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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 249/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9430 — Apollo Management/Vivat) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2019/C 249/02 |
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Commissione europea |
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2019/C 249/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2019/C 249/04 |
Invito a presentare domande di contributi n. IX-2020/01 — CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI |
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2019/C 249/05 |
Invito a presentare proposte n. IX-2020/02 — SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 249/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9454 — EP Global Commerce/METRO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 249/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9441 — EDF/Energy2Market) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9430 — Apollo Management/Vivat)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 249/01)
Il 16 luglio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9430. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
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25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/2 |
DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
del 1o luglio 2019
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(2019/C 249/02)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2) (il «regolamento finanziario»),
visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (3),
visto il regolamento del Parlamento europeo (il «regolamento»), in particolare l’articolo 25, paragrafo 11, e l’articolo 235,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
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(2) |
Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ogni domanda di finanziamento è oggetto di una decisione dell’Ufficio di presidenza, che è notificata al destinatario e contiene una motivazione, qualora la misura arrechi pregiudizio al suddetto destinatario. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Salvo altrimenti specificato, la presente decisione si applica sia ai partiti politici europei che alle fondazioni politiche europee.
Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
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(1) |
«richiedente»: il partito o la fondazione che presenta una domanda di finanziamento a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a seguito di un invito a presentare domande di contributi o di un invito a presentare proposte; |
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(2) |
«ordinatore delegato»: il membro del personale cui sono stati delegati i poteri di ordinatore in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (4) e della decisione del segretario generale sulla delega delle funzioni di ordinatore; |
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(3) |
«autorità»: l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
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(4) |
«beneficiario»: il partito cui è stato concesso un contributo o la fondazione cui è stata concessa una sovvenzione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
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(5) |
«importo finale del finanziamento»: l’importo finale del contributo (nel caso dei partiti) o l’importo finale della sovvenzione (nel caso delle fondazioni) stabilito dall’Ufficio di presidenza sulla base della sua decisione sulla relazione annuale; |
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(6) |
«fondazione»: una fondazione politica europea ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
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(7) |
«finanziamento»: un contributo ai sensi del titolo XI del regolamento finanziario (per i partiti) o una sovvenzione di funzionamento ai sensi del titolo VIII del regolamento finanziario (per le fondazioni); |
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(8) |
«decisione di finanziamento»: la decisione relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nell’invito; |
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(9) |
«convenzione di finanziamento»: la convenzione tra il Parlamento e il beneficiario relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nell’invito e ai termini della decisione di finanziamento; |
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(10) |
«procedura di finanziamento»: la procedura che va dalla presentazione delle domande fino all’approvazione della relazione annuale e all’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento; |
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(11) |
«partito»: un partito politico europeo ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
Articolo 3
Inviti
1. Previa approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, l’ordinatore delegato provvede, rispettivamente, alla pubblicazione di un invito a presentare domande di contributi, nel caso dei partiti, e di un invito a presentare proposte, nel caso delle fondazioni («inviti»).
2. Gli inviti specificano il termine entro il quale partiti e fondazioni devono presentare per iscritto le proprie domande di finanziamento al Parlamento europeo.
3. Gli inviti includono gli elementi seguenti:
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a) |
gli obiettivi perseguiti, |
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b) |
il quadro giuridico, |
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c) |
il calendario della procedura di finanziamento, |
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d) |
le modalità del finanziamento dell’Unione, |
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e) |
i criteri di ammissibilità e di esclusione, |
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f) |
(unicamente nel caso delle fondazioni) i criteri di selezione, |
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g) |
i criteri di concessione, quali precisati all’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, |
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h) |
un modulo di domanda e la struttura del bilancio di previsione che il richiedente deve presentare con la sua domanda, |
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i) |
se del caso, un elenco degli eventuali documenti giustificativi richiesti, |
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j) |
i termini e le condizioni generali e particolari per la concessione di contributi e sovvenzioni, approvati dall’Ufficio di presidenza, |
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k) |
per quanto riguarda i partiti, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo, e, per quanto riguarda le fondazioni, le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento. |
4. L’invito a presentare domande di contributi e l’invito a presentare proposte devono specificare che ciascun richiedente si impegna espressamente per iscritto a rispettare i termini e le condizioni applicabili affinché la sua domanda sia ammissibile.
Articolo 4
Domanda di finanziamento
1. In conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente che desidera beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione presenta per iscritto una domanda di finanziamento al presidente del Parlamento europeo.
2. Il richiedente può essere invitato dall’ordinatore delegato a presentare, entro un termine ragionevole, ulteriori documenti giustificativi o a fornire chiarimenti in relazione alla domanda.
Articolo 5
Decisione sulla domanda di finanziamento
1. Sulla base di una proposta del segretario generale, entro tre mesi dalla chiusura dell’invito in questione l’Ufficio di presidenza decide in merito alle domande di finanziamento, dopo aver verificato il rispetto dei criteri definiti agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione e stabilisce l’importo concesso al richiedente. L’Ufficio di presidenza tiene conto degli eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di un richiedente successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. I richiedenti sono informati dal presidente per iscritto in merito alla decisione dell’Ufficio di presidenza e all’importo concesso al richiedente.
2. Se la domanda è approvata dall’Ufficio di presidenza, il beneficiario e il Parlamento europeo, rappresentato dall’ordinatore delegato, firmano una convenzione di finanziamento conformemente al modello di cui all’allegato 1a (per i partiti) o all’allegato 1b (per le fondazioni).
3. Qualora una domanda sia respinta o gli importi richiesti non siano concessi in misura parziale o totale, la decisione adottata dall’Ufficio di presidenza in conformità del paragrafo 1 esplicita i motivi della reiezione. L’informazione fornita al richiedente in merito alla reiezione include l’indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario disponibili.
4. L’importo del finanziamento è determinato in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e in questa fase è solo provvisorio. L’importo finale del finanziamento è determinato in conformità della procedura stabilita all’articolo 8 della presente decisione.
5. Qualora gli importi per richiedente siano sensibilmente diversi da quelli che ci si aspettava al momento della pubblicazione degli inviti di cui all’articolo 3 della presente decisione, l’Ufficio di presidenza può invitare il presidente del Parlamento europeo a presentare una proposta alla commissione competente affinché questa adegui gli stanziamenti disponibili.
Articolo 6
Pagamenti
1. Il finanziamento è versato ai beneficiari a titolo di prefinanziamento, come ulteriormente precisato nei termini e nelle condizioni particolari di cui all’allegato 1a (per i partiti) e all’allegato 1b (per le fondazioni). A meno che l’Ufficio di presidenza non decida altrimenti in casi debitamente giustificati, il prefinanziamento è versato in un’unica rata, pari al 100 % del massimale del finanziamento.
2. Su una base caso per caso e previa analisi del rischio, l’Ufficio di presidenza può esigere dal beneficiario una garanzia di prefinanziamento in conformità del regolamento finanziario
3. Le disposizioni riguardanti i pagamenti e i relativi termini figurano nella convenzione di finanziamento. Nessun finanziamento è versato ai beneficiari prima della firma della convenzione di finanziamento.
Articolo 7
Revisione contabile esterna
1. Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
2. L’ambito della revisione contabile esterna è precisato all’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. La finalità della revisione contabile esterna è ulteriormente precisata nelle disposizioni applicabili della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
Articolo 8
Decisione sulla relazione annuale e l’importo finale del finanziamento
1. Sulla base di una proposta del segretario generale, l’Ufficio di presidenza approva o respinge la relazione annuale entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a quello cui è fatto riferimento nella relazione annuale.
2. L’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato possono chiedere al beneficiario di presentare informazioni supplementari che consentano di verificare il rispetto delle norme pertinenti. Il controllo dell’osservanza è esercitato in conformità degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
3. Qualora l’Ufficio di presidenza o l’ordinatore delegato richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni supplementari non saranno state ricevute e valutate. Il termine può essere prorogato anche quando l’Autorità abbia chiesto informazioni supplementari in conformità dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
4. Per quanto riguarda i partiti, l’Ufficio di presidenza determina annualmente, sulla base della relazione annuale, l’importo delle spese rimborsabili. In caso di trasferimento di fondi non spesi all’esercizio finanziario successivo, l’importo finale del finanziamento è stabilito conformemente alla parte B dei termini e condizioni generali di cui all’allegato 1a.
5. Per quanto riguarda le fondazioni, l’importo finale della sovvenzione è determinato sulla base della relazione annuale.
6. L’importo finale del finanziamento non supera:
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a) |
l’importo massimo del finanziamento stabilito nella decisione di finanziamento e nella convenzione di finanziamento; |
|
b) |
il 90 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. |
7. Sulla base dell’importo finale del finanziamento determinato in conformità dei paragrafi da 4 a 6 e dei prefinanziamenti precedentemente effettuati nel quadro della decisione di finanziamento e della convenzione di finanziamento, l’ordinatore delegato stabilisce gli importi dovuti al beneficiario o al Parlamento europeo.
8. L’importo finale del finanziamento è determinato lasciando impregiudicati il diritto del Parlamento europeo di effettuare controlli ex post, in conformità della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), e la possibilità di adeguare con effetto retroattivo l’importo finale del finanziamento.
9. Le decisioni adottate a norma del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell’articolo 235, paragrafo 1, del regolamento.
10. La procedura applicabile per l’approvazione della relazione annuale e per l’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento è ulteriormente precisata nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e nella parte B dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni).
Articolo 9
Procedura di sospensione
1. In conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e delle disposizioni applicabili della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, può decidere di sospendere il pagamento del finanziamento a un partito politico o a una fondazione e decidere di riprendere il pagamento, qualora i motivi della sospensione non sussistano più. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (fondazioni).
2. Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 235, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.
Articolo 10
Revoca della decisione di finanziamento
1. In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare dell’articolo 30, delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza può decidere, su proposta del segretario generale, di revocare la decisione di finanziamento. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (fondazioni).
2. Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 235, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.
3. La decisione di revoca della decisione di finanziamento ha effetto retroattivo («ex tunc») dalla data di adozione della decisione di finanziamento.
4. A seguito dell’adozione da parte dell’Ufficio di presidenza della decisione di revocare la decisione di finanziamento, l’ordinatore delegato notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di finanziamento con effetto immediato. Eventuali importi versati a titolo della convenzione di finanziamento sono ritenuti pagamenti indebiti e sono recuperati.
5. L’ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.
Articolo 11
Risoluzione della decisione di finanziamento
1. In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in particolare degli articoli 27 e 30, delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (per le fondazioni), l’Ufficio di presidenza può decidere, su proposta del segretario generale, di risolvere la decisione di finanziamento. Prima di tale decisione dell’Ufficio di presidenza, spetta all’ordinatore delegato avviare la procedura e prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1a (per i partiti) e della parte A dei termini e delle condizioni generali di cui all’allegato 1b (fondazioni).
2. Alle decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 235, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento.
3. La decisione di risolvere la decisione di finanziamento diventa effettiva «ex nunc» alla data indicata nella decisione o, in assenza di tale data, il giorno della sua notifica al beneficiario.
4. A seguito dell’adozione da parte dell’Ufficio di presidenza della decisione di risolvere la decisione di finanziamento, l’ordinatore delegato notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di finanziamento con effetto immediato alla data di cui al paragrafo 3. Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario dalla data in cui diventa effettiva la risoluzione della decisione di finanziamento sono da considerare spese non rimborsabili o costi non ammissibili e il prefinanziamento corrispondente è recuperato.
5. L’ordinatore delegato ha il potere di emettere gli ordini di riscossione necessari.
Articolo 12
Controllo
La convenzione di finanziamento prevede espressamente il diritto del Parlamento europeo e delle altre autorità competenti di esercitare i loro poteri di controllo nei confronti del beneficiario, conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Articolo 13
Assistenza tecnica
In conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i beneficiari possono chiedere un’assistenza tecnica al Parlamento europeo. La procedura, le condizioni e i costi sono specificati nella decisione dell’Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000 che disciplina l’utilizzazione dei locali del Parlamento europeo da parte di organismi esterni.
Articolo 14
Diritto ad essere sentiti
Nei casi in cui, a norma della pertinente convenzione di finanziamento, compresi i suoi termini e le sue condizioni particolari e generali, il beneficiario o una persona fisica di cui all’articolo 27 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha diritto a presentare osservazioni prima che il Parlamento adotti qualsiasi decisione, il beneficiario o la persona fisica interessata dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, se non altrimenti disposto dalle norme applicabili, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario o della persona fisica interessata, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.
Articolo 15
Abrogazione ed entrata in vigore
1. La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 28 maggio 2018 (5) è abrogata a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione. Essa continua tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per l’esercizio 2019.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 16
Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet del Parlamento europeo.
Allegati — modelli di convenzioni di finanziamento:
|
|
Allegato 1a — modello di convenzione di contributo — partiti |
|
|
Allegato 1b — modello di convenzione di sovvenzione — fondazioni |
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(2) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(3) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(4) Decisione dell’Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 sulle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del Parlamento.
ALLEGATO 1a
[MODELLO DI] CONVENZIONE DI CONTRIBUTO —PARTITI
NUMERO: … [INSERIRE] …
Il Parlamento europeo, il cui segretariato generale ha sede al
Plateau du Kirchberg, L-2929 Lussemburgo
in appresso denominato «il Parlamento europeo»
rappresentato, ai fini della firma della presente convenzione,
da [nome e cognome, funzione],
da una parte,
e
|
[denominazione ufficiale completa del beneficiario] |
|
[forma giuridica ufficiale] |
|
[numero di registrazione] |
|
[indirizzo ufficiale completo] |
|
[partita IVA], |
in appresso denominato «il beneficiario»,
rappresentato, ai fini della firma della presente convenzione,
da: … [rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici] …,
dall’altra,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
i termini e le condizioni particolari, i termini e le condizioni generali e il bilancio di previsione di cui all’allegato che costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente convenzione. Le disposizioni di cui alle condizioni generali prevalgono su quelle dell’allegato.
