ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
2 luglio 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 221/01

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o luglio 2019 — Tassi di cambio dell'euro

1

2019/C 221/02

Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 1o ottobre 2015, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

2

2019/C 221/03

Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 giugno 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Dealurile Sătmarului (IGP)]

3

 

Corte dei conti

2019/C 221/04

Relazione speciale n. 11/2019: La normativa dell’UE per la modernizzazione della gestione del traffico aereo ha conferito un valore aggiunto, ma il finanziamento non era in gran parte necessario

11

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 221/05

Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Modifica di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea ( 1 )

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/1


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o luglio 2019

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o luglio 2019

(2019/C 221/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1349

JPY

yen giapponesi

122,93

DKK

corone danesi

7,4647

GBP

sterline inglesi

0,89718

SEK

corone svedesi

10,5450

CHF

franchi svizzeri

1,1141

ISK

corone islandesi

141,70

NOK

corone norvegesi

9,6848

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,478

HUF

fiorini ungheresi

322,90

PLN

zloty polacchi

4,2427

RON

leu rumeni

4,7327

TRY

lire turche

6,4272

AUD

dollari australiani

1,6226

CAD

dollari canadesi

1,4866

HKD

dollari di Hong Kong

8,8639

NZD

dollari neozelandesi

1,6941

SGD

dollari di Singapore

1,5359

KRW

won sudcoreani

1 318,27

ZAR

rand sudafricani

16,0216

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7654

HRK

kuna croata

7,3970

IDR

rupia indonesiana

16 016,28

MYR

ringgit malese

4,6904

PHP

peso filippino

57,953

RUB

rublo russo

71,4725

THB

baht thailandese

34,771

BRL

real brasiliano

4,3435

MXN

peso messicano

21,7024

INR

rupia indiana

78,2360


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/2


Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 1o ottobre 2015, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2019/C 221/02)

La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni avviate il 1o ottobre 2015 nei confronti di Taiwan (1) con la decisione 2015/C324/10 della Commissione (2), in cui si notificava a Taiwan la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante (3) in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (4) («il regolamento INN»).

1.   Quadro giuridico

L’articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare e si basa sui criteri fissati all’articolo 31 del regolamento INN.

La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica i fatti essenziali e le considerazioni che motivano tale identificazione e fornire a tali paesi la possibilità di risponderle e di fornire prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.

La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

2.   Procedura

Il 1o ottobre 2015 la Commissione europea ha notificato a Taiwan la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

Per evitarne l’identificazione come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN, la Commissione ha espressamente invitato Taiwan a collaborare proponendo un piano d’azione inteso a ovviare alle carenze individuate.

La Commissione ha avviato un processo di dialogo con Taiwan. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.

La Commissione conclude che Taiwan ha adottato le misure necessarie per far cessare e prevenire le attività di pesca INN che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.

3.   Conclusione

Tenuto conto delle circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione conclude le azioni avviate nei confronti di Taiwan ai sensi dell’articolo 32 del regolamento INN in relazione all’adempimento degli obblighi imposti a tale paese dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e alle misure da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.

Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie agli obblighi che gli sono imposti dal diritto internazionale e quindi non adotta misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.


(1)  Il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu (Taipei cinese).

(2)  Decisione della Commissione, del 1o ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 17).

(3)  In relazione all’entità di pesca di Taiwan, i termini «Stato» e «paese» sono utilizzati unicamente nel contesto del regolamento INN.

(4)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.


2.7.2019   

IT

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C 221/3


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[Dealurile Sătmarului (IGP)]

(2019/C 221/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Romania ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dealurile Sătmarului» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Dealurile Sătmarului» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dealurile Sătmarului» (IGP), a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

«DEALURILE SĂTMARULUI»

PGI-RO-A0107-AM01

Data della domanda: 10.6.2015

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Ridefinizione della zona geografica delimitata

L’associazione dei produttori di vino dei vigneti tradizionali del Satu Mare ha presentato una domanda di modifica del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului», al fine di ampliare la zona di produzione delimitata a località aventi le caratteristiche specifiche della zona del Satu Mare.

Quanto sopra è corroborato da informazioni relative ai vini della zona vitivinicola di «Dealurile Sătmarului», in particolare di Rătești, prodotti da lungo tempo e conosciuti con la denominazione «Dealurile Răteștilor» o «Vinul de Halmeu».

