ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 270/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 270/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Procedimento penale a carico di K.P.
(Causa C-458/15) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al terrorismo - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Articolo 1, paragrafi 4 e 6 - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Articolo 2, paragrafo 3 - Decisione del Consiglio che mantiene un’organizzazione nell’elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici - Validità)
(2019/C 270/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Imputato nella causa principale
K.P.
Dispositivo
1) |
Dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento atto a inficiare la validità:
|
2) |
Il regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE, è invalido nella parte in cui, con esso, le Tigri per la liberazione della patria Tamil sono state mantenute nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/3 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-612/16) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Antidumping - Interpretazione e validità di regolamenti che istituiscono nuovamente dazi antidumping a seguito della pronuncia della Corte di una sentenza d’invalidità - Base giuridica - Irretroattività - Prescrizione)
(2019/C 270/03)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: C & J Clark International Ltd
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Dispositivo
1) |
L’esame delle questioni di validità sottoposte alla Corte non ha rilevato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, né quella del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. |
2) |
Il regime di prescrizione di cui all’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, si applica alla riscossione dei dazi antidumping istituiti dai regolamenti di esecuzione di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza. |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2019 — Repubblica d’Austria/Repubblica federale di Germania
(Causa C-591/17) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE - Normativa di uno Stato membro che prevede un canone per l’uso delle infrastrutture per gli autoveicoli privati - Situazione in cui i proprietari dei veicoli immatricolati in detto Stato membro beneficiano di un’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo corrispondente a detto canone)
(2019/C 270/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: G. Hesse, J. Schmoll e C. Drexel, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e S. Eisenberg, agenti, assistiti da C. Hillgruber, Rechtsanwalt)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: J. Langer, J.M. Hoogveld e M. Bulterman, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, avendo introdotto il canone per l’uso delle infrastrutture per gli autoveicoli privati e avendo previsto, simultaneamente, un’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo almeno equivalente a quello del canone versato, a favore dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Repubblica federale di Germania è condannata ai tre quarti delle spese sostenute dalla Repubblica d’Austria e deve farsi carico delle proprie spese. |
4) |
La Repubblica d’Austria deve farsi carico di un quarto delle proprie spese. |
5) |
Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Danimarca devono farsi carico delle proprie spese. |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/Memira Holding AB
(Causa C-607/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sulle società - Gruppo di società - Libertà di stabilimento - Deduzione delle perdite subìte da una società controllata non residente - Nozione di «perdite definitive» - Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante - Normativa dello Stato di residenza della società controllata che consente la deduzione di perdite nell’ambito di una fusione soltanto al soggetto che le ha subìte)
(2019/C 270/05)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Convenuta: Memira Holding AB
Dispositivo
1) |
Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro soggetto passivo in caso di fusione, mentre un siffatto trasferimento è previsto dallo Stato membro da cui dipende la società controllante in caso di fusione tra società residenti, non è determinante, salvo che la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che esse siano fiscalmente prese in considerazione da un terzo per gli esercizi futuri. |
2) |
Nell’ipotesi in cui la circostanza menzionata nella prima questione diventi pertinente, è irrilevante il fatto che, nello Stato di residenza della società controllata, non esista nessun altro soggetto che avrebbe potuto dedurre tali perdite in caso di fusione qualora una siffatta deduzione fosse stata autorizzata. |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/Holmen AB
(Causa C-608/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sulle società - Gruppo di società - Libertà di stabilimento - Deduzione delle perdite subìte da una società controllata non residente - Nozione di «perdite definitive» - Applicazione a una società controllata di secondo livello - Normativa dello Stato di residenza della società controllante che richiede che la società controllata sia detenuta direttamente - Normativa dello Stato di residenza della società controllata che limita l’imputazione delle perdite e la vieta nell’anno della liquidazione)
(2019/C 270/06)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Convenuta: Holmen AB
Dispositivo
1) |
La nozione di perdite definitive di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), non si applica a una società controllata di secondo livello, salvo che tutte le società intermedie tra la società controllante che richiede uno sgravio di gruppo e la società controllata di secondo livello che subisce perdite che possono essere considerate definitive siano residenti nel medesimo Stato membro. |
2) |
Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer(C-446/03, EU:C:2005:763), la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro soggetto passivo nell’anno di una liquidazione non è determinante, salvo che la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che siano prese in considerazione da un terzo per esercizi futuri. |
3) |
Nell’ipotesi in cui la circostanza menzionata al punto 2 del presente dispositivo diventi pertinente, è irrilevante la misura in cui la legislazione dello Stato della società controllata che subisce perdite che possono essere qualificate come definitive abbia avuto come conseguenza che una parte di queste ultime non abbia potuto essere imputata agli utili d’esercizio della società controllata deficitaria o a quelli di un altro soggetto del medesimo gruppo. |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 giugno 2019 — RF/Commissione europea
(Causa C-660/17 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Invio dell’atto di ricorso per telefax - Deposito oltre i termini dell’originale dell’atto di ricorso nella cancelleria del Tribunale - Ritardo nell’inoltro della corrispondenza - Nozione di «forza maggiore o caso fortuito»)
(2019/C 270/07)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: RF (rappresentante: K. Komar-Komarowski, radca prawny)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Szczodrowski, G. Meessen e I. Rogalski, agenti)
Dispositivo
1) |
La domanda di ammissione di nuove prove è respinta. |
2) |
L’impugnazione è respinta. |
3) |
La RF è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |
12.8.2019 |
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C 270/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-682/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Impianto di trattamento del gas naturale - Recupero dello zolfo - «Processo Claus» - Produzione di elettricità in un impianto secondario - Produzione di calore - Emissione di biossido di carbonio (CO2) intrinseco - Articolo 2, paragrafo 1 - Campo di applicazione - Allegato I - Attività di «combustione di carburanti» - Articolo 3, lettera u) - Nozione di «impianto di produzione di elettricità» - Articolo 10 bis, paragrafi 3 e 4 - Regime transitorio di armonizzazione dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni - Decisione 2011/278/UE - Ambito di applicazione - Articolo 3, lettera c) - Nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»)
(2019/C 270/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, nella versione di cui alla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che nell’ambito della sua attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 [megawatts (MW)]», di cui all’allegato I di detta direttiva, produce elettricità destinata essenzialmente ad essere impiegata per il fabbisogno dell’impianto stesso, deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi della disposizione succitata, qualora, da un lato, in tale impianto venga effettuata allo stesso tempo un’attività di fabbricazione di un prodotto non rientrante in detto allegato e, dall’altro, lo stesso impianto immetta in modo continuativo, dietro corrispettivo, nella rete elettrica pubblica — alla quale l’impianto in questione deve essere allacciato in modo permanente per motivi tecnici — una parte, sia pur esigua, dell’energia elettrica generata. |
2) |
L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, deve essere interpretato nel senso che un impianto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui deve essere considerato un «impianto di produzione di elettricità», ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, non ha il diritto che gli siano assegnate quote di emissioni a titolo gratuito per il calore prodotto nell’ambito dell’attività in esso svolta di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» di cui all’allegato I di tale direttiva, qualora detto calore sia utilizzato per fini diversi rispetto alla produzione di elettricità, dal momento che un siffatto impianto non soddisfa le condizioni poste dall’articolo 10 bis, paragrafi da 4 a 8, della suddetta direttiva. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/8 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «Oribalt Rīga» SIA, già «Oriola Rīga» SIA O/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-1/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 30, paragrafo 2, lettere b) e c) - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 152, paragrafo 1, lettere a) e b) - Determinazione del valore in dogana delle merci - Nozione di «merci similari» - Medicinali - Presa in considerazione di qualunque elemento che possa incidere sul valore economico del medicinale di cui trattasi - Termine di 90 giorni entro cui le merci importate devono essere vendute nell’Unione europea - Termine tassativo - Mancata considerazione degli sconti commerciali)
(2019/C 270/09)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente:«Oribalt Rīga» SIA, già «Oriola Rīga» SIA
Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositivo
1) |
L’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, dev’essere interpretato nel senso che, laddove il valore in dogana di merci, quali i medicinali di cui trattasi nel procedimento principale, sia calcolato applicando il metodo deduttivo previsto in detta disposizione, l’amministrazione doganale nazionale competente deve, per identificare «merci similari», prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, quali la composizione rispettiva di tali merci, la loro sostituibilità quanto ai loro effetti e alla loro intercambiabilità sul piano commerciale, procedendo quindi ad una valutazione di fatto tenendo conto di qualunque elemento che possa incidere sul valore economico reale di dette merci, inclusa la posizione sul mercato della merce importata e del suo fabbricante. |
2) |
L’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, dev’essere interpretato nel senso che, per determinare il prezzo unitario delle merci importate secondo il metodo di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, il termine di 90 giorni entro cui le merci importate devono essere vendute nell’Unione europea, previsto all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93, è un termine tassativo. |
3) |
L’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, dev’essere interpretato nel senso che gli sconti sul prezzo di vendita delle merci importate non possono essere presi in considerazione per determinare il valore in dogana di tali merci in applicazione di detta disposizione. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italia) — Meca Srl/Comune di Napoli
(Causa C-41/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) - Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi - Motivi facoltativi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto - Grave illecito professionale che rende dubbia l’integrità dell’operatore economico - Risoluzione di un precedente contratto per via di carenze nella sua esecuzione - Contestazione in giudizio che impedisce all’amministrazione aggiudicatrice di valutare l’inadempimento contrattuale fino alla conclusione del procedimento giudiziario)
(2019/C 270/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Parti
Ricorrente: Meca Srl
Resistente: Comune di Napoli
nei confronti di: Sirio Srl
Dispositivo
L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce.