Indice
|
I. |
TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI | 10 |
|
ARTICOLO I.1 – |
OGGETTO DELLA CONVENZIONE | 10 |
|
ARTICOLO I.2 – |
PERIODO DI AMMISSIBILITÀ | 10 |
|
ARTICOLO I.3 – |
FORMA DI FINANZIAMENTO | 10 |
|
ARTICOLO I.4 – |
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (MASSIMO) PROVVISORIO | 10 |
|
ARTICOLO I.5 – |
PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO | 11 |
|
I.5.1 |
Prefinanziamento | 11 |
|
I.5.2 |
Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato | 11 |
|
I.5.3 |
Valuta | 11 |
|
ARTICOLO I.6 – |
CONTO BANCARIO | 11 |
|
ARTICOLO I.7 – |
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI | 11 |
|
ARTICOLO I.8 – |
ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE | 11 |
|
II. |
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI | 12 |
|
PARTE A: |
DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE | 12 |
|
ARTICOLO II.1 – |
DEFINIZIONI | 12 |
|
ARTICOLO II.2 – |
OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO | 13 |
|
ARTICOLO II.3 – |
OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO | 13 |
|
ARTICOLO II.4 – |
RESPONSABILITÀ PER DANNI | 13 |
|
ARTICOLO II.5 – |
RISERVATEZZA | 13 |
|
ARTICOLO II.6 – |
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 13 |
|
ARTICOLO II.7 – |
TENUTA DEI REGISTRI | 14 |
|
ARTICOLO II.8 – |
VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE | 14 |
|
II.8.1 |
Informazioni sul finanziamento dell’Unione | 14 |
|
II.8.2 |
Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo | 14 |
|
II.8.3 |
Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo | 14 |
|
ARTICOLO II.9 – |
AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO | 14 |
|
II.9.1 |
Principi | 14 |
|
II.9.2 |
Conservazione dei dati | 14 |
|
II.9.3 |
Controllo | 14 |
|
II.9.4 |
Responsabilità | 14 |
|
ARTICOLO II.10 – |
SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI ENTITÀ ASSOCIATE | 14 |
|
ARTICOLO II.11 – |
FORZA MAGGIORE | 15 |
|
ARTICOLO II.12 – |
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO | 15 |
|
II.12.1 |
Motivi di sospensione | 15 |
|
II.12.2 |
Procedura di sospensione | 15 |
|
II.12.3 |
Effetti della sospensione | 15 |
|
II.12.4 |
Ripristino del pagamento | 15 |
|
ARTICOLO II.13 – |
REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO | 16 |
|
II.13.1 |
Motivi di revoca | 16 |
|
II.13.2 |
Procedura di revoca | 16 |
|
II.13.3 |
Effetti della revoca | 16 |
|
ARTICOLO II.14 – |
RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO | 16 |
|
II.14.1 |
Risoluzione su richiesta del beneficiario | 16 |
|
II.14.2 |
Risoluzione da parte del Parlamento europeo | 16 |
|
II.14.3 |
Effetti della risoluzione | 17 |
|
ARTICOLO II.15 – |
CESSIONE | 17 |
|
ARTICOLO II.16 – |
INTERESSI DI MORA | 17 |
|
ARTICOLO II.17 – |
LEGGE APPLICABILE | 17 |
|
ARTICOLO II.18 – |
DIRITTO A ESSERE SENTITI | 17 |
|
PARTE B: |
DISPOSIZIONI FINANZIARIE | 18 |
|
ARTICOLO II.19 – |
SPESE RIMBORSABILI | 18 |
|
II.19.1 |
Condizioni | 18 |
|
II.19.2 |
Esempi di spese rimborsabili | 18 |
|
ARTICOLO II.20 – |
SPESE NON RIMBORSABILI | 19 |
|
ARTICOLO II.21 – |
CONFERIMENTI IN NATURA | 19 |
|
ARTICOLO II.22 – |
STORNI DI BILANCIO | 19 |
|
ARTICOLO II.23 – |
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE | 19 |
|
II.23.1 |
Relazione annuale | 19 |
|
II.23.2 |
Relazione di revisione contabile esterna | 20 |
|
ARTICOLO II.24 – |
DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE | 20 |
|
ARTICOLO II.25 – |
DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO | 21 |
|
II.25.1 |
Conseguenze della relazione annuale | 21 |
|
II.25.2 |
Soglia | 21 |
|
II.25.3 |
Riporto di fondi non spesi | 21 |
|
II.25.4 |
Decisione sull’importo finale di finanziamento | 21 |
|
II.25.5 |
Recupero di fondi non spesi | 21 |
|
II.25.6 |
Saldo del finanziamento | 22 |
|
II.25.7 |
Eccedenza di risorse proprie | 22 |
|
ARTICOLO II.26 – |
INTERESSE RELATIVO AI PREFINANZIAMENTI | 22 |
|
ARTICOLO II.27 – |
RECUPERO | 22 |
|
II.27.1 |
Interessi di mora | 22 |
|
II.27.2 |
Compensazione | 22 |
|
II.27.3 |
Spese bancarie | 23 |
|
ARTICOLO II.28 – |
GARANZIA FINANZIARIA | 23 |
|
ARTICOLO II.29 – |
CONTROLLO | 23 |
|
II.29.1 |
Disposizioni generali | 23 |
|
II.29.2 |
Obbligo di conservare i documenti | 23 |
|
II.29.3 |
Obbligo di fornire documenti e/o informazioni | 23 |
|
II.29.4 |
Verifiche sul posto | 23 |
|
II.29.5 |
Procedura di revisione contabile in contraddittorio | 23 |
|
II.29.6 |
Conseguenze delle risultanze della revisione contabile | 24 |
|
II.29.7 |
Diritto di controllo dell’OLAF | 24 |
|
II.29.8 |
Diritto di controllo della Corte dei conti europea | 24 |
|
II.29.9 |
Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.29, punti da 1 a 4 | 24 |
|
ALLEGATO – |
BILANCIO DI PREVISIONE | 25 |
I. TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I.1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l’attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell’esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali (i «termini e le condizioni»), nonché conformemente all’allegato della presente convenzione. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento adottata dal Parlamento europeo [inserire la data].
Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell’attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari, sotto la propria responsabilità e in conformità con i termini e le condizioni e con l’allegato della presente convenzione.
ARTICOLO I.2 — PERIODO DI AMMISSIBILITÀ
Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell’Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].
ARTICOLO I.3 — FORMA DI FINANZIAMENTO
I contributi di cui al titolo XI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento finanziario») sono concessi al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.
ARTICOLO I.4 — IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (MASSIMO) PROVVISORIO
Il Parlamento europeo prende a suo carico l’importo massimo di [inserire l’importo] EUR, che non può superare il 90 % del totale delle spese rimborsabili stimate.
Le spese rimborsabili stimate del beneficiario sono indicate nell’allegato (il «bilancio di previsione»). Il bilancio di previsione deve essere in pareggio e fornire il dettaglio dei costi e delle entrate del beneficiario per il periodo di ammissibilità. Le spese rimborsabili sono separate dalle spese non rimborsabili, a norma dell’articolo II.19.
ARTICOLO I.5 — PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.
I.5.1 Prefinanziamento
Un prefinanziamento dell’importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo nella decisione di finanziamento] dell’importo massimo di cui all’articolo I.4 della presente convenzione, è versato al beneficiario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo … EUR, ove opportuno], se successiva.
I.5.2 Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato
Il saldo del finanziamento è versato al beneficiario, oppure qualsiasi eventuale prefinanziamento indebitamente erogato è recuperato, entro trenta giorni dalla decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell’importo finale del finanziamento quale specificato all’articolo II.25.
I.5.3 Valuta
I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L’eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell’ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.
I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.
ARTICOLO I.6 — CONTO BANCARIO
I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:
|
Nome della banca: […] |
|
Indirizzo dell’agenzia bancaria: […] |
|
Denominazione esatta del titolare del conto: […] |
|
Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […] |
|
IBAN: […] |
|
BIC/SWIFT: […] |
ARTICOLO I.7 — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente convenzione devono essere trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, all’indirizzo seguente:
|
Parlamento europeo |
|
Presidente |
|
c/o Direttore generale delle Finanze |
|
Ufficio SCH 05B031 |
|
L-2929 Lussemburgo |
La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.
Tutte le comunicazioni al beneficiario relative alla presente convenzione devono essere trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, all’indirizzo seguente:
|
Sig./Sig.ra […] |
|
[Qualifica] |
|
[Denominazione ufficiale dell’organismo beneficiario] |
|
[Indirizzo ufficiale completo] |
Ogni cambiamento di indirizzo del beneficiario è comunicato senza indugio al Parlamento europeo per iscritto.
ARTICOLO I.8 — ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE
La convenzione entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.
II. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE
ARTICOLO II.1 — DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni:
|
1) |
«relazione di attività»: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale; |
|
2) |
«relazione annuale»: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all’articolo 229 del regolamento finanziario; |
|
3) |
«saldo del finanziamento»: la differenza tra l’importo del prefinanziamento ai sensi dell’articolo I.5.1 e l’importo del finanziamento finale stabilito ai sensi dell’articolo II.25.4; |
|
4) |
«liquidazione del prefinanziamento»: una situazione in cui l’importo finale del finanziamento è stabilito dall’ordinatore e l’importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell’Unione; |
|
5) |
«conflitto di interessi»: una situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della convenzione da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza d’interessi con terzi in relazione all’oggetto della convenzione. L’affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, è necessaria la conformità all’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
6) |
«contributi in natura» o «offerte in natura»: risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi, a norma dell’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
7) |
«esercizio N» o «periodo di ammissibilità»: il periodo di attuazione delle attività per le quali è stato concesso un finanziamento nell’ambito della convenzione, secondo le modalità definite all’articolo I.2; |
|
8) |
«forza maggiore»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di eseguire uno degli obblighi previsti dalla convenzione, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante tutta la diligenza posta. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore; |
|
9) |
«notifica formale»: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato; |
|
10) |
«frode»: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico; |
|
11) |
«finanziamento»: contributi finanziari diretti ai sensi del titolo XI del regolamento finanziario e del capo IV del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
12) |
«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione; |
|
13) |
«risorse proprie»: le fonti esterne di finanziamento diverse da finanziamenti dell’Unione, ad esempio: donazioni, contributi dei membri [quali definiti all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014)] ecc.; |
|
14) |
«persona collegata»: ogni persona avente la facoltà di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto; |
|
15) |
«errore sostanziale»: qualsiasi violazione di una disposizione contenuta nella convenzione, derivante da un atto od omissione, che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell’Unione. |
ARTICOLO II.2 — OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario:
|
a) |
è l’unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono e spetta a lui l’onere della prova; |
|
b) |
è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione, anche incorretta, della convenzione, salvo in casi di forza maggiore; |
|
c) |
è l’unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l’attuazione della convenzione; |
|
d) |
informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o legale rappresentante; |
|
e) |
si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi. |
ARTICOLO II.3 — OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO
Il conto o sottoconto di cui all’articolo I.6 deve consentire l’identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo ed essere riservato esclusivamente al ricevimento degli importi di cui all’articolo I.5 pagati dal Parlamento europeo.
Allorché gli importi versati su tale conto a titolo di prefinanziamento facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi sono recuperati dal Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo II.26, in conformità dell’articolo 228, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.
Il prefinanziamento resta di proprietà dell’Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dell’importo finale del finanziamento.
ARTICOLO II.4 — RESPONSABILITÀ PER DANNI
Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell’attuazione della convenzione.
Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario o la persona collegata risarciscono qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione della convenzione o perché tale convenzione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.
ARTICOLO II.5 — RISERVATEZZA
Se non diversamente stabilito nella presente convenzione, all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e in altri atti giuridici applicabili dell’Unione, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all’oggetto della convenzione.
ARTICOLO II.6 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito della convenzione è trattato conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato dal Parlamento europeo è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
I dati sono trattati unicamente ai fini dell’esecuzione e del controllo della convenzione, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione.
Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte del beneficiario in relazione alla presente convenzione è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Fatti salvi gli altri casi previsti in tale regolamento, il trattamento dei dati personali in relazione alla presente convenzione è autorizzato soltanto se è necessario ai fini della sua attuazione.
ARTICOLO II.7 — TENUTA DEI REGISTRI
Conformemente all’articolo 232 del regolamento finanziario, i beneficiari tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi all’attuazione della convenzione per cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo al contributo.
La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi, alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall’utilizzo dei finanziamenti o alle indagini della Procura europea (EPPO) o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), se comunicate al destinatario, è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenziosi, le operazioni di regolarizzazione o le indagini siano stati conclusi.
ARTICOLO II.8 — VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell’Unione
Salvo domanda contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante il finanziamento dell’Unione, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario o in qualsiasi materiale informativo o promozionale (ad esempio opuscoli, volantini, poster, presentazioni, in formato elettronico ecc.) deve indicare che il programma ha ricevuto il sostegno finanziario del Parlamento europeo.
II.8.2 Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo
Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.
II.8.3 Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo pubblica su un sito web le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
ARTICOLO II.9 — AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO
II.9.1 Principi
In conformità dell’articolo 222, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il finanziamento può essere utilizzato per rimborsare le spese connesse ai contratti conclusi dal beneficiario, a condizione che all’atto dell’aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse.
In caso di contratti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell’appalto. La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.
Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l’impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l’appalto in questione.