Le colline del Satu Mare (ad esempio nelle località di Ardud, Beltiug, Hurez, Hodod, Tășnad) sono caratterizzate da fianchi più ripidi con terrazze che ne attenuano la pendenza, suoli pleistocenici di argille rosse, versanti esposti a nord con declivi più dolci ricoperti da suoli più podzolici e influenze mediterranee. Tali fattori specifici di tipo orografico e climatico determinano lo sviluppo e la produzione di vini con caratteristiche analoghe a quelli ottenuti in altre località che rientrano nella zona dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului».

I vini presentano aromi floreali o fruttati (frutti di bosco nel Pinot noir, nel Merlot e nel Burgund mare) nonché sentori pepati o erbacei con note primarie piacevoli (Fetească albă e Furmint). I sapori sono varietali: i vini sono rotondi, corposi, tannici, vellutati con un’astringenza moderata. I bianchi presentano una spiccata freschezza dovuta all’acidità del suolo.

La zona delimitata dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului» è modificata per comprendere le seguenti località nella provincia del Satu Mare:

Beltiug (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra);

Ardud (villaggi di Ardud, Ardud Vii e Gerăușa);

Viile Satu Mare (villaggi di Viile Satu Mare e Tătărăști);

Socond (villaggi di Socond e Hodișa);

Supur (villaggi di Dobra, Hurezu Mare e Racova);

Acâș (villaggio di Unimăt);

Bogdand (villaggi di Bogdand, Babța, Ser e Corund);

Hodod (villaggi di Hodod, Nadișu Hododului, Lelei e Giurtelecu Hododului);

la cittadina di Carei, con la località di Carei;

Pir (villaggio di Pir);

Săuca (villaggio di Săuca);

Cehal (villaggi di Cehal, Cehăluț e Orbău);

la cittadina di Tășnad, con la località di Tășnad;

Sanislău (villaggio di Sanislău).

2.2.   Ridefinizione della zona geografica

Con la ridefinizione della zona delimitata dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului» mediante l’inclusione delle predette località ubicate nel territorio della provincia del Satu Mare, la zona delimitata di coltura e produzione, in cui sono elaborati i vini dell’indicazione geografica, comprende:

1.

la provincia del Satu Mare, che include le seguenti località:

Halmeu (villaggi di Halmeu e Halmeu-Vii);

Orașu Nou (villaggi di Orașu Nou-Vii, Remetea Oașului e Orașu Nou);

Târna Mare (villaggio di Târna Mare);

Bătarci (villaggio di Tămășeni);

Turulung (villaggio di Turulung-Vii);

Beltiug (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra);

Ardud (villaggi di Ardud, Ardud Vii e Gerăușa);

Viile Satu Mare (villaggi di Viile Satu Mare e Tătărăști);

Socond (villaggi di Socond e Hodișa);

Supur (villaggi di Dobra, Hurezu Mare e Racova);

Acâș (villaggio di Unimăt);

Bogdand (villaggi di Bogdand, Babța, Ser e Corund);

Hodod (villaggi di Hodod, Nadișu Hododului, Lelei e Giurtelecu Hododului);

Pir (villaggio di Pir);

Săuca (villaggio di Săuca);

Cehal (villaggi di Cehal, Cehăluț e Orbău);

la cittadina di Tășnad, con la località di Tășnad;

la cittadina di Carei, con la località di Carei;

il comune di Sanislău (villaggio di Sanislău);

2.

la provincia di Maramureș, che include le seguenti località:

la cittadina di Seini (località di Seini, villaggi di Săbișa e Viile Apei);

Cicârlău (villaggi di Cicârlău e Ilba);

Tăuții - Măgheruș (località di Tăuții, villaggio di Măgheruș, villaggio di Băița);

la cittadina di Baia Mare (villaggio di Săsar);

Remetea Chioarului (villaggio di Remetea Chioarului);

Bicaz (villaggi di Bicaz, Corni e Ciuta);

Băsești (villaggi di Băsești e Odești);

Oarța de Jos (villaggi di Ortița e Oarța de Sus);

i villaggi di Mânau, Arduzel, Someșu Uileac, Vilcea e Tohat;

Asuaju de Sus (villaggio di Asuaju de Sus);

Șomcuta Mare (villaggi di Vălenii Șomcutei e Finteușu Mare).

