ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 257/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 257/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 257/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9397 — Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 257/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9418 — Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 257/05 |
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2019/C 257/06 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
31.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/1 |
Comunicazione della Commissione
Orientamenti per l’attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico
Programma di lavoro 2019-2020
(2019/C 257/01)
Introduzione
Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce uno sportello digitale unico mira ad agevolare l’accesso in linea alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza di cui i cittadini e le imprese necessitano per spostarsi all’interno dell’Unione e esercitare attività commerciali, stabilirsi ed espandere le proprie attività economiche in un altro Stato membro.
L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento prevede l’adozione di un programma di lavoro annuale che specifica le azioni volte a facilitare l’attuazione del regolamento, in particolare le azioni:
— |
per migliorare la presentazione delle informazioni specifiche di cui ai settori indicati all’allegato I e per facilitare l’attuazione tempestiva, da parte delle autorità competenti a tutti i livelli, dell’obbligo di fornire informazioni; |
— |
per facilitare la conformità all’articolo 6 sulla digitalizzazione delle procedure e all’articolo 13 sull’accesso transfrontaliero alle procedure in linea; |
— |
per garantire una conformità costante ai requisiti di qualità relativi alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza di cui agli articoli da 9 a 12; |
— |
connesse alla promozione dello sportello in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2. |
I presenti orientamenti della Commissione mirano a elencare tali azioni e a stabilire un calendario preciso per le varie misure che dovranno essere adottate per attuarle. Il 26 febbraio 2019 l’elenco è stato discusso insieme al gruppo di coordinamento dello sportello, come previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento.
Data la concentrazione delle scadenze di una serie di azioni a dicembre 2020, il presente primo programma di lavoro copre il periodo fino al lancio dello sportello digitale unico, ossia luglio 2019-dicembre 2020.
L’attuazione del programma di lavoro sarà monitorata attraverso la piattaforma di collaborazione in linea del gruppo di coordinamento dello sportello e durante le riunioni del gruppo di coordinamento dello sportello.
Ai fini della presente comunicazione della Commissione si applicano le seguenti definizioni:
— |
«autorità competente»: ogni autorità od organo di uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale, con competenze specifiche relative alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al regolamento sullo sportello; |
— |
«coordinatori nazionali»: i rappresentanti nominati dagli Stati membri come previsto dall’articolo 28 del regolamento sullo sportello. |
1. Qualità delle informazioni e dei servizi
Obiettivo 1.1: garantire la disponibilità delle informazioni
Riferimento: articoli 4 e 5 del regolamento, relativi all’accesso alle informazioni, articolo 9 relativo alla qualità delle informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme.
Contesto
Lo sportello fornirà ai cittadini e alle imprese informazioni sufficientemente complete per consentire loro di esercitare i propri diritti e obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale, incluse informazioni su come gestire le procedure amministrative.
Il regolamento presenta all’allegato I un elenco dei settori per i quali entro il 12 dicembre 2020 la Commissione e gli Stati membri dovranno garantire la presenza in linea di tutte le informazioni pertinenti per i cittadini e le imprese. Per evitare duplicazioni (cfr. obiettivo 1.4) la Commissione pubblicherà le informazioni riguardanti i diritti e gli obblighi a livello dell’UE sul portale «Your Europe» (2), mentre gli Stati membri pubblicheranno la maggior parte delle informazioni richieste riguardanti l’attuazione nazionale sui propri portali. La Commissione e gli Stati membri hanno concordato le modalità per la condivisione degli argomenti di cui all’allegato I tra i siti web a livello dell’UE e a livello nazionale. Uno strumento di ricerca comune garantirà che tutte le informazioni possano essere reperite facilmente dagli utenti dello sportello.
La versione attuale del portale «Your Europe» copre già in buona parte i diritti e gli obblighi a livello dell’UE. Essa comprende inoltre informazioni sull’attuazione nazionale fornite dalle autorità degli Stati membri in riferimento a taluni degli argomenti di cui all’allegato I. Entro il 12 dicembre 2020 i contenuti nazionali su «Your Europe» saranno progressivamente rimossi poiché saranno sostituiti dalle informazioni sui siti nazionali. La Commissione europea ha proposto orientamenti su come riutilizzare o riprodurre sui siti web nazionali i contenuti nazionali già disponibili su «Your Europe».
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3-T4 2019 |
Individuare per tutti i settori di cui all’allegato I se le informazioni che devono essere contemplate a livello nazionale sono presenti o meno in linea Identificare le autorità responsabili Sviluppare un piano di lavoro per far fronte alle lacune informative a livello nazionale |
Coordinatori nazionali |
Entro il T4 2019 |
Fornire orientamenti di base sugli argomenti di cui all’allegato I attualmente non contemplati dal portale «Your Europe» |
Commissione |
T1-T2 2020 |
Colmare le lacune informative a livello nazionale |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T1-T2 2020 |
Colmare le lacune informative a livello dell’UE |
Commissione |
T2 2020 |
Valutazione intermedia dei progressi compiuti verso una piena copertura degli argomenti di cui all’allegato I |
Coordinatori nazionali Commissione |
T2 2020 |
Fornire link alle informazioni nazionali all’interno di un repertorio comune da utilizzarsi ai fini dello strumento di ricerca |
Coordinatori nazionali Commissione |
T3-T4 2020 |
Test, correzione dei bug e miglioramento dello strumento di ricerca |
Commissione |
T4 2020 |
Tutti i settori individuati all’allegato I dovranno essere contemplati al livello richiesto (unionale o nazionale) |
Commissione Coordinatori nazionali |
Obiettivo 1.2: garantire la qualità delle informazioni e delle informazioni sulle procedure, compresa la facilità d’uso e l’accessibilità della rete
Riferimento: articolo 8 del regolamento, relativo ai requisiti di qualità relativi all’accessibilità della rete, e articolo 9 relativo alla qualità delle informazioni sui diritti, sugli obblighi e sulle norme.
Contesto
Lo sportello deve fornire informazioni di facile utilizzo, ben strutturate e ben presentate. Il contenuto dovrebbe essere accurato e aggiornato, e includere la data dell’ultimo aggiornamento. Dovrebbero essere riportati il nome dell’autorità responsabile delle informazioni e i recapiti dei pertinenti servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi. Dovrebbero essere presenti riferimenti agli atti giuridici, alle specifiche tecniche e agli orientamenti.