II.9.2 Conservazione dei dati
Il beneficiario mantiene un registro della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale.
II.9.3 Controllo
Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all’articolo 231 del regolamento finanziario. Il beneficiario garantisce che gli appalti conclusi con terzi prevedano la possibilità di esercitare detti poteri di controllo anche nei confronti di questi terzi.
II.9.4 Responsabilità
Il beneficiario resta l’unico responsabile dell’attuazione della presente convenzione e del rispetto delle disposizioni della presente convenzione. Egli si impegna ad adottare le disposizioni necessarie affinché l’aggiudicatario dell’appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della convenzione.
ARTICOLO II.10 — SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI ENTITÀ ASSOCIATE
Il sostegno finanziario fornito dal beneficiario ad entità associate ai sensi dell’articolo 222, paragrafo 3, del regolamento finanziario, può costituire spese ammissibili alle seguenti condizioni:
|
a) |
il sostegno finanziario è concesso dal beneficiario alle seguenti entità associate: … [indicare il nome dei potenziali beneficiari come indicato nel modulo di domanda]; |
|
b) |
tali entità fanno parte dell’organizzazione amministrativa dei partiti politici europei medesimi, come previsto nello statuto di questi ultimi; |
|
c) |
il sostegno finanziario per ciascuna entità non è superiore a 100 000 EUR; |
|
d) |
è utilizzato dall’entità associata per spese ammissibili; |
|
e) |
qualsiasi importo forfettario versato all’entità associata non supera un quarto del totale del sostegno finanziario a tale entità; |
|
f) |
il beneficiario garantisce un potenziale recupero del sostegno finanziario in questione. |
Il beneficiario provvede a che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
ARTICOLO II.11 — FORZA MAGGIORE
Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.
Né il Parlamento europeo né il beneficiario saranno considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi convenzionali imposti dalla convenzione se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.
ARTICOLO II.12 — SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO
II.12.1 Motivi di sospensione
Il Parlamento europeo ha il potere di sospendere il pagamento del finanziamento, conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, nelle circostanze seguenti:
|
i) |
se sospetta che il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi relativi all’uso dei contributi di cui all’articolo 228 del regolamento finanziario, fino alla verifica di tali sospetti; o |
|
ii) |
se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, fino a quando non è versato l’importo della sanzione. |
II.12.2 Procedura di sospensione
Fase 1 — Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non proseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di proseguire la procedura di sospensione, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:
|
i) |
della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all’articolo II.12.1, punto i); e |
|
ii) |
degli eventuali mezzi di ricorso. |
II.12.3 Effetti della sospensione
Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all’articolo II.12.2, punto i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla revoca o alla risoluzione della decisione di finanziamento a norma degli articoli II.13 e II.14.
II.12.4 Ripristino del pagamento
Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.
ARTICOLO II.13 – REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1 Motivi di revoca
Il Parlamento europeo ha il potere di revocare la decisione di finanziamento sulla base di una decisione dell’Autorità di cancellare il beneficiario dal registro, ad eccezione dei casi contemplati dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
II.13.2 Procedura di revoca
Fase 1 — Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.
Fase 3 — A seguito dell’adozione della decisione di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di contributo.
II.13.3 Effetti della revoca
La decisione relativa alla revoca della decisione di finanziamento ha effetto retroattivo dalla data di adozione della decisione di finanziamento.
La risoluzione della convenzione di contributo diventa effettiva al momento della sua notifica al beneficiario.
Eventuali importi versati a titolo della convenzione di contributo sono ritenuti pagamenti indebiti e sono recuperati in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.14 – RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO
II.14.1 Risoluzione su richiesta del beneficiario
Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.
Il beneficiario comunica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:
|
a) |
i motivi della risoluzione; e |
|
b) |
la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale. |
La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione o, ove non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al beneficiario. A seguito della risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo risolve senza indugio la convenzione di contributo a decorrere da tale giorno.
II.14.2 Risoluzione da parte del Parlamento europeo
II.14.2.A Motivi di risoluzione
Il Parlamento europeo ha il potere di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento in una delle circostanze seguenti:
|
a) |
sulla base di una decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cancellare il beneficiario dal registro nei casi contemplati dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
b) |
se il beneficiario non ottempera più all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
c) |
se il Parlamento europeo stabilisce che il beneficiario non ha rispettato gli obblighi relativi all’uso dei contributi di cui all’articolo 228 del regolamento finanziario; |
|
d) |
se il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di messa in liquidazione o qualsiasi altra procedura analoga. |
II.14.2.B Procedura di risoluzione
Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.
Fase 3 — A seguito dell’adozione della decisione di risolvere la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di contributo.
II.14.3 Effetti della risoluzione
La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva «ex nunc» alla data indicata nella decisione di risoluzione o, ove non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al beneficiario. La risoluzione della convenzione di contributo diventa effettiva nella stessa data.
Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario dalla data in cui diventa effettiva la risoluzione della decisione di finanziamento sono da considerare spese non rimborsabili e il prefinanziamento corrispondente è recuperato in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.15 – CESSIONE
Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una richiesta scritta motivata presentata dal beneficiario.
Se il Parlamento europeo non accetta la cessione per iscritto o se le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.
In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.
ARTICOLO II.16 – INTERESSI DI MORA
Allo spirare dei termini di pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (il «tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo, conformemente all’articolo II.12, non è considerata un ritardo di pagamento.
Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.
In deroga al primo comma, quando l’interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest’ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.
ARTICOLO II.17 – LEGGE APPLICABILE
La presente convenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile e in particolare dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, che si applicano integralmente. Questi sono integrati, ove necessario, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario.
ARTICOLO II.18 – DIRITTO A ESSERE SENTITI
Nei casi in cui, a norma della presente convenzione, il beneficiario o una persona fisica di cui all’articolo 27 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha diritto a presentare le sue osservazioni, egli o la persona fisica interessata dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo espresse disposizioni contrarie, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario o della persona fisica interessata, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.
PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO II.19 – SPESE RIMBORSABILI
II.19.1 Condizioni
Per poter essere considerati costi ammissibili al rimborso a titolo del finanziamento dell’Unione, in conformità dell’articolo 228 del regolamento finanziario, i costi devono rispondere ai seguenti criteri:
|
a) |
avere un nesso diretto con l’oggetto della convenzione ed essere previsti nel bilancio di previsione allegato alla convenzione; |
|
b) |
essere necessari per l’attuazione della convenzione; |
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c) |
essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza; |
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d) |
essere generati durante il periodo di ammissibilità quale definito all’articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni annuali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base; |
|
e) |
essere effettivamente sostenuti dal beneficiario; |
|
f) |
essere identificabili, controllabili e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili; |
|
g) |
soddisfare le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; |
|
h) |
essere conformi all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma. |
Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci e i documenti giustificativi corrispondenti.
II.19.2 Esempi di spese rimborsabili
Sono in particolare rimborsabili i costi di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti all’articolo II.19.1, fatto salvo l’articolo 228 del regolamento finanziario:
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a) |
i costi amministrativi, i costi connessi all’assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all’informazione e alle pubblicazioni; |
|
b) |
i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva; |
|
c) |
le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta; |
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d) |
i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:
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|
e) |
i costi dei materiali di consumo e delle forniture nonché i costi derivanti da altri contratti, purché:
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|
f) |
i costi derivanti direttamente da requisiti posti dalla convenzione, ivi compresi, eventualmente, i costi dei servizi finanziari, in particolare il costo delle garanzie finanziarie, sempreché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma. |
ARTICOLO II.20 – SPESE NON RIMBORSABILI
Fatti salvi l’articolo II.19.1 della presente convenzione e l’articolo 228 del regolamento finanziario, sono considerati non ammissibili i seguenti costi:
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a) |
la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario; |
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b) |
i debiti e gli oneri derivanti dal debito; |
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c) |
gli accantonamenti per perdite e debiti; |
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d) |
gli interessi debitori; |
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e) |
i crediti dubbi; |
|
f) |
le perdite di cambio; |
|
g) |
i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario; |
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h) |
i costi dichiarati del beneficiario nel quadro di un’altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione; |
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i) |
i conferimenti in natura; |
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j) |
le spese smisurate o sconsiderate; |
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k) |
l’IVA detraibile; |
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l) |
i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o dell’articolo 222, paragrafo 3, del regolamento finanziario. |
ARTICOLO II.21 – CONFERIMENTI IN NATURA
Il Parlamento europeo consente al beneficiario di ricevere conferimenti in natura durante l’attuazione della convenzione, sempreché la valorizzazione di tali conferimenti non ecceda:
|
a) |
i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti; |
|
b) |
in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione; |
|
c) |
il loro valore accettato nel bilancio di previsione; |
|
d) |
il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione. |
I conferimenti in natura:
|
a) |
sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse; |
|
b) |
sono conformi all’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale; |
|
c) |
sono ammessi esclusivamente su base provvisoria e sono subordinati a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all’accettazione nella decisione concernente l’importo finale del finanziamento; |
|
d) |
non possono essere di tipo immobiliare. |
ARTICOLO II.22 – STORNI DI BILANCIO
Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all’allegato mediante storni tra le diverse categorie di bilancio. Tale adeguamento non richiede una modifica della convenzione. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.
ARTICOLO II.23 – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
II.23.1 Relazione annuale
Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell’esercizio finanziario N, il beneficiario presenta una relazione annuale composta dagli elementi seguenti:
|
a) |
i bilanci annuali e le note d’accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario; |
|
b) |
i bilanci annuali, redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
|
c) |
l’elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
d) |
la relazione di attività; |
|
e) |
uno stato finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione; |
|
f) |
il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività; |
|
g) |
la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera f); |
|
h) |
l’elenco dei fornitori che, nell’esercizio in questione, hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR, specificando nome e indirizzo del fornitore nonché l’ambito di applicazione dei beni o dei servizi forniti. |
Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere tali da consentire di stabilire l’importo del finanziamento finale.
II.23.2 Relazione di revisione contabile esterna
Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l’affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative spese, e in particolare che:
|
a) |
i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi; |
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b) |
i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002; |
|
c) |
le spese dichiarate sono reali; |
|
d) |
le entrate dichiarate sono esaustive; |
|
e) |
i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione; |
|
f) |
gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e segnatamente dal suo articolo 20, sono stati rispettati; |
|
g) |
gli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare dal suo articolo II.9 e dal suo articolo II.19, sono stati rispettati; |
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h) |
i conferimenti in natura sono stati effettivamente forniti al beneficiario e sono stati valorizzati in conformità delle norme applicabili; |
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i) |
la parte inutilizzata del finanziamento dell’Unione è stata riportata all’esercizio successivo; |
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j) |
la parte inutilizzata del finanziamento dell’Unione è stata utilizzata in conformità dell’articolo 228, paragrafo 2, del regolamento finanziario; |
|
k) |
l’eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva. |
ARTICOLO II.24 – DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE
Entro il 30 settembre dell’esercizio successivo all’esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all’articolo II.23.1.
In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, la relazione annuale è considerata accettata.
L’approvazione della relazione annuale è fatta senza pregiudizio della determinazione dell’importo finale del finanziamento ai sensi dell’articolo II.25, in base al quale il Parlamento europeo prende una decisione finale sull’ammissibilità delle spese.
Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di essere in grado di prendere una decisione sulla relazione annuale. Qualora si richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non saranno state ricevute e valutate dal Parlamento europeo. Il termine può essere prorogato anche quando l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee abbia chiesto informazioni supplementari in conformità dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Qualora la relazione annuale sia viziata da carenze sostanziali, il Parlamento europeo può respingerla senza richiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest’ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.
Le richieste di informazioni supplementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.
In caso di reiezione della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest’ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.
ARTICOLO II.25 – DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO
II.25.1 Conseguenze della relazione annuale
La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l’importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell’articolo II.24. In caso di reiezione definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull’importo finale del finanziamento non può determinare alcuna spesa rimborsabile.
II.25.2 Soglia
L’importo finale del finanziamento è limitato all’importo stabilito all’articolo I.4. Esso non supera né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili che sono state effettivamente sostenute.
II.25.3 Riporto di fondi non spesi
Qualsiasi parte del contributo non spesa entro l’esercizio finanziario cui si riferisce tale contributo (anno N) è riportata all’esercizio finanziario N+1 ed è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno N+1. Gli importi che rimangono dai contributi del precedente esercizio non possono essere utilizzati per finanziare la parte di spesa che i partiti politici europei sono tenuti a coprire mediante le loro risorse proprie.
Il beneficiario utilizza in primo luogo la parte di contributo che non è stata utilizzata entro l’esercizio per il quale era stato concesso il contributo e solo successivamente i contributi concessi dopo tale esercizio.
II.25.4 Decisione sull’importo finale di finanziamento
Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al regolamento finanziario e alla convenzione. Ogni anno, esso prende una decisione sull’importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.
Se l’importo del finanziamento di cui all’articolo I.4 è stato integralmente speso nel corso dell’esercizio finanziario N, l’importo finale di finanziamento è stabilito dopo la chiusura di tale esercizio, nell’esercizio N+1.
In caso di riporto di fondi non spesi all’esercizio finanziario successivo N+1 a norma dell’articolo II.25.3, l’importo finale del finanziamento dell’esercizio N è stabilito come segue:
Fase 1 : Nell’esercizio N+1, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell’esercizio finanziario N e sulla prima parte dell’importo finale di finanziamento dell’esercizio N corrispondente a tali spese. Inoltre, il Parlamento europeo determina l’importo di finanziamento concesso a titolo dell’esercizio finanziario N e non speso che può essere riportato all’esercizio finanziario N+1;
Fase 2 : Nell’esercizio N+2, il Parlamento europeo decide sulle spese rimborsabili dell’esercizio finanziario N+1 e determina quali di esse saranno coperte dall’importo di finanziamento non speso riportato all’esercizio finanziario N+1 (seconda parte dell’importo finale di finanziamento).
