ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 255

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
29 luglio 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

CDJ

2019/C 255/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

CDJ

2019/C 255/02

Cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers — Repubblica ceca, Belgio) — M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Politica d’asilo — Protezione internazionale — Direttiva 2011/95/UE — Status di rifugiato — Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 — Rifiuto del riconoscimento o revoca dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante — Validità — Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 78, paragrafo 1, TFUE — Articolo 6, paragrafo 3, TUE — Convenzione di Ginevra)

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2019/C 255/03

Causa C-235/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 maggio 2019 — Commissione europea/Ungheria (Inadempimento di uno Stato — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Diritto di proprietà — Normativa nazionale che sopprime ex lege e senza indennizzo i diritti di usufrutto sui terreni agricoli e forestali anteriormente acquisiti da persone giuridiche o da persone fisiche che non siano in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con il proprietario)

3

2019/C 255/04

Causa C-341/17 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 — Repubblica ellenica/Commissione europea [Impugnazione — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea — Spese effettuate dalla Repubblica ellenica — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Regime di aiuti per superficie — Nozione di pascolo permanente — Rettifiche finanziarie forfettarie — Detrazione di rettifica precedente]

3

2019/C 255/05

Causa C-509/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Trasferimenti di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Articoli da 3 a 5 — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Eccezioni — Procedura di insolvenza — Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario — Salvaguardia totale o parziale dell’impresa — Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta)

4

2019/C 255/06

Causa C-653/17 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 maggio 2019 — VM Vermögens-Management GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH [Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Regolamento (UE) 2015/2424 — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo Vermögensmanufaktur — Dichiarazione di nullità — Diritto ad un processo equo — Esame d’ufficio dei fatti — Retroattività — Competenza del Tribunale — Motivazione delle sentenze]

5

2019/C 255/07

Causa C-677/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Protocollo addizionale — Articolo 59 — Decisione n. 3/80 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Revoca delle clausole di residenza — Articolo 6 — Prestazione di invalidità — Soppressione — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Requisito di residenza — Direttiva 2003/109/CE — Status di soggiornante di lungo periodo]

6

2019/C 255/08

Causa C-689/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I- Germania) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS MSC Flaminia/Land Niedersachsen [Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Spedizione di rifiuti — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte — Spedizioni all’interno dell’Unione europea — Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) — Esclusione dall’ambito di applicazione — Rifiuti prodotti a bordo di navi — Rifiuti a bordo di una nave a seguito di un’avaria]

6

2019/C 255/09

Causa C-706/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — AB Achema, AB Orlen Lietuva, AB Lifosa/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione di aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali — Misure volte a compensare i prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica — Nozione di aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza — Nozione di vantaggio selettivo — Servizio di interesse economico generale — Compensazione di costi inerenti all’adempimento di obblighi di servizio pubblico)

7

2019/C 255/10

Causa C-52/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Norderstedt — Germania) — Christian Fülla/Toolport GmbH (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 1999/44/CE — Difetto di conformità del bene consegnato — Articolo 3 — Diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti — Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità — Nozione di ripristino senza spese della conformità del bene — Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto)

8

2019/C 255/11

Causa C-55/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2003/88/CE — Articoli 3 e 5 — Riposo giornaliero e settimanale — Articolo 6 — Durata massima dell’orario settimanale di lavoro — Direttiva 89/391/CEE — Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro — Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore)

9

2019/C 255/12

Causa C-132/18 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 — Commissione europea/Sabine Tuerck (Impugnazione — Funzione pubblica — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale verso il regime pensionistico dell’Unione europea — Deduzione della rivalutazione intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo)

10

2019/C 255/13

Causa C-138/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/Estron A/S (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Connettori per apparecchi acustici — Parti e accessori — Nomenclatura combinata — Sottovoci 85444290, 90214000 e 90219010)

11

2019/C 255/14

Causa C-170/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2019 — CJ/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Contratto a tempo determinato — Risoluzione del contratto — Esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea — Autorità della cosa giudicata derivante da una sentenza di annullamento — Limiti)

11

2019/C 255/15

Causa C-204/18 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 maggio 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Commissione europea [Impugnazione — Ambiente — Prevenzione e gestione dell’introduzione e della propagazione delle specie esotiche invasive — Regolamento (UE) n. 1143/2014 — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 — Adozione di un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale — Inclusione della specie Procambarus clarkii]

12

2019/C 255/16

Causa C-226/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 212 bis — Procedure di importazione — Obbligazione doganale — Esenzione — Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese — Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo — Esenzioni]

13

2019/C 255/17

Causa C-235/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) — Cessione di beni — Esenzioni a favore di altre attività — Concessione e negoziazione di crediti — Carte carburante]

14

2019/C 255/18

Causa C-306/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci — Repubblica ceca) — KORADO, a.s./Generální ředitelství cel [Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Pezzi di acciaio saldati — Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico — Voci 7307 e 7322 — Nozioni di parti di radiatori e di accessori per tubi — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/23 — Validità]

14

2019/C 255/19

Causa C-795/18 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2018 dalla FCA US LLC avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-109/17: FCA US/EUIPO — Busbridge

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2019/C 255/20

causa C-805/18 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2018 dalla Saga Furs Oyj avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 ottobre 2018, causa T-313/18, Saga Furs/EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

Causa C-816/18 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla OY avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 ottobre 2018, causa T-605/16: OY v Commissione

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2019/C 255/22

Causa C-820/18 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Linak A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-368/17, Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

Causa C-821/18 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Linak A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-367/17: Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

Causa C-822/18 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Aldo Supermarkets avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2018 nella causa T-359/17 Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

Causa C-310/19P: Impugnazione proposta il 15 aprile 2019 da Boudewijn Schokker avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'8 febbraio 2019, nella causa T-817/17, Schokker/AESA

17

2019/C 255/26

Causa C-324/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 19 aprile 2019 — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

Causa C-331/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 23 aprile 2019 — X/Staatssecretaris van Financiën

19

2019/C 255/28

Causa C-339/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 25 aprile 2019 — SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

Causa C-341/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 aprile 2019 — MH Müller Handels GmbH/MJ

20

2019/C 255/30

Causa C-345/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 16 aprile 2019 — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

Causa C-353/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 6 maggio 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

Causa C-366/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) l’8 maggio 2019 — BOSOLAR EOOD/CHEZ ELEKTRO BULGARIA AD

23

2019/C 255/33

Causa C-385/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’International Protection Appeals Tribunal (Irlanda) il 16 maggio 2019 — R.A.T. e D.S/Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

Causa C-400/19: Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — Commissione europea/Ungheria

25

2019/C 255/35

Causa C-402/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 24 maggio 2019 — LM/Centre public d’action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

Causa C-410/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 27 maggio 2019 — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

Causa C-440/19 P: Impugnazione proposta il 6 giugno 2019 dalla Pometon SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 marzo 2019, causa T-433/16, Pometon/Commissione

28

 

GCEU

2019/C 255/38

Causa T-433/15: Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — Bank Saderat/Consiglio (Responsabilità extracontrattuale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Congelamento dei fondi — Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri — Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui trattasi — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

30

2019/C 255/39

Causa T-399/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Dalli/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Indagine dell’OLAF — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che attribuisce diritti ai singoli — Danno morale — Nesso di causalità)

31

2019/C 255/40

Causa T-539/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria (Clausola compromissoria — Accordo di prestito Al Thawra n. 16405 — Mancata esecuzione dell’accordo — Rimborso delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia)

31

2019/C 255/41

Causa T-540/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria (Clausola compromissoria — Accordo di prestito Electricity Distribution Project n. 20948 — Mancata esecuzione dell’accordo — Rimborso delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia)

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2019/C 255/42

Causa T-541/17: Sentenza del Tribunale 6 giugno 2019 — BEI/Siria (Clausola compromissoria — Accordo di prestito Electricity Transmission Project n. 20868 — Mancata esecuzione dell’accordo — Rimborso delle somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia)

33

2019/C 255/43

Causa T-614/17: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Bonnafous/EACEA (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Condizioni normali del periodo di prova — Molestie psicologiche — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Responsabilità)

34

2019/C 255/44

Causa T-616/17 RENV: Sentenza del Tribunale 5 giugno 2019 — Siragusa/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Cessazione dal servizio — Domanda di collocamento a riposo — Modifica delle disposizioni statutarie dopo la domanda — Revoca di una precedente decisione — Responsabilità)

34

2019/C 255/45

Causa T-43/18: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Veicolo VW Bus T 5) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta il veicolo VW Bus T 5 — Disegno o modello comunitario anteriore — Cause di nullità — Carattere individuale — Utilizzatore informato — Impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

