes- und Hypothekenbank in una società per azioni e alle disposizioni fondamentali sul portafoglio di Kärntner Landes- und Hypothekenbank – Holding (legge Kärntner Landesholding, K-LHG), compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.7 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
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8. |
Il valore nominale o l’importo residuo delle passività ammissibili di HETA nei confronti di HETA Immobilienund Bauconsult GmbH (ex HYPO Immobilien- und Bauconsult GmbH) derivanti dall’accordo su un diritto di riscatto obbligatorio relativo allo Headquarter Alpe Adria Center Klagenfurt del 19 settembre 2011, compresi gli interessi maturati fino al 28 febbraio 2015, ridotto con il punto II.3.8 della decisione dell’FMA del 2 maggio 2017, numero di protocollo FMA-AW00001/0044-AWV/2016, relativa al ricorso, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, e l’articolo 90, paragrafo 1, punto 5, del BaSAG, a un ammontare pari al 64,40 per cento dell’importo legittimamente spettante, è rivalutato a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, punto 1, in combinato disposto con l’articolo 74, paragrafo 2, punto 4, l’articolo 85 e l’articolo 88, paragrafo 3, del BaSAG, nonché in combinato disposto con l’articolo 68, paragrafo 2, dell’AVG, a un ammontare pari all’85,54 per cento dell’importo legittimamente spettante. |
Motivazione
Mezzi di ricorso
Contro la presente decisione adottata nel procedimento di mandato ai sensi dell’articolo 116, paragrafi da 1 a 4, del BaSAG, HETA e tutti gli altri soggetti i cui diritti sono interessati dalle misure di risoluzione disposte con la presente decisione, in particolare gli azionisti e i creditori di HETA, possono presentare ricorso dinanzi all’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FMA) a norma dell’articolo 116, paragrafo 8, del BaSAG entro tre mesi dalla pubblicazione della comunicazione ufficiale delle misure.
La presente decisione produce effetti giuridici immediati su HETA nonché sui creditori e gli azionisti interessati e su tutti gli altri destinatari.
Il ricorso deve essere presentato all’FMA in forma scritta; non è ammessa la presentazione di ricorsi in forma orale o per via telefonica.
Qualora il ricorso scritto possa essere presentato anche mediante modalità di trasmissione tecniche (ad esempio casella postale elettronica, fax, messaggio di posta elettronica), le stesse devono essere indicate in aggiunta al nostro indirizzo. Si segnala, tuttavia, che i rischi connessi con la trasmissione (ad esempio errore di trasferimento o perdita legata a quest’ultimo, nonché perdita del documento) sono a carico del mittente, qualunque sia la modalità di presentazione prescelta.
Ai fini della validità delle comunicazioni presentate all’FMA austriaca in formato elettronico e scritto (articolo 13, paragrafo 1, dell’AVG) fanno fede gli orari di lavoro dell’FMA. Tali orari corrispondono agli orari di apertura al pubblico e sono così stabiliti:
da lunedì a giovedì: dalle ore 8:00 alle ore 17:30
venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 16:00
(ad eccezione delle festività civili e del 24 e 31 dicembre).
Gli strumenti di ricezione della casella postale elettronica, dei fax e dei messaggi di posta elettronica a disposizione dell’FMA sono abilitati alla ricezione anche al di fuori degli orari di lavoro su indicati, ma sono presidiati soltanto durante tali orari. Pertanto, le comunicazioni trasmesse ai suddetti strumenti di ricezione al di fuori degli orari di lavoro, anche se già pervenute nella disponibilità di FMA, sono considerate validamente presentate (e pervenute) soltanto alla ripresa dell’orario di lavoro e sono prese in carico (soltanto) in quel momento (articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con il paragrafo 5 dell’AVG).
Al di fuori dei suddetti orari di lavoro non sono prese in consegna le comunicazioni presentate a mano (articolo 13, paragrafo 5, dell’AVG).
Il ricorso non ha effetto sospensivo; ciò significa che la decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di presentazione di ricorso.
I ricorsi presentati in ritardo saranno respinti.»