L’importo finale di finanziamento dell’esercizio N corrisponde alla somma degli importi di cui alla fase 1 e alla fase 2.
La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l’importo del finanziamento finale. In caso di riporto, in ciascuna delle fasi sopra illustrate si effettua una liquidazione parziale dei prefinanziamenti.
II.25.5 Recupero di fondi non spesi
Qualsiasi parte rimanente del contributo concesso per l’esercizio N non spesa entro la fine dell’esercizio N+1 è recuperata conformemente al titolo IV, capo 6, parte prima, del regolamento finanziario.
II.25.6 Saldo del finanziamento
Qualora il prefinanziamento erogato superi l’importo del finanziamento finale, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.
Qualora l’importo del finanziamento finale superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.
II.25.7 Eccedenza di risorse proprie
a)
Il beneficiario può costituire una riserva speciale a partire dall’eccedenza di risorse proprie.
L’eccedenza di risorse proprie da trasferire al conto della riserva speciale corrisponde all’importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 10 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute nel corso dell’esercizio finanziario N. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto le spese non rimborsabili dell’esercizio finanziario N utilizzando esclusivamente risorse proprie.
La riserva è utilizzata solo ai fini del cofinanziamento delle spese rimborsabili e delle spese non rimborsabili che devono essere coperte dalle risorse proprie nel corso dell’esecuzione di eventuali future convenzioni.
b)
Per profitto si intende un’eccedenza di entrate rispetto alle spese.
Le entrate comprendono i finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione e le risorse proprie del beneficiario.
I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie del beneficiario. Inoltre, il beneficiario non riceve, direttamente o indirettamente, altri fondi provenienti dal bilancio dell’Unione. In particolare, sono vietate le donazioni a titolo dei bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo.
L’eccedenza assegnata alla riserva speciale non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.
c)
Il finanziamento non può dar luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell’Unione alle spese rimborsabili.
ARTICOLO II.26 – INTERESSE RELATIVO AI PREFINANZIAMENTI
Il beneficiario notifica al Parlamento europeo l’importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti ricevuti dal Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo deduce gli interessi generati dai prefinanziamenti al momento del calcolo dell’importo del finanziamento finale. L’interesse non è incluso nelle risorse proprie.
ARTICOLO II.27 – RECUPERO
Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni della convenzione, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o del regolamento finanziario, il beneficiario o la persona fisica di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest’ultimo, gli importi in questione.
II.27.1 Interessi di mora
In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all’articolo II.16. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest’ultima inclusa.
Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e solo successivamente sul capitale.
II.27.2 Compensazione
In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, in conformità dell’articolo 101 del regolamento finanziario. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L’accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.
II.27.3 Spese bancarie
Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.
ARTICOLO II.28 – GARANZIA FINANZIARIA
Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria a norma dell’articolo 227 del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
|
a) |
la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo; |
|
b) |
il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (il beneficiario interessato); e |
|
c) |
la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo. |
ARTICOLO II.29 – CONTROLLO
II.29.1 Disposizioni generali
Nell’ambito delle loro rispettive competenze e in conformità al capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all’articolo 231, paragrafo 1, il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella convenzione, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e nel regolamento finanziario.
Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.
Il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto (gli «organismi autorizzati»).
II.29.2 Obbligo di conservare i documenti
Il beneficiario è tenuto a conservare, come indicato all’articolo II.7, tutti i documenti originali, specie i registri contabili e fiscali, su idonei supporti, inclusi gli originali digitali se autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale e alle condizioni da essa stabilite.
II.29.3 Obbligo di fornire documenti e/o informazioni
Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee o dall’organismo autorizzato («l’autorità competente»).
Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati a norma dell’articolo II.6.
II.29.4 Verifiche sul posto
L’autorità competente può effettuare verifiche sul posto nei locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di prendere le misure necessarie per una tale verifica, entro una scadenza adeguata fissata dall’autorità competente.
Durante una verifica sul posto, il beneficiario consente all’autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l’operazione, nonché a tutte le necessarie informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico.
Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento della verifica sul posto e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.
II.29.5 Procedura di revisione contabile in contraddittorio
Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione di revisione contabile provvisoria che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.
Sulla base delle risultanze della relazione di revisione contabile provvisoria e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue risultanze finali nella relazione di revisione contabile finale. La relazione di revisione contabile finale è inviata al beneficiario entro i 60 giorni di calendario successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni della relazione di revisione contabile provvisoria.
II.29.6 Conseguenze delle risultanze della revisione contabile
Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui dall’articolo II.12 all’articolo II.14, le risultanze finali della revisione contabile devono essere debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all’atto della determinazione dell’importo finale del finanziamento.
Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle risultanze finali della revisione contabile sono notificati alla competente autorità nazionale o dell’Unione affinché vi diano seguito.
Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base delle risultanze finali della revisione contabile.
II.29.7 Diritto di controllo dell’OLAF
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario a norma delle disposizioni applicabili, segnatamente del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (6), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dell’articolo 231, paragrafo 1, del regolamento finanziario e degli articoli 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Il beneficiario coopera debitamente con l’OLAF e fornisce all’OLAF tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
Il Parlamento europeo può, in qualsiasi momento, modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base dei risultati ricevuti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Prima che il Parlamento europeo decida di modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento, il beneficiario è debitamente informato in merito alle risultanze pertinenti e all’intenzione del Parlamento di modificare la decisione sull’importo finale del finanziamento e ha l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
II.29.8 Diritto di controllo della Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme vigenti, segnatamente dell’articolo 231, paragrafo 1, del regolamento finanziario e dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Si applicano l’articolo II. 29.3 e l’articolo II.29.4.
Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.29.9 Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.29, punti da 1 a 4
Qualora il beneficiario venga meno agli obblighi di cui all’articolo II.29, punti da 1 a 4, il Parlamento europeo può considerare come non rimborsabili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.
FIRME
Per il beneficiario
[nome/cognome/funzione]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
Per il Parlamento europeo
[nome/cognome]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
In duplice copia in lingua inglese.
Allegato
BILANCIO DI PREVISIONE
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Spese |
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Spese rimborsabili |
Bilancio |
Effettive |
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A.1: Spese di personale
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A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
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A.3: Spese amministrative
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A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
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||||||||||||||
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A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
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||||||||||||||
|
A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI |
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||||||||||||||
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Spese non rimborsabili
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|
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||||||||||||||
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B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI |
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C. TOTALE DELLE SPESE |
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Entrate |
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Bilancio |
Effettive |
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D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall’esercizio N-1 |
n.p. |
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D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’esercizio N |
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D.1 Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell’esercizio N |
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|
D.2 Contributi dei membri |
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D.3 Donazioni |
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D.4 Altre risorse proprie |
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(precisare) |
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D.5 Conferimenti in natura |
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D: TOTALE DELLE ENTRATE |
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E. Conto profitti e perdite (D-C) |
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F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva |
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G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F) |
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|
|
H. Interessi generati da prefinanziamenti |
|
|
|
I. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all’esercizio N+1 |
n.p. |
|
Nota: si tratta di una struttura indicativa. La struttura vincolante del bilancio di previsione è pubblicata su base annua con l’invito a presentare domande di contributi.
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
(2) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(6) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
ALLEGATO 1b
[MODELLO DI] CONVENZIONE DI SOVVENZIONE — FONDAZIONI
NUMERO: …[INSERIRE] …
Il Parlamento europeo, il cui segretariato generale ha sede al
Plateau du Kirchberg, L-2929 Lussemburgo
in appresso denominato «il Parlamento europeo»
rappresentato, ai fini della firma della presente convenzione,
da [nome e cognome, funzione],
da una parte,
e
|
[denominazione ufficiale completa del beneficiario] |
|
[forma giuridica ufficiale] |
|
[numero di registrazione] |
|
[indirizzo ufficiale completo] |
|
[partita IVA], |
in appresso denominato «il beneficiario»,
rappresentato, ai fini della firma della presente convenzione,
da: … [rappresentante autorizzato ad assumere impegni giuridici] …,
dall’altra,
CONVENGONO
i seguenti termini e condizioni particolari, termini e condizioni generali e allegati:
|
|
Allegato 1 — Bilancio di previsione |
|
|
Allegato 2 — Programma di lavoro |
i quali costituiscono parte integrante della convenzione.
Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della presente convenzione. Le disposizioni di cui ai termini e alle condizioni generali prevalgono su quelle degli altri allegati.
Indice
|
I. |
TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI | 29 |
|
ARTICOLO I.1 – |
OGGETTO DELLA CONVENZIONE | 29 |
|
ARTICOLO I.2 – |
PERIODO DI AMMISSIBILITÀ | 29 |
|
ARTICOLO I.3 – |
FORMA DI FINANZIAMENTO | 29 |
|
ARTICOLO I.4 – |
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (MASSIMO) PROVVISORIO | 29 |
|
ARTICOLO I.5 – |
PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO | 30 |
|
I.5.1 |
Prefinanziamento | 30 |
|
I.5.2 |
Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato | 30 |
|
I.5.3 |
Valuta | 30 |
|
ARTICOLO I.6 – |
CONTO BANCARIO | 30 |
|
ARTICOLO I.7 – |
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI | 30 |
|
II. |
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI | 31 |
|
PARTE A: |
DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE | 31 |
|
ARTICOLO II.1 – |
DEFINIZIONI | 31 |
|
ARTICOLO II.2 – |
OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO | 32 |
|
ARTICOLO II.3 – |
OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO | 32 |
|
ARTICOLO II.4 – |
RESPONSABILITÀ PER DANNI | 32 |
|
ARTICOLO II.5 – |
RISERVATEZZA | 32 |
|
ARTICOLO II.6 – |
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 32 |
|
ARTICOLO II.7 – |
CONSERVAZIONE DEI DATI | 33 |
|
ARTICOLO II.8 – |
VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE | 33 |
|
II.8.1 |
Informazioni sul finanziamento dell’Unione | 33 |
|
II.8.2 |
Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo | 33 |
|
II.8.3 |
Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo | 33 |
|
ARTICOLO II.9 – |
AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO | 33 |
|
II.9.1 |
Principi | 33 |
|
II.9.2 |
Conservazione dei dati | 33 |
|
II.9.3 |
Controllo | 33 |
|
II.9.4 |
Responsabilità | 33 |
|
ARTICOLO II.10 – |
SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI TERZI | 34 |
|
ARTICOLO II.11 – |
FORZA MAGGIORE | 34 |
|
ARTICOLO II.12 – |
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO | 34 |
|
II.12.1 |
Motivi di sospensione | 34 |
|
II.12.2 |
Procedura di sospensione | 34 |
|
II.12.3 |
Effetti della sospensione | 34 |
|
II.12.4 |
Ripristino del pagamento | 35 |
|
ARTICOLO II.13 – |
REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO | 35 |
|
II.13.1 |
Motivi di revoca | 35 |
|
II.13.2 |
Procedura di revoca | 35 |
|
II.13.3 |
Effetti della revoca | 35 |
|
ARTICOLO II.14 – |
RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO | 35 |
|
II.14.1 |
Risoluzione su richiesta del beneficiario | 35 |
|
II.14.2 |
Risoluzione da parte del Parlamento europeo | 35 |
|
II.14.3 |
Effetti della risoluzione | 36 |
|
ARTICOLO II.15 – |
CESSIONE | 36 |
|
ARTICOLO II.16 – |
INTERESSI DI MORA | 36 |
|
ARTICOLO II.17 – |
LEGGE APPLICABILE | 36 |
|
ARTICOLO II.18 – |
DIRITTO A ESSERE SENTITI | 37 |
|
PARTE B: |
DISPOSIZIONI FINANZIARIE | 37 |
|
ARTICOLO II.19 – |
COSTI AMMISSIBILI | 37 |
|
II.19.1 |
Condizioni | 37 |
|
II.19.2 |
Esempi di costi ammissibili | 37 |
|
ARTICOLO II.20 – |
Costi non ammissibili | 38 |
|
ARTICOLO II.21 – |
Conferimenti in natura | 38 |
|
ARTICOLO II.22 – |
STORNI DI BILANCIO | 38 |
|
ARTICOLO II.23 – |
OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE | 39 |
|
II.23.1 |
Relazione annuale | 39 |
|
II.23.2 |
Relazione di revisione contabile esterna | 39 |
|
ARTICOLO II.24 – |
DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE | 40 |
|
ARTICOLO II.25 – |
DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO | 40 |
|
II.25.1 |
Conseguenze della relazione annuale | 40 |
|
II.25.2 |
Soglia | 40 |
|
II.25.3 |
Riporto delle eccedenze | 40 |
|
II.25.4 |
Decisione sull’importo finale di finanziamento | 41 |
|
II.25.5 |
Saldo del finanziamento | 41 |
|
II.25.6 |
Profitto | 41 |
|
ARTICOLO II.26 – |
RECUPERO | 41 |
|
II.26.1 |
Interessi di mora | 41 |
|
II.26.2 |
Compensazione | 41 |
|
II.26.3 |
Spese bancarie | 41 |
|
ARTICOLO II.27 – |
GARANZIA FINANZIARIA | 42 |
|
ARTICOLO II.28 – |
CONTROLLO | 42 |
|
II.28.1 |
Disposizioni generali | 42 |
|
II.28.2 |
Obbligo di conservare i documenti | 42 |
|
II.28.3 |
Obbligo di fornire documenti e/o informazioni | 42 |
|
II.28.4 |
Visite in loco | 42 |
|
II.28.5 |
Procedura di revisione contabile in contraddittorio | 42 |
|
II.28.6 |
Conseguenze delle risultanze della revisione contabile | 43 |
|
II.28.7 |
Diritto di controllo dell’OLAF | 43 |
|
II.28.8 |
Diritto di controllo della Corte dei conti europea | 43 |
|
II.28.9 |
Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.28, punti da 1 a 4 | 43 |
|
ALLEGATO 1 – |
BILANCIO DI PREVISIONE | 44 |
|
ALLEGATO 2 – |
PROGRAMMA DI LAVORO | 46 |
I. TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI
ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Parlamento europeo assegna finanziamenti per l’attuazione delle attività e degli obiettivi statutari del beneficiario nell’esercizio [inserire], conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nei termini e nelle condizioni particolari e nei termini e nelle condizioni generali («i termini e le condizioni»), nonché conformemente agli allegati della presente convenzione.