12.8.2019 |
IT |
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C 270/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Spagna) — Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
(Causa C-72/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4, punto 1 - Principio di non discriminazione - Settore pubblico dell’insegnamento - Normativa nazionale che concede un’integrazione salariale unicamente agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come funzionari di ruolo - Esclusione degli insegnanti assunti come impiegati amministrativi a contratto a tempo determinato - Nozione di «ragioni oggettive» - Caratteristiche inerenti alla status di funzionario di ruolo)
(2019/C 270/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Daniel Ustariz Aróstegui
Resistente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
Dispositivo
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale.
12.8.2019 |
IT |
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C 270/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Línea Directa Aseguradora SA/Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
(Causa C-100/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 3, primo comma - Nozione di «circolazione dei veicoli» - Danno materiale causato ad un immobile dall’incendio di un veicolo stazionato in un garage privato di tale immobile - Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria)
(2019/C 270/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Línea Directa Aseguradora SA
Convenuta: Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
Dispositivo
L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Grup Servicii Petroliere SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Causa C-291/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148, lettere a) e c) - Esenzioni connesse ai trasporti internazionali - Cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici - Nozione di «navi adibite alla navigazione in alto mare» - Portata)
(2019/C 270/13)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti
Ricorrente: Grup Servicii Petroliere SA
Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Dispositivo
L’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «navi adibite alla navigazione in alto mare», che ivi compare, non si applica alla cessione di opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen/WTG Retail BVBA
(Causa C-404/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra uomini e donne - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Articolo 24 - Vittimizzazione - Rigetto della candidatura a un impiego a causa della gravidanza della candidata - Lavoratore intervenuto a favore di detta candidata - Licenziamento del lavoratore)
(2019/C 270/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Arbeidsrechtbank Antwerpen
Parti
Ricorrenti: Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Convenuta: WTG Retail BVBA
Dispositivo
L’articolo 24 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, in una situazione in cui una persona che si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso ha presentato un reclamo, un lavoratore che l’abbia sostenuta in tale contesto è tutelato contro le misure di ritorsione adottate dal datore di lavoro soltanto se è intervenuto in qualità di testimone nell’ambito dell’istruttoria di tale reclamo e se la sua testimonianza risponde ai requisiti formali previsti da detta normativa.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/13 |
Impugnazione proposta il 15 aprile 2019 dall’Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 febbraio 2019, causa T-125/18, Associazione GranoSalus/Commissione
(Causa C-313/19 P)
(2019/C 270/15)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Motivi e principali argomenti
1. |
L’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale è stata proposta per violazione dell’art. 263, quarto comma, TFUE, e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in combinato disposto con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. |
2. |
L’odierna istante ha innanzitutto eccepito la violazione dell’art. 263, quarto comma, TFUE, avendo il Tribunale disatteso la circostanza per cui l’Associazione GranoSalus è abilitata ad agire in virtù della legittimazione a titolo individuale dei suoi associati, e ciò in quanto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 impugnato «li riguarda individualmente e direttamente» poiché «atto regolamentare che li riguarda direttamente e non comporta misure di esecuzione». A tale riguardo l’Associazione ha eccepito che il Tribunale è incorso in errore nell’applicazione della suddetta disposizione, avendo escluso la sussistenza del requisito dell’incidenza individuale poiché «è nella loro qualità generale di consumatori e di cittadini dell’Unione che alcuni membri della ricorrente sono asseritamente colpiti dall’atto impugnato» (punto 57 dell’ordinanza). Tale qualificazione dei ricorrenti associati in GranoSalus è però erronea alla luce dello Statuto associativo che rende i suoi membri, e per essi l’Associazione, portatori e promotori dell’interesse di tutela dei consumatori e dei produttori agricoli tramite l’attuazione, tra l’altro, di azioni di «contrasto, specie in ambito comunitario, rispetto ad eventuali innalzamenti delle soglie relative alle micotossine ed altri contaminanti con il fine di tutelare la salute dei consumatori e, in particolar modo, dei bambini». Essendo soddisfatto il requisito dell’incidenza individuale, ed essendo tale requisito cumulativo con quello dell’incidenza diretta, il Tribunale ha errato a pronunziarsi sotto tale profilo omettendo di tenerne conto. |
3. |
L’Associazione ha inoltre eccepito l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale ove ha ritenuto non sussistente il requisito della incidenza diretta relativamente all’ipotesi di ricorribilità, ai sensi dell’art. 263, co.4, ult. parte, TFUE, in virtù dell’asserita esistenza di misure nazionali di esecuzione del Regolamento (UE) n. 2017/2324 impugnato, motivando la decisione sotto tale profilo in ragione del preteso potere di «rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva “glifosato” concesso dagli Stati membri…» considerato quale circostanza idonea ad integrare «… misure di esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di periodo, TFUE» (punti 84 e 85 dell’ordinanza impugnata). L’erroneità di tale valutazione è data dalla circostanza, provata in atti, che lo Stato membro in cui ha sede l’Associazione e i suoi associati (Italia) ha recepito il Regolamento n. 2017/2324 con comunicato del Ministero della Salute del 19.12.2017, che ha disposto il mero rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato per un periodo non superiore a cinque anni, al contempo prorogando le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti glifosato fino al 15.12.2022, senza alcun apporto valutativo discrezionale nemmeno riguardo le prescrizioni tecniche di cui agli allegati I e II del Reg. n. 2324/2017. L’Associazione ha qui eccepito che, anche volendo considerare il comunicato ministeriale del 19.12.2017 come una misura esecutiva, il Tribunale non ha rilevato che il comunicato stesso non sarebbe impugnabile dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali poiché escluso dalla normativa italiana e dalla relativa giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 6243 del 9.11.2005). |
4. |
L’Associazione ha quindi contestato l’ordinanza per violazione dell’art. 263, co.4, ult. parte, TFUE, per omessa considerazione dell’oggetto del giudizio di cui al ricorso introduttivo. Si è rilevato a riguardo che il Tribunale ha omesso di considerare che l’incidenza diretta del Regolamento impugnato sulla Associazione, e per essa sui suoi associati, deriva dalla potenziale cancerogenicità della sostanza attiva glyphosate (si veda, l’analisi dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro pubblicata il 20.03.2015, disattesa dal Regolamento n. 2017/2324 impugnato) la cui approvazione compete esclusivamente all’Unione Europea e non è oggetto di autorizzazione di competenza degli Stati membri, e ciò in quanto l’autorizzazione nazionale del prodotto fitosanitario non comporta alcuna valutazione riguardo la sostanza attiva glyphosate che è già stata approvata «a monte» dall’Unione Europea, escludendosi pertanto che lo Stato italiano abbia il potere di autorizzare/negare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari con riferimento alla sostanza attiva glyphosate. Nella specie quindi il Tribunale ha valutato i presupposti di cui all’art. 263, co. 4, ult. parte, TFUE, senza tener conto di quanto dedotto in giudizio, ovvero della circostanza per cui residui di glifosato sono rinvenibili nelle acque sotterranee, negli alimenti (pasta) e nel suolo, con il conseguente danno che l’immissione sul mercato di tale sostanza sta cagionando al territorio, ai cittadini degli Stati membri e agli interessi di cui si fa portatrice l’Associazione e tramite essa i suoi membri. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’incidenza di cui all’art. 263 cit. rispetto a tale circostanza e alle disposizioni dello Statuto GranoSalus, oltre che alla posizione qualificata dei suoi associati, ciò che non ha fatto in ordinanza. |