35

2019/C 255/46

Causa T-191/18: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Veicolo VW Caddy Maxi) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta il veicolo VW Caddy Maxi — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Carattere individuale — Utilizzatore informato — Impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Onere della prova gravante sul richiedente la nullità — Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore]

36

2019/C 255/47

Causa T-192/18: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Veicolo VW Caddy) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante il veicolo VW Caddy — Disegno o modello comunitario anteriore — Causa di nullità — Carattere individuale — Utilizzatore informato — Impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Onere della prova gravante sul richiedente la nullità — Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore]

37

2019/C 255/48

Causa T-209/18: Sentenza del Tribunale 6 giugno 2019 — Porsche/EUIPO– Autec (Veicoli a motore) [Disegno o modello comunitario — Dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un veicolo a motore — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

37

2019/C 255/49

Causa T-210/18: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Porsche/EUIPO — Autec (Autovetture) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un’autovettura — Disegno o modello comunitario anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

38

2019/C 255/50

Causa T-220/18: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo Battistino — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BATTISTA — Dichiarazione di nullità parziale — Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]]

39

2019/C 255/51

Causa T-221/18: Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo BATTISTINO — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BATTISTA — Dichiarazione di nullità — Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]]

40

2019/C 255/52

Causa T-229/18: Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — Biolatte/EUIPO (Biolatte) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Biolatte — Impedimento alla registrazione assoluto — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2019/C 255/53

Causa T-272/18: Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MobiPACS — Impedimento alla registrazione assoluto — Slogan — Livello di attenzione del pubblico di riferimento — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2019/C 255/54

Causa T-273/18: Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — Bernaldo de Quirós/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Regime disciplinare — Atti contrari alla dignità della funzione — Indagine amministrativa — Mandato conferito all’IDOC — Principio d’imparzialità — Principio di buona amministrazione — Diritti della difesa — Procedimento disciplinare — Principio di parità delle armi — Sanzione disciplinare della nota di biasimo — Proporzionalità — Danno morale)

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2019/C 255/55

Causa T-538/18: Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2019 — Dickmanns/EUIPO (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva — Clausola che pone fine al contratto nell’ipotesi in cui l’agente non sia iscritto in un elenco di riserva di un concorso — Atto meramente confermativo — Termine di ricorso — Irricevibilità)

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2019/C 255/56

Causa T-702/18: Ordinanza del Tribunale 12 giugno 2019 — Durand e a./Parlamento [Ricorso per carenza e di annullamento — Politica agricola — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Benessere degli animali — Domanda dei deputati al Parlamento europeo di istituire una commissione d’inchiesta — Presa di posizione del Parlamento — Atto non impugnabile — Atto informativo — Irricevibilità]

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2019/C 255/57

Causa T-171/19: Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2019 — Hebberecht/SEAE (Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sospensione — Trattenuta sulla retribuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità manifesta)

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2019/C 255/58

Causa T-319/19: Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Gollnisch/Parlamento

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2019/C 255/59

Causa T-327/19: Ricorso proposto il 30 maggio 2019 — Mubarak/Consiglio

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2019/C 255/60

Causa T-334/19: Ricorso proposto il 4 giugno 2019 — Google e Alphabet contro Commissione

46

2019/C 255/61

Causa T-336/19: Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — BZ/Commissione

48

2019/C 255/62

Causa T-341/19: Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

49

2019/C 255/63

Causa T-342/19: Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

50

2019/C 255/64

Causa T-349/19: Ricorso proposto il 7 giugno 2019 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

51

2019/C 255/65

Causa T-350/19: Ricorso proposto l’11 giugno 2019 — Bontempi e a./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

52

2019/C 255/66

Causa T-352/19: Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Imballaggi per alimenti)

53

2019/C 255/67

Causa T-353/19: Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Imballaggi per alimenti)

54

2019/C 255/68

Causa T-354/19: Ricorso proposto l’11 giugno 2019 — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

55

2019/C 255/69

Causa T-355/19: Ricorso proposto il 13 giugno 2019 — CE/Comitato delle regioni

56


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CDJ

29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 255/01)

Ultima pubblicazione

GU C 246 del 22.7.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 238 del 15.7.2019

GU C 230 dell’8.7.2019

GU C 220 dell’1.7.2019

GU C 213 del 24.6.2019

GU C 206 del 17.6.2019

GU C 187 del 3.6.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CDJ

29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers — Repubblica ceca, Belgio) — M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Protezione internazionale - Direttiva 2011/95/UE - Status di rifugiato - Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 - Rifiuto del riconoscimento o revoca dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante - Validità - Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 78, paragrafo 1, TFUE - Articolo 6, paragrafo 3, TUE - Convenzione di Ginevra)

(2019/C 255/02)

Lingue processuali: il ceco e il francese

Giudici del rinvio

Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrenti: M (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)

Convenuti: Ministerstvo vnitra (C-391/16), Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (C-77/17), X (C-78/17)

Dispositivo

Dall’esame dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, non risultano elementi tali da incidere sulla validità delle menzionate disposizioni alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 350 del 26.9.2016

GU C 144 dell’8.5.2017


29.7.2019   

IT

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C 255/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 maggio 2019 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-235/17) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di proprietà - Normativa nazionale che sopprime ex lege e senza indennizzo i diritti di usufrutto sui terreni agricoli e forestali anteriormente acquisiti da persone giuridiche o da persone fisiche che non siano in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con il proprietario)

(2019/C 255/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e L. Havas, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente)

Dispositivo

1)

L’Ungheria, avendo adottato l’articolo 108, paragrafo 1, della mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (legge n. CCXII del 2013 recante disposizioni varie e misure transitorie in relazione alla legge n. CXXII del 2013 relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali) e, così facendo, avendo soppresso ex lege i diritti di usufrutto su terreni agricoli e forestali situati in Ungheria direttamente o indirettamente detenuti da cittadini di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.


29.7.2019   

IT

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C 255/3


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-341/17 P) (1)

(Impugnazione - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Regime di aiuti per superficie - Nozione di «pascolo permanente» - Rettifiche finanziarie forfettarie - Detrazione di rettifica precedente)

(2019/C 255/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou ed E. Leftheriotou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M.A. Sampol Pucurull, agente)

Dispositivo

1)

I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2017, Grecia/Commissione (T-112/15, EU:T:2017:239), sono annullati in quanto il Tribunale, da un lato, ha respinto il ricorso della Repubblica ellenica limitando il proprio esame alla rettifica per l’anno di domanda 2008 imputata all’esercizio finanziario 2009 nell’ambito della rettifica finanziaria del 5 % applicata agli aiuti del secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), consacrato allo sviluppo rurale, e non esaminando la rettifica per l’anno di domanda 2008 imputata all’esercizio finanziario 2010 dell’importo di EUR 5 496 524,54 nell’ambito della rettifica finanziaria del 5 % applicata agli aiuti del secondo pilastro della PAC, consacrato allo sviluppo rurale, e, dall’altro, ha statuito sulle spese.

2)

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

3)

La decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in sede di calcolo dell’importo della rettifica di EUR 5 496 524,54, della detrazione di EUR 270 175,45 e dell’incidenza finanziaria di EUR 5 226 349,09, concernenti le spese effettuate dalla Repubblica ellenica nel settore dello sviluppo rurale FEASR Asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) e imposte a titolo dell’esercizio finanziario 2010, a causa delle carenze nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e nei controlli in loco (secondo pilastro, anno di domanda 2008).

4)

La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

5)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


29.7.2019   

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C 255/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat

(Causa C-509/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasferimenti di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Articoli da 3 a 5 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Eccezioni - Procedura di insolvenza - Procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario - Salvaguardia totale o parziale dell’impresa - Legislazione nazionale che autorizza il cessionario, dopo il trasferimento, a riassumere i lavoratori di sua scelta)

(2019/C 255/05)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Christa Plessers

Convenuto: PREFACO NV, Belgische Staat

Dispositivo

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e segnatamente gli articoli da 3 a 5, deve essere interpretata nel senso che osta ad una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in caso di trasferimento di un’impresa intervenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario, applicata al fine di conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività, prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


29.7.2019   

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C 255/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 maggio 2019 — VM Vermögens-Management GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH

(Causa C-653/17 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Regolamento (UE) 2015/2424 - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo Vermögensmanufaktur - Dichiarazione di nullità - Diritto ad un processo equo - Esame d’ufficio dei fatti - Retroattività - Competenza del Tribunale - Motivazione delle sentenze)

(2019/C 255/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VM Vermögens-Management GmbH (rappresentanti: T. Dolde e P. Homann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Hanne, agente), DAT Vermögensmanagement GmbH

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La VM Vermögens-Management GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.


