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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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2019/C 230/01 |
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2019/C 230/60 |
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2019/C 230/63 |
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2019/C 230/66 |
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2019/C 230/67 |
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2019/C 230/68 |
Causa T-245/19: Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione |
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2019/C 230/69 |
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2019/C 230/70 |
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2019/C 230/71 |
Causa T-294/19: Ricorso proposto il 4 maggio 2019 — Vanhoudt e a./BEI |
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2019/C 230/72 |
Causa T-299/19: Ricorso proposto il 9 maggio 2019 — VG/Commissione |
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2019/C 230/73 |
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2019/C 230/74 |
Causa T-307/19: Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — SQlab/EUIPO (Innerbarend) |
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2019/C 230/75 |
Causa T-308/19: Ricorso proposto il 17 maggio 2019 –BU/Commissione |
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2019/C 230/76 |
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2019/C 230/77 |
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2019/C 230/78 |
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2019/C 230/79 |
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2019/C 230/80 |
Causa T-115/19: Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL'S ENVY) |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CDJ
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 230/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
CDJ
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst/Repubblica d’Austria
(Causa C-24/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età - Direttiva 2000/78/CE - Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età - Nuovo regime di retribuzione e di avanzamento - Mantenimento della differenza di trattamento - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede un computo parziale dei pregressi periodi di servizio)
(2019/C 230/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Convenuta: Repubblica d’Austria
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che entra in vigore retroattivamente, la quale, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prevede un reinquadramento degli agenti a contratto in servizio in un nuovo regime di retribuzione e di avanzamento nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali agenti a contratto è determinato in funzione dell’ultima retribuzione percepita a titolo del precedente regime. |
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2) |
Nell’ipotesi in cui disposizioni nazionali non possano essere interpretate conformemente alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che tale direttiva attribuisce ai soggetti dell’ordinamento garantendone la piena efficacia e disapplicando ove necessario ogni disposizione nazionale contraria. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando è stata constatata una discriminazione contraria al diritto dell’Unione, e finché misure dirette a ripristinare la parità di trattamento non sono state adottate, il ripristino della parità di trattamento, in un caso come quello di cui si tratta nel procedimento principale, comporta la concessione, agli agenti a contratto sfavoriti dal precedente regime di retribuzione e di avanzamento, degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare gli agenti a contratto favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione dei periodi di servizio maturati prima del compimento del diciottesimo anno di età sia l’avanzamento nella scala retributiva e, di conseguenza, la concessione di un’indennità finanziaria agli agenti a contratto discriminati per un importo pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che l’agente a contratto interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in modo discriminatorio e l’importo della retribuzione effettivamente percepita. |
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3) |
L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel determinare l’anzianità retributiva di un agente a contratto, sono presi integralmente in considerazione i pregressi periodi di servizio compiuti nell’ambito di un rapporto di lavoro con un ente locale o un comune di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, con un organismo dell’Unione europea o, inoltre, con un’organizzazione intergovernativa cui la Repubblica d’Austria appartiene o con altri organismi analoghi, mentre qualsiasi altro pregresso periodo di servizio è preso in considerazione solo fino ad un massimo di dieci anni e nei limiti in cui sia pertinente. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Martin Leitner/Landespolizeidirektion Tirol
(Causa C-396/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età - Direttiva 2000/78/CE - Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età - Nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera - Mantenimento della disparità di trattamento - Diritto a un ricorso effettivo - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Giustificazioni)
(2019/C 230/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Martin Leitner
Resistente: Landespolizeidirektion Tirol
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, entrante in vigore in maniera retroattiva, la quale, al fine di porre termine ad una discriminazione fondata sull’età, preveda un trasferimento dei funzionari in servizio verso un nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali funzionari viene determinato in base all’ultima retribuzione da essi percepita a titolo del regime precedente. |
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2) |
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 9 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, la quale, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, riduca la portata del controllo che i giudici nazionali sono in grado di esercitare, escludendo le questioni correlate al fondamento dell’«importo di riferimento per il reinquadramento» calcolato secondo le regole del vecchio regime retributivo e di avanzamento. |
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3) |
Nell’ipotesi in cui delle disposizioni nazionali non possano essere interpretate in una maniera conforme alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nel quadro delle sue competenze, la tutela giuridica scaturente per i singoli da tale direttiva e a garantire la piena efficacia di quest’ultima, disapplicando, ove occorra, qualsiasi contraria disposizione nazionale. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora sia stata constatata una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, e fintanto che non siano state adottate delle misure idonee a ristabilire la parità di trattamento, il ripristino di tale parità di trattamento, in un caso quale quello in discussione nel procedimento principale, implica la concessione ai funzionari penalizzati dal vecchio regime retributivo e di avanzamento degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i funzionari favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, sia l’avanzamento nella scala delle retribuzioni, e comporta, di conseguenza, la concessione di una compensazione finanziaria ai funzionari discriminati in misura pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che il funzionario interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in maniera discriminatoria e l’importo della retribuzione che egli ha effettivamente percepito. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil/Dikigorikos Syllogos Athinon
(Causa C-431/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 98/5/CE - Accesso alla professione di avvocato - Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante - Articolo 3, paragrafo 2 - Condizione per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante - Certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine - Diniego di iscrizione - Norme professionali e deontologiche - Incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato)
(2019/C 230/04)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil
Convenuto: Dikigorikos Syllogos Athinon
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 — Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/Banca centrale europea, Commissione europea
(Causa C-450/17 P) (1)
(Impugnazione - Politica economica e monetaria - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 6, paragrafo 4 - Regolamento (UE) n. 468/2014 - Articolo 70, paragrafo 1 - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) - Meccanismo di vigilanza unico - Esercizio di tali compiti da parte delle autorità nazionali competenti - Ente creditizio «meno significativo» - «Circostanze particolari» che giustificano che un ente creditizio sia considerato «meno significativo»)
(2019/C 230/05)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank (rappresentanti: A. Glos, T. Lübbig e M. Benzing, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou e R. Bax, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt), Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e K.-P. Wojcik, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento — Italia) — Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
(Causa C-494/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro a tempo determinato - Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico - Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Limitazione dell’effetto retroattivo della trasformazione - Assenza di risarcimento pecuniario)
(2019/C 230/06)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte di Appello di Trento
Parti
Ricorrenti: Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR
Convenuti: Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Dispositivo
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude — per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato — qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach/Szef Krajowej Administracji Skarbowej
(Causa C-566/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera a) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Principio di neutralità dell’IVA - Soggetto passivo che esercita sia attività economiche sia attività non economiche - Beni e servizi acquisiti per la realizzazione sia di operazioni soggette a IVA sia di operazioni non soggette a IVA - Assenza di criteri di ripartizione nella normativa nazionale - Principio di legalità dell’imposta)
(2019/C 230/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Convenuto: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Dispositivo
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato a monte sull’acquisto di beni e di servizi da parte di quest’ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all’IVA, sia attività non economiche, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, in ragione dell’assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/L.W. Geelen
(Causa C-568/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 52, lettera a) - Articolo 56, paragrafo 1, lettera k) - Prestazioni di servizi - Luogo delle operazioni imponibili - Riferimento fiscale - Sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse via Internet - Attività ricreativa - Nozione - Luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite)
(2019/C 230/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Resistente: L.W. Geelen
Dispositivo
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1) |
