ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2019/C 235/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 235/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9391 — PGGM/Macquarie/MAGL) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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2019/C 235/03 |
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Commissione europea |
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2019/C 235/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 235/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9425 — Genstar Capital Partners/TA Associates/Insightsoftware Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 235/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9390 — Brookfield Asset Management/Oaktree Capital Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 235/07 |
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2019/C 235/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 9 luglio 2019
relativa alla nomina del presidente della Banca centrale europea
(2019/C 235/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 283, paragrafo 2, e l’articolo 139, paragrafo 2,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.2,
RACCOMANDA AL CONSIGLIO EUROPEO CHE:
la sig.ra Christine LAGARDE sia nominata presidente della Banca centrale europea per un mandato della durata di otto anni con effetto a decorrere dal 1o novembre 2019.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINTILÄ
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9391 — PGGM/Macquarie/MAGL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 235/02)
Il 4 luglio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9391. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/3 |
DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 1o luglio 2019
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(2019/C 235/03)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),
visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella riunione del 10 dicembre 2018 l’Ufficio di presidenza ha adottato la nuova regolamentazione concernente i tirocinanti dei deputati (2), che introduce la possibilità per i raggruppamenti di deputati di assumere tirocinanti e estende la gestione da parte di un terzo erogatore alle convenzioni di tirocinio firmate dai deputati con tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione. Tali disposizioni entreranno in vigore il 2 luglio 2019. |
(2) |
Nel maggio 2019 i Questori hanno approvato un nuovo sistema elettronico, volto a consentire l’automazione dei rimborsi delle spese relative ai viaggi aerei dei deputati (3), che razionalizzerà, migliorerà e renderà più veloce la gestione delle domande dei deputati. |
(3) |
Le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo («le misure di attuazione») (4) devono essere adeguate di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono modificate nel modo seguente:
1) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 34, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Più deputati possono, con convenzione scritta, raggrupparsi allo scopo di assumere o impiegare congiuntamente i servizi di uno o più assistenti di cui al paragrafo 1, o di tirocinanti. In tal caso, i deputati interessati designano tra di loro il deputato o i deputati abilitati a firmare i contratti o a presentare una domanda di assunzione per conto del raggruppamento.»; |
3) |
all’articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutti i contratti di lavoro e di prestazione di servizi, nonché tutte le convenzioni di tirocinio concluse relativamente a tirocinanti stabiliti nello Stato membro di elezione, stipulati da un deputato o un raggruppamento di deputati sono gestiti da un terzo erogatore stabilito in uno Stato membro.»; |
4) |
l’articolo 36 è così modificato:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 10 dicembre 2018 concernente i tirocinanti dei deputati.
(3) Comunicazione dei Questori 19/2019 del 13 maggio 2019.
(4) Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).
Commissione europea
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 luglio 2019
(2019/C 235/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1285 |
JPY |
yen giapponesi |
121,94 |
DKK |
corone danesi |
7,4673 |
GBP |
sterline inglesi |
0,89790 |
SEK |
corone svedesi |
10,5808 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1114 |
ISK |
corone islandesi |
141,90 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6323 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,605 |
HUF |
fiorini ungheresi |
325,83 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2681 |
RON |
leu rumeni |
4,7340 |
TRY |
lire turche |
6,3917 |
AUD |
dollari australiani |
1,6154 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4735 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8264 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6889 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5288 |
KRW |
won sudcoreani |
1 324,03 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,6500 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7477 |
HRK |
kuna croata |
7,3940 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 872,35 |
MYR |
ringgit malese |
4,6443 |
PHP |
peso filippino |
57,803 |
RUB |
rublo russo |
70,9968 |
THB |
baht thailandese |
34,549 |
BRL |
real brasiliano |
4,2169 |
MXN |
peso messicano |
21,5886 |
INR |
rupia indiana |
77,1495 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9425 — Genstar Capital Partners/TA Associates/Insightsoftware Business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 235/05)
1.
In data 5 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
General Capital Partners, LLC («Genstar», Stati Uniti), |
— |
TA Associates L.P. («TA Associates», Stati Uniti), |
— |
GS Topco LP («Insightsoftware», Stati Uniti). |
Genstar e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Insightsoftware.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Genstar: fondo di investimento specializzato in operazioni di leveraged buyout per imprese del middle market negli Stati Uniti. Investe principalmente nel settore dei servizi finanziari, dell’assistenza sanitaria, delle tecnologie industriali e del software;
— TA Associates: gruppo di private equity con sede negli Stati Uniti che opera in America settentrionale, Europa e Asia. Effettua operazioni di buyout e di ricapitalizzazione di minoranza di imprese in crescita redditizia;
— Insightsoftware: soluzioni software di informativa finanziaria e di gestione delle prestazioni delle imprese volte ad aumentare l’efficienza delle operazioni finanziarie. È controllata da TA Associates.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9425 — Genstar Capital Partners/TA Associates/Insightsoftware Business
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9390 — Brookfield Asset Management/Oaktree Capital Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 235/06)
1.
In data 5 luglio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Stati Uniti), |
— |
Oaktree Capital Group Holdings, L.P. («OCGH», Stati Uniti), |
— |
Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», Stati Uniti). |
Attualmente Oaktree è sotto il controllo esclusivo di OCGH. La concentrazione consiste nell’acquisizione del controllo comune di Oaktree da parte di Brookfield e OCGH ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Brookfield è un fornitore di servizi di gestione patrimoniale specializzato in beni immobili, infrastrutture, energie rinnovabili e private equity; |
— |
OCGH e Oaktree fanno parte di Oaktree Capital Group, un fornitore di servizi di gestione patrimoniale la cui attività riguarda principalmente gli investimenti nel credito alle imprese. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9390 — Brookfield Asset Management/Oaktree Capital Group
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/9 |
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2019/C 235/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«VALLAGARINA»
PGI-IT-A0756-AM03
Data della domanda: 20.6.2017
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Inserimento di nuove categorie e tipologie di vini spumanti
La modifica riguarda l’inserimento delle seguenti categorie e tipologie di spumante:
|
«vino spumante» bianco e rosato; |
|
«vino spumante di qualità» bianco e rosato; |
|
«vino spumante di qualità del tipo aromatico» bianco. |
La modifica prevede che:
— |
le tipologie «vino spumante» e «vino spumante di qualità» siano ottenute esclusivamente dalle seguenti varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Müller Thurgau; per dette varietà, ad esclusione del Pinot grigio, è ammesso l’utilizzo del nome di uno o due vitigni in etichetta; |
— |
la tipologia «vino spumante di qualità del tipo aromatico» sia ottenuta esclusivamente dalla varietà di vite Moscato giallo alla quale può essere fatto riferimento nella designazione e presentazione del prodotto. |
Sia in provincia di Trento che in provincia di Verona esiste da lungo tempo una importante e qualificata produzione di vini spumanti ottenuti con il metodo della rifermentazione in grandi recipienti (metodo Charmat). La presente richiesta di modifica intende conferire a tali prodotti un più elevato livello di tutela ed un più stretto legame con il territorio di provenienza, mediante il loro inserimento nel disciplinare di produzione della IGP «Vallagarina» in analogia a quanto già da tempo previsto per i vini fermi e frizzanti.