29.7.2019   

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C 255/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-677/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Protocollo addizionale - Articolo 59 - Decisione n. 3/80 - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Revoca delle clausole di residenza - Articolo 6 - Prestazione di invalidità - Soppressione - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo - Requisito di residenza - Direttiva 2003/109/CE - Status di soggiornante di lungo periodo)

(2019/C 255/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: M. Çoban

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sopprime l’erogazione di una prestazione integrativa nei confronti di un cittadino turco che rientri nel suo paese di origine e che sia titolare, alla data della sua partenza dallo Stato membro ospitante, dello status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.


29.7.2019   

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C 255/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I- Germania) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»/Land Niedersachsen

(Causa C-689/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Spedizione di rifiuti - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte - Spedizioni all’interno dell’Unione europea - Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) - Esclusione dall’ambito di applicazione - Rifiuti prodotti a bordo di navi - Rifiuti a bordo di una nave a seguito di un’avaria)

(2019/C 255/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

Convenuto: Land Niedersachsen

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, deve essere interpretato nel senso che i residui, sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, come quelli di cui al procedimento principale, dovuti a un’avaria avvenuta a bordo di una nave, devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi, a norma di tale disposizione, che sono pertanto esclusi dall’ambito d’applicazione di tale regolamento finché non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti.


(1)  GU C 94 del 12.03.2018.


29.7.2019   

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C 255/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

(Causa C-706/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Nozione di “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali” - Misure volte a compensare i prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica - Nozione di “aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri” e “falsano o minacciano di falsare la concorrenza” - Nozione di “vantaggio selettivo” - Servizio di interesse economico generale - Compensazione di costi inerenti all’adempimento di obblighi di servizio pubblico)

(2019/C 255/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti: AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»

Convenuta: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

con l’intervento di: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB «Baltpool»

Dispositivo

1)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i fondi destinati a finanziare un regime di servizi di interesse pubblico, quali i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, costituiscono risorse statali, ai sensi della disposizione in parola.

2)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficino di fondi destinati a finanziare i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica al fine di compensare le perdite subite a causa dell’obbligo di acquistare l’energia elettrica presso determinati produttori di energia elettrica a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa, tale compensazione costituisce un vantaggio ai sensi della suddetta disposizione, concesso ai produttori di energia elettrica.

3)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, si deve ritenere che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, conferiscano ai medesimi un vantaggio selettivo ai sensi della suddetta disposizione, e possano incidere sugli scambi tra Stati membri.

4)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, non deve essere considerato una compensazione rappresentante la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), a meno che il giudice del rinvio non accerti che l’uno o l’altro dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica soddisfi effettivamente le quattro condizioni enunciate ai punti da 88 a 93 di detta sentenza.

5)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, falsi o possa falsare la concorrenza.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.


29.7.2019   

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C 255/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Norderstedt — Germania) — Christian Fülla/Toolport GmbH

(Causa C-52/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 1999/44/CE - Difetto di conformità del bene consegnato - Articolo 3 - Diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti - Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità - Nozione di ripristino «senza spese» della conformità del bene - Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto)

(2019/C 255/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Norderstedt

Parti

Ricorrente: Christian Fülla

Convenuta: Toolport GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri restano competenti a determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione. Tale luogo deve essere idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto. In proposito, il giudice nazionale è tenuto a operare un’interpretazione conforme alla direttiva 1999/44 ed eventualmente anche a modificare una giurisprudenza consolidata qualora essa si basi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di tale direttiva.

2)

L’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore al ripristino «senza spese» della conformità di un bene acquistato a distanza non include l’obbligo del venditore di anticipare le spese di trasporto di detto bene verso la sede di attività del venditore, ai fini di tale ripristino della conformità, a meno che il fatto che il consumatore debba anticipare dette spese costituisca un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale.

3)

Il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il consumatore che abbia informato il venditore in merito alla non conformità del bene acquistato a distanza, il cui trasporto verso la sede di attività del venditore rischiava di presentare per lui notevoli inconvenienti, e che abbia messo tale bene a disposizione del venditore presso il proprio domicilio ai fini del ripristino della sua conformità, ha diritto alla risoluzione del contratto in quanto non gli è stato proposto un rimedio entro un termine ragionevole, qualora il venditore non abbia adottato alcuna misura adeguata per ripristinare la conformità di detto bene, compresa quella consistente nell’informare il consumatore del luogo in cui il bene medesimo deve essere messo a sua disposizione affinché ne sia ripristinata la conformità. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale, mediante un’interpretazione conforme alla direttiva 1999/44, garantire il diritto di tale consumatore alla risoluzione del contratto.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


29.7.2019   

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C 255/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE

(Causa C-55/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 3 e 5 - Riposo giornaliero e settimanale - Articolo 6 - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro - Direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro - Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore)

(2019/C 255/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti

Ricorrente: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

Convenuta: Deutsche Bank SAE

Dispositivo

Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


29.7.2019   

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C 255/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 — Commissione europea/Sabine Tuerck

(Causa C-132/18 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione maturati in un regime pensionistico nazionale verso il regime pensionistico dell’Unione europea - Deduzione della rivalutazione intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo)

(2019/C 255/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, B. Mongin e L. Radu Bouyon, agenti)

Altra parte nel procedimento: Sabine Tuerck (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


29.7.2019   

IT

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C 255/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/Estron A/S

(Causa C-138/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Connettori per apparecchi acustici - Parti e accessori - Nomenclatura combinata - Sottovoci 85444290, 90214000 e 90219010)

(2019/C 255/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuta: Estron A/S

Dispositivo

1)

La nota 2, lettera a), del capitolo 90 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, letta in combinato disposto con le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dev’essere interpretata nel senso che l’espressione «le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91», in essa contenuta, riguarda unicamente le posizioni a quattro cifre di tali capitoli.

2)

Spetta al giudice del rinvio procedere alla classificazione doganale dei connettori per apparecchi acustici di cui al procedimento principale alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni che il giudice del rinvio le ha sottoposto.

3)

La nota 1, lettera m), della sezione XVI della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento n. 1031/2008, dev’essere interpretata nel senso che, qualora una merce rientri nel capitolo 90 della nomenclatura combinata, essa non può rientrare anche nei capitoli 84 e 85 di quest’ultima.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


29.7.2019   

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C 255/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2019 — CJ/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

(Causa C-170/18 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agente contrattuale - Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - Contratto a tempo determinato - Risoluzione del contratto - Esecuzione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea - Autorità della cosa giudicata derivante da una sentenza di annullamento - Limiti)

(2019/C 255/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (rappresentanti: J. Mannheim e A. Daume, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

CJ è condannato alle spese.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


29.7.2019   

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C 255/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 maggio 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Commissione europea

(Causa C-204/18 P) (1)

(Impugnazione - Ambiente - Prevenzione e gestione dell’introduzione e della propagazione delle specie esotiche invasive - Regolamento (UE) n. 1143/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 - Adozione di un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale - Inclusione della specie Procambarus clarkii)

(2019/C 255/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (rappresentante: A. Uceda Sosa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e C. Hermes, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) è condannata alle spese.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


29.7.2019   

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C 255/13


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-226/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 212 bis - Procedure di importazione - Obbligazione doganale - Esenzione - Dumping - Sovvenzioni - Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese - Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo - Esenzioni)

(2019/C 255/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Krohn & Schröder GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Dispositivo

1)

L’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, rispettivamente previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

2)

L’articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando si applica a un’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato, per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, di tale regolamento, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata a quella indicata nell’elenco di cui all’allegato alla decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, la quale ha prodotto, spedito e fatturato le merci considerate, non ha operato quale importatore di tali merci né le ha immesse in libera pratica, sebbene avesse avuto intenzione di agire in tal senso e abbia effettivamente ottenuto la fornitura di dette merci.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


29.7.2019   

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C 255/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Causa C-235/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera b) - Cessione di beni - Esenzioni a favore di altre attività - Concessione e negoziazione di crediti - Carte carburante)

(2019/C 255/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Dispositivo

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante per i veicoli di cui tali società assicurano il trasporto, può essere qualificata come servizio di concessione di credito esentato dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi della disposizione summenzionata.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


29.7.2019   

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C 255/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 15 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci — Repubblica ceca) — KORADO, a.s./Generální ředitelství cel

(Causa C-306/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Pezzi di acciaio saldati - Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico - Voci 7307 e 7322 - Nozioni di «parti» di radiatori e di «accessori per tubi» - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/23 - Validità)

(2019/C 255/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci

Parti

Ricorrente: KORADO, a.s.

Convenuto: Generální ředitelství cel

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che pezzi di acciaio saldati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati — fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio di tutti gli elementi di fatto di cui dispone — nella voce 7307 della nomenclatura combinata, quali «accessori per tubi».