5. |
Sulla base di quanto innanzi, l’Associazione ha contestato l’interpretazione dell’art. 263, co. 4, ult. parte, TFUE, data dal Giudice di primo grado, che ha finito per vanificare la sua portata e le intenzioni del legislatore europeo. A tale proposito si è rinviato alle considerazioni svolte in più procedimenti dagli Avvocati Generali (vedasi fra le altre: conclusioni dell’Avvocato Generale, causa C-456/13 P; conclusioni dell’Avvocato Generale, causa C-583/11 P; conclusioni dell’Avvocato Generale, cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P), agli occhi dei quali una simile interpretazione restrittiva finirebbe per svuotare di significato e di utilità concreta l’articolo 263. In virtù di tanto, l’Associazione ha eccepito che l’interpretazione dell’art. 263, co. 4, ult. parte, TFUE, cui si riferisce l’ordinanza impugnata si pone in evidente contrasto con l’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea («Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ….») gli artt. 6 (Diritto a un equo processo) e 13 (Diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così ostacolando la prevista possibilità di adire il Tribunale per incidenza diretta in ipotesi di tal fatta e pregiudicando ingiustificatamente il sistema di tutela dei diritti approntato dall’ordinamento della UE. |
Conclusioni
L’Associazione GranoSalus ha chiesto a codesta Corte di annullare l’ordinanza resa dal Tribunale Europeo nella causa T-125/18 — che ha ritenuto irricevibile il ricorso ed ha escluso la legittimazione ad agire dei membri dell’Associazione in virtù, da un canto, dell’asserita assenza di incidenza individuale del Regolamento impugnato sugli stessi e, dall’altro, della sussistenza di misure nazionali di esecuzione che ne escluderebbero altresì l’incidenza diretta — e per l’effetto dichiarare ricevibile il ricorso proposto per l’annullamento del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324, con le richieste ivi formulate, anche istruttorie, e disporre il rinvio della causa al Tribunale Europeo affinché si pronunci nel merito.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 18 aprile 2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e a., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e a./LI, Governo fiammingo, Governo vallone, Kosher Poultry BVBA e a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)
(Causa C-336/19)
(2019/C 270/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e a., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e a.
Intervenienti: LI, Governo fiammingo, Governo vallone, Kosher Poultry BVBA e a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 (1) del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, debba essere interpretato nel senso che, in deroga al disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e al fine di promuovere il benessere degli animali, agli Stati membri è consentito adottare disposizioni come quelle del decreto della Regione delle Fiandre del 7 luglio 2017«recante modifica della legge del 14 agosto 1986, relativa al benessere e alla protezione degli animali, con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali», disposizioni che prevedono, da un lato, un divieto di macellazione degli animali senza previo stordimento che vale anche per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso e, dall’altro lato, un procedimento di stordimento alternativo per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso basato sullo stordimento reversibile e sulla norma che lo stordimento non può comportare la morte dell’animale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del citato regolamento, nell’interpretazione di cui alla prima questione, violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del citato regolamento, nell’interpretazione di cui alla prima questione, violi gli articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto l’abbattimento degli animali secondo metodi particolari richiesti per riti religiosi è previsto soltanto in una deroga condizionata all’obbligo di stordire l’animale (articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2), mentre per l’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca ricreativa e durante eventi sportivi e culturali, per i motivi indicati nel preambolo del regolamento, sono previste disposizioni ai sensi delle quali le attività in parola non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, né nell’obbligo di stordire l’animale durante l’abbattimento (articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3). |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 3 maggio 2019 — Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt
(Causa C-360/19)
(2019/C 270/17)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Crown Van Gelder BV
Resistente: Autoriteit Consument en Markt
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, debba essere interpretato nel senso che detta disposizione conferisce il diritto di reclamo nei confronti del gestore della rete nazionale (gestore dei sistemi di trasmissione) anche a una parte, ove detta parte non sia collegata alla rete del gestore di rete nazionale di cui trattasi (gestore dei sistemi di trasmissione), ma sia collegata esclusivamente a una rete regionale (sistema di distribuzione) sulla quale il trasporto di energia si blocca a causa di un’interruzione sulla rete nazionale (sistema di trasmissione) che alimenta la rete regionale (sistema di distribuzione).
12.8.2019 |
IT |
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C 270/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 3 maggio 2019 — De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-361/19)
(2019/C 270/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: De Ruiter vof
Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune [e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio], e 73, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (2) della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, siano validi nella misura in cui essi prevedono che l’anno dell’accertamento sia determinante per stabilire l’anno sul quale si calcola la riduzione di condizionalità, nella situazione in cui l’anno dell’inadempienza della condizionalità non coincide con l’anno dell’accertamento della medesima.
12.8.2019 |
IT |
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C 270/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 10 maggio 2019 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, Wecandance NV
(Causa C-372/19)
(2019/C 270/19)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Parti
Ricorrente: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)
Resistenti: Weareone.World BVBA, Wecandance NV
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 102 TFUE, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva 2014/26/UE (1) [del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014] «sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno», debba essere interpretato nel senso che si configura abuso di posizione dominante qualora una società di gestione di diritti d’autore, che in uno Stato membro ha un monopolio di fatto, applichi agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, un modello di compenso, fondato tra l’altro sul fatturato,
1. |
utilizzando una tariffa forfettaria in scaglioni, invece di una tariffa che tenga conto della quota precisa (utilizzando le sofisticate attrezzature tecniche) del repertorio tutelato dalla società di gestione nella musica ascoltata durante l’evento, |
2. |
che fa dipendere i compensi delle licenze anche da elementi esterni, come, inter alia, il prezzo di ingresso, il prezzo delle consumazioni, il budget artistico per gli esecutori e il budget per altri elementi, come la scenografia. |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/18 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2019 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-384/19)
(2019/C 270/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve ed E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE (1) per quanto concerne i distretti idrografici ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura; ES123 Lanzarote; ES124 Tenerife; ES125 La Palma; ES126 La Gomera ed ES127 El Hierro; |
— |
dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/60/CE per quanto riguarda i distretti idrografici ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura ed ES125 La Palma; |
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dalle informazioni fornite dalle autorità spagnole risulta che la Spagna non ha stabilito, completato e pubblicato, entro il termine del 22 dicembre 2015 fissato dalla direttiva, i piani di gestione del rischio di alluvione in relazione ai distretti idrografici ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera ed ES127 El Hierro. La Commissione non ha ricevuto nemmeno una copia di detti piani, come richiesto dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva.