In Romania, durante il periodo del regime comunista, l’organizzazione delle località prevedeva una suddivisione in vigneti e centri vitivinicoli. Un centro vitivinicolo molto conosciuto era quello di Valea lui Mihai, a cavallo delle due province di Satu Mare e Bihor.

Il riferimento a Valea lui Mihai, nella provincia del Satu Mare, incluso nel disciplinare di produzione dell’indicazione geografica «Dealurile Crișanei», trasmesso a norma dell’articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è stato eliminato in quanto nome di un centro vitivinicolo.

Considerata la definizione precisa ed esatta della zona, i centri vitivinicoli e i vigneti non erano più pertinenti, in quanto la delimitazione si basa sulle località (città, cittadine, villaggi). Il riferimento a Valea lui Mihai in quanto situato nella provincia del Satu Mare è stato eliminato dal disciplinare dell’indicazione geografica «Dealurile Crișanei», perché si tratta del nome di un centro viticolo e non di una località.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazioni da registrare

Dealurile Sătmarului

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini bianchi

Muscat Ottonel: giallo paglierino o giallo intenso, con sentori floreali, tipico aroma muschiato, fine, delicato, rotondo e vellutato.

Sauvignon: giallo verdolino, raffinato aroma di sambuco, fruttato.

Traminer roz: colore verde giallastro, aroma di petali di rosa, armonico, con caratteristiche proprie dell’affinamento in bottiglia.

Pinot gris: bianco verdolino, giallognolo, piacevole aroma primario di mela appena tagliata, sapore di crosta di pane di segale e fiori di acacia.

Fetească regală: giallo verdolino o dorato, aroma di mela estiva acidula, se leggermente invecchiato presenta sentori di fieno appena tagliato e miele, corposo, leggermente etereo con l’invecchiamento.

Fetească albă: bianco verdolino, sapore piacevole di mele estive.

Riesling varietale (Riesling de Rhin, Riesling italian): bianco verdolino, minerale a maturità, fruttato, fresco, piacevolmente acido.

Chardonnay: giallo dorato, aroma di acacia, morbido, untuoso, rotondo, vellutato.

Mustoasă de Măderat: giallo verdolino (limone acerbo), se affinato in bottiglia diventa giallo pallido, naso di mela verde cruda, fresco, con note di fiori di vite, rinfrescante, vivace, con acidità elevata, non è indispensabile l’invecchiamento.

Furmint: bianco verdolino, giallo pallido, piacevole aroma primario di frutta esotica.

Iordană: giallo verdolino, aroma di mela verde cruda, fresco, vivace.

I vitigni possono essere utilizzati come varietà principali per la produzione di vini e in uvaggio con altre varietà. Se sono la varietà principale, devono rappresentare almeno il 50 % del prodotto finale. I vini sono freschi, con aromi primari fruttati e sentori floreali.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

1,2

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

300

Caratteristiche analitiche e organolettiche - vini rossi

Cabernet Sauvignon: rosso rubino, spiccato aroma vegetale ed erbaceo, grossolano, tannico, duro, diventa piacevolmente vellutato, rotondo e più morbido con l’invecchiamento.

Merlot: rosso rubino, brillante, aroma piacevole di frutti di bosco, lampone fresco, meno astringente rispetto al Cabernet Sauvignon e con la trama vellutata tipica di questa varietà.

Pinot noir: rosso ciliegia scuro, aroma che passa dalla ciliegia all’amarena matura con l’invecchiamento, fine, vellutato, delicato.

Fetească neagră: rosso granato intenso, aroma complesso, ben fatto, piacevole e sufficientemente corposo, gradevole al palato.

Burgund mare: rosso granato con riflessi violacei, colore intenso, aroma di frutti di bosco maturi: ribes rosso, mirtilli rossi, more e mirtilli, equilibrato, consistente e persistente.

Cadarcă: rosso acceso, brillante, aroma tipico di frutta fresca, estrattivo, consistente, pieno, corposo, vellutato, talvolta acido.

Syrah: rosso acceso, bouquet floreale con aroma intenso di pepe, tannico, corposo.

