ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
30 luglio 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 256/01

Tassi di cambio dell'euro

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

2019/C 256/02

Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 — ReferNet — Rete europea del Cedefop di competenza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP)

2

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2019/C 256/03

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 256/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9427 — The Carlyle Group/Forgital Italy) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2019/C 256/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9369 — PAI Partners/Wessanen) ( 1 )

20

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 256/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

21


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 luglio 2019

(2019/C 256/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1119

JPY

yen giapponesi

120,81

DKK

corone danesi

7,4668

GBP

sterline inglesi

0,90443

SEK

corone svedesi

10,5773

CHF

franchi svizzeri

1,1037

ISK

corone islandesi

135,90

NOK

corone norvegesi

9,6935

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,613

HUF

fiorini ungheresi

327,23

PLN

zloty polacchi

4,2806

RON

leu rumeni

4,7287

TRY

lire turche

6,2560

AUD

dollari australiani

1,6110

CAD

dollari canadesi

1,4645

HKD

dollari di Hong Kong

8,6937

NZD

dollari neozelandesi

1,6796

SGD

dollari di Singapore

1,5250

KRW

won sudcoreani

1 316,82

ZAR

rand sudafricani

15,8158

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6648

HRK

kuna croata

7,3805

IDR

rupia indonesiana

15 588,84

MYR

ringgit malese

4,5866

PHP

peso filippino

56,720

RUB

rublo russo

70,6300

THB

baht thailandese

34,308

BRL

real brasiliano

4,2104

MXN

peso messicano

21,2046

INR

rupia indiana

76,4740


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/2


Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19

ReferNet — Rete europea del Cedefop di competenza nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP)

(2019/C 256/02)

1.   Obiettivi e informazioni

Con l’obiettivo di istituire una rete europea di competenza in materia di IFP (ReferNet), il presente invito mira a selezionare un richiedente in ciascun paese ammissibile (Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia) con il quale il Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato quadriennale nonché una convenzione di sovvenzione specifica per un piano di lavoro da realizzare nel 2020.

Istituito nel 1975 e con sede in Grecia sin dal 1995, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è un’agenzia dell’Unione europea (UE). Riconosciuto come fonte autorevole in materia di informazioni e competenze nel campo dell’istruzione e formazione professionale (IFP) nonché di abilità e qualifiche, il Centro mira a promuovere lo sviluppo delle politiche europee in materia di IFP e a favorirne l’attuazione.

ReferNet è la rete europea del Cedefop per l’informazione sull’IFP. Il suo compito consiste nel sostenere l’attività del Cedefop redigendo relazioni sui sistemi di IFP e sui relativi sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la visibilità della stessa IFP e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 30 membri noti come partner nazionali di ReferNet negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia. I partner nazionali di ReferNet sono istituzioni chiave operanti nel campo dell’IFP o delle politiche relative al mercato del lavoro nei rispettivi paesi.

Gli accordi quadro di partenariato vengono attuati mediante specifiche convenzioni annuali di sovvenzione. Pertanto, i richiedenti devono non solo presentare una proposta per il partenariato quadro di quattro anni (che, in caso di esito positivo, porterà alla firma di un accordo quadro di partenariato per il periodo dal 2020 al 2023), ma anche una domanda di sovvenzione per le attività del 2020 (che può sfociare nella firma di una convenzione specifica di sovvenzione per tale anno). Il richiedente deve dimostrarsi in grado di svolgere tutte le attività programmate per il periodo quadriennale, oltre a garantire un adeguato cofinanziamento per l’attuazione dei compiti previsti.

2.   Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 000 000 EUR, da determinarsi in via definitiva in base alle decisioni annuali dell’autorità di bilancio.

Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro annuale del 2020 (durata del progetto: 12 mesi) sarà pari a 980 000 EUR per i 30 partner (provenienti dai 28 Stati membri dell’UE nonché da Islanda e Norvegia).

La sovvenzione, che varia in base alla popolazione del paese, è intesa a consentire la realizzazione di un programma di lavoro annuale. Il bilancio complessivo disponibile per il programma di lavoro del 2020 verrà erogato in base a una suddivisione dei paesi in tre gruppi, in funzione delle relative popolazioni:

gruppo di paesi 1: Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Islanda. Sovvenzione massima: 23 615 EUR;

gruppo di paesi 2: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria e Norvegia. Sovvenzione massima: 33 625 EUR;

gruppo di paesi 3: Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito e Spagna (1). Sovvenzione massima: 43 620 EUR.