Inoltre, in tre distretti idrografici — ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura ed ES125 La Palma —, la fase di informazione e di consultazione pubblica non è stata ancora realizzata o comunque non si è ancora conclusa. Di conseguenza, la Commissione considera che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/60/CE per quanto riguarda i suddetti tre distretti idrografici.
(1) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU 2007, L 288, pag. 27).
12.8.2019 |
IT |
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C 270/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 17 maggio 2019 — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel/Vlaams Gewest
(Causa C-387/19)
(2019/C 270/21)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel
Resistente: Vlaams Gewest
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il disposto dell’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), in combinato disposto con i paragrafi 6 e 7 della direttiva 2014/24/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione ai sensi della quale l’operatore economico viene obbligato a fornire di propria iniziativa la prova delle misure da esso adottate per dimostrare la propria affidabilità. |
2) |
In caso di risposta affermativa, se l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), in combinato disposto con i paragrafi 6 e 7 della direttiva 2014/24, nella detta interpretazione, abbia effetto diretto. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 17 maggio 2019 — MK/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-388/19)
(2019/C 270/22)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti nel procedimento principale
Attore: MK
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questione pregiudiziale
Se il combinato disposto degli articoli 12, 56, 57 e 58 del Trattato [che istituisce] la Comunità europea [attuali 18, 63, 64 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel presente procedimento (articolo 43, paragrafo 2, del codice dell’IRS, approvato dal Decreto-Lei n.o 442-A/88, de 30 de novembro [decreto-legge del 30 novembre 1988, n. 442-A), come modificato dalla Lei n.o 109-B/2001, de 27 de dezembro (legge del 27 dicembre 2001, n. 109-B)], con le modifiche introdotte dalla legge del 31 dicembre 2007, n. 67-A, con l’aggiunta dei paragrafi 7 e 8 (attuali 9 e 10) all’articolo 72 del codice dell’IRS, normativa che permette che le plusvalenze risultanti dalla cessione di immobili situati in uno Stato membro (Portogallo), da parte di un soggetto residente in altro Stato membro dell’Unione europea (Francia), non siano soggette, per opzione, ad un onere tributario superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nello Stato dove sono situati gli immobili.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 maggio 2019 — VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz
(Causa C-392/19)
(2019/C 270/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: VG Bild-Kunst
Resistente: Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Questione pregiudiziale
Se l’inserimento, mediante framing, di un’opera disponibile su un sito Internet liberamente accessibile con il consenso del titolare del diritto sul sito Internet di un terzo costituisca una comunicazione al pubblico dell’opera, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1), qualora ciò avvenga aggirando le misure di protezione contro il framing che il titolare del diritto ha adottato o fatto adottare.
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, GU 2001, L 167, pag. 10.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/21 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-401/19)
(2019/C 270/24)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, agente, W. Gonatarski, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare l’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine (ossia, nella parte che include le parole: «e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)») della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (1); |
— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Polonia chiede l’annullamento dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine (ossia, nella parte che include le parole: «e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)») della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92) nonché la condanna del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea alle spese.
In subordine, qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere che le disposizioni impugnate non possano essere separate da altre disposizioni contemplate nell’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 senza alterare la sostanza della disciplina contenuta in tale articolo, la Repubblica di Polonia chiede l’annullamento in toto dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790.
Avverso le disposizioni impugnate della direttiva 2019/790 la Repubblica di Polonia deduce il motivo relativo alla violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, garantito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che l’assoggettamento dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online all’obbligo di compiere i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti (articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2019/790) nonché l’imposizione a carico dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dell’obbligo di compiere i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro delle opere o di altri materiali protetti, che sono stati oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti (articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine, della direttiva 2019/790), rende necessario, per non incorrere in responsabilità, che i prestatori effettuino una verifica automatica preventiva (filtraggio) dei contenuti condivisi online dagli utenti e, di conseguenza, che introducano i meccanismi di controllo preventivo. Un siffatto meccanismo pregiudica l’essenza del diritto alla libertà di espressione e di informazione e non soddisfa i requisiti di proporzionalità e di necessità di limitazioni di tale diritto.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 24 maggio 2019 — Société Générale SA/Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Causa C-403/19)
(2019/C 270/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Générale SA
Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Questione pregiudiziale
Se, alla luce dell’articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la circostanza che l’applicazione delle norme [tributarie], al fine di compensare la doppia imposizione di dividendi versati a una società assoggettabile all’imposta sulle società nello Stato membro di cui essa è residente da parte di una società residente di un altro Stato e soggetta, in conseguenza dell’esercizio da parte di tale Stato della sua competenza fiscale, a ritenuta alla fonte, può lasciar sussistere uno svantaggio a scapito delle operazioni relative a titoli di società estere, effettuate da società soggette all’imposta sulle società nel primo Stato, comporti che quest’ultimo, qualora sia stata effettuata la scelta di compensare la doppia imposizione, vada al di là della rinuncia a riscuotere le entrate fiscali che percepirebbe se assoggettasse all’imposta sulle società i dividendi di cui trattasi.
12.8.2019 |
IT |
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C 270/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 31 maggio 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/L
(Causa C-437/19)
(2019/C 270/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative
Parti
Appellante: État du Grand-duché de Luxembourg
Appellata: L
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/16 (1) debba essere interpretato nel senso che una richiesta di scambio di informazioni formulata dall’autorità di uno Stato membro richiedente che definisce i contribuenti cui si riferisce la richiesta di scambio in base alla loro semplice qualità di azionisti e di beneficiari economici di una persona giuridica, senza che tali contribuenti siano stati preventivamente oggetto di un’identificazione nominativa e individuale da parte dell’autorità richiedente, sia conforme ai requisiti di identificazione stabiliti da tale disposizione. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva medesima debbano essere interpretati nel senso che il rispetto della norma della prevedibile pertinenza comporta che l’autorità dello Stato membro richiedente, per dimostrare l’assenza di una «pesca di informazioni» nonostante la mancanza di una identificazione individuale dei contribuenti interessati, possa corroborare con spiegazioni chiare e sufficienti il fatto di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone e non una semplice verifica fiscale generalizzata e che tale indagine è giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo legale. |
3) |
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, qualora
a tale singolo deve essere concesso, una volta divenuto definitivo il riconoscimento in via incidentale della validità della decisione di ingiunzione e della decisione con cui è stata fissata l’ammenda, emesse nei suoi confronti, un termine sospensivo per il pagamento dell’ammenda affinché egli possa dare seguito, dopo essere in tal modo venuto a conoscenza degli elementi relativi alla prevedibile pertinenza definitivamente confermata dal giudice competente, alla decisione di ingiunzione. |
(1) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).