Il beneficiario impiega il finanziamento ai fini dell’attuazione delle sue attività e dei suoi obiettivi statutari, sotto la propria responsabilità e in conformità con i termini e le condizioni e con gli allegati della convenzione. Ciò costituisce l’attuazione della decisione di finanziamento adottata dal Parlamento europeo in data [inserire data].
ARTICOLO I.2 – PERIODO DI AMMISSIBILITÀ
Il periodo di ammissibilità per il finanziamento dell’Unione copre il periodo intercorrente dal [inserire GG/MM/AA] al [inserire GG/MM/AA].
ARTICOLO I.3 – FORMA DI FINANZIAMENTO
La sovvenzione di cui al titolo VIII del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento finanziario») è concessa al beneficiario sotto forma di rimborso di una percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
ARTICOLO I.4 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (MASSIMO) PROVVISORIO
Il Parlamento europeo prende a suo carico l’importo massimo di [inserire l’importo] EUR, che non può superare il 95 % del totale dei costi ammissibili stimati.
I costi ammissibili stimati del beneficiario sono indicati nell’allegato 1 («bilancio di previsione»). Il bilancio di previsione deve essere in pareggio e fornire il dettaglio dei costi e delle entrate del beneficiario per il periodo di ammissibilità. I costi ammissibili devono essere separati dai costi non ammissibili, conformemente all’articolo II.19.
ARTICOLO I.5 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il finanziamento è versato secondo il calendario e le modalità seguenti.
I.5.1 Prefinanziamento
Un prefinanziamento dell’importo di [inserire importo] EUR, che rappresenta [il 100 % per impostazione predefinita, oppure inserire la percentuale stabilita dal Parlamento europeo nella decisione di finanziamento] dell’importo massimo di cui all’articolo I.4 della presente convenzione, è versato al beneficiario entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione oppure, ove opportuno, dalla data in cui il Parlamento europeo riceve la garanzia finanziaria pari a [inserire importo … EUR, ove opportuno], se successiva.
I.5.2 Pagamento del saldo o recupero del prefinanziamento indebitamente erogato
Il saldo del finanziamento è versato al beneficiario, oppure qualsiasi eventuale prefinanziamento indebitamente erogato è recuperato, entro trenta giorni dalla decisione del Parlamento europeo sulla relazione annuale e dalla determinazione dell’importo finale del finanziamento, di cui agli articoli II.23 e II.25.
I.5.3 Valuta
I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L’eventuale conversione dei costi reali in euro avviene sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell’ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo ove i termini e le condizioni particolari dispongano espressamente altrimenti.
I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.
ARTICOLO I.6 – CONTO BANCARIO
I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario presso una banca con sede in uno Stato membro dell’Unione europea, espresso in euro, i cui estremi figurano di seguito:
|
Nome della banca: […] |
|
Indirizzo dell’agenzia bancaria: […] |
|
Denominazione esatta del titolare del conto: […] |
|
Numero di conto completo (compresi i codici bancari): […] |
|
IBAN: […] |
|
BIC/SWIFT: […] |
ARTICOLO I.7 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Tutte le comunicazioni al Parlamento europeo relative alla presente convenzione devono essere trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, all’indirizzo seguente:
|
Parlamento europeo |
|
Presidente |
|
c/o Direttore generale delle Finanze |
|
Ufficio SCH 05B031 |
|
L-2929 Lussemburgo |
La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.
Tutte le comunicazioni al beneficiario relative alla presente convenzione devono essere trasmesse per iscritto, indicando il numero della convenzione, all’indirizzo seguente:
|
Sig./Sig.ra […] |
|
[Qualifica] |
|
[Denominazione ufficiale dell’organismo beneficiario] |
|
[Indirizzo ufficiale completo] |
Ogni cambiamento di indirizzo del beneficiario è comunicato senza indugio al Parlamento europeo per iscritto.
ARTICOLO I.8 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE
La convenzione entra in vigore alla data in cui è firmata a nome del Parlamento europeo.
II. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE
ARTICOLO II.1 – DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni:
|
1) |
«relazione di attività»: motivazione scritta dei costi sostenuti durante il periodo di ammissibilità, ad esempio una giustificazione delle attività, dei costi amministrativi ecc. La relazione di attività è parte della relazione annuale; |
|
2) |
«relazione annuale»: una relazione da presentare entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
|
3) |
«saldo del finanziamento»: la differenza tra l’importo del prefinanziamento ai sensi dell’articolo I.5.1 e l’importo del finanziamento finale stabilito ai sensi dell’articolo II.25.4; |
|
4) |
«liquidazione del prefinanziamento»: una situazione in cui l’importo finale del finanziamento è stabilito dall’ordinatore e l’importo versato al beneficiario non è più di proprietà dell’Unione; |
|
5) |
«conflitto di interessi»: una situazione in cui l’attuazione imparziale e obiettiva della convenzione da parte del beneficiario è compromessa per motivi familiari, affettivi, di affinità nazionale, di interesse economico o riguardanti qualsiasi altra comunanza di interessi con terzi in relazione all’oggetto della convenzione. L’affinità politica non costituisce, in linea di principio, motivo di conflitto di interessi in caso di accordi stipulati tra i partiti politici e le organizzazioni che condividono gli stessi valori politici. Ciononostante, nel caso di tali accordi, è necessaria la conformità all’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
6) |
«contributi in natura» o «offerte in natura»: risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi, a norma dell’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
7) |
«esercizio N» o «periodo di ammissibilità»: il periodo di attuazione delle attività per le quali è stato concesso un finanziamento nell’ambito della convenzione, secondo le modalità definite all’articolo I.2; |
|
8) |
«forza maggiore»: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà del beneficiario o del Parlamento europeo, che impedisca a una delle parti di eseguire uno degli obblighi previsti dalla convenzione, non imputabile a colpa o negligenza da parte loro oppure da parte dei subappaltatori, delle entità affiliate o di terzi riceventi sostegno finanziario e che si è dimostrato inevitabile nonostante tutta la diligenza posta. Non possono essere invocati come casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie, difetti nei servizi, nelle apparecchiature o nei materiali, oppure ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano la conseguenza diretta di un caso pertinente di forza maggiore; |
|
9) |
«notifica formale»: comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce la prova che il messaggio è stato consegnato; |
|
10) |
«frode»: ogni atto od omissione intenzionale che lede gli interessi finanziari dell’Unione, relativamente all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti o alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico; |
|
11) |
«finanziamento»: «sovvenzione» ai sensi del titolo VIII del regolamento finanziario e del capo IV del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
12) |
«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione; |
|
13) |
«risorse proprie»: le fonti esterne di finanziamento diverse da finanziamenti dell’Unione, ad esempio: donazioni, contributi dei membri [quali definiti all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014] ecc.; |
|
14) |
«persona collegata»: ogni persona avente la facoltà di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni per suo conto; |
|
15) |
«errore sostanziale»: qualsiasi violazione di una disposizione contenuta nella convenzione, derivante da un atto od omissione, che determina o potrebbe determinare una perdita per il bilancio dell’Unione. |
ARTICOLO II.2 – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario:
|
a) |
è l’unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono e spetta a lui l’onere della prova; |
|
b) |
è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione, anche incorretta, della convenzione, salvo in casi di forza maggiore; |
|
c) |
è l’unico responsabile nei confronti di terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati durante l’attuazione della convenzione; |
|
d) |
informa immediatamente il Parlamento europeo di eventuali modifiche di carattere giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o legale rappresentante; |
|
e) |
si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi. |
ARTICOLO II.3 – OBBLIGHI COLLEGATI AL CONTO BANCARIO
Il conto o sottoconto di cui all’articolo I.6 deve consentire l’identificazione degli importi versati dal Parlamento europeo e degli interessi maturati o vantaggi equivalenti.
Allorché gli importi versati su tale conto facciano maturare interessi o fruiscano di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato membro sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi possono essere mantenuti dal beneficiario in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
In nessun caso gli importi versati dal Parlamento europeo possono essere utilizzati per fini speculativi.
Il prefinanziamento resta di proprietà dell’Unione fino al momento in cui viene liquidato mediante deduzione dell’importo finale del finanziamento.
ARTICOLO II.4 – RESPONSABILITÀ PER DANNI
Il Parlamento europeo non può essere considerato responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso o in conseguenza dell’attuazione della convenzione.
Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario o la persona collegata risarciscono qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto dell’attuazione della convenzione o perché tale convenzione non è stata attuata in piena conformità delle sue disposizioni.
ARTICOLO II.5 – RISERVATEZZA
Se non diversamente stabilito nel presente accordo, all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e in altri atti giuridici applicabili dell’Unione, il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato all’oggetto della convenzione.
ARTICOLO II.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Qualsiasi dato di carattere personale raccolto nell’ambito della convenzione è trattato conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato dal Parlamento europeo è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
I dati sono trattati unicamente ai fini dell’esecuzione e del controllo della convenzione, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione.
Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte del beneficiario in relazione alla presente convenzione è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Fatti salvi gli altri casi previsti in tale regolamento, il trattamento dei dati personali in relazione alla presente convenzione è autorizzato soltanto se è necessario ai fini della sua attuazione.
ARTICOLO II.7 – CONSERVAZIONE DEI DATI
Conformemente all’articolo 132 del regolamento finanziario, i beneficiari conservano la documentazione, i documenti giustificativi, la documentazione statistica e gli altri dati relativi all’attuazione della convenzione per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o del recupero dei prefinanziamenti indebitamente erogati.
La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi, alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall’utilizzo dei finanziamenti o alle indagini della Procura europea (EPPO) o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), se comunicate al destinatario, è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenziosi, le operazioni di regolarizzazione o le indagini siano stati conclusi.
ARTICOLO II.8 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell’Unione
Salvo domanda contraria o diverso accordo del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante il finanziamento dell’Unione, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario o in qualsiasi materiale informativo o promozionale (ad esempio opuscoli, volantini, poster, presentazioni, in formato elettronico ecc.) deve indicare che il programma ha ricevuto il sostegno finanziario del Parlamento europeo.
II.8.2 Clausola di esclusione di responsabilità del Parlamento europeo
Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.
II.8.3 Pubblicazione di informazioni da parte del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo pubblica su un sito web le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
ARTICOLO II.9 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DA PARTE DEL BENEFICIARIO
II.9.1 Principi
Allorché il beneficiario conclude contratti di appalto allo scopo di attuare la convenzione, egli è tenuto ad aprire una gara e ad aggiudicare l’appalto all’offerente che presenta l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo o, se del caso, all’offerente che presenta l’offerta con il prezzo più basso. Il beneficiario evita qualsiasi conflitto di interessi.
In caso di appalti aventi un valore superiore a 60 000 EUR per fornitore e per bene o servizio, il beneficiario raccoglie almeno tre offerte in risposta a un invito scritto a presentare offerte in cui sono specificati i requisiti dell’appalto. La durata dei contratti interessati non è superiore a cinque anni.
Qualora vi siano meno di tre offerte in risposta all’invito scritto a presentare offerte, il beneficiario è tenuto a dimostrare l’impossibilità di ottenere un numero maggiore di offerte per l’appalto in questione.
II.9.2 Conservazione dei dati
Il beneficiario mantiene un registro della valutazione delle offerte e giustifica per iscritto la scelta del fornitore finale.
II.9.3 Controllo
Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il beneficiario garantisce che gli appalti conclusi con terzi prevedano la possibilità di esercitare detti poteri di controllo anche nei confronti di questi terzi.
II.9.4 Responsabilità
Il beneficiario resta l’unico responsabile della realizzazione della convenzione e del rispetto delle disposizioni della convenzione. Egli si impegna ad adottare le disposizioni necessarie affinché l’aggiudicatario dell’appalto rinunci a far valere qualsiasi diritto nei confronti del Parlamento europeo a titolo della convenzione.
ARTICOLO II.10 – SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI TERZI
Ai sensi dell’articolo 204 del regolamento finanziario, il sostegno finanziario fornito dal beneficiario a terzi può configurarsi quale costo ammissibile alle seguenti condizioni:
|
a) |
il sostegno finanziario è concesso dal beneficiario ai seguenti terzi: … [indicare il nome dei potenziali beneficiari come indicato nel modulo di domanda]; |
|
b) |
il sostegno finanziario per terzo non è superiore a 60 000 EUR; |
|
c) |
è utilizzato da terzi per costi ammissibili; |
|
d) |
il beneficiario garantisce un potenziale recupero del sostegno finanziario in questione. |
Un partito politico europeo o nazionale e una fondazione politica europea o nazionale non sono considerati terzi ai fini del presente articolo.
Il beneficiario garantisce che il Parlamento europeo, l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro poteri di controllo conformemente al Capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e all’articolo 129 del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.11 – FORZA MAGGIORE
Se il Parlamento europeo o il beneficiario deve far fronte a un evento di forza maggiore, ne avverte senza indugio l’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
Il Parlamento europeo e il beneficiario prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un evento di forza maggiore.