La sovvenzione dell’Unione è un contributo finanziario per i costi a carico del beneficiario (e/o dei co-beneficiari), che deve essere integrato con un apporto finanziario proprio e/o con altri contributi locali, regionali, nazionali e/o privati. Il contributo complessivo dell’Unione non dovrà superare il 70 % dei costi ammissibili.

Il Cedefop si riserva il diritto di non aggiudicare l’intero bilancio disponibile.

3.   Criteri di ammissibilità

Per essere ammissibili, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

essere organismi pubblici o privati, dotati di statuto e personalità giuridica (le persone fisiche, ossia i singoli, non sono ammissibili);

b)

aver sede legale in un paese in cui si applica la sovvenzione, ossia in uno dei seguenti:

EU a 28 [Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Ungheria (2)];

paesi associati (Islanda e Norvegia).

4.   Scadenza

Le candidature per l’accordo quadro di partenariato devono essere inviate entro e non oltre il 1o ottobre 2019.

5.   Ulteriori informazioni

Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili dal 31o luglio 2019 sul sito web del Cedefop, al seguente indirizzo:

http://www.cedefop.europa.eu/itabout-cedefop/public-procurement

Le candidature devono soddisfare i requisiti di cui al testo integrale dell’invito ed essere presentate avvalendosi dei moduli ufficiali previsti.

La valutazione delle proposte si baserà sui principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Le candidature presentate saranno valutate da un comitato di esperti sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione definiti nel testo integrale dell’invito.


(1)  Se il Regno Unito recede dall’UE durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere con quest’ultima alcun accordo atto a garantire, in particolare, che i richiedenti britannici rimangano ammissibili, questi cesseranno di ricevere finanziamenti dell’UE e sono tenuti a interrompere il progetto sulla base dell’articolo II.17.2.2 octodecies della convenzione quadro di partenariato, che cesserà di essere valida.

(2)  Cfr. nota 1


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/4


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese

(2019/C 256/03)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati alcoli polivinilici («PVA»), originari della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 19 giugno 2019 da Kuraray Europe GmbH («il denunciante») che rappresenta più del 60 % della produzione totale dell’Unione di alcoli polivinilici.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol % («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). I PVA sono utilizzati principalmente come additivi, precursori o agenti da un ampio numero di industrie dell’Unione.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con il codice NC ex 3905 30 00 (codice TARIC 3905300091). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

Secondo il denunciante non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno del paese interessato, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il denunciante si è avvalso delle informazioni contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale («la relazione per paese»), elaborato dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nel paese interessato. Il denunciante ha sostenuto in particolare che la produzione e la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta sono potenzialmente influenzate dai fattori menzionati, tra l’altro, nelle seguenti sezioni della relazione per paese: 4.2.1 Struttura del sistema di pianificazione cinese, 10.1.1 Panoramica del mercato dell’energia, 10.1.2 Piani nel settore dell’energia, 10.2.1.2 Differenziazione dei prezzi, 11.2 Accesso al capitale, 11.4.4.1 Società «sempreverdi» e «zombie», 11.4.4 Risposta del governo al debito a rischio, 16.2.5 Imprese di proprietà statale nel settore chimico, 16.3 Quadro normativo/obiettivi quantitativi di sviluppo e 16.2.6 Sovracapacità.

Il denunciante ha inoltre fatto riferimento ai pertinenti piani quinquennali emanati dal governo della Cina, tra cui il 12o piano quinquennale, incentrato sul riequilibrio dell’economia, la mitigazione dell’iniquità sociale e la conservazione dell’ambiente, e il 13o piano quinquennale per lo sviluppo del gas naturale, oltre che a relazioni dell’Economist e dell’OCSE.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) dal paese interessato del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto all’esportazione nell’Unione. Il margine di dumping così calcolato è significativo per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (4).

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, il che ha compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

In caso affermativo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), entrato in vigore l’8 giugno 2018 («pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale»), ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping (6). In particolare, le inchieste saranno effettuate in modo più rapido e le misure provvisorie potranno essere imposte fino a due mesi prima rispetto al passato. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono abbreviati.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno della denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (7) del prodotto oggetto dell’inchiesta del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato.

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità del paese interessato e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti nel paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di includerle o meno nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2405.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità di tale paese.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l’allegato I entro i termini specificati ed hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (8).

b)   Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2405.

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, la Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti nonché, se del caso, alla selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato che intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Le parti interessate all’inchiesta hanno 10 giorni di tempo per presentare osservazioni sulla nota, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e).