I siti web gestiti dalle autorità degli Stati membri devono essere conformi alle norme relative all’accessibilità della rete [fissate nella direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)]. Il regolamento estende tale requisito anche ai siti web gestiti dalla Commissione inclusi nello sportello.
La Commissione ha proposto orientamenti iniziali sulle modalità per soddisfare tali requisiti, sulla base della propria esperienza di gestione del portale «Your Europe».
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3-T4 2019 |
Condividere gli orientamenti forniti dalla Commissione con le autorità competenti o integrarli in orientamenti esistenti per la gestione della qualità dei contenuti web Definire un approccio per il monitoraggio della qualità dei contenuti web che devono essere inclusi nello sportello |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T3 2019-T4 2020 |
Confrontarsi periodicamente in merito alle norme di accessibilità e qualità e alle buone prassi |
Coordinatori nazionali, nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello |
T4 2020 |
Tutte le informazioni pertinenti dovranno essere della giusta qualità, ossia pertinenti, accessibili e conformi ai requisiti fissati nel regolamento (UE) 2018/1724 |
Commissione Coordinatori nazionali |
Obiettivo 1.3: tradurre le informazioni
Riferimento: articoli da 9 a 12 del regolamento, relativi ai requisiti di traduzione e di qualità.
Contesto
Affinché i servizi offerti tramite lo sportello siano accessibili a un’ampia gamma di utenti, le spiegazioni riguardanti le norme, le procedure e ciò che ci si può attendere dai servizi di assistenza inclusi nello sportello dovranno essere fornite almeno in una lingua comprensibile per la maggior parte degli utenti. Tale lingua è definita come la lingua ufficiale dell’Unione «ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri». L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento fornisce ulteriori chiarimenti facendo riferimento alla lingua «più ampiamente studiata come lingua straniera dagli utenti in tutta l’Unione». Nella pratica, per la maggior parte dei siti web nazionali tale lingua dovrebbe essere l’inglese. Sui propri siti web la Commissione continuerà a tradurre in tutte le lingue dell’UE le informazioni sui diritti e sulle procedure applicabili uniformemente in tutta l’UE.
La Commissione sosterrà gli Stati membri in tale compito tramite la fornitura di un servizio di traduzione (traduzione umana). Considerati i limiti di bilancio, tale servizio dovrebbe essere utilizzato in via prioritaria per le informazioni di base in tutti settori di cui all’allegato I, e in seconda battuta per tutte le altre informazioni, spiegazioni relative ai servizi di assistenza e istruzioni sulle procedure.
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3 2019 |
Informare gli Stati membri delle disposizioni relative al servizio di traduzione, compresi i volumi di traduzione disponibili per ogni Stato membro e le norme per un utilizzo ottimale dello strumento |
Commissione |
T3 2019-T4 2019 |
Redigere una panoramica delle esigenze di traduzione delle varie autorità competenti Dare la priorità alle esigenze in base al volume di traduzione disponibile |
Coordinatori nazionali |
T1 2020 |
Fornire ai coordinatori nazionali un link al servizio di traduzione |
Commissione |
T1-T4 2020 |
Inviare le richieste di traduzione |
Coordinatori nazionali |
T2-T3 2020 |
Se necessario, riattribuire i volumi di traduzione al fine di garantire l’utilizzo ottimale dello strumento di traduzione |
Commissione |
T2-T4 2020 |
Rendere accessibili le traduzioni sui siti web nazionali |
Coordinatori nazionali |
Obiettivo 1.4: evitare le duplicazioni
Riferimento: considerando 17 e 55, articolo 19, paragrafo 6, e articolo 30 del regolamento.
Contesto
Il regolamento invita gli Stati membri e la Commissione a fornire un’unica fonte per ciascuna informazione richiesta per lo sportello, nonché a evitare il più possibile le duplicazioni parziali o totali. Lo scopo è evitare che gli utenti siano confusi dalla presenza su portali diversi di informazioni simili ma non identiche riguardo a taluni argomenti. Inoltre, mirare a fonti uniche di informazioni agevola gli aggiornamenti e riduce il rischio di presentare informazioni non coerenti.
Sullo sportello possono essere presentate solo le informazioni rivolte esclusivamente ai cittadini e alle imprese e finalizzate a illustrare i diritti e gli obblighi applicabili agli stessi. Tali informazioni non dovrebbero essere combinate con altri contenuti, come ad esempio informazioni su politiche in via di elaborazione destinate a un pubblico diverso.
La Commissione lavorerà per integrare nel portale «Your Europe» le informazioni a livello dell’UE rivolte a cittadini e alle imprese relative ai loro diritti nel mercato unico (4).
La Commissione ha definito insieme agli Stati membri quali argomenti dell’allegato I dovranno essere inclusi nel portale «Your Europe» o in altri siti web gestiti dalla Commissione e quali argomenti dovranno essere oggetto delle informazioni nazionali.
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3 2019-T4 2020 |
Integrare esclusivamente su «Your Europe» tutte le informazioni a livello dell’UE relative ai diritti nel mercato unico rivolte ai cittadini e alle imprese, fatto salvo il caso in cui tali informazioni debbano essere incluse in portali dell’UE creati mediante un atto giuridico separato |
Commissione |
T3 2019-T4 2020 |
Operare una netta distinzione tra le informazioni sulle norme applicabili ai cittadini e alle imprese, presentate su «Your Europe», e le informazioni relative a politiche in via di elaborazione, riportate sul sito web istituzionale della Commissione e sui siti web delle singole DG |
Commissione |
T3 2019-T4 2020 |
Sviluppare un approccio integrato che abbracci sia i portali creati mediante un atto giuridico separato sia lo sportello, al fine di garantire uno stile comune ed evitare le duplicazioni |
Commissione |
T3 2019-T4 2020 |
Sviluppare un approccio integrato a livello nazionale per evitare duplicazioni delle informazioni su argomenti specifici tra i diversi portali nazionali |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
2. Sviluppo informatico, digitalizzazione delle procedure, raccolta dei dati
Obiettivo 2.1: digitalizzare le procedure
Riferimento: articolo 6 del regolamento, relativo alle procedure da offrire interamente in linea.