12.8.2019 |
IT |
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C 270/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 12 giugno 2019 — TQ/Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid
(Causa C-441/19)
(2019/C 270/27)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: TQ
Resistente: Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 10 della direttiva 2008/115/CE (1) (in prosieguo: la “direttiva sul rimpatrio”), in combinato disposto con gli articoli 4 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”), il considerando 22 e l’articolo 5, lettera a), della direttiva sul rimpatrio e l’articolo 15 della direttiva 2011/95/UE (2) (in prosieguo: la “direttiva sulle qualifiche”) debbano essere interpretati nel senso che, prima di imporre un obbligo di rimpatrio a un minore non accompagnato, uno Stato membro sia tenuto ad accertare e verificare se nel paese di origine in ogni caso sia in linea di principio presente e disponibile un’accoglienza adeguata. |
2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sul rimpatrio, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, debba essere interpretato nel senso che a uno Stato membro, nella concessione di un soggiorno regolare sul territorio, non è consentito operare una distinzione in base all’età allorché si accerti che un minore non accompagnato non può beneficiare né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria. |
3) |
Se l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva sul rimpatrio, debba essere interpretato nel senso che, ove un minore non accompagnato non adempia al suo obbligo di rimpatrio e lo Stato membro non effettua né effettuerà atti concreti per procedere all’allontanamento, l’obbligo di rimpatrio debba essere sospeso e un soggiorno regolare debba dunque essere concesso. Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul rimpatrio, debba essere interpretato nel senso che l’adozione di un decisione di rimpatrio a un minore non accompagnato senza effettuare successivamente atti di allontanamento fino a quando il minore non accompagnato abbia raggiunto l’età di diciotto anni debba essere considerata contraria al principio di lealtà e al principio di lealtà comunitaria. |
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).
(2) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
12.8.2019 |
IT |
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C 270/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 6 giugno 2019 — Viasat Broadcasting UK Ltd/TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca
(Causa C-445/19)
(2019/C 270/28)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd
Resistenti: TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il pagamento di interessi dovuti per il periodo d’illegalità (v. sentenza CELF) (1) valga anche in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’aiuto di Stato illegittimo costituiva una compensazione di servizio pubblico che è stata successivamente ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, e in cui l’autorizzazione è avvenuta sulla base di una valutazione della situazione economica complessiva dell’impresa di servizio pubblico, compresa la sua capitalizzazione. |
2) |
Se l’obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il pagamento di interessi dovuti per il periodo d’illegalità (v. sentenza CELF) valga anche per importi che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sono stati trasferiti dal beneficiario dell’aiuto a imprese collegate in forza di un obbligo di diritto pubblico, ma che sono stati qualificati da una decisione definitiva della Commissione come un vantaggio per il beneficiario dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
3) |
Se l’obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il pagamento di interessi dovuti per il periodo d’illegalità (v. sentenza CELF) valga anche per aiuti di Stato che il beneficiario dell’aiuto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ha ricevuto da un’impresa sotto il controllo pubblico, ove le risorse di quest’ultima provengano parzialmente dalla vendita di servizi prestati dal beneficiario dell’aiuto. |
(1) Sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministro della cultura e della comunicazione (C-199/06,EU:C:2008:79).
12.8.2019 |
IT |
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C 270/25 |
Impugnazione proposta il 20 giugno 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2019, causa T-229/17, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
(Causa C-475/19 P)
(2019/C 270/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, agente, M. Kottmann, M. Winkelmüller e F. van Schewick, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2019 nella causa T-229/17, Repubblica federale di Germania/Commissione europea; |
2. |
annullare la decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
3. |
annullare la decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
4. |
annullare le comunicazioni della Commissione nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 10 marzo 2017, dell’11 agosto 2017, del 15 dicembre 2017 e del 9 marzo 2018 (3), nella parte in cui esse si riferiscono alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006; |
5. |
in subordine rispetto ai punti 2, 3 e 4, rinviare la causa al Tribunale; |
6. |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti tre motivi:
In primo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui respinge in quanto irricevibili le domande della Repubblica federale di Germania di annullamento delle comunicazioni impugnate. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che le comunicazioni impugnate sarebbero destinate a produrre effetti giuridici vincolanti che non sarebbero identici agli effetti giuridici delle decisioni impugnate.
In secondo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 305/2011. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in forza di tali disposizioni, la Commissione sarebbe stata autorizzata e obbligata ad adottare una delle misure proposte dalla Repubblica federale di Germania.
In terzo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in forza di tali disposizioni, la Commissione sarebbe stata obbligata ad esaminare se le norme controverse compromettessero il rispetto dei requisiti di base applicabili alle opere di costruzione.
(3) GU 2017, C 76, pag. 32; GU 2017, C 267, pag. 16; GU 2017, C 435, pag. 41; GU 2018, C 92, pag. 139.
12.8.2019 |
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C 270/27 |
Impugnazione proposta il 27 giugno 2019 dalla Romania avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019, causa T-530/18, Romania/Commissione
(Causa C-498/19 P)
(2019/C 270/30)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: C.-R, Canțăr, E. Gane, O.-C. Ichim, M. Chicu, agenti)
Altra parte del procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente:
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere l’impugnazione, annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale nella causa T-530/18, statuisca nuovamente sulla causa T-530/18 accogliendo la domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/873, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1):
|
— |
accogliere l’impugnazione, annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale nella causa T-530/18, rinviare la causa T-530/18 affinché il Tribunale dell’UE statuisca nuovamente e questi, nel decidere, accolga la domanda di annullamento ed annulli parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, del 13 giugno 2018, così come sopra menzionato; |
— |
condannare la Commissione alle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A. |
Violazione degli articoli 263 e 297 TFUE nonché del principio della certezza del diritto
|
B. |
Violazione del principio del contradittorio, anche in riferimento all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale La Romania ritiene che il Tribunale abbia violato il principio del contradittorio laddove non ha concesso alle autorità rumene la possibilità di prendere posizione sulle informazioni comunicate dalla Commissione in risposta alla domanda del giudice dell’Unione, informazioni che sono state alla base del rigetto del ricorso proposto in quanto irricevibile. |
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018 recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29).
Tribunale
12.8.2019 |
IT |
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C 270/29 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2019 — XC/Commissione
(Causa T-488/18)
(2019/C 270/31)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: XC (rappresentant: C. Bottino, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare l’atto di esclusione del ricorrente dal concorso generale EPSO/AD/338/17) ex art. 270 TFUE); |
— |
La decisione della Commissione europea C(2018) 3969 (ex art. 263, paragrafo 4, TFUE); |
— |
La lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/356/18 (ex art. 270 TFUE), |
— |
Nonché disporre il risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia dal Tribunale e condannare la Commissione alla spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere:
Sulla domanda di annullamento ex art. 270 TFUE dell’esclusione dal concorso generale EPSO/AD/338/17:
1. |
Primo motivo, basato su una pretesa violazione degli articoli 3 e 7 dell’allegato III dello Statuto, come interpretato, in particolare, dalla sentenza che ha definito le cause T-361/10, Pachitis/Commissione e T-587/16, HM/Commissione. |
2. |
Secondo motivo, basato sul fatto che, secondo il ricorrente, il procedimento di preparazione della prova e-tray configura una violazione dell’obbligo di segretezza dei procedimenti della Commissione esaminatrice previsto dall’art. 6 dell’Allegato III dello Statuto |
3. |
Terzo motivo, basato sul fatto che lo svolgimento della prova e-tray nelle modalità previste dall’EPSO avrebbe rappresentato per il ricorrente una discriminazione indiretta in materia di disabilità e una violazione dell’obbligo di fornire reasonable adjustement. Sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione europea C(2018) 3969 ex art. 263. Paragrafo 4, TFUE: |
4. |
Quarto motivo, basato sulla violazione dei principi enunciati nelle sentenze che hanno definito le cause T-516/14, Alexandrou/Commissione, et C-491/15 P, Typke/Commissione. Sulla domanda di annullamento della lista di riserva del concorso generale EPSO/AD/356/18 ex art. 270 TFUE: |
5. |
Quinto motivo, basato sull’incompetenza dell’EPSO per non avere trasmesso alla Commissione esaminatrice la propria domanda di riesame ai sensi del punto 4.2.2 delle Disposizioni generali di concorso, ovvero per essersi sostituito alla medesima nelle decisioni e/o nelle motivazioni. |
6. |
Sesto motivo, basato sulla violazione delle norme dello Statuto e della Direttiva in materia de discriminazione per disabilità. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/30 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissione e EACEA
(Causa T-236/19)
(2019/C 270/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Le Comité de Douzelage de Houffalize (Houffalize, Belgio) (rappresentante: A. Kettels, avvocato)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare e/o riformare l’atto impugnato; |
— |
constatare che il comitato ricorrente ha diritto a che il suo modulo «ente giuridico» sia convalidato e a ottenere, di conseguenza, il finanziamento controverso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione della Commissione C(2019) 572 final, del 4 febbraio 2019, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente avverso la decisione della EACEA, del 25 giugno 2018, di non concedere sovvenzioni alla candidatura presentata da quest’ultimo nell’ambito dell’invito a presentare candidature «Gemellaggi di città 2017, seconda scadenza» (EACEA 36/2014), il ricorrente deduce un motivo unico. Tale motivo verte su:
— |
la violazione dell’articolo 131.2 del regolamento no 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) no 1605/2002, adottato il 25 ottobre 2012; |
— |
la violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto; |
— |
la violazione del principio di proporzionalità e del divieto di arbitrarietà; |
— |
l’errore manifesto di valutazione; |
— |
e la mancanza di motivazione adeguata, sufficiente e pertinente, in quanto la decisione impugnata ritiene che il legittimo affidamento e la certezza del diritto del comitato ricorrente non siano state violate. |
Mentre, secondo il ricorrente, tale decisione non risponde alla contestazione precisa sviluppata a riguardo da quest’ultimo. Infatti, le risposte formulate sono o senza alcun nesso con l’argomento esposto dal comitato nella domanda di riesame, o manifestamente insufficienti per giustificare il rigetto dell’argomento relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, o, in ogni caso, in contrasto con la portata di tale principio.