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo appropriato è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, se il prodotto oggetto dell’inchiesta venga prodotto e venduto in tali paesi terzi e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora esista più di un paese terzo rappresentativo, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Nel contesto di questo esercizio la Commissione invita i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presentazione di informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili. La Commissione invierà un questionario anche al governo del paese interessato per ottenere le informazioni necessarie ai fini della sua inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (9) (10)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione relativa al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2405.

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione, devono contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa al loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2405.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping non sia contraria all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2405.

Le informazioni comunicate in conformità all’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché un’audizione possa svolgersi prima del termine per l’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro 5 giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;

nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro 3 giorni dalla data di divulgazione finale e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di una comunicazione di ulteriori informazioni finali, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento delle ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per presentare osservazioni su tale comunicazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accordare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e di rifiutare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi del rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail:

TRADE-AD654-PVA-INJURY@ec.europa.eu

TRADE-AD654-PVA-DUMPING@ec.europa.eu.

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta si conclude, ove possibile, entro un anno e in ogni caso entro 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, di norma possono essere istituite misure provvisorie entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dalla pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate mediante un documento informativo del fatto che non saranno istituiti dazi tre settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie per confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per concludere tempestivamente l’inchiesta;

al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetta le comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine per l’istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(5)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  Cfr.: «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(7)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(8)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(9)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(10)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(11)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

ALLEGATO II

Image 3

Testo di immagine

Image 4

Testo di immagine

ALLEGATO III

Image 5

Testo di immagine

Image 6

Testo di immagine

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9427 — The Carlyle Group/Forgital Italy)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 256/04)

1.   

In data 22 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

The Carlyle Group L.P. («Carlyle», Stati Uniti),

Forgital Italy S.p.A. («Forgital», Italia).

Carlyle acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Forgital attraverso F-Brasile srl («F-Brasile», Italia), una società veicolo controllata indirettamente da Carlyle. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Carlyle: società d’investimento di livello mondiale che gestisce fondi presenti in diversi segmenti commerciali tra cui la produzione di pezzi di ricambio lavorati per motori di aerei,

—   Forgital: forgiatura, laminazione e lavorazione di anelli senza saldature per il settore aerospaziale e fornitura di componenti destinati ai settori del petrolio e del gas, della trasmissione, della produzione di energia e della meccanica generale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9427 — The Carlyle Group/Forgital Italy

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9369 — PAI Partners/Wessanen)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 256/05)

1.   

In data 23 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PAI Partners SAS («PAI Partners», Francia),

Koninklijke Wessanen N.V. («Wessanen», Paesi Bassi).

Pai Partners acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Wessanen.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 11 luglio 2019.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   PAI Partners: gestisce e/o fornisce consulenza, in qualità di società di private equity, a una serie di fondi che possiedono società operanti in vari settori, ad esempio servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti industriali, sanità, commercio al dettaglio e distribuzione,

—   Wessanen: fornitura e distribuzione, attraverso varie controllate, di prodotti alimentari, in particolare cibo sano e sostenibile, con marchi propri e terzi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9369 — PAI Partners/Wessanen

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 256/21


Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2019/C 256/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«OLIO DI PUGLIA»

N. UE: PGI-IT-02381 – 22.12.2017

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Olio di Puglia»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All’olfatto si caratterizza per un netto fruttato di oliva di intensità variabile con evidenti note vegetali di erba appena sfalciata e/o foglia, mandorla fresca e/o carciofo.

Al gusto si esprime con sentori vegetali, note di amaro e piccante di intensità variabile a cui possono associarsi note di mandorla verde e/o cardo, con un retrogusto di erba, carciofo, altri ortaggi e leggeri sentori di mandorla fresca.

All’atto della certificazione l’olio extravergine d’oliva ad Indicazione Geografica Protetta «Olio di Puglia» deve rispondere ai parametri specifici di seguito indicati.

Colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica nel tempo.

Caratteristiche organolettiche:

Descrittore

Mediana

Fruttato di oliva

2 – 8

Amaro

2 – 7

Piccante

2 – 7

Caratteristiche chimiche:

Acidità (%) ≤ 0,40

Numero perossidi (mEq O2/kg): ≤ 10 mEq O2/kg

Esteri etilici: ≤ 20

Biofenoli totali: ≥ 300 mg/kg, di cui fenoli bioattivi ≥ 250 mg/kg

I parametri qualitativi di cui sopra e quelli non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa UE per gli oli extravergini di oliva.