Contesto
Lo sportello offrirà agli utenti un facile accesso alle procedure amministrative nazionali. A tal fine il regolamento impone a tutti gli Stati membri di garantire che gli utenti possano accedere a qualsiasi procedura di cui all’allegato II ed espletarla interamente in linea. Ciò significa che l’utente dovrebbe poter eseguire tutte le fasi per via elettronica a distanza, attraverso un servizio in linea. Il regolamento contempla inoltre un elenco non esaustivo di criteri specifici che devono essere soddisfatti (cfr. articolo 6).
Anche se il termine ultimo per la digitalizzazione delle procedure è fissato a dicembre 2023, gli Stati membri dovrebbero cominciare fin d’ora a lavorare a tale progetto e a ricercare opportunità per attuare i requisiti ben prima della scadenza, nel quadro dei propri programmi di e-government in corso.
Nel raggiungimento di tale obiettivo gli Stati membri saranno aiutati da programmi dell’UE, come ad esempio il programma quadro Orizzonte 2020 (5), il meccanismo per collegare l’Europa (6) (MCE), il programma ISA2 (7) e il FESR (8). Le autorità competenti sono invitate a contattare i propri coordinatori nazionali responsabili dei programmi finanziari nel proprio Stato membro.
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3-T4 2019 |
Verificare quali tra le procedure di cui all’allegato II sono già disponibili in linea, in ottemperanza ai criteri di cui all’articolo 6 Identificare le autorità responsabili Condividere le informazioni con il gruppo di coordinamento |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T3-T4 2019 |
Orientamenti sulle procedure «interamente in linea», come una lista di controllo, esempi di buone prassi, principi di interoperabilità |
Commissione |
T1 2020 |
Individuare le lacune rimanenti Condividere le informazioni con il gruppo di coordinamento |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T1 2020 |
Discutere le buone prassi e le sfide relative alla digitalizzazione delle procedure di cui all’allegato II Discutere l’esito dello studio di fattibilità relativo ai generatori di moduli nel quadro dell’ISA2 e le fasi successive Discutere le esigenze e opportunità di (co)finanziamento delle azioni nazionali di digitalizzazione |
Coordinatori nazionali, nel quadro del gruppo di coordinamento |
T2 2020 |
Sviluppare piani di lavoro nazionali per far fronte alle lacune informative restanti a livello nazionale |
Coordinatori nazionali |
T3 2020-T4 2023 |
Monitorare i progressi nella digitalizzazione delle procedure di cui all’allegato II in tutti gli Stati membri |
Gruppo di coordinamento |
p. m. T4 2023 |
Tutte le procedure di cui all’allegato II dovranno essere interamente in linea |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
Obiettivo 2.2: garantire agli utenti transfrontalieri l’accesso alle procedure in linea
Riferimento: articolo 13 del regolamento, relativo all’accesso transfrontaliero alle procedure in linea.
Contesto
Il regolamento prevede che le procedure già in linea siano (rese) interamente accessibili agli utenti transfrontalieri. Ciò significa che una procedura, se è disponibile per un cittadino di uno specifico Stato membro, deve essere accessibile in tutte le sue fasi anche agli utenti provenienti da altri Stati membri o agli utenti dello stesso Stato membro che vivono in un altro Stato membro o che in passato hanno vissuto, lavorato, studiato o esercitato attività commerciali in un altro Stato membro.
Se necessario, gli Stati membri potranno servirsi di una soluzione tecnica alternativa tecnicamente distinta per gli utenti transfrontalieri, ma in tal caso dovranno ulteriormente adoperarsi per garantire che la procedura porti allo stesso risultato e non sia più onerosa della procedura offerta agli utenti nazionali.
Si dovrà prestare particolare attenzione agli ostacoli per gli utenti transfrontalieri, come ad esempio i campi di moduli che richiedono numeri telefonici nazionali, i prefissi telefonici nazionali o i codici postali nazionali, il pagamento di diritti effettuabile solo mediante sistemi non (ampiamente) disponibili per gli utenti transfrontalieri, la mancanza di spiegazioni dettagliate in una lingua compresa da utenti transfrontalieri, l’impossibilità di presentare prove elettroniche da parte delle autorità situate in un altro Stato membro e il rifiuto di accettare mezzi di identificazione elettronici emessi in altri Stati membri.
In taluni ambiti (per esempio la direttiva sui servizi, la direttiva sulle qualifiche professionali, le direttive sugli appalti pubblici), l’accesso non discriminatorio alle procedure per gli utenti transfrontalieri è già un requisito giuridico che va a sommarsi al principio di non discriminazione sancito nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3-T4 2019 |
Orientamenti e lista di controllo pratica su come garantire che le procedure nazionali in linea siano interamente accessibili agli utenti transfrontalieri |
Commissione in collaborazione con i coordinatori nazionali |
T1-T2 2020 |
Individuare gli ostacoli rimanenti (per esempio tecnici, funzionali, organizzativi e giuridici) Elaborare un piano per affrontarli |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T1 2020 |
Condividere orientamenti con le autorità competenti o integrare raccomandazioni negli orientamenti di qualità esistenti per lo sviluppo delle procedure in linea |
Coordinatori nazionali |
T1-T4 2020 |
Scambio di buone prassi nel quadro del gruppo di coordinamento Monitoraggio dei progressi |
Coordinatori nazionali |
p. m. T4 2023 |
Procedure in linea accessibili anche agli utenti transfrontalieri in modo non discriminatorio |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
Obiettivo 2.3: contribuire allo sviluppo di strumenti informatici a livello dell’UE e garantire l’interoperabilità tra gli strumenti informatici della CE e nazionali
Riferimento: articolo 21 del regolamento, relativo alle responsabilità per le applicazioni TIC di supporto allo sportello.