La possibilità di qualificare tali prodotti con la IGP «Vallagarina», oltre a fornire al consumatore una precisa indicazione sulla provenienza geografica del prodotto, dovrebbe giustificare anche una migliore valorizzazione in termini di posizionamento sulla scala dei prezzi, con un ritocco dei listini sia per quanto riguarda il prezzo a bottiglia, sia a ricaduta sulle quotazioni delle uve utilizzate.
Inoltre l’elemento distintivo rappresentato dal nome della IGP «Vallagarina» permetterebbe alla produzione locale di distinguersi dall’anonimato dell’ampia offerta di vini spumanti generici o varietali, sottraendosi alla politica del prezzo imposta dalla diffusa presenza sul mercato di tali prodotti.
Nella descrizione del legame con l’ambiente geografico è dimostrato come la produzione dei vini spumanti nelle tre categorie (vino spumante, vino spumante di qualità e vino spumante di qualità del tipo aromatico) sia di consolidata tradizione nel territorio della IGP «Vallagarina».
La modifica riguarda il documento unico, sezioni 2.3 «Categorie di prodotti vitivinicoli», 2.4 «Descrizione del vino o dei vini», 2.5 Pratiche enologiche specifiche», 2.8 «Descrizione del legame/dei legami», e il disciplinare di produzione, articoli 1, 2, 5 e 6.
2.2. Inserimento nella base ampelografica di nuove varietà di vite classificate «in osservazione»
Descrizione e motivi
Descrizione: la modifica riguarda l’inserimento nella base ampelografica dei vini IGP «Vallagarina» dei seguenti vitigni al momento della modifica classificati come varietà «in osservazione» nelle rispettive province di Trento e Verona:
— |
BRONNER * (B)/(Trento); |
— |
HELIOS * (B)/(Trento); |
— |
JOHANNITER * (B)/(Trento); |
— |
SOLARIS * (B)/(Trento); |
— |
TURCA (N)/(Trento); |
— |
ANCELLOTTA (N)/(Verona); |
— |
GOLDTRAMINER (B)/(Verona); |
— |
GOSEN (N)/(Verona); |
— |
OSELETA (N)/(Verona); |
— |
PETIT VERDOT (N)/(Verona); |
— |
REBO (N)/(Verona); |
— |
ROSSIGNOLA (N)/(Verona); |
— |
SANGIOVESE (N)/(Verona); |
— |
SAUVIGNON (B)/(Verona); |
— |
SENNEN (N)/(Verona); |
— |
SYRAH (N)/(Verona); |
— |
TREBBIANO GIALLO (N)/(Verona); |
— |
TREBBIANO ROMAGNOLO (B)/(Verona); |
— |
VELTLINER (B)/(Verona). |
L’utilizzo di dette varietà per la produzione di vini a IGP è consentito dalla vigente normativa nazionale in materia di classificazione delle varietà di vite, conformemente alla normativa dell’Unione europea.
Dette nuove varietà di vite si aggiungono quindi a quelle già previste dal disciplinare. Le varietà in elenco seguite dall’asterisco derivano da ibridi interspecifici fra Vitis vinifera ed altre specie.
La proposta ha lo scopo di allargare la base ampelografica dei vini IGP «Vallagarina» anche alle nuove varietà di vite nelle rispettive province di Trento e Verona.
Pertanto il valore aggiunto può essere ravvisato nell’ampliamento dell’offerta di vini della IGP «Vallagarina» con nuove tipologie varietali in alcuni casi riconducibili al recupero di antiche varietà locali a rischio di estinzione ed in altri casi riconducibili alla valorizzazione di alcune varietà «resistenti» la cui coltivazione richiede un limitato utilizzo di fitofarmaci.
Non potendo essere utilizzate nella produzione di vini DOP dette varietà potranno, a seguito della modifica, essere indicate e valorizzate nell’etichettatura dei relativi vini IGP.
Fra l’altro recenti modifiche alla normativa nazionale, adeguandosi a quanto prevede in proposito la normativa UE, hanno aperto la possibilità di utilizzare le varietà di vite derivanti da ibridi interspecifici fra Vitis vinifera ed altre specie nella produzione di vini IGP.
Tali varietà, essendo naturalmente resistenti ai principali patogeni della vite (peronospora, oidio) necessitano solo di un limitato impiego di trattamenti chimici. Per questa loro particolarità vengono prevalentemente coltivate in prossimità di luoghi «sensibili» come scuole, aree urbanizzate, impianti sportivi, piste ciclabili, strutture ospedaliere ecc., allo scopo di garantire a tali aree un più elevato livello di salubrità.
Tenuto conto quindi, sia di tali prerogative di natura ambientale, sia dell’espansione della superficie coltivata con dette varietà, sia dei favorevoli risultati enologici ottenuti dalla vinificazione di questi innovativi vitigni, la presente modifica ha lo scopo di fornire anche a tali prodotti il necessario livello di riconoscibilità e tutela.
La possibilità di proporre sul mercato vini IGP presentati con i nomi di tali varietà in etichetta consentirebbe di ottenere una loro maggiore valorizzazione.
La possibilità di utilizzare in etichetta, assieme alla indicazione geografica «Vallagarina», il nome di dette varietà migliorerebbe la valorizzazione dei singoli prodotti. Va infatti ricordato che talvolta dette varietà sono poco note ed apprezzate al consumatore anche perché finora non è stato possibile utilizzarne il nome nell’etichettatura dei relativi vini.
Rimane in ogni caso aperta la possibilità di utilizzare tali vitigni, in qualsiasi proporzione, nella produzione del vino IGP «Vallagarina» della tipologia «bianco».
La modifica riguarda il documento unico, sezione 2.7 «Varietà principale/i di uve da vino» e il disciplinare di produzione, articoli 2, 5 e 8.
2.3. Deroghe per la vinificazione nelle aree limitrofe
È stato inserito e definito l’ambito territoriale delle deroghe per effettuare le operazioni di elaborazione, conformemente alle disposizioni della normativa dell’UE in materia.
In tal senso è stato previsto che le operazioni di vinificazione possono avvenire, oltre che nella zona di produzione delle uve delimitata all’articolo 3, anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo delle province di Trento e Verona.
È altresì consentito effettuare l’elaborazione dei vini della IGP «Vallagarina» nell’intera Regione Veneto e nella limitrofa Regione Lombardia, purché le aziende interessate dimostrino l’uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione e/o frizzantatura dei vini IGP «Vallagarina» nelle ultime cinque campagne vendemmiali.
Pertanto, con la modifica in questione si disciplina, in conformità del regolamento applicabile, l’elaborazione dei vini della IGP «Vallagarina» anche nelle unità amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata delle uve, ivi compreso il territorio delle Regioni Veneto e Lombardia, purché per accedere alla deroga per la vinificazione e/o frizzantatura in dette unità amministrative, di maggiore estensione rispetto alle provincie, le aziende interessate dimostrino di avere effettuato in maniera ininterrotta le pratiche stesse per i vini IGP «Vallagarina» nelle ultime cinque campagne vendemmiali.