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, e l’articolo 52, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi complessa come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, costituisce un’«attività ricreativa», a norma di tali disposizioni, da considerarsi «materialmente eseguita», ai sensi delle medesime, nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede delle proprie attività economiche o una stabile organizzazione a partire dalla quale tale prestazione di servizi viene resa o, in mancanza, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale. |
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2) |
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2002/38, e l’articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388, devono essere interpretati nel senso che una prestazione di servizi come quella di cui al procedimento principale, consistente nel proporre sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet, non rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni qualora la suddetta prestazione sia stata fornita a beneficiari che si trovano tutti nello Stato membro del prestatore di detti servizi. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/8 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — Mittetulundusühing Järvelaev/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
(Causa C-580/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Applicabilità ratione temporis - Articolo 72 - Stabilità delle operazioni relative a investimenti - Modifica sostanziale dell’operazione di investimento cofinanziata - Oggetto acquistato grazie a un’operazione d’investimento cofinanziata dal FEASR e concesso in locazione a un terzo dal beneficiario della sovvenzione - Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1306/2013 - Articoli 54 e 56 - Obbligo per gli Stati membri di procedere al recupero dei pagamenti indebiti in seguito a irregolarità o a negligenza - Nozione di «irregolarità» - Avvio del procedimento di recupero)
(2019/C 230/09)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Mittetulundusühing Järvelaev
Resistente: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Dispositivo
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1) |
La stabilità di un’operazione d’investimento che, come nel procedimento principale, è stata approvata e cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a titolo del periodo di programmazione 2007-2013 deve essere valutata alla luce delle disposizioni dell’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Qualora il recupero delle somme indebitamente versate nell’ambito di tale operazione intervenga dopo la fine del periodo di programmazione, ossia dopo il 1o gennaio 2014, esso deve basarsi sull’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. |
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2) |
Il fatto che il beneficiario di una sovvenzione che, come quella discussa nel procedimento principale, è stata versata nell’ambito di un’operazione d’investimento cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a titolo dell’asse Leader di cui al regolamento n. 1698/2005 abbia dato in locazione l’oggetto acquistato attraverso tale sovvenzione ad un terzo, il quale lo utilizza per la stessa attività che doveva essere esercitata dal beneficiario della sovvenzione, può costituire una modifica sostanziale dell’operazione di investimento cofinanziata, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti alla luce delle condizioni alternative indicate ai punti a) e b) di detta disposizione. Al fine di ravvisare l’esistenza di un indebito vantaggio conferito a un’impresa o a un ente pubblico, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, spetta all’autorità nazionale competente determinare, sotto il controllo dei giudici nazionali competenti, in che cosa concretamente consista l’indebito vantaggio. La questione se, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, l’utilizzatore effettivo della sovvenzione avrebbe o meno beneficiato della sovvenzione qualora avesse esso stesso presentato una domanda di sovvenzione, sebbene pertinente, non è decisiva ai fini dell’applicazione del suddetto articolo 72, paragrafo 1, lettera a). |
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3) |
L’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata nell’ambito di un’operazione d’investimento cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a conservare e a utilizzare personalmente e per almeno cinque anni, decorrenti dal versamento dell’ultima rata della sovvenzione, l’oggetto acquistato nell’ambito di tale operazione d’investimento. |
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4) |
L’articolo 56, primo comma, del regolamento n. 1306/2013 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un’irregolarità, ai sensi di tale disposizione, la mancata attuazione, da parte del beneficiario di una sovvenzione concessa nell’ambito di un’operazione d’investimento cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e rientrante nell’asse Leader di cui al regolamento n. 1698/2005, di uno degli elementi dell’operazione indicati dal beneficiario nella sua domanda di sovvenzione, che costituiva uno dei criteri di valutazione delle domande ai fini del loro posizionamento in una graduatoria, ancorché tale criterio non fosse richiesto dalla legislazione nazionale in materia, purché la mancata attuazione di un simile elemento sia all’origine di una modifica sostanziale, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, dell’operazione d’investimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. |
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5) |
L’articolo 56 del regolamento n. 1306/2013 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un procedimento per il recupero di una sovvenzione indebitamente versata venga avviato prima della scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla decisione di finanziamento da parte dell’autorità di gestione. Detta disposizione non osta neppure alla prosecuzione di un simile procedimento di recupero nel caso in cui, nel corso del procedimento, il beneficiario della sovvenzione ponga fine all’inadempimento che aveva giustificato l’avvio di tale procedimento. |
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/9 |
Sentenza della Corte (Terza. Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — SF/Inspecteur van de Belastingdienst
(Causa C-631/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) - Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo - Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore - Determinazione della normativa applicabile)
(2019/C 230/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: SF
Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst
Dispositivo
L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona, pur svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell’Unione europea, abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro d’origine, ricade nella sfera d’applicazione di tale disposizione, ragion per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona medesima.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Lombardia — Italia) — EN.SA. Srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
(Causa C-712/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Operazioni fittizie - Impossibilità di detrarre l’imposta - Obbligo, per l’emittente di una fattura, di assolvere l’IVA in essa indicata - Sanzione di importo pari a quello dell’IVA indebitamente detratta - Compatibilità con i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità)
(2019/C 230/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale di Lombardia
Parti
Ricorrente: EN.SA. Srl
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
Dispositivo
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1) |
In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l’IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un’operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d’imposta risultante da tale obbligo qualora l’emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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2) |
I principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata. |
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — Brian Andrew Kerr/Pavlo Postnov, Natalia Postnova
(Causa C-25/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenza speciale in materia contrattuale - Nozione di «materia contrattuale» - Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile - Obbligo gravante sui condomini di versare al bilancio del condominio i contributi finanziari annuali stabiliti con tale decisione - Azione in giudizio volta ad ottenere l’esecuzione di tale obbligo - Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Regolamento (CE) n. 593/2008 - Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) - Nozioni di «contratto di prestazione di servizi» e di «contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare» - Decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile relativa alle spese per la manutenzione delle sue parti comuni)
(2019/C 230/12)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Okrazhen sad — Blagoevgrad
Parti
Ricorrente: Brian Andrew Kerr
Convenuti: Pavlo Postnov, Natalia Postnova
Dispositivo
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1) |
L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia vertente su di un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile costituito di appartamenti sprovvista della personalità giuridica e specialmente istituita ex lege per esercitare taluni diritti, adottata a maggioranza dei suoi membri, ma vincolante per tutti i suoi membri, deve considerarsi riconducibile alla nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione. |
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che una controversia, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, vertente su di un’obbligazione di pagamento risultante da una decisione dell’assemblea dei condomini di un immobile composto di appartamenti, relativa alle spese per la manutenzione delle parti comuni di tale immobile, deve essere considerata come riguardante un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione. |
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-53/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Mercati degli strumenti finanziari - Direttiva 2004/39/CE - Articoli 8, 23, 50 e 51 - Ambito di applicazione - Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede - Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale - Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l’esercizio dell’attività - Libertà fondamentali - Situazione puramente interna - Inapplicabilità)
(2019/C 230/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Antonio Pasquale Mastromartino
Convenuta: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Dispositivo
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e segnatamente gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva summenzionata, gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella in esame nel procedimento principale, un divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non rientra né nell’ambito di applicazione di detta direttiva, né in quello degli articoli 49 e 56 TFUE, e neppure in quello dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. In una situazione siffatta, gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva suddetta, gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di proporzionalità non ostano ad un divieto siffatto.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — A-PACK CZ s.r.o./Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-127/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 90 e 273 - Non pagamento totale o parziale, da parte del debitore, dell’importo dovuto al soggetto passivo a titolo di un’operazione soggetta a IVA - Base imponibile - Riduzione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità)
(2019/C 230/14)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: A-PACK CZ s.r.o.