Né il Parlamento europeo né il beneficiario saranno considerati inadempienti rispetto a uno degli obblighi convenzionali imposti dalla convenzione se ne sono impediti da un caso di forza maggiore.
ARTICOLO II.12 – SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL FINANZIAMENTO
II.12.1 Motivi di sospensione
Fatto salvo l’articolo 202, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo ha il diritto di sospendere il pagamento del finanziamento:
|
i) |
se il Parlamento europeo sospetta che il beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o non abbia rispettato i propri obblighi nel corso della procedura di concessione del finanziamento o nell’attuazione della convenzione e deve verificare la fondatezza di tali sospetti; o |
|
ii) |
se il beneficiario è soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, fino a quando non è versato l’importo della sanzione. |
II.12.2 Procedura di sospensione
Fase 1 — Prima di sospendere il pagamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non proseguire la procedura di sospensione, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di proseguire la procedura di sospensione, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla sospensione, informandolo:
|
i) |
della data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all’articolo II.12.1, punto i); e |
|
ii) |
degli eventuali mezzi di ricorso. |
II.12.3 Effetti della sospensione
Per effetto della sospensione del pagamento, il beneficiario non ha il diritto di ricevere pagamenti dal Parlamento europeo fino al completamento della verifica di cui all’articolo II.12.2, punto i), della fase 2 o quando decadono i motivi di sospensione. Ciò non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di procedere alla revoca o alla risoluzione della decisione di finanziamento a norma degli articoli II.13 e II.14.
II.12.4 Ripristino del pagamento
Dal momento in cui decade il motivo di sospensione, tutti i pagamenti interessati sono ripristinati e il Parlamento europeo ne informa il beneficiario.
ARTICOLO II.13 – REVOCA DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
II.13.1 Motivi di revoca
Il Parlamento europeo ha il potere di revocare la decisione di finanziamento sulla base di una decisione dell’Autorità di cancellare il beneficiario dal registro, ad eccezione dei casi contemplati dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
II.13.2 Procedura di revoca
Fase 1 — Prima di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere in tal senso, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non revocare la decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di revocare la decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla revoca.
Fase 3 — A seguito dell’adozione della decisione di revocare la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo notifica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di sovvenzione.
II.13.3 Effetti della revoca
La decisione relativa alla revoca della decisione di finanziamento ha effetto retroattivo dalla data di adozione della decisione di finanziamento.
La risoluzione della convenzione di sovvenzione diventa effettiva al momento della sua notifica al beneficiario.
Eventuali importi versati a titolo della convenzione di sovvenzione sono ritenuti pagamenti indebiti e sono recuperati in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.14 – RISOLUZIONE DELLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO
II.14.1 Risoluzione su richiesta del beneficiario
Il beneficiario può chiedere la risoluzione della decisione di finanziamento.
Il beneficiario comunica formalmente al Parlamento europeo la sua decisione di procedere alla risoluzione, indicando:
|
a) |
i motivi della risoluzione; e |
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b) |
la data alla quale la risoluzione diventa effettiva, che non deve essere anteriore alla data di trasmissione della notifica formale. |
La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva alla data indicata nella decisione di risoluzione o, ove non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al beneficiario. A seguito della risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo risolve senza indugio la convenzione di sovvenzione a decorrere da tale giorno.
II.14.2 Risoluzione da parte del Parlamento europeo
II.14.2.A Motivi di risoluzione
Il Parlamento europeo ha il potere di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento in una delle circostanze seguenti:
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a) |
sulla base di una decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cancellare il beneficiario dal registro nei casi contemplati dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
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b) |
se il beneficiario non ottempera più all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
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c) |
nei casi di cui agli articoli 131 e 202 del regolamento finanziario; |
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d) |
se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata o che assume la responsabilità illimitata per i debiti del beneficiario si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento finanziario; |
|
e) |
se il beneficiario o qualsivoglia persona collegata si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento finanziario; |
|
f) |
se il beneficiario perde il proprio status in quanto tale a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
II.14.2.B Procedura di risoluzione
Fase 1 — Prima di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica formalmente al beneficiario la sua intenzione di procedere alla risoluzione, indicandone i motivi, e lo invita a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica.
Fase 2 — Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di non procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, comunica al beneficiario tale decisione.
Se alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni il Parlamento europeo decide di procedere alla risoluzione della decisione di finanziamento, lo comunica formalmente al beneficiario mediante una decisione motivata relativa alla risoluzione.
Fase 3 — A seguito dell’adozione della decisione di risolvere la decisione di finanziamento, il Parlamento europeo comunica senza indugio al beneficiario la risoluzione della convenzione di sovvenzione.
II.14.3 Effetti della risoluzione
La risoluzione della decisione di finanziamento diventa effettiva «ex nunc» alla data indicata nella decisione di risoluzione o, ove non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al beneficiario. La risoluzione della convenzione di sovvenzione diventa effettiva a decorrere da tale giorno.
Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario dalla data in cui diventa effettiva la risoluzione della decisione di finanziamento sono da considerare costi non ammissibili e il prefinanziamento corrispondente è recuperato in conformità delle disposizioni applicabili del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.15 – CESSIONE
Il beneficiario non può cedere a terzi alcuna pretesa pecuniaria nei confronti del Parlamento europeo, tranne nei casi previamente approvati dal Parlamento europeo a seguito di una richiesta scritta motivata presentata dal beneficiario.
Se il Parlamento europeo non accetta la cessione per iscritto o se le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione è priva di effetti giuridici.
In nessun caso una cessione può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.
ARTICOLO II.16 – INTERESSI DI MORA
Allo spirare dei termini di pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro (il «tasso di riferimento»), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo, conformemente all’articolo II.12, non è considerata un ritardo di pagamento.
Gli interessi di mora riguardano il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per il pagamento fino alla data del pagamento effettivo inclusa.
In deroga al primo comma, quando l’interesse calcolato è inferiore o uguale a 200 EUR, il Parlamento europeo è tenuto a versarlo al beneficiario esclusivamente su richiesta di quest’ultimo entro due mesi dal ricevimento del pagamento in ritardo.
ARTICOLO II.17 – LEGGE APPLICABILE
La presente convenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile e in particolare dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e dalle disposizioni applicabili del regolamento finanziario, che si applicano integralmente. Questi sono integrati, ove necessario, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario.
ARTICOLO II.18 – DIRITTO A ESSERE SENTITI
Nei casi in cui, a norma della presente convenzione, il beneficiario o una persona fisica di cui all’articolo 27 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha diritto a presentare le sue osservazioni, egli o la persona fisica interessata dispone di un termine di 10 giorni lavorativi, salvo espresse disposizioni contrarie, per presentare osservazioni scritte. Su richiesta motivata del beneficiario o della persona fisica interessata, tale periodo può essere prorogato una volta di altri 10 giorni lavorativi.
PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO II.19 – COSTI AMMISSIBILI
II.19.1 Condizioni
Per poter essere considerati costi ammissibili al finanziamento dell’Unione, in conformità dell’articolo 186 del regolamento finanziario, i costi devono rispondere ai seguenti criteri:
|
a) |
avere un nesso diretto con l’oggetto della convenzione ed essere previsti nel bilancio di previsione allegato alla convenzione; |
|
b) |
essere necessari per l’attuazione della convenzione; |
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c) |
essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza; |
|
d) |
essere generati durante il periodo di ammissibilità quale definito all’articolo I.2, ad eccezione dei costi connessi con le relazioni annuali e i certificati relativi ai rendiconti finanziari e ai conti che ne sono alla base; |
|
e) |
essere effettivamente sostenuti dal beneficiario; |
|
f) |
essere identificabili, controllabili e registrati nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili; |
|
g) |
soddisfare le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; |
|
h) |
essere conformi all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma. |
Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate a titolo della relazione annuale con i bilanci e i documenti giustificativi corrispondenti.
II.19.2 Esempi di costi ammissibili
Sono in particolare ammissibili i costi di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti al paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 186 del regolamento finanziario:
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a) |
i costi amministrativi, i costi connessi all’assistenza tecnica, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all’informazione e alle pubblicazioni; |
|
b) |
i costi del personale, corrispondenti alle retribuzioni reali, agli oneri sociali e agli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva; |
|
c) |
le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di costi di trasferta; |
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d) |
i costi di ammortamento delle attrezzature o di altri beni (nuovi o di seconda mano) come riportati nel rendiconto contabile del beneficiario, purché il bene:
|
|
e) |
i costi dei materiali di consumo e delle forniture nonché i costi derivanti da altri contratti, purché:
|
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f) |
i costi derivanti direttamente da requisiti posti dalla convenzione, ivi compresi, eventualmente, i costi dei servizi finanziari, in particolare il costo delle garanzie finanziarie, sempreché i servizi corrispondenti siano acquistati conformemente all’articolo II.9.1, primo comma, e come regola generale all’articolo II.9.1, secondo comma. |
ARTICOLO II.20 – COSTI NON AMMISSIBILI
Fatti salvi l’articolo II.19.1 della presente convenzione e l’articolo 186 del regolamento finanziario, sono considerati non ammissibili i seguenti costi:
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a) |
la remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario; |
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b) |
i debiti e gli oneri derivanti dal debito; |
|
c) |
gli accantonamenti per perdite e debiti; |
|
d) |
gli interessi debitori; |
|
e) |
i crediti dubbi; |
|
f) |
le perdite di cambio; |
|
g) |
i costi dei bonifici effettuati dal Parlamento europeo addebitati dalla banca del beneficiario; |
|
h) |
i costi dichiarati del beneficiario nel quadro di un’altra azione destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione; |
|
i) |
i conferimenti in natura; |
|
j) |
le spese smisurate o sconsiderate; |
|
k) |
l’IVA detraibile; |
|
l) |
i finanziamenti vietati di alcuni terzi a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
ARTICOLO II.21 – CONFERIMENTI IN NATURA
Il Parlamento europeo consente al beneficiario di ricevere conferimenti in natura durante l’attuazione della convenzione, sempreché la valorizzazione di tali conferimenti non ecceda:
|
a) |
i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono i costi corrispondenti; |
|
b) |
in mancanza di tali documenti, i costi che corrispondono a quelli generalmente ammessi sul mercato in questione; |
|
c) |
il loro valore accettato nel bilancio di previsione; |
|
d) |
il 50 % delle risorse proprie accettate nel bilancio di previsione. |
I conferimenti in natura:
|
a) |
sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse; |
|
b) |
sono conformi all’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 nonché alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale; |
|
c) |
sono ammessi esclusivamente su base provvisoria e sono subordinati a una certificazione da parte del revisore contabile esterno e all’accettazione nella decisione concernente l’importo finale del finanziamento; |
|
d) |
non possono essere di tipo immobiliare. |
ARTICOLO II.22 – STORNI DI BILANCIO
Il beneficiario può adeguare il bilancio di previsione di cui all’allegato 1 mediante storni tra le diverse categorie di bilancio. Tale adeguamento non richiede una modifica della convenzione. Tali storni sono giustificati nella relazione annuale.
ARTICOLO II.23 – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
II.23.1 Relazione annuale
Di preferenza entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell’esercizio finanziario N, il beneficiario presenta una relazione annuale comprendente gli elementi seguenti:
|
a) |
i bilanci annuali e le note d’accompagnamento, che coprono le entrate e le spese del beneficiario, le attività e passività all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova la sede del beneficiario; |
|
b) |
i bilanci annuali, redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
|
c) |
l’elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; |
|
d) |
la relazione di attività; |
|
e) |
uno stato finanziario basato sulla struttura del bilancio di previsione; |
|
f) |
il dettaglio dei conti per quanto riguarda entrate, spese, attività e passività; |
|
g) |
la riconciliazione dello stato finanziario di cui alla lettera e) con il dettaglio dei conti di cui alla lettera f); |
|
h) |
l’elenco dei fornitori che, nell’esercizio in questione, hanno fatturato al beneficiario più di 10 000 EUR, specificando nome e indirizzo del fornitore nonché l’ambito di applicazione dei beni o dei servizi forniti. |
In caso di riporto ai sensi dell’articolo II.25.3, la relazione annuale deve includere i documenti di cui alle lettere da d) a g), concernenti il primo trimestre dell’esercizio successivo all’esercizio in questione.
Le informazioni incluse nella relazione annuale devono essere tali da consentire di stabilire l’importo del finanziamento finale.
II.23.2 Relazione di revisione contabile esterna
Il Parlamento europeo riceve direttamente dagli organismi o esperti indipendenti esterni cui è stato conferito un mandato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 la relazione di revisione contabile esterna di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
La revisione contabile esterna è finalizzata a certificare l’affidabilità dei bilanci di esercizio nonché la legittimità e la regolarità delle relative spese, e in particolare che:
|
a) |
i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi; |
|
b) |
i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità dei principi contabili internazionali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002; |
|
c) |
le spese dichiarate sono reali; |
|
d) |
le entrate dichiarate sono esaustive; |
|
e) |
i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie dell’accordo; |
|
f) |
gli obblighi derivanti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e segnatamente dal suo articolo 20, sono stati rispettati; |
|
g) |
gli obblighi derivanti dalla convenzione, in particolare dal suo articolo II.9 e dal suo articolo II.19, sono stati rispettati; |
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h) |
i conferimenti in natura sono stati effettivamente forniti al beneficiario e sono stati valorizzati in conformità delle norme applicabili; |
|
i) |
l’eventuale eccedenza di finanziamenti dell’Unione è stata riportata all’esercizio successivo ed è stata usata nel primo trimestre di detto esercizio, in conformità dell’articolo 222, paragrafo 7, del regolamento finanziario; |
|
j) |
l’eventuale eccedenza di risorse proprie è stata trasferita alla riserva. |
ARTICOLO II.24 – DECISIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE
Entro il 30 settembre dell’esercizio successivo all’esercizio N, il Parlamento europeo approva o respinge la relazione annuale, come specificato all’articolo II.23.1.