Tale disposizione derogatoria è pertanto motivata dalla consolidata tradizione e consente ai produttori interessati di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati nelle citate unità amministrative limitrofe a quella di produzione delle uve e nel medesimo tempo non estende ad altri elaboratori la deroga, anche al fine di semplificare i relativi controlli.
La modifica riguarda il documento unico, sezione 2.9 «Ulteriori condizioni essenziali», e il disciplinare di produzione, articolo 5.
2.4. Precisazioni sulla pratica enologica del «taglio»
Viene riformulato il capoverso dell’articolo 5 riguardante la pratica enologica del «taglio» dei vini e dei mosti escludendo la possibilità di utilizzare, anche solo in parte, vini ottenuti da varietà di vite diverse da quelle di cui è consentita la coltivazione nelle province di Trento e Verona.
Con la modifica si intende fornire agli operatori una informazione più chiara, benché più restrittiva rispetto al precedente disciplinare, sulle possibilità di ricorso alla tradizionale pratica del «taglio». Attraverso tale precisazione si intende evitare che il ricorso al «taglio» con varietà di vite diverse da quelle coltivabili nelle province interessate possa negativamente influire sulla caratterizzazione e la tipicità dei vini in questione.
La modifica riguarda il documento unico, sezione 2.5 «Pratiche di vinificazione», e il disciplinare di produzione, articolo 5.
2.5. Soppressione tipologia varietale «Pinot grigio»
Viene inserito il divieto di riferimento al vitigno «Pinot grigio» nella designazione e presentazione dei vini fermi, frizzanti e spumanti della IGP «Vallagarina», anche nel caso dell’indicazione di due vitigni in etichetta.
La soppressione della tipologia qualificata con il vitigno «Pinot grigio» è in relazione alla parallela richiesta di protezione della DOP «Delle Venezie», nel cui ambito è riservato l’uso della predetta tipologia varietale. Trattasi di una scelta condivisa dalla relativa filiera produttiva volta alla massima qualificazione della denominazione di origine del vino ottenuto dal «Pinot grigio», che costituisce il vitigno più rappresentativo e peculiare del territorio nord-est italiano.
La modifica riguarda il documento unico, sezioni 2.4 «Descrizione del vino o dei vini», 2.7 «Varietà principale/i di uve da vino» e 2.9 «Ulteriori condizioni essenziali», e il disciplinare di produzione, articoli 2 e 7.
2.6. Aggiornamento struttura di controllo incaricata
Trattasi di una precisazione riguardante l’aggiornamento della struttura incaricata dei controlli: viene indicato l’organismo di controllo Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento in sostituzione del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
La modifica è motivata dal fatto che dal 1o agosto 2012 la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento è subentrata al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella gestione delle attività di controllo sulla filiera di produzione della IGP «Vallagarina».
La modifica riguarda il disciplinare di produzione, articolo 9, e non il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Vallagarina
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. |
Vino spumante |
5. |
Vino spumante di qualità |
6. |
Vino spumante di qualità del tipo aromatico |
8. |
Vino frizzante |
4. Descrizione del vino o dei vini
«Vallagarina» bianco — Categorie Vino (1) e Vino frizzante (8), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.
I vini bianchi, delle diverse tipologie, presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato talvolta con riflessi verdolini o ramati. L’odore è fine, con note fruttate, talvolta aromatiche, che rispecchiano il vitigno principale di composizione. Il sapore è armonico, ben strutturato in una gamma dal secco al dolce con un equilibrato rapporto tra componente alcolica ed acidica.
Nel caso del vino bianco frizzante, la presenza dell’anidrite carbonica conferisce i caratteri legati alla freschezza e alla vivacità del prodotto.
Dette categorie e tipologie di vini bianchi con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo alla caratteristica del colore.
È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0 % vol
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
«Vallagarina» rosato — Categorie Vino (1) e Vino frizzante (8), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.
I vini rosati sono un gruppo di prodotti di pronto consumo ottenuti principalmente dai vitigni Schiava e Merlot.
Il colore è rosato più o meno intenso in relazione al processo di vinificazione ed alla durata del contatto con le bucce. L’odore presenta delicati profumi fruttati che ricordano i frutti di bosco; il sapore, in una gamma che va dal secco al dolce, è caratterizzato da una spiccata freschezza e bevibilità apprezzato soprattutto nella tipologia frizzante.
Nel caso del vino rosato frizzante, la presenza dell’anidrite carbonica conferisce i caratteri legati alla freschezza e alla vivacità del prodotto.
Dette categorie e tipologie di vini con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano, le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo alla caratteristica del colore.
È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0 % vol
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
«Vallagarina» rosso - Categorie Vino (1) e Vino frizzante (8), anche con specificazione di uno o due vitigni.
Tali vini hanno un colore rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati con l’invecchiamento.
L’odore è fruttato, con note talvolta eteree più o meno intense ed evolute in relazione all’eventuale invecchiamento. Il sapore è armonico, da secco al dolce. La tipologia «Novello» esprime i profumi e le note gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve per macerazione carbonica.
Nel caso del vino rosso frizzante, la presenza dell’anidrite carbonica conferisce i caratteri legati alla freschezza e alla vivacità del prodotto.
Dette categorie e tipologie di vini rossi con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo al colore.
È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:
— |
11,0 % vol nel caso del vino «Novello»; |
— |
9,0 % vol altre tipologie. |
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
«Vallagarina» bianco — Categorie Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.
Tali tipologie possono essere ottenute soltanto dalle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Müller Thurgau da sole o congiuntamente.
I vini presentano un colore dal giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini ed una spuma fine e persistente; l’odore fine, talvolta fruttato, con sentori di lievito.
Il sapore è vivace, armonico, da brut nature a dolce.
Dette categorie e tipologie di vini spumanti bianchi con la specificazione del nome di uno o due vitigni, presentano, le caratteristiche organolettiche tipiche del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto, con particolare riguardo alla caratteristica del colore, fatta eccezione per le uve Pinot nero vinificate in bianco utilizzate nella produzione di vini spumanti e vini spumanti di qualità.
È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
«Vallagarina» rosato — Categorie Vino spumante (4), Vino spumante di qualità (5), anche con specificazione di uno o due vitigni escluso il Pinot grigio.
Tali tipologie possono essere ottenute solo da vini delle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Müller Thurgau da sole o congiuntamente.
I vini spumanti rosati presentano un colore dal rosato più o meno tenue, ed una spuma fine e persistente; l’odore è fine, talvolta fruttato, con sentori di lievito.
Il sapore è vivace, armonico, da brut nature a dolce.
Dette categorie e tipologie di vini spumanti rosati con la specificazione del nome di uno o due vitigni, all’atto della immissione al consumo, oltre alle caratteristiche di cui sopra, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del/i vitigno/i da cui il vino è stato ottenuto.