Per i valori della acidità e numero di perossidi sono consentite tolleranze del 20 %.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’Indicazione Geografica Protetta «Olio di Puglia» è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti delle seguenti cultivar nazionali a prevalente diffusione regionale: Cellina di Nardò, Cima di Bitonto (o Ogliarola Barese, o Ogliarola Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o Cima di Mola), Coratina, Favolosa (o Fs-17), Leccino, Peranzana, presenti negli oliveti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 70 %. Possono, inoltre, concorrere altre varietà, fino ad un massimo del 30 %.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta e oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Lo stoccaggio, l’imbottigliamento e il confezionamento devono avvenire all’interno nella zona geografica delimitata (zona di produzione) entro e non oltre il 31 ottobre successivo all’annata olearia di produzione.

Lo stoccaggio è una fase del processo produttivo finalizzata a proteggere il prodotto dalle modificazioni delle caratteristiche chimiche, organolettiche e salutistiche, indicate al punto 3.2.

L’imbottigliamento e confezionamento nella zona geografica delimitata sono necessari sia per salvaguardare i requisiti qualitativi e in particolare la caratteristica tipizzante l’IGP «Olio di Puglia», identificabile nella concentrazione di biofenoli, sia e soprattutto per garantire il vero autentico olio extra vergine di Puglia e la tracciabilità del prodotto ed assicurare il controllo. Le motivazione risiedono nelle seguenti e distinte ragioni:

Il tempo di permanenza del prodotto in autocisterna durante il trasporto lo espone a temperature superiori a quelle delle sale di stoccaggio ed è tanto più grande quanto maggiore è il tempo di trasporto e di sollecitazione meccanica indotta (vibrazioni). Per contenere i rischi di precoce decadimento delle caratteristiche chimiche e organolettiche del prodotto è necessario, per le lunghe percorrenze, confinare il prodotto in confezioni definitive di più piccola taglia, mediante l’imbottigliamento.

La Puglia è afflitta dal problema delle innumerevoli sofisticazioni e truffe: il rapporto Frantoio Italia 2018 della Repressione Frodi, Organo di controllo del Mipaaft mette in evidenza che il 50 % delle stesse avverrebbe a danno dell’olio di Puglia, famoso non solo per la sua eccellente qualità ma purtroppo anche per le numerose inchieste giudiziarie su falso olio pugliese (nel solo 2012 la Guardia di Finanza di Siena ha sequestrato 7 722 tonnellate di falso olio sfuso di Puglia).

I recipienti in cui è confezionato l’olio extravergine d’oliva a Indicazione Geografica Protetta «Olio di Puglia» ai fini dell’immissione al consumo devono essere idonei per la buona conservazione del prodotto e di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta; nel caso di vendita al canale HORECA, l’olio extravergine d’oliva a Indicazione Geografica Protetta «Olio di Puglia» potrà essere confezionato con recipienti di maggiore capacità.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

All’Indicazione Geografica Protetta «Olio di Puglia» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l’operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: «monovarietale», «raccolto a mano» ecc., preventivamente autorizzati dall’Organismo di controllo.

È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati e/o pubblici purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’uso di nomi d’aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione d’aziende olivicole situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto in una percentuale almeno uguale o superiore al 51 %, con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda medesima.

Il nome dell’Indicazione Geografica Protetta «Puglia» deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

L’etichetta dovrà riportare il simbolo europeo della IGP e il logo della IGP «Olio di Puglia» di seguito riportato:

Image 7

In etichetta è obbligatorio indicare la campagna di raccolta, sotto forma del mese e anno della raccolta con mese corrispondente a quello dell’estrazione dell’olio dalle olive, il lotto e la data di confezionamento. Inoltre è obbligatorio indicare il termine massimo di conservazione che non potrà essere superiore ai 20 mesi dalla data di confezionamento. È consentito il riferimento all’olio ottenuto col metodo della produzione biologica.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’olio extravergine d’oliva ad Indicazione Geografica Protetta «Olio di Puglia» comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Puglia.

5.   Legame con la zona geografica

La domanda di riconoscimento si basa sia sulle caratteristiche di qualità che sulla reputazione dell’«Olio di Puglia».

La Puglia è la regione più orientale d’Italia, bagnata dalla porzione meridionale del Mar Adriatico e dal Mar Ionio e ed è caratterizzata da clima spiccatamente mediterraneo, di tipo semi-arido.