Il ricorrente ritiene di potersi avvalere del legittimo affidamento quanto al fatto di essere riconosciuto come un ente senza personalità giuridica ammissibile alle sovvenzioni che invece gli sono state rifiutate. Quest’ultimo trae tale legittimo affidamento da decisioni di concessione di sovvenzioni che gli sono state notificate in un momento in cui possedeva già la stessa forma giuridica, ossia quella di associazione di fatto, e sostiene che la sua situazione di fatto e di diritto è rimasta identica e che le norme che disciplinano l’ammissibilità degli enti senza personalità giuridica da allora non sono state modificate. Non sussisterebbe pertanto alcun motivo per ritornare su tale legittimo affidamento e adottare una posizione differente da quella adottata in passato.
12.8.2019 |
IT |
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C 270/31 |
Ricorso proposto il 6 maggio 2019 — Dragomir/Commissione
(Causa T-297/19)
(2019/C 270/33)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Daniel Dragomir (Bucarest, Romania) (rappresentante: R. Chiriță, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la violazione degli obblighi della Commissione europea relativi alla garanzia del rispetto, da parte della Romania, degli obblighi derivanti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; |
— |
dichiarare la violazione degli obblighi della Commissione europea relativi alla garanzia del rispetto, da parte della Romania, degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; |
— |
dichiarare la violazione degli obblighi della Commissione europea relativi alla garanzia del rispetto, da parte della Romania, degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); |
— |
dichiarare la violazione degli obblighi della Commissione europea relativi alla garanzia del rispetto, da parte della Romania, dei principi dello Stato di diritto, dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei diritti fondamentali delle persone sottoposte al loro giudizio; |
— |
obbligare la convenuta a risarcire il danno morale causato, valutato pari a EUR 2; |
— |
obbligare la convenuta a porre rimedio, per il futuro, ai presenti inadempimenti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Commissione europea, degli obblighi ad essa incombenti collegati all’indipendenza degli organi giurisdizionali, derivanti dalla decisione di istituire un Meccanismo di cooperazione e verifica, dai Trattati e dalla Carta
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Commissione europea, degli obblighi ad essa incombenti in materia di protezione dei dati personali
|
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/32 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — PNB Banka e a./BCE
(Causa T-330/19)
(2019/C 270/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) CR e CT (rappresentanti: O. Behrends e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della BCE, del 21 marzo 2019, riguardante il progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate della banca di destinazione da parte dei ricorrenti. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il periodo di valutazione per la BCE ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/EU (1) era scaduto prima della decisione impugnata e che quindi non era più possibile per la BCE opporsi al progetto di acquisizione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, della procedura istituita dall’articolo 15 del regolamento MVU (2) e dagli articoli da 85 a 87 del regolamento quadro sul MVU (3). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa su un’interpretazione e un’applicazione errate dei criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2013/36/UE e della trasposizione effettuata dalla Lettonia. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, del principio di proporzionalità. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla mancata considerazione, da parte della BCE, non della natura discrezionale della decisione di opporsi al progetto di acquisizione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sullo snaturamento, da parte della BCE, degli elementi di fatto del caso. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, del principio del nemo auditur poiché non essa ha tenuto conto della propria responsabilità per la perdita di fiducia nel processo di regolamentazione. |
(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
(3) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/33 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Fronte Polisario/Consiglio
(Causa T-344/19)
(2019/C 270/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fronte di liberazione popolare di Saguia-el-Hamra e del Rio de oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il suo ricorso di annullamento ricevibile; |
— |
disporre l’annullamento della decisione impugnata; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l’accordo (GU 2019, L 77, pag. 4), il ricorrente deduce undici motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, sostituendosi al popolo sahrawi, rappresentato dal Fronte Polisario. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, in quanto il Consiglio non avrebbe esaminato detta questione prima di adottare la decisione impugnata. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte, atteso che la decisione impugnata ignorerebbe la motivazione della sentenza del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118). |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nella scena internazionale, poiché:
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la decisione impugnata sarebbe contraria alle dichiarazioni dell’Unione, la quale ha più volte ribadito la necessità di rispettare i principi di autodeterminazione e dell’effetto relativo dei trattati. |
6. |
Sesto motivo, vertente sull’errata applicazione del principio di proporzionalità, poiché, tenuto conto dello statuto distinto e separato del Sahara occidentale, dell’intangibilità del diritto all’autodeterminazione e dello status di soggetto terzo del popolo sahrawi, non spetterebbe al Consiglio stabilire un rapporto di proporzionalità tra presunti «benefici» generati dall’accordo di pesca e le sue ripercussioni sulle risorse naturali sahrawi. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla contrarietà con la politica comune della pesca, poiché, in applicazione dell’accordo concluso con la decisione impugnata, le navi dell’Unione europea potranno accedere alle risorse alieutiche del popolo sahrawi, senza il suo consenso, in cambio di una contropartita finanziaria versata alle autorità marocchine, laddove le acque del Sahara occidentale non sono «acque» marocchine ai sensi degli articoli 61 e 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, poiché:
|
9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto la decisione impugnata negherebbe lo status di soggetto terzo del popolo sahrawi nelle relazioni UE-Marocco e gli imporrebbe obblighi internazionali relativamente al suo territorio nazionale e alle sue risorse naturali, senza il suo consenso. |
10. |
Decimo motivo, vertente sulla violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, in quanto:
|
11. |
Undicesimo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi dell’Unione in forza del diritto della responsabilità internazionale, in quanto, recando la conclusione di un accordo internazionale con il Regno del Marocco applicabile al Sahara occidentale, la decisione impugnata approverebbe le gravi violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze marocchine di occupazione contro il popolo sahrawi e presterebbe aiuto e assistenza al mantenimento della situazione risultante da tali violazioni. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/35 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2019 — Fronte Polisario/Consiglio
(Causa T-356/19)
(2019/C 270/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fronte di liberazione popolare di Saguia-el-Hamra e del Rio de oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il suo ricorso di annullamento ricevibile; |
— |
disporre l’annullamento del regolamento impugnato; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro il regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (GU 2019, L 77, pag. 1), il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla mancanza di base giuridica del suddetto regolamento, in considerazione dell’illegittimità della decisione 2019/441.