È consolidata e diffusa la produzione di vini ottenuti dalla combinazione di uve di due diversi vitigni di analogo colore. Per assicurare che tali vini rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza, è previsto che il vitigno che concorre in misura minore rappresenti comunque più del 15 % del totale e che l’indicazione in etichetta avvenga in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
«Vallagarina» bianco — Categoria Vino spumane di qualità del tipo aromatico (6), anche con specificazione del vitigno Moscato giallo.
Tale tipologia deve essere ottenuta esclusivamente da mosti o mosti parzialmente fermentati della varietà Moscato giallo.
Il vino spumante bianco del tipo aromatico presenta un colore da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi verdolini ed una spuma fine e persistente; l’odore è aromatico, fine e caratteristico di Moscato; il sapore è vivace, da extra brut a dolce.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
6,0 |
Acidità totale minima |
5,0 in grammi per litro espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica del taglio dei mosti e dei vini
Il taglio dei mosti e dei vini consentito dalla pertinente normativa dell’Unione europea nella misura del 15 % è ammesso dal disciplinare con mosti e vini, anche di altre zone viticole nazionali, purché ottenuti da varietà di vite non aromatiche classificate «idonee alla coltivazione» o «in osservazione» nelle province di Trento e Verona.
Pratica enologica della spumantizzazione
La pratica della spumantizzazione è consentita esclusivamente avvalendosi del metodo della rifermentazione in grandi recipienti (autoclave).
b. Rese massime
«Vallagarina» tipologie bianco, rosato e rosso, senza indicazione del vitigno
23 000 chilogrammi di uve per ettaro.
«Vallagarina» tipologie con indicazione del vitigno — per le uve raccolte in provincia di Verona
23 000 chilogrammi di uve per ettaro.
«Vallagarina» tipologie con indicazione del vitigno — per le uve raccolte in provincia di Trento
19 500 chilogrammi di uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Vallagarina» comprende:
— |
nella Provincia autonoma di Trento l’intero territorio amministrativo dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Cimone, Garniga, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano; |
— |
nella Provincia di Verona parte delimitata del territorio dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese. |
La zona di produzione comprende il territorio geograficamente e storicamente noto come «Vallagarina» che per un tratto di circa 60 chilometri si snoda lungo il corso del fiume Adige nel tratto a cavallo fra le province di Trento e Verona.
La zona si sviluppa a cavallo delle zone viticole UE «C I» (per il territorio ricadente in provincia di Trento) e «C II» (per il territorio ricadente in provincia di Verona).
7. Varietà principale/i di uve da vino
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Grapariol B. |
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Gosen N. |
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Goldtraminer B. |
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Garganega B. - Garganego |
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Franconia N. |
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Forsellina N. |
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Maor B. |
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Manzoni Bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B. |
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Malvasia Istriana B. - Malvasia |
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Malvasia Bianca Lunga B. - Malvoisier |
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Corbina N. - Corbinella |
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Chardonnay B. |
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Lagrein N. |
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Lagarino B. |
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Kerner B. |
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Johanniter B. |
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Helios B. |
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Groppello di Revò N. - Groppello |
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Bianchetta Trevigiana B. - Bianchetta |
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Barbera N. |
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Durella B. - Durello |
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Dindarella N. |
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Croatina N. - Bonarda |
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Corvinone N. |
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Corvina N. - Cruina |
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Cortese B. - Bianca Fernanda |
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Ancellotta N. - Lancellotta |
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Casetta N. |
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Carmenère N. - Cabernet Nostrano |
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Cabernet Sauvignon N. - Cabernet |
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Cabernet Franc N. - Cabernet |
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Bronner B. |
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Verdealbara B. |
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Veltliner B. - Grüner Veltliner |
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Turchetta N. |
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Tocai Friulano B. - Tuchì |
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Moscato Bianco B. - Moscato Reale |
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Teroldego N. |
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Syrah N. - Shiraz |
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Sylvaner Verde B. - Sylvaner |
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Spigamonti N. |
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Solaris B. |
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Sennen N. |
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Schiava Grossa N. - Großvernatsch |
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Schiava Grigia N. - Grauvernatsch |
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Riesling Renano B. - Riesling |
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Riesling Italico B. - Welschriesling |
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Rebo N. |
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Raboso Veronese N. - Raboso |
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Turca N. |
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Trebbiano Toscano B. - Procanico |
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Trebbiano Romagnolo B. - Trebbiano |
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Trebbiano Giallo B. - Rossetto |
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Trebbiano di Soave B. - Turbiana |
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Traminer Aromatico Rs. - Gewürztraminer |
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Petit Verdot N. |
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Pavana N. |
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Paolina B. |
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Oseleta N. |
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Nosiola B. |
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Schiava Gentile N. - Mittervernatsch |
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Sauvignon B. - Sauvignon Blanc |
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Sangiovese N. - Sangioveto |
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Saint Laurent N. |
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Rossignola N. - Rossetta |
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Rossara N. |
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Rondinella N. |
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Molinara N. |
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Meunier N. |
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Merlot N. |
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Marzemino N. - Berzemino |
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Marzemina Grossa N. - Marzemina Bastarda |
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Pinot Nero N. - Pinot |
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Pinot Grigio - Pinot |
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Pinot Bianco B. - Pinot |
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Lambrusco a Foglia Frastagliata N. - Enantio N. |
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Negrara N. |
8. Descrizione del legame/dei legami
IGP «Vallagarina» - per tutte le categorie di prodotti: Vino (1), Vino spumane (4), Vino spumante di qualità (5), Vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), Vino frizzante (8)
Fattori naturali rilevanti per il legame
La Vallagarina comprende il territorio che si snoda lungo il fiume Adige nel tratto a cavallo fra le province di Trento e Verona. In tale area la vite rappresenta l’attività agricola dominante anche dal punto di vista paesaggistico. L’area presenta il tipico profilo delle grandi valli glaciali, con versanti ripidi, chiusi da verticali pareti rocciose. La vite occupa i terreni ad una quota fra i 100 e i 700 m s.l.m. I terreni di fondovalle sono costituiti da sedimenti alluvionali a granulometria prevalentemente limoso-sabbiosa, con una componente elevata di sabbia fine; lo scheletro è in genere assente tranne che in alcune aree alluvionali prossime ai coni di deiezione. I suoli sono piuttosto giovani, da profondi a molto profondi, con tessitura prevalentemente da franco a franco-sabbiosa e un contenuto di calcare spesso elevato; il drenaggio interno è generalmente buono. L’area di collina è costituita da conoidi calcarei, in genere ben dotati di carbonati e ricchi di scheletro. Nelle colline fra Isera e Brentonico sono presenti suoli originatisi da substrati basaltici. Dove le pendenze sono maggiori i suoli sono terrazzati con muri a secco. La Vallagarina rappresenta un’area di passaggio fra il clima alpino e quello più temperato delle Prealpi venete. Le estati sono calde, ma specialmente in tarda estate le zone collinari godono di una sensibile escursione termica fra il giorno e la notte. Gli inverni sono freddi con temperature anche sotto lo zero; rispetto ad aree più a nord le temperature sono più miti grazie alle correnti provenienti dal vicino Lago di Garda. Le precipitazioni rilevano il carattere mediterraneo con medie annuali sugli 850/1 000 mm di pioggia.