Le piogge ammontano in media sui 600 mm l’anno, sono irregolari e si concentrano, per due terzi circa, nel periodo invernale, anche con qualche precipitazione nevosa a quote basse, per irruzioni di aria fredda da Nord o Nord-Est.

I venti che soffiano più frequentemente in Puglia provengono in prevalenza dai quadranti meridionali; in estate le risalite dello Scirocco o del Libeccio accompagnano invasioni di aria molto calda africana che causano rapide e marcate impennate dei termometri. Le temperature sono molto miti complessivamente specie nelle pianure costiere per gran parte dell’anno.

La natura carsica di gran parte del territorio pugliese e la scarsità di precipitazioni rendono la regione particolarmente povera di corsi d’acqua superficiali. La Puglia non ha barriere orografiche. La metà del territorio pugliese è pianeggiante, con quote che non superano i 100 metri di altezza. La fascia collinare raggiunge poco più di 680 metri di altitudine. Le caratteristiche distintive dell’olivicoltura pugliese sono ascrivibili a queste particolarissime condizioni geografiche, orografiche e pedoclimatiche, che rendono eccezionale la vocazionalità agronomica dell’olivo. Il particolare andamento climatico che si verifica nell’areale geografico tipico di coltivazione, prima descritto, durante le fasi di inoliazione e maturazione dei frutti rappresenta il primo fattore ambientale importante, essenziale nella determinazione di alcuni indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e quello volatile. Gli stress termici ed idrici che si verificano durante la fase di inoliazione delle olive (agosto-settembre) inducono la sintesi di polifenoli che si accumulano all’interno dei frutti stessi. I polifenoli si formano a seguito di stress intensi, quali stress idrico e/o termico e vengono utilizzati dall’albero stesso per contrastare la produzione di radicali liberi. Le piogge autunnali (ottobre-novembre), invece, favoriscono la sintesi dei composti volatili. Questa particolare successione temporale delle condizioni climatiche pugliesi, cioè calde e asciutte durante l’inoliazione e più fresche ed umide nel corso della maturazione dei frutti, determina prima l’accumulo di polifenoli e successivamente quello di composti volatili. I polifenoli conferiscono l’amaro ed il piccante e determinano quel valore salutistico che rappresenta una caratteristica qualitativa tipizzante e distintiva dell’IGP «Olio di Puglia» rispetto allo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I secondi conferiscono, invece, quei sentori vegetali tipici dell’IGP «Olio di Puglia» descritti al punto 3.2.

L’interazione di queste caratteristiche combinata con i genotipi di olive determina una espressione fenotipica unica. La letteratura scientifica a conferma del binomio genotipo/ambiente sulle caratteristiche qualitative del prodotto è ampia e le testimonianze partono fin dai primi anni 60.

Le cultivar prevalenti sono le più antiche varietà coltivate regionali e sono diffuse su tutto il territorio regionale, sia pure con aree più specializzate. Tali cultivar favoriscono l’ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali specifiche, ben individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal consumatore.

La Puglia, proprio grazie a questa variabilità di condizioni sopra descritta, genera una produzione di oli extravergini di oliva con intervalli ampi delle caratteristiche di colore, fruttato, amaro e piccante che sommati al contenuto in biofenoli (> 250 mg/kg all’atto della certificazione) prodotti dagli stress termici e idrici, rappresentano caratteristica tipica di legame con la zona geografica di riferimento.

È dunque questo l’aspetto che accomuna gli oli pugliesi, i cui valori di amaro e piccante, compresi tra 2 e 7, possono essere identificati quali caratteristiche qualitative in grado di differenziare l’olio extra vergine di oliva IGP «Olio di Puglia» dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione.

Il gusto amaro e piccante dovuto alle molecole polifenoliche è oggi un elemento incluso nelle caratteristiche positive del prodotto ed è un elemento utile ad identificarne la freschezza. Infatti tali molecole nel tempo tendono ad ossidarsi perdendo il loro gusto caratteristico e le proprietà salutistiche che conferiscono al prodotto. Il disciplinare IGP «Olio di Puglia», pensato per veicolare anche il concetto di «freschezza» del prodotto, come elemento distintivo, prevede che sia indicata in etichetta obbligatoriamente la campagna di raccolta delle olive.

Le specifiche condizioni pedoclimatiche e geografiche determinano anche la composizione sterolica, terpenica e volatile, particolarmente ricca di esanale che conferisce agli oli il sentore di erba tagliata.