Contesto
Come previsto dal regolamento, gli strumenti tecnici messi a punto dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri dovrebbero consentire il funzionamento dello sportello. Tra tali strumenti rientrano: uno strumento di ricerca e uno strumento comune di reperimento di assistenza che orientino gli utenti finali verso le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza; uno strumento di riscontro degli utenti sulla qualità dei servizi; uno strumento di riscontro degli utenti sugli ostacoli al mercato unico; uno strumento per la raccolta di statistiche di utilizzo e un pannello di controllo come interfaccia per le autorità pubbliche.
I metodi di raccolta e scambio dei dati riguardanti i riscontri sulla qualità e le statistiche saranno definiti negli atti di esecuzione.
La Commissione ha appaltato studi che hanno proposto una base tecnica per tali strumenti, definendo i requisiti, un’architettura informatica e un’analisi dei problemi di interoperabilità, e ha presentato lo stato di sviluppo ai coordinatori nazionali.
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3 2019 |
Informare il gruppo di coordinamento in merito all’esito degli studi effettuati dalla Commissione sugli strumenti informatici per lo sportello (2018-2019) |
Commissione |
Strumento di ricerca e strumento comune di reperimento di servizi di assistenza |
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T4 2019 |
Esaminare possibili modalità di automatizzazione della raccolta di link per il repertorio |
Commissione Coordinatori nazionali |
T1 2020 |
Comunicare ai coordinatori nazionali le modalità per accedere al repertorio e fornire link allo stesso |
Commissione |
T1 2020 |
Periodo di test dello strumento di ricerca insieme al repertorio di link e test sullo strumento comune di reperimento di servizi di assistenza |
Commissione Coordinatori nazionali |
T3 2020 |
La Commissione presenta ai coordinatori nazionali la versione beta dello strumento di ricerca e dello strumento comune di reperimento di servizi di assistenza |
Commissione Coordinatori nazionali |
Riscontri degli utenti sulla qualità e statistiche relative agli utenti |
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T3 2019-T4 2019 |
La Commissione raccoglie i pareri dei coordinatori nazionali in merito agli atti di esecuzione |
Commissione Coordinatori nazionali |
T4 2019-T1 2020 |
La Commissione consulta i coordinatori nazionali in merito allo sviluppo dello strumento comune di riscontro degli utenti |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti responsabili dei servizi di assistenza nel quadro delle rispettive reti |
T2 2020 |
Adozione dell’atto/degli atti di esecuzione |
Commissione Comitato per il regolamento sullo sportello digitale unico |
T1 2020-T2 2020 |
Redigere una panoramica che individui quali dei siti web nazionali che faranno parte dello sportello dispongono di uno strumento di riscontro preesistente e di uno strumento per la raccolta di statistiche preesistente e quali siti web dovranno essere collegati allo strumento comune di riscontro degli utenti e/o predisporre un nuovo strumento per la raccolta di statistiche |
Commissione Coordinatori nazionali |
T1 2020-T2 2020 |
Sviluppo dello strumento di riscontro sulla qualità e dello strumento per la raccolta di statistiche relative agli utenti |
Commissione |
T3 2020 |
Fornire ai coordinatori nazionali il link allo strumento comune di riscontro degli utenti |
Commissione |
T4 2020 |
Assicurarsi che ogni servizio incluso nello sportello che non dispone di uno strumento di riscontro preesistente conforme ai requisiti dell’atto di esecuzione rinvii allo strumento comune di riscontro degli utenti In alternativa assicurarsi che i riscontri raccolti tramite gli strumenti di riscontro preesistenti siano conformi all’atto di esecuzione e che i dati convenuti siano resi disponibili tramite il pannello di controllo comune |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T4 2020 |
Assicurarsi che la raccolta di statistiche sia conforme all’atto di esecuzione e che i dati concordati siano resi disponibili alla Commissione e agli altri coordinatori nazionali |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
Riscontri degli utenti sugli ostacoli al mercato unico |
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T3 2019 |
La Commissione consulta i coordinatori nazionali in merito allo sviluppo dello strumento di riscontro degli utenti sugli ostacoli al mercato unico e del sistema per raccogliere dati aggregati dai servizi di assistenza |
Commissione Coordinatori nazionali |
T4 2019-T3 2020 |
Sviluppo di strumenti informatici |
Commissione |
Pannello di controllo comune |
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T1 2020 |
La Commissione presenta ai coordinatori nazionali la versione beta dello strumento, che avrà funzionalità limitate: invio dei link al repertorio e invio delle richieste di traduzione |
Commissione Coordinatori nazionali |
T1 2020 |
Comunicare ai coordinatori nazionali le modalità per l’invio dei link al repertorio e l’invio delle richieste di traduzione |
Commissione |
T1-T3 2020 |
Sviluppo completo di tutte le funzionalità del pannello di controllo comune |
Commissione |
T3 2020 |
Comunicare ai coordinatori nazionali le modalità di accesso e utilizzo del pannello di controllo comune |
Commissione |
T4 2020 |
Lancio dello sportello |
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Obiettivo 2.4: una tantum
Riferimento: articolo 14 del regolamento, relativo al sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e all’applicazione del principio «una tantum».
Contesto
Come previsto dal regolamento la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituirà un sistema tecnico per lo scambio di prove per le procedure in linea elencate nell’allegato II del regolamento e le procedure di cui alla direttiva sulle qualifiche professionali (9), alla direttiva sui servizi (10) e a due direttive sugli appalti pubblici (2014/24/UE (11) e 2014/25/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio).
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T1 2019-T3 2020 |
Azione preparatoria sul principio «una tantum» nel quadro dell’MCE finalizzata ad analizzare le soluzioni tecniche esistenti (nell’ambito del progetto TOOP e disponibili a livello nazionale), condividere esperienze, sostenere l’interoperabilità transfrontaliera e valutare il livello di preparazione degli Stati membri |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T3 2019 |
Comunicare ai coordinatori nazionali lo stato e l’esito dei test e degli studi sul principio «una tantum» |
Commissione |
T3 2019-T2 2021 |
Valutare l’adeguatezza delle procedure digitali a livello nazionale ai fini dell’integrazione nella fase «una tantum» Elaborare un piano di lavoro per far fronte alle lacune |
Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T3 2019-T2 2020 |
Se fattibile, effettuare un test su un’ampia gamma di procedure dello sportello |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T1 2020-T3 2020 |
Discutere il contenuto dell’atto di esecuzione |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T3 2020-T4 2020 |
La Commissione raccoglie i pareri dei coordinatori nazionali sul progetto di atto di esecuzione e sui servizi essenziali e generici in fase di sviluppo |
Commissione Coordinatori nazionali |
p. m. T2 2021 |
Adozione dell’atto di esecuzione |
Commissione |
p. m. T4 2023 |
Sistema tecnico una tantum messo a punto e pronto per l’uso |
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3. Servizi di assistenza
Obiettivo 3.1: garantire la disponibilità e la qualità delle informazioni sui servizi di assistenza
Riferimento: articoli 7, 11 e 16 del regolamento, relativi all’accesso ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, alla qualità delle informazioni su tali servizi e ai requisiti di assistenza relativi agli stessi.