Fattori storici e umani rilevanti per il legame
La coltivazione della vite in zona risale alla civiltà paleoveneta o a quella etrusco-retica (VII-V sec. a.C.). Già in epoca romana la posizione di cerniera fra sud e nord Europa favoriva la diffusione dei vini nei mercati di entrambe le direttrici. Una significativa testimonianza è rappresentata dalla stele funeraria del II-III secolo d.C. dedicata al commerciante di vini trentino Publius Tenatius Essimnus rinvenuta a Passau (D). Notevole impulso alla viticoltura della zona viene impresso dall’annessione alla Repubblica di Venezia, evento al quale risale l’introduzione del vitigno Marzemino in Vallagarina. La viticoltura perde di parte della sua importanza quando l’agricoltura locale si indirizza verso la coltivazione del gelso per la nutrizione del baco da seta. Con la ricostruzione post-filosserica e post-bellica la Vallagarina già negli anni ‘50 riconquista la sua importanza nel quadro della produzione vinicola nazionale. Da questo periodo abbiamo testimonianza continua dell’uso del nome Vallagarina, sfociato nel 1995 con il riconoscimento dell’indicazione geografica omonima. L’uso del nome geografico «Vallagarina» risulta inoltre storicamente utilizzato sia nei mercuriali della Camera di Commercio di Trento, che nei cataloghi delle manifestazioni vinicole tenute in regione dai primi anni del ‘900 in avanti.
Successivamente e fino all’attualità, una positiva influenza sulla viticoltura e sull’attività enologica della Vallagarina è stata esercitata dalla vicinanza alle storiche scuole enologiche di San Michele all’Adige (Trento) e Conegliano Veneto (Treviso), alle quali va il merito di aver contribuito in maniera significativa, sin dalla loro costituzione, alla divulgazione di nuove tecniche e conoscenze sia in campo viticolo che enologico.
Determinante è inoltre il contributo degli attori locali (viticoltori ed enologi) nel seguire metodologie produttive improntate alla sostenibilità ambientale ed economica, nonché nell’adottare tecniche e tecnologie produttive innovative.
Le caratteristiche e le qualità dei vini IGP «Vallagarina» sono dovute alla professionalità dei produttori vitivinicoli che operano in un territorio ove l’orografia e la frammentazione della proprietà comportano un elevato numero di ore lavorative/anno (oltre 600 ore necessarie per coltivare 1 ettaro di vigneto). In particolare, buona parte del monte ore è destinato ad operazioni finalizzate ad ottimizzare lo sviluppo della vegetazione e la maturazione delle uve, stimolando la naturale resistenza agli agenti patogeni e riducendo il ricorso ad interventi fitosanitari. In quest’ottica va rimarcato che pressoché tutta la superficie vitata è coltivata seguendo i principi della difesa integrata ed in misura sempre maggiore di quella biologica.
La vitivinicoltura costituisce oggi una delle principali attività economiche della Vallagarina, con oltre 800 aziende vitivinicole, e con risvolti positivi in svariati ambiti, come le tradizioni popolari, la cultura, l’arte e la gastronomia. Dal punto di vista ambientale la vite rappresenta inoltre l’elemento paesaggistico caratterizzante del territorio della Vallagarina ed il presupposto per le attività eno-turistiche.
IGP «Vallagarina» — Categoria: (1) Vino
Informazioni sulla speciale qualità dei prodotti attribuibili all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.
Le condizioni pedoclimatiche della zona di produzione delle uve, quali la favorevole esposizione e ventilazione, la struttura e la composizione dei suoli, l’effetto mitigatore del vicino Lago di Garda, la sensibile escursione termica fra il giorno e la notte, determinano le condizioni ottimali per ottenere uve di elevata qualità, con l’accumulo di sostanze aromatiche ed il mantenimento di un buon equilibrio fra la componente zuccherina e acidica e la conseguente caratterizzazione organolettica dei vini.
Buona parte del monte ore è destinato ad operazioni finalizzate ad ottimizzare lo sviluppo della vegetazione e la maturazione delle uve, stimolando la naturale resistenza ai patogeni e riducendo il ricorso ad interventi fitosanitari.
La conoscenza da parte dei produttori delle caratteristiche dei vari vitigni nei differenti ambiti produttivi permette loro di programmare le operazioni di vendemmia (eseguite ancora manualmente) in maniera tale da individuare il momento ottimale della raccolta in relazione alle caratteristiche desiderate nel vino.
Le uve bianche vengono di norma vendemmiate precocemente per salvaguardare la componente acidica necessaria per assicurare ai vini la caratteristica freschezza e le tipiche note fruttate; le uve destinate alla produzione dei vini rossi sono invece raccolte più tardivamente ricercando quindi una maturazione più completa e complessa che valorizzi la componente alcolica e polifenolica.
I vini bianchi presentano una gamma di colori dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini, sono fruttati all’olfatto e freschi e aciduli al palato; quando provenienti da vitigni aromatici o semi aromatici, i vini riportano al sapore tale caratteristica in misura più o meno evidente e marcata.
I vini bianchi provengono principalmente da zone collinari e sono generalmente prodotti di media struttura, ma molto apprezzati per la freschezza, la fragranza ed il loro complessivo equilibrio gustativo. La maggior parte dei vini bianchi è rappresentata da varietà internazionali, ma da lungo tempo coltivate in zona, come lo Chardonnay, il Müller Thurgau ed il Sauvignon, a cui si aggiungono alcune varietà autoctone come la Nosiola e il Traminer aromatico.
I vini rossi provengono prevalentemente dai profondi terreni sedimentari del fondovalle. La maggiore mineralità di questi suoli favorisce l’ottenimento di vini piuttosto complessi e strutturati, adatti anche all’invecchiamento eventualmente esaltato da un moderato periodo di conservazione in recipienti di legno. I vini presentano un colore rosso rubino più o meno intenso in relazione alla durata della fermentazione sulle bucce; con l’invecchiamento il colore può evolvere su tonalità con riflessi aranciati. Anche fra i vini rossi la componente principale è rappresentata da varietà internazionali quali il Merlot ed i Cabernets, alle quali si aggiungono alcune varietà autoctone come la Schiava, il Lagrein e il Teroldego.
I vini rosati rappresentano una quota quantitativamente minoritaria dei vini «Vallagarina» e sono per lo più individuabili in alcune tipologie varietali (Schiava, Merlot) le cui uve vengono vinificate in bianco o tuttalpiù con un breve contatto sulle bucce. I vini rosati presentano un caratteristico colore rosa brillante; all’olfatto presentano delicati profumi che ricordano i frutti di bosco, mentre al palato le sensazioni fruttate sono accompagnate da una spiccata freschezza e bevibilità.
L’interazione fra fattori naturali vitigno-clima-suolo, esperienza maturata da parte degli operatori locali e moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, permettono di produrre vini di qualità, le cui caratteristiche e la cui reputazione sono legate sia al territorio di produzione che al vitigno di provenienza. In particolare, il complesso dei fattori naturali, ambientali e climatici infonde ai vini una buona struttura, un moderato grado alcolico, una particolare freschezza legata ad un sostenuto contenuto acidico ed una non comune freschezza ed intensità dei profumi.