Convenuto: Odvolací finanční ředitelství
Dispositivo
L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che un soggetto passivo non possa procedere alla rettifica della base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in caso di mancato pagamento totale o parziale, da parte del suo debitore, di una somma dovuta a titolo di un’operazione soggetta a tale imposta, se il debitore non è più un soggetto passivo ai fini dell’IVA.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Spagna) — Violeta Villar Láiz/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Causa C-161/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4 - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso - Discriminazione indiretta - Lavoro a tempo parziale - Calcolo della pensione di vecchiaia)
(2019/C 230/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parti
Ricorrente: Violeta Villar Láiz
Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale l’importo della pensione di vecchiaia di tipo contributivo di un lavoratore a tempo parziale è calcolato moltiplicando un importo di base, stabilito a partire dalle retribuzioni effettivamente percepite e dai contributi effettivamente versati, per una percentuale che dipende dalla durata del periodo contributivo, periodo che è a sua volta soggetto a un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l’orario di lavoro a tempo parziale effettivamente prestato e l’orario di lavoro prestato da un paragonabile lavoratore a tempo pieno e maggiorato mediante l’applicazione di un coefficiente pari a 1,5, nei limiti in cui detta normativa pone in una situazione di particolare svantaggio i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/14 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Jadran Dodič/Banka Koper, Alta Invest
(Causa C-194/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Trasferimento di imprese - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Criteri di valutazione del trasferimento - Trasferimento di clientela - Trasferimento dell’insieme dei servizi finanziari da una banca a una società di borsa che esclude il trasferimento del personale)
(2019/C 230/16)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Jadran Dodič
Convenute: Banka Koper, Alta Invest
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che l’acquisizione, da parte di una seconda impresa, degli strumenti finanziari e delle altre attività patrimoniali dei clienti di una prima impresa, in seguito alla cessazione dell’attività da parte di quest’ultima, in forza di un contratto la cui conclusione è imposta dalla legislazione nazionale, può costituire un trasferimento di impresa o di parte di impresa, anche qualora i clienti della prima impresa restino liberi di non affidare la gestione dei loro titoli di borsa alla seconda impresa, ove si accerti l’esistenza di un trasferimento di clientela, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. In tale contesto, il numero, anche molto elevato, di clienti effettivamente trasferiti non è, di per sé, determinante per quanto riguarda la qualificazione come «trasferimento» e la circostanza che la prima impresa collabori, in qualità di società di intermediazione di borsa non indipendente, con la seconda impresa, non ha, in linea di principio, alcuna incidenza.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol — Austria) — PI/Landespolizeidirektion Tirol
(Causa C-230/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi - Restrizione - Decisione di chiusura immediata di un esercizio commerciale - Assenza di motivazione - Ragioni imperative di interesse generale - Prevenzione della commissione di reati nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione - Tutela della sanità pubblica - Proporzionalità della restrizione alla libertà di stabilimento - Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali - Effettività del controllo giurisdizionale - Diritti della difesa - Principio generale del diritto ad una buona amministrazione)
(2019/C 230/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Tirol
Parti
Ricorrente: PI
Convenuta: Landespolizeidirektion Tirol
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE, l’articolo 15, paragrafo 2, e gli articoli 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio generale del diritto a una buona amministrazione devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essi ostano ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per un’autorità amministrativa, di decidere di chiudere con effetto immediato un esercizio commerciale in quanto sospetti lo svolgimento, al suo interno, di un’attività di prostituzione senza l’autorizzazione richiesta dalla normativa stessa, nei limiti in cui quest’ultima normativa, per un verso, non esige che una siffatta decisione sia motivata, in fatto e in diritto, per iscritto e sia comunicata al suo destinatario e, per altro verso, impone che un’istanza formulata dal citato destinatario per ottenere l’annullamento della decisione stessa sia, dal canto suo, motivata.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/15 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 — Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione/Yosu Galocha
(Causa C-243/18 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Concorso - Sentenza di annullamento - Portata dell’annullamento - Bilanciamento dei contrapposti interessi - Annullamento degli elenchi di riserva - Annullamento delle decisioni di assumere taluni candidati idonei inclusi in tali elenchi)
(2019/C 230/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (rappresentanti: G. Poszler e R. Hanak, agenti)
Altra parte nel procedimento: Yosu Galocha (rappresentante: A. Asmaryan Degtyareva, avvocato)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
L’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione sopporterà le proprie spese. |
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/16 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Stadt Euskirchen/Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(Causa C-253/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia - Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 5, paragrafi 1 e 2 - Aggiudicazione diretta - Contratti di servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus e tram - Condizioni - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12 - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 28)
(2019/C 230/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Stadt Euskirchen
Resistente: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
Con l’intervento di: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’aggiudicazione diretta di contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico con autobus che non assumono la forma di contratti di concessione, ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
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8.7.2019 |
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C 230/17 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps/Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.
(Causa C-305/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2008/98/CE - Recupero o smaltimento dei rifiuti - Istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca l’autosufficienza nazionale - Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti - Qualifica degli impianti di incenerimento come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale» - Rispetto del principio della «gerarchia dei rifiuti» - Direttiva 2001/42/CE - Necessità di procedere ad una «valutazione ambientale»)
(2019/C 230/20)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: Verdi Ambiente e Società (VAS) — Aps Onlus, Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare Aps
Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Lombardia
Con l’intervento di: Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus, Comitato Donne 29 Agosto
Dispositivo
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1) |
Il principio della «gerarchia dei rifiuti», quale espresso all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e letto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici. |
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2) |
L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — RE/Praxair MRC SAS
(Causa C-486/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Clausola 2, punto 6 - Lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno in situazione di congedo parentale a tempo parziale - Licenziamento - Indennità di licenziamento e indennità per congedo di riqualificazione - Modalità di calcolo - Articolo 157 TFUE - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile - Congedo parentale a tempo parziale preso essenzialmente da lavoratrici di sesso femminile - Discriminazione indiretta - Fattori oggettivamente giustificati estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso - Insussistenza)
(2019/C 230/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: RE
Convenuta: Praxair MRC SAS
Dispositivo
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1) |
La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, deve essere interpretata nel senso che osta a che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità di licenziamento e l’indennità per congedo di riqualificazione da versare a detto lavoratore siano determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento. |
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2) |
L’articolo 157 TFUE va interpretato nel senso che osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale che prevede che, quando un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno è licenziato nel momento in cui beneficia di un congedo parentale a tempo parziale, detto lavoratore riceva una indennità di licenziamento e una indennità per congedo di riqualificazione determinate, quantomeno in parte, sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce al momento del licenziamento, nella situazione in cui un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini sceglie di beneficiare di un congedo parentale a tempo parziale e ove la differenza di trattamento che ne risulta non possa spiegarsi in base a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/19 |
Impugnazione proposta il 10 dicembre 2018 dalla Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2018, causa T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira
(Causa C-780/18 P)
(2019/C 230/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (rappresentanti: S. Ferrandis González e K. Gibas, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e A. Salgado Nespereira, S.A.
Con ordinanza del 22 maggio 2019, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha respinto il ricorso per cassazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato, e ha condannato la Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. alle spese.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 marzo 2019 — Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc.
(Causa C-264/19)
(2019/C 230/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Constantin Film Verleih GmbH
Convenute: YouTube LLC, Google Inc.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli indirizzi dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE (1), ai quali si estendono le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardino anche, se del caso,
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione sub c): Se le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE riguardino anche l'ultimo indirizzo IP utilizzato dall'utente, che in precedenza ha caricato file in violazione di un diritto, per accedere al proprio account Google/YouTube, nonché l'ora esatta dell'accesso, indipendentemente dal fatto che durante tale ultimo accesso siano state commesse violazioni. |
(1) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 marzo 2019 — EIS GmbH/TO
(Causa C-266/19)
(2019/C 230/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: EIS GmbH
Resistente: TO
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un numero di telefono sia «disponibile» ai sensi delle istruzioni per la compilazione relative alle istruzioni tipo sul recesso ai sensi dell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/83/UE (1) qualora il professionista indichi il numero di telefono nell’ambito delle note legali o lo esponga in maniera chiara e leggibile sulla pagina iniziale del suo sito Internet. |
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2) |
Se un numero di telefono sia «disponibile» ai sensi delle istruzioni per la compilazione relative alle istruzioni tipo sul recesso ai sensi dell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/83/UE qualora il professionista, pur utilizzando la linea telefonica a fini professionali, non la impieghi tuttavia per la conclusione di contratti a distanza, e non la metta a disposizione pertanto neanche per l’annullamento di contratti a distanza sotto forma di ricevimento di dichiarazioni di recesso. |
(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU 2011, L 304, pag. 64).
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Regno Unito) il 3 aprile 2019 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/WR
(Causa C-279/19)
(2019/C 230/25)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (Regno Unito)
Parti
Appellante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Appellato: WR
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia debitore dell’accisa, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE (1) (in prosieguo: la «Direttiva»), la persona (in prosieguo: «P») che abbia il possesso materiale dei prodotti sottoposti ad accisa nel momento in cui l’accisa su detti prodotti diviene esigibile nello Stato membro B, nel caso in cui detta persona:
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2) |
Se la risposta alla questione 1 sia diversa nel caso in cui P non sapesse che i prodotti in suo possesso erano sottoposti ad accisa. |
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'11 aprile 2019 — Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland
(Causa C-297/19)
(2019/C 230/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Resistente: Kreis Nordfriesland
Con l’intervento di: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Parte interessata: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questioni pregiudiziali
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1. |
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2. |
Se un’attività svolta nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege costituisca un’«attività professionale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2004/35. |
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 30 aprile 2019 — Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG
(Causa C-343/19)
(2019/C 230/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Klagenfurt
Parti
Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Convenuta: Volkswagen AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sia possibile considerare come «luogo in cui si è verificato l’evento dannoso» il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro.
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 3 maggio 2019 — Novartis AG/Patent- och registreringsverket
(Causa C-354/19)
(2019/C 230/28)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: Novartis AG
Altre parti nel procedimento: Patent- och registreringsverket
Questione pregiudiziale
Considerato l’obiettivo essenziale che il certificato protettivo complementare per i medicinali deve conseguire, ossia incoraggiare la ricerca farmaceutica nell'Unione europea, se l’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 469/2009 (1), tenuto conto dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1610/96, osti al rilascio, in favore del richiedente che abbia già ottenuto un certificato protettivo complementare per un prodotto protetto da un brevetto di base rilasciato precisamente per quel prodotto, di un certificato protettivo complementare per un nuovo uso del prodotto in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nel quale il nuovo uso consista in una nuova indicazione terapeutica specificamente protetta da un nuovo brevetto di base.