Tale motivo si articola in undici parti che sono, essenzialmente, identiche agli undici motivi dedotti nell’ambito della causa T-344/19, Fronte Polisario/Consiglio.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/35 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2019 — Groupe Canal +/Commissione
(Causa T-358/19)
(2019/C 270/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione della Commissione del 7 marzo 2019 nel caso AT.40023, nella parte che riguarda il mercato francese e i contratti esistenti o futuri di Groupe Canal + sulla base dell’articolo 263 TFUE; |
— |
porre a carico della Commissione l’insieme delle spese sostenute dalla società Groupe Canal +. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dalla Commissione in quanto gli impegni che essa ha reso obbligatori per l’ottenimento della fine del blocco geografico nel settore del cinema interferiscono con le riforme legislative recentemente adottate dal legislatore europeo. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE da parte della Commissione in quanto ha ritenuto che gli impegni proposti da NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros e Sky non minassero la diversità culturale e più in generale il finanziamento e l’utilizzazione dei film nello Spazio economico europeo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione ha reso obbligatori impegni manifestamente sproporzionati rispetto alle preoccupazioni relative alla concorrenza sollevate e che ledono gli interessi dei terzi. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/36 |
Ricorso proposto il 19 giugno 2019 — Camerin/Commissione
(Causa T-367/19)
(2019/C 270/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Laure Camerin (Bastia, Francia) (rappresentante: Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
di conseguenza, annullare in parte la decisione impugnata; |
— |
disporre il risarcimento del danno morale causato da un insieme di atti e di comportamenti del PMO che devono essere oggetto di una valutazione globale e che la ricorrente ritiene ammontare alla somma ex aequo et bono di EUR 50 000; |
— |
condannare la Commissione europea a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (in prosieguo: il «PMO») riguardante l’esecuzione di un atto di pignoramento adottato da un giudice belga, nella misura in cui detto ufficio si riserva il diritto di trattenere nuovamente l’importo di EUR 3 839,60 sulle pensioni future della ricorrente, quest’ultima deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sulla violazione dell’articolo 6 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e su un errore di valutazione. A tale riguardo, la ricorrente ritiene che non vi sia alcuna motivazione né base legale che giustifichi la decisione del PMO di continuare a pignorare più dei due terzi della sua pensione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità e della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, lo Statuto costituisce una «lex specialis» che prevale su qualsiasi altro diritto nazionale: in materia di minimo vitale, vi sarebbero dunque disposizioni statutarie sostanziali che derogherebbero sia al diritto europeo del lavoro generale sia al diritto nazionale del lavoro. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza, in quanto non sarebbe stata fornita alcuna motivazione circa i fatti o le prove che possano giustificare l’adozione della decisione da parte del PMO di riservarsi il diritto di trattenere nuovamente l’importo di EUR 3 839,60 sulle pensioni future della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, in particolare poiché, se si accedesse all’interpretazione del PMO, il minimo vitale dipenderebbe dal paese in cui il funzionario ha risieduto. La ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno morale che avrebbe subìto in conseguenza delle irregolarità che il PMO avrebbe commesso e che non le consentirebbero di vivere dignitosamente. |
12.8.2019 |
IT |
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C 270/37 |
Ricorso proposto il 18 giugno 2019 — Datenlotsen Informationssysteme/Commissione
(Causa T-368/19)
(2019/C 270/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Lübbig, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la convenuta, avendo omesso di concludere entro un termine ragionevole, mediante decisione, il procedimento di indagine formale nel caso SA.34402 (2015/C ex 2012/NN), ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589 (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 108 TFUE. |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Violazione dell’articolo 108 TFUE a causa della mancata conclusione del procedimento d’indagine formale.
|
2. |
Violazione del diritto ad una ragionevole durata del procedimento come corollario del diritto ad una buona amministrazione, ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
|
3. |
Violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 20 della medesima
|
4. |
Violazione del diritto a una motivazione come corollario del diritto a un ricorso effettivo, ai sensi degli articoli 47 e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
|
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
12.8.2019 |
IT |
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C 270/39 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2019 — Pisoni/Parlamento
(Causa T-375/19)
(2019/C 270/40)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ferruccio Pisoni (Trento, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento Europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12.7.2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti alla parte ricorrente. |
— |
In ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
12.8.2019 |
IT |
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C 270/39 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2019 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)
(Causa T-377/19)
(2019/C 270/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Topcart GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carl International (Limonest, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL — Registrazione n. 14 957 542
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2019 nel procedimento R 1826/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/40 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2019 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)
(Causa T-378/19)
(2019/C 270/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Topcart GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: M. Gail. avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carl International (Limonest, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo TC CARL — Registrazione n. 15 048 556
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2019 nel procedimento R 1617/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/41 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan)
(Causa T-379/19)
(2019/C 270/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: B. Koch e P. Schmitz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Serviceplan — Registrazione n. 15 234 669
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2019 nel procedimento R 1424/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/42 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan Solutions)
(Causa T-380/19)
(2019/C 270/44)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: B. Koch e P. Schmitz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Serviceplan Solutions — Domanda di registrazione n. 15 244 742
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2019 nel procedimento R 1427/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge il ricorso; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/43 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2019 — adp Gauselmann/EUIPO — Gameloft (City Mania)
(Causa T-381/19)
(2019/C 270/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Lübbecke, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gameloft SE (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo City Mania — Domanda di registrazione n. 15 936 339
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2019 nel procedimento R 976/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il motivo di ricorso fondato e annullare la decisione impugnata, dichiarare la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi controversi e, pertanto, ordinare il rigetto completo del marchio richiesto; |
— |
condannare l’EUIPO e l’opponente, qualora intervenga nel procedimento dinanzi al Tribunale, a sostenere le spese. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/44 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife)
(Causa T-382/19)
(2019/C 270/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Turk Hava Yollari AO (Istanbul, Turchia) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky Ltd (Isleworth, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo skylife — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 898 322
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 aprile 2019 nel procedimento R 880/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
ordinare all’EUIPO di dichiarare valida la registrazione internazionale del marchio n. 898 322 per tutti i beni e i servizi registrati di cui alle classi 39 e 41; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente, Sky Limited, a sostenere tutte le spese del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 94, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/45 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2019 — CI e a./Parlamento e Consiglio
(Causa T-383/19)
(2019/C 270/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: CI, CJ, CK, CL e CN (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo a tutte le spese del procedimento, ivi compresi gli onorari di avvocato fino a concorrenza di EUR 5 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte del regolamento (UE) 2019/592 dei diritti acquisiti derivanti dalla cittadinanza europea. In primo luogo, i ricorrenti ritengono che il Parlamento e il Consiglio abbiano violato il loro diritto ad una vita privata e familiare giacché i ricorrenti stessi hanno stabilito la loro vita, da più di quindici anni, in un altro Stato membro dell’Unione, Stato con il quale possiedono stretti legami: taluni hanno coniuge e figli cittadini di un altro Stato membro o vi possiedono un bene immobile. In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato contravviene al principio di uguaglianza dal momento che riconosce la cessazione dei diritti di cui gli stessi godono in ragione della loro cittadinanza europea senza effettuare una distinzione tra i cittadini soggetti alla regola della soppressione del diritto di voto dopo quindici anni di residenza fuori dal Regno Unito e gli altri. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dello status di Gibilterra da parte del regolamento impugnato, in quanto il riferimento a Gibilterra nel regolamento impugnato quale «colonia della Corona britannica» può solo creare un clima non propizio alla conciliazione tra la Spagna e il Regno Unito a discapito dei diritti degli abitanti di Gibilterra. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’esenzione dal visto concessa ai cittadini britannici dal regolamento 2018/1240, sulla base del rilievo che i ricorrenti dovranno domandare un’autorizzazione di viaggio ETIAS e che sussiste quindi una possibilità che tale autorizzazione sia loro negata. |
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/46 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2019 — Mazzone/Parlamento