IGP «Vallagarina» — Categorie: (4) Vino Spumante, (5) Vino Spumante di Qualità, (6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico
Informazioni sulla speciale qualità dei prodotti attribuibili all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.
Nel caso dei vini spumanti il legame con il territorio è sancito dalla tradizione nella produzione di vini spumanti che la zona può vantare. La produzione di spumanti risale ai primi del ‘900 e si è nel tempo sviluppata sia per numero di aziende produttrici, sia come tecnologia produttiva a disposizione degli operatori. La consolidata tradizione nella elaborazione dei vini spumanti ha permesso di individuare come particolarmente idonee alla produzione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità le uve delle varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Müller Thurgau, vinificate sia in purezza, sia congiuntamente ed il vitigno autoctono Moscato giallo quale base esclusiva per l’elaborazione del «vino spumante di qualità del tipo aromatico». La tipicità dei vini spumanti IGP «Vallagarina» si basa sulla disponibilità di una materia prima proveniente da zone viticole in quota dove le uve mantengono, più che altrove, un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino ed una componente acidica, entrambe favorite dall’escursione termica fra il giorno e la notte che risulta via via più accentuata con l’aumentare della quota altimetrica dei vigneti.
Tali caratteristiche, assieme alla particolare accuratezza posta nelle fasi di produzione delle uve, di vinificazione e di successiva presa di spuma si traducono in doti di particolare eleganza e finezza del prodotto finito.
Questi spumanti si caratterizzano per lo sviluppo di una spuma fine e persistente e per il colore dal giallo paglierino al giallo dorato con riflessi verdolini. L’odore è fine, con sentore di lievito e talvolta fruttato. Il sapore è fine e armonico, caratteristico del Moscato quando lo spumante è stato ottenuto da detto vitigno.
Lo spumante rosato, prevalentemente ottenuto con il concorso del vitigno Pinot nero, si caratterizza per una spuma fine e persistente e per il colore rosato più o meno tenue. L’odore è caratteristico e fine con sentore di lievito. Il sapore è fine, e caratteristico.
Tutte le categorie (vino spumane, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico) e tipologie (bianco, rosato) di spumanti possono essere ottenute nelle varianti da «brut nature» a «dolce» in relazione al residuo zuccherino presente nel prodotto al consumo.
L’interazione fra fattori naturali vitigno-clima-suolo, esperienza maturata da parte degli operatori locali e moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, permettono di produrre vini di qualità, le cui caratteristiche e la cui reputazione sono legate sia al territorio di produzione che al vitigno di provenienza. In particolare, il complesso dei fattori naturali, ambientali e climatici infonde ai vini una buona struttura, un moderato grado alcolico, una particolare freschezza legata ad un sostenuto contenuto acidico ed una non comune freschezza ed intensità dei profumi.
IGP «Vallagarina» — Categoria: (8) Vino Frizzante
Informazioni sulla speciale qualità dei prodotti attribuibili all’origine geografica e legame causale con gli elementi naturali e umani della zona geografica.
Il legame col territorio è sancito dalla presenza in Vallagarina di una tradizionale produzione di vini frizzanti naturali. Tale tipo di produzione, nata già negli anni ‘60 per soddisfare la richiesta proveniente principalmente dai mercati di lingua tedesca, ha successivamente incontrato anche l’interesse del mercato locale e nazionale. Tale interesse ha determinato sia una continuità nella produzione, sia un affinamento delle tecniche di produzione con conseguente incremento del livello qualitativo di tali vini.
La riconversione varietale della Vallagarina ha poi comportato la sostituzione di gran parte delle uve a bacca nera con vitigni bianchi determinando una maggiore disponibilità di vini con caratteristiche idonee alla frizzantatura; trattasi principalmente, ma non solo, delle medesime varietà utilizzate per la spumantizzazione. In maniera più marginale la pratica della frizzantatura interessa anche vini rossi e rosati.
La produzione di frizzanti IGP «Vallagarina» trova fondamento nella disponibilità di una materia prima proveniente da zone viticole in quota dove le uve presentano un equilibrato rapporto fra contenuto zuccherino e componente acidica favorito dall’escursione termica fra il giorno e la notte che risulta via via più accentuata con l’aumentare della quota altimetrica dei vigneti. Dette escursioni termiche determinano inoltre un considerevole accumulo di precursori aromatici ai quali si deve la particolare caratterizzazione organolettica dei vini.
Tali caratteristiche, assieme alla particolare accuratezza posta nella fase di produzione delle uve, di vinificazione e successiva rifermentazione, trasmettono ai vini frizzanti quelle caratteristiche di freschezza e vivacità che li contraddistinguono, legate anche al moderato sviluppo di anidride carbonica.
Anche in ragione dei notevoli investimenti necessari per la loro elaborazione, la produzione di vini frizzanti è concentrata in un ristretto numero di aziende che effettuano anche la frizzantatura per conto di terzi. L’elevata specializzazione raggiunta da queste aziende, dotate di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, ha peraltro permesso di affinare la tecnica della rifermentazione effettuata in grandi recipienti (autoclavi), contribuendo ad elevare il livello qualitativo dei vini frizzanti.
L’orografia del territorio e la frammentazione della proprietà incidono sull’elevato numero di ore lavorative/anno (oltre 600) necessario per coltivare 1 ettaro di vigneto; buona parte del monte ore è destinato ad operazioni finalizzate ad ottimizzare lo sviluppo della vegetazione e la maturazione delle uve, stimolando la naturale resistenza ai patogeni e riducendo il ricorso ad interventi fitosanitari. In quest’ottica va rimarcato che pressoché tutta la superficie vitata è coltivata seguendo i principi della difesa integrata ed in misura sempre maggiore di quella biologica.
L’interazione fra fattori naturali vitigno-clima-suolo, esperienza maturata da parte degli operatori locali e moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, permettono di produrre vini di qualità, le cui caratteristiche e la cui reputazione sono legate sia al territorio di produzione che al vitigno di provenienza. In particolare, il complesso dei fattori naturali, ambientali e climatici infonde ai vini una buona struttura, un moderato grado alcolico, una particolare freschezza legata ad un sostenuto contenuto acidico ed una non comune freschezza ed intensità dei profumi.
Anche in questo caso la vicinanza dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e della Scuola enologica di Conegliano ha contribuito a sviluppare e diffondere sia presso i viticoltori che gli enologi le conoscenze necessarie a produrre vini frizzanti di elevato livello qualitativo valorizzando le varietà di vite coltivate in zona.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Deroghe alla zona di vinificazione
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: deroga alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
Le operazioni di vinificazione, frizzantatura e spumantizzazione, oltre che nella zona di produzione delle uve, possono essere effettuate anche nell’intero territorio della Regione Veneto e della limitrofa Regione Lombardia, purché le aziende interessate dimostrino l’uso tradizionale ed ininterrotto della pratica di vinificazione dei vini IGP «Vallagarina» nelle ultime 5 campagne vendemmiali.