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/24 |
Impugnazione proposta il 17 maggio 2019 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2019, causa T-135/15, Italia/Commissione
(Causa C-390/19 P)
(2019/C 230/29)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, C. Colelli, avvocato dello Stato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Ungheria
Conclusioni
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— |
Annullare, nella parte oggetto del presente appello, la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 12 marzo 2019, causa T-135/15, Repubblica Italiana contro Commissione europea, notificata in 13 marzo 2019, con la quale è stato respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dalla Repubblica italiana avverso la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 53] (1). |
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— |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
VIOLAZIONE DEI REGG. N. 320/2006 E N. 968/2006. VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 14 NOVEMBRE 2013, CAUSE RIUNITE DA C-187/12 E C-189/12, SFIR E A. Con il primo motivo la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha erroneamente individuato il momento in cui andava verificato se i silos mantenuti negli zuccherifici destinatari dell’aiuto avessero o meno le caratteristiche di «impianto di produzione» e fosse, pertanto, legittimo o meno il loro mantenimento, nelle ipotesi di presentazione di istanze di aiuti finalizzati allo smantellamento totale degli impianti. |
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2) |
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE DEFINITE NEL DOCUMENTO N. VI/5330/97 Con il secondo motivo la decisione è stata censurata in quanto il Tribunale, pur avendo ritenuto che nel caso di specie ricorressero entrambe le condizioni previste dall’allegato 2 alle linee guida ai fini della ricorrenza di uno dei «Casi limite» cui il legislatore eurounitario ha attribuito rilevanza al fine di escludere o ridurre la rettifica finanziaria, ha considerato legittima la decisione della Commissione di non applicare il «caso limite». |
GCEU
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/25 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019 — Ertico — ITS Europe/Commissione
(Causa T-604/15) (1)
(«Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Raccomandazione 2003/361/CE - Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese - Richiesta di revisione ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom - Assenza di ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Autorità di cosa giudicata - Criteri di definizione delle microimprese, piccole o medie imprese nelle politiche dell’Unione - Nozione di “impresa” - Nozione di “attività economica” - Requisito dell’indipendenza - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 230/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Wellinger e K. T’Syen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Clausen, successivamente R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del 18 agosto 2015 del gruppo di esperti di validazione previsto dal punto 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2012, sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (GU 2012, L 359, pag. 45), in quanto tale decisione afferma che la ricorrente non può essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation — Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico — ITS Europe) sopporterà la metà delle proprie spese. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Ertico — ITS Europe. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/26 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019 — Andrea Incontri/EUIPO — Higicol (ANDREA INCONTRI)
(Causa T-197/16) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea ANDREA INCONTRI - Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea ANDREIA - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo di un nome e di un cognome - Potere di riforma»)
(2019/C 230/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Andrea Incontri Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Higicol, SA (Baguim do monte, Portogallo) (rappresentanti: Á. Pinho e J. M. Pimenta, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2016 (procedimento R 146/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Higicol e l’Andrea Incontri.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 febbraio 2016 (procedimento R 146/2015-4) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’Andrea Incontri Srl, ivi comprese le spese indispensabili che quest’ultima ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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3) |
L’Higicol, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’Andrea Incontri, ivi comprese le spese indispensabili che quest’ultima ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/26 |
Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019 — Enrico Colombo e Corinti Giacomo/Commissione
(Causa T-690/16) (1)
(«Appalti pubblici di lavori - Procedura di gara d’appalto - JRC di Ispra - Lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento - Rigetto dell’offerta di un concorrente - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 230/32)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia) e Corinti Giacomo (Ispra, Italia) (rappresentanti: R. Colombo e G. Turri, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude, L. Di Paolo e P. Rosa Plaza, successivamente S. Delaude e L. Di Paolo e infine S. Delaude e A. Spina, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, in sostanza, all’annullamento delle decisioni della Commissione di respingere l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto JRC/IPR/2016/C4/0002/OC, concernente un accordo quadro per la costruzione e la manutenzione, presso il Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra (Italia), di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento, e di attribuire tale appalto ad un altro concorrente, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a causa di tali decisioni, fondata sull’articolo 268 TFUE.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Enrico Colombo SpA e la Corinti Giacomo sono condannate alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/27 |
Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019 — Real Madrid Club de Fútbol/Commissione
(Causa T-791/16) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di una società calcistica professionistica - Accordo volto a compensare la mancanza di un trasferimento fondiario inizialmente concordato tra un comune e una società calcistica - Importo eccessivo della compensazione concessa a favore della società calcistica - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Vantaggio»)
(2019/C 230/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Pérez-Bustamante Köster e F. Löwhagen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal, G. Luengo e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2393 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Real Madrid CF (GU 2016, L 358, pag. 3)
Dispositivo
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1) |
La decisione (UE) 2016/2393 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Real Madrid CF, è annullata. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Real Madrid Club de Fútbol. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/28 |
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019 — Polonia/Commissione
(Cause riunite T-836/16 e T-624/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio - Imposta progressiva sul fatturato - Decisione di avvio del procedimento d’indagine formale - Decisione finale che qualifica la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Nozione di “aiuto di Stato” - Requisito relativo alla selettività»)
(2019/C 230/34)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk-Szaładzińska, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e P.-J. Loewenthal, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Ungheria (rappresentanti: nella causa T-836/16, M. Fehér, G. Koós e E. Tóth e, nella causa T-624/17, M. Fehér e G. Koós, agenti)
Oggetto
Domande fondate sull’articolo 263 TFUE dirette a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione C(2016) 5596 final della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) — Polonia — Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio, di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione a tale misura e, dall’altro, della decisione (UE) 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all’aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all’imposta sul settore del commercio al dettaglio (GU 2018, L 29, pag. 38), che chiude il procedimento e secondo la quale la suddetta misura costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno alla quale è stata data esecuzione illegalmente.
Dispositivo
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1) |
La decisione C(2016) 5596 final della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) — Polonia — Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio, è annullata. |
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2) |
La decisione (UE) 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all’aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all’imposta sul settore del commercio al dettaglio, è annullata. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia nelle cause T-836/16 e T-624/17. |
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4) |
L’Ungheria sopporterà le proprie spese nelle cause T-836/16 e T-624/17. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/29 |
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019 — Bank Tejarat/Consiglio
(Causa T-37/17) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei fondi - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive in questione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2019/C 230/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, QC, R. Blakeley, V. Zaiwalla, H. Leith, barristers, e T. de la Mare, QC)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)
Interveniente, a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e J. Norris, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere un risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa del regolamento d’esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2012, L 19, pag. 1), del regolamento (UE) n. 267/202 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), e del regolamento d’esecuzione (UE) del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU 2012, L 208, pag. 2).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Bank Tejarat sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/30 |
Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Steinhoff e a./BCE
(Causa T-107/17) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - BCE - Banche centrali nazionali - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Coinvolgimento del settore privato - Clausole di azione collettiva - Scambio obbligatorio di strumenti di debito greci - Creditori privati - Parere della BCE - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Principio pacta sunt servanda - Articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali - Articolo 63, paragrafo 1, TFUE - Articolo 124 TFUE»)