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


29.7.2019   

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C 255/15


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2018 dalla FCA US LLC avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-109/17: FCA US/EUIPO — Busbridge

(Causa C-795/18 P)

(2019/C 255/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: FCA US LLC (rappresentante: C. Morcom QC)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 20 giugno 2019 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.7.2019   

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C 255/15


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2018 dalla Saga Furs Oyj avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 ottobre 2018, causa T-313/18, Saga Furs/EUIPO — Support Design

(causa C-805/18 P)

(2019/C 255/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Saga Furs Oyj (rappresentante: J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Controinteressati nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Support Design AB

Con ordinanza del 12 giugno 2019 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.7.2019   

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C 255/16


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla OY avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 ottobre 2018, causa T-605/16: OY v Commissione

(Causa C-816/18 P)

(2019/C 255/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: OY (rappresentante: S. Rodrigues and N. Flandin, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 12 giugno 2019 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.7.2019   

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C 255/16


Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Linak A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-368/17, Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

(Causa C-820/18 P)

(2019/C 255/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Linak A/S (rappresentanti: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, e J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 19 giugno 2019 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile


29.7.2019   

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C 255/17


Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Linak A/S avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, causa T-367/17: Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

(Causa C-821/18 P)

(2019/C 255/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Linak A/S (rappresentanti: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, e J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 19 giugno 2019 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha statuito che l’impugnazione era irricevibile.


29.7.2019   

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C 255/17


Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Aldo Supermarkets avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2018 nella causa T-359/17 Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf

(Causa C-822/18 P)

(2019/C 255/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aldo Supermarkets (rappresentante: M. Thewes, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Con ordinanza del 4 giugno 2019 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile


29.7.2019   

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C 255/17


Impugnazione proposta il 15 aprile 2019 da Boudewijn Schokker avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'8 febbraio 2019, nella causa T-817/17, Schokker/AESA

(Causa C-310/19P)

(2019/C 255/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Boudewijn Schokker (rappresentanti: T. Martin, S. Orlandi, avocats)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Conclusioni del ricorrente

annullare l’ordinanza dell’8 febbraio 2019 nella causa T-817/17, Schokker/AESA;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo il ricorrente il Tribunale ha, in primo luogo, commesso un errore di diritto, avendo respinto il proprio ricorso per un motivo che ha rilevato d’ufficio e che ha erroneamente qualificato «manifesto». Il Tribunale ha, in tal modo, violato l’articolo 126 del suo regolamento di procedura e i diritti della difesa del ricorrente.

Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo concluso che non sarebbe rilevante controllare i motivi del ritiro dell’offerta di lavoro controversa poiché un’offerta di lavoro potrebbe in ogni caso, essere ritirata in qualsiasi momento e senza alcuna condizione.


29.7.2019   

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C 255/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 19 aprile 2019 — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-324/19)

(2019/C 255/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: eurocylinder systems AG

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questioni pregiudiziali

Se sia valido il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (1).


(1)  GU 2009, L 262, pag. 19.


29.7.2019   

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C 255/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 23 aprile 2019 — X/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-331/19)

(2019/C 255/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: X

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di prodotti alimentari destinati al consumo umano, di cui al punto 1 dell’allegato III della direttiva IVA 2006 (1), debba essere interpretata nel senso che in essa rientra, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

In caso di risposta negativa a tale questione, come debba essere definita la nozione in parola.

2)

Qualora alimenti o bevande non possano essere considerati prodotti alimentari destinati al consumo umano, alla luce di quali criteri si debba accertare se detti prodotti possano essere considerati prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).


29.7.2019   

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C 255/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 25 aprile 2019 — SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Causa C-339/19)

(2019/C 255/28)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrenti: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Convenuta: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 63 e seguenti del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE (1) e con l’articolo 87 della direttiva 2001/34/CE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un quadro legislativo nazionale [nella fattispecie, l’articolo 2, paragrafo 3, lettera j), del regolamento del CNVM n. 1/2006] che stabilisce una presunzione legale di concertazione delle partecipazioni in società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono assimilate a fondi di investimento alternativi (denominati società di investimento finanziario — S.I.F.) con riguardo:

1.

alle persone che hanno effettuato o effettuano congiuntamente operazioni economiche con o senza collegamento con il mercato dei capitali, e

2.

alle persone che, nell’ambito di operazioni economiche, utilizzano risorse finanziarie che hanno la medesima origine o che provengono da entità diverse, che sono soggetti implicati.


(1)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU 2004, L 142, pag. 12).

(2)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (GU 2001, L 184, pag. 1).


29.7.2019   

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C 255/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 aprile 2019 — MH Müller Handels GmbH/MJ

(Causa C-341/19)

(2019/C 255/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: MH Müller Handels GmbH

Resistente in cassazione: MJ

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’accertata disparità di trattamento indiretta fondata sulla religione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE (1), derivante da una norma interna di un’impresa privata, possa essere considerata ragionevolmente giustificata solo qualora tale norma vieti di indossare qualsiasi segno visibile e non solo segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

a)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che i diritti di cui all’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) possano essere tenuti in considerazione per stabilire se un’accertata disparità di trattamento indiretta, fondata sulla religione, sia ragionevolmente giustificata sulla base di una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

b)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che le norme nazionali di rango costituzionale che tutelano la libertà di religione possano essere considerate disposizioni più favorevoli ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, per stabilire se un’accertata disparità di trattamento indiretta, fondata sulla religione, sia ragionevolmente giustificata sulla base di una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

3.

In caso di soluzione negativa della seconda questione, sub a) e b):

 

Se, quando si esamina un’istruzione basata su una norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico, le disposizioni nazionali di rango costituzionale che tutelano la libertà di religione debbano essere disapplicate a causa del diritto primario dell’Unione, anche se quest’ultimo, ad esempio l’articolo 16 della Carta, riconosce le leggi e le prassi nazionali.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).


29.7.2019   

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C 255/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 16 aprile 2019 — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

(Causa C-345/19)

(2019/C 255/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EUflight.de GmbH

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

Se le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debbano essere interpretate nel senso che i passeggeri, il cui trasporto sul volo prenotato verso la destinazione finale avviene più di un’ora prima rispetto alla partenza prevista, ricevono una compensazione pecuniaria in applicazione analogica dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

2.

Se, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, detta compensazione pecuniaria possa essere ridotta a seconda delle distanze aeree, qualora l’orario di arrivo registri un certo anticipo rispetto ai ritardi ivi menzionati o, addirittura, rispetto all’orario di arrivo previsto.

3.

Se la possibilità di applicare la riduzione sia esclusa nell’ipotesi in cui l’orario di partenza risulti anticipato rispetto a quello previsto in misura tale da superare i limiti per i ritardi di cui all’articolo 7, paragrafo 2 (ossia comporti un anticipo superiore a due, tre o quattro ore).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU 2004, L 46, pag. 1.


29.7.2019   

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C 255/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 6 maggio 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-353/19)

(2019/C 255/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’allegato III, letto in combinato disposto con la voce B3020 dell’allegato IX della convenzione di Basilea (2), debba essere interpretato nel senso che i trattini di tale voce corrispondono a diverse voci specifiche ai sensi del regolamento n. 1013/2006.

b)

In caso di risposta negativa alla questione 1a):

 

Se la voce B3020 comprenda i rifiuti misti di carta e cartone, nei quali — analogamente ai rifiuti di cui trattasi nel procedimento principale — sono anche contenuti imballaggi leggeri di carta, cartone e cartonaggio e imballaggi di fluidi di cartone incollato/laminato.

2.

In caso di risposta affermativa alla questione 1b):

a)

Se la voce B3020, in particolare il quarto trattino, debba essere interpretata nel senso che i rifiuti di cui trattasi non devono contenere alcun materiale esterno, vale a dire che la classificazione di un rifiuto sotto tale voce è esclusa se il rifiuto — indipendentemente dalla quantità o dal potenziale pericolo — contiene altri materiali oltre ai rifiuti e residui di carta e cartone (materiali esterni).

b)

In caso di risposta negativa alla questione 2a):

 

Se la presenza di una parte di materiale esterno in un rifiuto, specialmente a causa della sua quantità, osti alla classificazione nella voce B3020, in particolare nell’ambito del suo quarto trattino, anche quando le condizioni della parte introduttiva dell’allegato III al regolamento 1013/2006 non sono riunite, vale a dire che, a causa della contaminazione dovuta ad altri materiali, i rischi associati a tale rifiuto non aumenterebbero in modo così rilevante da rendere quest’ultimo assoggettabile alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE (3), e da impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

3.