In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento europeo nel termine di sei mesi dalla ricezione della relazione annuale, la relazione annuale è considerata accettata.
L’approvazione della relazione annuale è fatta senza pregiudizio della determinazione dell’importo finale del finanziamento ai sensi dell’articolo II.25, in base al quale il Parlamento europeo prende una decisione finale sull’ammissibilità dei costi.
Il Parlamento europeo può chiedere informazioni supplementari al beneficiario al fine di essere in grado di prendere una decisione sulla relazione annuale. Qualora si richiedano dette informazioni supplementari, il termine per la decisione sulla relazione annuale è prorogato fino a che le informazioni richieste non saranno state ricevute e valutate dal Parlamento europeo. Il termine può essere prorogato anche quando l’Autorità abbia chiesto informazioni supplementari ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Qualora la relazione annuale sia viziata da carenze sostanziali, il Parlamento europeo può respingerla senza richiedere informazioni supplementari al beneficiario e può invitare quest’ultimo a presentare una nuova relazione entro un termine di 15 giorni lavorativi.
Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto.
In caso di reiezione della relazione annuale inizialmente presentata e di richiesta di una nuova relazione, quest’ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.
ARTICOLO II.25 – DECISIONE SULL’IMPORTO FINALE DI FINANZIAMENTO
II.25.1 Conseguenze della relazione annuale
La decisione del Parlamento europeo che stabilisce l’importo finale del finanziamento è basata sulla relazione annuale approvata in conformità dell’articolo II.24. In caso di reiezione definitiva della relazione annuale da parte del Parlamento europeo o qualora il beneficiario non presenti una relazione annuale entro le scadenze previste, la decisione sull’importo finale del finanziamento non può determinare alcuna spesa rimborsabile.
II.25.2 Soglia
L’importo del finanziamento finale è limitato all’importo stabilito all’articolo I.4 e non supera il 95 % dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
II.25.3 Riporto delle eccedenze
Se, alla fine dell’esercizio finanziario N, il beneficiario realizza un’eccedenza di entrate rispetto alle spese, parte di tale eccedenza può essere riportata all’esercizio N+1, a norma dell’articolo 222, paragrafo 7, del regolamento finanziario.
a)
L’eccedenza dell’esercizio N corrisponde alla differenza tra i costi ammissibili totali e la somma:
|
i) |
dell’importo del finanziamento (massimo) provvisorio, a norma dell’articolo I.4, |
|
ii) |
delle risorse proprie del beneficiario destinate a coprire i costi ammissibili, previa copertura dei costi non ammissibili da parte del beneficiario esclusivamente tramite risorse proprie, e |
|
iii) |
dell’eventuale eccedenza riportata dall’esercizio N-1. |
L’eccedenza che può essere riportata all’esercizio N+1 non può superare il 25 % delle entrate totali di cui ai punti i) e ii) di cui sopra.
b)
L’importo effettivamente riportato è iscritto in bilancio per l’esercizio N come «accantonamento per coprire i costi ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1». Tale accantonamento costituisce una spesa ammissibile a titolo dell’esercizio N.
Inoltre, mediante una liquidazione dei conti provvisoria da effettuare al più tardi il 31 marzo dell’esercizio N+1 si determinano i costi ammissibili realmente sostenute a tale data. L’accantonamento non supera tali spese.
Nel corso dell’esercizio N+1 l’accantonamento giunge a termine e produce entrate che sono utilizzate per coprire i costi ammissibili nel primo trimestre dell’esercizio N+1.
II.25.4 Decisione sull’importo finale di finanziamento
Il Parlamento europeo controlla su base annua se le spese sono conformi alle disposizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al regolamento finanziario e alla convenzione. Ogni anno, esso prende una decisione sull’importo finale del finanziamento, che è debitamente notificata al beneficiario.
L’importo finale di finanziamento dell’esercizio N è stabilito nell’esercizio N+1.
La liquidazione dei prefinanziamenti avviene nel momento in cui è stabilito l’importo del finanziamento finale.
II.25.5 Saldo del finanziamento
Qualora il prefinanziamento erogato superi l’importo del finanziamento finale, il Parlamento europeo recupera il prefinanziamento indebitamente versato.
Qualora l’importo del finanziamento finale superi il prefinanziamento erogato, il Parlamento europeo versa il saldo.
II.25.6 Profitto
a)
Per profitto si intende quanto indicato all’articolo 192, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
b)
A norma dell’articolo 192, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il beneficiario può costituire riserve a partire dall’eccedenza di risorse proprie, definite all’articolo II.1.
L’eccedenza da trasferire al conto della riserva corrisponde, se applicabile, all’importo delle risorse proprie che superano la somma delle risorse proprie necessarie per coprire il 5 % dei costi ammissibili effettivamente sostenute nel corso dell’esercizio finanziario N e il 5 % delle spese incluse nell’accantonamento da riportare all’esercizio N+1. Il beneficiario deve avere in precedenza coperto i costi non ammissibili utilizzando esclusivamente le sue risorse proprie.
L’eccedenza assegnata alla riserva non è presa in considerazione per il calcolo del profitto.
La riserva è utilizzata esclusivamente per coprire le spese operative del beneficiario.
c)
Il finanziamento non può dar luogo a un profitto per il beneficiario. Il Parlamento europeo ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto corrispondente al contributo dell’Unione ai costi ammissibili, a norma dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
ARTICOLO II.26 – RECUPERO
Allorché taluni importi siano stati indebitamente versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù dei termini e delle condizioni dell’accordo, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 o del regolamento finanziario, il beneficiario o la persona fisica di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissate da quest’ultimo, gli importi in questione.
II.26.1 Interessi di mora
In caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, il Parlamento europeo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all’articolo II.16. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest’ultima inclusa.
Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e solo successivamente sul capitale.
II.26.2 Compensazione
In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, in conformità dell’articolo 101 del regolamento finanziario. In circostanze eccezionali, giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, il Parlamento europeo può procedere al recupero per compensazione prima della data prevista del pagamento. L’accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.
II.26.3 Spese bancarie
Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.
ARTICOLO II.27 – GARANZIA FINANZIARIA
Qualora il Parlamento europeo chieda una garanzia finanziaria a norma dell’articolo 153 del regolamento finanziario, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
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a) |
la garanzia finanziaria deve essere fornita da una banca o un istituto finanziario riconosciuto o, se richiesta dal beneficiario e accettata dal Parlamento europeo, da un terzo; |
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b) |
il garante deve essere garante a prima richiesta e non può esigere che il Parlamento europeo agisca contro il debitore principale (il beneficiario interessato); e |
|
c) |
la garanzia finanziaria deve rimanere esplicitamente in vigore fino alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo da parte del Parlamento europeo; ove il pagamento del saldo assume la forma di un recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore sino a quando il debito sia considerato pienamente saldato; e il Parlamento europeo deve svincolare la garanzia entro il mese successivo. |
ARTICOLO II.28 – CONTROLLO
II.28.1 Disposizioni generali
Nell’ambito delle loro rispettive competenze e in conformità al capo V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono, in qualsiasi momento, esercitare i propri poteri di controllo al fine di verificare se il beneficiario rispetta pienamente gli obblighi stabiliti nella convenzione, nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e nel regolamento finanziario.
Il beneficiario coopera debitamente con le autorità competenti e fornisce loro tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.
Il Parlamento europeo e l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono delegare i compiti di controllo a organismi esterni debitamente autorizzati ad agire per loro conto (gli «organismi autorizzati»).
II.28.2 Obbligo di conservare i documenti
Il beneficiario è tenuto a conservare, come indicato all’articolo II.7, tutti i documenti originali, specie i registri contabili e fiscali, su idonei supporti, inclusi gli originali digitali se autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale e alle condizioni da essa stabilite.
II.28.3 Obbligo di fornire documenti e/o informazioni
Il beneficiario è tenuto a fornire qualsiasi documento e/o informazione, incluse le informazioni in formato elettronico, richiesti dal Parlamento europeo, dall’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee o dall’organismo autorizzato («l’autorità competente»).
Tutti i documenti o le informazioni forniti dal beneficiario sono trattati a norma dell’articolo II.6.
II.28.4 Visite in loco
L’autorità competente può effettuare visite ai locali del beneficiario. A tal fine, essa può chiedere per iscritto al beneficiario di prendere le misure necessarie per una tale visita entro una scadenza adeguata fissata dall’autorità competente.
Durante una visita in loco, il beneficiario consente all’autorità competente di accedere alla sede e ai locali in cui si sta effettuando o è stata effettuata l’operazione, nonché a tutte le necessarie informazioni, comprese le informazioni in formato elettronico.
Il beneficiario garantisce che le informazioni siano messe rapidamente a disposizione al momento della visita in loco e che le informazioni richieste siano fornite in una forma appropriata.
II.28.5 Procedura di revisione contabile in contraddittorio
Sulla base delle risultanze del controllo, il Parlamento europeo elabora una relazione di revisione contabile provvisoria che è trasmessa al beneficiario. Il beneficiario può presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della relazione di revisione contabile provvisoria.
Sulla base delle risultanze della relazione di revisione contabile provvisoria e delle eventuali osservazioni del beneficiario, il Parlamento europeo stabilisce le sue risultanze finali nella relazione di revisione contabile finale. La relazione di revisione contabile finale è inviata al beneficiario entro i 60 giorni di calendario successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle osservazioni alla relazione di revisione contabile provvisoria.
II.28.6 Conseguenze delle risultanze della revisione contabile
Fatto salvo il diritto del Parlamento europeo di adottare le misure di cui agli articoli da II.12 a II.14, le risultanze finali della revisione contabile devono essere debitamente prese in considerazione dal Parlamento europeo all’atto della determinazione dell’importo finale del finanziamento.
Gli eventuali casi di frode o di grave violazione delle norme applicabili emersi dalle risultanze finali della revisione contabile sono notificati alla competente autorità nazionale o dell’Unione affinché vi diano seguito.
Il Parlamento europeo ha facoltà di adeguare retroattivamente la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base delle risultanze finali della revisione contabile.
II.28.7 Diritto di controllo dell’OLAF
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) esercita i propri diritti di controllo nei confronti del beneficiario a norma delle disposizioni applicabili, segnatamente del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (6), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dell’articolo 24, paragrafo 4, e dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
Il beneficiario coopera debitamente con l’OLAF e fornisce all’OLAF tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
Il Parlamento europeo può, in qualsiasi momento, modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento sulla base dei risultati ricevuti dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Prima che il Parlamento europeo decida di modificare con effetto retroattivo la decisione sull’importo finale del finanziamento, il beneficiario è debitamente informato in merito alle risultanze pertinenti e all’intenzione del Parlamento di modificare la decisione sull’importo finale del finanziamento e ha l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
II.28.8 Diritto di controllo della Corte dei conti europea
La Corte dei conti europea esercita il proprio diritto di controllo in conformità delle norme vigenti, segnatamente dell’articolo 129 del regolamento finanziario e dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Si applicano gli articoli II.28.3 e II.28.4.
Il beneficiario coopera debitamente con la Corte dei conti e fornisce alla Corte tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento del controllo.
II.28.9 Inosservanza degli obblighi ai sensi dell’articolo II.28, punti da 1 a 4
Qualora il beneficiario venga meno agli obblighi di cui all’articolo II.28, punti da 1 a 4, il Parlamento europeo può considerare come non ammissibili le spese che non sono state sufficientemente giustificate dal beneficiario.
FIRME
Per il beneficiario
[nome/cognome/funzione]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
Per il Parlamento europeo
[nome/cognome]
[firma]
Fatto a [luogo], [data]
In duplice copia in lingua inglese.
Allegato 1
BILANCIO DI PREVISIONE
|
Spese |
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Costi ammissibili |
Bilancio |
Effettive |
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A.1: Spese di personale
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A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
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A.3: Spese amministrative
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A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
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||||||||||||||
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A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
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||||||||||||||
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A.6: Assegnazione all’«Accantonamento per coprire i costi ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1» |
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|
||||||||||||||
|
A. TOTALE DEI COSTI AMMISSIBILI |
|
|
||||||||||||||
|
Costi non ammissibili
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||||||||||||||
|
B. TOTALE DEI COSTI NON AMMISSIBILI |
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||||||||||||||
|
C. TOTALE DEI COSTI |
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Entrate |
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Bilancio |
Effettive |
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D.1 Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire i costi ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N» |
n.p. |
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|
D.2 Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’anno N |
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||||
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D.3 Contributi dei membri |
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D.4 Donazioni |
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D.5 Altre risorse proprie |
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(precisare) |
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D.6. Interessi generati da prefinanziamenti |
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D.7. Conferimenti in natura |
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D. TOTALE DELLE ENTRATE |
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E. Conto profitti e perdite (D-C) |
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|
F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva |
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G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F) |
|
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Nota: si tratta di una struttura indicativa. La struttura vincolante del bilancio di previsione è pubblicata su base annua con l’invito a presentare domande di contributi.