(2019/C 230/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Frank Steinhoff (Amburgo, Germania), Ewald Filbry (Dortmund, Germania), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Germania), Werner Bäcker (Rodgau, Germania), EMB Consulting SE (Mühltal, Germania), (rappresentanti: O. Hoepner e D. Unrau, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz e G. Várhelyi, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto per il fatto che la BCE avrebbe omesso, nel suo parere del 17 febbraio 2012 (CON/2012/12), di richiamare l’attenzione della Repubblica ellenica sull’illegittimità della ristrutturazione del debito pubblico greco prevista tramite lo scambio di strumenti di debito obbligatorio.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
I sigg. Frank Steinhoff e Ewald Filbry, la Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, il sig. Werner Bäcker e l’EMB Consulting SE sono condannati alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/30 |
Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Marinvest e Porting/Commissione
(Causa T-728/17) (1)
(«Aiuti di Stato - Infrastrutture per porti turistici - Concessione della gestione di un porto e messa a disposizione di infrastrutture e servizi senza corrispettivo economico - Decisione che constata l’assenza di aiuti di Stato - Incidenza sugli scambi tra Stati membri»)
(2019/C 230/37)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Marinvest d.o.o. (Izola, Slovenia) e Porting d.o.o. (Izola) (rappresentanti: G. Cecovini Amigoni e L. Daniele, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, S. Noë e D. Recchia, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e R. Kanitz, successivamente R. Kanitz, agenti), Javno podjetje komunala Izola d.o.o. (Izola, Slovenia) (rappresentante: A. Mužina, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2017) 5049 final della Commissione, del 20 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.45220 (2016/FC) — Slovenia — Presunto aiuto in favore di Komunala Izola d.o.o.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Marinvest d.o.o. e Porting d.o.o. si faranno carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica federale di Germania e Javno podjetje komunala Izola d.o.o. si faranno carico ciascuna delle proprie spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/31 |
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019 — GMPO/Commissione
(Causa T-733/17) (1)
(«Medicinali per uso umano - Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 - Nozione di “beneficio significativo” - Disponibilità di un medicinale orfano - Articolo 5, paragrafo 12, lettera b), del regolamento n. 141/2000 - Decisione della Commissione di cancellare un medicinale dal Registro dei medicinali orfani - Errore di valutazione - Errore di diritto - Legittimo affidamento»)
(2019/C 230/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: GMP-Orphan (GMPO) (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Demetriou, QC, E. Mackenzie, barrister, L. Tsang e J. Mulryne, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen e A. Sipos, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione C (2017) 6102 final della Commissione, del 5 settembre 2017, che autorizza l’immissione in commercio del medicinale per uso umano Cuprior — trientina a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nei limiti in cui la Commissione ha deciso, all’articolo 5 della medesima decisione, che il medicinale non rispondeva più ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1), al fine di essere registrato come medicinale orfano e che conseguentemente era necessario aggiornare il Registro dei medicinali orfani dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La GMP-Orphan (GMPO) è condannata alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/32 |
Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Commune de Fessenheim e a./Commissione europea
(Causa T-751/17) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Lettera inviata dalla Commissione alle autorità francesi in merito al protocollo d’indennizzo del gruppo EDF nell’ambito dell’abrogazione dell’autorizzazione alla gestione della centrale nucleare di Fessenheim - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale di riservatezza - Interesse pubblico prevalente»)
(2019/C 230/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Commune de Fessenheim (Francia), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francia), Conseil départemental du Haut-Rhin, (Colmar, Francia), Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, (Strasburgo, Francia) (rappresentante: G. de Rubercy, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e B. Stromsky, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 ottobre 2017, che nega l’accesso alla lettera da essa inviata alle autorità francesi il 22 marzo 2017, riguardante il progetto di protocollo d’indennizzo del gruppo Électricité de France (EDF) per la chiusura della centrale nucleare di Fessenheim.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, il conseil départemental du Haut-Rhin e il conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/33 |
Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
(Causa T-795/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo NEYMAR - Dichiarazione di nullità - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 230/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Carlos Moreira (Guimarães, Portogallo) (rappresentante: T. Soares Faria, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O’Neill, agenti)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente T. de Haan, H. Abraham e P. Péters, successivamente da T. de Haan e P. Péters, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2017 (procedimento R 80/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Da Silva Santos Júnior e il sig. Moreira.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Carlos Moreira è condannato alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/33 |
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019 — Nerantzaki/Commissione
(Causa T-813/17) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EPSO/AD/331/16 - Condizioni di ammissione - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva del concorso - Errore di diritto»)
(2019/C 230/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Eleni Nerantzaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis, successivamente L. Levi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Mihaylova e L. Radu Bouyon, successivamente L. Radu Bouyon, D. Milanowska e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 15 maggio 2017 di non ammettere la ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/331/16 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 14 settembre 2017 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammetterla alla fase successiva di detto concorso.
Dispositivo
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1) |
La decisione della commissione giudicatrice del 15 maggio 2017 di non ammettere la sig.ra Eleni Nerantzaki alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/331/16 è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/34 |
Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Holzer y Cia/EUIPO Annco (ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR)
(Cause riunite T-3/18 e T-4/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo ANN TAYLOR e AT ANN TAYLOR - Motivo di nullità assoluta - Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Malafede»)
(2019/C 230/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Holzer y Cia, SA de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentanti: N. Fernández Fernández Pacheco e A. Fernández Fernández Pacheco, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Annco, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Rose, J. Warner, E. Preston, solicitors e P. Roberts, QC)
Oggetto
Due ricorsi proposti avverso le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 e dell’8 novembre 2017 (procedimenti R 2370/2016-2 e R 2371/2016-2), relative a due procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Annco e la Holzer y Cia.
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Holzer y Cia, SA de CV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall’Annco, Inc. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/35 |
Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph)
(Causa T-12/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Triumph - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TRIUMPH - Rigetto parziale della domanda di registrazione - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Identità dei segni - Carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito attraverso l’uso - Somiglianza dei prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 230/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zweirad-Center Stadler GmbH (Ratisbona, Germania) (rappresentanti: inizialmente P. Ruess e A. Doepner-Thiele, successivamente P. Ruess, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2017 (procedimento R 665/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Triumph Designs e la Zweirad-Center Stadler.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Zweirad-Center Stadler GmbH sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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3) |
La Triumph Designs Ltd sopporterà le proprie spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/36 |
Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019 — Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO — Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)
(Causa T-37/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Brave Paper - Marchio nazionale denominativo anteriore BRAVO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Somiglianza concettuale»)
(2019/C 230/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Pruszczyk, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Heinrich Bauer Verlag KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: U. Grübler, S. Engels e C. Engelmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 novembre 2017 (procedimento R 391/2017-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Heinrich Bauer Verlag e la Stirlinx Arkadiusz Kamusiński.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Stirlinx Arkadiusz Kamusiński è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/36 |
Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol e CAFE DEL SOL)
(Cause riunite T-89/18 e T-90/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domande di marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo Café del Sol e CAFE DEL SOL - Marchio nazionale figurativo anteriore Café del Sol - Prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore - Traduzione - Diritti della difesa - Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)
(2019/C 230/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. L. de Castro Hermida, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 (procedimenti R 1095/2017-4 e R 1096/2017-4), relative a procedimenti di opposizione tra il sig. Guiral Broto e la Gastro & Soul.