Le tecniche di coltivazione contribuiscono a fissare ed esaltare tali tipicità, in particolare l’epoca di raccolta e la gestione irrigua.

La raccolta viene eseguita ordinariamente in corrispondenza dell’indice di pigmentazione compreso tra 2 (più del 50 % dell’epicarpo pigmentato) e 5 (100 % del mesocarpo pigmentato), cioè prima che il contenuto di polifenoli decresca significativamente. La gestione irrigua, d’altra parte, è prevalentemente in aridocoltura e l’irrigazione ove praticata è gestita di norma in deficit in modo da preservare contemporaneamente il contenuto di polifenoli e quello di composti volatili, stabilendone i sentori vegetali tipici. In ogni caso, giova evidenziare che le due tecniche colturali interagiscono con la particolare successione temporale delle condizioni climatiche pugliesi, nel corso della maturazione dei frutti, determinando prima l’accumulo di polifenoli e successivamente quello di composti volatili con valori corrispondenti alle caratteristiche previste nel presente disciplinare. Infine, è l’interazione di queste caratteristiche colturali e climatiche, combinata con i genotipi di olivo coltivati in regione, a determinare una espressione fenotipica unica.

Anche le tecniche estrattive contribuiscono alla tipicità dell’«Olio di Puglia». Infatti sul territorio pugliese si contano più di mille frantoi con un buon livello di dotazione tecnologica degli impianti, e provvisti di personale che ha accesso ad una adeguata formazione tecnica per continuo aggiornamento utile a garantire la migliore qualità dell’olio estratto e l’esaltazione delle caratteristiche di tipicità legate alla presenza di molecole polifenoliche e di composti volatili responsabili delle caratteristiche descritte al punto 3.2.

Al periodo Neolitico (5000 A.C.) risalgono le prime scoperte relative alla coltivazione dell’olivo in terra di Puglia. Documentazione relativa allo scambio commerciale di olio pugliese, attestante la qualità riconosciuta del prodotto, si può desumere poi da documentazione storica risalente al 1792 e per tutto il XIX e XX secolo. Tale attestazione di valore e tale reputazione, in epoca più recente, è poi dimostrata da diverse fatture negli anni 50 – 60 – 80 e seguenti del ‘900 e da documenti di scambi commerciali in cui è riportata l’indicazione «Olio di Puglia».

Inoltre va evidenziata la presenza storica di tale prodotto nel commercio indicato nel linguaggio comune come «Olio di Puglia». Numerose manifestazioni pubbliche, quali concorsi, corsi di degustazione, eventi enogastronomici, istituzione di percorsi elaiologici, organizzate a livello nazionale e regionali, fanno esplicito riferimento alla dicitura «Olio di Puglia». Tra questi si evidenzia:

«GUIDA AGLI OLI EXTRA VERGINE DI PUGLIA» che suggella lo storico connubio fra la gastronomia pugliese e l’«Olio di Puglia» quale prodotto di punta del paniere agroalimentare della regione. La pubblicazione registra il continuo miglioramento qualitativo della produzione pugliese, con il riconoscimento del «PREMIO EXTRA TOP» ai migliori oli di Puglia.

GUIDA GAMBERO ROSSO 2018 che nell’ambito dell’assegnazione delle «Tre Foglie» premia 17 imprese pugliesi che producono «Olio di Puglia».

Il Concorso «Oro di Puglia» nato nel 2009 ed oggi alla 10a edizione con la partecipazione di numerose aziende produttrici dei migliori oli di Puglia.

L’«Olio di Puglia» è inoltre presente in importanti Fiere in Italia come il Gourmet Food Festival di Torino e SOL di Verona e in Fiere Internazionali come il Fancy Food e il NYIOOC di New York.

Numerosissime, infine, le iniziative, gli eventi e convegni sul territorio [dicembre 2013 «SensAzioni del Sud» a Conversano; novembre/2014 «Pane e Olio» a Cassano delle Murge (BA); giugno/2017 «Archeolio ciclotur» a Avetrana (TA); novembre/2017 «Il Filo d’Olio» a Ostuni (BR); maggio/2018 «Puglia e Olio legame indissolubile…» ad Acaya (LE); ottobre/2016 «Olio di Puglia dialoghi fluidi» Ostuni (BR)] che attestano la reputazione acclarata del prodotto «Olio di Puglia» quale principale testimone non solo della qualità intrinseca di un prodotto oleario, ma anche della sua capacità di rappresentare un intero territorio geografico, la Puglia, con la sua storia, tradizione, paesaggio e cultura.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.