(Causa T-385/19)
(2019/C 270/48)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Antonio Mazzone (Napoli, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare il comunicato della Direzione Generale delle Finanze del Parlamento Europeo, che ha recepito la delibera n. 14/2018 del 12 luglio 2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e/o la delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e, comunque, |
— |
annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo; |
— |
per l’effetto, sia accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio in questione nella misura maturata e maturanda sulla base della normativa previgente alla delibera n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera e/o alla delibera n. 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con condanna dello stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo, nonché |
— |
con condanna del Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio, oltre che al risarcimento di tutti i danni, se e nella misura in cui risulteranno dovuti a parte ricorrente. |
— |
In ogni caso: spese, compenso di avvocato, oltre ad IVA, CA e rimborso forfettario, interamente rifusi. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/19, Santini/Parlamento.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/47 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento
(Causa T-388/19)
(2019/C 270/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio) e Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, avvocato, B. Emmerson QC, G. Boye e S. Bekaert, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del Parlamento che ha negato ai ricorrenti l’accesso allo speciale servizio di accoglienza allestito per i deputati eletti al Parlamento, nonché l’istruzione del Presidente del Parlamento del 29 maggio 2019 che ha impedito loro di presentare la dichiarazione scritta richiesta dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo (in prosieguo: il «regolamento»); |
— |
annullare la decisione del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, di non tenere conto dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo del 26 maggio 2019 ufficialmente dichiarati dalla Spagna, nonché la successiva decisione di tenere conto di una lista di deputati eletti diversa e incompleta, notificata dalle autorità spagnole il 17 giugno 2019, la quale non include i ricorrenti; |
— |
annullare la decisione del Parlamento che ha considerato che la comunicazione della Commissione elettorale spagnola del 20 giugno 2019 privasse d’efficacia la dichiarazione dei ricorrenti in qualità di deputati eletti al Parlamento, il che costituisce una dichiarazione illegale di vacanza, contraria all’articolo 13 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976; |
— |
annullare la decisione del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, che ha rifiutato di garantire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, il diritto dei ricorrenti di sedere con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi dalla data della prima seduta e fintanto che non si sia deciso in merito alle contestazioni sollevate sia innanzi al Parlamento che innanzi alle autorità giudiziarie spagnole; |
— |
annullare la decisione del Presidente del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, che ha rifiutato di confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti di cui all’articolo 9 del Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento; |
— |
condannare il convenuto a farsi integralmente carico delle spese del presente procedimento e, ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, a risarcire i danni patiti, vale a dire la perdita dell’indennità mensile accordata ai deputati del Parlamento europeo, oltre a un euro, a titolo simbolico, per i danni morali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi di diritto.
1. |
Primo motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento che ha negato ai ricorrenti l’accesso allo speciale servizio di accoglienza allestito per i deputati eletti al Parlamento e l’istruzione del Presidente del Parlamento del 29 maggio 2019 violano gli articoli 20, 21 e 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2. |
Secondo motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento di non tenere conto dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo del 26 maggio 2019 ufficialmente dichiarati dalla Spagna e la successiva decisione di tenere conto di una lista di deputati eletti diversa e incompleta, notificata dalle autorità spagnole il 20 giugno 2019, la quale non include i ricorrenti, violano l’articolo 12 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo e l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2018/937 del Consiglio Europeo (1), in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo. |
3. |
Terzo motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento che ha considerato che la comunicazione della Commissione elettorale spagnola del 20 giugno 2019 privasse d’efficacia la dichiarazione dei ricorrenti in qualità di deputati eletti al Parlamento costituisce una dichiarazione illegale di vacanza, contraria all’articolo 13 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo e attribuibile al Parlamento, che viola gli articoli 6, paragrafo 2, 8 e 13 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976. |
4. |
Quarto motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Parlamento che ha rifiutato di garantire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, il diritto dei ricorrenti di sedere con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi dalla data della prima seduta e fintanto che non si sia deciso in merito alle contestazioni sollevate sia innanzi al Parlamento che innanzi alle autorità giudiziarie spagnole viola l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e gli articoli 5, paragrafo 1, e 12 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2 TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976. |
5. |
Quarto motivo di diritto, in cui si sostiene che la decisione del Presidente che ha rifiutato di confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti di cui all’articolo 9 del Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea viola l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976 e l’articolo 9 del protocollo citato, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, TUE e l’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976. |
(1) Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU 2018, L 165I, pag. 1).
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/48 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Coppo Gavazzi/Parlamento
(Causa T-389/19)
(2019/C 270/50)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’atto con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione a pensione di cessata attività della ricorrente a seguito dell’entrata in vigore il 1o gennaio 2019 della Deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e il recupero dell’importo pagato, versato sulla base della precedente determinazione.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere l’incompetenza dell’autore dell’atto, la violazione delle forme sostanziali e la conseguente violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
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2. |
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere il difetto di base giuridica dell’atto impugnato ed errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 75 delle Misure di attuazione dello Statuto dei deputati
|
3. |
Con il terzo motivo di ricorso, la Ricorrente fa valere che la Comunicazione viola chiaramente la riserva di legge stabilita all’articolo 75, comma 2, MAS, il quale si riferisce espressamente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, con ciò escludendo la rilevanza di deliberazioni interne della Camera dei deputati di uno Stato membro.
|
4. |
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente contesta la manifesta violazione dei principî generali del diritto europeo quali il principio della certezza del diritto, del legittimo affidamento, la tutela dei diritti quesiti ed il principio di uguaglianza.
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12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/50 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Muscardini/Parlamento
(Causa T-390/19)
(2019/C 270/51)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Cristiana Muscardini (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata, integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamento.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/50 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Vinci/Parlamento
(Causa T-391/19)
(2019/C 270/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Vinci (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è estato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata, integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19 Coppo Gavazzi/Parlamento.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/51 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2019 — Mantovani/Parlamento
(Causa T-392/19)
(2019/C 270/53)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Agostino Mantovani (Brescia, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui il ricorrente è stato informato mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica; |
— |
Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative, atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico; |
— |
Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
12.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 270/52 |
Ricorso proposto il 28 giugno 2019 — Iccrea Banca/CRU
(Causa T-400/19)
(2019/C 270/54)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta avvocati,
Convenuta: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
A) |
In via principale:
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B) |
In via di subordine, e per il caso di mancato accoglimento delle domande principali:
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C) |
In ogni caso, con la condanna del Comitato Unico di Risoluzione alle spese cagionate dalla presente procedura. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni del Comitato di risoluzione unico della decisione n. SRB/ES/SRF/2019/10 del 16 aprile 2019 e i relativi allegati nonché tutte le ulteriori decisioni dello stesso, ancorché non conosciute, che hanno determinano per quanto riguarda la ricorrente, i contributi del regolamento delegato UE 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del Regolamento 63/2015, nonché sulla violazione dei principi di non discriminazione e di buona amministrazione.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla carenza di istruttoria, sulla errata valutazione della situazione di fatto, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. f) del Regolamento 63/2015, nonché sulla violazione del principio di non discriminazione e di buona amministrazione.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità del comportamento tenuto da un organo dell’Unione, responsabilità extracontrattuale ex art. 268 TFUE.
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4. |
Quarto motivo relativo, in subordine e in via incidentale, alla violazione del principio di effettività di equivalenza e di parità di trattamento e conseguente inapplicabilità del Regolamento n. 2015/63.
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