Dispositivo
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1) |
Le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 dicembre 2017 (procedimenti R 1095/2017-4 e R 1096/2017-4) relative a procedimenti di opposizione tra il sig. Ramón Guiral Broto e la Gastro & Soul sono annullate. |
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2) |
I ricorsi sono respinti quanto al resto. |
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3) |
L’EUIPO e il sig. Guiral Broto sono condannati ciascuno alle proprie spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/37 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Stamatopoulos/ENISA
(Causa T-99/18) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Avviso di posto vacante - Nomina su un posto di capo unità - Rigetto di candidatura - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Trasparenza - Responsabilità»)
(2019/C 230/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Grigorios Stamatopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (rappresentanti: A. Ryan, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’ENISA del 25 luglio 2017 recante rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell’unità «Finanze e appalti pubblici» e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Grigorios Stamatopoulos è condannato alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/38 |
Sentenza del Tribunale 20 maggio 2019 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA
(Causa T-104/18) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Sviluppo di un sistema di controllo del processo e della qualità nel settore della produzione industriale di alimenti - Progetto Food-Watch - Sovrapposizione del progetto con un altro progetto finanziato a titolo del medesimo programma - Obblighi di informazione gravanti sui beneficiari - Decisione di esigere il rimborso del contributo finanziario versato in esecuzione della convezione di sovvenzione»)
(2019/C 230/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Saint-Sébastien, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da J. Rivas Andrés, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta, in sostanza, a far constatare che la ricorrente non è tenuta al rimborso della sovvenzione accordata per il progetto FP7-SME 2013 605879 (Food-Watch).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Fundación Tecnalia Research & Innovation è condannata alle spese, ivi incluse quelle riguardanti il procedimento sommario. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/39 |
Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019 — Lucchini/Commissione
(Causa T-185/18) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato del tondo per cemento armato in barre o in rotoli - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 - Annullamento parziale della decisione della Commissione - Rigetto di una domanda diretta ad ottenere il rimborso dell’ammenda versata in esecuzione della decisione parzialmente annullata - Rigetto di una domanda diretta a poter partecipare al procedimento amministrativo riaperto a seguito dell’annullamento parziale della decisione - Diritti della difesa - Atto inesistente - Responsabilità extracontrattuale - Prescrizione»)
(2019/C 230/48)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Lucchini SpA in AS (Piombino, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, G. Conte e T. Vecchi, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della lettera della Commissione, datata 17 gennaio 2018, che respinge la richiesta della ricorrente di restituirle l’ammenda, per un importo di EUR 14 350 000, irrogatale con la decisione C(2009) 7492 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa ad una violazione dell’articolo 65 del trattato CECA, conformemente all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), nonché della lettera della Commissione in data 9 marzo 2018, che respinge la richiesta della ricorrente di essere ammessa a partecipare alla ripresa del procedimento nello stesso caso e, d’altro lato, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa della violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea commessa dalla Commissione nel procedimento conclusosi con l’adozione della suddetta decisione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Lucchini SpA in AS è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/40 |
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019 — Transtec/Commissione
(Causa T-228/18) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Contratto quadro di fornitura di servizi - Servizi a favore dei paesi terzi beneficiari dell’aiuto esterno dell’Unione - Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell’appalto ad un altro partecipante - Contestazioni di negligenza professionale grave nei confronti di uno degli offerenti - Assenza di sentenza definitiva o di decisione amministrativa definitiva che accerti una negligenza professionale grave - Condizioni per adire l’organo di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario - Offerte anormalmente basse - Obbligo di motivazione - Presa in considerazione di una lettera inviata dall’amministrazione aggiudicatrice successivamente alla presentazione del ricorso - Diritto a un ricorso effettivo - Periodo di statu quo prima di poter presentare ricorso avverso la decisione di aggiudicazione - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione - Articoli 105 bis, 106, 108, 113 e 118 del regolamento finanziario - Responsabilità extracontrattuale»)
(2019/C 230/49)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e J. Estrada de Solà, agenti)
Oggetto
Da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 marzo 2018, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente era capofila per il lotto n. 3 nell’ambito della gara d’appalto EuropeAid/138778/DH/SER/Multi, intitolato «Contratto quadro per l’attuazione dell’aiuto esterno (FWC SIEA 2018) 2017/S», e che ha aggiudicato l’appalto ad altri partecipanti e, dall’altro lato, la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta all’ottenimento del risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a motivo di tale rigetto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Transtec è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/40 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)
(Causa T-269/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Zara - Marchi denominativo e figurativo nazionali anteriori LE DELIZIE ZARA e ZARA - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 230/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italia) (rappresentanti: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa, A. Sponzilli e M. Lazzarotto, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 febbraio 2018 (procedimenti riuniti R 359/2015-5 e R 409/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ffauf Italia e l’Inditex.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 febbraio 2018 (procedimenti riuniti R 359/2015-5 et R 409/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ffauf Italia SpA e l’Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), è annullata per quanto riguarda «frutta e verdura, ortaggi e legumi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili» di cui alla classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, nonché i prodotti «riso, tapioca, sago, farine e preparati a base di cereali, pane, prodotti di pasticceria, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; snack a base di riso» di cui alla classe 30, gli «ortaggi freschi» di cui alla classe 31, i «succhi freschi» di cui alla classe 32, i «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso in negozio, tramite reti informatiche mondiali, su catalogo, per corrispondenza, tramite telefono, radio e televisione, anche tramite altri mezzi di comunicazione elettronici di legumi conservati, congelati, essiccati e cotti, oli commestibili, riso, farina e preparati a base di cereali, pane, aceto, salse (condimenti)», di cui alla classe 35» e i «servizi di ristorazione (alimentazione); ristoranti self-service, caffetterie» di cui alla classe 43. |
|
2) |
L’EUIPO e la Ffauf Italia sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Industria de Diseño Textil (Inditex), per il procedimento dinanzi al Tribunale. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/41 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forma di una bottiglia dorata)
(Causa T-324/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una bottiglia dorata - Impedimenti alla registrazione assoluti - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento 2017/1001]»)
(2019/C 230/51)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Italia) (rappresentante: L. Giove, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italia) (rappresentante: R. Galli, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 14 marzo 2018 (procedimento R 1036/2017-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VI.TO. e il sig. Bottega.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/42 |
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forma di una bottiglia rosa)
(Causa T-325/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una bottiglia rosa - Impedimenti alla registrazione assoluti - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento 2017/1001]»)
(2019/C 230/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Vinicola Tombacco (VI.TO). Srl (Trebaseleghe, Italia) (rappresentante: L. Giove, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italia) (rappresentante: R. Galli, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 14 marzo 2018 (procedimento R 1037/2017-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VI.TO. e il sig. Bottega.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/43 |
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019 — KID-Systeme/EUIPO — Sky (SKYFi)
(Causa T-354/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SKYFi - Marchi dell’Unione europea e nazionale denominativi anteriori SKY - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Identità dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 - Sospensione del procedimento amministrativo - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Sviamento di potere - Diritto ad un equo processo - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Fase orale del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 96 del regolamento 2017/1001»)
(2019/C 230/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KID-Systeme GmbH (Buxtehude, Germania) (rappresentanti: R. Kunze, G. Würtenberger e T. Wittmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky Ltd, già Sky plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: K. Saliger, solicitor, e P. Roberts, QC, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2018 (procedimento R 106/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sky e la KID-Systeme.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La KID-Systeme GmbH è condannata alle spese inerenti al presente procedimento. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/44 |
Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
(Causa T-465/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo EUROLAMP pioneers in new technology - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 230/54)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: A. Argyriadis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Markakis, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 maggio 2018 (procedimento R 1358/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EUROLAMP pioneers in new technology come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/44 |
Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
(Causa T-466/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo EUROLAMP pioneers in new technology - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2019/C 230/55)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: A. Argyriadis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Markakis, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 maggio 2018 (procedimento R 1359/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo EUROLAMP pioneers in new technology come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/45 |
Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2019 — Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT)
(Causa T-469/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HEATCOAT - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione»)
(2019/C 230/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Battelle Memorial Institute (Columbus, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos e H. O’Neill, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 maggio 2018 (procedimento R 36/2018-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo HEATCOAT come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Battelle Memorial Institute è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/46 |
Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — mobile.de/EUIPO (Rappresentazione di un’automobile in un fumetto)
(Causa T-629/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un’automobile in un fumetto - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Limitazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio richiesto - Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve svolgere - Obbligo di pronunciarsi su una richiesta di limitazione»)
(2019/C 230/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2018 (procedimento R 2653/2017-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che raffigura un’automobile in un fumetto come marchio dell’Unione europea
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 agosto 2018 (procedimento R 2653/2017-4) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/46 |
Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019 — Martini–Sportswear/EUIPO — Olympique de Marseille (M)
(Causa T-237/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo M - Revoca dell'atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2019/C 230/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Martini–Sportswear GmbH (Annaberg, Austria) (rappresentante: W. Lang, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard–Monguiral e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Olympique de Marseille SASP (Marsiglia, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2018 (procedimento R 1755/2017-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Olympique de Marseille e la Martini-Sportswear.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Martini-Sportswear GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/47 |
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 — ABLV Bank/BCE
(Causa T-281/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto - Società controllante e controllata - Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Atti preparatori - Atti non impugnabili - Irricevibilità»)
(2019/C 230/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: G. Marafioti e E. Koupepidou, agenti, assistite da J. Rodríguez Cárcamo, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della BCE del 23 febbraio 2018 con le quali quest’ultima ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata, l’ABLV Bank Luxembourg SA, erano in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
L’ABLV Bank AS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/48 |
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Bernis e a./BCE
(Causa T-283/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto - Società controllante e controllata - Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Atti preparatori - Atti non impugnabili - Irricevibilità»)