In caso di risposta negativa alla questione 1b):

a)

Se il punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA al regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che i rifiuti di cui trattasi non devono contenere alcun materiale esterno, vale a dire che la classificazione di una miscela di rifiuti in tale voce è esclusa se la miscela — indipendentemente dalla quantità o dal potenziale pericolo — contiene altri rifiuti (materiali esterni) definiti ai primi tre trattini della voce B3020.

b)

In caso di risposta negativa alla questione 3a):

 

Se i materiali esterni, la cui presenza comunque non osta a una classificazione nel punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA al regolamento n. 1013/2006, possano anche essere rifiuti i quali, singolarmente considerati, rientrerebbero nel quarto trattino della voce B3020.


(1)  GU 2006, L 190, pag. 1.

(2)  Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

(3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).


29.7.2019   

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C 255/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) l’8 maggio 2019 — «BOSOLAR» EOOD/«CHEZ ELEKTRO BULGARIA» AD

(Causa C-366/19)

(2019/C 255/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente:«BOSOLAR» EOOD

Convenuta:«CHEZ ELEKTRO BULGARIA» AD

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che disciplina il diritto alla libertà d’impresa nell’ordinamento giuridico dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di legge nazionale quale l’articolo 18 delle Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za energetikata (disposizioni transitorie e finali della legge che modifica e integra la legge in materia di energia, in prosieguo: le «PZR ZIDZE»), secondo cui, nonostante l’esistenza di un contratto e il rapporto contrattuale in essere, che sono soggetti a disposizioni speciali del diritto vigente, uno degli elementi contrattuali essenziali (il prezzo) viene modificato a favore di una delle parti mediante un atto legislativo.

2)

Se il principio della certezza del diritto debba essere interpretato nel senso che osta a una nuova regolamentazione di rapporti giuridici già instaurati, sulla base di norme speciali, tra privati o tra lo Stato e privati, quando tale regolamentazione comporta conseguenze svantaggiose per le legittime aspettative dei soggetti di diritto privato e per i diritti da questi ultimi già acquisiti.

3)

Se il principio della tutela del legittimo affidamento debba essere interpretato, in quanto principio fondamentale di diritto dell’Unione alla luce della sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Plantanol (C-201/08, EU:C:2009:539), nel senso che su tale base è vietato a uno Stato membro modificare la normativa vigente sulla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili senza sufficienti garanzie di prevedibilità, abrogando anticipatamente le misure previste dalla legge che promuove la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, a cui fanno riferimento contratti di vendita di energia elettrica a lungo termine, in contrasto con le condizioni alle quali soggetti privati hanno investito nella produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e stipulato contratti di vendita di energia elettrica a lungo termine con imprese a controllo statale per la fornitura di energia elettrica.

4)

Se gli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/28/CE (1), sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, debbano essere interpretati, alla luce dei considerando 8 e 14 della direttiva stessa, nel senso che essi obbligano gli Stati membri a garantire, attraverso misure nazionali per l’attuazione della direttiva, la certezza del diritto agli investitori nel settore della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, compresa l’energia solare.

In caso di risposta affermativa a tale questione: se, ai sensi degli articoli 3 e 4 in combinato disposto con i considerando 8 e 14 della direttiva 2009/28/CE, sia ammissibile una disposizione nazionale quale l’articolo 18 delle PZR ZIDZE, che modifica in misura sostanziale le condizioni preferenziali per l’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili anche per i contratti a lungo termine in materia di acquisto di energia da tali fonti stipulati sulla base dei provvedimenti nazionali originariamente adottati per l’attuazione della direttiva.

5)

Come debba essere interpretata la nozione di «Stato membro» ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione a livello nazionale. Se detta nozione comprenda, alla luce della sentenza della Corte del 12 luglio 1990, Foster e a. (C-188/89, EU:C:1990:313) e delle successive sentenze emanate dalla Corte su tale linea giurisprudenziale, anche il prestatore di un servizio di interesse economico generale (fornitura di energia elettrica), come l’impresa convenuta nel procedimento giurisdizionale pendente, il quale sia stato incaricato, in forza di un atto di un’autorità statale, di prestare detto servizio a condizioni disciplinate dalla legge e sotto la sorveglianza della suddetta autorità.


(1)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU 2009, L 140, pag. 16.


29.7.2019   

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C 255/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’International Protection Appeals Tribunal (Irlanda) il 16 maggio 2019 — R.A.T. e D.S/Minister for Justice and Equality

(Causa C-385/19)

(2019/C 255/33)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

International Protection Appeals Tribunal

Parti

Ricorrenti: R.A.T. e D.S.

Resistente: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE preveda categorie distinte di «richiedente» (1).

2)

Che tipo di condotta equivalga a un ritardo imputabile al richiedente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE.


(1)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).


29.7.2019   

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C 255/25


Ricorso proposto il 23 maggio 2019 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-400/19)

(2019/C 255/34)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos, A. Lewis e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi alla stessa incombenti in forza dell’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), nel limitare la fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare prendendo in considerazione l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (legge XCV del 2009, con cui si vieta ai fornitori di porre in essere pratiche commerciali sleali con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari);

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge XCV del 2009, con cui si vieta ai fornitori di porre in essere pratiche commerciali sleali con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari (en lo sucesivo, «Tfmtv») ha introdotto disposizioni specifiche del settore in relazione alla fissazione dei prezzi quanto meno dei prodotti di cui trattasi.

La Commissione ritiene che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della Tfmtv non si riferisca alle caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari ma esclusivamente alle loro modalità di vendita e che, pertanto, tale norma debba essere considerata una disposizione riguardante le modalità di vendita nel senso indicato dalla sentenza Keck e Mithouard (v. la sentenza del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard, cause riunite C-267/91 e C-268/91, EU:C:1993:905). Nell’esaminare gli effetti di tale misura, si deve affermare che è equiparabile a una restrizione quantitativa al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

Secondo la Commissione, in realtà l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della Tfmtv non incide in egual misura sulla vendita di prodotti nazionali e importati e non è una misura adeguata né proporzionata con riguardo ad alcun legittimo obiettivo ad essa associato.


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).


29.7.2019   

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C 255/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège (Belgio) il 24 maggio 2019 — LM/Centre public d’action sociale de Seraing

(Causa C-402/19)

(2019/C 255/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Liège

Parti

Appellante: LM

Appellato: Centre public d’action sociale de Seraing

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 57, paragrafo 2, primo comma, 1o, della [legge organica belga dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale] sia contrario agli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE (1), letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva e degli articoli 7 e [21] della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretati dalla Corte nella sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (C–562/13):

in primo luogo, in quanto conduce a privare uno straniero cittadino di un paese terzo in condizioni di soggiorno illegale nel territorio di uno Stato membro della presa in carico, per quanto possibile, delle sue necessità primarie nelle more di un ricorso per annullamento e sospensione che il medesimo ha proposto, in proprio e nella sua qualità di rappresentante di una figlia all’epoca ancora minorenne, contro una decisione che ha ordinato loro l’allontanamento dal territorio di uno Stato membro;

in secondo luogo, in quanto, da un lato, la suddetta minore oggi maggiorenne è affetta da una malattia grave e l’esecuzione della decisione di allontanamento controversa potrebbe esporla a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute e, dall’altro lato, la presenza di quel genitore accanto alla figlia maggiorenne è reputata indispensabile dal personale medico in ragione della vulnerabilità di quest’ultima conseguente al suo stato di salute (crisi drepanocitiche recidivanti e necessità di un intervento chirurgico al fine di evitare la paralisi).


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


29.7.2019   

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C 255/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) il 27 maggio 2019 — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

(Causa C-410/19)

(2019/C 255/36)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: The Software Incubator Ltd

Resistente: Computer Associates (UK) Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui una copia del programma informatico sia fornita ai clienti di un preponente per via elettronica anziché su supporto fisico, essa costituisca una «merce» nell’accezione di detto termine risultante dalla definizione di agente commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del [18] dicembre 1986, relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (1) (la «Direttiva»).

2)

Se, nel caso in cui i programmi informatici siano forniti al cliente di un preponente mediante la concessione al medesimo di una licenza perpetua d’uso di una copia del software, ciò costituisca una «vendita di merci» nell’accezione di detto termine risultante dalla definizione di agente commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.


(1)  GU 1986, L 382, pag. 17.