Contesto
Lo sportello offrirà agli utenti un facile accesso a un’ampia gamma di servizi di assistenza. Per un’esperienza ottimale, prima di richiedere un servizio gli utenti finali dovrebbero anche essere informati in merito a che cosa possono attendersi da tali servizi e a quali condizioni devono rispettare nell’utilizzarli. I servizi di assistenza dovranno pubblicare in linea una spiegazione chiara e di facile comprensione dei servizi forniti, come illustrato in dettaglio all’articolo 11. Affinché sia accessibile alla maggioranza degli utenti, in linea di principio tale spiegazione dovrà essere fornita in inglese (in quanto lingua ufficiale dell’Unione «ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri», cfr. obiettivo 1.3). Come gli altri servizi dello sportello, i servizi di assistenza dovrebbero essere della migliore qualità e soddisfare i criteri di qualità elencati nel regolamento. La qualità sarà monitorata attraverso i riscontri degli utenti e le statistiche relative agli utenti.
Tali requisiti sono obbligatori per i servizi di assistenza elencati nell’allegato III del regolamento. La Commissione ha delineato la situazione attuale e individuato le lacune relative a tali servizi.
La Commissione e i coordinatori nazionali possono inoltre integrare altri servizi di assistenza, a condizione che questi soddisfino le condizioni previste dal regolamento. Nel 2019 e nel 2020 sarà data priorità all’inclusione dei servizi di assistenza finanziati o cofinanziati e/o gestiti dalla Commissione, come ad esempio i centri europei dei consumatori, l’helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale, la sezione della rete Enterprise Europe che si occupa degli argomenti inclusi nello sportello, SOLVIT o Your Europe — Consulenza.
Se necessario per soddisfare le esigenze degli utenti, i coordinatori nazionali potranno proporre alla Commissione di integrare anche servizi di assistenza privati o semiprivati, purché soddisfino i requisiti di qualità dello sportello.
Come e quando?
Per i servizi di cui all’allegato III:
Quando |
Cosa |
Chi |
T3 2019 |
Fornire ai coordinatori nazionali una lista di controllo dei requisiti di qualità che devono essere controllati, inclusa la fornitura di informazioni sui servizi di assistenza |
Commissione |
T3 2019-T2 2020 |
Far fronte alle lacune individuate |
Autorità competenti, coordinate dai coordinatori nazionali |
T1 2020-T2 2020 |
Fornire alla Commissione link, descrizioni e recapiti dei servizi di assistenza ai fini dell’inclusione nello strumento di reperimento di servizi di assistenza |
Autorità competenti, tramite i coordinatori nazionali |
T3 2019-T2 2020 |
Confrontarsi periodicamente in merito agli standard di qualità, alle modalità di fornitura delle informazioni sul servizio e alle buone prassi |
Gruppo di coordinamento dello sportello |
T3-T4 2020 |
Test, correzione dei bug e miglioramento dello strumento di reperimento di servizi di assistenza |
Commissione |
T4 2020 |
Lancio dello strumento di reperimento di servizi di assistenza |
|
Per i servizi finanziati e/o gestiti dalla Commissione che chiedono l’integrazione:
Quando |
Cosa |
Chi |
Entro il T3 2019 |
Manifestazione dell’interesse all’integrazione |
Commissione, a seguito della discussione con le autorità competenti nel quadro delle rispettive reti |
T3 2019 |
Fornire ai coordinatori nazionali e alle autorità competenti una spiegazione della procedura e una lista di controllo dei requisiti di qualità che devono essere controllati prima di proporre l’integrazione di un nuovo servizio, inclusa la fornitura di informazioni sul servizio di assistenza |
Commissione |
T3 2019 |
Completare l’analisi della situazione attuale e individuare le lacune |
Commissione, a seguito della discussione con le autorità competenti |
T3 2019 |
Comunicare al gruppo di coordinamento dello sportello l’interesse all’integrazione e i risultati di tale analisi |
Commissione |
T3 2019-T2 2020 |
Far fronte alle lacune individuate |
Autorità competenti, coordinate dalla Commissione (reti) |
T1 2020 |
Riferire al gruppo di coordinamento dello sportello in merito al lavoro in atto |
Commissione |
T1 2020-T2 2020 |
Fornire alla Commissione link, descrizioni e recapiti dei servizi di assistenza ai fini dell’inclusione nello strumento di reperimento di servizi di assistenza |
Autorità competenti, tramite la Commissione |
T3 2019-T2 2020 |
Confrontarsi periodicamente in merito agli standard di qualità, alle modalità di fornitura delle informazioni sul servizio e alle buone prassi |
Autorità competenti, coordinate dalla Commissione (reti) |
T3 2020 |
Informare il gruppo di coordinamento in merito alla conformità a tutti i requisiti Trasmettere alla Commissione tutti i restanti elementi necessari per l’inclusione nello strumento di reperimento di servizi di assistenza |
Autorità competenti, tramite la Commissione |
T3-T4 2020 |
Test, correzione dei bug e miglioramento dello strumento di reperimento di servizi di assistenza |
Commissione |
T4 2020 |
Lancio dello strumento di reperimento di servizi di assistenza |
|
4. Promozione
Obiettivo 4.1: promuovere lo sportello
Riferimento: articoli 22 e 23 del regolamento, relativi a promozione, nome, logo e marchio di qualità.