(2019/C 230/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonia), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonia), Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: G. Marafioti e E. Koupepidou, agenti, assistite da J. Rodríguez Cárcamo, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della BCE del 23 febbraio 2018 con le quali quest’ultima ha dichiarato che l’ABLV Bank AS e la sua controllata, l’ABLV Bank Luxembourg SA, erano in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, l’OF Holding SIA e la Cassandra Holding Company SIA sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/49 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2019 — Carvalho e a./Parlamento e Consiglio
(Causa T-330/18) (1)
(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Ambiente - Emissioni di gas a effetto serra - Pacchetto clima-energia 2030 - Direttiva (UE) 2018/410 - Regolamento (UE) 2018/842 - Regolamento (UE) 2018/841 - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)
(2019/C 230/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Armando Carvalho (Santa Comba Dão, Portogallo) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: G. Winter, professore, R. Verheyen, avvocato e H. Leith, barrister)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e A. Tamás, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e M. Simm, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3), in particolare del suo articolo 1; del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26), in particolare del suo articolo 4, paragrafo 2, e del suo allegato I; nonché del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1), in particolare del suo articolo 4, e, d’altro lato, domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento — sotto forma di un’ingiunzione — del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento presentate da Climate Action Network Europe, da WeMove Europe SCE mbH, da Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e dalla Commissione europea. |
|
3) |
Il sig. Armando Carvalho e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
|
4) |
Climate Action Network Europe, WeMove Europe SCE mbH, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/50 |
Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2019 — ITSA/Commissione
(Causa T-396/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Ravvicinamento delle legislazioni - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti connessi - Istituzione e funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco - Regolamento delegato e atti di esecuzione - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2019/C 230/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (Sunbury-on-Thames, Regno Unito) (rappresentante: F. Scanvic, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e C. Valero, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 7), e della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (GU 2018, L 96, pag. 57).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento del Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/50 |
Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2019 — RATP/Commissione
(Causa T-422/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento promosso dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro - Documenti provenienti dalla ricorrente - Domanda di accesso di un terzo - Decisione iniziale di concedere un accesso parziale - Assenza di oggetto - Irricevibilità»)
(2019/C 230/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente E. Morgan de Rivery, P. Delelis e C. Lavin, poi P. Delelis e C. Lavin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, W. Mölls e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Direzione generale della mobilità e dei trasporti della Commissione del 5 marzo 2018 che statuisce su una domanda di accesso a documenti provenienti dalla RATP nella parte in cui concede un accesso parziale a detti documenti.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/51 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Getsmarter Online/EUIPO (getsmarter)
(Causa T-473/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo getsmarter - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001) - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2019/C 230/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Getsmarter Online Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: I. Silcock, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Schneider, A. Folliard-Monguiral e H. O’Neill, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2018 (procedimento R 2632/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo getsmarter come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Getsmarter Online Ltd è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/52 |
Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2019 — Zott/EUIPO — TSC Food Products (Dolce a forma rettangolare pronto per essere mangiato)
(Causa T-517/18) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario che rappresenta un dolce a forma rettangolare pronto per essere mangiato - Disegni o modelli comunitari anteriori - Causa di nullità - Assenza di individualità - Assenza di impressione globale differente - Grado di libertà dell'autore - Utilizzatore informato - Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2019/C 230/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zott SE & Co. KG (Mertingen, Germania) (rappresentati: E. Schalast, R. Lange e C. Böhler, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: TSC Food Products GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: M. Gaderer, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 giugno 2018 (procedimento R 1341/2017-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la TSC Food Products e la Zott.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Zott SE & Co. KG è condannata alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/53 |
Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Ayuntamiento de Enguera/Commissione
(Causa T-602/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) - Riduzione dell’importo della sovvenzione - Riqualificazione del ricorso - Opposizione del ricorrente - Irricevibilità»)
(2019/C 230/66)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ayuntamiento de Enguera (Enguera, Spagna) (rappresentanti: J. Palau Navarro, J. Ortiz Ballester e V. Soriano i Piqueras, avvocati)
Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 26 luglio 2018 che conferma la posizione di tale istituzione in merito alla riduzione dell’importo della sovvenzione concessa in esecuzione della convenzione LIFE10 ENV/ES/000458 e che annuncia l’emissione di un ordine di recupero di un importo pari a EUR 113 408,05.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
L’Ayuntamiento de Enguera è condannato alle spese. |
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8.7.2019 |
IT |
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C 230/53 |
Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Sumitomo Chemical e Tenka Best/Commissione
(Causa T-734/18 R)
(«Procedimento sommario - Biocidi - Principio attivo empentrina - Diniego di approvazione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2019/C 230/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Sumitomo Chemical (UK) plc (Londra, Regno Unito), Tenka Best, SL (Aiguafreda, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, avvocato, e V. McElwee, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek e R. Lindenthal, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e P. Cottin, agenti, assistiti da A. Poppe ed E. Jacubowitz, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 della Commissione, del 18 settembre 2018, che non approva l’empentrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU 2018, L 235, pag. 24).
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/54 |
Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commissione
(Causa T-245/19)
(2019/C 230/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (Rîbnița, Moldavia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schueren e E. Gergondet)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Dichiarare il ricorso ricevibile; |
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019 (1), nella parte in cui si applica alla ricorrente; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
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1. |
Primo motivo, con cui la ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159 è basato su un manifesto errore di valutazione e ha violato i principi di uguaglianza e di non discriminazione, istituendo misure di salvaguardia definitive nei confronti di importazioni provenienti dalla Moldavia, laddove importazioni paragonabili provenienti da Paesi membri dello Spazio economico europeo ne sono state escluse. |
|
2. |
Secondo motivo, con cui la ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159 viola l’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015 (2), poiché applica misure di salvaguardia definitive alle importazioni provenienti dalla Moldavia, sebbene le importazioni dai paesi in via di sviluppo, come la Moldavia, avessero dovuto essere escluse dall’applicazione di tali misure. |
|
3. |
Terzo motivo, in subordine, con cui la ricorrente afferma che la convenuta ha violato i principi di buona amministrazione e del legittimo affidamento, ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha violato l’articolo 16 del regolamento 2015/478 perché non ha valutato separatamente se le condizioni per istituire misure di salvaguardia ricorressero per ogni categoria di prodotti che formano il prodotto interessato. |
|
4. |
Quarto motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione, ha violato il dovere di diligenza ed ha contravvenuto agli articoli 9, paragrafo 1, lettera a), e 16, del regolamento 2015/478, perché ha ritenuto che l’incremento delle importazioni del prodotto nell’Unione europea giustificasse l’istituzione di misure di salvaguardia. |
|
5. |
Quinto motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta, quando ha dimostrato la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio, ha commesso un manifesto errore di valutazione, ha violato il principio di buona amministrazione, ha trasgredito al suo dovere di diligenza e ha tenuto un comportamento contrario agli articoli 5, paragrafo 2, 9, paragrafo 2, e 16 del regolamento 2015/478. |
|
6. |
Sesto motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta si è resa colpevole di un manifesto errore di valutazione e ha violato l’articolo 16 del regolamento 2015/478, dato che non ha dimostrato che l’incremento delle importazioni fosse tale da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione europea e non ha preso in considerazione altri fattori che avrebbero potuto giustificare la presunta minaccia di grave pregiudizio. |
|
7. |
Settimo motivo, con cui la ricorrente afferma che il regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159 viola l’articolo 16 del regolamento 2015/478, in quanto la convenuta non era competente e ha violato l’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento 2015/478 laddove ha avviato d’ufficio un’inchiesta che ha poi condotto all’adozione del regolamento di esecuzione della Commissione 2019/159. |
|
8. |
Ottavo motivo, con cui la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, non avendole comunicato informazioni fondamentali in merito allo sviluppo delle importazioni e alla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione europea. |
(1) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/159, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 del 1.2.2019, pag. 27).
(2) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/55 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2019 — gastivo portal/EUIPO — La Fourchette (Raffigurazione di una forchetta su sfondo verde)
(Causa T-266/19)
(2019/C 230/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: gastivo portal GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti O Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e N. Achilles)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: La Fourchette SAS (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di una forchetta su sfondo verde) — Domanda n. 15 474 356
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2019 nel procedimento R 1213/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, ivi incluse le spese necessariamente sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/56 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2019 — gastivo portal/EUIPO — La Fourchette (Raffigurazione di una forchetta su sfondo verde)
(Causa T-267/19)
(2019/C 230/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: gastivo portal GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti O Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e N. Achilles)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: La Fourchette SAS (Parigi, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di una forchetta su sfondo verde) — Domanda n. 15 474 356
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2019 nel procedimento R 1211/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, ivi incluse le spese necessariamente sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocatoi
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/57 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2019 — Vanhoudt e a./BEI
(Causa T-294/19)
(2019/C 230/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) e nove altri ricorrenti (rappresentante: A. Haines, barrister)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della BEI del 31 gennaio 2019 con la quale quest’ultima si rifiuta di indennizzare i ricorrenti per le loro perdite non compensate e di divulgare lo strumento di simulazione SPAC e i risultati dello stesso; |
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— |
inoltre, o in subordine, condannare la BEI ad indennizzare i ricorrenti per il danno morale derivante dalla decisione della BEI di non usare lo strumento di simulazione SPAC e/o i risultati dello stesso; |
|
— |
imporre alla BEI di divulgare lo strumento di simulazione SPAC e i risultati dello stesso mettendo a disposizione le simulazioni attuariali stampate per consentire ai ricorrenti di valutare le loro perdite non compensate e, pertanto, l’adeguatezza o meno delle misure compensatorie applicate loro dalla BEI in seguito alla riforma delle loro pensioni e dei loro stipendi; |
|
— |
condannare la BEI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, inerenti al loro ricorso di annullamento, e, per gli altri motivi successivamente esposti, inerenti alla loro domanda diretta a che il Tribunale disponga l’acquisizione del citato strumento di simulazione e dei suoi risultati.
|
1. |
Primo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione dei paragrafi 9, 10, e da 14 a 18 del Memorandum d’intesa e della sua lettera di accompagnamento entrato in vigore per la BEI e il suo personale il 18 maggio 2009. |
|
2. |
Secondo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento. |
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3. |
Terzo motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del diritto ad un a un ricorso effettivo, del principio di buona amministrazione e di trasparenza. |
|
4. |
Quarto motivo, relativo alla domanda di annullamento, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai dati personali. |
Relativamente alla domanda diretta all’acquisizione del citato strumento di simulazione e dei suoi risultati, i ricorrenti fanno inoltre valere quanto segue:
|
— |
l’omessa divulgazione da parte della BEI dello strumento di simulazione attuariale SPAC viola gli articoli 41, 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l’articolo 15, paragrafi 1 e 3, del TFUE; |
|
— |
la BEI viola i diritti dei ricorrenti di avere accesso ai propri dati personali, in contrasto con gli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. (1) |
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag.39).