Tale disposizione derogatoria è pertanto motivata dalla consolidata tradizione e consente ai produttori interessati di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati nelle citate unità amministrative limitrofe a quella di produzione delle uve e nel medesimo tempo non estende ad altri elaboratori la deroga, anche al fine di semplificare i relativi controlli.
Indicazione nome di vitigno in etichetta
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
Per i vini IGP «Vallagarina» è consentito fare riferimento in etichetta al nome di uno o due vitigni, fatta eccezione per le seguenti tipologie varietali espressamente vietate nella designazione e presentazione:
— |
per i vini della provincia di Verona, escluso il vitigno Pinot grigio; |
— |
per i vini della provincia di Trento, esclusi i vitigni Pinot grigio e Marzemino. |
Nel caso dei vini spumanti, il riferimento al nome di una o due varietà è limitato ai seguenti vitigni:
— |
vino spumane e vino spumante di qualità: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Müller Thurgau; |
— |
vino spumante di qualità del tipo aromatico: Moscato giallo. |
Inoltre, al fine di designare i vini IGP «Vallagarina» con il nome di due vitigni, di analogo colore, le uve del vitigno che concorre in misura minore devono rappresentare comunque più del 15 % del totale e l’indicazione in etichetta deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve. Ciò per assicurare che vini così ottenuti e designati rispecchino le caratteristiche di entrambi i vitigni di provenienza.
Link al disciplinare di produzione
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13199
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/24 |
Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo
(2019/C 235/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Vera de Estenas»
PDO-ES-N1665
Data di presentazione della domanda: 27 settembre 2013
1. Denominazione da registrare
Vera de Estenas
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vino rosso «Reserva» e «Gran Reserva»
Vino rosso «Reserva»
Aspetto visivo: colore rosso amarena, con riflessi tenui dal rosso ciliegia al rosso tegola.
Olfatto: aromi primari freschi, da fruttati a varietali. Sono percettibili aromi di uva molto matura e di vaniglia e delicati sentori caldi.
Gusto: morbido, molto ampio in bocca, finale secco.
Vino rosso «Gran Reserva»
Aspetto visivo: colore granato con riflessi aranciati.
Olfatto: frutta secca, frutti rossi molto maturi; con il tempo questi aromi possono evolversi in note speziate e balsamiche ben integrate. Aromi di legno molto fini, vanigliati con accenni di quercia tostata.
Gusto: bouquet strutturato, di frutti molto maturi, che avvolge completamente il palato.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15,83 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
Vino rosso «Crianza» e vino rosso invecchiato in botte («madurado en barrica»)
Vino rosso «Crianza» rosso ciliegia. Note di frutta e spezie ben integrate, macchia mediterranea. Morbido in bocca, fruttato con tannini delicati e piacevoli al palato.
Vino rosso invecchiato in botte: toni violacei, brillante e pulito. Piacevoli aromi primari di frutti rossi, note di bosco e di legno. In bocca speziato e fruttato.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15,83 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
Vino rosato
Colore rosso con toni fragola e sfumature violacee; limpido e brillante. Aromi molto intensi e fruttati. Molto equilibrato in bocca, ricorda aromi fruttati e floreali.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
6 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
14,17 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
Vino bianco
Colore giallo paglierino brillante. Aromi fruttati. In bocca sapore fruttato intenso e delizioso.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
15,0 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
190 |
5. Pratiche vinicole
a. Pratiche enologiche essenziali
I vini rossi invecchiati in botte, «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» sono vinificati con le varietà Bobal, Tempranillo, Cabernet Sauvignon o Merlot. La produzione avviene in vasche a una temperatura controllata non superiore ai 28 °C. L'invecchiamento avviene poi in botti di rovere da 225 o 300 l. I vini invecchiati in botte vi restano meno di 6 mesi, i «Crianza» almeno 6 mesi, i «Reserva» almeno 12 mesi e i «Gran Reserva» almeno 18 mesi. I vini affinano poi in bottiglia fino al completamento del periodo minimo previsto dalla legge.
I vini bianchi a base di Chardonnay fermentano in botti di rovere nuove da 225 o 300 l.
I vini rosati sono prodotti perlopiù con il vitigno rosso Bobal. La loro produzione avviene in vasche di acciaio inossidabile a una temperatura non superiore a 22 °C.
La resa massima è fissata al 70 %.
La varietà Bobal è coltivata con la forma tradizionale di allevamento ad alberello. Le altre varietà sono piantate a spalliera. In funzione del vino che si intende produrre con le uve, il giorno ideale per la vendemmia è determinato mediante il controllo della maturazione, del tenore di zuccheri, del pH e dell'acidità.
b. Rese massime
Varietà a bacca rossa:
7 950 kg di uve per ettaro.
Varietà a bacca rossa:
55,65 ettolitri per ettaro.
Varietà a bacca bianca:
8 700 kg di uve per ettaro.
Varietà a bacca bianca:
60,90 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La zona delimitata si trova nel territorio del comune di Utiel (Valencia) ed è suddivisa come segue: poligono 37, parcelle 101, 104, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149 e poligono 38, parcelle 195, 196, 197, 204, 205, 206a1 e a2, b, d, e, f e g, 207, 208, 337 a, b e d, 218, 220 e 534.
7. Uve da vino principali
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CABERNET SAUVIGNON |
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BOBAL |
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TEMPRANILLO |
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MERLOT |
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CHARDONNAY |
8. Descrizione del legame/dei legami
Fattori naturali e umani
«Vera de Estenas» è il toponimo utilizzato per indicare la zona geografica delimitata. Questa si estende su un leggero pendio che degrada dalla Sierra Juan Navarro fino alla pianura del fiume Magro, lungo il torrente Estenas, che dà il nome alla zona delimitata, costeggia l'azienda agricola, drena le acque della Sierra de Utiel a nord verso il fiume Magro e costituisce il confine naturale del comune di Utiel situato nella provincia di Valencia.
La zona geografica delimitata si trova su una falda freatica situata a scarsa profondità. Le precipitazioni medie si attestano intorno a 430 mm, corrispondenti a una media di 52 giorni di pioggia. Il numero di ore di soleggiamento è di 2 600, pari a una media di 60 giorni: il cielo è quindi sereno circa 130 giorni l'anno.
Per quanto riguarda l'aspetto geologico, i vigneti dell'azienda si trovano principalmente su terreni miocenici e, in minor misura, quaternari. Il tipo di suolo predominante nella zona presenta un profilo bruno calcareo, con tassi medi di calcare totale e di calcare attivo pari rispettivamente al 38 % e al 14 %. La conducibilità media dei suoli è bassa, il che indica l'assenza di problemi di salinità. Il tenore di materia organica raggiunge in media l'1,5 %, valore inferiore rispetto alle zone limitrofe, e il pH del suolo della zona è superiore a 8,5.
Da segnalare anche la presenza di un bosco di 2 ha all'interno della zona delimitata, che regola l'umidità e attenua l'incidenza dei venti e della temperatura.