Contesto
Lo sportello, chiamato «Your Europe», offrirà agli utenti un facile accesso a un’ampia gamma di servizi di assistenza di alta qualità. L’esistenza di «Your Europe» e l’affidabilità dei servizi che offre dovranno essere pubblicizzate presso gli utenti finali.
A tal fine la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di coordinamento dello sportello, ha deciso in merito a un logo che funge anche da marchio di qualità di «Your Europe» (13). I coordinatori nazionali hanno ricevuto il logo insieme a orientamenti su come utilizzarlo. Tale logo e il link allo sportello dovranno essere resi visibili e accessibili da parte di tutti i siti web inclusi nello sportello.
La Commissione e gli Stati membri dovranno inoltre incrementare la reperibilità del portale «Your Europe» e promuoverne la conoscenza tra gli utenti finali. Le attività volte a promuovere «Your Europe» e i siti web che ne fanno parte dovranno essere coordinate.
Come e quando?
Quando |
Cosa |
Chi |
T3 2019-T4 2020 |
Prepararsi ad integrare il logo su tutti i siti web che saranno inclusi nel repertorio di link |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T3 2019-T4 2020 |
Prepararsi ad integrare il link allo sportello su tutti i siti web che saranno inclusi nel repertorio di link |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T4 2020 |
Assicurarsi che il logo e il link siano integrati su tutti i siti web che saranno inclusi nel repertorio di link |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
T3 2019-T4 2020 |
Ottimizzazione per i motori di ricerca del portale «Your Europe» nell’ambito dei motori di ricerca accessibili al grande pubblico |
Commissione |
T3 2019-T4 2020 |
Promuovere lo sportello presso le autorità competenti nazionali e locali |
Coordinatori nazionali Commissione |
T3 2019-T2 2020 |
Elaborare un piano di comunicazione coordinato |
Commissione Coordinatori nazionali |
T3 2020-T4 2020 |
Attuare il piano di comunicazione |
Commissione Coordinatori nazionali Autorità competenti |
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.
(2) E sui siti web della Commissione creati sulla base di un atto giuridico.
(3) GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.
(4) Fatti salvi i siti web della Commissione creati sulla base di un atto giuridico.
(5) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
(6) https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
(7) https://ec.europa.eu/isa2/isa2_it
(8) Fondo europeo di sviluppo regionale.
(9) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(10) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(11) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(12) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(13) Il processo è in corso e sarà completato con l’adozione del presente programma di lavoro annuale.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
31.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/14 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 luglio 2019
(2019/C 257/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1154 |
JPY |
yen giapponesi |
121,00 |
DKK |
corone danesi |
7,4666 |
GBP |
sterline inglesi |
0,91653 |
SEK |
corone svedesi |
10,6453 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1038 |
ISK |
corone islandesi |
135,10 |
NOK |
corone norvegesi |
9,7368 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,650 |
HUF |
fiorini ungheresi |
327,49 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2912 |
RON |
leu rumeni |
4,7321 |
TRY |
lire turche |
6,2005 |
AUD |
dollari australiani |
1,6189 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4691 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7259 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6855 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5283 |
KRW |
won sudcoreani |
1 317,25 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,7801 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6761 |
HRK |
kuna croata |
7,3807 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 637,91 |
MYR |
ringgit malese |
4,6010 |
PHP |
peso filippino |
56,701 |
RUB |
rublo russo |
70,5654 |
THB |
baht thailandese |
34,360 |
BRL |
real brasiliano |
4,2237 |
MXN |
peso messicano |
21,2437 |
INR |
rupia indiana |
76,7575 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
31.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9397 — Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 257/03)
1.
In data 23 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Mirova, in qualità di società di gestione di Mirova-Eurofideme 3 (Francia), controllata in ultima istanza da Banque Populaire Caisse d’épargne («BPCE», Francia), |
— |
General Electric Company («GE», Stati Uniti), |
— |
Desarrollo Eólico Las Majas XIX, S.L.U. (Spagna), controllata dal gruppo Forestalia. |
Mirova e GE acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Desarrollo Eólico Las Majas XIX. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Mirova è un fondo di venture capital francese, specializzato in investimenti responsabili, che gestisce fondi per investitori istituzionali in diverse classi di attività, tra cui energie rinnovabili, infrastrutture essenziali, capitale netto sostenibile e obbligazioni verdi; |
— |
GE opera a livello mondiale nei settori manifatturiero, tecnologico e terziario. La divisione GE Energy Financial Services è specializzata in investimenti nel settore dell’energia. La divisione GE Renewable Energy fornisce ai clienti prodotti e servizi nei settori dell’energia eolica, idroelettrica e solare, comprese la fabbricazione e la manutenzione di turbine eoliche; |
— |
Desarrollo Eólico Las Majas XIX è una holding che sarà proprietaria di tre progetti nel settore delle centrali eoliche in Aragona, Spagna. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9397 — Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
31.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9418 — Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 257/04)
1.