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/58 |
Ricorso proposto il 9 maggio 2019 — VG/Commissione
(Causa T-299/19)
(2019/C 230/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VG (rappresentante: avv. L Levi)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del 6 marzo 2019, emanata in esecuzione della sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018 nelle cause riunite T-314/16 e T-435/16, VG/Commissione, nella parte in cui rifiuta di trasmetterle taluni dati personali; |
|
— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale, valutato, secondo equità, in EUR 20 000; |
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— |
condannare la convenuta a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, con cui lamenta la violazione dell’articolo 266 TFUE e dell’autorità di cosa giudicata di cui gode la sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018, VG/Commissione (T-314/16 e T-435/16, EU:T:2018:841).
La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno morale subito, dovuto al diniego contenuto nella decisione del 6 marzo 2019.
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/59 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2019 — Welmax +/EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax)
(Causa T-305/19)
(2019/C 230/73)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Polonia) (rappresentante: M. Machyński, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «welmax» — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 342 786
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 22 marzo 2019, nel procedimento R 2245/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella sua integralità e statuire esso stesso sulla controversia; |
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— |
pronunciare la sentenza contumaciale, laddove previsto dal diritto; |
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— |
condannare l’Ufficio al pagamento in favore della ricorrente delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, comprese le spese di rappresentanza, secondo le norme prescritte dal diritto. |
Motivi invocati
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— |
Errore nelle constatazioni fattuali sul quale si è fondata l’adozione della decisione, consistente nell’assunto che la decisione avverso la quale, in conformità alla normativa, può essere presentato ricorso, era stata validamente notificata alla ricorrente in data 20 luglio 2018 (asseritamente, tramite il servizio di corriere), mentre il contenuto della decisione è stato notificato alla ricorrente il 21 settembre 2018, in seguito alla previa corrispondenza elettronica e alla richiesta presentata dalla ricorrente a tale effetto ad un funzionario dell'Ufficio; |
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— |
Violazione dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/60 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — SQlab/EUIPO (Innerbarend)
(Causa T-307/19)
(2019/C 230/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SQlab GmbH (Taufkirchen, Germania) (rappresentante: A. Koelle, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo Innerbarend — Domanda di registrazione n. 15 442 635
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2019 nel procedimento R 2180/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
riformare la decisione impugnata nel senso che il ricorso sia dichiarato fondato e il marchio dell’Unione europea «Innerbarend» venga registrato nella classe 12; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/61 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2019 –BU/Commissione
(Causa T-308/19)
(2019/C 230/75)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: BU (rappresentante: E. Bonanni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
Annullare la decisione dell’11 gennaio 2019, mediante la quale la Commissione ha anticipato e deciso di volere istituire una nuova commissione medica per una nuova emissione di parere circa il domandato aggravamento della malattia professionale del ricorrente; |
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— |
Disporre che la decisione sul domandato aggravamento deve assumersi sulla base del parere già espresso dalla precedente commissione medica in data 8 gennaio 2014, facendo dovuta astrazione della disposizione di cui all’art. 12 della Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, in vigore prima del 1ogennaio 2006 (REG), come riconosciuto da mandato rettificato l’11 gennaio 2019, ai fini della condanna della Commissione al pagamento della somma di 639 431,37 euro, di cui 98 372,51 euro già erogati, ai sensi dell’indennità prevista all’articolo 14 della REG, ovvero la disposizione di analogo obbligo. |
|
— |
Condannare la Commissione al pagamento di 5 000 euro per ogni mese di ritardo nella dovuta assunzione di provvedimento. |
|
— |
Condannare la Commissione ad un risarcimento di 100 000 euro per l’ illegale emissione del mandato no 3 del 25 gennaio 2018, in spregio alle sentenze T–551/16 e T–212/01. |
|
— |
Condannare la Commissione ad un risarcimento di 50 000 euro per la disapplicazione della tabella per gli onorari dei medici designati e da designare. |
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— |
Condannare la Commissione ad un risarcimento di 100 000 euro per l’ingiustificabile ritardo nella conclusione della fase amministrativa. |
|
— |
Condannare la Commissione ad un risarcimento di 1 000 000 euro per l’inqualificabile comportamento del Dott. AB, quale dipendente diretto dell’AIPN, non indipendente, in relazione a sue descritte condotte opinabili, |
|
— |
E con ulteriore condanna della Commissione al pagamento delle spese legali e di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente chiede, in sostanza, la condanna della Commissione per non aver assunto la decisione di liquidargli l’importo di 639 421,37 euro, di cui 98 372,51 euro già erogati, che costituisce l’indennità prevista ai sensi dell’articolo 14 della REG in seguito al parere della commissione medica dell’8 gennaio 2014, nel quadro della domanda di aggravamento della sua malattia professionale del 7 giugno 2000.
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere:
|
1. |
La violazione dell’articolo 266 del TFUE e dell’obbligo dei conformarsi al giudicato, nella misura in cui la Commissione non si sarebbe conformata al giudicato nelle cause T-212/01 e T-551/16, per quanto riguarda l’erronea commistione fra invalidità propriamente detta e l’indennità prevista nell’articolo 14 della REG. |
|
2. |
La commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere. |
|
3. |
La violazione dell’articolo 73 dello Statuto e della giurisprudenza dell’Unione europea in materia de funzionamento della commissione medica. |
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4. |
La violazione del principio sulla durata ragionevole del procedimento. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/63 |
Ricorso proposto il 21 maggio 2019 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — Golden Frog (CHAMELEON)
(Causa T-312/19)
(2019/C 230/76)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Germania) (rappresentanti: H. Twelmeier, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Golden Frog GmbH (Meggen, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo CHAMELEON — – Domanda di registrazione n. 12 567 269
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2019 nel procedimento R 1551/2018-4
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle proprie spese e al pagamento di quelle sostenute dalla Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG; |
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— |
condannare la Golden Frog GmbH a sostenere le proprie spese in caso di intervento. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato della Commissione 2018/625. |
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/64 |
Ricorso proposto il 22 maggio 2019 — Fundación Tecnalia Research & Innovation/Commissione
(Causa T-314/19)
(2019/C 230/77)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il presente ricorso e i motivi di impugnazione in esso dedotti ricevibili; |
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accogliere i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso e, di conseguenza:
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condannare la Direzione generale per la ricerca e l’innovazione dell’Unione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro il provvedimento adottato nell’ambito del procedimento in contraddittorio relativo al progetto FP7-KBBE-2013-613647 BREADGUARD Grant Agreement, che è stato oggetto di Request for Redress (reclamo) respinto con comunicazione del 22 marzo 2019.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’assenza di inadempimento del Grant Agreement da parte della TECNALIA
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’applicazione abusiva dell’articolo II.38 del Grant Agreement.
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’applicazione abusiva dell’articolo II.38,1,1), dell’allegato al Grant Agreement.
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo II.23.5 dell’allegato II al Grant Agreement.
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5. |
Quinto motivo, vertente sull’irrilevanza del riconoscimento dei fatti da parte di un beneficiario.
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/65 |
Ordinanza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione
(Causa T-419/18) (1)
(2019/C 230/78)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/66 |
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Apera Capital Master/EUIPO — Altera Capital (APERA CAPITAL)
(Causa T-699/18) (1)
(2019/C 230/79)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/66 |
Ordinanza del Tribunale del 14 maggio 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL'S ENVY)
(Causa T-115/19) (1)
(2019/C 230/80)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.