Per gli uvaggi che possono essere ottenuti dai vitigni a bacca rossa elencati nel disciplinare di produzione, la percentuale della varietà principale non deve essere inferiore al 50 %. I vini si presentano di colore intenso, vellutati con l’invecchiamento, corposi, con aroma di frutti di bosco.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15,00

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,00

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

1,2

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

300

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Non è consentita alcuna aggiunta di saccarosio per la produzione dei vini dell’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului».

b.   Rese massime

Produzione di uve - per le varietà Fetească regală, Iordană, Mustoasă de Măderat:

15 000 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Fetească albă, Furmint, Riesling de Rhin, Riesling italian:

12 500 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Merlot, Fetească neagră, Cadarcă, Burgund mare:

12 500 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Muscat Ottonel, Pinot gris, Chardonnay, Sauvignon e Traminer roz:

10 000 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di uve - per le varietà Cabernet Sauvignon, Pinot noir e Syrah:

10 000 chilogrammi di uve per ettaro.

Produzione di vino - vini bianchi:

95 ettolitri per ettaro.

Produzione di vino - vini rossi:

85 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

1.

La provincia del Satu Mare, che include le seguenti località:

Halmeu (villaggi di Halmeu e Halmeu-Vii);

Orașu Nou (villaggi di Orașu Nou-Vii, Remetea Oașului e Orașu Nou);

Târna Mare (villaggio di Târna Mare);

Bătarci (villaggio di Tămășeni);

Turulung (villaggio di Turulung-Vii);

Beltiug (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra);

Ardud (villaggi di Ardud, Ardud Vii e Gerăușa);

Viile Satu Mare (villaggi di Viile Satu Mare e Tătărăști);

Socond (villaggi di Socond e Hodișa);

Supur (villaggi di Dobra, Hurezu Mare e Racova);

Acâș (villaggio di Unimăt);

Bogdand (villaggi di Bogdand, Babța, Ser e Corund);

Hodod (villaggi di Hodod, Nadișu Hododului, Lelei e Giurtelecu Hododului);

Pir (villaggio di Pir);

Săuca (villaggio di Săuca);

Cehal (villaggi di Cehal, Cehăluț e Orbău);

la cittadina di Tășnad, con la località di Tășnad;

la cittadina di Carei, con la località di Carei;

il comune di Sanislău (villaggio di Sanislău);

2.

La provincia di Maramureș, che include le seguenti località:

la cittadina di Seini (località di Seini, villaggi di Săbișa e Viile Apei);

Cicârlău (villaggi di Cicârlău e Ilba);

Tăuții - Măgheruș (località di Tăuții, villaggio di Măgheruș, villaggio di Băița);

la cittadina di Baia Mare (villaggio di Săsar);

Remetea Chioarului (villaggio di Remetea Chioarului);

Bicaz (villaggi di Bicaz, Corni e Ciuta);

Băsești (villaggi di Băsești e Odești);

Oarța de Jos (villaggi di Ortița e Oarța de Sus);

i villaggi di Mânau, Arduzel, Someșu Uileac, Vilcea e Tohat;

Asuaju de Sus (villaggio di Asuaju de Sus);

Șomcuta Mare (villaggi di Vălenii Șomcutei e Finteușu Mare).

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Burgund mare N - Grosser Burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

 

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

 

Cadarcă N - Schwarzer Kadarka, Rubinroter Kadarka, Lugojană, Gâmză, Fekete budai

 

Merlot N - Bigney rouge

 

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

 

Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

 

Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero

 

Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

 

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

 

Sauvignon B - Sauvignon verde

 

Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer

 

Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

 

Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal

 

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka

 

Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

 

Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling

 

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

 

Mustoasă de Măderat B - Lampau, Lampor, Mustafer, Mustos Feher, Straftraube

 

Furmint B - Furmin, Şom szalai, Szegszolo

 

Iordană B - Iordovană, Iordan

8.   Descrizione del legame/dei legami

Legame con la zona geografica - informazioni sulla zona geografica

Dal punto di vista naturale, la zona è caratterizzata principalmente dalle colline del Maramureș, cui si devono una certa attenuazione delle temperature e una maggiore variabilità delle precipitazioni. Gli inverni sono infatti più miti e le zone vitivinicole godono di un significativo soleggiamento, riparate inoltre dai venti e dalle correnti fredde.

Ciò si nota nei versanti più soleggiati, in cui le temperature medie si mantengono al di sopra dei 10,0 °C (forse anche più alte a Rătești), con punte di 20,0 °C in luglio. La disposizione dei vigneti secondo l’orientamento del versante consente loro di godere di temperature più elevate.

La media multiannuale delle precipitazioni nella zona è compresa tra 650 e 700 mm.