29.7.2019   

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C 255/28


Impugnazione proposta il 6 giugno 2019 dalla Pometon SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 marzo 2019, causa T-433/16, Pometon/Commissione

(Causa C-440/19 P)

(2019/C 255/37)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pometon SpA (rappresentanti: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso diretti all’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza, e conseguentemente annullare la decisione impugnata;

in via subordinata:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso l’interruzione dell’asserita partecipazione di Pometon all’intesa contestata nel periodo dal 18 novembre 2005 al 20 marzo 2007 e, per l’effetto, ridurre, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, la sanzione pecuniaria inflitta a Pometon;

ridurre in ogni caso, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, la sanzione pecuniaria inflitta a Pometon per aver il Tribunale violato il principio della parità di trattamento;

in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese legali e ogni altra spesa e onere della ricorrente connessa al presente giudizio e al procedimento innanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca 4 motivi.

1.

Primo motivo: Il Tribunale ha erroneamente applicato i principi fondamentali su cui poggia l’ordinamento dell’Unione europea, ovvero il principio della presunzione di innocenza e il principio dell’imparzialità del giudizio, avendo omesso di censurare la violazione, da parte della Commissione, di tali fondamentali principi.

2.

Secondo motivo: Il Tribunale ha violato i principi in materia di onere della prova e ha omesso di applicare il principio della presunzione di innocenza quando ha confermato le conclusioni della Commissione secondo cui Pometon avrebbe partecipato all’asserita intesa; ha, inoltre, fornito una motivazione contraddittoria e/o insufficiente al riguardo.

Il Tribunale conclude per la colpevolezza della ricorrente sulla base di supposizioni e «verosimiglianze», indicando, peraltro, in maniera assolutamente generica i documenti sui quali si fonderebbero tali presunzioni.

3.

Terzo motivo: Il Tribunale ha erroneamente applicato i principi in materia di onere della prova e ha omesso di applicare il principio della presunzione di innocenza quando ha dichiarato che la Commissione ha dimostrato a sufficienza di diritto che Pometon non aveva interrotto la sua partecipazione all’infrazione nel periodo, di circa sedici mesi, dal 18 novembre 2005 al 20 marzo 2007, anche se, per tale periodo, non disponeva di prove di contatti collusivi; ha, inoltre, fornito una motivazione contraddittoria e/o insufficiente al riguardo.

4.

Quarto motivo: Il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento nella fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta a Pometon e ha fornito una motivazione contraddittoria e/o insufficiente al riguardo. In particolare, il Tribunale ha rideterminato l’importo della sanzione inflitta alla ricorrente individuando una percentuale di riduzione dell’importo di base della sanzione non coerente con le percentuali di riduzione concesse dalla Commissione alle settling parties e non ha fornito una giustificazione oggettiva di tale trattamento.


GCEU

29.7.2019   

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C 255/30


Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — Bank Saderat/Consiglio

(Causa T-433/15) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei fondi - Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri - Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive di cui trattasi - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2019/C 255/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Saderat plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Jeffrey, S. Ashley, A. Irvine, solicitors, M. Demetriou, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop e N. Rouam, successivamente M. Bishop e H. Marcos Fraile, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Konstantinidis e D. Gauci, successivamente M. Konstantinidis, A. Tizzano e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dell'inclusione del suo nome nell'elenco delle persone ed entità designate che compaiono nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2007, L 103, pag. 1), nel regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), e nel regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bank Saderat plc sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


29.7.2019   

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C 255/31


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Dalli/Commissione

(Causa T-399/17) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Indagine dell’OLAF - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che attribuisce diritti ai singoli - Danno morale - Nesso di causalità»)

(2019/C 255/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: John Dalli (San Giuliano, Malta) (rappresentanti: avv. ti L. Levi e S. Rodrigues)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di presunti comportamenti illegittimi della Commissione e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), connessi alla cessazione dalle sue funzioni in qualità di membro della Commissione il 16 ottobre 2012.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. John Dalli si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


29.7.2019   

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C 255/31


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria

(Causa T-539/17) (1)

(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Al Thawra” n. 16405 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)

(2019/C 255/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Al Thawra» n. 16405, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di 404 792,06 euro, di 954 331,07 sterline (GBP), di 29 130 433,00 yen giapponesi (JPY) e di 1 498 184,58 dollari statunitensi (USD).

2)

Dette somme sono produttive di interessi di mora, al tasso annuale del 4,52% sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.


(1)  GU C 369 del 30.10.2017.


29.7.2019   

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C 255/32


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria

(Causa T-540/17) (1)

(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Electricity Distribution Project” n. 20948 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)

(2019/C 255/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Electricity Distribution Project» n. 20948, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), la somma di 52 657 141,77 euro.

2)

Tale somma è produttiva di interessi di mora, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, calcolati secondo il metodo previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «Electricity Distribution Project» n. 20948, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 5 febbraio 2001 e modificato con lettere del 3 ottobre 2003, 28 febbraio 2006, 9 maggio e 8 ottobre 2007, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.


(1)  GU C 369 del 30.10.2017.


29.7.2019   

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C 255/33


Sentenza del Tribunale 6 giugno 2019 — BEI/Siria

(Causa T-541/17) (1)

(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Electricity Transmission Project” n. 20868 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)

(2019/C 255/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Electricity Transmission Project» n. 20868, maggiorate degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di 38 934 400,51 euro e di 3 383 971,66 franchi svizzeri (CHF).

2)

Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «Electricity Transmission Project» n. 20868, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 14 dicembre 2000 e modificato il 20 dicembre 2004, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.


(1)  GU C 369 del 30.10.2017.


29.7.2019   

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C 255/34


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Bonnafous/EACEA

(Causa T-614/17) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Condizioni normali del periodo di prova - Molestie psicologiche - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Responsabilità»)

(2019/C 255/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet e V. Kasparian, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione di licenziamento del 14 novembre 2016 nonché della decisione di respingere il reclamo della ricorrente del 2 giugno 2017, adottate dall'EACEA e, dall'altro, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Laurence Bonnafous è condannata alle spese.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


29.7.2019   

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C 255/34


Sentenza del Tribunale 5 giugno 2019 — Siragusa/Consiglio

(Causa T-616/17 RENV) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Cessazione dal servizio - Domanda di collocamento a riposo - Modifica delle disposizioni statutarie dopo la domanda - Revoca di una precedente decisione - Responsabilità»)

(2019/C 255/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Rantala e Í. Ní Riagáin Düro, successivamente I. Lázaro Betancor e C. González Argüelles, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da una parte, all’annullamento della decisione del Consiglio del 12 novembre 2014, recante revoca della precedente decisione del Consiglio con la quale era stata convalidata la domanda del ricorrente di collocamento a riposo anticipato dell’11 luglio 2013 e, dall’altra, al risarcimento del preteso danno finanziario e morale subito dal ricorrente a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio dell’Unione europea del 12 novembre 2014, recante revoca della precedente decisione del Consiglio con la quale era stata convalidata la domanda di collocamento a riposo anticipato dell’11 luglio 2013 del sig. Sergio Siragusa è annullata.

2)

Il Consiglio è condannato a versare al sig. Siragusa l’importo di EUR 5 000, maggiorato di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

3)

La domanda di risarcimento è respinta per il resto.

4)

Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Siragusa, comprese quelle relative alla causa F-124/15 e alla causa T-678/16 P.

5)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative alla causa F-124/15 e alla causa T-678/16 P.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-124/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016)


29.7.2019   

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C 255/35


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Veicolo VW Bus T 5)

(Causa T-43/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta il veicolo VW Bus T 5 - Disegno o modello comunitario anteriore - Cause di nullità - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2019/C 255/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2017 (procedimento R 1024/2016-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rietze e la Volkswagen.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rietze GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


29.7.2019   

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C 255/36


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Veicolo VW Caddy Maxi)

(Causa T-191/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta il veicolo VW Caddy Maxi - Disegno o modello comunitario anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Onere della prova gravante sul richiedente la nullità - Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore»)

(2019/C 255/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2018 (procedimento R 1203/2016-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Rietze e la Volkswagen.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rietze GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


29.7.2019   

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C 255/37


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Veicolo VW Caddy)

(Causa T-192/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante il veicolo VW Caddy - Disegno o modello comunitario anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Onere della prova gravante sul richiedente la nullità - Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore»)

(2019/C 255/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante. C. Klawitter, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’11 gennaio 2018 (procedimento R 1244/2016-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Rietze et la Volkswagen.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rietze GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


29.7.2019   

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C 255/37


Sentenza del Tribunale 6 giugno 2019 — Porsche/EUIPO– Autec (Veicoli a motore)

(Causa T-209/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un veicolo a motore - Disegno o modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2019/C 255/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: avv. C. Klawitter)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Autec AG (Norimberga, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 (procedimento R 945/2016-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Autec AG e la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


29.7.2019   

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C 255/38


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Porsche/EUIPO — Autec (Autovetture)

(Causa T-210/18) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un’autovettura - Disegno o modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2019/C 255/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Autec AG (Norimberga, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 (procedimento R 941/2016-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Autec AG e la Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