In data 24 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Esta Investments Pte.Ltd, controllata da Temasek International Pte. («Temasek») (Singapore), |
— |
RRJ Masterfund III, appartenente al gruppo RRJ Capital (Hong Kong), |
— |
gategroup Holding AG («Gategroup», Svizzera), attualmente sotto il controllo esclusivo di RRJ Capital. |
Temasek e RRJ Masterfund III acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Gategroup.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Temasek: impresa d’investimento con sede a Singapore. Detiene una partecipazione di maggioranza in Singapore Airlines, che gestisce voli passeggeri verso/da certi aeroporti del SEE dove opera Gategroup, per cui l’operazione dà luogo a un numero limitato di rapporti verticali in questi aeroporti;
— RRJ Masterfund III: impresa d’investimento con sede a Hong Kong e Singapore che realizza investimenti di private equity in Asia. La sua attività riguarda principalmente il capitale di crescita e le imprese di proprietà dello stato;
— Gategroup: presta servizi di ristorazione e vendita a bordo, e altri servizi collegati, in circa 60 paesi, compresi quelli del SEE.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9418 — Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
31.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/18 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2019/C 257/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«PROVOLA DEI NEBRODI»
N. UE: PDO-IT-02394 – 2.3.2018
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione (denominazioni)
«Provola dei Nebrodi»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Provola dei Nebrodi» DOP è un formaggio di latte di vacca a pasta filata e viene prodotto secondo le seguenti tipologie: fresca, semi-stagionata, stagionata, sfoglia e con limone verde, ed all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:
a) |
Forma: La tipologia fresca presenta la classica forma a pera, con o senza testina; le altre tipologie presentano una forma ovale con breve collo che si allarga nella parte superiore, con o senza testina, secondo le consuetudini della zona di produzione; l’applicazione al collo delle provole di cordicelle-lacci consente di legarle in coppia «pennule» per farle asciugare e/o stagionare. |
b) |
Dimensioni variabili in relazione al peso della forma: altezza del lato oblungo da 15 a 35 cm, diametro della forma da 12 a 25 cm. |
c) |
Peso: «Provola dei Nebrodi» Fresca: da 1 a 2 kg; Semi-stagionata, Stagionata, Sfoglia e con Limone Verde da 2 a 10 kg. |
d) |
Aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta, priva di vaiolature e piegature, di color crema tendente al paglierino, che diventa giallo - dorato più o meno intenso con l’avanzare della stagionatura. |
e) |
Pasta: morbida per la tipologia Fresca, da semi dura a dura con l’avanzare della stagionatura, di colore bianco–avorio che diventa giallo–ambrato con il progredire della maturazione per le altre tipologie. A stagionatura avanzata può presentare la classica sfogliatura, evidenziando una struttura lamellare, tanto da essere definita storicamente come la «Provola dei Nebrodi» Sfoglia. La pasta della provola con Limone Verde mantiene una struttura più soffice sia pur tendente al semi duro all’avanzare della stagionatura per il lento rilascio di umidità dal limone incorporato nella pasta. |
f) |
Occhiatura: è ammessa una leggera occhiatura di piccole dimensioni. |
g) |
Sapore: decisamente gradevole, dolce, delicato per le forme fresche, all’avanzare della stagionatura si evidenzia in modo crescente il sentore di piccante e saporito. |
h) |
Aroma: all’avanzare della stagionatura si evidenziano marcati componenti aromatici in cui prevalgono note di verde-erbaceo, fieno, butirrico, funghi a testimonianza di un forte legame con il territorio e le essenze pabulari. Prevalente il sentore del profumo di agrume nelle provole con limone verde. |
i) |
Composizione chimica: solidi totali non inferiori al 52 % per le provole fresche e non inferiori al 60 % per quelle semi-stagionate e stagionate; grasso sui solidi totali non inferiore al 38 %; cloruro di sodio sui solidi totali non superiore al 4 %. |
j) |
Stagionatura: «Provola dei Nebrodi» DOP fresca: a breve stagionatura, inferiore a 30 gg; «Provola dei Nebrodi» DOP Semi-Stagionata: stagionatura da 30 a 120 gg; «Provola dei Nebrodi» DOP Stagionata: stagionatura oltre 120 gg; «Provola dei Nebrodi» DOP Sfoglia, stagionatura minima di cinque mesi; «Provola dei Nebrodi» DOP con Limone Verde intero incorporato nella pasta caseosa alla fine della filatura: stagionatura minima 90 gg. |
k) |
Per i formaggi semi-stagionati e stagionati, sfoglia e con limone verde può essere prevista la cappatura con olio di oliva. |
l) |
La «Provola dei Nebrodi» può essere immessa nel mercato in forme intere, porzionate e se stagionata anche grattugiata. |
m) |
La «Provola dei Nebrodi» stagionata immessa nel mercato preconfezionata come grattugiata deve presentare i seguenti parametri tecnici e tecnologici: additivi: assenti; umidità: non inferiore al 25 % e non superiore al 35 %; aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25 %; quantità di crosta: non superiore al 18 %; caratteristiche organolettiche ed aromatiche specifiche della «Provola dei Nebrodi». |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La razione alimentare delle bovine nel suo complesso deve essere costituita per almeno il 60 % di sostanza secca proveniente da alimenti prodotti nella zona di geografica delimitata.
Nella razione giornaliera, su base annuale, almeno il 60 % della sostanza secca deve essere rappresentata da foraggi, nelle diverse forme: al pascolo, affienate, dal sottobosco nonché da residui secchi dei prati e dei pascoli, secondo disponibilità.
Gli animali utilizzano il pascolo, nelle sue diverse tipologie, sia come foraggio verde costituito da essenze foraggere spontanee nebroidensi ed erbai coltivati (principalmente erbai di sulla e trifoglio e veccia e trifoglio, cereali da foraggio) nonché come residui secchi dei prati e delle essenze foraggere spontanee nonché dei cereali minori coltivati, ed anche di arbusti dei sottoboschi, per almeno 240 giorni l’anno.
La razione di base, costituita da foraggi, è integrata da mangimi in grado di bilanciare l’apporto dei vari nutrienti della dieta, per un massimo, su base annuale, del 40 % della sostanza secca della razione.
I mangimi extra zona di origine sono riconducibili principalmente al granoturco ed alla soia ed in misura minore alle farine di girasole, di carrubo, e cereali minori nonché di sottoprodotti dei cereali minori, barbabietole, integratori di minerali e vitamine, ed a tracce di prodotti minori.
La necessità di ricorrere all’utilizzazione di mangimi extra zona di origine è correlata agli aspetti pedo-climatici e vocazionali dell’area dei Nebrodi, caratterizzata da: un’alta vocazione per i prati permanenti e pascoli (con un’incidenza di circa il 30 % del dato siciliano con più di 100 mila ettari di SAU) e una ridotta vocazione per i seminativi per la produzione di cerali e leguminose da granella (inferiore al 3 % della SAU siciliana), dati ultimo censimento Istat 2010.
È vietato l’uso di insilati, di sottoprodotti freschi delle lavorazioni industriali, del fieno di trigonella, di alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.
Latte di vacca intero crudo; caglio in pasta di capretto o di agnello; limone verde nel caso della «Provola dei Nebrodi» con limone verde.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La produzione del latte, la caseificazione, la stagionatura.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La «Provola dei Nebrodi» DOP può essere commercializzata in forma intera, porzionata e se stagionata anche grattugiata.