Una delle caratteristiche distintive dei vigneti della zona è il loro orientamento. Tenuto conto dell'orografia particolare della zona e della ricerca continua del soleggiamento ottimale, la scelta dell'orientamento dei filari e del sistema di allevamento dipende soprattutto dalla forma delle parcelle, dal versante, dalla disponibilità d'acqua e dalla direzione dei venti dominanti.
Descrizione del vino
I vini della zona sono influenzati dalle peculiarità del suolo, del rilievo e del clima del luogo, in particolare dalla scarsa profondità della falda freatica. Si tratta di vini con buon titolo alcolometrico, colori intensi e brillanti e aromi primari di frutta matura, che si mantengono diversi anni nel vino. In bocca, si presentano strutturati e armonici, con un bouquet (il loro denominatore comune) che si ritrova in ogni annata. Sono ben strutturati e si prestano all'invecchiamento in botte e all'affinamento in bottiglia, con tannini fitti ma non aggressivi, un elevato indice di polifenoli totali nei vini rossi e un'acidità totale, espressa in acido tartarico, pari a circa 5-6 g/l.
Legame
La particolare orografia della zona delimitata (caratterizzata dalla prossimità del fiume Magro a sud e dalla Sierra Negrete a nord e costeggiata dal torrente Estenas, elementi che fungono da barriere naturali), il clima specifico, il tipo di suoli descritti, la presenza di una zona boschiva al centro e la posizione su una falda freatica situata a qualche metro di profondità permettono di ottenere una maturazione ottimale delle uve, un tenore elevato di zuccheri e una buona acidità. Per quanto riguarda queste caratteristiche, l'umidità più elevata nell'azienda rispetto alle zone vicine costituisce un fattore determinante, in quanto evita ritardi di maturazione, specialmente durante i mesi più secchi dell'anno, e permette di ottenere vini di un colore molto intenso, con una percentuale elevata di tannini e di polifenoli, un buon titolo alcolometrico e un'acidità equilibrata. L'influenza sui vigneti della falda freatica e della peculiare orografia della zona è fondamentale per ottenere i vini.
L'acidità totale, espressa in acido tartarico, pari a circa 5-6 g/l, rende i vini molto equilibrati in bocca. Tale acidità risulta dall'influenza della falda freatica sulla zona delimitata, che attenuta l'escursione termica tra il giorno e la notte, con variazioni meno brusche che nel resto della regione e un'umidità più elevata rispetto alle zone vicine, il che favorisce un buono sviluppo fogliare e la continua presenza di un fogliame vigoroso fino a dopo la vendemmia. Anche il bosco situato al centro della zona influenza la maturazione delle uve, in quanto mantiene la zona fresca durante l'estate, il che consente una maturazione lenta che conferisce ai vini un'acidità molto equilibrata. Protegge inoltre le vigne vicine durante l'inverno e la primavera, scongiurando il pericolo di gelate tardive.
Le caratteristiche dei vini sono determinate inoltre dalla vicinanza, a sud dell'azienda agricola, del fiume Magro, che attenuta le temperature e l'umidità della pianura. Lo stesso vale per la parte a nord, dove la Sierra Negrete funge da bastione contro i venti freddi settentrionali invernali e primaverili. Il torrente Estrenas, che costeggia l'azienda e drena le acque della Sierra de Utiel a nord convogliandole verso il Magro, è un altro elemento distintivo. I suoli presentano un orizzonte a crosta calcarea che contribuisce inoltre a mantenere il tasso di umidità superiore al resto della regione, in cui predominano i suoli sviluppati su materiali non consolidati. Per questo motivo, il pH nella zona delimitata è di 8,5 mentre è compreso tra 8,2 e 8,3 nelle zone circostanti. Il valore elevato del pH è dovuto alla forte presenza di carbonato di calcio e favorisce l'assorbimento di fosfati, potassio, calcio e magnesio da parte delle viti.
Pertanto il tenore di calcare dei suoli non corrisponde a quello del resto della regione, in cui i suoli presentano valori medi del 25 %, contro un tasso di calcare totale del 38 % e di calcare attivo del 14 % della zona delimitata. Anche i livelli di fosforo e di potassio presenti nel suolo della zona (sebbene variabili da parcella a parcella) sono più elevati che nel resto della regione e nelle zone circostanti: tra 30 e 50 per il fosforo e tra 0,35 e 0,55 mEq/l per il potassio.
In conclusione tutti questi fattori fanno sì che i vini di questa zona si contraddistinguano per un colore brillante e intenso, aromi primari di frutta matura, una struttura netta e una bella armonia in bocca.
Inoltre, le differenze principali tra i vini «Vera de Estenas» e i vini prodotti nei dintorni che rientrano nella DOP «Utiel-Requena», con particolare riferimento ai vini rossi invecchiati, sono riportate nella tabella seguente.
Parametro |
DOP Utiel-Requena |
Vera de Estenas |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
12,5 |
Tenore in zuccheri totale massimo (g/l) |
9 |
4 |
Acidità totale minima (g/l) |
3,5 |
5 |
Acidità volatile minima (g/l) |
1,2 |
0,95 |
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l) |
150 |
140 |
Intensità colorante minima |
|
10 UA/cm |
IPT minimo |
|
55 |
Resa massima (kg/ha) |
7 500 -10 500 |
7 850 |
Resa estrattiva (%) |
74 |
70 |
Occorre inoltre precisare che esiste al momento una sola azienda vitivinicola nella zona delimita e che è stata presentata domanda al catasto dalla «Compañía Vinícola del Campo de Requena, SL». Tale azienda è stata creata appositamente per riunire un gruppo di proprietari di vigneti situati nella zona delimitata al fine di richiedere la DOP. L'azienda agricola non è in effetti proprietaria della totalità delle parcelle nella zona geografica delimitata, in quanto le parcelle 144 e 147 del poligono 37 e le parcelle n. 197, 204, 207, 208, 218 e 220 del poligono 38 appartengono ad altri proprietari viticoltori che hanno avuto la possibilità di essere ascoltati. Occorre inoltre precisare che, sebbene l'azienda vitivinicola sia proprietaria di altre parcelle adiacenti, queste non sono state incluse nella zona, in quanto non presentano le condizioni pedoclimatiche necessarie.
Pertanto, anche se al momento vi è soltanto uno stabilimento di vinificazione, è possibile che in futuro se ne aggiungano altri che potranno utilizzare la DOP, a condizione di rispettare il disciplinare di produzione.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Nessuna
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
http://www.agroambient.gva.es/documents/163228750/163232588/PC+VERA+DE+ESTENAS-GRABADA.pdf/d0d9334c-f314-407f-82e2-15d935a0f9e5
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(*1) Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rispettare i limiti legali stabiliti nella normativa dell'UE in vigore.
(*2) Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rispettare i limiti legali stabiliti nella normativa dell'UE in vigore.
(*3) Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rispettare i limiti legali stabiliti nella normativa dell'UE in vigore.
(*4) Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve rispettare i limiti legali stabiliti nella normativa dell'UE in vigore.