Allegato 2
PROGRAMMA DI LAVORO
[da inserire per domanda di finanziamento]
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(6) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
Commissione europea
|
25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/47 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 luglio 2019
(2019/C 249/03)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1140 |
|
JPY |
yen giapponesi |
120,41 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4649 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,89143 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,5293 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0982 |
|
ISK |
corone islandesi |
135,90 |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,6355 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,542 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
325,75 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2547 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7190 |
|
TRY |
lire turche |
6,3820 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5960 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4627 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7038 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6613 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5196 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 311,47 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
15,5004 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6588 |
|
HRK |
kuna croata |
7,3860 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 568,15 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5831 |
|
PHP |
peso filippino |
56,964 |
|
RUB |
rublo russo |
70,3192 |
|
THB |
baht thailandese |
34,428 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,1948 |
|
MXN |
peso messicano |
21,3211 |
|
INR |
rupia indiana |
76,8285 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
|
25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/48 |
Invito a presentare domande di contributi n. IX-2020/01
«CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»
(2019/C 249/04)
Indice
|
A. |
INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO | 48 |
|
B. |
OBIETTIVO DELL’INVITO | 49 |
|
C. |
FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO | 49 |
|
D. |
BILANCIO DISPONIBILE | 49 |
|
E. |
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO | 49 |
|
F. |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO | 50 |
|
F.1 |
Criteri di esclusione | 50 |
|
F.2 |
Criteri di ammissibilità | 50 |
|
F.3 |
Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti | 50 |
|
G. |
CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ | 51 |
|
H. |
TERMINI E CONDIZIONI | 51 |
|
I. |
CALENDARIO | 51 |
|
J. |
DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 51 |
|
K. |
ALTRE INFORMAZIONI | 52 |
A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
|
1. |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». |
|
2. |
In conformità dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche. |
|
3. |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure del regolamento medesimo, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi. |
|
4. |
Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di contributi ai partiti politici europei («l’invito»). |
|
5. |
Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
|
B. OBIETTIVO DELL’INVITO
|
6. |
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione (le «domande di finanziamento»). |
C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
|
7. |
La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ai termini e alle condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europeo. |
|
8. |
La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario («contributi»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
|
9. |
L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo al beneficiario non può superare né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. |
D. BILANCIO DISPONIBILE
|
10. |
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2020 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei partiti politici europei» ammontano a 42 000 000 EUR. Gli stanziamenti definitivi disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. |
E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
|
11. |
Le domande di finanziamento sono ricevibili se:
|
|
12. |
Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte. |
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
F.1 Criteri di esclusione
|
13. |
I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:
|
F.2 Criteri di ammissibilità
|
14. |
Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:
|
|
15. |
Inoltre, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, se un deputato al Parlamento europeo è affiliato a diversi partiti politici europei, è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento. |
|
16. |
I partiti membri di partiti politici europei sono incoraggiati a includere nei propri siti web informazioni sull’equilibrio di genere. |
F.3 Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti
|
17. |
In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono suddivisi tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
|
G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ
|
18. |
L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (9), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e l’Autorità. |
|
19. |
Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all’Autorità. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati. |
H. TERMINI E CONDIZIONI
|
20. |
I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo, entro due settimane dalla modifica, qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente. |
|
21. |
In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente. |
|
22. |
I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti nell’allegato 1a della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito. |
|
23. |
Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 22 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per il beneficiario al quale è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nell’accordo di contributo. |
I. CALENDARIO
|
24. |
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2019. |
|
25. |
L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare domande di contributi. |
|
26. |
Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2020 il progetto di accordo di contributo che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L’erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla successiva firma dell’accordo di contributo a nome del Parlamento europeo. |
J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
27. |
Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
28. |
I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (10), nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
29. |
I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
|
30. |
Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati. |
|
31. |
Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. |
K. ALTRE INFORMAZIONI
|
32. |
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu |
|
33. |
La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). |
Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione e il modello di bilancio di previsione
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.
(2) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(5) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(6) Regolamento del Parlamento europeo del marzo 2019.
(7) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(8) Salvo se il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, se si tratta di un soggetto di nuova creazione).
(9) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:
|
«1. |
Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti. |
|
2. |
L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22. |
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»
Allegato a
MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO
CONTRIBUTI (1) AI PARTITI POLITICI EUROPEI
PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]
COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.
MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:
|
— |
di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di accordo di contributo; |
|
— |
che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1 (*1), e all’articolo 141 (*1) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (il «regolamento finanziario»); |
|
— |
che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 (*1), e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) (*1), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
|
— |
che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e che nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo. |
Firma autorizzata:
|
Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome: |
|
|
Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento: |
|
|
Luogo/Data: |
|
|
Firma: |
|
(1) La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(*1) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:
Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario
L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:
|
a) |
la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale; |
|
b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile; |
|
c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
|
|
d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:
|
|
e) |
la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
|
|
f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio; |
|
g) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale; |
|
h) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g). |
Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:
|
a) |
si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136; |
|
b) |
abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; |
|
c) |
abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile. |
In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 1:
Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
|
a) |
qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario; |
|
b) |
qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2; |
|
b bis) |
qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; oppure |
|
c) |
quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b). |
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):
L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
|
a) |
violazioni non quantificabili:
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Allegato b
BILANCIO DI PREVISIONE
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Spese |
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Spese rimborsabili |
Bilancio |
Effettive |
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A.1: Spese di personale
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A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
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A.3: Spese di funzionamento
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||||||||||||||
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A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
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||||||||||||||
|
A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
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||||||||||||||
|
A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI |
|
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||||||||||||||
|
Spese non rimborsabili
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||||||||||||||
|
B. TOTALE DELLE SPESE NON RIMBORSABILI |
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||||||||||||||
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C. TOTALE DELLE SPESE |
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Entrate |
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|
Bilancio |
Effettive |
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|
D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall’anno N-1 |
non pertinente |
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D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’anno N |
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|
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|
D.1 Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell’anno N |
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|
D.2 Contributi dei membri |
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|
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|
D.3 Donazioni |
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D.4 Altre risorse proprie |
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(precisare) |
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|
D.5 Conferimenti in natura |
|
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|
D: TOTALE DELLE ENTRATE |
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|
E. Profitti/perdite (D-C) |
|
|
||||
|
F. Assegnazione di risorse proprie al conto di riserva |
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|
|
G. Profitti/perdite a fini di verifica della conformità alla norma sull’assenza di profitto (E-F) |
|
|
|
H. Interessi generati da prefinanziamenti |
|
|
|
I. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all’anno N+1 |
|
|
|
25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/58 |
Invito a presentare proposte n. IX-2020/02
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»
(2019/C 249/05)
Indice
|
A. |
INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO | 58 |
|
B. |
OBIETTIVO DELL’INVITO | 59 |
|
C. |
FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO | 59 |
|
D. |
BILANCIO DISPONIBILE | 59 |
|
E. |
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO | 59 |
|
F. |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO | 60 |
|
F.1 |
Criteri di esclusione | 60 |
|
F.2 |
Criteri di ammissibilità | 60 |
|
F.3 |
Criteri di selezione | 60 |
|
F.4 |
Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti | 60 |
|
G. |
CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ | 60 |
|
H. |
TERMINI E CONDIZIONI | 61 |
|
I. |
CALENDARIO | 61 |
|
J. |
DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 61 |
|
K. |
ALTRE INFORMAZIONI | 61 |
A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
|
1. |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». |
|
2. |
In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche. |
|
3. |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo». |
|
4. |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte. |
|
5. |
Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito»). |
|
6. |
Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
|
B. OBIETTIVO DELL’INVITO
|
7. |
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). |
C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
|
8. |
La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di contributo conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo. |
|
9. |
La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute. |
|
10. |
L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non può superare il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio previsto, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute. |
D. BILANCIO DISPONIBILE
|
11. |
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2020 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 21 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. |
E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
|
12. |
Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:
|
|
13. |
Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte. |
F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
F.1 Criteri di esclusione
|
14. |
I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:
|
F.2 Criteri di ammissibilità
|
15. |
Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:
|
F.3 Criteri di selezione
|
16. |
A norma dell’articolo 198 del regolamento finanziario «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento (“capacità finanziaria”). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell’atto di base (“capacità operativa”).» |
F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
|
17. |
In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
|
G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ
|
18. |
L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (10), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità. |
|
19. |
Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all’Autorità. L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati. |
H. TERMINI E CONDIZIONI
|
20. |
I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente. |
|
21. |
In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente. |
|
22. |
I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza di cui al paragrafo 6, lettera b, del presente invito. |
|
23. |
Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 22 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I termini e le condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione. |
I. CALENDARIO
|
24. |
Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2019. |
|
25. |
L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte. |
|
26. |
Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2020 il progetto di accordo di sovvenzione che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L’erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla firma dell’accordo di sovvenzione per conto del Parlamento europeo. |
J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
|
27. |
Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
28. |
I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (11), nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
|
29. |
I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). |
|
30. |
Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati. |
|
31. |
Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione. |
K. ALTRE INFORMAZIONI
|
32. |
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu |
|
33. |
La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm). |
Allegato: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.
(2) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
(5) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
(6) Regolamento del Parlamento europeo del marzo 2019.
(7) Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(8) Titolo XI del regolamento finanziario.
(9) A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione ecc.).
(10) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:
|
«1. |
Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti. |
|
2. |
L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22. |
L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»
Allegato a
MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO
SOVVENZIONI (1) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]
COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.
MODULO D’IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA
DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:
|
— |
di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di convenzione di sovvenzione; |
|
— |
che il richiedente non si trova in una delle situazioni previste dall’articolo 136, paragrafo 1 (*1), e dall’articolo 141 (*1) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento finanziario»); |
|
— |
che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1 (*1), e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) (*1), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
|
— |
che il richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la convenzione di sovvenzione; |
|
— |
le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo. |
Firma autorizzata:
|
Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome: |
|
|
Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento: |
|
|
Luogo/Data: |
|
|
Firma: |
|
(1) La categoria del finanziamento è la sovvenzione di funzionamento, a norma del titolo VIII del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(*1) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:
Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:
|
a) |
la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale; |
|
b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile; |
|
c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
|
|
d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:
|
|
e) |
la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
|
|
f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio; |
|
g) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale; |
|
h) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g). |
Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:
Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:
|
a) |
si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136; |
|
b) |
abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; |
|
c) |
abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile. |
In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 1:
Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
|
a) |
qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario; |
|
b) |
qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2; |
|
b bis) |
qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; O |
|
c) |
quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b). |
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):
L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:
|
a) |
violazioni non quantificabili:
|
Allegato b
BILANCIO DI PREVISIONE
|
Spese |
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|
Spese ammissibili |
Bilancio |
Effettive |
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|
A.1: Spese di personale
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|
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||||||||||||||
|
A.2: Spese d’infrastruttura e di gestione
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|
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||||||||||||||
|
A.3: Spese di funzionamento
|
|
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||||||||||||||
|
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza
|
|
|
||||||||||||||
|
A.5: Spese d’informazione e pubblicazione
|
|
|
||||||||||||||
|
A.6: Assegnazione all’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1» |
|
|
||||||||||||||
|
A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI |
|
|
||||||||||||||
|
Spese non ammissibili
|
|
|
||||||||||||||
|
B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI |
|
|
||||||||||||||
|
C. TOTALE DELLE SPESE |
|
|
||||||||||||||
|
Entrate |
||||||
|
|
Bilancio |
Effettive |
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D.1 Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N» |
non pertinente |
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D.2 Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’esercizio N |
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D.3 Contributi dei membri |
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D.4 Donazioni |
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D.5 Altre risorse proprie |
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(precisare) |
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D.6. Interessi generati da prefinanziamenti |
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D.7. Conferimenti in natura |
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D. TOTALE DELLE ENTRATE |
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E. Conto profitti e perdite (D-C) |
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F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva |
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G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F) |
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DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO
Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del partito], dichiara che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l’esercizio 2020 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].
Firma autorizzata:
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Titolo (Sig.ra, sig., Prof. …), cognome e nome: |
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Funzione nel partito politico europeo: |
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Luogo/Data: |
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Firma: |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/69 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9454 — EP Global Commerce/METRO)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 249/06)
1.
In data 18 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
EP Global Commerce a.s. (Repubblica ceca), |
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— |
METRO AG (Germania). |
EP Global Commerce a.s. acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di METRO AG.
La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 21 giugno 2019.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— EP Global Commerce a.s.: EP Global Commerce a.s., che già detiene indirettamente una partecipazione del 10,91 % in METRO AG, è un veicolo di acquisizione il cui scopo principale consiste nel detenere (indirettamente) le azioni di METRO AG. È controllata da Daniel Kretinsky, che detiene partecipazioni in diverse imprese operanti principalmente nei seguenti settori: servizi di pubblica utilità ed energia, editoria e radiodiffusione e, in misura limitata, commercio elettronico,
— METRO AG: METRO AG opera principalmente nella vendita al dettaglio di generi di consumo correnti con il marchio Real e nella vendita all'ingrosso di generi di consumo correnti attraverso gli outlet delle catene METRO e MAKRO Cash & Carry.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9454 — EP Global Commerce/METRO
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 229 64301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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25.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 249/71 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9441 — EDF/Energy2Market)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 249/07)
1.
In data 19 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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EDF Pulse Croissance Holding SAS («EDF Pulse Croissance»), controllata da Electricité de France SA («EDF», Francia), |
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Energy2Market GmbH («E2M», Germania). |
EDF Pulse Croissance acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di E2M.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— EDF: opera nella produzione, nella fornitura e nel trasporto di energia elettrica, principalmente in Francia ma anche al di fuori del territorio francese. EDF opera anche nel settore del gas, nella costruzione, nella gestione e nella manutenzione di centrali e reti elettriche e nella prestazione di servizi energetici e di riciclaggio dei rifiuti;
— E2M: è un aggregatore con sede in Germania specializzato nella vendita diretta di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9441 — EDF/Energy2Market
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 2296430 |
|
Indirizzo postale: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).