Le forme di «Provola dei Nebrodi» DOP che vengono confezionate con operazioni che comportino la raschiatura, l’asportazione della crosta (raspature, cubetti, fettine ecc.) e la grattugia, che rendono invisibile la marchiatura con matrici caseiniche e il marchio a fuoco, devono avvenire esclusivamente nella zona geografica delimitata al punto 4, al fine di garantire l’autenticità e la rintracciabilità.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La «Provola dei Nebrodi» DOP è immessa nel mercato munita di segni identificativi e di una etichetta eventualmente adesiva, da apporre al collo della provola e/o su un lato del porzionato, e sulle confezioni del grattugiato. Sull’etichetta, eventualmente adesiva, viene riportato, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, il logo identificativo della «Provola dei Nebrodi» DOP.
È consentita inoltre l’aggiunta in etichetta di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente, che devono essere comunque conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali indicazioni devono essere di dimensioni inferiori rispetto al logo identificativo del prodotto DOP.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione del formaggio «Provola dei Nebrodi» DOP comprende: nella provincia di Catania, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bronte, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Randazzo; nella provincia di Enna, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Cerami, Troina; nella provincia di Messina, l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Alcara li Fusi, Basicò, Capizzi, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Malvagna, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Montalbano Elicona, Montagnareale, Motta d’Affermo, Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccella Valdemone, San Fratello, San Piero Patti, S. Teodoro, S. Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria.
5. Legame con la zona geografica
I principali fattori che determinano un forte legame tra la «Provola dei Nebrodi» ed il suo territorio di origine sono:
(1) |
l’alimentazione degli animali con essenze foraggere spontanee e coltivate, prevalentemente al pascolo, tipiche delle aree montane del Massiccio Nebroideo. Le famiglie botaniche più rappresentate sono oltre 25, con più di 120 specie identificate (alta bio-diversità naturale) e con una netta prevalenza in tutti gli ambienti di essenze foraggere spontanee permanenti ed annuali (autoctone) e di erbai da foraggio coltivati, di graminacee, leguminose e composite che rappresentano anche gli indici di frequenza più elevati. Lo sviluppo del comparto zootecnico è avvenuto in condizioni talvolta difficilissime, ma reso possibile grazie alla disponibilità di risorse foraggere distribuite nel tempo, e nello spazio (complementarietà fra le aree montane e nelle aree collinari). L’importanza del pascolo sulle qualità organolettiche, aromatiche della «Provola dei Nebrodi» è stata studiata da diversi ricercatori da oltre un decennio, che hanno identificato la presenza di aldeidi alifatiche e terpeni, nonché di ben altri 60 componenti volatili che contribuiscono alla formazione del profilo aromatico della provola (Verzera A. et al 2004; Ziino M. et al 2005; Licitra G.et al 2008). L’importanza dei terpeni è correlata alle essenze foraggere ingerite dagli animali e non ad una origine microbica, a dimostrazione della significativa utilizzazione dei pascoli nell’alimentazione animale. Risultati confermati da altri ricercatori, su prodotti diversi (Dumont, J. P. et al. 1978; Bugaud, C. et al. 2001a e 2001c; Carpino S., et al 2004a e 2004b). |
(2) |
Gli usi costanti e leali dei processi tradizionali di caseificazione e stagionatura tramandati da generazioni, ed in particolare:
|
(3) |
Un complesso profilo aromatico sempre più marcato all’avanzare della stagionatura, composto da oltre 60 componenti volatili e da innumerevoli sentori correlati alla presenza di acidi, alcol, esteri, chetoni, prodotti sulfurei, aldeidi alifatiche e terpeni, che si evolvono durante i processi di stagionatura (Verzera A. et al. 2004; Ziino M. et al. 2005; Licitra G.et al 2008). Profilo correlato all’ingestione di essenze foraggere autoctone e dai processi enzimatici del latte crudo, del caglio e dalla microflora filo-casearia autoctona, che garantiscono al prodotto, ottenuto con sistemi eco-sostenibili e nel rispetto dell’ambiente, un elevato tasso di bio-diversità. Sensorialmente, all’avanzare della stagionatura si evidenziano marcati attributi: dal colore (da bianco avorio a giallo-ambrato) alle note prevalenti di «butirrico, verde-erbaceo, funghi, fieno», a testimonianza di un forte legame con il territorio e le essenze pabulari. Prevalente il sentore del profumo di agrume nelle provole con limone verde. |
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
31.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/23 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazioni geografiche proposte dalla Nuova Zelanda di cui è chiesta la protezione nell’Unione europea
(2019/C 257/06)
Nel quadro dei negoziati in corso con la Nuova Zelanda per un accordo di libero scambio (in prosieguo, «l’accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità neozelandesi hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo, l’elenco di indicazioni geografiche di cui in allegato. La Commissione europea sta valutando se tali indicazioni geografiche vadano protette in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A4@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:
a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
b) |
è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione con uno dei seguenti paesi:
|
c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
d) |
mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale protezione delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Elenco delle indicazioni geografiche (22)
Indicazioni geografiche proposte dalla Nuova Zelanda di cui è chiesta la protezione nell’Unione europea |
Categoria di prodotto |
Northland |
Vino |
Auckland |
Vino |
Matakana |
Vino |
Kumeu |
Vino |
Waiheke Island |
Vino |
Gisborne |
Vino |
Hawke’s Bay/Hawkes Bay |
Vino |
Central Hawke’s Bay/Central Hawkes Bay |
Vino |
Wairarapa |
Vino |
Gladstone |
Vino |
Martinborough |
Vino |
Nelson |
Vino |
Marlborough |
Vino |
Canterbury |
Vino |
Waipara Valley/Waipara |
Vino |
Waitaki Valley North Otago/Waitaki Valley |
Vino |
Central Otago |
Vino |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).
(3) Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).
(4) Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).
(5) Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).
(6) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).
(7) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
(8) Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).
(9) Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016).
(10) Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 289 del 30.10.2008).
(11) Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014).
(12) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(13) Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23, 26.1.2018, pag. 4).
(14) Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).
(15) Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).
(16) Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).
(17) Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).
(18) Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).
(19) Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra – Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1).
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(20) Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).
(21) Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1).
(22) Elenco fornito dalle autorità neozelandesi nell’ambito dei negoziati in corso, registrato in Nuova Zelanda.