29.7.2019   

IT

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C 255/39


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino)

(Causa T-220/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo Battistino - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BATTISTA - Dichiarazione di nullità parziale - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 255/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italia) (rappresentanti: V. Franchini, F. Paesan e R. Bia, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italia) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 gennaio 2018 (procedimento R 400/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Battista Nino Caffè e la Torrefazione Caffè Michele Battista.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 gennaio 2018 (procedimento R 400/2017-5) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO e la Battista Nino Caffè Srl sono condannati alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


29.7.2019   

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C 255/40


Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO)

(Causa T-221/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo BATTISTINO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BATTISTA - Dichiarazione di nullità - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 255/51)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italia) (rappresentanti: V. Franchini, F. Paesan, e R. Bia, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italia) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 gennaio 2018 (procedimento R 402/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Battista Nino Caffè e la Torrefazione Caffè Michele Battista.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 gennaio 2018 (procedimento R 402/2017-5) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO e la Battista Nino Caffè Srl sono condannati alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


29.7.2019   

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C 255/41


Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — Biolatte/EUIPO (Biolatte)

(Causa T-229/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Biolatte - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 255/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Biolatte Oy (Turku, Finlandia) (rappresentante: J. Ikonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2018 (procedimento R 351/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Biolatte come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Biolatte Oy è condannata alle spese.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


29.7.2019   

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C 255/41


Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)

(Causa T-272/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MobiPACS - Impedimento alla registrazione assoluto - Slogan - Livello di attenzione del pubblico di riferimento - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 255/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EBM Technologies, Inc. (Taipei, Taiwan) (rappresentanti: J. Liesegang, M. Jost e N. Lang, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2018 (procedimento R 2145/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MobiPACS come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 febbraio 2018 (procedimento R 2145/2017-2) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


29.7.2019   

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C 255/42


Sentenza del Tribunale del 5 giugno 2019 — Bernaldo de Quirós/Commissione

(Causa T-273/18) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Regime disciplinare - Atti contrari alla dignità della funzione - Indagine amministrativa - Mandato conferito all’IDOC - Principio d’imparzialità - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Procedimento disciplinare - Principio di parità delle armi - Sanzione disciplinare della nota di biasimo - Proporzionalità - Danno morale»)

(2019/C 255/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e R. Striani, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 6 luglio 2017 della Commissione, con la quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione della nota di biasimo in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, qualora necessario, della decisione del 31 gennaio 2018 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente contro detta, e diretta, dall’altro, al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Belén Bernaldo de Quirós è condannata alle spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


29.7.2019   

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C 255/43


Ordinanza del Tribunale dell’11 giugno 2019 — Dickmanns/EUIPO

(Causa T-538/18) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva - Clausola che pone fine al contratto nell’ipotesi in cui l’agente non sia iscritto in un elenco di riserva di un concorso - Atto meramente confermativo - Termine di ricorso - Irricevibilità»)

(2019/C 255/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 14 dicembre 2017, e «se necessario» delle decisioni del 28 novembre 2013 e del 4 giugno 2014, dell’EUIPO, che pone fine al contratto di lavoro della ricorrente dal 30 giugno 2018 e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Sigrid Dickmanns è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’EUIPO.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


29.7.2019   

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C 255/43


Ordinanza del Tribunale 12 giugno 2019 — Durand e a./Parlamento

(Causa T-702/18) (1)

(«Ricorso per carenza e di annullamento - Politica agricola - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Benessere degli animali - Domanda dei deputati al Parlamento europeo di istituire una commissione d’inchiesta - Presa di posizione del Parlamento - Atto non impugnabile - Atto informativo - Irricevibilità»)

(2019/C 255/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Pascal Durand (Parigi, Francia) e 7 altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati nell’allegato alla presente ordinanza (rappresentanti: O. Brouwer e E. Raedts, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e S. Alonso de León, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE diretta a far dichiarare che il Parlamento, con decisione della conferenza dei presidenti del Parlamento, ha illegittimamente omesso di statuire su un’istanza del 17 luglio 2018 volta all’istituzione di una commissione di inchiesta e, in via subordinata, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera del presidente del Parlamento del 21 settembre 2018.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Pascal Durand e le altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati nell’allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 65 del 18.2.2019.


29.7.2019   

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C 255/44


Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2019 — Hebberecht/SEAE

(Causa T-171/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sospensione - Trattenuta sulla retribuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità manifesta»)

(2019/C 255/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chantal Hebberecht (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: K. Bicard, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del SEAE comunicata alla ricorrente il 20 settembre 2018, che respinge il suo reclamo avverso la decisione del SEAE di sospenderla dalle sue funzioni e di applicare una trattenuta sul suo stipendio mensile e, dall’altro, al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La sig.ra Chantal Hebberecht deve farsi carico delle proprie spese.


(1)  GU C 172 del 20.5.2019.


29.7.2019   

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C 255/45


Ricorso proposto il 24 maggio 2019 — Gollnisch/Parlamento

(Causa T-319/19)

(2019/C 255/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 10 dicembre 2018, unitamente alla decisione del 26 marzo 2019 del Presidente del Parlamento europeo, recante rigetto del ricorso amministrativo presentatogli avverso tale decisione;

invalidare tutti gli atti, le modifiche, le notifiche, le decisioni e i prelievi adottati a seguito di tale decisione;

concedere al ricorrente l’importo di EUR 6 500 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la preparazione del presente ricorso;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello statuto dei deputati. Detta disposizione impedirebbe la violazione da parte dell’Ufficio dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei parlamentari.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 3, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati. Secondo il ricorrente, il citato articolo 27 dello statuto dei deputati avrebbe l'effetto di garantire l'integrità delle disposizioni delle misure di attuazione dello statuto relative al fondo pensioni, impedendo qualsiasi modifica della loro economia.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 223, paragrafo 2, TUE e sull'incompetenza dell'Ufficio di presidenza, in quanto quest’ultimo avrebbe istituito un'imposta sul pagamento delle pensioni degli ex deputati mentre non era legittimato a farlo, dato che le decisioni in materia di tassazione dei parlamentari rientrano nelle competenze del Consiglio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. L'atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione di impegni e testi che costituiscono assicurazioni e garanzie attendibili a non apportare ulteriori modifiche al regime del fondo pensione volontario.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. Il Parlamento, che è l'unico responsabile della situazione finanziaria creatasi, avrebbe adottato misure insufficienti e ingiuste con il pretesto di risolverla.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza. La decisione impugnata creerebbe una disparità di trattamento tra i deputati contribuenti e i non contribuenti, nonché tra i deputati già beneficiari della pensione e quelli che non lo sono.


29.7.2019   

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C 255/46


Ricorso proposto il 30 maggio 2019 — Mubarak/Consiglio

(Causa T-327/19)

(2019/C 255/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith e F. Holmey, Solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) del Consiglio 2019/468 del 21 marzo 2019 (1) e il regolamento (UE) di esecuzione del Consiglio 2019/459 del 21 marzo 2019 (2) nella parte in cui riguardano il ricorrente e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale il convenuto ha omesso di verificare se le autorità egiziane avessero rispettato i diritti fondamentali dell’Unione europea garantiti al ricorrente, inclusi gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel contesto dei procedimenti e delle indagini a suo carico.

2.

Secondo motivo, secondo il quale il convenuto è incorso in errori di valutazione, avendo considerato che erano soddisfatti i criteri per l’inserimento del ricorrente nell’articolo 1 della decisione del Consiglio 2011/172/PESC (3) e nell’articolo 2 del regolamento (UE) del Consiglio n. 270/2011 (4).


(1)  Decisione (PESC) 2019/468 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 80, 22.3.2019, pag. 40).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 80, 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, 22.3.2011, pag. 63).

(4)  Regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, 22.3.2011, pag. 4).


29.7.2019   

IT

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C 255/46


Ricorso proposto il 4 giugno 2019 — Google e Alphabet contro Commissione

(Causa T-334/19)

(2019/C 255/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti), Alphabet, Inc. (Mountain View) (rappresentanti: C. Jeffs, avvocato, J. Staples, Solicitor, D. Beard QC e J. Williams, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare (del tutto o in parte) la decisione della Commissione del 20 marzo 2019 nel caso COMP/AT.40411 — Google Search (AdSense);

conseguentemente, o in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti, esercitando la competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale; e

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti correlate al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 20 marzo 2019, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE (AT.40411 — Google Search (AdSense)). Le ricorrenti chiedono l’annullamento di ciascuna delle tre constatazioni di infrazioni, della constatazione che esse costituivano un’infrazione unica e continuata e dell’imposizione di un’ammenda.