La maturazione delle uve è influenzata sia dal numero di giorni di sole (con un totale di 2 000 ore/anno) sia dai venti, che soffiano prevalentemente da nord-ovest in primavera e da est e da nord-est in autunno e in inverno.

La rete idrografica della zona delimitata alimenta i vigneti nei bacini di Crasna, Someș, Tur e Ier, con i maggiori tributari che costeggiano i versanti su cui crescono le viti.

I suoli delle colline di Ardud-Beltiug-Hurez (villaggi di Beltiug, Rătești e Șandra, Ardud, Ardud Vii e Gherăușa, Hurez) sono composti da depositi argillosi, oltre a suoli giallastri, bruni o rossastri con ghiaia e sabbia nelle zone più erose.

Legame con la zona geografica - interazione causale

Il clima termico assicura un buono sviluppo del contenuto di zuccheri e dell’acidità delle uve e migliora la qualità degli aromi, garantendo buoni valori alla fine del periodo di maturazione.

I vini di qualità presentano aromi floreali o fruttati (frutti di bosco) e piacevoli sentori primari, quali note pepate, erbacee e varietali. Gli aromi rotondi ed equilibrati di tali vini si sviluppano grazie alla stagione vegetativa che è caratterizzata da temperature medie giornaliere superiori a 10 °C, abbastanza elevate da favorire la maturazione.

Gli aromi fruttati e corposi (frutti di bosco, ribes rossi, more, mirtilli) si riscontrano nei vini rossi, in particolare in quelli prodotti nei suoli delle colline di Hodod (ad esempio, nei villaggi di Hodod e Nadișu Hododului), composti da sedimenti argillosi, spesso carbonatici, ricchi di nutrienti, che consentono l’accumulo di grandi quantità di antociani, da cui traggono beneficio i vini.

I suoli acidi e l’esposizione a sud (a Rătești), unitamente agli inverni miti, contribuiscono a produrre vini bianchi freschi (con un’acidità vivace, aromi tipici di sambuco, mela verde, miele e acacia) e vini rossi equilibrati (aromi fruttati, caratteristici della varietà se invecchiati in botte) con potenziale di invecchiamento (note fini di vaniglia, se invecchiati per 12 mesi in botti di rovere, e di spezie).

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Condizioni di commercializzazione

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

i vini con l’indicazione geografica «Dealurile Sătmarului» devono avere un’etichetta principale quando condizionati ed etichettati. L’utilizzo della controetichetta è facoltativo.

Link al disciplinare del prodotto

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_ig_dealurile_satmarului_cf_notific_din_24.07.2018_no_track_changes.pdf


Corte dei conti

2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/11


Relazione speciale n. 11/2019

«La normativa dell’UE per la modernizzazione della gestione del traffico aereo ha conferito un valore aggiunto, ma il finanziamento non era in gran parte necessario»

(2019/C 221/04)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 11/2019, dal titolo «La normativa dell’UE per la modernizzazione della gestione del traffico aereo ha conferito un valore aggiunto, ma il finanziamento non era in gran parte necessario».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/12


Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Modifica di oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 221/05)

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Brest (Guipavas) - isola di Ouessant

Data iniziale di entrata in vigore degli oneri di servizio

1o aprile 2012

Data di entrata in vigore delle modifiche

1o aprile 2020

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata all’onere di servizio pubblico

Délibération de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne no19-0401-05 du 6 mai 2019 contenant les obligations de service public (Delibera della commissione permanente del Consiglio regionale della Bretagna n. 19-0401-05 del 6 maggio 2019, recante gli obblighi di servizio pubblico), raccolta degli atti amministrativi (recueil des actes administratifs) n. 513 (volume 1/2, pag. 565 e seguenti):

https://transfert.region-bretagne.fr/wwbxp2i4

Dossier di consultazione delle imprese, accessibile integralmente alla fine di giugno 2019 sul sito Internet: https://megalisbretagne.org

Per ulteriori informazioni:

Région Bretagne

Direction des infrastructures et de la mobilité

283, avenue du Général Patton

CS 21101

35711 RENNES Cedex

FRANCIA

Tel. +33 299279785

Sito Internet: http://www.bretagne.bzh

E-mail

:

secretariat.transports@bretagne.bzh

fabrice.girard@bretagne.bzh

stephane.marsille@bretagne.bzh