A sostegno del ricorso, esse deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene un’errata valutazione della definizione del mercato e, pertanto, della posizione dominante. In particolare, la decisione impugnata contiene un errore laddove dichiara che:

gli annunci pubblicitari collegati alle ricerche e gli annunci pubblicitari non collegati alle ricerche non sono in concorrenza;

gli annunci pubblicitari venduti direttamente e gli annunci pubblicitari oggetto di intermediazione non sono in concorrenza.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che la cosiddetta clausola di esclusiva di Google («clausola di esclusiva del sito») era abusiva. La decisione impugnata:

qualifica erroneamente la clausola di esclusiva del sito come obbligo di fornitura esclusiva;

incorre in errore nell’affermare che la decisione non doveva analizzare se la clausola di esclusiva del sito fosse idonea ad avere effetti anticoncorrenziali;

non dimostra che la clausola di esclusiva del sito, comunque caratterizzata, era idonea a restringere la concorrenza.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che la clausola di posizionamento premium di Google e di numero minimo di annunci Google («clausola di posizionamento») era abusiva. La decisione impugnata:

qualifica erroneamente la clausola di posizionamento;

non dimostra che la clausola di posizionamento era idonea a restringere la concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che la clausola di autorizzazione degli annunci equivalenti di Google («clausola di modifica») era abusiva. La decisione impugnata:

non dimostra che la clausola di modifica era idonea a restringere la concorrenza;

in subordine, ignora erroneamente che la clausola di modifica era oggettivamente giustificata in quanto proteggeva gli utenti, i publisher, gli inserzionisti e Google e/o che qualsiasi effetto preclusivo della concorrenza era compensato dai vantaggi della clausola.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata infligge erroneamente un’ammenda e la calcola in modo errato. La decisione impugnata:

non considera la mancanza di dolo o colpa di Google e che la Commissione aveva qualificato il caso come caso che poteva essere risolto mediante l’assunzione di impegni da parte del destinatario;

in subordine, calcola l’ammenda in modo errato;

in aggiunta o in subordine, non rispetta il principio di proporzionalità.


29.7.2019   

IT

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C 255/48


Ricorso proposto il 31 maggio 2019 — BZ/Commissione

(Causa T-336/19)

(2019/C 255/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: C.Mourato, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 25 luglio 2018 della Commissione europea avente ad oggetto il licenziamento della ricorrente a seguito di un rapporto sul periodo di prova anticipato;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente i distinti indennizzi seguenti:

EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale provocato dalla decisione di licenziamento;

EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno alla reputazione provocato dalla decisione di licenziamento;

EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno materiale provocato dalle conseguenze deleterie sullo stato di salute della ricorrente derivanti dal suo licenziamento;

EUR 58 900 a titolo di risarcimento del danno materiale connesso al mancato guadagno conseguente al suo licenziamento illecito;

condannare la convenuta alle spese del giudizio, in applicazione dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo ad una violazione delle garanzie procedurali in materia di indagini amministrative e di disciplina, ad una violazione dei diritti della difesa e ad una violazione della presunzione di innocenza.

2.

Secondo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 84, paragrafi 1 e 3, del Regime applicabile agli altri agenti, dei diritti connessi al periodo di prova e ad un conseguente errore manifesto di valutazione dell’amministrazione.

3.

Terzo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 84, paragrafo 2, del Regime applicabile agli altri agenti e del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento.

5.

Quinto motivo, relativo ad una domanda di indennizzo speciale a seguito delle precitate irregolarità.


29.7.2019   

IT

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C 255/49


Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

(Causa T-341/19)

(2019/C 255/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martínez Albainox, SL (Albacete, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Taser International, Inc. (Scottsdale, Arizona, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo TASER nei colori nero, giallo e rosso — Marchio dell’Unione europea n. 12 817 052

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 marzo 2019 nel procedimento R 1577/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata dichiarando espressamente la validità del marchio dell’Unione europea n. 12 817 052«TASER» (fig.) per tutti i beni registrati di cui alla classe 8;

condannare l’EUIPO e la parte interveniente, Taser International, Inc., a farsi carico di tutte le spese della causa dinanzi al Tribunale, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.7.2019   

IT

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C 255/50


Ricorso proposto il 6 giugno 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

(Causa T-342/19)

(2019/C 255/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martínez Albainox, SL (Albacete, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Taser International, Inc. (Scottsdale, Arizona, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo TASER nei colori nero, giallo e rosso — Marchio dell’Unione europea n. 11 710 134

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 marzo 2019 nel procedimento R 1576/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata dichiarando espressamente la validità del marchio dell’Unione europea n. 11 710 134«TASER» (fig.) per tutti i beni registrati di cui alle classi 18 e 25;

condannare l’EUIPO e la parte interveniente, Taser International, Inc., a tutte le spese della controversia dinanzi al Tribunale, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.7.2019   

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C 255/51


Ricorso proposto il 7 giugno 2019 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

(Causa T-349/19)

(2019/C 255/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Decathlon (Villeneuve-d’Ascq, Francia) (rappresentanti: A. Cléry e C. Devernay, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Athlon Custom Sportswear P.C. (Kallithea, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo athlon custom sportswear — Domanda di registrazione n. 16 162 596

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2019 nel procedimento R 1724/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare la decisione impugnata;

confermare la decisione in opposizione del 6 luglio 2018 nel procedimento n. B 002879164;

respingere la registrazione del marchio athlon custom sportswear n. 016162596;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute nel procedimento di impugnazione.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.7.2019   

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C 255/52


Ricorso proposto l’11 giugno 2019 — Bontempi e a./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

(Causa T-350/19)

(2019/C 255/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Emanuela Bontempi (Montemarciano, Italia) e altri 6 (rappresentanti: S. Rizzo e O. Musco, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sand Cph A/S (Copenhagen, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: Ricorrenti dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «WhiteSand» — Domanda di registrazione n. 16 416 596

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2019 nel procedimento R 1913/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.7.2019   

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C 255/53


Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Imballaggi per alimenti)

(Causa T-352/19)

(2019/C 255/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Gamma-A SIA (Riga, Lettonia) (rappresentante: M. Liguts, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Piejūra SIA (Nīcas novads, Lettonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 2022 772-0001 (Imballaggi per alimenti)

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2019 nel procedimento R 2516/2017-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e dichiarare il disegno valido;

condannare l’EUIPO e la richiedente la nullità alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


29.7.2019   

IT

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C 255/54


Ricorso proposto il 10 giugno 2019 — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Imballaggi per alimenti)

(Causa T-353/19)

(2019/C 255/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gamma-A SIA (Riga, Lettonia) (rappresentante: M. Liguts, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Piejūra SIA (Nīcas novads, Lettonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 1819 558-0002 (Imballaggi per alimenti)

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 marzo 2019 nel procedimento R 2543/2017-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e dichiarare il disegno valido;

condannare l’EUIPO e la richiedente la nullità a farsi carico delle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento(CE) n. 6/2002 del Consiglio.


29.7.2019   

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C 255/55


Ricorso proposto l’11 giugno 2019 — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

(Causa T-354/19)

(2019/C 255/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Palacio Domecq, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Otero Iglesias, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Domecq Bodega Las Copas, SL (Jerez de la Frontera, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PALACIO DOMECQ 1778 — Domanda di registrazione n. 11 499 506

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 marzo 2019 nel procedimento R 867/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso e riformare la decisione impugnata accogliendo integralmente il ricorso che essa ha proposto avverso la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO e respingendo integralmente l’impugnazione incidentale presentata dall’opponente e, di conseguenza, l’opposizione dell’interveniente nella sua integralità;

in subordine, annullare, eventualmente, la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO per una nuova decisione;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso;

condannare l’interveniente alle spese sostenute dalla Palacio Domecq, SL per i procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato.


29.7.2019   

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C 255/56


Ricorso proposto il 13 giugno 2019 — CE/Comitato delle regioni

(Causa T-355/19)

(2019/C 255/69)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: CE (rappresentante: M. Casado García Hirschfeld, avocat)

Convenuto: Comitato delle regioni

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione del 16 aprile 2019 e, in subordine, l’annullamento della decisione del 16 maggio 2019;

ingiungere il risarcimento del danno materiale che ammonta alla somma di EUR 19 200 al netto dell’IVA, e il risarcimento del danno morale, stimato in EUR 83 208,24;

condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo allo sviamento di procedura e ad una violazione degli articoli 47 e 49 del Regime applicabile agli altri agenti e degli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e alla violazione del principio di buona amministrazione e del divieto di ogni forma di molestie psicologiche.

3.

Terzo motivo, relativo alla inesattezza materiale e all’esistenza di un errore manifesto di valutazione.